REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 7 MAGGIO 2004 - N. 20
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 31 marzo 2004.
Modalità di accesso ai contributi per la copertura delle spese di primo impianto per centri di accoglienza per donne vittime di maltrattamenti in famiglia, di cui all'art. 9 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;
Vista la legge regionale 28 aprile 2003, n. 6;
Vista la legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, riportan te norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia;
Vista la prescrizione dell'art. 9, quarto comma, della citata legge regionale n. 10/2003 di determinare con decreto assessoriale le modalità di attuazione per l'erogazione di contributi per la copertura delle spese di primo impianto per centri di accoglienza per donne vittime di maltrattamenti in famiglia, gestiti da associazioni di donne;
Ritenuto che, per le predette incombenze, con apposita direttiva sia necessario individuare:
-  finalità dell'intervento;
-  prescrizioni e documentazione preliminare;
-  iter istruttorio e modalità di erogazione;
-  criteri di priorità;
-  requisiti strutturali ed organizzativi.

Decreta:


Art. 1

Nel testo allegato al presente decreto sono approvate le modalità di accesso ai contributi previsti dall'art. 9 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10.
Art. 2

Il presente decreto, compreso l'allegato, sarà integralmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 marzo 2004.
  D'AQUINO 

Allegato
FINALITA' DELL'INTERVENTO

Il contributo è volto alla copertura delle spese di primo impianto per la gestione di centri di accoglienza per donne vittime di maltrattamenti in famiglia e per i loro figli minori o a rischio di maltrattamento fisico o psichico.
Detti centri saranno gestiti da associazioni di donne costituite in organismi non lucrativi di utilità sociale quali cooperative sociali, congregazioni religiose, istituti assistenziali, associazioni di solidarietà familiare, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato ed altri organismi del privato sociale, che provvedano al ricovero delle donne e dei loro figli, per non più di un anno, in strutture la cui ubicazione dovrà rimanere riservata anche se utilmente inserita nel normale contesto abitativo.
In dette strutture le donne ospitate e i loro figli troveranno sostegno materiale, psicologico e legale, assistenza medica e supporto per il reinserimento lavorativo e scolastico.
Qualora le associazioni richiedenti, configurandosi come istituzioni socio-assistenziali, abbiano i requisiti per l'iscrizione nel l'al bo di cui all'art. 26 della legge regionale n. 22/86, la concessione del contributo sarà anche finalizzata alla predetta iscrizione, propedeutica alla stipula di convenzioni con gli enti pubblici per la gestione dei sopramenzionati servizi.
PRESCRIZIONI E DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE

La concessione dei contributi regionali è subordinata alle seguenti prescrizioni:
-  entità massima della richiesta di contributo E 25.000;
-  dichiarazione da parte dell'associazione richiedente circa il possesso della disponibilità finanziaria per fronteggiare la parte di spesa delle opere da realizzare o degli acquisti da effettuare non coperta dal contributo regionale; detta disponibilità potrà essere costituita anche da fideiussione bancaria od assicurativa accesa in favore dell'Amministrazione regionale;
-  disponibilità a trascrivere nei registri pubblici immobiliari, a cura e spese dell'ente richiedente, vincolo quinquennale di destinazione dell'immobile a centro di accoglienza per donne vittime di maltrattamenti;
-  il termine entro il quale le associazioni di donne possono produrre istanza di contributo è fissato al 31 marzo di ogni anno. Per l'anno 2004 il termine di presentazione è fissato al 10 settembre 2004;
-  le istanze dovranno essere sottoscritte dal rappresentante legale dell'associazione e dovranno essere conformi allo schema di domanda allegato alle presenti modalità attuative (allegato A);
-  al fine di garantirne la riservatezza, l'indirizzo della struttura dovrà essere comunicato con lettera riservata agli uffici regionali di competenza e sarà inserito in fascicoli opportunamente custoditi dai funzionari responsabili.
All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a)  copia dell'atto di costituzione e del relativo statuto, munito degli estremi di registrazione;
b)  elenco degli amministratori completo delle generalità;
c)  prospetto dimostrativo dei mezzi finanziari disponibili finalizzati all'attuazione dei fini statutari;
d)  conto consuntivo e stato patrimoniale;
e)  copia di valido documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'ente;
f)  dichiarazione del legale rappresentante dell'ente dalla quale si evinca che l'esercizio dell'attività assistenziale non ha fini di lucro e che gli eventuali utili e/o sopravvenienze attive, saranno impiegate per il miglioramento delle finalità statutarie e non potranno essere oggetto di investimento;
g)  delibera dell'organo statutario riportante l'impegno a:
-  destinare la struttura a finalità assistenziale per donne vittime di maltrattamenti per almeno cinque anni mediante trascrizione del vincolo presso i pubblici registri immobiliari;
-  rispettare, per gli eventuali dipendenti, i contratti collettivi di lavoro e le disposizioni assicurative e previdenziali;
-  stipulare apposite convenzioni con i comuni singoli o associati e province regionali per il servizio di accoglienza per donne vittime di maltrattamenti, previa iscrizione dell'associazione al registro regionale del volontariato, ovvero, alla competente sezione dell'albo regionale ex art. 26 della legge regionale n. 22/86 ed al registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare, istituito ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 10/2003;
-  approvare l'iniziativa e la richiesta di contributo regionale;
h)  indicazione del titolo di disponibilità della struttura;
i)  relazione sulle opere da realizzare, sugli acquisti da effettuare per arredi ed attrezzature e/o sugli oneri gestionali con riferimento agli operatori impiegati e/o che s'intendono impiegare, distinti tra soci e dipendenti, alla capacità ricettiva, alla quantificazione della spesa e alla misura del contributo richiesto;
j)  per le istanze di contributo inerenti opere di adeguamento agli standard e installazione impianti e abbattimento barriere architettoniche, deve essere altresì presentato progetto, munito di computo metrico estimativo e di nulla osta da parte dei competenti uffici comunali; le richieste di contributo per tali finalità non potranno eccedere un importo massimo di E 10.000;
k)  per le richieste di contributo inerenti l'acquisto di attrezzature e beni strumentali deve essere prodotta una relazione tecnica economica nella quale siano elencati, descritti analiticamente e corredati dalla quantificazione dei costi unitari, i beni che s'inten dono acquistare. Tale relazione deve essere altresì corredata da attestazione di conformità dei prezzi rilasciata dalla camera di commercio o di congruità degli stessi rilasciata dall'ufficio tecnico comunale. La richiesta di contributo per attrezzature, arredi e beni strumentali non potrà in nessun caso essere superiore a E 5.000;
l)  dichiarazione che il contributo inerente le spese di gestione sarà decurtato dagli oneri a rimborso per eventuali convenzioni stipulate con le amministrazioni locali;
m)  dichiarazione di non avere presentato istanza o avere ottenuto contributo per finalità analoghe quali ad esempio acquisto di attrezzature (legge n. 65/53) o per adeguamento agli standards (art. 4, legge regionale n. 33/88);
n)  parere dell'ufficio di servizio sociale del comune di riferimento sull'opportunità dell'iniziativa, sulla congruità della richiesta di contributo e sulla disponibilità alla stipula di eventuali convenzioni a supporto dell'azione svolta dall'associazione a sostegno delle donne accolte nel centro;
o)  busta chiusa contenente l'indirizzo della struttura oggetto dell'istanza di contributo che dovrà rimanere riservato e custodito in fascicoli opportunamente custoditi dai funzionari responsabili.
ISTRUTTORIA E MODALITA' DI EROGAZIONE

