REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 27 GIUGNO 2003 - N. 29
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 16 maggio 2003.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Palagonia.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art.68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5, legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il foglio prot. n. 27439 del 28 dicembre 2001, assunto in pari data al n. 64535 del protocollo di questo Assessorato, con il quale il sindaco del comune di Palagonia ha trasmesso per l'approvazione di competenza gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Visto il foglio prot. n. 18090 del 21 settembre 2001, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 54269 del 26 settembre 2001, con il quale il comune ha trasmesso gli atti ed elaborati richiesti con la nota di questo Assessorato, prot. n. 46127 del 3 agosto 2001;
Vista la delibera del commissario ad acta n. 55 del 14 dicembre 1999, con la quale è stato adottato, con le prescrizioni e limitazioni discendenti dal parere dell'ufficio del Genio civile di Catania, il piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio e prescrizioni esecutive;
Visti gli atti di pubblicazione e deposito, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera commissariale n. 55 del 14 dicembre 1999;
Vista la certificazione datata 25 settembre 2001, a firma del segretario generale del comune di Palagonia, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano adottato con delibera commissariale n. 55 del 14 dicembre 1999, nonché attestante la presentazione, avverso lo strumento urbanistico adottato, di n. 66 osservazioni di cui n. 4 fuori i termini di legge;
Viste le osservazioni e/o opposizioni presentate dalle ditte indicate nell'elenco a firma del segretario comunale;
Viste le apposite planimetrie di visualizzazione delle osservazioni e/o opposizioni nonché la relazione redatta dal progettista;
Vista la delibera n. 19 del 24 marzo 2000, con la quale, a seguito dell'ulteriore parere espresso dall'ufficio del Genio civile di Catania, prot. n. 8214 del 17 marzo 2000, in merito alla suscettività edilizia di una porzione di territorio classificata C2, in contrada San Damiano, il commissario ad acta ha adottato gli elaborati integrativi allo scopo redatti;
Visti gli atti di pubblicazione e deposito, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera commissariale n. 19 del 24 marzo 2000;
Vista la certificazione datata 25 settembre 2001, a firma del segretario generale del comune di Palagonia, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della delibera commissariale n. 19 del 24 marzo 2000, nonché attestante l'assenza di osservazioni/opposizioni avverso la stessa;
Viste le note prott. n. 34309-36341 del 5 novembre 1996 e n. 8214 del 7 marzo 2000, con le quali l'ufficio del Genio civile di Catania ha espresso il parere, ai sensi dell'art.13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, sul piano regolatore generale in argomento;
Vista la nota prot. n. 119 del 27 marzo 2002, con la quale il servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamen te agli atti ed elaborati relativi al piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, la proposta di parere n. 11 del 26 marzo 2002, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Parere ex art. 13, legge n. 64/1974
L'ufficio del Genio civile di Catania, con nota prot. n. 34309-36341 del 5 novembre 1996, ha espresso sul piano regolatore generale e prescrizioni esecutive "parere favorevole limitatamente agli aspetti geologico-geomor fologici, per le aree a buona suscettività, e per le aree a media suscettività, tenendo conto per queste ultime delle condizioni e prescrizioni contenute nello studio geologico e relative note integrative; parere sfavorevole, sempre limitatamente agli aspetti geologico-geomorfologici, per le aree a bassa suscettività, poiché sussiste una chiara ed evidente incompatibilità tra studio geologico-geomorfologico e studio di piano regolatore generale". Con successivo provvedimento prot. n. 8214 del 7 marzo 2000, l'ufficio del Genio civile, "riconsiderando quanto precedentemente espresso sulle aree definite a bassa suscettività di edificazione della zona di S. Damiano, ...esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 13, legge n. 64/1974, relativamente alla zona denominata S. Damiano, a condi zione che:
-  il fosso di guardia venga esteso anche alle aree adiacenti (piano di lottizzazione Nicoletti) e cioè lungo tutto il bordo meridionale dell'area in esame;
-  venga destinata a verde una fascia di territorio di larghezza pari a 20 m. a ridosso del fosso di guardia, così come visualizzato nell'allegato 3".
Procedure di pubblicazione
Il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio è stato depositato e pubblicato secondo le modalità previste dall'art. 3, legge regionale n. 71/78.
Dalle certificazioni a firma del segretario generale datate 25 settembre 2001, si rileva che avverso al piano sono state presentate n. 66 osservazioni e/o opposizioni, di cui n. 62 entro i termini e n. 4 fuori termini di legge, relative alle ditte di seguito riportate:
...omissis...
Deduzioni alle osservazioni ed opposizioni
-  deduzioni del progettista;
-  visualizzazione delle osservazioni al piano regolatore generale costituita dalle tavv. 4/a e 4/b;
Verbale ex art. 8 disciplinare di incarico
Il progettista unitamente al rappresentante dell'ufficio tecnico comunale, con verbale redatto in data 14 dicembre 1999, ha accertato che le aree previste per urbanizzazioni ed attrezzature sono libere da edificazioni.
Situazione urbanistica precedente
Il comune di Palagonia, è dotato di un programma di fabbricazione approvato da questo Assessorato con decreto n. 111 del 10 aprile 1981 e, relativamente agli strumenti urbanistici particolareggiati, dai seguenti piani:
-  piano particolareggiato di recupero urbanistico ex legge regionale n. 37/85, approvato con delibera consiliare n. 53 del 20 luglio 1993 di cui alla presa d'atto dell'A.R.T.A. n. 85853/1993 del 10 gennaio 1994;
-  piano particolareggiato di zona D, approvato con delibera consiliare n. 22 del 10 marzo 1991;
-  n. 8 piani di lottizzazione convenzionata.
Studio geologico
Dalla relazione geologica emerge quanto segue:
La carta della suscettività all'utilizzo del territorio, redatta in scala 1:2.000 e 1:10.000, suddivide il territorio urbano in tre classi, rispettivamente denominate:
Aree a buona suscettività, la cui utilizzazione non pone alcuna penalizzazione di carattere geotecnico, causa i bassi valori di pendenza e l'assenza di fenomeni di instabilità; i terreni sono costituiti prevalentemente da orizzonti alluvionali e da argille costituenti il substrato, e subordinatamente da vulcaniti basiche stabili;
Aree a media suscettività, la cui utilizzazione è possibile previa esecuzione di indagini dirette approfondite e con opportuni interventi di sistemazione, quali consolidamenti e sostegni, realizzazione di impianti fognari, sistemazione idrauliche, l'adozione di particolari tecniche costruttive; in tali aree l'urbanizzazione è subordinata ad accurate indagini geognostiche e geotecniche atte a verificare, sia l'esatto spessore degli orizzonti colluviali superficiali, mediocri da un punto di vista geomeccanico, sia le caratteristiche granulometriche e fisico-meccaniche dei terreni di sedime allo scopo di una corretta scelta della tipologia fondazionale;
Aree a bassa suscettività, interessate da faglie certe, fenomeni gravitativi estesi e profondi, processi di erosione accelerata, da corsi d'acqua perenni e temporanei, da elevate pendenze dei versanti (> 60% nei terreni litoidi e > 30% nei terreni argillosi); in tali aree l'urbanizzazione è sconsigliabile non essendo possibile alcuna espansione edilizia.
Nella carta idrogeologica, in scala 1:10.000, sono visualizzate le opere di captazione rappresentate da pozzi che, per la maggior parte, interessano l'acquifero vulcanico con produzioni impiegate quasi esclusivamente per uso irriguo.
Relativamente alle forme di origine strutturale e neotettonica, sono stati riconosciuti due principali gruppi di faglie dirette: il primo con direzione NNW-SSE e il secondo con direzione NE-SW. Non mancano, altresì, faglie con orientamento differente quale quella a nord di Poggio Raffo (E-W). Sono presenti, inoltre, nel territorio comunale delle "paleofrane" site, in particolare, una a ESE dell'abitato, in contrada S. Damiano, e l'altra a sud, in contrada Taggia-Pietrazze.
Studio agricolo-forestale
Detto studio è stato integrato con appositi elaborati ai fini dell'adeguamento ai sensi della legge regionale n. 16/96. Con nota prot. n. 23722 del 7 ottobre 1999, l'agro nomo incaricato ha attestato che lo studio redatto è conforme alle disposizioni della legge regionale n. 13/99.
Il territorio comunale è caratterizzato dalle seguenti attività agricole preminenti: agrumicoltura (Ha. 3.193,15), cerealicoltura (Ha. 717,76), olivicoltura (Ha. 66,84).
In detto studio è stata individuata un'area con formazioni rupestri e riparali di particolare interesse naturalistico paesaggistico e geologico che presenta le caratteristiche previste dall'art. 4, comma 2, legge regionale n. 16/1996 e per la quale si propone il vincolo previsto dall'art. 10, legge regionale n. 16/96.
Dimensionamento del piano
Si prevede un incremento demografico, in relazione ai dati della popolazione di cui all'arco temporale 1971-1993 riportati nella relazione tecnica, per il ventennio di riferimento del piano (1994-2014), pari a 2.650 abitanti che porterebbe la popolazione complessiva a 19.260 abitanti (16.610 abitanti al 1993 + 2.650 incremento proposto). Inoltre, relativamente ai dati censimentali 1991, le abitazioni occupate risultano n. 4.641, mentre quelle non occupate sono n. 1.944. La volumetria complessiva del piano è di mc. 2.791.224 di cui mc. 2.520.170, relativa alla volumetria esistente e mc. 271.054, relativa alla volumetria di progetto. Nella relazione tecnica di progetto si evidenzia che il computo della cubatura esistente deve essere determinata tenendo conto, nelle zone territoriali omogenee A e B1, dello stato di degrado del patrimonio edilizio e delle ordinanze di demolizione relative a circa 300 unità immobiliari, in parte conseguenti al terremoto del 1990.
Viabilità
Si prevede un asse viario che svolge la funzione di circonvallazione del centro abitato e si sviluppa da ovest (prolungamento della via Garibaldi) ad est (in direzione parallela alla S.S. n. 385 Caltagirone - Catania) della via Palermo.
Zonizzazione e destinazioni d'uso del territorio
Il progettista, con nota prot. n. 5477/U.T.C. del 14 dicembre 1999, dichiara, ai sensi dell'art. 2, comma 5, legge regionale n. 71/78, che le previsioni urbanistiche del progetto di piano regolatore generale non destinano ad usi extragricoli suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue e dotati di infrastrutture e di impianti a supporto dell'attività agricola.
Il piano prevede di suddividere il territorio comunale nelle seguenti zone e sottozone territoriali omogenee:
Zona A - conservazione ambientale
Aree edificate e di completamento del vecchio centro urbano il cui complesso costituisce la zona storica e di particolare pregio artistico ed ambientale.
Le attività consentite in detta zona sono:
a)  interventi di consolidamento;
b)  interventi di restauro, risanamento e di trasformazione conservativa, nel rispetto del decreto interministeriale n. 1444/68 da eseguirsi a norma dell'art. 39 della legge regionale n. 19/72 e seguenti modifiche e integrazioni;
c)  interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed opere interne;
d)  interventi di ristrutturazione edilizia. Non sono consentite concessioni per demolizioni e ricostruzioni, per ampliamenti e sopraelevazioni, nonché modifiche di prospetto, fino all'approvazione del piano particolareggiato o dei piani di recupero individuati e redatti in conformità alle vigenti disposizioni. Le aree libere, o comunque risultanti tali, rimangono inedificate fino all'approvazione dei predetti piani attuativi nei quali la cubatura degli edifici da restaurare o ricostruire non può superare quella preesistente e nel rispetto, comunque, del contesto territoriale. Il rilascio della concessione edilizia, a seguito dell'approvazione del piano particolareggiato, è subordinata al nulla osta della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali competente.
