REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 19 DICEMBRE 2003 - N. 55
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Giarratana. Modifiche



Lo statuto del Comune di Giarratana è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 20 del 17 aprile 1993; modifiche allo statuto sono state pubblicate nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 13 marzo 1999.
Con deliberazioni del consiglio comunale n. 37 del 3 luglio 2002 e n. 43 del 12 luglio 2002 sono state apportate ulteriori modifiche.
Art.  1  -  Dopo il comma 3 aggiungere il comma 3 bis "il Comune ha, nell'ambito della legge, ogni più ampia facoltà di assumere iniziative per qualsiasi questione che non esuli dalla propria competenza e che non sia attribuita ad altra autorità".
Art.  3  -  1° comma, sostituire "legge" con "Costituzione".
Art.  5  -  Dopo il 6° comma, aggiungere il 6° comma bis "il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di decentramento e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia".
Art.  6 - 2° comma, sostituire "attribuite" con "conferite, affidate".
Art.  6  -  2° comma, dopo l'espressione "delegate dallo Stato e dalla Regione" inserire "secondo il principio di sussidiarietà".
Art.  6 - Dopo il 6° comma aggiungere il comma 7° "il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali".
Art.  7  -  Dopo il 1° comma aggiungere il comma 1 bis "il Comune esercita le funzioni ad esso attribuite armonizzandole alle condizioni locali".
Art.  7  -  Dopo il comma 1° bis aggiungere il seguente comma 1 ter: "Spettano al Comune tutte le funzioni e i compiti amministrativi che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico salvo quanto espressamente attribuito dalla legge regionale ad altri soggetti pubblici".
Art.  7  -  Comma 2°, aggiungere la seguente lettera: "n) tutte le altre funzioni ed i compiti amministrativi trasferite ai comuni dalla Regione e già esercitate dalla medesima non ricompresi nel comma 2° dell'art. 31 e nell'art. 33 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni".
Art.  7 - Dopo l'ultimo comma aggiungere un ulteriore comma: "Per l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e tecniche trasferite, il Comune utilizza, nel rispetto dei relativi profili professionali, il personale con rapporto a tempo indeterminato già assunto in esecuzione di specifiche disposizioni di legge regionali per le esigenze riconnesse alle articolate attività delegate".
Art.  8  -  1° comma, sostituire "un programma" con "uno o più programmi".
Art.  8  -  1° comma, dopo l'espressione "di assistenza" aggiungere "relativi".
Art.  10  -  Aggiungere la seguente lettera: "d) funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi di beni e servizi".
Art.  15  -  Aggiungere il 2° comma: "Lo status degli amministratori comunali è disciplinato dalle norme in materia contenute nel titolo II, capo II, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 ed eventuali modifiche ed integrazioni e relative norme di attuazione".
Art.  18  -  8° comma: abrogato.
Art.  19  -  2° comma, aggiungere il seguente punto: "fissare l'indennità di funzione e i gettoni di presenza per il presidente ed il vice presidente del consiglio e per i consiglieri in applicazione del regolamento previsto dal comma 1° dell'art. 19, legge regionale n. 30/2000".
Art.  20  -  Il 2° comma del punto 5 viene così modificato: "Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dell'un terzo, si computano per unità".
Art.  21  -  Dopo il 5° comma aggiungere il comma 6°: "sono commissioni di controllo e di garanzia quelle che tali vengono qualificate con deliberazioni di costituzione".
Art.  21  -  Dopo il 6° comma aggiungere il 7° comma: "il controllo riguarda atti di organizzazione e gestione dei servizi comunali e si esprime con valutazioni conclusive".
Art.  21  -  Dopo il 7° comma aggiungere l'8° comma; "la garanzia riguarda situazioni o persone che richiedono una particolare tutela ai fini dell'esercizio dell'azione amministrativa".
Art.  21  -  Dopo l'8° comma aggiungere il 9° comma: "la presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia, ove costituite, è attribuita alla minoranza consiliare".
Art.  22  -  Aggiungere il 3° comma: "il presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio".
Art.  22  -  Aggiungere il 4° comma: "il presidente emana, annualmente, ai fini della autonomia contabile del consiglio, le direttive relative alla gestione del piano di gestione nella parte relativa al funzionamento del consiglio, sentita la conferenza dei capi gruppo consiliari".
Art.  24  -  4° comma, sostituire come segue: "il processo verbale indica i punti principali della discussione, la proposta di deliberazione, i pareri obbligatori per legge ed il risultato delle votazioni".
Art.  25  -  Al 2° comma aggiungere il seguente punto: "le modalità per fornire ai consiglieri servizi, attrezzature e risorse finanziarie, secondo i principi di autonomia funzionale ed organizzativa".
