REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 11 GIUGNO 2004 - N. 25
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Presidenza

DECRETO 26 maggio 2004.
Graduatoria dei progetti ammissibili relativi alle iniziative di cooperazione decentrata promosse dai soggetti di cui all'art. 196 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32  pag.

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 7 maggio 2004.
Bando 2003, P.O.R. Sicilia 2000/2006, misura 4.15 - azione "A" Agriturismo. Promozione dell'adeguamento dello sviluppo delle zone rurali (Feaog). Graduatoria provvisoria delle domande ammissibili ed elenco delle istanze prive dei requisiti di ammissibilità  pag.


DECRETO 13 maggio 2004.
Individuazione di una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia ricadente nel territorio del comune di Caltagirone  pag. 21 


DECRETO 13 maggio 2004.
Affidamento in gestione di una zona cinologica stabile all'interno dell'azienda agro-venatoria Mattarello, sita in agro di Villalba  pag. 22 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 6 febbraio 2004.
Graduatoria degli interventi P.I.T. ammessi a finanziamento, a valere della misura 2.03 del P.O.R. Sicilia 2000/2006 "Gestione innovativa e fruizione del patrimonio culturale", asse II, risorse culturali, ed elenco degli interventi non ammissibili  pag. 23 

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 20 aprile 2004.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004  pag. 28 


DECRETO 21 aprile 2004.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004  pag. 29 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 1 aprile 2004.
Modifica al bando allegato al decreto 22 giugno 2001, concernente Programma operativo plurifondo 2000/2006. Misure 4.3.1 e 4.3.2 - Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura  pag. 30 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 18 marzo 2004.
Ammissione a finanziamento di progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione per la prevenzione della disoccupazione di lunga durata - misura 3.02" del P.O.R. Sicilia 2000/2006, asse III, risorse umane  pag. 30 


DECRETO 18 marzo 2004.
Ammissione a finanziamento di progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione per gruppi svantaggiati - misura 3.04" del P.O.R. Sicilia 2000/2006, asse III, risorse umane  pag. 36 

Assessorato della sanità

DECRETO 19 gennaio 2004.
Dichiarazione quale zona di sorveglianza da malattia vescicolare del suino di un territorio circostante un allevamento suino sito nel comune di Alia  pag. 38 

DECRETO 11 maggio 2004.
Revoca dei decreti 14 gennaio 2004 e 19 gennaio 2004, relativi, rispettivamente, alla dichiarazione quale zona di protezione e zona di sorveglianza da malattia vescicolare del suino di un territorio circostante un allevamento suino sito nel comune di Alia  pag. 39 


DECRETO 12 maggio 2004.
Corsi di formazione manageriale per direttori generali, direttori amministrativi, direttori sanitari e per dirigenti di strutture complesse delle aziende sanitarie per il biennio 2004/2005  pag. 39 


DECRETO 21 maggio 2004.
Modifica del decreto 12 maggio 2004, concernente corsi di formazione manageriale per direttori generali, direttori amministrativi, direttori sanitari e per dirigenti di strutture complesse delle aziende sanitarie per il biennio 2004 /2005  pag. 41 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 6 maggio 2004.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Maletto  pag. 42 


DECRETO 12 maggio 2004.
Autorizzazione del progetto relativo a lavori di recupero ambientale e valorizzazione turistica nel territorio del comune di Pantelleria  pag. 56 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Modifica dello statuto della casa di riposo II.PP.A.B. riunite San Gaetano e orfanotrofio Concezione di Salemi  pag. 58 
Sostituzione di un componente del comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale del territorio di Priolo, Augusta, Melilli, Floridia, Solarino e Siracusa  pag. 58 
Sostituzione di un componente del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trapani  pag. 58 
Sostituzione di un componente del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Messina  pag. 58 
Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo portuale di Messina  pag. 58 
Giudizio positivo di compatibilità ambientale al progetto di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili, nel territorio del comune di Termini Imerese  pag. 58 
Autorizzazione alla ditta Recupero rottami di ferro e metalli di Filippone Paolo & C. s.n.c., con sede legale in Termini Imerese, per la realizzazione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili  pag. 59 
Approvazione dello "studio del sistema idrico Sosio Verdura e Belice e sistema Garcia", redatto dalla SO.GE.SID. S.p.A.  pag. 59 
Approvazione dello "studio ed analisi delle risorse dell'invaso Gibesi", redatto dalla SO.GE.SID. S.p.A.  pag. 59 
Approvazione dello "studio ed analisi delle risorse dell'invaso Villarosa", redatto dalla SO.GE.SID. S.p.A.  pag. 59 
Provvedimenti concernenti autorizzazioni all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso in impianti ubicati nella città di Palermo  pag. 59 
Autorizzazione all'A.M.A.P. S.p.A., con sede in Palermo, per il trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi di provenienza agroalimentare  pag. 59 
Autorizzazione al comune di Castelbuono per le operazioni di messa in riserva di rifiuti recuperabili provenienti da raccolta differenziata  pag. 59 
Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nell'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15)  pag. 59 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Integrazione del consiglio di amministrazione dell'Accademia di belle arti di Palermo  pag. 84 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Provvedimenti concernenti riconoscimento di corsi professionali abilitanti per l'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio  pag. 84 
Provvedimenti concernenti riconoscimento di corsi professionali abilitanti per attività commerciali  pag. 84 
Riconoscimento di corsi preparatori per agenti di affari in mediazione  pag. 84 
Provvedimenti concernenti società cooperative  pag. 85 

Assessorato dei lavori pubblici:
Impegno di spesa per l'esecuzione di lavori urgenti nel comune di Nizza di Sicilia  pag. 85 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Provvedimenti concernenti modifica della ragione sociale di enti assegnatari di progetti finanziati nell'ambito del P.O.R. Sicilia 2000/2006, misure 3.09 e 5.03  pag. 85 
Sostituzione di un componente della commissione Cassa integrazione guadagni edilizia ed affini della provincia di Trapani  pag. 85 
Nomina dei componenti della commissione Cassa integrazione guadagni della provincia di Agrigento  pag. 85 
Nomina dei componenti della commissione Cassa integrazione guadagni per i lavoratori edili ed affini della provincia di Agrigento  pag. 86 
Nomina dei componenti della commissione Cassa integrazione guadagni della provincia di Ragusa  pag. 86 
Nomina dei componenti della commissione Cassa integrazione guadagni per i lavoratori edili ed affini della provincia di Caltanissetta  pag. 86 
Nomina dei componenti della commissione Cassa integrazione guadagni della provincia di Caltanissetta  pag. 86 
Nomina dei componenti della commissione Cassa integrazione guadagni della provincia di Enna  pag. 86 
Nomina dei componenti della commissione Cassa integrazione guadagni per i lavoratori edili ed affini della provincia di Enna  pag. 87 
Nomina dei componenti della commissione Cassa integrazione guadagni per i lavoratori edili ed affini della provincia di Ragusa  pag. 87 
Nomina dei componenti della commissione Cassa integrazione guadagni per i lavoratori edili ed affini della provincia di Caltanissetta  pag. 87 
Nomina dei componenti della commissione Cassa integrazione guadagni della provincia di Caltanissetta  pag. 87 
Proroga dei termini di scadenza del PROF 2005  pag. 88 

Assessorato della sanità:
Riconoscimento di idoneità per l'esercizio dell'attività allo stabilimento di prodotti ittici della ditta Mare Verde di Lombardo Antonino & La Rosa Giovanni s.n.c., con sede in Marsala  pag. 88 
Revoca dell'autorizzazione alla distribuzione di specialità medicinali per uso umano alla società SA.GI.PHARM, con sede in Messina  pag. 88 
Provvedimenti concernenti revoca del riconoscimento di idoneità a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale  pag. 88 
Sospensione del riconoscimento di idoneità conferito allo stabilimento della ditta Bruno Carni s.r.l., con sede in Belpasso  pag. 88 
Variazione della ragione sociale della ditta Sicula Carni di Villafranca Giovanni & C., con sede nel comune di Misilmeri, a ditta Eurogel s.r.l.  pag. 88 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Finanziamento al comune di Motta S.Anastasia per la realizzazione di opere in attuazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, misura 1.07, azione b  pag. 88 
Finanziamento al comune di Prizzi per la realizzazione di opere in attuazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, misura 1.07, azione b  pag. 88 
Finanziamento al comune di Villarosa per la realizzazione di opere in attuazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, misura 1.07, azione b  pag. 89 
Finanziamento al comune di Aidone per la realizzazione di lavori urgenti.  pag. 89 
Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.  pag. 89 
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Villafrati  pag. 89 
Giudizio positivo di compatibilità ambientale al progetto per la realizzazione di un impianto eolico da istallare nei comuni di Marineo e Cefalà Diana  pag. 89 

CIRCOLARI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 7 maggio 2004, n. 15.
Concessione in uso di teatri antichi, monumenti e zone archeologiche appartenenti al demanio della Regione siciliana per l'effettuazione di manifestazioni e spettacoli e per la riproduzione di beni culturali. Integrazioni alla circolare n. 23 del 25 giugno 2002  pag. 90 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

CIRCOLARE 10 maggio 2004, n. 5.
Nuove direttive per la predisposizione dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici - lettera e), comma 10, articolo 9, del decreto 13 novembre 2002  pag. 90 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

CIRCOLARE 24 maggio 2004, n. 2.
Decreto legislativo n. 22/97 e legge n. 257/92. Campo di applicazione  pag. 90 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

CIRCOLARE 18 maggio 2004, n. 3.
Validità degli orari delle autolinee a concessione regionale  pag. 91 


SUPPLEMENTO ORDINARIO

Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
STATUTI

Statuto del comune di Caltagirone.
Statuto del comune di Favara.
Statuto del comune di Ficarra.
Statuto del comune di Lercara Friddi.
Statuto del comune di Marianopoli.
Statuto del comune di Scaletta Zanclea.
Statuto del comune di Castrofilippo - Modifiche.

DECRETI ASSESSORIALI





PRESIDENZA


DECRETO 26 maggio 2004.
Graduatoria dei progetti ammissibili relativi alle iniziative di cooperazione decentrata promosse dai soggetti di cui all'art. 196 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA COOPERAZIONE DECENTRATA ALLO SVILUPPO ED ALLA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 22, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2004;
Visto il decreto presidenziale n. 101 del 10 luglio 2001, con il quale è stato istituito l'Ufficio speciale per la cooperazione decentrata allo sviluppo e alla solidarietà internazionale;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, ed, in particolare, l'art. 196, con il quale "la Regione siciliana partecipa alle attività di cooperazione, allo sviluppo e ad interventi di solidarietà internazionale";
Visto il decreto presidenziale 2 agosto 2001, con il quale si è provveduto alla destinazione degli Assessori agli Assessorati regionali ed alla destinazione di un Assessore regionale alla Presidenza della Regione;
Visto il decreto n. 1/U.S.C.S. del 19 ottobre 2001, notificato alla ragioneria centrale della Presidenza, con il quale la gestione del capitolo n. 100328, ferma restando la sua collocazione alla rubrica 1 della Presidenza della Regione, è affidata all'Ufficio speciale per la cooperazione decentrata allo sviluppo ed alla solidarietà internazionale, ed i relativi poteri di spesa sono esercitati dal dirigente responsabile dello stesso Ufficio;
Visto il decreto 19 giugno 2002, che detta i criteri e le modalità per la concessione di benefici economici ai soggetti di cui all'art. 196, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto il decreto n. 22/U.S.C.S. del 16 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28 del 20 giugno 2003, che modifica il decreto 19 giugno 2002;
Visto, in particolare, l'art. 9 del decreto 16 giugno 2003, che definisce i criteri di selezione per l'attribuzione dei punteggi alle proposte progettuali;
Vista la circolare n. 1/U.S.C.S. del 20 giugno 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 4 luglio 2003, nella quale vengono specificati i criteri di attribuzione dei punteggi di cui al punto precedente;
Visto il decreto n. 35/U.S.C.S. del 19 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 16 gennaio 2004, con cui sono state pubblicate le liste dei progetti ammessi e non ammessi;
Visto il decreto n. 36/U.S.C.S. del 22 dicembre 2003, registrato dalla ragioneria centrale per la Presidenza in data 23 dicembre 2003 al n. 9094, con il quale è stata impegnata la somma di E 997.200,00 a valere sul cap. 100328 del bilancio della Regione siciliana per il finanziamento delle iniziative di cooperazione decentrata di cui alla graduatoria del presente decreto;
Vista la nota n. 385/2004 del 17 marzo 2004, con la quale la commissione istituita dall'Assessore destinato alla Presidenza, analizzate le opposizioni all'esclusione dei progetti dalla lista di quelli ammissibili, accoglieva quella presentata dal comune di Monreale, includendo la relativa iniziativa alla 2ª fase dell'istruttoria per l'attribuzione dei punteggi;
Vista la nota n. 506/2004 del 7 aprile 2004, con cui l'Ufficio speciale per la cooperazione decentrata allo sviluppo ed alla solidarietà internazionale rappresentava all'Assessore destinato alla Presidenza gli esiti dell'istruttoria compiuta sulle istanze pervenute a seguito della pubblicazione del decreto 16 giugno 2003;
Ritenuto di dovere procedere all'approvazione della graduatoria delle iniziative ammissibili;

Decreta:


Art. 1

Per le considerazioni di cui in premessa, è approvata la graduatoria di merito delle proposte progettuali ammissibili, relative alle iniziative di cooperazione decentrata, presentate ai sensi e per gli effetti del decreto 16 giugno 2003, di cui all'allegato A.

Art. 2

L'Ufficio speciale procederà ad assumere gli adempimenti necessari all'emissione dei provvedimenti di finanziamento degli interventi ritenuti ammissibili e che troveranno copertura finanziaria.

Art. 3

In sede di emanazione di provvedimento concessivo, la somma erogabile potrà discostarsi da quella richiesta sulla base dell'ammissibilità dei costi contenuti nel piano finanziario di ciascun progetto.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 maggio 2004.
  PICENO 


Allegato A
GRADUATORIA FINALE


  Posizione Soggetto Punti     Progetto Finanziamento richiesto (euro) 
            Titolo (sintesi) Paese 
  1 Cope 62,5 Sanitario Tanzania 49.913,00 
  2 Comune di Gibellina 59,0 Agecava Tunisia 79.363,00 
  3 Comune di Floridia 51,0 Gestione acque Ecuador 63.435,00 
  4 Ciss 49,5 Appoggio all'educazione Macedonia 50.000,00 
  5 Comune di Sortino 48,5 Sviluppo agricolo Marocco 74.322,00 
  6 Ciss 46,5 Bisogni aftout Mauritania 50.000,00 
  7 Comune di Bolognetta 45,5 ADMID Romania 79.797,40 
  8 Comune di Lipari 43,5 Sviluppo sostenibile Tunisia 80.001,00 
  9 Comune di Bolognetta 43,0 Non luogo utopia Capo Verde 80.000,00 
  10 Ass. Raoul Follereau 40,5 Riabilitazione disabili India 12.781,00 
  10 Mathesis s.c.r.l. 40,5 Laboratorio ceramica Brasile 79.978,00 
  12 Comune di Nicolosi 39,0 Tourism in network Romania 50.001,00 
  13 Comune di Valverde 36,5 Sviluppo ecoturismo Nicaragua 80.001,00 
  14 Ass. Mani Tese 36,0 Ai-ads kibarè Benin 32.135,00 
  15 Comune di Palermo 35,5 Agricoltura ambiente società Tunisia 79.992,80 
  16 Comune di S. Ninfa 35,0 Pianet@b612 Romania 80.000,00 
  17 Ass. Live Europe 34,0 Futuro prossimo Romania 78.001,00 
  18 Comune di Monreale 33,5 Donne per donne Romania 79.500,00 
  18 Ass. Fernando Santi 33,5 Sicilia per brasile Brasile 14.501,00 
  20 Ass. Tulime 33,0 Sviluppo economia Tanzania 79.710,00 
  20 Ass. Luciano Lama 33,0 Caseificio Bosnia 50.000,00 
  20 Cric 33,0 smir Marocco 40.001,00 
  23 Comune di Mazara del Vallo 32,5 Sviluppo sostenibile Tunisia 80.001,00 
  24 C.C.I.A.A. Palermo 32,0 CerQaC Marocco 78.782,90 
  24 Ass. Fernando Santi 32,0 Helping juventude Brasile 14.911,00 
  26 Comune di Cefalù 30,0 ITCos Marocco 79.408,74 
  26 Università Catania 30,0 Osservatorio PMIAA Libano/Egitto 80.001,00 
  26 co.m.se.d. 30,0 Prevenzione HIV Somalia 42.094,00 
  29 Comune di Catania 28,5 Douala Catania Cameroun 80.001,00 
  30 Provincia regionale di Palermo 28,0 Meditemarmi Tunisia 35.000,00 
  31 Comune di Bagheria 27,5 Sviluppo impresa Romania 80.001,00 
  32 Comune di Cefalà Diana 27,0 Network termale Romania 78.001,00 
  33 Comune di Niscemi 26,0 Produzione carciofo Zambia 80.001,00 
  33 co.m.se.d. 26,0 Prevenzione mutilazioni genitali Somalia 79.990,66 
  35 Cope 25,5 Empowerment donna Tunisia 36.967,50 
  36 Ass. Luciano Lama 25,0 Centro sociale Marocco 70.000,00 
  36 Dip. materno infantile di Palermo 25,0 Econetwork2 Tunisia 80.000,00 
  38 Comune di S. Giuseppe Jato 24,5 Risorse naturali Croazia 80.001,00 
  39 Comune di Venetico 23,5 Prevenzione morti neonatali Mali 67.374,47 
  40 Comune di Campofiorito 23,0 Promozione Integrata Società Ucraina 50.001,00 
  40 Comune di Giardinello 23,0 Miglioramento cond. igieniche Romania 50.001,00 
  42 Anci Sicilia 22,5 Ristrutturazione istituto Sarmiento Argentina 80.001,00 
  43 Provincia regionale di Messina 21,5 Scuola per Gaza Palestina 69.143,86 
  44 Avsi 21,0 Sostegno PMI Argentina 40.001,00 
  45 Anci Sicilia 19,5 Diritto bambini Argentina 80.001,00 
  46 Comune di Campobello di Mazara 18,5 Cooperazione oceanografica Russia/loc. 50.001,00 
  46 Anci Sicilia 18,5 Sportello impresa Argentina 80.001,00 
  48 Comune di Capizzi 18,0 Cure primarie Brasile 50.001,00 
  49 Comune di Caltabellotta 16,5 Bambini al teatro Tunisia 83.001,00 
  50 Istituto zooprofilattico "Mirri" (PA) 16,0 Educazione sanitaria Lettonia 80.001,00 
  51 Magis 15,0 Esodo urbano Madacascar 73.704,26 
  52 Ass. Speranza 14,0 Ascalù Eritrea 80.001,00 
  53 Comune di Vittoria 13,5 Infrastrutture idriche Tunisia 79.960,00 
  53 Sorelle Missionarie Misericordia 13,5 Dispensario Madagascar 95.101,00 
  53 Comune di Ispica 13,5 Filiera suinicola Serbia 85.001,00 
  56 Enghera 13,0 Commercio equo Kenia 38.901,00 
  57 Comune di Portopalo 11,0 Corjfena hippurus Malta 79.901,00 
  58 Caritas Mazara 8,0 Laurea ai poveri Ecuador 35.001,00 
  58 Comune di Agrigento 8,0 Tarik Locale 32.978,50 
  60 Arci Sicilia 5,0 Telos Locale 70.001,00 
  61 Provincia regionale di Agrigento 4,0 Centro accoglienza Locale 50.001,00 


(2004.22.1588)
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012*


ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 7 maggio 2004.
Bando 2003, P.O.R. Sicilia 2000/2006, misura 4.15 - azione "A" Agriturismo. Promozione dell'adeguamento dello sviluppo delle zone rurali (Feaog). Graduatoria provvisoria delle domande ammissibili ed elenco delle istanze prive dei requisiti di ammissibilità.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999;
Visto il decreto n. 189 del 21 febbraio 2001, con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento, a seguito della deliberazione n. 326 della Giunta regionale del 18 ottobre 2000, approvata con D.P. n. 125 del 21 gennaio 2001;
Visto il decreto di esternazione del Presidente della Regione del 20 novembre 2000 della deliberazione di Giunta di Governo n. 260 del 18 ottobre 2000, con la quale è stato adottato il P.O.R. Sicilia 2000/2006, già approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000;
Vista la legge regionale n. 25/94 in materia di agriturismo;
Vista la legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000;
Visto il Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006;
Vista la circolare assessoriale n. 308 del 7 dicembre 2001 "Modalità procedurali di attuazione del P.O.R.";
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 20 del 29 gennaio 2003, con il quale, ai fini della gestione e della rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto il bando relativo alla misura 4.15 azione "A" - Agriturismo del P.O.R. Sicilia 2000/2006 "Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali (Feaog)", dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dipar timento interventi strutturali, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana n. 4 del 24 gennaio 2003;
Visto il precedente decreto n. 2259 del 10 dicembre 2003, con il quale è stato costituito il nucleo di valutazione delle iniziative ritenute ammissibili per l'accesso agli aiuti previsti dal bando della misura 4.15, azione "A" - Agriturismo;
Visto il precedente decreto n. 7 del 26 gennaio 2004, con il quale è stato sostituito un componente il nucleo di valutazione;
Visto il precedente decreto n. 2560 del 22 dicembre 2003, con il quale sono stati approvati gli elenchi provvisori delle istanze ammissibili e di quelle prive dei requisiti di ammissibilità;
Vista la proposta di graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili a finanziamento, redatta dal predetto nucleo di valutazione, sulla base del punteggio attribuito secondo i criteri fissati dal bando della misura 4.15 - azione "A" Agriturismo - Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali (Feaog);
Viste le richieste di riesame delle condizioni di ammissibilità delle domande, presentate ai sensi dell'art. 13 del bando;
Considerate le risultanze istruttorie delle suddette richieste di riesame, in base alle quali sono state riammesse n. 41 domande;
Vista la documentazione prodotta dalle ditte interessate a seguito delle prescrizioni notificate con il predetto decreto n. 2560 del 22 dicembre 2003;
Considerate le risultanze istruttorie dell'esame della documentazione di cui al punto precedente, in base alle quali sono state escluse n. 35 istanze, inizialmente ammesse in via condizionata, in quanto non hanno soddisfatto le prescrizioni previste;
Viste le note del nucleo di valutazione nn. 18, 26 e 35, datate rispettivamente 1 marzo 2004, 15 marzo 2004 e 14 aprile 2004, con le quali è stata comunicata l'ina mmissibilità delle istanze delle ditte Castrogiovanni Sigismundo, Pironti Francesco e Trifilò Concetto;
Considerato che, successivamente, con specifico provvedimento, sarà approvata e pubblicata la graduatoria definitiva ed impegnate le somme a favore delle ditte che saranno inserite utilmente in graduatoria ai fini del finanziamento, come previsto dal suddetto art. 13 del bando, nonché la graduatoria definitiva riservata alle aziende ricadenti nelle aree P.I.T.;
Considerato che ai progetti inseriti nella graduatoria deve essere applicata la riserva finanziaria destinata ai P.I.T. approvati con D.P.R. n. 94/segr. del 18 giugno 2002 e successivi;
Tenuto conto che tutti gli interessati potranno presentare ricorso o chiedere la revisione del punteggio attribuito nei termini previsti dal bando;
Tenuto conto che le attuali risorse finanziarie di spesa pubblica, relative al finanziamento delle iniziative di cui al bando della misura 4.15 azione "A" del P.O.R. 2000/2006, sono determinate in E 12.000.000,00 a valere sul capitolo 542927 della rubrica Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento interventi strutturali, salvo ulteriore eventuale disponibilità finanziaria da aggiungere all'importo precedente indicato;
Vista la legge finanziaria n. 4 del 16 aprile 2003, art. 48 "attivazione spesa misure P.O.R." che prevede l'uti lizzo delle maggiori somme risultanti dalle rimodulazioni finanziarie delle misure ai fini dello scorrimento delle graduatorie già approvate;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'approvazione della graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili secondo il punteggio attribuito dal nucleo di valutazione, nonché dell'elenco delle istanze ritenute non ammissibili in quanto carenti dei requisiti di ammissibilità;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Per le finalità di cui alle premesse, è approvata la graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili di cui all'allegato elenco, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

E' approvato l'elenco delle istanze prive dei requisiti di ammissibilità, riportato nell'allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 3

I titolari delle istanze inserite nella graduatoria di cui al precedente art. 1 potranno presentare, entro 20 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione in Gazzetta del presente decreto, ricorso o chiedere la revisione del punteggio attribuito, trasmettendo apposita memoria scritta a questo Assessorato, secondo quanto indicato dall'art. 13 del bando, allegando la documentazione ritenuta opportuna.

Art. 4

E' notificato l'avvio del procedimento di esclusione dalla graduatoria alle ditte contrassegnate con l'asterisco (*), comprese nell'elenco di cui al precedente art. 2, come disposto dall'articolo 13 del bando.

Art. 5

E' notificata l'esclusione definitiva dalla graduatoria alle ditte prive di asterisco, comprese nell'elenco di cui al precedente art. 2.

Art. 6

Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa riferimento al bando relativo alla misura 4.15, azione "A" - Agriturismo - Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali (Feaog), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 24 gennaio 2003, nonché al Com plemento di programmazione, alle norme comunitarie, nazio nali e regionali vigenti.

Art. 7

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per il visto di competenza.
Palermo, 7 maggio 2004.
  CROSTA 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste in data 20 maggio 2004, al n. 2570.

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(2004.23.1608)
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101*


DECRETO 13 maggio 2004.
Individuazione di una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia ricadente nel territorio del comune di Caltagirone.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Visto il decreto n. 2882 del 17 dicembre 2001, di approvazione del proprio contratto individuale di lavoro;
Visto il provvedimento n. 21078 del 29 dicembre 2003, con il quale il dirigente generale del dipartimento interventi strutturali di questo Assessorato ha rinnovato per un biennio, a decorrere dall'1 gennaio 2004, l'incarico al dirigente del servizio faunistico-venatorio;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 41 della predetta legge che demanda all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste l'individuazione delle zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, su proposta delle Ripartizioni faunistico-venatorie, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni cinofile legalmente costituite e delle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie;
Visto, in particolare, il 4° comma del predetto art. 41, che distingue le zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani in zona A, in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione della stessa, e in zona B costituita da un territorio di scarso pregio faunistico ambientale e in cui si riscontra una presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica;
Visto il decreto presidenziale n. 18 del 17 settembre 2001, riguardante il regolamento di attuazione delle zone cinologiche in Sicilia;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Catania, prot. n. 1691 del 31 marzo 2003, con la quale la stessa propone la individuazione di una zona stabile B per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio del comune di Caltagirone, ricadente nella contrada Poggio Racineci all'interno del l'azienda agro-venatoria Poggio Racineci;
Vista la relazione datata 24 febbraio 2003, redatta a seguito di sopralluogo effettuato in data 20 febbraio 2003 dai funzionari della Ripartizione faunistico-venatoria di Catania, dalla quale si evince che la zona ha i requisiti per essere classificata come zona B;
Vista la D.S.A.N. di assenso all'individuazione della zona cinologica di tipo B già sopra indicata, resa in data 7 ottobre 2003 dal concessionario dei terreni interessati al vincolo, sig. Guastella Biagio, nato a Caltagirone il 6 marzo 1955;
Visto il verbale datato 28 marzo 2003, riguardante l'acquisito parere favorevole espresso dai rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie e ambientaliste previsto dall'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 33/97, così come sostituito dall'art. 4 della legge regionale n. 7 dell'8 maggio 2001;
Vista la nota del comune di Caltagirone (CT), prot. n. 1803 del 12 marzo 2003, con la quale si comunica che nulla osta da parte dello stesso all'individuazione della zona cinologica stabile di tipo B ricadente nella contrada Poggio Racineci del proprio territorio;
Vista la successiva nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Catania, prot. n. 261 del 4 febbraio 2004, con la quale viene restituita la proposta di individuazione della zona cinologica B dopo la pubblicazione all'albo pretorio del comune di Caltagirone per 15 giorni consecutivi, con la comunicazione che, trascorso il termine prefissato dalla pubblicazione dell'individuazione della zona cinologica, nessuna opposizione è stata presentata;
Verificata la rispondenza della proposta ai requisiti voluti dalla normativa in vigore;
Ritenuto di potere procedere all'individuazione della zona cinologica di cui sopra;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art.  1

Per le finalità di cui alle premesse, è individuata una zona stabile di tipo B per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia ricadente nel territorio comunale di Caltagirone (CT), contrada Poggio Racineci, nel foglio di mappa n. 124, particelle nn. 23, 155, 111, 112, 113, 114, 100, 109, 101 e 110 per una estensione complessiva di Ha. 16.55.40, sita all'interno dell'azienda agro-venatoria Poggio Racineci.