Zona B1 - ristrutturazione
Area contigua al perimetro del centro storico in cui gli edifici esistenti non presentano particolari pregi ambientali. Gli interventi consentiti sono, oltre quelli di cui alla zona territoriale omogenea A, la demolizione e ricostruzione con la riproposizione dei caratteri architettonici del manufatto preesistente da documentarsi con disegni, rilievi fotografici, ecc. Le aree libere, o comunque risultanti tali, rimangono inedificate fino all'approvazione dei piani particolareggiati che dovranno definire mediante analisi e proposizioni di dettaglio, l'attività edificatoria consentita.
Zona B2 - completamento
Area di recente formazione il cui edificato non presenta pregi né di impianti né ambientali. In detta zona territoriale omogenea l'attuazione può effettuarsi a mez zo di singole concessioni edilizie qualora esistano le opere di urbanizzazione primaria (almeno rete idrica, viaria e fognante) e risultino previste dallo strumento urbanistico generale quelle di urbanizzazioni secondaria. L'edificazione nelle aree libere non urbanizzate è subordinata alla preventiva approvazione di piani attuativi. I parametri edilizi sono i seguenti: Df = 5,00 mc./mq. salvo quanto previsto dall'art. 39, legge regionale n. 19/72 e seguenti modifiche e integrazioni; H max pari ad una volta e mezza la larghezza della strada o dello spazio pubblico antistante più l'eventuale ritiro ed in ogni caso non può superare m. 13,00 per n. 4 piani f.t.; rapporto di copertura = 60% per i lotti superiori a 200 mq. E' facoltà del sindaco, sentita la C.E.C., consentire altezze maggiori di quelle stabilite dalla normativa di piano. Nei casi di demolizione e ricostruzione è consentita la riedificazione sullo stesso perimetro del preesistente edificato purché il ricostruito non superi il volume preesistente. Le suddette norme prevarranno su quelle dei piani di recupero, al fine di rendere omogenee le aree al momento dell'entrata in vigore del piano regolatore generale.
Zona C1 - espansione urbana
Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla preventiva approvazione del piano attuativo da realizzarsi per superficie minima pari a mq. 5.000 e nel rispetto dei seguenti parametri edilizi: Df max = 3,00 mc./mq.; H max = m. 11,00 per n. 3 piani f.t.; rapporto di copertura = 40%.
Zona C2 - espansione residenziale
Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla preventiva approvazione del piano attuativo da realizzarsi per superficie minima pari a mq. 5.000 e nel rispetto dei seguenti parametri edilizi: Df max = 1,50 mc./mq.; H max = m. 7,50 per n. 2 piani f.t.; rapporto di copertura = 40%.
Zona C3 - edilizia economica e popolare
Insediamenti di edilizia residenziale, di tipo economico e popolare, previa approvazione dei relativi piani di zona. Gli edifici devono presentare le caratteristiche di cui alle norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato di zona. In particolare, nelle prescrizioni esecutive si prevedono i seguenti parametri urbanistici: Df max = 5,00 mc./mq.; H max = m. 11,00 per n. 3 piani f.t.
Zona D - insediamenti produttivi
Parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali di tipo artigianale o ad essi assimilabili. Lo strumento di attuazione è il piano per insediamenti produttivi nel rispetto dei seguenti parametri edilizi: Df max = 2,00 mc./mq.; H max = m. 8,50 per n. 2 piani f.t., superficie minima dei lotti = mq. 2.000. Sono ammessi edifici ad uso abitazione nella misura massima del 10% della cubatura ammissibile nell'intero lotto. Saranno consentite maggiori altezze solo per dimostrate necessità di natura tecnico-produttiva. All'interno di ogni singolo lotto deve essere assicurata una superficie minima del 10% della superficie totale del lotto da destinare a parcheggi, attrezzature collettive e verde.
Zona E - agricola
Parti del territorio destinate all'esercizio delle attività agricole e, comunque, all'esercizio di attività connesse con l'uso agricolo del territorio. Sono consentiti gli interventi produttivi di cui all'art. 22, legge regionale n. 71/78, mentre l'edificazione a scopo residenziale deve rispettare la Df max pari a 0,03 mc./mq. ed H max pari a m. 7,50 per n. due piani f.t. E' consentita la costruzione di edifici relativi a pubblici servizi mentre non sono ammessi edifici a destinazione turistico-alberghiera e complessi ricettivi in genere. Nell'ambito di aziende agricole sono ammessi gli interventi di cui all'art. 23, legge regionale n. 71/78.
Zona F1 - attrezzature pubbliche
Df max = 2,00 mc./mq.; H max = m. 11,00 per n. 3 piani f.t.; distanza minima dai confini del lotto = m. 6,00. Non è consentita la formazione di cortili e chiostrine chiuse.
Zona F2 - verde pubblico
Aree destinate alla realizzazione di parchi pubblici, di quartiere e a livello urbano, in cui è consentita la costruzione di edifici a servizio dei parchi nonché di impianti tecnologici.
Zona F3 - verde attrezzato
Aree destinate alla realizzazione di spazi attrezzati per il gioco in cui è consentita la costruzione di edifici accessori nonché di impianti tecnologici. Le costruzioni realizzabili devono rispettare i seguenti parametri edilizi: Df max = 1,00 mc./mq.; H max = m. 4.00; rapporto di copertura = 1/10.
Zona F4 - verde sportivo
Aree destinate alla realizzazione di impianti sportivi a carattere urbano e di impianti ricreativi per il gioco e lo sport nel rispetto dei seguenti parametri edilizi: Df max = 2,00 mc./mq. ed H max = m. 15,00. Per gli impianti di spettacolo la capienza generale deve essere proporzionata a 0,40 mq. per utente ed i parcheggi devono essere commisurati nella misura di un posto auto ogni cinque spettatori.
Zona G - vincolo di inedificabilità
Detta zona comprende le fasce di rispetto della viabilità, delle strade ferrate, delle aree cimiteriali, ecc. in cui è vietato ogni tipo di costruzione, anche a carattere provvisorio, nonché ogni accesso al di fuori di quelli previsti dal piano regolatore generale e dai piani attuativi. Nelle aree di rispetto cimiteriale è consentita la realizzazione di piccole costruzioni precarie accessorie.
Prescrizioni esecutive
Le prescrizioni esecutive, redatte ai sensi dell'art. 2, legge regionale n. 71/1978 e seguenti modifiche e integrazioni, sono relative ai soli fabbisogni residenziali pubblici e privati siti rispettivamente:
-  Contrada Mulino di Mezzo: superficie totale del l'insediamento mq. 77.200; superficie relativa agli edifici esistenti mq. 3.400; superficie edificabile mq. 13.660; superficie destinata a sede viaria mq. 21.550; parcheggi mq. 6.800; verde mq. 15.400; attrezzature sportive mq. 8.600; attrezzature di interesse generale mq. 2.350; scuola materna mq. 2.900; piazza mq. 1.150; passetti pedonali mq. 1.340; volumetria di progetto mc. 53.728;
-  Contrada Grassurelle: superficie totale dell'insediamento mq. 110.600; superficie edificabile mq. 23.000; superficie destinata a sede viaria mq. 22.000; parcheggi mq. 11.500; verde mq. 4.900; attrezzature sportive mq. 28.000; attrezzature di interesse generale mq. 10.000; scuola media mq. 11.000; piazza mq. 200; volumetria di progetto mc. 79.500.
CONSIDERAZIONI
1.0 - Procedure
Riguardo alle procedure di adozione del piano si evidenzia che:
-  il piano regolatore generale, adottato con delibere commissariali n. 55/99 e n. 19/2000, è sprovvisto delle planimetrie, a scala non inferiore 1:10.000, di tutto il territorio comunale relative allo stato di fatto ed alla zonizzazione, così come previsto dal disciplinare-tipo approvato con decreto n. 91/79 e seguenti modifiche e integrazioni;
-  il piano con i relativi allegati è supportato dallo studio geologico generale e particolareggiato;
-  il piano è supportato dallo studio agricolo-forestale adeguato ai sensi della legge regionale n. 13/99;
-  il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, così come redatto, è stato sottoposto, preventivamente all'adozione, all'esa me ed al parere dell'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 e successivamente è stato depositato e pubblicizzato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  sulle osservazioni ed opposizioni presentate avverso al piano regolatore generale ed alle prescrizioni esecutive sono state formulate deduzioni da parte del progettista.
2.0  -  Progetto di piano
Dimensionamento: Si condivide l'ipotesi di incremento demografico per il ventennio di riferimento del piano (1994-2014); tuttavia tenuto conto, in relazione ai dati Istat, del notevole patrimonio edilizio esistente pari a 23.813 stanze e della rilevante quota di vani non occupati pari a n. 5.644, si reputa necessario ridimensionare le nuove previsioni insediative di piano riducendo i parametri urbanistici, anche in rapporto alla consistenza volumetrica dell'edificato esistente, delle seguenti zone territoriali omogenee:
-  zona territoriale omogenea C3: Df max = da 5,00 mc./mq. a 3,00 mc./mq. mentre, H max rimane invariata e cioè pari a m. 11,00 con n. 3 piani f.t.;
-  zona territoriale omogenea B2: H max = da m. 13,00 con n. 4 piani f.t. a m. 11,00 con n. 3 piani f.t., mentre, la Df max rimane invariata e cioè pari a 5,00 mc./mq.
3.0  -  Zonizzazione
Preliminarmente va rilevato che il progetto di piano non riguarda la totalità del territorio comunale, in violazione dell'art. 7, legge n. 1150/42 e seguenti modifiche e integrazioni e dell'art. 10, lett. h) ed l), del disciplinare-tipo approvato con decreto n. 91/79 e seguenti modifiche e integrazioni.
Di conseguenza, l'esame del piano regolatore generale in argomento è focalizzato all'ambito del centro urbano sulla base di quanto visualizzato nella tav. 4 - "previsioni di piano", in scala 1:2.000 e, pertanto, il piano regolatore generale è da rielaborare per la parte del territorio comunale, esterna alla predetta tav. 4 e, tenendo conto, altresì, in merito alle zone territoriali omogenee, delle prescrizioni ed integrazioni in appresso specificate.
3.1  -  Zona territoriale omogenea A
Il piano conferma, in linea di massima, la previsione della zona territoriale omogenea A del programma di fabbricazione con l'inclusione degli isolati compresi tra le vie delle Lagune e Garibaldi.
Alla luce dei contenuti della circolare assessoriale n. 3/2000/D.R.U., prot. n. 4159 dell'11 luglio 2000, la perimetrazione proposta nel piano, in considerazione del concetto di unità ed organicità dell'impianto urbano e degli edifici di particolare interesse storico-artistico caratterizzanti il processo di formazione dell'insediamento urbano più antico, non si ritiene esaustiva e, pertanto, la zona territoriale omogenea A, deve essere ampliata inglobando parte delle zone territoriali omogenee B1 e B2, così come enucleata, per maggiore chiarezza, con linea continua rossa nella tav. 4 - "previsioni di piano".
In merito agli interventi edilizi consentiti che sono quelli di cui alle lett. a), b), c), dell'art. 20, legge regionale n. 71/78, considerato che la perimetrazione del centro storico prescritta comprende anche aree che hanno subito sostituzioni edilizie, si ritiene, eccezionalmente, ammissibile la ristrutturazione edilizia di cui alla lett. d), dell'art. 20, legge regionale n. 71/78, che potrà riguardare solo le parti interne delle singole unità edilizie, laddove sia indispensabile ai fini del rinnovamento funzionale delle suddette unità e solo nell'ottica del recupero di elementi tipologici e formali alterati che deve, comunque, rispettare le tipologie caratteristiche del centro storico, previo parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, con esclusione della demolizione e sostituzione edilizia.
Detta zona deve essere attuata tenendo conto, altresì, degli indirizzi di cui alla circolare assessoriale n. 3/2000/D.R.U. succitata.
Inoltre, relativamente ai beni isolati, gli stessi devono essere enucleati, con apposita zonizzazione e relativa normativa, secondo quanto riportato nelle linee guida del piano paesistico e censito dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali mentre, relativamente alle aree vincolate ed a quelle di interesse archeologico, occorre fare riferimento alla nota della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, prot. n. 2532 del 29 agosto 1994, trasmessa al comune in argomento.
3.2  -  Zona territoriale omogenea B1
