REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 30 MAGGIO 2003 - N. 25
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 21 maggio 2003.
Criteri per l'erogazione del buono scuola e degli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 17 aprile 2003.
Autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag.


DECRETO 29 aprile 2003.
Autorizzazione a tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag. 11 


DECRETO 30 aprile 2003.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Virzì Giuseppe per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche  pag. 13 


DECRETO 30 aprile 2003.
Autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag. 14 

Assessorato dei lavori pubblici

DECRETO 18 aprile 2003.
Riammissione ai benefici dell'edilizia convenziona-ta-agevolata della cooperativa Piliero di Messina.
  pag. 16 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 13 marzo 2003.
Graduatoria finale delle professionalità esperte esterne all'Amministrazione da utilizzare per la valutazione di progetti e programmi presentati nell'ambito del P.O.R. Sicilia 2000/2006.  pag. 16 

Assessorato della sanità

DECRETO 24 marzo 2003.
Istituzione dell'albo regionale degli animatori di formazione per l'area della pediatria  pag. 18 


DECRETO 30 aprile 2003.
Modalità di ripartizione delle risorse da destinare al finanziamento degli accordi regionali dei medici specialisti ambulatoriali interni per l'anno 2003.
  pag. 19 


DECRETO 9 maggio 2003.
Graduatoria regionale provvisoria dei medici specialisti pediatri di libera scelta valida dall'1 luglio 2003 al 30 giugno 2004  pag. 20 


DECRETO 19 maggio 2003.
Accordo regionale decentrato relativo alla medicina dei servizi  pag. 29 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 8 aprile 2003.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Avola  pag. 29 

DECRETO 14 aprile 2003.
Approvazione di un programma costruttivo nel comune di Caltagirone  pag. 53 


DECRETO 15 aprile 2003.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Isnello  pag. 54 


DECRETO 15 aprile 2003.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Camastra  pag. 55 


DECRETO 23 aprile 2003.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di un'arena spettacoli e un campo di calcetto nel territorio del comune di Piraino  pag. 56 


DECRETO 28 aprile 2003.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Torrenova  pag. 58 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 13 marzo 2003.
Calendario delle manifestazioni regionali di grande richiamo turistico per l'anno 2003 - FESR P.O.R. Sicilia 2000/2006 - misura 4.18, azione C  pag. 73 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nel l'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15)  pag. 77 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Nomina di un componente del consiglio di ammi-nistrazione dell'Accademia di belle arti di Palermo.
  pag. 81 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Provvedimenti concernenti società cooperative.
  pag. 81 
Riconoscimento di corsi preparatori per agenti di affari in mediazione programmati dalla Manager s.r.l., con sede in Palermo  pag. 81 

Assessorato dell'industria:
Ricostituzione dell'Osservatorio assessoriale di valutazione e coordinamento  pag. 81 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
P.O.R. Sicilia 2000/2006 - Modalità di presentazione delle istanze e di svolgimento delle azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo. Modifiche ed integrazioni.
  pag. 81 

Assessorato della sanità:
Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale.
  pag. 83 
Provvedimenti concernenti revoca del riconoscimento di idoneità a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale  pag. 83 
Autorizzazione al subentro della ditta Centro A.B.C. s.r.l., con stabilimento nel comune di S. Filippo del Mela, nell'attività di deposito carni della ditta CO.MA.R. società cooperativa macellai riuniti a r.l.  pag. 83 
Modifica della ragione sociale della società Uniprof s.r.l. in Alleanza Salute e Benessere s.r.l., con sede legale in Genova  pag. 84 
Autorizzazione alla società S.F.D. s.a.s. diSurano Mario e C., con sede in Catania, alla detenzione di specialità medicinali per uso umano  pag. 84 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Finanziamento al comune di Maniace per la realizzazione di lavori  pag. 84 
Finanziamento al comune di Graniti per la realizzazione di lavori  pag. 84 
Finanziamento al comune di Valdina per la realizzazione di lavori  pag. 84 
Approvazione di varianti ai programmi di attuazione della rete fognante dei comuni di Militello Rosmarino e S.Agata di Militello  pag. 84 

CIRCOLARI
Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

CIRCOLARE 10 aprile 2003, n. 3
Modalità e criteri per la predisposizione del programma annuale di attività promozionale  pag. 84 


SUPPLEMENTO ORDINARIO
Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 17 aprile 2003.
Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2003.

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 30 giugno 2002.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 21 maggio 2003.
Criteri per l'erogazione del buono scuola e degli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14 "Norme per l'erogazione del buono scuola ed interventi per l'attuazione del diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia, di base e secondarie";
Visto l'art. 3 buono scuola, comma 3, della citata legge regionale, il quale prevede l'adozione di un decreto presidenziale su proposta dell'Assessore per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione, con il quale vengano determinati:
"a)  il limite di reddito per l'accesso al buono, da definire mediante sommatoria del quoziente familiare da attribuire a ciascuno dei componenti a carico del nucleo familiare stesso, con maggiorazione nel caso di componente interessato alla frequenza scolastica e con priorità per le situazioni di maggiore svantaggio economico;
b)  la quota percentuale di copertura delle spese da articolare, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 1, in due o più fasce proporzionali a corrispondenti livelli di reddito, definiti secondo i parametri di cui alla precedente lettera a);
c)  le spese di frequenza da classificare ammissibili ai fini dell'assegnazione del buono e l'eventuale franchigia da applicare;
d)  le procedure ed i termini d'inoltro delle istanze e le modalità di erogazione dei buoni scuola;
e)  le eventuali deroghe all'obbligo di frequenza presso lo stesso istituto per l'intero anno scolastico;
f)  i criteri di rappresentanza delle associazioni di cui al comma 1 dell'art. 4.";
Visto l'articolo 2 della già citata legge regionale,  con  riferimento  al  primo  comma,  che  individua i  destinatari degli interventi  tra quelli che frequentano le scuole  dell'infanzia,  di base  e  secondarie;
Visto il secondo comma del citato art. 2, il quale estende l'erogazione del buono scuola ai soggetti di nazionalità straniera, agli apolidi, ai rifugiati politici ed ai soggetti in possesso del permesso di soggiorno;
Considerato doversi fare riferimento al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'emigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 23 luglio 1998, n. 286, che, all'art. 45, riconosce il "diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.";
Visto l'art. 6 "Interventi per il diritto allo studio" della citata legge regionale che al 3° comma prevede che con il medesimo provvedimento venga determinato "Il reddito complessivo lordo per l'accesso all'assegno una tantum", riservato agli alunni che frequentano la scuola statale;
Ritenuto, pertanto, doversi disciplinare la complessiva materia al fine, anche, di realizzare, ai sensi della legge regionale n. 6/1997, la massima semplificazione dei procedimenti amministrativi connessi all'erogazione dei benefici previsti dalla legge in argomento, razionalizzando sia l'intervento delle strutture amministrative preposte allo svolgimento di detti procedimenti, che i tempi necessari all'utile fruizione dei benefici previsti;
Considerato, in ultimo, opportuno definire i criteri relativi al periodo di prima applicazione della legge in argomento al fine di monitorarne l'esito,  riservandosi,  quindi,  eventuali  interventi  correttivi;
Vista la nota n. 821 di prot. del 21 febbraio 2003, con la quale l'ufficio di Gabinetto dell'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione ha trasmesso all'ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione siciliana lo schema di decreto relativo alle modalità di erogazione degli interventi previsti dalla legge regionale in oggetto per l'inoltro alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana;
Vista la nota n.  4222/ALCP di prot. del 5 marzo 2003, con  la quale  l'ufficio di Presidenza dell'Assemblea regionale  siciliana ha trasmesso al  presidente  della V Commissione legislativa lo  schema di  decreto presidenziale al fine di  acquisirne  il parere previsto dall'art. 3, comma 3,  della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14;
Visto, in ultimo, il regolamento interno, con particolare riferimento all'art. 70-bis;
Considerato che, essendo trascorsi i termini a disposizione della suddetta V Commissione, può procedersi alla pubblicazione del decreto de quo;
Su  proposta  dell'Assessore  regionale  per i  beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;

Decreta:


Art. 1

I destinatari degli interventi previsti dall'art. 2 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, sono così di seguito identificati:
a)  le famiglie,  gli studenti e gli altri soggetti che  esercitano la  potestà parentale per i figli a carico, residenti nel territorio della Regione siciliana, che frequentino le scuole dell'infanzia, di base e secondarie, statali e paritarie, presenti nel medesimo territorio;
b)  i soggetti di  nazionalità straniera, gli  apolidi, i  rifugiati politici ed i soggetti in possesso  del permesso  di soggiorno, i  quali, ai sensi dell'art. 45  del D.P.R.  31 agosto 1999, n.  394 e sue successive  modificazioni ed  integrazioni, assolvono all'obbligo scolastico  esercitando il  diritto all'istruzione nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, di cui al precedente punto a).

Art. 2

Ai fini dell'erogazione del buono scuola di cui all'art. 3 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, compongono il nucleo familiare tutte le persone che, alla data d'inoltro dell'istanza per l'attribuzione del buono scuola, figurano nello stesso certificato dello stato di famiglia, compresi in ogni caso, ancorché non figuranti, i genitori degli studenti per i quali si chiede il beneficio, tranne che non siano legalmente separati o divorziati.
Il  buono scuola spetta a ciascuno studente, a condizione che la somma dei redditi complessivi netti imponibili ai fini I.R.PE.F., prodotti da tutti i componenti del nucleo familiare e risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi, per la quale, alla data di inoltro dell'istanza, è spirato il termine di presentazione, non sia superiore alla sommatoria dei quozienti familiari come di seguito indicati:
1)  E 15.000,00 per ogni componente del nucleo familiare che frequenti una delle classi della scuola dell'infanzia, di base o secondaria;
2)  E 10.000,00 per ciascuno dei restanti componenti del nucleo familiare.
L'importo del buono scuola per ciascuno studente, che non può comunque superare l'ammontare di E 1.500,00, è dovuto nella misura:
1)  del 75% delle spese di cui al successivo art.  3,    elevabile al 90% per gli studenti portatori  di  handicap, se il reddito netto complessivo imponibile ai  fini  I.R.PE.F. è pari o inferiore alla somma dei  quozienti  familiari sopraindicati calcolati in misura ridotta del  60% (prima fascia);
2)  del 50% delle spese di cui al successivo art.  3,  elevabile al 90% per gli studenti portatori  di  handicap, se il reddito netto complessivo imponibile ai  fini  I.R.PE.F. è pari o inferiore alla somma dei  quozienti  familiari sopraindicati calcolati in misura ridotta del  50% (seconda fascia);
3)  del 25% delle spese di cui al successivo art. 3, elevabile al 90% per gli studenti portatori di handicap, per i restanti casi, sempre nel rispetto del limite di cui al precedente comma 2 (terza fascia).

Art. 3

Le spese ammissibili ai fini dell'assegnazione del buono scuola sono identificate in:
1)  tasse di immatricolazione e/o iscrizione;
2)  tasse di frequenza;
3)  tasse d'esami;
4)  tasse di diploma;
5)  rette e/o spese di frequenza;
6)  altre spese direttamente connesse alla frequenza scolastica e deliberate espressamente dagli organi collegiali dell'istituzione scolastica.
Sono, altresì, considerate ammissibili le spese direttamente sostenute dalla famiglia per il personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno ai propri figli portatori di handicap, limitatamente all'attività svolta all'interno dell'istituzione scolastica frequentata dall'alunno interessato e pagate alla stessa.
Sono escluse dalle spese ammissibili quelle che, in tutto o in parte, possono costituire oneri fiscalmente deducibili, ai sensi della relativa legislazione di volta in volta vigente.
Alla complessiva spesa oggetto della richiesta di erogazione del buono scuola verrà, d'ufficio, applicata una franchigia pari ad E 260,00.

Art. 4

Le procedure ed i termini d'inoltro delle istanze finalizzate all'ottenimento del buono scuola sono così di seguito identificate.
Gli aspiranti al beneficio potranno produrre istanza entro la data del 31 luglio di ogni anno.
Detta istanza, redatta in carta libera su formulario predisposto dall'Amministrazione regionale, dovrà essere resa secondo le forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dovrà essere indirizzata all'Amministrazione regionale la quale provvederà, direttamente o d'intesa con gli enti territorialmente competenti, alla sua ricezione, istruzione e conseguente erogazione del beneficio.
Art. 4/A
Modalità di partecipazione per i frequentanti le istituzione scolastiche statali

L'istanza di partecipazione conterrà:
1)  i dati identificativi del soggetto richiedente (titolo giuridico legittimante, dati anagrafico-fiscali, etc.) e dei componenti il suo nucleo familiare con la specifica dei componenti a carico che frequentano una delle classi della scuola dell'infanzia, di base e secondaria;
2)  i dati identificativi anagrafico-fiscali dello studente a favore del quale si è avanzata istanza (una per ogni studente);
3)  i dati identificativi dell'istituzione scolastica statale che lo studente frequenta durante l'anno scolastico per il quale si richiede il buono scuola, con l'indicazione della classe;
4)  i dati identificativi dell'istituzione scolastica statale che lo studente ha frequentato durante l'anno scolastico immediatamente precedente a quello per il quale si richiede il buono scuola, con l'indicazione della sua idoneità all'iscrizione alla classe successiva. Si ometterà tale dichiarazione in presenza di iscrizione alla prima classe elementare;
5)  i dati relativi all'importo complessivo annuo richiesto  dall'istituzione  scolastica  statale  frequentata  dallo studente, distinto per tipologie di spesa così come identificate all'art. 3.
All'istanza dovranno essere allegati, in carta libera:
A)  fotocopia del mod. unico o del mod. 730 o del mod. CUD riferito all'anno solare immediatamente precedente a quello per il quale si richiede il beneficio e relativo ad ognuno dei componenti il nucleo familiare produttore di reddito;
B)  fotocopia del proprio documento di riconoscimento, ai sensi degli artt. 36 e 38 del D.P.R. n. 445/2000;
C)  certificato medico attestante la situazione di portatore di handicap, se esistente, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 445/2000.
Art. 4/B
Modalità di partecipazione per i frequentanti le istituzioni scolastiche paritarie

L'istanza di partecipazione conterrà:
1)  i dati identificativi del soggetto richiedente (titolo giuridico legittimante, dati anagrafico-fiscali, etc.) e dei componenti il suo nucleo familiare con la specifica dei componenti a carico che frequentano una delle classi della scuola dell'infanzia, di base e secondaria;
2)  i dati identificativi  anagrafico-fiscali dello studente a  favore del quale si  è avanzata istanza (una per ogni  studente);
All'istanza dovranno essere allegati, in carta libera:
A)  fotocopia del mod. unico o del mod. 730 o del mod. CUD riferito all'anno solare immediatamente precedente a quello per il quale si richiede il beneficio e relativo ad ognuno dei componenti il nucleo familiare produttore di reddito;
B)  fotocopia del proprio documento di riconoscimento, ai sensi degli artt. 36 e 38 del D.P.R. n. 445/2000;
C)  certificato medico attestante la situazione di portatore di handicap, se esistente, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 445/2000;
D)  certificato rilasciato dall'istituzione scolastica paritaria che lo studente frequenta durante l'anno scolastico per il quale si richiede il buono scuola, con l'indicazione della classe;
E)  certificato rilasciato dall'istituzione scolastica paritaria che lo studente ha frequentato durante l'anno scolastico immediatamente precedente a quello per il quale si richiede il buono scuola, con l'indicazione della sua idoneità all'iscrizione alla classe successiva. Si ometterà tale dichiarazione in presenza di iscrizione alla prima classe elementare;
F)  certificato rilasciato dall'istituzione scolastica paritaria attestante l'importo complessivo annuo richiesto allo stesso, distinto per tipologie di spesa così come identificate all'art. 3.

Art. 5

A far tempo dalle date di scadenza fissate dal precedente art. 4, l'Amministrazione regionale, direttamente o d'intesa con gli enti territorialmente competenti, procederà alla redazione della graduatoria delle domande pervenute, tenendo conto delle condizioni e dei criteri fissati dal presente provvedimento.
Ai sensi del terzo comma, lettera a), dell'art. 3 della legge oggetto del presente provvedimento, si procederà all'erogazione del beneficio a favore, prioritariamente, dei richiedenti appartenenti alla prima fascia di reddito e, successivamente agli appartenenti alla seconda ed alla terza, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
L'erogazione del beneficio avverrà entro il 30 settembre del medesimo anno di presentazione dell'istanza.
Derogare, per qualsivoglia motivo, dall'obbligo di frequenza presso la medesima istituzione scolastica durante l'intero anno scolastico comporterà, infine, la decadenza dal beneficio.

