REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 3 DICEMBRE 2004 - N. 52
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Pettineo


Lo statuto del Comune di Pettineo è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 50 del 23 ottobre 1993.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 25 del 4 giugno 2004 ed entrato in vigore il 18 agosto 2004.
Titolo I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI
Art. 1
Disposizioni generali

1.  Il Comune di Pettineo, ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla legge dello Stato, della Regione e del presente statuto, è l'ente che rappresenta e tutela i diritti della comunità che vive nel suo territorio e, nella unità della Repubblica italiana, secondo il principio di sussidiarietà, di differenziazione ed adeguatezza; esercita funzioni amministrative proprie e le funzioni conferite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia regionale e dai trattati dell'Unione europea. Il territorio del Comune comprende la parte del suolo nazionale delimitata con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1945, n. 1228, approvato dall'istituto centrale di statistica e confina con il territorio dei Comuni: Motta d'Affermo, Castel di Lucio, Mistretta, S. Mauro Castelverde, Tusa e Reitano.
2.  Il territorio ha una estensione di Ha. 3.045.
Art. 2
Principi ispiratori dell'attività comunale

1.  Il Comune ispira la propria azione ai principi ed alle regole della democrazia, della solidarietà, della trasparenza e dell'efficienza.
2.  Esso adegua la propria azione ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri livelli di governo, secondo il principio della pari ordinazione e nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.
3.  Il Comune riconosce e fa proprie le regole della carta europea delle autonomie locali e dello statuto della federazione mondiale delle città unite.
4.  Il Comune riconosce ed afferma il valore dei gemellaggi con altri Comuni nazionali ed esteri, al fine di rafforzare la reciproca conoscenza e stima.
Art. 3
Territorio, gonfalone e stemma

1.  Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti a Pettineo. Il palazzo civico è ubicato in via Garibaldi n. 35.  Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma. Il Comune ha come suo segno distintivo lo stemma così descritto: d'argento con castello di rosso e fiume di azzurro posto in diagonale partendo dall'alto a sinistra, circondato da due rami di quercia e di alloro annodati da nastro di rosso, sormontato da corona civica (vedi allegato 1).
Il Comune fa uso nelle manifestazioni ufficiali di un gonfalone così descritto: della forma regolamentare consistente in un drappo, metà bianco e metà azzurro recante al centro lo stemma comunale sormontato con l'iscrizione centrata in argento "Comune di Pettineo", trinciato nella parte inferiore e riccamente ornato di ricami d'argento, asta verticale ed orizzontale di metallo, cordoni e nappe d'argento, cravatta e nastro tricolore nazionale frangiati in argento (vedi allegato 1).
1bis.  L'apposito regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché, i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.
2.  L'uso del gonfalone e dello stemma ad enti od associazioni e le relative modalità sono autorizzate dal sindaco con proprio provvedimento.
Art. 4
Finalità

1.  Il Comune, nel rispetto della piena affermazione dei diritti inviolabili della persona, assume le iniziative e promuove gli interessi necessari per assicurare pari dignità e pari opportunità a tutti i cittadini, ispirando la sua azione ai valori di libertà, democrazia, solidarietà per il superamento degli squilibri economici, sociali e culturali.
2.  Il Comune di Pettineo ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e di ogni altra forma di violenza esercitata nei confronti di Stati, popoli, gruppi etnici e singoli individui; promuove e persegue la cultura della pace, della cooperazione e della solidarietà tra i popoli e tra tutte le donne e gli uomini e assume le diversità di sesso, cultura, convinzioni ideali e religiose come valori e risorse su cui costruire un'Europa libera, democratica e socialmente equa. Il Comune di Pettineo ripudia la cultura dell'oppressione nelle sue storiche rappresentazioni e ogni altra forma si rappresenti nell'epoca contemporanea, così come ripudia ogni altra manifestazione di dittatura e/o totalitarismo perseguita in virtù di principi politici, religiosi e filosofici e in generale ogni forma di limitazione delle libertà individuali e collettive così come sancite nella nostra carta costituzionale.
3.  Il Comune promuove e fa propria la cultura della tolleranza e dell'antirazzismo, della partecipazione alla vita sociale dei portatori di handicap, del rispetto per l'ambiente e per gli animali.
4.  Il Comune promuove la tutela della persona e delle famiglie, valorizza la maternità e la paternità, assicurando sostegno ai genitori nell'educazione e nella cura dei figli.
5.  Il Comune riconosce il ruolo fondamentale delle persone anziane per lo sviluppo socio-culturale della collettività, mediante la valorizzazione delle loro potenzialità e della loro esperienza, la loro cura ed assistenza, la promozione di occasioni di incontro e di partecipazione alla vita della società.
6.  Il Comune mette in atto ogni iniziativa di raccordo sociale, economico e culturale con i propri cittadini emigrati.
7.  Il Comune rappresenta e cura, unitariamente, gli interessi della propria comunità, ne promuove l'equilibrato sviluppo sociale, economico, culturale ed ambientale della città, attraverso l'uso sostenibile delle risorse, il progresso civile e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alle scelte politiche della comunità anche attraverso forme di democrazia partecipativa.
8.  Il Comune ispira, in coerenza ai valori costituzionali, la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione del pluralismo politico ed istituzionale.
9.  Il Comune qualifica la propria attività amministrativa, politica e sociale, sulla base dell'autonomia, dell'efficienza, dell'imparzialità e della trasparenza, assicurando il diritto di accedere all'informazione, agli atti, alle strutture ed ai servizi dell'amministrazione, nonché il diritto di presentare istanze, proposte, petizioni ed il diritto di udienza.
10.  Il Comune promuove la formazione di una coscienza civile ed assume come prioritaria la propria funzione contro la mafia e tutte le forme di criminalità, impedendo la presenza di condizionamenti clientelari ed affaristici. I regolamenti comunali dovranno tradurre in norme le indicazioni contenute nella circolare del 19 gennaio 1991 dell'alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa avente per oggetto: "attività normative degli enti locali al fine del contrasto alle infiltrazioni mafiose".
11.  Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, assicurando la partecipazione di tutti i cittadini, nello spirito e nel rispetto della collegialità, delle forze economiche imprenditoriali, sindacali e sociali alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di gestione.
12.  Nell'ambito dei propri poteri e funzioni, il Comune di Pettineo si impegna al riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali, al fine di evitare le disparità fra sessi e promuove gli interventi necessari per assicurare rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, politiche, laiche, religiose e sessuali, anche attraverso la promozione dei valori della solidarietà.
13.  Nell'ambito delle proprie competenze, attua la tutela del territorio e si impegna a dare piena ed efficace attuazione alla normativa regionale e nazionale in materia di salvaguardia della salute, dell'ambiente e del paesaggio.
14.  Il Comune promuove la riappropriazione dell'identità, attraverso il recupero della memoria storica da parte dei cittadini anche attraverso la tutela, lo sviluppo e la fruizione collettiva del patrimonio culturale ed artistico.
15.  Il Comune promuove, sostiene e valorizza le iniziative del volontariato e delle libere associazioni appartenenti a qualsiasi credo religioso e politico.
Il Comune promuove le attività sportive, culturali, musicali, ricreative e del tempo libero.
Art. 5
Tutela della salute

1.  Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.
Art. 6
Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1.  Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare la causa di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.
Art. 7
Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1.  Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi delle vigenti normative.
Art. 8
Assetto ed utilizzazione del territorio

1.  Il Comune promuove e attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
2.  Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione, con particolare attenzione per gli interventi di edilizia economica, popolare e convenzionata miranti alla risoluzione del problema abitativo per le fasce sociali più bisognose. A tal fine privilegia il recupero del patrimonio edilizio esistente favorendo la fruizione abitativa permanente della popolazione all'interno dei nuclei abitati e del centro storico, favorendone la valorizzazione.
3.  Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
4.  Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione stradale, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, turistiche ed ambientali.
5.  Predispone idonei strumenti di pronto intervento in caso di calamità o di eventi ritenuti dannosi per la collettività rendendo operativo e potenziando il nucleo comunale di protezione civile e favorendo forme di collaborazione volontaria.
6.  Promuove azioni per uno sviluppo organico dei beni demaniali, mediante possibili accorpamenti, permute ed acquisti o mediante legittimazione o affrancatura del suo territorio.
7.  Il sindaco, nell'ambito delle sue competenze, esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti previsti dalle leggi statali e regionali.
Art. 9
Sviluppo economico

1.  Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; tutela e promuove lo sviluppo dell'agricoltura, dell'agriturismo nelle sue varie manifestazioni, dell'industria di trasformazione e agro alimentare; adotta iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.
Art. 10
Programmazione economico-sociale e territoriale

1.  Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.
Art. 11
Tutela delle "Diversità"

1.  Il Comune promuove ogni iniziativa tesa a realizzare una piena integrazione delle persone affette da deficit organici o funzionali e portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali ad essi conseguenti.
2.  Interviene per il superamento di tali limitazioni al fine di eliminare ogni impedimento alla realizzazione di una normale vita di relazione e di un corretto rapporto tra la persona ed il suo ambiente.
3.  Si adopera, nei limiti delle proprie competenze, per:
a)  realizzare un fattivo rapporto di collaborazione con i servizi sanitari e sociali operanti nel territorio;
b)  assicurare la prevenzione e, ove possibile, eliminare le cause dei deficit e delle disabilità;
c)  garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, evitando la istituzionalizzazione attraverso il mantenimento della persona nel proprio ambiente familiare e/o sociale;
d)  assicurare alla famiglia del disabile l'informazione di carattere sanitario e sociale e un adeguato sostegno economico, psicologico e psicopedagogico;
e)  promuovere, anche attraverso l'apporto di enti ed associazioni di volontariato, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione per la prevenzione, la cura degli handicap e la riabilitazione, l'inserimento sociale nella scuola e nel mondo del lavoro di chi ne è colpito;
f)  garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale;
g)  promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla normativa vigente.
Art. 12
Pace e non violenza

1.  Il Comune, in conformità ai principi costituzionali e alle norme che riconoscono i diritti innati delle persone umane che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli - Carta delle Nazioni Unite, Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, Patto internazionale sui diritti civili e politici -, riconosce nella pace un diritto delle persone e dei popoli.
2.  Il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali ed educative, di ricerca, di cooperazione, di informazione, tutte finalizzate alla pacifica convivenza comunitaria.
3.  Il Comune promuove, sostiene e favorisce iniziative a sostegno della pace proposte dalle istituzioni culturali, religiose e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.
4.  Il Comune afferma la propria volontà di pace, di non violenza e di rispetto dell'ambiente e pertanto dichiara il proprio territorio non disponibile ad accogliere installazioni nucleari, sia militari che civili.
5.  Inoltre il Comune fa proprio il vessillo della pace che può esporre sulla facciata del palazzo comunale, promuovendo iniziative di pace all'interno del proprio territorio e stimolando in tal senso cittadini, gruppi e istituzioni per il sostegno degli ideali di pace.
Art. 13
Funzioni

1.  La potestà di governo del Comune per l'esercizio delle competenze e funzioni ha come riferimento l'ambito territoriale. Il Comune è l'ente che rappresenta la comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e ne tutela la specificità culturale e socio economica. L'esercizio delle funzioni proprie che riguardano la popolazione e il territorio comunale è organizzato secondo i principi del presente statuto.
Art. 14
Rappresentanza della comunità

1.  Il Comune cura gli interessi della comunità, per ciò che attiene all'ambito di rispettiva competenza secondo il proprio ordinamento. Il Comune rappresenta altresì gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione del territorio. Spetta al sindaco l'iniziativa giurisdizionale per la difesa degli interessi del Comune e per la resistenza in giudizio. Spetta al sindaco intraprendere ogni azione nei riguardi di soggetti pubblici e privati che nell'esercizio delle loro competenze abbiano prodotto violazioni di interessi della comunità.
Art. 15
Albo pretorio

