REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 22 APRILE 2005 - N. 17
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Isola delle Femmine


Il Comune di Isola delle Femmine è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 10 luglio 1993.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo approvato dal consiglio comunale con deliberazioni n. 39 del 13 settembre 2004, n. 40 del 22 settembre 2004 e n. 45 dell'1 ottobre 2004 ed entrato in vigore il 25 novembre 2004.
Titolo I
PRINCIPI
Art. 1
Il Comune

1.  Il Comune di Isola delle Femmine, ente autonomo locale, rappresenta la comunità residente nel proprio territorio, promuove lo sviluppo e ne cura gli interessi secondo i principi della Costituzione e delle leggi dello Stato.
2. Il territorio del Comune comprende la parte del suolo nazionale limitata con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'ISTAT.
3. Il Comune ha sede in Isola delle Femmine nel palazzo municipale. Possono essere istituiti ulteriori uffici distaccati dalla sede centrale.
4.  Il consiglio comunale si riunisce nella sede all'uopo specificatamente destinata. In casi particolari e per particolari esigenze, il consiglio può autodeterminarsi di riunirsi in luoghi diversi.
5. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica n. 2076 del 18 aprile 1990.
6.  Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali ed in altre pubbliche ricorrenze, del gonfalone descritto nel predetto D.P.R.
7.  Nel palazzo, in luogo accessibile al pubblico, è individuato un apposito spazio da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, nonché per le comunicazioni ai cittadini. Il segretario comunale, per quanto sopra, si avvale di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
8.  La Santa Patrona del Comune è Maria S.S. delle Grazie che si festeggia il giorno 2 luglio.
Art. 2
Significato dello statuto

1.  Il presente statuto è la carta fondamentale dell'autonomia locale isolana, in quanto elaborato ed adottato dal consiglio comunale, interpretando la capacità di autogoverno dei cittadini residenti e la loro volontà di contribuire alla costruzione dell'Europa federata ed all'affermazione della pace tra i popoli del mondo.
2.  Lo statuto costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.
3.  Il consiglio comunale adeguerà i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante coerenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità che rappresenta.
Art. 3
Finalità

1.  Il Comune promuove la piena affermazione dei diritti inviolabili della persona, consolida ed estende i valori di libertà, democrazia, solidarietà con particolare riguardo alle categorie più svantaggiate.
2. Il Comune garantisce eguaglianza di trattamento alle persone e alle formazioni sociali, senza distinzione di età, sesso, razza, lingua, religione, opinione, condizione personale o sociale.
3. Il Comune promuove pari condizioni nell'accesso ai servizi organizzati o controllati dall'amministrazione comunale e promuove azioni per favorire pari opportunità tra donne e uomini.
4.  Il Comune favorisce l'organizzazione della vita urbana per meglio rispondere alle esigenze dei cittadini e dei nuclei familiari. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze dei cittadini.
5. Il Comune valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità e promuove la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale.
6. Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica ed amministrativa, garantendo un'informazione completa ed effettiva sull'attività svolta. Tutela il diritto dei cittadini e delle formazioni sociali di concorrere allo svolgimento ed al controllo delle attività dell'amministrazione comunale.
7. Il Comune valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove la più ampia collaborazione con le istituzioni culturali, educative e formative statali, regionali e locali.
8.  Il Comune promuove la tutela della vita umana e della famiglia, valorizza la maternità e la paternità, assicurando sostegno ai genitori nell'educazione e nella cura dei figli.
9. Il Comune sostiene e valorizza le iniziative del volontariato e delle libere associazioni.
10. Il Comune garantisce il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e promuove l'assistenza e l'integrazione sociale delle persone handicappate.
11.  Il Comune promuove le attività sportive, ricreative e del tempo libero.
12.  Il Comune persegue finalità che mirano a realizzare uno sviluppo equilibrato e sostenibile in relazione alla valorizzazione delle risorse locali, territoriali, paesaggistiche, ambientali ed umane.
13.  Il Comune promuove la conoscenza e l'attuazione della Carta europea dell'autonomia locale. A tal fine, si impegna ad operare per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale dell'Unione europea e della comunità internazionale.
14.  Il Comune agevola le iniziative tese alla conoscenza reciproca della storia, della cultura e dell'economia delle diverse popolazioni italiane e straniere ed alla instaurazione di rapporti con esse mediante forme di collaborazione, scambi culturali e gemellaggi. Riconosce la validità ed auspica lo sviluppo dei gemellaggi già in atto con i Comuni di Pittssburg (California) e di Bevagna, poiché volte a corroborare l'unità della Repubblica ed incentivare l'integrazione internazionale.
15.  Il Comune riconosce il ruolo della famiglia per il benessere sociale della comunità predisponendo, nell'ambito delle sue attribuzioni, strumenti idonei ad agevolare la tutela giuridica e sociale.
16.  Il Comune assume la tutela dei diritti dell'infanzia, dei minori e dei giovani come obiettivo qualificante della propria azione amministrativa, presta particolare attenzione alle loro esigenze e adotta le misure necessarie a soddisfare i loro bisogni, nel pieno rispetto delle loro peculiarità e della loro dignità.
17.  Il Comune fa propri i principi contenuti nella Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e promuove l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
18.  Il Comune pone in esse ogni azione per garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini ed in particolare per i giovani e prevenire qualunque forma di sfruttamento minorile anche in collaborazione con le organizzazioni di volontariato e gli enti istituzionali.
19.  Il Comune favorisce tutte le giuste iniziative promosse dalle associazioni ed organismi di tipo educativo - formativo presenti sul territorio della comunità e promuove esso stesso la realizzazione del diritto allo studio, i mezzi atti alla lotta contro la droga e alla prevenzione delle tossicodipendenze.
20.  Il Comune favorisce e coordina tutte quelle iniziative che abbiamo lo scopo di dar vita ad un'ordinata attività turistica, adeguatamente programmata ed inserita in un contesto di compatibilità ed integrazione con le altre realtà economiche esistenti.
21.  Il Comune promuove lo sviluppo culturale della comunità adottando iniziative idonee a favorire l'interesse e la partecipazione di tutti i cittadini alla cultura e alla vita sociale. Stimola i cittadini, specie i giovani, a scoprire nel comune e nella tradizione la propria matrice culturale e a sapere individuare nella realtà presente quei valori di unità, libertà e di pluralismo sociale che caratterizzano il passato della nostra gente.
Art. 4
Tutela della salute

1.  Il Comune, nell'ambito delle sue funzioni, concorre a garantire il diritto alla salute di tutti i cittadini.
2.  A tal fine, predispone strumenti idonei a salvaguardare la salubrità dell'ambiente urbano ed extraurbano, l'igienicità dei luoghi pubblici e delle abitazioni, la sicurezza negli ambienti di lavoro, la difesa dai rumori e l'eliminazione di tutti quei fattori chiaramente nocivi alla salute della comunità.
Art. 5
Tutela dell'ambiente e gestione del territorio

1.  Il Comune di Isola delle Femmine promuove ed attua un ordinato ed organico assetto del territorio, nel quadro di un equilibrato sviluppo degli insediamenti abitativi, produttivi e sociali, con particolare attenzione alla tutela del patrimonio storico, artistico e paesaggistico.
2.  Il Comune organizza, all'interno del territorio, un sistema coordinato di viabilità, circolazione e parcheggi idoneo alle esigenze della collettività e garantisce il superamento delle barriere architettoniche.
3.  Il Comune adatta tutti quei provvedimenti che sono necessari per garantire la tutela dell'ambiente naturale, per conservarlo e migliorarlo, per difenderlo contro qualsiasi tentativo di deturpazione o di impoverimento.
4.  Si impegna, altresì, al fine di assicurare le aspettative delle generazioni attuali e future, a ricercare modalità e forme adeguate per l'uso corretto del territorio e delle sue risorse, salvaguardando l'integrità del patrimonio marino e delle sue coste, la flora e la fauna in esso esistenti, le attrattive del paesaggio e la sicurezza degli abitanti.
5.  Si impegna ad una politica di difesa e valorizzazione della pesca, allo scopo di salvaguardare questa importante fonte economica della comunità ed i livelli occupazionali ad essa collegati.
6.  Sostiene e promuove, di concerto con le istituzioni regionali, nazionali e comunitarie, la difesa delle risorse naturali ed ambientali, la salvaguardia dell'ambiente, con iniziative rivolte a prevenire, controllare e a eliminare l'inquinamento di ogni tipo.
7.  Riconoscere a tutela i valori del patrimonio storico, artistico, culturale e naturale, con particolare riferimento alla tutela dell'area marina protetta "Monte Gallo-Isola delle Femmine" e della riserva naturale orientata della "Isola di Fuori", del patrimonio marino e della costa che insieme caratterizzano la fisionomia e l'aspetto territoriale tipici del Comune.
8.  Ricerca e favorisce l'utilizzo di fonti energetiche alternative.
Art. 6
I principi dell'organizzazione dell'attività comunale

