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DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
DECRETO 2 agosto 2005. Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Grottarossa, con sede in Canicattì, e nomina del commissario liquidatore.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista l'istanza con la quale la cooperativa Grottarossa, con sede in Canicattì (AG), ha richiesto a questo servizio di vigilanza lo scioglimento per avvenuto decorso del termine statutario;
Visto l'art. 2545 duodecies c.c. che richiama l'art. 2484 n. 1 sulle cause di scioglimento delle società cooperative;
Considerato che dai dati dell'ultimo bilancio presentato dal sodalizio esistono beni immobili, appresi alla società cooperativa, per cui deve darsi luogo alla nomina di un commissario liquidatore;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale cooperazione nella seduta del 16 febbraio 2005, di scioglimento del sodalizio ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c.;
Vista la nota del 25 gennaio 2005, con la quale il servizio vigilanza cooperative ha comunicato l'avvio del procedimento di scioglimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 8-9 della legge regionale n. 10/91;
Vista la nota del 6 giugno 2005, con la quale la Confcooperative ha trasmesso una terna di liquidatori così come previsto dall'art. 9 della legge n. 400/75;
Decreta:
Art. 1
La cooperativa Grottarossa, con sede in Canicattì (AG), costituita il 30 marzo 1972 con atto omologato dal tribunale di Agrigento in data 30 giugno 1972, iscritta al n. 1507 del registro delle società, è sciolta e messa in liquidazione.
Art. 2
Il dott. Riccardo Martines, nato a Canicattì (AG) il 22 novembre 1971 ed ivi residente in via Palermo n. 18, è nominato, dalla data di notifica del presente, commissario liquidatore della cooperativa indicata in premessa, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
Art. 3
Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione.
Art. 4
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 agosto 2005.
Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana Gazzetta Ufficiale della Regione Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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