REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 20 GENNAIO 2006 - N. 3
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 28 novembre 2005, n. 6.
Commissioni di certificazione - istituzione - regolamenti interni - decreto ministeriale 21 luglio 2004 - artt. 75 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Chiarimenti operativi.

AI SERVIZI UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO
AI SERVIZI ISPETTORATI PROVINCIALI DEL LAVORO
AL SERVIZIO ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO - SICILIA ORIENTALE
AL SERVIZIO ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO - SICILIA OCCIDENTALE
AL SERVIZIO UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO - SICILIA OCCIDENTALE
AL SERVIZIO UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO - SICILIA ORIENTALE
ALL'I.N.P.S.
ALL'I.N.A.I.L.
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
ALLE OO.SS. DEI LAVORATORI
ALLE OO.SS. DEI DATORI DI LAVORO
Con decreto n. 47/05/III/C.R.I. del 31 maggio 2005, sono stati recepiti nel contesto giuridico della Regione siciliana gli articoli n. 75 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, nella parte che concerne la costituzione delle commissioni di certificazione dei rapporti di lavoro, da istituire presso i servizi uffici provinciali della Sicilia. Il decreto del Ministro del lavoro 21 luglio 2004 detta norme per l'istituzione delle commissioni di certificazione presso gli uffici del lavoro. Successivamente, con circolare esplicativa n. 48/2004 del 15 dicembre 2004, sono state emanate linee guida per il funzionamento di dette commissioni.
Premesso quanto sopra, si ritiene opportuno impartire le seguenti direttive per garantire uniformità di indirizzo e funzionamento delle commissioni di certificazione.
Costituzione e composizione
La commissione, come noto, deve essere costituita all'interno del servizio ufficio provinciale del lavoro, mediante decreto del dirigente.
La commissione di certificazione, così come prevista dal decreto del Ministro del lavoro 21 luglio 2004, in Sicilia è così composta:
a) Membri di diritto
-  il dirigente del servizio ufficio provinciale del lavoro che la presiede;
-  n. 2 funzionari del servizio ufficio provinciale del lavoro;
-  n.  1 funzionario I.N.P.S.;
-  n.  1 funzionario I.N.A.I.L.
b) Membri con voto consultivo
-  un rappresentante dell'Agenzia provinciale delle entrate;
-  un rappresentante degli ordini dei commercialisti, consulenti del lavoro e degli avvocati.
Per ogni componente effettivo è prevista la nomina di un supplente. Per la delicatezza delle funzioni non è previsto supplente per la funzione del presidente. Viene ribadito nella circolare ministeriale n. 48/2004 che la presidenza da parte del dirigente è funzionale ad assicurare una elevata e qualificata attenzione da parte dell'ufficio all'attività della commissione.
La partecipazione alle riunioni della commissione non dà diritto ad alcun rimborso o compenso.
Al fine dell'emanazione del decreto di costituzione, il dirigente provvede a richiedere ai dirigenti delle sedi territoriali dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., un elenco di rappresentanti da nominare quali membri di diritto della commissione di certificazione; ferma restando la partecipazione di un solo rappresentante di ciascun istituto.
Infine, per quanto concerne la rappresentanza degli ordini professionali di cui all'art. 1 della legge n. 12/1979 e dell'Agenzia delle entrate, considerata la natura consultiva della partecipazione alla commissione di certificazione, tenuta presente l'esigenza di ottenere il più ampio e qualificato apporto di tutte le componenti professionali in materia giuslavoristica e valutato, altresì, l'impegno richiesto per la partecipazione ai lavori della commissione, si ritiene che il dirigente del servizio ufficio provinciale del lavoro debba richiedere a ciascun ordine professionale e alla sede territorialmente competente dell'Agenzia delle entrate un elenco di nominativi dei professionisti o funzionari da individuare per la partecipazione alle riunioni della commissione. L'individuazione del professionista e del rappresentante dell'Agenzia delle entrate che interviene alla singola seduta della commissione di certificazione è effettuata, rispettivamente, da ciascun ordine professionale e dalla sede territorialmente competente dell'Agenzia delle entrate.
La commissione all'atto dell'insediamento dovrà approvare un proprio regolamento interno che disciplini le modalità di funzionamento della commissione stessa. Uno schema di regolamento è allegato alla circolare ministeriale n. 48/2004. Detto regolamento potrebbe essere anche modificato per effetto di eventuali opportuni adattamenti alle singole realtà locali. In tutti i casi la commissione è tenuta a trasmettere il proprio regolamento interno all'Assessorato regionale del lavoro per le conseguenti valutazioni ai fini della conformità con le disposizioni di legge. Nella bozza di regolamento interno, proposto agli uffici, sono state individuate apposite linee guida per l'espletamento delle attività di certificazione di alcune tipologie contrattuali. Ciò in attesa che il Ministero provveda ad emanare i cosiddetti "codici di buone pratiche", al fine di rendere uniformi su tutto il territorio nazionale i criteri per la qualificazione dei vari contratti di lavoro.
Sottocommissioni
Ove previsto dal regolamento approvato, possono essere formate sottocommissioni. La circolare non specifica la composizione della sottocommissione.
Rimane preclusa alla sottocommissione la decisione di merito circa l'eventuale rilascio del provvedimento di certificazione.
I dirigenti dei servizi potranno valutare l'opportunità di istituire dette sottocommissioni, o se riterranno opportuno, demandare tutta la parte istruttoria della pratica all'U.O.B.3, fermo restando anche in questa fase, l'eventuale coinvolgimento sia dei rappresentanti I.N.P.S., I.N.A.I.L. che degli altri rappresentanti per i quali è previsto il voto consultivo.
Procedimento
Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 78, comma 5, del decreto legislativo n. 276/2003, l'istanza di certificazione, sottoscritta da entrambe le parti, può essere presentata utilizzando l'apposito modello allegato alla presente.
