REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 30 LUGLIO 2004 - N. 32
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 16 giugno 2004.
Calendario venatorio 2004/2005  pag.


DECRETO 25 giugno 2004.
Autorizzazione per un allevamento di fauna selvatica autoctona nel comune di Palermo  pag.


DECRETO 2 luglio 2004.
Approvazione dei programmi dell'azienda faunistico-venatoria Casazza, sita in agro di Cesarò, per il quinquennio 2003/2008  pag.


DECRETO 2 luglio 2004.
Rinnovo della concessione dell'azienda faunistico-venatoria Maestro, sita in agro di Ragusa e Scicli  pag.

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 19 marzo 2004.
Dichiarazione di importante interesse demo-etno-antropologico della condotta idrica sita nell'area adiacente la Chiesa di Santo Spirito, nel territorio del comune di Naro  pag. 10 


DECRETO 23 marzo 2004.
Dichiarazione di interesse storico ed architettonico particolarmente importante del complesso architettonico denominato Palazzo Benintende, sito nel comune di Caltanissetta  pag. 12 


DECRETO 23 marzo 2004.
Dichiarazione di interesse archeologico particolarmente importante dei terreni siti in località Grattavole, nel territorio dei comuni di Sciacca e Caltabellotta  pag. 13 


DECRETO 8 giugno 2004.
Rettifica del decreto 19 marzo 2004, concernente dichiarazione di importante interesse demo-etno-antropologico della condotta idrica sita nell'area adiacente la Chiesa di Santo Spirito, nel territorio del comune di Naro  pag. 14 


DECRETO 8 giugno 2004.
Rettifica del decreto 23 marzo 2004, concernente dichiarazione di interesse storico ed architettonico particolarmente importante del complesso architettonico denominato Palazzo Benintende, sito nel comune di Caltanissetta  pag. 14 


DECRETO 8 giugno 2004.
Rettifica del decreto 23 marzo 2004, concernente dichiarazione di interesse archeologico particolarmente importante dei terreni siti in località Grattavole, nel territorio dei comuni di Sciacca e Caltabellotta  pag. 15 


DECRETO 23 luglio 2004.
Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea imposto sulle località Pirale, Guidaloca, Scopello, Mazzo di Sciacca, ricadenti nel territorio comunale di Castellammare del Golfo  pag. 16 


DECRETO 23 luglio 2004.
Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea imposto sull'arcipelago delle isole Egadi, ricadente nel territorio comunale di Favignana  pag. 17 

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 29 giugno 2004.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004  pag. 19 

DECRETO 29 giugno 2004.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004  pag. 21 

Assessorato dei lavori pubblici

DECRETO 23 luglio 2004.
Graduatoria provvisoria delle istanze di cui al decreto 1 dicembre 2003, concernente "Fondo di rotazione per la copertura finanziaria delle spese occorrenti per la progettazione definitiva ed il perfezionamento delle procedure tecniche, amministrative ed operative necessarie per l'accesso ai flussi di finanziamento, anche di provenienza extraregionale, per la realizzazione di interventi per la riqualificazione urbana ed il recupero del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale, ai sensi dell'art. 17bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni"  pag. 22 

Assessorato della sanità

DECRETO 9 luglio 2004.
Autorizzazione all'unità operativa di oculistica del presidio ospedaliero S. Marta e S. Venera di Acireale alla somministrazione della specialità medicinale Visudyne  pag. 35 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 17 giugno 2004.
Aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Alì  pag. 35 


DECRETO 28 giugno 2004.
Deroga a quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente al progetto per la riqualificazione e ristrutturazione della tonnara di Capo Granitola nel territorio del comune di Campobello di Mazara  pag. 39 


DECRETO 6 luglio 2004.
Modifica delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del comune di Comiso  pag. 42 


DECRETO 6 luglio 2004.
Autorizzazione del progetto della Telecom Italia Mobile S.p.A. riguardante un intervento di telefonia cellulare da realizzare nel territorio del comune di Mezzojuso  pag. 43 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 11 giugno 2004.
Ulteriore modifica al decreto 2 ottobre 1997, concernente percorrenze effettive delle aziende esercenti trasporto pubblico di linea beneficiarie dei contributi di esercizio di cui alla legge regionale 14 giugno 1983, n. 68  pag. 45 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Nomina del direttore generale dell'Azienda regionale di riferimento per l'emergenza di II livello - Ospedale Vittorio Emanuele di Gela  pag. 46 
Modifica dello statuto dell'opera pia Istituto Divina Provvidenza di Mazara del Vallo  pag. 46 
Conferma dell'incarico al commissario straordinario dell'Ente di sviluppo agricolo  pag. 46 
Conferma dell'incarico al commissario straordinario dell'Istituto regionale della vite e del vino  pag. 46 
Rinnovo dell'autorizzazione alla ditta Costanza Antonio per l'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso nell'impianto ubicato in Termini Imerese.  pag. 46 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
P.O.R. Sicilia 2000-2006 - Bando misura 4.15: Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali. Azione C): Interventi per la ricostituzione e la difesa dalle calamità naturali. Subazione C1:  Investimenti materiali finalizzati alla ricostituzione del patrimonio agricolo danneggiato pesantemente da calamità naturali  pag. 46 
Istruzioni per le operazioni di compilazione, di rilascio e di restituzione del tesserino regionale di caccia della stagione venatoria 2004/2005  pag. 56 
Provvedimenti concernenti modifiche di riconoscimento quali acquirenti di latte bovino  pag. 57 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Rettifica del nominativo di un componente del nucleo di valutazione dei progetti relativi alla misura 3.06 del P.O.R. Sicilia 2000/2006  pag. 57 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Fusione per incorporazione della Banca di credito cooperativo Egusea di Favignana società cooperativa a r.l., con sede in Favignana, nella Banca di credito cooperativo G. Toniolo di San Cataldo società cooperativa a r.l., con sede in San Cataldo  pag. 57 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Modifica dello statuto della Camera di commercio di Siracusa  pag. 57 
Sostituzione di un componente del Consiglio regionale della pesca  pag. 58 

Assessorato dell'industria:
Reintestazione della concessione mineraria per idrocarburi liquidi e gassosi denominata "Ragusa" da Somicem S.p.A. ad ENI S.p.A., con sede legale in Roma.  pag. 58 
Permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato "Fiume Tellaro" alla Panther Resources Corporation, con sede legale negli U.S.A., Houston - Texas e sede di rappresentanza in Palermo  pag. 58 

Assessorato della sanità:
Autorizzazione alla società A.M.B.R.A. S.p.A., con sede nel comune di Torrenova, per l'imbottigliamento e commercializzazione dell'acqua minerale naturale Aluntina.  pag. 58 
Riconoscimento d'idoneità all'esercizio dell'attività al laboratorio di carni della ditta SPA.I.CA. - Spada Industria Carni s.r.l., sito in Floridia  pag. 58 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Esclusione dal demanio marittimo di una porzione di area demaniale marittima sita nel comune di Ribera ed inclusione della stessa fra i beni patrimoniali della Regione.  pag. 58 
Autorizzazione allo scarico di acque reflue depurate dall'impianto di trattamento nel comune di Tusa  pag. 58 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Autorizzazione all'Azienda siciliana trasporti ad una variazione nell'esercizio dell'autolinea "Palermo-Altofonte-Case Strasatto"  pag. 58 

CIRCOLARI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 20 dicembre 1999.
Integrazioni e modifiche alla circolare assessoriale n. 267 dell'1 febbraio 1999, prot. n. 691  pag. 59 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

CIRCOLARE 20 luglio 2004, n. 3.
Modalità di concessione dei contributi per misure di accompagnamento a carattere sociale per i pescatori e gli armatori per l'anno 2002 in applicazione del decreto n. 22 del 29 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 19 aprile 2002  pag. 59 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 20 luglio 2004, n. 46.
Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 60 - Tirocini estivi di orientamento - Direttive per la promozione, gestione e valutazione della misura nella Regione siciliana  pag. 64 

Assessorato della sanità

CIRCOLARE 14 luglio 2004, n. 1143.
Legge n. 178 dell'8 agosto 2002, articolo 9 e successive modificazioni "Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione". Aggiornamento dell'elenco dei medicinali non coperti da brevetto  pag. 65 


SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

STATUTI

Statuto del comune di Alì Terme.
Statuto del comune di Marineo.
Statuto del comune di Mineo.
Statuto del comune di Raffadali.
Statuto del comune di Sperlinga.

DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 16 giugno 2004.
Calendario venatorio 2004/2005.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 e dalla legge regionale 8 maggio 2001, n. 7;
Visto il piano regionale faunistico-venatorio 2000/2004;
Viste le notizie e le proposte utili alla formulazione del calendario venatorio 2004/2005 fornite dalle ripartizioni faunistico-venatorie;
Vista, in particolare, la proposta della ripartizione faunistico-venatoria di Trapani di elevare il numero di capi abbattibili di coniglio selvatico nell'isola di Pantelleria per la notoria abbondanza della specie;
Viste le indicazioni inoltrate dalle ripartizioni faunistico-venatorie circa i territori comunali nei quali consentire l'uso del furetto munito di idonea ed efficiente museruola;
Visto l'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, che sottopone alle disposizioni del calendario venatorio anche le zone del territorio regionale costituite in aziende faunistico-venatorie e in aziende agro-venatorie;
Considerato di dover fornire indicazioni per lo svolgimento dell'attività di allenamento e di addestramento dei cani, prevista dal piano regionale faunistico-venatorio 2000/2004, secondo le direttive dell'I.N.F.S.;
Visto l'art. 18, comma 1, della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, che prescrive l'emanazione del calendario venatorio regionale entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno;
Sentito il comitato regionale faunistico-venatorio, convocato per il 15 giugno 2004, i cui lavori si sono conclusi il 16 giugno 2004, che ha espresso il proprio parere sulla proposta di calendario venatorio 2004/2005 e sulle proposte di modifica avanzate in sede di discussione;
Considerato che nelle precedenti stagioni venatorie 2001/02, 2002/03 e 2003/04 si è proceduto, su richiesta del comune di Ustica, a limitare nell'A.T.C. PA3 la caccia alla selvaggina migratoria ai soli cacciatori residenti, al fine di evitare una eccessiva ed incontrollata affluenza di cacciatori, in rapporto all'esiguo territorio fruibile all'attività venatoria, che avrebbe determinato situazioni non gestibili dalle autorità locali e generato di conseguenza problemi di ordine pubblico e condizioni di pericolo per l'incolumità della cittadinanza e dei turisti ancora presenti nell'isola;
Ritenuto, pertanto, in applicazione dell'art. 22, comma 5, lett. a), ultimo capoverso, della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, di non potere consentire ai cacciatori non residenti nell'isola di Ustica l'effettuazione del numero di giornate di caccia previste alla selvaggina migratoria nell'A.T.C. PA3 per le motivazioni predette che continuano a sussistere anche per la stagione venatoria 2004/05, avendole il comune con apposito atto deliberativo riconfermate;
Visto il D.P.C.M. 7 maggio 2003, con il quale è stata inserita, "limitatamente alla popolazione di Sicilia", la lepre italica (Lepus corsicanus) nell'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18, comma 1, della legge n. 157/92;
Considerato che, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 8 maggio 2001, n. 7, nel caso di modifiche dell'art. 18 della legge n. 157/92, relativamente alle specie presenti nel territorio siciliano trovano attuazione nella Regione le norme relative alldelle specie cacciabili;
Visto il parere, reso dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica con nota n. 5799/T-A11 del 24 luglio 2003, con il quale, in considerazione del lungo periodo di sospensione del prelievo della lepre italica nonché del soddisfacente stato di conservazione e della distribuzione continua della specie riscontrate nel territorio regionale ed evidenziati al M.P.A.F. con nota n. 5540/TA62 dell'8 luglio 2002, ha ritenuto ammissibile un prelievo di tipo venatorio, anche per consentire la raccolta di una serie di informazioni essenziali, propedeutiche alla futura organizzazione del prelievo di detta specie;
Visto il parere reso dall'I.N.F.S., reso con nota n. 4061/T-A11 del 14 giugno 2004, con il quale, relativamente all'anticipazione del prelievo venatorio rispetto alla terza domenica di settembre, esprime considerazioni analoghe a quelle formulate nel parere n. 4583/T-A11 del 13 giugno 2003, relativo alla precedente stagione, anche perché lo schema proposto non si discosta dal calendario venatorio 2003/04, dal calendario venatorio 2001/02 e dal calendario venatorio 2002/03 - sulla cui legittimità si è già peraltro espressa la giurisdizione amministrativa - se non per piccole modifiche del tutto marginali, come l'adeguamento al calendario gregoriano; per cui, non essendo intervenuti sostanziali cambiamenti rispetto alla scorsa stagione venatoria, si ritengono tuttora attuali le motivazioni di cui al decreto n. 99091 del 13 giugno 2003.
In merito si evidenzia quanto segue: l'anticipazione del prelievo venatorio rispetto alla terza domenica di settembre è stata prevista per quelle specie e con le modalità contenute nel piano regionale faunistico-venatorio 2000/2004, che fornisce giustificazioni adeguate e scientificamente valide e che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica, comportamento peraltro già suggerito dallo stesso istituto con nota n. 2133/T-A11 del 14 aprile 2000. Inoltre, la prevista apertura anticipata, supportata da pareri di docenti universitari esperti nel settore, riguarda le stesse specie della scorsa stagione venatoria, in considerazione del fatto che le ripartizioni faunistico-venatorie non hanno segnalato sostanziali variazioni sulla consistenza numerica di dette specie.
In particolare, per quanto riguarda l'apertura anticipata della caccia al 1° settembre per il coniglio selvatico, l'I.N.F.S. si è espresso favorevolmente nella considerazione che i dati sperimentali raccolti direttamente dallo stesso istituto confermano che la specie in Sicilia termina precocemente la stagione riproduttiva in relazione all'inizio del periodo di siccità estiva per cui ritiene possibile la pre-apertura, già a partire dal 1° settembre.
L'apertura anticipata della caccia al 1° settembre per colombaccio e merlo è ampiamente supportata dal fatto che per le dette specie è stato registrato negli ultimi anni un notevole incremento con una copertura faunistica in Sicilia quasi del 100%, come indicato nel piano regionale faunistico-venatorio 2000/2004 che riporta e fa propri i pareri di esperti (docenti universitari) di fauna selvatica siciliana.
Per quanto riguarda la quaglia, l'apertura anticipata della caccia (12 settembre) di una settimana, prevista tra l'altro dal piano regionale faunistico-venatorio 2000/2004, si ritiene non comprometta lo stato di conservazione della specie, in quanto il prelievo anticipato, di solo tre eventuali giornate utili alla caccia rispetto alla normale apertura (19 settembre), inciderebbe soprattutto sulle popolazioni nidificanti nell'isola che si sono mantenute numericamente stabili negli anni, come si ricava da alcuni pareri resi da docenti dell'università degli studi di Catania e dell'università degli studi di Palermo.
Per la tortora, nel periodo di pre-apertura (1-19 settembre) l'attività venatoria è stata limitata a quattro giornate, previsione sulla quale l'I.N.F.S. si è di nuovo espresso favorevolmente.
Quanto ai suggerimenti dell'I.N.F.S., forniti al fine di stimolare forme di gestione faunistico-venatoria più idonee sotto il profilo tecnico, all'accoglimento dei quali non è subordinato il parere favorevole dello stesso, si evidenzia che:
-  per quanto riguarda l'indicazione di stabilire giornate fisse di caccia, non si ritiene possibile accogliere tale suggerimento in quanto la legge regionale n. 33/97 prevede la formula delle giornate di caccia a libera scelta del cacciatore;
-  per la beccaccia non si è ritenuto di anticipare la chiusura della caccia per la dimostrata stabilità delle popolazioni svernanti nella regione (vedi Simposio di biologia e conservazione della beccaccia - 1995, dal quale emerge che la chiusura della caccia al 31 gennaio non reca pregiudizio allo stato della specie);
-  l'attività venatoria nei confronti del fagiano è prevista dall'art. 19 della legge regionale n. 33/97, con le modalità, prescrizioni e limitazioni contenute nello stesso articolo;
-  per quanto concerne il prelievo venatorio della coturnice si è previsto di autorizzarlo con apposito provvedimento assessoriale, sulla base dei censimenti effettuati dalle ripartizioni faunistico-venatorie, ai sensi della legge regionale n. 33/97, ed in applicazione di quanto disposto dall'art. 9 della legge regionale n. 7/2001, previa acquisizione del parere del comitato regionale faunistico-venatorio, individuando: zone, giorni e numero di capi abbattibili, sempre nel rispetto dei limiti stabiliti all'art. 5 dell'allegato A;
-  per quanto concerne il prelievo venatorio della lepre italica, il tesserino regionale è stato appositamente integrato per la raccolta delle informazioni (capi abbattuti, data, località, comune e l'A.T.C interessato) essenziali per il monitoraggio della specie finalizzata alla futura programmazione del prelievo venatorio;
-  l'esercizio venatorio alla fauna migratoria da parte dei cacciatori residenti in Sicilia, previsto dall'art. 22, comma 5, lett. a), della legge regionale n. 33/97, come sostituito dall'art. 11 della legge regionale n. 7/2001, è regolamentato in modo tale da assicurare ai cacciatori residenti nei differenti ambiti territoriali di caccia pari possibilità di esercitare l'attività venatoria, tenuto conto della variabilità dell'ambiente isolano e nel rispetto delle consolidate tradizioni locali;
-  il suggerimento dell'Istituto di modificare la ripartizione delle 24 giornate di caccia alla sola selvaggina migratoria distribuendo più giornate nel periodo autunnale (ottobre novembre), periodo in cui si ha il transito più cospicuo per la maggior parte delle specie, ha trovato accoglimento già nella precedente stagione venatoria 2003/04. Analoga ripartizione è stata riconfermata per la prossima stagione;
-  per quanto riguarda la caccia vagante con l'ausilio del cane, non si è ritenuto di limitarla alla data del 31 dicembre essendo la stessa consentita dall'art. 20 della legge regionale n. 33/97, anche oltre tale data, sia pure alle condizioni contenute nello stesso articolo;
Ravvisata la necessità di regolamentare l'esercizio dell'attività venatoria nel territorio della Regione siciliana con limitazioni di tempo, di specie, di luoghi e di capi da abbattere, anche in rapporto alle esigenze di tutela del patrimonio faunistico;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art.  1

L'annata venatoria 2004/2005 è regolamentata secondo le disposizioni contenute nell'allegato A, parte integrante del presente decreto.

Art.  2

Le zone del territorio agro-silvo-pastorale dove l'esercizio venatorio non è consentito, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, sono indicate nell'allegato B, parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato, con esclusione dell'allegato B, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 giugno 2004.
  CASTIGLIONE 

Allegato A
CALENDARIO VENATORIO 2004/2005


Art. 1

Il piano regionale faunistico-venatorio 2000/2004 individua i seguenti 23 ambiti territoriali di caccia:
Ambito territoriale di caccia Agrigento 1 (AG1)
Costituito dai territori comunali di Agrigento, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, Montevago, Porto Empedocle, Realmonte, Ribera, Sambuca di Sicilia, Sciacca, Siculiana, S. Margherita Belice e Villafranca Sicula.
Ambito territoriale di caccia Agrigento 2 (AG2)
Costituito dai territori comunali di: Alessandria della Rocca, Aragona, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Castrofilippo, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Licata, Naro, Palma di Montechiaro, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro e Santo Stefano Quisquina.
Ambito territoriale di caccia Agrigento 3 (AG3)
Comprende le isole Pelagie, costituite dai territori di Lampedusa, Linosa e Lampione.
Ambito territoriale di caccia Caltanissetta 1 (CL1)
Costituito dai territori comunali di Acquaviva Platani, Bompensiere, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Marianopoli, Milena, Montedoro, Mussomeli, S. Caterina Villarmosa, S. Cataldo, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga Pratameno e Villalba.
Ambito territoriale di caccia Caltanissetta 2 (CL2)
Costituito dai territori comunali di Butera, Gela, Mazzarino, Niscemi e Riesi.
Ambito territoriale di caccia Catania 1 (CT1)
Costituito dai territori comunali di Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Acireale, Aci Sant'Antonio, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Camporotondo Etneo, Castel di Judica, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Gravina di Catania, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Mascalucia, Militello in Val di Catania, Milo, Mineo, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Nicolosi, Palagonia, Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo, Raddusa, Ragalna, Ramacca, Randazzo, Riposto, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, S. Pietro Clarenza, Sant'Agata Li Battiati, Sant'Alfio, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Scordia, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande e Zafferana Etnea.
Ambito territoriale di caccia Catania 2 (CT2)
Costituito dai territori comunali di Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Mirabella Imbaccari, San Cono, San Michele di Ganzaria e Vizzini.
Ambito territoriale di caccia Enna 1 (EN1)
Costituito dai territori comunali di Agira, Assoro, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Regalbuto, Sperlinga e Troina.
Ambito territoriale di caccia Enna 2 (EN2)
Costituito dai territori comunali di Aidone, Barrafranca, Calascibetta, Enna, Piazza Armerina, Pietraperzia, Valguarnera Caropepe e Villarosa.
Ambito territoriale di caccia Messina 1 (ME1)
Costituito dai territori comunali di Acquedolci, Alcara Li Fusi, Capizzi, Capo d'Orlando, Capri Leone, Caronia, Castel di Lucio, Castell'Umberto, Cesarò, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Motta d'Affermo, Naso, Pettineo, Reitano, San Fratello, San Marco d'Alunzio, San Salvatore di Fitalia, Sant'Agata di Militello, San Teodoro, Santo Stefano di Camastra, Torrenova, Tortorici e Tusa.
Ambito territoriale di caccia Messina 2 (ME2)
Costituito dai territori comunali di Alì, Ali Terme, Antillo, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Brolo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Castroreale, Condrò, Falcone, Ficarra, Fiumedinisi, Floresta, Fondachelli Fantina, Forza d'Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Furnari, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Gioiosa Marea, Graniti, Gualtieri Sicaminò, Itala, Letojanni, Librizzi, Limina, Malvagna, Mandanici, Mazzarò Sant'Andrea, Merì, Messina, Milazzo, Moio Alcantara, Monforte San Giorgio, Mongiuffi Melia, Montagnareale, Montalbano Elicona, Motta Camastra, Nizza di Sicilia, Novara di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Pagliara, Patti, Piraino, Raccuia, Roccafiorita, Roccalumera, Roccavaldina, Roccella Valdemone, Rodì Milici, Rometta, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, San Piero Patti, Santa Domenica Vittoria, Sant'Alessio Siculo, Santa Lucia del Mela, Sant'Angelo di Brolo, Santa Teresa di Riva, Saponara, Savoca, Scaletta Zanclea, Sinagra, Spadafora, Taormina, Terme Vigliatore, Torregrotta, Tripi, Ucria, Valdina, Venetico e Villafranca Tirrena.
Ambito territoriale di caccia Messina 3 (ME3)
Comprende le isole Eolie, costituite dalle isole di: Lipari, Vulcano, Stromboli, Panarea, Alicudi e Filicudi, costituenti unico comune e l'isola di Salina con i comuni di Leni, Malfa e Santa Marina Salina.
Ambito territoriale di caccia Palermo 1 (PA1)
Costituito dai territori comunali di Altofonte, Bagheria, Balestrate, Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Bolognetta, Borgetto, Campofelice di Fitalia, Campofiorito, Camporeale, Capaci, Carini, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Chiusa Sclafani, Cinisi, Contessa Entellina, Corleone, Ficarazzi, Giardinello, Giuliana, Godrano, Isola delle Femmine, Lercara Friddi, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Piana degli Albanesi, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, S. Cipirello, San Giuseppe Jato, S. Cristina Gela, Santa Flavia, Terrasini, Torretta, Trappeto, Vicari, Villabate e Villafrati.
Ambito territoriale di caccia Palermo 2 (PA2)
Costituito dai territori comunali di Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Baucina, Blufi, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Roccella, Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, Cefalù, Cerda, Ciminna, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari, Monte Maggiore Belsito, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, S. Mauro Castelverde, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Trabia, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia e Resuttano.
Ambito territoriale di caccia Palermo 3 (PA3)
Costituito dall'intero territorio dell'isola di Ustica.
Ambito territoriale di caccia Ragusa 1 (RG1)
Costituito dai territori comunali di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Monterosso Almo, Ragusa, Santa Croce Camerina e Vittoria.
Ambito territoriale di caccia Ragusa 2 (RG2)
Costituito dai territori comunali di Ispica, Pozzallo, Modica e Scicli.
Ambito territoriale di caccia Siracusa 1 (SR1)
Costituito dai territori comunali di Augusta, Buccheri, Buscemi, Carlentini, Cassaro, Ferla, Francofonte, Lentini, Melilli, Palazzolo Acreide, Floridia, Priolo Gargallo, Solarino e Sortino.
Ambito territoriale di caccia Siracusa 2 (SR2)
Costituito dai territori comunali di Avola, Canicattini Bagni, Noto, Pachino, Porto Palo di Capo Passero, Rosolini e Siracusa.
Ambito territoriale di caccia Trapani 1 (TP1)
Costituito dai territori comunali di Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Paceco, San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice e Vita.
Ambito territoriale di caccia Trapani 2 (TP2)
Costituito dai territori comunali di Campobello di Mazara, Castelvetrano, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna, Petrosino, Poggioreale, Salaparuta, Salemi e Santa Ninfa.
Ambito territoriale di caccia Trapani 3 (TP3)
Comprende le isole Egadi, costituite dai territori di Favignana, Marettimo e Levanzo.
Ambito territoriale di caccia Trapani 4 (TP4)
Comprende il territorio dell'isola di Pantelleria.

Art. 2

Negli ambiti di cui all'art. 1 l'esercizio venatorio è consentito nei giorni di sabato e di domenica e, a scelta del cacciatore, di lunedì o di mercoledì o di giovedì per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:
a)  dal 1° settembre 2004 al 13 dicembre 2004 incluso:
-  mammiferi: coniglio selvatico;
-  uccelli: tortora e merlo.
Solo per la tortora, nell'arco temporale 1 settembre-15 settembre l'attività venatoria è consentita esclusivamente nei giorni 4, 5, 11 e 12 settembre 2004;
b)  dal 1° settembre 2004 al 13 gennaio 2005 incluso:
-  uccelli: colombaccio;
c)  dal 19 settembre 2004 al 31 gennaio 2005 incluso:
-  uccelli:
-  alzavola, beccaccia, beccaccino, cesena, codone, fischione, folaga, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, mestolone, moriglione, pavoncella, tordo bottaccio, tordo sassello;
-  fagiano solo nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agro-venatorie;
-  mammiferi: volpe;
d) dal 12 settembre 2004 al 15 novembre 2004 incluso:
-  uccelli: quaglia;
e) dal 2 ottobre 2004 al 29 novembre 2004 incluso:
-  uccelli: coturnice.
Per tale specie il prelievo venatorio sarà autorizzato e regolamentato con apposito provvedimento assessoriale da emanarsi entro il 15 settembre 2004 che individuerà, acquisiti i necessari censimenti e sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, secondo le modalità di cui all'art. 9 della legge regionale n. 7/2001, le zone dove sarà possibile cacciare la coturnice in ciascun A.T.C., i giorni di attività venatoria all'interno dell'arco temporale sopra indicato ed il numero massimo di capi abbattibili da ciascun cacciatore nell'intera stagione venatoria, nel rispetto dei limiti di cui al successivo art. 5;
f) dal 16 ottobre 2004 al 29 novembre 2004 incluso:
-  mammiferi: lepre italica;
g) dal 21 ottobre 2004 al 30 dicembre 2004 incluso:
-  uccelli: allodola;
h) dal 1° novembre 2004 al 30 dicembre 2004 incluso:
-  mammiferi: cinghiale.
In questo periodo la caccia al cinghiale in battuta è consentita esclusivamente nei giorni di lunedì o di mercoledì o di giovedì.
La caccia al cinghiale è vietata negli ambiti territoriali di caccia di CL1, CL2, EN1, EN2, SR1 e SR2.

Art. 3

a) Il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare la caccia nell'ambito territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso. Lo stesso, inoltre, può esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria in non più di n. 2 AA.TT.CC. della Regione, a sua scelta, con esclusione dell'A.T.C. PA3 (Ustica), per un numero massimo complessivo di 24 giornate, nel rispetto delle limitazioni di cui appresso e delle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio. L'ambito o gli ambiti scelti saranno indicati nel tesserino venatorio al momento del suo ritiro presso il comune a cura dello stesso, previa esibizione della ricevuta di versamento di E 5,16 ad ambito. Il versamento, che può essere cumulativo per i due ambiti, sarà effettuato su conto corrente n. 10575900 intestato al Banco di Sicilia, cassiere della Regione siciliana, recante la causale "Tassa per caccia alla selvaggina migratoria nello o negli AA.TT.CC. scelti". La sezione del bollettino di c/c postale relativa all'attestazione di versamento, dovrà essere consegnata all'ufficio del comune all'atto del rilascio del tesserino.
Le suddette 24 giornate potranno essere utilizzate secondo il seguente calendario:
-  n. 6 giornate dal 19 settembre al 31 ottobre 2004;
-  n. 7 giornate dal 1° al 29 novembre 2004;
-  n. 6 giornate dal 1° al 30 dicembre 2004;
-  n. 5 giornate dal 1° al 31 gennaio 2005.
Le giornate previste per ciascun periodo, se non fruite, non potranno essere utilizzate negli altri periodi.
b) I cacciatori provenienti dalle altre regioni che siano stati ammessi ai sensi dell'art. 22, comma 5, lettera d, della legge regionale n. 33/97, possono esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia di ammissione.

Art. 4

Nell'isola di Ustica (PA3) la caccia alle specie di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 2 è consentita dal 12 settembre 2004.
Per il coniglio la chiusura della caccia è postergata al 23 dicembre 2004.
Nell'isola di Capo Passero (SR2) la caccia alle specie di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo 2 è consentita dal 25 settembre 2004.
Dal 1° gennaio 2005 al 31 gennaio 2005 incluso, l'esercizio venatorio può essere praticato nei boschi, nei seminativi arborati, negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d'acqua e laghetti artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri, con l'ausilio dei soli cani da ferma, ad eccezione della caccia alla volpe, per la quale potranno essere utilizzati cani da tana e da seguita. E' fatto obbligo al cacciatore di raggiungere le località di caccia con l'arma in custodia, purché scarica o smontata.

