REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 9 MAGGIO 2003 - N. 21
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 17 aprile 2003.
Nomina di un Assessore regionale e preposizione dello stesso all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 20 marzo 2003.
Graduatoria relativa al bando di cui alla misura 4.06 "Investimenti aziendali nel comparto agrumicolo".
  pag.

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 24 marzo 2003.
Dichiarazione di importante interesse etno-antropologico dell'ex struttura produttiva denominata Gasometro, sita in Caltanissetta  pag. 12 


DECRETO 28 marzo 2003.
Dichiarazione di importante interesse etno-antropologico dell'imbarcazione tradizionale denominata "luntru" di proprietà del comune di Messina  pag. 12 


DECRETO 28 marzo 2003.
Dichiarazione di importante interesse storico, architettonico ed etno-antropologico dell'ex stabilimento di essenze agrumarie denominato "Il Filatoio", sito nel comune di Torrenova  pag. 13 


DECRETO 28 marzo 2003.
Dichiarazione di importante interesse archeologico dei resti dell'antica città di Alesa Arconidea, nel territorio del comune di Tusa  pag. 14 

DECRETO 28 marzo 2003.
Dichiarazione di importante interesse etno-antropologico della raccolta del museo etnografico S. Lo Re, sito nel comune di Vallelunga Pratameno  pag. 15 


DECRETO 8 aprile 2003.
Dichiarazione di importante interesse archeologico di un terreno in cui ricadono resti archeologici riconducibili al complesso antico di Pistunina nel comune di Messina  pag. 16 

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 14 marzo 2003.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003  pag. 17 


DECRETO 14 marzo 2003.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003  pag. 19 


DECRETO 17 marzo 2003.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003  pag. 20 


DECRETO 19 marzo 2003.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e la sig.ra Egitto Apollonia, legale rappresentante della Euro Star Service di Egitto Apollonia & C. s.n.c., per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.
  pag. 21 


DECRETO 25 marzo 2003.
Autorizzazione a tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag. 23 

DECRETO 25 marzo 2003.
Autorizzazione ad un tabaccaio a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag. 24 


DECRETO 26 marzo 2003.
Autorizzazione a tabaccai a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.  pag. 26 


DECRETO 26 marzo 2003.
Recesso del sig. Di Pietro Davide dalla convenzione stipulata con l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche  pag. 28 


DECRETO 27 marzo 2003.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003  pag. 29 


DECRETO 27 marzo 2003.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003  pag. 30 


DECRETO 27 marzo 2003.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003  pag. 31 


DECRETO 27 marzo 2003.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003  pag. 32 


DECRETO 27 marzo 2003.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003  pag. 33 


DECRETO 31 marzo 2003.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003  pag. 35 


DECRETO 31 marzo 2003.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003  pag. 36 


DECRETO 4 aprile 2003.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e la D.P.A. di Milanese Carmelo & C. s.n.c., per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche  pag. 37 


DECRETO 4 aprile 2003.
Modifica della denominazione sociale della società Agenzia Morsello s.n.c. di Morsello R. & Gambina R., autorizzata al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, in Studio R.G. service s.n.c. di Gambina R. e C.  pag. 38 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 23 aprile 2003.
Modifiche agli articoli uno e venti dello statuto tipo dei consorzi di ripopolamento ittico  pag. 38 

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali

DECRETO 13 marzo 2003.
Approvazione dei programmi e dei progetti di intervento a sostegno dei portatori di handicap gravi ai sensi dell'art. 39, 2° comma, lett. l-bis ed l-ter della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 - Triennio 2001/2003  pag. 39 

Assessorato della sanità

DECRETO 14 marzo 2003.
Conferma della pianta organica delle farmacie del comune di Erice al 31 dicembre 1999  pag. 51 


DECRETO 14 marzo 2003.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Mazzarino al 31 dicembre 1999.
  pag. 51 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 7 marzo 2003.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Casteldaccia  pag. 53 


DECRETO 10 marzo 2003.
Approvazione del piano particolareggiato del centro storico del comune di Comiso  pag. 63 


DECRETO 12 marzo 2003.
Autorizzazione del progetto della Telecom Italia Mobile per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare nel comune di Bisacquino  pag. 69 


DECRETO 17 marzo 2003.
Autorizzazione del progetto della società Minerva s.r.l. relativo alla realizzazione di un parco eolico nel comune di Mineo  pag. 70 


DECRETO 18 marzo 2003.
Approvazione di varianti allo strumento urbanistico del comune di Caltagirone relative al piano di recupero di Palazzo Alessandro  pag. 72 


DECRETO 24 marzo 2003.
Autorizzazione del progetto relativo all'installazione di una stazione radio base per telefonia cellulare nel comune di Mazzarino  pag. 73 


DECRETO 24 marzo 2003.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Modica  pag. 75 

DECRETO 24 marzo 2003.
Approvazione di variante al piano urbanistico compren soriale n. 1 per la parte ricadente nel territorio del comune di Salemi  pag. 76 


DECRETO 24 marzo 2003.
Approvazione dello strumento urbanistico generale del comune di San Cono  pag. 78 


DECRETO 25 marzo 2003.
Approvazione del programma costruttivo relativo alla realizzazione di n. 88 alloggi sociali nel comune di Acireale  pag. 85 


DECRETO 25 marzo 2003.
Concessione di deroga all'art. 15, lett. a), della legge regionale n. 78/76 relativamente a lavori da realizzare sulla linea ferrata Palermo-Messina, in territorio del comune di Altavilla Milicia  pag. 86 


DECRETO 25 marzo 2003.
Autorizzazione del progetto relativo all'installazione di una stazione radio base della rete cellulare in territorio del comune di Burgio  pag. 87 


DECRETO 25 marzo 2003.
Autorizzazione del progetto dell'ANAS, relativo ai lavori di sistemazione di un incrocio nella S.S. 115 sud occidentale sicula, nell'ambito dei territori comunali di Caltabellotta e Sciacca  pag. 89 


DECRETO 25 marzo 2003.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Modica  pag. 90 


DECRETO 25 marzo 2003.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Siracusa  pag. 92 


DECRETO 27 marzo 2003.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Bivona  pag. 99 


DECRETO 27 marzo 2003.
Aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Maletto  pag. 102 


DECRETO 31 marzo 2003.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Riposto  pag. 106 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Nomina del dirigente preposto alla pianificazione ed al controllo della segreteria tecnico-operativa dell'ambito territoriale ottimale n. 3 - Provincia regionale di Messina  pag. 107 

Nomina del presidente dell'Ente Parco delle Madonie.
  pag. 107 
Nomina del commissario straordinario dell'Istituto regionale della vite e del vino  pag. 107 
Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nell'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15)  pag. 107 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Provvedimenti concernenti espropriazione definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, su beni immobili siti nei comuni di Campobello di Mazara e Castelvetrano per lavori di utilizzazione a scopo irriguo delle acque invasate nel serbatoio Garcia sul fiume Belice sinistro, 1° stralcio, 1° lotto  pag. 117 
Provvedimenti concernenti costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste, su beni immobili siti nei comuni di Campobello di Mazara e Castelvetrano per lavori di utilizzazione a scopo irriguo delle acque invasate nel serbatoio Garcia sul fiume Belice Sinistro, 1° stralcio, 1° lotto  pag. 120 

Riconoscimento alla ditta soc. coop. Sant'Isidoro a r.l., con sede legale in Ragusa, quale acquirente di latte bovino.
  pag. 122 
Riconoscimento alla ditta Caseificio Oro Bianco di Piazza Filippa, con sede legale in Piazza Armerina, quale acquirente di latte bovino  pag. 122 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Proroga dell'incarico conferito al commissario ad acta del Conservatorio di musica A. Scontrino di Trapani.
  pag. 122 

Proroga dell'incarico conferito al commissario ad acta del Conservatorio di musica A. Corelli di Messina.
  pag. 122 

Proroga dell'incarico conferito al commissario ad acta dell'Educandato statale femminile M. Adelaide di Palermo.
  pag. 122 
Proroga dell'incarico conferito al commissario ad acta del Convitto nazionale M. Cutelli di Catania  pag. 122 
Espropriazione definitiva in favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologico, artistico e storico di immobili ricadenti nell'area archeologica denominata Centro Urbano, sita in Lampedusa  pag. 122 
Dichiarazione di pubblica utilità del progetto di espropriazione dell'area archeologica denominata Bitalemi, sita nel comune di Gela.  pag. 122 
Dichiarazione di pubblica utilità del progetto di espropriazione relativo all'area archeologica denominata Orto Mosaico, sita nel comune di Giarratana  pag. 123 
Dichiarazione di pubblica utilità del progetto di espropriazione relativo all'area archeologica denominata Polizzello, sita nel comune di Mussomeli  pag. 123 
Nomina del direttore onorario del museo Paolo Orsi di Siracusa  pag. 123 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Approvazione del testo dell'articolo 1, punto 2, dello statuto sociale dell'Irfis Mediocredito della Sicilia S.p.A.
  pag. 123 
Fusione per incorporazione della banca di credito cooperativo La Concordia di Pietraperzia, con sede in Pietraperzia, nella banca di credito cooperativo San Michele di Caltanissetta società cooperativa a r.l., con sede in Caltanissetta  pag. 123 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Provvedimenti concernenti società cooperative.  pag. 123 
Approvazione dello statuto della Camera di commercio di Palermo  pag. 123 

Assessorato dei lavori pubblici:
Impegno di somma per l'esecuzione di lavori urgenti nel comune di Regalbuto  pag. 124 

Assessorato della sanità:
Rinnovo della commissione consultiva regionale di esperti prevista dall'art. 2 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 39  pag. 124 
Riconoscimento di idoneità al laboratorio di produzione di carni macinate della ditta Euro Carni s.r.l., sito nel comune di Capo d'Orlando  pag. 124 
Autorizzazione al sindaco del comune di Troina all'attivazione di nuova linea presso il pubblico mattatoio del comune di Troina  pag. 124 
Revoca del riconoscimento di idoneità all'attività di deposito carni conferito alla ditta Centro carne S.p.A., con sede in Santa Ninfa  pag. 124 
Riconoscimento di idoneità al deposito frigorifero della ditta DI.BE.CA. s.r.l., con sede in Santa Ninfa  pag. 124 
Riconoscimento di idoneità allo stabilimento di produzione di prodotti a base di carne della ditta Parmasal s.r.l., con sede nel comune di Gibellina  pag. 124 
Autorizzazione all'attivazione del pubblico mattatoio del comune di Villalba  pag. 124 

Somme percepite e costi del servizio ispettivo e di controllo effettuati su animali e su prodotti di origine animale.
  pag. 125 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Finanziamento alla Provincia regionale di Messina per la realizzazione del progetto per la ricostruzione della spiaggia Testa di Monaco e Torre delle Ciavole in attuazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006, misura 1.10  pag. 125 
Finanziamento al comune di Tusa per la realizzazione di opere in attuazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, misura 1.10  pag. 125 
Provvedimenti concernenti finanziamenti al comune di Falcone per la realizzazione di lavori in attuazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, misura 1.10  pag. 125 
Finanziamento al comune di Santa Domenica Vittoria per la realizzazione di lavori  pag. 125 
Finanziamento al comune di Longi per la realizzazione di lavori  pag. 126 
Finanziamento al comune di Castel di Lucio per la realizzazione di lavori  pag. 126 
Finanziamento al comune di Scaletta Zanclea per la realizzazione di lavori  pag. 126 
Finanziamento al comune di Porto Empedocle per la realizzazione di lavori  pag. 126 
Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente  pag. 126 
Esclusione dal demanio marittimo di una porzione di area demaniale marittima sita in località Mazzeo del comune di Taormina ed inclusione della stessa fra i beni patrimoniali della Regione  pag. 126 
Giudizio positivo di compatibilità ambientale per la realizzazione di lavori all'impianto di depurazione del comune di Barcellona Pozzo di Gotto  pag. 126 
Giudizio positivo di compatibilità ambientale al progetto di coltivazione di una cava di pietra calcarea nel comune di Militello  pag. 126 
Giudizio positivo di compatibilità ambientale al progetto relativo ad un impianto e gestione di un centro di smontaggio, demolizione di autovetture e smaltimento rifiuti della ditta Bonafede Francesco, con sede nel comune di Augusta  pag. 126 
Finanziamento al comune di Motta d'Affermo per la realizzazione di lavori  pag. 126 
Finanziamento al comune di Capizzi per la realizzazione di lavori  pag. 126 
Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera  pag. 127 
Giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto dell'impianto eolico di Cozzo Vallefondi, ricadente nel territorio dei comuni di Montemaggiore Belsito e Sclafani Bagni  pag. 127 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Esclusione di una ditta dalla graduatoria definitiva dei progetti d'investimento della misura 4.19a) del P.O.R. Sicilia 2000/2006  pag. 127 
Ricostituzione del consiglio di amministrazione del l'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Palermo  pag. 127 

CIRCOLARI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 2 aprile 2003, n. 7.
Attività culturali - Procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi anno 2003 previsti dalle leggi regionali 16 agosto 1975, n. 66, art. 1, lett. c, e 5 marzo 1979, n. 16 - capitolo 377703  pag. 128 


CIRCOLARE 2 aprile 2003, n. 8
Attività teatrali - Procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi anno 2003 previsti dalla legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, artt. 5 e 6 - capitolo 377712.
  pag. 130 


CIRCOLARE 2 aprile 2003, n. 9.
Attività musicali - Procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi anno 2003 previsti dalla legge 10 dicembre 1985, n. 44 - capitolo 377722  pag. 132 


CIRCOLARE 2 aprile 2003, n. 10.
Attività musicali - Procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi anno 2003 previsti dalla legge 10 dicembre 1985, n. 44 - capitolo 377723  pag. 134 

Assessorato della sanità

CIRCOLARE 21 marzo 2003, n. 1108.
Linee guida e di indirizzo per l'attuazione nella Regione Sicilia del D.P.R. 462/01, avente per oggetto "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia d'installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi"  pag. 136 


CIRCOLARE 9 aprile 2003, n. 1110.
Programmi di screening in ambito scolastico. Direttive in merito all'art. 4 del decreto n. 2306 del 28 novembre 2002  pag. 139 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISO DI RETTIFICA
Leggi e decreti presidenziali

LEGGE 16 aprile 2003, n. 4.
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'an-no 2003  pag. 151 


SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 31 marzo 2002.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 17 aprile 2003.
Nomina di un Assessore regionale e preposizione dello stesso all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche;
Vista la legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, di modifica dello Statuto della Regione siciliana;
Visto, in particolare, l'art. 9 dello Statuto della Regione siciliana, inserito nella sezione II del titolo I, così come sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. f), della citata legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, nella parte in cui dispone che il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori;
Visto il decreto presidenziale n. 199/gr. I/S.G. del 21 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39, parte I, del 3 agosto 2001, riguardante il 55° Governo della Regione siciliana, primo della XIII legislatura, costituito dal Presidente della Regione on.le Salvatore Cuffaro e dagli Assessori regionali ivi indicati, nominati dallo stesso Presidente della Regione;
Visto il decreto presidenziale n. 208/gr. I/S.G. del 2 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 40, parte I, del 10 agosto 2001, modificativo ed integrativo del citato decreto presidenziale n. 199/2001, riguardante la preposizione degli Assessori regionali già nominati ai vari rami dell'Amministrazione regionale;
Visto il decreto presidenziale n. 311/area 1ª/S.G. del 20 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3, parte I, del 17 gennaio 2003, con il quale l'esercizio delle funzioni di Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente è stato temporaneamente assunto dal Presidente della Regione siciliana per assicurare la continuità della pertinente funzione di indirizzo politico-amministrativo, in considerazione della volontà manifestata dall'on.le Bartolo Pellegrino, già preposto al ramo di amministrazione regionale territorio ed ambiente, di autosospendersi dall'esercizio dell'attività connessa alla propria carica;
Ritenuto, in presenza di dimissioni irrevocabili da Assessore regionale con delega all'Assessorato del territorio e dell'ambiente rese dall'on.le Bartolo Pellegrino al Presidente della Regione in data 16 aprile 2003, di dover nominare un nuovo Assessore regionale, cui conferire la preposizione al ramo di amministrazione regionale territorio ed ambiente, che si individua nella persona dell'ing. Mario Parlavecchio, dirigente regionale, al fine di continuare ad assicurare, senza soluzione di continuità, l'esercizio della pertinente funzione di indirizzo politico-amministrativo, revocando parimenti all'on.le Bartolo Pellegrino l'incarico di Assessore regionale preposto al ramo di amministrazione del territorio e dell'ambiente;

Decreta:


Art. 1

In relazione alle premesse, l'ing. Mario Parlavecchio è nominato Assessore regionale e ad esso viene conferita la preposizione al ramo di amministrazione del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana; è contestualmente revocato all'on.le Bartolo Pellegrino l'incarico di Assessore regionale di cui al decreto presidenziale n. 199/gr. I/S.G. del 21 luglio 2001 e di preposizione al ramo di amministrazione del territorio e dell'ambiente di cui al decreto presidenziale n. 208/gr. I/S.G. del 10 agosto 2001; l'esercizio di funzioni di Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente, temporaneamente assunto dal Presidente della Regione siciliana ai sensi del decreto presidenziale n. 311/area 1ª/S.G. del 20 dicembre 2002, cessa.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale della Presidenza della Regione per il competente visto e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 aprile 2003.
  CUFFARO 



Vistato dalla ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 22 aprile 2003 al n. 2086.
(2003.18.1085)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 20 marzo 2003.
Graduatoria relativa al bando di cui alla misura 4.06 "Investimenti aziendali nel comparto agrumicolo".

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 47 dell'8 luglio 1977 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 6 marzo 2003, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 7 marzo 2003, con la quale si approva l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2003, autorizzando, per il terzo mese, la gestione provvisoria del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 20 del 29 gennaio 2003, con il quale, ai fini della gestione e della rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana - Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali - Istituzione dello sportello unico per le attività produttive - Disposizioni in materia di protezione civile - Norme in materia di pensionamento";
Visto il decreto presidenziale n. 723 del 20 gennaio 2001, con il quale, in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale del 26 gennaio 2002, è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali all'avvocato Felice Crosta;
Visto il decreto n. 189 del 21 febbraio 2001, con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento, a seguito della deliberazione n. 326 della Giunta regionale del 18 ottobre 2000, approvata con decreto presidenziale n. 125 del 21 gennaio 2001;
Visto il Regolamento CE n. 1257/99;
Visto il Regolamento CE n. 1750/99, art. 5 - Modalità applicative;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana del 20 novembre 2000, emesso a seguito della deliberazione di Giunta di Governo n. 260 del 18 ottobre 2000, con il quale si adotta il P.O.R Regione siciliana 2000-2006, già approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000) 2346 dell'8 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 9 marzo 2001;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante disposizioni per l'attuazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese ed, in particolare, l'art. 100;
Considerato che, con deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 7 agosto 2002, è stato adottato il Complemento di programmazione tra cui quello della misura 4.06 (ex 4.2.1) "Investimenti aziendali per l'irrobustimento delle filiere agricole e zootecniche";
Visto il Regolamento CE n 445/02 che sostituisce ed abroga il Regolamento CE n. 1750/99 e il n. 1763/01;
Visto l'art. 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed, in particolare, la lettera a), che prevede interventi per la crisi agrumicola;
Visto l'art. 1 della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001;
Visto il bando relativo alla misura 4.06 "Investimenti aziendali nel comparto agrumicolo", art. 137, legge n. 388/2000, dotazioni aggiuntive al P.O.R. Sicilia, art. 100 della legge regionale n. 32/2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 12 luglio 2002;
Considerato che, ai sensi dell'art. 6 del precitato bando, dovrà procedersi, da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, all'approvazione e successiva pubblicazione della graduatoria;
Vista la nota dell'Ispettorato provinciale agricoltura di Catania prot. n. 3312 del 25 febbraio 2003, con la quale, in allegato, viene trasmessa la graduatoria delle iniziative ammissibili e l'elenco delle istanze non ammesse, indicato come allegato "A" al presente decreto;
Considerato che occorre procedere all'approvazione della precitata graduatoria predisposta dall'Ispettorato provinciale agricoltura di Catania;
Visto che l'art. 8 del bando dà la facoltà ai soggetti esclusi di cui sopra, entro 15 giorni continuativi dalla pubblicazione della presente graduatoria nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, di presentare all'Ispettorato provinciale agricoltura di Catania memorie scritte al fine di proporre il riesame delle domande di finanziamento, per cui la graduatoria di cui al presente decreto potrà subire una rimodulazione e, conseguentemente, si dovrà procedere alla rimodulazione della graduatoria e relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art.  1

Per quanto esposto in premessa, è approvata la graduatoria relativa al bando di cui alla misura 4.06 "Investimenti aziendali nel comparto agrumicolo", art. 137, legge n. 388/2000, dotazioni aggiuntive al P.O.R. Sicilia, art. 100 della legge regionale n. 32/2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 12 luglio 2002, di cui all'allegato A, parte integrante del presente decreto, che verranno ammessi a contributo nell'ambito della misura 4.06 con provvedimento ispettoriale.

Art.  2

Il presente atto è trasmesso alla Corte dei conti per la relativa registrazione e sarà altresì pubblicato, unitamente all'allegato A, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 marzo 2003.
  CROSTA 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 18 aprile 2003, reg. n. 1, Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, fg. n. 349.
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(2003.17.1024)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 24 marzo 2003.
Dichiarazione di importante interesse etno-antropologico dell'ex struttura produttiva denominata Gasometro, sita in Caltanissetta.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI E AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
Vista la legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999;
Viste le comunicazioni di avvio del procedimento di dichiarazione effettuate dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 7 del T.U., nei confronti degli aventi diritto;
Vista la proposta di vincolo e la relazione tecnica del servizio beni storico-artistici ed etno-antropologici della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, allegata come parte integrante al presente decreto;
Premesso che nello storico quartiere degli Angeli, nel comune di Caltanissetta, sorge sul Piano degli Angeli l'ex opificio denominato Gasometro, una struttura produttiva ormai in disuso risalente alla seconda metà del secolo XIX, unico esempio di archeologia industriale in ambito urbano, testimonianza importante del progresso tecnologico dell'epoca;
Considerato che il Gasometro di proprietà del comune di Caltanisserta, ricadente nel foglio di mappa 128, particelle 123, 133/sub1 e 133/sub3, così come individuato con colore giallo nella acclusa planimetria e meglio descritto nella relazione tecnica allegata, riveste interesse etno-antropologico particolarmente importante ai sensi del combinato-disposto di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del T.U. approvato con il decreto legislativo n. 490/99 e art. 2 della legge regionale n. 80/77, in quanto significativa testimonianza di struttura architettonica legata alle attività produttive del secolo XIX;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi esposti in premessa e meglio illustrati nella allegata relazione tecnica, l'ex struttura produttiva denominata Gasometro, sita in Caltanissetta nello storico quartiere degli Angeli, in località Piano degli Angeli, segnata in catasto al foglio di mappa 128, particelle 123, 133/sub1 e 133/sub3, e visualizzata con colore giallo nella acclusa planimetria, è dichiarata di interesse etno-antropologico particolarmente importante ai sensi del combinato-disposto di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del T.U. approvato con il decreto legislativo n. 490/99 ed art. 2 della legge regionale n. 80/77, ed è pertanto sottoposta a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi.

Art. 2

In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque ne abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, è fatto in particolare divieto di demolire, modificare, restaurare l'immobile di cui al precedente art. 1, senza l'autorizzazione prescritta dal combinato-disposto degli artt. 21, 22 e 23 del T.U. n. 490/99. E' fatto, altresì, obbligo ai medesimi di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti di eventuali opere che intendessero eseguire sull'immobile stesso al fine di ottenere la preventiva autorizzazione. Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali al bene sottoposto a tutela, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del sopra citato T.U.

Art. 3

Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel T.U. n. 490/99.

Art. 4

La relazione tecnica, la planimetria e la documentazione fotografica allegate fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma, dell'art. 8 del T.U. n. 490/99, sarà notificato al comune di Caltanissetta e quindi trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.
Copia del presente decreto sarà trasmessa al Centro regionale per l'inventario e la catalogazione ed al Ministero per i beni e le attività culturali.
Altresì, il presente provvedimento sarà pubblicato, con esclusione dei relativi allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché sul sito web della Regione siciliana, dipartimento beni culturali, ambientali ed educazione permanente: www.regione.sicilia.it/beni culturali.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.
Palermo, 24 marzo 2003.
  GRADO 

(2003.14.815)
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DECRETO 28 marzo 2003.
Dichiarazione di importante interesse etno-antropologico dell'imbarcazione tradizionale denominata "luntru" di proprietà del comune di Messina.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI E AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
Vista la legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999;
Viste le comunicazioni di avvio del procedimento di dichiarazione effettuate dalla Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Messina ai sensi dell'art. 7 del testo unico, nei confronti dell'avente diritto;
Vista la proposta di vincolo della Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Messina e l'allegata relazione tecnica che fa parte integrante del presente decreto;
Considerato che la tradizionale caccia al pesce spada (Xiphias gladius) con l'arpione, praticata da tempo immemorabile lungo le due sponde, siciliana e calabrese, dello stretto di Messina ha registrato la presenza, almeno fino alla metà del XX secolo, di una imbarcazione di singolare interesse riguardo alla sua configurazione materica e alle sue caratteristiche costruttive, il "luntro" (sic. luntru) così chiamato per probabile derivazione dal latino linter (barca da pesca a fondo piatto già utilizzata dai romani);
Considerato che presso la sede della lega navale di Messina, in contrada Grotte, è custodito un pregevolissimo esemplare di tale imbarcazione tradizionale, di proprietà del comune di Messina, risalente agli inizi degli anni '40 e proveniente da un cantiere di Ganzirri, ove alla sua costruzione attese un mastro d'ascia di cui è pervenuto il solo nome, Giosafatto;
Considerato che il "luntru" in oggetto, meglio descritto nella allegata relazione tecnica, riveste interesse etno-antropologico particolarmente importante ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 ed art. 2 della legge regionale n. 80/77, in quanto costituisce l'ultima testimonianza materiale della tradizionale attività lavorativa relativa alla caccia al pesce spada, che per molti secoli ha fatto parte integrante dell'economia e della cultura del comprensorio messinese;

Decreta:


Art. 1

Per le considerazioni espresse in premessa, l'imbarcazione tradizionale denominata "luntru", di proprietà del comune di Messina, custodita in contrada Grotte presso la sede della lega navale, è dichiarata di interesse etno-antropologico particolarmente importante ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 490/99 ed art. 2 della legge regionale n. 80/77 e viene quindi sottoposta a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi.

Art. 2

In conseguenza del vincolo imposto con il presente decreto, ai proprietari ed a chiunque ne abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, è fatto, in particolare, divieto di distruggere, smembrare, arrecare danno o nocumento alcuno al bene di cui al precedente art. 1 nonché restaurare il manufatto senza l'autorizzazione prescritta dal combinato disposto degli artt. 21 e 23 del testo unico n. 490/99. E' fatto, altresì, obbligo ai medesimi di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti di eventuali opere che intendessero eseguire sul bene medesimo al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.
Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali al bene sottoposto a tutela, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dal successivo art. 27 del sopra citato testo unico.
Non sono ammessi usi del bene medesimo che arrechino nocumento allo stesso e/o pregiudizio al suo decoro.

Art. 3

Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel testo unico n. 490/99.

Art. 4

La relazione tecnica allegata fa parte integrante del presente decreto che, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 8 del testo unico n. 490/99, a cura della Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Messina, sarà notificato al comune di Messina ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.
Copia del presente decreto sarà trasmessa al Centro regionale per l'inventario e la catalogazione ed al Ministero per i beni e le attività culturali.
Altresì, il presente provvedimento sarà pubblicato, con esclusione dei relativi allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché sul sito web della Regione siciliana, dipartimento beni culturali ed ambientali ed educazione permanente: www.regione.sicilia.it/beniculturali.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notificazione del presente decreto.
Palermo, 28 marzo 2003.
  GRADO 

(2003.14.848)
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DECRETO 28 marzo 2003.
Dichiarazione di importante interesse storico, architettonico ed etno-antropologico dell'ex stabilimento di essenze agrumarie denominato "Il Filatoio", sito nel comune di Torrenova.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI E AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
Vista la legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999;
Viste le comunicazioni di avvio del procedimento di dichiarazione effettuate dalla Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Messina ai sensi dell'art. 7 del testo unico, nei confronti degli aventi diritto;
Vista la proposta di vincolo e le relazioni tecniche del servizio beni storico-artistici ed etno-antropologici e del servizio beni architettonici, paesistici, urbanistici e naturalistici della Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Messina, allegate come parte integrante al presente decreto;
Premesso che l'edificio, ex stabilimento di essenze agrumarie, denominato "Il Filatoio", sito nel comune di Torrenova, di proprietà dell'ente ecclesiastico Istituto Vincenzo e Francesca Zito con sede in piazza Duomo n. 35, foglio di mappa n. 13, particella n. 88 e area di pertinenza, così come individuato con colore giallo nella acclusa planimetria, per i motivi illustrati nelle relazioni tecniche allegate, riveste interesse storico, architettonico ed etno-antropologico particolarmente importante ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 490/99 e art. 2 della legge regionale n. 80/77, in quanto significativa testimonianza di struttura architettonica legata alle attività produttive del secolo XIX;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi esposti in premessa e meglio illustrati nelle allegate relazioni tecniche l'ex stabilimento di essenze agrumarie denominato "Il Filatoio", sito nel comune di Torrenova (ME), di proprietà dell'ente ecclesiastico Istituto Vincenzo e Francesca Zito, segnato in catasto al foglio di mappa n. 13, particella n. 88 con la relativa area di pertinenza e visualizzato con colore giallo nella acclusa planimetria, è dichiarato di interesse storico, architettonico ed etno-antropologico particolarmente importante ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 490/99 ed art. 2 della legge regionale n. 80/77, ed è pertanto sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi.

Art. 2

In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento ai proprietari ed a chiunque ne abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, è fatto, in particolare, divieto di demolire, modificare, restaurare l'immobile di cui al precedente art. 1 senza l'autorizzazione prescritta dal combinato disposto degli artt. 21, 22 e 23 del testo unico n. 490/99. E' fatto, altresì, obbligo ai medesimi di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti di eventuali opere che intendessero eseguire sullstesso al fine di ottenere la preventiva autorizzazione. Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali al bene sottoposto a tutela, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del testo unico n. 490/99.

Art. 3

Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel testo unico n. 490/99.

