REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 24 DICEMBRE 2003 - N. 56
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


Disposizione interassessoriale ai comuni ed alle aziende sanitarie locali per la costituzione ed il funzionamento dei Centri affidi distrettuali.

Premesso che:
-  la legge 4 maggio 1983 n.184, agli artt. 2, 4 e 5, disciplina l'affidamento dei minori, attribuendo specifiche responsabilità ai servizi locali;
-  la legge 27 maggio 1991 n. 176: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo" approvata a New York il 20 novembre 1989, enunciante i diritti fondamentali irrinunciabili dei bambini, afferma come in tutte le decisioni relative ai fanciulli l'interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente, che rappresenta un vero e proprio obbligo giuridico degli Stati di rendere tali diritti effettivi e concreti e stabilisce, all'art. 20, per ogni fanciullo temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare, oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, il diritto ad una protezione, anche sostitutiva, e ad aiuti speciali dello Stato;
-  la legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizione per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" è finalizzata alla realizzazione di interventi per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riguardo ai "servizi di sostegno alla relazione genitori-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali" (art. 4);
-  la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", tra l'altro, all'art. 8, attribuisce alle Regioni funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali, nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale;
-  la legge 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1984, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori nonché al titolo VIII del libro 1° del codice civile", riafferma il diritto del minore alla propria famiglia;
-  la legge 31 luglio 2003, n. 10 della Regione siciliana "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia" all'art. 5 Interventi per il sostegno e la promozione della procreazione responsabile, punto f) prevede interventi volti a garantire l'assistenza giuridica e pedagogica per i coniugi che intendono accedere all'adozione o all'affidamento;
-  obiettivo della Regione siciliana è quello di valorizzare l'affidamento familiare come intervento particolarmente significativo nella rete di opportunità volta a salvaguardare il diritto del minore alla sua famiglia, allo sviluppo in un contesto familiare adeguato, per dare una risposta efficace ai bisogni dei bambini e degli adolescenti ed un serio aiuto alle difficoltà familiari e genitoriali, valo rizzando le risorse di accoglienza e di "normale solidarietà" tra famiglie che la comunità esprime;
-  si ritiene di favorire, nel quadro dei criteri e delle modalità di attuazione dell'affidamento, l'omogeneità di comportamenti dei servizi locali per assicurare uno standard qualitativo adeguato alla complessità dell'intervento;
- si ritiene opportuno proporre alle amministrazioni locali linee guida che, recepite le acquisizioni più recenti in materia, concorrano a valorizzare l'espressione di solidarietà delle famiglie e dei singoli verso i minori in difficoltà e ad utilizzare ldell'affidamento secondo modalità che potenziano le sue finalità educative;
Gli enti locali e le ASL della Regione Sicilia a seguito della "Integrazione direttiva interassessoriale nn 1274-905 del 16 giugno 2000 degli Assessorati regionali degli enti locali/sanità nn 2763/709", del 30 luglio 2002, hanno in gran parte provveduto alla stipula del protocollo d'intesa in materia di adozione e affido familiare allegato alla direttiva stessa;
-  per quanto sopra enunciato si ritiene opportuno definire i criteri organizzativi per la costituzione di un servizio per l'affidamento familiare a carattere zonale secondo quanto stabilito nel documento allegato e si emana la seguente disposizione interassessoriale, che fissa gli aspetti organizzativi del servizio di affidamento dei minori temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo, denominato Centro affidi.
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE

Premessa
L'obiettivo principale delle politiche pubbliche per la tutela del minore è quello di garantire che il diritto essenziale, il diritto all'educazione, sia da esso goduto "nell'ambito della propria famiglia" (ex legge n. 184/83 e legge n. 149/2001). Il primo compito delle istituzioni poste a salvaguardia dei diritti del minore, quindi, è quello di sostenere, con la propria azione, la famiglia ad assolvere le sue funzioni educative.
Questa prospettiva coinvolge soprattutto i servizi sociali territoriali, che devono promuovere le risorse e gli interventi idonei per evitare l'allontanamento del minore dalla propria famiglia, ivi compreso l'affidamento familiare.
L'affidamento è una delle risposte possibili alle difficoltà familiari di un minore. L'affidamento è un evento traumatico sia per la famiglia nel suo complesso che per il minore. Il ricorrervi, nelle situazioni di crisi nelle quali esso risulti il male minore, impone di adottare criteri di intervento che garantiscano la validità della scelta che viene compiuta. I servizi hanno la responsabilità di scegliere, per ogni minore, il percorso che meglio risponde alle sue esigenze, dopo una approfondita valutazione del suo vissuto e dei suoi bisogni evolutivi, in riferimento all'età, alle difficoltà che manifesta ed alle prospettive di cambiamento della sua famiglia.
