REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 16 SETTEMBRE 2005 - N. 39
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 15 settembre 2005, n. 10.
Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Principi e finalità

1.  La Regione siciliana attribuisce un ruolo primario e centrale al turismo per lo sviluppo sostenibile economico ed occupazionale del territorio e per la crescita sociale e culturale della collettività, tenuto conto della diffusa potenzialità turistica della Sicilia. Indirizza e coordina la programmazione economica, la pianificazione territoriale e quella relativa agli interventi infrastrutturali, sia specificatamente turistici che funzionali al miglioramento della fruibilità turistica del territorio.
2.  La Regione siciliana riconosce il ruolo centrale degli enti locali territoriali nella valorizzazione del territorio, con particolare riguardo alle politiche intersettoriali ed infrastrutturali utili per la qualificazione del prodotto turistico e per l'accoglienza e l'informazione dei turisti. Per il perseguimento di tali finalità la Regione favorisce la crescita quantitativa e qualitativa del sistema turistico attraverso:
a)  la creazione di circuiti di informazione, di assistenza e di tutela dei soggetti che accedono ai servizi turistici, con particolare riferimento ai soggetti diversamente abili;
b)  il potenziamento e la regolamentazione delle imprese turistiche, agrituristiche, esercenti attività di bed and breakfast e delle agenzie immobiliari turistiche;
c)  gli interventi infrastrutturali con particolare riferimento allo sviluppo del turismo;
d)  la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali;
e)  l'attuazione di politiche di concertazione e di programmazione negoziata tra i soggetti pubblici e privati interessati alla formazione e alla commercializzazione dell'offerta turistica siciliana;
f)  la promozione dell'immagine della Sicilia.
Art. 2.
Consiglio regionale del turismo

1.  Presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, è istituito il Consiglio regionale del turismo.
2.  Il Consiglio è l'organo consultivo dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti per l'attività di programmazione, indirizzo e coordinamento delle iniziative regionali in materia di turismo, la cui composizione è stabilita con delibera di Giunta, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
3.  Del Consiglio fanno parte i rappresentanti delle province regionali, dell'ANCI, delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, delle confederazioni degli imprenditori turistici, delle associazioni dei consumatori, delle associazioni del turismo sociale, delle associazioni ambientaliste, dei sindacati, dei distretti turistici, ove costituiti, e gli esperti nominati dall'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, con un massimo di 25 componenti.
4.  Il Consiglio è nominato con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.
5.  Il Consiglio, nella sua prima riunione, elegge il vicepresidente tra i componenti delle associazioni degli imprenditori turistici e adotta, altresì, il regolamento di funzionamento.
6.  Il Consiglio esprime indicazioni utili alla redazione del programma triennale di sviluppo turistico regionale di cui all'articolo 3 nonché alla elaborazione del piano operativo annuale di sviluppo turistico regionale ed all'aggiornamento della carta dei diritti del turista ed elabora criteri omogenei per la classificazione delle strutture ricettive. Il Consiglio si esprime, altresì, su ogni altro argomento allo stesso sottoposto dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.
7.  Il Consiglio è convocato almeno una volta per ogni trimestre ed ogniqualvolta l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ne ravvisi la necessità.
Art. 3.
Programma triennale e piano operativo annuale di sviluppo turistico regionale

1.  Per il perseguimento delle finalità dell'articolo 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed in ogni caso entro il 30 giugno dell'anno precedente al triennio di riferimento, la Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, il programma triennale di sviluppo turistico regionale. Il programma stabilisce gli obiettivi complessivi e le priorità dell'azione amministrativa, individua le azioni di incentivazione per le infrastrutture e per le opere di valorizzazione turistica nel territorio, delinea il piano di promozione e di commercializzazione dell'offerta turistica, degli eventi e delle manifestazioni di richiamo turistico, identifica i progetti turistici elaborati dai distretti turistici e determina i criteri di verifica dei risultati della programmazione.
2.  L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti elabora il programma triennale di sviluppo turistico, sulla base degli orientamenti espressi dalla Conferenza regionale del turismo e tenuto conto delle analisi e valutazioni elaborate dall'Osservatorio turistico dell'Assessorato, con riferimento alle finalità di cui all'articolo 1.
3.  L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti elabora, entro il 15 ottobre dell'anno precedente, il piano operativo annuale con il quale provvede a:
a)  definire gli obiettivi specifici da raggiungere nel periodo di riferimento, in relazione al contenuto del programma triennale di sviluppo turistico;
b)  definire gli interventi economici da realizzarsi nei vari comparti, idonei per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a);
c)  elaborare le strategie di comunicazione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico siciliano;
d)  fissare il calendario annuale delle manifestazioni ed eventi di rilievo turistico che si svolgono nel territorio regionale;
e)  definire gli interventi in favore dei distretti turistici di cui all'articolo 6;
f)  promuovere il miglioramento della qualità professionale degli operatori e delle imprese turistiche;
g)  garantire una migliore qualità urbana nonché dei servizi e delle infrastrutture nel territorio.
4.  L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti informa annualmente l'Assemblea regionale siciliana sullo stato di attuazione del piano operativo annuale.
Art. 4.
Soppressione delle aziende autonome di soggiorno e turismo e istituzione dei servizi turistici regionali

