REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 19 DICEMBRE 2003 - N. 55
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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Statuto del Comune di Serradifalco


Lo statuto del Comune di Serradifalco è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 25 del 15 maggio 1993.
Si pubblica di seguito, il nuovo testo approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 48 del 28 ottobre 2003.
Parte I
NORME STATUTARIE
Titolo I
PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO
Art.  1
Il Comune

1.  La comunità di Serradifalco, ordinata in Comune, è autonomia territoriale nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dall'ordinamento europeo.
2.  Il Comune assume la titolarità di "Paese delle miniere e delle tradizioni" promuovendo la conservazione della civiltà mineraria e delle tradizioni religiose mediante politiche di conservazione e diffusione.
3.  Il Comune tutela i diritti fondamentali dei cittadini, rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, la crescita morale, civile, sociale e culturale, riconoscendosi nei principi di solidarietà, pace, libertà, giustizia, eguaglianza.
Art. 2
Democrazia, partecipazione e informazione, pari opportunità

1.  Il Comune esplica i propri compiti conformandosi ai principi democratici e costituzionali.
2.  Promuove la partecipazione dei cittadini e delle associazioni alla determinazione dei propri obiettivi ed assicura l'informazione sui programmi e sui provvedimenti al fine di favorire la partecipazione e di garantire la trasparenza del proprio operato.
3.  Il Comune di Serradifalco promuove e tutela le pari opportunità nel mondo del lavoro ed in tutti gli ambiti della convivenza familiare e sociale.
4.  Sottolineando il ruolo della famiglia nella promozione della dignità umana, nell'educazione dei giovani, nell'accoglienza delle persone più deboli e nella creazione di condizioni idonee per la crescita delle persone, il Comune promuove un sistema di servizi sociali a sostegno di pari opportunità tra uomo e donna nella vita familiare, sociale e produttiva.
5.  Per lo scopo possono costituirsi commissioni paritetiche per l'esame delle situazioni ostative e delle opportune iniziative per la realizzazione delle pari opportunità.
Art. 3
Collaborazione con comunità straniere

1.  Il Comune di Serradifalco "Paese delle miniere e delle tradizioni" si adopera per la solidarietà e la collaborazione internazionale.
2.  Promuove tutte quelle iniziative ed attività rivolte a ricercare e stimolare contatti tra la locale comunità e quelle estere, incentivando scambi culturali, patti di amicizia, gemellaggi ecc.
Art. 4
Stemma e gonfalone

1.  Per lo stemma e il gonfalone del Comune si rinvia al contenuto del decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1970, che li approva.
2.  Il loro utilizzo è disciplinato da apposito regolamento.
Art. 5
Principio di sussidiarietà

1.  L'attività del Comune, si fonda sul rispetto e sull'attuazione del principio di sussidiarietà in relazione anche alle competenze dell'Unione europea e dei diversi livelli di governo statale e regionale.
Parte II
Titolo I
GLI ORGANI DEL COMUNE
Capo I
Ordinamento
Art.  6
Norme generali

1.  Sono organi istituzionali del Comune: il consiglio comunale, la giunta ed il sindaco.
2.  Spettano agli organi istituzionali la funzione di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo statuto.
3.  La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi, per realizzare un'efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.
Art. 7
Il consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale rappresenta l'intera collettività comunale, determina gli indirizzi politici, sociali ed economici del Comune, controlla la loro attuazione ed esercita i poteri e le funzioni demandate dalla legge e dallo statuto.
2.  L'elezione, la durata in carica, la composizione, le competenze e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolate dalla legge.
3.  Le funzioni proprie del consiglio comunale non sono delegabili.
4.  Sono organismi del consiglio comunale i gruppi e le commissioni.
5.  Il funzionamento del consiglio nonché la prevista autonomia contabile ed organizzativa sono disciplinati dal regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, ispirato a criteri di semplificazione e celerità procedimentale.
Art. 8
Il presidente del consiglio

