REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 12 DICEMBRE 2003 - N. 54
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 4 novembre 2003.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Acireale.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999 nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 della legge regionale 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Premesso:
-  con decreto n. 409 del 12 novembre 1983 è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Acireale;
-  con sentenza n. 160 del 22 maggio 1990 del Consiglio di giustizia amministrativa è stata annullata, unitamente agli atti conseguenziali, la delibera commissariale n. 25/80 di adozione del suddetto strumento urbanistico generale;
-  per l'approvazione di competenza di questo Assessorato è stata trasmessa la documentazione inerente il piano regolatore generale, con annesse le prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con deliberazione commissariale n. 23 del 13 dicembre 1993;
-  il Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 322 del 15 maggio 1996 ha ritenuto doversi restituire per la rielaborazione totale lo strumento urbanistico in argomento;
-  con provvedimento assessoriale n. 8259/U del 10 giugno 1996 il suddetto strumento urbanistico, nella considerazione che il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 322 del 15 maggio 1996 - sostanzialmente - atteneva alle zone esterne al centro abitato individuato dalle zone A e B ex D.M. 2 aprile 1968, è stato, invece, restituito al comune di Acireale per la rielaborazione parziale, ai sensi del 9° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78;
Visto il foglio prot. n. 2166 del 31 luglio 2002, pervenuto a questo Assessorato il 2 agosto 2002 ed assunto al protocollo in pari data con il n. 46989, con il quale il sindaco del comune di Acireale ha trasmesso gli atti e gli elaborati relativi al progetto di rielaborazione parziale del piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Vista la delibera n. 461 del 15 settembre 2000, riscontrata legittima dal Comitato regionale di controllo centrale nella seduta del 12 ottobre 2000 con decisione n. 5891/5680, con la quale il commissario straordinario nominato presso il comune di Acireale, ha approvato la proposta n. 21 del 14 settembre 2000, formulata dal settore urbanistica del comune, relativa all'adozione del progetto di rielaborazione parziale del piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio e relative prescrizioni esecutive, secondo le indicazioni e modifiche di cui agli atti citati nella stessa proposta;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi al piano adottato con delibera commissariale n. 461 del 15 settembre 2000;
Vista la certificazione a firma del sindaco di Acireale, datata 31 luglio 2002, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento nonché attestante la presentazione di n. 395 osservazioni ed opposizioni, delle quali n. 74 pervenute oltre i termini di legge;
Visto l'elenco delle osservazioni e/o opposizioni;
Viste le osservazioni/opposizioni di cui al suddetto elenco nonché i relativi elaborati di visualizzazione e deduzioni redatti dal progettista;
Viste le delibere n. 43 del 15 aprile 2002, n. 44 del 22 aprile 2002, n. 45 del 24 aprile 2002, n. 46 del 29 aprile 2002, n. 48 del 9 maggio 2002, n. 50 del 14 maggio 2002, n. 52 del 15 maggio 2002, n. 53 del 17 maggio 2002 e n. 57 del 23 maggio 2002 con le quali il consiglio comunale di Acireale ha controdedotto le osservazioni e/o opposizioni presentate entro i termini avverso il piano in argomento;
Viste le n. 10 osservazioni/opposizioni presentate direttamente a questo Assessorato a firma di: Puglisi Grazia, Grasso Irene, Continella Rosaria, Foti Pietro, Comitato Rocca di Volano, Tosto Mario, Di Benedetto Ignazia, SABA S.r.l., Musumeci Antonina, Calabretta Anna e Maria;
Vista la nota prot. n. 27059/4027 del 2 aprile 1999 con cui l'Ufficio del genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole, a condizioni, in merito allo strumento urbanistico in argomento;
Vista la nota prot. n. 158 del 3 aprile 2003, con la quale il servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi al piano regolatore generale al regolamento edilizio ed alle prescrizioni esecutive, la proposta di parere n. 14 del 3 aprile 2003, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"....Omissis...
RELAZIONE
1) Caratteri del territorio comunale
Il territorio del comune di Acireale si estende per circa 4.000 Ha. con uno sviluppo costiero di circa 13 km. e dal punto di vista morfologico è caratterizzato dalla presenza della scarpata lavica denominata "Timpa" la popolazione residente nell'anno 1996, risulta essere di 54.889 abitanti, compresi 3.329 residenti all'estero.
Oltre al centro urbano, l'abitato è costituito dalle frazioni rivierasche di Capomulini, S. Maria La Scala, S. Tecla, Stazzo e Pozzillo, dalle frazioni pedemontane di Piano d'Api, Fiandaca, S. Maria La Stella e Pennisi e dalle frazioni mediane di Aciplatani, S. Maria delle Grazie, S. Caterina, Scillichenti, Guardia, Mangano, S. Giovanni Bosco, S. Maria degli Ammalati, S. Cosmo e Balatelle.
I principali collegamenti viari sono costituiti dall'autostrada A18 Catania-Messina, dalla strada statale 114, dalla viabilità provinciale e dalla ferrovia.
I principali fattori di sviluppo economico del comune interessano i settori turistico, commerciale, agricolo e dei servizi.
In particolare si segnala la presenza sul territorio di una notevole edilizia alberghiera con una recettività di oltre 3.000 posti letto.
Sotto il profilo dei vincoli gravanti sul territorio, oltre a quelli derivanti per legge, è opportuno segnalare:
-  il vincolo paesaggistico su tutta la fascia costiera, ai sensi della legge n. 1497/39, nonché i vincoli su numerosi immobili ai sensi del testo unico, delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali, di cui al decreto legge 29 ottobre 1999, n. 490;
-  la reistituzione della riserva naturale orientata "La Timpa" giusto decreto del 23 aprile 1999;
-  il vincolo sismico di II categoria;
-  il vincolo del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, approvato con decreto n. 298 del 4 luglio 2000 ed aggiornato con decreto del 25 luglio 2002;
-  il vincolo di consolidamento di cui alla legge n. 445/1908;
Inoltre il comune di Acireale è compreso nell'area metropolitana di Catania, di cui al D.P.R.S. del 10 agosto 1995.
2)  Situazione urbanistica precedente
In precedenza, con decreto n. 409 del 12 novembre 1983 è stato approvato il piano regolatore generale, adottato dal comune di Acireale con deliberazione n. 25 del 1980, che con sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa del maggio 2000 è stato annullato.
Successivamente, con deliberazione del Commissario straordinario n. 23 del 13 dicembre 1993 è stato adottato un nuovo piano regolatore generale, del quale, con provvedimento assessoriale n. 8259/U del 10 giugno 1996 è stata prescritta la rielaborazione parziale, ai sensi dell'art. 4, comma 8°, della legge regionale n. 71/78, ad eccezione delle zone classificate A e B.
Allo stato attuale, quindi, il comune di Acireale non risulta dotato di un organico strumento di pianificazione urbanistica generale.
Precedentemente alla trasmissione del piano per l'esame assessoriale sono state localizzati nel territorio comunale i seguenti interventi:
1)  localizzazione impianto di depurazione consortile in contrada Rocca di Volano;
2)  sistemazione a verde dell'area compresa tra la via Pacinotti e la via Galvani in zona S. Michele;
3)  progetto costruzione caserma dei carabinieri zona Guardia Mangano;
4)  realizzazione complesso parrocchiale Madonna della Fiducia;
5)  ampliamento immobile centro disabili in via Lazzaretto;
Inoltre, sono stati localizzati in zone destinate dal piano rielaborato ad edilizia residenziale pubblica del centro o delle frazioni, i seguenti interventi edilizi:
-  programma costruttivo: cooperativa Azzurra 90 e Avanti 83;
-  programma costruttivo: cooperative Akea e Vittoria 81;
-  programma costruttivo: cooperative Corinzia, Loreto 85, Naiade;
-  programma costruttivo: cooperativa S. Tecla;
-  programma costruttivo: cooperativa Mipu;
-  programma costruttivo: cooperative Raffaella e Casaliba;
-  programma costruttivo: cooperative Orchidea Gial la e Quadrifoglio;
-  programma costruttivo: cooperative Spinusa, Mimosa d'Oro, Futura e Sagittario;
-  programma costruttivo: cooperative Miramare, Margherita 85, S. Tecla e Fratres;
-  accordo di programma di edilizia agevolata per le forze dell'ordine, nella frazione Balatelle, il tutto pari a circa 450 alloggi.
3) Dimensionamento del piano
Il piano basa le sue previsioni su un incremento demografico, relativo al ventennio 1996-2016, di circa 11.600 abitanti, per una popolazione complessiva, nel l'anno 2016, di circa 66.500 abitanti. Le previsioni demografiche, per l'anno 2016, relative alle frazioni sono di seguito riportati, in grassetto, accanto al dato riferito all'anno 1996, in corsivo:

  N. Frazioni     Anno 2016 Anno 1996 
  1 Acireale Centro     39.973 33.010 
  2 Aciplatani     4.354 3.594 
  3 Capomulini     214 166 
  4 Guardia     2.319 1.914 
  5 Loreto-Balatelle     1.994 1.614 
  6 Mangano     737 609 
  7 Pennisi-Fiandaca     1.036 857 
  8 Piano d'Api     2.366 1.955 
  9 Pozzillo     1.748 1.442 
  10 Santa Caterina     531 438 
  11 San Cosmo     1.369 1.131 
  12 San Giovanni Bosco     1.176 969 
  13 Santa Maria degli Ammalati     1.641 1.354 
  14 Santa Maria La Scala     957 793 
  15 Santa Tecla     1.050 869 
  16 Scillichenti     1.700 1.401 
  17 Stazzo     1.416 1.180 
  18 Santa Maria delle Grazie     1.886 1.558 