1.  Il funzionamento e l'organizzazione del Comune devono essere ispirati ai principi di trasparenza, imparzialità, efficienza, efficacia, economicità, semplificazione dei procedimenti e degli atti.
2.  I regolamenti comunali dovranno tradurre le direttive emanate dalle autorità competenti in merito alla lotta contro la delinquenza di tipo mafioso.
3.  Il Comune attua nella propria organizzazione il principio della separazione tra responsabilità politica e responsabilità burocratica e promuove le diverse forme di collaborazione previste dalla legge per lo svolgimento di funzioni e servizi, con soggetti pubblici e privati.
4.  Il Comune, nell'ambito delle sue funzioni, attua forme di collaborazione con la Regione, con la Provincia con gli altri comuni, con enti, società, istituzioni varie, nella salvaguardia della propria autonomia e sulla base di specifici accordi.
5.  I rapporti con gli altri comuni, con la Provincia e la Regione sono gestiti in conformità ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà.
6.  Il Comune può istituire o partecipare ad una unione dei comuni, allo scopo di esercitare una pluralità di funzioni di loro competenza.
Titolo II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Capo I
Partecipazione popolare
Art. 7
Titolari dei diritti di partecipazione

1.  Titolari dei diritti di partecipazione di cui al presente capo, salvo espressa eccezione, sono:
a)  i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Isola delle Femmine;
b)  i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
c)  i cittadini non residenti, purché esercitino nel Comune la propria attività prevalente di lavoro;
d)  gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune o che, comunque, svolgano la propria attività prevalente di lavoro in Isola delle Femmine.
2.  I diritti di partecipazione possono essere esercita-ti da persone singole o da associazioni.
Art. 8
Diritto di udienza

1.  Il Comune garantisce ai cittadini, singoli o associati, il diritto di udienza, da esercitarsi nei confronti degli amministratori e dei funzionari del Comune preposti agli uffici e ai servizi comunali, nelle forme e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2.  Il diritto di udienza si traduce nel diritto ad essere ricevuto per la prospettazione di problemi o di questioni di interesse individuale o collettivo di competenza del Comune e nel conseguente obbligo di ricevimento e di risposta da parte dei soggetti di cui al precedente comma.
3.  Il regolamento stabilirà le modalità procedurali e le relative disposizioni di carattere organizzativo.
Art. 9
Libere forme associative

1.  Il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato prevedendone la partecipazione effettiva alla propria attività e assicurandone l'accesso alle strutture e ai servizi comunali nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari a tutela della parità di trattamento.
2.  Le associazioni senza scopo di lucro iscritte nel registro anagrafico di cui all'art. 8 e le società cooperative senza scopo di lucro operanti nei settori dell'assistenza, della protezione dell'ambiente, della cultura, della scuola e della scienza, dello sport e del tempo libero o espletanti comunque servizi di interesse collettivo, possono presentare al Comune specifici progetti, corredati di un piano tecnico e finanziario inerenti attività ed iniziative di interesse generale.
3.  Qualora i progetti siano riconosciuti dall'ammini-strazione comunale validi e congrui sui piano tecnico e finanziario, i soggetti di cui al comma precedente possono ottenere dal Comune contributi o ausili finanziari, anche sotto forma di servizi, nei limiti e secondo le modalità stabiliti nel regolamento.
4.  In ogni caso, la concessione di strutture, beni strumentali, contributi, sussidi ed ausili finanziari e servizi ad associazioni o ad altri organismi privati va disciplinata con apposite convenzioni ed è subordinata alla previa determinazione da parte del consiglio comunale e alla conseguente pubblicazione dei criteri e delle modalità cui il Comune è tenuto ad attenersi.
Le convenzioni con le organizzazioni di volontariato sono subordinate alle condizioni ed ai contenuti di cui all'art. 8 della legge 11 agosto 1991, n. 166.
5.  Ai fini del precedente comma, il consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio preventivo, stabilisce i settori prioritari da sostenere. Sono, in ogni caso, prioritari di diritto, gli interventi finanziari in favore delle associazioni, società cooperative e organizzazioni di volontariato per la realizzazione e il sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone handicappate in situazioni di gravità, alle condizioni di cui all'art. 10, 3° comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
6.  L'elenco delle associazioni o di altri organismi privati che hanno usufruito delle concessioni di strutture, contributi o servizi, va reso annualmente pubblico dalla giunta comunale, utilizzando idonei strumenti di informazione a livello locale.
Art. 10
Anagrafe delle associazioni

1.  Per potere beneficiare delle forme di sostegno di cui al precedente articolo, le associazioni senza scopo di lucro, regolarmente costituite ed operanti nel territorio del Comune da almeno 1 anno, debbono essere iscritte in un registro anagrafico comunale, articolato in sezioni tematiche, che viene periodicamente aggiornato a cura dell'amministrazione comunale.
2.  Ai fini dell'iscrizione al registro anagrafico basta la presentazione da parte delle associazioni di una scrittura privata avente data certa, dalla quale risultino le finalità, la sede, le fonti di finanziamento e i soggetti che abbiano la rappresentanza legale dell'organismo associativo.
3.  La mancata iscrizione al registro anagrafico non può, in ogni caso, costituire motivo di esclusione delle associazioni dall'esercizio dei diritti di partecipazione di cui alla legge e al presente statuto.
Art. 11
Iniziative popolari

1.  Ai fini di una migliore e più efficace tutela di interessi collettivi, i cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Comune:
-  interrogazioni per chiedere conto di comportamenti o atti o aspetti della gestione comunale non conoscibili attraverso l'esercizio del diritto di informazione di cui all'art. 11;
-  istanze e petizioni per l'emanazione di provvedimenti amministrativi o esporre comuni necessità;
-  proposte di deliberazioni consiliari comunali, mediante la presentazione al consiglio comunale di uno schema di delibera redatto nelle forme di legge.
2.  Alle interrogazioni, sottoscritte da almeno 20 cittadini, e alle istanze e petizioni, queste ultime sottoscritte da almeno 30 cittadini e depositate presso la segreteria comunale, va data risposta scritta e motivata da parte dell'organo competente, almeno entro 30 giorni dalla loro ricezione. In ogni caso, per la loro presentazione non è richiesta alcuna particolare formalità.
3.  L'iniziativa popolare degli atti di competenza del consiglio comunale si esercita mediante la presentazione di un progetto di deliberazione accompagnato da una relazione illustrativa, con non meno di 100 firme autenticate raccolte nel mese precedente al deposito.
4.  Il progetto di deliberazione di iniziativa popolare va esaminato dal consiglio comunale entro 2 mesi dal deposito del testo, sottoscritto, presso la segreteria comunale.
5.  I progetti di deliberazione, di cui al precedente comma 3, sono equiparati, ai fini dei pareri previsti dall'art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle proposte di deliberazione sottoposte al consiglio.
6.  Per i problemi del tempo libero, della pesca, della cultura e del commercio, l'amministrazione comunale si avvarrà della consulenza di un'apposita commissione, la cui composizione ed i relativi compiti saranno stabiliti da apposito regolamento che prevederà la rappresentanza, in seno a detto organo, anche delle associazioni giovanili locali, delle organizzazioni sindacali, dei commercianti e dei pescatori.
Art. 12
Consultazione popolare

