REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 6 OTTOBRE 2006 - N. 47
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti




Statuto del Comune di Floresta


Lo statuto del Comune di Floresta è stato pubblicato nel supplemento straordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 4 settembre 1993.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 14 del 7 maggio 2005.
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Il Comune di Floresta

1.  Il Comune di Floresta, Provincia regionale di Messina, è ente locale autonomo titolare di poteri e funzioni proprie, che esercita secondo i principi stabiliti dalle leggi generali della Repubblica, nel rispetto delle norme regionali e in conformità al presente statuto.
2.  Il Comune di Floresta rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio comunale e ne cura gli interessi.
3.  Il Comune opera per promuovere il progresso civile, culturale ed economico della comunità, fondando la sua azione sul rispetto della persona, sulla pluralità e sulla solidarietà.
4.  Il Comune riconosce i principi della Carta europea dell'autonomia locale approvata dal Consiglio d'Europa il 15 ottobre 1985.
5.  Il Comune di Floresta promuove le pari opportunità tra uomo e donna: a tale scopo i regolamenti comunali recano apposite norme, anche con riferimento alla legge n. 125 del 10 aprile 1991.
Art. 2
Principi sull'azione e sull'organizzazione del Comune

1.  L'azione del Comune si esercita in ogni campo in cui esiste un'esigenza della sua popolazione, in espletamento di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
2.  Il Comune informa la sua attività e la sua organizzazione ai criteri di democrazia, di economicità, di efficacia, di efficienza e di pubblicità, garantendo la reale partecipazione dei cìttadini singoli o associati alla vita amministrativa comunale.
3.  Il Comune informa la propria azione al metodo della programmazione, avvalendosi, per l'individuazione degli obiettivi, dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
4.  Il Comune nell'esercizio delle sue funzioni:
a) concorre a garantire la tutela della salute del cittadino ed un efficiente servizio di assistenza sociale con particolare riferimento ai minori, agli inabili ed invalidi, agli anziani;
-  attua interventi sociali e sanitari in favore dei soggetti disabili, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti, nonché, ponendo in essere una politica di intervento sul territorio diretta al superamento delle barriere architettoniche;
b)  tutela e valorizza tutti i parchi e le ville comunali del territorio esistenti e future, anche con servizi di manutenzione e custodia permanente e con iniziative, salvaguardando i valori paesaggistici, nonché, il proprio patrimonio storico, librario, artistico ed archeologico;
c)  riconosce nell'attività culturale, nella pratica sportiva dilettantistica e nell'impiego del tempo libero momenti essenziali della formazione della persona umana ed in particolare dei giovani;
d) attua, secondo le modalità previste dalle leggi nazionali e regionali, un servizio di assistenza scolastica idoneo ad assicurare adeguate strutture ed a facilitare il diritto allo studio, specialmente l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
d) attua misure necessarie per migliorare la qualità del contesto urbano e per tutelare e valorizzare le zone agricole, le coltivazioni tradizionali e gli allevamenti zootecnici;
e) favorisce, compatibilmente con la salvaguardia dell'ambiente, lo sviluppo armonico sul territorio delle attività economiche in ogni settore e dell'associazionismo cooperativo con specifici programmi anche al fine di attivare risorse private per finalità pubbliche;
f)  garantisce pari opportunità a tutti i cittadini per la formazione culturale e professionale e per l'accesso al lavoro;
g)  favorisce la formazione e l'attività di libere associazioni di cittadini che abbiano finalità sociali e culturali;
h) istituisce ed organizza i servizi per rispondere alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, dei giovani, delle lavoratrici e dei lavoratori;
i) promuove la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati;
l) adotta regolamenti sull'azione comunale in cui vengono determinati i criteri a cui l'amministrazione dovrà attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari di ogni genere, nonché per il conferimento di incarichi professionali o di consulenza;
m) assicura, attraverso la previsione di adeguate norme nei propri regolamenti, la massima trasparenza nei procedimenti relativi ad appalti per forniture ed opere pubbliche, concessioni edilizie, licenze commerciali, autorizzazioni amministrative ed analoghi provvedimenti;
n) promuove iniziative di lotta contro la tossicodipendenza, anche con il coinvolgimento del volontariato;
o) garantisce, attraverso l'inserimento di specifiche norme nei propri regolamenti, il rispetto dei diritti del contribuente di cui alla legge n. 212 del 27 luglio 2000.
Art. 3
Rapporti con altri enti

1.  Il Comune, per assicurare economicità ai servizi, informa la sua attività al principio associativo e di cooperazione nei rapporti con i comuni viciniori, con la provincia e con la Regione.
2.  Collabora con gli altri enti per il raggiungimento delle proprie finalità e concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della provincia, provvedendo per quanto di propria competenza alla loro specificazione ed attuazione.
Art. 4
Stemma e gonfalone

1.  Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma conformi ai bozzetti allegati, che con le rispettive descrizioni formano parte integrante del presente Statuto.
2.  L'uso dello stemma e del gonfalone è riservato al comune secondo il regolamento.
Art. 5
Il territorio e la sede comunale

1.  Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto centrale di statistica, ha un'estensione territoriale di Ha. 3151 e confina:
a)  a nord con i Comuni di Montalbano Elicona, Santa Domenica Vittoria e Raccuia;
b)  ad est con il Comune di Ucria e Raccuia;
c)  a sud con i Comuni di Tortorici e Randazzo;
d)  a ovest con i Comuni di Santa Domenica Vittoria e Randazzo.
2.  La sede comunale è il luogo in cui si riuniscono ordinariamente il consiglio comunale e la giunta, nonché le commissioni comunali; nello stesso edificio è l'ufficio del sindaco. Solo per esigenze particolari potranno essere autorizzate riunioni degli organi e delle commissioni in altra sede.
Capo II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Art. 6
Soggetti titolari

1. Salvo che non sia stabilito diversamente, le disposizioni del presente capo si applicano:
a) ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
b) ai cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto 16 anni;
c) ai cittadini non residenti che nel Comune esercitano la propria attività prevalente di lavoro o di studio o siano utenti dei servizi;
d) agli stranieri ed apolidi residenti nel Comune;
e) alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, di cui ai successivi artt. 14 e 15.
Art. 7
Pubblicità dell'azione comunale

1.  L'azione del Comune si informa al principio della pubblicità.
2.  I documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che, conformemente al regolamento, ne vieti la pubblicità.
3.  Gli atti del consiglio, i provvedimenti riguardanti la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque specie ed in genere tutti i provvedimenti che comportano spese sono in ogni caso pubblici.
4.  La pubblicità degli atti è assicurata attraverso la pubblicazione all'albo pretorio, l'accesso e l'informazione.
5.  Nel bilancio deve essere previsto uno stanziamento per l'informazione e la comunicazione con i cittadini.
Art. 8
Albo pretorio

