REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 7 DICEMBRE 2006 - N. 56
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 27 ottobre 2006, n. 22.
Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà della Regione. Art. 17 del D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254.

ALLA SEGRETERIA GENERALE
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - DIPARTIMENTO DEL PERSONALE E SS.GG. - AREA PROVVEDITORATO
AI DIPARTIMENTI REGIONALI
AGLI UFFICI SPECIALI
ALLE RAGIONERIE CENTRALI C/O GLI ASSESSORATI REGIONALI
e, p.c.  ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIA 

ALL'UFFICIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
AGLI UFFICI DI GABINETTO DEGLI ASSESSORI REGIONALI
PREMESSA
Con il D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, pubblicato nel supplemento ordinario n. 209 della Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 novembre 2002, serie generale, è stato emanato il "Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato" entrato in vigore il 12 gennaio 2003. Esso ha, fra l'altro, abrogato il precedente regolamento di cui al D.P.R. 30 novembre 1979, n. 718 a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore del nuovo regolamento.
Per l'applicazione in Sicilia del nuovo regolamento questa Amministrazione ha diramato la circolare n. 7 del 14/07/2004; ad essa bisogna continuare a fare riferimento per tutto quanto non viene diversamente disposto con la presente.
Si ricorda che la richiamata circolare n. 7/2004 faceva riserva di fornire istruzioni successive in ordine all'aggiornamento della modulistica in uso per la contabilità dei consegnatari, disponendo che nelle more si continuasse ad usare quella precedente.
Si informa che sono in via di definizione i lavori per l'informatizzazione e l'utilizzo telematico della nuova modulistica e quindi si precisa che fino a nuove istruzioni rimane valida la modulistica attualmente in uso.
Prendendo spunto dalla circolare n. 42 - Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2004 - con la presente si forniscono le istruzioni complete per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà della Regione.
Tra le innovazioni introdotte dalla nuova normativa si evidenzia:
-  il rinnovo periodico degli inventari - almeno una volta ogni cinque anni, previa effettiva ricognizione dei beni;
-  l'obbligo di iscrivere nell'inventario i soli beni mobili non aventi carattere di beni di consumo e aventi un valore superiore a cinquecento euro, IVA compresa. A tale riguardo, si precisa che sono da inventariare anche i beni che, pur avendo singolarmente un valore inferiore al predetto importo, siano trattati alla stregua delle "universalità di mobili", secondo la definizione dell'art. 816 cod. civ.: "cioè complessi di cose, più o meno omogenee, appartenenti ad un medesimo soggetto ed unificate dalla destinazione unitaria e permanente ad uno scopo". Ad esempio nell'inventariare uno studio, un salotto, una postazione di lavoro informatica, raccolte delle biblioteche, degli archivi, dei musei delle pinacoteche, ecc., si terrà conto del complesso degli elementi che li compongono e si attribuirà un numero unico d'inventario all'universalità, attribuendo agli elementi che la compongono un sottostante numero d'ordine identificativo. In tale elencazione, inoltre, dovranno essere indicati i valori dei singoli componenti, al fine di consentire discarichi parziali in caso di danneggiamento o deterioramento degli stessi. I beni non aventi carattere di beni di consumo e di valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa, andranno iscritti nel cosiddetto "registro dei beni durevoli di valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa";
-  l'obbligo, per la gestione dei beni mobili, di apporre per ogni bene il codice "Sec. '95", rispondente alle esigenze dell'attuale tipo di rendicontazione del conto generale del patrimonio, basata su una nuova classificazione dei beni raccordata con la suddivisione in categorie; in allegato si riporta la classificazione "SEC '95" in raccordo con le categorie di beni mobili (allegato 1); lo Stato ha introdotto detta classificazione nel 2000 e l'ha applicata ai beni mobili con il decreto interministeriale del 18 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 2003, impartendo le relative istruzioni con la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 13 del 12 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 51 del 29 marzo 2003; la regione Siciliana ha introdotto la classificazione "Sec. '95" nel proprio bilancio a partire dall'esercizio finanziario 2001 (legge regionale n. 5/2001);
-  all'applicazione, ai fini dell'attribuzione del valore dei beni mobili del criterio dell'ammortamento, secondo le prescrizioni dell'art. 17, comma 20, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (apparecchiature di natura informatica acquisite prima dell'anno 2000), e del decreto ministeriale del 22 aprile 2004, emanato in attuazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante "Principi e regole contabili" del sistema unico di contabilità economica analitica fondata su rilevazioni per centri di costo delle pubbliche amministrazioni (Beni acquisiti a partire dall'anno 2000).
