REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 9 SETTEMBRE 2005 - N. 38
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


Bando relativo alle disposizioni attuative del Piano regionale di sviluppo rurale - misura H - Imboschimento delle superfici agricole - 2000/2006.

PREMESSA
Il regolamento C.E. del Consiglio n. 1257 del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), all'art. 31 ha previsto un sostegno per l'imboschimento delle superfici agricole purché esso sia adeguato alle condizioni locali e compatibile con l'ambiente.
Detto regolamento ha previsto, oltre ai costi d'impianto, anche un premio annuale per ettaro imboschito destinato a coprire, per un periodo non superiore a cinque anni, i costi di manutenzione, nonché un premio annuale per ettaro, volto a compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento per un periodo non superiore a venti anni.
Il dipartimento regionale delle foreste, sulla scorta di quanto sopra, ha provveduto ad elaborare, in conformità alle disposizioni impartite dal predetto reg. n. 1257/99 ed al reg. 1750/99 (recante le disposizioni di applicazione del reg. C.E. n. 1257/99), un programma d'intervento relativo agli anni 2000/2006, programma che è stato approvato dal Comitato Star, in data 22 novembre 2000, e successivamente dalla Giunta regionale, con delibera n. 9 dell'8 gennaio 2001.
1.  RIFERIMENTI NORMATIVI
Il regime di aiuti di cui alla presente circolare è attuato sulla base del Piano di sviluppo rurale della Regione siciliana (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - parte I - del 2 febbraio 2001, n. 5). Le procedure di attuazione, i sistemi di controllo e le sanzioni sono regolate dalle norme di seguito riportate:
-  reg. C.E. n. 1257/99 e s.m.i. - sostegno allo sviluppo rurale;
-  reg. C.E. n. 1260/99 e s.m.i. - disposizioni generali sui fondi strutturali;
-  reg. C.E. n. 817/2004 - modalità di applicazione del reg. C.E. n. 1257/99;
-  legge n. 898/86 - sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e successive modifiche ed integrazioni (legge n. 300 del 29 settembre 2000);
-  reg. CE n. 2419/2001 della Commissione dell'11 dicembre 2001, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento C.E.E. n. 3508/92 del Consiglio;
-  reg. C.E. n. 448/2004 della Commissione, recante disposizioni di attuazione del reg n. 1260/99;
-  manuale delle procedure e dei controlli dei Piani di sviluppo rurale predisposto dall'AGEA;
-  decreto del Ministero per le politiche agricole n. 494 del 18 dicembre 1998. Regolamento recante norme di attuazione del reg. C.E. n. 2080/92 in materia di gestione, pagamenti, controlli e decadenze dell'erogazione dei contributi per l'esecuzione dei rimboschimenti o miglioramenti boschivi;
-  D.P.R. n. 445/2000 del 28 dicembre 2000. Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;
-  documento VI - 10535-99 della C.E. - Orientamenti per l'attuazione dei sistemi di gestione, controllo e sanzioni concernenti le misure di sviluppo rurale ai sensi del reg. C.E. n. 1257/99;
-  D.M. 4 dicembre 2002. Disposizioni attuative dell'art. 64 del reg. C.E. n. 445/2002, recanti disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Feoga;
-  reg. C.E. n. 963/2003 della Commissione del 4 giugno 2003, che modifica il reg. C.E. n. 445/2002, recante disposizioni di applicazione del reg. C.E. n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG);
-  circolare 25 novembre 2004, n. 19346, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 17 dicembre 2004 - parte prima - riguardante le disposizioni di applicazione del reg. C.E. n. 963/03 della Commissione, concernente la concessione degli aiuti nel settore forestale, ai sensi dell'art. 30, primo e sesto trattino, nonché dell'art. 31 del reg. C.E. n. 1257/99.
2. DOTAZIONE FINANZIARIA
Con il presente bando sono attivate risorse finanziarie pari ad E 5.000.000,00 suddivise su base provinciale secondo la tabella (allegato 1) allegata alla presente circolare.
Detta dotazione potrà essere incrementata con eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili prima della fine del periodo di programmazione (2006). In questo caso si procederà allo scorrimento degli interventi utilmente inseriti nella graduatoria di cui al presente bando, finanziando quei progetti a cui è stato attribuito il maggiore punteggio a livello regionale.
3. FINALITÀ
La misura intende perseguire le seguenti finalità:
-  il contenimento delle produzioni eccedentarie (in accompagnamento alla PAC);
-  l'incremento, il miglioramento e la valorizzazione delle produzioni legnose;
-  la diversificazione produttiva nelle aziende agricole;
-  l'aumento dei serbatoi di carbonio (sink) per la riduzione del bilancio netto nazionale delle emissioni di gas serra previsti dal protocollo di Kyoto;
-  l'incremento delle superfici e delle risorse forestali regionali.
L'imboschimento dei terreni agricoli, inoltre, contribuisce attivamente al miglioramento delle funzioni ambientali dei boschi, sia nei riguardi della componente prettamente protettiva (difesa e conservazione del suolo, riequilibrio idrogeologico), sia rispetto alle componenti ecologiche e paesaggistiche.
Infine, l'obiettivo della diversificazione produttiva delle aziende agricole regionali include l'ottimizzazione dei rapporti tra sistema agricolo e sistema forestale ed il miglioramento dei redditi aziendali in merito ai prodotti della silvicoltura e dellda legno.
4. AZIONI ATTIVABILI
Gli interventi di imboschimento dei suoli agricoli vengono perseguiti attraverso sei linee, all'interno di due "Azioni", di seguito riportate:
Azione H1 - Imboschimenti per arboricoltura da legno
Intervento a) Impianti di latifoglie a rapido accrescimento (pioppicoltura).
Intervento  b)  Impianti di resinose (pini, cipressi, cedri ecc.).
Intervento  c)  Impianti di latifoglie o piantagioni miste contenenti almeno il 75% di latifoglie (arboricoltura da legno).