1.  In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le aziende autonome di soggiorno e turismo sono poste in liquidazione e soppresse.
2.  Il bilancio finale di liquidazione delle aziende è sottoposto ad approvazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. Quest'ultimo provvede ad acquisire i saldi positivi al patrimonio della Regione e ad assumere le iniziative occorrenti a far fronte agli eventuali saldi negativi.
3.  (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). Sulla base di specifiche direttive assessoriali, i commissari liquidatori, a pena di decadenza, provvedono, nel termine perentorio di centottanta giorni dalla nomina, alla definizione dello stato di consistenza patrimoniale dei beni mobili ed immobili e di tutti i rapporti attivi e passivi esistenti, al riassetto della cassa integrazione pensioni nonché alla redazione del bilancio finale di liquidazione. Tale termine può essere prorogato per una sola volta per comprovati ed eccezionali motivi e per non più di sessanta giorni.
4.  In luogo delle soppresse aziende autonome di soggiorno e turismo sono istituiti, secondo le procedure della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i servizi turistici regionali quali servizi del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo in numero di almeno uno per ogni provincia.
5.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
6.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
7.  Alla tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è apportata, per l'esercizio finanziario 2005, la seguente modifica in migliaia di euro:
U.P.B. 12.2.1.3.4, capitolo 473303  +  4.100 

All'onere derivante dal presente comma si provvede, per l'esercizio finanziario medesimo, con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001.
Art. 5.
Soppressione delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico

1.  Alla data dell'insediamento del Consiglio regionale del turismo e comunque non prima del 31 dicembre 2005 sono soppresse le aziende autonome provinciali per l'incremento turistico (AAPIT) istituite con l'articolo 47 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e regolamentate dal decreto del Presidente della Regione siciliana del 19 settembre 1986. I beni e le attività delle predette aziende sono trasferiti alle province regionali competenti per territorio. Il personale conserva la posizione giuridica ed economica conseguita al 31 luglio 2005. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2.  Sono, altresì, assegnate alle province regionali le competenze già proprie delle AAPIT nonché la vigilanza sulle imprese turistiche operanti nel territorio.
3.  Presso ogni provincia regionale è istituita, con funzioni consultive, la Conferenza provinciale del turismo. La Conferenza, nominata con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, è composta da:
a)  il presidente della provincia regionale o suo delegato, che la presiede;
b)  il sindaco del comune capoluogo;
c)  due sindaci dei comuni della provincia;
d)  il presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o suo delegato;
e)  tre rappresentanti delle confederazioni degli imprenditori di settore maggiormente rappresentative;
f)  due esperti del settore turistico nominati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti;
g)  tre rappresentanti indicati dalle organizzazioni sindacali;
h)  tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste.
4.  La Conferenza esprime indicazioni utili alla redazione del programma di sviluppo e promozione turistica della provincia regionale ed è convocata almeno una volta per ogni trimestre ed ogniqualvolta il presidente della provincia regionale ne ravvisi la necessità.
Art. 6.
Distretti turistici