Art. 5

Il cacciatore può abbattere complessivamente per ogni giornata 15 capi di selvaggina.
Fermo restando il limite massimo giornaliero di 15 capi, il cacciatore deve rispettare le ulteriori limitazioni per le singole specie di seguito riportate:

Selvaggina migratoria  Limite massimo giornaliero 
-  quaglia  -  4 con il tetto massimo di 40 capi annui 
-  beccaccia  -  2 con il tetto massimo di 20 capi annui 
-  tortora e allodola  -  10 
-  palmipedi e/o trampolieri (alzavola, beccaccino, codone, fischione, folaga, gallinella d'acqua, germano reale, mestolone, moriglione, pavon-cella)  -  5 



Selvaggina stanziale  Limite massimo giornaliero 
-  coniglio  -  3 
-  lepre italica  -  1 con il tetto massimo di 2 capi annui 
-  coturnice  -  secondo le disposizioni dell'Assessorato agricoltura e foreste e comunque non superiore ad 1 con un tetto massimo di 4 capi annui 
-  cinghiale  -  2 

Per la selvaggina stanziale sopra indicata il numero dei capi abbattuti giornalmente non può essere comunque superiore a 3, fermi restando i limiti giornalieri per ogni singola specie.
Nell'isola di Pantelleria (TP4) il cacciatore può abbattere per ogni giornata di caccia, nel rispetto dei periodi consentiti e del limite massimo giornaliero di 15 capi, fino ad un massimo di 10 conigli selvatici.

Art. 6

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
Le ripartizioni faunistico-venatorie provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel territorio di propria competenza.

Art. 7

L'attività di addestramento e di allenamento dei cani da caccia può essere svolta, secondo le direttive dell'I.N.F.S. nel territorio cacciabile senza possibilità di sparo nelle tre settimane che precedono l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale e con l'esclusione dei due giorni precedenti l'apertura stessa.
Le attività cinofile dovranno essere limitate ad un periodo giornaliero compreso tra un'ora dopo l'alba e le ore 12,00; non potranno essere, altresì, condotte in presenza di vegetazione bagnata.

Art. 8

L'uso del furetto munito di museruola per la caccia al coniglio selvatico è consentito nel periodo compreso fra il 1° settembre e il 14 novembre 2004 incluso, soltanto nei territori dei comuni degli ambiti territoriali di caccia sub provinciali sotto elencati con le prescrizioni a fianco di ciascuno indicati:
Ambiti territoriali di caccia AG1, AG2 e AG3
E' consentito in tutto il territorio
Ambiti territoriali di caccia CL1 e CL2
E' consentito in tutto il territorio ad esclusione del comune di Mazzarino (CL2), e delle località: Rocca di Cala e Mutufuna del comune di Sutera (CL1);
Ambiti territoriali di caccia CT1 e CT2
E' consentito in tutto il territorio ad esclusione del comune di Mineo (CT1);
Ambiti territoriali di caccia TP1, TP2, TP3 e TP4
E' consentito in tutto il territorio ad esclusione delle contrade Montagna e Corvo del comune di Castelvetrano (TP2) e delle zone ricadenti fra la battigia e le strade provinciali Marsala-Trapani e Marsala-Petrosino del comune di Marsala (TP2).
L'uso del furetto è, invece, vietato in tutto il territorio degli ambiti territoriali di caccia di: EN1, EN2, ME1, ME2, ME3, PA1, PA2, PA3, RG1, RG2, SR1 e SR2.
Durante l'esercizio venatorio è obbligatorio munire il furetto di idonea ed efficiente museruola.
E' severamente vietato portare e/o utilizzare il furetto nelle aree faunistico-venatorie nelle quali l'uso non ne sia consentito ai sensi del presente calendario venatorio.

Art. 9

La caccia al cinghiale in battuta viene regolata con provvedimento da emanarsi, a cura della ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, entro il 1° ottobre 2004 nel rispetto dei seguenti indirizzi generali:
-  possono essere autorizzate non più di cinque squadre a battuta per ambito territoriale di caccia contraddistinte con un numero, cui i cacciatori ammessi all'A.T.C. devono iscriversi;
-  le singole squadre per la caccia al cinghiale in battuta sono formate da un minimo di 6 fino ad un massimo di 35 cacciatori, fra i quali devono essere previsti:
1) il caposquadra, il quale iscrive la squadra presso la ripartizione faunistico-venatoria, organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla battuta, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la battuta, controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti;
2) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;
3) i conduttori di cani da traccia che sono autorizzati al recupero dei cani feriti;
-  la caccia in battuta può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
-  tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono portare ben visibile il distintivo della squadra e devono raggiungere le poste con l'arma scarica, i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta.

Art. 10

Per la stagione venatoria 2004/2005 l'esercizio della caccia è altresì vietato nelle seguenti zone:
1) località Bacino lago Arancio, ricadente nei territori comunali di Sambuca di Sicilia (AG1), Santa Margherita Belice (AG1) e Sciacca (AG1), delimitato dall'anello viario che lo circoscrive;
2)  località Castellaccio, ricadente nel territorio del comune di Camastra (AG2) estesa ettari 50 circa per un perimetro di km. 3,5 così delimitata: partendo dall'incrocio tra il limite territoriale Camastra-Naro e la strada comunale Campo Sportivo (contrada Balate) si prosegue per mt. 650 con direzione sud fino ad arrivare all'incrocio con la strada comunale Baldacchino, si prosegue ancora verso sud per mt. 450 fino ad arrivare all'incrocio con la strada Aria Lunga, quindi si svolta a sinistra con direzione nord-est, si percorre la stessa per km. 1,8 fino al limite nord del predetto confine territoriale coincidente con una stradella in terra battuta, si imbocca la stessa, si prosegue per mt. 5.000 fino a chiudere al punto di partenza (campo sportivo);
3) foce del fiume Alcantara, ricadente in un'area che comprende i limiti di confine della provincia di Catania (CT1) con quella di Messina (ME2) e che è così delimitata:
-  provincia di Catania:
-  nord: partendo dal punto centrale del ponte situato sul fiume Alcantara, lungo la strada provinciale 219 per Gaggi (ME), si percorre la linea ideale mediana del fiume che costituisce il confine tra le province di Catania e Messina fino a giungere al mare Ionio;
-  est: con mare Ionio prospiciente la spiaggia compresa tra la foce del fiume e la perpendicolare della strada provinciale 127 che, partendo dal Castello di S. Marco, procede verso ovest;
-  sud: dal Castello di S. Marco e via S. Marco lungo la strada provinciale 127, attraversando la strada statale 114 superando il cavalcavia dell'autostrada CT-ME, entra nell'abitato del comune di Calatabiano e, percorrendo le vie Vittorio Veneto, Duomo, Cavour, si arriva fino ad un irto sentiero che circoscrive la base di una collina sulla cui sommità si ergono il Castello Arabo-Normanno ed i due santuari di S. Filippo e della Madonna del Carmine. Percorrendo tale sentiero si giunge sulla strada provinciale 81, per Mitogio, che si percorre fino al bivio per Castrorao-Gaggi;
-  ovest: dal detto bivio percorrendo la strada provinciale 219, si giunge sul ponte situato sul fiume Alcantara;
-  provincia di Messina:
-  nord: con la strada statale 114 che da Messina porta a Catania;
-  ovest: con il limite di confine delle due province;
-  sud: con lo stesso limite e per un tratto con il mare Ionio;
-  est: con la stradella che dal km. 54 della strada statale 114 attraversa le contrade Iannuzzo e Pietrenere e porta a mare;
4)  comune di Castelmola (ME2), zona comprendente le seguenti contrade: Annunziata, Serra Grande (sotto strada rotabile), Petralia (sopra la strada), Sifone, Calatraversa, Cuculunazzo, Decima, Scimandra, Soprapetralia, Lumbia;
5)  comune di Forza d'Agrò (ME2) - zona compresa tra Capo S. Alessio, Fondaco Parrino e Mustica;
6)  località Strasatto, ricadente nel territorio comunale di Monreale (PA1), estesa ettari 50;
7)  località Monte Kumeta, ricadente nel territorio comunale di Piana degli Albanesi (PA1), estesa ettari 300;
8)  invaso Diga Rubino, località Margi del comune di Trapani (TP1);
9)  Pantano Leone, comune di Campobello di Mazara (TP2).
Le ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio provvederanno a delimitare le zone sopra indicate con tabelle indicanti il divieto.
Lungo le principali rotte di migrazione dell'avifauna interessanti il territorio isolano, dove per territorio isolano deve intendersi quello dell'isola maggiore, la caccia, se non altrimenti preclusa, è vietata nei valichi montani per una ampiezza complessiva di 1.000 metri coassiali al valico ed a meno di 500 metri dalla costa marina. Le ripartizioni faunistico-venatorie competenti provvederanno a dare divulgazione dei valichi montani interessati dalle principali rotte di migrazione.

Art. 11

Il cacciatore per l'esercizio venatorio deve essere munito - oltre che di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria con i massimali previsti dall'art. 17, commi 7 e 8, della legge regionale n. 33/97, dell'apposito tesserino rilasciato gratuitamente dalla Regione siciliana tramite il comune di residenza.
La validità del tesserino rilasciato dalle altre regioni per l'esercizio della caccia nella Regione siciliana è subordinato al rispetto della vigente legislazione e del presente calendario venatorio ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite cumulabili ai fini del conteggio con quelle usufruite in altre regioni.
Il cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino il giorno di caccia scelto all'inizio dell'attività venatoria giornaliera. Il cacciatore che va a caccia il lunedì non potrà andarvi il mercoledì né il giovedì della stessa settimana. In nessun caso il cacciatore può superare il numero complessivo di tre giornate di caccia per settimana. La settimana venatoria ha inizio il lunedì.
Il cacciatore deve registrare sul tesserino venatorio tutti i capi abbattuti. I capi di selvaggina stanziale dovranno essere registrati subito dopo l'abbattimento, i capi di selvaggina migratoria alla fine della battuta di caccia. In particolare il numero di capi di selvaggina migratoria abbattuti dovrà essere comunque registrato nell'apposito spazio del tesserino entro le ore 13,00 del giorno di caccia scelto. Nel caso di prosecuzione dell'attività venatoria oltre le ore 13,00, il numero dei capi ulteriormente abbattuti nel pomeriggio dovranno essere registrati alla fine della battuta di caccia.
L'attività venatoria deve essere praticata in via esclusiva nelle forme previste dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 12

Le norme del presente calendario venatorio valgono anche nelle aziende faunistico-venatorie, entro i limiti dei rispettivi piani di abbattimento; nelle aziende agro-venatorie l'abbattimento della fauna di allevamento immessa è consentito soltanto durante la stagione venatoria.
(2004.28.1916)
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020*
   


DECRETO 25 giugno 2004.
Autorizzazione per un allevamento di fauna selvatica autoctona nel comune di Palermo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Visto il decreto n. 2882 del 17 dicembre 2001, con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro del dirigente di questo servizio;
Visto il provvedimento n. 21078 del 29 dicembre 2003, con il quale il dirigente generale del dipartimento interventi strutturali di questo Assessorato ha rinnovato per un biennio, a decorrere dall'1 gennaio 2004, l'incarico al dirigente del servizio 11° faunistico-venatorio;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 2313 del 3 giugno 1998;
Vista la richiesta presentata dal sig. Passarella Pierino, nato a Goro (FE) il 21 giugno 1948, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad allevare, in cattività, fauna selvatica autoctona a scopo ornamentale ed amatoriale;
Vista la documentazione presentata a corredo della predetta istanza;
Visto il verbale del sopralluogo effettuato a cura della Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo in data 15 gennaio 2003, in cui, fra l'altro, si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'allevamento a scopo amatoriale ed ornamentale per un numero complessivo di n. 30 esemplari di fauna selvatica autoctona e precisamente della specie cardellini (Carduelis carduelis);
Vista la proposta della predetta Ripartizione faunistico-venatoria trasmessa con nota prot. n. 459 del 26 gennaio 2004;
Vista la comunicazione della Prefettura di Palermo, prot. n. 3401 del 15 aprile 2004, effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Il sig. Passarella Pierino, nato a Goro (FE) il 21 giugno 1948 e residente a Palermo in via Oreto n.420, è autorizzato all'allevamento a scopo amatoriale ed ornamentale di fauna selvatica autoctona, per un numero complessivo di n. 30 esemplari della specie cardellini (Carduelis carduelis), così come, fra l'altro, riportati nella sopracitata relazione di sopralluogo della Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo. L'allevamento di che trattasi risulta ubicato a Palermo in via Oreto n. 420, interno 3, in un locale a piano cantinato di mq. 13,00 circa.

Art. 2

Il sig. Passarella Pierino è tenuto ad adempiere agli obblighi assunti e di cui alla documentazione prodotta con l'istanza nonché alle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere.

Art. 3

L'inosservanza alle norme di cui alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle di cui al decreto n. 2313 del 3 giugno 1998 e di quelle di cui al precedente art. 2, comportano la revoca della concessione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa Ripartizione, a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 giugno 2004.
  ALBANESE 

(2004.28.1899)
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020

DECRETO 2 luglio 2004.
Approvazione dei programmi dell'azienda faunistico-venatoria Casazza, sita in agro di Cesarò, per il quinquennio 2003/2008.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante: "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Visto il proprio contratto individuale di lavoro;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visto, in particolare, l'art. 25 della predetta legge regionale n. 33/97;
Visto il piano regionale faunistico-venatorio;
Visto il decreto n. 571 del 5 marzo 1998, di approvazione dei criteri ai quali uniformare le richieste di costituzione delle aziende faunistico-venatorie di cui all'art. 25 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 2354 del 10 luglio 1998, di costituzione dell'azienda faunistico-venatoria Casazza nel territorio del comune di Bronte;
Visto il decreto n. 2866 del 31 agosto 1999, di proroga della concessione della predetta azienda faunistico-venatoria;
Visto il proprio decreto n. 864 del 3 giugno 2003, di ampliamento della medesima azienda faunistico-venatoria;
Vista la domanda presentata dal sig. Alito Pietro, nato a Santa Teresa di Riva l'11 gennaio 1956 ed ivi residente in via Oberdan n. 52, nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione dell'associazione Casazza, con sede in Santa Teresa di Riva, via L. Pirandello n. 1, titolare concessionaria dell'anzidetta azienda, tendente all'approvazione dei programmi di cui all'ultimo comma dell'art. 25 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni relativi al quinquennio 2003/2008;
Visti i programmi dell'azienda faunistico-venatoria Casazza, relativi al citato quinquennio;
Vista la proposta della Ripartizione faunistico-venatoria di Messina formulata con nota prot. n. 2374 del 31 luglio 2003;
Sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio;
Ritenuto di dovere approvare i programmi dell'azienda faunistico-venatoria Casazza di Cesarò per il quinquennio 2003/2008;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Sono approvati i programmi dell'azienda faunistico-venatoria Casazza, sita in agro di Cesarò (ME), per il quinquennio 2003/2008, che fanno parte integrante del presente decreto, fermi restando gli impegni, gli obblighi e le condizioni che scaturiscono dall'applicazione del decreto di costituzione n. 2354 del 10 luglio 1998, del decreto n. 2866 del 31 agosto 1999 di proroga e del decreto n. 864 del 3 giugno 2003 di ampliamento, citati nelle premesse.

Art. 2

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia e dei criteri di cui al decreto n. 571 del 5 marzo 1998 di cui alle premesse, agli obblighi a suo tempo assunti e di cui al decreto di costituzione n. 2354 del 10 luglio 1998, nonché l'inadempienza alle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere, comportano la revoca della concessione.

Art. 3

La Ripartizione faunistico-venatoria di Messina è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa Ripartizione a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ad eccezione degli allegati.
Palermo, 2 luglio 2004.
  ALBANESE 

(2004.28.1891)
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021
   


DECRETO 2 luglio 2004.
Rinnovo della concessione dell'azienda faunistico-venatoria Maestro, sita in agro di Ragusa e Scicli.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante: "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Visto il proprio contratto individuale di lavoro;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visto, in particolare, l'art. 25 della predetta legge regionale n. 33/97;
Visto il piano regionale faunistico-venatorio;
Visto il decreto n. 571 del 5 marzo 1998, di approvazione dei criteri ai quali uniformare le richieste di costituzione delle aziende faunistico-venatorie di cui all'art. 25 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 33/21 del 19 dicembre 1985, di costituzione dell'azienda faunistico-venatoria Maestro nel territorio dei comuni di Ragusa e Scicli;
Visto il decreto n. 29/21 del 22 agosto 1988, di proroga della predetta concessione;
Visto il decreto n. 1767 del 4 settembre 1992, con il quale è stata concessa un'ulteriore proroga della concessione;
Visto il decreto n. 2159 del 4 novembre 1992, di rettifica del citato decreto n. 1767 del 4 settembre 1992;
Visto il decreto n. 1900 del 17 settembre 1993, di rinnovo della concessione;
Visto il decreto n. 677 del 5 maggio 1994, di ampliamento della citata azienda faunistico-venatoria Maestro;
Vista la domanda presentata dal sig. Tumino Santo, nato a Ragusa il 30 aprile 1936 ed ivi residente in corso Vittorio Veneto n. 50, titolare concessionario responsabile dell'anzidetta azienda faunistico-venatoria Maestro, tendente alla ristrutturazione della stessa a seguito dell'inclusione di parte dei terreni di questa nella riserva naturale Macchia Foresta Foce del fiume Irminio, che ha interessato una parte dei terreni già assoggettati al regime di azienda faunistico-venatoria ed al rinnovo della concessione;
Viste la relazione tecnica e la documentazione tecnica ed amministrativa di parte sullo stato attuale dell'azienda e su quello futuro a seguito dello scorporo dei terreni inclusi nella predetta riserva naturale e all'inclusione di altri terreni recentemente acquisiti, nonché sui programmi di miglioramento degli ambienti naturali finalizzati al potenziamento della fauna;
Visto il verbale dell'accertamento effettuato a cura della Ripartizione faunistico-venatoria di Ragusa, dal quale si evince, tra l'altro, il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza in parola e vengono forniti i dati relativi al territorio da scorporare pari ad Ha 14.98.65;
Vista la proposta della Ripartizione faunistico-venatoria di Ragusa formulata con nota prot. n. 1986 del 29 ottobre 2003;
Sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica;
Sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio;
Visto il certificato di iscrizione alla Camera di commercio di Ragusa, prot. n. CEW/10749/2004/CRG0038 del 2 luglio 2004, dal quale si rileva, tra l'altro, il nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

E' rinnovata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria Maestro, sita in agro dei comuni di Ragusa e Scicli, di cui al decreto n. 33/21 del 19 dicembre 1985, per anni 10, con l'esclusione di una porzione di territorio così individuato: particelle 23, 34, 93 e 150 del foglio di mappa 71 del catasto terreni del comune di Scicli e particelle 23, 24, 48, 49, 53, 89, 90, 112 e 113, del foglio di mappa 261 del catasto terreni del comune di Ragusa per una superficie complessiva di Ha. 14.98.65 circa, poiché inclusi nella riserva naturale Macchia Foresta Foce del fiume Irminio e con l'inclusione dei seguenti terreni: particelle 24, 69, 70 e 144 del foglio di mappa 35 del catasto terreni del comune di Scicli per una superficie complessiva di Ha. 05.00.00. Per l'effetto la superficie complessiva dell'azienda faunistico-venatoria Maestro ammonta a complessivi Ha. 302.07.70.

Art. 2

Per la durata del presente decreto che andrà a scadere comunque il 28 febbraio 2014, restano salvi gli impegni, gli obblighi e le condizioni che scaturiscono dall'applicazione del decreto n. 33/21 del 19 dicembre 1985, del decreto n. 29/21 del 22 agosto 1988, del decreto n. 1767 del 4 settembre 1992, del decreto n. 2159 del 4 novembre 1992, del decreto n. 677 del 5 maggio 1994, del decreto n. 1900 del 17 settembre 1993, citati nelle premesse.

Art. 3

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia e dei criteri di cui al decreto n. 571 del 5 marzo 1998 di cui alle premesse, agli obblighi a suo tempo assunti e di cui al decreto di costituzione n. 33/21 del 19 dicembre 1985, come prorogato e modificato, nonché l'inadempienza alle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere, comportano la revoca della concessione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Ragusa è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa Ripartizione a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 luglio 2004.
  ALBANESE 

(2004.28.1890)
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021
   

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 19 marzo 2004.
Dichiarazione di importante interesse demo-etno-antropologico della condotta idrica sita nell'area adiacente la Chiesa di Santo Spirito, nel territorio del comune di Naro.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI E AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
Vista la legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999;
Viste le comunicazioni di avvio del procedimento di dichiarazione effettuate dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento, ai sensi dell'art. 7 del testo unico, nei confronti degli aventi diritto;
Vista la proposta di vincolo e la relazione tecnica del servizio beni storico-artistici ed etno-antropologici della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento, allegata come parte integrante al presente decreto;
Premesso che alla periferia del comune di Naro, nel sottosuolo dell'area adiacente la Chiesa di Santo Spirito, si trova una condotta idrica, scavata nella prima metà del settecento, che portava acqua al pozzo che sorgeva all'interno del non più esistente antico convento dei Cappuccini, del quale presumibilmente faceva parte la Chiesa;
Considerato, pertanto, che la condotta idrica sopra individuata, meglio descritta nella citata relazione tecnica e ricadente nelle porzioni di particelle catastali nn. 1200, 1051 e 1052 del F.M. n. 83 del comune di Naro, all'interno del perimetro distinto con colore rosso nella allegata planimetria, riveste importante interesse demo-etno-antropologico ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 e art. 2 della legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977, poiché rappresenta un interessante documento e testimonianza di cultura materiale ed archeologia industriale dell'epoca;
Considerato, altresì, che, al fine di evitare che sia messa in pericolo l'integrità della condotta idrica esistente nel sottosuolo, è necessario istituire una fascia di rispetto nell'area circostante il manufatto, stabilendo ai sensi dell'art. 49 del testo unico particolari prescrizioni nell'area suddetta, visualizzata in verde nella acclusa planimetria e ricadente all'interno delle porzioni delle particelle nn. 1200, 1202, 1051, 1052, 1053 del F.M. n. 83 del comune di Naro;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi esposti in premessa e meglio illustrati nell'allegata relazione tecnica, la condotta idrica che si trova nel territorio del comune di Naro, adiacente la Chiesa di Santo Spirito e ricadente nel sottosuolo dell'area visualizzata in rosso nella allegata planimetria, ubicata all'interno delle porzioni delle particelle catastali nn. 1200, 1051 e 1052 del F.M. n. 83 del comune di Naro, ai sensi dell'art. 6 del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999, è dichiarata di importante interesse demo-etno-antropologico in quanto bene compreso fra quelli previsti dall'art. 2, comma 1, lett. a) del testo unico medesimo ed art. 2 della legge regionale n. 80/77, ed è pertanto sottoposta a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi, ed in particolare alle seguenti:
a)  è fatto divieto di eseguire nuove costruzioni, impianti ed opere di qualsiasi specie anche se di carattere provvisorio; ogni intervento nell'area interessata dovrà essere autorizzato dal Soprintendente per i beni culturali ed ambientali di Agrigento;
b)  è fatto divieto di eseguire modifiche a costruzioni, impianti ed in genere ad opere esistenti, anche se di carattere provvisorio, senza l'autorizzazione del Soprintendente per i beni culturali ed ambientali di Agrigento, il quale può concederla fissando le condizioni compatibilmente con il rispetto del contesto storico-etno-antropologico;
c)  è fatto divieto di eseguire scavi o scassi di qualsiasi genere, di utilizzare per la lavorazione del terreno mezzi meccanici senza l'autorizzazione del Soprintendente per i beni culturali ed ambientali di Agrigento, il quale può concederla fissando le condizioni compatibili con la salvaguardia del sottosuolo.

Art. 2

In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque ne abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, è fatto, in particolare, divieto di demolire, modificare, restaurare l'immobile di cui al precedente art. 1 senza l'autorizzazione prescritta dal combinato-disposto degli artt. 21, 22 e 23 del testo unico n. 490/99. E' fatto, altresì, obbligo ai medesimi di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti di eventuali opere che intendessero eseguire sull'immobile stesso al fine di ottenere la preventiva autorizzazione. Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali al bene sottoposto a tutela, purché né sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del testo unico n. 490/99.

Art. 3

Al fine di evitare che sia messa in pericolo l'integrità della condotta idrica, si ritiene necessario istituire, ai sensi dell'art. 49 del testo unico, una fascia di rispetto nell'area circostante il monumento, visualizzata con colore verde nella allegata planimetria e ricadente all'interno delle porzioni delle particelle catastali nn. 1200, 1202, 1051, 1052 e 1053 del F.M. n. 83 del comune di Naro; all'interno della suddetta area non sono consentite aperture di cave, realizzazioni di sbancamenti, palificazioni elettriche, telefoniche o di qualsiasi tipo; eventuali stradelle di accesso dovranno seguire l'andamento del terreno e la carreggiata dovrà essere sistemata con materiale di tipo naturale (pietra, ciottoli, ecc.); le opere descritte ed ogni altro intervento sull'area di rispetto dovranno comunque essere sottoposte all'esame della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento.

Art. 4

Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel testo unico n. 490/99.

Art. 5

La relazione tecnica, la planimetria, l'elenco ditte proprietarie e la documentazione fotografica, allegati, fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'art. 8 del testo unico n. 490/99, sarà notificato agli aventi diritto e quindi trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.
Copia del presente decreto sarà trasmessa al comune di Naro, al Centro regionale per l'inventario e la catalogazione ed al Ministero per i beni e le attività culturali.
Altresì, il presente provvedimento sarà pubblicato, con esclusione dei relativi allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché sul sito web della Regione siciliana, dipartimento beni culturali e ambientali ed educazione permanente: www.regione.sicilia.it/beni culturali.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.
Palermo, 19 marzo 2004.
FAVARA

(2004.29.1933)
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016

DECRETO 23 marzo 2004.
Dichiarazione di interesse storico ed architettonico particolarmente importante del complesso architettonico denominato Palazzo Benintende, sito nel comune di Caltanissetta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI E AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
Vista la legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999;
Viste le comunicazioni di avvio del procedimento di dichiarazione effettuate dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 7 del testo unico, nei confronti degli aventi diritto;
Vista la proposta di vincolo e la relazione tecnica della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, allegata come parte integrante al presente decreto;
Premesso che il complesso architettonico denominato Palazzo Benintende, ubicato in Caltanissetta, in viale Conte Testasecca n. 133, riportato in catasto al F.M. n. 298, particella n. 145 subb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, già sottoposto a vincolo del prospetto princicipale, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 giugno 1909, n. 364, con notifiche effettuate ai proprietari in data 1 aprile 1932, per le peculiarità delle caratteristiche architettoniche ed urbanistiche rappresenta un pregevole esempio di edilizia privata del XIX secolo, emblema della borghesia storica della città;
Considerato, pertanto, che l'immobile sopra individuato, meglio descritto nella citata relazione tecnica e perimetrato in rosso nell'allegata planimetria, riveste interesse storico ed architettonico particolarmente importante, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 e art. 2 della legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi esposti in premessa e meglio illustrati nell'allegata relazione tecnica, il complesso architettonico denominato Palazzo Benintende, sito in viale Conte Testasecca n. 133, riportato in catasto al F.M. n. 298, particella n. 145 subb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, ed evidenziato in rosso nell'acclusa planimetria, ai sensi dell'art. 6 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999, è dichiarato di interesse storico ed architettonico particolarmente importante, in quanto bene individuato all'art. 2, comma 1, lett. a), del testo unico medesimo ed all'art. 2 della legge regionale n. 80/77, ed è pertanto sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi.

Art. 2

In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque ne abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, è fatto, in particolare, divieto di demolire, modificare, restaurare l'immobile di cui al precedente art. 1, senza l'autorizzazione prescritta dal combinato-disposto degli artt. 21, 22 e 23 del testo unico n. 490/99. E' fatto, altresì, obbligo ai medesimi di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti di eventuali opere che intendessero eseguire sull'immobile stesso al fine di ottenere la preventiva autorizzazione. Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali al bene sottoposto a tutela, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del testo unico n. 490/99.

Art. 3

Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel testo unico n. 490/99.

Art. 4

La relazione tecnica, la planimetria, l'elenco ditte proprietarie e particelle, e la documentazione fotografica, allegati, fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'art. 8 del testo unico (decreto legislativo n. 490/99), sarà notificato agli aventi diritto e quindi trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.
Copia del presente decreto sarà trasmessa al comune di Caltanissetta, al Centro regionale per l'inventario e la catalogazione ed al Ministero per i beni e le attività culturali.
Altresì, il presente provvedimento sarà pubblicato, con esclusione dei relativi allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché sul sito web della Regione siciliana, dipartimento beni culturali e ambientali ed educazione permanente: www.regione.sicilia.it/beni culturali.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.
Palermo, 23 marzo 2004.
FAVARA

(2004.29.1932)
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016

DECRETO 23 marzo 2004.
Dichiarazione di interesse archeologico particolarmente importante dei terreni siti in località Grattavole, nel territorio dei comuni di Sciacca e Caltabellotta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI E AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
Vista la legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999;
Viste le comunicazioni di avvio del procedimento di dichiarazione effettuate dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento, ai sensi dell'art. 7 del testo unico, nei confronti degli aventi diritto;
Vista la proposta di vincolo e la relazione scientifica della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento, allegata come parte integrante al presente decreto;
Vista la nota prot. n. 3268 del 9 settembre 2003, con la quale è pervenuta la documentazione integrativa trasmessa dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento;
Premesso che i terreni siti in località Grattavole, particelle nn. 10, 11, 13, 14, 62, 67, 57, 79, 80, 56, 8, 16 e 15 del foglio di mappa n. 9 del territorio del comune di Sciacca e particelle nn. 27 e 30 del foglio di in mappa n. 11 del territorio del comune di Caltabellotta, così come illustrato nell'allegata relazione scientifica, risultano interessati dai resti di un insediamento antico, frequentato dall'età ellenistica sino all'età bizantina, senza escludere una frequentazione ancora più antica, come attesterebbe il rinvenimento di ceramica a vernice nera del V sec. a.C.;
Considerato, pertanto, che il complesso archeologico sopra individuato, visualizzato con colore rosso nell'acclusa planimetria, per i motivi meglio esposti nella citata relazione scientifica, riveste interesse archeologico particolarmente importante, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 e art. 2 della legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977;
Ritenuto, altresì, che risulta indispensabile assicurare all'area archeologica idonee condizioni di luce, prospettiva e decoro, affinché non ne venga alterato l'ambiente circostante, e quindi di dovere istituire una fascia di rispetto tutto intorno al complesso archeologico, dettando apposite prescrizioni di tutela ai sensi dell'art. 49 del testo unico (decreto legislativo n. 490/99) sui terreni limitrofi, distinti al N.C.T. al foglio di mappa n. 9 del comune di Sciacca, particelle nn. 13, 62, 4, 44, 10, 45, 9, 79, 80, 56, 8, 64, 65, 58, 59, 60, 55, 61, 63 ed al foglio di mappa n. 11 del comune di Caltabellotta, particelle nn. 27 e 30, tutti evidenziati in verde nell'allegata planimetria;
Rilevato che gli accertamenti tecnici condotti dalla competente Soprintendenza forniscono, di per sé, elementi sufficienti a giustificare l'imposizione di provvedimenti volti a tutelare i predetti beni;
Ritenuto che, nella fattispecie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela di cui al citato testo unico (decreto legislativo n. 490/99) i resti archeologici sopra individuati, in conformità alla proposta della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi esposti in premessa e meglio illustrati nell'allegata relazione scientifica, i terreni siti in località Grattavole, segnati al N.C.T. al foglio di mappa n. 9 del comune di Sciacca, particelle nn. 10, 11, 13, 14, 62, 67, 57, 79, 80, 56, 8, 16 e 15 e foglio di mappa n. 11 del comune di Caltabellotta, particelle nn. 27 e 30, ai sensi dell'art. 6 del testo unico, approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999, sono dichiarati di interesse archeologico particolarmente importante in quanto beni individuati all'art. 2, comma 1, lett. a), del testo unico medesimo, e all'art. 2 della legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977 e sono pertanto sottoposti a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi.