Il presidente della commissione, valutata la regolarità della documentazione allegata all'istanza di certificazione, con particolare riguardo, pena l'improcedibilità, all'indicazione espressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali per i quali viene chiesta la certificazione, provvede alla convocazione delle parti al fine di procedere alla certificazione del contratto.
Qualora nell'istanza non siano espressamente indicati gli effetti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 21 luglio 2004, l'istanza deve ritenersi improcedibile.
L'audizione di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 21 luglio 2004 può essere effettuata con l'assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali o di categoria ovvero di un professionista regolarmente abilitato, ai sensi dell'art. 5, comma 4. Si ricorda che tale assistenza è necessaria qualora la parte sia presente in persona di un proprio rappresentante.
Particolarmente rilevante risulta essere la fase dell'audizione delle parti in quanto, così come previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale 21 luglio 2004 che riprende i contenuti dell'art. 81 del decreto legislativo n. 276/2003, la commissione svolge altresì i compiti di consulenza ed assistenza per la stipula del contratto e del programma negoziale.
Ai sensi del citato art. 81 del decreto legislativo n. 276/2003, inoltre, l'attività di consulenza ed assistenza da parte dell'organo collegiale deve essere "effettiva" e non può esplicarsi in un'attività meramente burocratica; la stessa, pertanto, pur non assumendo un valore giuridico di natura vincolante come è, invece, il compito certificatorio, deve essere finalizzata ad evidenziare sia la esatta qualificazione del rapporto di lavoro che la disponibilità dei diritti eventualmente negoziabili.
Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni; peraltro, ai sensi dell'art. 3, comma 1, ultima parte, del decreto ministeriale 21 luglio 2004, poiché il concetto di "documentazione" utilizzato nella norma va inteso in senso funzionale e non meramente materiale, il termine dei 30 giorni decorre nuovamente dal momento in cui la commissione acquisisce nelle proprie disponibilità tutta la documentazione, anche istruttoria, ulteriormente richiesta ad integrazione, necessaria a dare seguito all'istanza, ivi compresa la prospettazione degli elementi di fatto richiesti alle parti in sede di audizione e in quella sede documentati.
Si chiarisce che, sia con riferimento allo svolgimento dell'attività di assistenza e consulenza di cui all'art. 4 del decreto ministeriale, sia con riguardo alla più complessa attività istruttoria della commissione, la nomina del relatore di cui all'art. 4, comma 2, può riguardare indistintamente ciascuno dei membri di diritto, individuato nel calendario dei lavori predisposto dal presidente della commissione.
Si precisa a tal fine che la comunicazione del calendario dei lavori a I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Agenzia delle entrate deve necessariamente contenere l'indicazione esatta delle istanze di certificazione che verranno esaminate nelle singole sedute (nominativo delle parti, tipologia contrattuale ed effetti richiesti), al fine di soddisfare la previsione di cui all'art. 78, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 276/2003 (art. 1, comma 6, del decreto ministeriale). Analoga comunicazione deve essere effettuata nei riguardi di autorità pubbliche o di altri enti ed istituti che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatoria nei casi in cui il contratto da certificare attenga ad effetti che operano nei loro riguardi, al fine di consentire la loro partecipazione alla seduta della commissione a titolo consultivo o comunque la presentazione di eventuali osservazioni.
Provvedimento
Il provvedimento di certificazione deve essere redatto in triplice originale: uno rimane agli atti d'ufficio e deve essere conservato per un periodo di almeno 5 anni, come previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 21 luglio 2004, mentre gli altri due devono essere consegnati alle parti che hanno sottoscritto l'istanza di certificazione. In conformità alla previsione normativa che stabilisce l'obbligo di presentare l'istanza in bollo, anche il relativo provvedimento di certificazione, nei due originali consegnati o trasmessi alle parti, deve essere redatto in bollo. Al contrario il provvedimento di diniego dovrà essere redatto in carta libera. Il verbale di audizione, redatto separatamente dalla commissione o dalla sottocommissione, va allegato, quale parte integrante, al provvedimento di certificazione, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto ministeriale.
Quanto alla regolare costituzione della commissione all'atto di redazione del provvedimento di certificazione, deve intendersi ritualmente costituita quando risultino presenti tutti i membri di diritto della stessa (art. 1, comma 5, decreto ministeriale). Conseguentemente, per quel che concerne il quorum deliberativo, si ritiene che il provvedimento di certificazione debba essere necessariamente deliberato a maggioranza dai membri di diritto, i quali devono comunque sottoscriverlo ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto ministeriale 21 luglio 2004, ai fini della validità.
Gli effetti della certificazione, ai sensi dell'art. 79 del decreto legislativo n. 276/2003, decorrono a far data dalla sottoscrizione del provvedimento di certificazione da parte dei membri di diritto della commissione.
Regolamento interno e c.d. "buone pratiche"
La commissione opererà secondo le disposizioni contenute nel regolamento interno approvato dalla commissione stessa nella prima seduta e predisposto secondo la bozza che si allega alla presente circolare.
Peraltro, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui agli artt. 78, comma 4, e 84, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003, ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 21 luglio 2004, il regolamento interno che deve essere trasmesso all'Assessorato regionale del lavoro per la tutela delle condizioni di lavoro, contiene linee guida per la certificazione delle diverse tipologie dei contratti di lavoro.
  L'Assessore: SCOMA 

