REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 27 GENNAIO 2006 - N. 4
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 12 dicembre 2005.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Rometta.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, come integrato dall'art. 24 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7;
Visto il foglio prot. n. 1588 del 28 gennaio 2005, acquisito all'Assessorato del territorio e dell'ambiente il 31 gennaio 2005 con prot. n. 5889, con il quale il comune di Rometta ha trasmesso per l'approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale con annesse le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio;
Vista la delibera del consiglio comunale di Rometta n. 46 del 3 luglio 2000 e la delibera del commissario ad acta n. 1 del 19 febbraio 2003, con la quale sono stati adottati gli atti e gli elaborati, rispettivamente del piano regolatore generale, regolamento edilizio e prescrizioni esecutive;
Visti gli atti di pubblicazione, effettuata ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera di cui sopra;
Vista la certificazione a firma del sindaco del comune di Rometta, datata il 21 gennaio 2005, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano regolatore generale, regolamento edilizio e prescrizioni esecutive, adottato con la delibera del consiglio comunale n. 46 del 3 luglio 2000 e delibera del commissario ad acta n. 1 del 19 febbraio 2003, nonché attestante la presentazione di n. 114 osservazioni entro i termini di legge e n. 2 osservazioni fuori termine, avverso il piano adottato;
Viste le osservazioni/opposizioni di cui alla suddetta delibera, nonché i relativi elaborati di visualizzazione e deduzioni redatti dal progettista;
Vista la delibera n. 11 del 1 febbraio 2005 del consiglio comunale di Rometta, con la quale sono state formulate le proprie deduzioni sulle osservazioni ed opposizioni presentate;
Viste le note prot. n. 50370 del 30 gennaio 1997, prot. n. 2604 del 24 febbraio 2003, prot. n. 10212 del 30 maggio 2002, con le quali l'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, sul piano regolatore generale e sulle prescrizioni esecutive in argomento;
Vista la nota prot. n. 74 del 3 maggio 2005, con la quale il servizio IV/D.R.U. di questo dipartimento ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 11 del 2 maggio 2005, unitamente agli atti ed elaborati relativi, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, relativa al piano regolatore generale, con annesso il regolamento edilizio e prescrizioni esecutive, che di seguito parzialmente si trascrive:
""....Omissis...
L'ufficio del Genio civile competente ha espresso parere favorevole a condizione, rispettivamente:
-  sul piano regolatore generale, con nota prot. n. 50370 del 30 gennaio 1997;
-  sul piano regolatore generale emendato, con nota prot. n. 2604 del 24 febbraio 2003;
-  sulle prescrizioni esecutive, con nota prot. n. 10212 del 30 maggio 2002;
Procedure di pubblicazione: il piano regolatore generale con allegate prescrizioni esecutive, è stato depositato e pubblicizzato secondo le modalità previste dall'art. 3 della legge regionale n. 71/78. Con certificazione del sindaco, in data 21 gennaio 2005, si rileva che avverso al piano regolatore sono state presentate n. 114 osservazioni/opposizioni entro i termini e n. 2 fuori termini, inoltre n. 2 osservazioni/opposizioni avverso le prescrizioni esecutive entro i termini.
Deliberazione di deduzioni del consiglio comunale sulle osservazioni: con atto consiliare n. 11 dell'1 febbraio 2005, sono state formulate le deduzioni alle osservazioni ed opposizioni, visualizzate in apposite planimetrie.
Verbale ex art. 8 disciplinare d'incarico: in relazione al contenuto dell'art. 8 del disciplinare d'incarico, il comune di Rometta, mediante certificazione del responsabile dell'area tecnica, ha certificato che le aree destinate a servizi ed attrezzature risultano idonee all'uso cui sono destinate.
Rilevato
CARATTERI DEL TERRITORIO
Il territorio del comune di Rometta si estende per una superficie complessiva di 3.249 ettari circa ed è situato sul versante tirrenico della provincia di Messina e confina rispettivamente: a nord, con il mar Tirreno ad est con il comune di Saponara lungo l'asse dei torrenti di Saponara e S. Pietro, ad ovest con i torrenti Boncordo e Pietra e con i comuni di Spadafora e Roccavaldina, a sud-ovest con il torrente Bagheria e il comune di Monforte S. Giorgio e a sud-est con il comune di Messina.
Altimetricamente si estende da quota zero al livello del mare sino a quota massima di 1.006 metri corrispondente alle propaggini della catena dei monti Peloritani.
Il comune è costituito dal centro più antico ubicato a quota 560 metri, dalle frazioni di Gimello a quota 604 metri, S. Domenico, Conduri, Rapano, alle quote di 500 metri circa, S. Andrea alla quota dei 350 metri e della frazione a mare di Rometta Marea.
Il centro ha origini antiche ed è stata fortificato da Federico II, con la costruzione della cinta muraria e dalle porte di accesso alla città e a difesa del Castello, di cui rimangono alcuni ruderi e frammenti.
L'economia è di carattere prevalentemente agricolo, con una inversione di tendenza manifestata negli ultimi decenni per effetto di una attività di tipo turistica soprattutto nella frazione di Rometta Marea.
Il territorio è gravato da vincoli territoriali discendenti da leggi o da atti amministrativi (vincoli ex art. 5 della legge regionale n. 15/91, parchi, riserve, vincoli ex leggi nn. 1497 e 1089, vincolo idrogeologico e sismico).
CONDIZIONI ECONOMICHE ATTUALI E PROSPETTIVE DI SVILUPPO
L'andamento demografico risulta dai dati ISTAT con un saldo positivo, soprattutto nella frazione di Rometta Marea; si ha infatti:
Anno 1971
Totale abitanti n. 4.572, così distribuiti nelle frazioni più popolose:
-  Rometta centro       n. 857 
-  Rometta Marea       n. 1.843 
-  San Como      n. 432 
-  S. Andrea      n. 187 
-  Gimello      n. 327 
-  S. Domenica      n. 173 
-  Barrera      n. 147 

Anno 1981
Totale abitanti n. 4.969, così distribuiti nelle frazioni più popolose:
-  Rometta centro       n. 723 
-  Rometta Marea       n. 2.569 
-  San Como       n. 433 
-  S. Andrea       n. 189 
-  Gimello       n. 273 
-  S. Domenica       n. 143 
-  Barrera       n. 106 

Anno 1989
Totale abitanti n. 5.952, così distribuiti nelle frazioni più popolose:
-  Rometta centro       n. 672 
-  Rometta Marea       n. 3.707 
-  San Como       n. 411 
-  S. Andrea       n. 168 
-  Gimello       n. 268 
-  S. Domenica       n. 141 
-  Barrera       n. 100 

SITUAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
Da quanto desumibile dalla relazione di progetto e dai dati ISTAT (vani esistenti, vani occupati, indice di affollamento, numero medio componenti) risulta:
-  abitazioni esistenti al censimento 1981 risultano in totale 3.830 di cui occupate solo 1.569 per una superficie complessiva di mq. 132.980.
Le unità abitative occupate costituiscono un numero di vani pari a 6.499 di cui 5.262 destinate alle abitazioni di n. 1.651 nuclei familiari. Il numero medio di stanze per abitazione risulta di 4,1. Da questi dati emerge un ulteriore interessante dato: che in 1.569 abitazioni vivono 1.651 famiglie con una sovraoccupazione di n. 82 nuclei familiari.
Le abitazioni sono occupate secondo i dati ISTAT riferiti al 1981, sono 2.261 con 7.560 stanze.
In conclusione si ha:
Anno 1981
-  abitazioni complessive      n. 3.830 
-  stanze complessive      n. 14.059 
-  abitazioni occupate      n. 1.569 
-  stanze occupate      n. 5.262 
-  occupanti      n. 4.969 

