REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 19 MAGGIO 2006 - N. 25
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 15 marzo 2006.
Modifica dell'allegato al decreto 31 marzo 2004, concernente criteri per l'accesso e l'erogazione del contributo per le spese sostenute dalle famiglie adottive per le adozioni internazionali, di cui all'art. 7 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 184/83, modificata dalla legge n. 149 del 28 marzo 2001;
Vista la legge n. 476/98;
Vista la legge quadro di riforma n. 328 dell'8 novembre 2000, recante disposizioni per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali a favore delle persone ed a sostegno delle famiglie a garanzia della qualità della vita, delle pari opportunità e dei diritti di cittadinanza, in coerenza con gli artt. 2, 3, 38 della Costituzione;
Visto il D.P. 4 novembre 2002 "Linea guida per l'attuazione del Piano socio-sanitario della Regione siciliana", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 22 novembre 2002, che in attuazione della legge n. 328/2000 prevede tra gli obiettivi prioritari il sostegno alla famiglia e la tutela dei minori e degli adolescenti, l'affido e l'adozione, anche attraverso la programmazione e realizzazione di azioni rese a rimuovere gli ostacoli economici";
Vista la legge regionale 31 luglio 2003, n. 10: "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia", che, in materia di adozioni internazionali, per sostenere il nucleo adottivo, persegue obiettivi per la rimozione degli ostacoli nella fattispecie a carattere economico, che possono inficiare le condizioni di disponibilità da parte degli aspiranti futuri genitori adottivi;
Visto l'art. 7, comma 1, che prevede l'erogazione di un contributo fino al 50% delle spese sostenute dalle famiglie adottive, sulla base di parametri predeterminati ed in conformità alle competenze in materia delegate dallo Stato alle autonomie locali;
Vista la legge regionale 30 gennaio 2006, n. 2 "Bilancio annuale della Regione siciliana per l'esercizio 2006 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2006/2008";
Visto il decreto n. 833/serv. 7 U.O. 4 del 31 marzo 2004, con il quale sono stati definiti nell'allegato A, documento che costituisce parte integrante del decreto, i criteri per l'ammissibilità al suddetto contributo, nonché le procedure ed i termini di inoltro delle istanze e le modalità di erogazione dello stesso;
Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche nel sopracitato allegato A;

Decreta:


Art. 1

In applicazione dell'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 10/2003, che prevede l'erogazione di un contributo fino al 50% delle spese sostenute dalle famiglie adottive, i criteri per l'accesso ai benefici, nonché le procedure per la presentazione delle istanze e le modalità di erogazione dello stesso, sono così modificati nel documento (allegato A) che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali per il prescritto visto di competenza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito internet all'indirizzo www.regione.sicilia.it/famiglia/.
Palermo 15 marzo 2006.
  STANCANELLI 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali in data 5 aprile 2006 al n. 217.
Allegato A
CRITERI PER L'EROGAZIONE DEL CONCORSO ALLE SPESE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE ADOTTIVE (ART. 7, COMMA 1, LEGGE REGIONALE N. 10/2003). DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE, DEI PARAMETRI INDIVIDUATI E MODALITÀ DI EROGAZIONE

