REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO ORDINARIO
PALERMO - VENERDÝ 31 GENNAIO 2006 - N. 5
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SUPPLEMENTO ORDINARIO



LEGGE 30 gennaio 2006, n. 2.
Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art.  1.
Stato di previsione dell'entrata

1.  L'ammontare delle entrate che si prevede di accertare, riscuotere e versare nelle casse della Regione per l'anno finanziario 2006 in forza di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata, Tabella A.

Art.  2.
Stato di previsione della spesa

1.  Sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 2006, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, Tabella B.

Art.  3.
Elenchi

1.  Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa.
2.  Le spese per le quali pu= esercitarsi da parte del Presidente della Regione la facoltà di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, sono descritte nell'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione della spesa.
3.  I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, sono quelli descritti nell'elenco n. 3 annesso allo stato di previsione della spesa.
4.  I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, sono quelli descritti nell'elenco n. 4 annesso allo stato di previsione della spesa.

Art.  4.
Oneri del personale

1.  Gli oneri da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il personale della Regione siciliana con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato e determinato, comprensivi degli oneri sociali e dell'I.R.A.P. a carico dell'Amministrazione regionale, sono quantificati, per il triennio 2006-2008, in relazione al biennio economico 2002-2003, in 8.584 migliaia di euro annui ed, in relazione al biennio economico 2004-2005, in 11.148 migliaia di euro annui.
2.  Gli oneri da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il biennio economico 2004-2005, comprensivi degli oneri sociali e dell'I.R.A.P. a carico dell'Amministrazione regionale, per il personale della Regione siciliana con qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato e determinato, sono quantificati per il triennio 2006-2008 in 31.384 migliaia di euro annui.
3.  Gli oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale degli enti regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sono quantificati, per il triennio 2006-2008, in relazione al biennio economico 2002-2003, in 616 migliaia di euro annui ed, in relazione al biennio economico 2004-2005, in 673 migliaia di euro annui; gli oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il personale con qualifica non dirigenziale dei medesimi enti regionali sono quantificati, per il triennio 2006-2008, in relazione al biennio economico 2004-2005, in 2.636 migliaia di euro annui.

Art.  5.
Ripartizione territoriale delle spese in conto capitale

1.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte di ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e relativa appendice per l'anno finanziario 2005, con riferimento agli indici demografici, di disoccupazione, di emigrazione e di reddito medio pro-capite.
2.  Gli Assessori regionali, entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta regionale, determinano la spesa delle unità previsionali di base concernenti opere pubbliche per un importo pari almeno all'80 per cento dello stanziamento.
3.  Entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta regionale, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione determina la spesa per i cantieri di lavoro per un importo pari al 50 per cento dello stanziamento previsto.
4.  Copia della delibera di ripartizione territoriale dei fondi è trasmessa alla Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale entro il termine di dieci giorni dalla sua adozione.

Art.  6.
Totale generale del bilancio annuale

1.  E' approvato in 22.316.598 migliaia di euro in termini di competenza ed in 16.731.808 migliaia di euro in termini di cassa il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2006.

Art.  7.
Allegati

1.  Per l'anno finanziario 2006 le unità previsionali di base e le funzioni-obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati nn. 1 e 2 alla presente legge.

Art.  8.
Bilancio pluriennale

1.  E' approvato in 49.928.517 migliaia di euro il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 2006-2008, nelle risultanze di cui alle Tabelle C e D allegate alla presente legge.
2.  Al bilancio pluriennale è annesso l'elenco n. 5 relativo agli oneri a carico del triennio 2006-2008 per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi.

Art.  9.
Quadri

1.  Sono approvati il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008, in termini di competenza, con i relativi allegati, e il quadro delle previsioni di cassa per l'anno 2006.