1.  Nell'atrio d'accesso principale del Palazzo civico è collocato l'albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2.  La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3.  Il responsabile del competente servizio comunale cura l'affissione degli atti di cui al comma 1 avvalendosi dei messi comunali e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
Art. 9
Diritto d'accesso

1.  Il regolamento comunale assicura - secondo il titolo V della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 - l'accesso ai documenti amministrativi, individua i responsabili dei procedimenti, detta le norme per assicurare l'informazione sullo stato degli atti e sull'ordine di esame delle domande, detta le norme di organizzazione per il rilascio di copie, indica le categorie di atti dei quali può essere temporaneamente vietata l'esibizione, a tutela della riservatezza dei singoli, delle imprese o delle formazioni sociali; il diritto di accesso è assicurato anche attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.
Art. 10
Diritto d'informazione

1.  Il Comune deve rendere pubblici i propri atti, non solo attraverso la pubblicazione all'albo pretorio, ma anche servendosi dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la piena conoscenza e pubblicità. Il Comune altresì adotta le forme più opportune per informare la cittadinanza sulla propria attività. E' fatto salvo l'obbligo di comunicazione o notificazione personale per i provvedimenti singolari.
2.  L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa. Il Comune cura la più ampia informazione, nelle forme previste dai regolamenti:
a) dei bilanci;
b) degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e, comunque, degli atti d'indirizzo e di programmazione del consiglio;
c) del documento programmatico e delle relazioni del sindaco;
d) delle valutazioni di impatto ambientale;
e) dei regolamenti;
f) delle decisioni riguardanti i servizi pubblici locali;
g) delle decisioni d'annullamento di atti comunali in sede di controllo; tali decisioni verranno inoltre comunicate a coloro che hanno presentato opposizione avverso l'atto annullato;
h) di ogni altra iniziativa che attenga ai rapporti fra amministrazione e cittadini.
3.  I regolamenti dettano norme idonee a dare concreta attuazione al diritto di informazione e disciplinano altresì la pubblicazione degli atti previsti dall'art. 29 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
4.  Il cittadino che intende far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune ha diritto di ottenere copia di atti e documenti, nonché ogni altra notizia, utile a tal fine, di cui è in possesso l'amministrazione secondo le modalità previste dal regolamento.
Art. 11
Referendum consultivo

1.  E' ammesso referendum consultivo su materie di interesse dell'intera collettività comunale e su provvedimenti generali di competenza del Comune.
2.  Il referendum può essere richiesto da 250 soggetti di cui all'art. 6, lett. a) e b) o da 3/5 del consiglio comunale.
3.  Sono escluse dal referendum le decisioni in materia di bilanci, tributi locali e tariffe; i provvedimenti concernenti il personale; i provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui ed all'emissione di prestiti obbligazionari; i provvedimenti relativi ad acquisti di immobili, permute, appalti, concessioni; i provvedimenti di nomina o revoca di rappresentanti dei Comuni presso enti, aziende o istituzioni ed in genere le deliberazioni e questioni concernenti le persone; le materie sulle quali il consiglio comunale deve esprimersi entro termini perentori stabiliti per legge, ovvero in vista di finanziamenti, le materie già soggette a referendum negli ultimi 3 anni.
4.  La proposta di referendum deve avere la forma di quesito chiaro ed univoco. La raccolta delle firme deve avvenire in un arco di tempo non superiore a 3 mesi. Le consultazioni relative a richieste presentate nel corso dell'anno solare sono effettuate nei primi 3 mesi dell'anno successivo in unico turno e nella stessa giornata. Non è consentita più di una tornata referendaria per anno. In ogni tornata non possono proporsi più di 6 quesiti referendari. I referendum non possono essere indetti nell'anno precedente alla scadenza del mandato del consiglio comunale.
5.  Sull'ammissibilità del referendum si pronuncia, entro 30 giorni dal deposito in segreteria dell'iniziativa popolare o del deliberato comunale, una commissione nominata dal sindaco, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, presieduta da un esperto in materie giuridiche e composta dal segretario comunale e da un professore universitario di ruolo ordinario di diritto amministrativo. La commissione, a richiesta del comitato promotore costituito da almeno 20 elettori del Comune o 5 consiglieri comunali, può pronunciarsi sull'ammissibilità del referendum prima della raccolta delle firme o del deliberato consiliare. La commissione dichiara inammissibile il referendum propositivo se nel frattempo gli organi comunali competenti hanno provveduto in senso conforme alla richiesta referendaria.
6.  Il regolamento stabilisce le modalità per la presentazione della proposta, per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, in caso di referendum ad iniziativa popolare, nonché le modalità per lo svolgimento delle operazioni di voto e tutto quanto non previsto dallo statuto.
7.  Il referendum è indetto dal sindaco. Indetto il referendum, è sospesa ogni attività deliberativa sul medesimo oggetto. Il consiglio comunale, con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, può deliberare in casi di particolare necessità ed urgenza.
8.  Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza dei soggetti di cui al comma 2 e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
9.  Entro 30 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, il presidente del consiglio comunale dovrà inserire all'ordine del giorno del consiglio la discussione sulla questione oggetto del referendum. Se di propria competenza, il consiglio dovrà deliberare al riguardo; se la competenza è di altro organo, questo dovrà deliberare sull'argomento oggetto del referendum entro 30 giorni dall'avvenuta discussione in consiglio comunale.
Art. 12
Altre forme di consultazione

1.  Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti riguardanti materie di competenza locale che interessano specifiche categorie di cittadini, procede alla consultazione di particolari settori della popolazione o di ambiti territoriali o di utenti di servizi comunali in forma diretta, mediante questionari, assemblee e audizioni, oppure in forma indiretta, mediante interpello dei rappresentanti di categoria ovvero della consulta di settore.
2.  Le consultazioni di cui al comma precedente non si effettuano per i procedimenti per i quali la legge o lo statuto prevedono specifiche forme di consultazione.
Art. 13
Libere forme associative

