REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 8 AGOSTO 2003 - N. 35
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 27 giugno 2003.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Aliminusa.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc cessive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999 nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visti il foglio prot. n. 973 del 22 febbraio 2000, pervenuto a questo Assessorato il 24 febbraio 2000 ed assunto al protocollo generale il 28 febbraio 2000 con il n. 7039, con il quale il comune di Aliminusa ha trasmesso per l'approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale, con annesse le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 4088 del 12 luglio 2001, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 48696 del 29 agosto 2001, con il quale il comune ha riscontrato le richieste di questo Assessorato prot. n. 3625 del 27 giugno 2000 e prot. n. 37914 del 12 giugno 2001;
Vista la delibera n. 1 del 23 agosto 1999, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. centrale con provvedimento n. 8396/8018 nella seduta del 7 ottobre 1999, con cui il commissario ad acta nominato da questo Assessorato, attesa l'incompatibilità, ex art. 176 dell'Ordinamento regionale degli enti locali, dichiarata dalla maggioranza del consiglio comunale di Aliminusa, ha adottato il piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio, norme tecniche di attuazione e prescrizioni esecutive del comune di Aliminusa;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera commissariale di cui sopra;
Vista la certificazione a firma del segretario comunale, datata 22 febbraio 2000, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento nonché attestante la presentazione di n. 17 osservazioni ed opposizioni avverso lo stesso, delle quali n. 2 oltre i termini di legge;
Viste le osservazioni indicate nell'apposito elenco a firma del commissario straordinario;
Visti gli elaborati di visualizzazione delle osservazioni redatti dai progettisti;
Viste le osservazioni e/o opposizioni trasmesse a questo Assessorato dalle seguenti ditte:
1) Felice Giovanni e Grisanti Giuseppe;
2) Felice Giovanni, Grisanti Giuseppe ed altri;
3) cittadini di Aliminusa;
4) Milone Adele;
Vista la delibera n. 7 del 9 dicembre 1999 del commissario straordinario del comune di Aliminusa, con la quale sono state assunte, nei termini di quanto determinato da progettisti, le deduzioni sulle osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano in argomento;
Viste le note prot. n. 9771 del 16 aprile 1997 e prot. n. 9014/99 del 30 giugno 1999, con le quali l'ufficio del Genio civile di Palermo, sullo strumento urbanistico di che trattasi, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
Vista la proposta di parere n. 441 del 19 novembre 2002, resa, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, dal servizio III/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"... Omissis ...
Lo studio agricolo forestale
In applicazione dell'art. 3 della legge regionale n. 15/91 che interviene sulla gestione e conservazione del territorio, il comune di Aliminusa, con D.G.M. n. 265 del 12 dicembre 1995, nel procedere alla redazione del piano regolatore generale, ha affidato al dott. agronomo Maria Vacca, l'incarico di redigere lo studio agricolo forestale del territorio comunale.
Con propria dichiarazione del 20 giugno 2000, l'agronomo incaricato alla redazione dello studio forestale del territorio comunale di Aliminusa, ha fatto riferimento, per quanto attiene l'individuazione e la perimetrazione delle aree boscate alla legge regionale n. 16/96, e che gli stessi criteri sono validi anche rispetto alla legge regionale n. 13/99, desumibili dagli elaborati in scala 1:10.000 della "carta dei vincoli e dei complessi boscati" e della "carta dell'uso del suolo", e pertanto si prescrive ldello studio agricolo forestale al D.P.R.S. del l'8 giugno 2000, con il quale vengono determinati i criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, riparali e della macchia mediterranea.
Dalla comparazione tra la tav. 2 "carta dei vincoli e dei complessi boscati", scala 1:10.000, dello studio agricolo forestale e la tav. 7 "il progetto del piano regolatore generale", scala 1:10.000, emerge una differente perimetrazione dei boschi e delle rispettive fascie di rispetto, pertanto in sede di controdeduzioni si prescrive una verifica sull'esatta perimetrazione dei boschi sopra citati.
Lo studio geologico e geotecnico
Con delibere di giunta municipale n. 59 del 21 giugno 1993 e giunta commissariale n. 245 del 29 dicembre 1994, di giunta municipale n. 9 del 7 febbraio 1995 e ulteriore giunta municipale n. 264 del 12 dicembre 1995 il comune di Aliminusa ha affidato al geol. dott. Giuseppe Maniaci, l'incarico di redigere lo studio geologico a supporto del piano regolatore generale e delle prescrizioni esecutive.
L'ufficio del Genio civile di Palermo, durante l'iter istruttorio per il rilascio del parere ai sensi dell'art. 13, legge n. 64/74, con lettera prot. 12763 del 21 maggio 1997, ha richiesto dei chiarimenti in merito allo studio geologico e alcune integrazioni inerenti le zone B0, l'area destinata ad attività artigianali e alcune specifiche su pozzi utilizzati a scopo potabile ai sensi del D.P.R. n. 26/88 ed inoltre la riesecuzione delle verifiche di stabilità nelle condizioni sismiche e di saturazione in armonia con il D.M. 11 marzo 1988; con ulteriore relazione e redazione di ulteriori carte tematiche il geologo incaricato ha risposto ai quesiti e chiarimenti richiesti anche con l'aggiornamento della carta della suscettività in sca la 1:10.000.
A seguito della suddetta relazione integrativa il Genio civile si è pronunciato con i pareri favorevoli con prescrizioni che di seguito si riportano, n. 9771 del 16 aprile 1997 reso il 7 gennaio 1998, sul piano regolatore generale e la zona D di prescrizioni esecutive e n. 9014/99 reso il 30 giugno 1999 sulla prescrizione esecutiva relativa al centro urbano.
Prescrizioni:
1)  è fatto divieto all'amministrazione di consentire e prevedere insediamenti nelle zone in cui sono state evidenziate frane in atto o potenziali così come descritto nello studio geologico ed individuate nelle tavole del piano regolatore generale. In tali zone devono eseguirsi opere di sistemazione (terrazzamenti, drenaggi, rimboschimenti e consolidamenti e quant'altro è necessario). In tutte le altre aree non interessati da fenomeni di dissesto, è indispensabile che siano verificate le condizioni di stabilità dei pendii sia nelle condizioni attuali che in quelle che assumeranno a seguito di sbancamenti e di realizzazione di opere di urbanizzazione;
2)  è fatto obbligo, per qualsiasi intervento, eseguire studi geologici e geotecnici ed indagini geognostiche particolareggiate a norma del D.M. 11 marzo 1988 e successive integrazioni e/o modificazioni;
3)  è fatto divieto di scaricare reflui non depurati nei corsi d'acqua o in corpi recettori di altro genere. Tale divieto è esteso soprattutto nelle aree in corrispondenza di attività agricole ad elevata potenzialità inquinante, per le quali vanno effettuati studi specifici di compatibilità ambientale. Quanto detto, va tenuto in primaria considerazione se non sono in esercizio pubbliche fognature ed impianti di depurazione, tutto nel rispetto delle leggi vigenti;
4)  è fatto divieto all'Amministrazione di consentire o prevedere opere e/o insediamenti nelle aree di rispetto intorno ai pozzi utilizzati a scopi potabili di cui al D.P.R. n. 236 del 24 maggio 1988;
5)  si fa obbligo di mantenere i limiti di zonizzazione identificati nello studio geologico;
6)  per tutti gli altri punti si raccomanda di seguire le indicazioni contenute nello studio geologico e nelle integrazioni successive.
Dimensionamento del piano
Il piano è dimensionato per una popolazione residente di 1.500 abitanti, al 2016 con un incremento di 95 unità rispetto ai 1.405 censiti al '91.
Dall'analisi dei dati Istat nel periodo compreso tra il '72 e il '95 si assiste ad un fenomeno di costanza media annua. Al '91 risultano 397 nuclei familiari e un numero di vani pari a 1949 con un indice di affollamento di 0,72 vani/abitante.