1.  Per assicurare la pubblicità dei propri atti, il Comune si avvale dell'albo pretorio, nel quale vengono pubblicate le ordinanze, le deliberazioni del consiglio comunale e della giunta comunale, i provvedimenti del sindaco, le determinazioni dei responsabili dei settori ed ogni altro atto ed ogni avviso di cui la legge, lo statuto o una norma regolamentare imponga la pubblicazione. La pubblicazione deve assicurare l'accessibilità e la fruibilità della lettura ad ogni cittadino, anche se portatore di handicap motorio.
2.  La pubblicazione degli atti e degli avvisi di cui al primo comma del presente articolo è effettuata a cura del segretario comunale, il quale si avvale a questo scopo di un messo comunale.
3.  Le pubblicazioni possono effettuarsi anche a mezzo di deposito, con contemporaneo avviso affisso all'albo.
4.  Il Comune nella sua organizzazione prevede la creazione di un apposito servizio per i diritti dei cittadini, ufficio relazioni con il pubblico e la possibilità di pubblicazione degli atti nel proprio sito internet.
Art. 16
Statuto

1.  Il Comune determina il proprio ordinamento nello statuto, nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati da leggi generali della Repubblica e della Regione siciliana. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.
2.  Per il procedimento di modifica dello statuto, così come previsto dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 48/91, così come modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 30/2000, si applicheranno le medesime disposizioni previste per la sua approvazione.
3.  Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle stesse della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite. Lo statuto stabilisce altresì l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra Comuni e Province, della partecipazione popolare, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma ed il gonfalone.
Art. 17
Modifiche allo statuto

1.  Nessuna modifica può essere apportata allo statuto, se non con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri comunali. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche allo statuto sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
1bis.  La proposta di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente. L'effetto abrogativo dello statuto decorre dall'entrata in vigore del nuovo.
2.  Le modifiche approvate entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro affissione all'albo pretorio del Comune e sono sottoposte a particolari forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.
3.  Le iniziative di revisione rigettate dal consiglio non possono essere riproposte prima che sia decorso almeno un anno dal rigetto.
4.  L'iniziativa di modifiche allo statuto è di competenza del sindaco, della giunta e dei consiglieri comunali.
Art. 18
Regolamenti

1.  Il Comune emana regolamenti di organizzazione, di esecuzione, indipendenti e di delegificazione:
a)  sulla propria organizzazione;
b)  per materie ad esso demandate dalla legge statale e regionale e dallo statuto;
c)  per le materie in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge;
d)  nelle materie in cui esercita funzioni.
2.  Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria.
3.  Nelle altre materie la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria, nonché dei regolamenti emanati dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4.  I regolamenti le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del consiglio comunale.
5.  Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.
6.  Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.
7.  I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data di ripubblicazione all'albo.
Art. 19
Ordinanze

1.  Il sindaco può emanare atti con i quali si stabiliscono disposizioni per l'attuazione e l'applicazione di norme legislative, statuarie e regolamentari.
2.  L'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti deve essere adeguatamente motivata e limitata al tempo in cui permane la necessità. Le ordinanze di cui ai precedenti commi devono essere pubblicate all'albo pretorio per quindici giorni; ove siano rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari.
Art. 20
Statuto dei diritti del contribuente per i tributi comunali

1.  Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000, in tema di "Disposizione in materia di statuto dei diritti del contribuente". Ci si riferisce, in particolar modo, all'adozione di tecniche di scrittura delle norme regolamentari conformi all'art. 2 della legge stessa, al divieto di stabilire adempimenti che abbiano scadenze anteriori al 60° giorno dall'entrata in vigore della nuova disposizione, all'onere del Comune di assicurare la conoscibilità degli atti attraverso la loro notifica al contribuente, al divieto di richiedere documentazioni e informazioni al contribuente che siano già in possesso dell'ente, all'obbligo di inviare una richiesta di chiarimenti al contribuente prima di procedere alla liquidazione delle dichiarazioni, all'introduzione dell'istituto della compensazione, alla non applicazione delle sanzioni per violazioni formali, all'introduzione dell'interpello.
2.  Per quanto compatibili, i principi indicati al comma 1 debbono essere osservati dagli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.
3.  Ai contribuenti residenti all'estero sono assicurate le informazioni sulle modalità di applicazione dell'imposta e la utilizzazione di moduli semplificati.
4.  I principi della legge n. 212/2000 sono estesi nei confronti di chiunque svolga attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi comunali.
Art. 21
Pari opportunità

1.  Il Comune, al fine di favorire condizioni di pari opportunità, fa proprie le finalità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125,  in tema di "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro". A tale riguardo, pertanto, si adotteranno misure che avranno in particolare lo scopo di:
a)  eliminare le disparità nella formazione professionale, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;
b)  superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;
c)  promuovere l'inserimento delle donne nelle attività e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e nei livelli di responsabilità;
d)  favorire, anche mediante diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tale responsabilità tra i due sessi.
2.  Il consiglio comunale, il sindaco e la giunta assicurano condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza.
3.  Il consiglio promuove la presenza di entrambi i sessi fra i componenti degli organi collegiali che sono di sua competenza, negli indirizzi per le nomine e designazioni da parte del sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti nonché nelle nomine, espressamente riservate dalla legge, statuto o regolamento al consiglio, dei propri rappresentanti.
4.  Il sindaco promuove la presenza di entrambi i sessi nella nomina dei componenti della giunta e dei rappresentanti del Comune attribuiti alla sua competenza.
Titolo II
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 22
Disposizioni generali

1.  Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei singoli e delle formazioni sociali al fine di assicurare la democraticità dell'ordinamento ed il buon andamento dell'amministrazione.
2.  I diritti di informazione e di partecipazione che lo statuto riconosce ai cittadini aventi diritto al voto, spettano altresì:
a)  ai cittadini residenti nel Comune, non ancora aventi diritto al voto che abbiano compiuto il 16° anno di età;
b)  ai cittadini non residenti, ma domiciliati nel Comune da almeno sei mesi;
c)  agli stranieri ed agli apolidi residenti del Comune.
3.  I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.
Art. 23
Associazioni

1.  Il Comune riconosce e valorizza le libere forme di associazione, di cooperazione e del volontariato, attraverso:
a)  il riconoscimento del diritto di accesso ai documenti, ai dati ed alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;
b)  la possibilità di essere consultate riguardo alla formazione degli atti generali;
c)  la concessione di aiuti organizzativi, disciplinati da apposito regolamento.
2.  Per questi fini, la giunta comunale istituisce un apposito albo, organizzato per ambiti sociali, nel quale sono iscritte tutte le associazioni e comitati che operano nel territorio comunale e ne abbiano fatto istanza, depositando il proprio statuto o atto costitutivo nel caso di associazioni costituite per atto pubblico.
Art. 24
Unione italiana ciechi

1.  L'Unione italiana ciechi ha la rappresentanza e la tutela degli interessi materiali e morali dei ciechi ai sensi del decreto legislativo 26 settembre 1947, n. 1047 e del D.P.R. n. 19919/78.
2.  Nell'ambito di tali prerogative l'Unione italiana ciechi:
a)  partecipa con propria rappresentanza alle consulte per invalidi ed handicappati o ad organismi similari, laddove essi esistano;
b)  esprime parere, su richiesta dell'ente locale, sulle proposte di deliberazione e nei procedimenti amministrativi mirati all'emanazione di atti riguardanti la generalità dei ciechi;
c)  esprime parere nei procedimenti per l'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche e proposte per la tutela degli interessi collettivi dei ciechi;
d)  presenta istanze, petizioni e proposte per la tutela degli interessi collettivi dei ciechi;
e)  esercita tutte le altre facoltà previste dalla legge n. 142/90 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni, dal presente statuto, dal regolamento e dalle altre norme tempo per tempo vigenti.
Art. 25
Informazione

1.  Tutti gli atti dell'amministrazione comunale, ad esclusione di quelli riservati per disposizione di legge o di regolamento, di cui all'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 sono pubblici.
2.  Il Comune si impegna a realizzare un apposito servizio per le informazioni ai cittadini (U.R.P.).
3.  Il Comune si impegna a pubblicizzare gli atti fondamentali dell'amministrazione anche mediante diffusione su un apposito sito internet, ove istituito.
4.  Il Comune, al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e massima conoscibilità, assicurerà la pubblicazione presso le bacheche esterne di avvisi, ordinanze e quant'altro ritenuto necessario allo scopo.
Art. 26
Accesso

1.  Ai cittadini singoli o associati è garantito l'accesso agli atti dell'amministrazione, secondo le modalità definite dal regolamento.
2.  Sono sottratti all'accesso gli atti riservati per espressa disposizione di legge o di regolamento.
3.  In nessun caso può essere vietata, comunque, l'esibizione degli atti di competenza del consiglio comunale e degli altri organi del Comune riguardanti la concessione di contributi e di sovvenzioni a persone o ad enti.
Art. 27
Udienza

1.  Ai singoli, alle associazioni, ai comitati ed a gruppi esistenti nel Comune è garantito il diritto di udienza da parte degli amministratori comunali, secondo le modalità che saranno definite dal regolamento.
2.  Le udienze devono essere finalizzate alla trattazione diretta di problemi generali della comunità e non possono essere richieste nuovamente prima che siano trascorsi 30 giorni dall'ultima.
Art. 28
Istanze

1.  I cittadini, i comitati e le associazioni possono rivolgere al sindaco istanza per chiedere l'adozione di provvedimenti amministrativi o esporre comuni necessità o determinati problemi locali.
2.  Il sindaco ha l'obbligo di riceverle, di esaminarle e di rispondere entro 30 giorni.
3.  Le modalità di presentazione delle istanze e di risposta alle stesse sono indicate dal regolamento, il quale deve prevedere adeguate misure di pubblicità dell'istanza.
Art. 29
Petizioni

1.  Almeno 100 cittadini aventi diritto al voto, in forma collettiva, possono presentare una petizione agli organi comunali per sollecitare l'intervento in questioni di interesse generale o per esporre esigenze locali di natura collettiva.
2.  Le petizioni devono essere poste all'ordine del giorno del consiglio comunale entro il termine di 30 giorni dalla loro presentazione. In caso di inosservanza, ciascun consigliere può chiedere al presidente del consiglio comunale l'inserimento della petizione nell'ordine del giorno della successiva seduta del consiglio.
3.  Qualora il consiglio comunale non ritenga di dovere accogliere la petizione, la deliberazione conclusiva dell'esame deve essere espressamente motivata ed adeguatamente pubblicizzata.
4.  Il regolamento sulla "partecipazione" determina le procedure di presentazione delle petizioni.
Art. 30
Proposte

1.  N. 200 cittadini aventi diritto al voto o 3 associazioni, o comitati iscritti all'albo comunale previsto al secondo comma dell'art. 21, possono avanzare proposte per l'adozione di atti che il sindaco trasmette entro 30 giorni all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati nonché, ove necessaria, dall'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2.  L'organo competente, sentiti i proponenti, delibera entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della proposta.
Art. 31
Assemblee

1.  Il Comune, per dibattere problemi o questioni di particolare rilievo per la comunità, può indire pubbliche assemblee di cittadini.
2.  Tali assemblee possono essere indette anche su richiesta di almeno n. 50 cittadini aventi diritto al voto o 3 associazioni o comitati iscritte all'albo di cui al precedente comma secondo dell'art. 23, nel qual caso sono tenute entro 45 giorni alla presenza del sindaco o di un suo delegato e dal presidente del consiglio o da un suo delegato.
3.  Dei documenti approvati dalle assemblee deve essere data formale lettura al consiglio comunale, nella prima seduta successiva alla celebrazione dell'assemblea.
Art. 32
Referendum

