REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 12 DICEMBRE 2003 - N. 54
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 13 novembre 2003.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Biancavilla.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti DD.MM. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 della legge regionale 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il foglio prot. n. 9949 del 7 aprile 2003, assunto al protocollo generale dell'A.R.T.A. al n. 23736 dell'8 apri le 2003, con cui il comune di Biancavilla ha trasmesso gli atti ed elaborati relativi alla variante al piano regolatore generale vigente approvato con decreto n. 773 del 6 novembre 1993;
Vista la delibera n. 9 del 4 febbraio 2003, con la quale il consiglio comunale, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, ha adottato gli elaborati, nella stessa indicati, contenenti le varianti apportate al vigente strumento urbanistico generale;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione a firma del segretario generale, datata 19 marzo 2003, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della variante in argomento, nonché attestante la presentazione di n. 15 osservazioni/opposizioni, di cui 3 fuori termine;
Viste le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso la variante adottata nonché gli appositi elaborati di visualizzazione delle stesse redatti dai progettisti;
Vista la delibera n. 21 del 3 aprile 2003 con la quale il consiglio comunale ha formulato le proprie deduzioni alle osservazioni ed opposizioni presentate avverso alla variante adottata;
Visto il parere prot. n. 23575 del 14 gennaio 2003, espresso, con prescrizioni, dall'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Vista la nota, prot. n. 527 del 6 ottobre 2003, con cui il servizio 4/DRU di questo Assessorato, unitamente agli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta n. 53 del 6 ottobre 2003, formulata ai sensi del l'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Dalla documentazione pervenuta si evince che la variante in argomento, riguarda i punti qui di seguito sottoelencati:
1)  Traslazione zona artigianale
Il piano vigente precedente aveva situato la zona artigianale all'interno dell'alveo del Vallone di Licodia. La variante in esame consiste in una riorganizzazione del l'area prevista a zona artigianale con spostamenti non sostanziali, rispetto alla precedente destinazione d'uso dei terreni, con la contestuale ridefinizione dei tracciati viari e degli innesti.
In particolare, si prevede, al fine di razionalizzare la viabilità, una rotatoria sullo svincolo della ex strada provinciale per S. Maria di Licodia al fine di evitare punti di conflitto eliminando, nel contempo, il tratto di strada unitamente alle relative fasce di rispetto F2 prossime all'alveo.
Le aree ricomprese nella fascia di 150 m. dall'asse del vallone, sono soggette alla normativa di tutela di cui al testo unico n. 490/99.
Le norme di attuazione prevedono l'edificazione per strutture di vendita, medie e grandi, per i centri commerciali, per costruzioni artigianali di servizio a dette strutture, con assoluta esclusione di edifici ad uso abitazione; l'edificazione è consentita nel rispetto dell'art. 1 del D.P.R.S. 11 luglio 2000 e della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 previa approvazione di piani particolareggiati o di piani di lottizzazione convenzionati.
I rapporti tra spazi destinati ad insediamenti produttivi e spazi pubblici devono essere quelli fissati dal l'art. 5, punto 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, nonché dal D.P.R.S. 11 luglio 2000 e dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28. Vengono previsti i seguenti parametri urbanistico-edilizi: tipologia edilizia isolata; lotto minimo non inferiore a mq. 1.000; distacchi dai confini del lotto non inferiori a mt. 5,00; arretramento dagli spazi pubblici o dagli allineamenti stradali non inferiore a mt. 10,00; altezza massima non superiore a mt. 8,00 e comunque, per un numero di piani non superiore a due; rapporto di copertura non superiore ad 1/3.
2)  Ridefinizione norme di attuazione dei piani particolareggiati di recupero e/o assimilazione delle zone dei piani particolareggiati di recupero a zona omogenea B ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444
Detta zona B1 comprende le aree dei piani particolareggiati di recupero (approvati con delibera commissariale n. 694 del 30 ottobre 1991 resa esecutiva dalla C.P.C. di Catania nella seduta del 28 gennaio 1992, prot. n. 653) e delle zone C1 contermini ad esse.
Le suddette aree, mantenendo la stessa denominazione A B e C data nei piani particolareggiati di recupero accorpano, sotto la stessa denominazione, anche le adiacenti zone C1.