Allegati
ISTANZA DI CERTIFICAZIONE

ALLA COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE
 DEI CONTRATTI DI LAVORO
 SERVIZIO UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
 DI ..................................................................................... 

OGGETTO: Istanza di certificazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e seguenti del decreto legislativo n. 276/2003 e successive modifiche e art. 3 del decreto ministeriale 21 luglio 2004.
Noi sottoscritti:
1) .................................................................... in qualità di (1) .................................................................... ,
2) .................................................................... in qualità di (2) .................................................................... , avendo stipulato in data .................................................................... contratto di (3) .................................................................... , di cui si allega originale sottoscritto, per la prestazione lavorativa che si svolge/si svolgerà presso la sede (cantiere, unità operativa) sita in .................................................................... .................................................................... ,

chiediamo

a codesta commissione di certificazione, previo esame ed eventuale modifica e/o integrazione della documentazione che si allega (o che verrà successivamente depositata su richiesta dell'organo collegiale), nonché previa audizione di entrambe le parti istanti, di voler

certificare

il contratto di (3) ....................................................................
Ai fini degli effetti:
[_]  civili  [_]  amministrativi [_]  previdenziali [_]  fiscali 

Dichiariamo, inoltre, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 21 luglio 2004, che fra i sottoscrittori della presente istanza non vi sono altri procedimenti certificatori pendenti e che:
[_]  non sono stati emessi precedenti provvedimenti di diniego sulla medesima istanza;
[_]  sono stati emessi i seguenti provvedimenti di diniego sulla medesima istanza (4):   ....................................................................  

.................................................................... Luogo e data

....................................................................   ....................................................................  
Firma del committente/datore di lavoro (5)  Firma del lavoratore (5) 



(1)  Datore di lavoro, committente, associante ecc.
(2)  Lavoratore, collaboratore, associato ecc.
(3)  Indicare la tipologia (lavoro a tempo parziale, lavoro intermittente, lavoro ripartito, apprendistato, contratto di inserimento, lavoro somministrato, collaborazione coordinata e continuativa a progetto, associazione in partecipazione, appalto di opere e servizi ecc.).
(4)  Nel caso di precedenti provvedimenti di diniego si deve allegare all'istanza copia del provvedimento già emanato.
(5)  Allegare copia documento di identità.

PROVVEDIMENTO DI CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO
La commissione

Così composta:
1)  .................................................................... (presidente);
2)  .................................................................... (funzionario servizio UPL);
3)  .................................................................... (funzionario servizio UPL);
4)  .................................................................... (INPS);
5)  .................................................................... (INAIL); costituita con decreto direttoriale n. .................................................................... del ............................................ e alla presenza dei membri di diritto ex art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 21 luglio 2004 e dato atto che partecipano all'odierna riunione i sigg.ri .................................................................... .................................................................... con funzioni consultive in rappresentanza di ....................................................................
Esaminata nella seduta tenutasi il .................................................................... presso gli uffici del servizio UPL di .................................................................... , l'istanza sottoscritta e prodotta in data .................................................................... dal sig. .................................................................... nato a .................................................................... il ......................... codice fiscale .................................... e dal sig. .................................................................... nato a .................................................................... il ......................... codice fiscale .................................... intesa a certificare la qualificazione del contratto di .................................................................... .................................................................... tra le stesse stipulato;
Preso atto che entrambe le parti hanno chiesto la certificazione del contratto di .................................................................... agli effetti .................................................................... ;
Espletata l'audizione delle parti in data .................................................................... , come da verbale di audizione redatto ex art. 5, del decreto ministeriale 21 luglio 2004, che si allega come parte integrante del presente provvedimento;
Completato l'esame della documentazione prodotta dalle parti in data ...........................................;
Rilevato che sono/non sono pervenute osservazioni da parte di .................................................................... ;
Sentito il relatore nominato ex art. 4, del decreto ministeriale 21 luglio 2004;
Verificata la piena legittimità, formale e sostanziale, della procedura seguita, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 21 luglio 2004 e dal regolamento interno della commissione approvato in data ...........................................;