1.  Al fine di sollecitare e di raccogliere la volontà popolare, possono essere indetti referendum consultivi nelle materie di esclusiva competenza comunale.
2.  Non possono essere indetti referendum in materia di tributi o tariffe e di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali. E' altresì vietato indire referendum su argomenti che sono già stati oggetto di consultazione nell'ultimo quadriennio.
3.  Il giudizio sulla regolarità, legittimità ed ammissibilità del referendum è rimesso, previa audizione di un rappresentante indicato dal soggetto promotore del referendum, ad un organo di controllo costituito da tre esperti in materie giuridiche, eletti dal consiglio comunale con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, nella prima votazione, e con la maggioranza assoluta, nelle successive votazioni, che comunque dovranno effettuarsi entro 90 giorni dal rinnovo del consiglio comunale.
4.  Soggetti promotori del referendum possono essere:
a)  il consiglio comunale;
b)  il 25% del corpo elettorale.
5.  Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto salvo che, con deliberazione approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, non riconosca che sussistano ragioni di particolare necessità ed urgenza.
6.  Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori votanti, purché abbia preso parte al referendum almeno il 50% degli aventi diritto, altrimenti è dichiarato respinto.
7.  Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
8.  Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.
9.  Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti, individuati secondo i criteri stabiliti dal regolamento. I referendum non possono essere indetti nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
Art. 33
Azione popolare

1.  L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni e i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che l'amministrazione non si attivi per la difesa di un interesse legittimo del Comune.
2.  Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. Nel caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione ed il ricorso.
3.  L'amministrazione, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono i motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse del Comune entro i termini di legge. A tal fine è necessario verificare che l'azione intrapresa dal cittadino non sia dettata da interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare.
4.  Se la giunta ravvisa le condizioni per assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adotta gli atti necessari e ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso in cui non ritenga promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.
Art. 34
Difensore civico

1.  Il consiglio comunale elegge il difensore civico per garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, con il potere di intervenire, su richiesta dei cittadini o su propria iniziativa, segnalando disfunzioni, carenze e ritardi agli organi competenti e, in caso di inadempienza, investendo il consiglio comunale.
2.  Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri in carica, nella seduta immediatamente successiva a quella delle elezioni della giunta, fra cittadini, residenti, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore e che diano garanzia di indipendenza, probità, competenza ed esperienza giuridico-amministrativa.
3.  Il difensore civico resta in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore e non è immediatamente rieleggibile; inoltre, decade per le stesse cause che comportano la decadenza dei consiglieri comunali e può essere revocato, con la stessa procedura della nomina, per grave inadempienza ai doveri d'ufficio o documentata inefficienza. La carica è onorifica, possono essere rimborsate solo le spese documentate e liquidate le missioni con le modalità e gli importi previsti per il sindaco.
4.  Non può essere nominato difensore civico:
a)  chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b)  i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, sindaco o membro di giunta comunale, i membri dei consorzi tra Comuni;
c)  i dipendenti del Comune, il segretario comunale, i membri del comitato regionale di controllo, i membri degli organi di gestione di enti, istituti ed aziende pubbliche, sotto la sorveglianza del Comune, e a partecipazione pubblica, di cui il Comune fa parte;
d)  consulente tecnico, legale o amministrativo, che presti la sua opera per il Comune o per enti sottoposti al suo controllo o vigilanza;
e)  chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;
f)  chi sia coniuge od abbia rapporti di parentela od affinità entro il terzo grado con i soggetti di cui ai superiori punti b), c), e d);
g)  tutti coloro che per ragioni del loro ufficio rientrano tra i soggetti sottoposti all'intervento istituzionale del difensore civico;
h)  chiunque abbia contenzioso giudiziario ed amministrativo in atto con il Comune in qualità di attore o convenuto.
5.  L'ufficio ha sede presso locali forniti dal Comune, che metterà a disposizione anche le attrezzature e personale nei limiti delle disponibilità dell'ente e secondo le esigenze dell'espletamento delle relative funzioni.
6.  Le modalità di presentazione delle candidature, i rapporti con gli amministratori, con il consiglio, con i cittadini e il funzionamento dell'ufficio sono disciplinati da apposito regolamento.
7.  Qualora nei termini stabiliti non siano state presentate proposte di candidatura o quelle pervenute, con parere motivato del consiglio comunale, non siano ritenute meritevoli per carenza o insufficienza dei requisiti richiesti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, si procederà, a distanza di trenta giorni, con una nuova procedura di nomina. Qualora vengano esperiti infruttuosamente due tentativi consecutivi di nomina del difensore civico, la procedura sarà ripetuta trascorso un anno dall'ultimo tentativo.
Art. 35
Consiglio comunale dei ragazzi

1.  Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2.  Le modalità di elezione, i compiti e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono disciplinati da apposito regolamento.
3.  In deroga a quanto previsto dall'art. 22, lett. a), il regolamento comunale potrà prevedere per la partecipazione un'età inferiore.
Art. 36
Consulte

1.  Il Comune, con apposito atto del consiglio comunale, potrà istituire e nominare con voto limitato ad uno, consulte di settore con particolare riguardo ai settori: economico, sociale, culturale, sportivo.
2.  I componenti delle consulte saranno convocati e presieduti dal sindaco e dovranno tendere a garantire la presenza di entrambi i sessi, la presenza territoriale e dei rappresentanti delle categorie e degli organismi di partecipazione interessati.
3.  Le modalità di costituzione e di finanziamento delle consulte sono rimandate al regolamento degli istituti di partecipazione.
Art. 37
Conferenze di settore

1.  Il sindaco e l'assessore delegato al settore possono convocare una conferenza di settore per consultare la popolazione su specifiche questioni. La conferenza viene convocata mediante invio dell'ordine del giorno alle associazioni, di cui al presente statuto, che svolgano la loro attività nel settore interessante la questione da trattare nonché, con congrua motivazione, ai cittadini o gruppi ugualmente interessati.
2.  Del parere reso si redige apposito verbale. Tale parere entrerà a far parte integrante della motivazione di tutti gli atti dell'amministrazione sulla questione oggetto della conferenza.
Art. 38
Consiglio comunale aperto

1.  In presenza di particolari ragioni sociali, economiche, politiche e culturali, il presidente può convocare di propria iniziativa un consiglio comunale aperto. Possono chiedere la convocazione del consiglio comunale aperto il sindaco, la conferenza dei capigruppo, la giunta, due quinti dei consiglieri assegnati, un numero di cittadini elettori pari a 200.
2.  Il consiglio viene convocato tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta, anche in sede diversa da quella municipale ove vi siano dimostrate ragioni di opportunità e lo stato dei luoghi lo consenta.
3.  Della convocazione del consiglio deve essere data la massima pubblicità, anche a mezzo di pubbliche affissioni secondo le modalità stabilite dal presidente di concerto con la conferenza dei capigruppo.
4.  Il consiglio comunale aperto è presieduto dal presidente che lo coordina e ne indirizza i lavori, consentendo al pubblico intervenuto di prendere la parola per brevi interventi, pertinenti la questione trattata. Ulteriori modalità di svolgimento del consiglio comunale aperto saranno dettate dal regolamento comunale di funzionamento.
5.  Del consiglio comunale aperto viene redatto apposito verbale dal quale si trarrà un ordine del giorno che il consiglio comunale potrà poi recepire.
6.  Nel corso della seduta non potranno trattarsi temi differenti da quello reso pubblico.
Art. 39
Messo notificatore

1.  Per la notifica degli atti il Comune si avvale di personale inquadrato nella categoria B ed in sua assenza di personale della categoria A.
Titolo III
ORGANIZZAZIONE POLITICA
Art. 40
Gli organi del Comune

1.  Il Comune ha un consiglio, una giunta ed un sindaco.
2.  Sono organi elettivi del Comune: il consiglio ed il sindaco.
3.  Il consiglio è l'organo collegiale di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
4.  Il sindaco è il legale rappresentante dell'ente, capo dell'amministrazione comunale, ufficiale di Governo per le funzioni di competenza statale.
Art. 41
Il consiglio comunale

1.   L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, lo scioglimento, il numero di consiglieri e la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e di rimozione sono regolati dalla legge.
2.  Il consiglio comunale, diretta espressione della volontà popolare, è la sede dell'incontro e della composizione degli interessi e dei valori della comunità di Pettineo. Esso determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di auto-organizzazione in conformità alle leggi ed al presente statuto. Adempie alle sue funzioni specificatamente demandate dalle legge statali e regionali e dal presente statuto.
3.  Sono organi interni del consiglio comunale: il presidente, il consigliere anziano, i gruppi consiliari, la conferenza dei capigruppo, le commissioni consiliari.
4.  Entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti il consiglio comunale tiene la prima adunanza la cui convocazione è disposta dal presidente uscente, con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Qualora il presidente uscente non provveda entro i termini, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
5.  Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui al precedente comma, il segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale delle autonomie locali per il controllo sostitutivo.
6.  Nella seduta di prima convocazione e fino alla elezione del presidente, la presidenza provvisoria dell'assemblea spetta al consigliere più anziano per preferenze individuali fra gli eletti presenti in aula. Il consigliere anziano, appena assunta la presidenza provvisoria del consiglio, presta giuramento e quindi invita gli altri consiglieri a fare altrettanto con la stessa formula prevista dalla legge. I consiglieri non presenti possono prestare giuramento nella seduta successiva. I consiglieri che si rifiutano di giurare decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal consiglio.
Con la prestazione del giuramento i consiglieri comunali entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative della carica.
Nella stessa adunanza e ove occorra in quelle immediatamente successive il consiglio comunale procede alla convalida ed alla eventuale surrogazione degli eletti.
Nei casi di preesistenza o di sopravvenienza di casi di ineleggibilità, di incandidabilità o di incompatibilità, si applicano le disposizioni di legge.
Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge altresì, con le stesse modalità, un vice presidente.
Art. 42
Competenze e funzioni del consiglio comunale

1.  Attività di auto-organizzazione
Il consiglio comunale adotta, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, propri regolamenti per la disciplina e la specificazione del funzionamento del consiglio e delle commissioni, dell'esercizio delle funzioni e prerogative dei consiglieri, per l'esercizio della propria autonomia funzionale ed organizzativa, nel rispetto della legge, dello statuto e delle compatibilità economico-finanziarie.
Lo stesso tipo di maggioranza è necessaria per le eventuali modifiche od integrazioni di tali regolamenti.
2.  Attività politico-amministrativa
Spetta al consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire in relazione ad essi gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico amministrativo per assicurare che l'azione complessiva del Comune consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.
3.  Attività di indirizzo e programmazione
Il consiglio comunale definisce ed esprime gli indirizzi politico-amministrativi con l'adozione degli atti fondamentali individuati dall'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepito dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle altre disposizioni di legge e secondo i principi affermati dal presente statuto, con particolare riguardo:
a)  agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, quali: statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti, le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comune e Provincia; la costituzione e la modificazione di forme associative; l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione; l'assunzione diretta dei pubblici servizi; la costituzione di istituzioni e di aziende speciali; la concessione dei pubblici servizi; la partecipazione dell'ente locale a società di capitali; l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
b)  agli atti per l'ordinamento organizzativo comunale, quali: i criteri generali in materia di regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; i regolamenti per l'esercizio dei servizi pubblici;
c)  agli atti di pianificazione finanziaria, quali: i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni e gli storni di fondi, i conti consuntivi; i piani finanziari ad esclusione di quelli riguardanti singole opere pubbliche; l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi; la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari; le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili, alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;
d)  agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale, i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali ed urbanistici e le relative varianti nonché le direttive generali e gli schemi di massima di cui all'art. 3, comma 7, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
e)  gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
f)  il piano triennale di attività per la valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici, la promozione turistica ed agro-turistica, di manifestazioni ed iniziative promozionali, di festività di interesse locale;
g)  agli altri atti fondamentali, di cui al sopracitato art. 32.
Il consiglio può esprimere indirizzi e valutazioni sull'azione dei rappresentanti del Comune, in aziende, enti, organismi e sui programmi generali di politica amministrativa deliberati dallo stesso consiglio.
L'attività di indirizzo del consiglio comunale è altresì esercitata mediante l'adozione di atti di indirizzo politico-amministrativo quali risoluzioni, mozioni e ordini del giorno contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'ente ed anche attraverso la trattazione di questioni ed argomenti di carattere generale promossi da consiglieri, da associazioni, comitati, organizzazioni sindacali o di categoria.
4.  Attività di controllo
L'attività di controllo è esercitata dal consiglio comunale mediante verifica dell'attività di amministrazione e di gestione svolta dai destinatari degli indirizzi, al fine di coordinare e mantenere l'unitarietà di azione in vista del raggiungimento degli obiettivi.
Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, ma anche attraverso la relazione del revisore dei conti, l'esame dei conti consuntivi e l'espressione delle valutazioni sulla relazione semestrale del sindaco.
In occasione dell'esame del conto consuntivo, i rappresentanti del Comune presso enti, consorzi, aziende, istituzioni, presentano al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta.
Il consiglio comunale, con propria deliberazione, ha facoltà di formulare in ogni momento richieste di informazioni, eventualmente specifiche, al revisore dei conti in ordine alle competenze previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
L'attività di controllo politico-amministrativo è esercitata anche mediante mozioni, interpellanze e interrogazioni, a cui il sindaco è tenuto a rispondere entro 30 giorni dalla presentazione presso il protocollo del Comune con le modalità previste dal regolamento.
Il comportamento omissivo del sindaco sull'attività ispettiva e di controllo del consiglio o dei consiglieri comunali, può comportare, ai sensi delle vigenti leggi, la sua rimozione.
Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni su qualsiasi materia attinente l'amministrazione comunale, compresa l'istituzione di commissioni di indagine.
Il consiglio comunale, altresì, esprime le proprie valutazioni sulla composizione della giunta.
5.  Altre competenze
Il consiglio comunale è inoltre competente per:
a)  il riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
b)  l'elezione del revisore dei conti;
c)  la nomina del difensore civico;
d)  la nomina di propri rappresentanti o di consiglieri comunali in tutti quegli organismi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti comunali prevedano che debbono farne parte consiglieri comunali o rappresentanti del consiglio comunale;
e)  l'approvazione della mozione di sfiducia al sindaco nei casi di cui all'art. 10 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, come modificato con l'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25, nei casi e con le modalità ivi previsti;
f)  ricevere il giuramento del sindaco di osservare lealmente la Costituzione italiana, nella seduta di insediamento;
g)  dichiarare, previa lettura ed eventuale rettifica, approvati i verbali delle sedute di consiglio precedenti.
Tutte le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate, nemmeno in via d'urgenza, da altri organi del Comune.
Art. 43
Sedute consiliari

