REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÝ 7 DICEMBRE 2006 - N. 56
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 5 dicembre 2006, n. 21.
Provvedimenti urgenti per il funzionamento dell'Amministrazione regionale ed interventi finanziari  pag.


LEGGE 5 dicembre 2006, n. 22.
Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2006  pag.


LEGGE 5 dicembre 2006, n. 23.
Accelerazione delle procedure di gara per l'appalto di lavori pubblici. Costituzione di una seconda commissione di gara presso le sezioni provinciali. Variazione dei prezzi dei materiali da costruzione  pag. 16 

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 7 novembre 2006.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006  pag. 19 


DECRETO 7 novembre 2006.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006  pag. 21 

DECRETO 7 novembre 2006.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006  pag. 22 


DECRETO 7 novembre 2006.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006  pag. 24 


DECRETO 8 novembre 2006.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006  pag. 26 


DECRETO 10 novembre 2006.
Individuazione dei programmi di spesa e dei capitoli di bilancio i cui rendiconti amministrativi, relativi all'esercizio 2001, devono essere sottoposti a controllo da parte delle ragionerie centrali  pag. 27 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 19 giugno 2006.
Graduatoria definitiva degli interventi da finanziare nell'ambito del progetto integrato regionale (P.I.R.) "Marmi e materiali lapidei di pregio", misura 4.02, sottomisura 4.02b - Aiuti all'artigianato - del P.O.R. Sicilia 2000/2006  pag. 31 


DECRETO 8 novembre 2006.
Variazioni al piano delle attività promozionali per l'anno 2006  pag. 36 

DECRETO 15 novembre 2006.
Calendario delle fiere, mostre ed esposizioni a carattere regionale per l'anno 2007  pag. 37 

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali

DECRETO 23 ottobre 2006.
Approvazione del progetto "Solidarietà" della Casa del Sorriso (Onlus) di Monreale (PA) - Articolo 76, comma 46, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.  pag. 42 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 11 ottobre 2006.
Graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento relativi alla V annualità del Fondo nazionale delle politiche migratorie  pag. 43 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 18 ottobre 2006.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Niscemi  pag. 45 


DECRETO 7 novembre 2006.
Graduatorie relative al bando per il cofinanziamento di programmi di attivazione e di attuazione di Agende 21 locali nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale e relativo impegno di somme  pag. 64 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Provvedimenti concernenti determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione di immobili ricadenti nei comuni di Bagheria, Casteldaccia e Santa Flavia per lavori di irrigazione San Leonardo Ovest - 2Ý lotto - reti idriche di distribuzione al comprensorio di Bagheria.  pag. 67 

Assessorato dei lavori pubblici:
Provvedimenti concernenti ammissione di alcuni interventi alla rendicontazione dei fondi strutturali a valere sulla misura 6.03 del P.O.R. Sicilia 2000/2006  pag. 70 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore in Siracusa  pag. 70 
Sostituzione di un componente della commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni settore edili e affini per la provincia di Catania  pag. 70 
Rettifica del decreto 27 luglio 2006, relativo all'approvazione dell'elenco dei soggetti da inserire nella long list dei valutatori (ex art. 24 della legge n. 30/97)  pag. 70 

Assessorato della sanità:
Affidamento della direzione tecnica della ditta Giannitrapani s.r.l., con sede legale in Trapani  pag. 70 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Finanziamento al comune di Cesar= per la realizzazione di opere in attuazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006, misura 1.07  pag. 70 
Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.  pag. 71 
Esclusione dal demanio marittimo di una porzione di area demaniale marittima sita nel comune di Santa Flavia ed inclusione della stessa fra i beni patrimoniali della Regione  pag. 71 
Esclusione dal demanio marittimo di un'area demaniale marittima sita nel comune di Palermo ed inclusione della stessa fra i beni patrimoniali della Regione  pag. 71 
Parere di incidenza con prescrizioni relativo al piano regolatore generale del comune di Nicosia  pag. 71 
Giudizio positivo di compatibilità ambientale al progetto relativo alla prosecuzione dell'attività di recupero e gestione di rifiuti pericolosi e non di un impianto sito nel territorio del comune di Taormina  pag. 71 
Approvazione di modifica al regolamento edilizio del comune di San Piero Patti  pag. 71 
Approvazione di modifica al regolamento edilizio del comune di Terme Vigliatore  pag. 71 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Provvedimenti concernenti concessione di contributi per la realizzazione di lavori nel porto/approdo turistico di Catania Ognina, di cui alla misura 4.20 del P.O.R. Sicilia 2000/2006  pag. 71 

CIRCOLARI
Assessorato del bilancio e delle finanze

CIRCOLARE 27 ottobre 2006, n. 22.
Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà della Regione. Art. 17 del D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254  pag. 72 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 28 novembre 2006, n. 76.
Legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 - Circolare assessoriale 24 maggio 2006, n. 70 - Ulteriori direttive e modifiche  pag. 86 


SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento ordinario n. 1
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 9 novembre 2006.
Seconda graduatoria inerente il bando "Primo insediamento giovani in agricoltura bando 2003/2006" annualità 2005, ai sensi della misura 4.07 del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

Supplemento ordinario n. 2
Assessorato della sanità

Elenco delle strutture sanitarie formalmente ammissibili e non all'accreditamento istituzionale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento.
Elenco delle strutture sanitarie formalmente ammissibili e non all'accreditamento istituzionale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta.

Elenco delle strutture sanitarie formalmente ammissibili e non all'accreditamento istituzionale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania.

Elenco delle strutture sanitarie formalmente ammissibili e non all'accreditamento istituzionale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 4 di Enna.

Elenco delle strutture sanitarie formalmente ammissibili e non all'accreditamento istituzionale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina.

Elenco delle strutture sanitarie formalmente ammissibili e non all'accreditamento istituzionale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo.
Elenco delle strutture sanitarie formalmente ammissibili e non all'accreditamento istituzionale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa.

Elenco delle strutture sanitarie formalmente ammissibili e non all'accreditamento istituzionale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa.

Elenco delle strutture sanitarie formalmente ammissibili e non all'accreditamento istituzionale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani.


SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Supplemento straordinario n. 1
Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 30 aprile 2006.

Supplemento straordinario n. 2
Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 31 maggio 2006.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






LEGGE 5 dicembre 2006, n. 21.
Provvedimenti urgenti per il funzionamento dell'Amministrazione regionale ed interventi finanziari.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Fermo biologico

1.  Alla Tabella I di cui all'articolo 13, comma 8, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, è apportata, per l'esercizio finanziario 2006, la seguente modifica in migliaia di euro:
-  UPB  8.3.1.3.2  Capitolo  348105 +16.000. 

2.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2006, quanto a 6.400 migliaia di euro mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dall'articolo 22 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, per le finalità previste dall'articolo 4 della legge medesima (UPB 4.3.2.6.2 - Capitolo 616806) e quanto a 9.600 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.3.99 - Capitolo 212527 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art.  2.
Interventi in favore dell'ESA

1.  Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, trovano applicazione nel biennio 2006-2007 e gli oneri conseguenti sono assicurati dall'Ente sviluppo agricolo (ESA) entro l'esercizio finanziario 2007.
2.  Alla Tabella H di cui all'articolo 13, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, sono apportate, per l'esercizio finanziario 2006, le seguenti modifiche in migliaia di euro:
-  UPB  2.3.2.6.5.  Capitolo  546401 +  6.500; 
-  UPB  2.3.2.6.5.  Capitolo  546403 +  3.610. 

3.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a complessivi 10.110 migliaia di euro, si provvede per l'esercizio finanziario 2006 mediante riduzione di pari importo delle disponibilità dell'UPB 4.2.2.8.1. - Capitolo 613910 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art.  3.
Riscossione Sicilia S.p.A.

1.  Al fine di garantire le finalità di cui al disposto dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recepito dall'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, il revisore contabile è scelto dall'Amministrazione regionale tra i magistrati della Corte dei conti, in servizio presso gli uffici della Corte dei conti aventi sede in Sicilia, in possesso, per tutta la durata del mandato, dei requisiti di cui all'articolo 2409quinquies del codice civile.
Art.  4.
Valorizzazione del patrimonio immobiliare

1.  Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:
"1bis.  I beni immobili strumentali all'attività della Regione e degli enti di cui al comma 1, con esclusione dei beni immobili destinati ad attività produttive o commerciali di proprietà delle ASI o a civile abitazione di proprietà degli IACP, anche se costituenti patrimonio indisponibile e sempre che gli stessi non abbiano vincoli di natura storica, ambientale, culturale ai sensi della legislazione vigente, possono essere conferiti in un apposito fondo immobiliare, ferma restando la destinazione di essi a sede di pubblici uffici o di attività di pubblico servizio, salvo il consenso dell'ente conferente ed a condizione che alla Regione, in qualità di quotista del fondo medesimo, venga assicurato il diritto di esprimere i pareri obbligatori sui principali atti di gestione ed i pareri vincolanti per le decisioni gestionali di particolare rilievo.
1ter.  I beni immobili del fondo immobiliare devono essere individuati con delibera della Giunta regionale sulla base di una relazione presentata dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze da cui si evince:
a)  il censimento informatizzato del patrimonio immobiliare;
b)  l'elenco dei beni immobili conferiti al fondo immobiliare e la ragione della scelta;
c)  la descrizione dell'attività di valorizzazione, di trasformazione e commercializzazione relativamente a ciascun bene immobile scelto;
d)  il valore complessivo ed il valore a metro quadro di ciascun bene immobile.
1quater.  La Giunta regionale trasmette la delibera di cui al comma 1ter, con gli atti allegati, alle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana per l'acquisizione del parere obbligatorio.
1quinquies.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze riferisce, semestralmente, alla Commissione legislativa "Bilancio" dell'Assemblea regionale siciliana sull'attività svolta dal soggetto giuridico di scopo di cui al comma 1 e per le finalità di cui allo stesso comma 1, sullo stato di attuazione del presente articolo.".

Art.  5.
Riscossione agevolata dei crediti della Regione. Proroga di termini

1.  Le parole "ventiquattro mesi" di cui all'articolo 6, comma 9, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono sostituite con le parole "quarantotto mesi".
2.  Il termine di cui all'articolo 6, comma 12, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 2007.
3.  All'articolo 6, comma 19, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, come modificato dall'articolo 8, comma 2, della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, le parole "30 dicembre 2004" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2005".

Art.  6.
Interventi in favore delle aziende termali

1.  Alla Tabella H di cui all'articolo 13, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, sono apportate, per l'esercizio finanziario 2006, le seguenti modifiche in migliaia di euro:
-  UPB  12.2.1.3.4  Capitolo  473301 +  1.700; 
-  UPB  12.2.1.3.4  Capitolo  473302 +  1.000. 

2.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a complessivi 2.700 migliaia di euro, si provvede per l'esercizio finanziario 2006, quanto a 2.000 migliaia di euro mediante riduzione delle disponibilità dell'UPB 4.2.2.8.1 - Capitolo 613910 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo e quanto a 700 migliaia di euro mediante riduzione della spesa autorizzata, per il medesimo esercizio, dall'articolo 36, comma 1, lettera c), della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, (UPB 12.3.1.3.1 - Capitolo 478109).

Art.  7.
Interventi a favore dell'Azienda siciliana trasporti

1.  Per l'attuazione e nei limiti del piano industriale dell'Azienda siciliana trasporti non si applica l'articolo 33, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
2.  Nel caso di assunzione di nuovo personale, l'Azienda siciliana trasporti procede nel rispetto del proprio piano industriale e con procedure di evidenza pubblica svolte dalla stessa azienda.
3.  Al fine di garantire il regolare esercizio dei servizi affidati, l'Azienda siciliana trasporti, nell'ambito del medesimo piano industriale, procede, in sede di prima applicazione della presente legge, alla trasformazione dei vigenti contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Art.  8.
Entrata in vigore

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 5 dicembre 2006.
  CUFFARO 
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste  LA VIA 
Assessore regionale per il bilancio e le finanze  LO PORTO 
Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti  MISURACA 


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Note all'art. 2, comma 1:
Il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, recante "Disposizioni per l'Ente di sviluppo agricolo ed altri interventi urgenti per l'agricoltura.", così dispone:
"4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ente di sviluppo agricolo provvederà alla riorganizzazione del servizio di meccanizzazione agricola sulla base dei principi di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, provvedendo altresì alla revisione delle relative tariffe in modo da assicurare entro un biennio la copertura minima del 40 per cento della spesa.".
Note all'art. 3, comma 1:
Il comma 3 dell'art. 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, recante "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria." convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, così dispone:
"3.  All'atto della costituzione della Riscossione S.p.A. si procede all'approvazione dello statuto ed alla nomina delle cariche sociali; il presidente del collegio sindacale è scelto tra i magistrati della Corte dei conti.".
L'art. 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.", così dispone:
Riforma del servizio regionale di riscossione. - 1.  Ai sensi degli articoli 36 e 37 dello Statuto speciale della Regione siciliana e dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, le disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano nel territorio della Regione, salvo quanto previsto dalla presente legge. Gli obblighi, i diritti ed i rapporti riferiti nell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, alla "Riscossione S.p.A." devono intendersi riferiti, in Sicilia, alla "Riscossione Sicilia S.p.A." di cui al comma 3.
2.  In conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dal 1Ý ottobre 2006 è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio regionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione in Sicilia sono esercitate dalla Regione mediante la società di cui al comma 3.
3.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, con l'eventuale partecipazione dell'Agenzia delle Entrate, procede alla costituzione della "Riscossione Sicilia S.p.A.", con un capitale iniziale di 16 milioni di euro e con la partecipazione comunque maggioritaria della Regione.
4.  Per la Regione, i diritti corporativi sono esercitati dal dipartimento finanze e credito dell'Assessorato bilancio e finanze, che li esercita anche nel contenuto dei patti parasociali.
5.  La Riscossione Sicilia S.p.A., anche avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale dei soci pubblici, che ne dichiarino la disponibilità e anche attraverso la società per azioni, partecipata ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, svolge le attività previste dal comma 4 del medesimo articolo 3.
6.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze rende annualmente all'Assemblea regionale siciliana una relazione sullo stato dell'attività di riscossione; a tal fine, il dipartimento finanze e credito dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze fornisce allo stesso Assessore i risultati dei controlli sull'efficacia e sull'efficienza dell'attività svolta dalla Riscossione Sicilia S.p.A.
7.  La Riscossione Sicilia S.p.A. assume iniziative idonee ad assicurare il contenimento dei costi dell'attività di riscossione coattiva, tali da assicurare, rispetto agli oneri attualmente iscritti nel bilancio della Regione per i compensi per tali attività, risparmi pari ad almeno 1.800 migliaia di euro per l'anno 2007, 1.750 migliaia di euro per l'anno 2008 e 1.860 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2009.
8.  Per lo svolgimento dell'attività di riscossione mediante ruolo, la Riscossione Sicilia S.p.A e la società dalla stessa partecipata ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, sono remunerate:
a)  per gli anni 2007 e 2008, secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, ferme restando le disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo;
b)  successivamente, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
9.  A decorrere dal 1Ý ottobre 2006 i riferimenti contenuti nelle vigenti norme regionali ai concessionari del servizio regionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione Sicilia S.p.A. ed alla società dalla stessa partecipata, ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni.
10.  La durata delle concessioni del servizio regionale di riscossione dei tributi, in scadenza il 31 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, è prorogata fino al 30 settembre 2006. Dal 1Ý ottobre 2006 le funzioni relative alla riscossione in Sicilia sono esercitate mediante la società di cui al comma 3.
11.  Per il servizio di riscossione mediante ruolo svolto, nell'anno 2006, dal concessionario e dalla società di cui al comma 3, la remunerazione è determinata secondo la seguente articolazione:
a)  per un volume di riscossioni tra euro 81.563.857,08, pari alle riscossioni dei ruoli al netto del condono conseguito nell'anno 2004 maggiorate del 5 per cento ed euro 90.000.000,00, sarà erogata una remunerazione di euro 46.682.133,00, pari a quella prevista per gli anni 2004 e 2005;
b)  per un volume di riscossioni di oltre 90.000.000,00 di euro e fino ad euro 124.000.000,00, sarà erogata una retribuzione aggiuntiva pari al 5 per cento delle maggiori riscossioni. Tale retribuzione aggiuntiva, pertanto, non pu= essere superiore ad euro 1.700.000,00;
c)  per un volume di riscossioni inferiore ad euro 81.563.857,08 e, comunque, fino ad euro 21.563.857,08 la retribuzione subirà una decurtazione pari al 5 per cento delle minori riscossioni. La predetta decurtazione, pertanto, non pu= essere superiore ad euro 3.000.000,00.
12.  Con decreto del dirigente generale del dipartimento finanze e credito, da adottare entro il 30 aprile 2007, la remunerazione complessiva spettante verrà ripartita tra i concessionari di ogni ambito territoriale secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia.
13.  La remunerazione di cui al comma 11 è corrisposta proporzionalmente al servizio reso ed è calcolata, su base annua, in dodicesimi.
14.  L'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 11, valutato in 48.400 migliaia di euro, trova riscontro, per l'esercizio finanziario 2006, nello stanziamento indicato nell'UPB 4.3.1.5.3, capitolo 216516. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 16.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle somme non utilizzate relative ad assegnazioni statali ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto. Possono altresì essere utilizzate le risorse assegnate per l'anno 2006 in favore della Regione ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto.
15.  Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente disposizione il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006.".
Nota all'art. 4, comma 1:
L'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 19, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005." Per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Valorizzazione di beni immobili di proprietà della Regione e degli enti vigilati e finanziati.
1.  La Regione promuove, conformemente alla normativa vigente direttamente e/o mediante il ricorso a strumenti di finanza strutturata, la costituzione di un apposito soggetto giuridico di scopo da costituire autonomamente o con partner privato, dotato di specifica e dimostrata competenza ed esperienza, scelto con le procedure ad evidenza pubblica, per la valorizzazione, trasformazione e commercializzazione di beni immobili non destinati ad uso assistenziale, di proprietà della stessa, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, delle IPAB e di altri enti vigilati e finanziati nonché degli IACP.
1-bis.  I beni immobili strumentali all'attività della Regione e degli enti di cui al comma 1, con esclusione dei beni immobili destinati ad attività produttive o commerciali di proprietà delle ASI o a civile abitazione di proprietà degli IACP, anche se costituenti patrimonio indisponibile e sempre che gli stessi non abbiano vincoli di natura storica, ambientale, culturale ai sensi della legislazione vigente, possono essere conferiti in un apposito fondo immobiliare, ferma restando la destinazione di essi a sede di pubblici uffici o di attività di pubblico servizio, salvo il consenso dell'ente conferente ed a condizione che alla Regione, in qualità di quotista del fondo medesimo, venga assicurato il diritto di esprimere i pareri obbligatori sui principali atti di gestione ed i pareri vincolanti per le decisioni gestionali di particolare rilievo.
1-ter.  I beni immobili del fondo immobiliare devono essere individuati con delibera della Giunta regionale sulla base di una relazione presentata dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze da cui si evince:
a)  il censimento informatizzato del patrimonio immobiliare;
b)  l'elenco dei beni immobili conferiti al fondo immobiliare e la ragione della scelta;
c)  la descrizione dell'attività di valorizzazione, di trasformazione e commercializzazione relativamente a ciascun bene immobile scelto;
d) il valore complessivo ed il valore a metro quadro di ciascun bene immobile.
1-quater.  La Giunta regionale trasmette la delibera di cui al comma 1 ter, con gli atti allegati, alle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana per l'acquisizione del parere obbligatorio.
1-quinquies.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze riferisce, semestralmente, alla Commissione legislativa 'Bilancio' dell'Assemblea regionale siciliana sull'attività svolta dal soggetto giuridico di scopo di cui al comma 1 e per le finalità di cui allo stesso comma 1, sullo stato di attuazione del presente articolo.".
2.  Per l'avvio del percorso di cui al comma 1, la Regione si avvale della consulenza di un advisor in possesso dei requisiti di provata affidabilità e capacità, incaricato in conformità alla normativa vigente in materia di servizi.
3.  Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta e su proposta dell'Assessore competente, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze, sono fissati i criteri, le modalità ed i termini per l'espletamento delle attività di cui ai commi precedenti.
4.  Agli eventuali oneri discendenti dall'applicazione dei precedenti commi si provvede con parte delle disponibilità previste nel bilancio della Regione per le finalità di cui all'articolo 88, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
5.  Con le modalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, la Regione, i comuni, le aziende sanitarie ed ospedaliere o gli altri enti interessati stabiliscono gli eventuali cambi di destinazione d'uso e/o varianti degli strumenti urbanistici, funzionali all'ottimizzazione del patrimonio immobiliare proveniente dagli enti di cui al comma 1 o dallo Stato.
6.  La destinazione delle risorse derivanti dalla valorizzazione degli immobili è stabilita da appositi accordi di programma quadro tra la Regione e gli enti interessati.
7.  Le risorse derivanti dalla valorizzazione del patrimonio delle aziende sanitarie ed ospedaliere sono destinate alla compensazione, fino alla concorrenza dell'intero importo trasferito, delle perdite e dei disavanzi ripianati dalla Regione negli esercizi precedenti; a decorrere dall'esercizio finanziario 2006 una quota pari al 50 per cento delle risorse medesime è destinata all'ammodernamento del patrimonio edilizio sanitario.
8.  In relazione all'accertamento delle entrate derivanti dalla dismissione dei beni del patrimonio disponibile delle aziende sanitarie ed ospedaliere, per il quale viene disposto, nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 2005, lo specifico accantonamento negativo previsto dalla tabella A allegata alla presente legge, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad iscrivere, con proprio provvedimento, le relative somme ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento positivo.
9.  E' abrogato l'articolo 31 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.".
Note all'art. 5, commi 1, 2 e 3:
L'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.". Per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:
"Riscossione agevolata dei crediti della Regione. - 1.  Al fine di consentire la riscossione in forma agevolata dei crediti vantati dalla Regione siciliana in materia di beni demaniali e patrimoniali sono individuate le procedure di cui al presente articolo per il migliore coordinamento ed indirizzo degli uffici preposti.
2.  La riscossione in forma agevolata di cui al comma 1 concerne:
a) le indennità e gli oneri accessori dovuti a seguito di occupazione senza titolo di beni demaniali e patrimoniali della Regione;
b)  i crediti derivanti da un regolare e valido titolo legittimante il rapporto;
c)  i crediti derivanti da un'occupazione per la quale il procedimento volto alla regolarizzazione non si è concluso pur sussistendo le condizioni previste dalla legge in capo al soggetto richiedente.
3.  Senza che possa configurarsi alcuna legittimazione, acquiescenza o assenso per le eventuali opere abusive realizzate sul suolo demaniale o patrimoniale della Regione, nelle more della regolarizzazione del rapporto, dello sgombero o del rilascio del bene, dell'acquisizione o dell'abbattimento della costruzione abusiva, il diritto dell'ente proprietario al risarcimento del danno per l'abusiva occupazione superficiale e/o volumetrica dei beni demaniali e patrimoniali della Regione si estingue con il pagamento del 50 per cento dell'importo dell'indennità oggetto di avviso di accertamento regolarmente notificato o da notificare successivamente alla presentazione dell'istanza di regolarizzazione di cui al comma 13, ovvero delle indennità riconosciute con sentenza anche non definitiva, e relative alle ultime cinque annualità, con esclusione di interessi e rivalutazione monetaria e con conseguente cessazione della materia del contendere.
4.  Per le finalità di cui ai commi precedenti è istituita, con decreto del Presidente della Regione, presso la Presidenza della Regione, dipartimento regionale del personale e dei servizi generali, la Commissione di conciliazione per i carichi pregressi relativi ai crediti vantati dalla Regione a titolo di canoni ed indennità inerenti il demanio patrimoniale e il demanio marittimo, composta da sette componenti dotati di comprovata professionalità ed in possesso di competenze tecnico giuridiche, nominati dal Presidente della Regione, uno dei quali con funzioni di coordinatore.
5.  Alla Commissione di conciliazione sono attribuite le seguenti competenze:
a)  regolarizzazione dei rapporti a seguito di definizione in forma agevolata dei crediti derivanti dai rapporti concessori e da tutte le occupazioni senza titolo relative ai beni demaniali e patrimoniali;
b)  definizione transattiva dei rapporti finanziari inerenti il demanio e il patrimonio anche in contenzioso;
c)  aggiornamento dei dati concernenti i beni demaniali e patrimoniali della Regione;
d)  attività di impulso, di coordinamento e di indirizzo verso gli uffici preposti;
e)  locazioni, comodato, concessioni, rinnovo, revoca e servitù di beni demaniali e patrimoniali oggetto delle transazioni;
f)  valutazioni e piani di utilizzo dei beni demaniali e patrimoniali al fine di permettere la migliore fruibilità;
g)  procedura di sgombero forzoso per occupazione abusiva e rilascio del bene;
h)  ricerche e misure catastali;
i)  contenzioso inerente la titolarità dei beni.
6. La Commissione di conciliazione formula e sottopone alla Giunta regionale proposte finalizzate alla migliore razionalizzazione degli uffici preposti in atto alla gestione dei beni.
7.  Ai componenti la Commissione di conciliazione è riconosciuto un compenso onnicomprensivo in misura percentuale pari allo 0,30 per cento dell'importo complessivo delle riscossioni affluite nel bilancio della Regione e risultanti dal rendiconto dell'esercizio finanziario precedente a quello di riferimento sulla base di apposito decreto emanato dal Presidente della Regione annualmente.
8.  La Commissione di conciliazione, per l'espletamento dei compiti assegnati, convoca apposita conferenza di servizi al fine di garantire ed assicurare efficacia, economicità ed efficienza al procedimento amministrativo, avvalendosi degli uffici preposti alla gestione del demanio e del patrimonio della Regione.
9.  La Commissione di conciliazione espleta le procedure connesse alla definizione agevolata dei crediti entro quarantotto mesi dalla sua istituzione. Il predetto termine pu= essere prorogato, solamente per una volta, dal Presidente della Regione e solo per motivate esigenze gestionali connesse alla definizione finale delle procedure in corso e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni.
10.  Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze e previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabilite le modalità di funzionamento e di organizzazione della Commissione di conciliazione nonché l'ammontare del rimborso spese.
11.  La Commissione di conciliazione, nell'espletamento dei compiti previsti dal comma 5, pu= avvalersi di personale proveniente dall'Amministrazione regionale in relazione alle effettive necessità, nonché di professionisti o di società di servizi di comprovata esperienza e competenza cui affidare, previa stipula di apposita convenzione, incarichi di natura legale, tecnica, informatica, per il raggiungimento ed il conseguimento delle finalità previste dal presente articolo. Agli oneri discendenti dall'applicazione del presente comma per l'esercizio finanziario 2005, valutati in euro 50.000, si fa fronte con le disponibilità dell'UPB 1.2.1.5.2, capitolo 102303. Per gli anni successivi si provvede nei limiti dello 0,20 per cento dell'importo complessivo delle riscossioni secondo le modalità indicate al comma 7.
12.  I soggetti che intendono avvalersi della procedura di definizione agevolata per il pagamento delle somme dovute presentano una istanza di regolarizzazione secondo il modello che sarà pubblicato nel sito internet della Regione entro novanta giorni dalla pubblicazione dello stesso.
13.  La Commissione di conciliazione cura che gli uffici preposti provvedano a notificare agli interessati che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione, l'ammontare degli importi per indennità ed oneri accessori dovuti, calcolati in relazione alla superficie e alla volumetria della occupazione accertata.
14.  La corresponsione dell'importo come determinato ai sensi del comma 3, pu= avvenire mediante pagamento rateale in ventiquattro mesi con 4 rate semestrali, fermo restando il versamento in unica soluzione del 20 per cento. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio del termine e la conseguente esclusione dall'ammissione alla procedura di definizione agevolata e della ripetizione di quanto già corrisposto.
15.  All'istanza deve essere allegata ricevuta di versamento di un importo pari a euro 1.000. Per occupazione di aree di pertinenza di alloggi popolari l'importo da versare deve essere pari a euro 250. Le istanze non corredate dell'attestazione del versamento non sono considerate ammissibili e vengono dichiarate escluse.
16.  I soggetti interessati alla procedura di definizione agevolata devono effettuare il versamento con le modalità che saranno indicate nel sito internet della Regione. Gli importi versati sono conguagliati a credito o a debito all'atto della determinazione di quanto dovuto ai sensi del comma 17 a titolo di occupazione del periodo pregresso o per la regolarizzazione provvisoria successiva.
17. Successivamente alla ricezione delle istanze, la Commissione di conciliazione, valutata l'ammissibilità di esse, trasmette agli uffici competenti i tabulati informatici contenenti i dati acquisiti ai fini dell'accertamento e della determinazione dell'importo dovuto.
18.  Per la regolarizzazione della occupazione in corso, previa acquisizione del parere della Commissione di conciliazione pu= essere rilasciata concessione, di durata annuale, che rimane comunque subordinata al pagamento di quanto richiesto dall'amministrazione per il periodo pregresso o eventualmente alla emissione dell'atto autorizzativo della rateizzazione emesso dalla Commissione di conciliazione.
19.  Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti che si avvalgono della procedura di definizione agevolata a seguito della presentazione dell'istanza di regolarizzazione per occupazioni senza titolo avvenute entro il 31 dicembre 2005.
20.  La riscossione agevolata di cui al comma 2, lettera b), concerne anche i crediti regionali derivanti dalle concessioni di acque termali appartenenti al demanio o al patrimonio della Regione siciliana. L'importo da pagare di cui al comma 3 è pari al 50 per cento dei canoni di concessione delle ultime cinque annualità, oggetto di invito ad adempiere o di avviso di accertamento regolarmente notificato o da notificare successivamente alla presentazione dell'istanza di regolarizzazione di cui al comma 13.
21.  In relazione all'accertamento delle entrate connesse all'attuazione del presente articolo per il quale viene disposto, nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2005, lo specifico accantonamento negativo previsto dalla tabella A allegata alla presente legge, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad iscrivere, con proprio provvedimento, le relative somme ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento positivo.
22.  Sono abrogate le norme legislative in contrasto con le disposizioni del presente articolo.".
Nota all'art. 7, comma 1:
Il comma 2 dell'art. 33 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", così dispone:
"2.  Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, è fatto divieto, all'A.S.T e alle aziende collegate, fino alla completa attuazione delle disposizioni del presente articolo, di procedere a nuove assunzioni.".

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 440
"Provvedimenti urgenti per il funzionamento dell'Amministrazione regionale ed interventi finanziari".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione f.f. (Leanza) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Lo Porto) l'8 novembre 2006.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) l'8 novembre 2006.
Esaminato dalla Commissione ed esitato per l'Aula nelle sedute n. 19 del 9 novembre 2006, n. 20 del 14 novembre 2006, n. 21 del 15 novembre 2006 e n. 22 del 16 novembre 2006.
Relatore: Michele Cimino.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 29 del 21 novembre e n. 30 del 22-23 novembre 2006.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 30 del 22-23 novembre 2006.
(2006.49.3568)
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008



LEGGE 5 dicembre 2006, n. 22.
Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2006.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione

1.  Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella A.
Art.  2.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione

1.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella B.
Art.  3.
Modifica dell'elenco n. 1 di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 2

1.  L'elenco n. 1 delle spese obbligatorie e d'ordine di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 2, è integrato dai capitoli 214911 e 900012.
Art.  4.
Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana

1.  Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2006 sono introdotte, rispettivamente, le variazioni di cui alle annesse Tabelle C e D.
Art.  5.
Ripartizione risorse agli Enti locali per l'esercizio finanziario 2006

1.  Limitatamente all'anno 2006 non si applica l'articolo 21, comma 15, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, nel testo modificato dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16.
Art.  6.
Utilizzo somme non impegnate dalle società d'ambito

1.  Per l'esercizio finanziario 2006, il riparto a consuntivo delle somme non utilizzate, di cui all'articolo 21, comma 17, terzo periodo, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è effettuato con riferimento alle somme del fondo di rotazione previsto dal medesimo articolo 21, comma 17, che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano impegnate.
Art.  7.
Autorizzazione ai comuni in materia di variazioni di bilancio

1.  In deroga all'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni sono autorizzati ad apportare le variazioni di bilancio, conseguenti all'approvazione della presente legge, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa e, comunque, entro il 31 dicembre 2006.
Art.  8.
Variazioni al quadro di previsione di cassa

1.  Al quadro di previsione di cassa per l'esercizio finanziario 2006 sono apportate le seguenti variazioni in migliaia di euro:
ENTRATE
Fondo iniziale di cassa      +  1.335.878 

BILANCIO E FINANZE
Centro di responsabilità:
BILANCIO E TESORO
Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti      + 1.000.000 

SPESA
BILANCIO E FINANZE
Centro di responsabilità:
BILANCIO E TESORO
Fondo per l'integrazione delle dotazioni di cassa
Capitolo 215711 - Interventi regionali      + 1.335.878 
Capitolo 215710 - Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti      + 1.000.000 

Art.  9.
Entrata in vigore

1.La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 5 dicembre 2006.
  CUFFARO 
L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze  LO PORTO 



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NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 5, comma 1:
Il comma 15 dell'art. 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante: "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.", così dispone:
"15. Nella ripartizione delle risorse in favore dei comuni e delle province, da effettuare ai sensi dell'articolo 76, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, viene operata una riserva pari al 3 per cento, di cui il 50 per cento è riservato ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti delle risorse finanziarie da assegnare agli enti locali che attivino misure di fuoriuscito dal bacino dei lavori socialmente utili, ai sensi della vigente legislazione. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, di concerto con l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, sono definiti i criteri per il riparto della riserva operata ai sensi del presente comma.".
Nota all'art. 6, comma 1:
Il comma 17 dell'art. 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante: "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.", così dispone:
"17. E' istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali un fondo di rotazione, in favore delle società degli ambiti territoriali ottimali, destinato a garantire la copertura delle spese inerenti la gestione integrata dei rifiuti nei casi di temporanee difficoltà finanziarie. Al fondo è annualmente accantonata una quota pari al 4,5 per cento dell'importo relativo al fondo per le autonomie locali di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale e sentita la conferenza regione-autonomie locali, vengono stabilite le modalità di utilizzazione del fondo suddetto e il riparto a consuntivo delle somme non utilizzate, fermo restando che possono accedere alle risorse del fondo le società d'ambito con capitale sociale di almeno un milione di euro interamente versato. I comuni, per la quota di propria competenza nell'ambito territoriale ottimale, hanno l'obbligo di intervenire finanziariamente al fine di assicurare l'integrale copertura delle spese della gestione integrata dei rifiuti sussidiariamente alla propria società d'ambito e a tal fine istituiscono nel bilancio di previsione un apposito capitolo di spesa con adeguata dotazione. La richiesta di utilizzazione del fondo deve essere avanzata dalla società d'ambito successivamente all'utilizzo di fondi alternativi, ivi compresi quelli dei comuni di riferimento e il ricorso all'indebitamento presso il sistema bancario. Le risorse anticipate dal fondo vengono reintroitate con i versamenti delle società d'ambito beneficiarie a seguito della riscossione della tassa o della tariffa di igiene ambientale ovvero, in carenza di riscossioni sufficienti, con il recupero delle somme spettanti agli enti locali del medesimo ambito territoriale a valere sul fondo per le autonomie locali di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21. Il ritardo nei versamenti di cui in precedenza autorizza il Presidente della Regione ad attivare l'azione sostitutiva nei confronti del soggetto inadempiente. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma il dipartimento bilancio e tesoro, su richiesta dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, è autorizzato ad apportare nel bilancio della Regione le necessarie variazioni.".
Nota all'art. 7, comma 1:
L'art. 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.", così dispone:
"Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione. - 1.  Il bilancio di previsione pu= subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.
2.  Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare.
3.  Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.
4.  Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
5.  In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
6.  Per le province, i comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni sono vietati prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli quarto e quinto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi tre titoli. Per le comunità montane sono vietati i prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli terzo e quarto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi due titoli.
7.  Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.
8.  Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.
9.  Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 393
"Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2006 - Assestamento tecnico".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Lo Porto) il 10 ottobre 2006.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) il 16 ottobre 2006.
Esaminato dalla Commissione ed esitato per l'Aula nella seduta n. 18 del 3 novembre 2006.
Relatore: Michele Cimino.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 23 del 7 novembre, n. 24 dell'8 novembre e n. 29 del 21 novembre 2006.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 30 del 22-23 novembre 2006.
(2006.49.3566)
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017


LEGGE 5 dicembre 2006, n. 23.
Accelerazione delle procedure di gara per l'appalto di lavori pubblici. Costituzione di una seconda commissione di gara presso le sezioni provinciali. Variazione dei prezzi dei materiali da costruzione.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Costituzione di una seconda commissione di gara presso le sezioni provinciali dell'Ufficio regionale

1.  All'articolo 7ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti commi:
"9bis. Il presidente di ciascuna sezione provinciale, in caso di indifferibile necessità ed urgenza di espletamento di gara in ragione delle richieste pervenute, costituisce una seconda commissione di gara, la cui composizione è pubblicata sul sito internet dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
9ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, nell'ipotesi della costituzione di una seconda commissione di gara, le due commissioni sono così composte:
a)  la prima:
1)  dal componente di cui alla lettera a) del comma 9, che la presiede;
2)  da un dirigente della segreteria tecnico-amministrativa della sezione provinciale;
3)  dal componente di cui alla lettera c) del comma 9;
b)  la seconda:
1)  dal componente di cui alla lettera b) del comma 9, che la presiede;
2)  da un altro dirigente della segreteria tecnico-amministrativa della sezione provinciale;
3)  dal componente di cui alla lettera c) del comma 9.
9quater. Nessun ulteriore compenso è dovuto per la partecipazione alla seconda commissione costituita ai sensi del comma 9bis.".
2.  Alla fine del comma 13 dell'articolo 7ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunte le parole: "fatto salvo quanto previsto dal comma 9bis".
3.  Al comma 16 dell'articolo 7ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole "ai componenti delle commissioni" sono aggiunte le parole "di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo".

