REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 MAGGIO 2004 - N. 21
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 3 maggio 2004.
Revoca dell'Assessore regionale destinato alla Presidenza e delega delle funzioni all'Assessore regionale per i lavori pubblici  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 1 aprile 2004.
Affidamento in gestione alla Federazione italiana della caccia, sezione provinciale di Agrigento, della zona cinologica denominata Giarrizzo, sita in agro di Racalmuto  pag.

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 19 marzo 2004.
Dichiarazione di interesse storico ed architettonico particolarmente importante del complesso architettonico denominato Palazzo Ducale, sito nel centro storico del comune di Campobello di Licata  pag.


DECRETO 23 marzo 2004.
Dichiarazione di interesse etno-antropologico particolarmente importante di una raccolta etnografica di proprietà del Lions Club di Niscemi  pag.


DECRETO 23 marzo 2004.
Dichiarazione di interesse storico ed architettonico particolarmente importante del complesso architettonico denominato Palazzo Bella, sito nel centro storico del comune di Campobello di Licata  pag.


DECRETO 14 aprile 2004.
Riconoscimento di interesse storico, artistico ed architettonico particolarmente importante del complesso di edifici denominato Ex Magazzini Enel, sito nel comune di Siracusa  pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 19 marzo 2004.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa per l'esercizio finanziario 2004  pag. 10 


DECRETO 26 marzo 2004.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004  pag. 12 


DECRETO 26 marzo 2004.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004  pag. 13 


DECRETO 5 aprile 2004.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004  pag. 14 


DECRETO 5 aprile 2004.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004  pag. 15 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 6 aprile 2004.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Proteus, con sede in San Giuseppe Jato, e nomina del commissario liquidatore  pag. 16 


DECRETO 14 aprile 2004.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Fondi Maloprovvido, con sede in Giardini Naxos, e nomina del commissario liquidatore  pag. 17 

DECRETO 14 aprile 2004.
Revoca del decreto 11 dicembre 1996, concernente liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Seaflight, con sede in Messina, e nomina del commissario liquidatore  pag. 17 

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali

DECRETO 28 gennaio 2004.
Ammissione a finanziamento dei progetti denominati A.IN.SOL.E., con sede in Centuripe, e G.IR.ASO.LE., con sede in Enna, relativi alla misura 6.08, sottomisura 6.08.C, ed esclusione di alcuni  pag. 18 


DECRETO 18 marzo 2004.
Ripartizione della quota delle risorse indistinte del Fondo nazionale delle politiche sociali  pag. 19 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 16 maggio 2003.
Revoca del finanziamento del progetto presentato dalla CO.E.D. di DatoCarmelo Luca, con sede in Tremestieri Etneo, a valere della misura 3.09 del P.O.R. Sicilia 2000/2006  pag. 21 


DECRETO 16 maggio 2003.
Revoca del finanziamento del progetto presentato dalla C.N.A.F.P., con sede in Palermo, a valere della misura 3.09 del P.O.R. Sicilia 2000/2006  pag. 22 


DECRETO 16 maggio 2003.
Revoca del finanziamento del progetto presentato dalla I.SV.ES., con sede in Catania, a valere della misura 3.09 del P.O.R. Sicilia 2000/2006  pag. 22 


DECRETO 16 maggio 2003.
Revoca del finanziamento del progetto presentato dal CO.SER.IM., con sede in Palermo, a valere della misura 3.09 del P.O.R. Sicilia 2000/2006  pag. 23 


DECRETO 23 giugno 2003.
Revoca della quota pubblica del finanziamento del progetto presentato dall'impresa edile e stradale Sugamele Salvatore, con sede in Trapani, a valere della misura 3.09 del P.O.R. Sicilia 2000/2006  pag. 24 


DECRETO 23 giugno 2003.
Revoca della quota pubblica del finanziamento del progetto presentato dall'impresa Di Paola Cesare, con sede in Vittoria, a valere della misura 3.09 del P.O.R. Sicilia 2000/2006  pag. 25 


DECRETO 23 giugno 2003.
Revoca della quota pubblica del finanziamento del progetto presentato da S.ED.S. di Ruggieri Delia s.n.c., con sede in Ragusa, a valere della misura 3.09 del P.O.R. Sicilia 2000/2006  pag. 25 

DECRETO 23 giugno 2003.
Revoca della quota pubblica del finanziamento del progetto presentato da E.P.A.S. Elettromeccanica s.n.c., con sede in Modica, a valere della misura 3.09 del P.O.R. Sicilia 2000/2006  pag. 26 


DECRETO 23 giugno 2003.
Revoca della quota pubblica del finanziamento del progetto presentato da SIBLEDIL di Distefano Rosario & C., con sede in Ragusa, a valere della misura 3.09 del P.O.R. Sicilia 2000/2006  pag. 27 


DECRETO 23 giugno 2003.
Revoca della quota pubblica del finanziamento del progetto presentato da General Futura s.r.l., con sede in Ragusa, a valere della misura 3.09 del P.O.R. Sicilia 2000/2006  pag. 28 


DECRETO 23 giugno 2003.
Revoca della quota pubblica del finanziamento del progetto presentato da Conca D'Uovo s.n.c. dei f.lli Chinnici, con sede in Misilmeri, a valere della misura 3.09 del P.O.R. Sicilia 2000/2006  pag. 28 


DECRETO 26 giugno 2003.
Rettifica del decreto 23 luglio 2002, concernente ammissione a finanziamento dei progetti presentati a valere della misura 3.09 "Sviluppo delle competitività delle imprese con priorità alle PMI" dell'asse III, risorse umane  pag. 29 


DECRETO 26 giugno 2003.
Revoca del finanziamento del progetto presentato dalla cooperativa Duecci di Nicastro Roberto, con sede in Alcamo, a valere della misura 3.09 del P.O.R. Sicilia 2000/2006  pag. 30 


DECRETO 26 giugno 2003.
Revoca del finanziamento del progetto presentato dall'azienda Vento del Sud di Nicastro Vito & C. s.a.s., trasformata in Vento In s.r.l., con sede in Alcamo, a valere della misura 3.09 del P.O.R. Sicilia 2000/2006  pag. 31 


DECRETO 24 settembre 2003.
Rettifica del decreto 12 maggio 2003, concernente revoca del finanziamento del progetto presentato dall'associazione regionale C.I.O.F.S. Sicilia F.P. di Catania, a valere della misura 2.04 del P.O.R. Sicilia 2000/2006  pag. 31 


DECRETO 24 settembre 2003.
Rettifica del decreto 13 maggio 2003, concernente revoca del finanziamento del progetto presentato dall'istituto scolastico S. Quasimodo di Canicattì, a valere della misura 2.04 del P.O.R. Sicilia 2000/2006  pag. 32 

Assessorato della sanità

DECRETO 5 aprile 2004.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, valida per l'anno 2004  pag. 33 

DECRETO 30 marzo 2004.
Accordo regionale per la continuità assistenziale, relativo agli istituti normativi ed economici di cui al capo III dell'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale  pag. 38 


DECRETO 14 aprile 2004.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Capaci, al 31 dicembre 2001  pag. 41 


DECRETO 28 aprile 2004.
Esplicitazione del fondo su cui trova capienza la somma destinata agli istituti economici dell'accordo regionale della continuità assistenziale  pag. 42 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 23 marzo 2004.
Approvazione di un programma costruttivo da realizzare nel comune di Isola delle Femmine  pag. 42 


DECRETO 26 marzo 2004.
Approvazione di un programma costruttivo da realizzare nel comune di S. Teresa di Riva  pag. 43 


DECRETO 26 marzo 2004.
Autorizzazione di un progetto relativo alla realizzazione di un impianto di energia elettrica da fonte eolica nel comune di Vicari  pag. 46 


DECRETO 26 marzo 2004.
Modifica del decreto 8 maggio 2003, concernente autorizzazione del progetto per la realizzazione di una centrale per la produzione di energia eolica ricadente nel territorio dei comuni di Agrigento e Naro, contrada Monte Malvizzo  pag. 48 


DECRETO 2 aprile 2004.
Approvazione di variante al piano particolareggiato del centro storico del comune di Palermo  pag. 49 


DECRETO 5 aprile 2004.
Approvazione di variante alle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Pedara  pag. 50 


DECRETO 5 aprile 2004.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Marsala  pag. 52 


DECRETO 5 aprile 2004.
Autorizzazione del progetto relativo alla costruzione di una cabina primaria di trasformazione di energia nel comune di Canicattì  pag. 53 


DECRETO 6 aprile 2004.
Approvazione di un programma costruttivo per la realizzazione di n. 155 alloggi nel comune di Trapani.  pag. 54 

DECRETO 6 aprile 2004.
Approvazione di un programma costruttivo per la realizzazione di n. 28 alloggi nel comune di Trapani  pag. 56 


DECRETO 7 aprile 2004.
Approvazione del progetto per la realizzazione di lavori stradali nel territorio del comune di Antillo  pag. 57 


DECRETO 13 aprile 2004.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Catania  pag. 58 


DECRETO 13 aprile 2004.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Siracusa  pag. 59 


DECRETO 13 aprile 2004.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di una stazione radio base della rete cellulare GSM in territorio del comune di Castelbuono  pag. 61 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 30 aprile 2004.
Graduatoria degli autobus sostituibili destinati al trasporto pubblico locale appartenenti alle aziende pubbliche e private  pag. 62 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione  pag. 114 
Integrazione del collegio sindacale del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario  pag. 114 
Autorizzazione alla Raffineria di Gela S.p.A. per il recupero del rifiuto CER 050105*  pag. 114 
Autorizzazione all'A.M.I.A. S.p.A., con sede in Palermo, per il deposito preliminare del percolato proveniente da un serbatoio e da vasche di rifiuti solidi urbani di Bellolampo.  pag. 114 
Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nell'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15)  pag. 114 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Espropriazione definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, su immobili siti nel comune di Ramacca, per lavori di ristrutturazione ed ammodernamento del canale Gerbini 2° lotto  pag. 143 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'istituto dei ciechi Florio e Salamone di Palermo  pag. 143 
Rettifica del decreto 19 febbraio 2004, concernente espropriazione definitiva ed occupazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologico, artistico e storico, di immobili ricadenti nella Valle dei Templi del comune di Agrigento  pag. 143 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Approvazione della convenzione stipulata con il presidente dell'Automobile club di Trapani per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana  pag. 143 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Provvedimenti concernenti società cooperative  pag. 143 

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali:
Sospensione delle elezioni del sindaco e del consiglio dei comuni di Niscemi e Villabate già indette per i giorni 12-13 giugno 2004  pag. 143 

Assessorato dell'industria:
Rivalutazione dei canoni superficiari di cui all'art. 19, commi 1 e 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.  pag. 143 
Integrazione dell'elenco delle aziende ammesse alla concessione delle agevolazioni previste dalla sottomisura 4.04.a) - Servizi innovativi di rete del P.O.R. Sicilia 2000-2006  pag. 144 

CIRCOLARI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 26 marzo 2004, n. 12.
Attività concertistiche - Procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi anno 2004 previsti dalla legge 10 dicembre 1985, n. 44 - capitolo 377722  pag. 144 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 23 aprile 2004, n. 3.
Cofinanziamento privato  pag. 146 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISO DI RETTIFICA
Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali

Elezione dei sindaci, dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali del 12-13 giugno 2004. Indizione comizi  pag. 147 


SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento ordinario n. 1
Assessorato dei lavori pubblici

DECRETO 4 maggio 2004.
Graduatoria degli esclusi dal diritto alla concessione del mutuo previsto dall'art. 137 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

Supplemento ordinario n. 2

Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 3 maggio 2004.
Revoca dell'Assessore regionale destinato alla Presidenza e delega delle funzioni all'Assessore regionale per i lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche;
Vista la legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, di modifica dello Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, con la quale è stato ulteriormente modificato lo Statuto ed è stata introdotta l'elezione diretta del Presidente della Regione;
Visto, in particolare, l'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana inserito nella sezione II del titolo I, così come sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera f), della citata legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, nella parte in cui dispone che il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 ed, in particolare, l'allegata tabella A;
Visto il decreto presidenziale n. 199/gr. I/S.G. del 21 luglio 2001, vistato al n. 2484 in data 25 luglio 2001 dalla ragioneria centrale della Presidenza della Regione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39, parte I, del 3 agosto 2001, con il quale il Presidente della Regione ha provveduto alla nomina degli Assessori regionali che costituiscono, con il Presidente stesso, il 55° Governo della Regione siciliana, primo della XIII legislatura, delegando, tra gli altri, la trattazione di alcune funzioni all'Assessore destinato alla Presidenza e ponendo alle dipendenze di quest'ultimo gli uffici speciali ivi indicati;
Visto il decreto presidenziale n. 208/gr. I/S.G. del 2 ago sto 2001, vistato al n. 2677 in data 3 agosto 2001 dalla ragioneria centrale della Presidenza della Regione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 40, parte I, del 10 agosto 2001, con il quale è stata delegata all'Assessore destinato alla Presidenza la trattazione degli affari ricompresi nella competenza del dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, nonché le iniziative per l'accelerazione del processo di innovazione dell'Amministrazione regionale, ponendo alle dirette dipendenze di tale Assessore regionale l'ufficio speciale controllo P.O.R., l'ufficio speciale per le relazioni euromediterranee e l'ufficio speciale per la cooperazione decentrata allo sviluppo ed alla solidarietà internazionale;
Visto il decreto presidenziale n. 311/area 1ª/S.G. del 20 dicembre 2002, vistato al n. 8201 in data 31 dicembre 2002 dalla ragioneria centrale della Presidenza della Regione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regio ne siciliana n. 3, parte I, del 17 gennaio 2003;
Visto il decreto presidenziale n. 73/area 1ª/S.G. del 17 aprile 2003, vistato al n. 2086 del 2 aprile 2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 17 aprile 2003, con il quale l'ing. Mario Parlavecchio è stato nominato Assessore regionale con preposizione al ramo di amministrazione del territorio e dell'ambiente in sostituzione dell'on.le Bartolo Pellegrino;
Vista la lettera datata 30 aprile 2004, con la quale l'on.le David Costa rassegna le proprie irrevocabili dimissioni di Assessore regionale destinato alla Presidenza rimettendo il relativo mandato assessoriale;
Ritenuto, in presenza delle predette dimissioni e nelle more della nomina di nuovo Assessore da destinare alla Presidenza, di delegare all'Assessore regionale per i lavori pubblici Guglielmo Scammacca della Bruca il temporaneo esercizio delle funzioni sinora attribuite all'Assessore destinato alla Presidenza dimissionario, come sopra specificate;

Decreta:


Art. 1

1.  In presenza di dimissioni irrevocabili dell'Assessore regionale destinato alla Presidenza, è revocato l'Assessore on.le David Costa, nominato con decreto presidenziale n. 199/gr. I/S.G. del 21 luglio 2001 e destinato alla Presidenza, con decreto presidenziale n. 208/gr. I/S.G. del 2 agosto 2001.
2.  L'Assessore regionale per i lavori pubblici Gugliel mo Scammacca della Bruca è temporaneamente delegato all'esercizio delle funzioni in preambolo specificate di cui al decreto presidenziale n. 208 gr. I/S.G. del 2 agosto 2001.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale della Presidenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 maggio 2004.
  CUFFARO 



Vistato dalla ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data 3 maggio 2004 al n. 2363.
(2004.19.1337)
Torna al Sommariohome


DECRETI ASSESSORIALI



086

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 1 aprile 2004.
Affidamento in gestione alla Federazione italiana della caccia, sezione provinciale di Agrigento, della zona cinologica denominata Giarrizzo, sita in agro di Racalmuto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Visto il decreto n. 2882 del 17 dicembre 2001, di approvazione del proprio contratto individuale;
Visto il provvedimento n. 21078 del 29 dicembre 2003, con il quale il dirigente generale del dipartimento interventi strutturali di questo Assessorato ha rinnovato per un biennio a decorrere dall'1 gennaio 2004 l'incarico al dirigente del servizio 11° faunistico-venatorio;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 41 della predetta legge che demanda all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste l'individuazione delle zone stabili per l'addestramento, all'allenamento e le gare per cani da caccia, su proposta delle Ripartizioni faunistico-venatorie, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, dalle associazioni cinofile legalmente costituite e dalle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie;
Visto, in particolare, il 2° comma del predetto art. 41, in cui è previsto che la gestione delle zone cinologiche individuate può essere affidata ad associazioni venatorie riconosciute e cinofile legalmente costituite, ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati nonché alle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie, per le zone individuate all'interno di esse;
Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione delle zone cinologiche in Sicilia;
Vista la circolare prot. n. 1061 del 19 marzo 2003, riguardante l'affidamento della gestione delle zone di addestramento, allenamento e gare per cani da caccia;
Vista la circolare prot. n. 1314 dell'11 aprile 2003, riguardante l'istituzione di zone di addestramento, allenamento e gare per cani, di tipo A e di tipo B all'interno delle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie;
Vista, in particolare, la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento prot. n. 3014 del 18 giugno 2003, con la quale, fra l'altro, viene trasmesso il parere favorevole all'affidamento, della zona cinologica di tipo B denominata "Giarrizzo" sita in località Abate Fico Amara-Pioppo Giarrizzo nel territorio del comune di Racalmuto, alla Federazione italiana della caccia, sezione provinciale di Agrigento;
Vista la domanda della Federazione italiana della caccia, sezione provinciale di Agrigento, con la quale la stessa ha chiesto l'affidamento in questione della zona cinologica di tipo B denominata "Giarrizzo" allegando anche il programma annuale di attività, il regolamento interno della zona cinologica contenente gli impegni previsti dall'art. 7 del decreto 17 settembre 2001, n. 18;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento prot. n. 5574 del 23 dicembre 2003, dalla quale si evince che è stata data pubblicità, mediante l'affissione all'albo pretorio, dell'opportunità di affidare la gestione della zona cinologica "B Giarrizzo" secondo la procedura vigente;
Visto il decreto Regione Sicilia n. 566 del 26 marzo 2003, con il quale è stata individuata la zona cinologica stabile di tipo B sita in località "Abato Fico Amara - Pioppo Giarrizzo" in agro di Racalmuto (AG);
Vista la nota prot. n. 1003 del 27 febbraio 2004 della Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento, la quale comunica che per la zona cinologica denominata "Giarrizzo" sita in agro di Racalmuto, non sono pervenute, oltre quella della Federazione italiana della caccia, sezione provinciale di Agrigento, altre richieste di affidamento in gestione;
Considerato che la Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento competente per territorio non dispone di personale e mezzi che possano consentire la gestione diretta della predetta zona cinologica;
Considerato che la Federazione italiana della caccia, sezione provinciale di Agrigento, ha titolo per l'affidamento richiesto avendo segnalato la zona;
Ritenuto di dovere affidare la zona cinologica Giarrizzo, sita in agro di Racalmuto, alla Federazione italiana della caccia, sezione provinciale di Agrigento;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Per le finalità di cui in premessa, la zona cinologica stabile di tipo B denominata "Giarrizzo" in agro di Racalmuto, individuata con il decreto n. 566 del 26 marzo 2003, è affidata in gestione alla Federazione italiana della caccia, sezione provinciale di Agrigento, con sede a Racalmuto in viale Tukory n. 8, rappresentata dal presidente provinciale, sig. Giuseppe La Russa.

Art. 2

L'affidamento della zona cinologica è concesso per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3

Nella zona cinologica è vietato l'esercizio venatorio.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento curerà l'osservanza di quanto previsto nel decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, del regolamento interno della zona cinologica, nonché in particolare, l'osservanza degli impegni previsti dall'art. 7 del predetto decreto e sottoscritto dal sig. Giuseppe La Russa.

Art. 5

L'affidamento potrà essere revocato in qualsiasi momento per comprovate inadempienze.

Art. 6

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 15 del decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 1 aprile 2004.
  ALBANESE 

(2004.16.1100)
Torna al Sommariohome


020
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 19 marzo 2004.
Dichiarazione di interesse storico ed architettonico particolarmente importante del complesso architettonico denominato Palazzo Ducale, sito nel centro storico del comune di Campobello di Licata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI, AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
Vista la legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999;
Viste le comunicazioni di avvio del procedimento di dichiarazione effettuate dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Agrigento ai sensi dell'art. 7 del testo unico, nei confronti degli aventi diritto;
Vista la proposta di vincolo e la relazione tecnica della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Agrigento allegata come parte integrante al presente decreto;
Premesso che il complesso architettonico denominato Palazzo Ducale, ubicato all'interno dell'odierno centro storico del comune di Campobello di Licata, alla confluenza delle centralissime via Roma e via Umberto I, in catasto al foglio di mappa n. 19, particelle nn. 438 sub. 2, sub. 3, sub. 6, sub. 10 (ex 1-4-8), la cui configurazione fondamentale si fa risalire al XVII secolo, costituisce uno dei più interessanti e pregevoli esempi di architettura barocca della provincia di Agrigento;
Considerato, pertanto, che l'immobile sopra individuato, meglio descritto nella citata relazione tecnica e campito in rosso nell'allegata planimetria, riveste interesse storico ed architettonico particolarmente importante ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 e art. 2 della legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi esposti in premessa e meglio illustrati nella allegata relazione tecnica, il complesso architettonico denominato Palazzo Ducale, sito nel centro storico del comune di Campobello di Licata, alla confluenza di via Roma e via Umberto I, segnato in catasto al foglio di mappa n. 19, particelle n. 438 sub. 2, sub. 3, sub. 6, sub. 10 (ex 1-4-8) e visualizzato in rosso nell'acclusa planimetria, ai sensi dell'art. 6 del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999, è dichiarato di interesse storico ed architettonico particolarmente importante in quanto bene individuato all'art. 2, comma 1, lett. a), del testo unico medesimo ed all'art. 2 della legge regionale n. 80/77, ed è, pertanto, sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi.

Art. 2

In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque ne abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, è fatto in particolare divieto di demolire, modificare, restaurare l'immobile di cui al precedente art. 1, senza l'autorizzazione prescritta dal combinato-disposto degli artt. 21, 22 e 23 del testo unico n. 490/99. E' fatto, altresì, obbligo ai medesimi di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti di eventuali opere che intendessero eseguire sullstesso al fine di ottenere la preventiva auto rizzazione. Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali al bene sottoposto a tutela, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del testo unico n. 490/99.

Art. 3

Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel testo unico n. 490/99.

Art. 4

La relazione tecnica e la planimetria, allegate, fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Agrigento, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'art. 8 del testo unico (decreto legislativo n. 490/99) sarà notificato agli aventi diritto e quindi trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.
Copia del presente decreto sarà trasmessa al comune di Campobello di Licata, al Centro regionale per l'inventario e la catalogazione ed al Ministero per i beni e le attività culturali.
Altresì, il presente provvedimento sarà pubblicato, con esclusione dei relativi allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché sul sito web della Regione siciliana, dipartimento beni culturali ed ambientali ed educazione permanente: www.regione.sicilia.it/beni culturali.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.
Palermo, 19 marzo 2004.
  FAVARA 

(2004.16.1103)
Torna al Sommariohome


016

DECRETO 23 marzo 2004.
Dichiarazione di interesse etno-antropologico particolarmente importante di una raccolta etnografica di proprietà del Lions Club di Niscemi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI, AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R n. 637 del 30 agosto 1975, recante le norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
Vista la legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999;
Viste le comunicazioni di avvio del procedimento di dichiarazione effettuate dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Caltanissetta ai sensi dell'art. 7 del testo unico, nei confronti dell'avente diritto;
Vista la proposta di vincolo e la relazione tecnico-scientifica del servizio beni storico-artistici ed etno-antropologici della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, allegata come parte integrante al presente decreto;
Premesso che, presso il museo della civiltà contadina Angelo Marsiano, sito in via Mazzini n. 87, nel comune di Niscemi, è custodita ed esposta una importante raccolta etnografica di proprietà del Lions Club di Niscemi, costituita da 612 oggetti di cultura materiale, strumenti tipici del lavoro contadino ed artigiano, arredi, nonché una sezione fotografica ed una di arte moderna, caratteristici della cultura contadina e dei mestieri tradizionali, che documenta nel suo insieme le antiche tecniche lavorative ed altri diversi aspetti della storia del territorio;
Considerato, pertanto, che la raccolta etnografica del Lions Club di Niscemi, analiticamente individuata nell'elenco e nella documentazione fotografica acclusi al presente decreto, per i motivi meglio illustrati nella citata relazione tecnico-scientifica, riveste interesse etno-antropologico particolarmente importante ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 490/99 e dell'art. 2 della legge regionale. n. 80/77, in quanto significativa testimonianza di una cultura rurale di tipo tradizionale ormai pressoché scomparsa e nei confronti della quale appare fondamentale mantenere la memoria;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi esposti in premessa e meglio illustrati nell'allegata relazione tecnico-scientifica, la raccolta etnografica di proprietà del Lions Club di Niscemi, custodita ed esposta presso il museo della civiltà contadina Angelo Marsiano in Niscemi, via Mazzini n. 87, analiticamente individuata nell'elenco e documentazione fotografica acclusi, ai sensi dell'art. 6 del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999, è dichiarata di interesse etno-antropologico particolarmente importante in quanto individuata fra i beni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del testo unico medesimo e di cui all'art. 2 della legge regionale n. 80/77, ed è pertanto sottoposta a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi.

Art. 2

In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, al proprietario ed a chiunque ne abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo è fatto in particolare divieto di modificare o restaurare i beni che costituiscono la raccolta di cui al precedente art. 1 senza l'autorizzazione prescritta dal combinato-disposto degli artt. 21, 22 e 23 del testo unico n. 490/99. E' fatto, altresì, obbligo ai medesimi di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti di eventuali opere che intendessero eseguire sulla raccolta stessa al fine di ottenere la preventiva autorizzazione. Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali ai beni sottoposti a tutela, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del sopra citato testo unico.

Art. 3

Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel testo unico n. 490/99.

Art. 4

La relazione tecnico-scientifica, l'elenco dei beni e la documentazione fotografica, allegati, fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 8 del testo unico n. 490/99, sarà notificato all'avente diritto ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.
Copia dei presente decreto sarà trasmessa al Centro regionale per l'inventario e la catalogazione ed al Ministero per i beni e le attività culturali.
Altresì, il presente provvedimento sarà pubblicato, ad esclusione dei relativi allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché sul sito web della Regione siciliana, dipartimento beni culturali ed am bientali ed educazione permanente: www.regione.sicilia. it/beniculturali.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.
Palermo, 23 marzo 2004.
  FAVARA 

(2004.16.1105)
Torna al Sommariohome


016

DECRETO 23 marzo 2004.
Dichiarazione di interesse storico ed architettonico particolarmente importante del complesso architettonico denominato Palazzo Bella, sito nel centro storico del comune di Campobello di Licata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI, AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R.n. 637 del 30 agosto 1975, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
Vista la legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999;
Viste le comunicazioni di avvio del procedimento di dichiarazione effettuate dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Agrigento ai sensi dell'art. 7 del testo unico, nei confronti degli aventi diritto;
Vista la proposta di vincolo e la relazione tecnica della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Agrigento, allegata come parte integrante al presente decreto;
Premesso che, ubicato all'interno dell'odierno centro storico del comune di Campobello di Licata, con ac cesso dalla via Umberto I e individuato in catasto al foglio di mappa n. 19 con la particella n. 437, visualizzato con campitura di colore rosso nell'allegata planimetria, sorge il complesso architettonico denominato Palazzo Bella, la cui struttura fondamentale, basata su un impianto originario seicentesco nato come baglio agricolo, è databile alla prima metà del XVIII secolo (1745-1747), epoca dell'intervento settecentesco che lo trasformò in dimora signorile;
Considerato che l'immobile sopra individuato, meglio descritto nell'allegata relazione tecnica, caratterizzato da un impianto planimetrico, nella sua attuale configurazione, di forma pressoché trapezoidale, presenta tutte le qualità degli edifici storici di pregio non solo per le caratteristiche architettoniche ed artistiche ma anche in quanto tipica dimora signorile del settecento siciliano e costituisce quindi un ottimo e pregevole esempio di architettura neoclassica della provincia agrigentina;
Considerato, pertanto, che l'immobile sopra descritto, per i motivi meglio illustrati nella citata relazione tecnica, riveste interesse storico ed architettonico particolarmente importante ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 e dell'art. 2 della legge regio nale n. 80 dell'1 agosto 1977;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa e meglio illustrate nell'allegata relazione tecnica, il complesso architettonico denominato Palazzo Bella, sito nel centro storico del comune di Campobello di Licata, con accesso dalla via Umberto I, così come visualizzato con campitura di colore rosso nell'acclusa planimetria e ricadente nel foglio di mappa n. 19, particella n. 437, ai sensi dell'art. 6 del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999, è dichiarato di interesse storico ed architettonico particolarmente importante in quanto bene individuato all'art. 2, comma 1, lett. a), del testo unico medesimo ed all'art. 2 della legge regionale n. 80/77, ed è pertanto sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi.

Art. 2

In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque ne abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, è fatto in particolare, divieto di demolire, modificare, restaurare l'immobile di cui al precedente art. 1, senza l'autorizzazione prescritta dal combinato-disposto degli artt. 21, 22 e 23 del testo unico n. 490/99. E' fatto, altresì, obbligo ai medesimi di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti di eventuali opere che intendessero eseguire sull'immobile stesso al fine di ottenere la preventiva autorizzazione. Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali al bene sottoposto a tutela, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del testo unico n. 490/99.

Art. 3

Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel testo unico n. 490/99.

Art. 4

La relazione tecnica con documentazione fotografica inclusa e la planimetria, allegate, fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Agrigento, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'art. 8 del testo unico (decreto legislativo n. 490/99), sarà notificato agli aventi diritto e quindi trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari competente ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.
Copia del presente decreto sarà trasmessa inoltre al comune di Campobello di Licata, al Centro regionale per l'inventario e la catalogazione ed al Ministero per i beni e le attività culturali.
Altresì, il presente provvedimento sarà pubblicato, con esclusione dei relativi allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché sul sito web della Regione siciliana, dipartimento beni culturali ed ambientali ed educazione permanente www.regione.sicilia.it/beni culturali.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.
Palermo, 23 marzo 2004.
  FAVARA 

(2004.16.1106)
Torna al Sommariohome


016

DECRETO 14 aprile 2004.
Riconoscimento di interesse storico, artistico ed architettonico particolarmente importante del complesso di edifici denominato Ex Magazzini Enel, sito nel comune di Siracusa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI, AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
Vista la legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999;
Vista la comunicazione di avviso del procedimento di dichiarazione effettuata dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Siracusa, ai sensi dell'art. 7 del testo unico, nei confronti dell'avente diritto;
Vista la proposta di vincolo della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Siracusa e la relazione tecni ca allegata come parte integrante al presente decreto;
Considerato che il complesso di edifici denominato Ex Magazzini Enel, sito in Siracusa, in via Nino Bixio n. 1, censito in catasto al foglio di mappa n. 169, particelle nn. 186, 187, 189, 190, 191 e 192, come evidenziato con tratto continuo nero nell'allegata planimetria, per i motivi illustrati nella citata relazione tecnica riveste interesse storico, artistico ed architettonico particolarmente importante, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 ed art. 2 della legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977, in quanto costituisce pregevole testimonianza di architettura industriale dei primi del XX secolo;
Rilevato che gli accertamenti tecnici condotti dalla competente Soprintendenza forniscono di per sé elementi sufficienti a giustificare l'adozione di provvedimenti volti a tutelare il predetto immobile;
Ritenuto che nella fattispecie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela, di cui al testo unico n. 490/99 e della legge regionale n. 80/77, l'immobile sopra descritto, in conformità alla proposta avanzata dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Siracusa;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi esposti in premessa e meglio illustrati nell'allegata relazione tecnica, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999, l'interesse storico, artistico ed architettonico particolarmente importante del complesso di edifici denominato Ex Magazzini Enel, sito in Siracusa, via Nino Bixio n. 1, censito in catasto al foglio di mappa n. 169, particelle nn. 186, 187, 189, 190, 191 e 192, come evidenziato con tratto continuo nero nell'allegata planimetria e meglio descritto nella relazione tecnica acclusa, in quanto individuato fra i beni elencati all'art. 2, comma 1, lett. a), del testo unico medesimo ed all'art. 2 della legge regionale n. 80/77, ed esso è pertanto sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi.

Art. 2

In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento ai proprietari ed a chiunque ne abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, è fatto, in particolare, divieto di demolire, modificare, restaurare l'immobile di cui al precedente art. 1, senza l'autorizzazione prescritta dal combinato disposto degli artt. 21, 22 e 23, del testo unico n. 490/99. E' fatto, altresì, obbligo ai medesimi di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti di eventuali opere che intendessero eseguire sull'immobile stesso al fine di ottenere la preventiva autorizzazione. Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali ai beni sottoposti a tutela, purché né sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del testo unico n. 490/99.

Art. 3

Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel sopracitato testo unico.

Art. 4

La relazione tecnica, la planimetria, l'elenco dei proprietari, allegati, fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Siracusa, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma, dell'art. 8 del testo unico (decreto legislativo n. 490/99) sarà notificato all'avente diritto e quindi trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari competente ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.
Copia del presente decreto sarà trasmessa al comune di Siracusa, al Centro regionale per l'inventario e la catalogazione ed al Ministero dei beni e delle attività culturali.
Altresì, il presente provvedimento sarà pubblicato, con esclusione dei relativi allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché sul sito web della Regione siciliana, dipartimento beni culturali ed ambientali ed educazione permanente: www.regione.sicilia.it/beni culturali.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.
Palermo, 14 aprile 2004.
  FAVARA 

(2004.17.1164)
Torna al Sommariohome


016


ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 19 marzo 2004.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa per l'esercizio finanziario 2004.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale n. 22 del 29 dicembre 2003, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'eser cizio finanziario 2004;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n.1652 del 30 dicembre 2004, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, art. 36, comma 2;
Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, recante "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa";
Viste le note della Presidenza - dipartimento regionale protezione civile, prot. n. 1045, 1047, 1048, 1049, 1050, 1061 e 1062 del 5 febbraio 2004 e n. 1417, 1418 e 1419 del 18 febbraio 2004, di rettifica rispettivamente delle note nn.1047/2004, 1045/2004 e 1062/2004, con cui si chiede, per l'esercizio finanziario in corso, l'incremento dello stanziamento di competenza dei capitoli di seguito elencati per l'importo a fianco di ciascuno di essi segnato e della dotazione di cassa della rubrica interessata - interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti, complessivamente per l'importo di E 147.036.063,01, al fine di dare attuazione agli interventi di cui alla citata legge n. 433/91:
-  capitolo 516409: E 58.000.000,00;
-  capitolo 516007: E 46.500.000,00;
-  capitolo 516008: E  1.100.000,00;
-  capitolo 516009: E  2.022.690,99;
-  capitolo 516402: E  9.505.480,10;
-  capitolo 516405: E   900.000,00;
-  capitolo 516406: E 29.007.891,92;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004, alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 1652 del 30 dicembre 2003 e al quadro di previsione di cassa le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2004, nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 1652 del 30 dicembre 2003, e al quadro di previsione di cassa sono introdotte le seguenti variazioni:





Art. 2

Al quadro delle previsioni di cassa per l'esercizio finanziario 2004 sono apportate le seguenti variazioni:
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE   
Centro di responsabilità: dipartimento regionale bilancio e tesoro   
Fondo per l'integrazione delle dotazioni di cassa   
Capitolo 215710 - Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti  . - 147.036.063,01 
PRESIDENZA DELLA REGIONE   
Centro di responsabilità: dipartimento regionale della protezione civile   
Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti  . + 147.036.063,01 


Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 marzo 2004.
  PAGANO 

(2004.17.1165)
Torna al Sommariohome


017
   


DECRETO 26 marzo 2004.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 22, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2004;
Visto il decreto n. 1652 del 30 dicembre 2003 e successive modifiche, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la nota n. 198 del 4 marzo 2004, con la quale l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento interventi infrastrutturali - chiede la riproduzione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario della somma di E 19.941.638,58 risultante tra le economie sul capitolo 546808;
Vista la nota n. 554 del 10 marzo 2004 della ragioneria centrale competente con cui viene trasmessa la suindicata nota;
Ravvisata la necessità di iscrivere al capitolo 546808 la somma diE 19.941.638,58, con la contemporanea riduzione di pari importo sul capitolo 613905;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2004 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 1652 del 30 dicembre 2003, sono introdotte le seguenti variazioni:






Palermo, 26 marzo 2004.
  EMANUELE 

(2004.17.1147)
Torna al Sommariohome


017


DECRETO 26 marzo 2004.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale n. 22 del 29 dicembre 2003, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'eser cizio finanziario 2004;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 1652 del 30 dicembre 2003 e successive modifiche e integrazioni, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, concernente "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
Visto il decreto 6 giugno 2003 del Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale è stata assegnata a favore della Regione Sicilia la somma di E 170.980,00 (fondi 2002);
Considerato che con il su menzionato decreto viene disposta la liquidazione alle regioni delle assegnazioni in due soluzioni per effetto della riduzione della disponibilità di cassa;
Visto il decreto 9 settembre 2003 del Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale è stata assegnata a favore della Regione Sicilia la somma di E 170.000,50 (fondi 2003);
Vista la nota prot. n. 0148195 del 17 dicembre 2003 del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale viene comunicata l'erogazione parziale, pari ad E 83.005,77, dell'assegnazione per l'anno 2003 in funzione delle limitate disponibilità di cassa;
Vista la nota n. 301 dell'1 marzo 2004 dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento foreste - con la quale viene richiesta l'iscrizione in bilancio della su menzionata somma diE 83.005,77;
Considerato che le somme di E 87.739,39, quale erogazione parziale dell'assegnazione per l'anno 2002 ed E 83.005,77, quale primo acconto dei fondi relativi all'anno 2003 a favore della Regione siciliana, risultano accreditate rispettivamente in data 1 agosto 2003 e 4 novembre 2003 sul c/c 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 1652/2003 e successive modifiche, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2004 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 1652/2003, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:






Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 marzo 2004.
  PAGANO 

(2004.17.1148)
Torna al Sommariohome


017

DECRETO 5 aprile 2004.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il suo art. 8;
Vista la legge regionale n. 22 del 29 dicembre 2003, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2004;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 1652 del 30 dicembre 2003 e successive modifiche, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) ed, in particolare, gli articoli 60 e 61, con i quali vengono istituiti i fondi per le aree sottoutilizzate;
Vista la delibera del C.I.P.E. n. 16/2003, con la quale, tra l'altro, viene previsto, per il triennio 2003-2005, un rifinanziamento della legge n. 208/98 di 5.200 milioni di euro;
Vista la delibera del C.I.P.E. n. 17/2003, con la quale, nell'ambito del riparto della citata somma di E 5.200 milioni, viene destinata la somma di 100 milioni di euro al "Progetto monitoraggio regioni - Amministrazioni centrali" (punto C della tabella di ripartizione);
Visto il decreto n. 40 del 5 dicembre 2003, con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze, ha disposto, a seguito di riparto della somma di E 3.742.000,00, a valere sulle risorse destinate al citato progetto monitoraggio, di cui al punto 1.2.3 della delibera C.I.P.E. n. 17/03, il trasferimento in favore della Regione Sicilia della somma di E 309.650,50;
Vista la nota prot. n. 1010 del 24 febbraio 2004, con la quale il Dipartimento regionale della programmazione - servizio interventi infrastrutturali - fa presente che le risorse di cui ai punti 1.2.2, 1.2.3 e 1.2.4 destinate ad azioni di sistema di monitoraggio AP.Q. saranno gestite direttamente dal dipartimento programmazione medesimo;
Vista la quietanza n. 425 del 16 dicembre 2003, relativa all'accredito alla Regione Sicilia della somma di E 309.650,50;
Considerato che la predetta somma ha dato luogo a maggiore accertamento di entrata, contribuendo alla forma zione dell'avanzo fondi vincolati a chiusura dell'esercizio finanziario 2003;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2004 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 1652 del 30 dicembre 2003, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:


Art. 1

Nel bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2004 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto assessoriale n. 1652 del 30 dicembre 2003, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:






Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 aprile 2004.
  PAGANO 

(2004.17.1141)
Torna al Sommariohome


017
   


DECRETO 5 aprile 2004.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale n. 22 del 29 dicembre 2001, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'eser cizio finanziario 2004;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 1652 del 30 dicembre 2003 e successive modifiche e integrazioni, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);
Visto, in particolare, l'art. 129, comma 1, lettera a), della legge n. 388/2000, che prevede interventi strutturali e di prevenzione negli allevamenti degli ovini colpiti dalla malattia della lingua blu;
Visto il decreto MIPAF n. 103040 del 16 dicembre 2002, con il quale è stata assegnata ed impegnata a favore della Regione Sicilia la somma di E 655.570,64 (fondi 2002) per il finanziamento del regime di aiuti di cui all'art. 129, comma 1, lett. A;
Considerato che con il su menzionato decreto MIPAF viene disposta la liquidazione alle regioni delle assegnazioni in due soluzioni per effetto della riduzione della disponibilità di cassa;
Visto il decreto MIPAF n. 103231 bis dell'1 dicembre 2003, con il quale è stata assegnata ed impegnata a favore della Regione Sicilia l'ulteriore somma diE 309.884,87 quale integrazione fondi 2002;
Visto il decreto MIPAF n. 103232 dell'1 dicembre 2003, con il quale è stata assegnata a favore della Regione Sicilia la somma diE 840.499,77 quale fondi 2003;
Considerato che con il su menzionato decreto MIPAF n. 103232 viene contestualmente disposto l'impegno pari al 50% delle somme assegnate alle regioni nonché la liquidazione in due soluzioni onde contenere la spesa entro i limiti delle attuali disponibilità di bilancio;
Visto il decreto n. 548 del 23 maggio 2003 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con il quale si è provveduto all'iscrizione del 1° acconto relativo ai fondi per l'anno 2002, pari ad E 542.224,80;
Considerato che le somme di E 113.345,84 quale saldo dell'assegnazione per l'anno 2002, E 309.884,87 quale ulteriore erogazione per l'anno 2002 ed E 266.849,94 quale primo acconto dei fondi relativi all'anno 2003 a favore della Regione siciliana, risultano accreditate nel mese di dicembre 2003 sul c/c 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 1652/2003 e successive modifiche, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2004 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 1652/2003, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:






Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 aprile 2004.
  PAGANO 

(2004.17.1140)
Torna al Sommariohome


017
   


ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 6 aprile 2004.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Proteus, con sede in San Giuseppe Jato, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la relazione finale del commissario straordinario avv. Alessandro Dagnino, trasmessa in data 2 ottobre 2003, dalla quale si evince che la cooperativa Proteus, con sede in San Giuseppe Jato, non è più nelle condizioni di poter raggiungere lo scopo sociale e che inoltre ha una elevata situazione debitoria e pertanto lo stesso ne propone la liquidazione coatta amministrativa;
Visto il parere favorevole della C.R.C. reso nella seduta del 12 novembre 2003;
Visti gli artt. 2545-terdecies e 2545-septiesdecies del codice civile (ex 2540 e 2544);
Visto l'elenco dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Proteus, con sede in San Giuseppe Jato (PA), costituita il 9 ottobre 1985, con atto omologato dal tribunale di Palermo il 22 novembre 1985 ed iscritta nel registro delle società al n. 13758 e nel registro prefettizio, sezione mista, con D.P. n. 10959 del 7 aprile 1986, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il dott. Ettore Falcone, nato a Palermo il 30 agosto 1971 ed ivi residente, via del Granatiere n. 15, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione.

