REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 8 SETTEMBRE 2006 - N. 42
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 16 agosto 2006.
Modalità organizzative dei corsi di formazione per operatore socio sanitario.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Visti il decreto legislativo n. 502/92 ed, in particolare, l'art. 3-octies, comma 3;
Visto il decreto 18 febbraio 2000, con il quale il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, ha individuato la figura, il profilo professionale e l'ordinamento dei corsi di formazione dell'operatore socio sanitario;
Vista la legge n. 328/2000, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
Vista l'intesa Stato-Regione del 22 febbraio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2001, che stabilisce tra l'altro le competenze delle regioni per l'attivazione dei corsi per operatori socio sanitari;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto sanità, sottoscritto il 20 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 ottobre 2001;
Considerato che l'art. 4 del predetto contratto collettivo nazionale, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 7 aprile 1999, comparto sanità, ha istituito il profilo dell'operatore socio sanitario;
Visto il P.S.R. 2000/2002, approvato con il decreto presidenziale 11 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRegione siciliana n. 26/2000;
Considerate le crescenti esigenze di assistenza socio- sanitaria nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, anche in relazione ai nuovi requisiti organizzativi e di standards di personale previsti dalla riformata legislazione sanitaria;
Ritenuto, altresì, che i corsi destinati a personale occupato nel settore pubblico sanitario possono continuare ad essere disciplinati dalla direttiva assessoriale prot. n. 317 del 17 febbraio 2003, adeguandosi ad eventuali modifiche contenute nel presente decreto;
Considerato che la valenza giuridica della qualifica conseguente all'iscrizione e frequenza obbligatoria dei corsi per operatore socio sanitario, ha riconoscimento in ambito socio-sanitario nazionale e che, per l'effetto, gli stessi devono prevedere l'articolazione didattica disciplinata nel citato accordo Stato-Regione;
Ritenuto di dover inserire nella programmazione di settore lo svolgimento dei corsi in parola al fine di corrispondere sia alle esigenze occupazionali sia al fabbisogno dell'utenza in situazioni di disagio psico-fisico;
Ritenuto opportuno concentrare in maniera organica ed univoca la disciplina della istituzione dei corsi di formazione professionale di operatore socio sanitario e le modalità di organizzazione degli stessi, nell'ambito del territorio della Regione siciliana;
Ritenuto per l'effetto di dover annullare il decreto n. 7616 del 28 marzo 2006;

Decreta:


Art.  1

Per le motivazioni indicate in premessa, che fanno parte integrante del presente provvedimento, gli enti di cui al successivo art. 3, possono, previa istanza da inoltrare al dipartimento Osservatorio epidemiologico per il rilascio della rituale autorizzazione, avviare corsi di operatore socio sanitario della durata di 1.000 ore, secondo quanto previsto nell'allegato 1 del presente decreto.

Art.  2

I corsi sono finalizzati al conseguimento della qualifica di operatore socio sanitario. Il contenuto tecnico didattico dei moduli da attivare nei corsi in questione deve essere uniformato alle prescrizioni minime contenute nell'accordo Stato-Regioni, al fine di garantire la validità giuridica degli attestati finali conseguiti dagli allievi.

Art.  3

Possono avviare corsi di operatore socio sanitario (O.S.S.) nel territorio della Regione siciliana i seguenti enti:
a)  le aziende sanitarie locali ed ospedaliere siciliane, nonché i policlinici universitari di Palermo, Catania, Messina, anche in forma associata o consortile con gli enti di cui al successivo punto b);
b)  gli enti di formazione pubblici e privati che abbiano una sede operativa permanente nel territorio della Regione siciliana in possesso dei seguenti requisiti:
-  alla data di pubblicazione del presente decreto operino da almeno 10 anni con carattere di continuità e specificità nel settore della formazione professionale ed almeno due nel settore della formazione in campo sanitario;
-  siano regolarmente registrati presso il Ministero della salute come organizzatori di eventi formativi rivolti a tutte le professioni del ruolo sanitario e, pertanto, sono in possesso del numero "Riferimento organizzatore", assegnato dalla Commissione nazionale per la formazione continua (costituita con decreto del Ministro della salute del 5 luglio 2000), che dovrà essere indicato nella richiesta di autorizzazione;
-  siano in possesso della certificazione di qualità nel settore della formazione professionale e preferibilmente nel settore socio-sanitario.