Azione H2 - Imboschimento a carattere permanente ai fini della conservazione del suolo
Intervento  a)  Imboschimento, con prevalente funzione di conservazione del suolo, di miglioramento paesaggistico e di rinaturalizzazione, di latifoglie o piantagioni miste contenenti almeno il 75% di latifoglie.
Intervento  b-c)  Impianti, a carattere permanente con fini di protezione dal dissesto e dall'erosione e di consolidamento di pendici instabili, di piantagioni miste con essenze arbustive ed arboree.
La durata dell'impegno minimo è di anni dieci per l'H1a, venti anni per le azioni H1b e H1c, mentre per le azioni afferenti la misura H2 l'impegno è permanente.
Le azioni proposte saranno realizzate in conformità al piano regionale di protezione delle foreste contro gli incendi, approvato con parere della Commissione europea C(1999) 4257 def.-IT in data 15 dicembre 1999 e ritenuto conforme agli obiettivi ed agli orientamenti di cui all'art. 3, paragrafi 2 e 3 del reg. C.E.E. n. 2158/1992; dovrà essere altresì garantita la coerenza con il Piano forestale regionale, approvato dalla Giunta di governo con delibera n. 204 del 25 maggio 2004.
Inoltre, gli interventi della presente misura dovranno, in ogni caso, rispettare la tutela dell'ambiente e in particolare garantire l'integrità dei siti della rete natura 2000 (direttiva n. 79/409/C.E.E. - uccelli selvatici - e direttiva n. 92/43/C.E.E. - habitat).
5. BENEFICIARI
I soggetti ammessi ad usufruire del regime di aiuti per le tipologie di intervento prima riportate sono: gli imprenditori singoli od associati ed i comuni (questi ultimi possono beneficiare del sostegno unicamente per le spese di impianto).
La qualifica di "imprenditore agricolo-forestale" richiesta è quella prevista dall'art. 2135 c.c. In particolare, ai fini dell'applicazione delle misure d'imboschimento, il beneficiario dovrà dimostrare di dedicare almeno il 35% del proprio tempo all'attività diretta della coltivazione del fondo e di ricavare da detta attività almeno il 35% del proprio reddito.
Al riguardo, il beneficiario dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 47 e 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, come dai modelli, (allegato 2) per le persone fisiche e (allegato 3) per le persone giuridiche, allegati alla presente circolare.
Possono accedere agli aiuti anche le società ed organismi associativi che conducono direttamente le superfici oggetto d'intervento.
In tal caso, sono obbligatori l'iscrizione al registro delle imprese, il possesso della partita I.V.A. ed il codice INPS.
6.  AREA DI INTERVENTO
Gli interventi previsti nella misura saranno realizzati sull'intero territorio regionale ma con particolare riguardo ai perimetri delle aree protette: parchi e riserve regionali, siti di interesse comunitario (S.I.C.) e zone di protezione speciale (Z.P.S.).
7. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
Le richieste di finanziamento saranno ritenute ammissibili a condizione che:
1) i terreni oggetto degli interventi siano di proprietà o condotti in affitto o comodato e siano in ogni caso nella piena disponibilità del richiedente per tutta la durata dell'impegno. Se il richiedente non è proprietario dei terreni interessati dal progetto di imboschimento, dovrà produrre: a) copia del contratto di affitto, comodato, ecc, regolarmente registrato e della durata residua almeno pari al ciclo di utilizzazione dell'impianto, b) atto di assenso del proprietario alla realizzazione dell'intervento e condivisione degli impegni derivanti, come da modello (allegato 4);
2)  nelle superfici interessate dall'imboschimento sia stata attuata una produzione agricola per almeno due annate agrarie precedenti a quella di presentazione dell'istanza (allegato 5). Ai fini dell'applicazione del presente bando, si considera "superficie agricola" il terreno agrario utilizzato, in modo stabile, secondo le seguenti destinazioni: seminativi già coltivati a cereali, legumi, piante foraggere, industriali e orticole etc.; superfici agricole che usufruiscono del regime di aiuti previsti dall'ex reg. C.E.E. n. 2078/92; orti familiari; prati permanenti e pascoli; pascoli arborati (specie arboree a destinazione agraria); colture permanenti (frutteti, vigneti, vivai, ecc). Non sono ammessi a finanziamento gli impianti che ricadono su formazioni rupestri o riparali o su formazioni a macchia mediterranea;
3)  si utilizzino, per gli imboschimenti, specie autoctone caratteristiche della zona fitoclimatica di impianto ed idonee alle condizioni pedologiche e microclimatiche dei terreni oggetto di intervento. Non sono ammessi impianti di alberi natalizi;
4)  la superficie minima di intervento sia di ha 1.5 in unico appezzamento;
5) la pendenza media dei terreni oggetto di imboschimento non sia superiore al 25%, fatta eccezione per l'imboschimento a carattere permanente (azione H2);
6)  i beneficiari non abbiano usufruito del sostegno al pre-pensionamento;
7)  i terreni oggetto di intervento non abbiano usufruito di altri aiuti pubblici per investimenti fondiari nell'ultimo quinquennio.
8. AGEVOLAZIONI PREVISTE
La misura prevede i seguenti sostegni:
a)  un contributo per le spese di impianto (sotto forma di contributo in conto capitale) per ettaro imboschito;
b)  un premio annuale per ettaro per la manutenzione degli imboschimenti (esecuzione delle cure colturali), per un periodo non superiore ai 5 anni, ad eccezione degli interventi previsti dalla azione H1a;
c)  un premio annuale, per ettaro imboschito, per compensare le perdite di reddito, per un periodo non superiore ad anni 20.