Art. 4

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 aprile 2004.
  CIMINO 

(2004.17.1220)
Torna al Sommariohome


041
   


DECRETO 14 aprile 2004.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Fondi Maloprovvido, con sede in Giardini Naxos, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la sentenza n. 2735 del 29 ottobre 2003, emessa dal tribunale di Messina, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della cooperativa Fondi Maloprovvido, con sede in Giardini Naxos (ME);
Visto l'art. 195 L.F.;
Visto l'elenco dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Fondi Maloprovvido, con sede in Giardini Naxos (ME), costituita il 4 ottobre 1979, con atto omologato dal tribunale di Messina il 20 dicembre 1979, iscritta al n. 2560 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione agricola con D.P. n. 2285 del 10 marzo 1980, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

L'avv. Giuseppe Mauro Aquino, nato a Messina il 17 ottobre 1975, residente a Patti, via Kennedy n. 8, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione.

Art. 4

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 aprile 2004.
  CIMINO 

(2004.17.1221)
Torna al Sommariohome


041
   


DECRETO 14 aprile 2004.
Revoca del decreto 11 dicembre 1996, concernente liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Seaflight, con sede in Messina, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il decreto n. 2863 dell'11 dicembre 1996, con il quale questa Amministrazione provvedeva a sciogliere d'ufficio e senza nomina del liquidatore la cooperativa Seaflight, con sede in Messina, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile (ex art. 2544);
Vista la nota del tribunale di Messina pervenuta al servizio vigilanza cooperative il 18 novembre 2003, con la quale il giudice unico, nell'ambito del giudizio di opposizione degli atti esecutivi n. 3833/2001, pone in evidenza la sussistenza di rapporti da definire nei confronti della cooperativa Seaflight, con sede in Messina, e pertanto viene invocata la opportunità della nomina di un commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile (ex art. 2544);
Vista la relazione del servizio vigilanza cooperative n. 13185 dell'1 dicembre 2003;
Visto il pro-memoria n. 13826 del 17 dicembre 2003 del servizio vigilanza cooperative, con il quale viene proposta la nomina di un commissario liquidatore per quanto previsto dall'art. 2545-terdecies del codice civile (ex art. 2540);
Ritenuto che in virtù di quanto predetto occorre procedere alla revoca del precedente provvedimento, decreto n. 2863 dell'11 dicembre 1996;
Sentita la Commissione regionale per la cooperazione che, nella seduta del 18 dicembre 2003, ha espresso pare re favorevole alla proposta dell'ufficio;
Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;
Visto l'elenco dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, il precedente decreto n. 2863 dell'11 dicembre 1996 è revocato.

Art. 2

La cooperativa Seaflight, con sede in Messina, costituita il 15 novembre 1976, con atto omologato dal tribunale di Messina l'11 gennaio 1977 ed iscritta nel registro delle società al n. 1614, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 3

L'avv. Felice Gambadauro, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 4 dicembre 1967 e residente a Messina, via Nicola Fabrizi n. 87, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 4

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione.

Art. 5

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 aprile 2004.
  CIMINO 

(2004.17.1222)
Torna al Sommariohome


041


ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 28 gennaio 2004.
Ammissione a finanziamento dei progetti denominati A.IN.SOL.E., con sede in Centuripe, e G.IR.ASO.LE., con sede in Enna, relativi alla misura 6.08, sottomisura 6.08.C, ed esclusione di alcuni.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Viste le leggi regionali n. 47/77, n. 32/2000, n. 6/88, relative all'attuazione della programmazione in Sicilia;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 ed in particolare, l'art. 7, concernente le funzioni del dirigente generale;
Visto il regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il regolamento CE n. 1784/99, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
Visti i regolamenti CE nn. 1159/2000, 438/2001 e 1145/2003;
Visto il P.O.R. Sicilia 2000/2006, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. Sicilia 2000/2006, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001, n. 26 del 28 gennaio 2002 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R.S. 18 giugno 2002, n. 94/Segr. D.R.P., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 21 agosto 2002, con il quale sono state approvate le graduatorie di merito dei P.I.T., definite dal dipartimento della programmazione e articolate per territorio provinciale;
Visto l'avviso pubblico n. 1 del 25 settembre 2002, relativo al possesso dei requisiti ed alle modalità di presentazione delle istanze e di svolgimento delle azioni cofinanziate dal F.S.E. per i progetti integrati territoriali n. 10, 11 e 24, relativi alla misura 6.08, sottomisura 6.08.C, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 dell'11 ottobre 2002;
Visto il decreto n. 846/S8 dell'8 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 del 24 aprile 2003, con il quale è stato ammesso a finanziamento l'unico progetto positivamente esitato e denominato "La cultura della legalità", con sede in Catania, avente come soggetto promotore l'associazione siciliana antiracket di Giarre, di importo pari a E 116.495,00, relativo al P.I.T. 24 - "Etna" rimanendo, quindi, inutilizzate le somme relative ai P.I.T. 10 ed 11;
Visto il D.P.R.S. 4 novembre 2002, n. 175, relativo all'approvazione degli interventi relativi a progetti integrati territoriali ammissibili a finanziamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 21 febbraio 2003;
Vista la nota prot. n. 2591 del 29 maggio 2003 della Presidenza della Regione siciliana - dipartimento della programmazione, con la quale, in relazione al D.P.R.S. n. 175/2002, evidenzia la necessità di riaprire i termini dei bandi e fra questi il P.I.T. 8 per l'importo di E 200.000,00;
Visto l'avviso pubblico n. 1 dell'11 luglio 2003, relativo alle modalità di presentazione delle istanze e di svolgimento delle azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo, per i progetti integrati territoriali nn. 8, 10 ed 11, relativi alla misuta 6.08, sottomisura 6.08.C, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 25 luglio 2003;
Visto il decreto n. 2584 del 7 ottobre 2003, con il quale è stata nominata la commissione di valutazione dei progetti di cui al precitato avviso pubblico n. 1/2003;
Visti i verbali nn. 1 e 2 del 17 dicembre 2003 della suddetta commissione di valutazione, relativi agli esiti dell'istruttoria e della valutazione dei progetti presentati;
Rilevato che la commissione stessa, dall'esame degli atti, ha ritenuto di potere ammettere a finanziamento soltanto due dei cinque progetti pervenuti, in quanto: per la sola parte afferente il P.I.T. n. 8, prende atto che l'uni co progetto presentato è pervenuto fuori termine e, pertanto, l'avviso n. 1/2003, per detto P.I.T., è da dichiarare deserto, mentre, per quanto concerne i P.I.T. 10 e 11, due progetti sono stati presentati da proponenti con sede territorialmente limitrofa al territorio dei P.I.T. e, quindi, valutabili in subordine alla eventuale mancata ammissibilità dei progetti presentati dai proponenti con sede nella provincia dei P.I.T.;
Ritenuto di dovere, pertanto, ammettere a finanziamento gli unici due progetti positivamente esitati dalla commissione di valutazione e denominati rispettivamente "A.IN.SO.L.E." - Azioni integrate di solidarietà per la legalità nella Provincia di Enna, con sede in Centuripe (EN), d'importo pari ad E 150.000,00, e "G.IR.ASO.LE." - Gestione interventi a favore della legalità nella Provincia di Enna, con sede in Enna, d'importo pari ad E 184.000,00, ambedue presentati dall'A.T.S. - ISFAR ed associazione antiracket ed antiusura della Provincia di Enna;
Tutto ciò premesso;

Decreta:


Art. 1

Sono ammessi a finanziamento i progetti denominati "A.IN.SOL.E." - Azioni integrate di solidarietà per la legalità nella Provincia di Enna, con sede in Centuripe (EN), avente come soggetto promotore l'A.T.S. - ISFAR ed associazione antiracket ed antiusura della Provincia di Enna e "G.IR.ASO.LE." - Gestione interventi a favore della legalità nella Provincia di Enna, con sede in Enna, avente come soggetto promotore l'A.T.S. - ISFAR ed associazione antiracket ed antiusura della Provincia di Enna, relativi alla misura 6.08, sottomisura 6.08C, come di seguito descritti:

Numero P.I.T.  Titolo P.I.T. Titolo progetto Punteggio Importo (euro) 
10   "Sinergie per competere" - Enna A.IN.SO.LE. 880 150.000,00 
11  "Enna: turismo tra archeologia e natura" G.IR.ASO.LE. 880 184.000,00 



Art. 2

Non sono ammessi a finanziamento i seguenti progetti per la motivazione a fianco di ciascuno indicata:

Numero P.I.T.  Titolo P.I.T. Titolo progetto Motivazione  
8   "Valle del Torto dei Feudi - Progetto per un distretto rurale di qualità" - Palermo Legal choise Pervenuto fuori termine 
10   "Sinergie per competere" - Enna Legaland Sede del progetto territorialmente limitrofa 
11   "Enna: turismo tra archeologia e natura" Legality spamming Sede del progetto territorialmente limitrofa 



Art. 3

Dichiarare l'avviso pubblico n. 1/2003 deserto per la sola parte afferente il P.I.T. n. 8.

Art. 4

Avverso la valutazione è ammesso ricorso in opposizione al dirigente generale del dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, entro giorni 20 dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale, per il successivo inoltro alla Corte dei conti, ai fini della registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché sul sito ufficiale del P.O.R. Sicilia 2000/2006 www.euroinfosicilia.it.
Palermo, 28 gennaio 2004.
  CASTELLUCCI 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 29 marzo 2004, reg. n. 1, Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, fg. n. 1.
(2004.18.1286)
Torna al Sommariohome


101



DECRETO 18 marzo 2004.
Ripartizione della quota delle risorse indistinte del Fondo nazionale delle politiche sociali.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986, di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed, in particolare, l'art. 8, comma 3, che con riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo n. 112/98, chiama le regioni a:
-  promuovere le sperimentazioni di modelli innovativi di servizi per coordinare le risorse umane e finanziarie;
-  promuovere e coordinare l'assistenza tecnica necessaria agli enti locali per l'avviamento del sistema integrato dei servizi socio-sanitari;
-  promuovere lo sviluppo dei servizi e la realizzazione di interventi innovativi di interesse regionale, attraverso progetti pilota e obiettivo;
-  istituire e coordinare il sistema informativo dei servizi sociali;
-  predisporre e finanziare piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;
Visto il D.P.R.S. 4 novembre 2002 "Linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana", ed, in particolare, il cap. 9.1 che, relativamente alle risorse indistinte statali, attribuisce all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali la quota del 15% per il finanziamento di sperimentazioni mirate:
a)  a consolidare, a livello istituzionale, gestionale e professionale, la cultura socio-sanitaria;
b)  a incentivare lo scambio di buone prassi che garantiscano la gestione unitaria dei servizi alle persone, a livello distrettuale e sovradistrettuale e l'impegno finanziario degli enti locali (quote di cofinanziamento) nella realizzazione dei piani di zona;
c)  a riequilibrare i piani di zona laddove i criteri di spesa utilizzati, nella programmazione zonale, non riescano a garantire i livelli essenziali di assistenza;
d)  alla realizzazione di un sistema informativo a livello regionale, con il diretto coinvolgimento delle province e delle aree metropolitane, che garantisca la raccolta e gestione delle informazioni, la valutazione della qualità e dell'efficacia degli interventi;
e)  all'avviamento e supporto tecnico della rete a livello regionale e distrettuale;
f)  alla formazione;
Visto il proprio decreto n. 1861/S9 del 4 luglio 2003, con il quale si è provveduto a ripartire la somma di E 12.137.676,00, pari al 15% delle risorse indistinte assegnate per gli esercizi finanziari 2001 e 2002 nella misura del:
-  6% per le finalità di cui ai punti a), b) e c), sopra citati;
-  9% per le finalità di cui ai punti d), e) ed f), sopra citati;
Visto il proprio decreto n. 560/S9 del 9 marzo 2004, con il quale si è provveduto a ripartire la somma di E 9.540.399,68, pari al 15% delle risorse indistinte assegnate per l'esercizio finanziario 2003, nella misura del:
-  11,50% per le finalità di cui ai punti a), b) e c), sopra citati;
--  3,50% per le finalità di cui ai punti d), e) ed f), sopra citati;
Visto il proprio decreto n. 561/S9 del 9 marzo 2004, con il quale sono stati approvati i "Criteri e modalità di utilizzo ed erogazione della quota del 6% delle risorse indistinte del F.N.P.S. - legge n. 328/2000 - nella disponibilità dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali";
Preso atto che nell'ambito della tematica dell'handicap grave si è provveduto al finanziamento di progetti presentati dagli enti locali in forma singola ed associata, rientranti fra le attività indicate al punto b), sopra citato "incentivare lo scambio di buone prassi che garantiscano la gestione unitaria dei servizi alle persone, a livello distrettuale e sovradistrettuale e l'impegno finanziario degli enti locali (quote di cofinanziamento) nella realizzazione dei piani di zona" e per i quali le assegnazioni finalizzate in forza della legge n. 104/92, sono risultate insufficienti rispetto al fabbisogno effettivo del territorio;
Visto il decreto n. 4247 del 12 dicembre 2003, con il quale è stata impegnata sulle risorse indistinte del F.N.P.S., assegnate per l'esercizio 2003, la somma di E 3.341.774,05 necessaria a finanziare i programmi ed i progetti approvati con il decreto n. 658 del 13 marzo 2003, per la parte eccedente i finanziamenti previsti dalla legge di settore n. 104 del 5 febbraio 1992;
Visto il decreto n. 3671 del 19 novembre 2003, con il quale è stata impegnata sulle risorse indistinte del F.N.P.S., assegnate per l'esercizio 2003, la somma di E 247.800,00 necessaria a finanziare l'implementazione della fase A del progetto relativo al processo delle adozioni internazionali, in rispetto al ruolo affidato alle Regioni dalla legge n. 476/98 ed in conformità al Piano socio-sanitario regionale ex lege n. 328/2000;
Rilevato che le risorse indistinte del F.N.P.S., per il triennio 2001/2003, nella disponibilità dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali per le finalità di cui ai punti a), b) e c), ammonta a complessivi E 8.857.286,40;
Visto l'art. 2 dei criteri approvati con il sopra citato decreto n. 561 del 9 marzo 2004, che prevede la seguente attribuzione percentuale delle su indicate risorse:
-  1% per progetti innovativi o sperimentali;
-  1,50% per consolidare, a livello istituzionale, gestionale e professionale, la cultura socio-sanitaria;
-  1,50% per incentivare lo scambio di buone prassi che garantiscano la gestione unitaria dei servizi alle persone, a livello distrettuale e sovra distrettuale e l'impegno finanziario degli enti locali (quote di cofinanziamento) nella realizzazione dei piani di zona;
-  2% per riequilibrare i piani di zona laddove i criteri di spesa utilizzati, nella programmazione zonale, non riescano a garantire i livelli essenziali di assistenza;
Ritenuto, pertanto. di dover provvedere alla ripartizione della somma di E 8.857.286,40 per le su esposte finalità in base alle percentuali stabilite con l'art. 2 dei criteri approvati con il decreto n. 561 del 9 marzo 2004, secondo il seguente prospetto:

1%  Progetti innovativi o sperimentali € 1.476.214,40 
1,50%   Consolidare, a livello istituzionale, gestionale e professionale, la cultura socio-sanitaria € 2.214.321,60 
1,50%   Incentivare lo scambio di buone prassi che garantiscano la gestione unitaria dei servizi alle persone, a livello distrettuale e sovra distrettuale e l'impegno finanziario degli enti locali (quote di cofinanziamento) nella realizzazione dei piani di zona € 2.214.321,60 
2%   Riequilibrare i piani di zona laddove i criteri di spesa utilizzati, nella programmazione zonale, non riescano a garantire i livelli essenziali di assistenza € 2.952.428,80  




Decreta:


Art. 1

Per le finalità e per le motivazioni in premessa specificate, la quota delle risorse indistinte del F.N.P.S. nella disponiblità dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali per il finanziamento di sperimentazioni mirate:
a)  a consolidare, a livello istituzionale, gestionale e professionale, la cultura socio-sanitaria;
b)  a incentivare lo scambio di buone prassi che garantiscano la gestione unitaria dei servizi alle persone, a livello distrettuale e sovradistrettuale e l'impegno finanziario degli enti locali (quote di cofinanziamento) nella realizzazione dei piani di zona;
c)  a riequilibrare i piani di zona laddove i criteri di spesa utilizzati, nella programmazione zonale, non riescano a garantire i livelli essenziali di assistenza; ammontante, per il triennio 2001/2003, a complessivi E 8.857.286,40, è così ripartita:

1%  Progetti innovativi o sperimentali € 1.476.214,40 
1,50%   Consolidare, a livello istituzionale, gestionale e professionale, la cultura socio-sanitaria € 2.214.321,60 
1,50%   Incentivare lo scambio di buone prassi che garantiscano la gestione unitaria dei servizi alle persone, a livello distrettuale e sovra distrettuale e l'impegno finanziario degli enti locali (quote di cofinanziamento) nella realizzazione dei piani di zona € 2.214.321,60 
2%   Riequilibrare i piani di zona laddove i criteri di spesa utilizzati, nella programmazione zonale, non riescano a garantire i livelli essenziali di assistenza € 2.952.428,80  



Art. 2

La ripartizione delle somme riportate all'art. 1, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, dei criteri approvati con il decreto n. 561 del 9 marzo 2004, può essere rimodulata in funzione di particolari esigenze con proprio provvedimento, opportunamente motivato.

Art. 3

Il presente decreto viene trasmesso alla ragioneria centrale di questo Assessorato, per il visto, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 marzo 2004.
  D'AQUINO 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali in data 15 aprile 2004 al n. 490.
(2004.14.986)
Torna al Sommariohome


072

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 16 maggio 2003.
Revoca del finanziamento del progetto presentato dalla CO.E.D. di DatoCarmelo Luca, con sede in Tremestieri Etneo, a valere della misura 3.09 del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto  il regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999, che detta disposizioni generali sui fondi strutturali comunitari per il periodo 2000/2006;
Visto  il regolamento CE n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, che definisce i compiti, il campo di applicazione e le attività finanziabili dal Fondo sociale europeo;
Visto  il regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione europea del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/99 del consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto  il regolamento CE n. 1159/2000 della Commissione europea, recante disposizioni in merito ad informazione e pubblicità sugli interventi dei fondi strutturali;
Visto  il P.O.R. Sicilia 2000/2006, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;
Visto  il Complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 e successive modifiche;
Visto  il combinato disposto degli artt. 2 e 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto  l'avviso pubblico n. 7 del 22 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 13 luglio 2001 e successive modifiche;
Visto  l'avviso n. 3/2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 26 luglio 2002;
Visto  il decreto n. 175/serv. progr./F.P./2002 del 23 luglio 2002, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2002, registro n. 1, foglio n. 40 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regio ne siciliana n. 47 dell'11 ottobre 2002, avente per oggetto: progetti ammessi a finanziamento, misura 3.09 "Sviluppo delle competitività delle imprese con priorità alle P.M.I." dell'asse III risorse umane, con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./260, denominato "Competenza in continua evoluzione", presentato dalla CO.E.D. di Dato Carmelo Luca, a valere della misura 3.09 del P.O.R. Sicilia 2000/2006 per un importo di quota pubblica pari ad E 28.761,43;
Preso atto che, con nota a firma del legale rappresentante Dato Carmelo Luca, assunta al protocollo di questo Assessorato, dipartimento formazione professionale - servizio gestione U.O.B. 1 n. 3063 del 3 aprile 2003, la CO.E.D. di Dato Carmelo Luca, con sede legale in Tremestieri Etneo (CT), via Canalicchio n. 9, dichiara di rinunciare al finanziamento pubblico del progetto n. 1999/ IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./260 denominato: "Competenza in continua evoluzione";
Ritenuto che, a seguito di tale formale rinuncia, questa Amministrazione deve procedere alla revoca del finanziamento di che trattasi;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, è revocato il finanziamento del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/ 7.2.4./260 denominato "Competenza in continua evoluzione" dell'importo totale diE 41.087,76 e per un finanziamento a valere della quota pubblica di E 28.761,43, presentato dalla CO.E.D. diDato Carmelo Luca, con sede in Tremestieri Etneo (CT) nella via Canalicchio n. 9.

Art. 2

A seguito della presente revoca del progetto n. 1999/ IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./260, la somma impegnata a carico della quota pubblica con decreto n. 439/serv. gest./ F.P./2002 del 22 novembre 2002, è ridotta di E 14.380,71.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 16 maggio 2003.
  RABBONI 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 26 settembre 2003, reg. n. 1, Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, fg. n. 64.
(2004.14.1024)
Torna al Sommariohome


101


DECRETO 16 maggio 2003.
Revoca del finanziamento del progetto presentato dalla C.N.A.F.P., con sede in Palermo, a valere della misura 3.09 del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto  il regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999, che detta disposizioni generali sui fondi strutturali comu nitari per il periodo 2000/2006;
Visto  il regolamento CE n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, che definisce i compiti, il campo di applicazione e le attività finanzia bili dal Fondo sociale europeo;
Visto  il regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione europea del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto  il regolamento CE n. 1159/2000 della Commissione europea, recante disposizioni in merito ad informazione e pubblicità sugli interventi dei fondi strutturali;
Visto  il P.O.R. Sicilia 2000/2006, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;
Visto  il Complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 e successive modifiche;
Visto  il combinato disposto degli artt. 2 e 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto  l'avviso pubblico n. 7 del 22 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 13 luglio 2001 e successive modifiche;
Visto  l'avviso n. 3/2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 26 luglio 2002;
Visto  il decreto n. 175/serv. progr. del 23 luglio 2002, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2002, registro n. 1, foglio n. 40 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regio ne siciliana n. 47 dell'11 ottobre 2002, avente per oggetto: progetti ammessi a finanziamento, misura 3.09 "Sviluppo delle competitività delle imprese con priorità alle P.M.I." dell'asse III, risorse umane, con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto n. 1999/ IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./265 denominato "Progetto in for matizzazione odontotecnici", presentato dalla C.N.A.F.P. (Confederazione nazionale artigiana formazione professionale), a valere della misura 3.09 del P.O.R. Sicilia 2000/2006, per un importo di quota pubblica pari ad E 47.359,10;
Preso atto che, con nota prot. n. 18/2003 del 28 gennaio 2003, a firma del presidente Gioacchino Lo Giudice ed assunta al protocollo di questo Assessorato, dipartimento formazione professionale, servizio gestione U.O.B. 1, n. 2942 del 31 marzo 2003, la C.N.A.F.P., con sede legale in Palermo, via Ammiraglio Gravina n. 2/f, dichia ra di rinunciare al finanziamento pubblico del progetto n. 199/IT.16.1.P.O/011/3.09/7.2.4/265 denominato: "Progetto informatizzazione odontotecnici";
Ritenuto che, a seguito di tale formale rinuncia, questa Amministrazione deve procedere alla revoca del finanziamento di che trattasi;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, è revocato il finanziamento del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/ 7.2.4./265 denominato "Progetto informatizzazione odontotecnici" dell'importo totale di E 67.655,85 e per un finanziamento a valere della quota pubblica di E 47.359,10 presentato dalla C.N.A.F.P., con sede in Palermo, nella via Ammiraglio Gravina n. 2/f.

Art. 2

A seguito della presente revoca del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./265, la somma impegnata a carico della quota pubblica con decreto n. 439/ serv. gest./F.P./2002 del 22 novembre 2002, è ridotta di E 23.679,54.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 16 maggio 2003.
  RABBONI 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 27 novembre 2003, reg. n. 1, Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, fg. n. 77.
(2004.14.1024)
Torna al Sommariohome


101


DECRETO 16 maggio 2003.
Revoca del finanziamento del progetto presentato dalla I.SV.ES., con sede in Catania, a valere della misura 3.09 del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto  il regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999, che detta disposizioni generali sui fondi strutturali comunitari per il periodo 2000/2006;
Visto  il regolamento CE n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, che definisce i compiti, il campo di applicazione e le attività finanziabili dal Fondo sociale europeo;
Visto  il regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione europea del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/99 del consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto  il regolamento CE n. 1159/2000 della Commissione europea, recante disposizioni in merito ad informazione e pubblicità sugli interventi dei fondi strutturali;
Visto  il P.O.R. Sicilia 2000/2006 approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;
Visto  il Complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 e successive modifiche;
Visto  il combinato disposto degli artt. 2 e 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto  l'avviso pubblico n. 7 del 22 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 13 luglio 2001 e successive modifiche;
Visto  l'avviso n. 3/2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 26 luglio 2002;
Visto  il decreto n. 175/serv. progr./F.P./2002 del 23 luglio 2002, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2002, registro n. 1, foglio n. 40 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regio ne siciliana n. 47 dell'11 ottobre 2002, avente per oggetto: Progetti ammessi a finanziamento, misura 3.09 "Sviluppo delle competitività delle imprese con priorità alle P.M.I." dell'asse III risorse umane, con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./276, denominato "Esperto nella finanza bancaria e d'impresa" presen tato dalla I.SV.E.S. a valere della misura 3.09 del P.O.R. Sicilia 2000/2006 per un importo di quota pubblica pari ad E 36.151,98;
Rilevato che l'I.SV.E.S. con sede in Catania, piazza Trento, n. 2, non ha presentato l'atto di adesione e l'allegato documento Obblighi del gestore, previsti dall'art. 3 del decreto n. 175 del 23 luglio 2002, citato;
Ritenuto che la mancata presentazione di detta documentazione deve essere considerata rinuncia al finanziamento concesso, ai sensi del richiamato art. 3 del decreto n. 175/serv. progr. del 23 luglio 2002;
Considerato che, con nota prot. n. 862 del 28 gennaio 2003, è stato formalmente comunicato alla I.SV.E.S., ai sensi della legge regionale n. 10/1991, l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento, senza che siano state prodotte osservazioni, memorie o altri scritti difensivi;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, è revocato il finanziamento dell'importo totale di E 51.645,69 di cui al progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./276 denominato "Esperto nella finanza bancaria e d'impresa", presentato dalla I.SV.E.S., con sede in Catania nella piazza Trento n. 2.

Art. 2

A seguito della presente revoca del progetto n. 1999 /IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./276, la somma impegnata a carico della quota pubblica con decreto n. 439/serv. gest./F.P./2002 del 22 novembre 2002, è ridotta di E 18.075,99.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 16 maggio 2003.
  RABBONI 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 26 settembre 2003, reg. n. 1, Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, fg. n. 65.
(2004.14.1024)
Torna al Sommariohome


101


DECRETO 16 maggio 2003.
Revoca del finanziamento del progetto presentato dal CO.SER.IM., con sede in Palermo, a valere della misura 3.09 del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto  il regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999, che detta disposizioni generali sui fondi strutturali comunitari per il periodo 2000/2006;
Visto  il regolamento CE n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, che definisce i compiti, il campo di applicazione e le attività finanziabili dal Fondo sociale europeo;
Visto  il regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione europea del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto  il regolamento CE n. 1159/2000 della Commissione europea, recante disposizioni in merito ad informa zione e pubblicità sugli interventi dei fondi strutturali;
Visto  il P.O.R. Sicilia 2000/2006, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;
Visto  il Complemento di programmazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 e successive modifiche;
Visto  il combinato disposto degli artt. 2 e 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto  l'avviso pubblico n. 7 del 22 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 13 luglio 2001 e successive modifiche;
Visto  l'avviso n. 3/2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 26 luglio 2002;
Visto  il decreto n. 175/serv. progr./F.P./2002 del 23 luglio 2002, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2002, registro n. 1, foglio n. 40 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 dell'11 ottobre 2002, avente per oggetto: progetti ammessi a finanziamento, misura 3.09 "Sviluppo delle competitività delle imprese con priorità alle P.M.I." dell'asse III risorse uma ne, con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto n. 1999/ IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./214, denominato "Addetto selezione rifiuti raccolta differenziata", presentato dal CO.SER.IM. (Consorzio servizi alle imprese), a valere della misura 3.09 del P.O.R. Sicilia 2000/2006 per un importo di quota pubblica pari ad E 58.511,98;
Preso atto che, con nota prot. n. 94/R del 9 dicembre 2002, a firma del legale rappresentante Tocci Corrado ed assunta al protocollo di questo Assessorato, dipartimento formazione professionale, servizio gestione U.O.B. 1 n. 687 del 22 gennaio 2003, il CO.SER.IM. con sede legale in Palermo, via Protonotaro n. 27, dichiara di rinunciare al finanziamento pubblico del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./214 denominato: "Addetto selezione rifiuti raccolta differenziata";
Ritenuto che, a seguito di tale formale rinuncia, questa Amministrazione deve procedere alla revoca del finan ziamento di che trattasi;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, è revocato il finanziamento del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/ 7.2.4./ 214 denominato "Addetto selezione rifiuti raccolta differenziata" dell'importo totale di E 83.588,55 e per un finanziamento a valere della quota pubblica di E 58.511,98 presentato dal CO.SER.IM., con sede in Palermo nella via Protonotaro n. 27.

Art. 2

A seguito della presente revoca del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./214, la somma impegnata a carico della quota pubblica con decreto n. 439/serv. gest./F.P./2002 del 22 novembre 2002, è ridotta di E 29.255,99.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 16 maggio 2003.
  RABBONI 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 26 settembre 2003, reg. n. 1, Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, fg. n. 66.
(2004.14.1024)
Torna al Sommariohome


101


DECRETO 23 giugno 2003.
Revoca della quota pubblica del finanziamento del progetto presentato dall'impresa edile e stradale Sugamele Salvatore, con sede in Trapani, a valere della misura 3.09 del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto  il regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999, che detta disposizioni generali sui fondi strutturali comunitari per il periodo 2000/2006;
Visto  il regolamento CE n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, che definisce i compiti, il campo di applicazione e le attività finanziabili dal Fondo sociale europeo;
Visto  il regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione europea del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto  il regolamento CE n. 1159/2000 della Commissione europea, recante disposizioni in merito ad informa zione e pubblicità sugli interventi dei fondi strutturali;
Visto  il P.O.R. Sicilia 2000/2006, approvato dalla Commissione europea con decisione n. (2000)2346 dell'8 agosto 2000;
Visto  il Complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 e successive modifiche;
Visto  il combinato disposto degli artt. 2 e 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto  l'avviso pubblico n. 7 del 22 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 13 luglio 2001 e successive modifiche;
Visto  l'avviso n. 3/2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 26 luglio 2002;
Visto  il decreto n. 175/serv. progr./F.P./2002 del 23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 dell'11 ottobre 2002, avente per oggetto: progetti ammessi a finanziamento misura 3.09 "Sviluppo delle competitività delle imprese con priorità alle P.M.I." dell'asse III, con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./161, denominato "Formazione del personale sulla qualità aziendale" presentato dall'impresa edile e stradale Sugamele Salvatore, a valere della misura 3.09, per un importo pubblico diE 12.880,95;
Preso atto che la ditta impresa edile e stradale Sugamele Salvatore, con sede in Trapani, via Pietro Novelli n. 3, non ha presentato l'atto di adesione e l'allegato obblighi del gestore, previsti all'art. 3 del decreto n. 175/serv. progr./F.P./2002 del 23 luglio 2002, citato;
Ritenuto che la mancata presentazione di detta documentazione deve essere considerata rinuncia al finanziamento, ai sensi del richiamato art. 3 del decreto n. 175/serv. progr./F.P./2002 del 23 luglio 2002;
Atteso che, con nota n. 1313 del 10 febbraio 2003, è stato formalmente comunicato alla ditta, ai sensi della legge regionale n. 10/91, l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento;
Ritenuto che, a seguito di detta comunicazione di avviso del procedimento di revoca, nessuna memoria ha fatto pervenire la ditta impresa edile e stradale Sugamele Salvatore;
Ritenuto pertanto di dover procedere all'adozione del relativo decreto di revoca del finanziamento già concesso;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, è revocata la quota pubblica, pari ad E 12.880,95, del finanziamento al progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./161 denominato "Formazione del personale sulla qualità aziendale" e presentato dall'impresa edile e stradale Sugamele Salvatore, con sede in Trapani, via Pietro Novelli n. 3, dell'importo totale di E 18.401,36.

Art. 2

A seguito della presente revoca del progetto n. 1999/ IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./161, la somma di finanzia men to pubblico, impegnata con decreto n. 439/serv. gest./ F.P./2002 del 22 novembre 2002, è ridotta di E 6.440,47.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 23 giugno 2003.
  RABBONI 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 26 settembre 2003, reg. n. 1, Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, fg. n. 45.
(2004.14.1024)
Torna al Sommariohome


101


DECRETO 23 giugno 2003.
Revoca della quota pubblica del finanziamento del progetto presentato dall'impresa Di Paola Cesare, con sede in Vittoria, a valere della misura 3.09 del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto  il regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999, che detta disposizioni generali sui fondi strutturali comunitari per il periodo 2000/2006;
Visto  il regolamento CE n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, che definisce i compiti, il campo di applicazione e le attività finanziabili dal Fondo sociale europeo;
Visto  il regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione europea del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto  il regolamento CE n. 1159/2000 della Commissione europea, recante disposizioni in merito ad informa zione e pubblicità sugli interventi dei fondi strutturali;
Visto  il P.O.R. Sicilia 2000/2006, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;
Visto  il Complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 e successive modifiche;
Visto  il combinato disposto degli artt. 2 e 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto  l'avviso pubblico n. 7 del 22 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 13 luglio 2001 e successive modifiche;
Visto  l'avviso n. 3/2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 26 luglio 2002;
Visto  il decreto n. 175/serv. progr./F.P./2002 del 23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regio ne siciliana n. 47 dell'11 ottobre 2002, avente per oggetto: progetti ammessi a finanziamento misura 3.09 "Sviluppo delle competitività delle imprese con priorità alle P.M.I." dell'asse III, con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./162, denominato "Formazione del personale sulla qualità aziendale", presentato dall'impresa Di Paola Cesare, a valere della misura 3.09, per un importo pubblico di E 12.982,18;
Preso atto che la ditta impresa DiPaola Cesare, con sede in Vittoria, contrada Boscopiano n. 263, non ha presentato l'atto di adesione e l'allegato Obblighi del gestore, previsti all'art. 3 del decreto n. 175/serv. progr./F.P./2002 del 23 luglio 2002, citato;
Ritenuto che la mancata presentazione di detta documentazione deve essere considerata rinuncia al finanziamento, ai sensi del richiamato art. 3 del decreto n. 175/ serv. progr./F.P./2002 del 23 luglio 2002;
Atteso che, con nota n. 1311 del 10 febbraio 2003, è stato formalmente comunicato alla ditta, ai sensi della legge regionale n. 10/91, l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento;
Ritenuto che, a seguito di detta comunicazione di avviso del procedimento di revoca, nessuna memoria ha fatto pervenire la ditta impresa DiPaola Cesare;
Ritenuto pertanto di dover procedere all'adozione del relativo decreto di revoca del finanziamento già concesso;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, è revocata la quota pubblica, pari ad E 12.982,18, del finanziamento al progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./162 denominato "Formazione del personale sulla qualità aziendale" presentato dall'impresa DiPaola Cesare, con sede in Vittoria, contrada Boscopiano n. 263, dell'importo totale di E 18.545,97.