Art.  4

Gli enti che intendono avviare i corsi per operatore socio sanitario, entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana del bando da parte del dipartimento Osservatorio epidemiologico, dovranno inoltrare formale istanza, a firma del legale rappresentante, indirizzata al dirigente generale del dipartimento Osservatorio epidemiologico, via Mario Vaccaro n. 5 - Palermo, allegando tutta la documentazione, secondo le modalità previste dall'allegato 1. Le istanze dovranno essere presentante all'ufficio relazioni con il pubblico dell'Assessorato regionale della sanità, piazza Ottavio Ziino n. 24 - Palermo; non fa fede il timbro dell'ufficio postale in caso di inoltro tramite posta. Qualora le istanze siano in numero superiore alle esigenze necessarie a coprire il fabbisogno formativo di cui all'art. 9 dell'allegato del presente decreto, si terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo delle stesse.

Art.  5

La sopra indicata attività formativa è autofinanziata; pertanto, nessun onere graverà per lo svolgimento dei corsi formativi di operatore socio-sanitario sul bilancio della Regione siciliana, per effetto, anche indiretto, dell'autorizzazione allo svolgimento di tali attività formative. Qualora l'attività formativa sia promossa da strutture sanitarie pubbliche o private per la formazione del proprio personale dipendente, gli oneri relativi graveranno sui bilanci delle medesime.

Art.  6

Costituisce credito formativo il possesso della qualifica, conseguito con attestato riconosciuto dalla Regione siciliana di:
-  O.S.A.  -  operatore socio assistenziale;
-  A.D.E.S.T.  -  assistente domiciliare e dei servizi tutelari;
-  A.S.S.-A.S.A.  -  assistente socio assistenziale;
-  A.D.  -  assistente domiciliare;
-  operatore sociale;
-  figure equipollenti riconosciute dall'Agenzia regionale per l'impiego.
Viene riconosciuto quale credito formativo l'aver svolto servizio per un numero di ore non inferiore a 500 presso aziende sanitarie, ospedaliere, strutture private accreditate con il S.S.R.

Art.  7

Il dipartimento Osservatorio epidemiologico si riserva, con i propri funzionari, di verificare il regolare svolgimento dei corsi, nonché il mantenimento dei requisiti dell'ente formatore.
Gli oneri relativi all'indennità di missione sono a carico dell'ente formatore.

Art.  8

L'allegato n. 1 costituisce parte integrante del presente decreto.

Art.  9

E' annullato il decreto n. 7116 del 28 marzo 2006.

Art.  10

Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 16 agosto 2006.
  LAGALLA 

Allegato 1
MODALITA' ORGANIZZATIVE DEL CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE SOCIO SANITARIO


Punto 1
Principi generali e finalità

Il corso per operatore socio sanitario è volto a fornire una formazione specifica di carattere teorico e tecnico-pratico per un profilo assistenziale polivalente riferito ad un operatore in grado di intervenire nelle situazioni caratterizzate dalla mancanza di autonomia psicofisica dell'assistito con un approccio che privilegia l'attenzione alla persona, alle sue esigenze e potenzialità residue.
L'operatore socio sanitario è l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata:
-  a soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;
-  a favorire il benessere e l'autonomia dell'utente.
L'operatore socio sanitario svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente, in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo quanto previsto dagli ordinamenti e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Capitolo primo


