REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 1 APRILE 2005 - N. 14
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 28 febbraio 2005.
Modifiche ed integrazioni allo schema di regolamento-tipo del servizio di affidamento familiare dei minori.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986, di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia;
Vista  la legge n. 184 del 4 maggio 1983, che disciplina l'affidamento familiare dei minori;
Vista  la legge n. 328 dell'8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
Vista  la legge n. 149 del 28 marzo 2001 "Modifica alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina della adozione e dell'affidamento dei minori nonché il titolo 8° del libro 1° del codice civile";
Viste  le linee guida del piano socio-sanitario della Regione siciliana - triennio 2001-2003, in attuazione della legge n. 328/2000;
Vista  la legge regionale n. 10 del 31 luglio 2003 "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia";
Considerato che, alla luce della nuova normativa in materia, si rende necessario apportare delle modifiche ed integrazioni al decreto 24 aprile 1987, avente per oggetto "Approvazione del regolamento-tipo del servizio comunale di affidamento familiare dei minori";

Decreta:
Articolo unico

Per le motivazioni espresse in premessa, sono approvate le modifiche ed integrazioni allo schema di regolamento-tipo del servizio di affidamento familiare dei minori.
Il presente decreto, unitamente agli allegati, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 febbraio 2005.
  STANCANELLI 
  Allegati 

REGOLAMENTO-TIPO SULL'AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI


Art. 1

L'amministrazione comunale attua l'affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità temporanea di assicurarle.

Art. 2

L'affidamento familiare è un intervento preventivo, alternativo alla istituzionalizzazione, per evitare forme di disadattamento. Esso si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare, preferibilmente con figli, o ad una persona singola in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno, tenendo conto anche del progetto educativo e di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui sopra, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare, caratterizzata da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia. In mancanza di comunità, l'inserimento può avvenire in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede, preferibilmente, nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a 6 anni, l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.
In ogni caso, il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006.

Art. 3

L'affidamento familiare è disposto dall'amministrazione comunale su proposta del servizio sociale (all. n. 1), previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale (all. n. 2), ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.
L'ufficio tutela del luogo ove si trova il minore ratifica il provvedimento.
Qualora manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore si configura un affidamento giudiziario per il quale provvede il tribunale per i minorenni con proprio decreto.
Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicati, specificatamente, le motivazioni che lo hanno determinato, gli obiettivi da perseguire, le modalità di realizzazione, la regolamentazione dei rapporti con la famiglia di origine, i diritti e doveri dei servizi e degli operatori coinvolti; in modo particolare va indicato il servizio sociale cui va attribuita la vigilanza e l'obbligo di relazionare all'autorità affidante sull'andamento del programma di affido, i tempi di verifica.
Nel provvedimento deve, inoltre, essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento, che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia di origine. Tale periodo non può superare la durata di 24 mesi, prorogabili dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore, e comunque rimodulando gli obiettivi del progetto su indicazione del servizio sociale.
L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

Art. 4

L'affidamento familiare è un intervento di pertinenza del servizio sociale dei comuni, titolare delle funzioni di tutela e protezione dei minori. Punto di riferimento dell'attività inerente l'affido è il nuovo assetto organizzativo di cui alla direttiva interassessoriale n. 1737-3899 del 20 novembre 2003, che definisce i compiti e le funzioni del centro affidi distrettuale, dei servizi sociali territoriali, del personale coinvolto e degli strumenti da utilizzare.

Art. 5

Il comune di residenza della famiglia d'origine del minore provvede attraverso il proprio servizio sociale a:
-  formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari (all. n. 3), previa acquisizione del consenso dei genitori del minore o di chi ne esercita la potestà, sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà genitoriale da parte dell'autorità giudiziaria;
-  erogare, se richiesto, un contributo mensile alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto, rapportabile ad una quota pari almeno ad E 400,00 da ridefinire annualmente in base alle variazioni Istat sul costo della vita. Può essere prevista pure l'erogazione di contributi straordinari, in relazione a bisogni o situazioni particolari e specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio, affidi plurimi ecc.);
-  assicurare ai minori, agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto del progetto educativo concordato;
-  stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti da incidenti e danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affidamento.

Art. 6

Gli affidatari vengono individuati tra famiglie o persone che si sono dichiarate disponibili e per le quali il centro affidi distrettuale abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali ed inseriti in apposito elenco di famiglie affidatarie:
-  disponibilità ed impegno a contribuire attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;
-  integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
-  disponibilità al rapporto di collaborazione con i servizi coinvolti nel progetto di affido;
-  idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore.

Art. 7

Gli affidatari si impegnano a:
-  accogliere il minore nella propria famiglia;
-  provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento;
-  assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
-  favorire il rapporto del minore con la sua famiglia di origine secondo le indicazioni stabilite nel progetto di affidamento o di eventuale prescrizione dell'autorità giudiziaria;
-  assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia di origine;
-  rispettare il progetto di affido pena revoca dello stesso provvedimento.
L'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.
L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adattabilità relativi al minore affidato.

