REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 18 MARZO 2005 - N. 11
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


Direttiva interassessoriale in materia di affidamento familiare.

Premesso che:
-  la legge 4 maggio 1983, n. 184, agli art. 2, 4 e 5, disciplina l'affidamento dei minori, attribuendo specifiche responsabilità ai servizi locali;
-  la legge 27 maggio 1991, n. 176: "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo" approvata a New York il 20 novembre 1989;
-  la legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizione per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
-  la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi so ciali";
-  la legge 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1984, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori nonché al titolo VIII del libro 1° del Codice civile";
-  la legge 31 luglio 2003, n. 10, della Regione siciliana "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia";
-  l'integrazione direttiva interassessoriale nn. 1274-905 del 16 giugno 2000 degli Assessorati regionali enti locali/sanità nn. 2763/709, del 30 luglio 2002;
-  la direttiva interassessoriale Assessorato della famiglia - Assessorato della sanità nn. 1737-3899 ai comuni ed alle aziende unità sanitarie locali per la costituzione ed il funzionamento dei Centri affidi distrettuali;
Ritenuto che la corretta progettazione, organizzazione e gestione dell'affidamento familiare, sia come intervento complesso di politica sociale, che come intervento specifico sulla singola situazione, riguardi non solo gli enti, i servizi e gli operatori pubblici cui le norme attribuiscono direttamente compiti e funzioni in materia di tutela, protezione, intervento in favore dell'infanzia e dell'adolescenza, ma riguardi altresì tutti quei servizi che collaborano alla risoluzione delle problematiche del minore e del suo nucleo d'origine;
Valutato, pertanto, di assumere le seguenti direttive quale strumento utile per individuare orientamenti e metodologie di lavoro comuni a livello territoriale;
Si emette la seguente direttiva regionale in materia di affidamento familiare.
1) PREMESSA
L'affidamento familiare si rivolge a quei bambini e a quelle bambine, ragazze e ragazzi, appartenenti a nuclei familiari nei quali "i momenti di disagio e di particolare difficoltà non si concretizzano in una forma esplicita di abbandono morale e materiale di figli/e, ma in cui un'ulteriore permanenza nella famiglia d'origine potrebbe incidere negativamente sul loro sviluppo. In tali casi l'inserimento della/del bambina/o in una famiglia affidataria offre un ambiente idoneo per una sua crescita armonica in attesa di un cambiamento del suo nucleo d'origine" (1).
L'affidamento in sé è una pratica sociale che nasce già molto tempo prima della legge n. 184/83, come intervento assistenziale con finalità protettive di minori abbandonati o con situazioni familiari fortemente compromesse, e riparativo di danni derivanti da istituzionalizzazioni prolungate.
Le trasformazioni avvenute nell'ultimo ventennio hanno tuttavia profondamente modificato il quadro nel quale si colloca l'esperienza dell'affidamento familiare, dando luogo ad un cambiamento culturale che ha altresì trovato espressione ed è stato acquisito in modo pregnante in numerosi atti legislativi, quali, la legge n. 176/91, la quale fa propria l'enunciazione dei diritti fondamentali irrinunciabili dei fanciulli approvata dall'ONU, e la legge n. 285/97, finalizzata alla realizzazione di interventi che favoriscano la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza.
La stessa applicazione della legge n. 184/83 ha negli anni prodotto importanti effetti tra i protagonisti dell'affidamento familiare:
-  le famiglie affidatarie hanno acquisito nel tempo una maturità nello svolgimento del proprio ruolo che le ha rese sempre più competenti nell'esercitare la tutela dei bambini loro affidati e capaci, se necessario, di sollecitare i servizi ad un più incisivo ruolo di supporto;
- i servizi degli enti locali e delle aziende sanitarie offrono oggi ai bambini, agli adolescenti e alle famiglie una rete maggiormente articolata e strutturata di opportunità di supporto alla genitorialità;
- le stesse famiglie d'origine appaiono essere più consapevoli sia all'interno dei progetti di recupero che le riguardano sia nella fruizione delle opportunità offerte ai loro figli;
- in diverse realtà si sono stabilite forme di confronto e di collaborazione tra i servizi e l'associazionismo, che hanno prodotto importanti risultati sul piano della promozione dell'affidamento familiare e della tutela dei minori.
Con l'affermarsi di una maggior consapevolezza dei danni derivanti dall'istituzionalizzazione, e con il crescere di una maggiore sensibilità politica e capacità progettuale, si è registrato anche sul piano quantitativo un andamento dell'affidamento familiare che, pur con molta difficoltà in alcuni periodi e realtà territoriali, rivela un'evoluzione positiva, come si evince dai dati riportati sui quaderni del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza n. 24 del 2002.
