REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 LUGLIO 2006 - N. 34
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 30 giugno 2006.
Completamento del riassetto della rete ospedaliera, ai sensi della legge 16 novembre 2001, n. 405.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
IN FUNZIONE DI
ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge n. 405 del 16 novembre 2001, di conversione del decreto legge n. 347 del 18 settembre 2001, art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 413 del 30 dicembre 1996, con il quale è stata disposta l'approvazione formale della deliberazione della Giunta regionale n. 446 del 28 dicembre 1996: Legge 18 luglio 1996, n. 382 - Ristrutturazione della rete ospedaliera della Regione siciliana;
Vista la legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002, art. 27;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 499 dell'1 dicembre 2001 e successiva n. 230 dell'11 luglio 2002;
Visto il proprio decreto n. 1941 del 24 ottobre 2002, con cui si è data attuazione alle precitate delibere di Giunta;
Visto il proprio decreto n. 810 del 27 maggio 2003 e successive modifiche ed integrazioni, con cui si è data attuazione alla delibera di Giunta regionale n. 135 del 7 maggio 2003, di riassetto della rete ospedaliera;
Considerato che, con la citata delibera n. 135/2003, non era stata completata la programmazione della rete ospedaliera regionale come disposto dalla legge n. 405 del 16 novembre 2003;
Preso atto che, alla data del 7 maggio 2003, erano pervenute alcune istanze da parte di privati richiedenti nuovi posti letto di riabilitazione;
Considerato che, nonostante le risposte interlocutorie formulate nel tempo da questo Assessorato, dette strutture, rappresentate dall'AIOP, presentavano ricorso al TAR di Palermo e successivamente al C.G.A., che, con ordinanza n. 225 del 5 aprile 2006, sentenziava che "il rigetto della richiesta autorizzazione è riferito all'inadempienza della Regione in ordine alla dovuta verifica ed è intervenuto a distanza di tanto tempo dall'istanza";
Preso atto che, in data 18 luglio 2006, il TAR di Palermo si pronunzierà nel merito su detti ricorsi;
Tenuto conto che l'articolo 8/ter, 3° comma, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che "tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture" e l'articolo 8/ter, 5° comma, lettera b) del predetto decreto legislativo stabilisce che le regioni determinano "gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità ricettive";
Preso atto che, nel tempo, non sono intervenute ulteriori richieste di attivazione di p.l. di riabilitazione da parte delle aziende sanitarie;
Considerato che occorre adottare il completamento di programmazione al fine di evitare che una risoluzione positiva del TAR a favore dei ricorrenti possa determinare per l'Amministrazione regionale non pochi problemi, favorendo e accentuando, tra l'altro, una disuguale distribuzione di p.l. di riabilitazione e/o lungodegenza in contrasto con i dettami dell'art. 8/ter del decreto legislativo su richiamato;
Considerato che, sulla proposta formulata dall'Assessorato all'AIOP regionale per raggiungere un'intesa su detti ricorsi nel corso degli incontri del 22 giugno 2006, 26 giugno 2006 e 29 giugno 2006, a seguito della relazione presentata dall'Assessorato, veniva raggiunta una posizione condivisa che così si riassume:
1)  prevedere un numero adeguato di posti letto che verrà assegnato per attività di riabilitazione intensiva;
2)  assegnare la quota parte di posti letto residui per abitanti e per singole province in modo tale da portare il valore indice dei posti letto ad un valore uniforme per tutte le province; da tale riparto andranno escluse, per le motivazioni di cui sopra, le province che hanno superato sia il valore indice dell'1 per 1.000 per abitanti (quota lungodegenza post-acutiae e/o riabilitazione) sia il valore complessivo, come determinato dalla delibera di Giunta regionale n. 135/2003, scaturente dalla somma della quota dei p.l. per acuti e di quelli di lungodegenza post-acutiae e/o riabilitazione;
3)  definire, in attuazione dell'art. 8/ter del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e 8/ter, 5° comma, del decreto legislativo n. 254/2000, una quota di p.l. pari allo 0,20 per 1.000 da destinare, fin dall'origine, ad attività libero - professionali quindi non a carico del servizio sanitario nazionale e ciò al fine di permettere che anche quelle istanze a carattere libero-professionale possano essere ricomprese in un quadro unitario di programmazione regionale;
Ritenuto, quindi, di poter condividere la superiore proposta per quanto in premessa indicato;

Decreta:


Art. 1

Con il presente decreto si completa la programmazione della rete ospedaliera come stabilito dalla legge n. 405/2001.