1.  Il consiglio comunale, convocato dal presidente, deve essere riunito, in sessione ordinaria, almeno una volta ogni trimestre, nei giorni ed ore indicate nell'avviso di convocazione contenente l'elenco degli affari da trattare. Il consiglio comunale può essere convocato in sessione straordinaria:
a)  per domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica;
b)  su determinazione del presidente;
c)  su richiesta del sindaco.
Nei casi previsti dalle lett. a) e c), la riunione del consiglio comunale deve essere tenuta entro venti giorni dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine il consiglio sarà convocato dal vice presidente al quale il segretario comunale darà tempestiva comunicazione.
La ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del consiglio può comportare per entrambi la revoca dall'incarico, con apposita deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei componenti.
Inoltre il consiglio si riunisce su iniziativa delle autorità competenti o di eventuali commissari "ad acta".
2.  La convocazione del consiglio comunale avviene mediante avviso, contenente l'elenco degli affari da trattare, da consegnarsi almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, alla dimora dei consiglieri o al domicilio eletto nel Comune. Nei casi di urgenza, la consegna dell'avviso con il relativo elenco degli affari deve avvenire almeno 24 ore prima della data fissata per la seduta. In tal caso la trattazione dell'intero ordine del giorno o di un singolo provvedimento, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti, può essere differita al giorno seguente.
La consegna degli avvisi deve sempre risultare da dichiarazione scritta del messo comunale.
4.  L'elenco degli affari da trattarsi nelle adunanze del consiglio deve, a cura del segretario, essere pubblicato all'albo pretorio entro i termini di cui ai commi precedenti e contestualmente viene informata la cittadinanza mediante l'affissione di manifesti di avviso pubblico.
5.  Gli atti e i documenti relativi agli affari da trattarsi sono depositati nell'ufficio di segreteria, perentoriamente almeno 3 giorni prima dell'adunanza del consiglio, affinché i consiglieri possano prenderne visione e averne copia.
6.  Gli elenchi e gli affari da trattare, in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno, debbono essere comunicati ai consiglieri con avviso da consegnarsi nei modi e termini stabiliti nei commi precedenti.
7.  Il presidente, nel fissare l'ordine del giorno, valuta i suggerimenti emersi dalla conferenza dei capigruppo ed iscrive le proposte all'ordine del giorno nel modo seguente:
a)  ricostruzione dell'organo consiliare;
b)  lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente;
c)  proposte del sindaco, a meno che queste non debbano essere trattate in via subordinata rispetto ad altri affari che abbiano natura pregiudiziale rispetto alle proposte del sindaco stesso;
d)  provvedimenti finanziari: bilancio, conto consuntivo, piani finanziari, etc.;
e)  gli altri argomenti, in ordine di presentazione, e fra essi le proposte del sindaco se non inserite al punto c);
f)  mozioni ed interrogazioni.
8.  Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, in ossequio a norme di legge, di statuto o di regolamento, si procede in seduta segreta. La seduta è sempre segreta quando si tratta di questioni che implichino apprezzamenti o giudizi sulle qualità delle persone.
9.  I verbali delle sedute del consiglio comunale sono firmati dal presidente del consiglio, dal segretario e dal componente più anziano, fra i presenti, sulla base della cifra elettorale individuale.
Art. 44
Consiglieri comunali - Status ed attribuzioni

1.  La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge. Essi entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena sia stata adottata dal consiglio la relativa deliberazione, e rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Ad essi non può mai essere dato alcun mandato imperativo. Esercitano le loro funzioni con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio. L'indennità spettante a ciascun consigliere per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni nonché l'indennità spettante al presidente ed al vice presidente del consiglio, sono stabilite dal consiglio comunale nel rispetto dei principi e dei limiti fissati dalla legge. Ai consiglieri comunali, qualora viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dalla legge regionale n. 30/2000, non è dovuto il gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze del consiglio comunale e delle commissioni consiliari.
2.  Il consigliere comunale esercita il diritto di iniziativa sulle questioni sottoposte a deliberazioni del consiglio e può formulare interrogazioni e mozioni. Può chiedere altresì la convocazione del consiglio con indicazione delle proposte da trattare.
3.  Il consigliere comunale ha il diritto di prendere visione degli atti e documenti amministrativi dell'ente e degli atti preparatori in essi richiamati, senza distinzione di organo, di ottenerne copia senza alcuna spesa, nonché il diritto ad avere tutte le notizie e informazioni utili o necessarie all'esercizio del mandato. Devono, pertanto, essere poste in essere le condizioni affinché tale diritto venga concretamente esercitato senza incontrare ostacoli o atteggiamenti ostruzionistici. Tale diritto, inoltre, in linea generale, va interpretato nel senso più ampio possibile, tale da ricomprendere tutti quegli atti inerenti comunque alle potenziali esplicazioni del "munus" di cui ciascun consigliere comunale risulta investito, al fine di consentire a questi di svolgere tutte le iniziative utili per influire sul corretto esercizio dell'azione dell'ente. L'esercizio di questi diritti sono disciplinati dalla legge, ed in ossequio a questa, da principi stabiliti dallo statuto e dal regolamento del consiglio comunale o da apposito regolamento. I diritti di cui al presente comma si estendono anche alle istituzioni, enti, aziende dipendenti o partecipate dal Comune.
4.  Il consigliere comunale è tenuto al segreto di ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge e nei casi in cui l'argomento ne rappresenti la necessità e l'opportunità.
5.  Il consigliere comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale, di partecipare alle sedute delle commissioni consiliari permanenti di cui fa parte per l'intera durata dei lavori. Qualora, per improrogabili motivi, un consigliere dovesse abbandonare la seduta del consiglio comunale o della commissione di cui fa parte, prima che i relativi lavori siano chiusi, ha il dovere di fare inserire in verbale i motivi di tale abbandono.
6.  Ai consiglieri comunali deve essere trasmesso, contestualmente alla pubblicazione, l'elenco delle deliberazioni di giunta e di consiglio.
7.  Per assicurare massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal regolamento, i redditi posseduti, la possidenza immobiliare e la propria situazione associativa mediante dichiarazione annuale che attesti la non appartenenza a società o associazioni in contrasto con le leggi dello Stato. I consiglieri comunali devono altresì rendere pubbliche le spese effettuate e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale. Le disposizioni di cui al presente comma valgono anche per i componenti della giunta.
Art. 45
Dimissioni e decadenza dei consiglieri

1.  Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto e delegittimano immediatamente i consiglieri che le rassegnano. Qualora siano presentate per iscritto, il presidente le comunica al consiglio per la surrogazione che deve avvenire entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse. Nel caso di dimissioni rassegnate nel corso della seduta, le stesse hanno effetto immediato nei confronti del consigliere e non ostacolano la prosecuzione della seduta, a meno che non comportino il venire meno del numero legale.
2.  L'eventuale rinunzia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire, non alterano la completezza del consiglio stesso.
3.  Verso i consiglieri comunali che non partecipano alle sedute inerenti tre convocazioni consecutive del consiglio comunale, senza valida giustificazione scritta, è avviato procedimento di decadenza dalla carica di consigliere dandone formale e tempestiva comunicazione all'interessato.
4.  Verso il procedimento di decadenza avviato dal presidente del consiglio, sentito il parere del segretario comunale, il consigliere può far valere le proprie ragioni:
a)  tramite documentazione scritta comprovante la giustificata assenza;
b)  quando sussistano cause di pubblica evidenza comprovate anche da testimonianza diretta.
La dichiarazione giustificativa va trasmessa al presidente del consiglio comunale ed allegata alla proposta di deliberazione di decadenza da sottoporre alla prima seduta utile del consiglio comunale come punto unico all'ordine del giorno.
5.  Il consiglio comunale sentite le ragioni del consigliere interessato al procedimento e dopo attenta valutazione, delibera la decadenza, con voto palese e con maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio. Per la validità della seduta occorre la presenza dei due terzi dei consiglieri in carica.
6.  Qualora non si raggiunga il quorum previsto dal precedente comma, si procederà a distanza di almeno 10 giorni alla riconvocazione del consiglio comunale che dovrà procedere con le stesse modalità previste dal comma 5.
7.  Il procedimento si considera estinto nel caso in cui, anche nella seconda seduta, non venga raggiunto il quorum necessario per la pronuncia di decadenza.
8.  Quando sia pronunciata la decadenza, si procede, entro 10 giorni, alla surrogazione mediante convalida del primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il consigliere decaduto.
Art. 46
La presidenza del consiglio

1.  Il presidente del consiglio rappresenta l'intero consiglio comunale, ne garantisce il buon andamento, ne tutela la dignità del ruolo e ne assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
2.  Il presidente del consiglio convoca e presiede il consiglio comunale, ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento del consiglio, concede la parola, giudica l'ammissibilità dei documenti presentati, annuncia il risultato delle votazioni, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare che venga espulso dall'aula chiunque del pubblico che sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta. Il presidente può ordinare che venga espulso dall'aula il consigliere che reiteratamente violi il regolamento previa una sospensione della seduta e riunione immediata della conferenza dei capigruppo.
3.  Il presidente del consiglio fissa la data per le riunioni ordinarie e urgenti del consiglio per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri comunali.
4.  Il presidente del consiglio, per l'espletamento delle proprie funzioni, per il funzionamento del consiglio e per quello delle commissioni consiliari e dei gruppi consiliari, si avvale delle risorse all'uopo destinate e delle strutture esistenti nel Comune.
5.  In caso di assenza o impedimento, il presidente del consiglio è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento anche di questo, dal consigliere presente che abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali.
Art. 47
Il consigliere anziano

1.  E' consigliere anziano colui che nelle elezioni ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali.
2.  In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati nel comma precedente.
3.  Qualora non siano presenti in aula il presidente o il vice presidente, il consigliere anziano presente in aula procede all'appello dei consiglieri e ai conseguenti adempimenti previsti dalle norme vigenti.
4.  Il consigliere anziano presente sottoscrive, assieme al presidente ed al segretario, i verbali delle deliberazioni.
Art. 48
Gruppi consiliari