Considerando però che il patrimonio abitativo non risulta adatto alle esigenze attuali in quanto parte delle abitazioni risultano essere senza servizi igienici, altre risultano sovraffollate, in altre ancora viene computato come vano anche la cucina, si arriva ad un numero di vani effettivamente disponibile pari a 1.277. Il suddetto dato però deve essere riferito calcolando un indice di affollamento pari a 1 vano per abitante più uno a famiglia per le famiglie con meno di 4 componenti (circolare lavori pubblici n. 425/67), si ha pertanto:
-  331 famiglie con meno di 4 componenti per un totale di 688 unità: 1019 vani;
-  712 abitanti in famiglie con più di 4 componen ti 712 vani.
Totale vani necessari 1.731 vani.
Quindi si ha un deficit di vani disponibili pari a 1731-1277 = 454 vani (fabbisogno pregresso).
A questi, i progettisti aggiungono ulteriori 150 vani (fabbisogno futuro) calcolati per 100 abitanti (1,5 va ni/abitanti).
Il fabbisogno complessivo risulta pertanto pari a circa 600 nuovi vani con un volume di circa 67.500 mc., così distribuiti:
-  zona Bo: 43;
-  zona B1: 50;
-  zona C1: 412;
-  zona C2: 119.
Relativamente alle attrezzature di cui al decreto interministeriale n. 1444/68, le stesse sono state calcolate con riferimento all'intero centro urbano e non alle singole zone omogenee. In considerazione delle limitate estensioni dell'area urbanizzata e delle dimensioni demografiche contenute, le attrezzature sono state infatti localizzate a cerniera tra il vecchio e il nuovo centro o a margine dello stesso, così da servire l'intero centro abitato.
Rilievi statistici
(... Omissis ....)
Zonizzazione e norme di attuazione
Zona A
E' classificata zona A (artt. 10 e 31 delle norme di attuazione) il nucleo centrale dell'insediamento che per le sue caratteristiche di degrado ambientale può essere considerata zona di recupero ai sensi della legge n. 457/78. E' prescritta pertanto la redazione di un P.P.R. esteso all'intera area. Nelle more della redazione del suddetto piano sono consentiti soltanto interventi di manutenzione e restauro, di consolidamento, nonché di sistemazione esterna che non prevedano modifiche dell'assetto planoaltimetrico. Le aree libere sono inedificabili.
Il perimetro del centro storico così come individuato nelle tavole di piano non si condivide, in quanto risulta molto ridotto rispetto a quello individuato dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo e riportato nella scheda I.P.C.E., che viceversa include il centro di fondazione sei-settecentesca, seppur trasformato da interventi di edilizia recenti tuttavia riconoscibile, che il piano classifica come Bo; la stessa scheda include inoltre parte del tessuto urbano classificato come B1.
Si ritiene pertanto che il centro storico debba essere esteso al perimetro individuato nella citata scheda I.P.C.E. e riportato nel presente parere.
Zona B
E' suddivisa nelle sottozone Bo e B1.
Zona Bo - Centro urbano di fondazione
Comprende il centro di fondazione sei-settecentesca, trasformato da interventi di edilizia recenti, ma che ancora conserva i caratteri dell'impianto morfologico originale, che per le sue caratteristiche di degrado ambientale può essere considerata zona di recupero ai sensi della legge n. 457/78.
Al di fuori dei piani esecutivi sono consentiti interventi di cui alle lett. a), b), c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78.
Una parte della zona Bo fa parte della prescrizione esecutiva del centro urbano.
La zona Bo non è condivisa per le stesse motivazioni esposte nel precedente paragrafo relativo alla zona A e pertanto si ritiene che debba essere classificata zona A e come tale normata dagli stessi artt. 10 e 31 delle norme tecniche di attuazione.
Zona B1
Comprende le parti del centro urbano di recente formazione, edificate in misura superiore ai limiti fissati dal decreto interministeriale 2 aprile 1968.
Le zone B1 si condividono e vengono regolamentate dall'art. 13 delle norme tecniche di attuazione ad eccezione della parte rientrante nel perimetro del centro storico così come sopra specificato e per le quali valgono le norme degli artt. 10 e 31.
Zone C
Comprendono le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti abitativi ovvero al completamento degli insediamenti esistenti che non possono classificarsi come zone B ai sensi dell'art. 2 del D.I. n. 1444/68.
Le suddette zone C si suddividono in sottozone C1 di nuova espansione e C2 stagionale, e sono regolamentate dagli artt. 14, 15, 16 e 32 delle norme tecniche di attuazione. Le stesse si condividono.
Zona D
Comprende la parte di territorio destinata a nuovi impianti produttivi artigianali; per la suddetta valgono le norme di cui agli artt. 17 e 32. La zona è sottoposta a prescrizione esecutiva. La zona D si condivide.
Zone E
Sono classificate zone E (art. 18, norme tecniche di attuazione) le parti del territorio destinate alle attività agricole, zootecniche e a quelle ad esse connesse.
Le stesse si suddividono nelle seguenti sottozone:
-  E1 verde agricolo normale, art. 19 delle norme tecniche di attuazione;
-  E2 verde agricolo di salvaguardia dei boschi, art. 20 delle norme tecniche di attuazione;
-  E2.1 verde agricolo boscato, art. 21 delle norme tecniche di attuazione;
-  E2.2 aree artificialmente rimboschite, art. 22 delle norme tecniche di attuazione;
-  E3 zone agricole di protezione geomorfologica, art. 23 delle norme tecniche di attuazione;
-  E4 zone agricole di cautela idrogeologica, art. 24 delle norme tecniche di attuazione.
Si precisa comunque che l'art. 18 delle norme tecniche di attuazione cui fa riferimento il progettista deve intendersi "art. 19". Analogamente va modificato il 3° comma dell'art. 24 da "al precedente art. 20" a "al precedente art. 19".
L'art. 18 delle norme tecniche di attuazione cui fa riferimento il progettista deve intendersi "art. 19". Analogamente va modificato il 3° comma dell'art. 24 da "al precedente art. 20" a "al precedente art. 19".
Le sopra elencate zone si condividono.
Zone dei servizi residenziali
Comprendono le aree destinate a sedi di attività pubbliche o di interesse pubblico, di cui agli art. 3 e 4 del decreto interministeriale n. 1444/68; le stesse sono regolate dall'art. 25 delle norme tecniche di attuazione e si condividono.
Zone F - Attrezzature e servizi di livello urbano e territoriale
Comprendono le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale e sono normate dall'art. 26 delle norme di attuazione.
Le stesse comprendono:
-  F1 cimitero;
-  F2 parco urbano;
-  F3 impianti tecnici urbani;
-  F5 attrezzature sportive;
-  F6 centro ippoturistico.
Le stesse si condividono e sono normate dall'art. 26.
Per quanto riguarda gli interventi sulla viabilità esistente l'art. 27 detta le norme che li regolamenta. Le stesse si condividono.
L'art. 28 detta norme che regolamentano la nuova viabilità. Si condivide.
L'art. 29 regolamenta il vincolo di arretramento delle costruzioni per la presenza di vincoli normativi di diversa natura. E' da sostituire la dicitura "200 m. attorno al cimitero" con la dicitura "50 m. attorno al cimitero". Si condivide.
Infine l'art. 30 disciplina i vincoli e prescrizioni particolari discendenti da leggi che sono:
a) vincolo di tutela degli acquiferi;
b) vincolo di elettrodotti;
c) fasce di rispetto stradale;
d) vincolo paesaggistico;
e) vincolo idraulico-forestale;
f) vincolo fluviale.
Non tutti i vincoli sopradetti sono visualizzati nelle tavole di progetto di piano e pertanto, pur condividendo le prescrizioni contenute nell'articolo delle norme di attuazione in oggetto, si prescrive che tutti i vincoli e le relative fasce di rispetto vengano chiaramente inseriti nelle tavole di zonizzazione.