certifica

che il contratto di .................................................................... , così come dalla documentazione prodotta e conservata agli atti e come rappresentato dalle parti in sede di istanza e di audizione;

è conforme

alla tipologia prevista dall'art. .................................................................... considerato che (motivazione) .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... ....................................................................
.................................................................... .................................................................... ....................................................................
Avvertenze
Il presente provvedimento produce effetti nei confronti delle parti e dei terzi interessati. Tanto le parti quanto i terzi, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del decreto legislativo n. 276/2003, hanno facoltà di proporre ricorso davanti al giudice del lavoro di .................................................................... ......, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione davanti a questa commissione di certificazione, ex art. 80, comma 4, del decreto legislativo citato, entro il termine di prescrizione del diritto fatto valere, per i seguenti motivi:
1)  errore di qualificazione del contratto;
2)  difformità tra il programma negoziale certificato e la successiva attuazione;
3)  vizi del consenso.
Davanti al Tribunale amministrativo regionale di .................................................................... , entro il termine di giorni 60 dalla notifica del provvedimento, per i seguenti motivi:
1)  violazione del procedimento;
2)  eccesso di potere.
............................................, lì ...........................
Sottoscrizioni

....................................................................
....................................................................
PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELLA ISTANZA DI CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO
La commissione

Così composta:
1)  .................................................................... (presidente);
2)  .................................................................... (funzionario servizio UPL);
3)  .................................................................... (funzionario servizio UPL);
4)  .................................................................... (INPS);
5)  .................................................................... (INAIL); costituita con decreto direttoriale n. .................................................................... del ............................................ e alla presenza dei membri di diritto ex art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 21 luglio 2004 e dato atto che partecipano all'odierna riunione i sigg.ri .................................................................... .................................................................... con funzioni consultive in rappresentanza di ....................................................................
Esaminata, nella seduta tenutasi il .................................................................... presso gli uffici del servizio UPL di .................................................................... , l'istanza sottoscritta e prodotta in data .................................................................... dal sig. .................................................................... nato a .................................................................... il ......................... codice fiscale .................................... e dal sig. .................................................................... nato a .................................................................... il ......................... codice fiscale ...................................., intesa a certificare la qualificazione del contratto di .................................................................... .................................................................... tra le stesse stipulato;
Preso atto che entrambe le parti hanno chiesto la certificazione del contratto di .................................................................... agli effetti .................................................................... ;
Espletata l'audizione delle parti in data .................................................................... , come da verbale di audizione redatto ex art. 5, del decreto ministeriale 21 luglio 2004, che si allega come parte integrante del presente provvedimento;
Completato l'esame della documentazione prodotta dalle parti in data ...........................................;
Rilevato che sono/non sono pervenute osservazioni da parte di .................................................................... ;
Sentito il relatore nominato ex art. 4 del decreto ministeriale 21 luglio 2004;
Verificata la piena legittimità, formale e sostanziale, della procedura seguita secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 21 luglio 2004 e dal regolamento interno della commissione approvato in data ...........................................;

rigetta

l'istanza di certificazione del contratto considerato che (motivazione) .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... ....................................................................
.................................................................... .................................................................... ....................................................................
Avvertenze
1)  Le parti hanno facoltà di proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale di .................................................................... , entro il termine di giorni 60 dalla notifica del provvedimento, per i seguenti motivi:
1)  violazione del procedimento;
2)  eccesso di potere.
............................................, lì ...........................
Sottoscrizioni

....................................................................
....................................................................
(SCHEMA REGOLAMENTO)

Commissione di certificazione del servizio ufficio provinciale del lavoro di ........................................................................................
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, ed in particolare l'art. 76, comma 1, lettera b), che prevede l'istituzione delle commissioni di certificazione;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 21 luglio 2004, con cui è stata regolamentata la costituzione ed il funzionamento delle commissioni di certificazione;
Vista la direttiva dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione del ......./......./...........;
Visto il decreto del direttore del servizio ufficio provinciale del lavoro di ............................................................................. n........ del ......./......./............, con il quale viene costituita la commissione di certificazione presso lo stesso servizio ufficio provinciale del lavoro, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 21 luglio 2004;
Considerato che l'art. 2, comma 1, del suddetto decreto ministeriale del 21 luglio 2004, dispone che le commissioni di certificazione operano, oltre che nel rispetto delle norme di legge, secondo un proprio regolamento interno;
Ritenuto di dover adottare un regolamento interno che disciplini le modalità di funzionamento della commissione stessa, la commissione di certificazione, riunita nella seduta del ......./......./..............., approva il seguente
REGOLAMENTO


