REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO ORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 23 LUGLIO 2004 - N. 31
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SUPPLEMENTO ORDINARIO

SOMMARIO

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

CIRCOLARE 11 giugno 2004, n. 6.
Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi.







ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

CIRCOLARE 11 giugno 2004, n. 6.
Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi.


CAPITOLO I
Premessa

I.1. Finalità generali
Con l'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 27 dicembre 2002) è stato disposto, tra l'altro, che, a decorrere dall'1 gennaio 2003, alla realizzazione del Piano per la formazione professionale di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, e successive modifiche ed integrazioni, si provvedesse con le modalità previste per le attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo.
A tal fine, nel corso del 2003, sono state emanate direttive che hanno inteso gradualmente adeguare le procedure di programmazione e gestione del P.R.O.F - Piano regionale dell'offerta formativa ex legge regionale n. 24/1976 con quelle contenute nell'avviso n. 3/02 del 17 luglio 2002.
Si rende ora necessario armonizzare compiutamente - per quanto possibile sul piano amministrativo - le procedure anzidette riconducendole ad unitarietà nell'alveo della disciplina del Fondo sociale europeo.
Preliminarmente si sottolinea che, salvo espresse previsioni della presente circolare, le disposizioni in essa contenute si applicano sia alle azioni cofinanziate dal F.S.E. che a quelle finanziate con risorse regionali e statali. Inoltre appare necessario precisare che le previsioni relative al P.R.O.F. debbano intendersi riferite sia agli interventi e ai servizi finanziati con risorse regionali e statali che a quelli a valere su eventuali misure del F.S.E.
La presente circolare fa riferimento:
-  alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, recante disciplina generale sull'addestramento professionale dei lavoratori;
-  all'art. 23, comma 5, della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, concernente i controlli e le verifiche da effettuare sulle attività degli enti gestori formazione professionale;
-  al capo II "Disposizioni in materia di formazione professionale" della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;
-  all'art. 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, istitutivo di "Garanzie per il personale della formazione professionale";
-  all'art. 39 della legge 23 dicembre 2002, n. 23, recante norme sulle "Attività formative";
-  all'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;
-  all'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
-  alla legge 14 febbraio 2003, n. 30
-  alla legge 28 marzo 2003, n. 53
-  al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
-  al regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo sociale europeo;
-  al regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie;
-  al regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione;
-  al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore;
-  al regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali;
-  al regolamento (CE) n. 2355/2002 della Commissione del 27 dicembre 2002 che modifica il regolamento (CE) n. 438/2001;
-  al regolamento (CE) n. 448/2004 della commissione del 10 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003;
-  al P.O.R. Sicilia 2000-2006 approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;
-  al Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. Sicilia 2000-2006, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
-  alla circolare n. 41/2003 del 5 dicembre 2003 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
-  alle "Disposizioni per l'accreditamento delle sedi formative e orientative nella Regione siciliana", approvate con decreto n. 03/FP del 30 aprile 2003 e successive rettifiche e attuazioni.
La presente circolare disciplina le attività formative comunque finanziate finalizzate a:
-  incentivare l'inserimento/reinserimento lavorativo di inoccupati /disoccupati;
-  sviluppare e diffondere un sistema di formazione permanente durante tutto l'arco della vita;
-  sostenere la crescita del tessuto produttivo regionale mediante la valorizzazione delle risorse umane, nonché mediante interventi di aiuto allo sviluppo/consolidamento imprenditoriale;
-  sostenere l'accesso e la partecipazione delle donne nel mercato del lavoro dipendente ed autonomo;
-  favorire l'integrazione dei soggetti svantaggiati e la coesione sociale.
Obiettivi regionali, oltre quelli previsti nella legge regionale n. 24/1976 e nelle singole schede di misura del Complemento di programmazione, sono:
-  promuovere la sperimentazione di specifici progetti innovativi per contenuti e/o metodologie e/o reti di partenariato, i cui risultati possano essere considerati esemplari (modelli) e quindi essere diffusi e trasferiti proficuamente sul territorio;
-  promuovere la sperimentazione di progetti fondati sull'integrazione di interventi di orientamento/formazione/istruzione/politiche attive del lavoro;
-  promuovere la sperimentazione di progetti che, per natura e peculiarità, possono più proficuamente essere attuati a livello regionale, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
-  valutare l'efficienza, la regolarità e la conformità ai principi di sana gestione finanziaria dei finanziamenti concessi;
-  valutare l'efficacia degli interventi formativi rispetto agli obiettivi e ai problemi strutturali specifici.
La presente circolare ha validità generale fino al 31 dicembre 2006 ed è soggetta ad integrazioni ed aggiornamenti periodici, qualora necessari.
I.2.  Priorità
Nel programmare gli interventi si terrà conto delle priorità comunitarie derivanti dai regolamenti comunitari vigenti, nonché delle priorità che di volta in volta l'Amministrazione regionale individuerà nei documenti di programmazione sia in termini di settori di intervento che di tipologie di intervento.
Saranno considerati, comunque, prioritari i progetti integrati sia in termini di azioni/attività/iniziative (progetto integrato) che in termini di soggetti (integrazione di soggetti).
Nel caso di programmazione di più edizioni di uno stesso corso, queste dovranno essere inserite in unico progetto che dovrà prevedere anche le attività e le risorse trasversali necessarie ad un'efficace gestione progettuale (ad es.: il coordinamento); allo stesso modo nel caso di programmazione di più corsi finalizzati ad unico obiettivo, coerenti con una sola misura del C.di P. (ad es.: obbligo formativo).
I.2.1.  Priorità comunitarie
I progetti devono tenere conto, oltre che delle priorità previste per le singole schede di misura nel Complemento di programmazione, anche delle linee prioritarie trasversali e cioè:
-  iniziative locali
-  pari opportunità
-  società dell'informazione.
I.2.1.1.  Iniziative locali
Si tratta di assicurare l'integrazione tra le politiche attive del lavoro e le diverse forme di partenariato locale al fine di rafforzare i processi di sviluppo locale. I progetti dovranno quindi indicare: le eventuali relazioni con fabbisogni di sviluppo settoriale e territoriale, programmi e progetti di sviluppo locale, strumenti di programmazione negoziata, e altre intese di partenariato economico e sociale.
I.2.1.2.  Pari opportunità
Le pari opportunità si perseguono:
-  adottando la logica di intervento fondata sul mainstreaming;
-  garantendo una presenza femminile che orientativamente rifletta la situazione del mercato del lavoro;
-  promovendo azioni specifiche come enunciate nel P.O.R. e nel Complemento di programmazione;
-  l'inserimento di moduli formativi specifici.
Per tutte le misure, quindi, i progetti devono esplicitamente contenere azioni atte ad assicurare tale priorità, indicando:
-  un obiettivo quantificato della presenza di destinatari per genere;
-  le modalità di accesso e la fruizione da parte delle donne;
-  l'eventuale collegamento con azioni di sensibilizzazione, informazione e promozione;
-  gli accordi tra le parti sociali realizzati da altri soggetti/progetti già esistenti a livello locale oppure da attivare nel caso della presentazione di un progetto integrato;
-  l'attivazione di servizi finalizzati a rimuovere le condizioni di disagio e/o conciliare la vita familiare con l'inserimento di misure attive;
-  la conciliazione tra la propensione alla flessibilità e la salvaguardia delle aspettative di carriera e di permanenza sul lavoro.
Ai fini dell'assegnazione del punteggio "pari opportunità", le modalità per il perseguimento di tale priorità devono essere chiaramente esplicitate e definite con specifiche azioni e i progetti devono dimostrare in maniera chiara di potere contribuire almeno ad uno dei seguenti punti, derivanti dalle linee guida VISPO del dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
1)  al miglioramento della condizioni di vita delle donne;
2)  al miglioramento dell'accesso delle donne al mercato del lavoro;
3)  al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla ridistribuzione del lavoro di cura;
4)  alla promozione della partecipazione delle donne alla creazione di attività economiche.
Il punteggio da attribuire alle "pari opportunità" nell'ambito delle priorità trasversali e di misura verrà specificato nei singoli bandi.
I.2.1.3.  Società dell'informazione
E' una priorità da perseguire sia nell'ambito del sistema dell'apprendimento, sia nell'ambito del mondo del lavoro, sia nel sistema delle imprese.
In relazione alla specificità di interventi delle singole misure messe a bando, i progetti dovranno esplicitare: l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella progettazione e nelle modalità di erogazione delle attività (ad es. FaD), l'erogazione di moduli/percorsi formativi riferibili all'apprendimento di tecnologie multimediali ed informatiche, l'eventuale sperimentazione di forme di telelavoro, il sostegno alla nascita e al consolidamento di piccole e medie imprese nel settore.
Per dare luogo al punteggio di priorità tali aspetti non devono essere di impatto marginale, ma rappresentare il nucleo essenziale delle attività proposte o, comunque, una parte consistente nell'ambito del progetto.
La sola produzione di CD, in assenza di FaD on-line, anche integrata con diverse metodologie didattiche (frontali, esercitazioni, ecc.), o il semplice rispetto dell'obbligo concernente la società dell'informazione, non danno per sé diritto al punteggio aggiuntivo di priorità.
I.2.2.  Priorità regionali
I.2.2.1.  Sviluppo sostenibile
I progetti di formazione devono contenere azioni in cui risulti fondamentale l'importanza di rendere compatibili le esigenze dell'economia con le ragioni dell'ambiente.
Nei progetti si dovrà far prendere consapevolezza della contraddizione tra la crescita continua del prodotto lordo dei diversi paesi e la limitatezza delle risorse, nonché della capacità dell'ambiente di assorbire i rifiuti e le emissioni inquinanti.
In particolare bisognerà far risaltare che, per avere uno sviluppo sostenibile, la crescita economica deve attuarsi entro i limiti delle possibilità ecologiche degli ecosistemi e della loro capacità di soddisfare i bisogni delle generazioni future.
Infatti tutti gli esseri umani, al di là dell'appartenenza di genere, sociale, politica ed economica e di condizioni di svantaggio, hanno bisogno di materie prime naturali o naturali-biologiche per soddisfare i loro bisogni inerenti l'alimentazione, l'energia, ed in generale per la loro crescita e per raggiungere un buon livello di qualità della vita.
Poiché lo sviluppo socio-economico dipende dalla quantità e qualità delle risorse naturali della terra, mantenerne la riproducibilità rappresenta la chiave per la sostenibilità. Tale riproducibilità viene mantenuta solo attraverso un uso razionale delle risorse che tenga conto dei meccanismi di funzionamento degli ecosistemi e in generale delle capacità di carico ambientali (in senso ampio).
Il concetto di sviluppo sostenibile presuppone la ricerca continua dell'equilibrio generale e della conservazione del patrimonio naturale, la ridefinizione dei criteri e strumenti di analisi costi/benefici nel breve, medio e lungo periodo in modo da rispecchiare le conseguenze ed il valore socio-economico reale dei consumi e della conservazione del patrimonio naturale, ed una distribuzione ed un uso equo delle risorse tra tutti i paesi e le regioni del mondo.
Lo sviluppo sostenibile perciò è una strategia per affrontare i temi dello sviluppo, dell'ambiente e anche in particolar modo della "globalizzazione".
Da questo consegue che è necessario un approccio globale e preventivo piuttosto che settoriale e curativo. Perciò non basta una buona normativa, in cui comunque i singoli provvedimenti devono essere coerenti tra loro e rispecchiare un comune disegno strategico, ma occorre anche la volontà politica e la capacità culturale (che dovrà anche crescere attraverso azioni di formazione) di coinvolgere e di convincere le popolazioni verso la costruzione di nuovi stili di vita.
Ai fini dell'assegnazione del punteggio aggiuntivo, le modalità per il perseguimento di tali priorità devono essere chiaramente esplicitate.
I.2.2.2.  Nuovi bacini d'impiego
Sono considerate prioritarie le azioni riferite ai settori individuati, a livello europeo, come ad alto potenziale di crescita occupazionale, quali:
-  i servizi alla vita quotidiana:
-  servizi a domicilio;
-  servizi all'infanzia e di cura;
-  nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
-  aiuto ai minori e ai giovani in difficoltà (drop out del sistema scolastico, esclusi sociali, ecc.) e il loro inserimento nel mercato del lavoro;
-  i servizi per migliorare il contesto di vita:
-  miglioramento dell'alloggio;
-  sicurezza;
-  trasporti pubblici locali;
-  rivalutazione degli spazi pubblici urbani;
-  i servizi culturali ed il tempo libero:
-  turismo;
-  audiovisivo (tv, cinema, musica, ecc.);
-  valorizzazione del patrimonio culturale;
-  sviluppo culturale locale.
I nuovi bacini d'impiego costituiscono elementi di innovazione capaci di contribuire allo sviluppo locale e di rinforzare il mercato del lavoro appoggiandosi sulle potenzialità locali.
D'altronde, la fase di lancio delle attività economiche nel settore dei nuovi bacini di impiego può permettere di assicurare la coesione necessaria tra il settore economico e quello sociale all'interno di un territorio, proponendo servizi rispondenti ai bisogni collettivi e alle nuove aspettative.
I.2.2.3.  Progetti integrati
Verranno considerati, inoltre, prioritari i progetti integrati sia in termini di azioni (progetto integrato) che in termini di soggetti (integrazione di soggetti).
Per progetto integrato si intende un progetto che preveda al suo interno differenti tipologie di azioni che definiscano una filiera logica e sequenziale (ad es. informazione, orientamento, formazione, bilancio di competenze, esperienze di lavoro, incentivi, ecc.).
Per integrazione di soggetti si intende la costituzione formale di un partenariato al fine di proporre e realizzare in comune il progetto. Per costituzione formale di partenariato è da intendersi l'associazione con l'indicazione dei diversi soggetti, delle attività e delle quote di riferimento. La formula da utilizzare è quella dell'accordo di cooperazione formalizzato con la firma davanti ad un pubblico ufficiale, attestante l'identità dei soggetti e la data.
Si ha integrazione di soggetti anche nelle ipotesi di patti territoriali, contratti d'area, contratti di programma, etc..: in questo caso il progetto presentato dal soggetto gestore degli strumenti di programmazione negoziata beneficerà della priorità in argomento.
Forme di partenariato non formalmente costituito non comportano l'attribuzione di un punteggio di priorità, ma vengono comunque tenute in debita considerazione in sede di valutazione di merito del progetto.
Il riconoscimento della priorità presuppone che il partenariato sia costituito fra soggetti "pubblici e/o privati" che ricoprano ruoli-chiave nell'ambito della specifica politica inerente la singola misura o le azioni proposte e che si assumano un ruolo specifico e significativo nell'ambito del progetto presentato.

CAPITOLO II
Struttura dei progetti

II.1.  Azioni ammissibili
Sono ammissibili a finanziamento progetti semplici e/o integrati che prevedono azioni quali la ricerca, l'analisi del territorio e delle esigenze formative, la formazione, le misure di accompagnamento e di sostegno per la creazione di lavoro autonomo e/o dipendente.
Le azioni dovranno comunque essere riconducibili a quelle indicate nella seguente tabella:

  Codici | Azioni rivolte a sistemi 
      |  
  Fos | Formazione 
  SU | Supporto alla integrazione sistemi 
  ORs | Orientamento/consulenza 
  RIC | Progettazione di modelli e strumenti, analisi, studi e ri     | cerca 


  Codici | Azioni rivolte a persone 
      |  
  ORp | Orientamento/consulenza 
  WO | Work experience 
  FOp | Formazione 
  ACC | Consulenza e accompagnamento alla creazione di impresa     | e/o lavoro autonomo 


  Codici | Azioni di accompagnamento 
      |  
  IN | Sensibilizzazione, informazione e pubblicità 
  EM | Supporto all'efficacia del progetto 

Il progetto dovrà essere redatto utilizzando esclusiva mente il formulario. La presentazione su supporto informatico integra e non sostituisce il supporto cartaceo.
Gli interventi formativi dovranno prevedere una significativa presenza di esperti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni, in possesso di competenze o ricoprenti ruolo/funzioni attinenti i contenuti dei percorsi formativi.
Per ogni intervento che preveda una qualifica professionale, dovrà, inoltre, essere accertata e dichiarata la conformità ad eventuali leggi e normative nazionali o regionali di settore che ne definiscono le specificità, nonché la rispondenza a esigenze formative finalizzate a concreti sbocchi occupazionali.
Gli interventi di formazione professionale di durata pari o superiori alle 450 ore dovranno prevedere attività di stage aziendale di norma per almeno il 20% delle ore complessive del corso.
Per i progetti formativi, di durata superiore alle 150 ore, che non riguardano il settore delle tecnologie informatiche e multimediali è fatto obbligo:
-  inserire almeno un modulo formativo relativo all'utilizzo di tecnologie informatiche e multimediali;
oppure
-  adottare, nell'ambito del progetto, anche modalità di insegnamento o operative riferibili a tecnologie della "Società dell'informazione"
II.2.  Moduli obbligatori
Ogni intervento formativo, di durata pari o superiore alle 450 ore, indipendentemente dalla sua tipologia, dovrà prevedere:
A)  un modulo obbligatorio di minimo 16 ore relativo all'applicazione del decreto legislativo n. 626/94;
B)  un modulo obbligatorio di minimo 20 ore relativo alla lingua inglese;
C)  un modulo obbligatorio di minimo 36 ore relativo all'informatica;
D)  un modulo obbligatorio di minimo 10 ore di formazione ambientale finalizzato alla conoscenza del concetto di sviluppo sostenibile inteso come elemento trasversale a tutto il programma operativo.
Il contenuto dei moduli varia in funzione delle competenze che saranno certificate.
I corsi di base devono prevedere il contenuto minimo indicato nell'allegato A).
Al termine degli interventi dovrà essere prevista una valutazione finalizzata al rilascio della certificazione attestante l'avvenuta formazione o l'acquisizione di UFC (unità formative capitalizzabili).
II.3.  Certificazione
Al termine degli interventi dovrà essere prevista una valutazione finalizzata al rilascio della certificazione attestante l'avvenuta formazione o l'acquisizione di UFC (unità formative capitalizzabili).
II.4.  Delega delle attività
La delega a soggetti terzi della gestione delle attività è regolamentata dal punto A.3. della circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 41 del 5 dicembre 2003, che si riporta in allegato B).
II.5.  Formazione a distanza (FAD)
II.5.1.  Definizione
Per formazione a distanza (FaD) s'intendono tutte le azioni formative in cui i momenti dell'insegnamento e dell'apprendimento sono spazialmente e/o temporalmen te separati ed in cui il processo formativo prevede servizi di supporto all'apprendimento.
La formazione a distanza applicata alla formazione professionale risulta fondamentale per la soluzione di problemi altrimenti complessi. Essa, infatti, consente di dedicarsi all'apprendimento negli orari più diversi, innesca il fenomeno della formazione continua lungo tutto l'arco della vita, raggiunge anche coloro che sono impos sibilitati a partecipare ad una attività d'aula.
I costi della FaD, che inizialmente potranno essere alti rispetto a quelli tradizionali, nel proseguimento dell'attività si ridimensionano fino ad essere i più economici, considerando il largo numero di utenti ed il materiale prodotto, il cui costo si ammortizza nel tempo.
Gli utenti potranno essere coloro che sono interessati ad ottenere una qualifica professionale, oppure all'aggiornamento in talune discipline professionali, o lavoratori genericamente interessati all'aggiornamento e alla documentazione o al conseguimento di una UFC.
Nel caso di azioni che prevedano la formazione a distanza, questa deve essere erogata e fruita on line: il percorso viene fruito per via telematica e avviene attraverso collegamento telefonico di due o più unità di elaborazione. Le indicazioni di seguito elencate costituiscono i presupposti per la predisposizione di un progetto che prevede l'uso della metodologia FaD, ai fini dell'ammissibilità:
-  disporre di una struttura di appoggio, che consenta una sistematica, continua ed efficiente interazione a distanza;
-  prevedere, presenza, sostegno e supervisione metodologica di esperti e di tutor multimediali (presenti presso la struttura per tutta la durata dell'attività);
-  prevedere un sistema di valutazione e di autovalutazione dei risultati conseguiti;
-  prevedere un sistema di controllo dell'utilizzo della FaD;
-  indicare le attrezzature utilizzate per la parte di progetto comprendente la FaD.
Le prove di verifica finale saranno realizzate alla presenza della commissione d'esami in modo da comprovare il raggiungimento dell'obiettivo formativo.
Per quanto attiene il reclutamento dei partecipanti si potranno seguire i metodi consueti, per la selezione sarà importante diversificare coloro che siano interessati ad ottenere una qualifica da quelli cui necessiti una semplice certificazione di competenze o un attestato di aggiornamento.
Un problema più complesso potrebbe essere rappresentato dal controllo della frequenza-apprendimento. La frequenza dovrà e potrà essere controllata soprattutto attraverso i vari stadi di apprendimento.
Potranno organizzarsi una serie di test (ingresso, progress, finale) in modo da impostare la posizione di ogni formando utilizzando i processi informatici, così da censire coloro che fruiscono sistematicamente del servizio FaD rispetto ad una fascia più vasta, altrettanto importante, ma non interessata al servizio sistematico.
I tempi, i calendari d'accesso ai contenuti e gli stessi percorsi formativi possono, infatti, essere configurati in modo flessibile, secondo le condizioni di contesto e gli obiettivi dell'azione formativa. E ciò ponendo un'attenzione particolare alle esigenze individuali dei destinatari e delle destinatarie che vogliano conciliare la formazione con le attività di cura ai propri familiari, o che si trovino in condizioni di diversa abilità.
Particolare attenzione inoltre, dovrà essere posta nel pianificare e realizzare azioni di valutazione degli apprendimenti sia al completamento di ogni tappa significativa del percorso formativo che al suo termine. Infatti, come in ogni azione di formazione, anche per quelle erogate a distanza la valutazione costituisce uno degli elementi fondamentali dell'interazione fra la struttura didattica e lo studente.
In relazione alla configurazione del dispositivo didattico attivato dall'ente gestore dovranno, dunque, essere evidenziate e documentate tutte le attività didattiche di gruppo e individuali, in modalità convenzionali o tramite tecnologie.
II.5.2.  Programma formativo
All'avvio delle attività didattiche dovrà essere definito il "contratto d'apprendimento" nel quale va descritto il piano individualizzato e/o di gruppo delle attività formative. Tale documento dovrà contenere informazioni dettagliate ed esaurienti per quanto riguarda: gli elementi identificativi del progetto, la descrizione delle modalità in cui si realizzerà l'interazione didattica (servizi offerti quali: docenza, tutoraggio, servizi individuali e/o di gruppo, a distanza e/o in presenza, ecc.), i luoghi di svolgimento dell'attività didattica (presso una sede formativa, al domicilio o presso il luogo di lavoro del partecipante), i media utilizzati (ad es.: Cd-Rom, manuali a stampa, multimedia, e-mail, web, video o computer conferenza, fax, ecc.), la determinazione dei tempi di inizio e termine del programma e le modalità di valutazione dell'apprendimento.
Il contratto d'apprendimento, controfirmato da ciascun allievo e dal tutor o dal responsabile dell'organismo gestore del progetto, dovrà essere conservato in originale dallo stesso e consegnato in copia a ciascun partecipante al programma formativo. Ai servizi pubblici per l'impiego competenti per territorio sarà comunicato l'avvio delle attività formative specificando le caratteristiche organizzative (ad es.: sedi, punti di raccolta, date ricorrenti, date dei momenti di verifica, ecc.) e didattiche delle stesse.
II.5.3.  Formazione di gruppo a distanza (FaD)
Le attività di FaD che, tramite media tecnologici (ad es. la video conferenza) interessano gruppi remoti, saranno documentate, come le attività in aula, attraverso appositi registri didattici e delle presenze vidimati dalle unità operative di base ex S.C.I.C.A. che dovranno essere debitamente compilati e ai quali dovranno essere allegate le prove di verifica dell'apprendimento acquisito tramite FaD e, qualora il media utilizzato per la FaD lo consenta, le stampe dei report automatici prodotti dai sistemi informativi e di comunicazione. In questo caso sarà necessario informare gli organi di vigilanza sulle specifiche attività da svolgere, avendo cura di comunicare le date ed i luoghi di svolgimento delle azioni formative di gruppo all'inizio dell'attività formativa e, comunque, con almeno 15 giorni di preavviso qualora intervengano improvvise variazioni di programma che dovranno essere sempre comunicate agli uffici competenti.
II.5.4.  Formazione individuale a distanza (FaD)
Le attività di FaD individuale svolte su pacchetti didattici appositamente sviluppati saranno autocertificate dall'allievo, ai sensi di legge, su moduli, predisposti e vidimati dall'organismo gestore erogatore del servizio FaD, in cui debbono essere riportati: gli elementi identificativi dell'attività, il titolo del pacchetto didattico oggetto della formazione, la sua durata media convenzionale espressa in ore, le date d'inizio e di completamento dell'attività di apprendimento di ciascun modulo didattico. A tali moduli andranno allegate le prove di verifica dell'apprendimento acquisito tramite FaD e, qualora il media utilizzato per la FaD lo consenta, la stampa dei report automatici prodotti dai sistemi informativi e di comunicazione.
II.5.5.  Servizi di supporto all'apprendimento
Le attività d'insegnamento e di tutoraggio a distanza svolte individualmente, saranno documentate attraverso appositi moduli o registri (agenda di lavoro), predisposti e vidimati dall'organismo gestore, che docenti e tutor compileranno e controfirmeranno giornalmente, indican do: luogo, orari, contenuto della prestazione ed i nominativi degli allievi contattati. Qualora il media utilizzato per l'interazione lo consenta, la dichiarazione di cui sopra dovrà essere supportata dalla stampa, dei report auto matici prodotti dai sistemi informativi e di comunicazione.
II.5.6.  Relazione riepilogativa finale
Al termine del percorso formativo, anche nel caso in cui coesistessero moduli formativi tradizionali, l'organismo gestore del progetto compilerà una relazione riepilogativa delle attività svolte e dei risultati conseguiti che, insieme al rendiconto, dovrà essere inviata agli uffici competenti. La documentazione di cui sopra, la stampa dei report automatici periodici (cadenza mensile) prodotti dai sistemi informativi e di comunicazione, centrali e controfirmati dal responsabile dell'organismo gestore del progetto, nonché gli elaborati delle prove di misurazione delle competenze iniziali, in itinere e finali raggiunte dai singoli partecipanti, rimarranno a disposizione per il controllo finale presso la sede dell'organismo gestore.
Il dettaglio informativo dei report automatici prodotti dai sistemi informativi e di comunicazione deve essere analitico ed esauriente e riguardare fondamentalmente due tipologie di informazioni correlate: i dati anagrafici degli utenti ed i dati di interazione/fruizione delle risorse didattiche. Qualora il programma effettivamente svolto differisca significativamente da quanto previsto nel contratto d'apprendimento, le variazioni andranno tempestivamente comunicate e motivate.
Per quanto non previsto si fa riferimento alla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 43 dell'8 giugno 1999.
II.6.  Costi
La natura delle voci di spesa relative alle azioni cofinanziabili con il Fondo sociale europeo sono quelle previste dal regolamento n. 1685/2000, come modificato dal regolamento n. 448/2004.
Il costo dei progetti integrati non potrà superare, di norma, E 1.000.000,00.
Per i progetti inseriti nel Piano regionale dell'offerta formativa - P.R.O.F - il tetto massimo delle risorse riconoscibili è rappresentato dagli importi assegnati con i provvedimenti di finanziamento.
II.6.1.  Azioni formative
Le voci di costo relative alle azioni formative sono articolate, indicativamente, nelle seguenti quattro categorie di spesa ammissibili:
A)  spese per i destinatari delle azioni;
B)  spese per la preparazione delle attività;
C)  spese per gli strumenti per la realizzazione dell'azione. Spese generali e spese di gestione;
D)  spese per le risorse umane.
Con l'esclusione degli interventi e dei servizi formativi inclusi nel Piano regionale dell'offerta formativa - P.R.O.F. - il parametro finanziario per l'azione formazione non potrà comunque superare E 18 ora/allievo.
Ferma restando la suddivisione del preventivo nelle precedenti quattro macrovoci, la determinazione del costo degli interventi formativi afferenti al P.R.O.F. dovrà inoltre tenere conto, da una parte, del costo del personale utilizzato nel progetto, cui dovrà obbligatoriamente applicarsi il contratto collettivo nazionale di lavoro vigente degli operatori della formazione professionale, e, per i restanti costi, del parametro massimo fissato in E 37/ora progetto, oltre gli eventuali oneri per i regimi di convittualità (cfr. spese di alloggio, § VI.2.10.) o semiconvittualità (cfr. spese di vitto, § VI.2.9.). All'interno del parametro massimo di spesa non è compresa la quota di cofinanziamento dei privati.
Per i servizi formativi del P.R.O.F., il costo non potrà superare l'importo approvato con il decreto n. 3 del 4 febbraio 2004, allegato H.
Il costo del personale assunto con contratto di prestazione/collaborazione, per lo svolgimento delle attività del P.R.O.F., dovrà essere equiparato a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente degli operatori della formazione professionale. I parametri dell'allegato H non si applicano ai progetti finanziati dal P.R.O.F., salvo che per le prestazioni specialistiche rese nell'ambito di contratti di lavoro a progetto per le quali, a norma dell'art. 63 del decreto legislativo n. 276/2003, deve farsi riferimento alle tariffe vigenti per il lavoro autonomo.
I dati relativi al personale utilizzato nei progetti afferenti al P.R.O.F. dovranno essere riportati nel modello "Elenco nominativo del personale utilizzato nel progetto" di cui alla parte III, capo III, paragrafo 2, lett. c) della circolare n. 7/03 del 26 giugno 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 4 luglio 2003.
Fatte salve le garanzie previste dal combinato disposto dell'art. 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e dell'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, nei progetti formativi del P.R.O.F. potranno essere coinvolti solo ed esclusivamente formatori, tutor, amministrativi, direttori. Il ricorso ad esperti esterni, mediante stipula di contratti di prestazione professionale specialistica, deve mantenere i caratteri dell'eccezionalità ed è consentito esclusivamente in assenza di pari professionalità all'interno dell'ente e nelle liste di mobilità. Tale assenza dovrà essere dimostrata mediante certificazione rilasciata dal servizio ufficio provinciale del lavoro competente per territorio.
Negli interventi formativi rivolti a personale occupato il costo unitario è calcolato al netto del reddito degli occupati.
Nel caso di progetti proposti da centri di formazione professionale ordinariamente finanziati dalla Amministrazione regionale, ai sensi della legge regionale n. 24/1976 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere preliminarmente impiegato il personale (docente e amministrativo), dipendente del centro, a tempo pieno e indeterminato e non utilizzato interamente, secondo i parametri fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, naturalmente entro i limiti della corrispondenza della qualifica e/o della specificità della materia insegnata.
II.6.2.  Azioni non formative
Per le azioni non formative il preventivo presentato nella proposta dovrà contenere il dettaglio del calcolo delle seguenti macro-voci di costo per ogni azione e la durata in mesi:
A)  spese per i destinatari delle azioni;
B)  spese per la preparazione delle attività;
C)  spese per gli strumenti per la realizzazione del l'azione. Spese generali e spese di gestione;
D)  spese per le risorse umane.
L'attivazione di singole voci di costo varia a seconda della tipologia di azione progettuale, conformemente a quanto previsto nella guida alla compilazione del formulario.
II.7.  Rappresentazione grafica
La rappresentazione grafica del progetto dovrà prevedere la programmazione e la relativa pianificazione delle azioni e delle spese al fine di consentirne il monitoraggio durante lo svolgimento. Sarà necessario, pertanto, indicare, nel periodo di riferimento (mese/trimestre), quali azioni si presuma saranno svolte e quali costi si presuma saranno sostenuti.
II.8.  Valutazione di qualità e di efficacia
I progetti devono prevedere lo sviluppo e l'estensione del sistema di valutazione a tutte le fasi.
Occorrerà valutare l'efficacia, l'efficienza e la qualità delle singole iniziative progettuali e creare un sistema di monitoraggio anche per il miglioramento e l'adeguamento continuo sulla base degli obiettivi individuati e delle eventuali non conformità rilevate.
I risultati dovranno essere oggetto di un rapporto di autovalutazione, da redigere alla conclusione del progetto e da trasmettere al dipartimento regionale formazione professionale - servizio gestione - U.O.B. I, unitamente alla comunicazione della chiusura del progetto.
Al fine di valutare l'impatto degli interventi finanziati rispetto agli obiettivi fissati dalle leggi regionali e dal Fondo sociale europeo e analizzarne, ai fini delle successive programmazioni, l'incidenza sui problemi strutturali specifici del mercato del lavoro, entro il 30 giugno di ciascun anno, i soggetti attuatori dei progetti formativi, dovranno comunicare al dipartimento formazione professionale - servizio gestione - segreteria e affari generali, i risultati occupazionali degli interventi realizzati nell'anno formativo antecedente all'ultimo concluso. Nel caso di inadempienza il dipartimento provvederà alla diffida assegnando un termine perentorio. L'ulteriore inadempienza comporterà l'esclusione dal piano successivo.
Per le comunicazioni dei dati, gli enti gestori utilizzeranno le schede, scaricabili dal sito internet www.regione.sicilia.it/lavoro.
II.9.  Riproposizione di progetti
Nel caso di proposizione di progetti già ammessi a finanziamento o di prosecuzione di progetti, occorre allegare una relazione concernente la valutazione qualitativa del progetto già realizzato, riportando, altresì, i dati relativi all'efficacia ed all'efficienza dell'azione, nonché gli effettivi risultati occupazionali conseguiti alla sua conclusione, al fine di consentire una valutazione sulla riproponibilità e/o prosecuzione dell'intervento.
II.10.  Durata dei progetti
La durata dei progetti è da considerarsi variabile in funzione della complessità e della numerosità di azioni previste al proprio interno. Essa, tuttavia, sarà ricondotta, di norma, ad un biennio e, comunque, i progetti devono essere cantierabili entro sessanta giorni dalla loro approvazione da parte dell'Amministrazione regionale.
Per i progetti formativi afferenti al P.R.O.F. la durata massima è fissata in dodici mesi e decorre di norma dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, salvo che per le azioni pluriennali rivolte agli adolescenti soggetti al diritto/dovere alla formazione professionale il cui periodo di svolgimento è assimilato a quello vigente nel sistema scolastico dell'istruzione.

