REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 6 FEBBRAIO 2004 - N. 6
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETO 29 dicembre 2003.
Determinazione degli aggregati di spesa relativi all'anno 2004.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istituitiva del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, in particolare il comma 6 dell'art. 28, il quale prevede che: "I direttori generali delle aziende sanitarie locali negoziano preventivamente con le strutture pubbliche e private, ivi comprese le aziende universitarie policlinico, l'ammontare delle prestazioni erogabili per conto del servizio sanitario regionale nei limiti dei budget predeterminati dalla Regione, tenendo conto della qualità delle prestazioni erogate, della programmazione regionale, del fabbisogno di assistenza individuato dalla Regione e dei propri vincoli di bilancio".
Vista la legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003";
Visto l'art. 25 della legge 16 aprile 2003, n. 4, il quale dispone che la spesa sanitaria per il triennio 2003-2005 non può superare i valori complessivi indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria per singolo aggregato economico;
Visto l'art. 25 "tetti di spesa" della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, così come sostituito dall'art. 17 della legge regionale dell'8 settembre 2003, n. 13, che al comma 2 ha previsto: "Nel caso in cui entro il termine di cui al comma 1 non sia stata ancora adottata dal CIPE la delibera di riparto del Fondo sanitario nazionale per l'anno successivo, il limite delle risorse destinate al Servizio sanitario regionale non può superare quello complessivamente stabilito dall'ultima delibera di riparto adottata dalCIPE";
Visto il comma 1 dell'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici" dispone che "l'onere a carico del servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica complessiva, compresa quella relativa al trattamento dei pazienti in regime di ricovero ospedaliero, è fissata, in sede di prima applicazione, al 16% come valore di riferimento, a livello nazionale ed in ogni singola regione... (omissis)";
Visto il comma 35 dell'art. 76 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, che prevede che le autorizzazioni di spesa in eccedenza rispetto ai valori complessivi degli aggregati sono nulli;
Considerato, altresì, che la quota di FSR 2003, ai sensi del comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 16/2003, della somma complessiva diE 6.329.656.578,00, comprensiva delle entrate proprie accertate nell'anno 2002 dalle aziende sanitarie, deve essere decurtata:
a)  di un importo pari all'1% del Fondo, quantificato in E 61.264.116,00 (ai sensi dell'art. 66 della legge regionale n. 25/93, così come modificato dall'art. 54 della legge regionale n. 30/93);
b)  di una quota destinata ai capitoli di fondo sanitario regionale gestiti direttamente dall'Assessorato, ai sensi di normativa regionale specifica, che si determina in una quota maggiore di quella realmente impegnata nell'anno 2003 in 100 milioni di euro (avvio a regime del SUES 118);
c)  della quota di E 34.896.354,00 per l'ISMETT;
d) di una quota di E 136.239.301,00 per le spese centralizzate;
Considerato che il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica è pari ad E 980.225.852, calcolato sulla quota di FSR 2003 depurata dalle entrate proprie di E 6.126.411.578,00;
Considerato, pertanto, che bisogna prevedere per la farmaceutica territoriale una quota pari al 13% (E 796.433.505,00) e per i farmaci direttamente acquistati dalle aziende sanitarie il 3% (E 183.792.347,00).
Ritenuto:
-  di tenere conto per la determinazione degli aggregati di spesa per l'anno 2004 delle seguenti somme:
1)  per la spesa farmaceutica territoriale       E 796.433.505,00 
2)  per l'acquisto di farmaci ospedalieri      " 183.792.347,00 
3)  per le spese centralizzate, capitoli regionali e 1% del fondo      " 332.399.711,00 
4)  per gli altri aggregati      " 5.017.030.955,00 
  Totale     E 6.329.656.578,00 

