REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 20 GIUGNO 2003 - N. 28
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Presidenza

DECRETO 16 giugno 2003.
Modifica del decreto 19 giugno 2002, concernente criteri e modalità per la concessione di benefici economici ai soggetti di cui all'art. 196, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32  pag.

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 3 giugno 2003.
Conferma del decreto 8 novembre 2002, concernente di spo sizioni sull'utilizzo e la cessione dei di rit ti di reimpianto originati da vigneti estirpati nella Re gione  pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 16 maggio 2003.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003  pag.


DECRETO 16 maggio 2003.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003  pag.


DECRETO 16 maggio 2003.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003  pag.

Assessorato della sanità

DECRETO 8 maggio 2003.
Individuazione dei centri della Regione specializzati per le diagnosi e il piano terapeutico del farmaco Clopidogrel  pag. 10 


DECRETO 9 maggio 2003.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta, valida per l'anno 2003  pag. 11 

DECRETO 15 maggio 2003.
Revoca del decreto 14 marzo 2003, concernente istituzione di una zona di protezione Blue tongue comprendente i territori di tutti i comuni di Siracusa e i territori di Ispica e Pozzallo  pag. 16 


DECRETO 19 maggio 2003.
Piano straordinario di controllo degli al levamenti avicoli nei confronti del virus dell'influenza aviaria, per l'anno 2003  pag. 17 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 2 maggio 2003.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Roccalumera  pag. 17 


DECRETO 2 maggio 2003.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Randazzo  pag. 26 


DECRETO 5 maggio 2003.
Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Fiumedinisi  pag. 27 


DECRETO 5 maggio 2003.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Montelepre  pag. 36 


DECRETO 5 maggio 2003.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Paternò  pag. 54 


DECRETO 5 maggio 2003.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comu ne di Trappeto  pag. 64 

DECRETO 5 maggio 2003.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Marineo  pag. 71 


DECRETO 8 maggio 2003.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di una centrale per la produzione di energia eolica ricadente nel territorio dei comuni di Agrigento e Naro, contrada Monte Malvizzo  pag. 73 


DECRETO 8 maggio 2003.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di una centrale per la produzione di energia eolica in territorio dei comuni di Agrigento e Naro, contrada Altipiano Petrasi  pag. 75 


DECRETO 9 maggio 2003.
Autorizzazione del progetto dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia A. Mirri di Palermo relativo alla realizzazione di nuovi padiglioni  pag. 78 


DECRETO 9 maggio 2003.
Autorizzazione del progetto relativo alla costruzione di una scuola polivalente professionale nel comune di Canicattì  pag. 80 


DECRETO 9 maggio 2003.
Approvazione di variante al piano regolatore generale e al piano particolareggiato del comune di Montedoro  pag. 82 


DECRETO 9 maggio 2003.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare nel territorio del comune di Realmonte  pag. 83 


DECRETO 9 maggio 2003.
Autorizzazione del progetto della società Rete ferroviaria italiana relativo alla soppressione di un passaggio a livello della linea Palermo-Messina in territorio del comune di Caronia  pag. 84 


DECRETO 9 maggio 2003.
Approvazione di un programma costruttivo per la realizzazione di n. 176 alloggi nel territorio comunale di Ragusa  pag. 86 


DECRETO 9 maggio 2003.
Approvazione di un programma costruttivo per la realizzazione di n. 98 alloggi nel territorio comunale di Ragusa  pag. 87 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 3 giugno 2003.
Procedure per la presentazione delle istanze di concessione ed erogazione delle agevolazioni in dipendenza degli eventi calamitosi dell'ottobre-dicembre 2000  pag. 89 


DECRETO 10 giugno 2003.
Modifiche al decreto 21 maggio 2003, concernente criteri e modalità per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale  pag. 91 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Ricostituzione del comitato amministrativo previsto dal l'art. 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32  pag. 93 
Modifica dell'ordinanza commissariale 26 novembre 2002, concernente approvazione del progetto della ditta Brugnano s.r.l., con sede in Palermo, per il deposito preliminare di rifiuti speciali e pericolosi  pag. 93 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Bando relativo alla misura F agroambiente - P.R.S. Sicilia - Reg. CE n. 1257/99  pag. 93 
Riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta società cooperativa Val Di Nisi, con sede in Fiumedinisi, ed iscrizione della stessa nel relativo albo regionale  pag. 103 
Proroga del termine per la presentazione dei progetti a valere della misura 4.14 - Azioni A, B e C del POR/Sicilia 2000/2006  pag. 103 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Provvedimenti concernenti società cooperative  pag. 103 
Iscrizione delle società Deloitte & Touche Italia S.p.A. e HLB Ria & Partners S.p.A., aventi nuova denominazione sociale, e aggiornamento dell'elenco regionale delle società di revisione  pag.103 

Assessorato dell'industria:
Nomina del presidente del collegio dei revisori del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Caltanissetta  pag. 104 

Assessorato dei lavori pubblici:
Impegno di spesa per l'esecuzione di lavori urgenti nel comune di Messina  pag. 104 
Provvedimenti concernenti sdemanializzazione di relitti d'alveo, ricadenti in località Mulinazzo del comune di Sinagra  pag. 104 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Integrazione del Comitato provinciale per il sostegno dei disabili della provincia di Trapani  pag. 104 
Sostituzione di un componente della Commissione regionale I.N.P.S.  pag. 104 

Assessorato della sanità:
Revoca dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali alla società Pastanella s.r.l., con sede in Catania  pag.104 

Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale.
  pag. 104 
Autorizzazione alla società Codisan S.p.A., con sede in Catania, per la distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano  pag. 104 
Autorizzazione ad effettuare la pubblicità sanitaria di un ambulatorio veterinario sito nel comune di Catania  pag. 105 

Autorizzazione ad effettuare la pubblicità sanitaria di un ambulatorio veterinario sito nel comune di Mascalucia.
  pag.105 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Ritiro del bando di gara per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnico-scientifica all'autorità ambientale della Regione siciliana per la stesura, redazione e pubblicazione della relazione sullo stato dell'ambiente, relativo all'azione a.1 della sottomisura 1.0.1A del P.O.R. Sicilia 2000-2006  pag. 105 
Provvedimenti concernenti rinnovo di autorizzazioni per lo scarico di acque reflue depurate  pag. 105 
Giudizio di compatibilità ambientale al progetto relativo ad opere di conservazione della costa nel comune di Palma di Montechiaro  pag. 105 
Concessione di un finanziamento al comune di Librizzi per la realizzazione di un progetto relativo al consolidamento a salvaguardia del centro abitato  pag. 105 
Giudizio di compatibilità ambientale al progetto dei lavori di allargamento di una strada comunale nel comune di Augusta  pag. 105 

Approvazione del programma costruttivo per la costruzione di alloggi sociali nel comune di Porto Empedocle.
  pag. 105 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Iscrizione all'albo regionale del turismo sociale della Medicultura cooperativa sociale Onlus a r.l., con sede legale in Palma di Montechiaro  pag. 105 
Proroga dell'incarico conferito al commissario straordinario dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Agrigento  pag. 105 
Incarico al commissario ad acta presso l'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Siracusa di adottare il bilancio di previsione 2003 dell'Azienda medesima  pag. 105 
Nomina del commissario ad acta presso l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Gela  pag. 106 
Iscrizione all'albo regionale dell'associazione turistica pro loco di Vicari   pag. 106 

CIRCOLARI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 9 giugno 2003, n. 328.
Modifiche all'aggiornamento delle "Norme tecniche" per l'applicazione della misura A1 del Reg. CEE n. 2078/92 e dell'azione F1a del P.S.R. Sicilia - Reg. CE n. 1257/99  pag. 106 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 3 giugno 2003, n. 5/F.P.
P.O.P. 1994/1999 - Restituzione somme e svincolo polizze fidejussorie  pag. 113 


CIRCOLARE 12 maggio 2003, n. 6.
Semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa, capitoli nn. 313701 - 702, 703, 704, 706, 709, 713 - Sussidi straordinari e contributi ai patronati e ad altri enti e organismi di assistenza dei lavoratori, leggi regionali n. 48/60, art. 8; n. 48/60, art. 1; n. 60/74, art. 3; n. 11/72, art. 18; n. 48/78, art. 2; n. 98/94 e successive modificazioni  pag. 113 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

CIRCOLARE 21 maggio 2003, n. 1.
Cartografia digitale in scala 1:2.000 dei centri urbani siciliani  pag. 114 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISO DI RETTIFICA
Leggi e decreti presidenziali

LEGGE 16 aprile 2003, n. 4.
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'an no 2003  pag. 115 

ERRATA-CORRIGE
Assessorato della sanità

DECRETO 9 maggio 2003.
Graduatoria regionale provvisoria dei medici specialisti pediatri di libera scelta valida dall'1 luglio 2003 al 30 giugno 2004  pag. 115 


SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 30 settembre 2002.

DECRETI ASSESSORIALI





PRESIDENZA


DECRETO 16 giugno 2003.
Modifica del decreto 19 giugno 2002, concernente criteri e modalità per la concessione di benefici economici ai soggetti di cui all'art. 196, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

L'ASSESSORE ALLA PRESIDENZA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto l'art. 196 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, che disciplina le attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale della Regione siciliana;
Visto il decreto presidenziale 2 agosto 2001, con il quale le competenze dell'Ufficio speciale per la cooperazione decentrata allo sviluppo e alla solidarietà internazionale sono state attribuite all'Assessore destinato alla Presidenza;
Visto l'art. 13, comma 1, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, che dispone che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati, non specificatamente individuati, debbano essere subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte dell'Amministrazione competente, dei criteri e delle modalità cui devono attenersi per l'erogazione;
Visto il decreto 19 giugno 2002, che disciplina "Crite ri e modalità per la concessione di benefici economici ai soggetti di cui all'art. 196, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 del 28 giugno 2002;
Visto il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 7 marzo 2003, n. 11, con il quale i soggetti interessati sono stati invitati a non presentare istanze in attesa della pubblicazione del nuovo decreto;
Ritenuto di destinare una parte delle risorse stanziate per finanziare interventi di cooperazione allo sviluppo proposti dai soggetti di cui all'art. 196, comma 2, della citata legge regionale n. 32/2000, e la rimanente quota per iniziative direttamente promosse dalla Presidenza della Regione nel campo della solidarietà internazionale e/o coerenti con le finalità della cooperazione allo sviluppo;
Ritenuto, pertanto, di specificare i settori di intervento, le tipologie delle attività ammissibili, le procedure, le forme di partecipazione della Regione siciliana, le modalità di finanziamento, i criteri di selezione, per le iniziative proposte dai soggetti di cui all'art. 196 della legge regionale n. 32/2000, destinate allo sviluppo nei Paesi extraeuropei internazionalmente riconosciuti come Paesi in via di sviluppo (PVS), e quindi procedere alla modifica del decreto 19 giugno 2002 prima citato;

Decreta:
Art. 1
Interventi di cooperazione allo sviluppo

1.  La Regione siciliana partecipa alle attività di cooperazione allo sviluppo promosse dai soggetti di cui all'art. 196 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 finanziando iniziative nel territorio regionale e nei Paesi non facenti parte dell'Unione europea internazionalmente riconosciuti come Paesi in via di sviluppo (PVS). Per tali attività di cooperazione allo sviluppo la partecipazione finanziaria dell'Amministrazione regionale può assumere la forma del finanziamento a totale carico o del cofinanziamento.
2.  I soggetti che possono beneficiare del sostegno dell'Amministrazione regionale di cui al precedente com ma 1 sono: enti locali della Regione siciliana, associazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale delle organizzazioni del volontariato (legge regionale n. 22/94), soggetti pubblici e privati che perseguono finalità di promozione allo sviluppo senza scopo di lucro e che abbiano sede in Sicilia.
Art. 2
Interventi di solidarietà internazionale e direttamente promossi

1.  La Regione siciliana destina una parte delle risorse finanziarie, non soggette all'osservanza del presente decreto, per far fronte alle iniziative di solidarietà derivanti da eventi eccezionali causati da conflitti armati o calamità naturali, nonchè per promuovere le iniziative proposte direttamente dalla Presidenza della Regione che risultino coerenti con le finalità dell'art. 196 della legge regionale n. 32/2000. Per tali iniziative la partecipazione della Regione siciliana assume la forma di aiuto.
Art. 3
Tipologie delle attività ammissibili

1. Nell'ambito di un progetto di cooperazione allo sviluppo sono ammissibili al sostegno finanziario della Regione siciliana le seguenti attività:
a)  fornitura/costruzione/adeguamento di impianti, infrastrutture, beni di consumo strumentali, attrezzature ed erogazione di servizi con l'eventuale impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica e gestione;
b)  formazione professionale di cittadini dei PVS da svolgersi nei Paesi di origine o in Sicilia come attività strumentale alla valorizzazione del progetto;
c)  interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia nell'ambito di azioni volte alla creazione di occasioni stabili di crescita, occupazione, educazione;
d)  interventi in materia di ricerca scientifica e tecno logica al fine del trasferimento di tecnologie appropriate nei PVS.
Art. 4
Procedure

1.  Per le richieste di finanziamento i soggetti interessati di cui al comma 2, art. 1, del presente decreto devono presentare apposita istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, alla Presidenza della Regione siciliana - Ufficio speciale per la cooperazione decentrata allo sviluppo e alla solidarietà internazionale, Piazza Indipendenza Palazzo d'Orleans - 90129 Palermo.
2.  Le istanze, a pena di esclusione, devono essere inviate a mezzo raccomandata postale entro il termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Ai fini del rispetto del termine di presentazione fa fede la data del timbro postale.
3.  Per gli interventi di cooperazione allo sviluppo, l'istan za, compilata secondo lo schema allegato al presente decreto (allegato A), dovrà essere corredata dalle schede riassuntive opportunamente compilate e dal progetto che dovrà contenere i seguenti elementi: a) azioni da svolgere e relativi tempi di esecuzione; b) risorse umane da utilizzare relativamente ad ogni azione di cui al punto a); c) dettagliato piano finanziario in cui dovranno essere evidenziati i parametri utilizzati per il calcolo delle relative voci di spesa. Le schede riassuntive possono essere ritirate presso l'Ufficio speciale di cui al precedente comma 1 oppure essere scaricate dal sito www.regione.sicilia/presidenza/uscs.it. All'istanza dovrà essere altresì allegata la seguente documentazione distinta per tipologia di soggetto richiedente:
Enti locali della Regione siciliana
a.  delibera del consiglio di approvazione dell'iniziativa;
b.  documento attestante l'accordo con il partner/s locale/i nel caso in cui il progetto si svolge, anche parzialmente, nel territorio di un PVS.
Associazioni di volontariato
a.  documento attestante l'iscrizione al registro di cui alla legge regionale 7 giugno 1994, n. 22.
b.  statuto dell'associazione dal quale si evince che la stessa persegue finalità di promozione allo sviluppo dei PVS e che non abbia fini di lucro. Tali caratteristiche devono risultare possedute in data antecedente la pubblicazione del presente decreto.
c.  documento attestante l'accordo con il partner/s locale/i nel caso in cui il progetto si svolge, anche parzial mente, nel territorio di un PVS.
Soggetti pubblici e privati
a.  statuto dal quale si evince che il soggetto persegua finalità di promozione allo sviluppo dei PVS e che non abbia fini di lucro.
b.  deliberazione dell'organo che abbia rappresentanza esterna.
c.  documento attestante l'accordo con il partner/s locale/i nel caso in cui il progetto si svolge, anche parzialmente, nel territorio di un PVS.
d.  per le ONG il riconoscimento di idoneità del Ministero degli affari esteri ai sensi della L. 49/87 e/o da altri organismi internazionali.
4.  Per gli interventi di cooperazione allo sviluppo che richiedono la partecipazione finanziaria della Regione siciliana a titolo di cofinanziamento, l'istanza, corredata da quanto al precedente punto 3, dovrà contenere la documentazione idonea attestante l'avvenuto cofinanziamento del progetto, l'indicazione degli altri enti o soggetti cofinanziatori e la quota di cofinanziamento richiesta.
5.  I progetti non potranno avere una durata superiore a 12 mesi.
Art. 5
Modalità di erogazione

1. Per gli interventi a totale carico della Regione siciliana il finanziamento è erogato con le seguenti modalità:
a.  prima rata di anticipazione sino al limite massimo del 50% del finanziamento riconosciuto ammissibile, da erogare contestualmente all'emissione del provvedimento concessivo;
b.  seconda rata sino al 30% dell'importo totale concesso, previa produzione di apposita documentazione comprovante l'avvenuta utilizzazione della metà della somma assegnata con la prima rata di anticipazione;
c.  rata di saldo previa produzione di una dettagliata relazione concernente la realizzazione dell'intervento finanziato, accompagnata da idonea documentazione com provante le spese effettivamente sostenute, nonché, nel caso in cui l'iniziativa abbia luogo, in tutto o in parte, in un PVS, ove rilasciabile, la dichiarazione dell'autorità diplomatica italiana presente in quel Paese che atte sti l'avvenuta realizzazione del progetto.
2.  Per gli interventi cofinanziati il finanziamento sarà erogato con le seguenti modalità:
a. prima rata di anticipazione sino al limite massimo del 50% del finanziamento riconosciuto ammissibile, da erogare contestualmente all'emissione del provvedimento concessivo;
b. rata di saldo pari al restante 50% del finanziamento, previa produzione di una dettagliata relazione concernente la realizzazione dell'intervento finanziato, accompagnata da idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute, nonché, nel caso in cui l'iniziativa abbia luogo, in tutto o in parte, in un PVS, ove rilasciabile, la dichiarazione dell'autorità diplomatica italiana presente in quel Paese che attesti l'avvenuta realizzazione del progetto.
3.  I soggetti di cui al comma 2 dell'art. 1 del presen te decreto, ad eccezione degli enti locali, al fine dell'ero gazione del finanziamento concesso, dovranno produrre apposita polizza fidejussoria o altra forma di garanzia equivalente in favore della Regione siciliana. La garanzia dovrà essere prestata per una somma pari al 30% dell'importo totale del finanziamento concesso e dovrà espres samente contenere la rinuncia formale ed espressa al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile.
Art. 6
Partecipazione di tirocinanti dell'Università