Art. 6

Entro sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, procederà alla nomina dei rappresentanti delle associazioni delle famiglie, scolastiche, sindacali e professionali degli insegnanti previsti dal 1° comma dell'art. 4 aventi rilievo nazionale e presenti nel territorio regionale.
Alla loro nomina si procederà con le medesime modalità con le quali sono stati nominati i rimanenti membri dell'Osservatorio regionale permanente per la dispersione scolastica, istituito presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

Art. 7

L'intervento previsto dall'art. 6 della legge regionale in argomento "Interventi per il diritto allo studio" è rivolto esclusivamente agli alunni che frequentano la scuola statale.
Detto intervento integrerà quelli già previsti:
1)  dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 27, che prevede la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole medie inferiori e superiori ed è aggiuntivo rispetto ad analoghi interventi. I requisiti sono individuati dal medesimo D.P.C.M. che regolamenta l'attuazione della legge n. 62/2000. Il programma è finanziato dallo Stato ed è affidato ai singoli comuni, previa ripartizione da parte del M.I.U.R. a favore degli stessi;
2)  dalla legge regionale n. 57/85, che prevede l'erogazione di un contributo a favore di tutti gli alunni delle scuole medie inferiori statali e paritarie, nella misura di E 61,97 per la prima classe e di E 41,32 per la seconda e la terza classe ed è esteso a tutta la popolazione scolastica, a prescindere da requisiti di reddito. Ai sensi dell'art. 10 della legge in argomento, detto beneficio è incrementato nella misura del 30% a favore dei soggetti il cui indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) per l'anno 2001 non sia superiore ad E 14.771,25;
3)  dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" e dal relativo regolamento che prevede l'erogazione di borse di studio a favore delle famiglie degli alunni della scuola dell'obbligo e superiore, statale e paritaria, che versano in condizioni di maggiore svantaggio economico, a sostegno delle spese sostenute per l'istruzione dei propri figli. Il requisito di reddito viene individuato per mezzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.). L'intervento è finanziato dallo Stato;
4)  dalla vigente legislazione statale e regionale vigente in materia di:
a) scambi culturali e viaggi d'istruzione;
b)  educazione permanente e legalità;
c) servizi di ristorazione;
d)  trasporti;
e)  obbligo scolastico e formazione.
Il  reddito complessivo lordo per l'accesso all'assegno "una tantum" è costituito dall'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) determinato ai sensi e con le modalità previste dal D.P.C.M. 18 maggio 2001 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2001) ed è fissato nella misura massima di E 10.632,94.
Ai fini dell'erogazione dell'assegno, le famiglie potranno avanzare istanza entro il 30 giugno 2003.
Detta istanza, redatta in carta libera su formulario predisposto dall'Amministrazione regionale, dovrà essere resa secondo le forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre  2000,  n.  445  e dovrà  essere  indirizzata all'Amministrazione regionale per il tramite delle istituzioni scolastiche statali competenti per territorio.
Detta istanza conterrà:
1)  i dati identificativi del soggetto richiedente (titolo giuridico legittimante, dati anagrafico-fiscali, etc.);
2)  i dati identificativi anagrafico-fiscali dello studente a favore del quale si è avanzata istanza (una per ogni studente);
3)  i dati identificativi dell'istituzione scolastica statale che lo studente ha frequentato durante l'anno scolastico 2002/2003, con l'indicazione della classe;
4)  il complessivo importo ricevuto, a copertura delle spese sostenute, ai sensi della legislazione citata dal presente art. 7.
All'istanza dovranno essere allegati, in carta libera:
A)  fotocopia del proprio documento di riconoscimento, ai sensi degli artt. 36 e 38 del D.P.R. n. 445/2000;
B)  attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) prevista dal D.P.C.M. 18 maggio 2001 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2001). Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 18 maggio 2001, tale attestazione, previa compilazione della "dichiarazione sostitutiva unica", potrà essere rilasciata, a titolo gratuito, dai comuni di residenza, dalle sedi I.N.P.S. e dai centri di assistenza fiscale (C.A.F.) convenzionati e territorialmente competenti. Tale attestazione sarà riferita all'anno solare 2002 e dovrà essere formalmente sottoscritta dall'ente che la rilascia.
Il dipartimento pubblica istruzione procederà, per il tramite delle istituzioni scolastiche, all'erogazione dell'assegno "una tantum" in misura pari alla differenza tra il complessivo importo ricevuto a copertura delle spese sostenute, ai sensi della legislazione citata dal presente art. 7, fino ad un tetto individuale massimo di E 750,00.
In presenza di più soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare, tale integrazione non potrà superare l'importo individuale di E 500,00.

Art. 8

Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale in argomento, l'intervento annuale previsto dall'art. 3 della stessa sarà di volta in volta riferito all'anno scolastico così come identificato dalla vigente legislazione.
Il relativo onere troverà copertura nella competenza dell'esercizio finanziario nel quale detto anno scolastico avrà inizio.
La materia regolamentata dal presente provvedimento sarà con cadenza annuale oggetto di circolare applicativa da emanarsi a cura dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 maggio 2003.
  CUFFARO 
  GRANATA 



Vistato dalla ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 22 maggio 2003 al n. 2653.
Cliccare qui per visualizzare gli allegati

(2003.21.1298)
Torna al Sommariohome


DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FIANNZE


DECRETO 17 aprile 2003.
Autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme d'attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 3419 del 4 settembre 2002, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 278 del 22 agosto 2002;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Viste le istanze e gli elenchi anagrafici dei tabaccai, suddivisi in "lottisti" e "non lottisti", consegnati direttamente alla Regione in data 28 gennaio 1999 dalla federazione di categoria FIT, con la nota di accompagnamento n. 2469 del 28 gennaio 1999;
Viste le istanze dei tabaccai successivamente trasmesse dalla FIT con le note prot. n. 23236 dell'1 luglio 2002, n. 33847 dell'1 ottobre 2002, n. 42087 del 28 novembre 2002 e n. 2598 del 22 gennaio 2003;
Considerato che il Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, direzione centrale per la riscossione, con nota n. 1999/9117 del 21 gennaio 1999 assicura che il sistema informatico cui sono collegati i tabaccai "lottisti", in quanto già abilitati alla riscossione delle giocate del lotto, risponde ai requisiti ed è conforme alle prescrizioni dell'articolo 2 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, quanto alle caratteristiche, modalità e condizioni di sicurezza che garantiscono il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni esclusivamente i tabaccai che risultino collegati in rete tramite lottomatica, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli articoli 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Ritenuta l'opportunità che il riversamento, in favore della Regione, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvenga alla Cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta (RID) dal proprio conto corrente bancario;
Ritenuto, pertanto, che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Considerato che i tabaccai, associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'Ecomap, la polizza fideiussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, direzione centrale per la riscossione, che, con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonchè conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere alla escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Viste le copie conformi agli originali delle polizze fideiussorie di cui sopra e relative integrazioni, richieste da questo Assessorato con nota prot. n. 296102 in data 22 marzo 1999 al Ministero delle finanze, che ha provveduto a trasmetterle con note n. 52905 del 24 marzo 1999 e n. 67392 del 15 aprile 1999, acquisite da questa Amministrazione, rispettivamente in data 12 aprile 1999 prot. n. 297676 ed in data 27 aprile 1999 prot. n. 298605, in relazione al disposto dell'art. 2715 del codice civile;
Vista la nota della Federazione Italiana Tabaccai prot. n. 7136 del 3 marzo 2003, con la quale la stessa federazione ha trasmesso gli elenchi nominativi dei tabaccai che hanno provveduto, successivamente alla presentazione delle istanze:
a)  a dotarsi del sistema informatico richiesto dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, idoneo a garantire il collegamento con l'archivio tasse automobilistiche;
b)  a sottoscrivere la delega RID, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto;
c)  a sottoscrivere la polizza fideiussoria con la Zurich International S.p.A. n. 209S1403;
Vista la nota dell'ECOMAP prot. n. 5058 del 20 febbraio 2003 con la quale lo stesso ente ha comunicato gli elenchi dei rivenditori in copertura fideiussoria per l'anno 2003, a mezzo della polizza Zurich International Italia S.p.A. n. 209S1403.
Vista la delega RID dei tabaccai istanti, pervenuta a questo dipartimento in data 12 marzo 2003 con nota della FIT prot. n. 329/c del 7 marzo 2003.
Ritenuto che si possa procedere all'autorizzazione dei tabaccai che, successivamente alla presentazione delle istanze, sono entrati in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per la riscossione delle tasse automobilistiche;

Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto della data del presente provvedimento, a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai che hanno presentato apposita istanza all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento regionale finanze e credito, anche per il tramite delle associazioni di categoria, che siano collegati in rete e che utilizzino il sistema lottomatica, i cui nominativi sono contenuti nell'allegato elenco anagrafico, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo, n. 28 Palermo, sul conto corrente n. 690 0001 40 codice ABI 01020 codice CAB 04793 - codice SIA Z4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID, la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo dei tabaccai autorizzati ai sensi dell'art. 1, è condizionato alla attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli articoli 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai di cui all'allegato elenco per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca della autorizzazione.

Art. 5

L'Agenzia delle entrate - direzione regionale della Sicilia - è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, ivi compresa l'attivazione di cui al precedente art. 3, nonchè della vigilanza sugli autorizzati tabaccai, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione e di successiva escussione della garanzia fideiussoria.
Delle verifiche effettuate l'Agenzia delle entrate, direzione regionale della Sicilia - curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento regionale finanze e credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o regionali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite della associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, anche per quanto concerne l'allegato elenco dei tabaccai autorizzati.
Palermo, 17 aprile 2003.
  PERGOLIZZI 


(2003.19.1105)
Torna al Sommariohome





DECRETO 29 aprile 2003.
Autorizzazione a tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto  il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 3419 del 4 settembre 2002, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 278 del 22 agosto 2002;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, "Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio", ed, in particolare, l'art. 28 relativo alla gestione delle rivendite da parte degli assegnatari, del coadiutore o degli assistenti, e l'art. 31 relativo alla cessione delle rivendite sia ordinarie che speciali;
Visto, in particolare, l'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che disciplina il trasferimento del servizio a nuovo titolare della rivendita, nel caso di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 citati;
Visti il decreto n. 197 del 28 dicembre 1999 e i decreti n. 162 del 23 maggio 2000, n. 4 del 9 gennaio 2001, n. 177 del 22 maggio 2001, n. 448 del 20 novembre 2001, n. 31 del 25 gennaio 2002, n. 97 del 13 marzo 2002 e n. 39 del 5 febbraio 2003, con i quali erano stati autorizzati i precedenti titolari delle rivendite di generi di monopolio di seguito specificate;
Viste le istanze, pervenute per il tramite della Federazione italiana tabaccai, con le note prot. n. 384/C del 20 marzo 2003, n. 421/C del 27 marzo 2003 e n. 493/C del 9 aprile 2003, dei sigg. Di Stefano Concettina, Lauricella Giuseppe, Vecchio Carmelo, Bongiovanni Fabio, Bartolozzi Giuliana Giovanna, Grimaudo Agostino, Paradiso Stefano e Gallina Salvatore, nuovi titolari subentrati nella gestione delle rivendite di seguito specificate, e volte a proseguire lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche in Sicilia, corredate dall'originale della nuova delega RID;
Viste le note LRV-30-07336/02 del 30 dicembre 2002, LRV-30-00181/03 del 13 gennaio 2003, LRV-30-00373/03 del 23 gennaio 2003, LVR-30-00574/03 del 31 gennaio 2003, LVR-30-00686/03 del 7 febbraio 2003, LVR-30-01194/03 del 25 febbraio 2003, LVR-30-01429/03 del 12 marzo 2003 e LVR-30-01904/03 del 9 aprile 2003, con le quali la società Lottomatica ha comunicato la disattivazione dal servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per cambio di titolarità delle seguenti rivendite ed i nominativi dei sottocitati nuovi titolari:



Viste le note della Federazione italiana tabaccai protocollo n. 8887 del 14 marzo 2003, n. 10324 del 26 marzo 2003 e n. 11206 del 3 aprile 2003, con le quali la stessa Federazione ha comunicato i nominativi e i dati anagrafici relativi ai nuovi titolari subentranti nella gestione delle tabaccherie ed ha comunicato che i nuovi titolari delle tabaccherie sopra indicati hanno provveduto a sottoscrivere:
a)  contratto con la Lottomatica S.p.A.;
b)  delega RID, per il riversamento degli incassi della Regione;
c)  fideiussione di cui all'art. 1, commi 4 e 5, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Viste le note prot. n. 7030 del 14 marzo 2003, n. 8123 del 26 marzo 2003 e n. 8672 dell'1 aprile 2003, con le quali l'Ecomap ha comunicato che i predetti rivenditori hanno avuto copertura fideiussoria a mezzo della polizza Zurich International S.p.A. n. 209S1403 per l'anno 2003;
Considerato che, con la presentazione delle citate istanze, si è correttamente instaurato il rapporto con l'Amministrazione regionale e che in relazione al disposto dell'art. 2 del decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 34 del 29 aprile 1999, l'acquisizione della delega RID consente che il riversamento, in favore della Regione siciliana, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione avvenga alla cassa regionale esclusivamente secondo la procedura RID, di rimessa diretta dal proprio conto corrente bancario e che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Ritenuto, per quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni i predetti tabaccai, in quanto risultano collegati in rete tramite Lottomatica, e conseguentemente in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Considerato che i tabaccai associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'ECOMAP, la polizza fideiussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, direzione centrale per la riscossione, che, con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere all'escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Ritenuto, pertanto, che, in relazione al disposto dell'art. 9 del D.P.C.M. n. 11/99, si possa procedere al trasferimento del servizio ai nuovi titolari delle rivendite;
Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, delD.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, alla vigilanza sui tabaccai autorizzati provvede l'Agenzia delle entrate - direzione regionale della Sicilia, attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria;

Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai sottoelencati:



Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 690000140 codice ABI 01020, codice CAB 04793 - codice SIA Z4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo dei tabaccai autorizzati ai sensi dell'art. 1, è condizionato all'attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione dirigenziale.

Art. 5

L'Agenzia delle entrate - direzione regionale della Sicilia, è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, ivi compresa l'attivazione, di cui al precedente art. 3, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, ed adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione.
Delle verifiche effettuate e delle adottate sospensioni l'Agenzia delle entrate - direzione regionale della Sicilia, curerà di informare l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento regionale finanze e credito, segnalando i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o assessoriali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 aprile 2003.
  PERGOLIZZI 

(2003.19.1136)
Torna al Sommariohome





DECRETO 30 aprile 2003.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Virzì Giuseppe per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 3419 del 4 settembre 2002, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 278 del 22 agosto 2002;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. n. 1074/1965;
Visto l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale si stabilisce che i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche, previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto n. 169 del 22 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo, per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/91 per conto della Regione siciliana;
Vista l'istanza di stipula della convenzione pervenuta in data 26 marzo 2003, successivamente integrata, del sig. Virzì Giuseppe quale titolare dell'impresa denominata "agenzia Giuseppe Virzì", cod. M.T.C.T. AEN1006, con sede in Centuripe (EN) via Umberto I n. 3, cap. 94010, nella quale il predetto sig. Virzì Giuseppe dichiara di utilizzare la rete telematica ed il sistema informatico A.C.I. per il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui al D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Viste le note n. 201042 del 2 dicembre 1999 e n. 210526 del 17 dicembre 1999, con le quali il Ministero delle finanze comunica che i sistemi informatici Avantgarde, Isaco, Sermetra ed Aci, risultano rispettare le modalità tecniche e le caratteristiche di sicurezza, approvate con decreto del Ministero delle finanze in data 27 settembre 1999, pubblicato nel S.O. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 1999 e assicurano quindi il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Considerato che il predetto istante ha autorizzato l'Amministrazione a prelevare, direttamente dal proprio conto corrente (procedura bancaria RID), l'ammontare dei pagamenti riscossi;
Considerato che il predetto sig. Virzì Giuseppe, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, ha stipulato, attraverso l'Automobile Club d'Italia, con la società Reale Mutua Assicurazioni la polizza fideiussoria n. 43981 rinnovata fino al 6 settembre 2003;
Vista la polizza fideiussoria n. 43981, di L. 1.000.000.000, pari a E 516.460, prestata in forma solidale e collettiva, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata convenzione, e depositata in originale presso questa Amministrazione, con nota dell'A.C.I. Automobile Club Palermo comprensiva degli elenchi nominativi dei soggetti associati, richiedenti la stipula della convenzione;
Considerato che il predetto sig. Virzì Giuseppe ha prodotto, unitamente all'istanza, il richiesto documento n. 2 rilasciato dalla Provincia regionale di Enna in data 12 marzo 2001, per lo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;
Rilevato, per tutto quanto precede, che il sig. Virzì Giuseppe è in possesso dei requisiti necessari per riscuotere le tasse automobilistiche, ai sensi del decreto n. 169/2000;

Decreta:


Art. 1

E' approvata la convenzione stipulata in data 30 aprile 2003 tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento finanze e credito e il sig. Virzì Giuseppe, codice fiscale VRZ GPP 58A09 C351B, nato a Catania il 9 gennaio 1958 e residente a Catenanuova (EN), via Pantorno, n. 9, quale titolare dell'impresa denominata "agenzia Giuseppe Virzì" partita I.V.A. 00509300869, con sede in Centuripe (EN), via Umberto I n. 3 cap. 94010 codice M.C.T.C. AEN1006, con la quale è affidato al predetto soggetto, con effetti dalla data del presente provvedimento, per il periodo previsto dall'art. 2, I comma, della convenzione come sopra approvata, il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella qualità di soggetto autorizzato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.
Detta convenzione è allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse dal predetto soggetto autorizzato avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo n. 28, Palermo, sul conto corrente n. 69000140 - Codice ABI 01020 - Codice CAB 04793 - codice SIA Z4535 intestato alla Regione siciliana, secondo le modalità di riversamento previste dell'art. 6 della convenzione come sopra approvata.
Al soggetto autorizzato che non acceda comunque alla sopra richiesta procedura RID viene revocata la presente autorizzazione con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte del predetto soggetto autorizzato è condizionato all'attivazione del collegamento dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418, in base a quanto previsto dall'art. 4 della convenzione come sopra approvata.