1.  Tutti i consiglieri appartengono ad un gruppo consiliare secondo le condizioni stabilite dal regolamento.
2.  Ogni gruppo nomina un capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della costituzione o della designazione, il capogruppo è individuato nel consigliere che abbia riportato alle elezioni il maggior numero di preferenze individuali per ogni lista.
3.  Ai gruppi deve essere assicurata la disponibilità di risorse idonee all'espletamento delle funzioni, tenendo conto delle esigenze comuni ai vari gruppi e sulla base di criteri di proporzionalità, rispetto alla consistenza numerica di ciascuno di essi fatte salve, in ogni caso, le risorse materiali disponibili.
Art. 49
Conferenza dei capigruppo

1.  La conferenza dei capigruppo è organo consultivo del presidente del consiglio nell'esercizio delle sue funzioni di presidente delle adunanze consiliari; essa concorre alla programmazione delle riunioni al fine di assicurare lo svolgimento dei lavori del consiglio nel modo migliore. Il presidente del consiglio terrà conto dell'indirizzo espresso dalla conferenza dei capigruppo.
2.  La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal presidente del consiglio e vi può partecipare, se richiesto, il sindaco o suo delegato. Essa è ordinariamente convocata prima di ciascuna seduta del consiglio comunale.
Art. 50
Commissioni consiliari

1.  Il consiglio costituisce, con criterio proporzionale ai gruppi presenti, nel proprio seno commissioni permanenti e quando occorra speciali.
2.  Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza nel rispetto dei principi che seguono. Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di garanzia o di controllo è attribuita alla minoranza.
3.  Le commissioni permanenti hanno competenza per materia.
4.  Esse hanno per compiti principali l'istruttoria degli atti deliberativi del consiglio, il controllo politico-amministrativo e lo svolgimento di attività conoscitiva su temi di interesse comunale.
5.  Le commissioni speciali sono istituite per lo svolgimento dei compiti volta per volta individuati dal consiglio.
6.  Le commissioni, nello svolgimento dei rispettivi compiti, utilizzano i diritti riconosciuti ai singoli consiglieri. Inoltre, esse promuovono la consultazione dei soggetti interessati; possono tenere udienze conoscitive, chiedendo l'intervento di soggetti qualificati, anche esterni al Comune, possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco, degli assessori, dei dirigenti e dei titolari di uffici comunali, degli amministratori di enti, aziende e società a prevalente capitale comunale, dei concessionari di servizi comunali, che, in forza della richiesta, sono tenuti ad intervenire. Le commissioni devono sentire il sindaco e gli assessori, quando questi lo richiedono.
7.  Le sedute delle commissioni sono di norma a porte aperte, salvi i casi previsti dal regolamento.
Art. 51
Commissione affari generali e istituzionali

1.  Il consiglio istituisce nel suo ambito, entro novanta giorni dalla convalida degli eletti, la commissione consiliare permanente di garanzia denominata "affari generali e istituzionali", presieduta da un consigliere di minoranza.
2.  Ad essa competono:
a)  l'elaborazione di proposte di modifica ed integrazione dello statuto comunale;
b)  l'elaborazione di proposte di regolamenti di competenza del consiglio comunale e le relative proposte di modifica ed integrazione;
c)  l'istruttoria sulle proposte di statuto o di regolamentazione promosse dalla giunta;
d)  funzioni in ordine al rispetto dello statuto e dei regolamenti deliberati dal consiglio comunale ed alla loro attuazione;
e)  ogni altro adempimento idoneo a coadiuvare il consiglio per il più efficace esercizio della propria funzione di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
3.  In sede di prima applicazione del presente articolo, le funzioni e la denominazione di tale commissione vengono assunte dall'esistente "commissione adeguamento statuto e regolamenti".
4.  Per quanto non previsto nei commi precedenti, si applicano le norme dell'art. 50 relativo alle commissioni consiliari.
La giunta comunale
Art. 52
Composizione e nomina

1.  La giunta è composta dal sindaco che la convoca e la presiede, da un numero di assessori che non deve essere superiore ad 1/3 dei consiglieri assegnati secondo la legge.
2.  La giunta è nominata con provvedimento del sindaco immediatamente esecutivo e comunicato, entro 10 giorni dall'insediamento, al consiglio comunale, che può esprimere formalmente in seduta pubblica le proprie valutazioni, all'ufficio territoriale del governo e all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali degli enti locali.
3.  Il sindaco eletto al primo turno, entro 10 giorni dalla proclamazione, nomina la giunta scegliendone i componenti fra i consiglieri del Comune ovvero tra i soggetti in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale e alla carica di sindaco.
4.  La durata della giunta è fissata in 5 anni. La cessazione, la decadenza o la rimozione sono disciplinate dalla legge.
5.   Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini, fino al secondo grado, del sindaco.
6.  La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta. Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice-sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta.
Art. 53
Ruolo

1.  La giunta è l'organo collegiale di governo e di amministrazione del Comune. Essa svolge funzioni esecutive, propositive, di impulso e di raccordo, improntando la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
2.  La giunta comunale esercita le competenze attribuite esplicitamente dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti adottati in esecuzione del rispetto delle norme vigenti.
3.  Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale; indica con provvedimenti di carattere generale gli obiettivi, i criteri, le direttive e i mezzi idonei per l'espletamento dell'attività gestionale ed esecutiva.
4.  Esercita unitamente al sindaco attività di promozione e di iniziativa nei confronti del consiglio comunale e di amministrazione coerentemente all'indirizzo amministrativo determinato dallo stesso consiglio.
Art. 54
Funzionamento della giunta ed attribuzioni

1.  La giunta è convocata e presieduta dal sindaco (o in caso di sua assenza o impedimento dal vice sindaco, o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo in successione dal componente della giunta più anziano di età), che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dal sindaco sentita la giunta.
Le sedute non sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
4.  Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta comunale e cura la redazione delle deliberazioni che sottoscrive con il presidente e con l'assessore anziano.
5.  Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta comunale e, individualmente, degli atti dei loro assessorati.
6.   L'attribuzione delle competenze alla giunta è basata sul criterio della distinzione dei suoi atti di indirizzo politico e di controllo dei risultati da quelli di gestione attribuiti ai responsabili dei settori, dei servizi e degli uffici.
7.   La giunta adotta gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e con l'osservanza degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.
8.  In particolare la giunta può adottare il piano delle risorse e degli obiettivi mediante il quale definisce ulteriormente gli obiettivi e i programmi da attuare, li assegna ai responsabili dei settori, con le relative risorse, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione dei responsabili agli indirizzi impostati.
9.  La giunta comunale ha inoltre competenza per le materie appresso indicate:
a)  schema dello statuto comunale e sue modifiche ed integrazioni;
b)  schema di regolamenti e atti programmatori;
c)  schema del bilancio di previsione;
d)  schema del rendiconto finanziario;
e)  relazione previsionale e programmatica;
f)  relazione illustrativa al conto consuntivo;
g)  regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale;
h)  dotazione organica del personale e costituzione gruppi di lavoro;
i)  organizzazione uffici e servizi;
j)  disciplina stato giuridico e assunzione del personale;
k)  assegnazione delle risorse umane agli uffici anche mediante mobilità interna ed esterna;
l)  mobilità esterna, distacco e dispensa del personale;
m)  adozione, nel rispetto dei regolamenti, di provvedimenti relativi ai dipendenti, quando non siano di competenza di altri organi, compresi i provvedimenti disciplinari superiori alla censura;
n)  nomina di legali in tema di azioni e resistenze in giudizio;
o)  programma triennale del fabbisogno di personale e avvio di procedure concorsuali;
p)  riassunzione di personale già dimessosi volontariamente;
q)  atti di indirizzo relativi a: contributi, sovvenzioni, patrocini, individuazione di manifestazioni, spettacoli, attività sportive, esibizione di artisti e simili;
r)  delega ai Comuni per la realizzazione dei servizi provinciali;
s)  piano esecutivo di gestione, o p.r.o.;
t)  autorizzazione alle transazioni, perizie di varianti che importino una maggiore spesa;
u)  indirizzi generali operativi per il riconoscimento di interessi, compensi, rimborsi ed esenzioni di competenza dei responsabili dei settori;
v)  indennità di carica del sindaco e degli assessori, in applicazione del regolamento di cui all'art. 19, legge regionale n. 30/2000, come stabilito dal D.P.R.S. n. 19/2001;
w)  approva e dispone le alienazioni, le permute mobiliari, le locazioni, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni, le servitù di ogni genere e tipo, le classificazioni dei beni patrimoniali;
x)  presa atto contratti di lavoro del personale e determinazione del monte spesa da assegnare ai singoli settori;
y)  autorizzazione alla stipula dei contratti d'opera ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile;
z)  modifica le aliquote e le tariffe dei tributi di ogni tipo di competenza del Comune ed elaborazione e preposizione al consiglio dei criteri per la determinazione di quelli nuovi;
aa)  assenso per la revoca del segretario comunale, nei casi previsti dalla legge;
bb)  adotta, nei limiti e con le forme di regolamento di contabilità, il prelevamento del fondo di riserva e lo storno di fondi tra stanziamenti appartenenti allo stesso intervento;
cc)  schema del piano triennale opere pubbliche;
dd)  recepisce i contratti di lavoro e approva i contratti decentrati per le materie non riservate agli altri organi;
ee)  autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o come convenuto innanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, agli organi amministrativi o tributari;
ff)  eroga contributi ordinari e straordinari ad enti, associazioni, comitati, se non preceduti da atti di programmazione e gestione.
10.  Oltre ad una competenza generale di amministrazione attiva, alla giunta spetta una competenza propositiva nei confronti del consiglio nelle materie istituzionali, organizzative, di indirizzo politico-amministrativo, in ogni caso distinti dagli atti di gestione.
11.  La giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei membri in carica ed a maggioranza assoluta di voti.
12.  La giunta non può adottare in via d'urgenza le deliberazioni di competenza del consiglio comunale.
Art. 55
Gli assessori

1.  Il sindaco nomina gli assessori, nei modi e termini previsti dalla legge.
2.  Agli assessori si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, sospensione e decadenza previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e di sindaco, che debbono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro 10 giorni dalla nomina.
3.  Gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali, in presenza del segretario comunale che redige il processo verbale. Gli assessori che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal sindaco.
4.  La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale. Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dalla nomina, per quale carica intende optare; se non rilascia tale dichiarazione decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta la cessazione dalla carica non prescelta. Sono incompatibili le cariche di sindaco, di assessore comunale con quella di componente della giunta regionale o provinciale.
5.  Le dimissioni da assessore sono irrevocabili e definitive, sono presentate al sindaco e comunicate alla segreteria comunale e non necessitano di presa d'atto.
6.  Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate deleghe. Nei limiti della delega conferita, gli assessori adottano gli atti di competenza del sindaco; forniscono ai responsabili del settore o del servizio direttive operative di indirizzo e criteri di programmazione, in coerenza con le linee generali adottate dagli organi di governo dell'ente; svolgono attività di controllo sull'attuazione degli indirizzi, degli obiettivi, dei programmi affidati ai responsabili medesimi.
7.  Le deleghe conferite agli assessori o ogni modifica delle stesse sono comunicate entro 15 giorni dal sindaco al consiglio comunale, al segretario comunale e ai responsabili del settore o del servizio.
Art. 56
Revoca degli assessori

1.  Il sindaco può in ogni tempo revocare uno o più assessori, procedendo contemporaneamente alla nomina di nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza, impedimento permanente o morte di un componente della giunta.
2.  In entrambi i casi, il sindaco deve, entro 7 giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulle quali il consiglio comunale può esprimere valutazioni.
3.  Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale ed all'Assessorato regionale alla famiglia, alle politiche sociali e delle autonomie locali e all'ufficio territoriale del governo.
Art. 57
Deliberazioni degli organi collegiali