1.  Il consiglio comunale elegge nel suo seno un presidente e un vice presidente. Il presidente convoca l'organo consiliare, riceve le istanze di convocazione del consiglio dal sindaco, dai consiglieri comunali e dai cittadini. Riceve le interrogazioni ed è tenuto a comunicarle al segretario comunale.
2.  Il presidente, qualora acquisisca notizie da parte dei cittadini di comportamenti viziati da interesse privato, da inefficienza o da irregolarità dei consiglieri comunali nell'espletamento del loro mandato, deve azionare tutti i mezzi a tutela dell'immagine del consiglio comunale, compreso l'esercizio dell'azione penale, se ne ricorrono i presupposti.
3.  Il presidente ha l'obbligo di convocare il consiglio comunale entro 10 giorni quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri comunali ovvero il sindaco, inserendo ai primi punti dell'ordine del giorno gli argomenti richiesti, dando la precedenza a quelli proposti al sindaco.
4.  Il consiglio deve, altresì, essere convocato entro 30 giorni su richiesta motivata di almeno 300 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune per la trattazione degli argomenti proposti che devono riguardare questioni di carattere generale e previa valutazione del presidente. Alla seduta all'uopo convocata potranno intervenire, senza diritto di voto, 3 fra i cittadini firmatari.
Art. 9
Sedute di seconda convocazione

1.  Per la regolarità delle sedute di seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri comunali assegnati per legge all'ente.
2.  Il regolamento di cui all'art. 7 prevederà l'obbligo di riconvocazione della seduta consiliare allorché in seconda convocazione, intesa questa quale quella dell'ora successiva alla prima convocazione, non si raggiunga il numero legale.
Art.  10
I consiglieri comunali

1.  Ogni consigliere rappresenta l'intera comunità senza vincolo di mandato.
2.  I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni utili e copie dei documenti per l'espletamento dei loro compiti.
3.  I diritti di informazione e di ottenere copie di documenti sono estesi nei confronti di tutti i consorzi, società, istituzioni od enti a cui il Comune partecipi laddove gli statuti stessi prevedano tale possibilità. Nel caso in cui statuti già esistenti e non modificabili da parte del partecipante Comune di Serradifalco, non prevedano la facoltà di cui sopra, i diritti medesimi devono essere soddisfatti dai rappresentanti del Comune nei predetti soggetti giuridici.
4.  I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare alle riunioni delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.
5.  Ogni componente del consiglio e della giunta è tenuto a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale, rinviando per lo scopo alle disposizioni di legge.
6.  Il consiglio comunale, con propria deliberazione adottata a scrutinio segreto, pronuncia la decadenza di uno o più consiglieri per mancata partecipazione a tre sedute consecutive. Detta pronuncia è preceduta dalla verifica obbligatoria, da parte del presidente del consiglio ed in contraddittorio con l'interessato, dell'insussistenza di idonee e dimostrate giustificazioni che abbiano impedito al consigliere di essere presente alle sedute consiliari. Il contraddittorio è attivato immediatamente, al superamento delle tre assenze, mediante formale contestazione della causa di decadenza al consigliere ed assegnando allo stesso 15 giorni per le controdeduzioni. La verificata sussistenza delle giustificazioni non dà luogo alla causa di decadenza.
Capo II
La giunta comunale
Art. 11
La giunta

1.  La giunta è l'organo collegiale di nomina sindacale e compie, oltre agli atti stabiliti dalla legge, tutti gli atti di indirizzo nei confronti del direttore generale e dei funzionari, con esclusione di ogni atto o decisione di carattere gestionale.
2.  La giunta è competente alla determinazione e variazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, nonché all'adozione di tutti i provvedimenti di carattere generale e di programmazione riguardanti il personale.
3.  I rapporti della giunta con il consiglio comunale e le commissioni sono disciplinate da apposito regolamento.
Art. 12
Composizione della giunta