Art.  2

Nella zona cinologica è vietato l'esercizio venatorio.

Art.  3

La Ripartizione faunistico-venatoria di Catania cure rà la gestione e la delimitazione della zona di cui al precedente art. 1, mediante l'apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera che dovranno riportare la seguente dicitura: Regione siciliana - Assessorato regionale del l'agri coltura e delle foreste, Ripartizione faunistico-venatoria di Catania, zona cinologica B - divieto di caccia e di uso non consentito. L'onere della tabellazione e del relativo mantenimento, così come previsto dal comma 3 dell'art. 9 del decreto presidenziale n. 18 del 17 settembre 2001, è a totale carico dell'azienda agro-venatoria predetta.

Art.  4

Il presente decreto, ai sensi della legge regionale n. 33/97, art. 41, comma 1, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 maggio 2004.
  ALBANESE 

(2004.22.1550)
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020

DECRETO 13 maggio 2004.
Affidamento in gestione di una zona cinologica stabile all'interno dell'azienda agro-venatoria Mattarello, sita in agro di Villalba.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Visto il decreto n. 2882 del 17 dicembre 2001, di approvazione del proprio contratto individuale di lavoro del dirigente di questo servizio;
Visto il provvedimento n. 21078 del 29 dicembre 2003, con il quale il dirigente generale del dipartimento interventi strutturali di questo Assessorato ha rinnovato per il biennio a decorrere dall'1 gennaio 2004 l'incarico al dirigente del servizio XI - faunistico-venatorio;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 41 della predetta legge, che demanda all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste l'individuazione delle zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, su proposta delle ripartizioni faunistico-venatorie, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, dalle associazioni cinofile legalmente costituite e dalle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie;
Visto, in particolare, il 2° comma del predetto art. 41, in cui è previsto che la gestione delle zone cinologiche individuate può essere affidata ad associazioni venatorie riconosciute e cinofile legalmente costituite, ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati nonché alle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie, per le zone individuate all'interno di esse;
Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione delle zone cinologiche in Sicilia;
Vista la circolare prot. n. 1061 del 19 marzo 2003, riguardante l'affidamento della gestione delle zone di addestramento, allenamento e gare per cani da caccia;
Vista la circolare prot. n. 1314 dell'11 aprile 2003, riguardante l'istituzione di zone di addestramento, allenamento e gare per cani, di tipo A e di tipo B all'interno delle aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Caltanissetta, prot. n. 790 del 19 aprile 2004, con la quale è stato trasmesso tutto il fascicolo riguardante la zona cinologica stabile di tipo B denominata Mattarello in agro di Villalba;
Vista la documentazione dalla quale si evince che è stata data pubblicità, mediante affissione all'albo pretorio del comune di Villalba, della opportunità di affidare in gestione la zona cinologica di tipo B denominata Mattarello, secondo la procedura vigente;
Vista la nota datata 3 maggio 2004, trasmessa dal sig. Mistretta Salvatore, titolare dell'azienda agro-venatoria denominata Mattarello, con la quale lo stesso chiede, a parziale modifica di quanto richiesto con una precedente nota datata 21 febbraio 2002, l'affidamento della zona cinologica stabile di tipo B individuata all'interno della propria azienda agro-venatoria;
Visto il regolamento interno, il programma annuale di gestione della zona cinologica, nonché la sottoscrizione dell'impegno ad osservare quanto previsto dall'art. 7 del D.P. 17 settembre 2001, n. 18, trasmessi in allegato alla precedente nota datata 3 maggio 2004;
Accertato che il regolamento interno di gestione della zona cinologica, il programma annuale di gestione, il bilancio di previsione, nonché la sottoscrizione e l'osservanza di quanto previsto dall'art. 7 del decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, sono conformi alla legge ed ai regolamenti vigenti in materia di affidamento delle zone cinologiche;
Ritenuto che, alla luce della normativa vigente, esistono i presupposti per affidare la zona cinologica di tipo B denominata Mattarello al sig. Mistretta Salvatore in quanto titolare della azienda agro-venatoria in cui ricade la zona cinologica in parola;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art.  1

Per le finalità di cui in premessa, la zona cinologica stabile di tipo B, individuata all'interno dell'azienda agro-venatoria Mattarello con decreto n. 976 dell'8 luglio 2003, è affidata in gestione al sig. Mistretta Salvatore, in qualità di titolare della medesima azienda agro-venatoria.

Art.  2

L'affidamento della zona cinologica è concesso per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Art.  3

Nella zona cinologica è vietato l'esercizio venatorio.

Art.  4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Caltanissetta curerà l'osservanza di quanto previsto nel decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, del regolamento interno della zona cinologica nonché, in particolare, l'osservanza degli impegni previsti dall. 7 del predetto decreto, sottoscritti dal gestore responsabile della zona cinologica sig. Mistretta Salvatore.

Art.  5

L'affidamento potrà essere revocato in qualsiasi momento per comprovate inadempienze.

Art.  6

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 15 del decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 maggio 2004.
  ALBANESE 

(2004.22.1540)
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020
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 6 febbraio 2004.
Graduatoria degli interventi P.I.T. ammessi a finanziamento, a valere della misura 2.03 del P.O.R. Sicilia 2000/2006 "Gestione innovativa e fruizione del patrimonio culturale", asse II, risorse culturali, ed elenco degli interventi non ammissibili.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI E AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Visti i decreti legislativi 24 luglio 1992, n. 358 e 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni, con cui è stata recepita la normativa comunitaria in materia di appalti di lavori, forniture e servizi;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 1999, n. 200, recante disposizioni sulle competenze della Corte dei conti della Regione siciliana;
Visto l'art. 88, paragrafi 2 e 3, del trattato CE e gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionali n. 98/c e n. 74/06 della Commissione europea;
Visto il regolamento CE n. 1260/99 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, che individua gli obiettivi che devono guidare l'utilizzo di detti fondi;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali;
Visto l'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2001, n. 22, che dispone l'istituzione di un fondo unico per la copertura finanziaria complessiva del P.O.R. 2000/2006;
Visto il regolamento CE n. 1783/2000 del 12 luglio 2000 del Parlamento europeo, che definisce i compiti, il campo di applicazione e le attività finanziabili dal Fondo europeo di sviluppo regionale (F.S.R.L.);
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che disciplina l'organizzazione dell'Amministrazione regionale;
Visto il regolamento CE n. 1685/2000 del 28 luglio 2000 della Commissione europea, recante le disposizioni applicative del regolamento CE n. 1260/99 del Consi glio d'Europa, in ordine alla ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 20 novembre 2000, con cui è stata emanata la deliberazione n. 260 del 18 ottobre 2000, recante "Q.C. Italia ob.1 - P.O. regionale Sicilia 2000/2006, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. 2346 dell'8 agosto 2000;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000/2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese;
Visto il regolamento CE n. 438/2001 del 2 marzo 2001 della Commissione europea, recante le disposizioni applicative del regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio, in ordine ai sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali;
Visto il P.O.R. Sicilia 2000/2006, approvato dalla Com missione europea con decisione n. C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001, relativo alla applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato in favore delle imprese piccole e medie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del 13 giugno 2001;
Visto il Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006, approvato con D.P.Reg. 28 marzo 2001, n. 60, registrato dalla Corte dei conti il 4 maggio 2001, registro 1, foglio 59;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2001, n. 22, recante disposizioni in materia di gestione del bilancio della Regione siciliana;
Viste le linee guida della gestione finanziaria elaborate dall'autorità di gestione di concerto con il dipartimento regionale bilancio;
Vista la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, recante "Norme in materia di opere pubbliche, disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura di servizi e nei settori esclusi";
Vista, in particolare, la scheda di misura 2.03 dell'asse II del Complemento di programmazione "Gestione innovativa e fruizione del patrimonio culturale";
Visto il bando pubblico di selezione per l'assegnazione di finanziamenti per i progetti integrati territoriali di gara, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23, parte I, del 15 maggio 2001;
Visto il decreto n. 5455 del 3 aprile 2002, con cui è stata costituita la commissione aggiudicatrice per l'appalto dell'affidamento della valutazione tecnico-economica dei singoli interventi finanziabili nella misura 2.03 dell'asse II - Risorse culturali e ritenuti ammissibili;
Vista la nota n. 689 del 17 aprile 2002, con cui è stata data comunicazione alla società Europrogetti e Finanza di essere aggiudicataria della gara relativa al servizio di valutazione degli interventi finanziabili sulla misura 2.03;
Visto il contratto stipulato in data 22 luglio 2002 tra la Regione siciliana, dipartimento regionale beni culturali ed ambientali ed educazione permanente e la Europrogetti & Finanza S.p.A., aggiudicataria della gara per l'affidamento dei servizi relativi alla valutazione tecnico-economica delle domande di agevolazione, di cui al bando per l'attivazione della misura 2.03 del P.O.R. Sici lia 2000/2006;
Visto l'avviso pubblico ulteriore multiasse multimisura per interventi attivabili attraverso regimi di aiuto della Presidenza della Regione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 21 agosto 2002;
Considerato che, a seguito della pubblicazione dell'avviso sopra citato, sono state presentate a questo dipartimento n. 19 istanze di finanziamento;
Visto il decreto n. 6319 del 24 giugno 2002, con il quale è stata istituita la commissione per la selezione e la formazione della graduatoria delle istanze ammissibili a finanziamento con i fondi della misura 2.03 - Gestione innovativa e fruizione del patrimonio culturale dell'asse II - Beni culturali - P.O.R. Sicilia 2000/2006;
Vista la nota n. 5389 del 12 dicembre 2002, con la quale è stata confermata la competenza alla valutazione dei progetti P.I.T della misura 2.03 alla commissione costituita con il citato decreto n. 6319 del 24 giugno 2002;
Viste le risultanze dell'istruttoria compiuta dalla predetta commissione, con cui sono stati ritenuti ammissibili n. 9 progetti integrati territoriali;
Viste le note nn. 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 del 29 aprile 2003, con le quali il presidente della commissione regionale ha comunicato a ciascuna ditta la non ammissibilità del progetto P.I.T. nella misura 2.03;
Vista la nota n. 149 del 29 aprile 2003, con cui l'uni tà operativa competente ha trasmesso alla società Europrogetti e Finanza S.p.A. per la valutazione tecnica economica, i 9 progetti P.I.T. risultati ammissibili;
Vista la nota n. 3837 del 30 ottobre 2003, con la quale la Europrogetti e Finanza S.p.A. ha trasmesso gli esiti dell'attività di valutazione e di istruttoria relativa alle 9 domande di contributo con relative relazioni istruttorie; rispettivamente n. 7 relazioni istruttorie con esito positivo e n. 2 relazioni istruttorie con esito negativo;
Visto il decreto n. 5076 del 26 gennaio 2004, con il quale è stato approvato il contratto per la regolamentazione dei rapporti tra l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e la società Europrogetti e Finanza S.p.A., relativi all'istruttoria tecnico economica prevista dai bandi di cui al Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, ed impegnata la somma di E 130.000,00 per le spese inerenti tale valutazione sul capitolo di spesa 776045, esercizio finanziario 2004;

Decreta:


Art. 1

Per le finalità citate in premessa, è approvata la graduatoria degli interventi P.I.T. ammessi a finanzia-mento, di cui all'elenco allegato - sub A, che forma parte integrante del presente provvedimento, a valere della misura 2.03 - "Gestione innovativa e fruizione del patrimonio culturale" - asse II - risorse culturali, P.O.R. 2000-2006.

Art. 2

E' altresì approvato l'elenco degli interventi non ammissibili alle agevolazioni di cui all'allegato - sub B, che forma parte integrante del presente provvedimento. Con atto separato saranno comunicate, a ciascuna ditta, le motivazioni di esclusione.

Art. 3

A tal fine è impegnata la somma di 3.750,27 ME sul capitolo 776042, appositamente istituito nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2004, rubrica Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali.

Art. 4

Ai fini dell'emissione del decreto di concessione del contributo, le ditte beneficiarie dovranno stipulare con l'Amministrazione regionale la convenzione in bozza allegata al presente provvedimento, allegato - sub C, da sottoscrivere ad opera del legale rappresentante presso il dipartimento regionale beni culturali ed ambientali, servizio promozione, unità operativa XVII, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regio ne siciliana per la pubblicazione e notifica, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 10/91, nonché pubblicato sul sito ufficiale della Regione siciliana www.regione. sicilia.it/beniculturali.
Palermo, 6 febbraio 2004.
  GRADO 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 29 aprile 2004, reg. n. 1, Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, fg. n. 62.

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(2004.21.1425)
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101*

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 20 aprile 2004.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 22, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 1652 del 30 dicembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, "Interventi urgenti per l'economia" ed, in particolare, l'art. 16 della medesima legge, con cui viene istituito il fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo;
Vista la delibera CIPE del 5 agosto 1998, n. 100, riguardante direttive per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo di cui all'art. 16, comma 1, della predetta legge n. 266/97;
Visto l'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che istituisce il fondo unico per gli incentivi alle imprese;
Visto l'art. 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2;
Vista la nota n. 172 del 29 gennaio 2004, con cui l'Assessorato regionale della cooperazione - ufficio di Gabinetto -, chiede l'assegnazione del cofinanziamento regionale per l'attuazione di programmi, predisposti dalle amministrazioni comunali, per interventi riguardanti la qualificazione della rete commerciale sul capitolo 742820, della somma di E 199.171,60, pari al 5% della quota spettante alla Regione siciliana (E 3.983.432,07), quale somma vincolata all'attuazione di programmi di qualificazione della rete commerciale;
Vista la delibera della Giunta regionale siciliana n. 31 del 2 febbraio 2004;
Ravvisata la necessità di iscrivere al capitolo 742820 la somma di E 199.171,60, in aumento alla dotazione di competenza, con la contemporanea riduzione di pari importo dal capitolo 613924:
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004, alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 1652/2003 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2004 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 1652/2003 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni in euro:





Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 aprile 2004.  PAGANO 

(2004.21.1474)
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017

DECRETO 21 aprile 2004.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale n. 22 del 29 dicembre 2003, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'eser cizio finanziario 2004;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 1652 del 30 dicembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 129, comma 1, lettera a-bis), della legge n. 388/2000, che prevede interventi strutturali e di sostegno per fronteggiare le conseguenze della malattia scrapie negli allevamenti degli ovini;
Vista la nota prot. n. 349 del 3 marzo 2004 dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, ufficio di Gabinetto;
Considerato che la somma di E 133.145,68 risulta accreditata in data 16 dicembre 2003 sul conto corrente n. 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 1652/2003 e successive modifiche, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2004 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 1652/2003, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:




Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 aprile 2004.
  PAGANO 

(2004.20.1387)
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017

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 1 aprile 2004.
Modifica al bando allegato al decreto 22 giugno 2001, concernente Programma operativo plurifondo 2000/2006. Misure 4.3.1 e 4.3.2 - Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura.

IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il regolamento CE n. 1263 del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca;
Visto il regolamento CE n. 2792 del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, modificato dal regolamento CE n. 2369 del 20 dicembre 2002;
Visto il regolamento CE n. 1145/2003, modificativo del regolamento CE n. 1685/2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il D.P.Reg. n. 248 del 20 novembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2000, registro 1, foglio 220, relativo all'emanazione della deliberazione n. 260 del 18 ottobre 2000, con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento finale del Programma operativo regionale 2000/2006 (Q.C.S. - Italia ob. 1 2000/2006), già approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20/21 marzo 2001 e modificato, da ultimo, dalla stessa Giunta regionale con deliberazione n. 378 dell'11 dicembre 2003;
Visto il decreto n. 1159 del 22 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 del 6 luglio 2001, che ha approvato il bando pubblico a valere sulle misure 4.3.1. (ora 4.16) e 4.3.2. (ora 4.17) del P.O.R. Sicilia 2000/2006;
Visto il decreto n. 31 del 15 aprile 2002, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2002, registro 1, foglio 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 19 luglio 2002, con cui si è proceduto alla approvazione della graduatoria dei progetti a valere sulla misura 4.3.2.b (ora 4. 17b) del P.O.R. Sicilia 2000/2006;
Considerato che, per errore materiale, nel succitato bando, all'art. 6 punto 6.1b, è stata indicata una percentuale di finanziamento pubblico pari al 40% anziché fino al 60% come previsto dal Complemento di programmazione nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti comunitari;
Considerato che per i progetti a valere sulla misura 4.17b (già 4.3.2.b), con i decreti nn. 86, 88, 89 e 90 del 9 maggio 2003, si è provveduto al riconoscimento di una percentuale di finanziamento pubblico pari al 60%;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla correzione dell'errore materiale contenuto nella parte seconda del predetto bando;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi di cui in premessa, enunciati nel predetto bando approvato con decreto n. 1159 del 22 giugno 2001, all'art. 6, punto 6.1b), è apportata la seguente modifica: "fino al 60%".
Il presente decreto sarà trasmesso per il visto alla ragioneria centrale dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 1 aprile 2004.
  PALOCCI 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca in data 5 aprile 2004 al n. 259.
(2004.22.1538)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 18 marzo 2004.
Ammissione a finanziamento di progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione per la prevenzione della disoccupazione di lunga durata - misura 3.02" del P.O.R. Sicilia 2000/2006, asse III, risorse umane.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36, 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25, artt. 2 e 7;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge regionale n. 30/1997, che all'art. 24 prevede che la valutazione dei progetti formativi deve essere effettuata da apposito comitato composto da non più di sette esperti estranei all'Amministrazione regionale, nominato con decreto assessoriale;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, della citata legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, per effetto del quale spetta al titolare dell'indirizzo politico definire gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
Visto l'art. 39 della legge regionale n. 23 del 23 dicem bre 2002;
Vista la legge regionale n. 22 del 29 dicembre 2003, con cui è stato approvato il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2004;
Visto il regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il regolamento CE n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo;
Visto il regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio, per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il P.O.R. Sicilia 2000-2006, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2000) 2346 del 2 agosto 2001;
Visto il Complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 e successive modifiche;
Vista la circolare assessoriale n. 7/03/FP del 26 giugno 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regio ne siciliana n. 30 del 4 luglio 2003, concernente "Direttive per la programmazione e gestione del P.R.O.F. - Piano regionale dell'offerta formativa ex legge regionale n. 24/76 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo 2004-2006";
Visto l'avviso n. 3/2002 del 17 luglio 2002, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 del 26 luglio 2002 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la circolare n. 5 del 5 febbraio 2003 dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, che disciplina l'iscri zione dei fondi a valere del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e delle somme relative alla legge n. 208/98 per gli AA.PP.QQ.;
Visto il decreto n. 2358/2003/FP/serv.prog. del 4 agosto 2003, sostituito a seguito di rilievo della ragioneria centrale per l'Assessorato del lavoro, dal decreto n. 2578/FP del 6 ottobre 2003, registrato alla ragioneria il 24 novembre 2003, con cui è stato costituito il Nucleo tecnico per la valutazione dei progetti da inserire nel P.R.O.F. 2004;
Visto il decreto n. 2455/FP del 9 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 19 settembre 2003, n. 41 (S.O.), con cui viene approvata la valutazione effettuata dal comitato tecnico di valutazione nonché l'elenco dei progetti non ammissibili, presentati a valere del P.R.O.F. - Piano regionale dell'offerta formativa - 2004 di cui alla legge regionale n. 24/76 e successive modifiche ed integrazioni, sia per gli interventi formativi che per i servizi formativi;
Viste le determinazioni assessoriali al pro-memoria del 15 ottobre 2003, reiterate con direttiva assessoriale prot. n. 3713 del 27 novembre 2003;
Viste le determinazioni della Commissione regionale per l'impiego assunte nella seduta del 15 ottobre 2003;
Visto il decreto n. 3 del 4 febbraio 2004, sostitutivo dei decreti n. 10 del 9 ottobre 2003 - modificato con decreto n. 12 del 23 ottobre 2003 - e n. 11 del 20 ottobre 2003, con cui è approvato il Piano regionale dell'offerta formativa - P.R.O.F. 2004;
Visto, in particolare, l'art. 1 del citato decreto n. 3/2004, con cui sono individuate le risorse finanziarie per la copertura del P.R.O.F. 2004, ai sensi della citata legge regionale n. 10/2000, a seguito della direttiva assessoriale prot. n. 150/Gab. del 27 gennaio 2004;
Visti gli allegati 12, 13 e 15 - progetti che transitano all'obiettivo "formazione per la prevenzione della disoccupazione di lunga durata" del citato decreto n. 3/2004;
Visto, altresì, l'allegato D al citato decreto n. 3/2004, concernente "Elenco dei progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione per la prevenzione della disoccupazione di lunga durata - misura 3.02" del P.O.R. Sicilia 2000-2006" il cui costo ammonta a E 43.497.659,85, di cui E 39.582.870,46 a carico del finanziamento pubblico ed E 3.914.789,39 a carico dei privati;
Vista l'assessoriale prot. n. 2356 del 31 luglio 2003, concernente chiarimenti sulle modalità di cofinanzamento a carico dei privati, per gli interventi cofinanziati dal FSE;
Preso atto che la disponibilità di spesa per la misura 3.02, iscritta sul capitolo 717301 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2004 è pari a E 9.172.000,00;
Vista la nota n. 15 del 9 gennaio 2004, con cui è stata chiesta l'iscrizione in bilancio, nel capitolo 717301, della ulteriore somma pari a E 30.428.000,00;
Visto il decreto n. 233/2004 del 17 marzo 2004, con il quale l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze ha proceduto all'iscrizione sul cap. 717301 del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2004, della ulteriore somma di E 30.428.000,00 per la copertura dell'intero fabbisogno finanziario;
Ritenuto, pertanto, di poter assicurare la copertura finanziaria dei n. 62 progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione per la prevenzione della disoccupazione di lunga durata - misura 3.02" del P.O.R. Sicilia 2000-2006 di cui all'allegato "D" del citato decreto n. 3/2004, per un importo complessivo pari a E 39.582.870,46 con le somme iscritte nel capitolo 717301 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2004;
Ritenuto, altresì, che sulla scorta degli atti di cui ai precedenti commi e delle direttive assessoriali si può procedere al finanziamento dei progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione per la prevenzione della disoccupazione di lunga durata - misura 3.02" del P.O.R. Sicilia 2000-2006 di cui all'allegato D del citato decreto n. 3/2004, per un importo complessivo pari a E 39.582.870,46 con le somme iscritte nel capitolo 717301 del bilancio della Regione siciliana e per l'esercizio finanziario 2004;
Atteso che i progetti di cui all'allegato D del citato decreto n. 3/2004 sono stati codificati secondo le indicazioni contenute nelle "linee guida per la gestione finanziaria";

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, sono ammessi a finanziamento i progetti di cui all'allegato D del citato decreto n. 3/2004, riportati nell'allegato A del presente decreto, concernente n. 62 progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione per la prevenzione della disoccupazione di lunga durata - misura 3.02" del P.O.R. Sicilia 2000-2006 dell'asse III, risorse umane, per l'importo ammissibile a fianco di ciascun progetto indicato e per complessivi E 43.497.659,85, di cui E 39.582.870,46 a carico del finanziamento pubblico ed E 3.914.789,39 a carico dei privati.

Art. 2

E' assunto l'impegno della somma pari a E 39.582.870,46 sul capitolo 717301 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2004.

Art. 3

Le procedure per l'avvio dei progetti sono quelle previste dall'avviso 3/02 del 17 luglio 2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

Il 10 aprile, il 10 luglio, il 10 ottobre dell'anno in corso e il 10 gennaio del 2005 dovrà essere presentata all'unità di monitoraggio un'autocertificazione inerente le spese effettivamente sostenute e regolarmente quietanzate, rispettivamente, alla data del 30 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 30 dicembre dell'anno in corso.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e notifica, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 10/91. Esso sarà, inoltre, pubblicato sul sito ufficiale della Regione siciliana www.regione.sicilia.it/lavoro e su quello ufficiale del P.O.R. Sicilia www.euroinfosicilia.it.
Palermo, 18 marzo 2004.
  BOLOGNA 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 21 aprile 2004, reg. n. 1, Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, fg. n. 11.


DECRETO 18 marzo 2004.
Ammissione a finanziamento di progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione per gruppi svantaggiati - misura 3.04" del P.O.R. Sicilia 2000/2006, asse III, risorse umane.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36, 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25, artt. 2 e 7;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge regionale n. 30/97, che all'art. 24 prevede che la valutazione dei progetti formativi deve essere effettuata da apposito comitato composto da non più di sette esperti estranei all'Amministrazione regionale, nominato con decreto assessoriale;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, della citata legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, per effetto del quale spetta al titolare dell'indirizzo politico definire gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
Visto l'art. 39 della legge regionale n. 23 del 23 dicem bre 2002;
Vista la legge regionale n. 22 del 29 dicembre 2003, con cui è stato approvato il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2004;
Visto il regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il regolamento CE n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo;
Visto il regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE 1260/99 del Consiglio, per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il P.O.R. Sicilia 2000-2006, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2000) 2346 del 2 agosto 2001;
Visto il Complemento di programmazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 e successive modifiche;
Vista la circolare assessoriale n. 7/03/FP del 26 giugno 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 4 luglio 2003, concernente "Direttive per la programmazione e gestione del P.R.O.F. - Piano regionale dell'offerta formativa ex legge regionale n. 24/76 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo 2004-2006";
Visto l'avviso 3/2002 del 17 luglio 2002, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 del 26 luglio 2002 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la circolare n. 5 del 5 febbraio 2003 dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, che disciplina l'iscri zione dei fondi a valere del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e delle somme relative alla legge n. 208/98 per gli AA.PP.QQ.;
Visto il decreto n. 2358/2003/FP/serv.prog. del 4 agosto 2003, sostituito a seguito di rilievo della ragioneria centrale per l'Assessorato del lavoro, dal decreto n. 2578/FP del 6 ottobre 2003, registrato alla ragioneria il 24 novembre 2003, con cui è stato costituito il Nucleo tecnico per la valutazione dei progetti da inserire nel P.R.O.F. 2004;
Visto il decreto n. 2455/FP del 9 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 19 settembre 2003, n. 41 (S.O.), con cui viene approvata la valutazione effettuata dal comitato tecnico di valutazione, nonché l'elenco dei progetti non ammissibili, presentati a valere del P.R.O.F. - Piano regionale dell'offerta formativa - 2004, di cui alla legge regionale n. 24/76 e successive modifiche ed integrazioni, sia per gli interventi formativi che per i servizi formativi;
Viste le determinazioni assessoriali al pro-memoria del 15 ottobre 2003, reiterate con direttiva assessoriale prot. n. 3713 del 27 novembre 2003;
Viste le determinazioni della Commissione regionale per l'impiego assunte nella seduta del 15 ottobre 2003;
Visto il decreto n. 3 del 4 febbraio 2004, sostitutivo dei decreti n. 10 del 9 ottobre 2003 - modificato con decreto n. 12 del 23 ottobre 2003 - e n. 11 del 20 ottobre 2003, con cui è approvato il Piano regionale dell'offerta formativa - P.R.O.F. 2004;
Visto, in particolare, l'art. 1 del citato decreto n. 3/2004, con cui sono individuate le risorse finanziarie per la copertura del P.R.O.F. 2004, ai sensi della citata legge regionale n. 10/2000, a seguito della direttiva assessoriale prot. n. 150/Gab. del 27 gennaio 2004;
Visto l'allegato 6 - Elenco delle iniziative ricadenti nell'obiettivo "Formazione per gruppi svantaggiati" finan ziabili con le risorse comunitarie - misura 3.04 - P.O.R. Sicilia 2000-2006 - FSE e l'allegato 14 - Elenco delle iniziative ricadenti nell'obiettivo "Formazione per gruppi svantaggiati" compatibili con l'obiettivo "Formazione per ambiti speciali" e, quindi finanziabili con le risorse regionali, del citato decreto n. 3/2004;
Visto, altresì, l'allegato F al citato decreto n. 3/2004, concernente "Elenco dei progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione per gruppi svantaggiati - misura 3.04" del P.O.R. Sicilia 2000-2006" il cui costo ammonta a E 2.058.854,41, di cui E 1.976.500,23 a carico del finan ziamento pubblico ed E 82.354,18 a carico dei privati;
Vista l'assessoriale prot. n. 2356 del 31 luglio 2003, concernente chiarimenti sulle modalità di cofinanzamento a carico dei privati, per gli interventi cofinanziati dal FSE;
Preso atto che la misura 3.04, iscritta sul capitolo 717305 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2004, non ha disponibilità finanziaria;
Vista la nota n. 678 del 19 febbraio 2004, con cui è stata chiesta l'iscrizione in bilancio, nel capitolo 717305, di un importo pari a E 2.050.000,00;
Visto il decreto n. 234/2004 del 17 marzo 2004, con il quale l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze ha proceduto all'iscrizione sul cap. 717305 del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2004, della somma di E 2.050.000,00;
Ritenuto, pertanto, di poter assicurare la copertura finanziaria dei n. 8 progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione per gruppi svantaggiati - misura 3.04" del P.O.R. Sicilia 2000-2006, di cui all'allegato F del citato decreto n. 3/2004, per un importo complessivo pari a E 1.976.500,23 con le somme iscritte nel capitolo 717305 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2004;
Ritenuto, altresì, che sulla scorta degli atti di cui ai precedenti commi e delle direttive assessoriali si può procedere al finanziamento dei progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione per gruppi svantaggiati - misura 3.04" del P.O.R. Sicilia 2000-2006 di cui all'allegato F del citato decreto n. 3/2004, per un importo complessivo pari a E 1.976.500,23 con le somme iscritte nel capitolo 717305 del bilancio della Regione siciliana e per l'esercizio finanziario 2004;
Atteso che i progetti di cui all'allegato F del citato decreto n. 3/2004 sono stati codificati secondo le indicazioni contenute nelle "linee guida per la gestione finanziaria";

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, sono ammessi a finanziamento i progetti di cui all'allegato F del citato decreto n. 3/2004, riportati nell'allegato A del presente decreto, concernente n. 8 progetti ricadenti nel l'obiet tivo "Formazione per gruppi svantaggiati - misura 3.04" del P.O.R. Sicilia 2000-2006 dell'asse III, risorse umane, per l'importo ammissibile a fianco di ciascun progetto indicato e per complessivi E 2.058.854,41, di cui E 1.976.500,23 a carico del finanziamento pubblico ed E 82.354,18 a carico dei privati.

