REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 7 MAGGIO 2004 - N. 20
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 4 marzo 2004.
Approvazione di modifiche al regolamento edilizio ed alle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Santa Maria di Licodia.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il foglio prot. n. 10266 del 13 novembre 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 70239 del 22 novembre 2002, con cui il comune di Santa Maria di Licodia ha trasmesso, unitamente alla delibera consiliare n. 31 del 2 ottobre 2002, gli elaborati riguardanti la modifica di alcuni articoli del regolamento edilizio e delle norme di attuazione del vigente piano regolatore;
Visto l'ulteriore foglio, prot. n. 3340 del 14 aprile 2003, con il quale il comune di Santa Maria di Licodia ha trasmesso gli atti ed i chiarimenti richiesti con la nota del servizio n. 4/D.R.U. prot. n. 7869 del 6 febbraio 2003;
Vista la delibera consiliare n. 31 del 2 ottobre 2002, divenuta esecutiva in data 11 ottobre 2002, ai sensi dell'art. 18, comma 6, della legge regionale n. 44/91, con la quale è stata adottata la variante al vigente strumento urbanistico finalizzata alla modifica di alcuni articoli del regolamento edilizio e delle norme di attuazione;
Visto il parere n. 58 del 21 ottobre 2003, reso dal servizio n. 4/D.R.U. di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso:
-  che il comune di S. Maria di Licodia è disciplinato da un piano regolatore generale divenuto esecutivo nel 1968 per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 71/78;
-  che, con delibera consiliare n. 31 del 2 ottobre 2002, sono state adottate modifiche riguardanti il regolamento edilizio e le norme di attuazione annessi al piano regolatore generale sulla base dei prospetti di modifiche proposte dal responsabile del settore dell'urbanistica del comune, non corredata di una relazione esplicativa;
-  che la succitata delibera comunale non è stata sottoposta alla preventiva pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, per le motivazioni contenute nella nota esplicativa del comune prot. n. 3340 del 14 aprile 2003, a seguito di richiesta dirigenziale prot. n. 7869 del 6 febbraio 2003, nella quale si specifica che "...poiché trattasi di modifiche di articoli di regolamento edilizio e di attuazione che non incidono sui parametri urbanistici".
Ciò premesso, ritenuto di poter condividere quanto rappresentato con la succitata nota comunale prot. n. 3340/03 ed esaminate le modifiche proposte, si osserva quanto segue:
Regolamento edilizio
1)  art. 3, punto 14: eliminazione del 5° comma "...Per i porticati o porzioni di essi, i sottotetti e volumi tecnici deve essere trascritto, prima del rilascio della concessione, regolare vincolo che impedisca qualsiasi genere di chiusura o differente uso degli stessi";
-  si condivide;
2)  art. 3, punto 15 aggiunta all'ultimo comma: "... Nel caso in cui larghezza delle strade o dei distacchi non consenta di raggiungere la massima altezza consentita per la zona deve essere arretrato tutto l'edificio dal piano terreno; non sono ammessi ritiri solo dei piani superiori tranne nell'ultimo piano ai fini dello sfruttamento della restante cubatura";
-  si condivide;
3)  art. 3, punto 17 modifica del 1° comma: "...per distanza fra le fronti" degli edifici si intende la distanza minima tra le proiezioni verticali dei fabbricati, misurata tra le pareti o le eventuali strutture portanti del fabbricato tranne che queste ultime siano solamente utilizzate per assicurare il decoro architettonico e la staticità dell'immobile. I corpi aggettanti possono essere realizzati sino a una distanza minima di m. 3,50 dal confine con altre proprietà private. Non si computano nel rispetto delle distanze le scale esterne aperte per 3 lati e poste ad una distanza non inferiore a m. 3 dal confine;
-  non si condivide la formulazione della modifica proposta in quanto la stessa risulta per alcuni aspetti poco chiara, e comunque, non relazionata ad una motivata esigenza delle tipologie costruttive in uso e regolamentate nel predetto comune.