Allo stato attuale, pertanto, l'affidamento familiare deve essere inteso come intervento particolarmente significativo di risposta alle esigenze dei minori e di sostegno ai genitori in difficoltà:
-  all'interno di una rete di opportunità di tipo educativo, assistenziale, psicologico ed economico, tutte volte a salvaguardare il diritto del bambino e dell'adolescente alla sua famiglia e, comunque, allo sviluppo in un contesto familiare adeguato;
-  mirato a garantire la vitalità del soggetto in età evolutiva e delle sue relazioni familiari, attraverso possibili sistemi di "caring" che siano insieme personalizzati e di tipo comunitario;
-  capace di esprimere una forte valenza riparativa e solidaristica, tanto più efficace quanto più espressione di un sistema integrato di cui fanno parte i servizi, ma anche le risorse di accoglienza, le associazioni familiari, i gruppi informali che la comunità può offrire.
2) OGGETTO DELLA DIRETTIVA
Tra le ipotesi di affidamento previste dalla legge 4 maggio 1983, n.184, si qualifica come affidamento familiare quell'intervento attuato inserendo il minore presso una "famiglia" in senso proprio, cioè presso un "nucleo caratterizzato da una propria autonomia di vita familiare secondo il costume comune e che, conformemente allo stato di famiglia anagrafico, può anche essere unipersonale" (2).
Oggetto della presente direttiva è l'intervento di affidamento familiare delineato dalle leggi n. 184/83 e n. 149/2001, ovvero l'affidamento di un minore, che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, ad un'altra famiglia preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurare al minore il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e la relazione affettiva.
Ove non sia possibile reperire famiglie affidatarie, il minore in difficoltà sarà inserito in una comunità di tipo familiare. Il ricovero in istituto di assistenza non è ammesso, afferma la legge n. 149/2001, per i minori di anni 6 ed in ogni caso va superato per tutti i minori entro il 13 dicembre 2006.
L'affidamento deve avvenire tenendo conto delle indicazioni dei genitori ancora esercenti la potestà o del tutore, osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante.
3) DESTINATARI
Alla luce della legge n. 176/91, che sancisce come "in tutte le decisioni relative ai fanciulli l'interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente" e coerentemente con gli obiettivi contenuti nelle linee guida del piano socio sanitario della Regione siciliana, relativamente all'integrazione delle attività socio assistenziali di competenza dei comuni con quelle delle aziende sanitarie locali, sono destinatari della presente direttiva:
-  gli operatori dei comuni e delle aziende sanitarie locali, che, per le specifiche competenze sociali i primi e sanitarie le seconde, cooperano per le campagne promozionali, il sostegno dei gruppi di famiglia e dei gruppi di genitori affidanti ed affidatari;
-  il privato sociale che contribuirà ad intervenire a sostegno delle famiglie affidatarie e dei gruppi famiglia, disponibili all'accoglienza.


(1) Infanzia e adolescenza, diritti e opportunità Centro nazionale di documentazione e analisi sull'infanzia e l'adolescenza - Firenze 1998;
(2) L. Sacchetti, "L'affidamento familiare" - Maggioli Editore, 1986.
4) OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA
Gli obiettivi che la Regione Sicilia intende perseguire con la presente direttiva sono:
-  l'affermazione e la diffusione della cultura dell'affidamento familiare;
-  la qualificazione e lo sviluppo omogeneo dell'affidamento familiare su tutto il territorio regionale;
-  la realizzazione di una forte integrazione tra istituzioni, enti e servizi, nonché tra gli enti pubblici e le associazioni interessate all'intervento;
-  la realizzazione di un adeguato e continuo monitoraggio dell'esperienza.
4.1) Una nuova cultura dell'affidamento familiare
Assumere l'affidamento in una logica di progettazione degli interventi significa diffondere e far evolvere una cultura capace di cogliere contemporaneamente più elementi:
-  la tutela del minore, come riconoscimento del suo diritto alla famiglia; diritto a che la sua famiglia sia sostenuta nelle sue competenze genitoriali e sia aiutata a recuperare le situazioni di crisi per poterlo riaccogliere; diritto all'inserimento in un'altra famiglia disponibile ad assolvere temporaneamente compiti educativi e di cura;
-  la capacità di fornire aiuto, superando l'improvvisazione, prevedendo interventi coordinati e finalizzati a produrre cambiamenti positivi, in una logica di processo orientato non solo dai bisogni, ma soprattutto dalle risorse, presenti anche nelle famiglie affidanti;
-  una concezione dell'aiuto come normalità, attenta al benessere e alla salute di tutti i bambini, con piena consapevolezza delle esigenze che presentano quelli più in difficoltà, in termini di cura e di interventi riparativi, tali da richiedere anche una forte presenza di servizi sanitari e di competenze te ra peutiche.