Premesso che per la particolarità e delicatezza dell'iniziativa, nonché per la limitatezza delle risorse disponibili, non si ritiene di procedere al riparto territoriale dello stanziamento di bilancio in rapporto alla popolazione residente, bensì sulla scorta delle istanze giudicate ammissibili e dell'equa distribuzione su base distrettuale, il dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, accertata la regolarità delle istanze e della documentazione presentata, adotta formale provvedimento di ammissione al beneficio regionale con contestuale impegno delle somme entro il 31 luglio; in sede di notifica del predetto provvedimento di impegno gli enti richiedenti verranno invitati a produrre entro il termine di 60 giorni:
-  titolo di disponibilità dell'immobile oggetto del contributo;
-  polizza fideiussoria per le somme non coperte dal contributo;
-  trascrizione del vincolo quinquennale di destinazione.
Dopo verifica dell'ulteriore documentazione sopra menzionata, con decreto del dirigente generale del dipartimento, si procederà alla concessione definitiva del contributo ed alla contestuale eroga zione del 50% dello stesso.
Il rimanente 50% del contributo verrà erogato a conclusione dell'intervento, previa asseverazione da parte del comune territorialmente competente circa la rispondenza della struttura agli standards di seguito riportati e rendicontazione integrale delle somme già erogate e della quota di spesa a carico dell'associazione, mediante acquisizione dei contratti di fornitura e delle fatture quietanzate da parte delle ditte fornitrici e, per il personale impiegato, di idonea documentazione circa le competenze liquidate.
CRITERI DI PRIORITA'

Il contributo concesso, nei limiti di E 25.000,00, sarà erogato in maniera proporzionale alle richieste ritenute ammissibili.
Ove le istanze ammissibili dovessero eccedere la disponibilità finanziaria, si procederà alla formulazione di apposita graduatoria sulla base dei seguenti parametri in ordine di priorità:
1)  affidabilità dell'associazione comprovata da documentata gestione di analoghe iniziative per donne in difficoltà;
2)  caratteristiche del contributo in ordine di preferenza:
a)  contributo per la gestione (personale, vitto, spese di funzionamento, etc.) per un anno e/o per affitto dei locali per un anno;
b)  contributo per abbattimento delle barriere architettoniche e/o adeguamento agli impianti e per acquisto di arredi, attrezzature e beni strettamente strumentali necessari al funzionamento del centro;
c)  contributo per adeguamento agli standards strutturali con connesse opere edili.
Le istanze che non dovessero venire accolte per mancanza di copertura in relazione alle sopradescritte priorità saranno inserite d'ufficio in posizione prioritaria nella graduatoria attinente il successivo esercizio finanziario, previa reitera dell'istanza da parte degli interessati a conferma della richiesta di contributo e del permanere di tutto quanto dichiarato con la precedente istanza.
REQUISITI STRUTURALI ED ORGANIZZATIVI

In coerenza con i requisiti fissati dai D.P.R.S. del 29 giugno 1988 e del 4 giugno 1996 per le "case di accoglienza per gestanti e ragazze madri - donne in difficoltà", i centri di accoglienza, di cui all'art. 9 della legge regionale n. 10/2003, debbono disporre di:
-  camere ad 1 o 2 letti con superficie utile netta compresa tra un minimo di mq. 20 ed un massimo di mq. 34;
-  un ambiente per uso collettivo (sala TV, ecc.);
-  un locale pranzo-soggiorno;
-  un locale per incontri con familiari e conoscenti;
-  cucina con servizi plurimi;
-  adeguati servizi igienici comuni, in accordo con le normative vigenti;
-  un locale per la direzione;
-  un bagno per portatori di handicap;
-  una capacità ricettiva minima di 6 ospiti e massima di 20;
-  superficie utile minima di 160 mq.;
-  un bagno per il personale.
Il centro dovrà inoltre dotarsi delle seguenti figure professionali:
-  un operatore sociale responsabile in possesso di diploma di assistente sociale conforme alla normativa vigente o di scuola media di secondo grado;
-  un assistente all'infanzia, fornito di diploma di scuola magistrale o di istituto professionale all'infanzia, ove siano presenti bambini in età prescolare;
-  ausiliari in ragione di 1 ogni 10 utenti (adulti e minori);
-  psicologo in convenzione;
-  assistente sociale in convenzione, ove il responsabile non sia in possesso del titolo di assistente sociale;
-  legale in convenzione.
Si potranno altresì prevedere altri operatori in convenzione in relazione a specifici bisogni dell'utenza accolta:
-  neuropsichiatra infantile;
-  educatore professionale;
-  un assistente ai servizi tutelari;
-  un infermiere professionale.
Allegato A
RACCOMANDATA R.R.
All'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali, delle autonomie locali
Dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali
Via Trinacria n. 34/36
90144 PALERMO
DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA COPERTURA DELLE SPESE DI PRIMO IMPIANTO PER CENTRI DI ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA
ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