1.  Il Comune valorizza le libere forme associative, garantendone l'accesso alle strutture ed al servizi comunali nei modi previsti dal regolamento. Il Comune può avvalersi della collaborazione di tali associazioni anche per migliorare il funzionamento dei servizi comunali nei settori dell'assistenza, della cultura, della scuola, dello sport e delle attività ricreative, della protezione civile e dell'ambiente, dell'informazione.
2.  Il regolamento stabilisce i criteri che occorre seguire per accertare la rappresentatività di dette associazioni e per erogare eventuali sovvenzioni.
3.  Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività di dette associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri che gli organismi delle stesse dovranno formulare entro 30 giorni dalla richiesta.
4. Il regolamento disciplina la consultazione permanente delle associazioni ed in particolare delle organizzazioni sindacali locali, delle associazioni imprenditoriali, nonché delle associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti, al fine di determinare gli indirizzi per il coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici pubblici e delle organizzazioni di volontariato per ciò che riguarda la gestione dei servizi sociali.
5.  La concessione di contributi ovvero di beni o servizi ad associazioni o ad altri organismi privati, sulla base di apposite convenzioni, è subordinata alla predeterminazione nel regolamento dei criteri a cui l'amministrazione deve attenersi. Nel bilancio preventivo devono indicarsi i settori verso i quali indirizzare prioritariamente il sostegno comunale. I responsabili delle strutture organizzative gestionali ogni anno rendono pubblici, nelle forme più adeguate, i rispettivi elenchi di tutte le associazioni o di altri organismi privati che hanno beneficiato delle concessioni di cui sopra.
Art. 14
Organismi di partecipazione, consulte di settore, comitati di quartiere

1.  Il Comune promuove gli organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
2.  Il consiglio comunale istituisce consulte di settore a carattere permanente. Ogni consulta è costituita dai rappresentanti delle associazioni, dei comitati, delle organizzazioni sindacali e professionali riconosciute, degli organismi portatori di interessi settoriali e da cittadini con particolare qualificazione ed esperienza. Ne fanno parte di diritto gli assessori competenti per materia. Le consulte comunali di settore sono chiamate ad esprimere pareri e formulare proposte sugli indirizzi politici di settore. L'amministrazione comunale ha l'obbligo di prendere in considerazione i pareri, motivando l'eventuale dissenso.
3.  Il consiglio comunale riconosce i comitati spontanei di quartiere, quali organismi democratici di partecipazione su base decentrata, volti a valorizzare le specifiche istanze presenti nel territorio. I comitati spontanei di quartiere vengono regolarmente consultati dagli organi comunali per gli aspetti concernenti il proprio territorio, nonché per formulare pareri e proposte in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, del piano regolatore comunale, del piano commerciale e del piano del traffico. L'amministrazione comunale ha l'obbligo di prendere in considerazione i pareri, motivando l'eventuale dissenso.
4.  Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, può promuovere altri organismi di partecipazione.
Art. 15
Partecipazione al procedimento

1.  Le associazioni e gli organismi di cui agli artt. 13 e 14 dello statuto hanno il diritto di intervenire nei procedimenti che investono interessi di cui sono portatori. Questa disposizione si applica anche ai procedimenti generali di cui all'art. 14 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
2.  Il regolamento disciplina il diritto degli interessati di essere sentiti dal responsabile del procedimento di assistere alle ispezioni ed agli accertamenti, di farsi sostituire da un rappresentante.
3.  Per i procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o atti amministrativi ad efficacia generale, il consiglio comunale, su proposta di 1/5 dei suoi componenti o del sindaco, può indire una istruttoria pubblica. L'istruttoria può essere altresì indetta quando ne facciano richiesta almeno 100 soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6. L'istruttoria si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, per il tramite di un esperto, oltre al sindaco e ai gruppi consiliari, associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di interessi a carattere non individuale. Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie. Il regolamento per l'esercizio delle funzioni disciplina le modalità di raccolta delle firme per la richiesta, le forme di pubblicità, le modalità di svolgimento ed i tempi di conclusione dell'istruttoria.
4.  Le previsioni dei precedenti commi non si applicano alle ordinanze sindacali contingibili ed urgenti.
Art. 16
Petizioni, istanze, interrogazioni

1.  I soggetti di cui all'art. 6 possono rivolgere al sindaco istanze o petizioni per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità. Inoltre possono presentare interrogazioni al sindaco depositandone il testo con almeno 50 sottoscrizioni.
2.  Ai proponenti è data risposta per iscritto entro 30 giorni secondo le modalità stabilite dal regolamento. Copia delle risposte è trasmessa al consiglio comunale.
Art. 17
Iniziativa popolare

1.  I cittadini esercitano l'iniziativa degli atti di competenza degli organi comunali, presentando un progetto redatto in articoli ed accompagnato da una relazione illustrativa sottoscritta da almeno 1/10 dei soggetti di cui all'art. 6 lett. a) e b).
2.  Il regolamento stabilisce le modalità per la presentazione della proposta e per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, nonché per la verifica delle stesse.
3.  L'organo competente adotterà, dopo aver acquisito i prescritti pareri e avere sentito un rappresentante dei sottoscrittori che ne abbiano fatto richiesta e, comunque, entro 60 giorni dalla presentazione della proposta, formale provvedimento, anche se negativo.
4.  Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:
a) revisione dello statuto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 46;
b) tributi, bilancio, rendiconto;
c) designazioni e nomine;
d) programmi generali e settoriali.
Art. 18
Diritto d'udienza

1.  I soggetti di cui all'art. 6 possono chiedere motivatamente - nelle forme previste dal regolamento - udienza al consiglio comunale, al sindaco, alla giunta od ai responsabili delle strutture organizzative gestionali, secondo le rispettive competenze.
2.  Gli interessati possono chiedere che dell'udienza venga redatto succinto processo verbale. Delle udienze verbalizzate deve essere conservata la documentazione.
Capo III
ORGANI DEL COMUNE
Sezione I
Il Consiglio comunale
Art. 19
Il consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è organo direttamente rappresentativo della collettività locale.
2. Il consiglio gode di autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria.
3.  Il consiglio comunale si riunisce con la periodicità stabilita dal regolamento. Il presidente del consiglio è tenuto a convocarlo entro 20 giorni, quando ne facciano richiesta 1/5 dei consiglieri; in questo caso deve inserire nell'ordine del giorno l'esame delle questioni richieste.
4.  Le modalità di convocazione sono stabilite dal regolamento.
5.  Chi presiede l'adunanza del consiglio è investito del potere di mantenere l'ordine, la regolarità delle discussioni e delle votazioni, l'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti, di sospendere e sciogliere l'adunanza e ordinare l'espulsione di chiunque sia causa di disordine, di garantire i diritti dei consiglieri secondo il regolamento.
6.  Il regolamento indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute.
7.  Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto. Le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese, con esclusione dei casi previsti dal regolamento.
8.  Le sedute del consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta non pubblica".
9.  Per l'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio si applicano le vigenti norme legislative e regolamentari.
10.  Alle sedute del consiglio possono essere presenti i dipendenti e il revisore dei conti.
Art. 20
Iniziativa delle deliberazioni