risulta pertanto che, con una media di n. 3,3 stanze per abitazione, il rapporto abitante per stanza è di 0,94.
SITUAZIONE URBANISTICA PRECEDENTE
Lo strumento urbanistico precedente al piano adottato era un programma di fabbricazione approvato con decreto n. 339 del 9 ottobre 1981.
PROGETTO DEL PIANO
Il piano regolatore generale, per quanto desunto dalla relazione tecnica, mira a perseguire i seguenti obiettivi:
-  migliorare e adeguare il patrimonio edilizio esistente attraverso interventi di urbanizzazione e di ristrutturazione;
-  individuare aree per l'espansione edilizia idonee sotto il profilo geologico e che consentono un ordinato sviluppo urbanistico;
-  individuare zone di particolare pregio paesaggistico per incrementare lo sviluppo turistico;
-  migliorare il sistema viario e decongestionare i vecchi centri abitati;
-  individuazione di aree per l'attuazione di programmi costruttivi per l'edilizia agevolata e convenzionata;
-  individuare infrastrutture idonee a favorire lo sviluppo ecomomico;
-  riordino della fascia costiera;
-  ostacolare il degrado delle zone interne e collinari;
-  salvaguardare e riequilibrare il patrimonio agronomico-forestale;
-  individuare aree per attrezzature a servizio delle residenze;
-  individuare aree per attrezzature a servizio degli insediamenti produttivi;
-  evitare consumo territoriale;
-  il piano regolatore generale è stato dimensionato in relazione ai dati del censimento ISTAT e dai dati forniti dall'ufficio anagrafe per soddisfare nel ventennio una capacità insediativa stabile pari ad un incremento della popolazione riferita all'anno 1989 del 17% per un incremento pertanto di 1.011 abitanti.
Per il fabbisogno pregresso è stata stimata una quantità di vani pari a 2.792.
Il piano regolatore generale pertanto è stato dimensionato per un incremento totale di abitanti nel ventennio pari a 3.803.
In relazione alla volumetria esistente lungo la fascia costiera non viene previsto alcun incremento della popolazione stagionale che rimane quindi la stessa di quella rilevata nell'anno 1989.
ZONIZZAZIONE E DESTINAZIONI D'USO DEL TERRITORIO
Zone territoriali omogenee
Il piano regolatore generale prevede la suddivisione dell'intero territorio comunale in zone in rapporto alle diverse destinazioni d'uso, ai vincoli ed alle opere o trasformazioni consentite ai sensi della vigente normativa.
Dalle norme di attuazione sono state desunte le caratteristiche di tali zone omogenee che di seguito sinteticamente descritte si elencano:
Zone di interesse storico-artistico ed ambientale
Nel piano regolatore generale sono state previste n. 2 sottozone A1 e A2.
Zona A1
Comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani e/o complessi edilizi che rivestono carattere storico-artistico di particolare pregio ambientale o da porzioni di esse, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parti integranti, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
Detta zona è normata dall'art. 44 delle norme di attuazione.
Zona A2
Comprende la parte dei tessuti edilizi presenti nelle frazioni di Sottocastello e Pantano.
Detta zona è normata dall'art. 45 delle norme di attuazione.
Zone per insediamenti residenziali
Zone B a prevalente destinazione residenziale, urbanizzate totalmente o parzialmente edificate
Zona B1 - zone edificate del centro urbano
Comprende le aree edificate all'interno dei centri abitati nelle quali è prevista la possibilità di saturazione mediante interventi edilizi a completamento dell'edificato con indici di edificabilità variabili in relazione alle località, variabili da 3 a 5 mc./mq.
Detta zona è normata dall'art. 47 delle norme di attuazione.
Zona B2
Comprende le aree edificate limitrofe alle zone B1 con indice fondiario pari a mc./mq.
Detta zona è normata dall'art. 48 delle norme di attuazione.
Zona B3
Comprende le aree parzialmente edificate e libere, con indice fondiario di 50 mc./mq.
Detta zona è normata dall'art. 49 delle norme di attuazione.
Zona B4 - zona satura urbana
Comprende le aree che hanno esaurito la loro capacità edificatoria.
Detta zona è normata dall'art. 50 delle norme di attuazione.
Zona C1 - espansione residenziale
Si tratta di parti del territorio comunale destinate all'espansione residenziale dell'edilizia privata, con indice fondiario pari a 0,75 mc./mq.
Detta zona è normata dall'art. 51 delle norme di attuazione.
Zona C2 - espansione destinata a edilizia convenzionata e agevolata ed in corso di attuazione
Comprende le nuove zone di espansione da destinare a edilizia convenzionata e agevolata, mediante la predisposizione di programmi costruttivi, con indice fondiario pari a 2,00 mc./mq.
Detta zona è normata dall'art. 52 delle norme di attuazione.
Zona C3 - ricettività alberghiera ed extra alberghiera
Comprende le nuove zone da destinare agli insediamenti di tipo alberghiero, villaggi turistici e attrezzature di tipo culturale, per il tempo libero, per il ristoro e lo sport, con indice fondiario pari a 5,00 mc./mq.
Detta zona è normata dall'art. 53 delle norme di attuazione.
Zona C4 - Attrezzature turistiche integrate con la residenza
Comprende le nuove zone da destinare agli insediamenti, quali villaggi turistici, alle residenze e attrezzature per il ristoro e per il tempo libero, con indice fondiario pari a 0,75 mc./mq.
Detta zona è normata dall'art. 54 delle norme di attuazione.
Zona C5 - ricettiva per il tempo libero e il ristoro, esclusa la residenza
Comprende le nuove zone da destinare per il tempo libero, per il ristoro e lo sport, con indice fondiario pari a 0,75 mc./mq.
Detta zona è normata dall'art. 55 delle norme di attuazione.
Zone per insediamenti produttivi
Zona D1 - esistente
Comprende le parti del territorio interessate da insediamenti prevalentemente industriali.
Detta zona è normata dall'art. 57 delle norme di attuazione.
Zona D2 - artigianale di completamento ristrutturazione e nuovo impianto
Comprende la parte del territorio da destinare ad insediamenti a carattere prevalentemente artigianale e produttivo.
Detta zona è normata dall'art. 58 delle norme di attuazione.
Zona D3 - insediamento ASI
Comprende le parti del territorio all'interno del nucleo industriale di Messina, normate dal piano regolatore dell'area di sviluppo.
Detta zona è normata dall'art. 59 delle norme di attuazione.
Zone agricole
Zona E
Comprende le aree destinate ad attività agricole, a pascolo e improduttive.
Detta zona è normata dagli artt. 60 e 61 delle norme di attuazione.
Zone per impianti e attrezzature di interesse generale
Zone F (F1a, F1b, F1c, F1d, F1e, F1f): (art. 63 delle norme di attuazione).
Dette zone sono destinate a:
-  F1a - centri commerciali;
-  F1b - carceri, caserme, pretura;
-  F1c - trasporti pubblici;
-  F1d - attrezzature sportive;
-  F1e - attrezzature per la cultura e il tempo libero;
-  F1f - aree destinate alla fruizione del mare.
Zone F2 - verde ambientale, paesistico demaniale (art. 64 delle norme tecniche di attuazione)
Zone G1 - verde privato (art. 65 delle norme tecniche di attuazione)
Zone G2 - verde di rispetto (art. 65 delle norme tecniche di attuazione)
Zone SP - servizi pubblici (art. 66 delle norme tecniche di attuazione)
Zone I - zone di rispetto stradale (art. 67 delle norme tecniche di attuazione)
Zone I2 - zone di rispetto del metanodotto (art. 67 delle norme tecniche di attuazione)
Zone I3 - zone di rispetto cimiteriali e del depuratore (art. 67 delle norme di attuazione).
PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Le prescrizioni esecutive, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni, adottate successivamente al piano regolatore generale con delibera commissariale n. 1 del 19 marzo 2003 ed ora allegate allo stesso, riguardano le seguenti località:
-  prescrizione esecutiva n. 01: edilizia turistico ricettiva in località Fondaco Nuovo di Rometta Marea.
Interessa la zona C3 e la zona F1f estesa complessivamente mq. 29.860; si prevede la realizzazione di un complesso alberghiero e di attrezzature dirette alla fruizione del mare;
-  prescrizione esecutiva n. 02: area a verde a monte della piazza Padre Pio di Rometta Marea.
Interessa aree per attrezzature destinate a servizi vari, parcheggi e parco pubblico attrezzato, estesa complessivamente mq. 7.022; si prevede la realizzazione di una piazza con attrezzature per il gioco ed il tempo libero senza realizzazione di volumi edilizi;
-  prescrizione esecutiva n. 03: area a verde a valle della piazza Padre Pio in Rometta Marea.
