REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 22 LUGLIO 2005 - N. 31
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 27 giugno 2005.
Disposizioni per l'istituzione di cantieri di servizi a norma della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 1951, n. 25 del Presidente della Regione, che istituisce il Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati;
Visto il decreto interministeriale n. 1140/FS del 23 dicembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1981 al reg. n. 1, fg. n. 237, che detta norme per la gestione del Fondo siciliano;
Visto l'art. 2 della legge regionale 18 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
Visto l'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237;
Visto l'art. 24 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9;
Considerato che l'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, autorizza l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione a finanziare, nell'anno 2005, l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di servizi in favore dei comuni della Sicilia destinatari della sperimentazione del reddito minimo di inserimento, ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, per i quali il finanziamento è cessato alla data di approvazione della legge stessa, ovvero viene a cessare nell'esercizio finanziario in corso;
Ritenuto che a tal uopo si rende necessario stabilire le norme di attuazione del citato art. 1;
Rilevato che l'importo complessivo finanziabile ex art. 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, è pari a 10.000.000,00 di euro e che i cantieri di servizi sono rivolti esclusivamente ai soggetti disoccupati o inoccupati già fruitori del reddito minimo di inserimento;
Ritenuto di dover approvare i criteri per l'istituzione dei cantieri di servizi da finanziare ai comuni in applicazione dell'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5;

Decreta:


Art.  1

E' approvato il regolamento accluso, che costituisce parte integrante del presente decreto, contenente le disposizioni per l'istituzione di cantieri di servizi a norma della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5.

Art.  2

Ai fini della formazione del piano di riparto dei fondi stanziati, per gli effetti della legge regionale n. 10/91, l'ufficio a cui è assegnato il procedimento è il dipartimento regionale lavoro, servizio XII unità operativa 1 Cantieri di lavoro e unità operativa 2 Gestione fondo siciliano, via Imperatore Federico n. 70/b, 90143 Palermo.
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni vigenti.
Palermo, 27 giugno 2005.
  SCOMA 

Allegato
DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 19 MAGGIO 2005, N. 5

