REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 16 MAGGIO 2003 - N. 22
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 17 aprile 2003.
Autorizzazione al Centro assistenza agricola - F.E.N.A.P.I. s.r.l., con sede in Fiumedinisi, ad utilizzare la denominazione di "Centro autorizzato di assistenza agricola", in alcune sedi operative  pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 20 marzo 2003.
Istituzione di un capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per l'esercizio finanziario 2003.
  pag.


DECRETO 31 marzo 2003.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003  pag.


DECRETO 3 aprile 2003.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag.

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali

DECRETO 15 aprile 2003.
Accesso agevolato ai servizi sociali. Criteri unificati di valutazione economica  pag.

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 12 marzo 2003.
Ammissione a finanziamento di progetti concernenti gli interventi formativi coerenti con le finalità della misura 3.03 del P.O.R. Sicilia 2000-2006 dell'Asse III "risorse umane"  pag. 11 

DECRETO 30 aprile 2003.
Disposizioni per l'accreditamento delle sedi formative e orientative nella Regione siciliana  pag. 24 

Assessorato della sanità

DECRETO 31 gennaio 2003.
Modalità di accesso e di erogazione delle prestazioni riabilitative ambulatoriali  pag. 81 


DECRETO 1 aprile 2003.
Integrazioni e modifiche al decreto 31 gennaio 2003, concernente modalità di accesso e di erogazione delle prestazioni riabilitative ambulatoriali  pag. 81 


DECRETO 5 maggio 2003.
Presidi di guardia medica turistica per l'anno 2003 ed orario di attività degli stessi  pag. 82 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 23 gennaio 2003.
Autorizzazione del progetto della SNAM S.p.A. per la realizzazione del metanodotto di allacciamento al comune di Condrò  pag. 84 


DECRETO 23 gennaio 2003.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione del metanodotto denominato "Importazione dalla Libia" - tratto Gela-Enna  pag. 85 


DECRETO 12 febbraio 2003.
Integrazione all'accordo di programma per la realizzazione di opere di prima infrastrutturazione di immediata realizzazione di cui alla misura 1.11 del Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006  pag. 89 

DECRETO 26 marzo 2003.
Autorizzazione del progetto della Provincia regionale di Catania relativo alla trasformazione dell'ex cantina sociale Ave in impianto sportivo polivalente.  pag. 98 


DECRETO 26 marzo 2003.
Autorizzazione del progetto del comune di Calatabiano relativo alle opere di completamento del serbatoio S. Antonio e della condotta esterna  pag. 99 


DECRETO 3 aprile 2003.
Modifica del decreto 7 agosto 2002, concernente calendario per la presentazione delle istanze di autorizzazione integrata ambientale per alcune categorie di attività industriali  pag. 100 


DECRETO 4 aprile 2003.
Autorizzazione del progetto riguardante i lavori di po sa di un metanodotto ricadente nei territori dei comuni di Regalbuto, Troina e Gagliano Castelferrato  pag. 102 


DECRETO 4 aprile 2003.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di un metanodotto nel territorio del comune di Catania.   pag. 104 


DECRETO 7 aprile 2003.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Acquedolci  pag. 105 


DECRETO 7 aprile 2003.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di San Vito Lo Capo  pag. 106 


DECRETO 7 aprile 2003.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Valguarnera Caropepe  pag. 124 


DECRETO 11 aprile 2003.
Proroga delle misure di salvaguardia relative al piano regolatore generale del comune di Caltagirone.   pag. 131 


DECRETO 11 aprile 2003.
Approvazione del piano regolatore del porto di Marsala  pag. 131 


DECRETO 14 aprile 2003.
Integrazione del decreto 12 aprile 2002, concernente approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Altavilla Milicia  pag. 133 


DECRETO 14 aprile 2003.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Noto  pag. 134 


DECRETO 14 aprile 2003.
Approvazione di variante al regolamento edilizio del comune di Santa Caterina Villarmosa  pag. 135 

DECRETO 14 aprile 2003.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Montevago  pag. 137 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
Ordinanza 6 marzo 2003 emessa dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Gennuso Giuseppe contro Sbona Sebastiano ed altri  pag. 146 

Presidenza:
Estinzione dell'opera pia Ospedale Civico di Favara.
  pag. 153 
Nomina del commissario straordinario del Centro interaziendale per l'addestramento professionale nell'industria (C.I.A.P.I.) di Priolo  pag. 153 
Aggiornamento del contingente del personale regionale richiedente la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale  pag. 153 
Avviso di deposito presso l'albo pretorio del comune di Gela del piano di ripartizione "1° stralcio" riguardante parte dell'area d'impianto di proprietà regionale del plesso di n. 16 alloggi popolari  pag. 153 
Avviso di deposito presso l'albo pretorio del comune di Villarosa del piano di ripartizione riguardante l'area di impianto di proprietà regionale del plesso di n. 6 alloggi popolari  pag. 153 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Provvedimenti concernenti corsi abilitanti per attività commerciali  pag. 153 
Provvedimenti concernenti società cooperative.  pag. 154 

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali:
Sostituzione di un componente del Nucleo operativo regionale per le adozioni internazionali  pag. 154 

Assessorato dell'industria:
Aggiudicazione definitiva del servizio di espletamento dei servizi inerenti gli adempimenti tecnici ed amministrativi per l'istruttoria delle domande e l'erogazione delle agevolazioni previste dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 137, lett. a)  pag. 154 
Proroga dei termini previsti dall'art. 11, commi 1 e 2, del bando per l'attuazione della sottomisura 4.04 a) del P.O.R. Sicilia 2002/2006  pag. 154 

Assessorato dei lavori pubblici:
Autorizzazione all'amministrazione comunale di Agrigento per la realizzazione di lavori di somma urgenza.
  pag. 154 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Costituzione del Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso della provincia di Agrigento  pag. 155 
Costituzione del Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso della provincia di Caltanissetta  pag. 155 
Costituzione del Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso della provincia di Catania  pag. 155 
Costituzione del Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso della provincia di Enna  pag. 155 
Costituzione del Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso della provincia di Messina  pag. 155 
Costituzione del Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso della provincia di Palermo  pag. 156 
Costituzione del Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso della provincia di Ragusa  pag. 156 
Costituzione del Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso della provincia di Siracusa  pag. 156 
Costituzione del Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso della provincia di Trapani  pag. 156 

Assessorato della sanità:
Riconoscimento di idoneità all'impianto di ricovero per piccoli animali esotici della ditta Aviogas Sicilia s.r.l., con sede in Messina  pag. 156 
Costituzione del comitato scientifico per la vaccinazione antivaricella nella Regione Sicilia  pag. 156 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione di un impianto eolico nel comune di Mineo  pag. 156 
Giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto esecutivo per investimenti di ricostituzione e recupero dei boschi e degli ecosistemi danneggiati presentato dal comune di Galati Mamertino  pag. 157 

CIRCOLARI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 14 aprile 2003, n.12.
Legge regionale 1 ottobre 1998, n. 25: Provvedimenti in favore della pesca tradizionale del tonno - procedura per l'erogazione dei contributi in favore dei comuni - anno 2003. Capitolo n. 377312  pag. 157 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 30 aprile 2003, n. 28.
Attività socialmente utili - Lavoratori rientranti nel regime transitorio di cui all'art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni. Prosecuzione delle attività fino al 31 dicembre 2003, leggi regionali 16 aprile 2003, n. 4 e n. 5, art. 41, legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23  pag. 159 


SUPPLEMENTO ORDINARIO

Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 30 aprile 2002.

DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 17 aprile 2003.
Autorizzazione al Centro assistenza agricola - F.E.N.A.P.I. s.r.l., con sede in Fiumedinisi, ad utilizzare la denominazione di "Centro autorizzato di assistenza agricola" in alcune sedi operative.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza";
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Visto il decreto n. 2876 del 17 dicembre 2001, di approvazione del contratto individuale di lavoro per l'incarico di dirigente del servizio 7° strutture agricole, riordino fondiario, sostegno al reddito e alla produzione, cooperazione e associazionismo;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, con il quale, tra l'altro, si stabilisce che le Regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza;
Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2001, recante "Requisiti minimi di garanzia e funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola",
Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 giugno 2002, n. 218, recante "Disposizioni in materia di autorizzazione e vigilanza allo svolgimento dell'attività dei C.A.A. nel territorio della Regione siciliana";
Vista la richiesta per l'abilitazione a Centro assistenza agricola presentata dalla Federazione nazionale autonoma piccoli imprenditori s.r.l., con sede legale in via Umberto I, n. 37 - Fiumedinisi (ME), presentata il 24 marzo 2003, prot. n. 2661 del 25 marzo 2003;
Visto il verbale datato 14 aprile 2003 di verifica dei requisiti minimi previsti dai precitati decreti legislativi n. 165/99 e n. 188/2000 nonché dal decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dalla deliberazione della Giunta di Governo della Regione siciliana n. 218 del 27 giugno 2002, redatto dai funzionari incaricati, con il quale gli stessi propongono di autorizzare il Centro assistenza agricola F.E.N.A.P.I. s.r.l. ad utilizzare la denominazione di Centro autorizzato di assistenza agricola - Federazione nazionale autonoma piccoli imprenditori, in sigla CAA-F.E.N.A.P.I. s.r.l., nelle sedi previste nell'elenco allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante;
Considerato che con il medesimo verbale si propongono altresì i seguenti vincoli ed impegni:
1) Il Centro assistenza agricola è tenuto a rispettare, nell'affidamento di eventuali incarichi professionali, le incompatibilità previste dalla legge e quelle di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 27 marzo 2001;
2) Il Centro assistenza agricola può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia interamente posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che lo hanno costituito;
3) La responsabilità delle attività svolte dalla società di servizi rimane interamente a carico del Centro assistenza agricola;
4) Le quote e le azioni del Centro assistenza agricola possono essere trasferite, applicando la vigente disciplina del codice civile, solo tra soggetti abilitati alla costituzione dei Centri assistenza agricola. Le operazioni di fusioni e di scissione societaria, relative al Centro assistenza agricola, possono essere attuate solo tra società in possesso della qualifica di Centro assistenza agricola;
5) Al Centro assistenza agricola è fatto obbligo di comunicare e di depositare presso l'Assessorato regionale agricoltura e foreste tutte le comunicazioni operative che lo stesso sottoscrive con le opere pubbliche o le Regioni;
6) Il Centro assistenza agricola è tenuto ad acquisire, dall'utente, apposito mandato scritto ad operare nel suo interesse, da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso, di fornire al Centro assistenza agricola dati completi e veritieri, a collaborare e a consentire l'attività di controllo del Centro assistenza agricola nei casi di cui all'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 27 marzo 2001;
7) Per i soggetti che svolgono le attività previste all'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale 27 marzo 2001, inerenti ai controlli, è prevista l'incompatibilità derivante dalla partecipazione in qualunque forma al capitale o alle attività di un Centro assistenza agricola o di una società di servizi;
8) Presentare copia della polizza assicurativa di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 27 marzo 2001, dalla quale risulti l'impegno sia dalla compagnia assicuratrice sia del CAA-F.E.N.A.P.I. s.r.l. a fornire le comunicazioni previste dal comma 2 dello stesso articolo, prima della stipula di qualsiasi convenzione che il Centro assistenza agricola andrà a sottoscrivere con l'AGEA;
9) Nello schema di polizza assicurativa dovrà essere inserita la clausola che sia il costituendo Centro assistenza agricola sia l'impresa di assicurazione sono tenuti a dare immediata comunicazione alla Regione responsabile della vigilanza, nonché all'AGEA, di ogni circostanza che comporti il ridimensionamento ovvero la cessazione o il venir meno della garanzia assicurativa, e che in ogni caso il ridimensionamento non può comportare la definizione di un massimale di rischio coperto inferiore a E 2.065.827,60;
10) Versare un deposito cauzionale destinato a coprire i costi di istruttoria da parte della pubblica amministrazione, nel momento in cui questo sarà fissato dalla Regione sicilia;
Ritenute valide le motivazioni addotte nel verbale e che, pertanto, possono essere riconosciute le condizioni per l'autorizzazione del Centro assistenza agricola Federazione nazionale autonoma piccoli imprenditori s.r.l., con sede legale in via Umberto I° n. 37, Fiumedinisi (ME), a svolgere l'attività di Centro assistenza agricola nelle sedi indicate nell'elenco allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato il Centro assistenza agricola - Federazione nazionale autonoma piccoli imprenditori s.r.l., in sigla Centro assistenza agricola - F.E.N.A.P.I. s.r.l., con sede legale in via Umberto I n. 37, Fiumedinisi (ME), ad utilizzare la denominazione di Centro autorizzato di assistenza agricola (Centro assistenza agricola) nelle sedi indicate nell'elenco allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

Al predetto organismo sono impartiti i seguenti vincoli ed impegni:
a) il Centro assistenza agricola è tenuto a rispettare, nell'affidamento di eventuali incarichi professionali, le incompatibilità previste dalla legge e quelle di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 27 marzo 2001;
b) il Centro assistenza agricola può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia interamente posseduto dalle organizzazione ed associazioni che lo hanno costituito;
c) la responsabilità delle attività svolte dalla società di servizi rimane interamente a carico del Centro assistenza agricola;
d) le quote e le azioni del Centro assistenza agricola possono essere trasferite, applicando la vigente disciplina del codice civile, solo tra soggetti abilitati alla costituzione del Centro assistenza agricola. Le operazioni di fusioni e di scissione societaria relative al Centro assistenza agricola possono essere attuate solo tra società in possesso della qualifica di Centro assistenza agricola;
e) al Centro assistenza agricola è fatto obbligo di comunicare e di depositare presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste tutte le comunicazioni operative che lo stesso sottoscrive con le opere pubbliche o le Regioni;
f) il Centro assistenza agricola è tenuto ad acquisire, dall'utente, apposito mandato scritto ad operare nel suo interesse, da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso di fornire al Centro assistenza agricola dati completi e veritieri, a collaborare e a consentire l'attività di controllo del Centro assistenza agricola nei casi di cui all'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale del 27 marzo 2001;
g) per i soggetti che svolgono le attività previste all'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale 27 marzo 2001, inerenti ai controlli, è prevista l'incompatibilità derivante dalla partecipazione in qualunque forma al capitale o alle attività di un Centro assistenza agricola o di una società di servizi;
h) presentare copia della polizza assicurativa di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 27 marzo 2001, dalla quale risulti l'impegno sia dalla compagnia assicuratrice che del CAA-F.E.N.A.P.I. s.r.l. a fornire le comunicazioni previste dal comma 2 dello stesso articolo, prima della stipula di qualsiasi convenzione che il Centro assistenza agricola andrà a sottoscrivere con l'AGEA;
i) nello schema di polizza assicurativa dovrà essere inserita la clausola che sia il Centro assistenza agricola che l'impresa di assicurazione sono tenuti a dare immediata comunicazione alle regioni ed alle province autonome responsabili della vigilanza, nonché all'AGEA di ogni circostanza che comporti il ridimensionamento ovvero la cessazione o il venir meno della garanzia assicurativa, e che in ogni caso il ridimensionamento non può comportare la definizione di un massimale di rischio coperto inferiore a E 2.065.827,60;
l) versare un deposito cauzionale destinato a coprire i costi di istruttoria da parte della pubblica amministrazione, nel momento in cui questo sarà fissato dalla Regione Sicilia.

Art. 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto di quanto previsto dal precedente art. 2 (dalla lettera a alla lettera l) e dalla vigente normativa.

Art. 4

L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste esercita la vigilanza dei Centri assistenza agricola per i quali ha concesso l'autorizzazione, in ordine al mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento, così come previsto dall'art. 6 della delibera di Giunta n. 218 del 27 giugno 2002.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 aprile 2003.
  CROSTA 

Allegato
ELENCO DELLE SEDI OPERATIVE DELLA SOCIETA' CAA-F.E.N.A.P.I.

Castelvetrano (TP), via Milazzo n. 32, tel. 0924/902079;
Catania, via Napoli n. 90, tel. 095/449833;
Chiaramonte Gulfi (RG), via S. Giovanni n. 9, tel. 0932/927191;
Licata (AG), via Maniscalco n. 2, tel. 0922/772352;
Messina, via Garibaldi n. 118, tel. 090/679045;
Nicosia (EN), via Peculio n. 19, tel. 0935/631493;
Palermo, via Mater Dolorosa n. 171, tel. 091/6710133;
San Cataldo (CL), viale dei Tigli n. 97, tel. 0934/571989;
Siracusa, via Largo Empedocle n. 9, tel. 0931/60196.
(2003.17.1025)
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*


ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 20 marzo 2003.
Istituzione di un capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per l'esercizio finanziario 2003.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 16 aprile 1949, n. 10, che istituisce l'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 11 marzo 1950, n. 18, concernente l'ordinamento dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, concernente: Interventi per la difesa e conservazione del suolo ed adeguamento delle strutture operative forestali;
Visto l'art. 52 delR.D. 5 ottobre 1933, n. 1577, concernente lo statuto-regolamento per il funzionamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;
Vista la legge regionale 6 marzo 2003, n. 2, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana fino al 31 marzo 2003;
Vista la scheda riepilogativa del capitolo 1145 dell'Azienda regionale foreste demaniali, dalla quale si evince la situazione dei residui alla chiusura dell'esercizio finanziario 2002;
Ritenuto di dover istituire nel bilancio dell'Azienda foreste demaniali il capitolo di spesa 1145, al fine di consentire la gestione dei residui da parte dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana;
Ritenuto di apportare al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2003, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Articolo unico

Nello stato di previsione della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2003, allegato in appendice al bilancio della Regione, è istituito il seguente capitolo:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           


AZIENDA FORESTE DEMANIALI DELLA REGIONE SICILIANA
TITOLO I - Spese correnti
N. 1 - gestione residui

  1145 Spese per l'esercizio del Centro vivaistico regionale e per i programmi di ricerca ed operativi anche mediante apposite convenzioni con le università dell'Isola, istituti ed enti di sperimentazione e ricerca. 

Palermo, 20 marzo 2003.
  PAGANO 

(2003.16.996)
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DECRETO 31 marzo 2003.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 8;
Vista la legge regionale 6 marzo 2003, n. 2, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana fino al 31 marzo 2003;
Visti i decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 20 del 29 gennaio 2003, n. 37 del 7 marzo 2003 e n. 80 del 7 marzo 2003, con i quali ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l'art. 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
VIsto il decreto del Ministero dell'ambiente 20 luglio 2000, n. 337, concernente il "Regolamento recante criteri e modalità di utilizzazione delle risorse destinate per l'anno 1999 alle finalità di cui all'art. 8, comma 10, lettera f, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 21 maggio 2001, con il quale vengono ripartiti i finanziamenti ai programmi regionali sulla "Carbon Tax";
Vista la nota n. 7015 del 31 gennaio 2002, con la quale l'Assessorato regionale dell'industria - dipartimento regionale industria - servizio II - risorse minerarie ed energetiche, chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario di E 1.213.674,00;
Vista la nota n.2 del 27 gennaio 2003 della ragioneria centrale competente, con cui viene trasmessa con parere favorevole la suindicata nota assessoriale;
Considerato che nel c/c infruttifero n. 22721/526, intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato, risultano accreditate in data 8 novembre 2002 E 4.934.722,01, che alla chiusura dell'esercizio medesimo contribuiscono al risultato di gestione;
Ravvisata la necessità di iscrivere al capitolo 642415 la somma di E 4.934.772,01 con la contemporanea riduzione di pari importo del capitolo 613905;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2003, alla relativa ripartizione in capitoli, di cui ai citati decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 20 del 29 gennaio 2003, n. 37 del 7 febbraio 2003 e n. 80 del 7 marzo 2003, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2003 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui ai citati decreti dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 20 del 29 gennaio 2003, n. 37 del 7 febbraio 2003 e n. 80 del 7 marzo 2003, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:


      Variazioni DENOMINAZIONE Competenza Nomenclatore     (euro) 


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale 
U.P.B.  4.2.2.8.1  - Fondi di riserva     - 4.934.772,01 
  di cui al capitolo 
  613905 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione am- 
ministrativa e per l'utilizzazione, ecc.      - 4.934772,01 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'INDUSTRIA
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale industria 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  5.2.2.6.4  - Energia     + 4.934.772,01 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  642415 Interventi per la produzione di energia da biomasse-fotovoltaico- 
solare termico in favore degli enti pubblici e delle isole minori      + 4.934.772,01  

Codici: 22.02.02.04.03.99.-V
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 marzo 2003.
  PAGANO 

(2003.16.997)
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DECRETO 3 aprile 2003.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Iperf e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali" ed, in particolare, l'art. 38, comma 1, che dispone che il gettito dell'addizionale Iperf ed il 90 per cento del gettito dell'Irap rappresentano dotazione propria delle regioni al fine della determinazione delle quote del Fondo sanitario nazionale da assegnare alle medesime;
Vista la deliberazione CIPE del 31 gennaio 2003, con la quale sono state ripartite fra le regioni e le province autonome le disponibilità finanziarie del servizio sanitario nazionale - parte corrente anno 2002 - secondo quanto indicato nella tabella allegata alla medesima delibera;
Considerato che sulla base della predetta deliberazione sono state quantificate in E 1.325.850.000 ed in E 142.170.156, rispettivamente il gettito Irap ed il gettito dell'addizionale regionale Irpef stimati per l'anno 2002, da destinare al finanziamento del Fondo sanitario regionale;
Visto l'art. 36, comma 1, lett. i), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza l'Assessore per il bilancio e le finanze ad effettuare, con propri decreti, variazioni di bilancio per consentire la regolazione contabile delle compensazioni, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sino al 31 marzo dell'esercizio successivo;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2002, ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni per consentire la destinazione del gettito delle predette imposte al finanziamento del fondo sanitario regionale nella misura indicata dalla delibera CIPE del 31 gennaio 2003;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2002, e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 174/2002, sono introdotte le seguenti variazioni in migliaia di euro in termini di competenza:


      Variazioni DENOMINAZIONE Competenza     (euro) 


ENTRATA
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  3  - Dipartimento regionale finanze e credito 
TITOLO  1  - Entrate correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  3  - Tributi propri 
U.P.B.  4.3.1.3.1  - IRAP 
  di cui al capitolo 
  1608 Imposta regionale sulle attività produttive     + 49.014 
U.P.B.  4.3.1.3.2  - Addizionale IRPEF 
  di cui al capitolo 
  1609 Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche     - 20.515 

SPESA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  3  - Spese per interventi di parte corrente 
U.P.B.  10.2.1.3.2  - Assistenza sanitaria ed ospedaliera 
  di cui al capitolo 
  413307 Finanziamento delle spese correnti delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, ai  
sensi dell'art. 38 del de-creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446      + 28.499 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 aprile 2003.
  PAGANO 

(2003.16.998)
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ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 15 aprile 2003.
Accesso agevolato ai servizi sociali. Criteri unificati di valutazione economica.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 35 del 30 agosto 1975, recante norme di attuazione dello Statuto in materia di pubblica beneficenza ed opere pie;
Viste le leggi regionali n. 87 del 6 maggio 1981 e n. 14 del 25 marzo 1986, riportante interventi e servizi a favore degli anziani;
Viste le leggi regionali n. 68/81 e n. 16/86, riportanti disposizioni in materia di integrazione sociale, scolastica, lavorativa e formativa dei soggetti portatori di handicap fisico, psichico e sensoriali e la legge quadro n. 104/92 d'indirizzo in materia di tutela delle persone handicappate;
Vista la legge regionale di riordino dei servizi e delle attività sociali n. 22 del 9 maggio 1986 e successive modifiche ed integrazioni ed il regolamento di attuazione approvato con decreto presidenziale del 28 maggio 1987;
Visto il decreto enti locali n. 867 del 25 giugno 1996, che fissava nelle more dell'approvazione del piano triennale regionale ai sensi dell'art. 53 della legge regionale n. 22/86, i limiti di reddito per l'accesso gratuito ed a compartecipazione al costo dei servizi sociali;
Visto il decreto presidenziale 19 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 dell'8 settembre 2000, che riporta direttive di applicazione del decreto legislativo n. 109/98 sui criteri unificati di valutazione delle condizioni economiche ai fini dell'accesso agevolato ai servizi sociali ed individua lI.S.E.E. per la totale gratuità in L. 25.000.000 e con esenzione parziale sino a L. 38.000.000 con facoltà per gli anziani e disabili richiedenti il servizio domiciliare di costituire nuclei familiari autonomi rispetto alla famiglia anagrafica;
Considerato che da ogni parte dell'Isola le amministrazioni locali, chiamate ad un sempre maggiore impegno finanziario per l'erogazione diretta od in convenzione dei servizi e l'attuazione dei piani locali di protezione sociale a fronte di estesi fenomeni di povertà, emarginazione, devianza e ridotta autonomia, hanno segnalato per l'insufficienza delle risorse finanziarie l'impossibilità ad applicare i superiori criteri, in particolare nei servizi residenziali (ricoveri), stante l'accertata gratuità per la quasi totalità delle persone richiedenti i medesimi servizi e della stessa utenza in atto accolta;
Rilevato che la previgente disciplina riportata dal decreto n. 867/96 si appalesava idonea anche per effetto dei ridotti trasferimenti regionali agli obiettivi di superamento delle barriere categoriali, alla perequazione delle risorse, alla partecipazione al costo dei servizi dell'utenza e degli obbligati in rapporto all'effettiva condizione economica ed alla reale situazione familiare nel rispetto del diritto di accesso dell'utenza bisognevole per età, non autonomia, fragilità sociale, povertà;
Vista la legge quadro di riforma dell'assistenza n. 328 dell'8 novembre 2000, riportante disposizioni per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali a favore delle persone ed a sostegno della famiglia;
Considerato che la medesima legge n. 328/2000, riportante principi di riforma economica sociale di immediata applicazione, anche in Sicilia sancisce l'obbligo per i comuni di accertare le condizioni economiche per l'accesso ai servizi sociali mediante le procedure fissate dal decreto legislativo n. 109/98 (art.25) con conseguente facoltà per i medesimi enti, in relazione a particolari prestazioni di stabilire modalità integrative di valutazione ad assumere come unità di riferimento composizioni diverse del nucleo familiare;
Considerato, altresì, che la medesima legge fissa per i soggetti per i quali si rende necessario il ricovero presso strutture residenziali l'obbligo per i comuni di residenza di assumere l'eventuale onere delle rette ad integrazione delle risorse dell'utente ed il contestuale obbligo per questi di impiego anche delle indennità d'invalidità e redditi minimi per la disabilità di ogni natura per il pagamento delle rette con la conservazione di una quota parte a salvaguardia dell'autonomia e delle pari opportunità, (art. 6, comma 4, art. 24, comma 1, lett.g);
Rilevato che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della citata legge n. 328/2000, compete alla Regione in sede di approvazione del piano sociale regionale e nel rispetto delle indicazioni fornite dal piano nazionale fissare nuovi criteri generali per la disciplina del concorso dei cittadini al costo dei servizi;
Ritenuto che nelle more del superiore adempimento ed al fine di non pregiudicare il diritto dei cittadini bisognosi di accedere alle prestazioni sociali definite dalla legge regionale n. 22/86 e dalle singole leggi regionali di settore in premessa citate ed agli interventi riportati dalla legge quadro n. 328/00, appare necessario ridefinire i criteri di accesso agevolato e di compartecipazione al costo dei servizi in rapporto alla effettiva condizione economica familiare attestata con le procedure fissate dal decreto legislativo n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:


Art. 1

All'accertamento e valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti l'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali agevolate, gli enti locali provvedono con le modalità ed i criteri fissati dal decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998, dal regolamento di applicazione approvato con D.P.C.M. n. 221 del 7 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, con facoltà, per particolari prestazioni ed in rapporto a predefiniti obiettivi di aiuto personalizzato, di assumere a base del computo una composizione del nucleo familiare diversa da quella prevista dall'art. 2 del decreto legislativo n. 109/98 e di stabilire coefficienti di valutazione differenziati per la componente mobiliare ed immobiliare.

