REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 16 GIUGNO 2006 - N. 29
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 26 aprile 2006.
Approvazione di variante al piano regolatore generale e al regolamento edilizio del comune di Valdina.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legislazione urbanistica statale e regionale;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il decreto n. 275/D.R.U. del 22 giugno 1997, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del regolamento edilizio del comune di Valdina;
Visto il foglio sindacale a firma del resp. F.F. dell'area tecnica prot. n. 1611 del 9 marzo 2005, con il quale il comune di Valdina ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, la variante puntuale al vigente P.R.G. adottata con delibera consiliare n.27 del 12 agosto 2004;
Visto la delibera consiliare n. 27 del 12 agosto 2004;
Vista l'attestazione del segretario comunale, sulle avvenute procedure di deposito e pubblicazione della variante;
Visto il parere n.12 del 12 aprile 2006 dell'unità operativa 4.1./ME che si riporta in stralcio:
"...Omissis...
Rilevato che:
Con decreto n. 275/D.R.U. del 22 giugno 1997, è stato approvato il piano regolatore generale e il regolamento edilizio del comune di Valdina.
Con atto consiliare n. 27 del 12 agosto 2004, il comune di Valdina ha adottato la variante di cui in oggetto. Dal contenuto degli atti ed elaborati pervenuti si evince che la suddetta variante puntuale al P.R.G. di Valdina ha lo scopo di adeguare lo strumento urbanistico vigente alle esigenze espresse dalla collettività senza alterarne l'impostazione generale.
In sintesi le modifiche al P.R.G. possono riassumersi come segue:
-  rideterminazione delle zone "B" con la modifica di un numero modesto di aree da zona "B1" a "B2";
-  riconfigurazione delle cartine edilizie attraverso l'allineamento dei fronti anche nelle zone "B1" prevedendo nelle relativa N.T.A. la possibilità, per gli edifici ad una sola elevazione, al momento dell'approvazione del piano, la sopraelevazione di un solo piano estesa all'intera unità edilizia anche in deroga alla volumetria consentita. Per la sola frazione di Fondachello le unità edilizie a 2 elevazioni e facenti parte di fronti continui a più elevazioni, l'allineamento a tre elevazioni;
-  adeguamento al piano triennale per le opere pubbliche e inserimento di nuove opere programmate dall'amministrazione comunale quali: copertura campi da tennis, impianto sportivo polivalente in area che il P.R.G. vigente destina a caserma Carabinieri e parcheggio mentre quest'ultimo viene localizzato in area già destinata a zona PEEP;
-  previsione di un'area turistico-ricettiva e per la ristorazione a Tracoccia, frazione intermedia tra Fondachello e Valdina centro, in cui si concentra nei mesi estivi il turismo legato alle seconde case;
-  aggiornamento della perimetrazione delle aree produttive secondo lo stato di fatto e inserimento di viabilità a servizio della zona "D";
-  indicazioni per il recupero delle cave dismesse e perimetrazione del "parco";
-  modifiche e inserimento di articoli alle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio.
Inoltre, con l'atto di adozione del progetto di variante, il consiglio comunale ha approvato un emendamento che ha introdotto un'ulteriore modifica ad un'area nella frazione di Fondachello da zona "E.E.P." in zona "F3" per la realizzazione di impianti sportivi coperti.
Sulle osservazioni presentate alla variante, risulta che sia il progettista che il consiglio comunale hanno dedotto solo su quelle presentate entro i termini (sette).
Considerato che:
-  Sono state osservate le procedure di legge relative alla pubblicazione;
-  L'avvenuta comunicazione dell'avvio del procedimento, di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 327/01, è stata accertata dal responsabile dell'area tecnica del comune di Valdina, così come si evince dalla nota comunale n. 8236/05;
-  Sono state visualizzate con contorno rosso in apposite copie di elaborati grafici di P.R.G. le aree oggetto delle modifiche e mediante una legenda le tipologie delle stesse;
-  La compatibilità delle aree interessate dalla variante in argomento con le condizioni geomorfologiche del territorio è stata verificata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, dall'ufficio del Genio civile di Messina con parere favorevole a condizione, prot. n. 31332 del 21 gennaio 2003, che ha confermato il parere condizionato precedentemente reso sul P.R.G. vigente costituendone parte integrante. Detto parere non contempla ovviamente la verifica dell'area interessata dalla modifica discendente dall'approvazione dell'emendamento soprarichiamato (vedi frazione di Fondachello da zona "E.E.P." in zona "F3"), in quanto rilasciato anteriormente alla delibera consiliare n. 27/04;
