REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 2004 - N. 47
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 5 novembre 2004, n. 15.
Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum  pag.





LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 5 novembre 2004, n. 15.
Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Misure straordinarie per il pareggio di bilancio delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

1.  L'Amministrazione regionale è tenuta a conseguire, entro il 31 dicembre 2006, l'equilibrio economico-finanziario nel settore sanitario con la progressiva riduzione dei disavanzi a decorrere dal presente esercizio.
2.  Al ripiano dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere si provvede annualmente con la legge finanziaria regionale sino al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario previsto al comma 1.
3.  Per l'anno 2004 alla copertura del disavanzo dell'assistenza farmaceutica convenzionata regionale derivante dalla necessità di assicurare la continuità assistenziale si provvede con la legge finanziaria regionale, con le modalità fissate dal decreto legge 24 giugno 2004, n. 156 relativamente alla quota a carico del Servizio sanitario nazionale.
4.  Per le medesime finalità, per il triennio 2004-2006, l'ammontare degli aggregati economici previsti dall'articolo 25 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni non può superare, relativamente all'assistenza ospedaliera convenzionata ed alla specialistica convenzionata esterna, il tetto di spesa fissato con decreto interassessoriale n. 3787 del 13 luglio 2004.
5.  Possono essere rilasciate dagli organi competenti autorizzazioni sanitarie per l'esercizio di nuove strutture ambulatoriali purché in regime di attività libero-professionali. L'autorizzazione non dà diritto ad alcun tipo di accordo contrattuale ex articolo 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e non costituisce titolo giuridico per l'erogazione di prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale.
6.  E' fatto divieto alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere ed alle strutture in regime di accreditamento provvisorio ed alle strutture sanitarie in regime di sperimentazione gestionale, nonché alle strutture private che a qualunque titolo hanno rapporti con il servizio sanitario regionale di istituire, sino al 31 dicembre 2006, nuove unità operative complesse, ambulatori e servizi. Possono essere autorizzate nuove unità operative semplici purché non si determini aumento di posti letto né maggiori oneri. Nuove istituzioni di unità complesse possono essere finanziate dai risparmi di spesa conseguiti con la contestuale soppressione di altre unità operative, ambulatori e servizi preesistenti e nel limite massimo del 90% di tali risparmi. Tali nuove strutture possono essere autorizzate previa verifica di compatibilità sull'offerta sanitaria dei servizi e delle strutture esistenti nel bacino di riferimento.
7.  Le procedure volte all'emissione dei provvedimenti autorizzativi per le strutture per nuovi posti letto per pazienti post acuti, riabilitazione e lungo degenza di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono temporaneamente sospesi fino al 31 dicembre 2006.
8.  Al fine di assicurare l'appropriatezza delle prestazioni, con decreto dell'Assessore regionale per la sanità viene determinata, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la percentuale di decurtazione da applicare alla remunerazione dei D.R.G. (Diagnosys Related Group) ad elevato rischio di inappropriatezza, ferma restando la non remunerabilità delle prestazioni inappropriate.
9.  Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, per il ripiano definitivo dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere relativi all'anno 2003 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 460.000 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.2, capitolo 413333).
10.  Per la piena attuazione delle misure per il contenimento della spesa sanitaria, presso il dipartimento fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera - igiene pubblica può essere disposto il comando di personale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nel numero massimo di cinque unità. Gli oneri per il trattamento principale ed accessorio, fisso e variabile, restano a carico degli enti di provenienza.
Art. 2.
Gestione del servizio di riscossione dei tributi in Sicilia relativa all'anno 2005

1.  Al fine di assicurare la continuità del servizio di riscossione dei tributi in Sicilia, in scadenza al 31 dicembre 2004 e nelle more che nell'ambito nazionale vengano definite le nuove modalità di gestione, fino al 31 dicembre 2005 il predetto servizio resta affidato, nei singoli ambiti, alla società Montepaschi Serit S.p.A., che in atto lo gestisce.
2.  Per il servizio svolto dalla Montepaschi Serit S.p.A.  nell'anno 2005 la remunerazione è corrisposta nella misura in atto vigente, con le modalità previste, per l'anno 2004, dall'articolo 18, commi 1 e 2, della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9.
3.  L'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 2 valutato in 46.683 migliaia di euro trova riscontro, per l'esercizio finanziario 2005, nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.3.1.5.3, codice 020211.

Art. 3.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 4.
Comitato regionale per le comunicazioni

1.  All'articolo 101, comma 3, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo le parole "garanzie nella comunicazione" sono inserite le seguenti "anche mediante la stipula di una convenzione sottoscritta dal Presidente dell'Autorità, dal Segretario Generale della Regione siciliana, dal Segretario Generale dell'Assemblea regionale siciliana e dal Presidente del Comitato, nella quale sono specificate le funzioni delegate nonché le ri-sorse assegnate dall'Autorità per provvedere al loro esercizio, anche sulla base dei contenuti del protocollo d'intesa sulla piena attuazione della legge 7 giugno 2000, n. 150.
2.  Dopo il comma 3 dell'articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, sono aggiunti i seguenti commi:
"3 bis. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Comitato presenta al Presidente della Regione, per la relativa approvazione, ed all'Autorità, per la parte relativa alle funzioni ad essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario per l'esercizio delle funzioni medesime.
3 ter. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Comitato presenta al Presidente della Regione, al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana ed all'Autorità, per quanto riguarda le funzioni dalla stessa delegate, una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, ivi compreso il settore radiotelevisivo ed editoriale, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, con il relativo rendiconto della gestione. Il Comitato, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Presidente della Regione, al Presidente dell'Assemblea regionale ed all'Autorità una relazione conoscitiva sulla diffusione e l'accesso dei cittadini siciliani alla stampa quotidiana e periodica di larga diffusione con un'analisi comparativa con le altre regioni italiane e con l'indicazione di proposte e misure per superare il divario tra la Sicilia e la media nazionale nella diffusione di giornali quotidiani e periodici.
3 quater. Il Comitato rende pubblici attraverso gli opportuni strumenti informativi e d'intesa con il Presidente della Regione, il programma di attività e la relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sull'attività svolta nell'anno precedente.".
3. Al comma 5 dell'articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è aggiunto il seguente comma:
"5 bis. Per lo svolgimento delle funzioni proprie e di quelle delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Comitato può avvalersi dell'Ispettorato del Ministero delle Comunicazioni competente per territorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con modifiche dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, ed operare in raccordo con tutti gli organi periferici dell'Amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi della normativa vigente. Il Comitato, entro i limiti delle risorse assegnate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, a valere sulle medesime, per provvedere all'esercizio delle funzioni dalla stessa delegate, può avvalersi dell'apporto, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, di soggetti ed organismi pubblici o privati abilitati di riconosciuta indipendenza, competenza e professionalità nel campo delle telecomunicazioni, della radiotelevisione e dell'editoria su carta o elettronica.".
4.  I componenti in carica del Comitato regionale per le comunicazioni decadono il 31 dicembre 2004. I componenti del Comitato di nomina del Presidente della Regione e del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana sono eletti dall'Assemblea medesima con voto limitato ad uno.
Art. 5.
Istituzione della "Medaglia d'oro al valore civile della Regione siciliana"

1.  In Sicilia è istituita la "Medaglia d'oro al valore civile della Regione siciliana". La medaglia è conferita dal Presidente della Regione ai familiari dei cittadini residenti in Sicilia deceduti nel compimento di atti eroici.
2.  L'onorificenza prevista al comma 1 può essere estesa anche ai cittadini non residenti in Sicilia che siano deceduti nel compimento di atti eroici a favore del popolo siciliano.
3.  L'onorificenza prevista al comma 1 può essere conferita anche a quei cittadini che abbiano compiuto atti eroici a favore del popolo siciliano senza essere deceduti. In questa fattispecie non si applicano i benefici di cui al comma 4.
4.  In favore dei familiari dei cittadini di cui al comma 1, individuati secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, il Presidente della Regione è, altresì, autorizzato a concedere una speciale elargizione fino ad un massimo di 50 migliaia di euro per nucleo familiare.
5.  Per le finalità dei commi 1, 2 e 3 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 50 migliaia di euro.
6.  Per le finalità del comma 4 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 300 migliaia di euro.
7.  Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, la spesa di cui ai commi 1, 2 e 3, valutata in 50 migliaia di euro annui, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione 2004-2006 (UPB 4.2.1.5.2 - accantonamento 1001).
8.  Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, la spesa di cui al comma 4, valutata in 150 migliaia di euro annui, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione 2004-2006 (UPB 4.2.1.5.2 - accantonamento 1001).
Art. 6.
Speciale elargizione per l'anno 2004

1.  A valere sullo stanziamento di cui al comma 6 dell'articolo 5 della presente legge, la speciale elargizione di cui al comma 4 del medesimo articolo è attribuita, per l'anno 2004:
a)  ai familiari dei cittadini Roberto Granvillano, Francesco Salaniti e Antonino Lanzafame;
b) in favore di ciascuno dei due figli del bracciante agricolo Giuseppe Scibilia, deceduto in seguito ai fatti del 2 dicembre 1968 avvenuti nella città di Avola in provincia di Siracusa;
c) in favore del sig. Domenico Giudice.
Art. 7.
Istituzione della "Medaglia d'oro al valore sportivo della Regione siciliana"

1.  In Sicilia è istituita la "Medaglia d'oro al valore sportivo della Regione siciliana". La medaglia è conferita dal Presidente della Regione ai cittadini nati o residenti in Sicilia che ottengano risultati sportivi a livello internazionale.
2.  Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 25 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 1.1.1.5.2, capitolo 100306.
3.  Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, la spesa di cui al comma 1, valutata in 25 migliaia di euro annui, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

Art. 8.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 9.
Assegnazione all'Assemblea regionale siciliana di Villa Belmonte

1.  La Villa Belmonte all'Acquasanta, di proprietà della Regione siciliana, è assegnata all'Assemblea regionale siciliana per la realizzazione della "Casa della cultura", come sede della Fondazione Federico II, istituita con la legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44, e dell'Agenzia per le politiche mediterranee, istituita con l'articolo 15 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.
Art. 10.
Consorzi fidi

1.  All'articolo 32 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "per i crediti a breve termine" sono aggiunte le parole "e per il credito di esercizio";
b) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo:
"Per le operazioni di credito a breve termine e di esercizio e per quelle a medio e lungo termine finalizzate ad investimenti, in favore delle piccole e medie imprese commerciali ed artigianali non è posto alcun limite quanto alla durata e alle modalità di utilizzo";
c) il comma 6 è così sostituito:
"6. I consorzi fidi, costituiti sia sotto forma di consorzi che di cooperative, anche se non aderenti a consorzi di secondo grado, sono autorizzati a concedere garanzie su finanziamenti il cui importo unitario non superi euro 1.549.370, purché abbiano volume di attività finanziaria pari o superiore a 51 milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a 2.600.000 euro.";
d) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi:
"7. Qualora i Confidi intendono concedere garanzie oltre l'importo massimo assistito da agevolazioni regionali, provvedono, per la parte eccedente, mediante separati fondi rischi costituiti senza il concorso regionale.
8.  Per la prestazione di garanzie alle piccole e medie imprese associate operanti anche al di fuori del territorio regionale, i Confidi costituiscono appositi fondi rischi senza l'intervento delle agevolazioni regionali.".
Art. 11.
Interventi per lo sviluppo nel territorio della provincia di Ragusa

1.  Per le finalità dell'articolo 77 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, come riformulato dall'articolo 4 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, è destinata alla provincia regionale di Ragusa la somma di 58.000 migliaia di euro per la realizzazione di opere infrastrutturali ed interventi a sostegno dello sviluppo produttivo del territorio.
2.  L'Assessore regionale per l'industria, previo parere della Giunta regionale e della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, provvede a trasferire di volta in volta alla provincia regionale di Ragusa gli importi relativi alle singole opere da realizzare, inserite nel "Piano di utilizzo" già approvato dalla Giunta regionale.
3.  Per le finalità di cui al comma 1 si provvede quanto a 41.317 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.2.8.99, capitolo 613935 e quanto a 16.683 migliaia di euro con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.
Art. 12.
Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32

1.  Al comma 1 dell'articolo 93 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole "ai consorzi fidi di primo grado aderenti a consorzi di secondo grado" sono sostituite con le parole "ai consorzi fidi, costituiti sia sotto forma di consorzi che di cooperative, anche se non aderenti a consorzi di secondo grado, che abbiano volume di attività finanziaria pari o superiore a 51 milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a 2.600.000 euro.".
2.  Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 99 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 dopo le parole "alle imprese associate" sono aggiunte le parole "nonché alle imprese non associate che si assumano l'onere delle spese amministrative inerenti alla fornitura della garanzia".
3.  Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 99 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 le parole "alle imprese consorziate" sono sostituite dalle parole "alle imprese agricole singole ed associate".
4.  All'articolo 99 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è aggiunto il seguente comma:
"5 bis. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di euro 20 milioni".
5. Al comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 le parole "nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili a finanziamento" sono sostituite dalle parole "nella misura del 40 per cento delle spese ammissibili a finanziamento, elevabile al 50 per cento nelle zone svantaggiate".
6. All'articolo 110 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è aggiunto il seguente comma:
"3 bis. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 3 milioni di euro".
7.  Al comma 6 dell'articolo 126 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come modificato dal comma 20 dell'articolo 110 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, dopo le parole "da erogare agli enti locali" sono soppresse le parole "o a soggetti incaricati della realizzazione delle manifestazioni".
8.  Il comma 2 dell'articolo 124 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è sostituito dal seguente:
"2. L'importo massimo di tali contributi, in conformità all'articolo 14 del Regolamento CE n. 1035/72, è pari, rispettivamente per il primo, il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto anno, al 5 per cento, al 5 per cento, al 4 per cento, al 3 per cento e al 2 per cento del valore della produzione commercializzata coperta dall'azione dell'organizzazione di produttori. L'importo dell'aiuto non può in ogni caso superare le spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo dell'organizzazione. Non possono essere concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno, né dopo sette anni dal riconoscimento".
9.  All'articolo 195 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono introdotte le seguenti modifiche:
a)  al comma 3 dopo le parole "tecnico-scientifica" sono aggiunte le parole "e del Centro per l'internazionalizzazione dell'impresa e la promozione della piccola e media impresa nello spazio euro-mediterraneo di Palermo";
b)  è aggiunto il comma 5 bis:
"5 bis. Alla copertura delle spese di gestione del Centro per l'internazionalizzazione dell'impresa e la promozione della piccola e media impresa nello spazio euro-mediterraneo di Palermo si provvede me-diante la corresponsione dei contributi previsti a carico dell'UPB 8.2.1.3.99, capitolo 344116 del bilancio della Regione.".
Art. 13.
Elenco regionale degli esperti apistici

1. All'articolo 9 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65, è aggiunto il seguente comma:
"2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per fornire consulenza a chi intende intraprendere l'attività di apicoltore, è istituito, presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste l'elenco regionale degli esperti apistici. In tale elenco può essere inserito, a richiesta, il personale con laurea che ha ottenuto la qualifica dopo aver frequentato con profitto il corso per esperto apistico presso l'Istituto nazionale di apicoltura di Bologna ovvero dopo avere frequentato con profitto un corso di apicoltura della durata di almeno 600 ore, organizzato in collaborazione con un istituto universitario".
Art. 14.
Interventi per l'allineamento del prezzo del gasolio per la pesca nelle Isole minori

1.  Al fine di favorire l'allineamento del prezzo del gasolio per la pesca nelle Isole minori della Sicilia rispetto a quello praticato nell'Isola madre, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca destina un contributo annuale agli operatori del settore della pesca delle isole minori le cui modalità di ripartizione ed i relativi criteri applicativi sono determinati con apposito decreto dell'Assessore entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tale beneficio non può, in ogni caso, essere sovracompensativo rispetto alla maggiorazione di prezzo del gasolio praticata in ragione dei maggiori oneri di trasporto.
2.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2004.
3.  Gli oneri finanziari per gli anni 2005 e 2006, valutati in 100 migliaia di euro per ciascun anno, trovano riscontro nel bilancio pluriennale UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
Art. 15.
Commissione provinciale per l'artigianato

1.  Al comma secondo dell'articolo 10 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, la parola "quindici" è sostituita con la parola "dieci" e le lettere a) e b) sono sostituite con le seguenti:
"a) da sei titolari di imprese artigiane, iscritti all'Albo provinciale di competenza da almeno tre anni, nominati secondo i criteri fissati dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, e designati dalle associazioni di categoria provinciali operanti da almeno tre anni ed aderenti ad associazioni di categoria a struttura nazionale, firmatarie di contratti nazionali di lavoro, rappresentate al CNEL, sentito il parere della Commissione regionale per l'artigianato;
b) da quattro esperti, nominati secondo i criteri fissati dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, e designati dalle associazioni di categoria provinciali operanti da almeno tre anni ed aderenti ad associazioni di categoria a struttura nazionale, firmatarie di contratti nazionali di lavoro, rappresentate al CNEL.".
Art. 16.
Pagamento di crediti per la realizzazione delle aree artigianali

1.  L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a provvedere al pagamento delle somme dovute ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1997, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata, nell'esercizio finanziario 2004, la spesa di 3.000 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 8.2.2.6.3, capitolo 742403.
Art. 17.
Indennità degli amministratori locali

1.  L'indennità spettante ai presidenti dei consigli di circoscrizione è ridotta del 50 per cento. Ai consiglieri di circoscrizione è corrisposta una indennità pari ai 2/3 dell'indennità percepita dai presidenti.
2.  Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, può ridurre le indennità degli amministratori locali, dei consiglieri comunali e provinciali nonché dei consulenti di sindaci e presidenti delle province.
3.  Le predette disposizioni si applicano a decorrere dal rinnovo successivo alla data di pubblicazione della presente legge degli organi di cui ai commi precedenti.
Art. 18.
Assegnazioni autonomie locali

1.  Le assegnazioni annuali ai comuni e alle province previste dall'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, sono erogate in quattro trimestralità posticipate.
2.  L'erogazione dell'ultima quota è effettuata non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza, tenendo conto delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, previste dal comma 2 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 19.
Vidimazione fogli per la raccolta delle firme per il referendum confermativo

1.  Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14, va interpretato nel senso che alla vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme provvedono i funzionari degli uffici delle segreterie comunali o delle cancellerie degli uffici giudiziari come previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Art. 20.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 21.
Conferenza delle autonomie locali

1.  Per l'organizzazione della Conferenza delle Autonomie locali di cui all'articolo 59 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2004 la spesa complessiva di 80 migliaia di euro.
Art. 22.
Competenze in materia di assistenza di soggetti con handicap gravi

1.  L'assistenza igienico personale e gli altri servizi specialistici volti a favorire l'integrazione nella scuola dei soggetti con handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono di competenza dei comuni singoli ed associati della Regione siciliana.
2. Rimane ferma la competenza delle province regionali per i servizi di cui al comma 1 qualora i soggetti da assistere frequentino le scuole secondarie di secondo grado e gli altri istituti superiori ed universitari.
Art. 23.
Misure finanziarie - Liquidazione EAS

1.  Per far fronte agli oneri derivanti dalla messa in liquidazione dell'EAS, ivi compresi quelli a carico dell'EAS derivanti dal passaggio degli invasi e degli impianti alla società Siciliacque e fino alla piena operatività degli ambiti territoriali ottimali, nonché per le finalità di cui al comma 2, l'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato, per gli anni 2005-2020, ad erogare all'EAS la somma complessiva di 195.855 migliaia di euro.
2.  Dal 1° settembre 2004 e fino all'avvio della gestione del servizio idrico integrato da parte degli ambiti territoriali ottimali, la Regione garantisce in via solidale le obbligazioni assunte dall'EAS per l'approvvigionamento di acqua.
3.  Per provvedere agli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 195.855 migliaia di euro, è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, un limite quindicennale di impegno di 13.057 migliaia di euro, il cui onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.
Art. 24.
Condono edilizio. Oneri concessori

1.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell'istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni. Sono fatte salve le istanze di sanatoria già presentate e le anticipazioni versate ai sensi della predetta legge alle quali si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
2.  Gli oneri di concessione dovuti per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria di cui al comma 1 sono quelli vigenti in ciascun comune alla data di entrata in vigore della presente legge.
3.  La misura dell'anticipazione degli oneri concessori di cui alla tabella D allegata al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni, è ridotta del 50 per cento. Il versamento dell'anticipazione deve comunque essere effettuato nella misura minima di 250,00 euro qualora l'importo dell'anticipazione degli oneri concessori sia inferiore a tale cifra.
4.  Fermo restando il versamento della prima rata dovuta al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria edilizia nella misura di cui al comma 3, la restante parte degli oneri concessori potrà essere corrisposta entro il 30 dicembre 2008 mediante rateizzazione semestrale comprensiva degli interessi legali calcolati dalla data di presentazione dell'istanza.
5.  In alternativa a detta anticipazione e successivo saldo degli oneri concessori dovuti, è altresì consentito il pagamento dei medesimi oneri in base a quelli vigenti nel comune di ubicazione dell'immobile oggetto di sanatoria edilizia in un'unica soluzione. L'attestazione del versamento deve essere allegata all'istanza.".

Art. 25.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 26.
Programmi annuali opere pubbliche

1.  L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2004, ad impegnare sugli stanziamenti di competenza dell'UPB 6.2.2.6.3, capitolo 672003, le somme relative all'esecuzione delle opere ricomprese nei programmi annuali di spesa dell'esercizio 2003, per le quali sia stato adottato dall'organo competente, entro il 31 dicembre 2003, il provvedimento di aggiudicazione a seguito dell'espletamento delle procedure di gara.
2.  Per le finalità di cui al comma 1 gli enti interessati presentano istanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 27.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 28.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 29.
Recupero del centro storico di Palermo

1. Il comma 4 dell'articolo 124 della legge regionale l settembre 1993, n. 25, è sostituito dal seguente:
"4.  Le opere relative agli interventi che dovranno essere realizzati dal Comune per il recupero del centro storico di Palermo, sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Alle espropriazioni previste dalla presente legge si applicano le norme del Titolo II della legge 2 ottobre 1971, n. 865 e riguardo alla determinazione delle indennità:
a)  per le aree libere, quelle di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 5bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;
b)  per i fabbricati, quelle di cui al comma 3 dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892. In mancanza di coacervo dei fitti, l'indennità è determinata sulla media tra il valore venale del fabbricato ed il coacervo della rendita catastale, rivalutata, dell'ultimo decennio;
c)  per le aree sulle quali insistono ruderi, quelle di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sostituendo al reddito dominicale rivalutato il coacervo della rendita catastale, rivalutata, dell'ultimo decennio.".
Art. 30.
Interventi di riqualificazione urbana

1.  L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato ad erogare contributi integrativi previsti dall'articolo 6 della legge 29 marzo 2001, n. 135, per il finanziamento di progetti inseriti nel programma di interventi di riqualificazione urbana.
2.  Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2004 la spesa di 100 migliaia di euro.
Art. 31.
Proroga di termini programmi costruttivi cooperative edilizie

1.  I termini previsti dagli articoli 1, 7, 13 e 16 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2006.

Art. 32.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 33.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 34.
Approvazione del Piano regionale dell'offerta formativa

1.  Il termine per l'approvazione del Piano regionale dell'offerta formativa è fissato al 30 novembre di ogni anno.
Art. 35.
Diffusione della stampa tra i siciliani all'estero

1.  L'articolo 25 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 è sostituito dal seguente:
"Art. 25. - 1. Allo scopo di realizzare una maggiore diffusione tra i siciliani all'estero della stampa siciliana e delle notizie riguardanti la Sicilia, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad effettuare abbonamenti, anche on line, a quotidiani siciliani, riviste e agenzie di stampa anche di carattere nazionale scelti garantendo la pluralità dell'informazione.
2.  Gli abbonamenti sono effettuati su richiesta delle associazioni di emigrati siciliani costituite sia in Sicilia che all'estero nei limiti delle disponibilità di bilancio.".
2. Il quinto comma dell'articolo 4ter della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, introdotto dall'articolo 6 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38 è sostituito dal seguente:
"Il comitato ha il compito di redigere un notiziario regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione da diffondere in rete curando la massima diffusione dello stesso anche mediante contatti con i quotidiani e periodici in lingua italiana che si pubblicano all'estero.".
Art. 36.
Patto di stabilità regionale e nazionale

1.  Ai fini della stabilizzazione dei soggetti impegnati in attività socialmente utili, gli enti locali, per l'anno 2004, possono procedere alle assunzioni con i soli limiti del rispetto del patto di stabilità regionale e nazionale.
Art. 37.
Adempimenti in materia di occupazione e mercato del lavoro

1.  Gli adempimenti applicativi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, sono definiti dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Le procedure di concertazione con le forze sociali sono attuate attraverso la Commissione regionale per l'impiego.
Art. 38.
Attivazione di misure per l'apprendistato

1.  In attuazione delle disposizioni del Titolo VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e dell'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, gli aiuti previsti agli articoli 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni ed agli articoli 50, 61, 71 e 116 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono attivati in tutti i settori di attività. Per gli aiuti medesimi trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Art. 39.
Centri per l'impiego

1.  Le sezioni circoscrizionali per l'impiego e le sezioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, assumono la denominazione di "Centri per l'impiego" e possono avvalersi, per l'esercizio delle proprie funzioni, degli enti ed organismi indicati all'articolo 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.
Art. 40.
Funzioni ispettive in materia di lavoro

1.  Le disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, concernente la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, trovano applicazione nella Regione.
2.  Per il raggiungimento delle finalità previste dai suddetti decreti legislativi, secondo le modalità e con le attribuzioni negli stessi contenuti, la titolarità delle relative funzioni rimane in capo al dipartimento regionale del lavoro che si avvale degli ispettori del lavoro in forza presso il servizio ispettorato regionale del lavoro ed i servizi degli ispettorati provinciali del lavoro.
3.  Il dipartimento si avvale, altresì, di altro personale in forza presso i servizi degli uffici del lavoro la cui idoneità allo svolgimento dei nuovi compiti è garantita dall'apposita attività di affiancamento al personale già inquadrato quale ispettore del lavoro, nonché attraverso idonei percorsi di formazione, da svolgersi anche mediante corsi telematici. Il personale così formato svolge l'attività ispettiva anche in appositi nuclei incardinati presso i servizi degli uffici del lavoro coordinati dai responsabili dei servizi provinciali degli ispettorati del lavoro.
Art. 41.
Applicazione di disposizioni in materia di lavori socialmente utili

1.  Le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, limitatamente alle misure previste dal comma 1, lettere d) ed e), trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori titolari dei contratti di diritto privato a tempo determinato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è così sostituito:
"2. La selezione dei lavoratori per l'accesso alle misure di cui al comma 1 avviene con le stesse modalità previste dal comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24".
Art. 42.
Finanziamento interventi in materia di lavori socialmente utili

1.  Al fine di consentire, nel corso dell'anno 2005, lo svolgimento degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati in attività socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17 o nelle attività di stabilizzazione previste dalle norme in vigore, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione può autorizzare la prosecuzione delle attività medesime.
2.  Per il finanziamento delle attività di cui al comma 1 e dei costi accessori previsti dalle convenzioni stipulate con l'INPS e finalizzate al pagamento degli assegni nonché dei contratti di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, il relativo onere, valutato in 187.000 migliaia di euro, trova riscontro, per l'esercizio finanziario 2005, nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1004.