Dagli elaborati trasmessi risulta quanto segue:
-  le succitate aree sono state classificate come zone territoriali omogenee B1 poiché la densità territoriale è risultata superiore a mc./mq. 1,5 e la superficie coperta degli edifici esistenti superiore al 12,5% della superficie fondiaria complessiva;
-  le norme di attuazione sostituiscono quelle dei suddetti piani di recupero;
-  lo strumento di attuazione è la concessione edilizia;
-  parametri edilizi:
a)  indice di fabbricabilità fondiaria non superiore a 3,36 mc./mq.; si precisa che detto parametro è ottenuto utilizzando per il dimensionamento un rapporto pari a 150 mc./ab.;
b)  altezza massima non superiore a mt 11,00, con tre elevazioni fuori terra;
c) superficie coperta non superiore al 60% dell'area edificabile;
d) distanza minima fra edifici mt. 10,00;
e) distanza dai confini minimo mt. 5,00.
Vengono previsti, inoltre, esercizi commerciali per la cui definizione si fa riferimento agli artt. 3, 4, 5 del D.P.R.S. 11 luglio 2000.
E' prevista una viabilità di larghezza non inferiore a mt. 8.00 e stradelle pedonali di larghezza non inferiore a mt. 3,00.
I dati demografici utilizzati discendono direttamente da quelli utilizzati sia nella redazione dei piani di recupero che in quella del piano regolatore generale.
Infatti, il dimensionamento del piano regolatore generale vigente prevede nell'arco temporale 1988-2008 un dato di una popolazione che da 22.745 abitanti aumenta a 26.760. Da una verifica effettuata dagli uffici competenti, come indicato dalla relazione di variante, tali dati appaiono in linea con il dato demografico dell'anno 2002 pari a 24.000 abitanti.
Secondo la suddetta relazione, nelle tre zone in esame il dato di popolazione insediato ammonta a 10168 abitanti.
3)  Modifiche ed integrazioni al regolamento edilizio vigente
Zona A
Per detta zona viene ritenuto proponibile il mantenimento della volumetria preesistente per gli interventi definiti dall'art. 20, lett. a, b, c, d della legge regionale n. 71/78; nelle aree libere le nuove edificazioni devono avvenire nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 7 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444.
Relativamente alla delimitazione della zona A richiesta dal consiglio comunale, viene fatto presente che tutte le emergenze architettoniche interessanti tale zona sono tuttora ricomprese nell'attuale perimetrazione. Vengono evidenziati i beni ricadenti nel territorio comunale che il piano territoriale paesistico regionale, approvato con decreto del 21 maggio 1999, ha ritenuto meritevoli di tutela e cioè: siti archeologici, centri e nuclei storici, beni isolati, tratti paesaggistici.
In detta zona viene eliminato, tra l'altro, il limite del l'altezza massima che deve essere contenuta entro gli 8 mt. e non più di due piani.
Inoltre, i progetti di valorizzazione e riqualificazione commerciale possono prevedere gli interventi di cui al l'art. 13 del D.P.R. 11 luglio 2000.
Zona B
Le norme di attuazione di detta zona sono state integrate con quelle della sottozona B1 che conserva le stesse caratteristiche della zona B variando solo l'indice di densità fondiaria da 5 mc./mq. a 3,36 mc./mq. Alle destinazioni d'uso ammesse nella zona A e B sono aggiunte le seguenti: servizi sociali, attrezzature per lo sport, per il tempo libero, per la ristorazione e per la ricettività.
Le norme di attuazione prevedono i seguenti parametri: indice di fabbricabilità fondiaria non superiore a 5,00 mc./mq.; altezza massima non superiore a mt. 11,00 con tre elevazioni fuori terra; superficie coperta non superiore al 60% dell'area edificabile; distanza fra gli edifici pari a mt 10,00; distanza dai confini pari a mt 5,00.
Inoltre, i progetti di valorizzazione e riqualificazione commerciale possono prevedere gli interventi di cui al l'art. 13 del D.P.R. 11 luglio 2000.
Zona E
Viene eliminata per l'edificazione la limitazione per il lotto minimo di 10.000 mq.