Art. 4

Il presente decreto sarà revocato al venir meno dei requisiti richiesti, su proposta della Agenzia delle entrate - direzione regionale della Sicilia, quale amministrazione finanziaria periferica statale di cui questa Regione si avvale, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1074/1965, come previsto dall'art. 8 della sopra citata convenzione approvata con il decreto n. 169/2000.

Art. 5

Il soggetto autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 6

L'Agenzia delle entrate - direzione regionale della Sicilia, è incaricata della puntuale esecuzione del presente decreto secondo quanto previsto dall'art. 8 della convenzione medesima.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 aprile 2003.
  PERGOLIZZI 



N.B.: Il presente decreto è pubblicato senza l'allegata convenzione.
(2003.19.1134)
Torna al Sommariohome





DECRETO 30 aprile 2003.
Autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 3419 del 4 settembre 2002, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, in esecuzione della deliberazione della giunta regionale n. 278 del 22 agosto 2002;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il D.P.C.M. del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Viste le istanze e gli elenchi anagrafici dei tabaccai, suddivisi in "lottisti" e "non lottisti", consegnati direttamente alla Regione in data 28 gennaio 1999 dalla federazione di categoria FIT, con la nota di accompagnamento n. 2469 del 28 gennaio 1999;
Considerato che il Ministero delle finanze - dipartimento delle entrate - direzione centrale per la riscossione, con nota n. 1999/9117 del 21 gennaio 1999, assicura che il sistema informatico cui sono collegati i tabaccai "lottisti", in quanto già abilitati alla riscossione delle giocate del lotto, risponde ai requisiti ed è conforme alle prescrizioni dell'art. 2 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, quanto alle caratteristiche, mo-dalità e condizioni di sicurezza che garantiscono il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni esclusivamente i tabaccai che risultino collegati in rete tramite lottomatica, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli articoli 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Ritenuta l'opportunità che il riversamento, in favore della Regione, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvenga alla Cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta (RID) dal proprio conto corrente bancario;
Ritenuto, pertanto, che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizioni essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Considerato che i tabaccai, associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'ECOMAP, la polizza fideiussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione che, con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonchè conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere alla escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Viste le copie conformi agli originali delle polizze fideiussorie di cui sopra e relative integrazioni, richieste da questo Assessorato con nota prot. n. 296102 in data 22 marzo 1999 al Ministero delle finanze, che ha provveduto a trasmetterle con note n. 52905 del 24 marzo 1999 e n. 67392 del 15 aprile 1999, acquisite da questa Amministrazione, rispettivamente in data 12 aprile 1999 prot. n. 297676 ed in data 27 aprile 1999, prot. n. 298605, in relazione al disposto dell'art. 2715 del codice civile;
Vista la nota della federazione italiana tabaccai prot. n. 7362 del 18 marzo 2003, con al quale la stessa federazione ha trasmesso gli elenchi nominativi dei tabaccai che hanno provveduto, successivamente alla presentazione delle istanze:
a)  a dotarsi del sistema informatico richiesto dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, idoneo a garantire il collegamento con l'archivio tasse automobilistiche;
b)  a sottoscrivere la delega RID, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto;
c)  a sottoscrivere la polizza fideiussoria con la Zurich International S.p.A. n. 209S1403.
Vista la nota dell'ECOMAP prot. n. 7382 del 17 marzo 2003, con la quale lo stesso ente ha comunicato gli elenchi dei rivenditori in copertura fideiussoria per l'anno 2003, a mezzo della polizza Zurich international Italia S.p.A. n. 209S1403;
Viste le deleghe RID dei tabaccai istanti, pervenute a questo dipartimento in data 7 aprile 2003, con nota della FIT prot. n. 420/C del 27 marzo 2003;
Ritenuto che si possa procedere all'autorizzazione dei tabaccai che, successivamente alla presentazione delle istanze, sono entrati in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per la riscossione delle tasse automobilistiche;

Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai che hanno presentato apposita istanza all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento regionale finanze e credito, anche per il tramite delle associazioni di categoria, che siano collegati in rete e che utilizzino il sistema lottomatica, i cui nominativi sono contenuti nell'allegato elenco anagrafico, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo n. 28 Palermo, sul conto corrente n. 690 0001 40 codice ABI 01020 codice CAB 04793 - codice SIA Z4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID, la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo dei tabaccai autorizzati ai sensi dell'art. 1 è condizionato all'attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed alla avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai di cui all'allegato elenco per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/1999 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca della autorizzazione.

Art. 5

L'Agenzia delle entrate - direzione regionale della Sicilia è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.P.R. del 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, ivi compresa l'attivazione di cui al precedente art. 3, nonchè della vigilanza sugli autorizzati tabaccai, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione e di successiva esclusione della garanzia fideiussoria.
Delle verifiche effettuate, l'Agenzia delle entrate - direzione regionale della Sicilia, curerà di informare l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento regionale finanze e credito, segnalando i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, del presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o regionali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite della associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, anche per quanto concerne l'allegato elenco dei tabaccai autorizzati.
Palermo, 30 aprile 2003.
  PERGOLIZZI 


(2003.19.1135)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
DECRETO 18 aprile 2003.
Riammissione ai benefici dell'edilizia convenzionata-agevolata della cooperativa Piliero di Messina.
IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e le successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del capo servizio aree urbane e politica della casa del 29 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 del 26 aprile 2002, con il quale sono state ammesse ai benefici dell'edilizia agevolata le cooperative incluse nella graduatoria di cui al decreto n. 1598 del 18 novembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 19 giugno 1993;
Considerato che l'art. 2 del decreto del 29 marzo 2002 prevedeva, entro 30 giorni dalla pubblicazione, la manifestazione di volontà, da parte delle cooperative incluse, di realizzare gli alloggi previsti;
Visto il decreto 28 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 10 gennaio 2003, con il quale sono state ammesse definitivamente le cooperative che, incluse nel decreto 29 marzo 2002, avevano manifestato la volontà di realizzare gli alloggi, secondo quanto previsto dall'art. 2;
Considerato che la cooperativa Piliero di Messina, con nota del 16 gennaio 2003, contestava il mancato inserimento tra le cooperative beneficiarie, allegando alla stessa nota la documentazione comprovante l'avvenuta spedizione della lettera, con la quale si manifestava la volontà di realizzare gli alloggi, entro i termini previsti;
Ritenuto di dovere accogliere l'istanza della cooperativa interessata;

Decreta:


Art. 1

E' riammessa ai benefici dell'edilizia convenzionata-agevolata la cooperativa Piliero di Messina. Alla stessa verrà comunicato successivamente il numero di alloggi che sarà consentito realizzare.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 aprile 2003.
  GALIOTO 

(2003.19.1133)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 13 marzo 2003.
Graduatoria finale delle professionalità esperte esterne all'Amministrazione da utilizzare per la valutazione di progetti e programmi presentati nell'ambito del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n.10 del 15 maggio 2000, concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e, in particolare, l'art. 2, comma 1, per effetto della quale spetta al titolare dell'indirizzo politico definire gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
Visto il regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L161/4 del 26 giugno 1999), che detta le disposizioni generali sui Fondi strutturali comunitari per il periodo 2000-2006, individuando gli obiettivi che devono guidare l'utilizzo dei fondi;
Visto il regolamento CE n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 che definisce i compiti, il campo di applicazione e le attività finanziabili dal Fondo sociale europeo;
Visto il regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione europea del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il P.O.R. Sicilia 2000-2006 approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 e successive modifiche;
Visto il decreto n. 207/serv. progr. del 6 settembre 2002, concernente il processo di selezione di n. 7 componenti esterni, esperti da utilizzare per la valutazione di progetti e programmi, presentati a valere di avvisi pubblici banditi dai dipartimenti regionali responsabili di misure e sottomisure da cofinanziare con il FSE nell'ambito del P.O.R. Sicilia 2000-2006;
Visto il decreto n. 1/F.P./serv. progr. del 2 ottobre 2002, con il quale è stato nominato il comitato di selezione della professionalità da utilizzare per la valutazione di progetti e programmi, presentati a valere di avvisi pubblici banditi dai dipartimenti regionali responsabili di misure e sottomisure da cofinanziare con il FSE nell'ambito del P.O.R. Sicilia 2000-2006, di cui al decreto n. 207/serv. progr. del 6 settembre 2002;
Visto il decreto n.1/F.P./serv. progr. del 13 febbraio 2003, che modifica l'art. 4 del decreto n. 1/F.P./serv. progr. del 2 ottobre 2002;
Visto il decreto n. 250 del 4 ottobre 2002, con il quale il sig. Salvatore Milazzo è nominato segretario del comitato di selezione della professionalità da utilizzare per la valutazione di progetti e programmi, presentati a valere di avvisi pubblici banditi dai dipartimenti regionali responsabili di misure e sottomisure da cofinanziare con il FSE nell'ambito del P.O.R. Sicilia 2000-2006, di cui al decreto n. 207/serv. progr. del 6 settembre 2002;
Visto il decreto n. 4 del 20 novembre 2002, con il quale il prof. Antonio Francesco Vitale è nominato componente del comitato di selezione della professionalità da utilizzare per la valutazione di progetti e programmi, presentati a valere di avvisi pubblici banditi dai dipartimenti regionali responsabili di misure e sottomisure da cofinanziare con il FSE nell'ambito del P.O.R. Sicilia 2000-2006, di cui al decreto n. 207/serv. progr. del 6 settembre 2002, in sostituzione della prof.ssa Adriana Ciancio dimissionaria;
Visto il verbale di insediamento del comitato di selezione della professionalità da utilizzare per la valutazione di progetti e programmi, presentati a valere di avvisi pubblici banditi dai dipartimenti regionali responsabili di misure e sottomisure da cofinanziare con il FSE nell'ambito del P.O.R. Sicilia 2000-2006, di cui al decreto n. 207/serv. progr. del 6 settembre 2002;
Visto il verbale conclusivo dei lavori del 27 gennaio 2003 del comitato di selezione della professionalità da utilizzare per la valutazione di progetti e programmi, presentati a valere di avvisi pubblici banditi dai dipartimenti regionali responsabili di misure e sottomisure da cofinanziare con il FSE nell'ambito del P.O.R. Sicilia 2000-2006, ex decreto n. 207/serv. progr. del 6 settembre 2002 contenente la graduatoria finale delle professionalità selezionate con il relativo punteggio riportato;
Ritenuto di dovere procedere all'approvazione della graduatoria finale delle professionalità esperte esterne all'Amministrazione da utilizzare per la valutazione di progetti e programmi, presentati a valere di avvisi pubblici banditi dai dipartimenti regionali responsabili di misure e sottomisure da cofinanziare con il FSE nell'ambito del P.O.R. Sicilia 2000-2006, di cui al decreto n. 207/serv. progr. del 6 settembre 2002;

Decreta:


Art. 1

E' approvata la graduatoria finale delle professionalità esperte esterne all'Amministrazione da utilizzare per la valutazione di progetti e programmi, presentati a valere di avvisi pubblici banditi dai dipartimenti regionali responsabili di misure e sottomisure da cofinanziare con il FSE nell'ambito del P.O.R. Sicilia 2000-2006, di cui al decreto n. 207/serv. progr. del 6 settembre 2002, come da allegato "A" facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Alla conseguente nomina si procederà con successivo provvedimento; la relativa copertura finanziaria graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 716002 del bilancio della Regione siciliana concernente i finanziamenti della misura 7.01 dell'asse VII Assistenza tecnica del P.O.R. Sicilia 2000-2006, secondo quanto stabilito dalla circolare n. 5 del 5 febbraio 2003 dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 26 u.c. della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23. Per gli anni successivi si provvederà sulla base di analoga pro-cedura.

Art. 3

Avverso la graduatoria di cui all'art. 1 del presente decreto sono ammessi i mezzi di gravame previsti dal vigente ordinamento.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 13 marzo 2003.
  RABBONI 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 7 maggio 2003, reg. n. 1, Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, fg. n. 14.
Allegato A

Candidato
    Totale 
Sansone Maria 
    95 
Scacco Antonio 
    92 
Narcisi Salvatore 
    90 
D'Amico Carlo 
    89 
Boccadutri Calogero 
    88 
Covelli Enrico 
    88 
Alessandro Vincenza 
    87 
Pacino Sebastiano A. 
    86 
Lo Bianco Margherita 
    85 
La Vecchia Diego 
    84 
Leo Carmelo 
    83 
Cancaro Mariagrazia 
    82 
Licari Numinato D. 
    82 
Lombardo Giovanni 
    82 
Massaro Massimo 
    82 
Lupo Gabriella N. 
    81 
Muglia Massimo 
    81 
Giambarveri Patrizia 
    80 
Giletto Rossella 
    80 
Taglialavoro Maurizio 
    80 
D'Amico Alessandro 
    79 
Martino Fabio 
    78 
D'Alleo Girolamo 
    76 
Scalisi Antonino 
    76 
Solinas Rita 
    76 
Di Lorenzo Salvatore 
    75 
Fasone Caterina 
    74 
Turrisi Bruno 
    74 
Liotta Antonio 
    70 
Sabatino Michele 
    70 
Cucinella Vincenzo 
    63 

(2003.21.1268)
Torna al Sommariohome


*

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 24 marzo 2003.
Istituzione dell'albo regionale degli animatori di formazione per l'area della pediatria.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 87/80;
Vista la legge n. 833/78;
Visto il decreto n. 94459/91, con il quale si istituiva l'albo regionale degli animatori di formazione ed il decreto n. 99458/92, con il quale si iscrivevano all'albo i medici che ne avevano fatto richiesta;
Visto il decreto n. 30345 del 22 ottobre 1999, con il quale si istituiva l'albo regionale degli animatori di formazione di medicina generale, rimandando ad una successiva decretazione l'aggiornamento dell'albo dei pediatri;
Visto il D.P.R. n. 272/2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 2 ottobre 2000, relativo all'accordo collettivo nazionale per la pediatria di famiglia;
Visto il decreto 28 gennaio 1998, relativo all'accordo regionale per l'area della pediatria;
Ritenuto, pertanto, opportuno aggiornare, per l'area della pediatria, l'albo già istituito con i decreti nn. 94459/91 e 99458/92, tenendo conto delle domande di iscrizione già pervenute all'Assessorato;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover istituire il predetto albo regionale degli animatori di formazione per la pediatria, procedendo all'aggiornamento e contestuale modifica dell'albo di cui ai decreti nn. 94459/91 e 99458/92, iscrivendo i medici che hanno fatto regolare domanda e sono in possesso dei requisiti di cui all'accordo regionale per l'area della pediatria, giusto decreto 28 gennaio 1998;

Decreta:


Art. 1

E' istituito l'albo regionale degli animatori di formazione per l'area della pediatria, tenuto presso il servizio formazione del dipartimento osservatorio epidemiologico regionale.

Art. 2

Sarà cura del servizio formazione del dipartimento osservatorio epidemiologico aggiornare annualmente l'albo di cui al presente decreto; le richieste di iscrizione dovranno pervenire entro il 30 novembre di ciascun anno; possono essere iscritti i medici registrati negli elenchi della pediatria in possesso del titolo di animatore di formazione.

Art. 3

I medici, di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente decreto, registrati negli elenchi della pediatria, in possesso del titolo di animatore di formazione sono iscritti all'albo regionale degli animatori di pediatria, istituito con il presente decreto.