Art. 43.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 44.
Sicurezza nei luoghi di lavoro

1.  L'articolo 39 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.
2.  Le competenze, da liquidare per le prestazioni di servizi di consulenza, devono essere determinate nel rispetto dei minimi tabellari.
Art. 45.
Proroga dei termini dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e riserva nei concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi

1.  I termini di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2006.
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 46.
Contributo per i lavoratori titolari di contratti di diritto privato

1.  L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a continuare ad erogare il medesimo contributo, già concesso all'ente utilizzatore per il lavoratore assunto titolare di contratto di diritto privato ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.
Art. 47.
Comitato per la valutazione dei progetti formativi

1.  All'articolo 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, le parole "sette esperti esterni all'Amministrazione" sono sostituite con le parole "quattro esperti esterni all'Amministrazione e tre funzionari direttivi interni all'Amministrazione".
2.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai bandi di selezione non ancora definiti compreso il bando di cui all'avviso n. 2 del 20 aprile 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativo all'iniziativa comunitaria EQUAL II fase.

Art. 48.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 49.
Assunzioni presso le amministrazioni e gli enti pubblici

1.  L'Amministrazione regionale, le aziende ed enti dalla stessa dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, gli enti locali territoriali e/o istituzionali, le aziende sanitarie locali, nonché gli enti da essi dipendenti e comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, effettuano le assunzioni del personale da inquadrare in qualifiche, livelli o profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo, mediante concorso per titoli, integrato, qualora sia richiesta una specifica professionalità, da una prova d'idoneità, nel rispetto dei principi contenuti nel comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la speciale disciplina in materia di assunzione dei soggetti appartenenti alle categorie protette, di cui al comma 2 del medesimo articolo.
2.  A tal fine le amministrazioni, enti ed aziende provvedono alla formazione di graduatorie aventi validità triennale, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, sulla base dei criteri e degli elementi di valutazione dei titoli individuati con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Trovano applicazione le precedenze, le preferenze, nonché le riserve di posti previste, per le assunzioni di cui al comma 1, dalla vigente normativa, entro i limiti fissati dall'articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 15. Restano salve le riserve previste a favore delle categorie di soggetti di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ed all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e successive modifiche e integrazioni.
3.  I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato mantengono la posizione rivestita nell'ambito delle graduatorie ed hanno diritto, in conformità alle previsioni dei contratti collettivi di comparto, alla riassunzione presso le amministrazioni, enti ed aziende, per lo svolgimento con le medesime mansioni di attività di carattere stagionale o ricorrente, entro l'arco temporale di 12 mesi dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro, purché facciano valere tale diritto entro tre mesi dalla medesima cessazione.
4.  Per fare fronte ad esigenze immediate e straordinarie, in assenza delle graduatorie previste dal comma 2, le amministrazioni, enti ed aziende di cui al comma 1 indicono apposite procedure selettive per il reperimento del personale da assumere a tempo determinato. Gli stessi enti hanno facoltà di conferire priorità ai candidati che vantano il requisito della minore distanza tra il luogo di svolgimento dell'attività e la propria residenza. Trovano applicazione il comma 2, e in ordine ai criteri di formazione delle graduatorie ed all'applicazione delle precedenze, preferenze e riserve, nonché il comma 3, relativamente al diritto alla riassunzione.
5.  Qualora ai fini dell'accesso sia richiesta una specifica professionalità, i candidati inseriti in graduatoria, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso, sono sottoposti a prova di idoneità, da individuarsi nel bando da parte di commissioni formate da tre componenti in possesso dei titoli e delle qualifiche professionali occorrenti in relazione alle materie oggetto delle prove, nominate dal competente organo esecutivo dell'ente.
6.  Le selezioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono definite in conformità alla normativa vigente all'atto dell'emanazione del relativo bando.
7.  Per quanto non previsto dal presente articolo, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge regionale 12 aprile 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.
8.  Sono abrogati: l'articolo 2 della legge regionale 21 luglio 1979, n. 175; i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 e l'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12; l'articolo 41 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 50.
Interventi per il diritto allo studio

1.  L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione eroga i contributi previsti dagli articoli 3 e 6 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresi i compensi spettanti alle istituzioni scolastiche per la collaborazione prevista dal menzionato articolo 6, sulla competenza dell'esercizio finanziario successivo alla chiusura dell'anno scolastico di riferimento.
2.  I residui realizzati negli esercizi finanziari (Termine omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) -2003 sulle somme relative alle finalità di cui agli articoli 3 e 6 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, da intendersi già comprensive dei compensi di cui al comma 1, possono essere utilizzati, altresì, per far fronte alla concessione dei contributi dovuti anche per gli anni successivi al 2003.
Art. 51.
Servizi aggiuntivi per il complesso monumentale Palazzo dei Normanni

1.  I servizi aggiuntivi riguardanti la fruizione del complesso monumentale del Palazzo dei Normanni sono gestiti in forma indiretta mediante la Fondazione Federico II istituita con legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44, ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera a), del comma 3, dell'articolo 115 del Codice dei beni culturali e del paesaggio emanato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2.  L'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare con la Fondazione Federico II apposita convenzione ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Art. 52.
Contributi alle province regionali di Enna e di Agrigento

1.  Al comma 1bis dell'articolo 15 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26, sono aggiunti i seguenti commi:
"1ter. Ulteriori contributi possono essere concessi alla provincia regionale di Agrigento per la realizzazione del polo distaccato dell'Università di Palermo.
1quater. Gli interventi di cui al comma 1bis e 1ter sono disposti annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera H, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.".

Art. 53.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 54.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 55.
Realizzazione regata Vuitton Cup

1.  La Regione siciliana è autorizzata a partecipare alla realizzazione della regata "Vuitton Cup - act 7 of 32nd America's Cup", che si svolgerà nelle acque antistanti la città di Trapani.
2.  Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Regione siciliana, d'intesa con Sviluppo Italia, è autorizzata a contribuire alla realizzazione della manifestazione con proprie risorse finanziarie, utilizzando a tal fine parte delle somme di cui all8 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, fino alla concorrenza massima dell'importo di 4.000 migliaia di euro.
3.  Il Presidente della Regione, per il conseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni.
Art. 56.
Soppressione di norme. Nuova decorrenza di termini per il referendum

1.  Il Titolo II della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 5 agosto 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 40 del 24 settembre 2004, recante "Norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei consigli comunali e provinciali" è soppresso.
2.  Il termine di tre mesi per la presentazione dell'eventuale richiesta referendaria previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14, relativamente alla delibera legislativa di cui al comma 1, decorre a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 57.
Prosecuzione gestione Villa d'Orleans

1.  Gli interventi di cui all'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, sono disposti annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
Art. 58.
Obbligazioni pregresse

1.  Al fine di far fronte alle istanze presentate nel corso dell'anno 2003 ai sensi della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni e del conseguente avviso pubblico approvato con decreto assessoriale 14 luglio 2003 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 421 migliaia di euro (UPB 8.2.2.6.99, capitolo 743301).
2.  Per consentire il soddisfacimento di obbligazioni assunte dalla Regione siciliana nei confronti del Comune di Calatafimi Segesta per la realizzazione del parco urbano "Cappuccini" è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 369 migliaia di euro (UPB 11.2.2.6.3, capitolo 842028).
Art. 59.
Interpretazione autentica di norme

1.  In attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4, le spese di gestione di cui all'articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, si intendono connesse allo svolgimento di attività in favore dell'Amministrazione regionale e degli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque vigilati.
2.  Dall'entrata in vigore della presente legge i contributi previsti dall'articolo 67 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, vengono corrisposti con le modalità di cui all'articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23.

Art. 60.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 61.
Iscrizione di somme in bilancio

1. Le somme da erogare al contingente dell'Arma dei carabinieri impiegato ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, e dell'articolo 9bis, comma 14, ultimo periodo, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con la legge 28 novembre 1996, n. 608, e quelle da corrispondere a società a partecipazione pubblica o ad enti pubblici quale corrispettivo per i servizi resi alla Regione vengono valutate annualmente ed iscritte in bilancio nelle unità previsionali di base "2 - Beni e servizi" dei pertinenti centri di responsabilità che usufruiscono dei predetti servizi.
Art. 62.
Abrogazioni e modifiche di norme

1.  Al comma 24 dell'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni le parole "1° gennaio 2005" sono sostituite con le parole "1° gennaio 2006".
2.  Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, le parole da "possono" fino a "acquisti di terreni" sono cassate.
3.  Al comma 4 dell'articolo 59 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, dopo le parole "15 maggio di ogni biennio" sono aggiunte le seguenti: "ovvero in altra data stabilita dal Presidente dell'Assemblea qualora ricorrano particolari esigenze".
4.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
5.  E' abrogato l'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 81.
6.  All'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 26, dopo la parola "Messina" aggiungere le parole "nonché al Centro di riferimento regionale per il controllo e la cura della sindrome di Down e delle altre patologie cromosomiche e genetiche presso l'A.U.P.P.".
7.  Al comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, sono soppresse le parole "per una sola volta.".
8.  E' abrogato il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 22.
9.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
10.  Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, così come modificato dal comma 3 dell'articolo 50 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, sono soppresse le parole:
"e fermo restando l'obbligo di chiusura per le date del 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre".
11.  Sono abrogate le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.
12.  E' abrogato l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.
13.  La lettera d) del comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni è abrogata.
14.  Il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 è sostituito dal seguente:
"4.  All'acquisto, manutenzione, riparazione delle apparecchiature anche di tipo informatico necessarie al funzionamento della Segreteria generale, degli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e della sede di Catania della Presidenza della Regione, oltre che all'acquisto dei programmi e dei materiali di consumo relativi alle apparecchiature medesime provvede l'ufficio del sovrintendente di Palazzo d'Orleans, mentre per le missioni del personale che presta servizio presso gli stessi uffici e presso l'Ufficio legislativo e legale provvede la Segreteria generale.".
15.  E' abrogata la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 27.
16.  Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 le parole "L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad acquisire" sono sostituite dalle parole "L'Assemblea regionale siciliana acquisisce".
17.  Al comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "gestione delle relative spese" sono aggiunte le seguenti "Sono, altresì, effettuate con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, su proposta dei competenti dirigenti generali o di altri dirigenti responsabili, le variazioni compensative fra capitoli di spesa concernenti retribuzioni ed altri assegni al personale, in servizio con contratto a tempo determinato o indeterminato, o in quiescenza, della Regione.".
18.  Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, le parole "fino all'esercizio successivo" sono sostituite dalle parole "per i tre anni successivi".
19.  Al comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, sono soppresse le parole "e comunque nel limite del 30 per cento".
20.  Al comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, come modificato dal comma 42 dell'articolo 139 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dopo la parola "2005" aggiungere le parole ", 2006 e 2007".
21.  Alla fine del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 le parole "entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite con le parole "entro il 31 dicembre 2005".
22.  All'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è aggiunto il seguente comma:
"12.  Ai fini del monitoraggio dei flussi di entrata e di spesa, presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze può essere comandato personale appartenente ad enti pubblici anche economici soggetti a controllo e vigilanza della Regione o dello Stato con uffici in Sicilia. Gli oneri per il trattamento principale ed accessorio, fisso e variabile, restano a carico delle amministrazioni o enti di provenienza. A detto personale si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.".
23.  Al comma 10 dell'articolo 41 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, come introdotto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, sostituire le parole "31 dicembre 2003" con le parole "31 dicembre 2005".
24.  Al comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dopo le parole "n. 412" aggiungere le parole "e ogni attività post contatore".
25.  Al comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, sostituire le parole "su almeno il 20 per cento" con le parole "sino al 25 per cento".
26.  Al comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dopo la parola "(LIDU)" sono soppresse le parole "aderente alla Federation internazionale des droits de l'homme".
27.  Al comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dopo le parole "di Palermo", aggiungere le parole ", della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana", e dopo le parole "rispettivamente a 3.000 migliaia di euro", aggiungere le parole ", a 2.000 migliaia di euro".
28.  Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, le parole "entro il 30 giugno 2004" sono sostituite con le parole "entro il 31 dicembre 2004" ed al successivo comma 4 le parole "entro il 31 dicembre 2002" sono sostituite con le parole "entro la data di entrata in vigore della presente legge".
29.  Al comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è aggiunta la lettera: "g) Comitato Taormina arte".
30.  Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, dopo le parole "uffici regionali" aggiungere le seguenti parole "nonché per ulteriori oneri autorizzati con delibera della Giunta regionale".
Art. 63.
Variazioni di spesa

1.  Le spese autorizzate per l'esercizio 2004 dalle leggi sotto elencate sono modificate degli importi indicati a fianco delle medesime:
a)  legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 7, tabella H (UPB 1.3.1.3.99, capitolo 104523) + 250 migliaia di euro;
b)  legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 7, tabella H (UPB 1.3.2.7.1, capitolo 507601) + 80 migliaia di euro;
c) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 2, tabella C (UPB 1.4.1.1.2, capitolo 108537) - 112 migliaia di euro;
d)  legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 2, tabella C (UPB 1.6.2.6.1, capitolo 516802) - 1.000 migliaia di euro;
e)  legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 6, tabella G (UPB 2.2.1.3.2, capitolo 143311) - 1.000 migliaia di euro;
f)  legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 7, tabella H (UPB 2.2.1.3.2, capitolo 143705) - 43 migliaia di euro;
g)  legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 7, tabella H (UPB 2.2.1.3.2, capitolo 143708) + 596 migliaia di euro;
h)  legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, articolo 40 e 51 (UPB 2.2.1.3.2, capitolo 144110) - 25 migliaia di euro;
i)  legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 7, tabella H (UPB 2.2.1.3.2, capitolo 144112) - 9 migliaia di euro;
j)  legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 2, tabella C (UPB 2.2.1.3.4, capitolo 142533) + 800 migliaia di euro;
k)  legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 7, tabella H (UPB 2.2.1.3.4, capitolo 143304) - 200 migliaia di euro;
l)  legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 7, tabella H (UPB 2.2.1.3.4, capitolo 143305) - 184 migliaia di euro;
m)  legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 7, tabella H (UPB 2.2.1.3.5, capitolo 143303) - 45 migliaia di euro;
n)  legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 6, tabella G (UPB 2.3.1.3.1, capitolo 147301) + 277 migliaia di euro;
o)  legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 6, tabella G (UPB 2.3.1.3.1, capitolo 147307) - 1.850 migliaia di euro;
p)  legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 7, tabella H (UPB 2.3.2.6.5, capitolo 546403) + 2.800 migliaia di euro;
q)  legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 7, tabella H (UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183709) + 200 migliaia di euro;
r)  legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 7, tabella H (UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183745) + 150 migliaia di euro;
s)  legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 2, tabella C (UPB 3.2.1.3.2, capitolo 183305) - 300 migliaia di euro;
t)  legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 7, tabella H (UPB 3.2.1.3.3, capitolo 183307) + 250 migliaia di euro;
u)  legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, articolo 3 (UPB 3.2.2.6.1, capitolo 583304) - 600 migliaia di euro;
v)  legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 2, tabella C (UPB 5.2.1.3.3, capitolo 244103) - 6.000 migliaia di euro;
w)  legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 9, tabella L (UPB 5.2.2.6.3, capitolo 642805) - 5.000 migliaia di euro;
x)  legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 2, tabella C (UPB 5.2.1.3.4, capitolo 243303) - 900 migliaia di euro;
y)  legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 2, tabella C (UPB 7.2.1.1.2, capitolo 312517) + 1.000 migliaia di euro;
z)  legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, articoli 1, 3, 4 e 28 (UPB 7.3.2.6.1, capitolo 717911) - 6.405 migliaia di euro;
aa)  legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articoli 3 e 16 (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 322101) - 100 migliaia di euro;
bb)  legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articoli 5 e 16 (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 322102) - 100 migliaia di euro;
cc)  legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articoli 10 e 16 (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 322104) - 1.550 migliaia di euro;
dd)  legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, articolo 39, commi 1 e 3 (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 322120) + 27.122 migliaia di euro;
ee)  legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articolo 6 (UPB 7.4.2.7.1, capitolo 723601) - 500 migliaia di euro;
ff) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 7, tabella H (UPB 8.2.1.3.1, capitolo 343701) + 218 migliaia di euro;
gg)  legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 2, tabella C (UPB 8.2.1.3.99, capitolo 344116) + 100 migliaia di euro;
hh)  legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 2, tabella C (UPB 8.2.2.6.2, capitolo 742406) - 186 migliaia di euro;
ii)  legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 2, tabella L (UPB 8.2.2.6.2, capitolo 742811) - 1.000 migliaia di euro;
jj)  legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 2, tabella C (UPB 8.2.2.6.2, capitolo 742812) - 500 migliaia di euro;
kk)  legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, articoli 1, 3 e 8 (UPB 8.2.2.6.99, capitolo 743301) + 7 migliaia di euro;
ll)  legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 8, tabella I (UPB 8.3.1.3.1, capitolo 346518) - 9 migliaia di euro;
mm)  legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 8, tabella I (UPB 8.3.1.3.1, capitolo 346519) - 50 migliaia di euro;
nn)  legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 8, tabella I (UPB 8.3.1.3.1, capitolo 346522) - 100 migliaia di euro;
oo)  legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 8, tabella I (UPB 8.3.1.1.2, capitolo 346520) - 500 migliaia di euro;
pp)  legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 8, tabella I (UPB 8.3.1.3.2, capitolo 348101) - 212 migliaia di euro;
qq)  legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 8, tabella I (UPB 8.3.1.3.2, capitolo 348106) - 35.000 migliaia di euro;
rr)  legge regionale 26 marzo 2004, n. 2, articolo 2 (UPB 8.3.1.3.99, capitolo 347703) + 100 migliaia di euro;
ss)  legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 8, tabella I (UPB 8.3.2.6.1, capitolo 746401) + 300 migliaia di euro;
tt)  legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 7, tabella H (UPB 9.2.1.3.3, capitolo 372528) + 200 migliaia di euro per l'Istituto sordomuti di Sicilia - Palermo;
uu)  legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, articolo 28 (UPB 9.2.1.3.5, capitolo 373724) + 100 migliaia di euro;
vv)  legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 7, tabella H (UPB 9.3.1.3.2, capitolo 377703) + 40 migliaia di euro;
ww)  legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 2, tabella C (UPB 9.3.1.3.4, capitolo 377320) - 500 migliaia di euro, riferiti alle assegnazioni in favore delle strutture nel comune di Marsala;
xx)  legge regionale 6 aprile 1996, n. 19, articolo 8, comma 5 (UPB 9.3.1.3.1, capitolo 377311) + 65 migliaia di euro;
yy)  legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 7, tabella H (UPB 9.3.1.3.4, capitolo 377729) + 35 migliaia di euro;
zz)  legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 7, tabella H (UPB 9.3.1.3.7, capitolo 377722) + 41 migliaia di euro;
aaa)  legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 7, tabella H (UPB 11.3.1.3.99, capitolo 447701) - 7 migliaia di euro;
bbb)  legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 7, tabella H (UPB 11.3.1.3.99, capitolo 447702) - 3 migliaia di euro;
ccc)  legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 2, tabella C (UPB 12.2.1.3.6, capitolo 473706) - 30 migliaia di euro;
ddd)  legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 2, tabella C (UPB 12.2.1.3.3, capitolo 473712) - 250 migliaia di euro;
eee)  legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 31, comma 7, tabella H (UPB 12.2.2.6.3, capitolo 872806) - 14 migliaia di euro.
Art. 64.
Destinazione risorse ex articolo 38 Statuto

1.  Una quota delle risorse di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, è destinata al finanziamento degli interventi elencati nella Tabella "E", allegata alla presente legge.
Art. 65.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione

1.  Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "A".
Art. 66.
Variazioni alli stato di previsione della spesa del bilancio della Regione

1.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "B".
Art. 67.
Variazioni agli stato di previsione dell'entrata della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana

1.  Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2004 sono introdotte, rispettivamente, le variazioni di cui alle annesse tabelle "C" e "D".