Ciò premesso, si dispone che il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà della Regione si deve effettuare con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 2007. Il nuovo inventario corredato del relativo processo verbale descrittivo delle operazioni svolte, dovrà essere prodotto ai competenti uffici riscontranti entro il 15 febbraio 2008.
1.  BENI DA INVENTARIARE - CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE E RACCORDO CON IL CODICE "SEC '95"
Si premette che formano materia dell'inventario tutti i beni mobili propriamente detti, ai sensi dell'art. 20 lett. a) del regolamento di contabilità generale dello Stato, di proprietà della Regione, acquistati o fatti costruire direttamente con i fondi della Regione o ricevuti a qualsiasi titolo.
Non si procede al rinnovo degli inventari per i beni mobili da considerare immobili agli effetti inventariali di cui all'art. 7 del regolamento di contabilità generale dello Stato.
Con riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 19, comma 5, del regolamento emanato D.P.R. n. 254/2002, i beni mobili vanno suddivisi nelle seguenti categorie:
Categoria I
Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici, beni mobili delle tipografie, laboratori, officine, centri meccanografici, elettronici con i relativi supporti e pertinenze non aventi carattere riservato; beni mobili di ufficio costituenti le dotazioni di ambulatori di qualsiasi tipo;
Categoria II
Libri e pubblicazioni sia ufficiali (raccolta annua delle Gazzette Ufficiali e degli atti normativi della Repubblica italiana, della Regione siciliana, dei bollettini ufficiali, ecc.) sia non ufficiali costituenti la dotazione dell'ufficio. Non devono essere inventariati in questa categoria tutti i libri e le pubblicazioni acquistati per essere distribuiti agli impiegati quali strumento di lavoro. Questi beni vano iscritti nel "registro dei beni durevoli di valore non superiore a 500 euro, IVA compresa";
Categoria III
Materiale scientifico, di laboratorio, oggetti di valore (esclusi gli oggetti d'arte, perché considerati immobili agli effetti inventariali), metalli preziosi, strumenti musicali, attrezzature tecniche e didattiche nonché attrezzatura sanitaria diagnostica e terapeutiche per gli ambulatori medici;
Categoria IV
Beni assegnati alla conduzione di fondi rustici, macchine e strumenti agricoli, nonché gli animali adibiti alla coltura dei fondi, e gli altri animali di proprietà della Regione;
Categoria V
Armamenti, munizioni, strumenti protettivi, equipaggiamenti, ecc. (le divise, gli effetti di vestiario, le scarpe, ecc. devono essere contabilizzati nella categoria in parola fino a quando non vengono immessi in uso, divenendo in tal modo beni di facile consumo);
Categoria VI
Automezzi, velivoli, natanti ed altri beni iscritti nei pubblici registri;
Categoria VII
Altri beni non classificabili.
Ai fini della su esposta classificazione ed allo scopo di dirimere talune controversie insorte e segnalate dalle diverse amministrazioni in ordine al più appropriato inserimento di taluni beni in determinate categorie, anziché in altre, le amministrazioni stesse avranno cura, nei casi in cui dovessero sorgere perplessità, di seguire il concetto della "strumentalità" che i beni medesimi rivestono rispetto all'attività svolta dall'ufficio. Esempio: le postazioni di lavoro informatiche (personal computer e periferiche) in uso agli uffici amministrativi rientrano nella categoria I e quindi nella voce "Sec '95" "macchinari per ufficio"; nell'ipotesi invece di usi didattici, ricerca, ecc. dovranno essere inventariate nella categoria III e perciò classificate nella voce "Sec '95" "hardware".