-  di ripartire gli importi di cui ai punti 1, 2 e 4, sopra indicati, in proporzione matematica tenuto conto dei dati rilevati dai bilanci d'esercizio relativi all'anno 2002 e delle delibere della Giunta regionale n. 301 e n. 353 sopra citate, escluso per l'aggregato "Personale" per il quale viene riconfermato l'ammontare del 2003, anche per far fronte ai maggiori oneri scaturenti dal rinnovo contrattuale;
Ritenuto, nell'ipotesi in cui il trend nel primo semestre registri un'aumento di spesa rispetto al limite percentuale del 13%, di autorizzare le aziende al passaggio all'assistenza indiretta al fine di contenere la spesa nei limiti previsti dall'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001;
Ravvisata la necessità di modificare gli aggregati indicati nel documento di programmazione economica (DPEF 2003-2005) come segue:
1)  accorpare in un unico aggregato la "specialistica convenzionata esterna e ospedaliera convenzionata";
2)  scorporare dall'aggregato "beni e servizi" la spesa per l'acquisto di "prodotti farmaceutici";
3)  accorpare gli aggregati "Compartecipazioni" e "Trasferimenti" alla voce "Beni e servizi", vista l'esiguità degli importi e l'inutilità di tale evidenziazione separata;
4)  togliere l'aggregato "Obiettivi di piano o spese vincolate" in quanto trattasi di somme a destinazione vincolata che non rientrano nella quota di FSR che viene distribuita alle aziende con il riparto del Fondo sanitario regionale di parte corrente.
Ritenuto, per quanto sopra, di attribuire gli aggregati per singola provincia, secondo la seguente tabella:

Descrizione      Agrigento Caltanissetta Catania Enna Messina 
Personale      186.940.696 162.630.856 619.688.417 118.563.055 429.640.292 
Beni e servizi      47.093.043 25.325.837 161.062.968 24.760.207 97.367.385 
Per prodotti farmaceutici      7.645.527 7.868.160 42.225.401 6.144.893 31.407.350 
Assistenza medico generica      39.801.258 23.169.565 77.791.387 18.783.829 58.828.528 
Farmaceutica      74.822.288 39.221.135 169.240.193 27.611.010 110.967.634 
Assistenza specialistica interna      5.568.315 3.650.509 18.347.208 71.844 9.222.204 
Ospedaliera convenzionata+assistenza specialistica convenzionata      45.216.299 22.386.887 175.149.339 4.108.436 94.884.425 
Altre prestazioni sanitarie      28.261.278 15.403.081 152.671.410 40.926.011 37.641.227 
Mutui, interessi e spese legali      4.411.636 806.797 6.348.522 3.182.844 2.467.598 
  Totale 439.760.340 300.462.827 1.422.524.845 244.152.129 872.426.643 


Descrizione      Palermo Ragusa Siracusa Trapani 2004 
Personale      727.801.594 182.503.541 174.872.639 188.464.910 2.791.106.000 
Beni e servizi      194.069.494 37.380.629 44.396.045 42.186.281 673.641.889 
Per prodotti farmaceutici      54.117.015 10.708.876 11.769.595 11.905.529 183.792.346 
Assistenza medico generica      99.996.658 22.756.567 30.720.039 35.541.506 407.389.337 
Farmaceutica      198.606.708 44.366.056 63.311.831 68.286.650 796.433.505 
Assistenza specialistica interna      36.978.411 2.252.513 5.799.905 4.320.769 86.211.678 
Ospedaliera convenzionatapiù assistenza specialistica convenzionata      319.170.041 8.649.177 47.152.987 40.340.342 757.057.933 
Altre prestazioni sanitarie      35.372.133 13.743.195 30.620.929 43.658.184 398.297.448 
Mutui, interessi e spese legali      7.532.970 1.573.541 6.095.325 7.146.737 39.565.970 
  Totale 1.673.645.024 323.934.095 414.739.295 441.850.908 6.133.496.106 



Decreta:


Art. 1

Per l'anno 2004 l'importo totale da utilizzare per la determinazione degli aggregati di spesa, ai sensi del comma 2 dell'art. 25 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è diE 6.133.496.106.