4)  art. 3, punto 17 aggiunta al 30 comma: "...Le norme relative ai distacchi tra gli edifici si applicano anche alle pareti di un medesimo edificio non prospicienti spazi interni (chiostrine, cavedi, cortili, ecc.)";
-  si condivide;
5)  art. 3, punto 17 aggiunta al 4° comma: "...La distanza tra le due costruzioni o corpi di fabbrica di una stessa costruzione non può essere inferiore a m. 10, tranne il caso di preesistente parete cieca sul confine dove tale distanza potrà ridursi a m. 500 per chi edificherà successivamente o nel caso di cortili interni esistenti e di nuova formazione: sono ammesse distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di strumenti urbanistici esecutivi con previsioni planivolumetriche o nel caso di cortili interni esistenti e di nuova formazione";
-  non si condivide tale modifica in quanto non è specificato se la parete per chi edificherà successivamente, sia finestrata o cieca; riguardo ai cortili interni esistenti e di nuova formazione, valgono le norme che regolano gli spazi interni agli edifici;
6)  art. 3, punto 18 modifica del 1° comma: "...Si intende per "distanza dai confini o dal filo stradale" la distanza tra le pareti e la linea di confine o il filo stradale";
-  si condivide;
7)  art. 3, punto 21: aggiungere dopo la lett. c): d) cortile. Si intende per "cortile" l'area scoperta, che indipendentemente dall'uso privato o pubblico della stessa, sia chiusa da almeno tre lati, siano essi corpi di fabbrica di un palazzo o di un edificio pubblico o privato, ovvero muri o divisioni fisiche aventi altezza non inferiore a m. 2,50, quando l'area sia destinata a dare luce ed aria agli ambienti interni al passaggio delle persone o ad altre funzioni. Il cortile può presentarsi di dimensioni e forma qualsiasi, lo stesso deve avere altresì le seguenti caratteristiche: un'altezza massima dei muri che lo delimitano pari ad una volta e mezzo la distanza media fra essi ed una superficie pari a 1/5 della superficie delle pareti che vi prospettano con una normale minima tra le pareti antistanti non inferiore a m. 5;
-  si condivide a condizione che il termine "almeno 3 lati" sia sostituito dal termine "4 lati", ovvero, nel caso di cortile aperto, un lato può essere confinante con una strada o un altro spazio pubblico. Si consiglierebbe che la superficie del cortile passasse da 1/5 a 1/4 della superficie delle pareti che vi prospettano al fine di migliorare l'aerazione e il soleggiamento;
8)  art. 58, punto 2 - Locali categoria A2 - aggiunta alla fine del 1° comma: "...L'altezza minima interna utile dei locali, classificati come A2 nel precedente art. 57, non deve essere inferiore a m. 3,50, salvo prescrizioni particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici.
L'altezza dei locali di categoria A2, destinati ad uso commerciale, ricadenti in zona A e B, è derogabile a m. 2,70 per gli edifici aventi una superficie netta non superiore a mq. 50, mentre per gli edifici aventi una superficie non superiore a mq. 100 l'altezza prevista può essere m. 3";
-  si condivide a condizione che dopo il termine "edifici" si aggiunga il termine "esistenti";
9)  art. 63, modifica e sostituzione del 6° comma: "... Nei sottotetti abitabili il solaio non deve essere costituito dalle sole falde del tetto, ma deve sempre esistere un rivestimento interno o controsoffitto, con spazio d'aria atto all'inserimento di materiale termocoibentante che garantisca all'interno la mitigazione degli effetti delle temperature esterne e comunque il rispetto della normativa vigente in materia e consumo energetico";
-  si condivide;
10)  art. 83 alla fine del primo 1° comma: "...Nessun aggetto maggiore di 10 cm. può essere ammesso al di sotto della quota di m. 3,50 relativamente a qualsiasi prospetto sul pubblico passaggio. Tale divieto vale anche nel caso di aggetti di tipo mobile o provvisorio quali ad esempio porte, gelosie, persiane ed insegne";
-  si condivide;
11)  art. 83, modifica del 4° comma: "...Balconi in aggetto e pensiline non sono consentiti su strade carrabili pubbliche o private di larghezza totale (comprensiva degli eventuali marciapiedi) inferiore a m. 4, in tali casi possono essere ammessi aggetti di larghezza non superiore al 10% della larghezza della strada. Per strade comprese tra 4 e 6 m. di larghezza, l'aggetto non può superare il 15% della larghezza della strada";
-  si condivide;
12)  art. 83, modifica del 6° comma: "...Le altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo dell'aggetto: gli aggetti in questione non devono sporgere sul suolo pubblico o di uso pubblico oltre m. 1,20 e devono comunque essere arretrati di almeno cm. 50 dal filo esterno del marciapiede rialzato";
-  si condivide;
13)  art. 102, sostituzione del 1° comma: "...Nelle nuove costruzioni devono essere riservati spazi interni o esterni per parcheggio in misura non inferiore a 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione destinata ad abitazione in caso di nuova costruzione, mentre nel caso di demolizione e ricostruzione con eventuale ampliamento senza aumento di unità immobiliare di edifici ricadenti in zona A e B dovrà essere reperita una superficie da destinare a parcheggio pari a 1 mq. per ogni 20 mc. di costruzione destinata ad abitazione; nel caso di destinazione extraresidenziale (uffici, negozi, ambulatori, ecc.) deve essere rispettato quanto previsto dal punto 2 dell'art. 5 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, nonché dal precedente art. 67".