Le periferiche di un personal computer, quando sono collegate in modo funzionale e univoco all'unità centrale, entrano a comporre l'universalità "postazione di lavoro informatica" che se di valore superiore a 500 euro, IVA compresa, va inventariata. Nella diversa ipotesi di periferiche detenute singolarmente, vanno seguiti gli ordinari criteri di inventariazione. In particolare, quando le stesse abbiano un valore non superiore a 500 euro, IVA compresa, devono essere annotate nel registro dei beni durevoli.
Infatti, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del regolamento, vanno inclusi nell'inventario i beni "che non hanno carattere di beni di consumo" ed "aventi un valore superiore a cinquecento euro, IVA compresa". I beni che costituiscono "universalità di mobili", cioè complessi di cose, più o meno omogenee ed unificate dalla destinazione unitaria e permanente ad uno scopo (ad esempio: un'enciclopedia, raccolte delle biblioteche, degli archivi, dei musei e delle pinacoteche nonché arredi funzionalmente considerati uno studio tipo, ecc.) devono essere ricompresi nell'inventario qualora nell'insieme superino il predetto importo. Per quanto concerne i beni durevoli d'importo non superiore a 500 euro, IVA inclusa, per i quali non è prevista l'iscrizione in inventario, va istituito apposito registro denominato "Registro dei beni durevoli di valore non superiore a 500 euro" in grado di evidenziare la movimentazione di detti beni.
Per effetto dell'art. 22, comma 3 del D.P.R. n. 254/ 2002, al fine di agevolare l'attività di riscontro, le Ragionerie Centrali provvedono, d'intesa con le singole amministrazioni, a disciplinare le modalità di gestione e controllo del materiale di facile consumo, con particolare riferimento alla predisposizione della contabilità e al corretto utilizzo degli stessi beni.
Si precisa che gli impianti fissi ed inamovibili costituiscono pertinenza degli immobili in cui si trovano e pertanto non vanno inventariati (es. i climatizzatori, i server, i centralini telefonici e apparecchiature similari risultano incorporati nella struttura dell'edificio cui appartengono, in modo tale da perdere la propria distinta individualità, divenendo, sostanzialmente, impianti fissi e inamovibili, non dovranno essere inventariati; viceversa, nel caso in cui tali beni siano connessi all'immobile a mezzo di collegamenti facilmente rimovibili, mantenendo in tal modo inalterata la propria autonomia, si dovrà procedere alla presa in carico nell'inventario dei beni mobili, purché abbiano un valore superiore a 500 euro, IVA inclusa).
Sarà cura quindi di ogni consegnatario degli uffici centrali e periferici conformare le proprie scritture contabili alla classificazione sopra esposta, predisponendo i necessari trasferimenti da una categoria all'altra.
Infine, al fine di rappresentare l'attivo patrimoniale secondo una logica economica, occorrerà considerare le nuove classificazioni "Sec '95", sopra richiamate.
2.  RICOGNIZIONE DEI BENI MOBILI ED EVENTUALI SISTEMAZIONI CONTABILI
Si fa presente che, secondo le disposizioni dell'art. 17, comma 5, del D.P.R. n. 254/2002, i consegnatari devono provvedere alla rinnovazione degli inventari previa effettiva ricognizione dei beni stessi improntando detta operazione ai principi della trasparenza, ai fini anche dell'accertamento di eventuali responsabilità. La rinnovazione degli inventari deve essere effettuata da una commissione costituita da almeno tre persone dell'ufficio da cui dipende il consegnatario, tra cui il capo dell'ufficio stesso od un suo delegato ed il consegnatario medesimo; negli uffici in cui le funzioni di consegnatario siano esercitate dal titolare, le operazioni anzidette dovranno essere effettuate da quest'ultimo e da altri due impiegati dell'ufficio stesso.
La suddetta commissione dovrà essere nominata con provvedimento formale del capo dell'ufficio da cui dipende il consegnatario.
Le operazioni di cui trattasi dovranno risultare da apposito processo verbale da redigersi in triplice copia e da sottoscriversi da parte di tutti gli intervenuti (allegato n. 2).
Il processo verbale dovrà elencare:
a) beni esistenti in uso, ivi compresi quelli rinvenuti in sede di ricognizione e non assunti in carico, nonché gli errori materiali (eventuali) rispetto alle precedenti scritture, riscontrati in sede di ricognizione (allegato n. 2/A);
b) beni mancanti (eventuali) (allegato n. 2/B);
c) beni non più utilizzati o posti fuori uso per cause tecniche (eventuali) (allegato n. 2/C).