Art. 1
Campo di applicazione e competenza

In conformità di quanto disposto all'art. 75, comma 1, del decreto legislativo n. 276/03, come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 251/2004, la certificazione da parte della commissione può essere richiesta per tutti i tipi di contratti di lavoro. La commissione è competente a certificare esclusivamente quei contratti di lavoro stipulati da aziende che hanno la sede o una loro dipendenza nel territorio della provincia di ........................................................................., presso cui sarà addetto il lavoratore contraente o si svolgerà l'appalto.

Art. 2
Composizione della commissione

A norma dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 21 luglio 2004, la commissione di certificazione è così composta:
a) Membri di diritto
-  il direttore del servizio ufficio provinciale del lavoro, che la presiede;
-  2  funzionari del servizio ufficio provinciale del lavoro;
-  1  rappresentante dell'I.N.P.S.;
-  1  rappresentante dell'I.N.A.I.L.;
b) Membri consultivi
-  1  rappresentante dell'Agenzia delle entrate;
-  1  rappresentante per ciascuno degli ordini professionali di appartenenza dei soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 12 del 1979.
La commissione deve intendersi ritualmente costituita quando risultino presenti tutti i membri di diritto della stessa.
Per la piena operatività della commissione di certificazione è necessario individuare membri supplenti destinati in caso di assenza o impedimento a sostituire i titolari. I componenti di diritto, laddove impossibilitati a partecipare alla riunione, avranno cura di informare il rispettivo membro supplente per consentirgli la partecipazione in sua vece.
La convocazione delle riunioni della commissione, come pure la convocazione per l'audizione delle parti di cui al successivo art. 5, viene effettuata a cura del presidente, anche a mezzo fax, oppure laddove possibile e su richiesta degli interessati, a mezzo di posta elettronica.
La partecipazione alle riunioni della commissione non dà diritto ad alcun rimborso o compenso.

Art. 3
Sottocommissioni

Il direttore del servizio ufficio provinciale del lavoro, valutato il carico di lavoro, qualora risulti necessario, si riserva la facoltà di costituire apposite sottocommissioni.
Esse saranno composte: da un funzionario del servizio ufficio provinciale del lavoro che la presiede e ne coordina le attività, da un rappresentante dell'I.N.P.S. e da un rappresentante dell'I.N.A.I.L. Ai lavori delle sottocommissioni partecipano, con compiti consultivi, anche i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate e dei consigli provinciali degli ordini professionali.
Tali sottocommissioni hanno funzioni istruttorie e demandano la decisione del provvedimento di certificazione alla commissione.

Art. 4
Procedimento di certificazione

Il procedimento di certificazione, che si attiva su base volontaria, ha inizio con la presentazione di un'istanza comune delle parti contraenti. L'istanza di certificazione, redatta su apposito modulo, in bollo, deve essere sottoscritta in originale dalle parti e corredata di copia del documento di identità dei firmatari. Essa deve contenere l'indicazione espressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali, in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione e deve essere munita dell'originale, più tre fotocopie, del contratto sottoscritto dalle parti, contenente i dati anagrafici e fiscali delle stesse.
Le parti, nella medesima istanza, devono dichiarare esplicitamente che fra di esse non vi sono altri procedimenti di certificazione pendenti e che non sono stati emessi precedenti provvedimenti di diniego sulla medesima istanza oppure, nel caso di sussistenza di tali provvedimenti, devono allegarne copia.
Ricevuta l'istanza di certificazione, il presidente della commissione, valutata la regolarità formale della documentazione, provvede ad assegnarla ad uno dei membri di diritto componente della commissione, in funzione di relatore, e alla convocazione delle parti contraenti per la loro audizione, secondo il calendario dei lavori della commissione, redatto sulla base dell'ordine di presentazione delle istanze. A tal fine le istanze, non appena presentate, dovranno essere protocollate e registrate su un apposito registro informatizzato.
Sulla base delle istanze registrate, la commissione, al termine di ogni seduta, aggiorna il calendario dei lavori. La comunicazione del calendario delle sedute con l'indicazione delle relative pratiche rivolta all'I.N.P.S., all'I.N.A.I.L. e all'Agenzia delle entrate ha valore di comunicazione d'inizio del procedimento, ai sensi dell'art. 78, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 276/2003. Le medesime autorità possono presentare le eventuali osservazioni in qualsiasi momento e comunque fino al termine della seduta della commissione.
Il funzionario relatore, per ciascuna istanza pervenuta, predispone un'apposita scheda riepilogativa, e illustra alla commissione la documentazione presentata a supporto dell'istanza, con particolare riguardo alla sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, in relazione alla tipologia contrattuale per la quale si richiede la certificazione, nonché sugli ulteriori elementi, anche di carattere formale, richiesti dal presente regolamento.
La commissione di certificazione svolge altresì attività di assistenza e consulenza alle parti in merito alla stipulazione del contratto di lavoro, nonchè nella definizione del programma negoziale e nella qualificazione del rapporto.
Ultimata la fase istruttoria e previa l'audizione delle parti di cui al successivo art. 5, i membri di diritto, sentiti i membri consultivi presenti, deliberano anche a maggioranza sulla sussistenza dei requisiti che consentono la certificazione del contratto allegato ad ogni singola istanza e devono comunque sottoscrivere il provvedimento di certificazione ai fini della validità.