Art. 4

Le relazioni tecniche e la planimetria allegate fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Messina, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'art. 8 del testo unico n. 490/99, sarà notificato all'avente diritto, ente ecclesiastico Istituto Vincenzo e Francesca Zito e quindi trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.
Copia del presente decreto sarà trasmessa al comune di Torrenova, al Centro regionale per l'inventario e la catalogazione ed al Ministero per i beni e le attività culturali.
Altresì, il presente provvedimento sarà pubblicato, con esclusione dei relativi allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché sul sito web della Regione siciliana, dipartimento beni culturali ed ambientali ed educazione permanente: www.regione.sicilia.it/beniculturali.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.
Palermo, 28 marzo 2003.
  GRADO 

(2003.14.847)
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DECRETO 28 marzo 2003.
Dichiarazione di importante interesse archeologico dei resti dell'antica città di Alesa Arconidea, nel territorio del comune di Tusa.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI E AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
Vista la legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999;
Viste le comunicazioni di avvio del procedimento di dichiarazione effettuate dalla Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Messina, ai sensi dell'art. 7 del testo unico, nei confronti degli aventi diritto;
Vista la proposta di vincolo della Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Messina e l'allegata relazione tecnica, che fa parte integrante del presente decreto;
Premesso che scavi effettuati nel territorio del comune di Tusa, in località Castel di Tusa, nei terreni ricadenti nel foglio n. 6, particelle nn. 180, 181, 182, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, hanno consentito di riportare in luce un esteso lembo del sepolcreto monumentale tardo-romano e bizantino dell'antica città di Alesa Arconidea, uno dei centri antichi di maggior rilievo della provincia di Messina;
Considerato che i suddetti resti antichi, ricadenti nei terreni indicati in rosso nell'acclusa planimetria e meglio descritti nella citata relazione tecnica, rivestono importante interesse archeologico ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del testo unico di cui al decreto legislativo n. 490/99 e art. 2 della legge regionale n. 80/77, e che è quindi necessario garantire la conservazione dei resti monumentali in luce, anche ai fini delle successive esplorazioni ed in prospettiva di una loro possibile fruizione;
Rilevato che gli accertamenti tecnici condotti dalla competente Soprintendenza forniscono, di per se, elementi sufficienti a giustificare l'imposizione di provvedimenti volti a tutelare i predetti beni;
Ritenuto che, nella fattispecie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela di cui al citato testo unico i resti archeologici sopra individuati, in conformità alla proposta della Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Messina;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi esposti in premessa e meglio illustrati nella allegata relazione tecnica, i resti archeologici sopra individuati, costituiti da un lembo del sepolcreto monumentale tardo-romano e bizantino dell'antica città di Alesa Arconidea, ricadenti nei terreni evidenziati in rosso nell'acclusa planimetria, foglio di mappa n. 6 del comune di Tusa, particelle nn. 180, 181, 182, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, ai sensi dell'art. 6 del testo unico, sono dichiarati di importante interesse archeologico in quanto individuati fra i beni elencati all'art. 2 del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 490/99, e all'art. 2 della legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977, ed essi pertanto vengono sottoposti a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi.
I resti archeologici dovranno essere salvaguardati e conservati nella loro integrità e ne dovrà venire consentita la valorizzazione e la fruizione.
Eventuali utilizzazioni non esplicitamente contemplate nel presente decreto dovranno essere sottoposte all'esame della Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Messina, per la preventiva approvazione.

Art. 2

I progetti di opere di qualunque genere che comunque interessino l'area oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23 del testo unico n. 490/99, dovranno essere sottoposti, per il preventivo esame ed approvazione, alla Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Messina.

Art. 3

Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel testo unico n. 490/99.

Art. 4

La relazione tecnica, la planimetria, l'elenco delle ditte proprietarie, allegati, fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Messina, ai sensi e per gli effetti del comma 1° e 2° dell'art. 8 del testo unico n. 490/99, sarà notificato a tutti gli aventi diritto e quindi trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente, ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.
Copia del presente decreto sarà trasmesso al comune di Tusa, al Centro regionale per l'inventario e la catalogazione ed al Ministero per i beni e le attività culturali.
Altresì il presente provvedimento sarà pubblicato, con esclusione dei relativi allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché sul sito web della Regione siciliana, dipartimento beni culturali ed ambientali ed educazione permanente: www.regione.sicilia.it/beniculturali.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente provvedimento.
Palermo, 28 marzo 2003.
  GRADO 

(2003.14.849)
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DECRETO 28 marzo 2003.
Dichiarazione di importante interesse etno-antropologico della raccolta del museo etnografico S. Lo Re, sito nel comune di Vallelunga Pratameno.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI E AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
Vista la legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999;
Viste le comunicazioni di avvio del procedimento di dichiarazione effettuate dalla Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 7 del testo unico, nei confronti dell'avente diritto;
Vista la proposta di vincolo e la relazione tecnico-scientifica del servizio beni storico-artistici ed etno-antropologici della Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, allegata come parte integrante al presente decreto;
Premesso che presso il museo etnografico S. Lo Re, sito nel comune di Vallelunga Pratameno, è custodita un'importante raccolta etno-antropologica, di proprietà dello stesso comune, costituita da n. 353 oggetti di cultura materiale e strumenti di lavoro, caratteristici della cultura contadina, che documentano le antiche tecniche lavorative in uso in Sicilia sino alla seconda metà del secolo scorso legate alla vita domestica ed a quella del lavoro nei campi;
Considerato, pertanto, che la raccolta del museo etnografico S. Lo Re, costituita da n. 353 oggetti, analiticamente individuati nell'elenco e documentazione fotografica acclusi al presente decreto, per i motivi meglio illustrati nella relazione tecnica allegata, riveste interesse etno-antropologico particolarmente importante ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del testo unico, approvato con il decreto legislativo n. 490/99 e art. 2 della legge regionale n. 80/77, in quanto significativa testimonianza di una cultura rurale e artigianale che ha costituito l'elemento fondante delle attività lavorative di tipo tradizionale ed espressione di diversi aspetti della vita sociale di un intero territorio;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi esposti in premessa e meglio illustrati nella allegata relazione tecnico-scientifica, la raccolta etno-antropologica di proprietà del comune di Vallelunga Pratameno, custodita presso il museo etnografico S. Lo Re, costituita da n. 353 oggetti di cultura materiale e oggetti di lavoro è dichiarata di interesse etno-antropologico particolarmente importante, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 490/99 ed art. 2 della legge regionale n. 80/77, ed è pertanto sottoposta a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi.

Art. 2

In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, al proprietario ed a chiunque ne abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, è fatto, in particolare, divieto di demolire, modificare, restaurare i beni che costituiscono la raccolta di cui al precedente art. 1 senza l'autorizzazione prescritta dal combinato disposto degli artt. 21, 22 e 23 del testo unico n. 490/99. E' fatto, altresì, obbligo ai medesimi di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti di eventuali opere che intendessero eseguire sulla raccolta stessa al fine di ottenere la preventiva autorizzazione. Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali ai beni sottoposti a tutela, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del sopra citato testo unico.

Art. 3

Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel testo unico n. 490/99.

Art. 4

La relazione tecnico-scientifica, l'elenco dei beni e la documentazione fotografica allegati fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 8 del testo unico n. 490/99, sarà notificato al comune di Vallelunga Pratameno ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.
Copia del presente decreto sarà trasmessa al Centro regionale per l'inventario e la catalogazione ed al Ministero per i beni e le attività culturali.
Altresì, il presente provvedimento sarà pubblicato, ad esclusione dei relativi allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché sul sito web della Regione siciliana, dipartimento beni culturali ed ambientali ed educazione permanente: www.regione.sicilia.it/beniculturali.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.
Palermo, 28 marzo 2003.
  GRADO 

(2003.14.851)
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DECRETO 8 aprile 2003.
Dichiarazione di importante interesse archeologico di un terreno in cui ricadono resti archeologici riconducibili al complesso antico di Pistunina nel comune di Messina.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI E AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
Vista la legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999;
Viste le comunicazioni di avvio del procedimento di dichiarazione effettuate dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina ai sensi dell'art. 7 del T.U., nei confronti dell'avente diritto;
Vista la proposta di vincolo della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina e l'allegata relazione tecnica, che fa parte integrante del presente decreto;
Premesso che la terza campagna di esplorazioni archeologiche condotta nel 1997, nell'ambito della particella 200 del FMC 152 del comune di Messina, ha consentito di porre in luce le strutture del settore settentrionale del complesso abitativo di età romana imperiale di Pistunina, porzione del quale, ricadente sulle particelle nn. 369, 371 e 227 dello stesso FMC 152, è già stato sottoposto a tutela con il decreto n. 5363 del 10 febbraio 1996;
Considerato che l'indagine ha accertato che i resti archeologici messi in luce si riconnettono, per caratteri costruttivi e per gli elementi cronologici, al complesso antico di Pistunina;
Considerato, pertanto che, per i motivi sopra esposti e meglio illustrati nell'allegata relazione tecnica, il terreno indicato in rosso nell'acclusa planimetria, particella 200 del FMC 152 del comune di Messina, ove ricadono i resti antichi sopra individuati, riveste importante interesse archeologico ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 490/99 ed art. 2 della legge regionale n. 80/77;
Rilevato che gli accertamenti tecnici condotti dalla competente Soprintendenza forniscono, di per se, elementi sufficienti a giustificare l'imposizione di provvedimenti volti a tutelare i predetti beni;
Ritenuto che, nella fattispecie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela di cui al citato T.U. n. 490/99 i resti archeologici sopra individuati, in conformità alla proposta della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi esposti in premessa e meglio illustrati nell'allegata relazione tecnica, il terreno ove ricadono i resti archeologici sopra individuati, particella 200 del FMC 152 del comune di Messina, di proprietà del centro commerciale direzionale, C.M.S. S.p.A., così come indicato in rosso nell'acclusa planimetria, ai sensi dell'art. 6 del T.U., approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999, è dichiarato di importante interesse archeologico in quanto individuato fra i beni elencati all'art. 2 del T.U. medesimo, e art. 2 della legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977, ed esso viene pertanto sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi.

Art. 2

I progetti di opere di qualunque genere che comunque interessino l'area oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23 del citato T.U. n. 490/99 dovranno essere sottoposti, per il preventivo esame ed approvazione, alla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina.

Art. 3

Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel sopra citato T.U.

Art. 4

La relazione tecnica e la planimetria, allegate, fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, ai sensi del 1° e 2° comma dell'art. 8 del T.U. n. 490/99, sarà notificato all'avente diritto centro commerciale direzionale, C.M.S. S.p.A., e quindi trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente, ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.
Copia del presente decreto sarà trasmessa al comune di Messina, al Centro regionale per l'inventario e la catalogazione ed al Ministero per i beni e le attività culturali.
Altresì, il presente provvedimento sarà pubblicato, con esclusione dei relativi allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonchè inserito nel sito web della Regione siciliana: www.regione.sicilia.it/beniculturali

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente provvedimento.
Palermo, 8 aprile 2003.
  GRADO 

(2003.15.928)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 14 marzo 2003.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, il suo art. 8, comma 2;
Visto l'art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 6 marzo 2003, n. 2, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana fino al 31 marzo 2003;
Visti i propri decreti n. 20 del 29 gennaio 2003, n. 37 del 7 febbraio 2003 e n. 80 del 7 marzo 2003, con i quali, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la nota n. 11125 del 20 febbraio 2003, con la quale l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dipartimento regionale territorio ed ambiente, chiede la riproduzione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario della somma di E 12.258.476,00 risultante tra le economie sul capitolo 842019;
Vista la nota n. 183 del 3 marzo 2003 della ragioneria centrale competente, con cui viene trasmessa, con parere favorevole, la suindicata nota n. 11125;
Ravvisata la necessità di iscrivere al capitolo 842019 la somma di E 12.258.476,00 con la contemporanea riduzione di pari importo sul capitolo 613905;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2003, ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui ai decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2003, e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui ai citati decreti dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 20 del 29 gennaio 2003, n. 37 del 7 febbraio 2003 e n. 80 del 7 marzo 2003, sono introdotte le seguenti variazioni:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale 
U.P.B.  4.2.2.8.1  - Fondi di riserva     - 12.258.476,00 
  di cui al capitolo 
  613905 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per l'utilizzazione delle economie di spesa e delle maggiori entrate accertate su capitoli in conto capitale concernenti assegnazioni vincolate dello Stato ed altri 
enti (ex cap. 60763)      - 12.258.476,00 

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Rubrica  2  - Dipartimento regionale territorio ed ambiente 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  11.2.2.6.2  - Difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente     + 12.258.476,00 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  842019 Spese per il finanziamento del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio di Caltanissetta - Sicilia orientale. 
210109 050300      + 12.258.476,00 

Art. 2

Dalla data del decreto, sul capitolo 842019, incluso nella parte II dell'allegato tecnico al bilancio di previsione per l'anno 2003 (capitoli per i quali è consentita la sola gestione dei residui), è altresì, consentita la gestione della dotazione di competenza di cui al precedente art. 1.
Art. 3

Al quadro delle previsioni di cassa per l'esercizio finanziario 2003 sono apportate le seguenti variazioni:


  DENOMINAZIONE Cassa    

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
Centro di responsabilità: dipartimento regionale bilancio e tesoro

Fondi di riserva
Capitolo 613905  -  Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli
esercizi precedenti ecc.          -      12.258.476,00 

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Centro di responsabilità: dipartimento regionale territorio ed ambiente

Interventi comunitari, statali e relativi cofinanziamenti          +      12.258.476,00 

Palermo, 14 marzo 2003.
  DI VITA 

(2003.12.727)
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DECRETO 14 marzo 2003.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, il suo art. 8, comma 2;
Visto l'art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 6 marzo 2003, n. 2, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana fino al 31 marzo 2003;
Visti i propri decreti n. 20 del 29 gennaio 2003, n. 37 del 7 febbraio 2003 e n. 80 del 7 marzo 2003, con i quali, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la nota n. 11122 del 20 febbraio 2003, con la quale l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dipartimento regionale territorio ed ambiente, chiede la riproduzione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario della somma di E 43.749.173,00 risultante fra le economie sul capitolo 842020;
Vista la nota n. 182 del 3 marzo 2003 della ragioneria centrale competente, con cui viene trasmessa, con parere favorevole, la suindicata nota n. 11122;
Ravvisata la necessità di iscrivere al capitolo 842020 la somma di E 43.749.173,00 con la contemporanea riduzione di pari importo sul capitolo 613905;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2003, ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui ai citati decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2003, e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui ai citati decreti dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 20 del 29 gennaio 2003, n. 37 del 7 febbraio 2003 e n. 80 del 7 marzo 2003, sono introdotte le seguenti variazioni:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale 
U.P.B.  4.2.2.8.1  - Fondi di riserva     - 43.749.173,00 
  di cui al capitolo 
  613905 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per l'utilizzazione delle economie di spesa e delle maggiori entrate accertate su capitoli in conto capitale concernenti assegnazioni vincolate dello Stato ed altri 
enti (ex cap. 60763)      - 43.749.173,00 

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Rubrica  2  - Dipartimento regionale territorio ed ambiente 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  11.2.2.6.2  - Difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente     + 43.749.173,00 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  842020 Spese per il finanziamento del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio di Siracusa - Sicilia orientale. 
210109 050300      + 43.749.173,00 

Art. 2

Dalla data del decreto, sul capitolo 842020, incluso nella parte II dell'allegato tecnico al bilancio di previsione per l'anno 2003 (capitoli per i quali è consentita la sola gestione dei residui), è altresì, consentita la gestione della dotazione di competenza di cui al precedente art. 1.
Art. 3

Al quadro delle previsioni di cassa per l'esercizio finanziario 2003 sono apportate le seguenti variazioni:


  DENOMINAZIONE Cassa    

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
Centro di responsabilità: dipartimento regionale bilancio e tesoro

Fondi di riserva
Capitolo 613905  -  Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli
esercizi precedenti ecc.          -      43.749.173,00 

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Centro di responsabilità: dipartimento regionale territorio ed ambiente

Interventi comunitari, statali e relativi cofinanziamenti          +    43.749.173,00 

Palermo, 14 marzo 2003.
  DI VITA 

(2003.12.727)
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DECRETO 17 marzo 2003.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 6 marzo 2003, n. 2, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana fino al 31 marzo 2003;
Visti i decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 20 del 29 gennaio 2003, n. 37 del 7 febbraio 2003 e n. 80 del 7 marzo 2003, con i quali, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 8, comma 2;
Visto l'art. 21, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;
Vista la nota n. 1975 del 4 febbraio 2003, con la quale l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento interventi strutturali - chiede la variazione di E 850.000,00 per il pagamento di oneri pregressi relativi al trattamento economico accessorio del personale, ai sensi dell'art. 21 della citata legge regionale n. 23/02;
Vista la nota n. 263 del 12 febbraio 2003 della ragioneria centrale competente, con cui viene trasmessa, corredata dal prescritto parere, la suindicata nota assessoriale;
Ravvisata la necessità di iscrivere, al capitolo 142012 la somma di E 850.000,00 in aumento alla dotazione di competenza, con la contemporanea riduzione di pari importo dal capitolo 215716;
Ravvisata la necessità di apportare, al quadro delle previsioni di cassa per l'anno 2003 del dipartimento regionale interventi strutturali (interventi regionali), la variazione in aumento di E 850.000,00 con contestuale riduzione di pari importo della dotazione di cassa del dipartimento regionale bilancio e tesoro (interventi regionali);
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2003, alla relativa ripartizione in capitoli di cui ai decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 20/2003, n. 37/2003 e n. 80/2003 e al quadro delle previsioni di cassa del dipartimento regionale interventi strutturali le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2003, e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui ai citati decreti dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 20/2003, n. 37/2003 e n. 80/2003, sono introdotte le seguenti variazioni:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  5  - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale 
U.P.B.  4.2.1.5.3  - Fondi da ripartire per oneri del personale     - 850.000,00 
  di cui al capitolo 
  215716 Fondo per far fronte ad oneri derivanti dall'esecuzione di sentenze emesse a seguito di contenzioso promosso dal personale, nonché per oneri pregressi relativi al trattamento economico ac- 
cessorio del personale. (Fondi vincolati)      - 850.000,00 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Rubrica  2  - Dipartimento interventi strutturali 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  1  - Spese di funzionamento 
U.P.B.  2.2.1.1.1  - Personale     + 850.000,00 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  142012 Somma da corrispondere al personale dell'Amministrazione regionale per il pagamento degli oneri previsti dall'art. 21 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23. Codici: 01.01.05 - 
01.03.01-V      + 850.000,00         L. n. 23/02, art. 21. 

Palermo, 17 marzo 2003.
  DI VITA 

(2003.12.728)
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DECRETO 19 marzo 2003.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e la sig.ra Egitto Apollonia, legale rappresentante della Euro Star Service di Egitto Apollonia & C. s.n.c., per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 3419 del 4 settembre 2002, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 278 del 22 agosto 2002;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. n. 1074/65;
Visto l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale si stabilisce che i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto n. 169 del 22 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo, per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/91, per conto della Regione siciliana;
Vista l'istanza di stipula della convenzione, presentata in data 13 febbraio 2003, della sig.ra Egitto Apollonia, quale legale rappresentante dell'impresa Euro Star Services di Egitto Apollonia & C. s.n.c. cod. M.C.T.C. n. A-CT-1327, sita in Motta Sant'Anastasia (CT) in via Terre Nere n. 62, per il tramite delle associazioni di categoria Aidac ed Unasca, nella quale la predetta sig.ra Egitto Apollonia dichiara di utilizzare la rete telematica ed il sistema informatico del consorzio nazionale Sermetra per il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche, di cui al D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Considerato che, unitamente alla sopracitata istanza, la signora Egitto Apollonia, con nota indirizzata all'Unasca e p.c. al consorzio Sermetra, chiedeva la revoca del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per la sede di Castel di Iudica (CT), cortile Cutuli;
Ritenuto che trattasi di recesso dalla convenzione per la riscossione delle tasse automobilistiche stipulata con il predetto soggetto, sempre nella qualità di rappresentante della "Euro Star Service di Egitto Apollonia & C. s.n.c.", l'11 marzo 2002 ed approvata con D.D. n. 94 di pari data, per la precitata sede di Castel di Iudica;
Visto l'art. 2, comma 2, della precitata convenzione che prevede la facoltà di recesso del soggetto autorizzato, previa comunicazione all'amministrazione, anche per il tramite delle associazioni di categoria, con il preavviso di tre mesi, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
Preso atto che, pur non essendo stato rispettato il termine di preavviso previsto dal citato articolo della convenzione, non vi sono condizioni ostative alla risoluzione del rapporto regolato dalla convenzione, considerato che, dai controlli effettuati nell'archivio delle tasse automobilistiche, risulta che il predetto soggetto non ha mai effettuato il servizio di riscossione;
Vista la nota dell'Agenzia delle entrate, direzione regionale della Sicilia, del 18 febbraio 2003, prot. n. 17468, in riscontro alla nota di questo Assessorato con la quale si trasmetteva la predetta comunicazione di recesso, diretta al consorzio Sermetra, all'Associazione Unasca, a questo Assessorato, e p.c. all'agenzia automobilistica, con la quale si dispone la disattivazione dell'intermediario de quo;
Viste le note n. 201042 del 2 dicembre 1999 e n. 210526 del 17 dicembre 1999, con le quali il Ministero delle finanze comunica che i sistemi informatici Avantgarde, Isaco, Sermetra ed Aci risultano rispettare le modalità tecniche e le caratteristiche di sicurezza approvate con decreto del Ministero delle finanze in data 27 settembre 1999, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 1999 e assicurano quindi il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Vista l'autorizzazione effettuata dalla predetta istante a richiedere, direttamente dal proprio conto corrente (procedura bancaria RID), l'ammontare dei pagamenti riscossi;
Considerato che la predetta sig.ra Egitto Apollonia, a garanzia del servizi di riscossione delle tasse auto mobilistiche per conto della Regione, ha stipulato, attraverso il consorzio Sermetra, la polizza fideiussoria n. GE0050960, rep. n. 614040259 rinnovata fino al 18 luglio 2003;
Vista la polizza fideiussoria n. GE0050960, rep. n. 614040259 di L. 1.000.000.000, pari a E 516.460, prestata in forma solidale e collettiva, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata convenzione e depositata in originale presso questa Amministrazione, comprensiva degli elenchi nominativi dei soggetti associati, richiedenti la stipula della convenzione;
Considerato che la predetta sig.ra Egitto Apollonia ha prodotto la documentazione rilasciata dalla Provincia regionale di Catania, n. 71 del 9 luglio 2002, per lo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;
Rilevato per tutto quanto precede, che la sig.ra Egitto Apollonia è in possesso dei requisiti necessari per riscuotere le tasse automobilistiche, ai sensi del decreto n. 169/2000;
Ritenuto che l'Amministrazione regionale debba preliminarmente prendere atto del recesso della signora Egitto Apollonia dalla convenzione per il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, approvata con il decreto n. 94/02 e procedere all'approvazione della nuova convenzione;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa:
a)  si prende atto del recesso della sig.ra Egitto Apollonia quale legale rappresentante della Euro Star Services di Egitto Apollonia & C. s.n.c., cod. M.C.T.C. A-CT-1292, dalla convenzione per la riscossione delle tasse automobilistiche, approvata con decreto dell'11 marzo 2002, n. 94.
Conseguentemente, con effetto dalla data del presente provvedimento, la convenzione de qua è risolta.
b)  è approvata la convenzione, stipulata in data 18 marzo 2003, tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento delle finanze e del credito e la sig.ra Egitto Apollonia codice fiscale GTT PLN 66T58 F781N, nata a Motta S. Anastasia (CT) il 18 dicembre 1966 e residente in Motta S. Anastasia (CT), via Papa Giovanni XXIII, n. 7, quale legale rappresentante dell'impresa Euro Star Services di Egitto Apollonia & C. s.n.c., partita I.V.A. 03727910873, con sede in Motta S. Anastasia (CT), via Terre Nere n. 62, cap. 95040, cod. M.C.T.C. A-CT-1327, con la quale è affidato al predetto soggetto, con effetti dalla data del presente provvedimento, per il periodo previsto dall'art. 2, primo comma, della convenzione come sopra approvata, il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, nella qualità di soggetto autorizzato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.
Detta convenzione è allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse dal predetto soggetto autorizzato avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo n. 28, Palermo, sul conto corrente n. 69000140, codice ABI 01020 - codice CAB 04793, codice SIA Z4535, intestato alla Regione siciliana, secondo le modalità di riversamento previste dall'art. 6 della convenzione come sopra approvata. Al soggetto autorizzato, che non acceda comunque alla sopra richiesta procedura RID, viene revocata la presente autorizzazione con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte del predetto soggetto autorizzato è condizionato all'attivazione del collegamento dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche, previsti dagli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418, in base a quanto previsto dall'art. 4 della convenzione come sopra approvata.

Art. 4

Il presente decreto sarà revocato al venire meno dei requisiti richiesti, su proposta dell'Agenzia delle entrate, direzione regionale della Sicilia, quale amministrazione finanziaria periferica statale di cui questa Regione si avvale, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1074/65, come previsto dall'art. 8 della sopra citata convenzione, approvata con il decreto n. 169/2000.

Art. 5

Il soggetto autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 6

L'Agenzia delle entrate, direzione regionale della Sicilia, è incaricata della puntuale esecuzione del presente decreto, secondo quanto previsto dall'art. 8 della convenzione medesima.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 marzo 2003.
  PERGOLIZZI 



N.B. - Il presente decreto è pubblicato senza l'allegata convenzione.
(2003.13.779)
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DECRETO 25 marzo 2003.
Autorizzazione a tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto  il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante: "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 3419 del 4 settembre 2002, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 278 del 22 agosto 2002;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, "Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio", ed, in particolare l'art. 28 relativo alla gestione delle rivendite da parte degli assegnatari, del coadiutore o degli assistenti, e l'art. 31 relativo alla cessione delle rivendite sia ordinarie che speciali;
Visto, in particolare, l'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che disciplina il trasferimento del servizio a nuovo titolare della rivendita, nel caso di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 citati;
Visti i decreti n. 34 del 29 aprile 1999, n. 108 del 3 maggio 2000, n. 244 del 18 giugno 2001 e n. 31 del 25 gennaio 2002, con i quali erano stati autorizzati i precedenti titolari delle rivendite di generi di monopolio di seguito specificate;
Vista l'istanza pervenuta per il tramite della Federazione italiana tabaccai, con la nota prot. n. 330/C del 7 marzo 2003, dei sigg. Di Franco Alessandra, Terranova Costantino, Politi Walter e Calogero Sebastiano, nuovi titolari subentrati nella gestione delle rivendite di seguito specificate, e volte a proseguire lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche in Sicilia, corredate dall'originale della nuova delega RID;
Viste le note LRV-30-07336/02 del 30 dicembre 2002, LRV-30-00043/03 del 7 gennaio 2003 e LRV 30-00351/03 del 22 gennaio 2003, con le quali la società Lottomatica ha comunicato la disattivazione dal servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per cambio di titolarità delle seguenti rivendite ed i nominativi dei sotto citati nuovi titolari:



Vista la nota della Federazione italiana tabaccai prot. n. 7148 del 3 marzo 2003, con la quale la stessa Federazione ha comunicato i nominativi e i dati anagrafici relativi ai nuovi titolari subentranti nella gestione delle tabaccherie ed ha comunicato che i nuovi titolari delle tabaccherie sopra indicati hanno provveduto a sottoscrivere:
a)  contratto con la Lottomatica S.p.A.;
b)  delega RID, per il riversamento degli incassi della Regione;
c)  fideiussione di cui all'art. 1, commi 4 e 5, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Vista la nota prot. n. 4986 del 21 febbraio 2003, con la quale l'ECOMAP ha comunicato che i predetti rivenditori hanno avuto copertura fideiussoria a mezzo della polizza Zurich International S.p.A. n. 209S1403 per l'anno 2003;
Considerato che con la presentazione delle citate istanze si è correttamente instaurato il rapporto con l'Amministrazione regionale e che in relazione al disposto dell'art. 2 del decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 34 del 29 aprile 1999, l'acquisizione della delega RID consente che il riversamento, in favore della Regione siciliana, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione avvenga alla cassa regionale esclusivamente secondo la procedura RID, di rimessa diretta dal proprio conto corrente bancario e che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Ritenuto, per quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni i predetti tabaccai in quanto risultano collegati in rete tramite Lottomatica, e conseguentemente in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Considerato che i tabaccai associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'ECOMAP, la polizza fideiussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, direzione centrale per la riscossione, che, con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere all'escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Ritenuto, pertanto, che, in relazione al disposto dell'art. 9 del D.P.C.M. n. 11/99, si possa procedere al trasferimento del servizio ai nuovi titolari delle rivendite;
Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, delD.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, alla vigilanza sui tabaccai autorizzati provvede l'Agenzia delle entrate - direzione regionale della Sicilia, attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria;

Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai sottoelencati:




Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 690000140, codice ABI 01020 codice CAB 04793 - codice SIA Z4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo dei tabaccai autorizzati ai sensi dell'art. 1, è condizionato all'attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione, da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, delle deleghe sottoscritte dai tabaccai per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione dirigenziale.

Art. 5

L'Agenzia delle entrate - direzione regionale della Sicilia, è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, ivi compresa l'attivazione, di cui al precedente art. 3, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, ed adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione.
Delle verifiche effettuate e delle adottate sospensioni l'Agenzia delle entrate - direzione regionale della Sicilia, curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento regionale finanze e credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o assessoriali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 marzo 2003.
  PERGOLIZZI 

(2003.14.882)
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DECRETO 25 marzo 2003.
Autorizzazione ad un tabaccaio a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto  il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante: "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 3419 del 4 settembre 2002, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 278 del 22 agosto 2002;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, "Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio", ed, in particolare l'art. 28 relativo alla gestione delle rivendite da parte degli assegnatari, del coadiutore o degli assistenti, e l'art. 31 relativo alla cessione delle rivendite sia ordinarie che speciali;
Visto, in particolare, l'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che disciplina il trasferimento del servizio a nuovo titolare della rivendita, nel caso di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 citati;
Visto il decreto n. 171 del 27 giugno 2000, con il quale è stato autorizzato il precedente titolare della rivendita di generi di monopolio di seguito specificato;
Vista l'istanza, pervenuta per il tramite della Assotabaccai, con la nota prot. n. 164/P del 25 febbraio 2003, del sig. Barraco Pietro, nuovo titolare subentrato nella gestione della rivendita di seguito specificata e volta a proseguire lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche in Sicilia, corredate dall'originale della nuova delega RID;
Vista la nota LRV-30-00686/03 del 7 febbraio 2003, con la quale la società Lottomatica ha comunicato la disattivazione dal servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per cambio di titolarità della seguente rivendita ed il nominativo del sotto citato nuovo titolare:



Vista la nota della Assotabaccai prot. n. 164/P del 25 febbraio 2003, con la quale la stessa associazione ha comunicato il nominativo e i dati anagrafici relativi al nuovo titolare subentrante nella gestione della tabaccheria ed ha comunicato che il nuovo titolare della tabaccheria sopra indicato ha provveduto a sottoscrivere:
a)  contratto con la Lottomatica S.p.A.;
b)  delega RID, per il riversamento degli incassi della Regione;
c)  fideiussione di cui all'art. 1, commi 4 e 5, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Vista la nota prot. n. 165/P del 25 febbraio 2003, con la quale l'Asso-Service ha comunicato che il predetto rivenditore ha avuto copertura fideiussoria a mezzo della polizza Unipol S.p.A. n. 1886/96/23697350 per l'anno 2003;
Considerato che con la presentazione delle citate istanze si è correttamente instaurato il rapporto con l'Amministrazione regionale e che, in relazione al disposto dell'art. 2 del decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 34 del 29 aprile 1999, l'acquisizione della delega RID consente che il riversamento, in favore della Regione siciliana, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione avvenga alla cassa regionale esclusivamente secondo la procedura RID, di rimessa diretta dal proprio conto corrente bancario e che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Ritenuto, per quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni il predetto tabaccaio in quanto risulta collegato in rete tramite Lottomatica, e conseguentemente in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Considerato che i tabaccai associati alla Assotabaccai, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'Unipol, la polizza fideiussoria e relative integrazioni, n. 1886/96/23697350, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, direzione centrale per la riscossione, che, con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere all'escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Ritenuto, pertanto, che, in relazione al disposto dell'art. 9 del D.P.C.M. n. 11/99, si possa procedere al trasferimento del servizio ai nuovi titolari delle rivendite;
Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, delD.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, alla vigilanza sui tabaccai autorizzati provvede l'Agenzia delle entrate - direzione regionale della Sicilia, attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, con effetto dalla data del presente provvedimento, a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, il tabaccaio sottoelencato:




Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 690000140, codice ABI 01020 codice CAB 04793 - codice SIA Z4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo dei tabaccai autorizzati ai sensi dell'art. 1, è condizionato all'attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione dirigenziale.

