REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 19 DICEMBRE 2003 - N. 55
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Montedoro


Lo statuto del Comune di Montedoro è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 26 giugno 1993.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 37 del 4 settembre 2003.
Art. 1
Principi generali

1.  Il Comune di Montedoro è ente pubblico territoriale preposto alla cura di interessi generali della collettività locale.
2.  Il Comune è promotore degli interessi, esercita le proprie funzioni e i propri poteri nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico statale ed europeo.
3.  L'attività del Comune di Montedoro si informa al principio secondo cui agli organi politici compete l'adozione di tutti gli atti afferenti alle funzioni di indirizzo, programmazione e controllo ed all'apparato burocratico, in via esclusiva, la cura di tutti gli affari gestionali.
4.  In ordine alle pari opportunità si applicano i principi di cui alla legge n. 125/80.
5.  Al fine di promuovere l'incremento turistico del territorio, nonché al fine di esprimere il forte legame tra la collettività con la propria tradizione mineraria e la storia del movimento operaio montedorese, il Comune in tutti gli atti ufficiali, nel proprio sito internet e nella segnaletica stradale può essere qualificato quale "Paese della Zolfara", ferma restando ogni autonoma determinazione in ossequio alle procedure di cui all'art. 8 della legge regionale n. 30/00.
Art. 2
Elementi costitutivi

1.  Gli elementi costitutivi del Comune sono: il territorio, la popolazione, la personalità giuridica.
2.  Il territorio circoscrive l'ambito entro il quale gli organi del Comune esercitano le proprie potestà.
3.  Costituiscono la popolazione dell'ente tutte le persone fisiche che siano iscritte nei registri anagrafici del Comune e che abbiano ivi la loro residenza. Sono soggetti alla potestà del Comune i cittadini residenti e tutti coloro che si trovino nel suo territorio anche occasionalmente. La personalità giuridica, determinata dalla legge, comporta la titolarità dei diritti e poteri pubblici. Connesso con la personalità giuridica è il diritto al nome, allo stemma e ad altri segni distintivi.
4.  Il Comune è un ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità; è dotato di potestà normativa limitata alla emanazione di norme regolamentari, cioè di norme generali ed astratte che vincolano le persone soggette alla potestà di imperio del Comune stesso.
5.  Esercita la funzione amministrativa propria, funzioni delegate dallo Stato, funzioni delegate dalla Regione e dalla Provincia regionale.
Art. 3
Gonfalone e stemma

1.  Lo stemma del Comune di Montedoro consta di tre brocche (pignatelle) disposte a triangolo con alla base il simbolo araldico di Monte di colore Croco-oro, il tutto posto all'interno di uno scudo con sfondo azzurro sormontato da una corona. Il gonfalone riproduce lo stemma descritto ed il suo è regolato dal D.P.C.M. 3 giugno 1986.
Art. 4
Sede

1.  La sede legale del Comune è individuata presso il palazzo municipale ove, di regola, si svolgono le adunanze degli organi collegiali. Il presidente dell'organo collegiale può disporre che l'adunanza si svolga al di fuori della sede istituzionale.
Art. 5
Pubblicità degli atti

1.  Nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, gli atti del Comune devono essere pubblicati nell'albo pretorio e nel sito internet ufficiale.
Art. 6
Organi istituzionali

1.  Sono organi istituzionali del Comune il consiglio, la giunta e il sindaco:
a)  il consiglio è organo fondamentale eletto direttamente dal popolo con compiti di indirizzo e di controllo;
b)  la giunta è organo collegiale con compiti di gestione amministrativa, di impulso e proposta nei confronti del sindaco, da cui è nominata;
c)  il sindaco, eletto a suffragio universale diretto dei cittadini, è il legale rappresentante dell'ente, capo dell'amministrazione comunale ed ufficiale di governo per le funzioni attribuitegli dallo Stato.
Art. 7
Consiglio comunale

1.  La durata del consiglio comunale è stabilita dalla legge ed esso svolge le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo.
2.  Il consiglio delibera a maggioranza, con l'intervento della metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune, fatta salva la previsione di maggioranze diverse.
3.  L'attività consiliare è disciplinata da apposito regolamento, adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati nel quale sono obbligatoriamente previste:
-  le modalità di convocazione delle sedute consiliari con differenziazione tra le sedute ordinarie e quelle straordinarie ed urgenti, con validità delle sedute medesime ove l'avviso di convocazione sia stato rispettivamente notificato entro i cinque giorni liberi ovvero le 24 ore precedenti alla prevista data dell'adunanza;
-  il numero di consiglieri necessario per la validità delle sedute, con previsione della presenza di almeno sette consiglieri in prima convocazione, cinque consiglieri in seconda convocazione ed in seduta di prosecuzione;
-  il divieto di discussione e di votazione di proposte non iscritte all'ordine del giorno e comunque non presentate nelle 48 ore antecedenti la data della seduta.
Art. 8
Presidente