Parte di detta zona, per quanto considerato al punto 3.1, deve essere classificata zona territoriale omogenea A, mentre le rimanenti aree, poiché non presentano le caratteristiche storico-artistiche o di particolare pregio ambientale di cui alla zona territoriale omogenea A succitata, devono essere inglobate nella zona territoriale omogenea B2, con le prescrizioni di cui al successivo punto 3.3 e, tenendo conto delle risultanze dello studio geologico a supporto del piano regolatore generale e dei pareri dell'ufficio del Genio civile, prot. n. 34309-36341/96 e n. 8214/2000 su riportati.
3.3  -  Zona territoriale omogenea B2
Detta zona deve essere enucleata con l'esclusione del tessuto edilizio che, per quanto considerato al punto 3.1, deve essere classificato zona territoriale omogenea A, e, con l'inserimento, per quanto considerato al punto 3.2, di parte della zona territoriale omogenea B1, con le seguenti prescrizioni:
-  che l'altezza massima degli edifici, per quanto considerato al punto 2.0, sia pari a m. 11,00, con n. 3 piani f.t., in relazione alla consistenza volumetrica dell'edificato esistente ed in rapporto alla larghezza della sede stradale, che deve, comunque, rispettare le disposizioni di cui alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1996;
-  che sia verificata, per le costruzioni abusive ricadenti nelle aree esterne alle zone edificabili del programma di fabbricazione e del piano particolareggiato di recupero urbanistico approvati, l'ammissibilità al regime della sanatoria edilizia ai sensi della legislazione vigente;
-  che siano mantenuti gli elementi storico-artistici presenti nel tessuto edilizio quali portali, aperture ad arco, ecc...
3.4  -  Zona territoriale omogenea C3
In detta zona, per quanto considerato al punto 2.0 in merito al dimensionamento del progetto di piano, si prescrive che i parametri urbanistici, anche in relazione al tessuto edilizio esistente ed al contesto territoriale, siano quelli di cui alla zona territoriale omogenea C1, di piano regolatore generale contraddistinti, in particolare, da Df max pari a 3,00 mc./mq. e H max pari a m. 11,00 con n. 3 piani f.t.
3.5 - Zona territoriale omogenea D
Detta zona deve essere ristudiata in fase di rielaborazione del piano, in quanto la stessa ricade, per la sua maggior estensione, nella parte di territorio comunale, esterna alla tav. 4 di piano regolatore generale, che, per quanto considerato al punto 3.0, deve essere rielaborata.
3.6  -  Zona territoriale omogenea F
Le previsioni di attrezzature pubbliche, ad ovest della via Palermo, localizzate lungo la viabilità di progetto, vanno ristudiate in quanto detta viabilità non è condivisa, per quanto considerato al punto 5.0, dalla presente proposta di parere.
Sono disattese le previsioni di progetto (attrezzature di interesse generale, centro sociale e centro medico), ubicate in prossimità della zona territoriale omogenea B1, del piano regolatore generale in argomento, in quanto ricadenti nell'area denominata bassa suscettività" dallo studio geologico a supporto del piano regolatore generale.
4.0  -  Prescrizioni esecutive
Le prescrizioni esecutive, per quanto considerato al punto 2.0 in merito al dimensionamento del progetto di piano, devono essere riviste sulla base dei parametri urbanistici, Df max pari a 3,00 mc./mq. ed H max pari a m. 11,00 con n. 3 piani f.t., che vengono assimilati, per quanto considerato al punto 3.4, a quelli della zona territoriale omogenea C1.
Inoltre, in merito alle prescrizioni esecutive ricadenti in contrada Mulino di Mezzo, si prescrive che la perimetrazione di detto piano particolareggiato deve escludere le aree rientranti nella fascia di rispetto cimiteriale e nella fascia di rispetto del fiume Catalfaro di cui all'art. 1, lett. c), della legge n. 431/85, mentre, in merito agli interventi edificatori, gli stessi dovranno essere localizzati nelle aree più favorevoli, sotto l'aspetto morfologico, con l'esclusione delle zone che presentano particolare acclività.
5.0  -  Viabilità
In merito all'asse viario di progetto che cinge il centro abitato, da ovest ad est della via Palermo, non si condivide la parte ricadente ad ovest della via Palermo, in quanto attraversa area denominata "a bassa suscettività" dallo studio geologico a supporto del piano regolatore generale. Di conseguenza l'area di impianto di detta viabilità di progetto deve essere classificata zona territoriale omogenea E, verde agricolo.
In merito alla viabilità di progetto indicata a confine del nucleo urbano, classificato zona territoriale omogenea A, dalla presente proposta di parere, la stessa non viene condivisa in quanto ricadente anch'essa in area denominata "a bassa suscettività" dallo studio geologico a supporto del piano regolatore generale. Opportune valutazioni potranno essere effettuate nell'ambito di strumen ti urbanistici particolareggiati tenendo conto di quanto considerato al punto 3.1.
6.0  -  Programmazione commerciale legge regionale n. 28/99 e D.P.R.S. 11 luglio 2000
Il progetto di piano, non risulta adeguato alla previsione della norma specifica sulla programmazione commerciale.
Si ritiene che le analisi prodotte con il piano regolatore generale, così come le previsioni di piano e la normativa di riferimento, dovranno essere integrate sulla base delle direttive di cui al D.P.R.S. datato 11 luglio 2000.
Ciò nonostante il progetto di piano assolve parzialmente a quanto stabilito dall'art. 5 della legge regionale n. 28/1999 e dai parametri dettati dall'art. 15 del D.P.R.S. 11 luglio 2000, relativo alle direttive ed indirizzi di programmazione commerciale, in quanto le norme di attuazione del piano regolatore generale, che di seguito schematicamente si riportano, prevedono la compatibilità di attività commerciale con la residenza e con la zona territoriale omogenea D.
Norme di attuazione
Zone residenziali, art. 12 - Le zone residenziali sono destinate ad abitazioni. In esse sono consentiti: negozi, botteghe, studi professionali e attività commerciali; magazzini per deposito ai piani scantinati e terrani...
Zona territoriale omogenea D, art. 21 - Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: costruzioni di edifici e impianti al servizio della piccola industria, per l'artigianato industriale e relativi depositi e magazzini, laboratori artigianali, officine di manutenzione e centri commerciali; costruzione di edifici e impianti per i centri di trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura, depositi di materiale e prodotti per l'agricoltura.
7.0  -  Norme di attuazione
Le norme di attuazione si devono intendere modificate e adeguate in relazione a quanto sopra considerato relativamente alle zone territoriali omogenee ed uniformate alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1996.
In particolare si ritiene opportuno precisare quanto segue:
-  Art.  15  -  zona territoriale omogenea A: occorre modificare detto articolo in relazione alle considerazioni di cui al punto 3.1;
-  Art.  16  -  zona territoriale omogenea B1: occorre cassare detto articolo in relazione alle considerazioni di cui al punto 3.2;
-  Art.  17  -  zona territoriale omogenea B2: occorre modificare detto articolo in relazione alle considerazioni di cui al punto 3.3 e, come sopra riportato, alla vigente normativa per le costruzioni in zona sismica;
-  Art.  20  -  zona territoriale omogenea C3: occorre modificare detto articolo in relazione alle considerazioni di cui al punto 3.4;
-  Art. 21  -  zona territoriale omogenea D: la normativa va riproposta in relazione alle considerazioni di cui al punto 3.5;
-  Art.  22  -  zona territoriale omogenea E: relativamente agli interventi produttivi in verde agricolo, occorre adeguare detto articolo alle disposizioni di cui all'art. 22, legge regionale n. 71/78, così come sostituito dall'art. 6, legge regionale n. 17/94 e modificato dall'art. 6, legge regionale n. 34/94, mentre, relativamente al comma che consente la costruzione di edifici a pubblici servizi..., va precisato l'ambito localizzativo degli stessi in relazione all'assetto territoriale;
-  Art.  27  -  "autorimesse ed aree a parcheggio": occorre adeguare detto articolo alla normativa di cui all'art. 18, legge n. 765/67, modificato dall'art. 2, legge n. 122/89.
8.0  -  Regolamento edilizio
Art. 25 "Composizione" - Occorre sostituire le parole "quattro anni" con "cinque anni", in conformità a quanto disposto dall'art. 7, legge regionale n. 71/1978;
Art. 79 "Disposizioni relative alle licenze e concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento" - Occorre sostituire le parole "quattro anni" con "tre anni", in conformità all'art. 36, legge regionale n. 71/78 e fatto salvo quanto previsto, in merito all'ultimazione dei lavori, dal medesimo articolo.
Art. 16 "Nuova edificazione" - Occorre integrare detto articolo aggiungendo che la documentazione a supporto dell'autorizzazione, quali scavi di pozzi, sbancamenti ed opere di rinterro in zona agricola, che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica, dovranno essere supportate da uno studio geologico; inoltre la richiesta di concessione edilizia deve avere a supporto uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'opera sia per quanto riguarda la stabilità del sito, sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi e con la loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione, mentre nelle aree non servite da pubblica fognatura lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idro-geologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui, secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977.
9.0  -  Osservazioni ed opposizioni
Riguardo alle osservazioni ed opposizioni avverso lo strumento urbanistico in argomento, numerate in base all'elenco predisposto dal comune, di cui alla tabella riassuntiva su riportata, si propongono le seguenti determinazioni:
-  nn. 1, 2, 5, 9, 12, 13, 14, 29, 35, 36, 37, 38, 42, 46 e 61: vengono accolte in conformità alle deduzioni del progettista;
-  nn. 6, 7, 8, 10, 11, 15, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 34, 40, 41, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55 e 58: non vengono accolte in conformità alle deduzioni del proge ttista;
-  n. 3: viene accolta limitatamente alla zona ricadente nell'area denominata "a buona suscettività" dallo studio geologico a supporto del piano regolatore generale;
-  nn. 4 e 32: non vengono accolte in quanto dette osservazioni riguardano modifica al piano particolareggiato di recupero urbanistico già approvato;
-  n. 16: detta osservazione concerne procedure espropriative non rientranti nelle problematiche di piano regolatore generale, così come espresso nelle deduzioni del progettista;
-  n. 18: viene accolta in conformità alle deduzioni del progettista e, comunque, in relazione a quanto considerato al punto 3.3;
-  nn. 17, 25, 39 e 43: non vengono accolte in quanto dette osservazioni sono relative ad interesse esclusivamente privatistico;
-  nn. 20 e 30: per dette osservazioni si prende atto del successivo parere del Genio civile, prot. n. 8214/2000;
-  n. 23: relativamente ai punti nn. 1 e 2 dell'osservazione, gli stessi non vengono presi in esame, per quanto considerato al punto n. 3.0, in quanto ricadenti in aree esterne alla tav. 4 di piano regolatore generale; relativamente al punto n. 1bis dell'osservazione, la stessa viene accolta in conformità alle deduzioni del progettista; relativamente al punto n. 3 dell'osservazione, la stessa non viene accolta in quanto interessa area denominata "a bassa suscettività" dallo studio geologico a supporto del piano regolatore generale; relativamente al punto n. 4 dell'osservazione, la stessa non viene accolta in conformità a quanto considerato al punto 4.0; relativamente al punto n. 5 dell'osservazione, per la stessa si prende atto del successivo parere dell'Ufficio del Genio Civile prot. n. 8214/2000;
-  n. 31: viene accolta limitatamente alla modifica della pendenza massima della copertura a falda, dal 30% al 35% in conformità alle deduzioni del progettista, mentre per le rimanenti osservazioni relative alle zone territoriali omogenee del piano regolatore generale occorre fare riferimento alle superiori considerazioni;
-  n. 33: si accoglie in conformità alle deduzioni del progettista con la prescrizione di quanto considerato al punto 3.3, poiché l'area viene assimilata a zona territoriale omogenea B2;