Art. 5

L'Agenzia delle entrate - direzione regionale della Sicilia, è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, ivi compresa l'attivazione, di cui al precedente art. 3, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, ed adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione.
Delle verifiche effettuate e delle adottate sospensioni l'Agenzia delle entrate - direzione regionale della Sicilia, curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento regionale finanze e credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o assessoriali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

Il tabaccaio, autorizzato con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto al tabaccaio per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze del tabaccaio medesimo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 marzo 2003.
  PERGOLIZZI 

(2003.14.883)
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DECRETO 26 marzo 2003.
Autorizzazione a tabaccai a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto  il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante: "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 3419 del 4 settembre 2002, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 278 del 22 agosto 2002;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 lu glio 1965, n. 1074;
Viste le istanze e gli elenchi anagrafici dei tabaccai, suddivisi in "lottisti" e "non lottisti", consegnati direttamente alla Regione in data 28 gennaio 1999 dalla federazione di categoria FIT, con la nota di accompagnamento n. 2469 del 28 gennaio 1999;
Viste le istanze dei tabaccai trasmesse dalla FIT con le successive note prot. n. 39023 del 7 novembre 2002 e n. 42087 del 28 novembre 2002;
Considerato che il Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, direzione centrale per la riscossione, con nota n. 1999/9117 del 21 gennaio 1999, assicura che il sistema informatico cui sono collegati i tabaccai "lottisti", in quanto già abilitati alla riscossione delle giocate del lotto, risponde ai requisiti ed è conforme alle prescrizioni dell'art. 2 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, quanto alle caratteristiche, modalità e condizioni di sicurezza che garantiscono il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni esclusivamente i tabaccai che risultino collegati in rete tramite Lottomatica, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Ritenuta l'opportunità che il riversamento, in favore della Regione, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvenga alla cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta (RID) dal proprio conto corrente bancario;
Ritenuto, pertanto, che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Considerato che i tabaccai, associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'ECOMAP, la polizza fidejussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n.209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere alla escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Viste le copie conformi agli originali delle polizze fideiussorie di cui sopra e relative integrazioni, richieste da questo Assessorato con nota prot. n. 296102 in data 22 marzo 1999 al Ministero delle finanze, che ha provveduto a trasmetterle con note n. 52905 del 24 marzo 1999 e n. 67392 del 15 aprile 1999, acquisite da questa Amministrazione, rispettivamente in data 12 aprile 1999 prot. n. 297676 ed in data 27 aprile 1999 prot. n. 298605, in relazione al disposto dell'art. 2715 del codice civile;
Vista la nota della Federazione italiana tabaccai, prot. n.2139 del 20 gennaio 2002, con la quale la stessa federazione ha trasmesso gli elenchi nominativi dei tabaccai che hanno provveduto, successivamente alla presentazione delle istanze:
a)  a dotarsi del sistema informatico richiesto dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, idoneo a garantire il collegamento con l'archivio tasse automobilistiche;
b)  a sottoscrivere la delega RID, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto;
c)  a sottoscrivere la polizza fideiussoria con la Zurich International S.p.A., n.209S1403;
Vista la nota dell'ECOMAP prot. n. 1309 del 16 gennaio 2003, con la quale lo stesso ente ha comunicato gli elenchi dei rivenditori in copertura fideiussoria per l'anno 2003, a mezzo della polizza Zurich International Italia S.p.A. n.209S1403.
Viste le deleghe RID dei tabaccai istanti, pervenute a questo dipartimento in data 27 gennaio 2003, con nota della FIT prot. n.96/C del 22 gennaio 2003;
Ritenuto che si possa procedere all'autorizzazione dei tabaccai che, successivamente alla presentazione delle istanze, sono entrati in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per la riscossione delle tasse automobilistiche;

Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai che hanno presentato apposita istanza all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento regionale finanze e credito, anche per il tramite delle associazioni di categoria, che siano collegati in rete e che utilizzino il sistema lottomatica, i cui nominativi sono contenuti nell'allegato elenco anagrafico, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale, Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo, n.28 - Palermo, sul conto corrente n.690 0001 40 codice ABI 01020 Codice CAB 04793 - codice SIAZ4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo dei tabaccai autorizzati ai sensi dell'art. 1, è condizionato all'attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione, da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, delle deleghe sottoscritte dai tabaccai di cui all'allegato elenco per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 5

L'Agenzia delle entrate - direzione regionale della Sicilia - è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, ivi compresa l'attivazione di cui al precedente art. 3, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione e di successiva escussione della garanzia fideiussoria.
Delle verifiche effettuate, l'Agenzia delle entrate, direzione regionale della Sicilia curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento regionale finanze e credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o regionali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, anche per quanto concerne l'allegato elenco dei tabaccai autorizzati.
Palermo, 26 marzo 2003.
  PERGOLIZZI 


(2003.14.881)
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DECRETO 26 marzo 2003.
Recesso del sig. Di Pietro Davide dalla convenzione stipulata con l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 3419 del 4 settembre 2002, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 278 del 22 agosto 2002;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. n. 1074/1965;
Visto l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale si stabilisce che i soggetti autorizzati, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto n. 169 del 22 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/91 per conto della Regione siciliana;
Vista la convenzione stipulata tra il sig. Di Pietro Davide, titolare dell'impresa automobilistica Ag. Duemme cod. M.C.T.C. n. ASR5092 e l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per la riscossione delle tasse automobilistiche, approvata con decreto n. 346 dell'1 agosto 2001;
Visto l'art. 2, comma 2, della precitata convenzione che prevede la facoltà di recesso del soggetto autorizzato, "previa comunicazione all'amministrazione, anche per il tramite delle associazioni di categoria, con il preavviso di tre mesi, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno";
Considerato che in data 8 marzo 2003 è pervenuta nota, protocollata il 12 marzo 2003 al n. 3914, con la quale il predetto soggetto comunicava il recesso dalla convenzione per il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche;
Preso atto che non vi sono condizioni ostative alla risoluzione del rapporto regolato dalla convenzione, poiché dai controlli effettuati per mezzo del collegamento telematico con l'archivio delle tasse automobilistiche, risulta che il predetto soggetto non ha mai espletato il servizio di riscossione;
Vista la nota dell'Agenzia delle entrate, direzione regionale della Sicilia, del 14 marzo 2003, prot. n. 26210, indirizzata al consorzio Sermetra e a questo Assessorato, con la quale si dispone la disattivazione dell'agenzia del sig. Di Pietro Davide, in riscontro alla nota dipartimentale di trasmissione della comunicazione di recesso;
Ritenuto che l'Amministrazione regionale debba prendere atto del recesso del sig. Di Pietro Davide dalla convenzione per il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche approvata con il decreto n. 346/01;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, si prende atto del recesso del sig. Di Pietro Davide, nato a Siracusa il 9 novembre 1968, dalla convenzione approvata con decreto n. 346 dell'1 agosto 2001, tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento finanze e credito e il predetto soggetto, quale titolare dell'impresa automobilistica Ag. Duemme, partita I.V.A. 01087630891, con sede in Siracusa, via Pindaro, n. 1, c.a.p. 96100, cod. M.C.T.C. n. ASR5092, con la quale era affidato, allo stesso, il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella qualità di soggetto autorizzato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.

Art. 2

Con effetto dalla data del presente provvedimento, la convenzione de qua è risolta.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 marzo 2003.
  PERGOLIZZI 

(2003.14.884)
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DECRETO 27 marzo 2003.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 6 marzo 2003, n. 2, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana fino al 31 marzo 2003, sulla scorta del disegno di legge presentato dal Governo regionale e delle successive note di variazioni;
Visti i decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 20 del 29 gennaio 2003, n. 37 del 7 febbraio 2003 e n. 80 del 7 marzo 2003, con i quali, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 8, comma 1;
Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS" ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lett. a), che autorizza l'attuazione di interventi di carattere poliennale riguardanti la prevenzione, l'informazione, la ricerca, la sorveglianza epidemiologica ed il sostegno dell'attività del volontariato;
Vista la nota n. 588 del 28 febbraio 2003, con la quale l'Assessorato regionale della sanità - dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera - igiene pubblica, chiede l'iscrizione all'ex capitolo 42870 della somma di E 47.229,47, accreditata per la realizzazione di progetti di volontariato per la lotta all'AIDS;
Considerato che nel c/c infruttifero 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato risulta accreditata in data 17 dicembre 2002 la predetta somma di E 47.229,47, che alla chiusura dell'esercizio medesimo contribuisce al risultato di gestione;
Ravvisata la necessità di iscrivere al capitolo 413329 (ex 42870) la somma di E 47.229,47 con la contemporanea riduzione di pari importo dal capitolo 215703;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui ai decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 20/2003, n. 37/2003 e n. 80/2003, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2003 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui ai citati decreti dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 20/2003, n. 37/2003 e n. 80/2003, sono introdotte le seguenti variazioni in euro:


  DENOMINAZIONE VARIAZIONI Nomenclatore 


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  5  - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente 
U.P.B.  4.2.1.5.1  - Fondi di riserva     - 47.229,47 
  di cui al capitolo 
  215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente eliminati per perenzione amministrativa, e per l'uti- 
lizzazione delle economie, ecc.      - 47.229,47 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
RUBRICA  2  - Fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera - igiene pubblica 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  3  - Spese per interventi di parte corrente 
U.P.B.  10.2.1.3.2  - Assistenza sanitaria ed ospedaliera     + 47.229,47 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  413329 Finanziamento di programmi riguardanti la prevenzione, l'informazione, la ricerca, la sorveglianza epidemiologica ed il sostegno dell'attività del volontariato in materia di lotta all'AIDS  
(ex cap. 42870)      + 47.229,47  

Codici: 04.02.03 - 07.04.02 - V
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 marzo 2003.
  PAGANO 

(2003.14.894)
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DECRETO 27 marzo 2003.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 6 marzo 2003, n. 2, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana fino al 31 marzo 2003, sulla scorta del disegno di legge presentato dal Governo regionale e delle successive note di variazioni;
Visti i decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 20 del 29 gennaio 2003, n. 37 del 7 febbraio 2003 e n. 80 del 7 marzo 2003, con i quali, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 8, comma 1;
Vista la legge 1 aprile 1999, n.91, recante "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti";
Considerato che nel c/c infruttifero 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato risultano accreditate in data 3 luglio 2002 la somma di E 285.444,85 e in data 10 luglio 2002 la somma di E 455.552,77 quali assegnazioni per i centri regionali trapianti, che alla chiusura dell'esercizio medesimo contribuiscono al risultato di gestione;
Ravvisata la necessità di iscrivere al capitolo 413317 la somma di E 740.997,62 con la contemporanea riduzione di pari importo dal capitolo 215703;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui ai decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 20/2003, n. 37/2003 e n. 80/2003, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2003 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui ai citati decreti dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 20/2003, n. 37/2003 e n. 80/2003, sono introdotte le seguenti variazioni in euro:


  DENOMINAZIONE VARIAZIONI Nomenclatore 


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  5  - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente 
U.P.B.  4.2.1.5.1  - Fondi di riserva     - 740.997,62 
  di cui al capitolo 
  215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente eliminati per perenzione amministrativa, e per l'uti- 
lizzazione delle economie, ecc.      - 740.997,62 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
RUBRICA  2  - Fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera - igiene pubblica 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  3  - Spese per interventi di parte corrente 
U.P.B.  10.2.1.3.2  - Assistenza sanitaria ed ospedaliera     + 740.997,62 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  413317 Finanziamenti dello Stato per interventi in materia di prelievi e  
di trapianti di organi e di tessuti      + 740.997,62 L. n. 91/99 

Codici: 04.02.03 - 07.03.02 - V
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 marzo 2003.
  PAGANO 

(2003.14.895)
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DECRETO 27 marzo 2003.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 6 marzo 2003, n. 2, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana fino al 31 marzo 2003, sulla scorta del disegno di legge presentato dal Governo regionale e delle successive note di variazioni;
Visti i decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 20 del 29 gennaio 2003, n. 37 del 7 febbraio 2003 e n. 80 del 7 marzo 2003, con i quali, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 8, comma 1;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281: "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
Vista la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo";
Vista la nota prot. n. 3/282 del 24 febbraio 2003, con la quale l'Ispettorato regionale veterinario comunica la seguente ripartizione della somma complessiva diE 206.714,46 nel rispetto delle percentuali fissate dall'art. 3, comma 6, della legge 14 agosto 1991, n. 281: E 51.678,62 al capitolo 417306 ed E 155.035,84 al capitolo 417307;
Considerato che nel c/c infruttifero n. 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la tesoreria centrale dello Stato risultano accreditate in data 18 luglio 2002 la somma di E 140.990,46 e in data 17 dicembre 2002 la somma di E 65.724,00 per interventi in materia di animali e prevenzione del randagismo, che alla chiusura dell'esercizio medesimo contribuiscono al risultato di gestione;
Ravvisata la necessità di iscrivere al capitolo 417306 la somma di E 51.678,62 ed al capitolo 417307 la somma di E 155.035,84 con la contemporanea riduzione di E 206.714,46 dal capitolo 215703;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui ai decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 20/2003, n. 37/2003 e n. 80/2003, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2003 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui ai citati decreti dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 20/2003, n. 37/2003 e n. 80/2003, sono introdotte le seguenti variazioni in euro:


  DENOMINAZIONE VARIAZIONI Nomenclatore 


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  5  - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente 
U.P.B.  4.2.1.5.1  - Fondi di riserva     - 206.714,46 
  di cui al capitolo 
  215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente eliminati per perenzione amministrativa e per l'uti- 
lizzazione delle economie, ecc.      - 206.714,46 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
RUBRICA  3  - Ispettorato veterinario 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  3  - Spese per interventi di parte corrente 
U.P.B.  10.3.1.3.1  - Prevenzione del randagismo e tutela degli animali     + 206.714,46 
  di cui ai capitoli 

(Nuova istituzione)
  417306 Trasferimenti alle aziende unità sanitarie locali per l'istituzione dell'anagrafe canina e per l'identificazione ed il tatuaggio elet- 
tronico      + 51.678,62  

Codici: 04.02.03 - 07.04.02 - V
(Nuova istituzione)
  417307 Contributi ai comuni ed alle associazioni protezionistiche per ri- 
fugi sanitari      + 155.035,84  

Codici: 04.02.02 - 07.04.02 - V
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 marzo 2003.
  PAGANO 

(2003.14.897)
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DECRETO 27 marzo 2003.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 6 marzo 2003, n. 2, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana fino al 31 marzo 2003;
Visti i decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 20 del 29 gennaio 2003, n. 37 del 7 febbraio 2003 e n. 80 del 7 marzo 2003, con i quali, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 8, comma 2;
Visto l'art. 21, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;
Vista la nota n. 65 del 4 febbraio 2003, con la quale l'Assessorato regionale dei lavori pubblici - Dipartimento ispettorato tecnico - chiede la variazione diE 7.437,00 per il pagamento di oneri pregressi relativi al compenso previsto dall'art. 15 del D.P.R. n. 26/99 al dirigente generale, per il periodo 1° gennaio - 14 marzo 2001, ai sensi dell'art. 21 della citata legge regionale n. 23/02;
Vista la nota n. 60 del 21 febbraio 2003 della ragioneria centrale competente con cui viene trasmessa, corredata dal prescritto parere, la suindicata nota assessoriale;
Ritenuto di dovere istituire un apposito capitolo di spesa, in difformità a quanto richiesto dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici - Dipartimento ispettorato tecnico - per le finalità previste dall'art. 21 della legge regionale n. 23/2002;
Ravvisata la necessità di iscrivere al capitolo 276010 la somma di E 7.437,00 in aumento alla dotazione di competenza, con la contemporanea riduzione di pari importo dal capitolo 215716;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2003, alla relativa ripartizione in capitoli, di cui ai decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 20/2003, n. 37/2003 e n. 80/2003, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Articolo unico

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2003, e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui ai citati decreti dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 20/2003, n. 37/2003 e n. 80/2003, sono introdotte le seguenti variazioni in euro:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  5  - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente 
U.P.B.  4.2.1.5.3  - Fondi da ripartire per oneri del personale     - 7.437,00 
  di cui al capitolo 
  215716 Fondo per far fronte ad oneri derivanti dall'esecuzione di sentenze emesse a seguito di contenzioso promosso dal personale, nonché per oneri pregressi relativi al trattamento economico ac- 
cessorio del personale. (Fondi vincolati)      - 7.437,00 

ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
RUBRICA  3  - Dipartimento Ispettorato tecnico 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  1  - Spese di funzionamento 
U.P.B.  6.3.1.1.1  - Personale     + 7.437,00 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  276010 Somma da corrispondere al personale dell'Amministrazione regionale per il pagamento degli oneri previsti dall'art. 21 della  
legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23      + 7.437,00          

Codici: 01.01.05 - 01.03.01 - V
Palermo, 27 marzo 2003.
  DI VITA 

(2003.14.837)
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DECRETO 27 marzo 2003.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 6 marzo 2003, n. 2, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana fino al 31 marzo 2003, sulla scorta del disegno di legge presentato dal Governo regionale e delle successive note di variazioni;
Visti i decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 20 del 29 gennaio 2003, n. 37 del 7 febbraio 2003 e n. 80 del 7 marzo 2003, con i quali, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 8, comma 1;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, art. 12, comma 2, lett. b), che prevede il finanziamento a carico del Ministero della sanità di iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario nazionale, riguardanti programmi speciali di interesse a rilievo interregionale o nazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie;
Viste le note nn.477, 480, 476, 479 e 481, del 10 febbraio 2003, con le quali l'area 1, Qualità e organizzazione del dipartimento Osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della sanità, chiede l'iscrizione al capitolo 425306 delle somme accreditate per i seguenti programmi: E 98.126,81 per il programma "Carcinomi gastrici resecabili: indicatori biomolecolari di ripresa di malattia e sopravvivenza", E 103.291,37 per il programma "Sperimentazione di una modalità innovativa di assistenza nell'ambito dell'ADI: Il Case Management", E 56.810,25 per il programma "Analisi valutativa e sperimentazione dei sistemi di remunerazione degli erogatori nelle regioni Sicilia e Friuli Venezia Giulia", E 72.303,96 per il programma "Assistenza e sorveglianza sanitaria nella collettività per i cittadini indigenti italiani ed immigrati, E 289.215,85 per il programma "Sviluppo, sperimentazione e gestione delle tecnologie diagnostico radiologiche per immagini ad alta tecnologia finalizzate al consulto ed al soccorso a distanza nell'area di emergenza";
Considerato che le predette somme risultano accreditate per l'importo di E 330.532,39 sul c/c infruttifero n. 22945/103 e per l'importo di E 289.215,85 sul c/c infruttifero 22721/526 intrattenuti dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato e che alla chiusura dell'esercizio medesimo contribuiscono al risultato di gestione;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui ai decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 20/2003, n. 37/2003 e n. 80/2003, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2003 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui ai citati decreti dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 20/2003, n. 37/2003 e n. 80/2003, sono introdotte le seguenti variazioni in euro:


  DENOMINAZIONE VARIAZIONI Nomenclatore 


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  5  - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente 
U.P.B.  4.2.1.5.1  - Fondi di riserva     - 619.748,24 
  di cui al capitolo 
  215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente eliminati per perenzione amministrativa e per l'uti- 
lizzazione delle economie, ecc.      - 619.748,24 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
RUBRICA  5  - Osservatorio epidemiologico 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  3  - Spese per interventi di parte corrente 
U.P.B.  10.5.1.3.2  - Valutazione dei servizi     + 619.748,24 
  di cui al capitolo 
  425306 Contributi per il finanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rap- 
porti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie      + 619.748,24 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 marzo 2003.
  PAGANO 

(2003.14.896)
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DECRETO 31 marzo 2003.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 6 marzo 2003, n.2, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana fino al 31 marzo 2003;
Visti i decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n.20 del 29 gennaio 2003, n.37 del 7 febbraio 2003 e n.80 del 7 marzo 2003, con i quali, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 8, comma 2;
Visto l'art. 21, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2002, n.23;
Vista la nota n.2278 del 7 marzo 2003, con la quale l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, dipartimento lavori pubblici, chiede, ai sensi dell'art. 21 della citata legge regionale n.23/02, la variazione di E 2.731,92 per il pagamento di oneri pregressi dovuti alla sig.ra Avolio Giovanna derivanti dall'applicazione del decreto n.1467 del 12 aprile 2001;
Vista la nota n.189 del 27 marzo 2003 della ragioneria centrale competente, con cui viene trasmessa, corredata dal prescritto parere favorevole, la suindicata nota assessoriale;
Ritenuto di dovere istituire un apposito capitolo di spesa, nella rubrica intestata al dipartimento lavori pubblici, per le finalità previste dall'art.21 della legge regionale n.23/02;
Ravvisata la necessità di iscrivere al capitolo 272010 di nuova istituzione la somma di E 2.731,92 in aumento alla dotazione di competenza, con la contemporanea riduzione di pari importo dal capitolo 215716;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003, alla relativa ripartizione in capitoli, di cui ai decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n.20/2003, n.37/2003 e n.80/2003 le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:


Articolo unico

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2003 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui ai citati decreti dell'Assessore per il bilancio e le finanze n.20/2003, n.37/2003 e n.80/2003, sono introdotte le seguenti variazioni in euro:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  5  - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente 
U.P.B.  4.2.1.5.3  - Fondi da ripartire per oneri del personale     - 2.731,92     0000000 
  di cui al capitolo 
  215716 Fondo per far fronte ad oneri derivanti dall'esecuzione di sentenze emesse a seguito di contenzioso promosso dal personale, nonchè per oneri pregressi relativi al trattamento economico ac- 
cessorio del personale (Fondi vincolati)      - 2.731,92     0000000 

ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
RUBRICA  2  - Dipartimento lavori pubblici 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  1  - Spese di funzionamento 
U.P.B.  6.2.1.1.1  - Personale     + 2.731,92     0000000 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  272010 Somma da corrispondere al personale dell'Amministrazione regionale per il pagamento degli oneri previsti dall'art.21 della 
legge regionale 23 dicembre 2002, n.23      + 2.731,92     0000000  

Codici: 01.01.05 - 01.03.01 - V
Palermo, 31 marzo 2003.
  DI VITA 

(2003.15.932)
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DECRETO 31 marzo 2003.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 6 marzo 2003, n.2, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana fino al 31 marzo 2003;
Visti i decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n.20 del 29 gennaio 2003, n.37 del 7 febbraio 2003 e n.80 del 7 marzo 2003, con i quali, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 8, comma 2;
Visto l'art. 21, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2002, n.23;
Vista la nota n.270 del 3 marzo 2003, con la quale l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, ispettorato tecnico regionale, chiede la variazione di E 7.597,87 per il pagamento di oneri pregressi relativi alla retribuzione di posizione, parte variabile, dell'ing. Gaetano Buffa, in servizio presso l'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza idrica, per il periodo 31 maggio - 31 dicembre 2002;
Vista la nota n.175 del 19 marzo 2003 della ragioneria centrale competente, con cui viene trasmessa, corredata dal prescritto parere favorevole, la suindicata nota assessoriale;
Ritenuto, difformemente a quanto richiesto dal predetto ispettorato tecnico regionale, di dovere istituire un apposito capitolo di spesa, nella rubrica intestata all'ispettorato tecnico regionale, per le finalità previste dall'art.21 della legge regionale n.23/02, per consentire il pagamento dei citati oneri pregressi;
Ravvisata la necessità di iscrivere al capitolo 280010 di nuova istituzione la somma di E 7.597,87 in aumento alla dotazione di competenza, con la contemporanea riduzione di pari importo dal capitolo 215716;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003, alla relativa ripartizione in capitoli, di cui ai decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n.20/2003, n.37/2003 e n.80/2003, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:


Articolo unico

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2003 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui ai citati decreti dell'Assessore per il bilancio e le finanze n.20/2003, n.37/2003 e n.80/2003, sono introdotte le seguenti variazioni:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  5  - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente 
U.P.B.  4.2.1.5.3  - Fondi da ripartire per oneri del personale     - 7.597,87     0000000 
  di cui al capitolo 
  215716 Fondo per far fronte ad oneri derivanti dall'esecuzione di sentenze emesse a seguito di contenzioso promosso dal personale, nonchè per oneri pregressi relativi al trattamento economico ac- 
cessorio del personale (Fondi vincolati)      - 7.597,87     0000000 

ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
RUBRICA  4  - Ispettorato tecnico regionale 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  1  - Spese di funzionamento 
U.P.B.  6.4.1.1.1  - Personale     + 7.597,87     0000000 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  280010 Somma da corrispondere al personale dell'Amministrazione regionale per il pagamento degli oneri previsti dall'art.21 della 
legge regionale 23 dicembre 2002, n.23      + 7.597,87     0000000  

Codici: 01.01.05 - 01.03.01 - V
Palermo, 31 marzo 2003.
  DI VITA 

(2003.15.932)
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DECRETO 4 aprile 2003.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e la D.P.A. di Milanese Carmelo & C. s.n.c., per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 3419 del 4 settembre 2002, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 278 del 22 agosto 2002;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. n. 1074/65;
Visto l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale si stabilisce che i soggetti autorizzati, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto n. 169 del 22 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati, ai sensi della legge n. 264/91, per conto della Regione siciliana;
Vista l'istanza di stipula della convenzione, pervenuta in data 18 settembre 2002, del sig. Milanese Carmelo, quale legale rappresentante dell'impresa D.P.A. di Milanese Carmelo & C. s.n.c., cod. M.C.T.C. n. ACT1037, sita in Catania, via VittorioVeneto n. 161, int. F, cap. 95127, per il tramite delle associazioni di categoria Aidac ed Unasca, nella quale il predetto sig. Milanese Carmelo dichiara di utilizzare la rete telematica ed il sistema informatico del consorzio nazionale Sermetra per il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche, di cui al decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Viste le note n. 201042 del 2 dicembre 1999 e n. 210526 del 17 dicembre 1999, con le quali il Ministero delle finanze comunica che i sistemi informatici Avantgarde, Isaco, Sermetra ed Aci risultano rispettare le modalità tecniche e le caratteristiche di sicurezza approvate con decreto del Ministero delle finanze in data 27 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 1999 e assicurano quindi il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Considerato che il predetto istante ha autorizzato l'Amministrazione a prelevare, direttamente dal proprio conto corrente (procedura bancaria RID), l'ammontare dei pagamenti;
Considerato che il predetto sig. Milanese Carmelo, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, ha stipulato, attraverso il Consorzio Sermetra, la polizza fidejussoria n. GE0050960, rep. n. 614040259, rinnovata fino al 18 luglio 2003;
Vista la polizza fidejussoria n. GE0050960, rep. n. 614040259 di L. 1.000.000.000, pari a E 516.460, prestata in forma solidale e collettiva, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata convenzione e depositata in originale presso questa Amministrazione, comprensiva degli elenchi nominativi dei soggetti associati, richiedenti la stipula della convenzione;
Considerato che il predetto sig. Milanese Carmelo ha prodotto la documentazione rilasciata dalla Provincia regionale di Catania, n. 49 del 6 maggio 2002, per lo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;
Rilevato, per tutto quanto precede, che il sig. Milanese Carmelo è in possesso dei requisiti necessari per riscuotere le tasse automobilistiche, ai sensi del decreto n. 169/2000;

Decreta:


Art. 1

E' approvata la convenzione stipulata in data 3 aprile 2003 tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento finanze e credito e il sig. Milanese Carmelo, codice fiscale MLN CML 54D13 I086O, nato a San Piero Patti (ME) il 13 aprile 1954 e residente a Catania, via R. di S. Secondo n. 16/D, quale legale rappresentante dell'impresa D.P.A. di Milanese Carmelo & C. s.n.c., partita IVA 02233910872, con sede in Catania, cap. 95127, via Vittorio Veneto n. 161, int. F, cod. M.C.T.C. ACT1037, con la quale è affidato al predetto soggetto, con effetti dalla data del presente provvedimento, per il periodo previsto dall'art. 2, primo comma, della convenzione come sopra approvata, il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella qualità di soggetto autorizzato, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.
Detta convenzione è allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse dal predetto soggetto autorizzato avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 69000140 - codice ABI 01020 - codice CAB 04793 - codice SIA Z4535, intestato alla Regione siciliana, secondo le modalità di riversamento previste dall'art. 6 della convenzione come sopra approvata.
Al soggetto autorizzato che non acceda comunque alla sopra richiesta procedura RID viene revocata la presente autorizzazione con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte del predetto soggetto autorizzato è condizionato all'attivazione del collegamento dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche, previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418, in base a quanto previsto dall'art. 4 della convenzione come sopra approvata.

Art. 4

Il presente decreto sarà revocato al venire meno dei requisiti richiesti, su proposta dell'Agenzia delle entrate - direzione regionale della Sicilia, quale amministrazione finanziaria periferica statale, di cui questa Regione si avvale, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1074/65, come previsto dall'art. 8 della sopra citata convenzione, approvata con il decreto n. 169/2000.