Art. 2

E' assunto l'impegno della somma pari a E 1.976.500,23 sul capitolo 717305 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2004.

Art. 3

Le procedure per l'avvio dei progetti sono quelle previste dall'avviso n. 3/2002 del 17 luglio 2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

Il 10 aprile, il 10 luglio, il 10 ottobre dell'anno in corso e il 10 gennaio del 2005 dovrà essere presentata all'Unità di monitoraggio un'autocertificazione inerente le spese effettivamente sostenute e regolarmente quietanzate, rispettivamente, alla data del 30 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 30 dicembre dell'anno in corso.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e notifica, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 10/91. Esso sarà, inoltre, pubblicato sul sito ufficiale della Regione siciliana www.regione.sicilia.it/lavoro e su quello ufficiale del P.O.R. Sicilia www.euroinfosicilia.it.
Palermo, 18 marzo 2004.
  BOLOGNA 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 21 aprile 2004, reg. n. 1, Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, fg. n. 10.

Allegato A



(2004.21.1426)
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101*

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 19 gennaio 2004.
Dichiarazione quale zona di sorveglianza da malattia vescicolare del suino di un territorio circostante un allevamento suino sito nel comune di Alia.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, che recepisce la direttiva del Consiglio n. 92/119/CEE relativa a "misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali";
Vista l'ordinanza ministeriale 26 luglio 2001, relativa al piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare e sorveglianza della peste suina classica;
Vista la legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993;
Vista la legge regionale n. 33 del 20 agosto 1994;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per la sanità 18 novembre 1994;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;
Vista la nota del Centro nazionale di referenza per le malattie vescicolari (CERVES) presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale Lombardia ed Emilia, R1434/318649 del 24 dicembre 2003, con cui è stato comunicato che gli esami di laboratorio eseguiti su campioni di feci suine, prelevate presso l'azienda del sig. Fatta Massimo, ubicata in località Lago del comune di Alia (PA), hanno messo in evidenza la presenza dell'enterovirus della malattia vescicolare dei suini;
Vista la nota dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, prot. n. 20 del 7 gennaio 2004, da cui si evince che il focolaio di malattia vescicolare del suino, accertato nell'azienda del sig. Fatta Massimo di Alia, è stato causato dalla movimentazione di una partita di suini provenienti da un focolaio accertato nel comune di Villa S. Giovanni (RC) e che sono in corso di applicazione i provvedimenti di polizia veterinaria;
Visto il decreto n. 2639 del 14 gennaio 2004 con cui è stata istituita una zona di protezione da malattia vescicolare del suino;
Ritenuto di dovere intervenire ed individuare i limiti di una zona di sorveglianza, nell'ambito della quale è necessario regolamentare alcune attività sanitarie e la movimentazione delle specie sensibili;

Decreta:


Art.  1

E' dichiarato zona di sorveglianza da malattia vescicolare del suino il territorio con raggio di 10 km. circostante l'allevamento suino del sig. Fatta Massimo, sito in contrada Lago, comune di Alia (PA) cod. az. 001PA602, comprendente le seguenti località:
Provincia di Agrigento
-  comune di Cammarata - contrade: Rocca di Capra, Berciata, Montoni Vecchio, Montoni Nuovo, Casabella, Liuzzo, Losciso;
Provincia di Palermo
-  comune di Alia - tutto il territorio comunale ad eccezione delle parti ricadenti nella zona di protezione;
-  comune di Sclafani Bagni - contrade: Cassaro, Succhecchi, Caraffelle, Cugno dell'Oro, Malascarpa, Vaccotto;
-  comune di Montemaggiore Belsito - contrade: Malascarpa, Fontanazze;
-  comune di Caccamo - contrade: Vallone Gaufa, Cozzo del Viceré, Cozzo Coffaro fino ad arrivare alla stazione di Roccapalumba-Alia;
-  comune di Lercara Friddi - contrade: Fosso Torto, Savochetta, Cozzo del Duca, Piano Pitarrè;
-  comune di Castronovo di Sicilia - contrade: Tortoresi, Marcato Bianco, Regal Sciacca, Raisinito, Mandrameschina, Pescaria, Regalmici.
Ai limiti della zona di cui sopra ed all'ingresso di ogni azienda presente nell'ambito della predetta zona è fatto obbligo di apporre dei cartelli riportanti la dicitura "zona di sorveglianza da malattia vescicolare del suino".

Art.  2

Nell'ambito della zona di sorveglianza è fatto obbligo di adottare le seguenti misure sanitarie:
a) identificazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili;
b) divieto di qualsiasi spostamento di suini, diverso da un trasporto diretto verso il macello, qualora i suini siano stati introdotti in azienda nel corso dei 21 giorni precedenti; una registrazione di tutti i movimenti dei suini dovrà essere conservata dal detentore degli animali;
c) il trasporto dei suini fuori dalla zona di sorveglianza può essere autorizzato dal servizio veterinario purché:
-  tutti i suini presenti nell'azienda siano stati ispezionati 48 ore prima del trasporto;
-  sia stato effettuato, 48 ore prima del trasporto, un esame clinico, con risultato negativo, dei suini da trasportare;
-  un esame sierologico di un campione statistico dei suini da trasportare, che non abbia rivelato la presenza di anticorpi contro il virus della malattia vescicolare dei suini, sia stato effettuato nei 14 giorni che precedono il trasporto: tuttavia per quanto concerne i suini da macellazione l'esame sierologico può essere effettuato sulla base di campioni di sangue prelevati nel macello di destinazione;
-  ciascun suino sia stato individualmente munito di un marchio auricolare o identificato con altro mezzo autorizzato;
-  i camion, nonché gli altri mezzi ed altre attrezzature utilizzati per il trasporto di detti suini, siano stati puliti e disinfettati dopo ciascun trasporto;
d) i camion, nonché gli altri mezzi ed attrezzature utilizzati per il trasporto di suini o di animali, oppure di materiali che potrebbero essere contaminati o che sono utilizzati all'interno della zona di sorveglianza non possono lasciare detta zona senza essere stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure previste.

Art.  3

I sindaci dei comuni interessati, i servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali n. 1 di Agrigento e n. 6 di Palermo e le forze dell'ordine sono incaricati, ognuno per la parte di propria competenza, dell'esecuzione del presente decreto che, stante l'urgenza, entra immediatamente in vigore.

Art.  4

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto sarà punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 16 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.

Art.  5

Il presente decreto sarà trasmesso, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e notificato al Ministero della salute, al Centro di referenza nazionale per le malattie vescicolari (CERVES) di Brescia, presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale Lombardia ed Emilia Romagna ed agli Uffici territoriali di Governo di Palermo ed Agrigento.
Palermo, 19 gennaio 2004.
  BAGNATO 

(2004.21.1443)
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118


DECRETO 11 maggio 2004.
Revoca dei decreti 14 gennaio 2004 e 19 gennaio 2004, relativi, rispettivamente, alla dichiarazione quale zona di protezione e zona di sorveglianza da malattia vescicolare del suino di un territorio circostante un allevamento suino sito nel comune di Alia.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, che recepisce la direttiva del Consiglio 92/119/CEE, relativa a misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali;
Vista l'ordinanza ministeriale 26 luglio 2001, relativa al piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare e sorveglianza della peste suina classica;
Vista la legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993;
Vista la legge regionale n. 33 del 20 agosto 1994;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per la sanità 18 novembre 1994;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;
Visti i propri decreti n. 2639 del 14 gennaio 2004 e n. 2653 del 19 gennaio 2004, con cui sono stati dichiarati "zona di protezione" e "zona di sorveglianza" i territori con raggio di 3 Km. e 10 Km. circostanti l'allevamento suino del sig. Fatta Massimo (cod. az. 001PA602) comune di Alia;
Viste le note prot. n. 918 del 12 marzo 2004 e n. 1608 del 4 maggio 2004, con cui il servizio veterinario del l'Azien da unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, al fine di consentire l'emanazione dei decreti di revoca di zone di protezione e di sorveglianza, ha comunicato che sono stati effettuati tutti i controlli previsti per gli allevamenti, sensibili presenti in tali territori;
Vista la nota del servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta, prot. n. 895 del 3 maggio 2004, e la nota del servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, prot. n. 331 del 10 maggio 2004, relative ai controlli effettuati nelle aziende suinicole ricadenti nelle zone di protezione e di sorveglianza;
Ritenuto di dovere revocare i propri decreti n. 2639 del 14 gennaio 2004 e n. 2653 del 19 gennaio 2004;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi in premessa citati, i propri decreti n. 2639 del 14 gennaio 2004 e n. 2653 del 19 gennaio 2004, sono revocati.
Palermo, 11 maggio 2004.
  BAGNATO 

(2004.20.1421)
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10


DECRETO 12 maggio 2004.
Corsi di formazione manageriale per direttori generali, direttori amministrativi, direttori sanitari e per dirigenti di strutture complesse delle aziende sanitarie per il biennio 2004/2005.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 "Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale";
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 11 maggio 2000, riguardante l'approvazione del piano sanitario regionale 2000/2002;
Visto il decreto dell'Assessore per la sanità n. 33478 del 6 dicembre 2000;
Visto il decreto n. 689 dell'Assessore per la sanità 10 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 2 agosto 2002, parte I, n. 35, con il quale sono stati istituiti i corsi di formazione manageriale per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per l'esercizio delle funzioni di direzione di strutture complesse;
Visto il decreto n. 1247/2003, con il quale è stato istituito il primo corso di formazione in materia di sanità pubblica e organizzazione e gestione sanitaria di cui all'art. 3-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni;
Visti i decreti 12 settembre 2000, 18 febbraio 2002, 4 agosto 2003, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 43 del 22 settembre 2000, n. 12 del 15 marzo 2002 e n. 38 del 29 agosto 2003;
Preso atto dell'accordo interregionale del 10 luglio 2003, con il quale sono state definite le linee guida, da recepire da parte delle Regioni con proprio provvedimento, per la formazione manageriale dei dirigenti sanitari e recanti la definizione delle condizioni da garantire per la validità su tutto il territorio nazionale delle attestazioni dei corsi manageriali;
Considerata la circolare dell'Assessore per la sanità n. 1120 del 10 ottobre 2003, con la quale si è provveduto a sospendere ogni attività nel campo della formazione manageriale in attesa del riordino della materia;
Ritenuto necessario procedere alla definizione, a livello regionale, dei criteri e delle linee di indirizzo per l'attivazione dei corsi di formazione in materia di sanità pubblica e organizzazione e gestione sanitaria di cui all'art. 3 bis, comma 4, del decreto legislativo n. 502/92 e per i corsi di formazione manageriale di cui all'art. 16 quinquies del decreto legislativo n. 229/99;

Decreta:
CAPO UNO


Art. 1

Sono istituiti nella Regione siciliana i corsi di formazione manageriale per:
1) direttore generale di azienda sanitaria;
2) direttore sanitario ed amministrativo di azienda sanitaria;
3) dirigente di struttura complessa (area ospedaliera e area territoriale).

Art. 2

a)  Ai corsi di cui al punto 1 dell'art. 1 possono partecipare esclusivamente coloro i quali sono inseriti nell'elenco regionale dei direttori generali di cui al decreto 12 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 del 22 settembre 2000 e successive modifiche;
b) ai corsi di cui al punto 2 dell'art. 1 possono partecipare coloro i quali svolgono o hanno svolto il ruolo di direttore sanitario e direttore amministrativo di azienda sanitaria per almeno un anno nell'ultimo quinquennio; possono altresì partecipare, se in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per svolgere tali ruoli, i dirigenti medici ed amministrativi delle aziende sanitarie, ognuno per la propria area, ed i dirigenti del ruolo sanitario dell'Assessorato regionale della sanità;
c) ai corsi di cui al punto 3 dell'art. 1 possono partecipare dirigenti del ruolo sanitario delle aziende sanitarie (medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi) con almeno 5 anni di servizio nel ruolo, nonché i dirigenti del ruolo sanitario dell'Assessorato della sanità con la medesima anzianità.

Art. 3

Ai fini dell'organizzazione e realizzazione dei corsi per dirigenti di struttura complessa e per le funzioni di direzione sanitaria aziendale, di cui al presente decreto, viene recepito il documento sulla formazione manageriale come indicato nell'accordo interregionale della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province auto nome del 10 luglio 2003.

Art. 4

L'organizzazione dei corsi di formazione di cui al punto 1 dell'art. 1 del presente decreto (direttore generale di azienda sanitaria), così come previsto dal P.S.R. 2000/2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26, supplemento ordinario n. 12 del 2 giugno 2000, al punto 6.2, è affidata al CEFPAS di Caltanissetta.
Per l'organizzazione dei corsi per direttori sanitari ed amministrativi (art. 1, punto 2) e per dirigenti di struttura complessa (art. 1, punto 3) è valido a tutti gli effetti quanto disposto dal decreto n. 689 del 10 maggio 2002, ivi comprese le università e gli IRCSS.

Art. 5

Ogni corso di formazione manageriale non può supe rare il numero di 30 allievi ed il costo relativo, a carico dell'allievo, è di E 3.000,00.

Art. 6

L'ente pubblico o privato accreditato può contribuire al costo per la formazione manageriale del proprio personale dirigenziale fino ad un massimo di E 900,00 (30% del costo totale).

Art. 7

Ogni ente erogatore può essere autorizzato per più corsi, anche per lo stesso periodo formativo, per lo stesso target; l'autorizzazione rimane efficace per il biennio 2004/2005 anche per eventuali ulteriori corsi. Si fa obbligo all'ente erogatore di trasmettere al DOE la tipologia e il calendario dei nuovi eventi formativi entro un mese antecedente dell'inizio dei corsi.

Art. 8

L'art. 5 del decreto n. 689 del 10 maggio 2002 viene così modificato:
Il DOE ha il compito di valutare le richieste, pervenute dai rappresentanti legali, degli enti e/o soggetti che intendono organizzare ed avviare i corsi di formazione di cui all'art. 1, al fine di esprimere un parere sulla ammissibilità e validazione delle proposte avanzate.
Il DOE ha, altresì, il compito di comunicare all'ente e/o soggetto proponente l'esito della richiesta di autorizzazione del corso di formazione manageriale, entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta; trascorso tale termine l'istanza si intende accettata.

Art. 9

Il D.O.E. effettuerà il controllo dello svolgimento dei corsi autorizzati attraverso verifiche dirette nelle sedi formative.

Art. 10

Ogni allievo, concordando con un docente "relatore" e con il direttore del corso, dovrà produrre per la prova di esame finale un elaborato scritto e su supporto informatico dal quale si evinca il livello di formazione acqui sita, connessa anche con i propri ambiti operativi.

Art. 11

Si fa obbligo all'ente erogatore autorizzato di concor dare con il dirigente generale del D.O.E. la data e le modalità degli esami.
La commissione esaminatrice dovrà essere composta da:
-  direttore del corso dell'ente erogatore (o suo delegato);
-  dirigente generale del D.O.E dell'Assessorato regionale della sanità (o suo delegato);
-  due docenti del corso;
-  il docente "relatore";
-  il tutor del corso.

Art. 12

Il certificato di frequenza e superamento del corso di formazione manageriale dovrà essere predisposto dal l'ente erogatore e firmato dal:
-  rappresentante legale dell'ente erogatore;
-  direttore del corso;
-  dirigente generale del D.O.E.;
-  Assessore regionale per la sanità.

Art. 13

E' fatto obbligo all'ente erogatore trasmettere al DOE l'elenco su supporto informatico degli allievi che hanno conseguito la certificazione manageriale affinché gli stessi possano essere inseriti nel relativo albo pubblico regionale, così come indicato dall'accordo 10 luglio 2003 della Conferenza Stato-Regioni.

Art. 14

Il presente decreto ha validità per il biennio 2004/2005.
CAPO DUE
Norme transitorie


Art. 15

Considerato che la documentazione prodotta dai seguenti enti erogatori risulta conforme a quanto indicato nel presente decreto:
- il corso di formazione manageriale dal titolo "La gestione del distretto socio sanitario" gestito dal CEFPAS di Caltanissetta, la cui richiesta di valore certificativo è stata inoltrata dal legale rappresentante in data 31 ottobre 2003, con il presente decreto assume valore certificativo;
-  il corso di formazione manageriale dal titolo "Corso di formazione avanzata in dirigenza delle aziende sanitarie", gestito dalla Scuola superiore di sanità di Catania, la cui richiesta di valore certificativo è stata inoltrata dal legale rappresentante in data 25 settembre 2003, con il presente decreto assume valore certificativo.

Art. 16

Ai corsi di formazione manageriale banditi in data antecedente al presente decreto, senza formale autorizzazione regionale, espletati o in via di espletamento, previa richiesta del legale rappresentante dell'ente erogatore, il valore certificativo potrà essere riconosciuto purché i requisiti del corso siano conformi a quanto previsto nel presente decreto.

Art. 17

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale sanità per la registrazione e alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.
Palermo, 12 maggio 2004.
  CITTADINI 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 21 maggio 2004.
(2004.22.1578)
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102*


DECRETO 21 maggio 2004.
Modifica del decreto 12 maggio 2004, concernente corsi di formazione manageriale per direttori generali, direttori amministrativi, direttori sanitari e per dirigenti di strutture complesse delle aziende sanitarie per il biennio 2004 /2005.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 "Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale";
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 11 maggio 2000, riguardante l'approvazione del piano sanitario regionale 2000/2002;
Visto il decreto dell'Assessore per la sanità n. 33478 del 6 dicembre 2000;
Visto il decreto n. 689 dell'Assessore per la sanità 10 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 2 agosto 2002, parte I, n. 35, con il quale sono stati istituiti i corsi di formazione manageriale per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per l'esercizio delle funzioni di direzione di strutture complesse;
Visto il decreto n. 1247/2003, con il quale è stato istituito il primo corso di formazione in materia di sanità pubblica e organizzazione e gestione sanitaria di cui all'art. 3-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni;
Visti i decreti 12 settembre 2000, 18 febbraio 2002, 4 agosto 2003, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali della Regione siciliana n. 43 del 22 settembre 2000, n. 12 del 15 marzo 2002 e n. 38 del 29 agosto 2003;
Preso atto dell'accordo interregionale del 10 luglio 2003, con il quale sono state definite le linee guida, da recepire da parte delle regioni con proprio provvedimento, per la formazione manageriale dei dirigenti sanitari e recanti la definizione delle condizioni da garantire per la validità su tutto il territorio nazionale delle attestazioni dei corsi manageriali;
Considerata la circolare dell'Assessore per la sanità n. 1120 del 10 ottobre 2003, con la quale si è provveduto a sospendere ogni attività nel campo della formazione manageriale in attesa del riordino della materia;
Ritenuto necessario procedere alla definizione, a livello regionale, dei criteri e delle linee di indirizzo per l'attivazione dei corsi di formazione in materia di sanità pubblica e organizzazione e gestione sanitaria di cui all'art. 3 bis, comma 4, del decreto legislativo n. 502/92 e per i corsi di formazione manageriale di cui all'art. 16 quinquies del decreto legislativo n. 229/99;
Visto il decreto n. 3444 del 12 maggio 2004;
Considerato che per mero errore materiale nel penultimo ed ultimo rigo dell'art. 2 del predetto decreto è stata riportata la dizione "dirigenti del ruolo sanitario" anzicché "dirigenti del ruolo tecnico sanitario e dirigenti del ruolo tecnico veterinario";
Ritenuto necessario integrare e modificare il decreto n. 3444 del 12 maggio 2004;

Decreta:


Art. 1

L'art. 2 del decreto n. 3444 del 12 maggio 2004 è come di seguito modificato:
a) ai corsi di cui al punto 1 dell'art. 1 possono partecipare esclusivamente coloro i quali sono inseriti nel l'elenco regionale dei direttori generali di cui al decreto 12 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 del 22 settembre 2000 e successive modifiche;
b) ai corsi di cui al punto 2 dell'art. 1 possono partecipare coloro i quali svolgono o hanno svolto il ruolo di direttore sanitario e direttore amministrativo di azienda sanitaria per almeno un anno nell'ultimo quinquennio; possono altresì partecipare, se in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per svolgere tali ruoli, i dirigenti medici ed amministrativi delle aziende sanitarie, ognuno per la propria area, ed i dirigenti del ruolo sanitario dell'Assessorato regionale della sanità;
c) ai corsi di cui al punto 3 dell'art. 1 possono partecipare dirigenti del ruolo sanitario delle aziende sanitarie (medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi) con almeno 5 anni di servizio nel ruolo, nonché dirigenti del ruolo tecnico sanitario e dirigenti del ruolo tecnico veterinario dell'Assessorato regionale della sanità, con la medesima anzianità.

Art. 2

Resta immutato quanto altro previsto dal succitato decreto n. 3444 del 12 maggio 2004.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale sanità per la registrazione e alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.
Palermo, 21 maggio 2004.
  CITTADINI 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 31 maggio 2004.
(2004.22.1578)
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102*

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 6 maggio 2004.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Maletto.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicem bre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Premesso che, con assessoriale prot. n. 12897 del 22 novembre 1995, è stato restituito per la rielaborazione totale, in relazione a quanto argomentato nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 222 del 22 novembre 1995, il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con delibera di C.C. n. 24 del 3 aprile 1993 e sottoposto, per gli adempimenti di approvazione, dal comune di Maletto con foglio n. 000524 del 19 gennaio 1994;
Visto il foglio prot. n. 4107 del 2 aprile 2002, assunto al prot. n. 19272 del 3 aprile 2002 di questo Assessorato, con il quale il comune di Maletto ha trasmesso gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 17454 del 30 dicembre 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 77334 del 31 dicembre 2002, con il quale il comune di Maletto ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con la nota di questo Assessorato prot. n. 39267 del 25 giugno 2002;
Vista la delibera n. 31 del 16 maggio 2001, con la quale il commissario ad acta, nominato da questo Asses sorato con decreto n. 410/DRU del 14 novembre 2000, ha adottato il piano regolatore generale, con annesso regolamento edilizio e prescrizioni esecutive delle zone C-D-F, del comune di Maletto;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi al piano adottato con delibera commissariale n. 31 del 16 maggio 2001;
Vista l'attestazione a firma del sindaco datata il 12 dicembre 2001, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento, nonché attestante la presentazione di n. 70 osservazioni/opposizioni delle quali n. 5 fuori termine;
Visto l'elenco delle ditte che hanno presentato osservazioni/opposizioni avverso il piano adottato, sottoscritto dal segretario comunale;
Viste le osservazioni/opposizioni di cui al suddetto elenco;
Visti gli elaborati di visualizzazione delle osservazioni nonché la relazione redatta dai progettisti e contenente le deduzioni in ordine alle osservazioni/opposizioni prodotte;
Viste le delibere n. 9 del 15 febbraio 2002, n. 11 del 20 febbraio 2002, n. 12 del 25 febbraio 2002, n. 13 del 5 marzo 2002, n. 14 del 6 marzo 2002, n. 16 dell'11 marzo 2002, con le quali il consiglio comunale di Maletto ha dedotto le opposizioni e osservazioni presentate dai cittadini a seguito della pubblicazione dello strumento urbanistico adottato con delibera commissariale n. 31 del 16 maggio 2001;
Viste le osservazioni/opposizioni presentate direttamente a questo Assessorato;
Vista la nota, prot. n. 14725 del 18 luglio 2000, con cui l'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, ha espresso parere favorevole di compatibilità fra le previsioni di urbanizzazione del piano regolatore generale e delle prescrizioni esecutive con le condizioni geomorfologiche del territorio del comune di Maletto;
Visto il provvedimento n. 309 del 17 luglio 2000, con cui l'Ente Parco dell'Etna, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 14 del 9 agosto 1988, ha espresso con prescrizioni il parere favorevole alle previsioni del piano regolatore generale del comune di Maletto;
Vista la nota prot. n. 293 dell'11 giugno 2003, con la quale il servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi al piano regolatore generale, al regolamento edilizio ed alle prescrizioni esecutive, la proposta di parere n. 29 di pari data, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Dimensionamento del piano
Dalla relazione di piano si rileva quanto qui di segui to specificato:
dal censimento 1991 la popolazione del comune di Maletto ha avuto un modesto incremento pari a 49 abitanti, tale da raggiungere, al marzo 1999, 4.303 abitanti. I progettisti stimano un incremento futuro decennale di pari entità, inoltre aggiungono un ulteriore modesto aumen to, indotto dallo sviluppo sostenuto dalle previsioni di piano regolatore generale, pari nel ventennio ad altri 100 abitanti.
Quindi il fabbisogno di previsione, stimato per variazione demografica in 98 abitanti e per incremento migratorio in 100 abitanti, sarà complessivamente di 187 abitanti.
Nel ventennio considerato (1999-2019), i progettisti, prevedono un fabbisogno di n. 187 vani, che sommati a quello pregresso di n. 104 vani darà il fabbisogno complessivo di n. 291 vani.
In particolare il fabbisogno complessivo, considerando abitante/vano = 1 risulta come segue:
Popolazione residente al marzo 1999  abitanti 4.303 
Popolazione residente al 2017  abitanti 4.490 
Fabbisogno pregresso  vani 104 
Fabbisogno di previsione  vani 198 
Fabbisogno effettivo totale  vani 302 