1.  La giunta è composta dal sindaco, che la presiede e da 6 assessori. Essi partecipano alle sedute del consiglio senza diritto di voto per illustrare argomenti concernenti le proprie attribuzioni.
Art. 13
Durata in carica della giunta, del sindaco e degli assessori

1.  La durata in carica del sindaco e della giunta, le cause di decadenza o di sospensione dalle funzioni sono stabilite dalla legge.
2.  Le dimissioni presentate da singoli assessori sono comunicate dalla competente unità organizzativa interna al presidente del consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio comunale perché ne possa effettuare le relative valutazioni politiche.
3.  Il sindaco procede alla revoca dei singoli assessori fornendo circostanziate motivazioni delle ragioni al consiglio comunale.
Il sindaco presenta al consiglio comunale nella prima adunanza utile dopo il suo insediamento il documento programmatico
Art. 14
Esercizio delle funzioni

1.  La giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza in forma collegiale. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2.  La giunta è convocata dal sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. E' presieduta dal sindaco o, in sua assenza, dal vice sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'assessore anziano di età.
3.  Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della giunta. Esercitano, per delega del sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal sindaco in qualsiasi momento.
4.  Le deleghe conferite agli assessori sono comunicate dal sindaco al consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe vengono comunicate al consiglio dal sindaco nello stesso termine.
Art. 15
Norme generali di funzionamento

1.  Le adunanze della giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il segretario comunale, cui spetta la redazione del verbale.
2.  Il sindaco può dispone che alle adunanze della giunta e nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, funzionari del Comune.
3.  Possono essere invitati alle riunioni della giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il presidente o l'intero collegio dei revisori dei conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.
Capo III
Il sindaco
Art. 16
Elezione del sindaco e mozione di sfiducia

1.  Il sindaco è eletto con le modalità procedurali stabilite dalla legge, la quale disciplina anche la nomina degli assessori.
2.  La mozione di sfiducia è presentata, discussa ed approvata in conformità alle disposizioni legislative regionali.
Art. 17
Ruolo e funzioni

1.  Il sindaco, nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la comunità e promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.
2.  Convoca e presiede la giunta, fissandone l'ordine del giorno. Egli ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.
3.  Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, esercita tutte le attribuzioni che la legge non riservi ad altri organi dell'ente, il sindaco presenta al consiglio comunale nella 1ª adunanza utile dopo il suo insediamento il documento programmatico.
4.  Il distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e quello del Comune, da portarsi a tracolla. Il sindaco presenta al consiglio comunale nella prima adunanza utile dopo il suo insediamento il documento programmatico. Nella frazione di Grottadacqua opera un delegato del sindaco che abbia requisiti per l'elezione a consigliere comunale. Il delegato cura gli affari locali dell'amministrazione comunale secondo le direttive del sindaco. Formula proposta per la soluzione dei problemi della frazione, sentite le formazioni sociali presenti nel territorio. Esprime pareri di sua iniziativa o su richiesta dell'amministrazione comunale sulle materie di competenza del consiglio comunale che riguardano la frazione.
Art. 18
Rappresentanza e coordinamento

1.  Il sindaco rappresenta il Comune negli organi dei consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un assessore ad esercitare tali funzioni.
Art.  19
Il vice sindaco

1.  Il sindaco nomina tra gli assessori il vice sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2.  Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del sindaco e vice sindaco, o di vacanza della carica di sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'assessore anziano.
Capo IV
Le commissioni comunali e i gruppi consiliari
Art. 20
Commissioni comunali

1. Il consiglio comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti, e se necessario temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto delle normative vigenti, e, in particolare, nel rispetto dei diritti delle minoranze. Può essere previsto un sistema di rappresentanza per delega.
3.  Il presidente della commissione deve invitare a partecipare ai propri lavori il sindaco e gli assessori comunali allorché si tratta di proposte formulate dall'amministrazione. Il presidente può, altresì, invitare a partecipare ai lavori organismi associativi, funzionari comunali e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4.  Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
Art. 21
Attribuzioni delle commissioni

