REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO ORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 9 GENNAIO 2004 - N. 2
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SUPPLEMENTO ORDINARIO

SOMMARIO


AVVERTENZA


La legge (pubblicata ad ogni fine legale nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 30 dicembre 2003, n. 57) è stata ripubblicata al solo fine di facilitare la lettura delle relative disposizioni e di quelle da essa richiamate, trascritte nelle relative note.


LEGGE 29 dicembre 2003, n. 21.
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004.



LEGGE 29 dicembre 2003, n. 21.
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004.
[ REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge: ]

Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO, CONTABILE ED IN MATERIA DI ENTRATE
Art.  1.
Risultati differenziali

1.  Ai sensi della lettera b), comma 2, dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e considerati gli effetti della presente legge, il saldo netto da impiegare per l'anno 2004 è determinato in termini di competenza in 32.943 migliaia di euro e, tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno medesimo resta fissato, in termini di competenza, in 258.229 migliaia di euro.
2.  Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l'an no 2005 è determinato un saldo netto da impiegare pari a 306.611 migliaia di euro, mentre per l'anno 2006 è determinato un saldo netto da impiegare pari a 403.293 migliaia di euro.
3.  Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare le operazioni finanziarie di cui al comma 1 nei limiti massimi ivi stabiliti. Sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6.
Art. 2.
Entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 37 dello Statuto

1.  In relazione all'accertamento delle entrate connesse all'attuazione delle disposizioni di cui alla lett. b), comma 1, dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il quale viene disposto lo specifico accantonamento negativo previsto dalla tabella A allegata alla presente legge, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad iscrivere, con proprio provvedimento, le relative somme ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento positivo.
Art. 3.
Definizione agevolata delle violazioni commesse in materia di tasse sulle concessioni regionali

1. Le violazioni riguardanti le tasse sulle concessioni regionali di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, commesse fino al 30 novembre 2003, possono essere definite senza irrogazione di sanzioni e senza applicazione di interessi mediante il versamento delle stesse tasse entro e non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2.  Entro il termine perentorio di cui al comma 1, il contribuente deve presentare o spedire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Amministrazione che ha rilasciato l'atto di autorizzazione apposita istanza di definizione delle tasse sulle concessioni regionali, allegando copia della ricevuta del versamento.
3. La presentazione dell'istanza di cui al comma 2 comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato o grado questo sia eventualmente pendente, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
4.  A tal fine, il contribuente deve presentare al giudice presso il quale pende il procedimento una domanda di sospensione, corredata della fotocopia dell'istanza di cui al comma 2 e della prova dell'avvenuta presentazione.
5. Il procedimento è sospeso per la durata di dodici mesi dalla data di deposito.
6. Entro il termine di cui al comma 5, l'Amministrazione che ha rilasciato l'atto di autorizzazione notifica al contribuente il provvedimento con il quale si pronuncia in merito all'istanza di definizione e ne deposita copia in giudizio.
7.  In caso di rigetto della domanda, il processo può essere riassunto entro un anno dalla data di notifica del provvedimento al contribuente.
8. Sulla base delle istanze prodotte ai sensi del comma 2, entro dodici mesi la medesima Amministrazione dispone lo sgravio delle somme eventualmente già iscritte a ruolo. Lo sgravio è preceduto da un provvedimento di sospensione degli atti esecutivi, da trasmettere al concessionario entro trenta giorni dalla presentazione delle istanze.
9. Le Amministrazioni di cui al comma 2 devono presentare o spedire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di cui all'articolo 4, com ma 3, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento finanze e credito, separato elenco dei contribuenti che hanno fruito della definizione agevolata.
10. A valere sulle entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvede ad effettuare un'apposita campagna di informazione a servizio del cittadino per far conoscere le modalità della definizione agevolata delle violazioni commesse in materia di tasse sulle concessioni regionali.
Art. 4.
Destinazione dell'avanzo finanziario

1.  A decorrere dall'esercizio 2004 l'avanzo finanziario relativo ai fondi senza vincolo di destinazione, determinato con il rendiconto generale della Regione siciliana dell'esercizio precedente, è destinato ad incrementare il fondo di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 2001, n. 15.
2.  A valere su tale fondo viene effettuata annualmente la regolazione contabile delle somme impegnate quali quote di cofinanziamento regionale o interventi regionali a destinazione vincolata, con le modalità di cui alla lettera i), comma 1, dell'articolo 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.
Art. 5.
Conservazione garanzia patrimoniale su crediti tributari

1. Allo scopo di conservare la garanzia patrimoniale sul credito tributario erariale, gli uffici dell'Agenzia delle Entrate di cui la Regione si avvale provvedono, entro il terzo mese dalla scadenza dei termini per l'inizio dell'esecuzione di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per partite di ruolo di importo non inferiore a 50.000 euro, a verificare lo stato delle misure cautelari, ai sensi dell'artico lo 77 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, adottate dal concessionario sui beni immobili dei debitori.
2. Le comunicazioni di inesigibilità, prodotte ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, relative alle suddette partite di ruolo, sono oggetto del controllo di merito da parte degli uffici preposti che tengono conto, ai fini del discarico amministrativo, anche dell'avvenuta iscrizione di ipoteca di cui al comma 1.
3. Degli esiti del controllo di merito effettuato sulle partite di ruolo sopra specificate in sede di valutazione delle comunicazioni di inesigibilità, viene data comunicazione al dipartimento finanze e credito dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.
Art. 6.
Definizione agevolata delle violazioni commesse in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

1.  Le violazioni riguardanti il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, commesse dall'1 gennaio 1996 al 31 gennaio 2003, attinenti agli obblighi di dichiarazione, di versamento e di registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, non adempiuti o irregolarmente adempiuti, possono essere definite senza irrogazione di sanzioni e senza applicazione di interessi.
2. La definizione avviene mediante la presentazione delle dichiarazioni omesse e la regolarizzazione di quelle infedeli entro il 30 giugno 2004.
3. Nello stesso termine di cui al comma 2, devono essere sanate le irregolarità e le omissioni di versamento del tributo.
4. Salvo quanto disposto ai commi 2 e 3, gli avvisi di accertamento e di liquidazione notificati entro il 31 dicembre 2002, ancorché divenuti definitivi per omessa impugnazione nei termini e non seguiti dal pagamento delle somme accertate o liquidate, possono essere definiti con il pagamento del tributo, con abbuono degli interessi e delle sanzioni.
5.  Se l'accertamento concerne l'omessa o l'infedele dichiarazione, esso può essere definito con il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta accertata e con abbuono degli interessi e delle sanzioni.
6.  Il pagamento del tributo definito ai sensi dei com mi 4 e 5 deve avvenire entro il 30 giugno 2004. Nello stesso termine il contribuente deve presentare o spedire alla provincia una istanza di definizione dell'atto d'imposizione, indicando gli estremi di quest'ultimo e quelli del versamento.
7.  La presentazione dell'istanza di cui al comma 6 comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
8.  A tal fine, il contribuente deve presentare al giudice presso il quale pende il procedimento una domanda di sospensione, corredata della fotocopia dell'istanza di cui al comma 6 e della relativa ricevuta di presentazione.
9. Il procedimento è sospeso per la durata di due anni.
10.  Conclusasi la durata della sospensione, la provincia comunica al giudice l'estinzione della lite per cessata materia del contendere, ovvero la ripresa d'ufficio del processo sospeso.
11.  Sulla base delle istanze prodotte ai sensi del comma 6, entro dodici mesi la provincia dispone lo sgravio delle somme eventualmente già iscritte a ruolo. Lo sgravio è preceduto da un provvedimento di sospensione degli atti esecutivi, da trasmettere al concessionario entro trenta giorni dalla presentazione delle istanze.
Art. 7.
Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è così sostituito:
"1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le prestazioni sanitarie sono assoggettate al sistema di partecipazione al costo da parte degli assistiti, secondo le previsioni contemplate dall'articolo 3, comma 7 e dagli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è inserito il seguente comma:
"1 bis. Le prestazioni di assistenza farmaceutica sono assoggettate al sistema di partecipazione al costo da parte degli assistiti, secondo le modalità di seguito stabilite:
a)  per i soggetti componenti nuclei familiari con reddito complessivo lordo annuo, riferito all'anno precedente, inferiore a 12.000 euro, l'acquisizione dei medicinali resta a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale;
b) per i soggetti componenti nuclei familiari con reddito complessivo lordo annuo, riferito all'anno precedente, superiore a quanto sopra determinato e fino a 36.000 euro, va corrisposta una quota ticket per confezione nella misura di 1,50 euro;
c)  per i soggetti componenti nuclei familiari con reddito complessivo lordo annuo, riferito all'anno precedente, superiore a 36.000 euro, va corrisposta una quota ticket per confezione nella misura di 2,00 euro;
d) per i soggetti affetti dalle patologie individuate dai regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) (malattie croniche o invalidanti) e lettera b) (malattie rare) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, si conferma l'attuale corresponsione di una quota ticket per confezione nella misura di 0,50 euro;
e) sono esenti totalmente dalla corresponsione di una quota ticket per confezione:
1) invalidi di guerra titolari di pensioni vitalizie;
2) invalidi civili al 100 per cento;
3) grandi invalidi per servizio;
4) grandi invalidi del lavoro;
5) orfani e vedove di guerra e delle missioni militari di pace all'estero;
6) orfani e vedove di vittime della mafia;
7) orfani e vedove di vittime di missioni di volontariato all'estero;
8) i donatori di sangue;
f) gli invalidi di guerra titolari di pensioni vitalizie sono, altresì, esenti, ai sensi della legge 19 luglio 2000, n. 203, dal pagamento dei farmaci di classe C.".
3. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge, per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche, è prevista, a carico dei cittadini non esenti, la partecipazione al costo delle prestazioni da parte degli assistiti secondo il criterio di esenzione per reddito di nucleo familiare:
a)  per i soggetti componenti nuclei familiari con reddito complessivo lordo annuo, riferito all'anno precedente, inferiore a 12.000 euro, le prestazioni sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale;
b)  per i soggetti componenti nuclei familiari con reddito complessivo lordo annuo, riferito all'anno precedente, fino a 36.000 euro, va corrisposta una quota ticket sino a 36,15 euro e un ticket per ogni ricetta di 2 euro;
c) per i soggetti componenti nuclei familiari con reddito complessivo lordo annuo, riferito all'anno precedente, superiore a 36.000 euro, oltre ai ticket di cui al punto precedente, va corrisposto un ulteriore pagamento pari al 10 per cento della differenza tra la somma totale delle tariffe riferite alle prestazioni inserite in ricetta e la predetta quota di 36,15 euro.
4.  Le richieste di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su ricette distinte. Ogni ricetta può contenere fino ad un massimo di otto prestazioni della medesima branca, con esclusione dei percorsi riabilitativi della fisiokinesiterapia.
5.  Per i farmaci, comprese le specialità medicinali il cui principio attivo non è protetto da brevetto o da certificato complementare di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, aventi il prezzo di riferimento più basso, è esclusa la partecipazione al costo delle prestazioni.
6.  Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è abrogato.
7. Al fine di raggiungere l'autosufficienza regionale del sangue ed emoderivati, in particolare per sopperire alla carenza dei periodi critici estivi ed invernali, l'Assessorato regionale della sanità, in coordinamento con i rappresentanti delle associazioni e/o federazioni più rappresentative operanti in Sicilia, è autorizzato a promuovere campagne annuali regionali di informazione e promozione per la donazione del sangue, cui si provvede a valere sulle disponibilità dell'U.P.B. 10.2.1.3.2, capito lo 413716.
Art. 8.
Disposizioni in materia di residui attivi

1.  Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio 2002 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2003, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.
2.  Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del bilancio e tesoro, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione del le somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2003.
3.  Qualora a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.
Art. 9.
Contabilizzazione di residui attivi relativi ad entrate tributarie

1.  Entro il bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003, la Direzione regionale delle entrate provvede a trasmettere al dipartimento regionale finanze e credito l'elenco delle somme non riscosse derivanti dalla definizione dei carichi di ruolo pregressi previste dall'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle derivanti dall'articolo 60 del decreto legislativo 13 apri le 1999, n. 112 e dall'articolo 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e successive modifiche ed integrazioni, considerate di difficile e/o dubbia esazione.
2. L'Agenzia delle entrate può acquisire i dati di cui al comma 1, che costituiscono valido titolo per opportune rettifiche contabili, anche direttamente dal Concessionario. Il Concessionario continua le operazioni di riscossione fino all'emissione del formale provvedimento di discarico a cura dell'ufficio competente.
3. Le somme non riscosse di cui al comma 1, in quanto si devono ritenere comprese tra i residui attivi, sono eliminate, con contestuale riduzione del fondo di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 2001, n. 15, anche in più esercizi, con decreto del dirigente generale del dipartimento finanze e credito; copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione siciliana.
4. Le somme eliminate dal conto del bilancio vengono iscritte in apposita posta del conto del patrimonio fino alla formale comunicazione di discarico da parte degli uffici competenti.
5.  Qualora a fronte delle somme eliminate sussistano crediti, si provvede al loro accertamento con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata nell'esercizio in cui si verifica la riscossione.
Art. 10.
Riproduzione di somme eliminate per perenzione

1. Le somme eliminate per perenzione amministrativa nell'esercizio finanziario 2003 ed impegnate per le finalità di cui all'articolo 13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, all'articolo 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 ed agli articoli 1 e 4 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, sono riprodotte in bilancio d'ufficio dalla competente ragioneria centrale, all'atto dell'emissione dei relativi titoli di spesa.
Art. 11.
Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti

1.  Le somme perenti agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 1993, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio 2003, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione del l'esercizio medesimo.
2.  Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale del bilancio e tesoro si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2003.
3.  Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 2002 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 2001 o, qualora trattasi di spese per investimenti fissi lordi ed acquisti di terreni, fino all'esercizio 1998, cui alla chiusura dell'esercizio 2003 non corrispondano obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo, così come definito dall'articolo 5 bis, comma 3, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come introdotto dall'articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di appalto.
5.  Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 3; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2003.
6.  Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi dei precedenti commi sussista l'obbligo della Regione e nel caso di eliminazione di somme perenti da eliminare ai sensi del comma 1 sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme da effettuarsi con decreti del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.
Art. 12.
Interpretazione autentica dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6

1. I regolamenti di cui al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni devono intendersi quelli che recano disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità degli enti.
Titolo II
DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA E PER LO SVILUPPO
Art. 13.
Imprenditoria giovanile e femminile

1. Al fine di favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile e femminile sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alla quota di spettanza della Regione, per i cinque periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003, le imprese che si costituiscono o che iniziano l'attività lavorativa nell'an no 2004 aventi sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio della Regione.
2. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, è necessario che l'età del loro titolare, per le imprese giovanili, sia compresa fra i 18 e i 40 anni. Nel caso di organizzazione in forma societaria, il requisito suddetto deve essere posseduto dalla maggioranza dei soci che rappresentino, altresì, la maggioranza del capitale sociale o delle quote di partecipazione.
3. Ai fini del monitoraggio delle nuove iniziative imprenditoriali, i soggetti di cui al presente articolo sono tenuti alla presentazione della dichiarazione periodica ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi nell'ambito dei massimali previsti dalla Comunità europea per gli aiuti "de minimis".
Art. 14.
Sviluppo di nuova imprenditoria

1. Al fine di incentivare lo sviluppo dell'economia siciliana, l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alla quota di spettanza della Regione, è concessa per i cinque periodi di imposta successivi a quello di inizio di attività alle imprese turistiche ed alberghiere, alle imprese artigianali, alle imprese operanti nel settore dei beni culturali, alle industrie agro-alimentari, alle imprese del settore dell'information technology, che inizino l'attività dall'anno 2004 ed abbiano sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio siciliano.
2. I benefici di cui al comma 1 sono, altresì, estesi a tutte le imprese industriali che, a prescindere dal settore in cui operano, non superino il fatturato di 10 milioni di euro, che inizino l'attività dall'anno 2004 ed abbiano sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio siciliano.
3. Per inizio attività si intende quanto previsto per la relativa annotazione nel registro delle imprese, tenuto presso le Camere di commercio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 1995, n. 581 e della circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 3202/C del 22 gennaio 1990.
4. L'applicazione della presente disposizione è subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione della procedura di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
5. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si fa fronte con successivi specifici provvedimenti legislativi da emanarsi dopo la definizione positiva del procedimento di controllo comunitario.
Art. 15.
Incentivi alle imprese operanti in Sicilia

1. Al fine di incentivare lo sviluppo dell'economia siciliana, è concessa l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, per i cinque periodi di imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2003, alle imprese già operanti in Sicilia per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003, ad esclusione delle industrie chimiche e petrolchimiche.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è riconosciuta a condizione che la sede legale, gli uffici amministrativi, gli stabilimenti di produzione e/o unità operative siano ubicati nel territorio della Regione siciliana.
3.  L'applicazione della presente disposizione è subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché della definizione della procedura di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
4.  Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del le disposizioni di cui al presente articolo si fa fronte con successivi specifici provvedimenti legislativi da emanarsi dopo la definizione positiva del procedimento di controllo comunitario.
Art. 16.
Centro euro-mediterraneo di servizi finanziari ed assicurativi