Art. 2

L'accesso ai servizi e agli interventi sociali e socio sanitari istituiti ai sensi della vigente legislazione regionale e compatibilmente con le risorse disponibili dalla legge n. 328 dell'8 novembre 2000 è consentito a tutti i cittadini residenti con priorità per coloro che versano in condizione di povertà o che non dispongono di sufficienti risorse economiche e/o adeguato sostegno familiare in relazione ad elevata fragilità personale, ridotta autonomia od incapacità a provvedere alle proprie esigenze, nonché alle persone sottoposte a provvedimenti della autorità giudiziaria che richiedono necessari interventi assistenziali. L'accesso è, altresì, consentito per situazioni di pronto intervento sociale anche ai cittadini non residenti e nel rispetto degli accordi internazionali ai cittadini dell'U.E. e loro familiari, nonché agli stranieri individuati ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo n. 286/98 e, per misure di prima assistenza, ai profughi, stranieri ed apolidi.

Art. 3

Si qualificano prestazioni sociali gratuite rivolte alla totalità dei cittadini il servizio di segretariato sociale ed il servizio sociale professionale e relativamente:
a) ai minori:
-  nell'ambito della prevenzione primaria per il rafforzamento dei diritti dell'infanzia e della adolescenza, anche con la sperimentazione di progetti innovativi, il sostegno alla genitorialità, l'educativa domiciliare e territoriale, la consulenza e mediazione familiare, la frequenza di centri diurni e di incontro, di centri di aggregazione giovanili, con attività ludiche-sportive e ricreative, di integrazione e recupero scolastico, l'informa giovani ed informa famiglie, il servizio socio psico-pedagogico;
-  nei rapporti con l'autorità giudiziaria minorile gli interventi di aiuto sociale e di prevenzione (artt. 10-11 legge regionale n. 22/86) nell'ambito delle "competenze civili" (affidamento familiare, adozione, potestà genitoriale, tutela, diritto di famiglia) ed "amministrative (irregolarità nella condotta, disadattamento sociale), anche con prestazione di carattere psicologico e di sostegno economico alle famiglie di origine od affidatarie, compreso l'accoglimento temporaneo in strutture comunitarie di tipo familiare per il trattamento di tutela e/o di rieducazione;
-  portatori di handicap: il servizio di trasporto per la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la scuola preparatoria, dei centri socio-rieducativi e di riabilitazione sanitaria, l'assistenza igienico-personale nelle istituzioni educative e scolastiche; le attività ludico-ricreative e sportive, anche ad integrazione personale e sociale ed a sostegno delle attività di riabilitazione;
Per attribuita competenza sarà la Provincia regionale ad assicurare l'assistenza igienico personale ai minori con "h" nelle scuole secondarie di 2° grado, e nei confronti di minori audiolesi e minori non vedenti ogni attività di carattere socio-educativo a sostegno di una vita di relazione (educazione alla comunicazione) nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nella formazione e nella istruzione professionale, anche con impiego di operatori ed agenzie specializzate sia in regime residenziale e semiresidenziale che al domicilio (art. 12, legge n. 104/92).
b) agli anziani, adulti, inabili e portatori di handicap:
-  la frequenza di centri diurni e di incontro (ad esclusione del servizio mensa e di lavanderia), di centri socio-riabilitativi e diurni integrati sia di persone autosufficienti che con problemi fisici, psichici e sociali anche a sollievo delle famiglie (morbo di Alzheimer ed altre demenze senili, patologie cronico-degenerative etc.)
-  attività sociali, culturali e ludico-ricreative, volte alla partecipazione di soggetti e delle loro famiglie;
-  il servizio di trasporto per i portatori di "h" presso i centri di riabilitazione socio-sanitaria e servizio di trasporto extraurbano gestito dall'AST.

Art. 4

L'accesso alle prestazioni sociali non ricomprese nell'art. 3 è gratuito per i soggetti la cui situazione economica complessiva determinata ai sensi dell'art. 1 del presente decreto dall'I.S.E. con riguardo alla famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 223/89, non supera l'importo annuo del trattamento minimo pensione INPS per i lavoratori dipendenti adeguato, ove spettante, alle misure fissate dall'art. 38 della legge n. 488/2001, maggiorato:
a) del 50% nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiare;
b) del 100% nel caso di due o più componenti;
c) dell'ulteriore 35% per ogni componente minore od adulto oltre il secondo.

Art. 5

Per condizioni economiche superiori ai limiti di cui all'art. 4 i soggetti possono essere ammessi ai servizi ed alle prestazioni sociali richieste previa compartecipazione in misura pari al 5% del costo sostenuto dagli enti locali per ogni milione (E 516,46) superiore al limite per la gratuità. Rimane esclusa la compartecipazione al costo per le prestazioni sanitarie e di elevata integrazione sanitaria il cui onere rimane a carico del F.S.R. ai sensi del decreto legislativo n. 502/92 nel testo novellato dall'atto di indirizzo sui livelli uniformi di assistenza socio-sanitaria di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 6 giugno 2001 (area materno-infantile, disabili, anziani e persone non autosufficienti con patologie cronico-degenerative).

Art. 6

Le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 non trovano applicazione: nell'erogazione dell'assistenza economica continuativa, temporanea e straordinaria (ex decreto presidenziale 28 maggio 1987); nel trasporto urbano ed extraurbano a favore degli anziani, dei Cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto ed ai mutilati ed invalidi di guerra (ex art. 16, legge regionale n. 87/81); nell'aiuto domestico, assistenza economica ed abitativa a favore dei portatori di "h" grave (legge regionale n. 16/86, legge regionale n. 33/91, art. 13) il cui accesso è disciplinato da specifica normativa regionale con impiego dell'I.S.E. ai fini della valutazione della condizione economica per l'accesso gratuito od a compartecipazione .
Le prestazioni già intestate alle funzioni degli enti soppressi, ai sensi del D.P.R. n. 245 del 13 maggio 1985 (ENAOLI, ONPI, ANMIL, ONIG, ONMI) e trasferite ai comuni ai sensi dell'art. 16, lett. i), primo comma della legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986, debbono essere ricondotte alle disposizioni regionali sull'assistenza economica ed alla disciplina regolamentare dei singoli enti erogatori che ne devono definire l'entità e modalità di concessione (sussidi e sovvenzioni finalizzate) con carattere di omogeneità rispetto ad altri soggetti e nuclei assistiti al fine di pervenire al superamento delle "categorie" ed alla omogeneità delle prestazioni, anche differenziate, in rapporto alla specificità dei bisogni.

Art. 7

Per l'accesso ai servizi residenziali mediante ricovero intero o diurno, i soggetti adulti, gli anziani ed i soggetti con disabilità fisica, psichica o sensoriale e sofferenti mentali, possono costituire nucleo familiare autonomo compartecipando al costo di mantenimento:
a) per titolari di sola pensione sociale (art. 26, legge 30 aprile 1969, n. 153) od assegno sociale (art. 3, comma 6, legge 8 agosto 1995, n. 335), ovvero di solo reddito minimo per disabilità totale o parziale, in misura pari ad 1/3 degli emolumenti goduti ovvero ad 1/2 se totalmente non autosufficienti;
b) per titolari di sola pensione di vecchiaia, anzianità integrata al minimo, ovvero di condizione economica complessiva accertata ai sensi dell'art. 1 con l'I.S.E. in misura non eccedente l'importo del trattamento minimo pensione INPS per i lavoratori dipendenti adeguata, ove spettante, ai sensi dell'art. 38, legge n. 488/2001, in misura pari al 50% della condizione economica descritta ovvero in misura pari al 70% se totalmente non autosufficienti;
c) per i soggetti il cui indicatore della situazione economica complessiva (I.S.E) è superiore al limite di cui al punto b) l'ulteriore quota di compartecipazione al costo del servizio per la parte eccedente è fissata al 70% e sino alla concorrenza del costo del servizio con esclusione degli oneri per prestazioni sanitarie e ad elevata integrazione sanitaria posti a carico del F.S.R.;
d) ove il soggetto richiedente il servizio residenziale (ricovero intero o ricovero diurno) goda di indennità per l'autonomia, per disabilità totale o parziale ovvero di indennità di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente non autosufficienti, la compartecipazione ricomprende anche detti emolumenti nella misura prima determinata ancorché non avente natura di reddito ai fini IRPEF.

Art. 8

Per i medesimi servizi residenziali gli obbligati per legge (art. 433 del codice civile) la cui condizione economica familiare (I.S.E.) superi il triplo della fascia esente ai fini IRPEF sono chiamati all'integrazione della quota di compartecipazione versata dall'utente sino alla copertura del 50% del costo del servizio per soggetti autosufficienti ovvero del 70% per soggetti totalmente non autosufficienti, con esclusione degli oneri relativi alle prestazioni sanitarie ed ad elevata prestazione sanitaria posti a carico del F.S.R.

Art. 9

E' facoltà degli enti locali, previa valutazione degli uffici di servizio sociale, non ammettere ai servizi richiesti i soggetti che, pur in presenza di condizioni economiche per la gratuità o per la compartecipazione, dispongano di patrimoni immobiliari e mobiliare il cui valore commerciale consente con la dismissione totale o parziale il soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita dei componenti il proprio nucleo familiare ovvero dimostrino complessivamente adeguati livelli di benessere economico-sociale.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 15 aprile 2003.
  D'AQUINO 

(2003.17.1013)
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*
ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 12 marzo 2003.
Ammissione a finanziamento di progetti concernenti gli interventi formativi coerenti con le finalità della misura 3.03 del P.O.R. Sicilia 2000-2006 dell'Asse III "risorse umane".

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L161/4 del 26 giugno 1999), che detta le disposizioni generali sui Fondi strutturali comunitari per il periodo 2000-2006, individuando gli obiettivi che devono guidare l'utilizzo dei fondi;
Visto il Regolamento CE n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, che definisce i compiti, il campo di applicazione e le attività finanziabili dal Fondo sociale europeo;
Visto il Regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione europea del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
Visto il P.O.R. Sicilia 2000-2006, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2000)2346 del l'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 e modificato con deliberazione n. 235 del 6 agosto 2001;
Vista la circolare assessoriale n. 2 del 2 luglio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 del 26 luglio 2002, concernente "Direttive per la programmazione e gestione del P.R.O.F. per il periodo 2001-2006";
Visto l'avviso pubblico n. 3/2002 del 17 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana n.34 del 26 luglio 2002;
Vista la legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2002 e, in particolare, l'art. 39;
Vista la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 6 marzo 2003, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 7 marzo 2003, che proroga fino al 31 marzo 2003, l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2003;
Vista la circolare n. 5 del 5 febbraio 2003 dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze che disciplina l'iscrizione dei fondi P.O.R. e delle somme relative alla legge n. 208/98 per gli AA.PP.QQ.;
Visto lo stralcio del verbale della seduta del 31 ottobre 2002, nel corso della quale la Commissione regionale per l'impiego approva il Piano regionale dell'offerta formativa;
Visto il decreto 30 dicembre 2002, n.746, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 24 gennaio 2003, n. 4 (supplemento ordinario), con cui viene approvata la valutazione effettuata dal comitato tecnico di valutazione nonché l'elenco dei progetti non ammissibili, presentati a valere del P.R.O.F. - Piano regionale dell'offerta formativa 2003 di cui alla legge regionale n. 24/1976 e successive modifiche ed integrazioni, sia per gli interventi formativi che per i servizi formativi;
Vista la graduatoria definitiva dei progetti ammissibili a finanziamento nell'ambito del P.R.O.F. 2003, riformulata dal Comitato tecnico di valutazione, nominato con decreto n. 225 del 24 settembre 2002, a seguito dell'esame delle osservazioni presentate dagli enti gestori, trasmessa al servizio programmazione del dipartimento regionale formazione professionale con nota del 28 febbraio 2002;
Viste le determinazioni dell'Assessore sul pro-memoria prot. n. 583 del 6 marzo 2003;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e, in particolare, l'art. 2, comma 1, per effetto della quale spetta al titolare dell'indirizzo politico definire gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
Visto il decreto n. 2 del 10 marzo 2003, con il quale è stato approvato il P.R.O.F. - Piano regionale dell'offerta formativa di cui alla legge regionale n. 24/76 e successive modifiche ed integrazioni, per il 2003, contenente tra gli altri gli allegati D coerenti con la misura 3.02 del P.O.R. Sicilia 2000-2006" ed E "Progetti coerenti con la misura 3.03 del P.O.R. Sicilia 2000-2006";
Preso atto che la previsione di spesa per la misura 3.03, iscritta sul capitolo 717304 del bilancio della Regione siciliana per l'anno 2003 è pari ad E 33.383.000,00;
Vista la circolare n. 1/03/FP del 17 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana n. 11 del 7 marzo 2003;
Ritenuto che sulla scorta degli atti di cui ai precedenti commi e delle direttive assessoriali di cui al citato decreto n. 2/2003, si può procedere all'ammissione a finanziamento dei progetti di cui all'allegato E, concernenti gli interventi formativi coerenti con le finalità della misura 3.03 del P.O.R. Sicilia 2000-2006, per un importo complessivo quale quota pubblica di E 26.789.401,00, facente parte integrante del presente decreto;
Ritenuto di poter assicurare la copertura finanziaria degli interventi formativi inclusi nell'allegato E, concernenti gli interventi formativi coerenti con le finalità della misura 3.03 del P.O.R. Sicilia 2000-2006, per un importo complessivo di E 26.789.401,00, con le somme iscritte sul capitolo 717304 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003;
Atteso che i progetti di cui all'allegato E, parte integrante del presente decreto, sono stati codificati secondo le indicazioni contenute nelle "linee guida per la gestione finanziaria";
Ritenuto di poter procedere, altresì, all'impegno della somma di E 26.789.401,00, iscritta sul capitolo 717304 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, sono ammessi a finanziamento i progetti indicati nell'allegato E, parte integrante del presente decreto, concernenti gli interventi formativi coerenti con le finalità della misura 3.03 del P.O.R. Sicilia 2000-2006, dell'Asse III "risorse umane", per l'importo ammissibile a fianco di ciascuno indicato e per complessivi E 26.789.401,00, a valere della spesa pubblica.

Art. 2

A copertura finanziaria della somma di E 26.789.401,00, è disposto l'impegno sul capitolo 717304 del progetto di bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2003.

Art. 3

Le modalità di realizzazione dei progetti sono quelle previste nell'atto di adesione, allegato B), al presente decreto, che debitamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal legale rappresentante deve essere spedito, con nota di accompagnamento indirizzata al dipartimento regionale formazione professionale - servizio gestione, unità operativa di base n. 1/FSE, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
La mancata presentazione dell'atto di adesione nei termini di cui al precedente comma verrà considerata come rinuncia al finanziamento, e comporterà la conseguente revoca dello stesso.

Art. 4

Subordinatamente all'acquisizione della documentazione di cui al precedente art. 3, di quella prescritta al cap. VII "Procedure" dell'avviso 3/2002, nonché del progetto esecutivo rimodulato, è autorizzato l'avvio delle attività progettuali, in base all'importo complessivo approvato, tenendo conto che le riduzioni dei costi devono essere effettuate nel rispetto dei parametri previsti dal sopra citato avviso 3 e che deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi progettuali, mantenendo la stessa struttura progettuale. A tal fine la rimodulazione dovrà essere corredata da apposita dichiarazione di responsabilità a firma del legale rappresentante.
Resta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione di cui al precedente comma, le cui motivazioni saranno comunicate dal servizio gestione - UOB 1/FSE al soggetto responsabile dell'attuazione del progetto, al ricevimento della predetta documentazione.

Art. 5

L'erogazione della prima anticipazione, subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia, ai sensi dell'art.10 del D.P.R. n. 252/98, avverrà a seguito della presentazione di polizza fidejussoria, con le modalità descritte nell'avviso n. 3/2002, da stipulare con gli istituti di cui al decreto legislativo n. 385/93 e della legge n. 348/82.

Art. 6

Entro il termine perentorio del 31 maggio, 31 agosto, 30 dicembre e 28 febbraio di ogni anno, dovrà essere presentata all'unità finanziaria di monitoraggio e controllo di questo dipartimento, l'autocertificazione inerente le spese effettivamente sostenute e regolarmente quietanzate alla data dell'ultimo giorno utile del mese precedente alle suddette scadenze.
In sede di prima attuazione, la prima autocertificazione di spesa deve essere prodotta entro il 31 luglio 2003.

Art. 7

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e notifica, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 10/91. Esso sarà, inoltre, pubblicato sul sito ufficiale del P.O.R. Sicilia 2000-2006 www.euroinfosicilia.it .
Palermo, 12 marzo 2003.
  RABBONI 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 4 aprile 2003, reg. n. 1, Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, fg. n. 12.

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(2003.16.1003)
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DECRETO 30 aprile 2003.
Disposizioni per l'accreditamento delle sedi formative e orientative nella Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, che definisce i principi e i criteri generali nel cui rispetto adottare norme di natura regolamentare per il riordino della formazione professionale;
Visto il Regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Regolamento CE n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, che disciplina i compiti, il campo di applicazione e le attività finanziabili dal Fondo sociale europeo
Visto il P.O.R. Sicilia 2000-2006, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2000) 2346 del 2 agosto 2001, ed, in particolare, il paragrafo 3.2.3. in cui si stabilisce, tra l'altro, che l'accesso al cofinanziamento del Fondo sociale europeo, a decorrere dal 30 giugno 2003, sarà consentito solamente ai soggetti accreditati;
Visto il Complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 e successive modifiche, in cui sono previste tra l'altro, nell'asse III "Risorse umane", misura 3.05 "Adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione", linee di intervento finalizzate al processo di accreditamento;
Visto il decreto n. 67/I/2000/FP del 23 marzo 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 14 aprile 2000, che approva i criteri e le procedure di accreditamento delle strutture formative operanti nella Regione siciliana e fissa il termine per la presentazione delle relative istanze;
Atteso che con decreto n. 419/I/2000/FP del 25 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 50, del 4 novembre 2000, i termini di cui al sopra citato decreto n. 67 sono stati sospesi e, nel contempo, si è fatto riserva di ulteriori atti per la regolamentazione dei criteri e delle procedure di accreditamento;
Visto il decreto n. 179 del 26 aprile 2001, recante "Approvazione dell'avviso pubblico per il provvisorio accreditamento dei soggetti da abilitare per lo svolgimento degli interventi formativi limitatamente?al periodo 2001-2002";
Visto il decreto ministeriale n. 166 del 25 maggio 2001, che detta le linee guida generali cui le Regioni devono attenersi nell'attivazione dei relativi sistemi regionali di accreditamento delle sedi formative ed orientative, stabilendo, altresì, all'art. 11, che l'accreditamento costituisce requisito obbligatorio per la proposta e la realizzazione di interventi d'orientamento e di formazione a far data dal 1° luglio 2003;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000 ed, in particolare, l'art.2, comma 1, secondo il quale spetta al titolare dell'indirizzo politico-amministrativo definire gli obiettivi e i programmi da attuare, adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
Acquisito il parere favorevole della Commissione regionale per l'impiego, reso nella seduta del 15 aprile 2003, sulle "Disposizioni per l'accreditamento definitivo delle sedi formative e orientative nella Regione siciliana";
Ritenuto di dovere provvedere all'emanazione delle dette disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Per le su esposte motivazioni sono approvate le "Disposizioni per l'accreditamento delle sedi formative e orientative nella Regione siciliana" contenute nell'allegato documento A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Nella fase di prima applicazione delle disposizioni di cui all'allegato A, il termine per la presentazione delle istanze è fissato improrogabilmente al 16 giugno 2003.


Art. 3

L'istruttoria, la valutazione del possesso dei requisiti e l'adozione dei provvedimenti di accreditamento verranno curate dal dipartimento della formazione professionale.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 30 aprile 2003.
  STANCANELLI 

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(2003.18.1104)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 31 gennaio 2003.
Modalità di accesso e di erogazione delle prestazioni riabilitative ambulatoriali.

L'ASSESSORE PER LA SANITÀ

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93 ed ulteriormente integrato e modificato dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001, con il quale sono stati definiti i livelli essenziali di assistenza sanitaria, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 502/92;
Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, ed in particolare l'art. 123 ai sensi del quale le prestazioni di medicina fisica e riabilitativa devono essere regolamentate all'interno del progetto riabilitativo e dei percorsi terapeutici;
Visto il decreto 27 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 5 luglio 2002, con il quale sono stati approvati i percorsi terapeutici per l'attività ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;
Visto il decreto n. 890 del 17 giugno 2002, con il quale sono state impartite le direttive relative all'accreditamento istituzionale per la Regione siciliana;
Atteso che in data 4 dicembre 2002 si è svolto un incontro con il coordinamento dei portatori di handicap sull'applicazione del citato decreto 27 giugno 2002;
Ritenuto di dovere integrare il decreto 27 giugno 2002, a seguito della citata riunione con il coordinamento dei portatori di handicap, nonché di disciplinare le modalità di erogazione delle prestazioni di che trattasi;

Decreta:


Art. 1

Le strutture accreditate provvisoriamente invieranno all'Azienda unità sanitaria locale di competenza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, elenco del personale facente parte del team riabilitativo, unitamente a dichiarazione di non incompatibilità, dello strumentario in dotazione e dei locali.

Art. 2

L'Azienda unità sanitaria locale, entro dieci giorni dalla ricezione di detti dati, provvederà ad inviarli all'Ufficio speciale di questo Assessorato della sanità.

Art. 3

Con cadenza mensile le strutture accreditate provvisoriamente invieranno o ai dipartimenti o alle u.o. di riabilitazione o qualora assenti ai distretti, i rendiconti unitamente alle richieste dei medici di m.g. o p.l.s., le cartelle riabilitative e le firme di accesso dei pazienti.
I dipartimenti e/o le u.o. di riabilitazione o in assenza i distretti sanitari di competenza con cadenza trimestrale dovranno verificare il persistere dei requisiti presenti nelle dichiarazioni dei responsabili delle strutture accreditate.
I responsabili delle strutture accreditate dovranno dare immediata comunicazione di qualsiasi eventuale modificazione.

Art. 4

I percorsi riabilitativi di cui al decreto n. 1062 del 27 giugno 2002 si applicano ai presidi ambulatoriali di recupero e riabilitazione funzionale di cui al punto 2.2A del decreto n. 890 del 17 giugno 2002.

Art. 5

Gli interventi riabilitativi per i soggetti disabili di cui all'art. 3 della legge n. 104/92 continueranno ad essere assicurati esclusivamente dalle strutture per la riabilitazione di cui alla legge regionale n. 16/64 e ribadita al capo 5.6.9 del P.R.S. 2000/2002, che si identificano con i centri ambulatoriali di riabilitazione di cui al punto 2.2.b del decreto n. 890/2002.

Art. 6

I percorsi riabilitativi nn. 5 e 6 sono stati suddivisi in trattamenti mono e polidistrettuali e pertanto è fatto divieto prescrivere allo stesso soggetto più trattamenti monodistrettuali sia contemporaneamente sia dopo breve lasso di tempo. La tariffa dei PP.RR. polidistrettuali è compressiva di tutte le prestazioni erogate a due o più segmenti. Non possono essere attivati per lo stesso soggetto più PP.RR. contemporaneamente.

Art. 7

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e successivamente inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 31 gennaio 2003.
  CITTADINI 



Vistato dalla ragioneria centrale della sanità il 17 febbraio 2003, al n. 2.
(2003.16.975)
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DECRETO 1 aprile 2003.
Integrazioni e modifiche al decreto 31 gennaio 2003, concernente modalità di accesso e di erogazione delle prestazioni riabilitative ambulatoriali.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93 ed ulteriormente integrato e modificato dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001, con il quale sono stati definiti i livelli essenziali di assistenza sanitaria, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 502/92;
Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, ed in particolare l'art. 123, ai sensi del quale le prestazioni di medicina fisica e riabilitativa devono essere regolamentate all'interno del progetto riabilitativo e dei percorsi terapeutici;
Visto il decreto 27 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 5 luglio 2002, con il quale sono stati approvati i percorsi terapeutici per l'attività ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;
Visto il decreto n. 890 del 17 giugno 2002, con il quale sono state impartite le direttive relative all'accreditamento istituzionale per la Regione siciliana;
Considerato che in merito all'applicazione dei percorsi terapeutici per l'attività ambulatoriale, con decreto n. 85 del 31 gennaio 2003, si è intervenuti per meglio specificare le modalità di accesso e di erogazione delle prestazioni riabilitative;
Preso atto che, in data 5 marzo 2003, si è svolta una riunione con i componenti del tavolo tecnico per l'approfondimento sulle tematiche in questione;
Ravvisato di fare proprie, condividendole, alcune delle proposte formulate e conseguentemente di apportare alcune integrazioni e modifiche al citato decreto n. 85 del 31 gennaio 2003;

Decreta:


Articolo unico

Al decreto n. 85 del 31 gennaio 2003 vanno apportate le seguenti integrazioni e modifiche:
-  all'art. 1 dopo le parole "e dei locali", aggiungere "nonché le schede dei funzionamenti dei presidi";
- all'art. 3 sono cassate: al 1° comma, le parole "o ai dipartimenti o alle unità operative di riabilitazione o qualora assenti ai", e le parole "le cartelle riabilitative" al fine di garantire la privacy dei soggetti; al 2° comma sono cassate le parole: dipartimenti e/o le unità operative di riabilitazione o in assenza";
-  all'art. 5 va cassata la parola "esclusivamente";
-  l'art. 6 è sostituito come segue:
"Art. 6 - Il P.R. 5 va modificato ed integrato nel seguente modo: disabilità secondarie a patologie osteo-mio-articolari post-traumatiche e/o infiammatorie.
Il P.R. 8 va modificato nel seguente modo: disabilità secondarie a patologie internistiche, cardiologiche, vascolari, respiratorie, urogenitali.
Al protocollo riabilitativo del P.R. 7 aggiungere la prestazione "drenaggio linfatico" solo per pazienti affetti da patologie oncologiche.
Al protocollo riabilitativo del P.R. 9 aggiungere la prestazione "esercizi propriocettivi".
Art. 6bis - Per i percorsi riabilitativi suddivisi in trattamenti mono e polidistrettuali è fatto divieto di prescrivere allo stesso soggetto contemporaneamente più trattamenti monodistrettuali inerenti lo stesso percorso riabilitativo (es. due P.R. 5 monodistrettuali).
Per P.R. polidistrettuale si intende il trattamento nella stessa seduta da un minimo di due segmenti ad un massimo di tre segmenti. La tariffa dei P.R. polidistrettuali è comprensiva delle prestazioni erogate a due o tre segmenti.
E' possibile descrivere contemporaneamente due P.R. diversi allo stesso soggetto per patologie diverse.
Il P.R. consiste in un ciclo di dieci sedute terapeutiche, non è quindi necessario che il medico di m.g. debba indicare in prescrizione il numero delle sedute. La struttura ambulatoriale contabilizzerà in ogni caso il numero di sedute fruite dall'utente.
L'indicazione temporale del 50% di prestazioni motorie e delle metodiche da attivare è di competenza del fisiatra che, di volta in volta per singola seduta, stabilirà il protocollo riabilitativo individuale da attuare".
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e successivamente inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 1 aprile 2003.
  CITTADINI 



Vistato dalla ragioneria centrale dell'Assessorato della sanità il 2 aprile 2003 al n.103.
(2003.16.975)
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DECRETO 5 maggio 2003.
Presidi di guardia medica turistica per l'anno 2003 ed orario di attività degli stessi.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto  l'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo con il D.P.R. n. 270/00 ed in particolare l'art. 59, secondo il quale in ogni Regione è istituito un servizio stagionale di assistenza sanitaria nelle località turistiche;
Visto il proprio decreto n. 152 del 13 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 21 febbraio 2003, con il quale è stato emanato il bando per la formazione della graduatoria dei medici aspiranti ad incarichi temporanei di guardia medica turistica per l'anno 2003, con espressa riserva di pubblicare con successivo decreto l'elenco dei relativi presidi da attivare per il corrente anno, non appena gli stessi fossero stati individuati dai competenti uffici;
Vista la nota n. DIRS/2/1177 del 27 marzo 2003, con la quale il dipartimento ispettorato regionale sanitario di questo Assessorato esprime il proprio apprezzamento tecnico-sanitario sui presidi di G.M.T. da attivare per il 2003, segnalati dalle Aziende unità sanitaria locale interessate;
Ritenuto di dovere rendere noto l'elenco delle località turistiche dove verranno attivati per l'anno 2003 i presidi di guardia medica turistica della Regione Sicilia;

Decreta:


Art. 1

Con allegato A al presente decreto, è reso noto l'elenco dei presidi di guardia medica turistica che saranno attivati per il 2003, nonché l'orario di attività degli stessi.