CAPITOLO III

Obiettivi, modalità e termini di presentazione delle istanze
III.1.  Disposizioni generali
L'istanza, redatta secondo il modello disponibile nel sito ufficiale della Regione siciliana www.regione.sicilia.it/lavoro e in quello del P.O.R. Sicilia 2000-2006 www.euroinfosicilia.it, dovrà essere corredata dal progetto in formato cartaceo e su supporto informatico e dalla documentazione elencata al § III.5.
Nell'istanza dovrà essere indicato obbligatoriamente il codice identificativo di accreditamento della sede formativa o orientativa.
Il formulario dovrà contenere tutte le indicazioni e le informazioni richieste che verranno utilizzate per la valutazione dei progetti.
Il formulario in formato cartaceo, le cui pagine dovranno essere numerate, dovrà essere timbrato e firmato dal progettista e dal legale rappresentante in ogni pagina e rilegato.
L'istanza di finanziamento presentata dovrà essere in regola con le norme vigenti in materia di bollo e dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'organismo presentatore o da un suo delegato.
L'autentica della firma può essere effettuata, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 21 e 38, ossia mediante allegazione di fotocopia di un documento d'identità (chiaro e leggibile) del soggetto firmatario.
L'istanza, completa di tutta la documentazione richiesta, dovrà essere inviata, anche a mezzo raccomandata A/R all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - dipartimento regionale formazione professionale - servizio programmazione - via Imperatore Federico n. 52 - 90143 Palermo, e dovrà pervenire entro e non oltre il termine stabilito.
Sulla busta - che dovrà contenere una sola istanza e, quindi, un solo progetto - dovrà essere riportata, in calce a sinistra, l'indicazione del bando di riferimento:
-  P.O.R Sicilia 2000-2006 - progetto FSE - asse ....... misura .......
oppure
-  P.R.O.F. 200.... - progetto obiettivo ......./ - asse ....... misura .......
Ciascun organismo ad eccezione degli interventi finanziabili con il P.R.O.F, non potrà presentare un numero di progetti superiore a quello stabilito dall'avviso pubblico.
Ove venisse presentato più di un progetto, gli stessi dovranno essere numerati in ordine di priorità. La limitazione relativa al numero di progetti da presentare e ammissibili a finanziamento, non si applica per gli interventi rivolti al personale dipendente.
I progetti concernenti attività soggette a specifica tutela da parte dell'ordinamento giuridico, dovranno essere corredati dalla normativa di settore, con particolare riferimento alla natura ed ai requisiti dell'organismo attuatore ed alla tutela fisica degli allievi, ovvero dalla dichiarazione, in seno alla domanda, che l'intervento non è sottoposto ad alcuna particolare regolamentazione, pena l'esclusione dal finanziamento, nel caso di mancata dichiarazione e l'assunzione della responsabilità nell'ipotesi in cui invece esista specifica normativa.
Nel caso di progetti attuati a livello regionale, occorre indicare come sede di svolgimento quella in cui si realizza prevalentemente il progetto nonché la sede della direzione del progetto.
III.2.  Durata dei bandi
La presente circolare ha validità generale sino al 31 dicembre 2006 ed è soggetta ad integrazioni e aggiornamenti periodici, qualora necessari .
Le scadenze per la presentazione dei progetti vengono fissate e rese pubbliche di volta in volta con avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sui siti ufficiali www.regione.sicilia.it/lavoro e www.euroinfosicilia.it.
III.3.  Soggetti ammissibili a finanziamento
Possono presentare progetti cofinanziabili dal FSE i sottoelencati soggetti, secondo le limitazioni previste dal le singole schede di misura:
1)  enti pubblici;
2)  enti di diritto privato senza scopo di lucro aventi per fine la formazione professionale;
3)  enti ex art. 4 della legge regionale n. 24/1976 e successive modifiche;
4)  enti di diritto privato con scopo di lucro ma aventi per fine la formazione professionale a finanziamento pubblico senza scopo di lucro o che indichino esplicitamente di non avere scopo di lucro o di non distribuire gli utili tra i soci o associati per le attività oggetto del finanziamento pubblico;
5)  imprese e consorzi di imprese costituite ai sensi dell'art. 2602 C.C. che promuovano attività per nuove assunzioni, qualificazione o riqualificazione del proprio personale;
6)  persona fisica in possesso di requisiti richiesti dalle singole azioni se trattasi di formazione individualizzata o borse di formazione/voucher formativi;
7)  organismi misti costituiti per la realizzazione del progetto (A.T.S. - Associazione temporanea di scopo);
8)  enti di gestione degli strumenti di programmazione negoziata aventi per fine anche la formazione professionale o che si avvalgono per l'attuazione di soggetti aventi per fine la formazione professionale;
9)  altri soggetti specificamente indicati nelle singole schede di misura.
Possono presentare progetti finanziabili con il P.R.O.F. - Piano regionale dell'offerta formativa, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1976 e successive modifiche ed integrazioni:
a)  gli enti locali;
b)  gli enti che abbiano per fine istituzionale la formazione professionale e siano emanazione delle confederazioni sindacali dei lavoratori e delle organizzazioni professionali dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio più rappresentative in sede nazionale;
c)  gli enti giuridicamente riconosciuti o di fatto e le loro relative forme associative, che abbiano per scopo, senza fine di lucro, la formazione professionale;
d)  il consorzio di cui all'art. 50 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4.
I soggetti di cui alle precedenti lettere b) e c) devono avere svolto, a pena di inammissibilità, attività qualificata nel settore della formazione professionale da almeno un triennio e possedere, altresì, capacità tecniche e adeguate strutture formative.
Nel caso di presentazione di azioni da parte di organismi misti, gli stessi dovranno dichiarare l'intenzione di costituirsi in associazione temporanea di scopo, indicando per ognuno di essi ruolo, competenze e suddivisione finanziaria nell'ambito della realizzazione del progetto presentato.
In considerazione dell'accordo di cooperazione che si realizza con l'associazione temporanea di scopo, la cui validità temporale risulta collegabile unicamente alla realizzazione di un determinato progetto, e al fine di evitare spese aggiuntive a carico del soggetto presentatore, la formalizzazione di tale forma di collaborazione deve essere dimostrata entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta approvazione del progetto presentato e, comunque, prima dell'avvio dello stesso.
Tutti i sopra elencati organismi dovranno avere ottenuto l'accreditamento secondo le norme contenute nel decreto n. 03/FP/Ser.Gest. del 30 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 del 16 maggio 2003 e successive modifiche ed integrazioni, fatti salvi gli organismi non soggetti all'accreditamento ai sensi dell'art. 4 del citato decreto.
III.4.  Progetti ammissibili
Al fine di raggiungere gli obiettivi occupazionali programmati, in caso di progetti che prevedono il conseguimento di qualifica, questa deve possibilmente trovare corrispondenza (o affinità) nel prontuario del Ministero del lavoro e previdenza sociale approvato con D.M. 30 maggio 2001 "Approvazione del modello di scheda anagrafica del lavoratore, della codifica delle professioni e delle classificazioni dei lavoratori ex art. 4, comma 3, del D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442. Modalità di trattamento dei dati dell'elenco anagrafico" o nei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria. Rimangono fatte salve le qualifiche innovative.
Per quanto concerne i requisiti di ammissibilità formale dei progetti, questa sarà riscontrata preventivamente in relazione ai seguenti elementi:
-  istanza di finanziamento in bollo a firma del legale rappresentate autenticata secondo le vigenti disposizioni;
-  atto costitutivo e statuto dell'organismo proponente l'azione, in copia autentica, se non già in possesso dell'amministrazione;
-  autocertificazione contenente la dichiarazione che il legale rappresentante e i componenti del consiglio di amministrazione non hanno riportato sentenze penali di condanna passate in giudicato per i reati di cui all'art. 12, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e di non trovarsi nelle altre condizioni ostative previste dallo stesso articolo;
-  progetto redatto secondo il formulario disponibile sul sito www.euroinfosicilia.it, completo delle informazioni richieste;
-  legittimazione del soggetto proponente, secondo quanto previsto dal precedente § III.3.
I progetti ritenuti ammissibili saranno sottoposti a successiva valutazione secondo la normativa vigente.
III.5. Documentazione
All'istanza dovrà essere allegata, pena la non ammissibilità, in copia unica, la seguente documentazione:
a)  formulario in formato cartaceo timbrato e firmato in ogni pagina dal progettista e dal legale rappresentante;
b)  formulario su supporto informatico;
c)  atto costitutivo e statuto dell'ente, in copia autentica, se non già in possesso dell'amministrazione: qualora il soggetto proponente abbia già operato con l'Amministrazione regionale, dovrà dichiarare, relativamente alla documentazione non soggetta a scadenza, gli estremi di presentazione degli atti già depositati e l'invarianza dei medesimi;
d)  copia autenticata della deliberazione dell'organo decisionale dell'organismo proponente, o altro atto, attestante la legittimazione/autorizzazione del legale rappresentante alla presentazione del progetto;
e)  autocertificazione secondo il modello disponibile nel sito www.euroinfosicilia.it;
f)  dichiarazione di intenti per la presentazione di progetto in associazione temporanea di scopo secondo il modello disponibile nel sito www.euroinfosicilia.it (ove previsto);
g)  scheda delegato, secondo il modello disponibile nel sito www.euroinfosicilia.it (ove previsto);
h)  copia della normativa di settore (ove previsto);
i)  curriculum dell'organismo/i, evidenziando l'esperienza nello specifico ambito di intervento del progetto/i e l'eventuale certificazione di qualità: in caso di associazione temporanea di scopo occorre produrre i curricula di tutti i componenti dell'associazione temporanea di scopo;
j)  curricula delle risorse umane impiegate nel progetto per il quale viene richiesto il finanziamento;
k)  schema di lettere di incarico (una per tipologia di prestazione) con indicato il ruolo da svolgere nel progetto.
Per i progetti attinenti al P.R.O.F. occorre allegare, inoltre, l'elenco nominativo del personale che sarà impiegato nel progetto, da compilare mediante l'utilizzo dell'apposito software disponibile sul sito internet dell'Assessorato regionale del lavoro www.regione.sicilia.it/lavoro.
Le imprese e i loro consorzi dovranno allegare, altresì, nel caso di presentazione di progetti rivolti al personale occupato, pena la non ammissibilità dei medesimi, la seguente ulteriore documentazione:
a)  copia autentica del documento di iscrizione alla C.C.I.I.A., da cui risulti la vigenza e le cariche sociali;
b)  copia del bilancio e relazione del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti dell'ultimo esercizio finanziario, secondo le previsioni di legge;
c)  parere espresso dalla rappresentanza sindacale interna o, in assenza di essa, dalla rappresentanza dei lavoratori o dalle organizzazioni sindacali territoriali: si prescinde dall'obbligo dell'esibizione del parere delle rappresentanze sindacali se queste non lo esprimano entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta. In questo ultimo caso, alla documentazione dovrà essere allegata la lettera di richiesta del parere con l'attestazione della data di ricezione da parte delle organizzazioni sindacali competenti;
d)  delega formale da parte delle aziende, nel caso in cui il progetto venga presentato e realizzato da terzi;
e)  dichiarazione relativa alla dimensione dell'azien da (se grande impresa o PMI ) secondo i parametri previsti dalla normativa comunitaria.
III.6.  Condizioni di non ammissibilità
Non saranno considerati ammissibili i progetti:
-  pervenuti fuori termine;
-  presentati da soggetti non accreditati, ai sensi delle "Disposizioni per l'accreditamento delle sedi formative e orientative nella Regione siciliana", approvate con decreto n. 03/FP del 30 aprile 2003 e successive rettifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 del 16 maggio 2003;
-  incompleti, in quanto privi di dati necessari per l'identificazione e la valutazione della proposta o non corredati dalla documentazione richiesta;
-  presentati da soggetti diversi da quelli indicati nei singoli avvisi, nel rispetto delle previsioni contenute nelle singole schede di misura del C.d.P. e, per il P.R.O.F., nell'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24;
-  presentati da soggetti che non hanno i requisiti di ammissibilità;
-  riferiti ad azioni non previste nei singoli bandi;
-  recanti palesi incongruenze tra le caratteristiche dei destinatari e il contenuto delle azioni;
-  che non abbiano raggiunto il punteggio minimo stabilito;
Non possono essere ammessi a finanziamento interventi rivolti a far conseguire profili professionali nel settore sanitario o parasanitario, la cui competenza è riservata all'Assessorato regionale sanità, nonché quelli la cui conseguente attività è subordinata all'acquisizione di specifici titoli abilitativi previsti da normative specifiche.
III.7.  Interventi e servizi formativi programmabili con il P.R.O.F.
Il Piano regionale dell'offerta formativa - P.R.O.F. - previsto dall'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, verrà articolato nel rispetto degli obiettivi che, di anno in anno, saranno stabiliti su base regionale.
I progetti devono essere inoltre ricondotti agli ambiti e alle macro-tipologie di cui all'art. 6 del decreto 30 aprile 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 16 maggio 2003.
I progetti devono essere programmati secondo diversi tipi di aggregazione progettuale e cioé:
-  progetti semplici, riconducibili ad un singolo obiettivo;
-  progetti integrati, che combinano in modo sinergico una pluralità di azioni/interventi/attività finalizzati ad un unico obiettivo.
Ogni organismo, pertanto, dovrà presentare un unico progetto per ogni obiettivo, che potrà contenere più corsi e/o più edizioni dello stesso corso.
I progetti proposti dovranno tenere conto, altresì, degli indirizzi contenuti nelle analisi, nelle indagini e negli studi sui fabbisogni formativi a livello nazionale e regionale a vario titolo promossi, di cui sia certa e documentata la fonte, con particolare riferimento agli enti bilaterali nazionali e regionali, che hanno individuato i profili professionali maggiormente rispondenti ai mercati di riferimento ed alle esigenze espresse dal mercato del lavoro.
Per ogni qualifica professionale individuata, dovrà essere precisata la normativa di riferimento ed accertata la conformità ad eventuali leggi e normative nazionali o regionali di settore che ne definiscano le specificità, nonché la rispondenza a particolari esigenze territoriali che offrano concrete e documentabili possibilità di sbocchi occupazionali, facendo riferimento, in ogni caso, al codice delle professioni di cui al D.M. 30 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 196 del 21 luglio 2001.
E' fatto divieto di proporre qualifiche professionali per l'esercizio delle quali la normativa prevede un'abilitazione professionale rilasciata da autorità.
I progetti dovranno essere ricondotti agli obiettivi fissati e dovranno obbligatoriamente prevedere, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b) della legge n. 196/1997, un periodo di stage aziendale, da svolgere all'interno di un'impresa, con finalità di carattere conoscitivo, di affiancamento, di inserimento o di presocializzazione lavorativa, nella misura stabilita. Per i percorsi formativi del D.D.F. (diritto dovere formazione) lo stage non è obbligatorio per il primo anno.
In caso di progetti pluriennali, gli organismi dovranno presentare il progetto comprensivo delle articolazioni didattiche relative a tutte le annualità formative di riferimento che sarà valutato ed approvato nel suo complesso, ma finanziato nei singoli anni formativi di riferimento, indicando nel progetto sia il costo complessivo che il costo relativo ad ogni singola annualità.
Per realizzare momenti di alternanza studio-lavoro, agevolando le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, a conclusione delle attività formative progettate potranno promuoversi tirocini formativi e di orientamento destinati a soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico, secondo le modalità stabilite dalla circolare del dipartimento regionale Agenzia per l'impiego n. 22/2002 del 28 novembre 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 13 dicembre 2002.
Le tipologie di azioni programmabili per il raggiungimento degli obiettivi fissati dai singoli avvisi sono quelle riportate nell'allegato A).
Per la presentazione e l'ammissione dei progetti del P.R.O.F. 2005 si fa riferimento alla circolare n. 7/03/FP del 26 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione dei parametri di costo per i quali si applica la presente circolare.
III.7.1.  Contenuti progettuali
Nella formulazione dei progetti dovranno rispettarsi le sotto specificate indicazioni.
Nel caso di programmazione di più edizioni di uno stesso corso, queste dovranno essere inserite in unico progetto che dovrà prevedere anche le attività e le risorse trasversali necessarie ad un'efficace gestione progettuale (ad es.: il coordinamento); allo stesso modo nel caso di programmazione di più corsi finalizzati ad unico obiettivo, coerenti con una sola misura del C.di P.
All'interno del progetto, ogni intervento formativo proposto di durata pari a 900 ore annuali dovrà prevedere competenze specifiche di base e trasversali, che si riferiscono alle seguenti discipline:
-  lingua inglese (di base);
-  informatica di base (di base);
-  cultura d'impresa (trasversale);
-  presentazione del corso (trasversale);
-  spendibilità della professione (trasversale);
-  diritto del lavoro e sindacale (di base);
-  igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 626/94) (di base);
-  formazione ambientale;
-  pari opportunità.
Devono essere rispettati i limiti minimi previsti al paragrafo II.2.
Per ogni intervento che preveda una qualifica professionale, dovrà, inoltre, essere accertata e dichiarata la conformità ad eventuali leggi e normative nazionali o regionali di settore che ne definiscono le specificità, nonché la rispondenza a esigenze formative finalizzate a concreti sbocchi occupazionali.
Nella seguente tabella viene fissato il numero minimo/massimo di allievi da ammettere alle attività corsuali, distinto per obiettivi:

  Obiettivi | N. allievi 
      |  
Diritto/dovere alla formazione  | Da 12 a 20 allievi per il 1° | anno; minimo 6 allievi per | gli anni successivi 
Formazione continua e permanente  | Da 8 a 25 allievi 
Formazione per HDC, DMI, DAD, DIS  | Da 8 a 12 allievi (HDC) | Da 8 a 10 allievi (DMI, | DAD, DIS)     Altri obiettivi | Da 8 a 20 allievi 

Inoltre, limitatamente a casi particolarmente significativi e debitamente motivati (interventi concertati con scuole pubbliche, allievi in convitto o semi-convitto presso istituti ecc.), il numero degli allievi può superare il limite massimo posto.
Attesa la rilevanza dell'apprendimento pratico nel luogo dove l'attività professionale di riferimento viene svolta normalmente, valutati i particolari fabbisogni formativi del profilo professionale di riferimento, ogni progetto, nell'attività formativa pratica, deve prevedere obbligatoriamente uno stage aziendale, ad eccezione delle attività di formazione per soggetti con deficit di opportunità, di formazione continua e permanente e dei progetti di durata inferiore a 150 ore.
La previsione dettagliata dello stage (azienda, modalità, articolazione) prima dell'avvio dello stesso dovrà essere comunicata all'U.P.L. competente per territorio e dovrà espletarsi a compimento di almeno il 30% dell'attività teorica, a meno che la natura del progetto non richieda diversamente.
Si rammenta che l'attività svolta in stage è riconosciuta quale docenza frontale perché svolta all'interno della attività didattica.
Per i settori di seguito indicati, il monte ore delle attività pratiche (stage, visite didattiche, esercitazioni pratiche, project work), non potrà essere inferiore alla misura percentuale sotto indicata:
-  agricoltura 60%, di cui almeno il 20% per stage aziendale;
-  commercio e servizi 50%, di cui almeno il 20% per stage aziendale;
-  industria e artigianato 60% (Q/A-Q/2) - 50% (Q/1), di cui almeno il 10% per stage aziendale;
-  operatori sociali 30%, di cui almeno il 25% per stage aziendale;
-  recupero sociale 50%, di cui la parte relativa allo stage aziendale verrà stabilita dalla natura dell'intervento e dalla tipologia dei destinatari;
-  turismo 50%, di cui almeno il 30% per stage aziendale.
La percentuale degli stage è riferita al monte ore delle attività pratiche. Si precisa inoltre che gli stage previsti in progetto dovranno essere formalizzati prima del loro inizio, mediante convenzione stipulata con l'azienda, della quale si darà comunicazione all'amministrazione.
III.7.2.  Tutoring delle attività formative e supporto allo svolgimento di tirocini aziendali
Al fine di supportare il processo formativo gli organismi assicureranno lo svolgimento obbligatorio di azioni specialistiche di tutoraggio delle azioni formative (formazione iniziale, superiore, continua e permanente ed ambiti speciali).
Possono, inoltre, sulla scorta di appositi accordi con organizzazioni di categoria, enti bilaterali ed imprese, essere programmati interventi di tutoraggio per azioni di supporto specifico allo svolgimento di tirocini formativi, stage aziendali e borse di autoimpiego.
In assenza dei predetti accordi, le attività andranno comunque programmate, anche al fine di perfezionare l'impiego dei predetti operatori a servizio delle attività promosse da aziende ed operatori di settore, e rese disponibili quale offerta specialistica per le precipue esigenze che saranno progressivamente individuate dagli organi competenti, centrali e periferici, dell'amministrazione del lavoro.
Si specifica che tutti gli operatori tutor, nell'ambito del monte ore di impegno contrattuale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operatori della formazione professionale, saranno impiegati indicativamente per il 90% in attività tutorali interne alle azioni formative del centro da cui dipendono e per il restante 10% per lo svolgimento di attività a supporto specifico allo svolgimento di tirocini formativi e borse di autoimpiego.
Tutti gli organismi sono obbligati a trasmettere entro il 30 settembre di ogni anno al dipartimento regionale della formazione professionale - servizio gestione - U.O.B. IV e ai servizi U.P.L. competenti per territorio l'elenco provinciale degli operatori tutor distinto per singolo CFP (Centro di formazione professionale), evidenziando le ore di impegno dell'operatore tutor impiegato.
Gli U.P.L. segnaleranno all'Agenzia regionale per l'impiego i nominativi del tutor da impiegare nei progetti di tirocini formativi e di orientamento approvati.
Gli organismi avranno cura di osservare le disposizioni impartite con la circolare assessoriale 20 ottobre 2000, n. 26, in materia di tirocini formativi e di orientamento.
III.7.3.  Servizi formativi - Sportelli multifunzionali
Fino a nuova disposizione, i servizi formativi rimangono quelli previsti dal decreto n. 3 del 4 marzo 2004, con l'aggiunta nella loro composizione della figura professionale dei valutatori dei processi formativi, riqualificati a seguito della frequenza del progetto P.O.M. n. 940022/I/1.
Ogni organismo dovrà presentare, pertanto, un unico progetto integrato, in cui dovranno essere inseriti tutti i servizi approvati con il sopra citato decreto, con allegato il modello "Elenco nominativo del personale utilizzato nel progetto".
Quanto al funzionamento, i servizi formativi restano regolati dalle circolari vigenti emanati dal dipartimento Agenzia per l'impiego.
Tutte le disposizioni vigenti in materia, non in contrasto con la presente circolare, sono confermate.