Interessa la zona Sp parco pubblico attrezzato e la zona F1d attrezzature sportive estesa complessivamente mq. 21.821: si prevede la realizzazione della delegazione comunale e di un centro direzionale con la previsione di una piazza e attrezzature per il gioco ed il tempo libero;
-  prescrizione esecutiva n. 04: fruizione a mare in Rometta Marea.
Interessa la zona F1f area destinata alla fruizione del mare, a locali per il tempo libero ed il ristoro escluse le residenze; si prevede la realizzazione di ambienti atti alla ricezione ed al ristoro con annessi servizi igienici, nonché un insieme di cabine attigue alla spiaggia e integrati con adeguati spazi attrezzati per il tempo libero e parco giochi;
-  prescrizione esecutiva n. 05: centro polifunzionale nell'area ex Ultragas in Rometta Marea.
Interessa l'area ex Ultragas in Rometta Marea ricadente in zona S attrezzature collettive altri servizi estesa mq. 9.667: si prevede la realizzazione di una struttura polifunzionale della superficie coperta di 461 mq. A tre elevazioni fuori terra da destinare a servizi pubblici. Si prevedono in particolare un auditorium, sale per conferenze e spazi espositivi per l'artigianato locale, mostre e commercializzazione di prodotti tipici locali;
-  prescrizione esecutiva n. 06: area di espansione in contrada Conigliaro in Rometta Marea.
Interessa la zona C1 per l'edilizia privata di espansione e la zona F1d per attrezzature sportive estesa complessivamente mq. 28.000 circa; si prevede la realizzazione di unità abitative unifamiliari riferite ad una corte di uso esclusivo;
-  prescrizione esecutiva n. 07: edilizia turistico ricettiva in località Giampaolo in Rometta Marea.
Interessa la zona C3 destinata ad attività alberghiera ed extra alberghiera ed in zona F1a aggregati funzionali, centri commerciali, estesa complessivamente mq. 117.000 circa; si prevede la realizzazione di unità residenziali per la ricettività inseriti in un contesto integrato con una varia tipologia di servizi (terziario e centro commerciale, ristorante, attrezzature sportive di zona etc.);
-  prescrizione esecutiva n. 08: area di espansione in località Filari.
Interessa la zona C1 per l'edilizia privata di espansione estesa complessivamente mq. 22.350 circa; si prevede la realizzazione di unità abitative unifamiliari riferite ad una corte verde di uso esclusivo;
-  prescrizione esecutiva n. 09: area artigianale in località S. Andrea.
Interessa la zona D2 artigianale di completamento, ristrutturazione e nuovo impianto estesa complessivamente mq. 17.868 circa; si prevede la realizzazione di n. 41 lotti aventi una superficie variabile da 800 mq. a 1.100 mq.;
-  prescrizione esecutiva n. 10: area di espansione in località S. Andrea.
Interessa la zona C1 per l'edilizia privata di espansione e la zona Sp (V) parco pubblico attrezzato estesa complessivamente mq. 5.410 circa; si prevede la realizzazione di unità abitative unifamiliari riferite ad un vecchio nucleo abitato.
REGOLAMENTO EDILIZIO
E' composto di n. 149 articoli suddivisi nei seguenti capitoli:
Cap. 1: disposizioni generali;
Cap. 2: prescrizioni antincendio e norme relative alla sicurezza;
Cap. 3: caratteristiche dei locali per l'abitabilità e agibilità;
Cap. 4: disciplina dei complessi ricettivi complementari (campeggi e similari).
Disposizioni finali e transitorie
Considerato che:
1. PROCEDURE
Occorre evidenziare che, in base agli atti pervenuti, le procedure di adozione del piano sono regolari in quanto:
-  la deliberazione del consiglio comunale n. 46 del 3 luglio 2000, di adozione con emendamenti del piano con allegato regolamento edilizio, è stata resa nota al pubblico e pubblicata nei termini dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, come attestato dal sindaco con nota dell'11 luglio 2001;
-  la deliberazione del commissario ad acta n. 1 del 19 febbraio 2003, di adozione delle prescrizioni esecutive, è stata resa nota al pubblico e dato avviso del deposito degli atti presso la segreteria comunale a libera visione del pubblico, per 20 giorni consecutivi, come certificato dal sindaco con nota del 21 gennaio 2005;
-  il piano regolatore generale con i relativi allegati nonché le prescrizioni esecutive sono supportate dallo studio geologico generale ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81;
-  il piano è supportato, altresì, dallo studio agricolo-forestale redatto ai sensi dell'art. 3, comma 11, della legge regionale n. 15/91 e successive modifiche ed integrazioni;
-  il piano regolatore generale con i relativi allegati è stato sottoposto, preventivamente all'adozione, all'esame e parere dell'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
-  le prescrizioni esecutive con i relativi allegati sono state sottoposte, preventivamente all'adozione, all'esame e parere dell'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
-  il piano con i relativi allegati è stato regolarmente depositato e pubblicizzato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  le osservazioni ed opposizioni presentate avverso al piano ed alle prescrizioni esecutive, sono state debitamente visualizzate e sulle stesse sono state formulate le deduzioni dei progettisti e del consiglio comunale con delibera n. 11 dell'1 febbraio 2005;
-  ai sensi dell'art. 8 del disciplinare d'incarico, non risulta predisposto il verbale congiunto tra l'ufficio tecnico ed i progettisti del piano, circa lo stato di consistenza delle aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici. Tuttavia il responsabile dell'area tecnica ha certificato, in data 14 gennaio 2005, che "le aree destinate ad attrezzature e servizi, di cui al piano regolatore generale, adottato con delibera del consiglio comunale n. 46 del 3 luglio 2000 ed alle prescrizioni esecutive, adottate con delibera del commissario ad acta n. 1 del 19 febbraio 2003, risultano idonee all'uso a cui sono destinate".
2. PROGETTO DI PIANO IN GENERALE
Il progetto di piano corrisponde ai contenuti progettuali stabiliti nel disciplinare tipo regionale, approvato con decreto 17 maggio 1979, n. 91 e successive modifiche ed integrazioni ed è corredato di una adeguata relazione tecnica. Il piano riferito al ventennio 1989-2009 appare correttamente dimensionato per soddisfare il fabbisogno di aree residenziali, produttive, turistiche e dei servizi connessi, tenuto conto delle analisi e delle ipotesi previsionali effettuate sulla base dei dati ISTAT poste a base del dimensionamento da parte dei progettisti del piano e tenuto conto dello stato di attuazione del precedente strumento urbanistico.
Nel dimensionamento del piano si è tenuto conto, altresì, della possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente diffuso nel centro principale e nelle frazioni.
Il piano regolatore generale è stato dimensionato per soddisfare nel ventennio considerato una capacità insediativa stabile pari ad un incremento della popolazione riferita all'anno 1989 del 17% per un incremento pertanto di 1.011 abitanti.
Per il fabbisogno pregresso è stata stimata una quantità di vani pari a 2.792.
Si prevede, pertanto, un attendibile fabbisogno totale di vani nel ventennio pari a 3803.
In relazione alla volumetria esistente lungo la fascia costiera, non viene previsto alcun incremento della popolazione stagionale che rimane quindi la stessa di quella rilevata nell'anno 1989.
In generale sono condivisibili le scelte urbanistiche fondamentali, gli indirizzi assunti per la redazione del piano ed i criteri adottati per le più importanti sistemazioni urbanistiche.
Nella redazione del piano sono state osservate le disposizioni contenute nei decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444 e nelle vigenti disposizioni urbanistiche.
Appare opportuno tuttavia evidenziare che alcuni elaborati grafici del piano presentano in modeste parti di zone sovrapposizioni di retini che dovranno essere eliminate per evitare possibili disguidi nella fase di gestione dello strumento urbanistico, in particolare, nell'elaborato emendato C1 in scala 1:2.000.
3.  PER LE SINGOLE ZONE
La zona A relativa al centro storico del centro e ai nuclei storici delle frazioni appare correttamente delimitata unitamente all'individuazione dei beni isolati che risultano tutelati da una adeguata normativa di salvaguardia. Inoltre il piano individua le aree e le zone di interesse ambientale, con particolare riferimento alla legge n. 431/85, che sono sottoposti ad un regime di tutela urbanistica.
Le zone territoriali B appaiono correttamente enucleate, in base alle indicazioni di piano, tuttavia per le zone B ricadenti all'interno della fascia dei 150 metri dalla battigia del mare, le stesse si ritengono condivisibili a condizione che gli immobili ricadenti in detta fascia siano state realizzate con regolare concessione edilizia o antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale n. 78/76.