Il processo verbale si conclude con un riepilogo che evidenzi il quadro di raccordo tra le operazioni di rinnovo inventariale e le scritture contabili (allegato n. 2/D).
Sulla base di detto verbale sarà compilato il nuovo inventario. Una copia del suddetto processo verbale dovrà rimanere agli atti dell'ufficio del consegnatario, mentre le altre due copie saranno inviate unitamente al nuovo inventario (originale ed una copia), alla competente Ragioneria centrale, per i riscontri previsti dalla normativa vigente.
Completate le operazioni di ricognizione dei beni esistenti, la medesima commissione avrà cura, sulla base delle scritture contabili tenute dal consegnatario, di completare il processo verbale con l'indicazione del valore dei singoli beni inventariati.
Al riguardo potranno verificarsi i seguenti due casi:
1)  i beni esistenti rinvenuti con la ricognizione corrispondono esattamente con quelli risultanti dalle scritture contabili. In tal caso, dopo aver effettuato le operazioni di aggiornamento dei valori, di cui si dirà più avanti, si chiuderà il verbale;
2)  i beni elencati nel verbale di ricognizione (situazione di fatto) non corrispondono con quelli risultanti dalle scritture contabili (situazione di diritto). In questo caso si dovrà procedere alle opportune "sistemazioni contabili" tenendo conto che:
a)  in caso di beni rinvenuti e non registrati, definita l'effettività del titolo, sarà necessario procedere prontamente alla loro assunzione in carico, fra le sopravvenienze, nella categoria di appartenenza, annotando ogni utile notizia. La presa in carico sarà effettuata mediante emissione di buoni di carico. Il valore da attribuire ai suddetti beni, ove non fosse possibile desumerlo dalla documentazione esistente agli atti dell'ufficio, dovrà essere determinato dalla commissione che avrà effettuato la ricognizione con le modalità più avanti illustrate a proposito dell'aggiornamento del valore dei beni medesimi;
b)  in caso di meri errori materiali di scritturazione o errori dipendenti da non corrette interpretazioni delle disposizioni vigenti, ovvero di errori conseguenti ad iniziative assunte in casi dubbi o non disciplinati espressamente dalla normativa in vigore, che potrebbero comportare modifiche quantitative nella reale consistenza dei beni rispetto alle vecchie scritture, allora dovrà procedersi alla loro correzione, regolarizzando con le dovute variazioni in aumento o in diminuzione le diverse situazioni riscontrate;
c)  per i beni risultanti mancanti, per i quali esiste regolare autorizzazione allo scarico e mai scaricati, occorrerà procedere alla loro eliminazione dell'inventario emettendo regolare buono di scarico;
d)  in caso di mancanza di beni per i quali non esiste regolare autorizzazione al discarico, appurata la natura e il quantitativo dei beni nonché il motivo della deficienza, questa dovrà essere segnalata all'amministrazione competente da cui dipende il consegnatario per l'accertamento delle eventuali responsabilità e dei conseguenti addebiti, nonché alla competente ragioneria.
Per i beni mancanti, deteriorati o distrutti, nei casi contemplati dall'art. 194 del regolamento di contabilità generale dello Stato, il discarico inventariale sotto il profilo contabile dovrà avvenire mediante l'emissione di apposito provvedimento da parte del titolare del centro di responsabilità, da cui dipende il consegnatario o il suo delegato.
Tale provvedimento deve essere corredato della copia dei documenti giustificativi dai quali deve evincersi che il danno subito dall'amministrazione, o la diminuzione del valore delle cose mobili, non è imputabile al consegnatario stesso.
Conseguentemente si provvederà all'emissione dei buoni di scarico, allorquando sarà ultimata la relativa procedura, allegandovi copia del predetto decreto che autorizza il discarico, corredato della copia dei relativi documenti giustificativi.