8.a  Contributo per le spese di impianto
Gli aiuti massimi concedibili, sotto forma di contributi in conto capitale, variano in base al tipo di impianto ed alle essenze utilizzate, come di seguito indicato:
-  impianti di latifoglie a rapido accrescimento (H1A): 4.923,00 E/ha;
-  impianti di resinose (H1B): 3.693,00 E/ha;
-  imboschimenti, ai fini di produzione legnosa, di latifoglie o piantagioni miste contenenti almeno il 75% di latifoglie (H1C): 4.923,00 E/ha;
-  imboschimento a carattere permanente con prevalente funzione di conservazione (H2A): 4.923,00 E/ha;
-  imboschimento a carattere permanente con prevalente funzione di protezione (H2B): 4.923,00 E/ha (per l'impianto);
-  imboschimento a carattere permanente con prevalente funzione di protezione (H2C): 1.500,00 E/ha (per opere di consolidamento).
8.b Premio per la manutenzione degli imboschimenti
Il premio annuale per ettaro imboschito, destinato a concorrere, per i primi cinque anni successivi all'impianto, ai costi di manutenzione degli imboschimenti, è quello previsto dal P.S.R. Sicilia 2000/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 - parte prima del 2 febbraio 2001.
La manutenzione degli impianti ammessi a contributo dovrà prevedere l'impegno da parte del beneficiario ad eseguire le cure colturali, previste nel piano colturale e di conservazione.
Sono esclusi dal suddetto premio gli impianti di arboricoltura da legno realizzati con specie a rapido accrescimento e quelli realizzati dai comuni o loro associazioni.
La prima annualità di premio per manutenzione decorre dall'anno successivo alla richiesta di accertamento.
La corresponsione del premio resta comunque subordinata alla presentazione, entro il 31 agosto di ciascuno dei cinque anni, da parte del beneficiario, di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale si dichiari di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal piano colturale e di conservazione.
8.c  Compensazione per mancato reddito
Il premio annuale ad ettaro, volto a compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento, è quello previsto dal P.S.R. Sicilia 2000/2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 - parte prima del 2 febbraio 2001.
La ditta beneficiaria dovrà richiedere, presso il competente Ispettorato ripartimentale delle foreste, il pagamento dell'aiuto per il mancato reddito perentoriamente entro il 31 agosto di ciascun anno e per tutta la durata dell'impegno (10 o 20 anni), eccezion fatta per la prima annualità che verrà erogata, automaticamente, all'atto del pagamento delle spese di impianto. In mancanza al beneficiario non potrà essere corrisposta la compensazione, così come disposto dall'art. 9 della circolare ministeriale n. 4373/2000.
9. CRITERI DI SELEZIONE
Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie ed in conformità agli obiettivi perseguiti dalla misura, a ciascuna istanza ritenuta ammissibile verrà attribuito un punteggio sulla base dei criteri di seguito riportati:
1) Valenza ambientale
a)  interventi accorpati ricadenti per almeno il 50% in zona A e B di parchi, zone A di riserve, SIC e ZPS     punti
b)  interventi accorpati ricadenti per almeno il 50% inzone C e D di parchi e zone B di riserve     punti
c)  interventi accorpati ricadenti per almeno il 50% in aree a rischio idrogeologico "molto elevato" come individuate dal decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000 (per la misura H2)     punti
d)  interventi accorpati ricadenti per almeno il 50% in aree a rischio idrogeologico "elevato" come individuate dal decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000 (per la misura H2)     punti

In caso di interventi accorpati ricadenti nelle zone sopra riportate nella misura compresa tra il 20 ed il 50% della superficie complessiva, il punteggio relativo verrà attribuito nella misura del 50%.
In caso di interventi non accorpati per l'attribuzione del punteggio si procederà alla media ponderata.
2)  Dimensioni aziendali
a)  Progetti che prevedono superfici d'intervento accorpate comprese tra 5 e 10 ha     punti
b)  Progetti che prevedono superfici d'intervento accorpate comprese tra 10 e 20 ha     punti
c)  Progetti che prevedono superfici d'intervento accorpate superiori ad ettari 20     punti

Se gli interventi di cui sopra sono di completamento di precedenti interventi o attigui ad altre superfici boscate i relativi punteggi verranno aumentati di uno.
3)  Localizzazione dell'intervento
a)  Interventi accorpati ricadenti per almeno il 50% in zone classificate vulnerabili ai nitrati (come da DDG n. 121 del 24 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 22 aprile 2005)     punti
b)  Interventi accorpati ricadenti per almeno il 50% in zone classificate svantaggiate (come da DDG n. 2561 del 24 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 6 febbraio 2004)     punti

In caso di interventi accorpati ricadenti nelle zone sopra riportate nella misura compresa tra il 20 ed il 50% della superficie complessiva, il punteggio relativo verrà attribuito nella misura del 50%.
In caso di interventi non accorpati per l'attribuzione del punteggio si procederà alla media ponderata.
4) Disponibilità idrica
a)  Disponibilità idrica autorizzata per eventuali irrigazioni di soccorso     punti

5)  Qualità di coltura ex-ante
a)  Interventi totalmente effettuati su terreni precedentemente investiti a seminativi, frutteti o orti (solo per l'azione H1)     punti 2  

Criteri di priorità in caso di parità di punteggio (in ordine decrescente):
-  progetti presentati da richiedente che sia residente nel comune in cui ricade l'area oggetto dell'intervento;
-  progetti presentati da richiedente donna;
-  progetti presentati dal richiedente più giovane;
-  progetti che prevedono una superficie da imboschire maggiore.
La somma dei punteggi parziali costituirà il punteggio complessivo da attribuire al progetto per l'inserimento in graduatoria.
La mancata dimostrazione da parte del richiedente dei requisiti utili per il calcolo del punteggio comporterà l'assegnazione di punteggio pari a zero.
10. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le richieste di aiuto dovranno essere redatte utilizzando esclusivamente l'apposito modulo originale predisposto dall'A.G.E.A. e disponibile esclusivamente presso il sito www.sian.it
Queste dovranno essere compilate, firmate in calce dal richiedente e dovranno essere corredate esclusivamente, in questa fase, dalla documentazione di seguito elencata:
1) n. 3 copie della scheda riepilogativa dell'iniziativa, come da allegato "A" sottoscritta dal richiedente e dal progettista, e disponibile sul sito www.euroinfosicilia.it;
2)  copia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale del richiedente;
3) dichiarazione del RUP di verifica del progetto preliminare (per i comuni).