Art. 2

A seguito della presente revoca del progetto n. 1999/ IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./162, la somma di finanzia men to pubblico, impegnata con decreto n. 439/serv. gest./ F.P./2002 del 22 novembre 2002, è ridotta di E 6.491,09.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 23 giugno 2003.
  RABBONI 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 26 settembre 2003, reg. n. 1, Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, fg. n. 46.
(2004.14.1024)
Torna al Sommariohome


101


DECRETO 23 giugno 2003.
Revoca della quota pubblica del finanziamento del progetto presentato da S.ED.S. di Ruggieri Delia s.n.c., con sede in Ragusa, a valere della misura 3.09 del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999, che detta disposizioni generali sui fondi strutturali comunitari per il periodo 2000/2006;
Visto il regolamento CE n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, che definisce i compiti, il campo di applicazione e le attività finanziabili dal Fondo sociale europeo;
Visto il regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione europea del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il regolamento CE n. 1159/2000 della Commissione europea, recante disposizioni in merito ad informa zione e pubblicità sugli interventi dei fondi strutturali;
Visto il P.O.R. Sicilia 2000/2006, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 e successive modifiche;
Visto il combinato disposto degli artt. 2 e 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto l'avviso pubblico n.7 del 22 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 13 luglio 2001 e successive modifiche;
Visto l'avviso n. 3/2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 26 luglio 2002;
Visto il decreto n. 175/serv. progr./F.P. 2002 del 23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 dell'11 ottobre 2002, avente per oggetto: progetti ammessi a finanziamento, misura 3.09 "Sviluppo delle competitività delle imprese con priorità alle P.M.I." dell'asse III, con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/ 7.2.4./163, denominato "Formazione del personale sulla qualità aziendale" presentato dalla ditta S.ED.S. di Ruggieri Delia s.n.c., a valere della misura 3.09, per un importo pubblico di E 27.235,82;
Preso atto che la ditta S.ED.S. di Ruggieri Delia s.n.c., con sede in Ragusa, via zona industriale II fase n. 5, non ha presentato l'atto di adesione e l'allegato Obblighi del gestore, previsti all'art. 3 del decreto n. 175/serv. progr./ F.P./2002 del 23 luglio 2002 citato;
Ritenuto che la mancata presentazione di detta documentazione deve essere considerata rinuncia al finanziamento, ai sensi del richiamato art. 3 del decreto n. 175/serv. progr./F.P./2002 del 23 luglio 2002;
Atteso che, con nota n. 1315 del 10 febbraio 2003, è stato formalmente comunicato alla ditta, ai sensi della legge regionale n. 10/91, l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento;
Ritenuto che, a seguito di detta comunicazione di avvio del procedimento di revoca, nessuna memoria ha fatto pervenire la ditta S.ED.S. di Ruggieri Delia s.n.c.;
Ritenuto pertanto di dover procedere all'adozione del relativo decreto di revoca del finanziamento già concesso;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, è revocata la quota pubblica, pari ad E 27.235,82 del finanziamento del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./163, denominato "Formazione del personale sulla qualità aziendale" presentato da S.ED.S. di Ruggieri Delia s.n.c., con sede in Ragusa, via zona industriale II fase n. 5, di importo totale di E 38.908,31.

Art. 2

A seguito della presente revoca del progetto n. 1999/ IT.16.1.PO.011/3.09/ 7.2.4./163, la somma di finanziamen to pubblico, impegnata con decreto n. 439/serv. gest./ F.P./2002 del 22 novembre 2002, è ridotta di E 13.617,89.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 23 giugno 2003.
  RABBONI 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 26 settembre 2003, reg. n. 1, Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, fg. n. 47.
(2004.14.1024)
Torna al Sommariohome


101


DECRETO 23 giugno 2003.
Revoca della quota pubblica del finanziamento del progetto presentato da E.P.A.S. Elettromeccanica s.n.c., con sede in Modica, a valere della misura 3.09 del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999, che detta disposizioni generali sui fondi strutturali comunitari per il periodo 2000/2006;
Visto il regolamento CE n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, che definisce i compiti, il campo di applicazione e le attività finanziabili dal Fondo sociale europeo;
Visto il regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione europea del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il regolamento CE n. 1159/2000 della Commissione europea, recante disposizioni in merito ad informa zione e pubblicità sugli interventi dei fondi strutturali;
Visto il P.O.R. Sicilia 2000/2006, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 e successive modifiche;
Visto il combinato disposto degli artt. 2 e 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto l'avviso pubblico n.7 del 22 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 13 luglio 2001 e successive modifiche;
Visto l'avviso n. 3/2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 26 luglio 2002;
Visto il decreto n. 175/serv. progr./F.P./2002 del 23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 dell'11 ottobre 2002, avente per oggetto: progetti ammessi a finanziamento, misura 3.09 "Sviluppo delle competitività delle imprese con priorità alle P.M.I." dell'asse III, con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/ 7.2.4./164, denominato "Formazione del personale sulla qualità aziendale" presentato dalla ditta E.P.A.S. Elettromeccanica s.n.c., a valere della misura 3.09, per un importo pubblico di E 32.746,47;
Preso atto che la ditta E.P.A.S. Elettromeccanica s.n.c., con sede in Modica, via Sorda Sampieri n. 262, non ha presentato l'atto di adesione e l'allegato Obblighi del gestore, previsti all'art. 3 del decreto n. 175/serv. progr./F.P./2002 del 23 luglio 2002 citato;
Ritenuto che la mancata presentazione di detta documentazione deve essere considerata rinuncia al finanziamento, ai sensi del richiamato art. 3 del decreto n. 175/serv. progr./F.P./2002 del 23 luglio 2002;
Atteso che, con nota n. 1312 del 10 febbraio 2003, è stato formalmente comunicato alla ditta, ai sensi della legge regionale n. 10/91, l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento;
Ritenuto che, a seguito di detta comunicazione di avvio del procedimento di revoca, nessuna memoria ha fatto pervenire la ditta E.P.A.S. Elettromeccanica s.n.c.;
Ritenuto pertanto di dover procedere all'adozione del relativo decreto di revoca del finanziamento già concesso;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, è revocata la quota pubblica, pari ad E 32.746,47 del finanziamento del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./164, denominato "Formazione del personale sulla qualità aziendale" e presentato da E.P.A.S. Elettromeccanica s.n.c., con sede in Modica, via Sorda Sampieri n. 262, di importo totale di E 46.780,67.

Art. 2

A seguito della presente revoca del progetto n. 1999/ IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./164, la somma di finanziamento pubblico, impegnata con decreto n. 439/serv. gest./ F.P./2002 del 22 novembre 2002, è ridotta di E 16.373,23.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 23 giugno 2003.
  RABBONI 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 26 settembre 2003, reg. n. 1, Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, fg. n. 48.
(2004.14.1024)
Torna al Sommariohome


101


DECRETO 23 giugno 2003.
Revoca della quota pubblica del finanziamento del progetto presentato da SIBLEDIL di Distefano Rosario & C., con sede in Ragusa, a valere della misura 3.09 del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999, che detta disposizioni generali sui fondi strutturali comunitari per il periodo 2000/2006;
Visto il regolamento CE n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, che definisce i compiti, il campo di applicazione e le attività finanziabili dal Fondo sociale europeo;
Visto il regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione europea del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il regolamento CE n. 1159/2000 della Commissione europea, recante disposizioni in merito ad informa zione e pubblicità sugli interventi dei fondi strutturali;
Visto il P.O.R. Sicilia 2000/2006, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 e successive modifiche;
Visto il combinato disposto degli artt. 2 e 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto l'avviso pubblico n.7 del 22 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 13 luglio 2001 e successive modifiche;
Visto l'avviso n. 3/2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 26 luglio 2002;
Visto il decreto n. 175/serv. progr./F.P. 2002 del 23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 dell'11 ottobre 2002, avente per oggetto: progetti ammessi a finanziamento, misura 3.09 "Sviluppo delle competitività delle imprese con priorità alle P.M.I." dell'asse III, con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/ 7.2.4./165, denominato "Formazione del personale sulla qualità aziendale", presentato da ditta SIBLEDIL di Distefano Rosario & C., a valere della misura 3.09, per un importo pubblico di E 18.215,54;
Preso atto che la ditta SIBLEDIL di Distefano Rosario & C., con sede in Ragusa, via Centosei n. 18, non ha presentato l'atto di adesione e l'allegato Obblighi del gestore, previsti all'art. 3 del decreto n. 175/serv. progr./F.P./ 2002 del 23 luglio 2002 citato;
Ritenuto che la mancata presentazione di detta documentazione deve essere considerata rinuncia al finanziamento, ai sensi del richiamato art. 3 del decreto n. 175/serv. progr./F.P./2002 del 23 luglio 2002;
Atteso che, con nota n. 1312 del 10 febbraio 2003, è stato formalmente comunicato alla ditta, ai sensi della legge regionale n. 10/91, l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento;
Ritenuto che, a seguito di detta comunicazione di avvio del procedimento di revoca, nessuna memoria ha fatto pervenire la ditta SIBLEDIL di Distefano Rosario & C.;
Ritenuto pertanto di dover procedere all'adozione del relativo decreto di revoca del finanziamento già concesso;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, è revocata la quota pubblica, pari ad E 18.215,54 del finanziamento del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/ 7.2.4./165, denominato "Formazione del personale sulla qualità aziendale" presentato da SIBLEDIL di Distefano Rosario & C., con sede in Ragusa, via Centosei n. 18, di importo totale di E 26.022,20.

Art. 2

A seguito della presente revoca del progetto n. 1999/ IT.16.1.PO.011/3.09/ 7.2.4./165, la somma di finanziamen to pubblico, impegnata con decreto n. 439/serv. gest./F.P./ 2002 del 22 novembre 2002, è ridotta di E 9.107,77.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 23 giugno 2003.
  RABBONI 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 26 settembre 2003, reg. n. 1, Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, fg. n. 49.
(2004.14.1024)
Torna al Sommariohome


101


DECRETO 23 giugno 2003.
Revoca della quota pubblica del finanziamento del progetto presentato da General Futura s.r.l., con sede in Ragusa, a valere della misura 3.09 del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999, che detta disposizioni generali sui fondi strutturali comunitari per il periodo 2000/2006;
Visto il regolamento CE n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, che definisce i compiti, il campo di applicazione e le attività finanziabili dal Fondo sociale europeo;
Visto il regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione europea del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il regolamento CE n. 1159/2000 della Commissione europea, recante disposizioni in merito ad informa zione e pubblicità sugli interventi dei fondi strutturali;
Visto il P.O.R. Sicilia 2000/2006, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 e successive modifiche;
Visto il combinato disposto degli artt. 2 e 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto l'avviso pubblico n.7 del 22 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 13 luglio 2001 e successive modifiche;
Visto l'avviso n. 3/2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 26 luglio 2002;
Visto il decreto n. 175/serv. progr./F.P. 2002 del 23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 dell'11 ottobre 2002, avente per oggetto: progetti ammessi a finanziamento, misura 3.09 "Sviluppo delle competitività delle imprese con priorità alle P.M.I." dell'asse III, con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/ 7.2.4./249, denominato "Formazione del personale sulla qualità aziendale", presentato dalla ditta General Futura s.r.l., a valere della misura 3.09, per un importo pubblico di E 13.108,71;
Preso atto che la ditta General Futura s.r.l., con sede in Ragusa, via 338, n. 16, non ha presentato l'atto di adesione e l'allegato Obblighi del gestore, previsti all'art. 3 del decreto n. 175/serv. progr./F.P./2002 del 23 luglio 2002 citato;
Ritenuto che la mancata presentazione di detta documentazione deve essere considerata rinuncia al finanziamento, ai sensi del richiamato art. 3 del decreto n. 175/serv. progr./F.P./2002 del 23 luglio 2002;
Atteso che, con nota n. 1777 del 26 febbraio 2003, è stato formalmente comunicato alla ditta, ai sensi della legge regionale n. 10/91, l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento;
Ritenuto che, a seguito di detta comunicazione di avvio del procedimento di revoca, nessuna memoria ha fatto pervenire la ditta General Futura s.r.l.;
Ritenuto pertanto di dover procedere all'adozione del relativo decreto di revoca del finanziamento già concesso;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, è revocata la quota pubblica, pari ad E 13.108,71 del finanziamento del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/ 7.2.4./249, denominato "Formazione del personale sulla qualità aziendale", presentato da General Futura s.r.l., con sede in Ragusa, via 338, n. 16, di importo totale di E 18.726,73.

Art. 2

A seguito della presente revoca del progetto n. 1999/ IT.16.1.PO.011/3.09/ 7.2.4./249, la somma di finanziamen to pubblico, impegnata con decreto n. 439/serv. gest./F.P./ 2002 del 22 novembre 2002, è ridotta di E 6.554,35.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 23 giugno 2003.
  RABBONI 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 26 settembre 2003, reg. n. 1, Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, fg. n. 50.
(2004.14.1024)
Torna al Sommariohome


101


DECRETO 23 giugno 2003.
Revoca della quota pubblica del finanziamento del progetto presentato da Conca D'Uovo s.n.c. dei f.lli Chinnici, con sede in Misilmeri, a valere della misura 3.09 del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999, che detta disposizioni generali sui fondi strutturali comunitari per il periodo 2000/2006;
Visto il regolamento CE n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, che definisce i compiti, il campo di applicazione e le attività finanziabili dal Fondo sociale europeo;
Visto il regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione europea del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il regolamento CE n. 1159/2000 della Commissione europea, recante disposizioni in merito ad informa zione e pubblicità sugli interventi dei fondi strutturali;
Visto il P.O.R. Sicilia 2000/2006, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 e successive modifiche;
Visto il combinato disposto degli artt. 2 e 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto l'avviso pubblico n.7 del 22 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 13 luglio 2001 e successive modifiche;
Visto l'avviso n. 3/2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 26 luglio 2002;
Visto il decreto n. 175/serv. progr./F.P. 2002 del 23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 dell'11 ottobre 2002, avente per oggetto: progetti ammessi a finanziamento, misura 3.09 "Sviluppo delle competitività delle imprese con priorità alle P.M.I." dell'asse III, con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/ 7.2.4./257, denominato "Qualità e nuove tecnologie", presentato dalla ditta Conca D'Uovo s.n.c. dei f.lli Chinnici, a valere della misura 3.09, per un importo pubblico di E 56.218,94;
Preso atto che la ditta Conca D'Uovo s.n.c. dei f.lli Chinnici, con sede in Misilmeri, contrada Coda di Volpe, via P2/98, non ha presentato l'atto di adesione e l'allegato Obblighi del gestore, previsti all'art. 3 del decreto n. 175/serv. progr./F.P./2002 del 23 luglio 2002 citato;
Ritenuto che la mancata presentazione di detta documentazione deve essere considerata rinuncia al finanziamento, ai sensi del richiamato art. 3 del decreto n. 175/serv. progr./F.P./2002 del 23 luglio 2002;
Atteso che, con nota n. 1777 del 26 febbraio 2003, è stato formalmente comunicato alla ditta, ai sensi della legge regionale n. 10/91, l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento;
Ritenuto che, a seguito di detta comunicazione di avvio del procedimento di revoca, nessuna memoria ha fatto pervenire la ditta Conca D'Uovo s.n.c. dei f.lli Chinnici;
Ritenuto pertanto di dover procedere all'adozione del relativo decreto di revoca del finanziamento già concesso;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, è revocata la quota pubblica, pari ad E 56.218,94 del finanziamento del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/ 7.2.4./257, denominato "Formazione del personale sulla qualità aziendale" presentato da Conca D'Uovo s.n.c. dei f.lli Chinnici, con sede in Misilmeri, contrada Coda di Volpe, via P2/98, di importo totale di E 80.312,77.

Art. 2

A seguito della presente revoca del progetto n. 1999/ IT.16.1.PO.011/3.09/ 7.2.4./257, la somma di finanziamen to pubblico, impegnata con decreto n. 439/serv. gest./ F.P./2002 del 22 novembre 2002, è ridotta di E 28.109,47.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 23 giugno 2003.
  RABBONI 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 26 settembre 2003, reg. n. 1, Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, fg. n. 51.
(2004.14.1024)
Torna al Sommariohome


101


DECRETO 26 giugno 2003.
Rettifica del decreto 23 luglio 2002, concernente ammissione a finanziamento dei progetti presentati a valere della misura 3.09 "Sviluppo delle competitività delle imprese con priorità alle PMI" dell'asse III, risorse umane.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto  il regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999, che detta disposizioni generali sui fondi strutturali comunitari per il periodo 2000/2006;
Visto  il regolamento CE n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, che definisce i compiti, il campo di applicazione e le attività finanziabili dal Fondo sociale europeo;
Visto  il regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione europea del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto  il regolamento CE n. 1159/2000 della Commissione europea, recante disposizioni in merito ad informa zione e pubblicità sugli interventi dei fondi strutturali;
Visto  il P.O.R. Sicilia 2000/2006, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;
Visto  il Complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 e successive modifiche;
Visto  il combinato disposto degli artt. 2 e 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto  l'avviso pubblico n. 7 del 22 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 13 luglio 2001 e successive modifiche;
Visto  l'avviso n. 3/2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 26 luglio 2002;
Visto  il decreto n. 175 del 23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regio ne siciliana n. 47 dell'11 ottobre 2002, avente per oggetto: progetti ammessi a finanziamento, misura 3.09 "Sviluppo delle competitività delle imprese con priorità alle P.M.I." dell'asse III, risorse umane, con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./287 denominato "Riqualificazione per dipendenti minacciati da disoccupazione", presentato dalla società SE.TE.C. S.p.A. a firma del legale rappresentante sig. Catania Luigi, nato a Gela il 14 maggio 1950, per un importo, a valere della quota pubblica di E 52.085,77;
Considerato che, per mero errore, la graduatoria di cui al decreto di finanziamento n. 175 del 23 luglio 2002, riporta quale beneficiario la società SE.TE.C. s.r.l., con sede in Melilli, via Francesco Crispi n. 9, anziché la società SE.TE.C. S.p.A.;
Ritenuto di dovere provvedere alla rettifica del decreto n. 175 del 23 luglio 2002, riconoscendo la titolarità del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4/287 alla società SE.TE.C. S.p.A.;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, il finanziamento decretato a favore della società SE.TE.C. s.r.l., per il progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./287, giusta decreto n. 175 del 23 luglio 2002, è da intendersi attribuito alla titolarità della società SE.TE.C. S.p.A., con sede in Melilli, via Francesco Crispi n. 9.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 26 giugno 2003.
  RABBONI 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 26 settembre 2003, reg. n. 1, Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, fg. n. 71.
(2004.14.1024)
Torna al Sommariohome


101
   


DECRETO 26 giugno 2003.
Revoca del finanziamento del progetto presentato dalla cooperativa Duecci di Nicastro Roberto, con sede in Alcamo, a valere della misura 3.09 del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto  il regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999, che detta disposizioni generali sui fondi strutturali comunitari per il periodo 2000/2006;
Visto  il regolamento CE n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, che definisce i compiti, il campo di applicazione e le attività finanziabili dal Fondo sociale europeo;
Visto  il regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione europea del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto  il regolamento CE n. 1159/2000 della Commissione europea, recante disposizioni in merito ad informa zione e pubblicità sugli interventi dei fondi strutturali;
Visto  il P.O.R. Sicilia 2000/2006, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;
Visto  il Complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 e successive modifiche;
Visto  il combinato disposto degli artt. 2 e 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto  l'avviso pubblico n. 7 del 22 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 13 luglio 2001 e successive modifiche;
Visto  l'avviso n. 3/2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 26 luglio 2002;
Visto  il decreto n. 175/FP/progr. del 23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regio ne siciliana n. 47 dell'11 ottobre 2002, avente per oggetto: progetti ammessi a finanziamento, misura 3.09 "Sviluppo della competitività delle imprese con priorità alle P.M.I." dell'asse III, risorse umane, con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./096 denominato "Conduttore centrale elettriche Eolie" presentato dall'azienda cooperativa Duecci di Nicastro Roberto, a valere della misura 3.09, per un importo di E 51.597,14;
Preso atto che l'azienda cooperativa Duecci di Nicastro Roberto, con nota del 17 marzo 2003, a firma del legale rappresentante Nicastro Roberto, con sede in Alcamo, via S. Gaetano n. 6, assunta al protocollo di questo Assessorato, dipartimento formazione professionale, servizio gestione U.O.B. 1/244 del 18 marzo 2003, dichiara di rinunciare al finanziamento pubblico del progetto n. 1999/IT.16.1.P.O/011/3.09/ 7.2.4/096 denominato: "Conduttore centrale elettriche Eolie";
Ritenuto che, a seguito di formale rinuncia, questa Amministrazione deve procedere alla revoca del finanziamento di che trattasi;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, è revocato il finanziamento del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./096 denominato "Conduttore centrale elettriche Eolie" dell'importo totale di E 51.597,14 e per un finanziamento pubblico di E 36.118,00, presentato dalla cooperativa Duecci di Nicastro Roberto, con sede in Alcamo, via S. Gaetano n. 6.

Art. 2

A seguito della presente revoca del progetto n. 1999/ IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./096, la somma di finanziamen to pubblico, impegnata con decreto n. n. 439/serv. gest./ F.P./2002 del 22 novembre 2002, è ridotta di E 18.059,00.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 26 giugno 2003.
  RABBONI 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 27 novembre 2003, reg. n. 1, Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, fg. n. 78.
(2004.14.1024)
Torna al Sommariohome


101

DECRETO 26 giugno 2003.
Revoca del finanziamento del progetto presentato dall'azienda Vento del Sud di Nicastro Vito & C. s.a.s., trasformata in Vento In s.r.l., con sede in Alcamo, a valere della misura 3.09 del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto  il regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999, che detta disposizioni generali sui fondi strutturali comunitari per il periodo 2000/2006;
Visto  il regolamento CE n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, che definisce i compiti, il campo di applicazione e le attività finanziabili dal Fondo sociale europeo;
Visto  il regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione europea del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto  il regolamento CE n. 1159/2000 della Commissione europea, recante disposizioni in merito ad informa zione e pubblicità sugli interventi dei fondi strutturali;
Visto  il P.O.R. Sicilia 2000/2006, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;
Visto  il Complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 e successive modifiche;
Visto  il combinato disposto degli artt. 2 e 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto  l'avviso pubblico n. 7 del 22 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 13 luglio 2001 e successive modifiche;
Visto  l'avviso n. 3/2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 26 luglio 2002;
Visto  il decreto n. 175/FP/progr. del 23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regio ne siciliana n. 47 dell'11 ottobre 2002, avente per oggetto: progetti ammessi a finanziamento, misura 3.09 "Sviluppo della competitività delle imprese con priorità alle P.M.I." dell'asse III, risorse umane, con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/ 7.2.4./095, denominato "Conduttore centrale elettriche Eolie", presentato dall'azienda Vento del Sud di Nicastro Vito & C. s.a.s., a valere sulla misura 3.09, per un importo pubblico di E 36.118,00;
Rilevato che l'azienda Vento del Sud di Nicastro Vito & C. s.a.s., con nota del 15 ottobre 2002, a firma del legale rappresentante Nicastro Vito, assunta al protocollo n. 042 del 21 novembre 2002, ha comunicato di avere cambiato denominazione sociale in Vento In s.r.l. in data 2 ottobre 2001;
Preso atto che, con nota del 12 febbraio 2003, a firma del legale rappresentante sig. Nicastro Vito ed assunta al protocollo di questo Assessorato, dipartimento formazione professionale, servizio gestione U.O.B. 1, l'azienda Vento In s.r.l., con sede in Alcamo, via S. Gaetano n. 6, dichiara di rinunciare al finanziamento pubblico del progetto n. 1999/IT.16.1.P.O/011/3.09/7.2.4/095 denominato: "Conduttore centrale elettriche Eolie";
Ritenuto che, a seguito di formale rinuncia, questa Amministrazione deve procedere alla revoca del finanziamento di che trattasi;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, è revocato il finanziamento del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/ 7.2.4./095 denominato "Conduttore centrale elettriche Eolie" dell'importo totale di E 51.597,14 e per un finanziamento pubblico di E 36.118,00, presentato da Vento del Sud di Nicastro Vito & C. s.a.s., trasformata in "Vento In s.r.l.", con sede in Alcamo, via S. Gaetano n. 6.

Art. 2

A seguito della presente revoca del progetto n. 1999/ IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./095, la somma di finanziamen to pubblico, impegnata con decreto n. 439/serv. gest./ F.P./2002 del 22 novembre 2002, è ridotta di E 18.059,00.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 26 giugno 2003.
  RABBONI 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 27 novembre 2003, reg. n. 1, Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, fg. n. 79.
(2004.14.1024)
Torna al Sommariohome


101
   


DECRETO 24 settembre 2003.
Rettifica del decreto 12 maggio 2003, concernente revoca del finanziamento del progetto presentato dall'associazione regionale C.I.O.F.S. Sicilia F.P. di Catania, a valere della misura 2.04 del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto  il regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999, che detta disposizioni generali sui fondi strutturali comunitari per il periodo 2000/2006;
Visto  il regolamento CE n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, che definisce i compiti, il campo di applicazione e le attività finanziabili dal Fondo sociale europeo;
Visto  il regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione europea del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto  il regolamento CE n. 1159/2000 della Commissione europea, recante disposizioni in merito ad informa zione e pubblicità sugli interventi dei fondi strutturali;
Visto  il P.O.R. Sicilia 2000/2006, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;
Visto  il Complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 e successive modifiche;
Visto  il combinato disposto degli artt. 2 e 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto  l'avviso pubblico n. 7 del 22 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 13 luglio 2001 e successive modifiche;
Visto  l'avviso n. 3/2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 26 luglio 2002;
Visto  il decreto n. 139/serv. progr. del 4 luglio 2002, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regio ne siciliana n. 34 del 26 luglio 2002, avente per oggetto: progetti ammessi a finanziamento, misura 2.04 "Formazione mirata e strumenti per la cooperazione" dell'asse II, risorse culturali, con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/2.04/7.2.4./019 denominato "Esperto multimediale gestione beni culturali", presentato dall'associazione regionale C.I.O.F.S. Sicilia F.P., a valere sulla misura 2.04, per un importo di E 306.676,86;
Rilevato che l'associazione regionale C.I.O.F.S. Sicilia F.P., con sede in Catania, via Fratelli Mazzaglia n. 54/A, non ha presentato l'atto di adesione e l'allegato documento Obblighi del gestore, entro i termini previsti dall'art. 3 del decreto n. 139 del 4 luglio 2002, citato;
Ritenuto che la mancata presentazione di detta documentazione deve essere considerata rinuncia al finanziamento concesso, ai sensi del richiamato art. 3 del decreto n. 139/serv. progr. del 4 luglio 2002;
Considerato che, con nota n. 5344 del 17 ottobre 2002, è stato formalmente comunicato, ai sensi della legge regionale n. 10/91, all'ente l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento senza che siano state prodotte osservazioni, memorie o altri scritti difensivi;
Ritenuto che la richiesta di avvio del progetto inoltrata dall'associazione regionale C.I.O.F.S. Sicilia F.P., con nota n. 2551/2002 del 7 ottobre 2002, assunta al prot. n. 5017 U.O. 1 dell'11 ottobre 2002, non può essere accolta ai sensi del già richiamato art. 3 del decreto n. 139 del 4 luglio 2002;
Considerato che, con decreto n. 1498/serv. gest. U.O. 1/F.P. del 12 maggio 2003 è stato revocato il finanziamento di E 306.676,86, di cui al progetto n. 1999/ IT.16.1.PO.011/2.04/7.2.4/019 denominato "Esperto multimediale gestione beni culturali", presentato dall'associazione regionale C.I.O.F.S. Sicilia F.P. di Catania e a valere della misura 2.04, già concesso giusto decreto n. 139 del 4 luglio 2002, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 del 26 luglio 2002;
Premesso che, con decreto n. 1498/serv. gest. U.O. 1/F.P. del 12 maggio 2003, è stata disposta la revoca del finanziamento del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/2.04/ 7.2.4/019, denominato "Esperto multimediale gestione beni culturali", presentato dall'associazione regionale C.I.O.F.S. Sicilia F.P. di Catania;
Rilevato che detto decreto n. 1498/serv. gest. U.O. 1/F.P. del 12 maggio 2003 riporta all'art. 2 un'errata codificazione del progetto, indicandolo come afferente alla misura 1.06, anziché alla misura 2.04;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla correzione dell'errore;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, a seguito della revo ca del finanziamento del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/ 2.04/7.2.4./019, la somma impegnata con decreto n. 2411/ serv. progr./F.P./2003 dell'1 settembre 2003 è ridotta di E 153.338,43.

Art. 2

L'art. 2 del decreto n. 1498/serv. gest. U.O. 1/F.P. del 12 maggio 2003 è rettificato nella parte relativa al numero del progetto che risulta essere 1999/IT.16.1.PO.011/ 2.04/7.2.4./019, anziché 1999/IT.16.1.PO.011/1.06/7.2.4./019.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 24 settembre 2003.
  RABBONI 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 17 dicembre 2003, reg. n. 1, Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, fg. n. 82.
(2004.14.1024)
Torna al Sommariohome


101
   


DECRETO 24 settembre 2003.
Rettifica del decreto 13 maggio 2003, concernente revoca del finanziamento del progetto presentato dall'istituto scolastico S. Quasimodo di Canicattì, a valere della misura 2.04 del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto  il regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999, che detta disposizioni generali sui fondi strutturali comunitari per il periodo 2000/2006;
Visto  il regolamento CE n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, che definisce i compiti, il campo di applicazione e le attività finanziabili dal Fondo sociale europeo;
Visto  il regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione europea del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto  il regolamento CE n. 1159/2000 della Commissione europea, recante disposizioni in merito ad informa zione e pubblicità sugli interventi dei fondi strutturali;
Visto  il P.O.R. Sicilia 2000/2006, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;
Visto  il Complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 e successive modifiche;
Visto  il combinato disposto degli artt. 2 e 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto  l'avviso pubblico n. 7 del 22 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 13 luglio 2001 e successive modifiche;
Visto  l'avviso n. 3/2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 26 luglio 2002;
Visto  il decreto n. 139/serv. progr. del 4 luglio 2002, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2002, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regio ne siciliana n. 34 del 26 luglio 2002, avente per oggetto: progetti ammessi a finanziamento, misura 2.04 "Formazione mirata e strumenti per la cooperazione" dell'asse II, risorse culturali, con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/2.04/7.2.4./059, denominato "Esperto nella lavorazione e conservazione dei materiali lapidei", presentato dall'istituto scolastico S. Quasimodo, a valere della misura 2.04, per un importo di E 185.487,56;
Rilevato che l'istituto scolastico S. Quasimodo, con sede in Canicattì (AG), via Caracciolo n. 43, non ha presentato l'atto di adesione e l'allegato documento Obblighi del gestore, previsti dall'art. 3 del decreto n. 139 del 4 luglio 2002, citato;
Ritenuto che la mancata presentazione di detta documentazione deve essere considerata rinuncia al finanziamento concesso, ai sensi del richiamato art. 3 del decreto n. 139/serv. progr. del 4 luglio 2002;
Considerato che, con nota n. 8811 del 17 dicembre 2002, è stato formalmente comunicato, ai sensi della legge regionale n. 10/91, all'ente l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento, senza che siano state prodotte osservazioni, memorie o altri scritti difensivi;
Considerato che, con decreto n. 1499/serv. gest. U.O.1/ F.P. del 13 maggio 2003, è stato revocato il finanziamento di E 185.487,56 di cui al progetto n. 199/IT.16.1.P.O.011/ 2.04/059 denominato "Esperto nella lavorazione e conservazione dei materiali lapidei", presentato dall'istituto S. Quasimodo di Cancattì a valere sulla misura 2.04, già concesso giusto decreto n. 139 del 4 luglio 2002, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 del 26 luglio 2002;
Premesso che, con decreto n. 1499/serv. gest. U.O.1/F.P. del 13 maggio 2003, è stata disposta la revoca del finanziamento del progetto n. 1999.IT.16.1.PO.011/ 2.04/7.2.4./059, denominato "Esperto nella lavorazione e conservazione dei materiali lapidei", presentato dall'istituto S. Quasimodo di Canicattì;
Rilevato che detto decreto n. 1499/serv. gest. U.O.1/ F.P. del 13 maggio 2003 riporta all'art. 2 un'errata codificazione del progetto, indicandolo come afferente alla misura 1.06 anziché alla misura 2.04;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla correzione dell'errore;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, a seguito della revoca del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/2.04/7.2.4./059, la somma impegnata con decreto n. 2411/serv.progr./ F.P./2003 dell'1 settembre 2003 è ridotta di E 92.743,78.

Art. 2

L'art. 2 del decreto n. 1499/serv. gest. U.O.1/F.P. del 13 maggio 2003 è rettificato nella parte relativa al numero del progetto che risulta essere 1999.IT.16.1.PO.011/ 2.04/7.2.4./059, anziché 1999.IT.16.1.PO.011/1.06/7.2.4./059.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 24 settembre 2003.
  RABBONI 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 17 dicembre 2003, reg. n. 1, Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, fg. n. 83.
(2004.14.1024)
Torna al Sommariohome


101
ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 5 aprile 2004.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, valida per l'anno 2004.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93, e in particolare l'art. 8, comma 8, che non consente più il conferimento di incarichi specialistici ambulatoriali a tempo indeterminato, riservando l'applicazione dell'accordo collettivo nazionale con gli specialisti ambulatoriali soltanto ai professionisti in servizio alla data del 30 dicembre 1993;
Visto il decreto legislativo n. 229/99 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali reso esecutivo con D.P.R. n. 271/2000;
Visto l'allegato n. 1 del D.P.R. n. 271/2000, recante il protocollo aggiuntivo che fa parte integrante dello stesso D.P.R., che disciplina gli incarichi a tempo determinato;
Vista la graduatoria dei medici specialisti ambulatoriali dell'Azienda U.S.L. n. 1 di Agrigento valida per l'anno 2004, predisposta dall'apposito comitato zonale;
Preso atto che con delibera n. 801 del 29 dicembre 2003, trasmessa con nota prot. n. 2740 del 22 gennaio 2004 e pervenuta a questo dipartimento in data 16 marzo 2004, il direttore generale dell'Azienda U.S.L. n. 1 di Agrigento ha approvato la suddetta graduatoria;
Ritenuto di prendere atto della succitata graduatoria per la conseguente pubblicazione;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto della graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, valida per l'anno 2004, predisposta dal rispettivo comitato consultivo zonale ed approvata dal direttore generale della stessa con delibera n. 801 del 29 dicembre 2003.

Art. 2

La graduatoria potrà essere utilizzata per il conferimento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostituzione, per l'assegnazione di incarichi trimestrali per la copertura dei turni resisi vacanti e per l'instaurazione di rapporti orari a tempo determinato, ai sensi del protocollo aggiuntivo di cui al D.P.R. n. 271/2000.