1. I soggetti che beneficeranno del finanziamento potranno prevedere che uno studente del corso di laurea in sviluppo economico e cooperazione internazionale dell'Università di Palermo svolga la propria attività di tirocinio formativo, per un periodo non inferiore a due mesi, presso il paese in via di sviluppo secondo le modalità del progetto proposto. La selezione degli studenti è compito del consiglio di corso di laurea in sviluppo economico e cooperazione internazionale, sentito il parere dell'ente destinatario del progetto. Tale attività di tirocinio deve essere regolamentata secondo il D.M. 25 marzo 1998, n. 142, recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge n. 196/1997, sui ti rocini formativi e di orientamento, nonché dalla circolare n. 22/2002 dell'Assessorato regionale del lavoro (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 13 dicem bre 2002).
2. La Regione siciliana parteciperà alle sole spese di viaggio e soggiorno del tirocinante per una somma massima di E 3.000,00 e comunque non oltre il 5% del finanziamento regionale. Tale somma, a carico del proget to, dovrà essere comunque inserita nel piano finanziario e regolarmente rendicontata.
Art. 7
Costi ammissibili per i progetti di cooperazione allo sviluppo

1. Per i progetti di cooperazione allo sviluppo a tota le carico della Regione siciliana i costi ammissibili sono i seguenti:
a)  spese per la progettazione e la gestione dell'intervento;
b)  trattamento economico del personale destinato al progetto; nel caso in cui si faccia ricorso a personale di un PVS, i relativi costi devono corrispondere ai parametri retributivi fissati dalla legislazione locale;
c)  spese per la formazione professionale;
d)  spese di viaggio e soggiorno del personale destinato alla realizzazione del progetto; tali spese non possono eccedere i parametri previsti dall'ordinamento regionale per la remunerazione del trattamento di missione dei dirigenti regionali;
e)  spese per attrezzature, costruzioni, arredi, impianti ed altri beni materiali necessari alla realizzazione del progetto.
2. Per i progetti di cooperazione allo sviluppo cofinanziati dalla Regione siciliana, sono ammissibili, nel limite massimo previsto al successivo art. 8 del presente decreto, le spese del progetto coerenti con quanto stabilito dal precedente punto 1.
3.  Ai fini del riconoscimento delle spese di cui ai commi precedenti, le stesse non potranno essere sostenute in data anteriore a quella del decreto di finanziamento della prima rata di cui all'art. 5 del presente decreto.
Art. 8
Quantificazione del contributo

1.  Le somme stanziate nel bilancio della Regione per le iniziative previste dal presente decreto sono, in via preliminare, destinate in quanto al 60% agli interventi di cooperazione allo sviluppo, e per il 40% agli interventi di solidarietà internazionale o direttamente promossi, così come definiti all'art. 2 del presente decreto.
2.  Nel caso in cui le percentuali di cui al comma 1 non fossero interamente utilizzate per le rispettive finalità, le disponibilità residue potranno essere utilizzate per incrementare la quota già totalmente utilizzata.
3.  Per gli interventi di cooperazione allo sviluppo il tetto massimo dell'intervento finanziario viene fissato in:
-  E 80.000,00 per gli interventi interamente finanziati dall'Amministrazione regionale;
-  E 50.000,00 per il cofinanziamento di interventi già finanziati da altri soggetti erogatori e comunque entro il limite massimo del 50% del totale delle spese ammissibili dell'intero progetto.
Art. 9
Criteri di selezione

1.  I progetti di cooperazione allo sviluppo ammissibili verranno inseriti in una graduatoria di merito nella quale la posizione del singolo progetto verrà determinata dal punteggio raggiunto sulla base dei criteri sotto elencati:
a)progetti cofinanziati-sino ad un massimo di 20 punti;
b)progetti integrati che mirino a realizzare più tipologie di attività ammissibili (tra quelle indicate all'art. 3 del presente decreto) nell'ambito dello stesso intervento - sino ad un massimo di 5 punti;
c)progetti proposti da enti locali siciliani in partenariato con soggetti istituzionali dei Paesi beneficiari (cooperazione decentrata) - sino ad un massimo di 15 punti;
d)progetti che, comparativamente valutati, siano capaci di produrre ricadute più durature sul territorio del Paese beneficiario - sino ad un massimo di 5 punti;
e)progetti realizzati nell'ambito di direttive e priorità del Governo nazionale e/o di accordi tra l'Italia e il paese beneficiario - sino ad un massimo di 10 punti;
f)esperienza nel settore della cooperazione allo sviluppo da parte del soggetto richiedente - sino ad un massimo di 10 punti;
g)dettaglio del piano finanziario - sino ad un massimo di 20 punti;
h)partecipazione al progetto di uno/a tirocinante - sino ad un massimo di 5 punti;
i)ampiezza del bacino dei beneficiari finali - sino ad un massimo di 10 punti.
2.  La graduatoria finale, sulla base dell'istruttoria condotta dall'Ufficio speciale per la cooperazione decentrata allo sviluppo e alla solidarietà internazionale, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 10
Disciplina finale

1. La Presidenza della Regione siciliana ha facoltà di effettuare sopralluoghi e verifiche dei progetti, sia in corso di realizzazione che a conclusione degli stessi. Se nel corso di tali verifiche dovessero riscontrarsi irregolarità, l'Amministrazione regionale procederà a rideterminare o revocare il finanziamento concesso.
2. I soggetti che beneficeranno degli ausili previsti dal presente decreto sono tenuti a comunicare agli eventuali partners dell'iniziativa la partecipazione della Regione siciliana al progetto ed avranno l'obbligo di farvi riferimento in ogni comunicazione e pubblicazione relativa allo stesso.
3. Con successiva circolare si provvederà a fornire ulteriori elementi utili alla specificazione di alcuni contenuti del presente decreto.
4. Il presente decreto, che sostituisce il decreto 19 giu gno 2002 che disciplinava "Criteri e modalità per la concessione di benefici economici ai soggetti di cui all'art. 196, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 del 28 giugno 2002, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 giugno 2003.
  COSTA 

Allegato A
RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

All'Ufficio speciale per la cooperazione decentrata allo sviluppo e alla solidarietà internazionale
Piazza Indipendenza, palazzo d'Orleans
90129 PALERMO
Il sottoscritto ................................................................................., nato a ................................................................, il ................................. C.F. ................................................ in qualità di legale rappresentante dell'Ente .................................................................................. con sede a .................................. in via/piazza .................................................... n. .............. CAP ............................ tel. ................................................ visto il D.A. n. 22 del 16 giugno 2003 e, consapevole che la mancata rispondenza anche di una soltanto delle condizioni di ammissibilità in esso indicate costituirà motivo di non ammissibilità ai fini della concessione del contributo regionale
Chiede

ai sensi del D.A. n. 22 del 16/06/03, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana n. ............ del ........................., la somma di E ....................................... quale finanziamento/cofinanziamento per la realizzazione del progetto di cooperazione allo sviluppo denominato ........................................................................... da svolgersi in .................................................................................
Il sottoscritto dichiara altresì quanto segue relativamente ai dati riferiti all'Ente che rappresenta ed al progetto per il quale chiede il finanziamento.
  Firma del legale rappresentante 
  ...................................................... 

(2003.25.1522)
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*

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 3 giugno 2003.
Conferma del decreto 8 novembre 2002, concernente disposizioni sull'utilizzo e la cessione dei dirit ti di reimpianto originati da vigneti estirpati nella Regione.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, modificato con D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218 - Esercizio nella Regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Visto il proprio decreto n. 1632 dell'8 novembre 2002, che ha limitato nell'ambito territoriale regionale l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo dei diritti di reimpianto originati da vigneti estirpati nel territorio della Regione siciliana;
Visto il proprio decreto n. 575 dell'1 aprile 2003, con il quale è stato integrato l'articolo unico del decreto n. 1632 dell'8 novembre 2002;
Tenuto conto che con la suddetta integrazione è stato riportato anche il dispositivo del precedente decreto determinando in tal modo aspettative tra gli utenti e difficoltà interpretative in ordine alla data di riferimento di eventuali atti scritti e registrati;
Ritenuto, pertanto, necessario intervenire al fine di chiarire la modifica apportata al proprio decreto n. 1632 dell'8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 15 novembre 2002 e disciplinare in via definitiva la materia;

Decreta:


Art. 1

Resta confermato quanto previsto dall'articolo unico del decreto n. 1632 dell'8 novembre 2002.

Art. 2

Sono fatte salve le istanze intese ad ottenere il trasferimento di diritti di reimpianto di vigneti presentate e formalmente introitate dalle competenti amministrazioni regionali e province autonome al 15 novembre 2002, nonché gli atti scritti e registrati ai termini di legge entro i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto, con le relative istanze presentate e formalmente introitate dalle competenti amministrazioni regionali e province autonome alla stessa data, concernenti trasferimenti di diritti di reimpianto di vigneti le cui autorizzazioni siano state rilasciate alla data di emanazione del presente decreto.

Art. 3

Il decreto n. 575 dell'1 aprile 2003 è abrogato.
Palermo, 3 giugno 2003.
  CASTIGLIONE 

(2003.23.1407)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 16 maggio 2003.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 8;
Vista la legge regionale 16 aprile 2003, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finan ziario 2003;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 316 del 17 aprile 2003, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l'art. 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, nonché in materia di lavori socialmente utili;
Visto l'art. 78 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, che prevede interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili;
Considerato che nel c/c infruttifero 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato risulta accreditata in data 7 novembre 2002 la somma di E 2.389.805,97, che, alla chiusura dell'esercizio medesimo, contribuisce al risultato di gestione;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 316 del 17 aprile 2003, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2003, e nella relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 316 del 17 aprile 2003, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:


      Variazioni DENOMINAZIONE         Nomenclatore     (euro) 


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  5  - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente 
U.P.B.  4.2.1.5.1  - Fondi di riserva     - 2.389.805,97 
  di cui al capitolo 
  215703 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione ammini- 
strativa e per l'utilizzazione ecc.      - 2.389.805,97 

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
RUBRICA  4  - Agenzia regionale per l'impiego 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  3  - Spese per interventi di parte corrente 
U.P.B.  7.4.1.3.1  - Lavori socialmente utili e piani di inserimento professionale     + 2.389.805,97 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  322121 Contributi per la realizzazione di progetti e attività per lavori so- 
cialmente utili e lavori di pubblica utilità      + 2.389.805,97  

Codici: 06.02.0104.01.02 - V
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 maggio 2003.
  PAGANO 

(2003.21.1292)
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DECRETO 16 maggio 2003.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 8;
Vista la legge regionale 16 aprile 2003, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finan ziario 2003;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 316 del 17 aprile 2003, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l'art. 2 della legge n. 64 del 6 marzo 2001, che prevede l'istituzione del servizio civile nazionale;
Vista la nota n. 11113 del 4 febbraio 2003, con la quale la Presidenza delConsiglio dei Ministri - ufficio nazionale per il servizio civile, comunica che lo stanziamento assegnato alla Regione siciliana relativo all'anno 2002 è pari ad E 195.108,09;
Considerato che nel c/c infruttifero 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato risultano accreditati in data 26 febbraio 2003 E 195.108,09;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 316 del 17 aprile 2003, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2003 e nella relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 316 del 17 aprile 2003, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:


      Variazioni DENOMINAZIONE         Nomenclatore     (euro) 


ASSESSORATO REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale enti locali 
TITOLO  1  - Entrate correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  5  - Trasferimenti correnti 
U.P.B.  3.2.1.5.2  - Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente     + 195.108,09 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  3618 Assegnazione dello Stato per le campagne informative sul servi- 
zio civile e per la formazione dei volontari      + 195.108,09  

Codici: 01.11.04 - 15 - V
ASSESSORATO REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale enti locali 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  3  - Spese per interventi di parte corrente 
U.P.B.  3.2.1.3.99  - Interventi diversi     + 195.108,09 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  183321 Spese per le campagne informative sul servizio civile e per la for- 
mazione dei volontari      + 195.108,09  

Codici: 04.02.01 - 04.01.03 - V
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 maggio 2003.
  PAGANO 

(2003.21.1293)
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DECRETO 16 maggio 2003.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 8;
Vista la legge regionale 16 aprile 2003, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finan ziario 2003;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 316 del 17 aprile 2003, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l'art. 8 della legge regionale 10 aprile 1991, n. 125, che prevede norme per i consiglieri di parità;
Considerato che nel c/c infruttifero 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato risultano accreditati in data 20 dicembre 2002 E 679.866,74 e che, alla chiusura dell'esercizio medesimo, contribuiscono al risultato di gestione;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 316 del 17 aprile 2003 le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2003, e nella relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 316 del 17 aprile 2003, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:


      Variazioni DENOMINAZIONE         Nomenclatore     (euro) 


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  5  - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente 
U.P.B.  4.2.1.5.1  - Fondi di riserva     - 679.886,74 
  di cui al capitolo 
  215703 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione ammini- 
strativa e per l'utilizzazione ecc.      - 679.886,74 

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale lavoro 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  1  - Spese di funzionamento 
U.P.B.  7.2.1.1.2  - Beni e servizi     + 679.886,74 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  312530 Spese per le attività dei consiglieri di parità     + 679.886,774     L. n. 125/91, art. 8 

Codici: 02.02.08.04.01.02. - V
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 maggio 2003.
  PAGANO 

(2003.21.1291)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 8 maggio 2003.
Individuazione dei centri della Regione specializzati per le diagnosi e il piano terapeutico del farmaco Clopidogrel.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge regionale n. 6/81;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni;
Visti i decreti legislativi n. 502/92 e n. 517/93;
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;
Viste le leggi regionali n. 30/93, n. 33/94 e n. 34/95 e relativi decreti attuativi;
Visto il comunicato del Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2003, con il quale si informa che la Commissione unica del farmaco, nella seduta del l'11-12 marzo 2003, ha espresso parere favorevole circa la rimborsabilità del farmaco Clopidogrel limitatamente alla sindrome coronarica acuta senza innalzamento del tratto ST, con diagnosi e piano terapeutico (rinnovabile a sei mesi per un massimo di dodici mesi) da parte dei centri specializzati universitari e delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome con doppia via di distribuzione;
Preso atto che, in attesa del completamento della procedura prevista dal comma 9-ter dell'art. 3 della legge 15 giugno 2002, n. 112, è stato concordato che le aziende produttrici dei medicinali a base di Clopidogrel forniscano gratuitamente e per un periodo di tre mesi il medicinale ai centri specializzati sopra menzionati, per il tramite delle farmacie ospedaliere o dei servizi farmaceutici delle Aziende unità sanitarie locali;
Preso atto, altresì, secondo quanto stabilito nel suddetto comunicato, che il medicinale sarà fornito al singolo paziente direttamente dalle strutture pubbliche;
Ritenuto, per le superiori finalità, di dovere individuare nelle unità operative ospedaliere e universitarie e degli IRCCS di cardiologia con o senza unità coronarica e le strutture private pre-accreditate per le branche specialistiche di cardiologia con o senza unità coronarica, i centri specializzati per la diagnosi e piano terapeutico del suddetto farmaco;
Ritenuto, altresì, di dover disporre, sulla base della diagnosi e piano terapeutico effettuati dai centri individuati con il presente decreto, la distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche secondo le modalità previste dallo stesso comunicato ministeriale;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, i centri della Regione specializzati, individuati per la diagnosi e il piano terapeutico del farmaco Clopidogrel sono le unità operative ospedaliere e universitarie e degli IRCCS di cardiologia con o senza unità coronarica e le strutture private pre-accreditate per le branche specialistiche di cardiologia con o senza unità coronarica.

Art. 2

Il farmaco sarà fornito gratuitamente per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di notifica del presente decreto e fatte salve ulteriori disposizioni ministeriali, dalle aziende produttrici dei medicinali a base di Clopidogrel (specialità Plavix della ditta Sanofi Synthelabo e specialità Iscover della ditta Bristol Myers Squibb).

Art. 3

Il farmaco dovrà essere distribuito, sulla base della diagnosi e piano terapeutico (rinnovabile a sei mesi per un massimo di dodici mesi) effettuati dai centri di cui al l'art. 1, al singolo paziente direttamente dagli stessi centri se afferenti a strutture pubbliche per il tramite del servizio di farmacia, nel caso di centri afferenti a strutture private pre-accreditate dalle aziende unità sanitarie locali per il tramite del servizio farmaceutico. Le strutture erogatrici dovranno prendere contatti direttamente con le ditte produttrici per l'approvvigionamento gratuito del farmaco.

