REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 12 DICEMBRE 2003 - N. 54
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 13 novembre 2003.
Riconoscimento del servizio di fisiopatologia della riproduzione umana, presso la casa di cure Orestano, quale centro di prescrizione dei farmaci soggetti alla nota CUF 74.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge regionale n. 6/81;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 8, concernente i medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri ed equiparati o di medici specialisti;
Visto il decreto legislativo n. 517/93;
Vista la legge del dicembre 1993, n. 537, riguardante interventi correttivi di finanza pubblica ed in particolare, per la farmaceutica, l'art. 8, comma 10;
Visto il provvedimento ministeriale 30 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 dicembre 1993, n. 306 e successive modifiche ed integrazioni in ordine alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della citata legge, nel quale sono state previste anche "le note relative alla prescrizione e modalità di controllo delle confezioni riclassificate";
Visti i successivi provvedimenti CUF di modificazione della classificazione delle specialità medicinali ed aggiornamento delle note riportate nel provvedimento del 30 dicembre 1993 e successive modificazioni;
Viste le leggi regionali n. 30/93, 33/94 e 34/95 e relativi decreti attuativi;
Viste le circolari assessoriali nn. 738/94, 751/94, inerenti modalità di prescrizione e controllo delle specialità medicinali riclassificate a norma dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/93;
Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce tra l'altro che la "prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni ed alle limitazioni previste dalla Commissione unica del farmaco";
Visto il decreto 2 aprile 1998, n. 25035, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 27 giugno 1998, con il quale sono state impartite, alle Aziende unità sanitarie locali, direttive sulle modalità di dispensazione ed erogazione, nonchè di verifica e controllo dei farmaci sottoposti a restrizione prescrittiva di cui alle "note CUF" con l'istituzione di apposito "registro unità sanitaria locale" per patologia, ove previsto, nonchè dei farmaci che, ai fini dell'assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale, oltre alle suddette restrizioni devono essere prescritte direttamente dai centri ospedalieri ed equiparati o da specialisti con conseguente attivazione della procedura delle copie conformi;
Visto il decreto legislativo n. 299/99;
Visto il decreto 9 novembre 1999, n. 30663, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 21 gennaio 2000, così come modificato ed integrato con decreto 3 marzo 2000, n. 31291, recante "individuazione dei centri specializzati, universitari e delle aziende sanitarie per la diagnosi e piano terapeutico dei farmaci soggetti a note CUF;
Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto n. 31291/00, con il quale è stato disposto che "i medici specialisti dei centri di procreazione assistita, autodenunciatisi ai sensi dell'ordinanza del Ministero della sanità 5 marzo 1997 e successive proroghe, che intendono divenire centri prescrittori debbono fare istanza all'Ispettorato regionale sanitario entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto", avvenuta quest'ultima in data 24 marzo 2000;
Vista la nota assessoriale n. 4N37/1311 del 21 giugno 2000, con la quale, in applicazione del precitato art. 3, è stato reso noto l'elenco dei centri cui è consentita la prescrizione, con diagnosi e piano terapeutico, dei farmaci soggetti alle limitazioni di cui alla nota CUF 74;
Vista l'ordinanza del Ministero della salute 30 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 luglio 2003, n. 158, recante "proroga dell'efficacia dell'ordinanza concernente il divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti e di embrioni umani e dell'ordinanza concernente il divieto di importazione e di esportazione di gameti o di embrioni umani";
Visto il decreto n. 1525 del 6 agosto 2003, con il quale è stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze dei centri di procreazione assistita, al fine di essere riconosciuti quali centri cui è consentita la prescrizione, con diagnosi e piano terapeutico, dei farmaci soggetti alla nota CUF 74;
Vista l'istanza prot. n. 439/03 dell'8 settembre 2003 avanzata dal dott. Paolino Cimino Presidente del consiglio di amministrazione della casa di cure Orestano con la quale chiede il riconoscimento del "servizio di fisiopatologia della riproduzione umana" quale centro autorizzato alla prescrizione, con diagnosi e piano terapeutico, dei farmaci soggetti alla nota CUF 74;
Considerato che gli atti prodotti dal suddetto centro e allegati all'istanza sono conformi a quelli richiesti dall'art. 1 del sopracitato decreto n. 1525/03;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, il servizio di fisiopatologia della riproduzione umana, presso la casa di cure Orestano, sito in Palermo, via P. D'Asaro, n. 48, è riconosciuto quale centro cui è consentita la prescrizione, con diagnosi e piano terapeutico, dei farmaci soggetti alla nota CUF 74.

Art. 2

Il medico responsabile del centro è il dott. Salvatore Cultrera il medico responsabile del trattamento è il dott. Giuseppe Fucà.

Art. 3

Il responsabile del centro è tenuto a comunicare al dipartimento IRS ogni tipo di variazione relativamente ai dati in precedenza trasmessi.

Art. 4

L'essere inclusi nell'elenco dei centri prescrittori non costituisce titolo circa l'eventuale accreditamento.

Art. 5

I direttori generali sono tenuti a vigilare sulla puntuale applicazione della normativa di riferimento e a disporre i controlli sulla correttezza delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nonchè sulle strutture erogatrici, anche ai fini del controllo della spesa farmaceutica.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione ed al Ministero della salute.
Palermo, 13 novembre 2003.
  AMARI 

(2003.47.2913)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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