1.  Il consiglio comunale elegge nel suo seno un presidente e un vice presidente.
2.  Il presidente convoca l'organo consiliare, riceve le istanze di convocazione del consiglio dal sindaco, dai consiglieri comunali e dai cittadini.
3.  Riceve le interrogazioni ed è tenuto a comunicarle al segretario comunale ovvero al direttore generale se nominato.
Art. 9
Richiesta di convocazione del consiglio comunale

1.  Il presidente ha l'obbligo di convocare il consiglio comunale entro 10 giorni, quando lo richieda almeno 1/5 dei consiglieri comunali, ovvero il sindaco, inserendo ai primi punti dell'ordine del giorno gli argomenti richiesti, dando la precedenza a quelli proposti dal sindaco.
2.  Il consiglio deve, altresì, essere convocato entro 10 giorni su richiesta motivata e con firma autenticata di almeno 150 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, per la trattazione degli argomenti proposti. Alla seduta all'uopo convocata potranno intervenire, senza diritto di voto, tre dei cittadini firmatari.
Art. 10
Competenza del consiglio comunale

1.  Il consiglio delibera in ordine agli argomenti sui quali la legge assegna una competenza di tipo esclusivo.
Art. 11
Status dei consiglieri

1.  La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge.
Art. 12
Le commissioni consiliari

1.  Il Consiglio può eleggere commissioni propositive e di supporto ai diversi assessorati, di cui possono far parte, di norma, sia consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza, e di cui possano far parte cittadini con funzioni di consulenza. Qualora il consiglio comunale lo ritenga opportuno, può eleggere nel suo seno commissioni consiliari di studio e di indagine su specifiche tematiche. Le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzie devono essere presiedute da un consigliere di minoranza.
Art. 13
I gruppi consiliari

1.  I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi di almeno due componenti e ne danno comunicazione al presidente ed al segretario comunale.
2.  Ogni gruppo deve eleggere un capogruppo. I consiglieri comunali che non aderiscono ad alcun gruppo confluiscono automaticamente nel gruppo misto il cui presidente è individuato nel consigliere componente con la maggiore cifra individuale.
Art. 14
La giunta municipale

1.  La giunta è organo collegiale di governo del Comune e svolge la sua attività attenendosi ai criteri di trasparenza, efficacia e pubblicità. Essa, composta dal sindaco ed un numero di assessori pari a quello massimo fissato dalla legge regionale, è nominata dal sindaco con le modalità previste dalla legge. Tra gli assessori il sindaco sceglie il vicesindaco, al fine di garantire la propria sostituzione, in caso di assenza o impedimento.
2.  La giunta è competente alla determinazione e variazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici.
3.  Annualmente, prima dell'adozione dello schema di bilancio, la giunta adotta il documento programmatico del fabbisogno di personale.
Art. 15
Convocazione

1.  La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che ne stabilisce l'ordine del giorno.
2.  Per la convocazione può procedersi in qualsiasi modo a condizione che tutti i componenti vengano avvertiti e messi in condizione di intervenire.
Art. 16
Attività assessoriali

1.  Il sindaco ha la facoltà di delegare ad ogni assessore funzioni proprie, nonché la firma degli atti relativi, trattenendo per sè il potere di coordinamento, indirizzo, controllo e revoca.
2.  Il sindaco può sollevare dall'incarico assegnato, in qualsiasi momento, i singoli assessori.
3.  Le deleghe e le eventuali modificazioni, di cui al precedente comma, devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio comunale.
Art. 17
Responsabilità

1.  Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta municipale e singolarmente di quelli inerenti al settore di intervento loro assegnato.
Art. 18
Attività deliberativa

1.  La giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei componenti in carica, previa acquisizione dei pareri di legge.
2.  I pareri, ancorché obbligatori, non sono vincolanti, per cui l'organo collegiale può, con atto motivato, deliberare in maniera difforme.
Art. 19
Profili generali

1.  Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2.  Le condizioni di incompatibilità, ineleggibilità, decadenza ed i casi di dimissioni o morte sono sanciti dalla legge.
Art. 20
Poteri di revoca e nomina dei componenti della giunta