Art.  2.
Composizione della commissione di gara della sezione centrale dell'Ufficio regionale

1.  Il comma 10 dell'articolo 7ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"10.  La commissione di gara della sezione centrale dell'Ufficio è costituita dai presidenti delle sezioni provinciali territorialmente interessate per l'appalto dei lavori oggetto della gara ed è composta da non meno di tre componenti, compreso il presidente di turno. Nel caso in cui questi sia anche presidente di una sezione territorialmente interessata, le funzioni di presidenza del seggio sono assunte da altro presidente di sezione provinciale, individuato nell'ordine previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1, recante "Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici"".
Art.  3.
Svolgimento del procedimento di gara presso le commissioni delle sezioni centrale e provinciali

1.  Dopo il comma 17 dell'articolo 7ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente:
"17bis. Il procedimento di gara si svolge senza soluzione di continuità, salve le interruzioni stabilite dal regolamento di cui al comma 17. La gara è espletata nella seduta ordinaria successiva al termine di due giorni a partire dalla scadenza del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande di partecipazione".
Art.  4.
Affidamento dell'attività di espletamento della gara di appalto

1.  Dopo il comma 5 dell'articolo 7ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente:
"5bis. Il presidente di turno della sezione centrale, su richiesta motivata del presidente di una sezione provinciale, pu= disporre l'affidamento dell'attività di espletamento della gara di appalto di competenza di questa ad altra sezione provinciale. La facoltà di affidare ad altra sezione provinciale l'espletamento di una gara va esercitata all'inizio della procedura e pubblicata sul sito internet dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.".
Art.  5.
Variazione dei prezzi dei materiali da costruzione

1.  Al comma 4quinquies dell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16, le parole "lavori eseguiti e contabilizzati dall'1 gennaio 2005" sono sostituite con le parole "lavori eseguiti e contabilizzati dall'1 gennaio 2004".
Art.  6.
Entrata in vigore

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 5 dicembre 2006.
  CUFFARO 
Assessore regionale per i lavori pubblici  CONSOLI 


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Note all'art. 1, 2, 3 e 4:
L'articolo 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: "Legge quadro in materia di lavori pubblici", come introdotto dall'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, recante: "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi." per effetto delle modifiche apportate dagli articoli che si annotano, risulta il seguente:
"Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici. - 1.  Nelle more della compiuta applicazione del capo I della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è istituito l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici.
1-bis.  L'ufficio è altresì competente per l'espletamento delle procedure in materia di finanza di progetto disciplinate agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni. Con decreto dell'Assessore per i lavori pubblici e previa delibera della Giunta regionale, sono stabilite le modalità di organizzazione interna e funzionamento per le finalità di cui al presente comma e degli articoli 37-bis e seguenti.
2.  L'ufficio si articola in una sezione centrale avente sede in Palermo ed in sezioni provinciali aventi sede nei capoluoghi della province regionali.
3.  L'ufficio costituisce articolazione dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
4.  La sezione centrale svolge attività di espletamento delle gare d'appalto per le opere di interesse sovra-provinciale con importo a base d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro nonché attività di coordinamento delle sezioni provinciali.
5.  Le sezioni provinciali svolgono attività di espletamento delle gare d'appalto per le opere di interesse provinciale, intercomunale e comunale per i lavori con importo a base d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro.
5-bis.  Il presidente di turno della sezione centrale, su richiesta motivata del presidente di una sezione provinciale, pu= disporre l'affidamento dell'attività di espletamento della gara di appalto di competenza di questa ad altra sezione provinciale. La facoltà di affidare ad altra sezione provinciale l'espletamento di una gara va esercitata all'inizio della procedura e pubblicata sul sito internet dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
6.  Le sezioni centrale e provinciali redigono un verbale delle operazioni di gara che viene trasmesso alle amministrazioni appaltanti nonché ai soggetti collocatisi al primo ed al secondo posto in graduatoria. Il verbale costituisce proposta ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione da parte dell'organo competente dell'amministrazione appaltante.
7.  Gli importi di cui ai commi 4 e 5 possono essere modificati, in relazione agli elementi statistici utili a determinare la concreta funzionalità delle sezioni, con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici su deliberazione adottata dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana.
8.  E' data facoltà alle amministrazioni appaltanti di avvalersi, con motivata richiesta, delle sezioni provinciali, indipendentemente dall'importo dell'appalto.
9.  Presso ciascuna sezione provinciale è costituita una commissione di tre componenti in possesso di adeguata professionalità scelti rispettivamente tra le seguenti figure:
a)  un dirigente amministrativo dell'Amministrazione regionale o in alternativa, previa costituzione di apposito albo, un soggetto esterno all'Amministrazione regionale in possesso di specifiche e documentate competenze scelto tra magistrati a riposo provenienti dalle giurisdizioni amministrative e contabili, avvocati cassazionisti, dirigenti amministrativi degli enti locali, previo parere della commissione "Affari istituzionali" dell'Assemblea regionale siciliana;
b)  un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, previo parere della commissione "Affari istituzionali" dell'Assemblea regionale siciliana;
c)  un dirigente o un funzionario dell'ente appaltante, escluso il responsabile del procedimento, indicato di volta in volta dall'ente di competenza.
9-bis.  Il Presidente di ciascuna sezione provinciale, in caso di indifferibile necessità ed urgenza di espletamento di gara in ragione delle richieste pervenute, costituisce una seconda commissione di gara, la cui composizione è pubblicata sul sito internet dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
9-ter.  Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, nell'ipotesi della costituzione di una seconda commissione di gara, le due commissioni sono così composte:
a)  la prima:
1)  dal componente di cui alla lettera a) del comma 9, che la presiede;
2)  da un dirigente della segreteria tecnico-amministrativa della sezione provinciale;
3)  dal componente di cui alla lettera c) del comma 9;
b)  la seconda:
1)  dal componente di cui alla lettera b) del comma 9, che la presiede;
2)  da un altro dirigente della Segreteria tecnico-amministrativa della Sezione provinciale;
3)  dal componente di cui alla lettera c) del comma 9.
9-quater.  Nessun ulteriore compenso è dovuto per la partecipazione alla seconda commissione costituita ai sensi del comma 9 bis.
10.  La commissione di gara della sezione centrale dell'Ufficio è costituita dai presidenti delle sezioni provinciali territorialmente interessate per l'appalto dei lavori oggetto della gara ed è composta da non meno di tre componenti, compreso il presidente di turno. Nel caso in cui questi sia anche presidente di una sezione territorialmente interessata, le funzioni di Presidenza del seggio sono assunte da altro presidente di sezione provinciale, individuato nell'ordine previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1, recante: "Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici.
11.  Presso ogni sezione è istituito un ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, al quale è preposto un dirigente regionale che assume anche le funzioni di componente supplente, in seno alla commissione di gara, nella ipotesi in cui debba provvedersi alla sostituzione di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 9, senza che ci= importi deroga rispetto alle disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo.
12.  Nell'ambito degli uffici di segreteria tecnico-amministrativa, la cui dotazione non pu= superare le trenta unità, possono essere assegnate in posizione di comando non più di dieci unità di personale proveniente da amministrazioni comunali, provinciali o dagli enti territoriali interessati.
13.  Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sono istituite le commissioni delle sezioni e nominati i componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 9 fatto salvo quanto previsto dal comma 9 bis.
14.  All'atto dell'accettazione dell'incarico ciascun componente delle sezioni è tenuto a presentare dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97.
15.  I componenti delle sezioni e i funzionari preposti alle segreterie restano in carica due anni. Durante tale periodo i componenti in attività di servizio sono distaccati presso l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici. Dopo tre assenze continuative il componente dell'ufficio di cui al comma 1 è dichiarato decaduto e si procede alla sua sostituzione. Il rinnovo delle nomine è effettuato almeno sei mesi prima della naturale scadenza. L'incarico di componente della commissione non pu= essere rinnovato prima di due anni dalla cessazione del precedente incarico.
16.  Ai componenti delle commissioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo di nomina regionale spetta un'indennità annua lorda di funzione da determinarsi con il regolamento di cui al comma 17. Per gli altri componenti l'eventuale indennità è posta a carico delle rispettive amministrazioni di provenienza.
17.  Entro il 30 novembre 2002 la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici approva lo schema di regolamento per il funzionamento dell'ufficio di cui al presente articolo.
17-bis.  Il procedimento di gara si svolge senza soluzione di continuità, salve le interruzioni stabilite dal regolamento di cui al comma 17. La gara è espletata nella seduta ordinaria successiva al termine di due giorni a partire dalla scadenza del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande di partecipazione.
18.  A decorrere dal duecentodecimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui al comma 17 gli enti appaltanti sono obbligati ad applicare le procedure di cui al presente articolo.
19.  Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo si provvede ad imputare il relativo onere a carico del bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 2003.".
Nota all'art. 5, comma 1:
L'art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: "Legge quadro in materia di lavori pubblici" come applicabile nel territorio della Regione ai sensi della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, recante "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi." e quale risulta per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 8, della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16, recante, "Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti." nonché dal comma che si annota, è il seguente:
"Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici. - 1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
2.  L'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogato.
3.  Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.
4.  Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
4-bis.  In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dall'Assessore regionale per i lavori pubblici nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 4 quater, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 4 sexies.
4-ter.  La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede del 10 per cento il prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 4 quater nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
4-quater.  L'Assessore regionale per i lavori pubblici, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2006, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
4-quinquies.  Le disposizioni di cui ai commi 4 bis, 4 ter e 4 quater si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati dall'1 gennaio 2004. A tal fine il primo decreto emanato ai sensi del comma 4 quater rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati dall'Assessore per l'anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori all'1 gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2003.
4-sexies.  Per le finalità di cui al comma 4 bis si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.
5.  Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici.
6.  I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 425
"Modifiche ed integrazioni all'articolo 7ter ed all'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come recepito dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per i lavori pubblici (Consoli) il 25 ottobre 2006.
Trasmesso alla Commissione "Ambiente e territorio" (IV) il 31 ottobre 2006.
Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 10 dell'8 novembre 2006.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 10 dell'8 novembre 2006.
Relatore: Giulia Adamo.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 29 del 21 novembre e n. 30 del 22-23 novembre 2006.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 30 del 22-23 novembre 2006.
(2006.49.3567)
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DECRETI ASSESSORIALI



090

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 7 novembre 2006.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1, lett. a), dell'art. 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Vista la legge regionale 30 gennaio 2006, n. 2, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2006;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 15 dell'1 febbraio 2006, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, il suo art. 8;
Visto l'art. 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il regolamento CE n. 2152 del 17 novembre 2003, relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella comunità (Forest Focus), ed, in particolare, gli articoli 1 ed 8, che stabiliscono che i Paesi membri dell'Unione europea devono provvedere ad elaborare, attuare e rendicontare programmi nazionali biennali, nel cui ambito sono comprese anche attività di prevenzione degli incendi boschivi;
Considerato che la Commissione europea, con decisione n. C (2006) 874 def del 24 marzo 2006, ha concesso un contributo finanziario per l'attuazione del programma presentato ai sensi dell'art. 8 del regolamento CE n. 2152/2003 Forest Focus che, per quanto riguarda le misure di prevenzione degli incendi boschivi e studi connessi, ammonta al 50% dei costi ammissibili;
Considerato che, in base alla predetta decisione, il Corpo forestale dello Stato è stato designato quale organismo nazionale competente per l'esecuzione del programma;
Considerato che la Regione Sicilia ha predisposto un progetto intitolato "Progetto per la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione finalizzata alla prevenzione degli incendi dolosi", che lo stesso è stato compreso nel programma presentato e che le attività previste in tale progetto rientrano fra quelle approvate dalla decisione comunitaria del 24 marzo 2006, per le quali è stato accordato il contributo comunitario;
Vista la convenzione stipulata in data 27 settembre 2006 tra il Corpo forestale dello Stato e la Regione Sicilia - Ufficio speciale antincendi boschivi - per l'attuazione del su menzionato progetto per l'importo di E 42.912,00, ed, in particolare, il suo art. 6, con il quale si precisa, tra l'altro, che la quota di finanziamento nazionale al progetto medesimo è a carico del Ministero dell'economia e delle finanze - IGRUE;
Vista la nota dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Ufficio speciale servizio antincendi boschivi n. 888 del 17 ottobre 2006, con la quale si chiede l'iscrizione della somma di E 42.912,00 onde consentire l'avvio del su menzionato progetto;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 15/2006, le necessarie variazioni;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2006 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 15/2006, sono introdotte le seguenti variazioni:






Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 novembre 2006.
  EMANUELE 

(2006.45.3322)
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017


DECRETO 7 novembre 2006.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 ed, in particolare, l'art. 8 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 30 gennaio 2006, n. 2, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2006;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 15 dell'1 febbraio 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 dicembre 2004, con cui assegna alla Regione Sicilia e 395.727,27 al fine di realizzare progetti sperimentali ed innovativi per favorire le chiusure degli istituti di accoglienza sul proprio territorio;
Vista la legge 3 dicembre 2004, n. 291, recante "Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali";
Visto l'art. 2, comma 1, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, che attua il programma di chiusura di istituti di accoglienza, in accordo con le regioni ed enti locali, di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 ed alla legge 28 marzo 2000, n. 149;
Vista la nota n. 4995 del 17 ottobre 2006, con la quale l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali chiede l'istituzione di un capitolo di spesa nel bilancio della Regione siciliana per l'iscrizione della somma di e 395.727,26 per l'attuazione del programma di chiusura degli istituti per minori;
Considerato che, nel conto corrente infruttifero n. 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la tesoreria centrale dello Stato, risulta accreditata in data 16 dicembre 2005 la somma di e 356.154,54 e in data 27 dicembre 2006 la somma di e 39.572,72, relative alla chiusura degli istituti assistenziali per minori;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di iscrivere al capitolo 183768 la somma di e 395.724,27 in termini di competenza;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2006, ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 15 dell'1 febbraio 2006 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2006 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 15 dell'1 febbraio 2006, sono introdotte le seguenti variazioni:






Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 novembre 2006.
  EMANUELE 

(2006.45.3327)
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017


DECRETO 7 novembre 2006.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 30 gennaio 2006, n. 2, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2006;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 15 dell'1 febbraio 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Visto l'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto il regolamento CE n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 del Consiglio, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006, avente l'obiettivo di ridurre significativamente il divario economico-sociale delle aree del Mezzogiorno in modo sostenibile;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 2000-2006, approvato dalla Commissione europea in data 1 agosto 2000;
Considerato che il Quadro comunitario di sostegno viene attuato attraverso programmi operativi regionali (P.O.R.) e nazionali (P.O.N.);
Visto il Programma operativo regionale della Sicilia 2000/2006 (P.O.R. Sicilia 2000/2006), approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000, relativo all'intervento dei fondi strutturali comunitari;
Visto il Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. Sicilia 2000/2006 ed approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 21 luglio 2006;
Vista la legge n. 5599 del 26 luglio 2006, con la quale il dipartimento della programmazione comunica le modifiche al Complemento di programmazione;
Visto che con il citato Complemento vengono riprogrammate risorse per le misure 3.02, 3.10, 3.12, 3.17, 3.20a, 4.02c, 4.02d, 4.06, 4.07, 4.08, 4.09, 4.11, 4.12, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 e 4.19;
Visto il decreto n. 1368 del 17 ottobre 2006 della Ragioneria generale della Regione, di attuazione della riprogrammazione delle misure oggetto della citata delibera n. 285/2006 ad eccezione di quelle del FEAOG;
Considerato che, a seguito di una ricognizione contabile del FEAOG, è possibile procedere alle variazioni occorrenti per l'attuazione della riprogrammazione del predetto fondo prevista dalla delibera n. 285/2006;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2006 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 15/2006, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2006 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 15 dell'1 febbraio 2006 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:






Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 novembre 2006.
  EMANUELE 

(2006.45.3321)
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017


DECRETO 7 novembre 2006.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, particolare, l'art. 8;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1, lett. a), dell'art. 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Vista la legge regionale 30 gennaio 2006, n. 2, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2006;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 15 dell'1 febbraio 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Visto l'art. 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, che costituisce il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore;
Visto l'art. 1, comma 89, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che consente la destinazione di tale fondo anche all'erogazione di borse di studio, prevista dall'art. 8, della predetta legge n. 390/91;
Vista la nota n. 1909 del 10 ottobre 2006 con cui il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica che è stata disposta in favore della Regione siciliana l'erogazione di un secondo acconto del Fondo di intervento integrativo per l'anno 2006 pari ad E 3.093.377,19;
Vista la nota n. 2058 del 24 ottobre 2006 con la quale l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - dipartimento regionale pubblica istruzione - chiede l'iscrizione in bilancio della predetta somma di E 3.093.377,19 sul capitolo 373310;
Vista la nota n. 51124 del 27 ottobre 2006 della ragioneria centrale competente con cui viene trasmessa, con parere favorevole, la suindicata nota assessoriale;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere al cap. 373310 la somma di E 3.093.377,19;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui al decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 15/2006 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2006 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 15 dell'1 febbraio 2006 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:






Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 novembre 2006.
  EMANUELE 

(2006.45.3323)
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017


DECRETO 8 novembre 2006.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 8;
Visti l'art. 55 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'art. 144 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e l'art. 30 della legge 17 dicembre 2002, n. 289, che dispongono, in attuazione dell'art. 38 dello Statuto della Regione siciliana, la corresponsione a favore della Regione siciliana del contributo di solidarietà nazionale per gli anni 1995-2000 e 2001-2005;
Visto l'art. 36, comma 1, lett. a) della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare le variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Visto l'art. 4 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, concernente la destinazione delle risorse di cui all'art. 55 della legge n. 488/1999, all'art. 144 della legge n. 388/2000 ed all'art. 30 della legge n. 289/2002;
Vista la legge regionale 30 gennaio 2006, n. 2, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2006;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 15 dell'1 febbraio 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto il decreto del ragioniere generale di questo Assessorato n. 583 del 10 maggio 2006, con cui a seguito di deliberazione della Giunta regionale n. 181 del 6 aprile 2006 e successive modifiche, sono state utilizzate le economie ex art. 38 dello Statuto della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2006, in base all'allegato C della medesima deliberazione per l'iscrizione delle somme ai pertinenti capitoli correlati agli interventi previsti nell'allegato C della predetta deliberazione n. 181/2006 con la contemporanea riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 613905;
Visto il successivo decreto del ragioniere generale di questo Assessorato n. 1401 del 24 ottobre 2006, con cui a seguito di deliberazione della Giunta regionale n. 382 del 6 aprile 2006, si adotta un ulteriore piano degli interventi derivanti dalla riprogrammazione, per l'esercizio finanziario 2006, delle risorse assegnate ex art. 38 dello Statuto della Regione siciliana in base all'allegato B della medesima deliberazione;
Considerato che per mero errore con il citato decreto n. 1401/2006 si è utilizzato, per l'importo di E 17.950.000,00, a parziale copertura degli interventi previsti dalla suddetta delibera di Giunta n. 382/2006, le disponibilità del capitolo 613905 "Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per l'utilizzazione delle economie di spesa ecc.", anzicché le disponibilità del capitolo 612006 "Spese per il finanziamento di iniziative di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di piattaforme telematiche ed informatiche nel territorio della Regione" nel quale, a seguito del succitato decreto n. 583/2006 erano già precedentemente affluite, nell'esercizio in corso, le economie dei capitoli relativi agli interventi di cui all'ex art. 38 dello Statuto della Regione siciliana di cui alla delibera di Giunta n. 181/2006;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2006 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 15 dell'1 febbraio 2006 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2006 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 15 dell'1 febbraio 2006 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:






Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 novembre 2006.
  EMANUELE 

(2006.45.3326)
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017



DECRETO 10 novembre 2006.
Individuazione dei programmi di spesa e dei capitoli di bilancio i cui rendiconti amministrativi, relativi all'esercizio 2001, devono essere sottoposti a controllo da parte delle ragionerie centrali.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visti i RR.DD. del 18 novembre 1923, n. 2440 e del 23 maggio 1924, n. 827;
Vista la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962;
Vista la legge regionale n. 7 del 23 marzo 1971;
Vista la legge regionale n. 47 dell'8 luglio 1977;
Vista la legge regionale n. 256 del 28 dicembre 1979;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Visto l'articolo 13 della legge regionale n. 47 dell'8 luglio 1977, come modificato dall'articolo 80 della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002 e dall'articolo 49, comma 1, della legge regionale n. 17 del 28 dicembre 2004, ed, in particolare, l'ultimo comma, che prevede la facoltà in capo all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di determinare programmi di spesa o singoli capitoli di bilancio in ordine ai quali esercitare, a campione, da parte delle ragionerie centrali competenti, controlli sui rendiconti amministrativi, dei funzionari delegati;
Visto l'articolo 49, comma 2, della legge regionale n. 17 del 28 dicembre 2004, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni alle procedure relative alle gestioni degli esercizi finanziari anteriori all'anno 2002 non ancora definite alla data dell'1 gennaio 2005;
Viste le circolari n. 8 del 5 luglio 2002 e n. 11 del 14 giugno 2006 dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, applicative ed esplicative dell'art. 80 della legge regionale n. 2/2002 e dell'art. 49 della legge regionale n. 17/2004;
Visto l'elenco degli OO.AA., raggruppati per capitolo, gestiti nell'esercizio finanziario 2001, per i quali non risultano definite le procedure di controllo;
Vista la nota prot. n. 27210 del 31 maggio 2006, con la quale è stato richiesto alle ragionerie centrali presso gli Assessorati regionali di suggerire i capitoli di bilancio per i quali le stesse ritenessero opportuno effettuare i controlli previsti dall'ultimo comma dell'art. 80 della legge regionale n. 2/2002;
Viste le proposte formulate dalle ragionerie centrali presso gli Assessorati regionali;
Vista la nota prot. n. 27679 del 5 giugno 2006, con la quale viene richiesto a ciascun dipartimento regionale di segnalare i capitoli di bilancio della propria rubrica sui quali effettuare i controlli a campione mediante il presente decreto;
Tenuto conto delle note di riscontro alla sopracitata richiesta prot. n. 27679 del 5 giugno 2006 pervenute dai dipartimenti regionali;
Ritenuto di adottare il programma dei riscontri dei rendiconti sulla base delle segnalazioni delle ragionerie centrali e tenendo conto di quelle fornite dai dipartimenti regionali, al fine di valorizzare la conoscenza diretta e l'esperienza dell'attività di spesa delegata da parte dei predetti soggetti;
Ritenuto di escludere dai controlli i capitoli sui quali risultano emessi ordini di accreditamento di importo inferiore a L. 10.000.000;
Ritenuto di dovere escludere dal campione da sottoporre a verifica, in quanto la legge non prevede ulteriori verifiche, i capitoli segnalati relativi agli OO.AA. gestiti nel 2001 sui quali risultano già definite le procedure di controllo;
Visto l'elenco riepilogativo degli OO.AA. gestiti nell'anno 2001, le cui procedure di controllo non risultano definite, con l'indicazione dei capitoli che formano il campione da sottoporre a controllo, individuato secondo i criteri sopra indicati;
Visto il prospetto riassuntivo della formazione dei campioni, che sintetizza i campioni prescelti ed evidenzia il peso relativo degli stessi in termini di numero di capitoli, numero di OO.AA. e ammontare degli importi pagati rispetto al totale degli OO.AA. gestiti nel 2001 le cui procedure di controllo non risultano definite;
Ritenuto, infine, che i capitoli di bilancio e programmi di spesa risultanti dal campione selezionato possano soddisfare l'attività di controllo istituzionale sulla spesa delegata;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 80 della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002 e del comma 2 dell'art. 49 della legge regionale n. 17 del 28 dicembre 2004, e per le finalità riportate nelle premesse, i criteri per la determinazione dei programmi di spesa o capitoli di bilancio consistono nell'accogliere le segnalazioni pervenute dalle ragionerie centrali e tenendo conto di quelle fornite dai dipartimenti regionali, escludendo dai controlli i capitoli per i quali la spesa complessivamente delegata risulti non superiore a L. 10.000.000, nonché i capitoli per i quali le procedure di controllo risultano definite.

Art. 2

In applicazione dei criteri di cui al precedente articolo 1, vengono di seguito individuati, suddivisi per Assessorato regionale, i capitoli di bilancio e i programmi di spesa in ordine ai quali esercitare i controlli sui rendiconti amministrativi dei funzionari delegati sulle aperture di credito gestite nell'anno 2001.
Presidenza della Regione
108503  Spese per missioni del personale in servizio al dipartimento. (Parte ex cap. 10675).
108513  Spese per l'acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici. (Parte ex cap. 10625).
108514  Spese per noleggio o leasing di macchine ed attrezzature. (Parte ex cap. 10629).
108516  Manutenzioni ordinarie e riparazioni. (Parte ex capp. 10627, 10628, 10629 e 10631).
108517  Gestione, manutenzione e riparazione degli autoveicoli in dotazione all'Amministrazione regionale. (Ex cap. 10638).
108518  Spese per la manutenzione e la riparazione dei beni demaniali o destinati ad uffici della Regione e dei relativi impianti, anche effettuate in economia. (Ex capp. 10649 e 10650 e parte ex cap. 10645).
108519  Spese per il funzionamento del C.E.M.S.O. Spese per l'acquisto, noleggio, leasing e manutenzione delle macchine ed attrezzature. Spese per assicurazione. Spese per l'acquisto di materie prime e di quanto altro necessario per l'attività di produzione di stampati. (Ex cap. 10651).
109002  Tributi erariali e locali relativi ai beni di proprietà della Regione ed ai trasferimenti di immobili regionali. (Spese obbligatorie). (Ex cap. 10643).
112523  Spese per la manutenzione e la gestione delle opere realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno, trasferite alla Regione in applicazione dell'art. 139 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218. (Ex cap. 10684).
116503  Spese per missioni del personale in servizio al dipartimento. (Parte ex cap. 10675).
117301  Spese per il potenziamento degli uffici, degli enti locali e delle amministrazioni interessate agli interventi infrastrutturali sugli edifici privati, pubblici di culto e di interesse storico, artistico e monumentale di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433 e successive modificazioni e per quelli derivanti dall'articolo 3 del decreto legge 26 luglio 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496. (Ex cap. 10737).
516008  Potenziamento misure antisismiche nella zona industriale di Siracusa, Priolo, Melilli ed Augusta.
516402  Ripristino delle infratrutture urbane danneggiate per effetto del sisma ed esecuzione di eventuali interventi di consolidamento del suolo nelle zone interessate alla ricostruzione, adeguamento o ripristino degli edifici danneggiati. (Ex cap. 50108).
516404  Riparazione, miglioramento strutturale dell'edilizia privata: spese relative agli oneri derivanti dall'attuazione delle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2212 del 3 febbraio 1992 e n. 2245 del 26 marzo 1992 e successive integrazioni e modificazioni e dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2414 dell'1 settembre 1995.
516409  Trasferimenti ai comuni di Siracusa, Ragusa, Catania e Messina per la realizzazione delle infrastrutture di protezione civile.
Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste
142517  Spese per il funzionamento e le attività svolte in conformità di programmi annuali, dalle sezioni specializzate aventi sede presso le università aderenti all'unità polivalente di sperimentazione e ricerca applicata e dalle sezioni operative per l'assistenza tecnica e le attività promozionali. (Ex cap. 14606).
142522  Spese per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle ripartizioni faunistico-venatorie. (Ex cap. 16261).
142528  Contributi per la realizzazione del programma operativo multiregionale "Attività di sostegno ai servizi di sviluppo per l'agricoltura" - misura 2 "Innovazioni tecnologiche e trasferimento dei risultati della ricerca". (Ex cap. 14627).
542011  Spese per la realizzazione del Servizio informativo agrometereologico siciliano previste nella misura 1 del sottoprogramma 10 "Servizi di sviluppo in agricoltura e divulgazione" del P.O.P. della Sicilia 1994-1999 - quota a carico della Regione.
542023  Spese per i servizi di assistenza tecnica e di divulgazione agricola previsti nella misura 5 del sottoprogramma 10 "Servizi di sviluppo in agricoltura e divulgazione" del P.O.P. della Sicilia 1994-1999 - quota a carico della Regione.
542024  Spese per i servizi di assistenza tecnica e di divulgazione agricola previsti nella misura 5 del sottoprogramma 10 "Servizi di sviluppo in agricoltura e divulgazione" del P.O.P. della Sicilia 1994-1999 - quota a carico dello Stato.
542025  Spese per i servizi di assistenza tecnica e di divulgazione agricola previsti nella misura 5 del sottoprogramma 10 "Servizi di sviluppo in agricoltura e divulgazione" del P.O.P. della Sicilia 1994-1999 - quota a carico dell'U.E. - FEOGA.
542038  Spese per la realizzazione del Servizio informativo agrometereologico siciliano previste nella misura 1 del sottoprogramma 10 "Servizi di sviluppo in agricoltura e divulgazione" del P.O.P. della Sicilia 1994-1999 - quota a carico dello Stato.
542039  Spese per la realizzazione del Servizio informativo agrometereologico siciliano previsto nella misura 1 del sottoprogramma 10 "Servizi di sviluppo in agricoltura e divulgazione" del P.O.P. della Sicilia 1994-1999 - quota a carico dell'U.E.
543302  Contributi per la ricerca applicata e la sperimentazione previste dalla misura 4 del sottoprogramma 10 "Servizi di sviluppo in agricoltura e divulgazione" del P.O.P. della Sicilia 1994-1999 - quota a carico dello Stato.
Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali
182514  Spese per le elezioni regionali ed amministrative. (Spese obbligatorie). (Ex capp. 18214 e 18215).
582801  Somma da ripartire tra i comuni per la realizzazione di opere finalizzate al superamento ed alla eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati.
583303  Fondo da ripartire tra i comuni per investimenti nei settori socio-assistenziali. (Ex cap. 58904).
Assessorato regionale del bilancio e delle finanze
212003  Oneri sociali a carico dell'Amministrazione regionale. (Spese obbligatorie). (Ex cap. 20012).
212503  Spese per missioni del personale in servizio presso il dipartimento. (Parte ex cap. 20215).
218901  Indennità per ritardato sgravio di imposte pagate. (Spese obbligatorie). (Ex cap. 21751).
Assessorato regionale dell'industria
242503  Spese per missioni del personale in servizio al dipartimento. (Parte ex cap. 24216).
246503  Spese per missioni del personale in servizio al dipartimento. (Parte ex cap. 24216).
246506  Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia. (Parte ex capp. 10627 e 24205).
246507  Spese postali, telegrafiche e servizio telex. (Spese obbligatorie). (Parte ex cap. 24203).
246510  Spese per l'acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici. (Parte ex capp. 10625 e 24212).
246512  Manutenzioni ordinarie e riparazioni. (Parte ex capp. 24201, 10627, 10628, 10629 e 10631).
246513  Spese urgenti ed indifferibili per il ripristino di condizioni di igiene e sicurezza sia per immobili che per impianti ed attrezzature; spese per la sorveglianza sanitaria; acquisti di dispositivi di protezione individuale e collettiva, segnaletica di sicurezza, adeguamento delle postazioni di lavoro; altre spese urgenti ed indifferibili per l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni. (Spese obbligatorie). (Parte ex cap. 24220).
249201  Indennità e rimborso di spese di trasporto al personale dell'Amministrazione regionale e di enti, per missioni effettuate a spese di privati, enti e società, relative ad istruttorie e collaudi vari richiesti in base alle vigenti norme in materia di lavorazioni minerarie. Rimborsi ai privati, enti e società di eventuali eccedenze sulle somme versate. (Spese obbligatorie). (Parte ex cap. 25402).
642005  Spese per la realizzazione nel porto di Pozzallo e nel limitrofo entroterra, di una base di servizio per gli impianti a mare di ricerca e coltivazione di idrocarburi. (Ex cap. 64813).
642402  Finanziamento ai consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione della sicilia, per la realizzazione di opere infrastrutturali ed altre opere, nonché per opere di manutenzione straordinaria. (Ex capp. 64955, 64956, 64957).
642809  Contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per l'attuazione del sottoprogramma 1 - misura 3.b "Interventi per le aree industriali" compreso del P.O.P. della Sicilia 1994-1999. (Ex cap. 65006).
642810  Contributi dello Stato per il cofinanziamento del sottoprogramma 1 - misura 3.b "Interventi per le aree industriali" compreso nel P.O.P. della Sicilia 1994-1999. (Ex cap. 65007).
642811  Contributi della Regione per il cofinanziamento dell'attuazione del sottoprogramma 1 - misura 3.b "Interventi per le aree industriali" compreso nel P.O.P. della Sicilia 1994-1999. (Ex cap. 65008).
646001  Spese per l'acquisto di mobili, arredi, macchine ed attrezzature. (Parte ex capp. 10628 e 10629).
Assessorato regionale dei lavori pubblici
672006  Fondo destinato all'esecuzione di opere e spese di carattere straordinario e di interesse di enti di culto e formazione religiosa di beneficenza e di assistenza, mediante la costruzione, l'ampliamento, il completamento, l'adattamento, la manutenzione straordinaria e la riparazione di edifici destinati per l'attuazione delle finalità degli enti medesimi.
672013  Interventi per l'esecuzione di lavori e opere pubbliche nelle zone colpite da eventi calamitosi, nonché per il consolidamento ed il trasferimento di abitati situati in zone franose. (Ex capp. 70301, 70314 e 70315).
Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione
312503  Spese per missioni del personale in servizio al dipartimento. (Parte ex cap. 32213).
312506  Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia. (Parte ex capp. 10627 e 32203).
Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca
340004  Oneri sociali a carico dell'Amministrazione regionale. (Spese obbligatorie). (Parte ex cap. 35006).
346514  Spese per la disciplina e la vigilanza della pesca anche mediante stipula di convenzioni con gli enti ed i corpi ai quali è affidata la vigilanza sulla pesca. (Ex cap. 35611).
742004  Spese per il completamento di opere infrastrutturali di cui alla delibera Cipe n. 52/99 (ex cap. 75151).
742403  Finanziamento in favore dei comuni per le opere di urbanizzazione primaria e per l'acquisizione delle aree delle zone artigianali, previste dai piani per insediamenti produttivi, nonché per la costruzione, all'interno delle aree medesime, di capannoni da cedere in locazione ad imprese singole o associate, di depuratori per rifiuti organici e chimici e di centri di servizi integrati. (Ex cap. 75611).
742404  Finanziamento delle perizie di variante e suppletive. (Ex cap. 75058).
742406  Finanziamenti in favore di comuni per la realizzazione di appositi centri commerciali al dettaglio e di mercati destinati ai commercianti ambulanti di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 398. (Ex cap. 75407).
742408  Contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale per l'attuazione del sottoprogramma 1 - misura 3.a "Interventi per le aree artigianali "compreso nel P.O.P. della Sicilia 1994-1999 (ex cap. 75635).
746002  Spese per la manutenzione straordinaria e l'ammodernamento tecnologico dei natanti di proprietà dell'Amministrazione regionale destinati alla vigilanza della pesca. (Ex cap. 75781).
746806  Finanziamento delle opere relative alla costruzione o l'ampliamento di mercati ittici, l'ammodernamento o l'acquisto delle istallazioni per la conservazione ed il trattamento dei prodotti della pesca, nonché di apparecchiature e dispositivi per la pesca, nastri trasportatori, mezzi meccanizzati e quanto altro occorre per una efficiente commercializzazione dei prodotti pervenuti nel mercato. (Ex cap. 75834).
Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione
372518  Spese per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari e per la stampa delle cedole librarie. (Ex cap. 37002).
376512  Manutenzioni ordinarie e riparazioni comprese quelle delle soprintendenze per i beni culturali ed ambientali, le biblioeteche ed i centri regionali. (Parte ex capp. 36201, 37976, 10627, 10628, 10629, 10631).
376527  Spese per le biblioteche regionali, ivi compreso il servizio bibliotecario regionale. (Ex cap. 37965).
376541  Spese per musei, gallerie e pinacoteche regionali, nonché per collezioni archeologiche e artistiche, comprese le mostre periodiche e l'attività didattica. (Ex cap. 38359).
376545  Spese per il funzionamento dei musei regionali interdisciplinari e dei musei regionali. (Ex cap. 38371).
772003  Costruzione, ampliamento, completamento, acquisto e riattamento di edifici destinati ad istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Acquisizione delle aree ed esecuzione delle relative opere di urbanizzazione. Infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività integrative della scuola ivi comprese le attrezzature e gli arredamenti didattici ed amministrativi. (Ex cap. 79209).
772010  Spese per la realizzazione degli interventi previsiti nel sottoprogramma 3 - misura 4 "Interventi per le strutture scientifiche di insegnamento universitario" compresi nel P.O.P. della Sicilia 1994-1999. Quota a carico dell'Unione europea - FESR - (Ex cap. 77407).
772011  Spese per la realizzazione degli interventi previsiti nel sottoprogramma 3 - misura 4 "Interventi per le strutture scientifiche di insegnamento universitario" compresi nel p.o.p. della Sicilia 1994-1999. Quota a carico dello Stato - (Ex cap. 77408).
772012  Spese per la realizzazione degli interventi previsti nel sottoprogramma 3 - misura 4 "Interventi per le strutture scientifiche di insegnamento universitario" compresi nel P.O.P. della Sicilia 1994-1999. Quota a carico della Regione. (Ex cap. 77409).
776007  Spese per l'acquisto, il riattamento e la riparazione di immobili per le finalità degli artt. 1 e 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17. (Ex cap. 78124).
777302  Contributi per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari. (Capitolo non operativo, trasferito al cap. 776041).
Assessorato regionale della sanità
412524  Spesa per le attività a destinazione vincolata. (Ex cap. 42724).
413312  Contributi per il finanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie. (Ex cap. 42486).
421701  Interventi per la prevenzione della cecità e per la realizzazione e la gestione di centri per l'educazione e la riabilitazione visiva. (Ex capp. 42482 e 42410).
812010  Finanziamento di progetti relativi al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. (Ex cap. 81361).
Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente
443302  Trasferimenti a favore degli enti gestori delle riserve naturali per spese di impianto e di gestione. (Ex cap. 45905).
842004  Finanziamento, mediante utilizzo delle somme acquisite a titolo di sanzione amministrativa applicata a seguito di rilascio in sanatoria del nulla-osta all'impianto di depurazione, dei progetti finalizzati al recupero ambientale di aree degradate da eventi naturali e/o determinati da interventi antropici. (Ex cap. 85220).
Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti
872002  Spese per il finanziamento di opere urgenti di valorizzazione turistica del territorio con priorità alle opere di completamento e con esclusione delle opere viarie non ancora iniziate. (Ex cap. 87372).
872015  Spese per il finanziamento di opere atte a consentire la migliore fruizione turistica del patrimonio archeologico, monumentale, storico, artistico ed ambientale, nonché relative alla realizzazione di impianti finalizzati ad ospitare attività sportive, culturali, ricreative, convegnistiche e congressuali di rilevante interesse e richiamo turistico. (Fondo solidarietà nazionale) (ex cap. 87379).
876406  Contributi dello Stato per il cofinanziamento dell'attuazione del sottoprogramma 3 - misura 5 "Trasporti urbani su rotaia" compreso nel P.O.P. della Sicilia 1994-1999. (Ex cap. 88887).