1. Per favorire lo sviluppo economico-sociale della Regione con il conseguente incremento del prodotto interno lordo ed in considerazione della speciale collocazione geopolitica della Regione, quale regione frontaliera dell'Unione europea, al fine di promuovere lo sviluppo delle attività finanziarie dei paesi terzi che hanno sottoscritto la Dichiarazione di Barcellona del 27-28 novembre 1995, relativa al partenariato euro-mediterraneo, nonché la loro progressiva integrazione con i mercati finanziari internazionali, sono stabiliti, in virtù del rilevante interesse pubblico regionale e nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, gli interventi previsti dai commi successivi.
2.  E' istituito in una o più aree del territorio della Regione, da determinarsi con uno dei decreti di cui al comma 3, il "Centro euro-mediterraneo di servizi finanziari ed assicurativi", ove operano sussidiarie o affiliate di istituzioni creditizie, di società di intermediazione mobiliare, di società fiduciarie, di enti e società di assicurazione, di società finanziarie che raccolgono fondi sui mercati internazionali da utilizzare unicamente fuori del territorio dello Stato italiano con non residenti. Nello stesso Centro operano anche società di intermediazione ed assistenza al commercio internazionale.
3.  Con uno o più decreti del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sono indicati i criteri per il conferimento e la revoca dell'autorizzazione ad operare nell'ambito del Centro, in modo da garantire il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, tenuto conto delle esigenze di bilancio della Regione, nel rispetto dei provvedimenti comunitari che saranno emanati a seguito della definizione della procedura di cui al comma 11 e nel rispetto delle competenze istituzionali della Banca d'Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.
4. I redditi prodotti nel Centro, dai soggetti autorizzati ai sensi del comma 3, sono assoggettati all'imposta regionale sulle attività produttive con aliquota ridotta del 50 per cento. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 3 sono, altresì, esenti, per le attività compiute all'interno del Centro, dalle tasse sulle concessioni regionali e scontano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.
5.  La Regione si accolla, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta per i redditi prodotti in Sicilia relativi alle attività compiute all'interno del Centro dai soggetti operanti nel medesimo. Con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni per l'attuazione del presente comma.
6.  L'agevolazione relativa all'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al comma 4, spetta limitatamente alla quota di imposta di spettanza della Regione, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni. L'accollo dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di cui al comma 5, si applica all'imposta sul reddito delle società, prevista dall'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80, recante "Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale" nel caso di effettiva istituzione di tale imposta.
7. I vantaggi fiscali di cui ai commi 4 e 5 sono accordati esclusivamente in relazione alle operazioni realizzate con i paesi di cui al comma 1. Essi sono accordati esclusivamente per gli utili realizzati nel Centro fino all'anno d'imposta successivo a quello di effettiva entrata in funzione della zona di libero scambio prevista dalla Dichiarazione di Barcellona di cui al comma 1.
8.  Sovrintende al Centro di cui al comma 2 un comitato la cui composizione è determinata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
9. Il comitato di cui al comma 8 opera per la promozione del Centro, conferisce e revoca l'autorizzazione di cui al comma 3.
10.  Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sono stabilite le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento del comitato, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese del medesimo comitato, che sono poste a carico dei soggetti che usufruiscono dei vantaggi dell'area.
11.  L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti è subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione della procedura di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
12.  Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si fa fronte con successivi specifici provvedimenti legislativi da emanarsi dopo la definizione positiva del procedimento di controllo comunitario.
Art. 17.
Prestiti partecipativi

1.  I commi 1, 3 e 9 dell'articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni sono sostituiti dai seguenti:
"1. Al fine di favorire e promuovere in Sicilia la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere contributi in conto interessi in favore delle piccole e medie imprese che perfezionano prestiti partecipativi con gli enti creditizi. A tali prestiti possono accedere tutte le imprese del settore estrattivo e manifatturiero in conformità a quanto sancito dal Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001.
3.  I prestiti partecipativi sono finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese industriali e di servizi condotte sotto forma di società di capitale che dispongono già di un capitale sociale di importo non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni. I prestiti partecipativi sono destinati ad adeguare la struttura finanziaria delle piccole e medie imprese a fronte delle esigenze connesse a programmi di sviluppo comportanti un incremento del fabbisogno finanziario aziendale. I programmi possono riguardare la realizzazione di nuovi investimenti fissi, in immobilizzazioni materiali ed immateriali, localizzati sul territorio della Regione.
9.  Il Presidente della Regione con proprio decreto, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, fissa le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo, i criteri da seguire nella scelta dei settori specifici da ammettere alle agevolazioni, la misura massima del finanziamento concedibile e quant'altro è necessario in ordine all'attivazione del sistema di intervento di cui al presente articolo.".
Art. 18.
Fondo di rotazione per la progettazione

1. L'articolo 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è sostituito dal seguente:
"1. E' istituito nel bilancio della Regione, dipartimento bilancio e tesoro, un fondo di rotazione destinato al finanziamento, in favore degli enti locali, delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva e per il perfezionamento delle procedure richieste per l'accesso ai flussi di finanziamento, anche di provenienza extra-regionale.
2.  L'importo del fondo di cui al comma 1 è determinato, per l'esercizio finanziario 2002, in 15.000 migliaia di euro, cui si provvede, ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con parte delle assegnazioni finanziarie dello Stato attuative di leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 1998, risultavano non impegnate o per le quali non è stato identificato il soggetto beneficiario.
3.  In sede di prima applicazione, il fondo viene utilizzato per consentire agli enti territoriali proponenti la redazione delle progettazioni esecutive delle opere inserite nei progetti integrati territoriali (PIT) finanziati dal POR Sicilia 2000-2006 o in altri strumenti di programmazione negoziata.
4. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, vengono stabilite le modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, che comunque devono attenersi ai seguenti criteri:
a) validità triennale del programma di utilizzazione con riferimento ai programmi di spesa regionale;
b) ripartizione del fondo per ogni ente locale in misura minima proporzionale all'estensione territoriale ed al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 25 migliaia di euro.
5.  A seguito del finanziamento dell'opera le spese di progettazione anticipate con le risorse del fondo regionale vengono reintroitate al fondo medesimo.".
Art. 19.
Ripianamento esposizioni debitorie

1.  I mutui degli enti teatrali di prosa nonché degli enti e delle fondazioni liriche e sinfoniche di cui al comma 3, finalizzati al ripianamento delle proprie esposizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2003, possono essere assistiti da garanzia sussidiaria della Regione prestata dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze in favore degli istituti di credito mutuanti, previa approvazione da parte dell'Assessorato medesimo del piano di risanamento aziendale e del piano di rientro del mutuo concordato tra ciascun ente o fondazione ed il soggetto erogatore. La somma assistita da garanzia sussidiaria non può superare complessivamente l'importo di 40.000 migliaia di euro.
2. Fermo restando l'imprescindibile rispetto del pareggio di bilancio, la mancata corresponsione, da parte degli enti o delle fondazioni di cui al comma 1, all'istituto di credito mutuante della rata annuale o semestrale del mutuo concesso produce, nell'esercizio finanziario suc cessivo, la riduzione del contributo regionale, determinato annualmente ai sensi della lettera h), comma 2, dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, in misura pari alle rate insolute e non modificabile nel corso del medesimo esercizio.
3.  Gli enti di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) Fondazione Teatro Massimo di Palermo;
b) Ente Teatro Stabile di Catania;
c) Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania;
d) Ente autonomo regionale Teatro di Messina;
e) Teatro Biondo Stabile di Palermo;
f) Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana.
Art. 20.
Trattamento di quiescenza del personale regionale

1. A decorrere dall'1 gennaio 2004 i trattamenti di quiescenza del personale in servizio destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, sono disciplinati dalle norme relative al sistema contributivo di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le quote spettanti da calcolarsi secondo la legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per l'anzianità contributiva maturata alla stessa data e con riferimento alla retribuzione ultima in godimento alla data di cancellazione dal ruolo.
2.  Il trattamento di quiescenza derivante dall'applicazione del comma 1 non può essere superiore a quello che sarebbe spettato applicando integralmente il previgente sistema pensionistico regionale, calcolato alla data di cancellazione dal ruolo.
3.  A decorrere dall'1 gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni di cui al comma 1 sono regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.
4.  A decorrere dal 31 dicembre 2003 sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed alla legge regionale 8 agosto 2003, n. 11 ed ogni altra norma regionale incompatibile con la presente disposizione.
5.  I dipendenti inseriti nei contingenti ex articolo 39, comma 8, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, possono rinunciare ai riscatti, riconoscimenti o ricongiunzioni richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e relativi a periodi non coperti da contribuzione, con possibilità di chiedere il rimborso delle quote eventualmente versate. Per i periodi coperti da contribuzione, la rinuncia ed il relativo rimborso sono subordinati all'assenso da parte delle gestioni previdenziali al ripristino della precedente posizione assicurativa. La rinuncia di cui al presente comma può essere esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6.  A decorrere dall'1 gennaio 2004 le modalità di calcolo relative alla liquidazione dell'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti della Regione sono regolate dalle disposizioni statali che disciplinano la materia, fatta salva la quota di liquidazione spettante per l'anzianità maturata al 31 dicembre 2003, per la quale continuano ad applicarsi le modalità di calcolo regionali previgenti, con riferimento alla retribuzione ultima in godimento alla data di cancellazione dal ruolo.
7.  Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, dopo le parole "o coniugi non legalmente o effettivamente separati" sono aggiunte le parole "o figli".
Art. 21.
Interventi di cooperazione internazionale

1.  Nell'ambito delle risorse finanziarie annualmente stanziate per le finalità di cui all'articolo 196 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e per una quota di queste non superiore al 40 per cento, la Presidenza della Regione può affidare agli enti pubblici regionali o alle società ed alle associazioni riconosciute aventi personalità giuridica da essi partecipate la realizzazione di iniziative di cooperazione con istituzioni operanti negli Stati non facenti parte dell'Unione europea, volte al rafforzamento degli scambi economici e/o culturali ed alla conoscenza dei rispettivi Paesi.
Art. 22.
Disposizioni in materia di terre di uso civico

1.  All'articolo 12 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole "entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "entro il 30 giugno 2004" e le parole "entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "entro il 30 settembre 2004";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
"2 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 i quali non hanno ricevuto dal comune interessato la notifica di cui al medesimo comma 2";
c) al comma 3 le parole "sei mesi" sono sostituite dalle parole "diciotto mesi" e le parole "dei commi 1 e 2" sono sostituite dalle parole "dei commi 1, 2 e 2 bis";
d) al comma 4 le parole "di cui ai commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle parole "di cui ai commi 1, 2, 2 bis e 3".
2.  Le norme di cui ai commi 1, 2, 2 bis, 3 e 4 dell'articolo 12 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, vanno interpretate nel senso che esse si riferiscono alle sole edificazioni su demanio civico e alle porzioni di terreni che costituiscono esclusiva pertinenza delle edificazioni".
Art. 23.
Assegnazioni in favore degli enti locali per il triennio 2004-2006

1.  Per il triennio 2004-2006 le assegnazioni annuali in favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono determinate in 808.000 migliaia di euro e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, per una quota pari almeno al 5,5 per cento con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata nella Conferenza Regione-Autonomie locali, a spese di investimento.
2.  All'articolo 64, comma 5, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le parole "a decorrere dall'esercizio 2005" sono sostituite con le parole "per gli esercizi finanziari 2005 e 2006" e dopo le parole "legge regionale 26 marzo 2002, n. 2" sono aggiunte le parole "e sono destinate, per una quota pari almeno al 5,5 per cento con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata nella Conferenza Regione-Autonomie locali, a spese di investimento".
3.  Per il biennio 2004-2005, le assegnazioni annuali in favore dei comuni e delle province, destinate a spese di investimento, sono finanziate con le assegnazioni di cui all'articolo 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
4. Nell'ambito delle assegnazioni annuali ai comuni ed alle province, al fine di perseguire gli obiettivi di finanza pubblica regionale, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di approvazione del bilancio della Regione per l'anno di riferimento, con decreto a firma congiunta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali e dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sono definiti analiticamente i singoli aggregati economici ed i relativi tetti di spesa.
5. Per il triennio 2004-2006 si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.
6. Per il triennio 2004-2006 continua ad applicarsi la disposizione di cui al comma 15 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.
7.  A valere sulle assegnazioni in favore degli enti locali e limitatamente al 2004, in favore dei comuni che in applicazione dell'articolo 1, comma 86, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, deliberano agevolazioni su tributi di loro competenza in favore degli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggano per oltre sei mesi, è disposto un contributo straordinario da parte della Regione commisurato fino al 100 per cento della diminuzione delle entrate subite dai singoli comuni.
8.  Una quota del 2,5 per cento delle somme assegnate annualmente ai comuni ai sensi dell'articolo 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è destinata ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Art. 24.
Messa in sicurezza degli edifici scolastici e di culto

1.  Gli stanziamenti previsti nelle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione della spesa dei dipartimenti regionali competenti, con particolare riferimento ai fondi ex articolo 38 dello Statuto, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, devono essere prioritariamente destinati ad interventi di messa in sicurezza, ivi compresi i connessi accertamenti di stabilità, degli edifici scolastici appartenenti al patrimonio comunale e provinciale e degli edifici di culto aperti al pubblico.
Art. 25.
Disposizioni in materia di attività socialmente utili

1. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a concedere il contributo di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, per tutte le misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente e che vengono estese a tutti i soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio regionale. Le predette misure riguardano, compatibilmente con la disciplina vigente per gli enti attivatori, tra le altre:
a) esternalizzazioni di servizi ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, come modificato dall'articolo 21 della legge 31 ottobre 2003, n. 306;
b) contratti quinquennali di diritto privato;
c) contratti di collaborazione coordinata e continuativa e lavori a progetto;
d) assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni;
e) assunzioni ai sensi dell'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni presso la Regione o altri enti locali e gli enti sottoposti a controllo e/o vigilanza dalla stessa.
2. La selezione dei lavoratori di cui alle lettere b) e c) del comma 1 avviene con le stesse modalità previste dal comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.
3. Il contributo di cui al comma 1 è esteso anche alle società ed ai consorzi a partecipazione prevalente della Regione e/o degli enti sottoposti a controllo e/o vigilanza della stessa.
4.  Gli enti già destinatari del contributo di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, possono modificare la natura dei contratti, in conformità alle previsioni del precedente com ma 1, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione ed a seguito di modifica del programma di fuoriuscita di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.
5. Nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004 è istituito un fondo unico da destinare al finanziamento delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, previste dal presente articolo, nonché per le altre misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente finanziate con oneri a carico del bilancio regionale, i cui finanziamenti confluiscono nel predetto fondo, ivi compresi gli interventi previsti dall'articolo 39, comma 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.
6. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 5 è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2004, un limite di impegno quinquennale di 43.250 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 321301).
Art. 26.
Rappresentanza e difesa in giudizio delle aziende sanitarie

1.  Nel quadro del contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria, le aziende sanitarie sono tenute ad avvalersi del proprio personale con qualifica di dirigente avvocato per la rappresentanza e difesa in giudizio e possono ricorrere ad avvocati esterni o a dirigenti avvocati di altra azienda, previa convenzione con la medesima, se sprovviste di ufficio legale o nell'ipotesi in cui i propri avvocati non possano assicurare il patrocinio per comprovate, motivate ed oggettive ragioni derivanti dalla carenza di organico.
2.  Per le consulenze tecniche in materia medico-legale, ciascuna azienda si avvale dei propri dipendenti medici.
Art. 27.
Rinegoziazione di mutui Recupero opere ed impianti di carattere sportivo

1.  Al fine di non disperdere le opere e gli impianti a carattere sportivo realizzati per l'incremento del turismo e la valorizzazione del territorio e di limitare le perdite sulle agevolazioni concesse, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a consentire agli istituti gestori del fondo di rotazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, la rinegoziazione con nuovi mutuatari dei mutui già concessi, per la parte delle rate a scadere alla data di entrata in vigore della presente legge, portando a decurtazione del fondo di rotazione l'importo corrispondente alle rate scadute, agli interessi ed alle spese.
2.  L'intervento di cui al comma 1 è subordinato alle seguenti condizioni:
a) che la struttura o l'opera risulti completata alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) che il nuovo mutuatario sia esclusivamente un ente locale che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presenti istanza all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, contenente l'impegno a rendere l'opera e gli impianti immediatamente fruibili secondo la destinazione originaria, l'assunzione a suo carico dei relativi oneri, l'accollo di eventuali ulteriori debiti contratti dal precedente mutuatario per la realizzazione dell'opera o dell'impianto.
Art. 28.
Soprintendenza del mare

1.  E' istituita la Soprintendenza del mare.
2.  La Soprintendenza opera presso il dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente ed è articolata secondo le disposizioni della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, con compiti di ricerca, censimento, tutela, vigilanza, valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico subacqueo di cui alla legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, alla legge regionale 7 novembre 1980, n. 116 e al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
3.  Le competenze della Soprintendenza sono disciplinate con apposito regolamento della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
4.  Nell'esercizio della ricerca archeologica i reperti recuperati, dopo le normali attività di studio e conservazione, sono assegnati agli istituti museari cui sono destinati con decreto del dirigente generale del dipartimento dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente.
5.  Il servizio di coordinamento delle ricerche archeologiche sottomarine dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è soppresso e le relative attrezzature, mezzi, risorse e sedi sono assegnati alla Soprintendenza del mare.
Titolo III
DISPOSIZIONI VARIE E NORME FINALI
Art. 29.
Abrogazione e modifiche di norme