CAPITOLO IV
Selezione dei progetti

IV.1.  Valutazione dei progetti
Il dipartimento regionale della formazione professionale, mediante un nucleo tecnico di valutazione, appositamente costituito, accerta l'ammissibilità degli organismi proponenti e dei progetti.
Provvede, inoltre, alla selezione dei progetti presentati, secondo le prescrizioni previste nella presente circolare, sulla base dei criteri di seguito specificati.
La segreteria del nucleo tecnico di valutazione verrà curata dal dipartimento regionale della formazione professionale.
IV.1.1.  P.O.R. Sicilia 2000-2006
I progetti presentati a titolo del P.O.R. Sicilia 2000-2006 saranno valutati secondo i criteri indicati nell'allegato D o in quelli diversi indicati nei singoli avvisi.
Le operazioni della valutazione, ad ogni scadenza, saranno articolate nelle seguenti fasi.
I progetti verranno valutati, selezionati e approvati con provvedimento dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, dipartimento regionale della formazione professionale.
Per i progetti che contengono azioni formative che prevedono il rilascio di una qualifica, l'Assessorato provvederà in merito attraverso gli uffici periferici.
Al termine dell'istruttoria di valutazione il progetto potrà risultare:
-  ammesso a finanziamento (se il progetto ha superato positivamente la fase di valutazione, raggiungendo, cioè, la soglia minima di 600 punti, e il suo costo ha trovato capienza nelle risorse disponibili);
-  ammissibile ma non finanziabile (se il progetto ha superato positivamente la fase di valutazione, ma il suo costo non ha trovato capienza nelle risorse disponibili);
-  non ammissibile (se il progetto non ha superato l'istruttoria di verifica dei requisiti di ammissibilità o di valutazione).
L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione notificherà l'esito della valutazione e della selezione attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana e su www.euroinfosicilia.it per i progetti afferenti all'F.S.E. e su www.regione.sicilia.it/lavoro per i progetti afferenti al P.R.O.F..
IV.1.2.  P.R.O.F. ex legge regionale n. 24/1976
I progetti presentati nell'ambito del Piano regionale dell'offerta formativa - P.R.O.F. saranno sottoposti ad un'istruttoria che ne verificherà la regolarità e la completezza della documentazione ai fini della ammissibilità alla valutazione.
I progetti che supereranno positivamente l'istruttoria formale, saranno selezionati e valutati secondo i criteri indicati nell'allegato D o in quelli diversi indicati nei singoli avvisi.
Saranno ritenuti ammissibili i progetti che raggiungono la soglia minima di seicento (600) punti.
Ai fini della redazione del Piano regionale dell'offerta formativa, si terrà conto, altresì:
-  del grado di sovrapposizione degli interventi sullo stesso territorio;
-  del rispetto delle indicazioni programmatiche articolate per ambiti di intervento distribuite su base regionale così precedentemente indicato;
-  della distribuzione degli interventi, rispetto ai vari settori produttivi.
Degli interventi formativi sarà redatto, entro il 30 settembre di ogni anno, il Piano regionale dell'offerta formativa articolato come segue:
-  interventi formativi fino al raggiungimento del numero di ore programmate, comprensivi delle 2° e 3° annualità dei progetti pluriennali approvati negli anni precedenti, che dovranno essere inseriti nei progetti integrati;
-  servizi formativi approvati nell'anno 2003.
I progetti formativi, finalizzati all'assolvimento del diritto/obbligo formativo, saranno finanziati con apposito provvedimento.
E' fatto obbligo impiegare prioritariamente il personale inserito nelle liste di mobilità provinciali degli operatori della formazione professionale ex legge regionale n. 24/1976.
IV.2.  Ricorso
Avverso la valutazione è ammesso ricorso in opposizione al dirigente generale del dipartimento regionale della formazione professionale.

CAPITOLO V
Obblighi comuni a tutti i soggetti

V.1.  Monitoraggio ed autocertificazione della spesa
Il monitoraggio è il processo di rilevazione sistematica dei dati relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei singoli progetti e dell'intero programma operativo ed è strumento essenziale della sorveglianza sugli interventi cofinanziati dal fondo sociale europeo.
Al fine di garantire un efficace e costante controllo sulle risorse impegnate o impegnabili, la Regione eserciterà il monitoraggio dello stato di avanzamento delle iniziative e dei relativi pagamenti, verificando, anche attraverso i controlli di tipo ispettivo, l'eventuale esistenza di ritardi nell'esecuzione del progetto o il blocco dello stesso e, ciò, al fine di consentire all'amministrazione di assumere i provvedimenti consequenziali.
Il monitoraggio si baserà sull'esame delle schede di avvio delle attività (per l'acconto iniziale) e delle schede periodiche (a cadenza trimestrale o in base ad altra tempistica che verrà concordata con le competenti autorità nazionali e comunitarie) di monitoraggio (per i pagamenti successivi al primo), che registreranno le spese effettivamente sostenute dagli operatori nell'esecuzione del progetto e lo stato di avanzamento dei singoli interventi anche attraverso specifici indicatori fisici e procedurali.
A tal fine si ritiene opportuno precisare che per spese effettivamente sostenute si intendono le spese pagate e regolarmente documentate e non solamente impegnate, nonché quelle a valere sulla quota di cofinanziamento privato e o altro finanziamento pubblico se previsti nel progetto approvato.
Nel caso di associazione temporanea di scopo l'auto certificazione deve essere resa dal capofila e deve essere comprensiva anche delle spese sostenute dagli altri organismi coinvolti.
V.2.  Diritti sui prodotti delle attività
I prodotti dell'ingegno che dovessero costituire risultato, principale o meno, dei progetti finanziati sono di proprietà dell'Amministrazione regionale e non possono essere commercializzati dai soggetti attuatori dei progetti stessi. Alla conclusione delle attività copia di tali prodotti dovrà essere consegnata all'Amministrazione regionale.
Per quanto riguarda il regime giuridico-economico di gestione dei prodotti delle attività di cui al presente bando, possono in concreto darsi i seguenti casi:
1)  prodotti sviluppati integralmente all'interno delle attività in oggetto: di essi la Regione, in quanto committente, acquisisce il pieno diritto esclusivo di sfruttamento commerciale secondo la normativa sul diritto d'autore; il soggetto affidatario ha diritto di prelazione alla partecipazione in eventuale attività commerciali;
2)  prodotti che incorporano o si basano su contenuti o componenti non sviluppati espressamente per l'Amministrazione regionale: di questi ultimi sarà fornita all'Amministrazione regionale una licenza d'uso che consenta l'utilizzazione degli stessi per un periodo di almeno cinque anni, decorrenti dalla data di termine del progetto, senza ulteriori spese.
V.3.  Informazione e pubblicità
In tema di informazione e pubblicità degli interventi finanziati dai fondi strutturali, i soggetti beneficari devono attenersi al regolamento (CE) n. 1159/2000 della commissione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L130/30 del 31 maggio 2000.
Nelle diverse forme di pubblicizzazione dei progetti, lo strumento utilizzato (bando, annuncio, brochure, ecc...) per una corretta e completa informazione deve esplicitare o attenersi alle seguenti caratteristiche:
1)  indicazione chiara circa le finalità (compresi i possibili sbocchi occupazionali), numero persone, requisiti per l'accesso e figura professionale previsti dal progetto approvato;
2)  utilizzo per la pubblicità scritta, anche multi mediale, dei loghi - eventualmente reperibili sul sito www.europalavoro.it - del fondo sociale europeo, della Regione e del Ministero del lavoro o per la comunicazione radiofonica citazione che il corso è finanziato dalla Regione siciliana, qualora la fonte di finanziamento sia esclusivamente la legge regionale n. 24/1976, dal Ministero del lavoro, nel caso di progetti finanziati ai sensi dell'art. 68 della legge n. 144/1999, o cofinanziato dal fondo sociale europeo, dalla Regione siciliana e dal Ministero del lavoro;
3)  indicazione chiara circa:
a)  le modalità di selezione;
b)  la gratuità della partecipazione alle attività e durata delle azioni;
c)  la struttura dell'attività progettuale e dell'attività corsuale: ore (teoria, pratica, stage...), articolazione giornaliera, obbligatorietà della frequenza, sede del corso, durata complessiva del progetto;
d)  gli importi, specificando se al lordo o al netto di eventuali oneri, dell'indennità di frequenza o di eventuali altri incentivi, dei rimborsi di vitto, viaggio e alloggio se previsti nel budget del progetto;
e)  la tipologia della certificazione e modalità delle prove finali previste nel progetto specificando che la mancata partecipazione a più del 30% delle ore corso totali non dà diritto alla certificazione né all'indennità se non nei limiti previsti dal successivo § V.10.
L'organismo finanziato si assume la responsabilità di quanto pubblicato.
Le modalità di iscrizione al progetto e la gestione delle domande di iscrizione dovranno attenersi alla legge n. 675/1974 (trattamento dati personali).
In rispetto della normativa sulla pari opportunità, tutte le figure professionali devono essere indicate al femminile ed al maschile.
V.4.  Diffusione dei risultati
I progetti integrati dovranno prevedere specifiche iniziative concernenti la diffusione dei risultati in merito a:
-  le azioni sviluppate;
-  gli obiettivi raggiunti;
-  le professionalità conseguite;
-  gli eventuali risultati occupazionali.
Tali informazioni dovranno raggiungere ampi strati di pubblico potenziale con particolare riferimento alle organizzazioni di categoria, al dipartimento regionale lavoro, all'Agenzia regionale per l'impiego, agli uffici provinciali del lavoro, agli ispettorati provinciali del lavoro, agli sportelli multifunzionali, agli sportelli unici per le imprese.
V.5.  IVA
Si rinvia a quanto previsto dalla circolare n. 41/2003 del 5 dicembre 2003 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
V.6.  Fidejussione
Le spese per l'accensione di polizze fidejussorie a garanzia delle obbligazioni assunte verso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione sono ammissibili.
Saranno accettate garanzie fidejussorie rilasciate esclusivamente dalle banche o dalle imprese di assicurazioni debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, iscritte nell'elenco curato annualmente dal Ministero delle attività produttive ed indicate all'art. 1, lett. c), della legge 10 giugno 1982, n. 348, (www.isvap.it) nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e tenuto dalla Banca d'Italia (www.uic.it o www.bancaditali.it).
V.7.  Cofinanziamento dei privati
L'obbligo del cofinanziamento privato si applica solo a quegli interventi cofinanziati dal FSE, in quanto previsto dal Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. Sicilia, nella percentuale indicativa nello stesso documento indicata.
Il cofinanziamento privato deve essere calcolato innanzitutto al di fuori del parametro fissato, fermo restando l'obbligo della rendicontazione del costo totale del progetto.
Il cofinanziamento, a termini di regolamento, non deve essere necessariamente a fronte di spese che effettivamente si sostengono, ma deve essere comunque giustificato dal fatto che sono state utilizzate, ad esempio, determinate attrezzature e che per queste non si richiede il finanziamento.
Infatti il regolamento (CE) n. 1685/2000 della commissione del 28 luglio 2000, modificato dal regolamento n. 448/2002 della commissione del 10 marzo 2004, concernente l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali, prevede, nella norma n. 1 "Spese effettivamente sostenute", anche l'ammissibilità di contributi in natura per la realizzazione del progetto, a condizione che:
a)  consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali o prestazioni volontarie non retribuite;
b)  non siano collegati a misure di ingegneria finanziaria di cui alle norme 8 (fondi per mutui e capitali di rischio), 9 (fondi di garanzia) e 10 (locazione finanziaria);
c)  il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e valutazione indipendenti;
d)  in caso di apporto di terreni o immobili, il loro valore viene certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato;
e)  in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore viene determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività eseguita.
Pertanto, condizioni da rispettare sono:
-  la prestazione deve essere conforme alle disposizioni generali di ammissibilità, in particolare a quelle relative all'acquisto di terreni e di edifici e alle spese delle pubbliche amministrazioni;
-  l'importo dichiarato a titolo degli apporti in natura deve essere valutato e certificato sulla base di tariffari ufficiali fissati da un'autorità indipendente, oppure da un professionista terzo indipendente;
-  il contributo comunitario non può superare l'importo delle spese effettivamente sostenute, ossia il costo netto sovvenzionabile al netto degli apporti in natura (esempio: nell'ipotesi di un tasso di cofinanziamento comunitario del 50% per un costo totale sovvenzionabile di 100, in cui le spese effettivamente sostenute rappresentano solo 40 e le prestazioni in natura 60, il contributo comunitario, teoricamente pari a 50 (50% di 100) in questo caso è limitato a 40;
-  il calcolo del costo del lavoro deve essere effettuato conformemente alle norme nazionali in materia di calcolo del costo orario, giornaliero o settimanale del lavoro (per esempio, le tariffe legali riconosciute - contratto collettivo nazionale di lavoro - per il lavoro subordinato, i parametri previsti da ordini professionali o strutture di categoria per il lavoratore autonomo, qualora esistano norme del genere).
Sempre ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1685/ 2000 della commissione del 28 luglio 2000, modificato dal regolamento n. 448/2002 della commissione del 10 marzo 2004, non è ammissibile il costo dall'ammortamento di immobili acquistati con il contributo di finanziamenti nazionali o comunitari.
Nel caso di beni materiali la spesa potrà essere dimostrata: o esponendo il costo della rata di ammortamento, o esponendo le fatture (intestate all'organismo che cofinanzia) relative all'acquisto di attrezzature utilizzate nel progetto, ma per le quali non si chiede il finanziamento, o esponendo preventivi di spesa relativi all'acquisto o leasing o noleggio di attrezzature di cui l'organismo è già in possesso ed utilizzate nel progetto.
Si ricorda, inoltre, che ai sensi della circolare ministeriale n. 41/2003 del 5 dicembre 2003, è ammissibile, in linea di principio, entro il limite di un eventuale cofinanziamento privato, l'indennità di frequenza di lavoratori autonomi abituali ed imprenditori.
Infine, nel caso in cui i destinatari dell'intervento siano lavoratori, e l'intervento formativo sia svolto in orario di lavoro, potrà essere esposto il costo orario aziendale relativo alle ore in cui è in formazione (avviso 3/02, cap. VI, § VI.2.).
V.8.  Entrate
Va considerata entrata da dedurre dai costi totali presentati a contributo l'eventuale ricavo della vendita dei prodotti realizzati nel corso della formazione, ai sensi del regolamento CE n. 448/2004.
V.9.  Atto di adesione
Nell'ipotesi in cui l'intervento risulti ammesso a finanziamento, il rapporto con il dipartimento regionale della formazione professionale sarà regolato da apposito atto di adesione, secondo il modello disponibile sul sito www.euroinfosicilia.it che dovrà essere sottoscritto prima dell'avvio, pena l'inammissibilità delle spese sostenute antecedentemente, salvo quanto previsto per le attività finanziate con il P.R.O.F. al successivo § VII.8.
V.10.  Destinatari
Per la individuazione delle categorie di destinatari dei singoli interventi, si rinvia alla previsione delle schede di misura del Complemento di programmazione e agli avvisi di programmazione del P.R.O.F.
I responsabili del progetto dovranno accertare che i destinatari degli interventi possiedano i requisiti soggettivi previsti per le singole azioni. In particolare, verificheranno che:
a)  la condizione di inoccupazione, disoccupazione o ricerca di lavoro, se richiesta, sia certificata al momento della presentazione della domanda di ammissione alla selezione;
b)  la condizione di svantaggio, se richiesta, sia certificata dagli interessati e validata dai servizi e dalle strutture istituzionalmente preposte.
Nella domanda di ammissione alla selezione dovrà essere indicato se si è presentata analoga istanza per l'ammissione alla selezione di altri progetti e per quali di essi.
Si fa presente che la rinuncia alla partecipazione ad un progetto, superato il 5% delle ore di formazione previste per la durata dell'intervento, non consentirà l'iscrizione ad altri progetti dello stesso anno formativo.
Ai sensi dell'art. 13 della legge n. 845/1978, gli allievi hanno titolo per differire il servizio militare di leva.
L'organismo gestore dovrà predisporre apposito regolamento, che verrà sottoscritto da parte di ciascun partecipante ammesso a frequentare (compresi gli eventuali uditori, per le azioni formative), al quale dovrà esserne rilasciata copia, contenente, oltre le notizie sopra specificate, le seguenti indicazioni:
-  natura dell'intervento e azioni previste nel progetto;
-  eventuale certificazione rilasciata;
-  tipologia della eventuale prova d'esame;
-  luogo di svolgimento delle attività;
-  previsione del vitto e/o dell'alloggio;
-  programma didattico;
-  gratuità della partecipazione all'intervento;
-  eventuale indennità e/o borsa di formazione e/o sostegno al reddito e/o incentivo e/o voucher;
-  eventuali e/o possibili sbocchi occupazionali;
-  obblighi dell'organismo;
-  obblighi dei destinatari.
Non sono ammesse assenze se non nella misura massima del 30% delle ore previste nel progetto e comunque per non più di dieci giorni consecutivi, pena, in quest'ultimo caso, l'esclusione dal progetto, tranne che nei casi debitamente giustificati. Tale regola non dovrà applicarsi per i destinatari soggetti ad diritto/dovere alla formazione, per i detenuti e per i portatori di svantaggio.
In tutti i casi in cui con certezza non potrà essere frequentato almeno il 70% delle ore previste nel progetto, gli organismi dovranno tempestivamente provvedere all'esclusione del soggetto relativamente al quale non saranno riconosciute le spese sostenute successivamente a tale data, tranne che questi non accetti di concludere senza oneri per l'amministrazione le attività, fermo restando l'inammissibilità agli eventuali esami finali, salvo i casi di cui sopra o altri casi eccezionali che, per quanto attiene al raggiungimento degli obiettivi formativi, saranno valutati dal collegio dei docenti e per gli altri aspetti dall'Amministrazione regionale.
Evidentemente, tale disposizione non dovrà essere applicata nel caso di riqualificazione, formazione continua e formazione in seno a contratti a causa mista.
Parimenti giustificati devono essere eventuali permessi chiesti durante l'attività formativa, che non possono superare comunque le due o tre ore giornaliere (a seconda della articolazione della attività nella giornata) e che comunque non devono avere il carattere della ripetitività.
Si sottolinea che anche la partecipazione alle azioni non formative è obbligatoria e deve essere documentata.