1.  Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso, nonché attività d'iniziativa.
2.  Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale in forma generale mediante il regolamento di cui al comma 3.
3.  Il regolamento altresì dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
-  l'elezione del presidente e del vice presidente della commissione;
-  le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dal presidente del consiglio;
-  forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
-  metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte;
-  la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia è riservata alla minoranza.
Art.  22
Gruppi consiliari

1  I consiglieri possono costituirsi in gruppo, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2.  Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
Titolo II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo I
Partecipazione popolare
Art. 23
La partecipazione popolare

1.  Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini e delle associazioni all'attività amministrativa, politica, economica e sociale delle comunità e valorizza le libere forme associative.
2.  I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
3.  La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal sindaco, o dal funzionario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
4.  Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.
5.  Il Comune applica le disposizioni in materia di pari opportunità di cui alle vigenti disposizioni legislative e negoziali.
Art. 24
Petizioni

1.  Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2.  Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente.
Art. 25
Proposte

1.  Un numero di almeno 300 cittadini può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, effettuata l'istruttoria di legge.
2.  L'organo competente deve sentire i proponenti del l'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.
3.  Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
4.  Le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse dal sindaco al presidente del consiglio comunale per esclusive finalità informative e da quest'ultimo rese note alla competente commissione consiliare. Nel caso in cui la competenza deliberativa sull'argomento proposto sia del consiglio comunale sono seguite le ordinarie procedure di funzionamento dell'organo consiliare.
Art. 26
Consultazione dei cittadini e diritto di udienza

I.  Il Comune promuove la consultazione dei cittadini mediante il referendum, nonché le assemblee ed i consigli comunali aperti agli interventi dei cittadini, al fine dell'esercizio del diritto di udienza.
2.  Favorisce il più ampio coinvolgimento della comunità alle scelte amministrative e promuove, al fine di una maggiore conoscenza degli orientamenti che maturano nella realtà sociale, economica e civile, la conduzione di rilevazioni statistiche.
3.  Le consultazioni possono consistere in sondaggi d'opinione, distribuzione e raccolta di questionari, verifiche a campione. Il comune può attivare specifiche convenzioni per l'affidamento dell'attività di raccolta ed elaborazione dei dati a terzi.
4.  Garantisce alle iniziative di consultazione ed ai risultati un'idonea pubblicità.
5.  Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.
Art. 27
Referendum consultivo

1.  Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento - esclusi quelli di cui al successivo quarto comma - relativi all'amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
2.  I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Il sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.
3.  I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno un ventesimo degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 10 gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori ed è presentata, per il giudizio di ammissibilità, all'ufficio comunale per i referendum, che è costituito da un magistrato designato dal presidente del tribunale di Caltanissetta, con funzioni di presidente, dal difensore civico e dal segretario comunale. L'ufficio comunale per i referendum, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, propone al consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il sindaco, acquisita la relazione dell'ufficio comunale per i referendum, la rimette al consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
4.  Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
a)  revisione dello statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali;
b)  fattispecie afferenti alla gestione del personale; dotazioni organiche del personale e relative variazioni;
c)  strumenti urbanistici generali ed attuativi;
d)  attività impositiva locale e tariffe dei servizi pubblici.
5.  I referendum sono indetti dal sindaco, si tengono entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.
6.  L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
7.  Il consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.
8.  Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alla consultazione almeno la metà più uno degli elettori residenti nel Comune.
9.  Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum consultivi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
10.  Il regolamento sui referendum disciplina le procedure per lo svolgimento delle consultazioni, le adeguate forme di pubblicità ed il giudizio di ammissibilità, prevedendo che l'elettorato attivo sia composto da tutti gli iscritti nelle liste elettorali del Comune.
Art. 28
Partecipazione al procedimento