Le norme di attuazione prevedono: residenze, servizi sociali, attrezzature per lo svago, per lo sport, per il tempo libero, per la ristorazione e per la ricettività. Inoltre, la distanza dai confini per i fabbricati di tipo abitativo o a servizio delle attrezzature succitate si riduce da mt. 10 a mt. 5.
4)  Individuazione area per l'ubicazione dell'istituto tecnico industriale ed opere previste nel piano triennale delle opere pubbliche
L'amministrazione provinciale di Catania, per procedere all'attuazione del piano triennale delle opere pubbliche, ha richiesto al comune di Biancavilla dal 1995, ed in ultimo con nota del 24 settembre 1997, l'individuazione di un'area per la realizzazione della sede del l'Istituto tecnico industriale.
Dagli elaborati trasmessi risulta che detta area, ricadente in località contrada Pozzillo presenta un andamento planoaltimetrico quasi pianeggiante e risulta servita da una viabilità interna e dalla realizzanda stazione della F.C.E.
Poiché l'attuale area destinata a scuola media è risultata inidonea per la costruzione di n. 24 aule, si è localizzata anche un'ulteriore area, attigua a quella precedente formando un unico polo dell'istruzione. Le norme di attuazione prevedono: l'indice di fabbricabilità fondiaria non superiore a 2 mc./mq.; l'altezza massima di m. 11,00; le costruzioni dovranno essere circondate da spazi verdi.
Infine, le aree destinate a parcheggi non dovranno essere inferiori a 20 mq. per ogni 100 mq. di superficie utile e comunque non inferiore allo standard di utenza.
5)  Individuazione area per ubicazione cimitero
L'ubicazione del nuovo cimitero è stata effettuata dall'apposita commissione dei cimiteri, individuando, genericamente, il sito senza una precisa delimitazione della nuova area cimiteriale. Risulta, inoltre, a tal fine, che nello studio geologico a supporto del P.R.G. è stato effettuato un sondaggio geognostico in contrada Fossa della Creta.
6)  Assegnazione destinazione urbanistica delle aree non più ricadenti nella fascia di rispetto cimiteriale
Dalla succitata delibera consiliare n. 9/03, risulta che con determina sindacale del 13 marzo 1996 è stata ridotta l'area di rispetto cimiteriale a mt. 100 ai sensi del D.P.R. n. 285/90 e del testo unico del regio decreto n. 1260/33.
Dalla relazione tecnica risulta, inoltre, che le aree ricomprese nella fascia fra i 100 e i 200 mt., rimaste senza specifica destinazione, sono assimilate alle zone territoriali omogenee contermini; l'area retrostante viene assimilata a zona agricola.
Nelle aree libere prospicienti il viale dei Fiori si prevedono attrezzature polifunzionali (mercato settimanale, parcheggi, piazze, verde pubblico ed aree per la protezione civile).
7)  Eventuale adeguamento della viabilità in funzione dei collegamenti, dei servizi e delle necessità delle zone
Dagli elaborati trasmessi risulta che non essendo il viale dei Fiori soddisfacente a smaltire il traffico veicolare, si è predisposto un percorso alternativo rappresentato dal collegamento esterno tramite la superstrada per Catania.
Altro percorso alternativo è rappresentato dalla stra da comunale Schizzo Pozzillo.
Viene inoltre prevista, a nord, la realizzazione di un'arteria di scorrimento con imbocco in prossimità dello svincolo della superstrada che raggiunge piazza Don Bosco superando il centro abitato; a sud, un'altra arteria di scorrimento che partendo dalla zona Pedata di S. Placido giunge sulla strada per S. Maria di Licodia.
Prescrizioni esecutive zona D1
Con la variante in oggetto sono dettate prescrizioni esecutive per la zona D1 nella quale è consentita la costruzione di complessi per attività artigianali o piccolo industriali, con assoluta esclusione di edifici ad uso abitazione.
Detta zona, situata allo sbocco della nuova circonvallazione sud sulla statale n. 121, interessa un comprensorio. L'area di che trattasi sarà collegata alla superstrada dallo svincolo di S. Maria di Licodia. La superficie totale di detto comprensorio è di circa 53.500 mq. dei quali 32.800 mq. destinati a zona edificabile suddivisa in 26 lotti; 13.000 mq. circa sono destinati a verde pubblico; 2060 mq sono destinati a parcheggi e 5660 mq. circa destinati a viabilità.