CAPITOLO VI
Spese ammissibili e massimali di riferimento

VI.1.  Prescrizioni generali
Affinché possa essere considerato ammissibile, in generale, un costo deve risultare:
-  pertinente ed imputabile ad azioni ammissibili;
-  effettivo;
-  riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
-  comprovabile;
-  legittimo;
-  contabilizzato;
-  contenuto nei limiti autorizzati.
Al fine di garantire la comparabilità dell'analisi e la lettura dei dati finanziari, nonché al fine di poter predisporre le statistiche e gli indicatori di efficienza richiesti dallo Stato e dalla Comunità europea, i preventivi di spesa dei progetti devono essere articolati nelle seguenti macrocategorie:
A)  spese per i destinatari delle azioni;
B)  spese per la preparazione delle attività e altri costi;
C)  spese per la realizzazione delle azioni, spese generali e di gestione;
D)  spese per le risorse umane.
Per quanto riguarda le spese inerenti il personale si chiarisce, preliminarmente:
-  contabilizzazione del personale interno: il personale interno, o personale dipendente, è legato al soggetto attuatore (datore di lavoro) da un contratto a tempo indeterminato o da un contratto a tempo determinato, è iscritto sui libri matricola e paga.
Ai fini della contabilizzazione della spesa, dovrà essere considerato il costo lordo annuo della retribuzione, che verrà rapportato all'effettivo numero di ore d'impiego del lavoratore nell'ambito del progetto.
Il relativo costo deve essere computato in riferimento alla retribuzione che il dipendente percepisce in base ai parametri contrattuali del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria vigente e ad eventuali accordi contrattuali integrativi. Il metodo di calcolo, per l'individuazione del costo orario, deve prendere come riferimento gli elementi costitutivi della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro e/o accordi salariali interni più favorevoli.
Più precisamente l'importo totale di tali elementi, con esclusione degli elementi mobili della retribuzione, maggiorato degli oneri diretti e riflessi, della quota di tredicesima e/o quattordicesima mensilità, di ferie, di festività soppresse, di TFR e dei contributi a carico del datore di lavoro, deve essere diviso per il monte ore di lavoro convenzionale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro cui si riferisce.
Per le attività inserite nel P.R.O.F. di cui alla legge regionale n. 24/1976, il contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile è unicamente quello dei dipendenti della formazione professionale.
-  Contabilizzazione del personale esterno: verranno ammesse le spese in base al numero di ore di effettivo utilizzo (così come risultante da apposito incarico attribuito in forma scritta e sottoscritto da entrambe le parti). I massimali indicati per il personale esterno sono onnicomprensivi degli oneri fiscali e previdenziali (ad esempio, la quota di contributo INPS a carico dell'organismo gestore è compresa nel tetto massimale così come l'IRAP) e al netto di IVA (se dovuta).
-  Contabilizzazione dei costi delle società consorziate ed associate rispetto all'associazione od al consorzio attuatore del progetto: i costi sostenuti dalle società consorziate ed associate dovranno essere esposti sulla base delle risultanze dei costi effettivi (per il personale busta paga e oneri sociali aggiuntivi; per le attrezzature e gli immobili di proprietà la quota di ammortamento relativa).
Inoltre si ricorda che per quanto attiene le spese relative ad imposte, tasse ed oneri, queste sono riconosciute ammissibili purché siano direttamente riferibili all'attività oggetto di finanziamento.
Per quanto riguarda le spese inerenti prodotti industriali (costi di pubblicazione, attrezzature, elaborazioni software, etc.....) dovranno essere sempre acquisiti almeno tre preventivi.
Per quanto riguarda le azioni facenti parte del Piano regionale dell'offerta formativa - P.R.O.F. - di cui all'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1976 e successive modifiche ed integrazioni, il finanziamento concesso è omnicomprensivo ed è suddiviso nelle due macrovoci di costo "personale" e "gestione", secondo quanto indicato al precedente cap. II, 6.
VI.2.  Destinatari
COSTI AMMISSIBILI
All'interno di questa macrocategoria sono raggruppate le spese relative a:
-  indennità orarie per allievi disoccupati o in cerca di prima occupazione;
-  borsa di formazione (bonus previsto nell'ipotesi di superamento con profitto della verifica finale prevista nel progetto);
-  costo orario aziendale relativo ad allievi occupati dipendenti;
-  indennità orarie per lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o in CIGS;
-  sostegno al reddito (creazione di impresa sia in forma autonoma che associata e/o partecipazione a work experiences);
-  voucher;
-  incentivi per l'occupazione;
-  INAIL e assicurazioni;
-  spese di viaggio, vitto e alloggio;
-  spese per gli stages/work experiences.
L'attività formativa deve essere finalizzata all'apprendimento e non a scopi produttivi, quindi i partecipanti non possono essere adibiti a mansioni produttive se non in caso di esercitazioni pratiche attinenti al programma formativo e in affiancamento al dipendente.
VI.2.1.  Allievi disoccupati o inoccupati
Costi ammissibili: è ammessa la possibilità di erogazione, per gli allievi frequentanti i corsi, di un'indennità di frequenza. Detta indennità, commisurata alle reali ore di presenza al corso e riconosciuta solo in caso di frequenza di almeno il 20% delle ore corsuali previste nel progetto, non è in ogni caso ammissibile per le azioni rivolte agli allievi frequentanti gli istituti scolastici pubblici e quelli legalmente riconosciuti.
Massimali di riferimento:
a)  E 1,50 ora per le azioni cofinanziate dal P.O.R. Sicilia 2000-2006, inerenti le attività formative, al lordo delle ritenute fiscali ai sensi della legge n. 835/1982, e con riferimento all'effettiva frequenza comprovata dalle firme dell'allievo sul registro didattico di presenza o nella scheda-stage;
b)  E 500,00 per borsa di formazione subordinata al superamento con profitto della verifica finale;
c)  E 4,13 giorno per gli allievi frequentanti i corsi inclusi nel P.R.O.F. conformemente al disposto dell'art. 16 della legge regionale n. 27/1991.
VI.2.2.  Allievi occupati
Costi ammissibili: per le azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo, non inclusi nel P.R.O.F. è ammessa la retribuzione nella misura corrispondente alla quota oraria prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ed effettivamente corrisposta, incrementata dal rateo TFR, ferie, mensilità aggiuntive e da quant'altro previsto dai contratti, escluse le maggiorazioni per spese per lavoro straordinario.
Nel caso di personale che riveste cariche sociali o lavoratori autonomi o imprenditori è ammessa una quota oraria commisurata alla retribuzione lorda della prima qualifica dirigenziale prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile alla categoria merceologica di appartenenza ove applicabile. Tale spesa si configura soltanto a carico del cofinanziamento privato.
VI.2.3.  Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e in CIGS
Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o in CIGS il finanziamento pubblico delle attività di formazione è rappresentato dai trattamenti sostitutivi delle somme erogate dall'INPS per la durata del corso.
VI.2.4.  Sostegno al reddito
Costi ammissibili: è ammessa la possibilità di prevedere all'interno di progetti integrati, in caso di creazione di impresa, l'erogazione del sostegno al reddito (da E 400 a E 500 mensili) per un periodo che non può essere superiore a dodici mesi, in considerazione del fatto che, nella fase di avvio dell'impresa, non si hanno utili.
E' ammesso, altresì, il riconoscimento di sostegno al reddito (da E 400 a E 500 mensili) per la partecipazione a work experiences.
VI.2.5.  Voucher
Costi ammissibili: per sostenere la partecipazione dei destinatari ad un progetto integrato, è ammesso il costo per rimborso delle spese sostenute per l'utilizzo di servizi e strutture, quali ad esempio quelle per l'assistenza a familiari (minori e anziani), per un importo massimo pari a complessivi E 500 per beneficiario.
VI.2.6.  Incentivi per l'occupazione
Costi ammissibili: è ammessa la possibilità di prevedere all'interno di progetti integrati il riconoscimento di un incentivo pari a E 7.500 per ogni unità lavorativa aggiuntiva all'azienda che dimostri di averla assunta con contratto a tempo indeterminato da almeno 52 settimane.
VI.2.7.  INAIL e assicurazioni
Costi ammissibili: sono ammissibili i costi riferibili all'apertura della posizione INAIL e/o alla stipula di polizze assicurative.
VI.2.8.  Spese di viaggio (attività formativa/stage/work experience)
Costi ammissibili: per i partecipanti occupati sono ammissibili i costi per il trasporto dalla sede abituale di lavoro alla sede dell'azione e viceversa, mentre per i partecipanti disoccupati o inoccupati sono ammissibili i costi per il trasporto dai luoghi di residenza e/o domicilio degli stessi alla sede dell'azione e viceversa. Qualora l'azione si svolga in un comune diverso da quello di residenza e/o domicilio del destinatario, devono essere utilizzati i mezzi pubblici.
Le spese per i mezzi privati, debitamente autorizzate dal coordinatore del progetto, sono ammissibili esclusivamente nel caso in cui non sia possibile il ricorso al mezzo pubblico (es. incompatibilità con gli orari delle azioni) e comunque entro il limite di spesa previsto per l'uso di quest'ultimo.
E' sempre ammissibile per l'intero importo il costo imputabile ai trasporti speciali richiesti dai disabili.
VI.2.9.  Spese di vitto (attività formativa/stage/work experience)
Costi ammissibili: sono ammissibili le spese riferite ai costi di buoni pasto o tickets da consumare presso esercizi convenzionati nel caso in cui l'attività richieda la presenza dei destinatari anche pomeridiana o comunque superiore a 6 ore giornaliere. Qualora non si possa ricorrere all'utilizzo di buoni pasto o tickets sono ammissibili, in tutti i settori di attività ad esclusione di quello turistico-alberghiero, costi riferiti a convenzioni con mense o trattorie, a fronte di ricevuta fiscale nominativa rilasciata dal ristoratore.
Massimali di riferimento: E 9,00 a pasto.
VI.2.10.  Spese di alloggio (attività formati va/sta ge/work experience)
Costi ammissibili: per i destinatari residenti in comuni distanti oltre 40 km. dal luogo ove si svolge l'attività o non serviti da mezzi pubblici in orari che consentano la partecipazione alla stessa, potrà essere ammessa a finanziamento la spesa relativa a ciascuna giornata di effettiva partecipazione alle attività, a fronte di ricevuta fiscale nominativa rilasciata dal titolare della struttura ricettiva, sempreché la spesa medesima non gravi sul bilancio di altra pubblica amministrazione.
L'incompatibilità degli orari dei mezzi pubblici o l'assenza degli stessi deve essere attestata dal comune di residenza o dal gestore del servizio di trasporto.
Massimali di riferimento: E 50,00 al giorno.
VI.3.  Preparazione delle attività (progettazione, promozione, sensibilizzazione, informazione e pubblicizzazione, selezione, esami finali
COSTI AMMISSIBILI
VI.3.1.  Progettazione
Costi ammissibili: sono ammissibili i costi inerenti le attività relative alla:
a)  preparazione dell'intervento formativo;
b)  elaborazione delle dispense didattiche;
c)  preparazione del materiale per la FaD, svolte dal personale interno o esterno all'operatore. Il personale interno al soggetto gestore è legato all'organismo da un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, mentre il personale esterno è legato all'organismo gestore da una prestazione lavorativa desumibile da atto redatto nella forma prescritta, contenente tutti gli elementi previsti dalla legge e/o dai contratti collettivi per la specifica tipologia contrattuale.
VI.3.1.1.  Progettazione interna
Costi ammissibili: sono ammissibili le spese sostenute per l'elaborazione del programma che comprendono momenti di incontro fra gli organizzatori, progettazione esecutiva e analisi dei fabbisogni. Non sono ammessi i costi nel caso di attività già presentata per altri corsi a valere su finanziamenti pubblici o in caso di corsi presentati sul FSE in anni precedenti, fatti salvi i necessari aggiornamenti.
Requisiti: il personale deve essere dipendente.
Massimali di riferimento: costo orario della retribuzione, nella misura prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.
VI.3.1.2.  Progettazione esterna
Costi ammissibili: sono ammissibili le spese sostenute per l'elaborazione del programma che comprendono momenti di incontro fra gli organizzatori, progettazione esecutiva e analisi dei fabbisogni. Non sono ammessi i costi nel caso di attività già presentata per altri corsi a valere su finanziamenti pubblici o in caso di corsi presentati sul FSE in anni precedenti.
Requisiti: i consulenti sono divisi in tre fasce diverse in base alle caratteristiche ed all'esperienza professionale in relazione all'area di interventi, secondo l'allegato E).
VI.3.1.3.  Elaborazione dispense didattiche da parte di personale interno
Costi ammissibili: sono ammissibili i costi riferiti alle spese relative alle attività intellettuali sostenute per la predisposizione dei testi e delle dispense didattiche, nonché dei materiali necessari allo svolgimento di esercitazioni pratiche da fornire gratuitamente ai partecipanti nel corso dell'attività formativa. I materiali devono essere di nuova edizione e specificamente predisposti per il corso.
Requisiti: il personale deve essere dipendente.
Massimali di riferimento: costo orario della retribuzione, nella misura prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.
VI.3.1.4.  Elaborazione dispense didattiche da parte di personale esterno
Costi ammissibili: sono ammissibili i costi riferiti alle spese relative alle attività intellettuali sostenute per la predisposizione dei testi e delle dispense didattiche, nonché dei materiali necessari allo svolgimento di esercitazioni pratiche da fornire gratuitamente ai partecipanti nel corso dell'attività formativa. I materiali devono essere di nuova edizione e specificamente predisposti per il corso.
Requisiti: i consulenti sono divisi in tre fasce diverse in base alle caratteristiche ed all'esperienza professionale in relazione all'area di interventi, secondo l'allegato D).
VI.3.1.5.  Preparazione materiale per la formazione a distanza da parte di personale interno
Costi ammissibili: sono ammissibili i costi riferiti alla spese per la preparazione del materiale, comprese le spese per la modifica di materiale standard o per la preparazione di materiali originali.
Requisiti: il personale deve essere dipendente.
Massimali di riferimento: costo orario della retribuzione, nella misura prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.
VI.3.1.6.  Preparazione materiale per la formazione a distanza da parte di personale esterno
Costi ammissibili: sono ammissibili i costi riferiti alle spese per la preparazione del materiale comprese le spese per la modifica di materiali standard o per la preparazione materiali originali.
Requisiti: i consulenti sono divisi in tre fasce diverse in base alle caratteristiche ed all'esperienza professionale in relazione all'area di interventi, secondo l'allegato E).
VI.3.2.  Promozione, sensibilizzazione, informazione e pubblicizzazione
Sono ammissibili i costi riferiti ad avvisi pubblici con chiara finalizzazione al reclutamento dei destinatari e al costo per ideazione e produzione di materiali (filmati, spot, opuscoli, dépliants, report), per la stampa dei bandi, pubblicità, inserzioni, spot, radio e video.
E' obbligo dell'organismo gestore indicare nel bando il titolo del progetto come riportato nell'atto di adesione.
Sono ammissibili, altresì, i costi per l'organizzazione e gestione di seminari, work shop, eventi di promozione dei risultati progettuali ed eventi strumentali e/o propedeutici alla realizzazione di singole azioni progettuali.
VI.3.3.  Selezione
Sarà riconosciuta una spesa, qualora non venga effettuata la selezione, pari ad un minimo di E 1.050,00, maggiorata, nell'ipotesi in cui venga svolta, di E 52,00 per ogni partecipante alla selezione, fino ad un massimo di E 5.200,00.
VI.3.4.  Commissari d'esame
Costi ammissibili: E' possibile prevedere un gettone di presenza ai componenti delle commissioni di esami finali.
Massimali di riferimento: E 150,00 al giorno, per un massimo di due giorni.
Nel caso di presenza di personale docente del corso nell'esame finale, il compenso dovrà essere commisurato a quanto previsto per il personale docente d'aula.
VI.4.  Strumenti per la realizzazione delle azioni - spese generali - spese di gestione
VI.4.1.  Attrezzature
Costi ammissibili: l'acquisto di materiale ed attrezzature, nuovo o usato, può essere consentito soltanto laddove espressamente previsto nell'operazione e nel progetto approvato, nei limiti normativi previsti dai regolamenti comunitari.
Tale acquisto dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 30, paragrafo 4 del regolamento n. 1260/99, nonché dalla norme n. 1 e 4 del regolamento (CE) n. 448/2004.
In tutti i casi di acquisto, non potranno essere portate a rendiconto le relative quote di ammortamento in alcun progetto finanziato dall'amministrazione pubblica e dovrà essere garantita la destinazione d'uso per almeno cinque anni.
I costi per attrezzature non possono essere ammessi al rimborso nel caso di progetti di riqualificazione aziendale o di qualificazione volta all'assunzione presso l'azien da.
Sono ammissibili i costi riferiti alle seguenti voci:
-  acquisto di materiale nuovo: in caso di acquisto di bene nuovo, l'ente beneficiario dovrà preliminarmente acquisire almeno tre preventivi comparabili da parte di fornitori specializzati contenenti: qualità e quantità dei beni che si intendono acquistare, prezzo unitario degli stessi beni e prezzo complessivo.
I beni acquistati costituiscono patrimonio del soggetto attuatore. Essi, però, dovranno essere assicurati contro i rischi di furto e incendio, per un periodo non inferiore a quello previsto dalle norme vigenti per l'ammortamento. Le relative polizze, i cui premi saranno aggiornati di anno in anno con riferimento all'effettivo valore del bene, dovranno indicare come beneficiario l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - dipartimento formazione professionale. In caso di sostituzione per ammodernamento dei beni acquistati, le attrezzature e gli arredi che siano ancora in buono stato dovranno essere ceduti in comodato d'uso gratuito ad Istituzioni scolastiche pubbliche o ad altri organismi non aventi scopo di lucro. In caso contrario, ne dovrà essere certificato il fuori uso.
-  Acquisto di materiale usato: è ammesso il costo d'acquisto di un bene usato accompagnato da una dichiarazione del venditore attestante l'origine esatta del materiale, la perfetta funzionalità e attestante che lo stesso non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario negli ultimi sette anni. La tipologia del materiale dovrà essere coerente con le esigenze del progetto ed il relativo prezzo non deve essere superiore al valore di mercato e deve essere inferiore al costo di materiale analogo nuovo.
-  Affitto: sono ammessi i costi delle attrezzature impiegate sia integralmente che in quota parte per le attività connesse allo svolgimento del corso. La tipologia di attrezzature dovrà essere congrua con le esigenze del corso ed il costo relativo dovrà essere compatibile con i prezzi di mercato.
-  Leasing: ammissibile a condizione che risulti comprovata la sua convenienza economica in rapporto ad altre forme contrattuali di utilizzo del bene (es. locazione semplice del bene o noleggio) o in rapporto all'acquisizione in proprietà del bene stesso, qualora ne sia consentito l'acquisto.
Pertanto, l'ente beneficiario dovrà preliminarmente acquisire almeno tre preventivi da parte di fornitori specializzati contenenti: la durata del contratto; il canone mensile dello stesso; il raffronto con contratto di locazione semplice/noleggio dello stesso bene per lo stesso periodo contrattuale; il raffronto con il prezzo di acquisto a valore corrente di mercato del bene stesso. Sono esclusi dal riconoscimento gli oneri amministrativi, bancari e fiscali legati al contratto di leasing.
Nei casi consentiti di acquisizione delle attrezzature tramite leasing, deve esserne mantenuta la destinazione d'uso per almeno cinque anni.
-  Ammortamento: è consentito per i beni e le attrezzature che costituiscono immobilizzazione. Le immobilizzazioni, costituite da beni a fecondità ripetuta, comprendono sia beni materiali che immateriali.
L'ammortamento dei suddetti beni costituisce spesa ammissibile a condizione che:
-  i beni oggetto di ammortamento non abbiano già usufruito di contributi pubblici;
-  il costo dell'ammortamento venga calcolato secondo le norme fiscali vigenti (D.P.R. n. 600/1973 e D.P.R. n. 917/1986), in base ai coefficienti emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
-  il costo di ammortamento sia direttamente riferito al periodo dell'attività progettuale;
-  il bene sia inserito nel libro dei cespiti.
Qualora si tratti di attrezzature ammortizzabili di valore inferiore a E 516,00, il soggetto attuatore, che in base all'art. 67 del D.P.R. n. 917/86 deduce integralmente il costo dal proprio reddito, potrà portare a rendiconto la quota parte, in dodicesimi, del costo riferito al periodo di utilizzo del bene in relazione alla specifica attività progettuale cofinanziata.
-  Manutenzione di beni: sono ammesse le spese necessarie per mantenere efficiente l'utilizzo delle attrezzature, qualora non previste già nel contratto di affitto delle medesime; le attività di manutenzione dovranno essere svolte da personale specializzato sia esso interno che esterno all'operatore.
-  Licenza d'uso software (education): possono essere imputati i costi relativi alla licenza d'uso software per la durata del progetto formativo. Nell'ipotesi dell'acquisto, verrà riconosciuta la quota di ammortamento; nell'ipotesi di leasing verranno riconosciuti i canoni relativi al periodo di utilizzo; nel caso di acquisto con espresso riferimento all'attività finanziata, che dovrà risultare quindi nella fattura di acquisto e nelle relative licenze d'uso, sarà riconosciuto il costo di acquisto per intero. In quest'ultima ipotesi il software non potrà essere utilizzato per altre attività a carattere privatistico, mentre potrà essere utilizzato per attività formative negli anni successivi a costo zero (ad eccezione del costo relativo agli aggiornamenti dello stesso).
VI.4.2.  Materiale in dotazione individuale e collettiva e materiale di consumo
Costi ammissibili: sono ammissibili i costi reali dei beni e servizi la cui tipologia sia stata analiticamente descritta nella proposta formativa, e cioè:
-  materiale didattico ad uso collettivo: le spese per l'acquisto di materiale in dotazione collettiva (si sottolinea che il software non può essere considerato come materiale didattico);
-  materiale didattico individuale: le spese effettuate per l'acquisto di materiale di cancelleria e materiale didattico propriamente detto (dispense, libri etc.) che alla fine del corso rimangono in dotazione dell'allievo;
-  dispositivi di protezione individuale - D.P.I. (camici, guanti, occhiali, ecc.) consegnati gratuitamente e materiali per la formazione a distanza;
-  materiale di consumo per le esercitazioni.
VI.4.3.  Collegamenti telematici
Costi ammissibili: sono ammissibili i costi riferiti a spese per collegamenti telematici: internet, accessi a banche dati, canoni e spese telefoniche per i moduli didattici inerenti la formazione a distanza.
VI.4.4.  Spese generali
PREMESSA:
Sono ammissibili quali spese generali i costi indiretti legati all'attività finanziata, a condizione che siano basati su costi effettivi e che vengano imputate con calcolo pro-rata secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato.
Il calcolo di tali costi viene effettuato sulla base dei relativi documenti di spesa.
COSTI AMMISSIBILI:
VI.4.4.1.  Immobili e costi annessi:
Costi ammissibili: sono ammissibili i costi riferiti alle seguenti voci:
-  affitto, ovvero i costi riferiti alla spesa per il canone dei locali della sede se l'affitto si riferisce solo al periodo del progetto; oppure la quota di spesa risultante dal frazionamento del costo annuo per il periodo di utilizzo (comprensivo delle attività preliminari) e alla superficie di utilizzo;
-  ammortamento, ovvero per gli immobili di proprietà sono ammissibili le quote di ammortamento normale determinato sulla base di quanto previsto dal l'art. 67 del D.P.R 22 dicembre 1986, n. 917 e dalle tabelle dei coefficienti approvate con D.M.d.F. 31 dicembre 1988 in rapporto al periodo e alla superficie di utilizzo;
-  manutenzione ordinaria e pulizie, ovvero i costi riferiti alle spese necessarie per la manutenzione ordinaria dei locali necessarie al mantenimento delle regole di igiene, se non già previste nel contratto di affitto. Tale attività possono essere prestate da personale interno od esterno;
-  assicurazioni non relative agli allievi, ovvero i costi riferiti alle spese per garantire la copertura assicurativa dei locali e delle attrezzature utilizzate. I relativi costi, risultanti da un apposito contratto saranno imputati per una quota parte, sempre che il contratto non sia stato stipulato per la sola attinenza del corso;
-  costi riferiti alle spese sostenute per il consumo di energia elettrica, forza motrice, gas e acqua inerenti lo svolgimento delle attività in ragione del reale consumo;
-  costi riferiti alle spese telefoniche; qualora non vi sia una linea attivata appositamente, si ammette un costo non superiore al 30% delle spese telefoniche dell'operatore;
-  costi riferiti alla quota imputabile sostenuta per il riscaldamento e condizionamento degli immobili sede del progetto.
VI.4.4.2.  Cancelleria per segreteria
Costi ammissibili: sono ammissibili i costi riferiti alle forniture per uffici, comprese le attrezzature per attività non didattiche, ovvero i costi riferiti all'acquisto di materiali di cancelleria utilizzato per l'amministrazione del progetto, comprese le attrezzature per attività non didattiche che hanno un periodo di ammortamento inferiore a 12 mesi.
VI.4.4.3.  Imposte, tasse e oneri
Costi ammissibili: sono ammissibili i costi elencati nel vademecum per la gestione e il controllo amministrativo-contabile delle azioni cofinanziate dal F.S.E. edito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oltre ai costi necessari per l'ottenimento della certificazione di qualità, necessaria per l'ottenimento dell'accreditamento.
VI.4.4.4.  Spese per la fideiussione bancaria o assicurativa
Costi ammissibili: sono ammissibili i costi elencati nel vademecum per la gestione e il controllo amministrativo-contabile delle azioni cofinanziate dal F.S.E. edito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
VI.4.5.  Spese di Gestione
VI.4.5.1.  Segreteria e amministrazione
Costi ammissibili: sono ammissibili i costi riferiti al personale di segreteria, di amministrazione e ausiliario (personale interno e/o esterno dell'ente). Per il personale amministrativo e di segreteria sono ammissibili le spese relative alla gestione amministrativa del progetto, quali: applicazione di specifiche procedure amministrative connesse allo svolgimento delle azioni, rapporti con l'utenza, tenuta del protocollo e registrazione dei documenti contabili, tenuta dei registri, predisposizione degli atti amministrativo/contabili e didattico/organizzativi e predisposizione della rendicontazione. Per quanto attiene, invece, al personale ausiliario sono ammissibili i costi relativi a: esecuzione di fotocopie e ciclostilati, fascicolazione di documenti e dispense, consegna di materiali agli allievi e attività di fattorinaggio.
Massimali di riferimento: verrà rimborsato quanto previsto dal contratto di lavoro che regolamenta il rapporto di lavoro subordinato nell'ipotesi di personale dipendente. Nel caso di personale a prestazione professionale il costo orario non potrà superare E 26,00 ora progetto per il personale amministrativo e E 16,00 ora-progetto per il personale di segreteria ed ausiliario.
VI.4.6.  Sedi di coordinamento regionali
Costi ammissibili: nell'ambito delle attività comprese nel P.R.O.F. e nei limiti del finanziamento globale concesso all'ente, i soggetti gestori hanno facoltà di costituire, previa autorizzazione del dipartimento formazione professionale - servizio gestione - segreteria e affari generali, sedi di coordinamento regionale finalizzate ad assicurare l'omogeneità ed il collegamento delle differenti azioni affidate, delle risorse umane utilizzate, dei diversi soggetti implicati nei progetti, nonché la coerenza di tutte le attività con gli obiettivi progettuali, l'efficacia occupazionale delle azioni.