Art. 2

La delibera di Giunta regionale n. 135/2003 del 5 maggio 2003, a cui si è data attuazione con il decreto n. 810 del 27 maggio 2003, viene modificata per la parte riguardante l'allegato C nelle tabelle relative alle province di Palermo e Agrigento, aggiungendo per ciascuna provincia posti letto di riabilitazione rispettivamente nella misura di 245 e 130.

Art. 3

Con successivo provvedimento si stabilirà l'utilizzo e l'allocazione della quota di posti letto da riservare per riabilitazione intensiva.

Art. 4

Nelle tabelle di tutte le province dell'allegato C è aggiunta una quota di posti letto indistinta esclusivamente per attività libero - professionale pari allo 0,20 per 1.000 abitanti.
Palermo, 30 giugno 2006.
  CUFFARO 

Allegato
COMPLETAMENTO PROGRAMMAZIONE RETE OSPEDALIERA AI SENSI DELLA LEGGE N. 405/2001 PROBLEMATICA CONNESSA AL CONTENZIOSO AIOP CONTRO ASSESSORATO DELLA SANITA' PER IL DINIEGO ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER POSTI LETTO DI RIABILITAZIONE.

Al Presidente della Regione
Assessore per la sanità ad interim
SEDE
Con nota prot. D.I.R.S S/252 del 2 settembre 2005, veniva formulata all'Assessore pro-tempore una proposta mirata a completare la programmazione della rete ospedaliera, come stabilito dalla legge n. 405/2001 e dalla successiva delibera di Giunta n. 135/2003, resa esecutiva con il decreto n. 810/2003.
Tale proposta era resa necessaria dal fatto che detto atto di programmazione era incompleto in quanto erano stati totalmente programmati i p.l. per acuti, mentre dei 5.000 p.l., pari all'1‰ abitanti da destinare alla lungodegenza post-acutiae e/o alla riabilitazione, risultavano non assegnati circa 475 p.l.
Inoltre, si sono così create delle aree provinciali (bacini) in cui si è verificato un deficit complessivo nell'assegnazione di dette tipologie di p.l.
Pertanto, con la citata nota e con la successiva prot. D.I.R.S/1388 del 19 aprile 2006, di pari oggetto e contenuto, veniva proposto di assegnare la quota residua di p.l. come segue:
1)  prevedere un numero adeguato di posti letto (80-100) che venga assegnato per attività di riabilitazione intensiva specialistica (attenzione: i p.l. di eccellenza sono fuori dalla rete ospedaliera), oppure
2)  assegnare una quota parte per abitanti per singola provincia, in modo tale da portare l'indice dei posti letto ad un valore uniforme per tutte le province; da tale riparto andranno escluse per le motivazioni di cui sopra le province che hanno raggiunto e/o superato l'indice complessivo dell'1% (riabilitazione - post acutiae - lungodegenza).
Si ritiene che tale modalità di programmazione sia quella più rispondente a quanto stabilito dall'art. 8/ter, 3° comma del decreto legislativo n. 502/2002 e successive integrazioni e modifiche "al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamenti prioritari di nuove strutture".
Al riguardo, l'AIOP, tramite l'avv. Guido Corso nell'interesse di alcuni associati richiedenti, presentava ricorso contro il comportamento dilatorio assunto dallo scrivente Assessorato alla richiesta di nuovi p.l. di riabilitazione avanzato da alcuni associati.
A causa della mancanza di tale atto di programmazione, il dipartimento ispettorato non poteva rendere il parere di coerenza alla programmazione sanitaria e persisteva in proposte dilatorie. Recentemente il C.G.A. con ordinanza n. 225 del 5 aprile 2006, si pronunziava in merito alle interlocuzioni negative rese da questo Assessorato sulla richiesta di nuove autorizzazioni di p.l. per attività riabilitative, in quanto ha ritenuto che "il rigetto della richiesta autorizzazione è riferito all'inadempienza delle Regioni in ordine alla dovuta verifica ed è intervenuto a distanza di tanto tempo dall'istanza".
Nei numerosi incontri svoltisi con l'Avvocatura dello Stato di Palermo venivano fatte reiterate sollecitazioni a che venisse adottato il complemento di programmazione, in quanto la posizione assunta dalla Regione di procrastinarlo sine die appariva pretestuosa e non più sostenibile.