-  n. 45: non viene accolta per le medesime motivazioni di cui all'osservazione n. 23, punto 3;
-  n. 52: non viene accolta in quanto la zona ricade in area denominata "a bassa suscettività" dallo studio geologico a supporto del piano regolatore generale;
-  n. 53: viene accolta in conformità alle deduzioni del progettista tenendo conto di quanto considerato al punto 3.3;
-  n. 56: non viene presa in esame, per quanto considerato al punto 3.0, in quanto detta osservazione ricade in area esterna alla tav. 4 di piano regolatore generale;
-  n. 57: viene accolta limitatamente all'inserimento della costruzione nel piano regolatore generale;
-  n. 59: viene accolta limitatamente all'inserimento del fabbricato in zona territoriale omogenea B2, tenendo conto di quanto considerato al punto 3.3;
-  n. 60: relativamente al punto n. 1 dell'osservazione, si prende atto dell'errore materiale in conformità alle deduzioni del progettista; relativamente al punto n. 2 dell'osservazione, la stessa non viene accolta in conformità alle deduzioni del progettista; relativamente ai punti nn. 3 e 4 dell'osservazione, le stesse non vengono accolte in quanto non migliorative del progetto di piano in relazione all'assetto territoriale;
-  n. 62: per detta osservazione si richiede l'avviso comunale in quanto la stessa non è stata oggetto di deduzioni da parte del progettista e non risulta supportata da stralcio di piano regolatore generale;
-  nn. 63, 64, 65 e 66: non vengono prese in esame in quanto dette osservazioni sono state presentate fuori termini di legge.
Per quanto sopra esposto, si propone che il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con delibere commissariali n. 55/99 e n. 19/2000, sia da restituire per la rielaborazione parziale, ai sensi dell'art. 4, comma VIII, legge regionale n. 71/78, nel rispetto delle prescrizioni dell'ufficio del Genio civile, di cui ai pareri n. 34309 - 36341/96 e n. 8214/2000, e delle superiori considerazioni, fatto salvo il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica.";
Visto il parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 695 del 18 luglio 2002, che di seguito parzialmente si trascrive;
"...Omissis...
Considerato che nel corso della discussione, pur condividendo il Consiglio in linea di massima le considerazioni formulate dall'ufficio nella predetta proposta di parere che è parte integrante del presente voto, è emerso l'orientamento, in diverso avviso dalle conclusioni dell'uf ficio, di ritenere possibile l'approvazione del piano con le seguenti ulteriori precisazioni e condizioni:
-  poiché le previsioni di piano non comprendono la totalità del territorio comunale, essendo limitate alle previsioni di cui alla tavola 4 in scala 1:2.000 del centro urbano e dintorni, si propone di prescrivere ad integrazione del piano all'esame lo studio del territorio comunale non compreso in detta tavola, che dovrà essere redatto in conformità alla normativa che disciplina la redazione dei piani regolatori generali, alla luce delle vigenti disposizioni di legge, e adottato entro un termine di 90 giorni dal decreto di approvazione del piano;
-  relativamente ai beni isolati d'interesse storico-artistico, gli stessi devono essere classificati zona territoriale omogenea A1, ed enucleati tenendo conto dell'allegata planimetria della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania "Individuazione delle architetture d'interesse storico-artistico nel comune di Palagonia 1999 - 2001" redatta tramite attività catalografica, che si allega al presente voto. Gli interventi edilizi consentiti sono quelli prescritti per la zona territoriale omogenea A, di cui al punto 3.1 della proposta di parere dell'ufficio, mentre per una fascia di 100 metri attorno a detti beni isolati si reputano ammissibili interventi che siano compatibili per tipologie e caratteristiche architettoniche con l'organismo da salvaguardare. Si reputa altresì necessario enucleare e classificare come zona territoriale omogenea A1, le aree a verde di rilevante valore ambientale poste in adiacenza alla zona territoriale omogenea A, nelle quali preesistono alcune grotte naturali, così come indicate in giallo nello stralcio planimetrico allegato al presente voto;
-  a precisazione di quanto evidenziato dall'ufficio del Genio civile con parere n. 34309-36341 del 5 novembre 1996 ed in diverso avviso dal parere dell'ufficio, si ritiene di potere confermare tutte le previsioni viarie di piano, considerato che la indicazione di alcuni terreni come "a bassa suscettività" dallo studio geologico di piano, interessanti alcuni tratti viari, non può considerarsi di per sé preclusiva di qualsiasi attività costruttiva, costituendo la bassa suscettività esclusivamente un vincolo all'espansione edilizia; l'effettivo condizionamento che l'assetto geomorfologico può eventualmente comportare dovrà essere di volta in volta verificato attraverso gli studi preliminarmente da effettuare ai sensi del punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988 e da attivare prima della progettazione esecutiva, come meglio specificato appresso;
-  ai fini del corretto svolgimento dell'attività urbanistico-edilizia, fatte salve le misure transitorie di salvaguardia prescritte nel piano straordinario per l'assetto idrogeologico di cui al D.A.R.T.A. 4 luglio 2000, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione edilizia. Infatti, in coerenza con i disposti normativi e secondo quanto ribadito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione accertando, altresì, quanto già richiesto dall'ufficio del Genio civile col proprio parere del 5 novembre 1996. Inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977. Detto studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione edilizia quali scavo di pozzi, sbancamenti e significative opere di rinterro che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica, con esclusione dei lavori di manutenzione degli edifici. Sono, dunque, escluse dall'obbligo della relazione geologica solo gli interventi sulle costruzioni che non comportano la realizzazione di opere soggette alla normativa sismica e/o non modificano la qualità e la quantità degli scarichi civili e/o industriali già autorizzati, che non recapitano nelle pubbliche fognature e/o non apportano modifiche delle modalità di smaltimento degli stessi.
Come già anche precedentemente rilevato per quel che riguarda le previsioni infrastrutturali viarie, l'attuazione di tutte le previsioni di piano, prima della progettazione esecutiva delle singole opere per cui valgono le norme di piano, è subordinata alle procedure di cui al punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988, procedendo, prima della progettazione esecutiva, alla verifica geologica e geotecnica del progetto attraverso le opportune e necessarie indagini geognostiche volte a documentare la fattibilità opere-terreno, individuando i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo; trattandosi di zona sismica si dovranno, inoltre, documentare i criteri di rispetto dei vincoli di natura sismica. Per quanto sopra, l'attivazione delle procedure di progettazione è subordinata alla preliminare approvazione da parte del competente ufficio del Genio civile del predetto studio geologico e geotecnico, ai sensi del punto H del DM 11 marzo 1988.
Nella redazione di strumenti urbanistici attuativi, compresi i piani di lottizzazione, a meno di ulteriori norme integrative successive al presente voto, dovrà essere predisposta l'esecuzione di apposito studio geologico-tecnico, redatto ai sensi della circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995, secondo le indicazioni del punto 5.2 della predetta circolare integrando, in tal modo, per ciascun piano successivamente progettato, gli elaborati di dettaglio a scala 1:2.000 riportati nell'allegato A, di detta circolare. In particolare, in detti nuovi studi attenta cura dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione e, più in generale, della pericolosità geologica legata alla stabilità dei pendii sia in condizioni statiche che dinamiche.
L'edificabilità dei settori ricadenti in pendio dovrà essere subordinata alla valutazione delle condizioni di stabilità delle relative aree, per cui dovranno essere eseguite le opportune verifiche di stabilità sia in condizioni naturali che in rapporto alle previsioni di piano, tenendo conto anche delle componenti geodinamiche, così come anche richiesto dal punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988.
Tali valutazioni e/o verifiche dovranno essere comunque sottoposte all'approvazione dell'ufficio del Genio civile competente.
L'attuazione delle prescrizioni esecutive sarà, quindi, subordinata all'approvazione degli studi particolareggiati di verifica geotecnica delle relative aree da parte dell'ufficio del Genio civile, da richiedersi da parte dell'amministrazione comunale, ai sensi del punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988.
Va infine precisato che attorno agli eventuali pozzi ad uso idropotabile esistenti va considerata la fascia di rispetto di legge, che va opportunamente visualizzata nelle planimetrie di piano, nell'ambito della quale sono inibite le attività e le destinazioni di cui al decreto legislativo n. 152/99;
Ritenuta condivisibile la proposta di determinazione sulle osservazioni e opposizioni al piano, contenuta nel parere dell'ufficio sopra richiamato, salve le prescrizioni e le precisazioni di cui al presente voto;
Per quanto sopra esprime parere favorevole all'approvazione del piano regolatore generale del comune di Palagonia, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con delibere commissariali n. 55 del 14 dicembre 1999 e n. 19 del 24 marzo 2000, con le precisazioni e le condizioni di cui al presente parere.";
Vista la nota a firma del dirigente generale, prot. n. 58397 del 27 settembre 2002, con la quale è stato chiesto al comune di Palagonia di adottare, ai sensi del 6° comma, dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, le controdeduzioni in merito alle determinazioni contenute nel condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 695 del 18 luglio 2002;
Vista la delibera n. 65 del 19 novembre 2002, con la quale il consiglio comunale di Palagonia, ai sensi del VI comma, dell'art. 4 della legge regionale n 71/78, ha preso atto e condiviso le determinazioni assunte da questo Assessorato sullo strumento urbanistico in argomento;
Visto il foglio del comune di Palagonia, prot. n. 1542 del 23 gennaio 2003, contenente gli elementi di valutazione richiesti da questo Assessorato in relazione alle osservazioni fuori termini di legge ed alla verifica sulle costruzioni abusive comprese in zona territoriale omogenea B2, esterne alle zone edificabili dei precedenti piani urbanistici;
Vista la nota prot. n. 78 del 24 febbraio 2003, con la quale il servizio 4/D.R.U. ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 9 di pari data, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Con la proposta di parere dell'ufficio n. 11/2002 succitata veniva proposta la rielaborazione parziale, ai sensi dell'art. 4, comma VIII, legge regionale n. 71/78, del piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con delibere commissariali n. 55/99 e n. 19/2000, secondo le prescrizioni che di seguito, schematicamente, sono riportate:
-  relativamente al progetto di piano: si reputava necessario ridimensionare le nuove previsioni insediative di piano riducendo i parametri urbanistici delle zone territoriali omogenee C3 (Df max = da 5.00 mc./mq. a 3,00 mc./mq.) e B2 (H max = da m. 13,00 con n. 4 piani f.t. a m. 11,00, con n. 3 piani f.t.);
-  relativamente alla zonizzazione:
-  la zona territoriale omogenea A, veniva ampliata inglobando parte delle zone territoriali omogenee B1 e B2, così come enucleata con linea continua rossa nella tav. 4 "previsioni di piano" mentre, in merito ai beni isolati di interesse storico-artistico, gli stessi dovevano essere enucleati, con apposita zonizzazione e relativa normativa, secondo quanto riportato nelle linee guida del piano paesistico e censito dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali; inoltre, occorreva fare riferimento, per le aree vincolate e di interesse archeologico, alla nota della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, prot. n. 2532 del 29 agosto 1994;
