REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 8 SETTEMBRE 2006 - N. 42
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 6 giugno 2006.
Disciplina per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche da parte degli uffici dell'Azienda regionale foreste demaniali.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 luglio l992, n. 358 e successive modificazioni;
Vista la legge regionale n. 15/93, art. 3;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 64;
Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 ed, in particolare, l'art. 88;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni;
Visto l'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20;
Visto l'art. 58 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Visto l'art. 1, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20;
Visti gli artt. 91 e 98 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2;
Vista la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni;
Vista la legge regionale 19 maggio 2003, n. 7 e successive modificazioni;
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le leggi regionali 2 agosto 2002, n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7 ed, in particolare, il comma 6-bis dell'art. 24;
Visti i pareri dell'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana n. 242.03.11 del 9 dicembre 2003, relativo ai lavori in economia eseguiti dall'Amministrazione forestale in applicazione dell'art. 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e n. 45/2002, relativo all'applicabilità del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, concernente l'applicabilità in Sicilia del regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia, in virtù del rinvio dinamico disposto dall'art. 3 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15;
Ritenuto di dover condividere gli stessi;
Visto il regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia approvato con D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384;
Considerato che, ai sensi del predetto regolamento approvato con D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, per l'esecuzione dei lavori in economia vige la disciplina di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
Ritenuto di dover individuare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, i beni ed i servizi ed i relativi limiti di importo delle singole voci di spesa, da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici dell'Azienda regionale foreste demaniali;
Ravvisata, altresì, l'opportunità di individuare, nello stesso provvedimento, anche i lavori da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici dell'Azienda regionale foreste demaniali secondo i combinati disposti di cui all'art. 1 del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 e dell'art. 88 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 successive modificazioni;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art.  1

In conformità alle premesse, viene approvato l'allegato A inerente la disciplina per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione in economia dei lavori non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modificazioni da parte degli uffici dell'Azienda regionale foreste demaniali, struttura dipartimentale di massima dimensione dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Art.  2

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento e nei relativi allegati, si rinvia alle disposizioni contenute nel regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384.
Il presente decreto verrà trasmesso alla ragioneria centrale dell'agricoltura e delle foreste per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 giugno 2006.
  LEONTINI 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste in data 12 luglio 2006 al n. 91.
Allegato A
DISCIPLINA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI NON RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 64 DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1996, N. 16 E SUCCESSIVE MODIFICHE


Art.  1
Oggetto del provvedimento

1.  Il presente provvedimento disciplina l'ambito di applicazione, i limiti di spesa e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia dei lavori non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e per l'acquisizione di beni e servizi da parte degli uffici centrali e periferici del dipartimento regionale Azienda forestale demaniali, di seguito denominato "Azienda", il cui valore sia inferiore alla soglia oltre la quale si applica la disciplina comunitaria, ai sensi della legge regionale 2 agosto 2002 e successive modifiche ed integrazioni.
2.  L'acquisto di beni e servizi e l'affidamento di lavori in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a E 100.000, con esclusione dell'I.V.A.

Art.  2
Modalità di applicazione e procedure

1.  L'esecuzione in economia può avvenire:
a)  in amministrazione diretta;
b)  a cottimo fiduciario.
2.  Sono in amministrazione diretta i lavori per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati dal responsabile del procedimento con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio e non possono comportare una spesa complessiva superiore a E 50.000, con esclusione dell'I.V.A.
3.  Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento ad imprese o persone fisiche.