1.  Il consiglio comunale, su proposta della giunta o di un quinto dei componenti il consiglio stesso, può indire consultazioni popolari su problemi e questioni di interesse comune, secondo le modalità disciplinate dal regolamento, anche con la previsione dell'utilizzo di mezzi informatici e telematici.
2.  Delle risultanze della consultazione va immediatamente data comunicazione da parte del sindaco al consiglio comunale, perché provveda, secondo le modalità stabilite dal regolamento, al loro tempestivo esame. Dell'esito dell'esame e dei conseguenti provvedimenti eventualmente adottati va data adeguata pubblicità a termini dell'art. 11.
3.  Il Comune, utilizzando questionari, indagini per campione, assemblee pubbliche e altri strumenti, può acquisire, secondo le modalità disciplinate dal regolamento, su un problema specifico le valutazioni di settori particolari della popolazione, come i giovani, le donne, gli anziani, il mondo del lavoro, quello della scuola e quello della famiglia.
Art. 13
Diritto di informazione

1.  Al fine di assicurare la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica, il Comune assicura e garantisce il diritto all'informazione, rendendo pubblici, anche attraverso proprie pubblicazioni distribuite gratuitamente ai richiedenti, dati, criteri, indirizzi e programmi relativi alla gestione concreta delle risorse finanziarie del Comune, agli appalti di opere pubbliche, alle forniture di beni e servizi, alla concessione di strutture, beni strumentali, contributi o servizi ad associazioni o altri organismi privati.
2.  Il Comune, inoltre, provvederà ad informare, nelle stesse forme, dei criteri e delle modalità di accesso ai servizi e alle prestazioni resi dal Comune o dagli organismi da esso dipendenti o controllati, nonché termini e tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi.
3.  L'ente deve di norma avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo della conoscenza degli atti, tipo TV locali.
4.  L'informazione deve essere tempestiva e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
5.  La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione, anche con stipula di apposite convenzioni con TV locali.
6.  Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati.
Capo II
Referendum
Art. 14
Referendum consultivo

1. E' indetto referendum consultivo quando ne facciano richiesta almeno il 15% dei cittadini; detto quorum è calcolato sulla base dei cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune e dei cittadini comunitari ed extracomunitari aventi residenza continuativa nel Comune da almeno 5 anni e per i quali non sussistano cause di esclusione dall'elettorato attivo secondo i principi dell'ordinamento vigente.
2.  Oggetto del referendum sono proposte o questioni di rilevanza generale rientranti nella competenza dell'ente.
3.  Il referendum consultivo può essere indetto anche dal consiglio comunale, su iniziativa della giunta comunale o di un quinto dei componenti del consiglio.
4.  Nell'ipotesi di cui al primo comma del presente articolo, la richiesta di referendum va presentata da un comitato promotore composto da almeno venti cittadini residenti.
5.  Non possono sottoporsi a referendum:
-  lo statuto;
-  i regolamenti del consiglio comunale;
-  il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
-  i provvedimenti riguardanti tributi e tariffe;
-  i provvedimenti di assunzione di mutui o relativi ad emissione di prestiti;
-  gli atti relativi al personale del Comune;
-  gli oggetti sui quali il consiglio è chiamato ad esprimersi entro termini stabiliti dalla legge;
-  gli atti riguardanti la tutela dei diritti delle minoranze etniche, religiose e degli immigrati.
6.  A seguito della indizione del referendum il consiglio comunale sospende qualsiasi determinazione sull'oggetto del referendum, salvo che, con delibera adottata con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, non decida diversamente per ragioni particolari di necessità ed urgenza.
7.  Prima della raccolta delle firme, che deve avvenire entro un arco di tempo che non può superare i 2 mesi, la proposta va sottoposta al giudizio di ammissibilità di un comitato dei garanti, di cui al successivo art. 15.
8. Al voto saranno ammessi a partecipare, oltre agli elettori iscritti nelle liste elettorali, anche i cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno e residenti in questo Comune da almeno 6 anni, nonché i cittadini comunitari residenti da almeno 6 mesi.
9.  Sull'oggetto del referendum è chiamato a pronunciarsi il consiglio comunale entro 3 mesi dal suo svolgimento, semprecché abbiano partecipato al voto il 50% degli aventi diritto.
10.  Non è consentito in 1 anno lo svolgimento di più di una tornata referendaria e su non più di 6 quesiti. Non possono essere indetti referendum nei 12 mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
11.  I criteri di formulazione del quesito referendario, che, in ogni caso, deve rispondere a requisiti di chiarezza ed omogeneità, le modalità di raccolta ed autenticazione delle firme e di svolgimento delle operazioni di voto saranno determinati dal regolamento.
Art. 15
Referendum propositivo

1.  E' indetto referendum propositivo quando sia stata depositata presso il consiglio comunale una proposta cor-redata da una relazione illustrativa, sottoscritta da almeno il 15% degli aventi diritto come individuati al comma 1 dell'art. 12.
2.  Al referendum propositivo si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 12.
Art. 16
Referendum di consultazione successiva

1.  Alle stesse condizioni e modalità di cui all'art. 12 è indetto referendum consultivo sulle proposte di revoca di deliberazioni consiliari o, nei casi stabiliti dal regolamento, di deliberazioni della giunta, quando la proposta sia presentata entro 120 giorni dalla esecutività della deliberazione.
2.  Non si procede al referendum quando l'atto oggetto della proposta sia stato annullato o revocato totalmente. Nell'ipotesi di annullamento o revoca parziale, anche se seguiti da una nuova deliberazione sul medesimo oggetto, sulla prosecuzione del referendum o sulla impraticabilità deciderà il comitato dei garanti di cui all'art. 15.
Art. 17
Comitato dei garanti

1.  Il comitato dei garanti è composto da 3 membri ed è eletto dal consiglio comunale con voto limitato ad uno, risultando eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti.
Il comitato dei garanti dura in carica 4 anni.
2.  I garanti sono scelti tra magistrati a riposo, professori universitari di ruolo di discipline giuridiche, funzionari pubblici in servizio o in quiescenza di grado non inferiore a dirigenti o avvocati con almeno 10 anni di esercizio nella professione.
3.  Spetta al comitato dei garanti decidere sull'ammissibilità del referendum, sulla formulazione dei quesiti e sui procedimenti conseguenti nei casi e con le modalità stabiliti dal presente statuto e dal regolamento.
4.  Le decisioni del comitato sono pubbliche e vanno pubblicizzate mediante manifesto murale.
5.  Al comitato dei garanti va assicurata una adeguata struttura organizzativa.
Capo III
Partecipazione al procedimento e diritto di accesso
Art. 18
Partecipazione ai procedimenti amministrativi individuali

1.  In armonia con i principi di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e in attuazione dei criteri ivi stabiliti di economicità, di efficacia e di pubblicità dell'azione amministrativa, il Comune garantisce la partecipazione dei destinatari, degli interessati e dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ai procedimenti amministrativi, riguardanti materie di propria competenza.
2.  Fermo restando il disposto del precedente comma, il regolamento avrà cura di disciplinare il diritto dei destinatari e degli interessati:
a)  di essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti e circostanze rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento finale;
b)  di assistere alle eventuali ispezioni o accertamenti rilevanti agli stessi fini;
c)  di essere sostituiti da un rappresentante legale.
Art. 19
Diritto di accesso ai documenti amministrativi

1.  Il Comune garantisce a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti nella legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, del presente statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.
2.  Il regolamento, oltre a disciplinare le modalità dell'accesso e a stabilire i casi in cui lo stesso è escluso o differito ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, provvede a dettare le misure organizzative idonee a rendere effettivo l'esercizio del diritto, anche con la costituzione di un apposito ufficio per l'accesso.
3.  I provvedimenti finali emessi dagli organi del Comune sono pubblici, anche se non ancora esecutivi a sensi di legge. I documenti in essi richiamati sono conoscibili, fatta salva la facoltà dell'amministrazione di non esibire quei documenti o di sopprimere quei particolari che comportino violazione del diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese.
Capo IV
Consiglio comunale dei ragazzi
Art. 20
Consiglio comunale