-  la zona territoriale omogenea B1, veniva classificata zona territoriale omogenea A, a seguito della perimetrazione del centro storico di cui sopra, mentre le rimanenti aree, non comprese in detta zona territoriale omogenea A, venivano classificate zone territoriali omogenee B2;
-  la zona territoriale omogenea B2, veniva enucleata con l'esclusione del tessuto edilizio classificato zona territoriale omogenea A, e con l'inserimento di parte della zona territoriale omogenea B1, nel rispetto delle prescrizioni relative all'altezza massima degli edifici suindicata, al mantenimento degli elementi storico-artistici presenti nell'edificato e previa verifica, per le costruzioni abusive ricadenti nelle aree esterne alle zone edificabili del programma di fabbricazione e del piano particolareggiato di recupero urbanistico approvati, dell'ammissibilità al regime della sanatoria edilizia ai sensi della legislazione vigente;
-  la zona territoriale omogenea C3, veniva condivisa con i parametri urbanistici di cui alla zona territoriale omogenea C1, di piano regolatore generale contraddistinti, in particolare,da Df max = 3,00 mc./mq. e H max = m. 11,00 con n. 3 piani f.t.;
-  la zona territoriale omogenea D, veniva sottoposta al ristudio in quanto, presumibilmente, ricadente, per la sua maggior estensione, nella parte di territorio comunale, esterna alla tav. 4 di piano regolatore generale, non normata;
-  la zona territoriale omogenea F, relativa alle previsioni di progetto ubicate in prossimità della zona territoriale omogenea B1, di piano regolatore generale e lungo la viabilità di progetto che cinge il centro abitato ad ovest della via Palermo, veniva disattesa;
-  relativamente alle prescrizioni esecutive delle zone territoriali omogenee C3: le stesse dovevano essere riviste sulla base dei parametri urbanistici di cui alla zona territoriale omogenea C1, di piano regolatore generale; inoltre, per le prescrizioni esecutive ricadenti in contrada Mulino di Mezzo, occorreva rivedere sia la perimetrazione, escludendo le fasce di rispetto cimiteriale e del fiume Catalfaro, che la localizzazione degli interventi edificatori;
-  relativamente alla viabilità: venivano disattese le viabilità di progetto localizzate ad ovest della via Palermo ed a confine del nucleo urbano classificato zona territoriale omogenea A;
-  relativamente alla programmazione commerciale: si riteneva che il progetto di piano non risultava adeguato alla previsione della norma specifica sulla programmazione commerciale in quanto detto strumento urbanistico assolveva parzialmente a quanto stabilito dall'art. 5 della legge regionale n. 28/99 e dai parametri dettati dall'art. 15 del D.P.R.S. 11 luglio 2000, relativo alle direttive ed indirizzi di programmazione commerciale, così come riportato, in merito alle norme di attuazione del piano regolatore generale, nella scheda di cui al punto 6.0 della proposta di parere succitata.
Con il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 695/2002 suindicato, il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, è stato ritenuto, in diverso avviso della proposta di parere n. 11/2002, meritevole di approvazione con le precisazioni e condizioni, contenute nel medesimo voto, ed in particolare:
-  prioritariamente, veniva prescritto, ad integrazione del piano le cui previsioni urbanistiche sono re lative all'ambito del centro urbano sulla base di quanto visualizzato nella tav. 4 "previsioni di piano", lo studio del territorio comunale non compreso in detta tavola che dovrà essere redatto in conformità alla normativa che disciplina la redazione del piano regolatore generale, alla luce delle vigenti disposizioni di legge, e adottato entro un termine di 90 giorni dal decreto di approvazione del piano;
-  relativamente ai beni isolati di interesse storico-artistico: gli stessi devono essere classificati zone territoriali omogenee A1, ed enucleati tenendo conto della planimetria della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania "Individuazione delle architetture d'interesse storico-artistico nel comune di Palagonia 1999-2001" con la previsione degli interventi edilizi consentiti per la zona territoriale omogenea A; inoltre, si reputava necessario enucleare e classificare zona territoriale omogenea A1, le aree a verde di rilevante valore ambientale nelle quali preesistono alcune grotte naturali in adiacenza alla zona territoriale omogenea A;
-  a precisazione di quanto evidenziato dall'ufficio del Genio civile con parere n. 34309-36341/96 ed in diverso avviso dalla proposta di parere dell'ufficio, si riteneva di confermare tutte le previsioni viarie di piano e, conseguentemente, in merito alla zona territoriale omogenea F, le previsioni di attrezzature pubbliche delimitate dalla viabilità di progetto che svolge la funzione di circonvallazione del centro abitato ad ovest della via Palermo; inoltre, veniva precisato che, attorno agli eventuali pozzi ad uso idropotabile esistenti, occorre considerare la fascia di rispetto di legge, che va opportunamente visualizzata nelle planimetrie di piano, nell'ambito della quale sono inibite le attività e le destinazioni di cui al decreto legge n. 152/99.
Con provvedimento dirigenziale, prot. n. 58397 del 27 settembre 2002, è stato condiviso integralmente il suddetto voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 695/2002, con allegata proposta di parere dell'ufficio n. 11/2002 ed, inoltre, è stato richiesto al comune in oggetto di esprimere il proprio avviso in merito alle osservazioni e/o opposizioni fuori termini di legge, presentate direttamente all'A.R.T.A., di cui ai nn. 62 (ditta Di Cuzzo Carmela ed altri) - 63 (ditta Re Anna Rita) - 64 (ditta Pardo Giorgio) - 65 (ditta Blatti Angelo e Lizio Giuseppa) - 66 (ditta Venticinque Carmelo).
Alla luce di quanto sopra esposto, ferme restando le prescrizioni di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 695/2002, più volte citato, e considerato che:
-  relativamente alle prescrizioni esecutive: si precisa che le stesse devono essere riviste, tenendo conto delle prescrizioni di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 695/2002, ed adottate, contestualmente allo studio del territorio comunale non compreso nella tav. 4 di piano regolatore generale, entro un termine di 90 giorni dal decreto di approvazione del piano;
-  relativamente alla zona territoriale omogenea B2: si prende atto della verifica effettuata dal progettista, di cui alla nota prot. n. 1542/2003 e non controdedotta da parte del consiglio comunale, in quanto attiene ad accertamenti di natura tecnica e, pertanto, vengono confermate le predette aree in zona territoriale omogenea B2;
-  relativamente alla programmazione commerciale: allo stato attuale il comune di che trattasi non risulta abbia ottemperato a quanto previsto dall'art. 5, legge regionale n. 28/99 e, pertanto, necessita, in tal caso, ricorrere agli adempimenti di concerto con l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, ai sensi dell'art. 5, comma 7, legge regionale n. 28/99;
-  relativamente alle osservazioni e/o opposizioni fuori termini di legge presentate direttamente all'A.R.T.A.: il comune non ha espresso il proprio avviso, così come richiesto con provvedimento dirigenziale prot. n. 58397 del 27 settembre 2002 e, pertanto, le stesse non vengono prese in esame.
Nel senso su esposto è la proposta di parere formulata da questo servizio.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 111 del 12 marzo 2003, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la predetta proposta di parere dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto;
Per quanto precede si esprime parere che si possa procedere all'approvazione del piano regolatore del comune di Palagonia, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con deliberazioni commissariali n. 55 del 14 dicembre 1999 e n. 19 del 24 marzo 2000, con l'introduzione delle prescrizioni di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 695 del 18 luglio 2002, salvo quanto precisato nel condiviso parere dell'ufficio n. 9 del 24 febbraio 2003, a seguito delle controdeduzioni comunali, di cui alla deliberazione consiliare n. 65 del 19 novembre 2002, e il concerto con l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99.";
Vista la nota di questo Assessorato, prot. n. 21577 del 28 marzo 2003, con la quale, al fine di dare esito agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99, sono state sottoposte all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca le valutazioni di merito espresse sullo strumento urbanistico generale in argomento con il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 695 del 18 luglio 2002;
Vista la nota prot. n. 3140 del 7 maggio 2003 dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, pervenuta a questo Assessorato il 7 maggio 2003 ed assunta al protocollo n. 28944 dell'8 maggio 2003, con la quale sono state formulate le seguenti proposte di modifica ed integrazioni da apportare alla normativa di attuazione delle specifiche zonizzazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99:
"...Omissis...
Relativamente alla zona residenziale (art. N.A. 12) e zona territoriale omogenea D (art. N.A. 21):
-  Integrare la previsione del commercio al dettaglio con l'indicazione delle tipologie vicinato, media e grande struttura;
-  In ottemperanza a quanto previsto dal comma 4, art. 15 del D.P.R. 11 luglio 2000, integrare con la previsione che il numero delle aree individuate per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita dovrà essere superiore al numero delle strutture effettivamente attivabili;
-  Inserire la previsione che le dotazioni di parcheggi pertinenziali sono disciplinate dal comma 1, art. 16 del D.P.R. 11 luglio 2000.
Per quel che attiene il commercio su aree pubbliche si fa presente che il comune è tenuto ad individuare le aree destinate allo stesso.
Appare superfluo, infine, sottolineare che l'amministrazione comunale ai fini della programmazione di urbanistica commerciale dovrà attenersi alle modalità prescritte dall'art. 15 del D.P.R. 11 luglio 2000.";
Ritenuto di potere condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 695 del 18 luglio 2002 e n. 111 del 12 marzo 2003 e preso atto delle proposte contenute nella nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, prot. n. 3140 del 7 maggio 2003, in merito agli adeguamenti della normativa riferita alla programmazione commerciale;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 695 del 18 luglio 2002 e n. 111 del 12 marzo 2003, nonchè con le prescrizioni contenute nelle note dell'ufficio del Genio civile di Catania sopracitate e con le modifiche relative alla programmazione commerciale, di cui alla nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio dell'artigianato e della pesca, è approvato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Palagonia, adottato con delibere commissariali n. 55 del 14 dicembre 1999 e n. 19 del 24 marzo 2000.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 695 del 18 luglio 2002 e n. 111 del 12 marzo 2003.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengo no vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 11 del 26 marzo 2002, resa dal servizio 4/D.R.U.;
2)  voto n. 695 del 18 luglio 2002, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con allegata planimetria del la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania "Individuazione delle architetture di interesse storico-artistico nel comune di Palagonia 1999-2001";
3)  proposta di parere n. 9 del 24 febbraio 2003, resa dal servizio 4/DRU;
4)  voto n. 111 del 12 marzo 2003, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
5)  nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, prot. n. 3140 del 7 maggio 2003;
6)  delibera commissariale n. 55 del 14 dicembre 1999;
7)  delibera commissariale n. 19 del 24 marzo 2002;
8)  delibera di consiglio comunale n. 65 del 19 novembre 2002.
Elaborati di piano costituenti allegati alla delibera commis sariale n. 55 del 14 dicembre 1999
9)  tav. 1  - inquadramento generale; 
10)  tav. 2  - planimetria; 
11)  tav. 2a  - inquadramento territoriale; 
12)  tav. 3  - stato di fatto; 
13)  tav. 4  - previsioni di piano; 
14)  all. A  - relazione tecnica; 
15)  all. B  - regolamento edilizio; 
16)  all. C  - norme tecniche di attuazione. 