Art. 4

L'albo istituito con il presente decreto sostituisce integralmente l'albo già istituito con i decreti nn. 94459/91 e 99458/92, già modificato con decreto n. 30345 del 22 ottobre 1999.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 marzo 2003.
  MIRA 

Allegato
ALBO ANIMATORI PEDIATRI

-  Azzaro Francesco, nato a Solarino il 9 marzo 1956;
-  Basile Antonio, nato a Palermo il 27 giugno 1960;
-  Bragion Elisabetta, nata a Boara Polesine il 18 dicembre 1959;
-  Cavataio Francesca, nata a Palermo il 18 settembre 1961;
-  Ciulla Ugo, nato a Catania il 25 aprile 1957;
-  Coco Alfia, nata ad Acireale il 27 ottobre 1961;
-  Conti Nibali Sergio, nato a Castell'Umberto il 12 settembre 1958;
-  Corpora Enrico, nato a Termini Imerese l'1 gennaio 1952;
-  Costa Maurizio, nato a Naro l'8 settembre 1951;
-  Cultraro Francesco, nato ad Acate il 19 maggio 1951;
-  D'Amato Vincenza, nata a Palermo il 4 dicembre 1962;
-  De Luca Pasquale, nato a Misterbianco il 21 marzo 1947;
-  De Santes Giuseppina, nata a Palermo il 24 aprile 1956;
-  Di Bella Antonino, nato a Cinisi il 20 settembre 1951;
-  Emmanuele Giuseppe, nato a Castrofilippo il 4 novembre 1948;
-  Ferracane Rosario, nato a Castelvetrano l'11 ottobre 1949;
-  Gennaro Antonino, nato a Corleone il 26 gennaio 1951;
-  Genovese Rolando, nato a Brescia il 23 novembre 1955;
-  Grasso Silvana, nata a Priolo il 4 settembre 1955;
-  Gullotta Giuseppe, nato ad Adrano il 5 giugno 1953;
-  Lo Giudice Carmela, nata a Palermo il 25 dicembre 1953;
-  Lo Iacono Giovanna, nata a Palermo il 28 novembre 1951;
-  Lo Presti Caterina, nata a Palermo il 26 luglio 1957;
-  Lunetta Maria Grazia, nata a Caltanissetta il 5 settembre 1957;
-  Manzoni Alessandro, nato a Mineo il 21 novembre 1951;
-  Marullo Giuseppina, nata a Porto Empedocle il 2 ottobre 1952;
-  Mazzola Giuseppe, nato a Catania il 25 agosto 1959;
-  Messina Alfio, nato a Gravina il 10 ottobre 1959;
-  Milioto Gaetano, nato a S. Elisabetta il 18 giugno 1954;
-  Milone Gabriella, nata a Catania il 4 ottobre 1954;
-  Mineo Carmela Maria, nata a Palermo il 9 aprile 1958;
-  Mineo Santa Maria, nata a Palermo il 9 aprile 1958;
-  Montalbano Vincenzo, nato a Sciacca il 25 maggio 1955;
-  Mulia Rosalia, nata a Palermo il 15 febbraio 1958;
-  Panebianco Giuseppa, nata a Catania il 29 novembre 1944;
-  Papa D'Amico Giulia, nata a Palermo il 25 marzo 1960;
-  Parisi Maurizio, nato a Palermo il 14 ottobre 1954;
-  Primavera Giuseppe, nato a Misilmeri il 14 luglio 1955;
-  Rinciani Orazio Antonio, nato il 31 luglio 1956;
-  Russo Filippo, nato a Catania il 22 giugno 1947;
-  Sanfilippo Elisabetta, nata a Partanna il 25 dicembre 1954;
-  Scuderi Felicetta, nata a Trapani il 27 marzo 1955;
-  Siracusano Maria Francesca, nata a Messina il 26 aprile 1958;
-  Spitalieri Salvatore, nato a Bronte il 22 dicembre 1951;
-  Tarantino Nicolò, nato a Balestrate il 30 gennaio 1956;
-  Vernaccini Daniela, nata a Mazara del Vallo l'1 maggio 1959;
-  Vigneri Patrizia, nata a Palermo il 23 agosto 1953.
(2003.18.1055)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 30 aprile 2003.
Modalità di ripartizione delle risorse da destinare al finanziamento degli accordi regionali dei medici specialisti ambulatoriali interni per l'anno 2003.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 8, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che prevede che per i medici specialisti ambulatoriali interni, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 517 del 1993, continuano a valere le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 271;
Vista la norma finale n. 8 del predetto D.P.R. n. 271/00, che individua gli istituti contrattuali la cui disciplina è demandata alla contrattazione decentrata regionale;
Visto l'art. 20, comma 11, del D.P.R. n. 271/00, in base al quale sono legittimate alla trattativa ed alla stipula degli accordi regionali le organizzazioni sindacali firmatarie del predetto accordo collettivo nazionale in possesso dei requisiti di rappresentatività di cui al comma 10 dello stesso art. 20 a livello nazionale;
Considerato che soltanto il sindacato unitario medici specialisti ambulatoriali italiani (SUMAI), tra le OO.SS. firmatarie dell'accordo collettivo nazionale, è in possesso dei predetti requisiti di rappresentatività sindacale;
Visto il decreto n. 534 del 15 aprile 2002, con il quale sono stati approvati gli accordi regionali di cui alla predetta norma finale n. 8 del D.P.R. n. 271/00;
Considerato che occorre stabilire le modalità di ripartizione delle risorse da destinare per l'anno 2003 al finanziamento dei predetti accordi regionali;
Visto l'art. 30, comma 11, del D.P.R. n. 271/00, in base al quale la spesa per il finanziamento degli accordi regionali deve rimanere entro i limiti del 20% dell'ammontare annuo dei compensi di cui agli artt. 30, 31 e 32 dello stesso D.P.R.;
Visti i verbali delle riunioni tenutesi presso i locali dell'Assessorato regionale della sanità, finalizzate alla definizione delle modalità di ripartizione delle risorse da destinare per l'anno 2003 al finanziamento dei predetti accordi regionali;
Considerato che nel corso delle citate riunioni le parti hanno sottoscritto un protocollo di intesa riguardante le modalità di finanziamento per l'anno 2003 degli istituti contrattuali di seguito elencati, che hanno formato oggetto degli accordi regionali approvati con decreto n. 534 del 15 aprile 2002:
-  responsabile di branca (art. 17, comma 3);
-  formazione continua (norma transitoria n. 4, comma 2);
-  progetto di sviluppo e di verifica periodica dell'attività specialistica ambulatoriale (art. 16, commi 16 e 17);
-  progetto di risultato (art. 17, comma 1);
Considerato che la somma da destinare al finanziamento dei predetti istituti contrattuali per l'anno 2003, pari al 20% dei compensi di cui agli artt. 30, 31 e 32 di cui al D.P.R. n. 271/00 corrisposti nell'anno 2002, trova capienza nelle quote capitarie assegnate alle Aziende unità sanitarie locali e destinate all'assistenza territoriale;
Ritenuto di potere approvare con atto formale il protocollo d'intesa, con il quale sono state definite le modalità di ripartizione delle risorse da destinare per l'anno 2003 al finanziamento degli accordi regionali di che trattasi;

Decreta:


Art. 1

E' approvato il protocollo d'intesa, stipulato ai sensi della norma finale n. 8 del D.P.R. n. 271/00, che si allega al presente decreto costituendone parte integrante, con cui si stabiliscono le modalità di ripartizione delle risorse da destinare per l'anno 2003 al finanziamento degli accordi regionali dei medici specialisti ambulatoriali interni, di cui al decreto n. 534 del 15 aprile 2002.

Art. 2

L'ammontare della spesa per il finanziamento degli accordi regionali, determinata secondo le modalità in premessa indicate, è ripartita tra gli istituti contrattuali ivi disciplinati secondo le percentuali stabilite nel predetto protocollo e trova capienza nelle quote capitarie assegnate alle Aziende unità sanitarie locali destinate all'assistenza territoriale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 aprile 2003.
  CITTADINI 

Allegato
PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DA DESTINARE PER L'ANNO 2003 AL FINANZIAMENTO DEGLI ACCORDI REGIONALI STIPULATI AI SENSI DELLA NORMA FINALE N. 8 DEL D.P.R. N. 271/00

Premesso che:
-  con decreto n. 534 del 15 aprile 2002 sono stati approvati gli accordi regionali dei medici specialisti ambulatoriali interni, stipulati ai sensi della norma finale n. 8 del D.P.R. n. 271/00, nonché lo schema di riparto delle risorse destinate per l'anno 2002 al finanziamento degli istituti contrattuali disciplinati nei predetti accordi;
-  il D.P.R. n. 271/00, che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, prevede all'art. 30, comma 11, che la spesa per il finanziamento degli accordi regionali ed aziendali deve rimanere entro i limiti del 20% dell'ammontare annuo dei compensi di cui agli artt. 30, 31 e 32 del predetto D.P.R.;
-  occorre stabilire le modalità di ripartizione delle risorse da destinare per l'anno 2003 al finanziamento dei predetti accordi regionali.
Si stabilisce quanto segue:
Per l'anno 2003 la spesa per il finanziamento degli accordi regionali, ai sensi dell'art. 30, comma 11 del D.P.R. n. 271/00, è pari al 20% dell'ammontare dei compensi di cui agli artt. 30, 31 e 32 del predetto D.P.R. corrisposti nel 2002.
La somma così determinata trova capienza nella quota capitaria assegnata a ciascuna Azienda unità sanitaria locale per l'assistenza territoriale.
La predetta somma (20% dei compensi di cui agli artt. 30, 31 e 32, D.P.R. n. 271/00) viene ripartita tra gli istituti contrattuali di cui agli accordi regionali approvati con decreto n. 534 del 15 aprile 2002 secondo le seguenti percentuali:
1)  responsabile di branca (art. 16, comma 13): 5%;
2)  formazione continua (norma transitoria n. 4, comma 2): 9%;
3)  progetto di sviluppo e di verifica periodica dell'attività specialistica ambulatoriale (art. 16, commi 16 e 17): 43%;
4)  Progetto di risultato (art. 17, comma 1): 43%.
A livello di contrattazione decentrata aziendale, per giustificate e motivate esigenze legate al raggiungimento di specifici obiettivi aziendali, è consentita la possibilità di variare le percentuali di ripartizione sopra definite nei limiti di 2 punti, fermo restando il rispetto della somma complessivamente destinata al finanziamento degli accordi regionali, che si ricorda essere pari al 20% dei compensi annui di cui agli artt. 30, 31 e 32 del D.P.R. n. 271/00.
Le Aziende unità sanitarie locali comunicheranno all'Assessorato regionale della sanità i dati relativi alle somme impegnate e spese per ciascun istituto contrattuale disciplinato dal presente accordo.
(2003.19.1116)
Torna al Sommariohome





DECRETO 9 maggio 2003.
Graduatoria regionale provvisoria dei medici specialisti pediatri di libera scelta valida dall'1 luglio 2003 al 30 giugno 2004.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93, ed ulteriormente modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto l'accordo collettivo nazionale dei medici specialisti pediatri di libera scelta, reso esecutivo con D.P.R. n. 272 del 28 luglio 2000, ed, in particolare, l'art. 2, comma 1, ai sensi del quale i pediatri da incaricare per l'espletamento delle attività disciplinate dall'accordo stesso sono tratti da una graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente a livello regionale;
Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del predetto D.P.R. n. 272/2000, i medici che aspirano all'iscrizione nella graduatoria unica regionale devono possedere i seguenti requisiti:
a)  iscrizione all'albo professionale;
b)  diploma di specializzazione o attestato di libera docenza in pediatria o discipline equipollenti;
Considerato che i medici in possesso dei superiori requisiti che aspirano all'inserimento nella graduatoria unica regionale valida per il periodo 1 luglio 1993 - 30 giugno 2004 dovevano presentare entro il 31 gennaio 2003 all'Assessorato regionale della sanità apposita domanda in regola con le vigenti norme in materia di imposta di bollo;
Considerato che ai fini della graduatoria, così come previsto dal comma 4 del citato art. 2, sono stati valutati solo i titoli posseduti alla data del 31 dicembre 2002, utilizzando i criteri espressamente previsti dall'art. 3 del D.P.R. n. 272/2000;
Considerato che la graduatoria di che trattasi è stata elaborata avvalendosi della propria procedura informatica sviluppata nel coerente rispetto dei criteri enunciati;
Ritenuto di dover approvare con provvedimento formale la graduatoria provvisoria valida per il periodo 1 luglio 2003 - 30 giugno 2004;

Decreta:


Art. 1

E' approvata l'allegata graduatoria provvisoria dei medici specialisti pediatri di libera scelta, valida per il periodo 1 luglio 2003 - 30 giugno 2004, redatta secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 272/2000.
La suddetta graduatoria potrà essere utilizzata dalle aziende sanitarie locali soltanto dopo l'avvenuta approvazione definitiva.

Art. 2

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, i pediatri interessati possono inoltrare all'Assessorato della sanità istanza di riesame della loro posizione in graduatoria.
II presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 9 maggio 2003.
  AMANDORLA 

Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF (occorre Acrobat Reader)


(2003.21.1276)
Torna al Sommariohome





DECRETO 19 maggio 2003.
Accordo regionale decentrato relativo alla medicina dei servizi.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93, ed ulteriormente modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto l'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270/00, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 2 ottobre 2000, ed in particolare l'allegato "N" contenente il regolamento per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alla medicina dei servizi;
Visto l'art 12 del D.P.R. n. 270/00 ai sensi del quale presso ciascuna Regione è costituito un Comitato regionale composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, preposto alla definizione degli accordi regionali;
Visti i verbali del Comitato regionale relativi alle riunioni concernenti le trattative finalizzate alla stipula dell'Accordo regionale della medicina dei servizi;
Preso atto che le suddette trattative si sono concluse in data 27 marzo 2003 con la sottoscrizione dell'accordo allegato al presente provvedimento da parte del Comitato regionale;
Ritenuto di dover rendere esecutivo il succitato accordo, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;

Decreta:


Articolo unico

E' reso esecutivo l'accordo regionale, relativo agli istituti normativi ed economici della medicina dei servizi, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, sottoscritto in data 27 marzo 2003, ai sensi di quanto disposto nell'allegato "N" dell'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270/00.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 19 maggio 2003.
  CITTADINI 

Allegato
ACCORDO REGIONALE DECENTRATO RELATIVO ALLA MEDICINA DEI SERVIZI

Campo di applicazione (art. 1)
Visto l'articolo 1 dell'allegato "N" del D.P.R. n. 270/2000, ai medici della medicina dei servizi che svolgono lavoro autonomo, coordinato e continuativo con il servizio sanitario nazionale, in conformità con le indicazioni della programmazione regionale, aziendale e distrettuale, vanno applicate tutte le specifiche norme di legge previste a tutela dei lavoratori che svolgono tali attività anche se non espressamente menzionate.
I medici incaricati a tempo indeterminato potranno svolgere attività organizzative e di coordinamento in base alle esigenze aziendali, secondo criteri che saranno concordati a livello regionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali coinvolte, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente accordo.
Progetti obiettivo (art. 7, comma 8)
I medici della medicina dei servizi partecipano ai progetti obiettivo programmati a livello regionale e realizzati a livello aziendale e distrettuale.
Nell'ambito del sistema premiante aziendale, tra le figure professionali che contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo delle varie unità operative, devono essere inseriti anche i medici della medicina dei servizi, previa contrattazione a livello aziendale.
Per la partecipazione a detti progetti le aziende unità sanitarie locali trovano, per i medici della medicina dei servizi, le risorse disponibili all'interno della quota del 5% del bilancio dell'azienda, destinata dal piano sanitario regionale al funzionamento del dipartimento della prevenzione, a decorrere dal gennaio 2001.
I compensi loro spettanti non potranno essere inferiori a quelli spettanti alle altre figure mediche previste dai progetti.
Compiti del medico (art. 7, comma 6)
Il medico è tenuto a svolgere tutti i compiti individuati dall'accordo collettivo nazionale e analiticamente descritti nel decreto assessoriale n. 72460/88.
Per motivate ed occasionali necessità di servizio, il medico della medicina dei servizi potrà svolgere attività di plus orario non oltre il 50% delle ore mensili di incarico, con deroga relativa all'utilizzo dei medici dei servizi in occasione di competizioni elettorali; il compenso per tale attività, maggiorato del 50%, sarà corrisposto ai sensi dell'art. 14, commi 1 e 2.
Previo accordo a livello aziendale con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo collettivo nazionale, i medici della medicina dei servizi possono svolgere le funzioni di medico necroscopo e di polizia mortuaria.
Assicurazione contro gli infortuni derivanti dall'incarico (art. 18)
Il Comitato permanente regionale demanda al comitato d'azien da la vigilanza sulla corretta applicazione dell'articolo 18 allegato "N" del D.P.R. n. 270/00.
Aggiornamento professionale obbligatorio (art. 19)
L'aggiornamento professionale si svolge con le stesse modalità di cui all'art. 8 dell'accordo collettivo nazionale per la medicina generale tenendo conto della specificità del settore. L'aggiornamento professionale, vista la specificità del settore, si potrà svolgere anche con le stesse modalità formative del personale dipendente, nelle relative aree di utilizzo ed in relazione al numero minimo di crediti formativi richiesti per l'anno solare.
Esercizio del diritto allo sciopero (art. 21)
Si rinvia alla contrattazione aziendale, da effettuarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente accordo, l'individuazione del contingente medico della medicina dei servizi da esonerare dalla partecipazione ad eventuali scioperi di categoria nei servizi di igiene pubblica e di medicina fiscale, le cui prestazioni sono ritenute indispensabili ai sensi della legge n. 146/90, art. 2, comma 2.
Rapporti tra il medico convenzionato e la dirigenza sanitaria del l'Azienda (art. 24)
Ai fini della corretta applicazione dell'articolo 24 si impegnano le aziende affinché sia sempre chiaramente identificato il "dirigente sanitario medico preposto"; questi procede al controllo della corretta applicazione della convenzione per quel che riguarda gli aspetti sanitari.
Note finali
L'espressione "presidi dell'Azienda" di cui all'art. 14 comma 1 lett. e) all. "N" D.P.R. n. 270/00, deve intendersi nel senso di struttura presso la quale il medico viene utilizzato prevalentemente a svolgere i propri compiti istituzionali.
Si precisa, altresì, che ai sensi del sopracitato articolo l'espressione "datore di lavoro richiedente" è riferibile al datore di lavoro sia pubblico che privato.
(2003.21.1281)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 8 aprile 2003.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Avola.