L'art. 1 della legge regionale n. 5/2005 stabilisce che l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare, nell'anno 2005, l'istituzione e la gestione diretta dei cantieri di servizi in favore di comuni della Sicilia destinatari della sperimentazione del reddito minimo di inserimento, ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, per i quali il finanziamento è cessato alla data di approvazione della legge stessa, ovvero viene a cessare nell'esercizio finanziario in corso. Per tale finalità viene stanziata la somma di 10.000 migliaia di euro.
Al fine di dare attuazione alla suddetta disposizione si rende necessario fissare i criteri per accedere al finanziamento i cui termini e condizioni vengono stabiliti nel presente regolamento.
Oggetto
I comuni destinatari, ai sensi del decreto legislativo n. 237/98, della sperimentazione del reddito minimo di inserimento, possono ottenere finanziamenti per la istituzione e gestione diretta di cantieri di servizi a favore dei soggetti disoccupati o inoccupati già fruitori del reddito minimo di inserimento. Si tratta, quindi, di attori già individuati e pertanto la norma non è estensibile a nuovi soggetti.
Per ottenere il finanziamento i comuni sono tenuti a redigere uno o più programmi di lavoro finalizzati ad integrare o ampliare i servizi comunali, sia con riferimento agli ordinari compiti di istituto che per fare fronte a situazioni straordinarie. Il comma 2 dello stesso art. 1, nell'interpretare la definizione di "programma di lavoro", non pone limiti all'individuazione delle tipologie di interventi purché gli stessi siano riconducibili a compiti istituzionali dell'ente locale.
L'indennità da conferire ai soggetti impegnati nei programmi è stabilita in misura pari al reddito minimo di inserimento dagli stessi percepito alla data di entrata in vigore della legge.
La disposizione, ovviamente, deve essere interpretata in senso lato cioè con riferimento alle modalità di calcolo dell'importo da conferire, mentre dal punto di vista soggettivo si renderà necessario rivalutare la condizione socio-economica di ciascuno dei soggetti beneficiati con riferimento alla soglia di povertà dei rispettivi nuclei familiari alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 5/2005.
Presentazione programmi di lavoro
Entro il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del decreto di approvazione del presente regolamento, i comuni interessati sono tenuti a trasmettere al servizio IV - Cantieri di lavoro, del dipartimento regionale lavoro la richiesta di finanziamento per programmi di lavoro, approvati nei modi di legge, per la realizzazione di uno o più cantieri di servizi. I programmi di lavoro da realizzare devono prevedere, nel dettaglio, la tipologia delle attività da svolgere, le modalità di svolgimento, il numero dei soggetti da impegnare e, ove ne ricorra il caso, gli strumenti che l'ente medesimo metterà a disposizione per la realizzazione dei programmi stessi. Tali programmi dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2005.
Alla richiesta di finanziamento dovrà altresì essere allegato l'elenco nominativo dei soggetti coinvolti, il numero dei componenti il nucleo familiare e l'ammontare mensile dell'indennità da corrispondere. La composizione dei nuclei familiari, ai fini del calcolo dei familiari da considerare fiscalmente a carico, deve essere rideterminata alla data di entrata in vigore della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5.
Soggetti da ammettere ai programmi di lavoro
L'individuazione dei soggetti, in possesso dei prescritti requisiti, da ammettere ai programmi di lavoro, così come le determinazioni in ordine alle condizioni di utilizzo, competono ai comuni destinatari del finanziamento, che hanno altresì l'onere di accertare ad essi il permanere, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 5/2005, dei requisiti che a suo tempo hanno consentito loro di fruire di tale tipologia di intervento. In particolare il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 5/2005 puntualizza che i destinatari della stessa devono possedere lo status di disoccupati o di inoccupati. Nel primo caso si tratta di soggetti che hanno perduto una precedente occupazione. Lo status di inoccupato si sostanzia nella condizione di chi non ha mai intrattenuto alcun tipo di rapporto di lavoro. Posto che il decreto legislativo 21 aprile 2001, n. 181, modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, ha soppresso le liste di collocamento, il mantenimento della condizione di disoccupato o di inoccupato potrà essere autocertificato dagli interessati.
Per i casi dubbi il comune potrà richiedere agli ispettorati del lavoro, competenti per territorio, di effettuare gli accertamenti necessari per verificare l'autenticità della dichiarazione resa.
I soggetti avviati nei cantieri scuola finanziati ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9 devono essere inclusi nell'elenco nominativo sopra citato ma possono partecipare ai cantieri di servizi soltanto alla conclusione dei lavori del cantiere scuola, per il periodo residuale del programma stesso. Coloro che, dopo essere stati avviati per la realizzazione dei cantieri scuola finanziati ai sensi della legge regionale n. 9/2004, si dimettono, non possono essere assegnati ai cantieri di servizi.
Al fine di evitare fenomeni di lavoro sommerso è opportuno che vengano assegnati ai programmi di lavoro i capi famiglia e soltanto in presenza di oggettivi impedimenti, da comprovare con apposita certificazione, in sua vece potrà essere inserito altro componente dello stesso nucleo familiare.
Finanziamento dei programmi di lavoro
Nei successivi giorni 30 dallo scadere del termine per la presentazione della richiesta di finanziamento da parte dei comuni interessati, il servizio IV - Cantieri di lavoro, del dipartimento regionale lavoro provvederà all'emissione dei provvedimenti di finanziamento dei programmi pervenuti.
Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei finanziamenti richiesti dovesse risultare superiore ai fondi disponibili verrà predisposto un piano di riparto della somma stanziata, tale da consentire a tutti i soggetti coinvolti nei programmi di lavoro di percepire, a parità di condizioni, con riferimento alla composizione del nucleo familiare, un pari importo, per lo stesso arco temporale.
Ai comuni cui non è stato concesso il finanziamento dei cantieri scuola presentati ai sensi della legge regionale n. 9/2004 sarà assegnata una somma corrispondente al finanziamento a suo tempo stabilito nel piano di riparto, con la quale sarà possibile prorogare la durata dei programmi di lavoro finanziati ai sensi della legge regionale n. 5/2005.
Assicurazione per responsabilità civile e verso terzi e contro gli infortuni
Fermo restando che l'assegnazione ai cantieri di servizi non determina l'instaurarsi di un rapporto di lavoro con il comune, i soggetti, prima di essere inseriti nei programmi di lavoro, dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro e per responsabilità civile verso terzi. Gli importi necessari per fare fronte a tali oneri dovranno essere indicati a parte e verranno finanziati con il medesimo decreto.
Disposizioni di pagamento
I comuni sono tenuti a comunicare al servizio IV del dipartimento regionale lavoro la data di inizio dei programmi di lavoro, affinché quest'ultimo provveda all'emissione del mandato di pagamento su apposito conto corrente che dovrà essere all'uopo attivato. Il comune dovrà, altresì, comunicare l'istituto bancario cui è affidato il servizio di tesoreria, il quale dovrà rilasciare apposita dichiarazione di accettazione, da trasmettere al suddetto servizio IV, delle condizioni del servizio di cassa già in uso per la gestione dei cantieri scuola di cui alle leggi regionali nn. 17/68 e 120/83.
Entro giorni 15 dalla conclusione dei programmi di lavoro i comuni dovranno curare la chiusura del conto corrente provvedendo a versare le somme, eventualmente non utilizzate, al netto delle commissioni bancarie, sul conto corrente n. 600.00.10./89 intestato al Fondo siciliano. Eventuali saldi negativi restano a carico dei comuni.
Rendicontazione
I comuni sono tenuti a presentare al servizio IV del dipartimento regionale lavoro, entro giorni 30 dalla chiusura del conto corrente attivato per la gestione dei cantieri di servizi, il rendiconto finale delle somme stanziate.
(2005.27.1773)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Michele Arcadipane
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