Art. 2

Al fine di evitare disarmonie organizzative in sede di conferimento degli incarichi, le Aziende sanitarie locali interessate sono tenute a segnalare formalmente all'Azienda sanitaria locale capofila di Palermo, entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, i presidi di G.M.T. che eventualmente non potessero essere attivati.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 maggio 2003.
  CITTADINI 

Allegato
ELENCO DELLE LOCALITA' TURISTICHE ESTIVE SEDI DI PRESIDI DI GUARDIA MEDICA NELLA REGIONE SICILIA

Azienda sanitaria locale n. 1 - Agrigento
Comune  Località turistica Orario di attività N. medici da incaricare 
Sciacca  Contrada Foggia 8-20
Sciacca  S. Giorgio 24 su 24
Menfi  Porto Palo 24 su 24
Sambuca di Sicilia  Adragna 8-20
Sciacca  Stazzone 24 su 24
Ribera  Borgo Bonsignore 8-20
Ribera  Secca Grande 24 su 24
Cattolica Eraclea  Eraclea Minoa 24 su 24
Agrigento  S. Leone 24 su 24
Agrigento  Cannatello 8-20
Porto Empedocle  Lido Azzurro 8-20
Siculiana  Siculiana 8-20
Realmonte  Lido Russello 8-20
Palma di Montechiaro  Marina di Palma 24 su 24
Licata  Plaja 8-20
Licata  Mollarella 8-20


Azienda sanitaria locale n. 2 - Caltanissetta
Comune  Località turistica Orario di attività N. medici da incaricare 
Gela  Macchitella 8-20
Niscemi  Vituso 8-20
Butera  De Susino-Falconara 8-20


Azienda sanitaria locale n. 3 - Catania
Comune  Località turistica Orario di attività N. medici da incaricare 
Nicolosi  Nicolosi nord 8-20
Nicolosi  Nicolosi sud 8-20
Trecastagni  Trecastagni 8-20
Linguaglossa  Piano Provenzana 24 su 24
Pedara  Pedara 8-20
Viagrande  Viagrande 8-20
Catania  Playa 8-20
Aci Castello  Aci Trezza 8-20
Zafferana Etnea  Zafferana Etnea 8-20
Riposto  Torre Archirafi 24 su 24
Mascali  Fondachello 24 su 24
Calatabiano  S. Marco 8-20


Azienda sanitaria locale n. 4 - Enna
Comune  Località turistica Orario di attività N. medici da incaricare 
Enna  Pergusa 8-20
Piazza Armerina  Piazza Armerina 8-20


Azienda sanitaria locale n. 5 - Messina
Comune  Località turistica Orario di attività N. medici da incaricare 
Motta Camastra  Gole dell'Alcantara 8-20
Taormina  Taormina 8-20
Giardini Naxos  Giardini Naxos 24 su 24
S. Alessio Siculo  S. Alessio Siculo 8-20
Letojanni  Letojanni 8-20
Rometta  Rometta Marea 24 su 24
Lipari  Lipari 24 su 24
Lipari  Vulcano 24 su 24
Lipari  S. Marina di Salina 24 su 24
Lipari  Leni 24 su 24
Lipari  Stromboli 24 su 24
Lipari  Panarea 24 su 24
Milazzo  Milazzo 8-20
Furnari  Tonnarella 24 su 24
Barcellona P. G.  Calderà 8-20
Gioiosa Marea  Gioiosa Marea 8-20
Oliveri  Oliveri 8-20
Capo d'Orlando  Capo d'Orlando 8-20
Tusa  Castel di Tusa 8-20


Azienda sanitaria locale n. 6 - Palermo
Comune  Località turistica Orario di attività N. medici da incaricare 
Cefalù  Cefalù 8-20
Castelbuono  Castelbuono 8-20
Pollina  Finale di Pollina 8-20
Petralia Sottana  Piano Battaglia 8-20
Campofelice di Rocc.  Campofelice di Roccella 8-20
Trabia  Trabia 24 su 24
Bagheria  Aspra-Ficarazzi 8-20
S. Flavia  S. Flavia-Porticello 8-20
Casteldaccia  Casteldaccia 8-20
Altavilla Milicia  Altavilla Milicia 8-20
Balestrate  Balestrate 8-20
Trappeto  Trappeto 8-20
Montelepre  Sagana 8-20
Corleone  Ficuzza 8-20
Borgetto  Romitello 8-20
Carini  Villagrazia-Punta Raisi 8-20
Capaci  Capaci 8-20
Terrasini  Terrasini 8-20
Isola delle Femmine  Isola delle Femmine 8-20
Cinisi  Cinisi 8-20
Lampedusa  Lampedusa 24 su 24
Lampedusa  Linosa 24 su 24
Ustica  Ustica 24 su 24
Monreale  S. Martino delle Scale 8-20
Monreale  Giacalone 8-20
Misilmeri  Portella di Mare 8-20
Palermo  Sferracavallo-Tommaso N. 8-20
Palermo  Mondello-Valdesi 24 su 24


Azienda sanitaria locale n. 7 - Ragusa
Comune  Località turistica Orario di attività N. medici da incaricare 
Vittoria  Scoglitti 8-20
Acate  Marina di Acate 24 su 24
Ragusa  Marina di Ragusa 24 su 24
S. Croce Camarina  Casuzze 24 su 24
Ragusa  Punta Braccetto 24 su 24
Modica  Marina di Modica 24 su 24
Pozzallo  Marina di Pozzallo 8-20
Scicli  Donnalucata-Plaja Grande 8-20
Scicli  Cava d'Aliga 8-20
Scicli  Sampieri 8-20
Ispica  S. Maria del Focallo 24 su 24


Azienda sanitaria locale n. 8 - Siracusa
Comune  Località turistica Orario di attività N. medici da incaricare 
Pachino  Marzamemi 24 su 24
Porto Palo C. P.  Porto Palo di Capo Passero 24 su 24
Siracusa  Fontane Bianche 24 su 24
Siracusa  Arenella 24 su 24
Augusta  Brucoli 24 su 24
Augusta  Agnone Bagni 24 su 24
Noto  Noto Marina 24 su 24


Azienda sanitaria locale n. 9 - Trapani
Comune  Località turistica Orario di attività N. medici da incaricare 
S. Vito Lo Capo  S. Vito Lo Capo 8-20
S. Vito Lo Capo  S. Vito Lo Capo 24 su 24
Trapani  Marausa 24 su 24
Favignana  Favignana 24 su 24
Favignana  Marettimo 8-20
Favignana  Levanzo 8-20
Marsala  Marsala (litorale nord) 8-20
Marsala  Marsala (litorale sud) 8-20
Pantelleria  Pantelleria 8-20
Mazara del Vallo  Tonnarelle 24 su 24
Castelvetrano  Triscina Manicalunga 24 su 24
Campob. di Mazara  Tre Fontane 24 su 24
Castelvetrano  Selinunte 8-20
Alcamo  Marina di Alcamo 24 su 24
Castellammare G.  Scopello 24 su 24
Castellammare G.  Castellammare del Golfo 8-20 4  



ELENCO DELLE LOCALITA' TURISTICHE INVERNALI SEDI DI PRESIDI DI GUARDIA MEDICA NELLA REGIONE SICILIA


Azienda sanitaria locale n. 3 - Catania
Comune  Località turistica Orario di attività N. medici da incaricare 
Nicolosi  Nicolosi nord (16/9-15/12) 8-20
Nicolosi  Nicolosi nord (16/12-15/3) 8-20
Nicolosi  Nicolosi nord (16/3-15/6) 8-20
Linguaglossa  P. Provenzana (16/12-15/3) 24 su 24


Azienda sanitaria locale n. 6 - Palermo
Comune  Località turistica Orario di attività N. medici da incaricare 
Petralia Sottana  Piano Battaglia (16/12-15/3) 8-20

(2003.19.1151)
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*
   

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 23 gennaio 2003.
Autorizzazione del progetto della SNAM S.p.A. per la realizzazione del metanodotto di allacciamento al comune di Condrò.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altri leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Visti il foglio prot. D.Sic/1909 del 18 agosto 2000, acquisito al protocollo di questo Assessorato l'1 settembre 2000 al n. 43083, con il quale la Snam S.p.A. ha richiesto, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, l'autorizzazione per la realizzazione di una parte di metanodotto relativo ai lavori di allacciamento al comune di Condrò DN150(6")-75 bar, nonché il successivo foglio prot. D.Sic./1803/BAL del 29 giugno 2001 di integrazione atti;
Vista la nota di questo Assessorato prot. n. 71056 del 12 dicembre 2001, con la quale è stato richiesto al comune di Condrò l'avviso, previsto dall'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91, in ordine al progetto presentato dalla Snam S.p.A.;
Visto il decreto n. 587/DRU del 30 luglio 2002, con il quale, in assenza della determinazione consiliare entro i termini previsti, è stato disposto apposito intervento sostitutivo;
Vista la delibera n. 14 del 12 settembre 2002, con la quale il consiglio comunale di Condrò, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91, ha espresso parere favorevole in merito al progetto in argomento;
Vista l'autorizzazione prot. n. 14492 pos. IV-4-15 del 17 ottobre 2000, rilasciata, ai soli fini del vincolo idrogeologico, dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina;
Vista la nota prot. n. 8829/10362 del 17 ottobre 2000, con la quale il comando provinciale dei Vigili del fuoco di Messina ha rilasciato, con prescrizioni, l'attestato di conformità alla vigente normativa antincendio e/o ai criteri generali di prevenzione incendi sul progetto in argomento;
Viste la nota prot. n. 3746 del 22 novembre 2000, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, sezione beni archeologici ha rilasciato nulla osta a condizione, nonché la nota prot. n. 4906/cc del 20 dicembre 2000, con la quale la stessa Soprintendenza, sezione B.P.N.N.U. ha espresso parere favorevole a condizione, ai sensi dell'art. 151 del T.U., decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999, in merito alla realizzazione dei lavori in argomento;
Vista la nota prot. n. 40383 del 3 aprile 2001, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole a condizione in merito alla variante allo strumento urbanistico vigente concernente il progetto in argomento;
Visto il parere n. 1 del 7 gennaio 2003, reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, dall'unità operativa 4.1/DRU, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Così come descritto nella relazione tecnica di progetto, la realizzazione di quanto in argomento consiste nel prevedere la messa in opera di tubazioni interrate del diametro DN 150, pressione di esercizio 75 bar, per uno sviluppo complessivo di 242 m. con relativi accessori quali: dispositivi di intercettazione gas, tubi di sfiato, apparecchiature per la protezione catodica, nonché eventuali manufatti necessari per la protezione dell'opera e dei terreni interessati dai lavori di costruzione.
Considerato che:
-  sotto il profilo procedurale il C.C del comune di Condrò con atto n. 14 del 12 settembre 2002 ha reso il proprio avviso favorevole alla realizzazione delle opere;
-  la compatibilità geomorfologica dell'area con la realizzazione dell'opera programmata è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Messina - sezione II, con nota prot. n. 40383 del 3 aprile 2001 che ha reso parere favorevole sul progetto ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 a condizione che venga garantita la stabilità temporanea delle pareti degli scavi previsti per la posa del metanodotto;
-  la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, con note prot. n. 3746 del 22 novembre 2000 e prot. n. 4906/cc del 20 dicembre 2000, ha espresso parere favorevole all'iniziativa in argomento, ai sensi dell'art. 151 del T.U. del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 a condizione che ultimati i lavori sia ripristinato lo stato originario dei luoghi;
-  l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina, con nota prot. n. 14492 pos. IV/4/15 del 17 ottobre 2000, ha rilasciato apposita autorizzazione ai soli fini del vincolo idrogeologico;
-  il comando provinciale dei Vigili del fuoco di Messina con nota prot. n. 8829/10362 del 17 ottobre 2000 attesta la conformità del progetto alla vigente normativa antincendio e/o ai criteri generali di prevenzione incendi e detta le condizioni a cui dovrà essere sottoposta l'opera a lavori ultimati;
L'area interessata dalla realizzazione delle opere ricade in zone di verde agricolo del vigente strumento urbanistico del comune di Condrò;
Le opere in trattazione riguardano la realizzazione di un metanodotto per allacciamento al comune di Condrò;
L'opera in parola riveste interesse di pubblica utilità in quanto ha l'intendimento di assicurare il rifornimento di gas naturale alle utenze civili ed industriali ubicate nel comune di Condrò;
Per quanto sopra visto e considerato è del parere che il progetto per i lavori per la realizzazione di metanodotto per allacciamento comune di Condrò DN150(6")-75 bar, in aree meglio individuate sugli elaborati grafici planimetria 1:25.000; stralcio catastale 1:2.000 e sugli elaborati fotografici, facente parte del documento denominato "Relazione tecnica particolareggiata", sia meritevole di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 1 del 7 gennaio 2003, reso dall'U.O. 4.1/DRU;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 1 del 7 gennaio 2003, espresso dall'U.O.4.1/DRU di questo Assessorato ed alle prescrizioni e condizioni contenute nei provvedimenti rilasciati dagli uffici in premessa citati, è autorizzato il progetto di cui alla richiesta della Snam S.p.A., concernente la realizzazione del metanodotto di allacciamento al comune di Condrò "DN150(6")-75 bar.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati:
1)  parere n. 1 del 7 gennaio 2003 dell'U.O.4.1/DRU;
2)  delibera C.C. n. 14 del 12 settembre 2002;
3)  planimetria scala 1:25.000;
4)  relazione tecnica progettuale, elaborati grafici e documentazione fotografica (in unico elaborato).

Art. 3

La Snam S.p.A. dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione delle opere di cui al progetto.

Art. 4

La Snam S.p.A. ed il comune di Condrò sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo 23 gennaio 2003.
  SCIMEMI 

(2003.16.952)
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DECRETO 23 gennaio 2003.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione del metanodotto denominato "Importazione dalla Libia" - tratto Gela-Enna.

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(2003.16.951)
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DECRETO 12 febbraio 2003.
Integrazione all'accordo di programma per la realizzazione di opere di prima infrastrutturazione di immediata realizzazione di cui alla misura 1.11 del Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 ed, in particolare, l'art. 27, così come recepito e modificato dall'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, che disciplina l'istituto dell'accordo di programma;
Visto l'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34;
Vista la misura 1.11 "Sistemi territoriali integrati ad alta naturalità" del Complemento di programmazione al P.O.R. Sicilia 2000-2006, finalizzata alla conservazione e valorizzazione delle risorse ambientali e naturali, a partire dai nodi della RES esistenti;
Considerato che la misura 1.11 sopra citata prevede il finanziamento di opere di prima infrastrutturazione mediante accordo di programma;
Visto l'accordo di programma sottoscritto in data 17 maggio 2002 tra il Presidente della Regione, il dirigente generale del dipartimento territorio ed ambiente, il dirigente generale dell'Azienda foreste demaniali, il commissario straordinario dell'Ente Parco dell'Alcantara, il presidente dell'Ente Parco dell'Etna, il presidente dell'Ente Parco delle Madonie, il presidente dell'Ente Parco dei Nebrodi, il presidente della Provincia regionale di Catania ed il presidente della Biosphera S.p.A., che individua la ripartizione degli importi per singolo intervento e la dotazione finanziaria complessiva di E 40.056.182,00;
Visto il decreto presidenziale n. 56/S5, D.P.R. del 28 maggio 2002, con il quale è stato approvato il sopra citato accordo di programma;
Visto il decreto n. 347/S6 del 5 giugno 2002, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2002, al registro 1, foglio 40, di approvazione della spesa complessiva di E 40.056.182,00 relativa agli interventi di cui al sopra citato accordo di programma;
Considerato che l'Ente Parco dell'Etna, l'Ente Parco delle Madonie e l'Azienda foreste demaniali hanno proposto sostituzioni di alcuni interventi non realizzabili nei tempi programmati con conseguente rimodulazione dei costi;
Considerato che il servizio 6T.A., con nota allegata al foglio vettore n. 64 del 18 dicembre 2002, contenente l'elenco degli interventi, comprensivo delle sostituzioni proposte, ha valutato tali modifiche congrue alle tipologie di intervento indicate nelldi programma;
Considerato che la vigilanza sull'esecuzione del più volte citato accordo è stata affidata ad un collegio di vigilanza, costituito dai legali rappresentanti degli enti sottoscrittori dell'accordo di programma, presieduto dal Presidente della Regione che per tale funzione ha delegato il dirigente generale del dipartimento territorio e ambiente;
Visti i verbali concernenti le sedute del 4 settembre 2002 e 23 gennaio 2003, nei quali il collegio di vigilanza ha valutato positivamente la rimodulazione dei costi, così come risulta dal sopra citato elenco degli interventi, ed ha determinato che le stesse proposte debbano essere oggetto di un'integrazione all'accordo sottoscritto in data 17 maggio 2002;
Vista l'integrazione all'accordo di programma per la realizzazione di opere di prima infrastrutturazione di immediata realizzazione, sottoscritta in data 3 febbraio 2003;
Visto l'allegato "A" all'integrazione dell'accordo di programma sopra citato, che individua la nuova ripartizione degli importi per singolo intervento, ferma restando la dotazione finanziaria assegnata a ciascun ente beneficiario;
Ritenuto di dovere formalizzare, giusto il suddetto parere del collegio di vigilanza, mediante adozione del presente decreto, l'approvazione dei progetti di cui al citato allegato "A";

Decreta:


Articolo unico

Per quanto in premessa, è approvata l'integrazione all'accordo di programma, sottoscritta in data 3 febbraio 2003, con l'allegato "A" che ne fa parte integrante, inerente la sostituzione degli interventi di cui allo stesso allegato, con relativa rimodulazione dei costi.
Il presente decreto unitamente all'integrazione all'accordo di programma sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 febbraio 2003.
  MARINESE 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 20 marzo 2003.
Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 36.
Allegati
INTEGRAZIONE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PRIMA INFRASTRUTTURAZIONE DI IMMEDIATA REALIZZAZIONE
TRA
REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE
ENTE PARCO DELL'ALCANTARA
ENTE PARCO DELL'ETNA
ENTE PARCO DELLE MADONIE
ENTE PARCO DEI NEBRODI
PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
AZIENDA FORESTE DEMANIALI
BIOSPHERA S.p.A.


Premessa
L'accordo di programma per la realizzazione di opere di prima infrastrutturazione di immediata realizzazione, afferente la misura 1.11, sottoscritto il 17 maggio 2002, ha previsto, oltre alle opere da realizzare, le procedure di attuazione, la dotazione finanziaria per un totale di E 40.056.182,00, gli impegni dei sottoscrittori, i tempi ed altresì l'organo di vigilanza sull'esecuzione dell'accordo stesso.
I compiti di vigilanza sono stati affidati ad un collegio, costituito dai legali rappresentanti degli enti sottoscrittori e presieduto dal Presidente della Regione che per tale funzione ha delegato il dirigente generale del dipartimento territorio ed ambiente.
L'attività di vigilanza si è sviluppata attraverso le riunioni del collegio e delle quali si riportano di seguito, nelle linee essenziali, le determinazioni assunte:
A)  Riunione del 4 settembre 2002
Su istanza dell'Ente Parco dell'Etna e dell'Ente Parco delle Madonie, il collegio avendo riconosciuta l'impossibilità alla realizzazione di alcuni interventi nei tempi previsti dall'accordo ed avvalendosi della possibilità di valutare eventuali interventi sostitutivi, ha accolto, dopo ampio resoconto dei proponenti, le richieste di interventi sostitutivi, nel rispetto degli stessi criteri di selezione (tipologie d'intervento) dell'accordo di programma.
Inoltre, il collegio ha convenuto di accogliere favorevolmente anche le piccole modifiche che l'Azienda foreste demaniali ha rappresentato dettagliatamente, derivanti da esigenze tecniche-amministrative verificatesi in sede di elaborazione dei progetti esecutivi e che hanno, in sintesi, comportato la scissione di alcuni progetti in più perizie, nel rispetto degli importi assegnati per ciascuna area protetta e coerentemente con le tipologie di intervento individuate nell'accordo di programma sottoscritto.
Infine, il collegio ha stabilito che la data di presentazione di quei progetti non ancora inoltrati e/o di cui si era richiesta proroga dovesse essere spostato al 30 settembre 2002;
B)  Riunione del 23 gennaio 2003
Preso atto degli interventi sostitutivi e della relativa rimodulazione dei costi, proposti dall'Ente Parco Etna, dall'Ente Parco Madonie e dall'Azienda foreste demaniali il collegio, ha valutato positivamente le modifiche apportate rispetto alla precedente programmazione, atteso che trattasi di progetti sostitutivi di altri che non potrebbero essere realizzati nei termini temporali previsti e che comunque rispondono alle tipologie di intervento ed alle finalità previste dall'accordo.
Per quanto attiene alle modifiche degli importi dei singoli interventi, pur valutando positivamente lo scostamento degli stessi sulla base delle necessità progettuali rappresentate, e considerando che resta comunque invariato il budget complessivo attribuito al singolo ente, il collegio ha ritenuto che le modifiche debbano essere oggetto di un atto parzialmente modificativo del tabulato allegato all'accordo di programma sottoscritto il 17 maggio 2002.
Riguardo alla trattazione sulle inadempienze della società Biosphera, che avrebbe dovuto realizzare le progettazioni esecutive degli interventi ricadenti nelle riserve naturali gestite dalle associazioni ambientaliste, il collegio, tenuto conto anche delldi rappresentanti della società che non ha consentito la valutazione dei motivi delle inadempienze, ha deciso di assegnare il termine ultimo di ulteriori trenta giorni di proroga per la presentazione dei progetti esecutivi, decorso il quale la società deve intendersi decaduta dall'accordo.
Il collegio ha stabilito, altresì, di assegnare ulteriori trenta giorni di proroga all'Ente Parco delle Madonie per la sostituzione del progetto "Acquisizione manufatti patrimonio tradizionale fisso, prog. 2", per il quale si è espresso negativamente.
Ulteriori trenta giorni di proroga sono stati attribuiti all'Ente Parco dell'Etna, per consentire l'integrazione al progetto "Naturalizzazione dei boschi in zona di riserva integrale", a causa degli eventi eruttivi.
Oggetto dell'integrazione all'accordo di programma
Il presente atto integrativo viene stipulato per apportare modifiche ad alcuni interventi con relativa rimodulazione dei costi, proposti dall'Ente Parco dell'Etna, dall'Ente Parco delle Madonie e dall'Azienda foreste demaniali, valutate positivamente dal collegio di vigilanza, istituito all'atto della sottoscrizione dell'accordo di programma.
La valutazione preliminare di congruità delle opere proposte, ai criteri (tipologie di intervento) indicati nell'accordo, è stata effettuata dagli uffici del dipartimento territorio ed ambiente sulla base dei progetti inoltrati e di quanto dichiarato dagli enti interessati.
L'elenco delle opere comprensivo delle modifiche apportate è parte sostanziale della presente integrazione e viene ad essa allegato (allegato A).
Dotazione finanziaria
Inalterata.
Procedure di attuazione
Inalterate.
Impegni dei sottoscrittori
Inalterati.
Tempi
A)  A seguito delle modifiche progettuali apportate, si stabilisce il rispetto dei seguenti tempi:
-  l'Ente Parco dell'Etna, pena la revoca del finanziamento, dovrà trasmettere al dipartimento territorio ed ambiente l'integrazione al progetto "Naturalizzazione dei boschi in zona di riserva integrale", entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente integrazione;
-  l'Ente Parco delle Madonie, pena la revoca del finanziamento, dovrà trasmettere al dipartimento territorio ed ambiente il progetto esecutivo in sostituzione di quello denominato "Acquisizione manufatti patrimonio tradizionale fisso, prog. 2", entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente integrazione;
B)  Ai sensi e per gli effetti dell'accordo di programma sottoscritto in data 17 maggio 2002, la Biosphera S.p.A., pena la decadenza dall'accordo, dovrà trasmettere al dipartimento territorio ed ambiente i progetti esecutivi di cui si è fatta carico, entro 30 giorni dalla data di diffida.
Vigilanza sull'accordo
Inalterata.
Si ribadisce che le risorse revocate possono essere riprogrammate nell'ambito dell'accordo o in sede di rimodulazione della misura 1.11 del Complemento di programmazione.