Punto  2
Presentazione dell'istanza e dei progetti formativi

I soggetti di cui all'art. 3 del presente decreto che intendono avviare i corsi per operatore socio sanitario dovranno inoltrare formale istanza, a firma del legale rappresentante, al direttore generale del dipartimento Osservatorio epidemiologico, via M. Vaccaro n. 5 - Palermo, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto.
All'istanza dovranno, altresì, essere allegati:
1)  progetto dell'intervento formativo, debitamente firmato dal legale rappresentante, completo e corredato da un prospetto sintetico da cui risultino:
-  data di avvio del corso, specificando il calendario delle attività per singolo modulo e unità formativa;
-  tipo, numero e titolo di disponibilità delle attrezzature destinate alla realizzazione del corso;
-  sede del corso;
-  sede del tirocinio e data di inizio;
-  per i corsi destinati a soggetti con titoli pregressi e/o crediti formativi, il progetto dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 11 del presente allegato;
-  individuazione del direttore o coordinatore del corso, che sarà nominato dal legale rappresentante accertandone il possesso dei requisiti di cui al punto 4 del presente allegato;
-  individuazione dei tutor, in rapporto 1/15 allievi, secondo i requisiti di cui al successivo punto 5 del presente allegato;
-  il referente di tirocinio individuato, per ciascuna sede di tirocinio, in base a specifici requisiti di carattere professionale;
-  elenco dei docenti e curriculum vitae di ciascuno, dal quale risulti esperienza attinente alle discipline del corso;
-  la provincia dove si intende avviare l'attività corsuale;
2)  i soggetti di cui alla lett. b) dell'art. 3 del presente decreto dovranno, altresì, allegare all'istanza:
-  idonea documentazione rilasciata dall'Assessorato del lavoro comprovante il possesso dei requisiti per lo svolgimento di attività formative in campo professionale;
-  planimetria dei locali sede dei corsi;
-  copia autenticata del titolo di disponibilità dei locali adibiti a sede dell'attività corsuale, regolarmente registrato;
-  perizia giurata resa da un tecnico professionista iscritto all'albo, attestante che i locali e (ove presenti) le attrezzature analiticamente elencate sono conformi a quelli descritti nel progetto e idonei all'uso cui sono destinati: la predetta perizia dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che le attrezzature didattiche utilizzate sono conformi alle normative europee, CEI e nazionali, decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni;
-  indicazione delle sedi didattiche per lo svolgimento dell'attività teorica, garantendone l'idoneità in conformità alle vigenti normative nazionali e regionali e delle sedi individuate per l'attività pratica di tirocinio;
-  disponibilità delle strutture sanitarie e/o sociali presso le quali espletare il tirocinio professionalizzante. In carenza del possesso di tali strutture, il soggetto attuatore dovrà produrre un preliminare di accordo convenzionale con enti o aziende qualificati per avere la disponibilità di idonee strutture per uno svolgimento appropriato del tirocinio.
L'autorizzazione rilasciata dall'Assessorato della sanità potrà essere revocata, in qualunque momento, nel caso in cui vengano rilevati gravi irregolarità nella realizzazione dell'intervento formativo approvato.
Trasferimenti di attività formativa in sedi diverse da quelle autorizzate non sono consentiti. In presenza di documentati motivi, comunque, il dipartimento potrà autorizzare eventuali trasferimenti della sede formativa, ma solo in ambito provinciale, dietro presentazione di apposita istanza.
Capitolo 2
FUNZIONAMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE SOCIO SANITARIO


Punto  3
Incarichi

Il legale rappresentante dell'ente titolare del corso autorizzato dovrà provvedere a nominare il direttore del corso, i tutors ed i docenti con atto formale.