Art. 5
Audizioni delle parti

Le parti devono presentarsi dinanzi alla commissione (o alla sottocommissione) nella data e nell'ora stabilite nella comunicazione di convocazione di cui al precedente art. 4. L'eventuale assenza anche di una sola delle parti rende improcedibile l'istanza e rende necessaria, per la certificazione dello stesso contratto, la presentazione di un nuova domanda. Le parti presenziano personalmente all'audizione e, solo in caso di comprovate motivazioni, valutate dal presidente della commissione, possono farsi rappresentare da un soggetto munito di delega con allegata fotocopia del documento d'identità del delegante.
Nell'audizione dinanzi alla commissione sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono farsi assistere dalle rispettive organizzazioni sindacali o di categoria o da un professionista regolarmente abilitato. Tale assistenza diventa necessaria qualora la parte sia presente in persona di un suo rappresentante.
L'audizione delle parti ha per oggetto l'assunzione di informazioni sui fatti e sugli elementi dedotti o da dedurre nel contratto di lavoro di cui si chiede la certificazione. Pertanto, delle dichiarazioni rese dalle parti nonché dell'attività svolta dalla commissione deve redigersi apposito verbale nel provvedimento finale di certificazione, annotando la presenza dei soggetti chiamati ad assistere le parti.
Il verbale di audizione delle parti e il resoconto dell'attività svolta dalla commissione viene allegato al provvedimento adottato ed è parte integrante dello stesso.

Art. 6
Provvedimento di certificazione

Il procedimento di certificazione deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, ovvero dal ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta dalla commissione ad integrazione di quella originariamente presentata. Esso si conclude con l'emanazione di un provvedimento in cui devono essere espressamente indicate le motivazioni del rilascio o del rigetto della certificazione, gli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali del contratto certificato, in relazione ai quali le parti hanno richiesto la certificazione. L'atto deve inoltre contenere l'indicazione dell'autorità presso cui è possibile presentare ricorso e il termine per la relativa proposizione.
Tale provvedimento va redatto in triplice originale: uno rimane agli atti dell'ufficio, gli altri due vengono consegnati alle parti che hanno richiesto l'istanza di certificazione. In conformità alla previsione normativa che stabilisce di presentare l'istanza in bollo, anche il relativo provvedimento di certificazione, nei due originali consegnati o trasmessi alle parti, deve essere redatto in bollo. Al contrario, il provvedimento di diniego dovrà essere redatto in carta libera.
Gli effetti della certificazione decorrono dalla data di sottoscrizione del relativo provvedimento da parte dei membri di diritto della commissione.

Art. 7
Conservazione dei contratti certificati

I contratti certificati e i relativi fascicoli devono essere archiviati e conservati presso il servizio ufficio provinciale del lavoro per un periodo di almeno 5 anni dalla data di estinzione del contratto certificato. La loro archiviazione può essere effettuata anche mediante strumenti informatici.
LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE DI ALCUNE TIPOLOGIE DI CONTRATTI DI LAVORO (Indicazione di elementi qualificanti nelle singole fattispecie)