Le medesime considerazioni sono estese anche alle zone B comprese tra la fascia dai 150 metri a 1.000 metri, con riferimento ovviamente ai limiti contenuti nella citata legge regionale n. 78/76.
In relazione alla citata legge regionale di tutela della fascia costiera, si rileva che, oltre alle citate zone B, ricadono nell'ambito di detta fascia alcune previsioni edificatorie, ed, in particolare, parte della zona C2b disciplinata dall'art. 5bis delle norme tecniche di attuazione; per tale parte ricadente nell'ambito dei 150 metri dalla battigia del mare, si prescrive che debbano essere ammesse solo opere alla diretta fruizione del mare. Si prescrive, altresì, a mente dell'art. 15, lett. b), della legge regionale n. 78/76, che per tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, l'indice di densità edilizia territoriale ricadente entro la profondità di metri 500 a partire dalla battigia è determinato in 0,75 mc./mq., e, a mente della lett. c) del medesimo articolo, di 1,50 mc./mq. nella fascia compresa tra i 500 metri ed i 1.000 metri dalla battigia. Pertanto, l'indice di edificabilità delle zone C residenziali, ricettiva turistico-alberghiera, produttiva e dei servizi, ricadenti entro tali fasce dovrà essere adeguato alla normativa sopra citata.
4. SERVIZI E VINCOLI
La dotazione di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, prevista nel piano, è ripartita di massima secondo i criteri specificati nello stesso decreto e secondo gli standards specifici fissati per legge (per es.: legge regionale n. 214/79, legge regionale n. 87/81, art. 7, legge regionale n. 8/78, decreto ministeriale 18 dicembre 1975).
Il piano conferma e precisa i vincoli discendenti da leggi specifiche ed, in particolare:
-  vincoli previsti dalle leggi nn. 1089, 1497 del 1939, 431 del 1985, d'inedificabilità ex art. 5 della legge regionale n. 15/91;
-  vincolo idrogeologico di cui al regio decreto n. 3267 del 1923;
-  vincoli di rispetto stradale, ferroviario, elettrodotti, corsi d'acqua, metanodotti, cimiteriali, di depurazione, di discarica etc.;
-  vincoli di arretramento dalla battigia marina e dai laghi.
Tuttavia, negli elaborati di piano dovranno essere riportate le aree individuate dalla Comunità europea (zone SIC e ZPS "dorsale Curcuraci e Antennamare").
In relazione a quanto sopra, il comune di Rometta dovrà acquisire entro 90 giorni dalla emissione del decreto di approvazione del piano regolatore generale di che trattasi, la valutazione di incidenza nel rispetto del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni. E, pertanto, nelle more della loro disciplina in funzione della redazione dello studio di incidenza, in dette aree è prescritta l'assoluta inedificabilità.
Per quanto attiene al vincolo boschivo, si rende necessario adeguare le fasce di rispetto dei boschi nei termini dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001; le eventuali aree che si rendono libere dalle attuali fasce di rispetto sono da considerarsi zone omogenee E di verde agricolo.
5. VIABILITA'
Per quanto riguarda alle previsioni viarie, si osserva che in molti casi la loro previsione non appare giustificata da ragioni di traffico e/o da congestione là dove si sviluppa prevalentemente nelle parti del territorio comprese tra le infrastrutture autostradali, ferroviarie e l'entroterra, tenuto conto altresì che tali previsioni comportano un impatto territoriale non giustificato. Per le motivazioni suddette sono da disattendere tutte le previsioni viarie contrassegnate con colore blu ed integralmente la viabilità a scorrimento veloce che si sviluppa in prossimità del torrente Saponara, così come individuate nelle relative tavole della "zonizzazione".
Sono da disattendere, altresì, le previsioni di viabilità e le zone discendenti dal piano ASI non condivise con il decreto assessoriale di approvazione n. 557 del 26 luglio 2002. L'area di sedime delle strade e delle zone non condivise con il citato decreto di approvazione del piano ASI, assumono la destinazione di verde agricolo, e là dove le viabilità attraversano previsioni urbanistiche condivise, assumono la destinazione della zona contermine in asse alla previsione stradale.
6. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
In linea di massima tali norme appaiono conformi alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ed appaiono idonee a definire i vincoli edilizi nelle varie zone del territorio comunale, salvo le seguenti modifiche e/o integrazioni che si rendono necessarie apportare.
-  L'art. 43 delle norme relative alla definizione delle zone A dovrà essere integrato nei seguenti termini: "la ristrutturazione edilizia nelle more della redazione di un eventuale piano particolareggiato è consentita senza demolizione e ricostruzione".
-  Gli articoli riguardanti la disciplina relativa alla attuazione delle zone B, là dove prevede all'ultimo comma indistintamente per tutte il riferimento all'art. 20 della medesima normativa, dovrà evidentemente essere prescrittiva solo per le zone appositamente enucleate nelle tavole di piano "zonizzazione" con tratto e punto; tali zone peraltro risultano essere soltanto le zone B1 dei centri originari dei villaggi.
-  Si rende opportuno, altresì, che l'art. 20 preveda l'attuazione dei piani esecutivi oltre che dall'amministrazione comunale anche da soggetti privati e/o riuniti in consorzi.
-  In ordine all'art. 52bis deve precisarsi che sono da considerarsi vigenti gli strumenti attuativi in esecuzione del precedente strumento urbanistico, quelli regolarmente approvati e convenzionati alla data di adozione del piano regolatore di che trattasi.
In mancanza del requisito di cui sopra, le aree interessate debbono classificarsi zone F2, così come previsto dall'ultimo comma del medesimo articolo.
All'art. 67 occorre modificare la quantità di superficie da destinare alle aree per l'istruzione da 4,00 mq. a 4,50 mq. su ogni 100 mc. di volume edificabile, a termine dell'art. 3 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
All'art. 71 (deroga) si rende necessario prevedere anche per le strutture alberghiere il preventivo nulla osta al rilascio della concessione edilizia in deroga da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
7. REGOLAMENTO EDILIZIO
Il regolamento edilizio è stato redatto in conformità ai contenuti dell'art. 33 della legge n. 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni ed appare idoneo a limitare ed orientare l'attività edificatoria privata nel rispetto delle leggi vigenti in materia di edilizia.
8. PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Le prescrizioni esecutive appaiono conformi ai criteri fissati dall'art. 2 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, l'elaborazione progettuale appare rispondente ai contenuti di cui all'art. 9 della legge regionale n. 71/78 ed ai criteri progettuali stabiliti nel disciplinare tipo regionale, approvato con decreto 17 maggio 1979, n. 91 e successive modifiche ed integrazioni.
9. PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE
Per quanto attiene alle direttive ed indirizzi di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, di cui al decreto presidenziale della Regione siciliana dell'11 luglio 2000, in attuazione della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, l'ufficio tecnico comunale ha attestato che il piano regolatore generale risulta adeguato alle direttive sopra citate, in quanto la normativa di piano prevede zone di possibile insediamento di attività commerciali rientrante nella casistica delle tipologie, così come individuate nell'art. 15 del D.P.R.S. dell'11 luglio 2000.
Il comune di Rometta dovrà integrare la normativa ai fini di garantire la dotazione minima ed obbligatoria di parcheggi di pertinenza delle attività commerciali, ai sensi dell'art. 16 del citato D.P.R.S. dell'11 luglio 2000.
10. OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI
Riguardo alle osservazioni presentate avverso al piano regolatore generale, numerate in base all'elenco predisposto dal comune, si propongono le determinazioni contenute nell'allegata tabella.
Per quanto sopra esposto, si propone l'approvazione del piano in oggetto, salvo il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, con le prescrizioni di cui al presente parere oltre alle condizioni poste dall'ufficio del Genio civile con le note richiamate in premessa."";