Punto  4
Direttore del corso

Il direttore del corso, che è responsabile del conseguimento degli obiettivi indicati nel progetto formativo, deve essere in possesso di diploma di laurea attinente alle materie di insegnamento.
Ai fini dell'organizzazione teorico-pratica del corso il direttore garantisce la coerenza del processo formativo e la sua aderenza al profilo professionale, ed in particolare:
1)  promuove la progettazione, il coordinamento e la valutazione delle attività formative teoriche e di tirocinio in conformità agli indirizzi regionali, in collaborazione con i docenti ed i tutors nel rispetto della loro autonomia di insegnamento;
2)  affida l'insegnamento tecnico-pratico ai tutors e ne coordina e supervisiona lo svolgimento;
3)  promuove e assicura processi di valutazione formativa e certificativa del tirocinio in collaborazione con i tutors;
4)  vigila sull'applicazione delle disposizioni riguardanti sia la frequenza degli studenti sia le modalità di svolgimento dell'attività teorico-pratica;
5)  adotta le sanzioni ed i provvedimenti disciplinari di competenza;
6)  promuove l'attività di sperimentazione formativa al fine di garantire l'adeguamento continuo del corso all'evoluzione dei servizi e al progresso tecnico-scientifico;
7)  coordina il collegio dei docenti in ogni sua riunione;
8)  garantisce il corretto funzionamento dell'attività di segreteria.

Punto  5
Il tutor del corso

Per l'attivazione ed il funzionamento dei corsi è previsto che le funzioni di tutor vengano assegnate ad un infermiere professionale, in numero di uno ogni 15 studenti.
Il tutor fa parte del collegio dei docenti e concorre alla programmazione formativa, favorisce il coordinamento interdisciplinare, assicura i processi di valutazione formativa e certificativa dell'apprendimento degli studenti, individua modalità e strategie per la predisposizione di piani di recupero individualizzati nei riguardi degli studenti in difficoltà nell'apprendimento teorico e/o nel tirocinio.
Il tutor collabora con il direttore del corso a:
-  promuovere l'integrazione tra i docenti per garantire uno sviluppo interdisciplinare dei contenuti teorico pratici e il raggiungimento degli obiettivi;
-  attivare il confronto tra i docenti, coordinarli per garantire che si arrivi progressivamente ad un'unica valutazione certificativa;
-  coordinare la preparazione delle prove di valutazione delle unità di apprendimento e la valutazione certificativa del profilo individuale dello studente.

Punto  6
Docenti

II personale docente viene individuato in base a:
-  curriculum formativo;
- esperienza professionale pertinente ai contenuti richiesti dall'insegnamento.
Il personale docente è tenuto in particolare a:
-  programmare l'insegnamento della materia attribuita in modo coerente con la globalità del progetto formativo;
-  partecipare alle riunioni di programmazione dell'attività didattica;
-  proporre la bibliografia e/o fornire materiale di supporto allo studio;
-  favorire il sostegno e il recupero dello studente qualora si riscontrino difficoltà di apprendimento;
-  concorrere a delineare il profilo dello studente in merito all'apprendimento e all'attitudine professionale.

Punto  7
Referenti di tirocinio

Il referente di tirocinio è individuato, per ciascuna sede di tirocinio, dal direttore sanitario della stessa, in base ai requisiti di carattere professionale, ed ha il compito di favorire l'accoglimento e l'inserimento degli studenti, di informare e coinvolgere nel progetto di formazione tutti gli operatori del servizio o unità operativa individuata quale sede di tirocinio. Il referente di tirocinio ha il compito di garantire il raggiungimento degli obiettivi specifici del tirocinio.

Punto  8
Requisiti di ammissione al corso

I richiedenti devono possedere alla data di pubblicazione del bando i seguenti requisiti:
-  diploma di scuola dell'obbligo;
-  idoneità fisica alle mansioni di operatore socio sanitario (certificato medico);
-  compimento del 17° anno di età alla data di iscrizione al corso.
I partecipanti al corso devono essere assicurati, a cura del soggetto attuatore, contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie professionali, per responsabilità civili e per danni a persone o a cose, durante la frequenza delle attività teoriche e pratiche di formazione, ivi comprese quelle svolte in luoghi diversi dalla sede corsuale.