Requisiti: disporre di almeno tre sedi provinciali e delle figure professionali previste nella circolare n. 6 del 5 luglio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 9 luglio 1999, come modificata ed integrata con la circolare n. 10 del 9 dicembre 1999 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58 del 15 dicembre 1999.
Massimali di riferimento: operare con solo personale in servizio presso l'ente all'atto dell'entrata in vigore della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9 (31 agosto 2002).
VI.5.  Risorse umane
VI.5.1.  Prescrizioni generali
In ossequio alla previsione contenuta nell'art. 39, comma 1, della legge 23 dicembre 2002, n. 23, secondo la quale alla realizzazione del Piano per la formazione professionale di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, si provvede con le modalità fissate per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo, a decorrere dal Piano regionale dell'offerta formativa 2004, sia per il personale impiegato nelle azioni finanziate con il P.R.O.F. che per quello utilizzato nelle azioni cofinanziate con risorse del P.O.R. Sicilia 2000-2006, sono ammissibili solo i costi riferiti alle attività di progetto effettivamente svolte.
In relazione alla nuova disciplina contenuta nel decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 del 9 ottobre 2003, S.O.), sono individuabili le seguenti tre tipologie contrattuali:
-  Personale a progetto: tale tipologia contrattuale (artt. 61-69 del decreto legislativo n. 276/03) appare particolarmente attinente alle attività disciplinate dalla presente circolare. Le prestazioni lavorative connesse ai predetti rapporti devono essere prevalentemente personali e senza vincolo di subordinazione secondo le previsioni di cui all'art. 409, n. 3, C.P.C. Per tali rapporti di lavoro, in relazione alle diverse configurazioni contrattuali, si dovrà tenere conto dei principi fissati nella legge delega (art. 4, comma 1, lett. c), legge 14 febbraio 2003, n. 30) e, in particolare, della circostanza che le attività dovranno essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa. (allegato F).
-  Prestatori d'opera non soggetti a regime IVA: si tratta di prestazioni effettuate occasionalmente da personale esterno non soggetto a regime IVA. In tal caso la parcella deve riportare le indicazione dei motivi di esclusione e i relativi riferimenti legislativi (combinato disposto artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 633/1972). Nella conclusione dei singoli contratti dovranno essere, comunque, considerati i principi stabiliti nella delega conferita in materia di occupazione al governo dall'art. 4, comma 1, lettera c), numero 2 della legge n. 30 del 14 febbraio 2003 e art. 61, comma 2 del decreto legislativo n. 276/2003.
-  Professionisti soggetti a regime IVA: l'art. 5 del D.P.R. n. 633/1972 prevede che siano soggette ad IVA le prestazioni di lavoro autonomo che rispettino i caratteri dell'abitualità e/o professionalità. In termini generali, le attività di lavoro autonomo si determinano per differenza rispetto a quelle previste in materia di redditi d'impresa dall'art. 2195 c.c. e dall'art. 51 del D.P.R. n. 917/86.
Questo regime di tassabilità viene meno nei casi di esenzione espressamente previsti da specifiche norme. In tal caso la parcella deve riportare le indicazione dei motivi di esenzione e i relativi riferimenti legislativi.
Il personale esterno dei soggetti gestori è legato da una prestazione lavorativa desumibile da atto redatto nella forma prescritta, contenente tutti gli elementi previsti dalla legge e/o dai contratti collettivi per la specifica tipologia contrattuale.
Al fine di determinare i relativi massimali di costo, il personale esterno è inquadrato per fasce d'appartenenza sulla base di determinati requisiti professionali.
VI.5.1.1.  Costi ammissibili nel P.R.O.F.
In considerazione delle garanzie previste dall'art. 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e dall'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, nei progetti formativi del P.R.O.F. potranno essere coinvolti solo ed esclusivamente formatori, tutor, amministrativi, coordinatori/direttori e le figure di sistema (orientatori, progettisti, esperti in integrazione di soggetti svantaggiati e valutatori) riqualificate a seguito della partecipazione ai corsi finanziati nell'ambito del POM I e II 940022/I/I, sottoprogramma "formazione formatori" (Q.C.S. obiettivo 1) o con risorse della legge n. 236/1993.
Il ricorso ad esterni per il personale docente e di sostegno, mediante stipula di contratti atipici, contratti di fornitura di lavoro temporaneo, di somministrazione o a tempo determinato, è consentito esclusivamente in assenza di pari professionalità alldell'ente.
Il ricorso ad esterni per il personale logistico-amministrativo, direttivo, tutor e per le figure di sistema, mediante stipula di contratti a tempo determinato, è consentito esclusivamente per sostituire dipendenti cessati dal servizio per quiescenza o assenti per aspettativa, o, ancora, per nuove attività finanziate o incremento delle stesse. La stipula di contratti atipici, contratti di fornitura di lavoro temporaneo , di somministrazione è consentito esclusivamente in assenza di pari professionalità alldell'ente.
Permane in capo a tutti gli enti gestori di attività formative incluse nel P.R.O.F. l'obbligo di ricorrere, prima di procedere a nuove assunzioni, all'utilizzazione di personale iscritto nelle speciali liste di mobilità della formazione professionale e in quelle di completamento orario, mediante preventiva richiesta ai servizi UU.PP.L. competenti alla loro tenuta, ai sensi della circolare n. 10 del 5 ottobre 1994 riportata nell'allegato G. La relativa certificazione deve essere presentata unitamente alla richiesta di autorizzazione.
In relazione alle liste di completamento orario, si precisa che in dette liste va iscritto esclusivamente il personale che abbia patito riduzioni dell'orario contrattuale di lavoro, con esclusione di quello titolare di contratti di lavoro a tempo parziale stipulati ai sensi delle norme vigenti.
Il ricorso a personale esterno è subordinato a preventiva autorizzazione della spesa:
-  per i contratti a tempo determinato da parte del dipartimento formazione professionale - servizio gestione;
-  per i contratti atipici da parte dell'U.P.L. competente per territorio.
Le autorizzazioni al riconoscimento della spesa non verranno in ogni caso rilasciate nei confronti degli enti che abbiano debiti accertati nei confronti dell'Amministrazione regionale, o che abbiano chiesto integrazione della spesa del finanziamento.
L'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione resta assolutamente estraneo a tutti i rapporti di lavoro instaurati dagli enti gestori.
Al solo scopo di assicurare standard minimi di qualità alle azioni finanziate con il Piano regionale dell'offerta formativa, permane, per il personale assunto con contratto a tempo determinato, l'obbligo di iscrizione all'albo istituito ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 24/76.
Gli enti, assieme alla richiesta di autorizzazione al riconoscimento della spesa, devono inoltrare al dipartimento formazione professionale - servizio gestione - segreteria e affari generali, apposita istanza, secondo il modello disponibile nel sito internet ufficiale dell'Assessorato www.regione.sicilia.it/lavoro , corredata dal curriculum vitae in formato europeo e dalla seguente documen tazione:
1)  domanda completa dei dati anagrafici;
2)  certificato generale del casellario giudiziale;
3)  certificato carichi pendenti;
4)  titolo di studio;
5)  attestati di servizio.
La predetta certificazione può formare oggetto di autocertificazione nei modi di legge.
L'iscrizione all'albo degli operatori della formazione professionale non costituisce diritto all'assunzione, ma mero presupposto.
I passaggi di livello dei dipendenti degli enti di cui all'art. 4 della legge regionale n. 24/76 saranno regolati dalle norme contrattuali vigenti, compresa la contrattazione regionale decentrata, e saranno soggetti, per il riconoscimento della maggiore spesa, ad approvazione da parte del dipartimento formazione professionale - servizio gestione.
VI.5.1.2.  Docenti interni
Costi ammissibili: sono ammissibili i costi riferiti alle attività didattiche effettivamente svolte, prendendo come riferimento il costo orario lordo del soggetto interessato.
Requisiti: il personale deve essere dipendente.
Massimali di riferimento: costo orario della retribuzione, nella misura prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.
VI.5.1.3.  Docenti esterni
Costi ammissibili: sono ammissibili i costi riferiti alle attività didattiche effettivamente svolte, prendendo come riferimento il costo che deriverà moltiplicando le ore di impegno per il costo orario della prestazione professionale.
Requisiti: i docenti sono divisi in tre fasce diverse in base alle caratteristiche ed all'esperienza professionale in relazione all'area di intervento, secondo le modalità dell'allegato H).
VI.5.1.4.  Codocenti interni
Costi ammissibili: fare riferimento a quanto detto per i docenti interni.
Requisiti: fare riferimento a quanto detto per i docenti interni.
Massimali di riferimento: costo orario della retribuzione, nella misura prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.
Parametri: il totale delle ore di codocenza non deve superare il 40% delle ore dell'intero corso.
VI.5.1.5.  Codocenti esterni
Costi ammissibili: fare riferimento a quanto detto per i docenti esterni.
Requisiti: codocenti sono divisi in due fasce diverse in base alla competenza ed all'esperienza professionale in relazione all'area di intervento; la fascia B richiede un'esperienza triennale e comprende ricercatori universitari, esperti di settore, professionisti; la fascia C comprende altri docenti, anche neolaureati, esercitatori di pratica, operai specializzati, ecc.
Massimali di riferimento: fascia B E 80,00 ora, fascia C E 50,00 ora.
Parametri: il totale delle ore di codocenza non deve superare il 40% delle ore dell'intero corso
VI.5.1.6.  Tutors interni
Al fine di garantire un supporto e un monitoraggio nel rapporto tra l'allievo e il processo di apprendimento, tra il coordinamento e l'attività didattica, nonché al fine di sostenere le esperienze di tirocinio/stage, è ammessa la figura del tutor.
Costi ammissibili: fare riferimento a quanto detto per i docenti interni.
Requisiti: fare riferimento a quanto detto per i docenti interni.
Massimali di riferimento: costo orario della retribuzione, nella misura prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.
VI.5.1.7.  Tutors esterni
Al fine di garantire un supporto e un monitoraggio nel rapporto tra l'allievo e il processo di apprendimento, tra il coordinamento e l'attività didattica, nonché al fine di sostenere le esperienze di tirocinio/stage, è ammessa la figura del tutor.
Costi ammissibili: fare riferimento a quanto detto per i docenti esterni.
Requisiti: il tutor deve essere laureato o diplomato.
Massimali di riferimento: E 30,00 ora.
VI.5.1.8.  Direttori e coordinatori interni
L'attività di direzione è finalizzata a garantire la omogeneità ed il collegamento delle differenti azioni (o dei diversi soggetti implicati nel progetto) e la loro coerenza con gli obiettivi progettuali. Il coordinamento è finalizzato alla gestione di singole azioni e delle risorse umane implicate, nella garanzia del raggiungimento del l'obiet tivo specifico dell'azione.
Costi ammissibili: fare riferimento a quanto detto per i docenti interni.
Requisiti: fare riferimento a quanto detto per i docenti interni.
Massimali di riferimento: costo orario della retribuzione, nella misura prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.
Il totale delle ore di coordinamento non potrà essere superiore al totale delle ore dell'azione; la figura del direttore è ammissibile esclusivamente nel caso di progetti integrati; in tale ipotesi il totale delle ore di direzione non potrà essere superiore alla durata del progetto e il totale delle ore di coordinamento non potrà essere superiore alla durata dell'azione.
VI.5.1.9.  Direttori e coordinatori esterni
L'attività di direzione è finalizzata a garantire la omogeneità ed il collegamento delle differenti azioni (o dei diversi soggetti implicati nel progetto) e la loro coerenza con gli obiettivi progettuali. Il coordinamento è finalizzato alla gestione di singole azioni e delle risorse umane implicate, nella garanzia del raggiungimento del l'obiet tivo specifico dell'azione.
Costi ammissibili: fare riferimento a quanto detto per i docenti esterni.
Requisiti: laurea o diploma di scuola media superiore di secondo grado.
Massimali di riferimento: E 100,00 ora.
Il totale delle ore di coordinamento non potrà essere superiore al totale delle ore dell'azione; la figura del direttore è ammissibile esclusivamente nel caso di progetti integrati; in tale ipotesi il totale delle ore di direzione non potrà essere superiore alla durata del progetto e il totale delle ore di coordinamento non potrà essere superiore alla durata dell'azione
VI.5.1.10.  Docenti interni impegnati nell'area emarginazione sociale e sostegno disabili
Costi ammissibili: fare riferimento a quanto detto per i docenti interni. Nei corsi in cui siano presenti fino a cinque soggetti disabili, è ammissibile il costo di un insegnante di sostegno per ogni sede formativa; qualora il numero dei disabili sia superiore, è ammissibile il costo di un insegnante di sostegno ogni cinque soggetti disabili, anche nel caso in cui tale figura non sia stata prevista in progetto.
Requisiti: il personale deve essere dipendente da enti pubblici, enti convenzionati da organismi di formazione che applicano il contratto di lavoro dei dipendenti pubblici, della formazione professionale o da personale dipendente da impresa privata.
Massimali di riferimento: costo orario della retribuzione, nella misura prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.
VI.5.1.11.  Docenti esterni impegnati nell'area emarginazione sociale e sostegno disabili
Costi ammissibili: fare riferimento a quanto detto per i docenti esterni. Nei corsi in cui siano presenti fino a cinque soggetti disabili, è ammissibile il costo di un insegnante di sostegno per ogni sede formativa; qualora il numero dei disabili sia superiore, è ammissibile il costo di un insegnante di sostegno ogni cinque soggetti disabili, anche nel caso in cui tale figura non sia stata prevista in progetto.
Requisiti: i docenti sono divisi in tre fasce diverse in base alle caratteristiche ed all'esperienza professionale in relazione all'area di intervento, secondo l'allegato H).
VI.5.1.12.  Consulenti ed esperti interni
Costi ammissibili: rientrano in questa voce il costo del lavoro autonomo e dipendente.
Massimali di riferimento: costo orario della retribuzione, nella misura prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.
VI.5.1.13.  Consulenti ed esperti esterni
Costi ammissibili: rientrano in questa voce il costo del lavoro autonomo e dipendente.
Requisiti: anche nell'ambito dei consulenti sono previste tre fasce di livello così ripartite, secondo l'allegato H):
VI.5.1.14.  Orientatori - personale interno
Costi ammissibili: sono ammissibili i costi riferiti ad azioni integrative iniziali (motivazione, rimotivazione, bilancio di competenze, orientamento, etc.) in itinere (colloqui orientativi personalizzati), finale (orientamento in uscita e bilancio di competenza).
Requisiti: il personale deve essere dipendente.
Massimali di riferimento: costo orario della retribuzione, nella misura prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.
VI.5.1.15.  Orientatori - personale esterno
Costi ammissibili: sono ammissibili i costi riferiti ad azioni integrative iniziali (motivazione, rimotivazione, bilancio di competenze, orientamento, etc.) in itinere (colloqui orientativi personalizzati), finale (orientamento in uscita e bilancio di competenza).
Requisiti: i professionisti sono divisi in due fasce diverse in base alle caratteristiche ed all'esperienza professionale in relazione all'area di intervento. La fascia A richiede una esperienza decennale e comprende: docenti universitari, ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori), dirigenti d'azienda imprenditori, esperti di settore professionisti; la fascia B richiede una esperienza triennale e comprende ricercatori universitari, esperti di settore, professionisti.
Massimali di riferimento: fascia A E 100,00 ora, fascia B E 80,00 ora.
VI.5.2.  Azioni di studio e di ricerca
VI.5.2.1.  Spese relative alle prestazioni professionali
Costi ammissibili: rientrano in questa voce i costi del lavoro autonomo e dipendente reso da soggetti con qualifica di esperto, direttore di ricerca, ricercatore senior, ricercatore junior, rilevatore di dati, o da parte di strutture private incaricate della realizzazione di studi e analisi.
Massimali di riferimento: esperto: E 620,00 gior no/uomo; direttore di ricerca E 620,00 giorno/uomo; ricercatore senior: E 465,00 giorno/uomo; ricercatore junior: E 258,00 giorno/uomo; rilevatore di dati: E 129,00 giorno/uomo.
Sono ammissibili le retribuzione dei dipendenti pubblici impegnati nell'esercizio delle attività.
VI.5.2.2.  Spese di funzionamento e gestione
Costi ammissibili: rientrano in questa voce i costi sostenuti e documentati per le attività di ricerca quali, ad esempio, collegamenti con banche dati, abbonamenti a pubblicazioni e bollettini congiunturali, l'acquisto di libri, statistiche, software specifici, ecc.
Rientrano inoltre in questa voce, le spese sostenute per pubblicazioni, predisposizione di strumenti audiovisivi, quali ad esempio costi tipografici, software, materiali audiovisivi.
I prodotti realizzati dovranno rimanere di proprietà dell'Amministrazione regionale.
VI.5.3.  Spese per i comitati tecnico-scientifici e/o equipe di valutazione
Costi ammissibili: sono ammissibili, esclusivamente nell'ipotesi di progetti integrati, i costi riferiti alle riunioni oltre le eventuali spese di viaggio,vitto e alloggio, e, nel caso di elaborazione di documenti, il costo orario documentato.
Massimali di riferimento: riunioni E 310,00 gior no/uomo; elaborazione documenti, fascia A E 85,00 ora, fascia B E 57,00 ora
VI.5.4.  Spese di viaggio
Costi ammissibili: sono ammissibili i costi riferiti all'utilizzo di:
-  aereo, quando la sede del corso disti non meno di 300 km.. dalla località di residenza;
-  treno in 1ª classe; nel caso la località da raggiungere disti non meno di 300 km.. dalla località di residenza è ammesso l'utilizzo di un posto letto in compartimento anche singolo;
-  mezzo pubblico;
-  mezzo privato.
Si sottolinea che tali oneri sono riconosciuti solo qualora l'interessato risieda in un comune diverso da quello della sede dell'attività progettuale. Nell'ambito dell'uso dell'automezzo viene riconosciuta un'indennità ragguagliata ad 1/5 del costo di un litro di benzina vigente per ogni chilometro di percorrenza. Le spese di taxi o di vetture noleggiate sono ammesse esclusivamente nel caso di reali e documentate impossibilità a raggiungere agevolmente e tempestivamente la sede dell'attività didattica. La circostanza deve essere di assoluta eccezionalità. Con riferimento al personale interno, le regole sopraddette sono applicabili solo nel caso di partecipazione alle attività progettuali svolte al di fuori della sede abituale di lavoro.
VI.5.5.  Spese di vitto
Costi ammissibili: rimborsi delle spese di vitto sostenute durante lo svolgimento dell'attività progettuali. Per gli interni dette regole valgono solo nel caso di partecipazione ad attività svolte al di fuori della sede di lavoro.
Massimali di riferimento: secondo criteri di rimborso a piè di lista, comunque in misura non superiore alla regolamentazione contenuta nei contratto collettivo nazionale di lavoro o di livello aziendale.
VI.5.6.  Spese di alloggio
Costi ammissibili: rimborsi delle spese di alloggio, presso strutture alberghiere fino alla categoria 3 stelle, sostenute durante lo svolgimento dell'attività, in casi particolari, adeguatamente motivati, e per il periodo strettamente legato all'attività prestata. Per gli interni dette regole valgono solo nel caso di partecipazione ad attività svolte al di fuori della sede di lavoro.
Massimali di riferimento: secondo criteri di rimborso a piè di lista, comunque in misura non superiore alla regolamentazione contenuta nei contratto collettivo nazionale di lavoro o di livello aziendale.
VI.5.7.  Fondo di garanzia per il personale degli enti di formazione ex legge regionale n. 24/1976
VI.5.7.1.  Finalità
Le disposizioni che seguono sono finalizzate all'attuazione dell'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, istituivo del fondo di garanzia, con lo scopo di limitare al minimo i processi di mobilità riguardanti i dipendenti degli enti di formazione professionale di cui all'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24.
VI.5.7.2.  Destinatari
Beneficiari del fondo di garanzia sono tutti i dipendenti del settore della formazione professionale (compreso il personale ausiliario, amministrativo e direttivo), di cui al combinato disposto dell'art. 2 della legge regionale n. 25/1993 e dell'art. 39 della legge regionale n. 23/2002, titolari di contratto a tempo indeterminato, anche parziale, ed iscritti all'albo previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 24/1976 o la cui assunzione risulti regolarmente autorizzata alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 4/2003, per i quali non sia possibile l'utilizzazione nelle attività finanziate con il Piano regionale dell'offerta formativa in quanto provvisti di professionalità con queste incompatibili e, pertanto, soggetti a mobilità per esubero.
Possono fruire, altresì, del beneficio del fondo di garanzia i dipendenti, in possesso dei requisiti sopraddetti che abbiano un debito contributivo, ai fini del raggiungimento del limite minimo per il collocamento in pensione, inferiore a cinque anni, sempreché la loro professionalità sia incompatibile con le attività formative finanziate con il P.R.O.F.
VI.5.7.3.  Campi di applicazione
I casi in cui i dipendenti del settore della formazione professionale di cui al precedente § non possono essere utilizzati, a seguito dell'approvazione del P.R.O.F., nelle attività formative finanziate sono esclusivamente le seguenti:
a)  attività formative finanziate con risorse a valere dei fondi regionali o statali, non avviate entro i termini fissati dalle disposizioni vigenti;
b)  attività formative finanziate con risorse a valere dei fondi regionali o statali, avviate ma non portate a termine con conseguente mancato raggiungimento degli obiettivi progettuali;
c)  attività formative finanziate con risorse a valere dei fondi comunitari, non avviate entro i termini fissati dalle disposizioni vigenti;
d)  attività formative finanziate con risorse a valere dei fondi comunitari, avviate ma non portate a termine con conseguente mancato raggiungimento degli obiettivi progettuali;
e)  riduzione del monte ore di attività formativa finanziata.
Nel primo e nel secondo caso, le somme assegnate per lo svolgimento delle attività formative potranno essere utilizzate per la realizzazione di progetti speciali di aggiornamento e/o qualificazione, predisposti dal dipartimento formazione professionale in coerenza con le finalità della fonte di finanziamento, nei quali venga impegnato il personale in esubero, oppure per il pagamento delle retribuzioni al detto personale qualora venga inserito, ai sensi del 3° comma dell'art. 132 in argomento, presso gli sportelli multifunzionali per lo svolgimento di attività compatibili.
Nella prima ipotesi, qualora parte delle azioni previste nei progetti speciali siano state svolte nella fase propedeutica all'avvio delle attività del P.R.O.F., la relativa spesa verrà riconosciuta, previa certificazione dell'ente da cui il personale dipende, a decorrere dalla data di inizio dell'anno formativo.
L'Amministrazione regionale trasmetterà agli enti interessati e alle associazioni degli enti gestori copia dei relativi progetti.
Inoltre, nel caso in cui le attività formative siano state finanziate con risorse derivanti dal bilancio regionale, il personale in esubero dovrà partecipare a corsi di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione e/o riconversione, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 24/2000 appositamente realizzati dalle Associazioni degli enti gestori (Confap, Cenfop, Interefop e Forma), autorizzati dal dipartimento regionale della formazione Professionale, previo parere della commissione regionale per la formazione professionale, utilizzando le risorse derivanti dalle economie di spesa del piano.
Nell'ipotesi in cui il personale non possa essere impegnato nei progetti speciali o nei corsi di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione e/o riconversione, l'Amministrazione regionale provvederà al recupero delle somme erogate a titolo di acconto ed attiverà il fondo di garanzia, secondo le modalità di seguito specificate, a decorrere dalla data di inizio dell'anno formativo.
I casi non previsti dalla presente circolare saranno sottoposti alla commissione regionale per la formazione professionale per la relativa disciplina.
VI.5.7.4.  Modalità di accesso al fondo di garanzia
L'ente da cui il personale interessato dipende, entro 15 giorni dalla pubblicazione del Piano regionale dell'offerta formativa - P.R.O.F. - debitamente approvato, trasmetterà al dipartimento formazione professionale - servizio gestione - segreteria e affari generali, distinte domande, sottoscritte dal rappresentante legale, per ciascuno dei dipendenti proposti per l'accesso al fondo di garanzia, per i quali devono essere già state espletate le procedure di mobilità, secondo quanto stabilito dalla circolare n. 10/94/II/F.P. del 5 ottobre 1994 e dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria.
Alla domanda, il cui modello (mod. AV4) è disponibile sul sito internet dell'Assessorato www.regione.sicilia.it/lavoro, deve essere allegata copia del verbale di espletamento delle procedure di mobilità vistato dall'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio il quale attesterà che l'ente ha presentato le schede di iscrizione dei dipendenti nelle liste di mobilità.
Qualora l'accesso al fondo sia chiesto per dipendenti cui manchino meno di cinque anni alla maturazione dei requisiti minimi per il pensionamento, il beneficio potrà essere concesso anche a domanda degli interessati, previo parere favorevole dell'ente da cui essi dipendono e a seguito di approvazione da parte della commissione regionale per la formazione professionale.
In tal caso, l'ente non potrà procedere alla sostituzione dei lavoratori fuorusciti.
Dell'ammissione alla fruizione del trattamento economico a carico del fondo di garanzia è data comunicazione ai lavoratori interessati, all'ente da cui essi dipendono e al servizio ufficio provinciale del lavoro competente per territorio.
VI.5.7.5.  Durata, regime fiscale e cause di cancellazione
La durata del beneficio di ammissione al fondo di garanzia, ai sensi del 3° comma dell'art. 132 della legge regionale n. 4/2003, non può essere superiore a 60 mesi.
Il trattamento economico a carico del fondo di garanzia è ricondotto, per quanto compatibile, all'indennità di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifiche e integrazioni.
Nel caso di nuova assunzione del soggetto ammesso al fondo di garanzia con contratto di lavoro a termine (contratto a tempo determinato, contratto a progetto, ecc.), il trattamento a carico del fondo verrà sospeso per l'intera durata del rapporto medesimo.
Qualora la retribuzione percepita in dipendenza del nuovo rapporto di lavoro sia inferiore al trattamento previsto al successivo punto 6, l'amministrazione erogherà un importo integrativo pari alla differenza.
Nel caso, invece, di assunzione del lavoratore iscritto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, il trattamento a carico del fondo di garanzia cesserà, con decorrenza dalla data di instaurazione del nuovo rapporto di lavoro, con la conseguente di lui cancellazione dal Fondo medesimo.
Il lavoratore che, senza giustificato motivo, rifiuti l'avviamento al lavoro presso altri enti o nei progetti speciali predisposti dall'Amministrazione regionale, con funzioni compatibili con la professionalità posseduta, decade dai benefici di cui alla presente circolare.
VI.5.7.6.  Erogazione del trattamento economico
Successivamente all'ammissione al beneficio, il dipartimento formazione professionale - servizio gestione - provvederà ad erogare all'ente da cui il personale interessato dipende, con le modalità previste per l'erogazione del finanziamento delle attività incluse nel P.R.O.F., il trattamento di garanzia su apposito conto corrente a ciò esclusivamente dedicato, nelle seguenti misure:
-  80% della retribuzione lorda e 100/% dei contributi previdenziali, nel caso in cui il dipendente non sia utilizzato in alcuna attività lavorativa;
-  100% della retribuzione lorda, negli altri casi.