-  Le modifiche apportate riguardano aspetti particolari e puntuali e ritenute dal comune necessarie per le esigenze che si sono manifestate durante l'attuazione dello strumento urbanistico vigente rendendo quest'ultimo più aderente ai fabbisogni della collettività e migliorativo sotto l'aspetto del disegno urbano;
-  Si ritengono condivisibili le motivazioni per le quali il comune ha adottato la variante puntuale al P.R.G. vigente tenuto conto che la stessa, rispondendo ai bisogni emersi nell'attuazione del piano e nel contempo mirando alla razionalizzazione dell'edificio dei centri urbani, contribuisce al miglioramento sociale, urbanistico ed economico del comune di Valdina.
Tuttavia si ritiene prescrivere quanto segue:
-  Poiché alcune aree del territorio comunale ed, in particolare, a monte della ferrovia sono interessate dal P.R.ASI di Messina, approvato con decreto n.557 del 26 luglio 2002 e decreto n. 910 del 31 ottobre 2002, tutte le previsioni contenute nella variante in esame che ricadono all'interno delle citate aree oggetto del P.R.ASI, non sono condivise, in quanto quest'ultimo non può che considerarsi strumento sovraordinato al quale i comuni, nella redazione dei propri strumenti urbanistici devono conformarsi.
In ordine all'emendamento presentato da parte di alcuni consiglieri comunali volto a modificare un'area nella frazione di Fondachello da zona "EEP" esistente in zona "F3" di cui all'art. 41 delle N.T.A., si ritiene che, poiché la suddetta modifica non è stata oggetto di valutazione da parte dell'ufficio del Genio civile di Messina, la stessa non possa che essere disattesa e pertanto per la destinazione urbanistica dell'area rimane confermata quella prevista dal vigente strumento urbanistico.
In ordine alle osservazioni presentate avverso la variante, le stesse vengono determinate in conformità alle deduzioni del progettista contenute nell'elaborato "redazione sulle osservazioni".
Nulla si ha da esprimere in ordine a quanto pervenuto sul ricorso al T.A.R., in relazione a quanto espresso con il presente parere.
Per quanto rilevato e considerato, questa unità operativa 4.1./ME è del parere di ritenere meritevole di approvazione la variante puntuale al vigente piano regolatore generale e regolamento edilizio adottato dal comune di Valdina, con delibera consiliare n. 27 del 12 agosto 2004, con le condizioni contenute nel parere espresso dall'ufficio del Genio civile di Messina e le superiori prescrizioni;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 12 del 12 aprile 2004;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere n. 12 del 12 aprile 2006 dell'unità operativa 4.1. del dipartimento regionale dell'urbanistica di questo Assessorato, è approvata la variante puntuale al vigente P.R.G. e regolamento edilizio, adottata con delibera consiliare n. 27 del 12 agosto 2004.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  delibera C.C. n. 27 del 12 agosto 2004;
 2)  delibera C.C. n. 6 dell'1 febbraio 2005;
Elaborati
 3)  all. 1  - relazione generale; 
 4)  all. 2  - stato di fatto; 
 5)  all. 3  - planimetria generale con zonizzazione; 
 6)  all. 4  - zonizzazione di Fondachello; 
 7)  all. 5  - zonizzazione di Tracoccia; 
 8)  all. 5  - zonizzazione di Valdina; 
 9)  all. 7  - norme tecniche di attuazione; 
10)  all. 8  - regolamento edilizio; 
11)  all. 3  - planimetria generale con zonizzazione con visualizzazione emendamento approvato con D.C. n.27/04; 
12)  all. 4  - zonizzazione di Fondachello con visualizzazione emendamento approvato con D.C. n. 27/04; 

13)  elaborato di visualizzazione osservazioni;
14)  relazione sulle osservazioni;
15)  all.  7/m  - visualizzazione delle modifiche sulle tavole del P.R.G. vigente; 
16)  all.  8/m  - visualizzazione delle modifiche sulle tavole del P.R.G. vigente; 
17)  all.  9/m  - visualizzazione delle modifiche sulle tavole del P.R.G. vigente; 
18)  all. 10/m  - visualizzazione delle modifiche sulle tavole del P.R.G. vigente; 

19)  planimetrie catastali con elenco particelle.

Art. 3

Il comune di Valdina dovrà provvedere ai successivi adempimenti conseguenziali alla emissione del presente decreto.

Art. 4

Ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del citato D.P.R. n. 327/01 e successive modifiche ed integrazioni, si dà atto espressamente del vincolo preordinato all'esproprio conseguente l'approvazione della variante puntuale in argomento adottata dal comune di Valdina.

Art. 5

La variante urbanistica approvata dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico, presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 6

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 aprile 2006.
  LIBASSI 

(2006.19.1544)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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