Art. 68.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 5 novembre 2004.
  CUFFARO 
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste  LEONTINI 
Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione-  PAGANO 
Assessore regionale per il bilancio e le finanze  CINTOLA 
Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca   LO MONTE 
Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali   STANCANELLI 
Assessore regionale per l'industria  D'AQUINO 
Assessore regionale per i lavori pubblici  PARLAVECCHIO 
Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione   SCOMA 
Assessore regionale per la sanità  PISTORIO 
Assessore regionale per il territorio e l'ambiente  CASCIO 
Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti   GRANATA 


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NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, comma 3:
Il D.L. 24 giugno 2004, n. 156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 giugno 2004, n. 147 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 2 agosto 2004, n. 202, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 agosto 2004, n. 186, reca "Interventi urgenti per il ripiano della spesa farmaceutica.".
Nota all'art. 1, comma 4:
L'art. 25 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", così dispone:
"Tetti di spesa. - 1. Nell'ambito delle risorse destinate al Fondo sanitario regionale derivanti dal riparto annuale del Fondo sanitario nazionale, effettuato con delibera del CIPE ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al fine di perseguire gli obiettivi di finanza pubblica regionale, entro il 10 novembre di ogni anno, con decreto dell'Assessore per la sanità, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze, sono definiti analiticamente i singoli aggregati economici ed i tetti di spesa per provincia per l'anno successivo.
1-bis.  Le autorizzazioni di spesa in eccedenza rispetto ai valori complessivi di cui al comma 1, sono nulle.
2.  Nel caso in cui entro il termine di cui al comma 1 non sia stata ancora adottata dal CIPE la delibera di riparto del Fondo sanitario nazionale per l'anno successivo, il limite delle risorse destinate al Servizio sanitario regionale non può superare quello complessivamente stabilito dall'ultima delibera di riparto adottata dal CIPE.
3.  Le eventuali successive maggiori assegnazioni sono ripartite per il finanziamento di attività sanitarie riferite all'esercizio di adozione del provvedimento di assegnazione.
4.  Fermo restando il rispetto dei valori complessivi di cui al comma 1, eventuali scostamenti, eccezionali e motivati, possono realizzarsi mediante compensazione tra i singoli aggregati economici, con le modalità di cui al medesimo comma 1.
5.  I direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali, nei successivi 30 giorni, negoziano, con ogni singola struttura, l'ammontare delle prestazioni erogabili ai sensi dell'art. 28, comma 6, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
5-bis.  Qualsiasi provvedimento dirigenziale dell'Assessorato regionale della sanità che comporta oneri diretti o indiretti a carico del bilancio della Regione siciliana deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, se con oneri a carico del Fondo sanitario, deve essere vistato dal dirigente generale del dipartimento regionale Fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica, al fine dell'attestazione di compatibilità finanziaria.
5-ter.  Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche ai provvedimenti che vengono adottati dai direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere in attuazione delle previsioni di cui all'art. 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.".
Nota all'art. 1, comma 5:
L'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.", così dispone:
"Accordi contrattuali. - 1. Le regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, definiscono l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali e individuano i soggetti interessati, con specifico riferimento ai seguenti aspetti:
a)  individuazione delle responsabilità riservate alla regione e di quelle attribuite alle unità sanitarie locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella verifica del loro rispetto;
b)  indirizzi per la formulazione dei programmi di attività delle strutture interessate, con l'indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare, secondo le linee della programmazione regionale e nel rispetto delle priorità indicate dal Piano sanitario nazionale;
c)  determinazione del piano delle attività relative alle alte specialità e alla rete dei servizi di emergenza;
d)  criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura.
2.  In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, che indicano:
a)  gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi;
b)  il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza;
c)  i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica e organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale;
d)  il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1, lett. d);
e)  il debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che dovranno essere seguite per il controllo esterno della appropriatezza e della qualità della assistenza prestata e delle prestazioni rese, secondo quanto previsto dall'art. 8-octies.
2-bis.  Con decreto del Ministro della sanità e del Ministro della difesa, ai fini di cui al comma 2-ter, sono individuate le categorie destinatarie e le tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari.
2-ter.  Con decreto del Ministro della sanità e del Ministro della difesa, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuate, nel rispetto delle indicazioni degli strumenti di programmazione regionale e tenendo conto della localizzazione e della disponibilità di risorse delle altre strutture sanitarie pubbliche esistenti, le strutture sanitarie militari accreditabili, nonché le specifiche categorie destinatarie e le prestazioni ai fini della stipula degli accordi contrattuali previsti dal presente articolo. Gli accordi contrattuali sono stipulati tra le predette strutture sanitarie militari e le regioni nel rispetto della reciproca autonomia.".
Nota all'art. 1, comma 7:
Il comma 4 dell'art. 3 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, recante "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria.", così dispone:
"Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera prevista dall'art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, le regioni adottano lo standard di dotazione media di 5 posti letto per mille abitanti di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie. Gli esuberi di personale risultanti dalla ristrutturazione sono prioritariamente riassorbiti nell'ambito delle strutture realizzate in sede di riconversione di quelle dismesse, per assicurare la sostituzione del personale cessato dal servizio nell'ambito della stessa azienda e per realizzare servizi medici ed infermieristici domiciliari per malati cronici e terminali. Per le ulteriori eccedenze di personale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.".
Nota all'art. 1, comma 9:
Il comma 4 dell'art. 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", così dispone:
"4.  I disavanzi di amministrazione dell'esercizio finanziario 2001 e le eventuali perdite che si verifichino a partire dall'anno 2002, sono ripianati mediante apposito piano, proposto dall'azienda sanitaria e da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato regionale della sanità.".
Nota all'art. 2, comma 2:
I commi 1 e 2 dell'art. 18 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, recante "Provvedimenti urgenti in materia finanziaria.", così, rispettivamente, dispongono:
"1.  In conformità a quanto disposto dall'art. 4, comma 118, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è corrisposto, nell'anno 2004, al concessionario regionale della riscossione un importo di euro 46.682.133, quale remunerazione per il servizio svolto, in luogo dell'aggio di cui all'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'aggio di cui all'art. 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Resta fermo l'aggio a carico del debitore, previsto dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
2.  Con provvedimento del dirigente generale del dipartimento finanze e credito dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, da emanare entro il 30 luglio 2004, l'importo di cui al comma 1, è ripartito tra i 9 ambiti territoriali della Sicilia, secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia.".
Nota all'art. 4, commi 1, 2 e 3:
L'art. 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002." per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:
"Comitato regionale comunicazioni. - 1. Al fine di razionalizzare gli interventi nel settore delle comunicazioni conseguendo, altresì, risparmi di spesa, è istituito con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, il Comitato regionale per le comunicazioni, in attuazione dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, composto da 5 membri, di cui 2 designati dal Presidente della Regione, 2 dal Presidente dell'Assemblea regionale ed uno dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
2.  I componenti durano in carica 5 anni, non sono confermabili, devono essere in possesso dei requisiti fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e non incorrere nelle cause di incompatibilità individuate dalla medesima Autorità. Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente ed adotta il proprio regolamento di organizzazione.
3.  Il Comitato svolge tutte le funzioni del soppresso Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, previste dalla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 12, nonché le competenze attribuite ai Comitati regionali per le comunicazioni dalla normativa vigente e quelle delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni anche mediante la stipula di una convenzione sottoscritta dal Presidente dell'Autorità, dal Segretario generale della Regione siciliana, dal Segretario generale dell'Assemblea regionale siciliana e dal Presidente del Comitato, nella quale sono specificate le funzioni delegate nonché le risorse assegnate dall'Autorità per provvedere al loro esercizio, anche sulla base dei contenuti del protocollo d'intesa sulla piena attuazione della legge 7 giugno 2000, n. 150.
3- bis.  Entro il 30 settembre di ogni anno, il Comitato presenta al Presidente della Regione, per la relativa approvazione, ed all'Autorità, per la parte relativa alle funzioni ad essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario per l'esercizio delle funzioni medesime.
3-ter.  Entro il 31 marzo di ogni anno, il Comitato presenta al Presidente della Regione, al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana ed all'Autorità, per quanto riguarda le funzioni dalla stessa delegate, una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, ivi compreso il settore radiotelevisivo ed editoriale, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, con il relativo rendiconto della gestione. Il Comitato, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Presidente della Regione, al Presidente dell'Assemblea regionale ed all'Autorità una relazione conoscitiva sulla diffusione e l'accesso dei cittadini siciliani alla stampa quotidiana e periodica di larga diffusione con un'analisi comparativa con le altre regioni italiane e con l'indicazione di proposte e misure per superare il divario tra la Sicilia e la media nazionale nella diffusione di giornali quotidiani e periodici.
3-quater. Il Comitato rende pubblici attraverso gli opportuni strumenti informativi e d'intesa con il Presidente della Regione, il programma di attività e la relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sull'attività svolta nell'anno precedente.
4.  Il compenso per i componenti del Comitato viene determinato dal Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale.
5.  Il Comitato si avvale per il suo funzionamento di una segreteria, la cui dotazione di personale dei ruoli dell'amministrazione regionale, non superiore a 30 unità, viene individuata dal Presidente della Regione.
5-bis.  Per lo svolgimento delle funzioni proprie e di quelle delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Comitato può avvalersi dell'Ispettorato del Ministero delle comunicazioni competente per territorio, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con modifiche dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, ed operare in raccordo con tutti gli organi periferici dell'Amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi della normativa vigente. Il Comitato, entro i limiti delle risorse assegnate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a valere sulle medesime, per provvedere all'esercizio delle funzioni dalla stessa delegate, può avvalersi dell'apporto, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, di soggetti ed organismi pubblici o privati abilitati di riconosciuta indipendenza, competenza e professionalità nel campo delle telecomunicazioni, della radiotelevisione e dell'editoria su carta o elettronica.
6.  L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo viene valutato in 80 migliaia di euro annue a decorrere dall'esercizio finanziario 2002.
7.  E' abrogata la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 12.".
Nota all'art. 5, comma 4:
Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, recante "Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari.", così dispone:
"L'elargizione di cui alla presente legge è corrisposta secondo il seguente ordine:
a)  coniuge, o convivente more uxorio, superstite e figli se a carico;
b)  figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
c)  genitori;
d)  fratelli e sorelle se a carico delle vittime.".
Note all'art. 9, comma 1:
-  La legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44, reca "Promozione della fondazione Federico II" ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana 14 dicembre 1996, n. 62.
-  L'art. 15 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, recante "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico.", così dispone:
"Agenzia per le politiche mediterranee. - 1. E' istituita l'Agenzia per le politiche mediterranee.
2.  L'Agenzia, operando in raccordo con gli uffici istituiti presso la Presidenza della Regione in materia di partenariato euromediterraneo ed insularità, di cooperazione decentrata allo sviluppo e di relazioni diplomatiche ed internazionali, svolge i seguenti compiti:
a)  divulgazione delle opportunità offerte dalle politiche dello Stato, dell'Unione europea e delle altre istituzioni internazionali nei Paesi del Mediterraneo e sensibilizzazione del tessuto imprenditoriale regionale in relazione all'accesso alle forme di finanziamento ed alle opportunità economiche ad esse connesse;
b)  prestazione di consulenza ad enti pubblici e privati nella realizzazione di progetti da finanziare da parte dello Stato, dell'Unione europea e delle altre istituzioni internazionali;
c)  gestione della programmazione per i progetti formulati da imprese operanti in Sicilia;
d)  realizzazione di iniziative per il rafforzamento, nell'area euromediterranea, del dialogo tra le culture e le civiltà, la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali, dei diritti umani e di cittadinanza, in cooperazione con altre istituzioni similari anche private, incluse le Case Sicilia istituite con l'art. 89 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2. A tal fine viene costituito, in seno all'Agenzia, un apposito dipartimento, che presenta al consiglio di amministrazione dell'Agenzia una relazione semestrale sull'attività svolta e sulle eventuali iniziative da realizzare;
e)  prestazione di attività di consulenza in favore della Giunta regionale e dell'Assemblea regionale siciliana;
f)  svolgimento di attività di ricerca sulle questioni giuridiche, economiche e sociali rilevanti per le politiche mediterranee.
3.  Per la realizzazione delle proprie finalità, l'Agenzia può stipulare convenzioni con enti, istituti ed organismi specializzati, pubblici e privati.
4.  L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico. Ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.
5.  L'attività dell'Agenzia si svolge nell'ambito delle direttive generali emanate dal Presidente della Regione. Il consiglio di amministrazione predispone, all'inizio di ciascun triennio, un programma pluriennale di massima e formula, entro il 30 settembre di ciascun anno, il programma annuale e, entro il 30 aprile, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. I programmi e la relazione sono approvati dal Presidente della Regione.
6.  Gli enti sottoposti a controllo della Regione e gli enti locali possono avvalersi dell'assistenza dell'Agenzia ai fini della realizzazione di iniziative di rilevanza mediterranea.
7.  Sono organi dell'Agenzia:
a)  il presidente;
b)  il consiglio di amministrazione;
c)  il direttore;
d)  il collegio dei revisori.
8.  Il presidente dell'Agenzia è nominato dal Presidente della Regione e resta in carica 3 anni. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede il consiglio di amministrazione. Il presidente è scelto tra:
a)  gli appartenenti alla carriera diplomatica, anche in quiescenza, che ricoprano o abbiano ricoperto un grado non inferiore a quello di consigliere di ambasciata;
b)  i professori ordinari, anche in quiescenza, presso le università italiane statali e non statali, nelle discipline del diritto internazionale, diritto comunitario, diritto commerciale, statistica, economia internazionale, organizzazione internazionale e discipline affini;
c)  le personalità che hanno maturato consolidata esperienza nell'area mediterranea, con specifico riferimento alla promozione e/o alla realizzazione di attività culturali, economiche e politico-sociali. Nella suddetta categoria vanno compresi coloro i quali ricoprono o abbiano ricoperto la carica di deputato nazionale, regionale o di senatore della Repubblica.
9.  Il consiglio di amministrazione è l'organo preposto all'amministrazione dell'Agenzia, può delegare funzioni a taluno dei suoi componenti e può nominare consulenti fissandone il compenso. Esso è composto dal presidente e da 6 membri, di cui 3 nominati dal Presidente della Regione e 3 dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Del consiglio di amministrazione fanno parte, altresì, quali componenti di diritto, il direttore dell'Agenzia e il direttore del dipartimento di cui al comma 13. Il consiglio di amministrazione resta in carica 3 anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta. Non possono ricoprire la carica di componente del consiglio di amministrazione soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o incarichi di amministrazione attiva presso enti regionali o enti sottoposti a vigilanza e tutela della Regione.
10.  Il direttore dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione fra soggetti di comprovata esperienza e professionalità nel campo giuridico ed economico. Il direttore dell'Agenzia sovrintende al personale ed al funzionamento degli uffici. Cura delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti approvati dal consiglio. Il direttore resta in carica 3 anni e l'incarico è rinnovabile.
11.  Il collegio dei revisori è composto da 3 membri effettivi, compreso il presidente, e da 3 supplenti. Il presidente del collegio è nominato dal Presidente della Regione; i componenti, compresi quelli supplenti, sono nominati dal Presidente della Regione di concerto con il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Sia il presidente che i componenti sono scelti tra gli iscritti all'apposito registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il collegio dei revisori verifica la contabilità e trasmette ogni anno al Presidente della Regione ed al Presidente dell'Assemblea, allegata al conto consuntivo, una relazione concernente la gestione contabile dell'Agenzia.
12.  Il Presidente della Regione, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare del compenso spettante al presidente, ai componenti il consiglio di amministrazione, al direttore dell'Agenzia ed ai revisori dei conti.
13.  La dotazione organica del personale dipendente dell'Agenzia è fissata con decreto del Presidente della Regione ed è individuata tra il personale in servizio presso l'Amministrazione regionale. Alla nomina del direttore responsabile del dipartimento per il dialogo delle culture e la salvaguardia dei diritti umani, di cui al comma 2, lett. d), provvede il consiglio di amministrazione, che lo sceglie tra i dirigenti della Regione aventi i requisiti per la nomina a dirigente generale regionale. Con proprio provvedimento il Presidente della Regione determina il trattamento economico spettante al direttore del dipartimento ed al personale con qualifica dirigenziale assegnato al dipartimento medesimo e alla Agenzia.
14.  L'Agenzia si avvale dei locali individuati ed assegnati gratuitamente dalla Presidenza della Regione.
15.  L'Agenzia stabilisce con propri provvedimenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria. Tali provvedimenti sono soggetti al controllo preventivo di legittimità del Presidente della Regione, da esercitarsi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento degli stessi. I poteri generali di vigilanza sull'Agenzia sono riservati al Presidente della Regione.
16.  Per le finalità del presente articolo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 100 migliaia di euro (UPB 1.1.1.3.99, capitolo 100341).
17.  A decorrere dall'esercizio finanziario 2004, gli oneri di cui al presente articolo sono determinati ai sensi della lett. g), dell'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.".
Nota all'art. 10, comma 1:
L'art. 32 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, recante "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Norme in materia di consorzi fidi. - 1. Le disposizioni di cui alla lett. c), del comma 1 dell'art. 72 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in conformità a quanto previsto dalla lett. a), del comma 1 dell'art. 16 della medesima legge, si interpretano nel senso che i consorzi fidi operanti in tutti i settori e gli istituti di credito determinano liberamente il tasso da applicare ai crediti a breve, a medio e a lungo termine. Il contributo regionale in conto interessi, corrisposto per il tramite dei consorzi fidi, è pari al 60 per cento del tasso di riferimento determinato per ciascun settore dalla Commissione europea, maggiorato di 3 punti per i crediti a breve termine e per il credito di esercizio e di 2 punti per i crediti a medio e lungo termine, anche quando il tasso concordato sia maggiore. In quest'ultimo caso il contributo del 60 per cento è calcolato in relazione al predetto tasso determinato dalla Commissione europea con le maggiorazioni previste. Il contributo corrisposto dai consorzi fidi è concesso anche nel caso in cui le operazioni di credito siano assistite da garanzie poste a carico di altri fondi, costituiti presso i consorzi fidi medesimi, alimentati da sovvenzioni pubbliche. Per le operazioni di credito a breve termine e di esercizio e per quelle a medio e lungo termine finalizzate ad investimenti, in favore delle piccole e medie imprese commerciali ed artigianali non è posto alcun limite quanto alla durata e alle modalità di utilizzo.
2.  All'art. 94 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al comma 4, primo periodo, dopo le parole "trenta aziende associate" sono aggiunte le parole "ovvero di cento aziende associate per i consorzi costituiti dopo il 30 giugno 2003";
b)  dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4-bis. In caso di accorpamento tra consorzi fidi costituiti alla data del 30 giugno 2003, anche appartenenti ai diversi settori produttivi, l'integrazione regionale al fondo rischi viene erogata in misura pari alla somma degli importi spettanti a ciascun consorzio fidi".
3.  Il comma 5 dell'art. 95 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito con il seguente:
"5.  L'Amministrazione regionale è autorizzata a versare ai consorzi fidi di primo grado un contributo annuale erogato nella misura del 2% dei finanziamenti garantiti in essere al 31 dicembre, al netto dei rientri, diretto alla costituzione di un apposito fondo che può essere utilizzato dai consorzi stessi per reintegrare prelevamenti, anche a titolo provvisorio, effettuati sui propri fondi di garanzia da parte degli istituti di credito convenzionati, per qualsivoglia finanziamento per cui il consorzio abbia prestato garanzia. La garanzia concessa alle imprese a carico del fondo di cui al presente comma non può superare i massimali previsti dalla Comunità europea per gli aiuti 'de minimis' per ciascuna impresa consorziata. Ai fini della quantificazione del beneficio finale per l'impresa il valore della garanzia è calcolato secondo i criteri fissati dalla normativa vigente per i fondi di garanzia statali in conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia.".
4.  All'art. 97 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  alla lett. a), del comma 2, aggiungere il seguente periodo "e, nel caso di consorzi misti di cui ai commi successivi, di un rappresentante dell'Assessorato competente in ragione della prevalenza del numero delle imprese associate dei diversi settori produttivi";
b)  alla lett. d), del comma 2, dopo le parole "di quanto residuo" aggiungere le parole "dell'integrazione regionale";
c)  sono aggiunti i seguenti commi:
"5.  Per i consorzi misti di cui al comma 4, lo statuto è approvato dall'Assessore regionale competente in ragione della prevalenza del numero delle imprese associate dei diversi settori produttivi, previo parere degli altri Assessorati interessati. Trascorsi 60 giorni dalla richiesta presentata dal consorzio il parere si intende favorevolmente reso. Analogamente nel caso in cui un consorzio estenda la sua attività ad altri settori produttivi, le necessarie modifiche statutarie sono autorizzate dall'Assessore regionale che ha provveduto all'approvazione dello statuto, previo parere degli altri Assessorati interessati e nel rispetto dello stesso termine, decorso il quale si forma il silenzio assenso.
6.  I consorzi fidi che procedono a operazioni di accorpamento continuano ad operare con gli Assessorati competenti sulla base degli statuti approvati, anche nel caso in cui siano necessarie modifiche statutarie ovvero un nuovo statuto, nelle more della loro approvazione.".
5.  Il comma 2, dell'art. 5 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.
6.  I consorzi fidi, costituiti sia sotto forma di consorzi che di cooperative, anche se non aderenti a consorzi di secondo grado, sono autorizzati a concedere garanzie su finanziamenti il cui importo unitario non superi E 1.549.370, purché abbiano volume di attività finanziaria pari o superiore a 51 milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a 2.600.000 euro.
7.  Qualora i Confidi intendono concedere garanzie oltre l'importo massimo assistito da agevolazioni regionali, provvedono, per la parte eccedente, mediante separati fondi rischi costituiti senza il concorso regionale.
8.  Per la prestazione di garanzie alle piccole e medie imprese associate operanti anche al di fuori del territorio regionale, i Confidi costituiscono appositi fondi rischi senza l'intervento delle agevolazioni regionali.".
Nota all'art. 11, comma 1:
L'art. 77 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modificazioni, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.", così dispone:
"Destinazione saldi liquidazione enti economici. - 1. Le risorse derivanti dai saldi attivi dei bilanci finali di liquidazione dell'Ente minerario siciliano (E.M.S.), dell'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.) e l'Azienda asfalti siciliani (AZ.A.SI.) sono versate in entrata al bilancio della Regione siciliana per essere destinate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione attività produttive dell'Assemblea regionale siciliana, a spese di investimento secondo le modalità ed i tempi indicati al comma 2.
2.  Le spese di investimento di cui al comma 1, sono destinate, a decorrere dall'anno 2004 e stanziate nel bilancio dello stesso anno, alla realizzazione di opere infrastrutturali ed interventi a sostegno dello sviluppo produttivo esclusivamente nei territori delle province in cui ricadono gli stabilimenti dismessi dei 3 enti suindicati e delle società partecipate dei medesimi enti.".
Nota all'art. 12, comma 1:
L'art. 93 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Agevolazioni su operazioni creditizie. - 1. Gli Assessorati regionali competenti possono affidare in regime di convenzione la gestione delle agevolazioni su operazioni creditizie nell'ambito dei regimi di aiuto previsti dalla presente legge ai consorzi fidi, costituiti sia sotto forma di consorzi che di cooperative, anche se non aderenti a consorzi di secondo grado, che abbiano volume di attività finanziaria pari o superiore a 51 milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a 2.600.000 euro. Nella convenzione vengono disciplinati i compiti dei consorzi, le modalità di gestione e le obbligazioni dagli stessi assunte nei confronti dell'Amministrazione regionale e le obbligazioni pecuniarie assunte dalla Regione per i servizi resi dai consorzi fidi per conto della Regione stessa. Ai fini di cui al presente comma ciascun assessorato competente adotta una convenzione tipo.
2.  L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e l'Assessorato regionale dell'industria procedono annualmente all'erogazione delle somme, anche mediante anticipazioni, sulla base delle dotazioni stanziate per tali finalità nel bilancio della Regione in favore dei legali rappresentanti dei consorzi di garanzia fidi di rispettiva competenza.
3.  Gli oneri di convenzione di cui al comma 1, sono posti a carico degli stanziamenti di bilancio per i singoli regimi di aiuto.
4.  In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e comunque non oltre il 30 giugno 2002, l'Amministrazione regionale può affidare i compiti ivi previsti anche a consorzi fidi che non aderiscano a consorzi di secondo grado.".
Note all'art. 12, commi 2, 3 e 4:
L'art. 99 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese." per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:
"Consorzi fidi per l'agricoltura e la pesca. - 1. La Regione promuove lo sviluppo di consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, al fine di agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese agricole e della pesca singole o associate.
2.  Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessorato regionale competente può concedere ai consorzi fidi le seguenti agevolazioni:
a)  contributi per costituire o integrare i fondi rischi destinati all'attività di prestazione di garanzie per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari, alle imprese associate nonché alle imprese non associate che si assumano l'onere delle spese amministrative inerenti alla fornitura della garanzia;
b)  contributi per l'attività d'informazione, consulenza, assistenza alle imprese agricole singole o associate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché per la prestazione di servizi volti al miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese.
3.  I contributi di cui al comma 2, lett. a), sono concessi ai consorzi fidi che ne facciano richiesta e non possono essere di importo superiore all'ammontare complessivamente sottoscritto dai soci e da enti sostenitori dei consorzi medesimi.
4.  I contributi di cui al comma 2, lett. b), sono concessi ai consorzi fidi che ne facciano richiesta per un importo non superiore a 100.000 euro per beneficiario per un periodo di 3 anni e per una misura massima del 90% delle spese ammissibili. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto si considera beneficiario la persona che fruisce dei servizi.
5.  Nel rispetto delle finalità delle misure di aiuto di cui al presente articolo, l'Assessorato competente definisce nelle schede tecniche di accompagnamento al testo e nelle fasi successive del procedimento di controllo comunitario gli elementi integrativi necessari richiesti dalla Commissione europea ai fini dell'ottenimento della dichiarazione di compatibilità comunitaria, ai sensi degli art. 87 e 88 del Trattato CE e delle relative raccomandazioni e disposizioni comunitarie attuative in materia di notifica.
5-bis.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di euro 20 milioni.".
Note all'art. 12, commi 5 e 6:
L'art. 110 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Elicicoltura. - 1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere aiuti agli investimenti per l'impianto e l'ampliamento degli allevamenti di chiocciole nonché per la loro trasformazione e commercializzazione. L'aiuto è concesso alle piccole e medie imprese, costituite in forma singola o associata nella misura del 40 per cento delle spese ammissibili a finanziamento, elevabile al 50 per cento nelle zone svantaggiate e per investimenti fino a 500.000 di euro per azienda singola e a 1.500.000 di euro per azienda associata.
2.  Sono ammessi a finanziamento:
a)  l'acquisto, la costruzione o ristrutturazione di locali, compresa la costruzione di recinzioni, adibiti all'allevamento delle chiocciole nonché alla loro trasformazione e commercializzazione;
b)  la ricerca idrica e la realizzazione di impianti di irrigazione.
3.  I regimi di aiuto previsti dal presente articolo sono comunicati alla Commissione europea ai sensi dell'art. 4 del regolamento CE n. 26 del 4 aprile 1962.
3-bis.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 3 milioni di euro.".
Note all'art. 12, comma 7:
L'art. 126 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Promozione prodotti agroalimentari. - 1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste svolge attività promozionali per i prodotti agroalimentari in ambito regionale, nazionale ed internazionale, al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia agricola favorendo lo sbocco delle produzioni regionali sui mercati. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste svolge altresì indagini quantitative e qualitative di mercato e di marketing sui mercati nazionali ed esteri.
2.  L'attività promozionale è attuata attraverso un programma che prevede:
a)  la partecipazione a rassegne fieristiche nazionali ed estere;
b)  iniziative nei diversi circuiti distributivi;
c)  attività di comunicazione relativamente ai prodotti di qualità;
d)  missioni commerciali in Sicilia di operatori italiani ed esteri.
3.  L'attività promozionale di cui al comma 2, lett. a) e d), è a totale carico dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed è realizzata direttamente dallo stesso. L'attività promozionale di cui al comma 2, lett. b) e c), è realizzata dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste in compartecipazione con i soggetti beneficiari fino a un massimo del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili al finanziamento.
4.  Soggetti beneficiari delle attività previste al comma 2, sono le imprese agroalimentari, singole e associate, di produzione, trasformazione e commercializzazione, che operano nel territorio regionale.
5.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dai precedenti commi, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 56 miliardi.
6.  L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste promuove altresì iniziative volte alla valorizzazione dei prodotti agricoli del territorio mediante un contributo per la realizzazione di manifestazioni promozionali che si inquadrino in un ambito di politica di sviluppo rurale finalizzata a rafforzare la competitività delle aree rurali e allo sviluppo dell'economia locale. Le manifestazioni sono classificate secondo la loro rilevanza internazionale, nazionale e locale in 3 fasce in relazione alle quali viene commisurato il seguente contributo, da erogare agli enti locali:
a)  prima fascia, fino a un massimo di lire 100 milioni;
b)  seconda fascia, fino a un massimo di lire 50 milioni;
c)  terza fascia, fino a un massimo di lire 20 milioni.
7.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal comma 6, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 10 miliardi.".
Nota all'art. 12, comma 8:
L'art. 124 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Contributi in favore delle associazioni di produttori riconosciute e dei gruppi di produttori agrumicoli e ortofrutticoli in prericonoscimento. - 1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi di avviamento in favore delle associazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento CE n. 1035/72, nel rispetto delle disposizioni del regolamento CE n. 2200/96.