Certificazione del contratto di collaborazione a progetto (artt. 61 e seguenti del decreto legislativo n. 276/2003)
Autonomia del collaboratore nello svolgimento dell'attività lavorativa dedotta nel contratto e funzionalizzata alla realizzazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso; adeguata professionalità del collaboratore; mancanza di qualunque vincolo di subordinazione del collaboratore al committente nello svolgimento dell'attività lavorativa dedotta nel contratto.
Verifica se il prestatore è già stato utilizzato in precedenza dal medesimo datore di lavoro.
Esplicita indicazione delle modalità con cui si attua il coordinamento con il committente nel contratto di collaborazione; tale indicazione deve essere effettuata in termini non generici ma con riferimento alla concreta realizzazione del progetto ed in rapporto all'autonomia del collaboratore che deve essere esaminata anche in riferimento al parametro spaziale e temporale.
Prestazione del collaboratore delimitata nel tempo e necessariamente collegata al progetto, programma o fase di esso, stante l'impossibilità del committente di richiedere una prestazione o un'attività che esula dagli stessi.
Compenso pattuito a favore del collaboratore proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, sulla base delle tariffe in uso per la prestazione di lavoro autonomo, indipendentemente dal tempo impiegato con indicazione delle modalità di pagamento.
Adempimento degli obblighi previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 626/94, in termini sia di verifica dell'idoneità tecnico-professionale del collaboratore, sia per le informazioni relative alle norme di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Durata del contratto determinata o determinabile e comunque funzionale alla realizzazione del progetto, programma o fase di esso.
Certificazione del contratto a tempo parziale (art. 46 del decreto legislativo n. 276/2003)
Orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui é tenuto il lavoratore, che deve risultare inferiore all'orario normale di lavoro di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2003 o all'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati.
Indicazione precisa della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno ed in ordine al tipo di rapporto di lavoro a tempo parziale instaurato (di tipo orizzontale, di tipo verticale o di tipo misto).
Clausole flessibili o elastiche concordate nel rispetto della contrattazione collettiva.
Eventuale patto scritto, reso a seguito di richiesta del lavoratore con l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo, concernente la disponibilità alla variazione della collocazione temporale delldi lavoro a tempo parziale.
Livello d'inquadramento del lavoratore e trattamento economico che deve essere non inferiore a quello previsto per il lavoratore a tempo pieno comparabile, ovviamente opportunamente riproporzionato.
Certificazione del contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) (artt. 33 e seguenti del decreto legislativo n. 276/2003)
Indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto; può essere stipulato, inoltre, in via sperimentale ed indipendentemente dal tipo di attività, da lavoratori disoccupati con meno di 25 anni o con più di 45 che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o che siano iscritti nelle liste di mobilità.
Luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore e indicazioni in ordine al preavviso di chiamata del lavoratore.
Trattamento economico e normativo della prestazione eseguita e, ove previsto, l'obbligo di risposta alla chiamata, dell'indennità di disponibilità.
Indicazione delle forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione.
Tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità.
Eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
Rispetto dei divieti: il datore di lavoro deve fornire assicurazione circa l'osservanza del divieto di occupare lavoratori intermittenti per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, oppure presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi o alla sospensione dei rapporti o alla riduzione dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente. Il datore di lavoro deve, inoltre, assicurare di aver effettuato la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni.
Certificazione del contratto di lavoro ripartito (lavoro in coppia) (artt. 41 e seguenti, del decreto legislativo n. 276/2003)
Indicazione della misura percentuale e collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, nonché richiamo alla possibilità assegnata ai lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro che dovrà essere comunicato al datore di lavoro con cadenza almeno settimanale.
Obbligazione lavorativa, luogo di lavoro, livello d'inquadramento e trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore.
Eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
Certificazione del contratto di associazione in partecipazione (art. 86, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003 - artt. 2549, 2554 codice civile)
Individuazione dell'attività lavorativa apportata nell'impresa dell'associato.
Attribuzione della quota di partecipazione agli utili, con la precisazione del valore ed i riferimenti necessari per calcolare l'importo ed ogni parametro necessario a valutare una effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora.
Eventuale partecipazione alle perdite.
Indicazioni in ordine al tipo di controllo che può esercitare l'associato ed al diritto al rendiconto periodico.
Autonomia nello svolgimento dell'attività dedotta nel contratto dell'associato, che pertanto deve possedere le necessarie competenze professionali, senza vincolo di subordinazione.
Adempimento degli obblighi previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 626/94 in termini sia di verifica dell'idoneità tecnico-professionale del collaboratore, sia per le informazioni relative alle norme di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Certificazione del contratto di appalto (art. 29, del decreto legislativo n. 276/2003)
Elementi del contratto: attività appaltata, durata presumibile del contratto di cui dispone l'appaltatore.
Luogo di svolgimento dei lavori appaltati.
Dettagli in ordine all'apporto dell'appaltatore ed, in particolare, precisazioni circa l'organizzazione dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera o del servizio dedotto in contratto con conseguente necessità di verificare le risorse strumentali ed umane di cui dispone l'appaltatore stesso.