Le istanze di cui sopra, con la documentazione allegata, dovranno pervenire, in busta chiusa all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste - Dipartimento foreste - Servizi tecnici - UOB 2 - viale Regione Siciliana, 2246, improrogabilmente entro giorni 45 dalla pubblicazione della presente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Non verranno accettate le istanze pervenute oltre tale data anche se riportano nel timbro di spedizione postale una data utile.
Nella busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Bando misura H del piano di sviluppo rurale della Regione siciliana".
11. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Entro i 45 giorni successivi alla scadenza di presentazione delle istanze, il dipartimento foreste provvederà, sulla base dei dati riportati sulla scheda riepilogativa, ad emanare e pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana una graduatoria provvisoria su base provinciale delle richieste pervenute, attribuendo a ciascuna un punteggio sulla base dei criteri di cui al punto 9 del presente bando. Questa graduatoria conterrà anche l'elenco delle istanze escluse con i motivi della esclusione.
Entro i 90 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, i titolari delle istanze utilmente collocati in graduatoria (che rientrano cioè nella capienza finanziaria per provincia) dovranno far pervenire all'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, il progetto esecutivo con tutta la documentazione di cui al paragrafo successivo, pena l'esclusione dal finanziamento.
Verranno altresì esclusi dal finanziamento tutte quelle istanze che dovessero contenere, nella scheda riepilogativa, dati ed informazioni non veritieri.
Al fine di consentire un immediato scivolamento della graduatoria, in caso di esclusione di una o più istanze utilmente collocate in graduatoria, i titolari delle richieste collocati a ridosso di queste ultime potranno far pervenire i loro progetti entro i termini prima indicati, senza nessun impegno da parte dell'Amministrazione, oppure produrli nei 30 giorni successivi all'eventuale esplicita richiesta.
12. DOCUMENTAZIONE
I titolari delle istanze utilmente inseriti in graduatoria, dovranno far pervenire agli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio, nei termini sopra riportati, pena l'esclusione dal finanziamento, la documentazione di seguito elencata in triplice copia più una in formato digitale (ad eccezione dei provvedimenti di cui al punto 11 che potranno essere prodotti durante la successiva fase istruttoria e comunque entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria):
1) modello integrativo della domanda come da allegato 5;
2) piano colturale e di conservazione come da allegato 6;
3) documentazione attestante il titolo di proprietà delle particelle interessate dagli interventi o il diritto di disporre delle stesse per la durata degli impegni assunti;
4) dichiarazione di assenso del proprietario per i terreni dati in concessione come da allegato 4;
5) dichiarazione di unica titolarità di domanda ai fini gestionali come da allegato 7;
6)  dichiarazione relativa alla qualifica rivestita dal richiedente come da allegati 2 - 3;
7)  certificazione antimafia per importi superiori a 154.937,00 euro, come previsto dalla normativa vigente;
8)  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa secondo il disposto dell'art. 24 della legge regionale n. 97/81 (sofisticazione vini);
9)  copia del tesserino riportante il codice fiscale e/o partita I.V.A.;
10)  progetto esecutivo (le cui spese tecniche non sono finanziabili) conforme a quanto previsto dal P.S.R. per le singole azioni, elaborato secondo le competenze professionali da tecnici abilitati alla progettazione nel settore forestale, iscritti agli albi provinciali dei rispettivi ordini e collegi professionali, composto dai seguenti elaborati:
a)  relazione tecnico agronomica redatta da un dottore agronomo o forestale e sottoscritta dal richiedente, dalla quale risultino motivate le scelte d'intervento in relazione alle caratteristiche edafiche e stazionali dei siti e al miglioramento dell'equilibrio dell'agroecosistema; la stessa dovrà approfondire i seguenti aspetti tecnici: a1) inquadramento del sito d'impianto nel bacino idrografico all'interno del quale lo stesso insiste; a2) studio orografico-vegetazionale (quota altimetrica, pendenze, esposizione, erosione superficiale, rocciosità e pietrosità superficiale, uso del suolo, vegetazione attuale) nonché rilievo di eventuali relitti di specie arboree e/o arbustive di antiche formazioni boschive; a3) studio del clima (temperature, piovosità, grado di insolazione e ventosità); a4) studio della pedologia; a5) descrizione analitica delle specie forestali da utilizzare, motivando la scelta in relazione alle risultanze emerse dallo studio ambientale della stazione d'impianto; a6) tempi di esecuzione dei lavori e successione cronologica degli stessi; a7) descrizione degli interventi distinti per azioni, loro quantificazione fisica ed economica; a8) tipo e cronologia dei diradamenti previsti;
b)  estratto di mappa rilasciato dall'U.T.E. relativo alle particelle interessate al regime d'aiuti o copia autenticata dal tecnico;
c)  visura catastale delle particelle interessate;
d) carta tecnica regionale (C.T.R.) a scala 1:10.000 con l'indicazione dei confini aziendali e dell'area oggetto dell'intervento;
e)  planimetria stato attuale delle superfici interessate in scala 1:2.000/1:4.000;
f)  planimetria stato futuro nella medesima scala di cui al punto precedente, con l'indicazione degli interventi previsti distinti in base alle singole misure da attivare.