Art. 4

Il presente decreto ha validità per tre mesi dalla data di notifica, fatte salve ulteriori disposizioni ministeriali.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 8 maggio 2003.
  AMARI 

(2003.21.1251)
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DECRETO 9 maggio 2003.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta, valida per l'anno 2003.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93, e in particolare, l'art. 8, comma 8, che non consente più il conferimento di incarichi specialistici ambulatoriali a tempo indeterminato, riservando l'applicazione dell'accordo collettivo nazionale con gli specialisti ambulatoriali soltanto ai professionisti in servizio alla data del 30 dicembre 1993;
Visto il decreto legislativo n. 229/99 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, reso esecutivo con D.P.R. n. 271/2000;
Visto l'allegato n. 1 del D.P.R. n. 271/2000, recante il protocollo aggiuntivo che fa parte integrante dello stesso D.P.R., che disciplina gli incarichi a tempo determinato;
Vista la graduatoria dei medici specialisti ambulatoriali dell'Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta valida per l'anno 2003, predisposta dall'apposito comitato zonale;
Preso atto che con delibera n. 989 del 27 marzo 2003 il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta ha approvato la suddetta gradua toria;
Ritenuto di prendere atto della succitata graduatoria per la conseguente pubblicazione;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto della graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta, valida per l'anno 2003, predisposta dal rispettivo comitato consultivo zonale ed approvata dal direttore generale della stessa con delibera n. 989 del 27 marzo 2003.
Art. 2

La graduatoria potrà essere utilizzata per il conferimento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostituzione, per l'assegnazione di incarichi trimestrali per la copertura dei turni resisi vacanti e per l'instaurazione di rapporti orari a tempo determinato, ai sensi del protocollo aggiuntivo di cui al D.P.R. n. 271/2000.
Art. 3

La graduatoria sopracitata sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 maggio 2003.
  AMANDORLA 


Cliccare qui per visualizzare gli allegati

(2003.21.1277)
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DECRETO 15 maggio 2003.
Revoca del decreto 14 marzo 2003, concernente istituzione di una zona di protezione Blue tongue comprendente i territori di tutti i comuni di Siracusa e i territori di Ispica e Pozzallo.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il T.U.LL.SS., approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, che recepisce la direttiva del Consiglio n. 92/119/CEE, relativa a "misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali";
Vista la direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;
Vista la decisione n. 2003/218/CE della Commissione del 27 marzo 2003, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e che stabilisce le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata ed in uscita da tali zone;
Vista l'ordinanza ministeriale 11 maggio 2001, che stabilisce le misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 321 del 14 marzo 2003, con cui, a seguito di sieroconversioni nei confronti del virus Blue tongue sierotipi "4" e "16", accertate in capi sentinella appartenenti a n. 4 aziende site nei comuni di Pachino (SR) e Siracusa, si è proceduto ad individuare una specifica zona di protezione ove sono state disposte ulteriori misure restrittive alla movimentazione degli animali sensibili;
Vista la nota prot. n. 1642 del 17 maggio 2003, con cui il settore di sanità pubblica veterinaria dell'Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa chiede di revocare il decreto n. 321 del 14 marzo 2003, tenuto conto che non si sono manifestati altri focolai, che nei quattro focolai iniziali non è stata evidenziata sieroconversione e che la sorveglianza epidemiologica non ha evidenziato circolazione virale;
Considerato che sono trascorsi oltre 100 giorni dal rilievo delle conversioni dei capi sentinella e che la sorveglianza non ha evidenziato circolazione dei sierotipi "4" e "16" del virus della febbre catarrale degli ovini "4" e "16";
Ritenuto di potere revocare le ulteriori misure restrittive alla movimentazione degli animali sensibili disposte con proprio decreto n. 321 del 14 mar zo 2003;
Tenuto conto delle caratteristiche epidemiologiche della malattia;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, il proprio decreto n. 321 del 14 marzo 2003 viene revocato.

Art. 2

Il presente decreto che, stante l'urgenza, entra immediatamente in vigore, sarà trasmesso, per la pubblica zione, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e notificato al Ministero della salute, al Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche (CESME), presso l'Isti tuto zooprofilattico sperimentale Abruzzo e Molise di Teramo ed agli uffici territoriali di Governo di Ragusa e Si racusa.
Palermo, 15 maggio 2003.
  BAGNATO 

(2003.21.1234)
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DECRETO 19 maggio 2003.
Piano straordinario di controllo degli al levamenti avicoli nei confronti del virus dell'influenza aviaria, per l'anno 2003.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;
Visto il T.U.LL.SS., approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'O.M. 19 luglio 1991, relativa alla profilassi del l'influenza aviaria e della pseudopeste aviaria;
Visto il D.P.R. 15 novembre 1996, n. 656, con cui è stato approvato il regolamento per l'attuazione della direttiva n. 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria;
Visto il D.M. 28 settembre 2000, che reca misure integrative di lotta contro l'influenza aviaria;
Ritenuto necessario attuare nel territorio della Regione siciliana un programma di monitoraggio degli allevamenti avicoli nei confronti del virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità;
Tenuto conto delle caratteristiche epidemiologiche del la malattia;

Decreta:


Art. 1

E' reso obbligatorio per l'anno 2003, nel territorio regionale, un piano straordinario di controllo degli allevamenti avicoli nei confronti del virus dell'influenza aviaria.

Art. 2

I servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali dell'Isola provvederanno ad effettuare un prelievo di almeno 10-20 campioni di sangue, per ogni allevamento con numero di capi superiore a 250, con cadenza almeno quadrimestrale ed all'invio, per l, presso la sezione territorialmente competente dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia.
Il primo controllo dovrà essere effettuato entro il 31 lu glio 2003.

Art. 3

Il presente decreto entra immediatamente in vigore e sarà trasmesso, per la pubblicazione, alla Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 19 maggio 2003.
  BAGNATO 

(2003.21.1269)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 2 maggio 2003.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Roccalumera.

Cliccare qui per visualizzare il provvedimento

(2003.20.1180)
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DECRETO 2 maggio 2003.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Randazzo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare il 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n 1, così come recepito dal l'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il foglio sindacale prot. n. 831/U.T.U. del 16 dicembre 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 4445 del 22 gennaio 2003, con il quale il comune di Randazzo ha trasmesso gli atti ed elaborati riguardanti il progetto relativo alla costruzione di una caserma dei vigili del fuoco in contrada San Lorenzo approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 5°, della legge n. 1/78, con delibera consiliare n. 74 del 16 settembre 2002, in variante al vigente strumento urbanistico generale;
Vista la delibera n. 29 del 13 marzo 2002, con la quale il consiglio comunale di Randazzo ha localizzato l'area da destinare alla costruzione della caserma dei vigili del fuoco;
Vista la delibera n. 74 del 16 settembre 2002, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il consiglio comunale di Randazzo ha approvato, in variante allo strumento urbanistico vigente, il progetto per la costruzione di una caserma dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1/78 e dell'art. 4 della legge regionale n. 35/ 78;
Visti gli atti di pubblicazione e deposito;
Vista l'attestazione, datata 11 dicembre 2002, a firma congiunta del sindaco e del segretario generale in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione, nonché attestante l'assenza di opposizioni ed osservazioni nei termini di legge;
Visto il parere, prot. n. 9840 pos. 604 del 4 luglio 2002, rilasciato con prescrizioni dall'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Vista la nota prot. n. 77 del 24 febbraio 2003, con la quale il servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla documentazione costituente il fascicolo, la proposta n. 8 del 24 febbraio 2003 formulata, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Dalla documentazione pervenuta si evince quanto segue:
-  il comune di Randazzo è dotato di piano regolatore generale approvato con decreto n. 850 del 6 giugno 1987;
-  l'intervento progettuale è localizzato ad est del centro abitato in un'area di mq. 3380 destinata dal vigente Piano regolatore generale ad "attrezzatura religiosa" e servita da viabilità comunale in prossimità della strada statale 120;
-  i distaccamenti dei vigili del fuoco più vicini al comune in oggetto sono ricadenti nei comuni di Giarre ed Adrano ad una distanza, rispettivamente, di 40 e 35 Km.;
-  i parametri di progetto sono i seguenti: superficie coperta = mq. 738; H max = m 8,00; distacco minimo dai confini o dal ciglio stradale = m. 5,00; volumetria = mc. 5724;
-  il progetto si compone di un corpo principale costituito da tre volumi traslati parallelamente con struttura in cemento armato ad esclusione dei corpi scala da realizzare in ferro profilato; il piano superiore di detto corpo principale sarà adibito ad uffici sala conferenze ed alloggi, mentre al piano terra, nella parte centrale, sarà posta l'autorimessa; il piano terra dell'elemento di testata del corpo principale è destinato a portico con ingresso pedonale;
-  l'area interessata dal progetto è sottoposta a vincolo sismico di cui alla legge n. 64/74 e non rientra tra quelle a rischio idrogeologico individuate nel piano straordinario per l'assetto idrogeologico di cui al decreto datato 4 luglio 2000 né tra quelle individuate come aree boschive di cui alla legge regionale n. 13/99 e successive modificazioni ed integrazioni così come attestato dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale nella nota datata 18 febbraio 2003;
Considerato che:
-  la procedura seguita dal comune appare conforme alla legge;
-  l'intervento progettuale di che trattasi è finalizzato alla realizzazione di un 'opera di pubblica utilità;
-  l'ufficio del Genio civile, con provvedimento prot. n. 9840 pos. 604 del 4 luglio 2002, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 13, legge n. 64/74, con le condizioni contenute nel medesimo provvedimento;
-  il progetto, con le prescrizioni di cui al parere di legge su riportato, risulta compatibile sotto l'aspetto urbanistico.
Per quanto sopra esposto, si propone che il progetto per la costruzione di una caserma dei vigili del fuoco, approvato con delibera consiliare n. 74/02 in variante al vigente piano regolatore generale, sia meritevole di approvazione con le prescrizioni di cui al parere dell'ufficio del Genio civile prot. n. 9840/02 e fatto salvo il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica";
Visto il voto n. 121 del 9 aprile 2003 del Consiglio regionale dell'urbanistica che di seguito in stralcio si riporta:
"...Omissis...
Ritenuto di potersi condividere la proposta dell'ufficio che fa parte integrante del presente voto con la prescrizione della necessità dell'accesso veicolare sul fronte sud attraverso l'area destinata nel previgente strumento urbanistico (in regime di decadenza dei vincoli) ad uso pubblico pedonale ed in coerenza con la relazione integrativa resa dal XI.S.O. urbanistica del comune di Randazzo in data 7 aprile 2003, a seguito del sopralluogo di questo Consiglio è del parere che il progetto per la costruzione di una caserma dei vigili del fuoco in contrada S. Lorenzo sia meritevole di approvazione";
Ritenuto di poter condividere il parere n. 121 del 9 aprile 2003 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1 del 3 gennaio 1978, così come recepito dall'art. 4 della legge regionale n. 35 del 10 agosto 1978, in conformità al parere n. 121 del 9 aprile 2003 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica nonché alle prescrizioni contenute nel parere dell'ufficio del Genio civile in premessa citato, è approvata la variante allo strumento urbanistico del comune di Randazzo, riguardante il progetto per la costruzione di una caserma dei vigili del fuoco in contrada San Lorenzo, adottata con la delibera consiliare n. 74 del 16 settembre 2002.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere servizio 4/D.R.U. n. 8 del 24 febbraio 2003;
 2)  voto C.R.U. n. 121 del 9 aprile 2003;
 3)  delibera del consiglio comunale n. 74 del 16 settembre 2002;
Elaborati di progetto:
 4)  relazione geologica-tecnica;
 5)  indagini geognostiche, indagini geologiche;
 6)  piano particellare esproprio e relazione di stima;
 7)  inquadramento urbanistico e territoriale;
 8)  assonometria planimetrie e profili;
10)  sezioni orizzontali;
11)  prospetti e sezioni verticali;
12)  particolari costruttivi stralcio sezione e prospetti;
16)  stralcio planimetrico del vigente piano regolatore generale contenente l'individuazione dell'area interessata dell'intervento con relativa legenda;
17)  stralcio planimetrico del piano regolatore generale vigente contenente la variante urbanistica;
18)  relazione dell'ufficio tecnico comunale.

Art. 3

Il comune di Randazzo dovrà acquisire, prima del l'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione e/o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

Il comune di Randazzo resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 maggio 2003.
  SCIMEMI 

(2003.20.1213)
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DECRETO 5 maggio 2003.
Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Fiumedinisi.

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(2003.20.1212)
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DECRETO 5 maggio 2003.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Montelepre.

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(2003.20.1183)
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*
   


DECRETO 5 maggio 2003.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Paternò.

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(2003.20.1186)
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DECRETO 5 maggio 2003.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Trappeto.


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(2003.20.1187)
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DECRETO 5 maggio 2003.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Marineo.

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(2003.20.1181)
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DECRETO 8 maggio 2003.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di una centrale per la produzione di energia eolica ricadente nel territorio dei comuni di Agrigento e Naro, contrada Monte Malvizzo.

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(2003.20.1184)
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DECRETO 8 maggio 2003.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di una centrale per la produzione di energia eolica ricadente nel territorio dei comuni di Agrigento e Naro, contrada Altipiano Petrasi.
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(2003.20.1185)
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DECRETO 9 maggio 2003.
Autorizzazione del progetto dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia A. Mirri di Palermo relativo alla realizzazione di nuovi padiglioni.

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(2003.20.1168)
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DECRETO 9 maggio 2003.
Autorizzazione del progetto relativo alla costruzione di una scuola polivalente professionale nel comune di Canicattì.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali, regolanti la materia urbanistica ed in particolare l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Visto il foglio prot. n. 12347 del 9 maggio 2001, assunto al prot. gen. di questo Assessorato al n. 29753 del 15 maggio 2001, con il quale la Provincia regionale di Agrigento, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, ha richiesto l'auto rizzazione del progetto di massima relativo alla costruzione di una scuola polivalente professionale per n. 20 aule, in variante alle previsioni dello strumento urbanistico generale vigente nel comune di Canicattì;
Visto il foglio prot. n. 4573/r del 27 luglio 2001, con il quale la Provincia regionale di Agrigento ha trasmesso l'ulteriore documentazione richiesta con la nota assessoriale n. 37529 dell'11 maggio 2001;
Vista la nota prot. n. 2695 del 16 gennaio 2002, con la quale questo Assessorato ha richiesto al comune di Canicattì, interessato territorialmente alla realizzazione delle opere, il parere del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine al progetto proposto dalla Provincia regionale di Agrigento;
Visti il foglio prot. n. 40879 del 15 novembre 2002, assunto al prot. di questo Assessorato al n. 68821 del 18 novembre 2002, con il quale il comune di Canicattì ha trasmesso la documentazione richiesta con la nota su menzionata;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 12883 del 27 mar zo 2003, assunto al prot. di questo Assessorato al n. 21820 del 31 marzo 2003, con il quale il comune di Canicattì ha trasmesso la documentazione richiesta con la nota assessoriale n. 20722 del 26 marzo 2002;
Vista la delibera consiliare n. 47 del 24 settembre 2002, con la quale il consiglio del comune di Canicattì ha espresso il proprio avviso favorevole in merito alla realizzazione del progetto in argomento;
Visto il parere favorevole reso, a condizione, dal l'Azienda unità sanitaria locale n. 1, distretto ex Unità sanitaria locale n. 12 di Canicattì, a norma dell'art. 220 T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni, datato 22 marzo 2002;
Visto il parere n. 10 dell'8 aprile 2003 reso dal servizio 3/DRU di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che di seguito parzialmente si trascrive:
"... Omissis ...
Strumento urbanistico
Il comune di Canicattì è dotato di piano regolatore generale approvato con decreto n. 226 del 20 settembre 1980.
Esame degli atti ed elaborati
La Provincia regionale di Agrigento, volendo utilizzare i fondi ceduti dal comune di Canicattì con delibera commissariale n. 36 del 28 aprile 2000, per la costruzione di un istituto polivalente professionale in Canicattì, con determinazione presidenziale n. 336 del 13 novembre 2000 ha provveduto alla nomina del gruppo di progettazione per la realizzazione dell'istituto anzidetto al fine di dare idonea e definitiva sede all'istituto professionale Marconi e all'istituto professionale agrario Livatino.
Con delibera n. 47 del 25 maggio 1999 del consiglio comunale di Canicattì è stata individuata l'area oggetto dell'intervento, identificata catastalmente al foglio di mappa n. 71, e ricadente su porzione della particella 176, per una superficie di mq. 13.738,00, e su porzione della particella 178, per una superficie di mq. 7.262,00, il tutto per una superficie complessiva di mq. 21.000,00.
Detta area si trova ubicata all'estrema periferia sud-est del comune di Canicattì, limitrofa alla casa albergo e casa protetta per anziani e si trova sul lato sinistro della strada statale per Campobello di Licata immediatamente dopo il passaggio a livello di contrada Carlino.
Urbanisticamente l'area di che trattasi ricade in zona "E" del piano regolatore generale.
Il complesso edilizio è articolato in 3 distinti corpi: A (corpo auditorium), B (corpo scuola) e P (corpo palestra).
Corpo B (aule)
Nella zona sud del lotto è stato ubicato l'edificio scolastico costituito da un blocco centrale di quattro elevazioni fuori terra e due ali laterali di tre elevazioni fuori terra.
Nel corpo centrale sono stati sistemati gli spazi di accesso, di disimpegno e di collegamento verticale, nonché i locali amministrativi posti all'ultimo piano, da cui si accede ai terrazzi di copertura delle due ali laterali ospitanti i corpi aule.
Le due ali laterali, destinate rispettivamente all'I.P.I.A. Marconi e all'I.P.S.A.A. Livatino ospiteranno n. 20 aule normali e n. 10 aule speciali, oltre a locali per uffici e servizi.
Alle estremità dei due corpi aula sono state previste due scale esterne di sicurezza antincendio.
Corpo A (auditorium)
Nella zona nord del lotto è stato ubicato il locale audi torium a servizio della scuola.
L'edificio a pianta trapezoidale ha una superficie di mq. 725,00 e si compone della zona "sala" ad una sola elevazione ad altezza variabile, con copertura degradante a gradoni e zone atrio e palcoscenico aventi due elevazioni fuori terra.
Corpo P (palestra)
Il corpo palestra, a pianta rettangolare, è ubicato ad est dell'auditorium nel quale verrà inserito un campo di pallacanestro-pallavolo.
Sistemazione esterna
La recinzione dell'intera area sarà costituita da muretti in cls e soprastanti elementi reticolari in ferro. Lungo il confine della casa albergo e casa protetta per anziani sarà realizzata una stradella interpoderale, ester na all'area scolastica, in sostituzione dell'attuale percorso in terra battuta posto in direzione nord.
Dalla parte sud dell'area si accede ad un ampio parcheggio collegato con una stradella rispettivamente al corpo aule e ai corpi auditorium e palestra.
L'area sarà illuminata e percorsa dalle reti idrica e fognaria per l'allaccio alla rete cittadina.
Considerato che:
-  risulta completato l'iter amministrativo del progetto in esame;
-  sul progetto risultano acquisiti i pareri di legge;
-  il comune di Canicattì non è classificato sismico;
-  dal certificato di destinazione urbanistica del 24 marzo 2003, rilasciato dal capo dell'ufficio tecnico del comune di Canicattì, si evince che l'area di che trattasi non risulta sottoposta a vincoli tranne per la particel la 176 interessata in minima parte dalla fascia di rispetto della regia trazzera Canicattì B° Canale (territorio di Campobello di Licata);
-  l'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Canicattì ha espresso parere favorevole a condizioni;
-  con delibera di consiglio comunale n. 47 del 24 set tembre 2002 il comune di Canicattì ha approvato il progetto di che trattasi a condizione che venga adeguato in fase di progettazione esecutiva l'altezza minima dell'interpiano pari a m. 4,00, prevista dall'art. 9 delle norme tecniche di attuazione per i piani terra non abitabili relativamente al corpo "auditorium" mentre per quanto riguarda i locali di servizio annessi al corpo palestra deve essere adeguato all'altezza minima interpia no pari a m. 3,20 + 0,80 dal piano di campagna, per come previsto dal sopradetto art. 9 delle norme tecniche di attuazione;
-  la commissione urbanistica comunale ha espresso con verbale n. 4 parere favorevole alle condizioni di cui al parere tecnico-istruttorio e a quello dell'ufficiale sa nitario;
-  il progetto in argomento risulta essere compa tibile con l'assetto territoriale del comune di Canicattì e non confligge con l'ordinario sviluppo urbanistico dello stesso.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, esprime parere che il progetto presentato dalla Provincia regionale di Agrigento e denominato "progetto di massima per la costruzione di una scuola polivalente professionale per n. 20 aule in Canicattì da destinare all'I.P.I.A. e al l'I.P.S.A.A", sia meritevole di approvazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91, alle condizioni espresse nel parere dell'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Canicattì e nella delibera di consiglio comunale n. 47 del 24 settembre 2002 del comune di Canicattì";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 10 dell'8 aprile 2003 reso dal servizio 3/DRU di questo Assessorato;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'1 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere espresso dal servizio 3/D.R.U. n. 10 dell'8 aprile 2003, nonché alle condizioni espresse nel parere dell'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Canicattì e nella delibera di consiglio comunale n. 47 del 24 settembre 2002, è autorizzato, in variante al piano regolatore generale vigente nel comune di Canicattì, il progetto di massima per la costruzione di una scuola polivalente professionale per n. 20 aule da destinare all'I.P.I.A. e all'I.P.S.A.A.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato:
 1) parere n. 10 dell'8 aprile 2003 del servizio 3/DRU;
 2) delibera del consiglio comunale n. 47 del 24 settembre 2002;
 3) relazione generale;
 4) relazione geomorfologica;
 5) corografia;
 6) planimetria generale;
 7) stralcio del piano regolatore generale;
 8) stralcio mappale;
 9) corpo aule, piante, sezioni, prospetti;
10) corpo auditorium, piante, sezioni, prospetti;
11) corpo palestra, piante;
12) corpo palestra, sezioni, prospetti.