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(2003.15.925)
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DECRETO 26 marzo 2003.
Autorizzazione del progetto della Provincia regionale di Catania relativo alla trasformazione dell'ex cantina sociale Ave in impianto sportivo polivalente.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota protocollo n. 8050 del 23 luglio 2002, con la quale la Provincia regionale di Catania ha chiesto a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, il rilascio dell'autorizzazione del progetto per la trasformazione dell'ex cantina sociale Ave in impianto sportivo polivalente, in variante allo strumento urbanistico vigente del comune di Linguaglossa;
Vista l'ulteriore nota della Provincia regionale di Catania, protocollo n. 581 del 16 gennaio 2003, con la quale è stata trasmessa la documentazione integrativa richiesta con assessoriale n. 1421 del 9 gennaio 2003;
Vista la delibera consiliare n. 44 del 22 luglio 2002, con la quale il comune di Linguaglossa ha espresso parere favorevole in ordine al progetto in argomento, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il parere, favorevole a condizioni, rilasciato dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania con nota prot. n. 8152/02 del 15 gennaio 2003;
Visto il parere favorevole rilasciato, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, dall'ufficio del Genio civile di Catania con nota n. 18584 del 18 novembre 2002;
Visto il parere n. 10 del 6 marzo 2003, espresso, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, dal servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Dalla documentazione pervenuta si evince quanto segue:
-  l'intervento progettuale in argomento consiste nel cambio di destinazione urbanistica dell'immobile, con relativa area di pertinenza, adibito a cantina sociale lungo la S.S. n. 120 ed acquisito dalla Provincia regionale di Catania al proprio patrimonio, in impianto sportivo polivalente, mediante l'installazione all'interno di detto immobile di una pista di pattinaggio su ghiaccio removibile con relativi servizi e nella sistemazione del piazzale esterno con la previsione di un campo polivalente e di parcheggio, senza alterazione di volume e sagoma del fabbricato esistente;
-  il predetto immobile era costituito, a seguito di concessione edilizia n. 100 del 18 marzo 1978, da un unico corpo cantina a due livelli con la parte seminterrata in struttura mista di cemento armato, muratura e la parte sovrastante in prefabbricato metallico. Con concessione edilizia n. 25 del 31 luglio 1984, è stato autorizzato l'ampliamento, in adiacenza e sul retro dell'esistente complesso, riguardante un locale seminterrato in cemento armato su cui è stato realizzato un prefabbricato a struttura metallica.
-  l'area interessata dal progetto ricade in zona territoriale omogenea "E" del piano regolatore generale, approvato con decreto n. 66 del 10 marzo 1981, in zona territoriale omogenea "D-Comm-, zona produttiva e commerciale" nel piano regolatore generale adottato con delibera di commissario ad acta n. 1 del 19 settembre 1996 e restituito per rielaborazione parziale e in zona territoriale omogenea "IS - Aree per impianti sportivi a carattere territoriale" nel piano regolatore generale rielaborato, di cui alla delibera di commissario ad acta n. 1 del 13 marzo 2002;
-  si rileva che l'area in questione ricade nella fascia di rispetto boschiva n. 10 di cui allo stralcio dello studio agricolo-forestale e nella fascia di rispetto di un pozzo esistente pari a m. 200;
Considerato che:
-  la procedura amministrativa appare conforme alla legge;
-  l'ufficio del Genio civile, con nota prot. n. 18584, pos. n. 638 del 23 luglio 2002, ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 con le condizioni contenute nel medesimo provvedimento;
-  la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, con nota prot. n. 8152/02 del 15 gennaio 2003, ha rilasciato nulla osta previsto dall'art. 151, comma II, del D.L. n. 490/99, in quanto l'intervento proposto risulta compatibile con la struttura del paesaggio soggetto a tutela alle seguenti condizioni: "che la sistemazione esterna dell'area preveda interventi di piantumazione con alberatura di medio e alto fusto, in particolare per l'area a parcheggio, al fine di consentire una continuità vegetazionale con le superfici limitrofe";
-  il comune di Linguaglossa, con delibera consiliare n. 44 del 22 luglio 2002, ha espresso avviso favorevole al progetto suindicato;
-  il progetto si configura come intervento di ristrutturazione edilizia dell'immobile esistente senza variazione di volume e sagoma del predetto fabbricato, oltre che nella sistemazione esterna dell'area di pertinenza, così come esplicitato nella relazione tecnica;
-  l'intervento progettuale è compatibile con l'assetto territoriale del comune di Linguaglossa con le condizioni di cui ai pareri su riportati ed appare condivisibile con le seguenti prescrizioni:
-  l'area da destinare a zona territoriale omogenea "IS - Aree per impianti sportivi a carattere territoriale" è quella identificata catastalmente al foglio n. 29, particella n. 135, del comune in argomento con l'esclusione della porzione di detta area ricadente nel bosco n. 10 di cui allo studio agricolo-forestale;
-  la dotazione di aree a parcheggio deve essere, in ogni caso, rapportata agli standard previsti per impianti sportivi dalle disposizioni di legge vigenti in materia;
-  restano salve le disposizioni in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compresa la normativa di cui al D.L. n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni in relazione alla fascia di rispetto del pozzo esistente.
Per quanto sopra esposto, è del parere di autorizzare, ai sensi dell'art. 10, legge regionale n. 40/95, il progetto di che trattasi con le condizioni dell'ufficio del Genio civile, di cui alla nota prot. n. 18584/02 e della Soprintendenza, per i beni culturali ed ambientali, di cui alla nota prot. n. 8152/03, nonchè nel rispetto delle prescrizioni di cui ai superiori considerata.";
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 10 del 6 marzo 2003, reso dal servizio 4°/D.R.U.;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 10 del 6 marzo 2003 espresso dal servizio 4°/D.R.U. ed alle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti degli uffici in premessa citati, è autorizzato, in variante allo strumento urbanistico del comune di Linguaglossa, il progetto della Provincia regionale di Catania relativo alla trasformazìone dell'ex cantina sociale Ave in impianto sportivo polivalente.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 10 del 6 marzo 2003 del servzio 4°/D.R.U.;
2)  delibera n. 44 de1 22 luglio 2002 del consiglio comunale di Linguaglossa;
3)  relazione tecnica;
4)  corografia;
5) planimetria generale e catastale;
6)  pianta a quota 0.00;
7)  prospetti "A" e "B";
8)  prospetto "C" e sezione A-A;
9)  particolari costruttivi.

Art. 3

La Provincia regionale di Catania, prima dell'inizio dei lavori, dovrà acquisire ogni eventuale ulteriore autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere in argomento.

Art. 4

La Provincia regionale di Catania ed il comune di Linguaglossa sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 marzo 2003.
  SCIMEMI 

(2003.15.924)
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DECRETO 26 marzo 2003.
Autorizzazione del progetto del comune di Calatabiano relativo alle opere di completamento del serbatoio S. Antonio e della condotta esterna.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 1 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Vista l'istanza prot. n. 12668 del 9 novembre 1998, con la quale il comune di Calatabiano ha richiesto, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 65/81, l'autorizzazione del progetto riguardante opere di completamento del serbatoio S. Antonio e della condotta esterna della sorgente Feudogrande alla stazione di pompaggio in località S. Antonio;
Vista la successiva corrispondenza con cui il comune di Calatabiano, in esito alle richieste di questo Assessorato, ha trasmesso l'ulteriore documentazione utile all'esame della richiesta in argomento;
Vista la deliberazione n. 13 del 20 agosto 1998, con la quale è stato adottato il progetto dei lavori relativi al completamento del serbatoio S. Antonio e della condotta esterna della sorgente Feudogrande alla stazione di pompaggio in località S. Antonio;
Visto il parere favorevole rilasciato dall'ufficio del Genio civile di Catania con nota n. 6474 del 28 marzo 2002, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Vista la nota prot. 529 del 16 dicembre 2002, con la quale il servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla documentazione costituente il fascicolo, la proposta n. 50 del 16 dicembre 2002, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Dalla documentazione si evince che l'intervento progettuale consiste:
a)  nella realizzazione della copertura dei serbatoi esistenti, in località S. Antonio, con relative apparecchiature meccaniche all'interno dei serbatoi medesimi e della camera di manovra, a completamento del progetto speciale n. 30/3282 della ex Casmez;
b)  nella realizzazione di un tratto di condotta di collegamento tra i serbatoi e la stazione di pompaggio esistente in prossimità della viabilità comunale Calatabiano Pasteria;
c)  nel completamento della condotta idrica di adduzione esterna, di cui ai tratti di attraversamento delle strade statali e provinciali, ai fini dell'approvvigionamento idrico dalla sorgente Feudogrande, in territorio del comune di Fiumefreddo di Sicilia, rientranti nella fattispecie dell'art. 27, legge regionale n. 21/85.
In merito al suddetto progetto, l'ufficio del Genio civile, con provvedimento n. 6464 del 28 marzo 2002, precisa che è stato rilasciato parere favorevole ai sensi dell'art. 18 della legge n. 64/74, mentre, il parere ai sensi dell'art. 13, legge n. 64/74, doveva essere richiesto dal comune suindicato prima della già citata autorizzazione ex art. 18, legge n. 64/74. Per detto ufficio, comunque, il progetto di cui sopra, ricadente in area geomorfologicamente stabile, "risultava suscettibile di parere positivo di compatibilità ai sensi del succitato art. 13, legge n. 64/74".
Considerato che:
-  l'intervento progettuale di che trattasi, inserito in zona territoriale omogenea "F2 - Attrezzature collettive" del piano regolatore generale adottato con delibera di commissione straordinaria n. 12/02, è finalizzato al completamento di un'opera di pubblica utilità;
-  il progetto risulta compatibile sotto l'aspetto urbanistico fatto salvo il nulla osta dell'A.N.A.S. poiché detta opera ricade nella fascia di rispetto autostradale.
Per quanto sopra esposto, si propone che il progetto di opera pubblica in argomento, adottato con delibera consiliare n. 13/98, sia da autorizzare, ai sensi dell'art. 1, legge regionale n. 65/81, in conformità al parere dell'ufficio del Genio civile, di cui alla nota prot. n. 6464/02 e nel rispetto dei superiori considerata.";
Visto il voto n. 75 del 22 gennaio 2003, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, condividendo integralmente la sopracitata proposta del servizio 4/D.R.U., ha ritenuto meritevole di approvazione il progetto relativo al completamento del serbatoio S. Antonio e della condotta esterna adottato dal consiglio comunale di Calatabiano con delibera n. 13 del 20 agosto 1998;
Ritenuto di poter condividere il superiore voto n. 75 del 22 gennaio 2003, che richiama integralmente la proposta del servizio 4/D.R.U. n. 50 del 16 dicembre 2002;
Rilevata la regolarità della procedura eseguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, in conformità al citato voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 75 del 22 gennaio 2003, nonché alle condizioni contenute nel parere dell'ufficio del Genio civile di Catania in premessa citato, è autorizzato il progetto delle "opere di completamento del serbatoio S. Antonio e della condotta esterna della sorgente Feudogrande alla stazione di pompaggio in località S. Antonio", adottato dal consiglio comunale di Calatabiano con delibera n. 13 del 20 agosto 1998.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta n. 50 del 16 dicembre 2002 del servizio 4/D.R.U.;
2)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 75 del 22 gennaio 2003;
3)  delibera consiliare n. 13 del 20 agosto 1998;
4)  relazione tecnica;
5)  particolari degli attraversamenti condotta;
6)  particolari pozzetti stradali lungo la condotta;
7)  particolari copertura vasche;
8)  particolari esecutivi in cemento armato, copertura vasche e pozzetti di ispezione;
9)  particolari camera di manovra;
10)  piano di esproprio.

Art. 3

Il comune di Calatabiano resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 marzo 2003.
  SCIMEMI 

(2003.15.923)
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DECRETO 3 aprile 2003.
Modifica del decreto 7 agosto 2002, concernente calendario per la presentazione delle istanze di autorizzazione integrata ambientale per alcune categorie di attività industriali.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la direttiva n. 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998 ed in particolare gli artt. 1, commi 3, 2 e 21, nonché l'allegato B, recante la delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 96/61/CE;
Visto il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999, recante "Attuazione della direttiva n. 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
Vista la legge n. 59 del 15 marzo 1997, recante "Delega del Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 15 marzo 1997;
Visto il D.P.C.M. n. 377 del 10 agosto 1988 di regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale, di cui all'art. 6 della legge n. 349/86, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
Visto il D.P.R. n. 203 del 24 maggio 1988 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione delle direttive CEE nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernente norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali e suoi decreti attuativi;
Visto il decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Attuazione delle direttive n. 91/156/CE sui rifiuti, n. 91/689/CE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e suoi decreti attuativi;
Visto il decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva n. 91/271/CE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva n. 91/676/CE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole";
Vista la legge n. 447 del 26 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico;
Visto il decreto ministeriale del 23 novembre 2001, recante "Dati, formato e modalità della comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372";
Considerato che l'art. 1 del citato decreto legislativo n. 372/99 disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti esistenti compresi nell'allegato 1 dello stesso decreto, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi;
Visto l'art. 132 della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001, che stabilisce che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2002 di individuazione degli impianti di competenza statale e dei termini, per gli stessi, di presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 372/99;
Visto il decreto n. 633 del 7 agosto 2002, con il quale questo Assessorato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo n. 372/99, aveva stabilito il seguente calendario per la presentazione delle istanze di autorizzazione integrata ambientale di competenza regionale:
3
Categoria attività industriale  Data di presentazione istanze 
Attività energetiche  dall'1 al 31 gennaio 2003 
Industria chimica  dall'1 al 28 febbraio 2003 
Industria dei prodotti minerali  dall'1 al 31 marzo 2003 
Produzione e trasformazione dei metalli  dall'1 al 31 luglio 2003 
Gestione dei rifiuti  dall'1 al 31 agosto 2003 
Altre attività (esclusi allevamenti e macelli)  dall'1 al 30 settembre 2003 
Allevamenti e macelli  dall'1 al 29 febbraio 2004 

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, prot. n. GAB/2002/8567/B03 del 12 agosto 2002 che, in relazione ai problemi organizzativi correlati al rispetto delle scadenze fissate dal decreto legislativo n. 372/99, invita a non procedere al rilascio di autorizzazioni integrate ambientali in attesa dell'emanazione delle linee guida nazionali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, assicurando nel contempo il massimo impegno a garantire in tempi brevi la pubblicazione delle stesse;
Visto l'art. 77, comma 3, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, che dispone che tutti gli impianti esistenti e di nuova realizzazione, relativi alle attività industriali, di cui all'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. n. 377/88, rientranti nelle categorie elencate nell'allegato 1 della direttiva n. 96/61/CE, sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale;
Visto l'art. 77, comma 4, della legge n. 289/02 che dispone che con D.P.C.M. saranno disciplinate le modalità di autorizzazione integrata ambientale da rilasciare da più di una autorità competente (Stato - Regione) nel caso in cui più impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione;
Ritenuto che, in conseguenza di quanto sopra espresso, occorra riformulare il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale di competenza regionale nelle more della pubblicazione delle linee guida, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 372/99;
Per quanto sopra espresso;

Decreta:


Art. 1

L'art. 1 del decreto n. 633 del 7 agosto 2002 viene modificato come segue:
"Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo n. 372/99 si stabilisce il calendario per la presentazione delle istanze di autorizzazione integrata ambientale della Regione siciliana, per le seguenti attività industriali esistenti e di competenza non statale, meglio specificate all'allegato 1 del citato decreto legislativo n. 372/99".
3
Categoria attività industriale  Data di presentazione istanze 
Attività energetiche  dall'1 gennaio al 31 maggio 2003 
Industria chimica  dall'1 febbraio al 30 giugno 2003 
Industria dei prodotti minerali  dall'1 marzo al 31 luglio 2003 
Produzione e trasformazione dei metalli  dall'1 luglio al 31 agosto 2003 
Gestione dei rifiuti  dall'1 agosto al 30 settembre 2003 
Altre attività (esclusi allevamenti e macelli)  dall'1 settembre al 31 ottobre 2003 
Allevamenti e macelli  dall'1 febbraio al 29 febbraio 2004 


Art. 2

Nel caso in cui il decreto di emanazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 372/99, non sia pubblicato almeno 30 giorni prima delle scadenze stabilite nel comma precedente, i gestori presentano la domanda di autorizzazione integrata ambientale entro:
-  90 giorni dalla pubblicazione di tale decreto per le attività energetiche e per l'industria chimica;
-  120 giorni dalla pubblicazione di tale decreto per l'industria dei prodotti minerali e della produzione e trasformazione dei metalli;
-  150 giorni dalla pubblicazione di tale decreto per gli impianti di gestione di rifiuti e per le altre attività.

Art. 3

Le istanze per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 3727/99, di competenza regionale ed i relativi elaborati tecnici, dovranno essere presentate in quattro copie, più una copia, della sintesi non tecnica, che sarà messa a disposizione per la consultazione del pubblico.
E' opportuna anche la consegna di una copia completa, su supporto informatico, necessaria ai fini dell'archivazione elettronica interna.
Le istanze di autorizzazione ed i relativi allegati tecnici dovranno essere inviate, oltre che a questo Assessorato, all'amministrazione provinciale ed ai dipartimenti provinciali dell'A.R.P.A. Sicilia competenti per territorio.

Art. 4

Per le unità produttive di un unico gestore, in cui sono svolte più categorie di attività, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo n. 372/99, la presentazione dell'istanza deve avvenire alla prima tra le scadenze previste per le attività svolte nellà.

Art. 5

Nel caso in cui più gestori svolgano in una medesima area attività ricomprese nell'allegato 1 del decreto legislativo n. 372/99, tecnicamente o funzionalmente connesse, i gestori delle singole attività devono presentare l'istanza alla prima tra le scadenze previste per le suddette attività interconnesse.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 aprile 2003.
Il Presidente della Regione, Assessore ad interim per il territorio e l'ambiente: CUFFARO
(2003.15.919)
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DECRETO 4 aprile 2003.
Autorizzazione del progetto riguardante i lavori di posa di un metanodotto ricadente nei territori dei comuni di Regalbuto, Troina e Gagliano Castelferrato.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 1150 del 17 agosto 1942 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Vista l'istanza, prot. n. 32 del 17 gennaio 2001, con la quale la soc. SARCIS S.p.A. nonché la soc. ENI S.p.A. - per quanto riferito alle rispettive concessioni, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, ha richiesto l'autorizzazione del progetto riguardante i lavori di posa del metanodotto Fiumetto 3-Gagliano e Gagliano-Sparacollo per la messa in produzione del pozzo Fiumetto 3;
Vista la successiva istanza prot. n. 1075 del 13 luglio 2001 con cui, in relazione alla specifica titolarità delle rispettive concessioni di coltivazione, la suddetta istanza del 17 gennaio 2001 è stata riproposta congiuntamente dalle società SARCIS S.p.A., ENI S.p.A. e Rete Gas Italia S.p.A.;
Vista la nota n. 52144 del 17 luglio 2001, con la quale questo Assessorato ha invitato i comuni di Gagliano Castelferrato, Regalbuto e Troina, interessati territorialmente dalla realizzazione delle opere in progetto, ad esprimere, a mezzo delibera consiliare, il parere previsto dall'art. 7 della legge regionale n. 65/81, come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Visto il foglio prot. n. 108 del 23 gennaio 2002, con il quale la soc. ENI S.p.A., con riferimento all'istanza del 13 luglio 2001, ha fornito ulteriori precisazioni in merito alla titolarità delle condotte interessate ed, inoltre, ha comunicato la modifica in SNAM Rete Gas S.p.A. della denominazione Rete Gas Italia S.p.A.;
Visto il foglio prot. n. 51 del 13 gennaio 2003 della soc. ENI S.p.A con il quale è stata trasmessa la documentazione utile ai fini dell'esame di competenza di questo Assessorato;
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 36 del 16 ottobre 2001, con la quale il comune di Regalbuto ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto di che trattasi;
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 55 del 30 novembre 2001, con la quale il comune di Troina ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto di che trattasi;
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 27 aprile 2002, con la quale il comune di Gagliano Castelferrato ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto di che trattasi;
Visto il parere n. 1736 del 24 aprile 2001, trasmesso a questo Assessorato con nota dell'ufficio del Genio civile di Enna prot. n. 6780/7981 del 12 novembre 2001, espresso favorevolmente, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il parere favorevole, a condizione, espresso dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Enna con nota prot. 6946 del 29 novembre 2001;
Vista la nota prot. n. 2895/I del 9 agosto 2002, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali di Enna ha rilasciato, con condizioni, l'autorizzazione ex art. 151 del testo unico n. 490/99;
Visto il nulla osta condizionato rilasciato dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste con nota n. 9846/8507 del 25 gennaio 2002;
Visto il decreto n. 73 dell'11 febbraio 2002, con il quale il dipartimento territorio e ambiente (V.I.A.) di questo Assessorato ha concesso, con prescrizioni, il nulla osta previsto dall'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181;
Visto il parere n. 14 del 22 gennaio 2003 dell'unità operativa 3.2, reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi a questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
- Il progetto in particolare prevede la realizzazione di un metanodotto all'interno dei territori dei comuni di Regalbuto, Troina e Gagliano Castelferrato in provincia di Enna, suddiviso in n. 3 tronchi (A, B, C) per la posa delle seguenti condotte:
Da area pozzo Fiumetto 3 a Fiumetto/Masseria Vecchia (tronco A)
1) condotta ? 10" (DN 250) di lunghezza 2,7 km. per il trasporto del gas;
2) condotta ? 3" (DN 80) di lunghezza 2,7 km. per il trasporto della gasolina;
Da area pozzo Fiumetto/Masseria Vecchia a Cluster Pizzo Tamburino (tronco B)
1) condotta ? 10" di lunghezza 4,37 km. per il trasporto del gas;
2) condotta ? 3" di lunghezza 4,37 km. per il trasporto della gasolina;
Da area pozzo di Pizzo Tamburino a centrale Agip di Gagliano Castelferrato (tronco C)
1) condotta DN 400 (16") per il trasporto del gas, lunghezza 14,859 km.;
2) condotta DN 80 (3") per il trasporto del gas più il liquido in multifase, lunghezza 14,847 km.;
Da centrale Agip di Gagliano Castelferrato ad area impianti Snam di Sparacollo (Tronco C)
1) condotta DN 400 (16") per il trasporto del gas, lunghezza 15,847 km.;
-  Le opere da realizzare sono state progettate e verranno realizzate nel rispetto di tutta la descrittiva legislazione e le normative, nazionali e regionali, vigenti in materia di impianti di che trattasi, ed, in particolare, nel rispetto del D.M. 24 novembre 1984 sulle norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione del gas naturale con densità non superiore a 0,8", ed inoltre sui dati progettuali riportati nelle relazioni tecnico allegate;
Considerato che:
-  sul progetto si sono espressi favorevolmente i comuni interessati competenti per territorio, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91, sull'attraversamento sui propri territori della condotta del metanodotto in oggetto;
-  gli uffici del Genio civile, della Soprintendenza, dei vigili del fuoco hanno espresso parere favorevole con delle condizioni e/o prescrizioni secondo quanto specificato nelle stesse note autorizzative;
-  l'intero tracciato non interessa territori agricoli utilizzati per colture specializzate ai sensi del comma 5, art. 2 della legge regionale n. 71/78;
-  il tracciato esistente della condotta che collega la centrale Gagliano al nodo Sparacollo della SNAM S.p.A. punto di raccordo del metanodotto Algeria-Italia, dovrà essere modificato per consentire la posa di una nuova condotta per migliorare la pressione di esercizio del gas naturale prelevato dai pozzi esistenti o futuri della zona (vedi "Fiumetto 3 e Fiumetto 1 - Masseria Vecchia"), che lo stesso sarà utilizzato per la posa della condotta che dovrà portare il gas dai pozzi in esecuzione di cui sopra alla centrale di Gagliano, riducendo al minimo nuove aree da occupare per la realizzazione della nuova condotta.
Parere
Per quanto sopra premesso, visto, rilevato e considerato, questa unità operativa 3.2 del servizio 3° del D.R.U. è dell'avviso che il progetto in variante agli strumenti urbanistici vigenti nei comuni di Regalbuto, Troina e Gagliano Castelferrato tutti in provincia di Enna, proposto dalle società: SARCIS S.p.A., ENI S.p.A. e SNAM Rete Gas Italia, relativamente alla posa del metanodotto della lunghezza di circa 35 km. per la messa in produzione del pozzo Fiumetto 3, seguendo il traccia to Fiumetto 3-Fiumetto 1-Masseria Vecchia-Cluster Pizzo Tamburino-centrale Gagliano-Sparacollo (Nodo SNAM) possa essere autorizzato a ciascuna società per le proprie titolarità, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modificazioni;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere dell'unità operativa 3.2 n. 14 del 22 gennaio 2003, nonché alle condizioni e prescrizioni contenute nelle note degli uffici in premessa richiamati, è autorizzato, in variante agli strumenti urbanistici vigenti nei comuni di Gagliano Castelferrato, Regalbuto e Troina, il progetto proposto dalle società: SARCIS S.p.A., ENI S.p.A. e SNAM Rete Gas Italia, relativamente alla posa del metanodotto della lunghezza di circa 35 km. per la messa in produzione del pozzo Fiumetto 3, seguendo il tracciato Fiumetto 3-Fiumetto 1-Masseria Vecchia-Cluster Pizzo Tamburino-Centrale Gagliano-Sparacollo (Nodo SNAM).

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 14 del 22 gennaio 2003 dell'unità operativa 3.2;
2)  delibera del consiglio comunale di Regalbuto n. 36 del 16 ottobre 2001;
3)  delibera del consiglio comunale di Troina n. 55 del 30 novembre 2001;
4)  delibera del consiglio comunale di Gagliano Castelferrato n. 8 del 27 aprile 2002;
5)  relazione tecnica descrittiva;
Tronco A - Metanodotto Fiumetto 3-Fiumetto/Masseria Vecchia
6)  corografia, scala 1:25.000, dis. 0811.03BA.DG.33001;
7)  planimetria catastale, scala 1:4.000, dis. 0911003. BA.DG.33003;
8)  profilo longitudinale, dis. 0811.03.BA.DG.33005;
9)  schema di progetto, dis. 0811.03.BA.DG.33007;
Tronco B - Metanodotto Fiumetto/Masseria Vecchia-Cluster Pizzo Tamburino
10)  corografia, scala 1:25.000, dis. 0811.03.BA.DG.33002;
11)  planimetria catastale, scala 1:4.000, dis. 0811.03.BA. DG.33004;
12)  profilo longitudinale, dis. 0811.03.BA.DG.33006;
13)  schema di progetto, dis. 0811.03.BA.DG.33008;
Tronco C - Metanodotto Cluster Pizzo Tamburino - Centrale di Gagliano Castelferrato-Sparacollo
14)  relazione tecnico descrittiva;
15)  planimetria, scala 1:10.000, dis. 0817.01.BA.DG. 33029;
16)  planimetria, scala 1:25.000, dis. 0817.01.BA.DG. 33032;
17)  planimetria con piano regolatore generale, scala 1:25.000, dis. 0817.01.BA.DG.33033;
18)  schema di progetto, dis. 0817.01.BB.EF.33034;
19)  planimetria catastale, scala 1:2.000, dis. 081701.BA. DG.33035;
20)  profilo altimetrico particolareggiato, dis. 0817.01. BA.DG.33037;
21)  planimetria catastale (stacco per Picco Tamburino), scala 1:2.000, dis. 08l7.01.BA.DG.33038;
22)  profilo altimetrico particolareggiato (stacco per Pizzo Tamburino), dis. 0817.01.BA.DG.33040;
23)  studio geologico-morfologico - metanodotto Fiumetto-Centrale Gas Gagliano-Sparacollo.

Art.  3

Le società SARCIS S.p.A., ENI S.p.A. e SNAM Rete Gas Italia dovranno acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione, eventualmente, necessaria per la realizzazione delle opere di cui al progetto.