Risulta dalla relazione di variante che il P.R.O. prevede una superficie maggiore, in totale pari a 7680 mq., destinata alla viabilità.
Si fa presente, che nell'elaborato 6.9 viene specificato, erroneamente, che la zona di che trattasi, viene normata secondo le disposizioni di cui all'art. 65 delle norme di attuazione del piano regolatore generale vigente; invece, da una verifica degli atti emerge che le disposizioni relative alla suddetta zona sono quelle di cui all'art. 66 delle note di attuazione del P.R.G. vigente.
Parere dell'ufficio del Genio civile di Catania.
L'ufficio del Genio civile di Catania, con la succitata nota n. 23575 del 14 gennaio 2003, riguardo la variante in esame ha espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, parere favorevole di compatibilità geomorfologica secondo le indicazioni e le prescrizioni contenute nel medesimo parere.
Considerazioni
In merito alla variante urbanistica in esame si propone nell'ordine quanto segue:
1) viene condivisa la traslazione della zona D1, oltre la fascia dei 150 mt. dall'asse del Vallone di Licodia, con la contestuale ridefinizione dei tracciati viari e degli innesti.
2) la ridefinizione complessiva delle aree assoggettate a piani di recupero urbanistico già scaduti, classificate con la variante come zona territoriale omogenea B di completamento non si condivide in quanto è stata effettuata:
-  senza un preciso quadro ricognitivo dell'esistenza delle opere di urbanizzazione in dette aree, indispensabile condizione per ritenere ammissibile l'intervento diretto senza un preventivo piano urbanistico esecutivo;
-  senza un preciso riscontro dell'entità delle concessioni edilizie in sanatoria rilasciate, che unitamente alla precedente condizione, costituisce necessario corollario alla prevista zonizzazione di dette aree;
-  accorpando ingiustificatamente varie zone territoriali omogenee C del vigente strumento urbanistico prive di edificazione, per le quali è comunque possibile l'autonoma edificazione attraverso gli strumenti di pianificazione esecutiva;
-  incrementando ingiustificatamente a 150 mc. il volume lordo abitabile per abitante insediato e insediabile in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 3 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444;
-  utilizzando previsioni di incremento demografiche del vigente strumento urbanistico, allo stato dei fatti rilevatesi improbabili in base ai recenti dati Istat, che nella migliore delle ipotesi previsive danno un dato di popolazione di circa 24.000 abitanti contro i 26.760 confermati nella variante.
Inoltre, alla luce del parere n. 23575 del 14 gennaio 2003, dell'ufficio del Genio civile di Catania, non si condivide, in particolare, la destinazione della porzione di comparto denominato zona B-P.P.R., di cui all'allegato E-2 della carta della pericolosità geologica, in quanto ricade in area a rischio di frana elevato (R3);
3) non si condivide la modifica al regolamento edilizio per le considerazioni di cui al superiore punto 2) relative alla zona B e comunque, in generale, in quanto tratta aspetti attinenti alla revisione del piano regolatore generale medesimo.
4) si condivide l'individuazione dell'area per l'ubicazione dell'istituto tecnico industriale e della scuola media.
5) non viene preso in considerazione in quanto non risulta effettuata alcuna delimitazione del nuovo cimitero.
6 ) non si condivide la localizzazione del mercato settimanale all'interno della fascia di rispetto cimiteriale; la stessa area può essere destinata convenientemente a scopi di protezione civile.
7) non si possono prendere in considerazione le previsioni di viabilità descritte nella relazione di variante in quanto le stesse non risultano debitamente visualizzate.
Osservazioni e/o opposizioni
Entro i termini:
-  nn. 1, 3, 4, 6, 7, 8: vengono respinte in conformità alle deduzioni del consiglio comunale;
-  n. 2: l'osservazione è superata sulla base delle considerazioni relative al sopracitato punto 7) del presente parere;
-  n. 5: viene accolta in conformità alle deduzioni del consiglio comunale;
-  n. 9: viene respinta sulla base delle considerazioni di cui al punto 2) del presente parere;
-  n. 10: viene accolta in difformità alle deduzioni del consiglio comunale in quanto l'osservazione risulta sufficientemente documentata;
-  n. 11: non si prende in considerazione poiché l'osservazione si riferisce a previsioni soltanto enunciate nella relazione tecnica ma prive di studio;
-  n. 12: l'osservazione è ampiamente superata per le considerazioni di cui al punto 2) del presente parere; per gli altri aspetti si rinvia alle considerazioni di cui al punto 6) del presente parere.