1.  L'iniziativa delle proposte di deliberazione, nelle materie di competenza del consiglio comunale, spetta:
a)  a ciascun consigliere;
b)  al sindaco;
c)  alla giunta;
d)  agli assessori delegati, nei limiti della delega;
e)  ai cittadini, secondo quanto dispone l'art. 17.
2.  Il bilancio preventivo, il conto consuntivo, i piani e i programmi generali e settoriali sono proposti al consiglio dalla giunta.
3.  Le proposte di deliberazione, acquisiti i prescritti pareri, vengono trasmesse alle commissioni consiliari competenti. Il procedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate ragioni imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
Art. 21
Regolamento consiliare

1.  L'organizzazione ed il funzionamento del consiglio comunale sono disciplinati da uno o più regolamenti che integrano le norme della legge e del presente statuto.
2.  In particolare devono essere disciplinati:
a)  il funzionamento del consiglio e delle sue commissioni;
b)  la pubblicità delle sedute;
c)  i procedimenti relativi alle nomine e designazioni di competenza consiliare;
d)  le modalità dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo;
e)  la disciplina dell'ufficio di presidenza;
f)  i rapporti con gli organi di controllo;
g)  i rapporti con le istituzioni esterne al Comune;
h)  i diritti e doveri dei consiglieri, dei gruppi consiliari, del sindaco e della giunta, in consiglio;
i)  le procedure di informazione relative alle spese elettorali delle liste e dei candidati ed alla situazione patrimoniale dei consiglieri, ai sensi degli artt. 7 della legge regionale 15 novembre 1982 n. 128, 53 e 54 della legge regionale 1 settembre 1993 n. 26;
l)  le forme di assistenza tecnica ai fini della redazione delle proposte di deliberazione;
m)  la disciplina dell'attività ispettiva dei consiglieri, di cui al comma 1 dell'art. 27 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7;
n)  la previsione di apposite sessioni da dedicare alle politiche sociali, all'assetto del territorio, allo sviluppo economico, nonché all'esame del rendimento degli istituti di partecipazione.
3.  Il regolamento deve assicurare ai gruppi consiliari di minoranza di portare le proprie proposte alla votazione del consiglio.
Art.  22
Consiglieri comunali

1.  I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato. Ogni consigliere deve appartenere ad un gruppo consiliare.
2.  Nell'adempimento delle civiche funzioni, ogni consigliere ha piena libertà di azione, di opinione, di espressione e di voto.
3.  I consiglieri comunali, nel numero previsto dalla legge, hanno potere di iniziativa per la convocazione del consiglio comunale e, singolarmente, di proposta nelle materie di competenza del consiglio stesso.
4.  I consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed istituzioni comunali, tutte le notizie, le informazioni e gli atti utili all'espletamento del proprio mandato, senza che possa essere opposto il segreto, nei modi e nelle forme previste dal regolamento. Essi sono tenuti al segreto nei casi in cui siano a conoscenza di atti per cui è esclusa la pubblicità.
5.  I consiglieri comunali hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni.
6.  Singoli consiglieri possono essere incaricati dal sindaco o dal presidente del consiglio a trattare affari particolari, che attengano al buon andamento delle relazioni reciproche fra gli organi del Comune.
7.  Le dimissioni da consigliere vanno presentate per iscritto ed indirizzate al presidente del consiglio comunale, il quale deve comunicarle immediatamente al consiglio stesso ponendo all'ordine del giorno la surroga del consigliere cessato dalla carica. La deliberazione di surroga deve essere assunta dal consiglio nella stessa seduta in cui dichiara la decadenza o acquisisce le dimissioni.
8.  Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti e la propria situazione patrimoniale.
9.  I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del consiglio, con esclusione delle sedute convocate con procedura d'urgenza, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal consiglio su proposta del presidente, di ciascun consigliere o su istanza di singoli elettori. La proposta o l'istanza di decadenza è comunicata all'interessato, il quale entro 10 giorni può far pervenire per iscritto idonee giustificazioni, da valutarsi in consiglio nella sua prima adunanza.
10.  Il consigliere che abbia, anche per motivi professionali, interesse alla deliberazione, deve dichiararlo all'inizio della discussione ed astenersi dal partecipare al dibattito ed alla votazione, allontanandosi dalla sala consiliare.
11.  Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio del Comune.
12.  Il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali non possono essere nominati o eletti per incarichi presso istituzioni, consorzi, aziende speciali ed altri enti, in rappresentanza del Comune di Floresta, salvo specifica diversa previsione di legge.
Art. 23
Gruppi consiliari e commissione dei presidenti dei gruppi consiliari

1.  I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al presidente del consiglio comunale.
2.  I consiglieri eletti in una determinata lista possono costituirsi in gruppo autonomo rispetto al gruppo della lista nella quale sono stati eletti, purché il nuovo gruppo faccia riferimento a partiti o gruppi politici che, nella più recente rispettiva consultazione elettorale, abbiano conseguito l'elezione di almeno un proprio rappresentante all'Assemblea regionale siciliana, ovvero al Parlamento nazionale o dell'Unione europea; i consiglieri non costituiti in gruppo possono confluire solo in altro gruppo già costituito, ovvero nel gruppo misto.
3.  Ciascun gruppo provvede a designare un presidente del gruppo consiliare per gli adempimenti previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i presidenti dei gruppi consiliari sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
Art. 24
Commissioni consiliari permanenti

1.  Il consiglio comunale può istituire commissioni consiliari permanenti per settori organici di materie, con funzioni consultive, preparatorie, istruttorie e referenti, assicurando la rappresentanza proporzionale dei gruppi.
2.  Il regolamento disciplina la costituzione, il numero e la competenza di ciascuna commissione, il numero e le modalità di elezione dei componenti, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
3.  Le commissioni esaminano preventivamente gli atti di competenza del consiglio comunale ed esprimono parere su di essi nei termini perentori stabiliti dal regolamento. Decorsi tali termini, le deliberazioni possono essere assunte prescindendo dal parere.
4.  Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il sindaco, gli assessori, i rappresentanti delle associazioni o di organismi di partecipazione, il segretario comunale, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche, per l'esame di specifici argomenti.
5.  Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco, gli assessori ed i soggetti titolari del diritto di udienza di cui all'art. 18 dello statuto, ogni qualvolta questi lo richiedano.
6.  Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dai responsabili delle strutture organizzative gestionali, dalle aziende e dalle istituzioni, notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.
7.  Il regolamento può stabilire che una o più commissioni consiliari permanenti esercitino funzioni di controllo e garanzia, disciplinandone le prerogative e attribuendone la presidenza alla minoranza.
Art. 25
Commissioni speciali