Cliccare qui per visualizzare il provvedimento

(2003.18.1071)
Torna al Sommariohome


*
   

DECRETO 14 aprile 2003.
Approvazione di un programma costruttivo nel co-mune di Caltagirone.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la  legge regionale 6 maggio 1981, n. 86 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 28 gennaio 1986, n. 1;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 22;
Vista l'istanza del sindaco del comune di Caltagirone prot. n. 2168 del 27 marzo 2003, con la quale è stato trasmesso il programma costruttivo di via Carnevale, approvato in variante al vigente piano regolatore generale con delibera consiliare n. 3 del 13 gennaio 2003, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96;
Visti gli atti ed elaborati trasmessi con la suddetta nota n. 2168 del 27 marzo 2003;
Visto il parere n. 16 dell'8 aprile 2003 del servizio 4/D.R.U., del quale si riporta stralcio:
"...Omissis...
Premesso che:
-  il comune di Caltagirone è dotato di un piano regolatore generale approvato con decreto n. 134 del 5 maggio 1984;
-  il programma costruttivo di che trattasi costituisce variante al vigente piano regolatore generale, in quanto ricade in zona di verde agricolo, individuata in catasto al foglio 138, particelle 566, 422, 568, 569, 571, 574, 578, 575, 577;
-  tale programma prevede su n. 3 lotti (n. 1, n. 1/b, n. 2), e precisamente in via Carnevale, contrada S.Marco, la realizzazione di edifici in linea ed a schiera, per un insediamento di n. 75 alloggi per n. 379 abitanti.
Nel particolare, su una superficie territoriale da espropriare di mq. 20.203 e fondiaria di mq. 13.656 è prevista una densità edilizia fondiaria di 3,00 mc./mq. per i lotti n. 1 e n. 1/b e di 2,61 mc./mq. per il lotto n. 2, per un volume presunto di mc. 37.970; sono pure previste le aree da destinare a sede viaria nonché gli spazi per attrezzature e servizi nelle misure consentite dal D.I. n. 1444/1968;
Considerato che:
-  il procedimento amministrativo è regolare;
-  l'ufficio del Genio civile ha espresso parere favorevole sul programma costruttivo, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
-  dalla relazione tecnica di progetto si evince che il comune non dispone all'interno dei piani di zona così come nelle zone di espansione residenziale di aree sufficienti per la realizzazione del programma costruttivo in esame, e che lo stesso è stato localizzato in zona di verde agricolo contigua ad insediamenti abitativi e suscettibile di immediata urbanizzazione;
-  il programma costruttivo è stato approvato in conformità alla procedura prevista dall'art. 25 della legge regionale n. 22/96;
-  per tutto quanto sopra premesso e considerato, il servizio 4/CT è del parere che il programma costruttivo di via Carnevale, adottato con delibera consiliare n. 3/03 in variante al vigente piano regolatore generale, sia meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96";
Ritenuto di poter condividere integralmente l'anziriportato parere n. 16/2003 del servizio n. 4/D.R.U.;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale n. 22/1996, il programma costruttivo via Carnevale, contrada S.Marco, adottato con delibera consiliare n. 3 del 13 gennaio 2003 in variante al piano regolatore generale vigente nel comune di Caltagirone, è approvato in conformità al parere n. 16 dell'8 aprile 2003 espresso dal servizio 4/D.R.U.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati:
-  delibera consiliare n. 3 del 13 gennaio 2003;
-  relazione tecnica e norme tecniche d'attuazione tav. n. 1;
-  planimetria in scala 1:5.000, tav. n. 2;
-  stralcio piano regolatore generale in scala 1:2.000, tav. n. 3;
-  planimetria progetto su base catastale, tav. n. 4;
-  piano particellare di esproprio, tav. n. 5.

Art. 3

Per gli effetti dell'art. 4, ultimo comma, della legge regionale n. 86/81, le aree interessate al programma costruttivo approvato dovranno essere utilizzate ed espropriate entro il termine di 2 anni.

Art. 4

Il comune di Caltagirone resta onerato di provvedere agli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli allegati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 aprile 2003.
  SCIMEMI 

(2003.18.1072)
Torna al Sommariohome




DECRETO 15 aprile 2003.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Isnello.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, il 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, così come recepito dall'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Visto l'art. 10 della legge regionale n. 40/95;
Visto il decreto n. 255 del 18 settembre 1976, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Isnello;
Visti il foglio prot. n. 9918 del 28 novembre 2002, pervenuto in data 29 novembre 2002 ed assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 71914 del 29 novembre 2002, nonché il successivo foglio prot. n. 563 del 23 gennaio 2003, con i quali il comune di Isnello ha trasmesso, ai sensi del V comma dell'art. 1 della legge n. 1/78, la documentazione riguardante la variante al piano regolatore generale per la realizzazione di una casa di riposo in contrada Farchio;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 8 del 25 marzo 2002, divenuta esecutiva ai sensi di legge, giusta attestazione del segretario comunale in calce alla stessa, con la quale è stata adottata la variante al piano regolatore generale riguardante la realizzazione di una casa di riposo in contrada Farchio;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione, datata 17 ottobre 2002, a firma del segretario comunale, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione, nonché attestante l'assenza di osservazioni e opposizioni entro i termini di legge;
Vista la nota prot. n. 26150 del 21 dicembre 2001, con la quale l'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, in merito alla variante in argomento;
Vista la nota prot. 466 del 19 marzo 2001, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 21/85, ha espresso parere favorevole, a condizione, in merito al progetto per la realizzazione dell'opera in argomento;
Vista la nota prot. n. 3713/I del 23 marzo 2001, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo ha espresso parere favorevole, a condizioni, sul progetto per la realizzazione di una casa di riposo in contrada Farchio;
Visto il parere n. 134 del 20 marzo 2003 espresso, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, dal servizio 3/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato:
L'area interessata per la realizzazione di una casa di riposo per anziani, è destinata dallo strumento urbanistico vigente ad attrezzature e precisamente le previsioni sono per locali pubblici e uffici.
Il progetto della variante in argomento è stato redatto dall'arch. Salvatore Alleca, prevede la realizzazione di una casa di riposo per anziani, ricade all'interno del foglio n. 5 part. n. 62, la cui proprietà è privata, quindi in fase esecutiva si prevede l'esproprio, estesa per mq. 4.650; la costruzione occupa una superficie di mq. 655, con un volume di progetto di mc. 6.250, indici di fabbricabilità territoriale di 1,34 mc./mq. ed un rapporto di copertura di 0,21, tali parametri come dichiarato dal progettista nel rispetto dell'art. 19 delle norme di attuazione. Il progetto prevede un'area di parcheggio per 16 posti auto; dalla relazione si evince che ulteriore area di parcheggi si trova in un'area posta a monte dell'edificio, prevista nel progetto del futuro piano regolatore generale. L'assetto morfologico del lotto presenta un andamento altimetrico con differenze di quote, motivi per cui l'organismo architettonico si articola in maniera tale da seguire l'andamento orografico del terreno. Nello stesso contesto urbano insistono due nuovi edifici: la caserma dei carabinieri ad est, a nord un centro sociale. Il progetto è costituito dai seguenti elaborati:
(...Omissis...)
-  dagli elaborati di progetto riportanti gli estremi della delibera di approvazione;
-  che sull'area, oggetto del progetto in argomento, risultano i seguenti vincoli:
-  vincolo idrogeologico e sismico, per i quali è stato rilasciato il parere del Genio civile con prescrizioni;
-  vincolo ex lege 1 giugno 1939, n. 1089 e ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 per cui è stato rilasciato dalla Soprintendenza un parere favorevole con prescrizioni e condizioni che riguardano l'esecutività del progetto;
-  che il progetto di variante ha ottenuto il parere favorevole dalla C.E.C. il 7 marzo 2002;
-  che sulla variante non sono state presentate osservazioni ed opposizioni, come si rileva dall'attestazione del segretario comunale.
Per quanto sopra premesso, visto e considerato, questo servizio III del D.R.U. è del parere che: la variante proposta, adottata dal consiglio comunale di Isnello con la deliberazione n. 8 del 25 marzo 2002, ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge regionale n. 35/78, nella sua localizzazione e consistenza sia meritevole di accoglimento, pur dovendosene subordinare l'efficacia all'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo da parte della giunta municipale.
Si ritiene inoltre che l'approvazione debba conformarsi alle seguenti prescrizioni:
1)  venga prevista congrua area a parcheggio nel rispetto dello standard urbanistico previsto per legge;
2)  vengano rispettate le condizioni dettate nei pareri della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo e dell'ufficio del Genio civile sezione D, prot. n. 26150 del 21 dicembre 2001, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
3)  il progetto definitivo ed esecutivo, adeguato alle superiori prescrizioni, deve essere sottoposto al parere della commissione edilizia e prima dell'inizio dei lavori dovranno essere acquisiti tutti i pareri e nulla osta per la sicurezza e per gli aspetti igienico-sanitari.";
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 134 del 20 marzo 2003, reso dal servizio 3°/D.R.U. di questo Assessorato;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1 del 3 gennaio 1978, così come recepito dall'art. 4 della legge regionale n. 35 del 10 agosto 1978, in conformità al parere espresso dal servizio 3°/D.R.U. n. 134 del 20 marzo 2003 nonché alle condizioni contenute nelle note degli uffici in premessa citati, è approvata la variante allo strumento urbanistico del comune di Isnello, riguardante il progetto per la realizzazione di una casa di riposo in contrada Farchio, adottata con la delibera consiliare n. 8 del 25 marzo 2002.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere del servizio 3°/D.R.U. n. 134 del 20 marzo 2003;
 2)  delibera C.C. n. 8 del 25 marzo 2002;
 3)  tav.  1  - cartografie e planimetrie; 
 4)  tav.  2  - relazione generale; 
 5)  tav.  1.1  - planimetrie localizzazione intervento 1:500; 
 6)  tav.  3  - planimetria e profili dello stato attuale 1:500; 
 7)  tav.  4  - planimetria e profili dello stato futuro 1:500; 
 8)  tav.  5  - piante di progetto, scala 1:200; 
 9)  tav.  5  - prospetti, sezioni, scala 1:200; 
10)  tav.  5  - piante degli alloggi, scala 1:200. 


Art. 3

Il comune di Isnello dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione e/o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

Il comune di Isnello resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 aprile 2003.
  SCIMEMI 

(2003.18.1068)
Torna al Sommariohome





DECRETO 15 aprile 2003.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Camastra.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il decreto n. 1471 del 22 novembre 1988, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Camastra;
Visti i fogli prot. n. 898 del 14 febbraio 2003 e prot. n. 1539 del 19 marzo 2003, assunti al protocollo di questo Assessorato, rispettivamente, al n. 10223 del 17 febbraio 2003 ed al n. 18941 del 20 marzo 2003, con i quali il comune di Camastra ha trasmesso gli atti riguardanti l'adeguamento del piano regolatore generale alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 (piano commerciale) ed alle norme di attuazione del D.P.Reg. 11 luglio 2000;
Vista la delibera n. 22 del 28 novembre 2002, con la quale il commissario straordinario ha adottato la variante al vigente strumento urbanistico generale redatta dall'ufficio tecnico comunale in attuazione a quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 (piano commerciale);
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alla variante in argomento;
Vista la certificazione del 14 marzo 2003 del responsabile dell'area amministrativa del comune di Camastra in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione, nonché attestante l'assenza di osservazioni e/o opposizioni;
Visto il parere n. 9 del 2 aprile 2003 reso dall'unità operativa 3.1/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito in stralcio si riporta:
"...Omissis...
Considerato che:
-  il comune di Camastra è dotato di piano regolatore generale approvato con decreto n. 1471/88 del 22 novembre 1988;
-  il progetto di che trattasi consiste nell'individuazione e localizzazione precisa delle attività di vendita nel territorio del comune di Camastra in applicazione della legge regionale n. 28/99 e dei D.P.R.S. dell'11 luglio 2000 e del 26 luglio 2000 e dei decreti del 12 luglio 2000 riguardanti le prescrizioni di carattere urbanistico con specifico riferimento al settore commerciale;
-  per il comune di Camastra, avendo popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, sono stati determinati:
a)  gli esercizi di vicinato con superficie di vendita non superiore a mq. 100;
b)  le medie strutture di vendita con superficie di vendita compresa tra mq. 101 e mq. 600;
c)  le grandi strutture di vendita con superficie superiore a mq. 600;
d)  i centri commerciali del tipo di cui al D.P.R.S. 11 luglio 2000 all'art. 4, comma 5, lett. a);
-  la rete commerciale del comune di Camastra è prevalentemente di vicinato con piccoli esercizi commerciali (superfici non superiori ai 100 mq.) dislocati per lo più lungo gli assi viari principali del centro urbano o in piccola parte in altre vie del centro abitato che non danno luogo a problematiche di traffico e prevedono adeguati parcheggi;
-  la dislocazione dei grandi punti vendita e delle aree destinate ad accogliere le richieste di attività di medie e grandi strutture risulta essere all'esterno del centro abitato lungo la S.S. 410 in direzione Naro ad una distanza di m. 500 e si configurano come ampliamento di area destinata dallo strumento urbanistico vigente ad area commerciale D su terreno al momento destinato a zona agricola;
-  alle norme di attuazione, sono state apportate le necessarie modifiche che consentano la variazione della destinazione d'uso negli edifici ricadenti nel centro storico;
-  la variante apportata allo strumento urbanistico vigente per come risulta dagli elaborati interessa unicamente il detto ampliamento della zona D sulle particelle attigue destinate a zona agricola ed alle modifiche apportate alle norme tecniche di attuazione;
-  come certificato dal responsabile dell'area tecnica, le aree interessate dalla variante non sono assoggettate a vincoli discendenti da leggi statali e regionali.
Tutto ciò premesso visto e considerato, questo servizio 3/D.R.U. è del parere che la variante per adeguamento del piano regolatore generale alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 ed alle norme di attuazione del D.P.Reg. 11 luglio 2000 approvata dal comune di Camastra con delibera commissariale n. 22 del 28 novembre 2002, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, sia meritevole di accoglimento a condizione che la realizzazione di costruzione da adibire alla guardiania e/o direzione sia consentita solo all'interno degli opifici.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 9 del 2 aprile 2003 dell'unità operativa 3.1/D.R.U. di questo Assessorato;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e nell'ambito delle procedure indicate dall'art. 5 della legge regionale n. 28/99, in conformità al parere n. 9 del 2 aprile 2003 dell'unità operativa 3.1/D.R.U. in premessa citato, è approvata la variante per l'adeguamento del piano regolatore generale alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 ed alle norme di attuazione del D.P.Reg. 11 luglio 2000, adottata dal comune di Camastra con delibera commissariale n. 22 del 28 novembre 2002.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 9 del 2 aprile 2003 dell'unità operativa 3.1/D.R.U.;
2)  delibera commissariale n. 22 del 28 novembre 2002;
3)  relazione;
4)  individuazione territoriale;
5)  stralcio del piano regolatore generale attuale;
6)  stralcio del piano regolatore generale con l'ubicazione dell'area da variare a scala 1:1000;
7)  stralcio del piano regolatore generale - zone D1 esistenti;
8)  individuazione aree commerciali interne all'abitato;
9)  individuazione aree commerciali esterne all'abitato;
10)  individuazione rete commerciale;
11)  ideogramma del centro urbano;
12)  delimitazione aree commerciali di progetto;
13)  delimitazione catastale;
14)  regolamento aree pubbliche;
15)  norme tecniche d'attuazione;
Studio geologico
16)  relazione geologica;
17)  studio geologico;
Studio agroforestale
18)  tav.  1 -  relazione; 
19)  tav.  2 -  allegato fotografico; 
20)  tav.  3.1 -  carta della vegetazione e dell'uso del suolo; 
21)  tav.  3.2 -  carta della vegetazione e dell'uso del suolo nelle aree di possibile espansione; 
22)  tav.  3.3 -  carta delle unità di paesaggio; 
23)  tav.  3.3 -  carta delle infrastrutture al servizio del l'agricoltura; 
24)  tav.  3.5 -  carta delle infrastrutture al servizio dell'agricoltura nelle aree di possibile espansione; 
25)  tav.  3.6 -  carta dei vincoli; 
26)  tav.  3.7 -  carta pedologica; 
27)  tav.  3.8 -  carta altimetrica; 
28)  tav.  3.9 -  carta altimetrica nelle aree di possibile espansione; 
29)  tav.  3.10 -  carta clivometrica; 
30)  tav.  3.11 -  carta clivometrica nelle aree di possibile espansione; 
31)  tav.  3.12 -  carta ai sensi della legge regionale n. 16/96. 


