REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 9 SETTEMBRE 2005 - N. 38
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 2 agosto 2005.
Protocollo d'intesa relativo alla definizione delle modalità per la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dei professionisti convenzionati ai sensi del protocollo aggiuntivo di cui ai DD.PP.RR. 28 luglio 2000, n. 271 e 21 settembre 2001, n. 446.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali e con i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali, resi esecutivi, rispettivamente, con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 271 e D.P.R. 21 settembre 2001, n. 446;
Visto l'allegato n. 1 del D.P.R. n. 271/00 e l'allegato n. 1 del D.P.R. n. 446/01, recanti il protocollo aggiuntivo che disciplina le modalità per il conferimento degli incarichi a tempo determinato;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali ed altre professionalità (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali, reso esecutivo in data 23 marzo 2005 a seguito dell'intesa sancita, con le modalità di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dalla Conferenza permanente Stato-regioni ai sensi dell'art. 2 nonies della legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione in legge del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81;
Visto l'art. 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che stabilisce che le regioni, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, definiscono le fattispecie per l'eventuale trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dei professionisti convenzionati ai sensi del protocollo aggiuntivo di cui ai DD.PP.RR. 28 luglio 2000, n. 271 e 21 settembre 2001, n. 446, in modo da assicurare una riduzione della relativa spesa pari ad almeno il 20 per cento. La predetta trasformazione è possibile entro il limite del numero di ore di incarico attivate a titolo convenzionale presso ciascuna azienda U.S.L. alla data del 31 ottobre 2004;
Visto il protocollo d'intesa sottoscritto in data 19 luglio 2005 con le OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative, con cui sono state definite le modalità per la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del predetto rapporto di lavoro;
Ritenuto di potere approvare con atto formale il citato protocollo d'intesa;

Decreta:


Art. 1

E' approvato il protocollo d'intesa, che si allega al presente decreto costituendone parte integrante, con il quale, ai sensi dell'art 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si stabiliscono le modalità per la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dei professionisti convenzionati ai sensi del protocollo aggiuntivo di cui ai DD.PP.RR. 28 luglio 2000, n. 271 e 21 settembre 2001, n. 446.

Art. 2

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al citato art. 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la trasformazione del predetto rapporto di lavoro è possibile entro il limite del numero di ore di incarico attivate a titolo convenzionale presso ciascuna azienda U.S.L. alla data del 31 ottobre 2004, ed avviene in modo da assicurare una riduzione della relativa spesa pari ad almeno il 20 per cento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 agosto 2005.
  MUNZI BITETTI 

Allegato
PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ PER LA TRASFORMAZIONE DA TEMPO DETERMINATO A TEMPO INDETERMINATO DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI PROFESSIONISTI CONVENZIONATI AI SENSI DEL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DI CUI AI DD.PP.RR. 28 LUGLIO 2000, N. 271 E 21 SETTEMBRE 2001, N. 446.

L'art. 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilisce che le regioni, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, definiscono le fattispecie per l'eventuale trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dei professionisti convenzionati ai sensi del protocollo aggiuntivo di cui ai DD.PP.RR. 28 luglio 2000, n. 271 e 21 settembre 2001, n. 446, in modo da assicurare una riduzione della relativa spesa pari ad almeno il 20 per cento.
La predetta trasformazione è possibile entro il limite del numero di ore di incarico attivate a titolo convenzionale presso ciascuna azienda U.S.L. alla data del 31 ottobre 2004.
Ciò premesso, si stabilisce quanto segue:

Art. 1

Le parti concordano che, per la trasformazione del predetto rapporto di lavoro, è necessario che il professionista maturi o abbia maturato nella Regione un'anzianità di servizio nel protocollo aggiuntivo di almeno 24 mesi.

Art. 2

La trasformazione del predetto rapporto di lavoro opera limitatamente ed esclusivamente nei confronti dei professionisti in possesso contestualmente dei requisiti sotto specificati:
a)  titolarità di protocollo aggiuntivo ai sensi dei DD.PP.RR. nn. 271/00 o 446/01 alla data del 31 ottobre 2004 (art. 1, comma 177, legge n. 311/04);
b)  titolarità di protocollo aggiuntivo ai sensi dei DD.PP.RR. nn. 271/00 o 446/01 alla data del 22 marzo 2005, data ultima utile ai fini del conferimento o del rinnovo dei rapporti di lavoro di cui al citato protocollo.

Art. 3

Il numero delle ore d'incarico da attribuire a tempo indeterminato a seguito della predetta trasformazione, ai professionisti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 1 e 2 della presente intesa, sarà pari a quello del protocollo aggiuntivo alla data del 31 ottobre 2004.

Art. 4

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la trasformazione del rapporto di lavoro avviene in modo da assicurare una riduzione della relativa spesa pari ad almeno il 20 per cento.
(2005.32.2108)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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