1.  Il consiglio comunale può istituire commissioni speciali per l'esame di problemi particolari, stabilendone la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri di cui sono munite ed il termine entro il quale l'incarico deve essere concluso.
2.  Il consiglio comunale, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 27 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, anche su proposta di 150 elettori, può costituire commissioni di indagini la cui composizione non superi i 5 consiglieri e rispecchi la consistenza dei gruppi consiliari. La deliberazione deve indicare la struttura organica in cui rientra la materia oggetto dell'indagine, le motivazioni e gli scopi che l'hanno motivata, i tempi e le modalità secondo cui gli esiti dell'indagine devono essere rassegnati al consiglio per le conseguenti determinazioni.
Sezione II
Il sindaco e la giunta
Art. 26
Il sindaco

1.  Il sindaco rappresenta il Comune ed ha competenza per tutti gli atti amministrativi che non siano riservati ad altri organi dalla legge o dallo statuto, essendo l'organo esecutivo a competenza residuale.
2.  Il sindaco interpreta e esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune; a tal fine promuove e coordina l'azione dei singoli assessori, nei cui confronti svolge un'attività d'indirizzo connessa alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell'ente, nonché in attuazione delle determinazioni della giunta.
3.  Il sindaco determina le funzioni spettanti al vicesindaco, il quale sostituisce il sindaco in via generale, anche quale ufficiale di governo, in caso di sua assenza o impedimento. In caso di assenza anche del vicesindaco, le funzioni del sindaco sono esercitate dall'assessore più anziano per età.
4.  Il sindaco può delegare ai singoli assessori ed ai responsabili delle strutture organizzative gestionali l'adozione degli atti di sua competenza, fermo restando il suo potere motivato di avocazione.
5.  Il sindaco può sospendere, con ordinanza motivata, l'esecuzione di atti adottati dagli assessori, sottoponendoli all'esame collegiale della giunta nella prima seduta successiva all'ordinanza.
6.  Il sindaco può affidare, ad uno o più consiglieri comunali, compiti specifici, delimitandone funzioni e termini.
7.  Il sindaco è il capo dell'amministrazione e la rappresenta, sovrintende in via generale al funzionamento delle strutture organiche del Comune, impartendo direttive a tal fine.
8.  Il sindaco può richiedere motivatamente il riesame di atti che lo statuto riserva alla competenza dei responsabili delle strutture organiche, con le modalità stabilite dal regolamento.
9.  Il sindaco informa la giunta ed il consiglio comunale delle richieste di stipula di accordi di programma, pervenute al Comune, o di quelli che intende promuovere.
10.  Il sindaco opera per assicurare agli utenti la massima fruibilità dei servizi pubblici e di interesse pubblico, nelle varie fasce orarie e in ogni periodo dell'anno. A tal uopo, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale all'inizio del mandato e sentite le associazioni di categoria e dei consumatori, coordina gli orari degli uffici, dei servizi pubblici e degli esercizi commerciali, determina l'orario di attività dei pubblici esercizi e ne predispone programmi di apertura per turno nei mesi estivi.
11.  Il sindaco inoltre:
a)  autentica le fotografie dei cittadini, anche per il tramite degli operatori comunali delegati alla firma dei documenti di identità personale;
b)  affida gli incarichi di consulenza e di collaborazione professionale esterna;
c)  dispone, con proprio provvedimento, l'azione e la resistenza in giudizio del Comune e la nomina dei legali esterni.
Art. 27
Attività programmatica

1.  Il documento programmatico, con cui - ai sensi dell'art 7, comma 7, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 - il candidato sindaco enuncia il programma politico, deve indicare gli obiettivi, gli strumenti e le modalità dell'attività comunale, con particolare riferimento alla politica sociale, all'assetto del territorio, allo sviluppo economico.
2.  Unitamente alla composizione della giunta, comunicata al consiglio ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge regionale 26 agosto 1992 n. 7, entro 10 giorni dall'insediamento viene comunicato allo stesso uno schema di programma, al fine che il consiglio possa meglio esprimere le proprie motivate valutazioni.
3.  Entro 30 giorni dalle valutazioni del consiglio, il sindaco elabora il programma definitivo per l'intero mandato.
4.  Il documento programmatico del candidato sindaco eletto, un resoconto delle valutazioni del consiglio sullo schema di programma ed il programma definitivo per l'intero mandato sono diffusi a tutti i nuclei familiari a cura del Comune.
5.  La relazione semestrale sullo stato di attuazione del programma, che il sindaco ha l'obbligo di presentare al consiglio comunale, deve essere depositata, unitamente all'o.d.g. del consiglio, almeno 5 giorni prima della seduta in cui ne sono previste la discussione e la valutazione; una copia dì essa deve essere, entro lo stesso termine, consegnata a ciascun consigliere.
6.  In occasione della relazione semestrale, il sindaco può presentare motivate integrazioni o rettifiche del programma.
7.  Gli incarichi a tempo determinato, che il sindaco può conferire ad esperti estranei all'amministrazione, devono essere motivati con particolare riferimento alla qualificazione dei prescelti in relazione all'incarico da svolgere. Dell'attività svolta da detti esperti, il sindaco relaziona al consiglio comunale nel contesto della propria relazione semestrale.
Art. 28
Rimozione del sindaco

1.  Il consiglio comunale può promuovere la rimozione del sindaco nei termini e secondo le modalità previste dalla legge.
Art. 29
La giunta comunale

1.  La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, determinato dal sindaco, non superiore ad 1/3 dei consiglieri assegnati, arrotondato aritmeticamente.
2.  La giunta presenta al consiglio, allegato al bilancio, un rapporto annuale sullo stato della città in relazione al programma ed ai risultati dell'attività svolta. Del rapporto deve darsi ampia diffusione, compresa la distribuzione in tutte le scuole cittadine.
3.  La giunta adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un regolamento per il proprio funzionamento e per la disciplina delle procedure di informazione relative alle spese elettorali dei candidati alla carica di sindaco ed alla situazione patrimoniale del sindaco e degli assessori, ai sensi degli artt. 7 della legge regionale 15 novembre 1982 n. 128, 53 e 54 della legge regionale 1 settembre 1993 n. 26.
4.  Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo diverse decisioni del sindaco.
5.  Alle sedute della giunta possono essere invitati, ove necessario e per singoli argomenti, i revisori dei conti ed i responsabili delle strutture organizzative gestionali del Comune.
6.  Tutte le deliberazioni della giunta debbono essere trasmesse, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai presidenti dei gruppi consiliari ed al presidente del consiglio comunale.
Art. 30
Funzionamento della giunta