Edilizia commerciale (legge regionale n. 28/99) D.P.R.S. 11 luglio 2000
Il progetto di piano essendo stato adottato nel '99 non risulta essere adeguato alla previsione della norma specifica sulla programmazione commerciale.
Ciò nonostante il progetto di piano assolve parzialmente a quanto stabilito dall'art. 15 delle direttive ed indirizzi di Programmazione Commerciale, in quanto è prevista la compatibilità di tali attività con la residenza (zona territoriale omogenea A, B, C,), la previsione della zona territoriale omogenea D, nonché una specifica previsione IC4 (attrezzature di interesse generale) di attrezzature commerciali. A seguito dell'accoglimento di osservazioni, la zona IC4 viene però eliminata.
Il comune resta comunque onerato ad effettuare una ricognizione delle previsioni urbanistiche del piano in oggetto riferite al settore commerciale, in verifica del predetto decreto presidenziale, evidenziando in una apposita scheda riassuntiva: le zone territoriali omogenee interessate, le destinazioni d'uso ammesse, la normativa di riferimento, le superfici e cubature interessate, il tipo di intervento ammesso, le prescrizioni esecutive relative alla tipologia degli esercizi commerciali.
Prescrizioni esecutive
Le prescrizioni esecutive del piano regolatore generale riguardano il "piano particolareggiato del centro urbano" e il "piano particolareggiato della zona D".
Il "piano particolareggiato del centro urbano" riguarda la parte nord orientale dell'abitato, che costituisce un campione significativo delle condizioni urbanistiche ed edilizie di Aliminusa. Il tessuto edilizio è infatti definito da una sequenza di lunghi isolati comprendenti unità edilizie a schiera disposte ai lati di un muro di spina centrale alternate a strade regolari. All'interno degli isolati è riconoscibile una parte, più prossima alla piazza, di formazione ottocentesca, caratterizzata dalla presenza di palazzetti borghesi e case a schiera multipiano, nettamente distinta dalle parti localizzate più in basso, verso la campagna, formate da una sequenza ininterrotta di pagliere e case solerate, sovente di formazione più recente. Immediatamente percepibili sono le trasformazioni recenti, realizzate il più delle volte demolendo le pagliere, sia antiche che moderne, e realizzando edifici multipiano di tre o quattro elevazioni, consentiti dallo strumento urbanistico vigente, la cui diffusione nel tessuto urbano tuttavia non è ancora massiccia.
Sono state condotte una serie di indagini, riguardanti il numero di elevazioni fuori terra, le destinazioni d'uso dei piani terra, lo stato di conservazione del patrimonio edilizio, le trasformazioni subite dalle singole unità edilizie, le pavimentazioni stradali e le tipologie edilizie di antica origine, riportate su specifici elaborati grafici.
Le analisi effettuate fanno emergere da un lato il rischio dell'aumento di interventi incongrui dal punto di vista volumetrico e figurativo, dall'altro una condizione di sottoutilizzazione del patrimonio edilizio esistente determinato dal basso livello di funzionalità delle tipologie abitative.
L'obiettivo del piano è dunque quello di studiare un sistema di norme urbanistiche che, senza imporre vincoli indiscriminati, determini le condizioni per un ritorno della popolazione nel centro antico.
L'area interessata dal progetto è classificata nel piano regolatore generale come zona Bo e in piccola parte come zona A, per le diverse caratteristiche di datazione e di interesse storico architettonico.
Il progetto di piano particolareggiato si muove in una ottica di recupero del patrimonio edilizio esistente, definendo gli interventi consentiti al titolo II delle norme tecniche di attuazione.
Il ricorso ad interventi trasformativi di demolizione e ricostruzione è previsto soltanto in una serie limitata di casi che sostanzialmente possono ricondursi a strutture edilizie, quali pagliere e stalle, la cui permanenza nel tessuto urbano risulta incompatibile con la destinazione residenziale dell'area.
In ogni caso il piano prevede che la nuova edificazione si uniformi alle tipologie circostanti, stabilendo caso per caso la volumetria e la tipologia consentita. Nella tav. 3.3 il progetto individua le modalità di intervento consentite per ogni unità edilizia e in particolare, per quanto attiene le ricostruzioni, sono descritte nelle tavv. 3.7.1 e 3.7.2 sei possibili varianti.
Per quanto attiene la pavimentazione stradale, il criterio seguito nel progetto è quello di conservare e, dove necessario, restaurare ed integrare le pavimentazioni di pietra esistenti e di sostituire con nuove pavimentazioni in pietra, secondo le quattro tipologie analizzate nella tav. 1.8 e riportate nella tav. 3.5, quelle in conglomerato bituminoso o mattonelle in asfalto.
L'area oggetto della presente prescrizione esecutiva comprende uno spazio residuo non edificato, collocato in posizione marginale e su terreno scosceso. Su tale area il piano regolatore generale prevede una destinazione pubblica a verde e parcheggi. Il progetto di piano particolareggiato trae spunto dalle caratteristiche del sito, che costituisce quasi un belvedere naturale verso la Valle del Torto, per organizzare all'interno dell'area una serie di spazi pubblici che ne consentano una articolata fruizione.
In particolare, il progetto prevede la realizzazione di un giardino terrazzato con funzioni di teatro-belvedere e di un parcheggio al servizio delle residenze e del verde pubblico. Elemento di separazione è una scala-camminamento, elemento di raccordo tra i vari livelli del giardino che scende fino a diventare la cavea di un piccolo teatro avente come scenario naturale la vallata del Torto.
Per quanto sopra detto, la prescrizione esecutiva del centro urbano si ritiene condivisibile, pur ritenendo necessario che tutta l'area venga classificata zona A, conformemente a quanto già prescritto nel presente parere relativamente alla zona Bo del piano regolatore generale
Zona D1
La zona territoriale omogenea D1 destinata alla realizzazione di nuovi impianti per le attività artigianali-produttive e di servizio e commerciali è oggetto di prescrizioni esecutive.
L'area, estesa complessivamente mq. 18.280, è localizzata in prossimità del centro urbano a monte della strada statale, in direzione di Montemaggiore Belsito.
Il progetto prevede la realizzazione di 10 lotti, dotati di un'ampia zona destinata a verde privato, determinati sull'andamento delle particelle catastali, con una superficie media di mq. 1.359,80, per i quali il progetto propone diverse tipologie, articolate su due elevazioni, di cui alle tavv. P.E. 11.1 e P.E. 11.2.
Le opere di urbanizzazione primaria stimate per la realizzazione dell'insediamento sono:
1)  la realizzazione di una nuova strada di piano regolatore generale che delimita la stessa zona D;
2)  la realizzazione della piazza centrale con gli spazi destinati alla viabilità e alla sosta;
3)  la realizzazione delle reti di distribuzione degli impianti dalla rete comunale al punto di allaccio ai lotti.
Le opere di urbanizzazione secondaria sono invece limitate alla realizzazione del verde pubblico previsto nella piazza centrale.
Le destinazioni d'uso ammesse sono:
-  edifici e impianti per attività produttive artigianali e industriali di qualsiasi genere purché non nocivi ed inquinanti;
-  depositi e magazzini di merci all'ingrosso;
-  laboratori, magazzini, depositi, rimesse, uffici e sale mostre connessi all'attività di produzione;
-  officine di riparazione autoveicoli;
-  alloggi per i custodi.
La superficie dei singoli lotti, le particelle catastali che concorrono a definirli, i volumi massimi ammissibili, la superficie massima copribile, l'indice di densità fondiaria sono fissati nell'apposita tabella A, allegata alle norme di attuazione.
I distacchi dai confini sono quelli indicati nella tav. 8 (planimetria di progetto).
L'altezza massima consentita è di 8,00 mt. fatta eccezione per silos, camini e serbatoi pensili.
Il volume di progetto e la superficie coperta devono essere quelli indicati nella tabella B, allegata alle norme di attuazione.
L'alloggio per il custode non può superare i 120 mq.