2.  L'importo massimo di tali contributi, in conformità all'art. 14 del Regolamento CE n. 1035/72, è pari, rispettivamente per il primo, il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto anno, al 5, al 5 per cento, al 4 per cento, al 3 per cento e al 2 per cento del valore della produzione commercializzata coperta dall'azione dell'organizzazione di produttori. L'importo dell'aiuto non può in ogni caso superare le spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo dell'organizzazione. Non possono essere concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno, né dopo sette anni dal riconoscimento.
3.  L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere ai gruppi di produttori che hanno presentato un piano di riconoscimento ai sensi dell'art. 14 del regolamento CE n. 2200/96 aiuti per la costituzione e l'avviamento da erogarsi nei 5 anni successivi alla data di prericonoscimento e comunque non oltre il settimo anno. L'aiuto è concesso a copertura delle spese di costituzione e avviamento in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento CE n. 20/98 e comunque entro i seguenti massimali:
a)  fino a 100.000 euro per anno, per il primo e secondo anno;
b)  fino a 80.000 euro, per il terzo anno;
c)  fino a 60.000 euro, per il quarto anno;
d)  fino a 50.000 euro, per il quinto anno.
4.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006, le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 7 miliardi.".
Nota all'art. 12, comma 9:
L'art. 195 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Organismi di cooperazione internazionale. - 1. La Regione siciliana promuove e sostiene gli organismi di cooperazione internazionale tesi a favorire lo sviluppo del partenariato euro-mediterraneo e, in particolare, considera strumento decisivo dello sviluppo dei rapporti politici, istituzionali, economici e culturali, il Comitato permanente dei rappresentanti degli enti locali dell'area euro-mediterranea.
2.  Ai fini di cui al comma 1, la Regione accoglie positivamente la decisione dei rappresentanti delle autonomie locali dei 27 Paesi dell'area euro-mediterranea partecipanti alla riunione di Barcellona del 27-28 novembre 1995, di fissare a Palermo la sede del Comitato permanente.
3.  Al fine di dare impulso ed assicurare il coordinamento delle attività del Comitato permanente di cui al comma 1, e di fornire le funzioni di supporto al medesimo, la Regione si avvale del Comitato permanente di partenariato dei poteri locali e regionali (COPPEM) che istituisce appositamente una struttura amministrativa ed una tecnico-scientifica e del Centro per l'internazionalizzazione dell'impresa e la promozione della piccola e media impresa nello spazio euro-mediterraneo di Palermo.
4.  Per l'adesione della Regione alla federazione regionale siciliana dell'AICCRE è autorizzata l'erogazione della quota associativa annuale.
5.  Per lo svolgimento delle funzioni assegnate ai sensi del comma 3, la Presidenza della Regione trasferisce annualmente al Comitato permanente di partenariato dei poteri locali e regionali (COPPEM) una somma di lire 300 milioni.
5-bis.  Alla copertura delle spese di gestione del Centro per l'internazionalizzazione dell'impresa e la promozione della piccola e media impresa nello spazio euro-mediterraneo di Palermo si provvede mediante la corresponsione dei contributi previsti a carico dell'UPB 8.2.1.3.99, capitolo 344116 del bilancio della Regione.
6.  La Presidenza della Regione dispone il distacco di 3 dipendenti, di cui almeno 1 con qualifica dirigenziale, presso il Comitato medesimo.
7.  Per la posizione giuridica ed economica del personale distaccato si applicano le disposizioni contenute nel comma 2, dell'art. 35-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con la legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modifiche ed integrazioni.
8.  All'onere derivante dal comma 5, del presente articolo si provvede, per l'anno in corso, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 - accantonamento 1018 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000, e per quanto riguarda il comma 4, del presente articolo con parte delle disponibilità di cui al capitolo 10616 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.
9.  Per gli anni successivi si provvederà ai sensi del l'articolo 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.".
Nota all'art. 13, comma 1:
L'art. 9 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65, recante "Norme per la tutela e l'incentivazione dell'apicoltura e della bachicoltura." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Tutela dei prodotti. - 1. Per il controllo merceologico e la tutela qualitativa dei prodotti delle api l'Istituto zooprofilattico attua in collaborazione con le associazioni dei produttori i controlli previsti dalle vigenti leggi.
2.  Per le finalità di cui al comma 1, nonché per fornire consulenza a chi intende intraprendere l'attività di apicoltore, è istituito, presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste l'elenco regionale degli esperti apistici. In tale elenco può essere inserito, a richiesta, il personale con laurea che ha ottenuto la qualifica dopo aver frequentato con profitto il corso per esperto apistico presso l'Istituto nazionale di apicoltura di Bologna ovvero dopo avere frequentato con profitto un corso di apicoltura della durata di almeno 600 ore, organizzato in collaborazione con un istituto universitario.".
Nota all'art. 15, comma 1:
L'art. 10 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, recante "Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato siciliano." Per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Nelle more del riordinamento degli enti locali e della istituzione dei liberi consorzi, presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione è istituita una commissione provinciale per l'artigianato.
La commissione, composta da dieci membri, è costituita:
a)  da sei titolari di imprese artigiane, iscritti all'albo provinciale di competenza da almeno tre anni, nominati secondo i criteri fissati dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, e designati dalle associazioni di categoria provinciali operanti da almeno tre anni ed aderenti ad associazioni di categoria a struttura nazionale, firmatarie di contratti nazionali di lavoro, rappresentate al CNEL, sentito il parere della Commissione regionale per l'artigianato;
b)  da quattro esperti, nominati secondo i criteri fissati dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, e designati dalle associazioni di categoria provinciali operanti da almeno tre anni ed aderenti ad associazioni di categoria a struttura nazionale, firmatarie di contratti nazionali di lavoro, rappresentate al CNEL.
La commissione è integrata da un rappresentante dell'INPS e da un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro, con voto consultivo.
La commissione provinciale per l'artigianato, costituita con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, dura in carica 5 anni.
Essa elegge il proprio presidente ed il vicepresidente, scegliendoli tra i membri di cui alla precedente lett. a).".
Nota all'art. 16, comma 1:
L'art. 2 della legge regionale 24 dicembre 1997, n. 46, recante "Norme per il recupero ed il completamento delle aree artigianali attrezzate realizzate a cura della SIRAP S.p.A. e interpretazione autentica dell'art. 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29. Disposizioni in materia di agricoltura e foreste, trasporti, lavori pubblici, turismo e personale dell'Amministrazione regionale e delle Camere di commercio.", così dispone:
"1.  Completate le operazioni di cui all'art. 1, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato, fino alla concorrenza delle somme disponibili sui finanziamenti originariamente concessi, a provvedere al pagamento dei crediti vantati da:
a)  liberi professionisti per competenze tecniche relative alla progettazione delle opere principali e di quelle incluse in successive perizie debitamente approvate in linea tecnica ai sensi della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;
b)  liberi professionisti per le competenze relative alla direzione e contabilità e a quelle di ingegnere capo per i lavori eseguiti non in difformità a previsioni progettuali debitamente approvate in linea tecnica ai sensi della legge regionale n. 21/1985 e successive modifiche ed integrazioni;
c)  imprese esecutrici in ragione di lavori debitamente contabilizzati e dichiarati collaudabili ovvero rientranti tra quelli indicati agli artt. 102, comma 1, lett. b) e c), e 103 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350;
d)  proprietari od altri aventi titolo per indennità di espropriazione degli immobili su cui insistono le opere.
2.  Nel caso di insufficienza delle somme di cui al comma 1, i pagamenti dei crediti sono proporzionalmente ridotti con espressa rinuncia ad ogni altra pretesa da parte dei creditori.".
Nota all'art. 18, comma 1:
L'art. 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004.", così dispone:
"Assegnazioni in favore degli enti locali per il triennio 2004-2006. - 1. Per il triennio 2004-2006 le assegnazioni annuali in favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono determinate in 808.000 migliaia di euro e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, per una quota pari almeno al 5,5 per cento con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata nella Conferenza Regione-Autonomie locali, a spese di investimento.
2.  All'art. 64, comma 5, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le parole "a decorrere dall'esercizio 2005", sono sostituite con le parole "per gli esercizi finanziari 2005 e 2006" e dopo le parole "legge regionale 26 marzo 2002, n. 2", sono aggiunte le parole "e sono destinate, per una quota pari almeno al 5,5 per cento con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata nella Conferenza Regione-Autonomie locali, a spese di investimento".
3.  Per il biennio 2004-2005, le assegnazioni annuali in favore dei comuni e delle province, destinate a spese di investimento, sono finanziate con le assegnazioni di cui all'art. 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
4.  Nell'ambito delle assegnazioni annuali ai comuni ed alle province, al fine di perseguire gli obiettivi di finanza pubblica regionale, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di approvazione del bilancio della Regione per l'anno di riferimento, con decreto a firma congiunta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali e dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sono definiti analiticamente i singoli aggregati economici ed i relativi tetti di spesa.
5.  Per il triennio 2004-2006, si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.
6.  Per il triennio 2004-2006, continua ad applicarsi la disposizione di cui al comma 15 dell'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.
7.  A valere sulle assegnazioni in favore degli enti locali e limitatamente al 2004, in favore dei comuni che in applicazione dell'art. 1, comma 86, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, deliberano agevolazioni su tributi di loro competenza in favore degli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggano per oltre 6 mesi, è disposto un contributo straordinario da parte della Regione commisurato fino al 100% della diminuzione delle entrate subite dai singoli comuni.
8.  Una quota del 2,5 per cento delle somme assegnate annualmente ai comuni ai sensi dell'art. 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è destinata ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.".
Nota all'art. 18, comma 2:
Il comma 2 dell'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", così dispone:
"2. L'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la conferenza Regione - autonomie locali, con proprio provvedimento antecedente alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, da emanarsi di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, determina una variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, delle assegnazioni medesime, in relazione ad indicatori che fanno riferimento ed incentivano lo sforzo tariffario e fiscale, la capacità di riscossione e la propensione agli investimenti dimostrati dagli stessi enti locali nell'anno precedente, tenuto conto del rapporto tra il numero dei dipendenti degli enti locali stessi e l'ammontare delle spese correnti."
Note all'art. 19, comma 1:
-  L'art. 5 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14, recante "Disciplina del referendum ai sensi dell'articolo 17-bis dello Statuto della Regione.", così dispone:
"Iniziativa popolare. - 1. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere la richiesta, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a cinque, si presentano muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Sicilia, al segretario della Commissione, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.
2.  A cura della Commissione, di ciascuna iniziativa è dato immediato annuncio nella Gazzetta Ufficiale della Regione, pubblicata se necessario in edizione straordinaria, in cui vengono riportate le indicazioni prescritte dall'articolo 3.
3.  Per la raccolta delle firme sono usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali contiene all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del referendum, con le indicazioni prescritte dall'articolo 3.
4.  Successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione, i fogli sono presentati a cura dei promotori, o di qualsiasi elettore, che appongono ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituiscono ai presentatori entro due giorni dalla presentazione.".
-  L'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.", così dispone:
"7. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno 500.000 elettori la richiesta prevista dall'articolo 4, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica o nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, alla cancelleria della Corte di cassazione, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.
Di ciascuna iniziativa è dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale del giorno successivo a cura dell'Ufficio stesso; in esso vengono riportate le indicazioni prescritte dall'articolo 4.
Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del referendum, con le indicazioni prescritte dal citato articolo 4.
Successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui al primo comma, i fogli previsti dal comma precedente devono essere presentati a cura dei promotori, o di qualsiasi elettore, alle segreterie comunali o alle cancellerie degli uffici giudiziari. Il funzionario preposto agli uffici suddetti appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione.".
Nota all'art. 21, comma 1:
L'art. 59 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, recante "Istituzione della Provincia regionale.", così dispone:
"Conferenza delle autonomie locali. E' istituita la conferenza regionale delle autonomie locali con sede presso l'Assemblea regionale siciliana.
Essa è costituita dai sindaci e dai vice - sindaci, dai presidenti dei gruppi consiliari dei comuni, dai presidenti, vicepresidenti e capigruppo consiliari delle province regionali.
La conferenza si riunisce ordinariamente ogni due anni ed in linea straordinaria per motivi urgenti e di particolare importanza generale.
La seduta ordinaria si tiene il 15 maggio di ogni biennio.
La conferenza è convocata dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, che la presiede.
La conferenza nella sua seduta biennale ordinaria discute sulla relazione presentata dal Presidente della Regione sullo stato della Regione e sulle linee di programmazione della spesa.
A conclusione è approvata una risoluzione di intenti e di proposte.
Alla conferenza partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di enti e amministratori locali.".
Nota all'art. 22, comma 1:
Il comma 3 dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.", così dispone:
"3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici."
Nota all'art. 24, comma 1:
L'art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326 così dispone:
"Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali. - 1. Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore è consentito, in conseguenza del condono di cui al presente articolo, il rilascio del titolo abilitativo edilizia in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente.
2.  La normativa è disposta nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale ai princìpi contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in conformità al titolo V della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte salve le competenze delle autonomie locali sul governo del territorio.
3.  Le condizioni, i limiti e le modalità del rilascio del predetto titolo abilitativo sono stabilite dal presente articolo e dalle normative regionali.
4.  Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce, d'intesa con le regioni interessate, il supporto alle amministrazioni comunali ai fini dell'applicazione della presente normativa e per il coordinamento con la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni, e con l'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modifiche e integrazioni.
6.  (abrogato).
7.  Al comma 1 dell' articolo 141, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei 1.000 abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro 18 mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti."
8.  All'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di 4 mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di 4 mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.".
9.  (abrogato).
10.  Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico è destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree comprese nel programma. Su tali aree, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma operativo di interventi e le relative modalità di attuazione.
11. (abrogato)
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mettere a disposizione l'importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un fondo di rotazione, denominato fondo per le demolizioni delle opere abusive, per la concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalità di cui all2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 41, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dall'autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del fondo, sono restituite al fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. In caso di mancato pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle modalità stabilite, il Ministro dell'interno provvede al reintegro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.
13. Le attività di monitoraggio e di raccolta delle informazioni relative al fenomeno dell'abusivismo edilizio di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fanno capo all'Osservatorio nazionale dell'abusivismo edilizio. Il Ministero collabora con le regioni al fine di costituire un sistema informativo nazionale necessario anche per la redazione della relazione al Parlamento di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono aggiornate le modalità di redazione, trasmissione, archiviazione e restituzione delle informazioni contenute nei rapporti di cui all'articolo 31, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per le suddette attività è destinata una somma di 0,2 milioni di euro per l'anno 2004 e di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
14. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio statale ad esclusione del demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché dei terreni gravati da diritti di uso civico, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale competente è subordinato al rilascio della disponibilità da parte dello Stato proprietario, per il tramite dell'Agenzia del demanio, rispettivamente, a cedere a titolo oneroso la proprietà dell'area appartenente al patrimonio disponibile dello Stato su cui insiste l'opera ovvero a garantire onerosamente il diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato.
15. La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la disponibilità dello Stato alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero il riconoscimento al diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato deve essere presentata, tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004, alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dell'attestazione del pagamento all'erario della somma dovuta a titolo di indennità per l'occupazione pregressa delle aree, determinata applicando i parametri di cui alla allegata tabella A, per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. A tale domanda deve essere allegata, in copia, la documentazione relativa all'illecito edilizio di cui ai commi 32 e 35. Entro il 30 aprile 2005, inoltre, deve essere allegata copia della denuncia in catasto dell'immobile e del relativo frazionamento.
16. La disponibilità alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato viene espressa dalla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31 maggio 2005. Resta ferma la necessità di assicurare, anche mediante specifiche clausole degli atti di vendita o dei provvedimenti di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera, il libero accesso al mare, con il conseguente diritto pubblico di passaggio.
17. Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la disponibilità alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato è subordinata al parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
18. Le procedure di vendita delle aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato devono essere perfezionate entro il 31 dicembre 2006, a cura della filiale dell'agenzia del demanio territorialmente competente previa presentazione da parte dell'interessato del titolo abilitativo edilizio in sanatoria rilasciato dall'ente locale competente, ovvero della documentazione attestante la presentazione della domanda, volta ad ottenere il rilascio del titolo edilizio in sanatoria sulla quale è intervenuto il silenzio assenso con l'attestazione dell'avvenuto pagamento della connessa oblazione, alle condizioni previste dal presente articolo.
19.  Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio disponibile è determinato applicando i parametri di cui alla tabella B allegata al presente decreto ed è corrisposto in due rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2005 e il 31 dicembre 2005.
19-bis. Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale competente, sono inalienabili per un periodo di cinque anni dalla data di perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle quali insistono le opere medesime.
20.  Il provvedimento formale di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera sulle aree del demanio dello Stato e del patrimonio indisponibile è rilasciato a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2006, previa presentazione della documentazione di cui al comma 18. Il diritto è riconosciuto per una durata massima di anni venti, a fronte di un canone commisurato ai valori di mercato.
21.  Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono rideterminati i canoni annui di cui all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
22.  Con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno 2004, sono assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2004. In caso di mancata adozione entro il predetto termine del 30 giugno 2004 del decreto di cui al primo periodo, i canoni per la concessione d'uso sono rideterminati, con effetto dal 1° gennaio 2004, nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342 del Ministro dei trasporti e della navigazione, rivalutate del 300%.
23. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del citato decreto del Ministro di cui al comma 22, relativo alla classificazione delle aree da parte delle regioni, in base alla valenza turistica delle stesse.
24. (abrogato).
25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi.
26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1:
a)  numeri da 1 a 3, nell'àmbito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'àmbito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
b)  numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio.
27.  Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:
a)  siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale o da terzi per suo conto;
b)  non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico, rispetto alle categorie previste per i comuni secondo quanto indicato dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003;
c)  non sia data la disponibilità di concessione onerosa dell'areda di proprietà dello Stato o degli enti pubblici territoriali, con le modalità e condizioni di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed al presente decreto;
d)  siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
e)  siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f)  fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e indipendentemente dall'approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 353 del 2000, il comune subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli effetti dell'esclusione dalla sanatoria è sufficiente l'acquisizione di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del Ministero dell'interno, che le aree interessate dall'abuso edilizio siano state, nell'ultimo decennio, percorse da uno o più incendi boschivi;
g)  siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché nei terreni gravati da diritti di uso civico.
28.  I termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate e decorrenti dalla data di entrata in vigore dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, ove non disposto diversamente, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e al predetto articolo 39.
29.  Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria degli abusi edilizi se interviene la sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.
30.  Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, può essere autorizzato, altresì, dal medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso. In tal caso non opera nei confronti dell'amministratore o del terzo acquirente il divieto di rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di cui al comma 29.
31.  Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.
32.  La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza, tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35.
33.  Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emanano norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e possono prevederne, tra l'altro, un incremento dell'oblazione fino al massimo del 10% della misura determinata nella tabella C allegata al presente decreto, ai fini dell'attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
34.  Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Con legge regionale gli oneri di concessione relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria possono essere incrementati fino al massimo del 100 per cento. Le amministrazioni comunali perimetrano gli insediamenti abusivi entro i quali gli oneri concessori sono determinati nella misura dei costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie, nonché per gli interventi di riqualificazione igienico-sanitaria e ambientale attuati dagli enti locali. Coloro che in proprio o in forme consortili, nell'ambito delle zone perimetrate, intendano eseguire in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono detrarre dall'importo complessivo quanto già versato, a titolo di anticipazione degli oneri concessori, di cui alla tabella D allegata al presente decreto. Con legge regionale, ai sensi dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal presente articolo, sono disciplinate le relative modalità di attuazione.
35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a)  dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo;
b)  qualora l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite;
c)  ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.
36.  La presentazione nei termini della domanda di definizione dell'illecito edilizio, l'oblazione interamente corrisposta nonché il decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto pagamento, producono gli effetti di cui all'articolo 38, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Trascorso il suddetto periodo di trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso spettante.
37.  Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché, ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, entro il 30 giugno 2005, nonché il decorso del termine di 24 mesi da tale data senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni richiamate all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
38.  La misura dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, nonché le relative modalità di versamento, sono disciplinate nell'allegato 1 al presente decreto.
39.  Ai fini della determinazione dell'oblazione non si applica quanto previsto dai commi 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
40.  Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario.
41.  Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi del presente articolo, nonché ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il 50% delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 14, della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, è devoluto al comune interessato. Con decreto interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma.
42. All'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Le proposte di varianti di recupero urbanistico possono essere presentate da parte di soggetti pubblici e privati, con allegato un piano di fattibilità tecnico, economico, giuridico e amministrativo, finalizzato al finanziamento, alla realizzazione e alla gestione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per il recupero urbanistico ed edilizio, volto al raggiungimento della sostenibilità ambientale, economica e sociale, alla coesione degli abitanti dei nuclei edilizi inseriti nelle varianti e alla rivitalizzazione delle aree interessate dall'abusivismo edilizio."
43. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:
"32. Opere costruite su aree sottoposte a vincolo. -´ 1. Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro 180 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2% delle misure prescritte.
2.  Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:
a)  in difformità dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modificazioni e dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, quando possano essere collaudate secondo il disposto del quarto comma dell'articolo 35;
b)  in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purché non in contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III;
c)  in contrasto con le norme del decreto ministeriale 1° aprile 1968, n. 1404 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con agli articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190 e successive modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.
3.  Qualora non si verifichino le condizioni di cui alle precedenti lettere, si applicano le disposizioni dell'articolo 33.
4.  Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 20, comma 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativi edilizio in sanatoria.
5.  Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato anche alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilità all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria e alle pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi regionali, il valore è stabilito dalla filiale dell'agenzia del demanio competente per territorio per gli immobili oggetto di sanatoria ai sensi della presente legge e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con riguardo al valore del terreno come risultava all'epoca della costruzione aumentato dell'importo corrispondente alla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati al momento della determinazione di detto valore. L'atto di disponibilità, regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie per una durata massima di anni sessanta, è stabilito dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato.
6.  Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di cui all'articolo 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria è subordinato alla acquisizione della proprietà dell'area stessa previo versamento del prezzo, che è determinato dall'agenzia del territorio in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.
7.  Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380".
43-bis. Le modifiche apportate con il presente articolo concernenti l'applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724, non si applicano alle domande già presentate ai sensi delle predette leggi.
44.  All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: "inizio" sono inserite le seguenti: "o l'esecuzione".
45. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: "18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni" sono inserite le seguenti: ", nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici".
46. All'articolo 27 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
47.  Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono incrementate del 100%.
48. (soppresso).
49. (soppresso).
49-bis. All'articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tali spese, limitatamente agli esercizi finanziari 2002 e 2003 sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quello terminale, semprechè l'impegno formale venga assunto entro il secondo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio".
49-ter. L'articolo 41 del testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è sostituito dal seguente:
"1. Entro il mese di dicembre di ogni anno il dirigente o il responsabile del servizio trasmette al prefetto l'elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi e indica lo stato dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al sesto comma dell'articolo 31. Nel medesimo termine le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi contengono, tra l'altro, il nominativo dei proprietari e dell'eventuale occupante abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile.
2.  Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.
3.  L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei Provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa".
49-quater. All'articolo 48 del testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-ter. Al fine di consentire una più penetrante vigilanza sull'attività edilizia, è fatto obbligo alle aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti di somministrazione di comunicare al sindaco del Comune ove è ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria presentata, corredata dalla prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di oblazione. L'inosservanza di tale obbligo comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da E 10.000 ad E 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di servizi pubblici, nonché la sanzione pecuniaria da E 2.582 ad E 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui sia imputabile la stipulazione dei contratti".
50. Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24, si provvede, nei limiti stabiliti nei predetti commi, per gli anni 2004, 2005 e, quanto a 82 milioni di euro, per l'anno 2006, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo. Tali somme sono versate, per ciascuno dei predetti anni, all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnate alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, dei Ministeri interessati. Per la restante parte degli oneri relativi all'anno 2006 si provvede con quota parte delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
(N.d.r. Si richiama l'attenzione sulla circostanza che la Corte costituzionale, con sentenza 24-28 giugno 2004, n. 196 (Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2004, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato la parziale illegittimità del riportato articolo 32, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003).
Nota all'art. 24, comma 3:
La tabella D allegata al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, è la seguente:

Nota all'art. 29, comma 1:
L'art. 124 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante "Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Interventi per il centro storico di Palermo. - 1. Al fine di farvi confluire tutte le somme di cui al comma 2 dell'articolo 74 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 il comune di Palermo istituisce nel proprio bilancio un apposito capitolo dal quale potrà attingere esclusivamente per la realizzazione degli interventi relativi al recupero del centro storico di Palermo, come individuato dal piano particolareggiato esecutivo.
2. Gli interventi per il recupero del centro storico di Palermo sono opere di preminente interesse regionale e possono essere realizzati da singoli proprietari, da consorzi di proprietari costituiti nei modi di cui all'articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 quando una stessa unità edilizia appartenga a più proprietari e lo richiedano le modalità dell'intervento, e dal comune di Palermo, il quale predispone all'uopo un apposito programma per gli interventi di sua competenza, fissando per gruppi i tempi di realizzazione.
3.  Gli interventi del comune sono finalizzati a:
a) acquisire e recuperare l'edilizia fortemente degradata del centro storico, da destinare agli usi di cui agli strumenti urbanistici attuativi, con particolare riguardo alla destinazione residenziale;
b)  acquisire e recuperare edifici monumentali da destinare a finalità pubbliche;
c)  acquisire e recuperare edifici le cui caratteristiche richiedano particolari soluzioni utili a fornire modelli agli altri operatori;
d)  realizzare reti tecnologiche di sottosuolo ed insiemi organici di spazi pubblici aperti.
4.  Le opere relative agli interventi che dovranno essere realizzati dal Comune per il recupero del centro storico di Palermo, sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Alle espropriazioni previste dalla presente legge si applicano le norme del Titolo II della legge 2 ottobre 1971, n. 865 e riguardo alla determinazione delle indennità:
a) per le aree libere, quelle di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 5 bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;
b) per i fabbricati, quelle di cui al comma 3 dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892. In mancanza di coacervo dei fitti, l'indennità è determinata sulla media tra il valore venale del fabbricato ed il coacervo della rendita catastale, rivalutata, dell'ultimo decennio;
c) per le aree sulle quali insistono ruderi, quelle di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sostituendo al reddito dominicale rivalutato il coacervo della rendita catastale, rivalutata, dell'ultimo decennio.
5. Coloro che, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, avrebbero titolo a richiedere autorizzazioni e concessioni sono equiparati ai proprietari degli immobili anche al fine dell'ottenimento degli aiuti o dell'abitazione in assegnazione, secondo quanto previsto dagli articoli seguenti.
6. Il comune approva un piano d'uso del proprio patrimonio immobiliare ricadente nel centro storico. Sono elaborati obbligatori del piano:
a) una planimetria tecnica a scala 1:500 dove siano localizzate le unità edilizie, o parti di esse, di proprietà comunale.
b) un elenco degli immobili, ricollegabile alla suddetta planimetria, ove risulti per ciascuno di essi l'ubicazione, la consistenza, l'uso attuale, il tipo di intervento con la relativa spesa e l'uso previsto.
7. Secondo quanto previsto dall'articolo 74, comma 3, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, il comune di Palermo potenzia e riorganizza l'ufficio di piano per il centro storico il quale deve comprendere:
a)  un settore tecnico per l'elaborazione dei progetti ricadenti in aree ed edifici pubblici.
b) un settore tecnico per l'istruzione e il controllo dei progetti elaborati dai privati anche con funzione di consulenza e di indirizzo.
c) un settore amministrativo.".
Nota all'art. 30, comma 1:
L'art. 6 della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante "Riforma della legislazione nazionale del turismo.", così dispone:
"Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica. - 1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, è istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un apposito Fondo di cofinanziamento, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo 12 per gli interventi di cui all'articolo 5.
2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite per il 70 per cento tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che erogano le somme per gli interventi di cui al medesimo comma. I criteri e le modalità di ripartizione delle disponibilità del Fondo sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il restante 30% delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con la medesima procedura di cui al comma 2. La suddetta quota di risorse è da finalizzare al miglioramento della qualità dell'offerta turistica, ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 5.".
Note all'art. 31, comma 1:
I termini previsti dagli articoli 1, 7, 13 e 16 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, recante "Nuove norme per accelerare il raggiungimento degli scopi sociali delle cooperative edilizie e l'utilizzo delle agevolazioni creditizie. Disposizioni in materia di edilizia economica e popolare.", hanno riguardo, rispettivamente: all'autorizzazione, per le cooperative edilizie, ad avviare i relativi programmi costruttivi; alle modalità di accesso ai benefici, ai termini per l'inizio dei lavori dei progetti approvati ed alla realizzazione di programmi di edilizia convenzionata e/o agevolata.
Nota all'art. 35, comma 2:
L'art. 4 ter della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, recante "Nuovi provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è costituito, per il quadriennio di durata in carica della consulta, il comitato di redazione del notiziario regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione.
Il comitato, che ha sede presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, si compone di sette membri, esperti in emigrazione o immigrazione, dei quali quattro devono essere designati dalla consulta e tre scelti dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione anche fra i componenti della consulta medesima.
Con lo stesso decreto di cui al primo comma è nominato fra i componenti il comitato il direttore responsabile del notiziario, ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ed il presidente del comitato.
I compiti di segreteria del comitato sono disimpegnati da un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.
Il comitato ha il compito di redigere un notiziario regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione da diffondere in rete curando la massima diffusione dello stesso anche mediante contatti con i quotidiani e periodici in lingua italiana che si pubblicano all'estero.
Le modalità di funzionamento del comitato sono determinate con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la consulta.
Al direttore responsabile è corrisposto, per ogni numero del notiziario pubblicato e per non più di quattro all'anno, un compenso forfettario per l'attività svolta, in conformità ai criteri indicati nel contratto nazionale dei giornalisti per i collaboratori fissi addetti ai periodici che non prestano opera giornalistica quotidiana.
Il presidente, il direttore ed i componenti il comitato, che non siano consultori, partecipano alle sedute della consulta, senza diritto al voto. Ad essi è esteso il trattamento previsto per i consultori dall'art. 3.".
Note all'art. 37, comma 1:
-  Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, reca "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30." ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 ottobre 2003, n. 235, S.O.
-  Il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, reca "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144." ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 luglio 2000, n. 154.
-  Il decreto legislativo: 19 dicembre 2002, n. 297, reca "Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144." ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2003, n. 11.
Note all'art. 38, comma 1:
-  Il titolo VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30." contiene disposizioni relative ad "Apprendistato e contratto di inserimento".
-  L'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione.", così dispone:
"Apprendistato. - 1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. L'apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque non inferiore a 18 mesi e superiore a 4 anni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di 2 anni; i soggetti portatori di handicap impiegati nell'apprendistato sono computati nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.
2.  Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative agevolazioni contributive non trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro proposte formalmente all'impresa da parte dell'amministrazione pubblica competente. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 1996, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le associazioni di categoria dei datori di lavoro e le regioni, sono definiti, entro 30 giorni dalla decisione del comitato, i contenuti formativi delle predette iniziative di formazione che, nel primo anno, dovranno riguardare anche la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro e le misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nonché l'impegno formativo per l'apprendista, normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue, prevedendo un impegno ridotto per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere. Il predetto decreto definisce altresì i termini e le modalità per la certificazione dell'attività formativa svolta, per la dislocazione territoriale della stessa nonché per le comunicazioni da parte delle imprese per consentire all'amministrazione competente l'organizzazione dell'attività formativa esterna.
3.  In via sperimentale, possono essere concesse agevolazioni contributive per i lavoratori impegnati in qualità di tutore nelle iniziative formative di cui al comma 2, comprendendo fra questi anche i titolari di imprese artigiane qualora svolgano attività di tutore. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore, nonché entità, modalità e termini di concessione di tali benefici nei limiti delle risorse da preordinare allo scopo, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
4. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in materia di apprendistato previste per il settore dell'artigianato dalla vigente disciplina normativa e contrattuale.
5.  Il Governo emana entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, allo scopo di pervenire ad una disciplina organica della materia secondo criteri di valorizzazione dei contenuti formativi, con efficiente utilizzo delle risorse finanziarie vigenti, di ottimizzazione ai fini della creazione di occasioni di impiego delle specifiche tipologiche contrattuali, nonché di semplificazione, razionalizzazione e delegificazione, con abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. Dovrà altresì essere definito, nell'ambito delle suddette norme regolamentari, un sistema organico di controlli sulla effettività dell'addestramento e sul reale rapporto tra attività lavorativa e attività formativa, con la previsione di specifiche sanzioni amministrative per l'ipotesi in cui le condizioni previste dalla legge non siano state assicurate.
6.  Sono abrogati gli articoli 6, primo comma, e 7 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Il secondo comma del predetto articolo 6 continua ad operare fino alla modificazione dei limiti di età per l'adempimento degli obblighi scolastici.
7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 185 miliardi per l'anno 1997, in lire 370 miliardi per l'anno 1998 e in lire 550 miliardi a decorrere dall'anno 1999.".
-  Gli articoli 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, recante "Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato siciliano.", così, rispettivamente, dispongono:
"Art. 27. - 1. Per agevolare la formazione professionale e l'occupazione giovanile nelle professioni artigiane, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione eroga contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali previsti dai contratti collettivi di lavoro applicati e sostenuti dalle imprese artigiane, singole o associate, per l'assunzione di lavoratori apprendisti di età compresa tra i 16 ed i 32 anni e, comunque, entro i limiti di età stabiliti nel contratto collettivo applicato.
2.  Detti contributi possono essere concessi per un quadriennio e sono commisurati ad un importo pari al 70% degli oneri contrattuali previsti per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata da ciascun lavoratore apprendista assunto tra i 16 ed i 32 anni e comunque entro i limiti di età previsti dai contratti collettivi di lavoro applicati. Ove i contratti collettivi di settore prevedano un rapporto di apprendistato di durata quinquennale, il contributo da corrispondersi per il quinto anno è pari al 30% degli oneri contrattuali previsti per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata.
3.  Il contributo relativo a ciascun apprendista è erogato per un numero massimo di ore non superiore all'orario di lavoro previsto dai contratti collettivi di lavoro applicati e per un periodo non inferiore a 6 mesi.".
"Art. 28. - I presidenti delle camere di commercio sono autorizzati a concedere alle imprese di cui al primo comma dell'articolo precedente che abbiano assunto, in qualità di lavoratori dipendenti, uno o più soggetti che hanno compiuto presso le stesse il periodo di apprendistato, contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali, previdenziali ed assicurativi.
Detti contributi sono determinati nella misura del 60% degli oneri di cui al comma precedente per il triennio immediatamente successivo alla conclusione del periodo di apprendistato.
La misura dell'aiuto è elevata all'80% nel caso in cui l'assunzione riguardi soggetti disabili, lavoratrici madri, detenuti od ex detenuti, ovvero si tratti di lavoro a domicilio, ivi compreso il telelavoro.
Per le finalità del presente articolo, è autorizzata, per il triennio 1986-1988, la complessiva spesa di lire 15.000 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988.
Per gli esercizi successivi, la spesa sarà determinata a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.".
-  Gli articoli 50, 61, 71 e 116 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", così, rispettivamente, dispongono:
"Art. 50. Aiuti per l'apprendistato. - 1. Gli aiuti previsti dagli articoli 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, sono concessi dall'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.
2.  Gli interventi previsti dagli articoli 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 per favorire la formazione professionale e l'occupazione nelle imprese artigiane possono essere concessi fino al 31 dicembre 2006, con le modifiche di cui al presente articolo.
3.  Il comma 1 dell'art. 27 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 è sostituito dal seguente:
"1. Per agevolare la formazione professionale e l'occupazione giovanile nelle professioni artigiane, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione eroga contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali previsti dai contratti collettivi di lavoro applicati e sostenuti dalle imprese artigiane, singole o associate, per l'assunzione di lavoratori apprendisti di età compresa tra i 16 ed i 32 anni e, comunque, entro i limiti di età stabiliti nel contratto collettivo applicato.".
4.  Al comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, le parole: 'in età compresa tra quella dell'adempimento dell'obbligo scolastico ed i 20 anni, fatta salva la possibilità di elevazione del limite di età, ove ciò sia previsto da leggi speciali o dai contratti nazionali del lavoro' sono sostituite dalle seguenti: 'tra i 16 ed i 32 anni e comunque entro i limiti di età previsti dai contratti collettivi di lavoro applicati'.
5.  Il comma 3 dell'art. 27 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il contributo relativo a ciascun apprendista è erogato per un numero massimo di ore non superiore all'orario di lavoro previsto dai contratti collettivi di lavoro applicati e per un periodo non inferiore a 6 mesi.".
6.  I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 27 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, sono soppressi.
7.  I commi 2 e 3 dell'art. 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 sono sostituiti dai seguenti:
"Detti contributi sono determinati nella misura del 60% degli oneri di cui al comma precedente per il triennio immediatamente successivo alla conclusione del periodo di apprendistato.
La misura dell'aiuto è elevata all'80% nel caso in cui l'assunzione riguardi soggetti disabili, lavoratrici madri, detenuti od ex detenuti, ovvero si tratti di lavoro a domicilio, ivi compreso il telelavoro.".
8.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 400 miliardi.".
"Art. 61. Aiuti per l'apprendistato. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 50 riguardanti l'apprendistato e l'assunzione degli ex apprendisti per le imprese artigiane si applicano alle imprese esercenti il commercio nonché alle associazioni ed enti privati senza fini di lucro esercenti prestazioni di servizi.
2.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 100 miliardi.".
"Art. 71. Aiuti per l'apprendistato. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 50 riguardanti l'apprendistato e l'assunzione degli ex apprendisti per le imprese artigiane si applicano alle imprese esercenti attività industriali.
2.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 350 miliardi.".
"Art. 116. Aiuti per l'apprendistato. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 50 riguardanti l'apprendistato e l'assunzione degli ex apprendisti per le imprese artigiane si applicano alle imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
2.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 100 miliardi.".
Note all'art. 39, comma 1:
-  L'art. 2 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, recante "Norme modificative ed integrative della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e della legge regionale 23 gennaio 1957, n. 2, della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 52 e della legge regionale 5 marzo 1979, n. 18, in materia di disciplina del collocamento e di organizzazione del mercato del lavoro. Norme integrative dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente attività di utilità collettiva in favore dei giovani.", così dispone:
"Organi circoscrizionali, recapiti periodici e sezioni staccate. - 1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, provvede alla istituzione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e delle sezioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, previa individuazione dei relativi ambiti territoriali, secondo le procedure previste dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, sentita la Commissione regionale per l'impiego.
2.  Le commissioni circoscrizionali per l'impiego istituite presso le sezioni circoscrizionali, nell'ambito delle direttive e dei criteri stabiliti dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e della Commissione regionale per l'impiego, impartiscono disposizioni alle sezioni medesime ai fini dell'attuazione delle procedure del collocamento e delle rilevazioni sul mercato del lavoro.
3.  Le commissioni circoscrizionali per l'impiego, oltre ad esercitare le altre competenze previste dalla vigente normativa, svolgono i compiti attribuiti alle commissioni comunali di collocamento dalla legge regionale 27 dicembre 1969, n. 52 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dal comma 6, lettera b, del presente articolo.
4.  Il numero dei componenti in seno alle commissioni circoscrizionali per l'impiego previsto dal comma 5 dell'articolo 1 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è elevato a sei per i rappresentanti dei lavoratori ed a sei per i rappresentanti dei datori di lavoro, di cui uno per il settore delle imprese a partecipazione pubblica.
5.  Le commissioni circoscrizionali per l'impiego sono nominate dai direttori degli uffici provinciali del lavoro. Qualora le organizzazioni sindacali non provvedano alle designazioni di competenza entro il termine di 45 giorni dalla richiesta, i direttori degli uffici provinciali del lavoro procedono direttamente alla nomina delle commissioni medesime, sostituendosi alle organizzazioni inadempienti.
6.  Le sezioni circoscrizionali per l'impiego, nell'ambito delle direttive, dei criteri e delle disposizioni di cui al comma 2, svolgono i seguenti compiti:
a) procedono alla rilevazione dei dati relativi alle caratteristiche ed all'andamento del mercato del lavoro;
b)  attuano le procedure del collocamento e provvedono al rilascio del nulla-osta per l'avviamento al lavoro, ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 e del comma 4 dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
c)  effettuano gli accertamenti sulla professionalità dei lavoratori;
d)  effettuano l'erogazione delle prestazioni assistenziali e previdenziali previste dalla vigente normativa regionale e curano i rapporti con l'Ispettorato provinciale del lavoro e con gli istituti previdenziali;
e) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla vigente normativa o ad esse demandata dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, o dal competente direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.
7.  I recapiti periodici e le sezioni staccate di cui al comma 3 dell'articolo 1, e al comma 2 dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono istituiti, con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, su proposta della Commissione regionale per l'impiego, sentita, ove costituita, la Commissione circoscrizionale territorialmente competente.
8.  Con il decreto istitutivo sono individuati i compiti dei recapiti periodici di cui al comma 7.".
-  L'art. 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, recante "Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.", così dispone:
"Servizi per l'impiego. - 1. Nelle more della riforma dei servizi per l'impiego e della formazione professionale, l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale è autorizzata a stipulare convenzioni con gli enti ed organismi previsti dall'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dei piani finanziati, per l'attivazione di misure di politica attiva del lavoro.".
Nota all'art. 40, comma 1:
L'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.", così dispone:
"Delega al Governo per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro. - 1. Allo scopo di definire un sistema organico e coerente di tutela del lavoro con interventi omogenei, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni, su proposta del Ministro del lavoro delle politiche sociali ed entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto della disciplina vigente sulle ispezioni in materia di previdenza sociale e di lavoro, nonché per la definizione di un quadro regolatorio finalizzato alla prevenzione delle controversie individuali di lavoro in sede conciliativa, ispirato a criteri di equità ed efficienza.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) improntare il sistema delle ispezioni alla prevenzione e promozione dell'osservanza della disciplina degli obblighi previdenziali, del rapporto di lavoro, del trattamento economico e normativo minimo e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, anche valorizzando l'attività di consulenza degli ispettori nei confronti dei destinatari della citata disciplina;
b)  definizione di un raccordo efficace fra la funzione di ispezione del lavoro e quella di conciliazione delle controversie individuali;
c) ridefinizione dell'istituto della prescrizione e diffida propri della direzione provinciale del lavoro;
d) semplificazione dei procedimenti sanzionatori amministrativi e possibilità di ricorrere alla direzione regionale del lavoro;
e) semplificazione della procedura per la soddisfazione dei crediti di lavoro correlata alla promozione di soluzioni conciliative in sede pubblica;
f)  riorganizzazione dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di previdenza sociale e di lavoro con l'istituzione di una direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle strutture periferiche del Ministero ai fini dell'esercizio unitario della predetta funzione ispettiva, tenendo altresì conto della specifica funzione di polizia giudiziaria dell'ispettore del lavoro;
g)  razionalizzazione degli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza, compresi quelli degli istituti previdenziali, con attribuzione della direzione e del coordinamento operativo alle direzioni regionali e provinciali del lavoro sulla base delle direttive adottate dalla direzione generale di cui alla lettera f).
3.  Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
4.  Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di 60 giorni.
5.  Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui ai commi 3 e 4, attenendosi ai principi e ai criteri direttivi indicati al comma 2.
6.  L'attuazione della delega di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.".
Note all'art. 41, commi 1 e 2:
-  L'art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004." per effetto della modifica apportata dal comma 2 dell'articolo che si annota, risulta il seguente:
"Disposizioni in materia di attività socialmente utili. - 1. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a concedere il contributo di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, per tutte le misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente e che vengono estese a tutti i soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio regionale. Le predette misure riguardano, compatibilmente con la disciplina vigente per gli enti attivatori, tra le altre:
a)  esternalizzazioni di servizi ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, come modificato dall'articolo 21 della legge 31 ottobre 2003, n. 306;
b)  contratti quinquennali di diritto privato;
c) contratti di collaborazione coordinata e continuativa e lavori a progetto;
d) assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni;
e)  assunzioni ai sensi dell'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni presso la Regione o altri enti locali e gli enti sottoposti a controllo e/o vigilanza dalla stessa.
2.  La selezione dei lavoratori per l'accesso alle misure di cui al comma 1 avviene con le stesse modalità previste dal comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.
3.  Il contributo di cui al comma 1 è esteso anche alle società ed ai consorzi a partecipazione prevalente della Regione e/o degli enti sottoposti a controllo e/o vigilanza della stessa.
4. Gli enti già destinatari del contributo di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, possono modificare la natura dei contratti, in conformità alle previsioni del precedente comma 1, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione ed a seguito di modifica del programma di fuoriuscita di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.
5.  Nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004 è istituito un fondo unico da destinare al finanziamento delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, previste dal presente articolo, nonché per le altre misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente finanziate con oneri a carico del bilancio regionale, i cui finanziamenti confluiscono nel predetto fondo, ivi compresi gli interventi previsti dall'articolo 39, comma 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.
6.  Per effetto delle disposizioni di cui al comma 5 è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2004, un limite di impegno quinquennale di 43.250 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 321301).".
-  Gli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, recante "Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed interventi per l'attuazione di politiche attive del lavoro.", così, rispettivamente, dispongono:
"Art. 11. Progetti di utilità collettiva: aree di intervento. - 1. Si possono proporre progetti di utilità collettiva nelle seguenti aree operative:
a) beni culturali e biblioteche pubbliche, con particolare riferimento a musei, gallerie regionali, soprintendenze, biblioteche regionali, comunali, private di interesse pubblico, sistemi bibliotecari territoriali e archivi storici comunali;
b)  biblioteche e laboratori di ricerca universitaria; servizi di assistenza alla popolazione e all'alta formazione universitaria e diplomi universitari;