Situazione urbanistica precedente
Il comune di Maletto, è dotato di un programma di fabbricazione con annesso regolamento edilizio, approvato da questo Assessorato con decreto n. 95/81 del 30 aprile 1981.
Esso è inoltre provvisto di un piano di recupero urbanistico (recepito e confermato dal piano in argomento) relativo agli agglomerati abusivi nelle contrade "Margi", "Viscusi" e "Spirinella - Mezzagno" approvato con delibera consiliare n. 123/88, successivamente emendata, a seguito dei rilievi dell'A.R.T.A., con deliberazione consiliare n. 163/90.
Inoltre, nel piano regolatore generale è inserito il piano per l'edilizia economica e popolare vigente, ad ovest dell'abitato in contrada Piano del Carmine.
Con decreto n. 342/89, è stato approvato in variante al programma di fabbricazione il progetto del parco suburbano localizzato in contrada "Pizzo Filicia". Il presente piano costituisce rielaborazione totale del piano regolatore generale adottato con delibera consiliare n. 24 del 3 aprile 1993 e restituito al comune con nota assessoriale n. 12897/U del 22 novembre 1995, per rielaborazione totale a seguito del voto Consiglio regionale dell'urbanistica n. 222 del 22 giugno 1995.
Zonizzazione e destinazioni d'uso del territorio - Il pia no prevede la suddivisione del territorio comunale nelle seguenti zone e sottozone territoriali omogenee:
Zona A - centro storico - Sono ammessi gli interventi edilizi di cui alle lett. a), b), c), d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78, con esclusione di quelli previsti nella lett. e) del medesimo articolo; per quest'ultimi, si potrà operare soltanto dopo l'approvazione del piano particolareggiato dell'intera zona o di eventuali piani di recupero. In assenza dei piani attuativi è ammesso l'intervento diretto di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui sopra, sono soggetti a preventivo nulla osta della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali.
La Zona B è suddivisa nelle seguenti sottozone:
-  Zona B1 - di ristrutturazione e completamento - Gli interventi edilizi ammessi, oltre alla nuova edificazione nonché la trasformazione mediante demolizione e ricostruzione, sopraelevazioni e ampliamenti sono quelli di cui alle lett. a), b), c), d) ed e) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. In questa zona, il piano regolatore generale si attua in generale con interventi edilizi diretti. I principali parametri edilizi sono: indice di fabbricabilità fondiaria = 3.5 mc./mq.; rapporto di copertura massimo 60% dell'area edificabile; altezza massima degli edifici pari a una volta e mezzo la larghezza dello spazio pubblico antistante più l'eventuale ritiro, ed in ogni caso, non può superare m. 11; numero elevazioni: non più di tre elevazioni fuori terra oltre all'eventuale piano seminterrato; distanze fra gli edifici: se non in aderenza, dovranno avere una distanza non inferiore a m. 10,00 da tutte le costruzioni vicine preesistenti. Viene inoltre richiamata la normativa di cui all'art. 28 della legge regionale n. 21/73 e successive modifiche ed integrazioni. Dagli interventi diretti rimangono esclusi quelli di ristrutturazione urbanistica, come definiti nella lettera e) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78 per i quali è necessaria la redazione di piani attuativi di iniziativa pubblica o privata.
-  Zona B2 dei piani particolareggiati di recupero legge regionale n. 37/85; gli interventi edilizi ammessi, oltre alla nuova edificazione nonché la trasformazione mediante demolizione e ricostruzione, sopraelevazioni e ampliamenti, sono quelli di cui alle lett. a), b), c), d) ed e) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. In questa zona, il piano regolatore generale si attua in generale con interventi edilizi diretti. I principali parametri edilizi: indice di fabbricabilità fondiaria = non è assegnato il rapporto volume/superficie; rapporto di copertura variabile dal 30% al 75%; altezza massima: mt.. 7.80; numero di elevazioni: n. 2 oltre all'eventuale piano seminterrato; distanze fra gli edifici: mt. 10 che può ridursi a mt. 8 in assenza di aperture circostanti.
Zona omogenea C - detta zona si suddivide nelle seguenti sottozone:
-  Zona C1 di espansione residenziale; in questa zona, il piano regolatore generale si attua con interventi edilizi diretti nel presupposto che le relative aree sono dotate di urbanizzazione primaria. I principali parametri edilizi sono: densità territoriale 80 ab./ha; indice di fabbricabilità fondiaria 1,00 mc./mq.; altezza massima m. 6.50; numero piani fuori terra: n. 2; distanza minima tra fabbricati m. 10. Non è necessario procedere alla redazione dei piani di lottizzazione prima del rilascio delle singole concessioni, poiché le aree previste sono tutte dotate delle opere di urbanizzazione primaria.
Zona C2 di espansione piano per l'edilizia economica e popolare ex legge n. 167/62; in questa zona il piano regolatore generale si attua con le norme di attuazione del piano particolareggiato di edilizia economica convenzionata sovvenzionata e/o agevolata vigente che sono recepite nella presente normativa e così stabilite:
1) per il lotto A (edifici in linea): valgono le quote, gli allineamenti e i distacchi di cui alle tavv. 5bis e 7 del piano per l'edilizia economica e popolare vigente con i parametri edilizi qui di seguito specificati:
-  indice di fabbricabilità fondiaria massimo 5,50 mc./mq.; altezza massima dei fabbricati mt. 13,00; distanza minima tra fabbricati m. 10,00; ritiri dai fili stradali non inferiori a m. 5,00; rapporto di copertura 0,50 mq./mq. Non è consentita la formazione di chiostrine o cortili chiusi;
2) Per il lotto B (edifici a schiera): valgono le quote, gli allineamenti e i distacchi di cui alle tavv. 5bis e 7 del piano per l'edilizia economica e popolare vigente con i parametri edilizi qui di seguito specificati:
-  indice di fabbricabilità fondiaria massima 2,50 mc./mq.; altezza massima dei fabbricati: 7,00; distanza minima tra fabbricati m. 10,00; ritiri dai fili stradali non inferiori a m. 5,00; rapporto di copertura 0,35 mq./mq. Non è consentita la formazione di chiostrine o cortili chiusi.
Zona CTS espansione turistico stagionale; detta zona comprende le parti del territorio comunale destinate a nuovi interventi edilizi a destinazione stagionale a bassa densità edilizia.
In questa zona il piano regolatore generale si attua con prescrizioni esecutive, piano particolareggiato di iniziativa pubblica; piano di lottizzazione.
Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla preventiva approvazione dei piani suddetti, la cui estensione minima non dovrà essere non inferiore a 25.000 mq.
Parametri edilizi: lotto minimo non inferiore a 2.500 mq.; indice di fabbricabilità fondiaria massimo 0,15 mc./mq.; altezza massima dei fabbricati m. 4,50; numero piani fuori terra: n. 1; distanza minima tra fabbricati mt. 10.00; ritiri dai fili stradali non inferiori a m. 5,00; ritiri dal confine dei lotti minima m. 5,00. E' consentita oltre alla prima elevazione fuori terra la possibilità di un piano seminterrato o di un piano mansardato.
Zona CTA di espansione turistico-alberghiera; det ta zona comprende le parti del territorio comunale destinate a nuovi interventi edilizi per la realizzazione esclusiva di pensioni, piccoli alberghi, locali di ritrovo.
In questa zona il piano regolatore generale si attua con prescrizioni esecutive; piano particolareggiato di iniziativa pubblica; piano di lottizzazione;
Il rilascio della concessione edilizia è subordinata alla preventiva approvazione dei piani suddetti la cui estensione minima dovrà essere non inferiore a 20.000 mq.
Parametri edilizi: indice di fabbricabilità fondiaria non può superare 0,20 mc./mq.; altezza massima dei fabbricati m. 6,50; numero piani fuori terra: n. 2; distanza minima tra fabbricati non inferiore a m. 20,00; ritiri dai fili stradali minima 10,00; ritiro dal confine del lotto minimo m. 10,00. E' consentita oltre alle due elevazioni fuori terra la possibilità di un piano seminterrato o di un piano mansardato.
Zona D, detta zona si suddivide nelle seguenti sottozone:
-  Zona D1 industriale e artigianale - In detta zona sono consentiti edifici ed impianti per attività lavorative industriali ed artigianali che producono beni di consumo (finali od intermedi) per altre attività produttive o che li commercializzano, di qualsiasi genere purché non nocive ed inquinanti (ai sensi del D.M. 23 dicembre 1976 e successive modifiche ed integrazioni).
In questa zona, il piano regolatore generale si attua con piano particolareggiato di iniziativa pubblica. Gli edifici dovranno presentare le seguenti caratteristiche: tipologia isolata, lotto minimo non inferiore a mq. 1.000; rapporto di copertura massimo 0.40 mq./mq.; distacchi minimi dai confini del lotto m. 5,00; arretramento minimo dagli spazi pubblici o dagli allineamenti stradali m. 5,00; altezza massima m. 8,00 e comunque per un numero di piani non superiore ad uno. All'interno del lotto il 20% dell'area scoperta deve essere vincolata e sistemata a parcheggio.
-  Zona D2 commerciale e fieristica - In questa zona gli interventi edilizi ammessi sono quelli, di cui alle lett. a), b), c), dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78 per i fabbricati esistenti da adibire ad attività fieristica commerciale. E' consentita solamente la realizzazione di spazi all'aperto attrezzati per manifestazioni all'aperto per fiere espositive e mostre con attrezzature mobili, mercati pianta e spianta, manifestazioni, spettacoli all'aperto, spettacoli itineranti, parcheggi d'uso pubblico e compatibili con le aree previste per la protezione civile, nonché piccole costruzioni accessorie (chioschi di vendita, uffici e depositi per le attrezzature e servizi igienici pubblici ed impianti tecnologici). In questa zona il piano regolatore generale si attua con piano particolareggiato di iniziativa pubblica.
Gli interventi dovranno presentare le seguenti caratteristiche: distacchi minimi dal confine dell'area m. 10,00; altezza massima m. 4,50.
Zona E - di verde agricolo; per questa zona il piano prevede un'articolata normativa per i vari casi d'intervento che si propone di ammettere in questa parte del territorio.
In particolare, sono consentite tutte le attività connesse all'agricoltura alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e alle attività a carattere agrituristico.
Inoltre, sono consentite costruzioni connesse alle attività ricettive all'area aperta (campeggi) al deposito di materiale a cielo aperto.
Per gli edifici esistenti si sono consentiti gli interventi di recupero edilizio. Per i vari interventi ammessi sono previsti differenziati parametri edificatori, e in particolare: l'indice massimo di fabbricabilità fondiaria è 0,03 mc./mq. con altezza massima mt. 7,50.
Per gli interventi edilizi connessi all'attività agricola e produttiva sono previsti parametri differenziati per la superficie dei parcheggi. In particolare, per gli interventi di turismo rurale con attività ricreative all'aperto è consentito un aumento del 30% della cubatura per non più di 300 mc., mentre, per le attività di ristorazione, tali parametri vengono ridotti del 50%.
Infine, per le attività connesse alla ricettività all'area aperta viene fissato un lotto compreso tra 10.000 e 30.000 mq. con un indice massimo di fabbricabilità di 0,15 mc./mq.
Zona F detta zona si suddivide nelle seguenti sottozone:
-  Zona F1 - attrezzature ed impianti di interesse generale; in detta zona il piano regolatore generale si attua con interventi edilizi diretti, interventi di iniziativa pubblica, interventi di iniziativa privata.
I principali parametri edilizi sono: indice di fabbricabilità massima 3,00 mc./mq. per le attrezzature per l'istru zione e per le attrezzature di interesse comune; indice di fabbricabilità fondiaria massima 0.06 mc./mq. per aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il giuoco e per quelle a servizio dei parcheggi; indice di fabbricabilità fondiaria massima 1,30 mc./mq. per le aree per spazi pubblici attrezzati a sport; altezza massima m. 12,00 e comunque per un numero di piani non superiore a due; distacchi minimi dai confini del lotto m. 5,00. E' consentita l'edificazione sul filo stradale.
-  Zona F2 - di parco urbano; dette aree sono destinate alla creazione di parchi urbani pubblici.
In detta zona il piano regolatore generale si attua con interventi edilizi diretti, interventi di iniziativa pubblica, interventi di iniziativa privata.
I principali parametri edilizi sono: indice di fabbricabilità fondiaria costruzioni accessorie 0,02 mc./mq.; altezza massima m. 4,00 sul piano di campagna sistemato.
-  Zona F3 - di parco sub-urbano; dette aree sono destinate alla creazione di parchi sub-urbani pubblici a carattere intercomunale.
In detta zona il piano regolatore generale si attua con interventi edilizi diretti, interventi di iniziativa pubblica, interventi di iniziativa privata. I principali parametri edilizi sono: indice di fabbricabilità fondiaria costruzioni accessorie 0,02 inc./mq.; altezza massima di m. 4,00 sul piano di campagna sistemato.
Norme per le zone speciali
Dette norme sono relative alla normativa inerente i vincoli e fasce di rispetto, con particolare riferimento al vincolo di rispetto stradale e ferroviario, alla zona di vincolo cimiteriale, al vincolo del depuratore, al vincolo di rispetto forestale e boschi.
Attrezzature speciali non normate
Dette attrezzature sono state cosi individuate: area per la caserma dei Carabinieri (CC), area per impianto di depurazione (DEP), area cimiteriale (CIM) area ferroviaria circumetnea (FCE), area per la protezione civile (PC), area pedonale (PE), area per la scuola di sci alpino (SSA).
Norme transitorie e finali
Tali norme si riferiscono a disposizioni transitorie nelle more dell'approvazione del piano regolatore generale.
Viabilità e infrastrutture
Per quanto riguarda la viabilità nel progetto di piano si prevede:
-  il miglioramento della stessa con l'interramento, della linea ferrata F.C.E. nel tratto di attraversamento del centro abitato;
-  i collegamenti con la viabilità esistente per consentire un migliore deflusso veicolare ed un migliore collegamento tra le diverse zone dell'abitato, anche nell'ottica di poter espletare funzioni al servizio della protezione civile.
Prescrizioni esecutive
Le prescrizioni esecutive interessano la zona D1 industriale e artigianale, la zona CTS turistico stagionale, la zona D2 commerciale e fieristica e la zona F relativa al centro sportivo.
La zona D1 industriale artigianale è situata ad ovest del centro abitato ed insiste su un'area di 3.53 Ha.
Il progetto prevede lotti di dimensioni limitate con possibilità di abbinamento fra di loro e sono contraddistinti con le lettere A e B a secondo della loro tipologia. L'indice di copertura assunto per l'area in oggetto è pari a mq./mc. 0,40, pertanto la superficie utile insediabile proposta sarà pari a mq. 8.537.
Le urbanizzazioni primarie del P.P., incluse nel piano regolatore generale, sono le seguenti:
-  viabilità pubblica mq. 6.771,00;
-  parcheggio pubblico mq. 1.905,00;
-  verde pubblico attrezzato mq. 3.762,00.
All'interno del lotto, il piano regolatore generale prevede che il 20% dell'area scoperta deve essere vincolata e sistemata a parcheggio.
Il presente P.P. prevede la possibilità che il comune possa formare dei comparti a norma dell'art. 11 della legge regionale n. 71178.
La zona CTS turistico stagionale interessa un'area collinare di circa 11 ettari situata a sud-est del centro abitato, delimitata a valle dalla strada statale che collega Maletto con Bronte e Randazzo.
Il progetto urbanistico si sviluppa su due assi principali, aventi una larghezza complessiva di m. 6.00, che si dipartono da una strada di piano regolatore generale, a sua volta collegata con la strada statale soprarichiamata. Le unità abitative, di tipo unifamiliare e distribuite all'interno di tre aree di comparto edilizio, (comparto A, B, C) avranno una superficie coperta di mq. 80 e un'altezza di ml. 4.50 e dovranno rispettare la conformità con il presente P.P. Per ogni unità abitativa è stata calcolata una superficie di parcheggio di circa mq. 40, maggiore di 0,1 mq. per mc. previsti dalla normativa vigente.
I tipi edilizi rispetteranno le tipologie rurali della zona e non è ammessa la residenza fissa.
La superficie totale dei tre sopracitati comparti è di mq. 65.885,75, la superficie totale pubblica (attrezzature di interesse collettivo, verde pubblico attrezzato, strade e piazze, parcheggi) è di 43.819,93
Con riferimento all'area in esame sono previsti i seguenti parametri urbanistici: densità edilizia fondiaria mc./mq. 0,15, h max degli edifici ml. 4.50, rapporto di copertura 0,034, distanze tra gli edifici non potranno essere inferiori a ml. 10, ecc.
La zona D2 commerciale e fieristica è ubicata a sud-est del centro abitato di Maletto, molto decentrata rispetto all'abitato, ed include l'attrezzatura delle fragole già esistente. Il P.P. in argomento, finalizzato al soddisfacimento dei fabbisogni commerciali e fieristici, così come indicato dall'art. 2 della legge regionale n. 71/78 modificato dall'art. 3 della legge regionale n. 15/91, interessa un'area di Ha. 3,88. Le urbanizzazioni primarie incluse nel piano regolatore generale sono le seguenti:
-  viabilità mq. 6.520,00;
-  parcheggio pubblico mq. 8.832,00;
-  verde pubblico attrezzato mq. 3.294,00.
Si è ritenuto opportuno prevedere aree di varie dimensioni da organizzare di volta in volta a secondo delle necessità.
La superficie utile dell'area espositiva è di mq. 20.173.
Il piano regolatore generale prevede che all'interno del lotto il 20% dell'area scoperta deve essere vincolata e sistemata a parcheggio.
La zona F relativa al centro sportivo, ubicata a nord nella zona bassa del centro abitato di Maletto, risulta in continuità con il nucleo sportivo preesistente.
Il P.P. in argomento insiste su un'area di mq. 45.982. L'indice volumetrico fondiario è di 1,30 mc./mq., pertanto, la volumetria insediabile del P.P. è di mc. 59.778.
Nel P.P. si individuano n. 5 "nuclei funzionali" (nucleo campo sportivo di base calcetto, nucleo campo sportivo di calcio esistente, nucleo di campi sportivi pallavolo e tennis di base esistente, nucleo del pattinaggio a rotelle, nucleo palazzetto dello sport).
Le urbanizzazioni primarie, incluse nel P.P. sono le seguenti:
-  viabilità carrabile pubblica mq. 2.570;
-  viabilità pedonale pubblica mq. 5.68;
-  parcheggio pubblico mq. 9.035.
Regolamento edilizio
Il regolamento edilizio, composto da 73 articoli e suddiviso in 4 titoli, riguarda, sostanzialmente, gli organi dell'attività urbanistica edilizia, le modalità del rilascio delle concessioni e autorizzazioni, la definizione degli indici di parametri edificatori, oltre alla disciplina generale degli interventi edilizi.
CONSIDERAZIONI
1.0 - Procedure
Occorre evidenziare che in base agli atti prodotti le procedure di adozione del piano sono regolari in quanto:
-  la deliberazione commissariale di adozione del piano con relativi allegati, è contestuale all'adozione delle prescrizioni esecutive;
-  il piano con i relativi allegati è supportato dallo studio geologico generale e particolareggiato, redatti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81 ed in conformità alla circolare assessoriale n. 2222/95;
-  il piano è supportato dallo studio agricolo-forestale redatto ai sensi dell'art. 3, comma 11, della legge regionale n. 15/91, ed in conformità al disciplinare tipo regionale ed alla normativa in materia (legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni);
-  il piano con i relativi allegati è stato sottoposto preventivamente all'adozione, all'esame e parere dell'ufficio del Genio civile competente, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, tranne che per la prescrizione esecutiva relativa alla zona sportiva. Quest'ultima prescrizione esecutiva, pertanto, non può essere approvata, mancando di tale parere propedeutico, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, all'atto dell'adozione della predetta prescrizione;
-  il piano con i relativi allegati è stato sottoposto, prima dell'adozione, all'esame e parere dell'Ente Parco dell'Etna in quanto parte del territorio ricade all'interno del Parco;
-  il piano con i relativi allegati è stato regolarmente depositato e pubblicizzato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  sulle osservazioni ed opposizioni presentate avverso al piano ed alle prescrizioni esecutive sono state formulate proprie deduzioni da parte del progettista e del consiglio comunale;
-  dal verbale redatto in data 18 giugno 1999, ai sensi dell'art. 8 del disciplinare tipo regionale, non si evincono sostanziali contrasti con le previsioni del piano regolatore generale.
2.0 - Progetto di piano
Il progetto corrisponde in linea di massima ai contenuti progettuali stabiliti nel disciplinare tipo regionale, approvato con decreto 17 maggio 1979, n. 91 e successive modifiche ed integrazioni ed è corredato di un'adeguata relazione tecnica.
Il piano riferito al ventennio 1999-2019, appare correttamente dimensionato per soddisfare il fabbisogno di aree residenziali, produttive, turistiche e dei servizi connessi, tenuto conto delle analisi e delle ipotesi previsionali effettuate. Nel dimensionamento del piano si è tenuto conto della possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente.
In generale sono condivisibili le scelte urbanistiche fondamentali, gli indirizzi assunti per la redazione del piano ed i criteri adottati per le più importanti sistemazioni urbanistiche.
Nella redazione del piano sono state osservate le disposizioni contenute nei decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444 e nelle vigenti disposizioni urbanistiche.
3.0 - Zonizzazione
Le zone territoriali omogenee sono condivisibili con le prescrizioni ed integrazioni di seguito specificate:
3.1 - zona territoriale omogenea A1 - Con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 2 del 22 giugno 1995, si rilevava che la distinzione tra zona A1 e A2, quest'ultima di entità assolutamente risibile, non risultava motivata. Per quanto riguardava la normativa si specificava che occorreva riferirsi a quella proposta per la zona A1, ad eccezione degli interventi di recupero di cui all'art. 20 lett. d) ed e) per gli interventi singoli. Nel succitato voto, inoltre, si richiedeva di enucleare il patrimonio storico, architettonico ed etnoantropologico presente nel territorio, al fine di sottoporlo ad una disciplina conservativa in uno con le necessarie aree di rispetto pertinenziali.
Nel piano rielaborato, come si evince dalla relazione, la zona Castello, prevista come zona omogenea nel piano di massima, è stata annullata ed inclusa nella zona A di centro storico in recepimento della delimitazione della zona A elaborata dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania ed inviata al comune con prot. n. 154/II del 26 marzo 1998. Nel suddetto documento, oltre alla perimetrazione, si consiglia di assumere il Vallone "Viscusi" come elemento primario di delimitazione paesaggistica del centro urbano.
Alla luce delle prescrizioni del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 22-2/95 la perimetrazione di detta zona può ritenersi esaustiva. In merito agli interventi edilizi diretti, considerato che la perimetrazione del centro storico comprende anche aree che hanno subìto sostituzioni edilizie, si ritiene, eccezionalmente ammissibile la ristrutturazione edilizia di cui alla lett. d) del l'art. 20 della legge regionale n. 71/78 che potrà riguardare solo le parti interne delle singole unità edilizie, laddove sia indispensabile ai fini del rinnovamento funzionale delle suddette unità e solo nell'ottica del recupero di elementi tipologici e formali alterati che deve, comunque, rispettare le tipologie caratteristiche del centro storico, previo parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, con esclusione della demolizione e sostituzione edilizia.
Detta zona deve essere attuata tenendo conto, altre sì, degli indirizzi di cui alla circolare assessoriale n. 3/2000/D.R.U. prot. n. 4159 dell'11 luglio 2000.
3.2 - zona territoriale omogenea B1 - Con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 222 del 22 giugno 1995, detta zona appariva correttamente definita, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968. Relativamente alla normativa di attuazione, si faceva presente che occorreva prescrivere ai sensi dell'art. 8 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 che l'altezza massima dei nuovi edifici, per gli interventi singoli, non poteva superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti.
Nel piano, detta zona è ubicata nell'immediato intorno della zona A lungo le direttrici viarie di via Umberto, via A. Diaz e la zona a sud del Castello, confinante con la viabilità recuperata dall'interramento della F.C.E.
Per la zona in argomento occorre inserire nelle norme tecniche, come dettato dal superiore voto, che l'altezza massima degli edifici non può comunque superare quella degli edifici preesistenti e circostanti.
3.3 - zona territoriale omogenea B2 - Nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 222 del 22 giugno 1995, si rilevava che, per detta zona, riferita alle aree comprese nei piani di recupero urbanistico in base alla legge regionale n. 37/85, (contrade "Margi", "Viscusi" e "Spirinella-Mezzagno") l'attuazione era rinviata ai suddetti piani. Si rilevava, altresì, che il piano regolatore generale avrebbe dovuto egualmente definire la normativa di carattere generale relativa alle zone comprese nei piani in argomento, in coerenza con le previsioni urbanistiche complessive, come prescritto dall'art. 9 della legge regio nale n. 17/94. Inoltre, non risultavano attendibili le previsioni viarie del piano particolareggiato di recupero, in quanto sovradimensionate rispetto ai fabbisogni urbanizzativi, come osservato dall'A.R.T.A. con nota n. 27909 del 19 novembre 1990.
Il piano ha recepito e confermato i suddetti piani particolareggiati di recupero di cui alla legge regionale n. 37/85, inserendoli nelle previsioni del piano regolatore generale e disciplinando la relativa zona nelle norme di attuazione del piano.
Per la zona in questione il piano non prevede una densità fondiaria massima, per cui si prescrive che l'indice non può superare i 5 mc./mq.
3.4 - zona territoriale omogenea C1 - Nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 222 del 22 giugno 1995, (ex zona C1 e zona C2), riguardo alla localizzazione in contrada Margi, si rilevava, tra l'altro, che, come riportato nello studio geologico, detta area non offriva quelle necessarie garanzie di idoneità idrogeologica ... e pertanto non poteva essere interessata da ulteriori previsioni edificatorie.
Nel piano le previsioni relative a questa zona vengono sostanzialmente ricondotte alle previsioni esistenti salvo un isolato intercluso fra zona B2 e viabilità. Tale previsione è stata condivisa dall'ufficio del Genio civile con parere n. 14725/2000. Tuttavia, poiché dallo studio geologico sembrano evidenziarsi elementi di pericolosità geologica, tali aspetti si evidenziano all'attenzione del Consiglio regionale dell'urbanistica per le eventuali valutazioni di competenza.
Una considerazione a parte va fatta per la previsione della zona C1 in contrada Viscusi che, ai sensi del decreto 4 luglio 2000 relativo al piano straordinario per l'assetto idrogeologico e successive modifiche ed integrazioni, è classificata come zona a rischio elevato R3, per cui per le aree interessate da tale ambito vale la disciplina transitoria di salvaguardia prescritta dallo stesso decreto. Di conseguenza, tali previsioni non possono ritenersi ammissibili.
Tuttavia, non si può fare a meno di segnalare che tali previsioni sono state confermate nel parere dell'ufficio del Genio civile con succitato parere n. 14725/2000 reso antecedentemente all'emanazione del soprarichiamato decreto, mentre, il geologo incaricato, in un'annotazione finale alla relazione geologica adeguata alla circolare A.R.T.A. n. 2222 del 31 gennaio 1995, rileva che non vengono evidenziati particolari fenomeni di pericolosità se non per una zona molto limitata che secondo lo stesso geologo può essere facilmente controllabile.
Quanto sopra, viene ugualmente posto all'attenzione del Consiglio regionale dell'urbanistica per le opportune valutazioni.
3.5 - zona territoriale omogenea C2 - Con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 222 del 22 giugno 1995 per detta zona (ex zona C1) si rilevava che includeva interventi di edilizia convenzionata e sovvenzionata, con immotivata esclusione dell'edilizia agevolata da attuare mediante piano di zona (art. 10 delle N.A.) Si rilevava, altresì, che nelle norme di attuazione mancavano le specifiche prescrizioni di zona e la determinazione dei parametri tecnici edilizio-urbanistici.
Il piano si adegua al predetto voto e, pertanto, la zona di che trattasi si condivide.
3.6 - zona territoriale omogenea CTS - Con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 222 del 22 giugno 1995, si rilevava che detta zona (ex zona C3 di espansione stagionale) limitrofa al parco suburbano di Pizzo Filicia, risultava sovradimensionata e interessata dal vincolo di inedificabilità assoluta di m. 200, per la presenza di bosco, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. e), della legge regionale n. 78/76. Per quanto sopra, non veniva condivisa.
La zona in argomento, è stata notevolmente ridotta rispetto alle precedenti previsioni urbanistiche e risulta verificata rispetto ai vincoli boschivi discendenti dalla legge regionale n. 16/96.
La stessa zona risulta , comunque esterna alle fasce di rispetto boschive determinabili alla luce della legge regionale n. 13/99 come risulta dallo studio agricolo forestale integrativo.
Le zone esterne alla fascia di rispetto non zonizzata del piano adottato vanno destinate a zona E di verde agricolo.
3.7 - zona territoriale omogenea CTA - Si condivide la predetta previsione con l'introduzione delle prescrizioni di cui al parere dell'Ente Parco dell'Etna prot. n. 309/00 del 17 luglio 2000. Per quanto riguarda le fasce di rispetto boschive evidentemente, occorre riferirsi allo studio agricolo-forestale integrativo, redatto ai sensi della legge regionale n. 13/99, alla luce del quale il rilievo di cui alla lettera a) del suddetto parere risulta superato.
3.8 - zona territoriale omogenea D1 - Con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 222 del 22 giugno 1995, veniva rilevata l'esigenza di interporre tra la zona D1 e gli insediamenti abitativi un'adeguata zona filtro, la cui finalità era quella di costituire una fascia di protezione per la previsione degli spazi limitrofi, destinati per attrezzature religiose, assistenziali e sociali (chiesa cappella del Carmine, luogo di culto, casa per anziani e centro sociale).
Il piano si adegua al suddetto voto prevedendo una zona di verde agricolo.
3.9 - zona territoriale omogenea D2 - Con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 222 del 22 giugno 1995, si rilevava che detta zona non poteva essere ricompresa nell'ambito delle zone D) di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, dovendosi, invece, ricondurre ad insediamenti di carattere commerciale e direzionale di cui al punto 2) dell'art. 15 del predetto decreto.
Detta previsione non è ritenuta ammissibile dall'Ente Parco dell'Etna prot. n. 309/00 del 17 luglio 2000. Pertanto detta zona va eliminata dalle previsioni del piano.
Zona territoriale omogenea E - Detta zona si condivide con le prescrizioni di cui al parere dell'Ente Parco dell'Etna prot. n. 309/00 del 17 luglio 2000. Tuttavia, non possono assentirsi le attività connesse alla ristorazione e alle aziende ricettive (parchi di campeggio) in quanto le stesse non sono compatibili con le attività consentite in verde agricolo.
Inoltre, non si condivide il cambio di destinazione d'uso degli edifici esistenti generalizzato senza alcuna valutazione di compatibilità con i caratteri della zona E di verde agricolo, salvo le previsioni di legge.
4.1 - Attrezzature, spazi pubblici, vincoli territoriali
Con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 222 del 22 giugno 1995, si rilevava, tra l'altro, che la verifica degli standard urbanistici veniva condotta globalmente e non per singole zone territoriali omogenee, come prescritto dall'art. 4 del decreto interministeriale 2 aprile 1968. Per gli asili nido non risultava una specifica verifica degli standard previsti dalla legge regionale n. 214/79. Si rilevava, altresì, che le aree previste per l'istruzione corrispondevano ad un rapporto di mq. 3,23 per abitante, inferiore al minimo prescritto di mq. 4 ai sensi dell'art. 4 del D.M. 2 aprile 1968. Mentre, gli spazi per verde attrezzato ed attrezzature sportive risultavano ingiustificatamente eccessivi, corrispondendo ad un rapporto di circa 29 mq. per abitante contro i mq. 7 circa prescritti. In merito al parco suburbano di Pizzo Filicia, si osservava che, per la relativa contiguità con il centro abitato, lo stesso, poteva efficacemente assolvere alla funzione di parco urbano, cosicché non appariva giustificata la previsione di un parco urbano, oltretutto di considerevoli dimensioni. Si specificava che il parco urbano poteva trovare ubicazione all'interno dell'ampia zona destinata ad attrezzature sportive, (6,8 ettari) giovandosi così dell'opportunità di integrare attrezzature compatibili.
Il piano per quanto riguarda le attrezzature scolastiche, considerato che quelle preesistenti sono ritenute sufficienti ai bisogni, prevede la realizzazione di un asilo nido (F1) nella zona nord-est dell'abitato; mentre, le aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport (F2) esistenti sono state potenziate ed integrate. Il piano regolatore generale si è posto tra gli obbiettivi prioritari quello del riequilibrio quantitativo e qualitativo delle suddette aree, riportandole tra l'altro, a valori ottimali rispetto alle prescrizioni del decreto interministeriale n. 1444/68.
E' stato recepito il Parco sub-urbano di contrada Pizzo Filicia già approvato con D.A. n. 37/87, ed inoltre, si è previsto nell'area a nord-ovest dell'abitato un parco urbano di 4 Ha.
Per quanto sopra, le previsioni per attrezzature si condividono ad eccezione delle aree destinate ad attrezzature speciali-protezione civile ricadenti nell'ambito delle zone B e C del Parco dell'Etna, così come prescritto nel soprarichiamato, parere n. 309 del 17 luglio 2000 dell'Ente Parco. La riduzione della fascia di rispetto cimiteriale è subordinata all'autorizzazione sanitaria prescritta per legge.
4.2 - Attrezzature speciali non normate
Per dette attrezzature, ovviamente, occorre riferirsi a standard di legge o a standard progettuali normalizzati.
5.0 - Viabilità
Con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 222 del 22 giugno 1995 la nuova viabilità di piano non si riteneva accettabile, mentre, appariva necessario ricer care soluzioni viarie più razionali.
In particolare, il piano propone una viabilità esterna nella parte sud-ovest del centro, che con semplici e funzionali miglioramenti e collegamenti, utilizzando la viabilità esistente riesce ad essere di valido disimpegno verso la S.S. n. 120 e di supporto all'area per la zona artigianale e industriale, all'area per le attrezzature per lo sport, all'area del depuratore comunale e all'area a Parco urbano.
La viabilità prevista dal piano nonché le previsioni di adeguamento della viabilità esistente appaiono idonee a soddisfare le esigenze della mobilità urbana ed extra urbana. Il collegamento viario o pedonale con Pizzo Filicia si rimanda alla relativa variante urbanistica. Per quanto riguarda l'interramento della linea ferrata della F.C.E., nel tratto che attraversa il centro urbano, si è dell'avviso che l'ipotesi proposta è da intendersi indicativa e non prescrittiva in quanto la relativa scelta progettuale deve essere concordata con l'Ente Ferroviario.
6.0 - Norme di attuazione
Le norme di attuazione si devono intendere modificate e adeguate, in relazione a quanto sopra considerato, alle zone territoriali omogenee.
7.0 - Regolamento edilizio
Va preliminarmente osservato che alcune disposizioni regolamentari non appaiono correttamente correlate ad aggiornati riferimenti legislativi, in parte dipendenti dal l'epoca di redazione del regolamento edilizio (vedi ad esempio art. 14 della legge regionale n. 2/2002). Per cui in caso di discordanza tra disposizioni legislative e norme del regolamento edilizio, le prime, evidentemente, prevalgono sulle seconde. Per alcuni articoli si è ritenuto necessario osservare quanto segue:
-  art. 3: va cassato poiché non è materia di regolamento edilizio;
-  art. 5: la lettera d) va riformulata in coerenza alle disposizioni di cui all'art. 5 della legge regionale n. 37/85 e successive modifiche ed integrazioni; cassare le lettere e), i) in quanto non rientrano tra le competenze della commissione edilizia;
-  art. 6: la durata della commissione edilizia è disci plinata dall'art. 7 della legge regionale n. 71/78. All'ultimo capoverso eliminare la parola "negativi";
-  art. 8: cassare il punto 4); i punti 6) e 7) vanno conformati alle disposizioni di cui all'art. 5 della legge regionale n. 37/85 e successive modifiche ed integrazioni;
-  art. 9: le tipologie di opere non soggette a concessione, autorizzazione o comunicazione vanno esattamente riferite a quelle previste dall'art. 6 della legge regionale n. 37/85 e successive modifiche ed integrazioni; le tipologie di opere soggette ad autorizzazione vanno riferite a quelle indicate dall'art. 5 della legge regionale n. 37/85 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla variazione della destinazione d'uso degli immobili secondo le procedure di cui all'art. 10 della predetta legge; le tipologie di opere non soggette a concessioni o autorizzazioni (comunicazione) vanno riferite all'art. 9 della legge regionale n. 37/85 e successive modifiche ed integrazioni;
-  art. 12: occorre integrare l'articolo con il riferimento alle procedure alternative di denuncia di inizio d'attività introdotte, con l'art. 14 della legge regionale n. 2/2002;
-  art. 13: non si comprende la necessità dell'elaborato "computo metrico estimativo" per le istanze di intervento su edifici esistenti; al fine di non aggravare ingiustificatamente il procedimento tale elaborato va eliminato;
-  art. 14: l'ultimo comma va sostituito dalle disposizioni contenute dall'art. 2, comma 9, della legge regionale n. 17/94;
-  art. 15: il primo comma va sostituito con il comma 4 dell'art.2 della legge regionale n. 17/94; l'articolo va correlato per le procedure di rilascio delle concessioni edilizie alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale n. 17/94;
-  art. 17: il primo comma va più correttamente sostituito con il comma 8 dell'art. 36 della legge regionale n. 71/78; l'ultimo comma va più correttamente sostituito con l'analoga disposizione di cui al comma 10 dell'art. 36 della legge regionale n. 71/78; cassato l'articolo va correlato alle procedure per il rilascio dei certificati di abitabilità, agibilità e conformità di cui all'art. 3 della legge regionale n. 17/94;
-  art. 21: va cassato in quanto le attività soggette ad autorizzazione sono già previste in precedente articolo. In considerazione di ciò il titolo del capo IV "Auto rizzazioni" può essere sostituito con il titolo "Piani di lottizzazione - Convenzione" in coerenza con l'art. 22 di analogo contenuto inserito in tale capitolo;
-  artt. 26 e 27: gli articoli vanno integrati e uniformati alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale n. 17/94;
-  art. 30:
-  al primo capoverso del punto 3 sostituire la parola "incluse" con la parola "escluse"; inoltre i volumi tecnici vanno esclusi dal calcolo della volumetria ammissibile, mentre in merito alla definizione di essi si rimanda alla definizione data dalla circolare ministeriale lavori pubblici 31 gennaio 1973, n. 2474;
-  al primo capoverso del punto 7 dopo la parola "porticati" aggiungere se di uso collettivo; inoltre per i volumi tecnici si rinvia a quanto prima precisato.
8.0 - Prescrizioni esecutive
Per le considerazioni di cui ai superiori punti 3.23, 3.25, 3.26, dette prescrizioni esecutive si condividono ad eccezione di quella relativa alla zona sportiva in quanto la stessa non risulta sottoposta al parere prot. n. 14725/2000 dell'ufficio del Genio civile di Catania e di quella denominata D2 commerciale e fieristica per le considerazioni espresse al superiore punto 3.9.
9.0 - Programmazione commerciale, legge regionale n. 28/1999 e D.P.R.S. 11 luglio 2000
Il progetto di piano, non risulta adeguato alla previsione della norma specifica sulla programmazione commerciale anche se in varie zone territoriali sono previste attività a carattere commerciale come di seguito elencate:

