REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 12 DICEMBRE 2003 - N. 54
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 10 novembre 2003.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Capizzi.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il foglio prot. n. 1860 del 31 marzo 2003, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 23026 del 4 aprile 2003, con il quale il comune di Capizzi ha trasmesso gli atti ed elaborati riguardanti la variante al vigente piano regolatore generale adottato con decreto n. 166/D.R.U. del 12 aprile 2002, finalizzata alla modifica del regolamento edilizio e delle norme di attuazione;
Visto gli ulteriori fogli prot. n. 4874 dell'11 luglio 2003 e prot. n. 6586 dell'1 ottobre 2003, con i quali è stata trasmessa la documentazione integrativa richiesta con la nota assessoriale prot. n. 26216 del 17 aprile 2003;
Vista la delibera n. 46 del 21 novembre 2002, con la quale il consiglio comunale di Capizzi ha adottato, in variante al piano regolatore generale vigente, modifiche al regolamento edilizio ed alle norme di attuazione;
Visti gli atti di pubblicazione e deposito, resi ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera di consiglio comunale n. 46 del 21 novembre 2002;
Vista l'attestazione del 10 luglio 2003, a firma del segretario comunale del comune di Capizzi, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione, nonché attestante l'assenza di osservazioni e/o opposizioni avverso la variante adottata;
Visto il parere n. 28 del 17 ottobre 2003, reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, dall'unità operativa 4.1 della D.R.U., che qui di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
La variante attiene la modifica del regolamento edilizio e delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale approvato con decreto n. 166/D.R.U. del 12 aprile 2002 e consiste in alcune aggiunte e precisazioni o nella soppressione, modificazione o sostituzione di alcuni articoli del regolamento edilizio e delle norme tecniche di attuazione ed in particolare:
REGOLAMENTO EDILIZIO
Capo I - Natura e scopi del regolamento edilizio
Art. 3 viene sostituito relativamente alla precisazione della documentazione da presentare per il rilascio della concessione edilizia o autorizzazione;
Art. 6 viene aggiunto il comma relativo alla precedenza istruttoria sulle pratiche edilizie che hanno la concessione o autorizzazione edilizia in variante e i progetti presentati da privati o enti pubblici soggetti a finanziamento pubblico;
Art. 12 viene soppresso l'ultimo comma relativo alla durata della commissione edilizia;
Art. 13 viene aggiunto il comma relativo alla convocazione della commissione edilizia;
Capo II - Caratteristiche e requisiti degli ambienti interni dei fabbricati
Art. 34 viene aggiunto il comma per i requisiti relativi all'altezza minima interna dei locali abitabili e inoltre per i manufatti esistenti la larghezza minima dei corridoi;
Art. 39 viene aggiunto il comma relativo ai sottotetti dove è consentita la realizzazione di abbaini con i relativi parametri;
Art. 41 viene modificato il secondo comma che riguarda la larghezza delle rampe delle scale secondo la superficie coperta degli edifici destinati ad uso abitativo;
Art. 57 viene modificato il comma 3° riferito ai locali per i ricoveri di animali che concerne il dimensionamento e la cubatura di tali locali che deve essere conforme a specifici regolamenti imposti dalla normativa vigente per ogni tipo di allevamento;
Art. 58 il 3° comma è sostituito e riguarda il dimensionamento della superficie delle concimaie, previsto secondo il tipo di allevamento e il carico aziendale.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Art. 3 viene modificato definendo: i criteri di calcolo della superficie utile Su, Volume di fabbricato Vc. Per quanto riguarda le distanze viene soppresso il comma 7° così come prescritto dal decreto di approvazione del piano regolatore generale;
Art. 23 viene sostituito il comma 5°, punto 1, relativamente agli elaborati da presentare per i piani di lottizzazione;
Art. 40 viene aggiunto il comma relativo al frazionamento di lotti interclusi nella zona territoriale omogenea "B" aventi superficie non superiore a mq. 500;
Art. 43 viene aggiunto il comma relativo all'allineamento dei fabbricati nella circonvallazione cittadina;
La medesima deliberazione n. 46 del 21 novembre 2002 così come emendata, riguarda per le norme tecniche di attuazione, in particolare:
l'art. 39 relativo alle regie trazzere, viene sostituito in particolare per quanto concerne il recupero e la percorribilità dei percorsi trasformati anche in rotabili nel rispetto dell'ambiente circostante;