c)  tutela del patrimonio forestale e ambientale: parchi e riserve naturali, aree protette, prevenzione antincendio, protezione civile, tutela del territorio (suolo, montagne, coste);
d)  terziario verde: sicurezza ambientale e tutela dei parchi e giardini cittadini;
e)  organizzazione regionale del lavoro (osservatori regionali del lavoro, uffici centrali e periferici della Amministrazione regionale del lavoro);
f)  servizi alle imprese (accesso a bandi e risorse messe a disposizione dall'Unione europea e dalla legislazione nazionale di incentivo alla promozione occupazionale e alla creazione di nuove imprese), eurosportelli, sportelli-giovani;
g)  servizi tecnici e ausiliari alle aziende ospedaliere, alle Aziende unità sanitarie locali e ai servizi di prevenzione sul territorio;
h)  prevenzione, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro;
i)  assistenza sociale, animazione socio-culturale;
l)  interventi a favore degli immigrati;
m)  servizi degli enti locali, con priorità per quelli tecnici, ambientali ed informatici per i quali non siano previste apposite figure nelle piante organiche o le stesse risultino insufficienti;
n)  custodia, manutenzione e gestione di beni ed attività derivanti dalle confische disposte ai sensi della vigente normativa antimafia;
o)  servizi di integrazione, assistenza e prevenzione della dispersione scolastica, o comunque diretti al pieno conseguimento del diritto allo studio;
p)  servizi turistici.".
"Art. 12. Progetti di utilità collettiva: modalità di realizzazione. - 1. Possono proporre la realizzazione di progetti di utilità collettiva afferenti alle aree di intervento di cui all'articolo 11: l'Amministrazione regionale le università siciliane; gli enti e le aziende sottoposti a controllo, tutela e vigilanza dellregionale o da essa dipendenti; le fondazioni culturali e scientifiche alle quali la Regione corrisponda un contributo annuo; gli enti locali territoriali ed istituzionali comunque soggetti a controllo e vigilanza; le camere di commercio, industria ed artigianato; le aziende ospedaliere e le Aziende unità sanitarie locali.
2.  Per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 11 i soggetti di cui al comma 1 stipulano convenzioni con imprese cooperative o altre società di persone previste dal codice civile, costituite esclusivamente da soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3. Possono altresì utilizzare con contratto di diritto privato a tempo determinato e/o parziale per la realizzazione di progetti di utilità collettiva i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali che gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione (UPLMO) redigono entro 60 giorni dalla data di entrata vigore della presente legge a seguito delle domande presentate da parte degli interessati ed in base al periodo di utilizzazione nei progetti di utilità collettiva in relazione al titolo di studio di avviamento ai progetti.
3. Possono procedere altresì alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2:
a)  le società già costituite o da costituirsi ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26;
b)  le società a partecipazione pubblica che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, saranno costituite per la gestione di pubblici servizi e/o per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge;
c)  le società di cui all'articolo 6 che provvedano ad assumere ed a mantenere in servizio, anche con contratti di formazione-lavoro o con contratti a tempo parziale stipulati per un periodo non inferiore alla durata del progetto, prioritariamente soggetti tratti dalle graduatorie di cui al precedente comma 2.
4. Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono indicate le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti, nonché i criteri da seguire per la determinazione dell'onere finanziario.
5.  Il trattamento economico dei soggetti di cui al comma 2 non può, comunque, essere inferiore al trattamento contrattuale part-time dei dipendenti dello stesso livello o qualifica funzionale dell'ente proponente.
6.  Il 40 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo pieno ovvero il 90 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo parziale ivi compresi gli oneri sociali è a carico della Regione ed è erogato direttamente all'ente proponente cui è fatto carico di corrispondere la parte rimanente della retribuzione.
7.  Nel caso di comuni già dichiarati dissestati il contributo della Regione di cui al comma 6 è elevato rispettivamente al 50% e al 100 per cento.
8.  I progetti con i relativi contratti e convenzioni possono avere una durata minima di un anno e massima di tre anni e possono essere riproposti alla scadenza.
9.  L'Agenzia regionale per l'impiego svolge compiti di consulenza e supporto tecnico nei confronti degli enti proponenti ai fini della redazione dei progetti di utilità collettiva.
10.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare con priorità progetti di cui all'articolo 1 del decreto legge 2 ottobre 1995, n. 416, e successive aggiunte e modificazioni che prevedono l'impegno di soggetti che risultino utilizzati nei progetti di utilità collettiva ex articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche e proroghe che abbiano i requisiti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 della presente legge.
11. Ai fini di cui al comma 10 l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione può predisporre, anche d'intesa con le Amministrazioni pubbliche di cui allo articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, progetti di lavori socialmente utili.
12. I progetti di cui ai commi 10 e 11 devono essere presentati alla Commissione regionale per l'impiego entro il 31 dicembre 1995.".
Nota all'art. 42, comma 1:
L'art. 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, recante "Interventi urgenti in materia di lavoro.", così dispone:
"Finanziamento di norme in materia di lavoro. - 1. Al fine di consentire, fino al 31 dicembre 2001, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 70 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni ed il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, l'ulteriore spesa di lire 600 milioni (capitolo 322106).
2.  Al fine di consentire, fino al 31 dicembre 2001, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni ed il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, per le finalità di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, nonché la prosecuzione delle attività ed il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita dei lavoratori destinatari delle disposizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, l'ulteriore spesa di lire 100.834 milioni (capitolo 322111).
3.  Al fine di consentire, fino al 31 dicembre 2001, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 e il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, l'ulteriore spesa di lire 15.000 milioni (capitolo 322116).
4.  Per il funzionamento del Comitato di gestione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 22 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 200 milioni.
5.  Per l'esercizio finanziario 2001, agli oneri di lire 116.634 milioni di cui al presente articolo si provvede:
-  quanto a lire 18.834 milioni con le disponibilità del capitolo 314107;
-  quanto a lire 40.100 milioni con le disponibilità del capitolo 215704, accantonamento 1001;
-  quanto a lire 50.000 milioni con le disponibilità del capitolo 108007;
-  quanto a lire 4.000 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dalla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articolo 3, comma 1 e dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, articolo 2 (capitolo 322101);
-  quanto a lire 3.700 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dalla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articolo 5, comma 1 e dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, articolo 2 (capitolo 322102).".
Nota all'art. 42, comma 2:
Per l'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 vedi note all'art. 41, commi 1 e 2.
Note all'art. 45, comma 1:
-  L'art. 14 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 recante "Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed interventi per l'attuazione di politiche attive del lavoro.", così dispone:
"Proroga dei termini di cui all'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e disposizioni concernenti i pubblici concorsi. - 1. I termini previsti dai commi 4 e 9 dell'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 sono prorogati fino al 31 dicembre 1998.
2.  Il termine del 30 giugno 1995 previsto dall'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 7, come modificato dall'articolo 19 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 46, è prorogato al 30 giugno 1996.
3.  Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 1995 e 1996 la spesa di lire 10.000 milioni.".
Note all'art. 46, comma 1:
-  Per gli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 vedi note all'art. 41, commi 1 e 2.
-  L'art. 39 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, recante "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico.", così dispone:
"Lavori socialmente utili. - 1. Al fine di consentire, nel corso dell'anno 2004, lo svolgimento degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati in attività socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17 o nelle attività di stabilizzazione previste dalle norme in vigore, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione può autorizzare la prosecuzione delle attività medesime.
2.  I contratti di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni possono essere confermati dagli enti finanziatori e utilizzatori per un ulteriore periodo di 3 anni, a condizione che sussistano l'interesse all'espletamento della prestazione e la relativa copertura finanziaria a carico dei rispettivi bilanci nel periodo di competenza.
3.  Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 187.000 migliaia di euro, il cui onere trova riscontro, per l'esercizio finanziario 2004, nel bilancio pluriennale della Regione 2003-2005, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1005.
4.  L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a finanziare, prioritariamente, con le risorse della misura 5.03 del Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, alle aziende unità sanitarie locali e agli enti locali progetti volti alla stabilizzazione di lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, in possesso di specifica qualificazione professionale ed utilizzati nell'ambito dei servizi di salute mentale e socio-assistenziali.
5.  Gli enti locali possono effettuare assunzioni, anche part-time, di soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili dagli stessi utilizzati, nell'ambito delle rispettive disponibilità finanziarie, con le modalità di cui all'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni. Per le predette finalità, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a corrispondere ai citati enti un incentivo una tantum pari ad un importo massimo di 30 migliaia di euro per ciascun lavoratore assunto, che viene proporzionalmente ridotto nel caso di assunzioni part-time.
6.  Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 250 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 321309).".
Nota all'art. 47, comma 1:
L'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, recante "Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Comitato di valutazione. - 1. Per la valutazione dei progetti formativi ed occupazionali finalizzata all'utile inserimento nei piani di programmazione, è costituito apposito Comitato composto da non più di quattro esperti esterni all'Amministrazione e tre funzionari direttivi interni all'Amministrazione regionale nominato con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Per gli oneri finanziari occorrenti al funzionamento del Comitato si provvederà in conformità a quanto previsto all9, comma 24, della legge 28 novembre 1996, n. 608, e con i fondi destinati al finanziamento dei progetti.
2.  I piani di cui al comma 1 sono approvati dalla Commissione regionale per l'impiego e la formazione professionale.".
Note all'art. 49, comma 1:
I commi 2 e 3 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.", così, rispettivamente, dispongono:
"2.  Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.
3.  Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti princìpi:
a)  adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b)  adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c)  rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d)  decentramento delle procedure di reclutamento;
e)  composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.".
Note all'art. 49, comma 2:
-  L'articolo 8 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, recante "Disposizioni per le assunzioni presso l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione.", così dispone:
"1.  Il terzo comma dell'articolo 219 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche, è sostituito con i seguenti:
"Qualora, nei trentasei mesi successivi all'approvazione della graduatoria si verifichino per rinunzia, decadenza, dimissioni, morte o per qualsiasi altra causa, vacanze dei posti nei relativi ruoli organici, l'Amministrazione procede alla loro copertura mediante la nomina dei concorrenti inclusi nella graduatoria e dichiarati idonei che, per ordine di merito, seguono immediatamente i vincitori. Sono esclusi i posti istituiti o trasformati successivamente alla approvazione della graduatoria.
I posti di cui al precedente comma sono quelli di pari qualifica funzionale e professionale".".
-  L'articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 15, recante "Disposizioni urgenti per la formazione delle graduatorie valevoli ai fini delle assunzioni presso le amministrazioni e gli enti pubblici", così dispone:
"1.  Nelle more dell'attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, fermo restando quanto disposto in ordine ai criteri per l'attribuzione dei punteggi, le graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni, ed alle relative disposizioni attuative, limitatamente agli anni 1992 e 1993, possono essere formulate globalmente per entrambi gli anni e stabilite e pubblicate anche separatamente per qualifica o profilo professionale. Per l'evasione delle richieste di avviamento presentate entro il 31 marzo 1994, hanno precedenza coloro che, nell'anno 1992, andavano iscritti nelle graduatorie. Alla redazione delle graduatorie integrate per tutte le qualifiche dovrà comunque provvedersi entro il termine del 30 settembre 1994.
2.  Nelle assunzioni da effettuarsi ai sensi del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di soggetti non possono complessivamente superare la metà dei posti da coprire. Se, in relazione a tale limite, si imponga una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.".
-  L'articolo 8, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, recante "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro", così dispone:
"3.  Per i lavoratori in mobilità si osservano, in materia di limiti di età, ai fini degli avviamenti di cui all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni dell'art. 2, legge 22 agosto 1985, n. 444. Ai fini dei predetti avviamenti le Commissioni regionali per l'impiego stabiliscono, tenendo conto anche del numero degli iscritti nelle liste di collocamento, la percentuale degli avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti nella lista di mobilità.".
-  L'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, recante "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196.", così dispone:
"4. Ai lavoratori di cui al comma 1, gli stessi enti pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.".
Nota all'art. 49, comma 8:
-  L'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, recante "Disposizioni per le assunzioni presso l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione.", per effetto dell'a modifica apportata dal comma che si annota risulta il seguente:
"1 bis.  Al fine di armonizzare le norme regionali in materia di assunzioni alle disposizioni dell'articolo 9 bis del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modifiche, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, quanto previsto al comma 1 non trova applicazione per gli enti pubblici economici, dipendenti o sottoposti al controllo, tutela e vigilanza della Regione o degli enti locali territoriali e istituzionali ed al Consorzio per le Autostrade siciliane (8), fermo restando il rispetto, ai fini delle assunzioni ivi previste, dell'articolo 3 della presente legge e degli ordinamenti propri dei medesimi enti.".
Note all'art. 50, commi 1 e 2:
Gli articoli 3 e 6 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, recante "Norme per l'erogazione del buono scuola ed interventi per l'attuazione del diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia, elementari e secondarie.", così, rispettivamente, dispongono:
"Art. 3. Buono scuola. - 1. Per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione eroga in favore dei soggetti indicati dall'articolo 2, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, un contributo annuo denominato "buono scuola" destinato a concorrere, sino ad un massimo del 75 per cento, e per un importo comunque non superiore a 1.500 euro per ogni buono, alle spese di frequenza, o per tasse e contributi disposti dalle scuole dell'infanzia, di base e secondarie, statali e paritarie, effettivamente sostenute per ciascun figlio durante l'anno scolastico.
2.  Il contributo è pari al 90 per cento delle spese sostenute, nei limiti dell'importo massimo stabilito al comma 1, per la frequenza di soggetti portatori di handicap.
3.  Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono determinati in particolare:
a)  il limite di reddito per l'accesso al buono, da definire mediante sommatoria del quoziente familiare da attribuire a ciascuno dei componenti a carico del nucleo familiare stesso, con maggiorazione nel caso di componente interessato alla frequenza scolastica, e con priorità per le situazioni di maggiore svantaggio economico;
b)  la quota percentuale di copertura delle spese, da articolare, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 1, in due o più fasce proporzionali a corrispondenti livelli di reddito, definiti secondo i parametri di cui alla precedente lettera a);
c)  le spese di frequenza da classificare ammissibili ai fini dell'assegnazione del buono e l'eventuale franchigia da applicare;
d)  le procedure e i termini d'ino ltro delle istanze e le modalità di erogazione dei buoni scuola;
e)  le eventuali deroghe all'obbligo di frequenza presso lo stesso istituto per l'intero anno scolastico;
f)  i criteri di rappresentanza delle associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4.",
"Art. 6. Interventi per il diritto allo studio. - 1. La Regione siciliana, in collaborazione con gli Enti locali, con le Autonomie scolastiche e con le organizzazioni no profit del settore, promuove interventi volti a rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo.
2.  Ad integrazione degli interventi già previsti dalla vigente legislazione regionale e statale in materia di libri di testo; sussidi didattici; borse di studio; scambi culturali e viaggi d'istruzione; educazione permanente e legalità; servizi di ristorazione e trasporti urbani; obbligo scolastico e formativo, il Presidente della Regione, con decreto adottato su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, individua l'importo e le modalità di erogazione, attraverso le istituzioni scolastiche statali, di un assegno una tantum da destinare in favore delle famiglie e degli altri soggetti indicati all'articolo 2, in condizione di disagio economico.
3.  Il reddito complessivo lordo per l'accesso all'assegno una tantum è determinato dal decreto del Presidente della Regione di cui al comma 3 dell'articolo 3.
4.  L'importo dell'assegno non può superare l'ammontare di 750 euro e, in caso di più soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare che frequentino scuole statali di ogni ordine e grado, non può superare l'ammontare di 500 euro per ciascun soggetto.".
Note all'art. 51, comma 1:
-  La legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44, reca "Promozione della fondazione 'Federico II'". ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 14 dicembre 1996, n. 62.
-  Il comma 3 dell'art. 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.", così dispone:
"3. La gestione in forma indiretta è attuata tramite:
a) affidamento diretto a istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali o altri soggetti, costituiti o partecipati, in misura prevalente, dall'amministrazione pubblica cui i beni pertengono;
b) concessione a terzi, in base ai criteri indicati ai commi 4 e 5.".
Nota all'art. 52, comma 1:
L'art. 15 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26, recante: "Provvedimenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico delle comunità siciliane di origine albanese e delle altre minoranze linguistiche. Contributi alle Province regionali per la gestione di corsi di laurea. Incremento del contributo di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52.", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"1 bis.  Ulteriori contributi possono essere concessi alla Provincia regionale di Enna per l'istituzione del quarto polo universitario siciliano.
1 ter.  Ulteriori contributi possono essere concessi alla provincia regionale di Agrigento per la realizzazione del polo distaccato dell'Università di Palermo.
1 quater.  Gli interventi di cui al comma 1 bis e 1 ter sono disposti annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera H della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.".
Nota all'art. 55, comma 2:
L'art. 8 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 23, recante "Interventi straordinari per l'industria.", così dispone:
"1.  E' autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 destinata all'istituzione, presso l'Assessorato regionale dell'industria, di un fondo da utilizzare per far fronte alle spese conseguenti all'attuazione delle convenzioni previste dal comma 5 dell'articolo 4 del decreto legge 29 marzo 1991, n. 108, e successive modifiche nonché a concedere una indennità straordinaria ai dipendenti della VETEM di Porto Empedocle pari all'80 per cento della retribuzione non percepita a causa di sospensione di attività non coperta da Cassa integrazione negli anni 1989, 1990 e 1991.".
Nota all'art. 56, comma 2:
L'art. 1 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14, recante "Disciplina del referendum ai sensi dell'articolo 17 bis dello Statuto della Regione.", così dispone:
"Disciplina delle leggi che possono essere sottoposte a referendum. - 1. Nei casi in cui l'Assemblea regionale approvi una legge di cui all'articolo 3, primo comma, articolo 8 bis, articolo 9, terzo comma ed articolo 41 bis dello Statuto, il Presidente ne dà comunicazione al Presidente della Regione, indicando se l'approvazione sia avvenuta o meno con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale.
2.  Il Presidente della Regione, nel rispetto dell'articolo 28 dello Statuto della Regione, provvede all'immediata pubblicazione della legge con l'avvertenza che, entro tre mesi, un quinto dei membri dell'Assemblea regionale o un cinquantesimo degli elettori, ovvero un trentesimo degli elettori qualora l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza dei due terzi, possono chiedere che si proceda a referendum popolare.
3. La legge è inserita nella Gazzetta Ufficiale della Regione, distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione.".
Note all'art. 57, comma 1:
-  L'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, recante: "Norme finanziarie urgenti - Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit.", così dispone:
"Prosecuzione gestione Villa d'Orleans. - 1. Al fine di garantire la fruizione pubblica della Villa d'Orleans di Palermo, nelle more dell'espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica, per la prosecuzione dell'attuale gestione affidata alla ditta rag. Salvatore Lauricella s.r.l. è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 300 migliaia di euro, U.P.B. 1.4.1.5.2, capitolo 110102.".
-  La lett. h) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", così dispone:
"h)  alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale.".
Nota all'art. 58, comma 1:
La legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, reca "Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 23 agosto 1999, n. 40.
Nota all'art. 59, comma 1:
-  L'art. 28 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4, recante "Norme finanziarie urgenti per l'anno 1999 e variazioni di bilancio.", così dispone:
"Partenariato euromediterraneo tra piccole e medie imprese. 1. - Al fine di promuovere la crescita del partenariato euromediterraneo tra piccole e medie imprese, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad assumere una partecipazione azionaria, fino all'importo di lire 200 milioni (capitolo 75452), nella società consortile per azioni denominata "Centro per l'internazionalizzazione dell'impresa e la promozione della piccola e media impresa nello spazio euro-mediterraneo" (C.I.E.M. S.p.A.).
2.  All'onere di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1999 si provvede con parte delle disponibilità di fondi non vincolati relative ad assegnazioni extraregionali affluite al capitolo 4233 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.".
-  L'art. 48 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, recante "Norme finanziarie urgenti - Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit.", così dispone:
"Centro per l'internazionalizzazione dell'impresa e la promozione della piccola e media impresa nello spazio euro - mediterraneo (C.I.E.M.). - 1. Il contributo straordinario previsto dall'articolo 67 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, deve essere utilizzato per spese di gestione connesse allo svolgimento di attività in favore dell'Amministrazione regionale e degli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque vigilati.".
Note all'art. 59, comma 2:
-  L'art. 67 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, recante "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001.", così dispone:
"CIEM. - 1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere al Centro per l'internazionalizzazione delle imprese e la promozione delle piccole e medie imprese dello spazio euromediterraneo (CIEM) un contributo straordinario, per l'esercizio finanziario 2001, di lire 1.000 milioni per le spese di gestione (capitolo 344116).".
-  L'art. 23 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, recante "Norme finanziarie urgenti - Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit.", così dispone:
"Contributi in favore di associazioni e fondazioni. - 1. Ferme restando le norme che regolano la concessione dei singoli contributi, ove non previsto, i destinatari dei contributi e degli altri trasferimenti di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni sono tenuti a:
a)  presentare, ai fini dell'erogazione di una prima quota pari al 60% delle somme, un piano dettagliato del programma da realizzare;
b)  presentare, entro sessanta giorni dall'ultimazione del programma, il rendiconto delle spese effettuate al fine della erogazione del saldo.
2.  La mancata presentazione del rendiconto nei termini di cui alla lettera b) del comma 1 comporta la revoca del provvedimento di concessione con la conseguente restituzione delle somme già erogate, nonché l'esclusione dal finanziamento per l'anno successivo.
2 bis.  L'erogazione dei contributi non inferiori a 2 milioni di euro è effettuata sulla base di protocolli d'intesa stipulati con le associazioni e le fondazioni benefìciarie che individuano i parametri finanziari per il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica regionale nel rispetto del patto di stabilità regionale.".
Note all'art. 61, comma 1:
L'art. 16 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, recante "Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.", così dispone:
"Per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale, sono assegnati all'Ispettorato del lavoro i seguenti militari dell'Arma dei carabinieri, collocati fuori quadro in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi e in aumento ai pari grado che si trovano nella medesima posizione per effetto del regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1430, convertito nella legge 23 dicembre 1929, n. 2294:
-  Marescialli d'alloggio maggiori      n. 4.". 
-  Marescialli d'alloggio capi      " 6.". 
-  Marescialli d'alloggio      " 8.". 
-  Brigadieri      " 11.". 
-  Vice brigadieri      " 11.". 
-  Appuntati      " 11.". 
-  Carabinieri      " 179.". 

