REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 3 NOVEMBRE 2006 - N. 51
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 27 settembre 2006.
Riparto del fondo in favore delle province regionali per l'anno finanziario 2006.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI
DI CONCERTO CON
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 28 aprile 2003, n. 6;
Visto l'art.45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Visto l'art. 13, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8;
Visto l'art. 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, secondo cui l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, determina i criteri ed i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite agli enti locali ai sensi del predetto art. 13, comma 1, della legge regionale n. 8/2000;
Vista la legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2006;
Vista la legge regionale 30 gennaio 2006, n. 2, relativa all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale per il triennio 2006/2008;
Visto il decreto dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze n. 15 dell'1 febbraio 2006, con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 18, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, come sostituito dall'art. 52, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, si è provveduto alla ripartizione, per l'anno finanziario 2006, nello stato di previsione delle entrate ed in quello della spesa, delle unità previsionali di base in capitoli;
Considerato che, giusta l'art. 64, comma 5, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, modificato ed integrato dall'art. 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e dall'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, il fondo per garantire alle province, nell'anno 2006, lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione ed a titolo di sostegno allo sviluppo ammonta complessivamente ad E 204.632.101,93, da cui è da detrarre l'importo corrispondente alle entrate accertate dalle medesime province nel secondo esercizio antecedente quello di riferimento a titolo di imposta sulle assicurazioni di cui all'art. 10 della legge regionale n. 2/2002;
Visto l'art. 2, comma 2, della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 10, il quale, correlativamente alle disposizioni concernenti il personale delle soppresse aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, dispone la riduzione dell'ammontare dei trasferimenti regionali in favore delle province per E 3.550.000,00;
Dato atto che, tenuto conto del gettito rca. di cui al citato art. 10 della legge regionale n. 2/2002 accertato per il 2004 e pari ad E 129.798.674,20, giusta nota del dipartimento regionale finanze e credito prot. n. 1999 del 13 febbraio 2006, il residuo importo ripartibile ammonta ad E 71.283.427,73;
Visto il decreto del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione, n. 974 del 19 luglio 2006, con il quale gli stanziamenti inizialmente previsti dalla legge regionale n. 2/2006 per complessivi E 101.207.000,00, di cui E 96.717.000,00 nel capitolo 183304 ed E 4.490.000,00 nel capitolo 582408, sono stati rideterminati in complessivi E 74.833.427,72, di cui E 70.343.422,06 sul capitolo 183304 ed E 4.490.005,66 sul capitolo 582408;
Rilevato che, essendo da detrarre dallo stanziamento del capitolo 183304, pari ad E 70.343.422,06 l'importo di E 3.550.000,00 per le finalità di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 10/2006, il fondo da ripartire alle province per il 2006 è determinato in E 71.283.427,72;
Visto il decreto n. 2970/interass. del 27 settembre 2006, relativo alla determinazione della variazione percentuale prevista dall'art. 76, comma 2, della legge regionale n. 2/2002 e dall'art. 31 della legge regionale n. 17/2004, da applicare sul fondo delle autonomie in favore delle province per l'anno 2006;
Sentito il favorevole parere reso nelle sedute del 12 aprile e del 9 maggio 2006 dalla Conferenza Regione-autonomie locali, la quale ha proposto l'adozione dei criteri e dei parametri per la ripartizione delle risorse;
Ritenuto di condividere le proposte espresse;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni in premessa indicate, il fondo per garantire alle province, nell'anno 2006, lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione ed a titolo di sostegno allo sviluppo, pari inizialmente ad E 204.632.101,93, è determinato in E 71.283.427,72.

Art. 2

Sul fondo da ripartire, e come sopra rideterminato, sono disposte le seguenti deduzioni, previste da specifiche disposizioni legislative o che, appositamente, vengono fissate:
-  E 7.747.000,00 per la gestione dei licei linguistici e musicali, a norma dell'art. 12 della legge regionale n. 15/1993;
-  E 712.834,28 per la variazione percentuale per l'anno 2006, connessa agli indicatori: sforzo tariffario, sforzo fiscale, capacità di riscossione e propensione agli investimenti dimostrati nell'anno 2005, giusta art. 76, comma 2, della legge regionale n. 2/2002 e flussi turistici a norma dell'art. 31, comma 1, della legge regionale n. 17/2004;
-  E 2.138.502,83 in favore delle province che attivano misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 21, comma 15, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;
-  E 1.782.085,69 in favore delle province che si avvalgono dei soggetti aventi i requisiti e secondo le modalità di cui all'art. 3 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, a norma dell'art. 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17;
-  E 1.000.000,00 nella disponibilità dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per esecuzione giudicati ed adempimenti obbligatori a carico dell'Assessorato;
-  E 4.971.469,81 per riequilibrio 2004 in favore delle province di Caltanissetta ed Enna, a norma dell'art. 27 della legge regionale n. 20/2003 e giusta il decreto n. 3418 dell'11 novembre 2004.

Art. 3

Per il corrente esercizio finanziario, non si applica la riserva del 5 per cento sul fondo a norma dell'art. 34, comma 2, della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, per la concessione di contributi finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione ed alla realizzazione di consorzi, unioni e fusioni di province, trattandosi di disposizione, allo stato, inattuabile.

Art. 4

Dedotti gli importi specificati sub. art. 2, residua un fondo ripartibile pari ad E 52.931.535,12.

Art. 5

Il predetto importo di E 52.931.535,12, nonché il complessivo gettito di E 129.798.674,20, pari complessivamente ad E 182.730.209,32, vanno ripartiti per il 50 per cento sulla base del territorio e per il 50 per cento della popolazione: dalle corrispettive assegnazioni, quindi, va detratto l'importo riscosso nel 2004 da ciascuna provincia a titolo di imposta sulle assicurazioni di cui all'art. 10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

Art. 6

A norma dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, le risorse ripartite sono destinate per una quota pari al 6,50 per cento a spese di investimento.

Art. 7

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 settembre 2006.
  COLIANNI 
  LO PORTO 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali in data 5 ottobre 2006 al n. 734.
(2006.42.3127)
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023*


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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