In relazione a quanto disposto dal D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47, previa ammonizione sulle conseguenze previste dall'art. 26 della legge n. 15/68, in caso di dichiarazioni false o mendaci a pubblico ufficiale, dichiara e attesta quanto segue:
Il/la sottoscritto/a (cognome) .................................................................................... ...................................................... (nome) .................................................................................... nato/a a: .................................................................................... prov. .............. il ...................................... residente in via/piazza .................................................................................... n. ........... comune .................................................................................... C.A.P. .......................... prov. .............. telefono ................/...............................................
Rappresentante legale dell'associazione di donne .................................................................................... .................................................................................... ....................................................................................

Chiede

la concessione di un contributo ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 a valere sull'esercizio finanziario .................................................................................... per un importo di E .................................................................................... per le spese di primo impianto del centro di accoglienza per donne vittime di maltrattamenti in famiglia denominato "...................................................................................."
Importo massimo richiedibile E 25.000,00.

Dichiara

-  di impegnarsi a sostenere, con risorse dell'associazione o mediante accensione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa, la parte di spesa non coperta dal contributo regionale;
-  di impegnarsi a vincolare mediante trascrizione nei registri pubblici immobiliari per cinque anni la struttura oggetto del contributo richiesto a "centro di accoglienza per donne vittime di maltrattamenti";
-  che l'esercizio dell'attività assistenziale espletata nel centro di accoglienza per donne vittime di maltrattamenti in famiglia denominato "...................................................................................." non ha fini di lucro e che gli eventuali utili e/o sopravvenienze attive saranno impiegati per il miglioramento delle finalità statutarie dell'associazione e non potranno essere oggetto di investimento;
-  che l'eventuale contributo concesso per oneri di gestione sarà decurtato dagli importi soggetti a rimborso da parte delle amministrazioni locali nell'ambito di eventuali convenzioni stipulate con l'associazione a supporto dell'azione svolta a sostegno delle donne accolte nel centro;
-  di non aver presentato istanza né aver ottenuto dei contributi per finalità analoghe, quali ad esempio acquisto di attrezzature (legge regionale n. 65/53) o per adeguamento agli standards (art. 4, legge regionale n. 33/88).
In fede
............................................................................................