1. All'articolo 1 della legge regionale 7 ottobre 1950, n. 75, dopo le parole "in atto esistenti" sono aggiunte le parole "compresi gli enti istituzionali, pubblici e privati, che svolgono attività di promozione e diffusione delle produzioni regionali, nazionali ed estere.".
2.  All'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:
"3 bis. I soggetti ammessi a finanziamento di cui al comma 3 sono autorizzati a rinegoziare con gli istituti bancari convenzionati concedenti i mutui agevolati tutte le relative condizioni portando, anche in diretta deduzione, dall'importo di mutuo concesso, l'intero contributo in conto interessi attualizzato erogato agli stessi istituti dalla Presidenza della Regione. Gli oneri a conguaglio eventualmente connessi a tali modifiche sono in ogni caso e interamente a carico del soggetto ammesso a finanziamento".
3.  Al comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni le parole "introdotti con l'articolo 21 della presente legge" sono sostituite con le parole "e successive modifiche ed integrazioni. Detto parere può essere sottoposto a condizioni, il cui rispetto viene verificato dall'organo cui compete l'approvazione in via amministrativa degli atti di cui al comma 1".
4. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come modificata dall'articolo 52 della legge regionale 3 maggio 2001, n.  6, è sostituita dalla seguente:
"c) all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza".
5.  All'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:
"4. Al fine di assicurare la funzionalità dell'ordinamento finanziario e contabile ai tempi di attuazione della riforma dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza, gli enti pubblici di cui al comma 1, che applicano le disposizioni del Regolamento di contabilità approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, continuano ad osservare detta normativa per l'esercizio 2004".
6. All'articolo 11 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche:
"a) al comma 1 dopo le parole "la spesa di 30 milioni di euro" sono aggiunte le parole "e per l'esercizio finanziario 2004 la spesa di 15 milioni di euro", dopo le parole "da iscrivere" è aggiunta la parola "rispettivamente", dopo le parole "capitolo 516017" sono aggiunte le parole "e capitolo 516020";
b) al comma 3 dopo le parole "di cui al comma 1" sono aggiunte le parole "nonché, per far fronte all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria sulle reti irrigue a valle delle dighe dell'ESA a cui vengono trasferiti, limitatamente a tale attività, dei poteri derogatori previsti dalle ordinanze statali di cui al comma 1.";
c) al comma 4 dopo le parole "si fa fronte" sono aggiunte le parole "per l'esercizio finanziario 2002" e dopo le parole "31 dicembre 1998" sono aggiunte le parole "e per l'esercizio finanziario 2004 con una quota delle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20".".
7.  Al comma 4 dell'articolo 97 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, dopo le parole "fondi rischi separati" sono aggiunte le seguenti parole:
"Nel caso in cui i Consorzi Fidi siano costituiti da imprese in forma cooperativa, essi potranno associare imprese operanti anche in settori diversi da quelli previsti dalla legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, dalla legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, dalla legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, dalla legge regionale 28 marzo 1995, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, dall'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33. In tal caso gli statuti devono obbligatoriamente prevedere la costituzione di un apposito fondo rischi separato specificatamente riservato alle imprese dei settori non agevolabili.".
8.  Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è soppresso.
9.  All'articolo 38 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è aggiunto il seguente comma:
"3. A valere sulle risorse già trasferite dallo Stato per l'attuazione degli interventi previsti dal programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-1992, trova applicazione il disposto dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 ottobre 2002.".
10.  Al comma 2 dell'articolo 70 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dopo le parole "ed in 177.088 migliaia di euro" sono aggiunte le parole "da iscrivere in bilancio in due o più soluzioni".
11.  All'articolo 1 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del com ma 4 sono sostituiti con il seguente "30.400.000 euro";
b) alla fine del comma 4 è aggiunta la seguente lettera:
"d)  realizzare infrastrutture primarie con interventi intersettoriali per 12.091.000 euro".
Art. 30.
Norma di salvaguardia comunitaria

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, para-grafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Art. 31.
Fondi globali e tabelle

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 nelle misure indicate nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.
2.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così come sostituito dal comma 14 dell'articolo 52 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le dotazioni da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi di spesa sono stabilite negli importi indicati, per l'anno 2004, nella tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella tabella D allegata alla presente legge sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nella tabella medesima.
4.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così come modificato dal comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nella tabella E allegata alla presente legge sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2004, 2005 e 2006, nella tabella medesima.
5.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le leggi di spesa indicate nella tabella F allegata alla presente legge sono abrogate.
6.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nella tabella G allegata alle presente legge.
7.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, i contributi e gli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue sono determinate nella tabella H allegata alla presente legge.
8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le spese autorizzate relative agli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 200 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono indicate nella tabella I allegata alla presente legge.
9. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, i limiti di impegno autorizzati sono indicati nella tabella L allegata alla presente legge.
Art. 32.
Effetti della manovra e copertura finanziaria

1.  Gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura derivanti dalla presente legge sono indicati nel l'allegato prospetto.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dall'1 gennaio 2004.

Art. 33.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 29 dicembre 2003.
  CUFFARO 
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste  CASTIGLIONE 
Assessore regionale per i beni culturali  GRANATA ed ambientali e per la pubblica istruzione 
Assessore regionale per il bilancio e finanze  PAGANO 
Assessore regionale per la famiglia,  D'AQUINO le politiche sociali e le aunomonie locali 
Assessore regionale per l'industria  NOE' 
Assessore regionale per il lavoro,  STANCANELLI la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione  
Assessore regionale per la sanità  CITTADINI 
Assessore regionale per il turismo,  CASCIO le comunicazioni ed i trasporti 

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NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.


Nota all'art. 1, comma 1:
L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", così dispone:
"Legge finanziaria. - 1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'art. 1.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b) alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'art. 2;
c) all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
d) alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
e) alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f) alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
g) alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
h) alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
i) alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'art. 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria.
3. La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4. Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.".


Note all'art. 1, comma 3:
-  L'art. 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana.", così dispone:
"Mutui, prestiti e anticipazioni. - 1. La Regione può contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento e rimborso di prestiti; le relative entrate hanno destinazione vincolata.
2. I mutui ed i prestiti obbligazionari possono essere altresì assunti per il ripianamento dell'eventuale disavanzo di amministrazione come risulta determinato con il rendiconto generale dell'esercizio precedente.
3. L'autorizzazione alla contrazione di mutui o all'emissione di prestiti obbligazionari, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, cessa di avere vigore col termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
4. L'ammortamento dei mutui non può avere durata inferiore ad anni cinque e la relativa decorrenza è fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto; la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi; unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono, sono corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento da calcolare sulle sole somme effettivamente erogate dalla data di somministrazione alla data di decorrenza dell'ammortamento - gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata.
5. L'ammortamento dei prestiti obbligazionari non può avere durata inferiore ad anni cinque e la relativa decorrenza è fissata dal giorno di erogazione del prestito. La rata di ammortamento deve essere comprensiva della quota capitale e della quota interessi. I prestiti obbligazionari possono essere rimborsati in unica soluzione.
6. ...
7. I mutui stipulati entro il termine dell'esercizio, se non riscossi, sono iscritti fra i residui attivi; i mutui non stipulati e i prestiti non emessi, entro lo stesso termine costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.
8. I mutui sono stipulati ed i prestiti sono emessi dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa delibera della Giunta regionale.
9. I mutui possono essere contratti ed i prestiti obbligazionari possono essere emessi a tasso fisso o variabile.
10. Le emissioni obbligazionarie sono effettuate secondo i parametri finanziari indicati nel Regolamento ministeriale in materia di titoli obbligazionari emessi da enti locali.
11. La Regione può contrarre anticipazioni con le aziende di credito incaricate del servizio di cassa regionale unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 3 per cento dell'ammontare delle entrate tributarie riscosse e versate nell'esercizio precedente, al tasso effettivo annuo di interesse non superiore a quello corrisposto sulle giacenze di cassa aumentato di due punti.
12. Le anticipazioni devono essere estinte entro il termine dell'esercizio finanziario in cui sono contratte.
13. E' abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente articolo.".
-  La legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6, recante "Ricorso al mercato finanziario per l'anno 1998." è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 16 febbraio 1999, n. 8.


Nota all'art. 2, comma 1:
La lett. b) del comma 1 dell'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).", così dispone:
"b) fermo restando quanto stabilito dall'Accordo interistituzionale tra il Governo, le regioni, i comuni, le province e le comunità montane stipulato il 20 giugno 2002, è istituita l'Alta Commissione di studio per indicare al Governo, sulla base dell'accordo di cui alla lett. a), i principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione. Per consentire l'applicazione del principio della compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio di comuni, province, città metropolitane e regioni, previsto dall'art. 119 della Costituzione, l'Alta Commissione di cui al precedente periodo propone anche i parametri da utilizzare per la regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la sede legale e tutta o parte dell'attività produttiva in regioni diverse. In particolare, ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 37 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, l'Alta Commissione propone le modalità mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che in essa dispongono di stabilimenti o impianti, assolvono la relativa obbligazione tributaria nei confronti della Regione stessa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, è definita la composizione dell'Alta Commissione, della quale fanno parte anche rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed è stabilita la data di inizio delle sue attività. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente periodo è emanato entro il 31 gennaio 2003. L'Alta Commissione di studio presenta al Governo la sua relazione entro il 31 marzo 2003. Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003 una relazione nella quale viene dato conto degli interventi, anche di carattere legislativo, necessari per dare attuazione all'art. 119 della Costituzione. Per l'espletamento della sua attività l'Alta Commissione si avvale della struttura di supporto della Commissione tecnica per la spesa pubblica, la quale è soppressa con decorrenza dalla data di costituzione dell'Alta Commissione. Il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i mezzi necessari per il funzionamento dell'Alta Commissione. A tal fine, le risorse, anche finanziarie, previste per il funzionamento della soppressa Commissione tecnica per la spesa pubblica sono destinate al funzionamento dell'Alta Commissione, ivi compresi gli oneri relativi agli emolumenti da corrispondere ai componenti, fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.".


Nota all'art. 3, comma 1:
L'art. 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, e alla legge regionale 15 maggio 1991, n. 20, in materia di riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali.", così dispone:
"1. Nelle more della disciplina organica della materia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli atti ed i provvedimenti di competenza della Regione elencati nella tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative regionali nella misura prevista dalla tariffa allegata al predetto decreto legislativo, e successive modificazioni con esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2003, delle voci della tariffa nn. d'ordine 27, 42, 43 e 44.
2. Continuano ad applicarsi le tasse sulle concessioni governative agli atti ed ai provvedimenti di competenza della Regione inclusi nella tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e non elencati nella tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, nella misura prevista dalla tabella annessa al predetto D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.
3. Alle tasse sulle concessioni governative regionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.
4. Le tasse sulle concessioni regionali sono dovute anche nel caso in cui l'autorizzazione, licenza, abilitazione o altro atto di consenso per le attività comprese nella tabella di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, sono sostituite dalla denuncia di inizio attività.
5. Gli uffici amministrativi che rinnovano gli atti devono verificare l'avvenuto versamento delle tasse annuali, laddove previste, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto o dell'ultimo rinnovo.
6. Le tasse sulle concessioni regionali e le sanzioni si corrispondono con versamento sugli appositi conti correnti postali intestati alla tesoreria della Regione.
7. Gli enti cui compete, ai sensi della normativa vigente, il rilascio di autorizzazioni o concessioni o altri provvedimenti amministrativi elencati nella tabella di cui al comma 2, soggetti a tassa sulle concessioni regionali, sono altresì tenuti a trasmettere, entro il 28 febbraio di ogni anno, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento finanze e credito, gli elenchi completi dei contribuenti comunque assoggettati alle tasse sulle concessioni regionali distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita I.V.A.".


Nota all'art. 3, comma 3:
L'art. 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)." così, dispone:
"Definizione dei tributi locali. - 1. Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.
2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio.
3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.
4. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.".


Nota all'art. 3, comma 9:
L'art. 4 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", così dispone:
"Norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali. - 1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 sono aggiunte le seguenti parole "con esclusione, a decorrere dall'1 gennaio 2003, delle voci della tariffa nn. d'ordine 27, 42, 43 e 44".
2. All'art. 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:
"4. Le tasse sulle concessioni regionali sono dovute anche nel caso in cui l'autorizzazione, licenza, abilitazione o altro atto di consenso per le attività comprese nella tabella di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono sostituite dalla denuncia di inizio attività.
5. Gli uffici amministrativi che rinnovano gli atti devono verificare l'avvenuto versamento delle tasse annuali, laddove previste, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto o dell'ultimo rinnovo.
6. Le tasse sulle concessioni regionali e le sanzioni si corrispondono con versamento sugli appositi conti correnti postali intestati alla tesoreria della Regione.
7. Gli enti cui compete, ai sensi della normativa vigente, il rilascio di autorizzazioni o concessioni o altri provvedimenti amministrativi elencati nella tabella di cui al comma 2, soggetti a tassa sulle concessioni regionali, sono altresì tenuti a trasmettere, entro il 28 febbraio di ogni anno, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento finanze e credito, gli elenchi completi dei contribuenti comunque assoggettati alle tasse sulle concessioni regionali distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita I.V.A.".
3. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 è abrogato.
4. A decorrere dall'1 gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2006 l'importo dei canoni relativi alle concessioni del demanio marittimo è ridotto ad un decimo a favore delle imprese operanti nel settore dei cantieri navali.".

Nota all'art. 4, comma 1:
L'art. 3 della legge regionale 26 ottobre 2001, n. 15, recante "Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001 - Assestamento.", così dispone:
"Accantonamento avanzo. - 1. Una quota dell'avanzo dell'esercizio finanziario 2000, determinato nel rendiconto generale della Regione per l'esercizio medesimo, corrispondente ad entrate tributarie accertate che verranno riscosse a mezzo ruolo nei successivi esercizi finanziari e valutata in lire 4.459.001 milioni, è accantonata in un fondo indisponibile della rubrica bilancio e tesoro del bilancio della Regione per l'esercizio 2001.".

Nota all'art. 4, comma 2:
L'art. 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000." Dispone, al comma 1, che l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni di bilancio in aggiunta a quelle previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, per le ipotesi indicate, ed in particolare, ai sensi della richiamata lett. i):
"i) per consentire la regolazione contabile dei tributi di spettanza regionale riscossi con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di altri tributi riscossi al netto di compensi, rimborsi, compensazioni ed altre partite negative, nonché delle compensazioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Dette variazioni e le conseguenti scritturazioni contabili sono effettuate, anche nell'anno successivo a quello in cui i tributi sono riscossi o le compensazioni operate, entro trenta giorni dal ricevimento dei dati dalle pertinenti amministrazioni statali e, comunque, entro la data del 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza.".

Nota all' art. 5, comma 1:
Gli artt. 50 e 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. "così, rispettivamente, dispongono:
"50. Termine per l'inizio dell'esecuzione. -  1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica.".
"77. Iscrizione di ipoteca. - 1. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'art. 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.".

Nota all'art. 5, comma 2:
L'art. 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante: "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337.", così dispone:
"Discarico per inesigibilità. - 1. Ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze.
2. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:
a) la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, nel caso previsto dall'art. 32, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo;
b) la mancata comunicazione all'ente creditore, anche in via telematica, con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli; la prima comunicazione è effettuata entro il diciottesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo. Tale comunicazione è effettuata con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze;
c) la mancata presentazione, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1. Tale comunicazione è soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso per causa non imputabile al concessionario;
d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4;
d-bis) il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4;
e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nell'àmbito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura.
3. Decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, della quota, il concessionario è automaticamente discaricato, contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.
4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo.
5. La documentazione cartacea relativa alle procedure esecutive poste in essere dal concessionario è conservata, fino al discarico delle relative quote, dallo stesso concessionario.
6. Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio può richiedere al concessionario la trasmissione della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso il concessionario; se entro trenta giorni dalla richiesta, il concessionario non consegna, ovvero non mette a disposizione, tale documentazione perde il diritto al discarico della quota.".

Nota all'art. 6, comma 1:
L'art. 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.", così dispone:
"Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. - 1. Il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito a decorrere dal 1° gennaio 1996 dall'art. 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è valutato per l'anno 1997 in lire 42.527 milioni.
2. Una quota pari al 10 per cento del gettito spetta alle Province regionali e una quota pari al 20 per cento del medesimo gettito, al netto della quota spettante alle Province regionali, affluisce su un apposito fondo del bilancio della Regione così come previsto dall'art. 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
3. Per le discariche ubicate nel territorio della Regione siciliana i soggetti passivi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con i commi da 24 a 41 dell'art. 3 della legge28 dicembre 1995, n. 549, devono provvedere, entro il termine stabilito dal primo periodo del comma 30 dello stesso articolo, al versamento al relativo capitolo dell'entrata del bilancio della Regione siciliana.
4. I versamenti di cui al comma 3 potranno essere effettuati presso gli uffici provinciali della Cassa regionale ovvero mediante conto corrente postale intestato alla stessa Cassa regionale.
5. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno i soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare o spedire singolarmente a mezzo raccomandata, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e alla provincia regionale nel cui territorio è ubicata la discarica, la dichiarazione di cui al comma 30 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, su stampati conformi al modello approvato con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.
6. ...
7. Le violazioni di cui ai commi da 24 a 41 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono constatate secondo le modalità indicate al comma 33 del medesimo art. con processo verbale dai funzionari delle Province regionali competenti per territorio addetti ai controlli ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 6 maggio 1986, n. 9 e dell'art. 20 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.
8. ...
9. La Provincia regionale controlla le dichiarazioni presentate ai sensi dei commi 5 e 6, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili da esse, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta dovuta, disponendo d'ufficio l'effettuazione dei rimborsi eventualmente spettanti nell'ambito degli accreditamenti emessi ai sensi del comma 18.
10. La Provincia regionale emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; l'avviso deve essere notificato con le modalità indicate nel successivo comma 11 al soggetto passivo del tributo entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
11. La Provincia regionale provvede alla rettifica delle dichiarazioni nel caso di infedeltà od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al soggetto passivo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nel caso di omessa presentazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
11-bis. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
12. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento la Provincia regionale può invitare i soggetti passivi del tributo, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, può inviare loro questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, può richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei loro confronti agli uffici pubblici competenti.
13. Con delibera della Giunta provinciale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
14. ...
15. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
16. L'istanza di rimborso deve essere presentata, o spedita a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, alla Provincia regionale competente per territorio, la quale, al termine dell'istruttoria, ove ne accerti la legittimità e fondatezza, adotta il provvedimento formale di rimborso.
17. Sulle somme dovute al soggetto passivo spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 19.
18. Per i rimborsi di cui al comma 9 e per quelli di cui ai commi 15, 16 e 17 l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvede all'emanazione di appositi ordini di accreditamento nei confronti dei funzionari provinciali competenti, di cui al comma 13.
19. Sulle somme dovute si applica la misura del saggio degli interessi fissata dalla legislazione vigente.
20. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie, interessi od altri accessori non dovuti, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
21. Entro il 31 marzo di ogni anno le Province regionali sono tenute a produrre all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ed all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze apposita relazione sull'applicazione nell'anno precedente del tributo che contenga fra l'altro:
a) i dati relativi agli accertamenti compiuti;
b) i dati relativi alle riscossioni effettuate nell'anno precedente;
c) i dati relativi alle discariche e agli impianti di incenerimento senza recupero di energia operanti nel territorio provinciale;
d) i dati relativi al contenzioso, con l'indicazione delle somme recuperate.
22. Il riparto della quota del gettito derivante dall'applicazione del tributo riservata alle Province regionali è disposta annualmente in proporzione al gettito conseguito in ciascuna Provincia regionale.
23. Per l'anno 1997 nella Regione siciliana la misura del tributo è quella minima stabilita dal comma 29 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
24. Le somme liquidate dalla Provincia regionale per tributi, sanzioni ed interessi sono versate, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4, entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento. Decorso tale termine senza che si sia provveduto al pagamento e salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, tali somme sono riscosse coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni. Il ruolo è formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al soggetto passivo, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.".