1.  Il sindaco rappresenta l'ente. Può in ogni tempo revocare uno o più componenti della giunta municipale. In tal caso egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale una relazione circa le ragioni del provvedimento, sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni.
2.  Contemporaneamente alla revoca il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissioni, decadenza, morte di un singolo assessore.
Art. 21
Competenze del sindaco

1.  Il sindaco convoca e presiede la giunta municipale e ne coordina e dirige l'attività, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, del segretario, del direttore generale se nominato, dei dirigenti o dei funzionari responsabili.
2.  Può sospendere e revocare i singoli atti compiuti dagli assessori; le proposte di deliberazione devono essere firmate dal sindaco, tranne quelle specificatamente attinenti alle funzioni delegate ai singoli assessori, che possono essere firmate da questi ultimi.
3.  Il sindaco è il legale rappresentante dell'ente.
4.  L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun responsabile di servizio in base a una delega rilasciata dal sindaco al dirigente individuato.
Art. 22
Programma

1.  Il sindaco, ogni sei mesi, presenta al presidente del consiglio comunale una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma presentato all'atto della candidatura.
2.  Il consiglio comunale deve, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione di cui al 1° comma, esprimere le sue valutazioni.
Art. 23
Partecipazione al consiglio comunale

1.  Il sindaco, o suo delegato, interviene alle sedute del consiglio comunale, senza diritto di voto.
Art. 24
Segretario comunale

1.  Il segretario comunale svolge funzioni di collaborazione e consulenza degli organi dell'ente.
2.  Partecipa alle riunioni della giunta municipale e del consiglio comunale senza diritto di voto.
3.  Se interpellato esprime il proprio parere sui problemi emersi durante la seduta; assicura, altresì, la redazione dei verbali attraverso un funzionario comunale all'uopo designato.
4.  Ove incaricato delle funzioni di direttore generale, egli assicura il raggiungimento di livelli di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa predisponendo il piano dettagliato degli obiettivi.
5.  Il segretario comunale svolge tutte le altre attribuzioni assegnate attraverso il regolamento di organizzazione adottato dalla giunta municipale.
Art. 25
Principi generali di organizzazione

1.  L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai seguenti criteri:
1)  flessibilità delle strutture del personale e della divisione del lavoro;
2)  organizzazione del lavoro per programmi ed obiettivi, in modo che ogni singolo atto sia parte di un progetto complessivo e definito;
3)  precisa individuazione dei responsabili dei procedimenti amministrativi.
Art. 26
Struttura organizzativa

1.  La struttura organizzativa del Comune è caratterizzata dalla istituzione di ambiti organizzativi per diverse tipologie d'attività con le modalità stabilite dai pertinenti strumenti regolamentari adottati dalla giunta.
Art. 27
Ruolo dei responsabili di servizi

1.  I responsabili dei servizi hanno un generale potere di coordinamento nei confronti delle unità organizzative a loro subordinate e rispondono dell'efficienza degli uffici loro assegnati; sono i responsabili di tutti i procedimenti amministrativi di competenza della loro ripartizione.
2.  I responsabili dei servizi dovranno all'inizio di ogni anno procedere, con atto scritto, che dovrà essere notificato al segretario comunale, alla distribuzione dei carichi di lavoro a ciascuna unità amministrativa all'interno della ripartizione, tenendo conto dei principi di efficienza e razionalità che devono informare l'attività della pubblica amministrazione.
3.  I responsabili dei servizi, di concerto con il segretario comunale ovvero con il direttore generale se nominato, possono, con provvedimento motivato, sollevare gli impiegati dalla cura delle unità organizzative assegnategli.
Art. 28
Funzioni e competenze dei responsabili dei servizi

1.  I responsabili dei servizi operano perché vengano raggiunti gli obiettivi e le finalità fissate dagli organi dell'ente. Essi devono ogni sei mesi relazionare, con atto scritto, al direttore generale se nominato sull'attività della propria ripartizione, formulando proposte volte al miglioramento dei servizi. In caso di inadempimento del suddetto obbligo, il direttore generale dovrà diffidare per iscritto il responsabile di servizio, fissando un termine per l'adempimento. Nella relazione dovranno, in particolare, essere indicati i procedimenti amministrativi iniziati e non definiti, nonché quelli definiti.
2.  I responsabili dei servizi, nell'ambito dei compiti affidategli, curano tutte le fasi istruttorie ed esecutive delle deliberazioni e dei provvedimenti, assumendo la piena responsabilità gestionale.
3.  I responsabili dei servizi svolgono attività aventi rilevanza esterna, essi rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile delle proposte di deliberazione e degli atti amministrativi in genere.
4.  I responsabili dei servizi sono direttamente responsabili della efficienza e della capacità delle strutture organizzative loro assegnate. Laddove il direttore generale o il sindaco riscontrino inefficienze ed incapacità a raggiungere gli obiettivi programmati dagli organi di governo dell'ente, la giunta municipale può, con delibera motivata sulla base di una apposita relazione del direttore generale, sostituire i responsabili dei servizi, con le modalità previste dal regolamento di organizzazione.
5.  I responsabili dei servizi stipulano contratti per conto dell'ente.
Art. 29
Ufficio per i procedimenti disciplinari

