REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 8 AGOSTO 2003 - N. 35
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


   

Istruzioni per le operazioni di rilascio e di compilazione del tesserino regionale di caccia della stagione venatoria 2003/2004.

Distribuzione ai comuni
I tesserini regionali di caccia vengono consegnati ai comuni dalla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio in base alla richiesta del fabbisogno. Gli addetti incaricati del ritiro rilasceranno ricevuta indicando il numero complessivo dei tesserini presi in consegna ed il primo e l'ultimo numero di serie.
Unitamente ai tesserini regionali la ripartizione faunistico-venatoria fornirà un numero di calendari venatori tascabili 2003/2004, pari al numero dei tesserini consegnati aumentati del 10%. Tali calendari verranno consegnati dai comuni sia ai cacciatori sia a quanti ne facciano richiesta.
La ripartizione faunistico-venatoria trasmetterà, inoltre, a ciascun comune della propria provincia, per l'affissione all'albo pretorio, l'elenco nominativo dei cacciatori residenti in quel comune, ammessi negli AA.TT.CC. dell'Isola, con l'indicazione dell'ambito o degli ambiti di ammissione.
Consegna ai cacciatori
1)  I tesserini dovranno essere compilati e consegnati da personale avente un rapporto di dipendenza con il comune ed in locali a disposizione del comune medesimo.
Il comune rilascerà il tesserino esclusivamente a cacciatori residenti nel comune previo accertamento della residenza.
In caso di cacciatori trasferiti da un comune ad altro comune la residenza dovrà risultare ufficialmente in vigore al momento della consegna del tesserino per la stagione venatoria 2003/2004 ed il comune di nuova residenza dovrà segnalare l'avvenuta consegna al comune di provenienza, anche se posto fuori regione.
Gli uffici del comune riporteranno nel tesserino regionale gli AA.TT.CC. di ammissione risultanti esclusivamente dall'elenco nominativo dei cacciatori, trasmesso dalla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio nonché gli eventuali AA.TT.CC. (nel numero massimo di due) scelti dal cacciatore, con l'esclusione dell'A.T.C. PA3 (Ustica), per la caccia alla sola selvaggina migratoria, al momento del ritiro del tesserino venatorio.
2)  Gli uffici del comune dovranno:
A)  Farsi esibire dall'interessato i seguenti prescritti documenti:
-  licenza di porto d'armi per uso caccia;
-  attestazione o ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa, pari a E 129,11;
-  attestazione o ricevuta del versamento della addizionale di E 5,16, recante la causale "Art. 24, legge n. 157/92". Tale addizionale può essere versata sul medesimo conto corrente postale della tassa di concessione governativa di cui al precedente alinea, sommando i due importi e specificandone comunque a tergo la causale;
-  attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 30, legge regionale n. 33/97) effettuato sul conto corrente postale n. 10575900, intestato al Banco di Sicilia - cassiere della Regione siciliana.
Nota bene - La tassa è fissata nella misura di E 64,56 per l 'ambito territoriale di residenza del cacciatore, nella misura complessiva di E 75,54 se il cacciatore risulta ammesso ad un altro ambito territoriale di caccia oltre quello di residenza, nella misura complessiva di E 86,52 se il cacciatore risulta ammesso a due ambiti territoriali di caccia oltre quello di residenza e nella misura complessiva di E 97,50 se il cacciatore risulta ammesso a tre ambiti territoriali di caccia oltre quello di residenza. Gli indicati importi possono essere pagati anche mediante distinti versamenti, sempre sullo stesso numero di conto corrente postale, come di seguito specificato.
In caso di ammissione ad un altro ambito: E 64,56 + E 10,98.
In caso di ammissione a due ambiti: E 64,56 + E 21,96.
In caso di ammissione a tre ambiti: E 64,56 + E 32,94.
La sezione del/dei suddetto/i bollettino/i di conto corrente postale recante la dicitura "attestazione di versamento", dovrà essere trattenuta dall'ufficio del comune all'atto della consegna del tesserino. Soltanto nel caso in cui il cacciatore è tenuto a cedere la predetta "attestazione" ai competenti uffici governativi ai fini del rinnovo della licenza di porto d'armi per uso di caccia, in sostituzione potrà essere accettata fotocopia del suddetto bollettino di conto corrente postale recante la dicitura di versamento".
La validità annuale della tassa di concessione governativa regionale, nell'importo base di E 64,56, decorre dalla data di rilascio della licenza.
Attestazione del versamento dei premi e connesse polizze assi curative previste dall'art. 17, comma 7, della legge regionale n. 33/97. La copertura assicurativa prescritta può essere garantita anche attraverso una sola polizza e relativo premio.