Non è superfluo sottolineare che il decreto di discarico vale a porre in regola la gestione del consegnatario nei rapporti amministrativi ma non produce alcun effetto di legale liberazione rimanendo non pregiudicato il giudizio della Corte dei conti sulla responsabilità del consegnatario stesso, giudizio che sarà promosso dall'Amministrazione di appartenenza o in caso di inerzia dalla ragioneria.
Se, durante la ricognizione dei beni mobili, la commissione riconosce che alcuni beni non risultano più utilizzati ai fini delle effettive esigenze funzionali dell'amministrazione né richieste dagli enti sottoposti a vigilanza e/o tutela della Regione, ovvero posti fuori uso per cause tecniche, questi, una volta individuati, dovranno essere sottoposti al parere della commissione all'uopo istituita dal titolare del centro di responsabilità o da un suo delegato. Una volta acquisito il parere della sopracitata commissione, i beni in questione a seconda dei casi:
a)  potranno essere segnalati ai competenti dirigenti responsabili degli acquisti presso ogni dipartimento, nei casi previsti dalla circolare dell'Assessore regionale alla Presidenza del 29 settembre 2005 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 7 ottobre 2005, n. 42);
b)  potranno essere posti in vendita, secondo le modalità stabilite dal regolamento emanato con D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189;
c)  potranno essere ceduti o smaltiti ai sensi dell'art. 14, commi 2, 3 e 4 del nuovo regolamento (D.P.R. n. 254/2002).
I timbri, i suggelli, i conii, i punzoni, ecc., devono essere consegnati agli Archivi di Stato per la loro conservazione, ovvero all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato per la deformazione; questi potranno essere discaricati soltanto dopo che gli enti su richiamati avranno dichiarato per iscritto di averli ricevuti. Detta dichiarazione costituirà documento giustificativo da allegare al buono di scarico.
Si raccomanda le Amministrazioni interessate e gli agenti responsabili di avviare sollecitamente, subito dopo la fase della ricognizione, le prescritte procedure per la sistemazione contabile dei beni in questione in modo tale che, all'atto dell'impianto del nuovo inventario - che dovrà tenere conto anche della nuova classificazione "Sec '95" nei termini di cui sopra - siano state portate a termine tutte le suddette operazioni.
3.  AGGIORNAMENTO DEI VALORI
Esaurite le operazioni di ricognizione dei beni e delle eventuali sistemazioni contabili, la commissione procederà ad effettuare le operazioni di aggiornamento dei valori soltanto dei beni effettivamente esistenti in uso che andranno a formare il nuovo inventario alla data del 31 dicembre 2007.
Nell'operazione di aggiornamento dei valori, rendendosi necessaria l'utilizzazione di criteri diversi, si dovrà, in primo luogo, distinguere i beni con riferimento all'anno di acquisizione: beni acquisiti anteriormente o successivamente al 1° gennaio 2002;
A) Beni acquisiti anteriormente al 1° gennaio 2002
Per i beni acquisiti anteriormente al 1° gennaio 2002, la commissione procederà all'attribuzione dei nuovi valori sulla base del "criterio dei coefficienti".
A tal fine sono state predisposte le tabelle allegate (allegati n. 3 e n. 4) alle quali si dovrà fare riferimento ed i cui parametri circa l'attribuzione del valore di mercato tengono conto di quanto disposto dal già citato decreto interministeriale del 18 aprile 2002.
Ove, però, detto criterio non dovesse apparire congruo, la commissione, sempre per i beni acquisiti anteriormente al 1° gennaio 2002, dovrà ricorrere al "criterio della stima prudenziale" tenendo conto dei prezzi di mercato e dello stato di conservazione dei beni o ad altro criterio come quello del prezzo di copertina per i libri, le pubblicazioni, ecc.
In sostanza, per i beni di detto gruppo, la commissione applicherà, in via principale, il "criterio dei coefficienti" ed in via sussidiaria, il "criterio della stima prudenziale". Ove tali criteri dovessero comunque risultare inadeguati, la commissione potrà, motivando opportunamente la scelta, utilizzare un altro criterio ad hoc.
Nell'ambito di ciascuna categoria si dovranno individuare i beni cui applicare il criterio dei coefficienti o il criterio della stima prudenziale, o altro ancora.