Studio geologico
17)  all. 1  - relazione geologica; 
18)  all. 2  - indagini geognostiche, geotecniche e pro ve penetrometriche statiche; 
19)  all. 3  - indagini sismiche; 
20)  all. 4  - relazione finale; 
21)  all. 5  - note integrative alla relazione generale per l'area di lottizzazione S. Damiano; 
22)  tav. 1  - carta geologica in scala 1:10.000; 
23)  tav. 2  - carta idrogeologica in scala 1:10.000; 
24)  tav. 3  - carta della vulnerabilità in scala 1:10.000; 
25)  tav. 4  - carta delle acclività in scala 1:10.000; 
26)  tav. 5  - carta geomorfologica in scala 1:10.000; 
27)  tav. 6  - carta geotecnica in scala 1:10.000; 
28)  tav. 7  - carta delle pericolosità geologiche in scala 1:10.000; 
29)  tav. 8  - carta della suscettività del territorio all'ur banizzazione in scala 1:10.000; 
30)  tav. 9  - carta dei vincoli in scala 1:10.000; 
31)  tav. 1a  - carta geologica in scala 1:2.000; 
32)  tav. 2a  - carta geomorfologica in scala 1:2.000; 
33)  tav. 3a  - carta delle acclività in scala 1:2.000; 
34)  tav. 4a  - carta litotecnica in scala 1:2.000; 
35)  tav. 5a  - carta delle pericolosità geologiche; 
36)  tav. 6a  - carta della pericolosità sismica locale; 
37)  tav. 7a  - carta della suscettività all'urbanizzazione; 
38)  tav. 1b  - carta geologica in scala 1:2.000; 
39)  tav. 2b  - carta geomorfologica in scala 1:2.000; 
40)  tav. 3b  - carta delle acclività in scala 1:2.000; 
41)  tav. 4b  - carta litotecnica in scala 1:2.000; 
42)  tav. 5b  - carta delle pericolosità geologiche; 
43)  tav. 6b  - carta della pericolosità sismica locale; 
44)  tav. 7b  - carta della suscettività all'urbanizzazione; 
45)  tav. 1c  - carta geologica in scala 1:2.000; 
46)  tav. 2c  - carta geomorfologica in scala 1:2.000; 
47)  tav. 3c  - carta delle acclività in scala 1:2.000; 
48)  tav. 4c  - carta litotecnica in scala 1:2.000; 
49)  tav. 5c  - carta delle pericolosità geologiche; 
50)  tav. 6c  - carta della pericolosità sismica locale; 
51)  tav. 7c  - carta della suscettività all'urbanizzazione; 
52)  tav. 8  - sezioni geologiche. 