Nel caso in cui le particelle siano interessate solo parzialmente dall'intervento, dovranno essere individuate, con apposite misurazioni sul terreno, le esatte superfici di impianto; dovranno altresì essere esattamente rilevate e riportate in planimetria tutte le tare insistenti sull'area interessata all'imboschimento;
g)  carta dei vincoli in scala 1:25.000;
h)  particolari costruttivi (ad es. nel caso di interventi relativi alla viabilità: sviluppo planimetrico, profilo longitudinale, sezioni trasversali, sezioni tipo e disegni delle opere d'arte);
i)  computo metrico estimativo riferito al "prezzario regionale opere e/o lavori per interventi sulle aziende agricole", vigente al momento della presentazione delle istanze, ricorrendo per le voci non espressamente previste ad analisi dei prezzi;
l)  piano di coltura e conservazione (come da allegati 6 e 6bis);
m)  certificato di destinazione urbanistica delle particelle interessate;
n)  piano di sicurezza e coordinamento (ove necessario solo per i comuni e loro associazioni);
o)  schema di contratto e capitolato speciale d'appalto (solo per i comuni e loro associazioni).
11)  L'elaborato progettuale dovrà inoltre essere corredato dai nulla osta previsti dalla vigente normativa in relazione alla tipologia di lavori da eseguire, ed in particolare:
-  valutazione o verifica di impatto ambientale (ove previsto dalla normativa vigente);
-  valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97) per i lavori che ricadono in siti di importanza comunitaria (S.I.C.) o zone di protezione speciale (Z.P.S.);
-  nulla osta dell'Ente parco o dell'Ente gestore di riserva, nel caso si intervenga in zone di loro giurisdizione;
-  nulla osta sul vincolo paesaggistico espresso dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, se l'intervento ricade in zone a tal fine vincolate;
-  eventuale autorizzazione attingimento acque.
12)  Nel caso di progetti presentati dai comuni dovranno inoltre essere prodotti:
-  atto di nomina del RUP;
-  atto di incarico per la progettazione;
-  atto di validazione da parte del RUP ai sensi della legge regionale n. 7/2002;
-  approvazione amministrativa da parte dell'organo competente;
-  dichiarazione attestante che l'opera è stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche;
-  atto di impegno alla manutenzione.
13)  I consorzi forestali, le cooperative, le associazioni e le società, oltre alla documentazione relativa ai punti precedenti, dovranno produrre:
-  copia dello statuto e dell'atto costitutivo;
-  copia conforme della delibera dell'organo sociale competente con la quale sono stati approvati gli elaborati tecnici e copia conforme della delibera che autorizza il rappresentante legale a richiedere e riscuotere gli aiuti e a sottoscrivere gli impegni previsti dal programma (in sostituzione della documentazione di cui al punto 5);
-  copia della delibera di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
-  decreto di riconoscimento per le associazioni di produttori;
-  certificato del tribunale di data recente, e comunque, non anteriore a tre mesi, dal quale risulti che l'ente si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
-  certificato della prefettura attestante l'iscrizione nell'apposito registro, rilasciato in data non anteriore a sei mesi;
-  dichiarazione del legale rappresentante, con firma autenticata, in cui risulti che contro i soci della cooperativa non siano state emesse sentenze passate in giudicato per avere impiegato fuori dai casi consentiti dalla legge, in tutto o in parte, alcool, zuccheri o materie zuccherine e fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita nelle operazioni di vinificazione o manipolazione dei vini (art. 24 della legge regionale n. 97 del 6 maggio 1981);
-  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi della legge regionale n. 116/83, resa dai componenti del consiglio di amministrazione;
13. MATERIALE VEGETALE
Fermo restando quanto già previsto nel paragrafo: "Parametri tecnici" del P.S.R., il materiale vegetale (allegato 9), come disciplinato dalla legge 22 maggio 1973, n. 269 e s.m.i. e dal successivo decreto Mi.P.A. del 15 luglio 1998, potrà essere utilizzato se provvisto di certificato di provenienza o di identità clonale, secondo lo schema indicato nella predetta legge n. 269/73 e riportato nell'allegato 10. Non è ammessa l'utilizzazione di materiale di propagazione proveniente da produzione propria.
Le specie arboree ed arbustive cui è consentito l'impiego, compatibilmente alle singole azioni, sono quelle riportate nel P.S.R. Potranno comunque essere impiegate specie non contemplate nel predetto elenco, ma che facciano parte degli endemismi caratteristici della zona di impianto.
14. SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili sono quelle previste dal PSR, dal reg. C.E. n. 448/2004 e dalle altre normative comunitarie, nazionali e regionali di riferimento; in particolare trova applicazione il disposto dell'art. 1, comma 2, del reg C.E. n. 963/2003.
Rimangono salve le condizioni previste nel reg. C.E. n. 1260/99 e successive modificazioni, recante disposizioni generali sui fondi strutturali.
Le spese tecniche (onorari per progettazione, direzione dei lavori, ecc) non sono ammissibili.
L'I.V.A. può costituire una spesa ammissibile solo nei casi previsti dall'allegato al reg. C.E. n. 448/2004.
In particolare, per gli interventi effettuati su terreni sodi precedentemente adibiti a pascolo sono ammissibili le seguenti operazioni:
a)  lavorazione del terreno a buche e/o a gradoni ove consentito;
b)  tracciamento dei sesti di impianto;
c)  scavo delle buche, acquisto e messa a dimora delle piantine, anche con l'eventuale utilizzo di strumenti di protezione (shelter);
d)  recinzione ed eventuale viabilità di servizio;
e)  eventuali punti d'acqua per irrigazioni di soccorso e/o a fini antincendio;
f)  apertura viali parafuoco della larghezza tale da costituire idonea barriera al passaggio di eventuali incendi (10-20 mt.), (lungo i viali parafuoco possono essere collocati dei filari di piantine, preferibilmente latifoglie, ad una distanza comunque non inferiore a mt 10 dal confine);
g)  eventuali opere di difesa del suolo, per la misura H2.
Per gli interventi effettuati su terreni precedentemente oggetto di regolari lavorazioni sono ammissibili le seguenti operazioni:
a)  eventuale lavorazione profonda del terreno e frangizollatura;
b)  tracciamento dei sesti di impianto;
c)  apertura delle buche, acquisto e messa a dimora delle piantine, anche con l'eventuale utilizzo di strumenti di protezione (shelter);
d)  recinzione ed eventuale viabilità di servizio;
e)  eventuali punti d'acqua per irrigazioni di soccorso e/o a fini antincendio.