Nota all'art. 6, comma 7:
L'art. 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)." così, dispone:
"Definizione dei tributi locali. - 1. Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.
2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio.
3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.
4. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.".

Nota all'art. 7, commi 1 e 2 e 6:
L' art. 9 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", per effetto delle modifiche apportate dalle disposizioni che si annotano, risulta il seguente:
"Partecipazione al costo prestazioni sanitarie. - 1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le prestazioni sanitarie sono assoggettate al sistema di partecipazione al costo da parte degli assistiti, secondo le previsioni contemplate dall'art. 3, comma 7 e dagli artt. 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
1 bis. Le prestazioni di assistenza farmaceutica sono assoggettate al sistema di partecipazione al costo da parte degli assistiti, secondo le modalità di seguito stabilite:
a) per i soggetti componenti nuclei familiari con reddito complessivo lordo annuo, riferito all'anno precedente, inferiore a 12.000 euro, l'acquisizione dei medicinali resta a totale carico del servizio sanitario nazionale;
b) per i soggetti componenti nuclei familiari con reddito complessivo lordo annuo, riferito all'anno precedente, superiore a quanto sopra determinato e fino a 36.000 euro, va corrisposta una quota ticket per confezione nella misura di 1,50 euro;
c) per i soggetti componenti nuclei familiari con reddito complessivo lordo annuo, riferito all'anno precedente, superiore a 36.000 euro, va corrisposta una quota ticket per confezione nella misura di 2,00 euro;
d) per i soggetti affetti dalle patologie individuate dai regolamenti emanati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) (malattie croniche o invalidanti) e lett. b) (malattie rare) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, si conferma l'attuale corresponsione di una quota ticket per confezione nella misura di 0,50 euro;
e) sono esenti totalmente dalla corresponsione di una
quota ticket per confezione:
1) invalidi di guerra titolari di pensioni vitalizie;
2) invalidi civili al 100 per cento;
3) grandi invalidi per servizio;
4) grandi invalidi del lavoro;
5) orfani e vedove di guerra e delle missioni militari di
pace all'estero;
6) orfani e vedove di vittime della mafia;
7) orfani e vedove di vittime di missioni di volontariato
all'estero;
8) i donatori di sangue;
f) gli invalidi di guerra titolari di pensioni vitalizie sono, altresì, esenti, ai sensi della legge 19 luglio 2000, n. 203, dal pagamento dei farmaci di classe C.".
2. (Abrogato).
3. L'Assessore regionale per la sanità provvede con proprio decreto, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, a dare attuazione alle disposizioni che prevedono la determinazione regionale della quota di partecipazione al costo da parte degli assistiti.
4. Nelle more della adozione del provvedimento la quota di partecipazione alla spesa correlata alle disposizioni dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, è determinata nella misura del 50 per cento del limite massimo di spesa ivi individuato.".

Nota all'art. 7, comma 5:
La legge 19 ottobre 1991, n. 349, recante "Disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di protezione per i medicamenti o i relativi componenti, oggetto di brevetto." è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 1991, n. 258.

Note all'art. 9, comma 1:
-  L'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).", così dispone:
"Definizione dei carichi di ruolo pregressi. - 1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:
a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;
b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.
2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relativamente ai ruoli affidati tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 2000, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 16 aprile 2003, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 16 aprile 2004. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.
2-bis. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
2-ter. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, i debitori possono estinguere il debito sottoscrivendo, entro il 16 marzo 2004, l'atto di cui al comma 2 e versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al comma 1, sulla base di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 febbraio 2004. Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.".
-  L'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337.", così dispone:
"Definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico dei ruoli erariali e rimborso delle relative anticipazioni. - 1. Relativamente alle quote non superiori a cinquecento milioni di lire, i concessionari possono definire automaticamente le domande di rimborso e di discarico per inesigibilità da essi presentate fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate.
2. Al fine di accedere alla definizione di cui al comma 1, i concessionari presentano entro il 31 luglio 1999 all'ufficio che ha effettuato l'iscrizione a ruolo una richiesta, nella quale dichiarano, in conformità alle vigenti norme sull'autocertificazione e per le quote inserite nelle domande per le quali esercitano la facoltà di definizione automatica:
a) la sussistenza delle condizioni indicate nell'art. 24, comma 13, lett. a) e c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e l'assenza della condizione ostativa di cui alla lett. b) dello stesso art. 24, comma 13, della legge n. 449 del 1997, nonché di provvedimenti di sgravio per indebito;
b) l'importo delle quote inserite nelle domande e, limitatamente alle domande di rimborso, quello delle relative anticipazioni, calcolato al netto degli sgravi provvisori e dei provvedimenti di dilazione.
3. La somma da corrispondere a ciascun concessionario è pari al 99 per cento dell'importo delle anticipazioni relative alle domande di rimborso definite automaticamente, calcolato al netto degli sgravi provvisori e dei provvedimenti di dilazione.
4. L'importo globale da corrispondere ai concessionari, con le modalità di cui al comma 5, non può superare 4.000 miliardi di lire complessive e 1.000 miliardi di lire annue.
5. Con decreto del Ministero delle finanze sono definite le modalità ed i tempi di trattazione delle richieste presentate ai sensi del comma 1; in ogni caso, la definizione di tali richieste deve essere ultimata entro il 31 maggio 2000 e si procede comunque al rilascio dei titoli entro l'anno 1999. In conseguenza del completamento della definizione automatica, i provvedimenti di sgravio provvisorio relativi alle domande definite assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi.
6. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo massimo di lire 4.000 miliardi, con imputazione della relativa spesa ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, così ripartita:
a) miliardi 1.000 per l'anno 1999, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2000;
b) miliardi 1.000 per l'anno 2000, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2001;
c) miliardi 1.000 per l'anno 2001, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2002;
d) miliardi 1.000 per l'anno 2002, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2003.
7. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi.
8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, valutato, per il triennio 1999-2001, in lire 1.000 miliardi per l'anno 1999, in lire 1.045 miliardi per il 2000, ed in lire 1.090 miliardi per il 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.".
-  L'art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia fiscale.", così dispone:
"Definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico. - 1. Relativamente alle quote non superiori a cinquecento milioni di lire, i concessionari e i commissari governativi del servizio nazionale della riscossione possono definire automaticamente le domande di rimborso e di discarico per inesigibilità da essi presentate dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1999, giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate.
2. Alla definizione automatica prevista dal comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 60, commi 3, 5, 7 e 9, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Tale definizione deve essere ultimata entro il 31 maggio 2002.
3. Al fine di accedere alla definizione di cui al comma 1, i concessionari e i commissari governativi presentano le relative istanze entro il 30 novembre 2000, secondo le modalità di cui all'art. 60, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
4. L'importo globale da corrispondere ai sensi del comma 2 non può superare 2.400 miliardi di lire complessive e 800 miliardi di lire annue. Sono conseguentemente ridotti di 600 miliardi di lire l'importo globale di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e di 200 miliardi di lire ciascuno degli importi indicati alle lett. b), c) e d) del comma 6 del medesimo articolo, riferiti rispettivamente alle quote degli anni 2000, 2001 e 2002.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3, nonché quelle di cui all'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, possono applicarsi ai ruoli degli enti previdenziali ed ai ruoli degli altri enti creditori, per questi ultimi sulla base di apposita convenzione nella quale è determinata la percentuale delle anticipazioni da rimborsare.
6. La definizione automatica di quote inserite in ruoli degli enti territoriali eseguita ai sensi del comma 5 produce effetti anche sulle addizionali erariali contenute in tali ruoli.
7. Il pagamento ai concessionari e ai commissari governativi delle somme ad essi dovute ai sensi del comma 6 avviene con le modalità indicate nell'art. 57-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.
8. A seguito della definizione automatica effettuata ai sensi dei commi da 1 a 7, ai concessionari e ai commissari governativi spetta, relativamente alle quote oggetto di tale definizione, il rimborso del 99 per cento della metà delle spese delle procedure esecutive di cui all'art. 61, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, rivelatesi infruttuose; la misura di tale rimborso è stabilita in via convenzionale, relativamente alle quote degli enti che, ai sensi del comma 5, con tale modalità ne regolano la definizione automatica.
9. Il rimborso delle spese delle procedure esecutive infruttuose relative alle quote erariali, spettante ai sensi del comma 8, è erogato in titoli di Stato, nel rispetto del limite complessivo di spesa fissato dal comma 4; a tale rimborso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste per la definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico delle relative quote erariali.
10. Sulle quote oggetto di definizione automatica di cui ai commi da 1 a 9 resta salva la facoltà degli uffici di procedere, anche mediante controlli a campione, ad un esame di merito della relativa documentazione secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, con conseguente eventuale recupero delle quote già rimborsate o oggetto di discarico ai sensi del presente articolo.".

Nota all'art. 9, comma 3:
L'art. 3 della legge regionale 26 ottobre 2001, n. 15, recante "Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001 - Assestamento.", così dispone:
"Accantonamento avanzo. - 1. Una quota dell'avanzo dell'esercizio finanziario 2000, determinato nel rendiconto generale della Regione per l'esercizio medesimo, corrispondente ad entrate tributarie accertate che verranno riscosse a mezzo ruolo nei successivi esercizi finanziari e valutata in lire 4.459.001 milioni, è accantonata in un fondo indisponibile della rubrica bilancio e tesoro del bilancio della Regione per l'esercizio 2001.".

Note all'art. 10:
-  L'art. 13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, recante "Provvedimenti per favorire la pratica delle attività sportive ed il potenziamento degli impianti sportivi nel territorio della Regione siciliana.", così dispone:
"Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere del Comitato di cui all'art. 5, stabilisce con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana la disciplina per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati al potenziamento delle attività sportive.
Le richieste debbono essere corredate dal parere delle federazioni sportive o degli enti di promozione.
Il piano di riparto dei contributi è approvato con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.".
-  L'art. 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, recante "Integrazione della legislazione in materia di turismo, spettacolo, trasporti e sport.", così dispone:
"Per il completamento delle strutture e la creazione dei servizi degli stadi sportivi "Cibali" di Catania, "Favorita" di Palermo, "Esseneto" di Agrigento, "Celeste" di Messina, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato, per l'anno 1984, ad erogare, rispettivamente, ai comuni di Catania, Palermo, Agrigento e Messina, le somme di lire 10.000 milioni, 6.000 milioni, 2.000 milioni e 2.000 milioni.
Per la concessione di contributi alle società sportive professionistiche, semiprofessionistiche, dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di serie "A", è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di lire 3.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni per il Club Calcio Catania.
Per la concessione dei contributi di cui al comma precedente si tiene conto prioritariamente delle eventuali promozioni conseguite nelle serie superiori e dei maggiori oneri derivanti dalla modificazione intervenuta nella legislazione nazionale in materia di società sportive.
Le modalità per la definizione dei criteri e del piano di riparto sono quelle previste dall'art. 13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8.".
-  Gli artt. 1 e 4 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, recante "Contributi alle società sportive per la pubblicità di prodotti e attività siciliani." così, rispettivamente, dispongono:
"Art. 1. -  Allo scopo di utilizzare l'attività sportiva per la diffusione e la conoscenza di produzioni tipiche siciliane e di località di particolare interesse turistico, artistico e monumentale, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a stipulare convenzioni con società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie.".
"Art. 4. - L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è altresì autorizzato a concedere contributi a società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico purché della massima serie che propagandano attività e produzioni di rilevanza regionale realizzate in Sicilia nei settori dell'industria, commercio, artigianato, agricoltura e turistico-alberghiero.".

Nota all'art. 11, comma 4:
L'art. 5 bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, recante "Norme per l'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia", abrogato dall'art. 42, comma 1, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, come sostituito dall'art. 30 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, così disponeva:
"Livelli di progettazione. - 1. Ai fini della presente legge l'attività di progettazione si articola su tre livelli adeguati alle finalità cui è preordinata. In particolare, la progettazione preliminare richiede l'approntamento dei seguenti elaborati: corografia della zona con l'indicazione dell'opera, studio di fattibilità con analisi costi-benefici, relazione generale che tenga particolare conto dell'impatto ambientale, disegni illustrativi dell'opera, calcolo sommario della spesa sulla base del prezziario regionale in vigore.
2. La progettazione di massima richiede che vengano approntati i seguenti elaborati: corografia della zona con l'indicazione dell'opera, relazione generale, elaborati grafici e descrittivi delle caratteristiche spaziali e strutturali dei lavori, relazione geomorfologica, descrizione puntuale dei vincoli gravanti sulla zona interessata dall'opera, calcolo della spesa attraverso computo metrico estimativo, calcolo della spesa per espropriazioni, valutazione dell'impatto ambientale, schema di capitolato speciale d'appalto, tempi di esecuzione dell'opera.
3. La progettazione esecutiva, redatta in conformità a quella di massima, deve contenere i seguenti altri elaborati: particolari costruttivi, risultanze di apposito studio geognostico, calcolo delle fondazioni, calcolo delle strutture, indicazione dei materiali da utilizzare e delle tecnologie da adottare, planimetria con il dettaglio delle particelle da espropriare e con il calcolo delle indennità di espropriazione, esecutivi degli impianti.
4. In ogni caso i progetti di massima e i progetti esecutivi devono contenere gli elementi previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1895 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Per il finanziamento e l'affidamento di lavori relativi a manutenzioni periodiche e scavi archeologici nonché agli interventi di cui agli artt. 69 e 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, si prescinde dal progetto esecutivo così come definito dal comma 3 del presente articolo".

Note all'art. 11, comma 6:
-  Gli artt. 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio." così, rispettivamente, dispongono:
"Art. 7 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine. - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito art., dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa.
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito art., dalla legge di approvazione del bilancio.".
"Art. 8 - Fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale. - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte in conto capitale, un "Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa"."".
-  L'art. 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, recante "Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie.", così dispone:
"Nuove competenze delle Ragionerie centrali. - 1. Ai fini dell'accelerazione della spesa e della semplificazione dei procedimenti amministrativi, a decorrere dall'1 ottobre 1997 la predisposizione dei provvedimenti di variazione al bilancio per la reiscrizione dei residui passivi perenti e dei nullaosta al pagamento dei residui medesimi ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256 viene attribuita in aggiunta alle competenze ed alle funzioni attualmente esercitate in applicazione delle disposizioni in vigore alle singole Ragionerie centrali presso gli assessorati regionali.
2. I provvedimenti di variazione al bilancio ed i nullaosta di cui al comma 1 possono essere a firma di un delegato dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.".

Nota all'art. 12:
L'art. 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n.6, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.", così dispone:
"1.  I bilanci di previsione, le variazioni di bilancio, i bilanci consuntivi e i regolamenti di enti, aziende e istituti regionali, devono essere trasmessi dagli organi di tutela e vigilanza, prima dell'approvazione, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per l'acquisizione del parere che deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di ricevimento. Trascorso tale termine il parere si intende reso favorevolmente. Resta fermo l'obbligo per l'Assessorato di concludere l'iter istruttorio del parere. In caso di osservazioni, richieste di chiarimenti o nuovi elementi di giudizio, integrazioni di documentazione acquisibili anche attraverso visite ispettive, che possono essere effettuate una sola volta, il termine è ridotto a dieci giorni che decorrono dalla data di ricevimento della risposta da parte degli enti, delle aziende e degli istituti regionali.
2.  Il parere dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, preventivo e obbligatorio, accerta la conformità degli atti alle norme di contabilità e valuta il contenuto delle relazioni di cui al comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 introdotti con l'art. 21 della presente legge.
3.  Le variazioni di bilancio effettuate da enti, aziende e istituti regionali discendenti da utilizzazioni del fondo di riserva o da storni sono immediatamente esecutive e devono essere trasmesse per conoscenza all'amministrazione vigilante unitamente al parere del collegio dei revisori.
4.  L'istituto della perenzione amministrativa di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 12 della legge regionale 4 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni non si applica agli enti di cui al comma 1.
5.  Gli enti, istituti ed aziende regionali per le richieste di pareri si avvalgono, per il tramite delle amministrazioni di tutela e vigilanza, degli uffici regionali.
6.  I contributi per le spese di funzionamento di enti, aziende ed istituti regionali sono erogati in due semestralità anticipate. L'erogazione della seconda semestralità è condizionata alla presentazione del conto consuntivo dell'anno precedente e deve essere effettuata al netto dell'avanzo di amministrazione utilizzabile determinato con il predetto conto; l'avanzo di amministrazione utilizzabile non viene portato in diminuzione del contributo regionale da erogare fino alla concorrenza del 5 per cento della spesa corrente complessivamente prevista risultante dal conto consuntivo e con il limite massimo di 150 mila euro. Qualora l'importo da portare in diminuzione risulti maggiore della seconda semestralità, la parte eccedente viene conguagliata con le semestralità successive. Le somme non utilizzate per effetto del presente comma costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale.
7.  I trasferimenti a carico del bilancio della Regione a favore degli enti di cui al comma 1 sono erogati con mandati diretti, fatte salve diverse modalità previste da specifiche disposizioni legislative.
8.  Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4, si applicano anche alle Aziende unità sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, alle Aziende policlinico, all'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sicilia e al Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS), con sede in Sicilia.".