Art. 3

Il comune di Camastra resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 aprile 2003.
  SCIMEMI 

(2003.18.1069)
Torna al Sommariohome





DECRETO 23 aprile 2003.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di un'arena spettacoli e un campo di calcetto nel territorio del comune di Piraino.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed, in particolare, l'art. 57, come sostituito dal comma 11° dell'art. 89 della legge regionale n. 6/01;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 ed, in particolare, l'art. 2;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il foglio prot. n. 10975 del 6 novembre 2002, acquisito al protocollo di questo Assessorato l'8 novembre 2002 con il n. 66771, con il quale il comune di Piraino ha avanzato istanza di deroga, ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78, come sostituito dal comma 11° dell'art. 89 della legge regionale n. 6/01, relativamente al progetto per la realizzazione di un'arena spettacoli e un campo di calcetto, nell'ambito del complesso turistico Residence turistico Riviera del Sole, compresi nella fascia di 150 m. dalla battigia;
Vista la delibera n. 4 del 9 aprile 2002, assunta nel rispetto di quanto indicato dal 1° comma dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76, con la quale il consiglio comunale di Piraino ha avanzato a questo Assessorato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76 e dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78, la richiesta di deroga alle indicazioni di cui alla lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76 relativamente al progetto in argomento;
Vista la nota prot. n. 835 del 17 dicembre 2002, con la quale l'unità operativa 4.1 del servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla documentazione costituente il fascicolo, la proposta n. 40 del 17 dicembre 2002, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
I lavori da realizzarsi, per i quali viene richiesta la deroga in richiamo all'art. 85 della legge regionale 7 maggio 2001, n. 6, interessano un'area di mq. 700, ricadenti entro la fascia di rispetto dei 150 ml. dalla battigia, individuati in zona territoriale omogenea F3 del piano regolatore generale approvato con decreto n. 413 del 2 maggio 1990, e consistono di un'arena spettacoli all'aperto ed un campo di calcetto.
Considerato quanto sopra e rilevato che:
Il comune di Piraino è dotato di un piano regolatore generale approvato da questo Assessorato con decreto n. 413 del 2 maggio 1990 i cui vincoli risultano scaduti;
Con delibera consiliare n. 4 del 9 aprile 2002 il comune di Piraino chiede a questo Assessorato la deroga per le distanze di cui all'art. 15 della legge regionale n. 78/76 per consentire la realizzazione di un'arena spettacoli ed un campo di calcetto all'interno del complesso turistico denominato Residence turistico Riviera del sole, considerando gli stessi quali ammodernamento strettamente necessario alla funzionalità del complesso alberghiero;
L'art. 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 consente di realizzare opere, connesse ad impianti turistico-ricettivi esistenti, di ammodernamenti strettamente necessari alla funzionalità degli stessi complessi, in deroga a quanto previsto dall'art. 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78;
Il complesso turistico Residence turistico alberghiero Riviera del Sole per il quale il comune di Piraino ha proceduto alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione in deroga delle opere in argomento, risulta, come attestato dal tecnico comunale, regolarmente realizzato e dotato di certificati di abitabilità ed agibilità;
Per quanto precede, questa unità operativa 4.1/D.R.U., è del parere che la richiesta di deroga avanzata dal consiglio comunale di Piraino con delibera n. 4 del 9 aprile 2002, relativa alla realizzazione di un'arena spettacoli ed un campo di calcetto, di un'area di circa 700 mq. individuata in zona per campeggi F3 del piano regolatore generale vigente ricadente nella fascia di rispetto dei 150 ml. dal mare, utile all'ammodernamento e strettamente necessaria a una migliore funzionalità del complesso turistico Residence turistico alberghiero Riviera del Sole, sia meritevole di accoglimento, salvo il concerto dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 89 della legge regionale n. 6/01.";
Visto il voto n. 66 del 22 gennaio 2003 espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Ritenuto che: la proposta di parere resa dall'ufficio per le considerazioni in essa contenuta possa ritenersi integralmente condivisibile;
E' del parere che la richiesta di deroga avanzata dal consiglio comunale di Piraino con delibera n. 4 del 9 aprile 2002, relativa alla realizzazione di un'arena spettacoli ed un campo di calcetto, in un'area di circa 700 mq. individuata in zona per campeggi F3 del piano regolatore generale vigente ricadente nella fascia di rispetto dei 150 ml. dal mare, utile all'ammodernamento e strettamente necessaria a una migliore funzionalità del complesso turistico Residence turistico albergo Riviera del Sole, sia meritevole di accoglimento, salvo il concerto dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali ai sensi dell'art. 89 della legge regionale n. 6/01.";
Vista la nota prot. n. 5187 del 24 gennaio 2003, con la quale questo Assessorato, nel trasmettere copia della documentazione relativa, ha richiesto il concerto dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, secondo quanto disposto dal comma 10 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/01;
Vista la nota prot. n. 1023 dell'1 aprile 2003, pervenuta l'8 aprile 2003, ed assunta al protocollo di questo Assessorato l'11 aprile 2003 al n. 24637, con la quale l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali ha trasmesso e fatto proprio, esprimendo il concerto previsto dall'art. 89 della legge regionale n. 6/01, il parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina prot. n. 1234/03/cc del 20 febbraio 2003;
Ritenuto di poter condividere il sopra citato parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 66 del 22 gennaio 2003, e preso atto dei contenuti della nota dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, acquisita in adempimento a quanto indicato dall'art. 89 della legge regionale n. 6/01;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, come sostituito dal comma 11° dell'art. 89 della legge regionale n. 6/01, in accoglimento all'istanza avanzata dal comune di Piraino, è concessa la deroga per la realizzazione di un'arena spettacoli e un campo di calcetto, in conformità a quanto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 66 del 22 gennaio 2003 ed a quanto contenuto nella nota dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali prot. n. 1023 dell'1 aprile 2003.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta parere n. 40 del 17 dicembre 2002 resa dall'U.O. 4.1/D.R.U.;
2)  voto n. 66 del 22 gennaio 2003 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  delibera del consiglio comunale di Santa Flavia n. 4 del 9 aprile 2002;
4)  nota prot. n. 1023 dell'1 aprile 2003 dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e relativo parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo allegato;
5)  relazione;
6)  stralcio piano regolatore generale, stralcio planimetria catastale, documentazione fotografica, planimetria generale, pianta e prospetti dell'arena - in scale varie.

Art. 3

Resta salva l'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori, di ogni altro provvedimento, autorizzazione e/o nulla-osta previsti dalla normativa vigente.

Art. 4

Il comune di Piraino è onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 aprile 2003.
  SCIMEMI 

(2003.19.1110)
Torna al Sommariohome





DECRETO 28 aprile 2003.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Torrenova.

Cliccare qui per visualizzare il provvedimento

(2003.18.1098)
Torna al Sommariohome


*

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 13 marzo 2003.
Calendario delle manifestazioni regionali di grande richiamo turistico per l'anno 2003 - FESR P.O.R. Sicilia 2000/2006 - misura 4.18, azione C.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Regione del 20 novembre 2000, con il quale è stata emanata la delibera n. 260 del 18 ottobre 2000, recante il "Quadro comunitario di sostegno Italia ob. 1 Programma operativo della Regione siciliana (P.O.R. 2000/2006)"approvato con decisione n. C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000, e le relative modifiche approvate con delibera della Giunta regionale n. 273 del 7 agosto 2002 e con D.P.Reg. n. 203 del 23 agosto 2002;
Visto il Complemento di programmazione della misura 4.18 (ex 4.4.1) azione C;
Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 39, che ha ridisegnato la materia delle manifestazioni turistiche istituendo al primo comma il "Calendario regionale delle manifestazioni di grande richiamo turistico";
Vista la circolare n. 4 dell'1 luglio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 19 luglio 2002, con la quale è dettata la disciplina delle modalità di utilizzo dei fondi strutturali del FESR P.O.R. Sicilia, misura 4.18, azione C per gli anni 2002/2003;
Visto il decreto n. 112/S6Turismo del 5 febbraio 2002, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2002 al reg. 1, fg. 9, con il quale è stato adottato il "Calendario regionale delle manifestazioni di grande richiamo turistico" per l'anno 2002;
Visto il decreto n. 1596/S6Turismo del 23 dicembre 2002, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2003 al reg. 1, fg. 88, con il quale è stato approvato il programma degli interventi, per l'anno 2002, da imputarsi alla misura 4.18, azione C;
Verificata mediante monitoraggio e consultazione degli enti subregionali del turismo la permanenza dei requisiti, valutati alla stregua dei criteri di selezione previsti dal CdP, delle manifestazioni censite nel calendario 2002 e tenuto conto della disciplina dettata con la già citata circolare n. 4 dell'1 luglio 2002;
Considerato che le manifestazioni sottoelencate vengono depennate dalla programmazione per l'anno 2003, in quanto non essendo state realizzate nel 2002 hanno dimostrato la mancanza dei requisiti di ammissibilità di cui al CdP tendenti a ricomprendere nel calendario le sole manifestazioni che, avendo certezza di realizzazione, possono costituire effettivo richiamo ai fini della concreta fruizione turistica:
-  Rappresentazioni classiche di Morgantina;
-  Festa di Maggio - Lipari (ME);
-  Palio della contea - Modica (RG);
-  Festival del barocco - Ragusa;
-  Settimana internazionale musica medievale e rinascimentale - Erice (TP);
Considerato, ancora, di dare luogo all'inserimento nella programmazione 2003 delle altre sottoelencate manifestazioni, che posseggono i requisiti di ammissibilità di cui al CdP e che si svolgono in località previste quali teatro di intervento della misura 4.19 (riqualificazione e completamento dell'offerta turistica):
-  Convegno internazionale studi pirandelliani - Agrigento;
-  Presepe vivente - Agira (EN);
-  Medievalia - Brolo (ME):
-  Festival dei due mari Tindari e Taormina (ME);
-  Rassegna internazionale attività subacquee - Ustica / Cefalù / Terrasini (PA);
-  Pasqua di rito greco-bizantino - Piana Albanesi / Contessa Entellina / Palazzo Adriano / Mezzojuso / S. Cristina Gela (PA);
-  World Festival on the beach- Palermo località Mondello;
-  Madonna delle Milizie - Scicli (RG);
-  Luglio musicale trapanese - Trapani;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi esposti in narrativa, è adottato il "Calendario ufficiale delle manifestazioni di grande richiamo turistico" che avranno luogo nel corso dell'anno 2003 nel territorio regionale, che allegato al presente decreto ne forma parte integrante.

Art. 2

Gli impegni di spesa derivanti dall'adozione del citato calendario graveranno sui fondi strutturali del P.O.R. 2000/2006, azione C, misura 4.18, di cui al Complemento di programmazione.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione di competenza.
Palermo, 13 marzo 2003.
  CASCIO 



Registrato alla corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 17 aprile 2003, reg. n. 1, Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, fg. n. 97.

Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF (occorre Acrobat Reader)

(2003.21.1274)
Torna al Sommariohome


DISPOSIZIONI E COMUNICATI






PRESIDENZA

Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nel l'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15).

La Presidenza della Regione comunica, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, che negli anni 2002 e 2001 sono stati corrisposti a componenti privati o pubblici di commissioni, comitati e collegi comunque denominati, per incarichi attribuiti per l'espletamento di compiti connessi all'Amministrazione della Regione, i compensi indicati nelle tabelle che seguono, trasmessi dalle seguenti amministrazioni o enti:
-  Assessorato regionale dei lavori pubblici;
-  Consorzio Golfo di Castellammare per lo sviluppo del patrimonio ittico;
-  I.R.R.S.A.E. Sicilia.
Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF (occorre Acrobat Reader)

(2003.17.1010)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Nomina di un componente del consiglio di amministrazione dell'Accademia di belle arti di Palermo.
Con decreto n. 395/XIII del 17 aprile 2003 dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, il dr. Michele Calascibetta è stato nominato componente del consiglio di amministrazione dell'Accademia di belle arti di Palermo in rappresentanza della Provincia regionale di Palermo, fino alla scadenza del predetto organo.
(2003.18.1032)
Torna al Sommariohome





ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti società cooperative.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1333 del 3 aprile 2003, l'avv. Rosalba Basile, nata a Monreale il 26 dicembre 1962 e residente in Palermo, domiciliato in Corso Pisani n. 92, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Serpentina, con sede nel comune di Palermo, in sostituzione del commissario liquidatore, avv. Daniela Malfitano.
(2003.18.1035)

   

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1341 del 10 aprile 2003, l'avv. Anna Maria Ludovica Americo, nata ad Agrigento il 3 febbraio 1966 e residente in Agrigento, domiciliata in viale Portofino n. 8, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa S.I.M.E.L., con sede nel comune di Salemi, in sostituzione del commissario liquidatore.
(2003.18.1034)

   

Con decreto n. 1343 del 10 aprile 2003 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale della cooperativa La Coccinella, con sede in Alimena, sono stati revocati.
Viene nominato commissario straordinario l'avv. Concetta Palumbo, nata ad Agrigento il 6 novembre 1964 e residente a Palermo, via Versilia n. 1, fino al 31 agosto 2003.
(2003.18.1041)

   

Con decreto n. 1344 del 10 aprile 2003 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale della cooperativa Insieme, con sede in Partinico, sono stati revocati.
Viene nominato commissario straordinario l'avv. Lorenzo Lo Verso, nato a Palermo il 12 febbraio 1970 ed ivi residente in via Serretta n. 26, fino al 31 agosto 2003.
(2003.18.1039)

   

Con decreto n. 1345 del 10 aprile 2003 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale della cooperativa Proteus, con sede in San Giuseppe Jato, sono stati revocati.
Viene nominato commissario straordinario l'avv. Alessandro Dagnino, nato a Palermo il 2 febbraio 1976 ed ivi residente in via Cavour n. 106, fino al 31 agosto 2003.
(2003.18.1040)

Con decreto n. 1346 del 10 aprile 2003 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale della cooperativa Terziario Primo, con sede in Palermo, sono stati revocati.
Viene nominato commissario straordinario l'avv. Daniela Malfitano, nata a Palermo il 18 agosto 1971 ed ivi residente in via Margherita di Savoia n. 91/A, fino al 31 agosto 2003.
(2003.18.1033)

   

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1348 del 10 aprile 2003, la d.ssa Anna Lo Cascio, nata a Palermo il 9 giugno 1960 e residente a Carini (PA), domiciliata in S.S. 113 Ovest n. 197, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa Giovani Costruttori, con sede nel comune di Naso (ME), in sostituzione del commissario liquidatore, dott. Giuseppe Pilato.
(2003.18.1043)
Torna al Sommariohome





Riconoscimento di corsi preparatori per agenti di affari in mediazione programmati dalla Manager s.r.l., con sede in Palermo

Con decreto n. 1353/5S del 16 aprile 2003 del dirigente del servizio 5S commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato, sono stati riconosciuti n. 4 corsi preparatori per agenti di affari in mediazione sezione agenti immobiliari, programmati per il 2003 dalla Manager s.r.l., con sede legale in Palermo, via Leonardo da Vinci n. 466 e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Palermo, via Leonardo da Vinci n. 466.
(2003.18.1045)
Torna al Sommariohome





ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Ricostituzione dell'Osservatorio assessoriale di valutazione e coordinamento.

Con decreto n. 33 del 18 aprile 2003 dell'Assessore per l'industria, è stato ricostituito l'Osservatorio assessoriale di valutazione e coordinamento, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 26/99, così composto:
-  Assessore per l'industria;
-  direttore regionale - direzione industria;
-  ispettore regionale del Corpo regionale delle miniere;
- dirigente coordinatore gruppo personale;
-  ingegnere capo Distretto minerario di Caltanissetta;
-  ingegnere capo Distretto minerario di Catania;
-  ingegnere capo Distretto minerario di Palermo;
- dott. Cusimano Vincenzo, signor Montalbano Giuseppe e d.ssa Testa Antonina, in rappresentanza rispettivamente di S.A.DI.R.S./S.I.S.A.S., FIST-CISL Sicilia e Cobas.
(2003.18.1083)
Torna al Sommariohome





ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

P.O.R. Sicilia 2000/2006 - Modalità di presentazione delle istanze e di svolgimento delle azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo. Modifiche ed integrazioni.