Le opere da realizzare in base alle prescrizioni esecutive ricadono in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, e pertanto la loro realizzazione è subordinata al rilascio del relativo nulla osta da parte dell'ente preposto alla tutela del vincolo.
In sintesi:
-  indice di densità fondiaria max mc./mq. 1,25;
-  superficie fondiaria: mq. 13.598;
-  superficie territoriale: mq. 16.214;
-  strade di P.P.: mq. 926;
-  superficie di nuova strada di piano regolatore generale: mq. 3.579;
-  superficie svincoli: mq. 1.063;
-  parcheggi: mq. 864;
-  verde pubblico: mq. 608;
-  cabina Enel: mq. 218.
La prescrizione esecutiva relativa alla zona D, destinata a insediamenti produttivi artigianali, di servizio e commerciali, si ritiene condivisibile.
Regolamento edilizio
Dall'esame del regolamento edilizio, adottato contestualmente al piano regolatore generale, si è rilevato che lo stesso non è del tutto adeguato alla normativa vigente. Lo stesso, pertanto, dovrà essere adeguato in particolare alle leggi regionali nn. 7/92 e 26/93; alla legge regionale n. 23/98 e alla legge regionale n. 25/2000.
Osservazioni ed opposizioni
A seguito delle pubblicazioni effettuate ai sensi del l'art. 3 della legge regionale n. 71/78, sono state prodotte n. 15 opposizioni e osservazioni entro i termini di legge e n. 2 fuori termine, per le prime 15 il progettista ha controdedotto su un'apposita relazione contenente anche le tavole di visualizzazione delle osservazioni medesime; con delibera del commissario straordinario n. 7/99 sono state fatte proprie le deduzioni sulle osservazioni e/o opposizioni formulate dai progettisti del piano regolatore generale.
Osservazioni accolte conformemente al parere del progettista:
-  n. 4: Panzarella Salvatore e Giuseppa;
-  n. 5: Panzarella Nunzio;
-  n. 7: Pagano Patrizia;
-  n. 9: Dolce Carmelo;
-  n. 10: Dolce Epifanio;
-  n. 13: UTC.
Osservazioni non accolte conformemente al parere del progettista:
-  n. 1 Pagano Salvatore;
-  n. 2 + integrazione Lanza A., Militello Francesco e Filippo e Panzarella.
L'osservazione n. 3, Panzarella Filippo, relativamente al primo punto non è accoglibile, contrariamente al parere del progettista, per le motivazioni soprariportate a proposito della zona Bo; il secondo punto non si ritiene accoglibile conformemente al parere del progettista.
L'osservazione n. 6, Milone Luigi e Alberto, è suddivisa in quattro punti:
1) non si ritiene accoglibile in quanto non sussiste. La problematica oggetto dell'osservazione verrà presa in considerazione in sede di redazione del piano particolareggiato di recupero;
2) e 4) si ritengono accoglibili conformemente al parere del progettista;
3) non si ritiene accoglibile conformemente al parere del progettista.
L'osservazione n. 8, Dolce Alfredo, dovrà essere verificata dall'ufficio tecnico comunale per una più appro-fondita valutazione dell'osservazione conformemente al parere del progettista.
Le osservazioni n. 11 e n. 12, cittadini di Aliminusa, non si ritengono accoglibili conformemente al parere del progettista e per le motivazioni riportate nel presente parere relativamente alle zone Bo e B1.
L'osservazione n. 14, Spera, Runfola e Panzarella, non si ritiene accoglibile per le motivazioni formulate nel presente parere relativamente alle zone Bo.
L'osservazione n. 15, Gullo Giuseppe, si ritiene accoglibile nei termini indicati dal progettista; si segnala che l'art.18 delle norme tecniche di attuazione cui fa riferimento il progettista deve intendersi "art. 19". Analogamente va modificato il 3° comma dell'art. 24 da "al precedente art. 20" a "al precedente art. 19".
Relativamente alle due osservazioni fuori termine, il progettista ha dato parere soltanto a quella intestata alla ditta Lanza Angela, in quanto integrazione dell'osservazione n. 2, presentata al comune entro i termini. La seconda osservazione fuori termine, intestata alla ditta Pagano Salvatore, non è stata viceversa esaminata dal progettista e pertanto si trasmette all'Amministrazione comunale per le eventuali valutazioni da effettuare in sede di controdeduzioni e da sottoporre a questo Assessorato.
Inoltre sono pervenute in Assessorato n. 4 osservazioni e/o opposizioni:
1)  Felice Giovanni, Grisanti Giuseppe rif. osservazione n. 11;
2)  Felice Giovanni, Grisanti Giuseppe, ed altri rif. osservazione n. 12;
3)  cittadini di Aliminusa
4)  Milone Adele rif. osservazione n. 6, 1° punto.
Tra queste soltanto l'osservazione da parte de "i cittadini di Aliminusa" non è una riproposizione di osservazione già presentata al comune; pertanto non essendo stata esaminata dal progettista la stessa si trasmette all'Amministrazione comunale per le eventuali valutazioni da effettuare in sede di controdeduzioni e da sottoporre a questo Assessorato.
Per quanto sopra esposto il piano regolatore generale del comune di Aliminusa con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio è meritevole di approvazione con le prescrizioni sopra riportate";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 24 del 4 dicembre 2002, che di seguito parzialmente si trascrive:
"... Omissis ...
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere integralmente la proposta di parere dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto;
Per quanto sopra il Consiglio esprime parere favorevole all'approvazione del piano regolatore generale del comune di Aliminusa, con annessi regolamento edilizio e prescrizioni esecutive, adottati con la deliberazione del commissario straordinario n. 1 del 23 agosto 1999 in conformità alla proposta di parere dell'ufficio prot. n. 441 del 19 novembre 2002.
Fermo restando l'obbligo di adeguamento del piano, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 7° della legge regionale n. 28/99, e del successivo D.P.R.S. 11 luglio 2000 relativo alle "direttive ed indirizzi di programmazione commerciale e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale", il comune di Aliminusa in sede di controdeduzioni consiliari procederà ad effettuare una ricognizione delle previsioni urbanistiche del piano in oggetto riferite al settore commerciale in verifica del predetto decreto presidenziale, evidenziando in una apposita scheda riassuntiva le zone territoriali omogenee interessate, le destinazioni d'uso ammesse, la normativa di riferimento, la superficie e le cubature interessate, il tipo d'intervento ammesso, le prescrizioni relative alle tipologie degli esercizi commerciali";
Vista la nota A.R.T.A. prot. n. 73573 del 6 dicembre 2002, con la quale, il dirigente generale del Dipartimento regionale urbanistica ha richiesto al comune di Aliminusa, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, di adottare le controdeduzioni in merito alle determinazioni assessoriali di cui al, condiviso, voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 24 del 4 dicembre 2002;
Vista la delibera n. 7 del 15 febbraio 2003, con la quale il consiglio comunale di Aliminusa ha adottato le controdeduzioni al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 24 del 4 dicembre 2002 relative al piano in argomento;
Vista la proposta di parere n. 20 del 6 maggio 2003, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99 dal servizio III/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito si trascrive:
" ... Omissis ...
Con foglio prot. n. 1132 del 18 febbraio 2003 il comune di Aliminusa ha trasmesso la delibera di consiglio comunale n. 7 del 15 febbraio 2003 con la quale sono state adottate le controdeduzioni al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 24 del 4 dicembre 2002, relativo al piano regolatore generale, prescrizioni esecutive e regolamento edilizio.
Con la suddetta delibera il consiglio comunale fa proprie le controdeduzioni del capogruppo di progettazione che fanno parte integrante della delibera medesima, fatto eccezione per la frase "con il mantenimento delle destinazioni d'uso esistenti" che si ritiene soppressa: inoltre è stata accolta l'osservazione del sig. Pagano Salvatore tendente ad ottenere la variazione della destinazione della particella da "IC4" a zona B1 ed è stato respinto l'emendamento presentato dal consigliere Felice Giovanni.