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2.  Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica informazione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3.  Le modalità di elezione ed il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.
Titolo III
GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE
Art. 21
Organi di Governo

1.  Sono organi di Governo del Comune: il consiglio, la giunta, il sindaco.
Capo I
Il consiglio
Art. 22
Competenze del consiglio

1.  Il consiglio rappresenta l'intera comunità locale, determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza.
Art. 23
Funzioni di indirizzo e di programmazione

1.  La funzione di indirizzo del consiglio si esprime attraverso atti di indirizzo generale per i singoli settori omogenei che impegnano la giunta e che indicano i risultati da raggiungere, le risorse impegnate, i tempi previsti. In tal caso la giunta fornisce al consiglio rapporti periodici che consentano di verificare l'andamento della gestione rispetto agli obiettivi fissati.
2.  La funzione di programmazione del consiglio si esprime in particolare attraverso l'adozione di un documento di indirizzi generali, finalizzato alla predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, che contenga sia un'ipotesi sull'andamento complessivo delle risorse finanziarie disponibili per l'ente, che la determinazione delle priorità di intervento e l'assegnazione delle risorse per grandi aggregati.
Art. 24
Durata in carica

1.  L'elezione del consiglio, la durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2.  Il consiglio verrà integrato da consiglieri eletti da cittadini comunitari o extracomunitari residenti nel territorio del Comune che avranno il diritto di partecipare ad ogni sessione consiliare, con diritto di espressione sugli argomenti di rilevanza dei cittadini rappresentati. Agli stessi non spetta, in ogni caso, diritto di voto.
3.  Il numero dei consiglieri aggiunti viene fissato in 1 ogni 500 (o frazione superiore a 250) cittadini comunitari o extracomunitari residenti nel Comune.
4.  L'adozione da parte dello Stato di norme più favorevoli che prevedano i diritti dei cittadini non in possesso della cittadinanza italiana all'elettorato attivo e/o passivo comporterà l'automatica soppressione dei precedenti commi 2 e 3, con la sostituzione automatica delle previsioni normative statali.
5.  Il consiglio comunale decade nei casi e con le modalità previste dalla legge.
6.  I consiglieri presentano al segretario comunale, che ne fa menzione nel verbale in consiglio, le dimissioni che sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
7.  L'eventuale rinunzia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del consiglio stesso.
8.  Il consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
Art. 25
I consiglieri

1.  I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano la funzione senza vincolo di mandato.
2.  I consiglieri sono immessi nell'esercizio delle loro funzioni con il giuramento.
3.  Ciascun consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite dai regolamenti, ha diritto di:
a)  esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata agli altri organi in base alla legge;
h)  presentare interrogazioni e mozioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno;
e)  intervenire nella discussione, presentare emendamenti alle proposte di delibere poste in discussione e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno.
4.  Le iniziative e gli emendamenti di cui al precedente comma che comportino oneri finanziari devono prevedere la copertura di bilancio. Il segretario comunale cura che le proposte siano sottoposte al consiglio corredate dai pareri previsti dalla legge.
5.  I consiglieri, in numero non inferiore ad 1/5 di quelli in carica, possono richiedere al presidente del consiglio la convocazione del consiglio comunale, con l'indicazione degli argomenti da trattare.
6.  Ogni consigliere è tenuto a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale al momento dell'elezione e durante lo svolgimento del mandato, mediante deposito presso l'ente di dichiarazioni annuali concernenti i redditi, i diritti reali su beni immobili e su beni mobili, iscritti nei pubblici registri, le azioni di società e le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società.
7.  Decade il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a 3 sedute consecutive del consiglio. La decadenza è dichiarata dal consiglio a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, su iniziativa della presidenza o di un qualsiasi consigliere, sentito l'interessato, con preavviso di 10 giorni.
Art. 26
Accesso dei consiglieri agli atti e alle informazioni

1.  I consiglieri hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tulle le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi.
2.  Le modalità di esercizio del diritto sono disciplinate dal regolamento nel rispetto dei seguenti principi:
a)  il consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge;
b)  nel caso di atti preparatori, l'accesso è ammesso nei confronti della determinazione finale dell'unità organizzativa competente ad emanarla;
c)  il sindaco nega l'accesso con atto motivato nei casi previsti dalla legge.
Art. 27
Regolamento interno

1.  Il consiglio comunale adotta il proprio regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento del consiglio.
2.  Il regolamento è adottato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
Art. 28
Gruppi consiliari

1.  I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale.
2.  Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
3.  Il regolamento dovrà prevedere l'assegnazione agli eventuali gruppi consiliari di idonee strutture per l'esercizio delle loro funzioni.
Art. 29
Conferenza dei capigruppo

1.  Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
2.  La giunta mantiene rapporti con i gruppi consiliari assicurando agli stessi l'assolvimento delle loro funzioni.
Art. 30
Commissioni consiliari speciali

1.  Il consiglio può istituire commissioni speciali, formate da consiglieri in modo da rispettare proporzionalmente la consistenza numerica di ciascun gruppo consiliare, per l'esame e la risoluzione di particolari questioni, determinandone la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.
2.  Alle sedute delle commissioni hanno facoltà di partecipare, anche su invito della commissione, il sindaco e gli assessori, senza diritto di voto.
3.  Le commissioni possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali, previa autorizzazione del sindaco o dell'assessore responsabile per il settore.
Art. 31
Prima convocazione e adempimenti della prima adunanza

1.  La prima convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente uscente entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti. Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze e che presiede l'assemblea fino all'elezione del presidente.
2.  Nella prima adunanza e, dove occorra, in quella immediatamente successiva, il consiglio procede alla convalida dei consiglieri eletti ed alle eventuali surroghe; quindi, secondo quanto previsto dalla legge, elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.
Art. 32
Attribuzioni del presidente del consiglio comunale

1.  Il presidente del consiglio comunale convoca e presiede il consiglio comunale, dirige il dibattito e cura la diramazione degli avvisi di convocazione.
2.  Esso dispone l'iscrizione all'ordine del giorno degli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto dando la precedenza, ove compatibili, alle proposte del sindaco.
3.  Cura la trattazione degli atti ispettivi.
4.  In collaborazione con il segretario comunale accerta che le proposte di deliberazione da iscrivere all'ordine del giorno siano corredate dai pareri previsti dalla legge e siano messe a disposizione dei consiglieri almeno 3 giorni prima e 24 ore prima nei casi d'urgenza.
Art. 33
Cessazione della carica di presidente

1.  Il presidente del consiglio cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, per appello nominale, con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, ovvero in caso di dimissioni o per perdita della qualità di consigliere comunale, nonché per revoca consiliare.
2.  La mozione motivata deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei consiglieri e deve contenere il nominativo del nuovo presidente del consiglio.
3.  La mozione viene messa in discussione non prima di 5 e non oltre 10 giorni dalla sua presentazione, presso la segreteria comunale.
4.  L'approvazione della mozione comporta la cessazione immediata dalla carica del presidente del consiglio e la proclamazione del nuovo presidente.
5.  La deliberazione di cui al comma precedente è immediatamente esecutiva.
6.  Il presidente cessa, altresì, dalla carica per dimissioni, le quali vengono presentate al consiglio mediante deposito presso la segreteria comunale ovvero a seguito di verbalizzazione nel corso di sedute di organi collegiali. Esse sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
7.  In caso di ripetuti e persistenti violazioni di legge o di disposizioni statutarie, su proposta della giunta comunale o di 1/3 dei consigli assegnati, il consiglio può revocare il presidente con apposito atto adottato a scrutinio palese e con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
8.  Gli istituti di cui sopra si applicano anche nei confronti del vice presidente.
Art. 34
Funzionamento del consiglio