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PERVENUTE IN ASSESSORATO

1)  Tricomi M. - vedi n. 98;
2)  Picone A. - vedi n. 35;
3)  Comitato cittadino Rometta Marea - vedi n. 88;
4)  Comitato cittadino Rometta Marea - vedi n. 88;
5)  Ordile S. - vedi n. 9;
6)  Venuto P. ed altri - vedi n. 15;
7)  Galletta P. e Callea G. - vedi n. 1 e n. 92;
8)  Galletta P. e Callea G. - vedi n. 1 e n. 92.
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 479 del 28 settembre 2005, che di seguito si trascrive:
""Il Consiglio
Vista la nota dell'ufficio prot. n. 74 del 3 maggio 2005 unità operativa 4.1/ME del servizio 4 del D.U., con la quale sono stati trasmessi per il tramite del dipartimento urbanistica, gli atti relativi alla pratica indicata in oggetto, unitamente alla proposta di parere n. 11 del 2 maggio 2005, resa dall'unità operativa 4.1 del D.U., per il prescritto parere, nei termini dell'art. 89, comma 10, della legge regionale n. 6/2001;
Vista la documentazione in fascicolo;
Vista la vigente legislazione urbanistica;
Uditi i relatori;
Valutata la proposta di parere n. 11 del 2 maggio 2005 resa dall'unità operativa 4.1 del servizio 4 del D.U., nel corso dell'esame è emerso l'orientamento di condividere la medesima con le ulteriori prescrizioni che di seguito si riportano:
SULLE ZONE OMOGENEE
In generale sono condivisibili le scelte urbanistiche fondamentali, gli indirizzi assunti per la redazione del piano ed i criteri adottati per le più importanti sistemazioni urbanistiche.
Nella redazione del piano sono state osservate le disposizioni contenute nei decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444 e nelle vigenti disposizioni urbanistiche.
Pur tuttavia, nonostante una mirata ricerca delle connotazioni dei singoli interventi edilizi in particolari zone territoriali che, già classificate sottoforma di zone residenziali dal pregresso strumento urbanistico, si rileva una contraddizione nelle stesse norme tecniche di attuazione in ordine alle zone B4 là dove, in particolare, l'art. 50 classifica la "zona B4 satura urbana", viceversa si consentono comunque ulteriori interventi edilizi mediante attuazione diretta, con indice fondiario di 1.50 mc./mq., non sostenibile tra l'altro nella frazione di Rometta Marea in quanto già gravata da un carico urbanistico rilevante; si prescrive pertanto che le aree libere devono restare inedificate e destinate esclusivamente a verde condominiale, così come tra altro previsto nei primi commi del citato art. 50 delle norme tecniche di attuazione.
Tali zone B4 ed altre, vengono estese indifferentemente lungo tutta la fascia costiera sottoposta a particolare inedificabilità assoluta, di cui alla legge regionale n. 78/76, senza una documentata analisi comparativa fra interventi legittimi, che per esempio avrebbero potuto essere rappresentati come conformi allo strumento urbanistico che ne consentiva l'attuazione in epoca antecedente al 1976 e quelli realizzati successivamente a tale data o in difformità e, conseguentemente in base all'attuale normativa, non ammissibili.
Non si ritiene accettabile in relazione a quanto rilevato, stante a vigenza dell'attuale legislazione, attribuire agli ambiti ricadenti entro la fascia dei 150 m., ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, la classificazione di zona territoriale omogenea B, sia pure con una suscettività volumetrica pari a zero - normativa fittizia - non essendo stato documentato lo status giuridico che ne poteva giustificare l'ammissione di tali categorie di zona all'interno del cosiddetto stato di fatto urbanistico del piano.
Non si può fare a meno di sottolineare inoltre che la problematica sopraevidenziata non può neanche limitarsi e circoscriversi al solo fatto giuridico-amministrativo essendo di rilevante e preminente interesse urbanistico la refluenza che questo tipo di determinazione potrebbe avere sulla più complessiva e generale tematica del riassetto della costa e più specificatamente del suo litorale.
Per quanto sopra, tutte le previsioni urbanistiche ricadenti all'interno della fascia dei 150 m. dalla battigia del mare debbono essere stralciate, onerando il comune ad effettuare una verifica dello stato giuridico-amministrativo degli edifici ricadenti in tali ambiti, e conseguentemente procedere alla redazione di una pianificazione tendente al recupero urbanistico-ambientale compatibile del litorale, in una più generale e complessiva strategia di riconversione-infrastrutturazione della volumetria disponibile ove illegittimamente accertata.
Nelle more sono consentiti entro tale fascia soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti.
La frazione di Rometta Marea risulta, come già detto, gravata da un carico urbanistico per effetto di una consistente edificazione derivante dal precedente strumento urbanistico tale da non giustificare un ulteriore sovraccarico, pertanto si prescrive ai fini di contenere la capacità insediabile ed evitare di pregiudicare l'assetto urbanistico complessivo del piano, di ridurre l'indice di edificabilità fondiario delle zone C1 da 0,75 mc./mq. a 0,40 mc./mq. ad eccezione delle zone C1 che si pongono in contiguità diretta con le zone B1 che di fatto contribuiscono a definire l'isolato urbanistico e rappresentano il naturale completamento della zona B1.
Tali zone C1 in contiguità alle zone B1, costituendo di fatto il completamento urbano possono essere attuate mediante il rilascio di singole concessioni edilizie, tenuto conto delle caratteristiche dimensionali e dal fatto che risultano dotate delle principali opere di urbanizzazioni primarie.
PRESCRIZIONI GEOLOGICHE
Specifiche sulle previsioni di piano
Si premette che lo studio geologico relativo al piano regolatore generale del comune di Rometta non è corredato degli elaborati previsti dalla circolare n. 2222/95 ed, in particolare, è privo della cartografia di pericolosità geologica e sismica locale in scala 1:10.000 per l'intero territorio comunale e in scala 1:2.000 per le zone di nuovo insediamento.
Sulla scorta di quanto esposto nello studio geologico di supporto al piano regolatore generale, alle prescrizioni esecutive ed alle integrazioni, si prescrive quanto segue.
Le aree indicate nella carta geomorfologica scala 1:10.000 dal geologo redattore dello studio come:
a) "aree ad erosione accelerata, associata a potenziali crolli, ribaltamenti, rotolii, scivolamenti";
b) "aree normalmente interessate da erosione accelerata, ammollimenti gravitativi, smottamenti, nonché da potenziali cedimenti o scivolamenti";
c)  "aree soggette a crolli e ribaltamenti";
d)  "frane da cedimento";
e)  "corone di frana, gradini o fessurazioni da tensione", "frane da scivolamento".
Dovranno essere escluse da qualsiasi insediamento urbanistico di tipo edificatorio, salvo che nelle aree di cui ai punti a) e b) dove, previa verifica geotecnica delle condizioni di stabilità locali e globali, potranno realizzarsi, al più, fabbricati sparsi ad una elevazione a servizio della conduzione agricola;
Per le zone ricadenti entro la fascia dei 40 m. a cavallo delle faglie presunte dovranno verificarsi le condizioni di sicurezza attraverso la predisposizione di specifici studi di zonazione microsismica, prima della redazione dei piani attuativi;
Le aree interessate dalle faglie certe dovranno essere escluse da ogni insediamento urbanistico per una fascia continua di larghezza complessiva non inferiore a 40 m. a cavallo della lineazione tettonica: per le costruzioni esistenti entro questa fascia sono consentiti soltanto interventi di miglioramento sismico senza incremento di volume e non è consentita la demolizione e ricostruzione.
Qualsiasi intervento deve arretrarsi di almeno 10 metri dal ciglio delle scarpate o dalle fasce di terreno in cui siano presenti brusche rotture di pendenza.
Devono essere previste tra le opere di urbanizzazione gli interventi di regimentazione e smaltimento delle acque pluviali, per limitare i fenomeni erosivi o di ristagno;
Vige il vincolo di inedificabilità assoluta all'interno delle fasce di rispetto di 10 metri a destra e a sinistra dagli argini e dalle sponde di torrenti, valloni, canali, anche se artificiali e/o intubati;
Nelle zone di depositi alluvionali o costieri deve essere accertata la profondità della falda e valutata con attenzione la possibilità dell'insorgenza di fenomeni di liquefazione dei terreni sciolti di fondazione, soprattutto in condizioni di sisma.
Si ricorda che per legge deve essere verificata la compatibilità delle previste destinazioni d'uso con le aree perimetrate nelle carte di pericolosità del piano studio di bacino per l'assetto idrogeologico della Regione Sicilia (P.A.I.) come dall'art. 7 delle norme generali della relazione generale e che, per le aree a pericolosità idrologica-idraulica, qualsiasi intervento deve essere corredato da un adeguato studio idrologico-idraulico che dimostri la compatibilità tra intervento e il livello di pericolosità esistente (art. 11, capo II della relazione generale).
Sul regolamento edilizio
Sia in relazione alle locali condizioni geologiche e geomorfologiche che in conformità ai dettami della vigente normativa, occorre inserire nel regolamento edilizie l'obbligatorietà della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione edilizia. Infatti, in coerenza con i disposti normativi e secondo quanto ribadito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione. Inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977. Detto studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione edilizia quali scavo di pozzi, sbancamenti e significative opere di rinterro che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica, con esclusione dei lavori di manutenzione degli edifici. Sono, dunque, escluse dall'obbligo della relazione geologica solo gli interventi sulle costruzioni che non comportano la realizzazione di opere soggette alla normativa sismica e/o non modificano la qualità e la quantità degli scarichi civili e/o industriali già autorizzati che non recapitano nelle pubbliche fognature e/o non apportano modifiche delle modalità di smaltimento degli stessi.