1.  Salvo che la legge non disponga diversamente, le sedute degli organi collegiali sono valide allorquando sia presente la metà più uno dei componenti assegnati, e le relative deliberazioni vengono validamente adottate col voto favorevole della metà più uno dei presenti.
2.  Gli amministratori comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi, propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado o del coniuge o di conferire impieghi ai medesimi nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti sottoposte alla sua amministrazione o vigilanza. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti e affini fino al quarto grado.
3.  Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti argomenti. Detti divieti si applicano anche al segretario comunale, al vice-segretario e agli altri funzionari che assistono ai vari lavori dell'organo.
Art. 58
Disposizioni comuni agli organi collegiali

1.  Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
2.  L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate del segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.
Il sindaco
Art. 59
Elezione

1.  Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2.  Il procedimento per la sua elezione, le condizioni di eleggibilità, le incompatibilità e le cause di incandidabilità sono regolati dalla normativa vigente.
3.  Il sindaco dura in carica 5 anni e presta giuramento dinanzi al consiglio comunale.
4.  Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla.
Art. 60
Competenze, attribuzioni, poteri del sindaco

1.  Il sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita le funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione, nei modi previsti dalla normativa vigente.
2.  Il sindaco rappresenta l'ente, nomina gli assessori su cui ha potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività; convoca e presiede la giunta e compie tutti gli atti di amministrazione che non sono specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei funzionari; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e provvede alla nomina dei responsabili degli uffici, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i poteri stabiliti dalla normativa vigente, nonché del presente statuto e dai regolamenti afferenti.
3.  Nomina altresì i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dal presente statuto, tenendo presente la rappresentatività territoriale delle associazioni e degli organismi di partecipazione, la rappresentanza di entrambi i sessi, la necessaria competenza, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado.
4.  Nomina il segretario comunale scegliendolo dall'apposito albo regionale e può nominare il direttore generale stipulando apposita convenzione con altri comuni. Può conferire e revocare al segretario comunale le funzioni di direttore generale quando non è stipulata convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore.
5.  Nomina i componenti del nucleo di valutazione sulla base di quanto disposto dalla legge e dall'apposito regolamento.
6.  Ha competenza e poteri di vigilanza sulla attività degli assessori, dei dirigenti, dei propri collaboratori e delle strutture gestionali-esecutive.
7.  Il sindaco esercita le funzioni attribuite dalle leggi statali, regionali, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
8.  Il sindaco può esercitare le sue funzioni attraverso l'istituto della delega di competenze agli assessori, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge.
9.  Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, emana ordinanze, avvisi e disposizioni aventi rilevanza esterna a carattere generale.
10.  Oltre alle competenze inerenti la veste di capo dell'amministrazione, il sindaco, quale ufficiale di Governo, svolge tutte le attribuzioni previste dalla legge, nei servizi di competenza statale.
11.  In qualità di ufficiale di Governo, il sindaco, in caso di assenza o impedimento, può delegare un assessore o vice-sindaco per sostituirlo nell'esercizio delle funzioni relative.
12.  Quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingenti ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.
13.  Gli atti di cui al precedente comma devono essere motivati ed adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
14.  Il sindaco, per l'espletamento delle attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire, nei limiti di legge, incarico a tempo determinato che non costituisce rapporto di pubblico impiego ad un massimo di 2 esperti dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetti non provvisti di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato. Agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello stabilito dalla normativa vigente. Annualmente, il sindaco trasmette al consiglio comunale dettagliata relazione sull'attività degli esperti nominati. E' fatto obbligo al sindaco di istituire apposito albo dove vengono riportate:
a)  competenze;
b)  durata dell'incarico;
c)  oneri finanziari;
d)  finalità da raggiungere.
Ad incarico ultimato il sindaco deve presentare al consiglio, relazione dettagliata dell'operato degli esperti e se siano state raggiunte le finalità dell'incarico.
15.  Tutte le nomine fiduciarie demandate al sindaco decadono nel momento della cessazione del mandato del sindaco.
16.  Ogni 6 mesi il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sulla attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti. Il consiglio comunale, entro 10 giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni. Il sindaco, oltre alle attribuzioni di cui ai commi precedenti, ha le seguenti funzioni:
a)  emana direttive e ordini di servizio;
b)  nomina e revoca il responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico;
c)  attribuisce, definisce e revoca gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
d)  nomina e revoca i responsabili dell'ufficio tributi;
e)  nomina e revoca l'economo ed eventualmente il sub-economo;
f)  nomina il datore di lavoro, ai sensi della legge n. 626/94 e il committente ai sensi della legge n. 494/96;
g)  nomina e revoca il responsabile ufficio statistica;
h)  attribuisce le mansioni superiori per la copertura dei posti apicali;
i)  nomina e revoca il responsabile dell'ufficio protezione civile;
j)  può istituire l'ufficio di staff al sindaco di cui nomina e revoca il responsabile;
k)  nomina e revoca il responsabile dello sportello unico delle imprese;
l)  svolge le competenze di cui agli artt. 10, 36 e 38 della legge n. 142/90, recepita dalla legge regionale n. 48/91;
m)  svolge le competenze di cui agli artt. 1 e 117 del decreto legislativo n. 112/98;
n)  ha accesso a tutti gli atti del Comune;
o)  promuove e sottoscrive accordi di programma e analoghi;
p)  inoltra istanze di finanziamento in favore del Comune;
q)  ha la rappresentanza processuale;
r)  ha la competenza residuale generale.
17.  Le determine e gli atti sindacali comportanti l'assunzione di impegni di spesa recano l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, a pena di nullità.
18.  Le attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale sono esercitate nei modi previsti dall'art. 54, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e nei servizi di competenza della Regione nel rispetto delle norme regionali.
Art. 61
Vice sindaco e assessore anziano

1.  Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice-sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, in tutte le funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2.  Qualora si assenti o sia impedito anche il vice-sindaco, fa le veci del sindaco in successione l'assessore anziano in età.
Art. 62
Mozione di sfiducia

1.  Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati.
2.  La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
3.  Se la mozione è approvata ne consegue la cessazione dalla carica del sindaco e della giunta comunale.
Art. 63
Cessazione dalla carica di sindaco

1.  Qualora nel corso del mandato, il sindaco venga a cessare dalla carica per decadenza, dimissione, rimozione, impedimento permanente o morte, si procede alla nuova elezione dell'organo.
2.  Competente alla dichiarazione di decadenza è l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali. Nelle ipotesi di dimissioni, impedimento permanente o morte, compete al segretario comunale comunicare l'avvenuto deposito della manifestazione di volontà al consiglio comunale e all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.
3.  Le funzioni del sindaco e della giunta sono assunte da un commissario nominato ai sensi dell'art. 55 dell'ordinamento degli enti locali, approvato con legge regionale n. 16/63 e successive modifiche ed integrazioni.
4.  La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissione, rimozione, impedimento permanente o morte comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta ma non del consiglio comunale che rimane in carica fino a nuova elezione che si svolge contestualmente alla elezione del sindaco.
Titolo IV
ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA
Art. 64
Principi strutturali e organizzativi degli uffici

1.  Il Comune disciplina, con propri regolamenti ed in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. I modelli organizzativi e gestionali adottati devono dare concreta attuazione alle esigenze peculiari del Comune.
2.  L'organizzazione amministrativa è ispirata al principio della separazione fra i compiti di indirizzo e di controllo attribuiti al consiglio comunale, alla giunta comunale ed al sindaco e i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile attribuiti al direttore generale, ove nominato, ed ai responsabili dei settori.
3.  L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a)  un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b)  l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascuna risorsa umana;
c)  l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito decisionale dei soggetti;
d)  il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
L'amministrazione comunale riconosce e tutela il ruolo delle organizzazioni sindacali come soggetti che concorrono all'attuazione della contrattazione decentrata. Deve garantire pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori, applicando le condizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il Comune riconosce nella formazione permanente del personale un principio centrale per il miglioramento della qualità dei servizi e per il progressivo ammodernamento delle strutture organizzative interne.
Annualmente adotta, anche in forma associata o consortile con altri enti, un piano della formazione del personale dipendente, destinando nel bilancio di previsione apposite risorse, anche ulteriori rispetto alle somme minime previste dalla normativa vigente.
Art. 65
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1.  Sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e di quelli stabiliti nel presente statuto, nonché ispirandosi a criteri di efficienza, funzionalità ed economicità di gestione, la giunta comunale adotta il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, attraverso il quale stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni, le competenze e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra i settori e il direttore, ove nominato, e gli organi amministrativi.
2.  Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3.  Il Comune attraverso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede l'istituzione ed il funzionamento del nucleo di valutazione e di controllo.
4.  Gli uffici si articolano per funzioni omogenee ed attribuiscono ad un unico ufficio, denominato settore, la responsabilità complessiva di ciascun procedimento.
5.  Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge.
Art. 66
Direttore generale

1.  Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dopo aver stipulato apposita convenzione con altri Comuni, le cui popolazioni assommate a quelle di questo Comune, raggiungano i 15 mila abitanti.
2.  Il sindaco può conferire le funzioni di direttore generale al segretario comunale, quando non risulti stipulata la convenzione di cui al comma precedente.
3.  I provvedimenti di nomina hanno durata non superiore a quella del mandato del sindaco. Al momento delle dimissioni, revoca o scadenza del mandato del sindaco la nomina di direttore generale decade automaticamente.
Art. 67
Compiti e funzioni del direttore generale

1.  Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.
2.  Il direttore generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. A lui rispondono i responsabili dei settori e di posizioni organizzative nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3.  La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca, previa delibera della giunta comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
4.  Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a)  organizzative;
b)  gestionali e di coordinamento;
c)  di programmazione;
d)  di controllo e valutazione;
e)  di gestione del personale.
Art. 68
Responsabile di settore

1.  I responsabili dei settori strutturano, organizzano e dirigono gli uffici ed i servizi comunali ai quali sono preposti, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e secondo gli indirizzi impartiti dal sindaco e dalla giunta comunale.
2.  Il sindaco sulla base dello schema organizzativo approvato dalla giunta e su eventuale indicazione del direttore generale, attribuisce gli incarichi di responsabili di settore a dipendenti dell'ente, di qualifica in possesso della categoria "D", o, in mancanza di tale categoria, a dipendenti di categoria immediatamente inferiore, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro. Gli incarichi vengono attribuiti dal sindaco con propria determinazione. Secondo quanto previsto dal regolamento, compete ai funzionari dell'ente la gestione amministrativa, l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal consiglio e dalla giunta.
3.  Il sindaco può conferire l'incarico di responsabile di settore al direttore generale e, qualora non fosse prevista tale figura, al segretario comunale, soltanto in via residuale rispetto ai dipendenti di cui ai precedenti comma e, in ogni caso, nei limiti delle proprie competenze e titoli di studio.
Art. 69
Competenze e funzioni del responsabile di settore

1.  I responsabili esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi vigenti e dallo statuto comunale, dai regolamenti e dagli atti degli organi di governo ed, in particolare:
a)  l'adozione delle determinazioni a contrattare e relative procedure;
b)  la Presidenza delle commissioni di gara, la responsabilità delle procedure d'appalto, l'approvazione degli atti di gara;
c)  l'aggiudicazione degli appalti e la stipulazione dei contratti inerenti il settore di competenza;
d)  gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e)  gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato;
f)  i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali d'indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g)  l'emissione delle ordinanze cosiddette ordinarie di competenza del settore;
h)  le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i)  l'espressione dei pareri prescritti dalla legge o dai regolamenti, sulle proposte di deliberazione che non siano mero atto di indirizzo;
j)  l'attività propositiva, di collaborazione e di supporto agli organi dell'ente, in particolare per quanto concerne la predisposizione degli atti di natura programmatoria;
k)  la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale per l'emanazione del provvedimento amministrativo, ivi compresi i procedimenti per l'accesso, ai sensi della legge regionale n. 10/91;
l)  il coordinamento dell'attività degli uffici operanti all'interno dell'intero settore e la vigilanza sulla regolarità e tempestività degli adempimenti;
m)  l'esercizio del potere sostitutivo, in caso di inerzia nell'adozione di atti e/o procedimenti da parte dei dipendenti a loro sottoposti;
n)  l'istruttoria e l'esecuzione delle deliberazioni di consiglio e di giunta e delle determinazioni ed ordinanze di competenza sindacale, ai sensi delle vigenti norme;
o)  i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
p)  la designazione dei responsabili dei singoli procedimenti;
q)  l'indizione delle procedure concorsuali sulla base del programma di assunzioni deliberato dalla giunta comunale; la responsabilità delle procedure concorsuali;
r)  la stipula del contratto individuale di lavoro dei singoli dipendenti;
s)  l'attribuzione di mansioni superiori.
2.  I responsabili, in conformità all'indirizzo politico-amministrativo stabilito dagli organi di governo alla cui formazione collaborano, negoziano le risorse, ne garantiscono la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa, organizzazione di risorse umane, strumentali, di servizio e l'adozione di atti, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
3.  Spetta ai responsabili l'esercizio di ogni altra funzione ad essi assegnata, la realizzazione dei programmi e dei progetti affidati, l'adeguamento degli standard dei servizi alle esigenze dell'utenza in rapporto alle risorse disponibili.
4.  Il sindaco può delegare ai responsabili ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dal regolamento impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
5.  I responsabili dei settori sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
Art. 70
Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità

1.  Il sindaco, sentita la giunta comunale, nelle forme e con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può individuare al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2.  Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
3.  Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'amministrazione devono stabilire la durata, i criteri, i requisiti e tutti gli elementi necessari per le nomine. In mancanza si applicano quelle previste per la nomina degli assessori.
Art. 71
Segretario comunale

1.  Il segretario comunale è nominato dal sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2.  La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco che lo ha nominato ed il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco, continuando ad esercitare le funzioni fino alla nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del sindaco decorsi i quali il segretario è confermato.
3.  Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco previa deliberazione della giunta comunale per violazione dei doveri d'ufficio.
4.  Il Comune può stipulare convenzione per l'ufficio di segretario comunale, comunicandone l'avvenuta costituzione alla sezione regionale dell'agenzia.
5.  Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
6.  Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi di Governo del Comune, al consiglio comunale e agli uffici, tramite i rispettivi capi settore.
Art. 72
Compiti e funzioni del segretario comunale

1.  Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2.  Il sindaco ove si avvalga della facoltà di nominare il direttore generale, contestualmente al provvedimento di nomina di quest'ultimo, disciplina, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.
3.  Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei settori e ne coordina l'attività, salvo quando il sindaco abbia nominato il direttore generale.
Il segretario inoltre:
a)  partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b)  esprime il parere in ordine alla regolarità tecnica su ogni proposta di deliberazione, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabile del settore;
c)  può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
d)  esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal sindaco;
e)  esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'art. 108, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.
Art. 73
Il vice segretario

1.  Le funzioni di vice segretario sono attribuite dal sindaco, su proposta del segretario comunale, con incarico a tempo determinato e rinnovabile ad un dipendente a tempo indeterminato dell'ente ascritto alla categoria apicale ed in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento degli enti locali, il quale conserva la direzione della struttura organizzativa cui è preposto.
2.  Il  vice segretario comunale coadiuva il segretario nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce direttamente senza alcuna formalità in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto. Nell'esercizio della funzione vicaria e fatte salve le determinazioni dell'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali, il vice segretario compie tutti gli atti riservati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al segretario comunale.
3.  Per il solo periodo effettivo di sostituzione spettano al vice segretario la retribuzione e le competenze previste per legge o regolamento.
Art. 74
Responsabile del procedimento

1.  Apposito regolamento disciplina i tipi di procedimento interessanti il Comune e l'attività svolta dai responsabili del procedimento amministrativo, in armonia con le disposizioni contenute nella legge regionale n. 10/91 e con il presente statuto.
Art. 75
Avvio del procedimento amministrativo

1.  L'avvio di procedimenti amministrativi deve essere comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento debbano intervenirvi ed a tutti i soggetti che potrebbero subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.
2.  Resta salva la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, anche prima della effettuazione della comunicazione di cui al comma precedente.
3.  Sono esclusi da tale procedimento i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale emessi al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
4.  Sono altresì esclusi i regolamenti e gli atti amministrativi a carattere generale, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
Art. 76
Comunicazione di avvio di procedimento

1.  La comunicazione è inviata dal responsabile del procedimento, contestualmente all'avvio dello stesso.
2.  La comunicazione deve indicare:
a)  l'oggetto del procedimento, ovvero il nome ed il contenuto dell'atto finale;
b)  l'ufficio, il responsabile del procedimento, i termini e le modalità per essere ascoltati;
c)  l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti, con gli orari di apertura al pubblico;
d)  il diritto di presentare memorie scritte e documenti ed i termini entro i quali poterlo fare.
3.  Gli uffici ed i responsabili dei singoli procedimenti sono individuati dal regolamento sul procedimento amministrativo.
Art. 77
Diritto di intervento nel procedimento

1.  Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio da un atto, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Art. 78
Diritti degli interessati agli atti amministrativi

1.  I soggetti che ricevono la comunicazione di avvio di procedimento e coloro che rientrano nelle fattispecie di cui al precedente articolo hanno diritto:
a)  di prendere visione degli atti del procedimento;
b)  di presentare memorie scritte e documenti, purché pertinenti al procedimento;
c)  di richiedere di essere ascoltati dal responsabile del procedimento.
2.  Dell'audizione di cui alla lett. c) del precedente comma, che deve tenersi entro 15 giorni dalla richiesta e comunque prima dell'emanazione dell'atto, deve essere steso apposito verbale, firmato dal responsabile del procedimento e dall'intervenuto.
Art. 79
La semplificazione amministrativa

1.  Il Comune persegue la più ampia semplificazione procedimentale e documentale, dell'attività degli organi elettivi e dell'organizzazione di gestione, consentita nell'ambito della propria autonomia dalla legislazione vigente. L'obiettivo di tale azione è l'eliminazione delle procedure che gravano, per impegno e costi, sulla popolazione, senza che essa ottenga utilità e benefici adeguati ai sacrifici che deve sostenere.
2.  In apposite riunioni della conferenza dei responsabili dei servizi, indette e coordinate dal direttore generale - o dal segretario comunale (se il direttore non è istituito) - i responsabili dell'organizzazione esaminano i criteri generali che sono stati finora osservati per le procedure amministrative e definiscono, secondo le indicazioni di massima ricevute dall'amministrazione, il programma degli interventi da effettuare per conseguire il risultato di cui al precedente comma.
3.  Ciascun responsabile di struttura, per quanto di competenza del proprio settore, effettua la revisione dei procedimenti amministrativi e ne valuta l'attuale effettiva utilità per i cittadini e la comunità, anche in termini di costi e benefici. Individua gli obblighi determinati da leggi statali o regionali e definisce le procedure essenziali per la loro osservanza. Adegua alla semplificazione procedimentale i programmi ed il funzionamento del sistema informatico di cui il settore è dotato. Informa il sindaco degli interventi programmati e, dopo la presa d'atto dell'organo predetto e comunque trascorso il termine prescritto dall'apposito regolamento - o quello di legge - adotta le determinazioni di sua competenza.
4.  Il responsabile di settore, per gli interventi per i quali è necessario procedere alla modifica di regolamenti comunali, propone al sindaco ed al presidente le deliberazioni, da sottoporre al consiglio. Sulle modifiche regolamentari che comportano riduzioni di entrate od aumenti di spese esprime il parere il responsabile del servizio finanziario.
5.  Il Comune assume le iniziative ed attua gli interventi previsti dalle leggi annuali di semplificazione.
6.  La semplificazione dell'azione amministrativa e documentale e la riduzione dei costi alla stessa relativi costituisce uno degli obiettivi principali degli organi elettivi e della dirigenza dell'organizzazione. I risultati conseguiti sono annualmente verificati dal consiglio comunale e resi noti ai cittadini.
Art. 80
Conferenze di servizi

1.  Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2.  La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza fra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.
3.  Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quello originariamente previsto.
4.  Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
Art. 81
Collaborazioni esterne

1.  La giunta può conferire, con deliberazione motivata e con convenzione a termine, incarichi ad istituti, enti e società per l'esecuzione di particolari indagini, studi o prestazioni ad alto contenuto di professionalità.
Titolo V
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
Art. 82
Forme di gestione

1.  Il Comune gestisce i servizi con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto ed alle condizioni che assicurino la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità comunitaria entro il quadro delle finalità sociali del Comune stesso.
2.  La scelta della forma di gestione, tra quelle previste dalla legge, è deliberata dal consiglio comunale sulla scorta di una relazione del revisore dei conti che analizza e valuta gli aspetti economici e finanziari della proposta.
3.  Il consiglio comunale opera la scelta con criteri comparativi, tenuto conto della natura del servizio. Ove possibile, per la gestione dei servizi aventi specifiche e rilevanti caratteristiche di natura sociale, deve essere ricercata la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati ed in particolare delle cooperative di solidarietà sociale e delle associazioni senza fini di lucro. Nei casi in cui la legislazione vigente lo consenta con i medesimi soggetti il Comune può costituire società di capitali a prevalenza pubblica.
Art. 83
Gestione in economia

1.  L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
Art. 84
Gestione mediante convenzione con privati

1.  Il Comune per la gestione di servizi che richiedano l'apporto di specifiche competenze o che riguardano finalità di particolare valore sociale, può stipulare apposita convenzione con privati.
2.  I termini ed i contenuti di tali convenzioni sono disciplinati da regolamenti.
Art. 85
Aziende speciali

1.  Il Comune per la gestione di uno o più servizi di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire una o più aziende speciali.
2.  L'azienda speciale è un ente strumentale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.
3.  La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.
4.  La composizione del consiglio di amministrazione viene comunicata, con relazione nella prima seduta utile, al consiglio comunale che esprime formalmente le proprie valutazioni.
5.  I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente sono scelti dal sindaco fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti e che hanno requisiti per la nomina a consigliere comunale. I componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente non possono essere né consiglieri comunali né assessori.
6.  L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l'esistenza di costi sociali da coprire mediante conferimenti da parte dell'ente locale.
7.  Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti.
8.  I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio di amministrazione.
Art. 86
Istituzioni

1.  Per l'espletamento di servizi socio-assistenziali, sportivi, turistici e culturali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può costituire una o più istituzioni.
2.  L'istituzione, organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale, è deliberata dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti congiuntamente all'approvazione dello statuto.
3.  Con propria deliberazione il consiglio comunale:
a)  approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;
b)  determina le finalità e gli indirizzi;
c)  conferisce il capitale di dotazione;
d)  precisa le funzioni del direttore a cui spetta la direzione gestionale;
e)  assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell'organismo;
f)  specifica le modalità della collaborazione dei volontari;
g)  stabilisce il gettone dovuto agli amministratori.
4.  Il regolamento disciplina l'attività dell'istituzione, la dotazione organica di personale, l'assetto organizzativo, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
5.  Il regolamento può prevedere il ricorso al personale assunto con rapporto di diritto privato nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
6.  Organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
7.  La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale, il quale esprime formalmente le proprie valutazioni.
8.  I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente vengono scelti dal sindaco tra persone che per qualificazione culturale e sociale rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano requisiti per la nomina a consigliere comunale. I componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente non possono essere né consiglieri comunali né assessori.
9.  Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento degli organi.
10.  Il consiglio di amministrazione provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.
11.  Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sulla esecuzione degli atti del consiglio ed adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.
12.  Il direttore dell'istituzione è nominato dal sindaco con le modalità previste dal regolamento. Dirige tutta l'attività dell'istituzione; è il responsabile del personale; garantisce la funzionalità dei servizi; adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi dell'istituzione.
Art. 87
Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni

1.  Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.
Art. 88
Società per azioni o a responsabilità limitata