Non è consentita l'apertura di viali parafuoco; la difesa dagli incendi dovrà essere assicurata attraverso regolari interventi di sarchiatura su tutta la superficie imboschita (il primo filare di piantine, preferibilmente latifoglie, deve essere collocato ad una distanza non inferiore a mt 5 dal confine).
Nell'ambito della spesa massima ammissibile per ciascuna misura, il contributo pubblico relativo alle opere accessorie (chiudenda, viabilità, viali parafuoco, punti d'acqua ecc.) non potrà comunque superare il 50% dell'intero importo del progetto approvato.
15. ITER PROCEDURALE
15.1 Istruttoria
Entro i 60 giorni successivi dalla scadenza dei termini come sopra individuati, ciascun ispettorato, dopo aver nominato, ai sensi della legge n. 241/90, il responsabile del procedimento, provvederà a completare l'istruttoria tecnico-amministrativa dei progetti utilmente inseriti in graduatoria, seguendo l'ordine decrescente dei punteggi attribuiti e sino all'esaurimento delle risorse finanziarie assegnate a ciascun ispettorato.
Questa fase di istruttoria dovrà accertare:
-  il possesso dei requisiti di ammissibilità;
-  la presenza e la completezza della documentazione allegata all'istanza;
-  i contenuti tecnico-amministrativi dei progetti pervenuti e dei documenti allegati e, in particolare, la congruità dei prezzi adottati nel computo metrico;
-  la rispondenza dello stato dei luoghi con i dati progettuali attraverso appositi sopralluoghi e con l'eventuale ausilio di banche dati territoriali (ortofoto digitali AGEA e dati raster e alfanumerici catastali) disponibili presso le postazioni del sistema informativo della montagna;
-  l'adattabilità delle specie prescelte alla fascia fitoclimatica ed alle caratteristiche pedoclimatiche peculiari della stazione oggetto dell'intervento.
Ultimata l'istruttoria tecnico-amministrativa, gli I.R.F. trasmetteranno al dipartimento regionale foreste, servizi tecnici-U.O.B.2:
-  due copie cartacee più quella digitale dei progetti istruiti, con le eventuali correzioni apportate e firmate dal funzionario istruttore;
-  il verbale istruttorio di ciascun progetto redatto e sottoscritto dal funzionario istruttore;
-  il provvedimento ispettoriale di approvazione o di rigetto dell'iniziativa (che costituirà anche nulla osta per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico).
Entro i successivi 30 giorni il dipartimento foreste predisporrà il decreto di approvazione della graduatoria definitiva, su base provinciale, degli interventi ammessi a finanziamento ed alla conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Successivamente alla pubblicazione e valutati gli eventuali ricorsi, lo stesso dipartimento provvederà ad emanare i singoli decreti di finanziamento notificandoli alle ditte beneficiarie, nonché all'I.R.F. competente per territorio.
15.2  Avvio dei lavori
Perentoriamente entro i successivi giorni 30 dalla notifica del decreto di finanziamento, i beneficiari dovranno comunicare ai servizi tecnici del dipartimento regionale foreste, e per conoscenza all'I.R.F. competente territorialmente, la data di inizio dei lavori ed il nominativo del direttore dei lavori (allegato 8). La mancata comunicazione costituirà motivo di revoca del finanziamento e le risorse così liberate verranno utilizzate per lo scorrimento della graduatoria.
I lavori dovranno essere conclusi entro mesi dodici dalla data di avvio, al netto delle eventuali sospensioni per motivi climatici o di stagionalità degli interventi; i verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, a firma del direttore dei lavori, devono essere comunicati tempestivamente al dipartimento foreste e agli I.R.F. competenti per le eventuali verifiche.
Inoltre, per motivate cause, il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori potrà essere prorogato per un periodo non superiore a mesi sei.
In questo caso il beneficiario dovrà presentare al dipartimento regionale foreste una istanza di proroga, debitamente motivata, accompagnata da una dettagliata relazione tecnica firmata dal direttore dei lavori che descriva lo stato d'avanzamento dei lavori nonché la cronologia di quelli che dovranno essere eseguiti.
In ogni caso i lavori dovranno essere conclusi perentoriamente, pena la revoca del finanziamento, entro mesi 24 dalla data di notifica del decreto di finanziamento.
15.3 Varianti
Qualora nel corso dei lavori si verifichino documentate circostanze impreviste tali da comportare variazioni al progetto approvato, dovrà essere presentato all'I.R.F. competente, e per conoscenza al dipartimento foreste, apposito progetto di variante con quadro di raffronto, in tre copie, più una in formato digitale, unitamente alla documentazione necessaria in sostituzione o in integrazione a quella già approvata.
Entro i 30 giorni dalla ricezione del progetto di variante, l'I.R.F., esaminata l'istanza, trasmetterà il verbale istruttorio di variante, unitamente al provvedimento ispettoriale di approvazione o di rigetto dell'iniziativa, ai servizi tecnici - unità operativa n. 2, per i successivi provvedimenti.
In ogni caso, il progetto di variante dovrà assicurare:
-  l'immodificabilità in aumento dell'importo del finanziamento;
-  il mantenimento degli obiettivi di progetto approvati;
-  il rispetto dei limiti temporali imposti.
Non potranno costituire oggetto di variante opere che non sono state ammesse nel progetto già finanziato.