Punto  9
Emissione bando

Il dipartimento Osservatorio epidemiologico emette con cadenza biennale il bando per l'attivazione dei corsi, con l'individuazione del numero di posti disponibili per provincia, mediante pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito www.doesicilia.it.
In fase di prima applicazione, per il biennio 2006-2007, i posti disponibili sul territorio regionale saranno di 1.000 suddivisi per provincia distribuiti in percentuale alla densità di popolazione.

Punto  10
Numero studenti per corso

II numero degli studenti da ammettere ai corsi non può essere inferiore a 20 unità per ciascun corso e non può superare il numero massimo di 30 unità. I corsi autorizzati e avviati dovranno essere portati a termine anche nel caso in cui il numero di allievi partecipanti si riduce ad una sola unità.

Punto  11
Titoli pregressi

I crediti formativi relativi a titoli pregressi vengono come di seguito stabiliti:
-  O.S.A. - operatore socio assistenziale      150  ore 
-  A.D.E.S.T. - assistente domiciliare e dei servizi tutelari      150  ore 
-  A.S.S.-A.S.A. - assistente socio assistenziale      100  ore 
-  A.D. - assistente domiciliare      100  ore 
-  operatore sociale      100  ore 
-  figure equipollenti riconosciute dall'Agenzia regionale per l'impiego       50  ore 

Affinché il credito formativo venga valutato l'interessato dovrà produrre regolare attestato riconosciuto dalla Regione siciliana.
Costituisce, altresì, titolo pregresso l'aver svolto servizio per un numero di ore pari almeno a 500 presso aziende sanitarie, ospedaliere, strutture private accreditate con il servizio sanitario regionale.
Tale servizio dovrà essere regolarmente certificato dalle stesse strutture, indicandone anche la durata complessiva (anni, mesi, giorni) ed il numero di ore di servizio effettivamente svolte e la qualifica a cui l'attività svolta è assimilabile.
Per quest'ultimo caso il credito formativo sarà pari a 50 ore.
Capitolo  3
ATTIVITA' DIDATTICA DEL CORSO


Punto  12
Articolazione del curriculum formativo e materie di insegnamento

Gli obiettivi di modulo e le materie di insegnamento sono quelli previsti dall'allegato C dell'intesa Stato-Regione del 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2001.
Il corso di formazione è annuale ed ha una durata di 1.000 ore articolate in due moduli:
a)  un modulo di base;
b)  un modulo professionalizzante.
Il modulo di base: tipo di formazione teorica numero minimo di ore 200.
Il modulo professionalizzante è costituito da: tipo di formazione teorica numero minimo di ore 250.
Esercitazioni/stage numero di ore minimo 100.
Tirocinio numero minimo di ore 450.
I moduli sono aggregazioni omogenee di obiettivi formativi affini tra loro che concorrono all'apprendimento di aree di competenza necessarie per rispondere ai bisogni di salute dei cittadini e/o ai problemi dei servizi. Ciascun modulo è articolato in due o più unità formative secondo il principio dell'affinità degli obiettivi e dei contenuti cui afferiscono.

Punto  13
Tirocinio

Il tirocinio è la modalità privilegiata e insostituibile di apprendimento delle competenze professionali attraverso la sperimentazione pratica e l'integrazione dei contenuti teorici con la prassi operativa professionale e organizzativa. Il monte ore indicato per il tirocinio è da intendersi come impegno complessivo necessario allo studente per raggiungere gli obiettivi previsti.
La frequenza dei tirocini deve essere certificata sul libretto dello studente a cura del tutor.

Punto  14
Valutazione dell'apprendimento

Il libretto personale dello studente dovrà essere compilato in ogni sua parte ed essere costantemente aggiornato dalla struttura formativa e riportare integralmente i giudizi e le valutazioni sotto la diretta responsabilità del direttore del corso.