Attestazione della ricevuta di versamento di E 5,16 per ciascun ambito scelto, soltanto da parte dei cacciatori che intendono scegliere uno o due ambiti per la caccia alla sola selvaggina migratoria.
Il versamento, che può essere cumulativo per i due ambiti, sarà effettuato sul conto corrente n. 10575900, intestato al Banco di Sicilia - cassiere della Regione siciliana, recante la causale "tassa per la selvaggina migratoria nello o negli AA.TT.CC. scelti".
La sezione del bollettino di conto corrente postale relativa all'attestazione di versamento dovrà essere trattenuta dall'ufficio del comune all'atto del rilascio del tesserino.
B)  Compilare, a macchina o in stampatello e con grafia chiara, il tesserino completandolo in ogni sua parte, ed in particolare, indicando con la sigla automobilistica e con il corrispondente numero l'ambito territoriale di caccia di residenza, e, in caso di ammissione, gli ulteriori ambiti territoriali di caccia in cui il cacciatore risulta ammesso, nonché gli eventuali uno o due ambiti che il cacciatore sceglierà per la caccia alla sola selvaggina migratoria, nelle tre sezioni o riquadri del tesserino; la seconda delle quali recante la dicitura "parte da trasmettere alla ripartizione faunisticovenatoria competente per territorio" deve essere trasmessa entro il termine appresso indicato; la terza recante la dicitura "parte per il comune" deve essere conservata agli atti del comune, la prima deve restare incorporata nel tesserino.
C)  Annullare con barre le caselle e gli spazi rimasti inutilizzati.
D)  Riportare il numero del tesserino consegnato nella corrispondente scheda dell'apposito schedario dei tesserini rilasciati.
3)  Il cacciatore che ha esibito regolare documentazione, al momento di ritirare il tesserino, nell'apposito spazio, deve obbligatoriamente dichiarare:
1)  di non possedere altro tesserino regionale di caccia;
2)  gli ambiti territoriali di caccia, oltre quello di residenza, nei quali è stato ammesso;
3)  gli ambiti territoriali di caccia che eventualmente ha scelto per la caccia alla selvaggina migratoria.
Altri adempimenti dei comuni
I comuni devono rimettere alla ripartizione faunistico-vena toria di rispettiva competenza non oltre la data del 9 febbraio 2004 il prescritto schedario dei tesserini rilasciati per la stagione venatoria 2003/2004, unitamente alle sezioni o riquadri di cui è cenno nel superiore paragrafo al punto 2, lett. B.
Entro la suddetta data i comuni trasmetteranno alla ripartizione faunistico-venatoria competente la richiesta di fabbisogno di tesserini per la stagione venatoria 2004/2005.
In caso di deterioramento o perdita del tesserino regionale, il comune potrà rilasciare un nuovo tesserino recante la dicitura "duplicato" in tutte le tre sezioni o riquadri, avendo cura di annotare gli estremi del nuovo tesserino rilasciato sulla corrispondente scheda del citato schedario.
Quando si tratta di deterioramento, il tesserino deteriorato deve essere riconsegnato al comune che lo conserverà e rimetterà alla ripartizione unitamente alla sezione o riquadro del tesserino duplicato. In caso di perdita il cacciatore dovrà consegnare al comune copia della denuncia all'autorità di pubblica sicurezza. La copia della denuncia sarà trasmessa unitamente alla sezione del tesserino duplicato.
Resta di competenza del comune di residenza il controllo sulla regolare restituzione del tesserino entro il 1° aprile 2004.
All'atto della restituzione dovrà essere compilata, a macchina o in stampatello e con grafia chiara, a cura degli uffici del comune o delle associazioni venatorie riconosciute, la pagina del tesserino all'uopo predisposta. Nella prima parte (che deve restare incorporata al tesserino) dovrà essere riportata la data di restituzione, il timbro del comune o dell'associazione e la firma dell'addetto. Nella seconda parte dovrà essere riportato il numero del tesserino, il numero della licenza di caccia, nome, cognome, la data di restituzione, il timbro del comune o dell'associazione e la firma dell'addetto. Quest'ultima parte dovrà essere consegnata al cacciatore quale ricevuta di avvenuta restituzione.
I comuni hanno l'obbligo di inviare entro il 15 aprile 2004, i tesserini restituiti dai cacciatori, anche tramite le associazioni venatorie riconosciute, nel termine di 60 giorni dalla chiusura della stagione venatoria.
Entro tale data i comuni trasmetteranno, altresì, alle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio, l'elenco dei cacciatori, con generalità complete ed indirizzi, che non hanno restituito il tesserino venatorio entro il 1° aprile 2004, per consentire l'irrogazione della conseguente sanzione pecuniaria.
Le presenti disposizioni saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
(2003.31.1924)
Torna al Sommariohome


*


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 2 -  41 -  62 -  26 -  70 -  84 -