1.  In relazione alla particolare natura del servizio da erogare e delle opere necessarie al suo corretto svolgimento, il Comune può costituire società per azioni o a responsabilità limitata. Il Comune provvederà alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari o quote di mercato con procedure ad evidenza pubblica e l'atto costitutivo della società dovrà prevedere l'obbligo per l'ente di nominare uno o più amministratori e sindaci. In ogni caso lo statuto prevederà il diritto di prelazione a favore del Comune, nel caso di trasferimento di quote o di azioni da parte dei soci privati, stabilendosi, inoltre, che una quota delle azioni in caso di società per azioni, possa essere destinata all'azionariato diffuso e resti comunque sul mercato.
2.  La prevalenza del capitale pubblico privato è assicurata allorché la maggioranza delle azioni o quote appartiene, nel complesso al Comune e a enti pubblici locali. Le S.p.A. e le s.r.l. a partecipazione comunale, anche minoritaria, sono disciplinate dal codice civile. L'atto costitutivo e lo statuto devono prevedere la facoltà della partecipazione pubblica locale di nominare direttamente la maggioranza degli amministratori, ai sensi dell'art. 2458 del codice civile. Inoltre, lo statuto stabilisce il diritto di prelazione a favore del comune, nel caso di trasferimento di azioni o di quote da parte di soci privati, nonché la circolazione delle azioni o delle quote di partecipazione pubblica, esclusivamente nell'ambito degli enti pubblici locali.
3.  L'atto costitutivo e lo statuto sono deliberati dal consiglio comunale.
Titolo VI
ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA E CONTABILE
Art. 89
Principi generali

1.  L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dallo statuto e dal regolamento di contabilità nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge statale coordinata con quella regionale.
2.  Nell'ambito di detti principi il Comune persegue condizioni di effettiva autonomia finanziaria adeguando programmi e attività ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
3.  Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira le proprie determinazioni a criteri di equità e di giustizia, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive o alla fruizione del servizio.
Art. 90
Ordinamento finanziario

1.  La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
2.  L'ordinamento finanziario comunale è disciplinato dalle leggi dello Stato.
3.  Il Comune nell'ambito della finanza pubblica ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie, trasferite dallo Stato o attribuite dalla Regione.
4.  Il Comune è dotato di potestà impositiva autonoma riconosciuta dalla legge nel campo delle imposte, tasse e tariffe.
5.  La finanza del Comune è costituita da:
a)  imposte e tasse proprie;
b)  addizionali e compartecipazione ad imposte erariali o regionali;
c)  tasse e diritti per servizi pubblici;
d)  trasferimenti erariali;
e)  trasferimenti regionali e provinciali;
f)  entrate proprie anche di natura patrimoniale;
g)  risorse per investimenti;
h)  altre entrate diverse;
i)  liberalità.
6.  Il Comune può assolvere funzioni delegate o attribuite da Stato, Regione, Provincia regionale solo se congruamente finanziate.
Art. 91
Ordinamento contabile

1.  L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2.  La disciplina della contabilità del Comune è regolata da apposito regolamento.
3.  Gli atti con i quali la programmazione dell'attività del Comune viene definita e rappresentata sono:
a)  bilancio di previsione annuale;
b)  relazione previsionale e programmatica;
c)  bilancio pluriennale.
4.  Tali atti devono essere redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
Art. 92
Contratti

1.  Il Comune, nell'espletamento dell'attività contrattuale, si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea, nazionale e regionale in vigore ed alle disposizioni dell'apposito regolamento dei contratti che dovrà assicurare l'applicazione di criteri di trasparenza, efficienza ed economicità di gestione; garantire adeguata pubblicità alla ricerca del contraente; prevedere i casi di ricorso alla trattativa privata, all'appalto concorso, alla concessione di costruzioni e gestione, assicurando pubblicità di procedure, congruità dei prezzi ed obiettività nella scelta del contraente.
2.  La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una apposita determinazione, nella quale vanno indicate con precisione:
a)  il fine che con il contratto si intende perseguire e, quindi, delle ragioni di interesse pubblico;
b)  l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)  le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e della Regione siciliana nonché le ragioni che sono alla base in caso di deroga al pubblico incanto, che costituisce la regola generale per la scelta del contraente.
3.  Apposito regolamento stabilirà forme e modalità di conferimento, di nomine ed incarichi, in conformità alla normativa vigente.
Art. 93
I beni comunali

1.  I beni comunali si distinguono in mobili, fra cui quelli immateriali, ed immobili e si suddividono nelle seguenti categorie:
a)  beni soggetti al regime del demanio;
b)  beni patrimoniali indisponibili;
c)  beni patrimoniali disponibili.
2.  Il passaggio dalla categoria dei beni demaniali a quella patrimoniale e dal patrimonio indisponibile a quello disponibile scaturisce dalla cessata utilità e destinazione del bene. Tale passaggio deve essere formalizzato con apposita delibera di consiglio comunale.
3.  Il sindaco e il responsabile del servizio, individuato con determina sindacale, curano la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune e sono responsabili dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
4.  Per la valutazione dei beni, per la rilevazione delle variazioni e per la quantificazione del loro ammortamento si applicheranno le disposizioni del regolamento di contabilità.
5.  I beni demaniali possono essere concessi in uso con modalità e canoni fissati dal regolamento; i beni patrimoniali possono essere locati, ceduti in comodato d'uso o in altre forme di contratto atipico.
6.  Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da donazioni, da trasferimento per testamento, da riscossione di crediti o, comunque da cespiti da investirsi in patrimonio, debbono essere impiegati nel miglioramento dello stesso.
7.  Solo in casi del tutto eccezionali, e quando ciò sia previsto dalla legge, tali fondi possono essere utilizzati per necessità gestionali.
Art. 94
Gestione del patrimonio

1.  L'attività di gestione del patrimonio è regolata da apposito regolamento che dovrà stabilire:
a)  le modalità per la tenuta degli inventari e i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale ed eventuale aggiornamento;
b)  gli atti di competenza della giunta comunale finalizzati ad assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari;
c)  modalità di alienazione dei beni immobili;
d)  modalità di alienazione dei beni mobili.
2.  La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni fra oneri e utilità pubblica del singolo bene.
Art. 95
Controllo di gestione

1.  Il controllo di gestione mira a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia e l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultato.
2.  Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all'intera attività del Comune per migliorare il coordinamento dell'azione amministrativa e dell'efficacia e della economicità della spesa pubblica. Attraverso l'analisi delle risorse acquisite e alla comparazione fra i costi e la quantità e qualità dei servizi erogati, è valutata la funzionalità organizzativa dell'ente.
3.  Il controllo di gestione è svolto con cadenza periodica, da stabilirsi in sede di attivazione del servizio, e si articola nelle seguenti fasi:
a)  predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi;
b)  rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi;
c)  rilevazione dei risultati raggiunti;
d)  verifica dei dati e dei risultati di cui alle precedenti lettere in rapporto al piano degli obiettivi e valutazione del loro stato di attuazione misurando l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.
4.  Tale controllo è effettuato attraverso apposite strutture interne che redigeranno distinte relazioni sui risultati delle analisi effettuate relative sia al controllo strategico di attuazione del programma sia al controllo di gestione, rimettendone copia al sindaco ed al consiglio comunale che potranno formulare valutazioni e indicazioni nell'ambito delle loro rispettive competenze.
Art. 96
Revisione economica e finanziaria

1.  Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a uno, un revisore dei conti scelto tra gli iscritti nei seguenti elenchi:
a)  ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
b)  albo dei dottori commercialisti;
c)  albo dei ragionieri.
2.  Il revisore dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta e non è revocabile, salvo inadempienza; allo stesso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.
3.  Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del comune, può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali e può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio e di giunta in materia economica e finanziaria.
4.  Il revisore collabora con il consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
5.  Il revisore esercita altresì secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la revisione della contabilità economica. La relazione di cui al comma quattro è corredata da una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6.  Il revisore risponde della verità delle proprie attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario; ove riscontra irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al consiglio.
Titolo VII
COOPERAZIONE E FORME ASSOCIATE
Art. 97
Principi generali

1.  Il Comune promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istituzioni di governo territoriale allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrativa ed adeguati standards qualitativi dei servizi pubblici da esso comunque gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.
2.  A questo scopo l'attività dell'ente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione previsti dalla legge, quali intese, accordi e convenzioni.
Art. 98
Convenzioni

1.  Il Comune può stipulare con la Provincia, con altri Comuni nonché con i loro enti strumentali, apposite convenzioni allo scopo di realizzare la gestione coordinata ed integrata di determinati servizi e funzioni.
2.  Le convenzioni di cui al comma precedente definiscono obblighi e doveri degli enti contraenti che sono approvati dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 99
Consorzi

1.  Il Comune può costituire con la Provincia e con altri Comuni consorzi per la gestione associata di uno o più servizi, i quali siano rilevanti sotto l'aspetto sociale ed economico, secondo le norme che disciplinano le aziende speciali, in quanto compatibili.
2.  Il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la convenzione costitutiva e lo statuto del consorzio.
3.  La convenzione e lo statuto prevedono opportune forme di trasmissione degli atti e dei provvedimenti fondamentali del consorzio agli enti aderenti nonché, i principi e criteri cui dovrà essere informata l'attività dell'ente per garantire i diritti di accesso e la trasparenza dei procedimenti decisionali.
4.  Lo statuto disciplina, altresì, l'ordinamento amministrativo ed i profili funzionali del nuovo ente, le possibili collaborazioni e partecipazioni ad altre forme gestionali previste dalla legge, secondo le norme previste per le aziende speciali del Comune, in quanto compatibili.
5.  Il consorzio ha carattere polifunzionale quando assicura la gestione coordinata ed integrata di più servizi da parte dei medesimi enti, secondo le forme e le modalità previste dallo statuto.
Art. 100
Accordi di programma

1.  Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata del Comune e degli altri enti, il Comune promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all'opera, all'intervento al progetto al quale si riferisce l'accordo.
2.  L'accordo è promosso e stipulato dal sindaco. La partecipazione del sindaco o di un suo delegato alle conferenze di servizi, agli accordi di programma o ad altri istituti o sedi nel caso in cui debba esercitare competenze del consiglio o della giunta presuppone un mandato vincolante dell'organo collegiale competente che fissa gli indirizzi dell'amministrazione con riserva di ratifica da parte della stessa.
3.  L'accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrali atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano all'accordo.
Titolo VIII
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 101
Termini per l'adozione dei regolamenti

1.  Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie entro un anno dalla sua entrata in vigore.
2.  Fino all'approvazione dei regolamenti di cui al precedente comma continuano ad avere efficacia le norme dei regolamenti vigenti alla data di approvazione dello statuto, in quanto con esso compatibili.
Art. 102
Adeguamento dell'ordinamento comunale e leggi sopravvenute

1.  Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti a leggi sopravvenute debbono essere apportati entro i centoventi giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni ove non sia diversamente stabilito dalle leggi stesse.
Art. 103
Interpretazione

1.  Lo statuto comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie.
2.  La norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.
3.  Spetta al consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari. Alla giunta e al sindaco quella relativa agli atti di loro competenza, mentre compete al segretario comunale l'emanazione di circolari o direttive per l'applicazione delle disposizioni statutarie o regolamentari da parte degli uffici.
4.  Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile, al decreto legislativo n. 267/2000, come recepito nella Regione siciliana e alle leggi regionali n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, n. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni e n. 26/93 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni contenute nell'ordinamento degli enti locali vigente per la Regione Sicilia.
Art. 104
Entrata in vigore

1.  Il presente statuto, ad avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione entrerà in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del l'ente. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi diversi da quelli cui si ispira il presente statuto abrogano automaticamente le norme in contrasto previste con le stesse.
2.  Copia del presente statuto è trasmessa all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei Comuni e delle Province regionali, istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali, il quale a sua volta provvede a trasmettere copia al Ministero degli interni.
3.  Copia del presente statuto è, altresì, trasmessa per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 105
Pubblicità dello statuto

1.  Il presente statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale vigente, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo per assicurarne la piena conoscenza.
2.  E' inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti e deve essere tenuto a disposizione del pubblico. La visione è consentita a qualunque cittadino a semplice richiesta e senza alcuna formalità. Può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.
3.  Inoltre copia sarà consegnata ai consiglieri, ai dirigenti, all'organo di revisione ed agli altri organi del Comune.



(2004.46.2962)014*


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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