Art. 2

Per l'anno 2004 l'importo degli aggregati per singola voce e provincia è il seguente:

Descrizione      Agrigento Caltanissetta Catania Enna Messina 
Personale      186.940.696 162.630.856 619.688.417 118.563.055 429.640.292 
Beni e servizi      47.093.043 25.325.837 161.062.968 24.760.207 97.367.385 
Per prodotti farmaceutici      7.645.527 7.868.160 42.225.401 6.144.893 31.407.350 
Assistenza medico generica      39.801.258 23.169.565 77.791.387 18.783.829 58.828.528 
Farmaceutica      74.822.288 39.221.135 169.240.193 27.611.010 110.967.634 
Assistenza specialistica interna      5.568.315 3.650.509 18.347.208 71.844 9.222.204 
Ospedaliera convenzionata+assistenza specialistica convenzionata      45.216.299 22.386.887 175.149.339 4.108.436 94.884.425 
Altre prestazioni sanitarie      28.261.278 15.403.081 152.671.410 40.926.011 37.641.227 
Mutui, interessi e spese legali      4.411.636 806.797 6.348.522 3.182.844 2.467.598 
  Totale 439.760.340 300.462.827 1.422.524.845 244.152.129 872.426.643 


Descrizione      Palermo Ragusa Siracusa Trapani Totale 2004 
Personale      727.801.594 182.503.541 174.872.639 188.464.910 2.791.106.000 
Beni e servizi      194.069.494 37.380.629 44.396.045 42.186.281 673.641.889 
Per prodotti farmaceutici      54.117.015 10.708.876 11.769.595 11.905.529 183.792.346 
Assistenza medico generica      99.996.658 22.756.567 30.720.039 35.541.506 407.389.337 
Farmaceutica      198.606.708 44.366.056 63.311.831 68.286.650 796.433.505 
Assistenza specialistica interna      36.978.411 2.252.513 5.799.905 4.320.769 86.211.678 
Ospedaliera convenzionata più assistenza specialistica convenzionata      319.170.041 8.649.177 47.152.987 40.340.342 757.057.933 
Altre prestazioni sanitarie      35.372.133 13.743.195 30.620.929 43.658.184 398.297.448 
Mutui, interessi e spese legali      7.532.970 1.573.541 6.095.325 7.146.737 39.565.970 
  Totale 1.673.645.024 323.934.095 414.739.295 441.850.908 6.133.496.106 



Art. 3

I direttori generali delle aziende sanitarie locali devono negoziare, entro trenta giorni dal ricevimento del presente decreto, con le strutture pubbliche e private, ivi comprese le aziende universitarie policlinico, l'ammontare delle prestazioni erogabili per conto del servizio sanitario regionale nei limiti dei budget così come determinati all'art. 2 del presente decreto, tenendo conto della qualità delle prestazioni erogate, della programmazione regionale e dei propri vincoli di bilancio, ai sensi del comma 6 dell'art. 28 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

Art. 4

I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, nell'ipotesi in cui il trend di spesa relativa al primo semestre registri un aumento rispetto al limite di spesa previsto all'art. 2, devono procedere ad erogare i farmaci, a decorrere dall'1 agosto 2004, in forma indiretta.

Art. 5

Ai sensi del comma 35 dell'art. 76 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, le autorizzazioni di spesa in eccedenza, rispetto ai valori complessivi degli aggregati di cui all'art. 2, sono nulli.
Il presente decreto sarà trasmesso contemporaneamente alla ragioneria centrale sanità per l'annotazione di rito, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed ai direttori generali delle aziende unità sanitarie locali per l'esecuzione.
Palermo, 29 dicembre 2003.
  CITTADINI 
  PAGANO 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 31 dicembre 2003 al n. 501.
(2004.3.97)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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