CAPITOLO VII
Procedure

VII.1.  Prescrizioni generali
L'inizio dell'attività progettuale è subordinato alla trasmissione al dipartimento regionale della formazione professionale - servizio gestione, entro e non oltre quaranta giorni dalla notifica di ammissione al finanziamento, pena l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento stesso di:
1)  atto di adesione (mod. AV1);
2)  progetto esecutivo corredato del piano finanziario di dettaglio (mod. AV6) e del cronogramma delle azioni;
3)  dichiarazione attestante la costituzione (solo nel caso in cui questa è prevista) di associazione temporanea di scopo - associazione temporanea di scopo (mod. AV2).
Entro i successivi venti giorni dovrà essere inviata la seguente documentazione:
1)  comunicazione di avvio delle attività progettuali (mod. AV5);
2)  autocertificazione (mod. AV8) concernente:
-  la dichiarazione che il legale rappresentante e i componenti dell'organo collegiale esecutivo (consiglio di amministrazione, consiglio d'istituto, ecc.) non hanno (ovvero, hanno) riportato sentenze penali di condanna passate in giudicato per i reati di cui all'art. 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
-  per le imprese, attestazione concernente la vigenza e/o, nel caso di ditta individuale o società di persone, la solvenza delle stesse;
-  per le società cooperative, attestazione di iscrizione al registro prefettizio;
3)  nel caso di contratti a causa mista copia del relativo progetto approvato o dell'accordo applicato;
4)  perizia giurata resa da un tecnico professionista iscritto all'albo, attestante:
-  che i locali e (ove presenti) le attrezzature analiticamente elencate sono conformi a quelli descritti nel progetto e idonei all'uso cui sono destinati: la predetta perizia dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che le attrezzature didattiche utilizzate sono conformi alle normative europee, CEI e nazionali, decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
-  l'inesistenza di barriere architettoniche almeno nel luogo dove ha sede l'attività corsale, fatto salvo che si tratti di corsi per qualifiche assolutamente incompatibili con determinati handicap;
-  il possesso dei parametri delle superfici delle aule e dell'idoneità statica dei locali adibiti ad aule, tenuto conto anche dell'indice di affollamento previsto in relazione all'attività formativa cui sono destinati (sono consentiti parametri suggeriti dal Ministero del lavoro che prevedono mq. 1,3 per allievo per le aule di teoria e mq. 2 per i reparti destinati alle esercitazioni).
Qualora non intervengano mutamenti logistici e/o funzionali, la perizia giurata manterrà la propria validità per un periodo di tre anni. La permanenza dei requisiti può essere attestata dal legale rappresentante dell'ente.
In fase di prima applicazione i soggetti attuatori dei progetti finanziati con il P.R.O.F. 2004, dovranno presentare la documentazione di cui ai precedenti punti in occasione della richiesta di prima anticipazione della macrovoce gestione.
Per quanto attiene alle modalità di svolgimento delle azioni va segnalato che le stesse dovranno avere inizio entro la data prevista e proseguire senza soluzione di continuità.
Le attività, inoltre, dovranno essere svolte per non più di otto ore giornaliere e per non più di 40 ore settimanali.
Potrà essere prevista una pausa estiva.
Se il numero dei destinatari, per effetto di dimissioni o espulsioni, dovesse scendere al di sotto del 50% degli ammessi, l'organismo dovrà sospendere l'attività e darne tempestiva comunicazione al dipartimento formazione professionale - servizio gestione - che deciderà sulla eventuale prosecuzione dell'azione alla luce della congruità dei risultati attesi in rapporto all'onere finanziario ancora da sostenere. Tale regola non si applica di norma ai destinatari in obbligo formativo e per i detenuti, ma di tali situazione va data immediata comunicazione al dipartimento formazione professionale - servizio gestione - che assumerà le opportune determinazioni.
Le attività progettuali dovranno generalmente svolgersi entro il territorio della Regione, tranne che per i progetti interregionali, per gli stages e per le work experiences.
L'utilizzo di strutture alberghiere come sedi di svolgimento di attività d'aula non è ammesso, tranne nei casi specificamente autorizzati.
Gli stages dovranno avere svolgimento così come descritto nel progetto approvato. Eventuali modifiche potranno essere autorizzate dall'amministrazione solo se debitamente motivate. Non è soggetta ad autorizzazione la variazione dell'azienda presso la quale si tiene lo stage.
L'assicurazione dei destinatari dovrà includere il rischio "in itinere".
Per gli interventi rivolti al personale dipendente o nel caso di formazione per neo assunti, potrà essere chiesta, per motivate esigenze aziendali, nelle more dell'ammissione a finanziamento, l'autorizzazione all'avvio delle attività, con istanza a firma del legale rappresentante o altro soggetto legittimato, con la quale questi contestualmente dichiari di assumersi piena responsabilità nel caso di mancato inserimento del progetto nel piano di finanziamento.
VII.2.  Conferimento incarichi
L'Assessorato rimane estraneo a tutti i rapporti comunque costituiti dall'organismo gestore con i soggetti con i quali lo stesso, a qualsiasi titolo, instaurerà rapporti per l'espletamento delle attività.
Non è ammessa la sovrapposizione temporale di incarichi in capo allo stesso soggetto, sia nell'ambito dello stesso progetto che fra tutti i progetti finanziati allo stesso organismo, tranne che nei seguenti casi:
-  progettazione, coordinamento e selezione;
-  direzione, fino ad un massimo di tre progetti anche di organismi diversi;
-  coordinamento, fino ad un massimo di tre azioni anche di organismi diversi;
-  docenza, redazione dispense, esami finali, nell'ambito delle competenze del docente.
Le prestazioni rese da soci di cooperative di produzione e lavoro, alla stregua dei principi ispiratori delle leggi vigenti ed in virtù della consolidata giurisprudenza, costituiscono, se non diversamente pattuito, adempimento del patto sociale e, pertanto, non hanno natura giuridica di lavoro subordinato (cfr. da ultimo sent. Corte di cassazione 17 ottobre 1992, n. 11395 e ss.).
Gli ispettorati provinciali del lavoro avranno cura di vigilare sulla corretta applicazione della normativa in materia di rapporto di lavoro
Non è consentito l'impiego di personale avente profilo professionale diverso rispetto a quello indicato nel progetto approvato, tranne che in casi eccezionali: in tale circostanza tale variazione dovrà essere comunicata al dipartimento formazione professionale - servizio gestione.
VII.3.  Selezione dei destinatari
Scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, ove il numero degli aspiranti in possesso dei requisiti richiesti fosse pari o inferiore al numero dei destinatari previsti, o nel caso di personale dipendente, non si darà luogo a selezione e tutti gli aspiranti dovranno essere avviati alle attività.
Non possono, tuttavia, essere attivati interventi per un numero di destinatari inferiore a quelli previsti nel progetto approvato a meno che non venga dimostrata l'efficacia dell'azione e purché venga rispettato il costo ora/progetto/destinatario. In tale ultima ipotesi, che dovrà essere previamente autorizzata dal dipartimento formazione professionale - servizio gestione - l'importo del finanziamento verrà proporzionalmente ridotto nelle voci correlate al numero dei destinatari.
Qualora il numero degli aspiranti sia superiore, l'organismo gestore provvederà direttamente e sotto la propria responsabilità alla selezione secondo le previsioni del progetto.
Delle operazioni di selezione dovrà essere redatto apposito verbale firmato da tutti i componenti della commissione di selezione.
I risultati delle selezioni dovranno essere comunicati ai destinatari almeno dieci giorni prima della richiesta di avviamento da inoltrare alla Sezione circoscrizionale per l'impiego (S.C.I.C.A.) competente per territorio.
Entro lo stesso termine i candidati potranno proporre motivato ricorso al servizio Ufficio provinciale del lavoro (U.P.L.) competente per territorio, il quale adotterà la decisione definitiva.
A tal fine, nelle comunicazioni che gli organismi gestori faranno ai destinatari dovrà essere indicato il termine entro il quale può essere proposto ricorso, nonché l'U.P.L. competente a decidere sulla controversia.
Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce o espulsione degli avviati, saranno ammessi gli aspiranti che hanno titolo a subentrare secondo l'ordine della graduatoria, sempre che le attività di progetto lo consentano ai fini del raggiungimento dell'obiettivo e, in caso di attività formative già avviate, sempre che il numero delle ore di lezione già effettuate non superi il 20% del monte ore complessivo, a meno che l'aspirante non sia in possesso di crediti formativi che colmino il deficit di formazione. Negli altri casi, l'organismo gestore potrà ammettere chiunque ne faccia domanda secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
VII.4.  Verifica finale
Al termine dell'attività formativa gli allievi verranno ammessi a sostenere una verifica volta ad accertare i risultati raggiunti.
L'ammissione agli esami sarà decisa dal corpo docente del corso, nel corso di una riunione finale appositamente convocata, della quale deve essere redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i docenti, e previa redazione di una relazione sull'andamento dell'attività formativa e dei profili valutativi di ciascun allievo.
Motivate deroghe alla partecipazione a tale riunione potranno essere consentite per circostanze eccezionali (motivi di salute) o per obiettive impossibilità (docente proveniente dall'estero, o che abbia insegnato per periodo di tempo ininfluente).
Gli esami finali non concorrono a formare il monte ore del corso.
Agli esami potranno essere ammessi coloro i quali avranno conseguito un giudizio non inferiore a "sufficiente" ed abbiano partecipato ad un numero di ore di corso non inferiore al 70% di quelle previste nel progetto, salvo casi eccezionali che verranno valutati singolarmente dal collegio docenti e motivati nella relazione finale di ammissione agli esami. Le ore destinate agli esami finali non saranno computate al fine del raggiungimento di tale percentuale.
Le prove d'esame verranno sostenute innanzi ad una commissione composta da un funzionario nominato dal dipartimento regionale formazione professionale, che la preside, e da due docenti, uno per la teoria ed uno per la pratica. In casi eccezionali, in relazione alla specificità dell'attestazione da conseguire, potrà essere nominato Presidente della commissione d'esami un esperto esterno all'amministrazione.
Le funzioni di segreteria verranno disimpegnate dal segretario del corso.
Gli organismi avranno cura di comunicare al dipartimento regionale formazione professionale - servizio gestione - almeno trenta giorni prima della data presunta di chiusura delle attività, quattro nominativi di docenti, due effettivi e due supplenti, destinati a far parte della commissione esaminatrice che verrà nominata con decreto.
Nel caso di progetti integrati, i soggetti attuatori provvederanno ad indicare nella richiesta di istituzione della commissione d'esame dettagliatamente i seguenti elementi:
a)  elenco dei singoli corsi;
b)  tipologia dei singolo corso;
c)  qualifiche professionali da conseguire;
d)  durata oraria di ciascun corso;
e)  numero degli allievi destinatari;
f)  sede di svolgimento del singolo corso.
La data degli esami, prossima il più possibile alla conclusione delle attività formative, verrà concordata dall'organismo gestore con il presidente della commissione.
L'esame dovrà essere preceduto da una riunione preliminare, in apertura della quale il presidente insedierà la commissione in conformità al decreto di nomina.
In caso di assenza di taluno dei componenti effettivi, il presidente lo sostituirà con il componente supplente: tale circostanza dovrà essere fatta rilevare nel verbale della riunione preliminare.
La commissione prenderà, quindi, visione dei programmi effettivamente svolti durante il corso, firmati per ciascuna materia dal relativo docente e da almeno un allievo, che resteranno agli atti dell'organismo, vistati dal presidente.
Nel caso in cui i programmi non corrispondano a quelli previsti in progetto, il presidente, se lo ritiene può sospendere le operazioni e ne riferirà al dipartimento regionale formazione professionale - servizio gestione - che, sentito l'organismo gestore, adotterà i provvedimenti consequenziali.
La commissione prenderà visione, altresì, del verbale della riunione finale del corpo docente e della relazione sull'andamento dell'attività formativa e dei profili valutativi degli allievi.
Dei suddetti profili verrà tenuto conto nella valutazione finale.
Oltre ai predetti documenti, il coordinatore del corso dovrà consegnare al presidente della commissione l'elen co, da egli sottoscritto, degli allievi ammessi agli esami finali, con le ore di frequenza per ciascuno di essi, che verrà allegato al verbale d.
Della veridicità delle suddette notizie, il coordinatore sarà personalmente responsabile.
Ove per motivi di forza maggiore, l'allievo non fosse in grado di partecipare agli esami, dovrà darne comunicazione, corredata da adeguata documentazione, all'organismo gestore il quale avviserà il presidente della commissione che farà verbalizzare l'assenza.
In tal caso, l'organismo gestore provvederà ad inviare l'istanza del candidato, la documentazione giustificativa dell'assenza e quella necessaria per l'ammissione alle prove finali (numero di ore di presenza raggiunte dal candidato, profilo formulato dai docenti del corso di provenienza, copia del programma svolto) all'U.P.L. che provvederà ad autorizzare, anche tramite la sezione circoscrizionale per l'impiego competente, l'ammissione del l'al lievo ad esami di uguale qualifica presso lo stesso o altro organismo nel territorio della provincia.
Durante la riunione preliminare saranno, inoltre, determinati i criteri cui si informerà il successivo esame.
A tal fine, si sottolinea che gli esami dovranno svolgersi mediante prove, teoriche e/o pratiche, integrate da colloqui. La tipologia della prova dovrà essere prevista nel progetto esecutivo ed indicata sul regolamento d'aula.
La scelta del contenuto delle prove, se non previsto diversamente nel progetto approvato, è demandata alla commissione che deciderà in relazione alla tipologia del corso.
Completate le predette procedure, che dovranno trovare riscontro nell'apposito verbale, la commissione procederà all'espletamento degli esami.
A conclusione di questi formulerà i relativi giudizi finali, tenuto conto anche dei profili valutativi elaborati dai docenti, con i quali sarà indicata l'idoneità o la non idoneità dell'allievo, nonché la valutazione, espressa in trentesimi o centesimi, per ciascun allievo esaminato.
Anche degli esami sarà redatto apposito verbale nel quale saranno evidenziati i risultati finali.
Il legale rappresentante dell'organismo gestore trasmetterà tempestivamente al dipartimento regionale formazione professionale - servizio gestione - all'U.P.L. e alla sezione circoscrizionale per l'impiego la documentazione concernente gli esami finali.
Il presidente trasmetterà, altresì, al dipartimento regionale formazione professionale - servizio gestione - una relazione finale riservata sulla validità dell'iniziativa e le capacità gestionali dell'organismo gestore.
Entro un mese dall'espletamento delle prove, l'organismo gestore inoltrerà al servizio ufficio provinciale del lavoro formale richiesta di vidimazione degli attestati finali, corredata dai medesimi attestati debitamente compilati.
L'ufficio competente, sulla scorta della documentazione in proprio possesso, accertata la regolarità formale delle operazioni, procederà al rilascio degli attestati.
VII.5.  Certificazioni
La certificazione delle competenze acquisite costituisce elemento fondamentale del sistema formativo, poiché consente l'avvio del mutuo riconoscimento dei titoli tra i diversi sistemi della formazione professionale, dell'istruzione e del lavoro.
Tenuto conto che è in corso di definizione un nuovo sistema nazionale di certificazione delle competenze, l'introduzione delle seguenti tipologie di certificazione consente una modalità provvisoria di classificazione che potrà agevolmente riconoscersi nell'ambito del nascente sistema ed inoltre consentirà una garanzia per l'esercizio del diritto alla mobilità nello spazio europeo.
Tipologie di certificazione:
a)  certificato di qualifica professionale: viene rilasciato dal soggetto attuatore, vidimato e repertoriato dall'Amministrazione regionale, a seguito di esame, al termine di percorsi di qualificazione professionale, e costituisce titolo per l'esercizio di una attività lavorativa ben definita con capacità di utilizzazione dei relativi strumenti e tecniche; tale certificato dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. 12 marzo 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 aprile 1996, n. 81;
b)  certificato di specializzazione: viene rilasciato dal soggetto attuatore, vidimato e repertoriato dall'Amministrazione regionale, a seguito di esame, al termine di percorsi rivolti a personale già in possesso di una qualifica professionale e costituisce titolo per l'esercizio di una attività corrispondente ad un lavoro di tipo tecnico che può essere svolto in modo autonomo e/o che comporta responsabilità di coordinamento operativo;
c)  certificato di qualifica superiore: viene rilasciato dal soggetto attuatore, vidimato e repertoriato dall'Amministrazione regionale, a seguito di esame, al termine di percorsi di percorsi post-diploma di durata non superiore ai due anni, che richiedono conoscenze ed attitudini di livello superiore e costituisce titolo per svolgere attività autonoma ed indipendente che comporta responsabilità di programmazione e/o amministrazione e/o gestione; tale certificato dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. 12 marzo 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 aprile 1996, n. 81;
d)  diploma di specializzazione: viene rilasciato dal soggetto attuatore, vidimato e repertoriato dall'Amministrazione regionale, a seguito di esame, al termine di percorsi successivi ad una formazione superiore completa (laurea) e costituisce titolo per svolgere attività che comportano la padronanza dei principi scientifici della professione;
e)  certificato di competenze: viene rilasciato dal soggetto attuatore, a seguito di percorsi formativi e professionalizzanti, e costituisce titolo per l'acquisizione di competenze relative ad una professionalità non compiuta. Ha valore di credito formativo anche per il rilascio di altro attestato;
f)  attestato di abilitazione: viene rilasciato dal soggetto attuatore, vidimato e repertoriato dall'Amministrazione regionale, a seguito di esame, al termine di percorsi finalizzati all'esercizio di una mansione specifica nel rispetto delle norme previste dalle singole leggi di riferimento;
g)  attestato di frequenza: viene rilasciato dal soggetto attuatore a seguito di frequenza di percorsi formativi e non è subordinato al superamento di esame finale. Nel caso di interventi di aggiornamento, a richiesta degli interessati, l'attestato potrà contenere giudizi di valutazione sul processo di apprendimento;
h)  dichiarazione delle competenze: viene rilasciato dal soggetto attuatore al termine di iniziative di tirocinio, e non è subordinato al superamento di esame finale.
VII.6.  Rapporti con gli uffici periferici
VII.6.1.  U.P.L. e sezione circoscrizionale per l'impiego
Una volta ultimate le eventuali operazioni di selezione per le attività progettuali e formative previste, gli organismi dovranno trasmettere alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio, sia per gli allievi effettivi che per gli eventuali uditori (il cui numero, comunque, non potrà superare il 20% degli effettivi):
1)  l'elenco dei soggetti ammissibili, completo delle generalità e firmato da questi per accettazione;
2)  copia della dichiarazione di pronta disponibilità prevista dal decreto legislativo n. 297/2002 presentata dai medesimi alla sezione circoscrizionale per l'impiego
3)  i registri relativi sia alle attività formative che a quelle non formative, per la vidimazione che dovrà essere effettuata entro 10 giorni dalla presentazione;
4)  il calendario delle singole azioni formative, con l'indicazione dei tempi e dei luoghi di svolgimento, nonché del nominativo del docente che effettuerà le lezione;
5)  nel caso di interventi destinati a soggetti portatori di handicap, certificazione attestante il grado di handicap;
6)  indicazione del legale rappresentante dell'organismo gestore, del coordinatore e del tutor completa di generalità e codice fiscale.
Nel caso di formazione destinata a personale dipendente o da assumere (riqualificazione o contratti a causa mista) dovranno essere trasmessi, inoltre:
7)  la fotocopia del libro matricola;
8)  autorizzazione all'avviamento, nel caso di contratti a causa mista;
9)  copia del progetto approvato o dell'accordo applicato, nel caso di contratti a causa mista;
10)  dichiarazione di impegno a trasformare il contratto a causa mista, secondo la percentuale prevista dalla normativa vigente, degli avviati in contratto a tempo indeterminato ovvero a confermare nel posto di lavoro il personale posto in riqualificazione, aggiornamento o riconversione
Le sezioni circoscrizionali per l'impiego avranno cura di accertare il rispetto degli impegni assunti dall'organismo in occasione di precedenti contratti a causa mista.
Qualora le attività progettuali insistano su comuni ricadenti nel territorio di più Sezioni Circoscrizionali per l'impiego della medesima provincia o su più province, tutta la documentazione di cui sopra sarà trasmessa, per semplificazione del procedimento, rispettivamente all'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio o all'ufficio regionale del lavoro i quali, compiuti gli adempimenti di competenza, provvederanno a dare le necessarie informazioni ed istruzioni agli uffici periferici coinvolti nel procedimento medesimo.
La sezione circoscrizionale per l'impiego, ricevuta la documentazione ed accertata la regolarità delle operazioni effettuate, provvederà ad autorizzare l'avviamento degli allievi alle attività dandone comunicazione all'organismo gestore, al servizio ufficio provinciale del lavoro e all'ispettorato provinciale del lavoro competenti, rispettando, per quanto possibile, la data prevista per l'inizio delle medesime attività.
In caso di riscontro negativo sarà ugualmente data motivata comunicazione all'organismo e, per conoscenza, ai predetti uffici e al dipartimento regionale formazione professionale - servizio gestione - assegnando nel contempo un termine per adeguare, ove possibile, la documentazione.
Decorso infruttuosamente tale termine, nel perdurare dell'impedimento, la S.C.I.C.A. proporrà al dipartimento regionale formazione professionale - servizio gestione - la revoca del provvedimento di ammissione al finanziamento.
L'organismo attuatore, non appena iniziata l'attività d'aula, avrà cura di comunicare tempestivamente a tutti gli uffici sopra citati (dipartimento regionale formazione professionale - servizio gestione - U.P.L., sezione circoscrizionale per l'impiego, ispettorato provinciale) la data di effettivo inizio e la sede o le sedi dell'attività.
Gli organismi attuatori, per tutto quanto riguarda le variazioni del calendario delle lezioni o dei docenti, le sospensioni delle lezioni, le eventuali dimissioni degli allievi e quant'altro riferito allo svolgimento delle lezioni manterranno i contatti con la sezione circoscrizionale per l'impiego, l'U.P.L., l'ispettorato provinciale del lavoro competenti per territorio, per la parte di rispettiva competenza di ciascuno degli uffici.
Si asterranno tassativamente, quindi, dall'effettuare comunicazioni, per quanto attiene ai fatti sopraindicati, al dipartimento regionale formazione professionale - servizio gestione - tranne nei casi espressamente previsti.
In itinere gli uffici provinciali del lavoro e, d'intesa con questi, le sezioni circoscrizionali per l'impiego effettueranno obbligatoriamente, anche a campione ma per non meno del 5% delle attività finanziate nell'ambito della provincia di competenza, con le modalità di cui al successivo punto VII.6.2., verifiche didattiche sulle attività formative, utilizzando i modelli di verbali di visita in itinere ("verifica didattica", mod. U.P.L. - Inter venti/P.R.O.F. e "sportelli multifunzionali", mod. U.P.L. - servizi ) introdotti con la circolare n. 09/03 del 12 settembre 2003 e disponibili su internet al sito www.regio ne.it/lavoro.
Ferma restando la disposizione che all'Assessorato dovranno essere comunicati gli esiti delle verifiche solo nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità e/o disfunzioni, i servizi U.P.L. sono tenuti a trasmettere, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il riepilogo di tutte le verifiche effettuate al dipartimento formazione professionale - servizio gestione - segreteria e AA.GG., utilizzando i modelli "riepilogo", su supporto cartaceo e su floppy disk, allegati alla precitata circolare e disponibile, comunque, su internet al sito www.regione.it/lavoro.
A conclusione dell'attività l'organismo ne darà comunicazione al dipartimento regionale formazione professionale - servizio gestione - all'ispettorato provinciale del lavoro, all'U.P.L. nonché alla sezione circoscrizionale per l'impiego competenti per territorio.
I registri didattici devono prevedere, obbligatoriamente, oltre la firma di entrata e di uscita degli allievi, gli argomenti trattati e le esercitazioni effettuate firmate dal relativo docente, con l'indicazione delle ore corrispondenti: Se è previsto il rientro pomeridiano, le firme dovranno essere quattro.
In calce alla pagina dovrà essere apposta, per ciascuna giornata, la firma del tutor e del coordinatore didattico, attestante che le notizie ivi riportate sono conformi a quanto effettivamente avvenuto in quel giorno.
I registri relativi alle attività non formative dovranno contenere la registrazione delle attività svolte quotidianamente, con la indicazione dell'orario e dei soggetti coinvolti anche per eventuali attività in desk (diario di bordo).
Tutti i registri dovranno contenere una dichiarazione a firma del coordinatore/direttore, attestante che le notizie ivi contenute sono veritiere.
Per interventi FaD si rinvia, per quanto non previsto dalla presente circolare, alla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 43 dell'8 giugno 1999 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 167 del 19 luglio 1999).
VII.6.2.  Ispettorato provinciale del lavoro
L'ispettorato provinciale del lavoro è competente alla vigilanza sulle attività.
Contestualmente all'avvio delle attività didattiche, gli organismi trasmetteranno all'ispettorato:
1)  generalità complete del responsabile dell'ente o dell'azienda;
2)  la comunicazione, resa dal legale rappresentante quale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la data di effettivo inizio delle attività progettuali e la sede (o le sedi) in cui queste si svolgono;
3)  elenco allievi avviati, vistato dalla sezione circoscrizionale per l'impiego competente;
4)  il calendario delle singole azioni formative, con l'indicazione dei tempi e dei luoghi di svolgimento, nonché del nominativo del docente che effettuerà le lezione; eventuali variazioni dovranno essere comunicate preventivamente all'ispettorato competente;
5)  perizia giurata resa da un tecnico professionista iscritto all'albo, attestante:
-  che i locali e (ove presenti) le attrezzature analiticamente elencate sono conformi a quelli descritti nel progetto e idonei all'uso cui sono destinati: la predetta perizia dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che le attrezzature didattiche utilizzate sono conformi alle normative europee, CEI e nazionali - decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
-  l'inesistenza di barriere architettoniche almeno nel luogo dove ha sede l'attività corsale, fatto salvo che si tratti di corsi per qualifiche assolutamente incompatibili con determinati handicap;
-  il possesso dei parametri delle superfici delle aule e dell'idoneità statica dei locali adibiti ad aule, tenuto conto anche dell'indice di affollamento previsto in relazione all'attività formativa cui sono destinati (sono consentiti parametri suggeriti dal Ministero del lavoro che prevedono mq. 1,3 per allievo per le aule di teoria e mq. 2 per i reparti destinati alle esercitazioni).
6)  titolo di disponibilità dei locali (atto di acquisto nel caso di proprietà; contratto di locazione o di sublocazione, di uso e/o comodato, regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente);
7)  copia della denuncia all'ISPESL competente del l'impianto di messa a terra unitamente a copia di eventuale verbale di verifica della ASL (in quanto successiva alla prima);
8)  dichiarazione di conformità ai sensi della legge n. 46/1990 per i nuovi impianti elettrici e per quelli adeguati;
9)  certificato di prevenzione incendi rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco ove sussista taluna delle condizioni previste dal D.M. 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 38 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;
10)  denuncia all'ISPESL competente, ove sussista l'obbligo, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche unitamente all'esito delle verifiche con apposita scheda: tale denuncia va omessa nel caso in cui il soggetto promotore documenti, con apposita relazione tecnica, redatta da professionista iscritto all'albo, che i locali sono "autoprotetti" ai sensi delle vigenti norme CEI;
11)  piano di sicurezza con indicazione del "responsabile della sicurezza".
L'ispettorato, non appena in possesso della documentazione, provvederà a verificarne la regolarità e, nel caso in cui la documentazione non sia conforme a quanto richiesto, a chiederne l'integrazione e/o la regolarizzazione, effettuando in qualsiasi momento, ove ritenuto necessario, le opportune ispezioni.
Dell'esito degli accertamenti effettuati, l'ispettorato verbalizzerà i risultati, dandone immediata comunicazione al dipartimento regionale formazione professionale - servizio gestione.
In itinere, l'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, effettuerà una azione di monitoraggio, anche a campione ma per non meno del 5% delle attività finanziate nell'ambito della provincia di competenza, sullo svolgimento delle attività progettuali, con particolare riferimento alla gestione amministrativo-contabile.
Le relazioni ispettive dovranno essere trasmesse al dipartimento regionale formazione professionale - servizio gestione - e notificate all'organismo gestore.
Nell'ipotesi in cui, in sede di ispezione, si rilevino gravi irregolarità, l'ispettorato provinciale del lavoro potrà sospendere l'attività progettuale fino a quando non si provvederà ad adempiere alle richieste, dandone immediata notizia al dipartimento regionale formazione professionale - servizio gestione.
Nel caso in cui le irregolarità riscontrate siano di gravità tale da comportare la revoca del finanziamento, o rappresentino violazione di norme di legge, queste dovranno essere rese note al dipartimento regionale formazione professionale - servizio gestione - a mezzo fax, con una succinta descrizione delle medesime, cui dovrà fare immediatamente seguito l'invio del relativo verbale.
Nel verbale dovrà farsi constatare che ogni rilievo sui fatti contestati è stato comunicato al responsabile dell'iniziativa.
Eventuali controdeduzioni ai rilievi mossi possono essere manifestati, all'atto dell'ispezione così da essere inseriti nel verbale, o essere prodotte, entro i cinque giorni successivi dalla data di notifica del verbale, al dipartimento regionale formazione professionale - servizio gestione - per il tramite dell'ufficio che ha effettuato il controllo.
VII.7.  Registri contabili
Fatte salve tutte le norme previste dalla vigente normativa contabile e fiscale, gli organismi attuatori sono tenuti, al fine di consentire il più agevole e pertinente controllo sulla gestione degli interventi, ad utilizzare un sistema contabile distinto per le singole attività o, quando più azioni abbiano costi comuni, una codificazione contabile appropriata, tenendo appositi registri contabili, specifici ed aggiornati, anche sotto forma di tabella elettronica, desumendo i dati dalla contabilità generale.
VII.8.  Erogazione del finanziamento
Il finanziamento delle azioni prevede una copertura del 100% del costo pubblico.
Per le azioni cofinanziate dal fondo sociale europeo, il 70% del costo pubblico complessivo è a carico del fondo medesimo, mentre il 30% è a carico del cofinanziamento nazionale e, di questo, il 21% è a carico dello Stato ed il 9% a carico dell'Amministrazione regionale.
In caso di cofinanziamento da parte del soggetto promotore, questo, pur previsto nell'ambito del costo totale, sarà computato al di fuori del costo pubblico.
Nel caso di interventi rivolti a personale occupato, il cofinanziamento pubblico coprirà fino ad un massimo del 70% delle spese complessivamente sostenute (di cui 70% a carico del F.S.E. il 21% a carico del F.d.R. ed il 9% a carico del bilancio regionale), mentre il restante 30% è a carico delle imprese.
L'erogazione del finanziamento verrà effettuata come segue:
-  il 50% del finanziamento pubblico complessivo, quale prima anticipazione a seguito della presentazione:
1)  della comunicazione di inizio attività progettuali (AV5);
2)  della richiesta di primo acconto (mod. AV9a);
3)  polizza fideiussoria pari all'importo dell'anticipazione, da presentare prima dell'emissione del mandato di pagamento (mod. AV3);
4)  certificazione antimafia (per richiesta fare riferimento al mod. AV7);
-  un secondo anticipo, pari al 30% del finanziamento pubblico complessivo, a seguito di presentazione di:
1)  richiesta di seconda anticipazione (mod. AV9a);
2)  polizza fideiussoria pari all'importo dell'anticipazione, da presentare prima dell'emissione del mandato di pagamento (mod. AV3);
3)  certificato di esecuzione (mod. AV10), a firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge, con l'allegata scheda di rilevazione dello stato di attuazione del progetto (mod. AV11a) e annessa tabella pagamenti (mod. AV11b), da cui risulti che, allo svolgimento del 40% delle attività, l'organismo ha già impegnato il primo acconto, speso almeno il 30% dello stesso ed è in possesso delle ricevute quietanzate;
-  il restante 20% a seguito della verifica del rendiconto (mod. AV9a).
La garanzia fidejussoria deve avere una durata pari al periodo compreso tra la data di pagamento dell'anticipazione e i sei mesi successivi alla presentazione della rendicontazione finale. Qualora in sede di verifica del rendiconto, lo stesso risulti incompleto o vengano richiesti approfondimenti, chiarimenti ed integrazioni l'organismo dovrà prorogare la fidejussione di ulteriori sei mesi a decorrere dalla data di scadenza della precedente polizza. In ogni caso la polizza potrà essere svincolata solo dopo la conclusione della verifica con esito positivo.
Non sono ammesse forme di garanzia differenti dalla fidejussione
Gli enti pubblici, in luogo della fideiussione, potranno presentare deliberazione dell'organo esecutivo (giunta, consiglio di amministrazione, consiglio di istituto, ecc.) con la quale venga assunto incondizionato impegno alla restituzione delle somme eventualmente percepite, in caso di revoca del finanziamento per inadempimento degli obblighi.
Gli organismi sono esonerati dal rilascio di polizza fidejussoria a garanzia della spesa relativa al personale dipendente assunto ai sensi della legge regionale n. 24/1976 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Nei confronti di tali organismi, pertanto, per il pagamento del personale di cui al comma precedente, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, e al 3° comma dell'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, l'erogazione del finanziamento avverrà, di norma, con le seguenti modalità:
-  il 50% del finanziamento della voce "personale" di ciascun progetto, o progetto integrato, verrà corrisposto a seguito di presentazione:
1)  della comunicazione di inizio attività progettuali (mod. AV5);
2)  della domanda di prima anticipazione (mod. AV9b);
3)  certificazione antimafia (per la richiesta fare riferimento al mod. AV7);
-  il 50% della voce "gestione"(comprensiva della spesa per gli allievi) di ciascun progetto verrà corrisposto a seguito di presentazione dei seguenti atti o documenti:
1)  della domanda di prima anticipazione (mod. AV9b);
2)  della polizza fideiussoria pari all'importo dell'acconto, da presentare prima dell'emissione del mandato di pagamento (mod. AV3).
Le anticipazioni relative alle spese per il "personale" e a quelle per la "gestione" possono essere erogate contestualmente:
-  un secondo pagamento, pari al residuo 50% del costo del personale, sarà pagato a seguito di presentazione della seguente documentazione, fermo restando l'esonero dalla fideiussione per la spesa relativa al personale assunto a tempo indeterminato:
1)  richiesta di II acconto (mod. AV9b);
2)  certificato di esecuzione per le spese del personale (mod. AV10a) contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
3)  polizza fideiussoria, da presentare prima del l'emis sione del mandato, per l'importo dell'intera spesa (1° e 2° acconto) relativa al personale assunto con contratti diversi da quello a tempo indeterminato (mod. AV3);
-  il secondo acconto per le spese di "gestione" delle attività (comprensivo del costo per gli allievi pari al 30% del finanziamento decretato, sarà erogato a seguito di presentazione della seguente documentazione:
1)  richiesta di II acconto (mod. AV9b);
2)  certificato di esecuzione (mod. AV10b) per la spesa della macrovoce "gestione", a firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge, con l'allegata scheda di rilevazione dello stato di attuazione del progetto (mod. AV11a) e annessa tabella pagamenti (mod. AV11b), da cui risulti che, allo svolgimento del 40% delle attività, l'organismo ha già impegnato il primo acconto, speso almeno il 30% dello stesso ed è in possesso delle ricevute quietanzate;
3)  polizza fidejussoria, da presentare prima del l'emis sione del mandato, per l'importo dell'acconto (mod. AV3).
Le anticipazioni relative alle spese per il "personale" e a quelle per la "gestione" possono essere erogate contestualmente.
La restante quota a saldo, pari al 20% della "gestione" (e allievi), sarà corrisposta a seguito della verifica del rendiconto (mod. AV9b).
Entro trenta giorni dalla chiusura dei corsi gli organismi attuatori dovranno fare pervenire al dipartimento formazione professionale - servizio gestione - un prospetto riepilogativo, distinto per singolo corso, riportante le ore di presenza degli allievi che hanno completato la corsualità e di quelli che non l'hanno completata, con indicato l'importo ad ognuno spettante. La trasmissione di tale prospetto è propedeutica all'emissione del mandato di saldo della gestione.
Per assicurare organicità agli interventi facenti parte del Piano regionale dell'offerta formativa, i rapporti con gli organismi attuatori potranno essere regolati da apposite convenzioni.
Le domande e i documenti, concernenti la corresponsione sia delle anticipazioni che del saldo, dovranno essere prodotti in duplice copia e recare la firma del legale rappresentante dell'organismo gestore autenticata ai sensi della normativa vigente.
Inoltre, essi dovranno essere presentati distintamente per ogni progetto, o progetto integrato.
L'erogazione delle somme potrà avvenire esclusivamente mediante accredito su un apposito conto corrente bancario dedicato (anche aperto appositamente per la gestione del F.S.E.), in modo tale che dall'estratto conto risultino i tempi e le modalità di pagamento.
Gli enti pubblici dovranno indicare il capitolo di bilancio su cui versare le somme.
E' comunque possibile la gestione dei singoli progetti con c/c appositamente aperti per ogni singola attività progettuale. Sarà cura dell'organismo gestore, in questo caso, trasferire eventualmente i relativi importi nei diversi c/c di gestione, cui l'amministrazione resterà estranea.
Per le attività finanziate con il Piano regionale dell'offerta formativa - P.R.O.F. - gli organismi gestori provvederanno ad accendere, in adempimento dell'obbligo introdotto con l'art. 39, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23:
-  un unico conto corrente, su base non inferiore a quella provinciale, da utilizzare esclusivamente per le spese del personale;
-  un unico conto corrente, su base non inferiore a quella provinciale, da utilizzare esclusivamente per le spese di gestione delle attività finanziate.
Il dipartimento regionale della formazione professionale - servizio gestione - accrediterà, comunque, per singolo progetto integrato (o macro progetto) le risorse relative alle due voci di costo.
Allo stesso modo, gli organismi gestori devono disporre la contabilità per le singole attività finanziate o, quando più azioni abbiano costi comuni, possono ricorrere a contabilizzazione unificata purché sia chiaramente dimostrata la chiave di ripartizione dei costi stessi per ogni azione, allo scopo di rendere trasparente la gestione economica di ogni attività progettuale ed agevole la funzione, spettante all'Amministrazione regionale, di vigilanza amministrativo-contabile.
L'erogazione del finanziamento relativo ai voucher avverrà sotto forma di rimborso delle spese effettivamente sostenute. Per ottenere detto rimborso, i destinatari dovranno presentare al dipartimento formazione professionale - servizio rendicontazione i documenti in originale delle spese sostenute corredate da una domanda di erogazione del finanziamento.
VII.9.  Revoca del finanziamento
L'inosservanza di quanto disposto con la presente potrà dar luogo, a seconda della gravità, alla pronuncia di decadenza o revoca del finanziamento.
Le irregolarità commesse nello svolgimento delle azioni potranno, altresì, costituire pregiudizio nella concessione di futuri finanziamenti.