-  Il comma 14 dell'art. 9 bis del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, recante "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale." convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 novembre 1996, n. 608, così dispone:
"14.  In attesa della piena attuazione del riordino degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il personale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri in servizio presso l'ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal comandante del reparto appositamente istituito e operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto, può attribuire compiti specifici in materia di ispezione al fine di potenziare i servizi di vigilanza per l'applicazione della normativa nel settore del lavoro. La dotazione organica del contingente dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, è aumentata di centoquarantatre unità di cui due ufficiali, novanta unità ripartite tra i vari gradi di maresciallo, ventidue unità ripartite tra i gradi di vice brigadiere, brigadiere e brigadiere capo, ventinove unità appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri. All'onere derivante dall'incremento relativo alle centodue unità valutato in lire 1.800 milioni per l'anno 1995 e in lire 5.423 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 2509 del medesimo stato di previsione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. All'onere relativo alle residue quarantuno unità si provvede ai sensi e per gli effetti del decreto dell'assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della regione siciliana in data 21 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 37 del 20 luglio 1996.".
Nota all'art. 62, comma 1:
L'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana" per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Bilancio annuale di previsione. - 1. La gestione finanziaria della Regione si svolge in base al bilancio annuale. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
2.  Le previsioni del bilancio annuale della Regione sono formulate in termini di competenza e di cassa.
3.  La Regione adotta ogni anno, insieme con il bilancio annuale di previsione, un bilancio pluriennale.
4.  Il bilancio annuale e quello pluriennale sono presentati dal Governo regionale all'Assemblea regionale siciliana, allegati ad un unico disegno di legge, entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre e sono approvati dall'Assemblea, entro il mese di dicembre.
5.  Il bilancio annuale di previsione è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo.
6. Il bilancio annuale di previsione in termini di competenza è articolato, sia per l'entrata che per la spesa, in unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione. Le unità previsionali di base sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze della Regione.
7.  Con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio della Regione sono annualmente individuate, in allegati alla legge medesima, le unità previsionali di base e le funzioni-obiettivo determinate con riguardo alle esigenze di definire le politiche regionali di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini.
8. Lo stato di previsione dell'entrata è articolato per:
a)  centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali e altri uffici equiparati cui è affidata la relativa gestione;
b)  titoli, secondo che riguardino entrate correnti, entrate in conto capitale, entrate per accensione di prestiti e, ove ritenuto necessario per le esigenze dell'amministrazione, entrate per contabilità speciali e per partite di giro;
c)  aggregati economici, secondo la natura delle entrate (tributi erariali spettanti alla Regione, altre entrate erariali spettanti alla Regione, tributi propri, entrate proprie extratributarie, trasferimenti correnti, trasferimenti in conto capitale, altre entrate in conto capitale);
d)  unità previsionali di base secondo la tipologia dei cespiti, su cui si manifesta la volontà di voto o decisionale dell'Assemblea regionale siciliana.
9. Lo stato di previsione della spesa è articolato per:
a)  centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali e altri uffici equiparati cui è affidata la relativa gestione;
b)  titoli, secondo che riguardino spese correnti, spese in conto capitale, spese per rimborso di prestiti e, ove ritenuto necessario per le esigenze dell'amministrazione, spese per contabilità speciali e per partite di giro;
c)  aggregati economici, secondo la natura delle spese (spese di funzionamento, spese per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi, spese per interventi di parte corrente, spese per oneri del debito pubblico regionale, oneri comuni, spese per investimenti, altre spese per interventi in conto capitale, oneri comuni);
d)  unità previsionali di base secondo la tipologia delle spese, su cui si manifesta la volontà di voto o decisionale dell'Assemblea regionale siciliana.
10.  Per ogni unità previsionale di base del bilancio di previsione è indicato l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce. Con riguardo alle entrate erariali spettanti alla Regione si intendono per accertate le somme versate nelle apposite contabilità speciali o direttamente nella cassa regionale.
10-bis.  Il bilancio annuale di previsione, in termini di cassa, è articolato per l'entrata e per la spesa, per centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali, agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente della Regione e degli Assessori ed agli uffici speciali cui è affidata la relativa gestione, con separata evidenziazione dell'aggregato concernente interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti.
11. Fra le previsioni di competenza di cui alla lettera a) del comma 10 è, altresì, iscritto il saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente.
11-bis. Fra le previsioni di cassa di cui al comma 10-bis è iscritto fra le entrate l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce e fra le spese appositi fondi di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa di ciascuna amministrazione in relazione ad indifferibili necessità; alle occorrenti variazioni si provvede con decreto dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, su richiesta della competente amministrazione, previo parere della competente ragioneria centrale. Al fine di adeguare le previsioni di cassa alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione regionale, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è altresì autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, tutte le occorrenti variazioni compensative di cassa; è inoltre autorizzato ad effettuare le variazioni derivanti da maggiori o minori entrate di cassa, quelle conseguenti all'applicazione di legge e per il pagamento di obbligazioni indifferibili e improrogabili. Entro il limite delle autorizzazioni di cassa stabilito per ciascun aggregato di ciascuna amministrazione, i pagamenti sono disposti, di norma, per importi non superiori a un dodicesimo per ciascun mese dell'anno e secondo le priorità indicate nel comma 5 dell'articolo 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, fatta salva la valutazione di celerità e snellimento dell'azione amministrativa.
11-ter. Per i fondi di riserva da adoperarsi per la riproduzione di residui passivi perenti, per la riproduzione di economie e per l'incremento delle dotazioni dei capitoli relativi a spese obbligatorie, oltre alla dotazione di competenza è prevista una dotazione di cassa. Alle occorrenti variazioni di cassa si provvede con le modalità previste per le correlate variazioni di competenza.
12. Formano oggetto di approvazione dell'Assemblea regionale siciliana le previsioni del bilancio di competenza di cui al comma 10 nonché le previsioni di bilancio di cassa di cui al comma 10-bis riassunte in apposito quadro. Le previsioni di spesa di cui ai medesimi commi costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento.
13. Nel quadro generale riassuntivo, redatto per titoli, con riferimento alle dotazioni di competenza, è data distinta indicazione:
a)  del risultato differenziale fra il totale delle entrate correnti ed il totale delle spese correnti (risparmio pubblico);
b)  del risultato differenziale fra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e riscossione di crediti e l'accensione e il rimborso di prestiti (indebitamento o accrescimento netto);
c)  del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti (saldo netto da finanziare o da impiegare);
d)  del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese (ricorso al mercato).
14. Al quadro generale riassuntivo sono allegati:
1)  un riepilogo delle categorie in cui viene classificata la spesa secondo l'analisi economica, distintamente per ciascuna amministrazione;
2) un riepilogo per funzioni-obiettivo in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale, distintamente per ciascuna amministrazione. Le classificazioni economica e funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione;
3)  l'elenco delle entrate a destinazione vincolata e delle correlative spese distinte in relazione alla provenienza delle risorse di seguito riepilogate:
a) programma operativo regionale;
b) altri interventi comunitari;
c) fondo sanitario regionale;
d) finanziamenti dello Stato ed altri enti;
e) interventi finanziari con risorse proprie della Regione.
15. Appositi prospetti danno dimostrazione degli eventuali incroci tra i diversi criteri di ripartizione.
16.  In apposito allegato tecnico al bilancio le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli, secondo l'oggetto per l'entrata e secondo il contenuto economico funzionale per la spesa. E' altresì indicato per ciascun capitolo il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale delle spese, con il rinvio, anche in apposito allegato, alle relative disposizioni legislative. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.
17.  Una nota preliminare al bilancio di previsione illustra le previsioni di entrata e di spesa ed indica i criteri adottati per la loro quantificazione, con riguardo anche alla presumibile evoluzione dei principali aggregati socio-economici ed alle scelte di programmazione, rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale.
18.  Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio o di autorizzazione all'esercizio provvisorio, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sulla base dell'allegato tecnico di cui al comma 16, provvede a ripartire, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, le unità previsionali di base in capitoli e, ove necessario, in articoli ai fini della gestione e della rendicontazione (bilancio gestionale per capitoli).
19.  La numerazione delle funzioni-obiettivo, delle unità previsionali di base, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica.
20.
21.  Su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti dell'Assessore competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche, all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Sono escluse le variazioni compensative fra le unità di spesa oggetto della deliberazione parlamentare. La legge di assestamento del bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni tra le diverse unità previsionali.
21-bis.
21-ter.
22. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare, con apposita nota di variazioni, formano oggetto di ripartizione in capitoli, fino all'approvazione della legge di bilancio.
23.  L'Amministrazione regionale adotta, in via sperimentale per il dipartimento bilancio e tesoro a decorrere dal 1° gennaio 2003, e per gli altri dipartimenti individuati con provvedimento del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro a decorrere dal 2004, la contabilità economico-patrimoniale in aggiunta alla contabilità finanziaria.
24. La contabilità di cui al comma 23 è introdotta definitivamente in tutti i dipartimenti regionali, strutture equiparate ed altri uffici a decorrere dal 1° gennaio 2006, mantenendo in parallelo l'attuale contabilità finanziaria.".
Nota all'art. 62, comma 2:
L'art. 12 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana" per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Residui passivi. - 1. Tutte le quote di stanziamento non impegnate o non mantenute in bilancio a norma del precedente art. 11 costituiscono alla chiusura dell'esercizio economie di spesa.
2. Le quote di stanziamento relative a spese correnti, impegnate ma non pagate alla chiusura dell'esercizio, sono riportate nel conto dei residui dell'anno successivo, al termine del quale costituiscono economie di spesa.
3.  Le quote di stanziamento relative a spese in conto capitale, impegnate ma non pagate alla chiusura dell'esercizio, sono riportate nel conto dei residui per un periodo non superiore a due anni successivi a quello in cui si è perfezionato l'impegno, al termine del quale costituiscono economie di spesa.
4.  Le somme eliminate a norma dei commi 2 e 3 possono essere riprodotte in bilancio, con le modalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche e integrazioni, contestualmente all'emissione dei relativi titoli di spesa e senza necessità di ulteriori formali provvedimenti di impegno.".
Nota all'art. 62, comma 3:
L'art. 59 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, recante "Istituzione della Provincia regionale" per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Conferenza delle autonomie locali. - E' istituita la Conferenza regionale delle autonomie locali con sede presso l'Assemblea regionale siciliana.
Essa è costituita dai sindaci e dai vice-sindaci, dai presidenti dei gruppi consiliari dei Comuni, dai presidenti, vicepresidenti e capigruppo consiliari delle Province regionali.
La Conferenza si riunisce ordinariamente ogni due anni ed in linea straordinaria per motivi urgenti e di particolare importanza generale.
La seduta ordinaria si tiene il 15 maggio di ogni biennio ovvero in altra data stabilita dal Presidente dell'Assemblea qualora ricorrano particolari esigenze.
La Conferenza è convocata dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, che la presiede.
La Conferenza nella sua seduta biennale ordinaria discute sulla relazione presentata dal Presidente della Regione sullo stato della Regione e sulle linee di programmazione della spesa.
A conclusione è approvata una risoluzione di intenti e di proposte.
Alla Conferenza partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di enti e amministratori locali.".
Nota all'art. 62, comma 6:
L'art. 18 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 26, recante "Interventi in favore dei soggetti affetti da malattie inguaribili. Integrazioni e modifiche alla legge regionale 1° agosto 1990, n. 20 e alla legge regionale 3 novembre 1993, n. 30. Applicazione dell'articolo 22 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33. Norme in materia di assistenza indiretta. Contributi a enti vari. Applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314 e attuazione del decreto ministeriale 7 novembre 1991." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Contributi al Centro interdipartimentale per la diagnosi e cura dell'epilessia. - 1. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere un contributo annuo di lire 250 milioni a decorrere dal 1996 a favore del "Centro interdipartimentale per la diagnosi e cura dell'epilessia", presso la clinica neurologica 1 del Policlinico di Messina nonchè al Centro di riferimento regionale per il controllo e la cura della sindrome di Down e delle altre patologie cromosomiche e genetiche presso l'A.U.P.P..
2. Il direttore del Centro di cui al comma 1 è tenuto a presentare all'Assessore regionale per la sanità rendiconto annuale sull'impiego e la destinazione delle somme.
3.  Agli oneri di lire 250 milioni per l'esercizio finanziario 1996, derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede con parte delle disponibilità di cui al capitolo 21257 del bilancio della Regione.
4.  Gli oneri di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1997 e 1998 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.".
Nota all'art. 62, comma 7:
L'art. 12 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Comitato regionale faunistico-venatorio. - 1. Il Comitato regionale faunistico-venatorio è organo tecnico-consultivo dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste per l'applicazione della legislazione in materia di tutela della fauna selvatica e di prelievo venatorio.
2. Il Comitato regionale faunistico-venatorio è presieduto dal-l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste; la presidenza può essere delegata al direttore regionale preposto alla direzione degli interventi strutturali dell'Assessorato medesimo.
3. Il Comitato regionale faunistico-venatorio è composto:
a)  dal dirigente coordinatore del gruppo competente della direzione degli interventi strutturali dell'Assessorato regionale del-l'agricoltura e le foreste, da un dirigente tecnico e da un dirigente amministrativo, uno dei quali ultimi svolge la funzione di segretario;
b)  da un dirigente tecnico della direzione regionale delle foreste;
c)  da tre esperti universitari nelle seguenti discipline: biologia e conservazione della fauna selvatica; tutela dell'ambiente e conservazione degli ecosistemi; problemi agro-forestali ed economia e politica agraria, nominati su terne di nominativi segnalate dai rettori delle università siciliane;
d)  da un rappresentante di ciascuna associazione venatoria riconosciuta in ambito regionale e designato dalla stessa;
e)  da un rappresentante per ogni associazione ambientalista riconosciuta ai sensi della presente legge;
f)  da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali operanti in agricoltura e presenti nel Consiglio regionale dell'agricoltura di cui all'articolo 35 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, designato dalle medesime;
g)  da un rappresentante dell'Ente nazionale della cinofilia italiano, esperto nel settore venatorio, designato dallo stesso, e da un esperto ornitologo segnalato dalla Federazione ornicoltori italiani;
h) dal direttore dell'Istituto sperimentale zootecnico;
i)  dal direttore o da un suo delegato dell'Istituto zooprofilattico siciliano;
l)  da un rappresentante degli allevatori di selvaggina segnalato dalle associazioni riconosciute.
4.  Le designazioni devono pervenire all'Assessore per l'agricoltura e le foreste entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si provvede alla nomina anche in mancanza delle designazioni.
5. Le sedute del Comitato sono valide in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei componenti in carica ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parità prevale il voto del presidente.
6. Ai componenti del Comitato, per la partecipazione alle sedute, competono il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione.
7.  Il Comitato dura in carica per un triennio e i suoi componenti, salvo quelli presenti in ragione della carica, possono essere confermati.
8.  Il presidente può invitare alle riunioni del Comitato esperti nelle materie inerenti agli argomenti posti all'ordine del giorno, con funzioni esclusivamente consultive.
9.  Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dal gruppo competente dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.".
Nota all'art. 62, comma 8:
L'art. 6 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 22, recante "Interventi urgenti per il settore agricolo." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Consorzi di difesa delle produzioni agricole. - 1.
2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste entro il 31 dicembre di ogni anno, sentite le organizzazioni professionali dei produttori agricoli maggiormente rappresentative a livello regionale e gli organismi di difesa, individua ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), del D.P.R. 17 maggio 1996, n. 324 i danni oggetto dei contratti di assicurazione nonché gli eventi, le colture, le fitopatie e le strutture oggetto dei contratti medesimi, anche in aggiunta a quanto annualmente stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 3, dell'articolo 1 del suddetto D.P.R. n. 324 del 1996.
3.  L'ammontare della spesa ammissibile a contributo e le modalità di erogazione della stessa sono quelle stabilite dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 e dal D.P.R. n. 324 del 1996.
4.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 500 milioni che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, mediante riduzione di pari importo dell'accantonamento codice 1001.".
Nota all'art. 62, comma 10:
L'art. 12 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, recante "Riforma della disciplina del commercio." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Orario di apertura e di chiusura. - 1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue o alle ore ventitré nel periodo di vigenza dell'ora legale. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle dodici ore giornaliere.
3.  L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
4.  Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
5.  Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. I suddetti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, e fino ad un massimo di ulteriori nove domeniche o festività nel corso della restante parte dell'anno. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, può altresì determinare eventuali diverse articolazioni della fascia oraria di apertura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, fermo restando il rispetto del limite massimo di apertura di dodici ore giornaliere.
6.  Gli orari di apertura e chiusura e dei turni festivi degli impianti stradali di distribuzione di carburanti sono determinati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentite le organizzazioni di categoria e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
7.  Gli orari tengono conto delle esigenze del traffico e del turismo e della necessità di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione dei carburanti.
8.  Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 6 valgono le disposizioni impartite con il decreto assessoriale 8 aprile 1994, n. 476 e decreto assessoriale 16 giugno 1994, n. 1263.".
Nota all'art. 62, commi 11 e 12:
L'art. 12 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, recante "Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni statali e delle istituzioni scolastiche regionali." per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:
"Funzioni e compiti della Regione. - 1. Restano attribuite alla competenza della Regione:
a)  i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica;
b)  le funzioni relative alla determinazione e all'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio della Regione;
c)  la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
d)  la programmazione a livello regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica sulla base dei piani provinciali assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera c);
e)  la suddivisione del territorio regionale, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa, nonché in ambiti territoriali di ampiezza differenziata a seconda del grado di istruzione, nei quali va assicurata la permanenza e la stabilità delle istituzioni scolastiche, con particolare riguardo alle caratteristiche demografiche, geografiche, economiche, socio-culturali del territorio, nonché alla sua organizzazione politico-amministrativa;
f)  la determinazione del calendario scolastico.
2.  Sono invece attribuiti alle province in relazione all'istruzione secondaria superiore, ed ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:
a)
b)
c) i servizi di supporto organizzativo dell'istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, sentite le istituzioni scolastiche;
e) la sospensione delle lezioni in casi gravi ed urgenti;
f)  le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
g)  la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale;
h)  il piano di utilizzazione nelle ore extrascolastiche delle palestre e delle attrezzature sportive, da predisporre d'intesa con gli organi territoriali del Coni;
i) la promozione di attività sportive da organizzarsi di concerto con i competenti organi del Coni.
3.  I comuni, anche in collaborazione con le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:
a)  educazione degli adulti;
b)  interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
c)  azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
d)  azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
e)  interventi perequativi;
f)  interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.
4.  La risoluzione dei conflitti di competenze è attribuita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna, elementare e media, la cui risoluzione è attribuita ai comuni.
5. Le norme di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2002, con esclusione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 che entreranno in vigore alla data del 1° ottobre 2004.".
Nota all'art. 62, comma 13:
L'art. 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Variazioni di bilancio. - 1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le seguenti variazioni di bilancio in aggiunta a quelle previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni:
a)  per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione, compresi quelli relativi al riparto del fondo sanitario nazionale e per le relative compensazioni nell'ambito della rubrica fondo sanitario regionale;
b)  per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlativi accertamenti di entrata;
c)  compensative fra il capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui passivi perenti di parte corrente e quello relativo al fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di conto capitale, in relazione ad accertate inderogabili necessità. Le disposizioni dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano altresì per l'integrazione della dotazione del capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui passivi perenti di parte corrente, qualora non sia possibile provvedere mediante variazione compensativa con l'analogo fondo di conto capitale;
d)
e)
f)  compensative fra capitoli di entrata concernenti accensione di mutui ed emissione di prestiti obbligazionari e fra capitoli di spesa concernenti rimborso di mutui e rimborso di prestiti obbligazionari, con relativi oneri per interessi e spese;
g)  per il recupero di somme anticipate dalla Regione per conto dello Stato e dell'Unione europea e, su documentata richiesta delle competenti amministrazioni, per la riassegnazione ai capitoli di spesa sui quali sono state imputate le anticipazioni o, previa deliberazione della Giunta regionale, per il finanziamento di interventi analoghi finalizzati al conseguimento degli obiettivi di sviluppo individuati dalla programmazione regionale in modo da rispettare i princìpi stabiliti dall'articolo 11 del Regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999;
h)  per l'attuazione dell'articolo 28, comma 8, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
i)  per consentire la regolazione contabile dei tributi di spettanza regionale riscossi con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di altri tributi riscossi al netto di compensi, rimborsi, compensazioni ed altre partite negative, nonché delle compensazioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Dette variazioni e le conseguenti scritturazioni contabili sono effettuate, anche nell'anno successivo a quello in cui i tributi sono riscossi o le compensazioni operate, entro trenta giorni dal ricevimento dei dati dalle pertinenti amministrazioni statali e, comunque, entro la data del 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza.
2.  Le disponibilità del fondo per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 delle province di Siracusa, Catania e Ragusa sono utilizzate mediante iscrizione in appositi capitoli di spesa, con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, in relazione alle necessità di erogazione in attuazione della legge 31 dicembre 1991, n. 433. Con le medesime modalità sono utilizzate le ulteriori assegnazioni effettuate nel corso dell'esercizio in attuazione della predetta legge.
3. Sono abrogati l'articolo 38 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 10; il comma 22 dell'articolo 1 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27; il comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Le disposizioni di cui alla lettera i) del comma 1 si applicano con decorrenza dall'esercizio finanziario 1999.".
Nota all'art. 62, comma 14:
L'art. 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Organizzazione, funzioni e responsabilità di specifici uffici regionali. - 1. Le determinazioni connesse agli adempimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, per la Segreteria generale, per gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e per l'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana sono assunte dal Presidente della Regione, su proposta, rispettivamente, del Segretario generale e dell'Avvocato generale.
2.  La Segreteria generale, gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e l'Ufficio legislativo e legale e gli uffici costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della presente legge alle dipendenze della Presidenza della Regione, con sede a Palazzo d'Orléans sono organizzati in conformità alla tipicità delle rispettive funzioni connesse alla realizzazione dell'attività di impulso, di indirizzo e di coordinamento, nonché alla tutela dei diritti e degli interessi della Regione, allo svolgimento dell'attività legislativa e di governo, previste dallo Statuto e dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70.
3.  Con decreto del Presidente della Regione, su proposta del Segretario generale e dell'Avvocato generale, informandone le organizzazioni sindacali, sono stabilite, per il personale degli uffici di cui al comma 2, le misure di speciali indennità di presenza, correlate alle prestazioni lavorative, pomeridiane, notturne e festive, in ragione delle qualifiche di appartenenza ed è individuato il personale che, in ragione delle effettive esigenze, rende le predette prestazioni lavorative.
4.  All'acquisto, manutenzione, riparazione delle apparecchiature anche di tipo informatico necessarie al funzionamento della Segreteria generale, degli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e della sede di Catania della Presidenza della Regione, oltre che all'acquisto dei programmi e dei materiali di consumo relativi alle apparecchiature medesime provvede l'ufficio del sovrintendente di Palazzo d'Orleans, mentre per le missioni del personale che presta servizio presso gli stessi uffici e presso l'Ufficio legislativo e legale provvede la Segreteria generale.
5.  Alla dotazione dei capitoli di bilancio da istituire per effetto delle disposizioni contenute nel comma 4 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di spesa esistenti nello stato di previsione della spesa - Amministrazione Presidenza, Titolo I, Rubrica 2.
6.  A termini dell'articolo 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, le spese di cui al comma 4 costituiscono spese correnti di amministrazione ed i relativi capitoli di spesa sono compresi nell'apposito elenco numero 5 allegato alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 9.
7.  Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 inerenti le materie di competenza dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, al personale dell'Assessorato medesimo si applicano, con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro e del dirigente generale del dipartimento finanze e credito, le disposizioni di cui al comma 3.".
Nota all'art. 62, comma 16:
L'art. 23 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Archivio dell'autonomia siciliana. - 1. Al fine di diffondere le conoscenze relative all'attività istituzionale ed alla storia, anche parlamentare, della Regione, è istituito l'archivio audiovisivo e multimediale dell'autonomia siciliana.
2.  L'Assemblea regionale siciliana acquisisce il materiale ed i relativi diritti, riguardanti le riprese video delle sedute dell'Assemblea.
3. Il materiale, opportunamente digitalizzato, viene conservato presso le strutture dell'Assemblea regionale siciliana che può renderlo disponibile anche tramite il proprio sistema informativo automatizzato.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'esercizio finanziario 2001.".
Nota all'art. 62, comma 17:
L'art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Variazioni di bilancio. - 1. Le variazioni di bilancio concernenti la reiscrizione di somme perente ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, le riproduzioni di economie ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della stessa legge, l'incremento degli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonché il reintegro delle disponibilità dei capitoli di spesa a seguito dell'emissione dei mandati da regolare in conto sospeso ai sensi dell'articolo 4 del D.P.Reg. 5 ottobre 1999 o per la regolazione contabile di somme pagate anche in esercizi precedenti dall'istituto cassiere a seguito di pignoramenti, ferme restando le eventuali responsabilità per danno erariale sono effettuate con decreti del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, su proposta dei competenti dirigenti generali o di altri dirigenti responsabili della gestione delle relative spese. Sono, altresì, effettuate con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, su proposta dei competenti dirigenti generali o di altri dirigenti responsabili, le variazioni compensative fra capitoli di spesa concernenti retribuzioni ed altri assegni al personale, in servizio con contratto a tempo determinato o indeterminato, o in quiescenza, della Regione.".
Nota all'art. 62, comma 18:
L'art. 34 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Privatizzazione aziende termali. - 1. A favore dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale, dopo la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2002, sono mantenute le autorizzazioni di spesa a carico del bilancio regionale in applicazione del decreto legislativo del Presidente della Regione 20 dicembre 1954, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, per i tre anni successivi alla trasformazione stessa, per garantire la riorganizzazione e lo sviluppo della società attraverso operazioni di ricapitalizzazione.
2.  E' fatto divieto, alle aziende termali, fino alla completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato.".
Nota all'art. 62, comma 19:
L'art. 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Manifestazioni turistiche. - 1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti adotta con proprio decreto il calendario ufficiale delle manifestazioni ed eventi di grande richiamo turistico che hanno luogo nell'anno successivo e che comprendono tutte le manifestazioni ed eventi artistici, folkloristici e sportivi, di iniziativa pubblica e privata, che si realizzano nel territorio regionale di riconosciuto valore e grande capacità di richiamo ed intrattenimento turistico.