Il progettista, con relazione datata 2 gennaio 2003, controdeduce soltanto sulla perimetrazione della zona A e ritiene che il comune non ha alcuno interesse a controdedurre sulle altre prescrizioni dettate dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Per chiarezza si riporta il testo del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 24 del 4 dicembre 2002, che fa propria la proposta di parere dell'ufficio n. 441 del 19 novembre 2002, nella parte riguardante la perimetrazione della zona A, e delle sopra citate controdeduzioni.
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica (parere dell'ufficio):
Zona A
E' classificata zona A (artt. 10 e 31 delle norme di attuazione) il nucleo centrale dell'insediamento che per le sue caratteristiche di degrado ambientale può essere considerata zona di recupero ai sensi della legge n. 457/78. E' prescritta pertanto la redazione di un piano particolareggiato di recupero esteso all'intera area. Nelle more della redazione del suddetto piano sono consentiti soltanto interventi di manutenzione e restauro, di consolidamento, nonché di sistemazione esterna che non prevedano modifiche dell'assetto planoaltimetrico. Le aree libere sono inedificabili.
Il perimetro del centro storico così come individuato nelle tavole di Piano non si condivide, in quanto risulta molto ridotto rispetto a quello individuato dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo e riportato nella scheda I.P.C.E., che viceversa include il centro di fondazione sei-settecentesca, seppur trasformato da interventi di edilizia recenti tuttavia riconoscibile, che il piano classifica come Bo; la stessa scheda include inoltre parte del tessuto urbano classificato co me B1.
Si ritiene pertanto che il centro storico debba essere esteso al perimetro individuato nella citata scheda I.P.C.E. e riportato nel presente parere.
Zona B
E' suddivisa nelle sottozone Bo e B1.
Zona Bo - Centro urbano di fondazione
Comprende il centro di fondazione sei-settecentesca, trasformato da interventi di edilizia recenti, ma che ancora conserva i caratteri dell'impianto morfologico originale, che per le sue caratteristiche di degrado ambientale può essere considerata zona di recupero ai sensi della legge n. 457/78.
Al di fuori dei piani esecutivi sono consentiti interventi di cui alle lett. a), b), c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78.
Una parte della zona Bo fa parte della prescrizione esecutiva del centro urbano.
La zona Bo non è condivisa per le stesse motivazioni esposte nel precedente paragrafo relativo alla zona A e pertanto si ritiene che debba essere classificata zona A e come tale normata dagli stessi artt. 10 e 31 delle norme tecniche di attuazione.
Zona B1
Comprende le parti del centro urbano di recente formazione, edificate in misura superiore ai limiti fissati dal decreto interministeriale 2 aprile 1968.
Le zone B1 si condividono e vengono regolamentate dall'art. 13 delle norme tecniche di attuazione ad eccezione della parte rientrante nel perimetro del centro storico così come sopra specificato e per le quali valgono le norme degli artt. 10 e 31.
Controdeduzioni comunali:
Il Consiglio regionale dell'urbanistica, con voto n. 24 del 4 dicembre 2002, successivamente condiviso dal D.G. del Dipartimento regionale dell'urbanistica dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, ha ritenuto il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio del comune di Aliminusa meritevole di approvazione con prescrizioni riguardanti:
a)  la perimetrazione della zona A;
b)  l'adeguamento dello studio agricolo forestale al D.P.R.S. dell'8 giugno 2002 e la verifica della perimetrazione dei boschi;
c)  la visualizzazione dei vincoli discendenti da leggi;
d)  l'adeguamento dell'articolato del regolamento edilizio alla legislazione vigente;
e)  l'adeguamento del piano alla normativa sul commercio.
Relativamente ai punti da b) ad e) si ritiene che il comune non abbia alcun interesse a proporre proprie controdeduzioni; sussiste viceversa tale interesse, a giudizio degli scriventi, relativamente al punto a) riguardante la perimetrazione della zona A e la relativa normativa di intervento, dal momento che le prescrizioni contenute nel voto, per quanto si dirà appresso, appaiono illegittime sia sotto un profilo formale che sostanziale.
Perimetrazione della zona A del piano regolatore generale
Il Consiglio regionale dell'urbanistica non ha ritenuto di dover condividere la perimetrazione proposta nel piano; la motivazione di tale diverso avviso fa unicamente riferimento al fatto che il perimetro del centro storico individuato dal piano risulta difforme da quello riportato in una scheda redatta dalla Soprintendenza nel 1980.
Al riguardo si osserva quanto segue:
-  la scheda alla quale fa riferimento il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica è stata redatta, nel 1980, nell'ambito di una campagna di catalogazione dei beni culturali siciliani, per fini del tutto diversi da quelli connessi alla attività di pianificazione urbanistica;
-  tali schede non hanno mai ricevuto una ufficializzazione attraverso alcuna procedura di verifica e risultano semplicemente richiamate nelle norme di attuazione delle linee guida del P.T.P.R., nell'art. 10, come una "documentazione di riferimento" da tenere in conto ai fini della individuazione dei centri storici unitamente a tante altre fonti storiche e cartografiche e soprattutto insieme ad uno studio specifico di "tutti gli elementi (storici, fisici, naturali, ambientali) la cui alterazione o trasformazione possa compromettere la leggibilità e significatività del centro storico".
Le linee guida del P.T.P.R. dunque, nel definire i criteri ai quali anche i comuni devono attenersi nella perimetrazione dei centri storici, lungi dall'attribuire alcun valore condizionante alle schede, tracciano correttamente un percorso di studio che è esattamente quello che i progettisti hanno seguito nella redazione del progetto di piano regolatore generale.
La scheda pertanto costituisce un semplice documento di studio, per altro non pubblicizzato (tant'è che nel parere dell'Ufficio si legge che la scheda è stata fornita dal prof. Giuseppe Gangemi (sic!), e la sola difformità tra le indicazioni in essa contenute e il progetto di piano regolatore generale non può legittimamente considerarsi motivo sufficiente ad imporre una diversa riperimetrazione della zona A del piano regolatore generale;
-  la prescrizione del Consiglio regionale dell'urbanistica, nella misura in cui riduce la progettazione del piano regolatore generale al semplice recepimento di una perimetrazione effettuata da altri soggetti, per altro non aventi compiti di pianificazione, rivela una concezione della progettazione urbanistica assai limitativa, che mortifica il lavoro di ricerca svolto dai progettisti;
-  nello specifico, la scheda relativa ad Aliminusa risulta palesemente errata, dal momento che la perimetrazione include anche alcune "stecche abitative erroneamente fatte risalire "ai primi decenni del novecento" e che viceversa risultano costruite nel secondo dopoguerra (e perciò classificate zone B1 nel piano regolatore generale), come risulta inequivocabilmente dallo studio urbanistico svolto dai progettisti ed in particolare da una planimetria degli anni trenta in possesso del comune e riportata nella relazione del piano.
Per quanto sin qui detto la prescrizione del Consiglio regionale dell'urbanistica deve considerarsi illegittima sul piano formale nella misura in cui, nel definire il perimetro del centro storico, si discosta decisamente dai criteri, definiti nell'art. 10 delle norme delle Linee guida del P.T.P.R., in maniera peraltro del tutto carente di motivazioni ed errata nel merito, nella misura in cui prevede la inclusione, nell'ambito della zona A, di parti dell'abitato del tutto prive di valore storico ed ambientale, realizzate nel secondo dopoguerra.
Al fine di rimediare alle illegittimità sin qui rilevate si ritiene che il comune possa proporre all'Assessorato del territorio e dell'ambiente che il perimetro della zona A venga esteso sino a comprendere, oltre alla zona A già enucleata nel piano regolatore generale, anche la zona classificata nel piano regolatore generale come BO quest'ultima infatti, al di là della diversa definizione terminologica, risulta sottoposta ad un regime normativo di particolare salvaguardia, che peraltro nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica viene nel merito condiviso.