Art.  4

La SARCIS S.p.A., l'ENI S.p.A., la SNAM Rete Gas Italia ed i comuni di Regalbuto, Troina e Gagliano Castelferrato sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 aprile 2003.
  SCIMEMI 

(2003.16.954)
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DECRETO 4 aprile 2003.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di un metanodotto nel territorio del comune di Catania.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Visto il foglio prot. n. COS/CESUD/389/DAT del 20 febbraio 2002, assunto al prot. gen. di questo Assessorato al n. 11068 del 22 febbraio 2002, con il quale la SNAM S.p.A., ha richiesto a questo Assessorato l'autorizzazione in variante, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, del progetto relativo alla costruzione del metanodotto allacciamento S.T. Microelectronics di Catania DN 200(8") - 24 bar;
Visti i fogli prot. n. COS/CESUD/431/GRE e prot. n. COS/IMP.LIB/270/GRE del 4 marzo 2002 e del 6 marzo 2003, con i quali la SNAM Rete Gas S.p.A. ha trasmesso ulteriore documentazione;
Vista la nota prot. n. 46411 del 31 luglio 2002, con la quale questo Assessorato ha richiesto al comune di Catania, interessato territorialmente dalla realizzazione delle opere, il parere del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine al progetto proposto dalla SNAM Rete Gas S.p.A.;
Vista la delibera consiliare n. 5 del 24 gennaio 2003, con la quale il consiglio del comune di Catania ha espresso il proprio avviso favorevole in merito alla realizzazione del progetto in argomento;
Vista la nota prot. n. 3155 dell'11 marzo 2002, con la quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania ha rilevato che i siti interessati non ricadono in zone sottoposte al regime vincolistico di cui al regio decreto legge n. 3267/23;
Visto il parere favorevole reso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, dall'ufficio del Genio civile di Catania con nota prot. n. 4559 del 3 aprile 2002;
Visto il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania, servizio per i beni archeologici con nota prot. n. 1062 del 18 marzo 2002;
Visto il parere favorevole reso, ai sensi dell'art. 151 - comma secondo - del decreto legislativo n. 490/99, dal la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania - servizio per i beni architettonici, paesistici, naturali, naturalistici e urbanistici con nota prot. n. 2298/2002 del 10 giugno 2002;
Visto il parere favorevole espresso dal Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Catania con nota n. 2429 del 24 luglio 2002;
Visto il parere n. 13 del 24 marzo 2003, reso dal servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
Il progetto in questione, redatto dalla SNAM - Rete gas - ha lo scopo di rifornire di gas naturale la S.T. Microelectronics di Catania cliente finale, sita nell'area industriale ASI di Catania;
Il tracciato del metanodotto in progetto ha una lunghezza complessiva di 5.247 mt. e si sviluppa in territorio del comune di Catania ed interessa inizialmente aree destinate dalle previsioni del vigente piano regolatore generale, in parte a zona verde ruraIe, in parte a zona vincolo assoluto (fasce di rispetto strade ferrate), in parte a sede stradale e a porzione di verde pubblico, mentre successivamente, il tracciato interessa terreni rientranti nell'area del Consorzio di sviluppo industriale ASI Area per insediamenti industriali;
La compatibilità dell'opera con quanto disposto dalle prescrizioni vigenti, risiede nella particolare tipologia della stessa, dal momento che trattasi di un'opera che per la quasi totalità del suo sviluppo lineare è totalmente interrata e pertanto non si prevede nessun cambiamento di destinazione d'uso del suolo, nessun esproprio ma solo una servitù relativa all'inedificazione interessante una fascia di terreno della larghezza di 16 mt. a cavallo dell'asse della tubazione, per tutta la lunghezza dell'opera.
Il progetto prevede:
-  il completo interramento della condotta, evitando ...effetti negativi sul paesaggio e sulla continuità bio-funzionale del territorio;
-  la costruzione dei relativi accessori parte dei quali fuori terra come gli impianti di intercettazione del gas, gli armadietti, apparecchiature per la protezione catodica, i tubi di sfiato ed i cartelli che segnalano la presenza e la posizione del metanodotto;
-  da quanto riportato nella relazione tecnica allegata al progetto, la progettazione, la costruzione e l'esercizio del metanodotto sono stati disciplinati e condizionati da criteri progettuali dettati da specifiche norme in materia. Com'è ad esempio la distanza di sicurezza da zone urbanizzate o di futura espansione secondo le previsioni degli strumenti urbanistici, è stato evitato il passaggio in zone interessate da colture specializzate e ad alto reddito e l'attraversamento di zone vincolate o di elevato valore ambientale e paesaggistico.
Considerato che:
-  il procedimento amministrativo di autorizzazione di cui all'art. 7 della della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni appare regolare;
-  il comune di Catania con deliberazione consiliare n. 5 del 24 gennaio 2003 ha espresso parere favorevole alla realizzazione del metanodotto allacciamento S.T. Microelectronics di Catania D.N. 200 ("8), ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
-  l'opera è da ritenersi compatibile con l'assetto territoriale del comune interessato ed inoltre è di rilevante interesse pubblico in quanto finalizzata a rifornire energia ad un impianto produttivo sito in zona industriale (ASI).
Per quanto sopra precede questo servizio 4 è del parere che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, sia meritevole di autorizzazione il progetto di allacciamento S.T. Microelectronics di Catania D.N. 200 ("8) 24 bar.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 13 del 24 marzo 2003 reso dal servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere espresso dal servizio 4/D.R.U. n. 13 del 24 marzo 2003, nonché, alle condizioni indicate dagli uffici in premessa richiamati, è autorizzato, in variante al piano regolatore generale vigente nel comune di Catania, il progetto riguardante la realizzazione del metanodotto allacciamento S.T. Microelectronics di Catania DN 200 (8") - 24 bar.

Art.  2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati:
1)  parere n. 13 del 24 marzo 2003 del servizio 4/D.R.U.;
2)  delibera del consiglio comunale n. 5 del 24 gennaio 2003;
3)  relazione tecnica particolareggiata;
4)  planimetria,
5)  planimetria con piano regolatore generale e vincoli, scala 1:25.000;
6)  planimetria con punti di ripresa fotografica;
7)  planimetria con piano regolatore generale e vincoli, scala 1:10.000;
8)  carta uso del suolo;
9)  carta geologica e geomorfologica;
10)  profilo altimetrico particolareggiato.

Art.  3

La SNAM Rete Gas S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, dovrà acquisire ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione delle opere di cui al progetto.

Art.  4

La SNAM Rete Gas S.p.A. ed il comune di Catania sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 aprile 2003.
  SCIMEMI 

(2003.16.950)
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DECRETO 7 aprile 2003.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Acquedolci.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, il 5° comma, dell'art. 1 della legge 3. gennaio 1978, n. 1, così come recepito dall'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Visto l'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il foglio sindacale prot. n. 3877 del 30 aprile 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 28133 del 15 maggio 2002, con il quale il comune di Acquedolci ha trasmesso gli atti ed elaborati riguardanti il progetto relativo al prolungamento della via Barranca fino al congiungimento con la S.S. 113, approvato con delibera consiliare n. 43 del 6 settembre 2001, ai sensi dell'art. 1, comma 5°, della legge n. 1/78, in variante al vigente strumento urbanistico generale;
Visto il foglio prot. n. 339 del 28 gennaio 2003, pervenuto in data 29 gennaio 2003 ed assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 5974 del 29 gennaio 2003, con il quale il comune di Acquedolci ha trasmesso la documentazione richiesta con la nota di questo Assessorato, prot. n. 33388 del 3 giugno 2002;
Vista la delibera n. 43 del 6 settembre 2001, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il consiglio comunale di Acquedolci ha approvato, al fine di riconfermare i vincoli preordinati all'espropriazione ex art. 1 della legge regionale n. 38/73, il progetto per il prolungamento di via Barranca fino al congiungimento con la S.S. 113, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1/78 e dell'art. 4 della legge regionale n. 35/78;
Visti gli atti di pubblicazione e deposito, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la certificazione del segretario comunale, datata 5 febbraio 2002, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante l'assenza di opposizioni e osservazioni nei termini di legge;
Visto il parere favorevole rilasciato, a condizione, dal l'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, con nota prot. n. 23200 del 4 ottobre 2002;
Visto il parere prot. n. 5 del 27 marzo 2003, reso, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40 dall'unità operativa 4.1/DRU di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Situazione urbanistica e descrizione del progetto
Il comune di Acquedolci in atto è dotato di un piano regolatore generale approvato con decreto n. 615 del 2 ottobre 1986, i cui vincoli preordinati all'espropriazione sono divenuti inefficaci.
Con atto n. 43 del 6 settembre 2001, il consiglio comunale ha deliberato di approvare con le procedure di cui al 5° comma, dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, il progetto di massima per il prolungamento di via Barranca fino al congiungimento con la S.S. 113, con riconferma dei vincoli preordinati all'espropriazione.
Il progetto prevede, all'interno del perimetro del centro edificato, il prolungamento di una strada urbana, la via Barranca, fino al congiungimento con la S.S. 113 (corso Italla).
L'arteria di che trattasi lunga circa m. 487, già prevista nello strumento urbanistico vigente (piano regolatore generale), mantiene le caratteristiche plano altimetriche ed è fiancheggiata da zone omogenee di espansione di tipo "C", e si tratta di un prolungamento di un tratto già esistente.
Considerato che:
-  la variante in argomento è stata oggetto di deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  la compatibilità con le condizioni geomorfologiche dei luoghi con le nuove previsioni urbanistiche contenute nella variante di che trattasi è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Messina ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, con parere favorevole a condizione reso con nota prot. n. 23200 del 4 ottobre 2002;
-  il progetto prevede un miglioramento della viabilità esistente a servizio delle zone C, di piano regolatore generale;
-  l'opera risulta inserita nel programma triennale delle opere pubbliche dell'ente approvato con delibera del consiglio comunale n. 6 del 17 gennaio 1995 e riconfermata con delibera di consiglio comunale n. 9 del 23 febbraio 2000;
-  l'opera da realizzare è prevista dallo strumento urbanistico vigente (piano regolatore generale), i cui vincoli preordinati all'esproprio risultano scaduti.
Per quanto precede, questa U.O.4.1/ME è del parere di ritenere per gli aspetti strettamente urbanistici meritevole di approvazione il progetto in argomento, di cui alla delibera consiliare n. 43 del 6 settembre 2001 del comune di Acquedolci, con le condizioni contenute nel parere del Genio civile, prot. n. 23200 del 4 ottobre 2002 e salvo ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.";
Ritenuto di poter condividere il parere n. 5 del 27 marzo 2003, reso dall'unità operativa 4.1/DRU;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi del 5° comma, dell'art. 1 della legge n. 1 del 3 gennaio 1978, così come recepito dall'art. 4 della legge regionale n. 35 del 10 agosto 1978, in conformità al parere espresso dall'unità operativa 4.1/DRU n. 5 del 27 marzo 2003, nonché alle condizioni contenute nella nota dell'ufficio del Genio civile di Messina, è approvata la variante allo strumento urbanistico del comune di Acquedolci, riguardante il progetto di prolungamento della via Barranca fino al congiungimento con la S.S. 113, adottata con la delibera consiliare n. 43 del 6 settembre 2001.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere unità operativa 4.1/DRU n. 5 del 27 marzo 2003;
 2)  delibera consiglio comunale n. 43 del 6 settembre 2001;
 3)  relazione tecnica;
 4)  planimetria stradale e corografie;
 5)  planimetria impianti tecnici;
 6)  profilo longitudinale;
 7)  sezioni trasversali;
 8)  particolari costruttivi;
 9)  piano particellare d'esproprio;
10)  aerofotogrammetria.

Art. 3

Il comune di Acquedolci dovrà acquisire, prima del l'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione e/o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

Il comune di Acquedolci resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 aprile 2003.
  SCIMEMI 

(2003.16.953)
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DECRETO 7 aprile 2003.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di San Vito Lo Capo.

Cliccare qui per visualizzare il provvedimento

(2003.15.948)
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DECRETO 7 aprile 2003.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Valguarnera Caropepe.

Cliccare qui per visualizzare il provvedimento

(2003.16.989)
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*


DECRETO 11 aprile 2003.
Proroga delle misure di salvaguardia relative al piano regolatore generale del comune di Caltagirone.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 30 novembre 1952, n. 1902;
Vista la legge regionale 5 agosto 1958, n. 22;
Vista la legge 30 luglio 1959, n. 615;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed, in particolare, l'art. 112;
Vista l'istanza prot. n. 15452 del 4 aprile 2003, con la quale il sindaco del comune di Caltagirone ha chiesto la proroga delle misure di salvaguardia ex legge regionale n. 22/58, relativa al piano regolatore generale adottato con delibera consiliare n. 55 del 3 maggio 2000;
Visto il rapporto n. 15 del 7 aprile 2002, con il quale il servizio 4/CT, nel ritenere condivisibile la superiore richiesta, si è espresso per la concessione della proroga di mesi dodici delle misure di salvaguardia relative al piano regolatore generale di Caltagirone;
Ritenuto di poter condividere l'anziriportato rapporto n. 15/2003 del servizio 4 di questo dipartimento;

Decreta:


Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge regionale n. 22 del 5 agosto 1958, sono prorogate di mesi dodici le misure di salvaguardia relative al piano regolatore generale del comune di Caltagirone, adottato con delibera consiliare n. 55 del 3 maggio 2000.
Palermo, 11 aprile 2003.
  SCIMEMI 

(2003.16.992)
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DECRETO 11 aprile 2003.
Approvazione del piano regolatore del porto di Marsala.

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(2003.18.1073)
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DECRETO 14 aprile 2003.
Integrazione del decreto 12 aprile 2002, concernente approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Altavilla Milicia.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il decreto n. 164/DRU del 12 aprile 2002, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio del comune di Altavilla Milicia;
Vista la nota dell'U.O. 6.1/DRU n. 134 del 17 aprile 2002, con la quale si fa rilevare l'assenza delle determinazioni ex art. 4, comma 4°, della legge regionale n. 71/78, in ordine alle osservazioni nn. 92, 112, 153, 117 e 196 prodotte, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, avverso lo strumento urbanistico adottato con delibera commissariale n. 215 del 25 settembre 1998;
Vista la nota prot. n. 200 dell'8 maggio 2002 con cui il servizio III/DRU di questo Assessorato, nel trasmettere la documentazione riguardante le osservazioni di cui sopra, ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di pari numero e data, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
L'osservazione n. 92 si ritiene parzialmente accoglibile così come espresso dal progettista.
Le osservazioni nn. 112, 153 e 172 non si ritengono accoglibili in conformità con quanto controdedotto dal progettista.
L'osservazione n. 196 non risulta visualizzata sulle tavole di piano regolatore generale per impossibilità di individuazione da parte dei progettisti e pertanto non si ritiene accoglibile, nonostante il parere parzialmente favorevole del progettista.
Per quanto sopra rappresentato e per l'emissione di un decreto integrativo, si trasmette copia delle osservazioni nn. 92, 112, 153, 172 e 196, la relazione sulle osservazioni redatta dal progettista del piano regolatore generale e il parere n. 379 dell'1 dicembre 2000.
(...Omissis...)
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 632 del 6 giugno 2002, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che il parere n. 200 in argomento verte sull'esame delle osservazioni nn. 92, 112, 153, 172 e 196, presentate avverso il piano regolatore generale del comune di Altavilla Milicia, non valutate nel precedente parere n. 379 dell'1 dicembre 2000, reso dal servizio III (ex gruppo 26°) sul piano regolatore generale;
Riconosciuta, la necessità di esaminare le suddette osservazioni ai fini dell'emissione del conseguenziale provvedimento approvativo integrativo;
Ritenuto di condividere le valutazioni espresse nel parere integrativo n. 200, reso dall'ufficio, che è parte integrante del presente voto;
Per tutto quanto sopra, il Consiglio è del parere che le osservazioni richiamate in premessa sono determinate in conformità alla proposta di parere dell'ufficio più volte citata.";
Vista la nota dirigenziale n. 46419 del 31 luglio 2002, con la quale, ai sensi del 5° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, è stato chiesto al comune di Altavilla Milicia, di adottare le controdeduzioni al condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 632 del 6 giugno 2002;
Vista la nota prot. n. 138 del 27 marzo 2003 del servizio III/DRU di questo Assessorato, dalla quale si rileva che il comune di Altavilla Milicia non ha controdedotto in merito alle determinazioni assessoriali assunte con il voto del C.R.U. n. 632 del 6 giugno 2002 sulle osservazioni in argomento;
Ritenuto di poter condividere il superiore voto n. 632 del 6 giugno 2002, espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica in conformità alla proposta n. 200 dell'8 maggio 2002 del servizio III/DRU;
Ritenuto, altresì, di dover provvedere ad integrare, il citato decreto n. 164/DRU del 12 aprile 2002, relativamente alle determinazioni, ex art. 4, comma 4, della legge regionale n. 71/78, in ordine alle osservazioni nn. 92, 112, 153, 117 e 196;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ad integrazione del decreto n. 164/DRU del 12 aprile 2002, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Altavilla Milicia, le osservazioni nn. 92, 112, 153, 117 e 196 sono decise in conformità a quanto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 632 del 6 giugno 2002.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta n. 200 dell'8 maggio 2002 del servizio III/D.R.U.;
2)  voto Consiglio regionale dell'urbanistica n. 632 del 6 giugno 2002.

Art. 3

Il comune di Altavilla Milicia resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 aprile 2003.
  SCIMEMI 

(2003.16.993)
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DECRETO 14 aprile 2003.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Noto.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il foglio prot. n. 4216 del 13 febbraio 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 10470 del 20 febbraio 2002, con il quale il dirigente del settore IV - Urbanistica e salvaguardia del territorio del comune diNoto, ha trasmesso a questo Assessorato la documentazione inerente la variante al piano regolatore generale per la soppressione dell'area destinata a carcere in contrada Astrico;
Visto l'ulteriore foglio, prot. n. 31257 del 19 dicembre 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 77224 del 30 dicembre 2002, con cui il comune di Noto ha trasmesso la documentazione richiesta con nota assessoriale prot. n. 14670 dell'11 marzo 2002;
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 117 del 27 dicembre 2001, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 44/91 il 9 gennaio 2002, con la quale è stata adottata la variante al piano regolatore generale riguardante la soppressione dell'area destinata a carcere in contrada Astrico;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione datata 16 dicembre 2002, a firma del segretario generale e del dirigente del settore IV - Salvaguardia del territorio, in ordine alla regolarità delle procedure di pubblicazione, nonché attestante l'assenza di osservazioni avverso la variante adottata;
Vista la nota prot. n. 40 del 18 febbraio 2003, con la quale l'U.O.4.2 di questo dipartimento regionale urbanistica ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta n. 8 del 18 febbraio 2003, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che:
-  il comune di Noto è dotato il piano regolatore generale, approvato con decreto n. 334 dell'11 maggio 1993;
-  in detto piano regolatore generale è prevista, in contrada Astrico, un'area destinata all'edificazione di una nuova struttura carceraria;
-  il comune di Noto, con istanza sindacale prot. n. 20566 del 17 luglio 2001, ha richiesto notizie al Ministero di grazia e giustizia di Roma al fine di conoscere se fosse ancora nei programmi dello stesso la realizzazione di un nuovo carcere nell'area sopra citata;
- il Ministero di grazia e giustizia, dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con nota datata 19 novembre 2001, assunta in pari data al prot. comunale n. 33339, ha comunicato che non rientra nelle previsioni del Ministero la realizzazione di un nuovo carcere in quell'area;
- per quanto sopra, l'attuale vincolo urbanistico non ha più motivo di sussistere;
- con la variante proposta si intende sopprimere il vincolo gravante sull'area in questione riconducendola a zona di verde agricolo;
- per la fattispecie non occorre acquisire il parere dell'ufficio del Genio civile di Siracusa, ex art. 13 della legge n. 64/74;
Per tutto quanto sopra, questa unità operativa è del parere che la richiesta di variante al piano regolatore generale di Noto, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n.71/78, adottata con delibera consiliare n. 117 del 27 ottobre 2002, relativa alla modifica della destinazione d'uso dell'area sita in contrada Astrico, da area destinata a carcere a verde agricolo, sia meritevole di approvazione.";
Visto il voto n. 113 del 6 marzo 2003, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, in conformità alla proposta n. 8 del 18 febbraio 2003 dell'U.O.4.2/DRU, ha ritenuto meritevole di approvazione la variante, adottata con deliberazione consiliare n. 117 del 13 settembre 2001, relativa alla soppressione dell'area destinata a carcere in località Astrico;
Ritenuto di poter condividere il superiore voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 113 del 6 marzo 2003;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica espresso con il voto n. 113 del 6 marzo 2003, è approvata e resa esecutiva la variante al piano regolatore generale vigente del comune di Noto, adottata con delibera consiliare n. 117 del 27 dicembre 2001, riguardante la modifica a verde agricolo dell'area in località Astrico destinata a carcere.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questoAssessorato:
1)  proposta di parere n. 8 del 18 febbraio 2003, resa dall'U.O.4.2/DRU di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
2)  parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 113 del 6 marzo 2003;
3)  delibera consiliare n. 117 del 27 dicembre 2001;
4)  relazione;
5)  tav. P1/C  - previsione vigente; 
6)  tav. P1/CVAR  - previsione variata. 


Art. 3

Il comune di Noto resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 aprile 2003.
  SCIMEMI 

(2003.16.986)
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DECRETO 14 aprile 2003.
Approvazione di variante al regolamento edilizio del comune di Santa Caterina Villarmosa.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978; n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il foglio n. 2017 del 7 marzo 2003, con il quale l'U.T.C. del comune di Santa Caterina Villarmosa ha trasmesso a questo Assessorato per l'esame di competenza, copia delle delibere di consiglio comunale nn. 6 e 7 dell'1 marzo 2003 per l'approvazione di una variante al piano regolatore generale, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, consistente nella riadozione della variante al regolamento edilizio, artt. 4 e 5, adottata con delibere nn. 47/92, 90/92 e 112/93;
Viste le delibere sopra specificate;
Visto il regolamento edilizio del comune di Santa Caterina Villarmosa annesso al programma di fabbricazione approvato con decreto n. 229 del 22 novembre 1978;
Visto il parere n. 16 del 14 aprile 2003, reso dall'U.O.3.1, che così si esprime:
...Omissis...
L'U.T.C. ha ritenuto opportuno modificare l'art. 4 del regolamento edilizio comunale, che regola la composizione della commissione edilizia, in quanto la C.E.C., così come formata, non garantisce una adeguata competenza sui molteplici aspetti delle pratiche edilizie sottoposte alla sua valutazione.
Per assicurare uno spettro di competenze il più ampio possibile l'U.T.C. ha riformulato l'art. 4 e l'art. 5 del regolamento edilizio, attualmente così composti:

"Art. 4

Composizione della commissione edilizia:
a)  del sindaco o di un assessore suo delegato, che la presiede;
b) del tecnico comunale;
c)  dell'ufficiale sanitario;
d)  di due consiglieri comunali, uno della maggioranza ed uno della minoranza, designati dal consiglio comunale;
e)  di un ingegnere o architetto, designato dal consiglio comunale fra una terna proposta dal relativo ordine professionale;
f)  di un geometra, residente nel comune, designato dal consiglio comunale;
g)  di due esperti nelle varie materie inerenti l'edilizia, designati dal consiglio comunale.
I commissari di cui alle lettere e), f), g), durano in carica tre anni e saranno considerati dimissionari e sostituiti se assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.
Per gli affari di speciale importanza il sindaco può invitare ad assistere alle adunanze, con voto consultivo, anche altre persone notoriamente esperte nei problemi trattati".
"Art. 5
Funzionamento della commissione edilizia

La commissione si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del sindaco.
Le adunanze sono valide quando intervengono almeno la metà più uno dei commissari, oltre il tecnico comunale.
I pareri saranno resi a maggioranza assoluta di voti.
Il presidente designa tempestivamente tra i commissari i relatori dei singoli progetti.
I componenti della commissione edilizia non potranno presenziare all'esame o alla discussione dei progetti da essi stessi elaborati, o in cui siano comunque interessati, a meno che non siano invitati per fornire chiarimenti. Non potranno comunque assistere alla votazione. La osservanza di tale prescrizione deve essere annotata nel verbale.
Le funzioni di segretario della commissione edilizia saranno disimpegnate dal segretario comunale o da altro impiegato del comune, all'uopo designato dal sindaco, per redigere e controfirmare i verbali delle adunanze, che dovranno essere firmati dal presidente.
Il segretario provvederà inoltre ad annotare in breve il parere espresso dalla commissione sulle domande esaminate, e ad apporre sui relativi disegni di progetto la dicitura: "esaminato dalla commissione edilizia", completata dalla data e dal visto di un commissario delegato dal presidente".
Modificandoli come segue:
"Art. 4
Composizione della commissione edilizia

La commissione edilizia comunale è composta come segue:
a)  membri di diritto
-  sindaco o assessorato suo delegato (presidente);
- capo servizio del servizio igiene pubblica o funzionario medico suo delegato senza diritto a voto;
-  capo ripartizione tecnica, senza diritto di voto, che riferisce sui progetti sottoposti ad esame.
b)  membri nominati dal sindaco
-  un ingegnere iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Caltanissetta;
-  un architetto iscritto all'ordine degli architetti della provincia di Caltanissetta;
-  un geometra iscritto al collegio dei geometri della provincia di Caltanissetta;
-  n. 5 esperti in materia edilizia, urbanistica, che preferibilmente comprendono:
-  un agronomo;
-  un geologo;
-  un legale;
-  altre figure professionali o imprenditoriali che abbiano competenza specifica.
-  le funzioni di segretario della commissione verranno svolte da un dipendente comunale della VI o VII qualifica funzionale su incarico del sindaco.
Tutte le figure professionali dovranno possedere la residenza del comune diSanta Caterina Villarmosa.
Fra i membri elettivi verrà scelto e delegato dal sindaco un vice presidente in caso di assenza.
Detti membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
I componenti designati dal sindaco restano in carica sino a quando rimane in carica il sindaco che li ha nominati.
Si riterranno rinunciatari alla carica quei commissari che, senza giustificato motivo, risultassero assenti per più di tre sedute consecutive ed in tal caso si provvederà alla loro sostituzione. Per gli affari di rilevante importanza, il presidente può invitare ad assistere alle adunanze, con voto consultivo, anche persone notoriamente esperte nei problemi trattati".
"Art. 5
Funzionamento della commissione edilizia

La commissione si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del sindaco o suo delegato (presidente).
Le adunanze sono valide quando è raggiunto il quorum (numero legale) formato dalla metà più uno dei componenti aventi diritto di voto. I componenti della C.E. non potranno presenziare all'esame o alla discussione dei progetti da essi stessi elaborati, o in cui siano comunque interessati a meno che non siano invitati a fornire chiarimenti. Non potranno comunque assistere alla votazione.L'osservanza di tale prescrizione deve essere annotata nel verbale. Il segretario provvederà ad annotare i pareri sul registro dei verbali delle sedute che sarà a disposizione dei membri. I disegni dei progetti sui quali la commissione edilizia ha espresso parere favorevole saranno controfirmati dal presidente e da almeno un commissario elettivo presente in seduta.
I pareri della commissione sono puramente consultivi e non hanno carattere vincolante per il sindaco.Qualora il sindaco decida in difformità al parere della C.E. ne darà comunicazione alla stessa.
La commissione, in caso di mancata unanimità, delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto".
Considerato che l'art. 12, lett.g, della legge n. 469 del 13 maggio 1961 prevede che i comandanti provinciali dei vigili del fuoco, facciano parte, come membri di diritto, delle commissioni edilizie comunali, il punto a dell'art. 4 viene così modificato:
"Art. 4
Composizione della commissione edilizia

La commissione edilizia comunale è composta come segue:
a)  membri di diritto
Sindaco o assessore suo delegato (presidente).
Capo servizio del servizio igiene pubblica o funzionario medico suo delegato senza diritto a voto.
Capo ripartizione tecnica, senza diritto di voto, che riferisce sui progetti sottoposti ad esame.
Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, senza diritto di voto".
Inoltre va cassato dall'art.4 la seguente dicitura: "Tutte le figure professionali dovranno possedere la residenza nel comune di Santa Caterina Villarmosa.", in quanto la possibile assenza di tale condizione, porterebbe al non funzionamento della commissione edilizia fino ad una nuova variante.
Ciò premesso, si esprime parere favorevole alla modifica degli artt. 4 e 5 del regolamento edilizio vigente nel comune di Santa Caterina Villarmosa, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 6 dell'1 marzo 2003, con le condizioni espresse nei considerata.
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 16 del 14 aprile 2003;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale n. 71/78, in conformità con il parere n. 16 del 14 aprile 2003 dell'unità operativa 3.1, è approvata la variante agli artt. 4 e 5 del regolamento edilizio adottata con delibere del consiglio comunale di Santa Caterina Villarmosa nn. 6 e 7 dell'1 marzo 2003 con le modifiche recate dal presente decreto.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto gli atti vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) parere n. 16 del 14 aprile 2003;
2)  delibere di C.C. n. 47/92, n. 90/92 e n. 112/93;
3)  delibera di C.C. n. 06/2003.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso al comune diSanta Caterina Villarmosa, per l'esecuzione, ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 14 aprile 2003.
  SCIMEMI 

(2003.16.988)
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DECRETO 14 aprile 2003.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Montevago.