1)  In applicazione dell'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 10 del 31 luglio 2003, al fine di promuovere l'istituto dell'Adozione internazionale (legge n. 476/98), con la riduzione ed il superamento degli ostacoli di ordine economico, l'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali concede contributi fino al 50% delle spese sostenute dalla famiglia adottiva per l'espletamento delle procedure relative all'adozione internazionale, sulla base dei criteri di seguito indicati.
2)  Possono presentare istanza per la concessione del contributo gli esercenti la potestà familiare del minore/i, in possesso della cittadinanza italiana e residenti nel territorio della Regione siciliana che abbiano adottato minori (nei confronti dei quali sia stata trascritta nei registri degli atti di nascita il decreto del tribunale dei minori, con cui viene resa efficace in Italia la sentenza di adozione del tribunale della nazione di provenienza del minore stesso) a decorrere dal 16 agosto 2003, data di entrata in vigore della legge regionale n. 10/2003.
3)  Il contributo spetta a condizione che l'Indicatore situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare, computato secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998 e del regolamento attuativo approvato con D.P.C.M. n. 221 del 7 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni viene fissato nella misura seguente:
a)  50% delle spese sostenute per condizioni economiche ISEE sino a 20.000,00 euro;
b)  40% delle spese sostenute per condizioni economiche ISEE sino a 26.000,00 euro;
c)  30% delle spese sostenute per condizioni economiche ISEE superiori a 26.000,00 euro.
Il contributo è dovuto per la parte eccedente l'importo delle spese sostenute per l'adozione internazionale detratto dalla dichiarazione dei redditi, e certificato dall'ente autorizzato, in base a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettere l-bis) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 22 dicembre 1986, n. 917 (vedi legge n. 476, art. 31, comma 3, lettera O).
4)  I soggetti, in possesso dei requisiti sopraindicati, potranno produrre istanza entro un anno dalla trascrizione nei registri degli atti di nascita del decreto del tribunale dei minori, con cui viene resa efficace in Italia la sentenza di adozione del tribunale della nazione di provenienza del minore. Detta istanza, redatta su specifico schema predisposto da questa amministrazione regionale, allegato al presente atto (allegato B) e resa secondo le forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà essere inoltrata al comune di residenza, corredata dalla seguente documentazione:
a)  attestato indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli uffici abilitati (C.A.F., patronato, comuni o enti abilitati);
b)  fotocopia del documento di riconoscimento dei genitori adottivi ai sensi degli artt. 36 e 38 del D.P.R. n. 445/2000;
c)  certificazione delle spese sostenute rilasciata dall'ente autorizzato sotto la sola ed esclusiva responsabilità dell'ente stesso;
d)  certificazione rilasciata dal comune attestante la data di trascrizione nei registri degli atti di nascita del decreto del tribunale dei minori con cui viene resa efficace in Italia la sentenza di adozione del tribunale della nazione di provenienza del minore.
5)  Il comune di residenza, acquisita la suddetta documentazione, provvederà entro 45 giorni alla relativa istruttoria e, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti per l'accesso al beneficio, inoltrerà richiesta di concessione del contributo corredando la stessa con l'istanza presentata dalla coppia beneficiaria e con fotocopia di tutta la documentazione presentata. La richiesta dell'ente locale dovrà essere inoltrata al servizio 13° del dipartimento dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, via Trinacria n. 34, 90144 Palermo. L'Amministrazione regionale annualmente provvederà alla redazione della graduatoria delle domande pervenute tenendo conto delle condizioni reddituali e dei criteri fissati dal presente documento, in ordine di priorità per i nuclei familiari:
a)  che hanno adottato minori portatori di handicap fisico, psichico e/o sensoriale o di patologie croniche certificato dalle competenti autorità sanitarie;
b)  che hanno adottato più minori;
c)  in cui sono presenti altri minori, anche in affidamento familiare.
Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 10/2003 si procederà all'erogazione del contributo, per il tramite del comune di residenza, secondo l'ordine di graduatoria. Le istanze eventualmente non ammesse a contributo per insufficienza dello stanziamento annuale di bilancio, saranno inserite d'ufficio, solo una volta, nella graduatoria dell'esercizio finanziario successivo a quello di richiesta.
6)  A partire dall'esercizio 2006, i comuni dovranno fare pervenire presso questo Assessorato, servizio 13°, le istanze inoltrate dai soggetti beneficiari per i residenti sul proprio territorio entro e non oltre il 30 giugno dell'anno solare in corso. L'Amministrazione regionale, dopo aver redatto la graduatoria annuale, provvederà all'erogazione del contributo spettante, per il tramite del comune competente per territorio.
Allegato B
FORMULARIO PER LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO
"CONCORSO ALLE SPESE PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE"
PREVISTO DALL'ART. 7, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2003, N. 10

All'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali
Dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali
Via Trinacria n. 34
90144 PALERMO
Per il tramite del comune di ...........................................................................

I sottoscritti ........................................................................... , nella qualità di genitori adottivi del/dei minore/i ........................................................................... ........................................................................... nato/i ........................................................................... richiedono l'erogazione del contributo previsto dall'art. 7, comma 1, della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10.
Gli scriventi allegano alla presente:
1)  attestato indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli uffici abilitati (C.A.F., patronato, comune, ecc.);
2)  fotocopia del documento di riconoscimento dei genitori adottivi ai sensi degli artt. 36 e 38 del D.P.R. n. 445/2000;
3)  certificazione delle spese sostenute rilasciata dall'ente autorizzato;
4)  certificazione rilasciata dal comune attestante la data di trascrizione nei registri degli atti di nascita del decreto del tribunale dei minori, con cui viene resa efficace in Italia la sentenza di adozione del tribunale della nazione di provenienza del minore;
5)  eventuale certificazione sanitaria attestante condizione di handicap o patologia cronica;
6)  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di entrambi i coniugi, debitamente autenticata, da cui si evince che per le spese giustificative del contributo e per la parte da questa coperta non è stato richiesto ed ottenuto, né sarà richiesto altro contributo ad altri soggetti pubblici o privati.
I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Data .........................................................
Firme

...........................................................................
...........................................................................
(2006.16.1310)
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012*


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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