Z.T.O.      Artic. N.A.     Normativa 
    6     Attività e destinazioni d'uso ammesse: negozi, esercizi pubblici, ecc. 
B1-B2      7/1-7/2     Attività e destinazioni ammesse: negozi, botteghe, ecc. 
C1      8/1     Attività e destinazioni ammesse: negozi, botteghe, ecc. 
C2      8/2     Non sono espressamente previste 
CTS      8/3     Non sono espressamente previste 
CTA      8/4     Non sono espressamente previste 
D1      9/1     Sono ammesse attività di commercializzazione connesse alle attività produttive previste per la zona 
D2      9/1     Interventi edilizi a destinazione commerciale e fieristica. Al riguardo, si richiama quanto detto nel precedente punto 3.9 
    10     Non sono previste 

Per quanto sopra, il comune in sede di controdeduzione comunale provvederà ad effettuare gli opportuni adempimenti del piano in argomento relativamente alle direttive e agli indirizzi di programmazione commerciale nel rispetto del D.P.R.S. 11 luglio 2000.
10.0 - Osservazioni e/o opposizioni presentate entro i termini
Si premette che tale distinzione è solo di tipo formale in quanto le opposizioni al piano sono da classificare alla stregua delle osservazioni.
Peraltro, non risultano presentate osservazioni o opposizioni alle prescrizioni esecutive.
Sulle osservazioni/opposizioni, che per facilità di lettura si elencano secondo la classificazione operata dal comune si esprimono le seguenti valutazioni:
-  1/oss. (Imbrogiano Antonia ed altri), 2/oss. (Calì Antonino), 4/oss. (Gulino Vincenzo), 5/oss. (Saitta Grazia), 6/oss. (Tirendi Francesco), 7/oss. (Russo Salvatore), 8/oss. (Greco Agata), 11/oss. (Spatafora Antonino, Avellina Luigia), 12/oss. (Caserta Marianna), 13/oss. (Avellina Giovanni, Spitaleri Antonino), 15/oss. (Parrinello Rosalia, Adornetto Nunzio), 16/oss. (Tirendi Riccardo), 17/oss. (Santisi Tiziana, Santisi Laura, Santisi Silvana), 18/oss. (Mineo Vincenzo), 19/oss. (Gambino Salvatore), 20/oss. (Gambino Giuseppe), 21/oss. (Schilirò Antonino), 22/oss. (Russo Paolo, Avellina Maria), 23/oss.(Russo Nunziatina, Spitalieri Alfio), 24/oss. (Giangreco Nunziato), 25/oss. (Parrinello Giuseppe): in diverso avviso del consiglio comunale, si propone la reiezione in conformità alle dedu zioni dei progettisti;
-  3/oss. (Saitta Giuseppe): in conformità al consiglio comunale si propone l'accoglimento;
-  9/oss. (Mangano Vincenzo): per ciò che concerne le modifiche su alcune zone omogenee, in diverso avviso dal consiglio comunale, si propone la reiezione in conformità alle deduzioni del progettista; per quanto riguarda le osservazioni su norme del regolamento edilizio, si reputa necessario un chiarimento da parte dei progettisti con una dettagliata proposta di modifica alle suddette norme che potrà essere effettuata in sede di controdeduzione;
-  10/oss. (Longhitano Alfredo): in diverso avviso dal consiglio comunale, si propone la reiezione in conformità alle deduzioni dei progettisti. Si precisa, tuttavia, al riguardo, che le problematiche sollevate con l'osservazione appaiono meritevoli di considerazioni le quali potranno essere convenientemente risolte in sede di piano particolareggiato, anche alla luce delle circolari assessoriali n. 2/2000-D.R.U. e n. 3/2000-D.R.U. in materia di attuazione degli interventi nell'ambito della zona A;
-  14/oss. (Capizzi Salvatore): trattandosi di osservazioni su norme del regolamento edilizio si reputa necessario un chiarimento da parte dei progettisti con una dettagliata proposta di modifica alle suddette norme che potrà essere effettuata in sede di controdeduzione;
-  26/oss. (Parrinello Giuseppe): in conformità al consiglio comunale si propone l'accoglimento, con la precisazione che le norme delle predette zone devono essere quelle emendate, a seguito della richiesta assessoriale sul piano particolareggiato di recupero, ai sensi della legge regionale n. 37/85, con deliberazione consiliare n. 163/90;
-  1/opp. (Saitta Giuseppe ed altri), in conformità al consiglio comunale si propone l'accoglimento;
-  2/opp. (Putrino Filippo e Putrino Salvatore), 3/opp. (Giangreco Salvatore), 4/opp. (Grasso Corrado, Grasso Andrea), 5/opp. (Minissale Enrico), 7/opp. (Campisi Cosimo Salv., Marullo Vincenza), 9/opp.(Zerbo Rosalia), 10/opp. (Giangreco Grazia), 11/opp. (Parrinello Giuseppe), 12/opp. (Caserta Antonino ed altri), 13/opp. (Imbrogiano Simone), 14/opp. (Parrinello Maria), 15/opp. (Pappalardo Nunzio proc. generale di Parrinello Giovanni), 16/opp. (Parrinello Salvatore), 17/opp. (Caserta Gaetano), 18/opp. (Proto Antonino), 19/opp. (Lupica Antonino), 20/opp. (Adornetto Vincenzo), 21/opp. (Cairone Salvatore), 24/opp. (Russo Cannela), 25/opp. (Portale Vincenza), 26/opp. (Tirendi Giuseppe, Saporito Giacoma), 27/opp. (Coco Mario), 28/opp. (Mangano Francesco), 29/opp. (Giardinaro Nunziata), 30/opp. (Saitta Antonino, Saitta Grazia), 31/opp. (Giuffrida Rosa Francesca), 32/opp. (Parrinello Domenico, Zerbo Rosalia), 33/opp. (Pistorio Antonino), 34/opp. (Gugliuzzo Nunzio ed altri), 37/opp. (Zerbo Vincenza), 38/opp. (Tirendi Giacoma V. ed altri), 40/opp. (Iudica Maria) in diverso avviso del consiglio comunale, si propone la reiezione in conformità alle deduzioni dei progettista;
-  6/opp. (Putrino Filippo e Putrino Salvatore): detta osservazione non si prende in esame in quanto reiterazione dell'osservazione n. 1 per la quale questo servizio si è già determinato;
-  8/opp. (Saitta Giuseppe ed altri): detta osservazione non si prende in esame in quanto reiterazione dell'osservazione n. 1 per la quale questo servizio si è già determinato;
-  22/opp. (Cairone Salvatore), n. 23/opp. (Cairone Alfia): in conformità alle deduzioni del progettista si propone la reiezione, salvo le verifiche alla luce dello studio agricolo-forestale integrativo, ai sensi della legge regionale n. 13/99, che potranno essere effettuate in sede di controdeduzione comunale; 35/opp. (Russo Rita), 36/opp. (Mineo Giuseppe): in conformità al consiglio comunale si propone l'accoglimento, ferme restando le precisazioni sui piani particolareggiati di recupero di cui alla soprarichiamata osservazione n. 26;
-  39/opp. (Santisi Antonio): si richiede, in sede di controdeduzione comunale di verificare tale osservazio ne, alla luce dello studio agricolo-forestale integrativo.
Osservazioni pervenute fuori termine:
-  n. 1 (Gambino Maria), n. 2 (Cairone Carmelo), n. 3 (Calì Giuseppa), n. 5 (Alfio FILM Di Leanza Giuseppe): non vengono prese in esame in quanto non riportano l'individuazione dell'area oggetto dell'intervento su planimetrie del piano regolatore generale; per dette osservazioni, il consiglio comunale non ha fornito alcuna motivazione per l'accoglimento delle stesse, né risultano formalizzate deduzioni da parte dei progettisti del piano; pertanto, per le sopracitate osservazioni, si ritiene che il comune fornisca in sede di controdeduzione elementi utili per le decisioni da parte di questo Assessorato;
-  n. 4 (Sac. Longhitano Alfio): si propone di respin gere detta osservazione, in quanto lo strumento urbanistico prevede idonee aree per attività a carattere industriale, ed inoltre, la richiesta si pone in variante sostan ziale, anche per l'entità delle superfici interessate, alle previsioni di parco urbano, condizionandone, fortemente, un'organica progettazione. Infine, non risultano formulate deduzioni da parte dei progettisti.
Osservazioni e/o opposizioni fuori termini pervenute al l'A.R.T.A.
Ditta Bernardis Eros, ditta Judica Maria: per dette osservazioni non oggetto di alcuna valutazione da parte del comune, si reputa necessario acquisire il preventivo avviso da parte del consiglio comunale.
Per quanto sopra esposto, al fine di dotare il comune di Maletto di uno strumento urbanistico generale, si propone che il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con delibera commissariale n. 31 del 16 maggio 2001 ed esitato favorevolmente dall'ufficio del Genio civile con nota prot. n. 14725 del 18 luglio 2000, sia meritevole di approvazione con le prescrizioni di cui al parere dell'Ente Parco dell'Etna n. 309/00 del 17 luglio 2000 e nel rispetto delle superiori considerazioni, previa l'adozione delle controdeduzioni di cui all'art. 4, comma VI, legge regionale n. 71/1978 e fatto salvo il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica";
Visto il voto n. 226 dell'11 settembre 2003, che di seguito parzialmente si riporta, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi dal servizio 4/D.R.U. in allegato alla propria proposta:
"Omissis...
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere del l'ufficio, che costituisce parte integrante del presente voto, con le ulteriori seguenti prescrizioni geologiche:
Previsioni di piano
Dall'esame della cartografia elaborata si deduce che le nuove aree di espansione dell'abitato di Maletto non interessano zone classificate a rischio geologico elevato o che insistono su versanti scoscesi; le stesse non ricadono all'interno del perimetro delle aree inserite nel piano straordinario dell'assetto idrogeologico di cui al decreto del 4 luglio 2000. Fa eccezione la previsione della zona C1 in contrada Viscusi, successivamente inserita con decreto del 23 gennaio 2002 di modifica del predetto piano tra le aree a rischio elevato, che per tale motivo va disattesa dalle previsioni del piano regolatore generale.
Regolamento edilizio
In relazione alle locali condizioni morfologiche e geologiche e in conformità ai dettami della vigente normativa, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligo della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione edilizia. Infatti, in coerenza con i disposti normativi e secondo quanto ribadito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento, sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato, sia in rapporto con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi. Inoltre, nelle aree non servite da fognatura pubblica, lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui, secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977.
Piani esecutivi
L'edificabilità dei settori ricadenti in pendio dovrà essere subordinata alla valutazione delle condizioni di stabilità delle relative aree, per cui dovranno essere eseguite le opportune verifiche di stabilità sia in condizioni naturali che in rapporto alle previsioni dei piani esecutivi, tenendo conto anche delle componenti geodinamiche così come prescritto dalle vigenti norme tecniche;
Ritenuta condivisibile la proposta di determinazione sulle osservazioni e opposizioni al piano, contenuta nel parere dell'ufficio sopra richiamato;
Per quanto sopra esprime parere favorevole all'appro vazione del piano regolatore generale del comune di Maletto, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con delibera commissariale n. 31 del 16 maggio 2001, in conformità alla proposta di parere dell'ufficio n. 29 dell'11 giugno 2003 del servizio 4 del D.R.U., salve le prescrizioni di cui al presente voto";
Vista la nota prot. n. 61501 del 14 ottobre 2003, con la quale il dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica ha richiesto al comune di Maletto, ai sensi del 5° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, l'adozione delle controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al, condiviso, voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 226 dell'11 settembre 2003;
Vista la delibera n. 77 del 26 novembre 2003, con la quale il consiglio comunale di Maletto ha controdedotto le determinazioni assessoriali di cui al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 226 del l'11 settembre 2003;
Vista la nota prot. n. 98 del 27 febbraio 2004, con la quale il servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 11 di pari data, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si riporta:
"...Omissis...
Con la sopracitata deliberazione consiliare, il comune di Maletto ha adottato le proprie controdeduzioni con proposte alle determinazioni rese con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 226 dell'11 settembre 2003, con il quale detto consesso ha espresso parere favorevole al l'approvazione del piano regolatore generale del comune di Maletto, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con deliberazione commissariale n. 29 del 16 maggio 2001, in conformità alla proposta di parere dell'ufficio n. 29 dell'11 giugno 2003 del servizio 4 del D.R.U., salve le prescrizioni di cui al presente voto.
Il suddetto parere, condiviso dal dirigente generale di questo dipartimento, è stato notificato al comune, con nota prot. n. 61501 del 14 ottobre 2003.
Con il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica, in ordine al piano di che trattasi, sono state condivise in linea di massima le scelte urbanistiche contenute nello strumento di pianificazione, in quanto lo stesso ha tenuto conto delle indicazioni formulate dal precedente Consiglio con voto n. 222 del 22 giugno 1995 sulla variante generale, restituita non approvata al comune per la rielaborazione totale.
Considerazioni sulle osservazioni ed opposizioni pervenute fuori termine e su quelle pervenute all'ARTA.
Sulle osservazioni ed opposizioni per le quali il Consiglio regionale dell'urbanistica ha richiesto al comune in sede di controdeduzioni di fornire elementi utili per le decisioni e di acquisire il preventivo avviso da parte del C.C., quest'ultimo non ha fornito quanto richiesto poiché detti ricorsi non sono stati restituiti da questo dipartimento, pertanto, con nota prot. n. 11555 del 27 febbraio 2004 si è provveduto alla loro trasmissione.
Sarà cura di questo servizio, non appena il comune adotterà e trasmetterà le controdeduzioni in merito alle superiori osservazioni ed opposizioni, integrarle alla presente proposta di parere.
ESAME DELLE CONTRODEDUZIONI
Zona A - Centro storico
1. Il voto così testualmente recita:
Con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 222 del 22 giugno 1995, si rilevava che la distinzione tra zona A1 e A2, quest'ultima di entità assolutamente risibile, non risultava motivata. Per quanto riguardava la normativa si specificava che occorreva riferirsi a quella proposta per la zona A1, ad eccezione degli interventi di recupero di cui all'art. 20, lett. d) ed e) per gli interventi singoli. Nel succitato voto, inoltre, si richiedeva di enucleare il patrimonio storico, architettonico ed etnoantropologico presente nel territorio al fine di sottoporlo ad una disciplina conservativa in uno con le necessarie aree di rispetto pertinenziali.
Nel piano rielaborato, come si evince dalla relazione, la zona Castello, prevista come zona omogenea nel piano di massima, è stata annullata ed inclusa nella zona A di centro storico in recepimento della delimitazione della zona A elaborata dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania ed inviata al comune con prot. n. 154/II del 26 marzo 1998. Nel suddetto documento, oltre alla perimetrazione, si consiglia di assumere Vallone "Viscosi" come elemento primario di delimitazione paesaggistica del centro urbano.
Alla luce delle prescrizioni del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 222/95, la perimetrazione di detta zona può ritenersi esaustiva. In merito agli interventi edilizi diretti, considerato che la perimetrazione del centro storico comprende anche zone che hanno subito sostituzioni edilizie, si ritiene, eccezionalmente ammissibile la ristrutturazione edilizia di cui alla lett. d) del l'art. 20 della legge regionale n. 71/78 che potrà riguardare solo le parti interne delle singole unità edilizie, laddove sia indispensabile ai fini del rinnovamento funzionale delle suddette unità e solo nell'ottica del recupero di elementi tipologici e formali alterati, che deve, comunque, rispettare le tipologie caratteristiche del centro storico, previo parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, con esclusione della demolizione e sostituzione edilizia.
Detta zona deve essere attuata tenendo conto, altresì, degli indirizzi di cui alla circolare n. 3/2000/D.R.U. prot. n. 4159 dell'11 luglio 2000.
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione: zona A "centro storico" - creare due zone:
-  A1 - in quelle aree di particolare interesse storico-architettoniche, in cui siano permessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo (lett. a), b), c), d), dell'art. 20, legge regionale n. 71/78), mentre gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica (lett. e) da subordinare ai piani particolareggiati di recupero, così come espresso dal voto n. 226 del Consiglio regionale dell'urbanistica;
-  A2 - considerate le quasi inesistenti zone di espansione previste nel piano regolatore generale, per favorire il ripopolamento del centro urbano, urge creare una zona di rispetto, in cui si dovrebbero permettere tutti gli interventi di cui alla lett. a), b), c), d), e), della citata legge, tale proposta va tenuta in seria considerazione affinché si attivi un processo di conservazione della tipologia e dell'espressione architettonica del passato, quindi conservare quei valori storici di cui la nostra cultura ne fa parte. Le due zone vengono delimitate come da "planimetria allegata".
In ordine al superiore punto 1): si rileva che la controdeduzione adottata dal C.C. per detta zona non è pertinente alla determinazione assunta con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica ma riguarda una proposta di variante all'articolazione della zona di centro storico, peraltro non conforme agli indirizzi specificati con circolare assessoriale n. 3/2000.
Pertanto, si conferma quanto contenuto nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 226/2003 che fa proprio quanto espresso nella proposta di parere dell'ufficio n. 29/2003 allegata a detto voto.
Zona CTS - Espansione turistica stagionale
1. Il voto così testualmente recita:
Con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 222 del 22 giugno 1995, si rilevava che detta zona (ex zona C3 di espansione stagionale) limitrofa al parco suburbano di Pizzo Filicia, risultava sovradimensionata e interessata dal vincolo di inedificabilità assoluta di m. 200, per la presenza di bosco, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. e), della legge regionale n. 78/76. Per quanto sopra, non veniva condivisa. La zona in argomento, è stata notevolmente ridotta rispetto alle precedenti previsioni urbanistiche e risulta verificata rispetto ai vincoli boschivi discendenti dalla legge regionale n. 16/96.
La stessa zona risulta comunque esterna alle fasce di rispetto boschive determinabili alla luce della legge regionale n. 13/99, come risulta dallo studio agricolo forestale integrativo.
Le zone esterne alla fascia di rispetto non zonizzata del piano adottato vanno destinate a zona E di verde agricolo.
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione: In questa zona il piano regolatore generale si attua con prescrizioni esecutive, piani particolareggiati di iniziativa pubblica e piani di lottizzazione di iniziativa privata, l'estensione minima dei suddetti piani prevista non deve essere inferiore a 25.000 mq., si chiede in questa fase di diminuire tale estensione a 15.000 mq., essendo tale zona costituita da micro proprietà, al fine di facilitare l'associazione dei vari proprietari nella formazione dei piani di lottizzazione. Inoltre che sia consentito utilizzare sia il piano seminterrato che il piano mansardato.
In ordine al superiore punto 2): si rileva, anche in questo caso, che la superiore controdeduzione si configura quale variante alle norme di attuazione e, pertanto, tale proposta non può essere presa in esame in quanto la stessa dovrà seguire la rituale procedura di variante urbanistica.
1. Il voto così testualmente recita:
Zona D2 - Commerciale fieristica
Con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 222 del 22 giugno 1995, si rilevava che detta zona non poteva essere ricompresa nell'ambito delle zone D) di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, dovendosi, invece, ricondurre ad insediamenti di carattere commerciale e direzionale, di cui al punto 2) dell'art. 15 del predetto decreto.
Detta previsione non è ritenuta ammissibile dall'Ente Parco dell'Etna, prot. n. 309/00 del 17 luglio 2000. Pertanto detta zona va eliminata dalle previsioni del piano.
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione:
Le previsioni di piano in questa zona, estesa 3,88 ettari, erano quelli di consentire la trasformazione di fabbricati esistenti in fabbricati da adibire ad attività fieristica commerciale "che in atto in tale zona non vi sono". Era consentita solamente la realizzazione di spazi al l'aper to attrezzati per manifestazioni, fiere espositive e mostre con attrezzature mobili ed amovibili, mercati pianta e spianta, spettacoli all'aperto, il tutto compatibile con le aree previste per la Protezione civile in considerazione che tale area si trova ubicata lungo la S.S. 284. Si dava inoltre la possibilità di realizzare piccole costru zioni, accessorie e di servizio (chioschi di vendita, uffici e depositi per le attrezzature e servizi igienico - pubblici).
Pertanto, si propone l'ammissibilità di detta zona in quanto la relazione di piano riporta che la prevalente economia agricola (frutteti, vigneti, fragoleti) e l'isolamento causato dagli scarsi collegamenti viari con i centri maggiori ha impedito lo sviluppo sociale ed economico di Maletto determinando un notevole flusso migratorio. Inoltre, a parere dell'amministrazione comunale, l'Ente Parco dell'Etna non può entrare nel merito delle previsioni di piano in una zona ubicata a soli trecento metri dal nucleo urbano. Ancora di più non è condivisibile il parere del Parco ove si prevedono opere che hanno il solo scopo di valorizzare e preservare la natura circostante il nostro territorio cosa che hanno sempre fatto i cittadini di Maletto. Non possiamo accettare di pagare l'unica colpa di aver salvaguardato l'ambiente anche quando non esistevano i vincoli del Parco dell'Etna. Pertanto chiediamo che codesto Assessorato ridia dignità e valore alle scelte politiche della popolazione malettese.
In ordine al superiore punto 3): questo servizio non può fare a meno che confermare il sopracitato voto del Consiglio regionale dell'urbanistica, stante la natura della superiore controdeduzione che involge profili di specifica competenza dell'Ente Parco dell'Etna che già, con parere prot. n. 309/00 del 17 luglio 2000, non ha ritenuto ammissibile detta previsione. Inoltre, il comune non ha fornito alcuna nuova documentazione a supporto di quanto sopra evidenziato.
1. Il voto così testualmente recita:
Zona territoriale omogenea E
Detta zona si condivide con le prescrizioni di cui al parere dell'Ente Parco dell'Etna, prot. n. 309/00 del 17 luglio 2000. Tuttavia, non possono assentirsi le attività connesse alla ristorazione e alle aziende ricettive (parchi di campeggio) in quanto le stesse non sono compatibili con le attività consentite in verde agricolo.
Inoltre, non si condivide il cambio di destinazione d'uso degli edifici esistenti generalizzato senza alcuna valutazione di compatibilità con i caratteri della zona E di verde agricolo salvo le previsioni di legge.
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione:
Zona E - Zona agricola
Si chiede la possibilità di realizzare attività connesse alla ristorazione e alle aziende ricettive (agriturismo, parchi di campeggio, ecc.) in conformità alle normative nazionali e regionali vigenti "anche nel comune di Maletto" e nel rispetto dell'ambiente. Non condividiamo, anche in questo caso, la subordinazione di codesto Assessorato alle scelte liberticide del Parco dell'Etna, che continua con perseveranza cinica ad escludere il comune di Maletto, ed i suoi cittadini, dal poter usufruire delle leggi nazionali e regionali sullo sviluppo agrituristico e del turismo rurale.
In ordine al superiore punto 4): si conferma quanto determinato dal suddetto voto del Consiglio regionale dell'urbanistica relativamente alla realizzazione delle attività connesse alle aziende ricettive (parchi di campeggio) in quanto le stesse non sono compatibili con le attività consen tite in verde agricolo, fatte salve le fattispecie di cui all'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto riguarda l'agriturismo si rimanda alla specifica normativa di cui alla legge n. 71/78, art. 25 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il voto così testualmente recita:
Zona F
"...Omissis...
Si condividono ad eccezione di quella relativa alla zona sportiva in quanto la stessa non risulta sottoposta al parere n. 4-14725/2000 dell'ufficio del Genio civile di Catania...
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione:
Zona F - Centro sportivo
La prescrizione esecutiva relativa alla zona sportiva non è stata approvata in quanto manca il parere propedeutico, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, pertanto questa Amministrazione si impegna ad acquisire nel più breve tempo possibile tale parere e chiede, pertanto, la riammissione di tale prescrizione esecutiva.
In ordine al superiore punto 5): la su esposta controdeduzione non si accoglie. Sul punto si rimanda all'art. 102 della legge regionale n. 4 del 16 aprile 2003, comma 2.
2. Il voto così testualmente recita:
Zona territoriale omogenea B1
Con il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 222 del 22 giugno 1995, si rilevava che, per detta zona, riferita alle aree comprese nei piani di recupero urbanistico in base alla legge regionale n. 37/85, (contrade "Margi", "Viscosi" e "Spiritella-Mezzagno") l'attuazione era rinviata ai suddetti piani. Si rilevava, altresì, che il piano regolatore generale avrebbe potuto egualmente definire la normativa di carattere generale relativa alle zone comprese nei piani in argomento, in coerenza con le previsioni urbanistiche complessive, come prescritto dal l. 9 della legge regionale n. 17/94. Inoltre, non risultavano attendibili le previsioni viarie del piano particolareggiato di recupero, in quanto sovradimensionate rispetto ai fabbisogni urbanizzativi, come osservato dal l'A.R.T.A. con nota del 19 novembre 1990.
Il piano ha recepito e confermato i suddetti piani particolareggiati di recupero di cui alla legge regionale n. 37/85, inserendoli nelle previsioni del piano regolatore generale e disciplinando la relativa zona nelle norme di attuazione del piano. Nella zona in questione il piano non prevede una densità fondiaria massima, per cui si prescrive che l'indice non può superare i 5 mc./mq.
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione:
-  zona di completamento B2 - (ex piano particolareggiato di recupero).
Riconfermare la precedente norma non prevedendo alcun indice di edificabilità fondiaria, fermo restando l'altezza e la superficie per ogni lotto.
In ordine al superiore punto 6): la su esposta controdeduzione si respinge in conformità alle disposizioni dell'art. 7 del decreto interministeriale n. 1444/68, p.to 2, che testualmente recita: "le densità territoriali e fondiarie sono stabilite in sede di formazione degli strumenti urbanistici tenendo conto delle esigenze igieniche, di decongestionamento urbano e delle quantità minime di spazi previste dagli artt. 3, 4, e 5". Pertanto, in assenza di tali dati, si ribadisce il limite 5 mc./mq. di densità fondiaria, salve le disposizioni agevolative di cui all'art. 39, p.to II, della legge n. 19/72.
Nel senso su esposto è la proposta di parere formulata da questo servizio ai sensi dell'art. 68 della legge n. 10/99.";
Visto il voto n. 305 dell'1 aprile 2004, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica ha condiviso integralmente la proposta n. 11 del 27 febbraio 2004, formulata dal servizio 4/D.R.U., in merito alle controdeduzioni comunali al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 226 dell'11 settembre 2003;
Vista la nota assessoriale prot. n. 61533 del 15 ottobre 2003, con la quale, al fine di dare esito agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99, sono state sottoposte all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca le valutazioni di merito espresse sullo strumento urbanistico generale in argomento con il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 226 dell'11 giugno 2003 e con la proposta di parere del servizio 4/D.R.U. n. 29 dell'11 giugno 2003;
Vista la nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, prot. n. 7147 del 25 novembre 2003, pervenuta in data 17 dicembre 2003 ed assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 73299 dell'11 dicembre 2003, con la quale sono state formulate le seguenti proposte di modifica e/o integrazioni da apportare alla normativa di attuazione delle specifiche zonizzazioni, ai sensi dell'art. 5, com ma 7, della legge regionale n. 28/99:
"...Omissis...
Relativamente alle zone territoriali omogenee A, B1- B2, D1 e D2:
-  integrare la previsione del commercio al dettaglio con l'indicazione delle tipologie vicinato, media e grande struttura;
-  in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4, art. 15, del D.P.R. 11 luglio 2000, integrare con la previsione che il numero delle aree individuate per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita dovrà essere superiore al numero delle strutture effettivamente attivabili;
-  inserire la previsione che le dotazioni di parcheggi pertinenziali sono disciplinate dal comma 1, art. 16, del D.P.R. 11 luglio 2000.
Per quel che attiene il commercio su aree pubbliche si fa presente che il comune è tenuto ad individuare le aree destinate allo stesso.
Appare superfluo, infine, sottolineare che l'amministrazione comunale ai fini della programmazione di urbanistica commerciale dovrà attenersi alle modalità prescritte dall'art. 15 del D.P.R. 11 luglio 2000.";
Visto il foglio prot. n. 2562 del 6 aprile 2004, con cui il comune di Maletto ha trasmesso la deliberazione n. 14 del 24 marzo 2004, assunta dal consiglio comunale in relazione alle osservazioni - acquisite fuori termine - per le quali questo Assessorato, nell'ambito dei provvedimenti di esame sopracitati, ha richiesto, ai fini dell'adozione delle determinazioni di competenza, apposite controdeduzioni, atteso che dette osservazioni non sono supportate da motivazioni né risultano individuabili nelle planimetrie del piano regolatore generale;
Vista la delibera n. 14 del 24 marzo 2004, con la quale il consiglio comunale, nel ritenere già determinate con le precedenti deliberazioni n. 13/2002 e n. 16/2002 le osservazioni a firma Gambino Maria - Cairone Carmelo - Calì Giuseppa - Soc. FILM di Leanza Giuseppe - Judica Maria, ha determinato l'osservazione a firma Bernardis Eros senza, tuttavia, fornire motivazioni in merito all'accoglimento della stessa;
Vista la nota prot. n. 201 del 26 aprile 2004, con la quale il servizio 4/D.R.U. ha rilevato che il comune di Maletto non ha dato seguito a quanto espressamente richiesto con la proposta n. 29 dell'11 giugno 2003 - integralmente condivisa con il voto n. 226 dell'11 settembre 2003 - in merito alle osservazioni acquisite fuori termine di legge;
Ritenuto, stante la previsione dei termini di legge, di dovere procedere all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento, anche in assenza delle controdeduzioni comunali in merito alle osservazioni sopracitate, rinviando a successivo provvedimento integrativo di approvazione le determinazioni sulle stesse osservazioni da assumere in conseguenza di apposite valutazioni da parte del comune;
Ritenuto di potere condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi, sulla scorta delle rispettive proposte del servizio 4/D.R.U., con i voti n. 226 dell'11 settembre 2003 e n. 305 dell'1 aprile 2004;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 226 dell'11 settembre 2003 e n. 305 dell'1 aprile 2004, nonché alle condizioni contenute nelle note degli uffici in premessa citati e con le modifiche relative alla programmazione commerciale, di cui alla nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca in premessa richiamate, è approvato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Maletto, adottato con delibera commissariale n. 31 del 16 maggio 2001.
Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica espressi con voti n. 226 dell'11 settembre 2003 e n. 305 dell'1 aprile 2004.
Art. 3