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(2003.16.987)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI



*


CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza 6 marzo 2003 emessa dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Gennuso Giuseppe contro Sbona Sebastiano ed altri.

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costi tuzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
N. 291 registro ordinanze 2003
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


Sezione prima civile

composta dai signori magistrati:
-  dott.  Massimo Genghini, presidente;
-  dott. Ugo Vitrone, consigliere;
-  dott.  Francesco Maria Fioretti, consigliere;
-  dott.  Aldo Ceccherini, consigliere;
-  dott.  Carlo De Chiara, relatore consigliere;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:
-  Gennuso Giuseppe, elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia n. 79, presso l'avvocato Filippo Lubrano, che lo rappresenta e difende unitamente all'av vocato Girolamo Rubino, giusta mandato in calce al ricorso-ricorrente;

contro

-  Sbona Sebastiano, elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio Gramsci n. 20, presso l'avvocato Paolo Salvatori, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Pitruzzella, giusta procura a margine del controricorso - controricorrente;

nonché contro

-  Assemblea Regione siciliana, ufficio centrale circoscrizionale tribunale, Presidenza Regione Sicilia, procuratore generale presso procura generale Corte d'appello di Palermo, procuratore generale presso Cassazione - intimati;
-  avverso la sentenza n. 671/02 della Corte d'appello di Palermo, depositata il 28 giugno 2002;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 gennaio 2003 dal consigliere dott. Carlo De Chiara;
Uditi per il ricorrente, gli avvocati Rubino e Lubrano, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
Udito per il resistente l'avvocato Pitruzzella, che ha chiesto il rigetto del ricorso o in subordine eccezione di costituzionalità;
Udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Ennio Attilio Sepe che ha concluso per il rigetto del ricorso o in subordine eccezione di legittimità costituzionale in relazione alla norma n. 7, art. 8, legge regionale n. 29/51.

Osserva

1. - Con ricorso depositato il 24 settembre 2001 Giuseppe Gennuso, primo dei non eletti della lista avente il contrassegno "CDU" alle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana svoltesi il 24 giugno 2001, chiedeva dichiararsi l'ineleggibilità a deputato regionale di Sebastiano Sbona (dichiarato eletto), avendo quest'ultimo, sia prima, sia durante la candidatura, ricoperto la carica di capo area della Sicilia sud orientale del settore medicina legale dell'I.N.A.I.L., nonché svolto le funzioni di direttore sanitario dello stesso istituto presso la sede di Siracusa. Deduceva il ricorrente che da ciò conseguiva l'ineleggibilità dello Sbona sotto tre profili: ai sensi dell'art. 3, comma 9, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (applicabile per effetto del rinvio di cui all'art. 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833); ai sensi dell'art. 8, n. 7, della legge regionale siciliana 20 marzo 1951, n. 29; ai sensi dell'art. 10, n. 4, della medesima legge regionale.
Resisteva in giudizio lo Sbona, mentre non si costituivano gli altri intimati (Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Siracusa, Assemblea regionale siciliana, Presidenza della Regione siciliana), e l'adito Tribunale di Palermo rigettava il ricorso.
La decisione del Tribunale, gravata dal Gennuso con appello, cui ha resistito lo Sbona, è stata confermata dalla Corte palermitana con sentenza del 28 giugno 2002.
Ha ritenuto (per quanto qui ancora rileva) la Corte di appello:
-  che non sia applicabile all'appellato la causa di ineleggibilità di cui all'art. 3, comma 9, decreto legislativo n. 502 del 1992 su richiamato, prevista per dirigenti (direttore amministrativo, direttore sanitario) delle Aziende unità sanitarie locali, in quanto, seppure l'art. 13 della legge n. 222 del 1984 preveda l'estensione ai medici degli enti previdenziali della disciplina prevista per i medici delle Aziende unità sanitaria locali dalle norme di cui all'art. 47 della legge n. 833 del 1978, così equiparando il trattamento giuridico ed economico delle due categorie, non può, tuttavia, estendersi ai dirigenti I.N.A.I.L. la causa di ineleggibilità in questione, prevista esclusivamente per i direttori delle Aziende unità sanitarie locali, attesa la natura eccezionale delle previsioni di ineleggibilità, le quali sono dunque di stretta interpretazione, onde va privilegiata, tra diverse soluzioni interpretative, quella che meno sacrifica il diritto di elettorato passivo del cittadino;
-  che, del pari, sia da escludere la ineleggibilità per la causa di cui all'art. 10, n. 4, della legge regionale n. 29 del 1951 (relativa ai "direttori generali e centrali di enti pubblici soggetti per legge alla vigilanza o tutela della Regione"), non più in vigore ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, il quale ha sancito il permanere delle fattispecie di ineleggibilità previste dagli artt. 8 (con esclusione del n. 4), 9 e 10 della citata legge regionale n. 29 del 1951, ma soltanto nei limiti e con la disciplina stabilita dagli artt. 2, 3 e 4 della legge (statale) 23 aprile 1981, n. 154: la fattispecie invocata dall'appellante non è, appunto, prevista dalla legge statale come causa di ineleggibilità, bensì come causa di incompatibilità (art. 3 della legge n. 154 del 1981);
-  che, infine, neppure sia applicabile la causa di ineleggibilità di cui all'art. 8, n. 7, della legge regionale n. 29 del 1951 su richiamata (relativa ai "capi servizio... degli uffici statali che svolgono attività nella regione"), essendo stata la stessa - considerato il tenore del citato art. 13 della legge regionale n. 19 del 1997 - sostanzialmente abrogata perché prevista dalla sola legge regionale, e non anche dalla legge statale n. 154 del 1981 su richiamata; senza considerare che la Corte costituzionale, con sentenza n. 166 del 22 novembre 1972, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 5, n. 7, della legge (statale) 17 febbraio 1968, n. 108, concernente i "capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella regione", a causa della estrema genericità ed elasticità della causa di ineleggibilità delineata.
Avverso tale sentenza Giuseppe Gennuso propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Resiste con controricorso Sebastiano Sbona. Il ricorrente ha inoltre depositato memoria, nonché documentazione, proveniente dall'I.N.A.I.L., concernente l'attività di istituto svolta dal dott. Sbona nel periodo della campagna elettorale (documentazione non depositata nelle precedenti fasi di merito, né con il ricorso, in quanto ottenuta soltanto successivamente, a seguito di giudizio di accesso ai documenti amministrativi), a dimostrazione dell'effettivo "rilievo elettorale" di tale attività, per l'influenza esercitabile, mediante la stessa, sugli elettori.
Gli altri intimati non svolgono difese.
2. - I tre motivi di ricorso deducono tutti violazione di legge.
2.1. - Con il primo motivo il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia escluso l'applicabilità allo Sbona, quale capo area della Sicilia sud-orientale del settore medicina legale dell'l.N.A.I.L. e direttore sanitario dello stesso istituto presso la sede di Siracusa, della causa di ineleggibilità prevista dall'art. 3, comma 9, decreto legislativo n. 502 del 1992 su richiamato, per i direttori sanitari delle aziende sanitarie locali. Sostiene che tale disposizione sia direttamente e strettamente - non già analogicamente o estensivamente - applicabile ai dipendenti dell'I.N.A.I.L. aventi le stesse funzioni, in dipendenza del rinvio agli istituti normativi previsti per i medici delle unità sanitarie locali dalle norme dell'art. 47 della legge n. 833 del 1978 su richiamata, operato dall'art. 13 della legge n. 222 del 1984 richiamata, che realizza la piena equiparazione del direttore sanitario dell'ente previdenziale rispetto all'omologo direttore sanitario dell'unità sanitaria locale.
2.2. - Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata per aver negato la vigenza della causa di ineleggibilità prevista dall'art. 8, comma 2, n. 7, della legge regionale n. 29 del 1951 già richiamata, per "i capi servizio... degli uffici statali che svolgono attività nella regione". Richiama, a tal proposito, Cassazione 6 luglio 2002, n. 9831, la quale esclude che possano ritenersi abrogate le norme di ineleggibilità della legge regionale del 1951, atteso che l'art. 13 della legge regionale del 1997, n. 19 stabilisce che le stesse "rimangono", ancorché con le diverse regole di attuazione previste dalla legge statale n. 154 del 1981. Soggiunge che neppure può affermarsi che il citato art. 8, n. 7, sia stato travolto dalla dichiarazione di illegittimità (con sentenza n. 166 del 22 novembre 1972 della Corte costituzionale) della diversa norma di cui all'art. 5, n. 7, della legge n. 108 del 1968, relativa alla ineleggibilità ai consigli delle Regioni a statuto ordinario dei capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella regione. Osserva, infine, nella memoria illustrativa del ricorso, che l'art. 8, n. 7, cit., non prevede, comunque, una causa di ineleggibilità dai contorni generici ed elastici, individuando, invece, ipotesi più circoscritte (rispetto a quelle dell. 5, n. 7, della legge n. 108 del 1968 su richiamata) di ineleggibilità "per particolari categorie di funzionari che svolgendo funzioni di coordinamento e direzione (capi servizio) nell'ambito dei diversi settori degli uffici statali nella regione, possono influire sulla volontà dell'elettorato o determinare ipotesi di conflitto rispetto alle funzioni connesse alla carica elettiva regionale".
2.3. - Con il terzo motivo il ricorrente critica l'esclusione, da parte della Corte di appello, della prospettata causa di ineleggibilità fondata sull'art. 10, n. 4, della legge regionale n. 29 del 1951, il quale ha - secondo il ricorrente - riferimento ai "dirigenti di enti pubblici e privati soggetti a vigilanza o tutela della Regione o dello Stato". Osserva che l'I.N.A.I.L., espletando in Sicilia un servizio rientrante nella competenza primaria regionale, ai sensi dell'art. 17, lett. f), dello Statuto di autonomia, può correttamente definirsi ente pubblico soggetto a vigilanza della Regione; afferma, inoltre, che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che, in forza dell'art. 13 della legge regionale n. 19 del 1997, la causa di ineleggibilità in questione sia stata trasformata in causa di incompatibilità per essere la fattispecie disciplinata come tale dall'art. 3 della legge n. 154 del 1981 su richiamata: vero invece - ad avviso del ricorrente - che il legislatore regionale, con l'art. 13 richiamato, ha inteso rinviare alla normativa statale esclusivamente per la disciplina degli aspetti procedurali della ineleggibilità, lasciando inalterata la definizione delle fattispecie, compiuta dalla legge regionale nell'esercizio di potestà legislativa primaria. Dal carattere primario della potestà legislativa della Regione Sicilia in materia di elezioni dell'Assemblea regionale deriva la prevalenza, in caso di contrasto, delle norme regionali su quelle statali, con l'ulteriore conseguenza che le ipotesi in cui la legge nazionale si applica anche per la Sicilia sono limitate ai soli casi in cui la volontà del legislatore regionale in tal senso sia espressa ed inequivoca, mentre invece, nei casi in cui la ricostruzione ditale volontà, non immediatamente percepibile, sia "frutto di un'operazione di esegesi normativa o di un'analisi semantica", occorre adottare un'interpretazione che valorizzi e tuteli, nella sua forma più lata, la potestà legislativa regionale.
2.4. - Con riguardo al secondo motivo, il controricorrente solleva la questione della illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, n. 7, della legge regionale n. 29 del 1951, per contrasto con gli artt. 3 e 51 Cost. (questione accennata, del resto, anche dalla sentenza impugnata, ma non formalmente sollevata perché considerata non rilevante nel giudizio, alla luce della ritenuta abrogazione della norma sospetta di incostituzionalità).
Osserva il controricorrente, anche sulla scorta della già richiamata Corte costituzionale n. 166 del 22 novembre 1972, che la norma regionale in questione, nel prevedere una causa di ineleggibilità dai contorni estremamente generici ed elastici, viola l'art. 51 Cost., che rimette alla legge di stabilire i requisiti di eleggibilità, e quindi anche le cause di ineleggibilità, le quali, però, costituendo eccezioni al principio del libero accesso dei cittadini, in condizioni di uguaglianza, alle cariche elettive, devono necessariamente essere adeguatamente tipizzate dalla legge medesima, onde evitare incertezze lesive della pari capacità elettorale passiva dei cittadini; la stessa norma, a suo avviso, viola, altresì, l'art. 3 Cost., per il contrasto con la disciplina prevista per le regioni a statuto ordinario e per le altre regioni a statuto speciale, con conseguente disparità di trattamento, quanto alla eleggibilità a consigliere regionale nelle altre regioni, rispetto alla elezione alla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana. Afferma, pertanto, che una lettura costituzionalmente orientata della norma imporrebbe di considerarla abrogata e solleva, comunque, in subordine, eccezione di illegittimità costituzionale della stessa norma.
3. - Ritiene questa Corte che la questione sia rilevante nel presente giudizio, giacché - per quanto appresso si dirà - da un lato il primo ed il terzo motivo di ricorso (i quali, facendo riferimento ad autonome cause di ineleggibilità, sarebbero suscettibili di definire il giudizio prescindendo dall'esame del secondo motivo) appaiono non accoglibili; dall'altro neppure può affermarsi che la citata disposizione dell'art. 8, comma 2, n. 7, della legge regionale n. 29 del 1951 sia stata abrogata (come invece afferma la sentenza impugnata) o sia suscettibile di interpretazione costituzionalmente orientata (come sostiene il controricorrente).
3.1. - Il primo motivo di ricorso muove dal presupposto che l'art. 13, legge n. 222 del 1984, già richiamato, realizzi la piena equiparazione, ad ogni effetto giuridico, dei direttori sanitari degli enti previdenziali a quelli delle unità sanitarie locali.
Invero non può non osservarsi, già sul piano letterale, che la norma citata, rubricata "personale medico degli enti previdenziali", si limita a stabilire che "al personale medico degli enti previdenziali si applicano integralmente" non già tutti gli istituti normativi riguardanti i medici delle Unità sanitarie locali, bensì gli "istituti normativi previsti per i medici dalle norme di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833".
L'art. 47 della legge di riforma sanitaria n. 833 del 1978, rubricato "personale dipendente", reca disposizioni concernenti lo stato giuridico ed economico del personale delle Unità sanitarie locali. Esso stabilisce, al comma 1, che "lo stato giuridico ed economico del personale delle unità sanitarie locali è disciplinato, salvo quanto previsto espressamente dal presente articolo, secondo i principi generali e comuni del rapporto di pubblico impiego".
Per quanto attiene in generale all'ineleggibilità, può ritenersi acquisito alla nostra cultura giuridica che "l'ineleggibilità trova il suo logico fondamento nella volontà del legislatore d'impedire a persone rivestite di una determinata carica pubblica, o legate da vincoli di interessi alla pubblica amministrazione, l'utilizzazione, ai fini di una loro elezione, delle condizioni di particolare favore in cui esse si trovano, condizioni che, in riferimento alla nostra Costituzione, violano di fatto sia il principio della libertà di voto degli elettori (art. 48 della Costituzione), sia quello dell'accessibilità alle cariche elettive pubbliche in condizioni di uguaglianza (art. 51 della Costituzione)". E questo per limitare il tempo di indagine al periodo successivo alla promulgazione della Costituzione della Repubblica, senza risalire cioè alle prime previsioni legislative (che risalgono al R.D. 10 marzo 1904, n. 108, all'art. 144 del T.U. che approvava la legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269 - significativo l'art. 102. A questo proposito, altrimenti, si potrebbe ricordare l'art. 89 della legge 15 febbraio 1925, n. 122, che modificava il R.D. 13 dicembre 1923, n. 2694 che così prevedeva: "Non possono essere eletti deputati al Parlamento i funzionari, gli impiegati e chiunque riceva uno stipendio sul bilancio di qualsiasi pubblica amministrazione, se non abbiano fatto cessare tali impedimenti...").
E' del pari certo che il legislatore ha ripetutamente, e sotto forme diverse, sancito la ineleggibilità di soggetti svolgenti funzioni pubbliche che versavano per ciò stesso nelle condizioni legislativamente fissate (art. 122 della Costituzione così come successivamente modificato con l'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, il quale, nell'introdurre la modificazione, precisava: "nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica"), come tali da essere suscettibili di costituire una situazione oggettiva d'invalidità dell'atto elettorale. Qui basti ricordare, limitandoci alle elezioni degli enti territoriali:
a)  con riferimento all'elezione dei consigli comunali, l'art. 15 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203;
b)  per le regioni a statuto ordinario, l'art. 5 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, in particolare lett. a) del comma 4;
c)  con riferimento alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, gli artt. 2 e 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154;
d)  per i comitati regionali di controllo art. 43 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
e)  per gli amministratori straordinari della gestione transitoria delle unità sanitarie locali secondo il comma 7 dell'art. 1 del decreto legge 6 febbraio 1991, n. 35, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111;
f)  specificamente con riguardo al direttore generale, al direttore amministrativo ed al direttore sanitario della unità sanitaria locale, secondo il comma 9, dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come aggiornato dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e tenuto conto del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e dell'art. 26, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
g)  con riguardo alla elezione del sindaco, del presidente della provincia, del consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 60.
L'art. 47 della legge n. 833 del 1978, al comma 3, invero, conferisce una delega al Governo per l'emanazione di "uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare... lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali" nel rispetto di principi e criteri direttivi indicati nello stesso comma e nei commi seguenti. In nessun luogo, però, esso fa esplicito riferimento alla disciplina dell'ineleggibilità. Né tale disciplina per il personale delle unità sanitarie locali è contenuta nel D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, attuativo della delega in questione (anche in virtù dell'art. 1 della legge 22 ottobre 1979, n. 510, che ha prorogato al 20 dicembre 1979 la scadenza della delega stessa, maturata il 30 giugno 1979, ai sensi dell'art. 47, legge n. 833 del 1978); ed infatti il decreto legislativo n. 502 del 1992 su richiamato, contenente la previsione di ineleggibilità invocata dal ricorrente, non ha alcun riferimento alla delega di cui all'art. 47 cit., essendo stato emanato in esecuzione di una diversa delega, quella conferita al Governo dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Di conseguenza, posto che è problematico annoverare la causa di ineleggibilità in esame, tra "i principi generali e comuni del rapporto di pubblico impiego", almeno ai fini del rinvio di cui al comma 1, dell'art. 47 della legge di riforma sanitaria n. 833 del 1978 su richiamata: ancorché, come si è visto, nell'ordinamento giuridico si rinvengano numerose norme limitative dell'elettorato passivo, specialmente con riguardo a funzioni apicali statali esercitate nel territorio interessato dalla tornata elettorale, tuttavia deve concludersi che, in presenza della normativa che richiede che la causa di ineleggibilità sia prevista dalla "legge della Repubblica" (art. 122 della legge costituzionale n. 1 del 22 dicembre 1947), e poi - come si è visto - "con legge della Regione" (art. 2 legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1), essa non rientra tra gli istituti normativi previsti dalle norme di cui allo stesso articolo.
Tale conclusione può ritenersi confermata sul piano sistematico, nei limiti che di seguito sono esposti.
L'art. 13 della legge n. 222 del 1984, infatti, è inteso a disciplinare il contenuto del rapporto di impiego dei medici dipendenti dagli enti previdenziali, ossia il complesso delle posizioni giuridiche soggettive reciprocamente intercorrenti tra i medici e l'ente da cui dipendono, ed il richiamato art. 47 della legge n. 833 del 1978 contempla, appunto, istituti giuridici (disciplina dei ruoli del personale, tabelle di equiparazione per il personale proveniente da altre amministrazioni, esercizio della libera attività professionale dei medici dipendenti, attività didattiche e scientifiche degli stessi, comandi, ecc.) aventi tale funzione e sinteticamente richiamati dall'espressione "stato giuridico", che vi figura; l'ineleggibilità a una carica pubblica, invece, almeno di norma, riguarda l'accesso alla stessa (mentre la qualità rivestita dall'interessato nell'ambito del rapporto di servizio ne costituisce, in genere, il presupposto) e, dunque, di per sé non incide sui diritti dell'impiegato, ma concerne la posizione del cittadino che si candida a tale carica, al quale è posto un impedimento giuridico a divenire soggetto passivo del rapporto elettorale, cioè ad essere eletto.
Ciò, malgrado sia tutt'altro che eccezionale il fatto che il legislatore disciplini promiscuamente lo stato giuridico e le cause di ineleggibilità; basti a questo riguardo ricordare:
a)  la legge istitutiva dei T.A.R. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella quale all'art. 13 si disciplina contemporaneamente l'equiparazione dello stato giuridico dei magistrati del T.A.R. a quello dei magistrati del Consiglio di Stato, e la previsione delle cause di ineleggibilità;
b)  l'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria 27 aprile 1982, n. 186, nel quale, all'art. 28, si estendono ai magistrati amministrativi le cause di ineleggibilità dei magistrati ordinari;
c)  l'art. 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che modifica proprio l'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e che al comma 7 tratteggia elementi dello stato giuridico del direttore generale delle unità sanitarie locali e, al comma 9, ne prevede i casi di ineleggibilità;
d)  altrettanto vale per l'art. 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che concerne le qualifiche e le attribuzioni dei dirigenti;
e)  l'art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 che prevede il testo unico in materia di ordinamento degli enti locali, con una disciplina sia "sullo stato giuridico", sia su "l'ineleggibilità".
E' peraltro problematico che il legislatore intendesse, con il rinvio di cui all'art. 13 della legge n. 222 del 1984, disciplinare anche il tema dell'ineleggibilità, e, per ragio ni sistematiche, appare preferibile non interpretare oltre i limiti sopra individuati, la portata dello stesso rinvio.
La riferibilità della previsione di cui all'art. 3, comma 9, decreto legislativo n. 502 del 1992 su richiamato, ai "direttori sanitari" degli enti previdenziali (e, ove tale qualifica non esista nell'ordinamento di detti enti, ai dirigenti con qualifica corrispondente), non può fondarsi sulla diretta applicazione della norma. Peraltro, non si versa neppure in ipotesi di estensione analogica della stessa, che deriverebbe secondo la impugnata sentenza dal carattere eccezionale delle previsioni di ineleggibilità (ex multis: Corte costituzionale n. 141 del 23 aprile 1996, n. 344 dell'11 giugno 1993, nonché Cassazione 25 gennaio 2001, n.1073, 7 aprile 1992, n. 4266, 9 aprile 1982, n. 2212), poiché ciò che si invoca è l'applicazione del coordinato disposto degli artt. 47 della legge n. 833 del 1978 e 13 della legge n. 222 del 1984 su richiamate; le diverse (ed invero sommarie) argomentazioni svolte in proposito nella sentenza impugnata, sono, quindi, da rettificare ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ.
Le conclusioni cui si è pervenuti, infine, assorbono ogni altra considerazione sul tema in discussione, compresa, in particolare, quella sulla effettività del "rilievo elettorale" dell'attività di istituto svolta dal dott. Sbona durante la campagna elettorale, che il ricorrente aveva chiesto di provare e cui si riferiscono i documenti depositati per la prima volta dal ricorrente nel presente giudizio di legittimità (con la conseguenza che la relativa produzione documentale è irrilevante, oltre che inammissibile ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ.).
3.2. - Il secondo e il terzo motivo vanno esaminati congiuntamente, per la loro connessione, derivante dalla comune necessità di affrontare il tema della disciplina delle cause di ineleggibilità a membro dell'Assemblea regionale siciliana nel coordinamento delle norme di cui alla legge regionale n. 29 del 1951 ed alla legge statale n. 154 del 1981, entrambe richiamate dall'art. 13 della legge regionale n. 19 del 1997.
Sul punto questa Corte ha già avuto modo di esprimersi, in particolare, e più di recente, con la sentenza 6 luglio 2002, n. 9831, richiamata sia dal ricorrente, sia dal controricorrente, nei rispettivi scritti difensivi. Detta sentenza, pur dando atto della imperfetta tecnica normativa seguita dal legislatore regionale, chiarisce che l'art. 13 della legge regionale n. 19 del 1997, rubricato "modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni", nello stabilire che "le condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 8, con esclusione del n. 4, dall'art. 9 e dall'art. 10 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni rimangono regolate dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154", ha inteso disporre che le condizioni di ineleggibilità previste dalla legge regionale restano ferme, ossia permangono ("rimangono"), ma sono regolate secondo la legge statale. La legge regionale del 1997, dunque - si legge nel precedente qui richiamato - "modifica la "regolamentazione" di lacune delle cause di ineleggibilità dell'art. 8 della legge del 1951, che restano tali e sono spesso indicate anche dalla legge statale n. 154 del 1981, anche se in qualche caso regolate come cause di incompatibilità".
Tra le cause di ineleggibilità trasformate, in forza dell'art. 13 cit., in cause di incompatibilità, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 154 del 1981, la sentenza espressamente annovera quella, appunto, di cui all'art. 10, n. 4, della legge regionale del 1951 su richiamata, riguardante "i commissari, i liquidatori, i presidenti, i componenti di consigli di amministrazione o di collegi sindacali, i direttori generali o centrali di enti pubblici soggetti per legge alla vigilanza o tutela della Regione..." (questo il testo vigente della norma, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 18 febbraio 1958, n. 6 e confermato dall'art. 1 della legge regionale 13 luglio 1972, n. 33: testo richiamato dal controricorrente - che ammette di aver rivestito la qualifica di dirigente medico-legale di II livello, ex primario, dell'I.N.A.I.L. - a rettifica della errata riproduzione dello stesso da parte del ricorrente, che riporta il testo originario della norma del 1951, il quale comprendeva anche "i dirigenti di enti pubblici e privati soggetti a vigilanza o tutela della Regione o dello Stato").
La trasformazione di cause di ineleggibilità, previste dalla legge regionale n. 29 del 1951 (e successive modificazioni), in cause di incompatibilità, ai sensi della legge n. 154 del 1981, in forza dell'art. 13 della legge regionale n. 19 del 1997, è affermata anche dalla giurisprudenza di questa Corte (Cassazione 11 ottobre 1999, n. 11368 e Cassazione 21 luglio1998, n. 7123).
La richiamata Cassazione 6 luglio 2002 n. 9831 chiarisce, altresì, che non può operarsi la sostituzione delle fattispecie previste dalla legge regionale del 1951 con quelle previste dalla legge statale del 1981, su richiamate, osservando che ciò "farebbe venir meno condizioni d'ineleggibilità assolutamente logiche", come quelle di cui all'art. 8, comma 1, nn. 5 e 6, della prima legge (Segretario generale della Presidenza della Regione e segretario particolare del Presidente della Regione e degli Assessori regionali), nonché "espressioni di valutazioni riservate all'Assemblea regionale, nella sua potestà legi slativa", come, tra le altre, quella prevista dall'art. 8, comma 2, n. 7 della stessa legge.
Le fattispecie di ineleggibilità, dunque, rimangono quelle previste dalla legge regionale (sia pure, in alcuni casi, trasformate in fattispecie di incompatibilità, come sopra si è visto), ivi compresa quella da ultima citata, che resta causa di ineleggibilità.
Tale orientamento questo collegio fa proprio, non avendo ragione di discostarsene.
In particolare, non sono convincenti i rilievi mossi dal ricorrente alla ritenuta trasformazione delle cause di ineleggibilità, previste dalla legge regionale, in cause di incompatibilità previste dalla legge statale.
Che la Regione Sicilia abbia in materia di elezioni dell'Assemblea regionale potestà legislativa primaria e che, dunque, in tale materia le disposizioni di legge regionali prevalgano su quelle statali, non è controverso. Ma qui si tratta, appunto, di interpretare il disposto di una norma regionale - l'art. 13 legge regionale n. 19 del 1997 - che ha espressamente innovato alla precedente normativa, sempre regionale. Il fatto che l'art. 13 anzi richiamato, faccia rinvio al contenuto di norme statali non muta, all'evidenza, la natura della fonte normativa, che rimane pur sempre quella regionale, e il riferimento alle norme statali è puramente accidentale e strumentale, espressione, cioè, di mera tecnica legislativa, fermo restando che la disciplina risultante dal complesso meccanismo dei rinvii, in concreto adottato, è a tutti gli effetti disciplina regionale.
Non si tratta, dunque, di comporre un conflitto o contrasto tra legge regionale e legge statale (operazione in cui il criterio delle rispettive competenze delle due fonti torna di indubbia utilità), pacifico essendo che la norma statale richiamata in tanto opera in quanto sia effettivamente richiamata dalla norma regionale, sulla quale soltanto si incentra l'operazione ermeneutica. E il "dubbio" dell'interprete va risolto alla luce del testo e della ratio della norma regionale: ciò che ha fatto, appunto, in concreto, la richiamata Cassazione 6 luglio 2002, n. 9831. Non ha invece fondamento la tesi del ricorrente, secondo cui l'interprete dovrebbe arrestarsi davanti a tale dubbio, essendo necessario che la volontà del legislatore regionale sia immediatamente percepibile e non "frutto di un'operazione di esegesi normativa o di un'analisi semantica": tale impostazione, invero, nega la stessa finzione dell'interprete (e quindi del giudice) e non trova riscontro nella disciplina e nella teoria della interpretazione normativa.
Deve allora concludersi che la causa di ineleggibilità prevista dall'art. 10, n. 4, della legge regionale n. 29 del 1951 (e successive modificazioni) è stata, in forza dell'art. 13 della legge regionale n. 19 del 1997, trasformata in causa di incompatibilità, e che la causa di ineleggibilità prevista dall'art. 8, comma 2, n. 7, della stessa legge regionale n. 29 del 1951, non è stata abrogata dal citato art. 13, ma è tuttora vigente (e la contraria affermazione della sentenza impugnata, errata, è da rettificare ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ.).
La prima delle predette considerazioni conclusive, che assorbe ogni altra considerazione svolta dalle parti in merito al terzo motivo di ricorso, rende non accoglibile quest'ultimo.
La seconda considerazione dà ragione della rilevanza, nel presente giudizio, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, n. 7, della legge regionale n. 29 del 1951, il quale, persistendo nel suo vigore, è applicabile ai fini della decisione sul secondo motivo di ricorso e sulla causa di ineleggibilità corrispondentemente prospettata.
3.3. - La valutazione di rilevanza, tuttavia, per essere completa, abbisogna ancora di ulteriori considerazioni.
3.3.1. - La prima riguarda l'eventualità di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma sospetta di incostituzionalità (che renderebbe inutile la sottoposizione della questione al giudice delle leggi), prospettata dal controricorrente, in termini, invero, del tutto generici, sulla base della precedente pronunzia della Corte Costituzionale n. 166 del 22 novembre 1972; nonché dell'effetto abrogativo derivante dal citato art. 13 della legge regionale n. 19 del 1997.
Ritiene il collegio che, malgrado l'"analoga" formulazione dell'art. 5, n. 7, della legge n. 108 del 1968 e dell'art. 8, comma 2, n. 7, della legge regionale n. 29 del 1951 (come meglio si vedrà in seguito), resta il fatto che la richiamata pronuncia di incostituzionalità riguarda esclusivamente la prima norma, distinta dalla seconda, qui in discussione (la prima concerne i "capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella Regione", la seconda "i capi servizio degli uffici centrali e periferici dipendenti o vigilati dalla Regione, nonché degli uffici statali che svolgono attività nella Regione"), che dunque non è stata travolta da quella pronuncia; si è già spiegato, inoltre, per quali ragioni non possa neppure ritenersi realizzata l'abrogazione di quest'ultima disposizione per effetto dell'art. 13 della legge regionale n. 19 del 1997.
3.3.2. -  La seconda considerazione da svolgere, in punto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale, riguarda un profilo non evidenziato dalle parti, ma rilevabile di ufficio. La disposizione sospetta di incostituzionalità stabilisce la ineleggibilità dei "capi servizio... degli uffici statali che svolgono attività nella regione". E' necessario, allora, chiarire se tra gli uffici "statali" rientrino anche gli uffici dell'I.N.A.I.L., essendo il dott. Sbona, appunto, dirigente di detto ente: se, infatti, si ritenesse che gli uffici dell'I.N.A.I.L. non sono da considerare "statali" nel senso voluto dalla norma, vi sarebbe l'impossibilità di ricondurre, comunque, la fattispecie concreta a quella astratta, con conseguente non decisività della questione di legittimità costituzionale.
L'I.N.A.I.L., come noto, fu istituito con R.D. 23 marzo 1933, n. 264, assorbendo i vari enti, che sino ad allora erano autorizzati a gestire l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in un unico istituto, amministrato per conto dello Stato e sotto la sua vigilanza, oltre che delle categorie rappresentate; è stato definito come ente "parastatale" o, anche, come ente autarchico in quanto titolare di poteri pubblici di certificazione, di autorganizzazione, di autotutela in ordine ai propri atti, di imposizione. E' certamente ente strumentale dello Stato, in quanto istituito dallo Stato, il quale altresì, secondo autorevole dottrina, "ne determina l'ordinamento, ne prevede e nomina gli organi direttivi, fissa l'indirizzo politico-amministrativo della sua attività, precisando i limiti e i modi in cui deve essere realizzata la tutela, li sottopone al suo controllo. L'attività dell'ente è ridotta a pura amministrazione, intesa come mera esecuzione degli indirizzi e delle scelte individuati dal legislatore".
La legge 21 dicembre 1978, n. 845 (con il D.P.R. 18 aprile 1979) e la legge 23 dicembre 1978, n. 833 hanno trasferito alle regioni ed ai comuni gran parte delle funzioni assistenziali svolte dall'I.N.A.I.L.
A questo riguardo si deve ricordare, per sottolineare i diversi e penetranti momenti di collegamento tra l'attività istituzionale sia dello Stato, sia della Regione, con quella dell'I.N.A.I.L., che il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, all'art. 7, modificando l'art. 7 proprio del decreto legislativo n. 502 del 1992 su richiamato, introduceva l'art. 7-octies (coordinamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro) che stabiliva: "con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti, sulla base dei principi e dei criteri di cui agli artt. 7-bis e 7-ter, gli indirizzi per un programma di azione nazionale per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione al coordinamento delle competenze ispettive delle unità sanitarie locali, cui spetta la vigilanza sull'ambiente di lavoro, e quelle degli ispettorati del lavoro e dell'I.N.A.I.L., nonché delle altre strutture di vigilanza, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e, in particolare gli artt. 25 e 27". E l'art. 42 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 disciplinava proprio la tutela della salute nei luoghi di lavoro specificando le attribuzioni dell'Assessorato regionale della sanità, confermando la specifica competenza delle unità sanitaria locali secondo quanto stabilito dalla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale agli artt. 20 e 21. Si ricordi, altresì, più recentemente, il decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 410 e l'art. 15 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
Pertanto, tenuto conto dell'evoluzione storica dell'Istituto ed anche dei compiti e delle attribuzioni, ritiene il collegio che il termine "statali" di cui all'art. 8 della legge regionale, possa riferirsi anche all'I.N.A.I.L. e vada, cioè, in questo caso, inteso in senso lato: sì da comprendere non soltanto gli uffici dello Stato in senso stretto, ma anche quelli di altri enti - come, appunto, l'I.N.A.I.L. - formalmente dotati di personalità giuridica distinta da quella dello Stato, ma comunque definibili "statali" o "parastatali" in quanto completano l'organizzazione dello Stato, rispetto alla quale sono direttamente strumentali, con una organizzazione a carattere nazionale, per la realizzazione dei fini fondamentali che la Costituzione assegna alla Repubblica (artt. 1, comma 1°, 2, 35, e, soprattutto, per quanto qui rileva, comma 2 dell'art. 38).
E' inoltre da rilevare, come già si è ricordato, che al momento dell'istituzione del servizio sanitario nazionale, tra i compiti fondamentali delle unità sanitarie locali era inclusa tutta la attività rivolta a promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro, che è certamente tra le finalità indirette, ma preminenti, della disciplina dell'I.N.A.I.L.
La ratio della ineleggibilità in questione, ove la norma superasse lo scrutinio di legittimità, si coglierebbe anche con riferimento a tali enti statali e parastatali, per lo stretto legame che li unisce allo Stato in virtù dei penetranti poteri di ingerenza che quest'ultimo ha nella loro gestione; a titolo esemplificativo si possono ricordare:
a)  l'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, prevede la delega al Governo per l'emanazione di decreti delegati riguardanti "l'incorporazione delle funzioni in materia di infortunistica nell'I.N.A.I.L."; il successivo art. 9, comma 9, stabilisce per l'I.N.A.I.L. la "dismissione del proprio patrimonio immobiliare". Seguiva il decreto legislativo n. 351 del 2001 su richiamato e tutti i decreti attuativi;
b)  l'art. 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144 prevede la delega al Governo, tra l'altro, della disciplina ("riordino") dell'I.N.A.I.L., con una vasta e minuziosa predeterminazione di principi e criteri direttivi;
c) L'art. 12, comma 1, legge 11 marzo 1988, n. 67, riguardante la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato prevedeva che, in deroga all'art. 14, comma 3, lett. Q, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, "l'I.N.A.I.L. provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico legale sui lavoratori infortunati e tecnopatici". Al comma 2 di detto art. 12, erano poi previste le convenzioni delle Regioni con l'I.N.A.I.L.;
d)  l'art. 95 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 prevede le convenzioni stipulate secondo uno schema tipo approvato dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta dell'I.N.A.I.L. e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; esse inquadrano l'erogazione delle prestazioni nell'ambito della programmazione sanitaria nazionale e regionale.
3.3.3.  -  La terza, ed ultima, considerazione riguarda ancora la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta delineata dalla norma. Ad avviso del controricorrente, infatti, la norma farebbe riferimento esclusivamente ai soggetti "che dirigono e rappresentano l'ufficio statale che opera nella regione", e dunque, in concreto, "al rappresentante legale dell'I.N.A.I.L. di Siracusa, ossia al direttore amministrativo (dirigente generale)", carica non ricoperta dal dott. Sbona, che ha svolto soltanto le funzioni di dirigente del servizio medico-legale dell'I.N.A.I.L. di Siracusa.
E' però del tutto arbitraria tale limitazione della portata della norma, la quale non contiene alcun riferimento al potere di rappresentanza legale, onde non può escludersi che la stessa, nella sua formulazione ampia, sia riferibile anche a ruoli dirigenziali con caratteristiche apicali, e, nel caso in esame, con riguardo ad un intero "servizio" (quello medico legale), quale quello svolto dal dott. Sbona.
4. - Passando, a questo punto, alla verifica di fondatezza, deve osservarsi che la questione sollevata dal controricorrente è manifestamente infondata con riferimento all'art. 3 della Costituzione, avendo già da tempo la Corte Costituzionale chiarito che è "lo stesso sistema costituzionale che, richiedendo leggi particolari per le singole regioni a statuto speciale (secondo i cast legge regionale o statale) da un lato e una legge (statale) per quelle a statuto ordinario, implica necessariamente la possibilità di regolamentazioni differenziate anche per quanto riguarda i casi di ineleggibilità" (Corte costituzionale n. 134 del 14 giugno 1975; nello stesso senso le successive sentenze della Corte n. 20 del 24 gennaio 1985, n. 130 dell'8 aprile 1987, n. 276 del 3 giugno 1997).
Opposta conclusione, invece, potrebbe trarsi con riferimento al parametro dell'art. 51 della Costituzione, sulla scorta, di nuovo, di un arresto del giudice delle leggi: la sentenza n. 166 del 1972, richiamata, come si è già visto, dal controricorrente e dalla impugnata sentenza.
Con tale decisione, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo, per contrasto con l'art. 51 della Costituzione, l'art. 5. n. 7, della legge n. 108 del 1968, recante "norme per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale", nella parte in cui disponeva l'ineleggibilità a consigliere regionale per i "capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella Regione, coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento".
La Corte ha motivato osservando che, sebbene l'art. 51 della Costituzione rimetta alla legge di stabilire i requisiti di eleggibilità, i quali possono essere sia positivi, sia negativi od ostativi, tuttavia questi ultimi - risolvendosi in cause di ineleggibilità e costituendo, dunque, eccezioni al principio generale e fondamentale del libero accesso di tutti i cittadini, in condizioni di uguaglianza, alle cariche elettive, sancito dall'art. 51, comma 1, della Costituzione - devono essere tipizzati dalla legge con determinatezza e precisione sufficienti ad evitare, quanto più possibile, situazioni di incertezza che finirebbero, in concreto, per incidere sulla proclamata pari capacità elettorale passiva dei cittadini. Mentre, invece, "la norma denunciata stabilisce - oltre tutto senza precedenti e senza attuale riscontro nell'intera legislazione elettorale italiana, se si prescinde da taluna disposizione, sostanzialmente analoga, della legge regionale siciliana del 20 marzo 1951, n. 29 - una causa di ineleggibilità dai confini estremamente generici ed elastici, suscettibile di essere dilatata in sede interpretativa sino a ricomprendere le situazioni più diverse, come invece all'opposto di applicazioni pratiche variamente restrittive, circoscritte ad una parte soltanto delle ipotesi che potrebbero egualmente, in astratto, giustificare ragionevolmente la ineleggibilità a consigliere regionale". E ciò perché "né nella legge in questione, né in altro testo legislativo è dato rinvenire norme che definiscano l'"ufficio" o che definiscano la nozione di "capo" di un ufficio".
Il dubbio di legittimità costituzionale, prospettato, come si è ricordato, sia dall'impugnata sentenza, sia dal controricorrente, trae motivo, secondo ogni evidenza, proprio dal richiamo fatto dalla Corte costituzionale, nella su richiamata sentenza n. 166, alla "disposizione, sostanzialmente analoga, della legge regionale siciliana del 20 marzo 1951, n. 29".
E, appunto perciò, tali argomentazioni sono, almeno formalmente, riproponibili, come eccepito dal controricorrente, con riferimento alla disposizione di cui all'art. 8, comma 2, n. 7, della legge regionale siciliana n. 29 del 1951.
Per completezza di indagine va, peraltro, considerato che, nella legislazione successiva della Regione Sicilia, è stata approvata la legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6, "ordinamento interno dei servizi sanitari ed attuazioni del sistema informativo sanitario e dell'Osservatorio epidemiologico regionale. Modifiche alla legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, riguardante l'istituzione delle unità sanitarie locali", la quale all'art. 5, premesso al comma 1, che "il servizio è l'unità organizzativa fondamentale per il conseguimento degli obiettivi dell'Unità sanitaria locale", reca appunto la dettagliata previsione dei diversi "servizi dell'unità sanitaria locale", con la precisazione per alcuni di essi dei compiti specifici, e tra questi, in particolare e per quanto qui interessa, quello di "medicina legale".
Dal comma 2 dell'art. 5, invero, si evince inoltre che ogni servizio "in conformità del regolamento delle Unità sanitarie locali può articolarsi nel proprio interno in uno o più uffici omogenei di intervento, tenuto conto della dimensione dell'Unità sanitaria locale, della complessità delle funzioni da svolgere, nonché delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nel piano sanitario regionale".
Il comma 5, inoltre, stabilisce che a "ciascun servizio è preposto un responsabile che provvede alla direzione degli uffici ed al coordinamento dell'attività dei presidi, dipartimenti e distretti per le materie di competenza ed allo svolgimento delle funzioni di promozione e di vigilanza, nell'ambito del servizio, per l'attuazione del programma". Il comma successivo, infine, determina il rapporto esistente tra numero dei servizi istituendi ed entità della popolazione rientrante nell'Unità sanitaria locale.
E', pertanto, appunto sul carattere sufficientemente definitorio, o no, del "servizio" da parte della richiamata legge regionale, che l'art. 8, comma 2, n. 7, della legge regionale n. 29 del 1951 deve essere sottoposta allo scrutinio della Corte costituzionale.
5.  -  Deve quindi ritenersi rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione (sollevata dal controricorrente e rilevata anche dalla sentenza impugnata) di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, n. 7, della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29, nella parte in cui prevede l'ineleggibilità alla carica di deputato regionale dei "capi servizio... degli uffici statali che svolgono attività nella regione", per contrasto con l'art. 51, comma 1, della Costituzione.
Si impone, pertanto, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sospensione del presente giudizio con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
P.Q.M.