1.  L'attività della giunta comunale è collegiale. Il sindaco coordina l'attività della giunta, assicurando l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
2.  La giunta delibera a scrutinio palese, salvo le deliberazioni concernenti le persone, con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati e a maggioranza assoluta dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del sindaco.
3.  Il segretario comunale del Comune partecipa alle riunioni della giunta e ne cura la verbalizzazione; sottoscrive insieme con il sindaco i relativi verbali di deliberazione.
4.  Le deliberazioni della giunta comunale, adottate con il parere contrario e motivato del responsabile del servizio o del responsabile di ragioneria, devono essere motivate con l'indicazione delle ragioni per le quali viene disatteso il parere medesimo.
Art. 31
Attribuzioni della giunta

1.  La giunta attua gli indirizzi generali adottati dal consiglio ed il programma del sindaco e svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del consiglio medesimo. La giunta adotta gli atti a rilevanza esterna che le siano attribuiti dalla legge o dal presente statuto; rende, altresì, al sindaco i pareri che le siano richiesti dal medesimo.
2.  La giunta è, in particolare, competente per l'adozione dei seguenti atti:
a) schema dello statuto comunale e delle successive revisioni;
b) proposta di bilancio di previsione annuale e pluriennale, da sottoporre al consiglio;
c) proposta di rendiconto ed annessa relazione, da sottoporre al consiglio;
d)  regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
e) regolamento di cui all'art. 29, comma 3, del presente statuto;
f) direttive di indirizzo alle strutture organiche;
g) esame ed approvazione degli atti fondamentali delle aziende speciali e delle istituzioni.
3.  La giunta adotta, altresì, gli altri atti espressamente attribuiti alla propria competenza dalla legge o dal presente statuto.
Art. 32
Assessori

1.  Gli assessori esercitano collegialmente col sindaco le funzioni della giunta comunale. Ad ogni assessore vengono attribuite, con delega del sindaco, competenze su materie omogenee, in corrispondenza delle strutture in cui sono organizzate le attività del Comune.
2.  Spetta all'assessore presentare alla giunta, per le relative deliberazioni, gli atti inerenti i servizi di sua competenza.
3.  Il conferimento della delega non fa venir meno i poteri propri del sindaco nelle materie delegate.
4.  L'assessore vigila sull'attuazione dei programmi e sul corretto esercizio delle attività amministrative e di gestione. Presenta semestralmente in giunta una relazione sull'andamento dei servizi rientranti nella delega ricevuta e sui risultati raggiunti in relazione ai programmi.
Capo IV
UFFICI E PERSONALE
Art. 33
Principi di organizzazione

1.  Gli uffici del Comune sono ordinati in strutture organizzative gestionali, per aree e materie omogenee attribuite in via esclusiva, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di operare con la massima efficienza e di conseguire la maggiore efficacia dell'azione amministrativa; dette strutture possono ripartirsi in articolazioni interne, secondo l'organizzazione disposta dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2.  I responsabili di tali strutture organizzative gestionali sono scelti secondo criteri di merito e professionalità; la nomina e la revoca sono riservate alla competenza del sindaco, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa legislativa, contrattuale e regolamentare.
3.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi determina la dotazione organica complessiva del Comune, per contingenti complessivi delle varie categorie contrattuali e profili professionali, in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale, in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative gestionali ai compiti ed ai programmi dell'amministrazione e può ulteriormente specificare le attribuzioni e i compiti dei responsabili di tali strutture.
4.  Il regolamento individua le strutture organizzative gestionali a carattere ordinario e può prevedere l'istituzione di speciali uffici a gestione autonoma, eventualmente anche a carattere temporaneo, per espletare particolari attività, o per affrontare specifiche problematiche, ovvero per perseguire speciali obiettivi, oppure per assolvere a funzioni di staff; la direzione di tali uffici autonomi è affidata dal sindaco, anche con incarichi esterni, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa legislativa, contrattuale e regolamentare.
5.  Spettano agli organi di governo del Comune i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. I poteri di indirizzo si esercitano attraverso la selezione di valori, la definizione degli obiettivi prioritari, la programmazione dei tempi e l'assegnazione delle risorse; i poteri di controllo comportano:
a)  la comparazione tra gli obiettivi, i tempi, i costi ed i risultati programmati e quelli di fatto conseguiti, tenuto conto delle risorse umane e strumentali messe a disposizione di ogni singola struttura;
b) la verifica della coerenza dell'azione amministrativa ed il monitoraggio circa la conformità dell'andamento dell'attività gestionale rispetto agli atti di indirizzo ed alle direttive.
6.  Ai responsabili delle strutture organizzative gestionali è inibito l'esercizio dei poteri spettanti agli organi di governo, fatte salve le deleghe consentite dalla normativa vigente.
7.  La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica compete ai responsabili delle strutture organizzative gestionali ordinarie e degli eventuali uffici autonomi, cui sono attribuiti i poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e sono riservati atti - che possono anche impegnare il Comune verso l'esterno - non suscettibili di adozione, revoca, riforma, avocazione da parte degli organi di governo, del segretario comunale e del direttore generale.
8.  I suddetti responsabili gestionali rispondono dei risultati della propria attività, esercitano le funzioni di direzione dei processi e di coordinamento dei relativi procedimenti e sono competenti per la formazione e l'emanazione degli atti conseguenti; restano ferme le prerogative attribuite dalla legge e dall'ordinamento interno del Comune agli organi di governo, al segretario comunale ed al direttore generale.
Art. 34
Segretario comunale e direttore generale

1.  Il Comune di Floresta ha un segretario comunale.
2.  L'ordinamento e le funzioni sono disciplinati dalla legge.
3.  Per lo svolgimento dei propri compiti il segretario comunale si avvale di un apposito ufficio di segreteria.
4.  Il Comune può, inoltre, attribuire l'incarico di direzione generale al segretario comunale o ad altro soggetto esterno, con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 35
Responsabili delle strutture organizzative gestionali