Art.  3
Ambito di applicazione per l'acquisizione di beni e servizi

1.  E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa per l'acquisizione dei seguenti beni e servizi - non finalizzata all'esecuzione dei lavori ed interventi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche - nei limiti degli importi indicati al netto dell'I.V.A.:
1)  immatricolazione, riparazioni, manutenzione e noleggio di automezzi, natanti, aeromobili e macchine di soccorso, acquisto di materiale di ricambio ed accessori, spese per le autorimesse e per le officine automobilistiche, nautiche ed aeree e relativi impianti, fino all'importo di E 100.000;
2)  polizze di assicurazione fino all'importo di E 100.000;
3)  acquisto e manutenzione di mezzi, automezzi fino all'importo di E 100.000;
4)  acquisto di macchine operatrici leggere e relativi pezzi di ricambio fino all'importo di E 100.000;
5)  acquisto uniformi, divise e dispositivi di protezione individuale e collettiva, fino all'importo di E 100.000;
6)  pulizia, derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, illuminazione e riscaldamento di locali, fornitura di acqua, gas ed energia elettrica anche mediante l'impiego di macchine, nonché altre spese per garantire la sicurezza, la guardiania ed il controllo dei locali fino all'importo di E 100.000;
7)  acquisto e riparazione di mobili, materiale di arredo, attrezzature d'ufficio fino all'importo di E 100.000;
8)  acquisto di libri, stampe, opuscoli e simili, gazzette e bollettini ufficiali, CD-rom e DVD ed altri sopporti informatici, collezioni fino all'importo di E 50.000;
9)  acquisti di genere di cancelleria, di materiali per disegni, materiali fotografici e per fotoriproduzione, valori bollati, fino all'importo di E 100.000;
10)  acquisto e riparazione di materiali, supporti ed attrezzature audiovisive fino all'importo di E 25.000;
11)  acquisto ed abbonamento a riviste, giornali, pubblicazioni e agenzie di stampa fino all'importo di E 25.000;
12)  acquisto di cassette di pronto soccorso e di materiale sanitario in genere fino all'importo di E 10.000;
13)  spese per noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, radiotelefonici, telematici ed elettronici fino all'importo di E 100.000;
14)  forniture di combustibile, di carburante, di lubrificanti e di altro materiale di consumo per l'esercizio degli automezzi fino all'importo di E 100.000;
15)  spese per trasporti, spedizioni, noli, imballaggio, facchinaggio ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali fino all'importo di E 50.000;
16)  servizi di traduzione, interpretariato ed eccezionalmente lavori di copia quando l'Amministrazione non possa provvedervi con proprio personale, fino all'importo di E 25.000;
17)  stampa e litografia di circolari, prospetti e stampati speciali; acquisto e manutenzione di attrezzature e materiali per tipografia e litografia; acquisto materiale vario destinato alla divulgazione; riproduzione grafica e legatoria, fino all'importo di E 100.000;
18)  noleggio e manutenzione di macchine da scrivere, da calcolo, da stampa e da riproduzione fino all'importo di E 25.000;
19)  acquisto e manutenzione di materiale informatico e servizi informatici, di consulenza informatica ed impiantistica collegata fino all'importo di E 100.000;
20)  acquisto di medaglie, nastrini, distintivi, diplomi, fasce tricolori, bandiere, crest ed oggetti per premi e rappresentanza fino all'importo di E 25.000;
21)  spese inerenti solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie fino all'importo di E 25.000;
22)  spese per lo svolgimento di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, anche ai fini di quanto previsto dalla vigente normativa per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la partecipazione a corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, fino all'importo di E 100.000;
23)  spese per la partecipazione o l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e cerimonie ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Amministrazione, in Italia ed all'estero, ivi comprese le spese per ospitare i relatori, fino all'importo di E 50.000;
24)  spese di rappresentanza, di informazione attraverso agenzie di stampa od altri mezzi, di propaganda, per l'addobbo e l'arredamento di locali adibiti ad attività ricreative, scientifiche e culturali, per l'assistenza morale e spirituale del personale, fino all'importo di E 50.000;
25)  spese per educazione fisica, attività sportiva e ricreativa del personale in servizio all'Azienda, compresi gli acquisti, le manutenzioni e le riparazioni delle attrezzature fino all'importo di E 50.000;
26)  spese per vettovagliamento e generi di conforto per il personale impegnato in servizi speciali di protezione civile fino all'importo di E 50.000;
27)  spese connesse all'igiene, alla prevenzione ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro fino all'importo di E 100.000;
28)  spese per servizi specialistici di elaborazione dei dati fino all'importo di E l00.000;
29)  servizi di accompagnamento e guida fino all'importo di E 50.000;
30)  spese per divulgazione bandi di concorso o di gara, fino all'importo di E 25.000;
31)  spese varie per il funzionamento degli uffici fino all'importo di E 50.000;
32)  acquisti di fornitura a leasing fino all'importo di E 50.000;
33)  acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone o cose, fino all'importo di E 100.000.
2.  Nei casi non previsti dal presente regolamento si applica la normativa vigente nella Regione siciliana.

Art.  4
Divieto di frazionamento

1.  E' vietato l'artificioso frazionamento degli acquisti di beni e servizi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente provvedimento.

Art.  5
Organi responsabili

1.  Il ricorso alla procedura in economia è autorizzato dall'ispettore generale o dal dirigente da questi delegato, che negli uffici periferici è riferibile al funzionario delegato, titolare del potere di spesa.
2.  L'atto che autorizza il ricorso alla procedura in economia da parte del titolare del potere di spesa deve indicare:
a)  l'esigenza da soddisfare;
b)  i motivi per i quali è adottata la procedura in economia;
c)  in quale tipologia di spese, fra quelle previste all'art. 3 del presente provvedimento, rientri l'acquisizione;
d)  l'importo presunto della spesa;
e)  il capitolo di imputazione della spesa;
f)  dichiarazione di aver rispettato il divieto di frazionamento di cui al precedente art. 4.
3.  L'affidamento degli interventi in economia è assegnato con nomina al responsabile del procedimento, il quale curerà tra l'altro la verifica delle rilevazioni dei prezzi di mercato.