La Corte, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:
-  dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, n. 7, della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29, nella parte in cui prevede l'ineleggibilità alla carica di deputato regionale dei "capi servizio... degli uffici statali che svolgono attività nella Regione", per contrasto con l'art. 51, comma 1, della Costituzione;
-  sospende il giudizio in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale;
-  ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Procuratore generale presso questa Corte e al Presidente della Regione siciliana, nonché comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.
Così deciso in Roma il 24 gennaio 2003.
  Presidente: Genghini Cancelliere: f.to illeggibile 

Depositata in cancelleria il 6 marzo 2003.
  Il cancelliere: f.to illeggibile 

(2003.19.1141)
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PRESIDENZA

Estinzione dell'opera pia Ospedale Civico di Favara.

Con decreto presidenziale n. 50/serv. 2°/S.G. del 19 marzo 2003, preso nota al n. 1473 del 31 marzo 2003 dalla ragioneria centrale per la Presidenza della Regione, l'opera pia Ospedale Civico di Favara (AG), è stata dichiarata estinta. Il residuo patrimonio, individuato dagli atti d'ufficio, nell'immobile denominato Ospedale civico, già di fruizione comunale, è devoluto al comune di Favara.
(2003.16.955)
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Nomina del commissario straordinario del Centro interaziendale per l'addestramento professionale nell'industria (C.I.A.P.I.) di Priolo.

Con decreto presidenziale n. 66/serv. 1°/U.O.1/S.G. del 15 aprile 2003, il dr. Domenico Palermo è stato nominato commissario straordinario del Centro interaziendale per l'addestramento professionale nell'industria (C.I.A.P.I.) di Priolo, fino alla ricostituzione degli ordinari organi di gestione e, comunque, per un periodo non superiore a mesi 6, decorrenti dalla data di notifica del presente decreto.
(2003.16.1001)
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Aggiornamento del contingente del personale regionale richiedente la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale n. 789 del 17 febbraio 2003, vistato dalla ragioneria centrale per la Presidenza il 24 marzo 2003 al n. 1350, è stato aggiornato il contingente relativo al part-time dai nominativi dei dipendenti regionali richiedenti la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, che risultano indicati nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del predetto decreto.
(2003.16.966)
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Avviso di deposito presso l'albo pretorio del comune di Gela del piano di ripartizione "1° stralcio" riguardante parte dell'area d'impianto di proprietà regionale del plesso di n. 16 alloggi popolari.

Si rende noto che presso l'albo pretorio del comune di Gela (AG), è depositato il piano di ripartizione "1° stralcio" riguardante parte dell'area d'impianto di proprietà regionale del plesso di n. 16 alloggi popolari costruiti ai sensi della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, scheda B.P.R.S. n. 105, sito in Gela, via Udine n. 2, raffigurante le porzioni di area da assegnare in proprietà agli aventi diritto.
Gli atti ed elaborati relativi resteranno depositati alla libera visione di chiunque possa averne interesse, per 60 giorni consecutivi, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Entro 10 giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito, chi ne avesse interesse può presentare, su carta legale, osservazioni od opposizioni al predetto piano di ripartizione a questa Presidenza, dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, servizio demanio e patrimonio immobiliare, unità operativa gestione alloggi forze dell'ordine e popolari, viale Regione Siciliana n. 2226 - 90135 Palermo, ed, in copia, all'ufficio del Genio civile di Caltanissetta.
(2003.16.977)
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Avviso di deposito presso l'albo pretorio del comune di Villarosa del piano di ripartizione riguardante l'area di impianto di proprietà regionale del plesso di n. 6 alloggi popolari.

Si rende noto che, presso l'albo pretorio del comune di Villarosa (EN), è depositato il piano di ripartizione riguardante l'area d'impianto di proprietà regionale del plesso di n. 6 alloggi popolari costruito ai sensi della legge regionale 18 gennaio 1949, n. 1, scheda n. 207, sito in Villarosa (EN), corso Garibaldi nn. 241, 243, 245, 247, 251, 251A e raffigurante le porzioni di area da assegnare in proprietà agli aventi diritto.
Gli atti ed elaborati relativi resteranno depositati alla libera visione di chiunque possa averne interesse, per 60 giorni consecutivi, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Entro 10 giorni successivi alla scdenza del periodo di deposito, chi ne avesse interesse, può presentare, su carta legale, osservazioni od opposizioni al predetto piano di riparto a questa Presidenza, dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, servizio demanio e patrimonio - unità operativa Gestione alloggi forze dell'ordine e popolari, ed in copia, all'ufficio del Genio civile competente per provincia.
(2003.16.956)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti corsi abilitanti per attività commerciali.

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato n. 1026/5S del 17 marzo 2003 sono stati riconosciuti n. 2 corsi preparatori per agenti di affari in mediazione, sezione agenti immobiliari, programmati per il 2003 dalla CE.S.COT., con sede legale in Catania, via S. Euplio n. 142, e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Catania, via S. Euplio n. 142.
(2003.16.979)


Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato n. 1027/5S del 17 marzo 2003 è stata rinnovata fino al 19 marzo 2004 la convenzione per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati dall'Associazione PRO.SCA., con sede legale in Brolo (ME), via S. Martino n. 1, e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Brolo (ME), via Principi Lancia di Brolo s.n.
(2003.16.980)


Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato n. 1340/5S dell'8 aprile 2003 è stata rinnovata fino al 12 luglio 2004 la convenzione per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati dalla Confimpresa Euromed, con sede legale in Agrigento, via Erodoto n. 8, e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Agrigento, via P. S. Mattarella n. 353.
(2003.16.978)


Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato n. 1350/5S dell'11 aprile 2003 sono stati riconosciuti n. 6 corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati per il 2003 dalla Progetto Terziario, con sede legale in Adrano (CT), via A. Spampinato n. 66, e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Adrano (CT), via Cusmano di A. Li Fusi s.n. presso scuole medie statali G. Mazzini.
(2003.16.982)


Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato n. 1351/5S dell'11 aprile 2003 sono stati riconosciuti n. 6 corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati per il 2003 dalla Confcommercio, con sede legale in Agrigento, via Pier Santi Mattarella n. 66, e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Agrigento, via Pier Santi Mattarella n. 4/bis.
(2003.16.981)


Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato n. 1352/5S dell'11 aprile 2003 sono stati riconosciuti n. 4 corsi professionali abilitanti per l'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, programmati per il 2003 dalla Confcommercio, con sede legale in Agrigento, via Pier Santi Mattarella n. 4/bis, e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Agrigento, via Pier Santi Mattarella n. 4/bis.
(2003.16.983)
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Provvedimenti concernenti società cooperative.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1334 del 3 aprile 2003, l'avv. Concetta Palumbo, nata ad Agrigento il 6 novembre 1964 e residente in Palermo, piazza Kalsa n. 14, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa CO.I.SI. Impianti Sicilia, con sede nel comune di Palermo, in sostituzione del commissario liquidatore dott.ssa Salvatrice Salemi.
(2003.16.959)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1337 del 3 aprile 2003, il rag. Luisa Manfrè, nata a Palermo il 23 agosto 1964 e residente in Palermo, via Tramontana n. 32, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa CO.ME.CE., con sede nel comune di Messina, in sostituzione del commissario liquidatore dott. Carmelo Ziino.
(2003.16.958)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1338 del 3 aprile 2003, il rag. Rosaria Cassarà, nata a Monreale (PA) il 28 aprile 1964 e residente in Monreale, via Venero n. 254, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa Trafilatori, con sede nel comune di Siracusa, in sostituzione del commissario liquidatore rag. Massimiliano Faro.
(2003.16.957)
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ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Sostituzione di un componente del Nucleo operativo regionale per le adozioni internazionali.

Con decreto n. 776 del 28 marzo 2003 dell'Assessore per gli enti locali - servizio 7/unità operativa n. 4, il dott. Saverio Ciriminna, in rappresentanza dell'Assessorato della sanità, è stato nominato componente del Nucleo operativo regionale (N.O.R.) per le adozioni internazionali, in sostituzione del dott. Giuseppe Oliva.
(2003.16.970)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Aggiudicazione definitiva del servizio di espletamento dei servizi inerenti gli adempimenti tecnici ed amministrativi per l'istruttoria delle domande e l'erogazione delle agevolazioni previste dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 137, lett. a).