Art. 2

In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque ne abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, è fatto, in particolare, divieto di demolire, modificare, restaurare l'immobile di cui al precedente art. 1, senza l'autorizzazione prescritta dal combinato-disposto degli artt. 21, 22 e 23 del testo unico n. 490/99. E' fatto, altresì, obbligo ai medesimi di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti di eventuali opere che intendessero eseguire sugli immobili stessi al fine di ottenere la preventiva autorizzazione. Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali ai beni sottoposti a tutela, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del testo unico n. 490/99.

Art. 3

Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel testo unico n. 490/99.

Art. 4

Ai fini della salvaguardia dell'integrità di luce, decoro e prospettiva degli immobili di cui al precedente art. 1, ai sensi dell'art. 49 del citato testo unico (decreto legislativo n. 490/99) è istituita una fascia di rispetto tutto intorno al complesso archeologico, visualizzata in verde nell'allegata planimetria, all'interno della quale nei confronti dei terreni ricadenti nelle particelle nn. 13, 62, 4, 44, 10, 45, 9, 79, 80, 56, 8, 64, 65, 58, 60, 55, 61, 63, del foglio di mappa n. 9 del comune di Sciacca, nonché particelle nn. 27 e 30 del foglio di mappa 11 del comune di Caltabellotta, vengono dettate le seguenti prescrizioni, consistenti nel divieto di:
a)  aprire cave per l'estrazione di pietra e sabbia ed eseguire scassi, dissodamenti e sbancamenti di qualsiasi genere;
b)  effettuare installazioni industriali o similari;
c)  realizzati con tecniche tradizionali e di colore chiaro. L'altezza massima non dovrà essere superiore a m. 4,50 al colmo della copertura;
d)  eseguire arature di profondità superiore a cm. 30;
e)  i progetti di qualunque genere che comunque possano interessare le particelle sopra citate dovranno essere sottoposti all'esame preventivo della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento, ai sensi dell'art. 23 del testo unico (decreto legislativo n. 490/99).

Art. 5

La relazione tecnica, la planimetria, l'elenco ditte proprietarie e particelle, la documentazione fotografica, allegati, fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'art. 8 del testo unico (decreto legislativo n. 490/99), sarà notificato agli aventi diritto e quindi trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.
Copia del presente decreto sarà trasmessa ai comuni di Sciacca e Caltabellotta, al Centro regionale per l'inventario e la catalogazione ed al Ministero per i beni e le attività culturali.
Altresì, il presente provvedimento sarà pubblicato, con esclusione dei relativi allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché sul sito web della Regione siciliana, dipartimento beni culturali e ambientali ed educazione permanente: www.regione.sicilia.it/beni culturali.

Art. 6

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.
Palermo, 23 marzo 2004.
FAVARA

(2004.29.1934)
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016
   


DECRETO 8 giugno 2004.
Rettifica del decreto 19 marzo 2004, concernente dichiarazione di importante interesse demo-etno-antropologico della condotta idrica sita nell'area adiacente la Chiesa di Santo Spirito, nel territorio del comune di Naro.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI E AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
Vista la legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana;
Visto il codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con il decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004;
Visto il proprio decreto n. 5522 del 19 marzo 2004, con il quale, ai sensi del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999, è stato dichiarato l'importante interesse demo-etno-antropologico di una condotta idrica settecentesca giacente nel sottosuolo della Chiesa di Santo Spirito, alla periferia del comune di Naro (AG);
Considerato che a pag. 3 del dispositivo del suddetto provvedimento, all'art. 5, è stata indicata erroneamente la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina al posto della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento e che l'ultimo articolo dello stesso dispositivo, l'art. 6, è stato indicato erroneamente come art. 5;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla rettifica del citato decreto n. 5522 del 19 marzo 2004, limitamente alle indicazioni sopra riportate;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, il decreto n. 5522 del 19 marzo 2004 è rettificato limitatamente a quanto sopra specificato e, pertanto, a pag. 3 del provvedimento, all'art. 5, ove risulta erroneamente indicata la "Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina", deve leggersi "Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento". L'ultimo articolo del dispositivo stesso, altresì, indicato erroneamente come art. 5 deve correttamente leggersi art. 6.
Per il resto il decreto n. 5522 del 19 marzo 2004 è interamente riconfermato.

Art. 2

Il presente decreto, a cura della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento sarà notificato agli aventi diritto e trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'art. 15 del citato codice dei beni culturali e del paesaggio ed avrà quindi efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.
Copia del presente decreto sarà trasmessa al comune di Naro, al Centro regionale per l'inventario e la catalogazione ed al Ministero per i beni e le attività culturali.
Altresì, il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web della Regione siciliana, dipartimento beni culturali e ambientali ed educazione permanente: www.regione. sicilia.it/beni culturali.
Palermo, 8 giugno 2004.
FAVARA

(2004.29.1933)
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016
   


DECRETO 8 giugno 2004.
Rettifica del decreto 23 marzo 2004, concernente dichiarazione di interesse storico ed architettonico particolarmente importante del complesso architettonico denominato Palazzo Benintende, sito nel comune di Caltanissetta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI E AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
Vista la legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana;
Visto il codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con il decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004;
Visto il proprio decreto n. 5577 del 23 marzo 2004, con il quale, ai sensi del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999, l'edificio denominato Palazzo Benintende, sito in Caltanissetta, è stato dichiarato di interesse storico ed architettonico particolarmente importante;
Vista la nota n. 1776 del 29 aprile 2004, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta ha chiesto la rettifica del decreto n.5577 del 23 marzo 2004 sopracitato;
Considerato che nel suddetto provvedimento, nel premesso di pag. 1 e nell'art. 1 del dispositivo l'indirizzo dell'immobile risulta erroneamente viale Conte Testasecca n. 133, mentre l'indirizzo corretto è corso Vittorio Emanuele n. 133;
Considerato altresì che, a pag. 2 del dispositivo, all'art. 4 è indicata erroneamente la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento al posto della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla rettifica del citato decreto n. 5577 del 23 marzo 2004, secondo quanto indicato dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, il decreto n. 5577 del 23 marzo 2004 è rettificato limitatamente a quanto sopra specificato e, pertanto, nel premesso di pag. 1 e nell'art. 1 del dispositivo, al posto dell'indirizzo erroneamente trascritto come "viale Testasecca n. 133", deve leggersi l'indirizzo corretto che è "corso Vittorio Emanuele n. 133". Ed, inoltre, all'art. 4 del dispositivo, a pag. 2, ove risulta erroneamente indicata la "Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento", deve leggersi "Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta".
Per il resto il decreto n. 5577 del 23 marzo 2004 è interamente riconfermato.

Art. 2

Il presente decreto, a cura della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, sarà notificato agli aventi diritto e trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'art. 15 del citato codice dei beni culturali e del paesaggio ed avrà quindi efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.
Copia del presente decreto sarà trasmessa al comune di Caltanissetta, al Centro regionale per l'inventario e la catalogazione ed al Ministero per i beni e le attività culturali.
Altresì, il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web della Regione siciliana, dipartimento beni culturali e ambientali ed educazione permanente: www.regione. sicilia.it/beni culturali.
Palermo, 8 giugno 2004.
FAVARA

(2004.29.1932)
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016

DECRETO 8 giugno 2004.
Rettifica del decreto 23 marzo 2004, concernente dichiarazione di interesse archeologico particolarmente importante dei terreni siti in località Grattavole, nel territorio dei comuni di Sciacca e Caltabellotta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI E AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
Vista la legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana;
Visto il codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con il decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004;
Visto il proprio decreto n. 5578 del 23 marzo 2004, con il quale, ai sensi del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999, la zona archeologica sita in località Grattavole, nel territorio dei comuni di Sciacca e Caltabellotta (AG), è stata dichiarata di interesse archeologico particolarmente importante perché interessata dai resti di un insediamento antico la cui origine è attestata fin dal V sec. a.C.;
Considerato che il decreto n. 5578 del 23 aprile 2004 ha anche istituito, ai sensi dell'art. 49 del citato testo unico, una zona di rispetto tutto intorno al sito archeologico, dettando all'art. 4 del dispositivo le prescrizioni tecniche per l'uso e la salvaguardia della zona suddetta;
Considerato che le prescrizioni dettate dall'art. 4, al punto c), sono state trascritte erroneamente in maniera incompleta e che inoltre dalla lista delle particelle catastali sulle quali ricade la zona di rispetto, contenuta nel suddetto articolo, è stata erroneamente esclusa la particella n. 59 del foglio di mappa n. 9 del comune di Sciacca;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla rettifica del citato decreto n. 5578 del 23 marzo 2004;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, il decreto n. 5578 del 23 marzo 2004 è rettificato limitatamente a quanto sopra specificato e pertanto nell'art. 4 del dispositivo del suddetto decreto, dopo il punto b) deve leggersi: "c) realizzare fabbricati che abbiano un indice di fabbricabilità superiore a 0,03 mc./mq. Gli stessi dovranno avere le caratteristiche dei fabbricati rurali tradizionali e pertanto le coperture dovranno essere realizzate ad una o due falde e ricoperte da manto di tegole del tipo a coppi siciliani; gli intonaci esterni dovranno essere realizzati in maniera tradizionale e di colore chiaro. L'altezza massima non dovrà essere superiore a mt. 4,50 al colmo della copertura.".
Inoltre alla lista delle particelle catastali contenuta nel suddetto art. 4 è aggiunta la particella n. 59 del foglio di mappa n. 9 del comune di Sciacca.
Per il resto il decreto n. 5578 del 23 marzo 2004 è interamente riconfermato.

Art. 2

Il presente decreto, a cura della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento, sarà notificato agli aventi diritto e trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'art. 15 del citato codice dei beni culturali e del paesaggio ed avrà quindi efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.
Copia del presente decreto sarà trasmessa ai comuni di Sciacca e Caltabellotta, al Centro regionale per l'inventario e la catalogazione ed al Ministero per i beni e le attività culturali.
Altresì, il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web della Regione siciliana, dipartimento beni culturali e ambientali ed educazione permanente: www.regione. sicilia.it/beni culturali.
Palermo, 8 giugno 2004.
FAVARA

(2004.29.1934)
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016
   


DECRETO 23 luglio 2004.
Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea imposto sulle località Pirale, Guidaloca, Scopello, Mazzo di Sciacca, ricadenti nel territorio comunale di Castellammare del Golfo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI E AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio;
Visto il R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, richiamato dall'art. 158 del suddetto decreto legislativo n. 42/2004;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto n. 6916 del 28 settembre 2001 ed, in particolare, l'art. 8, relativo alle deleghe ai dirigenti responsabili delle aree e dei servizi dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione delle competenze attribuite al dirigente generale dall'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 10/2000;
Visto il parere prot. n. 2364/336.01.11 dell'8 febbraio 2002, reso dalla Presidenza della Regione - Ufficio legislativo e legale, relativo alla competenza in ordine all'apposizione dei vincoli paesaggistici di cui all'art. 139 del testo unico n. 490/99;
Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Tenuto conto dell'accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001, sancito fra il Ministero per i beni e le attività culturali e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, che ha disciplinato i contenuti e i metodi della pianificazione paesistica regionale, prevedendo tra l'altro all'art. 8 tempi e modi di verifica dei piani territoriali paesaggistici già redatti;
Visto il decreto n. 5820 dell'8 maggio 2002 "Atto di indirizzo della pianificazione paesistica";
Visto il decreto n. 8546 del 26 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 5 dicembre 2003, con il quale, al fine di garantire le migliori condizioni di tutela del patrimonio paesistico e ambientale, le località costiere Pirale, Guidaloca, Scopello, Mazzo di Sciacca, ricadenti nel territorio comunale di Castellammare del Golfo, così come delimitato nelle planimetrie "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I" ed "L", sono state dichiarate temporaneamente immodificabili in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico;
Considerata l'imminente scadenza del vincolo come sopra specificato;
Considerato che il piano paesistico dell'ambito 1 "Area dei rilievi del trapanese", in cui ricade l'area in questione, preso atto del parere favorevole espresso dall'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio nella seduta del 6 luglio 2004, si trova in fase di comunicazione ai comuni interessati per l'affissione all'albo comunale, ai sensi dell'art. 139, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004;
Vista la nota prot. n. 7495 del 21 luglio 2004, con la quale la Soprintendenza di Trapani ha chiesto la proroga del vincolo sopra citato al fine di evitare, con la decadenza del vincolo in questione, la mancanza di una opportuna tutela nell'area interessata, nelle more della notifica del piano ai comuni;
Considerato che con decreto n. 729 del 21 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 del 23 giugno 1979, parte del territorio comunale di Castellammare del Golfo compresa la fascia costiera e Scopello è stata sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi e per gli effetti della legge n. 1497/39;
Vista la nota assessoriale prot. n. 186 del 15 gennaio 1998, contenente direttive alle Soprintendenze in ordine alle misure cautelari previste dall'art. 5 della legge regionale n. 15/91 e agli atti da porre in essere in caso di loro decadenza;
Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del piano territoriale paesaggistico dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;
Considerato per quanto sopra espresso che, nelle more della trasmissione del piano ai comuni interessati, sussistono motivate esigenze per prorogare per 8 mesi e comunque per un periodo complessivamente non superiore a un quinquennio dalla data di sua entrata in vigore, il vincolo di immodificabilità temporanea vigente nelle località Pirale, Guidaloca, Scopello e Mazzo di Sciacca, ricadente nel comune di Castellammare del Golfo, compreso nelle planimetrie "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I" ed "L" e meglio individuato nel decreto n. 8546 del 26 novembre 2003, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione del piano territoriale paesistico - ambito 1 - area dei rilievi del trapanese;
Ritenuto che la contingente assenza dello strumento di pianificazione del paesaggio, alla quale questo Assessorato, come sopra indicato, ha inteso rimediare, attivando procedimenti inequivocabilmente preordinati alla redazione e approvazione del piano territoriale paesaggistico in questione, non può tradursi nella lesione degli interessi pubblici alla conservazione dell'ambiente naturale della zona in questione e della sua percezione estetica di infungibile rilevanza;

Decreta:


Art. 1

E' prorogato per un periodo di 8 mesi dalla data di sua scadenza - salvo quanto disposto al successivo art. 2 -, giusta decreto n. 8546 del 26 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 5 dicembre 2003, il vincolo di immodificabilità temporanea imposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, nelle località costiere Pirale, Guidaloca, Scopello, Mazzo di Sciacca, così come delimitate nelle planimetrie "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", ed "L" per effetto del decreto n. 8546 del 26 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 5 dicembre 2003, secondo le disposizioni e le modalità contenute nel sopra citato provvedimento, che si intendono tutte richiamate e confermate.

Art. 2

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico - ambito 1 - area dei rilievi del trapanese e, comunque, non oltre il termine di mesi 8 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana è vietata, nel territorio descritto e individuato nel decreto n. 8546 del 26 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 5 dicembre 2003, facente parte del comune di Castellammare del Golfo, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai sensi degli artt. 140, comma 3, del decreto legislativo n. 42/04 e 12 del R.D. n. 1357/40.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il presente decreto sarà trasmessa entro il termine di mesi 1 dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Castellammare del Golfo, perché venga affissa per 3 mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.
Altra copia della Gazzetta sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Castellammare del Golfo, ove gli interessati potranno prenderne visione.
La Soprintendenza competente comunicherà a questo dipartimento la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Castellammare del Golfo.

Art. 4

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 luglio 2004.
  FAVARA 

(2004.30.2068)
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016


DECRETO 23 luglio 2004.
Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea imposto sull'arcipelago delle isole Egadi, ricadente nel territorio comunale di Favignana.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI E AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio;
Visto il R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, richiamato dall'art. 158 del suddetto decreto legislativo n. 42/04;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto n. 6916 del 28 settembre 2001 ed, in particolare, l'art. 8, relativo alle deleghe ai dirigenti responsabili delle aree e dei servizi dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione delle competenze attribuite al dirigente generale dall'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 10/2000;
Visto il parere prot. n. 2364/336.01.11 dell'8 febbraio 2002, reso dalla Presidenza della Regione - Ufficio legislativo e legale, relativo alla competenza in ordine all'apposizione dei vincoli paesaggistici di cui all'art. 139 del testo unico n. 490/99;
Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto il D.P.Reg. n. 717 del 28 settembre 2001, che ha annullato il decreto n. 5172 dell'1 febbraio 1996 di approvazione del piano territoriale paesistico delle isole Egadi;
Considerato che l'annullamento del piano territoriale paesistico delle isole Egadi risulta motivato dall'inadeguato livello di coinvolgimento del comune nelle procedure di redazione del piano stesso, così come da parere n. 826/98 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza del 16 gennaio 2001;
Tenuto conto dell'accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 sancito fra il Ministero per i beni e le attività culturali e i Presidenti delle Regioni e delle province autonome, che ha disciplinato i contenuti e i metodi della pianificazione paesistica regionale, prevedendo tra l'altro all'art. 8 tempi e modi di verifica dei piani territoriali paesaggistici già redatti;
Visto il decreto n. 5820 dell'8 maggio 2002 "Atto di indirizzo della pianificazione paesistica";
Visto il decreto n. 5071 del 23 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 6 febbraio 2004, con il quale, al fine di garantire le migliori condizioni di tutela del patrimonio paesistico e ambientale, l'arcipelago delle isole Egadi, ricadente nel territorio comunale di Favignana, costituito dalla isole di Favignana, Levanzo e Marettimo e dagli scogli di Formica e Maraone ad esclusione dei centri abitati e dell'area cimiteriale esistente e in ampliamento di Favignana, così come delimitato nelle planimetrie "A" sub. 1 e 2, "B", "C" "D", "E"", "F", ", "H", "I" ed "L", è stato dichiarato temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico;
Considerata l'imminente scadenza del vincolo come sopra specificato;
Considerato che il piano territoriale paesistico dell'arcipelago delle isole Egadi, in cui ricade l'area in questione, preso atto del parere favorevole espresso dall'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio nella seduta del 7 luglio 2004 si trova in fase di comunicazione ai comuni interessati per l'affissione all'albo comunale, ai sensi dell'art. 139, comma 1, del decreto legislativo n. 42/04;
Vista la nota prot. n. 7496 del 21 luglio 2004, con la quale la Soprintendenza di Trapani ha chiesto la proroga del vincolo sopra citato al fine di evitare con la decadenza del vincolo in questione la mancanza di una opportuna tutela nell'area interessata, nelle more della notifica del piano territoriale paesistico dell'arcipelago delle isole Egadi al comune di Favignana;
Considerato che con decreto n. 2667 del 10 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 16 novembre 1991, l'intero arcipelago delle Egadi è stato interamente sottoposto a vincolo paesaggistico, ai sensi e per gli effetti della legge n. 1497/39;
Vista la nota assessoriale prot. n. 186 del 15 gennaio 1998, contenente direttive alle Soprintendenze in ordine alle misure cautelari previste dall'art. 5 della legge regionale n. 15/91 e agli atti da porre in essere in caso di loro decadenza;
Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del piano territoriale paesaggistico dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;
Considerato per quanto sopra espresso che, nelle more della trasmissione del piano ai comuni interessati sussistono motivate esigenze per prorogare per 8 mesi e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a un quinquennio dalla data di sua entrata in vigore, il vincolo di immodificabilità temporanea vigente nell'arcipelago delle isole Egadi, ricadente nel territorio comunale di Favignana compreso nelle planimetrie "A" sub. 1 e 2, "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I" ed "L" e meglio individuato nel decreto n. 5071 del 23 gennaio 2004, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione del piano territoriale paesistico dell'arcipelago delle isole Egadi;
Ritenuto che la contingente assenza dello strumento di pianificazione del paesaggio, alla quale questo Assessorato, come sopra indicato, ha inteso rimediare, attivando procedimenti inequivocabilmente preordinati alla redazione e approvazione del piano territoriale paesaggistico in questione, non può tradursi nella lesione degli interessi pubblici alla conservazione dell'ambiente naturale della zona in questione e della sua percezione estetica di infungibile rilevanza;

Decreta:


Art. 1

E' prorogato per un periodo di 8 mesi dalla data di sua scadenza - salvo quanto disposto al successivo art. 2 -, giusta decreto n. 5071 del 23 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 6 febbraio 2004, il vincolo di immodificabilità temporanea imposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, nell'arcipelago delle isole Egadi, ricadente nel territorio comunale di Favignana costituito dalle isole di Favignana, Levanzo e Marettimo e dagli scogli di Formica e Maraone ad esclusione dei centri abitati e dell'area cimiteriale esistente e in ampliamento del comune di Favignana, così come delimitato nelle planimetrie "A" sub. 1 e 2, "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", ed "L" per effetto del decreto n. 5071 del 23 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 6 febbraio 2004, secondo le disposizioni e le modalità contenute nel sopra citato provvedimento, che si intendono tutte richiamate e confermate.

Art. 2

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico dell'arcipelago delle isole Egadi e, comunque, non oltre il termine di 8 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è vietata, nel territorio descritto e individuato nel decreto n. 5071 del 23 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 6 febbraio 2004, facente parte del comune di Favignana, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai sensi degli artt. 140, comma 3, del decreto legislativo n. 42/04 e 12 del R.D. n. 1357/40.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi 1 dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Favignana, perché venga affissa per 3 mesi naturali e consecutivi allpretorio del comune stesso.
Altra copia della Gazzetta sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Favignana, ove gli interessati potranno prenderne visione.
La Soprintendenza competente comunicherà a questo dipartimento la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Favignana.

Art. 4

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 luglio 2004.
  FAVARA 

(2004.30.2069)
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016

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 29 giugno 2004.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 1, comma 18, il quale prevede che le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli ai fini della gestione e della rendicontazione e che la ripartizione è effettuata con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 22, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2004;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 1652 del 30 dicembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l'art. 36, comma 1, lett. a), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, che autorizza l'Assessore per il bilancio e le finanze ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione;
Vista la legge regionale 3 maggio 2004, n. 7, recante "Interventi a favore dei figli delle vittime del disastro aereo di Montagna Longa e delle vittime superstiti della strage di Portella della Ginestra. Misure di solidarietà a sostegno dei familiari di vittime della mafia e della criminalità organizzata";
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2004 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 1652 del 30 dicembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2004 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 1652 del 30 dicembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:





Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 giugno 2004.
  PAGANO 

(2004.28.1893)
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017


DECRETO 29 giugno 2004.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, il suo art. 8;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 22, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2004;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 1652 del 30 dicembre 2003 e successive modifiche, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche ed integrazioni, che definisce gli strumenti della programmazione negoziata;
Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208;
Vista la delibera del C.I.P.E. n. 106 del 30 giugno 1999, con la quale, tra l'altro, vengono ripartite le risorse per il finanziamento degli studi di fattibilità e degli approfondimenti tecnici per il Mezzogiorno a carico delle risorse riservate alle infrastrutture;
Vista la delibera del C.I.P.E. n. 142 del 6 agosto 1999, con la quale vengono ripartite le risorse destinate alle infrastrutture con delibera C.I.P.E. n. 4 del 22 gennaio 1999;
Visto l'accordo di programma quadro "Sicurezza e legalità per lo sviluppo della Regione siciliana - Carlo Alberto Dalla Chiesa", sottoscritto in data 30 settembre 2003 tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione siciliana;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 129 del 7 maggio 2003 e n. 205 del 17 luglio 2003, con le quali viene approvato l'accordo di programma quadro "Sicurezza e legalità per lo sviluppo della Regione siciliana - Carlo Alberto Dalla Chiesa";
Vista la nota prot. n. 1201 del 21 maggio 2003, con la quale il dipartimento regionale programmazione - servizio programmazione e coordinamento dell'attuazione degli interventi riguardanti risorse umane, ricerca, politiche trasversali, chiede l'iscrizione in bilancio delle assegnazioni relative agli interventi previsti nel citato A.P.Q., per il corrente anno 2004 pari ad e 2.064.000,00, di cui e 399.000,00 a valere delle risorse assegnate con la delibera C.I.P.E. n. 106/1999 ed e 1.665.000,00 a valere delle risorse assegnate con la delibera C.I.P.E. n. 142/1999;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 1652 del 30 dicembre 2003, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nel bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2004 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto n. 1652 del 30 dicembre 2003, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:





ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 23 luglio 2004.
Graduatoria provvisoria delle istanze di cui al decreto 1 dicembre 2003, concernente "Fondo di rotazione per la copertura finanziaria delle spese occorrenti per la progettazione definitiva ed il perfezionamento delle procedure tecniche, amministrative ed operative necessarie per l'accesso ai flussi di finanziamento, anche di provenienza extraregionale, per la realizzazione di interventi per la riqualificazione urbana ed il recupero del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale, ai sensi dell'art. 17bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni".

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO ISPETTORATO TECNICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 45, comma 14, nonché la legge 5 agosto 1978, n. 457;
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 17 bis della predetta legge;
Visto il decreto n. 44 dell'1 dicembre 2003 "Fondo di rotazione per la copertura finanziaria delle spese occorrenti per la progettazione definitiva ed il perfezionamento delle procedure tecniche, amministrative ed operative necessarie per l'accesso ai flussi di finanziamento, anche di provenienza extraregionale, per la realizzazione di interventi per la riqualificazione urbana ed il recupero del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale, ai sensi dell'art. 17 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni" con il quale l'Assessore regionale per i lavori pubblici ha stabilito le modalità di utilizzo del fondo;
Visto il decreto n. 73/SD del 17 maggio 2004, con il quale è stato costituito il nucleo di valutazione per l'istruttoria e la valutazione delle istanze pervenute;
Visto l'esito della valutazione effettuata dal nucleo di valutazione, da cui risultano le istanze ammissibili con la relativa valutazione e le istanze escluse con a fianco indicati i codici di esclusione;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all'approvazione della graduatoria provvisoria delle istanze valutate;

Decreta:


Art. 1

E' approvata la graduatoria provvisoria delle istanze presentate a valere sul bando "Fondo di rotazione per la copertura finanziaria delle spese occorrenti per la progettazione definitiva ed il perfezionamento delle procedure tecniche, amministrative ed operative necessarie per l'accesso ai flussi di finanziamento, anche di provenienza extraregionale, per la realizzazione di interventi per la riqualificazione urbana ed il recupero del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale, ai sensi dell'art. 17 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni" di cui alla tabella che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Sono ammesse osservazioni. Le stesse dovranno essere inviate, a pena di esclusione, all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, dipartimento Ispettorato tecnico, via Munter n. 21 - Palermo, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, esclusivamente a mezzo raccomandata postale. Farà fede la data di spedizione apposta dall'ufficio postale.
Il plico dovrà riportare la seguente dicitura: "Art. 17bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni - Fondo di rotazione per la copertura finanziaria delle spese occorrenti per la progettazione definitiva ed il perfezionamento delle procedure - Osservazioni".

Art. 3

Al termine delle operazioni di riscontro delle osservazioni verrà redatta la graduatoria definitiva che verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito internet dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici all'indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoripubblici.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito internet dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici all'indirizzo www. regione.sicilia.it/lavoripubblici.
Palermo, 23 luglio 2004.
  TRAMONTANA 


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(2004.30.2071)
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090*

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 9 luglio 2004.
Autorizzazione all'unità operativa di oculistica del presidio ospedaliero S. Marta e S. Venera di Acireale alla somministrazione della specialità medicinale Visudyne.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge regionale n. 6/81;
Visti i decreti legislativi n. 502/92, n. 517/93 e n. 229/99;
Viste le leggi regionali n. 30/93 e n. 33/94 e relativi decreti attuativi;
Visto il D.M. 5 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2001, con il quale è stato definito il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Visudyne (Verteporfina), registrata con procedura centralizzata europea per il trattamento della neovascolarizzazione coroidale subfoveale nella degenerazione maculare;
Considerato che il sopra citato D.M. 5 marzo 2001 ha stabilito il regime di rimborsabilità in classe H e l'effettuazione del trattamento in centri individuati dalle regioni e province autonome in possesso delle seguenti caratteristiche:
1) una riconosciuta competenza tanto nella diagnostica che nella terapia delle affezioni maculari della retina;
2) possesso di strumentazione per la diagnosi delle degenerazioni maculari: strumentazione atta ad eseguire fluorangiografia retinica;
3) presenza dell'anestesista durante la durata della terapia, della preparazione e della somministrazione del farmaco sino al trattamento laser;
-  e che la dispensazione può avvenire in ospedale, casa di cura, cliniche specializzate e ambulatori oculistici;
Viste le decisioni comunitarie n. EU/1/00/140/01 del 22 marzo 2001 e del 22 agosto 2002, con le quali il medicinale Visudyne (Verteporfina) ha ottenuto l'estensione delle indicazioni terapeutiche per la terapia fotodinamica delle degenerazioni maculari miopiche ed occulte;
Visto il decreto n. 66 del 25 gennaio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 29 marzo 2002, n. 15, con il quale la Regione siciliana ha ritenuto opportuno fissare le caratteristiche per l'individuazione delle strutture sanitarie da autorizzare per il trattamento della neovascolarizzazione coroidale subfoveale nella degenerazione maculare e per la dispensazione della specialità medicinale Visudyne (Verteporfina);
Considerato che all'art. 3 del suddetto decreto n. 66 è stato previsto che i direttori generali nelle cui aziende sanitarie ospedaliere, ospedaliere universitarie, unità sanitarie locali, avrebbero dovuto comunicare a questo Assessorato, dipartimento ispettorato regionale sanitario, le strutture sanitarie in possesso dei requisiti previsti dal suddetto provvedimento;
Vista la nota prot. n. 30953 del 21 aprile 2004, con la quale il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, ha richiesto l'individuazione dell'unità operativa di oculistica del presidio ospedaliero S. Marta e S. Venera di Acireale quale centro autorizzato alla somministrazione della specialità medicinale "Visudyne" (Verteporfina);
Visto il verbale del sopralluogo ispettivo, assunto con prot. DIRS/2/2536 del 29 giugno 2004, redatto da funzionari di questo Assessorato il cui esito si è subordinato al ricevimento di una dichiarazione da parte del direttore generale circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del decreto n. 66/02 (presenza dell'anestesista durante il trattamento e riconosciuta competenza del medico responsabile del trattamento in materia) e la comunicazione di avvenuto inventariamento delle attrezzature verificate in sede di sopralluogo;
Vista la nota prot. n. 47882 dell'11 giugno 2004 del direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, con la quale vengono forniti i chiarimenti richiesti in occasione del sopralluogo ispettivo;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, l'unità operativa di oculistica del presidio ospedaliero S. Marta e S. Venera di Acireale - Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania - è autorizzata alla somministrazione della specialità medicinale Visudyne (Verteporfina) per il trattamento della neovascolarizzazione coroidale subfoveale nella degenerazione maculare per le indicazioni terapeutiche autorizzate.