Art. 3

Il controllo dovrà riguardare, per ciascuno dei capitoli elencati al precedente articolo 2, almeno un terzo degli OO.AA. scelti dalla ragioneria centrale tra tutte le classi d'importo gestito.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà inserito nel sito internet della Regione: www.regione.sicilia.it.
Palermo, 10 novembre 2006.
  LO PORTO 

(2006.46.3384)
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017*

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 19 giugno 2006.
Graduatoria definitiva degli interventi da finanziare nell'ambito del progetto integrato regionale (P.I.R.) "Marmi e materiali lapidei di pregio", misura 4.02, sottomisura 4.02b - Aiuti all'artigianato - del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, contenente disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000/2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese e, in particolare, l'art. 48, aiuti all'investimento;
Visto il Programma operativo regionale Sicilia 2000/2006 ed il relativo Complemento di programmazione, adottato con deliberazione n. 207 del 31 maggio 2004, e in modo particolare la misura 4.02 "Potenziamento delle P.M.I. esistenti" (FESR) nonché la scheda tecnica della sottomisura 4.02.b "Aiuti all'artigianato";
Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, contenente disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001 e, in particolare, l'art. 111, con il quale la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) è stata individuata quale beneficiario finale della misura di aiuto di cui all'art. 48 della legge regionale n. 32/2000;
Visto il decreto n. 803 del 18 maggio 2001, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2002, con il quale sono state conferite alla CRIAS le funzioni relative alla concessione e all'erogazione dei benefici di cui agli artt. 48 e 49 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come modificati dall'art. 111 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, nonché di quelli di cui al P.O.R. Sicilia 2000/2006 e del relativo Complemento di programmazione, sottomisura 4.02b "Aiuti all'artigianato";
Visto il parere reso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per le politiche comunitarie, il 25 marzo 2002, relativo alla legittimità dell'affidamento diretto di servizi, ai sensi dell'art. 111 della legge regionale n. 6/2001, alla CRIAS per l'attuazione della sottomisura 4.02b del Complemento di programmazione;
Visto l'art. 14 della legge regionale n. 32/2000 e, in particolare, il comma 2, con il quale si dispone che i regimi di aiuto previsti dalla legge regionale n. 32/2000, sono erogati per il tramite di bandi o avvisi pubblici indicanti il termine iniziale e finale per la presentazione delle istanze;
Visto l'art. 187 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, che disciplina le modalità di scelta del destinatario dell'aiuto comunitario;
Visto il decreto del 4 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 27 agosto 2004, con il quale è stato approvato l'avviso pubblico relativo alla misura 4.02 - Potenziamento delle PMI esistenti, sottomisura 4.02b - Aiuti all'artigianato;
Visto il decreto del 6 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 del 15 ottobre 2004, con il quale è stato modificato il decreto 4 agosto 2004;
Visto il decreto del 27 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 del 7 gennaio 2005, con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di agevolazione stabilito con l'art. 7 del decreto 6 ottobre 2004;
Vista la delibera n. 429 del 21 dicembre 2004, con la quale la Giunta regionale ha approvato il progetto integrato regionale (P.I.R.) "Marmi e materiali lapidei di pregio" che costituisce elemento portante della strategia regionale per lo sviluppo del settore;
Visto il decreto del 18 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 del 24 giugno 2005, con il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle istanze di cui al punto 7 dell'avviso pubblico relativo alla misura 4.02, sottomisura "4.02b - Aiuti all'artigianato", approvato con il citato decreto n. 1648/7S del 4 agosto 2004 e successivi decreti n. 2121/7S del 6 ottobre 2004 e n. 2899/7S del 27 dicembre 2004;
Vista la lettera prot. n. 9934 del 26 aprile 2006, con la quale la CRIAS ha trasmesso, in uno alle relazioni istruttorie, la deliberazione n. 1201/2 adottata dal commissario straordinario in data 26 aprile 2006, con la quale è stata approvata la graduatoria relativa alle istanze presentate a norma delle disposizioni contenute nell'avviso pubblico 4 agosto 2004 relativo alla misura 4.02 - Potenziamento delle PMI esistenti, sottomisura 4.02b - Aiuti all'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 27 agosto 2004, i cui termini sono stati appositamente riaperti per la presentazione delle istanze nell'ambito del progetto integrato regionale (P.I.R.) "Marmi e materiali lapidei di pregio" con il decreto del 18 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 27 del 24 giugno 2005;
Vista la nota n. 1737 del 10 maggio 2006, con la quale, a seguito della verifica di quanto alla lettera CRIAS n. 9934 del 26 aprile 2006, questa Amministrazione regionale ha richiesto all'ente le opportune integrazioni e i necessari chiarimenti propedeutici all'approvazione della graduatoria in argomento;
Viste le lettere n. 11620, n. 12021 e n. 13106 rispettivamente del 15 maggio 2006, 19 maggio 2006 e del 31 maggio 2006, con le quali la CRIAS ha riscontrato la citata nota n. 1737 del 10 maggio 2006;
Viste le relazioni, redatte dall'ufficio della CRIAS per l'attuazione della sottomisura 4.02b, contenenti le risultanze delle istruttorie effettuate e pervenute in data 27 aprile 2006, con lettera prot. n. 9934 del 26 aprile 2006;
Vista, in particolare, la copia conforme della delibera commissariale n. 1202/15 del 29 maggio 2006, con la quale, a seguito di riesame, è stata oggetto di nuova approvazione la graduatoria degli interventi da finanziare nell'ambito del progetto integrato regionale (P.I.R.) "Marmi e materiali lapidei di pregio", a norma delle disposizioni contenute nell'avviso pubblico 4 agosto 2004 relativo alla misura 4.02 - Potenziamento delle PMI esistenti, sottomisura 4.02b - Aiuti all'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 27 agosto 2004, nonché nel successivo decreto del 18 maggio 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 del 24 giugno 2005;
Vista la circolare n. 1029/C/F1 del 13 luglio 2001 del dipartimento della programmazione della Presidenza, con la quale si chiarisce che le graduatorie di merito relative ai bandi e avvisi pubblici di cui al P.O.R. Sicilia 2000/2006, sono approvate dal dirigente generale per il preventivo controllo di legittimità;
Ritenuto, pertanto, di dovere approvare la suddetta graduatoria così come in ultimo formulata dalla CRIAS, disponendo la sua trasmissione alla ragioneria centrale per il visto di competenza e successivamente alla Corte dei conti per il preventivo controllo di legittimità;

Decreta:


Art.  1

E' approvata la graduatoria definitiva, predisposta dalla CRIAS, degli interventi da finanziare nell'ambito del progetto integrato regionale (P.I.R.) "Marmi e materiali lapidei di pregio", a norma delle disposizioni contenute nell'avviso pubblico 4 agosto 2004 relativo alla misura 4.02 - Potenziamento delle PMI esistenti, sottomisura 4.02b - Aiuti all'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 27 agosto 2004 nonché nel successivo decreto del 18 maggio 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 del 24 giugno 2005, che allegata al presente decreto "Allegato 1" ne forma parte integrante.

Art.  2

Contro le risultanze della graduatoria di cui al precedente art. 1 è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto, ricorso all'autorità giurisdizionale competente o, entro 120 giorni dalla pubblicazione medesima, ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana.

Art.  3

Il presente decreto e la graduatoria di cui al precedente art. 1 saranno trasmessi alla ragioneria centrale di questo Assessorato per il visto di competenza, alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la loro pubblicazione integrale.
Palermo, 19 giugno 2006.
  SPAGNA 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 26 ottobre 2006, reg. n. 1, Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, fg. n. 156.


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(2006.48.3507)
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101*


DECRETO 8 novembre 2006.
Variazioni al piano delle attività promozionali per l'anno 2006.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le norme per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
Vista la legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il testo unico sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.R. n. 70 del 28 febbraio 1979;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale n. 2/2002, art. 82;
Vista la circolare dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 11 dell'11 novembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 18 novembre 2005, relativa alla predisposizione del programma annuale delle attività promozionali per l'anno 2006 e di quello triennale 2006-2008;
Vista la legge regionale n. 2 del 30 gennaio 2006, con cui è stato approvato il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2006 e dotato il capitolo n. 342525 "Fondo destinato allo sviluppo della propaganda dei prodotti siciliani" di una previsione di spesa di E 3.000.000,00;
Visto il decreto dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze n. 15 dell'1 febbraio 2006, con il quale, ai fini della gestione e della rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la nota n. 2566/6S dell'11 aprile 2006, con la quale il servizio promozione di questo Assessorato ha trasmesso gli elenchi relativi alle istruttorie inerenti i progetti delle iniziative promozionali presentati ai sensi delle disposizioni della predetta circolare n. 11/2005;
Visti i decreti n. 174/6S del 2 febbraio 2006, n. 99 Gab. del 13 aprile 2006, n. 116/Gab del 19 maggio 2006 e n. 123/Gab del 25 maggio 2006, relativi alla pubblicazione delle iniziative inserite nel piano promozionale per l'anno 2006, di cui all'art. 17 della legge regionale n. 14 del 28 giugno 1966;
Vista la nota n. 5471 del 20 ottobre 2006, con cui è stato rappresentato che in seguito alla istituzionale attività istruttoria si sono concretizzate delle economie di spesa sulle iniziative di seguito specificate:






per un importo complessivo di e 112.373,84 a valere sul capitolo 342525 del bilancio della Regione siciliana;
Vista la nota n. 2361/gab del 2 novembre 2006, con cui sono state comunicate le iniziative ritenute compatibili con gli indirizzi ed i programmi relativi all'attività promozionale di questo Assessorato che si intendono inserire a corredo del precedente piano promozionale pubblicato con i decreti assessoriali prima indicati;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla variazione del piano delle attività promozionali per l'anno 2006;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, sono apportate le riduzioni di impegno di seguito specificate:
-  sul decreto n. 174/6S del 2 febbraio 2006 per e 31.389,33;
-  sul decreto n. 99/gab del 13 aprile 2006 per e  1.599,90;
-  sul decreto n. 116/gab del 19 maggio 2006 per e 64.384,61;
-  sul decreto n. 123/gab del 25 maggio 2006 per e 15.000,00.

Art. 2

Per quanto enunciato nel precedente art. 1, la somma di e 112.373,84, già impegnata a valere sui predetti decreti assessoriali, costituisce economia di spesa ed affluisce nell'originario capitolo 342525 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 3

Nel piano delle attività promozionali per l'anno 2006 vengono inserite le seguenti iniziative promozionali, per gli importi a fianco di ciascuna di esse specificato:







Art. 4

In conformità a quanto previsto dall'art. 82 della legge regionale n. 2/2002, è impegnata la somma di e 101.500,00 sul capitolo 342525 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 5

Il responsabile del servizio promozione di questo Assessorato comunicherà ai soggetti proponenti l'avvenuta inclusione dei progetti presentati nel programma promozionale di questo Assessorato, nonché i termini e le modalità per la eventuale rimodulazione degli stessi.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale di questo Assessorato per la registrazione.
Palermo, 8 novembre 2006.
  BENINATI 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca in data 14 novembre 2006.
(2006.47.3415)
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035


DECRETO 15 novembre 2006.
Calendario delle fiere, mostre ed esposizioni a carattere regionale per l'anno 2007.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 38 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, che ha attribuito all'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca le funzioni amministrative connesse alla materia "Fiere e mercati";
Visto il D.P.R. n. 44 del 3 settembre 1997, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina delle manifestazioni fieristiche in Sicilia, in attuazione del suddetto art. 38;
Visto l'art. 5 del suindicato D.P.R. n. 44/97 e l'errata corrige (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 28 dicembre 1997, p. I, n. 71), che fissa al 31 maggio 2006 il termine di presentazione per le istanze di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche a carattere regionale da realizzare nel corso del 2006 nel territorio della Regione Sicilia;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Vista la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, che all'articolo 3 modifica l'art. 117 della Costituzione, individuando la materia fieristica tra quelle che rientrano nella competenza esclusiva delle Regioni;
Viste le istanze prodotte dai soggetti organizzatori così come individuati all'art. 4 del D.P. n. 44/97;
Viste le risultanze della conferenza di servizi effettuata, ai sensi dell'art. 3 del suddetto decreto presidenziale, in data 14 settembre 2006 per la valutazione delle istanze presentate entro il succitato termine del 31 maggio 2006;
Visto l'art. 8 del più volte citato regolamento che prevede l'approvazione, da parte di questo Assessorato, del calendario regionale delle manifestazioni fieristiche e dispone che non possono aver luogo durante l'anno altre fiere, mostre ed esposizioni oltre quelle indicate nel calendario;

Decreta:


Articolo unico

E' approvato il calendario delle fiere, mostre ed esposizioni regionali per l'anno 2007, di cui all'unito elenco, che forma parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 novembre 2006.
  BENINATI 



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(2006.47.3438)
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037*

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 23 ottobre 2006.
Approvazione del progetto "Solidarietà" della Casa del Sorriso (Onlus) di Monreale (PA) - Articolo 76, comma 46, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962;
Vista la legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986, di riordino dei servizi e delle attività sociali ed il regolamento di attuazione approvato con D.P.R.S. 28 maggio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 18 luglio 1987;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, volta a garantire qualità di vita e diritti di cittadinanza alle persone e valorizzazione del ruolo delle famiglie nel rispetto dei principi fissati dagli artt. 2-3-32 e 38 della Costituzione;
Visto il piano sociale nazionale approvato per il triennio 2001-2003, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 328/2000, con D.P.R. 3 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 181, suppl. n. 204, riportante atti di indirizzo sugli obiettivi, priorità e modalità di erogazione degli interventi e servizi integrati a garantire il benessere delle persone e delle famiglie, secondo principi di sussidiarietà e di responsabilità plurale e condivisa;
Visto il D.P.R.S. 4 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 22 novembre 2002, che approva le "Linee guida verso il piano sociale regionale" riportante direttive di prima attuazione per la stesura e l'adozione dei piani di zona ex art. 19 della legge n. 328/2000, con individuazione dei distretti socio-sanitari quali ambiti di riferimento per le libere scelte di protezione sociale adottate dalle autonomie locali;
Considerato che, in attuazione dei superiori obiettivi ed indirizzi in una logica di sussidiarietà orizzontale e di partecipazione solidale a sostegno dell'azione di governo regionale e locale, concorrono gli organismi del privato sociale, della cooperazione e del volontariato, nonché quanti operano nel vasto campo della solidarietà sociale, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 328/2000, sia nella fase della programmazione che della progettazione ed erogazione di servizi e delle attività sociali;
Visto l'art. 76, comma 46, della legge regionale n. 20 del 3 dicembre 2003, seguito dall'art. 31 della legge regionale n. 21 del 29 dicembre 2003 e dall'art. 63 della legge regionale n. 15 del 5 novembre 2004, che assegna un contributo annuo in favore della Casa del Sorriso di Monreale (PA) a carico del bilancio regionale a sostegno dell'attività istituzionale svolta nel settore del disagio e della solidarietà sociale;
Visto l'art. 13 della legge regionale n. 1 del 30 gennaio 2006 (tabella H), di approvazione delle disposizioni finanziarie per la Regione siciliana per l'anno finanziario 2006, che determina e riporta nell'U.P.B. 3.2.1.3.1. in favore della Casa del Sorriso di Monreale un contributo di E 1.000.000,00 con imputazione sul capitolo di spesa 183745;
Vista la legge regionale n. 2 del 30 gennaio 2006, di approvazione del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno 2006 e del bilancio pluriennale 2006/2008;
Visto il progetto "Solidarietà" presentato per l'anno 2006 dalla Casa del Sorriso di Monreale ed acclarato al prot. serv. 1Ý n. 669 del 24 marzo 2006, con il quale l'ente intende rafforzare e diversificare gli interventi contro il disagio sociale a sostegno dell'attività già svolta in questi anni a favore dei minori e delle persone più deboli della società civile, in raccordo con gli organismi pubblici e privati del territorio, con una previsione di spesa complessiva di E 1.043.000,00 con assunzione di quota parte a compartecipazione per E 43.000,00 ad integrazione del contributo regionale;
Rilevato che il medesimo progetto tende in particolare a:
-  sviluppare, attraverso una piattaforma programmatica con l'associazione scolastica Maria Goretti, un efficace e sinergico intervento sociale di collaborazione e progettazione in favore di comunità colombiane allo scopo di contribuire al benessere integrale e alla pace nel Paese mediante interventi formativi dei valori umani e cristiani, di sviluppo socio-produttivo e culturale;
-  sviluppare azioni di sostegno e programmi di lotta alla povertà giovanile attraverso adozioni a distanza al fine di poter garantire ai bambini ed alle famiglie dei Paesi della Colombia, le cui condizioni di vita e di sopravvivenza sono messe a rischio dall'estrema povertà, dalle gravi condizioni di salute (malattie infettive ed epidemie), violenza, abusi ed assenza di mezzi di sussistenza, quel minimo di standard vitale necessario;
-  potenziare e sperimentare servizi-pilota nell'accoglienza di immigrati presso il centro di Partinico, gestito dalla medesima associazione, con particolare riguardo alle donne extracomunitarie in possesso di regolare permesso di soggiorno ad agevolarne lsocio-culturale e lavorativa;
-  attuare all'interno delle comunità alloggio per minori, gestite dall'associazione, un laboratorio di ricerca e valutazione sulle capacità e potenzialità a rischio per un più equilibrato sviluppo psico-sociale legato alla storia personale e familiare di ciascun minore ospite;
-  progettare, realizzare e mettere in opera un sistema centralizzato per il supporto operativo ai processi di condivisione e scambio di informazioni che scaturiscono dall'interazione tra soggetti coinvolti in attività comuni o progetti;
Rilevato che il proposto progetto "Solidarietà" pur nella diversità delle azioni programmate è coerente con le finalità statutarie dell'ente, con l'attività portata avanti in oltre un decennio anche con progetti di rilevanza nazionale e con gli obiettivi del piano sociale nazionale richiamati in premessa perché teso a rafforzare i diritti dei minori ed a sostenere le responsabilità familiari (ob. n. 1 e n. 2), a potenziare gli interventi di contrasto alla povertà nel mondo (ob. n. 3) a promuovere una cultura della cittadinanza attiva in favore di giovani anche stranieri in vista di una sempre più diffusa cooperazione internazionale, ad agevolare l'inserimento delle sempre più numerose donne extracomunitarie nelle realtà locali sia con servizi di prima accoglienza che di integrazione culturale, sociale e lavorativa (ob. n. 5), obiettivi questi ultimi già sperimentati ai sensi della legge n. 286/98;
Visto il rendiconto finale del contributo concesso per l'anno 2005 e la documentazione giustificativa delle spese sostenute per l'attuazione del progetto approvato con decreto n. 1690 dell'1 giugno 2005 per E 860.000,000;
Visto il piano di spesa che accompagna per l'anno 2006 la realizzazione del superiore progetto per impiego di personale, docenza, locali, attrezzature informatiche, trasferte, vitto ed alloggio, divulgazione ed oneri generali, per complessivi E 1.043.000,00 a fronte di un contributo regionale fissato per il corrente anno in E 1.000.000,00 con prevista partecipazione del medesimo ente per E 43.000,00;
Ritenuto, in conclusione, che il progetto "Progetto solidarietà" integra obiettivi ed attività di prevenzione e recupero del disagio minorile e sociale e di promozione dei diritti di cittadinanza e di solidarietà sociale coerenti con il vigente quadro normativo regionale;
Visto il bilancio della Regione per l'anno 2006;

Decreta:


Art. 1

Per le finalità riportate in narrativa, è approvato il progetto "Solidarietà" della Casa del Sorriso (Onlus) di Monreale, con ammissione per la sua realizzazione al contributo per l'anno 2006 fissato dall'art. 13 della legge regionale n. 1 del 30 gennaio 2006 (tab. H) e ammontante a E 1.000.000,00 a fronte di un piano di spesa complessivo di E 1.043.000,00 con compartecipazione del medesimo ente per la copertura degli oneri non coperti dal contributo regionale.

Art. 2

Al relativo impegno di spesa si provvederà con separato atto, con imputazione della spesa sul cap. 183745 del bilancio regionale, esercizio 2006 - rubrica Dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - con relativa emissione del titolo di pagamento in misura pari al 50% del contributo concesso e liquidazione della restante quota a presentazione di idonea rendicontazione e documentazione in originale della spesa sostenuta sulla prima assegnazione debitamente certificata dagli organi statutari.

Art. 3

E' fatto obbligo alla Casa del Sorriso, nel rispetto delle finalità e disposizioni statutarie, di procedere all'impiego del contributo concesso esclusivamente per la realizzazione delle attività programmate, relazionando a conclusione dell'esercizio e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, sulle modalità e i tempi di svolgimento, sugli obiettivi conseguiti, sulla partecipazione e collaborazione della rete dei servizi territoriali, sui minori e sulle famiglie coinvolte, sugli operatori e le professionalità impiegate, sulla spesa complessivamente sostenuta e sulle risorse utilizzate anche a compartecipazione poste a carico dell'ente.

Art. 4

L'Assessorato si riserva la facoltà di acquisire ogni idonea documentazione sull'impiego del contributo regionale, esercitando ampia vigilanza sulla realizzazione delle attività programmate, anche con la partecipazione dei competenti uffici delle amministrazioni locali e con facoltà di revoca in tutto o in parte del medesimo contributo per accertata irregolarità od impossibilità di impiego delle somme assegnate.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, ai sensi della legge n. 20/1994, così come modificata ed integrata dall'art. 62 della legge regionale n. 10/99, e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 ottobre 2006.
  COLIANNI 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali in data 26 ottobre 2006 al n. 755.
(2006.47.3414)
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012

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 11 ottobre 2006.
Graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento relativi alla V annualità del Fondo nazionale delle politiche migratorie.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40 recante disposizioni sulla disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante il testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri di cui all'art. 47 della legge n. 40/98 ed in particolare l'art. 45 che istituisce il Fondo nazionale per le politiche migratorie;
Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dipartimento politiche sociali e previdenziali prot. DPSP/I/3681 dell'1 luglio 2002, concernente la ripartizione alla Regione siciliana delle quote del Fondo nazionale per le politiche sociali, assegnando la somma di E 1.472.616,28 ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo n. 286/98, Fondo per le politiche migratorie V annualità;
Vista  la nota assessoriale n. 456, con la quale si chiede all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento bilancio e tesoro - servizio bilancio l'iscrizione della somma di E 1.472.616,28;
Visto il decreto n. 569/2003 dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, con il quale è stata iscritta nel bilancio della Regione siciliana la somma di E 2.945.232,56 di cui E 1.472.616,28 già impegnati per la IV annualità e E 1.472.616,28 relativi alla V annualità;
Visto il decreto n. 1187/2004 del 29 novembre 2004 con il quale è stata iscritta nel bilancio della Regione siciliana la somma di E 350.000,00, quale quota di cofinanziamento regionale del Fondo nazionale per le politiche migratorie V annualità;
Visto il decreto n. 23/5/GAB del 7 febbraio 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 25 febbraio 2005, contenente criteri e modalità per la concessione dei benefici economici previsti dal decreto legislativo n. 286/98;
Visti i progetti presentati dagli enti;
Vista la graduatoria provvisoria pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 17 marzo 2006;
Vista la graduatoria definitiva dei progetti ammissibili trasmessa dal servizio XI emigrazione immigrazione con pro-memoria prot. n. 15089 del 17 luglio 2006, che tiene conto delle risultanze delle osservazioni di alcuni enti;
Viste le proprie determinazioni poste in calce al predetto pro-memoria prot. 15089 del 17 luglio 2006 che cita testualmente: "al fine di rispettare la valenza dei progetti esaminati, si ritiene di individuare la soglia minima di ammissione al finanziamento in punti 50+1. Ne consegue l'abbattimento delle somme da finanziare nella corrispondente misura percentuale, tenendo fisso il limite massimo delle richieste di finanziamento E 150.000,00";

Decreta:


Art. 1

Per i motivi descritti in premessa, è approvata la graduatoria definitiva di cui all'allegato pro-memoria prot. n. 1589 del 17 luglio 2006 che quivi si riporta:







Art. 2

I connessi impegni di spesa saranno assunti sul cap. 313301 dal competente serv. XI del dipartimento lavoro che provvederà alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Regione siciliana del presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per il visto di competenza.
Palermo, 11 ottobre 2006.
  SCALIA 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato del lavoro, della presidenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione in data 27 ottobre 2006 al n. 392.
(2006.45.3311)
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012*