Art. 3

La graduatoria sopra citata sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 aprile 2004.
  MUNZI BITETTI 

Allegato
COMITATO CONSULTIVO ZONALE DI AGRIGENTO
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento valida per l'anno 2004
Allergologia

1)  Casa Simonetta, nata l'8 settembre 1963: punti 17,2996.
2)  Belluzzo Calogero, nato l'8 maggio 1953: punti 15,2696.
3)  Amabile Angela, nata 16 novembre 1972: punti 8, 2992.
Angiologia

1)  Licata Sergio, nato il 17 ottobre 1958: punti 27,1742.
2)  Cordova Rosamaria, nata il 13 marzo 1961: punti 18,4545.
3)  Basile Pompeo, nato il 17 luglio 1964: punti 4,4466.
Esclusi:
-  Paxia Maria Rosa, nata il 3 novembre 1951: superato il limite di età.
Audiologia

 1)  Lipani Maria Teresa, nata il 5 febbraio 1960: punti 30,3266.
 2)  Scilabra Joe Louis, nato l'1 marzo 1963: punti 14,9888.
 3)  Casuccio Luigi Maria Alfredo, nato il 26 agosto 1953: punti 13,9611.
 4)  Catania Rosario, nato l'11 settembre 1959: punti 13,2740.
 5)  Avarello Calogero, nato il 2 settembre 1962: punti 9, 4137.
 6)  Infurna Carmelina, nata il 21 settembre 1963: punti 8, 7907.
Cardiologia

 1)  Americo Luigi, nato il 2 giugno 1956: punti 29,7742.
 2)  Sferrazza Domenico, nato il 3 ottobre 1956: punti 28,5479.
 3)  Licata Sergio, nato il 17 ottobre 1958: punti 27,3742.
 4)  Boschetti Bernardo, nato il 21 febbraio 1956: punti 24,8575.
 5)  Samperisi Giuseppa, nata il 24 settembre 1955: punti 24,7611.
 6)  Sciarratta Alfonso, nato il 6 settembre 1955: punti 23,5611.
 7)  Traina Salvatore, nato il 24 marzo 1954: punti 22,3710.
 8)  Gennaro Carmela, nata il 22 agosto 1958: punti 22,1450.
 9)  Di Naro Sante Roberto, nato il 15 aprile 1959: punti 20,1288.
10)  Sciortino Salvatore, nato il 12 marzo 1954: punti 20,0268.
11)  Sajeva Antonio, nato il 2 gennaio 1955: punti 19,0110.
12)  Petak Renata, nata il 7 dicembre 1959: punti 18,7710.
13)  Spaziani Maurizio, nato il 3 ottobre 1961:punti 17,7545.
14)  Campo Giuseppe, nato il 6 agosto 1958: punti 17,0721.
15)  Midulla Maria Pina, nata il 19 maggio 1964: punti 16,9367.
16)  Sadry Abdollah, nato il 3 agosto 1957: punti 12,9255.
17)  La Rosa Antonino, nato l'1 gennaio 1956: punti 12,8729.
18)  Ciotta Ennio, nato il 28 novembre 1973: punti 7,1025.
19)  Incao Francesca, nata il 15 giugno 1971: punti 5,3800.
20)  Trigona Donatella, nata il 27 ottobre 1970: punti 5,3025.
Esclusi:
-  Castiglione Antonino, nato il 24 ottobre 1948: superato il limite di età.
Chirurgia generale

 1)  Messina Carlo Antonio, nato il 4 novembre 1958: punti 22,6170.
 2)  Pantano Carmelo, nato il 25 agosto 1963: punti 14,5578.
 3)  Sperlinga Stefano, nato il 14 dicembre 1956: punti 11,5677. Precede per anzianità di laurea (27 marzo 1987).
 4)  Catarcia Marcello Pier Luigi, nato il 2 maggio 1955: punti 11,5677.
 5)  Scognamillo Salvatore, nato il 25 agosto 1966: punti 11,1841.
 6)  La Rocca Eufrasia Maria Letizia, nata l'1 marzo 1967: punti 9,4827.
 7)  Guzzo Giovanni, nato il 13 aprile 1970: punti 9,1597.
 8)  Savoca Angela, nata il 25 agosto 1958: punti 8,5841.
 9)  Vaccaro Benedetta, nata il 2 novembre 1961: punti 7,9512.
10)  Pecoraro Anna, nata 17 maggio 1965: punti 6,9907.
11)  Di Prima Giuseppe, nato il 31 luglio 1967: punti 6,4992.
12)  Mancuso Giuseppe, nato il 16 marzo 1963: punti 5,2837.
13)  Ferrara Paola, nata il 10 marzo 1971: punti 5,1447.
14)  Cuccia Vincenzo, nato il 17 settembre 1971: punti 5,1381.
Esclusi:
-  Borsellino Pasqualino, nato il 13 maggio 1962: specializzazione branca affine.
-  Casà Luigi, nato il 23 marzo 1961: specializzazione branca affine.
-  Di Caro Carmelina, nata il 17 ottobre 1964: specializzazione branca affine.
-  Nocera Maria Rosa Alba, nata il 13 ottobre 1963: specializzazione branca affine.
-  Venezia Vincent Joseph, nato il 26 ottobre 1960: specializzazione branca affine.
Dermatologia

 1)  Mastruzzo Giampiero, nato l'11 febbraio 1959: punti 27,7611.
 2)  Stuppia Salvatore, nato il 15 dicembre 1959: punti 24,9611.
 3)  Zarbo Calogero, nato il 13 luglio 1958: punti 23,7611.
 4)  Lentini Angelo, nato il 3 febbraio 1954: punti 22,3545.
 5)  Migliore Graziella, nata il 27 maggio 1962: punti 21,3512.
 6)  Acqua Maria Ileana, nata il 7 dicembre 1958: punti 19,5512.
 7)  Bono Rosanna Maria, nata il 18 gennaio 1961: punti 19,0479.
 8)  Lanzarone Antonino, nato il 10 aprile 1959: punti 18,3479.
 9)  Corso Filippo, nato il 15 febbraio 1961: punti 17,6380.
10)  Inga Domenico, nato il 18 giugno 1956: punti 17,4479.
11)  Di Naro Candida Carmela, nata il 27 ottobre 1957: punti 16,3479.
12)  Di Miceli Vincenza, nata il 13 luglio 1960: punti 14,7545.
13)  Vitello Giuseppe, nato il 15 dicembre 1959: punti 14,7348.
14)  Mustacchio Vincenzo, nato il 4 marzo 1967: punti 14,7095.
15)  Sammartino Caterina, nata il 26 marzo 1960: punti 14,2780.
16)  Abbene Maria Concetta, nata l'11 settembre 1957: punti 13,9348. Precede per anzianità di laurea (12 novembre 1987).
17)  Guaia Filippo, nato il 31 marzo 1962: punti 13,9348.
18)  Gatto Nicolò, nato il 21 dicembre 1961: punti 12,7348.
19)  Politi Maurizio, nato l'8 settembre 1962: punti 12,6597.
20)  Fantauzzo Maria, nata il 14 novembre 1969: punti 11,0710.
21)  Todaro Pieralba, nata il 5 marzo 1964: punti 10, 9392.
22)  Lo Re Stellina Cristina, nata 6 febbraio 1967: punti 9,5987.
23)  Mallia Calogero Eliseo, nato il 2 ottobre 1963: punti 9,2484.
24)  Compagno Giuseppe, nato il 24 giugno 1973: punti 8,4746.
25)  Casuccio Carmela, nata il 31 agosto 1960: punti 7,9282.
26)  Capizzi Danilo, nato il 2 settembre 1969: punti 6,9874.
27)  Cuffaro Lorena, nata il 21 gennaio 1972: punti 6,3677.
Esclusi:
-  Cantini Florindo, nato il 18 marzo 1952: superato il limite di età.
-  Lombardo Antonino, nato il 25 agosto 1951: superato il limite di età.
Diabetologia

 1)  Romano Roberto, nato il 3 gennaio 1958: punti 24,2871.
 2)  Parla Domenico, nato il 12 novembre 1957: punti 23,0268.
 3)  Cigna Irene Valeria, nata il 5 ottobre 1958: punti 17,2762.
 4)  Galioto Rosalba, nata il 14 giugno 1958: punti 16,7255.
 5)  Di Maida Calogero, nato il 19 agosto 1958: punti 14,5222.
 6)  Schembri Angela, nata il 23 febbraio 1965: punti 10,6203.
 7)  Giordano Marco, nato il 3 ottobre 1966: punti 9,4203.
 8)  Cammilleri Francesca, nata il 18 giugno 1968: punti 9,3808.
 9)  Tabita Vincenzo, nato il 17 gennaio 1969: punti 8,3847.
10)  Piscopo Francesco, nato il 23 luglio 1971: punti 8,2597.
11)  Montalto Filippo, nato il 12 settembre 1970: punti 8,1907.
12)  Imbergamo Maria Pia, nata il 15 maggio 1965: punti 8,1808.
13)  Pirrone Vincenza, nata il 12 maggio 1971: punti 7,0499. Precede per anzianità di laurea (29 ottobre 1996).
14)  Saura Gabriella, nata il 25 gennaio 1970: punti 7,0499.
15)  Ciaccio Serafino, nato il 23 febbraio 1969: punti 5,3748.
Ematologia

 1)  Zappulla Calogero Antonio, nato il 29 luglio 1956: punti 17,1512.
 2)  Abbruzzo Pellegrina, nata il 17 maggio 1959: punti 15,1578.
 3)  Gambino Rocco, nato il 2 settembre 1966: punti 5,1940.
Endocrinologia

 1)  Romano Roberto, nato il 3 gennaio 1958: punti 24,2871.
 2)  Galioto Rosalba, nata il 14 giugno 1958: punti 20,9464.
 3)  Cammilleri Francesca, nata il 18 giugno 1968: punti 12,1319.
 4)  Schembri Angela, nata il 23 febbraio 1965: punti 10,8156.
 5)  Castiglione Angelo, nato il 23 febbraio 1964: punti 9,7081.
 6)  Piscopo Francesco, nato il 23 luglio 1971: punti 8,2597.
 7)  Montalto Filippo, nato il 12 settembre 1970: punti 8,1907.
 8)  Imbergamo Maria Pia, nata 15 maggio 1965: punti 8,1808.
 9)  Pirrone Vincenza, nata il 12 maggio 1971: punti 7,0747.
10)  Saura Gabriella, nata il 25 gennaio 1970: punti 7,0499.
Fisiochinesiterapia

 1)  Reitano Gaetana Anna Maria, nata il 27 marzo 1965: punti 8,3419.
 2)  Giglio Dario, nato il 12 giugno 1968: punti 6,0626.
 3)  Salpietro Damiano, nato il 4 novembre 1971: punti 5,0986.
Gastroenterologia

 1)  Bruno Renato, nato il 31 dicembre 1958: punti 22,5479.
 2)  Parisi Pietro, nato il 10 giugno 1957: punti 21,1479.
 3)  Busterna Pellegrino nato il 22 maggio 1960: punti 20,1447.
 4)  Vinti Maurizio, nato il 18 novembre 1962: punti 18,9348.
 5)  Alaimo Giuseppe Antonio, nato il 18 novembre 1963: punti 7,5118.
Geriatria

 1)  Lombino Santo, nato il 23 ottobre 1955: punti 17,1315.
 2)  Romano Maria Rita, nata il 27 giugno 1960: punti 14,7381.
 3)  Destro Gera, nata il 15 novembre 1964: punti 12,0545.
 4)  Recupero Michele, nato il 30 luglio 1969: punti 9,5222.
 5)  Franzone Alessia Maria, nata il 15 gennaio 1968: punti 9,2263.
 6)  Sciarrino Saverio, nato il 9 maggio 1965: punti 8,8123.
 7)  Ferlito Laura, nata il 19 agosto 1969: punti 8,3288.
 8)  Tomarchio Marcello, nato il 30 giugno 1967: punti 7,7419.
 9)  Bosco Silvana, nata il 27 aprile 1970: punti 7,1288.
10)  Verruso Gerlando, nato il 28 ottobre 1965: punti 6,5123. Precede per anzianità di laurea (16 ottobre 1995).
11)  Di Salvo Angelo, nato il 26 marzo 1970: punti 6,5123.
Esclusi:
-  Di Rosa Cecilia, nata il 25 luglio 1968: specializzazione branca affine.
-  Magliarisi Carmela, nata il 28 maggio 1963: specializzazione branca affine.
-  Di Rosa Domenico, nato il 14 febbraio 1967: specializzazione in branca non rientrante tra quelle previste.
-  Di Rosa Eleonora, nata il 28 novembre 1965: specializzazione in branca non rientrante tra quelle previste.
Igiene e medicina preventiva

 1)  Palumbo Alfonso, nato il 27 febbraio 1963: punti 14,2532.
 2)  Di Piazza Giuseppe, nato il 27 novembre 1961: punti 5,5874.
Malattie infettive (branca inesistente)

Esclusi:
-  Bottone Salvatore, nato il 30 ottobre 1954.
-  Di Rosa Domenico, nato il 14 febbraio 1967.
-  Di Rosa Eleonora, nata il 28 novembre 1965.
Medicina del lavoro

 1)  Indorato Matteo, nato il 4 aprile 1956: punti 23,5611.
 2)  Gambacorta Emanuela, nata il 30 maggio 1957: punti 21,9808.
 3)  Lombardo Filippa, nata l'11 gennaio 1955: punti 18,7874.
 4)  Portoghese Giuseppe, nato l'1 ottobre 1955: punti 16,3677.
 5)  Fileccia Antonino, nato l'1 aprile 1958: punti 15,9775.
 6)  Gulino Domenico Aurelio, nato il 18 febbraio 1954: punti 15,1775.
 7)  Sacco Maria Rosaria, nata il 3 giugno 1959: punti 12,7775.
 8)  Diecidue Stefania, nata il 16 aprile 1963: punti 8,0926.
 9)  Milano Giuseppina, nata l'1 giugno 1970: punti 5,3025.
Medicina dello sport

 1)  Barba Giovanni, nato il 16 gennaio 1956: punti 19,0677.
 2)  Castello Francesca, nata il 23 dicembre 1958: punti 18,4742.
 3)  Bruno Renato, nato il 31 dicembre 1958: punti 17,7479.
 4)  Marrone Giuseppe, nato il 27 febbraio 1954: punti 17,5710.
 5)  Cappadona Giovanni, nato il 18 agosto 1954: punti 16,3710.
 6)  Nocera Antonina, nata il 4 luglio 1955: punti 15,1479.
 7)  Cristofalo Maria, nata il 2 maggio 1971: punti 11,9266.
 8)  Giuliano Giuseppe Gaetano, nato il 19 marzo 1962: punti 11,5710.
 9)  Dimino Paolo, nato il 4 novembre 1961: punti 9,1479.
10)  Galiano Salvatore, nato il 26 settembre 1967: punti 6,3841.
11)  Savojardo Maurizio, nato il 9 febbraio 1963: punti 6,3611.
12)  Parisi Antonino, nato il 17 settembre 1970: punti 5,1841.
13)  Palmeri Francesco, nato il 27 agosto 1968: punti 3,2532.
Esclusi:
-  Santangelo Antonino, nato il 28 settembre 1952: superato il limite di età.
Medicina interna

 1)  Bonelli Michele, nato il 26 luglio 1959: punti 18,3545.
 2)  Pedalino Giovanni, nato il 12 ottobre 1958: punti 15,9710.
 3)  Vella Salvatore, nato il 10 febbraio 1954: punti 15,2707.
 4)  Milana Antonella, nata il 20 febbraio 1954: punti 13,9348.
 5)  Di Gesù Ferdinando, nato il 3 ottobre 1962: punti 12,7775.
 6)  Milione Maria, nata il 12 ottobre 1958: punti 10,4795.
 7)  Accardo Palumbo Vincenzo, nato il 22 luglio 1964: punti 9,4213.
 8)  Pagano Laura, nata il 26 maggio 1961: punti 8,7644.
 9)  Arces Maria Atonia, nata il 10 maggio 1959: punti 8,4680.
10)  Galione Pietro, nato il 12 gennaio 1958: punti 6,7841.
11)  Magliarisi Carmela, nata il 28 maggio 1963: punti 6,5058
12)  Armato Calogera, nata il 10 aprile 1963: punti 5,5545.
13)  Di Rosa Cecilia, nata il 25 luglio 1968: punti 5,3123.
Esclusi:
-  Vita Pietro, nato il 27 dicembre 1951: superato il limite di età.
-  Schembri Barbara, nata il 29 giugno 1960: non in possesso di specializzazione.
Medicina legale

 1)  Indorato Matteo, nato il 4 aprile 1956: punti 13,2510.
Nefrologia

 1)  Messina Antonino nato il 21 giugno 1958: punti 21,3134.
 2)  Intorre Luigi Carmelo, nato l'11 giugno 1963: punti 17,7348.
 3)  Roccaro Maria, nata il 29 novembre 1969: punti 9,5321.
 4)  Messina Pasqualino, nato il 31 gennaio 1966: punti 6,3282.
 5)  Grisafi Francesco, nato il 12 dicembre 1961: punti 4,4762.
 6)  Sabella Vittorio, nato il 17 aprile 1967: punti 3,2762.
Neurologia

 1)  Russo Diega, nata il 13 febbraio 1962: punti 22,6261.
 2)  Di Leo Matilde, nata il 13 febbraio 1959: punti 22,2751.
 3)  Pellicanò Margherita, nata il 27 ottobre 1963: punti 21,1411.
 4)  Raspanti Giacinto, nato l'11 aprile 1956: punti 19,5775.
 5)  Mariani Carlo Alberto, nato il 16 luglio 1965: punti 18,2411.
 6)  Guccione Salvatore, nato il 25 settembre 1960: punti 17,7841.
 7)  Condello Salvatore, nato il 10 maggio 1959: punti 17,7255.
 8)  Carbone Nunzia Maria, nata l'11 novembre 1957: punti 17,6137.
 9)  Scaturro Melchiorre, nato il 21 luglio 1964: punti 15,3775.
10)  Alfano Filippo, nato il 5 giugno 1967: punti 14,4649.
11)  Vecchio Loredana, nata il 14 luglio 1962: punti 14,3222.
12)  Greco Eleonora, nata il 27 ottobre 1964: punti 13,8578.
13)  Gucciardino Liana, nata il 30 maggio 1968: punti 12,9381.
14)  Castronovo Gioacchino, nato il 29 gennaio 1968: punti 12,7113.
15)  Pipia Carmela, nata 18 gennaio 1967: punti 11,7578.
16)  Randisi Maria Giovanna, nata il 20 settembre 1965: punti 10,3287.
17)  Conte Silvia, nata il 26 settembre 1964: punti 8,7282.
18)  Graci Daniela, nata il 23 marzo 1971: punti 5,8466.
Esclusi:
-  Ingrao Carmela, nata il 28 giugno 1968: specializzazione branca affine.
Neuropsichiatria infantile

 1)  Buscemi Maria Angela, nata il 18 febbraio 1958: punti 20,1715.
 2)  Biundo Giovanna, nata il 15 luglio 1962: punti 17,2104.
 3)  Chibbaro Concetta, nata il 5 novembre 1957: punti 15,1940.
 4)  Fauci Leonardo Giuseppe, nato il 6 aprile 1953: punti 11,2104.
 5)  Kaliakatsou Paraskevi, nata il 26 ottobre 1958: punti 10,4104.
 6)  Burgio Daniela, nata l'8 febbraio 1967: punti 9,5255.
 7)  Scaccia Maria Grazia, nata il 4 febbraio 1967: punti 9,3151.
 8)  Ingrao Carmela, nata il 28 agosto 1968: punti 6,3414.
 9)  Surrenti Gaetana, nata il 29 novembre 1967: punti 5,2499.
10)  Bona Santina, nata il 3 dicembre 1966: punti 5,1414.
11)  Brignone Cinzia, nata il 9 febbraio 1966: punti 4,0499.
Oculistica

 1)  Messina Paolino, nato il 19 dicembre 1956: punti 33,7512.
 2)  Fontana Manfredi, nato il 12 maggio 1956: punti 27,8641.
 3)  Piparo Raimondo, nato il 27 febbraio 1961: punti 23,1156.
 4)  Lo Bianco Giovanni, nato il 16 giugno 1960: punti 22,3510.
 5)  Salvo Giovanni, nato il 13 ottobre 1961: punti 20,3123.
 6)  Polizzi Giuseppe, nato il 26 novembre 1957: punti 20,1973.
 7)  Tinnirello Giuseppe, nato il 5 dicembre 1965: punti 20,0485.
 8)  Genovese Orazio, nato il 17 luglio 1957: punti 19,0504.
 9)  Scimonelli Elena, nata il 3 dicembre 1962: punti 18,9775.
10)  Porrello Giovanni, nato l'11 aprile 1964: punti 18,7549.
11)  Cacioppo Giuseppe, nato il 2 giugno 1955: punti 18,3973.
12)  Traina Giuseppe, nato il 23 settembre 1964: punti 17,6779.
13)  Tuttolomondo Giuseppina, nata il 7 ottobre 1959: punti 17,6071.
14)  Napoli Laura, nata il 7 novembre 1961: punti 17,1189.
15)  Di Bartolo Vito, nato l'8 gennaio 1957: punti 16,0334.
16)  Trapani Antonino, nato il 6 giugno 1957: punti 16,0104.
17)  Intorre Maria Giovanna, nata il 21 agosto 1967: punti 15,3940.
18)  Martorana Charles Anthony, nato il 17 aprile 1965: punti 15,3430.
19)  Buscemi Francesca, nata il 2 aprile 1961: punti 15,1973.
20)  Bartolomeo Maria Tecla, nata il 3 settembre 1964: punti 14,7874.
21)  Quattrocchi Maurizio, nato il 14 novembre 1967: punti 14,2893.
22)  Maio Stefano, nato il 26 dicembre 1965: punti 14,2762.
23)  Morreale Bubella Daniele, nato il 16 ottobre 1967: punti 14,1874.
24)  Costantino Maria Lucia, nata il 23 ottobre 1963: punti 13,0827.
25)  Urso Anna Maria, nata il 13 luglio 1968: punti 10,7386. Precede per anzianità di laurea (16 luglio 1992).
26)  Manzone Giuseppe, nato il 2 aprile 1969: punti 10,7386.
27)  Sciascia Liborio, nato il 6 aprile 1960: punti 10,0005.
28)  Augello Vincenzo, nato il 16 marzo 1971: punti 9,0903.
29)  Cusimano Pietro Alberto, nato il 18 marzo 1967: punti 8,1453.
30)  Cavallaro Graziella, nata il 22 febbraio 1972: punti 8,1156.
Odontoiatria

 1)  Caronia Enrico, nato l'1 ottobre 1955: punti 28,3677.
 2)  Parisi Nicolò, nato il 5 settembre 1954: punti 26,3669.
 3)  Dolej Raffaele, nato l'11 febbraio 1957: punti 26,1334.
 4)  Contrino Carmelo, nato il 13 giugno 1955: punti 23,5742.
 5)  Palermo Calogero, nato il 12 giugno 1954: punti 23,5068.
 6)  Casà Salvatore, nato il 14 maggio 1961: punti 22,3611.
 7)  Cuffaro Russo Clelia, nata il 10 novembre 1963: punti 22,3266.
 8)  Coniglio Nicolino, nato il 5 agosto 1955: punti 21,2334.
 9)  Grillo Ignazio, nato il 18 giugno 1962: punti 21,0115.
10)  Caruana Gandolfo, nato il 19 novembre 1954: punti 20,9342.
11)  Scichilone Sandro, nato il 2 maggio 1957: punti 20,6252.
12)  Guttilla Antonino, nato l'8 gennaio 1957: punti 20,6121.
13)  Russo Roberto, nato il 26 maggio 1961: punti 20,5973.
14)  Sciortino Franco, nato il 22 settembre 1956: punti 20,5660.
15)  Vento Massimo Giuseppe, nato l'11 aprile 1963: punti 20,0318.
16)  Livatino Benedetto, nato il 23 febbraio 1959: punti 19,9414.
17)  Agnello Antonio, nato il 18 febbraio 1963: punti 19,2230. Precede per anzianità di laurea (10 luglio 1987).
18)  Zagarrio Vittoria, nata il 20 novembre 1959: punti 19,2230.
19)  Ricciardi Filippo, nato l'1 febbraio 1957: punti 18,7710.
20)  Rizzo Alfonso, nato il 17 marzo 1956: punti 18,7068.
21)  Burruano Luigi, nato il 24 aprile 1956: punti 18,0230.
22)  Moncada Giovanni, nato il 7 giugno 1953: punti 17,9342.
23)  Sicurella Angela, nata il 22 ottobre 1965: punti 17,7485.
24)  Vella Giuseppe, nato il 12 dicembre 1955: punti 17,7468.
25)  Di Vita Emanuela, nata l'8 novembre 1964: punti 17,5266. Precede per anzianità di laurea (15 marzo 1989).
26)  Vitello Salvatore, nato il 9 giugno 1961: punti 17,5266.
27)  Vitali Natale, nato il 18 maggio 1960: punti 17,5167.
28)  Caldarella Liliana, nata il 13 luglio 1955: punti 17,4740.
29)  Mongitore Giuseppe, nato il 7 novembre 1953: punti 17,4674. (Precede per anzianità di laurea (18 luglio 1983).
30)  Di Rosa Pasquale, nato il 18 febbraio 1958: punti 17,4674.
31)  Galatioto Luigi, nato il 18 dicembre 1965: punti 17,4099.
32)  Baldo Giuseppe Maria, nato l'1 novembre 1962: punti 16,9414.
33)  Vaccaro Rosario, nato il 27 marzo 1959: punti 16,3627.
34)  Rinaldo Maria Maddalena, nata il 6 dicembre 1958: punti 16,3266.
35)  Cusumano Antonio Carmelo, nato il 30 agosto 1965: punti 16,2066.
36)  La Rocca Ignazio, nato l'1 febbraio 1959: punti 15,5605.
37)  Madonia Maria Teresa, nata il 25 agosto 1968: punti 14,5364.
38)  Galvano Vincenzo, nato il 21 settembre 1955: punti 13,7244.
39)  Rampello Salvatore, nato il 27 aprile 1960: punti 13,2066.
40)  Carubia Rosalia Anna, nata il 2 novembre 1967: punti 13,1244.
41)  Ciotta Serafina, nata il 5 luglio 1967: punti 12,6395.
42)  Attanasio Linda, nata il 22 giugno 1970: punti 12,6033.
43)  Casalicchio Mariano, nato il 25 gennaio 1956: punti 12,1151.
44)  Alaimo Giuseppe, nato il 4 novembre 1968: punti 11,6318.
45)  Ingrao Ivana, nata l'1 gennaio 1970: punti 11,3066.
46)  Fiaccabrino Attilio, nato il 6 dicembre 1960: punti 10,5600.
47)  Perrone Mirella, nata il 27 dicembre 1969: punti 10,4153.
48)  Gallo Carrabba Carmela, nata il 7 luglio 1954: punti 10,3299.
49)  Cammalleri Paolo Enzo, nato l'1 marzo 1966: punti 9,7118.
50)  Militello Vincenzo, nato l'11 febbraio 1961: punti 8,4427.
51)  Miceli Pietro Josè, nato il 21 novembre 1969: punti 8,4132. Precede per anzianità di laurea (9 novembre 1995).
52)  Alonge Erika, nata il 6 agosto 1973: punti 8,4132.
53)  Marrone Giuseppe, nato il 15 novembre 1970: punti 8,1978.
54)  Cocchiara Anna, nata il 18 febbraio 1973: punti 7,2438.
55)  Criminisi Antonio, nato il 4 giugno 1976: punti 6,9070.
56)  Palminteri Stefano, nato il 10 gennaio 1974: punti 6,6395.
57)  Di Caro Sabrina Maria Vincenza, nata il 25 aprile 1974: punti 6,2864.
58)  Cacioppo Sergio, nato il 9 settembre 1974: punti 6,2252.
59)  Di Simone Giuseppa, nata 18 agosto 1958: punti 5,8784.
60)  Fava Giovanna, nata il 29 agosto 1973: punti 5,7259.
61)  Baiamonte Giovanni, nato il 27 maggio 1968: punti 4,8395. Precede per anzianità di laurea (30 luglio 1999).
62)  Messina Giuseppe, nato il 25 settembre 1966: punti 4,8395.
63)  Lopiano Provvidenza, nata il 21 novembre 1966: punti 4,2263.
64)  Di Falco Paolo, nato il 20 settembre 1975: punti 4,0734.
65)  Milione Maria, nata il 12 ottobre 1958: punti 3,5014.
66)  Peritore Anna, nata il 21 agosto 1977: punti 3,4307.
67)  Smeraglia Michele, nato il 25 novembre 1976: punti 3,0641.
68)  Fallea Antonio Mario, nato il 17 agosto 1978: punti 1,9644.
69)  Gallo Leda Lucia, nata il 9 gennaio 1978: punti 1,5879.
70)  Burgio Giuseppe, nato il 4 giugno 1978: punti 0,1644.
Esclusi:
-  Bongiovanni Agostino, nato l'1 settembre 1952: superato il limite di età.
-  Cestelli Alessandro, nato il 19 giugno 1952: superato il limite di età.
-  Lo Iacono Leonardo, nato il 21 novembre 1951: superato il limite di età.
-  Marotta Andrea, nato il 3 gennaio 1951: superato il limite di età.
-  Ruffo Giampiero, nato il 22 novembre 1952: superato il limite di età.
Oncologia

 1)  Romeo Domenico Leo, nato il 10 agosto 1968: punti 15,1893.
 2)  Varvara Francesca Maria, nata il 5 dicembre 1957: punti 14,9925.
 3)  Minutoli Nunzio, nato l'11 novembre 1966: punti 14,2630.
 4)  Di Giovanna Caterina, nata il 30 dicembre 1971: punti 6,5452.
Esclusi:
-  Pennino Maria Immacolata, nata il 20 maggio 1958: specializzazione in branca non rientrante tra quella previste.
Ortopedia

 1)  Cangelosi Mario, nato il 22 settembre 1951: punti 26,1877.
 2)  Ragonesi Daniela, nata l'1 gennaio 1955: punti 25,1677.
 3)  Di Lecce Roberto, nato l'11 marzo 1957: punti 23,8392.
 4)  Citarrella Emanuele, nato il 2 febbraio 1957: punti 17,1578.
 5)  Buscarino Luigi, nato il 23 luglio 1956: punti 15,7315.
 6)  La Sala Francesca Paola Maria, nata il 14 aprile 1966: punti 15,5561.
 7)  Sauna Salvatore, nato il 28 settembre 1960: punti 14,5874.
 8)  Di Bella Enzo, nato il 7 ottobre 1960: punti 11, 6169.
 9)  Cannella Salvatore Valter, nato il 22 dicembre 1965: punti 11,5892.
10)  Miceli Carmela, nata il 24 ottobre 1960: punti 10,9677.
11)  Pinella Salvatore, nato il 7 agosto 1965: punti 10,5282.
12)  Marrone Maria Cristina, nata il 7 luglio 1967: punti 9,9545.
13)  Putaggio Giacomo, nato il 23 febbraio 1965: punti 8,9212.
14)  Cracò Filadelfio Adriano, nato il 13 luglio 1965: punti 8,4762.
15)  Lo Verde Marco, nato l'8 aprile 1966: punti 7,5611.
16)  Giudice Concetta Loredana, nata il 19 agosto 1968: punti 7,0532.
17)  Guccione Antonino, nato il 12 maggio 1959: punti 5,8185.
Ostetricia e ginecologia

 1)  Vendra Calogero Antonio, nato il 16 aprile 1956: punti 27,5123.
 2)  Tandurella Carmela Maria Grazia, nata il 6 maggio 1963: punti 22,9222.
 3)  Patti Maria, nata il 16 settembre 1957: punti 20,7512.
 4)  Davì Lucrezia, nata il 20 aprile 1958: punti 20,6447.
 5)  Roberti Vittoria Laura, nato il 12 marzo 1963: punti 20,2400.
 6)  Lupo Giovanni, nato il 2 gennaio 1958: punti 18,4367.
 7)  Lentini Calogero, nato il 16 settembre 1956: punti 18,3611.
 8)  Carmina Daniela, nata il 14 luglio 1959: punti 18,3367.
 9)  Bartoli Emanuela Rosaria, nata il 14 ottobre 1956: punti 17,4017.
10)  Russello Carmela Maria, nata il 12 agosto 1961: punti 17,1512.
11)  Marchese Ragona Annalisa, nata il 5 luglio 1964: punti 17,0729.
12)  Caputo Alessandra, nata il 27 novembre 1965: punti 16,6203.
13)  Tuzzo Pietro, nato il 16 gennaio 1956: punti 15,9512.
14)  Bilardo Luigia, nata il 29 novembre 1960: punti 14,8203.
15)  Forte Calogero, nato il 10 luglio 1957: punti 14,7479. Anzianità di laurea 11 aprile 1989. Precede per età.
16)  Miceli Ornella Tina Gabriella, nata il 18 agosto 1959: punti 14,7479.
17)  Gurreri Luigi, nato il 28 dicembre 1960: punti 13,6203.
18)  Chianetta Enza, nata il 18 aprile 1961: punti 12,8203.
19)  Genovese Sabrina, nata il 22 dicembre 1969: punti 10,0090.
20)  D'Amico Roberta, nata il 17 aprile 1970: punti 9,5236.
21)  Di Giovanni Fabrizio, nato il 12 agosto 1969: punti 9,4005.
22)  Mistretta Vito, nato il 25 gennaio 1973: punti 8,1907.
23)  Chillura Salvatore, nato l'1 agosto 1965: punti 7,0860. Precede per anzianità di laurea (4 novembre 1993).
24)  Bellaccomo Geltrude, nata il 6 agosto 1966: punti 7,0860. Precede per anzianità di laurea (4 aprile 1995).
25)  Puglia Domenica, nata l'1 maggio 1972: punti 7,0860.
26)  Americo Daniela, nata il 7 marzo 1974: punti 7,0400.
27)  Arancio Valeria, nata il 9 ottobre 1973: punti 5,9025.
28)  Lipari Giovanni, nato il 18 giugno 1969: punti 5,0268.
Otorino

 1)  Giglia Paolina, nata il 5 novembre 1958: punti 27,1644.
 2)  Ponticelli Michele Ferdinando, nato l'8 febbraio 1961: punti 25,2890.
 3)  Carmina Vittorio, nato il 19 aprile 1961: punti 23,9644.
 4)  Spatafora Giovanni, nato il 4 luglio 1962: punti 22,4899.
 5)  Celani Eugenio, nato il 12 luglio 1955: punti 21,3775.
 6)  Passarello Francesco Gerlando, nato l'1 dicembre 1959: punti 21,3644.
 7)  Casalicchio Mariano, nato il 25 gennaio 1956: punti 17,5677. Precede per anzianità di laurea (23 marzo 1984).
 8)  Burgio Croce, nata il 12 maggio 1954: punti 17,5677.
 9)  Scalisi Nunzio, nato il 10 agosto 1962: punti 17,3601.
10)  Lo Re Onofria, nata il 27 novembre 1958: punti 16,5742.
11)  Carlino Angelo Calogero, nato il 23 dicembre 1960: punti 16,3644.
12)  Barresi Barbara, nata l'1 agosto 1969: punti 16,1533.
13)  Avarello Calogero, nato il 2 settembre 1962: punti 14,3090.
14)  Montana Teresa, nata il 14 maggio 1966: punti 13,2201.
15)  Campisi Biagia, nata il 3 novembre 1961: punti 12,9382.
16)  Stagno Rosetta, nata l'8 marzo 1967: punti 11,1677.
17)  Lo Presti Giovanni Maurizio, nato il 15 gennaio 1956: punti 11,1457.
18)  Lombardo Fabio Antonio Maria, nato il 19 febbraio 1969: punti 10,1174.
19)  D'Anna Michele Salvatore, nato il 5 settembre 1966: punti 9,7648.
20)  Vello Carmelo, nato il 10 luglio 1959: punti 8,9370.
21)  Grado Gioconda, nata il 10 novembre 1968: punti 8,7348.
22)  Leone Rosario Mirko, nato il 4 settembre 1970: punti 7,3025.
23)  Puglisi Alessandra Ursula, nata il 28 agosto 1971: punti 6,9545.
24)  Anello Giovannea, nata il 21 aprile 1966: punti 5,2729.
25)  Di Legami Rossana, nata il 18 novembre 1968: punti 5,1545.
26)  Ardizzone Saverio, nato il 4 novembre 1964: punti 4,6031.
Patologia clinica

 1)  Sparacino Teresa Maria, nata il 9 settembre 1955: punti 25,1633.
 2)  Scichilone Sandro, nato il 2 maggio 1957: punti 19,8510.
 3)  Cocchiaro Giuseppe, nato il 15 novembre 1963: punti 17,8123.
 4)  Spinelli Elena, nata il 30 dicembre 1954: punti 17,5973.
 5)  Maggio Margherita, nata il 5 agosto 1964: punti 17,3600.
 6)  Picciurro Vincenzo, nato il 7 ottobre 1962: punti 14,3189.
 7)  Ferro Carmela, nata il 24 giugno 1965: punti 10,7222.
 8)  Messana Maria Anna, nata il 7 settembre 1968: punti 8,6378.
 9)  Matranga Nicolò, nato il 28 febbraio 1960: punti 6,5998.
10)  Ditta Daniele, nato il 18 agosto 1969: punti 5,1545.
11)  Bona Agostino, nato il 28 ottobre 1964: punti 3,3058.
Esclusi:
-  Raimondi Matteo, nato l'11 maggio 1963: specializzazione branca affine.
Pediatria

 1)  Lupo Concettina, nata il 5 gennaio 1956: punti 26,7775.
 2)  Tona Calogero, nato l'11 maggio 1958: punti 23,8564.
 3)  Virgilio Concetta, nata il 14 ottobre 1957: punti 22,6564.
 4)  Grenci Adele, nata il 14 marzo 1963: punti 19,0236.
 5)  Masaracchio Donato, nato il 2 settembre 1958: punti 18,5123.
 6)  Alba Bruno Giuseppe, nato il 18 dicembre 1962: punti 15,7071.
 7)  Cinà Giuseppe, nato l'1 settembre 1965: punti 12,3663.
 8)  Buscarino Piera, nata il 23 aprile 1969: punti 11,5499.
 9)  Carmina Grazia, nata il 20 luglio 1969: punti 10,6499.
10)  Collana Alfonso, nato il 12 luglio 1966: punti 8,2301.
11)  Sala Concetta, nata il 13 settembre 1968: punti 7,6301.
12)  Amella Giuseppe, nato il 2 settembre 1970: punti 5,2795.
Pneumologia

 1)  Attanasio Salvatore, nato il 19 giugno 1956: punti 26,5611.
 2)  Lo Greco Calogero, nato l'11 giugno 1959: punti 20,1545.
 3)  Iapichino Gabriele, nato il 4 agosto 1960: punti 17,5447.
 4)  Sangiorgi Daniele, nato il 17 febbraio 1966: punti 13,0071.
 5)  Colletti Francesca Maria, nata il 25 novembre 1969: punti 8,9090.
 6)  Stella Maria Grazia Rosa, nata il 26 febbraio 1969: punti 8,3025.
 7)  Bonomo Vincenzo, nato il 7 agosto 1969: punti 5,5381.
Esclusi:
-  Borsellino Pasquale, nato il 13 maggio 1962: specializzazione branca affine.
-  Di Caro Carmelina, nata nell'ottobre 1964: specializzazione branca affine.
Psichiatria

Esclusi:
-  Ingrao Carmela, nata il 28 agosto 1968: Specializzazione branca affine.
Psicoterapia (branca inesistente)

Esclusi:
-  Gambino Rosa, nata il 9 gennaio 1954.
Radiologia

 1)  Lo Faso Basilia, nata il 25 gennaio 1959: punti 31,5742.
 2)  Attisano Giuseppe, nato il 24 luglio 1961: punti 19,8542.
 3)  Ferlisi Gerlando, nato il 2 ottobre 1959: punti 17,5742.
 4)  Montalbano Guglielmo, nato il 2 maggio 1963: punti 16,3085.
 5)  Abate Rino, nato il 2 febbraio 1970: punti 9,3775.
 6)  Tuttolomondo Claudio, nato il 18 maggio 1971: punti 8,1775.
 7)  Abate Massimo, nato il 10 febbraio 1974: punti 6,9611.
Esclusi:
-  Pecoraro Antonio, nato il 30 ottobre 1950: superato il limite di età.
Reumatologia

 1)  Di Prima Pasquale, nato il 7 luglio 1959: punti 21,1383.
 2)  Nogara Concetta, nata il 17 novembre 1959: punti 20,2268.
 3)  Zimbardo Vincenza, nata il 7 novembre 1956: punti 17,2268. Precede per anzianità di laurea (23 marzo 1987).
 4)  Di Franco Maddalena, nata il 24 settembre 1956: punti 17,2268.
 5)  Zucchetto Leonarda, nata il 16 novembre 1960: punti 16,0301.
 6)  Ferracane Fortunato, nato l'1 luglio 1964: punti 11,9090.
 7)  Pistone Giovanni, nato il 31 gennaio 1968: punti 8,3025.
Scienza dell'alimentazione

   1)  Dell'Utri Maria Grazia Valeria, nata il 26 aprile 1961: punti 9,9414.
   2)  Greco Rosaria Grazia Teresa, nata il 3 ottobre 1963: punti 8,7315.
Urologia

 1)  Minacapilli Giuseppe, nato il 26 luglio 1958: punti 16,5038.
 2)  Biancorosso Salvatore, nato il 25 luglio 1967: punti 7,4466.
 3)  Malgioglio Paolo, nato l'1 ottobre 1967: punti 6,5826.
(2004.16.1110)
Torna al Sommariohome


102*


DECRETO 30 marzo 2004.
Accordo regionale per la continuità assistenziale, relativo agli istituti normativi ed economici di cui al capo III dell'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93, ed ulteriormente modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto l'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270 del 28 luglio 2000 ed, in particolare, il capo III che disciplina la "continuità assistenziale" ed individua gli istituti la cui regolamentazione è demandata agli accordi regionali;
Considerato che le trattative relative agli istituti oggetto di contrattazione regionale si sono concluse in data 20 gennaio 2004 con la sottoscrizione da parte della delegazione di parte pubblica e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo collettivo nazionale F.I.M.M.G., S.N.A.M.I., Federazione medici e Intesa sindacale;
Visto il verbale relativo alla seduta del 22 gennaio 2004, con la quale il comitato permanente di medicina generale ha ratificato l'accordo di continuità assistenziale sottoscritto in data 20 gennaio 2004;
Ritenuto, pertanto, di dover rendere esecutivo il sopracitato accordo, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;

Decreta:


Articolo unico

E' reso esecutivo l'accordo regionale di continuità assistenziale, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, sottoscritto in data 20 gennaio 2004 dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali di categoria e ratificato in data 22 gennaio 2004 dal comitato permanente di medicina generale, relativo agli istituti normativi ed economici di cui al capo III dell'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale (D.P.R. n. 270/2000).
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 marzo 2004.
  CITTADINI 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 29 aprile 2004 al n. 155.
Allegato
ACCORDO REGIONALE PER LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE

Premessa
Il servizio di continuità assistenziale (C.A.):
-  fa parte del programma di attività distrettuali, di cui all'ACN (artt. 14, 15 e 52, commi 11 e 12), e la sua attività è svolta prioritariamente dai medici di cui all'art. 48, comma 4, lett. a, dello stesso (D.P.R. n. 270/2000);
-  è servizio pubblico essenziale e indispensabile, anello di congiunzione tra servizio sanitario nazionale e cittadino, costituendo, analogamente all'assistenza primaria, la prima risposta, nei tempi di propria pertinenza, alle richieste di salute da parte del cittadino utente.
Per tali motivi è fondamentale che la C.A. raggiunga, su tutto il territorio regionale siciliano, un livello di uniformità costante, offren do un servizio omogeneo in tutte le diverse realtà sociali, orografiche e demografiche, al fine di una maggiore integrazione con i MMG, nell'ambito delle nuove funzioni del dipartimento delle cure primarie, e con i medici del pronto soccorso e del sistema di urgenza-emergenza (SUES), mediante comunicazione telefonica diretta con le centrali operative (CO) del 118, per un livello di rispo sta più adeguato ai fabbisogni di assistenza sanitaria dei cittadini.
Il presente ACR definisce il ruolo del medico di continuità assistenziale (MdCA), promuovendone la riqualificazione professionale, nonché il quadro assistenziale regionale del servizio, parte integrante ed essenziale della organizzazione sanitaria per interventi che necessitano di una valutazione clinica in condizioni di urgenza (ma non solo), con riferimento, comunque, al medico di assistenza primaria (MdAP).
In attesa che il SUES venga sottoposto a riorganizzazione, al fine di eliminare disfunzioni e sprechi di risorse economiche e professionali, si concorda di migliorare qualitativamente l'attuale gestione della C.A. attraverso:
1)  la definizione degli standards numerici minimi del personale medico, in maniera da garantire quello già in servizio all'atto della pubblicazione del presente accordo;
2)  il suo potenziamento, anche mediante l'utilizzo sperimentale di sistemi telematici e nuovi sistemi di comunicazione.
A tal fine si raccomanda che la riorganizzazione del SUES proceda di pari passo con quella della rete ospedaliera e del PSR.
Con il presente ACR viene riconosciuto:
a)  il ruolo del MdCA, quale professionista correlato con le attività connesse al triage territoriale delle urgenze;
b)  la necessaria integrazione tra il MdCA, il MdAP e il pediatra di libera scelta (equipes territoriali);
c)  la necessità della crescita professionale del MdCA attraverso idonei percorsi formativi, al fine di garantire la qualità delle sue prestazioni professionali nel territorio.
Parte normativa

Art. 1
Massimale orario: art. 50, D.P.R. n. 270/2000

Fermo restando quanto previsto dall'art. 50, comma 7, del D.P.R. n. 270/2000, per motivate esigenze di servizio, le aziende concedono il "plus orario" di cui all'art. 50, comma 1, del D.P.R. n. 270/2000, ai medici titolari di C.A. nell'ambito delle attività delle unità operative distrettuali (per es.: campagne di prevenzione e diffusione della cultura sanitaria).
Altre attività (eventuale possibilità di estendere l'attività dalle ore 8,00 alle ore 10,00) possono essere concordate in sede di contrat tazione aziendale per esigenze o carenze contingenti o eccezionali.
Come previsto dall'accordo collettivo nazionale - D.P.R. n. 270/ 2000, ai medici di continuità assistenziale in possesso di attestato di idoneità di emergenza sanitaria territoriale è consentita la possibilità di accettare incarichi a completamento orario, nelle sedi di pronto soccorso, conservando le 24 ore di C.A., limitatamente alla durata dell'incarico, fermo restando il prioritario utilizzo dei medici dell'emergenza territoriale.
Alle aziende unità sanitarie locali saranno attribuiti fondi per l'anno 2004 pari al corrispettivo economico di n. 4 ore settimanali di plus orario per medico titolare di C.A.
Alle aziende unità sanitarie locali saranno attribuiti fondi per l'anno 2005 pari al corrispettivo economico di n. 4 ore settimanali di plus orario per medico titolare di C.A.
Per i medici incaricati a tempo indeterminato a 12 ore settimanali, senza altro incarico incompatibile, nel caso in cui l'azienda unità sanitaria locale preveda tempi superiori a 6 mesi per consentire il completamento orario, è concessa la possibilità di poter ricevere incarichi a tempo determinato per ulteriori 12 ore settimanali. Tale diritto cessa quando il medico rinuncia volontariamente alla possibilità di poter completare il proprio incarico a tempo determinato.