Art. 5

Il soggetto autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 6

L'Agenzia delle entrate - direzione regionale della Sicilia è incaricata della puntuale esecuzione del presente decreto secondo quanto previsto dall'art. 8 della convenzione medesima.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 aprile 2003.
  PERGOLIZZI 



N.B. - Il presente decreto è pubblicato senza l'allegata convenzione.
(2003.15.946)
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DECRETO 4 aprile 2003.
Modifica della denominazione sociale della società Agenzia Morsello s.n.c. di Morsello R. & Gambina R., autorizzata al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, in Studio R.G. service s.n.c. di Gambina R. e C.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 3419 del 4 settembre 2002, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 278 del 22 agosto 2002;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. n. 1074/65;
Visto l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale si stabilisce che i soggetti autorizzati, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto n. 169 del 22 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo, per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati, ai sensi della legge n. 264/91, per conto della Regione siciliana;
Vista la convenzione approvata con decreto n. 30 del 29 gennaio 2001, stipulata tra il sig. Gambina Raffaele, nella qualità di legale rappresentante dell'impresa Agenzia Morsello s.n.c. di Morsello R. & Gambina R." cod. M.C.T.C. n. ATP1149, con sede in Marsala, piazza Piemonte e Lombardo n. 31, e l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per la riscossione delle tasse automobilistiche;
Considerato che in data 17 marzo 2003 è pervenuta a mezzo fax la nota del 14 febbraio 2003, prot.n. 187, con la quale il consorzio Sermetra chiedeva all'Agenzia delle entrate chiarimenti in merito alla variazione di denominazione sociale della predetta società che, a seguito di una cessione di quote da parte della sig.ra Morsello a favore del sig. Gambina Raffaele, ha ora assunto la denominazione di "Studio R.G. Service s.n.c. di Gambina R. e C.";
Preso atto che la predetta società, con nota del consorzio Sermetra, datata 18 marzo 2003, prot. n. 198, ha prodotto l'autorizzazione n. 61 all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, rilasciata dalla Provincia regionale di Trapani il 12 marzo 2003, nonché il certificato della Camera di commercio dal quale risulta che rappresentante della società continua ad essere il sig. Gambina Raffaele;
Ritenuto che l'Amministrazione regionale debba prendere atto, senza ulteriori adempimenti, della modifica della denominazione della società "Agenzia Morsello s.n.c. di Morsello R. & di Gambina R." in "Studio R.G. Service s.n.c. di Gambina R. e C.";

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, si prende atto della modifica della denominazione della società "Agenzia Morsello s.n.c. di Morsello R. & di Gambina R." in "Studio R.G. Service s.n.c. di Gambina R. e C.".

Art. 2

Si prende atto, altresì, che il sig. Gambina Raffaele, quale legale rappresentante della predetta società, ora denominata Studio R.G. Service s.n.c. di Gambina R. e C., partita IVA 01903800819, con sede in Marsala (TP), piazza Piemonte e Lombardo n. 31, cap. 91025, cod. M.C.T.C. n. ATP1149, continua a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, nella qualità di soggetto autorizzato, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, in virtù della convenzione stipulata con l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento finanze e credito e approvata con decreto n. 30 del 29 gennaio 2001.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 aprile 2003.
  PERGOLIZZI 

(2003.15.947)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 23 aprile 2003.
Modifiche agli articoli uno e venti dello statuto tipo dei consorzi di ripopolamento ittico.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, concernente iniziative per il riequilibrio del patrimonio ittico mediante opere di ripopolamento;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 70, che reca modifiche ed integrazioni alla citata legge n. 31/74;
Vista la legge regionale 7 agosto 1990, n. 25;
Visti i DD.PP. 14 novembre 1980, n. 182 e 18 marzo 1981, n. 52, concernenti rispettivamente la costituzione dei consorzi di ripopolamento ittico Golfo di Castellammare e Golfo di Patti e la contestuale approvazione dei relativi statuti;
Visto l'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 33, relativo alla costituzione del Consorzio di ripopolamento ittico del Golfo di Catania;
Visto il decreto n. 12 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 25 del 17 maggio 1997, con cui si è data attuazione all'art. 3 della legge regionale n. 33/95 e si è approvato lo statuto di detto consorzio;
Visto il decreto 4 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 25 - parte I del 17 maggio 1997, con cui è stato approvato lo statuto tipo dei consorzi di ripopolamento ittico;
Visto il secondo comma dell'art. 172 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, il quale prescrive che l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca con proprio decreto adotti lo statuto al quale devono uniformarsi i consorzi di ripopolamento ittico;
Visto l'art. 10 della legge regionale n. 16 del 30 ottobre 2002, che sostituisce il secondo comma dell'art. 172 della legge regionale n. 32/2000;
Visto il decreto n. 71 del 6 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 22 novembre 2002, con il quale è stato approvato lo statuto tipo dei consorzi di ripopolamento ittico;
Visto l'art. 63, comma 15, della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;
Visto l'art. 139, comma 10, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;
Ritenuto di dovere apportare modifiche agli artt. 1 e 20 dello statuto tipo approvato con decreto n. 71/pesca del 6 novembre 2002, al fine di adeguarli alle disposizioni legislative contenute nell'art. 63, comma 15, della legge regionale n. 23/2002 e nell. 139, comma 10, della legge regionale n. 4/2003;
Preso atto che alla data odierna i Consorzi di ripopolamento ittico di Catania e Patti non hanno dato attuazione al decreto n. 71 del 6 novembre 2002;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa enunciati, in applicazione del comma 10 dell'art. 139 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, l'art. 1 dello schema di statuto del consorzio di ripopolamento ittico, approvato con decreto n. 71 del 6 novembre 2002, è sostituito dal seguente:

"Art.  1

Per i fini di cui alle leggi regionali n. 31 del 1° agosto 1974 e successive modificazioni ed integrazioni e n. 32 del 23 dicembre 2000 è costituito il consorzio di ripopolamento ittico  

Fanno parte del consorzio i seguenti soggetti:
Enti pubblici    
Enti locali   ". 


Art. 2

Per i motivi in premessa enunciati, in applicazione del comma 15 dell'art. 63 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, l'art. 20 dello schema di statuto del consorzio di ripopolamento ittico, approvato con decreto n. 71 del 6 novembre 2002, è sostituito dal seguente:

"Art. 20

I Consorzi di Patti e di Catania provvederanno ad adeguare i propri statuti per renderli conformi al presente schema entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto assessoriale approvativo del presente statuto.
Il Consorzio di Castellammare procederà all'adeguamento del proprio statuto, al fine di uniformarlo al presente, entro 8 mesi dalla scadenza del mandato degli attuali organi consortili.".
Il presente decreto sarà notificato ai Consorzi di ripopolamento ittico di Catania, Castellammare del Golfo e Patti e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 aprile 2003.
  CIMINO 

(2003.17.1029)
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ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 13 marzo 2003.
Approvazione dei programmi e dei progetti di intervento a sostegno dei portatori di handicap gravi ai sensi dell'art. 39, 2° comma, lett. l-bis ed l-ter della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 - Triennio 2001/2003.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 1962;
Vista la legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986, di riordino dei servizi e delle attività sociali ed il regolamento di attuazione approvato con D.P.R.S. 28 maggio 1987;
Viste le leggi regionali n. 68 del 18 aprile 1981 e n. 16 del 28 marzo 1986, riportanti l'istituzione, organizzazione e gestione dei servizi per i soggetti portatori di handicap;
Vista la legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 sull'assistenza, integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, d'immediata applicazione in Sicilia quale atto di indirizzo e di riforma economica sociale (art. 2);
Vista la legge n. 162 del 21 maggio 1998, riportante l'istituzione di apposito fondo nazionale da ripartire annualmente tra le Regioni per l'attuazione di programmi e di progetti a sostegno delle persone con handicap ed a sollievo delle famiglie nella tipologia di cui all'introdotto art. 39, 2° comma, lett. l-bis ed l-ter della citata legge n. 104/92 ad integrazione delle prestazioni già erogate dagli enti locali;
Considerato che per il biennio 2001/2002 a valere sul F.N.P.S. istituito ai sensi dell'art. 59, 44° comma della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e nella previsione di cui all'art. 80 della legge n. 388/2000, comma 17, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rispettivamente con decreto 20 marzo 2001 e decreto 8 febbraio 2002 ha già provveduto per le superiori finalità al riparto dello stanziamento annuo di E 30.470.957,05 con assegnazione alla Regione Sicilia di E 3.342.255,97 per ciascun anno a supporto del processo di integrazione delle persone con handicap fisico, psichico o sensoriale a favorirne la permanenza nel contesto familiare e sociale ovvero ad agevolarne l'inserimento in comunità di tipo familiare, in coerenza con gli obiettivi fissati dall'art.14 della legge quadro di riforma dell'assistenza n. 328/2000 e del piano sociale nazionale di attuazione (ob. n. 4) approvato con D.P.R. 3 maggio 2001;
Visti i decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze rispettivamente n. 296 del 2 maggio 2002 per l'anno 2001 e n. 140 dell'11 novembre 2002 per l'anno 2002, con i quali la disponibilità annua di E 3.342.255,97 accreditati sul c/c infruttifero n. 22721/526 intrattenuto dalla Regione presso la Tesoreria centrale dello Stato è stata trasferita nel bilancio regionale es. 2002 con iscrizione nello stato di previsione delle entrate cap. 3603 e della spesa cap. 183712 sia in termini di competenza che di cassa con una dotazione complessiva per il biennio 2001/2002 di E 6.684.511,94;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 46, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 per l'anno 2003 tutti gli stanziamenti riportati dal citato art. 80, 17° comma, legge n. 388 del 23 dicembre 2000, tra i quali va ricompresso il fondo istituito dalla legge n. 162/98 per il finanziamento degli interventi a favore dei portatori di handicap, affluiscono al Fondo nazionale politiche sociali (F.N.P.S.) senza vincolo di destinazione per essere ripartita in forma indistinta tra le regioni ai sensi dell'art. 20 della legge n. 328/2000;
Ritenuto, di conseguenza, per l'anno 2003 di confermare per le finalità l'ulteriore disponibilità di E 3.342.255,97 da imputare sulla quota indistinta del F.N.P.S. assegnata alla Regione ed iscritta sul capitolo 183739 del bilancio regionale es. 2003, a conferma della dotazione complessiva stanziata per il triennio 2001/2003 di E 10.026.767,92;
Viste le direttive emanate con decreto enti locali n. 1247 del 2 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 25 del 31 maggio 2002, per la presentazione di programmi e progetti di intervento a favore dei portatori di handicap ed a sollievo delle famiglie con particolare riguardo agli obiettivi, tipologia degli interventi, soggetti proponenti, modalità di erogazione delle prestazioni e documentazione da produrre a corredo;
Viste le istanze che nel prefissato termine di giorni 45 dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana delle sopra richiamate direttive sono pervenute (n. 262 ) ed al cui esame sulla scorta di prefissati requisiti ed elementi di valutazione ha provveduto apposita commissione interassessoriale nominata con decreto n. 2671 del 7 agosto 2002, pervenendo nell'assegnato termine all'ammissione di complessivi n. 120 progetti con una spesa per ciascuna annualità di E 19.714.950,26;
Ritenuto di dovere, tuttavia, in ragione delle risorse finanziarie disponibili procedere ad una ulteriore selezione delle istanze e comparazione dei progetti giudicati ammissibili attribuendo priorità a quelli che in possesso di elementi di esecutività ed integrazione si caratterizzano per la continuità oltre la fase sperimentale, la gestione associata con valenza sovracomunale, e per le residue disponibilità per l'attuazione di piani personalizzati e/o aiuto domiciliare mantenendo una equa distribuzione complessiva delle risorse su base provinciale in rapporto alle istanze ammesse a finanziamento (60%);
Ritenuto di dovere, in esito all'ulteriore esame, ammettere a finanziamento limitatamente alla prima annua lità i progetti di cui all'allegato A con imputazione della spesa complessiva rispettivamente per E 6.684.511,94 sui fondi trasferiti per il biennio 2001/2002, ai sensi della legge n. 162/98 e per E 3.342.255,97 sui fondi indistinti del F.N.P.S. trasferiti ai sensi dell'art. 20 della legge n. 328/2000;
Visto il bilancio provvisorio della Regione siciliana per l'anno 2003;

Decreta:


Art. 1

Per le finalità di cui all'art. 39 , 2° comma, lett. l-bis ed l-ter della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, sono ammessi a finanziamento relativamente alla prima annualità i progetti a favore dei portatori di handicap grave presentati dai comuni e dalle Province regionali riportati nell'allegato A del presente decreto e per gli importi a fianco di ciascun ente riportati con impiego delle risorse trasferite dal Ministero del lavoro e politiche sociali quanto ad E6.684.511,94 per il biennio 2001/2002 già accreditate sul c/c infruttifero n. 22721/526 acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato già iscritto sul capitolo entrate bilancio regionale n. 3603 e di uscita n. 183712 e quanto ad E 3.342.255,97 sul capitolo entrate n. 3608 e di uscita n. 183739, per complessivi E 10.026.767,92.

Art. 2

All'assunzione del relativo impegno di spesa si provvederà con separato provvedimento con contestuale emissione dei relativi titoli di spesa in favore degli enti locali destinatari del finanziamento con le modalità di cui all'art. 21 della legge regionale n. 6/97.

Art. 3

Non sono ammessi a finanziamento i progetti di cui all'allegato B per insufficienza delle risorse e dell'allegato C per carenza di requisiti e/o delle attività programmate.

Art. 4

E' fatto obbligo agli enti locali di procedere con vincolo di destinazione all'impiego del finanziamento concesso per l'attuazione del progetto approvato nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di affidamento dei servizi e delle attività, oltre che nell'assunzione in convenzione e/o collaborazione di prestazioni d'opera o professionali, con ulteriore obbligo di trasmettere rapporto semestrale sulle attività programmate e sui risultati finali, oltre che formale rendiconto sulle somme utilizzate.

Art. 5

L'Assessorato si riserva ampia vigilanza sulla realizzazione dei progetti ammessi con facoltà di revoca in tutto od in parte del finanziamento concesso per mancato avvio degli stessi od uso delle somme assegnate non conforme ai contenuti progettuali.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale ai sensi della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 marzo 2003.
  D'AQUINO 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato degli enti locali in data 20 marzo 2003 al n. 50.
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(2003.16.960)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 14 marzo 2003.
Conferma della pianta organica delle farmacie del comune di Erice al 31 dicembre 1999.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con regio decreto n. 1265/34;
Visto il regio decreto n. 1706/38;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali nn. 30/93 e 33/94 e relativi decreti attuativi;
Vista la colare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 9205 del 16 dicembre 1993, con il quale è stata approvata al 31 dicembre 1989, tra l'altro, la pianta organica del comune di Erice;
Visto il decreto n. 1994 del 30 ottobre 2002, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 1999 la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Trapani, con esclusione, tra l'altro, del comune di Erice;
Considerato che la predetta esclusione era motivata dalla richiesta dello stesso comune, giusta nota del 15 maggio 2002, n. 10200, con la quale era stata individuata una nuova zona di espansione urbanistica in contrada Pizzolungo;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 della legge n. 475/68, così come sostituito dall'art. 1 della legge n. 362/91, e dell'art. 2 del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze del l'assistenza farmaceutica, determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e conseguentemente può essere modificata l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, che prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 3 dell'art. 1 della stessa legge n. 362/91, il quale stabilisce che la popolazione eccedente rispetto ai parametri di cui al 2° comma sopradetto, è computata, ai fini dell'apertura di una nuova farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Considerato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della stessa legge n. 362/91, le farmacie aperte in base al criterio della distanza sono riassorbite nel previsto parametro demografico;
Visto il comma 1 dell'art. 5 della stessa legge n. 362/91, che dispone la revisione della pianta organica delle farmacie quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, per la conseguente nuova determinazione delle circoscrizioni delle sedi farmaceutiche;
Considerato che in sede di "conferenza dei servizi", del 21 novembre 2002, con gli organi ed enti istituzionalmente interessati, è stata conseguentemente prevista, ai sensi del sopracitato comma 1 dell'art. 5 della legge n. 362/91, l'opportunità di decentrare n. 1 esercizio farmaceutico nella zona sopra indicata, dando incarico al comune di promuovere un incontro, con i titolari delle farmacie di Erice, al fine di valutare la eventuale disponibilità al decentramento;
Preso atto che non è pervenuta, nel termine di 60 giorni assegnato, alcuna disponibilità;
Visti i dati ISTAT sulla popolazione residente nel comune di Erice al 31 dicembre 1999, pari a 31.026 abitanti;
Acquisito il parere favorevole dell'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani e dell'ordine provinciale dei farmacisti di Trapani;
Visto che la farmacia risultante in soprannumero nella precedente revisione al 31 dicembre 1989, per effetto dell'incremento demografico, è stata riassorbita nella pianta stessa, ai sensi del comma 2 dell'art. 380 del T.U.LL.SS., approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Ritenuto pertanto, di potere confermare la pianta organica delle farmacie del comune di Erice al 31 dicembre 1999, intendendo con essa operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari e recependo eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, viene confermata al 31 dicembre 1999 la pianta organica del comune di Erice.

Art. 2

La circoscrizione per ciascuna sede farmaceutica è quella descritta nel decreto di approvazione della pianta organica di cui al decreto in premessa citato.

Art. 3

Si dà atto che le farmacie aperte in base al criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e che la sede farmaceutica risultante in soprannumero nella precedente revisione è stata riassorbita nella pianta stessa, per effetto dell'incremento demografico.
Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, ai sindaci dei comuni interessati, all'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani ed all'ordine provinciale dei farmacisti di Trapani.
Palermo, 14 marzo 2003.
  CITTADINI 

(2003.13.802)
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DECRETO 14 marzo 2003.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Mazzarino al 31 dicembre 1999.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS., approvato con regio decreto n. 1265/34;
Visto il regio decreto n. 1706/38;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali nn. 30/93 e 33/94 e relativi decreti attuativi;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 apri le 1997;
Visto il decreto del medico provinciale di Caltanissetta n. 615 del 31 gennaio 1976, con il quale è stata rideterminata la pianta organica delle farmacie del comune di Mazzarino;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 della legge n. 475/68, così come sostituito dall'art. 1 della legge n. 362/91, e dell'art. 2 del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle pian te organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e conseguentemente può essere modificata l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, il quale prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 3 dell'art. 1 della stessa legge n. 362/91, il quale stabilisce che la popolazione eccedente rispetto ai parametri di cui al 2° comma sopradetto, è computata, ai fini dell'apertura di una nuova farmacia. qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visti i dati ufficiali ISTAT sulla popolazione residente nel comune di Mazzarino al 31 dicembre 1999, pari a 12.852 abitanti;
Visto il verbale della conferenza dei servizi del 20 novembre 2002, nel quale il comune di Mazzarino ha prodotto apposita relazione, nella quale è contenuta, tra l'altro, la delimitazione territoriale delle singole sedi farmaceutiche dello stesso comune;
Vista la nota n. 157 del 20 gennaio 2003 dell'Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, con la quale si esprime parere favorevole in ordine alle decisioni assunte in conferenza dei servizi;
Acquisito il parere dell'ordine provinciale dei farmacisti di Caltanissetta, nella forma del "silenzio assenso";
Ritenuto, pertanto, di dovere determinare la pianta organica delle farmacie del comune di Mazzarino al 31 dicembre 1999, intendendo con essa operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari e recependo eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Articolo unico

Per le motivazioni espresse in premessa, viene rideterminata al 31 dicembre 1999, come di seguito riportata, la pianta organica del comune di Mazzarino (CL):
a)  popolazione al 31 dicembre 1999: abitanti n. 12.852;
b)  sedi farmaceutiche funzionanti: n. 4 urbane;
c)  sedi farmaceutiche spettanti: n. 3;
d)  sede farmaceutica soprannumeraria: n. 1;
Delimitazioni delle sedi:
1ª sede
-  titolare dr.ssa Maria Volpe, via Roma n. 43;
-  inizia a nord dall'incrocio di via Roma con corso Vittorio Emanuele, scende per via Roma inclusa fino alla via Purgatorio, percorre via Purgatorio inclusa fino all'incrocio con via Legnano, via Legnano esclusa fino a viale della Regione, percorre viale della Regione incluso fino all'incrocio con via della Pace, percorre viale della Pace incluso fino a raggiungere la strada comunale cimitero, fiancheggia il cimitero fino a raggiungere la strada statale n. 191, prosegue per la strada statale n. 190 fino a raggiungere il confine territoriale del comune di Butera, volge verso ovest del suddetto confine fino a raggiungere la strada provinciale Mazzarino-Riesi fino all'incrocio con la strada statale n. 191, percorre la strada comunale Tanalonga, prosegue con linea ideale fino a raggiungere la via Pirandello (angolo sud-est campo sportivo), percorre la via Pirandello inclusa fino all'incrocio con via V. Brancati, percorre la via V. Brancati inclusa fino a raggiungere viale della Regione, percorre detto viale incluso fino a raggiungere via Puglie, via Puglie inclusa, fino all'incrocio con viale Regina Elena, percorre detto viale incluso fino alla piazza Francesco Gesualdo esclusa, risale per il corso Vittorio Emanuele escluso fino all'incrocio con via Roma. Si aggiunge il territorio dell'isola di "Brigadieci".
2ª sede
-  titolare dr. Andrea Falco, corso Vittorio Emanuele n. 412;
-  inizia dal confine territoriale con il comune S. Michele di Ganzaria in prossimità dell'incrocio tra la strada statale n. 117/bis e la strada provinciale Mazzarino-Cimia, percorre la strada provinciale Mazzarino-Cimia fino al tratto in prossimità di Poggio Pecoraio; continua per la discesa Falatano fino a raggiungere la via Pozzo Catenaccio e segue per via Fondaco Vecchio, prosegue per via Longo inclusa fino all'incrocio con corso Vittorio Emanuele; prosegue per il corso Vittorio Emanuele incluso, fino a piazza F. Gesualdo esclusa; volge verso nord, percorre la via Caltanissetta esclusa, prosegue con linea ideale fino a raggiungere il confine con il comune di Barrafranca, percorre detto confine verso est fino a raggiungere il confine con il territorio del comune di Piazza Armerina, quello di S. Cono fino a raggiungere il confine territoriale del Comune di S. Michele di Ganzaria.
3ª sede
-  titolare dr. Salvatore Crapanzano, corso Vittorio Emanuele n. 228;
-  inizia da nord-ovest dal confine territoriale del comune di Butera, raggiunge la strada provinciale Mazzarino-Riesi fino ad incrociare la strada statale n. 191, percorre la strada comunale Tanalonga e raggiunge con linea ideale la via Pirandello (angolo sud-est campo sportivo), percorre la via Pirandello esclusa fino all'incrocio con via V. Brancati, percorre la via V. Brancati esclusa fino a raggiungere viale della Regione, percorre detto viale escluso fino a raggiungere via Puglie, via Puglie esclusa, fino all'incrocio con viale Regina Elena, percorre detto viale escluso fino alla piazza F. Gesualdo inclusa, imbocca la via Caltanissetta inclusa e prosegue con linea ideale fino a raggiungere il confine con il comune di Barrafranca, percorre detto confine verso ovest fino a raggiungere il confine con il comune di Butera. Inoltre viene aggiunto il territorio dell'isola di "Gallitano";
4ª sede
-  titolare dr.ssa Franca Lanzarotta, via S. Giuseppe n. 10;
-  inizia dall'incrocio tra il corso Vittorio Emanuele e via Longo, prosegue per via Longo esclusa, via Fondaco Vecchio esclusa, prosegue per via Pozzo Catenaccio inclusa, percorre la discesa Falatano fino a raggiungere la strada provinciale Mazzarino-Cimia, percorre detta strada fino a raggiungere in prossimità dell'incrocio con la strada statale n. 117/bis, percorre il confine con il comune di S. Michele di Ganzaria, Caltagirone, Niscemi, Gela fino a raggiungere la strada statale n. 190, risale per la strada statale n. 191, incrocia la strada comunale cimitero, attraversa la contrada Sorci, fiancheggia il cimitero fino ad incrociare viale della Pace escluso, prosegue per detto viale fino a raggiungere viale della Regione, prosegue per detto viale escluso fino a raggiungere la via Legnano inclusa, prosegue per via Purgatorio esclusa fino ad incrociare la via Roma, via Roma esclusa fino all'incrocio con il corso Vittorio Emanuele, tratto di corso Vittorio Emanuele escluso fino all'incrocio con la via Longo.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Mazzarino per la pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, all'Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta, all'ordine provinciale dei farmacisti di Caltanissetta ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 14 marzo 2003.
  CITTADINI 

(2003.13.801)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 7 marzo 2003.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Casteldaccia.

Cliccare qui per visualizzare il provvedimento

(2003.12.736)
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*
   


DECRETO 10 marzo 2003.
Approvazione del piano particolareggiato del centro storico del comune di Comiso.

Cliccare qui per visualizzare il provvedimento

(2003.12.739)
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DECRETO 12 marzo 2003.
Autorizzazione del progetto della Telecom Italia Mobile per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare nel comune di Bisacquino.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n. 65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il foglio prot. n. 1661/R/RT S2 RI del 26 febbraio 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 12468 dell'1 marzo 2002, con il quale la Telecom Italia Mobile ha chiesto, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione del progetto per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare in contrada Cascia nel comune di Bisacquino;
Vista la nota assessoriale prot. n. 19008 del 2 aprile 2002, con la quale è stato chiesto al comune di Bisacquino, interessato territorialmente dalla variante di che trattasi, il parere di competenza del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91 sul progetto in argomento;
Vista la corrispondenza con cui il comune di Bisacquino e la TIM, in riscontro alla sopracitata nota di questo Assessorato, hanno trasmesso l'ulteriore documentazione utile all'esame della richiesta in argomento;
Vista la deliberazione n. 73 del 28 novembre 2002, con la quale il consiglio comunale di Bisacquino ha espresso parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione delle opere di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 6771 pos IV-2-31, con la quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Palermo ha autorizzato i lavori in oggetto;
Visto il parere favorevole rilasciato dall'ufficio del Genio civile di Palermo con nota n. 7962 del 13 gennaio 2003, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Vista la nota prot. n. 383 del 3 dicembre 2002, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo ha reso parere favorevole al progetto di che trattasi, ai sensi dell'art. 220 del T.U.LL.SS. n. 12651/34 e del decreto ministeriale n. 381 del 10 settembre 1998;
Visto il parere n. 9 del 24 febbraio 2003 del servizio III/D.R.U. di questo Assessorato, reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilievi
Le opere relative al progetto in oggetto impegnano un'area di circa 130 mq. e sono costituite da:
-  palo in acciaio zincato di altezza pari a 36 m. per il sostegno di n. 2 antenne,
-  posa di un container attrezzato denominato "Shelter" contenente tutte le apparecchiature necessarie per il funzionamento,
-  opere accessorie di completamento e finiture.
Considerazioni
Il parere favorevole ma condizionato del comune di Bisacquino espresso con delibera di consiglio comunale n. 73 del 28 novembre 2002 è relativo al rispetto delle prescrizioni dettate nei pareri di competenza dell'ufficio del Genio civile di Palermo, dal capo settore dell'unità sanitaria locale n. 6 di Palermo e dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste, relativamente ai limiti di legge disposti per l'emissione delle onde elettromagnetiche. Questo servizio III del D.R.U., per quanto visto, premesso, rilevato e considerato, è del parere che il progetto in esame sia da condividere per quanto riguarda la compatibilità con l'assetto territoriale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni ed alle condizioni e raccomandazioni richiamate in premessa.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 9 del 24 febbraio 2003 espresso dal servizio III/D.R.U.;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità alla proposta n. 9 del 24 febbraio 2003 resa dal servizio III/D.R.U., nonché alle condizioni contenute nei pareri degli uffici in premessa citati, è autorizzato, in variante allo strumento urbanistico vigente nel comune di Bisacquino, il progetto della Telecom Italia Mobile per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare in contrada Cascia dello stesso comune.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 9 del 24 febbraio 2003 reso dal servizio III/D.R.U.
2)  delibera consiliare n. 73 del 28 novembre 2002;
3)  relazione tecnica;
4)  elaborati grafici;
5)  relazione geologico-tecnica.

Art. 3

La TIM Italia Mobile S.p.A. dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra eventuale autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere in argomento ed in particolare dovrà assicurare la rispondenza dell'intervento alla normativa vigente in materia di tutela e salvaguardia della salute pubblica.