Art. 3

La Provincia regionale di Agrigento, prima dell'inizio dei lavori, dovrà acquisire ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione delle opere di cui al progetto.

Art. 4

La Provincia regionale di Agrigento ed il comune di Canicattì sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 maggio 2003.
  SCIMEMI 

(2003.21.1256)
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DECRETO 9 maggio 2003.
Approvazione di variante al piano regolatore generale e al piano particolareggiato del comune di Montedoro.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti legislativi 1° aprile 1968, n. 1404 e 2 apri le 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto il foglio prot. n. 5729 del 25 novembre 2002, con cui il comune di Montedoro ha trasmesso gli atti ed elaborati riguardanti la variante al piano regolatore generale ed al piano particolareggiato relativa all'assetto viario della località Sacramento, adottata dal consiglio comunale con deliberazione n. 21 del 29 giugno 2002;
Visto il foglio prot. n. 1280 dell'8 marzo 2003, assunto al prot. gen. di questo Assessorato al n. 17641 del 14 marzo 2003, con il quale il comune di Montedoro ha trasmesso ulteriore documentazione ad integrazione di quanto già inviato;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 21 del 29 giugno 2002, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 44/91, con la quale è stata adottata una variante al vigente strumento urbanistico relativamente alla modifica dell'assetto viario e delle aree per edificazione e servizi nella zona "Sacramento";
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione datata 25 novembre 2002, a firma del segretario comunale, dalla quale si evince che avverso il progetto di variante adottato con delibera consiliare n. 21 del 29 giugno 2002 non è stata presentata nessuna osservazione od opposizione, entro i termini di legge;
Visto il parere n. 11 dell'8 aprile 2003 reso dall'unità operativa 3.1/DRU di questo Assessorato, ai sensi del l'art. 9 della legge regionale n. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:
"... Omissis ...
Il comune di Montedoro è dotato di piano regolatore generale approvato da questo Assessorato con decreto n. 1038 del 9 luglio 1991. Contestualmente sono stati approvate le prescrizioni esecutive della zona C, località Sacramento. Successivamente, con atto consiliare n. 7 del 4 marzo 1998, alle superiori prescrizioni è stata apportata una variante, relativa solo alla dislocazione planimetrica degli edifici all'interno dei lotti.
Con la citata delibera n. 21/02 di approvazione della variante di cui si parla, e così come riportata dalla proposta di deliberazione allegata all'atto relativo, il consiglio comunale, sulla scorta della relazione tecnica redatta dall'ufficio tecnico comunale e degli elaborati grafici all'uopo predisposti, ha inteso apportare una ulteriore variante, relativa sia all'assetto viario del piano regolatore generale della zona, sia ad una diversa localizzazione dei due lotti edificabili ed alla modifica degli spazi per attrezzatura pubblica, con incremento degli spazi per verde attrezzato. Viene riportato, altresì, che con la variante in parola, sia il piano regolatore generale che il piano particolareggiato vengono sostanzialmente migliorati, in quanto "si determina una maggiore previsione di verde attrezzato e si rende più agevole e meno costosa la realizzazione dell'ultimo tratto di strada di penetrazione prevista dal piano regolatore generale".
In particolare, dalla lettura della relazione tecnica redatta dall'ufficio tecnico comunale, si riportano le modifiche ritenute dal comune necessarie e che sono evidenziate negli elaborati grafici a corredo della richiesta di variante:
-  un leggero spostamento della strada di penetrazione prevista nel piano regolatore generale;
-  una diversa dislocazione all'interno della proprietà della stessa ditta, dei lotti C e D;
-  la soppressione del lotto E;
-  la trasformazione dell'area, nell'attuale previsione di piano interessata dai lotti C-D, in verde attrezzato.
Di seguito si riportano le motivazioni addotte dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale, relativamente al miglioramento del piano regolatore generale e del piano particolareggiato, a seguito delle modifiche proposte:
-  perché si rende più agevole e di gran lunga meno costosa la realizzazione dell'ultimo tratto della strada di penetrazione prevista dal piano regolatore generale, in quanto, secondo le attuali previsioni, essendoci nei terreni sui quali ricade notevoli dislivelli di quota, sarebbe necessaria la costruzione di muri di sostegno molto alti, onerosi dal punto di vista finanziario e di notevole impatto ambientale, mentre, secondo quanto previsto nella variante, sviluppandosi detto ultimo tratto di strada su terreni pianeggianti, non occorrerebbero particolari ope re d'arte e i costi sarebbero irrisori;
-  perché si prevedono con la variante più ampi spazi destinati ad aree per l'urbanizzazione primaria del l'intero agglomerato.
Considerato:
-  che sono state effettuate le pubblicazioni di legge;
-  che non risultano presentate osservazioni/opposizioni;
-  che sull'area interessata dalla variante del piano regolatore generale e del piano particolareggiato relativa alla zona Sacramento, così come da attestazione del sindaco e del tecnico comunale, non gravano vincoli di alcun genere;
-  che il comune di Montedoro non è compreso tra quelli denominati "sismici" o soggetti a totale o parziale trasferimento e pertanto non necessita l'acquisizione preventiva del parere dall'ufficio del Genio civile reso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Tutto quanto sopra premesso e considerato, esprime parere di ritenere meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, la variante al vigente piano regolatore generale e del piano particolareggiato relativo alla zona Sacramento del comune di Montedoro di cui alla delibera di consiglio comunale n. 21 del 29 giugno 2002;
Ritenuto di poter condividere il parere n. 11 del l'8 apri le 2003 reso dall'unità operativa 3.1/DRU, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 40/95;
Rilevata la regolarità della procedura eseguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 11 dell'8 aprile 2003 reso dall'unità operativa 3.1/DRU, è approvata la variante al piano regolatore generale ed al piano particolareggiato del comune di Montedoro, adottata con delibera consiliare n. 21 del 29 giugno 2002, relativa alla modifica dell'assetto viario e delle aree per edificazione e servizi nella zona Sacramento.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere dell'unità operativa n. 11 dell'8 aprile 2003;
2)  delibera consiliare n. 21 del 29 giugno 2002;
3)  relazione redatta dall'ufficio tecnico comunale;
4)  stralcio piano regolatore generale esistente, località Sacramento, zona C;
5)  stralcio piano regolatore generale variato, località Sacramento, zona C;
6)  planimetria del piano particolareggiato di contrada Sacramento, zona C;
7)  planimetria su catastale del piano particolareggiato di variante;
8)  nuova tabella dei parametri edilizi ed urbanistici;
9)  elenco ditte da espropriare e preventivo di massi ma della spesa necessaria all'attuazione delle prescrizioni esecutive.

Art. 3

Il comune di Montedoro resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 maggio 2003.
  SCIMEMI 

(2003.21.1257)
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DECRETO 9 maggio 2003.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare nel territorio del comune di Realmonte.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive mo difiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dal l'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Vista istanza dell'11 dicembre 2001, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 70795 dell'11 dicembre 2001, con la quale la Siemens I.C.N. S.p.A. ha inoltrato a questo Assessorato richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, del progetto relativo l'installazione di una stazione radio base (SRB) per la telefonia cellulare nel comune di Realmonte in contrada Cortigli, in variante al piano di fabbricazione vigente;
Vista la nota assessoriale prot. n. 7069 del 6 febbraio 2002, con la quale è stato chiesto al comune di Realmonte, interessato dalla realizzazione delle opere, il parere del consiglio comunale previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 18 del 15 maggio 2002, trasmessa con nota prot. n. 4268 del 27 maggio 2002 ed assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 35763 del 12 giugno 2002, con la quale il comune di Realmonte ha espresso parere contrario alla realizzazione del progetto di cui alla richiesta della Siemens I.C.N. S.p.A.;
Visto il parere favorevole rilasciato, a condizione, dall'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento con nota prot. n. 978 del 22 settembre 2000;
Vista l'autorizzazione n. 43840 dell'8 luglio 2000, rila sciata dall'ufficio del Genio civile di Agrigento, ai sensi della legge regionale n. 64/74, per l'esecuzione delle opere per l'installazione di un traliccio con struttura metallica per apparati di telefonia mobile nel comune di Realmon te, contrada Cortigli, foglio 6, particella 279;
Vista la nota, prot. n. 8787 del 13 settembre 2000, con la quale l'ispettorato ripartimentale delle foreste di Agrigento, ai soli fini del vincolo idrogeologico ex regio decreto n. 3267/23, ha concesso il nulla osta ai lavori in argomento;
Vista la nota prot. n. 33 del 18 febbraio 2003, con la quale l'unità operativa 3.1/D.R.U. ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 2 del 18 febbraio 2003, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999, che qui di seguito parzialmente si trascrive:
"... Omissis ...
Esaminata la relazione tecnica e quella geologico-tecni ca, dalle quali si evince:
-  che nel programma di fabbricazione approvato con decreto n. 10 del 19 gennaio 1976, vale a dire lo strumento urbanistico vigente nel comune di Realmente, il sito interessato è destinato a zona E, verde agricolo;
-  che il terreno scelto per la realizzazione della stazione radio base in argomento è situato in contrada Cortigli del comune di Realmonte ed è censito all'ufficio tecnico erariale di Agrigento, al foglio di mappa 6, particella 279;
-  che tale terreno è in locazione come si evince dal contratto allegato.
-  il lotto in oggetto, da destinare a stazione radio base Wind avrà una superficie di mq. 120, l'intervento consiste nell'installazione di un palo poligonale metallico, avente un'altezza totale di 18.00 m., fissato ad una base di fondazione in cemento armato opportunamente dimensionata, il tutto occorrente a sostenere le antenne. Inoltre sarà collocato un armadio per apparati tipo compact site, delle dimensioni di m. 2,55 x 1,35, per l'alloggiamento degli apparati tecnologici necessari al funzionamento delle antenne.
-  il lotto per motivi di sicurezza verrà recintato con un muretto in cemento armato e soprastante rete tipo Orsogrill; allo scopo di salvaguardare l'ambiente interessato all'intervento saranno adottate tutte le misure tecni che ed agronomiche possibili per ridurre l'impatto ambientale dell'opera.
Considerato:
-  che il comune di Realmonte (AG) è gravato da vincolo sismico di 2ª categoria, ex legge n. 1086/71 e successive modifiche ed integrazioni, e che, per il progetto in questione, è stato prodotto il parere dell'ufficio del Genio civile, ex art. 13, legge n. 64/74;
-  che, al fine di consentire una migliore riuscita del progetto, appaiono condivisibili i consigli di ordine geologico, geomorfologico e tecnico, forniti dal geologo incaricato nella relazione specifica;
-  che l'opera è finalizzata ad una funzione di pubblico interesse, poiché la rete cellulare GSM è in corso di realizzazione e completamento, sul territorio nazionale, da parte della Wind, senza trascurare gli sviluppi occupazionali che essa determina, direttamente o indirettamente;
-  che la realizzazione di quanto previsto in progetto non comporta alcun volume urbanistico;
-  che la presente proposta di parere riguarda unicamente gli aspetti di natura urbanistica di competenza di questo gruppo di lavoro;
-  che la proposta di deliberazione era favorevole, tuttavia il consiglio comunale ha votato contro senza addurre motivazioni;
Si propone alla luce delle superiori considerazioni, di autorizzare il progetto di realizzazione di una stazione radio base mobile della rete cellulare GSM in contrada Cortigli del comune di Realmonte (AG), ad opera della Siemens I.C.N., in variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 del l'11 aprile 1981, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991 e dall'art. 10 della legge regionale n. 40 del 27 aprile 1995.
Inoltre, dovranno essere rigorosamente rispettate le norme tecniche contenute nella legge n. 64 del 2 febbraio 1974 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle stabilite dal D.M. 11 marzo 1988, ed anche le norme urbanistico-edilizie ed igieniche, di cui ai regolamenti locali vigenti".
Visto il voto n. 122 del 9 aprile 2003 del Consiglio regionale dell'urbanistica, che qui di seguito parzialmente si riporta:
"Omissis ...
Considerato che l'intervento, in relazione alle caratteristiche e alla sua ubicazione, ricade in zona E del piano di fabbricazione vigente, può essere compatibile con l'assetto del territorio;
Considerato che in presenza di avviso negativo del consiglio comunale nei termini dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95 sull'autorizzazione in variante, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente si esprime, sentito il Consiglio regionale dell'urbanistica;
Considerato che la infrastruttura di telecomunicazione per impianti di stazione radio base della rete di telefonia cellulare può essere compatibile con qualsiasi destinazione urbanistica e realizzabile in ogni parte del territorio comunale, con la procedura di cui all'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto trattasi di opera di interesse generale;
Ritenuto di potersi condividere integralmente le considerazioni esposte nella proposta del parere n. 2 del 18 febbraio 2003 del U.O. del DRU di cui sopra;
E' del parere che la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche e integrazioni, per la installazione della stazione radio base della rete di telefonia cellulare GSM ricadente nel territorio del comune di Realmonte in località Cortigli, sia meritevole di approvazione in conformità con quanto espresso dall'U.O. 3.1 con parere n. 2 del 18 febbraio 2003.
Resta inteso che la installazione della infrastruttura di telecomunicazione di che trattasi, è subordinata al rilascio della relativa concessione edilizia e del parere del LIP competente per territorio per la valutazione dei valori di campo elettromagnetico di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 381/98 e al rilascio di eventuali pareri degli organi competenti, qualora esistessero dei vincoli".
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 122 del 9 aprile 2003;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 122 del 9 apri le 2003 nonché alle condizioni contenute nelle note degli uffici in premessa citati, è autorizzato, in variante al P.D.F. vigente nel comune di Realmonte, il progetto relativo all'installazione di una stazione radio base (SRB) per la telefonia cellulare in contrada Cortigli, foglio 6, particella 279, ad opera della Siemens I.C.N. S.p.A.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 2 del 18 febbraio 2003 dell U.O. 3.1/DRU;
2)  voto C.R.U. n. 122 del 9 aprile 2003:
3)  relazione tecnica, elaborati grafici;
4)  relazione revisionale di stima dei valori attesi;
5)  relazione geologico-tecnica.

Art. 3

La Siemens I.C.N. S.p.A. dovrà acquisire, prima del l'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere di cui in oggetto.