1.  Si definiscono distretti turistici i contesti omogenei o integrati comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a più province e caratterizzati da offerte qualificate di attrazioni turistiche e/o di beni culturali, ambientali, ivi compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e/o dell'artigianato locale.
2.  I distretti turistici possono essere promossi da enti pubblici, enti territoriali e/o soggetti privati che intendono concorrere allo sviluppo turistico del proprio territorio o di più territori appartenenti anche a province diverse, attraverso la predisposizione e l'attuazione di specifici progetti.
3.  Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle imprese, la Regione definisce, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, le modalità e la misura del finanziamento dei distretti turistici che perseguono in particolare le seguenti finalità:
a)  sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;
b)  attuare interventi necessari alla qualificazione dell'offerta turistica urbana e territoriale delle località ad alta densità di insediamenti turistico-ricettivi;
c)  istituire punti di informazione e di accoglienza per il turista, anche telematici, secondo specifiche quantitative e qualitative coerenti con standard minimi omogenei per tutto il territorio della Regione determinati dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti per tutti i distretti turistici riconosciuti;
d)  sostenere lo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica nonché la riqualificazione delle imprese turistiche con priorità alla standardizzazione dei servizi turistici;
e)  promuovere il marketing telematico del proprio distretto turistico per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero;
f)  promuovere le strutture ricettive, i servizi e le infrastrutture volte al miglioramento dell'offerta turistica;
g)  individuare e proporre particolari tipologie di architettura rurale realizzate tra il XII ed il XX secolo, a prescindere da qualsiasi ipotesi di utilizzazione di natura ricettiva, ristorativa e sportivo-ricreativa, secondo quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2003, n. 378, al fine della loro tutela e valorizzazione. L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, di concerto con l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, individua i beni da tutelare al fine della adozione degli eventuali regolamenti di attuazione.
4.  I servizi turistici regionali, oltre ai compiti loro attribuiti, svolgono attività di assistenza per la formazione ed il riconoscimento dei distretti turistici.
5.  Ai fini del loro riconoscimento, i distretti turistici devono essere costituiti da soggetti pubblici e privati, i quali devono, altresì, specificare la natura giuridica del distretto da loro formato mediante l'invio alla Regione del relativo atto costitutivo.
Art. 7.
Riconoscimento e revoca dei distretti turistici

1.  L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, con proprio decreto stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dei distretti turistici.
2.  Per il riconoscimento i distretti turistici devono indicare i seguenti elementi:
a)  numero e ubicazione dei soggetti partecipanti con specifico riferimento alla consistenza demografica ed alla estensione territoriale complessiva interessata;
b)  presenza, nell'ambito del distretto turistico, degli elementi di attrazione turistica e delle emergenze culturali, ambientali e paesaggistiche che caratterizzano il territorio nonché le sue potenzialità;
c)  partecipazione dei soggetti privati al cofinanziamento dei progetti;
d)  piano di sviluppo turistico non inferiore a tre anni che contenga una dettagliata ricognizione delle risorse turisticamente rilevanti disponibili nell'area. Al piano di sviluppo turistico deve essere annesso un programma finanziario nel quale risultino specificate le risorse di cui si avvale il distretto turistico.
3.  Con il riconoscimento dei distretti turistici l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti approva il piano, di cui al comma 2, lettera d), valutando in particolare i seguenti elementi:
a)  idoneità del piano a promuovere la valorizzazione turistica del territorio;
b)  caratteristiche, consistenza e idoneità del tessuto imprenditoriale coinvolto direttamente e indirettamente nella produzione dell'offerta turistica;
c)  adeguatezza delle risorse conferite dai proponenti per la copertura a regime delle spese di funzionamento dei distretti turistici.
4.  L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti può revocare il riconoscimento concesso quando, nel periodo previsto, i distretti turistici non abbiano realizzato gli obiettivi indicati nel piano di sviluppo.
5.  L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ogni anno, subito dopo l'approvazione del piano triennale, esamina le richieste di riconoscimento di nuovi distretti e, se sussistono i requisiti, li riconosce.
Art. 8.
Associazioni pro-loco

1.  La Regione riconosce e favorisce le attività delle associazioni pro-loco, quali associazioni di volontariato senza finalità di lucro che svolgono attività di valorizzazione turistica delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche delle località in cui operano e che si propongono i seguenti obiettivi:
a)  organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, di iniziative quali visite, escursioni, attività di animazione locale, azioni di valorizzazione ambientale e gestione dei monumenti e dei relativi servizi, finalizzati alla loro fruizione turistica;
b)  promozione del miglioramento dei servizi di accoglienza ed informazione turistica, delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;
c)  sviluppo di attività di turismo sociale, con particolare riguardo alla terza età, ai minori ed ai disabili.
Art. 9.
Centri commerciali naturali