Per spazi di parcheggio debbono intendersi gli spazi necessari alla sosta, alla manovra ed accesso degli autoveicoli.
I parcheggi suddetti possono essere ricavati anche, parzialmente o totalmente, all'esterno del fabbricato;
-  si condivide.
Norme di attuazione
1)  Art. 5, modifica: "...In tutto il territorio comunale al di fuori degli insediamenti previsti del piano regolatore generale nell'edificazione vanno osservate le distanze minime dai margini stradali, previste dal decreto interministeriale n. 1404 dell'1 aprile 1968, modificato ed integrato dal D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, a sua volta integrato e modificato dal D.P.R n. 610 del 16 settembre 1996 ed in particolare:
-  per le arterie di grande comunicazione (tipo B) - m. 40;
-  per le altre strade di larghezza uguale o maggiore a m. 10,50 (tipo C) - m. 30;
-  per le strade di larghezza inferiore a m. 10,50 (tipo D) - m. 20;
-  per le strade vicinali (tipo F) - m. 10;
-  si condivide;
2)  art. 6, modifica del 3° comma: "...Nei casi di demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti nelle zone A e B la superficie da destinare a parcheggi può essere ridotta a mq. 1 per ogni 20 mc. di costruzione";
-  si condivide in quanto si riferisce a disposizione di legge; per lo stesso motivo al 2° comma il termine "20 mc." si deve intendere sostituito con "10 mc.";
3)  art. 6, sostituire il 4° comma: "...All'atto del rilascio della concessione di edificare deve essere costituito, nei modi di legge, il vincolo di destinazione per le aree destinate a parcheggio, se tali aree riguardano le autorimesse interne agli edifici è sufficiente che tale asservimento venga tassativamente dichiarato tale in progetto e riportato nella concessione edilizia";
-  non si condivide in quanto in contrasto con l'art. 26, comma 4°, della legge regionale n. 71/78;
4)  art. 9, "Zona B1" aggiunta al penultimo comma: "...gli eventuali distacchi tra gli edifici, tranne nel caso di formazione di cortili chiusi, che può ridursi fino a m. 5";
-  si condivide;
5)  art. 9, comma 2, "zona B3" aggiunta al 2° comma: "...fino all'approvazione dei piani particolareggiati di recupero urbanistico nessuna concessione edilizia potrà essere rilasciata nelle aree libere interne all'agglomerato, potendosi ivi consentire solo opere di cui all'art. 20 della legge regionale n. 71/78 e nell'impossibilità di effettuare alcun intervento di restauro o di risanamento conservativo, nonché ristrutturazione parziale a causa delle precarie ed irrecuperabili condizioni statiche dell'immobile o dall'economicamente svantaggioso recupero edilizio, è ammesso l'intervento di ristrutturazione totale o ricostruzione, rispettando la fedele ricomposizione del planivolumetrico esistente, ed interventi di urbanizzazione così come previsti dalla legge 24 maggio 1989, n. 122, da realizzarsi in edifici esistenti o esternamente a questi", manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei privati nonché opere di urbanizzazione ed interventi per la tutela dell'igiene e della pubblica incolumità da parte del comune;
-  non si condivide in quanto la modifica attiene alla disciplina transitoria degli agglomerati abusivi in attesa della formazione dei piani di recupero, ex legge regionale n. 37/85, che, comunque, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 17/94, non possono più essere approvati dai comuni.