Nota all'art. 13, commi 1 e 3:
Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.", è pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana 23 dicembre 1997, n. 298, supplemento ordinario, ed all'art. 19, così dispone:
"Dichiarazione dei soggetti passivi. - 1. Ogni soggetto passivo deve dichiarare per ogni periodo di imposta i componenti del valore, ancorché non ne consegua un debito di imposta.
1-bis. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. e-bis), la dichiarazione è presentata dai soggetti che emettono i provvedimenti autorizzativi dei versamenti dell'imposta regionale sulle attività produttive.
2.  La dichiarazione deve essere redatta, a pena di nullità, su stampato conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale nel termine di cui all'art. 8, primo comma, primo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3.  La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal soggetto passivo o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale o, in mancanza, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto. Per gli organi e le amministrazioni dello Stato la dichiarazione è sottoscritta dal dirigente competente secondo le rispettive norme regolamentari. La nullità è sanata se il soggetto passivo o il suo rappresentante provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio competente. L'invito è eseguito mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
4.  Con il decreto del Ministro delle finanze di cui al comma 2, possono essere richiesti dati e notizie utili alla determinazione del valore della produzione netta e indicati gli atti da allegare alla dichiarazione a cura del contribuente.
5.  La dichiarazione è presentata con le modalità di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 7 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6. Nei casi di liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, trasformazione, fusione e scissione di imprese individuali, società ed enti di cui agli artt. 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si osservano le disposizioni ivi previste, con esclusione dei commi secondo e terzo dell'art. 10 se nelle procedure fallimentare e di liquidazione coatta non vi è esercizio provvisorio dell'impresa.".

Nota all'art. 14, comma 1:
Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali. " è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 dicembre 1997, n. 298, supplemento ordinario.

Nota all'art. 14, comma 3:
Il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, recante "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile." è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 febbraio 1996, n. 28, supplemento ordinario.

Nota all'art. 15, comma 1:
Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 dicembre 1997, n. 298, supplemento ordinario.

Nota all'art. 16, comma 5:
Il comma 2 dell'art. 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.", così dispone:
"2. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.".

Note all'art. 16, comma 6:
-  Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 dicembre 1997, n. 298, supplemento ordinario.
-  L'art. 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80, recante "Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale.", così dispone:
"Imposta sul reddito delle società. - 1. Nel rispetto dei princìpi della codificazione, per incrementare la competitività del sistema produttivo, adottando un modello fiscale omogeneo a quelli più efficienti in essere nei Paesi membri dell'Unione europea, la riforma dell'imposizione sul reddito delle società si articola, per quanto riguarda l'imponibile, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)  determinazione in capo alla società o ente controllante di un'unica base imponibile per il gruppo d'imprese su opzione facoltativa delle singole società che vi partecipano ed in misura corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna rettificati come specificamente previsto; esclusione dall'esercizio del l'opzione delle controllate non residenti; eguale esclusione della società o ente controllante non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato; definizione della nozione di stabile organizzazione sulla base dei criteri desumibili dagli accordi internazionali contro le doppie imposizioni; per la definizione del requisito del controllo, riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto e indiretto, di cui all'art. 2359 del codice civile; irrevocabilità dell'esercizio dell'opzione per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso del venire meno del requisito del controllo; regime facoltativo di neutralità fiscale per i trasferimenti di beni diversi da quelli che producono ricavi fra le società e gli enti che partecipano al consolidato fiscale; in caso di uscita dal consolidato fiscale, riallineamento dei valori fiscali a quelli di libro dei beni trasferiti in neutralità, con conseguente recupero a tassazione delle plusvalenze realizzate, fino a concorrenza delle differenze ancora esistenti, e applicazione di analoghi princìpi per le fattispecie di cui alla lett. i), secondo periodo, con conseguente recupero a tassazione delle riserve e fondi ancora in sospensione di imposta; limite all'utilizzo di perdite fiscali anteriori all'ingresso nel gruppo e regolamentazione dell'attribuzione di quelle residue nel caso di scioglimento totale o parziale dello stesso; totale esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile per i dividendi distribuiti dalle società consolidate; identità del periodo di imposta per ciascuna società del gruppo, fatta eccezione per i casi di operazioni straordinarie relativamente alle quali dovranno prevedersi apposite regole; eventuale esclusione dell'opzione relativamente alle società controllate che esercitino determinate attività diverse da quella della controllante; esclusione dal concorso alla formazione del reddito dei compensi corrisposti alle e ricevuti dalle società con imponibili negativi; nel caso in cui per effetto di svalutazioni dedotte dalla società controllante o da altra società controllata, anche se non inclusa nella tassazione di gruppo, il valore fiscale riconosciuto della partecipazione nella società consolidata è minore del valore fiscale riconosciuto della corrispondente quota di patrimonio netto contabile di tale società, riallineamento del secondo valore al primo determinando i criteri per la determinazione e la ripartizione di tale differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo della società partecipata; le società che esercitano l'opzione garantiscono solidalmente tra loro l'adempimento degli obblighi tributari dell'ente o società controllante;
b)  determinazione in capo alla società o ente controllante di un'unica base imponibile per il gruppo esteso anche alle società controllate non residenti sulla base degli stessi princìpi e criteri previsti per il consolidato nazionale di cui alla lett. a) salvo quanto di seguito previsto; esercizio dell'opzione da parte della società o ente controllante di grado più elevato residente nel territorio dello Stato e da parte di tutte le controllate non residenti; irrevocabilità dell'esercizio dell'opzione per un periodo non inferiore a cinque anni; mantenimento del principio del valore normale per i beni ed i servizi scambiati fra società residenti e non residenti consolidate; al contrario di quanto previsto per il consolidato domestico, calcolo della somma algebrica degli imponibili solo proporzionalmente alla quota di partecipazione complessiva direttamente ed indirettamente posseduta; esercizio dell'opzione condizionato alla revisione dei bilanci della controllante residente e delle controllate estere da parte di soggetti con le qualifiche previste ed eventualmente ad altri adempimenti finalizzati ad una maggiore tutela degli interessi erariali determinabili anche per il singolo contribuente; metodo di consolidamento analogo a quello previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 127-bis, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, prevedendo il riconoscimento di imposte pagate all'estero per singola entità legale o stabile organizzazione con modalità tali da evitare effetti di doppia imposizione economica e giuridica; al fine di consentire l'utilizzo del credito per imposte pagate all'estero, concorso prioritario dei redditi prodotti all'estero alla formazione del reddito imponibile; semplificazione della determinazione della base imponibile delle controllate non residenti, anche escludendo l'applicabilità delle norme del titolo I, capo VI, e dei titoli II e IV del citato testo unico delle imposte sui redditi, concepite per realtà produttive e regolamentazioni giuridiche nazionali;
c)  esenzione delle plusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni in società con o senza personalità giuridica, sia residenti sia non residenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:
1)  riconducibilità della partecipazione alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie prevedendo oltre al riferimento alle classificazioni di bilancio anche il requisito di un periodo di ininterrotto possesso non inferiore ad un anno;
2)  esercizio da parte della società partecipata di un'effettiva attività commerciale;
3)  residenza della società partecipata in un Paese diverso da quello a regime fiscale privilegiato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, salvi i casi di disapplicazione previsti dal comma 5 dello stesso art. 127-bis; nel caso di realizzo di plusvalenze relative alle partecipazioni con i requisiti predetti, recupero a tassazione delle svalutazioni dedotte negli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore della nuova disciplina recata dalla riforma da determinare in numero non inferiore a due;
d)  esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile del 95 per cento degli utili distribuiti da società con personalità giuridica sia residenti che non residenti nel territorio dello Stato, anche in occasione della liquidazione, ferma rimanendo l'applicabilità dell'art. 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per quelle residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato; deducibilità dei costi connessi alla gestione delle partecipazioni;
e)  indeducibilità delle minusvalenze iscritte e simmetrica indeducibilità di quelle realizzate relativamente a partecipazioni in società con o senza personalità giuridica, sia residenti sia non residenti, che si qualificano per l'esenzione di cui alla lett. c); indeducibilità dei costi direttamente connessi con la cessione di partecipazioni che si qualificano per l'esenzione di cui alla stessa lett. c);
f)  riformulazione dell'art. 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al fine di escludere il pro-rata di indeducibilità di cui al comma 1 del medesimo art. nel caso di realizzo di plusvalenze esenti e di percezione di utili esclusi di cui rispettivamente alle lett. c) e d); previsione di un nuovo pro-rata di indeducibilità per i soli oneri finanziari nel caso di possesso di partecipazioni con i requisiti per l'esenzione di cui alla stessa lett. c), escludendo quelle relative a controllate incluse nel consolidato fiscale ed eventualmente anche quelle il cui reddito è tassato in capo ai soci anche a seguito dell'opzione di cui alla lett. h); per la determinazione del pro-rata riferimento ai valori risultanti dallo stato patrimoniale della partecipante, considerando il valore di libro delle partecipazioni con i requisiti di cui alla lett. c) innanzitutto finanziato dal patrimonio netto contabile da determinare con criteri analoghi a quelli di cui alla lett. g); nel caso di successiva cessione della partecipazione consolidata o nella società il cui reddito è tassato in capo ai soci, anche per effetto dell'opzione di cui alla lett. h) potrà essere previsto il recupero a tassazione anche parziale degli oneri finanziari dedotti per effetto della esclusione di cui al secondo periodo della presente lett.; coordinamento con le disposizioni di cui alla lett. g);
g)  in conformità a quanto disposto in altri ordinamenti fiscali europei, limite alla deducibilità degli oneri finanziari relativi a finanziamenti, erogati o garantiti dal socio che detiene direttamente o indirettamente una partecipazione non inferiore al 10 per cento del capitale sociale e da sue parti correlate, da identificare sulla base dei criteri di cui all'art. 2359 del codice civile, verificandosi un rapporto tra tali finanziamenti ed il patrimonio netto contabile riferibile allo stesso socio eccedente quello consentito ed a condizione che gli oneri finanziari non confluiscano in un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito e dell'imposta sul reddito delle società; previsione di un rapporto tra la quota di patrimonio netto e l'indebitamento dell'impresa riferibili al socio qualificato sterilizzando gli effetti delle partecipazioni societarie a catena e eventualmente differenziandolo per le società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni; verificandosi un rapporto superiore a quello consentito, attribuzione al contribuente dell'onere di dimostrare che i finanziamenti eccedenti derivano dalla capacità di credito propria e non da quella del socio; in assenza di tale dimostrazione, assimilazione degli oneri finanziari dovuti ad utili distribuiti e conseguente indeducibilità degli stessi nella determinazione del reddito d'impresa; rilevanza ai fini della determinazione del predetto rapporto:
1)  della quota di patrimonio netto contabile corrispondente alla partecipazione del socio al netto del capitale sociale sottoscritto e non versato, aumentato dell'utile dell'esercizio e diminuito della perdita nel caso di mancata ricopertura della stessa entro un periodo non inferiore alla fine del secondo esercizio successivo;
2)  dell'indebitamento erogato o garantito dal socio o da sue parti correlate, intendendo per tale quello derivante da mutui e depositi di denaro e da ogni altro rapporto qualificabile economicamente fra i debiti finanziari; rilevanza delle garanzie reali, personali e di fatto, quindi anche dei comportamenti e degli atti giuridici che, seppure non formalmente qualificandosi quali prestazioni di garanzie, ottengono lo stesso risultato economico; computo ad incremento dell'indebitamento degli apporti di capitale effettuati in esecuzione di contratti di associazione in partecipazione e di quelli indicati nel primo comma dell'art. 2554 del codice civile o alternativamente assimilazione della remunerazione di tali apporti agli utili derivanti dalla partecipazione in società di capitali e dei redditi derivanti dalla cessione dei relativi contratti alla cessione di partecipazioni societarie qualificate; irrilevanza dei finanziamenti assunti dai soggetti indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87; eventuale esclusione dal limite alla deducibilità degli oneri finanziari per i contribuenti il cui fatturato non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore;
h)  facoltà delle società di capitali i cui soci siano a loro volta società di capitali residenti, ciascuna con una percentuale di partecipazione non inferiore al 10 per cento, di optare per il regime di trasparenza fiscale delle società di persone. La stessa opzione potrà eventualmente essere consentita in presenza di soci non residenti solo nel caso in cui nei loro confronti non si applichi alcun prelievo sugli utili distribuiti. La società che esercita l'opzione garantisce con il proprio patrimonio l'adempimento degli obblighi tributari da parte dei soci; previsione di un'opzione analoga a quella di cui alla presente lett. per le società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria esclusivamente composta da persone fisiche e rientranti nell'àmbito di applicazione degli studi di settore; esclusione dell'opzione di cui alla presente lett. o, se già esercitata, cessazione dei suoi effetti nel caso di detenzione da parte della società a responsabilità limitata di partecipazione in società con i requisiti per l'esenzione di cui alla lett. c); equiparazione ai fini delle imposte dirette della società a responsabilità limitata che esercita l'opzione ad una società di persone;
i)  deducibilità delle componenti negative di reddito forfetariamente determinate, quali le rettifiche dell'attivo e gli accantonamenti a fondi, indipendentemente dal transito dal conto economico al fine di consentire il differimento d'imposta anche se calcolate in sede di destinazione dell'utile; nel caso di incapienza dell'imponibile della società cui si riferiscono, previsione della deducibilità delle predette componenti negative di reddito in sede di destinazione dell'utile di altra società inclusa nella stessa tassazione di gruppo; previsione dei necessari meccanismi per il recupero delle imposte differite;
l)  riformulazione della disciplina del credito per imposte pagate all'estero di cui all'art. 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di renderla coerente con i nuovi istituti introdotti dalla disciplina recata dalla riforma, in particolare prevedendone il calcolo relativamente a ciascuna controllata estera ed a ciascuna stabile organizzazione o alternativamente, solo per queste ultime, mantenendo il riferimento a tutte quelle operanti nello stesso Paese; previsione del riporto in avanti ed all'indietro del credito per imposte pagate all'estero inutilizzato per un periodo eventualmente differenziato non inferiore a otto esercizi;
m)  abolizione dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, e successive modificazioni, e della possibilità dallo stesso decreto prevista di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento e da concambio derivanti da operazioni di fusione e scissione; mantenimento e razionalizzazione dei regimi di neutralità fiscale e di determinazione del reddito imponibile previsti dallo stesso decreto legislativo e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, al fine di renderli coerenti alle logiche della disciplina recata dalla riforma;
n)  opzione e relativi termini e modalità di esercizio per la determinazione forfetaria dell'imposta relativa al reddito ovvero del reddito derivante dall'utilizzazione delle navi indicate nell'art. 8-bis, primo comma, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed eventualmente anche a quello derivante dalle attività commerciali complementari od accessorie al fine di rendere il prelievo equivalente a quello di un'imposta sul tonnellaggio; a tale scopo:
1)  l'identificazione delle attività ammesse al regime di determinazione forfetaria avverrà con riferimento ai criteri di cui alla comunicazione, recante "Nuovi orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al trasporto marittimo" COM(96)81 approvata dalla Commissione europea in data 24 giugno 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C. 205 del 5 luglio 1997, ed alle modalità di attuazione degli analoghi regimi negli altri Stati membri dell'Unione europea;
2)  la tassa ovvero il reddito saranno commisurati in cifra fissa per ogni tonnellata di stazza netta con l'individuazione di diverse fasce di tonnellaggio di modo che l'importo unitario per tonnellata diminuisca con l'aumentare del tonnellaggio della nave con riferimento a quanto previsto negli altri Stati membri dell'Unione europea; irrevocabilità dell'opzione per un periodo almeno quinquennale; alle cessioni di beni e servizi fra le società, il cui reddito si determina in modo forfettario secondo i criteri predetti, e le altre imprese si applica, ricorrendone le altre condizioni, la disciplina del valore normale prevista dall'art. 76, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche se avvengono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato;
o)  riformulazione dell'art. 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente l'imputazione ai soci residenti del reddito prodotto da società estere controllate residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato al fine di estenderne l'àmbito di applicazione anche alle società estere collegate residenti negli stessi Paesi. In assenza del requisito del controllo invece della determinazione dell'imponibile secondo le norme nazionali, sarà prevista l'imputazione del maggiore tra l'utile di bilancio prima delle imposte ed un utile forfetariamente determinato sulla base di coefficienti di rendimento differenziati per le categorie di beni che compongono l'attivo patrimoniale;
p)  mantenimento della soglia di fatturato per l'applicazione degli studi di settore;
q)  abrogazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive modificazioni;
r)  per i costi e le spese aventi limitata deducibilità fiscale, previsione di criteri di effettiva semplificazione, anche con l'introduzione di meccanismi di forfetizzazione in rapporto ai ricavi dichiarati, e coordinamento con i criteri di valorizzazione di tali costi ai fini di altre imposte, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
s)  introduzione di un sistema agevolativo permanente, la cui entità è stabilita annualmente sulla base del finanziamento disposto in legge finanziaria, teso a ridurre il carico fiscale complessivo gravante sulle società che sostengono spese per l'innovazine tecnologica, la ricerca e la formazione.
2. Sull'imponibile determinato ai sensi del comma 1, insiste un'aliquota unica del 33 per cento.".