Art. 2

Il medico responsabile della struttura autorizzata ad effettuare la diagnosi e il trattamento fotodinamico è il dott. Nicoletti Gaspare Antonio.

Art. 3

Sarà cura della suddetta unità operativa inviare trimestralmente al dipartimento del farmaco/settore farmaceutico dell'azienda unità sanitaria locale di residenza del paziente: il numero di pazienti trattati, i dati per singolo paziente, la quantità di specialità medicinale utilizzata e gli importi relativi.

Art. 4

Il responsabile della struttura è tenuto a comunicare qualsiasi variazione in ordine al personale ed alle attrezzature dichiarate e verificate durante il sopralluogo ispettivo.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inviato al Mini stero della salute.
Palermo, 9 luglio 2004.
  AMARI 

(2004.29.1953)
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102

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 17 giugno 2004.
Aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Alì.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania" convertito, con modifiche, con la legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito con modifiche, con la legge 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio molto elevato o elevato;
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto, che prevede che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1-bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000, acco gliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 543 del 25 luglio 2002, con il quale l'Assessore per il territorio e l'ambiente approva l'aggior namento del piano straordinario, integrato dalle norme di salvaguardia di cui all'allegato (B);
Vista la nota n. 3804 dell'11 agosto 2003, con la quale il sindaco del comune di Alì, ai sensi dell'art. 6 del decreto n 298/41, ha richiesto di apportare modifiche ed integrazioni al piano straordinario per l'assetto idrogeologico, producendo copia dello studio geologico a supporto del piano regolatore generale e lo studio geomor fologico dell'intero territorio comunale;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Messina, trasmessa con nota n. 21510 del 21 aprile 2004, nella quale l'ufficio, sulla base della documentazione tecnica prodotta dal comune di Alì, ritiene che si possa procedere all'aggiornamento del piano straordinario per il territorio comunale;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è aggiornato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Alì con la riperimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, soggette alle norme di salvaguardia, ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 543 del 25 luglio 2002.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto, della pericolosità e del rischio idrogeologico in scala 1:10.000 e la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Messina.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 17 giugno 2004.
  MARINESE 



N.B.: Si può prendere visione della cartografia allegata al decreto presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, servizio 4, il comune di Alì (ME), l'ufficio del Genio civile di Messina e la Provincia regionale di Messina.
Allegato
RELAZIONE DI ISTRUTTORIA

Il comune di Alì, evidenziando la mancata rispondenza tra quanto rappresentato nelle cartografie del decreto n. 298 del 4 luglio 2000 e l'effettiva situazione dei luoghi, con nota n. 3804 dell'11 agosto 2003, ai sensi dell'art. 6, ha richiesto all'ufficio del Genio civile di Messina, la revisione delle zone a rischio determinate dal predetto decreto.
A supporto di quanto rappresentato, ha prodotto la seguente documentazione:
-  copia studio geologico di supporto al piano regolatore generale, redatto dal geologo Alfredo Natoli.
-  studio geomorfologico relativo all'intero territorio comunale di Alì finalizzato all'aggiornamento del piano straordinario, a firma del geologo Carmelo Di Nuzzo.
Premesse
Il territorio del comune di Alì è ubicato nella parte nord-orientale dei monti Peloritani, sul versante Ionico della provincia di Messina. In particolare occupa una fascia allungata in direzione Nose, compresa tra i bacini dei torrenti Fiumedinisi e Itala.
Caratterizzato dalla presenza da profonde incisioni torrentizie che si dipartono dai rilievi fino a confluire direttamente nel mar Jonio, il territorio mostra una conformazione prevalentemente collinare e, caratteristiche montuose in corrispondenza di Puntale Puzzu e dei monti: Scuderi, Cappedano, Graziano, e Votasana.
I terreni affioranti nelle aree oggetto della richiesta di revisione sono costituiti in prevalenza da termini metamorfici, (filladi), e da rocce di natura calcarea e gneissica sulle quali giacciono le coperture sedimentarie terziarie e quaternarie.
Il territorio comunale è rilevabile nel foglio 601 "Messina - Reggio Calabria" in scala 1:50.000, della Carta d'Italia edite dall'I.G.M., e nelle carte tecniche regionali in scala 1:10.000 n. 601140 "Alì Terme", n. 601130 "Fiumedinisi" e n. 601090 "Monte Poverello".
Nel piano straordinario per l'assetto idrogeologico, adottato con decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000 il territorio comunale risulta interessato da una serie di dissesti. In particolare nella carta del rischio idrogeologico, in scala 1:50.000, viene classificata a rischio molto elevato una vasta superficie comprendente l'intero centro abitato e la strada provinciale che collega l'abitato di Alì Terme con Alì.
Oggetto della revisione del piano straordinario, come richiesto dall'amministrazione comunale, risultano le aree sopra definite a rischio di frana molto elevato, nonché una serie di nuove aree rica denti nell'ambito del territorio comunale.
Mediante l'esame della documentazione trasmessa e le osservazioni effettuate sui luoghi, si è proceduto alla verifica ed alla valutazione dell'effettivo stato di rischio idrogeologico, provvedendo infine alla ridefinizione dei contorni delle aree in dissesto.
Verifica
Dall'esame della relazione geologica redatta a supporto del piano regolatore generale, redatta dal geologo Natoli Alfredo e dallo studio geologico finalizzato alla revisione del piano straordinario, riferito all'intero territorio a cura del geologo Carmelo Di Nuzzo, emerge l'esistenza di diverse aree in frana, con estensione complessiva sensibilmente inferiore rispetto a quella riportata nella carta del dissesto idrogeologico del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000. Nello studio finalizzato all'aggiornamento vengono inoltre segnalate una serie di nuove aree soggette a dissesto idrogeologico ricadenti in alcuni versanti montani e nelle contrade: Fata, Farina, S. Nicola, Triboto, Corvo, Puntale Puzzu, Lauro.
Considerazioni
L'accertamento effettuato sui luoghi in oggetto ha consentito di verificare la sostanziale compatibilità di quanto rappresentato negli studi trasmessi a supporto della richiesta di aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico.
Va sottolineato comunque, che la definita perimetrazione delle aree in dissesto e delle relative aree di rischio, in considerazione della natura, delle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni e dello stato evolutivo dei dissesti, viene riferita alla situazione attua le e pertanto risulta suscettibile di sensibile modificazione qualora non si provveda, in breve, ad opportuni interventi di mitigazione.
Valutazione del rischio
A conclusione di quanto sin qui evidenziato viene di seguito formulata, in aderenza alle indicazioni fornite dalla circolare A.R.T.A. n. 1/2003, la valutazione del rischio idrogeologico relativamente ai dissesti che interessano il comune di Alì.
Non vengono rappresentate nell'allegata carta del rischio le porzioni di territorio in cui non vi ricadono beni di particolare impor tanza o pregio, pur interessate da dissesto con relativo grado di pericolosità, per le quali si determina una condizione di rischio nullo.
1)  Località Acqua Santa.
A sud e a occidente del centro abitato di Alì lungo dei thalweg sono presenti n. 3 aree caratterizzate dai diffusi fenomeni franosi attivi, derivanti dall'azione erosiva delle acque superficiali, erosione interessanti le formazioni geologiche presenti (filladi alterate e fratturate, detrito e alternanza di arenarie siltose e conglomerati). Le aree pur ricomprese dell'ambito del decreto n. 298/41 risultano sensibilmente inferiori in termini di estensione.
Classificazione delle frane e individuazione della classe di rischio
Al fini dell'aggiornamento vengono definiti gli elementi che consentono la classificazione del rischio, qui di seguito riassunti:
-  Tipologia = T2;
-  Magnitudo = M2;
-  Pericolosità = P2.
Elementi a rischio: Viabilità comunale, case sparse = E2.
Dalla combinazione tra la pericolosità P2 e gli elementi a rischio E2 si perviene alla classe di rischio:
-  P2 x E2 = R2 - rischio medio.
2)  Località Santa Domenica.
Lungo la cintura meridionale del centro abitato di Alì si rinviene un'area di ampiezza di circa 7,0 ettari, che risulta soggetta a fenomeni di instabilità superficiale (creep). I terreni interessati sono dati da detrito di falda, filladi argillificate e/o alterate-fratturate. La causa principale di questo tipo di dissesto è identificabile nel l'azione di infiltrazione delle acque meteoriche, con decadimento delle resi stenze di attrito ed aumento del peso specifico apparente.
L' area pur ricompresa dell'ambito del decreto n. 298/41, risulta sensibilmente inferiore in termini di estensione.
Allo stato attuale il dissesto è da considerare attivo.
Classificazione della frana e individuazione della classe di rischio
Vengono qui di seguito definiti gli elementi che consentono la classificazione del rischio:
-  Tipologia = T1;
-  Magnitudo = M2;
-  Pericolosità = P2.
Elementi a rischio: viabilità comunale = E2.
Dalla combinazione tra la pericolosità P2 e gli elementi a rischio E2 si perviene alla classe di rischio:
-  P2 x E2 = R2 - rischio medio.
2-bis) Località Santa Domenica-Circonvallazione.
All'entrata del paese di Alì viene individuata e perimetrata una frana di scorrimento in stato quiescente, che interressa sia la coper tura detritica che il substrato filladico alterato. Si tratta di un'area estesa per una superficie di circa Ha. 1,50. Essa risulta definita dal decreto n. 298/41 a rischio di frana molto elevato, tuttavia con estensione e forma diversa a quella effettiva.
L'area pur ricompresa dell'ambito del decreto n. 298/41 risulta sensibilmente inferiore in termini di estensione.
Classificazione della frana e individuazione della classe di rischio
Si riportano gli elementi che consentono la definizione del rischio:
-  Tipologia = T2;
-  Magnitudo =. M2;
-  Pericolosità = P1.
Elementi a rischio: viabilità provinciale = E2.
Dalla combinazione tra la pericolosità P1 e gli elementi a rischio E2 si perviene alla classe di rischio:
-  P1 x E2 = R1 - rischio moderato.
3) Località Forza.
Posta in prossimità del centro abitato di Alì si estende un'area di circa Ha. 0,70, lungo un versante da cui si registrano fenomeni di distacchi con blocchi anche superiori al mc., con pericolo di crollo lungo la strada provinciale Alì - Alì Terme. L'area pur ricom presa dell'ambito del decreto n. 298/41 risulta sensibilmente inferio re in termini di estensione.
Allo stato attuale il dissesto è attivo.
Classificazione della frana e individuazione della classe di rischio
Vengono riportati gli elementi che consentono la definizione del rischio. Sinteticamente riassunti:
-  Tipologia = T3;
-  Magnitudo = M4;
-  Pericolosità = P3.
Elementi a rischio: viabilità provinciale = E2.
Dalla combinazione tra la pericolosità P3 e gli elementi a rischio E2 si perviene alla classe di rischio:
-  P3 x E2 = R3 - rischio elevato.
4) Località Cernaci.
Ubicata alla periferia nord-occidentale dal centro abitato di Alì la località in argomento è caratterizzata da due diverse aree in dissesto. La minore, estesa circa Ha. 2,1, risulta assoggettata a fenome nologie di creep - a carico della coltre detritica; invece l'altra area evidenzia un fenomeno di scorrimento rototraslazionale in stato quiescente.
Le aree pur ricomprese dell'ambito del decreto n. 298/41 risultano sensibilmente inferiori in termini di estensione.
a) Classificazione della frana e individuazione della classe di rischio
Si riportano gli elementi che consentono la classificazione del rischio:
-  Tipologia = T1;
-  Magnitudo = M2;
-  Pericolosità = P2.
Elementi a rischio: viabilità comunale e case sparse = E2.
Dalla combinazione tra la pericolosità P2 e gli elementi a rischio E2 si perviene alla classe di rischio:
-  P2 x E2 = R2 - rischio medio.
b) Classificazione della frana e individuazione della classe di rischio:
-  Tipologia = T2;
-  Magnitudo = M3;
-  Pericolosità = P1.
Elementi a rischio: viabilità comunale e case sparse = E2.
Dalla combinazione tra la pericolosità P1 e gli elementi a rischio E2 si perviene alla classe di rischio:
-  P1 x E2 = R1 - rischio moderato.
5) Contrada S. Lena.
In località S. Lena un'area estesa circa Ha. 5,8, è interessata da creep che si esplica mediante il debole movimento superficiale della coltre detritica e della porzione allentata e alterata delle filladi.
L'area non risulta perimetrata e classificata dal decreto n. 298/41 dell'A.R.T.A..
Allo stato attuale il dissesto è da considerarsi attivo.
Classificazione della frana e individuazione della classe di rischio:
Si riportano gli elementi:
-  Tipologia = T1;
-  Magnitudo = M2;
-  Pericolosità = P2.
Elementi a rischio: viabilità secondaria e case sparse = E2.
Dalla combinazione tra la pericolosità P2 e gli elementi a rischio E2 si perviene alla classe di rischio:
-  P2 x E2 = R2 - rischio medio.
6) Frana in località Fata.
Trattasi di frana di crollo con blocchi di volume maggiori a 1 mc. Le cause sono da ricercare nell'elevato grado di fatturazione e alterazione delle rocce affioranti, nell'imbibizione d'acqua del materiale filladico argillificato con decadimento delle caratteristiche meccaniche, unitamente all'elevata acclività del versante. Il dissesto ha investito una infrastruttura stradale di collegamento con il territorio comunale di Itala.
Allo stato attuale il dissesto è da considerare attivo.
Classificazione della frana e individuazione della classe di rischio
Vengono qui di seguito riassunti gli elementi:
-  Tipologia = T3;
-  Magnitudo = M4;
-  Pericolosità = P4.
Elementi a rischio: viabilità secondaria = E2.
Dalla combinazione tra la pericolosità P4 e gli elementi a rischio E2 si perviene alla classe di rischio:
-  P4 x E2 = R3 - rischio elevato.
7) Contrada Farina.
Trattasi di una frana complessa con estensione di circa Ha. 0,8, interessante le filladi e la superiore coltre detritica. Il dissesto, che non risulta censito dal decreto n. 298/41, ha interessato l'ansa del torrente Alì, e distrutto una infrastruttura a servizio di un'azienda di imbottigliamento di acqua minerale.
Allo stato attuale il dissesto è da considerare inattivo.
Classificazione della frana e individuazione della classe di rischio
Gli elementi che consentono la definizione del rischio vengono riassunti in:
-  Tipologia = T2;
-  Magnitudo = M2;
-  Pericolosità = P1.
Elementi a rischio: viabilità secondaria = E2.
Dalla combinazione tra la pericolosità P1 e gli elementi a rischio E2 si perviene alla classe di rischio:
-  P1 x E2 = R1 - rischio moderato.
8) Contrada S. Nicola.
Al confine con il territorio di Fiumedinisi nei pressi di casa S. Nicola, viene perimetrata una frana per scorrimento rototraslazionale, ricadente nelle filladi alterate e fratturate.
Allo stato attuale il dissesto è da considerare quiescente.
Classificazione della frana e individuazione della classe di rischio
Qui di seguito si riassumono:
-  Tipologia = T2;
-  Magnitudo = M3;
-  Pericolosità = P1.
Elementi a rischio: terreni incolti = E0.
Dalla combinazione tra la pericolosità P1 e gli elementi a rischio E0 si perviene alla classe di rischio:
-  P1 x E0 = R0 - rischio nullo.
9) Contrada Triboto.
Trattasi di un'area di estensione circa 9 ettari, che non risulta censita dal decreto n. 298/41 dell'A.R.T.A in cui si evidenzia un dissesto per scorrimento rototraslazionale e creep - sui termini filladici alterati, fratturati e argillificati dell'unità di Mandanici.
Il fenomeno franoso è da imputare: al grado di fatturazione, alterazione e argillificazione dei litotipi affioranti, unitamente all'ele vata acclività del pendio, nonché alle acque di infiltrazione con conseguente aumento del peso specifico apparente e decadimento delle caratteristiche di resistenza al taglio.
Allo stato attuale la frana complessa è da considerare quiescente.
Classificazione della frana e individuazione della classe di rischio
Ai fini dell'aggiornamento vengono qui di seguito riassunti gli elementi:
-  Tipologia = T2;
-  Magnitudo = M3;
-Pericolosità = P1.
Elementi a rischio: viabilità rurale = E1.
Dalla combinazione tra la pericolosità P1 e gli elementi a rischio E1 si perviene alla classe di rischio:
-  P1 x E1 = R1 - rischio moderato.
10) Contrada Corvo.
Trattasi di una serie composta da n. 7 frane ricadenti nella zona centrale del territorio comunale di Alì, a ridosso dei versanti orientale e occidentale del torrente Corvo ed in prossimità di Poggio Tiani. I terreni sono soggetti a fenomeni di dissesto di tipo complesso (scorrimento rototraslazionale, erosione accelerata e creep) in stato inattivo a carico della copertura detritica superficiale.
Allo stato attuale le frane complesse sono da considerare inattive.
Classificazione della frana e individuazione della classe di rischio
Ai fini dell'aggiornamento vengono definiti gli elementi:
-  Tipologia = T2;
-  Magnitudo = M3;
-  Pericolosità = P2.
Elementi a rischio: terreni incolti = E0.
Dalla combinazione tra la pericolosità P2 e gli elementi a rischio E0 si perviene alla classe di rischio:
-  P2 x E0 = R0 - rischio nullo.
11) Aree a nord ovest di Monte Cappedano.
Il dissesto riguarda 2 limitate estensioni, entrambe inferiori ad un ettaro, di un versante costituiti da gneiss fratturati ed alterati. Il dissesto risulta provocato dalla concomitanza di più fattori quali: il notevole grado di fratturazione dei litotipi affioranti unitamente all'elevata acclività del versante, all'alternarsi dei fenomeni di gelo e disgelo con conseguente decadimento delle caratteristiche di resistenza al taglio dei litotipi.
Allo stato attuale le frane complesse sono da considerare inattive.
Classificazione della frana e individuazione della classe di rischio
Ai fini dell'aggiornamento vengono definiti i seguenti elementi:
-  Tipologia = T2;
-  Magnitudo = M2;
-  Pericolosità = P1.
Elementi a rischio: terreni incolti = E0.
Dalla combinazione tra la pericolosità P1 e gli elementi a rischio E0 si perviene alla classe di rischio:
-  P1 x E0 = R0 - rischio nullo.
12) Area a sud di monte Scuderi.
L'area in frana ricade lungo il versante meridionale di monte Scuderi ed interessa gli gneiss occhiadini fratturati e alterati. La causa del dissesto è da addebitare: al notevole grado di fatturazione ed alterazione dei litotipi affioranti, nonché alle acque di infiltrazione con conseguente decadimento delle caratteristiche di taglio del l'ammasso.
Allo stato attuale il dissesto è da considerare quiescente.
Classificazione della frana e individuazione della classe di rischio
Gli elementi che consentono la classificazione del rischio, sono qui di seguito riassunti
-  Tipologia = T2;
-  Magnitudo = M3;
-  Pericolosità = P1.
Elementi a rischio: terreni incolti = E0.
Dalla combinazione tra la pericolosità P1 e gli elementi a rischio E0 si perviene alla classe di rischio:
-  P1 x E0 = R0 - rischio nullo.
13) Aree a sud-ovest - di monte Scuderi.
Trattasi di n. 2 frane complesse caratterizzate da: erosioni accelerate scoscendimenti e crolli in stato attivo a carico dei gneiss occhiadini e della coltre detritica.
Le cause sono da imputare all'intensa azione di dilavamento delle acque superficiali, accentuata dalla ripidità dei versanti e dalle scadenti caratteristiche fisico-meccaniche delle rocce affioranti.
Allo stato attuale i dissesti sono da considerare quiescenti.
Classificazione della frana e individuazione della classe di rischio
Si riportano qui di seguito gli elementi che consentono la classificazione del rischio:
-  Tipologia = T2;
-  Magnitudo = M3;
-  Pericolosità = P1.
Elementi a rischio: viabilità rurale = E1.
Dalla combinazione tra la pericolosità P1 e gli elementi a rischio E0 si perviene alla classe di rischio:
P1 x E1 = R1 - rischio moderato.
14) Frane sul versante meridionale e orientale di monte Votasana.
Trattasi di n. 2 aree caratterizzate da franosità diffusa in stato attivo, ricadenti sui gueiss occhiadini e sui calcari cristallini cataclasizzati. Le aree non risultano censite dal decreto n. 298/41 dell'A.R.T.A.. I fattori predisponesti la fenomenologia del dissesto sono riconducibili alla pendenza del rilievo, unitamente all'azione delle acque di dilavamento superficiale, all'elevato stato di decompressione dell'ammasso e alla mancanza delle necessarie opere di rinaturalizzazione.
Allo stato attuale le frane sono da considerare attive.
Classificazione della frana e individuazione della classe di rischio
Al fini dell'aggiornamento vengono definiti i seguenti elementi:
-  Tipologia = T2;
-Magnitudo = M3;
-  Pericolosità = P3.
Elementi a rischio: Terreni incolti = E0.
Dalla combinazione tra la pericolosità P3 e gli elementi a rischio E0 si perviene alla classe di rischio:
P3 x E0 = R0 - rischio nullo.
15) Frana in località Puntale Puzzu.
Si tratta di un'area di estensione all'incirca pari a 2,8 ettari interessata da fenomeni di crollo - derivanti da un elevato grado di alterazione e fatturazione dell'ammasso roccioso caratterizzato da mediocri caratteristiche di resistenza al taglio.
Allo stato attuale il dissesto è da considerarsi attivo.
Classificazione della frana e individuazione della classe di rischio
Si riportano gli elementi che consentono la classificazione del rischio:
-  Tipologia = T3;
-  Magnitudo = M3;
-  Pericolosità = P3.
Elementi a rischio: case rurali E1.
Dalla combinazione tra la pericolosità P3 e gli elementi a rischio E1 si perviene alla classe di rischio:
-  P3 x E1 = R2 - rischio medio.
16) Frane in contrada Lauro.
Trattasi di 2 aree ubicate nella estremità settentrionale del territorio comunale ed estese complessivamente circa Ha. 3,5. Risultano coinvolte da fenomeni gravitativi complessi scoscendimento e creep che si esplicano mediante il movimento della debole e discontinua coltre detritica e della porzione allentata e alterata gneissica. La causa principale è da imputare alla elevata acclività dei versanti ed all'azione erosiva delle acque correnti superficiali, con susseguente decadimento delle caratteristiche di resistenza al taglio e meccaniche dei terreni.
Allo stato attuale le frane complesse sono da considerare quiescenti.
Classificazione della frana e individuazione della classe di rischio
Vengono qui definiti gli elementi che consentono la classificazione del rischio:
-  Tipologia = T2;
-  Magnitudo = M3;
-  Pericolosità = P1.
Elementi a rischio: terreni incolti = E0.
Dalla combinazione tra la pericolosità P1 e gli elementi a rischio E0 si perviene alla classe di rischio:
-  P1 x E0 = R0 - rischio nullo.
Conclusioni
Alla luce di quanto fin qui espresso sono state redatte le aggiornate carte stralcio del dissesto e del rischio idrogeologico riferite all'intero territorio comunale di Alì.
Per la rappresentazione delle aree, oggetto di revisione, interessate da dissesti e per quelle a rischio idrogeologico, sono stati impiegati stralci planimetrici in scala 1:10.000, tratti delle carte tecni che regionali: n. 601140 (Ali Terme), n. 601130 (Fiumedinisi) e n. 601090 (monte Poverello).
Nella carta del rischio vengono rappresentate le aree a rischio idrogeologico così come individuate e descritte nella presente relazione.
Per quanto concerne le porzioni di aree definite in dissesto che, per la tipologia dei beni ivi ricadenti, comportano situazioni di rischio nullo, si prescrive che qualsiasi attività di trasformazione del territorio resti subordinata ad una preliminare verifica di compatibilità fra l'intervento proposto, le condizioni di dissesto ed il livello di rischio che verrebbe a configurarsi in seguito alla trasformazione.
(2004.28.1905)
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DECRETO 28 giugno 2004.
Deroga a quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente al progetto per la riqualificazione e ristrutturazione della tonnara di Capo Granitola nel territorio del comune di Campobello di Mazara.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed, in particolare, l'art. 57, come sostituito dal comma 11 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/01;
Visto l'art. 15 della legge regionale n. 78/76, nonché l'art. 16 della stessa norma, così come modificato dal 10° comma dell'art. 89 della legge regionale n. 6/01;
Visto l'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Vista la documentazione costituente il fascicolo della pratica in argomento, dalla quale si rileva, sostanzialmente, che:
-  il progetto relativo ai "Lavori di ristrutturazione e di riqualificazione della tonnara di Capo Granitola", proposto, in 2 diverse elaborazioni, dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti per gli adempimenti ex art. 7 della legge regionale n. 65/81, veniva approvato con decreto n. 195/91 del 7 marzo 1991, in conformità a quanto espresso dal C.R.U. con i voti n. 194 del 27 giugno 1990 e n. 312 del 5 dicembre 1990;
-  successivamente alla definizione delle procedure di appalto, l'impresa aggiudicataria proponeva un nuovo progetto che, tuttavia, non veniva sottoposto all'esame di questo Assessorato ma, su indicazione del CTAR, trasmesso dall'Assessorato regionale del turismo alla competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, la quale rilevava il contrasto delle opere con le indi-cazioni di cui alla lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76;
-  le suddette considerazioni della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani, contenute nella nota n. 7393/92, pervenivano all'Assessorato regionale del turismo oltre i termini di legge, determinando, pertanto, l'avvio dei lavori per silenzio-assenso;
-  a seguito di segnalazioni da parte delle associazioni ambientaliste la stessa Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, con ordinanza n. 670 del 29 gennaio 1994, disponeva la sospensione dei lavori ed il ripri stino dello stato dei luoghi relativamente ai lavori riguar danti l'edificio "Cantieristica e rimessaggio";
-  al fine di assumere determinazioni in ordine ai lavori di riqualificazione e ristrutturazione della tonnara di Capo Granitola venivano indette delle conferenze di servizi ai sensi dell'art.15 della legge regionale n. 10/91 e, nell'ambito delle stesse, relativamente agli aspetti urbanistici, si conveniva di proporre il progetto aggiudicato e la variante suppletiva del 23 giugno 1993 a questo Assessorato per gli adempimenti ex art. 7 della legge regionale n. 65/81 e art. 6 della legge regionale n. 15/91;
-  in dipendenza delle decisioni della conferenza di servizi l'Assessorato del turismo, con nota prot. n. 7339 del 4 novembre 1994, trasmetteva il progetto per la definizione degli aspetti urbanistici. Detta richiesta, attivate le iniziative previste dall'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni - a seguito delle quali non veniva espresso parere da parte del consiglio del comune di Campobello di Mazara -, veniva restituita al suddetto Assessorato, con nota n. 4475 del 24 luglio 1997, in dipendenza della negativa valutazione del Consiglio regionale dell'urbanistica di cui al voto n. 451 del 13 marzo 1997;
-  con nota prot. n. 70825 del 29 dicembre 1997 l'Assessorato regionale del turismo, in conseguenza dei rilievi formulati dalla D.L., richiedeva il riesame della pratica;
-  in esito alla richiesta di cui sopra, con assessoriale prot. n. 6709 del 19 maggio 1999, veniva trasmesso il, condiviso, voto n. 104 del 22 aprile 1999, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, prese in esame le deduzioni formulate dalla D.L., confermava il proprio precedente voto n. 451 del 13 marzo 1997, rilevando, alla stregua dell'orientamento già espresso per analoghe fatti specie, l'impossibilità di definire il procedimento di auto rizzazione attesa l'avvenuta realizzazione delle opere;
-  nell'ambito di ulteriore conferenza dei servizi convocata ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 10/91, al fine di perseguire l'interesse pubblico alla definizione dell'intervento, veniva deciso di sottoporre all'esame di questo Assessorato, ai sensi della medesima procedura in precedenza attivata, il progetto definitivo dell'opera contenente le modifiche introdotte in fase di realizzazione;
Visto il foglio prot. n. 183 del 27 febbraio 2002, acquisito al protocollo di questo Assessorato al n. 12281 del 28 febbraio 2002, con il quale l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti ha richiesto la deroga alle indicazioni di cui alla lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della stessa legge regionale n. 78/76 e dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78, così come modificato dall'art. 89 della legge regionale n. 6/2001 nonché l'autorizzazione, ex art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, del progetto per la riqualificazione e ristrutturazione della tonnara di Capo Granitola in territorio del comune di Campobello di Mazara;
Vista la nota di questo Assessorato prot. n. 46263 del 30 luglio 2002, con cui, al fine di potere procedere all'even tuale regolarizzazione degli atti nei termini di quanto indicato dal Consiglio di giustizia amministrativa con parere n. 1754/99 del 10 ottobre 2000, sono stati richiesti al comune di Campobello di Mazara l'attivazione della procedura di deroga secondo quanto indicato dall'art. 89 della legge regionale n. 6/01 e, contestualmente, l'avviso sul progetto secondo le previsioni di cui all'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Vista la nota prot. n. 45 del 20 gennaio 2003, con la quale l'Assessorato regionale del turismo, nel trasmettere copia dell'atto consiliare del comune di Campobello di Mazara n. 105 del 4 dicembre 2002, ha rilevato che la stessa deliberazione risulta formulata al fine di attivare la procedura di deroga ex art. 89 della legge regionale n. 6/01, nonché ai fini della procedura di autorizzazione prevista dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Vista la delibera n. 105 del 4 dicembre 2002, assunta nel rispetto di quanto indicato dal 1° comma dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76, con la quale il consiglio comunale di Campobello di Mazara ha avanzato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76 e dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78, così come modificato dall'art. 89 della della legge n. 6/2001, istanza di deroga alle indicazioni di cui alla lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, esprimendo contestualmente, secondo gli emendamenti alla proposta formulata dall'ufficio competente, l'avviso ex art. 7 della legge regionale n. 65/81 in ordine al progetto riguardante i lavori di ristrutturazione e di riqualificazione della tonnara di Capo Granitola;
Vista la nota prot. n. 107 del 7 aprile 2003, con la quale l'unità operativa 3.2/D.R.U. di questo Assessorato, unitamente alla documentazione trasmessa dal comune, ha sottoposto al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 25 del 7 aprile 2003, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Il progetto elaborato prende atto delle opere già realizzate e da eseguire visualizzate nell'allegata tav. n. 2, costituite da:
a) sistemazione esterna nuove previsioni: viabilità pedonale tra il lato mare e il padiglione cantieristica rimessaggio, sistemazione a parcheggio e creazione di un piazzale per l'esposizione dei barconi appartenenti alla tonnara del promontorio sud-est;
b) completamento del padiglione cantieristica e rimessaggio realizzato nelle pareti strutturali ed al rustico della muratura di tompagnamento costituito dal piano cantinato destinato ad officina e rimessaggio imbarcazioni servizi igienici, al piano terra, ed al 1° piano la destinazione a camere ospiti, con previsione camere portatori di handicap;
c) servizi connessi alla piscina (diversamente previsti da come precedentemente progettati nel progetto originario) stabilito (f.T.) vengono per gran parte interrati sotto la terrazza solarium della piscina al fine di diminuire l'impatto ambientale;
d) servizi per l'approdo (precedentemente previsti sulla banchina del molo di sopraflutto) che vengono realizzati nel seminterrato nelle vicinanze del padiglione cantieristica;
e) spogliatoi al servizio del personale, medicheria e guardiola, previsti all'interno di un locale esistente già ampliato;
f)  impianto fognante con la previsione di pompe di sollevamento, di un depuratore pozzi assorbenti e di quanto altro necessario per garantirne la funzionalità in relazione alla ricettività;
g) opere marittime (in gran parte realizzate e collaudate) con previste opere di ripristino dell'esistente per migliorarne la funzionalità e la realizzazione di 2 pontili galleggianti con relativa impiantistica e l'istallazione delle pompe di distribuzione carburante;
h) camino e forni esistenti (completamento e restauro delle parti pericolanti).
Premesso quanto sopra, questo servizio, alla luce di quanto chiarito con la sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa n. 1754 del 10 ottobre 2000 in merito alla sanabilità delle opere pubbliche realizzate in assenza di autorizzazione urbanistica, considerato che il progetto definitivo non sembra apportare sostanziali modifiche a quanto precedentemente autorizzato, trattandosi prevalentemente di interventi di completamento atti a migliorare la fruibilità della struttura, è dell'avviso di poter procedere alla definizione dell'iter amministrativo in sanatoria, nonché alla definizione dell'autorizzazione in deroga ex art. 89, legge n. 6/2001, per le parti dell'intervento non ancora realizzate, non rilevando in linea di massima elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza di autorizzazione avanzata dall'Assessorato del turismo.
Per l'acquisizione della consultazione del Consiglio regionale dell'urbanistica, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge n. 65/81 e deroga ex art. 16 della legge regionale n. 76/78 e successive modifiche ed integrazioni, si trasmettono le citate delibere n. 87/02 e n. 105/02 con i relativi allegati (fermo restando che in caso di richiesta di modifiche sostanziali al progetto in argomento da parte dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali in sede di concerto art. 89, legge regionale n. 6/2001, la pratica dovrà essere oggetto di nuova valutazione).
...Omissis...";
Rilevato che, per effetto della decorrenza del termine previsto dall'art. 68, comma 9, della legge regionale n. 10/99, è da assumere quale parere, ex art. 58 della legge regionale n. 71/78, la proposta n. 25 del 7 aprile 2003, espressa dall'unità operativa n. 3.2/D.R.U. di questo Assessorato;
Considerato che, per problematiche analoghe a quelle in argomento, in dipendenza del contenuto del parere n. 263 del 15/10/91 della sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa e della circolare di questo Assessorato n. 1/93 nonché del parere del Consiglio di giustizia amministrativa n. 1754/99 del 10 ottobre 2000, è stata rilevata la possibilità della regolarizzazione amministrativa delle opere pubbliche in toto o in parte realizzate in assenza della loro previsione negli strumenti urbanistici comunali;
Vista la nota prot. n. 26360 del 17 aprile 2003, con la quale questo Assessorato, in relazione a simili fattispecie, ha richiesto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo il parere in ordine alla possibilità di concedere la deroga prevista dall'art. 57 della legge regionale n. 71/78, relativamente ad opere già realizzate;
Vista la nota prot. n. 26039 del 18 ottobre 2003, con la quale l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, condividendo le osservazioni prospettate da questo Assessorato, ha ritenuto ammissibile la possibilità di concedere "in sanatoria" l'autorizzazione al mantenimento di opere che risultino compatibili con l'interesse pubblico tutelato dalla norma di vincolo;
Vista la nota prot. n. 45427 dell'1 agosto 2003, con la quale questo Assessorato, nel trasmettere - unitamente a copia della documentazione relativa - il parere n. 25 del 7 aprile 2003 espresso dall'unità operativa n. 3.2/ D.R.U. di questo Assessorato, ha richiesto il concerto dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, secondo quanto disposto dal comma 10 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/01;
Vista la nota prot. n. 611 del 23 febbraio 2004, assunta al protocollo di questo Assessorato al n.18204 del 25 marzo 2004, con la quale l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali ha trasmesso e fatto propri, esprimendo il concerto previsto dall'art. 89 della legge regionale n. 6/01, i pareri prot. n. 1202/V e n.1203/V del 6 febbraio 2004 della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani;
Ritenuto di poter condividere il sopra citato parere n. 25 del 7 aprile 2003 reso dall'unità operativa n. 3.2 della D.R.U. e preso atto dei contenuti della nota dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, acquisita in adempimento a quanto indicato dall'art. 89 della legge regionale n. 6/01;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, come sostituito dal comma 11° dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001, in accoglimento all'istan za avanzata dal comune di Campobello di Mazara con la delibera consiliare n. 105 del 4 dicembre 2002, è concessa la deroga a quanto previsto dalla lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente al progetto per la riqualificazione e ristrutturazione della tonnara di Capo Granitola, in territorio del comune di Campobello di Mazara.