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 18 ottobre 2006.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Niscemi.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968 n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo decreto del Presidente della Regione siciliana di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Premesso che:
-  con foglio sindacale prot. n. 4450 del 21 febbraio 1997 e successivo foglio prot. n. 12840 del 3 giugno 1997, venivano trasmessi a questo Assessorato, per il parere di competenza, gli atti e gli elaborati costituenti il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
-  il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Niscemi è stato adottato con delibera consiliare n. 55 del 3 luglio 1996;
-  il segretario generale del comune di Niscemi, con certificazione datata 24 settembre 1996, ha attestato la regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento e la presentazione di osservazioni e opposizioni;
-  dalle relazioni, a firma del progettista, sulle osservazioni ed opposizioni presentate dai cittadini avverso al piano, si evince che sono n. 254 entro i termini di legge e n. 22 fuori termine;
-  con delibere nn. 75 del 5 novembre 1996, 76 del 25 novembre 1996, 77 del 27 novembre 1996, 78 del 28 novembre 1996, 79 del 29 novembre 1996, il consiglio comunale di Niscemi ha controdedotto alle osservazioni e/o opposizioni presentate avverso il piano;
-  con il voto n. 577 del 19 novembre 1997, il Consiglio regionale dell'urbanistica sul piano regolatore del comune di Niscemi ha espresso il parere che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Contenuti del piano regolatore generale
Il piano in linea di massima, secondo quanto riportato nella relazione, si propone di riorganizzare il tessuto urbano per migliorarne le qualità spaziali e il livello di servizi che lo stesso in grado di offrire, ed individuare un certo numero di aree da destinare ad attività produttive, in maniera tale da potenziare le infrastrutture a servizio dell'agricoltura e delle attività artigianali già esistenti. In ultimo il piano si propone di incentivare la fruizione delle risorse naturali presenti nel territorio quali le numerose aree boschive, il piano regolatore generale prevede una redistribuzione degli abitanti all'interno del centro abitato con un alleggerimento della pressione demografica e un reinsediamento dell'espansione in nuove aree poste in direzione nord, nord-est, est, sud-est, sud. Tale distribuzione si pone a corona del centro edificato, e tenta, unitamente alle strutture viarie e di servizio, di riordinare il disegno urbano sfrangiato dallo sviluppo dell'edificazione abusiva. Il piano è organizzato nelle seguenti zone territoriali omogenee: zona "A1" individua le emergenze architettoniche; zona "A2" individua il tessuto urbano di interesse storico-ambientale; zona "B" costituita dalle aree sature o in via di completamento e comprende anche le aree normate dai piani particolareggiati di recupero degli agglomerati abusivi; zona "C1"é costituita da aree limitrofe alle zone "B", e morfologicamente ad esse assimilabili, anche se non raggiungono quelle previste dal decreto interministeriale 2 aprile 1968 per essere classificate zona "B";
-  zona "C2" è costituita da zone di espansione residenziale già interessate da costruzioni nelle quali si vuole mantenere un rapporto volume-superficie ridotto, prevedendo una superficie fondiaria maggiore con un indice di densità fondiaria pari a mc/mq. 3,5;
-  zona "C3" sono le aree residenziali poste ai margini del centro abitato con tipologia a villette mono o bifamiliare, e con un indice di densità fondiaria pari a mc/mq. 0,75;
-  zona "P.E.E.P." con indice fondiario di mc/mq. 3,5.
Le zone produttive sono così distinte:
-  zone per attività artigianali generiche con indice di densità fondiaria di mc/mq. 2,50;
-  zona artigianale per la trasformazione di prodotti agricoli con indice di densità fondiaria di mc/mq. 3,00;
-  zona per depositi con indice di densità fondiaria di mc/mq. 2,50.
Infine sono previste delle zone per la residenza stagionale esterne al centro abitato, con indice di densità fondiaria di mc/mq. 0,5.
Considerazioni
1) Compatibilità con l'assetto geologico del territorio.
Il piano regolatore generale è corredato da uno studio geologico risalente al 1982 e pertanto oltre a non essere adeguato alle normative più recenti, certamente non risulta aggiornato alla evoluzione geomorfologica del territorio (essendo passati circa 15 anni dalla sua redazione). A seguito di un primo esame da parte del Genio civile questi ha quindi richiesto uno studio geologico integrativo, specie per il versante orientale del territorio e per la valutazione della viabilità. Tale studio, peraltro redatto successivamente dallo stesso Genio civile, non scioglie le perplessità riguardanti le caratteristiche di pericolosità geologica e sismica. Infatti esso è stato redatto solo in scala 1:25.000 e senza base topografica (e quindi impedendo di fatto idonei confronti con le scelte urbanistiche). Risulta inoltre sempre mancante di studi ed indagini di dettaglio in scala 1:2.000 (indispensabili per le prescrizioni esecutive) e comunque necessari anche in relazione alla delicatezza delle condizioni geomorfologiche dell'abitato. Lo stesso Genio civile infatti rilascia un parere parzialmente favorevole.
Il recente fenomeno di dissesto che ha interessato il versante occidentale dell'altopiano su cui sorge l'abitato e le zone marginali di quest'ultimo, producendo seri danni all'edificato, è espressione della fragilità che caratterizza le parti periferiche del piastrone sabbioso-calcarenitico a causa delle condizioni geologico-strutturali e dei fenomeni geomorfologici ivi presenti.
Condizioni di scarsa stabilità delle predette zone periferiche emergono dagli studi geologici eseguiti in precedenza per il piano regolatore generale, anche se non risultano abbastanza evidenziate le situazioni di rischio connesse alla potenziale instabilità di molti tratti del perimetro urbano, dove viene prevista edificazione di completamento.
Oltre ai fenomeni di intensa erosione lungo incisioni torrentizie di diversa ampiezza ed estensione, segnalati nei predetti studi, mancano infatti valutazioni adeguate dei potenziali dissesti conseguenti al progredire del-l'azione di erosione lungo versanti ad elevata acclività.
A tale azione concorrono principalmente le acque non regimentate provenienti dall'area urbanizzata, che si riversano liberamente dal ciglio del piastrone.
Pertanto, pur in previsione di interventi di canalizzazione delle acque di bonifica e consolidamento dei tratti più pericolanti del margine anzidetto, che si auspica possano essere realizzati in tempi brevi, si rileva l'inopportunità di prevedere l'estensione dell'edificato dell'abitato, in corrispondenza dei versanti settentrionale, occidentale, sud-occidentale.
Analoghe considerazioni valgono per le zone a sud dell'abitato, dove si rileva l'azione erosiva e destabilizzante dovuta ai deflussi superficiali lungo alcune incisioni torrentizie, aggravata da anomale attività antropiche. Anche in questa zona vanno limitati gli insediamenti previsti, provvedendo invece ad operazioni di recupero ambientale e di regimazione delle acque che si riversano a valle.
In conclusione, in occasione della rielaborazione del piano è necessario eseguire un accurato studio geologico, corredato da idonee indagini geognostiche e geofisiche, secondo la più recente circolare n. 2222/95 A.R.T.A..
Escludere comunque previsioni nelle zone prossime alla corona del recente dissesto, nonché in quelle aree a sud e ad ovest del Paese che presentano caratteristiche analoghe.
1.1) In coerenza con quanto sopra espresso, si ritiene di dovere preliminarmente esaminare le previsioni urbanistiche che riguardano il costone su cui si affaccia Niscemi in direzione ovest.
A prescindere dalle aree più o meno interessate dalla frana del 12 ottobre 1997, nel corso del sopralluogo si è avuto modo di constatare come tutto il versante presenti una situazione idrogeologica precaria per l'assenza totale di opportuni interventi di sistemazione, aggravati dalla mancata regimentazione delle acque che dal centro abitato si riversano sul versante.
In considerazione di ci= non si ritiene di potere condividere alcune delle previsioni urbanistiche, che per le modalità di esecuzione in assenza di un preventivo consolidamento del versante, potrebbero alterarne l'assetto.
In particolare, ci si intende riferire alle zone poste a sud-ovest interessate da edilizia di mantenimento e previsioni di attrezzature di verde attrezzato, asilo nido e assistenza socio sanitaria.
Considerata la delicatezza delle condizioni geomorfologiche dell'area in questione, immediatamente a ridosso del fronte della frana, ricadente quasi per intero nel vincolo idrogeologico, non si condividono le previsioni di attrezzature e servizi in quanto finirebbero con il consolidare la permanenza di un carico urbanistico, recupero dell'intero versante.
Pertanto, per le costruzioni normate come "aree soggette a vincolo" dovranno prevedersi soltanto interventi di ordinaria manutenzione. La previsione di scuola materna, limitrofa alla scuola media esistente, ricadente nel perimetro delle prescrizioni esecutive va disattesa.
La previsione di parco urbano pu= essere ritenuta compatibile con la situazione geologica purché la sistemazione dell'area avvenga con criteri di risanamento ambientale che privilegino il recupero del versante, e non vengano previste opere per il tempo libero, la cui realizzazione potrebbe comportare movimenti di terra in grado di alterare l'equilibrio geomorfologico.
La previsione dell'originaria viabilità e dei parcheggi, oggetto di osservazione da parte dell'amministrazione comunale, è stata eliminata in sede di controdeduzione.
Non sono condivise le previsioni dell'asilo nido e dell'area nella quale dovrebbe sorgere un belvedere, nonché il silos-auto previsto di fronte a palazzo Branciforti, che comporterebbe la distruzione del giardino storico del palazzo, il più importante edificio civile di Niscemi, per il quale si auspica il recupero dell'intero impianto.
In ultimo non appare condivisibile l'ampliamento del cimitero comunale che si svolgerebbe in un punto orograficamente molto accidentato. La parte di ampliamento già realizzata viene fatta salva qualora sia stata assentita da regolare approvazione da parte degli organi preposti.
Analoghe caratteristiche si presentano sul versante nord dove peraltro risultano previsioni di attrezzature e servizi frammentate e contraddittorie, che in considerazione di quanto sopra, a causa delle inevitabili sistemazioni, potrebbero alterare l'assetto geomorfologico. Anche per tale versante appare necessario che gli interventi ammissibili siano quelli di rimboschimento e di sistemazione idrogeologica, pertanto sono da disattendere le previsioni di parchi urbani e territoriali, di aree pubbliche e private per attività sportive generiche, di verde pubblico attrezzato per gioco e l'area destinata ad edilizia alberghiera.
2) Prescrizioni esecutive
Le prescrizioni esecutive anche se non differenziate riguardano sostanzialmente la parte in direzione est dell'abitato interessata dall'espansione edilizia abusiva.
La perimetrazione delle prescrizioni esecutive, secondo quanto evidenziato nelle planimetrie di piano, comprende: gli ambiti normati dai piani particolareggiati di recupero ex legge regionale n. 37/85, parte di tessuto urbano consolidato (zona B), una zona di espansione destinata ad edilizia economica e popolare ed una zona produttiva.
Le prescrizioni esecutive comprendono inoltre aree destinate a servizi ed attrezzature ricadenti in tale contesto.
Dalla lettura degli elaborati è evidente la volontà di connettere in un tessuto più ordinato i vari contesti diversi tra loro ma accomunati dal degrado.
In coerenza con gli assunti delle leggi urbanistiche specificatamente rivolte al fenomeno dell'abusivismo edilizio (legge regionale n. 37/85) tale impostazione dovrebbe garantire il riequilibrio dei servizi e delle attrezzature il cui fabbisogno solo parzialmente era stato reperito nell'ambito dei piani particolareggiati di recupero.
Tuttavia si deve rilevare che, anche se formalmente, per il tipo di elaborati presentati vengono rispettate le prescrizioni legislative vigenti, né dagli elaborati di analisi e di progetto, né dalle norme di attuazione, emergono gli approfondimenti di scala, normativi, e di studio della realtà che necessariamente debbono essere contenuti all'interno di un piano particolareggiato di attuazione del piano regolatore generale.
Tra l'altro non risulta osservata la prescrizione di cui all'art. 3 - comma 8 - della legge regionale n. 15/91, riguardante il soddisfacimento del fabbisogno decennale.
Non si pu= ritenere bastevole una semplice elaborazione grafica di arredo a scala urbana, che si limita sostanzialmente a individuare soluzioni planimetriche.
Peraltro le superiori osservazioni relativamente alle prescrizioni esecutive sono state espresse anche nel parere n. 19/94 reso dall'ufficio del Genio civile di Caltanissetta, che non le ha ritenute meritevoli di esame.
In definitiva le prescrizioni esecutive non essendo rispondenti agli effettivi contenuti di piano particolareggiato attuativo, non possono essere come tali esaminate.
Pertanto l'esame è da considerarsi relativo al piano regolatore generale, stante che non è stato possibile rintracciare negli elaborati sufficienti elementi discriminanti tra il piano regolatore generale e le prescrizioni esecutive.
3) Dimensionamento del piano
In base alle analisi statistiche condotte emerge che la popolazione, rilevata in 27.033 abitanti nel 1992, dovrebbe incrementarsi alla data del 2015 di circa 3.000 unità, attestandosi alla cifra di 29.970 abitanti.
In effetti le analisi condotte tracciano un quadro realistico della potenzialità di crescita del comune che vede nell'ultimo quarantennio un incremento costante della popolazione.
Non altrettanto sembra potersi affermare per quanto riguarda il patrimonio edilizio esistente, che nel centro abitato registra 25.664 vani. Dato questo che risulta senz'altro sottostimato a fronte della smisurata espansione edilizia registratasi negli ultimi decenni. Un numero di vani addirittura minore del numero degli abitanti nel 1992 pu= essere ritenuto credibile solo se vengono esclusi i volumi realizzati e non ancora completati, che caratterizzano tristemente il panorama urbano. Del pari non si pu= ritenere che un miglioramento delle condizioni abitative complessive del centro urbano comporti una riduzione del numero di vani abitati, tali da stimare in 385 vani il fabbisogno pregresso, pertanto non appare condivisibile l'ipotesi che alla data del 2015 il fabbisogno complessivo sarà di 6.850 nuovi vani, dei quali soltanto 1.680 sarebbero reperibili a seguito di completamento delle aree nell'ambito dei piani di recupero.
E' pur vero che il patrimonio edilizio soprattutto quello recente è in gran parte fuori mercato, essendo legato ad una tipologia funzionale al soddisfacimento dei fabbisogni del nucleo familiare allargato comprendente anche le famiglie dei figli.
Alla luce di quanto sopra si ritiene che una analisi più appropriata sul patrimonio edilizio possa condurre a ipotesi di riuso delle abitazioni esistenti ancorché non completate che consenta di soddisfare gran parte del fabbisogno senza ricorrere all'appesantimento del carico urbanistico.
4) Zonizzazione
4.1) Zona "A"
La suddivisione della zona "A" in sottozone "A1" e "A2" non pu= essere condivisa in quanto, secondo le finalità della legge regionale n. 70/76, i centri storici dei comuni, nella loro interezza, sono beni culturali economici da salvaguardare.
Pertanto non pu= essere condivisa una zonizzazione del centro storico basata sui singoli edifici piuttosto che sulla tutela delle caratteristiche morfologiche del tessuto urbano che si vuole salvaguardare.
Per quanto riguarda la perimetrazione della zona "A", si ritiene che detta zona debba essere ampliata secondo le indicazioni fornite dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Caltanissetta nella nota prot. n. 3561 del 23 dicembre 1994.
La parte di tessuto urbano interessato all'evento franoso del 12 ottobre 1997, a seguito di studi geologici specifici da effettuarsi, dovrà essere oggetto di piano particolareggiato di recupero, che definirà le modalità e gli interventi volti a riconfigurare, mantenendone tuttavia il significato storico e urbanistico di testata, il sistema spaziale.
4.2) Zona territoriale omogenea "B"
Vengono condivise nella stesura adottata. Sono quin-di da respingere le modifiche apportate alla normativa in sede di controdeduzione in quanto non sono migliorative del piano e in parte violano precise disposizioni di legge.
4.3.) Zona territoriale omogenea "C"
Le zone "C" sono state suddivise in sottozone.
La norma a carattere generale delle zone "C" riguardante gli interventi (lettera a) deve essere modificata in quanto l'edificazione di aree libere ricadenti al di fuori di piani attuativi regolarmente approvati deve essere subordinata alla redazione di piani particolareggiati attuativi di iniziativa pubblica o privata.
A tale scopo deve essere individuata in sede di rielaborazione adeguata normativa che definisca i caratteri dimensionali di tali strumenti attuativi.
4.3.1)  Zona territoriale omogenea "C1"
Tali sottozone pur essendo limitrofe ad insediamenti di zone "B" hanno quasi sempre caratteri di margine e pertanto si ritiene necessario ridurre il carico urbanistico assegnando una densità edilizia fondiaria di mc/mq. 3,50.
4.3.2)  Zona territoriale omogenea "C2"
Sono nel complesso condivisibili nella stesura del piano adottato, con la riduzione della densità fondiaria a mc/mq. 3,00.
4.3.3)  Zona territoriale omogenea "C3"
Non si condivide la localizzazione della sottozona "C3" posta a nord della via Serbatoio in un'area che presenta caratteristiche orografiche comuni alle altre aree del versante ovest, sud-ovest descritte in precedenza. Tale area in considerazione della vicinanza con la scuola media esistente potrebbe essere destinata ad area a verde pubblico.
4.3.4)  Zona territoriale omogenea "C4"
Le previsioni che riguardano tale zona sono localizzate in contrada "Vituso" lungo la strada provinciale per Caltagirone, ed in contrada "Perniciaro" in direzione di Gela. L'estensione di tali aree è piuttosto consistente in quanto l'area ubicata in contrada "Vituso" è estesa circa Ha 180, mentre l'area in contrada "Perniciaro" estesa Ha. 25 è stata ulteriormente ampliata in sede di controdeduzioni sino a comprendere aree sottoposte a vincolo idrogeologico, oggi ricadenti nel fronte della frana.
Sotto il profilo urbanistico non è accettabile la previsione di residenza anche se stagionale e a basso indice fondiario, che non preveda alcuna attrezzatura e che per di più sia attuabile a mezzo di concessione edilizia.
Non si pu= tuttavia disconoscere che sia in atto in tali aree e non solo in esso un processo insediativo nel verde agricolo. Tale processo va governato, innanzitutto, analizzando l'esistente ed in secondo luogo proponendo soluzioni che inquadrino lo sviluppo in un contesto ambientale che pu= definirsi della campagna urbanizzata.
Pertanto le previsioni di zona "C4" così come proposte sono da disattendere.
4.4)  Zone produttive
Il piano nella stesura adottata aveva individuato in località Valle Pozzo la zona produttiva articolata nelle seguenti sottozone:
-  zona per attività artigianali generiche "D1" con indice di densità fondiaria massima di mc./mq. 2,5 e la superficie coperta massima il 35% del lotto; superficie del lotto mq. 600;
-  zona per trasformazione di prodotti agricoli "D2" con indice di densità fondiaria massima di mc./mq. 3,5 e la superficie coperta massima il 35% del lotto; superficie del lotto mq. 1.000;
-  zona per depositi "D3" che riporta i medesimi parametri della sottozona "D1".
Tali zone che in sede di adozione ricoprivano una area più ampia sono state oggetto di osservazioni da parte dell'amministrazione comunale, che ne ha proposto il ridimensionamento al fine di non interessare il torrente e le limitrofe aree soggette ai vincoli della legge n. 431/85, cosi come suggerito dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta.
L'adeguamento a tale osservazione lascia tuttavia irrisolti alcuni aspetti di importanza non trascurabile in relazione anche ai collegamenti viari.
In primo luogo non viene individuata una localizzazione alternativa in grado di ottemperare ai fabbisogni previsti. In secondo luogo il destino di tali attività produttive così come localizzate e strettamente legato al tracciato viario della circonvallazione, che nella soluzione definitiva non ha alcun rapporto con esse.
A tale proposito, pur ritenendo utile un collegamento tra gli assi per Gela e Caltagirone, la soluzione adottata pur se modificata in funzione del ruolo che dovrebbe assumere, non appare sufficientemente studiata sia per quanto riguarda il suo tracciato in alcuni punti confliggenti con la situazione orografica, sia per quanto concerne il sistema di collegamenti con il centro urbano.
La città di Niscemi, in base alla sua ubicazione, non pu= definirsi un punto di attraversamento tra gli assi Gela-Vittoria e Caltagirone-Catania, in quanto i collegamenti tra le suddette direzioni si svolgono più o meno agevolmente a valle. Pertanto il sistema della circonvallazione non pu= essere assimilato ad una tangenziale bensì ad un ruolo di strada esterna che consenta di scaricare il carico veicolare dall'interno verso l'esterno, quindi sembrerebbe più opportuno sfruttare, potenziare e razionalizzare gli assi che collegano le zone di edilizia economica e popolare poste a sud. In definitiva si ritiene che in sede di rielaborazione potranno essere meglio studiate le problematiche connesse al collegamento circonvallazione e l'individuazione di zone produttive alternative alle precedenti.
4.5)  Zone "E"
Nell'ambito di tali zone è stata inclusa la riserva naturale orientata della "Sughereta di Niscemi" istituita con decreto n. 970 del 10 giugno 1991. Le attività esercitabili sono stabilite dal regolamento di istituzione della riserva.
In ogni caso gli ambiti di cui sopra sono disciplinati dalla legge regionale n. 98/81, modificata dalla legge regionale n. 14/88.
5) Attrezzature
Per quanto riguarda in generale le attrezzature e i servizi, si è riscontrata nel piano una commistione tra quelle individuate dall'art. 3 del decreto interministeriale 2 aprile 1968 e quelle regolate dall'art. 5 dello stesso decreto relativo alle attrezzature di interesse generale, aggravata poi dalla mancanza di riferimenti univoci nelle relative norme di attuazione.
Per quanto riguarda le zone "F", non pu= essere condivisa l'assimilazione degli indici edilizi delle zone "A" "B" e "C", per la realizzazione delle attrezzature nell'ambito delle medesime zone omogenee, in quanto i parametri edilizi delle opere pubbliche sono regolate da normative specifiche in base alla loro destinazione.
Fra le attività "ricreative sport e verde pubblico" risulta evidenziata una sottozona nella quale sono previsti interventi pubblici e privati per attività sportive o ricreative generiche.
Le norme di attuazione corrispondenti "F5" non forniscono elementi specifici per le attività che si vorrebbero esercitare. Pertanto non vengono condivise le previsioni relative alle attività (FS) in questione con la precisazione che le attrezzature che assolvono al soddisfacimento di standards di cui all'art. 3 del decreto interministeriale 2 aprile 1968 devono essere in ogni caso pubbliche, anche se successivamente la loro gestione pu= essere regolata da convenzioni con privati.
Analogamente a quanto sopra detto non si condividono le previsioni relative ad uffici vari di interesse generale pubblici o privati (F4).
6) Viabilità
Per quanto riguarda le previsioni di viabilità nel territorio comunale, il piano prevede il potenziamento di preesistenti tracciati agricoli per realizzare tracciati alternativi a quelli attuali nel collegamento con la statale 417 Gela-Caltagirone-Catania ed a sud con Vittoria.
Tuttavia la necessità di tali tracciati nella relazione non viene sufficientemente motivata. Negli elaborati tali previsioni hanno carattere schematico, e sembrano produrre effetti di frammentazione del verde agricolo, modificandone così l'assetto e innescando possibili tendenze a nuove urbanizzazioni non più compatibili.
Pertanto le previsioni di nuova viabilità riportate nella tav. n. 5: "Pianificazione del territorio comunale" non possono essere condivise.
Per quanto riguarda il centro urbano, l'elemento viario più significativo è costituito dalla previsione della circonvallazione in direzione est.
Tale previsione nella parte a monte della via Gori delimiterebbe il centro urbano ricomponendone in un unico contesto il tessuto sfrangiato dell'abusivismo e le previsioni di servizi e residenza pubblica del piano.
Nella parte a sud della ferrovia, invece, tale previsione non riesce ad assumere lo stesso significato nei confronti nel tessuto urbano e di previsione posto in tale direzione in quanto non riesce ad avere con lo stesso collegamenti diretti che ne esaltino la funzionalità per come in precedenza già detto.
La soluzione del tracciato, anche se parzialmente modificata in sede di controdeduzione alle opposizioni da parte del comune, risente delle scelte urbanistiche originarie soppresse e pertanto continua ad avere un pesante impatto ambientale su un territorio morfologicamente complesso.
Si ritiene che le funzioni della circonvallazione possano essere assorbite con le opportune integrazioni dall'asse che attraversa diagonalmente le aree produttive artigianali per poi raggiungere più a sud le zone P.E.E.P. in corso di realizzazione, scaricando in tale modo il traffico veicolare della parte sud-est dell'abitato.
Il problema dei collegamenti pu= inoltre essere affrontato rivalutando il ruolo della provinciale proveniente da Gela, risolvendo il nodo della confluenza tra varie strade in Largo Spasimo ed il collegamento di tale nodo con il viale Gori che per le sue dimensioni costituisce un asse di spina per lo smaltimento del traffico.
Non appare infine condivisibile la previsione di strada che fiancheggia il campo di calcio in direzione est, in quanto costituisce un inutile raddoppio di viabilità, del pari non si ritiene condivisibile il prolungamento della predetta strada a sud della via Gori in quanto la stessa non è definita.
7) Norme di attuazione

Capitolo III


Art. 1

Come detto in precedenza, le procedure di attuazione del piano devono prevedere il ricorso ai piani particolareggiati di iniziativa pubblica e/o privata in base alle disposizioni di legge.

Art. 2

2.1)  La zonizzazione per quanto riguarda la zona "A" deve essere unificata;
2.2.2 - la lettera c): la densità edilizia fondiaria massima è di 5 mc./mq. fatti salvi i casi previsti per i soli lotti interclusi dalle leggi vigenti;
2.2.3 - la lettera a): va modificata con la previsione dei piani particolareggiati attuativi per le zone "C";
2.2.3.1 - lettera a): la densità edilizia fondiaria massima è di 3,5 mc./mq.;
2.2.3.2 - lettera b): la densità edilizia fondiaria massima è di 3,00 mc./mq.; lettera c): l'altezza massima dei fabbricati non pu= essere superiore a ml. 11,00; lettera h), il numero massimo dei piani fuori terra è 3 a prescindere dagli interventi pubblici o privati;
2.2.3.4)  le norme relative alla sottozona "C4" devono essere rielaborate in conseguenza della ridefinizione dell'area;
2.2.6 - lettera c): eliminare l'assimilazione alle zone "A",  "B",  "C", per quanto riguarda i parametri edilizi; cassare la norma prevista nella lettera d);
2.2.7 - lettera c): eliminare l'assimilazione alle zone "A", "B", "C", per quanto riguarda i parametri edilizi; cassare la norma prevista nella lettera d);
2.2.9) gli interventi previsti nella lettera b) devono essere preventivamente assentiti dagli enti competenti;
2.2.10) in relazione alle considerazioni sulle prescrizioni esecutive, la norma deve essere adeguatamente esplicitata e coordinata con la normativa dei piani particolareggiati di recupero ex legge regionale n. 37/85 vigenti;
2.2.12)  la norma va cassata in conseguenza del fatto che la realizzazione delle opere pubbliche non pu= che essere di iniziativa pubblica, salvo restando diverse modalità di gestione tramite convenzione.
Per quanto concerne servizi ed impianti privati di uso pubblico, questi andranno essere autorizzati di volta in volta sulla base dell'attività e della zona in cui essi ricadono.
Il programma temporale definito all'art. 3 illustra le fasi di attuazione del piano ma non definisce le modalità nè i costi così come prescritto dalla legge regionale n. 15/91.
Inoltre mancano normative a precisi riferimenti ai piani attuativi (piani di recupero) per quanto riguarda l'attuazione degli interventi sia pubblici che privati, residenziali e di servizio.
Pertanto, sia il programma temporale, sia la definizione ed esecutività del programma a breve e medio termine dovranno essere riformulati in base alle considerazioni espresse nelle prescrizioni esecutive.
8) Regolamento edilizio
Il regolamento edilizio è composto di 56 articoli.

Art. 4

La composizione della commissione edilizia deve essere adeguata alla luce delle disposizioni contenute nelle leggi regionali n. 7/92 e n. 26/93.
9) Osservazioni e/o opposizioni
Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso il piano sono state visualizzate negli elaborati: tav. 8b in scala 1:2.000 per quanto riguarda le opposizioni; tavv. 5 e 7 rispettivamente in scala 1:10.000 e 1:2.000 per quanto riguarda le osservazioni.
Le opposizioni, riferendosi a previsioni nell'ambito delle prescrizioni esecutive, in questa sede non vengono esaminate in quanto le stesse prescrizioni esecutive non sono state condivise.
Osservazioni
L'osservazione n. 22 interessa in parte aree incluse nelle prescrizioni esecutive, non esaminate per come già detto. Per quanto riguarda le rimanenti aree, ed in relazione all'accoglimento da parte del consiglio comunale dell'osservazione, si osserva che l'ampliamento dell'area destinata alla congregazione di suore, a prescindere dalle finalità sociali dello stesso, ha comportato la soppressione del centro sociale e centro di assistenza, attrezzature di interesse collettivo che rientrano nella dotazione degli standards.
Pertanto l'osservazione stessa così come accolta non pu= essere condivisa in quanto non appare migliorativa del piano adottato.
Le osservazioni nn. 47, 48, 49, 50 vengono respinte in conformità a quanto deliberato dal consiglio comunale in quanto non sono migliorative del piano adottato e sono portatrici di interessi particolari.
L'osservazione n. 69 viene respinta in conformità a quanto deliberato dal consiglio comunale ed in relazione alle considerazioni espresse sulla destinazione delle aree per attività sportive e ricreative generiche.
Le osservazioni nn. 71, 94, 104 non vanno respinte in conformità a quanto in precedenza espresso per le zone "C3" in tale ambito.
L'osservazione n. 73 è da respingere in quanto le motivazioni addotte dal progettista in sede di controdeduzioni sono condivisibili in quanto finalizzate al miglioramento sotto vari profili della rete viaria esistente.
L'osservazione n. 74 viene respinta in quanto non rientrante nelle prescrizioni esecutive.
L'osservazione n. 75 viene respinta in quanto la stessa in effetti è portatrice di interessi particolari, tendenti ad appesantire ulteriormente il carico urbanistico.
L'osservazione n. 76 viene respinta condividendo le motivazioni espresse dal progettista in sede di controdeduzioni. L'osservazione evidentemente è dettata da interessi particolari tendenti ad aumentare il carico urbanistico.
L'osservazione n. 82 viene respinta in quanto la stessa in effetti è portatrice di interessi particolari, inoltre a prescindere dalle motivazioni del progettista che si condividono, si osserva che lotti siffatti di dimensioni minime non sono idonei alla edificazione.
L'osservazione n. 84 viene respinta in analogia a quanto detto per l'osservazione n. 74.
L'osservazione n. 91 viene accolta in quanto la destinazione d'uso delle attività compatibili con le zone residenziali (A e B) non possono essere fissati a priori, dovendo sottostare unicamente a quanto prescritto nelle norme di attuazione delle zone in cui ricadono.
L'osservazione n. 95 è da respingere in quanto le poche strutture realizzate non giustificano una destinazione urbanistica di zona produttiva da mantenere.
L'osservazione n. 101 viene accolta in conformità a quanto deliberato dal c.c..
L'osservazione n. 106 viene respinta in quanto dettata da interessi particolari che non migliorerebbero di sicuro l'assetto del piano.
L'osservazione n. 107 viene accolta in conformità a quanto deliberato dal c.c..
L'osservazione n. 115 viene respinta in analogia a quanto detto per l'osservazione n. 74.
L'osservazione n. 119 viene respinta condividendo le motivazioni del progettista in sede di controdeduzioni.
L'osservazione n. 121 viene respinta in analogia a quanto detto per l'osservazione n. 119.
L'osservazione n. 123 viene respinta condividendo le motivazioni del progettista in sede di controdeduzioni.
L'osservazione n. 129 pu= intendersi superata dall'evento franoso del 23 ottobre 1997.
L'osservazione n. 134 è superata dalle considerazioni espresse sul regolamento edilizio.
L'osservazione n. 147 viene accolta in conformità a quanto deliberato dal consiglio.
L'osservazione n. 148 viene respinta in conformità a quanto deliberato dal consiglio.
L'osservazione n. 151 va respinta in quanto portatrice di interessi particolari che non migliorano l'assetto del piano.
L'osservazione n. 154 è da respingere condividendo le motivazioni del progettista.
L'osservazione n. 157 viene respinta in analogia a quanto detto in precedenza per l'osservazione n. 69.
Le osservazioni nn. 163, 165, 166, 169 vengono respinte in conformità a quanto deliberato dal consiglio comunale.
L'osservazione n. 167 pu= essere accolta a condizione che il presidio della Polizia di Stato sia adeguatamente allocato in una struttura per servizi amministrativi di interesse collettivo previsti dal piano.
L'osservazione n. 168 non pu= essere accolta in quanto nell'area della riserva e della pre riserva le attività esercitabili sono stabilite dal regolamento di istituzione della riserva stessa. In dette aree vigono le norme di salvaguardia di cui all'art. 22 della legge regionale n. 98/81, modificato dall'art. 23 della legge regionale n. 14/88.
L'osservazione n. 170 potrà essere tenuta in considerazione in sede di elaborazione parziale del piano.
L'osservazione n. 171 viene respinta in coerenza a quanto precedentemente detto dal consiglio sulle zone di residenza stagionale.
Le osservazioni nn. 172 e 173 vengono accolte in conformità a quanto deliberato dal c.c..
L'osservazione n. 177 accolta sia dal progettista che dal consiglio comunale, viene condivisa in quanto le problematiche sollevate sono state oggetto di precedenti considerazioni da parte di questo consesso.
L'osservazione n. 183 va respinta condividendo le motivazioni del progettista ed in conformità a quanto deliberato dal c.c.; in ogni caso trattasi di osservazione motivata da interessi personali.
L'osservazione n. 184 va respinta in quanto la classificazione di zona "B", così come proposta dal progettista, non è conforme alle prescrizioni del decreto interministeriale 2 aprile 1968, art. 2.
L'osservazione n. 188 presentata dalla giunta è condivisibile anche se le problematiche affrontate sono in buona parte superate dalle considerazioni sopra esposte.
L'osservazione n. 193 va respinta, in primo luogo per le generiche affermazioni circa il mancato rispetto dell'art. 9 della legge regionale n. 17/94, in secondo luogo perché la frana recentemente verificatasi ha coinvolto anche le zone oggetto di osservazione confermando la necessità di opere di risanamento ambientale e consolidamento idrogeologico.
L'osservazione n. 197 va respinta in analogia a quanto detto per l'osservazione n. 184.
L'osservazione n. 210 è espressa in termini generici che non consentono alcuna valutazione urbanistica circa la localizzazione del "centro religioso generico". Tuttavia tale esigenza potrà essere opportunamente valutata e organicamente riproposta in sede di rielaborazione.
L'osservazione n. 214 va respinta condividendo le motivazioni del progettista, inoltre detta osservazione è dettata da interessi particolari che non prefigurano soluzioni di miglioramento del piano.
L'osservazione n. 220 pu= essere condivisa subordinatamente all'attuazione del regolamento della riserva.
L'osservazione n. 230 va respinta condividendo le motivazioni del progettista.
Le osservazioni nn. 242 e 243 vanno respinte condividendo le motivazioni del progettista.
L'osservazione n. 250 va respinta per le considerazioni espresse in precedenza relativamente alle "aree pubbliche o private per attività sportive o ricreative generiche".
L'osservazione n. 251, pur essendo motivata da considerazioni in linea di massima condivisibili, abbisogna di essere inquadrata in un contesto più generale e pertanto potrà essere valutata in sede di rielaborazione.
L'osservazione n. 254, condivisa dal progettista, pone il problema di una maggiore sensibilizzazione nei confronti dei beni ambientali isolati, diffusi nel territorio come ad esempio le masserie.
A tale proposito si ritiene necessario che in sede di rielaborazione detti beni vengano individuati, e per essi venga proposta una adeguata normativa di tutela e salvaguardia finalizzata ad un riuso compatibile.
L'osservazione n. 255 va respinta in quanto nelle motivazioni del progettista è evidente il riferimento a precise norme di legge riguardanti la fascia di rispetto ferroviaria.
L'osservazione n. 268 non pu= nel complesso essere condivisa in quanto le proposte non sono state motivate ed inoltre tendono ad introdurre elementi a volte in violazione a specifiche norme che se attuabili aggraverebbero anziché ridurre il disordine urbanistico a Niscemi.
L'osservazione n. 269 pu= essere accolta condividendo le motivazioni del progettista.
L'osservazione n. 275 va respinta in quanto generica e non motivata.
L'osservazione n. 276 pu= essere accolta. Tuttavia la nuova sistemazione urbanistica dovrà affrontare in maniera urbanisticamente corretta il sistema della viabilità e il reperimento in altra area dell'attrezzatura soppressa per fare posto al liceo scientifico.
Ritenuto
A) che per quanto sopra esposto nelle superiori considerazioni il piano regolatore generale in esame possa essere condiviso parzialmente con le modifiche e le prescrizioni riguardanti le zone territoriali omogenee "A", "B", "C1", "C2", "C3" e le attrezzature a servizio delle stesse;
B) che il livello di approfondimento delle prescrizioni esecutive non sia tale da poterle riconoscere come piani particolareggiati attuativi, tali prescrizioni vanno rielaborate e riferite soltanto, ove se ne ravvisi l'esigenza, tenuto conto dei piani particolareggiati di recupero ex legge regionale n. 37/85, a quei contesti di interfaccia tra i tessuti spontanei derivanti dall'abusivismo e quelli previsti dal piano regolatore generale;
C) che la rielaborazione del piano debba riguardare gli aspetti relativi alle prescrizioni esecutive nei termini sopra detti, una migliore soluzione a valle della ferrovia del sistema viario, una idonea localizzazione delle zone produttive.
Per tutto quanto sopra visto, premesso, considerato e ritenuto, il Consiglio è del parere:
1) che il piano regolatore generale del comune di Niscemi ed il regolamento edilizio siano condivisibili con le modifiche e le prescrizioni contenute nei precedenti considerata;
2) per tutte le altre parti del piano regolatore generale non condivise il comune dovrà procedere alla rielaborazione da effettuare sulla base delle indicazioni contenute nei precedenti considerata ai sensi dell'8Ý comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78;
3) le osservazioni presentate sulle parti condivise del piano sono determinate in conformità a quanto già detto nei considerata;
-  con nota assessoriale prot. n. 507 del 20 gennaio 1998, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, il piano regolatore con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, è stato restituito al comune di Niscemi per una parziale rielaborazione, tenendo conto delle considerazioni contenute nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 577 del 19 novembre 1997;
Visti i fogli prot. n. 9952 del 20 maggio 2005 e prot. n. 2494 del 25 ottobre 2005, con i quali il comune di Niscemi ha trasmesso a questo Assessorato, ai fini dell'approvazione di competenza, il piano regolatore generale rielaborato parzialmente a seguito del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 577 del 19 novembre 1997;
Vista la certificazione, datata 20 maggio 2005, a firma del segretario generale del comune di Niscemi, attestante il regolare espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 186 dell'O.R.E.L.;
Vista la delibera n. 54 del 13 giugno 2003, con la quale il consiglio comunale di Niscemi, ha adottato il piano regolatore generale, rielaborato e adeguato al voto n. 577 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica nella seduta del 19 novembre 1997;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera consiliare n. 54 del 13 giugno 2003;
Vista la certificazione a firma del segretario generale, datata 20 maggio 2005, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento, nonché attestante la presentazione di n. 270 osservazioni/opposizioni entro i termini di legge, e n. 7 fuori termine, avverso il piano adottato con delibera consiliare n. 54 del 13 giugno 2003;
Visto l'elenco delle osservazioni e/o opposizioni;
Vista la delibera n. 8 del 25 febbraio 2005, con la quale la commissione straordinaria per la gestione del comune di Niscemi con i poteri del consiglio si è determinata sulle osservazioni e/o opposizioni presentate avverso la delibera n. 54 del 13 giugno 2003;
Vista la delibera n. 28 del 12 maggio 2005, con la quale la commissione straordinaria per la gestione del comune di Niscemi con i poteri del consiglio ha preso atto della necessità della rielaborazione del piano di urbanistica commerciale approvato con delibera consiliare n. 65 del 16 luglio 2002;
Vista la delibera n. 41 dell'1 luglio 2005, con la quale la commissione straordinaria per la gestione del comune di Niscemi con i poteri del consiglio ha riapprovato il piano di urbanistica commerciale, redatto ai sensi della legge regionale n. 28/99;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera della commissione straordinaria n. 41 dell'1 luglio 2005;
Vista la certificazione a firma del segretario generale, datata 18 ottobre 2005, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento, nonché attestante la presentazione di n. 5 osservazioni/opposizioni entro i termini di legge, avverso il piano adottato con la delibera della commissione straordinaria n. 41 dell'1 luglio 2005;
Visto l'elenco delle osservazioni e/o opposizioni;
Vista la delibera n. 54 del 6 ottobre 2005, con la quale la commissione straordinaria per la gestione del comune di Niscemi con i poteri del consiglio si è determinata sulle osservazioni e/o opposizioni presentate avverso la delibera n. 41 dell'1 luglio 2005;
Visto il parere n. 54 del 20 dicembre 2002, trasmesso con nota prot. n. 16605 del 22 dicembre 2002, con il quale l'ufficio del Genio civile di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole, con condizioni, in merito allo strumento urbanistico in adeguamento al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 577 del 19 novembre 1997;
Vista la nota prot. n. 4734 del 13 dicembre 2002, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta ha restituito copia del piano regolatore generale in esame munito del visto;
Vista la nota prot. n. 7/2006 del 7 febbraio 2006, con la quale l'unità operativa 4.2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 1 dell'1 febbraio 2006, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
3)  PROGETTO DI PIANO
Gli obiettivi principali per la formazione del piano regolatore generale, così come riportati nella relazione tecnica "R" sono i seguenti:
-  garantire la sicurezza dell'insediamento dotando il centro abitato di opportunità regolate di espansioni sia per rispondere alla crescita naturale, di fatto esistente, sia per sopperire alle nuove esigenze insediative derivate dalla necessità di trasferimento di parte degli abitanti in conseguenza della frana;
-  dotare il centro abitato di servizi e attrezzature oggi assolutamente carenti anche al fine di definire occasioni urbane adeguate alla dimensione della popolazione insediata;
-  consentire lo sviluppo delle attività produttive offrendo spazi e allocazioni funzionali alle imprese che vogliono svilupparsi e intraprendere iniziative;
-  consentire una razionalizzazione del fenomeno della stanzialità diffusa formata anche da case per vacanza e in parte anche per stanzialità permanente al fine di eliminare la tendenza all'abusivismo edilizio e per costruire in alcune aree agricole a forte frazionamento occasioni di sviluppo dell'agriturismo ed essenzialmente del turismo rurale;
-  migliorare la viabilità esistente anche con il completamento e le integrazioni di alcune linee che consentano di ridurre l'impatto dei flussi derivanti dalle allocazioni di attività produttive sul centro abitato.
PROIEZIONI DEMOGRAFICHE E DIMENSIONAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE
Le proiezioni demografiche sono stimate per un ventennio (2001-2022).
Il calcolo di tali proiezioni è definito nella tab. 14, riportata nella relazione tecnica. La popolazione prevista al 2022 è di 30.057 abitanti con un incremento, rispetto al 2001 di 2.827 abitanti, infatti al 2001 la popolazione è di 27.353 abitanti.
Pertanto l'incremento della popolazione nel prossimo ventennio è definito dall'insediamento di 2.827 nuovi abitanti.
Il calcolo complessivo del soddisfacimento dei bisogni di servizi e abitazioni in ragione della crescita demografica, dei trasferimenti derivanti dall'evento frana, sono riportati nelle tabb. 15, 16 e 17.
Fabbisogni derivanti dal trasferimento di abitanti per l'evento frana: il numero complessivo del fabbisogno di vani è di 4.517 nuovi vani, di cui 2.827 come fabbisogno per incremento naturale e 1.690 come fabbisogno per trasferimento di abitanti per l'evento frana.
Tale risultato è ricavato nella tabella 15 della relazione tecnica "R" dove risulta che nel centro storico sono in trasferimento circa 596 abitanti più 3 complessi scolastici, nella zona territoriale omogenea B1 sono in trasferimento 883 abitanti e nel contesto della zona territoriale omogenea B2 circa 210 abitanti. Pertanto il fabbisogno di vani derivante dal trasferimento di abitanti di cui sopra risulta di 1.690 vani che è uguale al numero di abitanti da trasferire per l'evento frana.
DIMENSIONAMENTO DEI SERVIZI DI STANDARDS (DECRETO INTERMINISTERIALE N. 1444/68)
I servizi localizzati sono derivati in parte dal piano delle opere pubbliche, definito dall'amministrazione comunale e dal piano parcheggi, in via di attuazione e in buona parte sono integrazioni di adeguamento agli indici di standards del decreto interministeriale n. 1444/68.
Per il soddisfacimento degli standars urbanistici di cui al decreto interministeriale n. 1444/68, il piano ha posto particolare attenzione ad alcune categorie di servizi che risultano carenti e tra queste vi è l'istruzione e il verde attrezzato per lo sport.
SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO URBANO IN AMBITI OMOGENEI
Il piano regolatore generale prevede la suddivisione dell'intero territorio comunale in zone definite ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968 e suddivise in rapporto alle diverse destinazioni d'uso, ai vincoli ed alle opere o trasformazioni consentite ai sensi della vigente normativa.
Dalle norme di attuazione sono state desunte le caratteristiche di tali zone omogenee che di seguito sinteticamente descritte si elencano:
-  zone omogenee "A": definizione e destinazioni d'uso ammesse.
Le zone "A" comprendono le parti del territorio interessate da agglomerati urbani e/o complessi edilizi che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
Si suddividono in zone A1 e A2.
Zona "A1": edifici e/o complessi con caratteri storico-artistico monumentali.
Comprende gli immobili e i complessi edilizi con caratteristiche storiche e monumentali, già vincolati ai sensi della legge n. 1089/39 e/o di particolare pregio architettonico sia inseriti nel tessuto urbano che in zone agricole.
E' consentita la manutenzione ordinaria e il restauro.
Zona "A2": tessuti urbani di particolare interesse storico e ambientale.
Comprende il sito del centro abitato di fondazione che ha particolare interesse storico ed ambientale, nel quale ricade la quasi totalità degli edifici storicamente ed architettonicamente più significativi di cui alla precedente zona A1.
Il piano regolatore generale si attua attraverso il piano particolareggiato esecutivo (P.P.E) esteso alle intere zone A1 e A2.
In assenza di piani urbanistici esecutivi ed in relazione alle già avvenute ampie modificazioni delle unità edilizie esistenti, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento, di opere interne, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia.
Sono previsti interventi di restauro e risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione edilizia.
In assenza di piani urbanistici esecutivi, non è possibile l'intervento di ristrutturazione urbanistica.
Zone "B": sature e di completamento.
Zone B a prevalente destinazione residenziale, urbanizzate, totalmente o parzialmente edificate sono state sottoclassate in "B1", "B2" e "B3" in relazione ai diversi impianti morfologici ed alle diverse tipologie edilizie che le caratterizzano:
Zona B1  -  Tessuti urbani completati e/o in via di completamento
Si tratta di aree in generale totalmente edificate di recente formazione, con isolati di forma prevalentemente rettangolare, contenenti edifici con diverse tipologie.
Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria di ristrutturazione edilizia, di demolizione e nuova costruzione.
Per lotti di intervento inferiori a mq. 120, l'indice fondiario massimo è di 9 mc./mq..
Per lotti di intervento superiori a mq. 200, l'indice fondiario massimo è di 5 mc./mq..
Zona  B2  -  Tessuti urbani parzialmente edificati e/o di recente formazione
Si tratta di aree urbane parzialmente edificate di recente formazione con isolati di forma irregolare, con presenza di edilizia con caratteri e tipologia eterogenea.
Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria di ristrutturazione edilizia, di demolizione e nuova costruzione.
Per lotti di intervento inferiori a mq. 120, l'indice fondiario massimo è di 9 mc./mq..
Per lotti di intervento superiori a mq. 200, l'indice fondiario massimo è di 5 mc./mq..
Zona  B3  -  Edilizia economica e popolare già realizzata come da piano di zona (PdZ/PEEP).
Comprende aree urbane già in buona parte edificate di formazione prevalentemente antecedente all'evento della frana in attuazione di piani di zona per l'edilizia economica e popolare.
Si attua nel rispetto degli indici definiti dal piano di zona e per gli edifici esistenti, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria di ristrutturazione edilizia, di demolizione e nuova costruzione.
L'indice fondiario massimo è di 3,5 mc./mq.
Zone "C": espansione urbana con prevalente destinazione residenziale.
Le zone C sono destinate principalmente alla residenza ed ai relativi servizi.
Tali zone sono suddivise in sottozone: "C1", "C2", "C3".
Zona  C1  -  Aree del sistema urbano destinate a nuovi complessi insediativi ivi compresi i PUE delle prescrizioni esecutive del primo decennio di attuazione del piano regolatore generale (PdZ/PEEP).
Si tratta di parti del territorio comunale confinanti con aree del centro abitato già interessate da piani urbanistici esecutivi (PUE) per l'edilizia economica e popolare (PdZ/PEEP) in atto approvati quali prescrizioni esecutive del piano regolatore generale per il primo decennio di attuazione.
Le rimanenti zone C1 sia PEEP che private si attuano attraverso piani attuativi e l'indice di fabbricabilità fondiaria massima è di 3,00 mc./mq..
Detta zona è normata dall'art. 23 delle norme di attuazione.
Zona  C2  -  Aree destinate a nuovi complessi insediativi
Si tratta di parti del territorio comunale, libere o in parte occupate da costruzioni, confinanti con aree del centro abitato, già parzialmente utilizzate per l'edificazione, che vengono destinate a nuovi complessi insediativi.
L'indice di fabbricabilità fondiaria massima è di 3,5 mc./mq. Detta zona è normata dall'art. 24 delle norme di attuazione.
Zona  C3  -  Aree di margine destinate a nuovi complessi insediativi
Si tratta di parti del territorio comunale interessate da coltivazioni agricole non pregevoli, libere o in parte occupate da costruzioni, confinanti con aree del centro abitato, già parzialmente utilizzate per l'edificazione, che vengono destinate a nuovi complessi insediativi con tipologia di casa a villa. L'indice di fabbricabilità fondiaria massima è di 1,50 mc./mq.
Detta zona è normata dall'art. 25 delle norme di attuazione.
Zone "D" prevalente destinazione produttiva.
Tali zone sono destinate ad attività industriali, artigianali, alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e forestali, alle attività commerciali e turistiche.
Tali zone sono suddivise in sottozone: "D1", "D2", "D3", "D4", "D5".
Zona D1 - Insediamenti produttivi esistenti e di completamento
Si tratta di parti del territorio comunale già occupate da insediamenti produttivi esistenti, dislocati in zona agricola o ai margini del centro abitato.
Sono consentiti interventi di manutenzione, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, ampliamenti sino al 30% delle volumetrie esistenti e la edificazione di corpi accessori per impianti e ricoveri attrezzi.
Detta zona è normata dall'art. 27 delle norme di attuazione.
Zona D2  -  Insediamenti produttivi artigianali e per la media e piccola impresa
Si tratta di parti del territorio comunale destinate agli insediamenti produttivi artigianali della piccola e media impresa, ivi comprese le aree già destinate a insediamenti produttivi del P.I.P. sito a valle della via Serbatoio, già approvato e operante quale prescrizione esecutiva.
Detta zona è normata dall'art. 28 delle norme di attuazione.
Zona D3  -  Insediamenti commerciali di nuovo impianto in aree urbane
Si tratta di aree già servite da viabilità esistente e individua le parti del territorio comunale destinate ad attrezzature commerciali di nuovo impianto in aree urbane o di margine del sistema urbano.
Gli interventi relativi alla nuova edificazione sono subordinati a progetto unitario esteso all'intero lotto individuato nelle tavole di piano regolatore generale.
La densità fondiaria realizzabile è di 2,50 mc./mq.
Tale zona è normata dall'art. 29 delle norme di attuazione.
Zona D4  -  Insediamenti commerciali e artigianali di nuo-vo impianto
Comprende aree già servite da viabilità esistente, dislocate lungo le vie che congiungono il centro abitato di Niscemi con Vittoria e quella per Caltagirone e individua le parti del territorio comunale destinate ad attrezzature commerciali e artigianali di nuovo impianto.
Gli interventi di nuova edificazione sono subordinati a piano urbanistico esecutivo, per una dimensione minima di mq. 10.000, che pu= essere definito per iniziativa sia pubblica che privata.
Detta zona è normata dall'art. 30 delle norme di attuazione.
Zona D5  -  Insediamenti produttivi industriali di nuovo impianto
Si tratta di parti del territorio comunale di Niscemi individuate dal Consorzio A.S.I. di Gela nell'ambito della "Sovvenzione globale per l'area di crisi di Gela" destinate agli insediamenti produttivi industriali per la media e grande impresa, dislocata in area nord occidentale del territorio comunale e servita dalla SS. 117bis Gela-Catania.
Gli interventi di nuova edificazione sono subordinati a piano urbanistico esecutivo.
Detta zona è normata dall'art. 31 delle norme di attuazione.
Zone E  -  Agricole e a bosco
Si tratta di aree destinate ad attività agricole, ad orti e giardini, a bosco, a pascolo e improduttive.
Tutti gli edifici esistenti sono destinati ad abitazione ed a funzioni connesse con le attività primarie e con il turismo.
Tali zone si suddividono nelle seguenti sottozone: "E1", "E2", "E3", "E4", "E5", zone "R/A" e "R/B".
Zone E1 - Agricole
Si tratta di aree destinate all'esercizio dell'attività agricola e delle attività connesse con l'uso agricolo del territorio. L'indice di fabbricabilità fondiario per abitazioni è di 0,03 mc./mq. della superficie fondiaria.
Nell'ambito di dette zone si possono realizzare attrezzature ricettive complementari per il turismo (campeggi) e attrezzature ricreative e sportive (maneggi, gokart, ecc.), regolate nelle norme di attuazione dall'art. 34.
Zone E2  -  Aree agricole boscate
Si tratta di aree boscate dove è vietata la costruzione di qualsiasi edificio.
Sono ammessi il restauro conservativo, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti, le opere di rimboschimento e di sistemazione idrogeologica.
Zone E3  -  Aree agricole di rispetto dei valloni
Si tratta di aree destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività agricola e delle attività connesse con l'uso agricolo del territorio che ricadono nelle fasce di rispetto dei fiumi e corsi d'acqua di cui alla L.N. n. 431/1985.
Tale zona è normata dall'art. 36 delle norme di attuazione.
Zone E4  -  Aree agricole a forte acclività e/o di confine del centro abitato da bonificare
Si tratta di aree agricole a forte acclività interessanti prevalentemente i costoni calanchiferi del versante nord, ovest e sud del piano su cui è collocato il centro abitato di Niscemi. Sono destinate ad azioni di rimboschimento e sono inoltre necessarie a definire un margine tra il sistema urbano costruito e le altre aree del territorio agricolo o di ambiti territoriali interessati da insediamenti produttivi.
Detta zona è normata dall'art. 37 delle norme di attuazione.
Zone E5  -  Aree agricole per l'agriturismo già a forte frazionamento proprietario e interessate da edilizia residenziale.
Comprendono le aree agricole di contrada Vituso e contrada Perniciaro che presentano un forte frazionamento proprietario e ampia presenza di edilizia residenziale.
Sono destinate ad attività agricole a conduzione familiare per diporto e residenza. Il lotto minimo edificabile è di mq. 2.000. L'indice di fabbricabilità fondiaria è di 0,15 mc./mq. Tale zona è normata dall'art. 38 delle norme di attuazione.
ZoneR/AeR/B  -  Riserva naturale orientata della "Sughereta di Niscemi"
Comprendono le aree della riserva naturale orientata della sughereta di Niscemi, istituita con decreto n. 457 del 25 luglio 1997, e con articolate in zone:
1)  R/B di piano regolatore generale  =  aree "B" di pre-riserva;
2)  R/A di piano regolatore generale  =  aree "A" di riserva. Tali zone sono normate dall'art. 39 delle norme di attuazione.
Piani urbanistici esecutivi delle prescrizioni del primo decennio di attuazione del piano regolatore generale.
Sono stati resi operanti i piani urbanistici esecutivi (Pue) per le zone C1 destinate a edilizia economica e popolare di contrada Vascelleria per un insediamento di circa 900 abitanti e il P.I.P. di via Serbatoio.
Questi piani esecutivi sono parte integrante del piano regolatore generale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78, perché, come già detto sopra, risultano operanti e con le opere di urbanizzazione in fase di realizzazione.
Parchi urbani e territoriali e attrezzature sportive.
Il polo sportivo ha una dimensione di mq. 129.986.
Nella collina del Pisciotto rientrante in alcuni spazi di pre-riserva, possono essere allocati oltre ad alcune attrezzature ricettive, anche un museo agricolo.
L'area della Madonna del Buonconsiglio che si trova all'estremo est del territorio comunale, sulla strada per Caltagirone, pu= essere utilizzata in modo integrato da attività agricole, turismo, aree attrezzate per le visite alle zone della riserva orientata e servizi connessi al tempo libero e agli sport di cui il polo di via Serbatoio pu= costituire il punto di collegamento tra città e sistema agricolo integrato.
Viabilità di progetto
Per quanto riguarda la viabilità, sono stati introdotti due ambiti di intervento specifici.
Il primo, ambito di intervento è relativo a un sistema di interventi nella zona "B1" che permettono di gerarchizzare la realtà dei fitti isolati aprendo nuovi varchi e consentendo un migliore servizio alla realtà del centro abitato.
Il secondo ambito di intervento è di miglioramento dei flussi esterni al centro abitato medesimo e riguarda il miglioramento della viabilità a oriente del centro abitato. Tale viabilità oltre a servire il polo produttivo già localizzato a sud della via Serbatoio servirà anche come via di servizio e di fuga.
Piano di urbanistica commerciale
Premesso che il comune di Niscemi, con delibera di C.C. n. 65 del 16 luglio 2002, ha approvato un piano di urbanistica commerciale.
Con delibera n. 54/2003 come già detto, è stato adottato il piano regolatore generale e alcune aree a seguito di emendamenti sono state modificate, in particolare:
[_] La zona denominata D3 (grandi strutture di vendita) nel PUC è stata modificata in consistenza e ridenominata D4 (insediamenti commerciali ed artigianali di nuovo impianto).
[_] La zona D4 (insediamenti commerciali ed artigianali di nuovo impianto), nel piano regolatore generale, adottato con delibera n. 54/2003, lungo la strada provinciale Niscemi-Caltagirone, è stata modificata nella destinazione d'uso a E5 (aree agricole per lgià a forte frazionamento proprietario e interessate da edilizia residenziale).
Inoltre le norme di attuazione del piano regolatore generale adottato hanno in parte modificato quelle del PUC.
Poiché il piano è stato adottato dopo la legge sul commercio, legge regionale n. 28/99, esso risulta adeguato a quanto dettato dalla medesima legge secondo le direttive del D.P.R. dell'1 luglio 2000.
Le zone omogenee individuate dal piano regolatore generale in cui è possibile esercitare attività commerciali sono come di seguito sinteticamente descritte:
Zona A - sono consentiti gli insediamenti di esercizi di vicinato e di medie strutture. Le grandi strutture sono consentite solo se richieste con le modalità dei centri commerciali locali urbani e dei mercati coperti realizzati attraverso processi di aggregazione di esercizi esistenti.
Zona B - sono consentiti gli insediamenti di esercizi di vicinato e di medie strutture.
Le grandi strutture sono consentite solo se richieste con le modalità dei centri commerciali locali urbani e dei mercati coperti realizzati attraverso processi di aggregazione di esercizi esistenti.
Zone C - sono consentiti gli insediamenti di esercizi di vicinato.
Zona PPR - sono consentiti gli insediamenti di esercizi di vicinato e di medie strutture. All'interno delle aree indicate sulle tavole dei piani attuativi di recupero, con leggenda "Aree per centri commerciali" e disciplinate dall'art. 18 delle relative norme di attuazione, possono essere realizzati dei centri commerciali locali urbani, di iniziativa privata e pubblica.
Zone PEEP - sono consentiti solo insediamenti di esercizi di vicinato.
Zona E5 (ex C1 del PUC) - sono consentiti insediamenti di esercizi di vicinato.
Zona D1 - Insediamenti produttivi esistenti e di completamento.
Zona D2  -  Insediamenti produttivi artigianali e per la media e piccola impresa.
Zona D3 - Insediamenti commerciali di nuovo impianto in aree urbane.
Zona D4 - Insediamenti commerciali e artigianali di nuovo impianto, (così come emendata nella delibera di adozione del piano regolatore generale n. 54/2003).
Zona D5 - Insediamenti produttivi industriali di nuovo impianto.

