REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 8 AGOSTO 2003 - N. 35
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 14 luglio 2003.
Nuove direttive per la predisposizione degli orari degli impianti di distribuzione dei carburanti.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il comma 6 dell'art. 12 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, che ha attribuito all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca la competenza in materia di disciplina del servizio degli orari di apertura e chiusura della rete distributiva dei carburanti;
Visto il successivo comma 7 del medesimo art. 12, che prevede che gli orari tengono conto delle esigenze del traffico e del turismo e della necessità di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione dei carburanti;
Visto il precedente decreto n. 476 dell'8 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 del 7 maggio 1994, modificato ed integrato con il decreto n. 1263 del 16 giugno 1994, con il quale sono stati determinati gli orari di apertura e di chiusura degli impianti di distribuzione di carburanti esistenti nel territorio della Regione siciliana;
Considerato che occorre dare attuazione alla richiamata disposizione normativa;
Ritenuto opportuno demandare alle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato territorialmente competenti la fissazione dei turni degli impianti di distribuzione carburanti;
Sentite le rappresentanze delle organizzazioni sindacali delle categorie interessate e le camere di commercio dell'Isola;

Decreta:


Art. 1

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, il servizio degli impianti di distribuzione dei carburanti esistenti sul territorio regionale osserverà le seguenti discipline:
A)  Orario diurno
Il servizio dovrà essere svolto ininterrottamente dalle ore 7,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,30.
B)  Orario notturno
Dovrà essere mantenuto in servizio un numero di impianti non superiore al 5% del totale di quelli esistenti nel territorio provinciale interessato.
Sarà osservato l'orario dalle ore 22,00 alle ore 7,00 del mattino.
C)  Domeniche e festività
Dovrà essere assicurato il servizio da parte del 25% degli impianti esistenti nel territorio comunale interessato.
E' data facoltà di consentire turni al 50%, ovvero al 33%, nelle località ove risultino installati e funzionanti rispettivamente 2 o 3 impianti di distribuzione di carburanti, nonché di esentare dai turni festivi gli impianti isolati.
Tali impianti osserveranno il normale orario di cui al precedente punto A).
D)  Riposo infrasettimanale del martedì e del giovedì
Durante i giorni di chiusura infrasettimanale del martedì e del giovedì dovrà essere assicurato il servizio all'utenza da parte del 50% degli impianti esistenti nel territorio comunale.
I distributori che osserveranno la chiusura in una delle due giornate sono obbligati a rimanere aperti nell'altra.
Nel caso di festività infrasettimanale, la chiusura per riposo del martedì e del giovedì non avrà luogo.
Nel caso in cui un impianto, a causa di forza maggiore (svolgimento mercato, divieto di transito, etc.), sia costretto ad osservare due turni di chiusura nella stessa settimana, si deroga all'obbligo della chiusura infrasettimanale del martedì o del giovedì, spostando tale obbligo per il giorno in cui avviene la limitazione dell'esercizio dell'attività.

Art. 2

Le camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato della Sicilia, ciascuna nell'ambito della propria competenza territoriale, dovranno assicurare, mediante la predisposizione di appositi turni, la regolarità e la continuità del servizio durante le ore notturne, nelle giornate domenicali, nei giorni di festività e nei giorni di chiusura infrasettimanale del martedì e del giovedì, sempre nel rispetto dei normali orari previsti.
Nella scelta degli impianti da abilitare al servizio notturno dovranno essere tenuti presenti, e costituire conseguentemente motivo di priorità, il numero ed il tipo di attrezzature di erogazione di cui sono dotati gli impianti, la qualità e l'entità dellcollaterale che sono in grado di offrire agli autoveicoli ed alle persone, nonché le condizioni di sicurezza garantite agli stessi addetti al servizio.
Colonnine e chioschi, isolati o meno, ed impianti insufficienti non dovranno essere inseriti nei turni per il servizio notturno.
Sono da considerare impianti isolati quelli ubicati in comuni, località montane, piccole isole costituenti centro abitato e frazioni isolate di comuni, ad una distanza minima da altri impianti di distribuzione carburanti non inferiore ai 5 Km, calcolati come percorso più breve sulla pubblica viabilità.
Gli impianti abilitati al servizio notturno devono risultare opportunamente dislocati nei quartieri urbani e sulle vie d'accesso ai centri abitati.
Ai fini dell'applicazione del precedente comma, i centri abitati comprendono quella parte del territorio comunale delimitata dai cartelli stradali d'indicazione di località posti in corrispondenza dei primi fabbricati del centro stesso.