L'avviso n. 3/02 del 17 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 26 luglio 2002, supplemento ordinario, è modificato come di seguito.
Il secondo comma, terzo alinea, del punto 4 (Progetti ammissibili) del cap. III (Modalità e termini di presentazione delle istanze) è modificato come segue:
-  autocertificazione contenente la dichiarazione che il legale rappresentante e i componenti del consiglio di amministrazione non hanno riportato sentenze penali di condanna passate in giudicato per i reati di cui all'art.11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.
Il primo alinea del secondo comma del punto 1 (Prescrizioni generali) del cap. VII (Procedure) è sostituito dal seguente:
-  autocertificazione contenente la dichiarazione che il legale rappresentante e i componenti del consiglio di amministrazione non hanno (ovvero hanno) riportato sentenze penali di condanna passate in giudicato per i reati di cui all'art.11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.
Il quinto alinea del secondo comma, nonché il terzo comma del punto 1 (Prescrizioni generali) del cap. VII (Procedure) sono sostituiti dai seguenti:
-  perizia giurata resa da un tecnico professionista iscritto all'albo, attestante che i locali e (ove presenti) le attrezzature analiticamente elencate sono conformi a quelli descritti nel progetto e idonei all'uso cui sono destinati.
La predetta perizia dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che le attrezzature didattiche utilizzate sono conformi alle normative europee, CEI e nazionali - decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
Il primo comma del punto 6.1 (Ufficio provinciale del lavoro e Sezione circoscrizionale per l'impiego) del cap. VII (Procedure) è modificato come segue:
-  Una volta ultimate eventuali operazioni di selezione per le attività progettuali e formative previste, gli organismi dovranno trasmettere alla sezione circoscrizionale per l'impiego, competente per territorio, l'elenco dei soggetti ammissibili completo delle generalità e firmato da questi per accettazione, nonché copia della dichiarazione di pronta disponibilità prevista dal decreto legislativo n. 297/2002 presentata alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio. La stessa procedura sarà applicata ad eventuali uditori il cui numero, comunque, non potrà superare il 20% degli allievi effettivi.
Dopo il comma quattro del punto 6.1. (Ufficio provinciale del lavoro e Sezione circoscrizionale per l'impiego) del cap. VII (Procedure) è aggiunto il seguente:
-  Qualora le attività progettuali insistano su comuni ricadenti nel territorio di più Sezioni circoscrizionali per l'impiego della medesima provincia o su più province, tutta la documentazione di cui sopra sarà trasmessa, per semplificazione del procedimento, rispettivamente all'Ufficio provinciale del lavoro competente per territorio o allregionale del lavoro i quali, compiuti gli adempimenti di competenza, provvederanno a dare le necessarie informazioni ed istruzioni agli uffici periferici coinvolti nel procedimento medesimo.
Dopo il comma 9 del punto 6.1. (Ufficio provinciale del lavoro e Sezione circoscrizionale per l'impiego) del cap. VII (Procedure) è aggiunto il seguente:
-  In itinere gli Uffici provinciali del lavoro e le Sezioni circoscrizionali per l'impiego effettueranno, anche a campione, verifiche didattiche sulle attività formative con le modalità di cui al successivo punto 6.2.
Il punto 6.2 (Ispettorato del lavoro) del cap. VII (Procedure) è così sostituito:
-  L'Ispettorato provinciale del lavoro è competente alla vigilanza sulle attività.
Contestualmente all'avvio delle attività progettuali, gli organismi trasmetteranno all'Ispettorato la comunicazione, resa dal legale rappresentante quale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la data di effettivo inizio delle attività progettuali e la sede (o le sedi) in cui queste si svolgono.
In uno alla suddetta comunicazione dovrà essere inoltre trasmessa analoga documentazione già inviata alla Sezione circoscrizionale per l'impiego, nonché l'elenco della documentazione indicata di seguito:
1)  generalità complete del responsabile dell'ente o dell'azienda, con indicazione del domicilio personale;
2)  data di effettivo inizio dell'attività progettuale e dell'attività corsuale, se prevista, ed elenco allievi avviati, vistato dalla Sezione circoscrizionale per l'impiego competente;
3)  dettagliato calendario delle azioni progettuali e corsuali delle lezioni teoriche, delle esercitazioni pratiche, project work e visite didattiche con l'esatta indicazione delle ore, dei giorni e delle sedi di svolgimento. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate preventivamente all'Ispettorato competente;
4)  dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo gestore che, indipendentemente dalla presenza o meno di portatori di qualsiasi tipo di handicap tra gli allievi, attesti l'inesistenza di barriere architettoniche almeno nel luogo dove ha sede l'attività corsuale. Ove si tratti di corsi per qualifiche assolutamente incompatibili con determinati handicap (per es.: non può fare il carpentiere un portatore di handicap motorio), può consentirsi, ma solo per quel tipo di corsi, la presenza di barriere architettoniche. Il tutto da evincersi dalla dichiarazione;
5)  perizia giurata resa da un tecnico professionista iscritto all'albo, contenente l'attestazione di cui al precedente punto 4, e concernente il possesso dei parametri delle superfici delle aule e dell'idoneità statica dei locali adibiti ad aule, tenuto conto anche dell'indice di affollamento previsto in relazione all'attività formativa cui sono destinati (sono consentiti parametri suggeriti dal Ministero del lavoro che prevedono mq. 1,3 per allievo per le aule di teoria e mq. 2 per i reparti destinati alle esercitazioni), con allegata planimetria quotata in scala non inferiore 1:200 delle aule e dei reparti; inoltre la perizia dovrà concernere la conformità delle attrezzature (ove presenti) analiticamente elencate a quelle descritte nel progetto e l'idoneità all'uso cui sono destinate riportando, per ciascuna attrezzatura, il numero di matricola, il titolo che ne giustifica la disponibilità e la bolla di accompagnamento con cui è stata consegnata, nonché la conformità delle stesse alle normative europee, CEI e nazionali, decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni, e, ove necessario, che siano state soggette ad omologazione a cura dell'ISPESL e/o verifica della ASL competente;
6)  titolo di disponibilità dei locali (atto di acquisto nel caso di proprietà; contratto di locazione, di uso e/o comodato, regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente) da cui risulti che i locali non sono abusivi (intendendosi per abusivi quegli immobili per i quali non è stata neanche presentata regolare domanda di sanatoria). E' consentita la sub-locazione se espressamente autorizzata dal proprietario;
7)  copia della denuncia ISPESL competente dell'impianto di messa a terra unitamente a copia di eventuale verbale di verifica della ASL (in quanto successiva alla prima). Laddove siano trascorsi oltre due anni dalla data dell'ultima verifica, occorre produrre copia del sollecito alla ASL;
8)  dichiarazione di conformità ai sensi della legge n. 46/1990 per i nuovi impianti elettrici e per quelli adeguati;
9)  certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco ove sussista taluna delle condizioni previste dal DM 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 38 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;
10)  denuncia all'ISPESL competente, ove sussista l'obbligo, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche unitamente all'esito delle verifiche con apposita scheda. Tale denuncia va omessa nel caso in cui il soggetto promotore documenti, con apposita relazione tecnica, redatta da professionista iscritto all'albo, che i locali sono "autoprotetti" ai sensi delle vigenti norme CEI;
11)  piano di sicurezza con indicazione del "responsabile della sicurezza".
Nel caso in cui le attività progettuali ricadono nel territorio di più province, la documentazione sopra indicata sarà trasmessa, per economicità del procedimento, all'Ispettorato regionale del lavoro che darà le opportune istruzioni agli Ispettorati provinciali interessati.
L'Ispettorato, non appena in possesso della documentazione, provvederà a verificarne la regolarità e, nel caso in cui la documentazione non sia conforme a quanto richiesto, a chiederne l'integrazione e/o la regolarizzazione, effettuando in qualsiasi momento, ove ritenuto necessario, le opportune ispezioni.
Dell'esito degli accertamenti effettuati, l'Ispettorato ne verbalizzerà i risultati dandone comunicazione al Dipartimento regionale formazione professionale - Servizio gestione.
In itinere, l'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, effettuerà una azione di monitoraggio, anche a campione, sullo svolgimento delle attività progettuali (verifica amministrativo-gestionale).
Le relazioni ispettive dovranno essere trasmesse al Dipartimento regionale formazione professionale - Servizio gestione e notificate all'organismo gestore.
Nell'ipotesi in cui, in sede di ispezione, si rilevino irregolarità, il Dipartimento regionale formazione professionale - Servizio gestione potrà sospendere l'attività progettuale fino a quando non si provvederà ad adempiere alle richieste dell'Ispettorato. Nel caso in cui, invece, dovessero riscontrarsi irregolarità, la cui gravità possa comportare la revoca del finanziamento, o violazione di norme di legge, queste dovranno essere rese note al Dipartimento regionale formazione professionale - Servizio gestione al quale, anche a mezzo fax, con una succinta descrizione delle irregolarità al quale dovrà fare immediatamente seguito l'invio del relativo verbale.
Nel verbale dovrà farsi constatare che ogni rilievo sui fatti contestati è stato comunicato al responsabile dell'iniziativa.
Eventuali controdeduzioni ai rilievi mossi possono essere manifestati, all'atto dell'ispezione, ed inseriti nel verbale o essere prodotti, entro cinque giorni successivi alla data di notifica del verbale, al Dipartimento regionale formazione professionale - Servizio gestione, per il tramite dell'ufficio che ha effettuato il controllo.
Dopo il quinto comma del punto 6.4 (Erogazione del finanziamento) del cap. VII (Procedure) è aggiunto il seguente:
-  Per i progetti inseriti nel Piano regionale dell'offerta formativa di cui all'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, i soggetti attuatori sono esonerati dal rilascio di polizza fidejussoria a garanzia della spesa relativa al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Nei confronti di tali organismi, in adempimento delle previsioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e al 3° comma dell'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, l'erogazione del finanziamento avverrà con le seguenti modalità:
-  il 50% del finanziamento della voce "personale" e il 50% della voce "gestione" (comprensiva della spesa per gli allievi) di ciascun progetto verrà corrisposto a seguito di presentazione della domanda di prima anticipazione e, a garanzia della spesa corrispondente alla "gestione" (comprensiva della voce allievi ) e al "personale" assunto con contratti diversi da quello a tempo indeterminato, da fideiussione di pari importo;
-  un secondo anticipo, pari al 30% del finanziamento decretato per la "gestione" delle attività (comprensivo del costo per gli allievi) e al residuo 50% del costo del personale sarà pagato a seguito di presentazione della documentazione di cui al precedente comma tre, fermo restando l'esonero dalla fideiussione per la spesa relativa al personale assunto a tempo indeterminato;
-  la restante quota a saldo, pari al 20% della "gestione" (e allievi), a seguito della verifica del rendiconto.
Per assicurare organicità agli interventi facenti parte del Piano regionale dell'offerta formativa, i rapporti con gli organismi attuatori potranno essere regolati da apposite convenzioni.
Il settimo comma del punto 6.4 (Erogazione del finanziamento) del cap. VII (Procedure) è sostituito dal seguente:
-  Le domande di anticipazione dovranno essere corredate dalla comunicazione della data di effettivo inizio delle attività progettuali, nonché dalla perizia giurata resa da un tecnico professionista iscritto all'albo concernente l'idoneità locali ed attrezzature.
Il presente avviso sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
(2003.20.1156)
Torna al Sommariohome


*


ASSESSORATO DELLA SANITA'

Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 378 del 28 marzo 2003 lo stabilimento ittico della ditta CO.TR.AL. Pesca società cooperativa a r.l., sito nel comune di Mazara delVallo (TP) nella contrada Affacciata, via R. Ballatore n.5, viene riconosciuto idoneo in via definitiva all'esercizio dell'attività di stabilimento ittico di cui alle tipologie 3 e 4 della circolare ministeriale 19 febbraio 1993, n. 23, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
L'impianto viene iscritto in via definitiva nello speciale registro previsto dall'art.7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531 con il numero di riconoscimento veterinario 341.
(2003.18.1058)


Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 416 del 4 aprile 2003, lo stabilimento ittico della ditta Morgana Fish di Barbera Santi, sito nel comune di Mazara delVallo (TP) nella contrada Triglia Scaletta, viene riconosciuto idoneo in via definitiva all'esercizio dell'attività di stabilimento ittico di cui alle tipologie 2 e 3 della circolare ministeriale 19 febbraio 1993, n. 5, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
L'impianto viene iscritto in via definitiva nello speciale registro previsto dall'art.7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531 con il numero di riconoscimento veterinario 2137.
(2003.18.1062)


Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 436 del 10 aprile 2003, il laboratorio di sezionamento di carni fresche in parti inferiori al quarto della specie bovina, suina ed ovina della ditta Santangelo s.r.l., sito nel comune di S. Angelo diBrolo (ME) nella contrada Piano Croce n. 33, viene riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 ed iscritto nello speciale registro con numero di identificazione 2698/S.
(2003.18.1063)


Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 437 del 10 aprile 2003, lo stabilimento di produzione di salumeria crudi, avente struttura e capacità di produzione industriale, della ditta Santangelo s.r.l., sito nel comune di S. Angelo di Brolo (ME) nella contrada Piano Croce n. 33, viene riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività, ai sensi degli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, ed iscritto nello speciale registro con numero di identificazione 1841/L.
(2003.18.1064)
Torna al Sommariohome





Provvedimenti concernenti revoca del riconoscimento di idoneità a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 420 del 7 aprile 2003, è stata disposta la revoca del provvedimento ministeriale prot. n. 600.9/24481/AG50/1773 del 1° giugno 1998, con il quale la ditta Teresa Paolo Francesco & C. s.n.c., con sede legale e stabilimento nel comune di Trapani nella via C. Colombo n. 16, è stata riconosciuta idonea per l'attività di stabilimento di tipologia 3 della circolare 19 febbraio 1993, n.5 ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531. Con lo stesso decreto è stata disposta la cancellazione dello stabilimento in causa dallo speciale elenco previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
(2003.18.1067)


Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 421 del 7 aprile 2003, è stata disposta la revoca del provvedimento ministeriale prot. n. 600.7/24481/AG50/5909 del 9 settembre 1996, con il quale la ditta Biopesca International s.r.l., con sede legale nella via Faranda n.9 e stabilimento nella contrada Piana n. 9 del comune di Gioiosa Marea (ME), è stata riconosciuta idonea per l'attività di stabilimento di tipologia 3 della circolare 19 febbraio 1993, n.5 ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531. Con lo stesso decreto è stata disposta la cancellazione dello stabilimento in causa dallo speciale elenco previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
(2003.18.1065)


Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 433 del 9 aprile 2003, è stata disposta la revoca del provvedimento ministeriale prot. n. 600.9/31.83/461/3203 del 22 dicembre 1999, con il quale la ditta Nettuno piccola società cooperativa a r.l., con sede legale nella contrada Isola Maddalena n.1 e stabilimento nella via Molo n.8 del comune diSiracusa, è stata riconosciuta idonea per l'attività di depurazione e di spedizione di molluschi bivalvi vivi con l'assegnazione del numero di riconoscimento I/461/CDM-CSM nella parte riguardante il riconoscimento del centro di depurazione I/461/CDM, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530. Con lo stesso decreto è stata disposta la cancellazione dello stabilimento in causa dallo speciale elenco previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530.
(2003.18.1066)
Torna al Sommariohome





Autorizzazione al subentro della ditta Centro A.B.C. s.r.l., con stabilimento nel comune di S. Filippo del Mela, nell'attività di deposito carni della ditta CO.MA.R. società cooperativa macellai riuniti a r.l..

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 443 del 10 aprile 2003 è stato autorizzato il subentro della ditta Centro A.B.C. s.r.l., con stabilimento nel comune di S. Filippo del Mela (ME) nella piazza Papa Giovanni XXIII n. 23, all'attività di deposito frigorifero di carni fresche della ditta CO.MA.R. società cooperativa macellai riuniti a r.l., ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286.
L'impianto mantiene il numero di riconoscimento veterinario 857/F e con tale numero resta iscritto nello speciale registro previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 e successive modifiche e integrazioni.
(2003.18.1047)
Torna al Sommariohome





Modifica della ragione sociale della società Uniprof s.r.l. in Alleanza Salute e Benessere s.r.l., con sede legale in Genova.

Con decreto del dirigente superiore del servizio di assistenza farmaceutica del dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera - igiene pubblica n. 448 del 14 aprile 2003 la ragione sociale viene modificata da Uniprof s.r.l. ad Alleanza Salute e Benessere s.r.l., con sede legale a Genova, via Cesarea 11/10 e magazzino in Piano Tavola, Belpasso (CT), contrada Rinaudo Z.I. svincolo Valcorrente.
(2003.18.1059)
Torna al Sommariohome





Autorizzazione alla società S.F.D. s.a.s. diSurano Mario e C., con sede in Catania, alla detenzione di specialità medicinali per uso umano.