4.2) Qualificare e rendere omogeneo l'affidamento familiare sul territorio regionale
La qualificazione dell'intervento di affidamento familiare e la sua omogeneizzazione sul territorio regionale si sostanziano:
-  nella definizione delle funzioni, dei compiti e delle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nell'affidamento familiare;
-  nell'individuazione dell'assetto organizzativo maggiormente rispondente ad un'adeguata ed efficace attuazione degli interventi in tutte le loro articolazioni;
-  nella realizzazione di modalità di integrazione operativa tra servizi e tra le diverse figure professionali, anche attraverso la definizione di protocolli operativi;
-  nella definizione di condizioni di supporto alla gestione quotidiana dell'affidamento di un minore.
4.3) L'integrazione dei soggetti e delle competenze
Sono diversi i soggetti, istituzionali e non, che con funzioni diverse esercitano un ruolo importante nei processi di affidamento familiare:
-  il comune, in quanto ente titolare delle funzioni socio-assistenziali di protezione e tutela dei minori, e quindi anche dell'affidamento familiare, ma anche con compiti di sviluppo e gestione di servizi sociali ed educativi e, più in generale, di promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e di valorizzazione dell'insieme delle risorse presenti nel proprio territorio;
-  l'azienda unità sanitaria locale, in quanto soggetto che dispone delle risorse e dei servizi sanitari e socio-sanitari necessari al raggiungimento di obiettivi terapeutico/riabilitativi finalizzati al benessere e alla salute delle persone, minori e adulti;
-  l'amministrazione provinciale, in quanto ente sovracomunale cui competono funzioni di controllo, monitoraggio e promozione del territorio;
-  il giudice tutelare che rende esecutivo il provvedimento amministrativo di affido;
-  la magistratura minorile, che costituisce il fulcro dell'attività di protezione e di tutela giudiziaria dei diritti del minore e che interviene, quale fonte legittimante l'intervento, in assenza del consenso dei genitori;
-  le famiglie disponibili all'affido e le associazioni delle famiglie, chiamate a collaborare con i servizi per la realizzazione del progetto educativo;
-  le organizzazioni di volontariato e le associazioni impegnate nel settore con finalità assistenziali, solidaristiche, culturali e ricreative;
-  la scuola, in quanto ambito quotidiano di vita, di educazione, di socializzazione.
4.4) L'assetto organizzativo
L'affidamento familiare è un intervento di pertinenza del servizio sociale dei comuni, titolari delle funzioni socio-assistenziali per i minori, i quali si rendono garanti dell'espletamento di tutte le attività connesse sia alla gestione che alla progettazione e promozione dell'intervento.
Punto di convergenza dell'attività inerente l'affido è il Centro affidi distrettuale, di cui alla direttiva interassessoriale nn. 1737-3899 del 20 novembre 2003.
Ai comuni compete promuovere e stipulare accordi e protocolli operativi e concordare le modalità organizzative per la gestione integrata dell'affidamento con gli altri servizi coinvolti sia nella fase della lettura del bisogno che in quella attuativa dell.
Comuni e aziende sanitarie locali, attraverso la sottoscrizione di accordi, sono tenuti a individuare i modelli organizzativi ed i relativi rapporti finanziari, fondati sull'integrazione organizzativa e professionale delle rispettive competenze, per garantire la ricomposizione degli interventi sulla persona.
Il servizio sociale inoltre attuerà una stretta collaborazione con i servizi socio-educativi e con le associazioni di volontariato, per le attività di accoglienza e orientamento delle famiglie disponibili all'affido, la promozione di reti di sostegno all'affido.
5) LE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI VERSO I PROTAGONISTI DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE
L'affidamento familiare va visto come un processo dinamico in rapporto all'evoluzione della situazione della famiglia d'origine e dei bisogni del minore, nonché sulla base della verifica e della valutazione dei risultati in divenire.
Esso implica la fiducia da parte degli operatori e della famiglia affidataria nella possibilità di mutare la situazione di disagio e di promuovere i punti di forza e le risorse reciproche, ivi compresa la capacità della famiglia d'origine di esprimere e sviluppare forme di autopromozione e tutela.
