REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 7 MAGGIO 2004 - N. 20
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 3 maggio 2004, n. 6.
Disposizioni in materia di Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Modifiche alla legge regionale 4 aprile 1995, n. 29

1.  Al comma 7 dell'articolo 10, al comma 2 dell'articolo 14 ed al comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, la parola "quattro" è sostituita con la parola "cinque" ed al comma 2 dell'articolo 17 della medesima legge la parola "tre" è sostituita con la parola "quattro".

Art. 2.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 3 maggio 2004.
  CUFFARO 
Assessore regionale per la cooperazione,  CIMINO il commercio, l'artigianato e la pesca 


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Note all'art. 1, comma 1:
Gli articoli 10, 14, 16 e 17 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, recante "Norme sulle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risultano, rispettivamente, i seguenti:
"Art. 10 - Consiglio. - 1. Il numero dei componenti del consiglio è determinato in base al numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese o nel registro delle ditte ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:
a)  sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri;
b)  da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri;
c)  oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri.
2.  Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, del credito, dell'industria, della pesca, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima. Nella composizione del consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.
3.  Con regolamento emanato dal Presidente della Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri generali per la ripartizione di cui al comma 2, tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore, nonché degli orientamenti della Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
4.  Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio è pari almeno alla metà dei componenti il consiglio.
5.  Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura è assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.
6.  Del consiglio fanno parte due componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
7.  Il consiglio dura in carica cinque anni.
8.  Il consiglio è integrato dai rappresentanti delle province regionali di cui all'articolo 46 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.".
"Art. 14 - Giunta. - 1. La giunta è l'organo esecutivo della camera ed è composta dal presidente e da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore ad un terzo dei membri del consiglio arrotondato all'unità superiore secondo quanto previsto dallo statuto. Dei suddetti membri almeno quattro sono eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima.
2.  La giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per una sola volta.
3.  La giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
4.  La giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di un terzo dei suoi membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
5.  La giunta, oltre a predisporre per l'approvazione del consiglio il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo:
a) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse, ivi compresi i provvedimenti riguardanti l'assunzione e la carriera del personale, da disporre su proposta del segretario generale, in base a quanto previsto dalla presente legge e dalle relative norme di attuazione;
b) delibera sulla partecipazione della camera a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali;
c) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza;
d) adotta la pianta organica del personale.
6.  La giunta adotta ogni altro atto che non rientra nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio o al presidente.
7.  La giunta delibera in casi di urgenza sulle materie di competenza del consiglio. In tali casi la deliberazione è sottoposta al consiglio per la ratifica nella riunione successiva.".
"Art. 16 - Presidente. - 1. Il presidente è eletto, entro trenta giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l'elezione è richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti.
2.  Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta, il consiglio decade. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con proprio decreto, provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto si procede al rinnovo degli organi.
3.  Il presidente rappresenta la camera, convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne determina l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta non sottoposti al regime della vigilanza. In tal caso gli atti sono sottoposti alla giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.
4.  Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio, e può essere rieletto una sola volta.".
"Art. 17 - Collegio dei revisori dei conti. - 1.  Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio ed è composto da tre membri effettivi designati, rispettivamente, dal Presidente della Regione, dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze e da due membri supplenti. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti. Fino alla pubblicazione del registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, i revisori dei conti di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione nel suddetto registro, dietro presentazione di una dichiarazione documentabile e asseverata da parte di ciascun interessato. Il collegio nomina al proprio interno il presidente. I revisori devono risiedere ove ha sede la camera.
2.  Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni.
3.  I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della camera.
4.  Il collegio dei revisori dei conti collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della camera e attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di conto consuntivo. Il collegio dei revisori dei conti redige una relazione sul bilancio preventivo e sulle relative variazioni.
5.  Nelle relazioni di cui al comma 4, il collegio dei revisori dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6.  I revisori dei conti ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione ne riferiscono immediatamente al consiglio.
7.  Al collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 392
"Rifinanziamento dell'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, riguardante provvedimenti in favore delle cooperative agricole".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Croce Antonino, Capodicasa Angelo, Oddo Camillo e Lo Curto Eleonora il 15 maggio 2002.
D.D.L. n. 402
"Rifinanziamento dell'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, riguardante provvedimenti in favore delle cooperative agricole".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione, on.le Cuffaro Salvatore su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, on.le Cimino, il 30 maggio 2002.
D.D.L. n. 763
"Norme sul diritto di pesca. Abolizione dei diritti esclusivi di pesca".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Lo Curto, Rotella, Papania, Maurici l'8 gennaio 2004.
Trasmessi alla Commissione legislativa permanente "Attività produttive" (III) rispettivamente il 22 maggio 2002, il 6 giugno 2002 e il 13 gennaio 2004.
Esaminati dalla Commissione nella seduta n. 97 del 17 marzo 2004.
Esitate per l'Aula norme stralciate nella seduta n. 97 del 17 marzo 2004.
Relatore: Infurna.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 196 del 6 aprile e n. 199 del 15 aprile 2004.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 202 del 21 aprile 2004.
(2004.18.1263)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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