15.4 Accertamento finale dei lavori
A conclusione dei lavori la ditta dovrà inviare al dipartimento regionale foreste la comunicazione di fine lavori unitamente alla sotto elencata documentazione:
-  relazione finale, contabilità finale dei lavori, disegni finali e certificato di ultimazione e di regolare esecuzione dei lavori redatti dal direttore dei lavori;
-  dichiarazione rilasciata dal direttore dei lavori nella quale si attesta "che le opere eseguite sono efficienti e conformi agli elaborati progettuali di previsione ed a quelli finali, ivi compresa la relativa contabilità, che la superficie e la lunghezza della recinzione sono state dallo stesso rilevate e corrispondono a quanto riportato negli elaborati finali";
-  certificato di provenienza e di identità clonale del materiale vegetale utilizzato;
-  fatture di acquisto, regolarmente quietanzate, del materiale vegetale utilizzato;
-  variazione di coltura presentata all'UTE competente (solo per la misura H2);
-  dichiarazione sostitutiva a firma autenticata resa dal beneficiario attestante che per l'esecuzione delle opere, oggetto della concessione, la ditta non ha beneficiato di altri interventi contributivi o crediti da parte dello Stato, della Regione e della Comunità europea.
Successivamente, il dipartimento regionale foreste, entro il termine di giorni trenta dalla data di acquisizione della documentazione, procederà alla nomina di un funzionario che darà corso all'accertamento finale di avvenuta esecuzione dei lavori entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla nomina, fatti salvi eventuali tempi di acquisizione di documentazione che il funzionario riterrà opportuno richiedere ad integrazione.
Ricevuto il verbale di accertamento e fatti i dovuti controlli, l'U.O.B. competente provvederà alla predisposizione dell'elenco cumulativo di pagamento da inviare all'A.G.E.A.
16. CONTROLLI E SANZIONI
I controlli amministrativi e quelli in loco sono finalizzati a verificare il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti previsti e dei relativi impegni assunti.
Le attività di controllo riguarderanno nelle varie fasi:
Fase istruttoria
-  Controllo documentale sul 100% delle domande di adesione presentate, per verificare la completezza di tutta la documentazione allegata;
-  verifica sopralluogo su almeno il 10% delle istanze ritenute ammissibili a finanziamento con le modalità previste dal reg. n. 2419/2001, prima dell'emissione del decreto di concessione;
-  controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti in attuazione delle norme vigenti sull'autocertificazione.
Fase di controllo prima dei pagamenti
-  Liquidazione anticipo: il controllo si effettua sul 100% delle richieste di anticipazione presentate entro i termini previsti;
-  liquidazione saldo finale: la verifica sopralluogo si effettua sul 100% delle richieste di accertamento finale pervenute entro i termini previsti e comunque prima dell'erogazione del contributo;
-  liquidazione premio annuo per manutenzione e mancato reddito: il campione dei beneficiari da verificare annualmente tramite sopralluogo verterà su almeno il 10% dei beneficiari con le modalità previste dal reg. n. 2419/2001. Tali controlli saranno preferibilmente effettuati nel periodo in cui sono eseguite le operazioni colturali previste.
Fase di controllo successivo al pagamento (ex post)
-  La verifica degli impegni assunti si effettua annualmente, mediante sopralluogo, su di un campione pari ad almeno il 5% dei pagamenti annuali effettuati con le modalità e i criteri previsti dal reg. n. 2419/2001.
Al termine di ogni controllo effettuato in una qualsiasi fase, il funzionario addetto al controllo medesimo è tenuto a redigere un apposito verbale.
Per quanto concerne i controlli delle superfici, si richiamano le disposizioni contemplate dagli articoli 31 e 32 del reg. n. 2419/2001. Qualora durante i controlli in campo siano rilevate delle inadempienze o irregolarità rispetto agli impegni sottoscritti, fatti salvi i casi di forza maggiore riconosciuti dall'Amministrazione regionale, al beneficiario si applica la decadenza degli aiuti, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 494/98 e dalla successiva circolare esplicativa del MIPAF n. 4373 del 4 ottobre 2000.
Tale decadenza può essere parziale o totale e comporta l'obbligo, a carico del beneficiario, di restituire parzialmente o totalmente gli importi che siano risultati indebitamente percepiti, maggiorati degli interessi legali.
La decadenza dal regime di aiuti è totale se la violazione degli impegni ha interessato oltre il 20% della superficie ammessa.
Essa è parziale se la violazione ha interessato sino al 20% della superficie ammessa. Ferma restando la possibilità di configurare più gravi reati penali, nei casi in cui ne ricorrano gli estremi si applicano le sanzioni di cui alla legge 23 dicembre 1986, n. 898.
La decadenza totale viene inoltre pronunciata qualora il beneficiario o un suo rappresentante impediscano il regolare svolgimento delle operazioni di controllo non prestando collaborazione, salvo che l'inadempienza non sia dipesa da cause di forza maggiore o da altre cause indipendenti dalla volontà del beneficiario.
Per quanto concerne il regime sanzionatorio, si fa riferimento alla normativa nazionale vigente in materia di sanzioni.
In base a quanto disposto dalla legge n. 689/81 al capo I, sezione I, art. 9 "Principio di specialità", le sanzioni applicabili al piano di sviluppo rurale 2000/2006 sono quelle previste dalla legge n. 898/86.
17. DECADENZA DEI BENEFICI
Nei casi di inadempimento degli impegni assunti o di sopravvenuta perdita dei requisiti e delle condizioni previste per l'erogazione degli aiuti concessi, l'Amministrazione regionale competente provvederà ad avviare le procedure di revoca o decadenza, in applicazione della vigente normativa.
Nei casi di decadenza totale, il beneficiario sarà tenuto a restituire le somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali, e l'esclusione totale dell'aiuto per le restanti annualità d'impegno. Gli interessi non sono dovuti nei casi in cui il pagamento indebito sia avvenuto per errore delle autorità competenti.
Il periodo di tempo nel quale calcolare gli interessi da applicare verrà stabilito ai sensi dell'art. 49 del reg. C.E. n. 2419/2001.
Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 33 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, l'Amministrazione competente comunicherà (con raccomandata con avviso di ricevimento) al beneficiario del venire meno dei requisiti o delle condizioni previste per l'erogazione degli aiuti concessi ed il beneficiario è tenuto a fornire, entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione, i dovuti chiarimenti. Tale contestazione costituisce avvio del procedimento di revoca.