1.  Il consiglio comunale è convocato e presieduto dal presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente e, in mancanza del vice presidente, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
2.  Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non è stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno 3 giorni utili prima o 24 ore prima nei casi di urgenza.
3.  Salvi i casi previsti dalla legge e dal regolamento interno, le sedute sono pubbliche e le votazioni si effettuano a scrutinio palese.
Capo II
La giunta e il sindaco
Art. 35
La giunta

1.  La giunta comunale è composta da 6 assessori e dal sindaco, che la presiede, e la nomina con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge e dal presente statuto comunale.
2.  Il sindaco nomina tra gli assessori il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Qualora sia assente o impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco l'assessore più anziano per età.
Art. 36
Relazione sullo stato di attuazione del programma

1.  Il sindaco, ogni 6 mesi, presenta al consiglio comunale una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti.
2.  Sulla relazione di cui al 1° comma, il consiglio comunale, entro 10 giorni, esprime le proprie valutazioni.
Art. 37
Elezione del sindaco

1. Le modalità di elezione del sindaco e le condizioni di eleggibilità sono stabilite dalla legge.
2.  Il sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana davanti al consiglio nella seduta di insediamento dello stesso.
Art. 38
Elezione e durata della giunta

1.  Il sindaco nomina gli assessori secondo le modalità stabilite dalla legge.
2.  La durata della giunta è fissata in anni 5.
3.  Il sindaco entro 10 giorni dall'insediamento comunica al consiglio la composizione della giunta.
4.  Gli assessori sono immessi nell'esercizio delle loro funzioni con il giuramento.
Art. 39
Assessori

1.  Le cause di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di assessore sono stabilite dalla legge. In ogni caso la carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale.
2.  I componenti della giunta devono avere specifiche professionalità e/o particolari competenze in relazione all'attuazione degli obiettivi indicati nel documento programmatico.
Art. 40
Cessazione dalla carica di sindaco

1.  La cessazione dalla carica di sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.
2.  Le competenze del sindaco e della giunta, cessati per qualsiasi motivo, sono devolute ad un commissario nominato secondo legge.
3.  Le dimissioni dalla carica del sindaco e degli assessori sono depositate nella segreteria comunale o formalizzate in giunta. Esse sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
4.  La nuova elezione del sindaco ha luogo secondo quanto previsto dalla legge.
Art. 41
Revoca, sostituzione e dimissioni di assessori

1.  Gli assessori sono revocati dal sindaco che provvede, con atto motivato, alla nomina contemporanea dei sostituti.
2.  Il sindaco comunica al consiglio comunale, entro 7 giorni, le motivazioni del provvedimento di cui al 1° comma.
3.  Le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate al sindaco.
4.  Alla sostituzione dei componenti la giunta che sia-no dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, prov-vede con atto motivato il sindaco mediante nomina entro 3 giorni dalla cessazione.
Art. 42
Attribuzioni della giunta

La giunta comunale ha competenza per le materie appresso indicate:
-  schema dello statuto comunale e sue modifiche;
-  regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, dotazione organica del personale, costituzione dei gruppi di lavoro, assegnazione delle risorse umane agli uffici anche mediante mobilità interna ed esterna;
-  nomina dei legali in tema di azioni e resistenze in giudizio;
-  programma triennale del fabbisogno di personale ed avvio delle procedure concorsuali;
-  riassunzione di personale già dimessosi volontariamente;
-  approvazione dei progetti preliminari e di massima;
-  assunzione del personale, dopo l'esperimento delle procedure concorsuali, da parte dei dirigenti;
-  atti di indirizzo relativi a: contributi, sovvenzioni, patrocini, individuazione di manifestazioni, spettacoli, attività sportive, esibizioni di artisti e simili;
-  delega ai Comuni per la realizzazione dei servizi provinciali;
-  piano esecutivo di gestione;
-  autorizzazione alle transazioni;
-  perizie di varianti che importino una maggiore spesa;
-  indirizzi generali operativi per il riconoscimento di interessi, compensi, rimborsi ed esenzioni di competenza dei dirigenti;
-  indennità di carica dei sindaci e degli assessori, in applicazione del regolamento previsto dall'art. 19 della legge regionale n. 30/2000, in caso di modifica delle misure previste nel regolamento emanato con D.P.R.S. n. 19 del 2001;
-  permute immobiliari;
-  vendita suolo e sottosuolo demaniale;
-  presa d'atto contratti di lavoro del personale e determinazione monte spesa da assegnare ai singoli settori;
-  autorizzazione alla stipula dei contratti d'opera ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile;
-  modifica delle tariffe dei tributi di competenza del Comune ed elaborazione e proposizione al consiglio dei criteri per la determinazione di quelli nuovi;
-  assenso per la revoca del segretario generale;
-  adotta, nei limiti e con le forme del regolamento di contabilità, il prelevamento dal fondo di riserva e lo storno di fondi tra stanziamenti appartenenti allo stesso servizio;
-  approva e dispone le alienazioni, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni, le servitù di ogni genere e tipo, le classificazioni dei beni patrimoniali;
-  recepisce i contratti di lavoro e approva i contratti decentrati, per le materie non riservate ad altri organi;
-  autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o come convenuto, innanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, agli organi amministrativi o tributari;
-  atti di alta discrezionalità amministrativa.
Art. 43
Competenze del sindaco (art. 13, legge regionale n. 7/92; art. 41, legge regionale n. 26/93)

1.  Il sindaco è capo dell'amministrazione comunale e la rappresenta.
In particolare:
a)  mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo della giunta e ne coordina l'attività, disponendo eventualmente la costituzione di comitati interassessoriali per la trattazione di questioni determinate;
b)  trasmette al presidente del consiglio comunale le proposte di deliberazione di iniziativa della giunta;
c)  verifica l'attuazione dei programmi e la conformità dell'attività degli enti, aziende ed organismi promossi dal Comune agli indirizzi deliberati dagli organi competenti e riferisce periodicamente al consiglio;
d)  adotta le ordinanze nei casi stabiliti dalla legge;
e)  indice i referendum comunali;
f)  promuove contatti ed incontri che garantiscano collaborazione e cooperazione con altri comuni, la Regione, la Provincia, le amministrazioni statali e gli enti pubblici statali e regionali;
g)  designa, nomina e revoca i rappresentanti presso enti, azienda ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o da esso controllati;
h)  è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri entro 30 giorni dal ricevimento;
i)  nomina il responsabile degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. h), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e della legge regionale n. 30/2000, nonché dello statuto e dei regolamenti del Comune;
j)  nomina, altresì, i componenti degli organi consultivi del Comune, nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dallo statuto comunale.
2.  Il sindaco convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, del segretario e dei responsabili dei settori.
3.  Il sindaco non può nominare rappresentante del Comune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado.
4.  Ogni 6 mesi il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti. Il consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime, in seduta pubblica, le proprie valutazioni (art. 17, legge regionale n. 7/92).
5.  All'inizio del mandato, o nel caso di vacanza di sede, nomina il segretario generale, scegliendolo tra gli iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.
Art. 44
Incarichi ad esperti

1. Il sindaco può conferire incarico a tempo determinato ad un esperto in possesso del diploma di laurea purché sia estraneo all'amministrazione.
2.  Sono demandate ad apposito regolamento:
-  la durata dell'incarico, la quale, comunque, non potrà essere superiore alla durata in carica del sindaco che ha proceduto alla nomina;
-  i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
-  idonee forme di valutazione analitica sull'attività degli esperti (rapporto costi/risultati);
-  il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività dell'esperto.
Art. 45
Incarichi agli assessori

1.  Il sindaco affida ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione e di dare impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del Comune. A tal fine gli assessori possono indirizzare agli uffici apposite direttive, in attuazione dei programmi deliberati dalla giunta e nel pieno rispetto dei programmi di azione dei funzionari da questa approvati.
2.  Gli incarichi conferiti agli assessori fanno riferimento agli obiettivi individuati nel documento programmatico e si estendono a tutti gli affari di ciascuno dei settori e delle unità amministrative in cui si articola l'organizzazione del Comune, affidati alla responsabilità di ciascun assessore.
3.  Il sindaco può delegare agli assessori il compimento degli atti rientranti nell'ambito dei settori o delle unità amministrative ai quali l'incarico si riferisce.
Art. 46
Proposte di deliberazione