Nota all'art. 17:
L'art.. 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante "Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Prestiti partecipativi. - 1. Al fine di favorire e promuovere in Sicilia la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere contributi in conto interessi in favore delle piccole e medie imprese che perfezionano prestiti partecipativi con gli enti creditizi. A tali prestiti possono accedere tutte le imprese del settore estrattivo e manifatturiero in conformità a quanto sancito dal Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001.
2.  Per l'individuazione delle piccole e medie imprese si applicano le disposizioni emanate al riguardo dall'Unione europea.
3.  I prestiti partecipativi sono finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese industriali e di servizi condotte sotto forma di società di capitale che dispongono già di un capitale sociale di importo non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni. I prestiti partecipativi sono destinati ad adeguare la struttura finanziaria delle piccole e medie imprese a fronte delle esigenze connesse a programmi di sviluppo comportanti un incremento del fabbisogno finanziario aziendale. I programmi possono riguardare la realizzazione di nuovi investimenti fissi, in immobilizzazioni materiali ed immateriali, localizzati sul territorio della Regione.
4.  Ai prestiti partecipativi si applica un tasso di interesse annuo non inferiore al 36 per cento del tasso di riferimento vigente al momento della stipula dell'atto, che sarà annualmente incrementato in rapporto ai risultati economici conseguiti nell'esercizio precedente, e non potrà superare in ogni caso la misura del tasso di riferimento medesimo. Per le imprese che non rientrano nei parametri definiti dall'Unione europea per le piccole e medie imprese, l'ammontare dell'aiuto non potrà superare i limiti massimi stabiliti nella decisione della Commissione europea dell'1 marzo 1995.
5.  L'onere della remunerazione grava sulla società che utilizza il prestito mentre le quote di capitali di ammortamento saranno corrisposte dai soci. Nel caso in cui questi non dovessero assolvere ai loro obblighi di rimborso, dovrà provvedere in via sussidiaria la società.
6. I prestiti partecipativi hanno una durata minima di quattro anni e massima di otto anni, ivi compreso un eventuale periodo di preammortamento non superiore ad un anno.
7.  Le operazioni sono assistite da garanzie reali e/o personali da prestarsi in via principale da parte dei soci ed in via sussidiaria dalla società beneficiaria. Tali operazioni possono essere assistite dalle garanzie sussidiarie e/o integrative vigenti al momento della stipula del contratto di finanziamento.
8.  L'entità del contributo in conto interessi di cui al comma 1, è pari alla differenza tra il tasso di riferimento fissato mensilmente per il settore industriale dal Ministro del tesoro ed il tasso agevolato fissato dal comma 4.
9.  Il Presidente della Regione con proprio decreto, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, fissa le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo, i criteri da seguire nella scelta dei settori specifici da ammettere alle agevolazioni, la misura massima del finanziamento concedibile e quant'altro è necessario in ordine all'attivazione del sistema di intervento di cui al presente articolo.
10.  Per le finalità del presente articolo è autorizzato per l'esercizio finanziario 1995 il limite di impegno decennale di lire 10.000 milioni. La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 03.02.00. All'onere di lire 10.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1995, si provvede con le disponibilità del capitolo 64991.
11.  Per le finalità del presente articolo il fondo di rotazione di cui all'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato della somma di lire 20.000 milioni. Detto stanziamento verrà utilizzato in via esclusiva per la concessione da parte del Comitato amministrativo di cui all'art. 10 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, di finanziamenti secondo i criteri fissati dal presente articolo.
12.  All'onere di lire 20.000 milioni derivante dall'applicazione del comma 11 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 64990.
13.  Le risorse finanziarie di cui al presente articolo possono essere integrate con fondi comunitari nel quadro degli obiettivi fissati dall'Unione europea per l'Asse Industria e servizi.".

Nota all'art. 19, comma 2:
L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", così dispone:
"Legge finanziaria. - 1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'art. 1.
2.  La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a)  alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b)  alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'art. 2;
c)  all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
d)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
e)  alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f)  alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
g)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
h)  alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
i)  alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'art. 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;
l)  alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.
3.  La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4.  Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.".

Note all'art. 20, comma 1:
-  L'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, concernente "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, recante "Nuove norme per il personale della Amministrazione regionale" e altre norme per il personale comandato, dell'occupazione giovanile e i precari delle unità sanitarie locali.", così dispone:
"Il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali spettanti al personale regionale sono disciplinati, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, restando ferma la competenza diretta della Regione per l'amministrazione dei relativi trattamenti.
Nei confronti del personale regionale in servizio o già in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso quello contemplato dalle leggi regionali 25 ottobre 1985, n. 39 e 27 dicembre 1985, n. 53, che verrà immesso nei ruoli regionali, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche al personale assunto in esito ai concorsi pubblici i cui decreti di indizione siano stati adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché pubblicati in data successiva.".
-  L'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.", rubricato "Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli.", al comma 6, così dispone:
"6.  L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A, relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa nonché l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e delle relative ritenute indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.".
-  La legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, reca "Norme per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione.", ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 24 febbraio 1962, n. 9.

Note all'art. 20, commi 4 e 7:
-  L'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:
"Blocco dei pensionamenti anticipati. - 1. Nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, è sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73. Per i dipendenti regionali genitori o coniugi non legalmente od effettivamente separati o figli di disabili gravi continua ad applicarsi l'attuale normativa in materia di pensionamento dei dipendenti regionali.
2.  (Abrogato).
3.  (Abrogato).
4.  (Abrogato).
5.  (Abrogato).
6.  (Abrogato).
7.  I trattamenti provvisori di quiescenza vengono riliquidati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza far luogo a corresponsione di arretrati.
8.  (Abrogato).
9.  Le disposizioni di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, si applicano al personale degli enti locali inquadrato anche in soprannumero nei ruoli dei predetti enti, ai sensi della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39.".
-  L'art. 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 27 marzo 2002, n. 14, è rubricato "Armonizzazione sistema previdenziale".
-  La legge regionale 8 agosto 2003, n. 11, reca "Provvedimenti per il personale delle scuole materne regionali.", ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 14 agosto 2003, n. 36".

Nota all'art. 20, comma 5:
L'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", nel testo previgente alle modifiche apportate dalle disposizioni recate dai commi 4 e 7 dell'articolo annotato, così disponeva:
"Blocco dei pensionamenti anticipati. - 1. Nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 è sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73. Per i dipendenti regionali genitori o coniugi non legalmente od effettivamente separati di disabili gravi continua ad applicarsi l'attuale normativa in materia di pensionamento dei dipendenti regionali.
2.  Al fine di creare condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni, in deroga a quanto disposto dal comma 1, i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, hanno diritto a conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993.
3.  Nella suddetta percentuale sono ricompresi i dipendenti cessati anticipatamente dal servizio a partire dal 1994 in presenza dei medesimi requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, ad eccezione di coloro che vantano comunque 35 anni di servizio utile ai fini pensionistici, nonché dei soggetti portatori di handicap cui è stata riconosciuta la situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4.  La domanda per accedere al pensionamento di cui al comma 2 va presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5.  Ove le domande di pensionamento superino la percentuale di cui al comma 2, al beneficio sono ammessi i dipendenti con la maggiore anzianità contributiva. A parità, sono preferiti i dipendenti maggiori per età. Qualora per una o più qualifiche vengano presentate domande di pensionamento per un numero di dipendenti inferiore rispetto alla percentuale stabilita, la differenza viene ripartita tra i dipendenti delle altre qualifiche in proporzione alla maggiore consistenza numerica delle stesse. In ogni caso in nessuna qualifica la percentuale di pensionamento può superare il 50 per cento. Per i soggetti con ricongiungimento di carriera in corso è data la possibilità di presentare domanda di pensionamento anche con riserva, con verifica dei requisiti all'atto del pensionamento. Sono fatti salvi gli effetti delle domande di pensionamento del personale docente degli istituti regionali d'arte presentate alla data di pubblicazione della presente legge, ai quali si applicano i benefìci di cui al comma 2.
6.  A far data dal 1° gennaio 2004 il sistema pensionistico regionale si adegua ai principi fondamentali del sistema pensionistico vigente per i dipendenti dello Stato, facendo salvi comunque i diritti quesiti.
7.  I trattamenti provvisori di quiescenza vengono riliquidati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza far luogo a corresponsione di arretrati.
8.  Il collocamento a riposo di cui al presente articolo è disposto a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.
9.  Le disposizioni di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, si applicano al personale degli enti locali inquadrato anche in soprannumero nei ruoli dei predetti enti, ai sensi della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39.".

Nota all'art. 21:
L'art. 196 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese", così dispone:
"Interventi di solidarietà internazionale. - 1. La Regione siciliana partecipa alle attività di cooperazione, allo sviluppo e ad interventi di solidarietà internazionale, in conformità agli indirizzi, ai criteri ed ai vincoli stabiliti dalla normativa statale e tenendo conto degli orientamenti e degli atti comunitari in materia.
2.  Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente della Regione è autorizzato a promuovere e a finanziare iniziative sul territorio regionale nonché, nel rispetto dei limiti posti dalle leggi dello Stato ed in particolare dalla normativa in materia di cooperazione allo sviluppo, a sostenere, promuovere e realizzare interventi di aiuto nei Paesi non facenti parte dell'Unione europea, anche in relazione ad eventi eccezionali causati da conflitti armati o calamità naturali. Tali iniziative ed interventi possono essere concepiti e programmati con la collaborazione degli enti locali della Regione, con le associazioni del volontariato e con altri soggetti pubblici e privati che perseguono finalità di promozione allo sviluppo dei paesi extraeuropei.
3.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno finanziario 2000. All'onere relativo si fa fronte con le disponibilità del capitolo 21257, codice 1001.".

Nota all'art. 22, commi 1 e 2:
L'art. 12 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Disposizioni in materia di terre di uso civico. - 1. I soggetti occupatori di terre di uso civico, proprietari in forza di atto pubblico di provenienza regolarmente trascritto o titolari di provvedimento di assegnazione da parte del comune che abbiano presentato, o presentino entro il 30 giugno 2004, istanza di legittimazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come modificato dall'art. 5, commi 1 e 2, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 28 per edificazioni in regola alla data del 31 dicembre 1997, con le norme degli strumenti urbanistici, conseguono tacitamente la legittimazione e la conseguente affrancazione. La legittimazione e l'affrancazione sono subordinate al versamento, da effettuarsi entro il 30 settembre 2004 a favore del comune interessato, del prezzo di affrancazione determinato, per ogni metro quadrato dell'area di sedime dell'edificazione e delle pertinenze, nella misura dell'80 per cento del valore agricolo medio della coltura più redditizia della corrispondente regione agraria, determinato per l'anno precedente, ai sensi dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni con obbligo entro i successivi tre mesi di integrare l'istanza con l'attestazione di avvenuto pagamento ed, in caso di assegnatari, con l'attestazione di avvenuta trascrizione del provvedimento comunale di assegnazione. Il prezzo di affrancazione, nella ipotesi di edificazioni su più elevazioni, grava nella sua interezza su ciascuna elevazione. In caso di più occupatori della stessa elevazione esso è rapportato alla superficie occupata oggetto di legittimazione; per le terre e per le pertinenze degli edificati, il prezzo di affrancazione è ridotto ad un terzo. Il prezzo di affrancazione delle edificazioni, come precedentemente calcolato, viene ridotto alla metà, ove alla data del 31 dicembre 1997 l'edificazione sia l'unica del richiedente e venga utilizzata come abitazione propria dallo stesso, o dal coniuge legalmente separato o divorziato, ovvero da un suo discendente in linea retta; è ridotto ad un terzo ove si tratti anche di abitazione avente i requisiti dell'edilizia economica e popolare utilizzata, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, direttamente dall'occupatore, o dal coniuge legalmente separato o divorziato, ovvero da un suo discendente in linea retta.
2.  Fermo restando la conformità con le norme degli strumenti urbanistici, i soggetti proprietari in virtù di atto pubblico di provenienza regolarmente trascritto, ovvero in possesso di edificazione in virtù di provvedimento, da parte del comune, di assegnazione del terreno su cui insiste, conseguono tacitamente la legittimazione e la conseguente affrancazione presentando istanza ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come modificato dall'art. 5, commi 1 e 2, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 28, integrata dalla attestazione di avvenuto pagamento a favore del comune interessato del prezzo di affrancazione determinato secondo le modalità previste dal comma 1, nonché dell'avvenuta trascrizione del provvedimento comunale di assegnazione in caso di assegnatari, entro i sei mesi successivi alla notifica, a cura del comune interessato, di essere occupatore di terre di uso civico a seguito di definitivo accertamento e/o ricognizione delle terre di uso civico.
2bis.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 i quali non hanno ricevuto dal comune interessato la notifica di cui al medesimo comma 2.
3.  Resta salva la possibilità del commissario per la liquidazione degli usi civici della Regione di procedere, entro il termine di diciotto mesi dall'avvenuta consegna delle attestazioni, alla verifica della sussistenza delle condizioni da parte dei soggetti che abbiano tacitamente conseguito la legittimazione. In assenza delle prescritte condizioni il commissario revoca la legittimazione conseguita ai sensi dei commi 1, 2 e 2bis.
4.  A tutti i soggetti esclusi dalle fattispecie di cui ai commi 1, 2, 2bis e 3, individuati, a cura del comune interessato, quali occupanti abusivi di terre di uso civico, fino al conseguimento della eventuale legittimazione, ovvero fino all'esecuzione della reintegra al demanio civico o alla acquisizione al patrimonio comunale ai sensi del comma 7 dell'art. 26 della legge regionale 29 aprile 1999, n. 10, ed in caso di bonario rilascio, fino al verbale di avvenuta consegna, si applica, dalla data di entrata in vigore della presente legge, una indennità di occupazione determinata per anno o frazione di anno calcolata in caso di edificazione su una o più elevazioni nella misura di euro 5,00 per metro quadrato edificato per ciascuna elevazione, ed in caso di pertinenze e terreni nella misura di euro 1,00 per metro quadrato di terreno occupato, a favore del comune interessato.
5.  I comuni, con formale provvedimento di concessione, che in ogni caso non può superare la durata di anni 15, possono concedere, anche prima della assegnazione alle categorie di cui all'art. 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, le terre di uso civico in loro possesso, ivi incluse le terre già oggetto di quotizzazione ed abbandonate, per finalità agricole, di ripristino ambientale, di fruizione naturalistica, ricreativa, sportiva, produttiva e turistica e, in questi ultimi tre casi ove l'utilizzo rappresenti un reale beneficio per la generalità della popolazione e risulti in conformità con i vigenti strumenti urbanistici, deve intendersi inefficace il vincolo di inedificabilità di cui all'art. 2 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, fermo restando l'obbligo dell'eventuale ripristino dello stato dei luoghi a cura del concessionario alla scadenza della concessione medesima.
6.  Il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 28 è così sostituito:
"4.  Gli artt. 5, 6 e 7 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, non trovano applicazione nella Regione siciliana. Il compenso per la liquidazione degli usi civici su terre private, in caso di diritti della seconda classe, è determinato in un compenso unitario a favore del comune interessato commisurato:
a)  al valore di cinque volte il canone di legittimazione calcolato ai sensi del comma 6, lett. a) e b), dell'art. 26 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, per i fabbricati e per i terreni ricadenti in zone urbanizzate;
b)  al valore di cinque volte il canone di legittimazione calcolato ai sensi dell'art. 5, comma 5, della presente legge, per le terre. Per i diritti della prima classe il compenso unitario è ridotto della metà.".
7.  Dopo il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 28, è aggiunto il seguente comma:
"5bis. Per le legittimazioni riferite a terreni che ricadono in territori di comuni totalmente montani come definiti dalle leggi 25 luglio 1952, n. 991 e 30 luglio 1957, n. 657, il valore dei capitali su cui determinare il canone di natura enfiteutica, come previsto dal comma 5 del presente articolo, è ridotto del 50 per cento.".

Nota all'art. 23, comma 2:
L'art. 64 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Assegnazioni agli enti locali. - 1. Per il triennio 2003-2005 le assegnazioni annuali a favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, sono determinate in 745.000 migliaia di euro e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, per una quota pari almeno al 5 per cento con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,50 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata dalla conferenza Regione-autonomie locali, a spese di investimento.
2.  Per l'esercizio 2003 l'assegnazione a favore delle province, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, è determinata in 144.634 migliaia di euro, al netto del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore alle stesse attribuito ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, stimato definitivamente in 60.000 migliaia di euro, ed è destinata, per una quota pari almeno al 5 per cento, con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,50 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata dalla conferenza Regione-autonomie locali, a spese di investimento.
3.  Le quote dei trasferimenti di cui ai commi 1 e 2, da assegnare in conto capitale possono essere destinate al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui assunti dagli enti per il finanziamento di spese di investimento.
4.  Per l'esercizio 2004 l'assegnazione annuale alle province è ridotta in base ad una stima, pari a 60.000 migliaia di euro, del gettito dell'anno 2003. Sulla base dei dati finali dell'anno 2003, comunicati ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è determinata la riduzione definitiva della medesima assegnazione. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.
5.  Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 le assegnazioni annuali a favore delle province per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, sono determinate detraendo allo stanziamento previsto nel bilancio regionale per l'anno 2001 un importo corrispondente alle somme complessivamente introitate dalle stesse province nell'anno 2003 per effetto delle disposizioni dell'art. 10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e sono destinate, per una quota pari almeno al 5,5 per cento con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata nella Conferenza Regione-autonomie locali, a spese di investimento.
6.  Al comma 1 dell'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 è aggiunto il seguente comma:
"1bis. Nell'ambito delle assegnazioni agli enti locali la somma di 3.000 migliaia di euro viene destinata quale contributo ai comuni delle Isole minori, per il finanziamento del servizio di trasporto rifiuti via mare.".
7.  Al comma 4 dell'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo la parola "promozione" sono aggiunte le parole "e/o gestione" e dopo le parole "Un'ulteriore somma pari a 15.494 migliaia di euro" sono aggiunte le parole "da iscrivere in un apposito capitolo di spesa".
8.  Al comma 5 dell'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo le parole "da emanarsi" sono aggiunte le parole "previo parere della Commissione legislativa permanente".
9.  Per il triennio 2003-2005 continua ad applicarsi la disposizione di cui al comma 15 dell'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.
10.  La conferenza Regione-Autonomie locali determina la percentuale a valere sui fondi di cui al comma 1, da destinare da parte dei comuni alla partecipazione finanziaria per l'attuazione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari connesse all'attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 238.
11.  All'art. 2, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, le parole "pari all'1 per cento" sono sostituite dalle parole "pari al 3 per cento".
12.  I residui attivi relativi ai trasferimenti regionali sono esclusi, analogamente ai residui derivanti dai trasferimenti erariali, dal computo della somma totale dei residui attivi di fine esercizio che concorrono all'accertamento della condizione di ente locale strutturalmente deficitario ai sensi delle vigenti disposizioni statali.
13.  All'applicazione per l'anno 2002 delle disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, come previsto dall'art. 9 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, si provvede in sede di riparto del fondo per le autonomie per l'esercizio 2003, con riferimento alla spesa sostenuta nell'anno scolastico 2001-2002.
14.  Agli eventuali maggiori oneri a carico dei bilanci dei comuni derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, si provvede con le entrate derivanti dall'art. 17 della presente legge.
15.  Nell'ambito delle assegnazioni alle province di cui al comma 1, la somma di 7.747 migliaia di euro è destinata all'erogazione, in favore degli enti gestori di licei linguistici e musicali, delle somme previste dall'art. 12, comma 2, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, relative all'anno 1997.".

Nota all'art. 23, comma 3:
L'art. 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).", rubricato "Disposizioni varie per le regioni", al comma 6, così dispone:
"6.  In attuazione dell'art. 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarietà nazionale per gli anni 2001-2005, quantificato in 80 milioni di euro per ciascun anno, è corrisposto alla regione Sicilia mediante limiti di impegno quindicennali pari a 23 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2004, a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e ad ulteriori 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma, la regione è autorizzata a contrarre mutui di durata quindicennale. L'erogazione del contributo è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti che la regione Sicilia è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.".

