REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 6 FEBBRAIO 2004 - N. 6
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETO PRESIDENZIALE 11 dicembre 2003.
Annullamento dei decreti presidenziali 28 giugno 2000 e 13 luglio 2000, relativi alla nomina dei componenti del comitato direttivo dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione siciliana (ARAN Sicilia).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge regionale 20 aprile 1976, n. 35;
Vista la legge regionale 28 marzo 1995, n. 22;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 50, comma 16;
Vista la legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e, in particolare, l'art. 25, comma 1, che ha previsto l'istituzione dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione siciliana (ARAN Sicilia) con le funzioni e i compiti attribuiti all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche;
Considerato che l'art. 25, comma 3, della legge regionale sopra citata dispone che il comitato direttivo dell'Agenzia è nominato dal Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale ed è costituito da cinque componenti scelti secondo i criteri previsti dal comma 7 dell'art. 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, tre dei quali designati dal Presidente della Regione, uno dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e uno dall'Unione regionale province siciliane (URPS);
Visto il decreto presidenziale n. 3301/Gr.1/687/D.P. del 28 giugno 2000, con il quale, previa deliberazione della Giunta regionale n. 134 dell'1 giugno 2000, sono stati nominati, ai sensi dell'art. 25, comma 3, della legge regionale n. 10/2000, i tre componenti dell'ARAN Sicilia scelti dal Presidente della Regione;
Considerato che con il medesimo decreto presidenziale si è provveduto, altresì, alla nomina del rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);
Visto il successivo decreto presidenziale n. 3506/D.P. del 13 luglio 2000, con il quale il comitato direttivo dell'ARAN è stato integrato con il rappresentante dell'URPS;
Vista la deliberazione n. 233 del 10 agosto 2000, con la quale la Giunta regionale ha revocato la propria precedente deliberazione n. 134 dell'1 giugno 2000 sopra citata e tutti gli atti conseguenti riguardanti le nomine dei componenti del comitato direttivo dell'ARAN Sicilia, nella considerazione che: per la nomina dei soggetti designati dal Presidente della Regione, non è stato acquisto, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 35/76, il parere della competente Commissione legislativa dell'A.R.S.; in relazione alle nomine stesse non è stato accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 4 dell'art. 25 della legge regionale n. 10/2000, e precisamente la "riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale"; per la nomina dei rappresentanti dell'ANCI e dell'URPS, effettuata con i decreti presidenziali n. 3301 e 3506 rispettivamente del 28 giugno 2000 e 13 luglio 2000, non è stata seguita la puntuale procedura di cui al terzo comma dell'art. 25 della legge regionale n. 10/2000, non essendo stata preventivamente sentita la Giunta regionale; inoltre, relativamente al rappresentante dell'U.R.P.S., sono stati rinvenuti motivi di incompatibilità;
Viste le note presidenziali n. 2808 e n. 2809, ambedue del 27 settembre 2000, con le quali il gruppo 1°/Affari generali e comuni della Segreteria generale ha comunicato ai soggetti nominati con i decreti presidenziali sopra citati, l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 8 e seguenti della legge regionale n. 10/91, diretto al ritiro degli atti relativi alle nomine stesse;
Vista la nota datata 6 ottobre 2000, con la quale il sig. Pietro Puccio, nominato nella qualità di rappresentante dell'ANCI, in ordine all'annullamento del decreto di nomina, ha presentato le proprie controdeduzioni;
Viste le note presidenziali n. 2424 e n. 2425 del 24 ottobre 2003, con le quali, ai sensi dell'art. 8 e seguenti della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, si è ulteriormente proceduto a comunicare ai soggetti componenti il comitato direttivo dell'ARAN, l'avvio del procedimento diretto al ritiro, rectius annullamento dei decreti presidenziali n. 3301 del 28 giugno 2000 e n. 3506 del 13 luglio 2000;
Vista la nota del 3 novembre 2003, con la quale il sig. Pietro Puccio, in ordine all'annullamento del decreto di nomina quale rappresentante dell'ANCI ha ripresentato le proprie controdeduzioni;
Considerato che le effettuate nomine risultano illegittime per il mancato accertamento del requisito di cui al comma 4 dell'art. 25 della legge regionale n. 10/2000, relativamente alla "riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale", nonchè per i soggetti designati dal Presidente della Regione non è stato acquisito, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 35/76, il preventivo parere della competente Commissione legislativa permanente dell'A.R.S. per le questioni istituzionali, e che, relativamente alla nomina dei soggetti designati dall'ANCI e dall'URPS, non è stato prestato ossequio alla previsione di cui al terzo comma dell'art. 25 della legge regionale n. 10/2000, sopra citata, non essendo stata preventivamente sentita la Giunta regionale, nonchè, per il rappresentante dell'URPS, per i ravvisati motivi di incompatibilità, in considerazione del fatto che il soggetto al momento della nomina rivestiva la carica di presidente della Provincia regionale di Enna;
Considerata, altresì, la necessità di eliminare dal mondo giuridico provvedimenti illegittimi, atteso che, nella fattispecie, per illeggittimità derivata si potrebbe causare l'annullamento di atti posti in essere nell'esercizio di funzioni di particolare rilevanza, quali quelli dell'ARAN Sicilia;
Ritenuto, in considerazione della illegittimità della deliberazione n. 134 dell'1 giugno 2000, di dovere procedere, per le motivazioni contenute nella deliberazione n. 233 del 10 agosto 2000 e come sopra riportate, all'annullamento del decreto presidenziale n. 3301 del 28 giugno 2000, con il quale sono stati nominati, su designazione del Presidente della Regione, componenti del comitato direttivo dell'ARAN i sigg.ri: dott. Orazio Aleo, con funzioni di presidente, dott. Filippo Gambino, dott. Raimondo Di Salvo, con funzione di componenti e sig. Pietro Puccio, con funzioni di componente in rappresentanza dell'ANCI e del decreto presidenziale n. 3506 del 13 luglio 2000, con il quale il comitato direttivo dell'ARAN Sicilia è stato integrato con il prof. Michele Galvagno, con funzione di componente, in rappresentanza dell'URPS;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni in premesse specificate, sono annullati i decreti presidenziali n. 3301 del 28 giugno 2000 e n. 3506 del 13 luglio 2000, con i quali, ai sensi dell'art. 25, comma 3, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sono stati nominati i componenti del comitato direttivo dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione siciliana (ARAN Sicilia).

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 dicembre 2003.
  CUFFARO 

(2004.3.100)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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