CAPITOLO VIII
Rendicontazione

VIII.1.  Prescrizioni generali
La verifica amministrativo-contabile del rendiconto verterà su tre principali criteri:
a)  controllo totale sul 100% delle spese sostenute per l'azione finanziata;
b)  controllo sui costi reali: non sono ammesse forfetizzazioni;
c)  controllo sui documenti originali di spesa: non è consentita l'esibizione di copie dei giustificativi di spesa.
Sarà prioritariamente verificata l'aderenza del rendiconto al piano finanziario approvato e, quindi, l'ammissibilità e la riconoscibilità dei costi sostenuti e la loro concordanza con i documenti giustificativi.
Il progetto approvato comprende il budget che, per l'organismo gestore costituisce un preventivo di spesa articolato per azioni, macrovoci e sottovoci di costo. Tale piano è vincolante, fatta eccezione per quanto previsto dalla normativa di riferimento in merito a eventuali storni su singole voci di spesa.
Ogni eventuale variazione, nell'ambito del finanziamento approvato, tra macrovoci riferite ad azioni differenti va comunque comunicata all'amministrazione e, solo in caso di variazione delle macrovoci superiore al 20% rispetto al preventivato, subordinata ad autorizzazione
Sono consentiti storni di spesa senza alcun limite percentuale, all'interno delle quattro macrocategorie di costi e nel limite del 20% del minor importo tra una macrocategoria e l'altra.
Tali variazioni "autonome" possono comunque essere effettuate una sola volta a carico della stessa voce o macrovoce di costo, per escludere che il ricorso troppo frequente a variazioni autonome incida, di fatto, sui contenuti del progetto finanziato, modificandolo.
Pertanto, le variazioni che eccedono il predetto limite del 20% e quelle relative ai costi previsti per i soggetti destinatari dell'azione finanziata (indennità) devono essere sempre autorizzate dal dipartimento regionale formazione professionale - servizio gestione - previa richie sta motivata.
Qualsiasi variazione, anche se non soggetta ad autorizzazione, deve essere comunque comunicata al dipartimento regionale formazione professionale - servizio gestione.
Le predette variazioni non dovranno, comunque, comportare cambiamenti per quanto riguarda la natura delle azioni e le caratteristiche di merito nei progetti approvati.
Non è in alcun modo ammissibile lo storno delle somme preventivate dalla voce "incentivi all'occupazione" nell'ipotesi in cui non venga attivata: in questo caso infatti deve essere detratta dall'ammontare del finanziamento complessivo.
Il piano finanziario approvato deve costituire la base per la formulazione del rendiconto. Il raffronto fra piano finanziario approvato e consuntivo presentato dall'organismo gestore (rappresentato da una elencazione di voci di spesa distinte tra somme impegnate e somme pagate), deve porre gli organi di controllo in grado di effettuare un immediato raffronto con gli importi preventivati.
Per un corretto riconoscimento dei costi in sede di rendiconto, gli stessi devono:
-  figurare nell'elenco dei costi ammissibili;
-  essere strettamente connessi all'azione approvata e realizzata;
-  essere documentati con giustificativi in originale;
-  essere conformi alle leggi contabili e fiscali nazionali;
-  essere registrati nel giornale di contabilità generale;
-  essere impegnati in un periodo compreso tra la data di approvazione del progetto da parte dell'autorità competente (o autorizzazione avvio attività o data di sottoscrizione dell'atto di adesione) e la data di conclusione delle attività progettuali comunicata all'Amministrazione regionale;
-  essere contenuti nei limiti degli importi approvati nel preventivo approvato;
-  essere sostenuti secondo i principi di economia e sana gestione finanziaria;
-  rispettare il rapporto costo-benefici;
-  essere congrui;
essere documentati con atti di impegno certi (contratti, fatture, dichiarazioni di credito, documento trasporto ecc.).
VIII.1.1.  Compiti degli uffici periferici
Entro e non oltre sessanta giorni dalla conclusione delle attività progettuali, i beneficiari del finanziamento hanno l'obbligo di presentare il rendiconto.
Il rendiconto deve essere presentato alla direzione del servizio ufficio provinciale del lavoro, competente territorialmente che, per la revisione, potrà avvalersi anche delle proprie unità operative decentrate - sezioni circoscrizionali per l'impiego.
Il rendiconto dovrà essere corredato da una dichiarazione con la quale il rappresentante legale dell'organismo beneficiario attesti:
g)  la veridicità e l'esattezza dei dati in esso contenuti e delle prove documentali ad essi riferite;
h)  di non posto a carico di altri finanziamenti i costi imputati all'azione rendicontata.
Parziali o totali inutilizzazioni dei fondi pubblici percepiti per la realizzazione dell'azione finanziata devono essere immediatamente restituiti alla Regione siciliana.
Dell'avvenuto rimborso deve essere esibita attestazione in sede della verifica amministrativo-contabile.
Il finanziamento concesso rappresenta la misura massima del contributo erogabile, anche nell'ipotesi in cui le spese ammissibili e documentate superino quelle preventivate.
Qualora l'azione sia stata realizzata al di sotto della soglia del 50%, l'ufficio del lavoro ne darà immediata comunicazione al dipartimento formazione professionale che potrà disporre la revoca del finanziamento e la restituzione delle anticipazioni eventualmente erogate, previa verifica del mancato raggiungimento degli obiettivi progettuali.
Le risultanze contabili delle operazioni di verifica devono essere trasmesse, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del rendiconto, unitamente a copia dell'attestazione del rimborso, al dipartimento formazione professionale - servizio gestione - per la liquidazione dell'eventuale saldo.
VIII.2.  Costi
Le voci di costo si riconducono, generalmente, alle macrovoci sotto indicate:
A)  spese per i destinatari delle azioni;
-  spese per la preparazione delle attività;
-  spese per la realizzazione delle azioni, spese gene rali e di gestione;
-  spese per le risorse umane.
Ai fini di una più agevole rendicontazione, l'organismo gestore dovrà provvedere alla predisposizione di appositi fascicoli, distinti per azioni e, successivamente, per macrovoci e per singole voci di spesa, coerentemente con il budget approvato, contenenti tutta la documentazione da esibire al momento del controllo.
Alle diverse categorie di macrovoci sono applicate le medesime metodologie di rendicontazione.
VIII.2.1.  Destinatari
Alla macrovoce destinatari vanno imputate tutte le spese relative ai destinatari delle azioni, così distinte:
-  indennità di frequenza / retribuzione oraria / sostegno al reddito / borse di formazione / incentivi all'occupazione / voucher;
-  assicurazioni destinatari;
-  spese di viaggio;
-  spese di vitto;
-  spese di pensione completa;
-  stages / work experiences.
VIII.2.1.1.  Indennità destinatari
E' calcolata moltiplicando l'importo indennità oraria per le ore di effettiva presenza dei partecipanti, desunte dai registri di presenza. Per tale voce dovrà essere redatto un prospetto riepilogativo distinto per allievo, per numero di giorni e per numero di ore di frequenza.
Allo stesso modo ogni altro incentivo, borsa o sussidio erogato ai destinatari dovrà essere subordinato alla effettiva frequenza alle azioni e, in tal senso, documentato con appositi prospetti.
Quanto corrisposto ai destinatari è equiparato, per legge, a reddito da lavoro e come tale soggetto agli obblighi fiscali (il rapporto fra l'organismo gestore ed il destinatario dell'azione non dà comunque luogo a rapporto di lavoro dipendente).
Sono previsti incentivi all'occupazione in favore delle imprese che assumono, nell'ambito del progetto, con contratto a tempo indeterminato, nella misura di E 7.500,00 per ogni unità lavorativa assunta. Per ottenere l'incentivo occorre dimostrare il rapporto di dipendenza dall'azienda per almeno 52 settimane.
Per il personale occupato, è previsto il rimborso a favore del datore di lavoro del costo sostenuto in termini di retribuzioni (ordinarie) per la partecipazione dei propri dipendenti all'azione formativa e deve essere commi surato alle reali ore di presenza al corso.
In caso di lavoratori autonomi, titolari d'azienda o personale che riveste cariche sociali è ammesso il costo orario commisurato alla retribuzione lorda della prima qualifica dirigenziale prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile alla categoria merceologica di appartenenza e, comunque, non superiore ai parametri previsti dalla presente circolare, ove applicabili.
L'ammissibilità dell'impegno passivo dell'imprenditore, secondo i parametri predetti, può peraltro configurarsi soltanto ai fini del cofinanziamento privato.
Il costo orario del partecipante occupato, di norma, si determina sulla base del costo orario con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro ed alle eventuali contrattazioni aziendali che prevedano condizioni di maggior favore.
E' previsto altresì il rimborso (voucher) delle spese sostenute per l'utilizzo di servizi e strutture al fine di sostenere la partecipazione al progetto.
Documentazione da esibire in sede di rendiconto
-  Disoccupati: ricevute e/o dichiarazioni di credito firmate dai destinatari, con autocertificazione relativa alle detrazioni di legge.
-  Occupati: libro paga, libro matricola, cedolini paga, prospetto costo orario medio lavoro ordinario, elaborato dall'azienda, DM/10M un.
-  Lavoratori autonomi, titolari d'azienda o personale che riveste cariche sociali: autocertificazione relativa all'impegno orario ed al costo orario di riferimento.
-  Per tutte le tipologie di destinatari: prospetto riepilogativo distinto per persona, per numero di giorni di frequenza e per numero di ore di effettiva presenza.
-  Per gli incentivi all'occupazione: libro paga, libro matricola, cedolini paga, relativi al periodo di riferimento, nonché la fattura o altro documento contabile regolare ai fini fiscali, da cui risulti l'avvenuta erogazione dell'incentivo ed il riferimento al codice del progetto FSE.
-  Per i voucher: ricevuta cui è allegata la fattura o altro documento contabile regolare ai fini fiscali, da cui risulti l'avvenuta erogazione del servizio ed il riferimento al codice del progetto FSE.
L'assicurazione dei destinatari riguarda l'assicurazione INAIL e i relativi premi di assicurazione. Possono essere attivate assicurazioni aggiuntive a quella obbligatoria dell'INAIL per i rischi connessi all'azione finanziata.
Documentazione da esibire in sede di rendiconto
-  Copia denuncia INAIL.
-  Attestato pagamento assicurazione INAIL.
-  Autoliquidazione INAIL.
-  Polizza ed attestato di pagamento polizza aggiuntiva.
VIII.2.1.2.  Rimborso spese di viaggio
Sono ammissibili le spese riferite al trasporto dei destinatari dalla propria residenza alla sede dell'attività con l'utilizzo di mezzi pubblici urbani e/o extraurbani.
Il ricorso a mezzi di trasporto diversi da quelli pubblici deve essere motivato da specifiche esigenze (mancanza di collegamenti o incompatibilità di orari dei mezzi pubblici): in questi casi, comunque, il rimborso sarà equivalente al costo del biglietto del mezzo pubblico.
Potranno utilizzarsi mezzi di trasporto collettivi, qualora ve ne sia una chiara necessità, dandone comunque comunicazione alla pubblica amministrazione.
Documentazione da esibire in sede di rendiconto
-  Dichiarazione del partecipante del numero dei viaggi effettuati.
-  Ricevute e/o dichiarazioni di credito firmate dallo stesso, corredate da biglietti o dagli abbonamenti ai mezzi pubblici utilizzati.
-  Richiesta e relativa autorizzazione della pubblica amministrazione per uso di mezzi di trasporto collettivi diversi da quelli pubblici.
-  Per utilizzo di mezzi di trasporto ad uso collettivo: acquisizione di almeno tre preventivi.
-  Contratto con la ditta di trasporto.
-  Fatture o ricevute quietanzate e/o lettere di credito.
VIII.2.1.3.  Vitto
Sono ammissibili i costi effettivamente sostenuti per tale voce di spesa, per le azioni che comportino un impegno di frequenza superiore alle 6 ore giornaliere, sia per destinatari disoccupati che per il personale dipendente. Nel caso di personale dipendente potrà essere rimborsato quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria applicato (indennità di mensa).
Per il vitto, l'organismo gestore potrà:
-  avvalersi di un servizio di mensa (struttura gestita in azienda);
-  attivare una convenzione all'esterno: il costo del singolo pasto dovrà risultare dalla convenzione stipulata con il fornitore;
-  utilizzare "buoni pasto" / "ticket" da consumarsi presso esercizi convenzionati.
Documentazione da esibire in sede di rendiconto
-  Prospetto numero pasti erogati per ogni giornata/per singolo allievo.
-  Dichiarazioni dei destinatari di aver usufruito del servizio, sottoscritte dalla ditta fornitrice e dal legale rappresentante dell'organismo gestore.
-  Convenzione e fatture per fornitore servizio di vitto.
-  Specifico prospetto a firma dei destinatari relativo alla consegna dei buoni pasto o ticket.
VIII.2.1.4.  Pensione completa
E' prevista per motivate esigenze progettuali (destinatari provenienti da località distanti dalle sede delle attività oltre 40 km..).
E' ammissibile la spesa per la pensione completa presso strutture alberghiere di categoria non superiore alla seconda (hotel 3 stelle).
In caso di ricorso ad affitto di appartamenti arredati, il contratto dovrà essere registrato e dovrà contenere tutte le indicazioni relative al progetto: tale fattispecie sarà ammessa solo in caso di comprovata necessità (assenza di strutture ricettive in zona) e dovrà essere comunicata e preventivamente autorizzata dall'Amministrazione regionale.
Documentazione da esibire in sede di rendiconto
-  Convenzione stipulata con struttura alberghiera.
-  Fattura quietanzata o dichiarazione di credito della struttura che ha erogato il servizio con l'indicazione dei nominativi dei beneficiari.
-  Dichiarazione completa con l'indicazione dei giorni, firmata da ciascun allievo, attestante la fruizione del servizio.
-  Attestazione rilasciata dal comune di residenza del destinatario o dal gestore del servizio pubblico di trasporto circa l'incompatibilità degli orari dei mezzi pubblici.
-  Eventuale contratto d'affitto registrato.
-  Dichiarazione completa con l'indicazione del periodo, firmata da ciascun allievo, attestante l'utilizzo del l'appartamento.
VIII.2.1.5.  Stages/Work experiences
Sono ammissibili le spese per lo stage inteso come fase di applicazione diretta di quanto appreso teoricamente, che non si svolge presso la sede operativa dell'organismo gestore beneficiario del finanziamento, ma presso aziende, studi professionali, o altre strutture produttive.
Lo stage deve essere regolato da una convenzione o con lettera di incarico, controfirmata per accettazione dalla struttura ospitante, dalla quale deve risultare:
a)  la tipologia dell'attività (durata, frequenza, orario);
b)  i nominativi dei partecipanti e le mansioni attribuite;
c)  i diritti e gli obblighi fra le parti.
Per quanto non previsto in materia dalla presente circolare, si rinvia alle circolari di riferimento (ad esempio, tirocini formativi e di orientamento regolamentati con circolare 20 ottobre 2000, n. 26, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 17 novembre 2000, n. 52 e circolare n. 22/AG del 28 novembre 2002).
Documentazione da esibire in sede di rendiconto
-  Contratto o convenzione tra organismo gestore e soggetto ospitante.
-  Registri o specifici fogli di presenza.
-  Certificazione rilasciata dalla struttura ospitante con l'indicazione di inizio e termine dell'attività, durata complessiva, elenco analitico degli ospitati, nominativo del tutor d'impresa, oggetto dell'attività svolta, obiettivi raggiunti.
-  Fattura analitica e relativa quietanza inerente il rimborso del costo orario del tutor d'impresa (personale dipendente dall'azienda ospitante).
VIII.2.2.  Spese preparazione attività
Tra questi costi si distinguono quelli inerenti a:
1)  progettazione;
2)  elaborazione dispense;
3)  promozione, sensibilizzazione, informazione e pub blicizzazione;
4)  selezione destinatari;
5)  esami finali.
VIII.2.2.1. Progettazione
L'attività di progettazione dell'intervento, ai fini del riconoscimento delle spese, deve essere visibile e verificabile.
Non può intendersi, quindi per progettazione, la compilazione della domanda di contributo o finanziamento, né la predisposizione del progetto sui formulari di rito.
La progettazione dovrà pertanto risultare da:
-  ricerche ed indagini di mercato strettamente connessi con i contenuti e gli specifici obiettivi dell'interven to stesso;
-  progetto esecutivo, inteso quale descrizione dettagliata delle azioni, dei contenuti, degli obiettivi, del l'eventuale profilo professionale da conseguire, dello sviluppo dei moduli didattici, dell'individuazione delle risorse umane, delle metodologie di attuazione, della programmazione e pianificazione delle azioni, della puntuale descrizione di quant'altro necessario per programmare l'intervento stesso.
Documentazione da esibire in sede di rendiconto
In linea generale sono da applicarsi le stesse indicazioni fornite per il personale esterno/interno.
-  Progetto esecutivo controfirmato dall'estensore.
-  Curriculum del progettista.
-  Lettera d'incarico firmata per accettazione/convenzione.
-  Autocertificazione attestante il numero di ore di impegno svolto.
-  Fattura o ricevuta quietanzata e/o lettera di credito.
VIII.2.2.2.  Elaborazione dispense
L'attività di elaborazione di dispense, ai fini del riconoscimento delle spese, deve essere visibile e verificabile.
Documentazione da esibire in sede di rendiconto
-  Convenzione/lettera d'incarico e relative fatture o ricevute di pagamento, per il prodotto realizzato/servizi acquistati.
-  Dichiarazione attestante l'originalità dell'elaborato prodotto.
VIII.2.2.3.  Preparazione materiale per la formazione a distanza
E' ammessa la spesa per modifica di materiale standard o preparazione materiali originali.
Documentazione da esibire in sede di rendiconto
-  Convenzione/lettera d'incarico e relative fatture o ricevute di pagamento, per il prodotto realizzato/servizi acquistati.
-  Dichiarazione attestante l'originalità dell'elaborato prodotto.
VIII.2.2.4.  Promozione, sensibilizzazione, informazione e pubblicizzazione
Sono ammissibili le spese sostenute per avvisi pubblici (manifesti, locandine, inserzioni sui giornali, spot radio- televisivi etc), acquisizione di strumenti finalizzati alla pubblicità e diffusione del progetto e delle singole azioni, alla organizzazione di manifestazioni (convegni, seminari, work shop, ecc...), alla pubblicazione di risultati ecc.
Documentazione da esibire in sede di rendiconto
-  Almeno tre preventivi (salvo per la pubblicazione di bandi su giornali e/o spot radio televisivi).
-  Lettera d'incarico/convenzione per l'organizzazione di manifestazioni.
-  Contratti con ditte specializzate in caso di produzione di Cd/Rom, prodotti multimediali, gestioni spazi WEB ecc.
-  Fatture accompagnatorie e/o lettere di credito e/o fatture.
-  Copie documentazione prodotta (avvisi, brochures, manifesti, locandine, giornali, Cd/Rom, ecc.).
VIII.2.2.5.  Selezione dei destinatari
Sono ammissibili i costi sostenuti dall'organismo gestore relativamente alla selezione dei destinatari.
Questi costi sono rappresentati dal compenso per i selezionatori, i quali possono essere rappresentati da personale esterno od interno all'organismo gestore, o dal costo della società incaricata del servizio.
Documentazione da esibire in sede di rendiconto
-  Verbale di selezione.
-  Copie degli strumenti di selezione utilizzati.
-  Lettere d'incarico/convenzione.
-  Fatture o ricevute quietanzate e/o lettere di credito.
VIII.2.2.6.  Esami finali
Sono ammissibili le spese riferite ai componenti della commissione di esame finale.
Agli stessi competono: il gettone di presenza, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio.
Documentazione da esibire in sede di rendiconto
-  Lettere d'incarico.
-  Fatture o ricevute quietanzate e/o lettere di credito.
Per quanto non espressamente indicato, è valido il criterio della trasparenza e della coerenza con la normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di Fondo sociale europeo.
VIII.2.3.  Spese per la realizzazione delle azioni, spese generali e spese di gestione
In questa macrovoce vanno iscritte le seguenti voci di spesa:
-  spese per attrezzature;
-  servizi e materiali per esercitazioni pratiche ad uso individuale o collettivo;
-  materiali di consumo;
-  spese generali;
-  spese di gestione.
VIII.2.3.1.  Spese per le attrezzature
I costi relativi alle attrezzature utilizzate per l'azione formativa, si riferiscono all'affitto, al leasing, all'ammortamento e all'acquisto.
Per l'affitto delle attrezzature deve essere stipulato apposito contratto, nel quale dovranno essere indicate le eventuali condizioni previste per il riscatto delle stesse da parte dell'organismo o di terzi.
Per il leasing, è ammissibile la spesa per il periodo di utilizzo delle attrezzature, con esclusione di costi per il riscatto, gli oneri amministrativi, bancari e fiscali ad esso collegati.
Per i beni di proprietà dell'organismo, potrà essere ammessa a finanziamento una spesa corrispondente al l'am mortamento ordinario, secondo la normativa fiscale in vigore al momento della presentazione del progetto e riferita alle effettive ore di utilizzo.

(formula calcolo dell'ammortamento)

Valore d'acquisto x tasso ammortamento x ore di utilizzo
Ore annue convenzionali

Sono ammesse le sole quote di ammortamento relative ai beni di proprietà dell'operatore il cui costo sia superiore ad E 516,46, con periodo di ammortamento superiore a 12 mesi sulla base dei coefficienti fissati dalla normativa vigente.
Per le attrezzature il cui costo sia inferiore ad E 516,46, la spesa è interamente ammissibile.
L'ammortamento di beni e attrezzature soggette a rapida obsolescenza verrà calcolato sulla base di un periodo non inferiore a tre anni per la prima categoria e a due anni per la seconda categoria, con l'utilizzo dei coefficienti sopra citati per il periodo di utilizzo.
Le quote d'ammortamento delle attrezzature di proprietà dell'organismo gestore potranno essere ammesse a rimborso, purché l'organismo gestore dichiari, sotto la propria responsabilità, che le stesse non sono state acquistate con contributi erogati da enti pubblici.
E' ammissibile la spesa sostenuta per l'acquisto di attrezzature specifiche minute, il cui valore unitario non superi la somma di E 500,00 (IVA inclusa), sempreché queste non costituiscano parte integrante di un laboratorio (es. stampante).
Sono ammissibili per intero l'acquisto di software e i costi relativi alle licenze d'uso per la durata del progetto formativo: nell'ipotesi di acquisto, verrà riconosciuta la quota di ammortamento; nell'ipotesi di leasing verranno riconosciuti i canoni relativi al periodo di utilizzo.
Nel caso di acquisto espressamente riferito ad attività ricadenti nel P.O.R. Sicilia 2000-2006 - che dovrà risultare, quindi, nella fattura di acquisto e nelle relative licenze d'uso - sarà riconosciuto il costo di acquisto per intero. In quest'ultima ipotesi il software non potrà essere utilizzato per altre attività, anche a carattere privatistico, mentre potrà essere utilizzato per attività formative F.S.E. negli anni successivi a costo zero (ad eccezione del costo relativo agli aggiornamenti dello stesso).
Documentazione da esibire in sede di rendiconto
-  Contratti di affitto/ noleggio/acquisto attrezzature con indicazione del numero e tipologia delle attrezzature, durata del contratto in ore o giorni, costo unitario ed eventuali servizi compresi, numero delle rate e canone, registrati a norma di legge.
-  Fatture quietanzate e/o lettere di credito.
-  Documenti di trasporto.
-  Preventivi di almeno tre ditte fornitrici.
-  Prospetto dei beni ammortizzati (per i beni di proprietà dell'organismo), secondo la normativa vigente, corredato da fatture originarie, indicante la categoria del bene (1ª, 2ª, ecc.), la quota e l'importo dell'ammortamento, nonché la somma imputata al finanziamento pubblico.
-  (Per i beni acquistati) dichiarazioni conformi all'art. 30, paragrafo 4 del regolamento n. 1260/99 ed alla norma 4 del regolamento n. 1145/03, concernenti la natura, la destinazione d'uso per almeno cinque anni e la condizione che il bene non abbia fruito, nel corso degli ultimi sette anni, di un contributo nazionale o comunitario, nonché la documentazione comprovante l'economicità rispetto al valore di mercato.
-  Dimostrazione, eventualmente anche attraverso perizia tecnica giurata, della convenienza, della economicità e del valore di mercato del bene usato.
-  Registro dei cespiti ammortizzabili.
-  Contratto di leasing, con relativo prospetto di ammortamento, secondo la normativa fiscale vigente, con descrizione del bene, del locatore, del costo complessivo e di quello capitale di vendita.
-  Dichiarazione del legale rappresentante relativa al fatto che le attrezzature utilizzate nel progetto non abbiano già usufruito di contributi pubblici.
-  Dichiarazione di impegno del legale rappresentante relativa al fatto che le attrezzature acquisite in proprietà rimarranno destinate, conformemente al loro uso, per almeno cinque anni dal momento dell'acquisizione.
-  Fatture acquisto software e/o lettere di credito, e relative licenze d'uso.
-  Scheda di utilizzo/disponibilità delle attrezzature sottoscritta da tutti gli allievi.
VIII.2.3.2.  Materiale in dotazione collettiva e per esercitazioni
In tale voce vanno iscritte tutte quelle spese riferite al costo reale dei beni e dei servizi, la cui tipologia sia già stata analiticamente descritta nella proposta formativa.
Di regola il materiale in dotazione collettiva e' quello affidato ai docenti, ai tutors o ad altro personale che ne sottoscrive la presa in consegna e ne giustifica l'utilizzo.
Relativamente ai materiali di consumo sono ammissibili le spese per l'acquisto di materiale necessario per l'attività di supporto alle azioni (carta per fotocopie, toner per fotocopiatori, nastri o cartucce per stampanti etc).
Documentazione da esibire in sede di rendiconto
-  Elenco dei servizi e dei materiali acquistati.
-  Documenti di trasporto o fatture accompagnatorie.
-  Convenzione e relative fatture o ricevute di pagamento, per i servizi acquistati.
-  Dichiarazione attestante l'originalità dell'elaborato prodotto.
VIII.2.3.3.  Materiale in dotazione individuale
Trattasi di spese sostenute per materiale didattico di uso personale consegnato ai destinatari gratuitamente e senza obbligo di restituzione per i quali i beneficiari rilasceranno ricevuta (penne, quaderni, dispense, block notes, calcolatrici etc).
Documentazione da esibire in sede di rendiconto
-  Documenti di trasporto e/o fatture accompagnatorie.
-  Dichiarazioni a firma destinatari del materiale ricevuto.
VIII.2.3.4.  Spese generali
Comprendono una serie di costi in prevalenza indiretti che essendo, talvolta, difficilmente quantificabili, sono tuttavia ammissibili in quanto connessi al finanziamento ed alla gestione dell'azione formativa.
La competenza della spese generali comprende tutto il periodo impegnato per la realizzazione del progetto, dalla data della sua approvazione da parte del dipartimento formazione professionale.
L'ammortamento degli immobili costituisce spesa ammissibile a condizione che:
-  gli immobili oggetto di ammortamento non abbiano già fruito di contributi pubblici;
-  il costo dell'ammortamento sia calcolato secondo le norme fiscali vigenti (D.P.R. n. 600/1973 e D.P.R. n. 917/1986) ed in base ai coefficienti fissati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
-  il costo di ammortamento sia direttamente riferito al periodo dell'attività progettuale;
-  il bene sia inserito nel libro dei cespiti.
Assumono particolare rilevanza le seguenti spese:
-  immobili;
-  manutenzioni;
-  riscaldamento;
-  energia elettrica;
-  spese telefoniche;
-  spese postali;
-  cancelleria per la segreteria;
-  perizie tecniche;
-  assicurazioni;
-  imposte , tasse ed oneri;
-  fideiussioni;
-  spese per la costituzione di associazione temporanea di scopo;
-  altro.
Documentazione da esibire in sede di rendiconto
-  Contratto di locazione registrato a norma di legge, con l'indicazione del canone iniziale e dei successivi aggiornamenti.
-  Contratto di comodato d'uso.
-  Prospetto riepilogativo delle fatture suddivise in sottovoci (locazione, spese condominiali, pulizia, ecc.), sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente beneficiario.
-  Prospetto dettagliato delle fatture sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente beneficiario.
-  Fatture o ricevute quietanzate e/o lettere credito per affitto locali.
-  Fatture per utenze elettriche, telefoniche e d'acqua.
-  Fatture per le spese notarili.
-  Copia del contratto di fidejussione.
-  Specifica spese postali.
-  Distinta acquisto valori bollati.
-  Fatture o ricevute e/o lettere di credito per interventi di manutenzione ordinaria locali.
-  Fatture o ricevute e/o lettere di credito per interventi di adeguamento locali.
-  Lettera d'incarico, fattura o ricevuta quietanzata e/o lettere di credito, per le perizie tecniche.
-  Prospetto dettagliato delle giornate/periodi di effettivo utilizzo dell'immobile (o quote di esso) destinato alle attività progettuali, sottoscritto dal legale rappresentante dell'organismo attuatore (per i beni di proprietà del l'organismo), corredato da fatture originali.
-  Registro dei cespiti ammortizzabili.
VIII.2.3.4.  Spese di gestione
Comprendono una serie di costi attinenti alla gestione del progetto. Assumono particolare rilevanza le seguenti spese:
-  segreteria e amministrazione;
-  personale ausiliario.
Per quanto riguarda il personale si rinvia alla documentazione prevista per il personale interno/esterno. In caso di delega la documentazione è la seguente.
Documentazione da esibire in sede di rendiconto
-  Convenzione.
-  Fattura, ricevuta e/o lettera di credito.
VIII.2.4.  Risorse umane
Alla voce "risorse umane" vanno imputate tutte le spese concernenti le attività del personale sia esso interno all'organismo gestore che esterno, nonché le spese per vitto, alloggio e viaggi del suddetto personale.
VIII.2.4.1.  Personale interno
Per le attività svolte dal personale dipendente, interno all'organismo, il costo orario ammissibile sarà quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento dell'ente o azienda da determinarsi con lo stesso procedimento che regola il rimborso orario a favore del datore di lavoro evidenziato per la voce indennità destinatari occupati.
Documentazione da esibire in sede di rendiconto
-  Libro paga.
-  Libro matricola.
-  Buste paghe o cedolini quietanzati.
-  Mod. DM10 e altri documenti per i versamenti dei contributi.
-  Per i dipendenti assunti con contratto a causa mista produrre l'autorizzazione con l'indicazione della data d'inizio, la scadenza e la quota di sgravio.
-  Quietanze pagamento TFR.
-  Certificazione rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro l'assenza di personale di pari professionalità nelle liste provinciali di mobilità.
-  Nominativi per i quali sono state sottoscritte polizze Inail.
-  Per le attività non corsuali, report di attività controfirmato dal legale rappresentante o dal responsabile di progetto.
-  Prospetto dettagliato costo/orario a firma legale rappresentante.
-  Prospetto numero ore attività distinte per nominativo.
-  Curricula e ordini di servizio.
-  Registro attestante l'attività svolta.
VIII.2.4.2.  Personale esterno
Gli incarichi conferiti a soggetti esterni all'organismo gestore, in possesso di esperienze professionali ed adeguati titoli di studio devono essere supportati da un contratto, o da altre forme di obbligazione secondo le previsioni di legge vigenti, in cui deve essere chiaramente indicato oltre alla prestazione oggetto dell'incarico, il periodo in cui deve essere effettuata, la durata in ore e/o giorni, il corrispettivo orario (distinguendo il costo ammesso a rendiconto dal compenso pattuito), la data di stipula, la durata dell'incarico, la tipologia della prestazione (occasionale, a progetto, ecc.).
L'incaricato dovrà consegnare all'organismo gestore apposita autocertificazione attestante eventuale rapporto di lavoro dipendente con strutture pubbliche e, eventual men te, apposita autorizzazione allo svolgimento dell'attività.
Dovrà altresì autocertificare eventuale gestione separata INPS e di essere o meno soggetto IVA.
Documentazione da esibire in sede di rendiconto per singolo incarico
-  Curricula.
-  Contratto.
-  Lettera di incarico/contratti di consulenza sottoscritti dalle parti.
-  Certificazione rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro l'assenza di personale di pari professionalità nelle liste provinciali di mobilità.
-  Fattura, ricevuta e/o lettera di credito.
-  Prospetto delle ore di attività svolte con riferimento ai giorni, al progetto, all'azione, sottoscritto dal soggetto.
-  Ricevuta versamento IRPEF relative alle ritenute d'acconto operate sui compensi erogati.
-  Copia di denuncia INAIL in caso di collaborazioni coordinate e continuative.
-  Ricevuta versamento INPS (gestione separata legge n. 335/95) del 10% o 13% se dovuta (a carico della gestione saranno riconosciuti i 2/3 del versamento).
-  Autocertificazione del soggetto incaricato.
-  Registro dell'azione.
-  Relazione sull'attività svolta.
-  Eventuali prodotti dell'azione o della attività (ricerche, pubblicazioni, dispense ecc.).
VIII.2.4.3.  Spese di coordinamento/direzione
Incarico conferito a soggetto responsabile dell'attuazione del progetto o dell'azione.
Documentazione da esibire in sede di rendiconto
-  Curricula.
-  Contratto.
-  Lettera di incarico/contratti di consulenza sottoscritti dalle parti.
-  Certificazione rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro l'assenza di personale di pari professionalità nelle liste provinciali di mobilità.
-  Fattura, ricevuta e/o lettera di credito.
-  Prospetto delle ore di attività svolte con riferimento ai giorni , al progetto, all'azione, sottoscritto dal soggetto.
-  Ricevuta versamento IRPEF relative alle ritenute d'acconto operate sui compensi erogati.
-  Ricevuta versamento INPS (gestione separata legge n. 335/95) del 10% o 13% se dovuta (a carico della gestione saranno riconosciuti i 2/3 del versamento).
-  Autocertificazione del soggetto incaricato.
-  Registro dell'azione.
-  Relazione (in forma di autocertificazione) circa le attività svolte, il numero di ore e giorni di impegno.
VIII.2.4.4.  Spese per comitati tecnico-scientifici / equipes di valutazione
Sono ammissibili i compensi relativi ai gettoni di presenza alle singole riunioni ed eventuali compensi riferiti ad attività desk.
Documentazione da esibire in sede di rendiconto
-  Lettere di nomina dei singoli componenti.
-  Curriculum dei componenti.
-  Fogli / registri presenza riunioni firmati dai componenti e dal presidente dell'organo.
-  Regolamento dell'organo.
-  Quietanze o dichiarazioni di credito con l'indicazione dei giorni delle riunioni.
-  Estratto del verbale con incarichi specifici dati a singoli componenti.
-  Eventuali relazioni e prodotti delle attività per le elaborazione di materiali, a firma del soggetto incaricato.
-  Quietanza o dichiarazioni di credito con l'indicazione del numero di ore di attività svolta.
-  Ricevute versamento IRPEF relative alle ritenute d'acconto operate sui compensi erogati.
VIII.2.4.5.  Spese per vitto, viaggi e alloggio del personale
Sono ammissibili le spese relative al viaggio e al vitto, all'alloggio per il personale proveniente da località distanti oltre i 40 km. dalla sede delle azioni.
Per il personale amministrativo e di coordinamento sono rimborsabili le spesa di trasferta, se strettamente collegate alle attività svolte per il progetto.
Documentazione da esibire in sede di rendiconto
Nota spese intestata al beneficiario del servizio con descrizione analitica dei costi sostenuti corredata da:
-  Viaggi:
a)  biglietti originali mezzi pubblici (aereo, treno, autobus ecc);
b)  autorizzazione all'uso del mezzo proprio;
c)  prospetto liquidazione rimborso uso del mezzo proprio;
d)  attestazione ACI circa la distanza chilometrica effettuata.
-  Vitto e alloggio:
a)  fatture quietanzate della struttura che ha erogato il servizio intestate all'organismo gestore, con indicazione del nominativo della/delle persona/persone fisica/fisiche beneficiaria/beneficiarie del servizio;
b)  (in alternativa) ricevute intestate al beneficiario del servizio con dettagliata descrizione del servizio erogato (n. di pasti, n. di pernottamenti, date ecc.).