Relativamente alle osservazioni a firma: Gambino Maria, Cairone Carmelo, Calì Giuseppa, Soc. FILM di Leanza Giuseppe, Judica Maria, Bernardis Eros, il comune di Maletto dovrà provvedere, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del presente decreto, a formulare le proprie deduzioni provvedendo secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 3, della legge regionale n. 71/78.
Art. 4

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
   1)  proposta di parere n. 29 dell'11 giugno 2003;
   2)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 226 dell'11 settembre 2003;
   3)  proposta di parere n. 11 del 27 febbraio 2004;
   4)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 305 dell'1 aprile 2004;
   5)  delibera commissariale n. 31 del 16 maggio 2001;
   6)  delibera di C.C. n. 9 del 15 febbraio 2002;
   7)  delibera di C.C. n. 11 del 20 febbraio 2002;
   8)  delibera di C.C. n. 12 del 25 febbraio 2002;
   9)  delibera di C.C. n. 13 del 5 marzo 2002;
 10)  delibera di C.C. n. 14 del 6 marzo 2002;
 11)  delibera di C.C. n. 16 dell'11 marzo 2002;
 12)  delibera di C.C. n. 77 del 26 novembre 2003;
 13)  nota prot. n.  7147 del 25 novembre 2003 dell'Asses sorato regionale delle cooperazione, del commercio, del l'artigianato e della pesca;
Elaborati di piano
 14)  all.  A.1 -  relazione; 
 15)  all.  A.2 -  regolamento edilizio; 
 16)  all.  A.3 -  norme tecniche di attuazione; 
 17)  tav.  1 -  inquadramento territoriale; 
 18)  tav.  2a -  stato di fatto; 
 19)  tav.  2b -  stato di fatto; 
 20)  tav.  2c -  stato di fatto; 
 21)  tav.  2d -  stato di fatto; 
 22)  tav.  3a -  stato di fatto; 
 23)  tav.  3b -  stato di fatto; 
 24)  tav.  3c -  stato di fatto; 
 25)  tav.  3d -  stato di fatto; 
 26)  tav.  4a -  piano particolareggiato di recupero vigen te, legge regionale n. 37/85 -  agglomerato A;  
 27)  tav.  4b -  piano particolareggiato di recupero vigen te, legge regionale n. 37/85 -  agglomerato B; 
 28)  tav.  4c -  piano particolareggiato di recupero vigen te, legge regionale n. 37/85 -  agglomerato C; 
 29)  tav.  4d -  piano particolareggiato vigente PEEP ex n. 167/62; 
 30)  tav.  5a -  zonizzazione di piano regolatore generale; 
 31)  tav.  5b -  zonizzazione di piano regolatore generale; 
 32)  tav.  5c -  zonizzazione di piano regolatore generale; 
 33)  tav.  5d -  zonizzazione di piano regolatore generale; 
 34)  tav.  6a -  zonizzazione di piano regolatore generale;  
 35)  tav.  6b -  zonizzazione di piano regolatore generale; 
 36)  tav.  6c -  zonizzazione di piano regolatore generale; 
 37)  tav.  6d -  zonizzazione di piano regolatore generale; 
 38)  tav.  7a -  zonizzazione di piano regolatore generale; 
 39)  tav.  7b -  zonizzazione di piano regolatore generale; 
 40)  tav.  7c -  zonizzazione di piano regolatore generale; 
 41)  tav.  7d -  zonizzazione di piano regolatore generale; 
 42)  tav.  7e -  zonizzazione di piano regolatore generale; 
 43)  tav.  7f -  zonizzazione di piano regolatore generale; 

Piano particolareggiato zona D1
 44)  all.  A -  relazione -  norme tecniche di attuazione; 
 45)  all.  B -  relazione tecnica e previsione di spesa; 
 46)  all.  C -  relazione di stima e piano particellare di esproprio; 
 47)  tav.  1 -  previsione di piano regolatore generale; 
 48)  tav.  2 -  il piano nel contesto orografico e catastale; 
 49)  tav.  3 -  planimetria delle destinazioni d'uso; 
 50)  tav.  4 -  planimetria generale quotata; 
 51)  tav.  5 -  planivolumetria; 
 52)  tav.  6 -  profili urbanistici; 
 53)  tav.  7 -  schemi rete: idrica -  illuminazione -  fo gna ria -  telefonica; 
 54)  tav.  8 -  particolari; 

Piano particolareggiato della zona turistico stagionale
 55)  all.  1 -  relazione -  norme tecniche di attuazione; 
 56)  all.  2 -  relazione tecnica sui progetti di massima degli impianti e delle opere previste; 
 57)  tav.  1 -  previsione di piano regolatore generale -  stato attuale; 
 58)  tav.  2 -  planimetria della destinazione d'uso -  planimetria generale su mappa catastale; 
 59)  tav.  3 -  planivolumetria con individuazione dei comparti -  planimetria quotata; 
 60)  tav.  4a -  progetto di massima degli impianti; 
 61)  tav.  4b -  progetto di massima degli impianti; 
 62)  tav.  4c -  progetto di massima degli impianti; 
 63)  tav.  5 -  profili regolatori; 
 64)  tav.  6 -  particolari costruttivi -  schema di modu lo abitativo tipo; 
 65)  tav.  7 -  piano particellare di esproprio; 

Piano particolareggiato del centro sportivo
 66)  all.  A0 -  elenco elaborati; 
 67)  all.  A -  relazione illustrativa; 
 68)  all.  B -  norme tecniche di attuazione; 
 69)  all.  C -  piano particellare di esproprio; 
 70)  all.  D -  previsione di spesa; 
 71)  tav.  1 -  previsione di piano regolatore generale -stato attuale - planimetira delle destinazioni d'uso - planimetria generale su map pa catastale; 
 72)  tav.  2 -  planimetria generale; 
 73)  tav.  3 -  planimetria quotata; 
 74)  tav.  4 -  planivolumetria; 
 75)  tav.  5 -  profili regolatori - sezioni stradali tipo; 
 76)  tav.  6 -  reti tecnologiche -  sistema viario; 
 77)  tav.  7 -  particolari costruttivi; 
 78)  tav.  8 -  tipologie edilizie; 

Piano particolareggiato della zona commerciale e fieristica
 79)  all.  A -  relazione illustrativa -  norme tecniche di attuazione; 
 80)  all.  B -  relazione tecnica -  previsione di spesa; 
 81)  all.  C -  relazione di stima -  piano particellare di esproprio; 
 82)  tav.  1 -  previsione di piano regolatore generale; 
 83)  tav.  2 -  il piano nel contesto orografico e catastale; 
 84)  tav.  3 -  planimetria delle destinazioni d'uso; 
 85)  tav.  4 -  planimetria generale quotata; 
 86)  tav.  5 -  profili urbanistici; 
 87)  tav.  6 -  schemi di rete: idrica -  illuminazione -  fognaria -  telefonica; 
 88)  tav.  7 -  moduli servizi; 
 89)  tav.  8 -  particolari costruttivi; 

Revisione studio agricolo forestale
 90)  tav.  1 -  carta delle zone di espansione interessate da colture agricolo forestali; 
 91)  tav.  2 -  carta delle infrastrutture ed impianti a servizio dell'agricoltura; 
 92)  tav.  3 -  relazione illustrativa; 

Revisione studio agricolo forestale (aggiornato ai sensi della legge regionale n. 13/99)
 93)  tav.  1 -  carta delle zone di espansione interessate da colture agricolo forestali; 
 94)  tav.  2 -  carta delle infrastrutture ed impianti a servizio dell'agricoltura; 
 95)  tav.  3 -  relazione illustrativa; 

Studio geologico del territorio comunale a supporto del piano regolatore generale
Allegati A:
 96)  relazione generale illustrativa;
 97)  carta di classificazione del territorio;
Allegati B e B1:
 98)  tav.  1 -  carta litologica; 
 99)  tav.  2 -  carta litologica; 
100)  tav.  3 -  sezioni geologiche; 
101)  all.  C -  carta delle aree a più alto rischio di apertura di centri eruttivi; 

Allegati D:
102)  tav.  1 -  carta dell'andamento clinografico; 
103)  tav.  2 -  carta dell'andamento clinografico; 
104)  tav.  3 -  carta dell'andamento clinografico; 

Allegati E:
105)  tav.  1 -  carta dei flussi lavici potenziali; 
106)  tav.  2 -  carta dei flussi lavici potenziali;  
107)  tav.  3 -  carta dei flussi lavici potenziali;  

Allegati F:
108)  tav.  1 -  carta clivometrica; 
109)  tav.  2 -  carta clivometrica; 
110)  tav.  3 -  carta clivometrica; 
111)  all.  G -  tav. 3 -  carta dell'uso reale del suolo; 
112)  all.  H -  carta morfologica; 
113)  all.  I -  tav. 3 -  carta delle tendenze morfologiche evolutive; 
114)  all.  L -  carta litologica di dettaglio; 
115)  all.  M -  carta delle permeabilità; 

Studio geologico adeguato alla circolare assessoriale prot. n. 2222 del 31 gennaio 1995;
116)  relazione generale illustrativa;
117)  all.  1 -  carta geologica, 
118)  all.  2 -  carta geomorfologica; 
119)  all.  3 -  carta idrogeologica; 
120)  all.  4 -  carta della pericolosità geologica; 
121)  all.  5 -  carta geologica di dettaglio; 
122)  all.  6 -  carta geomorfologica di dettaglio; 
123)  all.  7 -  carta litotecnica; 
124)  all.  8 -  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale; 
125)  all.  9 -  carta della pericolosità geologica di dettaglio; 

Studio geologico tecnico a supporto dei piani particolareggiati;
126)  relazione geologico -  tecnica;
127)  tav.  1 -  carta geologica zona C e F; 
128)  tav.  2 -  carta geologica zona D; 
129)  tav.  3 -  carta litotecnica zona C e F; 
130)  tav.  4 -  carta litotecnica zona D; 
131)  tav.  5 -  carta delle pericolosità geologiche zona C e F; 
132)  tav.  6 -  carta delle pericolosità geologiche zona D; 
133)  tav.  7 -  carta pericolosità sismica locale zona C e F; 
134)  tav.  8 -  carta pericolosità sismica zona D. 

Art.  5

Il comune di Maletto dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dai progettisti le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere a questo Assessorato al fine di consentire gli adempimenti di vigilanza, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.
Art. 6

Ai sensi dell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, i relativi decreti di espropriazione delle aree interessate dalle prescrizioni esecutive possono essere emanati entro il termine di cinque anni dalla data di efficacia dello strumento urbanistico approvato con il presente decreto.
Art. 7

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
Art. 8

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 maggio 2004.
  LIBASSI 

(2004.20.1409)
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114


DECRETO 12 maggio 2004.
Autorizzazione del progetto relativo a lavori di recupero ambientale e valorizzazione turistica nel territorio del comune di Pantelleria.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed, in particolare, l'art 57, come sostituito dal comma 11 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;
Visto l'art. 1 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65;
Visto l'art. 15 della legge regionale n. 78/76, nonché l'art. 16 della stessa norma, così come modificato dal 10° comma dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il foglio prot. n.20242 del 28 novembre 2002, pervenuto a questo Assessorato il 6 dicembre 2002 ed acquisito al protocollo del 9 dicembre 2002 con il n. 73899, con il quale il comune di Pantelleria ha richiesto a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 65/81 ed ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76 e dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78, il rilascio dei provvedimenti di competenza finalizzati alla realizzazione del progetto dei lavori di recupero ambientale e valorizzazione turistica, fasce costiere comprese tra Punta San Leonardo e Cala Bue Marino e la zona di Arenella - Cuddie Rosse;
Visto il foglio prot. n. 8798/U.T. del 23 maggio 2003, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 32878 del 28 maggio 2003, con il quale il comune di Pantelleria ha trasmesso l'ulteriore documentazione utile al l'esa me della richiesta in argomento;
Visto il foglio prot. n. 9382 del 28 aprile 2004, con il quale il comune di Pantelleria ha trasmesso l'attestazione del segretario comunale in ordine all'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 186 dell'O.R.E.L.;
Vista la delibera n. 111 del 24 ottobre 2002, con la quale il consiglio comunale di Pantelleria ha avanzato contestuale istanza al fine di ottenere la deroga alle indicazioni di cui alla lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76 e dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78, nonché l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 65/81, relativamente al progetto dei lavori di recupero ambientale e valorizzazione turistica, fasce costiere comprese tra Punta San Leonardo e Cala Bue Marino e la zona di Arenella - Cuddie Rosse;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista l'attestazione datata 22 maggio 2003, a firma del segretario comunale di Pantelleria, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione ed alla mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni avverso il progetto in argomento;
Rilevato che la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, con nota prot. n. 7316/99 dell'1 febbraio 2001, ha emesso declaratoria di non luogo a pronunciarsi nel merito del progetto per quanto attiene la parte relativa alla zona Arenella, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 78/76 e dell'art. 2 della legge regionale n. 15/91, mentre relativamente alla zona Punta San Leonardo - Bue Marino ha comunicato di essersi già espressa favorevolmente con il parere prot. n. 8193/II del 14 ottobre 1996;
Vista la nota prot. n. 345 del 14 novembre 2003, con la quale l'unità operativa 3.2/DRU di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla documentazione relativa al progetto in argomento, la proposta di parere n. 66 del 13 novembre 2003, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che di seguito si trascrive:
"...Omissis...
Con nota n. 20242 del 28 novembre 2002 e successiva n. 8798 del 23 maggio 2003, il comune di Pantelleria ha trasmesso la delibera consiliare, che risulta non assistita dai due terzi dell'assemblea, così come previsto dall'art. 16 della legge n. 78/76, n. 111 del 24 ottobre 2002 con gli atti ed elaborati nella stessa elencati, richiedendo il rilascio dell'autorizzazione in deroga prevista dalla normativa al fine della realizzazione delle opere in oggetto.
Dall'esame della documentazione si evince che il comune propone un intervento orientato al recupero ambientale di aree più o meno degradate, in gran parte entro la fascia dei 150 m. dalla battigia (località Bue Marino, S. Leonardo, Arenella - Cuddie Rosse.).
Dalla relazione allegata si rileva che il programma turistico globale proposto dal comune, nel quale sono inseriti i due interventi in esame, individua tre settori:
1) il recupero delle mulattiere, l'ampliamento, la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili;
2) la valorizzazione delle risorse naturali, recupero delle sorgenti naturali, utilizzazione delle risorse termali (Gadir, Nicà, Sataria, Scauri) mediante la sistemazione delle aree degradate costiere limitrofe alla banchina del porto, libere, piccole opere di arredo e creazione di zone di attrezzature sportive a servizio delle iniziative turistico-ricettive;
3)  recupero di edifici abbandonati, caserme, dammusi e chiesette.
Entrambi gli interventi delimitati superiormente dalla strada perimetrale sono localizzati su area demaniale ai lati opposti del porto di Pantelleria e prevedono il collegamento pedonale tra la banchina del porto e la zona costiera, la sistemazione della scarpata per il raggiungimento della scogliera, il recupero delle mulattiere e trazzere, attrezzature per lo svago e spazi di sosta.
Diverse attrezzature per lo sport (pista ciclabile e da jogging, campo da basket, pista di pattinaggio, campo bivalente - calcetto tennis, campo da beach volley con relative aree di sosta e parcheggio) sono individuate in località Arenella e Cuddie Rosse.
L'ipotesi progettuale si pone in evidente diretta relazione con le iniziative produttive portate all'attenzione di questo dipartimento in tempi recenti (patto territoriale) connesse al consolidamento di una politica di sviluppo basata sulla valorizzazione del turismo come Punta S. Leonardo, Mediterranea Turismo e di strutture alberghie re esistenti, albergo Bue Marino e residence S. Chiara.
Per quanto riguarda gli aspetti vincolistico-ambientali, si evidenzia che l'intervento riguarda il tratto di costa che delimita il centro abitato e pertanto non si rilevano specifiche incompatibilità. Inoltre il sito ricade in zona vincolata ai sensi della legge n. 431/85.
La pratica risulta in linea di massima completa sotto il profilo amministrativo, la delibera consiliare risulta regolarmente pubblicata ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni (v. certificazione) ed è corredata dal parere favorevole della Sovrintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani per la sistemazione dell'area Bue Marino prot n. 7316/99 dell'1 febbraio 2001 e dalla emissione del provvedimento di declaratoria di non luogo a pronunciarsi prot. n. 8193/II del 14 ottobre 1996, per il progetto che attiene alla zona Arenella, come riferito nell'atto consiliare.
Parere - Ad avviso di questo ufficio non si rilevano in linea di massima elementi ostativi all'accoglimento della complessiva istanza (a meno della sistemazione a spiaggia rappresentata nella tav. n. 10 di progetto), sia perché l'intervento appare migliorativo sotto il profilo del recupero ambientale, sia perché sostanzialmente trattasi di opere di pubblico servizio anche funzionali all'accesso al mare degli interventi previsti nel P. T. Mediterraneo, sia perché come si evince dall'atto deliberativo è inserita integralmente tra le previsioni del piano regolatore gene rale adottato ed in via di definizione.
Sotto il profilo amministrativo in coerenza con quanto già precedentemente valutato in ordine alle iniziative previste dal patto territoriale ricadenti all'interno del centro abitato, così come individuata con atto consiliare questa Unità operativa 3.2 del servizio III ritiene di poter accogliere l'istanza anche in presenza di una procedura incompleta per gli aspetti che attengono al rilascio della deroga, art. 89 legge regionale n. 6/2001.
A tale proposito occorre rappresentare che ad avviso di questa Unità l'iniziativa, ricadendo all'interno del centro urbano delimitato, può essere considerata alla stregua degli interventi previsti in zona territoriale omogenea A e B (1° comma art. 15 della legge regionale n. 78/76) per i quali non vengono applicate le prescrizioni riportate nelle lettere a), b) e seguenti, del richiamato art. 15.
Sotto tale profilo si esprime pertanto parere favorevole agli interventi nel rispetto delle prescrizioni stabilite dagli artt. 13 e 15 delle norme di attuazione del P.T.P. Isola di Pantelleria rinviando comunque alle specifiche valutazioni di tipo amministrativo di codesto consesso, relativamente all'applicazione dell'art. 16 legge regionale n. 78/76.
Per l'acquisizione della consultazione di competenza, ai fini del rilascio dell'autorizzazione art. 1 legge regionale n. 65/81 e dell'eventuale deroga art. 16 legge regionale n. 78/76 e ss.mm.ii., si trasmette la citata delibera con i relativi allegati, fermo restando che in caso di richiesta di modifiche da parte dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali in sede di "concerto" (art. 89 legge regionale n. 6/2001) la pratica sarà oggetto di nuova valutazione.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica espresso con il voto n. 280 del 23 gennaio 2004 che di seguito parzialmente sì trascrive:
"...Omissis...
Ritenuto che sulla questione procedurale posta nel parere dell'ufficio, gli interventi in questione, volti al recupero ambientale della costa attraverso la realizzazione di opere di pubblico servizio funzionali all'accesso al mare, ricadendo all'interno della perimetrazione del centro urbano, vanno considerati alla stregua degli interventi previsti nelle zone territoriali omogenee A e B, e pertan to, così come specificato nel 1° comma dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, non sono soggetti alle prescrizioni riportate nelle lettere a) e seguenti del medesimo articolo, di conseguenza non sono soggetti alle procedure di deroga di cui al successivo art. 16 e ss.mm.ii.;
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere il parere dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto;
Per quanto sopra il Consiglio esprime parere favorevole sotto il profilo urbanistico agli interventi in oggetto, proposti dal comune di Pantelleria ai sensi della legge regionale n. 65/81, in adesione alla proposta del l'ufficio.";
Ritenuto di poter condividere il sopra citato parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 280 del 23 gennaio 2004;
Rilevato che la procedura seguita, limitatamente a quanto attiene la richiesta di autorizzazione, ex art. 1 della legge regionale n. 65/81, è conforme alla normativa vigente, avendo il suddetto voto rilevato l'inapplicabilità delle procedure di cui al combinato disposto dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76 e dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 280 del 23 gennaio 2004, è autorizzato il progetto concernente lavori di recupero ambientale e valorizzazione turistica delle fasce costiere comprese tra Punta San Leonardo e Cala Bue Marino e la zona di Arenella - Cuddie Rosse, di cui alla delibera del consiglio comunale di Pantelleria n. 111 del 24 ottobre 2002.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta parere n. 66 del 13 novembre 2003 resa dall'U.O. 3.2/D.R.U.;
 2)  voto n. 280 del 23 gennaio 2004 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
 3)  delibera C.C. di Pantelleria n. 111 del 24 ottobre 2002;
 4)  tav.  1  -  relazione ed allegati;
 5)  tav.  2  -  corografia scala 1:25.000;
 6)  tav.  3  -  stato di fatto scala 1:2.000;
 7)  tav.  4  -  foto dello stato di fatto;
 8)  tav.  5  -  organicità dell'intervento;
 9)  tav.  6  -  progetto zona Arenella - Cuddie Rosse, scala 1:1000;
10)  tav.  7  -  progetto zona Punta San Leonardo - Bue Marino scala 1:1.000;
11)  tav.  8  -  progetto zona Arenella - Cuddie Rosse, scala 1:500;
12)  tav.  9  -  progetto zona Punta San Leonardo - Bue Marino, scala 1:500;
13)  tav.10  -  sezioni stato di fatto e progetto zona Arenella - Cuddie Rosse;
14)  tav.11  -  sezioni stato di fatto e progetto zona Punta San Leonardo - Bue Marino.