1.  Al fine di migliorare la fruibilità turistica nel territorio siciliano ed in particolare per promuovere l'immagine e l'accessibilità dei centri storici e negli ambiti urbani a vocazione turistica, su proposta del sindaco del comune interessato, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, di concerto con l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, promuove tramite i comuni la costituzione e l'attività dei centri commerciali naturali.
2.  Si definisce centro commerciale naturale l'insieme di attività terziarie private fra loro vicine e comunque ricadenti in un ambito urbano definito che, sotto forma di comitato promotore o associazione o ente o consorzio, agendo in rete come soggetto di un'offerta commerciale integrata ha lo scopo di:
a)  riqualificare l'immagine e migliorare la vivibilità urbana negli spazi in cui opera;
b)  accrescere le capacità attrattive delle attività che ne fanno parte;
c)  migliorare il servizio offerto ai consumatori ed ai turisti.
3.  I centri commerciali naturali possono ricevere incentivi, sia economici che di supporto tecnico, sia dalla Regione che dagli altri enti locali e territoriali con i quali stipulano accordi per il perseguimento delle loro finalità, elaborando e realizzando iniziative per un comune marketing territoriale.
Art. 10.
Oneri finanziari

1.  Per le finalità degli articoli 2 e 3 è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2006 e 2007, la spesa complessiva di 1.400 migliaia di euro, così distinta:

  Articolo     Esercizio finanziario 2006     Esercizio finanziario 2007 
  2     100     100 
  3, lett. a)     1.000    
  3, lett. f)     200    
  Totale     1.300     100 

2.  Gli oneri di cui al comma 1, pari a 1.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2006 ed a 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2007, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 4.2.1.5.2 codice 12.02.01, accantonamento 1001.
Art. 11.
Bed and breakfast

1.  Al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, dopo la parola "industriali" sono inserite le seguenti ", del turismo ed alle attività di bed and breakfast".
2.  Al comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è aggiunta la seguente lettera: "c bis) a consorzi o cooperative di soggetti titolari di attività turistiche e di bed and breakfast".
Art. 12.
Carta dei diritti del turista

1.  La carta dei diritti del turista, redatta dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, è tradotta nelle lingue più diffuse e contiene:
a)  informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione dei servizi turistico-ricettivi, ivi compresi quelli relativi alla nautica da diporto ed agli spazi attrezzati per il turismo itinerante, sulle procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e di conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale dei fornitori dell'offerta turistica;
b)  informazioni sui contratti di multiproprietà;
c)  notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica;
d)  informazioni sui diritti del turista quale utente di mezzi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto su gomma;
e)  informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle agenzie di viaggio e turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici;
f)  informazioni sulle polizze assicurative, sulle norme valutarie e doganali, sull'assistenza sanitaria e sull'ubicazione delle principali strutture ospedaliere pubbliche e private con le relative specializzazioni e recapiti telefonici;
g)  informazioni sulle norme in materia di rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico regionale e dei beni culturali;
h)  informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati a livello locale ed ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilità del sistema turistico.
Art. 13.
Turismo itinerante

1.  Al fine di incentivare il turismo itinerante, la Regione ed i comuni, d'intesa con le amministrazioni locali e le associazioni di camperisti, possono provvedere all'assegnazione di apposite aree da destinare all'accoglienza dei camper.
2.  Le aree da destinare a "camper service" sono classificate come verde attrezzato.
3.  Con decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti indica, relativamente alle aree, gli standard minimi per il loro riconoscimento.
Art. 14.
Imprese e professioni turistiche

1.  Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione dei prodotti e dei servizi concorrenti alla formazione dell'offerta turistica, inclusi il noleggio e/o la fornitura di mezzi e/o servizi finalizzati alla fruizione turistica.
2.  Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.
3.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
4.  Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, sono estese alle imprese turistiche le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere, previsti dalle norme per il settore, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente.
Art. 15.
Agenzie immobiliari turistiche

1.  Sono definite agenzie immobiliari turistiche quelle agenzie immobiliari regolarmente iscritte all'albo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che, nell'ambito della propria attività, si occupano di locazioni brevi stagionali di case ed appartamenti per vacanze.
2.  Per essere riconosciute come agenzie immobiliari turistiche è necessario presentare una comunicazione all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, dimostrando la propria attività nel settore turistico ed elencando le unità immobiliari a disposizione, al fine di ricevere dall'Assessorato medesimo la necessaria attestazione.
3.  Le agenzie immobiliari turistiche, una volta riconosciute dalla Regione, godono degli stessi benefici riservati alle agenzie di viaggio in termini di sovvenzioni, promozioni e partecipazioni alle iniziative turistiche e possono fornire ai propri clienti servizi ed accessori legati ai soggiorni, quali transfert e viaggi, formulare pacchetti, fornire biancheria nelle case locate e quant'altro ritenuto utile al miglioramento delle proprie offerte turistiche.
Art. 16.
Turismo relazionale