Art. 3

I turni predisposti dalle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, ai sensi del precedente art. 2 e previa acquisizione della preventiva intesa delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale esistenti a livello provinciale e, in mancanza, a livello regionale, destinati ad assicurare la regolarità e la continuità del servizio durante le ore notturne, nelle giornate domenicali, nei giorni di festività e nei giorni di chiusura infrasettimanale, debbono essere sempre articolati in maniera da garantire la continuità e la regolarità del servizio onde soddisfare compiutamente ogni prevista e prevedibile esigenza del traffico e del turismo anche nei periodi di maggiore afflusso turistico.
Agli orari ed ai turni, di cui rispettivamente agli artt. 1 e 2 del presente decreto, non potranno per nessuna motivazione essere consentite deroghe sia generalizzate che in favore di singoli impianti, salvo nei casi previsti dal presente decreto.

Art. 4

Le camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato sono autorizzate ad accordare deroghe temporanee alla disciplina prevista dal presente decreto in occasione di manifestazioni sportive, fiere e sagre ed altre iniziative similari a carattere pubblico e collettivo a richiesta degli enti e delle amministrazioni organizzatrici o comunque interessate.
Le deroghe di cui al precedente comma non potranno andare oltre il giorno precedente a quello di fine delle occasioni per le quali sono state accordate.

Art. 5

I turni di cui ai precedenti artt. 2 e 3, le deroghe di cui all'art. 4, nonché ogni altro provvedimento nella materia, dovranno essere sempre adottati con la preventiva intesa delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale esistenti a livello provinciale ed, in mancanza, a livello regionale.

Art. 6

Gli impianti di distribuzione che erogano solo metano e/o gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) per autotrazione sono esentati dall'osservanza dei turni festivi e notturni.

Art. 7

Gli impianti di distribuzione di carburante, che siano anche dotati di attrezzatura per l'erogazione automatica a moneta od a lettura ottica (cosiddetti self-service), vanno inclusi nei turni e nelle percentuali di apertura corrispondenti ed osserveranno i normali orari previsti.
Le parti degli impianti funzionanti in forma automatica sono escluse dall'osservanza delle chiusure e degli orari purché funzionino senza assistenza di personale addetto.
L'inosservanza della disposizione di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'esclusione per un periodo di 180 giorni.

Art. 8

L'esercizio dell'attività degli impianti può essere sospeso per ferie a richiesta dei gestori, previa comunicazione ai concessionari e alle camere di commercio territorialmente competenti, per non più di 4 settimane consecutive per ogni anno solare.
Il periodo di ferie può essere fruito in qualsiasi mese dell'anno, compatibilmente con le esigenze dell'utenza e con i turni di servizio adottati a' termini dei precedenti articoli del presente decreto.

Art. 9

Non sono soggetti alle limitazioni imposte dal presente decreto gli impianti ubicati sulle autostrade e su tronchi e raccordi classificati autostrade.

Art. 10

E' fatto obbligo ai concessionari di esporre presso ciascun distributore, in maniera ben visibile, un cartello in cui siano chiaramente indicati l'orario di apertura e di chiusura, il giorno di chiusura infrasettimanale, i turni del servizio festivo e notturno, nonché l'elenco degli impianti abilitati al servizio notturno e festivo e la loro ubicazione.

Art. 11

La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto è affidata, nell'ambito delle rispettive competenze, ai prefetti, ai sindaci ed alle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato della Sicilia.

Art. 12

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono sanzionate ai sensi dei commi 2, 7 e 8 dell'art. 22 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.

Art. 13

I decreti n. 476 dell'8 aprile 1994 e n. 1263 del 16 giugno 1994 sono abrogati.
Le camere di commercio, industria, agricoltura, ed artigianato provvedono a verificare la compatibilità di eventuali deroghe già accordate a singoli impianti di distribuzione di carburanti con le norme contenute nel presente decreto.

Art. 14

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Palermo, 14 luglio 2003.
  CIMINO 

(2003.30.1913)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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