CAPITOLO IX
Formazione continua e per neo assunti

IX.1.  Premessa
L'obiettivo della misura 3.09 è quello di realizzare interventi di formazione delle occupate e degli occupati all'interno sia di progetti di sviluppo locale e settoriale (ad esempio patti territoriali e contratti d'area) sia di piani formativi aziendali e territoriali non rientranti nei progetti di intervento del fondo della formazione continua ex legge n. 236/93.
IX.2.  Azioni previste
I progetti dovranno essere redatti utilizzando il formulario disponibile sul sito ufficiale del P.O.R. Sicilia 2000-2006 www.euroinfosicilia.it e potranno prevedere interventi di:
-  formazione individuale;
-  aggiornamento;
-  riqualificazione;
-  riconversione;
-  formazione rivolta a sistemi;
finalizzati a:
1)  aggiornamento delle qualifiche e all'acquisizione di nuove competenze da parte delle lavoratrici e dei lavoratori occupati, compresi i prestatori di lavoro temporaneo, con particolare riferimento alle lavoratrici ed ai lavoratori dipendenti da piccole e medie imprese (PMI) e a quelli di età superiore a 45 anni;
2)  acquisizione di competenze ed aggiornamento di neo-assunti, cioè di personale da selezionare, assumere e, quindi, mettere in formazione;
3)  aggiornamento delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi e dei piccoli imprenditori;
4)  aumento delle possibilità occupazionali delle lavoratrici e dei lavoratori interessati da forme contrattuali flessibili quali, in particolare, le lavoratrici ed i lavoratori stagionali, interinali e a tempo parziale;
5)  sostegno di nuove pratiche di rimodulazione dei tempi di lavoro all'interno dell'impresa.
Nel progetto può essere prevista l'analisi dei fabbisogni di competenze e professionalità dell'impresa/e e dei singoli lavoratori.
Tra le modalità di realizzazione dell'azione formativa potrà essere previsto anche il training on the job, l'addestramento in affiancamento a tutors o docenti, etc...
IX.3.  Destinatari
I destinatari dell'attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti delle imprese, aventi sede legale e/o operativa in Sicilia.
Sono ammessi sia i titolari di impresa che i soci di cooperative, purché in qualità di lavoratrici e lavoratori.
Sono altresì destinatari degli interventi le lavoratrici ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, apprendistato e altri contratti a causa mista, a condizione che la formazione erogata abbia natura integrativa e non sostitutiva rispetto agli obblighi di legge e contrattuali, nonché lavoratrici e lavoratori interessati da forme contrattuali flessibili.
IX.4.  Presentatori ed attuatori
I progetti possono essere presentati ed attuati da:
-  imprese, come definite dal codice civile;
-  consorzi di impresa;
-  associazioni temporanee di imprese - A.T.I. - (in caso d'impresa capofila, questa dovrà essere delegata con atto formale a presentare ed ad attuare il progetto);
-  associazioni di categoria, su mandato delle imprese associate per i propri dipendenti;
-  enti di formazione, su mandato espresso da parte dei committenti destinatari dell'intervento;
-  impresa, su mandato espresso da parte di altre imprese destinatarie dell'intervento;
-  enti bilaterali, istituiti come accordi interconfederali, stipulati dalle OO.SS., dei datori di lavoro e dei lavoratori, maggiormente rappresentative sul piano nazionale: per la natura di ente paritetico rappresentativo, i progetti presentati dagli stessi non necessitano del parere delle parti sociali.
Nel caso i soggetti attuatori siano associazioni temporanee di imprese, consorzi ed enti bilaterali, non si considerano deleghe le attività svolte dai soggetti consorziati con l'organismo attuatore e, ai fini del riconoscimento dei costi, si considerano le spese sostenute come spese dirette del consorzio, ente bilaterale o associazioni temporanee di imprese.
Nel progetto dovranno essere indicate, pena l'inammissibilità alla valutazione, le imprese che partecipano all'intervento formativo, presso le quali le lavoratrici ed i lavoratori destinatari degli interventi sono impiegati.
Dovrà, altresì, essere indicato, per ogni impresa, il numero e il profilo delle lavoratrici e dei lavoratori in formazione.
Non potranno essere presentate istanze di finanziamento per imprese ubicate in altre regioni.
IX.5.  Durata delle azioni e contributi pubblici
Le azioni previste nel progetto dovranno concludersi, di norma, entro 12 mesi dalla data di ammissione a finanziamento.
L'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, alla luce del regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore, secondo cui (5° considerando) "la regola de minimis lascia impregiudicata la possibilità che le imprese ricevano, anche per uno stesso progetto, aiuti di Stato autorizzati dalla commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria", ritiene di lasciare autonomia alle imprese sulla scelta della normativa cui riferirsi.
Pertanto:
A)  Le imprese beneficiarie dei contributi pubblici si obbligano a rispettare la regola de minimis in vigore, così come previsto dalla normativa comunitaria, qualora optino per tale regime. Ogni impresa coinvolta nel progetto potrà essere destinataria, quindi, di risorse pubbliche fino ad un massimo di E 100.000,00, anche se partecipa a più azioni. Tale importo è comprensivo di IVA, se dovuta. La richiesta di contributo pubblico dovrà essere calcolata dall'impresa in base agli aiuti rientranti nel de minimis ricevuti negli ultimi tre anni e valutando le future esigenze aziendali.
Le imprese presso le quali i lavoratori destinatari delle azioni sono occupati devono garantire, complessivamente, il finanziamento di almeno il 30% del costo del progetto.
B)  Le imprese che opteranno, invece, per gli aiuti di cui al regolamento CE n. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, dovranno impegnarsi a cofinanziare gli interventi per almeno:
1)  il 70% del costo totale per i progetti di formazione specifica riferiti a grandi imprese; contributo pubblico massimo pari al 30%;
2)  il 60% del costo totale per i progetti di formazione specifica riferiti a piccole e medie imprese; contributo pubblico massimo pari al 40%;
3)  il 45% del costo totale per i progetti di formazione generale riferiti a grandi imprese; contributo pubblico massimo pari al 55%;
4)  il 25% del costo totale per i progetti di formazione generale riferiti a piccole e medie imprese; contributo pubblico massimo pari al 75%.
IX.6. Intensità previste per gli aiuti alla formazione (regolamento n. 68/2001)

  | Formazione | Formazione | specifica | generale  
Grandi imprese fuori da aree assistite  | 25% | 50% 
PMI fuori da aree assistite  | 35% | 70% 
Zone ex art. 87, par. 3, lett. a) Trattato  | + 10% | + 10% 
Zone ex art. 87, par. 3, lett. c) Trattato  | +  5% | +  5% 
Lavoratori svantaggiati  | + 10% | + 10% 

Sono piccole e medie imprese (PMI) le imprese aventi meno di 250 dipendenti e aventi:
a)  o un fatturato annuo non superiore a E 40.000.000,00;
b)  o un totale di bilancio annuo non superiore a E 27.000.000,00;
c)  e in possesso del requisito di indipendenza.
Sono piccole imprese, le imprese aventi:
a)  meno di 50 dipendenti;
b)  o un fatturato annuo non superiore a E 7.000.000,00;
c)  o un totale di bilancio annuo non superiore a E 5.000.000,00;
d)  e in possesso del requisito di indipendenza.
Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso.
Questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:
-  se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto, sull'impresa;
-  se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso.
Sono finanziati a valere della misura 3.09 sia interventi di formazione specifica che interventi di formazione generale, come definiti dall'art. 2 del citato regolamen to n. 68/2001, e cioè:
a)  costituiscono interventi di formazione generale quelli diretti a fornire qualifiche trasferibili e a migliorare sostanzialmente l'occupabilità delle lavoratrici e dei lavoratori che ne hanno beneficiato. In particolare, è definita formazione generale quella che comprende insegnamenti che non sono applicabili unicamente sul posto di lavoro attuale o successivo della dipendente e del dipendente all'interno dell'impresa beneficiaria, essendo connessi al funzionamento generale dell'impresa e finalizzati a procurare qualifiche facilmente trasferibili ad altre imprese o altri settori di lavoro. A tal fine, sono in ogni caso considerate qualifiche trasferibili quelle per le quali la formazione sia garantita anche a personale dipendente da imprese diverse ovvero sia organizzata nell'ambito di una collaborazione fra varie imprese. Sono ugualmente considerati in ogni caso di formazione generale gli interventi il cui percorso si concluda con l'effettuazione di prove di verifica degli apprendimenti acquisiti da parte degli utenti e con una certificazione di frequenza con profitto rilasciata dall'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione;
b)  costituiscono interventi di formazione specifica quelli diretti principalmente a beneficio dell'impresa, in quanto rivolti a fornire alle lavoratrici ed ai lavoratori conoscenze finalizzate all'occupazione, attuale o futura, all'interno dell'impresa che attua i medesimi. La formazione specifica comporta insegnamenti teorici e pratici da impartire direttamente e principalmente sul posto di lavoro attuale o successivo della dipendente e del dipendente all'interno dell'impresa beneficiaria; essa è connessa esclusivamente all'attività specifica dell'impresa.
Si precisa che nei casi in cui non sia possibile stabilire se l'intervento formativo abbia carattere specifico o generale, si applicano le percentuali già riportate per la formazione specifica.
Il contributo pubblico concesso per ogni singolo progetto non potrà superare l'importo di E 1.000.000,00. Tale importo è comprensivo di IVA, se dovuta.
Il parametro massimo di contributo pubblico ora/allievo è fissato E 18,00, al netto del reddito dei destinatari dell'intervento, con un limite massimo di 300 ore di formazione per allievo.
Tra i costi della docenza è ammissibile la retribuzione del titolare di impresa anche quando sia docente in corsi di formazione professionale presso la propria impresa (in questo caso essa va però subordinata ad apposita autorizzazione regionale e limitata a casi particolari e giustificati).
IX.7.  Termine per la presentazione delle istanze
I progetti devono pervenire entro le date che saranno fissate, mediante bando pubblico, dal dipartimento regionale formazione professionale.
IX.8.  Modalità di selezione
I progetti verranno selezionati in base alla verifica della presenza dei requisiti di ammissibilità ed alla rispondenza con le linee programmatiche della misura.
Essi non saranno soggetti, però, ad una valutazione comparativa in modo da garantire a tutte le imprese presentatrici, in presenza delle condizioni di ammissibilità, il finanziamento.
Pertanto, al fine di garantire il più esteso accesso da parte delle imprese ai finanziamenti disponibili ed evitare eventuali situazioni di monopolio settoriale, territoriale o di gruppi di imprese nell'utilizzo dei finanziamenti, nella selezione dei progetti si terrà conto dei rapporti fra costo del progetto e numero di occupati realizzati.
IX.9.  Progetti avviati
I progetti concernenti la formazione per neo assunti, presentati prima della pubblicazione della presente circolare ed avviati, dietro autorizzazione del dipartimento regionale della formazione professionale - servizio gestione - sotto la responsabilità finanziaria del proponente, in caso di non ammissione a finanziamento, dovranno essere ripresentati utilizzando la modulistica vigente.
IX.10.  Rinvio
Per quanto non previsto nel presente capitolo, si rinvia ai precedenti.

CAPITOLO X
Il voucher di conciliazione

La programmazione del Fondo sociale europeo per il periodo 2000/2006 si pone prioritariamente come rilevante elemento di sostegno nei confronti delle politiche che gli Stati membri attuano in tema di sviluppo del mercato del lavoro e delle risorse umane.
In tale contesto il regolamento CE n. 1784/1999 relativo al Fondo sociale europeo individua, all'articolo 3, le tre macro tipologie di azioni che possono usufruire del sostegno del Fondo medesimo.
Tra queste, unitamente alle azioni rivolte alle persone ed alle azioni di assistenza a strutture e sistemi, si prevedono le "misure di accompagnamento" le quali, tra l'altro, garantiscono "sostegno nel quadro della prestazione di servizi ai beneficiari, tra cui fornitura di servizi a strutture per l'assistenza a familiari".
Nella risoluzione del Consiglio e dei Ministri incaricati dell'occupazione e della politica sociale del 29 giugno 2000, concernente la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini all'attività professionale e alla vita familiare, si traggono delle indicazioni agli Stati membri relativamente alla promozione della partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini all'attività professionale e alla vita familiare. Condizione indispensabile per un equilibrio di genere nella società. In un'ottica di approccio globale e integrato di conciliazione - fattore di realizzazione personale nella vita pubblica, sociale, familiare e privata, valore sociale fondamentale e responsabilità della società - il P.O.R. Sicilia prevede il "voucher" quale strumento atto a facilitare l'accesso, in modo paritetico, sia alle donne che agli uomini, ad attività del sistema formativo ovvero l'ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro attraverso la rimozione di ostacoli riconducibili alla gestione familiare. Le azioni che prevedono tali voucher sono collocate nell'ambito del Policy Field E, obiettivo E.1 e sono trasversali al programma. Il Policy Field in questione dispone globalmente, nel secondo periodo di programmazione, di una quota di "almeno il 10%" delle risorse complessive.
Le presenti disposizioni hanno lo scopo di definire le modalità e le procedure per la gestione della misura di accompagnamento denominata "voucher alla persona".
X.1.  Costi ammissibili
Il voucher si configura nell'ambito delle azioni a favo re di persone, quale sostegno alla partecipazione ad azioni di politica del lavoro e di inserimento lavorativo in particolari momenti della loro vita, al fine di rendere compatibili i fabbisogni formativi e/o le esigenze lavorative con i vincoli di carattere familiare (anche in coerenza con le finalità della legge n. 53/2000).
A tali fini può venire concesso un bonus spendibile per l'accesso ai servizi pubblici e privati mediante il quale viene autorizzato il rimborso delle spese sostenute e regolarmente documentate.
Sono rimborsabili spese per un importo massimo mensile di E 516,46, oneri fiscali compresi. L'importo da rimborsare è calcolato sulla base delle spese effettivamente sostenute ed equiparato al costo di mercato del servizio nella specifica area di riferimento.
X.1.  Destinatari
I destinatari/e sono persone disoccupate o occupate in sede di formazione permanente, prioritariamente donne, residenti nella Regione siciliana, che debbano fronteggiare situazioni di cura nei confronti di:
-  figli minori;
-  anziani non autosufficienti;
-  diversamente abili;
-  malati cronici e/o terminali.
I suddetti destinatari devono:
-  essere coinvolti nelle azioni finanziate dalla Regione siciliana o cofinanziate dal FSE nell'ambito del P.O.R. Sicilia 2000-2006;
-  e partecipare a percorsi di formazione professionale iniziale o permanente o a progetti integrati.
X.2.  Assegnazione del voucher
Oltre a rimborsare direttamente ai destinatari/e finali la spesa effettuata, con le modalità appresso indicate, la Regione potrà predisporre un elenco per l'offerta dei servizi con i quali avere un rapporto diretto.
Per l'assegnazione il richiedente deve dimostrare:
-  tramite autocertificazione, che la persona accudita sia parente fino al 3° grado o affine fino al 3° grado, ai sensi degli artt. dal 74 al 78 del Codice civile;
-  nel caso in cui la persona accudita sia un anziano non autosufficiente, o un soggetto diversamente abile o un malato cronico o terminale, si dovrà produrre adeguata documentazione attestante l'impegno di cura.
Il voucher potrà essere assegnato:
a)  per un importo determinato su base mensile, non superiore a E 516,46;
b)  per un periodo non superiore a 12 mesi;
c)  per l'acquisizione dei seguenti servizi:
-  per i figli minori fino ai 12 anni: frequenza a servizi pubblici e privati, quali ad esempio: asili nido, scuole materne, baby-parking, baby sitting, servizi proposti nell'ambito di attività estive, pre e post scuola offerti da scuole materne ed elementari, centri diurni aggregativi ed educativi, altro;
-  per gli anziani non autosufficienti: assistenza domiciliare socio-sanitaria (infermieri, collaboratrici familiari con mansioni di assistenza, badanti), frequenza a Centri di accoglienza diurni per anziani e a strutture per la riabilitazione, altro;
-  per i portatori di handicap, malati cronici e/o terminali: assistenza domiciliare socio-sanitaria, fre quen za a centri di accoglienza diurna, attività associative, altro.
L'assegnazione avviene attraverso le seguenti fasi:
a)  richiesta di assegnazione tramite la compilazione di una domanda nella quale si indicheranno:
-  il tipo e il costo del servizio che si intende acquisire;
-  la durata del periodo di fruizione;
b)  verifica del possesso dei requisiti finalizzata al riconoscimento del diritto all'assegnazione, sulla base delle autocertificazioni e della documentazione prodotte dal richiedente ed allegate alla domanda;
c)  comunicazione dell'assegnazione attraverso una lettera voucher in cui vengono indicati la data di inizio delle attività, il periodo di fruizione, l'ammontare mensile e le modalità di rimborso del servizio acquisito;
Nel caso in cui per l'assegnazione del voucher si preveda l'elaborazione di una graduatoria, i punteggi saranno attribuiti in base ai seguenti criteri da adottarsi su base regionale:
a)  reddito;
b)  priorità di assegnazione (donne in reinserimento lavorativo e in particolari difficoltà economiche ai sensi del decreto legislativo n. 237/98);
La decadenza dell'assegnazione potrà avvenire qualora:
a)  si interrompa la partecipazione alle attività;
b)  si rilevi una partecipazione discontinua e ingiustificata alle attività previste;
c)  se entro due mesi dalla data di inizio dell'attività indicata nella lettera voucher il servizio non sia ancora stato acquisito.
Si provvederà periodicamente ai pagamenti, a cadenza massima trimestrale, sulla base delle domande di rimborso, regolarmente documentate.
Se il fornitore dei servizi è:
a)  un'impresa privata: il soggetto fruitore deve farsi rilasciare una fattura riportante i tempi e le modalità del/i servizio/i erogato/i, nella quale sia indicato l'importo corrisposto per la prestazione, oneri fiscali compresi ove previsti dalla legge (rientrano in questo caso anche le prestazioni di servizi domiciliari svolte da persona fisica, vale a dire baby-sitter, assistente domiciliare, infermiera professionale, collaboratrice familiare con mansioni di assistenza, che presta servizio come lavoratrici/tori interinali, oppure come soci/e di una società regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A.);
b)  un servizio pubblico: è sufficiente la ricevuta del bollettino che comprova l'avvenuto pagamento della mensilità;
c)  una persona fisica: collaboratrice familiare con "mansioni di assistenza"; in questo caso potrà configurarsi un regolare contratto di assunzione per la collaboratrice familiare con l'indicazione di "mansioni di assistenza": documenti fiscalmente validi saranno la busta paga ed il bollettino dei versamenti contributivi.
Il rimborso sarà effettuato a partire dal mese in cui i/le richiedenti inizieranno a partecipare alle attività per migliorare la loro occupabilità.
Il costo del servizio fruito verrà rimborsato fino alla data nella quale termineranno le attività previste dal progetto personale.
Le persone interessate dovranno documentare mensilmente la partecipazione/frequenza alle attività per migliorare la loro occupabilità.
Coloro che:
a)  fruiscono dei servizi dell'elenco dovranno presentare la lettera-voucher al fornitore del servizio. Il rimborso sarà effettuato direttamente al fornitore, a seguito della presentazione della documentazione comprovante l'erogazione del servizio unitamente ad una dichiarazione del richiedente di aver usufruito del servizio nei tempi e nei modi richiesti;
b)  fruiscono dei servizi pubblici o non inseriti nell'elenco: dovranno fare richiesta del rimborso attraverso una domanda, alla quale allegheranno la documentazione richiesta.
5)  Non verranno effettuati rimborsi in mancanza di presentazione della documentazione sopra prevista.

CAPITOLO XI
Tutela privacy

I dati dei quali la Regione entra in possesso a seguito della presentazione dei progetti verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni.

CAPITOLO XII
Responsabilità del procedimento

Ai sensi della legge regionale n. 10/1991, si informa che la struttura amministrativa responsabile dell'adozione della presente circolare è il dipartimento regionale della formazione professionale.

CAPITOLO XIII
Disposizioni finali - Abrogazioni

Per quanto non previsto, si rinvia alla normativa vigente in materia di lavoro e formazione professionale e al "Vademecum per la gestione e il controllo amministrativo-contabile delle azioni cofinanziate dal F.S.E" edito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, consultabile al sito internet www.europalavoro.it.
Tutta la modulistica citata è disponibile nel sito ufficiale della Regione siciliana www.regione.sicilia.it e in quello del P.O.R. Sicilia www.euroinfosicilia.it.
Con effetto dal 1° gennaio 2004, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente circolare e, in particolare:
-  le circolari n. 1/01 del 26 aprile 2001, n. 3/01 del 23 maggio 2001, n. 4/01 del 25 maggio 2001, n. 8/01 del 12 dicembre 2001;
-  la circolare n. 2/02 del 2 luglio 2002, fatta salva la parte sui servizi formativi non in contrasto con la presente circolare;
-  le circolari n. 1/03 del 17 febbraio 2003, n. 2/03 del 25 marzo 2003, n. 7/03 del 26 giugno 2003, n. 10/03 del 23 settembre 2003, n. 13/03 del 12 novembre 2003;
-  l'avviso n. 3/02 del 17 luglio 2002, l'avviso n. 3/03 del 9 maggio 2003.
-  E', altresì, abrogata la circolare n. 4/04/FP del 18 maggio 2004.
Le disposizioni ora abrogate continueranno a dispiegare i propri effetti per le attività da esse disciplinate, ancora in corso, se più favorevoli.
L'Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori istruzioni.
Per effetto dell'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991, al fine di non aggravare il procedimento, non potrà essere richiesta ai soggetti attuatori dei progetti nessuna altra documentazione oltre quella prevista nella presente disposizione.
  L'Assessore: STANCANELLI 

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(2004.25.1707)091




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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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