1.  Per la valorizzazione del turismo relazionale, con particolare riferimento ai valori culturali dell'ambiente antropico e naturale, il Presidente della Regione è autorizzato a finanziare il progetto Motris - Turismo relazionale integrato, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 18 del 18 gennaio 2005 per un importo di 150 migliaia di euro per l'anno 2005.
2.  Per la realizzazione del progetto, il Presidente della Regione può stipulare accordi e convenzioni anche con istituti specializzati del settore. Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante utilizzo di parte delle disponibilità dell'U.P.B. 1.3.1.3.3, capitolo 104538, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
3.  Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
Art. 17.
Finanziamento della Fondazione orchestra sinfonica siciliana

1.  Alla tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono apportate, per l'esercizio finanziario 2005, le seguenti modifiche in migliaia di euro:
U.P.B.  12.2.1.3.5,  capitolo  473707      +  3.000 
U.P.B.  12.2.1.3.3,  capitolo  479709      -    500 
U.P.B.  11.2.1.3.3,  capitolo  443301      -    250 
U.P.B.  11.2.1.3.3,  capitolo  443302      -    250 

2.  Alla tabella B del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2005 sono apportate le seguenti modifiche in migliaia di euro:
U.P.B.  9.4.1.1.3,  capitolo  381701      -    500 
U.P.B.  4.2.2.6.1,  capitolo  612002      -    250 
U.P.B.  2.2.1.3.2,  capitolo  143311      -    250 
U.P.B.  5.2.1.1.2,  capitolo  242514      -    250 
U.P.B.  8.2.1.3.2,  capitolo  342525      -    250 
U.P.B.  12.2.1.3.1,  capitolo  472514      -    500 

3.  L'incremento del contributo di cui al comma 1 è rivolto all'adeguamento della partecipazione finanziaria della Regione quale socio fondatore della Fondazione orchestra sinfonica siciliana.
4.  Per il ripianamento delle esposizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2004, la Fondazione orchestra sinfonica siciliana è autorizzata a stipulare un mutuo con istituti di credito con garanzia sussidiaria della Regione prestata dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. La somma assistita da garanzia non può superare l'importo di 12.000 migliaia di euro.
Art. 18.
Norma transitoria

1.  L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentito il Consiglio regionale per il turismo, disciplina, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, i settori delle agenzie di viaggi e tour operators, delle professioni turistiche, delle strutture turistico-ricettive nonché delle imprese turistiche che sono identificate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, operanti nel territorio regionale.
Art. 19.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 20.
Autorizzazione all'AST alla stipula di contratti di somministrazione di lavoro

1. Al fine di garantire il regolare esercizio dei servizi affidati, nelle more della trasformazione in società per azioni, l'Azienda siciliana trasporti (AST) è autorizzata a procedere alla stipula dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti della consistenza numerica dell'organico aziendale in vigore.
Art. 21.
Disposizioni finanziarie in materia di beni culturali

1.  Alla tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono apportate, per l'esercizio finanziario 2005, le seguenti modifiche in migliaia di euro:
U.P.B.  9.3.1.3.7,  capitolo  377727      +      50 
  di cui 21 da destinare alla fondazione Museo Mandralisca di Cefalù 
U.P.B.  9.3.1.3.2,  capitolo  377711      -      75 
U.P.B.  9.3.1.3.4,  capitolo  377701      +      61 
U.P.B.  9.3.1.3.7,  capitolo  377751      -      61 

2.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2005 sono apportate le seguenti modifiche in migliaia di euro:
U.P.B.  9.1.1.1.2,  capitolo  370302      +      40 
U.P.B.  9.1.1.5.2,  capitolo  370306      -      40 
U.P.B.  9.2.1.3.1,  capitolo  373306      +    676 
U.P.B.  9.2.1.3.5,  capitolo  373312      +    690 
U.P.B.  9.2.1.1.2,  capitolo  372510      +      20 
U.P.B.  9.2.1.1.2,  capitolo  372512      +      20 
U.P.B.  9.3.1.3.2,  capitolo  376528      +    250 
U.P.B.  9.4.1.1.3,  capitolo  381701      -  1.631 