Art. 8

Le famiglie d'origine si impegnano a:
-  rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
-  collaborare con i servizi sociali per la risoluzione dei problemi che hanno causato l'allontanamento del minore facilitando il suo rientro in famiglia;
-  non pretendere alcuna forma di compenso economico dalle famiglie affidatarie.

Art. 9

Ad ogni nucleo familiare possono essere affidati uno o più minori dietro valutazione effettuata dai servizi.

Allegato 1
FAC-SIMILE

Comune di ........................................................
PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

Vista la proposta di affidamento familiare avanzata dal servizio sociale relativa al minore.....................................................................................nato il ..................................................................................... a ................................................................................................... residente/i in .....................................................................................
Preso atto dell'assenso manifestato il ..................................................................................... da ..................................................................................... genitore (o tutore) sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.
Accertata l'idoneità ad accoglierlo da parte dell'affidatario ..................................................................................... ..................................................................................... residente a .....................................................................................
Ritenuto che l'affidamento si rende necessario per le seguenti motivazioni: ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... .....................................................................................
Visti gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge n. 149/2001, di modifica alla legge n. 184/1983, affida (o proroga l'affidamento) il minore .....................................................................................
al ..................................................................................... dal ..................................................................................... al ...................................................... salvo proroghe o possibilità di cessazione anticipata in relazione all'evolversi della situazione.
Incarica della vigilanza sull'andamento e del sostegno ..................................................................................... ..................................................................................... con l'obbligo di trasmettere relazione di aggiornamento con periodicità ..................................................................................... all'autorità affidante.
Il comune verserà all'affidatario un importo mensile pari a E ..................................................................................... quale contributo al mantenimento dell'affidato.

............................................................................................................
(Firma del dirigente amministrativo del comune)

Il giudice tutelare, visto il provvedimento sopra esteso, controllata la regolarità dello stesso, lo rende esecutivo.

.............................................................................................
(Firma del giudice tutelare)

Allegato 2
FAC-SIMILE

Comune di ........................................................
CONSENSO PER AFFIDAMENTO DI MINORE
(per gli affidamenti amministrativi)

Il sig./La sig.ra ..................................................................................... abitante in ..................................................................................... via ..................................................................................... tel. ..........................................
Il sig./La sig.ra ..................................................................................... abitante in ..................................................................................... via ..................................................................................... tel. ..........................................
genitori o tutori del minore .....................................................................................

dichiara/dichiarano

di prestare ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 della legge n. 149/2001, di modifica alla legge n. 184/83, il proprio consenso all'affidamento del minore ..................................................................................... alla famiglia ..................................................................................... abitante a ..................................................................................... via ..................................................................................... tel. ..........................................

si impegna/si impegnano

1)  a rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
2)  a non pretendere alcuna forma di compenso dalle famiglie affidatarie;
3)  ad autorizzare la famiglia affidataria a provvedere agli ordinari rapporti con le istituzioni scolastiche ed a far attuare gli interventi medici necessari salvo quelli indotti da modificazioni rilevanti dello stato di salute del minore, per i quali sarà richiesta autorizzazione al/ai sottoscritto/i in termini preventivi, ad eccezione dei casi d'urgenza;
4)  a rispettare le condizioni previste nella deliberazione sull'affidamento familiare e nelle leggi succitate.

......................................................................... (data)

(Firma de...... affidant......)
.....................................................................................
.....................................................................................

N.B.: I rapporti economici con gli affidatari sono tenuti esclusivamente dal servizio sociale del comune di residenza della famiglia d'origine del minore.

Allegato 3
FAC-SIMILE

Comune di ........................................................
IMPEGNO DEGLI AFFIDATARI

....I.... sottoscritt.... ..................................................................................... abitanti a ..................................................................................... via ..................................................................................... tel. ...........................................

si impegna/si impegnano

-  a rispettare le condizioni del provvedimento di affido n. ..................................................................................... del ...................................... nonché degli artt. 2, 4 e 5 della legge n. 149/2001, di modifica della legge n. 184/1983;
-  ad accogliere presso di sé il minore, provvedere al suo mantenimento, alla sua cura, educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, per i quali non vi sia pronuncia della decadenza della potestà parentale, o del tutore, osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante;
-  a favorire i rapporti del minore con la famiglia d'origine, favorendone il suo reinserimento secondo quanto prescritto;
-  ad assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione fisica e psichica del minore affidato e riferire periodicamente agli operatori del servizio sociale che ha promosso l'affidamento;
-  a provvedere ai rapporti ordinari con le istituzioni scolastiche ed alle prestazioni mediche giudicate necessarie, dandone immediata comunicazione al servizio sociale, in termini preventivi, qualora siano indotte da modificazioni rilevanti dello stato di salute del minore, al fine di ottenere l'autorizzazione dell'esercente la potestà parentale, ad eccezione dei casi d'urgenza.
I sottoscritti chiedono la corresponsione della somma stabilita dal comune quale rimborso spese a favore dell'affidato/a ..................................................................................... ..................................................................................... che sarà riscossa da...../i sottoscritt.... ..................................................................................... ogni mese presso ..................................................................................... oppure versato direttamente sul conto corrente n. ..................................................................................... banca ................................................ agenzia ..........................................

......................................................................... (data)

Firma/e
.....................................................................................
.....................................................................................

(2005.10.606)
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012*

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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