Prescrizioni a regime
L'attuazione delle previsoni di piano, prima della progettazione esecutiva delle singole opere per cui valgono le norme di piano, è subordinata alle procedure di cui al punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988 procedendo, prima della progettazione esecutiva, alla verifica geologica e geotecnica del progetto attraverso le opportune e necessarie indagini geognostiche volte a documentare la fattibilità opere-terreno, individuando i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo: trattandosi di zona sismica si dovranno, inoltre, documentare i criteri di rispetto dei vincoli di natura sismica. Per quanto sopra, l'attivazione delle procedure di progettazione è subordinata alla preliminare approvazione da parte del competente ufficio del Genio civile del predetto studio geologico e geotecnico, ai sensi del punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988.
Nella redazione degli strumenti urbanistici attuativi, compresi i piani di lottizzazione, dovrà essere predisposta l'esecuzione di apposito studio geologico-tecnico, redatto ai sensi della circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995, secondo le indicazioni del punto 5.2 della predetta circolare, integrando, in tal modo, per ciascun piano successivamente progettato, gli elaborati di dettaglio a scala 1:2.000 riportati nell'allegato A di detta circolare. In particolare, in detti nuovi studi attenta cura dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione e, più in generale, della pericolosità geologica legata alla stabilità dei pendii sia in condizioni statiche che dinamiche.
Le proposte dell'ufficio relative alle osservazioni ed opposizioni vengono accolte e rese compatibili in relazione alle prescrizioni di cui sopra.
Risultano pervenute direttamente all'A.R.T.A. le sottoelencate osservazioni e/o opposizioni:
-  ditta Giacopello Giuseppe, prot. n. 28821 del 12 maggio 2005: trattasi di integrazione e ulteriori chiarimenti in ordine alla osservazione già decisa dai progettisti e dal consiglio comunale: l'osservazione, in relazione alle determinazioni assunte con il parere di cui sopra ed, in particolare, per la zona C1, è parzialmente accolta nel senso che l'attuazione potrà avvenire mediante il rilascio di singola concessione edilizia, fermo restando la destinazione di zona C1;
-  ditta Aragona Gatto, prot. n. 35684 del 9 giugno 2005: trattasi di integrazione documentata anche fotograficamente ad osservazione già decisa dai progettisti e dal consiglio comunale; in relazione alla documentazione prodotta e tenuto conto dell'assetto urbanistico, degli standards di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e che l'osservazione risulta mirata a mantenere l'integrità dell'area agricola ed irrigua, si ritiene che la medesima possa essere accolta, e mantenere la destinazione delle aree a verde agricolo;
-  ditta Pino Giuseppe, prot. n. 42892 dell'8 luglio 2005: la ditta ripropone la medesima osservazione già controdedotta dai progettisti e dal consiglio comunale, pertanto si conferma quanto deciso dai medesimi;
-  ditta Cucinotta Giovanna, prot. n. 42893 dell'8 luglio 2005: la ditta ripropone la medesima osservazione già controdedotta dai progettisti e dal consiglio comunale, pertanto si conferma quanto deciso dai medesimi.
Per tutto guanto sopra visto e valutato, è del parere che il piano regolatore generale del comune di Rometta, regolamento edilizio comunale e le prescrizioni esecutive, adottati rispettivamente con deliberazione consiliare n. 46 del 3 luglio 2000 e dal commissario ad acta con atto n. 1 del 19 febbraio 2003, siano meritevoli di approvazione con stralci, modifiche e prescrizioni in conformità alla proposta di parere dell'ufficio n. 11 del 2 maggio 2005 e delle prescrizioni di cui sopra, previa adozione delle controdeduzioni di cui all'art. 4, comma VI, della legge regionale n. 71/78 da parte del comune di Rometta."";
Vista la nota dirigenziale prot. n. 67910 del 10 novembre 2005, con la quale, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato chiesto al comune di Rometta di adottare le controdeduzioni alle determinazioni di cui al condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 479 del 28 settembre 2005;
Vista la delibera n. 53 del 16 novembre 2005, con la quale il consiglio comunale di Rometta ha adottato le controdeduzioni alle determinazioni di questo Assessorato, di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 479 del 28 settembre 2005;
Vista la nota prot. n. 159 del 23 novembre 2005, con la quale l'unità operativa 4.1 di questo dipartimento ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 37 del 22 novembre 2005, formulata, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, in merito alle controdeduzioni comunali, che di seguito si trascrive:
""Con nota n. 17965 del 17 novembre 2005, acquisita al protocollo di questo Assessorato il 18 novembre 2005, prot. n. 69861 (al servizio il 22 novembre 2005), il comune di Rometta ha trasmesso la delibera consiliare n. 53 del 16 novembre 2005 di controdeduzioni al voto n. 479 del 28 settembre 2005. Con detto voto, notificato al comune stesso con provvedimento dirigenziale prot. n. 67910 del 10 novembre 2005, nei termini dell'art. 4 comma 6 della legge regionale n. 71/78, il piano regolatore generale del comune in oggetto è stato ritenuto meritevole di approvazione con prescrizioni.
Ciò premesso, nel rilevare che con l'atto deliberativo in argomento il comune non esprime alcuna valutazione alle prescrizioni nel medesimo provvedimento riportate, ad esclusione di quelle relative allo stralcio delle zone interne alla fascia dei mt. 150 dalla battigia del mare, si riportano di seguito le valutazioni di questa unità operativa 4.1, relative alle deduzioni comunali riportate nel patto deliberativo n. 53 del 16 novembre 2005.
Al fine di facilitare la lettura del presente parere, si farà riferimento a quanto nel merito espresso nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica, in ordine alle valutazioni ed alle "... ulteriori prescrizioni che di seguito si riportano sulle zone omogenee":
Le controdeduzioni comunali disattendono parzialmente le prescrizioni del Consiglio regionale dell'urbanistica, in quanto con le stesse il comune ritiene di disattendere lo stralcio delle aree ricadenti all'interno della fascia dei mt. 150,00 dalla battigia del mare in quanto "... Relativamente allo stralcio dell'intera fascia dei mt. 150,00 dalla battigia del mare, al fine di limitare alle sole porzioni di zone B4 da sottoporre a preventiva verifica giuridico-amministrativa, in quanto la fascia dei mt. 150,00 include anche porzioni di alcune prescrizioni esecutive, e porzioni delle zone B1 (in fondo alla via del mare), proveniente dal vigente programma di fabbricazione approvato con decreto n. 339/81, oltre all'intera zona destinata alla fruizione del mare e porzioni di aree S.P. destinate a verde e parcheggi, all'interno della fascia dei mt. 150,00 della battigia, le altre destinazioni ricadenti in tale ambito appaiono certamente compatibili con l'obiettivo di recupero urbanistico-ambientale del litorale, discendente dalla prescrizione del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Con lo stesso atto, al fine di addivenire alla puntuale verifica, dà "mandato all'area servizi ambiente e territorio infrastrutture di perimetrare nelle tavole di zonizzazione del piano regolatore generale le porzioni delle zone B4, sature urbane, da sottoporre a preventiva verifica giuridico-amministrativa, limitando in tali ambiti gli interventi ammissibili alla sola manutenzione ordinaria e straordinaria".
Nel merito questo ufficio, nel rilevare l'assenza della richiesta verifica sulla consistenza e sullo stato giuridico amministrativo degli edifici ricadenti in tale ambito, e l'assenza dello stesso elaborato richiesto dal consiglio comunale in sede di controdeduzioni (D.C.C. n. 53/05), ritiene di non poter accogliere la controdeduzione, confermando in ogni caso l'esigenza di una specifica e puntuale verifica, unica premessa ad una possibile programmazione di recupero del litorale comunale nella sua interezza.
In ordine infine alle restanti osservazioni, mosse da questo dipartimento con il parere a margine citato, ed in assenza delle specifiche controdeduzioni da parte del comune interessato, le stesse osservazioni non possono che ritenersi condivise da parte della stessa amministrazione comunale e, come tali, vengono conseguentemente confermate con il presente parere."";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 489 dell'1 dicembre 2005, che di seguito si trascrive:
""Il Consiglio,
Vista la nota dell'ufficio prot. n. 159 del 23 novembre 2005 U.O. 4.1 del servizio 4 del D.U., con la quale sono stati trasmessi, per il tramite del dipartimento urbanistica, gli atti relativi alla pratica indicata in oggetto, unitamente alla proposta di parere n. 37 del 21 novembre 2005, resa dall'unità operativa 4.1 del D.U. per il prescritto parere, ai sensi, e per gli effetti dell'art. 58 della legge regionale n. 1/78;
Vista la documentazione in fascicolo;
Vista la vigente legislazione urbanistica;
Uditi i relatori;
Valutata la proposta di parere n. 37 del 21 novembre 2005, resa dall'unità operativa 4.1 del servizio 4, è del parere di condividere integralmente la proposta di parere sopra citata in relazione alle motivazioni in essa contenute."";
Ritenuto di poter condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica, resi con i voti n. 479 del 26 settembre 2005 e n. 489 dell'1 dicembre 2005;