Luogo e data ..........................................................
Alla presente istanza vengono allegati i seguenti documenti:
a)  copia dell'atto di costituzione e del relativo statuto, munito degli estremi di registrazione;
b)  elenco degli amministratori completo delle generalità;
c)  prospetto dimostrativo dei mezzi finanziari disponibili finalizzati all'attuazione dei fini statutari;
d)  conto consuntivo e stato patrimoniale;
e)  copia di valido documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'ente;
f)  delibera dell'organo statutario riportante l'impegno a:
-  destinare la struttura a finalità assistenziale per donne vittime di maltrattamenti per almeno cinque anni mediante trascrizione del vincolo presso i pubblici registri immobiliari;
-  rispettare, per gli eventuali dipendenti, i contratti collettivi di lavoro e le disposizioni assicurative e previdenziali;
-  stipulare apposite convenzioni con i comuni singoli o associati e province regionali per il servizio di accoglienza per donne vittime di maltrattamenti, previa iscrizione dell'associazione al registro regionale del volontariato, ovvero, alla competente sezione dell'albo regionale ex art. 26, della legge regionale n. 22/86 ed al registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare, istituito ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 10/2003;
-  approvare l'iniziativa e la richiesta del contributo regionale;
g)  indicazione del titolo di disponibilità della struttura;
h)  relazione sulle opere da realizzare, sugli acquisti da effet tuare per arredi ed attrezzature e/o sugli oneri gestionali con riferimento agli operatori impiegati e/o che s'intendono impiegare, distinti tra soci e dipendenti, alla capacità ricettiva, alla quantificazione della spesa e alla misura del contributo richiesto;
i)  progetto, munito di computo metrico estimativo e di nulla osta da parte dei competenti uffici comunali, per un importo massimo di E 10.000 (da allegare solo per le istanze di contributo inerenti opere di adeguamento agli standard e installazione impianti e abbattimento barriere architettoniche);
j)  relazione tecnica economica nella quale siano elencati, descritti analiticamente e corredati dalla quantificazione dei costi unitari, i beni che s'intendono acquistare (da allegare solo per le richieste di contributo inerenti l'acquisto di attrezzature e beni strumentali). Tale relazione deve essere altresì corredata da attestazione di conformità dei prezzi rilasciata dalla camera di commercio o di congruità degli stessi rilasciata dall'ufficio tecnico comunale. La richiesta per attrezzature, arredi e beni strumentali non potrà in nessun caso essere superiore a E 5.000;
k)  parere dell'ufficio di servizio sociale del comune di riferimento sull'opportunità dell'iniziativa, sulla congruità della richiesta di contributo e sulla disponibilità alla stipula di eventuali convenzioni a supporto dell'azione svolta dall'associazione a sostegno delle donne accolte nel centro;
l)  busta chiusa contenente l'indirizzo della struttura oggetto della presente istanza di contributo che dovrà rimanere riservato e custodito in fascicoli opportunamente custoditi dai funzionari responsabili.
Informativa resa all'interessato per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che reca disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la Regione Sicilia è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali da lei forniti ovvero altrimenti acquisiti anche in futuro.
In particolare, tali dati saranno raccolti presso di lei o presso altri soggetti che custodiscono tali dati, quali ad esempio: amministrazioni pubbliche, pubblici registri, camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, banche dati di società private, intermediari bancari e finanziari, società controllanti e/o collegate.
Precisiamo che per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distribuzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
Tutti i dati raccolti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata per le seguenti finalità:
1)  finalità strettamente funzionali alla istruzione della domanda di ammissione ai benefici previsti ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 10/2003;
2)  finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. L'eventuale, parziale o totale, rifiuto comporterà l'impossibilità di provvedere alle sopra indicate finalità con conseguente impossibilità di accesso ai suddetti benefici.
Si precisa che i dati personali da conferire sono anche dati sensibili.
Modalità di trattamento
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nonché archivio cartaceo mediante strumenti ritenuti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, anche residenti presso società di servizi esterne alla Regione Sicilia e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall'art. 9 della legge n. 675/96, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall'art. 1, comma 2, della legge n. 675/96 necessarie al trattamento in questione.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati relativi al trattamento in questione potranno essere comunicati e/o diffusi:
-  alle pubbliche amministrazioni (aziende sanitarie locali, comuni ecc.) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti;
-  alla Regione Sicilia;
-  in forma anonima per finalità di ricerca scientifica o di statistica.
I dati personali che vi riguardano potranno essere trasferiti in Italia e, nel caso di necessità, sia all'interno che all'esterno del l'Unio ne europea.
Diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675/96
L'art. 13 della legge n. 675/96 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui in particolare:
a)  di conoscere l'esistenza dei trattamenti dei dati che possono riguardarlo;
b)  di essere informato dal titolare del trattamento, delle finalità dello stesso e dei dati relativi al responsabile del trattamento;
c)  di ottenere la conferma dell'esistenza dei dati che lo riguardano, la comunicazione degli stessi e della loro origine in forma intelligibile, nonché della logica e delle finalità del trattamento;
d)  di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
e)  di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento;
f)  di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario.
Vi informiamo, quanto alla titolarità e alla responsabilità, che è in capo a:
-  per la Regione Sicilia, nella persona del suo dirigente generale del dipartimento della famiglia, politiche sociali e delle auto nomie locali pro tempore, con sede in Palermo, via Trinacria nn. 34/36.
Consenso al trattamento di dati personali
Preso atto dell'informativa di cui sopra esprimo il mio consenso a che la Regione Sicilia, quale titolare e responsabile, proceda al trattamento, automatizzato e non, dei dati personali, compresi quelli sensibili ex art. 22 della legge n. 675/96 (barrare obbligatoriamente una casella).
[_]  Do il consenso
[_]  Nego il consenso
Firma del richiedente
............................................................................................

................................................... lì ....................................
(2004.18.1251)
Torna al Sommariohome


012


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 72 -  66 -  54 -  43 -  10 -  29 -