REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 9 SETTEMBRE 2005 - N. 38
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE


Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 agosto 2005, recante: "Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti".

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle norme integrative del 16 marzo 1956)

Ricorso n. 77 depositato il 18 agosto 2005

L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 4 agosto 2005, ha approvato il disegno di legge n. 788-376-550-957 dal titolo "Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti", pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, l'8 agosto 2005.
Il provvedimento legislativo, nella considerazione che il turismo assolve un ruolo primario nell'economia dell'Isola, intende programmare e porre in essere una serie di interventi mirati a sostenerlo ed incrementarlo, armonizzando al contempo la normativa regionale con i principi contenuti nella legge quadro statale n. 135/2001 e con la regolamentazione di livello comunitario.
Nel corso del dibattito parlamentare sono stati approvati emendamenti modificativi del testo elaborato dalle competenti commissioni legislative permanenti, taluni dei quali danno adito a censure di costituzionalità.
L'art. 4, commi 5 e 6, e l'art. 5, comma 1, si ritengono in contrasto con gli articoli 3, 97 e 81, comma 4, della Costituzione per le ragioni che di seguito si espongono.
Il legislatore, nell'ambito del riordino degli enti e delle strutture preposte allo sviluppo del turismo e del riparto delle competenze fra i diversi livelli di governo nel settore, dispone la soppressione e la conseguente messa in liquidazione delle aziende autonome di soggiorno e turismo e delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico e la contestuale creazione dei servizi turistici regionali (uffici periferici del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo) e dei distretti turistici.
Nello specifico, secondo la previsione del comma 4 dell'art. 4, in luogo delle soppresse aziende autonome di soggiorno e turismo dovranno, essere istituiti, almeno uno per provincia, i sopraccitati "servizi" regionali e farà carico al patrimonio della Regione il saldo positivo o negativo del bilancio finale di liquidazione delle aziende stesse (comma 2).
Per il personale di ruolo, al comma 5, si è previsto "tout court" l'inquadramento nell'organico dell'Amministrazione regionale, con il mantenimento della posizione giuridica, economica e previdenziale posseduta e l'assegnazione agli istituendi distretti turistici territoriali.
Agli interessati è consentito, a domanda e previa concertazione sindacale in fase di attuazione della legge, il trasferimento presso gli uffici o regionali o comunali o provinciali.
E' di palmare evidenza che il disposto inquadramento nella pianta organica dell'Amministrazione regionale (peraltro notoriamente pletorica) di personale che in futuro sarà assegnato ad uffici, istituiti su iniziativa pubblica e privata e di cui non è prevedibile ipotizzare il fabbisogno di unità lavorative, si pone in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 Cost. Principio questo leso, vieppiù, laddove si rimetta alla volontà del dipendente la scelta dell'amministrazione presso la quale prestare servizio, indipendentemente dall'esistenza e preventiva verifica delle necessità degli uffici, anche riguardo alla professionalità ed esperienze lavorative possedute dai richiedenti.
La norma, inoltre, non contiene la determinazione della spesa derivantene né la necessaria indicazione delle risorse con cui farvi fronte, ponendosi in contrasto con l'art. 81, comma 4, Cost.
Analoghe considerazioni vanno svolte per il personale precario destinatario della norma di cui al comma 6, titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato con le sopprimende aziende autonome, chiamato "ope legis" a continuare a prestare la propria attività lavorativa "prioritariamente" presso i servizi dell'Assessorato regionale del turismo indipendentemente, anche in questo caso, dalla preventiva verifica della sussistenza della vacanza nell'organico e dei fabbisogni dell'ufficio.
Al pari delle precedenti disposizioni, anche il comma 1 dell'art. 5 pare privilegiare il mantenimento dei livelli occupazionali e tutelare le aspirazioni dei dipendenti, a scapito della funzionalità degli uffici pubblici.
La norma, infatti, dispone che al personale delle sopprimende aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, la cui attività e beni sono trasferite alle province regionali, sia applicata la normativa relativa ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e che lo stesso, a domanda, possa scegliere di essere trasferito presso gli uffici regionali, provinciali, comunali o dei servizi turistici, che sarebbero costretti ad assumere un onere finanziario imprevisto e non giustificabile in alcun modo.
Le disposizioni di cui agli artt. 4, comma 5 e 5, comma 1, appaiono lesive degli articoli 3 e 97 Cost., in quanto prevedono l'applicazione della normativa e del trattamento economico relativi ai dipendenti regionali anche per coloro che prestano servizio presso amministrazioni diverse da quelli regionali e che svolgono, quindi, compiti e ricoprono mansioni per le quali i dipendenti di ruolo sono soggetti a un diverso trattamento economico e giuridico.
In contrasto con l'art. 97 Cost., anche sotto il profilo dell'imparzialità della pubblica amministrazione, si pone il capoverso del comma 3 dell'art. 4, ove si dispone che i direttori delle aziende autonome di soggiorno e turismo siano nominati commissari liquidatori dell'azienda stessa.
L'avere gestito, infatti, l'amministrazione dell'ente pone il commissario liquidatore in una posizione di potenziale conflitto di interessi, non assicurando l'indispensabile terzietà nella valutazione delle attività e passività che prima lo stesso ha contribuito a realizzare con la propria attività a servizio dell'azienda posta in liquidazione.
L'art. 14, comma 3, che si trascrive: "Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, sono riconosciute e regolate le attività di quelle imprese e professioni non altrimenti disciplinate dalla normativa vigente" si pone in contrasto con la disposizione dell'art. 12 dello Statuto speciale, in quanto attribuisce all'Assessore regionale per il turismo una potestà regolamentare che può essere esercitata dal Governo e solo per l'esecuzione delle leggi regionali, che peraltro nella materia di imprese e professioni turistiche, per espresso riconoscimento del legislatore, non sono esistenti.
La norma, nel modo in cui è formulata, appare altresì in contrasto con l'art. 117 della Costituzione nella parte in cui afferma che l'Assessore regionale può interferire nel campo delle professioni qualora queste non siano disciplinate dalla normativa vigente ed in ipotesi non siano neanche riconosciute dall'ordinamento, infatti la particolare materia verte nel campo della legislazione concorrente (art. 117, comma 3, Cost.).
L'art. 19, che di seguito si riporta, appare censurabile per violazione degli articoli 97 e 81, comma 4, della Costituzione.
"Art. 19
Interpretazione autentica del comma dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21