Art. 2

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 25 del 7 aprile 2003, reso dall'unità operativa n. 3.2/D.R.U. di questo Assessorato, è autorizzato, in variante allo strumento urba nistico del comune di Campobello di Mazara, il progetto relativo alla riqualificazione e ristrutturazione della tonnara di Capo Granitola in territorio del comune di Campobello di Mazara, di cui alla richiesta dell'Assessorato regionale del turismo.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati e vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 25 del 7 aprile 2003, reso dall'unità operativa n. 3.2 della D.R.U;
2)  delibera di c.c. n. 105 del 4 dicembre 2002;
3)  nota prot. n. 611 del 23 febbraio 2004, dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali con allegati relativi pareri della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani.
Elaborati di progetto allegati alla delibera di c.c. n. 105 del 4 dicembre 2002
4)  relazione generale;
5)  tav.    1  -  corografia, stralcio aereofotogrammetrico, stralcio catastale e planimetria generale della sistemazione definitiva;
6)  tav.    2  -  planimetria generale della sistemazione -scala 1:500;
7)  tav.    3  -  planimetria generale "zona A1" - scala 1:200;
8)  tav.    4  -  planimetria generale "zona A2" - scala 1:200;
9)  tav.    5  -  spogliatoi personale, medicheria, w.c. hand, guardiola - scala 1:100;
10)  tav.    6  -  spogliatoi e servizi piscina - scala 1:100;
11)  tav.    7  -  amministrazione, hall, pianta piano terra - scala 1:100 - 1:50;
12)  tav.    8  -  alloggi, amministrazione, hall, pianta piano primo - scala 1:100;
13)  tav.    9  -  alloggi, amministrazione, hall, prospetti - scala 1:100;
14)  tav.  10  -  servizi approdo e locale pompe - scala 1:100;
15)  tav.  11  -  edificio cantieristica - scala 1:100;
16)  tav.  12  -  edificio cantieristica, prospetti e sezioni - scala 1:100;
17)  tav.  13  -  edificio ristorante discoteca, piante - scala 1:100;
18)  tav.  14  -  edificio ristorante, discoteca, prospetti - scala 1:100;
19)  tav.  15  -  edificio alloggi, negozio, museo, pianta - scala 1:100;
20)  tav.  16  -  edificio alloggi, negozio, museo, prospetti - scala 1:100;
21)  tav.  17  -  particolari di copertura e controsoffitto - scala 1:20 - 1:10;
Elaborati allegati al provvedimento emesso dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali - stato attuale
22)  relazione tecnica;
23)  tav.    1  -  stralcio aereofotogrammetrico - scala 1:2000;
24)  tav.    2  -  planimetria generale - scala 1:500;
25)  tav.    3  -  magazzino angolo nord-ovest;
26)  tav.    4  -  alloggi, amministrazione, hall, pianta piano terra e 1° piano;
27)  tav.    5  -  alloggi, amministrazione, hall, prospetti e sezioni;
28)  tav.    6  -  locale pompe di sollevamento;
29)  tav.    7  -  edificio cantieristica, piante;
30)  tav.    8  -  edificio cantieristica, prospetti e sezioni;
31)  tav.    9  -  edificio ristorante, discoteca, pianta;
32)  tav.  10  -  edificio ristorante, discoteca, prospetti;
33)  tav.  11  -  edificio negozio, alloggi, museo, pianta;
34)  tav.  12  -  edificio negozio, alloggi, museo, prospetti.

Art. 4

Resta salva l'acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o nulla-osta previsti dalla normativa vigente.

Art. 5

L'Assessorato regionale del turismo ed il comune di Campobello di Mazara sono onerati di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 giugno 2004.
  LIBASSI 

(2004.28.1906)
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105


DECRETO 6 luglio 2004.
Modifica delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del comune di Comiso.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il foglio prot. n. 30172 del 29 agosto 2003, pervenuto a questo Assessorato il 4 settembre 2003 ed assunto al protocollo generale in data 10 settembre 2003 al n. 50687, con il quale il comune di Comiso ha trasmesso, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti relativi alla variante allo strumento urbanistico, finalizzata alla modifica del capitolo II, art. 5 "Definizioni degli indici e metodi di misurazione - distanze" delle norme tecniche di attuazione;
Visto il foglio prot. 20143 del 7 giugno 2004, pervenuto in data 18 giugno 2004 ed assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 40391 del 18 giugno 2004, con cui è stata trasmessa la certificazione del segretario comunale del comune di Comiso relativa alla regolarità degli adempimenti previsti dall'art. 186 dell'O.R.E.L.;
Vista la delibera n. 78 del 25 ottobre 2002, con la quale il consiglio comunale di Comiso ha adottato, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, la modifica del capitolo II, art. 5 "Definizione degli indici e metodi di misurazione - distanze" delle norme tecniche di attuazione in variante al piano regolatore generale vigente;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione, datata 22 agosto 2003, a firma del sindaco e del segretario generale del comune di Comiso, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione, nonché attestante l'assenza di osservazioni avverso la variante in argomento;
Vista la nota prot. n. 231 del 10 ottobre 2003, con la quale l'unità operativa n. 4.2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 45 del 10 ottobre 2003, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato
Con la delibera consiliare n. 78/02 il comune di Comiso ha proceduto all'adozione di una variante al piano regolatore generale approvato con decreto n. 667/D.R.U. del 4 dicembre 2001 e, precisamente, a modificare al capitolo II, l'art. 5 "Definizione degli indici e metodi di misurazione - distanze", sostituendo al 5° capoverso la frase "Salve tulle le prescrizioni di zona è sempre ammessa la costruzione continua fra lotti appartenenti a zone omogenee in base all'accordo scritto, graficamente documentato e registrato fra i proprietari; tale accordo non è necessario se il confinante ha già costruito a confine.", con "Salve tutte le prescrizioni di zona è sempre esercitabile il diritto di prevenzione degli artt. 873 e seguenti del codice civile".
Il consiglio comunale ha ritenuto di dovere apportare tale modifica, al fine di regolare la distanza anche nelle zone non omogenee ma contigue del piano regolatore generale, oltre che consentire una razionale edificazione in lotti che per conformazione o dimensione non potrebbero mantenere le distanze dettate dalle norme.
Ciò fermo restando quanto stabilito dall'art. 81 del R.E.C. "Distacco dai confini e dal ciglio stradale". La distanza minima di una costruzione dal confine di proprietà non può essere inferiore a ml. 5,00; sono ammesse distanze inferiori nei casi esplicitamente previsti dalle presenti norme o nelle P.E. del piano regolatore generale.
La C.E.C., giusto verbale n. 26/02, aveva proposto, in alternativa, di integrare l'art. 5 in questione nel seguente modo: "L'accordo scritto tra i proprietari di lotti confinanti non è dovuto nei casi di accertata impossibilità tecni ca a realizzare la volumetria assentibile con una profondità di corpo di fabbrica minima di ml. 7,00".
A seguito di regolare pubblicazione della variante adottata, non risulta presentata alcuna osservazione.
Considerato
L'art. 5 delle N.A. in ordine alla normativa che regola le "Distanze", anche se non puntualmente precisato, si riferisce alle zone territoriali omogenee "B" e "C", atteso che per le altre zone territoriali omogenee le specifiche norme attuative dettano prescrizioni in ordine ai distacchi e alle distanze.
Le norme di attuazione relative alle zone "C" e "B4" prescrivono che l'edificazione è attuabile previa la formazione di un piano urbanistico esecutivo (P.U.E.) e, a norma del IV capoverso del paragrafo "Distanze" del citato art. 5, sono ammesse distanze inferiori in presenza di previsioni planovolumetriche, come peraltro previsto dall'art. 9 del D.I. n. 1444/68; pertanto, si ritiene che la modifica proposta attenga esclusivamente alle zone "B 1", "B2", "B3", "B5" e "B6".
La variante proposta intende sopprimere l'obbligo dell'accordo tra le parti per potere costruire al confine, con riferimento al codice civile, libro III "della proprietà", titolo II, capo II della proprietà fondiaria, sez. VI e precisamente all'art. 873 che stabilisce le "distanze nelle costruzioni" sostanzialmente introducendo il criterio della "prevenzione temporale" secondo il quale il proprietario che costruisce per primo determina in concreto le distanze da osservare per le altre costruzioni da erigersi.
Detta proposta è motivata dal fatto che la difficoltà di edificare nei lotti, la cui conformazione e dimensione non consente l'applicazione delle norme vigenti in materia di distanze, potrebbe ingenerare fenomeni speculativi in sede di accordo tra confinanti.
In relazione a quanto sopra, il comune non ha fornito alcun dato circa la casistica relativa del fenomeno interessante le suddette zone "B".
Tuttavia si ritiene che il suddetto criterio di prevenzione, liberalizzando la facoltà di edificare a confine, possa imporre vincoli o limitazioni nei confronti dei proprietari dei lotti limitrofi.
Pertanto, si ritiene che, conformemente a quanto assunto dalla C.E.C. non debba ricorrersi all'accordo scritto tra le parti nel caso in cui preesista una costruzione a confine ovvero "... nei casi di accertata impossibilità tecni ca a realizzare la volumetria assentibile con una profondità del corpo di fabbrica minima di ml. 7,00".
Per quanto sopra, la scrivente unità operativa è del parere che la variante ex art. 3, legge regionale n. 71/78, adottata dal comune di Comiso giusta delibera consiliare n. 78 del 25 ottobre 2002, relativa all'art. 5 delle N.T.A. del piano regolatore generale vigente, possa essere approvata con le modifiche e prescrizioni di cui alle superiori considerazioni da sottoporre a controdeduzioni comunali ai sensi dell'art. 4, comma V, della legge regionale n. 71/78 ";
Visto il voto n. 254 del 30 ottobre 2003, con il quale il Consiglio regionale all'urbanistica ha integralmente condiviso la sopracitata proposta dell'unità operativa n. 4.2/D.R.U. n. 45 del 10 ottobre 2003, resa in merito alla variante al vigente strumento urbanistico del comune di Comiso e relativa alla modifica dell'art. 5 "Distanze" delle norme tecniche di attuazione;
Vista la nota dirigenziale prot. n. 70405 del 25 novembre 2003, con la quale il comune di Comiso è stato invitato a controdedurre, ai sensi del comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, le determinazioni assessoriali di cui al condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 254 del 30 ottobre 2003;
Vista la nota, prot. 101 del 20 aprile 2004, con la quale l'unità operativa n. 4.2/D.R.U., di questo Assessorato, nel rilevare che da parte del comune di Comiso non risultano adottate, entro i termini di legge, le richieste controdeduzioni alle determinazioni assessoriali, ha proposto l'emissione del relativo provvedimento di approvazione;
Vista l'ulteriore nota prot. 119 del 5 maggio 2004 dell'unità operativa n. 4.2/D.R.U., con la quale è stata trasmessa la deliberazione n. 17 del 20 febbraio 2004 del consiglio comunale di Comiso, acquisita da questo Assessorato con il foglio del comune di Comiso prot. n. 11269 del 25 marzo 2004;
Vista la deliberazione n. 17 del 20 febbraio 2004, dalla quale si rileva che il consiglio comunale ha preso atto delle determinazioni assunte da questo Assessorato in merito alla variante in argomento;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 254 del 30 ottobre 2003 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica ad integrale condivisione della proposta dell'unità operativa n. 4.2/D.R.U. n. 45 del 10 ottobre 2003;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità al parere n. 254 del 30 ottobre 2003 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, è approvata la variante relativa alla modifica del capitolo II, art. 5, delle norme tecniche di attuazione "Definizione degli indici e metodi di misurazione - distanze" del piano regolatore generale del comune di Comiso, adottata con delibera consiliare n. 78 del 25 ottobre 2002.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) proposta di parere n. 45 del 10 ottobre 2003 resa dall'unità operativa 4.2/D.R.U.;
2) parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 254 del 30 ottobre 2003;
3) delibera c.c. di Comiso n. 78 del 25 ottobre 2002;
4) delibera c.c. di Comiso n. 17 del 20 febbraio 2004;
5) norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale - stralcio.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Comiso resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 luglio 2004.
  LIBASSI 

(2004.29.1964)
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114


DECRETO 6 luglio 2004.
Autorizzazione del progetto della Telecom Italia Mobile S.p.A. riguardante un intervento di telefonia cellulare da realizzare nel territorio del comune di Mezzojuso.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il foglio prot. n. 11821 R/RT S2 RI del 19 dicembre 2002, assunto al protocollo generale di questo Assessorato al n. 1881 del 13 gennaio 2003, con il quale la TIM Telecom Italia Mobile S.p.A. - R/RT S2-RI - ha richiesto, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive integrazioni, l'autorizzazione del progetto per la realizzazione di un intervento di telefonia cellulare in contrada Bonito nel comune di Mezzojuso;
Vista la nota di questo Assessorato prot. n. 6993 del 4 febbraio 2003, con la quale è stato richiesto al comune di Mezzojuso di esprimere, a mezzo di delibera consiliare, il parere sul progetto di cui alla richiesta della TIM Telecom Italia Mobile S.p.A., secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Visto il foglio prot. n. 13911 S.D., pervenuto in data 18 dicembre 2003 ed assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 75014 del 19 dicembre 2003, con cui il comune di Mezzojuso, in riscontro alla citata nota di questo Assessorato prot. n. 6993 del 4 febbraio 2003, ha trasmesso la documentazione utile alla definizione del procedimento in esame;
Vista la deliberazione n. 37 del 12 novembre 2003 con la quale il consiglio del comune di Mezzojuso ha espresso, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, il proprio parere favorevole in merito al progetto proposto dalla soc. TIM Telecom Italia Mobile S.p.A.;
Visto il parere, prot. n. 7185 del 7 luglio 2003, espresso con prescrizioni dall'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge n. 64/74, in merito al progetto per la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia mobile TIM in contrada Bonito del comune di Mezzojuso, di cui alla richiesta della ditta Telecom Italia Mobile S.p.A.;
Visto il parere n. 44 del 23 giugno 2004 del servizio III/D.R.U., reso - sulla scorta degli atti ed elaborati costituenti il fascicolo - ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilievi
Il progetto riguarda la realizzazione di una stazione radio base in verde agricolo fuori dalla perimetrazione del piano regolatore generale. La porzione di terreno su cui sorgerà la S.R.B. è raggiungibile tramite stradina carrabile che si diparte in prossimità del bivio per Mezzojuso, dalla S.S. 121 catanese.
E' prevista la sistemazione dell'area su cui si posizioneranno lo Shelter e il palo, con pavimentazione in materiale sciolto, idonea a garantire il drenaggio delle acque piovane e ad impedire la formazione di vegetazione spontanea; la S.R.B. sarà inoltre interamente delimitata da muretti in cemento armato.
La recinzione, in pannelli di altezza pari a 1,80 ml., si svilupperà lungo i confini dell'area posta a disposizione della S.R.B., come indicato nelle planimetrie.
Considerazioni
La scelta del sito è determinata dalla circostanza che la posizione geografica risponde ai requisiti di idoneità e qualità fissate nel progetto di rete radiomobile predisposto dal gestore del sistema per la copertura radio base dell'area di Mezzojuso e relative strade di accesso. Per quanto riguarda il nulla-osta rilasciato dall'ufficio del Genio civile di Palermo, si osserva che l'intervento proposto con le procedure dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, ponendosi in variante allo strumento urbanistico, presuppone il rilascio del nulla-osta ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 al fine della verifica della compatibilità urbanistica dell'intervento con le condizioni geomorfologiche del territorio. Tuttavia per la tipologia e la dimensione dell'intervento e nell'attesa della semplificazione del procedimento amministrativo avviato, può essere assentita l'auto rizzazione rilasciata dall'ufficio del Genio civile ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge n. 64/74.
Questo gruppo di lavoro del servizio III della D.R.U. per quanto visto, premesso, rilevato e considerato, è del parere che il progetto in esame sia da condividere per quanto riguarda la compatibilità con l'assetto territoriale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, ed alle condizioni e raccomandazioni richiamate nei nulla-osta richiesti per competenza ai vari uffici.";
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 44 del 23 giugno 2004, reso, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995, dal servizio 3/D.R.U. di questo Assessorato;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'1 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 44 del 23 giugno 2004 reso dal servizio 3/D.R.U., nonché alle prescrizione contenute nella nota dell'ufficio del Genio civile di Palermo in premessa citata, è autorizzato, in variante al piano regolatore generale vigente, il progetto riguardante l'intervento di telefonia cellulare da realizzare in contrada Bonito nel comune di Mezzojuso, ricadente in catasto al foglio di mappa n. 10, particelle n. 60 e n. 331, di cui alla richiesta TIM Telecom Italia Mobile S.p.A..

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati da questo Assessorato:
1) parere n. 44 del 23 giugno 2004 del servizio III/D.R.U.;
2) delibera consiliare n. 37 del 12 novembre 2003 comprendente la relazione geologica;
3) stralcio del piano regolatore generale riguardante la zona di intervento scala 1:10.000;
4) stralcio delle norme di attuazione del piano regolatore generale;
5) progetto di massima-relazione tecnica ed elaborati grafici.

Art. 3

La società TIM Telecom Italia Mobile S.p.A. dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere in argomento ed in particolare dovrà assicurare la rispondenza dell'intervento alla normativa vigente in materia di tutela e salvaguardia della salute pubblica.

Art. 4

La società TIM Telecom Italia Mobile S.p.A. ed il comune di Mezzojuso sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 luglio 2004.
  LIBASSI 

(2004.29.1965)
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105

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 11 giugno 2004.
Ulteriore modifica al decreto 2 ottobre 1997, concernente percorrenze effettive delle aziende esercenti trasporto pubblico di linea beneficiarie dei contributi di esercizio di cui alla legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTOTRASPORTO PERSONE E COSE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TRASPORTI E COMUNICAZIONI

Vista la legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive modificazioni;
Vista la legge regionale 27 maggio 1997, n. 16, art. 18, commi 3 e 4;
Visto il decreto n. 457/3TR del 2 ottobre 1997 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58, parte 1ª, del 18 ottobre 1997, con il quale, sulla base delle percorrenze effettive desunte dai dati utilizzati per la determinazione del consuntivo 1995, sono state stabilite le percorrenze chilometriche effettive di ogni singola azienda concessionaria, esercente servizi di trasporto pubblico locale;
Tenuto conto che, i dati chilometrici esposti nel succitato decreto n. 457/97 e nelle sue successive modificazioni, distinti per tipologia di servizio (urbano, suburbano ed extraurbano), costituiscono i limiti delle percorrenze effettive da porre a base di calcolo del contributo di esercizio ex legge regionale n. 68/83;
Considerato che, ai sensi del 3° comma della legge regionale n. 16/97, sono da comprendere nei limiti delle percorrenze effettive '95, e quindi nel computo dei chilometri da porre come riferimento ai fini del calcolo del contributo di esercizio ex legge regionale n. 68/83, "... tutte le modifiche, le intensificazioni e le linee di nuova istituzione che abbiano la funzione di sostituire linee soppresse o di razionalizzare i servizi sia di competenza comunale che regionale.";
Visto il provvedimento prot. n. 2147 del 4 giugno 2003, con il quale il comune di Canicattì approva la cessione dei servizi urbani ed extraurbani dalla ditta individuale "Lupo Benito" di Canicattì alla società "Autoservizi Benito Lupo s.n.c. di Canicattì";
Vista la nota pervenuta il 27 aprile 2004, con la quale il legale rappresentante della subentrante società Autoservizi Benito Lupo s.n.c., chiede l'attribuzione delle percorrenze chilometriche già attribuite alla ditta individuale Lupo Benito;
Visto il prospetto delle percorrenze chilometriche prodotto dalla predetta ditta Lupo Benito con sede in Canicattì (AG), per i servizi espletati nel corso del 1995, dal quale si desume che le percorrenze effettivamente esercitate per quell'anno ammontano a complessivi Km. 65.902,50, di cui km. 50.904,00 urbani e km. 14.998,50 extraurbani;
Ritenuto di potere accogliere la richiesta di attribuzione di percorrenze chilometriche e che, relativamente alle aziende sopra citate, si debba procedere alla variazione delle percorrenze già attribuite con il decreto n. 457/3TR del 2 settembre 1997 e sue successive modificazioni;

Decreta:


Art.  1

Per i motivi citati in premessa, ai fini del calcolo del contributo di esercizio ex legge regionale n. 68/83, i dati chilometrici esposti nel decreto n. 457/97 e nelle sue successive modificazioni, distinti per tipologia di servizio (urbano, suburbano ed extraurbano), tenuto conto delle richieste di modifica delle linee, delle richieste di intensificazione e delle linee di nuova istituzione, che hanno funzione di sostituire linee soppresse o di razionalizzare i servizi di competenza comunale, sono modificati come segue relativamente alle ditte sotto elencate e costituiscono il limite delle percorrenze effettive ammesse a contributo:
-  ditta individuale Lupo Benito di Canicattì (AG), da complessivi Km. 65.902,50 a Km. 0;
-  società Benito Lupo Autoservizi s.n.c. di Canicattì (AG):
-  percorso urbano  Km.  50.904,00; 
-  percorso extraurbano Vc < 45 Kmh  Km.  14.998,50; 
Totale complessivo Km.  65.902,50. 


Art. 2

La ditta individuale Lupo Benito, con sede in Canicattì (AG), partita I.V.A. 00140590845, è esclusa dai benefici dei contributi di esercizio ex legge regionale n. 68/83.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 11 giugno 2004.
  CUSUMANO 



Vistato dalla ragioneria centrale dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in data 22 giugno 2004, al n. 748.
(2004.29.1979)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI



110


PRESIDENZA

Nomina del direttore generale dell'Azienda regionale di riferimento per l'emergenza di II livello - Ospedale Vittorio Emanuele di Gela.

Con decreto presidenziale n. 179/serv. 1°/S.G. del 6 luglio 2004, il dott. Corrado Failla è stato nominato, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, direttore generale dell'Azienda regionale di riferimento per l'emergenza di II livello - Ospedale Vittorio Emanuele di Gela.
Allo stesso sono attribuiti i compensi fissati con la deliberazione della Giunta regionale n. 361 del 2 ottobre 2001.
(2004.28.1912)
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102


Modifica dello statuto dell'opera pia Istituto Divina Provvidenza di Mazara del Vallo.

Con decreto presidenziale n. 180/serv. 4°/S.G. del 6 luglio 2004, è stata approvata la modifica all'art. 4 dello statuto dell'opera pia Istituto Divina Provvidenza di Mazara del Vallo (TP), deliberata con l'atto n. 100 dell'11 settembre 2003, approvato con decreto n. 2750 del 23 ottobre 2003.
(2004.28.1917)
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097


Conferma dell'incarico al commissario straordinario dell'Ente di sviluppo agricolo.

Con decreto presidenziale n. 181/serv. 1°/S.G. del 7 luglio 2004, l'incarico conferito al dott. Gioia Cosimo Mario con decreto presidenziale n. 199/serv. 1°/U.O.1/S.G. del 28 agosto 2002, quale commissario straordinario dell'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.), prorogato con i decreti presidenziali n. 48/serv. 1°/U.O.1/S.G. del 13 marzo 2003, n. 148/serv. 1°/U.O.1/S.G. del 25 luglio 2003 e n. 209/serv. 1°/U.O.1/S.G. del 31 ottobre 2003, è stato confermato fino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2004, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 232 del 23 giugno 2004, adottata su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
(2004.28.1918)
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066


Conferma dell'incarico al commissario straordinario dell'Istituto regionale della vite e del vino.

Con decreto presidenziale n. 182/serv. 1°/S.G. del 7 luglio 2004, l'incarico conferito alla dott.ssa Madonia Carmela, quale commissario straordinario dell'Istituto regionale della vite e del vino, con decreto presidenziale n. 65/serv. 1°/U.O.1/S.G. del 3 aprile 2003, prorogato con decreto presidenziale n. 149/serv. 1°/U.O.1/S.G. del 25 luglio 2003 e con decreto presidenziale n. 1/serv. 1°/U.O.1/S.G. del 13 gennaio 2003, è stato confermato fino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2004.
(2004.28.1919)
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070


Rinnovo dell'autorizzazione alla ditta Costanza Antonio per l'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso nell'impianto ubicato in Termini Imerese.

Con ordinanza n. 881 del 30 giugno 2004, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003 e dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, fino al 31 dicembre 2004, l'ordinanza commissariale n. 268 del 16 marzo 2004, con la quale la ditta Costanza Antonio era stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lett. g) ed h), dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Termini Imerese (PA), contrada Caracoli S.S. 113 Km. 217,500, ferme restando le condizioni e prescrizioni nella stessa contenute.
(2004.28.1910)
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119


ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

P.O.R. Sicilia 2000-2006 - Bando misura 4.15: Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali. Azione C): Interventi per la ricostituzione e la difesa dalle calamità naturali. Subazione C1:  Investimenti materiali finalizzati alla ricostituzione del patrimonio agricolo danneggiato pesantemente da calamità naturali.