1.  Al fine di promuovere e rendere effettivo il controllo sull'attività dei dipendenti, è istituito un ufficio per i procedimenti disciplinari la cui responsabilità è affidata al segretario comunale il quale provvede all'adozione di ogni provvedimento.
Art. 30
Incarichi dirigenziali e collaborazione esterna

1.  Per realizzare gli obiettivi programmati dagli organi di governo ed in presenza di preminenti bisogni di carattere amministrativo che lo giustifichino, la giunta municipale può conferire a soggetti esterni incarichi di direzione di servizi essenziali ed implicanti un alto grado di specializzazione e competenza, con contratto di diritto pubblico, o eccezionalmente di diritto privato, a tempo determinato complessivamente non superiore a 2 anni e prorogabili per un altro anno.
2.  La giunta municipale può revocare l'incarico prima della scadenza del termine con delibera motivata, quando il livello dei risultati raggiunti risulta inadeguato.
3.  La giunta municipale può avvalersi di collaborazione esterna ad elevato contenuto di professionalità, per il raggiungimento di particolari obiettivi o per particolari motivate esigenze. L'incaricato deve essere laureato.
Art. 31
Distribuzione carichi di lavoro

1.  La distribuzione dei carichi di lavoro alle diverse unità organizzative, all'interno di ciascun servizio dovrà essere attuata dai dirigenti con atto scritto, all'inizio di ogni anno.
2.  Nelle more dell'adozione dell'atto di cui al precedente comma, verrà considerato responsabile di tutti i procedimenti amministrativi di competenza della propria struttura organizzativa, il responsabile del servizio (art. 5, comma 2°, legge n. 10 del 1991).
Art. 32
Forme di collaborazione

1.  Il Comune si avvale della collaborazione dei cittadini per l'espletamento delle proprie attività, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'attività amministrativa.
2.  Il Comune deve assicurare la nascita di libere forme associative, permettendogli l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3.  Deve essere garantito ai cittadini, nei modi previsti dal regolamento, diritto di udienza.
4.  Il Comune istituisce un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, anche in forma decentrata, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, conformemente ai principi della legge quadro n. 104/92. I criteri e le modalità per l'erogazione dei servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero, saranno oggetto di apposito regolamento. Per il raggiungimento dei propri fini, il Comune potrà prevedere forme di coordinamento e di cooperazione, anche a mezzo di convenzioni, con altri enti.
Art. 33
Petizioni e interrogazioni

1.  I cittadini possono presentare petizioni ed interrogazioni su qualsiasi argomento. Le petizioni e le interrogazioni vanno presentate al sindaco, il quale dovrà rispondere per iscritto entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione.
Art. 34
Assemblea cittadina

1.  Il sindaco, al fine di garantire una effettiva partecipazione dei cittadini alla gestione amministrativa del Comune, indice almeno annualmente una assemblea cittadina in cui relaziona sull'attività sino a quel momento svolta, ascoltando, altresì, le opinioni dei cittadini sugli argomenti proposti.
Art. 34bis
Difensore civico

1.  Viene istituita la figura del difensore civico con compiti di garanzia, dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione. Il difensore civico decade con l'elezione del nuovo consiglio comunale.
2.  Il difensore civico segnala anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
3.  Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale con la maggioranza qualificata dei due terzi, tra coloro in possesso del requisito del titolo di studio di istruzione secondaria superiore. Il regolamento disciplina le procedure per la presentazione delle candidature.
4.  Il difensore civico si avvale di apposita struttura interna ed è tenuto annualmente a relazionare al consiglio comunale sullo svolgimento delle proprie attività.
5.  L'esercizio delle funzioni è a titolo gratuito.
Art. 35
Consultazioni referendarie