A tal fine erano formulate all'Assessore pro-tempore le proposte prot. D.I.R.S/252 del 2 settembre 2005 e la successiva prot. D.I.R.S/1388 del 19 aprile 2006, di pari contenuto, per il successivo iter previsto per i documenti di programmazione.
Ma le due proposte, sebbene ampiamente discusse dall'Assessore e dal suo staff non sono state portate avanti.
L'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo comunicava, come da allegato, che il TAR Palermo in data 18 luglio 2006 si pronunzierà nel merito sui superiori ricorsi.
Alla luce di quanto disposto nell'ordinanza, e già trascritto, si ritiene che la mancata adozione dell'atto di programmazione potrebbe comportare un pronunciamento da parte del TAR sfavorevole alla scrivente Amministrazione, ciò recherebbe non pochi problemi favorendo e accentuando, tra l'altro, una diseguale distribuzione dei p.l. di riabilitazione e /o lungodegenza-post acutiae in contrasto con i dettami dell'art. 8/ter.
In tale ottica, poiché nel tempo non sono intervenute ulteriori richieste di attivazione di p.l. da parte delle Aziende sanitarie dei bacini interessati e le richieste in questione concernono tutti posti letto di riabilitazione, e tenuto conto che tutte le richieste dei ricorrenti risultano presentate prima del 7 maggio 2003 (data in cui la Giunta regionale ha editato la D.G.R.G. n. 135/2003 di riassetto della rete ospedaliera), pertanto, la quota residua di p.l. potrebbe essere assegnata ai privati richiedenti e ricorrenti che abbiano già fatto richieste per quelle province che risultano carenti, rispetto alla media regionale programmata, pari allo 0,58 x 1.000 per posti letto di riabilitazione, come scaturisce dalla D.G.R n. 135/2003 - decreto n. 810/2003.
Per i ricorrenti che ricadono in bacini che abbiano raggiunto detto valore si prevede l'opzione, a richiesta, di delocalizzare l'iniziativa, a suo tempo presentata, fino alla concorrenza dei posti residui.
Al fine di esplorare la possibilità di un accordo con l'AIOP gli scriventi, nel corso dell'incontro del 22 giugno 2006, sottoponevano tale proposta al Presidente regionale dell'AIOP (all. 1).
Nel corso del successivo incontro del 26 giugno 2006 (all. 2), la materia veniva approfondita e nella seduta del 29 giugno 2006 veniva definito l'accordo (all. 3).
Veniva, contestualmente, approfondito nel corso di detti incontri un altro aspetto su cui più volte l'Avvocatura aveva fatto notare una carenza complessiva di programmazione dei posti letto della Regione, in quanto la stessa fa espresso riferimento alla legge n. 405/2001, quindi trattasi di posti letto a carico del servizio sanitario regionale, mentre non affronta, secondo quanto previsto dall'art. 8/ter del decreto legislativo n. 502/92, la programmazione dei posti letto non a carico del servizio sanitario nazionale, cioè quella per attività libero-professionale. Anche in questo caso un nostro comportamento ostativo potrebbe essere in contrasto con l'art. 8/ter, 5° comma, del decreto legislativo n. 254/2000 in materia di libertà di iniziativa economica e di concorrenza e, quindi, andare incontro a contenziosi che ci vedrebbero, anche in questo caso, perdenti.
A tal fine si propone di individuare una quota di posti letto per ciascuna provincia, pari allo 0,20‰ abitanti (quota differenziata), per la realizzazione di strutture dedicate esclusivamente ad attività libero-professionali, essendo esaurita la disponibilità di posti letto a carico del servizio sanitario regionale per effetto del completamento della programmazione ospedaliera ai sensi della legge n. 405/2001 e dell'Intesa del 18 marzo 2005, art. 4.
Per quanto sopra, si sottopone alla S.V. on.le la proposta di completamento della rete ospedaliera ai sensi della legge n. 405/2001.
Il dirigente generale dip. A.S.O.: CASTELLUCCI
Il dirigente generale dip. I.R.S.:  CIRIMINNA
N.B.  Gli allegati sono consultabili presso il sito www.regione.sicila.it/sanità sezione: NEW IN PRIMO PIANO.
(2006.28.2161)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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