L'incremento di circa 11.600 abitanti comporta, secondo l'analisi della relazione di piano, un fabbisogno di 15.000 vani circa, per un indice di affollamento di 0,77 abitanti per vano, incrementato di circa il 25% nel centro storico.
Tale incremento di popolazione, secondo l'analisi di progetto, verrebbe così ad insediarsi:
-  40% in edilizia residenziale pubblica convenzionata ed agevolata;
-  60% in edilizia residenziale privata vera e propria.
La relazione di piano prevede un incremento edilizio di nuovi vani in zone d'espansione di circa 7.300, mentre il restante fabbisogno di vani verrebbe assicurato dalla capacità insediativa residua delle zone A e B, dei piani di lottizzazione in corso, nonché dei piani di recupero del centro storico.
4) Studio geologico del territorio
Lo studio suddetto, eseguito nel quadro della rielaborazione parziale del piano ed alla luce dei rilievi contenuti nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 322 del 15 maggio 1996 approfondisce le problematiche relative alla pericolosità geologica alla luce dei fenomeni naturali connessi agli eventi pluviometrici degli anni 1995 e 1997.
Vengono rilevati i fenomeni di dissesto della scarpata costiera della Timpa, valutando il grado di pericolo derivante dall'evoluzione dei fenomeni franosi e dall'instabilità delle condizioni morfologiche e litostrutturali nei diversi settori della scarpata costiera.
Viene valutata la pericolosità connessa ai fenomeni di esondazione dei deflussi superficiali incanalati ed in particolare del corso del torrente Platani.
Per quanto riguarda la salvaguardia delle risorse idriche, ai fini dell'approvvigionamento per usi potabili del comune, lo studio procede alla revisione del censimento dei pozzi esistenti ed individua tre pozzi privati, realizzati per scopi irrigui, che possono rappresentare per le loro caratteristiche punti di futura utilizzazione; detti pozzi sono ubicati nella frazione di S. Giovanni Bosco, nell'area di pertinenza dello svincolo dell'autostrada CT-ME ed in contrada S. Girolamo, a sud della frazione di Aciplatani.
Infine, riguardo la prevista ubicazione del nuovo cimitero nella frazione di Guardia, lo studio non rileva condizioni ostative alla scelta dell'area.
5) Studio agricolo-forestale
Lo studio suddetto, redatto ai sensi della legge regionale n. 16/96, comprende l'analisi dell'evoluzione del comparto agricolo del comune di Acireale e la verifica dell'attuale destinazione dei suoli del territorio comunale, ai fini della ridelimitazione delle aree definite "bosco" dell'individuazione di quelle assimilabili a "bosco" e dell'attuale destinazione ed uso dei cosiddetti "comprensori limonicoli".
Ad integrazione e verifica dello studio viene prodotta la relazione tecnica redatta ai sensi della legge regionale n. 13/99 relativamente alle superfici boscate.
Dalla documentazione prodotta risulta che delle otto aree classificate come bosco, nello studio integrato, ai sensi della legge regionale n. 16/96, soltanto cinque vengono confermate come tali in sede di adeguamento alla legge regionale n. 13/99, e sono localizzate nella parte nord-ovest del territorio comunale; secondo la suddetta integrazione vengono escluse le tre aree ricadenti nella delimitazione della riserva della Timpa.
Le aree individuate sono quelle localizzate nelle seguenti zone:
1) Monte Pepetonazzo;
2) Pennisi nord-est;
3) Zaccanazzo;
4) Pennisi-Fiandaca;
5) Pilieri Soprano e Pilieri Sottano.
Relativamente alle aree agricole, lo studio individua quelle a maggior vocazione limonicola nel triangolo compreso tra le frazioni di S. Tecla, Mangano e Pozzillo, nel comparto compreso fra Aci Platani, S. Maria delle Grazie, Tupparello e Capo Mulini e nella zona compresa fra lo svincolo autostradale e la via Sciarelle, nei pressi dell'abitato del comune di Acicatena.
La gran parte di dette aree vengono considerate a coltura specializzata, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78.
6) Destinazioni d'uso del territorio
Secondo le note introduttive del piano rielaborato, con riguardo al voto n. 322 del 15 maggio 1996 del Consiglio regionale dell'urbanistica, si evidenziano le scelte di piano al fine di ottemperare ai rilievi mossi con il voto del Consiglio regionale dellnel precedente piano regolatore generale.
A) riguardo i vincoli:
-  non vengono inserite previsioni insediative, nelle more della redazione ed approvazione dei piani paesistici nelle aree già assoggettate a vincolo di inedificabilità;
-  viene prevista una fascia di rispetto nell'area archeologica di S. Venera al Pozzo nella fascia dei Mulini;
-  nelle aree boschive sono state eliminate nuove previsioni di viabilità e di zone sportive;
-  nelle aree prospicienti la Timpa non sono stati previsti nuovi insediamenti;
-  sono state eliminate alcune previsioni insediative ricadenti nelle aree di rispetto dei corsi d'acqua;
-  nella fascia di rispetto della battigia non vengono previste aree per l'edilizia né attrezzature, ma soltanto opere ed impianti per la diretta fruizione del mare;
-  vengono ridotte anche alcune previsioni urbanistiche riguardanti le fasce di rispetto dei pozzi idropotabili;
B) riguardo alla zonizzazione:
-  le aree agricole di dimensioni ridotte sono state classificate a "verde privato";
-  sono state eliminate le zone C su via Caramanna (frazione di S. Tecla) e lungo la via Roccamena, nella frazione di Piano d'Api;
-  sono state eliminate le previsioni turistico-ricettive a ridosso dell'autostrada e quelle fra le frazioni di Stazzo e Pozzillo;
-  lungo il torrente Fago, in via Belvedere Mangano, è prevista una fascia che viene destinata a zona C3;
-  lungo il torrente Platani, alcune zone previste precedentemente per edilizia residenziale, sono state destinate a verde agricolo;
-  lo stesso percorso del torrente Platani, viene interessato da un parco urbano e da un progetto di sistemazione idraulica del Genio civile di Catania, laddove precedentemente l'alveo veniva interessato dalla previsione del centro agro-alimentare e di una strada pubblica;
C) riguardo alla viabilità:
-  non viene prevista nuova viabilità nella frazione di Pozzillo;
-  vengono eliminate le previsioni di viabilità a monte di via Argenta e vengono previste attrezzature a servizio del mare;
-  non vengono previste modifiche al tracciato di via Volano;
-  viene previsto l'adeguamento di via Tuppazzo, la connessione con S. Venerina e la frazione di Guardia;
-  la cosiddetta "Viabilità storica" è valorizzata con l'individuazione dei seguenti percorsi: via Cubisia, da via Colombo ad Acicatena;
-  le "chiazzette" a S. Maria La Scala;
-  la dimessa ferrovia lungo la Timpa fino alla frazione di Mangano;
-  il percorso di S. Maria delle Grazie, Via Catusi, Palme Madonna dell'Aiuto;
-  viene confermato il carattere pedonale della via Balestrate;
-  è ritenuta indispensabile la variante alla S.P. Acireale-Riposto, oggetto di studio dell'ente Provincia regionale di Catania;
-  è confermato il ruolo primario della via Lazzaretto, che collega la via Colombo alla nuova stazione ed alla S.S. 114.
Le prescrizioni esecutive nelle zone di Tupparello, Imera e Carpinati riguardano l'edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata, e nel comparto di via Volano gli insediamenti produttivi. I fabbisogni residenziali privati sono affidati alle iniziative (completamento delle zone B e dei piani di lottizzazione in corso).
Per la residenza stagionale si prevede di favorire il recupero degli edifici rurali esistenti e la riqualificazione nelle frazioni di Stazzo, Pozzillo e S. Maria La Stella, limitando l'espansione edilizia.
7) Zonizzazione
Il piano regolatore generale rielaborato prevede la perimetrazione del centro storico e la seguente zonizzazione.
Zone A1-A2 (centri storici)
Sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78; fino all'approvazione dei piani particolareggiati sono esclusi gli interventi di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo; la densità fondiaria è di 4 mc/mq. per le zone A1 mentre per la zona A2 è fissata in 1,50 mc/mq. Le norme di attuazione consentono l'adeguamento funzionale e tecnologico delle strutture turistico-alberghiere esistenti.
Zone B
Così distinte:
1) zone B1 - completamento del centro principale.
Densità fondiaria: 4 mc/mq.
Altezza max: m. 17,50 (5 piani fuori terra);
2) zone B1A - completamento del centro principale per l'edilizia popolare
Densità fondiaria: 3,30 mc/mq.
Altezza max: m. 17,50 (5 piani fuori terra - piano terra non adibito ad abitazione);
3) zone B2 - completamento delle frazioni
Densità fondiaria: 3 mc/mq.
Altezza max: m. 8,00 (2 piani fuori terra);
4) zone B2A - completamento delle frazioni per l'edilizia popolare
Densità fondiaria: 3 mc/mq.
Altezza max: m. 8,00 (2 piani fuori terra);
5) zone B3 - completamento entro i 150 m. dalla battigia
Densità fondiaria: 1,50 mc/mq.
Altezza max: m. 7,50 (2 piani fuori terra);
6) zone B4 - completamento con limiti di altezza
Densità fondiaria: 4 mc/mq.
Altezza max: m. 10,60 (3 piani fuori terra).
Zone C
Così distinte:
1) zona C1 - edilizia residenziale pubblica nel centro principale
Densità fondiaria: 4mc/mq.
Altezza max: m. 17,50 (5 piani fuori terra);
2) zona C1* - riserva di edilizia residenziale pubblica nel centro principale
Densità fondiaria: 4 mc/mq.
Altezza max: m. 14,20 (4 piani fuori terra);
3) zona C2 - edilizia residenziale pubblica nelle frazioni
Densità fondiaria: 2,50 mc/mq. per tutte le frazioni.
Altezza max: m. 14,20 nella frazione di S. Maria delle Grazie.
Altezza max: m. 10,50 nelle frazioni di Guardia, Aciplatani, S. Maria degli Ammalati, S. Giovanni Bosco e via Sciarelle.
Altezza max: m. 7,50 nelle altre frazioni;
4) zona C2* - riserva di edilizia residenziale pubblica nelle frazioni
Viene fissata una densità territoriale di 1,50 mc/mq.
Altezza max: m. 7,50.
Si evidenzia che le norme di attuazione fissano in 7 mq. per abitante la dotazione di spazi pubblici per verde e parcheggi, ad eccezione della frazione di S. Maria delle Grazie, per la quale la dotazione di spazi pubblici è fissata in 18 mq. per abitante e l'altezza max in m. 14,60;
5) zona C3 - razionalizzazione e ricucitura del tessuto urbano
E' consentita la demolizione e la ricostruzione degli edifici esistenti nel rispetto della superficie coperta, della densità fondiaria e dell'altezza esistenti.
Nel caso di zone parzialmente edificate, la nuova edificazione è ammessa con:
-  densità fondiaria: 1,50 mc/mq.;
-  altezza max m. 7,50 (2 piani fuori terra).
La dotazione di spazi pubblici per verde e parcheggi è fissata in almeno 7 mq. per abitante;
6) zona C4 - edilizia residenziale privata nel centro principale
Densità fondiaria: 3 mc/mq.
Altezza max: m. 17,50 (5 piani fuori terra);
7) zona C5 - edilizia residenziale a ville
Densità fondiaria: 2 mc/mq.
Altezza max: m. 10,50 (3 piani fuori terra).
Si evidenzia che le norme di attuazione fissano una dotazione minima di spazi pubblici di 24 mq. per abitante;
8) zona C6 - edilizia residenziale privata nelle frazioni
Densità fondiaria: 3 mc/mq.
Altezza max: m. 14,20 per la frazione di S. Maria delle Grazie.
Altezza max: m. 10,50 per la frazione di Guardia.
Altezza max: m. 7,50 per le frazioni di Aciplatani, Piano d'Api, Loreto-Balatelle, San Giovanni Bosco, Pennisi, S. M. degli Ammalati e Pozzillo;
9) zona C7-edilizia residenziale isolata a villini
Densità fondiaria: 0,30 mc/mq.
Altezza max: m. 8,00;
10) zona C8 - edilizia turistico-alberghiera
Densità fondiaria: 5 mc/mq.
Altezza max: m. 11,00 (3 piani fuori terra);
11) zona C9-edilizia turistico-stagionale
Viene fissata una densità territoriale di 0,30 mc/mq.
Altezza max: m. 7.50.
L'edificazione è subordinata a piani particolareggiati di riqualificazione.
Zone D
Così distinte:
1) zona D1 - insediamenti artigianali
Viene previsto un parametro di utilizzazione fondiaria di 0,40 mq/mq. con un lotto minimo di 500 mq. ed un'altezza max di m. 11,00.
2) zona D2 - insediamenti industriali
Viene fissato un parametro di utilizzazione fondiaria di 0,40 mq/mq.; non vengono fissati né lotto minimo né altezza degli impianti.
3) zona D3 - insediamenti commerciali
L'edificazione è consentita a mezzo di piani di lavoro convenzionati o piani per insediamenti produttivi; è prescritto l'obbligo di prevedere 80 mq. di spazi pubblici ogni 100 mq. di superficie coperta, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 5.
Per la zona E le norme di attuazione del piano ammettono gli interventi produttivi di cui all'art. 22 della legge regionale n. 71/78; per gli interventi di edilizia residenziale, annessa all'attività agricola, è prevista una densità fondiaria non maggiore allo 0,03 mc/mq. per un'altezza max di m. 7,50; per i fabbricati rurali a servizio del fondo e/o destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti, le norme di attuazione, emendate in sede di adozione del piano, stabiliscono che la superficie occupata non superi il 4% del lotto di proprietà e che l'altezza max sia di m. 7,50.
Zone F - Attrezzature pubbliche ed impianti di interesse generale
Densità fondiaria: 3 mc/mq. per il centro urbano.
Densità fondiaria: 1,50 mc/mq. per le frazioni.
Rapporto di copertura: 0,60.
Le norme di attuazione non fissano il parametro relativo all'altezza max.
Zone IC - Attrezzature di interesse comune
Densità fondiaria: 5 mc/mq.
Rapporto di copertura: 0,70.
Le norme di attuazione non fissano il parametro relativo all'altezza max.
Aree SE - Servizi ecologici
Secondo le norme di attuazione del piano, sono aree utilizzate per evitare lo scarico incontrollato di materiale inerte o come punti di trasferimento di rifiuti solidi urbani dai piccoli mezzi di raccolta ai grandi mezzi di trasporto alla discarica vera propria.
E' prevista la collocazione in esse di strutture per la raccolta differenziata e di capannoni all'interno dei quali avvengono le operazioni di scarico e carico dei rifiuti.
Zona PU - Parco urbano e centro direzionale (corso Italia)
Densità territoriale: 1 mc/mq.
Altezza max: m. 18,50 (5 piani fuori terra).
Rapporto di copertura: 0,35.
Zone VPR - Verde privato di salvaguardia ambientale
1) zona VPR1
Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
2) zona VPR2
Sono ammessi interventi, anche di demolizione e ricostruzione, nello stesso sito ed a parità di volume, dell'esistente già catastato; possono essere realizzati parcheggi privati nel sottosuolo ed attrezzature sportive all'aperto anche di uso pubblico.
In sede di adozione del piano regolatore generale è stata prevista anche la possibilità di realizzazione di costruzioni residenziali con densità fondiaria di 0,02 mc/mq.
Zone VP - Verde pubblico
Viene ammessa la realizzazione di modeste opere infrastrutturali di arredo.
Non vengono considerate costruzioni gli impianti sportivi, di riunione e di spettacolo purché interamente all'aperto ed organicamente inserite nell'ambito della progettazione complessiva dell'area.
Zone a parco
Così distinte:
1)  parchi Pennisi e Volano
L'utilizzazione delle aree per la realizzazione di attrezzature viene determinata con apposito piano particellare che potrà prevedere un rapporto di copertura max del 10%.
Gli interventi privati possono essere consentiti, prevedendo la cessione del 90% dell'area e con la realizzazione, nel restante 10% e per un massimo di 6.000 mq. di servizi di campeggio con rapporto di copertura pari a 0,5.
2) Parco sub-urbano Ragogna
L'utilizzazione delle aree per la realizzazione di attrezzature viene determinata con apposito piano particellare; la superficie che potrà essere interessata alla realizzazione di attrezzature non può superare il 10% complessivamente, con un rapporto di copertura max della medesima del 25%. Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di risanamento conservativo.
Zone TU.RI - Attività turistico-ricettive
La realizzazione degli interventi può avvenire a mezzo di piano particellare o di piano di lavoro, con una densità territoriale di 1 mc/mq.
Il 50% dell'area interessata deve essere destinata a verde pubblico attrezzato; sul restante 50% deve essere previsto un rapporto di copertura max di 0,30 di detta superficie restante.
Zone ASP - Aree con servizi privati
Sono destinate a servizi di proprietà o gestione privata ma di uso od interesse pubblico.
Densità fondiaria: 3 mc/mq.
Altezza max: m. 11,00.
Rapporto di copertura max: 35%.
Zone IS - Impianti ed attrezzature sportive
Non viene fissato nessun indice di densità; la superficie max coperta deve essere pari al 40% di quella fondiaria e l'altezza max è quella necessaria alla funzione; l'area scoperta dovrà essere sistemata a verde almeno per il 30% della superficie.
Zone I - Aree per l'istruzione
Tali zone sono destinate ad asili nido, scuole materne, scuole d'obbligo e scuole medie superiori. Gli indici previsti sono:
-  densità fondiaria: 5 mc/mq.;
-  altezza max: secondo le norme vigenti in materia di edilizia scolastica;
-  rapporto di copertura: 0,50.
Il piano regolatore generale individua le seguenti aree da assoggettare a piano di lottizzazione e/o di piano particellare (art. 30 delle norme di attuazione):
a) zona Capomulini: attrezzatura ricettiva nel comprensorio via Gurni mare e via Capomulini;
b) area industriale (depuratore) di via Anzalone;
c) area artigianale fra via Volano, la ferrovia e via Anzalone;
d) area commerciale di Via delle Terme;
e) area di edilizia economica e popolare fra via degli Oleandri e la via Zagare;
f) zone ricettive, turistiche ed espositive di via dello Stadio, San Girolamo, Wagner e Colombo;
g) recupero e trasformazione dei capannoni in via delle Terme, fra la Città del Fanciullo e piazza Pennisi con i seguenti indici urbanistici:
-  densità fondiaria: inferiore o uguale a quella media esistente;
-  altezza max: uguale a quella media esistente;
-  rapporto di copertura: 40%;
h) area dell'attuale nosocomio da sottoporre ad un piano di riuso con previsti parcheggi su via Veneto;
i)  area del collegio Pennisi da acquisire e riutilizzo del complesso per attività di uso pubblico;
l)  area relativa al parco urbano di Corso Italia;
m)  aree relative agli edifici produttivi delle vie Sclafani, Colombo e Ospedale da assoggettare ad un piano particellare obbligatorio;