Limitatamente ai predetti beni acquisiti anteriormente al 1° gennaio 2002, la proprietà mobiliare della Regione, ai fini di un più organico trattamento per l'aggiornamento dei valori, potrà essere ulteriormente raggruppata, in via esemplificativa, come segue:
1)  Beni ai quali sarà applicato il criterio dei coefficienti:
a)  mobilio, materiali tecnici ed oggetti d'uso, utensili (allegato n. 3);
b)  autoveicoli, motoveicoli (allegato n. 4);
2)  Beni ai quali sarà applicato il criterio della valutazione in base a stima:
a) arredi, drapperie ed altri beni similari;
b) beni di pregio od aventi caratteristiche artistiche ed oggetti di valore, costituenti dotazione dell'ufficio. Nei casi di particolare pregio la commissione dovrà avvalersi dell'opera di qualificati funzionari dell'amministrazione per i beni e le attività culturali, tenendo conto delle disposizioni che riguardano cose di interesse storico ed artistico soggette alla normativa di tutela, nonché considerati "immobili" ai sensi dell'art. 7 del regolamento di contabilità generale dello Stato. Per i predetti beni, ai fini della loro valutazione, trovano applicazione i criteri riportati nell'allegato n. 3 del decreto ministeriale del 18 aprile 2002;
3)  Casi particolari:
a)  i libri e le pubblicazioni di carattere non ufficiale andranno valutati al prezzo di copertina, anche se pervenuti in dono. Ove necessario si potrà far stimare l'opera da esperti dell'amministrazione regionale competente. Le pubblicazioni di carattere ufficiale (Gazzette Ufficiali, raccolte di leggi e decreti) riceveranno un valore di inventariazione pari al prezzo di copertina, maggiorato eventualmente delle spese di rilegatura oppure sulla base di indicazioni che potrà fornire l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato;
b)  i metalli preziosi dovranno essere conteggiati sulla base del valore intrinseco di mercato (peso del metallo moltiplicato per la quotazione ufficiale);
c)  i computers e le altre attrezzature del sistema informatico, acquisiti prima del 2002, andranno valutati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 17, comma 20, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Ove, in seguito all'aggiornamento così effettuato, il valore risulti azzerato, il bene passerà nel registro dei beni durevoli di valore non superiore ai cinquecento euro, IVA compresa;
4) Altri beni, che comunque non rientrano nei punti precedenti, andranno valutati, a seconda della loro specie, con gli stessi criteri dinanzi enunciati.
Ai fini dell'individuazione del valore cui applicare i vari coefficienti dovrà scegliersi quello iscritto nell'ultimo inventario mod. 2/P.M. o nel giornale mod. 1/P.M.
Per quanto riguarda l'individuazione dell'anno di riferimento indicato nelle tabelle allegate, dovrà considerarsi, per i beni iscritti nell'ultimo inventario, la data di quest'ultimo, mentre per quelli iscritti successivamente nel giornale mod. 1/P.M., la data del loro acquisto o di stima. Il computo dovrà essere per anno intero, considerando tale anche la frazione di anno superiore a sei mesi.
Per i beni, invece, acquisiti anteriormente alla data limite fissata nelle tabelle, la commissione potrà rifarsi al valore di stima tenendo conto dei prezzi di mercato e dello stato di conservazione dei beni.
Il valore residuale cosi calcolato non dovrà essere comunque inferiore ad 1/10 del costo storico.
B) Beni acquisiti a partire dal 1° gennaio 2002
Per quel che riguarda i beni acquisiti a partire dall'anno 2002, la commissione dovrà procedere all'attribuzione dei nuovi valori basandosi sul criterio dell'ammortamento, secondo quanto stabilito nell'ambito dei principi contabili del sistema unico di contabilità economica analitica per centri di costo delle pubbliche amministrazioni fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22.04.2004, pubblicato nel supplemento ordinario n. 85 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 106 del 7 maggio 2004.