1.  Gli atti di competenza della giunta sono iscritti all'ordine del giorno su proposta dei singoli assessori o del sindaco. Quest'ultimo stabilisce, in relazione agli obiettivi programmatici della giunta, se la proposta di deliberazione presentata da un assessore debba essere sottoposta alla giunta ed in quale seduta.
2.  La proposta di deliberazione può essere iscritta all'ordine del giorno solamente se corredata dai pareri prescritti dalla legge.
3.  Il segretario comunale ed i funzionari possono, di propria iniziativa, sottoporre all'assessore responsabile del settore proposte di deliberazioni di competenza della giunta.
Titolo IV
GLI UFFICI ED IL PERSONALE INCARICHI E COLLABORAZIONI ESTERNE
Capo I
Gli uffici e il personale
Art. 47
Principi e criteri

1.  Il Comune organizza gli uffici ed il personale secondo criteri di autonomia, funzionalità, professionalità, flessibilità, coordinamento e responsabilità, in modo da assicurare che l'azione amministrativa risponda ai principi dell'efficienza, dell'efficacia, dell'imparzialità e della trasparenza.
2.  Gli uffici comunali constano di unità elementari raggruppate in strutture di diversa complessità in base a criteri di omogeneità, in relazione alle funzioni dell'ente, nonché agli indirizzi ed ai programmi previsti negli atti di cui all'art. 23 del presente statuto.
Art. 48
Regolamento di organizzazione

Il regolamento di organizzazione:
a)  individua gli uffici e i servizi;
b)  disciplina le modalità di conferimento della titolarità degli uffici;
c)  stabilisce le attribuzioni e i compiti dei responsabili preposti agli uffici e servizi;
d)  stabilisce le modalità di esercizio dell'attività di coordinamento tra il segretario comunale ed i capi settore;
e)  stabilisce la dotazione organica del personale;
f)  stabilisce l'assegnazione agli uffici del personale necessario individuato per qualifiche e posizioni;
g)  ordina le qualifiche funzionali esistenti secondo i criteri di economicità, razionalità ed efficienza della gestione e in armonia con i principi del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione;
h)  promuove l'aggiornamento professionale dei dipendenti e ne disciplina le progressioni di carriera.
Art. 49
Funzione dei responsabili di settore

1.  La funzione dei responsabili di settore si qualifica per la capacità di:
a)  concorrere alla realizzazione degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'ente;
b)  partecipare alla formulazione di tali obiettivi con attività di studio e di analisi e con autonome proposte;
c)  utilizzare le risorse umane e materiali disponibili, motivando e guidando i propri collaboratori;
d)  promuovere l'adeguamento dell'organizzazione e delle procedure;
e)  prospettare tempestivamente le esigenze alle quali il Comune è chiamato a rispondere.
2.  Il Comune favorisce lo sviluppo della professionalità dei responsabili di settore ed all'uopo effettua la scelta degli stessi in base alla valutazione, assoluta e comparativa, delle capacità di cui al comma 1.
Art. 50
Compiti dei responsabili dei settori

1.  Ai responsabili dei settori spettano i seguenti compiti:
a)  l'organizzazione degli uffici e del personale assegnato alla struttura da essi diretta;
b)  lo svolgimento di attività di studio ed applicazione delle norme di legge e regolamentari;
c)  lo svolgimento di attività di consulenza, progettazione, programmazione;
d)  lo svolgimento di attività di carattere esecutivo di deliberazioni degli organi di governo dell'ente;
e)  l'emanazione degli atti costituenti manifestazione di giudizio e/o di conoscenza come relazioni, valutazioni, comunicazioni, diffide, verbali, attestazioni, certificazioni, autenticazioni e legalizzazioni;
f)  la predisposizione di atti e il compimento di adempimenti istruttori per provvedimenti di competenza degli organi di governo;
g)  lo svolgimento di analisi di fattibilità e la formulazione di proposte relative al complessivo utilizzo delle risorse umane e materiali.
2.  In caso di mancanza dei responsabili dei settori, i compiti di cui sopra saranno, in aggiunta, espletati dai responsabili dei servizi.
3.  Il regolamento può individuare ulteriori categorie di atti di gestione da attribuire alla competenza dei responsabili.
4.  Le norme regolamentari possono, altresì, specificare ulteriormente l'individuazione dei compiti previsti dal primo comma.
5.  I responsabili dei settori o, in mancanza, i responsabili dei servizi, esprimono i pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepita con la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.
Art. 51
Responsabilità dei capi settore

1.  I capi settore sono responsabili dello svolgimento delle attività di competenza della struttura organizzativa alla quale sono preposti, con particolare riguardo all'attuazione dei piani di azione ed al raggiungimento degli speciali obiettivi indicati nei programmi dell'amministrazione.
Sono, altresì, responsabili della tempestività e regolarità dell'istruttoria degli atti la cui emanazione è di competenza degli organi di governo del Comune.
2.  Al termine di ogni esercizio finanziario il capo settore presenta una relazione con la quale dà conto dell'attività svolta in relazione agli indirizzi, ai programmi ed agli obiettivi prefissati, illustra l'entità ed il grado di soddisfacimento dei risultati raggiunti, le ragioni delle disfunzioni e degli insuccessi eventualmente registrati e le misure adottate per porvi rimedio.
3.  Nell'esercizio delle sue funzioni di soprintendenza il sindaco può richiedere al capo settore spiegazioni per specifiche disfunzioni rilevate nelle attività di competenza della struttura alla quale essi sono preposti e/o per il mancato raggiungimento degli obiettivi.
4.  Le spiegazioni di cui al 3° comma del presente articolo, la capacità dimostrata dal capo settore in relazione ai criteri di cui all'art. 50, ed i risultati del controllo di gestione, costituiscono il parametro della responsabilità del capo settore.
5.  Il regolamento di cui all'art. 49 stabilirà i criteri in ordine alla collaborazione e responsabilità del capo settore e di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa in ragione dell'utilità pubblica, stabilendo le sanzioni sul mancato risultato.
Art. 52
Segretario comunale

1.  Il segretario comunale svolge i compiti che gli sono assegnati dalla legge e dallo statuto e assiste gli organi di governo del Comune nell'azione amministrativa. In particolare, il segretario comunale coadiuva il sindaco nell'attività di soprintendenza allo svolgimento delle attività comunali.
2.  Il segretario comunale sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e della giunta, vigila e coordina l'attività dei responsabili di settore, partecipa con funzioni di segretario alle riunioni del consiglio e della giunta.
3.  Il segretario comunale roga i contratti nell'interesse del Comune.
Capo II
Incarichi e collaborazioni esterne
Art. 53
Incarichi e collaborazioni esterne

1.  La copertura dei posti di direzione di settori di attività può aver luogo mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, in via eccezionale, e con delibera specificamente motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2.  Gli incarichi di direzione di aree funzionali possono essere conferiti a tempo determinato per un tempo massimo di mesi 18 per il conseguimento di obiettivi e attuazione di programmi determinati dal consiglio comunale. Il loro rinnovo è disposto con provvedimento motivato che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi dell'ente da lui diretti. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato. Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.
3.  Comunque, il rapporto non potrà in alcun modo essere convenuto o trasformato a tempo indeterminato, salva ogni contraria disposizione di legge.
4.  L'esercizio della facoltà del ricorso ai contratti di cui al 1° comma è riservata alla competenza della giunta comunale.
5.  Il regolamento di cui all'art. 49 prevederà collaborazioni esterne, ai sensi degli artt. 2222 e 2229 del codice civile, ad alto contenuto di professionalità, per il perseguimento di obiettivi determinati, determinandone il relativo corrispettivo economico; i rapporti conseguenti saranno regolati da apposite convenzioni la cui durata non potrà superare la durata del programma e, comunque, il raggiungimento degli obiettivi.
Si applica, in tal caso, il comma 4, del presente articolo.
Titolo V
I SERVIZI
Art. 54
Principi