Art. 4

La Siemens I.C.N. S.p.A. ed il comune di Realmonte sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 maggio 2003.
  SCIMEMI 

(2003.21.1259)
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DECRETO 9 maggio 2003.
Autorizzazione del progetto della società Rete ferroviaria italiana relativo alla soppressione di un passaggio a livello della linea Palermo-Messina nel territorio del comu ne di Caronia.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dal l'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Visto il foglio prot. RFI/DIN.SPL/PA 674 del 10 dicembre 2002, con il quale la società Rete ferroviaria italiana, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, ha richiesto l'autorizzazione del progetto concernente la soppressione del passaggio a livello al Km. 102+462 della linea Palermo-Messina mediante la costruzione di un sottovia al Km. 102+429 circa e relative rampe di collegamento alla viabilità esistente nel territorio del comune di Caronia;
Visto l'ulteriore foglio prot. RFI/DIN.SPL/PA 715 dell'1 aprile 2003, con il quale la società rete ferroviaria italiana ha integrato, in riscontro alla richiesta di questo Assessorato prot. n. 3223 del 16 gennaio 2003, la documentazione relativa al progetto in argomento;
Vista la deliberazione n. 57 del 17 ottobre 2002,con la quale il consiglio comunale di Caronia ha espresso il proprio avviso favorevole, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91, sul progetto in argomento;
Vista la nota prot. n. 28495 del 18 novembre 2002, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina, in merito al progetto di che trattasi, ha espresso parere favorevole a condizioni, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974;
Vista la nota prot. n. 432/03/cc del 21 marzo 2003, con la quale la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina ha espresso sul progetto in argomento, ai sensi del decreto legislativo n. 490/99, parere favorevole a condizioni;
Visto il parere n. 8 del 22 aprile 2003 espresso, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, dall'unità operativa 4.1/D.R.U. di questo Assessorato, che parzialmente di seguito si riporta:
"...Omissis...
Rilevato che:
Il progetto in questione prevede la realizzazione di un sottopasso al Km. 102+429 circa, avente larghezza utile mt. 4 ed altezza utile mt. 3 con relative rampe di collegamento aventi larghezza complessiva di m. 4, lunghezza complessiva di m. 101 circa e pendenza dell'11% circa.
La soluzione progettuale proposta, a seguito della soppressione del suddetto passaggio a livello al Km. 102+462, prevede il collegamento con viabilità rurale esistente;
Da quanto riportato nella relazione istruttoria allegata alla suddetta delibera di C.C. n. 57/2002, per quel che riguarda le opere da realizzare le stesse non sono conformi al piano regolatore generale vigente in questo comune poiché ricadenti in parte in fascia di rispetto della sede ferroviaria e in parte interferenti con una strada prevista nello stesso piano regolatore generale.
In detta relazione si specifica, altresì, che dette opere non ricadono entro la fascia di rispetto dei 150 mt. dalla battigia del mare;
Considerato che:
-  sotto il profilo procedurale, non si ha nulla da rilevare in quanto sono state osservate le procedure di cui alla legge regionale n. 65/81 e s.m.i.;
-  la verifica di compatibilità tra le previsioni progettuali e le condizioni geomorfologiche dell'area destinata ad accogliere l'intervento progettuale in variante, è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Messina, che ha reso parere favorevole a condizione con nota prot. n. 28495 del 18 novembre 2002;
-  la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina, nel merito della variante ricadente entro i 300 m. dalla battigia, per quanto di competenza ai fini della tutela panoramica e paesistica della località, ha reso parere favorevole a condizione con nota prot. n. 423/03 del 21 marzo 2003;
-  la soppressione del passaggio a livello rientra nell'ambito del programma disposto con legge n. 189/83 e successiva legge n. 354/98, ai fini della eliminazione dell'interferenza strada-rotaia, fonte di potenziale pericolo per gli utenti della strada ed il vettore ferroviario;
La variante, in relazione alle finalità indicate nell'intervento progettuale, riveste un rilevante interesse pubblico, e non comporta sostanziale modifica alle previsioni dello strumento urbanistico vigente;
Per quanto sopra precede, è del parere che il progetto relativo alla soppressione del passaggio a livello privato al Km. 102+462 della linea Palermo-Messina mediante la costruzione di un sottovia al Km. 102+429 circa e relative rampe di collegamento alla viabilità esistente nel comune di Caronia, sia meritevole di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, con le condizioni dettate e contenute nei sopracitati pareri della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina e dall'ufficio del Genio civile.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 8 del 22 aprile 2003 espresso dall'unità operativa 4.1/D.R.U. di questo Assessorato;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 del l'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 8 del 22 aprile 2003 reso dall'unità operativa 4.1/D.R.U. di questo Assessorato nonché alle condizioni indicate nelle note degli uffici in premessa citati, è autorizzato il progetto relativo alla soppressione del passaggio a livello al Km. 102+426 della linea Palermo-Messina mediante la costruzione di un sottovia al Km. 102+429 circa e relative rampe di collegamento alla viabilità esistente nel comune di Caronia.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 8 del 22 aprile 2003 reso dall'unità operativa 4.1/D.R.U. di questo Assessorato;
2)  delibera di C.C. n. 57 del 17 ottobre 2002;
3)  relazione tecnico-illustrativa;
4)  elaborato contenente: stralcio piano regolatore generale, planimetria scala 1:4.000, planimetria scala 1:500, corografia, profilo longitudinale, sezioni tipo;
5)  verifica geologica e geomorfologica della compatibilità urbanistico-territoriale per la costruzione del sottovia.

Art. 3

La società Rete ferroviaria italiana dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore auto rizzazione e/o nulla-osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

La società Rete ferroviaria italiana ed il comune diCaronia sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 maggio 2003.
  SCIMEMI 

(2003.20.1214)
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DECRETO 9 maggio 2003.
Approvazione di un programma costruttivo per la realizzazione di n. 176 alloggi nel territorio comunale di Ragusa.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto interministeriale n. 1444/68;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 25 della legge regionale n. 22/96;
Vista la sindacale prot. n. 17673 del 25 marzo 2003, integrata con fax pervenuto in data 9 aprile 2003, con la quale il comune di Ragusa ha trasmesso il programma costruttivo di iniziativa privata imprese Edilco s.r.l. e Infisud s.r.l. e cooperativa edilizia Garden a r.l. per la realizzazione di n. 176 alloggi in contrada Gaddimeli in località Marina di Ragusa, approvato con delibera del commissario ad acta n. 9 del 3 marzo 2003;
Visto il parere n. 19 del 14 aprile 2003 dell'U.O. 4.2, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
-  Il comune di Ragusa in atto è dotato di un piano regolatore generale approvato con decreto n. 183 del 2 dicembre 1974 che classifica l'area interessata dal programma costruttivo zona E verde agricolo; precisamente, l'area ricade in contrada Gaddimeli in località Marina di Ragusa in prossimità del centro abitato ed adiacente alla via Cervia ad una distanza dalla battigia compresa tra 500 e 1.000 mt.
- Dalla delibera commissariale n. 9/2003 di approvazione ex art. 25, legge regionale n. 22/96, si rileva che nello strumento urbanistico vigente le zone di espansione sono quasi del tutto sature e le poche aree residue, a causa della loro esiguità e frazionamento, non permettono l'allocazione dell'intervento proposto.
-  Altresì, risulta ancora che nel redigendo piano regolatore generale non sono state individuate aree PEEP e, pertanto, è stata ritenuta condivisibile la localizzazione in argomento in area contigua al centro abitato di Marina di Ragusa e suscettibile di immediata urbanizzazione.
-  Da quanto riportato nel citato atto commissariale n. 9/03 si rileva che gli elaborati progettuali di prima stesura, in premessa elencati, sono stati sottoposti al parere dalla C.E.C. in data 31 gennaio 2002 che li approvava a condizioni nonché al parere dell'ufficio del Genio civile di Ragusa prot. n. 24276/2002, con il quale si prescriveva l'inedificabilità nelle zone di impulvio del corso d'acqua insistente nell'area di intervento. A seguito delle integrazioni geologiche, delle verifiche idrogeologiche e idrauliche e della relazione geologico-tecnica fornite dal geologo A. Frasca in riscontro alle diverse richieste da parte dell'ufficio del Genio civile e mirate a risolvere le problematiche sulla vulnerabilità della zona di impluvio, veniva, in ultimo, reso il parere favorevole ex art. 13, legge n. 64/74, prot. n. 19095 del 27 settembre 2002 sul programma costruttivo.
-  La C.E.C., sulla scorta del citato parere prot. n. 19095/2002, in data 10 ottobre 2002 si esprimeva favorevolmente imponendo delle condizioni alle quali veniva adeguato il progetto, sul quale questo ufficio adotta le determinazioni di competenza con il presente parere.
-  Risulta, altresì, che il sito dell'intervento non ricade in aree soggette a tutela paesaggistica ma è in parte gravato da vincolo paesistico e panoramico del piano regolatore generale giusta nota prot. n. 1092 dell'8 aprile 2002 della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Ragusa che rimanda a prescrizioni cui attenersi ai fini del rilascio della C.E.
-  L'area dell'intervento di iniziativa privata, per la realizzazione di 176 alloggi di edilizia convenzionata-agevolata, con tipologia a villette mono o bifamiliare o a schiera e, precisamente, di 80 alloggi per l'impresa Infisud, 80 alloggi per l'impresa Edilco e 16 alloggi per la cooperativa Garden, risulta estesa mq. 122.391 comprensiva della superficie di mq. 12.271 occupati da una incisione torrentizia con relativa fascia di rispetto.
-  Si prevedono una volumetria residenziale di mc. 92.240 con l'insediamento di n. 1.153 abitanti, avendo assegnando il parametro di 80 mc./ab., e aree per le attrezzature pubbliche che impegnano complessivamente mq. 21.205 così ripartite:
-  parcheggi mq. 2.945 pari a 2,55 mq./ab.;
-  verde pubblico mq. 5.301 pari a 4.59 mq./ab.;
-  opere urban. secondaria mq. 12.959 pari a 11,23 mq./ab., con la dotazione unitaria di 18,37 mq./ab.
Risultano impegnati mq. 9.397 per la realizzazione della viabilità.
-  Le N.A. con i parametri edilizi imposti dalla C.E.C. fissano in:
- mc./mq. 1,16 la densità edilizia fondiaria;
-  ml. 8 l'altezza massima degli edifici;
-  ml. 5 la distanza dai confini;
-  ml. 10 la distanza tra pareti finestrate;
-  ml. 5 la distanza minima dal verde pubblico;
-  ml. 7,50 la distanza minima dalle strade.
-  In deroga al volume e ai parametri urbanistici ed edilizi adottati per l'intervento in argomento, si prevede in un'area del lotto A di mq. 5.037, un locale accessorio di servizio per i generi di prima necessità di superficie pari a mq. 1.985 con altezza massima ml. 3,50.
-  Nell'ambito della superficie complessiva d'intervento, risultano libere tre aree, lotto A mq. 1.556, lotto B mq. 3.367 e mq. 2.500, per una totalità di superficie pari a mq. 7.423.
Considerato che:
1)  Il programma costruttivo riguarda la realizzazione di n. 176 alloggi di cui 80 alloggi per l'impresaEdilco s.r.l. e n. 80 per l'impresa Infisud s.r.l. giusto decreto del l'Assessore regionale per i lavori pubblici n. 1446 del l'8 agosto 2001, n. 16 alloggi per la cooperativa edilizia Garden a r.l., giusto decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione n. 1313 del 17 giugno 1994.
2)  La localizzazione dell'intervento progettuale è condivisibile in quanto è stata effettuata, conformemente al disposto dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, in zona E verde agricolo del piano regolatore generale vigente contigua ad insediamenti abitativi e suscettibili di immediata urbanizzazione attesa la mancanza di zone residenziali d'espansione.
3)  La superficie territoriale impegnata è pari a mq. 110.120 e la volumetria complessiva prevista è di mc. 92.240; pertanto, la densità territoriale risulta di circa 0,89 mc./mq.inferiore a quella massima prescritta dal l'art. 15 della legge regionale n. 78/76 per le aree ricadenti nella fascia compresa tra i 500 e 1.000 mt. dalla battigia.
4)  Per quanto attiene agli standards urbanistici, per come sopra rilevato, si è prevista una dotazione minima pro capite di mq. 18,37; tuttavia, nella considerazione che per le zone residenziali con particolari connotati del territorio, come nel caso in specie data la vicinanza alla costa, la quantità minima di spazio da destinare a verde attrezzato deve essere pari a 15 mq./ab., ex art. 4, punto 3, decreto interministeriale n. 1444/68, si prescrive che le aree libere "lotto A mq. 1.556, lotto B mq. 3.367 e mq. 2.500, per una superficie complessiva pari a mq. 7.423" siano destinate ad attrezzature di legge in aggiunta all'area di mq. 21.205 di previsione. Pertanto, la totalità della superficie per attrezzature e servizi pubblici di mq. 28.628, da cedere al comune, ai fini del soddisfacimento delle quantità minime inderogabili di cui all'art. 3 del citato decreto interministeriale n. 1444/68, dovrà essere ripartita secondo i seguenti parametri minimi:
-  mq. 6,50 per urbanizzazioni secondarie (scuole, strutture sociali, etc.);
-  mq. 15 per verde attrezzato;
-  mq. 2,50 per parcheggi.
5)  Non risulta ammissibile la previsione del locale accessorio di servizio per i generi di prima necessità, atteso che, secondo quanto previsto dall'art. 25 della legge regionale n. 22/96, i programmi costruttivi sono finalizzati alla realizzazione di alloggi e relative urbanizzazione primarie e secondarie.
6)  Le norme di attuazione così come approvate dall'atto consiliare si condividono precisando che la realizzazione degli edifici con annessi locali di servizio avvenga in conformità ai dettami dell'art. 1 della legge regionale n. 79/75 e successive modifiche ed integrazioni.
7)  In osservanza all'art. 2 della legge n. 122/89 si prescrive il reperimento all'interno dei lotti di aree da destinare a parcheggi privati in quantità non inferiore a 1 mq. ogni 10 mc. della volumetria da realizzare.
Per tutto quanto sopra, l'unità operativa 4.2 è del parere che il programma costruttivo di iniziativa privata per la realizzazione nel territorio comunale di Ragusa e precisamente, in contrada Gaddimeli in località Marina di Ragusa, di 176 alloggi di edilizia residenziale ammessi a finanziamento, imprese Infisud s.r.l., Edilco s.r.l. e cooperativa Garden a r.l., approvato con delibera n. 9 del 3 marzo 2003 del commissario ad acta sia meritevole di approvazione con le prescrizioni di cui ai superiori considerata.";
Ritenuto di condividere integralmente il succitato parere n. 19/2003;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, è approvato il programma costruttivo di iniziativa privata proposto dalle imprese Infisud s.r.l., Edilco s.r.l. e cooperativa Garden a r.l., per la realizzazione di 176 alloggi nel territorio comunale di Ragusa, in contrada Gaddimeli, in località Marina di Ragusa approvato con delibera del commissario ad acta n.9 del 3 marzo 2003, in conformità a parere n. 19 del 14 aprile 2003 reso dall'U.O. 4.2/D.R.U.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere n. 19 del 14 aprile 2003 reso dall'U.Op. 4.2;
 2)  delibera del commissario ad acta n. 9 del 3 marzo 2003;
 3)  tav.  0  -  relazione tecnica e norme di attuazione;
 4)  tav.  1  -  stralcio piano regolatore generale, aerofotogrammetria, estratto mappa catastale, in scala 1:10.000 e 1:2.000;
 5)  tav.  2  -  planimetria impianti esistenti in scala 1:1.000;
 6)  tav.  3  -  planimetria programma costruttivo in scala 1:1.000;
 7)  tav.  4  -  perimetro regolatore e planovolumetrico in scala 1:1.000;
 8)  tav.  5  -  calcolo superfici in scala 1:1.000;
 9)  tav.  6  -  schema delle opere di urbanizzazione primaria in scala 1:1.000;
10)  tav.  7  -  profilo longitudinale della strada, sezione trasversale tipo in scale varie;
11)  parere ex art. 13, legge n. 64/74, prot. n. 19095 del 27 settembre 2002 dell'ufficio del Genio civile di Ragusa.

