REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 12 MARZO 2004 - N. 11
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


CIRCOLARE 5 marzo 2004, n. 2.
Legge regionale n. 4/2003, articolo 20. Circolare a chiarimento.

ALLE PROVINCE REGIONALI
AI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA
Sono stati chiesti da amministrazioni comunali chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 20 della legge regionale n. 4/2003 in relazione alle tipologie edilizie ammissibili al regime semplificato.
Al riguardo si osserva:
Con riferimento all'art. 20 della legge calendata è stata rilevata una supposta contraddizione laddove da un canto il comma 1, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, esclude dall'assoggettamento alla concessione ed autorizzazione, anche nella ipotesi in cui importino aumento della superficie utile e di volume, i manufatti descritti nel medesimo comma e in quelli indicati ai successivi commi 3 e 4; da un altro, al comma 2, è richiesta una relazione a firma di professionista abilitato che asseveri tra l'altro il rispetto delle norme urbanistiche.
Al riguardo questo Assessorato esprime l'avviso che il contrasto sia solo apparente e che il riferimento al rispetto delle norme urbanistiche si riferisce, sul piano logico, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali non riguardanti i parametri edilizi oggetto della deroga.
Con riferimento poi ai detti parametri sono intervenute richieste di chiarimento circa l'esatta individuazione delle tipologie edilizie alle quali è applicabile la procedura agevolata atteso che la norma è intitolata alle "opere interne" e che il riferimento al termine "chiusura" farebbe supporre che le opere possono solo interessare strutture preesistenti, coperte e già assentite.
In proposito occorre premettere che con l'espressione "opere interne" si intendono definire gli interventi edilizi minori non incidenti sul prospetto, sulla sagoma, sulla superficie e non comportanti un aumento di unità immobiliari (ex art. 26, legge n. 47/85).
Il legislatore siciliano, già con l'art. 9 della legge regionale n. 37/85, aveva ampliato rispetto alla normativa nazionale, le tipologie di tali interventi minori includendo la chiusura di verande e balconi con strutture precarie; successivamente con l'art. 20 della legge n. 4/2003, in sintonia con l'evoluzione legislativa (vedi testo unico D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), tendente a ridurre a 2 i titoli abilitativi, la concessione edilizia e la denuncia di inizio di attività (riservando il primo agli interventi rilevanti che importano un controllo preventivo e il secondo agli interventi minori per i quali tale controllo non è necessario) sono state ulteriormente ampliata le tipologie assoggettate a semplice denuncia di attività.
Tra le nuove tipologie sono compresi tutti gli interventi su superfici sia interne che esterne che presentino come comune denominatore la precarietà delle strutture consistente nella facile rimozione.
Recita inoltre l'ultima parte del comma 4, che, ai fini dell'applicazione del regime semplificato, sono considerate verande sia le chiusure che le "strutture precarie suscettibili di facile rimozione" e che sono assimilabili alle verande numerose altre strutture, purché aperte almeno da un solo lato su aree private che si devono intendere di natura pertinenziale.
D'altra parte se così non fosse non si comprenderebbe per quale ragione logica la semplice costruzione di una tettoia o di una copertura con struttura precaria e aperta da uno o più lati, debba scontare un regime più rigoroso comportante il titolo abilitativo della concessione, rispetto alla chiusura di spazi già coperti che danno luogo ad un intervento di maggiore rilievo e consistenza.
  L'Assessore: PARLAVECCHIO 

(2004.11.728)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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