Direzione dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto di competenza esclusiva dell'appaltatore o di un suo preposto (art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 276/03). Considerato, quindi, che i lavoratori impegnati nell'esecuzione dell'appalto dovranno sottostare alle direttive dell'appaltatore, gli stessi dovranno normalmente essere assunti con contratto di lavoro subordinato.
Assunzione da parte dell'appaltatore del rischio d'impresa derivante dalla previsione di un compenso pattuito in funzione del risultato e indipendentemente dal numero di ore impiegate o dal numero di lavoratori utilizzati per l'esecuzione dello stesso.
Adempimento, in capo all'appaltatore, degli obblighi previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 626/94, in termini sia di verifica dell'idoneità tecnico-professionale del collaboratore, sia per le informazioni relative alle norme di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Obbligo solidale: deve essere richiamato l'obbligo solidale che vincola le parti contraenti in relazione ai trattamenti retributivi e contributivi dovuti alle maestranze impiegate nell'appalto.
Certificazione del contratto di inserimento (Artt. 54 e seguenti, del decreto legislativo n. 276/2003)
Verifica dei requisiti soggettivi (categorie di lavoratori e categorie di datori di lavoro):
Lavoratori
-  soggetti di età compresa tra 18 e 29;
-  disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni (art. 1, del decreto legislativo n. 276/2003);
-  lavoratori con più di 50 anni che siano privi di un posto di lavoro;
-  lavoratori che desiderano riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni;
-  donne di qualsiasi età residenti in aree geografiche in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile oppure il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
-  persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Datori di lavoro
-  enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
-  gruppi di imprese;
-  associazioni professionali, socio-culturali e sportive;
-  fondazioni;
-  enti di ricerca, pubblici e privati;
-  organizzazioni e associazioni di categoria.
Verifica della definizione consensuale del progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo aziendale. In particolare, il progetto deve essere parte integrante del contratto e deve indicare:
a)  la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato, tenendo conto che l'assunzione può avvenire in una categoria di inquadramento non inferiore a 2 livelli rispetto alla qualificazione d'arrivo;
b)  la durata (entro i limiti minimi e massimi fissati dalla norma, ovvero da 9 a 18 mesi, salvo estensione a 36 mesi per portatori di handicap fisico, mentale o psichico) e le modalità di formazione.
Il progetto deve prevedere un percorso formativo che preveda:
a)  formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartite fra sicurezza sul lavoro (necessariamente nella fase iniziale del rapporto) e disciplina del rapporto di lavoro;
b)  (in assenza di precisazioni si ritiene che detta formazione possa essere sviluppata sia all'interno sia all'esterno dell'azienda);
c)  congrue fasi di addestramento specifico.
Certificazione del contratto di lavoro occasionale di tipo accessorio e autonomo occasionale (artt. 70 e seguenti, del decreto legislativo n. 276/2003)
Verifica dei requisiti soggettivi:
Lavoratori
-  disoccupati da oltre 1 anno;
-  casalinghe, studenti, pensionati;
-  disabili e soggetti in comunità di recupero;
-  lavoratori extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, nei 6 mesi successivi alla perdita del lavoro.
Datori di lavoro
-  famiglie;
-  enti senza fine di lucro;
-  soggetti non imprenditori o, se imprenditori, al di fuori dell'esercizio della propria attività.
Verifica dei requisiti oggettivi:
Settori e attività
-  piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
-  insegnamento privato supplementare;
-  piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzioni edifici e monumenti;
-  realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
-  collaborazioni con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di solidarietà o di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi.
Altri requisiti
-  durata del contratto non superiore ai 30 giorni nel corso dell'anno solare, anche con più datori di lavoro;
-  il trattamento economico non potrà superare i 5.000 euro annui per lavoratore;
-  il pagamento del corrispettivo a favore dei lavoratori deve essere effettuato esclusivamente attraverso la consegna di buoni lavoro il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Certificazione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 86, comma 1, del decreto legislativo n. 276/2003)
Verifica dei requisiti soggettivi di operatività della disciplina che oggi può riguardare esclusivamente i seguenti soggetti:
1)  le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data del 23 ottobre 2003;
2)  i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque resi e utilizzati a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
3)  i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società;
4)  i partecipanti a collegi e commissioni;
5)  coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.
Nel caso di co.co.co. prorogate ai sensi dell'art. 86, comma 1, del decreto legislativo n. 276/2003, come modificate dal decreto legislativo n. 251/2004 di correzione, occorre verificare che le stesse cessino comunque alla data del 24 ottobre 2005 e siano state prorogate mediante gli accordi sindacali previsti dal legislatore.
Autonomia del collaboratore nello svolgimento dell'attività lavorativa dedotta nel contratto.
Corrispondenza tra la professionalità posseduta dal collaboratore e il contenuto della prestazione lavorativa dedotta in contratto. In particolare, accertare la pregressa esperienza maturata oppure le qualità personali e le caratteristiche soggettive del lavoratore.
Verifica della precedente utilizzazione del lavoratore da parte del medesimo datore di lavoro, con riferimento alla tipologia negoziale e all'inquadramento contrattuale. In particolare, verificare ed evidenziare le differenze oggettive fra l'eventuale precedente rapporto di lavoro di tipo subordinato e la co.co.co. proposta per la certificazione.
Indicazione espressa dei criteri per la determinazione del corrispettivo: in particolare, verificare che i criteri evidenziati nel testo contrattuale siano tali da giustificare la determinazione effettiva del compenso, tenendo presente la necessità di una sicura differenziazione fra l'ammontare della retribuzione del lavoratore subordinato di pari attività e/o mansioni.
Prestazione lavorativa del collaboratore necessariamente relativa al contenuto del contratto da certificare.
(2005.52.3325)091*


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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