Art. 4

La TIM ed il comune di Bisacquino sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto, che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 marzo 2003.
  SCIMEMI 

(2003.12.755)
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DECRETO 17 marzo 2003.
Autorizzazione del progetto della società Minerva s.r.l. relativo alla realizzazione di un parco eolico nel comune di Mineo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dal l'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visti gli artt. 8 e 69 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000;
Visto il decreto n. 829 del 18 ottobre 2002, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Mineo;
Visto il foglio assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 59457 del 3 ottobre 2002, con il quale la società Minerva s.r.l. ha chiesto a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, il rilascio dell'autorizzazione del progetto per la realizzazione di un impianto di energia eolica per la produzione di energia elettrica da immettere in rete a 150 Kv da realizzare nel territorio del comune di Mineo, in variante al vigente strumento urbanistico;
Visto l'ulteriore foglio della società Minerva s.r.l., assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 6333 del 30 gennaio 2003, con il quale è stata trasmessa la documentazione integrativa richiesta con assessoriale n. 60167 del 9 ottobre 2002;
Vista la delibera consiliare n. 52 del 20 novembre 2002, con la quale il comune di Mineo ha espresso parere favorevole in ordine al progetto in argomento;
Vista la nota n. 959 del 28 gennaio 2003, con la quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania, ai soli fini del vincolo idrogeologico, ha autorizzato, con prescrizioni, i lavori riguardanti le opere in progetto;
Visto il parere, favorevole a condizioni, rilasciato dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Catania con nota prot. n. 9085 del 26 novembre 2002;
Visto il parere con prescrizioni rilasciato, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, dall'ufficio del Genio civile di Catania con nota n. 28274 del 14 gennaio 2003;
Visto il parere n. 4 del 3 febbraio 2003, espresso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95 dal servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso che:
-  il comune di Mineo è provvisto di un piano regolatore generale approvato con decreto n. 829 del 18 ottobre 2002;
-  il progetto in esame consiste nell'esecuzione di un insieme di opere civili ed elettromeccaniche relative alla realizzazione di una centrale eolica da ubicare in territorio del comune di Mineo. Nel particolare, l'impianto è costituito da n. 43 aerogeneratori; ciascun aerogeneratore è collocato all'interno di una piazzola di metri 20 x 12 e da collegare ad una rete di strade di servizio interne; gli aerogeneratori saranno sostenuti da torri tubolari in acciaio zincato ad alta resistenza di 50 metri d'altezza con base cilindrica, su platea di fondazione in calcestruzzo. L'energia prodotta dagli aerogeneratori verrà immessa nella rete elettrica nazionale tramite un punto di consegna, collegato alla esistente cabina primaria a 150 Kw sita in contrada Monaci, e con l'ausilio di cavidotti interrati;
-  con delibera consiliare n. 52 del 20 novembre 2002 è stato espresso dal comune di Mineo il parere di competenza sul progetto in questione;
-  l'ufficio del Genio civile di Catania con nota prot. n. 28274 del 14 gennaio 2003 ha espresso sul progetto parere favorevole con prescrizioni a norma dell'art. 13, legge n. 64/74;
-  l'Ispettorato forestale di Catania con nota n. 959 del 28 gennaio 2003 ha rilasciato il nulla-osta, a condizioni, sul progetto medesimo;
-  la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Catania con nota n. 9085/02 del 26 novembre 2002 ha espresso parere positivo, a condizioni, sull'intervento proposto, ai sensi della legge n. 490/99;
Considerato che:
-  il procedimento amministrativo di autorizzazione ex art. 7, legge regionale n. 65/81, è regolare;
-  sul progetto il comune di Mineo ha espresso parere favorevole con la delibera consiliare n. 52/02, ai sensi dell'art. 6, legge regionale n.15/91;
-  il Genio civile con nota n. 28274/03, nell'esprimere in linea di massima parere favorevole di compatibilità tra il progetto in parola e la locale situazione geomorfologica, ha espresso parere non favorevole per quel che riguarda la realizzazione delle turbine T01, T02, T03, T10, T28, T30, T33, T34, in quanto ricadenti in aree definite "ad edificabilità sconsigliata" e "zone di rispetto cautelativo per la presenza di strutture tettoniche";
-  tali opere non interferiscono con significativi insediamenti abitativi ricadendo in zone destinate dal piano regolatore generale vigente a "verde agricolo" ed in minima parte in zona C3 borgo Pietro Lupo;
-  trattasi, in definitiva, di un'opera di pubblica utilità, rivolta al soddisfacimento delle esigenze di energia pulita e di sviluppo sostenibile.
Questo servizio 4°, affari urbanistici, provincia di Catania, è del parere che, ai sensi dell'art. 7, legge regionale n.65/81 ed art. 6, legge regionale n. 15/91, sia meritevole di approvazione il progetto per la realizzazione di un parco eolico nel comune di Mineo, con le condizioni di cui ai succitati pareri n. 9085/02 Soprintendenza di Catania e n. 959/03 Ispettorato forestale di Catania, e con le prescrizioni di cui ai superiori considerata e in dettaglio riportate nel parere del Genio civile di Catania prot. n. 28274 del 14 gennaio 2003.
Resta salva la valutazione ai sensi di legge in materia di compatibilità ambientale sul progetto su de-scritto";
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 4 del 3 febbraio 2003, reso dal servizio 4°/DRU;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 4 del 3 febbraio 2003 espresso dal servizio 4°/DRU ed alle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti degli uffici in premessa citati, è autorizzato, in variante allo strumento urbanistico del comune di Mineo, il progetto della società Minerva s.r.l. relativo alla realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 4 del 3 febbraio 2003 del servizio 4°/DRU;
2)  delibera n. 52 del 20 novembre 2002 del consiglio comunale di Mineo;
3)  elenco elaborati tav. D1;
4)  relazione tecnica descrittiva tav. D2;
5)  relazione geologico-tecnica;
6)  relazione geologico-tecnica cabina primaria;
7)  relazione calcolo elettrico, tav. D4;
8)  capitolato tecnico, tav. D5;
9)  corografia generale, scala 1:25.000, tav. T1;
10)  planimetria lay-out impianto, scala 1:25.000, tav. T2;
11)  carta dei vincoli, scala 1:25.000, tav. T3;
12)  piano tecnico interferenze, scala 1.25.000, tav. T4;
13)  quadro di unione catastale, scala 1:25.000, tav. T5;
14)  planimetria catastale foglio 14, scala 1:4.000, tav. 16;
15)  planimetria catastale foglio 15, scala 1:4.000, tav. T7;
16)  planimetria catastale foglio 17, scala 1:4.000, tav. T8;
17)  planimetria catastale foglio 27, scala 1:4.000, tav. T9;
18)  planimetria catastale foglio 28, scala 1:4.000, tav. T10;
19)  planimetria catastale foglio 30, scala 1:4.000, tav. T11;
20)  planimetria catastale foglio 38, scala 1:4.000, tav. T12;
21)  planimetria catastale foglio 40, scala 1:4.000, tav. T13;
22)  planimetria catastale foglio 42, scala 1:4.000, tav. T14;
23)  planimetria catastale foglio 16, scala 1:4.000, tav. T15;
24)  planimetria catastale foglio 29, scala 1:4.000, tav. T16;
25)  planimetria catastale foglio 4, scala 1:4.000, tav. T17;
26)  planimetria catastale foglio 21, scala 1:4.000, tav. T18;
27)  planimetria catastale foglio 20, scala 1:4.000, tav. T19;
28)  planimetria catastale foglio 19, scala 1:4.000, tav. T20;
29)  planimetria catastale foglio 18, scala 1:4.000, tav. T21;
30)  viabilità, sezioni tipo, tav. T22;
31)  piazzola di assemblaggio, tav. T23;
32)  tipici fondazione torre eolica, scala 1:50, tav. T24;
33)  cabina macchina, piante, prospetti e sezioni, sca la 1:25, tav. T25;
34)  cabina macchina, schema elettrico, tav. T26;
35)  vista aerogeneratore, scala 1:200, tav. T27;
36)  schema elettrico cavi, tav. T28;
37)  relazione tecnica sottostazione, tav. S1;
38)  planimetria catastale foglio 6, scala 1:4.000, tav. S2;
39)  stralcio catastale foglio 6, scala 1:500, tav. S3;
40)  cabina di consegna, pianta, scala 1:200, tav. S4;
41)  cabina di consegna, locali tecnologici, scala 1:50, tav. S5.

Art. 3

La società Minerva s.r.l., prima dell'inizio dei lavori, dovrà acquisire ogni eventuale ulteriore autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere in argomento ed in particolare quanto in ordine alla valutazione in materia di compatibilità ambientale.

Art. 4

La società Minerva s.r.l. ed il comune di Mineo sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nel la Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 marzo 2003.
  SCIMEMI 

(2003.13.789)
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DECRETO 18 marzo 2003.
Approvazione di varianti allo strumento urbanistico del comune di Caltagirone relative al piano di recupero di Palazzo Alessandro.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 7 maggio 1976, n. 70;
Vista la legge n. 457 del 5 agosto 1978;
Vista la legge regionale n. 86 del 6 maggio 1981;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica;
Visto il decreto n. 134 del 5 maggio 1984, con il quale è stato approvato lo strumento urbanistico del comune di Caltagirone, nonché il successivo decreto n. 389/D.R.U. dell'11 agosto 1998, con cui sono state approvate alcune varianti a detto strumento urbanistico;
Visto il foglio prot. n. 7006 del 16 ottobre 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 65246 del 31 ottobre 2002, con il quale il comune di Caltagirone ha trasmesso gli atti ed elaborati relativi al progetto del piano di recupero di iniziativa privata, redatto ai sensi dell'art. 30 della legge n. 457/78, relativo al Palazzo Alessandro ricadente nel centro storico zona "A", adottato in variante al vigente piano regolatore generale nonché a modifica dello strumento urbanistico in itinere di cui alla delibera consiliare n. 55/00;
Vista la delibera n. 37 del 14 aprile 2002, con la quale il consiglio comunale di Caltagirone ha determinato di adottare il progetto del piano di recupero di iniziativa privata relativo al Palazzo Alessandro nonché la modifica della destinazione urbanistica dello stesso edificio, in variante anche al piano regolatore generale già adottato, da "servizi pubblici di quartiere - servizi civici" ad "albergo" e la variante alle norme di attuazione del piano regolatore generale vigente relativamente alla possibilità di effettuare in zona "A" gli interventi di cui alla lett. d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78;
Visti gli atti di pubblicazione e deposito, resi ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera di consiglio comunale n. 37 del 14 aprile 2002;
Vista l'attestazione del 23 luglio 2002 del segretario generale del comune di Caltagirone, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione delle varianti di cui al piano in argomento, nonché attestante l'assenza di osservazioni e/o opposizioni avverso il piano adottato;
Vista la nota prot. n. 525 del 16 dicembre 2002, con la quale il servizio IV/D.R.U. ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 47 dell'11 dicembre 2002, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive.
"...Omissis...
Premesso che:
-  il comune di Caltagirone è dotato di un piano regolatore generale approvato con decreto n. 134 del 5 maggio 1984;
-  il progetto di cui sopra è stato oggetto di pubblicazione e deposito ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  secondo quanto si evince dagli atti ed elaborati progettuali: il piano di recupero si riferisce ad un intervento su un esistente edificio nobiliare di metà ottocento Palazzo Alessandro, sito nel centro storico del comune di Caltagirone, via Vittorio Emanuele n. 115;
L'immobile in questione si sviluppa su una superficie di mq. 2.314 per una volumetria complessiva, compresi i volumi sottostrada, di mc 7.247; l'intervento consiste nel cambio di destinazione d'uso da abitazione ad albergo con annesse opere di ristrutturazione edilizia quali, tra le più significative, il rifacimento del tetto e dei solai, previo consolidamento delle fondazioni e delle strutture murarie, la ricostruzione del vano scala con l'inserimento di un ascensore e la partizione interna per ricavare le camere e bagni connessi nel rispetto degli standards previsti dalla normativa.
Per quanto riguarda, comunque, il programma funzionale e distributivo dei vani vedi la stessa relazione tecnica e planimetrie di progetto;
Per quel che attiene l'aspetto urbanistico si rileva che il progetto in esame comporta variante al vigente piano regolatore generale, modificando le norme di attuazione per la zona "A" (centro storico) con la previsione della ristrutturazione edilizia di cui alla lett. d) dell'art. 20, legge regionale n. 71/78, così come riportato già nel piano regolatore generale adottato con delibera consiliare n. 55/2000, e contestualmente modificando il nuovo piano regolatore generale relativamente al cambio di destinazione d'uso del medesimo edificio da "servizi civici" (attrezzature di interesse comune) ad "albergo";
Considerato che:
-  l'intervento è mirato fondamentalmente al pieno recupero dell'immobile ai fini del rinnovamento funzionale dello stesso, e quindi potenziare l'offerta turistica migliorando i servizi e le attrezzature presenti in città;
-  la posizione dell'edificio appare idonea alla destinazione ad albergo in quanto baricentrica tra piazza Municipio e le vie di accesso alla città con i relativi parcheggi esistenti e quelli in fase realizzativa;
-  l'intervento programmato rientra, in ultima analisi, nella fattispecie (variante n.2) prevista nel decreto n. 389 dell'11 agosto 1998, approvativo di alcune modifiche normative del piano regolatore generale vigente, laddove viene prescritto che gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78 (ristrutturazione edilizia) possano essere consentiti solo in presenza di piano particolareggiato di recupero; peraltro, il proposto cambio di destinazione d'uso da "servizi civici" di cui all'adottato piano regolatore generale ad "albergo" non incide sullo standard urbanistico relativo ai servizi pubblici nel centro storico, come si rileva dal testo della richiamata delibera n. 37/2002;
-  può ritenersi in definitiva ammissibile, così come in progetto, l'intervento di cui al piano di recupero, Palazzo Alessandro, limitatamente alla ristrutturazione edilizia ed al cambio di destinazione d'uso ad albergo dello stesso, rimanendo in ogni caso invariata per gli altri immobili ricadenti in centro storico, la normativa prevista per le zone "A" del vigente piano regolatore generale.
Per quanto sopra premesso e considerato, questo servizio è del parere che possa ritenersi meritevole di approvazione il piano di recupero di iniziativa privata del Palazzo Alessandro, adottato con delibera consiliare n.37 del 14 aprile 2002, in variante al vigente piano regolatore generale ed al piano regolatore generale adottato con deliberazione n. 55/2000, riguardante la ristrutturazione edilizia e destinazione d'uso dello stesso ad albergo.
Restano, comunque, salve le prescrizioni di cui alla N.A. per le zone "A" dello stesso piano regolatore generale, nonché le valutazioni della Soprintendenza in sede Consiglio regionale dell'urbanistica trattandosi di un intervento su un immobile ricadente in centro storico".
Visto il voto n. 84 del 13 febbraio 2003 del Consiglio regionale dell'urbanistica, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Ritenuto di potersi condividere integralmente la proposta dell'ufficio è del parere che la proposta di piano di recupero d'iniziativa privata "Palazzo Alessandro" sia meritevole di approvazione in conformità con il parere n. 47/02 del servizio 4 del D.R.U., che qui si intende richiamato e riportato con le ulteriori prescrizioni che il previsto intervento di ristrutturazione dovrà essere finalizzato al recupero dell'immobile originario attraverso l'adeguamento statico-tecnologico e normativo in relazione alla nuova destinazione d'uso richiesta, con l'impiego di tecniche rispettose del manufatto preesistente, della sua volumetria complessiva e del suo partito architettonico su via Vittorio Emanuele.";
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 84 del 13 febbraio 2003 e, conseguentemente, di dovere provvedere all'emanazione del provvedimento di approvazione del piano in argomento;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 12 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 84 del 13 febbraio 2003, sono approvate le varianti allo strumento urbanistico vigente, adottate con la delibera consiliare n. 37 del 14 aprile 2002, relative al piano di recupero di iniziativa privata di Palazzo Alessandro, redatto ai sensi dell'art. 30 della legge n. 457/78, compreso nel centro storico zona "A" del comune di Caltagirone.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere n. 47 dell'11 dicembre 2002 reso dal servizio 4;
 2)  voto n. 84 del 13 febbraio 2003 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
 3)  delibera di consiglio comunale n. 37 del 14 aprile 2002;
 4)  stralcio piano regolatore generale tav. 2AR;
 5)  stralcio nuovo piano regolatore generale - tav. 2.2 - R;
 6)  relazione tecnico - illustrativa;
 7)  tav. 1 - planimetria viabilità corografie planimetria catastale;
 8)  tav. 2 - pianta a quota 0 sezioni prospetti, pianta autorimessa;
 9)  tav. 3 - piante (rilievo);
10)  tav. 4 - pianta, prospetti, sezioni (progetto);
11)  tav. 5 - piante (progetto).

Art. 3

Il piano particolareggiato approvato dovrà essere attuato entro dieci anni dalla data del presente provvedimento.

Art. 4

Il presente decreto di approvazione dovrà essere depositato, unitamente a tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 5

Il comune di Caltagirone resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 marzo 2003.
  SCIMEMI 

(2003.12.740)
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DECRETO 24 marzo 2003.
Autorizzazione del progetto relativo all'installazione di una stazione radio base per telefonia cellulare nel comune di Mazzarino.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Vista l'istanza prot. n. 515/01 del 24 gennaio 2001, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 4295 del 25 gennaio 2001, con la quale la SITE S.p.A., delegata dalla concessionaria Wind Telecomunicazioni S.p.A., ha inoltrato a questo Assessorato richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione del progetto relativo all'installazione di una stazione radio base (SRB) per la telefonia cellulare nel comune di Mazzarino (CL), presso l'immobile sito in contrada Ceraulo Mercadante (foglio 70, particelle 41 e 247), in variante al piano regolatore generale vigente;
Visti i fogli prot. n. 579/01 del 20 febbraio 2001, prot. n. 636/01 del 3 aprile 2001 e prot. n. 198/02 del 13 settembre 2002, con i quali la SITE S.p.A. ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa;
Vista la nota assessoriale prot. n. 26375 del 7 maggio 2001, con la quale è stato chiesto al comune di Mazzarino, interessato dalla realizzazione delle opere, il parere del consiglio comunale previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 99 del 28 dicembre 2001, trasmessa con nota prot. n. 8593 del 6 febbraio 2002 ed assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 9310 del 14 febbraio 2002, con la quale il comune di Mazzarino ha espresso parere contrario alla realizzazione del progetto di cui alla richiesta della SITE S.p.A.;
Visto il parere favorevole rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta, con nota prot. n. 172/ed del 4 settembre 2000;
Vista la nota prot. n. 316 del 26 novembre 2002, con la quale l'unità operativa 3.1/D.R.U. ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 86 del 26 novembre 2002, che qui di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Esaminato il progetto e gli atti ad esso allegati, dai quali si evince:
-  che nello strumento urbanistico vigente nel comune di Mazzarino (piano regolatore generale approvato con decreto n. 170/80), il sito interessato ricade in zona agricola E/1;
-  che il terreno scelto per la realizzazione della stazione radio base in argomento è situato in contrada Ceraulo-Mercadante del comune di Mazzarino ed è censito all'ufficio tecnico erariale di Caltanissetta, al foglio di mappa 70, particelle 41 e 247;
-  che tale terreno è di proprietà della locatrice Toscano Crocifissa (domiciliata legalmente in Mazzarino, via Salita Teatro n. 4) ed è stato acquisito dalla conduttrice "Site S.p.A." (domiciliata legalmente in Bologna, via del Tuscolano n. 15) in locazione per la durata di anni 9, successivamente rinnovabili per periodi di anni 6, con diritto di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, da parte del personale abilitato;
-  che il sig. Miosi Antonino, in qualità di procuratore speciale della SITE S.p.A., attraverso una dichiarazione scritta, ha rappresentato che su tale terreno non sussistono vincoli in materia di tutela ambientale, paesaggistica ed idrogeologica;
-  che l'accesso a tale terreno avverrà per mezzo di una stradella in stabilizzato, che si dipartirà da quella vicinale già esistente;
-  che su tale terreno sarà realizzata una recinzione, in grigliato tipo Keller, che sarà dotata di un cancello metallico d'accesso, ad utilizzo esclusivamente pedonale, che delimiterà un'area di m. 6,80 x 8,50, all'interno della quale verrà realizzato l'impianto di che trattasi;
-  che la stazione radio base, all'interno della recinzione, sarà composta da un armadio apparati, che conterrà le apparecchiature telefoniche, e da un palo rastremato, che raggiungerà i m. 24,00 di altezza e sarà del tipo tronconico a sezione poligonale, in acciaio Fe 510 - EN 10025, completo di scala di accesso conforme alle norme di sicurezza;
-  che l'armadio apparati consiste in prefabbricato - Compact Site 181, con struttura portante metallica, avente dimensioni di m. 2,55 x 1,35 x 2,14;
-  che sulla sommità del palo si realizzerà una piattaforma dodecagonale, che avrà un diametro di m. 3,00, e tre settori, in ognuno dei quali verranno posizionate tre antenne, montate su sbracci opportunamente ancorati alla piattaforma stessa;
-  che l'impianto ricade al di fuori delle zone soggette a limitazioni di altezza per gli ostacoli al volo e che, comunque, verrà installato un impianto SOV (segnalazione ostacoli al volo), costituito da un gruppo luminoso e dalla tinteggiatura di strisce, bianche e rosse, della parte estrema del palo;
-  che saranno realizzate in maniera appropriata le opere edili necessarie alla messa in opera dell'impianto di che trattasi;
-  che allo scopo di tutelare l'incolumità della popolazione e di salvaguardare attentamente il paesaggio naturale circostante:
1)  saranno scrupolosamente rispettate le più rigide regole urbanistiche e di sicurezza;
2)  verranno adottate tutte le misure tecniche ed agronomiche possibili per ridurre l'impatto ambientale del l'opera;
3)  si osserveranno fedelmente tutte le norme vigenti in materia di inquinamento elettromagnetico con particolare riferimento al rispetto dei limiti di campo elettrico e magnetico, ai sensi del decreto interministeriale n. 381 del 10 settembre 1998.
Considerato:
-  che il comune di Mazzarino (CL) è soggetto per legge a consolidamento a seguito di calamità naturali (frane e alluvioni) - legge n. 445/08 e successive modifiche ed integrazioni - e che, per il progetto in questione, si prescinde dal parere dell'ufficio del Genio civile - ex art. 13, legge n. 64/74 - in considerazione del parere sfavorevole della SRB de quo, deliberato dal consiglio comunale di Mazzarino;
-  che al fine di consentire una migliore riuscita del progetto, appaiono condivisibili i consigli di ordine geologico, geomorfologico e tecnico, forniti dal geologo incaricato nella relazione specifica;
-  che l'opera è finalizzata ad una funzione di pubblico interesse;
-  che la realizzazione di quanto previsto in progetto non comporta alcun volume urbanistico;
-  che la presente proposta di parere riguarda unicamente gli aspetti di natura urbanistica di competenza di questo gruppo di lavoro, si propone, alla luce delle superiori considerazioni, di autorizzare il progetto di realizzazione di una stazione radio base (SRB) mobile di telefonia cellulare in contrada Ceraulo Mercadante del comune di Mazza- rino (CL), ad opera della Site S.p.A. per conto della Wind Telecomunicazioni S.p.A. in variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991 e dall'art. 10 della legge regionale n. 40 del 27 aprile 1995, con la prescrizione di limitare l'impatto ambientale al minimo e tutelare i fabbricati circostanti da eventuali esposizioni a campi elettromagnetici, nocivi alla salute.";
Visto il voto n. 100 del 26 febbraio 2003 del Consiglio regionale dell'urbanistica, che qui di seguito parzialmente si riporta:
"...Omissis...
Considerato che l'intervento, in relazione alle caratteristiche e alla sua ubicazione, ricade in zona E del piano regolatore generale vigente, può essere compatibile con l'assetto del territorio;
Considerato che in presenza di avviso negativo del consiglio comunale, nei termini dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95 sull'autorizzazione in variante, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente si esprime, sentito il Consiglio regionale dell'urbanistica;
Visto il relativo certificato di destinazione urbanistica da cui si evince che l'intervento ricade in zona E, del piano regolatore generale restando salve le competenze di altri enti diversi dal comune, in materia di tutela ambientale paesaggistica ed idrogeologica;
Considerato che la infrastruttura di telecomunicazione per impianti di stazione radio base della rete di telefonia cellulare può essere compatibile con qualsiasi destinazione urbanistica e realizzabile in ogni parte del territorio comunale, con la procedura di cui all'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni in quanto trattasi di opera di interesse generale;
Ritenuto di potersi condividere integralmente le considerazioni esposte nella proposta del parere n. 86 del 26 novembre 2002 dell'unità operativa del dipartimento regionale urbanistica di cui sopra, è del parere che la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, per la installazione della stazione radiobase della rete di telefonia cellulare GSM ricadente nel territorio del comune di Mazzarino in località Ceraolo Mercadante, sia meritevole di approvazione in conformità con quanto espresso dall'unità operativa 3.1, con parere n. 86 del 26 novembre 2002.
Resta inteso che la installazione della infrastruttura di telecomunicazione di che trattasi è subordinata al rilascio della relativa concessione edilizia e del parere del LIP competente per territorio per la valutazione dei valori di campo elettromagnetico di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 381/98 e al rilascio di eventuali pareri degli organi competenti, qualora esistessero dei vincoli.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 100 del 26 febbraio 2003;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 100 del 26 febbraio 2003, è autorizzato, in variante al piano regionale generale vigente nel comune di Mazzarino, il progetto relativo all'installazione di una stazione radio base (SRB) per la telefonia cellulare presso l'immobile sito in contrada Ceraulo Mercadante (foglio 70, particelle 41 e 247), ad opera della SITE S.p.A.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 86 del 26 novembre 2002 dell'unità operativa 3.1/DRU;
2)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 100 del 26 febbraio 2003;
3)  progetto di massima;
4)  relazione geologica e geotecnica.

Art. 3

La SITE S.p.A. dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere di cui in oggetto.

Art. 4

La SITE S.p.A. ed il comune di Mazzarino sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 marzo 2003.
  SCIMEMI 

(2003.13.788)
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DECRETO 24 marzo 2003.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Modica.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali dell'1 aprile 1968, n. 1404 e 2 e aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Premesso:
-  con istanza prot. n. 7271 del 10 luglio 1997, la ditta Pitino Pietro ha richiesto al comune di Modica il rilascio della concessione edilizia in area sita in Marina di Modica, indicata al catasto terreni al foglio n. 219 part. 17;
-  con provvedimento n. 197/OR del 2 marzo 1998, a seguito dei pareri contrari espressi dall'ufficio tecnico e dalla commissione edilizia comunale in quanto l'area oggetto dell'intervento risultava in massima parte in zona non edificabile (E3 a seguito di decadenza dei vincoli), è stata negata la concessione richiesta dalla ditta sopracitata;
-  con ordinanza n. 925/OR/2000, il T.A.R. di Catania ha accolto il ricorso avverso tale provvedimento intimando al comune di dare seguito agli adempimenti volti alla modifica della destinazione urbanistica dell'area della ditta Pitino Pietro;
Visto il foglio prot. n. 15621 del 18 ottobre 2002, assunto al protocollo generale dell'A.R.T.A. al n. 63629 del 23 ottobre 2002, con cui il comune di Modica ha trasmesso gli atti ed elaborati relativi alla variante al piano regolatore generale finalizzata al cambio della destinazione urbanistica da zona "E3" a zona "B3" dell'area, estesa mq. 920 ed individuata al catasto terreni al foglio 219, part. 17, sita in Marina di Modica della ditta Pitino Pietro;
Vista la deliberazione del commissario ad acta n. 29 del 25 marzo 2002, divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, ai sensi della legge regionale n. 44/91, con la quale è stata adottata la variante urbanistica sopraindicata;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione del 16 ottobre 2002, a firma del segretario generale, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione, nonchè attestante l'assenza di osservazioni e opposizioni avverso la variante adottata;
Viste le note prot. n. 1619 del 15 febbraio 1996 e prot. n. 8241 del 2 aprile 1996, con le quali l'ufficio del Genio civile di Ragusa ha espresso parere favorevole a condizioni, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Vista la nota prot. n. 320 del 17 dicembre 2002, con cui l'unità operativa 4.2/D.R.U. di questo Assessorato, unitamente agli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta n. 55 del 17 dicembre 2002, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
-  il comune di Modica è dotato di piano regolatore generale, approvato con decreti n. 16 dell'1 febbraio 1977 e n. 143 del 14 luglio 1977;
-  per come risulta dalla delibera commissariale n. 29/2000, l'adozione della variante di che trattasi scaturisce a seguito di un ricorso al T.A.R. da parte della ditta Pitino Pietro avverso il provvedimento di diniego della concessione edilizia per l'edificazione su un'area ricadente in zona non edificabile (E3 a seguito della decadenza dei vincoli);
-  il T.A.R. di Catania, accogliendo il predetto ricorso, con provvedimento n. 1704/2001, ha nominato il commissario ad acta, nella persona dell'ing. Francesco Poidomani, assegnando il termine di 60 giorni per provvedere all'assegnazione della destinazione urbanistica all'area interessata dalla C.E. di cui sopra;
Considerato che:
-  per come risulta dallo stralcio del piano regolatore generale l'area ricade in parte in zona "B2" ed in parte in area già destinata a servizi, zona S2, per la quale risultano decaduti i vincoli preordinati all'espropriazione;
-  l'area è inserita in un contesto urbano interamente edificato, in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico, e dotato delle urbanizzazioni primarie;
-  l'edificazione sarà regolata dalle attuali norme relative alle zone B2, con l'obbligo del reperimento e della cessione gratuita delle aree per le urbanizzazioni primarie e secondarie in ragione di 18 mq. per ogni 80 mc di volume realizzabile;
-  riguardo la mancata acquisizione di specifico parere del genio civile sulla variante di che trattasi, in considerazione che l'area ricade in zona già destinata all'edificazione dal vigente strumento urbanistico, che risulta allegato il parere dell'ufficio del genio civile di Ragusa ex art. 13 della legge n. 64/74, relativo al nuovo piano regolatore generale in itinere, e che, per come si legge nella delibera commissariale di adozione della variante in oggetto, "dallo studio geologico non si rilevano fenomeni geologici ostativi all'edificabilità del suolo in oggetto ed in particolare, rilevata l'assenza di faglie sismiche", si ritiene di concordare con l'operato del commissario;
Per tutto quanto sopra, questa unità operativa è del parere che la variante al vigente piano regolatore generale di Modica, adottata con delibera commissariale n. 29 del 25 marzo 2002, relativa all'assegnazione di destinazione urbanistica di un'area sita in Marina di Modica, censita in catasto al foglio n. 219, particella 17, sia meritevole di approvazione;
Visto il voto n. 97 del 26 febbraio 2003, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, in conformità alla proposta dell'U.O.4.2 sopracitata, ha espresso parere favorevole all'approvazione della variante in argomento;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere del C.R.U. n. 97 del 26 febbraio 2003;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità a quanto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 97 del 26 febbraio 2003, è approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Modica, adottata con delibera commissariale n. 29 del 25 marzo 2002, finalizzata al cambio della destinazione urbanistica da zona "E3" a zona "B3" dell'area, estesa mq. 920 ed individuata al catasto terreni al foglio 219, part. 17, sita in Marina di Modica della ditta Pitino Pietro.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta n. 55 del 17 dicembre 2002, resa dall'U.O. 4.2/D.R.U.;
2)  voto n. 97 del 26 febbraio 2003 reso dal C.R.U.;
3)  delibera del commissario ad acta n. 29 del 25 marzo 2002;
4)  elaborato comprendente: stralcio piano regolatore generale, stralcio stato di fatto, stralcio catastale, stralcio aereofotogrammetrico, cartina I.G.M.;
5)  tav. n. 651/06, rilevamento geologico del territorio comunale per il piano regolatore generale.