Considerazioni

Procedure
Si evidenzia che, in base agli atti prodotti, le procedure di adozione del piano di che trattasi sono regolari in quanto:
-  la deliberazione di C.C. n. 54 del 13 giugno 2003, di adozione del piano rielaborato, è stata resa nota al pubblico e pubblicata nei termini dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, come certificato dal segretario comunale il 20 maggio 2005;
-  relativamente all'elaborato concernente lo studio geologico, trattandosi di rielaborazione parziale con sopravvenute modifiche, esso viene aggiornato per la conseguente verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche con le caratteristiche geologiche del territorio, alla luce dell'importante fenomeno franoso verificatosi nell'ottobre del 1997;
-  il piano è supportato, altresì, dallo studio agricolo forestale redatto ai sensi dell'art. 3, comma 11, della legge regionale n. 15/91 e successive modifiche ed integrazioni ed è conforme alle prescrizioni della legge regionale n. 16/96, legge regionale n. 13/99 e legge regionale n. 6/2001, come risulta dalla relazione tecnico-agronomico-forestale trasmessa a questo Assessorato;
-  il piano rielaborato con i relativi allegati è stato sottoposto all'esame e parere dell'ufficio del Genio civile competente, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, che ha espresso parere favorevole a condizione; il Genio civile non ha espresso parere sull'emendamento n. 1.
-  sulle osservazioni e/o opposizioni presentate avverso il piano ed alle prescrizioni esecutive sono state formulate proprie deduzioni da parte del consiglio comunale e dal progettista;
-  ai sensi dell'art. 8 del disciplinare d'incarico, risulta predisposto il verbale congiunto tra l'ufficio tecnico ed i progettisti del piano, circa lo stato di consistenza delle aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici.
Si precisa che l'esame da parte di questo servizio prescinde da valutazioni di carattere generale sul piano, in quanto già rese dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il già citato voto n. 577 del 19 novembre 1997.
Preliminarmente si rileva che il progetto di piano qui trasmesso è stato rielaborato in conformità alle prescrizioni e alle considerazioni dettate dal superiore voto n. 577 del 19 novembre 1997, inoltre sono state introdotte nuove previsioni progettuali e come riportato nelle premesse della presente proposta di parere in sede di adozione è stato introdotto un emendamento. Si condivide l'emendamento.
Tuttavia per l'area D4, in contrada Valle Niglio, oggetto di parte dell'emendamento n. 1, pur condividendo le ragioni per modificare il perimetro di tale area, l'attuazione e l'esecutività della zona restano subordinate ad una verifica da parte dell'ufficio del Genio civile, tenuto conto che sull'emendamento non è stato rilasciato il necessario parere.
In ordine alle previsioni progettuali ed in relazione alle osservazioni rilevate dal Consiglio regionale dell'urbanistica si rassegna quanto segue:
1)  Compatibilità con l'assetto geologico del territorio
Il Consiglio regionale dell'urbanistica ha evidenziato l'inadeguatezza complessiva dello studio geologico, rilevato dallo stesso ufficio del Genio civile competente in materia, anche in rapporto di scala in cui sono state elaborate le tavole del suddetto studio e necessità di aggiornamento dello stesso studio geologico risalente al 1982, alla luce del recente fenomeno di dissesto idrogeologico che ha interessato il versante occidentale dell'altopiano su cui sorge il centro abitato; in merito, relativamente allo studio geologico, l'amministrazione comunale, nell'ambito della revisione del piano regolatore generale, ha rifatto un nuovo studio geologico redatto dal geologo dott. Pietro Todaro, adeguandone i contenuti ai nuovi dissesti idrogeologici così come è specificato nella relazione di adeguamento del piano regolatore generale al voto n. 577 "R/C.R.U.", predisponendo idonei elaborati corrispondenti alla circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995. Nel merito si rimanda alla specifica competenza del Consiglio regionale dell'urbanistica.
2)  Prescrizioni esecutive
Il Consiglio regionale dell'urbanistica ha ritenuto che le prescrizioni esecutive non sono meritevoli di esame in quanto non rispondenti agli effettivi contenuti di piano particolareggiato attuativo, sia per quanto riguarda il soddisfacimento del fabbisogno decennale, sia per l'inadeguatezza complessiva degli elaborati grafici ivi comprese le indagini geotecniche da predisporre con specifiche caratteristiche.
Il comune condividendo i rilievi del Consiglio regionale dell'urbanistica, nel merito della rielaborazione parziale del piano regolatore generale ha considerato piani urbanistici esecutivi, per il primo decennio di attuazione del piano regolatore generale, i Pue già operanti e in parte avviati a realizzazione di opere di urbanizzazione primaria di "contrada Vascelleria" e di "contrada Piano Magione" e il piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) sito in area a nord-ovest dell'abitato.
Si condividono i sopradetti Pue già operanti, poiché sono stati già approvati da questo Assessorato del territorio e dell'ambiente.
3)  Dimensionamento del piano
Il Consiglio regionale dell'urbanistica ritiene che occorre un'analisi più appropriata sul patrimonio edilizio che conduca all'ipotesi del riuso delle abitazioni esistenti ancorché non completate che consenta di soddisfare gran parte del fabbisogno senza ricorrere all'appesantimento del carico urbanistico.
Il comune ha stimato le proiezioni demografiche per un ventennio (2001-2022).
La popolazione prevista al 2022 è di 30.057 con un incremento, rispetto al 2001, di 2.827 abitanti.
A riguardo del dimensionamento del piano regolatore generale, con particolare riferimento alla consistenza del patrimonio edilizio esistente, il comune rileva come nella odierna stesura del piano venga a contenersi il fabbisogno di nuovi vani anche in relazione alla sopravvenuta necessità di provvedere al trasferimento degli abitanti già insediati nella zona colpita dall'evento franoso.
In particolare rileva come il fabbisogno di nuovi vani sia stato contenuto in 4.517, a fronte della previsione di 6.850 unità contenuta nella precedente stesura, di cui 2.827 come fabbisogno per incremento naturale e 1.690 come fabbisogno per trasferimento di abitanti per l'evento frana.
I servizi localizzati sono derivati in parte dal piano delle opere pubbliche, definito dall'amministrazione comunale e dal piano parcheggi, in via di attuazione, e in buona parte sono integrazioni di adeguamento agli indici di standards del decreto interministeriale n. 1444/68.
Si condividono i criteri adottati dal comune per il soddisfacimento dei fabbisogni relativi al dimensionamento del piano.
4)  Zonizzazione
Il Consiglio regionale dell'urbanistica non ha condiviso la suddivisione della zona A in sottozone A1 e A2 perché secondo le finalità della legge regionale n. 70/76 i centri storici dei comuni, nella loro interezza, sono beni culturali economici da salvaguardare.
La perimetrazione della zona "A" per il Consiglio regionale dell'urbanistica deve essere ampliata, secondo le indicazioni fornite dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta nella nota prot. n. 3561 del 23 dicembre 1994.
La parte del tessuto urbano interessata all'evento franoso del 12 ottobre 1997, a seguito di studi geologici specifici, deve essere oggetto di piano particolareggiato di recupero.
Il comune ha condiviso tutte le indicazioni discendenti dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica e nel merito:
-  per quanto riguarda le zone omogenee territoriali A1 e A2 ha rappresentato la necessità di distinguere, ai sensi della legge regionale n. 70/76 e del decreto interministeriale n. 1444/68, gli edifici e i complessi di carattere monumentale soggetti a restauro conservativo dai tessuti storici, in generale molto manomessi, per i quali è prevedibile l'applicazione di altre categorie d'intervento ai sensi della legge regionale n. 71/78 e della legge n. 457/78;
-  il perimetro del centro storico è stato riportato nelle tavole di piano regolatore generale secondo le indicazioni fornite dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta con nota n. 3561 del 23 dicembre 1994;
-  le prescrizioni relative alla definizione degli interventi volti a riconfigurare il sistema spaziale delle aree del centro storico interessate dal fenomeno franoso sono state inserite nelle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale ed è stato dato incarico ad altri professionisti per la redazione del piano particolareggiato esecutivo del centro storico entro il cui ambito le indicazioni del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica troveranno conferma.
Si condivide tutto quanto prevede il piano per la zona "A". Tuttavia per quanto attiene la zona "A2", in caso di ristrutturazione edilizia, in assenza di strumento attuativo, deve escludersi la demolizione e ricostruzione.
Il Consiglio regionale dell'urbanistica ha condiviso la zona territoriale omogenea "B" nella stesura adottata e ha respinto le modifiche apportate alla normativa in sede di controdeduzione in quanto non sono migliorative del piano e in parte violano precise disposizioni di legge.
Il comune ha confermato le indicazioni del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica e ha ritenuto necessario un adeguamento in materia di cartografia di base aggiornata al nuovo stato dei luoghi con voto del 1998 e ha introdotto un sistema di sottozone "B" al fine di normare aree di margine che avendo i requisiti di zona territoriale omogenea "B", ai sensi del decreto interministeriale n. 1444/68, presentano caratteri di densità edilizia differenziabile.
Si condividono le zone B.
Il Consiglio regionale dell'urbanistica per le zone territoriali omogenee "C" ha ritenuto che la norma a carattere generale, riguardante gli interventi (lett. a), deve essere modificata in quanto l'edificazione di aree libere ricadenti al di fuori di piani attuativi regolarmente approvati deve essere subordinata alla redazione di piani particolareggiati attuativi di iniziativa pubblica o privata.
A tale scopo ritiene che deve essere individuata, in sede di rielaborazione, adeguata normativa che definisca i caratteri dimensionali di tali strumenti attuativi.
Per le sottozone C1 e C2 ha ritenuto di ridurre il carico urbanistico, assegnando una densità edilizia fondiaria per la prima di mc./mq. 3,50 e per la seconda di mc./mq. 3.
Non è stata condivisa la localizzazione della sottozona "C3" posta a nord della via Serbatoio e considerata la vicinanza di una scuola media esistente, ritiene che potrebbe essere destinata ad area a verde pubblico.
Sono state disattese le zone C4.
Il comune ha ritenuto che le indicazioni del Consiglio regionale dell'urbanistica attengono a norme urbanistiche certe e incontrovertibili, riguardanti le norme tecniche di attuazione riferite in generale all'attuabilità del piano regolatore generale in zona territoriale omogenea "C", pertanto sono state recepite negli elaborati di piano regolatore generale.
Per le zone territoriali omogenee C1 e C2 ha ritenuto di accogliere le prescrizioni del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica in materia di indice fondiario applicabile.
Per le zone C3 il comune ha condiviso le indicazioni del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica, specificando, per quanto attiene le aree (ex "C3") già occupate da edilizia e non ricadenti in ambiti a rischio geologico, che è stato necessario annoverarle nella categoria di zona territoriale omogenea "B2": are urbane di margine e di completamento.
Per le zone C4 sono state accettate le prescrizioni del Consiglio regionale dell'urbanistica e nell'ambito della revisione del piano regolatore generale, tali zone sono state definite annoverabili nella categoria delle zone territoriali omogenee E (agricole).
Si condividono le suddette zone C.
Zone produttive
Tali zone sono state ridimensionate a seguito di un'osservazione da parte dell'amministrazione comunale, lasciando irrisolti degli aspetti importanti non trascurabili in relazione anche ai collegamenti viari.
In sede di rielaborazione del piano devono essere meglio studiate le problematiche connesse al collegamento alla circonvallazione e l'individuazione di zone produttive alternative alle precedenti.
Nel merito delle zone territoriali omogenee "D" il comune ritiene che le indicazioni del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica vanno messe in relazione con la nuova localizzazione del polo per gli insediamenti produttivi già approvata dall'A.R.T.A. Tale polo è localizzato a valle della via Serbatoio in località sita a nord-est del centro abitato e sono già state progettate e approvate le opere di urbanizzazione primaria per un ambito di intervento che non ricopre l'intera destinazione d'uso della zona territoriale omogenea.
Pertanto, nel merito delle zona territoriale omogenea "D", il comune ha ritenuto necessario rivedere le scelte della precedente versione di piano, tenendo conto di quanto definito dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Il comune in generale ha condiviso le osservazioni relative alla viabilità di progetto pur nella considerazione che gli abitanti del comune di Niscemi superano i 27.000 abitanti e le nuove allocazioni di aree per insediamenti produttivi costituiscono una premessa per una revisione complessiva della circonvallazione proposta nella versione del piano regolatore generale da aggiornare.
Si condivide quanto operato dal comune.
Zone "E"
Il Consiglio regionale dell'urbanistica ha ritenuto che nell'ambito di tali zone è stata inclusa la riserva naturale orientata della Sughereta di Niscemi istituita con decreto n. 475 del 25 luglio 1997.
Tali ambiti sono disciplinati dalla legge regionale n. 98/81, modificata dalla legge regionale n. 14/88.
Il comune ha provveduto ad aggiornare gli elaborati di piano con le prescrizioni discendenti dallo "Studio agricolo forestale" e dalle leggi regolanti la materia di tutela e salvaguardia anche in relazione alle aree vincolate come riserva naturale orientata della Sughereta di Niscemi istituita con decreto n. 475 del 25 luglio 1997.
Si condivide quanto operato dal comune.
5) Attrezzature
Per quanto riguarda le attrezzature e i servizi, il Consiglio regionale dell'urbanistica ha riscontrato nel piano una commistione tra quelle individuate dall'art. 3 del decreto interministeriale 2 aprile 1968 e quelle regolate dall'art. 5 dello stesso decreto relativo alle attrezzature di interesse generale, aggravata poi dalla mancanza di riferimenti univoci nelle relative norme di attuazione.
Per quanto riguarda le zone F, non condivide l'assimilazione degli indici edilizi delle zone "A", "B" e "C", per le attrezzature nell'ambito delle medesime zone omogenee, in quanto i parametri edilizi delle opere pubbliche sono regolate da normative specifiche in base alla loro destinazione.
Non sono condivise le previsioni relative alle attività (F5) e le previsioni relative agli uffici vari di interesse generale pubblici o privati (F4).
Il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica invita ad una revisione globale dell'impostazione del piano regolatore generale nel merito dei servizi ed in particolare dei servizi di standard di cui al decreto interministeriale n. 1444/68.
Il comune in tale direzione ha operato per la revisione del piano regolatore generale, ottemperando a quanto indicato dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Si condivide quanto operato dal comune.
6)  Viabilità
Non sono condivise le previsioni di nuova viabilità riportate nella tav. n. 5: "Pianificazione del territorio comunale" in quanto il potenziamento di preesistenti tracciati agricoli con tracciati alternativi che servono da collegamento con la statale 417 Gela-Caltagirone-Catania ed a sud con Vittoria non sono sufficientemente motivati nella relazione tecnica e negli elaborati, tali previsioni hanno carattere schematico e sembrano produrre effetti di frammentazione del verde agricolo, modificandone l'assetto e innescando possibili tendenze a nuove urbanizzazioni non più compatibili.
Per il centro urbano, la previsione della circonvallazione in direzione est così come prevista ha un forte impatto ambientale su un territorio morfologicamente complesso e la soluzione del tracciato nella parte a sud della ferrovia non risulta ottimale dal punto di vista funzionale in quanto non ha dei collegamenti diretti con il tessuto urbano. Le funzioni della circonvallazione possono essere assorbite con le opportune integrazioni dall'asse che attraversa diagonalmente le aree produttive artigianali per poi raggiungere più a sud le zone P.E.E.P in corso di realizzazione, scaricando in tale modo il traffico veicolare della parte sud-est dell'abitato.
Il problema dei collegamenti inoltre pu= essere affrontato rivalutando il ruolo della provinciale proveniente da Gela, risolvendo il nodo della confluenza tra varie strade in largo Spasimo ed il collegamento di tale nodo con il viale Gori che per le sue dimensioni costituisce un asse di spina per lo smaltimento del traffico.
Non è condivisa la previsione di strada che fiancheggia il campo di calcio in direzione est perché costituisce un inutile raddoppio della viabilità e il prolungamento della predetta strada a sud della via Gori in quanto la stessa non è definita.
Il comune condivide quanto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica per quanto attiene i tracciati della viabilità agricola, operando nella revisione del piano regolatore generale.
Per quanto riguarda la viabilità definita dalla circonvallazione, nella revisione del piano regolatore generale il comune ha operato nella direzione indicata dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica. Inoltre, al fine di garantire un adeguato servizio al polo produttivo già localizzato a sud della via Serbatoio e di garantire un servizio capace di drenare i flussi nella direzione non solo di Gela ma essenzialmente di Vittoria e a servizio delle localizzazioni produttive già presenti sulle strade Niscemi-Caltagirone e Niscemi-Vittoria, il comune propone in sede di rielaborazione del piano regolatore generale una nuova viabilità a oriente del centro abitato che utilizza in parte anche i tracciati viari già esistenti. Tale viabilità è anche di servizio e via di fuga in caso di calamità.
Si condividono in linea generale le scelte di previsione viaria operate dal comune a seguito del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.
7)  Norme di attuazione
Il Consiglio regionale dell'urbanistica si è espresso con delle indicazioni relativamente agli art. 1 e 2 (sottopunti 2.1), 2.2.2), 2.2.3), 2.2.3.1) 2.2.3.2), 2.2.3.4), 2.2.6), 2.2.7), 2.2.9), 2.2.10), 2.2.12) del capitolo III.
Le indicazioni del Consiglio regionale dell'urbanistica vengono tutte accettate dal comune anche attraverso la definizione di norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, rispondenti alla rielaborazione del piano regolatore generale.
Il comune ha accolto le indicazioni fornite dal Consiglio regionale dell'urbanistica per gli articoli 1 e 2 sopracitati, relativi alle norme tecniche di attuazione.
8)  Regolamento edilizio
Il Consiglio regionale dell'urbanistica ritiene per il regolamento edilizio composto da 56 articoli, che relativamente all'art. 4 la composizione della commissione edilizia deve essere adeguata alla luce delle disposizioni contenute nelle leggi regionali n. 1/92 e n. 26/93.
Il comune accoglie le indicazioni del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica anche attraverso la definizione del regolamento edilizio, rispondente alla rielaborazione del piano regolatore generale.
Si condivide quanto accolto dal comune a seguito delle indicazioni del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica in merito al regolamento edilizio, relativamente all'art. 4.
9)  Osservazioni e opposizioni
Le osservazioni e opposizioni avverso la delibera n. 55 del 3 luglio 1996 che interessavano le aree oggetto di rielaborazione parziale non sono state prese in considerazione dal Consiglio regionale dell'urbanistica con parere n. 577 del 19 novembre 1997.
Con l'adozione del piano rielaborato con delibera n. 54 del 13 giugno 2003 ed a seguito della relativa pubblicazione, sono state presentate n. 270 osservazioni entro i termini di legge, più 7 fuori termine, incluse nell'elenco delle istanze di opposizione/osservazione al piano regolatore generale e altre 2 non elencate da parte del comune. Inoltre, sono pervenute direttamente a questo Assessorato 13 osservazioni.
Sulle osservazioni e opposizioni si decide come segue:
Osservazioni
-  nn. 1, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 78, 81, 82, 84, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 153, 155, 156, 158, 163, 164, 165, 166, 167, 171 172, 173, 174, 175, 176, 179, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 207, 210, 211, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 247, 248, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 269, 272, 274, 275, 276, 277: non accolte in conformità al parere reso dai progettisti e dalla commissione straordinaria;
-  n. 198: l'osservazione è superata in relazione alle deduzioni rese dal progettista;
-  nn. 2, 3, 10, 21, 23, 30, 34, 52, 55, 58, 60, 65, 66, 67, 77, 80, 87, 106, 120, 124, 125, 128, 143, 177, 180, 206, 235, 236: accolte in conformità al parere reso dai progettisti e dalla commissione straordinaria;
- n. 109: accolta parzialmente in conformità al parere reso dai progettisti e dalla commissione straordinaria;
- nn. 19, 98: accolte parzialmente in conformità al parere reso dai progettisti;
-  nn. 5, 26, 258: accolte in conformità al parere reso dai progettisti;
-  nn. 36, 79, 104, 112, 137, 159, 160, 169, 170, 212, 226, 249: non accolte in conformità al parere reso dai progettisti;
-  nn. 7, 53, 71, 91, 105, 107, 152, 157, 161, 168, 178, 182, 204, 208, 209, 214, 253, 273: non accolte in conformità al parere reso dalla commissione straordinaria;
-  nn. 11, 51, 56, 72, 85, 86: accolte in conformità al parere reso dalla commissione straordinaria;
-  nn. 43, 68, 148, 162: accolte parzialmente in conformità al parere reso dalla commissione straordinaria;
-  nn. 83, 244: le osservazioni sono accolte in conformità alla decisione dei progettisti, destinando tali aree a zona omogenea B in coerenza con i contermini fabbricati;
-  n. 237: si accoglie con la precisazione che l'eventuale modifica planimetrica dell'assetto viario che si renderebbe necessario dovrà essere sottoposta all'approvazione di questo Assessorato;
-  n. 154: trattasi di osservazione di carattere generale riguardante 45 punti specifici del progetto di piano regolatore generale, nel merito si decide per ogni singolo punto come segue:
Punti 1, 2, 3, 4, 7, 8, 17, 18, 22, 26, 30, 37, 38, sono accolti trattandosi di errore materiale accertati dai progettisti e dalla commissione straordinaria;
Punti 5, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 31, 32, 39, riguarda osservazioni già decise singolarmente;
Punti 6, 10, 13, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 33, 34, 41, 42, 43, 44, si ritiene mantenere l'assetto urbanistico previsto dal piano regolatore generale in questione;
Punto 28, deciso in conformità al parere per l'osservazione n. 209 e per la seconda modifica si ritiene mantenere l'assetto previsto dal piano regolatore generale.
Punti n. 35, 36, 40, 45, accolti in conformità al parere favorevole reso dai progettisti e dalla commissione straordinaria;
-  nn. 268, 270: le osservazioni di carattere generale e procedurale si ritengono superate in relazione alle risultanze del presente parere;
-  n. 271: l'osservazione è decisa in conformità al parere reso dalla commissione straordinaria.
-  Spinello Gaetano e Tizza Maria - trattasi di integrazione dell'osservazione n. 37 già decisa con il presente parere.
-  Bianco Vincenzo e Speciale Saveria, protocollo n. 0009667 del 20 maggio 2006. L'osservazione non è accolta perché la soluzione prospettata dai ricorrenti compromette la funzionalità della congiunzione delle due strade, la via Ponte Olivo con la via Puglia.
Osservazioni pervenute direttamente in Assessorato
Perticone Maria - l'osservazione è uguale alla n. 83 già decisa con il presente parere.
Don Giuseppe Giugno - i chiarimenti forniti non superano le decisioni assunte in merito all'osservazione già esaminata precedentemente la n. 59.
Prof. Maida Giuseppe e ing. Vicari Maurizio G.M. -l'osservazione è uguale alla n. 186 già decisa con il presente parere.
Vincenzo Innorta - l'osservazione è una riproposizione della n. 53 già decisa con il presente parere.
Lo Presti Alfonso - osservazione superata in quanto già valutata con l'osservazione n. 244.
Buccheri Giuseppe - l'osservante fa presente che per una parte dello stesso lotto è stata presentata osservazione n. 21 in ditta Vicino Giovanni, esitata favorevolmente.
Si ritiene pertanto potere accogliere la richiesta dell'interessato in quanto trattasi di lotto intercluso e residuo sul quale è già stata realizzata una costruzione con concessione edilizia.
Si trasmettono le seguenti osservazioni per le eventuali determinazioni in merito del comune, in caso contrario le stesse non verranno prese in considerazione.
Cunsolo Roberto Massimo del 23 agosto 2005.
Cunsolo Roberto Massimo del 20 ottobre 2005.
Dott. Tinnirello Gaetano Guido del 3 maggio 2005 -Cunsolo Roberto Massimo del 23 agosto 2005.
Cunsolo Roberto Massimo del 20 ottobre 2005.
Dott. Tinnirello Gaetano Guido del 3 maggio 2005
Dott. Tinnirello Gaetano Guido del 3 maggio 2005.
Dott. Tinnirello Gaetano Guido del 3 maggio 2005.
Dott. Tinnirello Gaetano Guido del 3 maggio 2005.
D'Agostino Giacomo Salvatore del 3 maggio 2005.
Osservazioni al piano commerciale.
In merito alle 5 osservazioni e opposizioni presentate avverso la delibera n. 41 dell'1 luglio 2005 di riapprovazione del PUC così nel merito si decide:
-  nn. 1, 2, 3, 4 - non accolte in conformità al parere reso dai progettisti e dalla commissione straordinaria.
-  n. 5 - i chiarimenti forniti non superano le decisioni assunte in merito all'osservazione già esaminata precedentemente la n. 268.
Piano commerciale
Il comune ha tenuto conto della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999 e del decreto del Presidente della Regione siciliana dell'11 luglio 2000 ai fini del reperimento delle aree per attività commerciali e della definizione di norme generali, nell'ambito della determinazione delle norme tecniche di attuazione (N.T.A.) del piano regolatore generale, specificando che lo stesso comune è dotato di un piano commerciale redatto nel maggio 1994 e regolarmente approvato e operante.
Inoltre, per il piano regolatore generale adottato, risulta opportuna la predisposizione della valutazione di incidenza ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni, per l'area della "sughereta" di Niscemi, inserita nella rete Natura 2000, come sito di interesse comunitario (SIC-ITA 050007).
Il comune dovrà acquisire entro 90 giorni dalla emissione del decreto di approvazione del piano regolatore generale la valutazione di incidenza nel rispetto del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni.
E, pertanto, nelle more della loro disciplina, in funzione della redazione dello studio di incidenza, in dette aree è prescritta l'assoluta inedificabilità.
Per tutto quanto sopra precede questo servizio 4 è del parere che il piano regolatore generale del comune di Niscemi con annessi P.E., R.E. e N. di A. adottati con deliberazione del C.C. n. 54 dei 13 giugno 2003 sia meritevole di approvazione, nel rispetto delle condizioni espresse dal parere reso dall'ufficio dei Genio civile di Caltanissetta e con le condizioni contenute nel presente parere";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 555 del 3 maggio 2006, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Vista la vigente legislazione urbanistica;
Uditi i relatori;
Valutata la proposta di parere n. 1 dell'1 febbraio 2006, resa dall'U.O.4.2 del servizio 4 del D.U., che si condivide con le ulteriori valutazioni e prescrizioni che di seguito si riportano relativamente agli aspetti di carattere geologico:
Valutazioni:
Si ritiene di potere condividere parte dell'emendamento n. 1 introdotto in sede di adozione del piano regolatore generale con la deliberazione consiliare n. 54 del 13 giugno 2003 relativo alla modifica del perimetro della zona D4 in contrada Valle Niglio, tenuto conto che la riperimetrazione interessa aree contigue e morfologicamente stabili come si evince dalle cartografie elaborate ed allegate allo studio geologico.
Prescrizioni:
Dall'esame e comparazione tra lo studio geologico eseguito a corredo del piano regolatore generale e la zonizzazione eseguita dal progettista, sono state individuate alcune incoerenze che dovranno essere idoneamente corrette nella cartografia del piano regolatore generale approvato dove è necessario riscontrare una perfetta congruenza tra lo studio geologico e la zonizzazione.
In particolare si evidenziano le seguenti difformità: area cimitero; l'inedificabilità di ciglio lungo il costone di Niscemi; ampio retino a nord, ovest e sud del centro abitato di presumibile vincolo idrogeologico non presente in legenda.
Si ritengano, dunque, richiamate e condivise le prescrizioni contenute nel parere dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta che dovranno essere idoneamente restituite cartograficamente.
Inoltre:
-  qualsiasi intervento deve arretrarsi di almeno 30 metri dal ciglio delle scarpate o dalle fasce di terreno in cui siano presenti brusche rotture di pendenza;
-  devono essere previste tra le opere di urbanizzazione gli interventi di regimentazione e smaltimento delle acque pluviali, per limitare i fenomeni erosivi ed il deflusso selvaggio delle acque meteoriche;
-  vige il vincolo di inedificabilità assoluta all'interno delle fasce di rispetto di 10 metri a destra e a sinistra dagli argini e dalle sponde di torrenti, valloni, canali anche se artificiali e/o intubati;
-  viene istituita una fascia di rispetto ad inedificabilità assoluta ampia 20 m. su ciascun lato delle faglie;
-  prima di qualsiasi intervento attuativo, nelle aree di affioramento di depositi alluvionali, deve essere puntualmente valutato il rischio di liquefazione dei terreni saturi in condizioni sismiche.
Si ricorda infine che per legge deve essere verificata la compatibilità delle previste destinazioni d'uso con le aree perimetrate nelle carte di pericolosità del piano studio di bacino per l'assetto idrogeologico della Regione Sicilia (P.A.I.) come dall'art. 7 delle norme generali della relazione generale e che per le aree a pericolosità idrologico-idraulica qualsiasi intervento deve essere corredato da un adeguato studio idrologico-idraulico che dimostri la compatibilità tra l'intervento e il livello di pericolosità esistente (art. 11, capo II della relazione generale).
Prescrizioni a regime
L'attuazione delle previsioni di piano, prima della progettazione esecutiva delle singole opere per cui valgono le norme di piano, è subordinata alle procedure di cui al punto H del D.M. 11 marzo 1988, procedendo, prima della progettazione esecutiva, alla verifica geologica e geotecnica del progetto attraverso le opportune e necessarie indagini geognostiche volte a documentare la fattibilità opere-terreno, individuando i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo; trattandosi di zona sismica si dovranno, inoltre, documentare i criteri di rispetto dei vincoli di natura sismica. Per quanto sopra, l'attivazione delle procedure di progettazione è subordinata alla preliminare approvazione da parte del competente ufficio del Genio civile del predetto studio geologico e geotecnico, ai sensi del punto H del D.M. 11 marzo 1988.
Nella redazione degli strumenti urbanistici attuativi, compresi i piani di lottizzazione, dovrà essere predisposta l'esecuzione di apposito studio geologico-tecnico, redatto ai sensi della circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995 secondo le indicazioni del punto 5.2 della predetta circolare integrando, in tal modo, per ciascun piano successivamente progettato, gli elaborati di dettaglio a scala 1:2000 riportati nell'allegato "A" di detta circolare. In particolare, in detti nuovi studi attenta cura dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione e, più in generale, della pericolosità geologica legata alla stabilità dei pendii sia in condizioni statiche che dinamiche.
Sul regolamento edilizio
Sia in relazione alle locali condizioni geologiche e geomorfologiche che in conformità ai dettami della vigente normativa, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione edilizia. Infatti, in coerenza con i disposti normativa e secondo quanto ribadito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione. Inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI del 4 febbraio 1977.
Detto studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione edilizia quali scavo di pozzi, sbancamenti e significative opere di rinterro che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica, con esclusione dei lavori di manutenzione degli edifici. Sono, dunque, escluse dall'obbligo della relazione geologica solo gli interventi sulle costruzioni che non comportano la realizzazione di opere soggette alla normativa sismica e/o non modificano la qualità e la quantità degli scarichi civili e/o industriali già autorizzati che non recapitano nelle pubbliche fognature e/o non apportano modifiche delle modalità di smaltimento degli stessi.
Per tutto quanto sopra visto e valutato è del parere che il piano regolatore generale del comune di Niscemi con annesse prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio comunale, adottati con deliberazione consiliare n. 54 del 13 giugno 2003, siano meritevoli di approvazione in conformità alla proposta di parere dell'ufficio n. 1 dell'1 febbraio 2006 e delle valutazioni e prescrizioni di cui sopra";
Vista la nota prot. n. 59 del 26 settembre 2006 con la quale l'unità operativa n. 4.2/D.R.U. in merito alle osservazioni presentate dalle seguenti ditte:
-  Cunsolo Roberto Massimo del 23 agosto 2005; Cunsolo Roberto Massimo del 20 ottobre 2005; dott. Tinnirello Gaetano Guido del 3 maggio 2005; dott. Tinnirello Gaetano Guido del 3 maggio 2005; dott. Tinnirello Gaetano Guido del 3 maggio 2005; dott. Tinnirello Gaetano Guido del 3 maggio 2005; D'Agostino Giacomo Salvatore del 3 maggio 2005, rappresenta che le stesse "sono già superate, in quanto pervenute fuori termine e non sono altro che integrazioni e richiesta di chiarimenti di osservazioni già pervenute e per le quali questa unità operativa 4.2/CL si è determinata nella proposta di parere n. 1 dell'1 febbraio 2006".
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso, n. 555 del 3 maggio 2006;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 577 del 19 novembre 1997 e n. 555 del 3 maggio 2006, nonché alle condizioni contenute nella nota dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta in premessa richiamata, è approvato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Niscemi, adottato con delibere consiliari n. 55 del 3 luglio 1996 e n. 54 del 13 giugno 2003.