Successivamente, l'Amministrazione provvederà, entro 15 giorni dal ricevimento dei chiarimenti forniti dal beneficiario, ad effettuare l'ulteriore verifica (richiesta documenti, ispezioni) e nei casi di accertamento di mancanza di requisiti o condizioni, notificherà formalmente il provvedimento di revoca all'interessato, che dovrà restituire, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di revoca, le somme percepite.
Per quanto attiene l'emissione delle sanzioni amministrative l'organismo incaricato del controllo, dopo aver quantificato le somme indebitamente percepite in base a quanto accertato, provvederà alla compilazione del verbale di accertamento e trasgressione che dovrà essere notificato all'interessato nei tempi previsti dalla legge.
Le sanzioni amministrative non sono dovute per importi inferiori ad E 51,65.
Per gli importi indebitamente percepiti superiori ad E 4.000, oltre alle sanzioni amministrative verrà avviata l'azione penale.
Qualora il beneficiario non provveda alla restituzione delle somme percepite, l'organismo pagatore (AGEA) è tenuto ad emettere apposito provvedimento ingiuntivo. Avverso tale provvedimento l'interessato potrà ricorrere alla Camera arbitrale ed allo Sportello di conciliazione dell'AGEA.
Avverso i provvedimenti amministrativi emessi, il beneficiario potrà esperire:
-  richiesta di riesame all'ente che ha emesso il provvedimento, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione;
-  ricorso straordinario al Presidente della Regione, verso gli atti definitivi, entro 120 giorni dalla comunicazione dell'atto impugnato;
-  ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Palermo entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
18.  Norme di carattere generale
Nei casi di proprietà indivisa o di conduzione associata, dovrà essere individuata l'unica titolarità della gestione aziendale per il periodo d'impegno, fermo restando la responsabilità in solido di ciascun soggetto interessato; in questo caso dovrà essere prodotta la dichiarazione di unica titolarità di domanda ai fini gestionali, mediante il consenso degli altri comproprietari come da allegato 7.
In caso di trasferimento parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto (per cessione dell'azienda parziale o totale, affitto parziale o totale, ecc.), chi subentra nella proprietà o conduzione dell'azienda deve presentare regolare istanza di cambio beneficiario mediante apposito modulo AGEA, corredata dalla documentazione comprovante il passaggio di titolarità e la qualifica posseduta. Il subentrante dovrà assumere l'impegno del cedente per la durata residua dell'intervento e notificare formalmente le variazioni intervenute al dipartimento foreste entro 30 giorni lavorativi dal perfezionamento della transazione.
Entro lo stesso termine dovranno altresì essere comunicate all'IRF competente, e per conoscenza al dipartimento foreste, le eventuali variazioni di superficie investita intervenute a seguito di eventi calamitosi (incendi, frane, alluvioni ecc.);
La sottoscrizione delle richieste di aiuto comporta l'obbligo per i beneficiari del rispetto di quanto previsto dalle azioni prescelte. A riguardo, gli interessati sono tenuti a conoscere il contenuto del Piano di sviluppo rurale, con particolare riferimento alle prescrizioni generali dell'intera misura H ed all'azione prescelta, nonché della presente circolare e dei riferimenti normativi da cui discende.
Gli impianti finanziati con il presente piano di cui agli interventi a, b, c dell'azione H2 saranno permanentemente assoggettati alle norme forestali.
I terreni agricoli che fruiscono dei benefici economici del presente piano non possono usufruire dei contributi derivanti da altre leggi regionali, nazionali e comunitarie.
La spesa massima ammissibile a finanziamento per le diverse tipologie di intervento, al netto dei premi per i mancati redditi e per le cure colturali, non potrà superare annualmente 200.000 euro per i beneficiari singoli e 300.000 euro per gli associati e le autorità pubbliche.
Per ciascuna categoria di opera e/o lavoro comunque potrà essere riconosciuto un costo unitario massimo pari a quella previsto nell'attuale prezzario regionale dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.
In ultimo, non saranno considerati ammissibili impianti di pioppi che insistono su suoli agricoli precedentemente interessati dalla stessa coltura e le spese di espianto di qualsiasi genere relative a colture arboree o arbustive (da frutto o da legno) preesistenti.
Come previsto dal PSR, i beneficiari della presente misura H, sia pubblici (comuni, associazioni di comuni) che privati, potranno richiedere un'anticipazione il cui importo, ai sensi dell'art. 54, paragrafo 2, del reg. CE n. 445/2002, non potrà superare il 20% dell'importo ammesso a contributo, previa esibizione della seguente documentazione:
a) comunicazione dell'inizio dei lavori resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968 e dell'art. 47 del D.P.R. 25 dicembre 2000, n.445, come da allegato 8 alla presente circolare;
b)  fidejussione bancaria (come da allegato 11) a favore dell'organismo pagatore, pari al 110% dell'importo richiesto. La durata della garanzia dovrà essere pari al periodo di realizzazione dell'opera, più anni uno, e dovrà essere prorogata di sei mesi in sei mesi, in via automatica, fino allo svincolo disposto dall'AGEA, a positivo completamento dell'iter amministrativo.
Nel caso di comuni e associazioni di comuni potrà essere accettata, in sostituzione alla garanzia fidejussoria, una dichiarazione di impegno, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, a garanzia dell'importo anticipato.
In caso di revoca del finanziamento il beneficiario è tenuto a restituire l'anticipo, indebitamente percepito, maggiorato degli interessi, mediante versamento sul c/c infruttifero n. 1300 intestato all'AGEA-Aiuti ed ammassi comunitari, da effettuare sul mod. 121T presso la tesoreria provinciale dello Stato.
Nel caso in cui il beneficiario non restituisca, entro i termini previsti, le somme dovute, l'AGEA provvederà ad attivare le procedure per la riscossione coattiva a favore dell'Amministrazione regionale.
Il dirigente generale del dipartimento regionale foreste: AGNESE

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(2005.35.2224)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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