Art. 1
Premessa e riferimenti normativi

PREMESSA
Il presente bando si prefigge di intervenire nelle aree dell'Isola ove si sono abbattute - a partire dal secondo semestre del 2003 e fino alla data di pubblicazione dello stesso - alcune trombe d'aria, provocando ingenti danni alle strutture serricole che, in molti casi, sono state completamente distrutte con gravi ripercussioni sull'economia di intere zone.
Il bando offre agli imprenditori agricoli singoli o associati l'opportunità di ottenere la concessione di un aiuto finalizzato ad ammortizzare i costi effettivi che gli stessi devono sostenere per il ripristino e la ricostituzione del patrimonio serricolo danneggiato, in conformità a quanto previsto dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Il presente bando fa riferimento ai regolamenti comunitari n. 1260/99, n. 1257/99, n. 445/2002 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di fondi strutturali e sviluppo rurale.
L'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, pertanto, nell'ambito delle attività legate all'attuazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, misura 4.15 (ex 4.2.10), azione C), subazione C1: Investimenti materiali finalizzati alla ricostituzione del patrimonio agricolo danneggiato pesantemente da calamità naturali, approvato con decisione C(2000) 2346 dell'8 agosto 2000, nonché alla delibera di Giunta n. 207 del 31 maggio 2004, che approva il Complemento di programmazione così come modificato nella seduta del comitato di sorveglianza del 27 maggio 2004, emana la seguente proposta pubblica per la presentazione delle istanze finalizzate al ripristino e alla ricostituzione del patrimonio serricolo danneggiato dalle trombe d'aria abbattutesi nel territorio dell'Isola a partire dal secondo semestre del 2003 e fino alla data di pubblicazione del presente bando.

Art. 2
Descrizione della misura

La misura 4.15, azione C, prevede interventi finalizzati alla ricostituzione del patrimonio agricolo danneggiato e alla difesa dalle calamità naturali. La stessa è distinta nelle due subazioni C1 e C2:
-  subazione C1:  Investimenti materiali finalizzati alla ricostituzione del patrimonio agricolo danneggiato pesantemente da calamità naturali;
-  subazione C2:  Investimenti materiali finalizzati alla introduzione di adeguati sistemi di prevenzione.
Il presente bando, in coerenza con quanto evidenziato in premessa, si riferisce specificatamente alla subazione C1: Investimenti materiali finalizzati alla ricostituzione del patrimonio agricolo danneggiato pesantemente da calamità naturali, e prevede interventi finalizzati al ripristino e alla ricostituzione del patrimonio serricolo danneggiato dalle trombe d'aria abbattutesi nel territorio dell'Isola a partire dal secondo semestre del 2003 e fino alla data di pubblicazione dello stesso.

Art. 3
Dotazione finanziaria

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste mette a bando la dotazione finanziaria di E 10.000.000,00.
Eventuali economie che si andranno a registrare con il presente bando saranno riproposte successivamente con altri interventi.

Art. 4
Area territoriale di attuazione

L'intervento è attuato sull'intero territorio regionale.

Art. 5
Soggetti destinatari dell'intervento

Possono partecipare al presente bando gli imprenditori agricoli singoli ed associati conduttori a qualsiasi titolo (proprietà, affitto, comodato, ecc.) di aziende agricole che a seguito delle trombe d'aria abbattutesi nel territorio dell'Isola a partire dal secondo semestre del 2003 e fino alla data di pubblicazione dello stesso, abbiano subito danni alle strutture serricole ed abbiano presentato tempestivamente e comunque entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento, apposita denuncia all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, al fine di consentire allo stesso di effettuare i relativi accertamenti.
Nella suddetta denuncia il richiedente deve avere indicato i dati anagrafici, l'individuazione dell'azienda, i riferimenti catastali, l'evento che ha causato il danno, la data in cui lo stesso si è verificato, il danno subito e la sua quantificazione, corredandola, possibilmente, con una perizia di un professionista.
Le aziende associate dovranno essere costituite con atto pubblico registrato.
Per poter presentare domanda ed ottenere gli aiuti previsti, il costo (ripristino e ricostituzione del patrimonio serricolo danneggiato) dell'operazione da effettuare (vedi interventi ammissibili di cui al successivo art. 6) non dovrà essere inferiore ad E 2.582,28.

Art. 6
Investimenti ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti finalizzati al ripristino e alla ricostituzione del patrimonio serricolo danneggiato dalle trombe d'aria abbattutesi nel territorio dell'Isola a partire dal secondo semestre del 2003 e fino alla data di pubblicazione del presente bando, senza che ciò comporti aumenti di produzione a livello aziendale rispetto alla situazione precedente e fatte salve le seguenti condizioni:
-  che la struttura danneggiata era efficiente e funzionale prima del verificarsi dell'evento;
-  che il danno non sia attribuibile alla mancata effettuazione dell'ordinaria manutenzione;
-  che esiste un diretto nesso di causalità tra l'evento e il danno.

Art. 7
Requisiti di ammissibilità

Possono presentare domanda ed ottenere l'aiuto previsto per la realizzazione delle opere indicate al precedente art. 6, gli imprenditori agricoli singoli ed associati che, a seguito delle trombe d'aria abbattutesi nel territorio dell'Isola a partire dal secondo semestre del 2003 e fino alla data di pubblicazione del presente bando, abbiano subito ingenti danni alle strutture serricole e in relazione ai quali abbiano presentato tempestivamente e comunque entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento, apposita denuncia all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio e che siano in possesso di apposita attestazione rilasciata dallo stesso Ispettorato con le risultanze dei relativi accertamenti.
Il suddetto attestato certificherà pertanto il danno fisico e finanziario, nonché le seguenti richiamate condizioni di cui all'art. 6:
-  che la struttura danneggiata era efficiente e funzionale prima del verificarsi dell'evento;
-  che il danno non sia attribuibile alla mancata effettuazione dell'ordinaria manutenzione;
-  che esiste un diretto nesso di causalità tra l'evento e il danno.

Art. 8
Livelli di aiuto

L'aiuto concesso per le operazioni relative al ripristino e alla ricostituzione del patrimonio serricolo danneggiato dalle trombe d'aria abbattutesi nel territorio dell'Isola a partire dal secondo semestre 2003 e fino alla data di pubblicazione del presente bando è pari al 100% del costo dell'intervento ammesso a finanziamento.

Art. 9
Spese ammissibili

Le spese ammissibili, concernenti il ripristino e la ricostituzione del patrimonio serricolo danneggiato, riguardano le opere indicate all'art. 6 del presente bando, finalizzate a riportare la struttura nelle condizioni di efficienza nelle quali si trovava prima del verificarsi dell'evento avverso.
Potranno essere ammessi a finanziamento i lavori e gli acquisti effettuati dopo la presentazione della domanda di cui al presente bando, fatte salve le condizioni di ammissibilità di cui al precedente art. 7.
L'investimento complessivo, che può essere ammesso a beneficiare dell'aiuto previsto è:
-  E   500.000,00, nel caso di azienda singola;
-  E 1.000.000,00, nel caso di aziende associate.
Sono considerate ammissibili le spese generali entro un massimo del 6% dell'investimento materiale approvato dall'organo tecnico.
Le spese ammissibili dovranno essere conformi alle norme indicate nell'allegato al regolamento CE n. 1685/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10
Presentazione delle domande

10.1  Domande
Le domande di aiuto, ai fini della partecipazione al presente bando, devono essere presentate in duplice esemplare, utilizzando l'allegato fac-simile (allegato I). Le domande, compilate in ogni parte e corredate della documentazione e degli atti progettuali di cui al successivo paragrafo, devono essere presentate all'Ispettorato provinciale agricoltura competente per territorio. Queste, inoltre, devono essere consegnate in plico sigillato recante, sullo stesso, l'indirizzo del soggetto richiedente e la dicitura: "Bando di concorso P.O.R. Sicilia 2000-2006, misura 4.15, azione C, subazione C1: ripristino e ricostituzione del patrimonio serricolo - trombe d'aria a partire dal 2° semestre del 2003".
In alternativa alla presentazione diretta il plico può essere spedito per posta con raccomandata A/R al precitato indirizzo. In tal caso fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante.
In ogni plico va inserita una sola richiesta riferita ad un solo progetto.
L'ufficio accettazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente rilascerà per ogni plico apposita ricevuta.
Le domande possono essere presentate a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e non oltre il 90° giorno dalla data di pubblicazione.
La presentazione diretta delle domande presso l'ufficio accettazione dell'Ispettorato provinciale agricoltura potrà essere effettuata tutti i giorni lavorativi, dalle ore 8,30 alle ore 14,30; relativamente all'ultimo giorno utile di presentazione, le domande dovranno invece essere consegnate entro le ore 14,00 del medesimo giorno.
Le domande trasmesse per posta devono pervenire entro il 30° giorno successivo rispetto alla data di scadenza di presentazione delle domande stesse.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute in difformità al presente bando.
Qualora la data di scadenza del termine di presentazione delle domande dovesse coincidere con un giorno festivo, la stessa sarà prorogata al primo giorno lavorativo.
Nel caso di forme associate la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo associativo, allegando copia di un valido documento di identità personale dello stesso.
10.2  Documentazione e atti progettuali da allegare alla domanda di aiuto
La domanda, ove pertinente e necessario, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione in duplice copia di cui una in originale o copia autentica e può essere sostituita, nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, con dichiarazione sostitutiva contenente tutti gli elementi della documentazione stessa.
Documentazione da allegare all'istanza:
1)  titolo di possesso dell'azienda. Dovrà essere prodotto titolo di proprietà dell'azienda o contratto di affitto o di comodato registrati nei modi di legge. Nei casi di affitto e/o comodato, la data di scadenza dei relativi contratti non deve essere inferiore a quella del vincolo di destinazione degli immobili e delle attrezzature oggetto del contributo (dieci anni per gli investimenti fissi, cinque per quelli mobili, dalla data di accertamento finale). Nel contratto di comodato deve essere prevista anche una clausola di irrevocabilità del contratto stesso, in deroga all'art. 1809, comma 2, del codice civile, per la durata del vincolo predetto. Si precisa, altresì, che nei casi di affitto o comodato, qualora non previsto dal contratto stesso, dovrà essere prodotta apposita dichiarazione, autenticata nei modi di legge, del proprietario che autorizza la realizzazione dell'investimento proposto;
2)  certificati o visure catastali dell'intera azienda, corredati di prospetto riepilogativo;
3)  estratto di mappa catastale dei terreni in cui verranno realizzati gli interventi o copia autenticata dal tecnico progettista;
4)  relazione tecnico-agronomica, redatta e sottoscritta da un tecnico agricolo abilitato, con descrizione analitica dell'azienda prima del verificarsi dell'evento e dopo l'intervento previsto (dati catastali, ubicazione, confini, altimetria e caratteristiche pedologiche dei terreni, destinazione colturale, sistemi di distribuzione dell'acqua per scopi irrigui, disponibilità di acqua irrigua ecc.);
5)  corografia in scala 1:25.000 con la delimitazione dell'azienda o delle aziende oggetto dell'intervento;
6)  bilancio aziendale ante evento e post intervento;
7)  planimetria generale dell'azienda, riportante le colture praticate, l'ubicazione delle strutture danneggiate e delle opere di ricostituzione e ripristino da realizzare;
8)  elaborati grafici delle opere da realizzare;
9)  computo metrico estimativo completo di una sezione relativa agli acquisti nonché specifico elenco delle attrezzature agricole da acquistare;
10)  almeno n. 2 preventivi di spesa per le opere, gli acquisti, mezzi meccanici e le attrezzature sia fisse che mobili, non previsti dal prezzario conformi a quanto indicato nell'art. 9;
11)  certificato di destinazione urbanistica delle particelle interessate all'intervento;
12)  concessione edilizia o autorizzazione comunale per l'effettuazione delle opere previste o copia della richiesta al comune della precitata documentazione; si precisa che la richiesta dovrà riportare gli estremi dell'avvenuta presentazione al comune;
13)  dichiarazione del progettista resa ai sensi dell'art. 49, comma 5, della legge regionale n. 13/86;
14)  certificato di iscrizione alla Camera di commercio nel registro delle imprese secondo le normative vigenti e con la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 252/98;
15)  dichiarazione del progettista-direttore dei lavori e del richiedente che l'attività svolta prima del verificarsi dell'evento era e resterà coerente con i programmi operativi delle OO.PP. (tale dichiarazione dovrà essere prodotta per le aziende non aderenti alle OO.PP.). I richiedenti, soci di OO.PP., dovranno allegare alla domanda attestazione di coerenza del progetto con il P.O. della O.P. di appartenenza, rilasciata dalla medesima O.P.;
16)  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente il rispetto dei requisiti minimi ambientali previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente e igiene dei prodotti alimentari, con particolare riferimento allo smaltimento dei rifiuti, allo scarico delle acque e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (vedi allegato VI); nel caso siano presenti in azienda animali in allevamento, la predetta documentazione - sia per le ditte singole che per quelle associate - dovrà essere integrata dalla certificazione attestante la profilassi di Stato ed il rispetto delle condizioni minime di igiene e benessere degli animali (vedi allegato VI).
Per le società
Le società e gli imprenditori agricoli associati dovranno produrre, inoltre, la documentazione appresso indicata:
17)  atto costitutivo e statuto, in copia autenticata dal legale rappresentante, dal quale si evinca che fra gli scopi sociali vi sono quelli concernenti l'attività agricola;
18)  catastino dei soci per i quali è previsto l'intervento, a firma del legale rappresentante;
19)  delibera dell'organo competente dell'organismo associativo, autenticata nei modi di legge, che autorizza il legale rappresentante a presentare domanda di aiuto ed affida incarico ad un tecnico abilitato alla redazione del progetto;
20)  delibera dell'organo competente dell'organismo associativo, autenticata nei modi di legge, che approva il progetto;
21)  iscrizione delle cooperative al registro prefettizio.
In ogni caso dovrà essere prodotto:
22)  elenco numerato di tutti gli elaborati e documenti allegati all'istanza, così come individuati dal presente bando, firmato sia dalla ditta richiedente sia dal tecnico progettista.
La suddetta documentazione di cui ai punti 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 20 e 22 - ove pertinente - dovrà essere allegata all'istanza, pena l'esclusione della stessa. Tutte le istanze mancanti della documentazione di cui ai punti 3, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 19 e 21 dovranno essere integrate, in ogni caso, prima della concessione dell'aiuto ed entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione ispettoriale, pena l'esclusione.
I progetti e la relativa documentazione tecnica, di cui al paragrafo 10.2, dovranno essere redatti e sottoscritti da tecnici agricoli abilitati nei limiti delle rispettive competenze professionali.
Al fine di evitare sovracompensazioni, i partecipanti al bando, singoli o associati, dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale è dichiarato che per il medesimo danno per il quale si chiede l'aiuto, non sono state e non saranno percepite altre somme.
Inoltre, nel caso in cui le strutture oggetto di intervento siano oggetto di copertura assicurativa per le medesime avversità, tale elemento andrà specificato nel contesto della suddetta dichiarazione, precisando il valore dell'effettivo rimborso assicurativo percepito o da percepire. Ciò al fine di ottemperare a quanto espressamente indicato nel Complemento di programmazione, nonché al punto 11.3.6. degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

Art. 11
Criteri di selezione delle domande e priorità

Un'apposita commissione di valutazione, istituita presso ogni singolo Ispettorato provinciale dell'agricoltura, nominata dall'Ispettore provinciale dell'agricoltura, composta da tre funzionari e da un segretario, procederà alla verifica delle condizioni di ammissibilità nonché all'attribuzione del relativo punteggio secondo i criteri di seguito riportati:
Indicatori tecnico-economici
-  incidenza del danno sulla P.L.V. aziendale effettiva:
-  minore del 30%      30 
-  uguale o maggiore del 30% e minore del 50%      40 
-  uguale o maggiore del 50%      50 

-  frequenza del danno negli ultimi 5 anni (declaratorie ministeriali ai sensi della normativa sul F.S.N.:
-  calamità verificatasi 4 o più volte      20 
-  calamità verificatasi 2-3 volte      10 
-  calamità verificatasi 1 volta      

Indicatori socio-economici

-  azienda ricadente in zona svantaggiata (direttiva CEE n. 75/268 e successive modifiche)     

Caratteristiche richiedente/progetto
-  tenuta contabilità     

Indicatori di comparto (esistenza di strutture di filiera)

-  produzione-confezionamento-etichettatura-commercializzazione     

A parità di punteggio sarà data priorità in ordine decrescente ai progetti:
-  presentati da soggetti che gestiscono aziende confiscate alla mafia;
-  presentati da donne;
-  presentati da giovani che si sono insediati da non oltre cinque anni ai sensi del regolamento CE n. 1257/99 e della misura 11.1 del P.O.P. Sicilia 1994-1999;
-  aziende sottoposte al regime delle produzioni biologiche (regolamento CEE n. 2092/91);
-  aziende in fase di avviata conversione al regime delle produzioni biologiche (regolamento CEE n. 2092/91).

Art. 12
Procedure di valutazione e di istruttoria preliminare

AMMISSIBILITA'
Entro 30 giorni dalla data fissata per la presentazione delle domande, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura territorialmente competente provvede alla preselezione delle richieste di aiuto ai fini della verifica di ammissibilità delle stesse alla successiva fase di valutazione.
VALUTAZIONE
Per la fase di valutazione l'Ispettorato provinciale agricoltura competente si avvarrà di apposita commissione di valutazione di cui all'art. 11.
Oltre all'esame tecnico del progetto e alla relativa verifica di conformità alla misura, in detta fase si provvederà ad attribuire il punteggio sulla base degli indicatori di cui all'art. 11 del presente bando. Tale fase dovrà essere conclusa entro 45 giorni dalla nomina della commissione di valutazione.

Art. 13
Formazione e pubblicazione della graduatoria e istruttoria tecnico-amministrativa

GRADUATORIA
A conclusione della selezione nonché della valutazione delle istanze presentate, gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, nei successivi 15 giorni, provvederanno a redigere le graduatorie provinciali, nonché l'elenco delle istanze ritenute non ammissibili riportante le motivazioni della non ammissibilità. Successivamente gli Ispettorati provvederanno a trasmettere le suddette graduatorie provinciali (sia su cartaceo che su supporto informatico) all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento regionale interventi strutturali, servizio VII, Strutture agricole, che curerà gli adempimenti successivi.
La graduatoria e l'elenco delle iniziative non ammesse sono approvati con provvedimento del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e visionabili nei siti www.regione.sicilia.it - www.euroinfosicilia.it. Per quanto concerne l'elenco delle istanze non ammesse, tale procedura assolve l'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti di avvio del procedimento di esclusione dalla graduatoria. Gli interessati esclusi, entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione, potranno presentare eventuali ricorsi esclusivamente all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento regionale interventi strutturali, servizio VII.
L'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, esaminati i ricorsi, notificherà alle ditte le proprie determinazione provvedendo, se necessario, alla revisione delle graduatorie.
Il richiedente escluso dalla graduatoria finale potrà avvalersi delle procedure previste dall'ordinamento per ricorrere in via amministrativa o giurisdizionale.
ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA
Gli Ispettorati provinciali agricoltura competenti per territorio, secondo quanto dettagliatamente specificato al successivo art. 16, provvederanno, entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, ad effettuare sia i controlli amministrativi sia l'istruttoria tecnica su tutti i progetti, previa richiesta della documentazione prevista nei tempi fissati nel successivo art. 14. L'Ispettorato potrà effettuare anche visite in loco preventive che riguarderanno un campione non inferiore al 20% delle domande loro assegnate.
Gli stessi Ispettorati provvederanno, ad istruttoria conclusa con esito positivo, all'emissione del provvedimento di concessione (AGV).
Le istanze che a seguito della predetta istruttoria ispettoriale non avranno presentato condizioni di ammissibilità saranno archiviate nei modi previsti e la graduatoria sarà fatta ulteriormente scorrere fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria.

Art. 14
Adempimenti dei beneficiari

Successivamente alla pubblicazione, i titolari delle istanze inserite nelle precitate graduatorie regionali e rientranti nella copertura finanziaria disponibile dovranno presentare agli uffici istruttori la documentazione sotto elencata, ove pertinente:
1)  nulla osta del Genio civile ai sensi della legge n. 64/74, con attestazione di avvenuto deposito secondo il disposto dell'art. 4 della legge n. 1086/71;
2)  autorizzazione o concessione del Genio civile per l'utilizzazione delle acque reperite od invasate. Nel caso in cui l'azienda sia servita da un consorzio di bonifica attestazione rilasciata dal consorzio stesso;
3)  autorizzazione allo scarico delle acque reflue;
4)  autorizzazione e/o approvazione progetto, nei casi previsti, da parte della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali, dell'autorità forestale o altri enti competenti.
Per gli interventi ricadenti in "aree protette" è necessario produrre inoltre:
5)  nulla osta dell'ente gestore l'area protetta, in cui ricade l'azienda;
6)  autorizzazione prevista dalla legge regionale n. 14/88 e sue modifiche ed integrazioni;
7)  valutazione di incidenza, per gli interventi in progetto, ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97, nelle aree protette di interesse comunitario (S.I.C. e Z.P.S.);
8)  documentazione attestante il rispetto della normativa in materia di ambiente;
9)  denuncia ai sensi dei commi 1 e 2, art. 5, legge regionale n. 65/95 e dell'art. 12, legge regionale n. 17/96.
La suddetta documentazione dovrà essere presentata, previa richiesta dell'ufficio competente, improrogabilmente entro 30 giorni dalla notifica della richiesta medesima, pena l'esclusione, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, o mediante consegna diretta presso la sede dei predetti uffici che provvederanno a rilasciare apposita ricevuta. Per il rispetto dei termini di presentazione farà fede il timbro postale o la data di attestazione di avvenuta consegna.
I soggetti che non presenteranno la suddetta documentazione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della richiesta saranno esclusi dalla possibilità di accedere ai benefici richiesti, mentre la graduatoria sarà fatta scorrere fino al limite della disponibilità finanziaria. In caso di scorrimento della graduatoria, l'Amministrazione provvederà a richiedere la suddetta documentazione agli interessati, fissando adeguato termine.
L'Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario.

Art. 15
Inizio degli investimenti

In conformità alla disposizione comunitaria (2000/C28/02) "Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo", con il presente bando si dispone che l'inizio degli investimenti è ammissibile a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Art. 16
Procedure di istruttoria e verifiche

Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio provvederanno ad effettuare sia i controlli amministrativi che l'istruttoria tecnica su tutte le domande collocatesi utilmente in graduatoria, nei limiti delle risorse disponibili, anche attraverso visite in loco durante la fase di realizzazione delle opere.
In particolare l'istruttoria riguarderà:
-  l'accertamento dei requisiti di ammissibilità;
-  l'analisi tecnico-economica del progetto;
-  l'acquisizione di pareri e/o autorizzazioni.
Gli uffici istruttori provvederanno ad acquisire eventuale ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario. Tale documentazione dovrà essere trasmessa entro i termini indicati dall'Amministrazione; il mancato rispetto dei termini prescritti comporterà, attesa l'urgenza di accelerare al massimo l'iter di realizzazione degli interventi anche al fine di evitare il rischio di disimpegno automatico delle risorse finanziarie da parte della Unione europea, l'esclusione della domanda e lo scorrimento della graduatoria.
L'ufficio istruttore competente, verificata l'idoneità della documentazione ed accertata anche mediante visita in loco la completa rispondenza del progetto alle disposizioni del bando, comunicherà ai richiedenti l'esito dell'istruttoria. Ai titolari di progetti ammissibili al finanziamento verrà notificato il decreto di concessione del contributo nel quale saranno riportati gli impegni e le prescrizioni per la realizzazione del progetto approvato, comprendenti i seguenti elementi:
-  gli investimenti ammessi e i relativi importi di spesa ammissibili al finanziamento;
-  le eventuali opere realizzabili in economia e le relative condizioni;
-  i tempi di realizzazione delle opere e le modalità di rendicontazione della spesa;
-  gli impegni e le prescrizioni per la realizzazione del progetto ivi compreso l'impegno a non trasferire e a non distogliere dal previsto impiego e dalla destinazione d'uso gli investimenti fissi e quelli mobili rispettivamente di dieci e cinque anni a decorrere dalla data di accertamento finale di regolare esecuzione delle opere.
I beneficiari cui è stato notificato il decreto di concessione comunicheranno all'Amministrazione l'avvenuta realizzazione del progetto e le spese sostenute, entro i termini prescritti dal decreto medesimo.
L'Amministrazione provvederà all'effettuazione dei controlli e delle verifiche, al fine di accertare l'esatta esecuzione delle opere previste e la loro ammissibilità alla liquidazione, nonché i tempi di realizzazione delle stesse. Non sono ammissibili allle spese sostenute in data antecedente alla presentazione della domanda. Durante la fase di rendicontazione i costi sostenuti dovranno essere calcolati sulla base di giustificativi di spesa (fatture quietanzate) con riferimento al vigente prezzario dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste. Per le spese riferite all'acquisto di impianti, macchine ed attrezzature le fatture regolarmente quietanzate dovranno essere, in ogni caso, conformi ai listini depositati presso la stessa Camera di commercio. A dimostrazione delle spese sostenute, dovranno essere prodotte le fatture quietanzate e copia della documentazione attestante le modalità di pagamento (assegni e/o bonifici bancari).

Art. 17
Esclusione dalla graduatoria

I progetti inseriti nelle graduatorie regionali, valutati non ammissibili al finanziamento a seguito degli accertamenti tecnico-amministrativi svolti dagli uffici istruttori, saranno esclusi dalla graduatoria, che verrà fatta scorrere fino ad esaurimento delle risorse finanziarie previste. Qualora l'Amministrazione accerti false dichiarazioni rese per negligenza grave, ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà all'esclusione dei soggetti inseriti in graduatoria, secondo quanto disposto dall'art. 63 del regolamento CE n. 445/2002, fermo restando gli obblighi di comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 18
Modalità di erogazione del contributo

L'aiuto concesso potrà essere erogato con le seguenti modalità:
Anticipazione
I titolari di progetti ammessi potranno usufruire, previa richiesta degli stessi da inoltrare all'I.P.A. competente (allegato II), di un'anticipazione pari al 30% dell'aiuto concesso.
L'erogazione dell'anticipazione è condizionata alla presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa (vedi schema di polizza fidejussoria: allegato V), pari all'importo della stessa anticipazione. La fideiussione dovrà essere stipulata con istituti di credito o società assicurative allo scopo abilitate, nel rispetto della normativa vigente. La validità della stessa deve essere subordinata ai tempi di realizzazione delle opere relative all'anticipazione. In tutti i casi l'efficacia della garanzia fideiussoria dovrà persistere sino alla data di rilascio dell'autorizzazione di svincolo da parte dell'Amministrazione.
L'I.P.A. competente provvederà, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di anticipazione, all'adozione del relativo provvedimento. In caso di non accoglimento sarà data comunicazione motivata al richiedente.
Entro i termini di utilizzazione dell'anticipazione stabiliti nel decreto di concessione, il destinatario dell'aiuto dovrà produrre una dichiarazione del direttore dei lavori che attesti le opere realizzate e le relative spese sostenute, allegando le fatture quietanzate o altra documentazione, avente valore equivalente, giustificativa delle spese. La mancata presentazione della suddetta documentazione comporterà la restituzione dell'anticipazione erogata.
Stato di avanzamento: fino al 30% dell'aiuto
I titolari dei progetti ammessi che abbiano realizzato lavori pari al 50% delle opere previste, possono, in alternativa all'anticipazione, inoltrare all'I.P.A. competente una richiesta di stato di avanzamento lavori (allegato III).
La liquidazione (fino al 30% dell'aiuto) è subordinata all'esito favorevole dell'accertamento parziale di esecuzione lavori in loco ed alla presentazione della seguente documentazione:
1)  computo metrico estimativo dei lavori eseguiti e relazione tecnica redatta dal tecnico progettista;
2)  documentazione fiscale comprovante le spese effettuate, fatture quietanzate o altra documentazione avente valore equivalente, per un importo almeno pari al 50% della spesa ammessa.
L'I.P.A. competente provvederà, al massimo entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di erogazione parziale, all'adozione del relativo provvedimento. In caso di mancato accoglimento sarà data comunicazione motivata al richiedente.
Stato di avanzamento: fino all'80% dell'aiuto
I titolari dei progetti ammessi che abbiano realizzato lavori pari al 80% delle opere previste e che non abbiano usufruito di alcun acconto di cui ai precedenti paragrafi, possono inoltrare all'I.P.A. competente una richiesta di stato di avanzamento lavori (allegato III).
La liquidazione (fino al 80% dell'aiuto) è subordinata all'esito favorevole dell'accertamento parziale di esecuzione lavori in loco ed alla presentazione della seguente documentazione:
1)  computo metrico estimativo dei lavori eseguiti e relazione tecnica redatta dal tecnico progettista;
2)  documentazione fiscale comprovante le spese effettuate, fatture quietanzate o altra documentazione avente valore equivalente, per un importo almeno pari all'80% della spesa ammessa.
L'I.P.A. competente provvederà, al massimo entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di erogazione parziale, all'adozione del relativo provvedimento. In caso di mancato accoglimento sarà data comunicazione motivata al richiedente.
Saldo finale
La liquidazione è subordinata all'esito favorevole finale di esecuzione lavori in loco ed avviene dietro presentazione della seguente documentazione:
1)  richiesta di saldo del contributo, da presentare entro e non oltre i termini di scadenza previsti dal provvedimento di concessione;
2)  computo metrico consuntivo dei lavori eseguiti;
3)  relazione tecnica agronomica sui lavori eseguiti;
4)  dichiarazione del progettista resa ai sensi dell'art. 49, comma 5, della legge regionale n. 13/86;
5)  fatture quietanzate e relativa documentazione contabile;
6)  nei casi previsti dalla normativa in vigore, passaporto delle piante CEE e documento di commercializzazione;
7)  la documentazione amministrativa prescritta nel provvedimento di concessione;
8)  elenco riassuntivo delle fatture, suddiviso per tipologia di investimento.
Tutti i pagamenti effettuati dal soggetto beneficiario devono essere disposti attraverso bonifici o assegni bancari gravanti su di un conto corrente intestato al beneficiario.
La liquidazione resta in ogni caso subordinata alle procedure di cui all'art. 17 del presente bando. Sarà cura dell'ufficio istruttore che provvede all'emanazione del provvedimento di liquidazione apporre sulle fatture originali la dicitura: "P.O.R. Sicilia 2000-2006, regolamento CEE n. 1257/99; prestazione e/o fornitura inerente l'attuazione della misura 4.15, azione C, subazione C1".
Le spese realizzate in economia direttamente dal soggetto beneficiario dovranno essere rendicontate secondo le modalità previste dalla nota interpretativa del dirigente generale n. 1780 del 17 luglio 2003, consultabile sul sito internet dell'Assessorato dell'agricoltura.