Art.  6
Determinazione dei prezzi

1.  Per la determinazione dei prezzi da porre a base di gara, il responsabile del procedimento, avvalendosi del personale dell'Azienda, farà riferimento, ove possibile, al listino CONSIP, ovvero a quelli praticati a seguito di preventiva indagine di mercato, ovvero ai prezzi praticati per beni e servizi dello stesso genere nel corso dei due esercizi precedenti.
2.  Nella determinazione dei prezzi potrà tenersi conto di eventuali peculiari situazioni, anche locali, opportunamente ed adeguatamente documentate, che determinano condizioni complessivamente più vantaggiose per l'Amministrazione per particolari acquisizioni di beni e/o servizi.

Art.  7
Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario per beni e servizi

1.  L'affidamento a terzi per l'acquisizione di beni e servizi avviene mediante richiesta di almeno 5 preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei.
2.  Si prescinde dalla richiesta di più preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche relative alla privativa industriale o di mercato ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.
3.  La richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax o altro mezzo di cui al decreto legge 7 marzo 2005, n. 82, ecc.) deve contenere almeno:
a)  l'indicazione dell'amministrazione appaltante, riportando la specifica dell'ufficio competente;
b)  l'oggetto della fornitura dei beni e/o servizi;
c)  le eventuali garanzie richieste;
d)  le caratteristiche tecniche;
e)  la qualità e la modalità di esecuzione;
f)  i prezzi, qualora siano a base della gara informale;
g)  le modalità di pagamento;
h)  le modalità di scelta del contraente;
i)  il termine e l'indirizzo per la ricezione delle offerte;
l)  l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'Amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese della ditta aggiudicataria e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati;
m)  quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'acquisizione;
n)  dichiarazione preventiva del rappresentante legale dell'offerente, riguardante la circolare dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione prot. n. 1150 del 26 luglio 2005 - legge n. 68/1999, art. 17 (obbligo di assunzione delle categorie protette);
o)  tempi di consegna;
p)  il termine di validità dell'offerta;
q) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della legge n. 196/2003.
4.  Tra i preventivi acquisiti, se la prestazione oggetto dell'acquisizione deve essere conforme a specifici disciplinari tecnici, oppure si riferisce a nota specialità, è prescelto quello con il prezzo più basso. Negli altri casi la scelta può anche essere effettuata, con adeguata motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
5.  L'esame e la scelta dei preventivi vengono effettuati da una commissione composta dal responsabile dell'ufficio o suo delegato, da un dirigente o funzionario dell'ufficio individuato per competenza in relazione alla natura dei beni o servizi da acquisire e da un funzionario che redigerà il verbale della ricognizione dei preventivi da cui risulterà l'individuazione dell'aggiudicatario. In caso di carenze d'organico negli uffici, la commissione può essere composta dal responsabile dell'ufficio e da un funzionario. Qualora venga presentata una sola offerta, il responsabile del procedimento, conclusa la valutazione dell'offerta presentata, avvierà una fase di negoziazione del contenuto del contratto, libera tanto nelle forme quanto nei contenuti, finalizzata alla promozione del pubblico interesse, al termine della quale le parti decidono di pervenire o meno alla stipulazione del contratto. Il responsabile dell'ufficio provvede a sottoscrivere il contratto di fornitura per scrittura privata o, in alternativa, qualora l'importo della spesa non superi l'ammontare di 10.000 euro, lettera di ordinazione.
6.  I suddetti atti dovranno riportare gli stessi contenuti previsti nella lettera d'invito e comprendere almeno:
a)  la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
b)  la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;
c)  la qualità, le modalità ed i termini di esecuzione;
d)  la forma di pagamento;
e)  le penali per la ritardata o incompleta esecuzione, nonché l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamentari;
f)  l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore.
7.  Nel caso di lettera di ordinazione, l'impresa deve esprimere per iscritto all'Amministrazione la propria accettazione.
8.  I mandati di pagamento sono disposti entro 60 giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione, ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.
9.  Le fatture dei beni e dei servizi non potranno in ogni caso essere pagate se non sono munite del "visto di liquidazione" del dirigente responsabile della spesa e del "visto eseguito la fornitura" del consegnatario.

Art.  8
Verifica della prestazione

1.  I beni e i servizi di cui al presente provvedimento devono essere sottoposti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro 20 giorni dall'acquisizione.
2.  Per le spese di importo inferiore a 20.000 euro con esclusione dell'I.V.A., tali verifiche sono sostituite dal visto di regolare esecuzione apposto direttamente sulla fattura dai rispettivi consegnatari.
3.  Il collaudo è eseguito da personale interno appositamente nominato dal dirigente responsabile dell'ufficio. In caso non sia presente nell'organico personale con adeguate competenze, il dirigente responsabile dell'ufficio può richiedere la nomina di personale con idonee competenze appartenente ad altri uffici.
4.  Il collaudo non può essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione di beni e servizi.