Art. 22.
Requisiti per la nomina dei componenti del collegio dei revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche

1.  Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni" sono aggiunte le seguenti "o di cui all'articolo 57 del decreto del Ministero della pubblica istruzione 1 febbraio 2001, n. 44".
Art. 23.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 15 settembre 2005.
  CUFFARO 
Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione  PAGANO 
Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti  GRANATA 



NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 4, comma 1:
Il comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", così dispone:
"1.  Nel quadro del generale riordino del settore turistico, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti attiva, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le procedure necessarie per la soppressione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo dell'Isola.".
Nota all'art. 4, comma 4:
La legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, reca "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 17 maggio 2000, n. 23.
Nota all'art. 4, comma 7:
La tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", contiene la determinazione dei contributi ad enti ed associazioni derivanti da precedenti autorizzazioni legislative di spesa.
Note all'art. 5, comma 1:
-  L'art. 47 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, recante "Istituzione della Provincia regionale.", così dispone:
"Attività promozionali in materia turistica. - Nelle more del riordino del settore le Province regionali, fermi restando i poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento regionali delle attività in materia turistica, esercitano le funzioni attualmente attribuite agli enti provinciali per il turismo e coordinano l'attività degli enti, istituzioni ed organizzazioni operanti nel settore a livello sub-regionale.
A tal fine, le Province si avvalgono delle strutture organizzative e delle relative procedure amministrative degli enti provinciali per il turismo, che vengono trasformati in aziende autonome provinciali, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Alle stesse aziende affluiscono le entrate già di competenza dei trasformati enti provinciali per il turismo.
Ferma restando la composizione dei relativi organi amministrativi a termini della normativa relativa ai trasformati enti provinciali per il turismo, la cui nomina è effettuata dal Consiglio provinciale, le funzioni di Presidente di ciascuna azienda autonoma per l'incremento turistico sono svolte dal Presidente della relativa Provincia regionale o dall'Assessore da questi delegato.
Al personale trasferito, che conserva la posizione giuridica ed economica conseguita all'atto del trasferimento, si applica la normativa relativa ai dipendenti dell'amministrazione regionale.".
-  Il D.P.Reg. 19 settembre 1986, reca: "Trasformazione degli enti provinciali per il turismo in aziende autonome provinciali per l'incremento turistico" ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 18 ottobre 1986, n. 51.
Nota all'art. 6, comma 3, lett. g):
La legge 24 dicembre 2003, n. 378, reca "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 gennaio 2004, n. 13.
Nota all'art. 11, commi 1 e 2:
L'art. 35 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese." per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:
"Associazionismo di impresa. - 1. Allo scopo di favorire la costituzione di forme associative tra imprese artigiane, commerciali, industriali, del turismo ed alle attività di bed and breakfast e di servizi, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere i contributi di cui ai successivi commi.
2.  I contributi sono concessi:
a)  a consorzi di società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra imprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi;
b)  a consorzi e società consortili cui partecipino contestualmente, oltre che imprese artigiane, imprese industriali, commerciali e di servizi;
c)  a consorzi di secondo grado costituiti tra consorzi di cui alle precedenti lettere a) e b);
cbis)  a consorzi o cooperative di soggetti titolari di attività turistiche e di bed and breakfast.
3.  I contributi sono concessi ai soggetti di cui al comma 2, che si propongono di svolgere una o più delle seguenti attività:
a)  effettuare la distribuzione, la commercializzazione e la vendita dei prodotti e/o dei servizi delle imprese consorziate o associate e curare la contrattazione e l'acquisizione di commesse, anche di servizi, da ripartire tra le medesime imprese;
b)  trattare l'acquisto di servizi di materie prime e semilavorate utili ai cicli di lavorazione;
c)  promuovere l'addestramento, la formazione e la specializzazione della manodopera e del personale occorrente alle imprese consorziate o associate;
d)  organizzare la raccolta di notizie sulle opportunità di mercato e lo scambio di notizie a carattere generale tra le imprese consorziate o associate e dare ad esse l'idonea assistenza per le rispettive gestioni;
e)  realizzare gestioni comuni delle attività delle imprese consorziate o associate;
f)  effettuare il trasporto delle merci dei consorziati;
g)  effettuare la promozione e la pubblicizzazione dei prodotti dei servizi e dell'attività dei consorziati;
h)  provvedere alla gestione interinale del personale dipendente delle imprese consorziate.
4.  I contributi concernono:
a)  le spese relative alla costituzione delle forme associative previste al comma 1;