Normativa della zona A
Il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica, nel disattendere la classificazione di zona BO, prescrive che la stessa, oltre ad essere definita come zona A, venga normata dall'art. 10 delle norme di attuazione del piano regolatore generale.
Al riguardo si osserva che la normativa prevista nel piano regolatore generale per la zona A, essendo stata studiata con riferimento ad un ambito assai ristretto, costituito sostanzialmente da un unico complesso edilizio di carattere monumentale, non può in alcun modo ritenersi idonea a normare l'attività edilizia anche nella restante parte del centro storico.
In particolare, nell'art. 10, è prescritta la redazione di un unico piano esecutivo esteso all'intera zona omogenea A. Tale indicazione, se applicata alla zona A così come perimetrata dall'Assessorato, risulterebbe in aperta contraddizione con le indicazioni fornite dallo stesso Assessorato con la circolare n. 3/2000, che intendono limitare l'obbligatorietà dei piani esecutivi solamente alle parti del centro storico da sottoporre ad interventi di ristrutturazione urbanistica.
Per tale ragione, si ritiene di dover proporre una nuova stesura dell'art. 10 delle norme di attuazione, che si riporta di seguito, che comprende, oltre alle indicazioni normative già previste nell'art. 10 originario, anche quelle contenute nell'art. 12, relativo alle zone BO, opportunamente adattate alla nuova definizione di zona A.
Va peraltro rilevato che le norme contenute nelle zone BO sono state di fatto già condivise dal Consiglio regionale dell'urbanistica, nel momento in cui ha condiviso le prescrizioni esecutive del piano regolatore generale, relative alle zone BO.
"Art. 10 zona A. E' classificata zona omogenea A il nucleo centrale, generatore dell'insediamento, comprendente le più cospicue testimonianze storiche, quali la chiesa madre, il baglio baronale ed alcuni edifici riuniti attorno alla piazza nonché il centro di fondazione sei-settecentesca, pesantemente trasformato e trasfigurato da interventi edilizi di epoca recente ma che ancora conserva, nell'impianto morfologico e in pochi ambienti urbani residui, caratteri di interesse documentativo. Per le sue caratteristiche di degrado ambientale l'intera zona A può essere definita "zona di recupero" ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge n. 457/78 ed in essa si applicano le norme e le agevolazioni previste dalla legge n. 457/78, legge n. 179/92, legge regionale n. 25/93 (artt. 121 e 122) e successive modificazioni nazionali e regionali.
Per l'isolato compreso tra la via delle Rimembranze, la via Roma, la via Garibaldi e le via generale Grisanti comprendente il palazzo baronale e la chiesa madre, in considerazione del suo particolare interesse storico, è prescritta la redazione di un piano particolareggiato di recupero esteso all'intera area, all'interno del quale precisare le metodologie di intervento conservativo, di ripristino e di trasformazione edilizia, anche mediante demolizione, nonché di sistemazione degli spazi esterni più opportuni in relazione alle caratteristiche del contesto. All'interno del piano dovranno pure essere precisate le destinazioni d'uso degli edifici e degli spazi esterni. In particolare all'interno di tale piano dovrà valutarsi la opportunità di prevedere un uso pubblico del palazzo baronale e/o dei suoi corpi accessori in relazione alle caratteristiche dell'immobile e della necessità della tutela. Le aree libere ricadenti all'interno dell'isolato sopra individuato sono inedificabili. Al di fuori di tale piano sono consentiti solamente interventi di manutenzione e restauro dei manufatti edilizi esistenti, e di consolidamento delle costruzioni con il mantenimento delle destinazioni d'uso esistenti, nonché interventi di sistemazione delle aree esterne che non prevedano modificazioni dell'assetto planoaltimetrico. Nelle restanti parti della zona A sono consentiti, al di fuori di piani esecutivi, solamente gli interventi di cui alle lett. a), b), c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78, nonché quelli di cui alla lett. d) dello stesso articolo, che non prevedano modificazioni del tessuto urbanistico ed ampliamenti maggiori di quelli specificati nell'art. 9 (punti d ed e) della legge n. 10/77.
Gli interventi di ristrutturazione con aumenti di volume superiori a quelli specificati nell'art. 9 della legge n. 10/77, di demolizione con o senza ricostruzione, di nuova edificazione in aree libere e tutti quelli in genere che comportano sensibili modificazioni dell'assetto spaziale esistente, sono subordinati all'approvazione di piani attuativi di iniziativa sia pubblica che privata, che dovranno uniformarsi ai seguenti criteri progettuali:
a) per le eventuali nuove costruzioni ammesse in aree libere la densità fondiaria non deve superare 5 mc/mq.
b) le nuove costruzioni ammesse nelle aree libere o che si rendano libere dovranno inserirsi nell'ambiente circostante rispettandone la tipologia e le caratteristiche, anche volumetriche; nel rispetto di tale principio, in conformità a quanto previsto dal 3° comma dell'art. 55 della legge regionale n. 71/78, è ammessa la ricostruzione di edifici, quali pagliere, depositi e magazzini, costituiti da una sola elevazione fuori terra ovvero da una elevazione con soprastante soppalco, di altezza comunque non superiore a m. 5,0 alla gronda, che costituiscono documentatamente, per le loro caratteristiche volumetriche, architettoniche, statiche e igieniche, elementi di particolare dequalificazione ambientale ovvero di disomogeneità funzionale o spaziale; la ricostruzione deve prevedere la utilizzazione di materiali e tecniche costruttive della tradizione locale e in particolare, nel caso di balconi aggettanti, l'utilizzazione della lastra di marmo e mensole e ringhiere in ferro; il linguaggio architettonico dei fronti del nuovo edificio dovrà essere improntata ad assoluta semplicità, escludendo comunque l'utilizzazione di volumi pieni aggettanti di verande, rientranti o aggettanti di fasce marcapiano, di finestre a nastro, di rivestimenti, intonaci e tinteggiature estranei alla tradizione locale;
c) non è comunque ammessa la demolizione di edifici anche di una sola elevazione, quando questi per le loro caratteristiche spaziali ed architettoniche, per l'interesse tipologico o storico-documentativo, per la ripetitività lungo il fronte stradale, ovvero per la loro collocazione nella scena urbana contribuiscano a definire spazi urbani di interesse ambientale;
d) al di fuori dei casi di cui al precedente punto b) possono prevedersi interventi di ricostruzione soltanto nel caso in cui le precarie condizioni statiche di un edificio ne rendano economicamente non conveniente il recupero; in questo caso la ricostruzione, deve avvenire con una volumetria ed una altezza comunque non superiori a quelle dell'edificio da demolire e con lo stesso aspetto architettonico dell'edificio esistente; nella ricostruzione è fatto obbligo di utilizzare materiali e finiture della tradizione locale.
I piani attuativi relativi alla zone A saranno estesi di norma ad un intero isolato; sono ammessi ambiti più ristretti alle condizioni specificate nel precedente art. 6 con riferimento ai piani di recupero.
Le sedi stradali, le piazze e gli spazi pubblici in genere ricadenti all'interno della zona omogenea A sono inedificabili".
Considerazioni d'ufficio
Le controdeduzioni comunali sul voto del Consiglio regionale dell'urbanistica vertono unicamente ad obiettare circa la perimetrazione del centro storico, adducendo come motivazione il fatto che il perimetro di quest'ultimo, individuato dal piano risulta difforme da quello perimetrato da questo ufficio, che in buona sostanza è quello riportato dalla scheda I.P.C.E., redatta dalla Soprintendenza nel 1980, sostenendo che la "scheda in questione", essendo stata redatta per fini diversi da quelli connessi all'attività di pianificazione, costituisce semplicemente un documento di studio (peraltro non pubblicizzato), ed in quanto tale il suo uso non può essere considerato motivo sufficiente per una diversa perimetrazione del centro storico. Ad aggravare tale condizione resta il fatto che la "scheda incriminata" ci viene fornita da un "certo prof. Gangemi sic!"; motivi questi che renderebbero, a parere del progettista e condivisi dal consiglio comunale, la prescrizione del Consiglio regionale dell'urbanistica illegittima, sia sotto il profilo formale che sotto il profilo sostanziale, in quanto fa rientrare nel perimetro della zona A parti dell'abitato prive di valore storico ed ambientale e realizzate nel dopoguerra. Propone pertanto che per rimediare "all'illegittimità prescritte il perimetro del centro storico venga esteso, rispetto alla proposizione fatta nel progetto di piano, fino alla zona B0.