Art. 3

Il comune di Pantelleria dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione e/o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

Il comune di Pantelleria è onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 maggio 2004.
  LIBASSI 

(2004.21.1453)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI



105


PRESIDENZA

Modifica dello statuto della casa di riposo II.PP.A.B. riunite San Gaetano e orfanotrofio Concezione di Salemi.

Con decreto presidenziale n. 137/serv. 4°/S.G. del 12 maggio 2004, è stata approvata la modifica dell'art. 9 dello statuto della IPAB casa di riposo II.PP.A.B. riunite San Gaetano e orfanotrofio Concezione di Salemi, come da schema allegato all'atto deliberativo n. 127 del 21 agosto 2003, approvato con decreto n. 2526 del 29 settembre 2003.
(2004.21.1463)
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012


Sostituzione di un componente del comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale del territorio di Priolo, Augusta, Melilli, Floridia, Solarino e Siracusa.

Con D.P.Reg. n. 139/serv. 1°/S.G. del 17 maggio 2004, in seno al comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale del territorio di Priolo, Augusta, Melilli, Floridia, Solarino e Siracusa, ricostituito con il decreto presidenziale n. 158/gr. VII/SG del 28 giugno 2000, in rappresentanza della Provincia regionale di Siracusa è stato nominato, quale componente effettivo, ing. Lo Bello Federico, in sostituzione del sig. Quartarone Giuseppe, dimissionario.
Lo stesso cesserà dalla carica alla data di scadenza del comita to di coordinamento ricostituito con decreto presidenziale n. 158/gr. VII/SG del 28 giugno 2000.
(2004.21.1464)
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119


Sostituzione di un componente del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trapani.

Con decreto presidenziale n. 145/serv. 1°/S.G. del 19 maggio 2004, il sig. Li Causi Luigi è stato nominato componente del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trapani, in rappresentanza della Federpesca, per il settore pesca, in sostituzione del dott. Gianno Leonardo, dimis sionario.
Lo stesso cesserà dalla carica alla scadenza del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trapani, ricostituito con il D.P.Reg. n. 169/Gr. VII/SG del 22 giugno 2001.
(2004.21.1485)
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056
Sostituzione di un componente del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Messina.

Con decreto presidenziale n. 146/serv. 1°/S.G. del 19 maggio 2004, il rag. Rosario Savoca è stato nominato componente del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Messina, per il settore credito ed assicurazioni, in rappresentanza di ABI ed ANIA, in sostituzione del dott. Ignazio Coniglio, dimis sionario.
Lo stesso cesserà dalla carica alla scadenza del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Messina, ricostituito con il D.P.Reg. n. 34 del 12 febbraio 2002.
(2004.21.1486)
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056


Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo portuale di Messina.

Con D.P.Reg. n. 147/serv. 1/S.G. del 20 maggio 2004, ai sensi dell'art. 19 dello statuto dell'ente, il dott. Antonio Grasso è stato nominato commissario straordinario dell'Ente autonomo portuale di Messina fino alla ricostituzione dell'ordinario organo di amministrazione, e, comunque, per un periodo non superiore a mesi 6, decorrenti dalla data di notifica del decreto di nomina.
(2004.21.1487)
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061


Giudizio positivo di compatibilità ambientale al progetto di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili, nel territorio del comune di Termini Imerese.

Con ordinanza n. 422 del 20 aprile 2004, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia ha rilasciato, ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, il giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni, per un progetto di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti sito in contrada Buonfornello - zona industriale, nel territorio del comune di Termini Imerese (PA), presentato dalla ditta Recupero rottami di ferro e metalli di Filippone Paolo & C. s.n.c., con sede legale in Termini Imerese (PA), zona industriale, contrada Buonfornello.
(2004.21.1490)
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119
Autorizzazione alla ditta Recupero rottami di ferro e metalli di Filippone Paolo & C. s.n.c., con sede legale in Termini Imerese, per la realizzazione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili.

Con ordinanza n. 423 del 20 aprile 2004, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del decreto legislativo n. 22/97, il progetto di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi previste alla lettera f) dell'art. 3 del decreto legislativo n. 209/03, ad esclusione della sola fase di frantumazione, nonché stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non, provenienti da terzi, proposto dalla ditta Recupero rottami di ferro e metalli di Filippone Paolo & C. s.n.c., con sede legale ed impianto in Termini Imerese - zona industriale, contrada Buonfornello, autorizzandone altresì la realizzazione ed ha, infine, concesso, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, alla ditta Recupero rottami di ferro e metalli di Filippone Paolo & C. s.n.c., con sede legale ed impianto in Termini Imerese - zona industriale, contrada Buonfornello, l'autorizzazione per 5 anni all'esercizio dell'attività di centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi previste alla lettera f) dell'art. 3 del decreto legislativo n. 209/03, ad esclusione della sola fase di frantumazione, nonché stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non, provenienti da terzi, subordinando questa ultima alla produzione, all'ufficio del Commissario per l'emer genza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, della seguente documentazione:
-  certificato di fine lavori attestante la conformità degli stessi al progetto approvato;
-  garanzie finanziarie conformi all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003.
(2004.21.1491)
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119


Approvazione dello "studio del sistema idrico Sosio Verdura e Belice e sistema Garcia", redatto dalla SO.GE.SID. S.p.A.

Con decreto n. 555 del 27 aprile 2004, il Commissario delegato per l'emergenza idrica in Sicilia ha approvato "lo studio del sistema idrico Sosio Verdura e Belice e sistema Garcia", redatto dalla SO.GE.SID. S.p.A., rientrante tra le opere strategiche e prioritarie individuate dalla Regione siciliana nell'ambito della propria programmazione nel settore del servizio idrico finanziato nell'accordo di programma quadro - Risorse idriche (A.P.Q. - R.I.).
(2004.21.1465)
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002


Approvazione dello "studio ed analisi delle risorse dell'invaso Gibesi", redatto dalla SO.GE.SID. S.p.A.

Con decreto n. 556 del 27 aprile 2004, il Commissario delegato per l'emergenza idrica in Sicilia ha approvato "lo studio ed analisi delle risorse dell'invaso Gibesi", redatto dalla SO.GE.SID. S.p.A., rientrante tra le opere strategiche e prioritarie individuate dalla Regione siciliana nell'ambito della propria programmazione nel settore del servizio idrico finanziato nell'accordo di programma quadro - Risorse idriche (A.P.Q. - R.I.).
(2004.21.1466)
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002


Approvazione dello "studio ed analisi delle risorse dell'invaso Villarosa", redatto dalla SO.GE.SID. S.p.A.

Con decreto n. 557 del 27 aprile 2004, il Commissario delegato per l'emergenza idrica in Sicilia ha approvato "lo studio ed analisi delle risorse dell'invaso Villarosa", redatto dalla SO.GE.SID. S.p.A., rientrante tra le opere strategiche e prioritarie individuate dalla Regione siciliana nell'ambito della propria programmazione nel settore del servizio idrico finanziato nell'accordo di programma quadro - Risorse idriche (A.P.Q. - R.I.).
(2004.21.1467)
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002
Provvedimenti concernenti autorizzazioni all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso in impianti ubicati nella città di Palermo.

Con ordinanza n. 36 del 30 aprile 2004, il Commissario delegato per il settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso nella città di Palermo ha autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003 e dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, la ditta Pirrello Alvaro all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Palermo, via Decollati n. 50 - fondo Picone, fino al 30 settembre 2004.
(2004.21.1488)
119

Con ordinanza n. 37 del 12 maggio 2004, il Commissario delegato per il settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso nella città di Palermo ha autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003 e dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, la ditta Lombardo Angelo all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Palermo, via Patti n. 111/b, fino al 30 settembre 2004.
(2004.21.1489)
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119


Autorizzazione all'A.M.A.P. S.p.A., con sede in Palermo, per il trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi di provenienza agroalimentare.

Con ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque n. 475 del 3 maggio 2004, integrativa dell'ordinanza n. 1003 dell'11 settembre 2003, è stata concessa all'A.M.A.P. S.p.A., con sede legale in via Volturno n. 2 - Palermo, l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, per il trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi di provenienza agroalimentare, da effettuarsi nell'impianto di depurazione "Acqua dei Corsari".
(2004.21.1526)
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119


Autorizzazione al comune di Castelbuono per le operazioni di messa in riserva di rifiuti recuperabili provenienti da raccolta differenziata.

Con ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque n. 483 del 4 maggio 2004, è stata concessa al comune di Castelbuono (PA) l'autorizzazione, ai sensi degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97, per le operazioni di messa in riserva di cui al punto R13 dell'allegato C al decreto legislativo n. 22/97, di rifiuti recuperabili provenienti dalla raccolta differenziata, da effettuarsi nel centro comunale di raccolta (CCR), sito in contrada Cassanisa, nel territorio comunale di Castelbuono.
(2004.21.1527)
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119


Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nell'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15).

La Presidenza della Regione comunica, ai sensi dell'art. 1 comma 8, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, che negli anni 2003 e 2002 sono stati corrisposti a componenti privati o pubblici di commissioni, comitati e collegi comunque denominati, per incarichi attribuiti per l'espletamento di compiti connessi all'Amministrazione della Regione, i compensi indicati nelle tabelle che seguono trasmesse dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

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(2004.21.1426)
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101*


ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Integrazione del consiglio di amministrazione dell'Accademia di belle arti di Palermo.

Con decreto n. 421/XIII del 6 maggio 2004 dell'Assessore regio nale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, i prof. Gianna Di Piazza, nata a Palermo il 4 marzo 1960 e Giuseppe La Bruna, nato a Monreale (PA) il 21 marzo 1953, sono stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dell'Accademia di belle arti di Palermo quali rappresentanti dei docenti.
(2004.21.1473)
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088


ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti riconoscimento di corsi professionali abilitanti per l'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio.

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio ed artigianato n. 197/5S del 10 febbraio 2004, sono stati riconosciuti n. 2 corsi professionali abilitanti per l'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, programmati per il 2004 dalla Confcommercio, con sede legale in Siracusa, via Laurana n. 4, e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in siracusa, via Laurana n. 4.
(2004.21.1427)
035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio ed artigianato n. 846/5S del 5 aprile 2004, sono stati riconosciuti n. 2 corsi professionali abilitanti per l'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, programmati per il 2004 dalla FORM.AG., con sede in Agrigento, via Orazio n. 22, e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Agrigento, via Mazzini n. 128.
(2004.21.1430)
035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio ed artigianato n. 874/5S del 6 aprile 2004, sono stati riconosciuti n. 2 corsi professionali abilitanti per l'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, programmati per il 2004 dalla Confesercenti, con sede legale in Siracusa, via Ticino n. 8, e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Siracusa, via Ticino n. 8.
(2004.21.1433)
035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio ed artigianato n. 875/5S del 6 aprile 2004, sono stati riconosciuti n. 3 corsi professionali abilitanti per l'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, programmati per il 2004 dalla E.A.P./FER.A.R.COM., con sede legale in Caltanissetta, via Barone Figlia n. 6, e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Messina, via XXIV Maggio c/o scuola media statale Verona Trento.
(2004.21.1434)
035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio ed artigianato n. 1040/5S del 27 aprile 2004, sono stati riconosciuti n. 4 corsi professionali abilitanti per l'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, programmati per il 2004 dalla C.I.D.E.C., con sede in Messina, via Madonna della Mercede is. 200 n. 4, e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Messina, via Madonna della Mercede is. 200, n. 4.
(2004.21.1435)
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035


Provvedimenti concernenti riconoscimento di corsi professionali abilitanti per attività commerciali.

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio ed artigianato n. 844/5S del 5 aprile 2004, sono stati riconosciuti n. 2 corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati per il 2004 dalla FORM.AG., con sede legale in Agrigento, via Orazio n. 22, e da tenersi presso i locali della sede operativa, siti ad Agrigento, via Mazzini n. 128.
(2004.21.1428)
035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio ed artigianato n. 872/5S del 6 aprile 2004, sono stati riconosciuti n. 4 corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscrzione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati per il 2004 dalla Agrigest società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Alcamo (TP), piazza Falcone e Borsellino n. 11, e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Alcamo (TP), via Gaspare Canino n. 4.
(2004.21.1431)
035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio ed artigianato n. 873/5S del 6 aprile 2004, sono stati riconosciuti n. 4 corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati per il 2004 dalla Confesercenti, con sede legale in Siracusa, via Ticino n. 8, e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Siracusa, via Ticino n. 8.
(2004.21.1432)
035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio ed artigianato n. 1041/5S del 27 aprile 2004, sono stati riconosciuti n. 3 corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati per il 2004 dalla Confcommercio, con sede legale in Trapani, via Marino Torre n. 171, e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Marsala (TP), via San Giovanni Bosco n. 1 c/o istituto tecnico F. Cosentino.
(2004.21.1436)
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035


Riconoscimento di corsi preparatori per agenti di affari in mediazione.

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato n.845/5S del 5 aprile 2004, sono stati riconosciuti n.2 corsi preparatori per agenti di affari in mediazione, sezione agenti immobiliari, programmati per il 2004 dalla FORM.A.G., con sede legale in Agrigento, via Orazio n.22, e da tenersi presso i locali della sede operativa, siti in Agrigento, via Mazzini n.128.
(2004.21.1429)
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035
Provvedimenti concernenti società cooperative.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 994 del 21 aprile 2004, il dr. Salvatore Granatelli, nato a Palermo il 15 aprile 1944 e residente in Palermo, domiciliato in via Briuccia n. 52, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa C.S. S. Lucia, con sede nel comune di Serradifalco (CL), in sostituzione del commissario liquidatore dr. Pasquale Amico.
(2004.20.1404)
040

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1091 del 6 maggio 2004, l'avv. Nunzio Pinelli, nato a Palermo il 12 ottobre 1946 e residente in Palermo, domiciliato in via G.M. Puglia n. 2, è stato nominato componente della terna commissariale della società cooperativa Eden, con sede nel comune di Agrigento, in sostituzione del commissario liquidatore avv. Carmelo Aloi.
(2004.20.1416)
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040


ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Impegno di spesa per l'esecuzione di lavori urgenti nel comune di Nizza di Sicilia.

Con decreto n. 659/U.O.B. XVII del 21 aprile 2004, annotato alla ragioneria centrale lavori pubblici in data 4 maggio 2004, al n. 53, il dirigente generale del dipartimento regionale lavori pubblici ha assunto l'impegno di spesa di e 86.700,00 sul cap. 672013, per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art.147 del regolamento del 21 dicembre 1999, n. 554, per la salvaguardia e presidio delle opere idrauliche longitudinali e trasversali nel torrente Piccitti nel comune di Nizza di Sicilia.
(2004.21.1472)
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090


ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Provvedimenti concernenti modifica della ragione sociale di enti assegnatari di progetti finanziati nell'ambito del P.O.R. Sicilia 2000/2006, misure 3.09 e 5.03.

Con decreto n.1513/Serv.Gest./UOB I/FP del 13 maggio 2003, del dirigente generale del dipartimento regionale formazione professionale, a seguito della modifica della ragione sociale dell'ente con verbale di assemblea straordinaria del 5 marzo 2003, è stato modificato l'ente assegnatario del progetto 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/ 7.2.4/203, finanziato nell'ambito del POR Sicilia 2000/2006 con decreto n.175/Serv. Prog./FP/2002 del 23 luglio 2002, da "Centro Servizi API s.c.a r.l." con sede in via Palibio, n.56/b, Siracusa, in "Apiservice s.r.l.", con sede in piazzale Medaglia d'Oro Carmelo Ganci, n.19, Siracusa.

Con decreto n. 1514/Serv.Gest.UOB I/FP del 13 maggio 2003 del dirigente generale del dipartimento regionale formazione professionale, a seguito della modifica della ragione sociale dell'ente con verbale di assemblea straordinaria del 4 settembre 2002, è stato modificato l'ente assegnatario del progetto 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/ 7.2.4/172, finanziato del POR Sicilia 2000/2006 con decreto n. 175/ Serv.Prog./FP/2002 del 23 luglio 2002, da "Scolari Import Export s.r.l.", con sede in via Sorda-Scicli, contrada Pirato, km. 2,300 - Modi ca, in "Cuciness s.r.l.", con sede in via Sorda-Scicli, contrada Pirato, km. 2,300 - Modica.

Con decreto n.1888/Serv.Gest./UOB I/FP del 23 giugno 2003 del dirigente generale del dipartimento regionale formazione professionale, a seguito della modifica della ragione sociale dell'ente con verbale di assemblea straordinaria del 5 marzo 2003, è stato modificato l'ente assegnatario del progetto 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/ 7.2.4/160, finanziato nell'ambito del POR Sicilia 2000/2006 con decreto n.175/Serv.Prog./FP/2002 del 23 luglio 2002, da "Centro Servizi API s.c. a r.l.", con sede in via Palibio, n.56/b, Siracusa, in "Apiservice s.r.l.", con sede in piazzale Medaglia d'Oro Carmelo Ganci, n.19, Siracusa.

Con decreto n.1889/Serv.Gest./UOB I/FP del 23 giugno 2003 del dirigente generale del dipartimento regionale formazione profes sionale, a seguito della modifica della ragione sociale dell'ente con verbale di assemblea straordinaria del 5 marzo 2003, è stato modificato l'ente assegnatario del progetto 1999/IT.16.1.PO.011/ 3.09/7.2.4/244, finanziato nell'ambito del P.O.R. Sicilia 2000/2006 con decreto n. 175/Serv.Prog./FP/2002 del 23 luglio 2003, da "Centro Servizi API s.c. a r.l.", con sede in via Palibio, n. 56/b, Siracusa, in "Apiservice s.r.l.", con sede in piazzale Medaglia d'Oro Carmelo Ganci, n. 19, Siracusa.

Con decreto n.1939/Serv.Gest./UOB I/FP del 26 giugno 2003 del dirigente generale del dipartimento regionale formazione profes sionale, a seguito della trasformazione della ragione sociale dell'ente con verbale di assemblea straordinaria del 29 novembre 2002, è stato modificato l'ente assegnatario del progetto 1999/IT.16.1.PO. 011/5.03/7.2.4/001, finanziato nell'ambito del P.O.R. Sicilia 2000/2006 con decreto n. 136/Serv.Prog./FP/2002, da "Archè s.n.c." in "Archè s.r.l.".
(2004.21.1437)
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101


Sostituzione di un componente della commissione Cassa integrazione guadagni edilizia ed affini della provincia di Trapani.

Con decreto n. 85 del 15 marzo 2004 del dirigente del servizio ufficio regionale lavoro del dipartimento regionale lavoro, il sig. Bartolomeo Walter Alagna è stato nominato membro supplente, in rappresentanza della Feneal/UIL, in seno alla commissione Cassa integrazioni guadagni edilizia ed affini della provincia di Trapani, in sostituzione del sig. Giorgio Macaddino, dimissionario.
(2004.19.1377)
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091

   

Nomina dei componenti della commissione Cassa integrazione guadagni della provincia di Agrigento.

Con decreto n. 86 del 17 marzo 2004 del dirigente del servizio ufficio regionale lavoro del dipartimento regionale lavoro, il direttore pro-tempore del servizio ufficio provinciale del lavoro - presidente ed i signori sotto elencati:
In rappresentanza del servizio Ispettorato del lavoro:
-  dott.ssa Giuseppina Scimè - membro effettivo;
-  sig.  Salvatore Curto - membro supplente.
In rappresentanza dei lavoratori:
-  sig.  Massimo Raso - membro effettivo;
-  sig.  Giuseppe Di Franco - membro supplente;
-  sig.  Francesco Tuzzolino - membro effettivo;
-  sig.  Umberto Nero - membro supplente;
-  sig.  Salvatore Caruana - membro effettivo;
-  sig.  Maurizio Calamia - membro supplente.
In rappresentanza dei datori di lavoro:
-  dr.  Stefano Pecoraro - membro effettivo;
-  dr.  Francesco Mossuto - membro effettivo;
-  sig.  Giuseppe Marchetta - membro supplente;
-  dr.  Mattia Centinaro - membro supplente;
-  sig. Eugenio Esposto - membro effettivo;
-  sig. Vito Valenti - membro supplente,
sono stati nominati componenti della commissione provinciale Cassa integrazione guadagni ai sensi della legge n. 164/75, art. 8, per la provincia di Agrigento.
(2004.19.1377)
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091
Nomina dei componenti della commissione Cassa integrazione guadagni per i lavoratori edili ed affini della provincia di Agrigento.

Con decreto n. 87 del 17 marzo 2004 del dirigente del servizio ufficio regionale lavoro del dipartimento regionale lavoro, il direttore pro-tempore della sede provinciale I.N.P.S. - presidente, ed i signori sotto elencati:
in rappresentanza dell'Ispettorato provinciale del lavoro:
-  dott.ssa Giuseppina Scimè - membro effettivo;
-  sig.  Salvatore Curto - membro supplente.
In rappresentanza dei lavoratori:
-  sig.  Massimo Raso - membro effettivo;
-  sig.  Giuseppe Di Franco - membro supplente;
-  sig.  Francesco Sodano - membro effettivo;
-  sig.  Vincenzo Maragliano - membro supplente;
-  sig.  Giovanni Manganella - membro effettivo;
-  sig.  Alfonso Sammartino - membro supplente.
In rappresentanza dei datori di lavoro:
-  dr.  Francesco Mossuto - membro effettivo;
-  sig.  Stefano Pecoraro - membro supplente;
-  dr.  Eugenio Esposto - membro effettivo;
-  sig. Vito Valenti - membro supplente;
-  sig.  Alfonso Droga - membro effettivo;
-  sig.  Gerlando Cuffaro - membro supplente,
sono stati nominati componenti della commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni per i lavoratori edili ed affini ai sensi della legge n. 427/75, della provincia di Agrigento.
(2004.19.1377)
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091

   

Nomina dei componenti della commissione Cassa integrazione guadagni della provincia di Ragusa.

Con decreto n. 88 del 26 marzo 2004 del dirigente del servizio ufficio regionale lavoro del dipartimento regionale lavoro, il direttore pro-tempore del servizio ufficio provinciale del lavoro - presidente (in caso di assenza sarà sostituito da un suo delegato) ed i signori sotto elencati:
in rappresentanza dei lavoratori:
-  sig.  Angelo Tidona - membro effettivo;
-  sig.  Giuseppe Giavatto - membro supplente;
-  sig.  Luca Gintili - membro effettivo;
-  sig.  Lorenzo Spinello - membro supplente;
-  sig.  Raffaele Sammito - membro effettivo;
-  sig.  Raffaele Spadaccino - membro supplente.
In rappresentanza dei datori di lavoro:
-  sig. Alessandro FOIS - membro effettivo;
-  sig.  Antonino Calasanzio - membro supplente.
Partecipano alla seduta della commissione, con voto consuntivo, i sigg.:
-  dr. Giovanni Coci - rappresentante I.N.P.S. - membro effettivo;
-  dr. Domenico Falzone - rappresentante I.N.P.S. - membro supplente,
sono stati nominati componenti della commissione provinciale Cassa integrazione guadagni ai sensi della legge n. 164/75, art. 8, per la provincia di Ragusa.
(2004.19.1377)
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091

   

Nomina dei componenti della commissione Cassa integrazione guadagni per i lavoratori edili ed affini della provincia di Caltanissetta.

Con decreto n. 89 del 2 aprile 2004 del dirigente del servizio ufficio regionale lavoro del dipartimento regionale lavoro, il direttore pro-tempore, sede provinciale I.N.P.S. - presidente, ed i signori sotto elencati:
in rappresentanza dell'Ispettorato del lavoro:
-  dr. Michele Giannone - membro effettivo;
-  sig. Calogero Dalù - membro supplente.
In rappresentanza dei lavoratori:
-  sig.  Rocco Cannì - membro effettivo;
-  sig. Giuseppe Grasso - membro supplente;
-  sig. Francesco Iudici - membro effettivo;
-  sig. Fortunato Antonuzzo - membro supplente;
-  sig.  Luigi D'Aleo - membro effettivo;
- sig. Carmelo Bosco - membro supplente.
In rappresentanza dei datori di lavoro:
-  sig. Enrico Calogero - membro effettivo;
-  sig. Salvatore Maganuco - membro supplente;
-  sig. Giuseppe Morselli - membro effettivo;
-  sig. Giuseppe Migliore - membro supplente;
-  sig. Maurizio Augello - membro effettivo;
-  sig. Filippo Crapanzano - membro supplente,
sono stati nominati componenti della commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni per i lavoratori edili ed affini ai sensi della legge n. 427/75, della provincia di Caltanissetta.
(2004.19.1377)
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091

   

Nomina dei componenti della commissione Cassa integrazione guadagni della provincia di Caltanissetta.

Con decreto n. 90 del 2 aprile 2004 del dirigente del servizio ufficio regionale lavoro del dipartimento regionale lavoro, il direttore pro-tempore del servizio ufficio provinciale del lavoro - presidente ed i signori sotto elencati:
in rappresentanza dell'Ispettorato del lavoro:
-  dr. Michele Giannone - membro effettivo;
-  sig.  Calogero Dalù - membro supplente.
In rappresentanza dei lavoratori:
-  sig.  Antonino Licata - membro effettivo;
-  sig.  Ignazio Giudice - membro supplente;
-  sig.  Angelo Balistreri - membro effettivo;
-  sig.  Santo Aquino - membro supplente;
-  sig.  Maurizio Castania - membro effettivo;
-  sig.  Carmelo Bosco - membro supplente.
In rappresentanza dei datori di lavoro:
-  sig.  Salvatore Maganuco - membro effettivo;
-  sig.  Enrico Calogero - membro supplente;
-  sig. Giuseppe Favitta - membro effettivo;
-  sig. Nunzio Psaila - membro supplente,
sono stati nominati componenti della commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni ai sensi della legge n. 164/75, art. 8, della provincia di Caltanissetta.
(2004.19.1377)
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091

   

Nomina dei componenti della commissione Cassa integrazione guadagni della provincia di Enna.