b)  le spese relative alla gestione dei servizi comuni delle imprese consorziate o associate;
c)  le spese relative alla costituzione di strutture permanenti di uso comune delle imprese consorziate o associate.
5.  I contributi di cui alla lettera a) del comma 4, sono concessi nella misura dell'80 per cento della spesa documentata.
6.  I contributi di cui alla lettera b) del comma 4, sono concessi per tre anni, in misura decrescente, e non possono superare, rispettivamente il 90 per cento, il 70 per cento ed il 50 per cento delle spese di gestione effettuate nel triennio.
7.  I contributi di cui alla lettera c) del comma 4, sono concessi nella misura del 50 per cento della spesa documentata su un importo massimo di lire 1,5 miliardi, elevato a lire 2 miliardi per le strutture destinate a consorzi di secondo grado.
8.  Le opere di cui alla lettera c) del comma 4, sono soggette al vincolo della destinazione alle finalità consortili per almeno 10 anni a decorrere dalla data di concessione del contributo. L'inosservanza di tale obbligo comporta la revoca del contributo concesso e il recupero delle somme liquidate.
9.  Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri interventi sia statali che regionali.
10.  Nel caso in cui i beni acquistati dal consorzio siano considerati ad alto contenuto tecnologico il loro ammortamento può avvenire in forma accelerata in un periodo non inferiore a 2 anni.
11.  I contributi di cui alla lettera b) del comma 4, sono concessi sulla base di programmi di attività corredati di preventivo di spesa triennale e di piano finanziario.
12.  Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca sono determinati criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni previste nel presente articolo, privilegiando le forme associative volte alla costituzione di filiere produttive o che operino nell'ambito di distretti produttivi.
13.  L'erogazione è effettuata, mediante anticipazioni trimestrali, per l'80 per cento della corrispondente quota di contributo concesso e, per il restante 20 per cento, dietro presentazione di consuntivi semestrali di spesa.
14.  Gli statuti degli enti di cui al comma 2, devono essere approvati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e devono espressamente prevedere:
a)  la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
b)  l'approvazione da parte dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca di eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
c)  la trasmissione all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, entro il mese di febbraio di ciascun anno, di una relazione sull'andamento della gestione riferita all'esercizio precedente, se non si tratta di nuovo consorzio.
15.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 35 miliardi.".
Nota all'art. 16, comma 1:
La deliberazione della Giunta regionale n. 18 del 18 gennaio 2005, ha riguardo alla presa d'atto ed apprezzamento del documento relativo a "MOTRIS - Mappatura offerta turismo relazionale integrato"
Nota all'art. 16, comma 3:
L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", così dispone:
"Legge finanziaria. - 1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.
2.  La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a)  alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b)  alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;
c)  all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
d)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
e)  alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f)  alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
g)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
h)  alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
i)  alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;
l)  alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.
3.  La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4.  Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.".
Nota all'art. 17, comma 1:
La tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", contiene la determinazione dei contributi ad enti ed associazioni derivanti da precedenti autorizzazioni legislative di spesa.
Nota all'art. 20, comma 1:
Il Capo I del Titolo III, concernente "Somministrazione di lavoro appalto di servizi, distacco" del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30." contiene disposizioni in materia di somministrazione di lavoro.
Nota all'art. 21, comma 1:
La tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", contiene la determinazione dei contributi ad enti ed associazioni derivanti da precedenti autorizzazioni legislative di spesa.
Nota all'art. 22, comma 1:
L'art. 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, recante "Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni statali e delle istituzioni scolastiche regionali." per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Revisori dei conti. - 1. Il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale di ciascuna istituzione scolastica autonoma è affidato ad un collegio di revisori dei conti nominato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e composto da:
a)  un rappresentante designato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, con funzioni di presidente;
b)  un rappresentante designato dal Ministro della pubblica istruzione;
c)  un rappresentante designato dall'ente locale obbligato (Provincia o Comune).