Art. 3

Per gli effetti dell'art. 4, ultimo comma, della legge regionale n. 86/81, le aree interessate dal programma costruttivo approvato dovranno essere espropriate ed utilizzate entro il termine di due anni.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Ragusa per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 9 maggio 2003.
  SCIMEMI 

(2003.20.1166)
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DECRETO 9 maggio 2003.
Approvazione di un programma costruttivo per la realizzazione di n. 98 alloggi nel territorio comunale di Ragusa.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto interministeriale n. 1444/68;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 25 della legge regionale n. 22/96;
Vista la sindacale prot. n. 17674 del 25 marzo 2003, integrata con fax pervenuto in data 9 aprile 2003, con la quale il comune di Ragusa ha trasmesso il programma costruttivo di iniziativa privata cooperative edilizie a r.l. Doriana, Galassia,Dipendenti ETS e Alba 2000, per la realizzazione di n. 98 alloggi in contrada Nave in località Marina di Ragusa approvato con delibera del commissario ad acta n. 8 del 3 marzo 2003;
Visto il parere n. 18 del 14 aprile 2003 dell'U.O. 4.2, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
-  Il comune di Ragusa in atto è dotato di un piano regolatore generale approvato con decreto n. 183 del 2 dicembre 1974 che classifica l'area interessata dal programma costruttivo zona E verde agricolo; precisamente, l'area ricade in contrada Nave in località Marina di Ragusa adiacente la strada provinciale n. 25 e in prossimità del centro abitato e della via Caboto, ad una distanza della battigia compresa tra i 700 e 1.000 mt.
- Dalla delibera commissariale n. 8/2003 di approvazione ex art. 25, legge regionale n. 22/96, si rileva che le zone di espansione dello strumento urbanistico vigente sono quasi del tutto sature e le poche aree residue a causa loro esiguità e frazionamento non permettono l'allocazione dell'intervento proposto.
-  Altresì, risulta ancora che nel redigendo piano regolatore generale non sono state individuate aree PEEP e, pertanto, è stata ritenuta condivisibile la locazione in argomento in area contigua al centro abitato di Marina di Ragusa e suscettibile di immediata urbanizzazione.
-  La C.E.C., in data 21 febbraio 2002 si esprimeva favorevolmente con le condizioni che fanno parte integrante della delibera commissariale.
-  Risulta, altresì, dalla citata delibera commissariale che il sito dell'intervento non ricade in aree soggette a tutela paesaggistica ma è in parte gravato da vincolo paesistico e panoramico previsto dal piano regolatore generale giusta nota del 10 giugno 2002 della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Ragusa che rimanda a prescrizioni cui attenersi in sede di rilascio della C.E.
-  L'area dell'intervento di iniziativa privata, per la realizzazione di 98 alloggi di edilizia convenzionata-agevolata, con tipologia a villette mono o bifamiliare o a schiera e, precisamente, 19 alloggi cooperativa Galassia, 14 alloggi per la cooperativa Doriana, 40 alloggi per la cooperativa dipendenti ETS e 25 alloggi per la cooperativa Alba 2000, risulta estesa mq. 80.197.
-  Si prevedono una volumetria residenziale di mc. 54.872 con l'insediamento di n. 686 abitanti, avendo assegnando il parametro di 80 mc./ab., e aree per le attrezzature pubbliche che impegnano complessivamente mq. 15.117 così ripartite:
-  parcheggi mq. 1.910 pari a 2,78/mq./ab.;
-  verde pubblico mq. 4.157 pari a 6,06 mq./ab.;
-  opere urban. secondaria mq. 9.050 pari a 13,19 mq./ab., con la dotazione unitaria di 22,03 mq./ab.
Risultano impegnati mq. 6.095 per la realizzazione della viabilità dell'intervento e mq. 3.523, a ridosso della strada provinciale da cedere al comune, per l'allargamento di detta viabilità.
-  Le N.A. con i parametri edilizi imposti dalla C.E.C. fissano in:
-  mc./mq. 1 la densità edilizia fondiaria;
-  0,25 il rapporto di copertura;
-  ml. 6,50 l'altezza massima degli edifici;
-  ml. 6 la distanza dai confini;
-  ml. 10 la distanza tra pareti finestrate.
-  In deroga al volume e ai parametri urbanistici ed edilizi adottati per l'intervento in argomento, si prevede in un'area di mq. 1.962 un locale accessorio di servizio per i generi di prima necessità di superficie pari a mq. 1.372 con altezza massima ml. 3,50.
Considerato che:
1)  Il programma costruttivo riguarda la realizzazione di n. 98 alloggi di cui 19 alloggi cooperativa Galassia a r.l., 14 alloggi per la cooperativa Doriana, 40 alloggi per la cooperativa dipendenti ETS e 25 alloggi per la cooperativa Alba 2000, giusto decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione n. 1313 del 17 giugno 1994.
2)  La localizzazione dell'intervento progettuale è condivisibile in quanto è stata effettuata, conformemente al disposto dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, in zona E verde agricolo del piano regolatore generale vigente contigua ad insediamenti abitativi e suscettibili di immediata urbanizzazione attesa la mancanza di zone residenziali d'espansione.
3)  La superficie territoriale impegnata è pari a mq. 76.674 e la volumetria complessiva prevista è di mc. 54.872; pertanto, la densità territoriale risulta di circa 0,71 mc./mq.inferiore a quella massima prescritta dal l'art. 15 della legge regionale n. 78/76 per le aree ricadenti nella fascia compresa tra i 500 e 1.000 mt. dalla battigia.
4)  Per quanto attiene agli standards urbanistici, per come sopra rilevato, si è prevista una dotazione minima pro capite di mq. 22,03; nella considerazione che per le zone residenziali con particolari connotati del territorio, come nel caso in specie data la vicinanza alla costa, la quantità minima di spazio da destinare a verde attrezzato deve essere pari a 15 mq./ab. e che la densità fondiaria risulta inferiore a 1 mc./mq., pur essendo soddisfatti i parametri minimi inderogabili di cui all'art. 4, punto 3, del decreto interministeriale n. 1444/68, si prescrive che la totalità della superficie prevista per attrezzature e servizi pubblici da cedere al comune dovrà essere ripartita in modo tale da garantire la dotazione di 15 mq./ab. per verde attrezzato.
5)  Non risulta ammissibile la previsione del locale accessorio di servizio per i generi di prima necessità in quanto il programma costruttivo ex art. 25 della legge regionale n. 22/96 è finalizzato alla realizzazione di alloggi e relative urbanizzazioni primarie e secondarie.
6)  Le norme di attuazione così come approvate dall'atto consiliare si condividono precisando che la realizzazione degli edifici con annessi locali di servizio avvenga in conformità ai dettami dell'art. 1 della legge regionale n. 79/75 e successive modifiche ed integrazioni.
7)  In osservanza all'art. 2 della legge n. 122/89 si prescrive il reperimento all'interno dei lotti di aree da destinare a parcheggi privati in quantità non inferiore a 1 mq. ogni 10 mc. della volumetria da realizzare.
Per tutto quanto sopra, l'unità operativa 4.2 è del parere che il programma costruttivo di iniziativa privata per la realizzazione nel territorio comunale di Ragusa e precisamente, in contrada Nave in località Marina di Ragusa, di 98 alloggi di edilizia residenziale ammessi a finanziamento, cooperative edilizie a r.l. Doriana, Galassaia, dipendenti ETS, Alba 2000, approvato con delibera del commissario ad acta n. 8 del 3 marzo 2003 sia meritevole di approvazione con le prescrizioni di cui ai superiori considerata".
Ritenuto di condividere integralmente il succitato parere n. 18/2003;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, è approvato il programma costruttivo di iniziativa privata proposto dalle cooperative edilizie a r.l. Doriana, Galassia,dipendenti ETS e Alba 2000 per la realizzazione di 98 alloggi nel territorio comunale di Ragusa, in contrada Nave in località Marina di Ragusa approvato con delibera del commissario ad acta n.8 del 3 marzo 2003, in conformità a parere n. 18 del 14 aprile 2003 reso dall'U.O. 4.2/D.R.U.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere n. 18 del 14 aprile 2003 reso dall'U.Op. 4.2;
 2)  delibera del commissario ad acta n. 8 del 3 marzo 2003;
 3)  tav.  1.1  - relazione tecnica; 
 4)  tav.  1.2  - aerofotogrammetria, stralcio catastale, in scala 1:1.000 e 1.2.000; 
 5)  tav.  2  - planimetria programma costruttivo in scala 1:1.000; 
 6)  tav.  3.1  - massimo ingombro in scala 1:1.000; 
 7)  tav.  4  - calcolo superficie comparto in scala 1:1.000; 
 8)  tav.  5  - piano particellare ed elenco ditte in scala 1:2.000; 
 9)  tav.  6  - schema degli impianti in scala 1:1.000; 
10)  tav.  7  - particolari costruttivi in scale varie; 
11)  tav.  8  - pianta a curve di livello e profilo stradale in scala 1:1.000; 
12)  tav.  9  - particolari incroci in scale varie; 
13)  tav.10  - viabilità interna in scala 1:1.000; 

14)  parere ex art. 13, legge n. 64/74, prot. n. 8289 del 22 aprile 2002 dell'ufficio del Genio civile di Ragusa.

Art. 3

Per gli effetti dell'art. 4, ultimo comma, della legge regionale n. 86/81, le aree interessate dal programma costruttivo approvato dovranno essere espropriate ed utilizzate entro il termine di due anni.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Ragusa per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 9 maggio 2003.
  SCIMEMI 

(2003.20.1167)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 3 giugno 2003.
Procedure per la presentazione delle istanze di concessione ed erogazione delle agevolazioni in dipendenza degli eventi calamitosi dell'ottobre-dicembre 2002.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, che all'art. 6 prevede l'istituzione di un fondo di cofinanziamento destinato all'offerta turistica, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 27 giugno 2002 che ha approvato il piano di riparto tra le regioni del fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica, destinando alla Sicilia l'importo complessivo di E 7.686.453,00 per le annualità 2001/2002;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 358 del 1° novembre 2002, con la quale, con prelevamento dai fondi di cui all'art. 6 della legge n. 135/2001 vengono destinati 5.000.000 di euro "agli interventi nei centri del l'Etna danneggiati dall'eruzione e dall'evento sismico dell'ottobre 2002" che hanno provocato ingenti danni anche alle infrastrutture ricettive e turistiche;
Vista l'ordinanza n. 3254 del 29 novembre 2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la nota n.124/2003 del dipartimento regionale della protezione civile della Presidenza della Regione siciliana, che ha individuato i comuni interessati dagli eventi vulcanici e sismici dell'ottobre-dicembre 2002 e più precisamente i comuni di: Acireale, Giarre, Milo, S. Alfio, S. Venerina, Zafferana Etnea, Acicatena, Piedimonte Etneo, Linguaglossa, Castiglione di Sicilia, Nicolosi, Ragalna, Belpasso, Biancavilla;
Ritenuto di destinare il 50% dello stanziamento di 5.000.000,00 di euro per il ripristino delle strutture ricettive e delle attività complementari delle offerte turistiche dei comuni individuati dalla protezione civile della Presidenza della Regione con la nota n. 124/2003 prima citata, danneggiati dagli eventi calamitosi e il rimanente 50% agli interventi di riqualificazione urbana negli stessi comuni;
Ritenuto di applicare per la concessione dei contributi alle P.M.I. per il ripristino delle strutture ricettive e delle attività delle offerte turistiche dei comuni danneggiati il regime previsto dall'art. 77 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Considerato che al regime di aiuto previsto dall'art. 77 della legge regionale n. 32/2000, la Commissione europea si è espressa favorevolmente con decisione n. 3231 del 3 settembre 2002;
Ritenuto di stabilire le procedure per la presentazione delle istanze per la concessione delle agevolazioni di che trattasi;

Decreta:


Art.  1

Lo stanziamento di 5 milioni di euro, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 358 dell'1 novembre 2002 nelle premesse citata, è destinato per il 50% al ripristino delle strutture ricettive e delle attività complementari delle offerte turistiche dei comuni dell'Etna danneggiati dagli eventi calamitosi di ottobre-dicembre 2002 e individuati dalla Protezione civile della Regione siciliana e per il rimanente 50% agli interventi di riqualificazione urbana negli stessi comuni.

Art. 2

Le procedure per la presentazione delle istanze di concessione ed erogazione delle agevolazioni secondo le indicazioni dell'art. 77 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, da parte delle P.M.I. per il ripristino delle strutture ricettive e delle attività complementari delle offerte turistiche che hanno subito danni dagli eventi calamitosi di ottobre-dicembre 2002, sono stabilite nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art.  3

Con successivo provvedimento saranno determinate le procedure per la presentazione delle istanze di concessione ed erogazione delle agevolazioni per gli interventi di riqualificazione urbana dei comuni che hanno subito danni dagli eventi calamitosi di ottobre-dicembre 2002.
Palermo, 3 giugno 2003.
  CASCIO 

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(2003.24.1500)
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*


DECRETO 10 giugno 2003.
Modifiche al decreto 21 maggio 2003, concernente criteri e modalità per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 28 settembre 1939, n. 1822;
Visto il D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 42/GAB del 21 maggio 2003, avente per oggetto "Criteri e modalità per la sostituzione di auto bus destinati al trasporto pubblico locale";
Preso atto che, per mero refuso, all'11° capoverso delle premesse ed all'art. 2 del dispositivo del suddetto decreto, è stato indicato il logo della Regione siciliana, da apporre sulle fiancate laterali e sulla parete posteriore dei nuovi mezzi, come allegato sub "3" e non già come sub "4";
Preso atto che, per mero refuso, nella scheda, allegata come sub "3" al citato decreto n. 42 non risulta inserita la colonna relativa all'indicazione del numero di targa dei mezzi elencati;
Valutata l'opportunità di apportare le modifiche di cui sopra;

Decreta:


Articolo unico

Fermo restando la validità della data di pubblicazione del decreto n. 42/GAB del 21 maggio 2003, ai fini della presentazione delle istanze, per le motivazioni in premessa citate, al decreto in questione vengono apportate le seguenti modifiche:
-  il testo dell'art. 2 è sostituito dal presente: "Gli autobus acquistati con il contributo di cui alla legge n. 472/99 dovranno essere corredati del logo della Regione siciliana, allegato come sub "4", apposto sulle fiancate laterali e sulla parete posteriore";
-  lo schema allegato come sub "3" è annullato ed è sostituito dallo schema allegato sub "A" al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 10 giugno 2003.
  CASCIO 

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(2003.24.1483)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





PRESIDENZA

Ricostituzione del comitato amministrativo previsto dall'art. 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.
Con decreto presidenziale n. 92/Serv. 1°/U.O.1/SG del 15 maggio 2003 il comitato amministrativo, previsto dall'art. 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è stato ricostituito, per la dura ta di un quadriennio, secondo la seguente composizione:
- direttore generale della Banca Nuova S.p.A. - gruppo Banca popolare di Vicenza, sostituito in caso di sua assenza o impedimento da che ne fa le veci - presidente;
-  dott. Riccardo Roccella, in rappresentanza della Confcommercio - componente;
-  rag. Giuseppe Pace, in rappresentanza della Confcommercio - componente;
- dott. Calogero De Leo, in rappresentanza della Confcommercio - componente;
- avv. Marino Julio Cosentino, in rappresentanza della Confesercenti - componente;
-  dott. Giovanni Amico, in rappresentanza della Confesercen ti - componente;
- dott. Salvatore Lanzetta, dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca - componente;
-  dott. Antonino Gaglio, dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - componente;
-  dott. Nicolò Di Maggio, in rappresentanza dell'Associazione bancaria italiana - componente;
-  dott. Ignazio La Porta - esperto;
-  avv. Giuseppe Peritore - esperto.
Le funzioni di segretario saranno svolte da un dipendente della Banca Nuova S.p.A. - Gruppo popolare di Vicenza, nominato dal suo presidente.
(2003.21.1247)
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Modifica dell'ordinanza commissariale 26 novembre 2002, concernente approvazione del progetto della ditta Brugnano s.r.l., con sede in Palermo, per il deposito preliminare di rifiuti speciali e pericolosi.

Con ordinanza n. 249 del 15 aprile 2003, il commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia ha modificato gli artt. 1 e 2 dell'ordinanza n. 1065 del 26 novembre 2002, con la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, il progetto di deposito preliminare di rifiuti speciali e pericolosi e di centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il deposito dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi presentato dalla ditta Brugnano s.r.l., con sede legale e stabilimento in Palermo, nella via Langer 1/A - zona industriale di Brancaccio, autorizzata la realizzazione e concessa, alla medesima ditta, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, l'autorizzazione per cinque anni all'esercizio dell'attività di centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi, nonché all'attività di deposito preliminare di rifiuti speciali e pericolosi, anche prodotti da terzi, identificati ai sensi della direttiva 9 aprile 2002.
(2003.20.1188)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Bando relativo alla misura F agroambiente - P.S.R. Sicilia - Reg. CE n. 1257/99.


Cliccare qui per visualizzare il bando

(2003.24.1442)
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Riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta società cooperativa Val Di Nisi, con sede in Fiumedinisi, ed iscrizione della stessa nel relativo albo regionale.

Con decreto n. 720/Serv. 6° dell'8 maggio 2003, del dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali, è stato concesso il riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta società cooperativa Val Di Nisi, con sede legale e stabilimento in via Puglisi Luciano, n. 11 - 98022 Fiumedinisi (ME), in applicazione dell'art. 13 del reg.to CE n. 1392/01 e circolare M.A.F. n. 5/93.
La predetta ditta è stata iscritta al n. 120 dell'albo regionale degli acquirenti istituito con decreto n. 152 del 3 marzo 1994.
(2003.21.1241)
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Proroga del termine per la presentazione dei progetti a valere della misura 4.14 - Azioni A, B e C del POR/Sicilia 2000/2006.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale interventi infrastrutturali dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste n. 197 del 16 maggio 2003, il termine di presentazione dei progetti a valere sulla misura 4.14 - Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connessi allo sviluppo dell'agricoltura (FEAOG) - azioni A (opere di viabilità interaziendali), B (opere irrigue) e C (opere di elettrificazioni rurali), di cui ai bandi pubblici pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 17 gennaio 2003, scaduto il 16 maggio 2003, è prorogato di giorni uno, alla data del 17 maggio 2003.
(2003.21.1264)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti società cooperative.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1355 del 16 aprile 2003, il geom. Giampiero Giurdanella, nato a Palermo il 22 agosto 1964 e residente a Palermo, domiciliato in via del Bassotto n. 35 è nominato commissario liquidatore della società cooperativa 3C Costruzioni catanese, con sede nel comune di Catania in sostituzione del commissari liquidatore, d.ssa Tiziana Gasbarro.
(2003.20.1192)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1356 del 16 aprile 2003, il rag. Augusto Chines, nato a Palermo il 26 maggio 1962 e residente a Palermo, domiciliato in via Lungomare C. Colombo n. 2774 è nominato commissario liquidatore della società cooperativa S.A.C.C.A.F. con sede nel comune diSiracusa, in sostituzione del commissario liquidatore, rag. Massimiliano Faro.
(2003.20.1195)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1357 del 16 aprile 2003, il geom. Luigi Valenti, nato a Palermo il 7 aprile 1958 e residente a Palermo, domiciliato in via Sirio n. 1, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa La Siciliana, con sede nel comune di Mirabella Imbaccari (CT) in sostituzione del commissario liquidatore dott. Orazio Roberto Strazzeri.
(2003.20.1191)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1358 del 16 aprile 2003, il dott. Rosario Ugo Elio Marcinnò, nato a Catania il 20 agosto 1964 e residente a Catania, domiciliato in via Leopardi n. 4, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Passaniti con sede nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in sostituzione del commissario liquidatore, dott. Giovanni Venuti.
(2003.20.1193)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1359 del 16 aprile 2003, il geom. Girolamo Gatto, nato a Palermo il 14 maggio 1963 e residente a Palermo domiciliato in via Belgio n. 10, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa ASA, con sede nel comune di Palermo in sostituzione del commissario liquidatore, dott. Ruggiero Vicari.
(2003.20.1194)