Art. 2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso allo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 577 del 19 novembre 1997 e n. 555 del 3 maggio 2006.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  delibera del consiglio comunale n 55 del 3 luglio 1996;
 2)  delibera del consiglio comunale n. 75 del 5 novembre 1996;
 3)  delibera del consiglio comunale n. 76 del 25 novembre 1996;
 4)  delibera del consiglio comunale n. 77 del 27 novembre 1996;
 5)  delibera del consiglio comunale n. 78 del 28 novembre 1996;
 6)  delibera del consiglio comunale n. 79 del 29 novembre 1996;
 7)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 577 del 19 novembre 1997;
 8)  proposta di parere n. 1 dell'1 febbraio 2006 resa dall'unità operativa 4.2 D.R.U.;
 9)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 555 del 3 maggio 2006;
10)  delibera del consiglio comunale n. 54 del 13 giugno 2003;
11)  delibera della commissione straordinaria del comune di Niscemi n. 8 del 25 febbraio 2005;
12)  delibera della commissione straordinaria del comune di Niscemi n. 28 del 12 maggio 2005;
13)  delibera della commissione straordinaria del comune di Niscemi n. 41 dell'1 luglio 2005;
14)  delibera della commissione straordinaria del comune di Niscemi n. 54 del 6 ottobre 2005.
Elaborati di cui alla delibera consiliare n. 55 del 3 luglio 1996:
15)  analisi - pianificazione;
16)  attuazione - prescrizioni,
17)  tav.  1a -  stato attuale del territorio scala 1:25.000; 
18)  tav.  1b -  stato attuale geolitologia e geomorfologia, scala 1:25.000; 
19)  tav.  1c -  stato attuale geostabilità, scala 1:25.000; 
20)  tav.  1d -  stato attuale vincoli ex legge n. 431/85, scala 1:25.000; 
21)  tav.  1e -  stato attuale vincolo idrogeologico, scala 1:25.000; 
22)  tav.  2 -  stato attuale del territorio, scala 1:10.000; 
23)  tav.  3 -  stato attuale aree urbane, scala 1:5.000; 
24)  tav.  4 -  stato attuale aree urbane, scala 1:2.000; 
25)  tav.  5 -  pianificazione territorio comunale, scala 1:10.000; 
26)  tav.  6 -  pianificazione aree urbane, scala 1:5.000; 
27)  tav.  7 -  pianificazione aree urbane, scala 1:2.000; 

Elaborati di cui alla delibera consiliare n. 54 del 13 giugno 2003;
28)  relazione tecnica. Elaborato "R";
29)  relazione di adeguamento voto C.R.U. Elaborato: "R/C.R.U.";
30)  norme tecniche di attuazione;
31)  tav.  1 -  inquadramento territoriale, scala 1:100.000; 
32)  tav.  2a -  stato di fatto, scala 1:10.000; 
33)  tav.  2b -  stato di fatto, scala 1:10.000; 
34)  tav.  3a -  stato di fatto, scala 1:2.000; 
35)  tav.  3b -  stato di fatto, scala 1:2.000; 
36)  tav.  3c -  stato di fatto, scala 1:2.000; 
37)  tav.  4a -  planimetria di progetto, scala 1:10.000; 
38)  tav.  4b -  planimetria di progetto, scala 1:10.000; 
39)  tav.  5a -  planimetria di progetto, scala 1:2.000; 
40)  tav.  5b -  planimetria di progetto, scala 1:2.000; 
41)  tav.  5c -  planimetria di progetto, scala 1:2000; 
42)  tav.  6 -  tabella dei tipi edilizi; 

43)  allegato "A" schede degli edifici e/o complessi mo-numentali;
44)  allegato "B"  -  schede delle attrezzature e dei servizi di interesse pubblico;
45)  regolamento edilizio;
46)  N.T.A. modificate dal consiglio comunale;
47)  regolamento edilizio modificato dal consiglio comunale;
48)  tav. 1:10.000. Modifica "D4".
Prescrizioni esecutive di cui alla delibera consiliare n. 54 del 13 giugno 2003:
49)  relazione tecnica. Elaborato: "R/P.U.E.";
50)  tav.  1a -  prescrizioni esecutive, scala 1:2.000; 
51)  tav.  1b -  prescrizioni esecutive, scala 1:2.000; 
52)  tav.  2 -  prescrizioni esecutive, scala 1:2.000; 

Studio agricolo forestale di cui alla delibera consiliare n. 54 del 13 giugno 2003:
53)  relazione;
54)  quadro unione, scala 1:20.000;
55)  tav.  1 -  quadrante I, carta delle infrastrutture, scala 1:10.000; 
56)  tav.  1 -  quadrante II, carta delle infrastrutture, scala 1:10.000; 
57)  tav.  1 -  quadrante III, carta delle infrastrutture, scala 1:10.000; 
58)  tav.  1 -  quadrante IV, carta delle infrastrutture, scala 1:10.000; 
59)  tav.  2 -  quadrante I, carta della vegetazione e uso del suolo, scala 1:10.000; 
60)  tav.  2 -  quadrante II, carta della vegetazione e uso del suolo, scala 1:10.000; 
61)  tav.  2 -  quadrante III, carta della vegetazione e uso del suolo, scala 1:10.000; 
62)  tav.  2 -  quadrante IV, carta della vegetazione e uso del suolo, scala 1:10.000; 
63)  tav.  3 -  quadrante I, carta delle aree interessate fasce rispetto forestali, scala 1:10.000; 
64)  tav.  3 -  quadrante II, carta delle aree interessate fasce rispetto forestali, scala 1:10.000; 
65)  tav.  3  -  quadrante III, carta delle aree interessate fasce rispetto forestali, scala 1:10.000; 
66)  tav.  3 -  quadrante IV, carta delle aree interessate fasce rispetto forestali, scala 1:10.000; 
67)  tav.  4 -  quadrante I, carta delle aree interessate coltivazioni agricolo-forestali, scala 1:10.000; 
68)  tav.  4 -  quadrante II, carta delle aree interessate coltivazioni agricolo-forestali, scala 1:10.000; 
69)  tav.  4 -  quadrante III, carta delle aree interessate coltivazioni agricolo-forestali, scala 1:10.000; 
70)  tav.  4 -  quadrante IV, carta delle aree interessate coltivazioni agricolo-forestali, scala 1:10.000; 
71)  tav.  5 -  quadrante I, carta delle potenzialità dei suoli, scala 1:10.000; 
72)  tav.  5 -  quadrante II, carta delle potenzialità dei suoli, scala 1:10.000; 
73)  tav.  5 -  quadrante III, carta delle potenzialità dei suoli, scala 1:10.000; 
74)  tav.  5 - quadrante IV, carta delle potenzialità dei suoli, scala 1:10.000 
75)  tav.  6 -  quadrante I, carta quote altimetriche, scala 1:10.000 
76)  tav.  6 -  quadrante II, carta quote altimetriche, scala 1:10.000; 
77)  tav.  6 -  quadrante III, carta quote altimetriche, scala 1:10.000; 
78)  tav.  6 -  quadrante IV, carta quote altimetriche, scala 1:10.000; 
79)  tav.  7 -  quadrante I, carta delle aree soggette a vinc. idrogeologico, scala 1:10.000; 
80)  tav.  7 -  quadrante II, carta delle aree soggette a vinc. idrogeologico, scala 1:10.000; 
81)  tav.  7 -  quadrante III, carta delle aree soggette a vinc. idrogeologico, scala 1:10.000; 
82)  tav.  7 -  quadrante IV, carta delle aree soggette a vinc. idrogeologico, scala 1:10.000; 
83)  tav.  8 -  quadrante I, carta delle aree soggette a vinc. legge regionale n. 98/81, scala 1:10.000; 
84)  tav.  8 -  quadrante II; carta delle aree soggette a vinc. legge regionale n. 98/81, scala 1:10.000; 
85)  tav.  8 -  quadrante III, carta delle aree soggette a vinc. legge regionale n. 98/81, scala 1:10.000; 
86)  tav.  8 -  quadrante IV, carta delle aree soggette a vinc. legge regionale n. 98/81, scala 1:10.000; 
87)  tav.  9 -  quadrante I; carta delle aree interessate legge n. 431/85, scala 1:10.000; 
88)  tav.  9 -  quadrante II, carta delle aree interessate legge n. 431/85, scala 1:10.000; 
89)  tav.  9 -  quadrante III, carta delle aree interessate legge n. 431/85, scala 1:10.000; 
90)  tav.  9 -  quadrante IV, carta delle aree interessate legge n. 431/85, scala 1:10.000; 

Aggiornamento
91)  relazione;
 92)  tav.  1 -  quadrante I-II-III-IV, carta delle aree interessate da boschi e fasce, scala 1:20.000; 
 93)  tav.  1 -  quadrante I, carta delle aree interessate da boschi e fasce, scala 1:10:000; 
 94)  tav.  1 -  quadrante II, carta delle aree interessate da boschi e fasce, scala 1:10.000; 
 95)  tav.  1 -  quadrante III, carta delle aree interessate da boschi e fasce, scala 1:10.000; 
 96)  tav.  1 -  quadrante IV, carta delle aree interessate da boschi e fasce, scala 1:10.000; 
 97)  tav.  2 -  quadrante I-II-III-IV, carta della riserva naturale 1:20.000; 
 98)  tav.  3 -  quadrante I-II-III-IV, carta delle infrastrutture e coltivazioni entro riserva 1:20.000; 

Studio geologico di cui alla delibera consiliare n. 54 del 13 giugno 2003
 99)  relazione;
100)  logs stratigrafici;   

101)  sezioni e modelli geologici;
102)  risultati dei test geotecnica di laboratorio;
103)  risultati delle indagini geosismiche "Down Hole";
104)  carta geologica, tav.  1a;
105)  carta geologica, tav.  1b;
106)  carta geologica, tav.  1c;
107)  carta geologica, tav.  1d;
108)  carta geologica, tav.  1e;
109)  carta geologica, tav  1f;
110)  carta geomorfologica, tav  2a;
111)  carta geomorfologica, tav.  2b;
112)  carta geomorfologica, tav.  2c;
113)  carta geomorfologica, tav.  2d;
114)  carta geomorfologica, tav.  2e;
115)  carta geomorfologica, tav.  2f;
116)  carta idrogeologica,  tav. 3a;
117)  carta idrogeologica,  tav. 3b;
118)  carta litotecnica,  tav. 4a;
119)  carta litotecnica,  tav. 4b;
120)  carta litotecnica,  tav. 4c;
121)  carta litotecnica,  tav. 4d;
122)  carta delle pericolosità geologiche, tav. 5a;
123)  carta delle pericolosità geologiche, tav. 5b;
124)  carta della pericolosità sismica, tav. 6a;
125)  carta della pericolosità sismica, tav. 6b;
126)  carta della pericolosità sismica, tav. 6c;
127)  carta della pericolosità sismica, tav. 6d;
Piano di urbanistica commerciale
128)  relazione e norme di attuazione, allegato A;
129)  relazione e norme di attuazione rielaborate, allegato "A1";
130)  tavola unica, scala 1:4.000, allegato B;
131)  tavola unica, scala 1:4.000, allegato B1;
132)  relazione allegata alla delibera n. 65/2002, allegato "C";
133)  tavola unica, scala 1:4.000, allegato "D".

Art.  4

Il comune di Niscemi dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 13, comma II, del D.P.R. n. 27/2001 e successive modifiche, i decreti di espropriazione relativi alle aree destinate dalle prescrizioni esecutive all'espropriazione di pubblica utilità, possono essere emanati entro il termine di 5 anni dalla data di efficacia dello strumento urbanistico approvato con il presente decreto, fatta salva la proroga fino a due anni che potrà essere disposta ai sensi del comma V del citato art. 13.

Art. 6

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pub- blicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 ottobre 2006.
  LIBASSI 

(2006.45.3343)
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114


DECRETO 7 novembre 2006.
Graduatorie relative al bando per il cofinanziamento di programmi di attivazione e di attuazione di Agende 21 locali nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale e relativo impegno di somme.

IL DIRIGENTE PREPOSTO ALL'UFFICIO SPECIALE AREE AD ELEVATO RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 1/2006;
Vista la legge regionale n. 2/2006;
Visto il decreto n. 158 del 10 marzo 2006 del dipartimento regionale bilancio e tesoro;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 306 del 29 giugno 2005, con la quale è stato istituito, ai sensi del comma 7 dell'art. 4 della legge regionale n. 10/2000, l'Ufficio speciale per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale;
Visto il decreto n. 203 del 2 agosto 2005, con il quale il dott. Antonino Cuspilici è stato preposto alla direzione dell'Ufficio speciale;
Preso atto della volontà espressa dalla Regione siciliana di favorire azioni e strategie volte al raggiungimento di una serie di obiettivi economici, sociali, culturali e di protezione ambientale in linea con i contenuti della Carta di Aalboorg, giusta delibera n. 7 del 15 gennaio 2004 di adesione alla stessa Carta europea, affidando all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente la relativa sottoscrizione;
Considerato che, con la sottoscrizione della Carta di Aalboorg da parte di questo Assessorato ed in ossequio a specifica delega ricevuta dalla Giunta regionale, la Regione si è assunta l'impegno di avviare e/o favorire l'avvio di strategie volte al perseguimento di uno sviluppo sostenibile del territorio, informate su "una sostenibilità durevole", al fine di assicurare il raggiungimento di migliori qualità di vita e della salute delle comunità residenti;
Considerato che tra i compiti assegnati all'Ufficio speciale assumono particolare rilevanza l'aggiornamento dei piani di risanamento ambientale delle aree a rischio del polo industriale di Priolo (SR) e del polo industriale di Gela (CL), nonché la redazione del piano di risanamento del Comprensorio del Mela (ME) e che per addivenire in maniera puntuale ed efficace ad un efficiente assolvimento degli stessi si ritiene necessario utilizzare le migliori pratiche e metodologie partecipative, proprie dell'Agenda 21 locale, con il coinvolgimento di soggetti portatori di interessi diffusi;
Visto il decreto n. 1 del 10 gennaio 2006, inerente l'approvazione del funzionigramma con l'individuazione delle unità operative afferenti la struttura dell'Ufficio speciale e delle specifiche competenze alle stesse attribuite ed, in particolare, quelle facenti capo all'unità operativa 3 "Coordinamento e rapporti con enti e strutture esterne per il miglioramento e potenziamento dell'azione di risanamento ambientale nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale";
Visto il decreto n. 18/2006 ed, in particolare, la scheda C) dello stesso, codice a-15-4/C-Gela/Siracusa/Comprensorio del Mela, relativa alla promozione delle procedure di Agenda 21 per la definizione delle scelte del piano o all'aggiornamento dei piani di risanamento delle aree di Siracusa e di Gela, nonché all'attivazione di iniziative urgenti e propedeutiche al redigendo piano di risanamento del Comprensorio del Mela;
Visto il decreto n. 16 del 12 luglio 2006, con il quale, al fine di favorire, incentivare, avviare e/o coordinare, in ciascuno dei territori sopra individuati, processi di Agenda 21 locale, si è proceduto ad approvare il bando e le relative linee guida per il cofinanziamento delle Agende 21 locali da avviare da parte delle amministrazioni comunali ricadenti all'interno delle aree dichiarate a rischio;
Vista la Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36, parte prima, del 28 luglio 2006, con la quale si è data evidenza pubblica al decreto di cui al precedente punto ed ai relativi allegati tecnici, bando e linee guida per la presentazione dei progetti;
Considerato che il tempo utile per la presentazione, da parte dei soggetti di cui all'art. 2 del bando, delle domande di cofinanziamento dei progetti di attivazione e/o attuazione di Agende 21 locali, così come indicato nel bando, è stato fissato in 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
Considerato che entro il 25 settembre 2006, ultimo giorno utile al fine della presentazione delle domande di cofinanziamento, sono pervenuti all'Ufficio speciale n. 11 progetti ed, in particolare, n. 8 per la categoria di intervento "A" e n. 3 per la categoria di intervento "B", così come meglio specificati negli allegati 1 e 2 al presente decreto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
Vista la graduatoria elaborata dall'Ufficio speciale, con relativi allegati tecnici inerenti i lavori di verifica e valutazione, in applicazione ai criteri di selezione e valutazione fissati nel bando e nelle linee guida, inerente le suddette proposte progettuali di attivazione (categoria di intervento "A") ed attuazione (categoria di intervento "B") di programmi di Agende 21 locali, presentate dai soggetti di cui all'art. 2 del bando emanato con decreto n. 16 del 12 luglio 2006, allegati al presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dei risultati di ammissione al cofinanziamento al fine di consentire l'avvio dei progetti e assicurare un'efficace utilizzazione delle risorse economiche disponibili, così come stabilite con il decreto di emanazione del bando più volte citato;
Verificato che, conseguentemente all'approvazione della superiore graduatoria, l'importo complessivo da impegnare per il cofinanziamento dei progetti risulta essere pari ad E 1.325.700,00, così distinto per ambito territoriale e categoria:





Tutto quanto sopra premesso;

Decreta:


Art.  1

Approvare e rendere esecutive le graduatorie (allegato 1 ed allegato 2 costituenti parte integrante e sostanziale del presente decreto) relative rispettivamente alle categorie "A" e "B" per i progetti di attivazione ed attuazione di Agende 21 locali.

Art.  2

Dare atto che i progetti da cofinanziare risultano essere n. 11 per un importo complessivo di E 1.325.700,00, così distinti per ambito territoriale e categoria:






Art.  3

Impegnare la somma di E 1.325.700,00 quale importo necessario per il cofinanziamento dei progetti ammessi, nel seguente modo:
-  E 485.962,00 sul capitolo 850201 (ex 842430) "Spese per la predisposizione e l'attuazione del piano di risanamento ambientale e rilancio economico dell'area ad elevato rischio di crisi ambientale del Comprensorio del Mela";
-  E 583.738,00 sul capitolo 850005 (ex 842020) "Spese per il finanziamento del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio di Siracusa-Sicilia orientale";
-  E 256.000,00 sul capitolo 850004 (ex 842019) "Spese per il finanziamento del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Caltanissetta-Sicilia orientale";
del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 2006, rubrica 4 - uffici speciali che presentano la necessaria disponibilità economica.

Art.  4

Dare atto che la quota di cofinanziamento accordata sarà erogata secondo le modalità specificate al punto 4.3 delle linee guida annesse al bando del 28 luglio 2006 e nel rispetto di quanto indicato all'art. 7 del bando stesso.

Art.  5

Dare atto che con successive circolari, ad ulteriore specifica di quanto già indicato nel bando e nelle relative linee guida riguardo alle modalità di rendicontazione delle spese sostenute, l'Ufficio speciale provvederà a fornire puntuale modulistica indicando i relativi criteri per la compilazione.

Art.  6

Disporre che il presente decreto sia notificato a tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta di cofinanziamento al bando in argomento e che i soggetti ammessi a contributo siano chiamati a trasmettere lettera di accettazione entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla data della notifica di cui sopra.

Art.  7

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per il visto di competenza.

Art.  8

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 novembre 2006.
  CUSPILICI 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente in data 20 novembre 2006.


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(2006.48.3506)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI



119*


ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione di immobili ricadenti nei comuni di Bagheria, Casteldaccia e Santa Flavia per lavori di irrigazione San Leonardo Ovest - 2Ý lotto - reti idriche di distribuzione al comprensorio di Bagheria.