Art. 3

Il comune di Modica resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 marzo 2003.
  SCIMEMI 

(2003.13.792)
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DECRETO 24 marzo 2003.
Approvazione di variante al piano urbanistico compren soriale n. 1 per la parte ricadente nel territorio del comune di Salemi.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il foglio prot. n. 15630 del 4 luglio 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 57666 del 25 settembre 2002, con il quale il sindaco del comune di Salemi ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati relativi alla variante al P.U.C. n. 1 adottata al fine di consentire la realizzazione, nel proprio territorio, di un canale di gronda a salvaguardia del centro abitato di Gibellina;
Vista la delibera n. 10 dell'11 febbraio 2002, con la quale il consiglio comunale di Salemi ha adottato la variante al P.U.C. n. 1 relativa alle opere ricadenti nel proprio territorio comunale ed afferenti la realizzazione di un canale di gronda a salvaguardia del centro abitato di Gibellina;
Visti gli atti relativi alla procedura di deposito e pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera consiliare n. 10 dell'11 febbraio 2002;
Vista la certificazione, datata 29 agosto 2002, a firma del segretario comunale in ordine alla regolarità del deposito e pubblicazione della variante, nonché attestante l'assenza di osservazioni e/o opposizioni;
Vista la nota prot. n. 20883 del 17 settembre 2001, con la quale l'ufficio del Genio civile di Trapani, sulla variante in argomento ha espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, parere favorevole con condizioni;
Visto il decreto n. 56/VIA del 10 aprile 2000, con il quale questo Assessorato, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93 e successive modificazioni ed integrazioni, ha concesso, con prescrizioni, il nulla osta ai lavori di cui al progetto sottoposto all'esame dal comune di Gibellina;
Vista la nota prot. n. 33 dell'11 febbraio 2003, con la quale l'unità operativa 3.2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta n. 10 dell'11 febbraio 2003, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
-  il progetto in argomento è stato proposto dall'amministrazione comunale di Gibellina ai comuni di Salemi e Santa Ninfa competenti per territorio, in quanto il nuovo centro abitato del comune di Gibellina dopo gli eventi sismici del gennaio 1968 è stato interamente trasferito nell'attuale località "Salinella" che trovasi a cavallo dei confini dei comuni sopra citati;
-  tale località morfologicamente è una conca situata alla base di un gruppo di colline da cui scendono due torrenti "Capo d'acqua" e "Fellapica", che imbrigliati al l'in terno di uno scatolare in cemento armato attraversano l'abitato di Gibellina. Detto scatolare, nel periodo di forte piogge risulta insufficiente a ricevere l'onda di piena, con frequenti straripamenti che hanno causato, negli anni, danni di notevole entità;
-  l'abitato di Gibellina si trova in zona a rischio idrogeologico, così come individuato nel decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 298/41 del 4 luglio 2000, e tenendo conto sia dell'andamento plano-altimetrico dell'area interessata dall'opera da realizzare, che della ubicazione degli emissari esistenti oltre la fascia urbana, si vuole realizzare con il progetto in argomento un canale di gronda che recapita le acque piovane con inizio dal lato sud del baglio Case Di Stefano e si svolge per i primi 620 ml. lungo il ciglio lato monte della strada di accesso allo omonimo complesso edilizio, e va ad immettersi nel torrente "Ciaramitaro".
In conformità al precitato decreto di V.I.A., è stata prevista la piantumazione ai bordi del canale di essenze sarmentose di tipo strisciante ricadente lungo le pareti dello stesso, fino a formare un manto verde di rivestimento per il mascheramento naturale sempre verde delle pareti stesse;
Considerato che:
Le procedure della variante in oggetto sono state attivate per il tratto che ricade nel territorio del comune di Salemi mentre per il tratto che ricade nel territorio del comune di Santa Ninfa lo stesso ha rilasciato parere favorevole di conformità allo strumento urbanistico vigente, prot. n. 4915 del 21 maggio 2001, del quale questo Dipartimento regionale dell'urbanistica prende atto;
Le opere di che trattasi tendono a salvaguardare l'abitato di Gibellina da eventuale rischio alluvionale, e rivestono inoltre caratteri urgenti ed indifferibili;
Le condizioni prescritte dagli enti ed uffici competenti che hanno rilasciato il proprio parere favorevole, non incidono in maniera consistente sul progetto in argomento, non apportando sostanziali modifiche dello stesso;

Parere:
Per quanto sopra premesso, visto, rilevato e considerato, questa unità operativa 3.2 del servizio 3° del Dipartimento regionale dell'urbanistica è dell'avviso che, sot to il profilo strettamente urbanistico, la variante al P.U.C. n. 1 proposta a questo ufficio dal comune di Salemi (TP), inerente la realizzazione di un canale di gronda a salvaguardia del centro abitato del comune di Gibellina per la parte che attraversa il territorio di Salemi, si possa esprimere parere favorevole alla realizzazione delle opere sopra descritte, ai sensi della legge regionale n. 71/78";
Visto il voto n. 105 del 6 marzo 2003, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, in conformità alla proposta dell'unità operativa 3.2/DRU, ha ritenuto meritevole di approvazione la variante al P.U.C. n. 1 inerente la realizzazione di un canale di gronda a salvaguardia del centro abitato di Gibellina;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 105 del 6 marzo 2003;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 105 del 6 mar zo 2003, nonché alle condizioni indicate nei provvedimenti in premessa citati, è approvata la variante al P.U.C. n. 1, adottata con delibera consiliare n. 10 del 5 mar zo 2002, finalizzata alla realizzazione, per la parte ricadente nel territorio del comune di Salemi, di un canale di gronda a salvaguardia del centro abitato di Gibellina.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 10 dell'11 febbraio 2003 reso dell'unità operativa 3.2/D.R.U.;
2)  voto n. 105 del 6 marzo 2003 reso dal C.R.U.;
3)  delibera di consiglio comunale n. 10 del 5 mar zo 2002;
4)  all. A1  -  relazione tecnica illustrativa; 
5)  all. B1  -  tavola IGM corografia, scala 1:25.000; 
6)  all. B.1.2  -  estratto piano comprensoriale stato attuale, scala 1:10.000; 
7)  all. B.1.3  -  estratto piano comprensoriale progetto, scala 1:10.000; 
8)  all. B.4.2  -  planimetria di progetto, scala 1:1.000; 
9)  all. B.5.2  -  profilo altimetrico, scala 1:2.000/1.000; 
10)  all. B.6.2  -  sezioni trasversali tratto B, scala 1:200; 
11)  all. B.7.2  -  sezioni tipo rivestimento alveo in cemen to, scala 1:50; 
12)  all. C.2  -  piano particellare, scala 1:4.000; 

13)  relazione geologica.

Art. 3

Il comune di Salemi resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 marzo 2003.
  SCIMEMI 

(2003.13.790)
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DECRETO 24 marzo 2003.
Approvazione dello strumento urbanistico generale del comune di San Cono.

Cliccare qui per visualizzare il provvedimento

(2003.13.791)
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DECRETO 25 marzo 2003.
Approvazione del programma costruttivo relativo alla realizzazione di n. 88 alloggi sociali nel comune di Acireale.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 6 aprile 1981, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 28 gennaio 1986, n. 1;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 22;
Vista la nota n. 1097 del 6 febbraio 2003, con la quale il comune di Acireale ha trasmesso il programma costruttivo delle cooperative edilizie Bancal - Ireos - Orion - Passo, per l'esame ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22 del 6 aprile 1996;
Vista la delibera consiliare n. 111 del 28 novembre 2002, con la quale il comune di Acireale ha adottato il suddetto programma costruttivo;
Visti gli atti e gli elaborati trasmessi;
Premesso che:
-  il comune di Acireale è privo di strumento urbanistico generale vigente e che, con delibera del commissario straordinario n. 461 del 15 settembre 2000 ha adottato il piano regolatore generale rielaborato che è stato trasmesso a questo Assessorato con nota n. 2166 del 31 luglio 2002;
-  il programma costruttivo in esame ricade in zona C1 "edilizia residenziale pubblica centro principale" del piano regolatore generale adottato e rientra nell'ambito delle prescrizioni esecutive adottate con la delibera commissariale suddetta;
- l'area interessata dal programma costruttivo è estesa circa 24.000 mq., ove viene previsto un volume di progetto di circa mc. 44.300 e con una densità fondiaria di 3,80 mc./mq.;
- è prevista la realizzazione e la cessione gratuita, oltre alla strada prevista dal piano regolatore generale, delle opere di urbanizzazione primaria per una superficie complessiva di mq. 9.300 circa;
Visto il parere igienico-sanitario favorevole dell'Azienda unità sanitaria locale n.3 diCatania - distretto di Acireale, reso in data 19 luglio 2002;
Vista la nota n. 16787/02 del 24 luglio 2002, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania ha reso il proprio parere favorevole, condizionato, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il parere n. 12 del 14 marzo 2003 del servizio 4 del dipartimento regionale urbanistica di questo Assessorato che si riporta:
(...Omissis...)
"Alla luce degli atti e degli elaborati esaminati, considerato che:
1)  il programma costruttivo in esame è suscettibile di immediata urbanizzazione;
2)  la dotazione di spazi pubblici previsti soddisfano la quantità minima prescritta dall'art. 3 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
3)  il programma costruttivo si ritiene compatibile con l'assetto urbanistico del comune di Acireale.
Si precisa che in sede di rilascio della concessione edilizia dovrà essere vincolata a parcheggio privato una superficie complessiva non inferiore ad 1/10 del volume di progetto, ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, come sostituito dall'art. 2, comma 2°, della legge n. 122 del 24 marzo 1989.
Per quanto sopra considerato, lo scrivente servizio n. 4 esprime il parere che il programma costruttivo delle cooperative edilizie Bancal - Ireos - Orion - Passo, adottato con delibera consiliare n. 111 del 28 novembre 2002, per la realizzazione di n. 88 alloggi di edilizia convenzionata ed agevolata, sia meritevole di approvazione, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22 del 6 aprile 1996, con le condizioni contenute nel parere espresso dall'ufficio del Genio civile di Catania, di cui alla nota n. 16787/02 del 24 luglio 2002".
Ritenuto poter condividere il parere del 14 marzo 2003 del servizio n. 4 del D.R.U.;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, è approvato il programma costruttivo delle cooperative edilizie Bancal - Ireos - Orion - Passo, per la realizzazione di n. 88 alloggi sociali, adottato con delibera consiliare n.111 del 28 novembre 2002, con le condizioni contenute nel parere espresso dall'ufficio del Genio civile diCatania con la nota n. 16787/02 del 24 luglio 2002.
Ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge regionale 6 aprile 1981, n. 86, l'area relativa al programma di che trattasi deve essere espropriata ed utilizzata entro il termine di due anni, qualora dalla cooperative suddette non viene prodotto il titolo di proprietà dell'area interessata.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto, e ne costituiscono allegati, gli atti e gli elaborati seguenti:
 1)  parere n. 12 del 14 marzo 2003 del servizio 4 del dipartimento regionale urbanistica;
 2)  delibera consiliare n. 111 del 28 novembre 2002, con allegato schema di convenzione;
 3)  relazione tecnica;
 4)  norme tecniche di attuazione;
 5)  certificato di destinazione urbanistica, scala 1:2.000;
 6)  planimetria stato attuale, scala 1:500;
 7)  documentazione fotografica;
 8)  planimetria catastale e di lottizzazione, scala 1:2.000 e scala 1:1.000;
 9)  planimetria di progetto, scala 1:200;
10)  planovolumetrico e sezioni, scala 1:500;
11)  planimetria stradale, scala 1:500;
12)  profili, sezioni tipo e particolari costruttivi, scale 1:500, 1:50, 1:20;
13)  planimetria degli impianti Telecom ed Enel, scala 1:500;
14)  planimetria degli impianti idrico e di illuminazione, scala 1:500;
15)  planimetria degli impianti fognanti, scala 1:500;
16) opere di urbanizzazione, scala 1:200;
17)  relazione geologica e di impatto ambientale;
18)  elenco prezzi e computo metrico estimativo;
19) piante ed edifici zona sud, scala 1:200;
20)  piante ed edifici zona nord (n. 6 tavole), scala 1:200;
21)  prospetti edifici zona sud, scala 1:200;
22)  prospetti edifici zona nord, scala 1:200;
23)  tipologie edilizie, scala 1:100;
24)  particellare d'esproprio;
25)  parere dell'ufficio del Genio civile di Catania n. 16787/02 del 24 luglio 2002.

Art. 3

Il comune di Acireale è onerato degli adempimenti conseguenziali del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto verrà pubblicato integralmente, con esclusione degli allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 marzo 2003.
  SCIMEMI 

(2003.14.835)
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DECRETO 25 marzo 2003.
Concessione di deroga all'art. 15, lett. a), della legge regionale n. 78/76 relativamente a lavori da realizzare sulla linea ferrata Palermo-Messina, in territorio del comune di Altavilla Milicia.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed, in particolare, l'art. 57, come sostituito dal comma 11° dell'art. 89 della legge regionale n. 6/01;
Visto l'art. 15 della legge regionale n. 78/76, nonché l'art. 16 della stessa norma, così come modificato dal 10° comma dell'art. 89 della legge regionale n. 6/01;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 ed, in particolare, l'art. 2;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il foglio prot. n. DI/ZI.DIPA.TC/STAFF/AQ/2688 del 28 aprile 2000, acquisito al protocollo di questo Assessorato il 12 maggio 2000 al n. 18929, con il quale le Ferrovie dello Stato hanno trasmesso, al fine di acquisire l'attestazione di conformità prevista dall'art. 6 della legge regionale n. 65/81, gli atti ed elaborati relativi al progetto, ricadente nel comune di Altavilla Milicia, denominato "lavori di prolungamento artificiale all'imbocco ed allo sbocco, nonché consolidamento portali della galleria "1ª delle Torri" sul binario Km. 23+648/814 della linea Palermo-Messina";
Vista la nota assessoriale prot. n. 4457 del 24 luglio 2000, diretta alle Ferrovie dello Stato ed al comune di Altavilla Milicia, con la quale è stata evidenziata la necessità di attivare le procedure di deroga ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76, in considerazione che i lavori ricadono all'interno dei 150 metri dalla battigia;
Visto il foglio prot. n. 6755 del 7 maggio 2001, con il quale il comune di Altavilla Milicia ha trasmesso la documentazione riguardante la richiesta di deroga, ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78 secondo quanto prescritto dall'art. 16 della legge regionale n. 78/76, in riferimento ai lavori in argomento;
Visto il successivo foglio prot. n. 11548 del 2 agosto 2001, con il quale il comune di Altavilla Milicia, in riscontro alla richiesta di questo Assessorato, prot. n. 38314 del 13 giugno 2003, ha trasmesso ulteriore documentazione;
Vista la delibera n. 22 del 28 marzo 2001, assunta nel rispetto di quanto indicato dal 1° comma dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76, con la quale il consiglio comunale di Altavilla Milicia ha autorizzato il sindaco ad avanzare richiesta di deroga, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76 e dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78, alle indicazioni di cui alla lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76 relativamente ai lavori di prolungamento artificiale all'imbocco ed allo sbocco, nonché consolidamento dei portali della galleria "1ª delle Torri" della linea ferrata PA-ME, di cui al progetto delle ferrovie dello Stato, divisione infrastrutture;
Vista la nota prot. n. 533 del 5 novembre 2001, con la quale il gruppo XXVI/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla documentazione costituente il fascicolo, la proposta n. 533 del 5 novembre 2001, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Le opere in questione consistono nel prolungamento dello sbocco della galleria "1ª delle Torri" nella sistemazione dell'estesa del corpo stradale di superficie compreso tra la galleria in oggetto e la successiva galleria "2ª delle Torri" e infine l'intervento sulle superfici rocciose della trincea lato sbocco e lato imbocco della galleria.
Scopo delle opere è quello di ripristinare ad adeguato livello la funzionalità del tratto di linea e scongiurare eventuali maggiori dissesti, lesivi della regolarità e della sicurezza della circolazione ferroviaria.
I lavori ricadono esclusivamente in proprietà ferroviaria.
Per quanto su esposto questo gruppo di lavoro XXXVI è del parere che il progetto per i lavori di prolungamento artificiale all'imbocco ed allo sbocco nonché consolidamento dei portali della galleria "1ª delle Torri" della linea PA-ME sia autorizzabile, (...omissis...)";
Visto il voto n. 509 del 22 novembre 2001, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, in conformità alla proposta dell'ufficio n. 533 del 5 novembre 2001, ha ritenuto autorizzabile la deroga per il progetto per i lavori di prolungamento artificiale all'imbocco ed allo sbocco, nonché consolidamento dei portali della galleria "1ª delle Torri" della linea ferrata Palermo-Messina;
Viste le note prot. n. 660/III del 7 gennaio 2002 e prot. n. 480/VI del 4 febbraio 2002, con le quali questo Assessorato, nel trasmettere copia della documentazione relativa, ha richiesto il concerto dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, secondo quanto disposto dal comma 10 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/01;
Vista la nota prot. n. 2540 del 23 luglio 2002, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 46418 del 31 luglio 2002, con la quale l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali ha trasmesso e fatto proprio, esprimendo il concerto previsto dall'art. 89 della legge regionale n. 6/01, il parere della Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Palermo prot. n. 4356 del 22 maggio 2002;
Ritenuto di poter condividere il sopra citato parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 509 del 22 novembre 2001 e preso atto dei contenuti della nota dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, acquisita in adempimento a quanto indicato dall'art. 89 della legge regionale n. 6/01;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, come sostituito dal comma 10° dell'art. 89 della legge regionale n. 6/01, in conformità a quanto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 509 del 22 novembre 2001 ed a quanto contenuto nella nota dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, prot. n. 2540 del 23 luglio 2002, è concessa la deroga a quanto previsto dalla lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76 relativamente ai lavori di prolungamento artificiale all'imbocco ed allo sbocco, nonché consolidamento dei portali "1ª delle Torri" della linea ferrata Palermo-Messina ad opera delle ferrovie dello Stato, in esito all'istanza avanzata dal comune di Altavilla Milicia con la delibera consiliare n. 22 del 28 marzo 2001.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta parere n. 533 del 5 novembre 2001 resa dal gruppo XXVI/D.R.U.;
2)  voto n. 509 del 22 novembre 2001 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  delibera consiglio comunale di Altavilla Milicia n. 22 del 28 marzo 2001;
4)  relazione tecnica redatta dalle ferrovie dello Stato;
5)  elaborato grafico del progetto definitivo;
6)  nota prot. n. 2540 del 23 luglio 2002 dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e relativo parere della Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Palermo allegato.

Art. 3

Resta salva l'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori, di ogni altra autorizzazione e/o nulla osta previsti dalla normativa vigente.

Art. 4

Il comune di Altavilla Milicia è onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 marzo 2003.
  SCIMEMI 

(2003.14.863)
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DECRETO 25 marzo 2003.
Autorizzazione del progetto relativo all'installazione di una stazione radio base della rete cellulare in territorio del comune di Burgio.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali, regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Vista l'istanza datata 10 ottobre 2001, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 57518 del 10 ottobre 2001, con la quale il sig. Trigili Michele, nella qualità di procuratore della Omnitel Pronto Italia S.p.A., ha inoltrato a questo Assessorato richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, del progetto relativo alla installazione di una stazione radio base della rete cellulare GSM nel territorio del comune di Burgio in contrada Cappuccini, in variante al P.U.C. n. 6;
Vista la nota assessoriale prot. n. 62374 del 31 ottobre 2001, con la quale è stato chiesto al comune di Burgio, interessato dalla realizzazione delle opere, il parere del consiglio comunale previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Visti i fogli datati 14 novembre 2001 e 3 giugno 2002, assunti rispettivamente al protocollo di questo Assessorato ai n. 65489 del 14 novembre 2001 e n. 33676 del 4 giugno 2002, con i quali la Omnitel Pronto Italia S.p.A. ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa;
Vista la delibera n. 2 del 29 gennaio 2002, trasmessa con nota prot. n. 805 del 6 febbraio 2002, con la quale il consiglio comunale di Burgio ha espresso parere contrario alla realizzazione del progetto di cui alla richiesta della Omnitel Pronto Italia S.p.A.;
Visto il parere favorevole rilasciato, a condizione, dall'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento con nota prot. n. 1353 del 20 giugno 2001;
Visto il parere n. 1055 del 6 novembre 2001 rilasciato, a condizione, dall'ufficio del Genio civile di Agrigento, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974;
Vista la nota prot. n. 317 del 26 novembre 2002, con la quale l'unità operativa 3.1/D.R.U. ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che qui di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Esaminato il progetto e gli atti ad esso allegati, dai quali si evince:
-  che nel piano comprensoriale n. 6, vale a dire lo strumento urbanistico vigente nel comune di Burgio, il sito interessato è destinato a zona "E", verde agricolo;
-  che il terreno scelto per la realizzazione della stazione radio base in argomento è situato in contrada Cappuccini del comune di Burgio ed è censito all'ufficio tecnico erariale di Agrigento, al foglio di mappa n. 36, particella n. 24;
-  che la posizione geografica e morfologica del sito consente la visibilità-radio con gli altri ripetitori Omnitel, in fase di installazione nell'ambito del territorio provinciale;
-  che su tale terreno non sussistono vincoli in materia di tutela ambientale, paesaggistica ed idrogeologica;
-  che l'accesso a tale terreno avverrà per mezzo di una stradella, da realizzare, che si dipartirà dalla strada interpoderale, già esistente;
-  che tale terreno verrà recintato per motivi di sicurezza con un grigliato metallico tipo "Orsogrill" in acciaio zincato, di altezza non inferiore a cm. 220, e con montanti metallici zincati a caldo incastrati nella fondazione, con interasse di cm. 200, adatti al sostegno dei pannelli di grigliato;
-  che la recinzione verrà realizzata e dimensionata in conformità a quanto indicato nel progetto, con particolare riferimento all'altezza, in relazione a motivi inerenti tanto la sicurezza dell'impianto, quanto eventuali regolamenti locali;
-  che il cancello d'accesso al sito sarà realizzato lungo la recinzione, avrà un'altezza di cm. 230 ed una larghezza di cm. 330 e si comporrà di due ante, in ferro zincato a caldo, complete di chiusura di sicurezza;
-  che perimetralmente alla recinzione verranno posizionati due piccoli armadi, nei quali si andranno a sistemare i contatori dell'Enel e della Telecom (così come da allegati al progetto);
-  che eventuali altri tipi di recinzione, imposte da enti preposti alla salvaguardia di eventuali vincoli, saranno realizzate in base alle direttive ed alle modalità costruttive indicate dall'ente stesso;
-  che la stazione radio base, all'interno della recinzione di acciaio zincato, sarà composta da un locale apparati prefabbricato (shelter) e da n. 3 antenne, che saranno poste su un palo in acciaio tubolare (altezza: m. 18,00), sulla sommità del quale verranno montati due sbracci porta-antenne (larghezza: m. 5,00);
-  che il palo suddetto verrà fissato su un plinto di fondazione da realizzare in cemento armato gettato in opera, che sarà opportunamente dimensionato da apposito calcolo strutturale;
-  che le antenne, del tipo DO2-K730691, DO1-K730368 e K739494, verranno staffate sugli sbracci in due settori e orientate a 190° nord (settore 1) e 330° nord (settore 2);
-  che le apparecchiature e gli apparati tecnologici, necessari al funzionamento delle antenne, verranno allocati all'interno del citato locale apparati prefabbricato (shelter), facilmente asportabile, le cui dimensioni saranno di m. 3,50x2,50x3,00;
-  che, allo scopo di tutelare l'incolumità della popolazione e di salvaguardare attentamente il paesaggio naturale circostante:
1)  saranno scrupolosamente rispettate le più rigide regole urbanistiche e di sicurezza;
2)  verranno adottate tutte le misure tecniche ed agronomiche possibili per ridurre l'impatto ambientale dell'opera;
3)  si osserveranno fedelmente tutte le norme vigenti in materia di inquinamento elettromagnetico, con particolare riferimento al rispetto dei limiti di campo elettrico e magnetico, ai sensi del decreto interministeriale n. 381 del 10 settembre 1998.
Considerato:
-  che il comune di Burgio (AG) è gravato da vincolo sismico di 2ª categoria - ex legge n. 1086/71 e successive modifiche ed integrazioni - e che, per il progetto in questione, si prescinde dal parere dell'ufficio del Genio civile - ex art. 13, legge n. 64/74 - in considerazione del parere sfavorevole alla realizzazione della SRB de quo, deliberato dal consiglio comunale di Burgio;
-  che, al fine di consentire una migliore riuscita del progetto, appaiono condivisibili i consigli di ordine geologico, geomorfologico e tecnico, forniti dal geologo incaricato nella relazione specifica;
-  che l'opera è finalizzata ad una funzione di pubblico interesse, poiché la rete cellulare GSM è in corso di realizzazione e completamento, sul territorio nazionale, da parte della Omnitel Pronto Italia S.p.A., senza trascurare gli sviluppi occupazionali che essa determina, direttamente o indirettamente;
-  che la realizzazione di quanto previsto in progetto non comporta alcun volume urbanistico;
-  che la presente proposta di parere riguarda unicamente gli aspetti di natura urbanistica di competenza di questo gruppo di lavoro.
Si propone alla luce delle superiori considerazioni, di autorizzare il progetto di realizzazione di una stazione radio base (SRB) della rete cellulare GSM in contrada Cappuccini del comune di Burgio (AG), ad opera della Omnitel Pronto Italia S.p.A., in variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991 e dall'art. 10 della legge regionale n. 40 del 27 aprile 1995, con la prescrizione di limitare l'impatto ambientale al minimo e tutelare i fabbricati circostanti da eventuali esposizioni a campi elettromagnetici, nocivi alla salute.
Inoltre, dovranno essere rigorosamente rispettate le norme tecniche contenute nella legge n. 64 del 2 febbraio 1974 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle stabilite dal D.M. 11 marzo 1988, ed anche le norme urbanistico-edilizie ed igieniche, di cui ai regolamenti locali vigenti.";
Visto il voto n. 101 del 26 febbraio 2003 del Consiglio regionale dell'urbanistica, che di seguito parzialmente si riporta:
"...Omissis...
Considerato che l'intervento, in relazione alle caratteristiche e alla sua ubicazione ricade in zona E del P.U.C. vigente, può essere compatibile con l'assetto del territorio;
Considerato che in presenza di avviso negativo del consiglio comunale, nei termini dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95 sull'autorizzazione in variante, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente si esprime, sentito il Consiglio regionale dell'urbanistica;
Visto il relativo certificato di inesistenza di vincoli rilasciato dall'ufficio tecnico comunale in data 16 maggio 2002, attestante che sul terreno in cui ricade l'intervento in argomento non gravano vincoli paesaggistici né idrogeologici;
Considerato che la infrastruttura di telecomunicazione per impianti di stazione radio base della rete di telefonia cellulare può essere compatibile con qualsiasi destinazione urbanistica e realizzabile in ogni parte del territorio comunale, con la procedura di cui all'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni in quanto trattasi di opera di interesse generale;
Ritenuto di potersi condividere integralmente le considerazioni esposte nella proposta del parere n. 87 del 26 novembre 2002 dell'unità operativa del D.R.U. di cui sopra, è del parere che la richiesta di autorizzazione, ai sensi dellart. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, per l'installazione della stazione radio base della rete di telefonia cellulare GSM ricadente nel territorio del comune di Burgio in località Cappuccini, sia meritevole di approvazione in conformità con quanto espresso dall'unità operativa 3.1 con parere n. 87 del 26 novembre 2002.
Resta inteso che la installazione della infrastruttura di telecomunicazione di che trattasi è subordinata al rilascio della relativa concessione edilizia e del parere del LIP competente per territorio per la valutazione dei valori di campo elettromagnetico di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 381/98 e al rilascio di eventuali pareri degli organi competenti, qualora esistessero dei vincoli.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 101 del 26 febbraio 2003;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 101 del 26 febbraio 2003, nonché alle condizioni contenute nei pareri degli uffici in premessa citati, è autorizzato, in variante al P.U.C. n. 6 vigente nel comune di Burgio, il progetto relativo all'installazione di una stazione radio base (SRB) per la telefonia cellulare in contrada Cappuccini, ad opera della Omnitel Pronto Italia S.p.A.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 87 del 26 novembre 2002 dell'unità operativa 3.1/D.R.U.;
2)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 101 del 26 febbraio 2003;
3)  progetto di massima;
4)  relazione geologica.

Art. 3

La Omnitel Pronto Italia S.p.A. dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere di cui in oggetto.

Art. 4

La Omnitel Pronto Italia S.p.A. ed il comune di Burgio sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 marzo 2003.
  SCIMEMI 

(2003.14.862)
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DECRETO 25 marzo 2003.
Autorizzazione del progetto dell'ANAS, relativo ai lavori di sistemazione di un incrocio nella S.S. 115 sud occidentale sicula, nell'ambito dei territori comunali di Caltabellotta e Sciacca.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altri leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Visto il foglio prot. n. 793 del 30 gennaio 2002, assunto in pari data al protocollo generale di questo Assessorato con il n. 5779, con il quale l'ANAS, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, ha trasmesso la documentazione per il rilascio, da parte di questo Assessorato, dell'autorizzazione relativa al progetto di sistemazione dell'incrocio a raso al Km. 134+100 della S.S. 115 sud occidentale sicula, nell'ambito dei territori comunali di Caltabellotta e Sciacca;
Vista l'ulteriore corrispondenza prot. n. 15232 del 4 ottobre 2002, con la quale, in riscontro alla nota di questo Assessorato, prot. n. 12711 dell'1 marzo 2002, l'ANAS ha trasmesso quanto richiesto;
Vista la deliberazione n. 5 del 28 febbraio 2002, con la quale il consiglio comunale di Caltabellotta ha espresso il proprio avviso favorevole, ai sensi dell'art. 6, legge regionale n. 15/91, sul progetto in argomento;
Vista la deliberazione n. 145 del 12 agosto 2002, con la quale il consiglio comunale di Sciacca ha espresso il proprio avviso favorevole, ai sensi dell'art. 6, legge regionale n. 15/91, sul progetto in argomento;
Vista la nota prot. n. 1063 del 16 dicembre 2001, con la quale l'ufficio del Genio civile di Agrigento, in merito al progetto di che trattasi, ha espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, parere favorevole a condizioni;
Vista la nota dell'Ispettorato ripartimentale foreste di Agrigento, prot. n. 15860 dell'11 febbraio 2002, dalla quale si rileva che l'area oggetto dei lavori non è soggetta a vincolo idrogeologico;
Vista la nota prot. n. 2753 del 28 marzo 2002, con la quale la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Agrigento ha rilasciato il nulla osta, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 490/99, sul progetto in argomento;
Visto il decreto n. 23 del 21 gennaio 2003, con il quale il servizio 7 della D.R.T.A. di questo Assessorato, ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, ha espresso, con prescrizioni, giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto in argomento;
Visto il parere n. 4 del 6 marzo 2003, espresso, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, dall'unità operativa 3.1/D.R.U. di questo Assessorato, che parzialmente di seguito si riporta:
"...Omissis...
Esaminato il progetto da cui si evince che:
-  I lavori di sistemazione dell'incrocio a raso al Km. 134+100 della S.S. 115 sud occidentale sicula che collega le province di Trapani, Agrigento, Ragusa e Siracusa sono necessari in quanto percorso da traffico veicolare sempre più intenso costituito soprattutto da veicoli pesanti.
-  Data l'importanza l'arteria è stata classificata di interesse europeo con denominazione E931.
-  Dal punto di vista urbanistico la realizzazione dell'opera costituisce un miglioramento e una razionalizzazione della viabilità di grande comunicazione.
Considerato:
-  Che i lavori in previsione sono finalizzati a consentire un migliore attraversamento del territorio senza che questo sia urbanisticamente stravolto;
è del parere, alla luce delle superiori valutazioni, di autorizzare il progetto di realizzazione dei lavori di sistemazione dell'incrocio a raso al Km. 134+100 della S.S. 115 sud occidentale sicula in variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991 e dall'art. 10 della legge regionale n. 40 del 27 aprile 1995, in quanto compatibile con l'assetto territoriale.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 4 del 6 marzo 2003, espresso dall'unità operativa 3.1/D.R.U. di questo Assessorato;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 4 del 6 marzo 2003, reso dall'unità operativa 3.1/D.R.U. di questo Assessorato nonché alle condizioni e prescrizioni contenute nelle note degli uffici in premessa citati, è autorizzato, in variante agli strumenti urbanistici generali vigenti nei comuni di Caltabellotta e Sciacca, il progetto di realizzazione dei lavori di sistemazione dell'incrocio a raso al Km. 134+100 della S.S. 115 sud occidentale sicula, di cui alla richiesta dell'ANAS.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 4 del 6 marzo 2003, reso dall'unità operativa 3.1/D.R.U. di questo Assessorato;
2)  delibera di consiglio comunale n. 5 del 28 febbraio 2002 del comune di Caltabellotta;
3)  delibera di consiglio comunale n. 145 del 12 agosto 2002 del comune di Sciacca;
4)  stralcio strumento urbanistico vigente, scala 1:10.000;
5)  relazione tecnico-illustrativa;
6)  all.    1  -  relazione di calcolo strutture in cemento armato;
7)  all.    2  -  corografia, scala 1:2.000;
8)  all.    3  -  planimetria di rilievo, scala 1:200;
9)  all.    4  -  planimetria di progetto, scala 1:200;
10)  all.    5  -  sezioni trasversali, scala 1:200;
11)  all.    6  -  profilo longitudinale, rampe 1:200/200;
12)  all.    7  -  planimetria intersezioni a raso con elementi di progetto, scala 1:500;
13)  all.    8  -  copertura canale esistente sezioni, scala 1:100/100;
14)  all.    9  -  piano particellare di esproprio, scala 1:1.000;
15)  all.  10  -  tipi di muri e cunette;
16)  relazione geologica.