n) nella frazione di Stazzo, l'area compresa tra le vie XXI Aprile, Porpetto, Cale e la parte a mare, deve essere sottoposta ad un piano particellare di riqualificazione con revisione di attrezzatura turistico-ricettiva con i seguenti indici:
-  densità territoriale: 0,75 mc/mq.;
-  altezza max: m. 7,50;
-  rapporto di copertura: 20%;
p)  nella frazione di Pozzillo Inferiore, l'area compresa tra le vie Cale, Corpetto ed il mare deve essere assoggetta ad un piano particellare di razionalizzazione e riqualificazione con i seguenti indici:
-  densità territoriale: 0,75 mc/mq.;
-  altezza max: m. 7,50;
-  rapporto di copertura: 20%;
q) piani di lottizzazione in via Sturzo e corso Italia; per loro la dotazione di spazi pubblici, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, viene fissata in 24 mq/ab.;
r) la zona di completamento B compresa tra corso Italia e via Kennedy deve essere sottoposta a piano particellare e/o programma di lavoro;
s) zona Acque Pozzillo: deve essere sottoposta a piano particellare con i seguenti indici:
-  densità territoriale: 0.75 mc/mq.;
-  altezza max: m. 7,50;
-  rapporto di copertura: 20%;
t)  zona Loreto-Balatelle: deve essere interessata da un piano particellare di riqualificazione ivi inclusa la dismissione dell'industria dolciaria, con i seguenti indici:
-  densità territoriale: 0,30 mc/mq;
-  altezza max: m. 7,50;
-  rapporto di copertura: 25%;
v) nel piano di lottizzazione di Guardia-via Patrica deve essere previsto che la dotazione di spazi pubblici sia concentrata in un'unica area.
Inoltre fanno parte integrante del piano tutti i piani di lottizzazione autorizzati dal consiglio comunale e muniti di convenzione regolarmente trascritta; le norme di attuazione, prescrivono per i piani di lottizzazione Bella/contrada Gurni e Capomulini, che ora ricadono in aree sottoposte a vincolo di immodificabilità, la stipula di una nuova convenzione che contemperi anche la previsione del piano paesistico.
Le norme di attuazione, inoltre, prescrivono per i piani di lottizzazione Pennisi-Tupparello e Pennisi-Balatelle la rifusione particellare, per il primo, ed il rispetto delle norme del D.M. 2 aprile 1968, per il secondo.
8)  Viabilità
Le principali previsioni del piano con riguardo alla viabilità sono costituite da:
-  l'asse attrezzato (S.S. 114, via Volano, via S. Girolamo, nuova Stazione FF.SS., strada piano regolatore generale, parcheggio Stadio, via Platani, via Sciarelle, via Lazzaretto);
-  la variante Acireale-Riposto (secondo il percorso previsto dall'ente provincia);
-  la metropolitana, secondo il percorso indicato dall'ufficio tecnico della Circumetnea di Catania;
-  la variante S. Maria degli Ammalati-Guardia, secondo lo schema di massima;
-  il percorso di via Pagliarello, secondo lo schema di massima.
L'ufficio tecnico comunale ha effettuato alcune proposte di modifica al piano, che qui di seguito si sintetizzano:
-  realizzazione dell'innesto della S.S. 114 di via Cervo;
-  sistemazione di via Castagneto;
-  sistemazione di via Latisana;
-  esecuzione della via Gozzano;
-  allargamento incrocio via Barbagallo-via Finocchiaro;
-  previsione parcheggio nella frazione Pennisi;
-  previsione strada nelle adiacenze dell'Istituto Ferrarsi;
-  parcheggio di via Seminara nella frazione di Aciplatani;
-  nuovo accesso, da via Cubisia, del nuovo ospedale;
-  traslazione dei parcheggi nella previsione di verde attrezzato in via XXI Aprile, frazione di Stazzo.
9)  Regolamento edilizio
Il regolamento edilizio è formato da 86 articoli, suddivisi in 12 capitoli, così distinti:
Cap. I - Organi dell'attività urbanistico-edilizia (dal l'art. 1 all'art. 5);
Cap. II - Disciplina urbanistico-edilizia (dall'art. 6 al l'art. 16);
Cap. III - Disciplina dell'attività costruttiva (dal l'art. 17 all'art. 31);
Cap. IV - Modalità d'esecuzione (dall'art. 32 all'art. 36);
Cap. V - Superamento barriere architettoniche (artt. 37-38);
Cap. VI - Norme igienico-sanitarie (dall'art. 39 al l'art. 46);
Cap. VII - Caratteristiche edilizie (dall'art. 47 al l'art. 54);
Cap. VIII - Disposizioni generali per l'edilizia (dal l'art. 55 all'art. 65);
Cap. IX - Disposizioni per la salvaguardia dei beni paesaggistici, ambientali e culturali (dall'art. 66 al l'art. 69);
Cap. X - Costruzioni speciali (dall'art. 70 all'art. 76);
Cap. XI - Stabilità e sicurezza delle costruzioni (dal l'art. 77 all'art. 82);
Cap, XII - Disposizioni finali e transitorie (dall'art. 83 all'art. 86).
10) Prescrizioni esecutive
Qui di seguito si riportano i principali dati dimensionali (fabbisogno e di progetto) delle prescrizioni esecutive distinte per zona, oltre alle principali caratteristiche geografiche e morfologiche.
10.1) Zona Carpinati
La zona è ubicata a nord del centro di Acireale, nella frazione di S. Cosmo; è estesa circa 7 Ha., con quote di terreno comprese tra 185 e 200 m. sul livello del mare con una morfologia accidentata nella parte centrale, con pendenza irregolare.
Dimensioni
Abitanti: 884.
Fabbisogno di spazi pubblici: 18 mq/ab. per un totale di mq. 15.912.
Dati di progetto:
-  viabilità mq. 6.144;
-  parcheggi mq. 2.680 (3 mq/ab.);
-  verde mq. 14.009 (15,85 mq/ab.);
-  superficie fondiaria mq. 22.339;
-  superficie territoriale mq. 39.028;
-  volume massimo mc. 89.356;
-  densità fondiaria 4 mc/mq.;
-  altezza max 17,50 m.;
-  distanza dalla strada 5 m.;
-  distanza fra pareti finestrate >altezza max.
Si evidenzia che:
-  la dotazione di spazi pubblici prevede soltanto verde e parcheggi pubblici poiché le urbanizzazioni secondarie possono trovare soddisfacimento nelle previsioni del piano regolatore generale, secondo quanto contenuto nella redazione di dette prescrizioni esecutive;
-  il costo delle urbanizzazioni incide nella misura di L. 47.000 per ogni mc. di volume.
10.2)  Zona Imera-Lazzaretto (denominata collegio Pennisi nella studio redatto)
La zona è ubicata a ovest del centro di Acireale ed è estesa circa 3 Ha.; dal punto di vista morfologico risulta quasi pianeggiante con quote di terreno comprese tra 180 e 195 m. sul livello del mare.
Dimensioni
Abitanti: 580.
Fabbisogno di spazi pubblici: 18 mq/ab. per un totale di 10.440 mq.
Dati di progetto:
-  viabilità mq. 3.822;
-  parcheggi mq. 1.783 (3,30 mq/ab.);
-  verde mq. 9.720 (18 mq/ab.);
-  superficie fondiaria mq. 14.840;
-  superficie territoriale mq. 26.343;
-  volume massimo mc. 59.360;
-  densità fondiaria 4 mc/mq.;
-  altezza max 17,50 m.;
-  distanza dalla strada 5,00 m.;
-  distanza tra pareti finestrate >altezza max.
Si evidenzia che:
-  la dotazione di spazi pubblici viene prevista come per la zona Carpinati;
-  il costo delle urbanizzazioni incide nella misura di L. 42.115 per ogni mc. di volume.
10.3)  Zona Tupparello
La zona è ubicata a sud-ovest dell'abitato di Acireale ed è estesa circa 7,5 Ha.; morfologicamente si presenta pianeggiante con leggera pendenza verso est.
Dimensioni
Abitanti: 966.
Fabbisogno di spazi pubblici: 18 mq/ab. per un totale di 17.388 mq.
Dati di progetto:
-  viabilità mq. 3.335;
-  parcheggi mq. 2.418 (2,50 mq/ab.);
-  verde mq. 10.166 (10,50 mq/ab.);
-  aree per l'istruzione mq. 4.347 (4,50 mq/ab.);
-  aree di interesse comune mq. 2.474 (2,60 mq/ab.);
-  superficie fondiaria mq. 24.368;
-  superficie territoriale mq. 43.773;
-  volume massimo mc. 97.472;
-  densità fondiaria 4 mc/mq.;
-  altezza max 17,50 m.;
-  distanza dalla strada 5 m.;
-  distanza fra pareti finestrate >altezza max.
Si evidenzia che:
-  le aree di interesse comune sono reperite all'interno delle aree destinate a verde e per l'istruzione;
-  il costo delle urbanizzazioni incide nella misura di L. 28.725 per ogni mc. di volume.
10.4)  Zona Volano
La zona è ubicata a sud-ovest dell'abitato di Acireale ed è estesa circa 20 Ha.; sotto il punto di vista morfologico si presenta pianeggiante con leggera pendenza verso est.
La parte mediana della zona è interessata dall'attraversamento, da ovest ad est, del torrente Platani che è stato oggetto di esondazione in occasione degli eventi pluviometrici citati nella redazione dello studio geologico del piano regolatore generale.
Dimensioni
Superficie territoriale: 90.900 mq.
Fabbisogno di spazi pubblici: 13.635 mq. (15% della superficie territoriale).
Dati di progetto:
-  viabilità mq. 15.662;
-  parcheggi pubblici mq. 5.746 (6% della superficie territoriale);
-  verde pubblico mq. 7.127 (8% della superficie territoriale);
-  interesse comune mq. 3.921 (4% della superficie territoriale);
-  superficie fondiaria mq. 58.445;
-  altezza max 6,50 m.;
-  distanza dalla strada 10,00 m.;
-  distanza dal confine 5,00 m.;
-  distanza tra pareti finestrate 10,00 m.;
-  superficie coperta: 40% della superficie fondiaria.
Si evidenzia che:
-  sono previsti 50 lotti edificabili con una superficie fondiaria compresa tra 800 e 1.800 mq. e con una superficie coperta compresa tra 320 e 720 mq., secondo il tipo di lotto;
-  la dotazione di spazi pubblici prevista è superiore della quantità minima di cui all'art. 5 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;
-  le aree da assoggettare ad espropriazione ammontano ad una superficie complessiva di circa 32.500 mq. per un costo unitario pari a L. 31.000 al mq.
Si evidenzia che lo studio geologico particolareggiato non rileva, nelle zone interessate, particolari situazioni e/o processi di instabilità potenziali e/o in atto che possano compromettere gli insediamenti previsti dalle prescrizioni esecutive suddette.
11) Osservazioni ed opposizioni
Con certificazione sindacale del 31 luglio 2002 è stato attestato che avverso al piano regolatore generale sono state presentate le seguenti n. 321 osservazioni ed opposizioni, entro i termini, e n. 74 fuori termini:
(...omissis...)
CONSIDERAZIONI
1)  Procedure
Occorre evidenziare che in base agli atti prodotti le procedure di adozione del piano sono regolari in quanto il progetto di piano è stato adottato con deliberazione del commissario straordinario, con annessi prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
-  il piano regolatore generale, con i relativi allegati, è supportato dallo studio geologico generale e particolareggiato, redatti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81 ed in conformità alla circolare assessoriale n. 2222/95;
-  il piano regolatore generale, con i relativi allegati, è supportato dallo studio agricolo-forestale, elaborato ai sensi dell'art. 3, comma 11, della legge regionale n. 15/91, in conformità al disciplinare tipo-regionale ed alle leggi regionali nn. 16/96 e 13/99;
-  il piano regolatore generale, con i relativi allegati, è stato sottoposto, preventivamente all'adozione, all'esa me ed al parere dell'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
-  il piano regolatore generale, con i relativi allegati, è stato regolarmente depositato e pubblicizzato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  sulle osservazioni ed opposizioni presentate, entro i termini di legge, avverso il piano regolatore generale ed alle prescrizioni esecutive, sono state formulate proprie deduzioni da parte del consiglio comunale e da parte del progettista;
-  dal verbale redatto, ai sensi dell'art. 8 del disciplinare-tipo regionale, dal progettista e dal dirigente del settore urbanistica del comune di Acireale, si evince che, all'interno di alcune aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici previsti negli elaborati di piano, sono presenti manufatti di modesta entità e consistenza edilizia, tali da non compromettere la realizzazione delle opere pubbliche previste.
Dall'esame degli atti non risulta che lo studio agricolo-forestale sia stato verificato alla luce delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 giugno 2000. Il piano regolatore generale in esame, come affermato dalla nota comunale n. 3647 del 12 luglio 2001 a firma del dirigente del settore urbanistica e del dirigente del settore sviluppo economico, è stato adeguato alla luce delle disposizioni contenute nel D.P.R. 11 luglio 2000, relativamente ai criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale.
2) Progetto di piano regolatore generale
Il piano regolatore generale, riferito al ventennio 1996-2016, appare correttamente dimensionato per soddisfare il fabbisogno di aree residenziali, produttive e dei servizi connessi, con riferimento alle analisi ed alle ipotesi previsionali effettuate sulla base dei dati ISTAT più recenti.
Nel dimensionamento del piano regolatore generale si è tenuto anche conto della possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente.
In linea di massima, anche alla luce dei rilievi espressi dal Consiglio regionale dell'urbanistica, con voto n. 322 del 15 maggio 1996, sono condivisibili le scelte urbanistiche fondamentali, gli indirizzi assunti per la rielaborazione parziale del piano regolatore generale ed i criteri per le più importanti sistemazioni urbanistiche.
Nella rielaborazione parziale del piano sono state osservate le disposizioni contenute nei decreti interministeriali n. 1404 dell'1 aprile 1968 e n. 1444 del 2 aprile 1968 e nelle vigenti disposizioni urbanistiche.
Il piano regolatore generale contiene, oltre alle zone A e B escluse dalla rielaborazione, l'individuazione dei beni isolati che risultano tutelati da specifica normativa di salvaguardia e l'individuazione delle aree e delle zone di interesse ambientale sottoposte ad un regime di tutela urbanistica.
Le zone A, che delimitano i nuclei storici del centro principale e delle frazioni, e le zone B risultano essere in linea di massima coerenti con le previsioni del precedente piano adottato, escluse dalla rielaborazione.
La dotazione prevista dal piano regolatore generale di spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico od a parcheggio pubblico, è ripartita, in linea di massima, secondo i criteri e gli standard specificati dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
Il piano regolatore generale conferma e specifica i vincoli discendenti dalla legislazione vigente ed in particolare:
-  vincoli boschivi con relative fasce di rispetto sono individuati in base alle leggi vigenti in materia forestale e di tutela vegetazionale e secondo le indicazioni contenute nello studio agricolo-forestale, salvo la verifica dello studio agricolo-forestale alle disposizioni del D.P.R.S. 28 giugno 2000, che potrà essere condotta in sede di controdeduzioni comunali;
-  vincoli previsti dalle leggi n. 1039/39, n. 1497/39, n. 431/85;
-  vincoli di rispetto stradale, ferroviario, dei corsi d'acqua, dei pozzi di acqua potabile degli impianti di depurazione, degli elettrodotti e metanodotti ecc.;
-  vincoli di arretramento dalla battigia del mare;
-  vincoli di riserva naturale.
Il piano regolatore generale corrisponde in linea di massima ai contenuti progettuali stabiliti nel disciplinare-tipo regionale, approvato con decreto n. 91 del 15 luglio 1979 e successive modifiche ed integrazioni, ed è corredato di un'adeguata relazione tecnica.
Tuttavia si è notato che alcuni elaborati planimetrici del piano regolatore generale non riportano le precise destinazioni urbanistiche di porzioni di area con fondo cartografia, per lo più ricadenti nelle zonizzazioni in ambito urbano, che sembrano spazi pubblici destinati a slarghi stradali, piazze o sembrano attenere a pertinenze di edifici esistenti. Poiché sul punto si reputa necessario un chiarimento, alfine di evitare dubbi interpretativi il consiglio comunale dovrà fornire in sede di controdeduzioni ogni opportuno ragguaglio, ove non già determinatosi in sede di deduzione alle osservazioni/opposizioni.
3) Norme di attuazione
In linea di massima le norme di attuazione risultano conformi alle vigenti disposizioni di legge con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 ed appaiono idonee a definire i vincoli edilizi nelle varie zone del territorio comunale.
Riguardo ad alcune disposizioni normative si ritiene necessario prescrivere quanto segue:
Art. 2.2: aggiungere la seguente prescrizione: Le densità fondiarie o gli indici di utilizzazione relativi agli interventi ammissibili sia pubblici che privati in base alle previsioni del piano regolatore generale devono essere compatibili con gli indici di densità edilizia territoriale massima prescritti dall'art. 15 della legge regionale n. 78/76, ad esclusione delle zone territoriali omogenee A e B. Nella fascia di 150 metri dalla battigia si applica la prescrizione di cui all'art. 15 lett. a) della legge regionale n. 78/76 a prescindere da un eventuale contrastante previsione urbanistica nelle planimetrie di piano. Vanno parimenti escluse eventuali previsioni urbanistiche o edilizie ricadenti all'interno del perimetro della riserva della Timpa fatte salve le previsioni dell'eventuale piano di utilizzazione della medesima.
Art. 2.3: la variazione delle destinazioni degli spazi destinati a standard, di cui all'art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, è ammessa nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge regionale n. 35/78;
Art. 3: aggiungere la seguente prescrizione: Si applicano le disposizioni relative ai centri storici di cui alla circolare n. 3/2000-D.R.U. diramata con prot. 4159 dell'11 luglio 2000.
Artt. 5-6: Non sono indicate le modalità di intervento, per cui si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 28 punto II) della legge regionale n. 21/73 e successive modifiche e integrazioni. Aggiungere al punto 2.1: Va comunque rispettata la disposizione di cui all'art. 8 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
Art. 8: Occorre precisare preliminarmente che l'edificazione è subordinata all'approvazione dei piani di lottizzazione redatti in conformità agli artt. 9 e 14 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche e integrazioni, salva la previsione di piani particolareggiati. Aggiungere: Le altezze massime dei nuovi edifici nelle zone contigue o in diretto rapporto visuale con zone del tipo A), di cui all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, non possono superare altezze compatibili con quelle degli edifici delle zone A) predette, ai sensi dell'art. 8 punto 3) del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
Art. 10.1: al punto 9, aggiungere: Tale aumento è subordinato al rispetto degli standard di cui all'art. 5 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