Art.  10.
Azienda delle foreste demaniali

1.  E' allegato in appendice al bilancio della Regione il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008.

Art.  11.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dall'1 gennaio 2006.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 30 gennaio 2006.
  CUFFARO 
Assessore regionale per il bilancio e le finanze  CINTOLA 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 3, comma 1:
L'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio", così dispone:
"Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine. - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1)  per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa;
2)  per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.".
Nota all'art. 3, comma 2:
L'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.", così dispone:
"Fondo di riserva per le spese impreviste. - Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, è istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese impreviste", per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui al precedente articolo 7 (punto 2), ed al successivo articolo 12 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.
Il trasferimento di somme dal predetto fondo e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato un elenco da appravarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, delle spese per le quali pu= esercitarsi la facoltà di cui al comma precedente.
Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.".
Nota all'art. 3, commi 3 e 4:
L'art. 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante 'Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.", così dispone:
"Assegnazioni di bilancio. - Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, possono iscriversi in bilancio somme per restituzioni di tributi indebitamente riscossi, ovvero di tasse ed imposte su prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per eseguire pagamenti relativi al debito pubblico, in dipendenza di operazioni di conversione od altre analoghe autorizzate da leggi, per integrare le assegnaziani relative a stipendi, pensioni e altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge, per integrare le dotazioni del fondo speciale di cui al precedente articolo 8, nonché per fronteggiare le esigenze derivanti al bilancio dello Stato dalle disposizioni di cui agli articoli 10, paragrafo II, e 12, paragrafo II, del regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 2891/77 del Consiglio in data 19 dicembre 1957 e successive modificazioni.
In corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata possono, mediante decreti del Ministro del tesoro, iscriversi in bilancio le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono allegati due elenchi, da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, dei capitoli per i quali possono essere esercitate rispettivamente le facoltà di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo.
Al disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui ai commi precedenti con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto alle iscrizioni e integrazioni di cui al presente articolo.".
Nota all'art. 4, comma 3:
-  L'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", così dispone:
"Finalità ed àmbito di applicazione. - 1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, al fine di:
a)  accrescere l'efficienza dell'Amministrazione regionale in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei paesi della Comunità europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b)  razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva del personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica regionale;
c)  realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.
2.  Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Consiglio dei Ministri rispettivamente il Presidente della Regione e la Giunta regionale.
3.  Gli enti di cui al comma i si adeguano anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano al regime giuridico di cui al presente titolo adottando appositi regolamenti di organizzazione secondo le procedure di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e all'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2. Per i rimanenti enti pubblici non economici il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'emanazione dell'apposito regolamento tipo. I suddetti regolamenti sono trasmessi alla Presidenza della Regione che ne cura la raccolta e la pubblicazione.
4.  Al fine di assicurare la funzionalità dell'ordinamento finanziario e contabile ai tempi di attuazione della riforma dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza, gli enti pubblici di cui al comma 1, che applicano le disposizioni del regolamento di contabilità approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, continuano ad osservare detta normativa per l'esercizio 2004.".
Nota all'art. 5, comma 1:
-  L'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana.", così dispone:
"Attribuzioni della Giunta regionale. - La Giunta regionale delibera:
1)  sull'indirizzo politico-amministrativo, economico e sociale del Governo;
2)  sull'indirizzo generale in ordine all'attività degli enti istituti ed aziende regionali;
3)  sulle direttive per la predisposizione del bilancio della Regione;
4) sulla ripartizione territoriale dei fondi stanziati in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione e dei bilanci delle aziende autonome regionali determinando, nell'ambito del medesimo capitolo di spesa, le priorità degli interventi nelle singole opere o categorie di opere, al fine di ottenere un organico coordinamento anche con i piani di competenza di altre amministrazioni, enti ed aziende;
5) sui disegni di legge e sulle proposte di ritiro di quelli già presentati all'Assemblea regionale;
6) sui pareri che, in ordine alle proposte di legge di iniziativa parlamentare, gli Assessori sono chiamati ad esprimere in Assemblea;
7)  sui regolamenti per l'esecuzione delle leggi;
8)  sui conflitti di competenza fra gli Assessorati;
9)  sulla proposizione di ricorsi per l'impugnativa di leggi di altre Regioni o per la risoluzione di conflitti di attribuzioni tra la Regione e lo Stato o altre Regioni;
10)  su ogni altro provvedimento o affare per il quale la deliberazione della Giunta sia prescritta da norme legislative o regolamentari.
Alla Giunta regionale sono sottoposti gli atti per i quali deve essere richiesto il parere previsto dalla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35. Le relative richieste sono inoltrate dal Presidente della Regione.
E' in facoltà del Presidente, anche su iniziativa di un Assessore, di sottoporre alla Giunta reg!onale ogni altro affare di competenza dell'Amministrazione regionale. In tal caso, sulla base della delibera della Giunta regionale, il relativo provvedimento finale viene emanato dal Presidente con imputazione, ove comporti spesa, all'apposito capitolo del bilancio.
La Giunta regionale esprime parere vincolante sugli adempimenti finali di competenza degli Assessori relativi ad atti di enti, aziende o istituti concernenti regolamenti, statuti o piante organiche degli stessi o comunque modifiche allo stato giuridico o economico del relativo personale.
La Giunta, altresì, previo parere della Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della Comunità europea, delibera:
a)  sui programmi di intervento sui fondi comunitari e statali in attuazione di tutti gli strumenti programmatori da adottars~ o adottati dall'Unione europea;
b)  sui programmi di iniziativa comunitaria nonché su tutti gli altri interventi e/o azioni adottati o da adottarsi da parte dell'Unione europea;
c)  sui cofinanziamenti da porre a carico del bilancio regionale nonché sull'assegnazione ai singoli rami dell'Amministrazione regionale dei finanziamenti comunitari.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 1067
"Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Cintola) il 3 ottobre 2005.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) l'11 novembre 2005.
D.D.L. n. 1094
"Nota di variazioni al disegno di legge del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Cintola) il 13 dicembre 2005.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) il 14 dicembre 2005.
D.D.L. n. 1096
"Seconda nota di variazioni al disegno di legge "Bilancio di previsione per l'anno 2006 e triennale 2006-2008" e alle tabelle allegate alla "Finanziaria 2006"".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione f.f. (Cascio) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Cintola) il 20 dicembre 2005.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) il 20 dicembre 2005.
Esaminati dalla Commissione nelle sedute n. 239 del 15 dicembre, n. 242 del 20 dicembre, n. 243 del 21 dicembre, n. 244 del 22 dicembre e n. 245 del 28 dicembre 2005.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 245 del 28 dicembre 2005.
Relatore di maggioranza: Savona.
Relatore di minoranza: Speziale
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 343 del 28 dicembre 2005; n. 351 del 19 gennaio 2006; n. 352 del 19-20 gennaio 2006.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 352 del 19-20 gennaio 2006.