Art. 3

L'ANAS dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione e/o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

L'ANAS ed i comuni di Caltabellotta e Sciacca sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto, che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 marzo 2003.
  SCIMEMI 

(2003.14.822)
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DECRETO 25 marzo 2003.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Modica.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999;
Visti i decreti n. 16 dell'1 febbraio 1977 e n. 143 del 14 aprile 1977, con i quali è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Modica;
Visto il foglio, prot. n. 15620 del 18 ottobre 2002, con cui il comune di Modica ha trasmesso gli atti ed elaborati riguardanti la variante allo strumento urbanistico generale adottata al fine di destinare a zona S/2, finalizzata alla realizzazione del luogo di culto Maria Madre della chiesa di Monserrato, un'area già prevista a zona F e viabilità;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 27 del 19 marzo 2002, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 44/91, giusta attestazione del segretario comunale in calce alla stessa, con la quale è stata adottata la variante sopra indicata;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione, datata 16 luglio 2002, a firma del segretario comunale in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione, nonché attestante l'assenza di osservazioni e opposizioni entro i termini di legge;
Vista la nota prot. n. 29223 del 9 gennaio 2001, con la quale l'ufficio del Genio civile di Ragusa, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole in merito alla variante in argomento;
Vista la nota datata 23 novembre 2001, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa, ai sensi dell'art. 220 del T.U.LL.SS. n. 12565/34, ha espresso parere favorevole in merito alla variante in argomento;
Vista la nota prot. n. 7209 dell'8 novembre 2001, con la quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Ragusa, ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. n. 3267/23, ha espresso parere favorevole in merito alla variante in argomento;
Vista la nota prot. n. 1 dell'8 gennaio 2003, con la quale l'unità operativa 4.2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla documentazione costituente il fascicolo, la proposta n. 56 del 18 dicembre 2002 formulata, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che:
-  Il comune di Modica è dotato di piano regolatore generale, approvato con decreti n. 16 dell'1 febbraio 1977 e n. 143 del 14 luglio 1977, i cui vincoli preordinati all'espropriazione sono scaduti a far data dal 31 dicembre 1993;
-  La variante per l'individuazione di un'area da destinare a luogo di culto è scaturita su richiesta del sacerdote Giordanella, nella qualità di legale rappresentante della parrocchia Maria Madre della chiesa di Monserrato, e dei proprietari dell'area;
-  L'area interessata dalla variante in argomento, per come risulta dallo stralcio del piano regolatore generale, ricade in parte in zona F ed in parte in viabilità di piano regolatore generale;
-  La variante proposta prevede l'assetto urbanistico rappresentato nell'elaborato tecnico a firma del dirigente del III settore dell'ufficio tecnico comunale, in cui si assegna all'area interessata dal progetto della chiesa, individuata in catasto al foglio 99, particelle 1727, 1728, 1808 e 1823, la destinazione "S2", ed all'area individuata al foglio 99, particelle 1808 e 1726, la funzione di viabilità pubblica, riconfermando le attuali previsioni del piano regolatore generale;
-  La variante di che trattasi riveste rilevante interesse pubblico e risulta compatibile con l'attuale assetto urbanistico del contesto in cui ricade;
-  Per quanto riguarda le modalità attuative dell'intervento si farà riferimento a quanto previsto nel progetto dell'opera, trasmesso in allegato alla documentazione relativa alla variante.
Per tutto quanto sopra, questa unità operativa è del parere che la richiesta di variante ordinaria al piano regolatore generale, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, finalizzata alla realizzazione del luogo di culto Maria Madre della chiesa di Monserrato in località Caitina e della viabilità di servizio, adottata dal comune di Modica con delibera consiliare n. 27 del 19 marzo 2002, sia meritevole di approvazione.";
Visto il voto n. 98 del 26 febbraio 2003, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, condividendo integralmente la sopracitata proposta dell'unità operativa 4.2/D.R.U., ha ritenuto meritevole di approvazione la variante urbanistica relativa alla realizzazione del luogo di culto Maria Madre della chiesa del Monserrato, adottata dal consiglio comunale di Modica con delibera n. 27 del 19 marzo 2002;
Ritenuto di poter condividere il superiore voto n. 98 del 26 febbraio 2003, che richiama integralmente la proposta dell'unità operativa 4.2/D.R.U. n. 56 del 18 dicembre 2002;
Rilevata la regolarità della procedura eseguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al citato voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 98 del 26 febbraio 2003 nonché alle condizioni contenute nei pareri degli uffici in premessa citati, è approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Modica, adottata con delibera consiliare n. 27 del 19 marzo 2002, relativa al cambio di destinazione a zona S2 dell'area per la realizzazione del luogo di culto Maria Madre della chiesa di Monserrato, in località Caitina, e della viabilità di servizio.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta dell'unità operativa 4.2/D.R.U. n. 56 del 18 dicembre 2002;
2)  voto Consiglio regionale dell'urbanistica n. 98 del 26 febbraio 2002;
3)  delibera consiliare n. 27 del 19 marzo 2002;
4)  relazione tecnica;
5)  relazione tecnica integrativa;
6)  planimetria 1/1.000, stralcio catastale 1/2.000;
7)  particolare planimetrico 1/500;
8)  stralcio IGM, piano regolatore generale, aerofotogrammetrico e catastale;
9)  piante piano cantinato e piano terra;
10)  piante piani primo e secondo;
11)  piante piani terzo, quarto e quinto;
12)  prospetti e sezioni;
13)  relazione geologica.

Art. 3

Il comune di Modica resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 marzo 2003.
  SCIMEMI 

(2003.14.823)
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DECRETO 25 marzo 2003.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Siracusa.

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(2003.14.820)
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DECRETO 27 marzo 2003.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Bivona.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa la opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del "piano straordinario" del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000, accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 543 del 25 luglio 2002, con il quale l'Assessore per il territorio e l'ambiente approva l'aggiornamento del piano straordinario, integrato dalle norme di salvaguardia di cui all'allegato B, dello stesso;
Vista la nota prot. n. 5386 del 13 settembre 2002, con la quale il sindaco del comune di Bivona (provincia di Agrigento), ha richiesto la modifica della perimetrazione delle aree a rischio del piano straordinario, trasmettendo all'ufficio del Genio civile di Agrigento una relazione integrativa allo studio geologico a supporto del piano regolatore generale, redatta dallo stesso professionista dott. G. Bellomo e relativa alle aree soggette a rischio di frana nel centro abitato e nelle aree limitrofe;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Agrigento, trasmessa con nota prot. n. 1619 del 13 febbraio 2003, nella quale, l'ufficio, sulla base degli studi geologici trasmessi dal comune ed in seguito ai sopralluoghi effettuati, ritiene che l'aggiornamento al piano straordinario per l'assetto idrogeologico proposto dall'amministrazione comunale, relativamente al centro abitato e aree limitrofe, sia ammissibile;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Bivona, in provincia di Agrigento, relativamente al centro abitato e aree limitrofe, con la riperimetrazione, in scala 1:10.000, delle aree a rischio idrogeologico soggette alle norme di salvaguardia allegate al decreto n. 543 del 25 luglio 2002.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate e la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Agrigento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 marzo 2003.
  MARINESE 

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(2003.14.859)
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DECRETO 27 marzo 2003.
Aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Maletto.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa la opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del "piano straordinario" del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000, accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 543 del 25 luglio 2002, con il quale l'Assessore per il territorio e l'ambiente approva l'aggiornamento del piano straordinario, integrato dalle norme di salvaguardia di cui all'allegato (B) dello stesso;
Visto l'art. 3 del predetto decreto, che prevede la modifica delle aree perimetrate e delle misure di salvaguardia in senso restrittivo e non, in funzione di nuovi eventi e/o nuove conoscenze derivanti da studi specifici;
Vista la nota prot. n. 573 del 14 gennaio 2003, con la quale l'amministrazione comunale di Maletto inoltra all'ufficio del Genio civile di Catania, proposta di aggiornamento al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, chiedendo l'inserimento di una porzione della via Prof. Putrino nella classe di rischio R4, in quanto interessata da fenomeni di dissesto attivi;
Visto il verbale della Conferenza di servizi tenutasi, a seguito di sopralluoghi congiunti con i tecnici dell'amministrazione comunale di Maletto, presso i locali del Genio civile di Catania il giorno 13 febbraio 2003;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Catania, trasmessa con nota prot. n. 60086 del 4 marzo 2003, nella quale, sulla base dei sopralluoghi congiunti e delle determinazioni prese nella Conferenza di servizi, l'ufficio ritiene che nell'area corrispondente alla via Prof. Putrino il fenomeno di dissesto dia luogo ad un grado di rischio idrogeologico "elevato" (R3), mentre le restanti porzioni di territorio interessate da dissesti, Pizzo Filicia e nord-est del centro abitato, siano classificabili come aree a rischio idrogeologico "medio" (R2), con prescrizioni in previsione di future edificazioni nell'area;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è aggiornato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Maletto, per le aree di via Prof. Putrino, Pizzo Filica e nord-est del centro abitato, in conformità alla proposta dell'ufficio del Genio civile, con la riclassificazione del grado di rischio idrogeologico secondo quanto riportato nelle allegate carte del rischio.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio idrogeologico in scala 1:5.000, il verbale della Conferenza di servizi e la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Catania.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 marzo 2003.
  MARINESE 

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(2003.14.860)
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DECRETO 31 marzo 2003.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Riposto.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visti i fogli prott. n. 18736 del 13 settembre 2002 e n. 3372 dell'11 febbraio 2003, assunti rispettivamente al protocollo di questo Assessorato al n. 58426 del 27 settembre 2002 ed al n. 9310 del 12 febbraio 2003, con i quali il sindaco del comune di Riposto ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati relativi alla variante al piano regolatore generale finalizzata alla realizzazione di un centro polifunzionale per la terza età denominato "Città degli anziani";
Vista la delibera n. 41 del 10 aprile 2002, con la quale il consiglio comunale di Riposto, in esito alla richiesta avanzata dall'ing. Mirone Rosario proponente dell'iniziativa, ha adottato la variante al piano regolatore generale finalizzata alla realizzazione di un centro polifunzionale per la terza età denominato "Città degli anziani";
Visti gli atti relativi alla procedura di deposito e pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera consiliare n. 41 del 10 aprile 2002;
Vista la certificazione a firma del sindaco in ordine alla regolarità del deposito e pubblicazione della delibera consiliare n. 41 del 10 aprile 2002, nonché attestante la mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni;
Vista la nota prot. n. 29540 del 3 dicembre 2001, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania, sulla variante in argomento ha espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, parere favorevole con condizioni;
Vista la nota prot. n. 123 del 12 marzo 2003, con la quale il servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 11 del 12 marzo 2003, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
-  la variante di che trattasi concerne il cambio di destinazione urbanistica dell'area, localizzata in contrada Archi e servita da viabilità comunale, da zona territoriale omogenea "E" a zona territoriale omogenea "C5" (di nuova previsione) del piano regolatore generale, approvato con decreto n. 241 del 15 aprile 1993, in cui si prevede l'ammissibilità di strutture destinate al soggiorno, alla residenza ed all'assistenza per gli anziani. In particolare, detta variante, ubicata oltre m. 500 dalla battigia, è inerente la localizzazione di un centro per la terza età con finalità multifunzionali rivolte al soggiorno periodico ed alla residenza assistita per gli ospiti, a seguito di richiesta della ditta Mirone Rosario approvata con delibera consiliare n. 137 del 30 novembre 2000. Il comune in argomento ha ritenuto la proposta di variante urbanistica rispondente all'interesse pubblico in considerazione che tale interesse è prevalente su quello privato, così come citato nella nota sindacale prot. n. 3372/03. Detta iniziativa privata è stata ammessa, inoltre, nel programma del PRUSST denominato "Valdemone";
-  l'area interessata dalla suddetta variante è sottoposta al vincolo sismico di cui alla legge n. 64/74 e paesaggistico di cui al D.L. n. 490/99; inoltre, in detta area non sussistono situazioni di rischio idrogeologico ed in atto non vi è alcuna coltura, così come si evince, rispettivamente, dalla attestazione comunale datata 11 febbraio 2003 e dalla relazione agricolo-forestale;
-  le norme di attuazione, allegate alla variante urbanistica succitata, prevedono in zona territoriale omogenea "C5" i seguenti parametri edilizi: Dt max = 0,90 mc./mq.; rapporto di copertura max = 30% della superficie fondiaria; H max = m. 7,50 per n. 2 piani fuori terra; aree pubbliche per standard urbanistici da prevedere nella quantità di 21 mq./ab. di cui mq. 13,50 da destinare a verde attrezzato; aree a parcheggio pari a 1/10 della volumetria con aggiunta di mq. 5 per ogni alloggio previsto;
Considerato che:
-  la procedura amministrativa è conforme alla legge;
-  l'ufficio del Genio civile, con nota prot. n. 29540, pos. n. 543 del 3 dicembre 2001, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 13, legge n. 64/74, alle condizioni contenute nel medesimo provvedimento;
-  l'indice di densità edilizia territoriale massima rientra nel parametro previsto dalla lett. c) dell'art. 15, legge regionale n. 78/76;
-  la variante appare compatibile con l'assetto territoriale del comune di Riposto con le condizioni di cui al parere dell'ufficio del Genio civile su riportato.
Per quanto sopra esposto, si propone che la variante urbanistica di cui in oggetto, adottata con delibera consiliare n. 41 del 10 aprile 2002, sia meritevole di approvazione nel rispetto delle superiori considerazioni e fatto salvo il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica.";
Visto il parere n. 114 del 26 marzo 2003, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, nel condividere la proposta di parere dell'ufficio n. 11 del 12 marzo 2003, ha ritenuto meritevole di approvazione la variante al piano regolatore generale del comune di Riposto, finalizzata alla localizzazione di un centro polifunzionale per la terza età denominato "Città degli anziani", adottata con delibera consiliare n. 41 del 10 aprile 2002;
Ritenuto di potere condividere il superiore voto n. 114 del 26 marzo 2003, espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica in conformità alla proposta del servizio 4/D.R.U., prot. n. 11 del 12 marzo 2003;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 114 del 26 marzo 2003, nonché alle condizioni indicate nella nota dell'ufficio del Genio civile di Catania in premessa citata, è approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Riposto, adottata con delibera consiliare n. 41 del 10 aprile 2002, finalizzata alla localizzazione di un centro polifunzionale per la terza età denominato "Città degli anziani".

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 11 del 12 marzo 2003 resa dal servizio 4/D.R.U.;
2)  voto n. 114 del 26 marzo 2003 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  delibera di consiglio comunale n. 41 del 10 aprile 2002 contenente: relazione tecnica; norme di attuazione; relazione geologico-tecnica;
4)  tav.  1  -  individuazione del sito, scala 1:10.000;
5)  tav.  2  -  localizzazione dell'area, scala 1:2.000;
6)  studio agricolo forestale, localizzazione dell'area, scala 1:2.000.

Art. 3

Il comune di Riposto resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 marzo 2003.
  SCIMEMI 

(2003.14.861)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






PRESIDENZA

Nomina del dirigente preposto alla pianificazione ed al controllo della segreteria tecnico-operativa dell'ambito territoriale ottimale n. 3 - Provincia regionale di Messina.

Con decreto presidenziale n. 54/serv. 1°/U.O.1/SG del 24 marzo 2003, ai sensi dell'art. 12, punto 9, della convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra enti locali appartenenti all'A.T.O. 3 provincia regionale di Messina finalizzata all'organizzazione del servizio idrico integrato, la dott.ssa Musumeci Carolina è stata nominata dirigente preposto alla pianificazione ed al controllo della segreteria-operativa del medesimo ambito territoriale ottimale n. 3 - Provincia regionale di Messina.
(2003.14.838)
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Nomina del presidente dell'Ente Parco delle Madonie.

Con decreto presidenziale n. 64/serv. 1°/U.O.1/SG del 3 aprile 2003, il sig. Massimo Belli dell'Isca, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, è stato nominato, per la durata di un quinquennio, presidente dell'Ente Parco delle Madonie.
(2003.15.903)
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Nomina del commissario straordinario dell'Istituto regionale della vite e del vino.

Con decreto presidenziale n. 65/serv. 1°/U.O.1/SG del 3 aprile 2003, la dott.ssa Madonia Carmela è stata nominata commissario straordinario dell'Istituto regionale della vite e del vino, fino alla ricostituzione dell'ordinario organo di amministrazione e, comunque, per un periodo non superiore ai mesi tre decorrenti dalla data di notifica del presente decreto.
(2003.15.902)
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Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nell'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15).

La Presidenza della Regione comunica, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, che, negli anni 2002 e 2001, sono stati corrisposti, a componenti privati o pubblici di commissioni, comitati e collegi comunque denominati, per incarichi attribuiti per l'espletamento di compiti connessi all'Amministrazione della Regione, i compensi indicati nelle tabelle che seguono, trasmessi dalle seguenti amministrazioni o enti:
-  Presidenza - Dipartimento regionale protezione civile;
-  Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione;
-  Assessorato regionale dei lavori pubblici;
-  Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione;
-  Assessorato regionale della sanità;
-  Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
-  Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura diEnna.
Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF (occorre Acrobat Reader)

(2003.15.926)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti espropriazione definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, su beni immobili siti nei comuni di Campobello di Mazara e Castelvetrano per lavori di utilizzazione a scopo irriguo delle acque invasate nel serbatoio Garcia sul fiume Belice sinistro, 1° stralcio, 1° lotto.

Cliccare qui per visualizzare il comunicato

(2003.13.812)
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Provvedimenti concernenti costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste, su beni immobili siti nei comuni di Campobello di Mazara e Castelvetrano per lavori di utilizzazione a scopo irriguo delle acque invasate nel serbatoio Garcia sul fiume Belice Sinistro, 1° stralcio, 1° lotto.

Cliccare qui per visualizzare il comunicato

(2003.13.811)
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Riconoscimento alla ditta soc. coop. Sant'Isidoro a r.l., con sede legale in Ragusa, quale acquirente di latte bovino.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali n. 569/serv. 6° del 27 marzo 2003, è stato concesso il riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta soc. coop. Sant'Isidoro a r.l., con sede legale in via Orso Mario Corbino n. 6 - 97100 Ragusa, in applicazione dell'art. 13 del Regolamento CE n. 1392/01 e circolare M.A.F. n. 5/93.
La predetta ditta è stata iscritta al n. 118 dell'albo regionale degli acquirenti, istituito con decreto assessoriale n. 152 del 3 marzo 1994.
(2003.15.900)
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Riconoscimento alla ditta Caseificio Oro Bianco di Piazza Filippa, con sede legale in Piazza Armerina, quale acquirente di latte bovino.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali n. 577/serv. 6° dell'1 aprile 2003 è stato concesso il riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta Caseificio Oro Bianco di Piazza Filippa, con sede legale e stabilimento in contrada Cicciona - Piazza Armerina (EN), in applicazione dell'art. 13 del Regolamento CE n. 1392/01 e circolare M.A.F. n. 5/93.
La predetta ditta è stata iscritta al n. 119 dell'albo regionale degli acquirenti, istituito con decreto assessoriale n. 152 del 3 marzo 1994.
(2003.15.900)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga dell'incarico conferito al commissario ad acta del Conservatorio di musica A. Scontrino di Trapani.

Con decreto n. 212/XIII del 12 marzo 2003 dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, nelle more della ricostituzione del consiglio di amministrazione del Conservatorio di musica A. Scontrino di Trapani, l'incarico di commissario ad acta conferito all'arch. Antonino Di Franco è prorogato di tre mesi a decorrere dall'1 marzo 2003.
L'arch. Antonino Di Franco provvederà all'espletamento delle competenze previste nei decreti assessoriali n. 52/U.O.XIII del 26 febbraio 2002 e n. 1038/U.O.XIII del 10 dicembre 2002.
(2003.14.872)
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Proroga dell'incarico conferito al commissario ad acta del Conservatorio di musica A. Corelli di Messina.

Con decreto n. 292/XIII del 25 marzo 2003 dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, nelle more della ricostituzione del consiglio di amministrazione del Conservatorio di musica A. Corelli di Messina, l'incarico di commissario ad acta conferito al sig. Salvatore Ferrito è prorogato di tre mesi a decorrere dal 16 marzo 2003.
Il sig. Salvatore Ferrito provvederà all'espletamento delle competenze previste nei decreti n. 68/U.O. XIII del 13 marzo 2002, n. 298/U.O.XIII del 21 giugno 2002 e n. 1099/U.O.XIII del 17 dicembre 2002.
(2003.14.873)
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Proroga dell'incarico conferito al commissario ad acta dell'Educandato statale femminile M. Adelaide di Palermo.

Con decreto n. 293/XVII del 26 marzo 2003 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è stato prorogato, per ulteriori mesi tre, l'incarico di commissario ad acta presso l'Educandato statale femminile M. Adelaide di Palermo all'arch. Rosaria Ferrario.
(2003.14.877)
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Proroga dell'incarico conferito al commissario ad acta del Convitto nazionale M. Cutelli di Catania.

Con decreto n. 294/XVII del 26 marzo 2003 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è stato prorogato, per ulteriori mesi tre, l'incarico di commissario ad acta presso il Convitto nazionale M. Cutelli di Catania al rag. Nunzio Chittari.
(2003.14.876)
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Espropriazione definitiva in favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologico, artistico e storico di immobili ricadenti nell'area archeologica denominata Centro Urbano, sita in Lampedusa.

Il dirigente generale del dipartimento regionale beni culturali ed ambientali ed educazione permanente con decreto n. 5444 del 27 marzo 2003 ha pronunciato l'espropriazione definitiva ed autorizzato l'occupazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione Siciliana ramo archeologico, artistico e storico di alcuni immobili ricadenti nell'area archeologica sita in Lampedusa, denominata Centro Urbano.
(2003.14.816)
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Dichiarazione di pubblica utilità del progetto di espropriazione dell'area archeologica denominata Bitalemi, sita nel comune di Gela.

Il dirigente generale del dipartimento regionale beni culturali ed ambientali ed educazione permanente con decreto n. 5445 del 27 marzo 2003 ha riapprovato il progetto di espropriazione relativo all'area archeologica denominata Bitalemi sita nel comune di Gela, dichiarando l'intervento espropriativo di pubblica utilità.
(2003.14.817)
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Dichiarazione di pubblica utilità del progetto di espropriazione relativo all'area archeologica denominata Orto Mosaico, sita nel comune di Giarratana.

Il dirigente generale del dipartimento regionale beni culturali ed ambientali ed educazione permanente con decreto n. 5446 del 27 marzo 2003 ha riapprovato il progetto di espropriazione relativo all'area archeologica denominata Orto Mosaico sita nel comune di Giarratana, dichiarando l'intervento espropriativo di pubblica utilità.
(2003.14.819)
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Dichiarazione di pubblica utilità del progetto di espropriazione relativo all'area archeologica denominata Polizzello, sita nel comune di Mussomeli.

Il dirigente generale del dipartimento regionale beni culturali ed ambientali ed educazione permanente, con decreto n. 5447 del 27 marzo 2003, ha riapprovato il progetto di espropriazione relativo all'area archeologica denominata Polizzello sita nel comune di Mussomeli, dichiarando l'intervento espropriativo di pubblica utilità.
(2003.14.818)
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Nomina del direttore onorario del museo Paolo Orsi di Siracusa.

Con decreto dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione n. 5498 del 2 aprile 2003 il dott. Giuseppe Voza, soprintendente per i beni culturali ed ambientali di Siracusa, è stato nominato direttore onorario del museo Paolo Orsi di Siracusa.
(2003.15.930)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Approvazione del testo dell'articolo 1, punto 2, dello statuto sociale dell'Irfis Mediocredito della Sicilia S.p.A.

Con decreto n. 316 del 26 marzo 2003 del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ed in base alle attribuzioni di cui all'art. 2, lett. a) del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, è approvato il testo dell'art. 1, punto 2, dello statuto sociale dell'Irfis Mediocredito della Sicilia S.p.A., con sede sociale in Palermo, che qui di seguito integralmente si riporta:
Art. 1-2)
La società fa parte del gruppo bancario Capitalia. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni.
(2003.14.867)
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Fusione per incorporazione della banca di credito cooperativo La Concordia di Pietraperzia, con sede in Pietraperzia, nella banca di credito cooperativo San Michele di Caltanissetta società cooperativa a r.l., con sede in Caltanissetta.

Con decreto n. 317 del 27 marzo 2003 del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ed in base alle attribuzioni di cui all'art. 2, lett. b), del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, è autorizzata, nei termini concordati dai rispettivi consigli di amministrazione, la fusione per incorporazione della banca di credito cooperativo La Concordia di Pietraperzia, con sede in Pietraperzia (EN), nella banca di credito cooperativo San Michele di Caltanissetta società cooperativa a r.l., con sede in Caltanissetta, i cui effetti giuridici e contabili decorreranno dall'1 gennaio 2003.
(2003.14.866)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti società cooperative.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n.  1028 del 17 marzo 2003, il rag. Antonino Russo, nato a Leonforte il 18 dicembre 1962 e residente in Leonforte, domiciliato in via Li Destri n.  28, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Nuovo Sud con sede nel comune di Enna, in sostituzione del commissario liquidatore, dr.ssa Maria Lunardo.
(2003.14.855)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n.  1029 del 17 marzo 2003, il geom. Melchiorre Di Maria, nato a Palermo il 25 giugno 1966 e residente in Palermo, domiciliato in via Del Levriere n.  61, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Leone Azzurro Centro Manutenzione e Pulizia con sede nel comune di Leonforte (EN), in sostituzione del commissario liquidatore, avv. Giuseppe Filippazzo.
(2003.14.870)


Con decreto n.  1030 del 17 marzo 2003 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è stata prorogata la gestione commissariale della cooperativa Il Quadrifoglio, con sede in Milazzo, avviata con decreto n.  1893 del 16 ottobre 2002, fino al 30 aprile 2003.
Viene confermato nell'incarico l'avv. Rosella Versaci.
(2003.14.856)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n.  1031 del 17 marzo 2003, il dr. Maurizio Caracci, nato a Palermo il 2 agosto 1960 e residente in Palermo, domiciliato in viale Regione siciliana n.  2507, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Il Vomere con sede nel comune di Partanna, in sostituzione del commissario liquidatore.
(2003.14.854)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1336 del 3 aprile 2003 è stata revocata la gestione commissariale della cooperativa Diatomea, con sede in Catania, avviata con decreto n. 278 del 29 gennaio 2003.
(2003.15.931)
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Approvazione dello statuto della Camera di commercio di Palermo.

Con decreto n. 1275/2S del 28 marzo 2003, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha approvato, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 29 del 4 aprile 1995, lo statuto della Camera di commercio di Palermo.
(2003.14.869)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Impegno di somma per l'esecuzione di lavori urgenti nel comune di Regalbuto.

Con decreto n. 213/U.O.B. XVI dell'11 marzo 2003 il capo servizio assetto del territorio, dipartimento regionale lavori pubblici, Assessorato dei lavori pubblici, ha assunto l'impegno definitivo dell'importo di E 188.290,81 per l'esecuzione dei lavori di urgenza per il consolidamento delle pendici sottostanti il serbatoio idrico in contrada San Calogero nel comune di Regalbuto sul capitolo 672013 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 2003.
(2003.15.901)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Rinnovo della commissione consultiva regionale di esperti prevista dall'art. 2 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 39.

Con decreto dell'Assessore regionale per la sanità n. 132 dell'11 febbraio 2003, vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 17 febbraio 2003 al n. 39, è stata rinnovata la commissione istituita con decreto n. 156 del 15 febbraio 2002, modificata con decreto n. 1977 del 28 ottobre 2002, con i compiti di cui alla legge regionale n. 39/88 e del D.P.R. 14 gennaio 1997 meglio indicati nel provvedimento assessoriale n. 156 del 15 febbraio 2002.
La commissione risulta così composta:
-  dott.  Vito Amari - presidente;
-  ing. Rita Lo Coco - componente;
-  arch. Giacomo Pignatone - componente;
-  dott. Giacinto Bennati - componente;
-  dott.  Salvatore Gullotta - componente;
-  dott.  Giuseppe Oliva - componente;
-  dott.  Lorenzo Maniaci - componente;
-  presidente regionale AIOP o suo delegato, avv. Vito Sabbino - componente;
-  vice presidente AIOP o suo delegato, dott. Marco Ferlazzo - componente;
-  rappresentante ARIS regionale, mons. Antonino Calanna - componente;
-  sig. Paolo Tiranni - segretario.
(2003.14.833)
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Riconoscimento di idoneità al laboratorio di produzione di carni macinate della ditta Euro Carni s.r.l., sito nel comune di Capo d'Orlando.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 330 del 19 marzo 2003, il laboratorio di produzione di carni macinate e preparazioni di carni annesso al laboratorio di sezionamento di carni fresche in parti inferiori al quarto della ditta Euro Carni s.r.l., sito nel comune di Capo d'Orlando (ME), nella contrada Muscale viene riconosciuto idoneo in via definitiva all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 3 agosto 1998, n. 309.
L'impianto viene iscritto in via definitiva nello speciale registro previsto dall'art. 8 del D.P.R. 3 agosto 1998, n. 309 con il numero di riconoscimento veterinario n. 2316/P.
(2003.14.840)
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Autorizzazione al sindaco del comune di Troina all'attivazione di nuova linea presso il pubblico mattatoio del comune di Troina.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 331 del 20 marzo 2003, è stato autorizzato il sindaco pro-tempore del comune di Troina (EN) ad attivare presso il pubblico mattatoio sito nella contrada Schiddaci dello stesso comune una nuova linea per macellazione degli uccelli corridori (ratiti) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 e della circolare del Ministero della sanità del 9 marzo 1998, n. 3.
L'impianto resta iscritto nello speciale elenco regionale previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 con il numero di identificazione 005/M.
(2003.14.841)
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Revoca del riconoscimento di idoneità all'attività di deposito carni conferito alla ditta Centro carne S.p.A., con sede in Santa Ninfa.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 332 del 20 marzo 2003, è stata disposta la revoca del provvedimento ministeriale prot. n. 600.8/24475/83.1/981 del 6 marzo 1998, con il quale la ditta Centro carne S.p.A., con sede legale nella via Ercolano n. 9 e stabilimento sito nella S.S. 119 Km. 42,350 nel comune di Santa Ninfa (TP), è stata riconosciuta idonea per l'attività di deposito e magazzinaggio di carni fresche di volatili da cortile ai sensi del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495. Con lo stesso decreto è stata disposta la cancellazione del deposito frigorifero in causa dallo speciale elenco previsto dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495.
(2003.14.843)
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Riconoscimento di idoneità al deposito frigorifero della ditta DI.BE.CA. s.r.l., con sede in Santa Ninfa.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 333 del 20 marzo 2003, il deposito frigorifero della ditta DI.BE.CA. s.r.l., con sede legale nella via Ercolano n. 9 e stabilimento sito nella S.S. 119 Km. 42,350 nel comune di Santa Ninfa (TP), è stato riconosciuto idoneo per l'attività di deposito e magazzinaggio di carni fresche di volatili da cortile ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495. Con lo stesso decreto è stata disposta la cancellazione del deposito frigorifero in causa dallo speciale elenco previsto dall'art. 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495.
(2003.14.842)
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Riconoscimento di idoneità allo stabilimento di produzione di prodotti a base di carne della ditta Parmasal s.r.l., con sede nel comune di Gibellina.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 334 del 20 marzo 2003, lo stabilimento di produzione di prodotti a base di carne nella tipologia salumi e salsicce fresche e/o stagionate, non avente struttura e capacità di produzione industriale, della ditta Parmasal s.r.l., sito nel comune di Gibellina (TP) nella via delle Arti e dei Mestieri n. 2, lotto D, piano P.I.P. viene riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività ai sensi degli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 ed iscritto nello speciale registro con numero di identificazione 9-3196/L.
(2003.14.844)
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Autorizzazione all'attivazione del pubblico mattatoio del comune di Villalba.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 348 del 24 marzo 2003, è stato autorizzato il sindaco pro-tempore del comune di Villalba (CL) ad attivare il pubblico mattatoio sito nella contrada Centrosalme dello stesso comune quale stabilimento di limitata capacità per la macellazione di animali della specie bovina, ovina e suina, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286. Con lo stesso decreto l'impianto è stato iscritto nello speciale elenco regionale previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 con il numero di identificazione 073/M.
(2003.14.845)
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Somme percepite e costi del servizio ispettivo e di controllo effettuati su animali e su prodotti di origine animale.

Finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale
Attività finanziaria relativa all'anno 2002

(2003.14.852)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Finanziamento alla Provincia regionale di Messina per la realizzazione del progetto per la ricostruzione della spiaggia Testa di Monaco e Torre delle Ciavole in attuazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006, misura 1.10.

In attuazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006, misura 1.10, tutela integrata delle aree costiere, il dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, con decreto n. 924 del 6 novembre 2002, registrato dalla Corte dei conti il 17 febbraio 2003, reg. n. 1, foglio 27 e decreto integrativo n. 60 del 27 gennaio 2003, registrato dalla Corte dei conti, in data 17 febbraio 2003, reg. n. 1, foglio 29, ha concesso alla Provincia regionale di Messina il finanziamento di E 7.963.248,93 per la realizzazione del progetto per la ricostruzione della spiaggia da Testa di Monaco alla Torre delle Ciavole, 1° lotto esecutivo (ME), COD.I., 1999.IT.16.PO.011/1.10/11.2.8/005.
(2003.14.824)
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Finanziamento al comune di Tusa per la realizzazione di opere in attuazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, misura 1.10.

In attuazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, misura 1.10 - Tutela integrata delle aree costiere, il dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, con decreto n. 99 del 4 febbraio 2003, registrato dalla Corte dei conti il 5 marzo 2003, registro 1, foglio 31, ha concesso al comune di Tusa il finanziamento di E 1.542.656,75 per la realizzazione delle opere per la difesa dell'abitato e protezione alaggi imbarcazioni pescatori, codice I - 1999.IT.16.PO.011/1.10/11.2.8/014.
(2003.15.904)
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Provvedimenti concernenti finanziamenti al comune di Falcone per la realizzazione di lavori in attuazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, misura 1.10.

In attuazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, misura 1.10 - Tutela integrata delle aree costiere, il dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, con decreto n. 100 del 4 febbraio 2003, registrato dalla Corte dei conti il 5 marzo 2003, registro 1, foglio 32, ha concesso al comune di Falcone il finanziamento di E 681.723,11 per la realizzazione del progetto per la difesa della costa con rifiorimento di scogliere antistanti il centro urbano, codice I - 1999.IT.16.PO.011/1.10/11.2.8/015.
(2003.15.916)


In attuazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, misura 1.10 - Tutela integrata delle aree costiere, il dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, con decreto n. 101 del 4 febbraio 2003, registrato dalla Corte dei conti il 5 marzo 2003, registro 1, foglio 33, ha concesso al comune di Falcone il finanziamento di E 723.039,66 per la realizzazione del progetto per la difesa del litorale marino lato ovest, codice I - 1999.IT.16.PO.011/1.10/11.2.8/013.
(2003.15.915)


In attuazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, misura 1.10 - Tutela integrata delle aree costiere, il dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, con decreto n. 102 del 4 febbraio 2003, registrato dalla Corte dei conti il 5 marzo 2003, registro 1, foglio 34, ha concesso al comune di Falcone il finanziamento di E 723.039,66 per la realizzazione del progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione e difesa delle spiagge finalizzato al riequilibrio del litorale lungo la fascia costiera comunale, 1° stralcio, codice I - 1999.IT.16.PO.011/1.10/11.2.8/001.
(2003.15.905)
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Finanziamento al comune di Santa Domenica Vittoria per la realizzazione di lavori.

Con decreto n. 207 del 21 febbraio 2003 del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente è stato concesso un finanziamento di E 433.823,80 a favore del comune di Santa Domenica Vittoria per il progetto di consolidamento muro perimetrale cimitero comunale lato sud-est di cui alla delibera di Giunta regionale n. 297 del 15 giugno 2001.
(2003.15.914)
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Finanziamento al comune di Longi per la realizzazione di lavori.

Con decreto n. 208 del 21 febbraio 2003 del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente è stato concesso un finanziamento di E 2.546.132,51 a favore del comune di Longi per il progetto di consolidamento della zona sottostante a via Plebiscito di cui alla delibera di Giunta regionale n. 297 del 15 giugno 2001.
(2003.15.911)
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Finanziamento al comune di Castel di Lucio per la realizzazione di lavori.

Con decreto n. 233 del 26 febbraio 2003 del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente è stato concesso un finanziamento di E 1.610.990,15, a favore del comune di Castel di Lucio per il progetto di consolidamento in zona S. Lucia - Costa Cavolo - Marcataro a difesa del centro abitato di cui alla delibera di Giunta regionale n. 297 del 15 giugno 2001.
(2003.15.912)
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Finanziamento al comune di Scaletta Zanclea per la realizzazione di lavori.

Con decreto n. 234 del 26 febbraio 2003 del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente è stato concesso un finanziamento di E 1.029.872,26 a favore del comune di Scaletta Zanclea per il progetto di consolidamento e regimentazione delle acque meteoriche del cimitero di Guido Mandri e delle limitrofe interessate di cui alla delibera di Giunta regionale n. 297 del 15 giugno 2001.
(2003.15.913)
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Finanziamento al comune di Porto Empedocle per la realizzazione di lavori.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e l'ambiente n. 235 del 26 febbraio 2003, è stato concesso a favore del comune di Porto Empedocle un finanziamento per un importo di E 6.713.939,70, relativo ai lavori di progettazione esecutiva delle opere di regolazione dei deflussi delle aree di monte e sistemazione della parte terminale delle aste dei torrenti Spinola e Salsetto occorrenti per la difesa dell'abitato di Porto Empedocle di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 1999.
(2003.14.858)
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Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente.

Con decreto n. 295 del 10 marzo 2003 dell'Assessore ad interim per il territorio e l'ambiente, vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente al n. 179 del 12 marzo 2003, il sig. Paolo Mezzio, nato a Sortino il 29 novembre 1953, è stato nominato componente del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente, quale rappresentante della C.I.S.L., in sostituzione del sig. Rocco Siciliano.
(2003.14.830)
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Esclusione dal demanio marittimo di una porzione di area demaniale marittima sita in località Mazzeo del comune di Taormina ed inclusione della stessa fra i beni patrimoniali della Regione.

Con decreto n. 318 del 16 marzo 2003 del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale del personale e dei servizi generali, la porzione di area demaniale marittima di mq. 55,00, sita in località Mazzeo del comune di Taormina, distinta dalla particella 846 del foglio di mappa 1, è stata esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte dei beni patrimoniali della Regione.
(2003.15.921)
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Giudizio positivo di compatibilità ambientale per la realizzazione di lavori all'impianto di depurazione del comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il dirigente responsabile del servizio 7 V.I.A., del dipartimento regionale territorio ed ambiente, con decreto n. 345 del 18 marzo 2003, ha rilasciato il giudizio positivo di compatibilità ambientale, con prescrizioni, ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996 recepito con legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, art. 91, al progetto per la realizzazione dei lavori di costruzione e gestione dell'ampliamento dell'impianto di depurazione comunale e dell'ammodernamento dell'impianto esistente del comune di Barcellona Pozzo di Gotto.
(2003.14.825)
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Giudizio positivo di compatibilità ambientale al progetto di coltivazione di una cava di pietra calcarea nel comune di Militello.

Il dirigente del servizio 7/V.I.A. del dipartimento regionale territorio ed ambiente, con decreto n. 349 del 19 marzo 2003, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 12 aprile 1996, con prescrizioni, al progetto presentato dalla ditta Tambone Rocco, con sede in Scordia, via Garibaldi n. 291, per il progetto di coltivazione di una cava di pietra calcarea per uso ornamentale nel comune di Militello in Val di Catania (CT), particelle 327, 316, 317 e 241 del foglio di mappa 7, N.C.T. di Militello in Val di Catania.
(2003.14.827)
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Giudizio positivo di compatibilità ambientale al progetto relativo ad un impianto e gestione di un centro di smontaggio, demolizione di autovetture e smaltimento rifiuti della ditta Bonafede Francesco, con sede nel comune di Augusta.

Il dirigente del servizio 7/V.I.A. del dipartimento regionale territorio ed ambiente, con decreto n. 350 del 19 marzo 2003, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996, con prescrizioni, al progetto presentato dalla ditta Bonafede Francesco, con sede in contrada Mortilletto, Augusta, per un impianto e gestione di un centro di smontaggio e recupero componenti, demolizione autovetture, smaltimento rifiuti in contrada Mortilletto del comune di Augusta (SR).
(2003.14.829)
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Finanziamento al comune di Motta d'Affermo per la realizzazione di lavori.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale territorio ed ambiente n. 358 del 21 marzo 2003, è stato concesso un finanziamento di E 1.847.069,32 a favore del comune di Motta d'Affermo per il progetto di consolidamento del centro abitato del comune, 1° stralcio esecutivo, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 297 del 15 giugno 2001.
(2003.15.918)
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Finanziamento al comune di Capizzi per la realizzazione di lavori.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale territorio ed ambiente n. 359 del 21 marzo 2003, è stato concesso un finanziamento di E 1.096.578,42 a favore del comune di Capizzi per il progetto di consolidamento corpo stradale - bonifica e regimentazione acque nella strada intercomunale Capizzi-Cerami, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 297 del 15 giugno 2001.
(2003.15.917)
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Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera.

Con decreto del dirigente del servizio 3° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 363 del 24 marzo 2003, è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.P.R. n. 203/88, la ditta Maestrale s.r.l., con sede legale e stabilimento a Pace del Mela (ME), contrada Liparano, alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di tegole in laterizio, ad integrazione di quanto già autorizzato con il decreto n. 133/17 del 12 marzo 2001.
(2003.15.910)


Con decreto del dirigente del servizio 3° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 364 del 24 marzo 2003, è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.P.R. n. 203/88, la ditta Cooperativa Agricola a r.l., con sede legale a Catania, via Vincenzo Giuffrida n. 202, e stabilimento ad Assoro (EN), contrada Milocca, zona industriale del Dittaino, alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di trasformazione di prodotti agricoli, a modifica di quanto già autorizzato con il decreto n. 481/17 del 20 ottobre 1999.
(2003.15.907)


Con decreto del dirigente del servizio 3° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 365 del 24 marzo 2003, è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.P.R. n. 203/88, la ditta Zicaffè S.p.A., con sede legale e stabilimento a Marsala (TP), contrada San Silvestro n. 139/A, alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di torrefazione, macinazione e confezio-namento del caffè, a modifica e sostituzione di quanto precedentemente autorizzato con il decreto n. 2/17 dell'11 gennaio 1993.
(2003.15.908)


Con decreto del dirigente del servizio 3° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 366 del 24 marzo 2003, è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.P.R. n. 203/88, la ditta IMIC s.r.l., con sede legale e stabilimento a Torrenova (ME), contrada Zappulla, alle emissioni in atimosfera derivanti dall'attività di produzione di infissi in legno, a modifica ed integrazione di quanto già autorizzato con il decreto n. 203/17 del 17 maggio 1999 e con il successivo decreto n. 830 del 18 ottobre 2002.
(2003.15.909)


Con decreto del dirigente del servizio 3° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 368 del 24 marzo 2003, è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.P.R. n. 203/88, la ditta ILAP - Industria Laterizi Prefabbricati s.r.l., con sede legale e stabilimento a Belpasso (CT), contrada Piano Tavola S.S. 121 km. 10, alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività industriale per la produzione di materiali da costruzione in laterizi.
(2003.15.906)


Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 398 del 28 marzo 2003, è stata autorizzata la ditta Riveco S.p.A. Cantiere di Trapani, via Isonella n. 7 - 91100 Trapani, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.P.R. n. 203/88, alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di rivestimenti speciale esterni di tubazioni, sabbiatura e verniciatura tubi (esterna ed interna).
(2003.14.850)
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Giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto dell'impianto eolico di Cozzo Vallefondi, ricadente nel territorio dei comuni di Montemaggiore Belsito e Sclafani Bagni.

Il dirigente del servizio valutazione impatto ambientale del dipartimento regionale territorio ed ambiente, con decreto n. 413 del 2 aprile 2003, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, ha espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto dell'impianto eolico di Cozzo Vallefondi da 20,4 MW, ricadente nel territorio dei comuni di Montemaggiore Belsito e Sclafani Bagni, in provincia di Palermo, con prescrizioni.
(2003.15.922)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Esclusione di una ditta dalla graduatoria definitiva dei progetti d'investimento della misura 4.19a) del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo n. 72/S 3° Tur del 19 febbraio 2003, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2003, reg. 1, foglio 93, è stata esclusa dalla graduatoria approvata con decreto n. 884/S 3° Tur del 27 settembre 2002, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 dell'8 novembre 2002, la seguente ditta:
-  numero progressivo 2415, posizione in graduatoria 74, ragione sociale Allevamenti Iblei, sede investimento Modica (RG), attività albergo 3 stelle, contributo E 563.133,00.
(2003.15.942)
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Ricostituzione del consiglio di amministrazione del l'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Palermo.

Con decreto n. 28 Gab. del 26 marzo 2003 l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti ha provveduto a ricostituire il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Palermo, come segue:
Presidente
-  presidente Provincia regionale di Palermo.
Componenti
-  presidenti Aziende autonome di cura soggiorno e turismo di Palermo e Monreale e di Cefalù;
-  sindaco del capoluogo della Provincia regionale di Palermo o assessore da lui delegato;
-  sig. Randazzo Antonino, in qualità di sindaco del comu-ne di Terrasini, comune non sede di Azienda di soggiorno e tu-rismo;
-  sig. Vallone Luigi in qualità di sindaco del comune di Prizzi, comune montano;
-  presidente della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Palermo;
-  sig.ra Turex Liliana Irene, esperta;
-  sig. Agrusa Giuseppe, esperto;
-  sig. Arena Giuseppe, esperto.
Il predetto consiglio dura in carica 4 anni dalla data del presente provvedimento.
(2003.15.941)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 2 aprile 2003, n. 7.
Attività culturali - Procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi anno 2003 previsti dalle leggi regionali 16 agosto 1975, n. 66, art. 1, lett. c, e 5 marzo 1979, n. 16 - capitolo 377703.

Cliccare qui per visualizzare la circolare

(2003.15.929)
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CIRCOLARE 2 aprile 2003, n. 8
Attività teatrali - Procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi anno 2003 previsti dalla legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, artt. 5 e 6 - capitolo 377712.

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(2003.15.929)
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CIRCOLARE 2 aprile 2003, n. 9.
Attività musicali - Procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi anno 2003 previsti dalla legge 10 dicembre 1985, n. 44 - capitolo 377722.

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(2003.15.929)
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CIRCOLARE 2 aprile 2003, n. 10.
Attività musicali - Procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi anno 2003 previsti dalla legge 10 dicembre 1985, n. 44 - capitolo 377723.

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(2003.15.929)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 21 marzo 2003, n. 1108.
Linee guida e di indirizzo per l'attuazione nella Regione Sicilia del D.P.R. 462/01, avente per oggetto "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia d'installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi".

AI CAPI SERVIZI - MEDICINA DEL LAVORO - AZIENDE SANITARIE LOCALI - REGIONE SICILIA
AI DIPARTIMENTI I.S.P.E.S.L. - REGIONE SICILIA
ALL'ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO
AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DEL LAVORO
Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 8 gennaio 2002, serie generale n. 6, è stato emanato il regolamento di cui all'oggetto, riferito agli ambienti di lavoro e, più compiutamente, alle attività soggette al D.P.R. n. 547/55.
Il D.P.R. n. 462/01, entrato in vigore il 23 gennaio 2002, rispondendo ai principi di semplificazione e accelerazione del procedimento amministrativo, ha apportato rilevanti modifiche agli adempimenti relativi alle denunce degli impianti e dispositivi sopra citati, alle modalità di attuazione dell'omologazione e dell'effettuazione delle verifiche periodiche dei dispositivi per la protezione dalle scariche atmosferiche, degli impianti di terra e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.
Il D.P.R. n. 462/01 abroga espressamente:
-  gli artt. 40 e 328 del D.P.R. n. 547/55;
-  gli artt. 2, 3 e 4 del D.M. 12 settembre 1959 "Attribuzioni dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previsti dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro";
-  i modelli A, B e C allegati al sopra citato decreto ministeriale.
Stabilisce che, per quanto riguarda gli impianti di terra e gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, la dichiarazione di conformità rilasciata dal l'installatore al termine dei lavori equivale, a tutti gli effetti, alla omologazione degli impianti; il datore di lavoro è tenuto ad inviare la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente.
Per quanto riguarda gli impianti elettrici situati in luoghi con pericolo di esplosione, invece, l'omologazione è effettuata dall'azienda unità sanitaria locale competente territorialmente, alla quale il datore di lavoro è tenuto a trasmettere la dichiarazione di conformità dell'impianto (art. 5).
L'ISPESL, secondo la programmazione stabilita d'intesa con la Regione sulla base dei criteri individuati all'art. 3 del D.P.R. n. 462/01, effettua verifiche a campione sulla conformità degli impianti alla normativa vigente. Le risultanze di tali verifiche sono trasmesse all'azien da unità sanitaria locale competente per territorio.
Secondo i disposti degli artt. 4 e 6 del D.P.R. n. 462/01, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare una regolare manutenzione degli impianti ed a far eseguire le verifiche periodiche rivolgendosi ad uno dei soggetti individuati dal D.P.R. di seguito riportati:
-  azienda unità sanitaria locale, competente territorialmente;
-  organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
La periodicità delle verifiche degli impianti è fissata in:
-  2 anni per gli impianti installati nei cantieri, nei locali adibiti ad uso medico, negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio e nei luoghi con pericolo di esplosione;
-  5 anni negli altri casi.
La presente circolare, rivolta a tutti i soggetti e gli Enti interessati che operano sul territorio regionale ed elaborata con la partecipazione dei tre dipartimenti del l'ISPESL presenti in Sicilia e il supporto tecnico delle Azienda unità sanitaria locale territorialmente competenti, individua il campione, relativo agli impianti elettrici di messa a terra ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, sottoposto alle verifiche da parte dell'ISPESL, tenuto conto delle indicazioni del l'art. 3, punto 2 del citato D.P.R. e della circolare ISPESL n. 17/02.
Valutato il numero totale di dichiarazioni di conformità presentate all'ISPESL, per ciascuna provincia del territorio di competenza di ciascun dipartimento, nel corso di ciascun anno, viene individuato un campione di almeno il 20%, che può considerarsi sufficientemente significativo dal punto di vista numerico e compatibile con la dotazione di tecnici dei dipartimenti ISPESL della Sicilia.
Secondo le indicazioni della circolare ISPESL n. 17/02 viene individuato, tra gli impianti da sottoporre a verifica a campione da parte dell'ISPESL, l'80% di impianti in attività ad alto rischio elettrico ed il 20% tra gli impianti a basso rischio elettrico.
Tra le attività ad alto rischio elettrico sono state considerate:
-  cantieri;
-  strutture sanitarie ed ambienti ad uso medico o assimilabili;
-  ambienti a maggior rischio in caso di incendio;
-  attività industriali ad alto rischio;
-  attività agricole e zootecniche.
Tra le attività a basso rischio elettrico sono state invece considerate le semplici attività commerciali e tutte le altre attività non comprese tra quelle ad alto rischio elettrico.
In relazione alle due tipologie di attività individuate (ad alto e basso rischio elettrico), tra impianti installati in attività della stessa tipologia, si procederà alla scelta degli impianti da sottoporre a verifica a campione seguendo il seguente criterio, individuando nell'ordine:
1)  impianto di maggiore potenza installata;
2)  impianto di minore potenza installata;
3)  impianto di potenza immediatamente inferiore all'impianto 1);
4)  impianto di potenza immediatamente superiore all'impianto 2);
e così di seguito, con criterio di sequenzialità.
Nel caso di impianti della stessa potenza verrà preso in considerazione, per l'inserimento nel campione, quello relativo all'attività con un maggior numero di addetti; nel caso di impianti a servizio di attività anche con lo stesso numero di addetti si individuerà invece quello relativo all'istanza che riporta data di presentazione e numero di protocollo cronologicamente precedenti.
A prescindere dai criteri di scelta sopra indicati si sottoporranno in ogni caso a verifica a campione gli impianti, le cui dichiarazioni di conformità presentano gravi carenze, anche formali.
In relazione alla retroattività del D.P.R. n. 462/01 ed alle mutate scadenze relative alle verifiche periodiche da parte delle Aziende unità sanitarie locali, ARPA o organismi abilitati, per gli impianti già denunciati all'ISPESL prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 462/01 e non ancora verificati, si è deciso che non verranno presi in considerazione (e quindi non incluse nel campione) gli impianti preesistenti e per i quali è già scaduto il termine previsto dal DPR n. 462/01 per la verifica periodica e comunque:
-  gli impianti in attività a basso rischio elettrico immatricolati da oltre 5 anni;
-  gli impianti in attività ad alto rischio elettrico immatricolati da oltre 2 anni.
In ogni caso, se nel corso dell'anno sarà evidenziato un aumento del numero di infortuni elettrici in un determinato settore di attività o in una particolare provincia dell'isola, i dipartimenti dell'ISPESL della Sicilia potranno comunque variare l'entità del campione in relazione a quel determinato settore o zona, senza però ridurre l'entità minima del campione già stabilita per gli altri settori di attività e zone.
Il datore di lavoro controlla se la data dell'ultima verifica effettuata dalla struttura pubblica preposta (ISPESL, Azienda unità sanitaria locale) è antecedente a 5 anni, per gli impianti per i quali è prevista la periodicità quinquennale, oppure a 2 anni, per gli impianti dove è prevista la periodicità biennale.
Se la scadenza è superata, il datore di lavoro per l'effettuazione della verifica periodica ha l'obbligo di rivolgersi all'AUSL competente territorialmente o agli organismi abilitati dal Ministero delle attività produttive. Se il biennio o il quinquennio non è ancora maturato, il datore di lavoro attende il compimento del periodo previsto dal DPR 462/01 per effettuare la richiesta di verifica periodica dell'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio o degli abilitati dal Ministero delle attività produttive.
Al fine di utilizzare un'unica modulistica appropriata e di semplificare le procedure per l'utenza, si è ritenuto opportuno adottare l'allegato modello unico di trasmissione della dichiarazione di conformità, che i datori di lavoro dovranno inviare all'ISPESL ed all'Azienda unità sanitaria locale competenti per territorio entro 30 giorni dalla messa in esercizio degli impianti.
Si è altresi ritenuto opportuno che, con cadenza trimestrale, dovranno essere scambiati tra ISPESL ed Azien da unità sanitaria locale competenti per territorio gli elenchi delle comunicazioni di messa in esercizio di nuovo impianto, pervenute a ciascuno degli enti sopraccitati a partire dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 462/01 (23 gennaio 2002); tali elenchi dovranno essere trasmessi e scambiati entro il mese successivo al trimestre al quale si riferiscono. Per casi particolari potranno anche essere indette apposite conferenze di servizio ISPESL - Azienda unità sanitaria locale, sia a carattere regionale che provinciale.
Palermo, 21 marzo 2003.
  L'ispettore generale dell'ispettorato regionale sanitario: AMARI 

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(2003.14.846)
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CIRCOLARE 9 aprile 2003, n. 1110.
Programmi di screening in ambito scolastico. Direttive in merito all'art. 4 del decreto n. 2306 del 28 novembre 2002.

AI DIRETTORI GENERALI
e.p.c.  AI DIRETTORI SANITARI 

AI CAPI DMI
AI RESPONSABILI DELLA MEDICINA SCOLASTICA
La legislazione attuale ha fatto carico alle Regioni di prevedere, nell'ambito della programmazione, all'interno delle strutture di distretto, azioni specifiche in merito alla prevenzione primaria e secondaria al fine di superare, utilizzando modelli organizzativi più rispondenti alla realtà locale, i problemi relativi alla frammentazione e carenza degli interventi.
E' a questo contesto legislativo che deve essere collegato il decreto n. 2306 del 28 novembre 2002 che esenta dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria del SSN le visite specialistiche e gli accertamenti strumentali e di laboratorio rientranti nella realizzazione di programmi di screening elaborati dalle Aziende sanitarie della Regione siciliana.
Per consentire un comportamento univoco, ed in risposta ai quesiti pervenuti a questo Assessorato da parte delle Aziende unità sanitarie locali, sull'interpretazione dell'art. 4 del suddetto decreto si ritiene opportuno precisare che, nella predisposizione dei programmi dovrà essere chiaramente evidenziato il rapporto tra le finalità del piano e le attività che si intendono realizzare, collocate entro un progetto finalisticamente orientato. Le attività stesse assumono, infatti, un significato di prevenzione soltanto all'interno di un progetto e le finalità di questo ultimo devono essere esplicite, concrete, specifiche ed individuate in relazione ad un preciso risultato. Al tal fine, sotto il profilo organizzativo, si richiedono iniziative intese a coordinare efficacemente le strutture esistenti.
Conformemente a quanto sopra evidenziato, le aziende unità sanitarie locali della Regione siciliana sono invitate a presentare a questo Assessorato della sanità, dipartimento Osservatorio epidemiologico, servizio "formazione" U.O.C. "prevenzione", programmi biennali per gli screening scolastici in formato cartaceo e floppy 3,5, entro e non oltre il 30 giugno c.a. al fine della loro approvazione prima dell'avvio dell'anno scolastico.
I programmi dovranno possedere i seguenti requisiti:
-  dovranno avere durata biennale;
-  dovranno contenere i dati numerici relativi:
1) alla popolazione scolastica di distretto suddivisa nelle scuole materne, elementari e medie e relativa all'anno di avvio del programma;
2) i dati numerici relativi al totale della popolazione da screenare suddivisa nelle scuole su indicate.
-  dovrà essere indicata la metodologia che si intende adottare al fine di superare la carenza e la frammentarietà degli interventi che ad oggi hanno caratterizzato i programmi di medicina scolastica proposti da ciascuna azienda unità sanitaria locale e non sempre ricadenti nella totalità del territorio di competenza;
-  dovranno essere specificati i progetti di educazione alla salute pianificati all'interno di ciascun programma di screening;
-  dovranno essere individuati obiettivi intermedi e finali;
-  dovranno fornire dati sulle condizioni di salute della popolazione scolastica attraverso la compilazione di schede appositamente predisposte che, congiuntamente alle linee guida per la corretta compilazione delle suddette schede, sono allegate alla presente circolare. Queste ultime dovranno pervenire in formato cartaceo, su floppy 3,5 utilizzando il programma applicativo excel;
-  il programma dovrà contenere il nome del responsabile organizzativo, (accludendo il recapito telefonico, fax ed indirizzo e-mail) che curerà il coordinamento tecnico tra le figure professionali responsabili della medicina scolastica dei distretti e sovrintenderà al regolare svolgimento delle attività progettuali. Sarà compito del responsabile organizzativo predisporre una relazione annuale nella quale dovranno essere riportate:
1) le attività svolte in merito al progetto approvato;
2) i risultati raggiunti con riferimento agli obiettivi generali individuati nel programma stesso;
3) le attività svolte in merito ai progetti di educazione alla salute avviati e dei quali dovranno essere specificate le tematiche trattate e i risultati ottenuti in termini di indicatori qualitativi e quantitativi;
4) la raccolta e l'invio a questo Assessorato delle schede di rilevazione relative a tutti i distretti ricadenti nell'ambito dell'Azienda unità sanitaria locale in indirizzo;
-  i programmi dovranno essere sottoscritti dalle SS.LL.
Conformemente a quanto disposto con decreto n. 2306 del 22 novembre 2002 e dallo studio della documentazione pervenuta dalle Aziende negli ultimi otto anni, i programmi di screening dovranno essere rivolti agli alunni delle scuole e degli istituti di istruzione pubblici e privati della Regione siciliana secondo il seguente schema:
-  sviluppo psico-somatico: scuole materne, elementari e medie;
-  imperfezioni e malattie dentarie: scuole materne, elementari e medie;
-  imperfezioni e malattie dell'apparato visivo: scuole materne, elementari e medie;
- adenoidismo e malattie otorinolaringoiatriche: scuole materne ed elementari;
-  malattie parassitarie sia cutanee che intestinali: scuole materne, elementari e medie;
-  malattie cardiovascolari: 5ª elementare;
-  dimorfismi, paramorfismi e altraz. dello sviluppo psico-somatico: 5ª elementare, 1ª, 2ª, 3ª media.
Il presente schema di classi potrà essere rimodulato sulla base dell'analisi e valutazione dei dati inviati dalle Aziende.
  L'Assessore: CITTADINI 

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(2003.16.974)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA
LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 16 aprile 2003, n. 4.
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.

Nella legge di cui in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 17 aprile 2003, vanno apportate le seguenti rettifiche:
-  all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole "dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724" con le parole "alla legge 23 dicembre 1994, n. 724" e le parole "dalle leggi regionali 29 febbraio 1980, n. 7" con le parole "alle leggi regionali 29 febbraio 1980, n. 7";
-  all'articolo 31, comma 6, sostituire le parole "comma 4" con le parole "comma 5";
-  all'articolo 37, alla fine del comma 2, sostituire le parole "statale regionale" con le parole "statale e regionale";
-  all'articolo 64, comma 15, sostituire le parole "comma 1" con le parole "comma 2";
- all'articolo 110, alla fine del comma 1, sostituire le parole "della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26" con le parole "della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26".
(2003.18.1086)


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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