Art. 10.2: aggiungere: L'edificazione è subordinata alla formazione e approvazione di piani esecutivi.
Art. 10.3: Occorre integrare la normativa con l'indicazione dei principali parametri edificatori. Le definizioni e prescrizioni relative alle attività commerciali vanno uniformate alle disposizioni contenute nella legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e alle successive direttive di cui al D.P.R.S. 11 luglio 2000.
Art. 11: cassare il 4° comma da "Le concessioni" fino a "genere" e l'ultimo comma, in quanto non coerenti con le disposizioni di cui all'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche.
Art. 15: deve comunque essere assicurata la quantità di spazi pubblici di cui all'art. 5 punto 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
Art. 19: deve comunque essere assicurata la quantità minima di spazi di cui all'art. 4 punto 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 nel caso di attrezzature ricettive. Poiché l'articolo non prevede.
Art. 24 - Zona territoriale omogenea E: la normativa proposta sul cambio di destinazione d'uso va correttamente riferita alle disposizioni di cui all'art. 22 comma 3 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 28: i riferimenti legislativi vanno aggiornati.
Artt. 30-15: va interamente cassato richiamando in proposito quanto osservato dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 322 del 15 maggio 1996 che si condivide. L'area deve considerarsi correttamente come zona A2 e per essa vale la relativa normativa. Ciò evidentemente non esclude il riconoscimento dell'attività produttiva esistente.
Art. 30: va osservato in generale che ai fini dell'attuazione degli interventi occorre predeterminare i principali parametri edificatori, laddove questi non siano stati già previsti o non siano chiaramente desumibili dalle relative destinazioni di zona.
Il punto 16 va cassato poiché sottrae incongruamente dal previsto piano particolareggiato di riqualificazione una significativa area oggetto di tale riqualificazione. Ciò evidentemente non esclude il riconoscimento dell'attività produttiva esistente.
Artt. 35 - 36 - 37 - 41: vanno cassati in quanto non hanno contenuto di norme di attuazione del piano regolatore generale. Per l'art. 41 si rinvia all'art. 86 del regolamento edilizio.
Art. 39: va cassato il richiamo all'art. 7 della legge regionale n. 37/85 in quanto non applicabile alla tolleranza di cantiere.
4) Regolamento edilizio
Va preliminarmente osservato che alcune disposizioni regolamentari non appaiono correttamente correlate ad aggiornati riferimenti legislativi, in parte dipendenti dall'epoca di redazione del regolamento edilizio. Per cui in caso di discordanza tra disposizioni legislative e norme del regolamento edilizio, le prime evidentemente prevalgono sulle seconde. Per alcuni articoli si è ritenuto necessario osservare quanto segue:
Art. 1: al comma I sostituire le parole "l'attività edilizia" con le parole "qualsiasi attività comportante trasformazione edilizia ed urbanistica, nonché il mutamento della destinazione d'uso degli immobili". Il comma 2 va cassato in quanto generico e incompleto. Il comma 3 va cassato in quanto è riferibile al comma 1.
Art. 2: va cassato poiché non è materia di regolamento edilizio.
Art. 4: cassare la lettera h) in quanto non rientra tra le competenze della commissione edilizia. Per le richieste di parere va richiamato il procedimento di cui all'art. 2 comma 3 della legge regionale n. 17/94.
Art. 6: dopo le parole "territorio comunale" aggiungere "nonché il mutamento della destinazione d'uso degli immobili".
Art. 15: cassare l'ultimo comma in quanto il vincolo a parcheggio è obbligatorio per legge.
Art. 18: l'articolo va correlato per le procedure di rilascio delle concessioni edilizie alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale n. 17/94.
Art. 29: l'articolo va correlato alle procedure per il rilascio dei certificati di abitabilità, agibilità e conformità di cui all'art. 3 della legge regionale n. 17/94.
Art. 30: alcuni riferimenti normativi sono incompleti e non aggiornati. Poiché l'articolo non è oggetto specifico di norme regolamentari si propone la sua eliminazione.
Art. 46: va cassato in quanto non è materia di regolamento edilizio.
Art. 67: va cassato in quanto l'applicazione del vincolo è prevista per legge e non è materia di regolamento edilizio.
Art. 85: l'articolo non è chiaramente formulato. Per altro, la prevalenza dei piani attuativi sulle disposizioni "morfologiche" (non chiarite) del regolamento edilizio non è ammissibile. Pertanto se ne propone l'eliminazione.
5) Prescrizioni esecutive
Le prescrizioni esecutive appaiono conformi ai criteri fissati dall'art. 2 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare l'elaborazione progettuale appare rispondente ai contenuti di cui all'art. 9 della legge regionale n. 71/78 ed ai criteri progettuali stabiliti nel disciplinare tipo regionale approvato con decreto n. 91 del 17 maggio 1979 e successive modifiche ed integrazioni.
6) Osservazioni ed opposizioni
Riguardo alle osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano regolatore generale numerate in base all'elenco predisposto dal comune si propongono le seguenti determinazioni:
A) Osservazioni e/o opposizioni presentate entro i termini
Molte osservazioni/opposizioni hanno per oggetto la richiesta di inclusione di aree o edifici nell'ambito delle zone territoriali omogenee B nella presunzione dell'oggettivo possesso dei requisiti di legge. Le deduzioni dell'amministrazione sul punto non risultano, inopinatamente, univoche registrandosi spesso una differente valutazione tra consiglio comunale, progettista e ufficio tecnico comunale. La questione assume rilievo in quanto, come è noto, la rielaborazione parziale del piano regolatore generale faceva salve nella sostanza le zone A e B del piano adottato nel 1993. Il piano rielaborato in oggetto, come si evince dallo sviluppo delle procedure seguite dal comune, si è formato alla stregua di una procedura di rielaborazione totale interessando la totalità delle zone, comprese le zone B del precedente piano sottoposte ad ulteriore verifica, come per altro richiesta dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 322 del 15 maggio 1996. Ciò posto, si ravvisa la necessità, al fine di assumere decisioni coerenti e omogenee, tecnicamente giustificate, che le osservazioni sotto elencate, per la parte in cui viene richiesto il riconoscimento della zona B siano riverificate al fine di accertare l'oggettivo possesso dei requisiti tecnici di cui all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 come zone territoriali omogenee B diverse per caratteristiche, s'intende, dalle zone A mentre per il resto si propone il rigetto delle osservazioni/opposizioni:
-  nn. 9, 11, 13, 15, 17, 33, 39, 45, 47, 49, 60, 62, 63, 65, 66, 71, 74, 76, 79, 83, 87, 93, 99, 101, 119, 120, 123, 130, 135, 136, 137, 139, 140, 142, 143, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 158, 173, 181, 188, 191, 195, 197, 206, 207, 208, 210, 216, 226, 227, 228, 231, 232, 236, 238, 240, 241, 245, 246, 250, 254, 255, 257, 259, 260, 270, 277, 285, 294, 299, 302, 307, 311, 317, 319.
Si ravvisa anche la necessità che vengano riverificate le aree, classificate come verde agricolo, che sembrano ricadere in contesti edificati o urbanizzati, individuate nelle seguenti osservazioni, ai fini di una più consona destinazione urbanistica, ove si accertino tali condizioni:
-  nn. 16, 35, 42, 43, 64, 89.
Si condivide la proposta di accoglimento totale o parziale formulata dal consiglio comunale relativamente ai nn. 4, 7, 8, 14, 26, 31, 34, 36, 43, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 67, 80, 83, 108, 109, 110, 111, 112, 141, 155, 159, 161, 162, 163, 182, 184, 200, 209, 224, 237, 243, 248, 251, 264, 269, 278, 284, 295, 296, 306, 315.
Si condividono le proposte di rigetto formulate dal consiglio comunale relativamente alle osservazioni e/o opposizioni nn. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 37, 41, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 61, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 77, 78, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 100, 102, 103, 104, 106, 107, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 125, 126, 128, 129, 131, 132, 134, 138, 145, 150, 152, 154, 156, 157, 160, 164, 165, 167, 168, 169, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 183, 185, 186, 187, 189, 190, 192, 193, 194, 196, 198, 199, 201, 203, 204, 205, 207, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 229, 230, 233, 234, 239, 242, 244, 247, 249, 252, 253, 256, 258, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 279, 280, 281, 282, 283, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 297, 298, 300, 301, 303, 304, 305, 309, 310, 312, 313, 314, 316, 318, 320, 321.
Per le seguenti osservazioni e/o opposizioni si esprimono le seguenti valutazioni:
-  nn. 30, 38, 40, 51, 62, 122, 288: in diverso avviso del consiglio comunale se ne propone l'accoglimento nei termini proposti dal progettista;
-  n. 29: in parziale diverso avviso del consiglio comunale si propone:
1)  con riferimento all'area sub "a" ed "e" va rilevato che sia il progettista sia l'ufficio tecnico comunale hanno verificato la sussistenza dei requisiti di zona B di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, e pertanto sul punto l'osservazione va accolta;
2)  con riferimento all'area sub "b" si propone l'accoglimento in conformità all'avviso del progettista, per altro confermato dall'ufficio tecnico comunale;
3)  con riferimento alle aree sub "c" e "d" si propone il rigetto in conformità all'avviso del consiglio comunale, trattandosi nella sostanza di scelte di piano;
-  n. 96: si condivide la precisazione del progettista;
-  nn. 105 e 127: si accolgono in conformità alle deduzioni del consiglio comunale escludendo il frazionamento delle particelle che contemplino la fattispecie dell'art. 18 della legge n. 47/85;
-  n. 124: si ritiene necessario che sia verificata, in sede di controdeduzioni comunali, la condizione di pertinenza o meno della zona "bianca" interessata rispetto all'edificato esistente;
-  n. 133: si accoglie ai soli fini del riconoscimento dell'attrezzatura turistico-ricettiva esistente, fermo restando la zonizzazione come zona A;
-  n. 144: si accoglie con riferimento alle considerazioni contenute nel parere del Consiglio regionale dell'urbanistica di cui al voto n. 322/96;
-  n. 166: si accoglie limitatamente alla porzione di area indicata a verde privato che va invece destinata a verde agricolo;
-  n. 170: l'osservazione è superata per quanto prescritto nei precedenti considerata sulle norme di attuazione;
-  n. 202: in relazione alle problematiche sollevate nell'osservazione, relativamente alla necessità di localizzazione di un cimitero nella frazione, previsto nel precedente piano ma cancellato inopinatamente nel piano rielaborato, si reputa necessario che il consiglio comunale, anche in sede di controdeduzioni, prospetti una adeguata soluzione urbanistica. A tal proposito, non si può fare a meno di rilevare che la presenza di colture agrumicole non costituisce di per sé motivo ostativo alla localizzazione dell'impianto cimiteriale, considerata la diffusione nel territorio di tale coltura;
-  n. 235: non può condividersi la decisione del consiglio comunale di non formulare alcuna deduzione in violazione all'art. 3 della legge regionale n. 71/78 ed ai principi di trasparenza amministrativa. Conseguentemente si esprime avviso di accoglimento in conformità al parere dell'ufficio tecnico comunale;
-  n. 291: si accoglie poiché trattasi di rettifica grafica sull'elaborato di piano regolatore generale;
-  n. 308: manca il deliberato del consiglio comunale per un evidente refuso di trascrizione. Si propone il rigetto in conformità al parere del progettista;
Si ritiene accoglibile la proposta del consiglio comunale in sede di deduzione all'osservazione n. 206, di unificazione a 0,03 mc/mq. dell'indice di densità edilizia fondiaria massima anche per le zone VPR1 e VPR2.
B)  Osservazioni/opposizioni pervenute fuori termine
Si rileva che il comune non ha ritenuto di esaminare le osservazioni e opposizioni pervenute fuori termine mentre il progettista ha formulato proprie autonome deduzioni relativamente ad una parte di queste, e precisamente dalla n. 1 alla n. 40. Da un esame sommario si evidenzia che alcune di queste sono integrazioni delle osservazioni/opposizioni presentate entro i termini e in massima parte riguardano aspetti e scelte di piano o esigono verifiche tecniche.
Ciò premesso si ritiene necessario richiedere su tutte le osservazioni/opposizioni fuori termine, una valutazione preliminare in sede di controdeduzioni comunali, tenuto conto che l'apporto critico e collaborativo espresso dai privati, sia pure tardivamente, rappresenta un utile contributo procedimentale ai fini della migliore definizione del piano regolatore generale.
Si ritiene necessario altresì rimettere al comune, per la stessa ragione le seguenti osservazioni pervenute direttamente a questo Assessorato:
1)  Puglisi Grazia;
2)  Grasso Irene;
3)  Continella Rosaria;
4)  Foti Pietro;
5)  comitato Rocca di Volano;
6)  Tosto Mario (integrazione della osservazione n. 140);
7)  Di Benedetto Ignazia (integrazione della osservazione n. 257);
8)  Saba s.r.l. (integrazione della osservazione n. 258);
9)  Musumeci Antonina (integrazione della osservazione n. 259);
10)  Calabretta Anna e Maria (integrazione della osservazione n. 222).
Tutto ciò premesso e considerato si esprime parere favorevole all'approvazione del piano regolatore generale in oggetto, con relativi allegati, con le prescrizioni di cui alla presente proposta di parere, e con le condizioni espresse dall'ufficio del Genio civile di Catania con la nota n. 27059/4027 del 2 aprile 1999, salvo il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica.";
Vista la nota prot. n. 21584 del 28 marzo 2003 del servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato con la quale, in riferimento a quanto contenuto nella nota prot. n. 19469 del 21 marzo 2003 del servizio 0/D.R.U. in ordine all'esecutività dello strumento urbanistico - resa in riscontro alla richiesta del comune prot. n. 2889 dell'8 febbraio 2003, è stata evidenziata al comune la necessità di acquisizione delle determinazioni finali di questo Assessorato in ragione della rilevata non efficacia dello stesso piano regolatore generale;
Visto il voto n. 139 del 30 aprile 2003 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi dal servizio 4/D.R.U. in allegato alla proposta sopra citata, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto; con le seguenti ulteriori prescrizioni e precisazioni:
Prescrizioni normative
Con riferimento all'individuazione delle aree di intervento da assoggettare a preventivi piani esecutivi di riqualificazione nella zona costiera (Stazzo e Pozzillo) comprese nell'individuazione di cui all'art. 30 delle norme di attuazione del piano in coerenza con le esigenze già a suo tempo espresse dal Consiglio regionale dell'urbanistica di introdurre una necessaria normativa di tipo conservativo e considerato il rilievo sulla scarsità di accessi sulla costa previsti dal piano che non consentirebbero una adeguata fruizione del mare da parte della collettività - si evidenzia la necessità che detti piani di riqualificazione, vengano estesi a tutte le aree contigue anche parzialmente edificate, proprio per assicurare un'organica previsione particolareggiata della zona meritevole di ogni attenzione programmatica ed esecutiva. Va ulteriormente precisato che in ragione di una certa genericità di normazione dei piani particolareggiati di riqualificazione, che integra in sede attuativa l'ipotesi di variante urbanistica, va necessariamente prescritto che tali piani vanno adottati secondo le procedure di variante urbanistica, così come previste dall'art. 12, comma 7, lett. b) della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni;
Prescrizioni zona A
Va preliminarmente osservato che con il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 322 del 15 maggio 1996, pur esprimendosi una valutazione di massima positiva in ordine all'individuazione della zona A veniva tuttavia prescritta una puntuale verifica del perimetro della zona al fine di eliminare alcune incongruenze, che in via esemplificativa venivano segnalate nello stesso voto. Tale verifica non risulta essere stata compiutamente condotta e pertanto sulla base di puntuali accertamenti e ricognizioni effettuati con l'ausilio della Soprintendenza le porzioni di territorio edificato, così come segnato in rosso nelle planimetrie allegato A, vanno incluse nella zona A e disciplinate secondo la relativa normativa di piano, in quanto rivestono particolare pregio ambientale e rappresentato porzioni significative, ancora leggibili, dell'impianto storico urbanistico del centro e delle sue frazioni.
Al fine di tutelare le molte emergenze storico-architettoniche, presenti nel territorio di Acireale, così come richiesto nel precedente voto del Consiglio regionale dell'urbanistica, con l'ausilio della Soprintendenza si è predisposto un dettagliato elenco di tale emergenze, indicate anche in apposite planimetrie, il tutto allegato al presente voto, per le quali sono ammissibili solo interventi di restauro conservativo, previo nulla osta della Soprintendenza. Le aree di pertinenza di tali beni sono inedificabili. Gli interventi edilizi sulle aree adiacenti, eventualmente ammessi dal piano, dovranno essere, per tipologie e caratteristiche architettoniche, compatibili con l'organismo da salvaguardare e previamente sottoposti al nulla osta della Soprintendenza.
Prescrizioni a tutela di interessi archeologici
Per la zona a monte circostante l'area demaniale del tempietto romano e quella vincolata attorno nella frazione di Capomulini, poiché la stessa riveste notevole interesse archeologico, ogni intervento in sottosuolo va subordinato al nulla osta del servizio archeologico della Soprintendenza. L'ambito della zona è segnato nell'estratto del foglio di mappa n. 72 Capomulini a suo tempo predisposto dalla Soprintendenza archeologica di Siracusa, che per facilità si allega al presente voto in copia come allegato 1.