1.  Ai responsabili delle strutture organizzative gestionali ordinarie e degli eventuali uffici autonomi di cui all'art. 32 del presente statuto spetta la gestione e la direzione degli uffici, in attuazione degli indirizzi stabiliti dagli organi elettivi e sotto il loro controllo.
2.  Detti responsabili rispondono dell'attuazione dei programmi e delle direttive, della produttività e del buon andamento delle strutture cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione; ad essi è affidata nelle materie attribuite, l'erogazione delle prestazioni, la gestione dei processi operativi e la realizzazione concreta delle decisioni e degli indirizzi degli organi di governo.
3.  Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e ss. della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, ciascuno dei predetti responsabili è "responsabile del procedimento" per gli atti assegnati con l'annotazione di destinazione registrata al protocollo generale; resta salva la facoltà di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge regionale n. 10/1991.
4.  Compete, fra l'altro, ai suddetti responsabili:
a) la presidenza delle commissioni di gara;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, fatte salve le competenze delle commissioni di giudicatrici;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f)  i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
h)  le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresa l'autorizzazione all'accesso ed il rilascio di copie per gli atti e documenti esistenti presso la struttura cui sono presposti;
i)  la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali e degli altri documenti in materia tributaria, in rappresentanza del Comune;
l)  gli altri atti ad essi attribuiti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, ovvero, in base a questi, delegati dal sindaco.
5.  Spetta, altresì, ai medesimi responsabili curare l'istruttoria e la redazione delle "proposte" per gli atti di competenza degli organi di governo, del segretario generale e del direttore generale - rendendo i prescritti pareri - nonché la loro successiva esecuzione; compete, ancora, a tali responsabili provvedere all'accertamento ed alla riscossione delle entrate di bilancio, compiere gli adempimenti per il recupero dei crediti, approvare i progetti esecutivi delle opere pubbliche, i collaudi ed i certificati di regolare esecuzione ed autorizzare lo svincolo delle cauzioni.
6.  Il segretario comunale, ovvero il direttore generale se nominato, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili della gestione e ne coordina l'attività.
Art. 36
Consulta dei responsabili delle strutture organizzative gestionali

1.  La consulta è l'organismo collegiale composto da tutti i responsabili delle strutture organizzative gestionali e dal segretario comunale; la convocazione e la presidenza spettano a quest'ultimo, ovvero al direttore generale esterno, se nominato.
2.  Il presidente sottopone alla consulta questioni in materia organizzativa e funzionale e nelle altre materie indicate dal presente statuto e dal regolamenti, in funzione consultiva e propositiva nei confronti degli organi di governo, nel rispetto delle competenze di questi ultimi.
3.  Il funzionamento della consulta è disciplinato dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Capo V
SERVIZI
Art. 37
Gestione dei servizi

1.  Il consiglio comunale istituisce i servizi di interesse della collettività comunale.
2.  I servizi sono organizzati in modo da assicurare l'esercizio più efficiente, efficace ed economico.
3.  Il Comune gestisce i servizi pubblici locali nelle forme previste dalla legge; la scelta della forma di gestione spetta al consiglio comunale, che deve valutare ogni possibilità di utilizzare fonti rinnovabili di energia, di contenere i consumi e di salvaguardare l'ambiente.
4.  Nell'ambito dell'attività d'indirizzo e controllo del consiglio comunale e della vigilanza del sindaco sul funzionamento dei servizi, gli statuti delle aziende speciali stabiliscono le modalità di vigilanza e di controllo sulla gestione da parte del Comune. Il presente statuto ed i regolamenti comunali disciplinano l'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni, nonché le modalità di vigilanza e di controllo sulle gestioni in economia, in concessione a terzi, a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, predisponendo per tutte le gestioni forme di partecipazione e di controllo da parte degli utenti.
Art.  38
Azienda speciale

1.  Gli amministratori dell'azienda sono nominati dal sindaco fra tecnici ed esperti del settore, di assoluta probità, sulla base di "curricula" personali che evidenzino le capacità dei candidati; i "curricula" sono resi pubblici.
2.  Il consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di membri, non superiore a 5, compreso il presidente. La nomina del presidente è fatta prima di quella degli altri membri del consiglio di amministrazione.
3.  Il direttore dell'azienda speciale viene nominato dal consiglio di amministrazione dell'azienda medesima, secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'azienda, che disciplina altresì le ipotesi di revoca.
4.  L'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda speciale sono disciplinati dal proprio statuto. Lo statuto è approvato dal consiglio comunale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'azienda. Qualora il consiglio comunale intenda discostarsi dalla proposta deve previamente sentire il consiglio d'amministrazione dell'azienda e successivamente specificare i motivi per cui si discosta dalla proposta.
5.  Lo statuto dell'azienda dovrà fra l'altro individuare, nell'ambito fissato dalla legge, gli atti fondamentali dell'azienda che dovrà approvare la giunta.
Art.  39
Istituzione

1.  La deliberazione di costituzione dell'istituzione, assunta dal consiglio comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati, conferisce il capitale di dotazione, determina gli ulteriori apporti finanziari del Comune, indica i beni patrimoniali, i mezzi e il personale trasferiti, individua gli atti fondamentali nell'ambito fissato dalla legge ed è accompagnata da uno studio di fattibilità che indichi analiticamente le previsioni sul fabbisogno dei servizi e sui costi, determini le risorse organizzative tecniche e finanziarie necessarie, stimi le entrate previste, nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.
2.  Alla deliberazione è allegato lo statuto, che determina la costituzione e le attribuzioni degli organi, il regime contabile autonomo, le modalità di indirizzo e vigilanza, le forme di verifica dei risultati di gestione, di controllo economico-contabile da parte dei revisori dei conti e quant'altro concerne la struttura e il funzionamento dell'istituzione.
3.  Le istituzioni dispongono di entrate proprie, costituite dalle tariffe dei servizi e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio delle istituzioni e sono da queste accertate e riscosse.
4.  La giunta approva gli atti fondamentali dell'istituzione, individuati dallo statuto della medesima.
5.  La disciplina dello stato giuridico ed economico del personale assegnato alle istituzioni è stabilita dalla vigente normativa legislativa, contrattuale e regolamentare.
6.  L'istituzione può svolgere la propria attività avvalendosi della collaborazione delle strutture del volontariato e di associazioni aventi fini sociali, anche attraverso convenzioni su aspetti specifici del servizio.
Art.  40
Organi dell'istituzione

1.  Il consiglio d'amministrazione dell'istituzione è nominato dal sindaco ed è composto da 5 membri, incluso il presidente designato tra i componenti del consiglio, dura in carica per un periodo non superiore alla durata effettiva del mandato elettorale del sindaco medesimo. Un membro del consiglio d'amministrazione deve essere rappresentante di organizzazioni di volontariato le cui finalità siano inerenti a quelle dell'istituzione stessa. Il presidente e i consiglieri percepiscono un'indennità la cui misura è stabilita dallo statuto dell'istituzione.
2.  Il consiglio d'amministrazione esercita funzioni di indirizzo e di amministrazione secondo quanto previsto dallo statuto dell'istituzione. Spetta, inoltre, al consiglio di amministrazione dare attuazione agli obiettivi assunti e agli indirizzi espressi dagli organi comunali, deliberando sugli oggetti che non rientrano nella competenza gestionale del direttore.
3.  Il presidente rappresenta l'istituzione nei rapporti con gli organi del Comune e con i terzi. Lo statuto dell'istituzione prevede gli ulteriori compiti del presidente.
4.  Il direttore dell'istituzione è nominato dal sindaco per un periodo non superiore alla durata effettiva del mandato elettorale del sindaco medesimo e può essere riconfermato. Il direttore è scelto fra i dipendenti del Comune, o è assunto con contratto di diritto pubblico o di diritto privato.
5.  Lo statuto dell'istituzione dispone in modo che le competenze di gestione del direttore siano adeguate alla responsabilità gestionale prevista dalla legge. Il direttore raccorda la propria azione amministrativa al responsabile della struttura organizzativa gestionale comunale, nella cui sfera di attribuzioni si rapporta l'istituzione.
Art.  41
Revoca