l'art. 56 viene sostituito dall'art. 55 relativo alle zone "E2" aree agricole ricadenti nella zona D della perimetrazione del parco dei Nebrodi. Per l'edificazione di tali zone agricole, sono ammessi tutti gli interventi che risultano conformi alle norme attuative disposte dall'Ente parco dei Nebrodi;
l'art. 60, ultimo comma viene modificato dall'art. 58 relativo alla fascia di rispetto delle strade extraurbane che non deve essere inferiore a quello di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;
per il regolamento edilizio, la modifica dell'art. 43, comma 4, relativo al diniego delle coperture a terrazzo ad eccezione dei terrazzini realizzati allo stesso livello delle mansarde, per una superficie non superiore al 30% della superficie coperta;
per il capo I, l'art. 3, punto b), relativo al domicilio del progettista e del direttore dei lavori che deve essere comunicato agli uffici istruttori.
Considerato che:
-  sotto il profilo procedurale non si ha nulla da rilevare in quanto:
-  sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e al deposito della variante, ai sensi della vigente legislazione;
-  La variante adottata, relativa alla modifica del regolamento edilizio e delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del comune di Capizzi risulta migliorativa ai fini di una più facile gestione da parte del comune dello strumento urbanistico generale;
-  Le modifiche apportate al regolamento edilizio e alle norme tecniche di attuazione non alterano l'impianto normativo del piano regolatore generale vigente e si ritengono condivisibili nel rispetto della normativa vigente e salvo quanto appresso riportato:
REGOLAMENTO EDILIZIO
Capo I
Art. 6 - Non è materia di regolamento edilizio, in ogni caso non si condivide perché è contrario al principio che l'espletamento delle pratiche va fatto in ordine cronologico, salvo le scadenze disposte da disposizioni di legge.
Art. 12 - Non si condivide la soppressione dell'ultimo comma, in quanto in contrasto con l'art. 7 della legge regionale n. 71/78.
Capo II
Art. 39 - non si condivide perché non è chiaro il computo dell'altezza dell'abbaino, anche con riferimento all'inclinazione della falda del tetto. Inoltre non si condivide la generalizzazione della previsione dell'abbaino per tutte le varie zone omogenee con particolare riguardo alle zone omogenee A ai sensi del D.M. n. 1444/68. Per quest'ultima zona, si rinvia al comma 7, art. 18, della legge regionale n. 4/2003 relativo alla regolamentazione delle "aperture" da effettuarsi sulle coperture degli edifici nei centri storici.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Art. 40 - Per tale tipo di frazionamento permane l'applicazione degli indici di densità fondiaria previsti per le zone B; e pertanto restano escluse le agevolazioni di cui all'art. 39, comma 3, punto II della legge regionale n. 19/72 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 55 ex art. 56, così come emendato non si condivide, in quanto la modifica non apporta alcun significativo miglioramento alle disposizioni di tutela già previste dal vigente articolo delle norme di attuazione. E' del tutto evidente che restano fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela delle zone interne al parco dei Nebrodi.
Per quanto premesso, rilevato e considerato questa unità operativa 4.1/Me è del parere che la variante proposta dal comune di Capizzi, adottata con emendamenti con delibera consiliare n. 46 del 21 novembre 2002, sia meritevole di approvazione con le prescrizioni contenute nelle considerazioni del presente parere.";
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 28 del 17 ottobre 2003 reso dall'unità operativa 4.1 della D.R.U., ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 ed in conformità al parere n. 28 del 17 ottobre 2003 reso dall'unità operativa 4.1/D.R.U., è approvata la variante al piano regolatore generale vigente del comune di Capizzi finalizzata alla modifica del regolamento edilizio e delle norme di attuazione, adottata con delibera consiliare n. 46 del 21 novembre 2002.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 28 del 17 ottobre 2003;
2)  delibera consiliare n. 46 del 21 novembre 2002.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi.

Art. 4

Il comune di Capizzi resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art 10 della legge n. 1150/42 sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 10 novembre 2003.
  SCIMEMI 

(2003.46.2859)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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