Fuori termini
-  n. 13, 14, 15: vengono respinte in conformità con le deduzioni del consiglio comunale.
Nel senso sopra esposto è formulata la presente proposta di parere dello scrivente servizio 4, fatto salvo il parere del consiglio regionale dell'urbanistica.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso, sulla scorta di quanto sottoposto e rappresentato con la sopracitata proposta n. 53 del 6 ottobre 2003 dal servizio 4, con il voto n. 252 del 30 ottobre 2003, che di seguito parzialmente si trascrive:
"... Omissis ...
Ritenuto di potersi condividere la proposta dell'ufficio, con prescrizioni di natura geologica;
E' del parere che la variante al piano regolatore generale proposta sia meritevole di approvazione parziale, in conformità al parere dell'ufficio, con le seguenti prescrizioni di natura geologica.
1)  Le nuove aree della zona artigianale, indicate a bassa pericolosità nell'allegato E/4 dello "studio geologico di dettaglio a supporto della variante al piano regolatore generale", devono essere sottoposte a studi geologici specifici e nell'edificazione devono essere asportati i terreni detritici superficiali, così come raccomandato nello "studio" stesso;
2)  Nelle aree di localizzazione dell'istituto tecnico artigianale deve tenersi conto, nella relativa progettazione, della vulnerabilità della falda, così come segnalato a pag. 64 dello "studio" suddetto.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 252 del 30 ottobre 2003 del Consiglio regionale dell'urbanistica che fa proprio quanto reso dal servizio 4/D.R.U. con la proposta n. 53 del 6 ottobre 2003;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 252 del 30 ottobre 2003 nonché alle prescrizioni indicate nel parere dell'ufficio del Genio civile di Catania, è approvata la variante al piano regolatore generale vigente nel comune di Biancavilla, adottata con delibera consiliare n. 9 del 4 febbraio 2003, limitatamente alle seguenti modifiche:
1)  traslazione della zona D1, oltre la fascia dei 150 mt. dall'asse del Vallone di Licodia, con la contestuale ridefinizione dei tracciati viari e degli innesti;
2)  individuazione dell'area per l'ubicazione dell'istituto tecnico industriale e della scuola media.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso allo strumento urbanistico in argomento sono decise in con formità e con le stesse motivazioni contenute nel parere del Consiglio regionale dell'urbanistica espresso con voto n. 252 del 30 ottobre 2003.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 53 del 6 ottobre 2003 reso dal ser vi zio 4/D.R.U.;
2)  voto n. 252 del 30 ottobre 2003 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  delibera consiliare n. 9 del 4 febbraio 2003;
4)  delibera consiliare n. 21 del 3 aprile 2003;
Variante al piano regolatore generale
5)  tav. 1  -  relazione; 
6)  tav. 2  -  schema regionale; 
7)  tav. 3.1  -  stato di fatto, scala 1:2.000; 
8)  tav. 3.2  -  stato di fatto, scala 1:2.000; 
9)  tav. 3.3  -  stato di fatto, scala 1:2.000; 
10)  tav. 3.4  -  stato di fatto, scala 1:2.000 
11)  tav. 3.5  -  stato di fatto, scala 1:2.000; 
12)  tav. 3.6  -  stato di fatto, scala 1:2.000; 
13)  tav 3.7  -  stato di fatto, scala 1:2.000; 
14)  tav. 3.8  -  stato di fatto, scala 1:2.000; 
15)  tav. 4  -  zonizzazione territoriale stato di fatto, scala 1:10.000; 
16)  tav. 5.1  -  zonizzazione, scala 1:2.000; 
17)  tav. 5.2  -  zonizzazione, scala 1:2.000; 
18)  tav. 5.3  -  zonizzazione, scala 1:2.000; 
19)  tav. 5.4  -  zonizzazione, scala 1:2.000; 
20)  tav. 6.1  -  prescrizioni esecutive, relazione; 