A tal fine la commissione utilizzerà le aliquote annue di ammortamento indicate nella tabella di cui al punto 4.14 del citato decreto, qui riprodotta per le voci che interessano:
-  mezzi di trasporto stradali leggeri      20% 
-  mezzi di trasporto stradali pesanti      10% 
-  automezzi ad uso specifico      10% 
-  mezzi di trasporto aereo      5% 
-  mezzi di trasporto marittimi      5% 
-  macchinari per ufficio      20% 
-  mobili e arredi per ufficio      10% 
-  mobili e arredi per alloggi e pertinenze      10% 
-  mobili e arredi per locali ad uso specifico      10% 
-  impianti e attrezzature      5% 
-  hardware      25% 
-  equipaggiamento e vestiario      20% 
-  opere artistiche      2% 
-  materiale bibliografico      5% 
-  strumenti musicali      20% 
-  animali      20% 
-  opere dell'ingegno (software)      20% 

Al riguardo, occorrerà tenere presente che nelle suindicate categorie confluiscono, rispettivamente, i seguenti tipi di beni:
-  mezzi di trasporto stradali leggeri: veicoli di piccole dimensioni che possono essere usati per trasportare persone o cose sulla superficie terrestre via terra (autovetture, motociclette, biciclette, motocicli, furgoni, volanti, ecc.);
-  mezzi di trasporto stradali pesanti: veicoli di grandi dimensioni che possono essere usati per trasportare persone o cose sulla superficie terrestre via terra (camion, autobus, autoblindo, ecc.);
-  automezzi ad uso specifico: mezzi stradali particolarmente attrezzati da destinare a specifici scopi ed esigenze (ambulanze, veicoli antincendio) oppure automezzi utilizzati per particolari attività (ruspe, gru, macchine escavatrici, ecc.);
-  mezzi di trasporto aerei: veicoli che possono essere usati per trasportare persone o cose sulla superficie terrestre via aerea (aerei, elicotteri, ecc.);
-  mezzi di trasporto marittimi: veicoli che possono essere usati per trasportare persone o cose sulla superficie terrestre via mare (navi, motovedette, cisterne, sommergibili, ecc.);
-  macchinari per ufficio: beni in dotazione agli uffici per lo svolgimento e l'automazione di compiti specifici;
-  mobili e arredi per ufficio: oggetti per l'arredamento di uffici, allo scopo di rendere l'ambiente funzionale rispetto alle sue finalità;
-  mobili e arredi per alloggi e pertinenze: oggetti per l'arredamento di ambienti destinati ad alloggio, ristorazione e rappresentanza, mense.
-  mobili e arredi per locali ad uso specifico: oggetti per l'arredamento per ambienti destinati allo svolgimento di particolari attività (comprensivi di quelli per ambienti di pertinenza delle amministrazioni che aventi corpi civili o militari, hanno propri ordinamenti speciali);
-  impianti e attrezzature: complesso delle macchine e delle attrezzature necessarie allo svolgimento di una attività (comprensivi anche di attrezzature e macchinari per altri usi specifici, cioè di beni appartenenti alle amministrazioni che, aventi corpi civili o militari, hanno propri ordinamenti speciali);
-  hardware: macchine connesse al trattamento automatizzato di dati;
-  equipaggiamento e vestiario: beni che costituiscono equipaggiamenti per persone e animali, necessari allo svolgimento di specifiche attività il cui valore presuppone la necessità di ammortizzare il costo (ad es. divise da piloti militari);
-  opere artistiche non soggette a tutela: insiemi di opere artistiche formanti una collezione e opere cui si riconosce un valore estetico e artistico (collezioni di quadri o statue, raccolte discografiche, quadri, statue, ecc.);
-  materiale bibliografico: libri, pubblicazioni, materiale multimediale di valore tale da essere suscettibile di ammortamento;
-  strumenti musicali: strumenti musicali di proprietà della Regione;
-  animali: animali utilizzati come ausilio in attività operative (cani, cavalli, ecc.);
-  opere dell'ingegno: software.
Per i beni acquisiti a partire dall'anno 2002, ai fini dell'individuazione del valore cui applicare le varie aliquote di ammortamento, dovrà considerarsi quello iscritto nel giornale mod. 2/P.M., che corrisponde al prezzo di acquisto.
Non saranno sottoposti all'aggiornamento dei valori i beni acquisiti nel secondo semestre 2007.