L'Azione programmata "Infanzia e adolescenza", prefiggendosi il potenziamento dell'affidamento in funzione della deistituzionalizzazione, prevede l'adozione di strumenti diretti a favorire lo sviluppo del servizio di affidamento, tanto sul piano organizzativo che metodologico.
Sotto il profilo organizzativo la proposta di un Centro affidi, operante su un ambito territoriale di ampiezza significativa, offre l'opportunità di istituire un servizio agile per la promozione dell'affidamento, con il quale viene messa a disposizione dei servizi territoriali una gamma di affidatari-risorsa, che consenta una effettiva possibilità di scelta in rapporto ai bisogni del minore. Possono essere organizzate, altresì, le esperienze dei gruppi di sostegno degli affidatari, uno strumento formativo e di appoggio assai efficace. Il Centro affidi rappresenta un punto di riferimento per gli operatori dei servizi di base, attraverso il quale confrontare le esperienze ed affinare le competenze professionali specifiche. Un intervento così complesso come l'affidamento familiare non può essere gestito in modo efficace senza disporre di una struttura di riferimento, attrezzata sufficientemente, che promuova lo sviluppo dei diversi fattori costitutivi del servizio: culturali, scientifici, professionali, organizzativi, di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, di studi e ricerche.
Il centro affidi
E' un polo di riferimento sovracomunale ed ha sede nel Comune capo-fila corrispondente a quello in cui ha sede il distretto socio-sanitario. Esso svolge funzioni di promozione e di gestione di attività con il supporto dei servizi sociali di base, al fine di agevolare il ricorso all'affidamento familiare e di favorirne una utilizzazione efficace.
Il personale impegnato a qualunque titolo nei progetti di affido concorre alla realizzazione degli obiettivi preposti dall'azione programmata "infanzia e adolescenza" e delle linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana ex lege n. 328/2000.
Per l'area territoriale di competenza, il Centro svolge le funzio ni fondamentali di seguito indicate:
1)  promozione su vasta scala della cultura dell'affido;
2)  reperimento delle famiglie affidatarie, coppie e persone singole, disponibili ad impegnarsi nell'accoglienza di minori privi temporaneamente di ambiente familiare idoneo. Il reperimento di norma viene promosso con iniziative di pubblicizzazione rivolte a fasce mirate di popolazione e con attività di gruppo proposte a soggetti che hanno espresso un interesse anche generico, per dare loro una informazione specifica e approfondita e per sensibilizzarli alle problematiche dell'affidamento. Altra forma di reperimento è lo scambio di risorse (famiglie affidatarie) fra i Centri affidi della Regione siciliana per consentire, al bisogno, l'inserimento di minori al di fuori del loro ambito territoriale. Il reperimento può essere, altresì, sostenuto curando i rapporti di collaborazione con le associazioni di volontariato che hanno finalità di tutela dei minori e di promozione dell'affidamento.
3)  valutazione e selezione delle coppie e dei singoli che hanno manifestato la loro disponibilità all'accoglienza temporanea;
4)  esame delle segnalazioni dei minori temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo provenienti dai servizi territoriali e valutazione congiunta della proposta di affidamento;
5)  abbinamento minori-soggetti affidatari, attuato in collaborazione con gli operatori dei servizi di base. L'équipe del Centro e gli operatori del servizio territoriale provvedono all'abbinamento e definiscono il progetto educativo;
6)  verifiche e revisioni periodiche del progetto educativo;
7)  progettazione congiunta (Centro affidi - Servizio sociale territoriale) delle fasi di rientro del minore in famiglia, oppure delle iniziative da adottare per sostenerlo nella ricerca di altre soluzioni;
8)  sostegno alle famiglie affidatarie in tutte le fasi dell'affi damento;
9)  gruppi di sensibilizzazione, di discussione e condivisione dell'esperienza con gli affidatari (gruppi di sostegno);
10)  condivisione del processo maturativo delle famiglie di origine con gli operatori coinvolti nel progetto di affido per ogni singolo minore;
11)  sostegno psicologico-clinico ai minori, a singole coppie affidatarie o in assetto gruppale nei casi di affido di minori vittime di abuso o maltrattamento;
12)  promozione di una rete di risorse pubbliche e private per facilitare l'accesso ai servizi ed alle prestazioni necessari per rendere completamente operanti i progetti educativi concordati;
13)  valutazione delle singole esperienze di affidamento con le famiglie interessate e gli operatori territoriali;
14)  organizzazione, gestione e aggiornamento della banca dati contenente la documentazione professionale delle varie fasi del procedimento e raccolta dei dati per il sistema informativo;
15)  partecipazione ad iniziative di coordinamento e/o formazione in ambito regionale e nazionale.