21)  tav. 6.2  -  prescrizioni esecutive, inquadramento nel piano regolatore generale; 
22)  tav. 6.3  -  prescrizioni esecutive, zonizzazione; 
23)  tav. 6.4  -  prescrizioni esecutive schema planivolumetrico; 
24)  tav. 6.5  -  prescrizioni esecutive, profili regolatori; 
25)  tav. 6.6.1  -  prescrizioni esecutive, schema rete elettrica, schema rete telefonica, schema rete pubblica di illuminazione; 
26)  tav. 6.6.2  -  schema rete fognante, schema rete idrica schema rete del gas; 
27)  tav. 6.7  -  elenco immobili da espropriare; 
28)  tav. 6.8  -  piano particellare di esproprio; 
29)  tav. 6.9  -  norme di attuazione; 
30)  tav. 7  -  regolamento edilizio e norme di attuazione; 

Studio geologico a supporto della variante del piano regolatore generale
31)  relazione sullo studio geologico a supporto delle varianti;
32)  all. 1A  -  carta geologica, scala 1:10.000; 
33)  all. 1B  -  carta geologica, scala 1:10.000; 
34)  all. 2A  -  carta geomorfologica, scala 1:10.000; 
35)  all. 2B  -  carta geomorfologica, scala 1:10.000; 
36)  all. 3A  -  carta idrogeologica, scala 1:10.000; 
37)  all. 3B  -  carta idrogeologica, scala 1:10.000; 
38)  all. 4  -  carta delle pericolosità geologiche, scala 1:10.000; 

Studio geologico di dettaglio a supporto delle varianti al pia no regolatore generale
39)  relazione;
40)  all. A-5, B5, C5, E5, F5;
41)  carta geologica, carta geomorfologica, carta litotecnica, carta della pericolosità geologica, carta della pericolosità sismica, all. A6, B6, C6, E6, F6;
42)  all. A-1  -  carta geologica, scala 1:2.000; 
43)  all. A-2  -  carta geologica, scala 1:2.000; 
44)  all. A-3  -  carta geologica, scala 1:2.000; 
45)  all. A-4  -  carta geologica, scala 1:2.000; 
46)  all. B-1  -  carta geomorfologica, scala 1:2.000; 
47)  all. B-2  -  carta geomorfologica, scala 1:2.000; 
48)  all. B-3  -  carta geomorfologica, scala 1:2.000; 
49)  all. B-4  -  carta geomorfologica, scala 1:2.000; 
50)  all. C-1  -  carta litotecnica, scala 1:2.000; 
51)  all. C-2  -  carta litotecnica, scala 1:2.000; 
52)  all. C-3  -  carta litotecnica, scala 1:2.000; 
53)  all. C-4  -  carta litotecnica, scala 1:2000; 
54)  all. D-1  -  carta delle sezioni litostrafiche; 
55)  all. D-2  -  carta delle sezioni litostrafiche; 
56)  all. D-3  -  carta delle sezioni litostrafiche; 
57)  all. D-4  -  carta delle sezioni litostrafiche; 
58)  all. E-1  -  carta della pericolosità geologica, scala 1:2.000; 
59)  all. E-2  -  carta della pericolosità geologica, scala 1:2.000; 
60)  all. E-3  -  carta della pericolosità geologica, scala 1:2000; 
61)  all. E-4  -  carta della pericolosità geologica, scala 1:2.000; 
62)  all. F-1  -  carta della pericolosità sismica, scala 1:2.000; 
63)  all. F-2  -  carta della pericolosità sismica zona B, scala 1:2.000; 
64)  all. F-3  -  carta della pericolosità sismica, scala 1:2.000; 
65)  all. F-4  -  carta della pericolosità sismica area cimi teriale e zona artigianale, scala 1:2.000; 

66)  indagini geognostiche;
Studio agricolo-forestale
67)  relazione;
68)  tavola sullo studio agro-forestale di parte del territorio, scala 1:10.000.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data coscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi.

Art. 4

Il comune di Biancavilla resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della leg ge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 novembre 2003.
  SCIMEMI 

(2003.47.2905)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
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