Nota all'art. 23, comma 5:
L'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000.", rubricato "Interventi a sostegno delle autonomie locali" al comma 7 (abrogato dall'art. 14, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2000, n. 26, ma le cui disposizioni, per effetto dell' art. 29 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 hanno continuato a trovare applicazione per l'anno 2003), così dispone:
"7.  Una ulteriore quota del fondo, pari al costo del trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, rimane nella disponibilità dell'Assessorato regionale degli enti locali per essere assegnata ai comuni interessati, che documentano la spesa sostenuta nell'anno precedente, in rapporto al costo per il trasporto con il servizio pubblico di linea e per l'effettiva frequenza.".

Nota all'art. 23, comma 6:
L'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.", rubricato "Sostegno alle autonomie locali.", al comma 15, così dispone:
"15.  Restano salve le assegnazioni in esecuzione dell'art. 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni nella misura determinata per l'anno 1996".

Nota all'art. 23, comma 7:
L'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.", al comma 86 così dispone:
"86.  I comuni possono deliberare agevolazioni sui tributi di loro competenza, fino alla totale esenzione per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.".

Nota all'art. 23, comma 8:
L'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", rubricato "Assegnazioni agli enti locali.", al comma 1, così dispone:
"1.  L'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto zona l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, determina i criteri ed i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite agli enti locali ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni salvaguardando la funzionalità dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.".

Nota all'art. 24:
L'art. 4 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, recante "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico.", così dispone:
"Destinazione risorse dell'art. 38 dello Statuto. - 1. Le entrate di competenza dell'esercizio 2003, derivanti dall'attualizzazione dei limiti di impegno autorizzati dall'art. 55 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 144 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari a 892.599 migliaia di euro sono destinate al finanziamento degli interventi di cui alla tabella E, allegata alla presente legge.
2.  Le somme di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, sono a destinazione vincolata.
3.  L'utilizzazione delle somme accantonate nel fondo per il finanziamento di investimenti finalizzati all'aumento del rapporto tra prodotto interno lordo regionale e prodotto interno lordo nazionale (UPB 4.2.2.8.99 "Altri oneri comuni", capitolo 613928), in conformità a quanto previsto dall'art. 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, avviene previa adozione, entro il 31 gennaio 2004, da parte della Giunta regionale, di un apposito piano.
4.  Con le medesime modalità di cui al comma 3, vengono utilizzate le assegnazioni di cui all'art. 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
5.  Una quota delle risorse di cui ai commi 3 e 4, è destinata al finanziamento delle azioni necessarie all'attuazione degli interventi previsti nel protocollo d'intesa del 17 luglio 2002, stipulato tra la Regione siciliana e Trenitalia, nonché alla predisposizione ed al finanziamento di un piano straordinario per l'adeguamento delle reti viarie provinciali esistenti, tramite interventi di completamento, manutenzione e messa in sicurezza.
6.  La gestione di competenza per l'esercizio finanziario 2003 dei capitoli indicati nella tabella E - parte I - è trasferita ai corrispondenti capitoli istituiti in forza delle disposizioni di cui al presente articolo.
7.  Una quota delle entrate di cui al comma 1, pari a 59.787 migliaia di euro, è destinata al cofinanziamento regionale delle som me iscritte in bilancio ai sensi del comma 3 dell'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, nell'esercizio finanziario 2003, in attuazione del programma operativo regionale P.O.R. 2000-2006.".

Note all'art. 25, comma 1:
-  L'art. 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, recante "Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.", rubricato "Collaborazione coordinata e continuativa nelle pubbliche Amministrazioni.", al comma 1, così dispone:
"1.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere alle aziende ed enti pubblici dipendenti dall'Amministrazione regionale o comunque da essa vigilati, agli enti locali territoriali o istituzionali, nonché agli enti ed aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza, un contributo pari a 60 milioni di lire ripartito in cinque annualità in quote di pari importo per ogni lavoratore a cui trova applicazione il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, così come recepito dalla presente legge, impegnato in lavori socialmente utili finanziati con risorse del bilancio regionale ed a cui viene assicurata l'occupazione per sessanta mesi attraverso i contratti di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e con un compenso mensile non inferiore a lire 1.300.000. Nei casi in cui il soggetto promotore sia l'Amministrazione regionale, l'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare la predetta misura.".
-  L'art. 10 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, recante "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196", così dispone:
"Occupazione dei soggetti già impegnati nei lavori socialmente utili. - 1. Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunità occupazionali per i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili, facendo contemporaneamente fronte a proprie esigenze istituzionali per l'esecuzione di servizi aggiuntivi non precedentemente affidati in appalto o in concessione, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al momento della progettazione dei lavori stessi deliberano che, in continuità con i progetti medesimi:
a)  promuoveranno la costituzione di apposite società miste che abbiano ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti in questione, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia inizialmente costituita, nella misura non inferiore al 40 per cento, dai lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorché promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati; tale condizione andrà rispettata per un periodo non inferiore a 60 mesi;
b)  affideranno a terzi scelti con procedura di evidenza pubblica, lo svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili, a condizione che la forza lavoro in essi occupata sia costituita nella misura non inferiore al 40 per cento dai lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorché promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati.
2.  Gli enti interessati possono prevedere che le società miste di cui al comma 1, lett. a), abbiano capitale non inferiore a lire 200 milioni, anche a maggioranza privata e, per quanto riguarda la scelta del socio privato anche sotto forma di cooperative di produzione e lavoro, gli enti stessi, anche in deroga a norme di legge o di statuto, non sono tenuti a procedure di evidenza pubblica nei confronti delle società di capitale, anche in forma cooperativa, che risultino aver collaborato sin dall'inizio alla promozione, gestione e realizzazione dei progetti di lavori socialmente utili che hanno preceduto la costituzione delle società miste, nonché nei confronti delle agenzie di promozione e di lavoro individuate ai sensi dell'art. 2, comma 4.
3.  Per l'affidamento a terzi dello svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili da essi promossi, gli enti interessati possono, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti, stipulare convenzioni di durata non superiore a 60 mesi con società di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia costituita nella misura non inferiore al 40 per cento da lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi ancorché promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati, in qualità di dipendenti a tempo indeterminato, o di soci lavoratori, o di partecipanti al consorzio.
4.  Le previsioni di cui ai commi 2 e 3 hanno durata transitoria e saranno sostituite, sulla base dell'esperienza acquisita, entro il 31 dicembre 1999. Tutti gli atti perfezionati a quella data conservano piena validità per tutta la durata in essi prevista.".
-  L'art. 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, recante "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196", rubricato "Disciplina transitoria.", al comma 4, così dispone:
"4.  Ai lavoratori di cui al comma 1, gli stessi enti pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.".
-  L'art. 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).", rubricato "Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili.", al comma 6, così dispone:
6.  In deroga a quanto disposto dall'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e limitatamente agli anni 2001, 2002 e 2003, le regioni e gli altri enti locali che hanno vuoti in organico e nell'ambito delle disponibilità finanziarie possono, relativamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili. L'incentivo previsto all'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, è esteso agli enti locali e agli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria, per le assunzioni ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997.".

Nota all'art. 25, comma 2:
L'art. 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, recante "Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.", rubricato "Collaborazione coordinata e continuativa nelle pubbliche Amministrazioni.", al comma 5, così dispone:
"5.  La selezione dei lavoratori destinatari della misura di cui al comma 1, è operata dagli enti sulla scorta dei criteri stabiliti dalla Commissione regionale per l'impiego, in conformità agli indirizzi adottati dai competenti organi dello Stato conferendo priorità ai soggetti già utilizzati dal medesimo ente.".

Note all'art. 25, comma 4:
-  L'art. 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, recante "Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.", rubricato "Collaborazione coordinata e continuativa nelle pubbliche Amministrazioni.", al comma 1, così dispone:
"1.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere alle aziende ed enti pubblici dipendenti dall'Amministrazione regionale o comunque da essa vigilati, agli enti locali territoriali o istituzionali, nonché agli enti ed aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza, un contributo pari a 60 milioni di lire ripartito in cinque annualità in quote di pari importo per ogni lavoratore a cui trova applicazione il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, così come recepito dalla presente legge, impegnato in lavori socialmente utili finanziati con risorse del bilancio regionale ed a cui viene assicurata l'occupazione per sessanta mesi attraverso i contratti di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e con un compenso mensile non inferiore a lire 1.300.000. Nei casi in cui il soggetto promotore sia l'Amministrazione regionale, l'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare la predetta misura.".
-  L'art. 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, recante "Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.", così dispone:
"Programma di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili. - 1. Gli enti che alla data del 1° ottobre 2000, utilizzavano lavoratori destinatari delle disposizioni contenute nell'art. 4, commi 1 e 2, della presente legge approvano, con provvedimento dell'organo esecutivo dell'ente e per l'Amministrazione regionale con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, un programma complessivo di fuoriuscita dei predetti lavoratori dal bacino dei lavori socialmente utili. Tale programma deve prevedere la fuoriuscita di tutti i soggetti utilizzati presso l'ente con l'esplicita individuazione delle misure di fuoriuscita previste dalla normativa vigente. Il programma dell'ente può prevedere l'inclusione anche di soggetti destinatari del regime transitorio che, ancorché utilizzati in precedenza presso altri enti, ne facciano richiesta e purché nei loro confronti si sia proceduto a stipulare la convenzione di cui all'art. 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
2.  Il programma di cui al comma 1, deve pervenire all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione entro e non oltre il 31 gennaio 2001, pena la decadenza dell'ente utilizzatore da tutti i benefici previsti dalla normativa vigente in materia di lavori socialmente utili. La Commissione regionale per l'impiego approva entro il 31 marzo 2001 i programmi degli enti. In caso di inadempienza da parte di amministrazioni o enti soggetti al controllo e vigilanza della Regione, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione segnala l'inadempienza all'amministrazione titolare delle funzioni di controllo o vigilanza, che provvede in via sostitutiva.
3.  Con successivi decreti dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione si provvede all'autorizzazione delle relative misure ed all'erogazione dei relativi finanziamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
4.  Gli enti utilizzatori valutano le attitudini e le segnalazioni dei lavoratori interessati alle misure e acquisiscono la notifica dell'opzione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5.  L'elenco generale delle attività socialmente utili di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, comprende, altresì, tutte quelle rientranti nell'ambito delle competenze istituzionali degli enti utilizzatori delle attività, nonché quelle aggiuntive funzionali allo sbocco occupazionale territoriale che possono essere finanziate con risorse provenienti dai fondi strutturali europei, ovvero siano oggetto di programmazione negoziata così come previsto dall'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo.
6.  Gli organi deliberativi delle istituzioni di cui all'art. 23, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, possono adottare tutti i provvedimenti deliberativi volti a realizzare l'esternalizzazione dei servizi da affidare ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili.
7.  Le misure previste dalla presente legge possono essere applicate anche in favore dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili fruitori di trattamenti previdenziali. I relativi oneri restano a carico dei soggetti promotori o attuatori escludendo ogni onere a carico del bilancio della Regione.".

Nota all'art. 25, comma 5:
L'art. 39 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, recante "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003 . Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico.", rubricato "Lavori socialmente utili.", al comma 5, così dispone:
"5.  Gli enti locali possono effettuare assunzioni, anche part-time, di soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili dagli stessi utilizzati, nell'ambito delle rispettive disponibilità finanziarie, con le modalità di cui all'art. 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni. Per le predette finalità, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a corrispondere ai citati enti un incentivo una tantum pari ad un importo massimo di 30 migliaia di euro per ciascun lavoratore assunto, che viene proporzionalmente ridotto nel caso di assunzioni part-time.".

Nota all'art. 27, comma 1:
L'art. 1 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, recante "Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia.", così dispone:
"L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad istituire, presso uno o più istituti di credito siciliani abilitati al credito alberghiero, un fondo di rotazione a gestione separata con una dotazione di lire 50.000 milioni.
Il fondo è destinato:
a)  quanto a lire 44.400 milioni ad incentivazioni finanziarie a favore di iniziative alberghiere o ricettive per lo sviluppo equilibrato ed armonico delle aree turistiche, tenendo conto del rapporto tra dotazione di posti-letto e corretto uso del territorio e dell'ambiente naturale; limitatamente ai primi due anni di applicazione della presente legge, un'aliquota di lire 16.000 milioni è destinata ad opere di ristrutturazione o di ammodernamento di impianti esistenti ed una ulteriore aliquota di lire 4.400 milioni è destinata alle iniziative di turismo sociale assunte e gestite direttamente da organizzazioni preposte al turismo sociale o giovanile;
b)  quanto a lire 5.600 milioni all'incentivazione di iniziative di cooperative tra albergatori o loro consorzi o consorzi tra albergatori per la:
-  istituzione o gestione di centri di approvvigionamento collettivo;
-  realizzazione o gestione di opere, impianti ed attrezzature turistiche;
-  acquisto di beni per la realizzazione delle iniziative di cui ai punti precedenti.
Le somme di cui alla lett. b), sono attribuite al fondo di rotazione a gestione separata istituito presso l'Istituto regionale per il credito alle cooperative (I.R.C.A.C.), ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, per la concessione di prestiti al tasso di interesse del 2,50 per cento al netto di ogni onere accessorio, previa comunicazione all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
I fondi di cui alla riserva del 30 per cento contenuta nell'ultimo comma dell'art. 45 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, sono destinati alle cooperative e loro consorzi.
Resta salva l'applicazione delle norme di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.".

Note all'art. 28, comma 2:
-  La legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000.
-  La legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, recante "Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana.", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 3 agosto 1977.
-  La legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, recante "Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia.", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 50 del 15 novembre 1980.
-  Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.", è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 302 del 27 dicembre 1999.

Nota all'art. 29, comma 1:
L'art. 1 della legge regionale 7 ottobre 1950, n. 75, recante "Autorizzazione di spesa per opere di propaganda in favore dei prodotti siciliani.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"L'Assessore per l'industria ed il commercio è autorizzato a prendere le iniziative più idonee per lo sviluppo della propaganda dei prodotti siciliani sia direttamente sia avvalendosi di enti in atto esistenti compresi gli enti istituzionali, pubblici e privati, che svolgono attività di promozione e diffusione delle produzioni regionali, nazionali ed estere".

Nota all'art. 29, comma 2:
L'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante "Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Ulteriori disposizioni in favore dell'imprenditoria giovanile. - 1. Allo scopo di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile la Regione concede benefici per progetti di sviluppo produttivo proposti da società cooperative costituite, in misura non inferiore ai due terzi dei soci, da giovani in età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni non compiuti o da società di capitali, le cui quote di partecipazione o le quote di azioni siano possedute per almeno due terzi da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni o società di persone costituite per almeno due terzi da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni non compiuti, purché abbiano sede legale ed operativa nel territorio della Regione siciliana.
2.  I progetti di sviluppo produttivo dovranno riguardare settori economici ed interventi che verranno determinati con apposito regolamento predisposto dalla Presidenza della Regione, sentita la competente commissione legislativa. Il regolamento specifica la destinazione di un contributo per spese istruttorie a carico dei soggetti istanti, pari a un millesimo dell'importo complessivo del finanziamento richiesto, da attribuirsi, in relazione agli obiettivi conseguiti, senza oneri per l'Amministrazione regionale, agli istituti di credito, al nucleo di valutazione e, secondo gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali, di cui alla legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, alla segreteria tecnica.
3.  Ai soggetti di cui al primo comma potranno essere concessi contributi in conto capitale in misura del quaranta per cento, contributi in conto interessi, contributi per le spese di progettazione, consulenza ed azione formativa, contributi per spese di esercizio, contributi in conto canone per locazioni finanziarie, servizio di tutoraggio. Ove i soggetti richiedenti dimostrino di non poter fornire garanzie, sulla base di un'apposita relazione della segreteria tecnica, i mutui sono assistiti da fideiussione a titolo sussidiario, fino al novanta per cento dell'ammontare, e senza altri oneri per l'Amministrazione regionale, prestata dall'Assessorato regionale bilancio e finanze in favore del soggetto erogatore a condizione della preventiva escussione del debitore principale. Il regolamento di cui al precedente comma dovrà specificare l'entità dei benefici concedibili, i casi di incompatibilità, nonché i criteri e le modalità operative per la concessione delle agevolazioni.
3bis.  I soggetti ammessi a finanziamento di cui al comma 3, sono autorizzati a rinegoziare con gli istituti bancari convenzionati concedenti i mutui agevolati tutte le relative condizioni portando, anche in diretta deduzione, dall'importo di mutuo concesso, l'intero contributo in conto interessi attualizzato erogato agli stessi istituti dalla Presidenza della Regione. Gli oneri a conguaglio eventualmente connessi a tali modifiche sono in ogni caso e interamente a carico del soggetto ammesso a finanziamento.
4.  I progetti di cui al primo comma saranno sottoposti all'esame di un apposito nucleo di valutazione, costituito presso la Presidenza della Regione. Il nucleo di valutazione, nominato con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza, è composto da un presidente e da sei componenti tutti esperti nelle materie di economia agraria, industriale, aziendale e statistica di alto profilo curriculare, di cui tre designati dalle Università di Palermo, Catania e Messina, e tre designati dalle associazioni imprenditoriali regionali, e da un dirigente regionale, con funzioni di segretario. Il nucleo di valutazione, che dura in carica tre anni prorogabili per una sola volta, sostituisce il comitato tecnico amministrativo di cui all'art. 19 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125.
4bis.  Ai sensi dei commi 1 e 4, è istituita presso la Presidenza della Regione una segreteria tecnica con il compito di istruire ed esaminare i progetti da sottoporre all'esame del nucleo di valutazione. Detta segreteria tecnica è dotata di un'adeguata strumentazione bibliografica, informatica e telematica e il personale viene formato per la valutazione dei piani d'impresa.
5.  Le cooperative giovanili finanziate ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche, che abbiano completato il progetto nei termini previsti o che abbiano fruito nel corso della realizzazione del progetto, di proroghe regolarmente autorizzate, e che nell'esercizio successivo a quello di approvazione degli atti di collaudo finale abbiano assunto il numero di soci previsto, ed abbiano raggiunto almeno l'80 per cento del fatturato programmato, sono ammessi a fruire quale bonifico sulle rate di mutuo e del credito di esercizio erogate dall'Ircac, una sola volta, delle seguenti agevolazioni:
a)  contributo a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per interessi bancari relativi ad anticipazioni di pagamento degli stati di avanzamento lavori e credito d'Iva;
b)  contributo a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per interessi sullo sconto effetti, utilizzati come pagamento in prestazioni d'opera e forniture regolarmente contabilizzate e collaudate;
c)  contributi a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per il pagamento dei premi di polizze fideiussorie relative ad anticipazioni di quota parte del finanziamento;
d)  contributo a fondo perduto pari al 50 per cento del capitale sociale versato dai soci o sottoscritto con impegno di versamento con ratei annuali, nel triennio successivo a quello di sottoscrizione.
5bis.  Il periodo di preammortamento per i mutui, anche già stipulati, di cui agli artt. 10 e 13 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni ha decorrenza dalla data di approvazione del collaudo finale, su richiesta del mutuatario.
6.  E' abrogata ogni altra disposizione regionale non compatibile con le norme contenute nel presente articolo.
7.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di 40.000 milioni e per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 50.000 milioni.
7bis. Per le finalità del comma 4bis è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 50 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 10607 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo. Agli oneri relativi agli esercizi futuri si provvederà ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
8.  Per gli scopi di cui al presente articolo la Presidenza della Regione si avvarrà di tutti gli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, di tutte le casse rurali ed artigiane e le banche popolari e, successivamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni, potrà avvalersi anche di tutti gli altri istituti di credito abilitati ad operare in valuta euro.
9.  Gli enti e gli istituti di credito interessati devono inoltrare alla Presidenza della Regione apposita adesione, obbligandosi unilateralmente alle condizioni previste nell'allegato B, del decreto del Presidente della Regione siciliana 8 marzo 1995, n. 50.".