Servizi sociali territoriali
Gli operatori dei servizi territoriali svolgono le seguenti attività:
1)  provvedono ad individuare le situazioni familiari che presentano fattori di rischio psico-sociale per il minore;
2)  valutano le soluzioni che meglio soddisfano i suoi bisogni in rapporto al vissuto familiare, all'età ed alle prospettive di evoluzione della situazione familiare e ambientale;
3)  predispongono una relazione circostanziata circa la segnalazione al Centro affidi, qualora l'affidamento risulti la soluzione più appropriata, fornendo ad esso gli elementi utili a definire il profilo di famiglia o di persona singola adatta;
4)  concordano con l'équipe del Centro il progetto d'intervento;
5)  intervengono sulle famiglie d'origine, sul minore ed in collaborazione con il Centro affidi per monitorare il progetto di affido, qualora la situazione lo richieda;
6)  intervengono sulla famiglia d'origine per modificare quei fattori che hanno imposto l'allontanamento del minore;
7)  concorrono alle attività di verifica concordate con l'équipe del Centro affidi per l'aggiornamento del progetto e concordano le modalità del rientro in famiglia o di soluzioni diverse;
8)  segnalano al Centro affidi le famiglie disponibili all'affidamento, perché siano coinvolte nelle iniziative di informazione e sensibilizzazione.
Resta comunque, fermo che titolare dell'intervento di sostegno al minore ed alla sua famiglia è il comune di residenza della famiglia del minore stesso, il quale è tenuto ad erogare il sostegno economico alle famiglie affidatarie indipendentemente dal reddito posseduto, nonché a stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengono al minore o che egli stesso provochi nel corso dell'affidamento.
Il personale
Sono profili professionali fondamentali del Centro affidi: l'assistente sociale e lo psicologo.
Qualora l'ente locale non disponga in pianta organica della figura professionale dello psicologo, dovrà essere fatto riferimento a quanto dettato dal protocollo d'intesa in materia di adozione e affido familiare allegato alla direttiva interassessoriale del 30 luglio 2002 enti locali/sanità della Regione Sicilia "Integrazione direttiva interassessoriale nn. 1274-905 del 16 giugno 2000 degli Assessorati regionali degli enti locali/sanità nn. 2763/709.
Qualora l'ente locale non disponga della figura dell'assistente sociale in numero adeguato, in applicazione delle disposizioni contenute al capo V art. 22, della legge n. 328/2000, tramite la stipula di protocolli d'intesa o accordi di programma fra enti locali e aziende sanitarie locali, i compiti propri dell'assistente sociale a livello centrale (o territoriale) potranno essere svolti dagli assistenti sociali dei consultori familiari.
In ogni caso il personale assegnato ai compiti del Centro affidi deve assicurare continuità al servizio ed essere adeguato al volume di lavoro del territorio di competenza.
Gli strumenti
Per avviare, sviluppare e concludere il percorso di affidamento familiare di un minore si utilizzano gli strumenti propri dei profili professionali che operano nel territorio e nel Centro affidi, con i quali strumenti si perseguono finalità di informazione, di conoscenza, di cambiamento, di attivazioni di risorse.
Sono considerati strumenti idonei:
a)  colloqui individuali e di coppia;
b)  riunioni con la famiglia estesa;
c)  visite domiciliari;
d)  riunioni di èquipe per l'abbinamento, per l'impostazione del progetto e la definizione del contratto, per le verifiche periodiche, per la valutazione finale;
e)  gruppi di formazione e/o sostegno degli affidatari;
f)  documentazione dell'attività professionale svolta dai singoli operatori; documentazione sull'attività svolta in èquipe;
g)  relazioni ad uso interno ed esterno;
h)  predisposizione degli atti connessi all'attivazione ed alla conclusione del provvedimento di affidamento.
E' auspicabile che ogni Centro affidi si impegni ad elevare progressivamente il livello qualitativo delle prestazioni professionali in materia di affidamento familiare.
L'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali: D'AQUINO
L'Assessore per la sanità: CITTADINI
(2003.48.2958)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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