Con decreto n. 92 del 7 aprile 2004 del dirigente del servizio ufficio regionale lavoro del dipartimento regionale lavoro, il direttore pro-tempore del servizio ufficio provinciale del lavoro - presidente (in caso di assenza sarà sostituito da un suo delegato) ed i signori sotto elencati:
in rappresentanza dei lavoratori:
-  sig.  Vincenzo Puglisi - membro effettivo;
-  sig.  Pietro Arena - membro supplente;
-  sig.  Francesco Pietracalvina - membro effettivo;
-  sig.  Leonardo Bencivinni - membro supplente;
-  sig.  Filippo Manuella - membro effettivo;
-  sig.  Giovanni Giuseppe Cravotta - membro supplente.
In rappresentanza dei datori di lavoro:
-  sig. Gildo Matera - membro effettivo;
-  sig. Giacinto Leone Sacco - membro supplente;
-  sig. Salvatore Leanza - membro effettivo;
-  sig.ra Fabiola Lo Presti - membro supplente.
Partecipano alla seduta della commissione, con voto consultivo, i sigg.:
-  dr. Vincenzo Vitrano, rappresentante I.N.P.S. - membro effettivo;
-  dr. Mariano Di Dio, rappresentante I.N.P.S. - membro supplente,
sono stati nominati componenti della commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni, di cui alla legge n. 164/75, art. 8, per la provincia di Enna.
(2004.19.1377)
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091
Nomina dei componenti della commissione Cassa integrazione guadagni per i lavoratori edili ed affini della provincia di Enna.

Con decreto n. 93/2004 del 22 aprile 2004 del dirigente del servizio ufficio regionale lavoro del dipartimento regionale lavoro, il direttore pro-tempore sede provinciale I.N.P.S. - presidente ed i signori sotto elencati:
in rappresentanza dell'Ispettorato del lavoro:
-  sig. Giusto Oliveri - membro effettivo;
-  sig.  Mario D'Agristina - membro supplente.
In rappresentanza dei lavoratori:
-  sig.  Emanuele Velardita - membro effettivo;
-  sig.  Michele Pagliaro - membro supplente;
-  sig.  Antonino Cirivello - membro effettivo;
-  sig.  Giuseppe Spinello - membro supplente;
-  sig. Giovanni Giuseppe Cravotta - membro effettivo;
-  sig. Filippo Manuella - membro supplente;
In rappresentanza dei datori di lavoro:
-  sig. Paolo Fazzi - membro effettivo;
-  sig.  Giacinto Sacco - membro supplente;
-  sig. Dario Biagio Emma - membro effettivo;
-  sig. Vincenza Debora Profeta - membro supplente;
-  sig.  Francesco Paolo Fulco - membro effettivo;
-  sig. Francesca Maria Bevanda - membro supplente,
sono stati nominati componenti della commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni per i lavoratori edili ed affini, ai sensi della legge n. 427/75, della provincia di Enna.
(2004.19.1377)
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091


Nomina dei componenti della commissione Cassa integrazione guadagni per i lavoratori edili ed affini della provincia di Ragusa.

Con decreto n. 94 del 6 maggio 2004 del dirigente del servizio ufficio regionale lavoro del dipartimento regionale lavoro, il direttore pro-tempore della sede provinciale I.N.P.S. - dr. Domenico Falzone - presidente (in caso di assenza sarà sostituito da un suo delegato) ed i signori sotto elencati:
in rappresentanza dell'Ispettorato provinciale del lavoro:
-  sig. Rodolfo Candura - membro effettivo;
-  sig.  Giorgio Brafa Misicoro - membro supplente.
In rappresentanza dei lavoratori:
C.I.G.L.
-  sig.  Salvatore Fasciotti - membro effettivo;
-  sig.  Salvatore Carpinteri - membro supplente;
C.I.S.L.
-  sig.  Luca Gintili - membro effettivo;
-  sig.  Salvatore Melita - membro supplente.
U.I.L.
-  sig. Niccolò Spadaccino - membro effettivo;
-  sig. Raffaele Spadaccino - membro supplente;
In rappresentanza dei datori di lavoro:
C.N.A.
-  geom. Vittorio Schininà - membro effettivo;
-  sig.  Giuseppe Distefano - membro supplente;
-  sig. Franco Spadaro - membro effettivo;
-  sig. Antonino Garofalo - membro supplente.
A.N.C.E.
-  ing. Giuseppe Guglielmino - membro effettivo;
-  dott. Giovanni Occhipinti - membro supplente,
sono stati nominati componenti della commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni per i lavoratori edili ed affini prevista dall'art. 3 della legge n. 427/75, della provincia di Ragusa.
(2004.21.1438)
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091

   

Nomina dei componenti della commissione Cassa integrazione guadagni per i lavoratori edili ed affini della provincia di Caltanissetta.

Con decreto n. 95 del 6 maggio 2004 del dirigente del servizio ufficio regionale lavoro del dipartimento regionale lavoro, il direttore pro-tempore della sede provinciale I.N.P.S. - presidente (in caso di assenza sarà sostituito da un suo delegato) ed i signori sotto elencati:
in rappresentanza dell'Ispettorato provinciale del lavoro:
-  dr. Michele Giannone - membro effettivo;
-  sig.  Calogero D'Alù - membro supplente.
In rappresentanza dei lavoratori:
C.I.G.L.
-  sig.  Antonino Licata - membro effettivo;
-  sig.  Ignazio Giudice - membro supplente;
C.I.S.L.
-  sig.  Francesco Iudici - membro effettivo;
-  sig.  Fortunato Antonuzzo - membro supplente.
U.I.L.
-  sig. Luigi D'Aleo - membro effettivo;
-  sig. Carmelo Bosco - membro supplente;
In rappresentanza dei datori di lavoro:
Assindustria
-  sig. Enrico Calogero - membro effettivo;
-  sig.  Salvatore Maganuco - membro supplente.
A.P.I.
-  sig. Giuseppe Morselli - membro effettivo;
-  sig. Giuseppe Migliore - membro supplente.
L.I.A.P.A.
-  sig. Maurizio Augello - membro effettivo;
-  sig. Filippo Crapanzano - membro supplente,
sono stati nominati componenti della commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni per i lavoratori edili ed affini, prevista dall'art. 3 della legge n. 427/75, della provincia di Caltanissetta.
Il presente estratto annulla e sostituisce il precedente n. 89 del 2 aprile 2004.
(2004.21.1438)
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091

   

Nomina dei componenti della commissione Cassa integrazione guadagni della provincia di Caltanissetta.

Con decreto n. 96 del 10 maggio 2004 del dirigente del servizio ufficio regionale lavoro del dipartimento regionale lavoro, il direttore pro-tempore del servizio ufficio provinciale del lavoro - presidente (in caso di assenza sarà sostituito da un suo delegato) ed i signori sotto elencati:
in rappresentanza dei lavoratori:
C.I.G.L.
-  sig.  Rocco Cannì - membro effettivo;
-  sig.  Giuseppe Grasso - membro supplente;
C.I.S.L.
-  sig.  Angelo Balistreri - membro effettivo;
-  sig.  Santo Aquino - membro supplente.
U.I.L.
-  sig. Maurizio Castania - membro effettivo;
-  sig. Carmelo Bosco - membro supplente;
in rappresentanza dei datori di lavoro:
Assindustria
-  sig. Salvatore Maganuco - membro effettivo;
-  sig.  Enrico Calogero - membro supplente;
-  sig. Francesco Puglisi - membro effettivo;
-  sig. Maurizio Sapienza - membro supplente.
A.P.I.
-  sig. Giuseppe Favitta - membro effettivo;
-  sig. Nunzio Psaila - membro supplente.
Partecipano alla seduta, con voto consultivo, i sigg.:
-  il direttore pro-tempore, rappresentante I.N.P.S. - membro effettivo;
-  il vice direttore, rappresentante I.N.P.S. - membro supplente,
sono stati nominati componenti della commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni, prevista dall'art. 8 della legge n. 164/75, della provincia di Caltanissetta.
Il presente estratto annulla e sostituisce il precedente n. 90 del 2 aprile 2004.
(2004.21.1438)
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091

   

Proroga dei termini di scadenza del PROF 2005.

Si comunica che il termine di scadenza per la presentazione dei progetti PROF per il 2005, previsto dall'avviso n. 7/03 per il 30 maggio p.v., è prorogato al 25 giugno 2004.
(2004.23.1619)
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091
   


ASSESSORATO DELLA SANITA'

Riconoscimento di idoneità per l'esercizio dell'attività allo stabilimento di prodotti ittici della ditta Mare Verde di Lombardo Antonino & La Rosa Giovanni s.n.c., con sede in Marsala.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 3442 dell'11 maggio 2004, lo stabilimento di prodotti ittici della ditta Mare Verde di Lombardo Antonino & La Rosa Giovanni s.n.c., con sede in Marsala (TP) nel lungomare Mediterraneo, 47, è stato riconosciuto idoneo per l'esercizio dell'attività di tipologia 2, di cui alla circolare ministeriale del 19 febbraio 1993, n. 23, ferma restando l'attribuzione del riconoscimento per la tipologia 3.
L'impianto di tipologia 2 e 3 mantiene il numero di riconoscimento 1713 e con tale numero resta iscritto nell'apposito elenco previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
(2004.21.1444)
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102


Revoca dell'autorizzazione alla distribuzione di specialità medicinali per uso umano alla società SA.GI.PHARM, con sede in Messina.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera - igiene pubblica n.3458 del 13 maggio 2004, è stata revocata l'autorizzazione alla distribuzione di specialità medicinali per uso umano, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 538/92, alla Società SA.GI.PHARM, con sede legale e magazzino in Messina - via Taxo is. 236, già autorizzata con decreto n. 11 del 15 giugno 2002.
(2004.21.1448)
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102


Provvedimenti concernenti revoca del riconoscimento di idoneità a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n.3460 del 17 maggio 2004, è stato revocato il riconoscimento provvisorio accordato con il provvedimento del direttore generale del dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità, prot. n. 600.8/24475/21.36/ 2112 del 17 agosto 2000, alla ditta Bruno Carni s.r.l., sita in Belpasso (CT) nella via Cesare Battisti.
La ditta è cancellata dal numero 2415/F dell'elenco ufficiale previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 286/94.
(2004.21.1477)
102

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 3462 del 17 maggio 2004, il riconoscimento attribuito dal Ministero della sanità, con decreto prot. n. 600.7/24475/56. 4/A/2737 del 25 luglio 1994, allo stabilimento della ditta Sicula Carni s.n.c. di Villafranca Giovanni & C, con sede in Misilmeri (PA) nel fondo Portella di Mare, è stato revocato.
L'impianto, cui risulta attribuito il numero di riconoscimento 0475/S, è stato cancellato dall'apposito registro previsto dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495.
(2004.21.1479)
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102


Sospensione del riconoscimento di idoneità conferito allo stabilimento della ditta Bruno Carni s.r.l., con sede in Belpasso.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 3461 del 17 maggio 2004, è stato temporaneamente sospeso il decreto del direttore generale del dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità, prot. n.600.7/24475/21.19/7331 del 5 novembre 1996, con il quale lo stabilimento della ditta Bruno Carni s.r.l., sito in Belpasso (CT) nella via XVI Traversa, 76, è stato riconosciuto idoneo all'attività di deposito di carni fresche con la iscrizione al numero 1073/F nello speciale registro previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n.286.
La riattivazione dell'impianto è subordinata alla emissione di un nuovo decreto da parte di questo ispettorato regionale veterinario.
(2004.21.1478)
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102


Variazione della ragione sociale della ditta Sicula Carni di Villafranca Giovanni & C., con sede nel comune di Misilmeri, a ditta Eurogel s.r.l.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 3463 del 17 maggio 2004, è stato modificato il decreto ministeriale prot. n. 600.7/24475/56.4/3469 del 10 maggio 1996, nel senso che la ragione sociale in esso indicata è stata variata da ditta "Sicula Carni di Villafranca Giovanni & C." a ditta "Eurogel s.r.l.".
L'impianto sito in Misilmeri (PA) nel fondo Portella di Mare mantiene il numero di riconoscimento 1616/F e con tale numero resta iscritto nello speciale registro previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286.
(2004.21.1480)
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102


ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Finanziamento al comune di Motta S.Anastasia per la realizzazione di opere in attuazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, misura 1.07, azione b.

In attuazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, misura 1.07, azione b - Interventi di monitoraggio di aree in frana, al fine di verificare l'evoluzione dei fenomeni e prevenire situazioni di rischio, il dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, con decreto n. 156 del 23 febbraio 2004, registrato dalla Corte dei conti in data 25 marzo 2004, reg. n. 1, foglio n. 19, ha concesso al comune di Motta S. Anastasia il finanziamento di E 107.813,83 per la realizzazione dell'opera "Perizia studi esecutiva per il monitoraggio di due aree ricadenti lungo il pendio costituente il limite orientale dell'abitato" in territorio di Motta S. Anastasia (CT) - (COD.I. - 1999.IT. 16.PO.011/1.07/11.2.12/0108.).
(2004.21.1449)
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101


Finanziamento al comune di Prizzi per la realizzazione di opere in attuazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, misura 1.07, azione b.

In attuazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, misura 1.07, azione b - Interventi di monitoraggio di aree in frana, al fine di verificare l'evoluzione dei fenomeni e prevenire situazioni di rischio, il dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, con decreto n. 253 del 10 marzo 2004, registrato dalla Corte dei conti in data 31 marzo 2004, reg. n. 1, foglio n. 21, ha concesso al comune di Prizzi il finanziamento di E 70.037,61 per la realizzazione dell'opera "Perizia studi esecutiva per il monitoraggio di due aree ricadenti lungo il pendio costituente il limite orientale dell'abitato" in territorio di Prizzi (PA) COD.I. - 1999.IT.16.PO.011/1.07/11.2.12/0125).
(2004.21.1450)
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101


Finanziamento al comune di Villarosa per la realizzazione di opere in attuazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, misura 1.07, azione b.

In attuazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, misura 1.07, azione b - Interventi di monitoraggio di aree in frana, al fine di verificare l'evoluzione dei fenomeni e prevenire situazioni di rischio, il dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, con decreto n. 254 del 10 marzo 2004, registrato dalla Corte dei conti in data 31 marzo 2004, reg. n. 1, foglio n. 22, ha concesso al comune di Villarosa il finanziamento di E 90.500,00 per la realizzazione dell'opera "Interventi di monitoraggio di aree in frana all'interno del territorio comunale" in territorio di Villarosa (EN) COD.I. - 1999.IT.16.PO.011/1.07/11.2.12/0131).
(2004.21.1451)
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101


Finanziamento al comune di Aidone per la realizzazione di lavori urgenti.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 463 del 30 aprile 2004, è stato concesso a favore del comune di Aidone un finanziamento per un importo di E 1.446.014,35 relativamente al progetto esecutivo di sistemazione del Vallone Garraffo a protezione dell'abitato, programma di interventi di cui alla delibera n. 297/01 del 15 giugno 2001, di approvazione del programma di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico (ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni per l'utilizzo delle somme residuali, programmazione 1998/1999/2000 e della legge 18 maggio 1989, n. 183, D.P.R. n. 331 del 9 maggio 2001 per le annualità 2001/2002/2003).
(2004.21.1455)
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105


Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.

Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3Þ dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 475 del 6 maggio 2004, è revocato il decreto n. 407/17 del 14 luglio 1997, con il quale questo Assessorato, ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. n.203/88, ha concesso alla ditta Sud Gessi s.r.l., con sede legale in via Dante n.58 nel comune di Palermo, l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti dai punti di emissione denominati E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10 e relativi allo stabilimento per la produzione di gessi sito nel comune di Campofranco in contrada Balate Cuba e modificato il decreto n.  74/17 del 4 febbraio 1994.
(2004.21.1456)
119

Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3Þ dell'Assessorato del territorio dell'ambiente n. 476 del 6 maggio 2004, è rettificato il decreto n. 795 del 30 giugno 2003, con il quale questo servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.P.R. n. 203/88, ha concesso alla ditta Legno Più S.p.A., con sede legale e stabilimento in Bivio Scalo Ferroviario nel comune di Cammarata (AG), l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di infissi, arredamenti e semilavorati in legno.
(2004.21.1457)
119

Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 477 del 6 maggio 2004, è concessa, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.203/88, alla ditta Stars Point di Blandino Maria Giuseppa, con sede legale in via Aurelio Drago n. 3 nel comune di Palermo, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da un nuovo impianto di stampaggio di tessuti mediante una pressa a caldo.
(2004.21.1458)
119

Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 478 del 6 maggio 2004, è concessa, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.203/88, alla ditta Brick Industry S.p.A., con sede legale e stabilimento in zona industriale contrada contrasto S.S. 121 Km. 33 nel comune di Adrano (CT), l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazione di materiale per pavimenti, rivestimenti e copertura.
(2004.21.1459)
119

Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 480 del 6 maggio 2004, è concessa, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 203/88, alla ditta Edilcisa s.r.l., con sede legale nel comune di Lipari, via str.le Pianoconte n.23/25, l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera derivanti da un nuovo stabilimento per laproduzione di elementi in cemento pomice da realizzare in contrada Canneto Dentro nello stesso comune.
(2004.21.1460)
119

Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 482 del 6 maggio 2004, ai sensi dell'art. 10, lettera b), del D.P.R. 203/88, è sospeso il decreto n.467/17 del 9 settembre 1998, con il quale questo Assessorato, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.203/88, ha concesso alla ditta Edilasfalti s.r.l., con sede legale e stabilimento in Piano Tavola, contrada Ferrerai nel comune di Belpasso (CT), l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dell'impianto per la produzione di conglomerato bituminoso.
(2004.21.1461)
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119


Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Villafrati.

Il dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, con decreto n. 484 del 6 maggio 2004, ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione urbanistica, ha approvato la variante al programma di fabbricazione del comune di Villafrati, adottata, con deliberazione del consiglio comunale n. 58 del 13 agosto 2003, avente per oggetto "Adozione variante urbanistica al piano di fabbricazione per le aree P.I.P." da zona di "verde agricolo" a zona "D" per insediamenti produttivi.
(2004.21.1452)
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116


Giudizio positivo di compatibilità ambientale al progetto per la realizzazione di un impianto eolico da istallare nei comuni di Marineo e Cefalà Diana.

Il dirigente del servizio 2 V.A.S. - V.I.A. del dipartimento regionale territorio e ambiente, con decreto n.511 del 12 maggio 2004, ha rilasciato il giudizio positivo di compatibilità ambientale, con prescrizioni, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 12 aprile 1996, recepito con legge regionale 3 maggio 2001, n.6, art.91, al progetto per la realizzazione dell'impianto eolico da istallare nei comuni di Marineo (PA) e Cefalà Diana (PA), costituito da 37 aerogeneratori con una potenza nominale pari a 27,2 MW, alla ditta Enerpro s.r.l.
(2004.21.1483)
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CIRCOLARI



119

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 7 maggio 2004, n. 15.
Concessione in uso di teatri antichi, monumenti e zone archeologiche appartenenti al demanio della Regione siciliana per l'effettuazione di manifestazioni e spettacoli e per la riproduzione di beni culturali. Integrazioni alla circolare n. 23 del 25 giugno 2002.

AI SOPRINTENDENTI PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
AI DIRETTORI DEI MUSEI REGIONALI
AL DIRETTORE DELLA BIBLIOTECA CENTRALE DELLA REGIONE SICILIANA
AI DIRETTORI DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI
AI DIRETTORI DELLE GALLERIE REGIONALI
AL PRESIDENTE DEL PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA
AGLI ASSESSORI REGIONALI
AI DIRIGENTI GENERALI DEI DIPARTIMENTI REGIONALI
AI PRESIDENTI DELLE PROVINCE REGIONALI
AI SINDACI DEI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA
AI DIRETTORI DEI CENTRI REGIONALI
AI DIRIGENTI DELL'AREA AA.GG. E DEI SERVIZI DEL DIPAR TIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI E AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE
Il dispositivo della circolare n. 23 del 25 ottobre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43, parte I, del 13 settembre 2002, è integrato come segue:
Al punto 6 delle disposizioni si aggiunga:
-  L'Assessore potrà, altresì, esentare dal pagamento degli oneri suddetti gli altri enti pubblici e le associazioni culturali, teatrali o musicali che operano nel territorio della Regione siciliana, su richiesta dei legali rappresentanti degli stessi, per la realizzazione di manifestazioni e spettacoli di interesse culturale e didattico la cui valenza sarà valutata dai competenti uffici dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
Dopo il punto 6 si aggiunga, inoltre, l'ulteriore se guen te punto:
7)  Analogamente a quanto sopra detto, oltre ai casi di cui al comma 3 dell'art. 107 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'Assessore per i beni culturali ed ambientali può concedere, con provvedimento motivato, l'esenzione dal pagamento della tariffa in vigore per le riproduzioni dei beni culturali del demanio regionale, nei casi in cui queste rispondano ad esigenze di pubblicità e contribuiscano ad una più ampia conoscenza e diffusione del bene riprodotto e/o dei siti ove è conservato.
  L'Assessore: GRANATA 

(2004.21.1442)
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103

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


CIRCOLARE 10 maggio 2004, n. 5.
Nuove direttive per la predisposizione dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici - lettera e), comma 10, articolo 9, del decreto 13 novembre 2002.

AI COMUNI DELL'ISOLA
Come è noto, in applicazione del comma 1° dell'art. 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è stato emanato il decreto 13 novembre 2002, recante "Nuove direttive per la predisposizione dei piani comunali di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici".
Nello specifico, l'art. 9 del succitato decreto detta disposizioni in materia di pianificazione comunale dei punti vendita esclusivi e non esclusivi.
Il comma 10 del medesimo articolo 9 esclude dalla pianificazione comunale in argomento i punti vendita ubicati:
a)  nelle stazioni marittime;
b)  nelle stazioni ferroviarie;
c)  negli aeroporti;
d)  nelle autostrade o raccordi autostradali;
e)  nelle strade di grande comunicazione;
f)  nelle strade statali al di fuori del centro abitato;
g)  negli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.
Si rileva, in effetti, che la definizione di cui alla lettera e) non trova riscontro nella classificazione delle strade operata dal vigente "Codice della strada", rendendo di difficoltosa individuazione l'ambito territoriale d'applicazione della suddetta norma.
Dovendo, pertanto, ricondurre la definizione di cui alla lettera e) nell'ambito di un'interpretazione che più si avvicina a quelle previste nel "Codice della strada", la stessa dovrà essere riferita alle "strade extraurbane principali" e alle "strade extraurbane secondarie" e, conseguentemente, queste ultime debbono essere considerate alla stessa stregua delle "strade statali al di fuori del centro abitato" di cui alla lettera f).
Si fa presente, al riguardo, che il centro abitato comprende quella parte del territorio comunale delimitata da cartelli stradali d'indicazione di località posti in corrispondenza dell'inizio dei primi insediamenti abitativi.
Si precisa, infine, che la suesposta enucleazione trova riscontro nei principi ispiratori del decreto 13 novembre 2002, finalizzati a garantire un'articolazione omogenea nel territorio comunale della rete di distribuzione e di vendita, nonché una puntuale pianificazione nei centri urbani, nel rispetto delle diverse realtà sociali ed insediative esistenti.
  L'Assessore: CIMINO 

(2004.21.1475)
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035

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


CIRCOLARE 24 maggio 2004, n. 2.
Decreto legislativo n. 22/97 e legge n. 257/92. Campo di applicazione.

AI SINDACI DEI COMUNI DELLA SICILIA
AGLI ASSESSORI REGIONALI DELLA SICILIA
AI PRESIDENTI DELLE PROVINCE REGIONALI DELLA SICILIA
AL DIRETTORE DELL'A.R.P.A. REGIONALE
AL COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA RIFIUTI IN SICILIA
AI DIPARTIMENTI PROVINCIALI DELL'A.R.P.A.
AI DIRETTORI DELLE A.S.L. DELLA SICILIA
Si vuole, in questa sede, provvedere all'individuazione dei limiti applicativi del decreto legislativo n. 22/1997, con riferimento alla normativa speciale in materia di amianto, e della legge n. 257/1992, dettata in attuazione di direttive comunitarie.
Con il decreto legislativo del 15 agosto 1991, n. 277 e con la successiva legge 27 marzo 1992, n. 257, in attua zione della direttiva comunitaria n. 87/217/CEE sono state emanate le norme relative alla cessazione dell'impiego del l'amianto.
Tale normativa speciale ed i decreti ministeriali emanati in sua applicazione hanno dettato la disciplina per la dismissione della produzione e del commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, nonché norme per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata all'individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto.
Il decreto legislativo n. 22/1997, in attuazione delle direttive comunitarie nn. 91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/ 62/CEE, è intervenuto a disciplinare in modo unitario la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, fatte salve disposizioni specifiche particolari o complementari, ed ha provveduto ad accorpare, innovandole e/o modificandole, le prescrizioni e le direttive espresse dalle norme vigenti in tema di gestione ambientale dei rifiuti proponendo un utile ed unico riferimento legislativo.
Premesso che non è dato rilevante un contrasto tra i principi posti a base del decreto legislativo n. 22/1997 e la legge del 27 marzo 1992, n. 257 in materia di amianto, si è posto il problema di individuare la discipli na concretamente applicabile con riferimento alla bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto.
Sul punto deve osservarsi come sia principio consolidato nel nostro ordinamento quello in forza del quale la legge posteriore di carattere generale non comporta l'abrogazione della legge speciale anteriore, a meno che dalla sua lettera o dal suo contenuto si evinca tale intento abrogativo, oppure la discordanza tra le due disposizioni sia tale da rendere inconcepibile la coesistenza delle due normative (cfr, Cass., sez. un., 10 marzo 1999, n. 112; Cons. Stato, commiss. spec., 19 gennaio 1998, n. 390; Cass., sez. lav., 20 aprile 1995, n. 4420).
Nel caso di specie deve rilevarsi l'assenza nel decreto legislativo n. 22/1997 della volontà di procedere all'abrogazione della normativa speciale sull'amianto e la compatibilità della stessa con i principi dettati dalla normativa di carattere generale sopravvenuta.
Sulla specifica questione si è recentissimamente pronunciato il Consiglio di Stato chiarendo come il legislatore abbia inteso prevedere per lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto un regime speciale, in deroga alle norme ordinarie in materia di gestione dei rifiuti, con la conseguenza che tale regime è rimasto in vigore nelle sue componenti essenziali anche dopo la riforma di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e che, pertan to, costituisce una regolamentazione specifica della mate ria rispetto alla quale non determinano modifiche o inte gra zioni le disposizioni di carattere generale sopravvenute (cfr. Cons. Stato, sezione V, 11 maggio 2004, n. 2943).
Alla luce di quanto esposto, si ritiene che per la boni fica dei siti inquinati da amianto trovino applicazione la legge n. 257/1992 e i decreti ministeriali ad essa collegati e, per quanto in essi non disposto, incluso il regime sanzionatorio, la normativa generale di cui alla legge quadro decreto legislativo n. 22/97.
  L'Assessore: PARLAVECCHIO 

(2004.23.1605)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


CIRCOLARE 18 maggio 2004, n. 3.
Validità degli orari delle autolinee a concessione regionale.

A TUTTE LE IMPRESE CONCESSIONARIE DI AUTOLINEE A CONCESSIONE REGIONALE
ALL'AREA DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI CATANIA
ALL'ANAV
AL CESAP
La pubblicazione degli orari prevista dalla legge regionale n. 68/83, già avviata da questo dipartimento per l'anno 2004, impone la necessità che gli orari delle auto linee a concessione regionale non subiscano variazioni fino alla prossima pubblicazione degli stessi per l'anno 2005 e quindi fino al 31 marzo 2005.
Potranno essere consentite solamente delle deroghe per particolari esigenze da documentare, che comunque saranno appositamente autorizzate da questo dipartimento su richiesta dell'azienda concessionaria; non trova quindi applicazione la circolare assessoriale prot. n. 335/2TR del 10 febbraio 1996.
Analoga deroga sarà consentita per le autolinee esercitate in periodo scolastico, per le quali invece continuerà ad avere i suoi effetti la predetta circolare assessoriale in materia di approvazione degli orari.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet di questo dipartimento.
  Il dirigente generale del dipartimento regionale trasporti e comunicazioni: LO BUE 

(2004.21.1484)110


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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