Studio agricolo-forestale
53)  relazione;
54)  tav. I  - carta di stratificazione del territorio; 
55)  tav. II  - carta aree di espansione interessate da coltivazioni agricolo-forestali; 
56)  tav. III  - carta morfologica; 
57)  tav. IV  - carta della vegetazione e uso del suolo; 
58)  tav. V  - carta delle infrastrutture ed impianti a servizio dell'agricoltura; 
59)  tav. VI  - carta dei vincoli; 
60)  tav. VII  - carta dei suoli; 

61)  relazione sul territorio (integrazione ai sensi della legge regionale n. 16/96);
62)  tav. II/A  - zona delimitata ai sensi dell'art. 4, legge regionale n. 16/96; 
63)  tav. II/B  - zona delimitata ai sensi dell'art. 4, legge regionale n. 16/96. 

Prescrizioni esecutive contrada Grassurelle
64)  tav. 1  - planimetria stralcio piano regolatore generale; 
65)  tav. 2  - stato di fatto; 
66)  tav. 3  - linee di piano su catastale; 
67)  tav. 4a  - planimetrie di progetto con indicazione planovolumetrica; 
68)  tav. 4b  - planimetrie di progetto con indicazioni delle sedi viarie; 
69)  tav. 5  - profili stradali e sezioni tipo; 
70)  tav. 6  - schema dei sottoservizi; 
71)  tav. 7  - piano particellare di esproprio; 
72)  all. A  - relazione tecnica; 
73)  all. B  - norme di attuazione; 
74)  all. C  - elenco ditte da espropriare; 
75)  all. D  - preventivo di spesa per l'attuazione del piano. 