Per quanto riguarda i beni inventariati fino al 30 giugno 2007, andranno assunti nel nuovo inventario solo quelli che, rivalutati, abbiano un valore comunque superiore a euro 500,00 (euro cinquecento) IVA compresa.
I beni ammortizzabili, il cui costo storico è superiore a euro 500,00, IVA compresa, invece, andranno mantenuti in inventario anche qualora abbiano raggiunto un valore pari o inferiore alla predetta soglia, avendo cura di apporre la seguente annotazione: in corso di ammortamento". A tutti i beni che saranno riportati in inventario sarà apposto il codice "Sec '95".
Al termine delle operazioni di aggiornamento dei valori, si dovrà emettere un buono di carico o di scarico per un valore pari alla differenza tra il totale dei valori dei beni risultanti dalle vecchie scritture (vecchio inventario, giornale, ecc.) e quello degli stessi beni che saranno iscritti nel nuovo inventario.
4. NUOVO INVENTARIO
Terminate le operazioni di ricognizione, di sistemazione contabile e di aggiornamento dei valori dei beni, operazioni che dovranno risultare tutte dal processo verbale, sarà compilato il nuovo inventario mediante la compilazione del mod. 2/P.M. (Nuovo modello) (allegato n. 5), in originale e due copie, il quale comprenderà tutti i beni esistenti in uso alla data del 31 dicembre 2007.
Una copia del nuovo inventario dovrà rimanere agli atti dell'ufficio del consegnatario, mentre l'originale e l'altra copia, unitamente alle due copie del processo verbale, dovranno essere inviati entro il 15 febbraio 2008 alla competente ragioneria centrale che, dopo aver effettuato il relativo riscontro con le proprie scritture, vi apporrà il visto di concordanza. Nel caso in cui l'ufficio riscontrante non sia in possesso di precedenti scritture, apporrà soltanto il visto, restituendo l'originale dell'inventario e un esemplare del processo verbale all'ufficio di appartenenza del consegnatario.
La copia dell'inventario e l'altro esemplare del processo verbale rimarranno agli atti della ragioneria centrale.
A conclusione dell'intero procedimento, si renderà concreta la possibilità di stabilire l'effettivo carico dei beni consegnati all'agente responsabile e di fissare anche un punto di partenza nelle indagini dirette ad accertare le eventuali responsabilità nei casi di discordanza dei dati nel raffronto delle vecchie con le nuove scritture.
5. ALTRE ISTRUZIONI PARTICOLARI
Su tutti i beni mobili inscritti nel nuovo inventario dovrà essere apposto, a cura del consegnatario, il nuovo numero d'inventario e quello della categoria di appartenenza.
Il consegnatario, eventualmente coadiuvato dai sub consegnatari, dovrà inoltre aggiornare le schede già mod. 5/P.M. (Nuovo modello) (allegato n. 6) nelle quali sono descritti i beni mobili contenuti in ciascuna stanza o locale d'ufficio, con l'indicazione del numero d'inventario, della categoria e del codice "Sec '95".
Ciascuna scheda, debitamente firmata dal funzionario di grado più elevato o più anziano e controfirmata dal consegnatario, dovrà essere esposta nella stanza, o locale relativo, agli effetti delle future ricognizioni. Una copia di ciascuna scheda sarà inoltre conservata dal consegnatario ai fini di possibili riscontri ed eventuali attività di carico/scarico beni di ciascuna stanza. Eventuali variazioni nella dislocazione dei beni per spostamenti o deperimento dovranno risultare da entrambe le schede.
Le Amministrazioni in indirizzo sono pregate di portare a conoscenza dei propri uffici dipendenti le istruzioni della presente circolare e di vigilare affinché le stesse vengano tempestivamente osservate.
Le ragionerie centrali sono tenute a fornire ai consegnatari, in occasione del rinnovo inventariale oggetto della presente circolare, ogni forma di consulenza e di far presente, per il tramite dei rispettivi direttori, eventuali problemi interpretativi al servizio vigilanza di questa ragioneria generale della Regione.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet consultabile all'indirizzo http://www.regione.sicilia.it/ bilancio. Potrà, inoltre, essere inserita nella banca dati "FONS".
Il ragioniere generale della ragioneria generale della Regione: EMANUELE


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(2006.45.3305)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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