Le modifiche della natura dei contratti di cui al comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, vanno intese nel rispetto della qualifica posseduta ovvero, in caso di assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni nonché di assunzioni ai sensi dell'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 con inquadramenti in profili appartenenti alla fascia "B" del contratto collettivo di lavoro degli enti locali."
La disposizione, sebbene sia definita "interpretazione autentica", introduce nella realtà una nuova norma che appare molto opinabile.
La norma testè approvata, infatti, a fronte dei programmi di fuoriuscita dei lavoratori precari, predisposti dalle amministrazioni locali ed autorizzati dall'Assessorato regionale del lavoro, prevede che i contratti di lavoro a termine trasformatisi in assunzioni a tempo indeterminato, presso gli enti che abbiano deciso di avvalersi del contributo regionale per le assunzioni ai sensi dell'art. 78, comma 6, legge n. 388/2000 e dell'art. 12, comma 4 decreto legislativo n. 488/1997, comportino l'inquadramento in profili appartenenti alla fascia "B" del contratto collettivo di lavoro degli enti locali.
La norma, di indubbia tutela delle aspettative dei lavoratori interessati, non tiene in altrettanta considerazione i reali bisogni delle amministrazioni pubbliche, che si sono determinate a procedere alle assunzioni secondo le vacanze presenti nelle rispettive piante organiche, comportando altresì un incremento di oneri retributivi per i quali il legislatore non indica né l'ammontare né le risorse con cui farvi fronte.

P.Q.M.

e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto Prefetto dott. Carlo Fanara vice Commissario dello Stato per la Regione siciliana, visto l'art. 28 dello Statuto speciale, con il presente atto

IMPUGNA

i sottoelencati articoli del disegno di legge n. 788-376-550-957 dal titolo "Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti" approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 4 agosto 2005:
-  art. 4, comma 3, 1° capoverso per violazione dell'art. 97 Cost., comma 5 e 6 per violazione degli artt. 3, 97 e 81, comma 4, Cost.;
-  art. 5, comma 1, l'inciso "ed allo stesso si applica la normativa relativa ai dipendenti dell'Amministrazione regionale. Il personale delle predette aziende, su domanda degli aventi diritto, è trasferito presso la Regione, le province regionali, i comuni o i servizi turistici regionali" per violazione degli artt. 3, 97 e 81, comma 4, Cost;
-  art. 14, comma 3, per violazione degli artt. 117, comma 3, Cost. e 12 dello Statuto speciale;
-  art. 19 per violazione degli artt. 81, comma 4 e 97 Cost.
Palermo, 12 agosto 2005.
  Il Vice Commissario dello Stato per la Regione siciliana: Fanara 

(2005.34.2198)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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