Art. 2
Compiti del medico di C.A.: art. 52, D.P.R. n. 270/2000

Il medico assicura i compiti di C.A. con le modalità previste dall'art. 52 del D.P.R. n. 270/2000.
Nel caso venga impegnato oltre la fine del proprio turno, gli spettano i normali compensi in rapporto al prolungamento del servizio.
Il MdCA può eseguire le prestazioni aggiuntive previste dalla lett. A del nomenclatore tariffario di cui all'allegato D dell'ACN, registrando per ciascuna prestazione: la data di effettuazione, il cognome e nome dell'assistito, data e luogo di nascita, l'indirizzo, e il codice fiscale ove possibile.
Ai fini del pagamento, il medico dovrà presentare all'azienda il riepilogo delle prestazioni effettuate nel mese precedente.
Il MdCA con incarico a tempo indeterminato a 12 o 24 ore settimanali può essere utilizzato nell'ambito delle attività previste dall'art. 60 del D.P.R. n. 270/2000, e nel limite orario previsto dal comma 3 dello stesso, per motivate esigenze secondo le disponibilità economiche delle singole aziende.
I medici di C.A., nell'ambito delle ore di "plus orario", possono essere utilizzati nei pronto soccorsi degli ospedali di comunità (ex ospedali delle aziende unità sanitarie locali) per l'intervento sui codici bianchi inviati dal triage. Tale attività sarà regolamentata entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente ACR.

Art. 3
Medico coordinatore di presidio di continuità assistenziale

1)  Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente ACR, il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale, su proposta del direttore del distretto sanitario cui appartiene il presidio, individua, in ogni sede del servizio di C.A., un medico con l'incarico di coordinatore.
2)  Possono essere impiegati in qualità di medici coordinatori i sanitari in possesso di un'anzianità di servizio di almeno 3 anni nel servizio di C.A., purché abbiano espresso esplicita disponibilità tramite presentazione di specifica istanza. Si raccomanda una buona conoscenza dei mezzi informatici quali l'uso di personal computer per l'utilizzo di internet e della posta elettronica per i collegamenti telematici alla rete informatica dell'azienda unità sanitaria locale.
3)  La scelta del medico coordinatore e la durata dell'incarico avverrà con criteri stabiliti in sede di contrattazione aziendale.
4)  Il medico coordinatore, dopo formale accettazione, ha il compito di:
a)  mantenere i rapporti tecnico-organizzativi con i direttori di distretto;
b)  proporre, sentiti i medici interessati, i turni di servizio, secondo criteri di equità distributiva, in ragione del monte-orario individuale e dell'incarico di ciascun sanitario del presidio;
c)  proporre al direttore di distretto azioni per il miglioramento del servizio;
d)  curare la richiesta di farmaci e quant'altro necessario per il buon funzionamento del presidio;
e)  fornire ai nuovi incaricati le informazioni relative alla organizzazione del servizio, alle linee guida concordate con l'azienda unità sanitaria locale, alla condivisione dei progetti aziendali;
f)  controllare la compilazione dei registri di carico e scarico dei farmaci.
5)  Un rappresentante dei medici coordinatori di C.A. per distretto partecipa, ove richiesto, in qualità di consulente per la C.A., all'ufficio di coordinamento delle attività distrettuali.
6)  Nell'ambito della definizione di progetti aziendali e/o di distretto relativi ad esperienze di équipes territoriali e progetti obiettivo, sarà compito del medico coordinatore di C.A. mantenere i rapporti organizzativi con i medici di C.A. facenti parte dell'équipe, fornendo suggerimenti e verificando i comportamenti rispetto alle linee guida ed agli obiettivi aziendali.
7)  L'incarico di cui al presente articolo viene espletato utilizzando il plus orario di cui al pregresso art. 1.

Art. 4
Competenze delle aziende unità sanitarie locali (art. 53, D.P.R. n. 270/2000)

In attuazione e ad integrazione dell'articolo di cui sopra, le aziende unità sanitarie locali devono:
a)  assicurare idonee sedi per l'espletamento del servizio di C.A., nel rispetto delle normative vigenti (decreto legislativo n. 626/94);
b)  garantire la sicurezza del personale rispetto a possibili episodi di violenza presso i presidi tramite sistemi di allerta con le forze dell'ordine, sistemi di illuminazione efficienti e quant'altro necessario;
c)  considerare idonee misure atte a facilitare la circolazione delle vetture utilizzate dal medico di C.A. durante l'espletamento del servizio.

Art. 5
Incompatibilità (art 4, D.P.R. n. 270/2000)

Il medico titolare di incarico a tempo indeterminato o determinato nella C.A., a rapporto unico, per un massimo di 24 ore settimanali, è compatibile con rapporti di collaborazione professionale anche precari presso laboratori di analisi pre-accreditati ed accreditati, limitatamente ad attività di prelievo (vedi art. 4, comma 3, D.P.R. n. 484/96).

Art. 6
Rapporti con il MdAP (art. 54, D.P.R. n. 270/2000)

Si auspica, nel rispetto dei singoli ruoli, la definizione di linee guida comportamentali sulla base dei quali stabilire un rapporto di collaborazione tra MdCA e MdAP (comunicazione dettagliata degli interventi su supporto cartaceo, ecc.), in modo da ottimizzare l'intervento a domicilio dei pazienti.

Art. 7
Indennità su progetti obiettivo regionali

Per l'attivazione di specifici progetti obiettivo relativi al potenziamento delle attività territoriali svolte dai medici di continuità assistenziale la Regione individua un fondo vincolato pari a e 500.000 per l'anno 2004 ed altrettanto a valere per l'anno 2005.
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente ACR saranno rese note le modalità e le articolazioni dei suddetti progetti.

Art. 8
Indennità superfestivi

In considerazione della maggiore mole di lavoro, oltre ai compensi orari previsti dall'articolo 57 del D.P.R. n. 270/2000, per le ore di attività prestate nelle giornate e negli orari sotto indicati sarà corrisposta, ai medici di C.A., una maggiorazione di 4 euro lordi/ora:
1° gennaio  ore 8-20 
6 gennaio  ore 8-20 
Pasqua  ore 8-20 - 20-8 
Lunedì di Pasqua  ore 8-20 
1° maggio  ore 8-20 
15 agosto  ore 8-20 
24 dicembre  ore 20-8 
25 dicembre  ore 8-20 - 20-8 
31 dicembre  ore 20-8 


Art. 9
Esercizio del diritto di sciopero (art 17, D.P.R. n. 270/2000)

In relazione a quanto previsto dal comma 9, la determinazione dei contingenti di medici da esonerare dalla partecipazione a sciope ri di categoria verrà concordata in sede di contrattazione aziendale.

Art. 10
Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi (art 58, D.P.R. n. 270/2000)

L'azienda assicura i medici di continuità assistenziale contro gli infortuni subiti a causa o in occasione dell'attività professiona le, secondo massimali stabiliti dall'articolo 58 del D.P.R. n. 270/2000.
Le aziende unità sanitarie locali sono tenute a fornire al medico di continuità assistenziale l'automezzo di servizio. Qualora l'azien da sanitaria locale, per motivi eccezionali o per temporanee indisponibilità, non sia in grado di provvedervi ed il medico utilizzi il proprio automezzo per lo svolgimento del servizio di continuità assistenziale, in caso di sinistro provocato dal conducente del veicolo l'aumento del premio assicurativo dovuto all'incremento della classe di merito del "Bonus-malus" è rifuso al medico.
Nel caso di utilizzo del mezzo proprio le autovetture devono essere assicurate contro i rischi di incendio, furto, atti vandalici eventualmente occorsi durante le ore di servizio.

Art. 11
Formazione continua (art. 8, D.P.R. n. 270/2000)

L'azienda organizza, secondo quanto previsto dall'ACN al l'art. 8, corsi di aggiornamento professionale della durata di almeno 40 ore annue. Il programma dei corsi viene elaborato a livello aziendale in accordo con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'ACN.
La partecipazione ai corsi è obbligatoria e tale aggiornamento è retribuito come servizio attivo. L'attività formativa dovrà riguardare oltre agli aspetti professionali e clinici anche gli aspetti organizzativi aziendali e potrà essere svolta, per i medici non in turno, anche nella giornata di sabato unitamente ai medici di medicina generale.
Le aziende sanitarie locali sono tenute ad organizzare iniziative formative prevalentemente di pratica clinica e di stretta attinenza con l'attività del medico di C.A., organizzati in corsi, stage, attività teorico-pratiche, attività seminariali, e con l'impegno che a tale attività siano riconosciuti crediti formativi ECM per medici titolari e sostituti, al momento in servizio attivo.
Il programma dei corsi viene elaborato sulla base dei bisogni formativi del medico di C.A. con particolare riferimento alla gestione delle urgenze mediche, dell'ADI aspetti medico legali ed organizzazione del servizio.
Ai suddetti corsi saranno addetti, tra l'altro, medici incaricati a tempo indeterminato che svolgono attività di continuità assistenziale, in possesso dei titoli e corsi che ne definiscano la qualità di animatori di formazione, secondo i criteri previsti dall'art. 8 del D.P.R. n. 270/2000
Tali medici, analogamente agli animatori di assistenza primaria, saranno retribuiti con le stesse tariffe previste dall'accordo regionale di medicina generale (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 19 dicembre 1998).

FINANZIAMENTO CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
ANNI 2004-2005

Istituti      Anno 2004 € Anno 2005 € 
Indennità superfestivi       200.000 200.000 
Plus orario   4 ore 8/12 4.000.000 6.000.000 
Indennità progetti obiettivo       500.000 500.000 
  Totale 4.700.000 6.700.000 


Norma finale
Al fine di garantire la continuità assistenziale, in analogia a quanto previsto dalla norma finale n. 10 del D.P.R. n. 270/2000 ed all'art. 19, comma 11, della legge n. 488/2001, le aziende possono istituire apposite graduatorie di medici laureati dopo il 31 dicembre 1994, che non siano in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale, e laureati in medicina e chirurgia abilitati anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica di medicina generale, da utilizzare per incarichi di sostituzione o provvisori nel caso in cui questi non siano stati assegnati a medici inclusi nella graduatoria regionale per mancanza di medici disponibili ad accettare gli incarichi.
Tali incarichi non devono superare i periodi di effettiva necessità e comunque i trenta giorni e saranno seguiti da un periodo di interruzione come previsto dall'articolo 55, comma 3.
Note a verbale
1)  Per quanto riguarda l'art. 2, comma 5, del presente accordo, Snami e Intesa sindacale dissentono dall'utilizzo dei medici di C.A. nell'ambito di strutture sedi di pronto soccorso, al fine di non consentire un'embricazione di compiti tra i vari settori dell'attività medica e, in particolare, per non creare alcun tipo di ostacolo, con attività diverse "suppletive", all'effettiva realizzazione dell'emergenza territoriale. Pertanto tale attività deve essere svolta nelle normali sedi di continuità assistenziale viciniori, con un medico dedicato esclusivamente ai codici bianchi, per una positiva ricaduta sulla sicurezza delle sede di continuità assistenziale (due medici) e sull'edu cazione della popolazione assistita.
2)  In riferimento all'art. 2, comma 5, del presente accordo, Federazione medica ritiene che, per evitare sovrapposizioni lavorative tra figure professionali mediche diverse, e snellire realmente le atti vità dei pronto soccorsi, nonché garantire il corretto utilizzo dei medici di C.A., è necessario che l'attività di cui all'articolo suddetto venga svolta in locali diversi da quelli del pronto soccorso, anche in sedi di guardia medica adiacenti, con un medico dedicato esclusivamente ai codici bianchi.
(2004.19.1349)
Torna al Sommariohome


102


DECRETO 14 aprile 2004.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Capaci, al 31 dicembre 2001.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265/34;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475/68;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971 n. 1275;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362;
Vista la legge regionale 3 aprile 1991, n. 10;
Viste le leggi regionali nn. 30/93 e 33/94 e relativi decreti attuativi;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 1993 del 30 ottobre 2002, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 1999 la pianta organica delle farmacie dei comuni della Provincia di Palermo;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e, conseguentemente, modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, il quale prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni e che la popolazione eccedente rispetto ai parametri sopraindicati è computata, ai fini dell'apertura di una nuova sede; qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Vista la nota prot. n. S10/1978 del 3 settembre 2003, con la quale è stato avviato l'iter procedurale per la revisione della pianta organica delle farmacie del comune di Capaci;
Visti i dati ISTAT relativi alla popolazione residente nel comune sopracitato al 31 dicembre 2001, pari a 10.095 abitanti;
Preso atto che le due sedi farmaceutiche funzionanti nel comune Capaci rispettano esattamente il parametro demografico previsto dalla vigente normativa;
Vista la relazione dell'ufficio tecnico comunale del comune di Capaci prot. n. 21641 del 24 dicembre 2003, concernente la delimitazione descrittiva del limite territoriale tra le due sedi farmaceutiche;
Preso atto della proposta e della documentazione trasmessa dal comune di Capaci relativamente alla ridelimitazione dei limiti territoriali delle sedi farmaceutiche;
Acquisito il parere favorevole dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, giusta nota prot. n. 1805/SDF del 18 marzo 2004;
Vista la determinazione n. 1 dell'8 marzo 2004 del sindaco del comune interessato;
Vista la nota prot. n. 1384 del 27 gennaio 2004, con la quale il comune di Capaci trasmette alla titolare della 1ª sede farmaceutica dello stesso comune "ai sensi della legge n. 10/91", copia della planimetria concernente la proposta di revisione della pianta organica sopradetta;
Ritenuto di dover procedere alla rideterminazione della pianta organica del comune di Capaci anche in relazione agli intervenuti mutamenti nel tempo della dislocazione della popolazione nel comune verso nuove zone della città;
Considerato che non viene pregiudicato l'attuale equilibrio di corrispondenza proporzionale al parametro normativo farmacia/popolazione;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, viene rideterminata al 31 dicembre 2001, come di seguito riporta ta, la pianta organica delle farmacie del comune di Capaci:
a)  popolazione residente: abitanti n. 10.095;
b)  sedi farmaceutiche spettanti n. 2;
c)  sedi farmaceutiche esistenti n. 2.
1ª sede
-  titolare dr.ssa Urania Romano;
-  delimitazione della sede: da via Billeci inclusa, fino all'incrocio con via Abate Meli, tratto di via Abate Meli incluso, fino all'incrocio con via Cavour, tratto di via Cavour incluso fino all'incrocio con corso Sommariva, percorre tratto di corso Sommariva incluso fino alla via Vittorio Emanuele, prosegue per via Vittorio Emanuele inclusa fino all'incrocio con via Risorgimento, tratto di via Risorgimento incluso fino all'incrocio con piazzetta Sant'Antonio, piazzetta Sant'Antonio esclusa, prosegue per via Kennedy, tratto di via Kennedy escluso fino all'incrocio con via T. Nuvolari, via T. Nuvolari esclusa fino all'incrocio con via Isola delle Femmine, tratto di via Isola delle Femmine escluso fino all'incrocio con via Kennedy, tratto di via Kennedy escluso fino all'incrocio con via degli Oleandri, via degli Oleandri esclusa fino al suo prolungamento ideale;
2ª sede
-  farmacia comunale;
-  delimitazione della sede: da via Billeci esclusa fino all'incrocio con via Abate Meli, tratto di via Abate Meli escluso fino all'incrocio con via Cavour, tratto di via Cavour escluso fino all'incrocio con corso Sommariva, percorre tratto di corso Sommariva escluso fino alla via Vittorio Emanuele, prosegue per via Vittorio Emanuele esclusa fino all'incrocio con via Risorgimento, tratto di via Risorgimento escluso fino all'incrocio con piazzetta Sant'Antonio, piazzetta Sant'Antonio inclusa, prosegue per via Kennedy, tratto di via Kennedy incluso fino all'incrocio con via T. Nuvolari, via T. Nuvolari inclusa fino all'incrocio con via Isola delle Femmine, tratto di via Isola delle Femmine incluso fino all'incrocio con via Kennedy, tratto di via Kennedy incluso fino all'incrocio con via degli Oleandri, via degli Oleandri inclusa fino al suo prolungamento ideale.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Capaci per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio e verrà, altresì, trasmesso all'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, all'ordine provinciale dei farmacisti di Palermo ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 14 aprile 2004.
  CITTADINI 

(2004.16.1117)
Torna al Sommariohome


028


DECRETO 28 aprile 2004.
Esplicitazione del fondo su cui trova capienza la somma destinata agli istituti economici dell'accordo regionale della continuità assistenziale.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93, ed ulteriormente modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto l'accordo collettivo nazionale di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270/2000, ed in particolare il Capo III che disciplina la "continuità assistenziale" ed individua gli istituti la cui regolamentazione è demandata agli accordi regionali;
Visto il decreto 29 dicembre 2003, con il quale è stato determinato l'importo totale da utilizzare per la determinazione degli aggregati di spesa, ai sensi del comma 2 dell'art. 25 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;
Visto il decreto n. 3117 del 30 marzo 2004, con il quale è reso esecutivo l'accordo regionale di continuità assistenziale;
Considerato che la somma, quale tetto massimo, per far fronte agli istituti economici di cui al precitato accor do regionale di continuità assistenziale, ammontante ad E 4.700.000,00, trova capienza all'interno della quota già assegnata alle aziende sanitarie con il surrichiamato decreto 29 dicembre 2003 e precisamente all'interno di quella destinata all'"assistenza medico generica";
Ritenuto di dovere provvedere alla ripartizione della somma di E 4.700.000,00 per aziende unità sanitarie locali;

Decreta:


Articolo unico

Gli istituti economici di cui all'accordo regionale di continuità assistenziale, reso esecutivo con il decreto 3117 del 30 marzo 2004, ammontanti ad E 4.700.000,00 quale tetto massimo, trovano capienza nella quota già assegnata alle aziende unità sanitarie locali con il decreto 29 dicembre 2003 e precisamente con la quota destinata all'"assistenza medico generica".
La somma di E 4.700.000,00 viene così ripartita:
-  Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento E 432.400,00;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta E 263.200,00;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania E 1.019.900,00;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 4 di Enna E 169.200,00;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina E 625.100,00;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo E 1.137.400,00;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa E 282.000,00;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa E 371.300,00;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani E 399.500,00.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 aprile 2004.
  MUNZI BITETTI 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità il 29 aprile 2004 al n. 154.
(2004.19.1349)
Torna al Sommariohome


102

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 23 marzo 2004.
Approvazione di un programma costruttivo da realizzare nel comune di Isola delle Femmine.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 86/81;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 22;
Vista la legge regionale 24 luglio 1997, n. 25;
Vista l'istanza prot. n. 14883 del 21 ottobre 2003, con la quale il comune di Isola delle Femmine ha trasmesso l'atto deliberativo del commissario ad acta n. 48 del 24 settembre 2003 di "Adozione programma costruttivo, ai sensi dell'art. 25, legge regionale n. 22/96, presentato dalle ditte Immobiliare Calliope s.r.l. e SA.BA. s.r.l., per la realizzazione di n. 50 alloggi";
Visto il parere favorevole del Genio civile di Palermo gr. 5, prot. n. 46198 e n. 93 del 19 gennaio 2001;
Visto il parere favorevole della Azienda unità sanitaria locale n. 6, prot. n. 3688 del 30 luglio 2003;
Visto il parere favorevole a condizioni della Soprinten denza per i beni culturali ed ambientali, prot. n. 13877/I del 29 dicembre 2000;
Vista l'autorizzazione rilasciata dalla RFI, direzione compartimentale infrastrutture, prot. n. 3/2004 del 20 gennaio 2004;
Visto il parere favorevole n. 26 del 19 marzo 2004, reso dal servizio III della D.R.U.;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96 e della legge regionale n. 25/97 e successive modifiche, è approvato il programma costruttivo descritto in premessa, adottato con la deliberazione commissariale n. 48 del 24 settembre 2003, esecutiva ai sensi di legge, avente come oggetto "Adozione programma costruttivo, ai sensi dell'art. 25, legge regionale n. 22/96, presentato dalle ditte Immobiliare Calliope s.r.l. e SA.BA. s.r.l., per la realizzazione di n. 50 alloggi".

Art. 2

L'area dovrà essere espropriata ed utilizzata entro il termine di anni 2, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 86 del 6 maggio 1981 e successive modifiche.

Art. 3

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati:
1)  deliberazione del commissario ad acta n. 48 del 24 settembre 2003 di "Adozione programma costruttivo, ai sensi dell'art. 25, legge regionale n. 22/96, presentato dalle ditte Immobiliare Calliope s.r.l. e SA.BA. s.r.l., per la realizzazione di n. 50 alloggi", con allegati:
-  tav.  1  -  relazione tecnica;
-  tav.  2  -  stralci urbanistici;
-  tav.  3  -  dati tecnici, planimetria stato attuale, planimetrie di progetto, profili, sezione stradale, pianta e sezioni tipo, calcolo dei volumi;
-  tav.  4  -  impianto fognario;
-  tav.  5  -  rete elettrica pubblica;
-  tav.  6  -  rete idrica ed elettrica;
-  tav.  7  -  piano particellare di esproprio;
-  tav.  8  -  norme tecniche di attuazione;
-  schema di convenzione;
-  istruttoria tecnica dell'ufficio tecnico comunale;
-  perizia giurata redatta dal progettista in data 16 luglio 2003;
-  nota delle ditte Immobiliare Calliope e SA.BA., prot. n. 10476 del 17 luglio 2003;
-  parere favorevole di massima a condizioni, rilasciato dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali con prot. n. 13887/I del 29 dicembre 2000;
-  parere favorevole rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale n. 6, con prot. n. 3688 del 30 luglio 2003;
-  parere favorevole rilasciato dall'ufficio del Genio civile, con prot. n. 46198 e n. 93 del 19 gennaio 2001;
2)  nota dell'A.R.T.A. serv. III/D.R.U., prot. n. 71645 del 3 dicembre 2003;
3)  nota comune di Isola delle Femmine, III settore - I servizio ufficio tecnico, prot. n. 2781 del 10 marzo 2004, con allegati:
-  nota delle ditte Immobiliare Calliope e SA.BA. introitata al comune di Isola delle Femmine, con prot. n. 193 del 9 gennaio 2004;
-  tav.  1  -  relazione tecnica, ad integrazione e sostituzione della precedente;
-  tav.  3  -  dati tecnici, planimetria stato attuale, planimetrie di progetto, profili, sezione stradale, pianta e sezioni tipo, calcolo dei volumi, ad integrazione e sostituzione della precedente autorizzazione n. 3/2004 del 20 gennaio 2004, rilasciata dalla RFI, direzione compartimentale infrastrutture, relativamente al solo piano di lottizzazione delle aree ricadenti nelle particelle 517 e 177 del foglio 3;
4)  parere del servizio III n. 26 del 19 marzo 2004.

Art. 4

Il comune di Isola delle Femmine resta onerato a provvedere ai successivi adempimenti conseguenziali all'approvazione.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Isola delle Femmine per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale con esclusione degli allegati.
Palermo, 23 marzo 2004.
  MARINESE 

(2004.17.1172)
Torna al Sommariohome


048


DECRETO 26 marzo 2004.
Approvazione di un programma costruttivo da realizzare nel comune di S. Teresa di Riva.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 865/1971;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge regionale 28 gennaio 1986, n. 1;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 22;
Visto il foglio prot. n. 9635, sett. ufficio tecnico urbanistica dell'8 giugno 2003, a firma dell'ingegnere capo, assunto al protocollo A.R.T.A. al n. 42247 dell'8 giugno 2003, con cui il comune di S. Teresa di Riva, ha trasmesso a questo assessorato i sottoelencati atti ed elaborati relativi al programma costruttivo per l'edilizia convenzionata ed agevolata, della cooperativa Zia Sofia, in variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 9 aprile 2003;
Visto il parere dell'ufficio del Genio civile di Messina rilasciato con prot. n. 4483, sez. U.O.B. del 17 marzo 2003, favorevole ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974 n. 64, a condizione che vengano osservati i suggerimenti espressi dal geologo nella sua relazione ed eseguite, prima della realizzazione degli edifici, indagini geognostiche e geotecniche al fine di valutare la successione stratigrafica dei terreni;
Visto l'attestato del segretario generale del comune che la delibera consiliare suddetta, n. 15 del 9 aprile 2003 è stata pubblicata all'albo pretorio il 13 aprile 2003 e per giorni 15 consecutivi, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 44/91, e che contro la stessa non sono stati presentati reclami od opposizioni;
Visti gli elaborati progettuali costituiti da:
-  elab.  A: relazione tecnica; 
-  elab.  B: norme d'attuazione; 
-  elab.  C: relazione tecnico economica; 
-  elab.  1: inquadramento territoriale e piano di fabbricazione; 
-  elab.  2: catastale; 
-  elab.  3: area d'intervento su catastale; 
-  elab.  4: azzonamento su catastale; 
-  elab.  5: planivolumetrico; 
-  elab.  6: planimetria quotata; 
-  elab.  7: profili; 
-  elab.  8: planimetria di tracciamento; 
-  elab.  9: planimetria reti; 

-  relazione di compatibilità geomorfologica redatta dal geologo;
Vista la nota prot. n. 45533 dell'1 agosto 2003, con cui questo assessorato ha richiesto al comune di Santa Teresa di Riva di integrare gli atti con la verifica relativa al rispetto del programma costruttivo in argomento, ai limiti di fabbisogno dell'edilizia residenziale pubblica, indicati a terzo comma dell'art. 16 della legge regionale n. 71/78, prevista dall'art. 41 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il foglio prot. n. 13212 del 4 dicembre 2003 anticipato via fax a questo assessorato in data 3 febbraio 2004, con iscrizione al protocollo di questo assessorato al n. 10768 del 24 febbraio 2004, e successivamente trasmesso con raccomandata A.R. con iscrizione al prot. di questo assessorato al n. 14638 del 12 marzo 2004, a firma dell'ing. capo, con cui il comune di Santa Teresa di Riva ha integrato gli atti, già trasmessi, con la verifica richiesta da questo assessorato;
Visto il parere dell'unità operativa 4.1 di questo assessorato n. 16 del 22 marzo 2004, che di seguito si riporta, tralasciandone il paragrafo "Premesse":
"Rilevato
Il comune di S. Teresa di Riva, è in atto dotato di un programma di fabbricazione i cui vincoli sono divenuti inefficaci il 31 dicembre 1993. Dalla relazione dell'ufficio tecnico comunale allegata alla delibera consiliare n. 15/2003 risulta che un'attenta analisi dello strumento urbanistico vigente e della normativa in materia, oltre ad aver messo in evidenza la indisponibilità nel territorio comunale di aree idonee da destinare a programmi costruttivi, ha fatto inoltre rilevare l'inesistenza di piani di zona: infatti ai sensi del comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 71/78, i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti non sono tenuti all'adozione di detti piani di zona, regolati dalla legge n. 167/1972. Risulta ancora dalla predetta relazione dell'ufficio tecnico comunale allegata alla delibera consiliare, che con la predetta analisi si è potuto accertare che il vigente piano di fabbricazione, considerato il lungo tempo trascorso dalla sua approvazione, è quasi del tutto saturo per quanto concerne le zone di espansione residenziale e quelle poche aree rimaste, essendo di modeste dimensioni e distribuite sul territorio, non consentono di soddisfare la richiesta della cooperativa Zia Sofia. Per cui si rende necessario il ricorso alla procedura prevista dall'art. 25 della legge regionale n. 22/96.
La predetta deliberazione consiliare n. 15 del 9 aprile 2003 contiene, inoltre, come parti integranti:
-  allegato A in copia di manoscritto con dichiarazione verbalizzata del consigliere comunale Nicotra Antonino;
-  proposta di deliberazione costituita da vari allegati quali:
a) la relazione dell'ufficio tecnico comunale suddetta;
b) preliminare di compravendita "condizionato" del 29 gennaio 2003;
c) atto costitutivo 2 luglio 1980 della cooperativa Zia Sofia;
d) copia della relazione tecnica di progetto;
e) copia della planimetria catastale.
Tra quanto risulta dai suddetti atti ed elaborati si ritiene opportuno evidenziare, tra l'altro, quanto segue:
-  nella relazione dell'ufficio tecnico comunale suddetta, allegata alla proposta di delibera, si rappresenta che la cooperativa Zia Sofia è stata inclusa nei programmi di utilizzazione dei finanziamenti previsti dalla legge regionale n. 79 del 20 dicembre 1975, come da decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
-  nella relazione tecnica di progetto si precisa che:
-  la detta cooperativa è stata inclusa nei detti piani di utilizzazione della legge regionale n. 79/75 con i decreti n. 691 del 15 maggio 1993 e n. 1313 del 17 giugno 1994;
-  l'area in oggetto è nella disponibilità della cooperativa per effetto di preliminare di vendita regolarmente sottoscritto con la ditta proprietaria: in considerazione di ciò, non dovendosi procedere ad alcuna acquisizione a mezzo di esproprio, non sono stati ricompresi tra gli elaborati l'elen co delle ditte ed il relativo particellare di esproprio;
-  con la sottoscrizione della prescritta convenzione ex art. 35 della legge n. 865/1971, si procederà a determinare le modalità per la cessione delle urbanizzazioni primarie che saranno realizzate a cura della cooperativa Zia Sofia e delle aree da destinare ad istruzione e ad attrezzature collettive;
-  il programma costruttivo è stato redatto in attuazione del 5° comma dell'art. 2 della legge regionale n. 86/81, così come modificato dall'art. 25 della legge regionale n. 22/96;
-  così come previsto dal 3° comma del predetto art. 2, esso è stato localizzato su un'area che nel programma di fabbricazione ha destinazione a verde agricolo;
-  tale scelta consegue all'accertamento del comune di Santa Teresa di Riva, circa la indisponibilità nel predetto strumento urbanistico di aree con destinazione residenziale, suscettive di localizzazione dell'intervento in oggetto;
-  il programma costruttivo è stato localizzato pertanto su un'area periferica del centro abitato (strada di penetrazione agricola "Cantidati"), servita già da alcune reti comunali, mentre altre sono in fase di appalto, ed in parte limitrofa ad altra strada comunale, nonché agli insediamenti abitati del quartiere "Cantidate" e ad altro programma costruttivo già approvato da questo assessorato;
-  l'area è individuata in catasto terreni al foglio 12, particelle 109 e 114 parzialmente, per complessivi mq. 13.747,00;
-  l'area è posta nella fascia tra i 500 ed i 1.000 metri dalla battigia ed è suscettiva di una cubatura massima insediabile di 1,5 mc/m;
-  gli standard urbanistici sono stati dimensionati nella misura prevista dall'art. 3 e dall'art. 4 comma 1, punto 3, del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, riservando in particolare 4,00 mq. per abitante alle attrezzature scolastiche di cui alla lettera "A" dell'art. 3 predetto; anzi, in particolare, al fine di non sottodimensionare gli altri standards, essi sono stati calcolati nella misura dei 2/3 di quanto previsto al suddetto art. 3, tenendo fermi i 4,00 mq. per le attrezzature scolastiche, arrivando così ad una previsione di 13,20 mq. di attrezzature per abitante,. anzicché 12 mq. per abitante; nel conteggio di progetto, come risulta dalla tabella finale degli standards del programma costruttivo facente parte della relazione tecnica, tali valori risultano ulteriormente migliorati;
-  i tipi edilizi, per come risulta dall'elaborato "norme d'attuazione", sono due: a schiera ed in linea:
-  quelli a schiera hanno un massimo di 2 elevazioni fuori terra oltre eventuale piano interrato, copertura con tetto ad una o due falde, giardino su entrambi i fronti dell'edificio, l'altezza massima, misurata lungo la linea ortogonale alla sistemazione esterna ed alla linea di gronda, non potrà essere superiore a m. 7,50;
-  quelli in linea hanno un massimo di 4 elevazioni fuori terra compreso l'eventuale portico, e copertura con tetto a due falde; l'altezza massima, misurata lungo la linea esterna, ed alla linea di gronda, non potrà essere superiore a m. 12,50.
Considerazioni
Da quanto contenuto nella predetta relazione dell'ufficio tecnico comunale allegata alla delibera consiliare n. 15/2003 risultano rispettati i dettami della normativa vigente riguardante la procedura relativa ai programmi costruttivi.
L'attività urbanistica ed edilizia del comune risulta ad oggi regolata da un regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione approvato con decreto n. 38 dell'8 marzo 1979.
Il nuovo piano regolatore generale, adottato con le delibere consiliari n. 16 del 16 maggio 1997 e n. 17 del 17 maggio 1997, è stato restituito al comune per rielaborazione parziale.
Essendo il comune, comunque provvisto di strumento urbanistico, non trova applicazione il 9° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78. Nelle more del perfezionamento di detto nuovo piano regolatore generale, le zone di insediamento del programma costruttivo in argomento restano classificate "E-verde agricolo".
Come si evince dalla relazione tecnica del progettista, il programma costruttivo in esame risulta progettato su commissione della cooperativa edilizia Zia Sofia, inclusa nei piani di utilizzazione degli stanziamenti previsti dalla legge regionale n. 79/75, bandi '89 e '91 con decreto n. 691 del 15 maggio 1993 e n. 1313 del 17 giugno 1994, per complessivi 46 alloggi.
Sul programma costruttivo in oggetto risulta essersi espressa favorevolmente la commissione edilizia comunale nella seduta del 13 marzo 2003.
Il predetto programma ha riportato il parere favorevole dell'ufficio del Genio civile di Messina ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, con le condizioni nello stesso riportate ed in principio enunciate.
Dai dati progettuali risultano rispettati gli standards urbanistici di cui al D.M. n. 1444 del 1968, anzi i parametri risultano superiori ai limiti minimi imposti dalla normativa stessa.
Risulta, altresì, rispettata la norma della legge regionale n. 78/76 che limita, nella fascia distante da 500 a 1.000 m. dalla battigia del mare, la densità edilizia ad un massimo di 1,5 mc/mq.
Risulta, anche, tra i conteggi di progetto, il calcolo delle aree da destinare e vincolare a parcheggi privati ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge n. 765/1967, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare quelle introdotte dal comma 2° dell'art. 2 della legge 24 marzo 1989 (legge Tognoli), nella misura di 1/10 della cubatura.
Infatti all'art. 4 delle medesime "norme di attuazione", è esplicitato che "le nuove costruzioni dovranno essere dotate di spazi per la sosta privata nella misura di mq. 10,00 per ogni 100 mc. di volume del fabbricato definito in precedenza. E' ammessa la realizzazione di parcheggi privati sotterranei, purché asserviti alle unità immobiliari".
Tuttavia, tali superfici private a parcheggio, pur previste nelle "norme di attuazione", non risultano esplicitate nelle planimetrie progettuali allegate: quindi si ritiene opportuno, considerata l'obbligatorietà di reperire dette aree nella misura di 1/10 della cubatura, che queste vengano specificamente individuate prima del rilascio della concessione edilizia, in base al calcolo esatto della cubatura che verrà eseguito dall'ufficio tecnico-comunale nel procedimento concessorio, con destinazione vincolata a parcheggio delle aree stesse.
Per quanto precede questa unità operativa 4.1 è del parere che il programma costruttivo intitolato alla cooperativa Zia Sofia, nel comune di Santa Teresa di Riva (ME), per a realizzazione di n. 46 alloggi sociali in una area sita in via Panoramica zona Casalotto-Cantidati ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96 e s.m. e i., approvato con delibera del consiglio comunale n. 15 del 9 aprile 2003, sia meritevole di approvazione, con le condizioni contenute nel presente parere a proposito dei parcheggi privati, ed altresì con quelle contenute nel parere dell'ufficio del Genio civile di Messina prot. n. 4483 del 17 marzo 2003, menzionato in principio";
Ritenuto di condividere il suddetto parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 22, è approvato il programma costruttivo della cooperativa edilizia Zia Sofia, per la realizzazione di n. 46 alloggi sociali adottato dal comune di S. Teresa di Riva (ME), con deliberazione consiliare n. 15 del 9 aprile 2003 con le condizioni contenute nel parere favorevole del Genio civile di Messina prot. n. 4483 sez. O.T.A. del 17 marzo 2003 e riportate nel suddetto parere dell'unità operativa 4.1 di questo dipartimento.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono gli allegati i seguenti atti ed elaborati:
1)  il parere n. 16 del 22 marzo 2004 dell'unità operativa 4.1 di questo dipartimento regionale urbanistica;
2)  la deliberazione del c.c. di Santa Teresa di Riva n. 15 del 9 aprile 2003;
3)  il parere prot. n. 33260 Sez. U.O.B. del 13 febbraio 2002 del Genio civile di Messina;
4)  l'attestato di pubblicazione del 6 giugno 2003 a firma del segretario generale del comune di Santa Teresa di Riva che la suddetta deliberazione consiliare n. 15 del 9 aprile 2003, ai sensi della legge regionale n. 44/91 è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e che contro la stessa non sono pervenuti reclami;
5)  la nota prot. n. 45553 dell'1 agosto 2003, con cui questo assessorato ha richiesto al comune di Santa Teresa di Riva la dichiarazione relativa al rispetto del programma costruttivo in argomento ai limiti del fabbisogno dell'edilizia residenziale pubblica;
6)  il foglio trasmesso con raccomandata R.R. prot. n. 13212 del 4 dicembre 2003 dell'ing. capo del comune di Santa Teresa di Riva relativo ai limiti del fabbisogno dell'edilizia residenziale pubblica;
7) gli elaborati progettuali costituiti da:
-  elab.  A: relazione tecnica; 
-  elab.  B: norme d'attuazione; 
-  elab.  C: relazione tecnico economica; 
-  elab.  1: inquadramento territoriale e piano di fabbricazione; 
-  elab.  2: catastale; 
-  elab.  3: area d'intervento su catastale; 
-  elab.  4: azzonamento su catastale; 
-  elab.  5: planivolumetrico; 
-  elab.  6: planimetria quotata; 
-  elab.  7: profili; 
-  elab.  8: planimetria di tracciamento; 
-  elab.  9: planimetria reti; 

-  relazione di compatibilità geomorfologica redatta dal geologo.