Si prescrive, così come rilevato con il precedente voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 322 del 15 maggio 1996, una fascia di rispetto di metri 200 dal confine dell'area archeologica "Terme di Santa Venera al Pozzo" come indicativamente segnato nella planimetria allegato 2.
Per l'area di via degli Ulivi (S. Cosmo), come perimetrato in rosso nella planimetria, allegato 3, predisposta dalla competente Soprintendenza, si prescrive il preventivo parere del servizio archeologico, considerata la presenza in aree attigue di alcune tombe tardo romane scoperte negli anni '90.
Prescrizioni geologiche
Dall'esame dello studio geologico elaborato risulta che il territorio del comune di Acireale è costituito per gran parte da rocce eruttive aventi caratteristiche geomeccaniche da discrete a buone; esso risulta anche caratterizzato da un assetto tettonico in cui sono presenti numerosi gruppi di faglie tra le quali se ne individuano alcune attive. Rispetto a queste sono state individuate idonee fasce di rispetto in cui è inibita l'edificazione.
Inoltre, come evidenziato con nota del marzo 2003 a firma dei geologi estensori dello studio geologico eseguito, nel 1998, a corredo del piano regolatore generale e prescrizioni esecutive, a seguito del recente terremoto verificatosi nell'anno 2000, e quindi successivamente alla redazione dello studio geologico, si è riscontrato che alcune aree non precedentemente interessate da dissesti a seguito di eventi sismici, sono invece risultate fortemente attive dal punto di vista sismico tanto che sui fabbricati esistenti sono stati segnalati ampi e diffusi dissesti.
Le suddette aree, individuate in grigio nello stralcio della tavoletta al 25.000 di Acireale F.270 IV NE, allegato al presente voto, si individuano nelle frazioni:
-  Guardia (contrade Tonno e Scura);
-  San Giovanni Bosco (contrada Altarello di Pitazzi);
-  Scillichenti (contrade Guzzi e Mortari) Santa Tecla (contrada Grotticelle).
Per la definizione delle limitazioni geologico-tecniche presentate dalle aree sopra elencate, è necessaria la redazione di un apposito studio geologico tecnico di tipo particolareggiato che sia in grado di definire l'assetto strutturale dell'area, la risposta sismica dei vari litotipi e le sue variazioni laterali e verticali; detto studio dovrà essere redatto ai sensi della circolare n. 2222/95 e dovrà conseguentemente essere approvato dall'ufficio del Genio civile competente.
Regolamento edilizio
In relazione alle condizioni geomorfologiche, idrogeologiche e geologiche locali nonché in relazione al grado di sismicità del territorio di Acireale e in conformità ai dettami della vigente normativa, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione edilizia per nuove costruzioni. Infatti, in coerenza con i disposti normativi e secondo quanto ribadito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia, relativa a nuove costruzioni, deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione. Inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accer tare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeo logico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977. Detto studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione edilizia quali scavo di pozzi sbancamenti di notevole entità e significative opere di rinterro che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica, con esclusione dei lavori di manutenzione degli edifici. Sono, dunque, escluse dall'obbligo della relazione geologica solo gli interventi sulle costruzioni che non comportano la realizzazione di opere soggette alla normativa sismica e/o non modificano la qualità e la quantità degli scarichi civili e/o industriali già autorizzati che non recapitano nelle pubbliche fognature e/o non apportano modifiche delle modalità di smaltimento degli stessi.
Prescrizioni a regime
L'attuazione delle previsioni di piano, prima della progettazione esecutiva delle singole opere per cui valgono le norme di piano, è subordinata alle procedure di cui al punto H del D.M. 11 marzo 1988 procedendo, prima della progettazione esecutiva, alla verifica geologica e geotecnica del progetto attraverso le opportune e necessarie indagini geognostiche volte a documentare la fattibilità opere-terreno, individuando i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo. Trattandosi di zona sismica si dovranno, inoltre, documentare i criteri di rispetto dei vincoli di natura sismica. Per quanto sopra, l'attivazione delle procedure di progettazione è subordinata alla preliminare approvazione da parte del competente ufficio del Genio civile del predetto studio geologico e geotecnico, ai sensi del punto H del D.M. 11 marzo 1988.
Nella redazione degli strumenti urbanistici attuativi, compresi i piani di lottizzazione, a meno di ulteriori norme integrative successive al presente voto, dovrà essere predisposto l'esecuzione di apposito studio geologico-tecnico, redatto ai sensi della circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995 secondo le indicazioni del punto 5.2 della predetta circolare integrando, in tal modo, per ciascun piano successivamente progettato, gli elaborati di dettaglio a scala 1:2.000 riportati nell'allegato A di detta circolare. In particolare, in detti nuovi studi attenta cura dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione e, più in generale, della pericolosità geologica legata alla stabilità dei pendii sia in condizioni statiche che dinamiche.
Osservazioni/opposizioni
In linea di massima la proposta di determinazione sulle osservazioni e opposizioni al piano, contenuta nel parere dell'ufficio sopra richiamato, appare condivisibile. Tuttavia in ordine alle seguenti osservazioni/opposizioni, su cui l'ufficio ha fornito puntuali autonome valutazioni, si ritiene di dovere riformulare o riformare la proposta di determinazione:
-  n. 29:
1) con riferimento all'area sub "a" ed "e" (cosi' determinate in delibera consiglio comunale n. 45/2002) va preliminarmente richiamato quanto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica circa l'esigenza di evitare residui di verde agricolo. Inoltre, va osservato che dette aree vengono classificate "e" verde agricolo in un contesto già oggetto di pianificazione esecutiva ("lottizzazione che ha riportato i visti di rito") interessata da tessuto edilizio non abusivo ed avente i caratteri (a tenore delle stesse osservazioni del progettista e degli atti e schede parametriche dell'ufficio n. 258 e 259) della zona territoriale omogenea B. Pertanto l'osservazione deve essere accolta a modifica della relativa previsione;
2) con riferimento all'area denominata sub "b", valgono le considerazioni generali di cui al precedente punto. Anche per tale osservazione è, quindi, da richiamare il parere positivo espresso dal progettista nonché quello sostanzialmente positivo dell'ufficio tecnico comunale, per cui deve essere accolta l'osservazione a modifica della relativa previsione di piano regolatore generale;
3) con riferimento all'area denominata sub "c": si è in presenza di un vincolo di inedificabilità temporanea scaduto, come riconoscono lo stesso progettista e l'ufficio tecnico comunale, ferme restando le considerazioni generali sulla "zona agricola", poiché emerge una contestualizzazione dell'area all'interno di una più vasta area avente destinazione agricola, possono essere condivise le previsioni di piano e conseguentemente rigettarsi l'opposizione;
4) con riferimento all'area denominata sub "d": si è in presenza di scelte urbanistiche che se non inficiate da errori di fatto o di diritto ovvero da abnormi illogicità non sono soggette a sindacato e sono connotate da discrezionalità. L'esigenza espressa dal comune di destinare l'area all'ampliamento del complesso termale attraverso una pianificazione di dettaglio appare condivisibile anche alla luce delle direttive del progettista evidenziate già dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 322/96. Va, pertanto, disattesa l'osservazione e confermata la previsione del piano;
-  nn. 30, 38, 40, 288: non si ritiene di concordare con le conclusioni di rigetto dell'osservazione che vengono deliberate dal consiglio, contrariamente alle motivate conclusioni cui era pervenuto sia il progettista, sia l'ufficio tecnico comunale (anche sulla base del corretto richiamo ai criteri indicati nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica sul precedente piano), sia la commissione consiliare urbanistica. In vero, valgono in questa sede, oltre la condivisione di tali conclusioni, anche il richiamo al criterio della "congrua" motivazione che deve sorreggere il rigetto specie quando dall'esame degli aspetti tecnici emerge una particolare cura dell'interesse privato. L'osservazione, quindi, va accolta nei termini proposti dal progettista;
-  n. 51: non si condivide la decisione di rigetto dell'osservazione in quanto, ob relationem con le considerazioni sull'osservazione n. 29, a seguito della riduzione della fascia di rispetto ex lege ed in presenza di nulla osta edilizi e commerciali in tempi pregressi rilasciati dal comune, appare illogico e non sorretto da alcuna congrua motivazione il rigetto dell'osservazione. L'indirizzo del Consiglio regionale dell'urbanistica circa il ridimensionamento del piano va armonizzato sia con il necessario bilanciamento delle singole situazioni che appaiono compromesse da precedenti scelte amministrative, sia con "l'orientamento di continuità" richiamato a suo tempo dallo stesso Consiglio regionale dell'urbanistica. Pertanto non può essere condivisa la decisione del consiglio e la decisione va accolta secondo l'indirizzo espresso dal progettista;
-  n. 62: in difformità delle controdeduzioni del progettista e della omologa proposta dell'ufficio tecnico comunale, il consiglio comunale ha ritenuto di respingere l'osservazione. Il presunto stralcio delle zone temporanee omogenee A e B operato dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente non può significare una conseguita neutralità della rielaborazione rispetto alle osservazioni afferenti tali zone temporanee omogenee. Si ritiene di accogliere l'osservazione nei termini proposti dal progettista e dall'ufficio tecnico comunale;
-  n. 96: non può condividersi il rigetto dell'osservazione basata su argomentazioni che esprimono valenza soprassessoria e che non può trovare esaustiva risposta nel rinvio a successivi studi e verifiche che debbano precedere e non seguire l'adozione dello strumento urbanistico. La carenza di uno studio complessivo del fabbisogno di edilizia turistico-ricettiva e di uno studio che accerti i flussi umani inerenti ai possibili insediamenti alberghieri si coniuga - negativamente - con l'asserita mancanza di preventiva interlocuzione delle associazioni di categoria (pag. 2 della deliberazione consiglio comunale 48/02). Conseguentemente l'osservazione va accolta;
-  n. 166: non si condivide il rigetto dell'osservazione, integrata da altra a chiarimento pervenuta da parte dell'avente causa. Va rilevato:
1) l'esigenza dettata dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica di evitare insediamenti zone temporanee omogenee "d" sporadici e la conseguente dispersione delle zone produttive sul territorio con la tendenza segnalata dallo stesso consiglio comunale ad evitare insediamenti di tale tipo fuori dal contesto naturale di riferimento;
2) come già per altre osservazioni accolte dal comune (v. ad es. n. 7) si è proceduto al mutamento del tracciato viario nel rispetto delle esigenze del contesto del tracciato della mobilità già sufficientemente articolato. Del resto, le problematiche relative alla viabilità ed al traffico erano, nel contesto del piano restituito per la rielaborazione, deficitarie nello studio di base e "poco valeva la previsione di una nuova viabilità di supporto dei nuovi insediamenti..." ed ancora "...le nuove previsioni viarie risultano sovradimensionate".
Alla luce di queste considerazioni, l'osservazione può essere accolta in quanto una diversa previsione fuori dal contesto produttivo/commerciale (zone temporanee omogenee "d") nel quale si trova l'area in situazione centralistica ed interclusa, risulterebbe afflitta da illogicità;
-  n. 235: va precisato che, contrariamente all'avviso espresso dal consiglio comunale, non è consentito esprimersi con un "non liquet" sulle osservazioni dei privati che, seppure non hanno valenza impugnatoria, certamente postulano il rispetto dei principi enucleati nella legge n. 241 del 1990 e nella legge regionale n. 10 del 1991. Conseguentemente si esprime avviso nel senso conformativo all'osservazione ed al parere espresso dal l'uf ficio tecnico comunale;
Ritenuto in conformità al parere dell'ufficio di rimettere al comune di Acireale tutte le osservazioni/opposizioni fuori termini per una valutazione preliminare da parte del consiglio comunale in sede di controdeduzioni. Lo stesso dicasi per le osservazioni/opposizioni pervenute direttamente all'Assessorato e per le osservazioni seguenti pervenute direttamente a questo consiglio: Calì Maria, Grasso Giovanni e Grasso Rosaria in data 11 aprile 2003; Guarrera Salvatore in data 28 aprile 2003.
Per quanto sopra esprime parere favorevole all'approvazione del piano regolatore generale rielaborato del comune di Acireale, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con delibera commissariale n. 461 del 15 settembre 2000 in conformità alla proposta di parere dell'ufficio servizio n. 4 del D.R.U. n. 14 del 3 aprile 2003 e con le prescrizioni e precisazioni di cui al presente parere.";
Vista la propria nota prot. n. 37181 del 17 giugno 2003 con la quale il comune di Acireale è stato invitato ha controdedurre, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, le determinazioni assessoriali di cui al, condiviso, voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 139 del 30 aprile 2003 nonché, per come specificamente indicato nello stesso voto e nella relativa proposta del servizio 4/D.R.U. n. 14 del 3 aprile 2003, ha fornire chiarimenti e valutazioni su, indicati, aspetti in ordine ai quali non sono state assunte determinazioni da parte di questo Assessorato;
Vista la successiva propria nota prot. n. 43932 del 28 luglio 2003 con la quale, in dipendenza del rinnovo degli organi comunali a seguito delle elezioni amministrative, il presidente del consiglio comunale di Acireale è stato invitato a dare esito agli adempimenti necessari al fine di pervenire all'assunzione delle controdeduzioni consiliari, ex art. 4 della legge regionale n. 71/78, nei termini di giorni 30 dall'insediamento del nuovo consiglio comunale, rappresentando che in assenza questo Assessorato avrebbe provveduto all'emanazione del decreto di approvazione, ai sensi dell'8° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78;
Vista la nota prot. n. 541 del 15 ottobre 2003, con la quale il servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato, nel rilevare che da parte del consiglio del comune di Acireale non risultano adottate le richieste controdeduzioni alle determinazioni assessoriali, ha proposto l'emissione del relativo provvedimento di approvazione rilevando, tuttavia, la necessità di prescrivere al comune gli adempimenti su quanto non è stato oggetto di determinazioni in considerazione della necessità di acquisire ulteriori valutazioni e chiarimenti, così come contenuto nella proposta dello stesso servizio 4/D.R.U. n. 14 del 3 aprile 2003 e nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 139 del 30 aprile 2003;
Ritenuto, di dovere procedere, ai sensi dell'8° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento, anche in assenza delle controdeduzioni comunali - stante il termine perentorio fissato dalla legge -, rinviando a successivo provvedimento integrativo di approvazione le determinazioni su quanto, con la citata dirigenziale prot. n. 37181 del 17 giugno 2003, è stato richiesto in aggiunta alle dovute controdeduzioni comunali ex art. 4 della legge regionale n. 71/78;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 ed in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 139 del 30 aprile 2003, nonché alle condizioni dettate nella nota dell'ufficio del Genio civile di Catania in premessa citata, è approvato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Acireale, adottato con deliberazione commissariale n. 461 del 15 settembre 2000.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso allo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nel parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 139 del 30 aprile 2003.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 14 del 3 aprile 2003 resa dal servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato;
2)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 139 del 30 aprile 2003;
3)  delibera del commissario ad acta n. 461 del 15 settembre 2000;
4)  delibera consiglio comunale n. 43 del 15 aprile 2002;
5)  delibera consiglio comunale n. 44 del 22 aprile 2002;
6)  delibera consiglio comunale n. 45 del 24 aprile 2002;
7)  delibera consiglio comunale n. 46 del 29 aprile 2002;
8)  delibera consiglio comunale n. 48 del 9 maggio 2002;
9)  delibera consiglio comunale n. 50 del 14 maggio 2002;
10)  delibera consiglio comunale n. 52 del 15 maggio 2002;
11)  delibera consiglio comunale n. 53 del 17 maggio 2002;
12)  delibera consiglio comunale n. 57 del 23 maggio 2002;
Elaborati piano regolatore generale
13)  riscontro alle considerazioni della relazione istruttoria del 29 aprile 1999 della C.E.C. ed alla nota comunale del 25 gennaio 2000 (aggiornamento giugno 2000);
14)  note introduttive, relazione, verifica degli standards (aggiornamento giugno 2000);
15)  norme di attuazione (emendato settembre 2000);
16)  regolamento edilizio (emendato settembre 2000);
17)  tav.  1G -  schema regionale di inquadramento; 
18)  tav.  2G -  stato di fatto, vincoli, zone sismiche Z; 
19)  tav.  3G -  edifici di interesse ambientale e monumentale; 
20)  tav.  4G -  planimetria generale d'insieme; 
21)  tav.  5G -  planimetria generale d'insieme; 
22)  tav.  6G -  planimetria generale d'insieme; 