Art.  28  -  Al 1° comma: la cifra "4" è sostituita da "cinque".
Art.  28  -  Al 3° comma l'espressione "giunta dura in carica 4 anni" è sostituita dalla seguente: "durata in carica della giunta è stabilita dalla legge".
Art.  28  -  Al 4° comma dopo le espressioni "art. 11 della legge regionale n. 35/97" è aggiunta la seguente "e successive modifiche ed integrazioni".
Art.  29  -  La lett. d) viene modificata con la seguente: "d) approva atti di indirizzo di orientamento sull'attuazione degli obiettivi nei confronti degli organi burocratici, progetti preliminari e di massima, istanze di finanziamento ed inoltre approva capitolati d'oneri e disciplinari di incarichi di collaborazione professionale esterna qualora non ricorrano condizioni di mera attuazione regolamentare o indirizzo espresso/natura discrezionale".
Art.  29  -  Alla lett. m) viene aggiunta la seguente espressione: "e comunque con esclusione delle deliberazioni a contrattare".
Art.  29  -  Alla lett. n) viene aggiunta la seguente espressione: "nonché il programma triennale delle assunzioni".
Art.  29  -  Alla lett. o) l'espressione "11 del decreto legislativo n. 77/95" viene sostituita dalla seguente "169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".
Art.  29  -  Dopo la lett. o) viene aggiunta la seguente lett. p): "adotta atti di indirizzo in materia di acquisti, alienazioni e permute immobiliari non precedute da atti di programmazione e gestione generali".
Art.  29  -  Dopo la lett. p) viene aggiunta le seguente lett. q): "fissa l'indennità di funzione per il sindaco, il vice sindaco e gli assessori in applicazione del regolamento previsto dal comma 1° dell'art. 19, legge regionale n. 30/2000".
Art.  30  -  Il 2° comma è sostituito dal seguente: "su ogni proposta di deliberazione, sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica dal responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile".
Art.  30  -  Viene aggiunto il seguente 4° comma: "nel caso in cui il Comune non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario comunale in relazione alle sue competenze (nell'ipotesi che un servizio non faccia capo ad un responsabile, il parere è espresso dal segretario comunale in relazione alla sua competenza).
Art.  31  -  Al 2° comma l'espressione: "in 4 anni" è sostituita dalla seguente: "dalla legge".
Art.  31  -  Al 6° comma l'espressione: "indipendentemente dalla qualifica funzionale posseduta" è sostituita dalla seguente: " sono nominati dal sindaco con atto formale, tenendo conto della categoria di appartenenza, nel rispetto delle disposizioni contrattuali e secondo le modalità previste nel regolamento comunale disciplinante l'ordinamento degli uffici e dei servizi".
Art.  32  -  Dopo il 2° comma, aggiungere il seguente comma 2° bis: "il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge nonché nelle materie di cui all'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in quanto compatibili con la legislazione regionale emanata nel settore di riferimento e riguardante materia di disciplina statale".
Art.  33  -  Al 2° comma sostituire la seguente espressione "nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta dei loro parenti o affini fino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi nonché in ogni altra ipotesi prevista dalla legge" con "o di loro parenti o affini sino al quarto grado".
Art.  33  -  Dopo il 2° comma, aggiungere il comma 2° bis: "l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussiste una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado".
Art.  35  -  2° comma: abrogato.
Art.  35  -  3° comma: abrogato.
Art.  35  -  4° comma: abrogato.
Art.  35  -  5° comma è sostituito dal seguente: "Partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio, senza diritto di voto, esprimendo, qualora richiesto espressamente, le proprie valutazioni in merito alla legittimità di proposte, procedure e questioni sollevate durante le riunioni".
Art.  35  -  10° comma, sostituire l'espressione "presiede 1" con "sovrintende all'attività dell'".
Art.  35  -  11° comma, lett. b) omissis.
Art.  35  -  11° comma, lett. c) omissis.
Art.  35 -  Lett. d), anteporre all'espressione "verifica della efficacia", "concorre alla" e anteporre alla espressione "secondo le modalità", "e alla valutazione dei dirigenti".
Art.  35  -  Lett. j), cassare la seguente espressione: "esercita il potere sostitutivo nei confronti dei dipendenti, nei casi di accertata inefficienza, in conformità alle disposizioni regolamentari".
Art.  35bis  -  2° comma, cassare le espressioni: "previsto dalla lett. a) del comma 2° dell'art. 40 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77", "esecutivo", "previsto dall'art. 11 del predetto decreto legislativo n. 77/95".