2.  L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a promuovere e realizzare direttamente, anche mediante convenzioni con enti pubblici e soggetti ed organismi privati di comprovata esperienza e capacità tecnica e finanziaria, manifestazioni ed eventi e ad intervenire finanziariamente a sostegno delle spese di realizzazione delle manifestazioni promosse ed organizzate da soggetti terzi, entro il limite massimo del 20 per cento delle spese complessive riconosciute ammissibili a valere sullo stanziamento dell'U.P.B. 12.2.1.3.1.
3.  L'inserimento delle manifestazioni nel calendario ufficiale regionale non attribuisce comunque diritto a finanziamento regionale. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, ove intenda avvalersi della facoltà prevista al comma 2, deve, nel medesimo termine indicato al comma 1, determinare il piano generale degli interventi finanziari da assumere complessivamente a proprio carico, in relazione alle previsioni del bilancio pluriennale in corso. Tali interventi possono essere rimodulati in misura proporzionale alla effettiva consistenza della dotazione finanziaria recata nel bilancio di previsione dell'anno corrente di riferimento.".
Nota all'art. 62, comma 20:
L'art. 65 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Polo universitario di Enna. - 1. Per le finalità di cui al comma 1-bis dell'art. 15 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26, è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 2002, 2003, 2004 e 2005, 2006 e 2007 la spesa di 2.000 migliaia di euro.".
Nota all'art. 62, comma 21:
L'art. 17 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Recupero risorse derivanti dalla definizione delle pratiche di sanatoria edilizia. - 1. Per le istanze di concessione in sanatoria e di autorizzazione edilizia in sanatoria presentate entro i termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, come recepita dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, nonché alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 e alle leggi regionali 29 febbraio 1980, n. 7 e 18 aprile 1981, n. 70, che alla data di entrata in vigore della presente legge non sono state ancora definite con l'emissione del relativo provvedimento, il richiedente la concessione o autorizzazione in sanatoria può presentare apposita perizia giurata a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione entro il 31 dicembre 2005.
2.  La perizia giurata deve asseverare l'esistenza di tutte le condizioni di legge necessarie per l'ottenimento della sanatoria, ivi compreso l'avvenuto pagamento del conguaglio dell'oblazione dovuta o l'avvenuta prescrizione del diritto al conguaglio a debito o al rimborso dell'oblazione stessa nei termini di cui all'art. 35, comma 12, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come integrato dall'art. 4, comma 6, del decreto legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito in legge con la legge 13 marzo 1988, n. 68, nonché la presentazione del certificato generale del casellario giudiziale previsto dall'art. 39, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 2, comma 37, lett. b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La perizia giurata deve altresì contenere gli estremi dell'avvenuta richiesta di parere inoltrata agli enti di tutela qualora non possa asseverarsi l'avvenuto rilascio del parere degli stessi enti, al fine di poter computare l'eventuale avvenuta decorrenza del termine perentorio previsto dal comma 6 e del termine perentorio previsto per il tacito accoglimento delle istanze di sanatoria dal presente comma. Decorso il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione di detta perizia giurata da parte del comune, qualora non venga comunicato all'interessato alcun provvedimento motivato di diniego, la concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria si intende accolta, sempre che si sia provveduto o si provveda entro i successivi trenta giorni al versamento a favore del comune degli oneri concessori dovuti in base a quanto calcolato in via provvisoria dalla perizia giurata e salvo conguaglio sulla base delle determinazioni degli uffici comunali da adottarsi entro il termine perentorio di cui al comma 3; nell'ipotesi di rateizzazione si provvede con le modalità di cui al comma 5.
3.  Gli uffici comunali devono effettuare l'esame delle perizie giurate anche successivamente all'avvenuto tacito accoglimento delle istanze di sanatoria e comunque entro il termine perentorio di duecentosettanta giorni dalla presentazione delle istanze medesime. Qualora gli uffici comunali rilevino dalla perizia giurata l'incompletezza della stessa o la mancanza dei requisiti di legge necessari per l'ottenimento della concessione o autorizzazione in sanatoria, il responsabile del procedimento amministrativo sospende il procedimento e sospende la concessione o autorizzazione in sanatoria eventualmente già assentita tacitamente, dandone comunicazione al richiedente la sanatoria ed al redattore della perizia giurata che possono presentare una perizia suppletiva tendente a superare i motivi della sospensione, entro quindici giorni dalla notifica della stessa; entro il successivo termine perentorio di quarantacinque giorni, il responsabile del procedimento può denegare la sanatoria richiesta e può annullare la concessione o autorizzazione edilizia già tacitamente assentita. Il responsabile del procedimento notifica agli interessati l'annullamento della concessione o autorizzazione tacitamente assentite. Il professionista redattore della perizia giurata assume per tale atto la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale.
4.  Per le istanze di sanatoria per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge è stata già richiesta o deve ancora essere richiesta dal comune l'integrazione documentale di cui al comma 1, è consentito effettuare l'integrazione in alternativa alla presentazione della perizia giurata. La perizia giurata sostituisce a tutti gli effetti di legge la concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria, qualora munita di certificazione comunale di ricevimento da rilasciarsi all'atto della presentazione e di dichiarazione da effettuarsi da parte del richiedente la sanatoria, che comprovi l'avvenuto pagamento degli oneri concessori e l'avvenuta decorrenza del termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della perizia in assenza di determinazione comunale.
5.  Decorso il termine di trenta giorni dalla espressa richiesta notificata dal comune, il ritardato pagamento degli oneri concessori dovuti per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 50, lett. b) e c), della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71; il mancato pagamento, decorso il termine di cui alla citata lett. c), comporta altresì la riscossione coattiva e l'immediata iscrizione a ruolo delle somme maggiorate con dette sanzioni. All'iscrizione a ruolo di dette somme, oltreché delle eventuali spese di istruttoria e segreteria, consegue il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, da effettuarsi anche a mezzo di recapito al domicilio dell'istante. Gli oneri concessori dovuti, aventi importi superiori a 2.500 euro, riguardanti gli oneri relativi al costo di costruzione e agli oneri di urbanizzazione, ivi compreso quelli di urbanizzazione pro-quota di cui al comma 6, possono essere corrisposti fino ad un massimo di 6 rate semestrali di pari importo; in tal caso, gli interessati fanno pervenire al comune, entro trenta giorni dalla data di notifica dell'obbligo di pagamento, il prospetto delle rate in scadenza, comprensive degli interessi legali calcolati dalla data di pagamento della prima rata, allegando l'attestazione del pagamento della prima rata medesima.
6.  Gli enti di tutela di cui ai commi 8 e 10 dell'art. 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, devono rilasciare il proprio parere entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di ricezione della richiesta ed entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per le richieste già presentate agli enti prima di tale data; decorsi tali termini il parere deve intendersi favorevolmente reso. Il decorso di detti termini può essere sospeso una sola volta dal responsabile del procedimento per richiedere chiarimenti e integrazioni esclusivamente agli interessati che hanno richiesto il parere; la sospensione non può in nessun caso superare i trenta giorni, trascorsi i quali il termine riprende a decorrere.
7.  Al fine di accelerare le procedure relative all'emissione dei pareri di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sugli abusi edilizi, su richiesta delle competenti sovrintendenze ai beni culturali ed ambientali, possono essere assegnate, previo assenso dei lavoratori, presso le suddette strutture, senza ulteriori oneri, unità di personale in possesso di adeguato titolo di studio provenienti dal bacino dei lavoratori socialmente utili in atto utilizzate dagli enti locali, dalla Regione e dagli enti sottoposti a controllo e vigilanza della medesima.
8.  Gli oneri di urbanizzazione ed il contributo sul costo di costruzione relativo alle opere per le quali è stata presentata istanza di condono edilizio ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche ed integrazioni sono quelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge; per la detrazione delle somme già versate, queste ultime vanno rese attuali. Per le istanze di sanatoria presentate per le opere di cui all'art. 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il mancato pagamento, in tutto o in parte, degli oneri di concessione comporta l'applicazione degli interessi legali sulle somme dovute.
9.  In sostituzione della convenzione di cui all'art. 35, comma 9, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dall'art. 26 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, gli oneri di urbanizzazione pro-quota sono determinati nella misura del 150 per cento degli oneri di urbanizzazione dovuti per l'ottenimento della sanatoria edilizia.
10.  Il personale in servizio presso i comuni assunto per le finalità di cui all'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26 e successive modificazioni deve completare l'esame delle pratiche di sanatoria edilizia e determinarsi sulle stesse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11.  Il primo e il secondo capoverso del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, sono così sostituiti:
"1.  Il parere dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria, solo nel caso in cui il vincolo sia stato posto antecedentemente alla realizzazione dell'opera abusiva.
2.  L'autorità competente, nel rilasciare parere, può dettare prescrizioni che comportino l'adeguamento del progetto alle esigenze di tutela che hanno determinato l'apposizione del vincolo.".
12.  L'art. 24 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, è così sostituito:
"1.  L'adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e del costo di costruzione di cui all'art. 6 della medesima legge sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è determinato dai comuni entro il 30 ottobre di ogni anno.
2.  I comuni sono tenuti ad applicare gli oneri di concessione aggiornati dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nelle more della determinazione dell'adeguamento degli oneri di cui al presente articolo, le concessioni edilizie sono rilasciate con salvezza del conguaglio degli oneri stessi."".
Nota all'art. 62, comma 22:
L'art. 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Enti vigilati. - 1. Dopo il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
"2-bis. La relazione previsionale e programmatica individua altresì per un arco temporale compreso fra tre e cinque anni l'evoluzione prevista per le principali grandezze economiche e finanziarie dei bilanci dell'ente, insieme alle azioni che l'ente intraprende per il miglioramento dei livelli di autosufficienza economica e finanziaria, con l'esplicitazione in termini quantitativi degli effetti di tali azioni sulle variabili economiche e finanziarie.
2-ter.  Contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, l'organo regionale di vigilanza fissa, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, per gli enti, aziende ed istituti vigilati, specifici obiettivi di gestione con valenza finanziaria, indicando la cadenza delle verifiche periodiche.
2-quater.  Entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, gli obiettivi gestionali assegnati ai dirigenti generali o figure apicali vengono modificati o integrati sulla scorta della relazione programmatica e degli obiettivi assegnati ai sensi del comma 2-ter, al fine dell'effettiva realizzazione dei risultati ivi indicati come conseguibili.
2-quinquies.  Accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte dell'ente, l'Assessore competente, previa delibera di Giunta, procede allo scioglimento o alla rimozione degli organi di amministrazione responsabili dell'inadempimento.
2-sexies.  Gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere disattesi soltanto in presenza di eventi straordinari, la cui valenza viene attestata dal collegio sindacale.".
2.  Fermi restando la riduzione di spese e l'incremento di entrate previsti per l'esercizio finanziario 2002, rispettivamente dai commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, aggiunti con il comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, nonché le riduzioni dei contributi regionali derivanti dalla mancata ottemperanza a dette disposizioni, gli enti, le aziende e gli istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale ai quali la Regione eroga contributi o trasferimenti per la copertura delle spese di funzionamento o per il pareggio del bilancio adeguano le spese e le entrate secondo le disposizioni dei commi seguenti.
3.  Per gli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005, il livello massimo di spese per acquisto di beni e servizi non può superare l'ammontare delle medesime spese sostenute nell'esercizio finanziario 2001, come risultante dal conto consuntivo, ridotto rispettivamente del 5 per cento, del 10 per cento e del 15 per cento. Per gli enti che non realizzino detta riduzione di spese, nell'esercizio successivo i trasferimenti regionali senza vincolo di specifica destinazione sono ridotti di una percentuale pari a quella della mancata riduzione fino al massimo rispettivamente del 5 per cento, del 10 per cento e del 15 per cento, a meno che una delibera di Giunta non attesti la presenza di esigenze straordinarie. Le somme non erogate costituiscono economie per il bilancio regionale.
4.  Per gli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005, il livello minimo delle entrate autonome è determinato aumentando le medesime entrate accertate nell'esercizio 2001, secondo le risultanze del conto consuntivo, rispettivamente del 5 per cento, del 10 per cento e del 15 per cento. Per gli enti che non realizzino detto incremento di entrate, nell'esercizio successivo i trasferimenti regionali senza vincolo di specifica destinazione sono ridotti di una percentuale pari a quella del mancato incremento fino al massimo rispettivamente del 5 per cento, del 10 per cento e del 15 per cento, a meno che una delibera di Giunta non attesti la presenza di esigenze straordinarie. Le somme non erogate costituiscono economie per il bilancio regionale.
5.  Al comma 2 dell'art. 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni le parole "di cui ai commi 2 e 3", sono sostituite con le parole "di cui al comma 2".
6.  Il comma 6 dell'art. 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:
"6.  I contributi per le spese di funzionamento di enti, aziende ed istituti regionali sono erogati in due semestralità anticipate. L'erogazione della seconda semestralità è condizionata alla presentazione del conto consuntivo dell'anno precedente e deve essere effettuata al netto dell'avanzo di amministrazione utilizzabile determinato con il predetto conto; l'avanzo di amministrazione utilizzabile non viene portato in diminuzione del contributo regionale da erogare fino alla concorrenza del 5 per cento della spesa corrente complessivamente prevista risultante dal conto consuntivo e con il limite massimo di 150 mila euro. Qualora l'importo da portare in diminuzione risulti maggiore della seconda semestralità, la parte eccedente viene conguagliata con le semestralità successive. Le somme non utilizzate per effetto del presente comma costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale.".
7.  In deroga agli artt. 2 e 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, e recepito, con modifiche ed integrazioni, dalla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, fermo restando il limite massimo di durata in carica dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari, fissato in cinque anni dal sesto comma dell'art. 6 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel caso di cessazione del mandato degli organi istituzionali preposti per legge alla designazione dei presidenti, dei vicepresidenti e degli altri componenti dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari, questi ultimi restano prorogati sino alla nuova nomina da parte degli organi istituzionali predetti e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti dei comitati direttivi dei consorzi delle aree di sviluppo industriale.
8.  La disposizione di cui all'art. 18 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, deve intendersi nel senso che le norme ivi richiamate sono estese ai presidenti degli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione anche se già insediati alla data di entrata in vigore della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.
9.  Nell'ambito delle proprie attribuzioni concernenti il livello di realizzazione dell'incremento delle entrate della Regione, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze riferisce semestralmente alla Giunta regionale in ordine alla situazione finanziaria della liquidazione degli enti di cui alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, acquisendo, dal commissario liquidatore, stati di avanzamento trimestrali delle liquidazioni.
10.  L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a stipulare convenzioni con le articolazioni regionali delle associazioni nazionali del movimento cooperativo riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 per lo svolgimento della revisione ordinaria alle società cooperative non aderenti alle Associazioni stesse. Le convenzioni devono basarsi sugli stessi criteri in atto vigenti e definiti dalla legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.
11.  In ragione dell'autonomia finanziaria delle camere di commercio stabilita dalla legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, art. 18, è recepito il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 363.
12.  Ai fini del monitoraggio dei flussi di entrata e di spesa, presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze può essere comandato personale appartenente ad enti pubblici anche economici soggetti a controllo e vigilanza della Regione o dello Stato con uffici in Sicilia. Gli oneri per il trattamento principale ed accessorio, fisso e variabile, restano a carico delle amministrazioni o enti di provenienza. A detto personale si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.".
Nota all'art. 62, comma 23:
L'art. 41 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, recante "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Norme transitorie. - 1. I programmi annuali e triennali delle opere pubbliche adottati entro i dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge possono includere, in deroga a quanto previsto dalla presente legge, opere munite di progetto già tecnicamente approvato come progetto esecutivo ai sensi della disciplina regionale previgente.
2.  Sono fatti salvi i bandi di gara già approvati dall'organo esecutivo competente dell'ente appaltante alla data di entrata in vigore della presente legge.
3.  Le procedure per l'affidamento di incarichi di studio e di progettazione di importo inferiore alla soglia comunitaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge decadono, ove non concluse, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del relativo bando o avviso di gara. Sono comunque fatte salve le procedure concluse entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4.  Sono fatti salvi gli incarichi di progettazione in corso di espletamento o espletati; le amministrazioni conferenti nominano i responsabili del procedimento e, previa relazione dello stesso, provvedono, ove necessario, a richiedere ai professionisti incaricati l'adeguamento delle progettazioni ai requisiti previsti dalla presente legge. Gli eventuali maggiori oneri sono ricompresi nel quadro economico del progetto.
5.  Per le anticipazioni sul prezzo di appalto continua ad applicarsi il comma 1 dell'art. 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modifiche ed integrazioni.
6.  Le disposizioni relative alle spese per la gestione degli impianti di dissalazione di cui è titolare l'Amministrazione regionale continuano ad applicarsi anche dopo l'attivazione del servizio idrico integrato. Il disposto di cui all'art. 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, nel testo previgente alle modifiche introdotte con l'art. 88 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, continua ad applicarsi fino alla data di attivazione della gestione dei sistemi acquedottistici sovrambito.
7.  I programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche per l'anno 2002, possono includere, in aggiunta alle opere dotate di progetti definitivi o esecutivi muniti di tutte le autorizzazioni e i pareri conseguibili in dette fasi di elaborazione dei progetti, opere munite di progetto già tecnicamente approvato come progetto di massima o esecutivo ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.
8.  L'affidamento dei lavori con le procedure di scelta del contraente di cui alla presente legge può essere avviato anche sulla scorta di progetti già tecnicamente approvati come esecutivi secondo la normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge. In tal caso il responsabile del procedimento deve attivare le procedure per l'adeguamento del capitolato speciale di appalto alle previsioni della presente legge.
9.  Le competenze ad esprimere pareri tecnici sulle perizie di variante e/o suppletive, sui nuovi prezzi e sulle riserve dell'appaltatore, nonché sugli atti di contabilità finale e di collaudo, per i lavori sottoposti alla disciplina previgente alla presente legge rimangono ascritte agli organi tecnici individuati dall'art. 3 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21, anche se formalmente abrogato.
10.  Fino al 31 dicembre 2005, nell'elenco annuale di cui all'art. 8 e nei programmi di spesa regionali, di cui all'art. 9, possono essere incluse opere dotate di progetti di massima già muniti di tutte le autorizzazioni e dei pareri acquisiti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
11.  Per gli interventi connessi all'attuazione del P.O.R. 2000-2006, nel caso di incarichi di progettazione già espletati, la direzione dei lavori può essere affidata allo stesso progettista, anche in deroga ai limiti di cui all'art. 11, comma 1, sub "articolo 17", capoverso 13, con le modalità di cui al capoverso 11 del medesimo articolo, ma entro le soglie di importo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
12.  Nel caso di incarichi di progettazione già espletati, la direzione dei lavori si affida agli stessi professionisti anche in deroga alle soglie di importo previste dal comma 13 dell'art. 11 della presente legge.".
Nota all'art. 62, commi 24 e 25:
L'art. 30 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, recante "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico." per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:
"Manutenzione ed esercizio impianti termici. - 1. Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551, le disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'art. 11 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, si applicano in Sicilia, secondo la disciplina recata dal decreto medesimo.
2.  Qualora gli enti ricorrano alla forma di verifica di cui al comma 20 dell'art. 11 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, devono comunque effettuare annualmente controlli tecnici a campione sino al 25% degli impianti.
3.  Le operazioni di verifica degli impianti di cui all'art. 11 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e ogni attività post contatore, possono essere effettuate anche da soggetti fornitori di energia per riscaldamento.
4.  L'Assessore regionale per l'industria, di concerto con le amministrazioni competenti, provvede con proprio decreto a promuovere l'adozione di strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti ed organi preposti, per i diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti termici, con particolare riferimento alle modalità attuative del servizio ed alle tariffe applicate su tutto il territorio regionale.".
Nota all'art. 62, comma 26:
L'art. 53 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, recante "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Contributi ad associazioni di difesa dei diritti umani. - 1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, previa presentazione del programma di attività e del piano finanziario per l'anno di riferimento, a corrispondere un contributo annuo al comitato regionale siciliano della Lega italiana dei diritti dell'uomo (LIDU), con sede in Catania, al comitato regionale di Amnesty International, con sede in Palermo ed all'Associazione METER Onlus, con sede in Avola per il perseguimento delle finalità proprie in difesa dei diritti umani e civili e la lotta ad ogni violenza e criminalità.
2.  Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 100 migliaia di euro (UPB 9.3.1.3.7, capitolo 377752).
3.  Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.".
Nota all'art. 62, comma 27:
L'art. 51 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, recante "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Conferimenti patrimoniali. - 1. In attuazione del comma 3 dell'art. 6 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, la Regione partecipa al patrimonio della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, nonché dell'Ente autonomo regionale Teatro Massimo Bellini di Catania, successivamente alla trasformazione in fondazione prevista dall'art. 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, con il conferimento di beni immobili, da individuare con apposito decreto del Presidente della Regione, di valore non inferiore rispettivamente a 3.000 migliaia di euro, a 2.000 migliaia di euro e a 1.500 migliaia di euro.".
Nota all'art. 62, comma 28:
L'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Definizione agevolata delle violazioni commesse in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. 1. Le violazioni riguardanti il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, commesse dal 1° gennaio 1996 al 31 gennaio 2003, attinenti agli obblighi di dichiarazione, di versamento e di registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, non adempiuti o irregolarmente adempiuti, possono essere definite senza irrogazione di sanzioni e senza applicazione di interessi.
2.  La definizione avviene mediante la presentazione delle dichiarazioni omesse e la regolarizzazione di quelle infedeli entro il 31 dicembre 2004.
3.  Nello stesso termine di cui al comma 2, devono essere sanate le irregolarità e le omissioni di versamento del tributo.
4.  Salvo quanto disposto ai commi 2 e 3, gli avvisi di accertamento e di liquidazione notificati entro la data di entrata in vigore della presente legge, ancorché divenuti definitivi per omessa impugnazione nei termini e non seguiti dal pagamento delle somme accertate o liquidate, possono essere definiti con il pagamento del tributo, con abbuono degli interessi e delle sanzioni.
5.  Se l'accertamento concerne l'omessa o l'infedele dichiarazione, esso può essere definito con il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta accertata e con abbuono degli interessi e delle sanzioni.
6.  Il pagamento del tributo definito ai sensi dei commi 4 e 5, deve avvenire entro il 30 giugno 2004. Nello stesso termine il contribuente deve presentare o spedire alla provincia una istanza di definizione dell'atto d'imposizione, indicando gli estremi di quest'ultimo e quelli del versamento.
7.  La presentazione dell'istanza di cui al comma 6, comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
8.  A tal fine, il contribuente deve presentare al giudice presso il quale pende il procedimento una domanda di sospensione, corredata della fotocopia dell'istanza di cui al comma 6, e della relativa ricevuta di presentazione.
9.  Il procedimento è sospeso per la durata di due anni.
10.  Conclusasi la durata della sospensione, la provincia comunica al giudice l'estinzione della lite per cessata materia del contendere, ovvero la ripresa d'ufficio del processo sospeso.
11.  Sulla base delle istanze prodotte ai sensi del comma 6, entro 12 mesi la provincia dispone lo sgravio delle somme eventualmente già iscritte a ruolo. Lo sgravio è preceduto da un provvedimento di sospensione degli atti esecutivi, da trasmettere al concessionario entro trenta giorni dalla presentazione delle istanze.".
Nota all'art. 62, comma 29:
L'art. 19 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Ripianamento esposizioni debitorie. - 1. I mutui degli enti teatrali di prosa nonché degli enti e delle fondazioni liriche e sinfoniche di cui al comma 3, finalizzati al ripianamento delle proprie esposizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2003, possono essere assistiti da garanzia sussidiaria della Regione prestata dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze in favore degli istituti di credito mutuanti, previa approvazione da parte dell'Assessorato medesimo del piano di risanamento aziendale e del piano di rientro del mutuo concordato tra ciascun ente o fondazione ed il soggetto erogatore. La somma assistita da garanzia sussidiaria non può superare complessivamente l'importo di 40.000 migliaia di euro.
2.  Fermo restando l'imprescindibile rispetto del pareggio di bilancio, la mancata corresponsione, da parte degli enti o delle fondazioni di cui al comma 1, all'istituto di credito mutuante della rata annuale o semestrale del mutuo concesso produce, nell'esercizio finanziario successivo, la riduzione del contributo regionale, determinato annualmente ai sensi della lett. h), comma 2, dell'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, in misura pari alle rate insolute e non modificabile nel corso del medesimo esercizio.
3.  Gli enti di cui al comma 1, sono i seguenti:
a)  Fondazione Teatro Massimo di Palermo;
b)  Ente Teatro Stabile di Catania;
c)  Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania;
d)  Ente autonomo regionale Teatro di Messina;
e)  Teatro Biondo Stabile di Palermo;
f)  Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana;
g)  Comitato Taormina arte.".
Nota all'art. 62, comma 30:
L'art. 7 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, recante "Provvedimenti urgenti in materia finanziaria." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Oneri discendenti dall'istituzione con legge di uffici regionali. - 1. Il fondo di cui al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, può essere utilizzato anche per i maggiori oneri discendenti dall'istituzione con legge di uffici regionali nonché per ulteriori oneri autorizzati con delibera della Giunta regionale.
2.  Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 500 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001.".
Nota all'art. 64, comma 1:
L'art. 4 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, recante "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico.", così dispone:
"Destinazione risorse dell'art. 38 dello Statuto. - 1. Le entrate di competenza dell'esercizio 2003, derivanti dall'attualizzazione dei limiti di impegno autorizzati dall'art. 55 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 144 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari a 892.599 migliaia di euro sono destinate al finanziamento degli interventi di cui alla tabella E, allegata alla presente legge.
2.  Le somme di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, sono a destinazione vincolata.
3.  L'utilizzazione delle somme accantonate nel fondo per il finanziamento di investimenti finalizzati all'aumento del rapporto tra prodotto interno lordo regionale e prodotto interno lordo nazionale (UPB 4.2.2.8.99 "Altri oneri comuni", capitolo 613928), in conformità a quanto previsto dall'art. 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, avviene previa adozione, entro il 31 gennaio 2004, da parte della Giunta regionale, di un apposito piano.
4.  Con le medesime modalità di cui al comma 3, vengono utilizzate le assegnazioni di cui all'art. 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
5.  Una quota delle risorse di cui ai commi 3 e 4 è destinata al finanziamento delle azioni necessarie all'attuazione degli interventi previsti nel protocollo d'intesa del 17 luglio 2002, stipulato tra la Regione siciliana e Trenitalia, nonché alla predisposizione ed al finanziamento di un piano straordinario per l'adeguamento delle reti viarie provinciali esistenti, tramite interventi di completamento, manutenzione e messa in sicurezza, nonché, per l'importo di 30.000 migliaia di euro, per il finanziamento di iniziative di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di piattaforme telematiche ed informatiche nel territorio della Regione, secondo gli indirizzi del Quadro di riferimento strategico.
6.  La gestione di competenza per l'esercizio finanziario 2003 dei capitoli indicati nella tabella E - parte I - è trasferita ai corrispondenti capitoli istituiti in forza delle disposizioni di cui al presente articolo.
7.  Una quota delle entrate di cui al comma 1, pari a 59.787 migliaia di euro, è destinata al cofinanziamento regionale delle somme iscritte in bilancio ai sensi del comma 3 dell'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, nell'esercizio finanziario 2003, in attuazione del Programma operativo regionale P.O.R. 2000-2006.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 917
"Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Cintola) il 17 settembre 2004.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) il 17 settembre 2004.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 172 del 23 settembre 2004 e nn. 173 e 174 del 28 settembre 2004.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 174 del 28 settembre 2004.
Relatore: Riccardo Savona.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 241 del 6 ottobre 2004, n. 243 del 13 ottobre 2004 e n. 245 del 21 e 22 ottobre 2004.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 245 del 21 e 22 ottobre 2004.
(2004.44.2768)083




MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Michele Arcadipane
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