Con decreto n. 270/serv. II/37 del 31 marzo 2003 del dirigente del servizio risorse minerarie ed energetiche del dipartimento regionale industria è stato aggiudicato definitivamente il servizio di espletamento delle istruttorie inerenti il programma ministeriale "tetti fotovoltaici" e l'art. 137, lett. a), legge 23 dicembre 2000, n. 388, al raggruppamento temporaneo di imprese tra Banca Nuova S.p.A., Banca agricola popolare di Ragusa società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, Ecosfera S.p.A.
(2003.20.1153)
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Proroga dei termini previsti dall'art. 11, commi 1 e 2, del bando per l'attuazione della sottomisura 4.04 a) del P.O.R. Sicilia 2000/2006.
Ciascuna delle scadenze, successive al ricevimento delle istanze, previste dall'art. 11 dell'avviso pubblico relativo all'attuazione, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 25 ottobre 2002, è prorogata di quarantacinque giorni a decorrere dal 14 aprile 2003.
Resta sempre invariato il termine di 30 giorni entro il quale l'I.R.C.A.C. procederà a dare comunicazione dei risultati all'Assessorato dell'industria ed al richiedente.
(2003.19.1129)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Autorizzazione all'amministrazione comunale di Agrigento per la realizzazione di lavori di somma urgenza.

Con decreto del dirigente del servizio infrastrutture e trasporti del dipartimento regionale lavori pubblici n. 284 del 24 marzo 2003, è stata autorizzata l'amministrazione comunale di Agrigento ad effettuare i lavori di somma urgenza a protezione del centro abitato in località le Dune - San Leone, dell'importo complessivo di E 150.000,00.
(2003.16.969)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Costituzione del Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso della provincia di Agrigento.

Con decreto dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione n. 1/2003 del 10 gennaio 2003, è stato costituito il Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso della provincia di Agrigento, composto:
-  direttore pro-tempore, Servizio ufficio provinciale del lavoro di Agrigento, in rappresentanza dell'Assessorato regionale del lavoro, presidente;
-  dr. Diomede Nicola, in rappresentanza della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo;
-  dr. Capraro Guido, in rappresentanza della Regione, funzionario del servizio Ispettorato provinciale del lavoro;
-  dr. Tortorici Gerlando, in rappresentanza dell'INPS;
-  dr.ssa Rindone Angela, in rappresentanza dell'INAIL;
-  dr. Pinella Vincenzo, in rappresentanza dell'ASL;
-  dr. Pecoraro Stefano, in rappresentanza dei datori di lavoro;
-  Gaziano Vincenzo, in rappresentanza dei datori di lavoro;
-  Cuffaro Gerlando, in rappresentanza dei datori di lavoro;
-  dr. Vivona Marco, in rappresentanza dei datori di lavoro;
-  Catuara Domenico, in rappresentanza dei lavoratori;
-  Broccio Aldo, in rappresentanza dei lavoratori;
-  Migliore Giuseppe Emilio, in rappresentanza dei lavoratori;
-  Mangione Pietro, in rappresentanza dei lavoratori.
(2003.16.965)
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Costituzione del Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso della provincia di Caltanissetta.

Con decreto dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione n. 8/2003 del 23 gennaio 2003, è stato costituito il Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso della provincia di Caltanissetta, composto:
-  direttore pro-tempore, Servizio ufficio provinciale del lavoro di Caltanissetta, in rappresentanza dell'Assessorato regionale del lavoro, presidente;
-  dr.ssa Scaduto Giuseppa, in rappresentanza della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo;
-  dr. Virruso Pasquale, in rappresentanza della Regione, funzionario del servizio Ispettorato provinciale del lavoro;
-  dr. Scuzzarella Benito, in rappresentanza dell'INPS;
-  dr. Fasulo Francesco, in rappresentanza dell'INAIL;
-  dr.ssa Di Salvo Loredana, in rappresentanza dell'ASL;
-  rag. Maganuco Salvatore, in rappresentanza dei datori di lavoro;
-  rag. Vitale Angelo, in rappresentanza dei datori di lavoro;
-  Lauricella Elvira, in rappresentanza dei datori di lavoro;
-  Sberna Beniamino, in rappresentanza dei datori di lavoro;
-  Ferro Giovanni, in rappresentanza dei lavoratori;
-  Iudici Francesco, in rappresentanza dei lavoratori;
-  rag. Pasqualetto Salvatore, in rappresentanza dei lavoratori;
-  Volo S.re Maurizio, in rappresentanza dei lavoratori.
(2003.16.965)
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Costituzione del Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso della provincia di Catania.

Con decreto dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione n. 9/2003 del 23 gennaio 2003, è stato costituito il Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso della provincia di Catania, composto:
-  direttore pro-tempore, Servizio ufficio provinciale del lavoro di Catania, in rappresentanza dell'Assessorato regionale del lavoro, presidente;
-  dr.ssa Salerno Maria, in rappresentanza della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo;
-  dr. Finocchiaro Mario, in rappresentanza della Regione, direttore del servizio Ispettorato provinciale del lavoro;
-  dr. Castelli Vincenzo, in rappresentanza dell'INPS;
-  dr. Mileto Folco, in rappresentanza dell'INAIL;
-  dr. Barbagallo Domenico, in rappresentanza dell'ASL;
-  Bonura Salvatore, in rappresentanza dei datori di lavoro;
-  dr. Micale Michele, in rappresentanza dei datori di lavoro;
-  dr.ssa Carrara Silvia, in rappresentanza dei datori di lavoro;
-  dr. Vinci Alfio Franco, in rappresentanza dei datori di lavoro;
-  dr. Prezzavento Francesco, in rappresentanza dei lavoratori;
-  avv. Pasqualetto Filippo, in rappresentanza dei lavoratori;
-  Di Natale Giuseppe, in rappresentanza dei lavoratori;
-  Rapisarda Vincenzo, in rappresentanza dei lavoratori.
(2003.16.965)
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Costituzione del Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso della provincia di Enna.

Con decreto dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione n. 10/2003 del 23 gennaio 2003, è stato costituito il Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso della provincia di Enna, composto:
-  direttore pro-tempore, Servizio ufficio provinciale del lavoro di Enna, in rappresentanza dell'Assessorato regionale del lavoro, presidente;
-  dr. La Legname Francesco, in rappresentanza della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo;
-  dr. Oliveri Giusto, in rappresentanza della Regione, dirigente del servizio Ispettorato provinciale del lavoro;
-  dr. Cucci Carmelo, in rappresentanza dell'INPS;
-  dr.ssa Ciotta Maria Grazia, in rappresentanza dell'INAIL;
-  dr. Guccio Francesco, in rappresentanza dell'ASL;
-  Lana Gaetano, in rappresentanza dei datori di lavoro;
-  Vicari Rita Maria, in rappresentanza dei datori di lavoro;
-  Fazzi Paolo, in rappresentanza dei datori di lavoro;
-  Prestifilippo Maurizio, in rappresentanza dei datori di lavoro;
-  dr. Rabido Giovanni, in rappresentanza dei lavoratori;
-  Lunardo Giovanni, in rappresentanza dei lavoratori;
-  Savarino Vincenzo, in rappresentanza dei lavoratori;
-  Albano Francesco, in rappresentanza dei lavoratori.
(2003.16.965)
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Costituzione del Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso della provincia di Messina.

Con decreto dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione n. 6/2003 del 17 gennaio 2003, è stato costituito il Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso della provincia di Messina, composto:
-  direttore pro-tempore, Servizio ufficio provinciale del lavoro di Messina, in rappresentanza dell'Assessorato regionale del lavoro, presidente;
-  dr. Musolino Carmelo, in rappresentanza della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo;
-  dr. Scardina Silvestro, in rappresentanza della Regione, funzionario del servizio Ispettorato provinciale del lavoro;
-  dr. Anastasi Salvatore, in rappresentanza dell'INPS;
-  dr.ssa Divino Giuliana, in rappresentanza dell'INAIL;
-  dr. Zagami Filippo, in rappresentanza dell'ASL;
-  Grasso Giovanni, in rappresentanza dei datori di lavoro;
-  Giordano Aurelio, in rappresentanza dei datori di lavoro;
-  Natoli Massimo Santi, in rappresentanza dei datori di lavoro;
-  dr. Aloi Francesco, in rappresentanza dei datori di lavoro;
-  Locorotondo Giuseppe, in rappresentanza dei lavoratori;
-  Bernava Maurizio, in rappresentanza dei lavoratori;
-  dr. Calapai Giuseppe, in rappresentanza dei lavoratori;
-  Rovito Giovanni, in rappresentanza dei lavoratori.
(2003.16.965)
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Costituzione del Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso della provincia di Palermo.

Con decreto dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione n. 11/2003 del 23 gennaio 2003, è stato costituito il Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso della provincia di Palermo, composto:
-  direttore pro-tempore, Servizio ufficio provinciale del lavoro di Palermo, in rappresentanza dell'Assessorato regionale del lavoro, presidente;
-  dr. Di Stefano Giorgio, in rappresentanza della Regione, dirigente del servizio Ispettorato provinciale del lavoro;
-  dr. Virgilio Carlo, in rappresentanza dell'INPS;
-  dr. Campo Michele, in rappresentanza dell'INAIL;
-  dr. La Corte Gaetano, in rappresentanza dell'ASL;
-  dr. Stancampiano Matteo, in rappresentanza dei datori di lavoro;
-  dr. Calaciura Maurizio, in rappresentanza dei datori di lavoro;
-  Morello Fabio, in rappresentanza dei datori di lavoro;
-  Taranto Salvatore, in rappresentanza dei datori di lavoro;
-  Tarantino Francesco, in rappresentanza dei lavoratori;
-  Capizzi Filippo, in rappresentanza dei lavoratori;
-  Franchina Francesco Giuseppe, in rappresentanza dei lavoratori;
-  Marotta Rosario, in rappresentanza dei lavoratori.
(2003.16.965)
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Costituzione del Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso della provincia di Ragusa.

Con decreto dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione n. 12/2003 del 23 gennaio 2003, è stato costituito il Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso della provincia di Ragusa, composto:
-  direttore pro-tempore, Servizio ufficio provinciale del lavoro di Ragusa, in rappresentanza dell'Assessorato regionale del lavoro, presidente;
-  dr. Mallemi Salvatore, in rappresentanza della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo;
-  dr. Giudice Emanuele, in rappresentanza della Regione, funzionario del servizio Ispettorato provinciale del lavoro;
-  dr. Falzone Domenico, in rappresentanza dell'INPS;
-  dr. Bellia Salvatore, in rappresentanza dell'INAIL;
-  rag. Guarrasi Ausilia, in rappresentanza dell'ASL;
-  Tumino Giuseppe, in rappresentanza dei datori di lavoro;
-  Battaglia Giovanni, in rappresentanza dei datori di lavoro;
-  dr. Calasanzio Antonino, in rappresentanza dei datori di lavoro;
-  La Licata Luca, in rappresentanza dei datori di lavoro;
-  Tavolino Salvatore, in rappresentanza dei lavoratori;
-  Polizzi Vito, in rappresentanza dei lavoratori;
-  Banderia Giorgio, in rappresentanza dei lavoratori;
-  Raniolo Lidia, in rappresentanza dei lavoratori.
(2003.16.965)
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Costituzione del Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso della provincia di Siracusa.

Con decreto dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione n. 2/2003 del 23 gennaio 2003, è stato costituito il Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso della provincia di Siracusa, composto:
-  direttore pro-tempore, Servizio ufficio provinciale del lavoro di Siracusa, in rappresentanza dell'Assessorato regionale per il lavoro, presidente;
-  dr.ssa Giallongo Tania, in rappresentanza della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo;
-  dr. Fileti Carmelo, in rappresentanza della Regione, funzionario del servizio Ispettorato provinciale del lavoro;
-  dr. Failla Giovanni, in rappresentanza dell'INPS;
-  dr. Cormaci Guido, in rappresentanza dell'INAIL;
-  dr. Magnano Vincenzo, in rappresentanza dell'ASL;
-  Bandiera Antonio, in rappresentanza dei datori di lavoro;
-  Bonfiglio Biagio, in rappresentanza dei datori di lavoro;
-  dr. Castelluccio Carlo, in rappresentanza dei datori di lavoro;
-  Tomasi Antonella, in rappresentanza dei datori di lavoro;
-  Tamburella Enrico, in rappresentanza dei lavoratori;
-  Amato Pablo, in rappresentanza dei lavoratori;
-  Munafò Stefano, in rappresentanza dei lavoratori;
-  prof. Adorno Vittorio, in rappresentanza dei lavoratori.
(2003.16.965)
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Costituzione del Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso della provincia di Trapani.

Con decreto dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione n. 13/2003 del 23 gennaio 2003, è stato costituito il Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso della provincia di Trapani, composto:
-  direttore pro-tempore, Servizio ufficio provinciale del lavoro di Trapani, in rappresentanza dell'Assessorato regionale per il lavoro, presidente;
-  dr. Chiarello Raffaele, in rappresentanza della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo;
-  dr. Di Bella Vito, in rappresentanza della Regione, dirigente del servizio Ispettorato provinciale del lavoro;
-  dr. Casano Felice, in rappresentanza dell'INPS;
-  dr. Asaro Giovanni, in rappresentanza dell'INAIL;
-  Moncada Gerlando, in rappresentanza dei datori di lavoro;
-  Laudicina Antonio, in rappresentanza dei datori di lavoro;
-  Argurio Domenica, in rappresentanza dei lavoratori;
-  Gianfala Girolamo, in rappresentanza dei lavoratori;
-  Sardo Giovanni, in rappresentanza dei lavoratori;
-  Monaco Giuseppe, in rappresentanza dei lavoratori.
(2003.16.965)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Riconoscimento di idoneità all'impianto di ricovero per piccoli animali esotici della ditta Aviogas Sicilia s.r.l., con sede in Messina.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato veterinario dell'Assessorato regionale della sanità n. 446 del 14 aprile 2003, l'impianto di ricovero per piccoli animali esotici della ditta Aviogas Sicilia s.r.l., di cui il sig. De Salvo Domenico, nato a Catania il 3 giugno 1970 e residente a Messina, via Regina Margherita n. 61, è amministratore unico, sito in Messina, contrada Zaffaria, via provinciale n. 40, è stato riconosciuto idoneo come stazione di quarantena di volatili diversi dal pollame.
Con lo stesso decreto l'impianto di ricovero per piccoli animali esotici è stato iscritto nell'apposito registro regionale con il numero identificativo I-19/ME/01.
(2003.16.1002)
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Costituzione del comitato scientifico per la vaccinazione antivaricella nella Regione Sicilia.

L'Assessore regionale per la sanità, con decreto n. 537 del 2 maggio 2003, in attuazione alla circolare n. 704 del 22 luglio 2002, ha costituito il comitato scientifico per la vaccinazione antivaricella.
Il comitato avrà il compito di supportare il dr. Saverio Ciriminna, nell'attività di coordinamento del progetto del programma vaccinale.
Di detto comitato fanno parte i sigg.:
-  dott. Saverio Ciriminna - coordinatore;
-  prof. Ignazio Barberi - componente;
-  dott. Giovanni Casella - componente;
-  dott. Nicola Casuccio - componente;
-  dott. Mario Cuccia - componente;
-  prof.ssa Daniela D'Alessandro - componente;
-  dott. Giuseppe Ferrara - componente;
-  prof. Giuseppe Giammanco - componente;
-  dott. Donato Greco - componente;
-  dott. Baldassarre Gucciardi - componente;
-  dott. Giuseppe Gulotta - componente;
-  dott. G. Iacono - componente;
-  dott.ssa Milena Lo Giudice - componente;
-  dott.ssa Gina Mollica - componente;
-  dott. Giuseppe Montalbano - componente;
-  dott. Vincenzo Pinella - componente;
-  dott. Salvatore Sammarco - componente;
-  dott. Stella - componente;
-  prof.ssa Lucina Titone - componente.
Il dott. Salvatore Sammarco svolgerà anche le funzioni di segretario.
Il comitato potrà, durante lo svolgimento dei lavori, essere integrato da esperti.
Le spese di viaggio e missione restano a carico degli enti di appartenenza.
(2003.19.1114)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione di un impianto eolico nel comune di Mineo.

Il dirigente del servizio valutazione impatto ambientale del dipartimento regionale territorio ed ambiente, con decreto n. 426 dell'11 aprile 2003, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, ha espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di un impianto eolico con potenza nominale 36.55 MW, da istallare nel comune di Mineo (CT), con prescrizioni.
(2003.16.991)
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Giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto esecutivo per investimenti di ricostituzione e recupero dei boschi e degli ecosistemi danneggiati presentato dal comune di Galati Mamertino.

Il dirigente responsabile del servizio 7 V.I.A. del dipartimento regionale territorio ed ambiente, con decreto n. 438 del 14 aprile 2003, ha rilasciato il giudizio positivo di compatibilità ambientale, con prescrizioni, ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996, recepito con legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, art. 91, al progetto esecutivo presentato dal comune di Galati Mamertino per investimenti di ricostituzione e recupero dei boschi e degli ecosistemi danneggiati, interventi di prevenzione contro gli incendi e gli squilibri idrogeologici, investimenti atti ad accrescere il valore economico, ecologico e sociale del bosco, attivabili sui fondi di proprietà comunale.
(2003.16.990)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 14 aprile 2003, n.12.
Legge regionale 1 ottobre 1998, n. 25: Provvedimenti in favore della pesca tradizionale del tonno - procedura per l'erogazione dei contributi in favore dei comuni - anno 2003. Capitolo n. 377312.

L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, ai sensi della legge regionale dell'1 ottobre 1998, n. 25, (al fine della salvaguardia ed il recupero della valenza culturale della pesca del tonno col tradizionale sistema delle tonnare fisse), concede ai comuni, nei cui territori si trovano tonnare attive, contributi per l'esercizio delle stesse, compresi l'acquisto e la manutenzione di imbarcazioni, di attrezzature e di reti.
Per le finalità di cui al comma precedente, i comuni interessati provvedono mediante convenzioni con cooperative di pescatori o soggetti economici che operano negli specifici settori di attività.
I suddetti contributi sono anticipati nella misura massima dell'80%, sulla base dei preventivi vistati per la congruità dall'ufficio tecnico del comune interessato, entro il 15 marzo di ciascun anno.
Le somme corrispondenti sono erogate da parte dei comuni ai legali rappresentanti delle cooperative dei pescatori o dei soggetti economici interessati.
Al fine di consentire la programmazione dell'intervento regionale, i comuni che intendono avvalersi delle provvidenze previste dalla citata legge, dovranno far pervenire le istanze all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, dipartimento regionale beni culturali e ambientali ed educazione permanente, servizio promozione e valorizzazione, unità operativa XIV, via delle Croci, 8 - 90139 Palermo, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Le richieste dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il termine sopraindicato, farà fede, in ogni caso, il timbro postale.
Qualora il termine di presentazione venga a scadere in un giorno festivo o prefestivo, detto termine si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Questa Amministrazione declina ogni responsabilità per l'eventuale dispersione di documenti determinata da disguidi postali non imputabili all'Amministrazione medesima.
L'intervento finanziario dell'Amministrazione si intende finalizzato alla pesca del tonno il cui inizio ricade nell'esercizio finanziario di riferimento.
Il contributo sarà erogato in diverse soluzioni, compatibilmente con quanto stabilito dall'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, di cui la prima anticipatamente nella misura dell'80%, ed è finalizzato, in conformità a quanto stabilito dalle direttive comunitarie vigenti in materia, alla copertura delle sottoelencate spese o attività.
1) acquisto e/o manutenzione di imbarcazioni;
2) acquisto e/o manutenzione di motori, verricelli, argani, boe di segnalazione, reti cavi, cordami, galleggianti e relative dotazioni di sicurezza e quant'altre attrezzature occorrono per la navigazione e per l'esercizio dell'attività, nonché per il rimessaggio e la messa in mare, con esclusione delle spese di ricovero;
3) spese per la promozione culturale e per la divulgazione dell'attività tradizionale della pesca del tonno;
4) altre spese di investimento finalizzate alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento, riparazione e/o riattamento di uno stabilimento esistente o all'avviamento di un'attività che, nell'ambito della pesca tradizionale del tonno, preveda la razionalizzazione e l'ammodernamento del processo di produzione e delle attrezzature di tonnara.
Ai sensi della direttiva comunitaria n.98/C, non possono essere concessi aiuti al funzionamento e, pertanto, il contributo non potrà essere destinato alla copertura delle spese di carburante, stipendi, salari ed oneri previdenziali, affitti, utenze e quant'altro rientri tra le spese correnti dell'impresa.
Documentazione preventiva - impegno ed anticipo del contributo.
I sindaci dei comuni interessati dovranno fare pervenire all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, dipartimento regionale beni culturali e ambientali ed educazione permanente, via delle Croci, 8 - 90100 Palermo, la seguente documentazione, in duplice copia:
a) istanza di concessione del contributo quantificato, con l'indicazione della cooperativa di pescatori o del soggetto economico che dovrà svolgere l'attività. Ove il soggetto che eserciterà l'attività non abbia anche la titolarità dell'impianto, all'istanza dovrà essere allegato l'atto con cui il titolare dell'impianto ne concede l'uso ad altro soggetto economico;
b) dichiarazione di impegno del soggetto economico che svolge l'attività a utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi richiesti;
c) certificato della Camera di commercio del soggetto economico che dovrà esercitare l'attività. Per i soggetti costituiti in forma di cooperativa dovrà essere prodotto il certificato di iscrizione al registro prefettizio ed il certificato di omologazione presso il competente tribunale, rilasciato dalla Camera di commercio;
d) certificato dell'autorità competente attestante che la tonnara è stata autorizzata a calare nel periodo stagionale riferito alla richiesta di contributo;
e) preventivi di spesa vistati per la congruità dei prezzi dall'ufficio tecnico comunale;
f) elenco di tutti i natanti con licenze di navigazione ed estratti di matricola;
g) elenco del personale in forza alla ditta che eserciterà l'attività;
h) progetto riepilogativo entrate.
Documentazione consuntiva - liquidazione del saldo del contributo.
Per la liquidazione del contributo, i sindaci dei comuni interessati dovranno inviare all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, dipartimento beni culturali e ambientali ed educazione permanente, via delle Croci, 8 - 90100 Palermo, istanza di erogazione del saldo del contributo concesso, corredata dalla seguente documentazione, in duplice copia:
a) fatture in copia autentica, ai fini della dimostrazione della spesa sostenuta per l'acquisto di attrezzi, reti e imbarcazioni;
b) certificato rilasciato dalla Capitaneria di porto, dal quale risulti che la tonnara è stata effettivamente calata nel periodo stagionale per cui è stato richiesto il contributo;
c) certificato rilasciato dal tribunale competente, attestante l'inesistenza di procedure fallimentari in corso a carico del soggetto economico che ha esercitato l'attività;
d) relazione sui risultati conseguiti nella campagna di pesca del tonno riferiti alla richiesta di contributo (valutazioni di carattere generale, quantità di tonno pescato, comparazione con gli anni precedenti, impiego di attrezzature e personale, prospettive);
e) copia autentica del libro paga riferito al personale dipendente addetto alla manutenzione di reti, attrezzature, imbarcazioni, copia autentica dei versamenti degli oneri previdenziali;
f) copie fatture, autenticate dal funzionario incaricato dal sindaco, quietanzate dalle ditte che hanno eseguito i lavori di riparazione e manutenzione della tonnara nel quale essa sia stata affidata a ditte esterne;
g) elenco dei natanti che hanno partecipato alla campagna di pesca del tonno nell'anno a cui si riferisce l'istanza con l'indicazione del tipo di servizio svolto;
h) elenco analitico del personale utilizzato durante le varie fasi della campagna di pesca del tonno riportante i nominativi, i periodi di impiego, le qualifiche, le mansioni, le retribuzioni ed i contributi versati nell'anno per ciascun singolo operatore;
i) relazione esplicativa dalla quale possa evincersi il sistema di computo dei costi di manodopera.
Poiché i destinatari del contributo sono i comuni, agli stessi compete l'esame sulla regolarità di tutta la documentazione prodotta dai soggetti che hanno esercitato l'attività.
All'erogazione delle somme impegnate si provvederà mediante mandati diretti intestati al sindaco del comune richiedente, il quale ne renderà conto all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica Istruzione nei modi e nelle forme previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni.
Si ricorda che, ai sensi delle disposizioni contenute nella direttiva comunitaria n. 98/C in materia di aiuti di Stato, le domande di aiuto devono essere presentate prima che inizi l'esecuzione dei progetti.
Criteri per la ripartizione dei finanziamenti
I finanziamenti suddetti saranno erogati tenuto conto dei sotto indicati punti che afferiscono sia all'attività svolta nell'anno precedente sia a quella cui si riferisce l'istanza di contributo:
1)  quantità di personale impegnato nella campagna di pesca;
2) numero dei natanti utilizzati;
3) giornate lavorative effettuate nel corso dell'intera campagna di pesca;
4) continuità dell'attività nel corso degli anni precedenti;
5) attività di promozione culturale e di divulgazione;
6) spese di investimento, anche con proiezione pluriennale, finalizzate alla creazione di un nuovo stabilimento e/o ampliamento, razionalizzazione e ammodernamento delle attrezzature di tonnara.
La presente circolare annulla e sostituisce quelle precedenti.
  L'Assessore: GRANATA 

(2003.17.1026)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 30 aprile 2003, n. 28.
Attività socialmente utili - Lavoratori rientranti nel regime transitorio di cui all'art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni. Prosecuzione delle attività fino al 31 dicembre 2003, leggi regionali 16 aprile 2003, n. 4 e n. 5, art. 41, legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23.

A TUTTI GLI ENTI UTILIZZATORI DI LAVORATORI IN ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI
AL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO
AL DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE
ALLA RAGIONERIA CENTRALE PRESSO L'ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO
ALL'UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE
ALL'ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO
AGLI UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE
e, p.c.  ALLA V COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - UFFICIO DI GABINETTO
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO
AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DEL LAVORO
ALLA DIREZIONE REGIONALE DELL'I.N.P.S.
ALL'AREA E AI SERVIZI DELL'AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
A seguito dell'entrata in vigore delle leggi regionali 16 aprile 2003, n. 4, e 16 aprile 2003, n. 5, che prevedono i necessari appostamenti finanziari per la prosecuzione delle attività socialmente utili fino al 31 dicembre 2003, il limite temporale posto al punto 1 della circolare 30 dicembre 2002, n. 26/2002/AG, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 17 gennaio 2003, deve intendersi cassato.
Pertanto, le attività di cui al punto 1 della citata circolare si intendono prorogate fino al 31 dicembre 2003.
Gli enti utilizzatori sono onerati dell'adozione dei conseguenti adempimenti specificati nella più volte richiamata circolare n. 26/AG del 30 dicembre 2002, ove non avessero precedentemente provveduto.
Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e gli Ispettorati provinciali del lavoro assicureranno la più scrupolosa vigilanza sulla regolarità delle predette procedure.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge regionale 3 dicembre 2002, n. 23, ed in conformità alle direttive emanate dall'Assessorato del bilancio e delle finanze (circolare assessoriale 2 aprile 2003, n. 13), la presente circolare viene preventivamente trasmessa alla ragioneria centrale presso questo Assessorato, in uno con la relativa scheda finanziaria.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e potrà essere consultata, altresì, sul sito internet ufficiale della Regione siciliana, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro.
  L'Assessore: STANCANELLI 

(2003.18.1103)*


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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