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1450 del 2 maggio 2003, è stata prorogata la gestione commissariale della cooperativa La Concordia, con sede inCatania, avviata con decreto n. 450 del 26 marzo 2003, fino al 31 maggio 2003.
Viene confermato nell'incarico il dott. Giuseppe Perrello.
(2003.20.1200)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1451 del 2 maggio 2003, il dr. Giuseppe Piazza, nato a Sciacca il 7 gennaio 1971 e residente in Sciacca, domiciliato in piazza L. Sturzo, 15/c, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Scampati (ex Helios), con sede nel comune diCastellammare del Golfo, in sostituzione del commissario liquidatore rag. Martino Salvato.
(2003.20.1226)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1452 del 2 maggio 2003, il dr. Giuseppe Antonio Lentini, nato a Montreal (Canada) il 29 novembre 1972 e residente in Agrigento, domiciliato in via S. Alfonso, 22, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Cantina sociale Campobello di Mazara, con sede nel comune diCampobello di Mazara, in sostituzione del commissario liquidatore rag. Francesco Mandina ed in aggiunta al dr. Andrea Lo Faso e al rag. Antonino Campochiaro.
(2003.20.1227)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1499 dell'8 maggio 2003 è stata prorogata la gestione commissariale della cooperativa Il Quadrifoglio, con sede in Milazzo, avviata con decreto n. 1893 del 16 ottobre 2002, fino al 31 maggio 2003.
Viene confermato nell'incarico l'avv. Rosella Versaci.
(2003.20.1225)

   

Iscrizione delle società Deloitte & Touche Italia S.p.A. e HLB Ria & Partners S.p.A., aventi nuova denominazione sociale, e aggiornamento dell'elenco regionale delle società di revisione.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato n. 1400/1S del 18 aprile 2003:
-  sono state confermate le iscrizioni delle seguenti società aventi nuova denominazione sociale: Deloitte & Touche Italia S.p.A. (precedentemente Arthur Andersen S.p.A.) e HLB Ria & Partners S.p.A. (precedentemente Ria & Partners s.a.s.);
-  è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco regionale delle società di revisione, istituito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 59/92:
 1)  Mazars & Guerard S.p.A. - Milano, via Morigi, 5;
 2)  Reconta Ernst & Young - Roma, via Romagnosi, 18/A;
 3)  Deloitte & Touche S.p.A. - Roma, via Flaminia, 495;
 4)  SO.C.RE.A. s.r.l. - Siracusa, via S. Metodio, 26;
 5)  Somed s.r.l. - Trapani, corso Italia, 66;
 6)  REVI.CON. s.a.s. - Calatafimi (TP), via Segesta, 19;
 7)  Eurekon di G. Crimì & C. s.a.s. - Caltanissetta, via S. Giuliano, 36/F;
 8)  HLB Ria & Partners S.p.A. - Roma, via G. Fracastoro, 3/A;
 9)  COM.FI.RE.S. s.r.l. - Palermo, via G. Marconi, 10;
10)  SO.RE.SI. s.n.c. - Sciacca (AG), via Cappuccini, 154/b;
11)  Pricewaterhouse - Coopers S.p.A. - Milano, via Vittori Pisani, 20;
12)  Eurcarm s.r.l. - Roma, via Goito, 46;
13)  GDA Revisori indipendenti S.p.A. - Milano, via G.B. Morgagni, 11;
14)  Bompani Audit s.r.l. - Roma, via Nazionale, 172;
15)  BDO Sala Scelsi Farina S.p.A. - Milano, via A. Appiani, 12;
16)  KPMG S.p.A. - Milano, via Vittori Pisani, 25;
17)  Neutra S.p.A. - Milano, viale V. Veneto, 10;
18)  Trirevi s.r.l. - Trapani, via Vincenzo Bellini, 2;
19)  Revintouch s.a.s. - Serravalle Scrivia (AL), viale Martiri, 107;
20)  C. & P.I. s.r.l. - Brolo (ME), via L. Da Vinci, 5;
21)  Grant Thornton S.p.A. - Milano, largo Augusto, 7;
22)  Deloitte & Touche Italia S.p.A. - Milano, via della Moscova, 3;
23)  Uniaudit S.p.A. - Bologna, viale Aldo Moro, 16;
24)  Mazara Consulting s.r.l. - Trapani, via G. Errante, 11;
25)  REV s.r.l. - Vittoria (RG), via G. Rossa, 32;
26)  A & B Revisioni e certificazioni s.a.s. - Palermo, via L. Ariosto, 16/C.
(2003.20.1197)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Nomina del presidente del collegio dei revisori del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Caltanissetta.

Con decreto n. 38 del 6 maggio 2003, l'Assessore regionale per l'industria ha nominato il dott. Mario Failla, presidente del collegio dei revisori del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Caltanissetta.
(2003.21.1248)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Impegno di spesa per l'esecuzione di lavori urgenti nel comune di Messina.

Con decreto n. 268/U.O.B. 17 del 24 marzo 2003, annotato alla ragioneria lavori pubblici in data 23 aprile 2003 al n. 2, il dirigente del servizio assetto del territorio del dipartimento regionale lavori pubblici ha assunto l'impegno di spesa di E 76.990,83 sul capitolo 672010 per l'esecuzione dei lavori di urgenza, ai sensi dell'art. 146 del regolamento D.P.R. n. 554/99, per il ripristino della funzionalità idraulica del torrente Calamona in località Murazzo nel comune di Messina.
(2003.21.1243)
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Provvedimenti concernenti sdemanializzazione di relitti d'alveo, ricadenti in località Mulinazzo del comune di Sinagra.

Con decreto n. 388/U.O.B.17 del 7 aprile 2003 del dirigente generale ad interim dei lavori pubblici, di concerto con il dirigente generale alla Presidenza, è stato disposto il passaggio dal demanio della Regione siciliana al patrimonio disponibile, del relitto d'alveo del torrente Sinagra in località Mulinazzo per complessivi mq. 3.250 che catastalmente ricade sulla particella 322 del foglio di mappa n. 2 del comune di Sinagra antistante, per gran parte della sua estensione, alla particella 152 di proprietà della ditta Franchina Maria.
(2003.21.1245)


Con decreto n. 389/U.O.B.17 del 7 aprile 2003 del dirigente generale ad interim del dipartimento regionale lavori pubblici, di concerto con il dirigente generale alla Presidenza, è stato disposto il passaggio dal demanio della Regione siciliana al patrimonio disponibile, del relitto d'alveo del torrente Sinagra in località Mulinazzo per complessivi mq. 2.600 che catastalmente ricade sulla particella 321 del foglio di mappa n. 2 del comune di Sinagra antistante, per gran parte della sua estensione, alla particella 278 di proprietà della ditta Franchina Carmelo.
(2003.21.1244)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Integrazione del Comitato provinciale per il sostegno dei disabili della provincia di Trapani.

Con decreto n. 243/Serv. III dell'8 maggio 2003, dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, si è proceduto all'integrazione del Comitato provinciale per il sostegno dei disabili della provincia di Trapani con il componente sig. Magaddino Giovanni, in rappresentanza dei datori di lavoro e con il componente sig. Daunisi Salvatore, in rappresentanza dei lavoratori.
(2003.21.1287)
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Sostituzione di un componente della Commissione regio nale I.N.P.S.
Con decreto dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione n. 53/2003/IV/1 del 12 maggio 2003 il sig. Gagliano Giuseppe, nato a Borgetto (PA) l'11 febbraio 1951 e residente in via Mattarella n. 5 (Villaggio Luna), Partinico, è stato chiamato a far parte della Commissione regionale I.N.P.S. in sostituzione del sig. Lo Bello Giuseppe in rappresentanza della Confederazione generale del lavoro Sicilia (C.G.L.).
(2003.23.1430)

ASSESSORATO DELLA SANITA'

Revoca dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingros so di specialità medicinali alla società Pastanella s.r.l., con sede in Catania.
Con decreto del dirigente superiore del servizio di assistenza farmaceutica n. 621 del 9 maggio 2003 del dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica, sono stati revocati i decreti n. 26635 del 13 ottobre 1998 e n. 31954 del 7 giugno 2000, concernenti l'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali alla società Pastanella s.r.l., con sede in Catania.
(2003.20.1165)
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Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 626 del 12 maggio 2003 lo stabilimento di prodotti ittici della ditta Iblea Frigo s.r.l., sito in Ragusa nella zona industriale II fase, viene riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività di confezionamento, frazionamento e deposito di prodotti ittici congelati e surgelati di cui alla tipologia 2 e 3 della circolare ministeriale del 19 febbraio 1993, n. 23, e lo stabilimento viene iscritto in via definitiva con il numero di identificazione 2168 nello speciale registro previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
(2003.20.1209)


Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 627 del 12 maggio 2003 il laboratorio di produzione di prodotti a base di carne nella tipologia di prodotti di salumeria crudi e cotti, paste alimentari farcite con carne, prodotti di gastronomia contenenti carne, grassi animali fusi e ciccioli, non avente struttura e capacità di produzione industriale, della ditta Dolcecarollo s.r.l., sito nel comune di Carini (PA), nella via Matteo Picone s.n.c., viene riconosciuto idoneo alldell'attività ai sensi degli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, ed iscritto nello speciale registro con numero di identificazione 9-3216/L.
(2003.20.1207)


Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 628 del 12 maggio 2003 il laboratorio di produzion di prodotti a base di carne nella tipologia di prodotti di salumeria crudi, non avente struttura e capacità di produzione industriale, della ditta Agostino Ninone Sebastiano, sito nel comune di Mirto (ME), nella contrada Maggio s.n.c., viene riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività ai sensi degli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, ed iscritto nello speciale registro con numero di identificazione 9-3219/L.
(2003.20.1208)


Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 629 del 12 maggio 2003 il deposito frigorifero di carni fresche di volatili da cortile della ditta Gruppo 6 G.D.O. s.r.l., sito nel comune di Castelvetrano (TP), nella via Partanna Km. 2, viene riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495, ed iscritto nello speciale registro con numero di identificazione 0-1010/F.
(2003.20.1205)


Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 630 del 12 maggio 2003 il laboratorio di sezionamento di carni fresche in parti inferiori al quarto della specie bovina, suina ed ovi-caprina della ditta Grppo 6 G.D.O. s.r.l., sito nel comune di Castelvetrano (TP), nella via Partanna Km. 2, viene riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, ed iscritto nello speciale registro con numero di identificazione 2705/S.
(2003.20.1206)
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Autorizzazione alla società Codisan S.p.A., con sede in Catania, per la distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano.

Con decreto n. 273 del 20 maggio 2003, del dirigente del servizio assistenza farmaceutica e controllo-vigilanza sulle farmacie del dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica, la società Codisan S.p.A., con sede legale e magazzino in Catania, via Zangri n. 24, è stata autorizzata alla distribuzione all'urgenza di specialità medicinali per uso umano, ai sensi degli artt. 9 e 10 del decreto legislativo n. 539/92, in tutto il territorio nazionale.
(2003.21.1284)
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Autorizzazione ad effettuare la pubblicità sanitaria di un ambulatorio veterinario sito nel comune di Catania.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato veterinario dell'Assessorato regionale della sanità n. 817 del 28 maggio 2003, il dr. Caja Alfonso Carlo, è stato autorizzato ad effettuare la pubblicità sanitaria dell'ambulatorio veterinario sito in Catania, via del Bosco n. 135/A-B, mediante l'utilizzazione di n. 1 insegna luminosa bifacciale e 1 targa.
(2003.23.1392)


Autorizzazione ad effettuare la pubblicità sanitaria di un ambulatorio veterinario sito nel comune di Mascalucia.
Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato veterinario dell'Assessorato regionale della sanità n. 818 del 28 maggio 2003, il dr. Auteri Davide e il dr. Bongiorno Mario, sono stati autorizzati ad effettuare la pubblicità sanitaria dell'ambulatorio veterinario sito in Mascalucia, via Roma n. 246, mediante l'utilizzazione di n. 1 insegna luminosa bifacciale e 2 targhe.
(2003.23.1391)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Ritiro del bando di gara per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnico-scientifica all'autorità ambientale della Regione siciliana per la stesura, redazione e pubblicazione della relazione sullo stato dell'ambiente, relativo all'azione a.1 della sottomisura 1.0.1A del P.O.R. Sicilia 2000-2006.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale territorio ed ambiente n. 351 del 19 marzo 2003, si è provveduto al ritiro del bando di gara con procedura aperta per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnico-scientifica all'autorità ambientale della Regione siciliana per la stesura, redazione e pubblicazione della relazione sullo stato dell'ambiente, relativo all'azione a.1 della sottomisura 1.0.1A del P.O.R. Sicilia 2000-2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte II, n. 32 del 9 agosto 2002 e nella Gazzetta Ufficialedella Comunità europea n. S151 del 6 agosto 2002, essendo stata rilevata una discrasia negli annunci pubblicati tale da potere indurre una interpretazione plurivoca delle condizioni di gara e ritenendo non più attuale l'interesse ad acquisire le prestazioni richieste.
(2003.20.1163)
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Provvedimenti concernenti rinnovo di autorizzazioni per lo scarico di acque reflue depurate.

Con decreto n. 450 del 17 aprile 2003, il dirigente responsabile del servizio I "tutela delle acque" del dipartimento regionale territorio ed ambiente di questo Assessorato ha concesso al comune di Monreale, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell'art. 45 del decreto legislativo n. 152/99, il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nel torrente Gebbione o Vadduneddu delle acque reflue depurate provenienti dall'impianto di trattamento a servizio del centro urbano.
(2003.20.1162)
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Con decreto n. 452 del 17 aprile 2003, il dirigente responsabile del servizio I "tutela delle acque" del dipartimento regionale territorio ed ambiente di questo Assessorato ha concesso il rinnovo, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell'art. 45 del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche e integrazioni, dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue depurate dall'impianto di trattamento a servizio del centro urbano del comune di Paternò (CT).
(2003.20.1161)


Con decreto n. 453 del 17 aprile 2003, il dirigente responsabile del servizio I "tutela delle acque" del dipartimento regionale territorio ed ambiente di questo Assessorato ha concesso il rinnovo, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n; 27/86 e dell'art. 45 del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche e integrazioni, dell'autorizzazione allo scarico dele acque reflue depurate dall'impianto di trattamento a servizio del centro urbano del comune di Milazzo (CT).
(2003.20.1160)

   

Giudizio di compatibilità ambientale al progetto relati vo ad opere di conservazione della costa nel comune di Palma di Montechiaro.
Il dirigente responsabile del servizio 7 V.I.A. del dipartimento regionale territorio ed ambiente, con decreto n. 465 del 28 aprile 2003, ha rilasciato il giudizio positivo di compatibilità ambientale, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, al progetto relativo ad opere di conservazione della costa in comune di Palma di Montechiaro (AG), limitatamente agli interventi ricadenti nella contrada Malerba, ubicata nel SIC ITA040010, litorale di Palma di Montechiaro.
(2003.20.1211)
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Concessione di un finanziamento al comune di Librizzi per la realizzazione di un progetto relativo al consolidamento a salvaguardia del centro abitato.

Con decreto n. 466 del 28 aprile 2003, del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, è stato concesso un finanziamento di E 2.401.382,79 a favore del comune di Librizzi per il progetto di consolidamento a salvaguardia del centro abitato di cui alla delibera di Giunta regionale n. 297 del 15 giugno 2001.
(2003.21.1250)
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Giudizio di compatibilità ambientale al progetto dei lavori di allargamento di una strada comunale nel comune di Augusta.

Il dirigente responsabile del servizio 7 V.I.A. del dipartimento regionale territorio ed ambiente, con decreto n. 468 del 28 aprile 2003, ha rilasciato il giudizio positivo di compatibilità ambientale, con prescrizioni, ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996, recepito con legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, art. 91, al progetto dei lavori di allargamento della strada comunale Xiacche e realizzazione di un sottopasso per l'eliminazione del passaggio a livello al km. 276+319 della linea Siracusa-Bicocca.
(2003.20.1210)
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Approvazione del programma costruttivo per la costru zione di alloggi sociali nel comune di Porto Empe docle.
Con decreto n. 519/D.R.U. del 9 maggio 2003 del dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica è stato approvato, ai sensi delle leggi regionali n. 22/96 e n. 25/97, il programma costruttivo, in variante al piano regolatore generale, per la costruzione di alloggi sociali in contrada Inficherna, nel comune di Porto Empedocle.
(2003.21.1258)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Iscrizione all'albo regionale del turismo sociale della Medicultura cooperativa sociale Onlus a r.l., con sede lega le in Palma di Montechiaro.
Il dirigente del servizio vigilanza enti turistici, imprese e professioni dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, con decreto n. 237/92TUR del 9 aprile 2003, ha iscritto all'albo regionale del turismo sociale la Mediculture cooperativa sociale Onlus a r.l., con sede legale in Palma di Montechiaro (AG), via Italia n. 32, sede centrale in Palma di Montechiaro, corso Odierna n. 565, e sedi periferiche a Naro (AG), via Traina n. 54, e a Montallegro (AG), via Sciacca n. 13.
(2003.20.1177)
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Proroga dell'incarico conferito al commissario straordi nario dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Agrigento.
Con decreto n. 30/Gab. del 15 aprile 2003, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti ha prorogato l'incarico di commissario straordinario dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Agrigento, conferito con decreto n. 215/Gab. del 9 ottobre 2002, al presidente della Provincia regionale di Agrigento, dott. Vincenzo Antonio Fontana, fino alla costituzione del consiglio di amministrazione e comunque fino al 30 giugno 2003.
(2003.20.1178)
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Incarico al commissario ad acta presso l'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Siracusa di adottare il bilancio di previsione 2003 dell'Azienda medesima.