In relazione a tutto quanto sopra riportato si osserva quanto segue:
1) la scheda redatta dal prof. Gangemi, al tempo incaricato dalla Soprintendenza di individuare i centri storici minori, viene usata da questo servizio (e non soltanto in questo caso specifico), per la perimetrazione dei centri storici in generale, così come previsto dalla circolare A.R.T.A. n. 3/2000 nella parte in cui così recita al paragrafo 3.4. Perimetrazione dei centri e nuclei storici: "Al raggiungimento di tali obiettivi offrono un notevole contributo anche le indicazioni contenute nelle schede C.S.U. redatte dalle Soprintendenze e gli elenchi allegati.", allorché raramente i comuni li individuano nella loro integrità; ciò fa dell'uso della scheda da parte di questo ufficio un punto di partenza legittimo, in quanto risulta essere l'unico dato di riferimento oggettivo, attraverso il quale, dopo opportune verifiche in sede comunale, ed a seguito di controdeduzioni, potrebbe essere soggetto a modificazioni.
Pertanto la prescrizione riguardante la zona A, al di la delle dichiarazioni di illegittimità formulata in sede di controdeduzioni, vuole fare chiarezza sulla corretta definizione delle zona territoriale omogenea A alla luce di quanto definito all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, atteso che un contesto urbano che comprende il "centro di fondazione sei-settecentesca" così come definito nello stesso piano regolatore generale, non può certamente essere identificato come sottozona B0 assimilabile alla zona territoriale omogenea B.
Il criterio posto a base della individuazione della zona A è stato essenzialmente quello di rendere leggibile nella sua unitarietà il tessuto originario tipico degli impianti urbanistici di fondazione sei-settecentesca, composto da comparti rettangolari a stecca, con case a doppio fronte e a spina, con tracciato viario regolare, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 55 della legge regionale n. 71/78. Nonostante l'attività di sostituzione dell'edilizia, l'impianto urbanistico originario continua a mantenere inalterati i suoi rapporti spaziali.
Per quanto sopra rappresentato si condivide la perimetrazione della zona A, ed il relativo art. 10 delle norme di attuazione così come formulati dal progettista ad esclusione del secondo capoverso, nella parte in cui recita: "... all'interno del quale precisare le metodologie di intervento conservativo, di ripristino e di conservazione edilizia, anche mediante demolizione, nonché di sistemazione degli spazi esterni più opportune in relazione alle caratteristiche del contesto" che così viene modificato: "... all'interno del quale precisare le metodologie aventi carattere prevalentemente conservativo; è altresì consentita la sistemazione degli spazi esterni che dovrà avvenire in coerenza con le caratteristiche del contesto" e della frase inserita al 3° comma dello stesso art. 10 "Nelle restanti parti della zona A sono consentiti, al di fuori dei piani esecutivi ..." che viene così sostituita "Nelle more della formazione dei piani di recupero ai sensi della legge n. 457/78 o della predisposizione di una variante generale in base alle direttive di cui alla circolare D.R.U. n. 3/2000 sono consentiti ...".
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica (parere dell'ufficio):
"... La seconda osservazione fuori termine, intestata alla ditta Pagano Salvatore, non è stata viceversa esaminata dal progettista e pertanto si trasmette all'amministrazione comunale per le eventuali valutazioni da effettuare in sede di controdeduzioni e da sottoporre a questo Assessorato ...".
Controdeduzioni comunali: "... Di accogliere l'osservazione del sig. Pagano Salvatore tendente ad ottenere la variazione della destinazione della particella dal "IC4" a zona "B1".
Considerazioni d'ufficio: l'osservazione del sig. Pagano Salvatore viene accolta limitatamente all'edificio di proprietà.
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica (parere dell'ufficio):
.... "Inoltre sono pervenute in Assessorato n. 4 osservazioni e/o opposizioni: ... Tra queste soltanto l'osservazione da parte dei 'cittadini di Aliminusa' non è una riproposizione di osservazione già presentata al comune; pertanto non essendo stata esaminata dal progettista la stessa si trasmette all'Amministrazione comunale per le eventuali valutazioni da effettuare in sede di controdeduzioni e da sottoporre a questo Assessorato ...".
Controdeduzioni comunali: l'Amministrazione comunale non ha controdedotto.
Considerazioni d'ufficio: relativamente all'osservazione dei cittadini di Aliminusa (n. 3), pervenuta direttamente in Assessorato la stessa è suddivisa in due osservazioni: la prima riguarda un ricorso avverso la scelta di concedere locale archivio comunale all'Azienda unità sanitaria locale per la costruzione di un poliambulatorio.
La suddetta non viene presa in esame in quanto non sussiste; trattasi di una attrezzatura non inserita nell'ambito di progetto di piano regolatore generale.
La seconda osservazione è una petizione popolare e risulta essere la riproposizione di una osservazione già presentata al comune, (vedi osservazioni nn. 11, 12), e pertanto già esaminata.
Si rappresenta inoltre che in sede di controdeduzioni il comune di Aliminusa non ha redatto la scheda relativa alla programmazione commerciale disattendendo alla prescrizione del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Per quanto sopra detto si ritiene che il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive e il regolamento edilizio del comune di Aliminusa siano meritevoli di approvazione secondo quanto espresso nel presente parere";
Visto il parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 136 del 28 maggio 2003, che di seguito parzialmente si trascrive:
"... Omissis ...
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere il parere dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto;
Per quanto sopra il Consiglio esprime parere favorevole all'approvazione del piano regolatore generale del comune di Aliminusa, con annessi prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottati con la delibera del commissario ad acta n. 1 del 23 agosto 1999 con l'introduzione delle prescrizioni discendenti dal voto di questo consiglio n. 24 del 4 dicembre 2002, salvo quanto considerato con il presente parere a seguito delle controdeduzioni formulate con la deliberazione consiliare n. 7 del 15 febbraio 2003";
Vista la nota di questo Assessorato prot. n. 29686 del 13 maggio 2003 con la quale, al fine di dare esito agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99, sono state trasmesse all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca le determinazioni in merito rese da questo Assessorato;
Vista la nota prot. n. 3930 del 5 giugno 2003 dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 36013 dell'11 giugno 2003, con la quale in relazione al piano regolatore generale del comune di Aliminusa, sono state formulate le seguenti proposte di modifica e/o integrazioni da apportare alla normativa di attuazione delle specifiche zonizzazioni, ai sen si dell'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99: disposizioni riguardanti.
"... Omissis ...
Relativamente all'art. 15, zone territoriali omogenee A, B0, B1, C1 e C2:
-  integrare la previsione del commercio al dettaglio con l'indicazione delle tipologie vicinato, media e grande struttura;
-  in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4, art. 15 del D.P.R. 11 luglio 2000, integrare con la previsione che il numero delle aree individuate per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita dovrà essere superiore al numero delle strutture effettivamente attivabili;
-  inserire la previsione che le dotazioni di parcheggi pertinenziali sono disciplinate dal comma 1, art. 16, del D.P.R. 11 luglio 2000.
Per quel che attiene il commercio su aree pubbliche si fa presente che il comune è tenuto ad individuare le aree destinate allo stesso.
Appare superfluo, infine, sottolineare che l'Amministrazione comunale ai fini della programmazione di urbanistica commerciale dovrà attenersi alle modalità prescritte dall'art. 15 del D.P.R. 11 luglio 2000."