Per quanto sopra espresso, questo servizio 4 è del parere che la variante in oggetto adottata con delibera di consiglio comunale n. 31 del 2 ottobre 2002, sia approvata con le modifiche, prescrizioni ed integrazioni di cui ai soprarichiamati punti del presente parere.
Considerato che sono state proposte modifiche e prescrizioni alla variante in oggetto si reputa opportuno acquisire preventivamente le controdeduzioni comunali.";
Vista la nota dirigenziale n. 65839 del 31 ottobre 2003, con la quale è stato trasmesso al comune di Santa Maria di Licodia il sopracitato parere, per gli adempimenti ex art. 4 della legge regionale n. 71/78;
Vista la delibera consiliare n. 55 del 17 dicembre 2003, trasmessa con foglio prot. n. 11259 del 22 dicembre 2003, con la quale il comune di Santa Maria di Licodia ha formulato le controdeduzioni alle determinazioni espresse da questo Assessorato in merito alla variante in oggetto;
Visto il parere n. 2 del 3 febbraio 2004, reso dal servizio n. 4/D.R.U. di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, che di seguito si trascrive:
"...Omissis...
Con la predetta delibera n. 55/2003, il consiglio comunale, nel prendere atto delle deduzioni formulate da questo dipartimento con il richiamato parere n. 58/2003 e fatto proprio con la nota n. 65839/2003, ha controdedotto in merito all'art. 3, punto 17, 1° comma, del registro esercenti commercio, riguardante nel particolare la distanza tra fronti degli edifici, riducendo la modifica al primo periodo contenuto nel testo originario (adottato con delibera di consiglio comunale n. 31/2002). Considerato che la modifica di cui sopra è una mera definizione della distanza fra edifici frontisti, si ritiene ammissibile la modifica proposta all'art. 3 del registro esercizio commercio, ravvisando l'opportunità della seguente integrazione: "in ogni caso, le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee del piano regolatore generale sono quelle stabilite dall'art. 9 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444".
Per il resto vengono confermate le modifiche e prescrizioni riportate nel precedente parere n. 58 datato 21 ottobre 2003...";
Ritenuto di poter condividere il parere n. 2 del 3 febbraio 2004, reso, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 40/95, dal servizio n. 4/D.R.U. ed, in particolare, quanto in esso contenuto circa l'assenza degli adempimenti previsti dall'art. 3 della legge regionale n. 71/78, atteso che, benché previsti nei casi di variante alle norme di attuazione, non necessarie per la fattispecie in argomento che, nella parte condivisa, riguarda esclusivamente adeguamenti discendenti dalle vigenti norme in materia urbanistica;
Rilevata la regolarità della procedura eseguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modiche ed integrazioni, in conformità ai pareri n. 58 del 21 ottobre 2003 e n. 2 del 3 febbraio 2004, resi dal servizio n. 4/D.R.U., è approvata la variante, adottata con delibera consiliare n. 31 del 2 ottobre 2002, riguardante la modifica agli indicati articoli del regolamento edilizio e delle norme di attuazione del vigente piano regolatore generale del comune di Santa Maria di Licodia.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto, e ne costituiscono allegati, i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 58 del 21 ottobre 2003 reso dal servizio n. 4/D.R.U.;
2)  parere n. 2 del 3 febbraio 2004 reso dal servizio n. 4/D.R.U.;
3)  delibera consiliare n. 31 del 2 ottobre 2002;
4)  delibera consiliare n. 55 del 17 dicembre 2003;
5)  stralcio delle norme di attuazione con gli articoli modificati secondo delibera adozione;
6)  stralcio del regolamento edilizio con gli articoli modificati secondo delibera adozione.

Art. 3

Il comune di Santa Maria di Licodia resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 marzo 2004.
  MARINESE 

(2004.13.944)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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