Elaborati relativi alla zonizzazione del territorio (emendati settembre 2000)
23)  tav.  1/E -  Mangano; 
24)  tav.  2/E -  Grotte; 
25)  tav.  3/E -  Guardia ovest; 
26)  tav.  4/E -  Guardia; 
27)  tav.  5/E -  Pozzillo Superiore, Pozzillo Inferiore, Acque Minerali; 
28)  tav.  6/E -  Pozzillo - Alterellazzo; 
29)  tav.  7/E -  Pennisi nord-ovest; 
30)  tav.  8/E -  Ceccazzo; 
31)  tav.  9/E -  Pileri Sottano; 
32)  tav.  10/E -  S.  Giovanni Bosco - Tonno; 
33)  tav.  11/E -  Pozzillo Superiore, Scillichenti, Stazzo; 
34)  tav.  12/E -  Stazzo; 
35)  tav.  13/E -  Pennisi ovest; 
36)  tav.  14/E -  Pennisi, Zaccanazzo, Fiandaca; 
37)  tav.  15/E -  S. Maria Ammalati; 
38)  tav.  16/E -  S. Maria Ammalati sud, S. Tecla nord; 
39)  tav.  17/E -  S. Tecla; 
40)  tav.  18/E -  S. Maria La Stella nord; 
41)  tav.  19/E -  Timone, Balatelle; 
42)  tav.  20/E -  S. Cosmo, S. Tecla; 
43)  tav.  21/E -  S. Maria La Stella; 
44)  tav.  22/E -  Piano Api sud, Loreto, Crociferi; 
45)  tav.  23/E -  Acireale nord, S. Maria La Scala; 
46)  tav.  24/E -  Acireale ovest, S. Giovanni; 
47)  tav.  25/E -  Acireale centro; 
48)  tav.  26/E -  Aci Platani; 
49)  tav.  27/E -  Acireale sud, S. Caterina; 
50)  tav.  28/E -  Mangano Inferiore; 
51)  tav.  29/E -  S. Maria delle Grazie, Gazzena; 
52)  tav.  30/E -  Capomulini ovest; 
53)  tav.  31/E -  Capomulini; 