Art. 19
Termini di ultimazione delle opere, varianti, modifiche e proroghe

Le opere dovranno essere ultimate entro 12 mesi dalla data di ricezione della notifica del provvedimento di concessione (AGV).
Eventuali variazioni tecniche da apportare al progetto devono essere preventivamente richieste all'ufficio incaricato di effettuare l'erogazione dell'aiuto. Le varianti devono essere giustificate e supportate da validi elementi indicati in apposita relazione tecnica che consentano all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente di poterle adeguatamente valutare. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza gli uffici preposti adotteranno il successivo relativo provvedimento.
Ai fini della valutazione di ammissibilità e relativa autorizzazione di eventuali varianti sarà fatto puntuale e preciso riferimento alle disposizioni impartite con nota del dirigente generale prot. n. 4325 del 6 novembre 2002, emanata dal dipartimento interventi strutturali, consultabile sul sito internet www.regione.sicilia.it.
Eventuali proroghe rispetto al termine previsto nel provvedimento di concessione potranno essere assentite per un periodo non superiore a mesi sei, previa richiesta del beneficiario all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente. Nella domanda di proroga, corredata di analitica relazione tecnica, dovranno essere esplicitamente indicati i motivi dell'impossibilità a realizzare le opere entro i termini assegnati e l'impegno a realizzare le predette opere entro il termine richiesto.

Art. 20
Rendicontazione e collaudo finale

L'Ispettorato provinciale, ricevuta l'istanza di collaudo (allegato IV) e la relativa documentazione (vedi art. 15), provvede ad effettuare l'accertamento di regolare esecuzione delle opere, a verificare la contabilità, le fatture, le attestazioni, le certificazioni e tutti gli atti prescritti nel provvedimento di concessione. Il funzionario incaricato, dopo averne riscontrato la conformità e la correttezza, redige apposito verbale ed esprime parere sulla liquidazione dell'aiuto.
Nei casi in cui il funzionario incaricato dell'accertamento esprima parere positivo all'erogazione dell'aiuto, l'amministrazione procede alla relativa liquidazione ed al contestuale eventuale svincolo della polizza fidejussoria.

Art. 21
Obblighi dei beneficiari

Le aziende beneficiarie dell'aiuto dovranno adempiere i seguenti obblighi:
-  realizzare il progetto e presentare domanda di accertamento finale di esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal decreto di concessione del contributo;
-  chiedere l'autorizzazione agli uffici competenti dell'amministrazione per ogni eventuale variazione o comunicare eventuale rinuncia all'aiuto;
-  non mutare la destinazione d'uso degli investimenti dal loro originario impiego prima di dieci anni dall'accertamento finale di esecuzione lavori per gli investimenti fissi, cinque anni per quelli mobili.

Art. 22
Controlli e sanzioni

L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste si riserva la facoltà di disporre controlli ed ispezioni su tutti i progetti che hanno beneficiato degli aiuti sia in corso d'opera, al fine di verificare l'esatta esecuzione delle opere, i tempi di realizzazione delle stesse, sia in data successiva alla liquidazione degli aiuti, al fine di verificare il rispetto dei vincoli, nonché degli obblighi assunti.
In materia di controlli e sanzioni verrà applicata la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 23
Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente bando si applicano le norme e le disposizioni di carattere generale previste dalla normativa vigente in materia.
L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e direttive che si potranno rendere, successivamente, necessarie.
Tutti i dati acquisiti con il presente bando, siano essi personali che aziendali, saranno trattati nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.
Il dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali: CROSTA

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(2004.30.1997)
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101*


Istruzioni per le operazioni di compilazione, di rilascio e di restituzione del tesserino regionale di caccia della stagione venatoria 2004/2005.

Distribuzione ai comuni
I tesserini regionali di caccia vengono consegnati ai comuni dalla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio in base alla richiesta del fabbisogno. Gli addetti incaricati del ritiro rilasceranno ricevuta indicando il numero complessivo dei tesserini presi in consegna ed il primo e l'ultimo numero di serie.
Unitamente ai tesserini regionali la ripartizione faunistico-venatoria fornirà un numero di calendari venatori tascabili 2004/2005 pari al numero dei tesserini consegnati aumentati del 10%. Tali calendari verranno consegnati dai comuni sia ai cacciatori sia a quanti ne facciano richiesta.
La ripartizione faunistico-venatoria trasmetterà, inoltre, a ciascun comune della propria provincia, per l'affissione all'albo pretorio, l'elenco nominativo dei cacciatori residenti in quel comune, ammessi negli AA.TT.CC. dell'isola, con l'indicazione dell'ambito o degli ambiti di ammissione.
Consegna ai cacciatori
1)  I tesserini dovranno essere compilati e consegnati da personale avente un rapporto di dipendenza con il comune ed in locali a disposizione del comune medesimo.
Il comune rilascerà il tesserino esclusivamente a cacciatori residenti nel comune previo accertamento della residenza.
In caso di cacciatori trasferiti da un comune ad altro comune, la residenza dovrà risultare ufficialmente in vigore al momento della consegna del tesserino per la stagione venatoria 2004/2005 ed il comune di nuova residenza dovrà segnalare l'avvenuta consegna al comune di provenienza, anche se posto fuori Regione.
Gli uffici del comune riporteranno nel tesserino regionale gli AA.TT.CC. di ammissione risultanti esclusivamente dall'elenco nominativo dei cacciatori, trasmesso dalla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio nonché gli eventuali AA.TT.CC. (nel numero massimo di due) scelti dal cacciatore, con l'esclusione dell'A.T.C. PA3 (Ustica), per la caccia alla sola selvaggina migratoria, al momento del ritiro del tesserino venatorio.
2)  Gli uffici del comune dovranno:
A)  farsi esibire dall'interessato i seguenti prescritti documenti:
a)  licenza di porto d'armi per uso caccia;
b)  attestazione del versamento dei premi e connesse polizze assicurative previste dall'art. 17, comma 7, della legge regionale n. 33/97. La copertura assicurativa prescritta può essere garantita anche attraverso una sola polizza e relativo premio;
c)  attestazione del versamento della tassa di concessione governativa, pari ad E 129,11, effettuato sul conto corrente postale n. 8904 intestato a "Agenzia delle entrate, ufficio di Roma 2, tasse concessioni governative - Sicilia";
d)  attestazione del versamento della addizionale di E 5,16, recante la causale "Art. 24, legge n. 157/92". Tale addizionale può essere versata sul medesimo conto corrente postale della tassa di concessione governativa di cui al precedente punto, sommando i due importi e specificandone comunque a tergo la causale;
e)  attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 30, legge regionale n. 33/97), pari ad E 64,56, per il solo ambito territoriale di caccia di residenza del cacciatore, effettuato sul conto corrente postale n. 10575900 intestato al "Banco di Sicilia - Cassiere della Regione siciliana".
La sezione del/dei suddetto/i bollettino/i di c/c postale recante la dicitura "Attestazione di versamento" dovrà essere trattenuta dall'ufficio del comune all'atto della consegna del tesserino. Soltanto nel caso in cui il cacciatore ha ceduto la predetta " ai competenti uffici governativi ai fini del rinnovo della licenza di porto d'armi per uso di caccia, in sostituzione potrà essere accettata fotocopia del suddetto bollettino di c/c postale recante la dicitura "ricevuta di versamento".
La validità annuale della tassa di concessione governativa regionale, nell'importo base di E 64,56, decorre dalla data di rilascio della licenza;
f)  attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 13, legge regionale n. 7/2001), pari a E 10,98, per ogni ambito territoriale di caccia oltre quello di residenza in cui il cacciatore è stato ammesso. Tale importo, nel caso di ammissione ad un solo ambito, o l'importo di E 21,96 nel caso di ammissione a due ambiti, o l'importo di E 32,94 nel caso di ammissione a tre ambiti, possono essere versati sul medesimo c/c postale della tassa di concessione governativa di cui al precedente punto;
g)  attestazione del versamento di E 5,16 ad ambito, soltanto da parte dei cacciatori che intendono scegliere uno o due ambiti per esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria. Tale importo può essere versato sul medesimo c/c postale della tassa di concessione governativa di cui al precedente punto "e".
Le tasse di cui ai punti "e", "f" e "g" possono essere pagati mediante unico versamento cumulativo da effettuare sul predetto c/c n. 10575900 intestato al Banco di Sicilia - Cassiere della Regione siciliana, recante rispettivamente le causali: "Tassa di CC.GG. regionale E 64,56", "Tassa ammissione AA.TT.CC. E .................................", "Tassa selvaggina migratoria ambito/i scelto/i" E ....................................".
La sezione del bollettino di c/c postale relativa all'attestazione di versamento dovrà essere trattenuta dall'ufficio del comune all'atto del rilascio del tesserino.
Si riporta di seguito la tabella esemplificativa dei vari casi di versamenti cumulativi delle tasse indicate ai punti "e", "f" e "g":




B) Compilare, a macchina o in stampatello e con grafia chiara, il tesserino completandolo in ogni sua parte, ed in particolare, indicando con la sigla automobilistica e con il corrispondente numero l'ambito territoriale di caccia di residenza, e, in caso di ammissione, gli ulteriori ambiti territoriali di caccia in cui il cacciatore risulta ammesso, nonché gli eventuali uno o due ambiti che il cacciatore sceglierà per la caccia alla sola selvaggina migratoria, nelle tre sezioni o riquadri del tesserino; la seconda delle quali recante la dicitura "parte da trasmettere alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio" deve essere trasmessa entro il termine appresso indicato; la terza recante la dicitura "parte per il comune" deve essere conservata agli atti del comune, la prima deve restare incorporata nel tesserino.
C) Annullare mediante perforazione le caselle rimaste inutilizzate, relative agli AA.TT.CC. di ammissione non autorizzati.
D) Riportare il numero del tesserino consegnato nella corrispondente scheda dell'apposito schedario dei tesserini rilasciati.
3)  Il cacciatore che ha esibito regolare documentazione, al momento di ritirare il tesserino, nell'apposito spazio, deve obbligatoriamente dichiarare:
1) di non possedere altro tesserino regionale di caccia;
2) gli ambiti territoriali di caccia, oltre quello di residenza, nei quali è stato ammesso;
3) gli ambiti territoriali di caccia che eventualmente ha scelto per la caccia alla selvaggina migratoria.
Altri adempimenti dei comuni
I comuni devono rimettere alla ripartizione faunistico-venatoria di rispettiva competenza non oltre la data del 10 febbraio 2005 il prescritto schedario dei tesserini rilasciati per la stagione venatoria 2004/2005 (anche su supporto informatico, in formato "excel" e completo di codice fiscale) unitamente alle sezioni o riquadri di cui è cenno nel superiore paragrafo al punto 2, lettera "B".
Entro la suddetta data i comuni trasmetteranno alla ripartizione faunistico-venatoria competente la richiesta di fabbisogno di tesserini per la stagione venatoria 2005/2006.
In caso di deterioramento o perdita del tesserino regionale, il comune potrà rilasciare un nuovo tesserino recante la dicitura "duplicato" in tutte le tre sezioni o riquadri, avendo cura di annotare gli estremi del nuovo tesserino rilasciato sulla corrispondente scheda del citato schedario.
Quando si tratta di deterioramento, il tesserino deteriorato deve essere riconsegnato al comune che lo conserverà e rimetterà alla ripartizione unitamente alla sezione o riquadro del tesserino duplicato. In caso di perdita il cacciatore dovrà consegnare al comune copia della denuncia all'autorità di pubblica sicurezza. La copia della denuncia sarà trasmessa unitamente alla sezione del tesserino duplicato.
Resta di competenza del comune di residenza il controllo sulla regolare restituzione del tesserino entro il 1° aprile 2005.
All'atto della restituzione dovrà essere compilata, a macchina o in stampatello e con grafia chiara, a cura degli uffici del comune o delle associazioni venatorie riconosciute, la pagina del tesserino all'uopo predisposta. Nella prima parte (che deve restare incorporata al tesserino) dovrà essere riportata la data di restituzione, il timbro del comune o dell'associazione e la firma dell'addetto. Nella seconda parte dovrà essere riportato il numero del tesserino, il numero della licenza di caccia, nome, cognome, la data di restituzione, il timbro del comune o dell'associazione e la firma dell'addetto. Quest'ultima parte dovrà essere consegnata al cacciatore quale ricevuta di avvenuta restituzione.
I comuni hanno l'obbligo di inviare entro il 15 aprile 2005 i tesserini restituiti dai cacciatori, anche tramite le associazioni venatorie riconosciute, nel termine di 60 giorni dalla chiusura della stagione venatoria.
I comuni, inoltre, provvederanno, in applicazione della circolare 1 febbraio 1999, n. 267, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima) n. 21 del 7 maggio 1999, a notificare ai cacciatori che non hanno restituito il tesserino venatorio entro il 1° aprile 2005, gli estremi della violazione dell'art. 31, comma 6, della legge regionale n. 33/97 con l'indicazione della somma di E 51,65 da pagare quale sanzione amministrativa in misura ridotta prevista dall'art. 32, comma 9, della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche, dandone immediata comunicazione alla ripartizione faunistico-venatoria di rispettiva competenza.
Il comune invierà alla ripartizione faunistico-venatoria la ricevuta di avvenuto pagamento della sanzione amministrativa o, in caso di non avvenuta conciliazione da parte del trasgressore, il rapporto con la prova di eseguita contestazione o notificazione.
Le presenti disposizioni saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
(2004.30.2031)
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020*


Provvedimenti concernenti modifiche di riconoscimento quali acquirenti di latte bovino.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali n. 794/serv. 6° del 5 luglio 2004, è stato modificato il riconoscimento quale acquirente di latte bovino, a suo tempo concesso con decreto n. 334/serv. 6° - U.O. 31 del 26 aprile 2002, alla ditta Latte Sole S.p.A., con uffici amministrativi in contrada Torrazze, strada Blanco Primosole - 95121 Catania, in applicazione dell'art. 23 del regolamento CE n. 595/2004 e della legge n. 119/2003. Il nuovo legale rappresentante è Previdini Carlo, nato a Monticelli d'Ongina (PC) il 29 giugno 1949.
La predetta ditta è stata iscritta al n. 44 dell'albo regionale degli acquirenti istituito con decreto n. 152 del 3 marzo 1994.
(2004.28.1924)
118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali, n. 795/serv. 6° del 5 luglio 2004, è stato modificato il riconoscimento quale acquirente di latte bovino, a suo tempo concesso con decreto n. 91/serv. 6° - U.O. 31 del 25 marzo 2002, alla ditta Ferraro Salvatore Giuseppe, con sede legale e stabilimento in via Errante Vecchia n. 14 - Castelvetrano (TP), in applicazione dell'art. 23 del regolamento CE n. 595/2004 e della legge n. 119/2003. La nuova denominazione dello stesso è: Caseificio Ferraro s.r.l.
La predetta ditta è stata iscritta al n. 110 dell'albo regionale degli acquirenti istituito con decreto n. 152 del 3 marzo 1994.
(2004.28.1924)
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118
   


ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rettifica del nominativo di un componente del nucleo di valutazione dei progetti relativi alla misura 3.06 del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale pubblica istruzione n. 463/V del 14 maggio 2004, si è proceduto alla rettifica del nominativo dell'esperto designato a far parte del nucleo di valutazione dei progetti relativi alla misura 3.06 del P.O.R. Sicilia, sig.ra Garofalo Gisella, in: Garofalo Geusina.
E' fatto salvo quanto previsto dai decreti n. 323/V del 24 marzo 2004 e n. 435/V dell'11 maggio 2004, nelle parti non modificate dal presente provvedimento.
(2004.28.1892)
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101
   


ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Fusione per incorporazione della Banca di credito cooperativo Egusea di Favignana società cooperativa a r.l., con sede in Favignana, nella Banca di credito cooperativo G. Toniolo di San Cataldo società cooperativa a r.l., con sede in San Cataldo.

Con decreto n. 418 del 24 giugno 2004 del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed in base alle attribuzioni di cui all'art. 2, lett. b), del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, è stata autorizzata, nei termini concordati dai rispettivi organi di amministrazione, la fusione per incorporazione della Banca di credito cooperativo Egusea di Favignana, in amministrazione straordinaria, società cooperativa a r.l., con sede in Favignana (TP), nella Banca di credito cooperativo G. Toniolo di San Cataldo società cooperativa a r.l., con sede in San Cataldo (CL), la cui decorrenza contabile viene fissata alla data dell'atto di fusione.
(2004.28.1913)
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013


ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Modifica dello statuto della Camera di commercio di Siracusa.

Con decreto n. 1467/2S del 29 giugno 2004, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha approvato, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 29 del 4 aprile 1995, la deliberazione del consiglio della Camera di commercio di Siracusa n. 3/CC del 13 aprile 2004, con la quale viene modificato l'art. 10 del proprio statuto recante la composizione del consiglio.
Pertanto il consiglio della Camera di commercio di Siracusa, costituito da 24 consiglieri ha la seguente composizione:
-  agricoltura e pesca: n. 4 seggi;
-  artigianato: n. 2 seggi;
-  industria: n. 4 seggi;
-  commercio: n. 3 seggi;
-  cooperazione: n. 1 seggio;
-  turismo: n. 1 seggio;
-  trasporti e spedizioni: n. 1 seggio;
-  credito e assicurazioni: n. 1 seggio;
-  servizi alle imprese: n. 2 seggi;
-  commercio estero: n. 1 seggio;
-  rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori: n. 1 seggio;
-  rappresentante delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti: n. 1 seggio;
-  rappresentanti della Provincia regionale: n. 2 seggi.
(2004.28.1895)
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056


Sostituzione di un componente del Consiglio regionale della pesca.

Con decreto n. 40 del 5 luglio 2004, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha proceduto alla nomina del sig. Salvatore Lo Balbo, nato a S. Fratello (ME) il 21 agosto 1954, come componente del Consiglio regionale della pesca, in qualità di rappresentante della FLAI CGIL, in sostituzione del sig. Francesco Gioia dimissionario.
(2004.28.1925)
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100


ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Reintestazione della concessione mineraria per idrocarburi liquidi e gassosi denominata "Ragusa" da Somicem S.p.A. ad ENI S.p.A., con sede legale in Roma.

Con decreto dell'Assessore per l'industria n. 104 del 3 dicembre 2003, registrato all'Agenzia delle entrate - ufficio locale di Gela al n. 779, serie 3 del 24 maggio 2004, è stata reintestata da Somicem S.p.A. ad ENI S.p.A., con sede legale in Roma, piazza Mattei n. 1, codice fiscale 00484960588, la concessione mineraria per idrocarburi liquidi e gassosi denominata "Ragusa".
(2004.28.1926)
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096


Permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato "Fiume Tellaro" alla Panther Resources Corporation, con sede legale negli U.S.A., Houston - Texas e sede di rappresentanza in Palermo.

Con decreto n. 16 del 22 marzo 2004 dell'Assessore per l'industria, registrato all'Agenzia delle entrate, ufficio di Palermo 2 al n. 5422 del 29 giugno 2004, è stato accordato alla Panther Resources Corporation, con sede legale negli U.S.A., Houston - Texas 77024 - 31 Stillforest e sede di rappresentanza in Palermo, presso lo studio legale dell'avv. N. Piazza, via Libertà n. 39, il permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato "Fiume Tellaro" ricadente nei territori dei comuni di Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone e Vizzini (prov. di Catania), Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Modica, Monterosso Almo e Ragusa (prov. di Ragusa); Avola, Buscemi, Noto e Rosolini (prov. di Siracusa), dell'estensione di Km2 746,37, per una durata di anni 6 dalla data di pubblicazione del presente estratto.
(2004.30.2041)
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096


ASSESSORATO DELLA SANITA'

Autorizzazione alla società A.M.B.R.A. S.p.A., con sede nel comune di Torrenova, per l'imbottigliamento e commercializzazione dell'acqua minerale naturale Aluntina.

Con decreto n. 86 del 28 giugno 2004, l'ispettore generale dell'ispettorato regionale sanitario ha autorizzato la società A.M.B.R.A. S.p.A., con sede legale e stabilimento in Torrenova (ME), contrada Rocchetta, all'imbottigliamento e commercializzazione nei diversi tipi e formati dell'acqua minerale naturale Aluntina.
(2004.28.1902)
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001
Riconoscimento d'idoneità all'esercizio dell'attività al laboratorio di carni della ditta SPA.I.CA. - Spada Industria Carni s.r.l., sito in Floridia.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 3712 del 29 giugno 2004, il laboratorio di carni macinate e preparati di carne della ditta SPA.I.CA. - Spada Industria Carni s.r.l., sito in Floridia (SR) nel corso Di Vittorio, contrada Marchesa n. 3, è stato riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività ai sensi del D.P.R. 3 agosto 1998, n. 309 e successive modifiche ed integrazioni. Lo stabilimento è iscritto con il numero di identificazione 1510/P nello speciale registro previsto dall'art. 8 dello stesso decreto.
(2004.28.1901)
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102


ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Esclusione dal demanio marittimo di una porzione di area demaniale marittima sita nel comune di Ribera ed inclusione della stessa fra i beni patrimoniali della Regione.

Con decreto n. 663 del 17 giugno 2004 del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale del personale e dei servizi generali, la porzione di area demaniale marittima di mq. 25,22, sita in località Seccagrande del comune di Ribera (AG), distinta dalla particella n. 1 del foglio di mappa 79, è stata esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte dei beni patrimoniali della Regione.
(2004.28.1928)
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047


Autorizzazione allo scarico di acque reflue depurate dall'impianto di trattamento nel comune di Tusa.

Con decreto n. 729 del 4 luglio 2004, il dirigente responsabile del servizio 1 - tutela delle acque - del dipartimento regionale territorio e ambiente di questo Assessorato ha concesso al comune di Tusa, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell'art. 45 del decreto legislativo n. 152/99, il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in mare, con condotta sottomarina, delle acque reflue depurate nei limiti di cui alla tabella 5 della legge regionale n. 27/86 e provenienti dall'impianto di trattamento a servizio del centro abitato della frazione Castel di Tusa.
(2004.28.1927)
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119


ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Autorizzazione all'Azienda siciliana trasporti ad una variazione nell'esercizio dell'autolinea "Palermo-Altofonte-Case Strasatto".

Con decreto del dirigente del servizio autotrasporto persone e cose del dipartimento regionale trasporti e comunicazioni n. 508 serv. 1 - TPL del 29 giugno 2004, si è autorizzata l'Azienda siciliana trasporti, concessionaria di pubblici servizi di linea, con sede in Palermo, ad instradare, nell'esercizio dell'autolinea "Palermo-Altofonte-Case Strasatto":
-  le 2 c.c.g. sull'intero percorso;
-  la c.c.fer. sull'intero percorso da esercitarsi dall'1 luglio al 31 ottobre;
-  5 delle 10 c.c.fer. "Palermo-Altofonte";
-  5 delle 12 c.c.fer. "Palermo-Altofonte" da esercitarsi nel periodo scolastico;
nel seguente percorso: "Palermo (piazza Giulio Cesare) - via E. Basile - S.S. 624 - sv. Altofonte-Piano del Maglio-Altofonte" e viceversa.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.
(2004.28.1897)
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CIRCOLARI



110

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 20 dicembre 1999.
Integrazioni e modifiche alla circolare assessoriale n. 267 dell'1 febbraio 1999, prot. n. 691.

ALLE RIPARTIZIONI FAUNISTICO-VENATORIE
AGLI ISPETTORATI RIPARTIMENTALI DELLE FORESTE
ALLE PROVINCE REGIONALI
ALLE PREFETTURE DELL'ISOLA
ALLE QUESTURE DELL'ISOLA
AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI - PALERMO
AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI - MESSINA
AL COMANDO DELLA ZONA SICULA DELLA GUARDIA DI FINANZA
AL COMPARTIMENTO DOGANALE
AI COMUNI DELL'ISOLA
ALLA DIREZIONE FORESTE
Facendo seguito alla circolare assessoriale n. 267 dell'1 febbraio 1999, prot. n. 691, avente per oggetto: "Sistema sanzionatorio nell'ambito regionale a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e della legge regionale 30 agosto 1998, n. 15", a parziale modifica della stessa, si comunica che il D.M. 17 dicembre 1998 ha apportato delle modifiche al decreto 9 febbraio 1997, prevedendo l'effettuazione dei pagamenti delle somme, già riscosse dai servizi di cassa degli uffici dei dipartimenti delle entrate e del territorio, mediante versamento diretto al concessionario della riscossione, delega bancaria o delega alle poste italiane.
Pertanto il punto 4 di pag. 4 della citata circolare n. 267 è sostituito dal seguente:
4.  In merito alle modalità di pagamento delle sanzioni amministrative, da imputarsi al capitolo 2306 del bilancio della Regione siciliana, l'Assessorato del bilancio e delle finanze, con direttive del 3 luglio 1998, ha chiarito che il versamento delle somme dovute per trasgressioni alle norme sulla tutela della fauna, dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità, utilizzando l'apposita modulistica:
1)  versamento diretto allo sportello dei concessionari degli ambiti provinciali della Sicilia del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate (art. 4, comma 1, prima parte del decreto legislativo n. 237/97);
2) versamento mediante delega alle Poste Italiane (D.M. 14 dicembre 1998, previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 237/97);
3) versamento mediante delega bancaria, secondo le modalità di cui agli artt. 6), 7) e 8) del D.M. 28 dicembre 1993 n. 567 (art. 4, comma 1, seconda parte: delega a versare al concessionario).
In tutti e tre i casi dovranno essere indicati i codici tributo: 759T per la violazione alla legge regionale n. 15/98: il codice Ufficio DXX facente capo al Corpo forestale (i cui caratteri XX devono essere sostituiti dalla provincia di appartenenza dell'ente) ed il codice destinatario 16, utilizzando il modello "F23", precompilato dall'ufficio e dall'ente che richiede il pagamento, come previsto "nelle avvertenze per la compilazione dei modelli F23" di cui al D.M. 17 dicembre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 1998, così come riportato nella nota numero protocollo 301605 del 2 giugno 1999 dell'Assessorato del bilancio e delle finanze.
Sarà cura del contravventore trasmettere, a dimostrazione dell'avvenuto pagamento, una delle due copie dell'indicato Mod. - Modul. Finanze Riscoss. 23F in suo possesso, in caso di pagamento diretto o con delega al concessionario.
Gli ispettorati ripartimentali delle foreste restano obbligati a fare pervenire alle coesistenti ripartizioni faunistico venatorie, la documentazione riassuntiva dei versamenti ricevuti dai concessionari del servizio di riscossione degli ambiti provinciali della Sicilia, che questi invieranno quali enti indicati nell'apposito codice ufficio.
  L'Assessore: CUFFARO 

(2004.30.2030)
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020

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


CIRCOLARE 20 luglio 2004, n. 3.
Modalità di concessione dei contributi per misure di accompagnamento a carattere sociale per i pescatori e gli armatori per l'anno 2002 in applicazione del decreto n. 22 del 29 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 19 aprile 2002.