1.  I servizi pubblici comunali sono organizzati in modo:
-  che siano effettivamente accessibili agli utenti;
-  che siano garantiti standards qualitativi delle prestazioni;
-  che gli utenti risultino informati sui loro diritti e sulle condizioni e modalità di accesso al servizio;
-  che il funzionamento del servizio sia controllabile e modificabile in base a criteri di efficacia, di efficienza ed economicità.
2.  Alle finalità di cui al comma precedente deve essere ispirata l'organizzazione del lavoro, la disciplina dell'orario di apertura al pubblico, il rapporto con organismi di tutela dell'utente, costituiti su iniziativa di privati e di gruppi di associazioni interessate ai sensi del titolo II del presente statuto.
Art. 55
Forme di gestione dei servizi

1.  I servizi pubblici comunali possono essere gestiti:
a)  in economia quando lo consentono le modeste dimensioni o le caratteristiche del servizio;
b)  in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c)  a mezzo di azienda speciale, quando lo richieda la natura economica e imprenditoriale del servizio o dei servizi interessati;
d)  a mezzo di istituzione, quando si tratta di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e)  a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale quando sia opportuna, per la natura del servizio, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
f)  a mezzo di appalto o convenzione.
2.  Per lo svolgimento di servizi determinati possono essere stipulate convenzioni con la Provincia regionale di Palermo e/o con i comuni limitrofi.
3.  La forma di gestione è scelta dal consiglio, previa iniziativa della giunta, sulla base della valutazione di fattibilità del progetto e della considerazione di eventuali alternative.
La scelta dovrà rispettare i principi di cui all'art. 57 ed osservare criteri di efficienza, economicità e trasparenza.
4.  La scelta compiuta dal consiglio è sottoposta a verifica annuale. Sulla base dei criteri di cui al comma precedente verrà confermata la forma di organizzazione del servizio o sarà adottata una forma diversa.
Art. 56
Servizi in economia

1.  Il servizio è gestito in economia quando, per la dimensione o la natura delle prestazioni, non richieda una struttura dotata di piena autonomia gestionale.
2.  La proposta di gestione del servizio in economia è accompagnata da una stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie e dall'indicazione dei mezzi per far fronte ai costi e per acquisire tali risolse.
3.  La giunta riferisce annualmente al consiglio in sede di approvazione del bilancio consuntivo, sull'andamento, la qualità e i costi di ciascuno dei servizi resi in economia.
Il revisore dei conti esprime le proprie valutazioni analitiche sull'economicità dei servizi nella relazione sul consuntivo.
Art. 57
Servizi in convenzione

1.  Quando il servizio debba essere organizzato col sistema della concessione, l'impresa concessionaria o il raggruppamento di imprese concessionarie sono prescelti con criteri concorsuali fra aspiranti che offrano garanzie di capacità tecnica, economica e finanziaria.
2.  Il disciplinare di concessione definisce la durata del rapporto, le modalità del rinnovo, con esclusione di ogni forma di rinnovo tacito, l'eventuale diritto di prelazione del concessionario, gli obblighi di quest'ultimo, le modalità di verifica dei risultati e dei vantaggi economici conseguiti e acclarati mediante certificazione.
3.  L'utente ha nei confronti del concessionario gli stessi diritti che vanta verso il Comune ai sensi dell'art. 57 e delle disposizioni contenute nel titolo II.
Art. 58
Aziende speciali

1.  Per la gestione di uno o più servizi che è opportuno affidare ad una struttura dotata di piena autonomia gestionale e patrimoniale, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali.
2.  Per i servizi connessi o suscettibili di essere integrati sotto il profilo tecnico ed economico va costituita unica azienda
3.  La deliberazione di costituzione dell'azienda determina gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi, individua le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, stima le entrate previste nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.
4.  L'azienda ha un proprio statuto, predisposto dal consiglio di amministrazione e approvato dal consiglio comunale.
5.  Lo statuto stabilisce le norme fondamentali sulla competenza degli organi e sul funzionamento dell'azienda, in modo che siano assicurate l'autonomia imprenditoriale dell'azienda stessa, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione; individua gli atti fondamentali dell'azienda da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale; determina le modalità di vigilanza sull'attuazione degli indirizzi impartiti dal Comune; prevede un apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione; disciplina i modi di partecipazione degli utenti.
6.  Gli atti fondamentali dell'azienda, ad eccezione del bilancio preventivo e del conto consuntivo si intendono approvati dal consiglio comunale, quando siano sottoposti ad approvazione, se il consiglio non si pronunci entro 30 giorni dalla comunicazione ai consiglieri.
7.  Organi dell'azienda sono: il consiglio di amministrazione, il presidente e l'amministratore.
8.  I componenti del consiglio di amministrazione, in numero di 5, sono eletti dal consiglio comunale, con voto limitato ad uno, su nominativi proposti dalla giunta tra persone che risultino munite di competenza tecnica, gestionale o amministrativa comprovata da curricula che devono essere messi tempestivamente a disposizione dei consiglieri.
9.  Il presidente è eletto nel suo seno dal consiglio di amministrazione.
Art. 59
Istituzioni

1. Per l'erogazione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, che richiedano tuttavia autonomia gestionale, possono essere create istituzioni, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 142/90, come recepito dall'art. 1 della legge regionale n. 48/1991.
2.  Le istituzioni curano il coordinamento dei servizi di cui al primo comma con gli interventi di assistenza, integrazione sociale e tutela dei diritti delle persone svantaggiate, con particolare riguardo agli handicappati. A tal fine viene istituito, presso le sedi competenti, un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, l'organizzazione e il funzionamento del quale è demandato al regolamento.
3. Quando lo consigli la natura delle prestazioni o risulti opportuno per ragioni di efficienza e di economicità, servizi sociali diversi possono essere gestiti da una unica istituzione.
4.  La delibera di costituzione dell'istituzione determina gli apporti finanziari del Comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità contenente le indicazioni di cui all'art. 61, comma 3.
5.  Ogni istituzione ha capacità di compiere gli atti necessari allo svolgimento dell'attività assegnatale, nel rispetto del presente statuto, dei regolamenti comunali e degli indirizzi fissati dal consiglio comunale.
6.  Ogni istituzione ha un regolamento approvato dal consiglio comunale, che disciplina l'ordinamento e il funzionamento dell'istituzione stessa, le modalità di erogazione delle prestazioni, il regime contabile.
7.  Le istituzioni possono disporre di entrate proprie, costituite dalle tariffe dei servizi e dai fondi offerti dai terzi al Comune perché destinati all'istituzione.
8.  Il personale assegnato alle istituzioni è sottoposto alla stessa disciplina giuridica ed economica applicabile al personale comunale.
In relazione al tipo di prestazione il regolamento dell'istituzione può differenziare singoli aspetti dell'attività lavorativa, compreso l'orario di lavoro.
9. Organi dell'istituzione sono: il consiglio d'amministrazione, composto da 5 persone, il presidente e il direttore.
10.  I componenti del consiglio d'amministrazione sono eletti, su proposta della giunta, dal consiglio comunale, con voto limitato ad uno e secondo il maggior numero di voti, tra persone che abbiano comprovata esperienza tecnica e/o amministrativa, risultante da curricula tempestivamente messi a disposizione dei consiglieri comunali.
11.  Il presidente è eletto dal consiglio d'amministrazione nel suo seno.
Art. 60
Revoca degli amministratori

1.  Il consiglio d'amministrazione dell'azienda o dell'istituzione dura in carica 5 anni e può essere revocato anticipatamente dal consiglio comunale con l'approvazione, a maggioranza assoluta dei consiglieri, di una mozione motivata che indichi le ragioni della revoca ed enunci i nuovi obiettivi programmatici.
2.  Possono essere altresì revocati, su proposta motivata del sindaco approvata a maggioranza di 3/5 dei consiglieri, singoli componenti del consiglio d'amministrazione.
Art. 61
Società per azioni