Prescrizioni esecutive
54)  insediamenti produttivi - via Volano (aggiornamen to giugno 2000);
55)  edilizia residenziale pubblica - zona Carpinati, edilizia residenziale pubblica - zona Tupparello, edilizia residenziale pubblica - zona Imera (emendato settembre 2000);
Studio geologico
56)  relazione geologica;
57)  tav.  1a -  carta geologica; 
58)  tav.  1b -  carta geologica; 
59)  tav.  1c -  carta geologica; 
60)  tav.  1d -  carta geologica; 
61)  tav.  1e -  carta geologica; 
62)  tav.  1f -  carta geologica; 
63)  tav.  1g -  carta geologica; 
64)  tav.  1h -  carta geologica; 
65)  tav.  1i -  carta geologica; 
66)  tav.  1l -  carta geologica; 
67)  tav.  1m -  carta geologica; 
68)  tav.  1n -  carta geologica; 
69)  tav.  1o -  carta geologica; 
70)  tav.  1p -  carta geologica; 
71)  tav.  1q -  carta geologica; 
72)  tav.  1r -  carta geologica; 
73)  tav.  1s -  carta geologica; 
74)  tav.  1t -  carta geologica; 
75)  tav.  1u -  carta geologica; 
76)  tav.  2a -  carta geomorfologica; 
77)  tav.  2b -  carta geomorfologica; 
78)  tav.  2c -  carta geomorfologica; 
79)  tav.  2d -  carta geomorfologica; 
80)  tav.  2e -  carta geomorfologica; 
81)  tav.  2f -  carta geomorfologica; 
82)  tav.  2g -  carta geomorfologica; 
83)  tav.  2h -  carta geomorfologica; 
84)  tav.  2i -  carta geomorfologica; 
85)  tav.  2l -  carta geomorfologica; 
86)  tav.  2m -  carta geomorfologica; 
87)  tav.  2n -  carta geomorfologica; 
88)  tav.  2o -  carta geomorfologica; 
89)  tav.  2p -  carta geomorfologica; 
90)  tav.  2q -  carta geomorfologica; 
91)  tav.  2r -  carta geomorfologica; 
92)  tav.  2s -  carta geomorfologica; 
93)  tav.  2t -  carta geomorfologica; 
94)  tav.  2u -  carta geomorfologica; 
95)  tav.  3 -  carta idrogeologica; 
96)  tav.  4 -  carta della vulnerabilità; 
97)  tav.  5 -  carta delle pericolosità geologiche; 
98)  tav.  5bis -  carta della pericolosità sismica; 
99)  tav.  6a -  carta della pericolosità per fenomeni di instabilità; 
100)  tav.  6b -  carta della pericolosità per fenomeni di instabilità; 
101)  tav.  6c -  carta della pericolosità per fenomeni di instabilità; 
102)  tav.  6d -  carta della pericolosità per fenomeni di instabilità; 
103)  tav.  6e -  carta della pericolosità per fenomeni di instabilità; 
104)  tav.  7a -  carta della pericolosità per fenomeni di esondazione; 
105)  tav.  7b -  carta della pericolosità per fenomeni di esondazione; 
106)  tav.  7c -  carta della pericolosità per fenomeni di esondazione; 
107)  tav.  8a -  carta della pericolosità per fenomeni di inquinamento; 
108)  tav.  8b -  carta della pericolosità per fenomeni di inquinamento; 
109)  tav.  8c -  carta della pericolosità per fenomeni di inquinamento; 
110)  tav.  8d -  carta della pericolosità per fenomeni di inquinamento; 
111)  tav.  8e -  carta della pericolosità per fenomeni di inquinamento; 
112)  tav.  9/1 -  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale; 
113)  tav.  9/2 -  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale; 
114)  tav.  9/3 -  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale; 
115)  tav.  9/4 -  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale; 
116)  tav.  9/5 -  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale; 
117)  tav.  9/6 -  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale; 
118)  tav.  9/7 -  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale; 
119)  tav.  9/8 -  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale; 
120)  tav.  9/9 -  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale; 
121)  tav.  9/10 -  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale; 
122)  tav.  9/11 -  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale; 
123)  tav.  9/12 -  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale; 
124)  tav.  9/13 -  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale; 
125)  tav.  9/14 -  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale; 
126)  tav.  9/15 -  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale; 
127)  tav.  9/16 -  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale; 
128)  tav.  9/17 -  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale; 
129)  tav.  9/18 -  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale; 
130)  tav.  9/19 -  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale; 
131)  tav.  9/20 -  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale; 
132)  tav.  9/21 -  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale; 
133)  tav.  9/22 -  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale; 
134)  tav.  9/23 -  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale; 
135)  tav.  9/24 -  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale; 
136)  tav.  9/25 -  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale; 
137)  tav.  9/26 -  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale; 
138)  tav.  9/27 -  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale; 
139)  tav.  9/28 -  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale; 
140)  tav.  9/29 -  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale; 
141)  tav.  9/30 -  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale; 
142)  tav.  9/31 -  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale; 