Con decreto n. 468 del 24 maggio 2006 del dirigente generale del dipartimento regionale interventi infrastrutturali, è stato determinato l'ammontare dell'indennità provvisoria da erogare alle ditte proprietarie degli immobili siti nel comune di Santa Flavia interessati all'esecuzione delle suddette opere, qui di seguito elencate:
Comune di Santa Flavia
Gruppi di consegna
1)  Scaduto Antonio, nato a Bagheria il 25 aprile 1926: foglio 4, particella 563, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea: mq. 6, coltura in atto: agrumeto, E/mq. 4,75, totale indennità: E 29,69;
2)  Scardina Salvatore, nato a Palermo il 5 dicembre 1950: foglio 7, particella 230, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea: mq. 6, coltura in atto: agrumeto, E/mq. 4,75, totale indennità: E 29,69;
3)  Miosi Giuseppina, nata a Bagheria il 12 gennaio 1924; Miosi Maria Vittoria, nata a Bagheria il 7 ottobre 1931; Tortorici Achille, nato a Palermo il 2 ottobre 1955; Tortorici Ettore, nato a Palermo il 18 marzo 1918; Tortorici Iolanda, nata a Palermo il 3 luglio 1953; Tortorici Maria Concetta, nata a Palermo l'8 dicembre 1963; Tortorici Maria Vittoria, nata a Palermo il 4 ottobre 1951: foglio 7, particella 626 ex 468, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea: mq. 6, coltura in atto: orto irriguo, E/mq. 4,31, totale indennità: E 26,94;
4)  Azienda agr. Sperlinga, di Tripoli Valerio & C. società semplice con sede in Palermo: foglio 7, particella 333, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea: mq. 6, coltura in atto: agrumeto, E/mq. 4,75, totale indennità: E 29,69;
5)  Di Quarto Daniele, nato a San Donà di Piave il 6 giugno 1971: foglio 7, particella 307, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea: mq. 6, coltura in atto: agrumeto, E/mq. 4,75, totale indennità: E 29,69;
6)  Miosi Giuseppina, nata a Bagheria il 12 gennaio 1924; Miosi Maria Vittoria, nata a Bagheria il 7 ottobre 1931; Tortorici Achille, nato a Palermo il 2 ottobre 1955; Tortorici Ettore, nato a Palermo il 18 marzo 1918; Tortorici Iolanda, nata a Palermo il 3 luglio 1953; Tortorici Maria Concetta, nata a Palermo l'8 dicembre 1963; Tortorici Maria Vittoria, nata a Palermo il 4 ottobre 1951: foglio 7, particella 466 ora 605, superficie in esproprio: mq. 6+6, superficie in occupazione temporanea: mq. 6+6, coltura in atto: agrumeto, E/mq. 4,75, totale indennità: E 29,69+29,69;
7)  Fricano Nunzio, nato a Bagheria il 15 settembre 1949: foglio 7, particella 224, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea: mq. 6, coltura in atto: vigneto/sede stradale, E/mq. 2,90, totale indennità: E 18,12;
8)  Fricano Nunzio, nato a Bagheria il 15 settembre 1949: foglio 7, particella 224, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea: mq. 6, coltura in atto: vigneto/sede stradale, E/mq. 2,90, totale indennità: E 18,12;
9)  Rizzo Giuseppe, fu Matteo: foglio 7, particella 165, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea: mq. 6, coltura in atto: agrumeto, E/mq. 4,75, totale indennità: E 29,69;
10)  Albanese Carmela, nata a Bagheria il 17 gennaio 1937; Rizzo Rosario, nato a Bagheria il 6 ottobre 1929: foglio 9, particella 1144 ex 342a, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea: mq. 6, coltura in atto: agrumeto, E/mq. 4,75, totale indennità: E 29,69;
11)  Cefala s.r.l. con sede in Marsala: foglio 9, particella 569, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea: mq. 6, coltura in atto: sede stradale/agrumeto, E/mq. 4,75, totale indennità: E 29,69;
12)  Pecoraro Giuseppe, nato a Bagheria il 9 luglio 1930: foglio 9, particella 1365 unita 645/646, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea: mq. 6, coltura in atto: area di pertinenza, E/mq. 4,75, totale indennità: E 29,69;
13)  Rizzo Paolo, fu Pasquale; Rizzo Pasquale, nato a Bagheria il 19 luglio 1943: foglio 9, particella 463, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea: mq. 6, coltura in atto: agrumeto, E/mq. 4,75, totale indennità: E 29,69;
14)  Lo Medico Francesca Maria, nata a Bagheria l'11 ottobre 1941; Pipia Angela, maritata Lo Medico: foglio 9, particella 1320 ex 105, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea: mq. 6, coltura in atto: agrumeto/sede stradale, E/mq. 4,75, totale indennità: E 29,69;
15)  Lo Piparo Maddalena, maritata Sesali, di Filippo: foglio 9, particella 493, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea: mq. 6, coltura in atto: agrumeto, E/mq. 4,75, totale indennità: E 29,69;
16)  Giammarresi Silvestre, nato a Bagheria il 14 giugno 1925: foglio 9, particella 78, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea: mq. 6, coltura in atto: agrumeto, E/mq. 4,75, totale indennità: E 29,69;
17)  Bonanno Francesco, Camarda Felicia, maritata Raia, fu Giuseppe: foglio 10, particella 701, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea: mq. 6, coltura in atto: agrumeto, E/mq. 4,75, totale indennità: E 29,69;
18)  Guzzo Giuseppe, nato a Casteldaccia il 4 gennaio 1943: foglio 10, particella 821, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea: mq. 6, coltura in atto:agrumeto/uliveto, E/mq. 3,13, totale indennità: E 19,56;
19)  Galioto Antonino, nato a Bagheria il 14 luglio 1968: foglio 10, particella 39, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea: mq. 6, coltura in atto: agrumeto, E/mq. 4,75, totale indennità: E 29,69;
20)  Aiello Christina, nata negli Stati Uniti d'America il 26 giugno 1951; Aiello Cristina, nata a Bagheria il 15 ottobre 1929; Aiello Filippo, nato a Bagheria il 9 giugno 1934; Aiello Leonardo, nato a Bagheria il 2 luglio 1944; Aiello Maria, nata a Bagheria il 22 febbraio 1931; Aiello Mary Rosa, nata negli Stati Uniti d'America il 4 luglio 1953; Aiello Rosa, nata a Bagheria il 25 marzo 1938; Aiello Santo, nato a Bagheria il 9 gennaio 1933; Raspanti Ciro, nato a Bagheria il 23 ottobre 1958; Raspanti Giuseppe nato a Bagheria il 31 maggio 1953; Raspanti Grazia, nata a Bagheria il 13 ottobre 1950; Speciale Agata, nata a Casteldaccia l'8 novembre 1933; Viscuso Filippa, nata a Bagheria il 25 marzo 1941; Viscuso Francesco, nato a Bagheria l'11 dicembre 1938; Viscuso Gaetano, nato a Bagheria il 2 maggio 1928; Viscuso Giuseppa, nata a Bagheria il 25 maggio 1924; Viscuso Santo, nato a Bagheria il 10 giugno 1936; Viscuso Vincenzo, nato a Bagheria il 21 marzo 1932: foglio 10, particella 545, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea: mq. 6, coltura in atto: agrumeto, E/mq. 4,75, totale indennità: E 29,69;
21)  De Luca Vincenza, fu Onofrio; Scaduto Onofrio, fu Giuseppe; Vannucci Pompeo, fu Stanislao: foglio 10, particella 865, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea: mq. 6, coltura in atto: agrumeto, E/mq. 4,75, totale indennità: E 29,69;
22)  Bonanno Giuseppe; Chiello Francesca, nata a Bagheria il 10 febbraio 1946; La Corte Laura, nata a Bagheria l'1 maggio 1909: foglio 10, particella 275, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea: mq. 6, coltura in atto: agrumeto/uliveto, E/mq. 3,13, totale indennità: E 19,56;
23)  Martorana Giuseppa, nata a Casteldaccia il 25 aprile 1927; Nuccio Domenico, nato a Casteldaccia il 4 febbraio 1923: foglio 10, particella 578, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea: mq. 6, coltura in atto: agrumeto, E/mq. 4,75, totale indennità: E 29,69;
24)  Bonanno Francesco; Manzella Giovanni, nato a Casteldaccia l'1 novembre 1924; Manzella Mariano, nato a Casteldaccia l'1 settembre 1914: foglio 10, particella 1013 sub 2 ex 707, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea: mq. 6, coltura in atto: agrumeto, E/mq. 4,75, totale indennità: E 29,69; foglio 10, particella 1013 sub 3 ex 707, vedi particella 1013 sub 2 ex 707; foglio 10, particella 1013 sub 5 ex 707, vedi particella 1013 sub 2 ex 707;
25)  Di Salvo Giovanni, nato a Bagheria il 24 settembre 1925: foglio 10, particella 1327 ex 341, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea: mq. 6, coltura in atto: sede stradale/agrumeto, E/mq. 4,75, totale indennità: E 29,69;
26)  Rizzo Girolama, nata a Bagheria il 17 maggio 1925; Vannucci Pompeo; fu Stanislao: foglio 11, particella 714, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea: mq. 6, coltura in atto: uliveto, E/mq. 1,50, totale indennità: E 9,37;
27)  Arena Rosalia, fu Pietro; Arena Vincenzo, fu Pietro; Scardina Rosalia, vedova Arena fu Giuseppe; Vannucci Pompeo, fu Stanislao: foglio 11, particella 272, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea: mq. 6, coltura in atto: incolto produttivo, E/mq. 0,09, totale indennità: E 0,56;
28)  Scaduto Cosimo, nato a Bagheria il 25 dicembre 1929: foglio 11, particella 1629 ex 295, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea: mq. 6, coltura in atto: sede stradale, E/mq. 4,75, totale indennità: E 29,69;
29)  Guattadauro Giuseppa, maritata Cannizzaro fu Pietro; Sangiorgio Emanuele: foglio 11, particella 38, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea: mq. 6, coltura in atto: agrumeto/uliveto, E/mq. 3,13, totale indennità: E 19,56;
30)  Bonanno Francesco con sede in Santa Flavia; Tomasello Giuseppe, nato a Bagheria il 25 gennaio 1967: foglio 11, particella 365, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea: mq. 6, coltura in atto: uliveto, E/mq. 1,50, totale indennità: E 9,37;
31)  Bassoni Raimonda, nata a Bagheria il 14 maggio 1969: foglio 11, particella 1045, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea: mq. 6, coltura in atto: uliveto, E/mq. 1,50, totale indennità: E 9,37;
32)  Scianna Francesco, nato a Bagheria il 3 dicembre 1918; Scianna Giacinto, nato Bagheria il 9 agosto 1912; Scianna Giuseppe, nato a Bagheria il 23 ottobre 1915; Scianna Nunzio, nato a Bagheria il 22 ottobre 1921; Scianna Salvatore, nato a Bagheria il 19 marzo 1927; Vannucci Pompeo, fu Stanislao; Scianna Maria, nata a Bagheria il 3 marzo 1942; Vannucci Pompeo, fu Stanislao: foglio 12, particella 3, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea: mq. 6, coltura in atto: frutteto-agrumeto-uliveto, E/mq. 2,84, totale indennità: E 17,75;
33)  Fricano Carmelo, nato il 24 ottobre 1936; Fricano Isidoro, nato il 25 novembre 1931; Fricano Onofrio, nato il 29 maggio 1933; Maggiore Maria Caterina, nata a Bagheria il 17 novembre 1908: foglio 12, particella 467, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea: mq. 6, coltura in atto: uliveto, E/mq. 4,75, totale indennità: E 29,69;
34)  Castronovo Pietra, nata a Bagheria il 4 marzo 1928; Greco Caterina, nata a Bagheria il 28 maggio 1962; Greco Giampiero, nato a Bagheria il 9 aprile 1962; Greco Michelangelo, nato a Bagheria il 7 luglio 1947: foglio 12, particella 89, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea: mq. 6, coltura in atto: uliveto/agrumeto, E/mq. 3,13, totale indennità: E 19,56;
35)  D'Amico Carmela, nata a Bagheria il 3 ottobre 1924, D'Amico Natale, nato a Bagheria il 4 ottobre 1888, Vannucci Pompeo, fu Stanislao: foglio 12, particella 242, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea: mq. 6, coltura in atto: uliveto, E/mq. 1,50, totale indennità: E 9,37;
36)  Coffaro Domenico di Domenico, Coffaro Domenico di Nunzio, Coffaro Giovanni di Domenico, Coffaro Grazia di Domenico, Coffaro Maria di Domenico, Coffaro Michele di Domenico, Coffaro Nicolo di Domenico, Coffaro Nunzio di Domenico, Coffaro Rosa di Domenico, Coffaro Salvatore di Domenico, Vannucci Pompeo, fu Stanislao: foglio 12, particella 241, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea: mq. 6, coltura in atto: uliveto, E/mq. 1,50, totale indennità: E 9,37;
37)  Coffaro Domenico di Domenico, Coffaro Domenico di Nunzio, Coffaro Giovanni di Domenico, Coffaro Grazia di Domenico, Coffaro Maria di Domenico, Coffaro Michele di Domenico, Coffaro Nicolo di Domenico, Coffaro Nunzio di Domenico, Coffaro Rosa di Domenico, Coffaro Salvatore di Domenico, Vannucci Pompeo, fu Stanislao: foglio 12, particella 241, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea: mq. 6, coltura in atto: uliveto, E/mq. 1,50, totale indennità: E 9,37;
38)  Manzella Rosalia, nata a Casteldaccia il 5 settembre 1920; Tomasello Maddalena, nata a Casteldaccia il 7 marzo 1954: foglio 13, particella 142, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea: mq. 6, coltura in atto: vigneto ad alberello, E/mq. 1,04, totale indennità: E 6,50;
39)  Demanio dello Stato con sede in Palermo; Mineo Angelo, nato a Bagheria il 24 dicembre 1938; Mineo Antonino, nato a Palermo, il 5 novembre 1931; Mineo Gaetano, nato a Bagheria il 5 settembre 1948: foglio 13, particella 245, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea: mq. 6, coltura in atto: uliveto, E/mq. 1,50, totale indennità: E 9,37;
40)  Mineo Rosa, nata a Bagheria il 16 giugno 1923: foglio 13, particella 62, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea: mq. 6, coltura in atto: uliveto, E/mq. 1,50, totale indennità: E 9,37;
41)  Montalbano Maria, nata a Bagheria il 10 ottobre 1941: foglio 14, particella 187, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea: mq. 6, coltura in atto: uliveto, E/mq. 1,50, totale indennità: E 9,37;
42)  Demanio dello Stato con sede in Palermo; Di Chiara Salvatore, fu Agostino: foglio 14, particella 111, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea: mq. 6, coltura in atto: uliveto, E/mq. 1,50, totale indennità: E 9,37;
43)  Montalbano Antonino, nato a Bagheria il 31 marzo 1930; Scianna Rosa, nata a Bagheria il 13 novembre 1936: foglio 14, particella 982 ex 116, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea: mq. 6, coltura in atto: uliveto, E/mq. 1,50, totale indennità: E 9,37.
(2006.22.1789)
077

Con decreto n. 469 del 24 maggio 2006 del dirigente generale del dipartimento regionale interventi infrastrutturali, è stato determinato l'ammontare dell'indennità provvisoria da erogare alle ditte proprietarie degli immobili siti nel comune di Casteldaccia interessati all'esecuzione delle suddette opere, qui di seguito elencate:
Comune di Casteldaccia
Gruppi di consegna
1)  Ribaudo Bartolo, nato a Casteldaccia il 5 ottobre 1947: foglio 6, particella 51, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea mq. 6, coltura in atto orto; E/mq. 4,31, totale indennità depositata e/o pagata E 26,94;
2)  Gargiullo Paola, nata a Bagheria il 21 febbraio 1925: foglio 6, particella 650, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea mq. 6, coltura in atto uliveto/frutteto; E/mq. 1,88, totale indennità depositata e/o pagata E 11,75; foglio 6, particella 651; vedi particella 650;
3)  Geraci Caterina, nata a Casteldaccia il 26 novembre 1947; Geraci Franca, nata a Casteldaccia il 4 gennaio 1952; Geraci Giovanni, nato a Casteldaccia il 5 aprile 1954; Geraci Giuseppe, nato a Casteldaccia il 4 giugno 1958; Geraci Loreto Filippo, nato a Casteldaccia il 12 settembre 1950; Geraci Pietro, nato a Palermo il 29 giugno 1964; Geraci Teresa, nata a Casteldaccia il 12 giugno 1949; Geraci Vincenza Maria, nata a Casteldaccia il 2 aprile 1956; Ragnatelli Rosaria, nata a Casteldaccia il 22 settembre 1919: ora D'Amico Maria; foglio 6, particella 375 ora 850 ex 375, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea mq. 6, coltura in atto uliveto; E/mq. 1,50, totale indennità depositata e/o pagata E 9,37;
4)  Nuccio Maria, nata a Casteldaccia l'11 giugno 1948; Tomasello Giovanni, nato a Casteldaccia il 7 gennaio 1942: foglio 6, particella 1358 ex 1158 ex 633, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea mq. 6, coltura in atto agrumeto; E/mq. 4,75, totale indennità depositata e/o pagata E 29,69;
5)  Canale Angelo, nato a Casteldaccia il 30 luglio 1968: foglio 6, particella 191, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea mq. 6, coltura in atto orto; E/mq. 4,31, totale indennità depositata e/o pagata E 26,94;
6)  Colletta Caterina, nata a Palermo il 31 gennaio 1959; Colletta Maria Angela, nata a Casteldaccia il 13 luglio 1961: foglio 6, particella 327, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea mq. 6, coltura in atto orto; E/mq. 4,31, totale indennità depositata e/o pagata E 26,94; foglio 6, particella 293; vedi particella 327;
7)  Canale Giuseppe, nato a Palermo il 21 febbraio 1958; Canale Salvatore, nato a Casteldaccia il 13 dicembre 1891: foglio 7, particella 522, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea mq. 6, coltura in atto uliveto; E/mq. 1,50, totale indennità depositata e/o pagata E 9,37;
8)  Canale Vito, nato a Palermo il 30 gennaio 1975; Lupo Michela, nata a Casteldaccia il 29 marzo 1957; Vannucci Felice, fu Nicol=; Vannucci Filippo, fu Nicol=; Vannucci Girolamo, fu Nicol=: foglio 7, particella 544, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea mq. 6, coltura in atto agrumeto; E/mq. 4,75, totale indennità depositata e/o pagata E 29,69;
9)  Bonomolo Domenico, nato a Casteldaccia il 9 settembre 1908; Bonomolo Giovanni, nato a Casteldaccia il 3 aprile 1920; Bonomolo Giuseppe, nato a Casteldaccia il 12 dicembre 1905; Cannata Maria, nata il 3 novembre 1980: foglio 7, particella 433, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea mq. 6, coltura in atto uliveto; E/mq. 1,50, totale indennità depositata e/o pagata E 9,37;
10)  Manzella Rosario, nato a Casteldaccia l'11 luglio 1934; Mortillaro Maria Felice, fu Vincenzo: foglio 8, particella 413, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea mq. 6; coltura in atto vigneto; E/mq. 1,04, totale indennità depositata e/o pagata E 6,50;
11)  Di Salvo Giuseppe, nato a Casteldaccia il 3 ottobre 1924; Mortillaro Maria Felice, vedova Tumminello, fu Vincenzo: foglio 8, particella 550, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea mq. 6, coltura in atto vigneto/uliveto; E/mq. 1,27, totale indennità depositata e/o pagata E 7,94;
12)  Garifo Rosaria, nata a Casteldaccia il 27 maggio 1962; Mortillaro Maria Felice, fu Vincenzo; Piraino Salvatore, nato a Casteldaccia il 3 gennaio 1962: foglio 8, particella 489, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea mq. 6, coltura in atto uliveto; E/mq. 1,50, totale indennità depositata e/o pagata E 9,37;
13)  Manzella Rosalia, nata a Casteldaccia il 19 ottobre 1927: foglio 8, particella 451, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea mq. 6, coltura in atto agrumeto; E/mq. 4,75, totale indennità depositata e/o pagata E 29,69;
14)  Burgio Maria Antonietta, nata in Libano l'8 luglio 1959: foglio 8, particella 902, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea mq. 6, coltura in atto area pertinenza; E/mq. 4,75, totale indennità depositata e/o pagata E 29,69;
15)  Guzzo Rosalia, di Salvatore: foglio 8, particella 404, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea mq. 6, coltura in atto uliveto; E/mq. 1,50, totale indennità depositata e/o pagata E 9,37;
16)  Di Domenico Nunzia, fu Vito maritata Lo Monaco; Lo Boglio Matteo, di Antonino; Tommasiello Carmelo, fu Francesco; Vannucci Felice, fu Nicol=; Vannucci Filippo, fu Nicol=; Vannucci Girolamo, fu Nicol=: foglio 9, particella 925 ex 15, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea mq. 6, coltura in atto agrumeto; E/mq. 4,75, totale indennità depositata e/o pagata E 29,69;
17)  Ribaudo Antonina, fu Andrea; Ribaudo Caterina, fu Andrea; Ribaudo Maddalena, nata a Casteldaccia il 15 agosto 1915; Vannucci Felice, fu Nicol=; Vannucci Girolamo, fu Nicol=: foglio 9, particella 388, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea mq. 6, coltura in atto agrumeto; E/mq. 4,75, totale indennità depositata e/o pagata E 29,69;
18)  Virruso Maria Salvatrice, nata in Stati Uniti d'America il 18 gennaio 1972: foglio 9, particella 1022 ex 112, superficie in esproprio: mq. 6, superficie in occupazione temporanea mq. 6, coltura in atto uliveto agrumeto; E/mq. 3,13, totale indennità depositata e/o pagata E 19,56.
(2006.22.1788)
077

Con decreto n. 470 del 24 maggio 2006 del dirigente generale del dipartimento regionale interventi infrastrutturali, è stato determinato l'ammontare dell'indennità provvisoria da erogare alle ditte proprietarie degli immobili siti nel comune di Bagheria interessati all'esecuzione delle suddette opere, qui di seguito elencate:
Comune di Bagheria
Gruppi di consegna
1)  D'Anna Rosaria, nata a Bagheria il 6 giugno 1950: foglio 4, particella 335, superficie in esproprio: mq. 6,00, superficie in occupazione temporanea mq. 6,00, coltura in atto frutteto; E/mq. 2,25, totale indennità depositata e/o pagata E 14,06;
2)  Aiello Paola, nata a Bagheria il 18 luglio 1924: foglio 5, particella 666 ex 11, superficie in esproprio: mq. 6,00, superficie in occupazione temporanea mq. 6,00, coltura in atto agrumeto; E/mq. 4,75, totale indennità depositata e/o pagata E 29,69;
3)  Greco Ignazio, nato a Bagheria il 30 ottobre 1930; Lo Presti Concetta, maritata Greco, nata a Bagheria il 30 ottobre 1930: foglio 5, particella 284, superficie in esproprio: mq. 6,00, superficie in occupazione temporanea mq. 6,00, coltura in atto agrumeto; E/mq. 4,75, totale indennità depositata e/o pagata E 29,69;
4)  Cuffaro Pasquale, nato a Bagheria il 12 novembre 1940: foglio 5, particella 253, superficie in esproprio: mq. 6,00, superficie in occupazione temporanea mq. 6,00, coltura in atto agrumeto; E/mq. 4,75, totale indennità depositata e/o pagata E 29,69;
5)  Cuffaro Girolama, maritata Galioto, nata a Palermo il 10 marzo 1933: foglio 5, particella 361 unita alla 362, superficie in esproprio: mq. 6,00, superficie in occupazione temporanea mq. 6,00, coltura in atto agrumeto; E/mq. 4,75, totale indennità depositata e/o pagata E 29,69;
6)  Barone Pietra, nata negli Stati Uniti d'America il 27 dicembre 1973; Barone Rosario, nato negli Stati Uniti d'America il 12 dicembre 1969: foglio 6, particella 60, superficie in esproprio: mq. 6,00, superficie in occupazione temporanea mq. 6,00, coltura in atto agrumeto; E/mq. 4,75, totale indennità depositata e/o pagata E 29,69;
7)  Napoli Nicola, nato a Bagheria il 27 settembre 1968: foglio 6, particella 739, superficie in esproprio: mq. 6,00, superficie in occupazione temporanea mq. 6,00, coltura in atto area di pertinenza; E/mq. 4,75, totale indennità depositata e/o pagata E 29,69;
8)  De Cordova Antonina, nata a Palermo il 25 settembre 1933; De Cordova Maria Teresa, nata a Palermo il 10 luglio 1939: foglio 7, particella 2006, superficie in esproprio: mq. 6,00, superficie in occupazione temporanea mq. 6,00, coltura in atto agrumeto; E/mq. 4,75, totale indennità depositata e/o pagata E 29,69;
9)  De Cordova Maria Teresa, nata a Palermo il 10 luglio 1939: foglio 7, particella 1988, superficie in esproprio: mq. 6,00+6,00, superficie in occupazione temporanea mq. 6,00+6,00, coltura in atto uliveto; E/mq. 1,50, totale indennità depositata e/o pagata E 9,37+ 9,37;
10)  Sciortino Francesco, nato a Bagheria il 28 agosto 1937: foglio 18, particella 222, superficie in esproprio: mq. 6,00, superficie in occupazione temporanea mq. 6,00, coltura in atto orto; E/mq. 4,31, totale indennità depositata e/o pagata E 26,94;
11)  Pagano Francesco, nata a Palermo il 31 dicembre 1951; Rizzo Girolama, nata a Bagheria il 16 maggio 1925: foglio 18, particella 256, superficie in esproprio: mq. 6,00, superficie in occupazione temporanea mq. 6,00, coltura in atto agrumeto/uliveto; E/mq. 3,13, totale indennità depositata e/o pagata E 19,56;
12)  Provincia Regionale con sede in Palermo: foglio 19, particella 1650-1651 ex 419, superficie in esproprio: mq. 6,00, superficie in occupazione temporanea mq. 6,00, coltura in atto incolto produttivo; E/mq. 0,09, totale indennità depositata e/o pagata E 0,56;
13)  Fricano Giuseppina, fu Giuseppe; Rizzo Onofrio, fu Pasquale: foglio 19, particella 1985, superficie in esproprio: mq. 6,00, superficie in occupazione temporanea mq. 6,00, coltura in atto agrumeto; E/mq. 4,75, totale indennità depositata e/o pagata E 29,69;
14)  Passarello Nicol=, nato a Bagheria il 6 dicembre 1930: foglio 20, particella 83, superficie in esproprio: mq. 6,00, superficie in occupazione temporanea mq. 6,00, coltura in atto incolto produttivo; E/mq. 0,09, totale indennità depositata e/o pagata E 0,56;
15)  Restino Maria, maritata Imboccasi fu Salvatore: foglio 20, particella 366, superficie in esproprio: mq. 6,00, superficie in occupazione temporanea mq. 6,00, coltura in atto uliveto; E/mq. 1,50, totale indennità depositata e/o pagata E 9,37;
16)  Ferrara Caltagirone Ottaviana, nata a Marianopoli il 23 novembre 1945: foglio 20, particella 12, superficie in esproprio: mq. 6,00, superficie in occupazione temporanea mq. 6,00, coltura in atto agrumeto; E/mq. 4,75, totale indennità depositata e/o pagata E 29,69;
17)  La Rosa Agnese, nata a Bagheria il 15 novembre 1934; La Rosa Michelangelo, nato a Bagheria il 18 gennaio 1928; La Rosa Pietro, nato a Bagheria il 16 novembre 1930; La Rosa Rosa, nata a Bagheria il 10 agosto 1938; La Rosa Rosalia, nata a Palermo il 6 marzo 1944: foglio 20, particella 535 ex 78, superficie in esproprio: mq. 6,00, superficie in occupazione temporanea mq. 6,00, coltura in atto uliveto; E/mq. 1,50, totale indennità depositata e/o pagata E 9,37;
18)  Miosi Maria Caterina, nata a Palermo il 13 maggio 1929: foglio 20, particella 140, superficie in esproprio: mq. 6,00, superficie in occupazione temporanea mq. 6,00, coltura in atto uliveto; E/mq. 1,50, totale indennità depositata e/o pagata E 9,37;
19)  Di Bella Filippa, nata a Bagheria il 4 settembre 1907: foglio 21, particella 489c, superficie in esproprio: mq. 6,00, superficie in occupazione temporanea mq. 6,00, coltura in atto agrumeto; E/mq. 4,75, totale indennità depositata e/o pagata E 29,69;
20)  Mignosi Vittorio, nato a Palermo il 27 settembre 1931; Scidita Giuseppa, nata a Palermo l'1 febbraio 1988: foglio 21, particella 83, superficie in esproprio: mq. 6,00, superficie in occupazione temporanea mq. 6,00, coltura in atto incolto produttivo; E/mq. 0,09, totale indennità depositata e/o pagata E 0,56;
21)  Scardina Antonina, fu Giuseppe: foglio 21, particella 406, superficie in esproprio: mq. 6,00, superficie in occupazione temporanea mq. 6,00, coltura in atto uliveto; E/mq. 1,50, totale indennità depositata e/o pagata E 9,37;
22)  Carollo Eleonora, fu Giuseppe, nata a Bagheria; Ducato Michela, nata a Bagheria il 4 maggio 1919: foglio 21, particella 20, superficie in esproprio: mq. 6,00, superficie in occupazione temporanea mq. 6,00, coltura in atto agrumeto; E/mq. 4,75, totale indennità depositata e/o pagata E 29,69;
23)  Scianna Domenico, nato a Bagheria il 14 dicembre 1982; Scianna Francesco, nato a Bagheria il 3 dicembre 1918; Scianna Giacinto, nato a Bagheria il 9 agosto 1912; Scianna Giuseppe, nato a Bagheria il 23 aprile 1915; Scianna Nunzio, nato a Bagheria il 22 ottobre 1921; Scianna Salvatore, nato a Bagheria il 19 marzo 1927: foglio 26, particella 206, superficie in esproprio: mq. 6,00, coltura in atto agrumeto; E/mq. 4,75, totale indennità depositata e/o pagata E 29,69.
(2006.22.1787)
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077


ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Provvedimenti concernenti ammissione di alcuni interventi alla rendicontazione dei fondi strutturali a valere sulla misura 6.03 del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale lavori pubblici n. 1056/14 dell'8 agosto 2006, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2006 al n. 1, foglio 44, è stato ammesso alla rendicontazione dei fondi strutturali a valere sulla misura 6.03 del P.O.R. Sicilia 2000/2006, l'intervento "lavori di rifiorimento della mantellata del molo esterno di levante e manutenzione opere d'arte nel porto di Sciacca" per l'importo di E 2.469.092,00.
(2006.45.3293)
101
   

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale lavori pubblici n. 1058/14 dell'8 agosto 2006, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2006 al n. 1, foglio 43, è stato ammesso alla rendicontazione dei fondi strutturali a valere sulla misura 6.03 del P.O.R. Sicilia 2000/2006, l'intervento "lavori di manutenzione delle pavimentazioni, opere d'arte, arredi ed impianti tecnologici del porto di Licata" per l'importo di E 2.446.853,49.
(2006.45.3294)
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101


ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore in Siracusa.

Con decreto n. 31/6/X/II del 23 ottobre 2006 dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è stata nominata la commissione esaminatrice, relativa alla sessione d'esami per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, che è stata tenuta nei mesi di novembre/dicembre 2006 in Siracusa, così composta:
Presidente
-  ing. Francesco Altana, capo dell'Ispettorato provinciale lavoro di Siracusa.
Membri esperti
-  ing. Emanuele Giampiccolo, funzionario dell'I.S.P.E.S.L. di Catania;
-  ing. Salvatore Lizzio, funzionario dell'Unità sanitaria locale n. 3 di Catania.
E' stata nominata segretaria della commissione suddetta la sig.ra Nunziatina Cavaleri, istruttore presso l'Ispettorato provinciale lavoro di Siracusa.
(2006.45.3310)
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091


Sostituzione di un componente della commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni settore edili e affini per la provincia di Catania.

Con decreto n. 129 del 26 ottobre 2006 del dipartimento regionale lavoro, il sig. Barelli Felice, quale membro supplente, è stato chiamato, in rappresentanza della organizzazione sindacale C.I.S.L., in seno alla commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni settore edili e affini prevista dall'art. 3 della legge n. 427/75, per la provincia di Catania, in sostituzione del sig. Accardi Ferdinando.
(2006.44.3262)
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091


Rettifica del decreto 27 luglio 2006, relativo all'approvazione dell'elenco dei soggetti da inserire nella long list dei valutatori (ex art. 24 della legge n. 30/97).

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale formazione professionale n. 417 del 30 ottobre 2006, per le motivazioni nello stesso esposte, l'allegato A, parte integrante del decreto n. 205 del 27 luglio 2006, è stato modificato con l'inserimento dei seguenti nominativi:





Inoltre, il nome del sig. Grisanti, al n. 264 dell'allegato A del decreto 27 luglio 2006, è rettificato da "Alessandra" ad "Alessandro".
(2006.45.3320)
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091


ASSESSORATO DELLA SANITA'

Affidamento della direzione tecnica della ditta Giannitrapani s.r.l., con sede legale in Trapani.

Con decreto del dirigente generale dell'ispettorato regionale sanitario n. 8896 del 20 ottobre 2006, la direzione tecnica della ditta Giannitrapani s.r.l. viene affidata in sostituzione del sig. Nunzio Ferro al sig. Raffaele Barassi, nato a Catania il 24 febbraio 1983 e residente in Catania in via Novaluce n. 38.
(2006.45.3286)
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102


ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Finanziamento al comune di Cesar= per la realizzazione di opere in attuazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006, misura 1.07.

In attuazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, misura 1.07 - Protezione e consolidamento versanti - II fase, il dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, con decreto n. 1094 del 21 settembre 2006, registrato dalla Corte dei conti il 4 ottobre 2006, reg. n. 1, foglio 298, ha concesso al comune di Cesar= (ME) il finanziamento di E 675.302,94 per la realizzazione dell'opera "consolidamento e sistemazione idraulica a salvaguardia del centro abitato Rocca S. Giorgio, 1Ý stralcio" in territorio del comune di Cesar= (ME). COD.I.1999.IT.16.PO.011/1.07/11.2.7/0267.
(2006.45.3289)
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101


Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 1101/DTA del 26 settembre 2006, è stato annullato il decreto n. 587 del 19 maggio 2006, con il quale si ripristinava il decreto n. 673 del 10 agosto 2005, emesso dal dirigente responsabile del sevizio 3, in esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. per il Lazio n. 4518/2006 del 27 luglio 2006. Pertanto è ripristinata l'efficacia sia del decreto n. 720 del 9 settembre 2005, a firma del dirigente generale di questo dipartimento che annullava il decreto n. 673 del 10 agosto 2005 del dirigente responsabile del servizio 3, sia del decreto n. 1140 del 4 novembre 2004, emesso dal dirigente generale di questo dipartimento.
(2006.39.2921)
119

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 1248 del 31 ottobre 2006, è stata concessa, ai sensi dell'art. 269 del decreto legislativo n. 152/2006, all'ENEL Produzione S.p.A., con sede legale in viale Regina Margherita n. 125 a Roma, l'autorizzazione alla modifica delle emissioni in atmosfera derivanti dalla produzione di energia elettrica mediante combustione di gasolio.
(2006.45.3281)
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119


Esclusione dal demanio marittimo di una porzione di area demaniale marittima sita nel comune di Santa Flavia ed inclusione della stessa fra i beni patrimoniali della Regione.

Con decreto interdipartimentale n. 1109 del 29 settembre 2006 del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale del personale e dei servizi generali, la porzione di area demaniale marittima di mq. 69, sita in località Santa Flavia del comune di Santa Flavia (PA), distinta dalle particelle 635 e 636 del foglio di mappa 8, oltre ulteriore area scaturente dalla proiezione dello sporto dei balconi di mq. 2 e mq. 6, ricadenti rispettivamente nelle particelle 636 e 635, nonché, l'area antistante gli stessi fabbricati per una lunghezza di ml. 2, ricadenti sulla particella 1195 dello stesso foglio di mappa, è stata esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte dei beni patrimoniali della Regione.
(2006.45.3282)
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047


Esclusione dal demanio marittimo di un'area demaniale marittima sita nel comune di Palermo ed inclusione della stessa fra i beni patrimoniali della Regione.

Con decreto interdipartimentale n. 1164 del 6 ottobre 2006 del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale del personale e dei servizi generali, l'area demaniale marittima indicata con la particella 1079 del foglio di mappa 12 del N.C.E.U. del comune di Palermo, viene esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte dei beni patrimoniali della Regione.
(2006.45.3287)
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047


Parere di incidenza con prescrizioni relativo al piano regolatore generale del comune di Nicosia.

Il dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, con decreto n. 1222 del 26 ottobre 2006, ha espresso parere di incidenza, con prescrizioni, sul "piano regolatore generale del comune di Nicosia", ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni.
(2006.45.3290)
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114
Giudizio positivo di compatibilità ambientale al progetto relativo alla prosecuzione dell'attività di recupero e gestione di rifiuti pericolosi e non di un impianto sito nel territorio del comune di Taormina.

Il dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, con decreto n. 1231 del 27 ottobre 2006, ha rilasciato giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, per il "Progetto per la prosecuzione dell'attività di recupero e gestione (R13) di rifiuti non pericolosi e D15 di rifiuti pericolosi in contrada Cantaro nel comune di Taormina (ME)", committente Eco-Beach di Savio Patrizia & F.lli s.n.c.
(2006.45.3291)
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119


Approvazione di modifica al regolamento edilizio del comune di San Piero Patti.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica n. 1243 del 31 ottobre 2006, ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione urbanistica, in conformità al parere n. 39 del 19 ottobre 2006, reso dall'unità operativa 4.1/D.R.U., è stata approvata, in variante al regolamento edilizio comunale, la modifica apportata all'art. 11, adottata dal consiglio comunale di San Piero Patti con deliberazione n. 47 del 29 novembre 2005.
(2006.45.3312)
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116


Approvazione di modifica al regolamento edilizio del comune di Terme Vigliatore.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica n. 1245 del 31 ottobre 2006, ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione urbanistica, in conformità al parere n. 40 del 19 ottobre 2006, reso dall'unità operativa 4.1/D.R.U., è approvata, in variante al regolamento edilizio comunale, la modifica apportata all'art. 18, adottata dal consiglio comunale di Terme Vigliatore con deliberazione n. 16 dell'8 febbraio 2006.
(2006.45.3313)
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116


ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Provvedimenti concernenti concessione di contributi per la realizzazione di lavori nel porto/approdo turistico di Catania Ognina, di cui alla misura 4.20 del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

Con decreto n. 1242/S5/Tur del 13 settembre 2006 del dirigente generale del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2006, reg. 1, foglio 348, è stato concesso il contributo di E 100.401,50 alla ditta Ippocampo s.r.l., per i lavori di "completamento di un approdo turistico nel porto di Catania Ognina - porto Ulisse" di cui alla graduatoria pubblicata nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana n. 26 del 26 maggio 2006 a valere sulla misura 4.20 del P.O.R. Sicilia 2000/2006.
(2006.45.3299)
101

Con decreto n. 1327/S5/Tur del 28 settembre 2006 del dirigente generale del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo, è stato concesso il contributo di E 164.813,18 alla ditta La Tortuga s.r.l., per i lavori di "completamento e ammodernamento del porto/approdo turistico sito a Catania Ognina-porto Ulisse", di cui alla graduatoria pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 26 maggio 2006, a valere sulla misura 4.20 del P.O.R. Sicilia 2000/2006.
(2006.45.3298)
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CIRCOLARI



101

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 27 ottobre 2006, n. 22.
Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà della Regione. Art. 17 del D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254.