ALLE CAPITANERIE DI PORTO DELLA SICILIA
ALLE DIREZIONI MARITTIME DI CATANIA E PALERMO
ALLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI CATEGORIA
ALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI
e, p.c.  al comando generale del corpo delle capitanerie di porto di roma 

Il decreto n. 22 del 29 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 19 aprile 2002, ha dettato disposizioni relative all'interruzione tecnica delle attività di pesca nei compartimenti marittimi siciliani per l'anno 2002.
Il decreto n. 26 del 15 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 19 aprile 2002, limitatamente all'anno 2002, ha prorogato il termine contenuto al comma 1 dell'art. 5 del predetto decreto n. 22 dal 15 aprile al 6 maggio.
Con successivo decreto n. 56 del 16 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 4 ottobre 2002, l'ultimo comma dell'art. 7 del decreto n. 22 del 29 marzo 2002 è stato sostituito dal seguente: "I benefici di cui al precedente comma hanno come destinatari soltanto gli equipaggi che abbiano effettuato almeno 181 giorni di navigazione su natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia".
Infine, con decreto n. 59 del 17 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 4 ottobre 2002, il termine previsto dall'art. 4 del decreto n. 22 del 29 marzo 2002 è prorogato dal 31 ottobre al 30 novembre, limitatamente alle imbarcazioni iscritte presso gli Uffici marittimi di Lipari, Ustica e Lampedusa.
Il provvedimento in questione trova giustificazione nel disposto dell'art. 170, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, di recepimento dell'art. 12, comma 6, del regolamento CE n. 2792/99.
Con nota n. 43663 del 14 luglio 2004, il Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, su esplicita richiesta della scrivente Amministrazione, ha espresso il proprio assenso affinché codeste capitanerie di porto provvedano all'istruttoria per il pagamento delle provvidenze relative all'interruzione temporanea dell'attività di pesca per l'anno 2002.
Con la presente si forniscono le direttive in ordine all'erogazione ai pescatori dei contributi per misura di accompagnamento a carattere sociale previste dall'art. 7, lettere a) e b) del decreto n. 22 del 29 marzo 2002.
In favore dei marittimi imbarcati su natanti che abbiano effettuato l'interruzione tecnica secondo le prescrizioni stabilite dal decreto n. 22 del 29 marzo 2002 e successivi decreti di modifica, va corrisposto il compenso nella misura prevista dall'art. 114 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, e precisamente, in misura di E 54,74 (L. 106.000) per ciascuna giornata di interruzione dell'attività di pesca, per un massimo complessivo di E 2.478,99 (L. 4.800.000), sempre che nell'anno 2002 il marittimo abbia effettuato almeno 181 giorni di navigazione su natanti (con documentazione in corso di validità) iscritti nei compartimenti marittimi siciliani. Nel computo dei 181 giorni di navigazione effettiva richiesti possono essere inclusi anche i 45 giorni di interruzione tecnica.
Nel caso di sbarco volontario o di forza maggiore durante l'interruzione temporanea, i benefici economici al marittimo sono corrisposti in relazione al numero dei giorni effettivi di imbarco maturati nel periodo di interruzione.
Nessun beneficio economico, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 7 del decreto n. 22 del 29 marzo 2002 e successivi decreti di modifica, è corrisposto nel caso di imbarco durante il periodo di interruzione temporanea di un marittimo aggiuntivo a quelli risultanti imbarcati alla data di inizio dell'interruzione medesima, fatti salvi casi di reimbarco di marittimi sbarcati per malattia, infortuni, o servizio militare. In tale caso i benefici economici al marittimo ed il rimborso dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali all'armatore sono corrisposti in relazione al numero di giorni effettivi di imbarco maturati nel periodo di interruzione temporanea. Nel caso di sbarco per malattia e infortunio si applicano le disposizioni contenute nel contratto collettivo di lavoro vigente.
Durante il periodo di fermo il datore di lavoro non deve effettuare nessuna trattenuta al marittimo a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali e, pertanto, rimane il solo ad assolvere per intero all'obbligo del versamento degli oneri in questione. L'armatore pertanto avrà diritto al rimborso da parte dell'Amministrazione di tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali versati, sia della quota a proprio carico, che di quella a carico del lavoratore.
1) Marittimi
Al fine di conseguire il compenso spettante ai sensi del citato art. 114 della legge regionale n. 6/2001, i marittimi che ne abbiano diritto devono presentare, all'Ufficio marittimo di iscrizione della nave, domanda in duplice copia, di cui una in bollo, utilizzando esclusivamente gli schemi in allegato, da presentare a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entro e non oltre il 31 ottobre 2004. Ai fini della ricevibilità, le domande possono essere presentate o direttamente all'autorità marittima competente, che dovrà rilasciarne ricevuta datata, ovvero per il tramite del servizio postale a mezzo di raccomandata ed in tal caso fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. Il mancato rispetto di detti termini comporta la decadenza dal diritto al beneficiario.
Gli uffici marittimi sono in ogni caso tenuti a ricevere la domanda prodotta, rilasciando apposita ricevuta.
Non è consentito il rifiuto ad accettare la domanda che, a parere degli uffici medesimi, non fosse completa di tutte le attestazioni o dichiarazioni.
Alla domanda vanno allegate in carta libera:
a) fotocopia del titolo matricolare (libretto di navigazione o foglio di ricognizione);
b) fotocopia del ruolo/ruolino di equipaggio relativo all'anno di riferimento.
I documenti di cui ai punti a) e b) vanno presentati in copia conforme all'originale anche resa dall'istante a mezzo dell'attestazione "è copia conforme all'originale in mio possesso" sottoscritta dall'interessato ed allegando fotocopia di un documento di riconoscimento.
I membri dell'equipaggio possono presentare la domanda:
1) personalmente (secondo lo schema allegato A);
2) limitatamente ai propri soci, tramite le cooperative di pesca o loro consorzi (secondo lo schema allegato B);
3) tramite rilascio di mandato di assistenza e rappresentanza ad un ente di patronato con delega per la trattenuta delle quote sindacali alle organizzazioni sindacali dei lavoratori (secondo lo schema allegato C).
I benefici economici connessi alle misure sociali di accompagnamento sono corrisposti ai marittimi che ne abbiano diritto a mezzo di ordine di pagamento emesso dal capo del compartimento marittimo, sede di centro di amministrazione unificato sulla base del prospetto di liquidazione di cui all'allegato D).
Il capo del compartimento marittimo, sede di C.A.U., emette ordini di pagamento singoli o cumulativi secondo le richieste presentate dagli interessati. Nel caso di pagamento cumulativo in favore delle cooperative di pesca o di loro consorzi, gli stessi devono provvedere, entro 7 giorni dalla data di disponibilità delle somme, al pagamento agli interessati delle somme ad essi singolarmente spettanti, dandone comunicazione al competente compartimento marittimo sede di C.A.U.
Per quanto riguarda le domande presentate tramite rilascio di mandato di assistenza e rappresentanza ad un ente di patronato, il compartimento marittimo sede di C.A.U. provvede al pagamento ai singoli interessati per l'importo al netto della quota associativa sindacale ed al pagamento in unica soluzione dell'importo corrispondente alla sommatoria delle singole quote associative sindacali in favore di ciascuna organizzazione sindacale.
2) Armatori
Al fine di conseguire la corresponsione delle somme spettanti, gli armatori devono presentare all'Ufficio marittimo di iscrizione della nave domanda in duplice copia, di cui una in bollo, utilizzando esclusivamente lo schema in allegato (allegato E), da presentare a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entro e non oltre il 31 ottobre 2004. Ai fini della ricevibilità, le domande possono essere presentate o direttamente all'autorità marittima competente, che dovrà rilasciarne ricevuta datata, ovvero per il tramite del servizio postale a mezzo di raccomandata ed in tal caso fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. Il mancato rispetto di detti termini comporta la decadenza dal diritto al beneficiario.
Gli uffici marittimi sono in ogni caso tenuti a ricevere la domanda prodotta, rilasciando apposita ricevuta.
Non è consentito il rifiuto ad accettare la domanda che, a parere degli uffici medesimi, non fosse completa di tutte le attestazioni o dichiarazioni.
I benefici economici sono corrisposti direttamente agli armatori a mezzo di ordine di pagamento emesso dal capo del compartimento marittimo sede di centro di amministrazione unificato sulla base del prospetto di liquidazione di cui all'allegato F) per il versamento ai pertinenti istituti previdenziali ed assistenziali.
Il rigetto delle istanze sia dei marittimi (punto 1) che degli armatori (punto 2) per qualsivoglia motivo dovrà essere adottato con provvedimento formale motivato da notificare agli interessati nei modi di legge.
Avverso i provvedimenti adottati dai comandanti delle capitanerie di porto, oltre agli altri rimedi giurisdizionali, è ammesso ricorso gerarchico al dirigente generale del dipartimento pesca dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
Il ricorso gerarchico deve essere presentato alla capitaneria di porto che ha emesso il provvedimento oggetto di impugnativa, la quale con ogni urgenza e, comunque, non oltre 30 giorni dalla ricezione del ricorso provvederà alla trasmissione all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, dipartimento pesca, del ricorso medesimo già protocollato unitamente a copia del provvedimento impugnato, dell'atto comprovante l'avvenuta notifica, di eventuale documentazione che si reputa utile e necessaria e delle deduzioni dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.
Gli ordini di pagamento sono disposti a mezzo di accreditamento in c/c bancario o postale, ovvero su libretto di deposito a risparmio bancario o postale indicato dal richiedente, ovvero a mezzo di assegno circolare intestato al marittimo.
Le capitanerie di porto sono cortesemente invitate a diramare con la consueta sollecitudine la presente circolare a tutti gli uffici dipendenti e alle associazioni del settore pesca presenti nel territorio.
La presente circolare completa degli allegati sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il dirigente generale del dipartimento regionale della pesca: LO BUE
Allegato A - Marittimi
All'Ufficio marittimo di .............................................................. (1)
Il sottoscritto ......................................................................................................................... nato a ..................................................................................... il .................................. residente in .......................................................... via/p.zza ............................................................................. (codice fiscale ........................................................) titolare del libretto di navigazione/foglio di ricognizione n. .............../............... di ............................................ consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni false e mendaci:
DICHIARA

A)  di avere effettuato nell'anno 2002, in ottemperanza a quanto indicato all'art. 114 della legge regionale n. 6/2001, un numero di giornate lavorative non inferiori a 181 inclusi i 45 giorni di interruzione tecnica;
B)  di avere effettuato l'interruzione tecnica di .......................................... giorni come previsto dal decreto n. 22 del 29 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 19 aprile 2002 quale imbarcato sul M.P. .......................... n. U.E. ....................................... iscritto al numero di matricola ....................................... del R.N.M.G. di ................................................................. come di seguito specificato:
-  n. .......................... giorni dal ........................................ al ........................................
-  n. .......................... giorni dal ........................................ al ........................................
-  n. .......................... giorni dal ........................................ al ........................................
-  n. .......................... giorni dal ........................................ al ........................................
e di essere rimasto in detti periodi a disposizione dell'armatore per i servizi tecnici della nave;
CHIEDE

La corresponsione dell'indennità sociale prevista dall'art. 114 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 di E 54,74 - per ciascuna giornata di interruzione dell'attività di pesca - ammontante a complessivi E ................................................
Il sottoscritto chiede, altresì, che la predetta somma venga accreditata sul c/c n. ........................... intestato a ................................................................ presso la Banca ................................................................................................ sede di ..................................................................... Agenzia di .................................................................... codice ABI ................................................ codice CAB ................................................ (2).
Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi della legge n. 675/1996, il "trattamento" dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili di cui all'art. 22 della medesima legge, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.
Data ................................................
Il dichiarante
......................................................................................................
(allegare copia documento di riconoscimento)

Allegati:
a)  fotocopia autenticata del titolo matricolare (libretto di navigazione / foglio di ricognizione per i periodi in riferimento);
b) fotocopia autenticata del ruolino/ruolo equipaggio della/e unità di pesca.
Ufficio marittimo di ........................................................................................................
Visto: si attesta che il M/P .......................................................................................... su cui è imbarcato il marittimo ha effettuato l'interruzione tecnica per complessivi giorni ................................................
-  dal ................................................ al ................................................
-  dal ................................................ al ................................................
-  dal ................................................ al ................................................
-  dal ................................................ al ................................................
e che il marittimo sulla scorta degli atti prodotti e allegati risulta avere effettuato almeno 181 giorni di navigazione.
Data ................................................
L'autorità marittima
......................................................................



(1) Indicare l'ufficio marittimo di iscrizione della nave sulla quale si è imbarcati.
(2) Lo schema di domanda sarà opportunamente adeguato dal richiedente nel caso in cui scelga altre modalità di accreditamento specificando per le diverse modalità di pagamento i dati necessari per l'esecuzione delle operazioni di accredito (numero conto/o libretto, istituto bancario o postale sede, agenzia, codice ABI e CAB o, in alternativa, a mezzo assegno circolare intestato al marittimo).
Allegato B - Marittimi
All'Ufficio marittimo di .............................................................. (1)
Per il tramite - cooperativa di pesca ................................................................... consorzio ...........................................................................................................................................
Il sottoscritto ......................................................................................................................... nato a ..................................................................................... il .................................. residente in .......................................................... via/p.zza ............................................................................. (codice fiscale ....................................................) titolare del libretto di navigazione/foglio di ricognizione n. ..................../.................... di ..................................... consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichirazioni false e mendaci:
DICHIARA

A) di avere effettuato nell'anno 2002, in ottemperanza a quanto indicato all'art. 114 della legge regionale n. 6/2001, un numero di giornate lavorative non inferiori a 181 inclusi i 45 giorni di interruzione tecnica;
B) di avere effettuato l'interruzione tecnica di .......................... giorni come previsto dal decreto n. 22 del 29 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 19 aprile 2002 quale imbarcato sul M.P. .......................... n. U.E. .................................................... iscritto al numero di matricola ................................ del R.N.M.G. di .................................................... come di seguito specificato:
-  n. .......................... giorni dal ........................................ al ........................................
-  n. .......................... giorni dal ........................................ al ........................................
-  n. .......................... giorni dal ........................................ al ........................................
-  n. .......................... giorni dal ........................................ al ........................................
e di essere rimasto in detti periodi a disposizione dell'armatore per i servizi tecnici della nave;
CHIEDE

La corresponsione dell'indennità sociale prevista dall'art. 114 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 di E 54,74 - per ciascuna giornata di interruzione dell'attività di pesca - ammontante a complessivi E ....................................................
Il sottoscritto chiede, altresì, che la predetta somma venga accreditata sul c/c n. ........................... intestato a ................................................................ presso la Banca ................................................................................................ sede di ..................................................................... Agenzia di .................................................................... codice ABI ................................................ codice CAB ................................................ (2).
Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi della legge n. 675/1996, il "trattamento" dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili di cui all'art. 22 della medesima legge, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.
Data ................................................
Il dichiarante
..........................................................................................
(allegare copia documento di riconoscimento)

Allegati:
a)  fotocopia autenticata del titolo matricolare (libretto di navigazione / foglio di ricognizione per i periodi in riferimento);
b) fotocopia autenticata del ruolino/ruolo equipaggio della/e unità di pesca.
Ufficio marittimo di ........................................................................................................
Visto: si attesta che il M/P .......................................................................................... su cui è imbarcato il marittimo ha effettuato l'interruzione tecnica per complessivi giorni ................................................
-  dal ................................................ al ................................................
-  dal ................................................ al ................................................
-  dal ................................................ al ................................................
-  dal ................................................ al ................................................
e che il marittimo sulla scorta degli atti prodotti e allegati risulta avere effettuato almeno 181 giorni di navigazione.
Data ................................................
L'autorità marittima
......................................................................



(1)  Indicare l'ufficio marittimo di iscrizione della nave sulla quale si è imbarcati.
(2) Lo schema di domanda sarà opportunamente adeguato dal richiedente nel caso in cui scelga altre modalità di accreditamento specificando per le diverse modalità di pagamento i dati necessari per l'esecuzione delle operazioni di accredito (numero conto/o libretto, istituto bancario o postale sede, agenzia, codice ABI e CAB o, in alternativa, a mezzo assegno circolare intestato al marittimo).
Allegato C - Marittimi
All'Ufficio marittimo di .............................................................. (1)
Per il tramite (2) ...............................................................................................................
Il sottoscritto ......................................................................................................................... nato a ..................................................................................... il .................................. residente in .......................................................... via/p.zza ............................................................................. (codice fiscale ....................................................) titolare del libretto di navigazione/foglio di ricognizione n. ..................../.................... di ..................................... consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichirazioni false e mendaci:
DICHIARA

A)  di avere effettuato nell'anno 2002, in ottemperanza a quanto indicato all'art. 114 della legge regionale n. 6/2001, un numero di giornate lavorative non inferiori a 181 inclusi i 45 giorni di interruzione tecnica;
B) di avere effettuato l'interruzione tecnica di .......................... giorni come previsto dal decreto n. 22 del 29 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 19 aprile 2002 quale imbarcato sul M.P. .......................... n. U.E. .................................................... iscritto al numero di matricola ................................ del R.N.M.G. di .................................................... come di seguito specificato:
-  n. .......................... giorni dal ........................................ al ........................................
-  n. .......................... giorni dal ........................................ al ........................................
-  n. .......................... giorni dal ........................................ al ........................................
-  n. .......................... giorni dal ........................................ al ........................................
e di essere rimasto in detti periodi a disposizione dell'armatore per i servizi tecnici della nave;
CHIEDE

La corresponsione dell'indennità sociale prevista dall'art. 114 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 di E 54,74 - per ciascuna giornata di interruzione dell'attività di pesca - ammontante a complessivi E ....................................................
Allegati:
a)  fotocopia autenticata del titolo matricolare (libretto di navigazione/foglio di ricognizione per i periodi in riferimento);
b) fotocopia autenticata del ruolino/ruolo equipaggio della/e unità di pesca.
MANDATO DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA

Il sottoscritto ....................................................... delega il Patronato ...................... a rappresentarlo ed assisterlo gratuitamente per lo svolgimento della pratica relativa alle misure sociali di accompagnamento all'interruzione tecnica della pesca. Inoltre, avendo ricevuto, a norma dell'art. 10 della legge n. 675/96, l'informativa sul "trattamento" dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili di cui all'art. 22 della legge medesima, consente il loro "trattamento" per il conseguimento delle finalità del presente mandato e degli scopi statutari del patronato.
MODALITA' DI PAGAMENTO (3)

A) Assegno circolare ......................................................................................................
B) Accredito su c/c bancario ..................................................................................
C) Accredito su libretto di risparmio ..................................................................
D) Accredito su c/c postale .........................................................................................
DELEGA PER LA TRATTENUTA DELLE QUOTE SINDACALI

Il sottoscritto ................................................................................................. autorizza il compartimento marittimo di ...................................................... sede di C.A.U. ad effettuare, sulla somma spettante a titolo di compenso in base alla domanda di corresponsione delle misure sociali di accompagnamento all'interruzione tecnica dell'attività di pesca, la trattenuta di E ............................................ a titolo di quota associativa da versare alla seguente organizzazione sindacale ...............................................................................
Data ...................................................
Firma
............................................................................................................
(allegare copia documento di riconoscimento)
Timbro del patronato e firma dell'operatore autorizzato a ricevere il mandato di assistenza e rappresentanza
.............................................................................................................
Timbro e firma dell'organizz. sindacale
.............................................................................................................

All'Ufficio marittimo di .........................................................................
Visto: si attesta che il M/P .................................................................................. su cui è imbarcato il marittimo ha effettuato l'interruzione tecnica per complessivi giorni .................................
-  dal ................................................ al ................................................
-  dal ................................................ al ................................................
-  dal ................................................ al ................................................
-  dal ................................................ al ................................................
e che il marittimo sulla scorta degli atti prodotti e allegati risulta avere effettuato almeno 181 giorni di navigazione.
Data ................................................
L'autorità marittima
......................................................................



(1)  Indicare l'ufficio marittimo di iscrizione della nave sulla quale si è imbarcati.
(2) Indicare l'ente di patronato scelto come tramite per la presentazione dell'istanza.
(3) Specificare in corrispondensa della modalità di pagamento prescelta, i dati necessari per l'esecuzione delle operazioni di accreditamento (n. di conto o di libretto a risparmio, istituto bancario o postale con indicazione di sede, agenzia, codice ABI e CAB).
Allegato D - Marittimi
PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE (1)

Compartimento marittimo sede di C.A.U. di ................................................ M/P ....................................................... numero UE .................................................. iscritto al numero di matricola .................................................................. del R.N.M.G. di ............................................ abilitato alla pesca con sistema .......................................... ditta armatrice ..............................................................................................................................
Vista la domanda presentata in data ....................................................... dal sig. .................................................................................................................................. imbarcato con la qualifica di .......................................................................................................................
Accertato che risultano osservate tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente, ai fini dell'erogazione delle misure sociali di accompagnamento, si dispone la corresponsione al marittimo sotto indicato dell'indennità sociale prevista dall'art. 114 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, dovuta in relazione ai giorni di imbarco sulla nave predetta nel periodo di interruzione tecnica della pesca dal ............................................ al .......................................................
Il totale complessivo arrotondato da erogare è pari ed E .................. (..........................................) al netto del bollo di quietanza.
Cognome e nome ............................................................................................................... nato a ..................................................................... provincia di ................................................. il .......................................... residente a .................................................................................... via ............................................................................................................... n. ..................... codice fiscale ...............................................................
Si dispone il pagamento del predetto importo per il quale sul capitolo ..................... del bilancio della Regione siciliana - anno finanziario ............................. viene emesso l'ordinativo di pagamento n. ............... in data .......................................... di E .......................................... (..........................................) sull'ordine di accreditamento n. ..................... del ................................................. a nome del sig. ..................................................................................................................... come richiesto nella predetta domanda.
  L'ufficiale di cassa Il comandante 
  ......................................................................... ........................................................................ 



(1)  Il presente modello di prospetto di liquidazione dell'indennità sociale sarà adeguato dall'autorità marittima competente nel caso in cui il marittimo abbia presentato la domanda tramite le cooperative di pesca o loro consorzi ovvero tramite rilascio di mandato di assistenza e rappresentanza a un ente di patronato.
Allegato E - Armatori
All'Ufficio marittimo di .........................................................................
La sottoscritta ditta .......................................................................................................... con sede in ......................................... via ....................................................................................... codice fiscale .......................................................... partita I.V.A. n. .................................. iscritta al n. .............................................. del registro delle imprese di pesca di .............................................................................. armatrice del M/p ................................. numero UE ........................................... numero di matricola ................................... del R.N.M.G. di .......................................................... consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e false
DICHIARA

- di possedere i requisiti di cui al decreto n. 22 del 29 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 19 aprile 2002 concernente le misure sociali d'accompagnamento dell'interruzione tecnica effettuata dal .................................... 2002 al ......................................... 2002;
-  di impegnarsi a versare, alle scadenze previste di legge, gli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per i membri dell'equipaggio.
La sottoscritta ditta dichiara altresì che alla data di inizio dell'interruzione tecnica risultano imbarcati i sottoindicati marittimi per i quali chiede il rimborso limitatamente al periodo di interruzione tecnica, dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali (1).
  Cognome e nome codice fiscale Euro 
  a) .................................................................. ................................................ .................................. 
  b) ..................................................................  ................................................ .................................. 
  c) .................................................................. ................................................ .................................. 
  d) .................................................................. ................................................ .................................. 

La sottoscritta ditta chiede altresì che le predette somme vengano accreditate sul c/c n. .................... intestato a ..................................................... presso la banca ......................................... sede di ................................................................ codice ABI ............................................. codice CAB .................................................... (2).
La sottoscritta ditta consente, inoltre, ai sensi della legge n. 675/96, il "trattamento" dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili di cui all'art. 22 della legge medesima, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.
Data .................................................
Firma
.....................................................................................

Visto, si attesta che il predetto motopeschereccio ha dato inizio all'interruzione tecnica in data ........................................... 2002 e che i predetti marittimi erano regolarmente imbarcati.
Data .................................................
Timbro e firma dell'autorità marittima
..............................................................................................................



(1)  L'armatore, se membro dell'equipaggio, deve indicare il suo nominativo anche nell'elenco degli imbarcati.
(2)  Lo schema di domanda sarà opportunamente adeguato dal richiedente nel caso in cui scelga altre modalità di accreditamento specificando per le diverse modalità di pagamento i dati necessari per l'esecuzione delle operazioni di accredito (numero conto/o libretto, istituto bancario o postale sede, agenzia, codice ABI e CAB o, in alternativa, a mezzo assegno circolare intestato al marittimo).
Allegato F - Armatori
PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

Compartimento marittimo sede di C.A.U. di ............................................... M/p ................................ numero UE ...................................... iscritto al numero di matricola ................................ del R.N.M.G. di ................................................................ abilitato alla pesca con sistema ........................................................................................ armatore/società armatrice ..................................................................................................
Cognome e nome .................................................................................................. nato a ................................................................................................ provincia di ................................ il ................................ ragione sociale .......................................................................................... via ............................................................................... codice fiscale ............................................ e partita IVA ................................................................
Vista la domanda presentata dalla ditta armatrice in data ...............
Accertato che risultano osservate tutte le condizioni stabilite, al fine dell'erogazione delle misure sociali di accompagnamento all'interruzione della pesca prevista nel periodo dal ................................ 2002 al ................................ 2002 dalla normativa vigente in materia.
Si dispone la corresponsione degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per n. ................................ membri di equipaggio pari ad euro ................................................................
Il totale complessivo arrotondato da erogare è pari ad E ........... al netto del bollo di quietanza.
Si dispone il pagamento del predetto importo per il quale, sul capitolo ......................... del bilancio della Regione siciliana anno finanziario ........................ viene emesso l'ordinativo di pagamento n. ..................... in data ............................. di E ................................ sull'ordine di accreditamento n. .................. del ............................... a nome del sig. ............................................................ come richiesto nella predetta domanda.
  Il comandante L'ufficiale di cassa 
  .......................................................................... ....................................................................... 

(2004.30.2038)
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100*

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 20 luglio 2004, n. 46.
Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 60 - Tirocini estivi di orientamento - Direttive per la promozione, gestione e valutazione della misura nella Regione siciliana.

AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
AL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO
AL SERVIZIO ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO
AI SERVIZI ISPETTORATI PROVINCIALI DEL LAVORO
AL SERVIZIO UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO
AI SERVIZI UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO
AL MAGNIFICO RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI CATANIA
AL MAGNIFICO RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI MESSINA
AL MAGNIFICO RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI PALERMO
AI CENTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
AGLI ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL P.R.O.F.
ALLE ASSOCIAZIONI DEI DATORI DI LAVORO
e, p.c.  alla presidenza della regione siciliana - ufficio di gabinetto 

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA - COMITATO REGIONALE OCCUPAZIONE, LAVORO E POLITICHE SOCIALI
ALL'ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - UFFICIO DI GABINETTO
AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI - DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE
ALLA SEDE REGIONALE I.N.A.I.L.
ALLA SEDE REGIONALE I.N.P.S.
ALLE ORGANIZZAZIONE SINDACALI DEI LAVORATORI
ALL'AREA E AI SERVIZI DELL'AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Premessa
Con il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è stata data una prima attuazione al complesso impianto normativo della legge 14 febbraio 2003, n. 30, la cosiddetta legge Biagi, ed è stata così avviata una fase decisiva per la riforma del mercato del lavoro in Italia.
Con la legge 28 marzo 2003, n. 53, la cosiddetta legge Moratti, viene avviata la riforma del sistema dell'istruzione e della formazione professionale.
Le due riforme appaiono integrarsi nel concetto di "impresa formativa", nel senso che si ravvisa il ruolo dell'impresa nel concorrere a creare competenze formative, spendibili nel mercato del lavoro.
Uno dei punti di incontro tra la riforma "Moratti" e la riforma "Biagi" è, infatti, rappresentato dall'art. 60 del decreto legislativo n. 276/2003, che prevede "tirocini estivi di orientamento durante le vacanze estive in favore di adolescenti e giovani con fini di orientamento ed addestramento pratico".
In conformità agli orientamenti ministeriali in materia, consultabili nel sito www.welfare.gov.it, per la promozione, gestione e valutazione della misura nella Regione siciliana si impartiscono le seguenti direttive, costituendo la stessa un importante strumento di collegamento e di alternanza scuola/lavoro.
Definizione e destinatari
Il tirocinio estivo di orientamento è il tirocinio che gli adolescenti (minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni non compiuti) o i giovani (soggetti di età compresa tra i 18 e i 25 anni non compiuti), regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso là e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, possono svolgere durante le vacanze estive.
Finalità
Il tirocinio estivo mira ad agevolare gli studenti nella scelta professionale e a permettere loro di orientarsi meglio nel mondo del lavoro. Consente inoltre di acquisire competenze spendibili nel mercato del lavoro.
Durata e limiti
Il tirocinio estivo ha una durata non superiore a tre mesi e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico e/o scolastico e l'inizio di quello successivo. In caso di pluralità di tirocini, la durata massima complessiva non può superare i tre mesi. L'azienda interessata a ospitare tirocinanti non incontra limiti numerici per legge, salvo diversa previsione dei contratti collettivi.
Sussidio economico
L'azienda che ospita il tirocinante, pur non essendo obbligata, può erogare al tirocinante un sussidio economico non superiore a 600 euro (al lordo).
Disciplina
Per tutti gli aspetti non esplicitamente disciplinati dal decreto legislativo n. 276/2003 valgono le disposizioni in materia di tirocini formativi (legge n. 196/97 e D.I. n. 142/98) nonché le direttive regionali di cui alla circolare 28 novembre 2002, n. 22//02/AG e alla nota assessoriale prot. n. 343 del 20 febbraio 2004, opportunamente modificate, ai fini dello snellimento e dell'accelerazione delle procedure connesse, limitatamente alle fattispecie seguenti, in considerazione del periodo estivo di svolgimento del tirocinio e della breve durata dello stesso.
-  Nel caso in cui i soggetti promotori dei tirocini siano quelli individuati dall'art. 1 lett. a), e) e g) del D.I. n. 142/98 (cfr. circolare n. 22/02/AG), gli stessi sottoporranno le convenzioni, tramite l'Agenzia regionale per l'impiego, alla commissione regionale per l'impiego e i progetti formativi relativi, soltanto per la ratifica e informazione.
-  Nel caso in cui i soggetti promotori siano strutture periferiche di questa Amministrazione, il servizio ufficio provinciale del lavoro territorialmente competente individuerà il tutor didattico-organizzativo, cui affidare il tirocinio estivo, tra i funzionari dei ruoli regionali in servizio presso lo stesso servizio ufficio provinciale del lavoro.
Sinteticamente si rammenta che:
-  le imprese disponibili a ospitare tirocinanti devono stipulare apposite convenzioni con i soggetti promotori (cfr. paragrafo 2.2, circolare n. 22/02/AG);
-  per ogni tirocinante deve essere elaborato un progetto formativo e di orientamento nel quale sono indicati obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
-  l'attivazione di un tirocinio non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro;
-  il tirocinante deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail e per la responsabilità civile verso terzi;
-  le attività svolte durante il tirocinio possono avere valore di credito formativo (cfr. paragrafo 9, circolare n. 22/02/AG "dichiarazione di competenza").
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge regionale n. 10/91, la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è:
-  Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione;
-  Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale;
-  Servizio II "Politiche attive del lavoro";
-  Ufficio tirocini formativi e di orientamento e nuove esperienze lavorative;
-  Palermo, via Imperatore Federico n. 52;
-  Responsabile del procedimento: dott.ssa Rosa Cusumano, telefono 091-6960543, fax 091-362353, e-mail: rcusumano@regione.sicilia.it.
La presente direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché sarà disponibile sul sito internet di questo Assessorato ove sarà possibile, altresì, scaricarla al seguente indirizzo: www.regione. sicilia.it/lavoro.
  L'Assessore: STANCANELLI 

(2004.30.2067)
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091*
ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 14 luglio 2004, n. 1143.
Legge n. 178 dell'8 agosto 2002, articolo 9 e successive modificazioni "Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione". Aggiornamento dell'elenco dei medicinali non coperti da brevetto.

AI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DELLA SICILIA
ALLA FEDERFARMA DI CATANIA
ALLA ASSOFARM DI ROMA
AGLI ORDINI PROVINCIALI DEI MEDICI
ALLA SEGRETERIA REGIONALE FIMMG
ALLA SEGRETERIA REGIONALE FIMP
L'articolo 7 del decreto legge n. 347 del 18 settembre 2001, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2001, n. 405, sostituito con l'articolo 9, comma 5, del decreto legge n. 138 dell'8 luglio 2002, convertito con modificazioni nella legge n. 178 dell'8 agosto 2002 e successivamente modificato con il comma 31 dell'articolo 48 della legge n. 326 del 24 novembre 2003, dispone che: "I medicinali, aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla Regione".
Si rende noto, pertanto, l'elenco aggiornato dei prezzi di rimborso dei medicinali non coperti da brevetto, secondo le confezioni di riferimento stabilite dal Ministero della salute e oggetto del comunicato del 5 luglio 2004 disponibile sul sito internet www.ministerosalute.it/medicinali.
L'elenco è stato aggiornato sulla base dei medicinali attualmente in commercio.
L'elenco è comprensivo anche di farmaci per i quali è stata individuata la confezione di riferimento ma non il prezzo.
Pertanto, a decorrere dal 21 luglio 2004, i prezzi di riferimento regionale che si applicheranno sono quelli di cui all'elenco A allegato.
Appare opportuno ribadire quanto segue:
-  la sostituzione del farmaco avente un prezzo superiore a quello di rimborso deve essere eseguita, in assenza dell'indicazione di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge n. 405/2001, con il medicinale generico ovvero con la specialità medicinale avente il prezzo più basso nell'ambito del principio attivo e della confezione di riferimento compatibilmente con quanto stabilito con il decreto n. 2258 del 4 dicembre 2003;
-  nel caso in cui il medico apponga sulla ricetta l'indicazione prevista dal comma 2 dell'articolo 7 della legge n. 405/2001, ovvero l'assistito non accetti la sostituzione proposta dal farmacista, secondo le previsioni del comma 3 dello stesso articolo, la differenza tra il prezzo di rimborso ed il prezzo del farmaco prescritto è a carico di tutte le categorie di soggetti di cui alla circolare assessoriale n. 1141 del 18 giugno 2004 ad eccezione degli invalidi di guerra titolari di pensioni vitalizie.
L'ispettore generale dell'ispettorato regionale sanitario: AMARI

Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF


(2004.29.1981)102*


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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