1.  Il sindaco, quando riscontra nei servizi pubblici locali irregolarità gestionali, gravi violazioni delle norme e gravi inosservanze degli indirizzi di gestione, nei casi di documentata inefficienza, ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune o della gestione, nonché per cause di sopraggiunto conflitto di interesse od incompatibilità, dispone la revoca degli amministratori responsabili di nomina comunale.
2.  La revoca deve essere adeguatamente motivata e va preceduta da formale contestazione agli amministratori almeno 10 giorni prima dell'adozione della revoca medesima; gli amministratori possono presentare memorie scritte fino a 5 giorni prima.
Capo VI
FORME DI COLLABORAZIONE
Art. 42
Convenzioni

1.  Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il consiglio comunale può deliberare di stipulare convenzioni con altri Comuni o con la Provincia.
2.  Per la gestione di servizi specifici e per tempi determinati il sindaco, su deliberazione di massima del consiglio comunale, può stipulare convenzioni con aziende, società per azioni a prevalente capitale pubblico o concessionari di pubblici servizi autorizzati in tal senso dall'ente politico da cui rispettivamente dipendono.
Art.  43
Consorzi e unioni

1.  Il Comune, per una gestione più efficiente, efficace, economica dei servizi, promuove la costituzione di consorzi e/o unioni con altri enti territoriali.
2.  L'ordinamento ed il funzionamento del consorzio e/o dell'unione sono disciplinati da uno statuto e da una convenzione approvati a maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi consigli comunali.
Art.  44
Accordi di programma

1.  Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento, che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni ed enti pubblici, il sindaco promuove la conclusione di accordi di programma o vi aderisce, con le modalità previste dalla legge.
Art.  45
Collaborazioni esterne

1.  Il regolamento organico del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2.  Le norme regolamentari devono stabilire:
a)  la durata del rapporto che non può superare la durata del programma;
b)  i criteri per la determinazione del compenso;
c)  la natura privatistica del rapporto.
3.  I provvedimenti di incarico devono essere corredati da un dettagliato curriculum professionale del prestatore atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui l'incarico medesimo si riferisce.
Capo VII
CONTROLLI ECONOMICO-FINANZIARI
Art. 46
Revisione economico-finanziaria

1.  Per il revisore dei conti valgono le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge; l'elezione dei componenti ha luogo con le modalità e per la durata di cui alla vigente normativa di legge.
2.  Il regolamento di contabilità, negli ambiti fissati dalle disposizioni di legge, disciplina le funzioni, le modalità di funzionamento, le procedure in caso di incompatibilità, dimissioni, decadenza, revoca del revisore.
3.  Il compenso annuale del revisore è determinato, nei limiti fissati dalla legge e per tutta la durata dell'incarico, dall'organo competente all'elezione ed all'atto della stessa.
Art.  47
Controllo di gestione

1.  Il controllo di gestione viene effettuato con le modalità previste dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, anche attraverso l'espletamento delle seguenti attività:
a)  rilevazione quantitativa e qualitativa delle prestazioni erogate dal Comune, dei relativi costi diretti ed indiretti e dei proventi ad esse imputabili;
b)  rilevazione degli scostamenti tra obiettivi programmati e obiettivi raggiunti;
c)  monitoraggio del grado di soddisfacimento dei bisogni e delle aspettative dei cittadini in relazione alle attività svolte ed alle prestazioni erogate;
d)  verifica del grado di realizzazione degli investimenti programmati.
2.  Ai fini della valutazione degli elementi raccolti sono utilizzati parametri ed indicatori predeterminati in relazione agli obiettivi del controllo ed alla natura delle singole attività.
3.  I responsabili delle strutture organizzative gestionali orientano la propria attività al miglioramento costante della qualità delle prestazioni erogate all'interno ed all'esterno del Comune e dei rapporti con i cittadini, assumendo iniziative per la semplificazione dei procedimenti, la riduzione dei tempi di attesa, lo sviluppo di efficaci modalità di informazione.
Capo VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art.  48
Revisione dello statuto

1.  L'iniziativa della revisione dello statuto, può essere intrapresa dal sindaco, o da ciascun consigliere comunale, o da 100 elettori; la relativa proposta di modifica, dettagliatamente articolata, è sottoposta alla giunta, che delibera motivatamente l'avvio od il mancato avvio del procedimento di revisione, entro 60 giorni dall'acquisizione della proposta al protocollo generale del Comune.
2.  Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono proposte dalla giunta e deliberate dal consiglio con la stessa procedura stabilita dalla legge per l'approvazione.
Art.  49
Regolamenti di attuazione dello statuto

1.  Il consiglio comunale procede all'approvazione od all'adeguamento dei regolamenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti, entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto o delle revisioni.
2.  I principi statutari, che rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari, sono comunque immediatamente applicabili. Per quanto compatibili con le disposizioni statutarie, continuano a rimanere in vigore le norme regolamentari precedenti.
Art.  50
Verifica dello statuto

1.  Nel corso del proprio mandato elettorale, il consiglio comunale svolge una o più sedute straordinarie per verificare l'attuazione dello statuto. In tale occasione il presidente del consiglio comunale, presenta una documentata relazione sullo stato di attuazione e sui problemi posti dall'applicazione delle norme statutarie e dei regolamenti.
2.  Sulla base dello stato attuativo possono essere prospettate modifiche o integrazioni dello statuto, nonché misure per una più funzionale attuazione.
3.  La relazione del presidente del consiglio comunale, il dibattito consiliare e le eventuali proposte di cui al comma precedente vanno ampiamente divulgati, promuovendo anche forme di consultazione dei cittadini.
4.  La commissione consiliare permanente per l'attuazione dello statuto, se istituita, svolge anche funzioni di coordinamento per la stesura dei regolamenti richiamati dallo statuto.
Art.  51
Norme transitorie sugli organi del Comune

1. La facoltà del sindaco di determinare il numero degli assessori in misura non superiore ad 1/3 dei consiglieri assegnati al Comune, prevista dall'art. 6 della legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000 ed introdotta dalla modifica apportata all'art. 29, comma 1, del presente statuto, può essere esercitata sin dall'entrata in vigore di tale modifica.







(2006.28.2198)
Torna al Sommariohome


014

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 20 -  56 -  46 -  89 -  70 -  66 -