Nota all'art. 29, comma 3:
L'art. 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"1.  I bilanci di previsione, le variazioni di bilancio, i bilanci consuntivi e i regolamenti di enti, aziende e istituti regionali, devono essere trasmessi dagli organi di tutela e vigilanza, prima dell'approvazione, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per l'acquisizione del parere che deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di ricevimento. Trascorso tale termine il parere si intende reso favorevolmente. Resta fermo l'obbligo per l'Assessorato di concludere l'iter istruttorio del parere. In caso di osservazioni, richieste di chiarimenti o nuovi elementi di giudizio, integrazioni di documentazione acquisibili anche attraverso visite ispettive, che possono essere effettuate una sola volta, il termine è ridotto a dieci giorni che decorrono dalla data di ricevimento della risposta da parte degli enti, delle aziende e degli istituti regionali.
2.  Il parere dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, preventivo e obbligatorio, accerta la conformità degli atti alle norme di contabilità e valuta il contenuto delle relazioni di cui al comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni. Detto parere può essere sottoposto a condizioni, il cui rispetto viene verificato dall'organo cui compete l'approvazione in via amministrativa degli atti di cui al comma 1.
3.  Le variazioni di bilancio effettuate da enti, aziende e istituti regionali discendenti da utilizzazioni del fondo di riserva o da storni sono immediatamente esecutive e devono essere trasmesse per conoscenza all'amministrazione vigilante unitamente al parere del collegio dei revisori.
4.  L'istituto della perenzione amministrativa di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 12 della legge regionale 4 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni non si applica agli enti di cui al comma 1.
5.  Gli enti, istituti ed aziende regionali per le richieste di pareri si avvalgono, per il tramite delle amministrazioni di tutela e vigilanza, degli uffici regionali.
6.  I contributi per le spese di funzionamento di enti, aziende ed istituti regionali sono erogati in due semestralità anticipate. L'erogazione della seconda semestralità è condizionata alla presentazione del conto consuntivo dell'anno precedente e deve essere effettuata al netto dell'avanzo di amministrazione utilizzabile determinato con il predetto conto; l'avanzo di amministrazione utilizzabile non viene portato in diminuzione del contributo regionale da erogare fino alla concorrenza del 5 per cento della spesa corrente complessivamente prevista risultante dal conto consuntivo e con il limite massimo di 150 mila euro. Qualora l'importo da portare in diminuzione risulti maggiore della seconda semestralità, la parte eccedente viene conguagliata con le semestralità successive. Le somme non utilizzate per effetto del presente comma costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale.
7.  I trasferimenti a carico del bilancio della Regione a favore degli enti di cui al comma 1, sono erogati con mandati diretti, fatte salve diverse modalità previste da specifiche disposizioni legislative.
8.  Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4, si applicano anche alle Aziende unità sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, alle Aziende policlinico, all'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sicilia e al Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS), con sede in Sicilia.".

Nota all'art. 29, comma 4:
L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Legge finanziaria. - 1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'art. 1.
2.  La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a)  alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b)  alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'art. 2;
c)  all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
d)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
e)  alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f)  alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
g)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
h)  alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
i)  alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'art. 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;
l) alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.
3.  La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4. Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.".

Nota all'art. 29, comma 5:
L'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Finalità ed àmbito di applicazione. - 1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, al fine di:
a)  accrescere l'efficienza dell'Amministrazione regionale in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi della Comunità europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b)  razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva del personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica regionale;
c)  realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.
2.  Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Consiglio dei Ministri rispettivamente il Presidente della Regione e la Giunta regionale.
3.  Gli enti di cui al comma 1 si adeguano anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano al regime giuridico di cui al presente titolo adottando appositi regolamenti di organizzazione secondo le procedure di cui all'art. 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, all'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e all'art. 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2. Per i rimanenti enti pubblici non economici il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'emanazione dell'apposito regolamento tipo. I suddetti regolamenti sono trasmessi alla Presidenza della Regione che ne cura la raccolta e la pubblicazione.
4.  Al fine di assicurare la funzionalità dell'ordinamento finanziario e contabile ai tempi di attuazione della riforma dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza, gli enti pubblici di cui al comma 1, che applicano le disposizioni del regolamento di contabilità approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, continuano ad osservare detta normativa per l'esercizio 2004.".

Nota all'art. 29, comma 6:
L'art. 11 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, recante "Norme finanziarie urgenti - Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Emergenza idrica. - 1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 9 dell'ordinanza n. 3052 del 31 marzo 2000 e delle ordinanze n. 3189, n. 3224 e n. 3252 del 2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento di protezione in materia di emergenza idrica è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 30 milioni di euro e per l'esercizio finanziario 2004 la spesa di 15 milioni di euro da iscrivere rispettivamente nella rubrica del dipartimento regionale Protezione civile del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo, U.P.B. 1.6.2.6.1, capitolo 516017 e capitolo 516020.
2.  La somma di cui al comma 1, confluisce nella contabilità speciale 3015 appositamente istituita presso la Banca d'Italia, sezione di Palermo, ed è rendicontata con le modalità previste dal comma 5 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 3189/2002.
3.  Il Presidente della Regione commissario delegato per l'emergenza idrica dispone dei fondi di cui al presente articolo nei modi e con i limiti di cui alle ordinanze statali di cui al comma 1, nonché, per far fronte all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria sulle reti irrigue a valle delle dighe dell'ESA a cui vengono trasferiti, limitatamente a tale attività, dei poteri derogatori previsti dalle ordinanze statali di cui al comma 1.
4.  All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si fa fronte per l'esercizio finanziario 2002, ai sensi del comma 14 dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con parte delle assegnazioni attuative della legge 2 maggio 1976, n. 183, non impegnate alla data del 31 dicembre 1998 e per l'esercizio finanziario 2004 con una quota delle risorse di cui al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.".

Nota all'art. 29, comma 7:
L'art. 97 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 , recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Statuti consorzi fidi. - 1. Gli statuti dei consorzi di primo e secondo grado che usufruiscono dei benefici di cui al presente titolo sono approvati con decreto dell'Assessore regionale competente per materia e devono espressamente prevedere:
a)  l'importo minimo del concorso al fondo rischi e delle fideiussioni rilasciate dalle singole imprese consorziate, relativamente ai consorzi di primo grado;
b)  l'importo minimo del concorso al fondo rischi e delle fideiussioni rilasciate dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 95, relativamente ai consorzi di secondo grado;
c)  l'importo unitario dei finanziamenti garantibili dai consorzi. Il limite massimo per le garanzie prestate dai consorzi fidi industriali è di lire 1.000 milioni per i consorzi di primo grado e, per la parte eccedente, fino all'importo massimo di lire 3.000 milioni mediante garanzia prestata dai consorzi di secondo grado. Per i consorzi artigiani e commerciali il limite rispettivamente è fissato in lire 700 milioni, di cui lire 200 milioni per credito di esercizio o forme ad esso assimilabili, e fino al massimo di euro 1.549.370,70 per operazioni a medio e lungo termine;
d)  il rapporto tra il totale del fondo rischi e delle fideiussioni in essere e il totale dei finanziamenti garantibili;
e)  la quota a carico dell'impresa, pari al 50 per cento dell'importo unitario del monte di garanzia, fermo restando che i versamenti effettuati dall'impresa rispetto all'importo della fideiussione non possono essere inferiori al 30 per cento della quota complessivamente a carico dell'impresa;
f)  la percentuale di ripartizione massima del rischio tra il consorzio di primo grado, il consorzio di secondo grado e l'istituto di credito finanziatore;
g)  le modalità e le condizioni per la concessione della garanzia.
2.  Gli statuti dei consorzi fidi devono altresì prevedere:
a)  la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante dell'Assessorato regionale competente e, nel caso di consorzi misti di cui ai commi successivi, di un rappresentante dell'Assessorato competente in ragione della prevalenza del numero delle imprese associate dei diversi settori produttivi;
b)  l'approvazione da parte dell'Assessorato regionale competente di eventuali modifiche dello statuto del consorzio;
c)  la trasmissione all'Amministrazione regionale di copia del bilancio dell'esercizio precedente completo delle relazioni e attestazioni di legge entro trenta giorni dall'approvazione dello stesso;
d)  la devoluzione, in caso di scioglimento o di cessazione del consorzio, di quanto residuo dell'integrazione regionale dalla liquidazione del fondo rischi, al fondo di garanzia regionale.
3.  All'art. 25, comma 3, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 le parole "dell'art. 33" sono da intendersi "dell'art. 31".
4.  Le disposizioni in favore delle cooperative e consorzi di garanzia per i settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio possono altresì estendersi a consorzi e cooperative costituite in forma mista purché prevedano la costituzione di fondi rischi separati. Nel caso in cui i Consorzi Fidi siano costituiti da imprese in forma cooperativa, essi potranno associare imprese operanti anche in settori diversi da quelli previsti dalla legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, dalla legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, dalla legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, dalla legge regionale 28 marzo 1995, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, dall'art. 3 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33. In tal caso gli statuti devono obbligatoriamente prevedere la costituzione di un apposito fondo rischi separato specificatamente riservato alle imprese dei settori non agevolabili.
5.  Per i consorzi misti di cui al comma 4, lo statuto è approvato dall'Assessore regionale competente in ragione della prevalenza del numero delle imprese associate dei diversi settori produttivi, previo parere degli altri Assessorati interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta presentata dal consorzio il parere si intende favorevolmente reso. Analogamente nel caso in cui un consorzio estenda la sua attività ad altri settori produttivi, le necessarie modifiche statutarie sono autorizzate dall'Assessore regionale che ha provveduto all'approvazione dello statuto, previo parere degli altri Assessorati interessati e nel rispetto dello stesso termine, decorso il quale si forma il silenzio assenso.
6.  I consorzi fidi che procedono a operazioni di accorpamento continuano ad operare con gli Assessorati competenti sulla base degli statuti approvati, anche nel caso in cui siano necessarie modifiche statutarie ovvero un nuovo statuto, nelle more della loro approvazione."

Nota all'art. 29, comma 8:
L'art. 10 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Spese di istruttoria delle procedure di valutazione di impatto ambientale. - 1. Ai fini dell'istruttoria per il rilascio dei pareri di cui all'art. 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il committente privato versa in entrata al bilancio regionale una somma pari allo 0,1 per cento dell'importo del progetto di massima presentato.".

Nota all'art. 29, comma 9:
L'art. 38 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Interventi decreto Presidente Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000 - Convenzioni ex Agensud. - 1. Per la prosecuzione degli interventi individuati dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000 - Convenzioni ex Agensud, i dipartimenti regionali competenti per materia trasferiscono le competenze e le relative risorse finanziarie previste per ciascun progetto direttamente agli enti attuatori, che provvedono a tutti gli adempimenti necessari per la definizione degli interventi medesimi.
2.  Il dipartimento regionale bilancio e tesoro provvede all'iscrizione nelle pertinenti rubriche del bilancio regionale delle somme necessarie all'attuazione del comma 1 su richiesta del dipartimento regionale della programmazione.
3.  A valere sulle risorse già trasferite dallo Stato per l'attuazione degli interventi previsti dal programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-1992, trova applicazione il disposto dell'art. 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 ottobre 2002.".

Nota all'art. 29, comma 10:
L'art. 70 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, recante "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003 . Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Trasporto pubblico locale. -  1. I costi economici standardizzati, già determinati per il 1997, sono confermati per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.
2.  La misura dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni, determinata ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni, è stabilita rispettivamente in 159.285 migliaia di euro per l'anno 2003 (UPB 12.3.1.3.1, capitolo 478104) ed in 177.088 migliaia di euro da iscrivere in bilancio in due o più soluzioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
3.  Fino alla data di entrata in vigore della riforma del trasporto pubblico locale in Sicilia e, comunque, sino alla data del 31 dicembre 2006, è fatto divieto di istituire nuovi servizi di linea in concessione, compresi i servizi previsti dall'art. 12 della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e sono fatti salvi gli atti emanati in conformità all'indirizzo adottato dall'Assemblea regionale siciliana con la mozione n. 154 del 23 febbraio 1998.
4.  Le nuove esigenze di mobilità dei cittadini sono assicurate autorizzando l'adeguamento e/o la modifica delle autolinee esistenti.
5.  Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, le aziende concessionarie del servizio pubblico locale in Sicilia adottano la carta dei servizi, secondo quanto previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, dall'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, dall'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e dal titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, entro centottanta giorni, adottano un piano per procedere alla certificazione di qualità secondo le norme ISO.".

Nota all'art. 29, comma 11:
L'art. 1 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Risultati differenziali. - 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e considerati gli effetti della presente legge, il livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2001, resta determinato in termini di competenza in lire 463,475 miliardi e, tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno medesimo resta fissato in termini di competenza in lire 1.000 miliardi.
2.  Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per gli anni 2002 e 2003, è determinato un saldo netto da finanziare ed impiegare rispettivamente pari a lire 131,475 miliardi e a lire 705,603 miliardi ed un livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 2002 pari a lire 800 miliardi.
3.  Ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare le operazioni finanziarie di cui ai commi 1 e 2, nei limiti massimi ivi stabiliti. Sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6.
4.  In relazione all'assegnazione a favore della Regione, disposta dall'art. 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da corrispondere in quindici annualità costanti di lire 21 miliardi a decorrere dall'anno 2001, corrispondente ad un capitale mutuabile di almeno 200 miliardi di lire, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato, per l'anno 2001, ad effettuare operazioni finanziarie per l'attualizzazione del relativo credito. L'entrata derivante dalle operazioni finanziarie di cui al presente comma, prevista per l'anno 2001 in lire 200 miliardi, è vincolata al finanziamento di interventi diretti a:
a)  contenere i consumi ed i costi energetici delle piccole e medie imprese per 30.400.000 euro;
b)  fronteggiare la crisi del settore agrumicolo per 30.400.000 euro;
c)  sostenere iniziative ed investimenti nei comuni sede di impianti di raffinazione, estrazione e stoccaggio di prodotti petroliferi per 30.400.000 euro;
d)  realizzare infrastrutture primarie con interventi intersettoriali per 12.091.000 euro.
5.  L'erogazione delle somme di cui al comma 4 è subordinata alla definizione delle operazioni di attualizzazione del limite di impegno assegnato dallo Stato.".

Nota all'art. 31, comma 1:
L'art. 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana.", così dispone:
"Fondi globali. - 1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.
2.  Gli importi previsti nei fondi di cui al precedente comma rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati ad uno o più accantonamenti di segno positivo o parte di essi. L'utilizzazione degli accantonamenti di segno positivo è subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo presentato dalla Giunta all'Assemblea regionale siciliana relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo ovvero alla realizzazione delle entrate o alla riduzione delle spese relative al corrispondente accantonamento di segno negativo.
3.  Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze le risorse derivanti dalla riduzione di spese o dall'incremento di entrate sono portate rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio regionale e correlativamente assegnate in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al primo comma.
4.  I fondi di cui al presente articolo non sono utilizzabili per l'imputazione di titoli di spesa.
5.  Se i creditori sono già individuati negli atti di assunzione degli impegni, le competenti Amministrazioni provvedono all'emissione contestuale dei titoli di spesa limitatamente alle somme dovute e liquidate e sempreché si preveda che i titoli stessi possano essere operati entro l'esercizio.".

Nota all'art. 31, commi 2 e seguenti:
L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", così dispone:
"Legge finanziaria. - 1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'art. 1.
2.  La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a)  alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b)  alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'art. 2;
c)  all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
d)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
e)  alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f)  alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
g)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
h)  alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
i)  alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'art. 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;
l)  alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.
3.  La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4.  Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 692
"Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Pagano) il 14 ottobre 2003.
Trasmesso alla Commissione Bilancio (II) il 13 novembre 2003.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 138 del 19 novembre, n. 140 del 26 novembre, nn. 141 e 142 del 3 dicembre, n. 143 del 4 dicembre ed esitato per l'Aula nella seduta n. 144 del 4 dicembre 2003.
Relatore di maggioranza: Savona.
Relatore di minoranza: Capodicasa.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 176 del 16 dicembre, n. 177 del 17 dicembre, n. 178 del 18 dicembre e n. 179 del 19-20 dicembre 2003.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 179 del 19-20 dicembre 2003.
(2003.53.3223)083


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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