Art. 3

Per gli effetti di cui all'art. 4, comma ultimo, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, le aree interessate dal programma costruttivo approvato dovranno essere utilizzate e, ove necessario, espropriate entro il termine di 2 anni.

Art. 4

Il comune di Santa Teresa di Riva è onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto.

Art. 5

Il presente decreto verrà pubblicato integralmente, con esclusione degli allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 marzo 2004.
  MARINESE 

(2004.17.1175)
Torna al Sommariohome


048


DECRETO 26 marzo 2004.
Autorizzazione di un progetto relativo alla realizzazione di un impianto di energia elettrica da fonte eolica nel comune di Vicari.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali, regolanti la materia urbanistica ed in particolare l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visti gli articoli n. 8 e n. 69 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il decreto n. 594 del 29 maggio 1989, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Vicari;
Visto il foglio del 21 luglio 2003, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 42737 del 21 luglio 2003, con il quale la ditta Green Engineering & Consulting s.r.l. ha chiesto a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione del progetto per la realizzazio ne di un impianto di energia elettrica da fonte eolica costituito da 30 aerogeneratori con una potenza nominale pari a 66,25 MW da realizzare nel territorio del comune di Vicari, in variante al vigente strumento urbanistico;
Vista la nota di questo Assessorato prot. n. 50548 del 10 settembre 2003, con la quale è stato richiesto al comune di Vicari, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91, il parere del consiglio comunale in ordine al progetto presentato dalla ditta Green Engineering & Consulting s.r.l.;
Visto il foglio prot. n. pp/2003/033 del 16 ottobre 2003, assunto al protocollo di questo assessorato al n. 64400 del 24 ottobre 2003, con il quale la ditta richiedente ha trasmesso ulteriore documentazione in sostituzione e ad integrazione di quanto in precedenza acquisito;
Vista la delibera consiliare n. 49 del 28 ottobre 2003, trasmessa con foglio 7579/7756 del 3 dicembre 2003, con la quale il comune di Vicari ha espresso parere favorevole in ordine al progetto in argomento;
Visti i fogli prot. n. 104 dell'8 gennaio 2004 e prot. n. 105 dell'8 gennaio 2004 con i quali il comune di Vicari ha trasmesso, in riscontro alla nota del serv. 3/D.R.U. prot. n. 67303 del 10 novembre 2003, la documentazione utile all'esame della richiesta in argomento;
Visto il foglio, prot. AS/2004/095 del 10 marzo 2004, con il quale la ditta Green Engineering & Consulting s.r.l. ha comunicato, in relazione a quanto indicato nell'ambito del procedimento di giudizio di compatibilità ambientale attivato presso il servizio 2 di questo Assessorato, le modifiche apportate al progetto all'esame comportanti la rinuncia all'istallazione di n. 5 aerogeneratori (indicati nel lay-out d'impianto con le sigle: nn. 207, 208, 404, 405, 407) nonché lo spostamento dell'aerogeneratore n. 101;
Vista la nota prot. n. 12767 pos. IV-2 del 12 novembre 2003 con la quale l'ispettorato ripartimentale delle foreste di Palermo, ai soli fini del vincolo idrogeologico, ha autorizzato, con prescrizioni, i lavori riguardanti le opere in progetto;
Visto il parere con prescrizioni rilasciato, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, dall'ufficio del Genio civile di Palermo prot. n. 17482-17505/03 del 7 gennaio 2004;
Visto il decreto n. 181 del 26 febbraio 2004 del servizio 2-VAS-VIA, con il quale, ai sensi del D.P.R. del 12 aprile 1996 e successive modifiche, è stato espresso, con prescrizioni, giudizio di compatibilità ambientale in ordine al progetto dell'impianto di produzione eolica da realizzare nel comune di Vicari costituito da n. 30 aerogeneratori;
Visto il decreto n. 202 del 3 marzo 2004 del servizio 2-VAS-VIA con cui il suddetto decreto è stato rettificato limitatamente alla denominazione della ditta richiedente nonché alle indicazioni della prescrizione n. 31;
Visto il parere n. 25 del 16 marzo 2004, espresso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95 dal servizio 3/D.R.U. di questo assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilievi
L'impianto e le infrastrutture di progetto sono tutte ubicate nel territorio del comune di Vicari (PA) in località "La Montagnola", "Pizzo Cattiveo" e "Pizzo Lanzone" ed interessano le seguenti località: contrada Giarra; la dorsale che dal rilievo "La Montagnola", mt. 836 s.l.m. perviene in senso nord-sud sino a "Pizzo Cattiveo", mt. 848 s.l.m.; la zona di "Pizzo Lanzone" e più a nord di tale rilievo, la zona di "Rocca del Monaco".
L'intero parco eolico, pur ubicandosi in prossimità del comune di Lercara Friddi, ricadrà soltanto in territorio del comune di Vicari.
L'impianto prevedeva l'istallazione di 35 aerogeneratori, ma come si evince dalla nota prot. n. 14161 del 10 marzo 2004 sono stati ridotti a 30, di cui alcuni da 2.750 KW con generazione in BT, altri da 1.500 KW con generazione in BT; sono previste cabine di macchina interne, 2 torri anemometriche.
Il collegamento tra la stazione MT/AT e la rete AT esistente sarà realizzato in entra-esci sul tratto di linea aerea a 150 kv che taglia l'impianto in direzione sud-nord.
La stazione MT/AT è collegata alle cabine di macchina in progetto per mezzo di linee elettriche MT in cavo interrato.
L'accesso al sito avverrà sfruttando la viabilità esistente: la viabilità di cantiere si concreterà nell'apertura di piste carrabili in sterrato opportunamente stabilizzato, avrà carattere provvisorio e ad ultimazione dei lavori verrà rimosso lo strato di stabilizzante al fine di consentire il normale utilizzo del suolo ante operam.
Considerazioni
Non risultano esservi in corrispondenza o in prossimità dell'impianto previsto, insediamenti abitativi stabili, è invece presente, al limitare dell'area di impianto di contrada Giara, lato Est, il minuscolo agglomerato denominato "Borgo Manganaro", che si ubica, comunque, ad oltre 1 Km. di distanza dai primi aerogeneratori ricadenti in tale zona e ad una quota decisamente più bassa.
Il sito si presenta privo di vegetazione arbustiva e di vegetazione arborea spontanea, incolto a pascolo o coltivato a grano duro; ai margini dell'area sono presenti manufatti utilizzati per le attività agricole; la parte del terreno non occupata dalle macchine può essere impiegata per altri scopi.
L'impianto è privo di emissioni aeriformi non è in grado di influenzare il microclima della zona, e la realizzazione dell'impianto non richiederà l'esecuzione di interventi tali da modificare il terreno in quanto si rispetterà l'attuale morfologia del sito anche da un punto di vista idrogeologico.
Questo gruppo di lavoro del servizio III della D.R.U., per quanto visto, premesso, rilevato e considerato, è del parere che il progetto in esame sia da condividere per quanto riguarda la compatibilità con l'assetto territoriale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni ed alle condizioni e raccomandazioni richiamati nei N.O. rilasciati...";
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente attesa, in particolare, la previsione del comma 6° dell'art. 69 della legge regionale n. 32/00 che consente, per la tipologia di opere in argomento, l'applicazione delle procedure ex art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche anche per interventi proposti da soggetti non istituzionalmente competenti;
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 25 del 16 marzo 2004 espresso dal servizio 3/D.R.U. sul progetto in argomento con l'esclusione, dalla presente autorizzazione, dell'installazione dell'aerogeneratore n. 101 in quanto, in considerazione del previsto spostamento, non assistito dal parere dell'organo consiliare e dai pareri degli uffici sopracitati;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 25 del 16 marzo 2004, espresso dal servizio 3/D.R.U. ed alle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti degli uffici in premessa citati, è autorizzato, con l'esclusione dell'aerogeneratore n. 101, il progetto della ditta Green Engineering & Consulting s.r.l. relativo alla realizzazione di un impianto di energia elettrica da fonte eolica costituito da n. 29 aerogeneratori, in variante allo strumento urbanistico del comune di Vicari.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo assessorato:
 1)  parere  n. 25 del 16 marzo 2004 del servizio 3/D.R.U.;
 2)  delibera n. 49 del 28 ottobre 2003 del c.c. di Vicari;
 3)  tav.  A1 -  corografia scala 1:50.000 e stralcio stradale 1:200.000; 
 4)  tav.  A2 -  planimetria generale lay out con viabilità scala 1:10.000; 
 5)  tav.  A3 -  stralcio ortofogrammetrico con simulazione post operam; 
 6)  tav.  A4 -  vincoli presenti nelle aree di interesse, stralcio aerofotogrammetrico - scala 1:25.000; 
 7)  tav.  A4bis -  vincoli presenti nelle aree di interesse, stralcio aerofotogrammetrico - scala 1:25.000; 
 8)  tav.  A5 -  particolare vincolo - scala 1:4000; 
 9)  tav.  B1 -  stralcio catastale gen.le aree convenzionate, aerogeneratori, viabilità esistente - scala 1:8.000; 
10)  tav.  B2 -  stralcio catastale fogli di mappa 27, 36, 37, 38, 43, 44, 47 aree convenzionate, aerogeneratori, viabilità esistente, sottocampi - scala 1:4.000; 
11)  tav.  B3 -  stralcio catastale fogli di mappa 33, 42, 43, 44, 46, 47, 52 aree convenzionate, aerogeneratori, viabilità esistente, sottocampi - scala 1:4.000; 
12)  tav.  C1 -  planimetria viabilità esistente più provvisoria - scala 1:5.000; 
13)  tav.  C2 -  particolari costruttivi sezione cavidotti - viabilità provvisoria scala 1:10; 
14)  tav.  D1 -  planimetria di dettaglio cavidotti e suoli convenzionati - scala 1:5.000; 
15)  tav.  D2 -  planimetria di dettaglio cavidotti e suoli convenzionati - scala 1:5.000; 
16)  tav.  E1 -  fondazione aerogeneratore 1500 KW - scala 1:50; 
17)  tav.  E2 -  fondazione aerogeneratore 2.750 KW - scala 1:50; 
18)  tav.  E3 -  specifiche tecniche aerogeneratore tipo 1.5 MW Neg Micon; 
19)  tav.  E4 -  specifiche tecniche aerogeneratore tipo 2.75 MW Neg Micon; 
20)  tav.  E5 -  aerogeneratore tipo 1,5 MW - 2,75 MW - scala 1:500; 
21)  tav.  F1 -  torre anemometria - scala 1:100; 
22)  tav.  F2 -  lay out stazione MT/AT - locali tecnologici - scala 1:50; 
23)  tav.  F3 -  stazione MT/AT - locali tecnologici - scala 1:50; 
24)  tav.  F4 -  impianto di terra e protezione contro i fulmini; 
25)  tav.  F5 -  schema elettrico unificare di principio; 
26)  tav.  H2 -  corografia - planimetria rilevamento fonometrico - scala 1:10.000; 
27)  tav.  G -  impatto visivo; 
28)  tav.  L1 -  relazione generale; 
29)  tav.  L2 -  relazione tecnico descrittiva; 
30)  tav.  M -  relazione geologica - scala 1:10.000; 
31)  tav.  M -  nota sismica; 
32)  tav.      -  carta dell'acclività - scala 1:10.000; 
33)  tav.      -  carta della permeabilità - scala 1:10.000; 
34)  tav.      -  carta geologica e geomorfologica - scala 1:10.000; 
35)  tav.      -  carta della microzonazione sismica - scala 1:10.000; 
36)  tav.      -  carta delle zone a maggiore pericolosità - scala 1:10.000; 

37)  relazione di fattibilità geotecnica;
38)  stralcio di piano regolatore generale approvato con decreto n. 594/89 del 29 aprile 1989 - scala 1:10.000.

Art. 3

La ditta Green Engineering & Consulting s.r.l. dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni ulteriore autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere in argomento.

Art. 4

La ditta Green Engineering & Consulting s.r.l. ed il comune di Vicari sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 marzo 2004.
  MARINESE 

(2004.17.1198)
Torna al Sommariohome


106


DECRETO 26 marzo 2004.
Modifica del decreto 8 maggio 2003, concernente autorizzazione del progetto per la realizzazione di una centrale per la produzione di energia eolica ricadente nel territorio dei comuni di Agrigento e Naro, contrada Monte Malvizzo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981 n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000;
Visto il decreto n. 499/D.R.U. dell'8 maggio 2003, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'1 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, è stato autorizzato, in conformità al parere n. 18 del 23 aprile 2003 reso dall'unità operativa 3.1 del servizio 3/D.R.U. di questo Assessorato, il progetto presentato dalla ditta Moncada Costruzioni s.r.l. relativo alla realizzazione di una centrale per la produzione di energia alternativa (eolica) in contrada Monte Malvizzo, in variante agli strumenti urbanistici generali dei comuni di Agrigento e Naro;
Visto il foglio del 17 febbraio 2004, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 9043 del 17 febbraio 2004, con cui la società Moncada Costruzioni, in dipendenza di alcune errate indicazioni dei riferimenti catastali riportati nella propria relazione, ha richiesto la rettifica del decreto sopracitato comunicando gli esatti riferimenti particellari in aderenza agli elaborati grafici di progetto;
Visto il parere n. 8 dell'8 marzo 2004, reso, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995, dall'unità operativa 3.1 del servizio 3/D.R.U. di questo Assessorato che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che in relazione a quanto sopra contenuto, deve essere modificato il parere n. 18 del 23 aprile 2003, è del parere, alla luce delle superiori considerazioni, di modificare il parere precedentemente reso, relativamente alle particelle catastali sulle quali insisterà l'impianto di che trattasi, e che saranno le seguenti:
Comune di Naro
-  al foglio n. 52, particelle 57, 153, 93, 79, 130, 76;
-  al foglio n. 53, particella 353;
-  al foglio n. 55, particelle 218, 34, 51, 234;
-  al foglio n. 74, particelle 2, 162;
Comune di Agrigento
-  al foglio n. 171, particelle 93, 95, 58, 209, 528, 530, 532...";
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 8 dell'8 marzo 2004 reso, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, dall'unità operativa 3.1 del servizio 3/D.R.U di questo Assessorato;

Decreta:


Art. 1

Il decreto n. 499 dell'8 maggio 2003 con cui è stato autorizzato il progetto per la realizzazione di una centrale per la produzione di energia alternativa (eolica) in contrada Monte Malvizzo nei comuni di Agrigento e Naro, per quanto in premessa rilevato, è modificato in conformità a quanto espresso nel parere n. 8 dell'8 marzo 2004 reso dall'unita operativa 3.1 del servizio 3/D.R.U. di questo Assessorato.

Art. 2

Fa parte integrante del presente decreto il parere n. 8 dell'8 marzo 2004, reso dall'unità operativa 3.1/D.R.U. di questo Assessorato.

Art. 3

Restano salve le disposizioni del predetto decreto n. 499/D.R.U. dell'8 maggio 2003.

Art. 4

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 marzo 2004.
  MARINESE 

(2004.17.1173)
Torna al Sommariohome


105


DECRETO 2 aprile 2004.
Approvazione di variante al piano particolareggiato del centro storico del comune di Palermo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto il D.P.R.S. n. 110/A del 28 giugno 1962, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Palermo;
Visto il decreto n. 525/D.R.U. del 13 luglio 1993, con il quale, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a), della legge regionale n. 71/78, è stato approvato il piano particolareggiato del centro storico del comune di Palermo, adottato con delibera di giunta municipale n. 341 del 16 febbraio 1990;
Visto il foglio prot. n. 5840/CS del 5 settembre 2003, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 50216 dell'8 settembre 2003, con il quale il settore centro storico del comune di Palermo, ha trasmesso a questo Assessorato, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la variante al piano particolareggiato esecutivo adottata, in esito alla richiesta della Siciliana Immobiliare s.r.l., con delibera consiliare n. 86 dell'8 maggio 2002 e finalizzata al cambio di destinazione d'uso, da uffici a residenza turistico-alberghiera, di un edificio sito in via Monteleone;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 86 del 2 maggio 2002, divenuta esecutiva ai sensi del comma 1, dell'art. 12 della legge regionale n. 44/91, giusta attestazione in calce alla stessa, con la quale è stata adottata la variante al vigente piano particolareggiato di recupero del centro storico al fine di consentire la modifica della destinazione d'uso di un edificio sito in via Monteleone da uffici a residenza turistico-alberghiera;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione, senza data, a firma del segretario generale in ordine alla regolarità alle procedure di deposito e pubblicazione della variante in argomento, nonché attestante la mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni;
Vista la nota prot. n. 533 del 30 dicembre 2003, con cui il serv. 3/D.R.U. di questo Assessorato, unitamente agli atti costituenti il fascicolo, ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica per il parere ex art. 58, lett. b), della legge regionale n. 71/78, la proposta n. 53 del 30 dicembre 2003, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
L'immobile ricade all'interno della zona omogenea A, di cui al decreto n. 525 del 13 luglio 1993, del piano particolareggiato esecutivo del centro storico, in base al quale è prevista come modalità d'intervento il "Restauro" e come tipologia edilizia "Edilizia conseguente al piano regolatore Giarrusso (1886)".
Lo stesso non risulta inserito nell'elenco degli edifici vincolati ai sensi della legge n. 1089/39.
Il progetto riguarda il restauro di un immobile, attualmente destinato ad uffici, per la realizzazione di un complesso turistico alberghiero a carattere residenziale, in conformità con quanto previsto dal piano particolareggiato esecutivo del centro storico, sopra citato.
I locali interessati al cambio di destinazione d'uso interessano i piani 2°, 3° e 4° dell'edificio, nonché porzioni del piano cantinato, del piano terra, dei piani ammezzati e dei pozzi luce a livello del primo piano e scale di sicurezza.
L'esame condotto sulla proposta di cambio di destinazione d'uso, ha fatto rilevare le considerazioni sotto descritte:
"in relazione alle procedure adottate, non si può fare a meno di evidenziare che l'approvazione dei progetti edilizi in variante urbanistica, in questo caso in variante al piano particolareggiato esecutivo, è consentita soltanto nei casi previsti dall'art. 1, comma 5, della legge n. 1/78, così come recepita dall'art. 4 della legge regionale n. 35/78 e per quelle opere da autorizzare ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, tuttavia il progetto presentato non contiene gli elaborati minimi richiesti dall'art. 38 delle norme tecniche di attuazione. Pertanto la variante in argomento potrà essere valutata sotto il profilo urbanistico come variante puntuale al cambio di destinazione senza entrare nel merito della soluzione progettuale.
E' qui il caso di evidenziare l'uso improprio di "variante" al cambio di destinazione d'uso, considerato che non è stato accertato, nè dimostrato, un maggiore carico urbanistico, rispetto alla originaria destinazione. In altri termini, non sono state rappresentate le condizioni che si determinerebbero in attuazione al piano particolareggiato esecutivo e quelle che si prefigurano a seguito della variante di destinazione d'uso.
Per le eventuali valutazioni urbanistiche occorre che l'intervento edilizio proposto tenga conto di tutta l'unità organica dell'immobile, in ossequio a quanto disposto dall'art. 6 delle norme tecniche di attuazione.
Occorre inoltre verificare la reperibilità di spazi da destinare a parcheggi, oltre la mobilità veicolare di circolazione e di sosta. Il decreto di approvazione del piano particolareggiato esecutivo, al punto 026 per quanto attiene ai parcheggi stabilisce che in fase di esame dei progetti di massima di restauro e di ristrutturazione, per le unità edilizie, di verificare, prioritariamente che i locali al piano terra e ai piani cantinati siano destinati a parcheggio privato di pertinenza, con vincolo permanente (legge regionale n. 19/72), in relazione al numero degli alloggi e alle attività, compatibilmente con la configurazione morfologica delle stesse.
In caso di impossibilità obiettiva di reperibilità, occorre che gli stessi vengano reperiti nelle immediate vicinanze".
Con nota dirigenziale prot. n. 33906 del 3 giugno 2003, è stato restituito il progetto, per essere oggetto degli opportuni approfondimenti.
Con la nota prot. n. 5840/CS del 5 settembre 2003, l'ufficio del centro storico ha fornito le motivazioni richieste, allegando alla stessa le condivise motivazioni prodotte dalla S.IM. (nota prot. n. 7920 del 4 agosto 2003), dalla quale si evince che le previsioni del piano particolareggiato esecutivo consentono l'uso del terziario, dei servizi e del commercio) che determinano condizioni di traffico e necessità di parcheggi maggiori rispetto a quelle conseguenti la nuova destinazione d'uso dell'immobile.
Considerata l'impossibilità di reperire spazi da adibire a parcheggio nell'unità edilizia oggetto dell'intervento, la società proponente ha reperito nelle immediate vicinanze, la necessaria superficie, utilizzando il piano cantinato, già adibito a parcheggio, dall'ex attività commerciale UPIM, sito in piazza San Domenico, la cui superficie è estesa mq. 2.500.
Considerato che per quanto attiene il carico urbanistico, che andrebbe a determinare il cambio di destinazione d'uso di parte dell'immobile, è soddisfatto con il reperimento di una superficie già destinata a parcheggio, estesa mq. 2.500;
Che l'intervento edilizio proposto deve tenere conto di tutta l'unità organica dell'immobile, in ossequio a quanto disposto dall'art. 6 delle norme tecniche di attuazione.
Per tutto quanto considerato questo servizio III, ritiene assentibile sotto il profilo urbanistico, il cambio di destinazione d'uso di parte dell'edificio, meglio descritto in premessa, sito in via Monteleone, da uffici a residenza turistico-alberghiera, di cui al piano particolareggiato esecutivo approvato con decreto n. 525 del 13 luglio 1993";
Visto il voto n. 296 del 4 marzo 2003, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica ha espresso "parere favorevole sotto il profilo urbanistico alla realizzazione delle opere citate in oggetto, in adesione alla proposta dell'ufficio n. 53/2003";
Ritenuto di poter condividere il superiore voto n. 296 del 4 marzo 2003, espresso in conformità alla proposta del servizio 3° n. 53 del 30 dicembre 2003;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 7, lett. a), della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modiche ed integrazioni, in conformità al parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 296 del 4 marzo 2003 in premessa riportato, è approvata la variante al piano particolareggiato esecutivo del centro storico del comune di Palermo, adottata con la delibera consiliare n. 86 del 2 maggio 2002, relativa al cambio della destinazione d'uso di un edificio sito in via Monteleone da uffici a residenza turistico-alberghiera.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta del servizio III/D.R.U. n. 53 del 30 dicembre 2003;
 2)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 296 del 4 marzo 2003;
 3)  delibera consiliare n. 86 del 2 maggio 2002;
 4)  relazione tecnica;
 5)  relazione tecnica integrativa;
 6)  planimetrie;
 7)  stato di fatto - pianta piano cantinato;
 8)  stato di fatto - pianta piano terra;
 9)  stato di fatto - pianta piano ammezzato;
10)  stato di fatto - pianta piano primo;
11)  stato di fatto - pianta piano secondo;
12)  stato di fatto - pianta piano terzo;
13)  stato di fatto - pianta piano quarto;
14)  stato di fatto - Copertura;
15)  stato di fatto - Sezioni;
16)  progetto - pianta piano cantinato;
17)  progetto - pianta piano terra;
18)  progetto - pianta piano ammezzato;
19)  progetto - pianta piano primo;
20)  progetto - pianta piano secondo;
21)  progetto - pianta piano terzo;
22)  progetto - pianta piano quarto;
23)  progetto - copertura;
24)  progetto - sezioni.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi.

Art. 4

Il comune di Palermo resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto, che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 aprile 2004.
  LIBASSI 

(2004.17.1156)
Torna al Sommariohome


113


DECRETO 5 aprile 2004.
Approvazione di variante alle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Pedara.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il foglio prot. n. 6500 del 24 aprile 2003, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 27541 del 24 aprile 2003, con il quale il comune di Pedara ha trasmesso gli atti ed elaborati riguardanti la variante agli artt. 20, 21, 22, 23 e 24 delle norme di attuazione del piano regolatore generale vigente;
Vista la delibera consiliare n. 57 del 23 dicembre 2002, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 44/91, giusta attestazione del segretario generale in calce alla stessa, con la quale è stata adottata la variante sopra indicata;
Visti gli atti di pubblicazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista l'attestazione a firma del segretario comunale, datata 7 aprile 2003, in ordine alla regolarità dalle procedure di deposito e pubblicazione della variante in argomento nonché attestante la mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni;
Vista la nota prot. n. 593 del 10 novembre 2003, con cui il servizio 4 di questo Assessorato, unitamente agli atti costituenti il fascicolo, ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta n. 67 del 10 novembre 2003, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso che:
1)  il piano regolatore generale del comune di Pedara, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edi lizio, adottato con delibera commissariale n. 27/c del 5 maggio 1997, è stato approvato da questo Assessorato con decreto n. 538/D.R.U. del 28 dicembre 1999, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, in conformità alle prescrizioni e modifiche di cui ai pareri espressi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 144/99 e n. 220/99 e con le condizioni poste dal Genio civile di Catania;
2)  con i succitati voti del Consiglio regionale dell'urbanistica le zone territoriali omogenee B2, B3, B4, BCS e BSA del piano regolatore generale in argomento sono state classificate come zone C. In particolare, i suddetti voti precisavano quanto segue.
-  per quanto riguarda le zone territoriali omogenee B2, B3 e B4:
-  dette zone......non hanno le caratteristiche di zona B, pertanto gli strumenti attuativi sono il piano particolareggiato e il piano, di lottizzazione.....Eccezionalmente l'amministrazione comunale potrà valutare casi in cui la redazione del piano di lottizzazione si renda non necessaria attesa l'esiguità del lotto e sempre che esistano le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, subordinando la concessione edilizia alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione secondo i parametri di cui alla legge regionale n. 10/77;
-  per quanto concerne le zone territoriali omogenee BCS e BSA:
-  dette zone......non avendo i requisiti di zona B sono da classificarsi C, con indice fondiario pari a 0,30 mc./mq., e con l'obbligo del piano di lottizzazione......Eccezionalmente la possibilità di applicare il disposto di cui all'art. 23 delle norme di attuazione potrà essere valutata dall'amministrazione comunale nel caso in cui si reputi inutile la redazione del piano di lottizzazione per lotti esigui e sempre che esistano le opere di urbanizzazione primaria e secondaria subordinatamente alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione;
3)  con delibera n. 33 del 31 luglio 2000, il consiglio comunale ha preso atto del suddetto decreto n. 538/99, apportando le modifiche e correzioni agli elaborati di piano dettate nel medesimo decreto;
4)  con delibera n. 4 del 19 febbraio 2001, il consiglio comunale ha preso atto delle modifiche discendenti dal parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 231 del 5 ottobre 2000, relativamente alle zone C, condiviso con nota assessoriale prot. n. 56681 del 20 novembre 2000, con il quale "...esclusivamente per i residui di aree che fanno parte dei comparti edificatori confermati con il suddetto voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 220/99, l'interpretazione del comune è coerente con le prescrizioni di cui al voto suddetto, con la precisazione che la destinazione di zona delle aree in oggetto è quella del piano regolatore generale adottato";
-  con successivo decreto n. 86/D.R.U. del 22 febbraio 2002, in conformità al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 534 del 22 novembre 2001, veniva approvata la variante riguardante le modifiche alle norme di attuazione del piano regolatore generale, di cui alle delibere consiliari nn. 5, 6, e 7 del 19 febbraio 2001, relativamente alle zone CB, CB3, e CB4 (ex zone B2, B3 e B4), zone CBCS (ex zone BCS), zone C, C1, C2 e C3;
-  con delibera consiliare n. 57 del 23 dicembre 2002, è stata adottata la variante in argomento riguardante ulteriori modifiche alle norme di attuazione annesse al piano regolatore generale, senza modifiche degli indici di fabbricabilità fondiaria, e in particolare:
5)  Modifica all'articolo 23:
-  zone CBCS e CBSA - tali modifiche vertono principalmente sulle modalità degli interventi edilizi in lotti residuali esigui nell'ambito dei quali si può operare senza strumenti esecutivi e, interventi edilizi nelle aree residuali nelle quali si opera attraverso piani di lottizzazione la cui estensione viene definita in rapporto al contesto insediativo esistente e alle previsioni urbanistiche di contorno;
Modifiche agli articoli 20, 21 e 22:
-  zone CB2, CB3 e CB4 - per dette zone, vengono previste modalità attuative analoghe a quelle previste per le zone BCS con differenziazioni delle possibilità di intervento sia diretto che nelle aree residuali tenuto conto della specifica zonizzazione di piano;
6)  Modifica all'art. 24:
-  zone C, C1, C2 e C3 - con la variante in oggetto viene deliberato testualmente di modificare anche l'art.24 delle norme di attuazione del piano regolatore generale in argomento, approvando il testo modificato come proposto nella relazione di variante dell'ufficio tecnico comunale che si attesta allegata alla stessa delibera di consiglio comunale di adozione n. 57/2002.
Al riguardo, si osserva che il testo modificato dell'art. 24 non risulta allegato alla succitata delibera e quindi, non è stata oggetto di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, anche se l'amministrazione comunale ha redatto successivamente copia integrale del testo, compreso l'art. 24, delle modifiche alle norme di attuazione di cui sopra, nella quale si dichiara che per mero errore, nella delibera di che trattasi la variazione del testo del suddetto articolo non sarebbe stata inclusa.
Pertanto, questo Assessorato non potrà, comunque, prendere legittimamente in esame dette modifiche in quanto le stesse sono in difetto della prescritta pubblicazione per legge.
Considerato che:
-  le procedure relative alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, sono regolari relativamente agli artt. 20, 21, 22 e 23, ad eccezione dell'art. 24 per quanto specificato al punto 6) del presente parere;
-  che avverso la variante non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni;
-  come si evince dall'allegata relazione dell'ufficio tecnico comunale alla succitata delibera consiliare n. 57/ 2002, le modifiche adottate sono motivate dall'esigenza di rendere più agevole l'edificazione delle parti del territorio comunale che pur non avendo le caratteristiche di zona territoriale omogenea B, sono destinate dal piano a nuovi insediamenti abitati con caratteristiche di completamento e di ricucitura del tessuto urbano edilizio esistente, nel rispetto degli indici di fabbricabilità fondiaria del piano regolatore generale vigente e nel rispetto degli standards urbanistici di cui al decreto interministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968.
Per quanto sopra espresso, questo servizio 4 è del parere che la variante delle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Pedara, approvato con decreto n. 538/D.R.U. del 28 dicembre 1999, adottata con delibera consiliare n. 57 del 23 dicembre 2002, sia meritevole di approvazione limitatamente agli artt. 20, 21, 22 e 23, ad eccezione dell'art. 24.";
Visto il voto n. 284 del 23 gennaio 2004, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, condividendo integralmente le considerazioni rappresentate dal servizio 4/D.R.U., con la proposta sopra citata, ha espresso parere favorevole all'approvazione della variante riguardante le modifiche agli artt. 20, 21, 22 e 23 delle norme di attuazione;
Ritenuto di poter condividere il superiore voto n. 284 del 23 gennaio 2004, espresso in conformità alla proposta del servizio 4/D.R.U. n. 67 del 10 novembre 2003;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, in conformità al parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 284 del 23 gennaio 2004 in premessa riportato, è approvata la variante agli artt. 20, 21, 22 e 23 delle norme di attuazione del piano regolatore generale vigente nel comune di Pedara, adottata dal consiglio comunale con delibera consiliare n. 57 del 23 dicembre 2002.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta n. 67 del 10 novembre 2003 del servizio 4/D.R.U.;
2)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 284 del 23 gennaio 2004;
3)  delibera consiliare n. 57 del 23 dicembre 2002;
4)  norme di attuazione vigenti.

Art. 3

Il comune di Pedara resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 aprile 2004.
  LIBASSI 

(2004.17.1157)
Torna al Sommariohome


114

DECRETO 5 aprile 2004.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Marsala.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, il 5° comma, dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, così come recepito dall'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Vista l'istanza prot. n. 40375 del 7 ottobre 2003, pervenuta in data 9-10 marzo 2003 ed assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 645, con la quale il comune di Marsala ha richiesto, ai sensi del V comma dell'art. 1 della legge n. 1/78, l'approvazione della variante al P.U.C.1 relativa al progetto approvato per la costruzione di un serbatoio in località Pastorella;
Vista la deliberazione n. 81 del 9 aprile 2003, con la quale il consiglio comunale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1/78, ha approvato, in variante al vigente strumento urbanistico, il progetto relativo alla costruzione di un serbatoio di acqua potabile in località Pastorella;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista l'attestazione datata 29 settembre 2003, a firma del segretario generale e del sindaco, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione, nonché attestante l'assenza di osservazioni e opposizioni avverso la variante adottata;
Visto il parere, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, rilasciato favorevolmente dall'ufficio del Genio civile di Messina, con nota n. 3403 del 6 marzo 2003;
Vista la nota n. 72 del 25 febbraio 2004, con la quale l'unità operativa 2/D.R.U. del servizio 3 di questo Assessorato ha trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla documentazione costituente il fascicolo, la proposta n. 5 del 25 febbraio 2004, formulata, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Visti gli elaborati progettuali pervenuti (tav. 1, tavv. 2/1 - 2, 3 e 4, tav. 5, stralcio P.U.C. stato attuale e futuro, legenda piano regolatore generale in itinere, relazione urbanistica dell'ufficio tecnico comunale) da cui risulta che l'intervento prevede la costruzione di un nuovo serbatoio per acqua potabile e relative apparecchiature, con annessa palazzina uffici su un'area di proprietà comunale estesa mq. 3.803 ca. sulla quale esisteva un precedente impianto: tale area, nonostante la presenza "da un cinquantennio circa" (cfr. relazione dell'ufficio tecnico comunale) di un serbatoio idrico sopraelevato (torre piezometrica) demolito nel 2002 per le precarie condizioni statiche, "per mero errore" è urbanisticamente codificata come zona territoriale omogenea B3, mentre nel piano regolatore generale in itinere l'area risulta destinata ad "attrezzature tecnologiche".
Le opere in progetto sono costituite dal locale serbatoio e camera di manovra (elemento scatolare in ca. di dim. m. 20,20x17,60xh. 7,50) mentre la palazzina uffici (pianta ad L. sup. mq. 170 ca., h. m. 3,30) ospiterà anche il vano quadri elettrici, servizi igienici e deposito.
Dall'impianto emungente l'acqua del pozzo esistente, si dirameranno due condotte per l'approvvigionamento idrico in direzione di Marsala e della contrada Strasatti.
Gli spazi esterni saranno sistemati a piazzale con una larga aiuola perimetrale alberata.
Ritenuto che l'intervento proposto, di particolare interesse pubblico, non appare incompatibile con l'ambito urbanistico interessato di cui anzi migliora la dotazione di servizi di primaria importanza attraverso un intervento controllato di completamento urbano e che, dal sopralluogo eseguito, non sono emersi elementi ostativi.
Esprime il parere che il progetto in questione possa considerarsi meritevole di approvazione.";
Visto il voto n. 301 del 31 marzo 2004, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, condividendo integralmente la sopracitata proposta di parere n. 5 del 25 febbraio 2004, resa dall'unità operativa 2/D.R.U., ha ritenuto meritevole di approvazione la variante urbanistica in argomento, adottata con la delibera consiliare n. 81 del 9 aprile 2003;
Ritenuto di poter condividere il superiore voto n. 301 del 31 marzo 2004, che richiama integralmente la proposta dell'unità operativa 2/D.R.U. n. 5 del 25 febbraio 2004;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1 del 3 gennaio 1978, così come recepito dall'art. 4 della legge regionale n. 35 del 10 agosto 1978 ed in virtù di quanto previsto dall'art. 57 del D.P.R. n. 327/2001, in conformità al parere n. 301 del 31 marzo 2004, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, è approvata la variante allo strumento urbanistico del comune di Marsala, riguardante il progetto relativo alla costruzione di un serbatoio di acqua potabile in località Pastorella, adottata con la delibera consiliare n. 81 del 9 aprile 2003.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta n. 5 del 25 febbraio 2004 dell'U.O.2/D.R.U.;
 2)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 301 del 31 marzo 2004;
 3)  delibera consiliare n. 81 del 9 aprile 2003;
 4)  tav.    1.01  - corografia e planimetrie generali; 
 5)  tav.    2.01  - sistemazione esterna dell'area, sezioni trasversali e particolari; 
 6)  tav.  2.02  - progetto architettonico del serbatoio: piante; 
 7)  tav.    2.03  - progetto architettonico del serbatoio: piante; 
 8)  tav.    2.04  - progetto architettonico del serbatoio: prospetti e sezioni; 
 9)  tav.    5.01  - relazione tecnica generale; 
10)  tav.  4-5  - legenda delle tavole di progetto; 
11)  tav.  25  - P.C. Stato esistente; 
12)  tav.  25  - P.C. Stato variato. 