Con decreto del dirigente superiore del servizio di assistenza farmaceutica del dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera - igiene pubblica n. 449 del 14 aprile 2003 la società S.F.D. s.a.s. di Surano Mario e C., con sede legale e magazzino siti in Catania, via Serve della Divina Provvidenza n. 11, è autorizzata a detenere per la successiva distribuzione le specialità medicinali per uso umano, ai sensi dell'art.10 del decreto legislativo n. 538/92, nel territorio delle regioni Sicilia e Calabria.
(2003.18.1060)
Torna al Sommariohome





ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Finanziamento al comune di Maniace per la realizzazione di lavori.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 357 del 21 marzo 2003, è stato concesso a favore del comune di Maniace un finanziamento per un importo di E 748.862,50 relativo ai lavori di protezione idrogeologica del centro abitato, contrade Cavallaro,Vaccheria e Boschetto Vigne - programma di interventi di cui alla delibera n. 297/2001.
(2003.18.1094)
Torna al Sommariohome





Finanziamento al comune di Graniti per la realizzazione di lavori.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale territorio ed ambiente n. 401 del 28 marzo 2003 è stato concesso un finanziamento di E 1.291.142,25 a favore del comune di Graniti per il progetto di consolidamento da effettuarsi a valle del centro abitato, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 297 del 15 giugno 2001.
(2003.18.1096)
Torna al Sommariohome





Finanziamento al comune di Valdina per la realizzazione di lavori.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale territorio ed ambiente n. 402 del 28 marzo 2003 è stato concesso un finanziamento di E 1.026.010,23 a favore del comune di Valdina per il progetto di consolidamento a protezione del centro abitato della frazione Tracoccia, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 297 del 15 giugno 2001.
(2003.18.1095)
Torna al Sommariohome





Approvazione di varianti ai programmi di attuazione della rete fognante dei comuni di Militello Rosmarino e S.Agata di Militello.

Con decreto n. 454 del 17 aprile 2003 il dirigente generale del dipartimento territorio ed ambiente dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge regionale 29 aprile 1985, n.21 e dell'art. 3 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, ha approvato con prescrizioni la variante al programma di attuazione della rete fognante del comune di Militello Rosmarino (ME), adottata con delibera consiliare n. 26 del 21 novembre 2001 e la variante al programma di attuazione della rete fognante del comune di S.Agata di Militello (ME), adottata con decreto consiliare n. 168 del 5 dicembre 2001.
(2003.18.1092)
Torna al Sommariohome


CIRCOLARI





ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


CIRCOLARE 10 aprile 2003, n. 3.
Modalità e criteri per la predisposizione del programma annuale di attività promozionale.

AL DIPARTIMENTO COOPERAZIONE, COMMERCIO E ARTIGIANATO
ALLA CORTE DEI CONTI - UFFICIO CONTROLLO ATTI
A TUTTE LE IMPRESE
ALLE COMMISSIONI PROVINCIALI DELL'ARTIGIANATO PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO
ALLE ASSOCIAZIONI INDUSTRIALI
ALLE ASSOCIAZIONI PICCOLI INDUSTRIALI
ALLE ORGANIZZAZIONI COOPERATIVE
ALL'UCI - UNIONE COLTIVATORI ITALIANI
ALLE FEDERAZIONI REGIONALI COLTIVATORI DIRETTI
ALLA CONFAGRICOLTURA REGIONALE
ALL'ISTITUTO REGIONALE VITE E VINO
ALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
ALLE ORGANIZZAZIONI ARTIGIANALI DI CATEGORIA FEDERCOPESCA
ALLA FEDERPESCA
ALL'ICE
ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA IMPRESE DI COMUNICAZIONE
Ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, è fatto carico all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca di redigere programmi annuali di attività promozionale in favore dei prodotti siciliani in Italia e all'estero, distinti per settore merceologico.
Tutte le iniziative promozionali sono eseguite direttamente dall'Assessorato. Qualora l'esecuzione delle attività connesse alla programmazione venga affidata ad organi o soggetti esterni all'Amministrazione statale o regionale, l'Assessorato provvederà secondo la normativa prevista per l'affidamento dei servizi della pubblica amministrazione.
La medesima legge regionale n. 14/66, all'articolo 16 stabilisce che lo stanziamento riferito all'attività promozionale deve essere utilizzato per il 65% per la propaganda sui mercati esterni. Tuttavia, ove esigenze particolari connesse con la necessità di attuare campagne pubblicitarie che abbiano carattere di completezza e di integralità impongono di modificare le percentuali appena citate, è facoltà dell'Assessore provvedervi con decreto.
In ogni caso, però, l'aliquota degli stanziamenti da destinare alla propaganda all'estero non potrà essere inferiore al 50% dello stanziamento di bilancio.
Con la presente circolare vengono individuate modalità e criteri per la predisposizione del programma annuale di attività promozionale, nonché i soggetti che possono proporre all'Assessorato le progettualità costituenti il piano medesimo.
Per la partecipazione delle imprese al programma annuale di attività promozionale si applica quanto stabilito con decreto del Presidente della Regione 5 maggio 1998, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 18 luglio 1998.
1 - Assegnazione percentuale della disponibilità di bilancio
Attività promozionale all'estero  50%÷65% 
Attività promozionale in Italia  35%÷50% 

2 - Fiere e missioni commerciali
I soggetti che possono propone all'Assessore la partecipazione ad eventi fieristici o missioni commerciali (workshop), in Italia o all'estero, sono:
1)  gli enti fiera nazionali o internazionali per le proprie manifestazioni;
2)  ditte, enti specializzati e società aventi l'esclusività della manifestazione:
a)  nel caso si tratti di fiere all'estero l'esclusività per la vendita dell'area espositiva anche preallestita deve riferirsi al territorio nazionale;
b)  nel caso di manifestazioni fieristiche nazionali si prenderanno in considerazione soltanto le proposte pervenute dall'ente fiera organizzatore;
c)  nel caso di missioni commerciali (workshop), sia all'estero che sul territorio nazionale e regionale, si prenderanno in considerazione, oltre alle proposte pervenute da parte di enti ed organismi specializzati, anche quelle avanzate da ditte e società che dimostreranno di operare in partnership con uno dei soggetti in precedenza citati mediante copia autenticata di apposita convenzione o contratto tra le parti.
I soggetti proponenti devono presentare, al fine dell'eventuale inserimento dell'iniziativa proposta nel programma annuale di attività promozionale, la seguente documentazione:
I - progetto esecutivo che esplichi in dettaglio la realizzazione del servizio proposto;
II - piano tecnico economico esecutivo sull'attività connessa al servizio proposto;
III - atto costitutivo e/o statuto per le associazioni, società, ecc.;
IV - attestazione dell'esclusività della manifestazione fieristica mediante copia autentica del contratto di esclusiva, con traduzione giurata ove in lingua estera; contratto di partnership, come citato al precedente punto 2c), per le missioni commerciali (workshop) all'estero o in Italia;
V - elenco delle attività svolte, per manifestazioni analoghe, nei tre anni precedenti, per altri enti pubblici e/o società private;
VI - documentazione specifica relativa alla tipologia di manifestazione/servizio proposto;
VII - certificato di attività e di vigenza per i soggetti iscritti alle Camere di commercio, con la dicitura di non fallenza e dicitura antimafia.
La scelta di una rassegna fieristica all'estero verrà effettuata sulla base delle linee di indirizzo annualmente emanate dal Ministero delle attività produttive nonché sulla base dei seguenti parametri:
-  paese in cui si svolge la manifestazione con riferimento ai principali parametri economici (reddito pro capite, P.I.L., import ed export);
-  numero di operatori che hanno partecipato alla rassegna fieristica dell'anno precedente (nel caso di manifestazioni alla prima edizione dovrà essere indicata una stima del numero di operatori presenti);
-  superficie totale espositiva;
-  importazione dei prodotti italiani e siciliani del paese in cui verrà svolta la manifestazione;
-  carattere internazionale della manifestazione fieristica che deve essere rivolta agli operatori di settore (per le fiere realizzate all'estero).
I soggetti proponenti devono presentare, per la liquidazione delle spese sostenute, ammesse ed autorizzate, la fattura riferita al quadro economico del progetto approvato dall'Assessorato e la seguente documentazione da accompagnare all'istanza di liquidazione:
a)  tabulato analitico delle spese sostenute accompagnato dalla dichiarazione a firma del legale rappresentante del soggetto attuatore, nella quale si attesta che le spese sostenute per l'azione promozionale, con l'indicazione delle singole voci, sono formalmente corrette e registrate nei libri contabili;
b)  elenco delle fatture con numero, data, importo IVA e totale complessivo specificatamente per i beni e i servizi che il soggetto acquisisce all'esterno della propria struttura;
c)  le fatture dovranno essere quietanzate dal legale rappresentante del soggetto che le ha emesse indicando data di quietanza;
d)  per la modalità di pagamento delle fatture per la fornitura di beni e servizi è da privilegiare il metodo del bonifico bancario. Su ogni singola fattura va indicata la modalità di pagamento e i relativi estremi;
e)  il legale rappresentante dovrà dichiarare, nei modi di legge, facendo riferimento ad ogni singola fattura oggetto di liquidazione, che per la fornitura dei beni e dei servizi delle fatture elencate sono stati effettuati i pagamenti dell'intero importo e che le precitate fatture sono state regolarmente registrate nelle scritture contabili e fiscali ed integralmente pagate e che non esiste alcuna ragione di credito, nonché accordi che prevedono successive riduzioni di prezzo in qualunque forma e/o fatturazioni di storno.
Non è consentito cedere la gestione della manifestazione in subappalto, anche parziale, a ditte terze, fermo restando la possibilità di commissionare servizi e soggetti specializzati.
L'Assessorato si riserva di effettuare controlli sullo svolgimento dell'attività promozionale autorizzata e, in caso di inadempienze, di decurtare gli importi già approvati sia in misura proporzionale ai servizi resi all'Amministrazione che in ragione dell'eventuale danno causato all'immagine della Regione.
3 - Distribuzione organizzata
Con l'attività promozionale svolta presso la distribuzione organizzata, l'Assessorato intende consolidare ed acquisire le quote di mercato dei prodotti siciliani all'interno della moderna distribuzione sia all'estero che in Italia.
I soggetti che possono proporre all'Assessorato la partecipazione ad eventi che si svolgono presso la distribuzione organizzata sono le medesime catene di distribuzione o le categorie degli esclusivisti elencati al punto 2) del precedente paragrafo "2 - Fiere e missioni commerciali".
I progetti presentati dai soggetti citati al precedente capoverso dovranno contenere, oltre a quanto previsto nel paragrafo "2 - Fiere e missioni commerciali", la seguente documentazione:
-  numero dei punti vendita sui quali si intende effettuare la promozione;
-  distribuzione dei punti vendita nel territorio sui quali si intende fare la promozione;
-  tipologia dei punti vendita sui quali si intende fare la promozione;
-  affluenza media settimanale dei punti vendita sui quali si intende fare la promozione;
-  tipologia dei prodotti oggetto della promozione;
-  presenza sullo scaffale del prodotto durante la campagna promozionale;
-  progetto tecnico economico dal quale si evinca il vantaggio economico delle imprese ad effettuare la promozione;
-  disponibilità della catena distributiva ad effettuare la promozione con contratto di fornitura.
La spesa finanziabile è pari al 50% del totale del costo del progetto esclusa IVA, la parte rimanente sarà a carico dei soggetti proponenti.
Il pagamento avverrà ad avvenuta rendicontazione, nei termini e nei limiti esplicitati al paragrafo "2 - Fiere e missioni commerciali", e fatturazione del soggetto proponente che dovrà presentare una dettagliata relazione sui volumi di prodotto venduto durante l'attività promozionale.
I servizi ammessi a base delle proposte progettuali e riconosciuti come spese ammissibili sono:
-  utilizzazione di spazi all'interno dei punti vendita;
-  hostess e/o promoter;
-  materiale promo-pubblicitario.
L'Assessorato si riserva di effettuare controlli sullo svolgimento dell'attività promozionale autorizzata e, in caso di inadempienze, di decurtare l'importo già approvato sia in misura proporzionale ai servizi resi all'Amministrazione che in ragione dell'eventuale danno causato all'immagine della Regione.
4 - Comunicazione
I soggetti che possono sottoporre all'Assessorato progetti promo-pubblicitari su periodici, settimanali, mensili, inserti e testate televisive in Italia o all'estero, sono:
-  società editrici di testate giornalistiche, di riviste di settore nazionale e testate televisive;
-  società editrici di testate giornalistiche, di riviste di settore estere e testate televisive o loro rappresentanze in Italia o società italiane a cui è stata affidata l'esclusiva per il territorio nazionale.
Le società editrici di testate giornalistiche e/o di riviste di settore sia nazionale che estere, incluse le rappresentanze in Italia, oltre a quanto previsto al paragrafo "2 - Fiere e missioni commerciali" della presente circolare, devono produrre la seguente documentazione:
-  certificazione ADS e/o dichiarazione dell'editore, resa nelle forme di legge che attesti:
-  numero di copie diffuse e numero di lettori;
-  diffusione geografica della testata o della rivista;
-  dati relativi all'individuazione del target group di riferimento.
Le testate televisive, sia nazionali che estere, o loro rappresentanze in Italia o società italiane a cui è stata affidata l'esclusiva per il territorio nazionale, oltre a quanto previsto al paragrafo "2 - Fiere e missioni commerciali" della presente circolare, devono produrre la seguente documentazione:
-  certificazione attestante la diffusione satellitare dei programmi prodotti;
-  studio sul costo/contatto relativamente al progetto proposto.
Nella scelta delle azioni promo-pubblicitarie affidate alla carta stampata, si terrà conto, in prima istanza, di quelle corredate da certificazione ADS. Per le azioni promopubblicitarie da svolgersi mediante il mezzo televisivo, si terrà conto, in prima istanza, della capacità della diffusione satellitare in uno con la valutazione del co sto/contatto.
All'Assessorato devono essere consegnate almeno tre copie delle pubblicazioni effettuate, da allegare alla documentazione tecnico contabile. Per i progetti affidati a testate televisive dovranno essere certificati il numero di passaggi della programmazione nonché la durata. Il pagamento avverrà, ad avvenuta rendicontazione, limitatamente a quanto preventivamente autorizzato per la stampa o per la diffusione televisiva e nei limiti del progetto approvato.
I soggetti che possono proporre all'Assessorato l'ideazione e la realizzazione di cartellonistica esterna aeroportuale, metropolitana, stradale, bus, pensiline, ecc. in Italia e all'estero sono:
-  società aeroportuali, ferroviarie, marittime, metropolitane, aziende locali trasporti o società che gestiscono in esclusiva i relativi spazi pubblicitari;
-  agenzie di rappresentanza che abbiano il mandato di esclusiva, rilasciato dalle sopra specificate società, per la vendita degli spazi pubblicitari per la Sicilia;
-  agenti pubblicitari.
I soggetti appena specificati devono presentare, oltre a quanto previsto al paragrafo "2 - Fiere e missioni commerciali" della presente circolare, la seguente documentazione:
-  certificato di esclusiva;
-  dichiarazione che le tariffe proposte sono uguali o inferiori a quelle praticate ad altri enti pubblici e privati;
-  indicazione sull'ubicazione esatta degli spazi pubblicitari;
-  inizio della campagna e durata della stessa;
-  formato degli impianti pubblicitari;
-  prezziari depositati presso la Camera di commercio;
-  stima sul costo/contatto.
L'Assessorato si riserva la proprietà dei progetti approvati dei quali saranno acquisite le matrici per la riproduzione.
L'Assessorato si riserva di effettuare controlli sullo svolgimento dell'attività promozionale autorizzata e, in caso di inadempienze, di decurtare l'importo già approvato sia in misura proporzionale ai servizi resi all'Amministrazione che in ragione dell'eventuale danno causato all'immagine della Regione.
5 - Validità delle proposte
In prima applicazione per il piano dell'attività promozionale da attuare per l'anno 2003, comprensivo delle iniziative da svolgere entro il primo semestre 2004, tutti i soggetti proponenti dovranno inviare i progetti, a mezzo servizio postale o mediante consegna all'ufficio accettazione posta dell'Assessorato, corredati della documentazione in precedenza citata, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Il mancato rispetto del termine sopra indicato provocherà l'archiviazione del progetto.
Per gli anni successivi, i proponenti dovranno inviare i progetti inerenti le iniziative da poter svolgere nel corso dello stesso anno e nel primo trimestre dell'anno successivo, nelle forme e con le modalità individuate dalla presente circolare entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno di riferimento, pena l'archiviazione della proposta.
Le iniziative proposte e selezionate dall'Amministrazione regionale faranno parte di un programma promozionale che sarà approvato con decreto assessoriale del quale sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. L'Amministrazione stabilisce, come principio generale tendente alla razionalizzazione delle spese, che la partecipazione a manifestazioni fieristiche da parte dell'Assessorato regionale della cooperazione, nel caso in cui un altro Assessorato avesse deciso di intervenire alla medesima manifestazione venga opportunamente concertato.
  L'Assessore: CIMINO 

(2003.20.1204)


Torna al Sommariohome


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 35 -  19 -  47 -  61 -  55 -  50 -