1. Possono essere svolti mediante società per azioni a prevalente capitale pubblico locale servizi di carattere imprenditoriale:
a)  quando ricorra l'opportunità di una gestione in regime di mercato mediante una struttura dotata di piena autonomia patrimoniale e gestionale;
b)  quando risulti l'utilità dell'apporto di privati qualificati sotto il profilo imprenditoriale o finanziario o dell'esperienza acquisita nel settore, che condividano il rischio di impresa;
c)  quando sia conveniente finanziare quote significative del capitale attraverso il mercato, anche con la partecipazione degli utenti e dei lavoratori alla costituzione del capitale medesimo.
2.  La proposta di deliberazione della costituzione della società o della partecipazione comunale al capitale della medesima è presentata al consiglio comunale unitamente a un piano di fattibilità che indica analiticamente revisioni sulla domanda di servizi e sui costi, stabilisce gli oneri a carico del Comune, stima le entrate previste e determina le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.
3.  I soci privati ai quali il Comune propone la sottoscrizione di quote significative di capitale o decide di associarsi, in caso di società già costituite, vanno scelti tenuto conto dell'eventuale pluralità di offerte e delle alternative esistenti, previo parere da richiedere a soggetti di elevata qualificazione professionale sugli aspetti tecnici, economici e finanziari.
4.  Lo statuto della società deve prevedere:
a)  la nomina diretta da parte del consiglio comunale di un numero di amministratori proporzionale all'entità della partecipazione comunale, da nominare fra persone dotate di competenza tecnica, gestionale o amministrativa comprovata da curricula che debbono essere messi tempestivamente a disposizione dei consiglieri;
b)  i poteri necessari all'assemblea dei soci per indirizzare l'attività sociale, garantendo al consiglio d'amministrazione piena autonomia gestionale;
c)  la verifica annuale, anche attraverso società di revisione, dei risultati di gestione e la comunicazione al consiglio comunale dell'esito della verifica.
Art. 62
Servizi in convenzione

1.  Per singoli servizi imprenditoriali, quando non ricorrano le condizioni per l'applicazione dei precedenti 59, 60, 61 e 64, si può ricorrere all'appalto o alla convenzione nell'osservanza dei criteri concorsuali previsti da disposizioni vigenti nonché dal regolamento di contabilità comunale.
2.  Per singoli servizi sociali, ed in particolare per servizi di carattere assistenziale, culturale, educativo, ambientale e del tempo libero, il Comune può stipulare convenzioni con soggetti privati, assicurando agli utenti l'equipollenza al servizio pubblico, ove esista, nonché forme di controllo sull'attività. I costi non possono superare quelli che verrebbero sostenuti dal Comune in caso di gestione diretta.
3.  Per l'erogazione dei servizi di cui al comma precedente, il Comune sostiene forme spontanee di autorganizzazione degli utenti e riconosce il valore sociale del volontariato, singolo e associato.
Titolo VI
CONTABILITA' - FINANZA CONTROLLO DI GESTIONE
Art. 63
Contabilità finanziaria

1.  L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato da apposito regolamento che il consiglio delibera nell'osservanza delle leggi sulla contabilità e finanza degli enti locali, nonché nell'osservanza delle disposizioni del presente titolo.
2.  La gestione finanziaria si svolge in conformità al bilancio di previsione annuale e pluriennale che il consiglio comunale delibera annualmente in coerenza con gli obiettivi previsti dagli indirizzi e dai programmi di cui all'art. 23 del presente statuto.
3.  Gli emendamenti al progetto di bilancio devono indicare le modifiche da approvare ai corrispondenti atti di indirizzo e di programmazione. Diversamente sono ammissibili se accettati dalla giunta. In ogni caso, gli emendamenti che aumentino le spese o riducano le entrate devono precisare i modi per mantenere il pareggio di bilancio.
4.  Il regolamento di contabilità disciplina le variazioni che possono essere apportate al bilancio con un procedimento diverso da quello previsto per la sua approvazione; sono comunque riservate alla giunta le variazioni connesse ai prelevamenti dai fondi di riserva.
Art. 64
Controllo economico di gestione

1.  Il Comune attua attraverso l'ufficio di ragioneria forme di controllo economico interno della gestione, al fine di valutare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività comunale.
2.  Il regolamento di contabilità provvede ad individuare e disciplinare lo svolgimento del controllo economico di gestione.
3.  In base alle risultanze delle verifiche svolte, l'ufficio di ragioneria predispone rapporti periodici che danno conto dell'andamento della gestione e propone alla giunta gli interventi ritenuti opportuni.
Art. 65
Revisori dei conti

1.  Il consiglio comunale elegge un collegio dei revisori, secondo le disposizioni di legge.
2.  Non possono essere nominati revisori dei conti:
a)  consiglieri comunali;
b)  i parenti fino al 4° grado, il coniuge, gli affini fino al 2° grado del sindaco, degli assessori, dei segretari comunali e dei dirigenti del Comune;
c)  coloro che intrattengono un rapporto di lavoro anche autonomo, con il Comune o con enti o istituzioni dipendenti dal Comune o da esso controllati;
d)  coloro che detengono partecipazioni in società appaltatrici, concessionarie di opere e/o servizi comunali;
e)  coloro che hanno liti pendenti con il Comune o con enti o istituzioni dipendenti dal Comune o da esso controllati;
f)  i dipendenti della Regione siciliana, i componenti dell'organo di controllo sugli atti del Comune e i dipendenti della Provincia regionale di Palermo.
Art. 66
Competenze del collegio dei revisori

1.  Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale ed, all'uopo, formula osservazioni e proposte volte a perseguire efficienza, economicità e produttività, vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, e attesta l'esatta quantificazione e rappresentazione dei dati contabili.
2.  Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei revisori, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.
3.  Il collegio dei revisori deve partecipare alle sedute del consiglio comunale, in particolare, in occasione della discussione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
4.  Il regolamento di contabilità disciplina l'esercizio delle funzioni del collegio dei revisori, gli obblighi dello stesso e le relative responsabilità, e la sua decadenza in caso di mancato o irregolare funzionamento.
Titolo VII
ATTIVITA' NORMATIVA DEL COMUNE
Art. 67
Revisione dello statuto

1.  Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura prevista dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.
2.  La proposta della deliberazione totale dello statuto deve essere presentata in consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale:
-  l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello statuto.
3.  La proposta di revisione o abrogazione respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata se non decorso 1 anno dalla deliberazione di reiezione.
Art. 68
I regolamenti comunali

1.  La potestà regolamentare del Comune si esercita nell'ambito delle materie previste dalle leggi e dallo statuto.
2.  I regolamenti non possono contenere disposizioni in contrasto con le fonti normative gerarchicamente superiori.
3.  La loro efficacia è limitata nell'ambito comunale.
4.  Non possono avere efficacia retroattiva se ledono gli interessi di alcuno.
Art. 69
Procedimenti di formazione dei regolamenti

1.  L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta alla giunta comunale, a ciascun consigliere ed alle forme associative dei cittadini.
2.  I regolamenti sono soggetti a due pubblicazioni all'albo pretorio; una prima, che è contestuale alla pubblicazione della deliberazione approvativa; una seconda, da effettuarsi per la durata di 15 giorni dopo i prescritti controlli.
3.  I regolamenti entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo giorno della seconda pubblicazione.
Titolo VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 70
Disposizioni finali

1.  Il presente statuto approvato dal consiglio comunale entra in vigore il 31° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana o successivo all'avvenuta affissione all'albo pretorio del Comune, se posteriore.
2.  Per le modifiche statutarie si applicano le norme previste per l'approvazione dello statuto stesso, secondo il procedimento di cui all'art. 4 della legge n. 142/90, come recepita dalla legge regionale n. 48/91.
3.  Lo statuto e le relative modifiche, entro 15 giorni successivi dalla loro esecutività, sono sottoposte a forme di pubblicità che ne consentano la piena ed effettiva conoscibilità.
4.  Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
(2005.11.668)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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