Art.  35bis  -  Alla fine del 3° comma aggiungere: "il rapporto che intercorre fra il direttore generale e i dirigenti è di tipo direzionale e non gerarchico".
Art.  38  -  2° comma, sostituire l'espressione "essendo il Comune sprovvisto" con "in mancanza".
Art.  38  -  10° comma, lett. a), dopo l'espressione "col sistema della trattativa privata" aggiungere "adottano le determinazioni a contrattare".
Art.  38  -  lett. k), dopo l'espressione "dalla legge e dai regolamenti locali" aggiungere "con particolare riguardo al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi".
Art.  39  -  1° comma: abrogato.
Art.  39  -  2° comma: abrogato.
Art.  47  -  3° comma, è sostituito dal seguente: "il Comune gestisce i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale nelle forme previste dall'art. 113bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni mediante affidamento diretto a:
-  istituzioni;
-  aziende speciali anche consortili;
-  società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.
E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al precedente capoverso.
Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da esso costituite o partecipate.
Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale possono essere affidati a terzi in base a procedure di evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.
Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie, i servizi pubblici locali di rilevanza industriale, individuati con regolamento emanato ai sensi del comma 16° dell'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono disciplinati dall'art. 133 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".
Art.  48  -  Il 1° comma è sostituito dal seguente: "il Comune gestisce in economia i servizi quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento a istituzioni, aziende speciali anche consortili, società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile".
Art.  49  -  Abrogato.
Art.  50  -  1° comma, sostituire l'espressione: "servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale" con "servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale".
Art.  50  -  3° comma, lett. d), abrogata.
Art.  51  -  1° comma, viene così modificato: "gli amministratori delle istituzioni sono nominati e revocati dal sindaco, sulla base di un documento corredato dal curriculum dei candidati, che indica il programma, gli obiettivi da raggiungere ed i candidati alle cariche nell'ambito del consiglio di amministrazione".
Art.  51  -  3° comma:  abrogato.
Art.  53  -  1° comma, cassare l'espressione "di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche".
Art.  53  -  1° comma, sostituire le parole "per azioni" con "di capitali".
Art.  53  -  3° comma, dopo la frase "mediante l'attribuzione della maggioranza delle" aggiungere "quote o delle".
Art.  53  -  Dopo il 4° comma aggiungere il seguente 4° comma bis: "E' comunque vietata la cessione della proprietà di reti e impianti destinati alla produzione di servizi pubblici locali di rilevanza industriale".
Art.  61quater  -  1° comma, lett. c), viene sostituita dalla seguente: "gli amministratori di enti locali in carica".
Art.  61quater  -  1° comma, alla lett. j) dopo la frase "fino al 4° grado con" inserire "gli".
Art.  61quater  -  1° comma, alla lett. j) dopo la parola "amministratori" aggiungere "indicati al punto c)".
Art.  65  -  Dopo il 1° comma aggiungere il 1° comma bis: "il referendum consultivo deve riguardare, pertanto, materia di esclusiva competenza locale e non può aver luogo con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali".
Art.  67  -  4° comma, sostituire l'espressione "entro il 31 ottobre" con "nel termine fissato dalla legge nel tempo vigente".
Art.  69  -  1° comma, sostituire la parola "deliberazione" con "determinazione".
Inserire il seguente:
"Art.  69bis
Attività impositiva

Il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria nei limiti stabiliti dalla legislazione nazionale e regionale di coordinamento e disciplina della finanza pubblica.
1.  Le norme dei regolamenti comunali che disciplinano l'attività impositiva dell'ente si ispirano ai principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212.
2.  In particolare, le norme di cui al precedente comma:
a)  devono essere formulate in termini chiari e semplici;
b)  non potranno avere effetto retroattivo salvi i casi previsti dalla legge;
c)  se modificate da precedenti norme devono riportare il testo conseguentemente modificato.
3.  L'amministrazione comunale adotta idonee iniziative volte a:
a)  agevolare la tempestiva conoscenza delle disposizioni in materia tributaria mediante adeguata attività divulgativa;
b)  motivare adeguatamente i provvedimenti amministrativi;
c)  impostare i rapporti con i contribuenti al principio della collaborazione, della buona fede e dell'affidamento;
d)  riconoscere il diritto di interpello del contribuente in materia di applicazione delle disposizioni tributarie.
4.  Regolamenti concernenti i tributi comunali danno concreta attuazione ai principi enunciati nei precedenti commi del presente articolo.".
Art. 77  -  1° comma, viene così modificato: "il presente statuto e le relative modificazioni, ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione, entra in vigore il trentesimo giorno successivo all'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'ente ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana".
Art.  77  -  3° comma: abrogato.
(2003.46.2796)
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014

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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