1.  La partecipazione ai procedimenti amministrativi è attuata secondo la disciplina prevista dalla legge e dall'apposito regolamento.
Art. 29
L'azione popolare

1.  L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune, con le modalità stabilite dalla legge
Capo II
Il diritto di accesso e d'informazione del cittadino
Art. 30
Pubblicità degli atti

1. Il Comune svolge la propria attività nel rispetto del principio della pubblicità e della più ampia conoscibilità, fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative inerenti al trattamento dei dati personali ovvero gli orientamenti della competente autorità garante.
2.  Il competente funzionario, cura l'affissione negli spazi destinati ad albo pretorio delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
Art. 31
L'informazione

1.  Al fine di garantire a tutti i cittadini la possibilità di una effettiva partecipazione, il Comune cura l'informazione della comunità attraverso un proprio sito internet ufficiale, l'affissione di manifesti, la pubblicazione di un notiziario e altre forme di comunicazione ritenute idonee.
2. Il Comune garantisce, adottando in appositi strumenti regolamentari le misure organizzative più idonee, l'informazione sui servizi comunali, sulla semplificazione amministrativa, sul funzionamento degli organi e degli uffici, sugli obblighi e sui diritti dei cittadini e sui procedimenti amministrativi.
Capo III
Il difensore civico
Art. 32
Il difensore civico

1.  A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale è istituito l'ufficio del difensore civico.
2.  Spetta al difensore civico vigilare, con i tempi e le modalità stabilite dall'apposito regolamento, sul regolare iter amministrativo dei procedimenti attivati presso l'amministrazione comunale e gli enti ed aziende dipendenti.
Art. 33
Elezione, durata in carica, indennità

1. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'albo dei segretari comunali e provinciali, (diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o equipollenti) è eletto dal consiglio comunale in seduta pubblica previa presentazione di apposita istanza corredata dal curriculum personale.
2.  Il difensore civico dura in carica quanto il consiglio che lo ha eletto, potrà essere rieletto una sola volta e i suoi poteri sono prorogati anche tacitamente, sino alla elezione del successore.
3.  Può essere revocato, per gravi motivi connessi all'espletamento delle sue funzioni, con voto adottato dal consiglio con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
4.  Il Comune provvede a dotare il difensore civico di una sede adeguata e del personale necessario all'espletamento delle sue funzioni, oltre che di un apposito intervento di spesa in bilancio per l'esercizio delle funzioni.
5.  Al difensore civico è corrisposta una indennità di funzione in misura pari a quella ordinaria stabilita dalla legge per il vice presidente del consiglio.
Titolo III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
Capo I
Uffici comunali e personale
Art. 34
Organizzazione degli uffici

1.  Il regolamento disciplina l'organizzazione, seguendo criteri di coordinamento di autonomia, di funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2.  Il Comune si avvale delle disposizioni di cui alla legge n. 145/2002 in ordine all'istituto delle deleghe di funzioni dirigenziali.
Art. 35
Collaborazioni esterne

1.  Il Comune, mediante convenzioni a termine e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, si avvale di collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità e per obiettivi determinati, secondo le modalità stabilite in apposito regolamento.
Art. 36
Direttore generale, segretario comunale e funzionari

1.  L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, e affidata ai funzionari che la esercitano in base agli indirizzi programmatici ed alle disposizioni del direttore generale, in relazione alle previsioni del piano esecutivo di gestione approvato dalla giunta.
2.  Il direttore generale è nominato dal sindaco con le modalità previste dalla legge e la durata dell'incarico non può essere superiore al mandato del sindaco.
3.  Il segretario comunale è nominato dal sindaco con le modalità previste dalla legge e svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente. Egli esercita altresì tutte le altre funzioni di cui all'art. 97 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 37
Il vice segretario

1.  Il vice segretario, nominato con le modalità stabilite nel regolamento, svolge le funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2.  Il vice segretario deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'albo dei segretari comunali e provinciali.
Titolo IV
I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Capo I
Competenze dei Comuni
Art. 38
Disciplina e forme di gestione