1.  L'amministrazione comunale è tenuta a convocare i comizi per l'espletamento del referendum quando lo richieda almeno il 10 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune o lo ritenga opportuno il consiglio comunale con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.
2.  I referendum esperibili possono essere: consultivi, propositivi e abrogativi.
3.  I referendum possono concernere solo ed esclusivamente atti meramente discrezionali e mai atti dovuti o vincolati.
4.  La procedura, i termini e gli effetti del referendum sono indicati nel regolamento, che dovrà essere emanato entro quattro mesi dall'approvazione del presente statuto.
Art. 36
Associazioni

1.  Il Comune valorizza le autonome forme associative e si impegna ad integrare la propria con l'attività delle altre istituzioni che operano liberamente nell'ambito del Comune.
Art. 37
Programmazione delle attività del Comune

1.  La programmazione dell'attività del Comune è legata alle risorse finanziarie utilizzabili.
2.  Essa viene definita attraverso gli strumenti previsti dall'ordinamento, anche attraverso l'approvazione del piano esecutivo di gestione che è obbligatoria.
Art. 38
I beni comunali

1.  Il sindaco, nella stessa seduta in cui si procede all'approvazione del bilancio, è tenuto a fare una relazione sullo stato di conservazione e sui modi di utilizzazione dei beni comunali nonché sulla necessità di interventi manutentivi. Tale relazione deve essere messa a disposizione del pubblico almeno tre giorni prima della seduta del consiglio comunale in cui deve essere esposta.
Art. 39
Beni mobili

1.  Ogni bene mobile di proprietà del Comune deve essere assegnato, con atto scritto, all'impiegato che ne fa uso, da quel momento egli risponderà personalmente del suo stato di conservazione e del suo utilizzo. All'atto della riconsegna dovrà essere redatto apposito verbale, circa lo stato di conservazione del bene che deve essere sottoscritto dall'assegnatario e dal funzionario responsabile.
Art. 40
Servizi pubblici locali

1.  Il Comune gestisce tutti i servizi pubblici che hanno rilevanza sociale e permettono il raggiungimento degli obiettivi di promozione dello sviluppo economico e civile.
2.  Dovrà essere scelta la forma di gestione che permetta il migliore e più efficiente raggiungimento degli obiettivi fra quelle previste dal decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
3.  L'azienda speciale è costituita con delibera del consiglio comunale. Essa è deputata alla gestione di servizi produttivi e di sviluppo economico-sociale. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal consiglio comunale. Non possono essere nominati come membri del consiglio di amministrazione e come presidenti i consiglieri comunali, gli assessori ed il sindaco.
4.  Per la gestione dei servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale e che non hanno alcuna rilevanza imprenditoriale, il Comune può creare le istituzioni. L'istituzione è priva di personalità giuridica, ma è dotata di autonomia gestionale. La sua creazione è deliberata dal consiglio comunale che approva, con la medesima delibera, il relativo regolamento di funzionamento. Dovrà essere redatto e approvato un apposito piano finanziario dal quale risultino le dotazioni dei beni, le forme di finanziamento, il personale assegnato, i fini e gli indirizzi.
5.  Si può prevedere il ricorso a personale assunto con contratto di diritto pubblico a tempo determinato.  Sono organi dell'istituzione:
1)  il consiglio di amministrazione, composto da due membri;
2)  il presidente del consiglio di amministrazione;
3)  il direttore.
6.  Il Comune, laddove ravvisi la necessità e le ragioni tecniche tali da giustificarlo, può affidare con delibera consiliare adeguatamente motivata la gestione di determinati servizi a terzi, comprese cooperative o associazioni di qualsiasi genere che non abbiano fini di lucro.
La concessione è affidata a mezzo di gara e deve garantire la prestazione di un servizio che soddisfi qualitativamente la richiesta degli utenti e che permetta la realizzazione degli interessi pubblici generali.
Art. 41
Costituzione di società miste

1.  Il Comune per la gestione dei servizi che richiedono l'impiego di notevoli capitali finanziari ed una organizzazione imprenditoriale o l'espletamento di attività economiche, può costituire S.p.A.  miste o rilevare S.p.A.  esistenti.
2.  La prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata attraverso l'attribuzione al Comune della maggioranza delle azioni e nel caso di gestione di servizi infracomunali, ai comuni che usufruiscono dei servizi.
3.  Nello statuto della società deve essere stabilito il numero dei rappresentanti del Comune o dei comuni nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale.
Art. 42
Disposizioni transitorie e finali

1.  Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate da regolamenti né da atti di altri enti o di organi della pubblica amministrazione. Il presente statuto, ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'ente. E' disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I.
(2003.43.2552)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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