2.  Il presidente ed i componenti del collegio dei revisori devono essere scelti tra i dipendenti in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni cui compete la designazione, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni o di cui all'articolo 57 del decreto del Ministero della pubblica istruzione 1 febbraio 2001, n. 44. Nel caso in cui l'organo competente alla designazione accerti che nel proprio organico manchino o siano insufficienti i funzionari in possesso dei suddetti requisiti, procede alla designazione di un revisore estraneo all'Amministrazione, purché iscritto nell'apposito registro, privilegiando i dipendenti del Ministero del tesoro. Alle nomine del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche statali e regionali non si applicano le disposizioni in materia di cui alla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, alla legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, alla legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, nonché l'articolo 67 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6. Ad uno stesso collegio può essere affidato il riscontro di più istituti, anche di diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo ambito territoriale. L'assegnazione è operata dall'Assessorato competente. Nel caso di mancata designazione o di mancata intesa tra gli enti locali deputati alla designazione medesima, la nomina è autonomamente disposta dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. I presidenti dei collegi dei revisori dei conti di cui agli articoli 9 e 16 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, per le istituzioni scolastiche di particolare rilievo finanziario o per le quali sussistano specifiche ragioni di maggiore vigilanza e tutela dei principi di legalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa possono essere nominati tra il personale di cui al D.P.R. 27 luglio 1995, n. 388, in possesso dei requisiti di cui al decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione 9 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 3 novembre 2000, concernente le procedure per la scelta dei presidenti dei collegi dei revisori dei conti la cui nomina o designazione è di competenza dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. Il compenso annuale da corrispondere al presidente ed ai componenti del collegio è determinato, nell'ambito delle somme già destinate alle istituzioni scolastiche, rispettivamente in 1.810 e 1.550 euro comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali previsti dalla normativa vigente.
2-bis.  L'incarico di revisore dei conti può essere revocato per mancato insediamento entro sessanta giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento di costituzione del collegio o di nomina per sostituzione di uno dei membri, nonché in caso di assenza del singolo membro senza giustificato motivo per almeno tre sedute consecutive del collegio medesimo.
2-ter.  Le amministrazioni cui compete la designazione dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche statali della Sicilia ai fini del contenimento della spesa pubblica scelgono, in via prioritaria, i propri rappresentanti nel rispetto delle procedure e dei requisiti di cui al comma 2, tra il personale in servizio presso i propri uffici dislocati nella provincia in cui ha sede l'istituzione scolastica, ovvero tra il personale in quiescenza delle medesime amministrazioni o tra soggetti estranei purché residenti o domiciliati nella medesima provincia.
3.  I revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati nella stessa istituzione scolastica per non più di due quadrienni.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 788
"Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti (Cascio) il 13 febbraio 2004.
D.D.L. n. 376
"Norme per il turismo in Sicilia".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Villari, Speziale, Capodicasa, Cracolici, Crisafulli, De Benedictis, Giannopolo, Oddo, Panarello, Zago l'8 maggio 2002.
D.D.L. n. 550
"Riordino normativo del turismo in Sicilia".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Barbagallo, Genovese, Tumino, Vitrano, Zangara il 16 dicembre 2002.
D.D.L. n. 957
"Norme per la nuova organizzazione del settore turistico nella Regione siciliana".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Beninati, Confalone, Leanza Edoardo, Maurici, Vicari, Giambrone, Moschetto, Arcidiacono, Catania Giuseppe, Baldari il 20 gennaio 2005.
Trasmessi alla Commissione "Ambiente e territorio" (IV) rispettivamente il 19 febbraio 2004, il 13 maggio 2002, l'8 gennaio 2003 e il 21 gennaio 2005.
Esaminati ed abbinati dalla Commissione nella seduta n. 207 dell'8 giugno 2005.
Presentato dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, onorevole Granata, emendamento interamente sostitutivo del disegno di legge n. 788, nella seduta n. 207 dell'8 giugno 2005.
Esaminati dalla Commissione nelle sedute n. 209 del 15 giugno, n. 211 del 22 giugno, n. 212 del 28 giugno e n. 213 del 28 giugno 2005.
Esitato per l'Aula testo coordinato nella seduta n. 213 del 28 giugno 2005.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 207 del 13 luglio 2005.
Presa d'atto del parere della Commissione "Bilancio" (II) nella seduta d'Aula n. 306 del 19 luglio 2005.
Relatore: Vicari.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute nn. 306 del 19 luglio 2005, 308 del 26 luglio 2005; 310 del 2 agosto 2005, 311 del 3 agosto 2005, 312 del 4-5 agosto 2005.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 312 del 4-5 agosto 2005.
(2005.32.2114)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
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