1.  I servizi pubblici del Comune sono disciplinati dal regolamento e sono prestati nelle forme previste dalla legge.
Art. 39
Nomina e revoca degli amministratori

1.  Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati dal sindaco fra coloro che hanno i requisiti di eleggibilità e di compatibilità nella carica di consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica ed amministrativa comprovata dai titoli di studio, dalle funzioni svolte presso aziende ed enti e dagli uffici pubblici ricoperti. I soggetti nominati hanno l'onere di relazionare al consiglio comunale annualmente sull'operato compiuto.
2.  Non possono essere eletti amministratori i consiglieri comunali e relativi parenti ed affini entro il 4° grado.
3.  La revoca del presidente del consiglio di amministrazione può essere disposta dal sindaco, esclusivamente in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati ovvero in caso di gravi motivi od inadempienze preliminarmente contestati.
Art. 40
Criteri operativi e controllo del Comune

1.  L'azienda speciale e le istituzioni informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio del bilancio.
2.  Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
Capo  II
Forme associative e di cooperazione tra enti
Art. 41
Gestione associata dei servizi

1.  Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune si avvale degli istituti associativi previsti dalla legge.
Titolo V
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'
Capo I
Ordinamento economico e finanziario
Art. 42
L'ordinamento finanziario

1.  Il Comune, nell'ambito della finanza pubblica e nel rispetto della legge, è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. E' titolare, altresì, di potestà impositiva autonoma, riguardante imposte, tasse e tariffe.
2.  L'adozione del piano esecutivo di gestione è obbligatoria.
3.  I regolamenti tributari del Comune, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, recepiscono i principi fissati dalla legge in tema di statuto dei diritti del contribuente.
Art. 43
Il collegio dei revisori dei conti

1.  Il consiglio comunale elegge i componenti del collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri appartenenti alle tre distinte categorie previste dalla legge, con tre distinte votazioni, ciascuna destinata all'elezione di un componente.
Art.  44
Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.
2.  La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposito provvedimento emanato nelle forme di legge.
3.  Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa dell'Unione europea, dello Stato e della Regione.
4.  Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il funzionario o un suo delegato.
5.  Il Comune emana un regolamento per la disciplina dell'attività negoziale dell'ente, improntato ad obiettivi di efficacia, efficienza, concorsualità tra le imprese. Detto regolamento prevederà i casi in cui ciascun funzionario potrà avvalersi dell'istituto dell'affidamento diretto di forniture di beni e servizi al fine di accelerare l'acquisizione degli stessi in presenza di presupposti di necessità, urgenza ovvero per le spese in economia (leggi regionali nn. 7/2002 e 7/2003 e successive modifiche ed integrazioni).
6.  Il regolamento prevederà le disposizioni attuative di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 384/2001.
Art. 45
Il controllo della gestione

1.  Con apposite direttive sono definite le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione per la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
2.  E' istituito un apposito nucleo di controllo interno di gestione con implementazione di un sistema di report finalizzati alla verifica di scostamenti rispetto alla complessiva attività di programmazione generale e pianificazione strategica.
Art. 46
Tesoreria e riscossione delle entrate

1.  Lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria è approvato in conformità alle disposizioni del regolamento di contabilità.
Titolo  VI
NORME FINALI
Art. 47
Lo statuto

1.  Lo statuto legittima l'attività del Comune di Serradifalco ed ha l'efficacia generale di norma giuridica a rilevanza interna all'amministrazione ed esterna nei rapporti con altri enti e con i privati.
Art. 48
Revisione dello statuto

1.  Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di legge.
2.  La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.
3.  L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale; l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.
Art. 49
Pubblicità

1.  Il presente statuto, è affisso all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed è consultabile perennemente presso il sito internet ufficiale del Comune.
(2003.46.2840)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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