Vanno distinti 2 diversi livelli di responsabilità: da parte dei servizi territoriali e da parte dell'équipe del Centro affidi distrettuale, i quali svolgono le funzioni e i compiti previsti dalla citata direttiva interassessoriale.
5.2) Gli interventi a favore della famiglia d'origine
Il progetto di affidamento è anche un progetto di cura del legame con i genitori, per avere successo non va soltanto condiviso con essi, ma vanno rimosse le cause che hanno determinato l'allontanamento del minore. Le èquipes incaricate dovranno pertanto attuare strategie di intervento e presa in carico nei confronti del nucleo d'origine, concordandole con tutti i servizi sanitari e sociali presenti sul territorio.
5.3) Gli interventi a favore della famiglia affidataria
La famiglia affidataria è un nucleo mono o pluriparentale che, accogliendo il minore al proprio interno, gli offre un contesto positivo sul piano relazionale ed educativo, con l'obiettivo di restituirgli il senso della normalità, della crescita e del suo percorso di vita. Sono i referenti privilegiati nella lettura dei segnali di disagio, di evoluzione e di cambiamento del bambino affidato che possono contribuire ad adeguare tempestivamente l'intervento al modificarsi della situazione.
I servizi dovranno garantire un costante sostegno psico-sociale alle famiglie affidatarie sia a livello individuale che di gruppo e spazi di formazione che supportino adeguatamente il loro difficile compito educativo. L'assistenza sanitaria ai minori in affidamento è garantita dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001.
Il comune competente per residenza della famiglia d'origine del minore provvede all'erogazione del contributo economico ai nuclei affidatari, come previsto al punto 7, e provvede alla stipula della polizza di assicurazione che garantisca il minore affidato e gli affidatari da possibili rischi che sopravvengano al minore o che egli stesso provochi nel corso dell'affidamento.
6) IL SISTEMA INFORMATIVO
L'intervento di affido familiare in tutte le sue fasi e i suoi aspetti promozionali e gestionali, richiede l'uso di strumenti informativi in grado di cogliere gli elementi più significativi relativi sia alle singole situazioni che di contesto.
La presenza di un sistema informativo assicura la disponibilità dei dati significativi per la lettura dello stato dei servizi e degli interventi, nonché per l'analisi dei bisogni e delle risorse necessari alla programmazione e ad un corretto utilizzo delle stesse risorse.
Allo scopo di consentire l'attività informativa necessaria alla conoscenza e valutazione sistematica dell'affidamento familiare in Sicilia si rendono necessari alcuni strumenti, quali:
-  la predisposizione di una banca dati delle risorse familiari a livello centralizzato e/o provinciale, finalizzata sia alla conoscenza delle famiglie disponibili al momento in cui si rende necessario effettuare un affido, sia allo scambio di informazioni tra le varie realtà territoriali, anche laddove l'affidamento non sia possibile nel territorio di appartenenza del bambino;
-  l'utilizzo di sistemi informativi.
Al fine di garantire la massima sicurezza dell'accesso ai dati, verrà previsto un sistema informatico di custodia e controllo ai dati personali, accessibile solo ai responsabili incaricati.
Tali strumenti fanno parte integrante dei flussi informativi e conoscitivi sulla condizione dei minori in Italia che le Regioni e le Province autonome sono tenute a fornire al Centro nazionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi dell. 4 della legge n. 451/97.
7) IL CONTRIBUTO ECONOMICO
Investire economicamente sull'affidamento non vuol dire solo aumentare il contributo a favore delle famiglie affidatarie per sollevarle dagli oneri derivanti dal mantenimento di un minore al quale non sono tenute, ma significa riconoscere il grande rilievo del ruolo sociale che esse rivestono in questa fase, nonché l'importante lavoro educativo e di cura che esse svolgono nei confronti del bambino o del ragazzo che hanno accolto.
La Regione ritiene di individuare come soglia minima mensile di contributo per le famiglie affidatarie, indipendentemente dal loro reddito, una quota pari almeno a E 400,00, cifra da ridefinire annualmente in base alle variazioni Istat sul costo della vita.
Possibili variazioni vanno previste, come contributi straordinari, in relazione a bisogni o situazioni specifiche (presenza di bambini disabili, situazioni di grave disagio, affidi plurimi, ecc.).
8) GLI STRUMENTI
I comuni sono tenuti all'approvazione di un regolamento sul servizio di affidamento familiare, elaborato sulla base di uno schema-tipo che verrà successivamente emanato.
L'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali: STANCANELLI
L'Assessore per la sanità: PISTORIO
(2005.8.416)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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Michele Arcadipane
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