ALLA SEGRETERIA GENERALE
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - DIPARTIMENTO DEL PERSONALE E SS.GG. - AREA PROVVEDITORATO
AI DIPARTIMENTI REGIONALI
AGLI UFFICI SPECIALI
ALLE RAGIONERIE CENTRALI C/O GLI ASSESSORATI REGIONALI
e, p.c.  ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIA 

ALL'UFFICIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
AGLI UFFICI DI GABINETTO DEGLI ASSESSORI REGIONALI
PREMESSA
Con il D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, pubblicato nel supplemento ordinario n. 209 della Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 novembre 2002, serie generale, è stato emanato il "Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato" entrato in vigore il 12 gennaio 2003. Esso ha, fra l'altro, abrogato il precedente regolamento di cui al D.P.R. 30 novembre 1979, n. 718 a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore del nuovo regolamento.
Per l'applicazione in Sicilia del nuovo regolamento questa Amministrazione ha diramato la circolare n. 7 del 14/07/2004; ad essa bisogna continuare a fare riferimento per tutto quanto non viene diversamente disposto con la presente.
Si ricorda che la richiamata circolare n. 7/2004 faceva riserva di fornire istruzioni successive in ordine all'aggiornamento della modulistica in uso per la contabilità dei consegnatari, disponendo che nelle more si continuasse ad usare quella precedente.
Si informa che sono in via di definizione i lavori per l'informatizzazione e l'utilizzo telematico della nuova modulistica e quindi si precisa che fino a nuove istruzioni rimane valida la modulistica attualmente in uso.
Prendendo spunto dalla circolare n. 42 - Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2004 - con la presente si forniscono le istruzioni complete per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà della Regione.
Tra le innovazioni introdotte dalla nuova normativa si evidenzia:
-  il rinnovo periodico degli inventari - almeno una volta ogni cinque anni, previa effettiva ricognizione dei beni;
-  l'obbligo di iscrivere nell'inventario i soli beni mobili non aventi carattere di beni di consumo e aventi un valore superiore a cinquecento euro, IVA compresa. A tale riguardo, si precisa che sono da inventariare anche i beni che, pur avendo singolarmente un valore inferiore al predetto importo, siano trattati alla stregua delle "universalità di mobili", secondo la definizione dell'art. 816 cod. civ.: "cioè complessi di cose, più o meno omogenee, appartenenti ad un medesimo soggetto ed unificate dalla destinazione unitaria e permanente ad uno scopo". Ad esempio nell'inventariare uno studio, un salotto, una postazione di lavoro informatica, raccolte delle biblioteche, degli archivi, dei musei delle pinacoteche, ecc., si terrà conto del complesso degli elementi che li compongono e si attribuirà un numero unico d'inventario all'universalità, attribuendo agli elementi che la compongono un sottostante numero d'ordine identificativo. In tale elencazione, inoltre, dovranno essere indicati i valori dei singoli componenti, al fine di consentire discarichi parziali in caso di danneggiamento o deterioramento degli stessi. I beni non aventi carattere di beni di consumo e di valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa, andranno iscritti nel cosiddetto "registro dei beni durevoli di valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa";
-  l'obbligo, per la gestione dei beni mobili, di apporre per ogni bene il codice "Sec. '95", rispondente alle esigenze dell'attuale tipo di rendicontazione del conto generale del patrimonio, basata su una nuova classificazione dei beni raccordata con la suddivisione in categorie; in allegato si riporta la classificazione "SEC '95" in raccordo con le categorie di beni mobili (allegato 1); lo Stato ha introdotto detta classificazione nel 2000 e l'ha applicata ai beni mobili con il decreto interministeriale del 18 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 2003, impartendo le relative istruzioni con la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 13 del 12 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 51 del 29 marzo 2003; la regione Siciliana ha introdotto la classificazione "Sec. '95" nel proprio bilancio a partire dall'esercizio finanziario 2001 (legge regionale n. 5/2001);
-  all'applicazione, ai fini dell'attribuzione del valore dei beni mobili del criterio dell'ammortamento, secondo le prescrizioni dell'art. 17, comma 20, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (apparecchiature di natura informatica acquisite prima dell'anno 2000), e del decreto ministeriale del 22 aprile 2004, emanato in attuazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante "Principi e regole contabili" del sistema unico di contabilità economica analitica fondata su rilevazioni per centri di costo delle pubbliche amministrazioni (Beni acquisiti a partire dall'anno 2000).
Ci= premesso, si dispone che il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà della Regione si deve effettuare con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 2007. Il nuovo inventario corredato del relativo processo verbale descrittivo delle operazioni svolte, dovrà essere prodotto ai competenti uffici riscontranti entro il 15 febbraio 2008.
1.  BENI DA INVENTARIARE - CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE E RACCORDO CON IL CODICE "SEC '95"
Si premette che formano materia dell'inventario tutti i beni mobili propriamente detti, ai sensi dell'art. 20 lett. a) del regolamento di contabilità generale dello Stato, di proprietà della Regione, acquistati o fatti costruire direttamente con i fondi della Regione o ricevuti a qualsiasi titolo.
Non si procede al rinnovo degli inventari per i beni mobili da considerare immobili agli effetti inventariali di cui all'art. 7 del regolamento di contabilità generale dello Stato.
Con riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 19, comma 5, del regolamento emanato D.P.R. n. 254/2002, i beni mobili vanno suddivisi nelle seguenti categorie:
Categoria I
Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici, beni mobili delle tipografie, laboratori, officine, centri meccanografici, elettronici con i relativi supporti e pertinenze non aventi carattere riservato; beni mobili di ufficio costituenti le dotazioni di ambulatori di qualsiasi tipo;
Categoria II
Libri e pubblicazioni sia ufficiali (raccolta annua delle Gazzette Ufficiali e degli atti normativi della Repubblica italiana, della Regione siciliana, dei bollettini ufficiali, ecc.) sia non ufficiali costituenti la dotazione dell'ufficio. Non devono essere inventariati in questa categoria tutti i libri e le pubblicazioni acquistati per essere distribuiti agli impiegati quali strumento di lavoro. Questi beni vano iscritti nel "registro dei beni durevoli di valore non superiore a 500 euro, IVA compresa";
Categoria III
Materiale scientifico, di laboratorio, oggetti di valore (esclusi gli oggetti d'arte, perché considerati immobili agli effetti inventariali), metalli preziosi, strumenti musicali, attrezzature tecniche e didattiche nonché attrezzatura sanitaria diagnostica e terapeutiche per gli ambulatori medici;
Categoria IV
Beni assegnati alla conduzione di fondi rustici, macchine e strumenti agricoli, nonché gli animali adibiti alla coltura dei fondi, e gli altri animali di proprietà della Regione;
Categoria V
Armamenti, munizioni, strumenti protettivi, equipaggiamenti, ecc. (le divise, gli effetti di vestiario, le scarpe, ecc. devono essere contabilizzati nella categoria in parola fino a quando non vengono immessi in uso, divenendo in tal modo beni di facile consumo);
Categoria VI
Automezzi, velivoli, natanti ed altri beni iscritti nei pubblici registri;
Categoria VII
Altri beni non classificabili.
Ai fini della su esposta classificazione ed allo scopo di dirimere talune controversie insorte e segnalate dalle diverse amministrazioni in ordine al più appropriato inserimento di taluni beni in determinate categorie, anziché in altre, le amministrazioni stesse avranno cura, nei casi in cui dovessero sorgere perplessità, di seguire il concetto della "strumentalità" che i beni medesimi rivestono rispetto all'attività svolta dall'ufficio. Esempio: le postazioni di lavoro informatiche (personal computer e periferiche) in uso agli uffici amministrativi rientrano nella categoria I e quindi nella voce "Sec '95" "macchinari per ufficio"; nell'ipotesi invece di usi didattici, ricerca, ecc. dovranno essere inventariate nella categoria III e perci= classificate nella voce "Sec '95" "hardware".
Le periferiche di un personal computer, quando sono collegate in modo funzionale e univoco all'unità centrale, entrano a comporre l'universalità "postazione di lavoro informatica" che se di valore superiore a 500 euro, IVA compresa, va inventariata. Nella diversa ipotesi di periferiche detenute singolarmente, vanno seguiti gli ordinari criteri di inventariazione. In particolare, quando le stesse abbiano un valore non superiore a 500 euro, IVA compresa, devono essere annotate nel registro dei beni durevoli.
Infatti, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del regolamento, vanno inclusi nell'inventario i beni "che non hanno carattere di beni di consumo" ed "aventi un valore superiore a cinquecento euro, IVA compresa". I beni che costituiscono "universalità di mobili", cioè complessi di cose, più o meno omogenee ed unificate dalla destinazione unitaria e permanente ad uno scopo (ad esempio: un'enciclopedia, raccolte delle biblioteche, degli archivi, dei musei e delle pinacoteche nonché arredi funzionalmente considerati uno studio tipo, ecc.) devono essere ricompresi nell'inventario qualora nell'insieme superino il predetto importo. Per quanto concerne i beni durevoli d'importo non superiore a 500 euro, IVA inclusa, per i quali non è prevista l'iscrizione in inventario, va istituito apposito registro denominato "Registro dei beni durevoli di valore non superiore a 500 euro" in grado di evidenziare la movimentazione di detti beni.
Per effetto dell'art. 22, comma 3 del D.P.R. n. 254/ 2002, al fine di agevolare l'attività di riscontro, le Ragionerie Centrali provvedono, d'intesa con le singole amministrazioni, a disciplinare le modalità di gestione e controllo del materiale di facile consumo, con particolare riferimento alla predisposizione della contabilità e al corretto utilizzo degli stessi beni.
Si precisa che gli impianti fissi ed inamovibili costituiscono pertinenza degli immobili in cui si trovano e pertanto non vanno inventariati (es. i climatizzatori, i server, i centralini telefonici e apparecchiature similari risultano incorporati nella struttura dell'edificio cui appartengono, in modo tale da perdere la propria distinta individualità, divenendo, sostanzialmente, impianti fissi e inamovibili, non dovranno essere inventariati; viceversa, nel caso in cui tali beni siano connessi all'immobile a mezzo di collegamenti facilmente rimovibili, mantenendo in tal modo inalterata la propria autonomia, si dovrà procedere alla presa in carico nell'inventario dei beni mobili, purché abbiano un valore superiore a 500 euro, IVA inclusa).
Sarà cura quindi di ogni consegnatario degli uffici centrali e periferici conformare le proprie scritture contabili alla classificazione sopra esposta, predisponendo i necessari trasferimenti da una categoria all'altra.
Infine, al fine di rappresentare l'attivo patrimoniale secondo una logica economica, occorrerà considerare le nuove classificazioni "Sec '95", sopra richiamate.
2.  RICOGNIZIONE DEI BENI MOBILI ED EVENTUALI SISTEMAZIONI CONTABILI
Si fa presente che, secondo le disposizioni dell'art. 17, comma 5, del D.P.R. n. 254/2002, i consegnatari devono provvedere alla rinnovazione degli inventari previa effettiva ricognizione dei beni stessi improntando detta operazione ai principi della trasparenza, ai fini anche dell'accertamento di eventuali responsabilità. La rinnovazione degli inventari deve essere effettuata da una commissione costituita da almeno tre persone dell'ufficio da cui dipende il consegnatario, tra cui il capo dell'ufficio stesso od un suo delegato ed il consegnatario medesimo; negli uffici in cui le funzioni di consegnatario siano esercitate dal titolare, le operazioni anzidette dovranno essere effettuate da quest'ultimo e da altri due impiegati dell'ufficio stesso.
La suddetta commissione dovrà essere nominata con provvedimento formale del capo dell'ufficio da cui dipende il consegnatario.
Le operazioni di cui trattasi dovranno risultare da apposito processo verbale da redigersi in triplice copia e da sottoscriversi da parte di tutti gli intervenuti (allegato n. 2).
Il processo verbale dovrà elencare:
a) beni esistenti in uso, ivi compresi quelli rinvenuti in sede di ricognizione e non assunti in carico, nonché gli errori materiali (eventuali) rispetto alle precedenti scritture, riscontrati in sede di ricognizione (allegato n. 2/A);
b) beni mancanti (eventuali) (allegato n. 2/B);
c) beni non più utilizzati o posti fuori uso per cause tecniche (eventuali) (allegato n. 2/C).
Il processo verbale si conclude con un riepilogo che evidenzi il quadro di raccordo tra le operazioni di rinnovo inventariale e le scritture contabili (allegato n. 2/D).
Sulla base di detto verbale sarà compilato il nuovo inventario. Una copia del suddetto processo verbale dovrà rimanere agli atti dell'ufficio del consegnatario, mentre le altre due copie saranno inviate unitamente al nuovo inventario (originale ed una copia), alla competente Ragioneria centrale, per i riscontri previsti dalla normativa vigente.
Completate le operazioni di ricognizione dei beni esistenti, la medesima commissione avrà cura, sulla base delle scritture contabili tenute dal consegnatario, di completare il processo verbale con l'indicazione del valore dei singoli beni inventariati.
Al riguardo potranno verificarsi i seguenti due casi:
1)  i beni esistenti rinvenuti con la ricognizione corrispondono esattamente con quelli risultanti dalle scritture contabili. In tal caso, dopo aver effettuato le operazioni di aggiornamento dei valori, di cui si dirà più avanti, si chiuderà il verbale;
2)  i beni elencati nel verbale di ricognizione (situazione di fatto) non corrispondono con quelli risultanti dalle scritture contabili (situazione di diritto). In questo caso si dovrà procedere alle opportune "sistemazioni contabili" tenendo conto che:
a)  in caso di beni rinvenuti e non registrati, definita l'effettività del titolo, sarà necessario procedere prontamente alla loro assunzione in carico, fra le sopravvenienze, nella categoria di appartenenza, annotando ogni utile notizia. La presa in carico sarà effettuata mediante emissione di buoni di carico. Il valore da attribuire ai suddetti beni, ove non fosse possibile desumerlo dalla documentazione esistente agli atti dell'ufficio, dovrà essere determinato dalla commissione che avrà effettuato la ricognizione con le modalità più avanti illustrate a proposito dell'aggiornamento del valore dei beni medesimi;
b)  in caso di meri errori materiali di scritturazione o errori dipendenti da non corrette interpretazioni delle disposizioni vigenti, ovvero di errori conseguenti ad iniziative assunte in casi dubbi o non disciplinati espressamente dalla normativa in vigore, che potrebbero comportare modifiche quantitative nella reale consistenza dei beni rispetto alle vecchie scritture, allora dovrà procedersi alla loro correzione, regolarizzando con le dovute variazioni in aumento o in diminuzione le diverse situazioni riscontrate;
c)  per i beni risultanti mancanti, per i quali esiste regolare autorizzazione allo scarico e mai scaricati, occorrerà procedere alla loro eliminazione dell'inventario emettendo regolare buono di scarico;
d)  in caso di mancanza di beni per i quali non esiste regolare autorizzazione al discarico, appurata la natura e il quantitativo dei beni nonché il motivo della deficienza, questa dovrà essere segnalata all'amministrazione competente da cui dipende il consegnatario per l'accertamento delle eventuali responsabilità e dei conseguenti addebiti, nonché alla competente ragioneria.
Per i beni mancanti, deteriorati o distrutti, nei casi contemplati dall'art. 194 del regolamento di contabilità generale dello Stato, il discarico inventariale sotto il profilo contabile dovrà avvenire mediante l'emissione di apposito provvedimento da parte del titolare del centro di responsabilità, da cui dipende il consegnatario o il suo delegato.
Tale provvedimento deve essere corredato della copia dei documenti giustificativi dai quali deve evincersi che il danno subito dall'amministrazione, o la diminuzione del valore delle cose mobili, non è imputabile al consegnatario stesso.
Conseguentemente si provvederà all'emissione dei buoni di scarico, allorquando sarà ultimata la relativa procedura, allegandovi copia del predetto decreto che autorizza il discarico, corredato della copia dei relativi documenti giustificativi.
Non è superfluo sottolineare che il decreto di discarico vale a porre in regola la gestione del consegnatario nei rapporti amministrativi ma non produce alcun effetto di legale liberazione rimanendo non pregiudicato il giudizio della Corte dei conti sulla responsabilità del consegnatario stesso, giudizio che sarà promosso dall'Amministrazione di appartenenza o in caso di inerzia dalla ragioneria.
Se, durante la ricognizione dei beni mobili, la commissione riconosce che alcuni beni non risultano più utilizzati ai fini delle effettive esigenze funzionali dell'amministrazione né richieste dagli enti sottoposti a vigilanza e/o tutela della Regione, ovvero posti fuori uso per cause tecniche, questi, una volta individuati, dovranno essere sottoposti al parere della commissione all'uopo istituita dal titolare del centro di responsabilità o da un suo delegato. Una volta acquisito il parere della sopracitata commissione, i beni in questione a seconda dei casi:
a)  potranno essere segnalati ai competenti dirigenti responsabili degli acquisti presso ogni dipartimento, nei casi previsti dalla circolare dell'Assessore regionale alla Presidenza del 29 settembre 2005 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 7 ottobre 2005, n. 42);
b)  potranno essere posti in vendita, secondo le modalità stabilite dal regolamento emanato con D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189;
c)  potranno essere ceduti o smaltiti ai sensi dell'art. 14, commi 2, 3 e 4 del nuovo regolamento (D.P.R. n. 254/2002).
I timbri, i suggelli, i conii, i punzoni, ecc., devono essere consegnati agli Archivi di Stato per la loro conservazione, ovvero all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato per la deformazione; questi potranno essere discaricati soltanto dopo che gli enti su richiamati avranno dichiarato per iscritto di averli ricevuti. Detta dichiarazione costituirà documento giustificativo da allegare al buono di scarico.
Si raccomanda le Amministrazioni interessate e gli agenti responsabili di avviare sollecitamente, subito dopo la fase della ricognizione, le prescritte procedure per la sistemazione contabile dei beni in questione in modo tale che, all'atto dell'impianto del nuovo inventario - che dovrà tenere conto anche della nuova classificazione "Sec '95" nei termini di cui sopra - siano state portate a termine tutte le suddette operazioni.
3.  AGGIORNAMENTO DEI VALORI
Esaurite le operazioni di ricognizione dei beni e delle eventuali sistemazioni contabili, la commissione procederà ad effettuare le operazioni di aggiornamento dei valori soltanto dei beni effettivamente esistenti in uso che andranno a formare il nuovo inventario alla data del 31 dicembre 2007.
Nell'operazione di aggiornamento dei valori, rendendosi necessaria l'utilizzazione di criteri diversi, si dovrà, in primo luogo, distinguere i beni con riferimento all'anno di acquisizione: beni acquisiti anteriormente o successivamente al 1Ý gennaio 2002;
A) Beni acquisiti anteriormente al 1Ý gennaio 2002
Per i beni acquisiti anteriormente al 1Ý gennaio 2002, la commissione procederà all'attribuzione dei nuovi valori sulla base del "criterio dei coefficienti".
A tal fine sono state predisposte le tabelle allegate (allegati n. 3 e n. 4) alle quali si dovrà fare riferimento ed i cui parametri circa l'attribuzione del valore di mercato tengono conto di quanto disposto dal già citato decreto interministeriale del 18 aprile 2002.
Ove, per=, detto criterio non dovesse apparire congruo, la commissione, sempre per i beni acquisiti anteriormente al 1Ý gennaio 2002, dovrà ricorrere al "criterio della stima prudenziale" tenendo conto dei prezzi di mercato e dello stato di conservazione dei beni o ad altro criterio come quello del prezzo di copertina per i libri, le pubblicazioni, ecc.
In sostanza, per i beni di detto gruppo, la commissione applicherà, in via principale, il "criterio dei coefficienti" ed in via sussidiaria, il "criterio della stima prudenziale". Ove tali criteri dovessero comunque risultare inadeguati, la commissione potrà, motivando opportunamente la scelta, utilizzare un altro criterio ad hoc.
Nell'ambito di ciascuna categoria si dovranno individuare i beni cui applicare il criterio dei coefficienti o il criterio della stima prudenziale, o altro ancora.
Limitatamente ai predetti beni acquisiti anteriormente al 1Ý gennaio 2002, la proprietà mobiliare della Regione, ai fini di un più organico trattamento per l'aggiornamento dei valori, potrà essere ulteriormente raggruppata, in via esemplificativa, come segue:
1)  Beni ai quali sarà applicato il criterio dei coefficienti:
a)  mobilio, materiali tecnici ed oggetti d'uso, utensili (allegato n. 3);
b)  autoveicoli, motoveicoli (allegato n. 4);
2)  Beni ai quali sarà applicato il criterio della valutazione in base a stima:
a) arredi, drapperie ed altri beni similari;
b) beni di pregio od aventi caratteristiche artistiche ed oggetti di valore, costituenti dotazione dell'ufficio. Nei casi di particolare pregio la commissione dovrà avvalersi dell'opera di qualificati funzionari dell'amministrazione per i beni e le attività culturali, tenendo conto delle disposizioni che riguardano cose di interesse storico ed artistico soggette alla normativa di tutela, nonché considerati "immobili" ai sensi dell'art. 7 del regolamento di contabilità generale dello Stato. Per i predetti beni, ai fini della loro valutazione, trovano applicazione i criteri riportati nell'allegato n. 3 del decreto ministeriale del 18 aprile 2002;
3)  Casi particolari:
a)  i libri e le pubblicazioni di carattere non ufficiale andranno valutati al prezzo di copertina, anche se pervenuti in dono. Ove necessario si potrà far stimare l'opera da esperti dell'amministrazione regionale competente. Le pubblicazioni di carattere ufficiale (Gazzette Ufficiali, raccolte di leggi e decreti) riceveranno un valore di inventariazione pari al prezzo di copertina, maggiorato eventualmente delle spese di rilegatura oppure sulla base di indicazioni che potrà fornire l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato;
b)  i metalli preziosi dovranno essere conteggiati sulla base del valore intrinseco di mercato (peso del metallo moltiplicato per la quotazione ufficiale);
c)  i computers e le altre attrezzature del sistema informatico, acquisiti prima del 2002, andranno valutati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 17, comma 20, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Ove, in seguito all'aggiornamento così effettuato, il valore risulti azzerato, il bene passerà nel registro dei beni durevoli di valore non superiore ai cinquecento euro, IVA compresa;
4) Altri beni, che comunque non rientrano nei punti precedenti, andranno valutati, a seconda della loro specie, con gli stessi criteri dinanzi enunciati.
Ai fini dell'individuazione del valore cui applicare i vari coefficienti dovrà scegliersi quello iscritto nell'ultimo inventario mod. 2/P.M. o nel giornale mod. 1/P.M.
Per quanto riguarda l'individuazione dell'anno di riferimento indicato nelle tabelle allegate, dovrà considerarsi, per i beni iscritti nell'ultimo inventario, la data di quest'ultimo, mentre per quelli iscritti successivamente nel giornale mod. 1/P.M., la data del loro acquisto o di stima. Il computo dovrà essere per anno intero, considerando tale anche la frazione di anno superiore a sei mesi.
Per i beni, invece, acquisiti anteriormente alla data limite fissata nelle tabelle, la commissione potrà rifarsi al valore di stima tenendo conto dei prezzi di mercato e dello stato di conservazione dei beni.
Il valore residuale cosi calcolato non dovrà essere comunque inferiore ad 1/10 del costo storico.
B) Beni acquisiti a partire dal 1Ý gennaio 2002
Per quel che riguarda i beni acquisiti a partire dall'anno 2002, la commissione dovrà procedere all'attribuzione dei nuovi valori basandosi sul criterio dell'ammortamento, secondo quanto stabilito nell'ambito dei principi contabili del sistema unico di contabilità economica analitica per centri di costo delle pubbliche amministrazioni fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22.04.2004, pubblicato nel supplemento ordinario n. 85 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 106 del 7 maggio 2004.
A tal fine la commissione utilizzerà le aliquote annue di ammortamento indicate nella tabella di cui al punto 4.14 del citato decreto, qui riprodotta per le voci che interessano:
-  mezzi di trasporto stradali leggeri      20% 
-  mezzi di trasporto stradali pesanti      10% 
-  automezzi ad uso specifico      10% 
-  mezzi di trasporto aereo      5% 
-  mezzi di trasporto marittimi      5% 
-  macchinari per ufficio      20% 
-  mobili e arredi per ufficio      10% 
-  mobili e arredi per alloggi e pertinenze      10% 
-  mobili e arredi per locali ad uso specifico      10% 
-  impianti e attrezzature      5% 
-  hardware      25% 
-  equipaggiamento e vestiario      20% 
-  opere artistiche      2% 
-  materiale bibliografico      5% 
-  strumenti musicali      20% 
-  animali      20% 
-  opere dell'ingegno (software)      20% 

Al riguardo, occorrerà tenere presente che nelle suindicate categorie confluiscono, rispettivamente, i seguenti tipi di beni:
-  mezzi di trasporto stradali leggeri: veicoli di piccole dimensioni che possono essere usati per trasportare persone o cose sulla superficie terrestre via terra (autovetture, motociclette, biciclette, motocicli, furgoni, volanti, ecc.);
-  mezzi di trasporto stradali pesanti: veicoli di grandi dimensioni che possono essere usati per trasportare persone o cose sulla superficie terrestre via terra (camion, autobus, autoblindo, ecc.);
-  automezzi ad uso specifico: mezzi stradali particolarmente attrezzati da destinare a specifici scopi ed esigenze (ambulanze, veicoli antincendio) oppure automezzi utilizzati per particolari attività (ruspe, gru, macchine escavatrici, ecc.);
-  mezzi di trasporto aerei: veicoli che possono essere usati per trasportare persone o cose sulla superficie terrestre via aerea (aerei, elicotteri, ecc.);
-  mezzi di trasporto marittimi: veicoli che possono essere usati per trasportare persone o cose sulla superficie terrestre via mare (navi, motovedette, cisterne, sommergibili, ecc.);
-  macchinari per ufficio: beni in dotazione agli uffici per lo svolgimento e l'automazione di compiti specifici;
-  mobili e arredi per ufficio: oggetti per l'arredamento di uffici, allo scopo di rendere l'ambiente funzionale rispetto alle sue finalità;
-  mobili e arredi per alloggi e pertinenze: oggetti per l'arredamento di ambienti destinati ad alloggio, ristorazione e rappresentanza, mense.
-  mobili e arredi per locali ad uso specifico: oggetti per l'arredamento per ambienti destinati allo svolgimento di particolari attività (comprensivi di quelli per ambienti di pertinenza delle amministrazioni che aventi corpi civili o militari, hanno propri ordinamenti speciali);
-  impianti e attrezzature: complesso delle macchine e delle attrezzature necessarie allo svolgimento di una attività (comprensivi anche di attrezzature e macchinari per altri usi specifici, cioè di beni appartenenti alle amministrazioni che, aventi corpi civili o militari, hanno propri ordinamenti speciali);
-  hardware: macchine connesse al trattamento automatizzato di dati;
-  equipaggiamento e vestiario: beni che costituiscono equipaggiamenti per persone e animali, necessari allo svolgimento di specifiche attività il cui valore presuppone la necessità di ammortizzare il costo (ad es. divise da piloti militari);
-  opere artistiche non soggette a tutela: insiemi di opere artistiche formanti una collezione e opere cui si riconosce un valore estetico e artistico (collezioni di quadri o statue, raccolte discografiche, quadri, statue, ecc.);
-  materiale bibliografico: libri, pubblicazioni, materiale multimediale di valore tale da essere suscettibile di ammortamento;
-  strumenti musicali: strumenti musicali di proprietà della Regione;
-  animali: animali utilizzati come ausilio in attività operative (cani, cavalli, ecc.);
-  opere dell'ingegno: software.
Per i beni acquisiti a partire dall'anno 2002, ai fini dell'individuazione del valore cui applicare le varie aliquote di ammortamento, dovrà considerarsi quello iscritto nel giornale mod. 2/P.M., che corrisponde al prezzo di acquisto.
Non saranno sottoposti all'aggiornamento dei valori i beni acquisiti nel secondo semestre 2007.
Per quanto riguarda i beni inventariati fino al 30 giugno 2007, andranno assunti nel nuovo inventario solo quelli che, rivalutati, abbiano un valore comunque superiore a euro 500,00 (euro cinquecento) IVA compresa.
I beni ammortizzabili, il cui costo storico è superiore a euro 500,00, IVA compresa, invece, andranno mantenuti in inventario anche qualora abbiano raggiunto un valore pari o inferiore alla predetta soglia, avendo cura di apporre la seguente annotazione: in corso di ammortamento". A tutti i beni che saranno riportati in inventario sarà apposto il codice "Sec '95".
Al termine delle operazioni di aggiornamento dei valori, si dovrà emettere un buono di carico o di scarico per un valore pari alla differenza tra il totale dei valori dei beni risultanti dalle vecchie scritture (vecchio inventario, giornale, ecc.) e quello degli stessi beni che saranno iscritti nel nuovo inventario.
4. NUOVO INVENTARIO
Terminate le operazioni di ricognizione, di sistemazione contabile e di aggiornamento dei valori dei beni, operazioni che dovranno risultare tutte dal processo verbale, sarà compilato il nuovo inventario mediante la compilazione del mod. 2/P.M. (Nuovo modello) (allegato n. 5), in originale e due copie, il quale comprenderà tutti i beni esistenti in uso alla data del 31 dicembre 2007.
Una copia del nuovo inventario dovrà rimanere agli atti dell'ufficio del consegnatario, mentre l'originale e l'altra copia, unitamente alle due copie del processo verbale, dovranno essere inviati entro il 15 febbraio 2008 alla competente ragioneria centrale che, dopo aver effettuato il relativo riscontro con le proprie scritture, vi apporrà il visto di concordanza. Nel caso in cui l'ufficio riscontrante non sia in possesso di precedenti scritture, apporrà soltanto il visto, restituendo l'originale dell'inventario e un esemplare del processo verbale all'ufficio di appartenenza del consegnatario.
La copia dell'inventario e l'altro esemplare del processo verbale rimarranno agli atti della ragioneria centrale.
A conclusione dell'intero procedimento, si renderà concreta la possibilità di stabilire l'effettivo carico dei beni consegnati all'agente responsabile e di fissare anche un punto di partenza nelle indagini dirette ad accertare le eventuali responsabilità nei casi di discordanza dei dati nel raffronto delle vecchie con le nuove scritture.
5. ALTRE ISTRUZIONI PARTICOLARI
Su tutti i beni mobili inscritti nel nuovo inventario dovrà essere apposto, a cura del consegnatario, il nuovo numero d'inventario e quello della categoria di appartenenza.
Il consegnatario, eventualmente coadiuvato dai sub consegnatari, dovrà inoltre aggiornare le schede già mod. 5/P.M. (Nuovo modello) (allegato n. 6) nelle quali sono descritti i beni mobili contenuti in ciascuna stanza o locale d'ufficio, con l'indicazione del numero d'inventario, della categoria e del codice "Sec '95".
Ciascuna scheda, debitamente firmata dal funzionario di grado più elevato o più anziano e controfirmata dal consegnatario, dovrà essere esposta nella stanza, o locale relativo, agli effetti delle future ricognizioni. Una copia di ciascuna scheda sarà inoltre conservata dal consegnatario ai fini di possibili riscontri ed eventuali attività di carico/scarico beni di ciascuna stanza. Eventuali variazioni nella dislocazione dei beni per spostamenti o deperimento dovranno risultare da entrambe le schede.
Le Amministrazioni in indirizzo sono pregate di portare a conoscenza dei propri uffici dipendenti le istruzioni della presente circolare e di vigilare affinché le stesse vengano tempestivamente osservate.
Le ragionerie centrali sono tenute a fornire ai consegnatari, in occasione del rinnovo inventariale oggetto della presente circolare, ogni forma di consulenza e di far presente, per il tramite dei rispettivi direttori, eventuali problemi interpretativi al servizio vigilanza di questa ragioneria generale della Regione.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet consultabile all'indirizzo http://www.regione.sicilia.it/ bilancio. Potrà, inoltre, essere inserita nella banca dati "FONS".
Il ragioniere generale della ragioneria generale della Regione: EMANUELE


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(2006.45.3305)
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008*

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 28 novembre 2006, n. 76.
Legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 - Circolare assessoriale 24 maggio 2006, n. 70 - Ulteriori direttive e modifiche.

A TUTTI GLI ENTI UTILIZZATORI DI LAVORATORI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI
A TUTTI I DIPARTIMENTI REGIONALI ED EQUIPARATI
AL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO
AL SERVIZIO "UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO"
AL SERVIZIO "ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO"
AI SERVIZI "UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO"
AI SERVIZI "ISPETTORATI PROVINCIALI DEL LAVORO"
ALLA SEDE REGIONALE DELL'INPS DELLA SICILIA
ALLA SEDE REGIONALE DELL'INAIL DELLA SICILIA
e, p.c.  ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - UFFICIO DI GABINETTO 

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO
ALL'AREA E AI SERVIZI DELL'AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Con circolare assessoriale 24 maggio 2006, n. 70, sono state emanate le prime direttive applicative delle disposizioni recate dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, entrata in vigore il 15Ý giorno successivo alla pubblicazione nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 21 aprile 2006, n. 21, recante, al Titolo I, disposizioni ed incentivi per la stabilizzazione del personale precario.
In attuazione delle sopra richiamate disposizioni, con decreto 28 settembre 2006, n. 1030, è stata conferita la dote finanziaria personale di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, a tutti i 7.593 soggetti collocati nelle graduatorie provinciali redatte ai sensi della legge regionale n. 85/95 e successive modifiche ed integrazioni ed aggiornate con le modalità di cui alla circolare assessoriale n. 70/2006.
Con decreto 16 ottobre 2006, n. 1100, è stata autorizzata l'elevazione a 24 ore dei contratti di diritto privato di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale n. 85/95 e successive modifiche e integrazioni per n. 5.412 soggetti ex leggi regionali n. 85/95 e n. 24/96, titolari di contratti di diritto privato di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale n. 85/95, per i quali gli enti utilizzatori hanno comunicato l'esigenza istituzionale dell'adeguamento dell'orario di lavoro.
In conformità alle previsioni di spesa appostate nel fondo unico per il precariato, istituito con l'art. 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, per l'anno 2006, con apposite note prot. n. 3251 del 9 ottobre 2006 e prot. n. 3341 del 24 ottobre 2006, l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale ha richiesto l'assenso della ragioneria generale della Regione per l'assunzione dei conseguenti impegni pluriennali di spesa. La ragioneria generale della Regione, con nota prot. n. 55099 del 16 novembre 2006, ha richiesto ulteriori elementi di valutazione che sono stati forniti dall'Agenzia regionale per l'impiego con la nota prot. n. 3563/V del 16 novembre 2006.
Attesa la necessità di dare corso ai processi di stabilizzazione previsti dalla legge regionale n. 16/2006, la Giunta regionale, con deliberazione n. 471 del 21 novembre 2006, ha deliberato di:
a)  dare incarico al ragioniere generale della Regione di porre in essere ogni utile iniziativa per la individuazione, in sede di approvazione della nota di variazione al bilancio della Regione ed alla legge finanziaria per il 2007, delle necessarie risorse per il finanziamento delle misure di stabilizzazione previste dalla legge regionale n. 16/2006;
b)  dare mandato all'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione di procedere all'emanazione di tutti gli atti propedeutici inerenti le predette misure al fine di consentire la stipula dei nuovi contratti e l'adeguamento orario dei contrattisti in essere entro il corrente anno.
Premesso quanto sopra, si emanano le seguenti direttive, modificative di quelle già oggetto della circolare n. 70/2006, tendenti a snellire le procedure per addivenire alla stipula dei contratti entro il corrente anno.
1)  Nuovi contratti a 24 ore
La notifica dell'attribuzione della dote finanziaria personale sarà effettuata attraverso l'affissione delle graduatorie all'albo dell'ufficio provinciale del lavoro territorialmente competente e dei relativi centri per l'impiego nonché attraverso la pubblicazione sul sito internet di questo Assessorato.
Gli uffici provinciali del lavoro provvederanno, per 10 giorni consecutivi dall'1 dicembre al 10 dicembre p.v., alla contestuale pubblicazione di tutti gli elenchi dei contratti pervenuti dagli enti interessati alla stipula dei contratti di diritto privato ex artt. 11 e 12 della legge regionale n. 85/95 e successive modifiche ed integrazioni con i soggetti prioritari di cui alla lett. a) dell'articolo 1 della legge regionale n. 16/2006.
Gli enti interessati - qualora non l'avessero fatto precedentemente - provvederanno alla pubblicazione dell'elenco dei contratti che, sulla scorta delle proprie esigenze istituzionali, intendono stipulare con i soggetti prioritari di cui alla lett. a) dell'art. 1, che dovrà pervenire all'ufficio provinciale territorialmente competente contestualmente alla predetta pubblicazione da parte degli uffici provinciali del lavoro (dall'1 dicembre al 10 dicembre p. v.). Detto elenco dovrà contenere il numero dei lavoratori da contrattualizzare, le professionalità e i relativi titoli di studio richiesti.
I lavoratori cui è stata notificata l'attribuzione della dote finanziaria potranno avanzare agli enti interessati - entro 10 giorni dalla notifica predetta - richiesta di stipula del contratto di diritto privato.
Successivamente all'emanazione del decreto di impegno, che sarà pubblicato sul sito internet di questo Assessorato, gli enti potranno procedere, senza indugio, all'avvio dei nuovi contratti e, conseguentemente, inoltrare all'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - servizio V "L.S.U. e Workfare", via Imperatore Federico n. 52 - 90143 Palermo, richiesta di accreditamento delle somme relative alla quota a carico della Regione siciliana necessarie al periodo intercorrente tra la data di immissione in servizio ed il 31 dicembre 2006, con le modalità indicate al punto 3.3 della circolare n. 70/2006.
Resta inteso che gli enti interessati, ancor prima di avviare i nuovi contratti - ove necessario - effettueranno la selezione secondo i criteri di priorità previsti dall'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 2/2001 e riportati al punto 3.2 della circolare n. 70/2006.
2)  Adeguamento contrattuale a 24 ore
Gli uffici provinciali del lavoro comunicano - entro il 10 dicembre p.v. - agli enti che, in base alle proprie esigenze istituzionali, hanno richiesto l'adeguamento a 24 ore per i soggetti ex leggi regionali n. 85/95 e n. 24/96, titolari di contratti di diritto privato di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale n. 85/95 e successive modifiche ed integrazioni, il numero dei lavoratori cui sarà possibile finanziare l'onere a carico della Regione per l'adeguamento contrattuale a 24 ore.
Successivamente all'emanazione del decreto di impegno, che sarà pubblicato sul sito internet di questo Assessorato, gli enti potranno procedere, senza indugio, all'adeguamento contrattuale a 24 ore e, conseguentemente, inoltrare all'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - servizio V "L.S.U. e Workfare", via Imperatore Federico n. 52 - 90143 Palermo, richiesta di accreditamento delle somme relative alla quota a carico della Regione siciliana necessarie al periodo intercorrente tra la data di immissione in servizio a 24 ore ed il 31 dicembre 2006, con le modalità indicate al punto 4.1 della circolare n. 70/2006.
  L'Assessore: SCALIA 

(2006.48.3520)091*


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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