Ritenuto di poter condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 24 del 4 dicembre 2002 e n. 136 del 28 maggio 2003, preso atto delle proposte contenute nella nota dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca prot. n. 3930 del 5 giugno 2003 in merito agli adeguamenti della normativa riferita alla programmazione commerciale;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 24 del 4 dicembre 2002 e n. 136 del 28 maggio 2003 nonché alle prescrizioni di cui ai pareri dell'ufficio del Genio civile di Palermo e con le modifiche contenute nella nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca in premessa richiamati, è approvato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Aliminusa, adottato con delibera commissariale n. 1 del 23 agosto 1999.

Art. 2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso allo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 24 del 4 dicembre 2002 e n. 136 del 28 maggio 2003.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 441 del 19 novembre 2002 del servizio III/D.R.U.;
2)  proposta di parere n. 20 del 6 maggio 2003 del servizio III/D.R.U.;
3)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 24 del 4 dicembre 2002;
4)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 136 del 28 maggio 2003;
5)  delibera del commissario ad acta n. 1 del 23 agosto 1999;
6)  delibera del commissario straordinario n. 7 del 9 dicembre 1999;
7)  delibera del consiglio comunale n. 7 del 15 febbraio 2003;
8)  nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della prot. n. 3930 del 5 giugno 2003.
Elaborati di piano
9)  elab.  1  -  relazione; 
10)  elab.  2  -  norme tecniche di attuazione; 
11)  elab.  3  -  regolamento edilizio; 
12)  elab.  4  -  il territorio. Stato di fatto, scala 1:10.000; 
13)  elab.  5  -  il territorio. Stato dei vincoli normativi, scala 1:10.000; 
14)  elab.  6  -  l'area urbana. Stato di fatto. Attrezzature e servizi, scala 1:2.000; 
15)  elab.  7  -  il territorio. Il progetto del piano regolatore generale, scala 1:10.000; 
16)  elab.  8  -  il territorio. Il progetto del piano regolatore generale, scala 1: 2.000. 

Prescrizioni esecutive centro urbano
17)  elab.  P.E.1  -  stato di fatto, scala 1:200; 
18)  elab.  P.E.2.1  -  profili stradali via Pergole, scala 1:200; 
19)  elab.  P.E.2.2  -  profili stradali via Dolce, scala 1:200; 
20)  elab.  P.E.2.3  -  profili stradali via Farmacia, scala 1:200; 
21)  elab.  P.E.2.4  -  profili stradali via Eomorfol, scala 1:200; 
22)  elab.  P.E.2.5  -  profili stradali via Eomor, scala 1:200; 
23)  elab.  P.E.2.6  -  profili stradali via Pilo, scala 1:200; 
24)  elab.  P.E.2.7  -  profili stradali via Belvedere, scala 1:200; 
25)  elab.  P.E.2.8  -  profili stradali via Dotto, scala 1:200; 
26)  elab.  P.E.3  -  progetto 
27)  elab.  P.E.4.1  -  progetto via Pergole, scala 1:200; 
28)  elab.  P.E.4.2  -  progetto via Dolce, scala 1:200; 
29)  elab.  P.E.4.3  -  progetto via Farmacia, scala 1:200; 
30)  elab.  P.E.4.4  -  progetto via Eomorfol, scala 1:200; 
31)  elab.  P.E.4.5  -  progetto via Eomor, scala 1:200; 
32)  elab.  P.E.4.6  -  progetto via Pilo, scala 1:200; 
33)  elab.  P.E.4.7  -  progetto via Belvedere, scala 1:200; 
34)  elab.  P.E.4.8  -  progetto via Dotto, scala 1:200; 
35)  elab.  P.E.5  -  norme di attuazione. 

Prescrizioni esecutive zona D
36)  elab.  P.E.  1  -  relazione; 
37)  elab.  P.E.  2  -  previsione di massima delle spese di attuazione del Piano; 
38)  elab.  P.E.  3  -  norme di attuazione; 
39)  elab.  P.E.  4  -  piano particellare di esproprio. Relazione-calcolo indennità; 
40)  elab.  P.E.  5  -  stralcio piano regolatore generale, scala 1:2000; 
41)  elab.  P.E.  6  -  planimetria dello stato di fatto, sca la 1:1000; 
42)  elab.  P.E.  7  -  progetto di lottizzazione su mappa catastale, scala 1:1000; 
43)  elab.  P.E.  8  -  planimetria di progetto, scala 1:1000; 
44)  elab.  P.E.  9.1  -  rete elettrica, scala 1:1000; 
45)  elab.  P.E.  9.2  -  rete telefonica, scala 1:1000; 
46)  elab.  P.E.  9.3  -  rete idrica e fognaria, scala 1:1000; 
47)  elab.  P.E.  9.4  -  rete gas, scala 1:1000; 
48)  elab.  P.E.10  -  profili regolatori e sezioni, scala 1:1000; 
49)  elab.  P.E.11.1  -  tipologia dei manufatti lotti 1, 2, 3, 4, 6, 7, scala 1: 500; 
50)  elab.  P.E.11.2  -  tipologia dei manufatti lotti 5, 8, 9, 10, scala 1: 500. 

Studio geologico
51)  elab.  1)  -  relazione geologico-tecnica afferen te al progetto di piano regolatore ge nerale del comune di Aliminusa; 
52)  elab.  1bis)  -  relazione geologico-tecnica afferen te alle PP.EE.; 
53)  elab.  2)  -  integrazioni allo studio geologico-tecnico richieste dal Genio civile di Palermo, relazione; 
54)  elab.  3.1)  -  integrazioni allo studio geologico-tecnico richieste dal Genio civile di Palermo; 

55)  elab.  grafici;
56)  tav. 3.2)  -  carta geolitologica, scala 1:10.000; 
57)  tav. 3.3)  -  carta geomorfologica, scala 1:10.000; 
58)  tav. 3.4)  -  corografia e carta del reticolo idrografico, scala 1:25.000; 
59)  tav. 3.5)  -  carta idrogeologica, scala 1:10.000; 
60)  tav. 3.6)  -  carta delle pendenze, scala 1:10.000; 
61)  tav. 3.7)  -  carta della classificazione del territorio in relazione alla suscettività di utilizzazione, scala 1:10.000. 

Studio agricolo-forestale
62)  all.  1  -  programma di lavoro ed articolazione dello studio; 
63)  all.  2  -  commento alle carte dei vincoli; 
64)  all.  3  -  carta altimetrica, scala 1:25.000; 
65)  all.  4  -  carta clivometrica, scala 1:25.000; 
66)  all.  5  -  carta del reticolo idrografico, scala 1:25.000; 
67)  all.  6  -  carta dell'uso del suolo e della vegetazione, scala 1:25.000; 
68)  all.  7  -  carta delle unità di paesaggio, scala 1:25.000; 
69)  all.  8  -  carta dei vincoli e dei complessi boscati, scala 1:25.000; 
70)  all.  9  -  carta delle infrastrutture a servizio del l'agricoltura, scala 1:25.000; 
71)  all. 10  -  carta dell'uso del suolo e della vegetazione, scala 1:10.000; 
72)  all. 11  -  carta dei vincoli e dei complessi boscati, scala 1:10.000; 
73)  all. 12  -  carta delle aree di espansione, scala 1:10.000; 
74)  all. 13  -  carta delle esposizioni, scala 1:25.000; 
75)  all. 14  -  carta dei suoli, scala 1:25.000; 
76)  all. 15  -  dichiarazione dell'agronomo, tra smes sa con nota del comune di Aliminusa prot. n. 3379 del 20 giugno 2000, sul l'adeguamento dello studio in esame al la legge regionale n. 16/96. 


Art. 4

Il comune di Aliminusa dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere a questo Assessorato al fine di consentire gli adempimenti di vigilanza, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di Piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 5

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni dieci ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art. 6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 7

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente a tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 8

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 giugno 2003.
  SCIMEMI 

(2003.27.1733)
Torna al Sommariohome


*


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 2 -  41 -  62 -  26 -  70 -  84 -