Decreta:


Art.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 479 del 28 settembre 2005 e n. 489 dell'1 dicembre 2005, è approvato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Rometta, adottato con deliberazione consiliare n. 16 del 3 luglio 2000 e con delibera del commissario ad acta n. 1 del 19 febbraio 2003.

Art.  2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso allo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 479 del 28 settembre 2005 e n. 489 dell'1 dicembre 2005.

Art.  3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  deliberazione consiliare n. 46 del 3 luglio 2000;
2)  deliberazione commissariale n. 1 del 19 febbraio 2003;
3)  deliberazione consiliare di esame delle osservazioni e opposizioni;
4)  deliberazione consiliare di controdeduzioni;
5)  proposta di parere n. 11 del 2 maggio 2005, resa dall'unità operativa 4.1/D.R.U. di questo Assessorato;
6)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 479 del 28 settembre 2005;
7)  proposta di parere n. 37 del 22 novembre 2005, resa dall'unità operativa 4.1/D.R.U. di questo Assessorato;
8)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 489 dell'1 dicembre 2005;
9)  relazione;
10)  regolamento edilizio;
11)  norme di attuazione;
12)  inquadramento territoriale, scala 1:25.000;
13)  quadro d'unione, scala 1:10.000;
14)  viabilità, scala 1:10.000;
15)  vincoli idrogeologici, scala 1:10.000;
16)  stato di fatto tav. A1 - Rometta Marea;
17)  stato di fatto tav. A2 - Filari;
18)  stato di fatto tav. A3 - S. Andrea;
19) stato di fatto tav. A4 - Pantano, Rapano inferiore e superiore;
20)  stato di fatto tav. A5 - Oliveto Scavone;
21)  stato di fatto tav. A6 - Rometta, Lorenti, S. Cono, Portaro, S. Sebastiano, Raspa, S. Domenica, Barrera;
22)  stato di fatto tav. A7 - Safi, Pietralunga, Gimello, Conduri;
23)  stato di fatto tav. A8 - Gimello, Monaci;
24)  stato di fatto tav. A9 - Torretta;
25)  viabilità tav. B1 - Rometta Marea, scala 1:2.000;
26)  viabilità tav. B2 - Filari, scala 1:2.000;
27)  viabilità tav. B3 - S. Andrea, scala 1:2.000;
28)  viabilità tav. B4 Pantano, Rapano inferiore e superiore, scala 1:2.000;
29)  viabilità tav. B5 - Oliveto, Scavone, scala 1:2.000;
30)  viabilità tav. B6 - Rometta, Lorenti, S. Cono, Portaro, S. Sebastiano, Raspa, S. Domenica, Barrera, scala 1:2.000;
31)  viabilità tav. B7 - Safi, Pietralunga, Gimello, Conduri, scala 1:2.000;
32)  viabilità tav. B8 - Gimello, Monaci, scala 1:2.000;
33)  viabilità tav. B9 - Torretta, scala 1:10.000;
34)  zonizzazione tav. C1 - Rometta Marea;
35) zonizzazione tav. C2 - Filari;
36)  zonizzazione tav. C3 - S. Andrea;
37)  zonizzazione tav. C4 - Pantano, Rapano inferiore e superiore;
38)  zonizzazione tav. C5 - Oliveto Scavone;
39)  zonizzazione tav. C6 - Rometta. Lorenti, S. Cono, Portaro, S. Sebastiano, Raspa, S. Domenica, Barrera;
40) zonizzazione tav. C7- Safi, Pietralunga, Gimello, Conduri;
41) zonizzazione tav. C8 - Gimello, Monaci;
42)  zonizzazione tav. C9 - Torretta;
43)  deliberazione commissariale n. 1 del 19 febbraio 2003, ex art. 2 della legge regionale n. 71/78.
STUDIO GEOLOGICO GENERALE PIANO REGOLATORE GENERALE
44)  relazione geologica - nota aggiuntiva;
45) carta geologica e della permeabilità;
46) carta geomorfologica;
47) carta del sistema idrografico gerarchizzato;
48) carta della suscettività di utilizzazione.
STUDIO GEOLOGICO PRESCRIZIONI ESECUTIVE
49)  relazione geologica - nota aggiuntiva;
50)  carta  geologica  all.  5a;
51)  carta  geologica  all.  5b;
52)  carta  geologica  all.  5c;
53)  carta  geologica  all.  5d;
55)  carta  geologica  all.  5e;
55)  carta  geologica  all.  5f;
56)  carta  geologica  all.  5g.
STUDIO AGRICOLO - FORESTALE
57)  relazione;
58) carta utilizzazione dei suoli;
59)  carta delle vocazionalità agricole;
60)  carta delle aree di interesse forestale;
61) carta della rete idrografica;
62)  carta altimetrica;
63)  carta della rete viaria;
64)  carta dei vincoli idrogeologici;
65)  carta cliviometrica.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Prescrizione esecutiva n. 1: edilizia turistico-ricettiva in località Fondaco Nuovo di Rometta Marea
66)  a)  P1/A -  relazione tecnica illustrativa; 
67)  b)  P1/C -  piano particellare d'esproprio; 
68)  c)  P1/D -  previsione massima delle spese per l'attuazione del piano; 
69)  d)  P1/01 -  stralci catastali, piano regolatore generale, aerofotogrammetria, scala 1:2.000; 
70)  e)  P1/02 -  rilievo plano-altimetrico, scala 1:500; 
71)  f)  P1/03 -  planimetria generale, scala 1:500; 
72)  g)  P1/04 -  profili schematici stato di fatto e di progetto, scala 1:500; 
73)  h)  P1/05 -  planimetria di progetto (1ª parte), scala 1:200; 
74)  i)  P1/06 -  planimetria di progetto (2ª parte), scala 1:200; 
75)  j)  P1/07 -  abaco dei tipi edilizi-albergo, scala 1:200; 
76)  k)  P1/08 -  abaco dei tipi edilizi-gazebo, ristorante-self-service, scala 1:200; 
77)  l)  P1/09 -  abaco dei tipi edilizi-ricezione ristoro, servizi igienici sanitari, cabine spogliatoi, scala 1:200; 
78)  m)  P1/10 -  planimetria rete fognaria e idrica, scala 1:500; 
79)  n)  P1/11 -  planimetria impianto elettrico, telefonico, gas, scala 1:500; 
80)  o)  P1/12 -  planovolumetrico, scala 1:500; 
81)  p)  P1/13 -  opere di urbanizzazione, particolari costruttivi rete fognante ed illuminazione stradale, scala 1:50, 1:20, 1:10; 

Prescrizione esecutiva n. 2: area a verde a monte della piazza Padre Pio
82)  a)  P2/A -  relazione tecnica illustrativa; 
83)  b)  P2/C -  piano particellare d'esproprio; 
84)  c)  P2/D -  previsione massima delle spese per l'attuazione del piano; 
85)  d)  P2/01 -  stralci catastali, piano regolatore generale, aerofotogrammetria, scala 1:2.000; 
86)  e)  P2/02 -  rilievo plano-altimetrico, scala 1:500; 
87)  f)  P2/03 -  planimetria generale, scala 1:500; 
88)  g)  P2/04 -  profili schematici stato di fatto e di progetto, scala 1:500; 
89)  h)  P2/05 -  planimetria, scala 1:200; 
90)  i)  P2/06 -  abaco dei tipi edilizi, scala 1:200; 
91)  j)  P2/07 -  planimetria rete fognaria e idrica, scala 1:500; 
92)  k)  P2/08 -  planimetria impianto elettrico, telefonico, gas, scala 1:500; 
93)  l)  P2/09 -  planovolumetrico, scala 1:500; 
94)  m)   P2/10  -  opere di urbanizzazione, particolari costruttivi rete fognante ed illuminazione stradale, scala 1:50, 1:20, 1:10; 
95)  n)  P2/11 -  opere di urbanizzazione, sezione stradale tipo e particolari vari, scala 1:20, 1:10. 

Prescrizione esecutiva n. 3: area a verde a valle della piazza Padre Pio in Rometta Marea
96)  a)  P3/A -  relazione tecnica illustrativa; 
97)  b)  P3/C -  piano particellare d'esproprio; 
98)  c)  P3/D -  previsione massima delle spese per l'attuazione del piano; 
99)  d)  P3/01 -  stralci catastali, piano regolatore generale, aerofotogrammetria, scala 1:2.000; 
100)  e)  P3/02 -  rilievo plano-altimetrico, scala 1:500; 
101)  f)  P3/03 -  planimetria generale, scala 1:500; 
102)  g)  P3/04 -  profili schematici stato di fatto e di progetto, scala 1:500; 
103)  h)  P3/05 -  planimetria, scala 1:200; 
104)  i)  P3/06 -  abaco dei tipi edilizi, scala 1:200; 
105)  j)  P3/07 -  planimetria rete fognaria e idrica, scala 1:500; 
106)  k)  P3/08 -  planimetria impianto elettrico, telefonico, gas, scala 1:500; 
107)  l)  P3/09 -  planovolumetrico, scala 1:500; 
108)  m)  P3/10 -  opere di urbanizzazione, particolari costruttivi rete fognante ed illuminazione stradale, scala 1:50, 1:20, 1:10; 
109)  n)  P3/11 -  opere di urbanizzazione, sezione stradale tipo e particolari vari, scala 1:20, 1:10. 

Prescrizione esecutiva n. 4: fruizione a mare in Rometta Marea
110)  a)  P4/A -  relazione tecnica illustrativa; 
111)  b)  P4/C -  piano particellare d'esproprio; 
112)  c)  P4/D -  previsione massima delle spese per l'attuazione del piano; 
113)  d)  P4/01 -  stralci catastali, piano regolatore generale, aerofotogrammetria, scala 1:2.000; 
114)  e)  P4/02 -  rilievo plano-altimetrico, scala 1:500; 
115)  f)  P4/03 -  planimetria generale, scala 1:500; 
116)  g)  P4/04 -  profili schematici stato di fatto e di progetto, scala 1:500; 
117)  h)  P4/05 -  planimetria, scala 1:200; 
118)  i)  P4/06 -  abaco dei tipi edilizi, scala 1:200; 
119)  j)  P4/07 -  planimetria rete fognaria e idrica, scala 1:500; 
120)  k)  P4/08 -  planimetria impianto elettrico, telefonico, gas, scala 1:500; 
121)  l)  P4/09 -  planovolumetrico, scala 1:500; 
122)  m)  P4/10 -  opere di urbanizzazione, particolari costruttivi rete fognante ed illuminazione stradale, scala 1:50, 1:20, 1:10; 
123)  n)  P4/11 -  opere di urbanizzazione, sezione stradale tipo e particolari vari, scala 1:20, 1:10. 