Art.  9
Garanzie

1.  Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore ad E 10.329,14.

Art.  10
Inadempimenti

1.  Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, o le forniture dei beni e dei servizi di cui al presente provvedimento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera d'ordinazione. Inoltre l'Amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, o la fornitura del bene e del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.
2.  Nel caso d'inadempimento grave, l'Amministrazione può, altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

Art.  11
Individuazione dei lavori in economia

1.  I lavori che possono essere eseguiti in economia da parte dell'Azienda nei limiti della spesa complessiva indicata dal comma 2 del precedente articolo 2, con esclusione di quelli rientranti nell'ambito delle tipologie indicate dall'art. 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche, sono individuati come segue:
a)  lavori di manutenzione e adattamento, ivi compresi i lavori necessari per il processo di unificazione delle sedi dei locali demaniali con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze adibiti ad uso degli uffici dell'Azienda;
b)  lavori ordinari di manutenzione e adattamento, nonché i lavori necessari per consentire l'unificazione delle sedi, dei locali con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, presi in affitto ad uso degli uffici alle dirette dipendenze dell'Azienda, nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese siano a carico del locatario;
c)  lavori di manutenzione, riparazione, adattamento e realizzazione di opere, impianti, quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli artt. 19, 20 e 24bis del testo coordinato della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
d)  interventi non programmabili per la sicurezza, nonché quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;
e) lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
f)  lavori necessari per la compilazione di progetti;
g) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

Art.  12
Elaborati progettuali

1.  I progetti per i lavori da eseguirsi in economia per amministrazione diretta di cui al presente regolamento sono redatti dal personale tecnico in servizio preso l'Azienda, all'uopo incaricato dall'ispettore generale o suo delegato, e sono di norma costituiti dai seguenti elaborati:
a)  una relazione che contenga la puntuale descrizione dell'area d'intervento, del tipo e delle modalità dell'intervento progettato, degli obiettivi che si intendono perseguire. La relazione dovrà altresì indicare le modalità di reclutamento della manodopera e di approvvigionamento dei materiali, dei mezzi d'opera e di trasporto necessari;
b)  Il computo della spesa prevista per fare il lavoro, distinguendo la manodopera, le provviste di materiale, i trasporti, i noleggi, le altre spese eventuali, tenendo presente che:
b.1)  la spesa di manodopera deve dimostrarsi sulla base del numero degli operai da impiegarsi per ciascuna qualifica, sulla base del costo della giornata e sulla base del numero delle giornate;
b.2)  la spesa di materiali deve dimostrarsi sulla base di materie prime ed oggetti lavorati da acquistarsi, dei loro quantitativi e del loro prezzo;
b.3)  la spesa per i trasporti deve dimostrarsi sulla base dei quantitativi da trasportare, sulla base del percorso e sulla base dei costi locali dei mezzi di trasporto;
b.4)  la spesa per i noleggi deve dimostrarsi sulla base dei mezzi d'opera da noleggiarsi, sulla base della presunta durata del noleggio e sulla base del costo locale dei noli;
b.5)  le spese eventuali debbono dimostrarsi sulla base dei loro elementi costitutivi;
c)  i disegni generali e parziali nonché la cartografia necessaria per dare una chiara ed esatta idea dell'intervento.

Art.  13
Contabilità

1.  La contabilità dei lavori in economia viene effettuata secondo quanto disposto dal regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, Titolo XI, capo II, artt. 176 e segg.
2.  In particolare, gli atti della contabilità dei lavori in amministrazione diretta comprendono i listini mensili della paga operai con l'indicazione dei relativi lavori effettuati, la lista delle fatture relative alle forniture connesse all'uso dei mezzi d'opera ed alle provviste, il prospetto delle spese con l'esatto riferimento ai lavori eseguiti da tenere costantemente aggiornato.
3.  I lavori eseguiti sono verificati dal responsabile del procedimento con l'ausilio del quaderno delle misurazioni, del libretto delle presenze e del registro di carico e scarico.

Art.  14
Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo

1.  Il conto finale dei lavori fino a E 40.000 euro, I.V.A. esclusa, che non abbiano richiesto modalità esecutive di particolare complessità, può essere redatto a tergo della fattura dal direttore dei lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni.

Art.  15
Verifiche finali

1. Essendo fissato, per i lavori in economia di cui al presente regolamento, il limite di importo non superiore ad £ 50.000, si procede ai sensi e con le procedure indicate dall'art. 181 del regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
(2006.31.2385)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
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