Prescrizioni esecutive contrada Mulino del Mezzo
76)  tav. 1  - planimetria stralcio piano regolatore generale; 
77)  tav. 2  - stato di fatto; 
78)  tav. 3  - linee di piano su catastale; 
79)  tav. 4a  - planimetrie di progetto con indicazione planovolumetrica; 
80)  tav. 4b  - planimetrie di progetto con indicazioni delle sedi viarie; 
81)  tav. 5  - profili stradali e sezioni tipo; 
82)  tav. 6  - schema dei sottoservizi; 
83)  tav. 7  - piano particellare di esproprio; 
84)  all. A  - relazione tecnica; 
85)  all. B  - norme di attuazione; 
86)  all. C  - elenco ditte da espropriare; 
87)  all. D  - preventivo di spesa per l'attuazione del piano. 

Elaborati di piano costituenti allegati alla delibera commis sariale n. 19 del 24 marzo 2000
88)  tav. 1  - inquadramento generale; 
89)  tav. 2  - planimetria; 
90)  tav. 2a  - inquadramento territoriale; 
91)  tav. 3  - stato di fatto; 
92)  tav. 4  - previsioni di piano; 
93)  all. A  - relazione tecnica; 
94)  all. B  - regolamento edilizio; 
95)  all. C  - norme tecniche di attuazione. 


Art. 4

Il comune di Palagonia dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dai progettisti le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere a questo Assessorato al fine di consentire gli adempimenti di vigilanza, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 5

Il comune di Palagonia dovrà, inoltre, espletare, nel termine di 90 giorni dalla notifica del presente decreto, quanto indicato nel sopracitato voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 695 del 18 luglio 2002.

Art. 6

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni 10 ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art. 7

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 8

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente a tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 9

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 maggio 2003.
  SCIMEMI 

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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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