Prescrizione esecutiva n. 5: centro polifunzionale nell'area ex Ultragas in Rometta Marea
124)  a)  P5/A -  relazione tecnica illustrativa; 
125)  b)  P5/C -  piano particellare d'esproprio; 
126)  c)  P5/D -  previsione massima delle spese per l'attuazione del piano; 
127)  d)  P5/01 -  stralci catastali, piano regolatore generale, aerofotogrammetria, scala 1:2.000; 
128)  e)  P5/02 -  rilievo plano-altimetrico, scala 1:500; 
129)  f)  P5/03 -  planimetria generale, scala 1:500; 
130)  g)  P5/04 -  profili schematici stato di fatto e di progetto, scala 1:500; 
131)  h)  P5/05 -  planimetria, scala 1:200; 
132)  i)  P5/06 -  abaco dei tipi edilizi, scala 1:200; 
133)  j)  P5/07 -  planimetria rete fognaria e idrica, scala 1:500; 
134)  k)  P5/08 -  planimetria impianto elettrico, telefonico, gas, scala 1:500; 
135)  l)  P5/09 -  planovolumetrico, scala 1:500; 
136)  m)  P5/10 -  opere di urbanizzazione, particolari costruttivi rete fognante ed illuminazione stradale, scala 1:50, 1:20, 1:10; 
137)  n)  P5/11 -  opere di urbanizzazione, sezione stradale tipo e particolari vari, scala 1:20, 1:10; 

138)  
Prescrizione esecutiva n. 6: area di espansione in contrada Conigliaro in Rometta Marea
139)  a)  P6/A -  relazione tecnica illustrativa; 
140)  b)  P6/C -  piano particellare d'esproprio; 
141)  c)  P6/D -  previsione massima delle spese per l'attuazione del piano; 
142)  d)  P6/01 -  stralci catastali, piano regolatore generale, aerofotogrammetria, scala 1:2.000; 
143)  e)  P6/02 -  rilievo plano-altimetrico, scala 1:500; 
144)  f)  P6/03 -  planimetria generale, scala 1:500; 
145)  g)  P6/04 -  profili schematici stato di fatto e di progetto, scala 1:500; 
146)  h)  P6/05 -  planimetria, scala 1:200; 
147)  i)  P6/06 -  abaco dei tipi edilizi, residenze, scala 1:200; 
148)  j)  P6/07 -  abaco dei tipi edilizi, palestra polivalente, scala 1:200; 
149)  k)  P6/08 -  planimetria rete fognaria e idrica, scala 1:500; 
150)  l)  P6/09 -  planimetria impianto elettrico, telefonico, gas, scala 1:500; 
151)  m)  P6/10 -  planovolumetrico, scala 1:500; 
152)  n)  P6/11 -  opere di urbanizzazione, particolari costruttivi rete fognante ed illuminazione stradale, scala 1:50, 1:20, 1:10; 
153)  o)  P6/12 -  opere di urbanizzazione, sezione stradale tipo e particolari vari, scala 1:20, 1:10. 

Prescrizione esecutiva n. 7: edilizia turistico-ricettiva in località Giampaolo in Rometta Marea
154)  a)  P7/A -  relazione tecnica illustrativa; 
155)  b)  P7/C -  piano particellare d'esproprio; 
156)  c)  P7/D -  previsione massima delle spese per l'attuazione del piano; 
157)  d)  P7/01 -  stralci catastali, piano regolatore generale, aerofotogrammetria, scala 1:2.000; 
158)  e)  P7/02 -  rilievo plano-altimetrico, scala 1:500; 
159)  f)  P7/03 -  planimetria generale, scala 1:500; 
160)  g)  P7/04 -  profili schematici stato di fatto e di progetto, scala 1:500; 
161)  h)  P7/05 -  abaco dei tipi edilizi-tipologie ricettive, scala 1:200; 
162)  i)  P7/06 -  abaco dei tipi edilizi - edificio commerciale, scala 1:200; 
163)  j)  P7/07 -  abaco dei tipi edilizi-ricezione ristoro, servizi igienici sanitari, cabine spogliatoi, scala 1:100, 1:50; 
164)  k)  P7/08 -  abaco dei tipi edilizi-gazebo, scala 1:100; 
165)  l)  P7/09 -  planimetria rete fognaria e idrica, scala 1:500; 
166)  m)  P7/10 -  planimetria impianto elettrico, telefonico, gas, scala 1:500; 
167)  n)  P7/11 -  planovolumetrico, scala 1:500; 
168)  o)  P7/12 -  opere di urbanizzazione, particolari costruttivi rete fognante ed illuminazione stradale, scala 1:50, 1:20. 1:10; 
169)  p)  P7/13 -  opere di urbanizzazione, sezione stradale tipo e particolari vari, scala 1:20, 1:10. 

Prescrizione esecutiva n. 8: area di espansione in località Filari
170)  a)  P8/A -  relazione tecnica illustrativa; 
171)  b)  P8/C -  piano particellare d'esproprio; 
172)  c)  P8/D -  previsione massima delle spese per l'attuazione del piano; 
173)  d)  P8/01 -  stralci catastali, piano regolatore generale, aerofotogrammetria, scala 1:2.000; 
174)  e)  P8/02 -  rilievo plano-altimetrico, scala 1:500; 
175)  f)  P803 -  planimetria generale, scala 1:500; 
176)  g)  P8/04 -  profili schematici stato di fatto e di progetto, scala 1:500; 
177)  h)  P8/05 -  abaco dei tipi edilizi, scala 1:200; 
178)  i)  P8/06 -  planimetria rete fognaria e idrica, scala 1:500; 
179)  j)  P8/07 -  planimetria impianto elettrico, telefonico, gas, scala, 1:500; 
180)  k)  P8/08 -  planovolumetrico, scala 1:500; 
181)  l)  P8/09 -  opere di urbanizzazione, particolari costruttivi rete fognante ed illuminazione stradale, scala 1:50, 1:20, 1:10; 
182)  m)  P8/10 -  opere di urbanizzazione, sezione stradale tipo e particolari vari, scala 1:20, 1:10. 

Prescrizione esecutiva n. 9: area artigianale in località S. Andrea
183)  a)  P9/A -  relazione tecnica illustrativa; 
184)  b)  P9/C -  piano particellare d'esproprio; 
185)  c)  P9/D -  previsione massima delle spese per l'attuazione del piano; 
186)  d)  P9/01 -  stralci catastali, piano regolatore generale, aerofotogrammetria, scala 1:2.000; 
187)  e)  P9/02 -  rilievo plano-altimetrico, scala 1:500; 
188)  f)  P9/03 -  planimetria generale, scala 1:500; 
189)  g)  P9/04 -  profili schematici stato di fatto e di progetto, scala 1:500; 
190)  h)  P9/05 -  abaco dei tipi edilizi, scala 1:200; 
191)  i)  P9/06 -  planimetria rete fognaria e idrica, scala 1:500; 
192)  j)  P9/07 -  planimetria impianto elettrico, telefonico, gas, scala 1:500; 
193)  k)  P9/08 -  planovolumetrico, scala 1:500; 
194)  l)  P9/09 -  opere di urbanizzazione, particolari costruttivi rete fognante ed illuminazione stradale, scala 1:50, 1:20, 1:10; 
195)  m)  PS/10 -  opere di urbanizzazione, sezione stradale tipo e particolari vari, scala 1:20, 1:10. 

Prescrizione esecutiva n. 10: area di espansione in località S. Andrea
196)  a)  P10/A -  relazione tecnica illustrativa; 
197)  b)  P10/C -  piano particellare d'esproprio; 
198)  c)  P10/D -  previsione massima delle spese per l'attuazione del piano; 
199)  d)  P10/01 -  stralci catastali, piano regolatore generale, aerofotogrammetria, scala 1:2.000; 
200)  e)  P10/02 -  rilievo plano-altimetrico, scala 1:500; 
201)  f)  P10/03 -  planimetria generale, scala 1:500; 
202)  g)  P10/04 -  profili schematici stato di fatto e di progetto, scala 1:500; 
203)  h)  P10/05 -  abaco dei tipi edilizi, scala 1:200; 
204)  i)  P10/06 -  planimetria rete fognaria e idrica, scala 1:500; 
205)  j)  P10/07 -  planimetria impianto elettrico, telefonico, gas, scala 1:500; 
206)  k)  P10/08 -  planovolumetrico, scala 1:500; 
207)  l)  P10/09 -  opere di urbanizzazione, particolari costruttivi rete fognante ed illuminazione stradale, scala 1:50, 1:20, 1:10; 
208)  m)  P10/10 -  opere di urbanizzazione, sezione stradale tipo e particolari vari, scala 1:20, 1:10. 


Art. 4

Il comune di Rometta dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 13, comma III, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, i decreti di espropriazione, relativi alle aree destinate dalle prescrizioni esecutive all'espropriazione per pubblica utilità, possono essere emanati entro il termine di 5 anni dalla data di efficacia dello strumento urbanistico approvato con il presente decreto, fatta salva la proroga fino a 2 anni che potrà essere disposta ai sensi del comma V del citato art. 13.

Art. 6

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico, presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 dicembre 2005.
  LIBASSI 

(2005.51.3279)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
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