Con decreto n. 31/Gab., del 30 aprile 2003 l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti ha incaricato la dott.ssa Maria Giacona, dirigente regionale nominata con decreto n. 1/Gab. del 10 gennaio 2003 commissario ad acta dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Siracusa, di adottare il bilancio di previsione 2003 della stessa Azienda.
(2003.20.1175)
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Nomina del commissario ad acta presso l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Gela.

Con decreto n. 32/Gab. del 30 aprile 2003, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti ha nominato il dott. Gaspare Sinatra commissario ad acta presso l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Gela per controfirmare, in sostituzione del direttore, i seguenti atti urgenti, indifferibili e indispensabili all'attività del l'azienda stessa: conto consuntivo anno 2002 e conto annuale 2002.
(2003.20.1176)
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Iscrizione all'albo regionale dell'associazione turistica pro loco di Vicari.

Con decreto del dirigente del servizio vigilanza enti turistici, imprese e professioni dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti n. 330/S2Tur. del 6 maggio 2003 l'associazione turistica pro loco di Vicari (PA), è iscritta all'albo regionale, ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto n. 573/65 e successive modifiche, a far data dall'anno 2003.
(2003.20.1174)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 9 giugno 2003, n. 328.
Modifiche all'aggiornamento delle "Norme tecniche" per l'applicazione della misura A1 del Reg. CEE n. 2078/92 e dell'azione F1a del P.S.R. Sicilia - Reg. CE n. 1257/99.

AL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE
ALL'AGEA
ALL'ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DEL L'AMBIENTE
AL DIPARTIMENTO FORESTE
ALLE AREE ED AI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
ALLE AREE ED AI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
ALLE U.O. N. 20 E 21 O.M.P. DI ACIREALE E PALERMO
ALLE U.O. N. 53 E 54 O.M.P. DI ACIREALE E PALERMO
AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DELL'AGRICOLTURA
AL SERVIZIO REGIONALE REPRESSIONE FRODI VINICOLE
ALL'ISTITUTO REGIONALE VITE E VINO
ALLE CONDOTTE AGRARIE
ALLE SEZIONI OPERATIVE DI A.T. E DIVULGAZIONE AGRICOLA
ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
ALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA DELL'AGRICOLTURA
ALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
ALLA FEDERAZIONE REGIONALE COLTIVATORI DIRETTI
AGLI ORDINI PROVINCIALI DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI
AI COLLEGI PROVINCIALI DEI PERITI AGRARI
AI COLLEGI PROVINCIALI DEGLI AGROTECNICI
Al fine di recepire la normativa di più recente emanazione in materia di difesa fitosanitaria, si rende necessario integrare l'aggiornamento alle "Norme tecniche" per l'applicazione della misura A1 del Reg. CEE n. 2078/92 e dell'azione F1a del Piano di sviluppo rurale per la Regione Sicilia - Reg. CE. n. 1257/99, di cui alla circolare 12 febbraio 2003, n. 321 "Aggiornamento delle norme tecniche adottate nella Regione Sicilia", e successive integrazioni.
Tali modifiche hanno ricevuto il parere di conformità da parte del comitato tecnico-scientifico nazionale per l'applicazione delle misure agroambientali.
Di seguito vengono pubblicate esclusivamente le schede per coltura che riportano variazioni rispetto alle analoghe schede pubblicate nella suindicata circolare n. 321/2003, che conseguentemente vengono abrogate.
Inoltre, in recepimento delle direttive n. 2002/71/CE e 2002/76/CE, il Ministero della salute con decreto ministeriale del 17 gennaio 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2003) ha vietato l'uso di alcune sostanze attive, tra cui il dimetoato, su varie colture, mentre su altre ne ha modificato i limiti massimi dei residui ammissibili.
Poiché il provvedimento è entrato in vigore in data 4 aprile 2003, gli aderenti alle misura A1 del Reg. CEE n. 2078/92 ed all'azione F1 del Reg. CE n. 1257/99 (P.S.R.) hanno l'obbligo di attenersi alle seguenti indicazioni, ferme restando le prescrizioni riportate nelle specifiche schede colturali delle vigenti "Norme tecniche" ("Criteri d'intervento", "Note e limitazioni d'uso").
Si precisa che le sostanze attive indicate di seguito per singola coltura, vanno usate in sostituzione del dimetoato, non più utilizzabile.
L'adeguamento formale delle suindicate "Norme tecniche" alle nuove disposizioni di legge verrà eseguita in occasione del prossimo aggiornamento autunnale.
Agrumi
Mosca mediterranea della frutta (Ceratitis capitata): in sostituzione al dimetoato, non più utilizzabile su questa coltura, tranne che per piante non ancora in produzione, ammessa la sostanza attiva etofenprox o, in deroga, malation, sia per il trattamento a tutta chioma che per l'impiego di esche proteiche avvelenate.
Albicocco
Mosca mediterranea della frutta (Ceratitis capitata): ammesso in deroga l'uso di fenitrotion, malation o deltametrina, sia per il trattamento a tutta chioma che per l'impiego di esche proteiche avvelenate.
Carciofo
Nottua (Gortyna xanthenes): ammesso Bacillus thuringiensis e le sostanze attive piretrine + piperonil butossido, alfametrina, bifentrin, deltametrina, flucitrinate e lamda-cialotrina.
Depressaria del carciofo (Depressaria erinacella): ammesso Bacillus thuringiensis e, in deroga, l'uso di deltametrina.
Melo
Mosca mediterranea della frutta (Ceratitis capitata): ammesso in deroga l'uso di ciflutrin, deltametrina o malation, sia per il trattamento a tutta chioma che per l'impiego di esche proteiche avvelenate.
Pero
Mosca mediterranea della frutta (Ceratitis capitata): ammesso in deroga l'uso di ciflutrin, deltametrina o malation, sia per il trattamento a tutta chioma che per l'impiego di esche proteiche avvelenate.
Pesco
Mosca mediterranea della frutta (Ceratitis capitata): ammesse le sostanze attive etofemprox e triclorfon o, in deroga, ciflutrin e deltametrina, sia per i trattamenti a tutta chioma e per i trattamenti con esche proteiche avvelenate.
  Il dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali: CROSTA 

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(2003.24.1441)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 3 giugno 2003, n. 5/F.P.
P.O.P. 1994/1999 - Restituzione somme e svincolo polizze fidejussorie.

AGLI ENTI GESTORI
Con circolare n. 6/2001/F.P., pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 29 giugno 2001, sono state impartite disposizioni sulle modalità di richiesta di saldo dei finanziamenti concernenti gli interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo a valere sul P.O.P. 1994/1999.
In considerazione della circostanza che le relative spese dovevano essere quietanzate entro il 31 dicembre 2001 e che l'attività di rendicontazione è stata conclusa, gli enti gestori di interventi cofinanziati, a qualsiasi titolo, dal Fondo sociale europeo - P.O.P. 1994/1999 - che abbiano prodotto polizza fidejussoria a copertura e garanzia delle somme richieste a titolo di saldo (quota F.S.E., F.D.R., Regione), dovranno rimborsare entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, le somme erogate in eccedenza eventualmente non riconosciute in sede di rendicontazione, mediante versamento nel capo XI capitolo 3726 del bilancio della Regione siciliana.
Come previsto dalle condizioni di polizza, gli interessi, decorrenti dalla data di erogazione del saldo del finanziamento a quella del rimborso delle somme eccedenti e calcolati in ragione del tasso ufficiale di sconto in vigore nel periodo in esame, dovranno essere versati invece sul capo X, capitolo 2714.
Ai fini della restituzione delle somme in parola, gli enti gestori dovranno:
1)  ritirare presso la filiale provinciale della Cassa regionale del Banco di Sicilia competente per territorio il relativo modulo di versamento (Mod. T121);
2)  effettuare il versamento presso la stessa Cassa regionale;
3)  trasmettere le ricevute di versamento a questo dipartimento "Servizio gestione - U.O.B. I F.S.E.", via Imperatore Federico n. 52 - cap. 90143 Palermo tramite lettera raccomandata A.R. nella quale siano indicati i dati identificativi del progetto.
La stessa procedura dovrà essere attivata sia dagli enti pubblici che dagli enti privati.
In caso di mancata comunicazione, trascorso il termine di giorni 20 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, si provvederà all'escussione della polizza fi dejussoria.
Gli enti gestori che abbiano già versato le somme eccedenti dovranno far pervenire a questa Amministrazione solo la ricevuta di versamento degli interessi.
Al fine di accelerare le procedure per lo svincolo delle garanzie fideiussorie, gli enti gestori sono invitati ad inoltrare contestualmente la richiesta di svincolo delle polizze e la fotocopia della polizza fidejussoria.
Gli enti gestori, sia pubblici che privati, allegheranno alle ricevute di versamento un'autocertificazione, resa ai sensi di legge, da cui risultino i seguenti dati alla data di versamento delle somme:
Importo ammesso a finanziamento      E ............................. 
Importo ammesso a rendicontazione      E ............................. 
Somme da restituire o restituite      E ............................. 
Interessi calcolati dal .............. al ..............      E ............................. 
  Totale     E ............................. 
La presente sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito www.regione.sicilia.it/ lavoro.   

Il dirigente generale del dipartimento regionale formazione professionale: RABBONI
(2003.23.1394)
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CIRCOLARE 12 maggio 2003, n. 6.
Semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa, capitoli nn. 313701 - 702, 703, 704, 706, 709, 713 - Sussidi straordinari e contributi ai patronati e ad altri enti e organismi di assistenza dei lavoratori, leggi regionali n. 48/60, art. 8; n. 48/60, art. 1; n. 60/74, art. 3; n. 11/72, art. 18; n. 48/78, art. 2; n. 98/94 e successive modificazioni.

AGLI ISTITUTI ED ENTI DI PATRONATO ED ASSISTENZA SOCIALE: ACLI, ENAPA, ENAS, ENCAL, ITAL, INAC, SIAS, INAS, INCA, INPAL, CISL, CGIL, COLDIRETTI, UIL, UGL, CIA, AIC MCL, CISAL, CONFAGRICOLTURA, EPACA, ENCAL, FAC, ENASCO, ITACO, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, ACAI, CLAAI, EASA, EPASA, INAPA, CGIA, CNA, CASA, ACLI TERRA, CENTRI STUDI, CENTRO STUDI REGIONALE A. GRIMALDI, CERDFOS, IL LAVORO, ERRIPA A. GRANDI
e, p.c.  ALL'ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO DI PALERMO 

AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DEL LAVORO DI PALERMO, AGRIGENTO, MESSINA, CATANIA, CALTANISSETTA, ENNA, RAGUSA, SIRACUSA, TRAPANI
ALLA RAGIONERIA CENTRALE
Al fine di ottemperare all'erogazione dei sussidi e dei contributi agli enti che svolgono attività assistenziale e previdenziale in favore dei lavoratori, con modalità più sollecite; alla luce dell'art. 1, comma 3, lettera f), della legge regionale n. 8 del 9 agosto 2002 "Semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" e per analogia di quanto disposto dall'art. 14, lett. c), del regolamento emanato dal Ministero del lavoro, con decreto n. 764 del 13 dicembre 1994; nonché ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2002, si dispone, in attesa dell'esito delle ispezioni effettuate annualmente dall'Ispettorato del lavoro sull'attività degli enti, e dopo l'approvazione del bilancio regionale di previsione:
1)  l'erogazione del 60% delle somme stanziate in bilancio a favore degli enti destinatari;
2)  la liquidazione a conguaglio del saldo del sussidio o contributo calcolato nell'anno di riferimento, sugli esiti delle ispezioni dell'Ispettorato del lavoro che deve procedere al controllo entro 60 giorni dalla realizzazione del programma a suo tempo presentato dagli enti.
Nel caso in cui le ispezioni abbiano dato risultati insufficienti per il raggiungimento del contributo già erogato con l'anticipazione, si chiederà la restituzione della quota in esubero non dovuta.
Le disposizioni suddette saranno applicate a partire dall'esercizio finanziario 2003 e per quelli futuri.
Si elencano di seguito i capitoli di spesa con le leggi di riferimento e gli enti destinatari:
-  legge regionale n. 48/60 del 30 dicembre 1960 e successive modifiche, cap. 313701
Attività assistenziale e previdenziale
ACLI, ENAPA, ENAS, ENCAL, ITAL, INAC, SIAS, INAS, INCA, INPAL;
-  legge regionale n. 48/60, art. 1 e successive modificazioni, cap. 313702
Attività numero degli iscritti, organizzazione
ACLI, CISL, CGIL, Coldiretti, UIL, UGL, CIA, AIC, MCL, CISAL, Confagricoltura;
-  legge regionale n. 48/60, art. 8 e successive modificazioni, cap. 313703
Assistenza tecnica legale e tributaria
ACLI, ENAPA, ITAL, EPACA, ENAS, ENCAL, INAC, SIAS, INAS, INCA, INPAL, FACI;
-  legge regionale n. 60/74, art. 3 e successive modificazioni, cap. 313704
Punto 1 - Attività assistenziale e previdenziale
ENASCO, ITACO;
Punto 2 - Attività iscritti e organizzazione
Confcommercio, Confesercenti;
Punto 3 - Assistenza tecnica legale e tributaria
ENASCO, ITACO;
-  legge regionale n. 11/72, art. 18 e successive modificazioni, cap. 313706
Punto 1 - Attività e organizzazione
ACAI, CLAAI, EASA,EPASA, INAPA;
Punto 2 - Attività, iscritti, sedi
ACAI, CGIA, CNA, CASA, CLAAI;
Punto 3 - Assistenza tecnica legale e tributaria
ACAI, CLAAI, EASA, EPASA, INAPA;
Cap. 313709 ex cap. 33025, 33032, 33033:
-  legge regionale n. 48/78 ex cap. 33025
CISL, UIL, UGL, CISAL, ACLI;
-  legge regionale n. 97/84 ex cap. 33032
Artigianato: CNA, CASA, CGIA, CLAAI;
Commercio: Confcommercio, Confesercenti, UCICT;
-  legge regionale n. 98/84 ex cap. 33033
Coldiretti, CIA, ACLI, Terra
-  legge regionale n. 48/78, art. 2, cap. 313713
Centro studi regionale A. Grimaldi;
Centro studi regionale CERDFOS;
Centro studi regionale Il lavoro;
Centro studi regionale Erripa A. Grandi.
Tanto si dispone per le opportune applicazioni.
  L'Assessore: STANCANELLI 

(2003.21.1249)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


CIRCOLARE 21 maggio 2003, n. 1.
Cartografia digitale in scala 1:2.000 dei centri urbani siciliani.

A TUTTI I COMUNI DELLA SICILIA
Nell'ambito dei poteri dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana di regolamentare la materia di cui in oggetto, si forniscono i seguenti indirizzi:
Atteso che nell'ambito del P.O.R. 2000/2006, con la misura 5.05, Reti finalizzate al miglioramento dell'offerta di città, questa Amministrazione ha già appaltato i lavori per la realizzazione di cartografia, in scala 1:2.000 formato GIS, dei centri urbani, si rappresenta quanto segue:
a)  non saranno erogati contributi ai comuni per la realizzazione di cartografia in scala 1:2.000 pertinenti le aree comprese negli appalti regionali, per ovvi motivi di evitare un raddoppio di spesa pubblica;
b)  per potere accedere all'erogazione dei contributi, per la restituzione cartografica al di fuori delle perimetrazioni dell'appalto regionale, l'Assessorato prenderà in esame le richieste di comuni relativi a quelle aree di specifico interesse, ai fini della redazione degli strumenti urbanistici;
c)  al fine di poter usufruire dei contributi, le amministrazioni comunali saranno obbligate ad utilizzare lo stesso capitolato già disposto dall'Assessorato.
Ai fini della redazione degli strumenti urbanistici che nel frattempo dovesse essere necessario approntare, l'Assessorato suggerisce nell'immediato l'utilizzo delle orto foto a colori in scala 1:10.000, progetto it 2000, e delle foto aeree del volo 1997, in scala 1:20.000.
Inoltre si rappresenta che potranno essere utilizzate le foto del volo che si va a realizzare nell'ambito dell'appalto per la cartografia in oggetto, in scala 1:7.500 circa, sia per l'aggiornamento speditivo di cartogra - fia già realizzata dal singolo comune in scala 1:2.000, sia per la realizzazione di cartografia in aree non comprese dalla restituzione cartografica dell'appalto regionale.
Le foto aeree del territorio su cui è eseguita la ripresa fotogrammetrica saranno rese disponibili da questo Assessorato dopo il collaudo positivo della fase di riprese aeree.
d)  In ogni caso, prima di predisporre il progetto di qualunque tipo di cartografia in scala 1:2.000, sarà necessario che il comune sottoponga qualunque esigenza all'Assessorato stesso, affinché il progetto comunale sia in linea con le attuali direttive e non sia in contrasto con quanto in corso di realizzazione da parte di questa Amministrazione.
  L'Assessore: PARLAVECCHIO 

(2003.23.1386)
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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI





RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA
LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 16 aprile 2003, n. 4.
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.
Nella legge di cui in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.17 del 17 aprile 2003, va apportata la seguente rettifica:
-  all'articolo 88, comma 1, nono rigo, sostituire "5 gennaio 1984" con "5 gennaio 1994".
(2003.25.1518)
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ERRATA CORRIGE
ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 9 maggio 2003.
Graduatoria regionale provvisoria dei medici specialisti pediatri di libera scelta valida dall'1 luglio 2003 al 30 giugno 2004.

Nel decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.25 del 30 maggio 2003, alla fine di pag. 28 deve essere aggiunto quanto segue:
"Medici pediatri esclusi:
1 - Musarra Iolanda Maria - 8-7-1959 - Istanza priva di autocertificazione".
(2003.21.1276)


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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