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INDICE


LEGGE 30 gennaio 2006, n. 2.
Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale
per il triennio 2006-2008  pag.
Allegato 1: unità previsionali di base      "
Allegato 2: funzioni obiettivo      " 87 


Quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza      " 94 
Quadro delle previsioni di cassa per l'anno 2006      " 108 

Allegati al quadro generale riassuntivo:
Allegato n. 1: ripartizione per amministrazione
e funzioni obiettivo      " 119 

Allegato n. 2: classificazione delle spese per am-
ministrazione e analisi economica      " 120 
Allegato n. 3: risorse a destinazione vincolata      " 121 



BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2006

Stato di previsione dell'entrata per unità previ-
sionali di base (Tab. A)  pag. 127 
Riassunti tabella A - entrata      " 162 

Stato di previsione della spesa per unità previ-
sionali di base (Tab. B)      " 165 
Riassunti tabella B - spesa      " 232 

Elenco n. 1: Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa ai sensi dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978,
n. 468      " 239 

Elenco n. 2: Spese per le quali pu= esercitarsi da parte del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, la facoltà di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1978,
n. 468  pag. 261 

Elenco n. 3: Capitoli per i quali è concessa al Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze e sentita la Giunta regionale, la facoltà di cui all'art. 12, primo comma, della legge 5 agosto
1978, n. 468      " 262 

Elenco n. 4: Capitoli per i quali è concessa all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze la facoltà di cui all'art. 12, secondo
comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468      " 270 
Elenco n. 5: Fondi occorrenti per far fronte ad oneri dipendenti da nuovi provvedimenti legislativi      " 271 



BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2006-2008

Stato di previsione dell'entrata per unità previsionali di base (Tab. C)  pag. 275 
Stato di previsione della spesa per unità previsionali di base (Tab. D)      " 311 
Appendice: Bilancio di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008      " 369 


(2006.4.261)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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