Art. 3

Il comune di Marsala dovrà acquisire, prima dell'ini zio dei lavori, ogni altra autorizzazione e/o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

Il comune di Marsala resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 aprile 2004.
  LIBASSI 

(2004.17.1158)
Torna al Sommariohome


112


DECRETO 5 aprile 2004.
Autorizzazione del progetto relativo alla costruzione di una cabina primaria di trasformazione di energia nel comune di Canicattì.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Vista l'istanza datata 12 febbraio 2002, assunta al protocollo di questo Assessorato il 14 febbraio 2002, con la quale l'E.N.E.L. (Sicilia) S.p.A. ha chiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, del progetto per la costruzione di una cabina primaria di trasformazione dell'energia elettrica 150/KV denominata "Canicattì 2" da realizzare in contrada Mendola nel territorio del comune di Canicattì;
Vista la nota n. 16088 del 18 marzo 2002, con la quale questo Assessorato ha invitato il comune di Canicattì, interessato territorialmente dalla realizzazione del progetto di che trattasi, ad esprimere a mezzo delibera consiliare l'avviso previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 65/81;
Vista la delibera consiliare n. 57 del 29 luglio 2003, trasmessa dal comune di Canicattì con foglio n. 34221 del 19 settembre 2003, dalla quale si rileva che il consiglio comunale sul progetto dell'E.N.E.L. ha espresso parere favorevole con prescrizione;
Visto il parere favorevole, a condizioni, espresso dall'ufficio del Genio civile di Agrigento con nota n. 1189 del 18 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Vista la nota n. 7584 del 16 ottobre 2002, con la quale l'ispettorato ripartimentale delle foreste di Agrigento, ai soli fini del vincolo idrogeologico, ha autorizzato, con prescrizioni, i lavori riguardanti le opere in progetto;
Vista la nota prot. n. 3466 del 25 novembre 2002, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, ha espresso parere favorevole a condizione in merito alla variante in argomento;
Visto il parere n. 9 del 10 marzo 2004 dell'unità operativa 3.1/D.R.U. di questo Assessorato, reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Esaminata la relazione tecnica e quella geologico-tecnica, dalle quali si evince:
-  la scelta del sito dell'impianto è legata alle peculiari caratteristiche di giacitura, accessibilità, resistività elettrica e vicinanza al baricentro dei carichi elettrici ed alla facilità di interconnessione alla rete esistente a 150 KV in quanto il sito è sottomesso rispetto alla linea ad alta tensione che collega le cabine primarie di Ravanusa e Favara, anche dal punto di vista ambientale la sua ubicazione risulta felice in quanto per il funzionamento non occorre costruire ulteriori elettrodotti ad alta tensione;
-  il tipo di impianto che si intende realizzare molto compatto prevede una cementificazione leggera, onde evitare svantaggi dal punto di vista di impatto ambientale.
Considerato:
-  che l'ispettorato ripartimentale delle foreste di Agrigento, con nota n. 2584 del 16 ottobre 2002 concede nulla-osta ai fini del vincolo idrogeologico ex regio decreto n. 3267/1923, ad eseguire i lavori in oggetto;
-  che l'opera, finalizzata ad una funzione di pubblico interesse, si estende complessivamente per circa 12.800 mq., di cui solo 4.576 mq. dedicati alla costruzione del nuovo impianto;
-  che la presente proposta di parere riguarda unicamente gli aspetti di natura urbanistica di competenza di questo gruppo di lavoro;
-  che la proposta di deliberazione del comune di Canicattì era favorevole ed il consiglio comunale ha ritenuto di approvare la delibera;
-  che il Genio civile di Agrigento esprime parere favorevole dal punto di vista geomorfologico ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, a condizione che vengano rispettati i cinque punti riportati nel parere n. 1189 del 18 dicembre 2003;
Si propone alla luce delle superiori considerazioni, di autorizzare il progetto di realizzazione di una cabina primaria 150/20 ad opera dell'E.N.E.L. Distribuzione in variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi del l'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991 e dall'art. 10 della legge regionale n. 40 del 27 aprile 1995, a condizione che:
-  sia rispettato l'emendamento del consiglio comunale che prevede l'inserimento di una fascia di rispetto di ml. 20 lungo il perimetro dell'area interessata dalla variante urbanistica di alberi ad alto fusto ed a rapida crescita con relativa manutenzione a carico dell'E.N.E.L.;
-  dovranno essere rigorosamente rispettate le nor me tecniche contenute nella legge n. 64 del 2 febbraio 1974 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle stabilite dal decreto ministeriale 11 marzo 1988, ed anche le norme urbanistico-edilizie ed igieniche, di cui ai regolamenti locali vigenti e le prescrizioni contenute nel parere rilasciato dall'ufficio del Genio civile.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 9 del 10 marzo 2004 reso dall'unità operativa 3.1/D.R.U.;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 9 del 10 marzo 2004 espresso dall'unità operativa 3.1/D.R.U., è autorizzato, in variante al piano regolatore generale vigente nel comune di Canicattì, il progetto per la costruzione di una cabina primaria di trasformazione dell'energia elettrica 150/KV, denominata "Canicattì 2" da realizzare in contrada Mendola.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 9 del 10 marzo 2004 reso dall'unità operativa 3.1/D.R.U.;
2)  delibera consiliare n. 57 del 29 luglio 2003;
3)  progetto cabina primaria comprendente:
-  relazione tecnica;
-  stralcio catastale e aereofotogrammetrico;
-  stralcio di piano regolatore generale;
-  documentazione fotografica;
-  planimetria nuova soluzione;
-  sezione impianto;
-  container M.T.- (pianta- viste frontali e sezioni - vista laterale);
-  box igienico-sanitario - pianta e prospetto;
-  particolari costruttivi;
4)  relazione geologica;
5)  relazione idrogeologica;
6)  relazione descrittiva sui campi elettromagnetici;
7)  relazione tecnico-economica per interventi sulla rete di distribuzione in alta tensione.

Art. 3

L'E.N.E.L. (Sicilia) S.p.A. dovrà acquisire, prima del l'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere in argomento.

Art. 4

L'E.N.E.L. (Sicilia) S.p.A. ed il comune di Canicattì sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 aprile 2004.
  LIBASSI 

(2004.17.1200)
Torna al Sommariohome


106


DECRETO 6 aprile 2004.
Approvazione di un programma costruttivo per la realizzazione di n. 155 alloggi nel comune di Trapani.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 86/81;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 22;
Vista la legge regionale 24 luglio 1997, n. 25;
Vista l'istanza del comune di Trapani, prot. n. 348 del 15 gennaio 2004, con la quale il responsabile del settimo settore del comune di Trapani ha trasmesso, nei termini della legge regionale n. 25/97, tre programmi costruttivi approvati dal consiglio comunale nella seduta dell'1 dicembre 2003, con gli atti deliberativi nn. 205, 206 e 207, esecutivi nei termini di legge, in particolare la decisione del consiglio comunale n. 207 dell'1 dicembre 2003, programma costruttivo di edilizia residenziale, convenzionata e sovvenzionata con attrezzatura sanitaria di tipo R.S.A., ubicato a nord-ovest dell'agglomerato di Villa Rosina, per la costruzione di n.155 alloggi per i soci delle cooperative: Casa dei Desideri n. 30 alloggi; Mimosa n. 28 alloggi; La Sirena n. 24 alloggi; Marco Polo n. 19 alloggi; Mauro Rostagno n. 18 alloggi; Laoconte n. 18 alloggi; Leonida n. 18 alloggi;
Vista l'integrazione prodotta dal comune con la nota a firma del dirigente del settimo settore, prot. n. 2137 dell'1 marzo 2004, acquisita al protocollo di questo Assessorato il 2 marzo 2004, prot. n. 12240;
Visti il parere favorevole del Genio civile di Trapani, sezione 2ª, prot. n. 10208, trasmesso al comune con nota del 17 settembre 2003; l'attestazione di conformità al PARF resa dal responsabile del settore VIII del comune, prot. n. 3044 dell'1 aprile 2003; parere favorevole igienico-sanitario, nota prot. n. 136 del 17 settembre 2003; parere della II commissione consiliare del 18 novembre 2003;
Visto il parere favorevole n. 16 del 31 marzo 2004, reso dall'unità operativa 3.2 del servizio III del D.R.U., che in merito si è così espressa:
"...Omissis...
Rilevato:
-  da quanto attestato con l'atto deliberativo di approvazione del programma costruttivo in argomento, il comune non dispone più di aree all'interno dei programmi costruttivi redatti dall'amministrazione e non esistono aree edificabili disponibili o le stesse non sono tali da consentire un intervento urbanisticamente omogeneo e tale da soddisfare la richiesta della cooperativa;
-  le aree agricole interessate dall'intervento sono in atto soggette a colture oggetto di salvaguardia ex art. 2 della legge regionale n. 71/78, ma poste all'interno ed a ridosso di una zona degradata, già oggetto di interventi massicci di edilizia più o meno abusiva.
Detto progetto si può configurare pertanto come riqualificante, intervenendo a mezzo di edilizia rada, è previsto un rapporto di copertura "RC" non superiore al 25% del lotto fondiario. Risulta evidente che dovrà comunque porsi una particolare cura e salvaguardia negli interventi edilizi che interessano le aree coltivate ad oliveti, evitando al massimo massicci tagli delle piante;
-  le aree destinate a servizi pubblici, sia che per ubicazione che per articolazione funzionale ed estensione appaiono adeguate alla pubblica fruizione;
-  è da disattendersi la zona con destinazione R.S.A., adottata in variante con il programma costruttivo, in quanto la stessa, così come chiarito in premessa, non può così come adottata costituire attrezzatura dello stesso programma, non rientrando la stessa tra le urbanizzazioni da cedere al comune, costituendo di fatto attrezzatura di interesse pubblico, ma da realizzarsi e gestirsi in maniera autonoma, da parte dei privati;
-  occorrerà che siano realizzate le viabilità previste dal piano, che consentono la chiusura della maglia viaria: o prolungamento della via Gervasi fino all'area individuata nel piano quale destinata alla R.S.A. (struttura oggi disattesa per i motivi sopra esposti) prolungamento della strada che, sviluppandosi parallelamente alla stessa area destinata alla R.S.A., collega lo stesso sistema viario alla via Salemi;
-  che gli enti interessati al rilascio di parere preventivo, in relazione alle proprie competenze, si sono espressi positivamente;
-  che il programma costruttivo in argomento è assistito da finanziamenti comunitari statali e regionali dei quali le cooperative sono destinatarie";
Parere
Per tutto quanto sopra rappresentato, questa unità operativa del servizio III del D.R.U. ritiene il programma costruttivo in argomento, di cui alla decisione del consiglio comunale n. 207 dell'1 dicembre 2003, programma costruttivo di edilizia residenziale, convenzionata e sovvenzionata con attrezzatura sanitaria di tipo R.S.A., ubicato a nord-ovest dell'agglomerato di Villa Rosina, assentibile sotto il profilo urbanistico, a condizione che il programma sia realizzato nei limiti dimensionali previsti dal planivolumetrico e conseguentemente sia ridefinito l'indice di edificabilità territoriale/fondiario riportato nelle norme di attuazione, sia stralciata l'area a destinazione R.S.A. e le relative previsioni di urbanizzazioni tranne che le aree destinate alla viabilità nei termini specificati nei rilievi e fatti salvi vincoli ed obblighi derivanti da altre disposizioni di legge.";

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22 e successive modifiche, è approvato il programma costruttivo descritto in premessa, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 207 dell'1 dicembre 2003 - programma costruttivo di edilizia residenziale, convenzionata e sovvenzionata con attrezzatura sanitaria di tipo R.S.A., ubicato a nord-ovest dell'agglomerato di Villa Rosina, per la costruzione di n. 155 alloggi per i soci delle cooperative: Casa dei Desideri n. 30 alloggi; Mimosa n. 28 alloggi; La Sirena n. 24 alloggi; Marco Polo n. 19 alloggi; Mauro Rostagno n. 18 alloggi; Laoconte n. 18 alloggi; Leonida n. 18 alloggi, e trasmesso all'Assessorato del territorio e dell'ambiente per l'approvazione, fermo restando che l'area dovrà essere espropriata ed utilizzata entro il termine di anni 2, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 86 del 6 maggio 1981.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:
1)  la delibera n. 207 dell'1 dicembre 2003, esecutiva ai sensi del 1° comma, dell'art. 12 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, con la quale il consiglio comunale ha approvato il programma costruttivo in argomento con gli allegati nella stessa citati;
2)  attestazione del segretario generale relativa alla conformità degli elaborati di progetto trasmessi a quelli originali allegati all'atto deliberativo di adozione e depositati presso la segreteria e riportanti tutti i visti e le firme di rito;
3)  parere dell'unità operativa 3.2 del servizio III del D.R.U. n. 16 del 31 marzo 2004.

Art. 3

Il comune di Trapani resta onerato a provvedere ai successivi adempimenti conseguenziali all'approvazione.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Trapani per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale con esclusione degli allegati.
Palermo, 6 aprile 2004.
  LIBASSI 

(2004.17.1204)
Torna al Sommariohome


048


DECRETO 6 aprile 2004.
Approvazione di un programma costruttivo per la realizzazione di n. 28 alloggi nel comune di Trapani.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 86/81;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 22;
Vista la legge regionale 24 luglio 1997, n. 25;
Vista l'istanza del comune di Trapani prot. n. 348 del 15 gennaio 2004, con la quale il responsabile del settimo settore del comune di Trapani ha trasmesso, nei termini della legge regionale n. 25/97, tre programmi costruttivi approvati dal consiglio comunale nella seduta dell'1 dicembre 2003, con gli atti deliberativi nn. 205-206-207, esecutivi nei termini di legge, in particolare la D.C.C. n. 206 dell'1 dicembre 2003 - Programma costruttivo di edilizia residenziale, convenzionata e sovvenzionata ubicato in località Xitta, tra le vie Zabarelle e Ponte Salemi - per la costruzione di n. 28 alloggi;
Vista l'integrazione prodotta dal comune con la nota a firma del dirigente del settimo settore prot. n. 2137 dell'1 marzo 2004, acquisita al protocollo di questo Assessorato il 2 marzo 2004, prot. n. 12240;
Visti il parere favorevole del Genio civile di Trapani, sezione 2ª, prot. n. 9779 trasmesso al comune con nota del 17 settembre 2003; l'attestazione di conformità al PARF resa dal responsabile del settore VIII del comune prot. n. 3044 dell'1 aprile 2003; parere favorevole igienico-sanitario nota prot. n. 136 del 17 settembre 2003; parere favorevole della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali prot. n. 2540 del 7 maggio 2003; parere II commissione consiliare del 18 novembre 2003;
Visto il parere favorevole n. 14 del 31 marzo 2004, reso dall'unità operativa 3.2 del servizio III del D.R.U., che in merito si è così espressa:
"...Omissis...
Rilevato:
-  da quanto attestato con l'atto deliberativo di approvazione del programma costruttivo in argomento, il comune non dispone più di aree all'interno dei programmi costruttivi redatti dall'amministrazione e non esistono aree edificabili disponibili o le stesse non sono tali da consentire un intervento urbanisticamente omogeneo e tale da soddisfare la richiesta della cooperativa;
-  le aree agricole interessate dall'intervento non sono in atto soggette a colture di pregio tali da essere oggetto di salvaguardia ex art. 2 della legge regionale n. 71/78;
-  le aree destinate a servizi pubblici, sia che per ubicazione che per articolazione funzionale ed estensione appaiono adeguate alla pubblica fruizione ad esclusione delle aree individuate ai nn. 7 e 8 che dovranno essere rilocalizzate in prossimità della viabilità esterna al piano, prima del rilascio della concessione edilizia (scambio con aree a verde di previsione);
-  che gli enti interessati al rilascio di parere preventivo, in relazione alle proprie competenze, si sono espressi positivamente;
-  che il programma costruttivo in argomento è assistito da finanziamenti regionali per la realizzazione di n. 28 alloggi, dei quali la cooperativa è destinataria;
Parere:
-  per tutto quanto sopra rappresentato questa unità operativa del servizio III del D.R.U. ritiene il programma costruttivo in argomento, di cui alla D.C.C. n. 206 dell'1 dicembre 2003 avente per oggetto - Programma costruttivo di edilizia residenziale, convenzionata e sovvenzionata ubicato in località Xitta, tra le vie Zabarelle e Ponte Salemi - assentibile sotto il profilo urbanistico, a condizione che il programma sia realizzato nei limiti dimensionali previsti dal planivolumetrico per l'edificazione dei 28 alloggi previsti dal programma finanziario e conseguentemente sia ridefinito l'indice di edificabilità territoriale/fondiario riportato nelle norme di attuazione; siano rilocalizzati i lotti nn. 7 e 8 nei termini sopra riportati; fatti salvi vincoli ed obblighi derivanti da altre disposizioni di legge.";

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22 e successive modifiche, è approvato il programma costruttivo descritto in premessa, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 206 dell'1 dicembre 2003 - programma costruttivo di edilizia residenziale, convenzionata e sovvenzionata ubicato in località Xitta, tra le vie Zabarelle e Ponte Salemi, presentato dalla cooperativa Trapani '83, e trasmesso all'Assessorato del territorio e dell'ambiente per l'approvazione, fermo restando che l'area dovrà essere espropriata ed utilizzata entro il termine di anni due ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 86 del 6 maggio 1981.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:
1)  la delibera n. 206 dell'1 dicembre 2003, esecutiva ai sensi del l° comma art. 12, legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, con la quale il consiglio comunale ha approvato il programma costruttivo in argomento con gli allegati nella stessa citati;
2)  attestazione del segretario generale relativa alla conformità degli elaborati di progetto trasmessi a quelli originali allegati all'atto deliberativo di adozione e depositati presso la segreteria e riportanti tutti i visti e le firme di rito;
3)  parere unità operativa 3.2 servizio III del D.R.U. n. 14 del 31 marzo 2004.

Art. 3

Il comune di Trapani resta onerato a provvedere ai successivi adempimenti conseguenziali all'approvazione.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Trapani per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale con esclusione degli allegati.
Palermo, 6 aprile 2004.
  LIBASSI 

(2004.17.1202)
Torna al Sommariohome


048


DECRETO 7 aprile 2004.
Approvazione del progetto per la realizzazione di lavori stradali nel territorio del comune di Antillo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legislazione urbanistica statale e regionale;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il decreto n. 74 del 29 febbraio 1972, con il quale è stato approvato il programma di fabbricazione del comune di Antillo;
Visto il foglio sindacale prot. n. 649 dell'11 febbraio 2004, con il quale il comune di Antillo ha trasmesso per ì provvedimenti di competenza, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, la documentazione relativa al progetto esecutivo in variante allo strumento urbanistico generale vigente, per la realizzazione del collegamento stradale tra le frazioni Canigliari e Romito;
Vista la delibera consiliare n. 42 del 17 dicembre 2003, di approvazione del predetto progetto, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001;
Vista l'attestazione del segretario comunale dell'11 febbraio 2004, sulle avvenute procedure di deposito e pubblicazione del progetto in variante e che avverso al medesimo non risulta pervenuta nessuna osservazione;
Visto il parere n. 22 del 29 marzo 2004 dell'unità operativa 4.1/ME che si riporta in stralcio:
"...Omissis...
Premesso che:
Il comune di Antillo è dotato di un programma di fabbricazione approvato con decreto n. 74 del 29 febbraio 1972.
Il comune di Antillo con deliberazione consiliare n. 42 del 17 dicembre 2003, ha approvato la localizzazione e il progetto definitivo dei lavori di realizzazione del collegamento stradale tra le frazioni Canigliari e Romito in variante al citato strumento urbanistico, ai sensi del disposto dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, redatto dall'arch. Benedetto Parisi.
Per quanto desumibile dall'allegata documentazione, si rileva che la strada di progetto ricade in zona E del programma di fabbricazione. Il tracciato si sviluppa prevalentemente a mezzacosta, lungo un pendio mediamente acclive. L'area, è censita catastalmente al foglio 6, particelle 531, 532, 806, 585, 533, 819, 535, 564, 563, 562, 536 e 907, con superficie pari a mq. 1.318.
Il tracciato della strada consentirà di collegare la frazione di Canigliari alla esistente strada provinciale.
La strada misura ml. 132,63 e la sua sezione è formata da due corsie di ml. 3, per un totale di metri 6.
Ciò premesso e considerato che:
Sotto il profilo procedurale non si ha nulla da rilevare in quanto:
-  sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e al deposito della variante, giusta attestazione del segretario comunale in data 11 febbraio 2004;
-  la verifica di compatibilità tra le previsioni progettuali e le condizioni geomorfologiche dell'area destinata ad accogliere l'intervento in variante, è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Messina, che ha reso parere favorevole a condizione con nota prot. n. 30969 del 12 dicembre 2003;
-  la variante in relazione alle finalità indicate nell'intervento progettuale, riveste un rilevante interesse pubblico, e non incide sui criteri informatori dello strumento urbanistico vigente.
Per quanto sopra premesso e considerato questa unità operativa 4.1/Me è del parere di ritenere meritevole di approvazione la localizzazione e il progetto definitivo dei lavori di realizzazione del collegamento stradale fra le frazioni di Canigliari e Romito, approvato con atto deliberativo n. 42 del 17 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, alle condizioni contenute nel parere dell'ufficio del Genio civile.";
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 22 del 29 marzo 2004 dell'unità operativa 4.1/Me.;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 ed in conformità al parere n. 22 del 29 marzo 2004, espresso dall'unità operativa 4.1/Me, la localizzazione e il progetto definitivo dei lavori di realizzazione del collegamento stradale fra le frazioni di Canigliari e Romito, approvato con atto deliberativo del consiglio comunale n. 42 del 17 dicembre 2003, alle condizioni contenute nel parere dell'ufficio del Genio civile di Messina.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto gli atti ed elaborati sotto elencati:
-  copia delibera del consiglio comunale n. 42 del 17 dicembre 2003, avente per oggetto: approvazione localizzazione e progetto definitivo dei lavori di realizzazione del collegamento stradale tra le frazioni Canigliari e Romito, in variante allo strumento urbanistico, ai sensi del disposto dell'art. 19 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, corredata di: proposta di deliberazione per il consiglio comunale su iniziativa del sindaco predisposta dall'area tecnica-tecnico manutentiva;
-  dichiarazione di pubblicazione all'albo pretorio da parte del segretario comunale capo della deliberazione n. 42 del 17 dicembre 2003, con deposito degli elaborati progettuali dall'11 gennaio 2004 al 25 gennaio 2004, senza che sia pervenuta alcuna osservazione e/o opposizione;
-  attestazione del sindaco sulla inesistenza di vincoli panoramici e paesaggistici sui terreni interessati dal progetto in variante allo strumento urbanistico;
-  comunicazione ai proprietari dell'area interessata del l'avviso del procedimento, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 327/2001;
-  dichiarazione congiunta del sindaco e del dirigente tecnico, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 327/2001;
-  copia conforme parere dell'ufficio del Genio civile di Messina, prot. n. 30969 del 12 dicembre 2003, rilasciato ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
-  parere tecnico n. 3 del 12 dicembre 2003, redatto dal responsabile del procedimento;
-  tav.    1  -  relazioni di progetto;
-  tav.    2  -  corografie, scala 1:10.000, 1:2.000, 1:4.000;
-  tav.    3  -  planimetrie di progetto, scala 1:500;
-  tav.    4  -  poligonale di progetto strada, scala 1:500;
-  tav.    5  -  profilo longitudinale, scala 1:500;
-  tav.    6  -  sezioni trasversali, scala 1:100;
-  tav.    7  -  sezioni tipo e partic. costruttivi, scala 1:100;
-  tav.    8  -  piano parcellare - indennità di esproprio, scala 1:1.000;
-  tav.  13  -  relazione geologica.

Art. 3

Il comune di Antillo resta onerato a provvedere agli adempimenti conseguenti all'emissione del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto, con esclusione degli allegati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 aprile 2004.
  LIBASSI 

(2004.17.1205)
Torna al Sommariohome


109


DECRETO 13 aprile 2004.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Catania.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale del 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 6 della legge n. 197 del 13 maggio 1985;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dal l'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Premesso che con decreto n. 1496 del 19 ottobre 1991, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 197 del 13 maggio 1985, è stata approvata una variante allo strumento urbanistico di Catania riguardante due aree da destinare alle nuove sedi di servizio dei Vigili del fuoco;
Visto il foglio prot. 8082 dell'8 settembre 2003, con il quale il comune di Catania ha trasmesso il progetto per la riconferma delle localizzazioni delle aree per la costruzione di due caserme Vigili del fuoco in variante al piano regolatore generale di Catania;
Vista l'ulteriore nota del comune di Catania, protocollo n. 8082 del 15 dicembre 2003, con la quale è stata trasmessa la documentazione integrativa richiesta con assessoriale n. 62431 del 17 ottobre 2003;
Vista la delibera n. 19 del 12 aprile 2003 del consiglio comunale di Catania avente ad oggetto "legge 13 maggio 1985, n. 197, art. 6. Scelta di due aree in variante al piano regolatore generale comunale per la costruzione di due nuove caserme";
Visto il parere favorevole prot. n. 28446/03 del 4 dicembre 2003, espresso dall'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13, legge n. 64/74, relativo alla previsione per la realizzazione del distaccamento zona nord;
Visto il parere favorevole prot. n. 28010/03 del 5 dicembre 2003, espresso dall'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 legge n. 64/74, relativo alla previsione per la realizzazione del distaccamento zona sud;
Vista la nota prot. 699 del 22 dicembre 2003, con la quale il servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla documentazione costituente il fascicolo, la proposta n. 84 del 22 dicembre 2003 formulata, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
Come riportato nella premessa della presente proposta di parere la variante di che trattasi riguarda due aree cosi individuate:
Nuova caserma dei VV.FF. distaccamento sud - lotto A:
- l'area d'intervento ricade parte in zona "verde rurale" (art. 25 delle N. di A.) del piano regolatore generale, parte in "sede stradale" (S.S. 192) e parte in zona "vincolo assoluto" fascia di rispetto stradale;
-  il progetto prevede la realizzazione di n. 2 campi da gioco e di n. 4 corpi di fabbrica ed interessa un lotto di superficie pari a mq. 42.000;
Nuova caserma dei VV.FF. distaccamento nord - lotto B:
-  l'area d'intervento ricade in zona "verde rurale" (art. 25 delle N. di A.) del piano regolatore generale ed è delimitata a nord dalla via S. Luca Evangelista, ad est ed ad ovest da stradine di campagna e a sud da proprietà di altra ditta;
-  il progetto prevede una struttura operativa composta da un corpo caserma, un corpo Hangar ed un corpo Torre di addestramento ed interessa un lotto di superficie pari a 10.000 mq.;
- entrambi i progetti rispettano l'indice di fabbricabilità previsto dal vigente piano regolatore generale per la zona "L" pari a 2 mc/mq.
Considerato che:
-  il procedimento amministrativo appare regolare ai requisiti prescritti dalla normativa di cui all'art. 6 della legge n. 197/85;
-  per quanto attiene agli aspetti urbanistici, gli interventi progettuali risultano compatibili con l'attuale assetto territoriale del comune di Catania;
-  i collegamenti viari già esistenti con la viabilità principale appaiono ottimali;
Per quanto sopra precede questo servizio 4/CT è del parere che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 13 maggio 1985, n. 197 la variante al piano regolatore generale adottata con deliberazione consiliare n. 19 del 12 aprile 2003, avente ad oggetto "legge 13 maggio 1985, art. 6, scelta di due aree in variante al piano regolatore generale comunale per la costruzione di due nuove caserme" sia meritevole di approvazione.";
Visto il voto n. 282 del 22 gennaio 2004, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, condividendo integralmente la sopracitata proposta del servizio 4/D.R.U. n. 84 del 22 dicembre 2003, ha espresso parere favorevole in merito alla variante in oggetto;
Ritenuto di poter condividere il superiore voto n. 282 del 22 gennaio 2004 che richiama integralmente la proposta del servizio 4/D.R.U. n. 84 del 22 dicembre 2003;
Rilevata la regolarità della procedura eseguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge regionale n. 197 del 13 maggio 1985 e successive modiche ed integrazioni ed in conformità al citato voto C.R.U. n. 282 del 22 gennaio 2004 del serv. 4°/D.R.U., è approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Catania, adottata con delibera consiliare n. 19 del 12 aprile 2003, relativa alla localizzazione delle aree da destinare a nuove sedi di servizio dei vigili del fuoco.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta del serv. 4°/D.R.U. n. 84 del 22 dicembre 2003;
2)  voto C.R.U. n. 282 del 22 gennaio 2004;
3)  delibera consiliare n. 19 del 12 aprile 2003;
4)  relazione tecnica-urbanistica;
5)  stralcio piano regolatore generale riguardante le zone di intervento;
6)  relazione geologica (zona sud);
7)  relazione geologica (zona nord);
8)  piano particellare d'esproprio (zona nord);
9)  piano particellare d'esproprio (zona sud).

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Catania resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 10 della legge 1150/42, per esteso nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 13 aprile 2004.
  LIBASSI 

(2004.17.1210)
Torna al Sommariohome


114

DECRETO 13 aprile 2004.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Siracusa.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Premesso che:
-  con foglio n. 5659 del 13 maggio 2003, il comune di Siracusa ha trasmesso gli atti ed elaborati riguardanti la variante allo strumento urbanistico generale, relativa alla realizzazione del nuovo cimitero in zona agricola, adottata con delibera consiliare n. 111 del 14 novembre 2002;
-  che, con nota prot. n. 204 dell'8 settembre 2003, l'unità operativa 4.2 del servizio 4 del dipartimento regionale urbanistica ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 38 dell'8 settembre 2003, formulata ai sensi dell. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si riporta:
"...Omissis...
Premesso:
Il comune di Siracusa è dotato di piano regolatore generale approvato con decreti nn. 167/76, 1611/88, 723/89 e 265/99, che non prevedono alcuna zona da destinare a nuova area cimiteriale.
In atto il comune sta procedendo alla revisione dello strumento urbanistico e, da notizie assunte presso l'ufficio tecnico comunale, il nuovo piano regolatore generale è stato trasmesso al consiglio comunale per l'adozione.
Rilevato:
L'attuale cimitero di Siracusa è posto in prossimità della S.S. 124 per Floridia in un'area a valenza storica data la presenza di elementi archeologici e paesaggistici che non permettono l'ampliamento dello stesso al fine di soddisfare nuove richieste di sepoltura dato l'incremento della mortalità.
Dagli elaborati progettuali, a firma del dirigente dell'ufficio tecnico comunale, e dagli atti trasmessi si evince quanto segue:
A seguito di avviso pubblico è pervenuta al comune una istanza a firma di privati cittadini che proponevano aree del proprio fondo per la realizzazione del nuovo cimitero.
In relazione all'istanza prodotta e in riferimento ad altre due aree localizzate dallo schema di massima del nuovo piano regolatore generale, il comune di Siracusa ha conferito incarico ad un gruppo tecnico di geologi per verificare l'idoneità dei siti individuati. Da detto studio è emerso che il terreno proposto dai privati è il più idoneo.
La nuova area risulta già inserita nel piano regolatore generale in itinere, avendo il comune acquisito il parere, ex art. 13 della legge n. 64/74, del Genio civile e il parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa.
L'area, dell'estensione di mq. 112.360, risulta classificata a verde agricolo nello strumento urbanistico vigente e, dal punto di vista urbanistico, l'area scelta appare facilmente raggiungibile dalla S.P. 14 ed urbanizzabile.
Dal sopralluogo della scrivente unità operativa si è rilevato che nell'area oggetto della variante insistono, entro la fascia di rispetto cimiteriale, alcuni fabbricati.
Il comune, con foglio prot. n. 10387 del 20 agosto 2003, ha chiarito che soltanto una modestissima quota delle volumetrie presenti nell'area viene usata come residenza e che, a seguito delle pubblicazioni della proposta di variante, non sono state presentate osservazioni né opposizioni. Ha comunicato altresì che, con riferimento all'art. 28 della legge n. 166/2002 per gli edifici insistenti nella fascia di rispetto cimiteriale, sono consentiti interventi di recupero o funzionali all'utilizzo dell'intervento stesso, l'ampliamento nella misura del 10% e i cambi di destinazione d'uso oltre a quelli previsti dalle lett. a), b), c) e d), dell'art. 31 della legge n. 457/78.
Le norme tecniche allegate alla relazione assoggettano a tale area la redazione di un piano esecutivo cimiteriale con la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.
Oltre alle destinazioni ammissibili all'interno del l'area cimiteriale, le norme prevedono per l'area di rispetto viali alberati adeguatamente collegati alla viabilità principale, zone a verde, parcheggi, chioschi per la vendita di fiori e manufatti e la manutenzione ordinaria e straordinaria per gli edifici esistenti, oltre al cambio di destinazione in aderenza a quella consentita per l'area.
Considerato:
Il comune giustifica la variante dalla necessità di dovere sopperire alle richieste di nuove sepolture non potendo, per motivi di carattere archeologico e paesaggistico, procedere all'ampliamento del cimitero esistente.
L'area prescelta a seguito di avviso pubblico è risultata la più idonea anche rispetto agli orientamenti dello schema di massima.
L'area ricade in zona E di verde agricolo del piano regolatore generale vigente ed è facilmente raggiungibile dalla S.P. 14 ed urbanizzabile.
La variante è stata oggetto di pubblicazioni e non risultano pervenute osservazioni e opposizioni.
Sulla variante si sono espressi l'ufficio del Genio civile e la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa.
Sull'area di rispetto cimiteriale insistono dei fabbricati, in minima parte destinati a residenza, per i quali si prevedono interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il cambio di destinazione d'uso in aderenza a quelle consentite nell'area.
La nuova area risulta inserita nella revisione del piano regolatore generale vigente oggi all'esame del consiglio comunale.
Per tutto quanto sopra, l'unità operativa 4.2 esprime parere favorevole alla proposta di variante adottata dal consiglio comunale di Siracusa, con d.c. n. 111 del 14 novembre 2002, per la realizzazione del nuovo cimitero.";
-  che, con voto n. 268 del 27 novembre 2003, condiviso con dirigenziale prot. n. 76307 del 30 dicembre 2003, il Consiglio regionale dell'urbanistica, alla luce della nota integrativa n. 20793/2003 del 20 novembre 2003 dell'ufficio del Genio civile di Siracusa, emessa a seguito delle eccezionali precipitazioni meteoriche del 17 settembre 2003, ha espresso parere contrario alla variante in argomento non condividendo la proposta di parere n. 38 dell'8 settembre 2003;
Visto il foglio prot. n. 491 del 16 gennaio 2004, assunto al protocollo generale di questo Assessorato al n. 2115 del 19 gennaio 2004, con il quale il comune di Siracusa, nel fornire ulteriori elementi di valutazione in relazione a quanto oggetto del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 268/2003, ha richiesto il riesame della variante in argomento;
Vista la delibera n. 111 del 14 novembre 2002, con la quale il consiglio comunale di Siracusa ha adottato la variante allo strumento urbanistico per la realizzazione del nuovo cimitero;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista l'attestazione a firma del segretario generale, prot. n. 45729 del 29 aprile 2003, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della variante in argomento, nonché attestante la mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni;
Visto il parere, condizionato, reso dall'ufficio del Genio civile di Siracusa, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, con nota prot. n. 14077 del 25 giugno 2001;
Vista l'ulteriore nota prot. n. 20793 del 20 novembre 2003, con la quale l'ufficio del Genio civile di Siracusa, in dipendenza dei danni causati dalle precipitazioni meteoriche del settembre 2003, nonché della parziale modifica dell'area riguardante il precedente parere n. 14077 del 25 giugno 2001, ha formulato, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 64/74, l'ulteriore parere, con prescrizioni, in merito alla previsione per la realizzazione del nuovo cimitero;
Vista la nota prot. n. 17 del 2 gennaio 2002, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa, servizio per i beni architettonici, paesaggistici, naturali ed urbanistici, ha espresso parere favorevole, ai soli fini della tutela paesaggistica dei luoghi;
Visto il voto n. 295 del 12 febbraio 2004, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che nel corso del sopralluogo svoltosi in data 6 febbraio 2004, in cui erano presenti i rappresentanti del Consiglio regionale dell'urbanistica, del Genio civile di Siracusa, della Sovrintendenza di Siracusa e dell'amministrazione comunale, è emerso:
che la zona a rischio, indicata nella citata nota integrativa dell'ufficio del Genio civile di Siracusa, interessa aree che si localizzano solo all'esterno della zona in cui ricade la variante allo strumento urbanistico per la realizzazione del nuovo cimitero di Siracusa;
che la zona direttamente interessata dalla variante urbanistica è localizzata su di un versante pseudo pianeggiante costituito da terreni sabbioso-ghiaiosi ad elevata permeabilità primaria che danno luogo ad un basso dilavamento superficiale.
Si deduce, dunque, che l'area di che trattasi presenta un assetto geomorfologico e strutturale tale da non consentire il verificarsi di alcuna forma di dissesto idrogeologico e che le prescrizioni contenute nella nota integrativa dell'ufficio del Genio civile devono intendersi come indicazioni progettuali finalizzate alla regolamentazione del flusso delle acque meteoriche e dilavanti sul terreno, le quali andranno adeguatamente regimentate in sede progettuale.
Per quanto sopra, il Consiglio revoca il precedente voto n. 268/2003 ed in considerazione che il supplemento istruttorio ha evidenziato circostanze obiettive che modificano il primitivo quadro di riferimento orografico e geologico, sulla base del quale si ebbe a formare il precedente convincimento del Consiglio, suscitando nuove valutazioni e diverse conclusioni.
Per tutto ciò il Consiglio esprime parere favorevole alla variante urbanistica per la realizzazione del nuovo cimitero.";
Ritenuto di poter condividere il superiore voto n. 295 del 12 febbraio 2004, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modiche ed integrazioni, in conformità al citato voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 295 del 12 febbraio 2004 ed alle condizioni contenute nei provvedimenti degli uffici in premessa citati, è approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Siracusa, adottata con delibera consiliare n. 111 del 14 novembre 2002, relativa alla realizzazione del nuovo cimitero.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta dell'unità operativa 4.2/D.R.U. n. 35 del 22 luglio 2003;
2)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 268 del 27 novembre 2003;
3)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 295 del 12 febbraio 2004;
4)  delibera del consiglio comunale di Siracusa n. 111 del 14 novembre 2002;
5)  relazione tecnica;
6)  elaborato unico: individuazione territoriale area cimiteriale esistente e di nuovo impianto e area cimiteriale di nuovo impianto in scala 1:10.000 e 1:5.000.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico, presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Siracusa resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 aprile 2004.
  LIBASSI 

(2004.17.1207)
Torna al Sommariohome


114

DECRETO 13 aprile 2004.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di una stazione radio base della rete cellulare GSM in territorio del comune di Castelbuono.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il foglio datato 18 febbraio 2003, acquisito al protocollo di questo Assessorato in pari data con il n. 10413, con il quale la Vodafone Omnitel N.V. ha richiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, del progetto riguardante la realizzazione di una stazione radio base della rete cellulare GSM nel comune di Castelbuono in contrada Carizzi;
Vista la nota prot. n. 14744 del 5 marzo 2003, con la quale questo Assessorato ha richiesto al comune di Castelbuono l'avviso del consiglio comunale, ai sensi dell'art, 6 della legge regionale n. 15/91, sul progetto in argomento;
Visto il foglio prot. n. 2749 del 18 febbraio 2004, pervenuto in data 19 febbraio 2004 ed acquisito al protocollo di questo Assessorato il 3 marzo 2004, con il n. 12565, con il quale il comune di Castelbuono ha riscontrato la richiesta di questo Assessorato di cui alla sopracitata nota n. 14744/2003;
Vista la delibera n. 65 del 5 giugno 2003, con la quale il consiglio comunale di Castelbuono, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91, ha espresso parere favorevole, a condizioni, sul progetto in argomento;
Vista la nota prot. n. 18201/POS. IV-2/20 del 18 dicembre 2002, con la quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Palermo, nei soli riguardi degli scopi del vincolo idrogeologico ha autorizzato, con prescrizioni, il progetto in argomento;
Vista la nota prot. n. 454/N.C.C.E. del 23 dicembre 2002, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo ha espresso parere igienico-sanitario favorevole a condizioni;
Vista la nota prot. n. 10777/N del 23 dicembre 2002, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo n. 490/99, si è espressa favorevolmente sul progetto in argomento;
Vista la nota prot. n. 6983-10370/2003 del l6 settembre 2003, con la quale l'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sulle previsioni di variante urbanistica in argomento;
Visto il parere n. 27 del 29 marzo 2004, reso dal servizio III/D.R.U. di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che qui di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilievi
Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto tecnologico costituito da antenne per la ricezione e trasmissione, poste in sommità di un palo di apparati TLC cui queste sono collegate, il tutto integrato in un rimorchio carrellato.
Il sito dell'opera è una porzione di terreno rettangolare di mt. 12,00x10,00, accessibile dalla strada esistente.
Considerazioni
La scelta del sito è determinata dalla circostanza che la posizione geografica risponde ai requisiti di idoneità e qualità fissati nel progetto di rete radiomobile predisposto dal gestore del sistema per la copertura radio base dell'area di Castelbuono.
Questo gruppo di lavoro del servizio III del D.R.U., per quanto visto, premesso, rilevato e considerato, è del parere che il progetto in esame sia da condividere per quanto riguarda la compatibilità con l'assetto territoriale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni ed alle condizioni e raccomandazioni richiamate nei nulla osta richiesti per competenza ai vari uffici.";
Ritenuto di poter condividere il sopra citato parere n. 27 del 29 marzo 2004, reso dal servizio III/D.R.U. di questo Assessorato;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 in conformità al parere n. 27 del 29 marzo 2004, reso dal servizio III/D.R.U. di questo Assessorato, nonché alle condizioni e prescrizioni contenute nei pareri degli uffici in premessa citati, è autorizzato, in variante allo strumento urbanistico vigente nel comune di Castelbuono, il progetto proposto dalla Vodafone Omnitel N.V. relativo alla realizzazione in contrada Carizzi dello stesso comune di una stazione radio base della rete cellulare GSM.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere del servizio III/D.R.U. n. 27 del 29 marzo 2004;
2)  delibera del consiglio comunale di Castelbuono n. 65 del 5 giugno 2003;
3)  relazione tecnica ed elaborati grafici di progetto in unico elaborato;
4)  relazione geologica.