143)  studio geologico integrativo - note esplicative;
144)  tav.  4*/G -  carta suscettività all'uso del territorio; 
145)  tav.  5*/G -  carta suscettività all'uso del territorio; 
146)  tav.  6*/G -  carta suscettività all'uso del territorio; 

Studio geologico a corredo delle aree relative alle prescrizioni esecutive
147)  zona Tupparello sud - edilizia economica e popolare;
148)  area Carpinati est - viale Cristoforo Colombo;
149)  zona a carattere produttivo - completamento comparto via Volano;
150)  area Imera (erroneamente indicata sull'elaborato "Collegio Pennisi";
Studio agricolo forestale
151)  relazione tecnica;
152)  carta dell'attuale uso dei terreni;
153)  tav.  1  -  carta dei boschi;
154)  tav.  2  -  carta dei boschi;
155)  tav.  3  -  carta dei boschi;
156)  tav.  4  -  carta dei boschi;
157)  integrazione studio agricolo-forestale ai sensi della legge regionale n. 13/99 - relazione tecnica.

Art. 4

Il comune di Acireale, entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, dovrà adottare con delibera consiliare le proprie determinazioni in ordine a quanto non è stato oggetto di determinazioni di questo Assessorato in considerazione della necessità di acquisire ulteriori valutazioni e chiarimenti, così come contenuto nella proposta del servizio 4/D.R.U. n. 14 del 3 aprile 2003 e nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 139 del 30 aprile 2003.

Art. 5

Il comune di Acireale dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere a questo Assessorato al fine di consentire gli adempimenti di vigilanza, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, i relativi decreti di espropriazione delle aree interessate dalle prescrizioni esecutive, possono essere emanati entro il termine di cinque anni dalla data di efficacia dello strumento urbanistico approvato con il presente decreto.

Art. 7

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi.

Art. 8

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 novembre 2003.
  SCIMEMI 

(2003.46.2819)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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Michele Arcadipane
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