Punto  15
Ammissione all'esame finale

L'ammissione all'esame finale è disposta dal collegio dei docenti ed è subordinata al rispetto di quanto segue:
1)  la frequenza ai corsi è obbligatoria. Non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze, le quali non possono superare il 10% delle ore complessive;
2)  al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di una apposita commissione di esami nominata dal dirigente generale del dipartimento Osservatorio epidemiologico, costituita come previsto al successivo art. 16;
3)  in caso di assenze superiori al 10% delle ore complessive, il corso si considera interrotto. Il discente potrà, per il completamento dell'iter formativo, frequentare un corso successivo, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica ed approvata dal dipartimento Osservatorio epidemiologico;
4)  al raggiungimento della sufficienza in tutte le valutazioni previste.
La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche e ai tirocini deve essere documentata con rilevazione delle presenze.

Punto 16
Esame finale e rilascio dell'attestato

L'esame finale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario si articola in una prova orale sulle materie del curriculum formativo e in una prova pratica consistente nella simulazione di un processo assistenziale di competenza.
La commissione di esame finale, nominata dal dirigente generale del dipartimento Osservatorio epidemiologico, è costituita da:
-  direttore del corso, o suo delegato - presidente;
-  dirigente medico del servizio sanitario regionale e/o dei ruoli dell'Assessorato regionale della sanità;
-  un rappresentante dell'Assessorato regionale della sanità, dipartimento Osservatorio epidemiologico;
-  un rappresentante dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali;
-  un infermiere professionale, categoria D o DS, designato dal collegio IPASVI della provincia di competenza;
-  segretario: dipendente amministrativo dell'ente formatore.
La valutazione delle prove di esame è espressa in centesimi. Il punteggio minimo di ciascuna delle due prove, ai fini del conseguimento dell'attestato di qualifica è di 60/100. La commissione d'esame dovrà esprimere una valutazione finale di idoneità o di non idoneità.
La commissione di esame nel caso valuti non idoneo uno studente dovrà motivare tale giudizio evidenziandone le lacune formative.
Tutti gli atti delle prove d'esame rimarranno in custodia all'ente gestore.
La commissione redigerà appositi verbali delle sedute di esame.
Completate le operazioni, il presidente predisporrà apposita relazione sull'andamento complessivo delle stesse che, unitamente a due copie dei verbali, invierà al dipartimento Osservatorio epidemiologico.
Al termine delle prove d'esame, l'ente gestore corrisponderà al presidente della commissione di esame, ai componenti e al segretario un gettone giornaliero di presenza, con le modalità di cui al decreto 31 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 21 giugno 1995. Restano a carico dell'ente anche le eventuali spese di viaggio, vitto nonché l'indennità giornaliera, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di trattamento di missione del personale dipendente dall'Amministrazione regionale. A tal fine il dirigente/funzionario componente della commissione d'esame dovrà rilasciare all'ente il fac-simile di parcella, in uso nell'amministrazione d'appartenenza per il rimborso delle spese di missione, debitamente compilato e firmato.
Qualunque spesa inerente lo svolgimento delle prove di esame graverà sull'ente gestore del corso, comprese le spese per la partecipazione alle operazioni d'esame degli esperti esterni componenti le commissioni (missioni e/o gettoni di presenza).
Nessun onere finanziario potrà gravare sull'Assessorato regionale della sanità.
Agli allievi che avranno superato le prove finali di idoneità verrà rilasciato dall'Assessorato regionale della sanità un attestato di qualifica di operatore socio-sanitario giuridicamente valido su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'intesa Stato-Regione del 22 febbraio 2001.
A tal fine gli enti predisporranno gli attestati di qualifica, secondo il modello pubblicato sul sito del dipartimento Osservatorio epidemiologico: www.doesicilia.it e li trasmetteranno al dipartimento Osservatorio epidemiologico per la firma del dirigente generale dello stesso e per la registrazione.
(2006.33.2496)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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