Art. 3

La Vodafone Omnitel N.V. dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione e/o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

La Vodafone Omnitel N.V. ed il comune di Castelbuono sono onerati, ciascuno per la propria competenza, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 aprile 2004.
  LIBASSI 

(2004.17.1206)
Torna al Sommariohome


105

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 30 aprile 2004.
Graduatoria degli autobus sostituibili destinati al trasporto pubblico locale appartenenti alle aziende pubbliche e private.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TRASPORTI E COMUNICAZIONI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 28 settembre 1939, n. 1822;
Visto il D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 14, 1° comma, della legge 7 dicembre 1999, n. 472;
Visto il decreto n. 42/GAB. del 21 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 6 giugno 2003, con il quale sono stati approvati i criteri per la definizione della graduatoria degli autobus da sostituire e le modalità per l'accesso ai benefici del contributo;
Visto il decreto n. 2134/serv. 1/TR del 6 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 50 del 21 novembre 2003, con il quale è stata approvata la prima graduatoria così come definita dal precedente decreto n. 42/GAB.;
Visto il decreto n. 107/serv. 1/TR del 12 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 del 9 aprile 2004, con il quale è stata pubblicata l'integrazione alla prima graduatoria allegata al decreto n. 2134/serv. 1/TR relativamente alle aziende che erano risultate escluse dalla prima graduatoria atteso che le istanze risultavano pervenute dopo il termine fissato nello stesso decreto n. 2134;
Tenuto conto che sulla base delle domande di riesa me e delle conferme alla disponibilità all'acquisto fatte pervenire dalle aziende concessionarie si può procedere, nel rispetto dei criteri e delle modalità approvate, alla redazione della graduatoria degli autobus sostituibili distinta in relazione all'appartenenza di questi ad aziende pubbliche o private;
Preso atto che la graduatoria riporta tutti i mezzi "regolari" per i quali le aziende hanno già manifestato l'impegno alla sostituzione e quelli che, a seguito di specifica richiesta di riesame, sono risultati coerenti con i requisiti fissati nel decreto n. 42/GAB., nonché gli autobus che, elencati oltre i numeri indicati come stima del limite massimo sostituibile, non sono stati erroneamente confermati dalle aziende concessionarie;
Tenuto conto che, per quanto previsto dal punto B.1 dell'art. 1 del decreto n. 42/GAB., sono state giudicate non accoglibili le documentazioni pervenute oltre il termine di presentazione dell'istanza e non allegati alla stessa;
Tenuto conto che, nel rispetto a quanto previsto dal punto B.5 dell'art. 1 del decreto n. 42/GAB., sono state esaminate tutte le considerazioni espresse dalle aziende concessionarie e sono state valutate positivamente quelle finalizzate alla correzione di refusi tipografici, all'erronea acquisizione informatica dei documenti trasmessi, all'aggiornamento di atti e/o documenti già trasmessi mentre non sono state ritenute ammissibili tutte le integrazioni di documenti non già allegati all'istanza originaria;
Vista l'allegata graduatoria degli autobus sostituibili distinta per aziende pubbliche e private;
Ritenuto di dover fare salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere d'ufficio allo scorrimento della graduatoria stessa in dipendenza delle ulteriori conferme di disponibilità alla sostituzione che i concessionari dovranno fare pervenire, pena l'esclusione, in relazione a tutti gli autobus in elenco, in qualunque posizione collocati in graduatoria;
Considerato che la pubblicazione dell'allegata graduatoria non costituisce in alcun modo autorizzazione all'acquisto che, viceversa, si concretizzerà con espressa comunicazione solo dopo che l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze avrà definito l'operazione di mutuo ed autorizzato la spesa;
Ritenuto di dovere stabilire che le somme che saran no assegnate dalla Regione siciliana per la sostituzione di ogni singola tipologia di autobus dovranno costituire pagamento contanti che i concessionari dovranno corrispondere ai fornitori per l'acquisto dei nuovi autobus e per il quale il concessionario, perentoriamente entro 30 giorni dall'incasso del contributo, dovrà esibire apposita quietanza liberatoria resa dal venditore e contenente gli estremi del versamento, non inferiore al contributo pagato. In carenza l'Amministrazione procederà al recupero delle somme erogate;
Ritenuto necessario che gli autobus acquistati con i benefici di cui al presente decreto siano sostituiti in ordine di anzianità ed assoggettati a riservato dominio, per l'importo del contributo pagato dalla Regione siciliana;
Ritenuto necessario stabilire che, qualora si intendes sero attivare modalità di leasing finanziario per le somme residuali risultanti dalla differenza tra il costo del mezzo e l'importo finanziato dalla Regione siciliana, i concessionari dovranno sottoporre a specifica garanzia le som me erogate come contributo dalla Regione siciliana e ad accettazione preventiva della Regione siciliana stessa il contratto di leasing proposto;
Ritenuto di potere procedere all'approvazione della graduatoria degli autobus sostituibili, redatta secondo le modalità di cui sopra;
Ritenuto, in relazione all'ulteriore disponibilità all'acquisto che le aziende manifesteranno, di dovere pubblicare successivamente, al solo fine informativo, l'elenco dei beneficiari dei contributi;

Decreta:


Art. 1

In esecuzione e nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite nel decreto n. 42/GAB. del 21 maggio 2003, è approvata la graduatoria degli autobus sostituibili destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni alla data del 6 giugno 2003 (Cfr. all. 1).

Art. 2

La pubblicazione dell'allegata graduatoria non costituisce in alcun modo autorizzazione all'acquisto degli auto bus poiché questa si concretizzerà con espressa auto rizzazione da parte del dipartimento regionale trasporti e comunicazioni solamente dopo che l'Assessorato regio nale del bilancio avrà autorizzato la spesa.

Art. 3

I concessionari di T.P.L. dovranno, entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione del presente atto, fare pervenire, pena l'esclusione, le ulteriori conferme di disponibilità alla sostituzione redatte in conformità all'allegato 2.

Art. 4

Il dipartimento regionale trasporti e comunicazioni procederà d'ufficio allo scorrimento della graduatoria di cui all'art. 1 in dipendenza delle ulteriori conferme di disponibilità alla sostituzione che perverranno. Con successivo atto si darà notizia dei beneficiari effettivi dei contributi e del numero dei mezzi che potranno sostituire, distinti per tipologia.

Art. 5

Le somme assegnate dalla Regione siciliana quale contributo per la sostituzione di ogni singolo autobus devono essere corrisposte dai concessionari di T.P.L. ai fornitori come "pagamento contanti" e per ogni acquisto i concessionari stessi devono esibire al dipartimento trasporti apposita quietanza liberatoria, resa dal fornitore, di importo non inferiore al contributo e riportante, oltre al numero di telaio del nuovo autobus, gli estremi del versamento.

Art. 6

Gli autobus acquistati con i benefici di cui al presente decreto devono essere sostituiti in ordine di anzianità ed assoggettati a riservato dominio, per l'importo del contributo pagato dalla Regione siciliana.

Art. 7

I concessionari che intendessero attivare modalità di leasing finanziario per le somme residuali risultanti dalla differenza tra il costo del mezzo e l'importo finanziato dalla Regione siciliana, devono sottoporre ad accettazione preventiva del dipartimento regionale trasporti e comunicazioni il contratto di leasing proposto ed a specifica garanzia le somme erogate come contributo dallo stesso.

Art. 8

Ai sensi del IV comma dell'art. 3 della legge regionale n. 10/91, avverso il presente decreto può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni dalla pubblicazione ovvero, entro 60 giorni al Tribunale amministrativo regionale.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 30 aprile 2004.
  LO BUE 



N.B. - Gli elenchi e la prima graduatoria, allegati al presente decreto, sono consultabili anche nel sito internet del dipartimento trasporti all'indirizzo www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti.

Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF


(2004.19.1315)
Torna al Sommariohome


DISPOSIZIONI E COMUNICATI



110*



PRESIDENZA

Rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione.

Con D.P. n. 95/serv.1°/U.O.1/S.G. del 13 aprile 2004, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, il consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) è stato rinnovato, per la durata di un quadriennio, nella seguente composizione:
-  dott.  Carullo Antonio - presidente;
-  dott.  Chiriaco Annibale - componente esperto;
-  dott.  Curmona Angelo - componente esperto;
-  dott.  Minagra Vincenzo - componente designato dall'U.N.C.I. e dall'A.G.C.I.;
-  avv.  Landi Adolfo - componente designato da Confcooperative Sicilia;
-  dott.  Sanfilippo Emanuele - componente designato da Lega Siciliana Cooperative.
Fanno parte del consiglio di amministrazione dell'I.R.C.A.C., in rappresentanza delle maggiori organizzazioni dei lavoratori, con voto consultivo, i signori:
-  dott.  Mezzio Paolo - componente designato dalla CISL;
-  avv. Balistreri Maurizio - componente designato dalla UIL;
-  rag. Raffa Carmelo - componente designato dalla FABI.
Il dott. Sanfilippo Emanuele è stato nominato vice presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione.
(2004.16.1114)
Torna al Sommariohome


068


Integrazione del collegio sindacale del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario.

Con D.P. n. 96/Serv.1°/U.O.1/SG del 13 aprile 2004, il collegio sindacale del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS) è stato integra to, ai sensi del comma 17 dell'art. 21 della legge regionale n. 30/93, dal rag. Trifirò Salvatore, direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Caltanissetta.
Lo stesso cesserà dalla carica unitamente agli altri componenti nominati in sede di rinnovo dell'organo.
(2004.16.1115)
Torna al Sommariohome



102
Autorizzazione alla Raffineria di Gela S.p.A. per il recupero del rifiuto CER 050105*.

Con ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiu ti e per la tutela delle acque n. 298 del 23 marzo 2004, è stata concessa, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, alla Raffineria di Gela S.p.A., contrada Piana del Signore - Gela (CL), l'auto rizzazione al recupero del rifiuto CER 050105* perdita di olio, per un quantitativo massimo di 30 mc/giorno.
(2004.16.1128)
Torna al Sommariohome


119


Autorizzazione all'A.M.I.A. S.p.A., con sede in Palermo, per il deposito preliminare del percolato proveniente da un serbatoio e da vasche di rifiuti solidi urbani di Bellolampo.

Con ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiu ti e per la tutela delle acque n. 317 del 24 marzo 2004, l'A.M.I.A. S.p.A., con sede in via Pietro Nenni n. 28 - Palermo, è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, per un periodo di un anno, al deposito preliminare (D15) del percolato, identificato con il codice CER 190703, proveniente dal serbatoio interrato in c.a. di raccolta percolato III vasca rifiuti solidi urbani di Bellolampo o direttamente dalle vasche di rifiuti solidi urbani di Bellolampo.
(2004.16.1129)
Torna al Sommariohome


119


Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nell'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15).

La Presidenza della Regione comunica, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, che negli anni 2003 e 2002 sono stati corrisposti, a componenti privati o pubblici di commissioni, comitati e collegi comunque denominati, per incarichi attribuiti per l'espletamento di compiti connessi all'Amministrazione della Regione, i compensi indicati nelle tabelle che seguono trasmessi dalle seguenti Amministrazioni:
-  Presidenza della Regione;
-  Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;
-  Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
-  Assessorato regionale dell'industria;
-  Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
-  Assessorato regionale del turismo.

Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF


(2004.14.1017)
Torna al Sommariohome


008


ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Espropriazione definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, su immobili siti nel comune di Ramacca, per lavori di ristrutturazione ed ammodernamento del canale Gerbini 2° lotto.

Con decreto n. 192 del 6 aprile 2004 del dirigente del servizio infrastrutture di bonifica, irrigazione ed elettrificazione rurale e relative espropriazioni del dipartimento regionale interventi strutturali, è stata pronunciata l'espropriazione definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, sugli immobili siti nel comune di Ramacca di proprietà delle ditte qui di seguito elencate:
Comune di Ramacca
1)  Cassa per la formazione della proprietà contadina con sede in Roma, codice fiscale 80093830588. Ditta proprietaria attuale o presunta tale: ISMEA con sede in Roma, codice fiscale 08037790584, partita I.V.A. 01942351006: foglio 155, particella 459, qualità orto irriguo, mq. 255, totale E 568,65; foglio 155, particella 463, qualità orto irriguo, mq. 200, totale E 446,00. Sommano E 1.014,65.
Indennità di occupazione E 126,83.
Totale indennità depositata E 1.141,48.
Quietanza n. 20 del 26 febbraio 2004.
(2004.16.1122)
Torna al Sommariohome


077


ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'istituto dei ciechi Florio e Salamone di Palermo.

Con decreto n. 360 del 13 aprile 2004, l'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ha ricostituito il consiglio di amministrazione dell'istituto dei ciechi Florio e Salamone di Palermo come segue:
-  dr. Palmigiano Gaetano, dr. Montano Crispino, prof. Re Peppino, prof. Iacono Giuseppe, in rappresentanza dell'Unione italiana ciechi;
- prof.ssa Anna Maria Pepi, in rappresentanza dell'Università degli studi di Palermo;
-  dr. Chiarenza Alessandro, in rappresentanza del comune di Palermo.
Si provvederà all'integrazione in seno al suddetto consiglio dei rappresentanti della Provincia regionale di Palermo, degli utenti dell'istituto e della Famiglia Florio, non appena saranno pervenute le designazioni e relative dichiarazioni di cui alla legge regionale n. 19/97.
(2004.16.1116)
Torna al Sommariohome


088


Rettifica del decreto 19 febbraio 2004, concernente espropriazione definitiva ed occupazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologico, artistico e storico, di immobili ricadenti nella Valle dei Templi del comune di Agrigento.

Il dirigente del servizio tutela ed acquisizioni del dipartimento regionale beni culturali ed ambientali ed educazione permanente con decreto n. 5852 del 13 aprile 2004, ha provveduto alla rettifica dei dati catastali indicati sul decreto n. 5290 del 19 febbraio 2004, relativamen te ai mq. di un'area espropriata della Valle dei Templi di Agrigento.
(2004.16.1127)
Torna al Sommariohome


078


ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Approvazione della convenzione stipulata con il presidente dell'Automobile club di Trapani per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 160 del 25 marzo 2004 del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito è stata approvata la convenzione stipulata con il presidente dell'Automobile club di Trapani sig. Di Vita Nicola, nato a Trapani il 19 ottobre 1959 ed ivi residente in piazza Umberto 1° n. 8, con la quale lo stesso Automobile club, esercente attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto con sede in Trapani, via Virgilio n. 115, codice M.C.T.C. ATP 1001, è stato autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche nella Regione siciliana.
(2004.16.1092)
Torna al Sommariohome


083


ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti società cooperative.

Con decreto n. 869 del 6 aprile 2004 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è nuovamente avviata la gestione commissariale della cooperativa Il Capriolo, con sede in Messina.
Viene nominato commissario straordinario l'avv. Sebastiano Paratore, nato a Sinagra (ME) il 6 marzo 1958 e residente in Messina, via San Sebastiano n. 19, fino al 6 ottobre 2004.
(2004.16.1096)
040

Con decreto n. 871 del 6 aprile 2004 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è stata prorogata la gestione commissariale della cooperativa Il Pilone, con sede in Messina, già avviata con decreto n. 1716 del 30 maggio 2003, fino al 30 aprile 2004.
Viene confermato nell'incarico il dott. Antonio Chisari.
(2004.16.1095)
Torna al Sommariohome


040


ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Sospensione delle elezioni del sindaco e del consiglio dei comuni di Niscemi e Villabate già indette per i giorni 12-13 giugno 2004.

Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali n. 1110 del 27 aprile 2004, sono state sospese, a seguito dello scioglimento dei consigli comunali ex art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deliberato in data 23 aprile 2004 dal Consiglio dei Ministri, le elezioni del sindaco e del consiglio dei comuni di Niscemi (CL) e di Villabate (PA), già indette con decreto n. 1018 del 19 aprile 2004.
(2004.19.1347)
Torna al Sommariohome


050


ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Rivalutazione dei canoni superficiari di cui all'art. 19, commi 1 e 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

Con decreto del dirigente responsabile del servizio II risorse minerarie ed energetiche del dipartimento regionale industria n. 552/serv. II-10 del 25 marzo 2004, vistato alla ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dell'industria il 30 marzo 2004, al n. 133/214, sono stati rivalutati, rispetto al 31 dicembre 2003, i canoni superficiari di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 19 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, ai sensi e per gli effetti del comma 3 del medesimo art. 19, come di seguito indicato:
a)  canone superficiario previsto dall'art. 19, comma 1, legge regionale 27 aprile 1999, n. 10: E 4,1657x1,0501=E 4,3744;
b)  canone superficiario previsto dall'art. 19, comma 2, legge regionale 27 aprile 1999, n. 10: E 10,5238x1,0501=E 11,0510.
(2004.16.1109)
Torna al Sommariohome



087
Integrazione dell'elenco delle aziende ammesse alla concessione delle agevolazioni previste dalla sottomisura 4.04.a) - Servizi innovativi di rete del P.O.R. Sicilia 2000-2006.

Si rende noto che in seguito all'ordinanza di sospensione pronunciata dal TAR sezione staccata di Catania sul ricorso promosso dall'azienda Teleservice S.p.A., con sede in Gravina di Catania, la stessa è stata ammessa, per un importo di E 80.000,00, con posizione n. 96, tra le aziende i cui progetti hanno superato positivamente la fase istruttoria e valutativa per la concessione delle agevolazioni di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 25 ottobre 2002, parte I, supplemento ordinario.
(2004.19.1319)
Torna al Sommariohome


CIRCOLARI



101

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 26 marzo 2004, n. 12.
Attività concertistiche - Procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi anno 2004 previsti dalla legge 10 dicembre 1985, n. 44 - capitolo 377722.

L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - dipartimento regionale beni culturali e ambientali ed educazione permanente, al fine di favorire la diffusione e conoscenza della cultura musicale nel territorio della Regione siciliana, eroga contributi per attività musicali ad associazioni concertistiche di interesse regionale, provinciale e locale, tenendo conto del livello artistico dei programmi presentati, della capacità organizzativa delle associazioni e dell'organicità dei cicli che intendono svolgere, nonché dell'attività che si propongono di realizzare in zone non adeguatamente servite e della programmazione di concerti nei quali sia prevista la partecipazione di musicisti siciliani.
Le associazioni sono considerate di interesse regionale quando, operanti in Sicilia da un quinquennio, abbiano organizzato almeno 30 manifestazioni concertistiche annue di alto livello artistico di interesse provinciale quando, operanti in Sicilia da un triennio, abbiano organizzato cicli di almeno 10 manifestazioni concertistiche annue di alto livello artistico, di interesse locale quando abbiano operato in Sicilia da un triennio ed abbiano organizzato almeno 5 manifestazioni di carattere musicale.
Le istanze di associazioni che non dimostrino di possedere i suddetti requisiti saranno considerate inammissibili.
Modalità di presentazione delle istanze
Le associazioni che intendono avvalersi delle provvidenze dovranno fare pervenire le istanze all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - dipartimento regionale beni culturali e ambientali ed educazione permanente - servizio promozione e valorizzazione - unità operativa XIV - via delle Croci, 8 - 90139 Palermo.
Le richieste, a pena decadenza, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a far data dalla pubblicazione della presente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entro e non oltre trenta giorni dalla medesima data; farà fede in ogni caso, il timbro postale. Le richieste che pervenissero prima o dopo la data suindicata non saranno ritenute ammissibili.
Qualora il termine ultimo di presentazione venga a scadere in un giorno festivo, detto termine si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Documentazione preventiva
L'istanza, in duplice copia, di cui una in bollo - l'even tuale esenzione deve essere indicata e motivata - a firma del legale rappresentante, in cui siano riportati i seguen ti dati:
-  indicazioni della legge e della circolare ai sensi delle quali è chiesto il contributo, le istanze che non specifichino il numero della circolare o che facciano generico riferimento ai benefici previsti dalla legge n. 44/85 saranno ritenute inammissibili;
-  partita I.V.A. o codice fiscale;
-  modalità di pagamento tra una delle seguenti:
a)  accredito in conto corrente postale o bancario (precisare ragione sociale della banca, indirizzo, codice ABI - CAB - CIN, intestazione e numero del c/c);
b)  quietanza diretta presso la cassa della Regione Sicilia.
Qualora i dati relativi alla modalità di pagamento richiesta dall'istante risultassero incompleti o illeggibili, l'amministrazione procederà a liquidare il contributo a mezzo quietanza diretta presso la cassa della Regione siciliana;
-  impegno ad apporre il logo della Regione sicilia na - Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, su tutti gli atti ufficiali del l'iniziativa ammessa a contributo;
-  le società cooperative indicheranno anche i dati di iscrizione al registro prefettizio e di omologazione presso il competente tribunale.
All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti in originale e copia:
1)  dettagliato programma (in triplice copia) dell'attività da svolgersi comprensivo degli spettacoli, delle presumibili date e delle località di svolgimento;
2)  dettagliato bilancio preventivo da cui risultino le singole voci in entrata ed in uscita relative all'iniziativa da svolgere corredato di dichiarazione del legale rappresentante, attestante la veridicità e conformità a quello approvato dagli organi statutari;
3)  copia dello statuto e dell'atto costitutivo;
4)  autocertificazione a firma del legale rappresentan te da cui risulti da quanto tempo l'associazione opera in Sicilia nonché le attività svolte negli anni precedenti (fino ad un massimo di cinque anni) e la cui documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle manifestazioni è depositata presso la sede dell'associazione e può essere prodotta a richiesta dell'Amministrazione;
5)  fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità.
Procedure per l'erogazione del contributo
L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione determinerà l'assegnazio ne dei contributi ai soggetti giuridici richiedenti, sulla base delle valutazioni espresse dall'ufficio speciale per la valorizzazione del patrimonio culturale.
L'intervento finanziario dell'Amministrazione si intende finalizzato alle attività il cui inizio ricade nell'eser cizio finanziario di riferimento.
Gli enti interessati, ricevuta la comunicazione di concessione del contributo, dovranno inviare, entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della stessa, la dichiarazione di accettazione a firma del legale rappresentante.
Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, su richiesta del legale rappresentante dell'ente, potrà essere concessa l'anticipazione dell'80% del contributo, purché l'ente risulti in regola con la presentazione dei rendiconti relativi ai contributi ricevuti negli esercizi finanziari precedenti e nei limiti della disponibilità del plafond di cassa.
Documentazione consuntiva (da produrre in originale e copia)
La liquidazione dei contributi assegnati verrà erogata a seguito di presentazione della documentazione elencata e dovrà essere presentata entro il termine di novanta giorni dalla cessazione dell'attività di cui a contributo:
1)  dettagliata relazione sull'iniziativa svolta con indicazione dei luoghi e delle date di svolgimento, corredata da documentazione che comprovi l'effettivo svolgimento delle manifestazioni;
2)  bilancio consuntivo dell'attività per la quale è stato assegnato il contributo, da cui risultino le singole voci in entrata ed in uscita; sul bilancio dovrà essere apposta dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante, che attesti: che il bilancio è veritiero e conforme a quello approvato dagli organi statutari; che tutta la documentazione di spesa presentata a copertura del contributo concesso non sarà utilizzata per la concessione di altri contributi.
A corredo del bilancio dovrà essere presentata la documentazione giustificativa della spesa in originale, per l'intero ammontare del contributo;
3)  dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante:
a)  l'assolvimento di ogni obbligo fiscale, assistenziale e di collocamento, ivi compresi gli obblighi S.I.A.E.;
b)  che l'ente ha avuto assegnati o no contributi da altri enti pubblici e privati per la medesima attività cui si riferisce il contributo; nel caso in cui abbia ottenuto altri contributi dovrà indicarne entità e provenienza e dichiarare che la documentazione è depositata presso la propria sede;
c)  che per lo svolgimento delle manifestazioni sono stati rilasciati i permessi e/o le autorizzazioni da parte delle autorità competenti, ivi compresi quelli previsti dalla vigente normativa relativamente all'ordine pubblico e all'agibilità e sicurezza dei luoghi dove si svolgono le rappresentazioni;
d)  che il soggetto giuridico richiedente è soggetto o no alla detrazione dell'imposta I.V.A., ai sensi del D.P.R. n. 600/73 e successive modifiche ed integrazioni;
4) certificato di agibilità E.N.P.A.L.S., ove prescritto;
5)  numero due esemplari del materiale a stampa e pubblicitario (locandine, depliants etc.) con il logo dell'Assessorato regionale dei beni culturali, ed ambientali e della pubblica istruzione, ed ogni altro materiale che comunque comprovi l'attività svolta.
Avvertenze
1)  Ai sensi del comma 7° dell'art. 4 della legge regionale n. 36/91 l'erogazione tanto dell'eventuale anticipazione quanto del saldo del contributo alle società cooperative è subordinata alle notizie aggiornate sulle condizioni gestionali ed economico-finanziarie acquisite, a cura dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
2)  L'Amministrazione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, mediante il proprio ufficio unità operativa XIV/BC, al fine di accertare la regolarità dello svolgimento dell'iniziativa, accedendo anche alla documentazione conservata presso il beneficiario, che è onerato di consegnare in copia con forme la documentazione che l'Amministrazione riterrà di richiedere.
L'Amministrazione ha, altresì, facoltà di erogare il contributo dopo l'effettuazione di ispezione che accerti l'attendibilità dei dati presentati dal soggetto istante.
3)  L'Amministrazione escluderà dai finanziamenti i soggetti che abbiano reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veritiere.
4) Eventuali irregolarità e/o illegittimità riscontrate in corso di verifica e/o ispezione saranno denunciate all'autorità competente e costituiranno presupposto per l'esclu sione anche da successivi finanziamenti.
5)  Eventuali variazioni al programma determinate da impossibilità sopravvenuta o da cause di forza maggiore (indisponibilità degli artisti, eventi atmosferici etc.) dovranno essere tali garantirne l'originaria qualità e consistenza.
Dette variazioni dovranno comunque essere comunicate tempestivamente all'Assessorato, che ne valuterà la conformità alle caratteristiche qualitative e quantitative del programma originariamente presentato.
In caso di difformità da dette caratteristiche, l'Assessorato potrà revocare o ridurre il contributo assegnato.
Disposizioni finali
1)  In mancanza o in caso di inadeguatezza e/o incompletezza della documentazione relativa al consuntivo, decorso infruttuosamente un anno dalla richiesta di integrazione, è disposta la revoca o la riduzione del contributo e, conseguentemente, il recupero dell'eventuale acconto comprensivo degli interessi legali.
In tale ipotesi il soggetto è escluso dai contributi per un periodo di tre anni e, comunque, fino alla restituzione delle somme percepite comprensive degli interessi legali.
2)  Il legale rappresentante dell'ente beneficiario dell'intervento finanziario deve sottoscrivere, assumendosene la responsabilità civile e penale, tutta la documentazione richiesta dalla presente circolare.
3)  La liquidazione dei contributi è disposta al termine dell'attività sulla base della documentazione consuntiva.
Non saranno liquidate somme relative a contributi concessi qualora non sia stata definita la documentazione relativa a contributi di anni precedenti.
4)  L'assegnazione degli interventi finanziari è, comunque, subordinata alla disponibilità del pertinente capitolo del bilancio regionale.
I tempi di liquidazione tanto dell'anticipo quanto del saldo finale sono subordinati alla disponibilità del plafond di cassa.
La presente circolare annulla e sostituisce le precedenti ed ha validità per l'esercizio finanziario 2004.
  L'Assessore: GRANATA 

Allegati

All'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali
e della pubblica istruzione - Servizio promozione
e valorizzazione - Unità operativa XIV/BC
Via delle Croci, 8 - 90139 Palermo
Il sottoscritto .............................................................................................................................. nato a ............................................................................. il ................................................................ quale rappresentante legale del ...................................................................................... sita in ........................................................................., partita I.V.A. o codice fiscale dell'ente ................................................................................................................ in relazione all'istanza presentata all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, ai fini di beneficiare del contributo previsto dalla legge regionale n. 44/85, ed alla comunicazione assessoriale della concessione di un contributo per l'esercizio finanziario 2004.
Dichiara

1) di accettare il contributo di € ............................................................ sul cap. 377722;
2) di essere a piena conoscenza delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 44/85, nonché di quelle contenute nella circolare assessoriale n. 12 del 26 marzo 2004;
3) che la parte della spesa non coperta dal contributo regionale sarà a carico dell'ente dichiarante;
4) che la responsabilità della gestione dell'attività è affidata esclusivamente all'ente dichiarante;
5) che resta a carico dell'ente l'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale assistenziale e di collocamento;
6) che le voci di bilancio trovano riscontro nella documentazione agli atti regolarizzata a norma di legge e depositata presso la propria sede;
7) di accettare la modalità di concessione ed erogazione del contributo regionale secondo quanto stabilito dalla circolare assessoriale n. 12 del 26 marzo 2004 e la clausola che, qualora l'Assessorato valuti negativamente i modi e/o i tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, potrà revocare, in tutto o in parte, il contributo disposto e procedere al recupero delle somme eventualmente anticipate, comprensive degli interessi legali maturati;
8) che a tal fine l'Assessorato potrà anche incaricare propri funzionari ed esperti per eventuali accertamenti;
9) che dagli atti ufficiali dell'iniziativa (manifesti, pubblicità, programmi, etc.) dovrà risultare il patrocinio dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
Firma
............................................................................................


All'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali
e della pubblica istruzione - Servizio promozione
e valorizzazione - Unità operativa XIV/BC
Via delle Croci, 8 - 90139 Palermo
Oggetto: Attività concertistiche - Procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi anno 2004 previsti dalla legge 10 dicembre 1985, n. 44 - Capitolo 377722 - Circolare n. 12 del 26 marzo 2004.
Il sottoscritto ........................................................................................................................ nato a ............................................................................. il ................................................................ C.F. ..................................................................................................., nella qualità di legale rappresentante del ...................................................................................................................... sita in .........................................................................................., partita I.V.A. o codice fiscale ..............................................................................., (limitatamente alle società cooperative iscrizione al registro prefettizio e di omologazione presso il competente tribunale), rivolge istanza, ai sensi della circolare n. 12 del 26 marzo 2004 al fine di beneficiare di un contributo di € ............................................ sul capitolo 377722 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2004, come previsto dalla legge regionale n. 44/85 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione di .................................................................................................... .....................................................................................................................................................................
Si impegna ad apporre il logo della Regione siciliana - Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, su tutti gli atti ufficiali dell'iniziativa ammessa a contributo.
Allega in originale e copia:
1) dettagliato programma dell'attività da svolgersi comprensivo delle opere da rappresentare, delle presumibili date e delle località di svolgimento;
2) dettagliato bilancio preventivo da cui risultino le singole voci in entrata ed in uscita relative all'iniziativa da svolgere corredato di dichiarazione del legale rappresentante, attestante la veridicità e conformità a quello approvato dagli organi statutari;
3) fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità;
4) atto costitutivo e statuto.
Firma
............................................................................................

(2004.16.1101)
Torna al Sommariohome


088*

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 23 aprile 2004, n. 3.
Cofinanziamento privato.

La presente circolare abroga qualsiasi altra disposizione dettata in materia dalle precedenti circolari ed in contrasto con la presente, in particolare quelle di cui alla circolare n. 2/2000 del 2 luglio 2002 "Direttive per la programmazione e gestione del P.R.O.F. Piano regionale dell'offerta formativa ex legge regionale n. 24/76 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo 2001-2006", e tiene conto delle disposizioni di cui al regolamento n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000, modificato dal regolamento n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004, e delle circolari ministeriali in materia di Fondo sociale europeo.
Per quanto attiene la natura dei costi ammissibili, si rinvia al documento nel testo proposto dalla Commissione europea approvato con decreto 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22, supplemento ordinario n. 1 dell'11 maggio 2001.
L'obbligo del cofinanziamento privato si applica solo a quegli interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo, in quanto previsto dal Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. Sicilia, nella percentuale indicativa nello stesso documento indicata.
Il cofinanziamento privato deve essere calcolato innanzitutto al di fuori del parametro fissato, fermo restando l'obbligo della rendicontazione del costo totale del progetto.
Il cofinanziamento, a termini di regolamento, non deve essere necessariamente a fronte di spese che effettivamente si sostengono, ma deve essere comunque giustificato dal fatto che sono state utilizzate, ad esempio, determinate attrezzature e che per queste non si richiede il finanziamento.
Infatti il regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000, modificato dal regolamento n. 448/2002 della Commissione del 10 marzo 2004, concernente l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali, prevede, nella norma n. 1 "Spese effettivamente sostenute", anche l'ammissibilità di contributi in natura per la realizzazione del progetto, a condizione che:
a)  consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali o prestazioni volontarie non retribuite;
b)  non siano collegati a misure di ingegneria finanziaria di cui alle norme 8 (Fondi per mutui e capitali di rischio), 9 (Fondi di garanzia) e 10 (Locazione finanziaria);
c)  il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e valutazione indipendenti;
d)  in caso di apporto di terreni o immobili, il loro valore viene certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato;
e)  in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore viene determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività eseguita.
Pertanto, così come stabilito anche dal Ministero del lavoro nel documento "Vademecum 2000", oltre che dall'avviso n. 3/2002 del 17 luglio 2002 del dipartimento regionale della formazione professionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 26 luglio 2002 (Cap. V, § V.7), condizioni da rispettare sono:
-  la prestazione deve essere conforme alle disposizioni generali di ammissibilità, in particolare a quelle relative all'acquisto di terreni e di edifici e alle spese delle pubbliche amministrazioni;
-  l'importo dichiarato a titolo degli apporti in natura deve essere valutato e certificato sulla base di tariffari ufficiali fissati da un'autorità indipendente, oppure da un professionista terzo indipendente;
-  il contributo comunitario non può superare l'importo delle spese effettivamente sostenute, ossia il costo netto sovvenzionabile al netto degli apporti in natura (esempio: nell'ipotesi di un tasso di cofinanziamento comunitario del 50% per un costo totale sovvenzionabile di 100, in cui le spese effettivamente sostenute rappresentano solo 40 e le prestazioni in natura 60, il contributo comunitario, teoricamente pari a 50 (50% di 100) in questo caso è limitato a 40);
-  il calcolo del costo del lavoro deve essere effettuato conformemente alle norme nazionali in materia di calcolo del costo orario, giornaliero o settimanale del lavoro (per esempio, le tariffe legali riconosciute - contratto collettivo nazionale di lavoro per il lavoro subordinato, i parametri previsti da ordini professionali o strutture di categoria per il lavoratore autonomo, qualora esistano norme del genere).
Sempre ai sensi del citato regolamento CE n. 1685/ 2000 della Commissione del 28 luglio 2000, modificato dal regolamento n. 448/2002 della Commissione del 10 marzo 2004, non è ammissibile il costo dell'ammortamento di immobili acquistati con il contributo di finanziamenti nazionali o comunitari.
Nel caso di beni materiali la spesa potrà essere dimostrata: o esponendo il costo della rata di ammortamento, o esponendo le fatture (intestate all'organismo che cofinanzia) relative all'acquisto di attrezzature utilizzate nel progetto, ma per le quali non si chiede il finanziamento, o esponendo preventivi di spesa relativi all'acquisto o leasing o noleggio di attrezzature di cui l'organismo è già in possesso ed utilizzate nel progetto.
Si ricorda, inoltre, che ai sensi della circolare ministeriale n. 41/2003 del 5 dicembre 2003, è ammissibile, in linea di principio, entro il limite di un eventuale cofinanziamento privato, l'indennità di frequenza di lavoratori autonomi abituali ed imprenditori.
Infine, nel caso in cui i destinatari dell'intervento siano lavoratori dipendenti, e l'intervento formativo sia svolto in orario di lavoro, potrà essere esposto il costo orario aziendale relativo alle ore in cui è in formazione (Avviso 3/02, Cap. VI. § VI.2).
  L'Assessore: STANCANELLI 

(2004.19.1324)
Torna al Sommariohome


091


RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA. L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Elezione dei sindaci, dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali del 12-13 giugno 2004. Indizione comizi.

Nel comunicato di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 23 aprile 2004, a pag. 88, nell'elenco dei consigli circoscrizionali del comune di Siracusa deve intendersi inserita la "circoscrizione: Tiche".
(2004.19.1346)050


Torna al Sommariohome


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 35 -  84 -  8 -  65 -  20 -  42 -